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Procedura : 2012/0055(COD)
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A7-0132/2013

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P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

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Giovedì 18 aprile 2013 - Strasburgo
Riciclaggio delle navi ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 18 aprile 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al riciclaggio delle navi
relativo al riciclaggio e al trattamento ecocompatibili delle navi e recante modifica della direttiva 2009/16/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Il metodo prevalente di demolizione delle navi attraverso il cosiddetto "arenamento" non rappresenta né può rappresentare un metodo di riciclaggio sicuro ed ecocompatibile e pertanto non dovrebbe più essere tollerato.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)   L'attuale capacità di riciclaggio delle navi nei paesi dell'OCSE, cui possono legalmente accedere le navi battenti bandiera di uno Stato membro, non è sufficiente. La capacità di riciclaggio sicura e compatibile con l'ambiente già esistente in paesi che non sono membri dell'OCSE consente di trattare tutte le navi battenti bandiere dell'UE e dovrebbe ulteriormente aumentare entro il 2015 a seguito delle misure adottate dai paesi che effettuano il riciclaggio per soddisfare i requisiti della convenzione di Hong Kong.
(3)   L'attuale capacità di riciclaggio delle navi nei paesi dell'OCSE cui possono legalmente accedere le navi che costituiscono rifiuti pericolosi per l'esportazione non è sufficientemente sfruttata. Esiste una controversia circa l'accessibilità e la capacità degli impianti di riciclaggio delle navi negli Stati Uniti. A prescindere dalla situazione negli Stati Uniti al riguardo, esiste una considerevole capacità potenziale in alcuni Stati membri e in alcuni paesi dell'OCSE, che potrebbe essere quasi sufficiente per il riciclaggio e il trattamento delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (navi dell'UE), se fosse completamente mobilitata. Unitamente alla capacità attuale e potenziale di riciclaggio sicuro ed ecocompatibile nei paesi che non sono membri dell'OCSE, dovrebbe esserci una capacità sufficiente per il trattamento di tutte le navi dell'UE.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  La situazione attuale del riciclaggio delle navi è caratterizzata da un'estrema esternalizzazione dei costi. Gli impianti di riciclaggio delle navi in cui vigono norme scarse o inesistenti in materia di protezione dei lavoratori, salute umana e ambiente offrono i prezzi più alti per le cosiddette "carrette del mare". Di conseguenza, la maggior parte delle navi della flotta mondiale avviate al riciclaggio è demolita sulle spiagge di taluni paesi in condizioni inaccettabili che offendono la dignità umana e distruggono l'ambiente. È opportuno istituire un meccanismo finanziario, applicabile a tutte le navi che fanno scalo nei porti dell'Unione indipendentemente dal loro Stato di bandiera, per controbilanciare questa situazione, contribuendo a far sì che il riciclaggio e il trattamento ecocompatibili delle navi che costituiscono rifiuti pericolosi siano concorrenziali nei confronti delle operazioni non conformi alle norme.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  In considerazione del principio "chi inquina paga", i costi del riciclaggio e del trattamento ecocompatibili delle navi dovrebbero essere sostenuti dagli armatori. Ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno istituire un meccanismo finanziario inteso a generare risorse che contribuiscano a rendere economicamente concorrenziali il riciclaggio e il trattamento ecocompatibili delle navi dell'UE e non presso impianti dell'elenco dell'UE. Tutte le navi che fanno scalo nei porti e negli ancoraggi dell'Unione dovrebbero contribuire ai costi del riciclaggio e del trattamento ecocompatibili delle navi, in modo da compensare l'incentivo economico a ricorrere ad operazioni non conformi alle norme e scoraggiare il ricorso a bandiere estere. Le navi che depositano una garanzia finanziaria per garantire che intendono avvalersi di un impianto dell'elenco dell'UE ai fini del riciclaggio e trattamento, dovrebbero essere esentate dal prelievo di riciclaggio. È opportuno che il prelievo di riciclaggio e la garanzia finanziaria siano equi, non discriminatori e trasparenti.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)   La convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (di seguito "convenzione di Hong Kong") è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale e su richiesta delle parti della convenzione di Basilea. La convenzione di Hong Kong entrerà in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei 10 anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. Gli Stati membri devono ratificare quanto prima la convenzione, al fine di accelerarne l'entrata in vigore. La convenzione copre la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi e concerne inoltre il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.
(4)   La convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (di seguito "convenzione di Hong Kong") è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale. La convenzione di Hong Kong entrerà in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei 10 anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. La convenzione copre l'impiego di materiali pericolosi nelle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi; essa concerne inoltre, attraverso orientamenti, il funzionamento degli impianti per il riciclaggio e include un meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi. La convenzione di Hong Kong non si applica alle navi di proprietà dello Stato, né alle navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, né alle navi che solcano esclusivamente acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato di cui sono autorizzate a battere la bandiera. La convenzione di Hong Kong non si applica neppure al riciclaggio effettivo dell'acciaio recuperato presso l'impianto di riciclaggio delle navi, né al funzionamento degli impianti che gestiscono i materiali di rifiuto a valle dell'impianto di riciclaggio iniziale di navi. La convenzione di Hong Kong non mira a impedire l'esportazione di navi che costituiscono rifiuti pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE, una prassi attualmente vietata ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si prevede che occorrerà addirittura un decennio prima che la convenzione di Hong Kong entri in vigore.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)   La convenzione di Hong Kong prevede esplicitamente che le sue parti adottino misure più rigorose, conformi al diritto internazionale, per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente al fine di evitare, ridurre o minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. L'istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento contribuirà a tale obiettivo nonché a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte degli Stati di bandiera. È opportuno che i requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi ricalchino quelli della convenzione di Hong Kong.
