Indice 
Testi approvati
Mercoledì 6 febbraio 2013 - Strasburgo
Accordo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti a norma del GATT del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ***
 Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
 Trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano***I
 Politica comune della pesca ***I
 Livello sonoro dei veicoli a motore ***I
 Fondo europeo per i rifugiati, Fondo europeo per i rimpatri e Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi ***I
 Fondo per le frontiere esterne ***I
 Conservazione delle risorse della pesca***I
 Eliminazione e prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze
 Partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute
 Preparazione alla COP 16 della CITES
 Orientamenti per il bilancio 2014 - Altre sezioni
 Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile
 Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva

Accordo fra l'Unione europea e gli Stati Uniti a norma del GATT del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ***
PDF 193kWORD 19k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (12213/2012 – C7-0409/2012 – 2012/0167(NLE))
P7_TA(2013)0037A7-0430/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12213/2012),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (12214/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0409/2012),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0430/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.


Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *
PDF 185kWORD 19k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2012)0709 – C7-0410/2012 – 2012/0335(NLE))
P7_TA(2013)0038A7-0010/2013

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0709),

–  visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0410/2012),

–  visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0010/2013),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano***I
PDF 390kWORD 66k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))
P7_TA(2013)0039A7-0015/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0084),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0056/2012),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Consiglio nazionale austriaco e dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 12 luglio 2012(1),

–  visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0015/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia

P7_TC1-COD(2012)0035


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia(4) è stata adottata per eliminare le distorsioni negli scambi intracomunitari dei medicinali.

(2)  Per tener conto dell'evoluzione del mercato farmaceutico e delle politiche nazionali volte a controllare la spesa pubblica per i medicinali, sono necessarie modifiche sostanziali di tutte le principali disposizioni della direttiva 89/105/CEE. È quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere all'abrogazione della direttiva 89/105/CEE e alla sua sostituzione con la presente direttiva.

(3)  La legislazione dell'Unione prevede un quadro armonizzato in materia di autorizzazione dei medicinali per uso umano. A norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(5), i medicinali possono essere immessi sul mercato dell'Unione solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio sulla base di una valutazione della loro qualità, sicurezza ed efficacia.

(4)  Negli ultimi decenni gli Stati membri hanno dovuto far fronte a un aumento costante della spesa farmaceutica, che ha determinato l'adozione di politiche sempre più innovative e complesse per gestire il consumo dei medicinali nel quadro dei rispettivi regimi pubblici di assicurazione malattia. Le autorità degli Stati membri hanno, in particolare, attuato un'ampia serie di misure per controllare la prescrizione dei medicinali, disciplinare la fissazione dei relativi prezzi o stabilire le condizioni del loro finanziamento pubblico. Queste misure mirano principalmente alla promozione della salute pubblica per tutti i cittadini garantendo la disponibilità di approvvigionamenti adeguati di medicinali efficaci a parità di condizioni per tutti i cittadini dell'Unione e a prezzi ragionevoli e la contestuale stabilità finanziaria dei regimi pubblici di assicurazione malattia, al contempo, la parità di accesso a un'assistenza sanitaria di elevata qualità per tutti. Tali misure dovrebbero altresì mirare a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali e l'innovazione medica. I medicinali classificati come essenziali nell'elenco dell'OMS dovrebbero essere messi a disposizione dei pazienti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni del mercato. [Em. 3]

(4 bis)  Assicurare ai pazienti l'accesso ai medicinali in tutta l'Unione nonché un'autentica libera circolazione delle merci richiede agli Stati membri di fare un uso accorto dei prezzi di riferimento esterni, segnatamente riferendosi a Stati membri con un livello di reddito comparabile. Si è dimostrato che il ricorso incondizionato ai prezzi di riferimento esterni riduce la disponibilità di medicinali e favorisce la mancanza di medicinali negli Stati membri in cui i livelli dei prezzi sono più bassi. [Em. 4]

(5)  Le disparità tra le misure nazionali possono ostacolare o falsare il commercio di medicinali all'interno dell'Unione e provocare distorsioni della concorrenza, incidendo così direttamente sul funzionamento del mercato interno dei medicinali.

(6)  Per ridurre gli effetti che tali disparità hanno sul mercato interno, è opportuno che le misure nazionali siano conformi a requisiti procedurali minimi che consentano alle parti interessate di verificare che tali misure non costituiscono restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né misure di effetto equivalente. Tali requisiti procedurali minimi dovrebbero altresì garantire certezza giuridica e trasparenza per le decisioni delle autorità competenti in merito al prezzo e alla copertura dei medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia, e al tempo stesso promuovere la produzione di medicinali, accelerare l'immissione sul mercato di farmaci generici e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci. Questi requisiti non devono, tuttavia, incidere sulle politiche di quegli Stati membri nei quali la fissazione dei prezzi dei medicinali si fonda in primo luogo sulla libera concorrenza. Non devono incidere neppure sulle politiche nazionali di fissazione dei prezzi e sulla definizione dei regimi di sicurezza sociale salvo nella misura in cui ciò sia necessario per raggiungere la trasparenza prevista dalla presente direttiva e garantire il funzionamento del mercato interno. [Em. 5]

(7)  La presente direttiva deve applicarsi a tutti i medicinali per uso umano ai sensi della direttiva 2001/83/CE in modo da assicurare l'efficacia del mercato interno dei medicinali.

