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Procedura : 2012/2240(IMM)
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A7-0149/2013

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PV 21/05/2013 - 6.5
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Martedì 21 maggio 2013 - Strasburgo
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini
P7_TA(2013)0195A7-0149/2013

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta presentata il 19 luglio 2012 da Gabriele Albertini in difesa della sua immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano, e comunicata in Aula il 10 settembre 2012,

–  avendo ascoltato Gabriele Albertini a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana, quale modificata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3,

–  visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),

–  visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0149/2013),

A.  considerando che un deputato al Parlamento europeo, Gabriele Albertini, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare in relazione a un procedimento pendente dinanzi a un tribunale italiano;

B.  considerando che la richiesta di Gabriele Albertini si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti emesso dal Tribunale di Milano per conto di Alfredo Robledo, riguardante dichiarazioni pronunciate da Gabriele Albertini in una prima intervista pubblicata dal quotidiano italiano Il Sole 24 Ore il 26 ottobre 2011 e in una seconda intervista pubblicata dal quotidiano italiano Corriere della Sera il 19 febbraio 2012;

C.  considerando che secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni rilasciate in tali interviste sono diffamatorie e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

D.  considerando che le dichiarazioni rese in entrambe le interviste riguardano il processo sui derivati scaturito da un'indagine relativa a fatti risalenti al 2005 in cui è coinvolto il Comune di Milano e riguardanti le funzioni di sindaco di quella città esercitate da Gabriele Albertini;

E.  considerando che entrambe le interviste sono state rilasciate durante il periodo in cui Gabriele Albertini era deputato al Parlamento europeo, a seguito della sua elezione alle elezioni al Parlamento europeo del 2004 e del 2009;

F.  considerando che conformemente all'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni;

G.  considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che il procedimento giudiziario sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista dall'articolo in parola;

H.  considerando che i fatti attinenti alla causa, quali esposti nell'atto di citazione e nelle spiegazioni fornite oralmente da Gabriele Albertini dinanzi alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni non hanno una correlazione ovvia e diretta con l'esercizio delle funzioni di Gabriele Albertini di deputato al Parlamento europeo;

I.  considerando che Gabriele Albertini, nel concedere entrambe le interviste sul processo sui derivati non agiva pertanto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.  decide di non difendere i privilegi e le immunità di Gabriele Albertini;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione all'autorità competente della Repubblica italiana e a Gabriele Albertini.

(1) Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).

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