(5)   La convenzione di Hong Kong prevede esplicitamente che le sue parti possano adottare misure più rigorose, conformi al diritto internazionale, per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente al fine di evitare, ridurre o minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. L'istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbe contribuire a tale obiettivo nonché a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte degli Stati di bandiera. È opportuno che i requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi ricalchino quelli della convenzione di Hong Kong, ma che si spingano anche oltre, in modo da conseguire un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente sostanzialmente equivalente a quello dell'Unione. Ciò dovrebbe contribuire altresì a rafforzare la competitività dei processi di riciclaggio e di trattamento delle navi presso impianti europei in condizioni di sicurezza ed ecocompatibilità.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)   Per le navi che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Hong Kong e del presente regolamento, è opportuno che il riciclaggio continui a essere effettuato in conformità del disposto rispettivamente del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
(7)   Per le navi che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Hong Kong, per le navi che non sono in grado di viaggiare con i propri mezzi, a meno che non siano in possesso di un contratto valido di riparazione completa e per quelle che non soddisfano nessuna delle disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione in materia di sicurezza, allorché diventano un rifiuto nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, è opportuno che il riciclaggio continui a essere effettuato in conformità del disposto rispettivamente del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)   È necessario chiarire i rispettivi campi di applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE, per evitare il moltiplicarsi di strumenti normativi che hanno lo stesso obiettivo.
(8)   È necessario chiarire il rispettivo campo di applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE, per evitare di applicare requisiti giuridici diversi alla medesima situazione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti dei paesi di transito ai sensi del diritto internazionale.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  È opportuno che gli Stati membri procedano a una rapida ratifica della convenzione di Hong Kong allo scopo di migliorare le prassi e le condizioni di riciclaggio delle navi.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)   È necessario che gli Stati membri stabiliscano regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantiscano l'applicazione di dette sanzioni, in modo da prevenire l'elusione delle norme sul riciclaggio delle navi. Le sanzioni, che possono essere di natura civile o amministrativa, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(11)   È necessario che gli Stati membri stabiliscano regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantiscano l'applicazione di dette sanzioni, in modo da prevenire l'elusione delle norme sul riciclaggio delle navi. Le sanzioni, che possono essere di natura penale, civile o amministrativa, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)   Poiché l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente dovuti al riciclaggio, al funzionamento e alla manutenzione delle navi battenti bandiera di uno Stato membro non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa del carattere internazionale del trasporto marittimo e del riciclaggio delle navi, e può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(14)   Poiché l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente dovuti al riciclaggio e al trattamento delle navi dell'UE non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa del carattere internazionale del trasporto marittimo e del riciclaggio delle navi e, in taluni casi, può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione, sebbene con la ratifica della convenzione di Hong Kong, le competenze unionali in materia di regolamentazione delle questioni inerenti al riciclaggio delle navi verrebbero trasferite agli Stati membri dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1
Il presente regolamento è inteso a prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio, dall'esercizio e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera di uno Stato membro.
Il presente regolamento è inteso a prevenire, ridurre al minimo e, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio e dal trattamento delle navi dell'UE, anche riciclandole negli impianti dell'elenco dell'UE ubicati nell'Unione o al di fuori di essa, nonché a migliorare le condizioni del riciclaggio delle navi non dell'UE.
Il presente regolamento è inteso altresì a ridurre le disparità tra gli operatori dell'Unione, dei paesi dell'OCSE e dei paesi terzi interessati, in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di norme ambientali.
Il presente regolamento si prefigge altresì di facilitare la ratifica della convenzione di Hong Kong.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
1 bis)  "nave dell'UE": una nave battente bandiera di uno Stato membro o che opera sotto la sua autorità;
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)
1 ter)  "nave non dell'UE": una nave battente bandiera di un paese terzo;
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis)  "rifiuto": un rifiuto secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 ter (nuovo)
3 ter)  "rifiuto pericoloso": un rifiuto pericoloso secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 quater (nuovo)
3 quater)  "trattamento": un trattamento secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
3 quinquies)  "gestione ecologicamente corretta": una gestione ecologicamente corretta secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5
5)   "riciclaggio delle navi": l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare e riutilizzare, occupandosi nel contempo dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
5)   "riciclaggio delle navi": l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare e riutilizzare, occupandosi nel contempo dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati; il significato del termine "riciclaggio" nel contesto del presente regolamento differisce pertanto dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6
6)   "impianto di riciclaggio delle navi": un'area delimitata che può essere un sito, un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo e utilizzato per il riciclaggio delle navi;
6)   "impianto di riciclaggio delle navi": un'area delimitata che può essere un cantiere di costruzione o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo e utilizzato per il riciclaggio delle navi;
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7
7)   "impresa di riciclaggio": il proprietario dell'impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio dell'impianto di riciclaggio dal proprietario dello stesso;
7)   "impresa di riciclaggio di navi": il proprietario dell'impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio dell'impianto di riciclaggio dal proprietario dello stesso;
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)
9 bis)  "transito": il trasferimento di una nave alla sua destinazione di riciclaggio ai sensi del presente regolamento, attraverso il territorio di un paese diverso da quello di origine o di destinazione e che ha il diritto di opporsi a tale trasferimento ai sensi del diritto irrazionale;
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 bis (nuovo)
20 bis)  "nave abbandonata": nave lasciata incustodita e all'abbandono in un porto dell'Unione dal suo ultimo armatore registrato;
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.   Il presente regolamento si applica alle navi autorizzate a battere bandiera di uno Stato membro o che operano sotto l'autorità di detto Stato.