(8)  La disparità delle misure nazionali concernenti la gestione del consumo dei medicinali, la fissazione del loro prezzo o la definizione delle condizioni del relativo finanziamento pubblico impongono un chiarimento della direttiva 89/105/CEE. Occorre che la presente direttiva contempli tutti i tipi di misure elaborate dagli Stati membri e suscettibili di incidere sul mercato interno. Dall'adozione della direttiva 89/105/CEE, si è assistito a un'evoluzione delle procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso, che sono anche diventate più complesse. Mentre alcuni Stati membri hanno interpretato restrittivamente l'ambito di applicazione della direttiva 89/105/CEE, la Corte di giustizia ha stabilito che tali procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 89/105/CEE considerati gli obiettivi di tale direttiva e vista la necessità di garantirne l'efficacia. La presente direttiva deve pertanto riflettere l'evoluzione delle politiche in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso. Data l'esistenza di norme e procedure specifiche nel settore degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali volontari, vanno escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le misure nazionali che comportano procedure di appalto pubblico e accordi contrattuali volontari.

(8 bis)  Le autorità competenti e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stipulano sempre più spesso accordi contrattuali al fine di assicurare ai pazienti l'accesso a cure innovative tramite l'inclusione di un dato medicinale nell'ambito di applicazione dei regimi pubblici di assicurazione malattia, monitorando al tempo stesso, per un periodo di tempo definito, elementi preventivamente concordati al fine specifico di risolvere incertezze scientifiche riguardo all'efficacia e/o all'efficacia relativa o all'uso appropriato del medicinale specifico. I tempi per la definizione delle condizioni di tali accordi superano sovente i termini stabiliti e giustificano l'esclusione degli accordi di questo tipo dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero limitarsi alle aree terapeutiche per le quali sia possibile agevolare concretamente o mettere in condizione i pazienti di beneficiare di farmaci innovativi, mantenere carattere di volontarietà e non inficiare il diritto del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare una domanda conformemente alla presente direttiva. [Em. 6]

(9)  Le misure per disciplinare, direttamente o indirettamente, la fissazione dei prezzi dei medicinali e le misure, comprese le raccomandazioni che potrebbero essere necessarie, per determinare la loro copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia dovrebbero basarsi su criteri trasparenti, oggettivi e verificabili, indipendenti dall'origine del prodotto e offrire alle aziende interessate rimedi giuridici, anche di tipo giurisdizionale, adeguati, conformemente alle procedure nazionali. Questi requisiti dovrebbero valere anche per le misure nazionali, regionali o locali intese a controllare o a promuovere la prescrizione di medicinali specifici, in quanto anche queste misure determinano la copertura effettiva di tali medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia. [Em. 7]

(9 bis)  I criteri su cui si basano le decisioni che fissano, direttamente o indirettamente, i prezzi dei medicinali, così come le misure che determinano la portata della loro copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia dovrebbero includere la valutazione di aspetti quali i bisogni sanitari non soddisfatti, i vantaggi clinici, i vantaggi per la società e l'innovazione, come previsto nel parere del Comitato economico e sociale europeo, del 12 luglio 2012, in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia»(6). È opportuno che tali criteri includano anche la protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione. [Em. 8]

(10)  Le domande per ottenere l'approvazione del prezzo di un medicinale o per determinarne la copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia non dovrebbero ritardare oltre il necessario la sua immissione in commercio. È quindi auspicabile che la presente direttiva stabilisca termini obbligatori entro i quali le decisioni nazionali devono essere assunte. Per essere efficaci, i termini stabiliti dovrebbero essere compresi tra la data di ricevimento di una domanda e la data di entrata in vigore della decisione corrispondente. Entro tali termini dovrebbero rientrare tutte le le raccomandazioni e le valutazioni degli esperti, comprese – se del caso – le valutazioni delle tecnologie sanitarie, e tutto l'iter amministrativo necessario affinché la decisione sia adottata e abbia effetto. [Em. 9]

(10 bis)  Al fine di agevolare il rispetto di tali termini, potrebbe essere utile per i richiedenti avviare le procedure per l'approvazione del prezzo o l'inclusione di un medicinale nei regimi pubblici di assicurazione malattia già prima che sia concessa ufficialmente l'autorizzazione all'immissione in commercio. A tal fine, gli Stati membri possono, se del caso, autorizzare i richiedenti a presentare una domanda non appena il comitato per i medicinali per uso umano o l'autorità nazionale incaricata della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio abbia emesso un parere positivo sul rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale in questione. In tali casi, i termini dovrebbero decorrere dal ricevimento formale dell'autorizzazione all'immissione in commercio. [Em. 10]

(10 ter)  Il sostegno dell'Unione alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera(7) mira a ottimizzare e coordinare le metodologie di valutazione delle tecnologie sanitarie, il che dovrebbe portare, in ultima analisi, anche alla riduzione dei ritardi nella fissazione dei prezzi e negli iter di rimborso dei medicinali per i quali gli Stati membri impiegano la valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito del processo decisionale. Tale valutazione comprende in particolare, se del caso, informazioni sull'efficacia relativa e sull'efficacia a breve e lungo termine delle tecnologie sanitarie, tenendo conto anche dei più generali benefici economici e sociali o del rapporto costi-efficacia del medicinale sottoposto a valutazione, secondo la metodologia adottata dalle autorità competenti. La valutazione delle tecnologie sanitarie è un processo multidisciplinare che riassume dati informativi sugli aspetti medici, sociali, economici ed etici connessi all'uso delle tecnologie sanitarie in maniera sistematica, trasparente, imparziale e solida. La sua finalità è influire sulla formulazione di politiche sanitarie sicure ed efficaci che siano incentrate sui pazienti e intese a ottenere i risultati più vantaggiosi. [Em. 11]

(11)  I termini stabiliti dalla direttiva 89/105/CEE per l'inclusione dei medicinali nei regimi pubblici di assicurazione malattia sono perentori, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'esperienza ha dimostrato che tali termini non sono sempre rispettati e che occorre garantire la certezza del diritto e migliorare le norme procedurali che disciplinano l'inclusione dei medicinali nei regimi pubblici di assicurazione malattia. E' pertanto opportuno introdurre una rapida ed efficace procedura di ricorso.