1.   Il presente regolamento si applica alle navi dell'UE.
Gli articoli 5 bis, 5 ter e 11 ter, l'articolo 23, paragrafo 1 e l'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano altresì alle navi non dell'UE che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettere c bis (nuova) e c ter (nuova)
c bis) navi che non sono in grado di viaggiare con i propri mezzi, a prescindere dalla loro bandiera, e che pertanto costituiscono rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, a meno che non siano in possesso di un contratto valido di riparazione completa;
c ter) navi che non osservano le disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione in materia di sicurezza.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
Controllo dei materiali pericolosi
Controllo dei materiali pericolosi soggetti a divieti o restrizioni
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  È vietata sulle navi la nuova applicazione di sistemi antivegetativi contenenti composti organostannici come biocidi o di qualunque altro sistema antivegetativo, la cui applicazione o il cui uso siano vietati dalla convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 5
Inventario dei materiali pericolosi
Inventario dei materiali pericolosi
1.   Un inventario dei materiali pericolosi deve essere tenuto a bordo di ogni nuova nave.
1.   Gli Stati membri garantiscono che un inventario dei materiali pericolosi sia istituito e tenuto a disposizione a bordo di ogni nuova nave dell'UE.
2.   Prima di riciclare una nave è necessario istituire detto inventario e tenerlo a bordo.
2.   Gli Stati membri garantiscono che, per le navi dell'UE esistenti, sia istituito un inventario dei materiali pericolosi conformemente al calendario di cui al paragrafo 2 bis oppure, prima di riciclare una nave, a seconda di quale data sia anteriore, e che sia tenuto a disposizione a bordo.
2 bis.  Sono fissati i seguenti termini per l'istituzione dell'inventario:
—  per le navi di oltre 25 anni il ... * ;
—  per le navi di oltre 20 anni il ... **;
—  per le navi di oltre 15 anni il ... ***;
—  per le navi di oltre 15 anni il ... ****;
3.  Per le navi esistenti che battono la bandiera di un paese terzo e per le quali è presentata una domanda di immatricolazione in uno Stato membro deve essere garantita la presenza a bordo di un inventario dei materiali pericolosi.
4.   L'inventario dei materiali pericolosi:
4.   L'inventario dei materiali pericolosi:
a)   è specifico per ciascuna nave;
a)   è specifico per ciascuna nave;
b)   prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi a norma dell'articolo 4;
b)   prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi a norma dell'articolo 4;
c)   individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato I, presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi approssimativi.
c)   per le navi nuove, individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato I, presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi esatti.
c bis) per le navi esistenti, individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato I, presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi con la massima precisione possibile.
c ter) tiene conto degli orientamenti elaborati dall'IMO.
5.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, per le navi esistenti occorre elaborare un piano che illustri i controlli visivi/a campione eseguiti per elaborare l'inventario dei materiali pericolosi.
5.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, per le navi esistenti occorre elaborare un piano che illustri i controlli visivi/a campione eseguiti per elaborare l'inventario dei materiali pericolosi.
6.   L'inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:
6.   L'inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:
a)   un elenco dei materiali pericolosi di cui all'allegato I presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi approssimativi (Parte I);
a)   un elenco dei materiali pericolosi di cui all'allegato I presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi (Parte I) conformemente al paragrafo 4, lettera c);
b)   un elenco dei rifiuti presenti a bordo della nave, inclusi i rifiuti prodotti durante l'attività della nave (Parte II);
b)   un elenco dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) presenti a bordo della nave, inclusi i rifiuti prodotti durante l'attività della nave e i loro quantitativi approssimativi (Parte II);
c)  un elenco delle scorte a bordo della nave quando è adottata la decisione sul riciclaggio (Parte III).
c)  un elenco delle scorte a bordo della nave quando è adottata la decisione sul riciclaggio (Parte III).
7.   La parte I dell'inventario dei materiali pericolosi deve essere opportunamente mantenuta e aggiornata durante l'intera vita utile della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato I e le modifiche sostanziali apportate alle strutture e alle attrezzature della nave.
7.   La parte I dell'inventario dei materiali pericolosi deve essere opportunamente mantenuta e aggiornata durante l'intera vita utile della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato I e le modifiche sostanziali apportate alle strutture e alle attrezzature della nave.
8.   Prima del riciclaggio l'inventario deve includere, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall'attività e la parte III per le scorte ed essere verificato dallo Stato membro di bandiera.
8.   Prima del riciclaggio l'inventario deve includere, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall'attività e la parte III per le scorte ed essere verificato dallo Stato membro di bandiera.
9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento dell'elenco delle voci per l'inventario dei materiali pericolosi nell'allegato I.
9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento dell'elenco delle voci per l'inventario dei materiali pericolosi nell'allegato I, al fine di garantire che l'elenco includa quanto meno le sostanze elencate negli allegati I e II della convenzione di Hong Kong e di tenere conto della pertinente legislazione dell'Unione che prevede la progressiva eliminazione o la restrizione sull'uso o sull'installazione di materiali pericolosi.
____________________
* Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
** Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
*** Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
**** Quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Sistema basato su incentivi
Alla luce dell'attuale situazione del riciclaggio delle navi, caratterizzata da un'estrema esternalizzazione dei costi e da condizioni inaccettabili per quanto concerne la demolizione delle navi, la Commissione presenta, entro la fine del 2015, una proposta legislativa riguardante un sistema basato su incentivi in grado di agevolare un corretto riciclaggio delle navi all'insegna della sicurezza.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
Preparazione al riciclaggio: requisiti generali
Requisiti generali per gli armatori
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
a)   prima della pubblicazione dell'elenco europeo, siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione o in un paese membro dell'OCSE;
a)   prima della pubblicazione dell'elenco europeo, siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi debitamente autorizzati dalle autorità competenti e ubicati nell'Unione o in un paese membro dell'OCSE;
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.   Un piano specifico per il riciclaggio della nave è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della medesima.
1.   Un piano specifico per il riciclaggio della nave è elaborato per qualunque nave dell'UE avente più di venti anni o prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della medesima, a seconda di quale data sia anteriore, entro e non oltre il ... *.
________________
* Trenta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
a)   è sviluppato dall'impianto di riciclaggio alla luce delle informazioni trasmesse dall'armatore in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b);
a)   prima della pubblicazione dell'elenco europeo, è sviluppato da un impianto di riciclaggio ubicato nell'Unione o in un paese membro dell'OCSE, alla luce delle informazioni trasmesse dall'armatore in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b);
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) dopo la pubblicazione dell'elenco europeo, è sviluppato da un impianto di riciclaggio che figura nell'elenco europeo, sulla base delle informazioni trasmesse dall'armatore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b);
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d
d)   contiene informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e rifiuti prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali che figurano nell'inventario dei materiali pericolosi, e sulle modalità di gestione di detti materiali pericolosi e rifiuti nell'impianto e nei successivi centri di gestione dei rifiuti;
d)   contiene informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e rifiuti prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali e i rifiuti che figurano nell'inventario dei materiali pericolosi, e sulle modalità di trattamento di detti materiali pericolosi e di detti rifiuti nell'impianto e nei successivi centri di trattamento dei rifiuti;
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) è aggiornato entro sei mesi dopo un controllo di rinnovo o un controllo supplementare.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli armatori che vendono una nave dell'UE avente più di 20 anni a un nuovo proprietario che intende battere bandiera di un paese terzo garantiscono che il contratto con il nuovo proprietario della nave preveda che il medesimo, e ogni eventuale futuro proprietario, si assuma la responsabilità di elaborare un piano di riciclaggio della nave qualora intenda fare scalo nei porti o negli ancoraggi dell'Unione.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.   I controlli sono svolti da funzionari dell'amministrazione o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'amministrazione.
1.   I controlli sono svolti da funzionari delle autorità nazionali competenti o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'amministrazione.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.   Il controllo iniziale deve essere effettuato prima che la nave entri in servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. I funzionari che procedono a tale controllo devono verificare che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi rispetti le prescrizioni del presente regolamento.
3.   Il controllo iniziale di una nuova nave deve essere effettuato prima che la nave entri in servizio. Il controllo iniziale delle navi esistenti è effettuato entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I funzionari che procedono a tale controllo devono verificare che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi rispetti le prescrizioni del presente regolamento.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
5.   Il controllo ulteriore, generale o parziale, può essere condotto su richiesta dell'armatore dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione significativa della struttura, degli impianti, dei dispositivi, delle sistemazioni e dei materiali. I funzionari che procedono a questo controllo devono garantire che le eventuali modifica, sostituzione o riparazione significativa siano effettuate in modo che la nave possa soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento e verificano che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi sia stata modificata di conseguenza.
5.   L'armatore chiede un controllo ulteriore, generale o parziale, dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione significativa della struttura, degli impianti, dei dispositivi, delle sistemazioni e dei materiali. I funzionari che procedono a questo controllo devono garantire che le eventuali modifica, sostituzione o riparazione significativa siano effettuate in modo che la nave possa soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento e verificano che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi sia stata modificata di conseguenza.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) la pulizia della nave sia stata preliminarmente effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  I funzionari che effettuano i controlli, in qualsiasi momento o su richiesta debitamente motivata delle autorità portuali che nutrono serie preoccupazioni circa le condizioni di una nave che accolgono, possono decidere di effettuare un'ispezione senza preavviso al fine di determinare se la nave è conforme al presente regolamento.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.   L'efficacia del contratto inizia a decorrere al più tardi dalla data in cui è chiesto il controllo finale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dura fino al completamento del riciclaggio.
2.  L'efficacia del contratto inizia a decorrere al più tardi dalla data in cui è chiesto il controllo finale di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e dura fino al completamento del riciclaggio.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b
b)   fornire all'impianto di riciclaggio tutte le informazioni concernenti la nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7;
b)   fornire all'impianto di riciclaggio, almeno quattro mesi prima della data prevista per il riciclaggio della nave, tutte le informazioni concernenti la nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7 o, qualora l'armatore non sia in possesso di tali dati, informare l'impianto di riciclaggio di navi e collaborare con esso per garantire che sia colmata ogni eventuale lacuna;
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
b bis) fornire all'impianto di riciclaggio una copia del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato in conformità dell'articolo 10;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
b ter) inviare una nave al riciclaggio solo quando il piano di riciclaggio della nave è stato esplicitamente approvato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c
c)   riprendere la nave prima dell'inizio del riciclaggio o dopo tale inizio, se tecnicamente fattibile, qualora non vi sia una sostanziale corrispondenza tra i materiali pericolosi presenti a bordo e l'inventario dei materiali pericolosi e ciò non consenta un adeguato riciclaggio della nave.
c)   riprendere la nave prima dell'inizio del riciclaggio o dopo tale inizio, se tecnicamente fattibile, qualora il previsto riciclaggio della nave sia difficilmente attuabile o comprometterebbe la sicurezza o la protezione dell'ambiente a causa della non corretta descrizione della nave, nell'inventario o altrove;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
c bis) coprire i costi supplementari effettivi nel caso qualora il contenuto di materiali pericolosi presenti a bordo risulti significativamente superiore a quello indicato nell'inventario delle sostanze chimiche pericolose, ma non tale da rendere il previsto riciclaggio della nave difficilmente attuabile o da compromettere la sicurezza o la protezione dell'ambiente.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a
a)   sviluppare, in collaborazione con l'armatore, un piano di riciclaggio specifico per la nave, in conformità dell'articolo 7;
a)   sviluppare, in collaborazione con l'armatore, un piano di riciclaggio specifico per la nave, in conformità dell'articolo 7, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti in conformità del paragrafo 3, lettera b) ;
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c
c)   vietare l'inizio di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave prima che sia stata trasmessa la relazione di cui alla lettera b);
c)   rifiutare l'inizio di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave prima che sia stata trasmessa la comunicazione di cui alla lettera b) e prima dell'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – parte introduttiva
d)   nell'attesa di ricevere la nave da riciclare, notificare per iscritto alle autorità competenti, con un anticipo di almeno 14 giorni rispetto alla data prevista per l'inizio del riciclaggio, l'intenzione di riciclare la nave di cui trattasi, indicando:
d)   nell'attesa di ricevere la nave da riciclare, notificare per iscritto alle autorità competenti, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data prevista per l'inizio del riciclaggio, l'intenzione di riciclare la nave di cui trattasi, indicando:
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  L'armatore trasmette una copia del contratto all'autorità competente.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.   In seguito all'espletamento di un controllo iniziale o di rinnovo oppure di un ulteriore controllo svolto su richiesta dell'armatore, uno Stato membro rilascia un certificato d'inventario in conformità del formulario riportato nell'allegato IV. Questo certificato è completato con la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi.