(12)  Nella sua comunicazione dell'8 luglio 2009 dal titolo «Sintesi della relazione relativa all'indagine sul settore farmaceutico» la Commissione ha dimostrato che le procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso provocano spesso inutili ritardi nel lancio di medicinali generici o biosimilari sui mercati dell'Unione. L'approvazione del prezzo dei medicinali generici o biosimilari e la loro copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia non dovrebbe richiedere una valutazione nuova o dettagliata se il prezzo del prodotto di riferimento è già stato fissato e il prodotto è stato incluso nel regime pubblico di assicurazione malattia. In questi casi è quindi opportuno stabilire termini più brevi per i medicinali generici o biosimilari. [Em. 12]

(13)  I rimedi giurisdizionali previsti negli Stati membri hanno avuto un ruolo limitato nel garantire il rispetto dei termini a causa della frequente lunghezza delle procedure nelle giurisdizionali nazionali che scoraggia le aziende interessate dall'intraprendere azioni legali. Sono pertanto necessari meccanismi efficaci per assicurare una rapida risoluzione dei casi di violazione mediante il ricorso alla mediazione pregiudiziale in materia amministrativa e per controllare e garantire il rispetto dei termini stabiliti per le decisioni di fissazione dei prezzi e di rimborso. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organo, che può essere un organo amministrativo già esistente. [Em. 13]

(14)  La qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali, compresa la bioequivalenza dei medicinali generici o la biosimilarità dei medicinali biosimilari rispetto al prodotto di riferimento, sono accertate nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio. Nel quadro delle proceduredecisioni di fissazione del prezzo e di rimborso, gli Stati membrile autorità competenti responsabili per tali decisioni non dovrebbero pertanto procedere a una nuova valutazione degli elementi essenziali, compresa la qualità, la sicurezza, l'efficacia, o la bioequivalenza o la biosimilarità del medicinale, su cui si basa l'autorizzazione all'immissione in commercio. Analogamente, nel caso dei medicinali orfani, le autorità competenti non dovrebbero riesaminare i criteri per la loro designazione. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia avere pieno accesso ai dati utilizzati dalle autorità responsabili di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, nonché la possibilità di includere o generare dati supplementari pertinenti ai fini della valutazione di un medicinale nel contesto della sua inclusione nell'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia. [Em. 14]

(14 bis)  Il fatto di non procedere a una nuova valutazione degli elementi su cui si basa l'autorizzazione all'immissione in commercio nel quadro delle procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso non dovrebbe tuttavia impedire alle autorità competenti di richiedere, avere accesso e utilizzare i dati generati durante l'iter di autorizzazione all'immissione in commercio ai fini dell'analisi e della valutazione delle tecnologie sanitarie. La condivisione dei dati tra le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione all'immissione in commercio, della fissazione dei prezzi e del rimborso dovrebbe essere possibile a livello nazionale, se tale condivisione esiste. Le autorità competenti dovrebbero anche poter includere o generare dati supplementari pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione delle tecnologie sanitarie. [Em. 15]

(15)  Conformemente alla direttiva 2001/83/CE, i diritti di proprietà intellettuale non costituiscono un motivo valido per rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione all'immissione in commercio. Analogamente, le domande, le procedure decisionali e le decisioni per disciplinare la fissazione dei prezzi dei medicinali o per determinare la loro copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia dovrebbero essere considerate procedure amministrative che, in quanto tali, sono distinte dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Nell'esaminare una domanda relativa a un medicinale generico bioequivalente o un medicinale biosimilare, le autorità nazionali responsabili di queste procedure non dovrebbero richiedere informazioni concernenti la copertura brevettuale del medicinale di riferimento, ma dovrebbero poter esaminare la fondatezza di una presunta violazione dei diritti di priorità intellettuale nel caso in cui il medicinale generico o biosimilare venisse fabbricato o immesso in commercio a seguito della loro decisione. Ne deriva cheTale aspetto dovrebbe restare di competenza degli Stati membri. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri di esaminare le informazioni, le questioni inerenti alla proprietà intellettuale non dovrebbero interferire con le procedure dila fissazione dei prezzi e con le procedure di rimborso dei medicinali generici degli Stati membri, né ritardarle. [Em. 16]

(15 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire, in conformità delle prassi nazionali, la pubblica disponibilità di documenti e informazioni in apposite pubblicazioni, che possono includere formati elettronici e on line. Essi dovrebbero inoltre garantire che le informazioni siano comprensibili e che siano fornite in quantità ragionevole. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì valutare in che modo portare avanti la cooperazione per il funzionamento della banca dati di informazione sui prezzi (EURIPID), che fornisce un valore aggiunto in termini di trasparenza dei prezzi a livello di Unione. [Em. 17]