1.   In seguito all'espletamento soddisfacente di un controllo iniziale o di rinnovo oppure di un ulteriore controllo, lo Stato membro di bandiera della nave rilascia un certificato d'inventario in conformità del formulario riportato nell'allegato IV. Questo certificato è completato con la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento del formulario del certificato di inventario riportato nell'allegato IV.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento del formulario del certificato di inventario riportato nell'allegato IV.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.   Dopo aver ultimato con risultato positivo un controllo finale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, l'amministrazione rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio conforme al formulario riportato nell'allegato V. Detto certificato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave.
2.   Dopo aver ultimato con risultato positivo un controllo finale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, l'amministrazione rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio conforme al formulario riportato nell'allegato V se ritiene che il piano di riciclaggio della nave soddisfi i requisiti del presente regolamento. Detto certificato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Ispezioni
Gli Stati membri applicano alle navi dell'UE disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/16/CE, in conformità della loro legislazione nazionale. Si procede a un'ispezione più approfondita, tenendo conto delle linee guida elaborate dall'IMO, qualora da un'ispezione risulti che la nave non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, e agli articoli 5 e 7, o non reca a bordo un certificato d'inventario valido ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o se, in seguito a un'ispezione, vi sono fondati motivi per ritenere che:
–  le condizioni della nave o delle sue attrezzature non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, o non corrispondono sostanzialmente alle caratteristiche riportate nel certificato e/o nell'inventario dei materiali pericolosi, oppure
–  a bordo della nave non è attuata una procedura per la tenuta dell'inventario dei materiali pericolosi.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Disposizioni applicabili alle navi non dell'UE in aggiunta agli articoli 5 bis, 5 ter, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1.
1.  Gli Stati membri garantiscono che le navi non dell'UE siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, fatti salvi i requisiti previsti da altre disposizioni legislative dell'Unione che richiedano misure ulteriori. Gli Stati membri vietano l'installazione o l'uso dei materiali di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, sulle navi non dell'UE mentre queste si trovano nei loro porti, ancoraggi, cantieri navali, cantieri di riparazione o terminali offshore.
2.  Le nuove navi non dell'UE che entrano in un porto o ancoraggio di uno Stato membro tengono a disposizione a bordo un inventario valido dei materiali pericolosi.
3.  Le navi non dell'UE esistenti che entrano in un porto o ancoraggio di uno Stato membro hanno l'obbligo di tenere a disposizione a bordo un inventario dei materiali pericolosi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 bis. L'inventario deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi da 4 a 7.
4.  Le navi non dell'UE che entrano in un porto o ancoraggio di uno Stato membro presentano una dichiarazione di conformità, rilasciata dall'amministrazione della nave o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto, il quale attesta che la nave è conforme alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.
5.  Le navi non dell'UE che, al momento dell'acquisto, battevano una bandiera dell'UE e avevano un'età superiore a 20 anni, all'atto di entrare in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, tengono a disposizione a bordo un piano di riciclaggio della nave conforme all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).
6.  Si procederà a un'ispezione più approfondita qualora da un'ispezione risulti che una nave non dell'UE non è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, o se, in seguito a un'ispezione, vi sono fondati motivi per ritenere che:
–  le condizioni della nave o delle sue attrezzature non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 o non corrispondono sostanzialmente alle caratteristiche riportate nel certificato o nell'inventario dei materiali pericolosi, oppure
–  a bordo della nave non è attuata una procedura per la tenuta dell'inventario dei materiali pericolosi.
7.  Gli Stati membri garantiscono l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti degli armatori di navi non dell'UE che non sono conformi alle disposizioni del presente articolo.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – parte introduttiva
Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi deve soddisfare i seguenti requisiti:
Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi deve soddisfare i seguenti requisiti, tenendo conto delle linee guida dell'OMI e dell'OIL e di altre linee guida internazionali pertinenti:
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) operare con strutture permanenti (bacini di carenaggio, banchine o scali di alaggio in calcestruzzo);
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
a ter) disporre di gru sufficienti per il sollevamento dei pezzi tagliati da una nave;
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera b
b)   prevedere sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che non presentano rischi per la salute dei lavoratori interessati o di coloro che vivono in prossimità dell'impianto di riciclaggio delle navi e che consentono di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;
b)   prevedere sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che garantiscono l'assenza di rischi per la salute dei lavoratori interessati o di coloro che vivono in prossimità dell'impianto di riciclaggio delle navi e che consentono di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera d
d)   elaborare e approvare un piano per l'impianto di riciclaggio delle navi;
d)   elaborare e adottare un piano per l'impianto di riciclaggio delle navi;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera j
j)   assicurare l'accesso a tutte le zone dell'impianto di riciclaggio delle attrezzature di risposta all'emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru;
j)   assicurare alle attrezzature di risposta all'emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru, l'accesso rapido alle navi e a tutte le zone dell'impianto di riciclaggio una volta iniziate le operazioni di riciclaggio della nave;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera k
k)   assicurare il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo di una nave durante il processo di riciclaggio, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell'ambiente e in particolare nelle zone intercotidali;
k)   assicurare il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo di una nave durante il processo di riciclaggio, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell'ambiente e in particolare nelle zone intercotidali, principalmente tagliando la parte inferiore della nave in un bacino di carenaggio permanente o galleggiante;
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m
m)   manipolare i materiali e i rifiuti pericolosi unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio;
m)   fatto salvo il disposto della lettera k), manipolare i materiali e i rifiuti pericolosi unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio;
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m bis (nuova)
m bis) garantire il trasferimento di tutti i rifiuti preparati per il riciclaggio unicamente ai centri di riciclaggio in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere al loro riciclaggio in condizioni ecocompatibili e che non presentano pericoli per la salute umana.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m ter (nuova)
m ter) garantire un adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, compreso lo stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m quater (nuova)
m quater) assicurare il buon funzionamento delle attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo la normativa in materia sanitaria e ambientale;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m quinquies (nuova)
m quinquies) assicurare lo stoccaggio adeguato dei materiali e dei gas esplosivi e/o infiammabili, tra cui la prevenzione dei rischi d'incendio e dello stoccaggio eccessivo;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m sexies (nuova)
m sexies) assicurare lo stoccaggio e il contenimento impermeabili e protetti dei rifiuti o dei materiali solidi e liquidi contenenti PCB/PCT;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera m septies (nuova)
m septies) garantire che tutti i materiali contenenti PCB/PCT siano gestiti in conformità degli obblighi e degli orientamenti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera n
n)   garantire il trasferimento di tutti i rifiuti generati dall'attività di riciclaggio unicamente ai centri di gestione dei rifiuti in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere al loro trattamento e smaltimento in condizioni compatibili con l'ambiente e che non presentano pericoli per la salute umana.
n)   garantire il trasferimento di tutti i rifiuti generati dall'attività di riciclaggio unicamente ai centri di gestione dei rifiuti in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere al loro trattamento e smaltimento in condizioni compatibili con l'ambiente e che non presentano pericoli per la salute umana; prevedere a tal fine un registro degli operatori secondari con cui l'impianto principale lavora e la trasmissione di informazioni sulla loro capacità e le loro modalità di gestione.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 1
1)   indicare gli estremi del permesso, della licenza o dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e specificare i limiti massimi (lunghezza, larghezza e dislocamento a nave scarica) per le navi che è autorizzato a riciclare nonché le eventuali restrizioni applicabili;
1)   indicare gli estremi del permesso, della licenza o dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e specificare i limiti massimi (lunghezza, larghezza e dislocamento a nave scarica) per le navi che è autorizzato a riciclare nonché le eventuali restrizioni e condizioni applicabili;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis)  dimostrare di rispettare tutte le disposizioni di legge del proprio paese in materia di salute e sicurezza;
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)
4 bis)  identificare tutte le imprese subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi e fornire la prova dei loro permessi;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera b – parte introduttiva
b)   quale processo di gestione dei rifiuti è applicato nell'impianto: incenerimento, smaltimento in discarica o altri metodi di trattamento dei rifiuti e provare che il processo utilizzato permette un riciclaggio senza pericoli per la salute umana, senza danni per l'ambiente e, in particolare:
b)   quale processo di trattamento dei rifiuti è applicato nell'impianto (ad esempio, smaltimento in discarica, neutralizzazione degli acidi, distruzione chimica o altri metodi di trattamento dei rifiuti) per ogni materiale di cui all'allegato I, e provare che il processo utilizzato permette, nel rispetto delle migliori prassi vigenti e delle norme e legislazioni internazionali, un riciclaggio senza pericoli per la salute umana, senza danni per l'ambiente e, in particolare:
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera c – parte introduttiva
c)   quale processo di gestione dei rifiuti è applicato se i materiali pericolosi sono destinati a un successivo centro di trattamento dei rifiuti al di fuori dell'impianto di riciclaggio. Occorre fornire le seguenti informazioni per ciascun centro successivo di trattamento dei rifiuti:
c)   quale processo di trattamento dei rifiuti è applicato se i materiali pericolosi sono destinati a un successivo centro di trattamento dei rifiuti al di fuori dell'impianto di riciclaggio. Occorre fornire le seguenti informazioni per ciascun centro successivo di trattamento dei rifiuti:
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera c – punto ii
ii)   prove dell'autorizzazione di detto centro al trattamento di materiali pericolosi;
ii)   prove del fatto che detto centro è autorizzato dall'autorità competente a trattare materiali pericolosi;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera c bis (nuova)
c bis) disporre di un sistema che documenti i quantitativi effettivi di materiali pericolosi rimossi da ogni nave, posti a confronto con l'inventario dei materiali pericolosi, e i rispettivi processi di trattamento applicati a tali materiali all'interno e all'esterno dell'impianto.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 5 bis (nuovo)
5 bis)  disporre di una copertura assicurativa sufficiente per la responsabilità in materia di salute e sicurezza e per i costi di risanamento ambientale in conformità della legislazione applicabile dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato l'impianto.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 5 ter (nuovo)
5 ter)  monitorare regolarmente l'acqua e i sedimenti in prossimità dell'impianto di riciclaggio delle navi per verificare l'inquinamento.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 14
Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
soppresso
1.  Le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio insediati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12 a procedere al riciclaggio delle navi. L'autorizzazione può esser accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni.
2.  Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essi autorizzati in conformità del paragrafo 1.
3.  L'elenco di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione quanto prima ed entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4.  Qualora l'impianto di riciclaggio non soddisfi più i requisiti stabiliti all'articolo 12, lo Stato membro revoca l'autorizzazione all'impianto di cui trattasi e ne informa senza indugio la Commissione.
5.  Se ha autorizzato un nuovo impianto di riciclaggio delle navi in conformità del paragrafo 1, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo
Impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione
Inserimento di un impianto di riciclaggio delle navi nell'elenco europeo
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.   Un'impresa di riciclaggio che ha sede al di fuori dell'Unione e che desideri riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro, chiede alla Commissione di inserire il proprio impianto di riciclaggio nell'elenco europeo.