(15 ter)  I principi di trasparenza, integrità e indipendenza del processo decisionale in seno alle autorità nazionali competenti dovrebbero essere garantiti mediante la pubblicazione dei nomi degli esperti che siedono negli organi responsabili delle decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, come pure delle loro dichiarazioni di interessi e delle fasi procedurali che conducono alle decisioni di fissazione dei prezzi e di rimborso. [Em. 18]

(16)  Gli Stati membri hanno frequentemente modificato i loro regimi pubblici di assicurazione malattia o adottato nuove misure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 89/105/CEE. È necessario quindi istituire meccanismiun meccanismo di informazione voltivolto a garantire, da un lato, la consultazione deidi tutti i soggetti interessatie ad agevolare, dall'altro, un dialogo preventivo con la Commissione sull'applicazione della presente direttiva, comprese le organizzazioni della società civile. [Em. 19]

(17)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia quello di dotarsi di norme minime di trasparenza per garantire il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri – essendo la nozione di trasparenza delle misure nazionali intesa e applicata in modo diverso in ciascuno Stato membro – e può dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo.

(18)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Gli Stati membri assicurano la conformità ai requisiti della presente direttiva di qualsiasi misura nazionale, regionale o locale, di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, presa per controllare i prezzi dei medicinali per uso umano o per stabilire la gamma di medicinali coperti dai regimi pubblici di assicurazione malattia, comprese la portata e le condizioni della copertura. Gli Stati membri assicurano che tali misure non siano duplicate al loro interno a livello regionale o locale. [Em. 20]

2.  La presente direttiva non si applica:

   a) agli accordi contrattuali volontariconclusi volontariamente tra le autorità pubbliche e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale con l'obiettivo di includere un dato medicinale nell'ambito di applicazione di un regime pubblico di assicurazione malattia, monitorando al tempo stesso elementi preventivamente concordati fra le parti relativi all'efficacia e/o all'efficacia relativa o all'uso appropriato del medicinale e al fine di consentire l'effettiva erogazione di tale medicinale ai pazienti a specifiche condizioni e per un periodo di tempo convenuto; [Em. 21]
   b) alle misure nazionali volte a determinare il prezzo o la copertura dei medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia, soggette alla legislazione nazionale o dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio(9), la direttiva 92/13/CEE del Consiglio(10) e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11).

La presente direttiva si applica alle misure volte a determinare quali medicinali possono essere inclusi negli accordi contrattuali o nelle procedure di appalto pubblico. Conformemente al diritto unionale e nazionale in materia di riservatezza dei dati aziendali, le informazioni di base sui medicinali contenute negli accordi contrattuali o nelle procedure di pubblico appalto, come il nome del prodotto e il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sono resi pubblici a conclusione degli accordi o al termine delle procedure. [Em. 22]

3.  Nessuna disposizione della presente direttiva consente l'immissione in commercio di un medicinale per cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE.

3 bis.  La presente direttiva non può mettere in discussione un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale rilasciata conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE.[Em. 23]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   1) «medicinale»: un medicinale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE;
   2) «medicinale di riferimento»: un medicinale di riferimento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/83/CE;
   3) «medicinale generico»: un medicinale generico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE;
   3 bis) «medicinale biosimilare»: un medicinale biologico simile approvato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE; [Em. 24]
   4) «tecnologia sanitaria»: una tecnologia sanitaria ai sensi dell'articolo 3, lettera l), della direttiva 2011/24/UE;
   5) «valutazione delle tecnologie sanitarie»: una valutazione dellche riguarda almeno l'efficacia relativa o delll'efficacia a breve e lungo termine del medicinale rispetto ad altre tecnologie sanitarie impiegateo interventi sanitari impiegati nel trattamento della patologia interessata; [Em. 25]
   5 bis) «accordo contrattuale volontario»: un accordo concluso fra le autorità pubbliche e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, che non è né obbligatorio né richiesto dalla legge e che non costituisce l'unica alternativa per l'inclusione nel regime nazionale di fissazione del prezzo e di rimborso; [Em. 26]
   5 ter) «gruppi vulnerabili»: i gruppi della popolazione più sensibili alle misure che determinano la portata della copertura dei medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia, quali i bambini, i pensionati, i disoccupati, le persone dipendenti da medicinali orfani, i malati cronici. [Em. 27]

Capo II

Fissazione dei prezzi dei medicinali

Articolo 3

Approvazione del prezzo

1.  Si applicano i paragrafi da 2 a 9 se la commercializzazione di un medicinale è consentita solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano approvato il prezzo del prodotto.

2.  Gli Stati membri assicurano che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possa presentare in qualsiasi momento una domanda di approvazione del prezzo del prodotto una volta che l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sia stata concessa. Gli Stati membri possono anche prevedere la possibilità che il richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio presenti tale domanda di approvazione del prezzo non appena il comitato per i medicinali per uso umano, istituito dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(12) o l'autorità nazionale competente abbia emesso un parere positivo sulla concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale in questione. Le autorità competenti forniscono al richiedente un avviso di ricevimento ufficiale entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. [Em. 28]

3.  Gli Stati membri assicurano che una decisione sul prezzo applicabile al medicinale in questione sia adottata e comunicata al richiedente entro sessantanovanta giorni dal ricevimento della domanda presentata dal titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro interessato. Tuttavia il termine è di novanta giorni per i medicinali per i quali gli Stati membri impiegano, nell'ambito del processo decisionale, la valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i medicinali generici il termine è di quindicitrenta giorni, purché le autorità competenti abbiano approvato il prezzo del medicinale di riferimento. Ove opportuno, gli Stati membri impiegano la valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito del processo decisionale per la fissazione del prezzo dei medicinali. [Em. 29]