1.  Un'impresa di riciclaggio proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi che desideri riciclare navi dell'UE e non nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento chiede alla Commissione di inserire il proprio impianto di riciclaggio nell'elenco europeo.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
3.   Presentando una richiesta di inserimento nell'elenco europeo, gli impianti di riciclaggio delle navi accettano eventuali visite di controllo in loco effettuate, prima o dopo l'inserimento nell'elenco europeo, dalla Commissione o da agenti che agiscono per suo conto al fine di verificarne la conformità con i requisiti stabiliti all'articolo 12.
3.   Per figurare nell'elenco europeo, gli impianti di riciclaggio delle navi sono sottoposti, prima dell'inserimento in tale elenco, a un controllo effettuato da un'équipe internazionale di esperti designati dalla Commissione al fine di verificarne la conformità con i requisiti stabiliti all'articolo 12; successivamente, un identico controllo è effettuato ogni due anni. Inoltre, detti impianti accettano di essere eventualmente sottoposti, senza preavviso, a ispezioni supplementari effettuate da un'équipe internazionale. Per effettuare tali ispezioni, l'équipe internazionale di esperti collabora con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato l'impianto.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
4.  Sulla base di una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi in conformità del paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi situato al di fuori dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27.
4.   Sulla base di una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi in conformità del paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi situato in uno Stato membro o al di fuori dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  Mediante un atto di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 27, la Commissione istituisce un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che:
soppresso
a)  sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;
b)  sono situati al di fuori dell'Unione e il loro inserimento nell'elenco è stato deciso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4).
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.   L'elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.   L'elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione entro ventiquattro mesi dal … *. L'elenco è suddiviso in due sottoelenchi che includono, rispettivamente, gli impianti di riciclaggio dell'UE/OCSE e quelli di paesi non membri dell'OCSE.
_________________
* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nell'elenco europeo figurano le seguenti informazioni sull'impianto di riciclaggio delle navi:
a)  le modalità di riciclaggio;
b)  il tipo e le dimensioni delle navi che possono esservi riciclate e
c)  le eventuali restrizioni al funzionamento dell'impianto, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  L'elenco europeo indica la data di inclusione dell'impianto di riciclaggio di navi nell'elenco stesso. L'inserimento è valido per un massimo di cinque anni ed è rinnovabile.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  In caso di variazioni significative rispetto alle informazioni fornite alla Commissione, le imprese di riciclaggio di navi comprese nell'elenco europeo forniscono senza indugio gli elementi di prova aggiornati. In ogni caso, tre mesi prima della scadenza di ciascun quinquennio di inclusione nell'elenco europeo, l'impresa di riciclaggio di navi dichiara che
a)  gli elementi di prova che ha fornito sono completi e aggiornati;
b)  l'impianto di riciclaggio delle navi è tuttora conforme ai requisiti di cui all'articolo 12 e continuerà ad esserlo.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a
a)   per inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi in quanto:
a)   per inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi in quanto il suo inserimento in detto elenco è stato deciso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4;
i)  è stato autorizzato in conformità dell'articolo 13;
ii)  il suo inserimento nell'elenco europeo è stato deciso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – punto 2
2)   l'impianto di riciclaggio figura nell'elenco da oltre cinque anni e non ha fornito alcuna prova di essere ancora conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12.
2)   l'impianto di riciclaggio, tre mesi prima della scadenza del quinquennio di inclusione, non ha fornito alcuna prova di essere ancora conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)
2 bis)  l'impianto di riciclaggio è ubicato in uno Stato che applica divieti o misure discriminatorie nei confronti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a
a)   notificare per iscritto all'amministrazione la propria intenzione di riciclare una nave, con un anticipo di almeno 14 giorni rispetto alla data di inizio delle operazioni di riciclaggio, in modo che l'amministrazione possa predisporre il controllo e la certificazione previsti dal presente regolamento;
a)   notificare per iscritto all'amministrazione la propria intenzione di riciclare una nave, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di inizio delle operazioni di riciclaggio, in modo che l'amministrazione possa predisporre il controllo e la certificazione previsti dal presente regolamento; egli deve contemporaneamente notificare questa sua intenzione all'amministrazione del paese alla cui giurisdizione è soggetto in quel momento;
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b bis (nuova)
b bis) trasmettere all'amministrazione un elenco degli Stati attraverso i quali è previsto il transito della nave nel suo viaggio verso l'impianto di riciclaggio di navi;
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c
c)   informazioni relative al riciclaggio illegale e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro.
c)   informazioni relative al riciclaggio illegale e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro, compresi i dati dettagliati delle sanzioni stabilite a norma dell'articolo 23.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
2.   Ciascuno Stato membro trasmette la relazione entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con scadenza biennale.
2.   Ciascuno Stato membro trasmette la relazione entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con scadenza annuale.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione inserisce tali informazioni in una banca dati elettronica permanentemente accessibile al pubblico.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
1.   Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare alle navi che:
1.   Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e ne garantiscono l'effettiva applicazione agli armatori delle navi dell'UE e di quelle non dell'UE che:
a)  non rispettano i divieti stabiliti per determinati materiali pericolosi ai sensi degli articoli 4 e 11 ter;
d)   non tengono a bordo un inventario dei materiali pericolosi, di cui agli articoli 5 e 28;
b)   non tengono a bordo un inventario valido dei materiali pericolosi in conformità degli articoli 5 e 11 ter;
c)  non tengono a bordo un piano di riciclaggio della nave ai sensi degli articoli 7 e 11 ter;
e)  sono state avviate al riciclaggio senza rispettare i requisiti generali in materia di preparazione di cui all'articolo 6;
f)  sono state avviate al riciclaggio senza un certificato d'inventario, di cui all'articolo 6;
g)  sono state avviate al riciclaggio senza un certificato di idoneità al riciclaggio, di cui all'articolo 6;
h)  sono state avviate al riciclaggio senza inviare una notifica scritta all'amministrazione, di cui all'articolo 21;
i)  sono state riciclate in modo non conforme al piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, siano applicabili agli armatori delle navi dell'UE che:
a)  sono state avviate al riciclaggio senza rispettare i requisiti generali di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
b)  sono state avviate al riciclaggio senza un certificato d'inventario, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento;
c)  sono state avviate al riciclaggio senza un contratto di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
d)  sono state avviate al riciclaggio senza inviare una notifica scritta all'amministrazione, come previsto all'articolo 21 del presente regolamento;
e)  sono state riciclate senza l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento o in modo non conforme al piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
___________________
1 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
2.   Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare, se una nave è riciclata in un impianto di riciclaggio che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni applicabili devono come minimo corrispondere al prezzo versato all'armatore della nave per la medesima.