4.  Gli Stati membri stabiliscono nel dettaglio le informazioni e i documenti che il richiedente deve presentare.

5.  Se le informazioni a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti notificano immediatamente al richiedente quali siano le ulteriori informazioni particolareggiate richieste e prendono una decisione definitiva entro sessantanovanta giorni dal ricevimento di queste ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è di novanta giorni per i medicinali per i quali gli Stati membri impiegano, nell'ambito del processo decisionale, la valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i medicinali generici il termine è in ogni caso di quindicitrenta giorni, purché le autorità competenti abbiano approvato il prezzo del medicinale di riferimento. Gli Stati membri non richiedono ulteriori informazioni che non siano esplicitamente prescritte dalle disposizioni legislative o dagli orientamenti amministrativi nazionali. [Em. 30]

6.  In assenza di una decisione entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 5, il richiedente ha il diritto di commercializzare il prodotto al prezzo proposto.

7.  Se le autorità competenti decidono di non consentire la commercializzazione del medicinale interessato al prezzo proposto dal richiedente, la decisione contiene una motivazione basata su criteri oggettivi e verificabili, comprendente ogni eventuale valutazione, parere o raccomandazione di esperti su cui si fonda. Il richiedente è informato di tutti i rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a sua disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

8.  Gli Stati membri pubblicano in una pubblicazione appropriata e comunicano alla Commissione i criteri di cui le autorità competenti devono tener conto all'atto dell'approvazione dei prezzi dei medicinali. Tali criteri, unitamente alle informazioni in merito agli organi decisionali a livello nazionale o regionale, sono resi di pubblico dominio. [Em. 31]

9.  Se le autorità competenti decidono di propria iniziativa di ridurre il prezzo di un medicinale specificamente designato, la decisione contiene una motivazione basata su criteri oggettivi e verificabili, comprendente ogni eventuale valutazione, parere o raccomandazione di esperti su cui si fonda. La decisione è comunicata al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che è informato di tutti i rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a sua disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi. La decisione e la sintesi della relativa motivazione sono rese immediatamente disponibili al pubblico. [Em. 32]

Articolo 4

Aumento di prezzo

1.  Fatto salvo l'articolo 5, si applicano i paragrafi da 2 a 6 se l'aumento di prezzo di un medicinale è consentito solo previa preventiva approvazione delle autorità competenti.

2.  Gli Stati membri assicurano che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possa presentare in qualsiasi momento una domanda di aumento di prezzo del prodotto conformemente al diritto nazionale. Le autorità competenti forniscono al richiedente un avviso di ricevimento ufficiale entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. [Em. 33]

3.  Gli Stati membri assicurano che una decisione sulladi approvazione o di reiezione della domanda di aumento di prezzo di un medicinale sia adottata e comunicata al richiedente entro sessantanovanta giorni dal ricevimento della domanda presentata dal titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro interessato. [Em. 34]

Nel caso di un numero eccezionale di domande il termine di cui al primo comma può essere prorogato una sola volta di ulteriori sessanta giorni. La proroga è notificata al richiedente prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

4.  Gli Stati membri stabiliscono nel dettaglio le informazioni e i documenti che il richiedente deve presentare.

Il richiedente fornisce alle autorità competenti informazioni sufficienti, compresi i particolari dei fatti che si sono verificati successivamente all'ultima fissazione del prezzo del medicinale e che, a suo parere, giustificano l'aumento di prezzo richiesto. Se le informazioni a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti notificano immediatamente al richiedente quali siano le ulteriori informazioni particolareggiate richieste e prendono una decisione definitiva entro sessantanovanta giorni dal ricevimento di queste ulteriori informazioni. Gli Stati membri non richiedono ulteriori informazioni che non siano esplicitamente prescritte dalle disposizioni legislative o dagli orientamenti amministrativi nazionali. [Em. 35]

5.  In assenza di una decisione entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, il richiedente ha il diritto di applicare l'aumento di prezzo richiesto. [Em. 36]

6.  Se le autorità competenti decidono di non autorizzare, in tutto o in parte, l'aumento di prezzo richiesto, la decisione contiene una motivazione basata su criteri oggettivi e verificabili e il richiedente è informato di tutti i rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a sua disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

Articolo 5

Blocco dei prezzi e riduzione dei prezzi

1.  Nel caso in cui le autorità competenti di uno Stato membro impongano un blocco o una riduzione dei prezzi di tutti i medicinali o di alcune categorie di medicinali, detto Stato membro pubblica la motivazione di tale decisione che si basa su criteri oggettivi e verificabili e comprende, se del caso, le ragioni dell'applicazione del blocco o della riduzione dei prezzi ad alcune categorie di prodotti. Gli Stati membri effettuano una revisione annuale di dette decisioni delle autorità competenti. [Em. 37]

2.  I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio possono chiedere una deroga al blocco o alla riduzione dei prezzi se ciò è giustificato da precisi motivi. La domanda è adeguatamente motivata. Gli Stati membri assicurano che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possa presentare in qualsiasi momento domande di deroga. Le autorità competenti forniscono al richiedente un avviso di ricevimento ufficiale entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. [Em. 38]

3.  Gli Stati membri assicurano che una decisione motivata sulla domanda di cui al paragrafo 2 sia adottata e comunicata al richiedente entro sessantanovanta giorni dal ricevimento della stessa. Se le informazioni a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti notificano immediatamente al richiedente quali siano le ulteriori informazioni particolareggiate richieste e adottano una decisione definitiva entro sessantanovanta giorni dal ricevimento di queste ulteriori informazioni. Se la deroga è accordata, le autorità competenti pubblicano immediatamente un comunicato concernente l'aumento di prezzo accordato. [Em. 39]