2.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2008/99/CE, in particolare, se una nave è riciclata in un impianto di riciclaggio che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni applicabili devono come minimo corrispondere al prezzo versato all'armatore della nave per la medesima.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 23 - paragrafi 5 e 6
5.   Se una nave viene venduta ed entro sei mesi dalla vendita è riciclata in un impianto che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni sono:
5.   Se una nave viene venduta ed entro dodici mesi dalla vendita è riciclata in un impianto che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni sono:
a)   imposte in solido all'ultimo e al penultimo proprietario se la nave batte ancora la bandiera di uno Stato membro dell'Unione;
a)   imposte all'ultimo proprietario se la nave batte ancora la bandiera di uno Stato membro dell'Unione;
b)   imposte unicamente al penultimo proprietario se una nave non batte più la bandiera di uno Stato membro dell'Unione.
b)   imposte all'ultimo proprietario col quale la nave ha battuto la bandiera di uno Stato membro dell'Unione in detto periodo di un anno se la nave non batte più la bandiera di uno Stato membro dell'Unione.
6.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni alle sanzioni di cui al paragrafo 5 qualora il proprietario non abbia venduto la propria nave con l'intenzione di riciclarla. In tal caso gli Stati membri possono esigere prove a sostegno delle affermazioni del proprietario, ad esempio una copia del contratto di vendita.
6.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni alle sanzioni di cui al paragrafo 5 soltanto qualora il proprietario non abbia venduto la propria nave con l'intenzione di riciclarla. In tal caso gli Stati membri esigono che il proprietario fornisca prove a sostegno delle sue affermazioni, ad esempio una copia del contratto di vendita con le relative disposizioni, nonché informazioni sul modello aziendale dell'acquirente.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
3.   L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate da cui risulta che l'esistenza di una violazione del regolamento è verosimile. In tali circostanze l'autorità competente dà all'impianto di riciclaggio la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla richiesta di azione e alle osservazioni allegate.
3.   L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate da cui risulta che l'esistenza di una violazione del regolamento è verosimile. In tali circostanze l'autorità competente dà all'armatore e all'impianto di riciclaggio la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla richiesta di azione e alle osservazioni allegate.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 qualora vi sia un rischio imminente di violazione del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 9, 10 e 15 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 9, 10 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
____________________
* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
1.  Un inventario dei materiali pericolosi è stabilito per tutti le navi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)
Direttiva 2009/16/CE
Allegato IV – punto 45 (nuovo)
Articolo 28 bis
Modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
All'allegato IV della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo1, è aggiunto il seguente punto:
"45. Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. XX [inserire il titolo completo del presente regolamento]*"
_____________________
GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57
* GU L […] del […], pag. [..]"
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1013/2006
Articolo 1 – paragrafo 3 – punto i
i)   Navi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. XX [inserire il titolo completo del presente regolamento].
i)   Navi che sono consegnate a un impianto di riciclaggio di navi figurante nell'elenco europeo conformemente al regolamento (UE) n. XX [inserire il titolo completo del presente regolamento].
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
Articolo 29 bis
Transito
1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'amministrazione competente o un'altra autorità governativa notifichi il transito all'autorità o alle autorità competenti entro un termine di sette giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'armatore.
2.  L'autorità o le autorità competenti per il transito dispongono di un termine di 60 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 1, entro il quale:
a)  autorizzare la nave a transitare nelle proprie acque, con o senza condizioni, o
b)  rifiutare l'autorizzazione al transito della nave nelle proprie acque.
Lo Stato membro interessato notifica immediatamente all'armatore la decisione dell'autorità o delle autorità competenti per il transito.
3.  Qualora l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 sia rifiutata o sottoposta a condizioni inaccettabili per l'armatore, quest'ultimo può avviare la nave al riciclaggio soltanto attraverso Stati di transito che non sollevino obiezioni.
4.  In assenza di una risposta entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 2, si presume che l'autorità competente per il transito abbia rifiutato l'autorizzazione.
5.  In deroga al paragrafo 4, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea, se in qualsiasi momento un'autorità competente per il transito decide di non richiedere un'autorizzazione previa per iscritto, in generale o in condizioni particolari, si presume che l'autorità competente per il transito abbia dato la propria autorizzazione se lo Stato membro interessato non riceve una risposta entro il termine di 60 giorni dall'invio della notifica all'autorità competente per il transito.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 30
La Commissione procede alla revisione del presente regolamento entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong. Detta revisione prenderà in esame l'eventuale inserimento degli impianti autorizzati dalle parti della convenzione di Hong Kong nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, al fine di evitare la duplicazione dei lavori e degli oneri amministrativi.
La Commissione procede alla revisione del presente regolamento entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong. Detta revisione valuta se l'eventuale inserimento degli impianti autorizzati dalle parti della convenzione di Hong Kong nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi è conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 1
Il presente regolamento entra in vigore il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal ...*.
____________
* Un anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato IV – sottotitolo 5 bis (nuovo)
ATTESTAZIONE DI CONTROLLO SENZA PREAVVISO
In occasione di un controllo supplementare, a norma dell'articolo 8 del regolamento, la nave è risultata conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento.
Firmato:…………………….. (firma del funzionario autorizzato)
Luogo: .................................................. ....................................................
Data: (gg/mm/aaaa) ........................................
……………….
(sigillo o timbro dell'autorità, a seconda dei casi)

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0132/2013).

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