Nel caso di un numero eccezionale di domande il termine di cui al primo comma può essere prorogato una sola volta di ulteriori sessanta giorni. La proroga è notificata al richiedente prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

Articolo 6

Controlli dei margini di utile

Se uno Stato membro adotta un sistema di controlli diretti o indiretti della redditività dei responsabili dell'immissione in commercio dei medicinali, esso pubblica in una pubblicazione appropriata e comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

   a) il metodo o i metodi usati nello Stato membro interessato per definire la redditività: redditività delle vendite e/o redditività del capitale;
   b) l'obiettivo di utile, all'interno di una forchetta, al momento consentito ai responsabili dell'immissione in commercio dei medicinali nello Stato membro interessato;
   c) i criteri in base ai quali sono calcolati gli obiettivi di utile in percentuale per ogni singolo responsabile dell'immissione in commercio dei medicinali, nonché i criteri in base ai quali i medesimi sono autorizzati a trattenere utili superiori al loro obiettivo nello Stato membro interessato;
   d) la percentuale massima di utile che un responsabile dell'immissione in commercio dei medicinali è autorizzato a trattenere, al di sopra del suo obiettivo nello Stato membro interessato.

Le informazioni di cui al primo comma sono aggiornate una volta l'anno, oppure quando si verificano cambiamenti significativi.

Se, oltre a un sistema di controllo diretto o indiretto dei margini di utile, uno Stato membro attua un sistema di controllo dei prezzi di determinati tipi di medicinali esclusi dall'applicazione del sistema di controllo dei margini di utile, a tali controlli dei prezzi si applicano, se del caso, gli articoli 3, 4 e 5. Tuttavia tali articoli non si applicano se il normale funzionamento di un sistema di controlli diretti o indiretti dei margini di utile determina eccezionalmente la fissazione del prezzo di un singolo medicinale.

Capo III

Copertura dei medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia

Articolo 7

Inclusione di medicinali nei regimi pubblici di assicurazione malattia

1.  Si applicano i paragrafi da 2 a 8 se un medicinale è coperto dal regime pubblico di assicurazione malattia solo dopo che le autorità competenti hanno deciso di includerlo nell'ambito di applicazione di tale regime.

2.  Gli Stati membri assicurano che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possa presentare in qualsiasi momento una domanda volta a includere un medicinale nell'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia Se il regime pubblico di assicurazione malattia comprende diversi sistemi o categorie di copertura, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha il diritto di chiedere l'inclusione del proprio prodotto nel sistema o nella categoria di sua scelta.una volta che sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto. Gli Stati membri possono anche prevedere la possibilità che il richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio presenti tale domanda di inclusione non appena il comitato per i medicinali per uso umano, istituito dal regolamento (CE) n. 726/2004, o l'autorità nazionale competente abbia emesso un parere positivo sulla concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale in questione. Le autorità competenti forniscono al richiedente un avviso di ricevimento ufficiale entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. [Em. 40]

3.  Gli Stati membri stabiliscono nel dettaglio le informazioni e i documenti che il richiedente deve presentare.

4.  Gli Stati membri assicurano che una decisione sulla domanda di inclusione di un medicinale nell'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia sia adottata e comunicata al richiedente entro sessantanovanta giorni dal ricevimento della domanda presentata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro interessato. Tuttavia il termine è di novanta giorni per i medicinali per i quali gli Stati membri impiegano, nell'ambito del processo decisionale, la valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i medicinali generici il termine è di quindicitrenta giorni, purché il medicinale di riferimento sia già stato incluso nel regime pubblico di assicurazione malattia Ove opportuno, gli Stati membri impiegano la valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito del processo decisionale per l'inclusione dei medicinali nell'ambito di applicazione dei regimi pubblici di assicurazione malattia. [Em. 41]

5.  Se le informazioni a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti notificano immediatamente al richiedente quali siano le ulteriori informazioni particolareggiate richieste e adottano una decisione definitiva entro sessantanovanta giorni dal ricevimento di queste ulteriori informazioni. Tuttavia il termine è di novanta giorni per i medicinali per i quali gli Stati membri impiegano, nell'ambito del processo decisionale, la valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i medicinali generici il termine è di quindicitrenta giorni, purché il medicinale di riferimento sia già stato incluso nel regime pubblico di assicurazione malattia. Gli Stati membri non richiedono ulteriori informazioni che non siano esplicitamente prescritte dalle disposizioni legislative o dagli orientamenti amministrativi nazionali. [Em. 42]

6.  Indipendentemente dall'organizzazione delle loro procedure interne, gli Stati membri assicurano che la durata complessiva della procedura di inclusione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e della procedura di approvazione del prezzo di cui all'articolo 3 non superi i centoventicentottanta giorni. Tuttavia il termine massimo è di centottanta giorni per i medicinali per i quali gli Stati membri impiegano, nell'ambito del processo decisionale, la valutazione delle tecnologie sanitarie. Per i medicinali generici il termine massimo è di trentasessanta giorni, purché il medicinale di riferimento sia già stato incluso nel regime pubblico di assicurazione malattia. Questi termini possono essere prorogati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo o all'articolo 3, paragrafo 5. [Em. 43]

7.  Qualsiasi decisione di escludere un medicinale dall'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia contiene una motivazione basata su criteri oggettivi e verificabili. Qualsiasi decisione di includere un medicinale nell'ambitodi applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia contiene le motivazioni che la giustificano, anche per quanto riguarda la portata e le condizioni di copertura del prodotto, in base a criteri oggettivi e verificabili.

Le decisioni di cui al presente paragrafo contengono anche le valutazioni, pareri o raccomandazioni di esperti su cui si basano. Il richiedente è informato di tutti i rimeditutte le procedure di mediazione e di ricorso a sua disposizione, compresi quelli giurisdizionali, della procedura di ricorso di cui all'articolo 8, e dei termini per l'esperimento di tali rimediapplicabili a tali procedure.

I criteri sui quali si basano le decisioni di cui al primo comma includono la valutazione dei bisogni sanitari non soddisfatti, i vantaggi clinici e sociali, l'innovazione e la protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione. [Em. 44]

8.  Gli Stati membri pubblicano in una pubblicazione appropriata e comunicano alla Commissione i criteri di cui le autorità competenti devono tener conto quando decidono se includere o non includere i medicinali nell'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia. Tali criteri, unitamente alle informazioni in merito agli organi decisionali a livello nazionale o regionale, sono resi di pubblico dominio. [Em. 45]

Articolo 8

ProceduraProcedure di mediazione e di ricorso in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'inclusione dei medicinali nei regimi di assicurazione malattia

1.  Gli Stati membri assicurano che, in caso di ritardi ingiustificati o di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 7, e conformemente al diritto nazionale, il richiedente abbia a disposizione rimediprocedure di mediazione o di ricorso efficaci e rapidirapide.

2.  Ai fini della proceduradelle procedure di mediazione o di ricorso gli Stati membri designanopossono designare un organo amministrativo e conferisconoconferire ad esso il potere di :

   a) adottare con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza misure provvisorie intese a riparare la violazione denunciata o a impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti;
   b) accordare al richiedente il risarcimento, eventualmente richiesto, in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 7, a meno che l'autorità competente non possa dimostrare che il ritardo non è ad essa imputabile;
   c) imporre il pagamento di una penale, calcolata per giorno di ritardo.
     Ai fini della lettera c), il pagamento della penale è calcolato in base alla gravità della violazione, alla sua durata e alla necessità di assicurare che la penale in sé costituisca un deterrente contro ulteriori violazioni.

Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di cui al primo comma possa tener conto delle probabili conseguenze delle possibili misure adottate a norma del presente paragrafo per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico, e decidere di non adottare tali misure, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

3.  La decisione di non concedere misure provvisorie non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal richiedente che chiede tali misure.

4.  Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

5.  L'organo di cui al paragrafo 2 è indipendente dalle autorità competenti incaricate di controllare i prezzi dei medicinali per uso umano o di stabilire la gamma di medicinali coperti dai regimi di assicurazione malattia.

6.  L'organo di cui al paragrafo 2 motiva le proprie decisioni. Inoltre, qualora tale organo non abbia carattere giurisdizionale, devono essere garantite procedure in base alle quali ogni misura, di cui sia eccepita l'illegittimità, presa dall'organo indipendente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che sia indipendente dall'autorità competente e dall'organo di cui al paragrafo 2.

La nomina dei membri dell'organo di cui al paragrafo 2 e la loro cessazione dal mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del mandato e la revocabilità. Perlomeno il presidente di tale organo ha le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo prende le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti. [Em. 46]

Articolo 9

Esclusione di medicinali dai regimi pubblici di assicurazione malattia

1.  Qualsiasi decisione volta a escludere un medicinale dall'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia o a modificare la portata o le condizioni di copertura del prodotto interessato è motivata in base a criteri oggettivi e verificabili. Le decisioni contengono le valutazioni dei bisogni sanitari non soddisfatti, dell'incidenza clinica, dei costi sociali e della protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, nonché le valutazioni, i pareri o le raccomandazioni degli esperti su cui si basano. Il richiedente è informato di tutti i rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a sua disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi. [Em. 47]

2.  Qualsiasi decisione volta a escludere una categoria di medicinali dall'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia o a modificare la portata o le condizioni di copertura di tale categoria è motivata in base a criteri oggettivi e verificabili ed è pubblicata in una pubblicazione appropriata. [Em. 48]

2 bis.  Qualsiasi decisione volta a escludere un medicinale o una categoria di medicinali dall'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia è resa di pubblico dominio unitamente a una sintesi della relativa motivazione. [Em. 49]

Articolo 10

Classificazione dei medicinali in vista della loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia

1.  Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando i medicinali sono raggruppati o classificati in base a criteri terapeutici o d'altro tipo ai fini della loro inclusione nell'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia.

2.  Gli Stati membri pubblicano in una pubblicazione appropriata e comunicano alla Commissione i criteri oggettivi e verificabili di classificazione dei medicinali in vista della loro inclusione nel regime pubblico di assicurazione malattia.

3.  Per i medicinali oggetto di tali raggruppamenti o classificazioni, gli Stati membri pubblicano in una pubblicazione appropriata e comunicano alla Commissione i metodi utilizzati per stabilire la portata o le condizioni della loro inclusione nel regime pubblico di assicurazione malattia.

4.  Su richiesta del titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio, le autorità competenti precisano i dati obiettivi in base ai quali hanno stabilito le modalità di copertura del medicinale in applicazione dei criteri e dei metodi di cui ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, le autorità competenti informano anche il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a sua disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

Articolo 11

Misure per controllare o promuovere la prescrizione di medicinali specifici

1.  Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 quando uno Stato membro adotta misure volte a controllare o promuovere la prescrizione di medicinali specificamente designati o di una categoria di medicinali. [Em. 50]

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si basano su criteri oggettivi e verificabili.

3.  Le misure di cui al paragrafo 1, compresa ogni eventuale valutazione, parere o raccomandazione di esperti su cui si basano, sono pubblicate in una pubblicazione appropriata e rese accessibili al pubblico. [Em. 51]

4.  Su richiesta del titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio i cui interessi o la cui posizione giuridica siano colpiti dalle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti precisano i dati e i criteri oggettivi in base ai quali sono state adottate le misure relative al suo medicinale. In tal caso, le autorità competenti informano anche il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i rimedi, compresi quelli giurisdizionali, a sua disposizione e dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

Capo IV

Requisiti specifici

Articolo 12

Efficacia dei termini

1.  I termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 vanno interpretati come il periodo tra il ricevimento di una domanda o di ulteriori informazioni, a seconda dei casi, e l'effettiva entrata in vigore della decisione corrispondente. Si svolgono entro i termini prescritti tutte la valutazioni degli esperti e tutto l'iter amministrativo necessari ad adottare e mettere in vigore la decisione.

1 bis.  Per i medicinali generici, non sono tuttavia inclusi nei termini un certo periodo per la presentazione della domanda e un certo periodo per l'effettiva entrata in vigore della decisione corrispondente, a condizione che ciascuno di questi due periodi non sia superiore a un mese e che tali periodi siano espressamente regolamentati dalla legislazione nazionale o da direttive amministrative a livello nazionale. [Em. 52]

1 ter.  Se il processo decisionale comporta una negoziazione tra il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e l'autorità competente, i termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 sono sospesi dal momento in cui l'autorità competente comunica le sue proposte al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fino al ricevimento della risposta di quest'ultimo in merito a tali proposte. [Em. 53]

Articolo 13

Ulteriori prove riguardanti la qualità, la sicurezza, l'efficacia o la bioequivalenzaEsclusione dell'obbligo di nuova valutazione degli elementi essenziali dell'autorizzazione all'immissione in commercio

1.  Nel quadro delle decisioni di fissazione del prezzo e di rimborso, gli Stati membrile autorità competenti non procedono a una nuova valutazione degli elementi essenziali,compresequali la qualità, la sicurezza, l'efficacia, o la bioequivalenza del, la biosimilarità o i criteri per la qualifica di medicinale orfano, su cui si basa l'autorizzazione all'immissione in commercio.

1 bis.  Il paragrafo 1 fa salvo il diritto delle autorità competenti di richiedere e avere pieno accesso ai dati generati durante l'iter di autorizzazione all'immissione in commercio ai fini dell'analisi e della valutazione delle tecnologie sanitarie in modo da poter valutare, se del caso, l'efficacia relativa o l'efficacia a breve e lungo termine di un medicinale nel contesto della sua inclusione nell'ambito di applicazione del regime pubblico di assicurazione malattia.

1 ter.  Le autorità competenti possono altresì includere o generare dati supplementari pertinenti ai fini della valutazione dei medicinali. [Em. 54]

Articolo 14

Non interferenza dei diritti di proprietà intellettuale

1.  Le domande, le procedure decisionali e le decisioni per disciplinare la fissazione dei prezzi dei medicinali a norma dell'articolo 3 o per determinare la loro inclusione nell'ambito di applicazione dei regimi pubblici di assicurazione malattia a norma degli articoli 7 e 9 sono considerate dagli Stati membri procedure amministrative che, in quanto tali, sono distinte dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2.  La protezione dei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un motivo valido per rifiutare, sospendere o revocare le decisioni relative al prezzo di un medicinale o alla sua inclusione nel regime pubblico di assicurazione malattia.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano lasciando impregiudicata la legislazione dell'Unione e nazionale concernente la protezione della proprietà intellettuale.

Capo V

Meccanismi di trasparenza

Articolo 15

Consultazione delle parti interessate

Lo Stato membro che intenda adottare o modificare una misura legislativa rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva dà alle parti interessate, fra cui le organizzazioni della società civile, come le associazioni per la difesa dei pazienti e dei consumatori, la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità competenti pubblicano le norme applicabili alle consultazioni. I risultati delle consultazioni sono resi pubblici, salvo le informazioni riservate conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale. [Em. 55]

Articolo 15 bis

Trasparenza degli organi decisionali e dei prezzi

1.  Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti che sono preposte al controllo dei prezzi dei medicinali o che ne decidono la copertura da parte dei regimi pubblici di assicurazione malattia mettano a disposizione del pubblico un elenco regolarmente aggiornato dei membri dei rispettivi organi decisionali, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.

2.  Il paragrafo 1 si applica anche all'organo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.  Le autorità competenti pubblicano in una pubblicazione appropriata e comunicano alla Commissione, almeno una volta all'anno, un elenco completo dei medicinali coperti dai rispettivi regimi pubblici di assicurazione malattia, i cui prezzi sono stati fissati nel periodo preso in considerazione. [Em. 56]

Articolo 16

Notifica dei progetti di misure nazionali

1.  Gli Stati membri che intendano adottare o modificare una misura rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva comunicano immediatamente alla Commissione il progetto di misura prevista e la motivazione su cui essa si fonda.

2.  Se del caso, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle fondamentali disposizioni legislative o regolamentari principalmente e direttamente interessate, ove la conoscenza di detti testi sia necessaria per valutare le implicazioni della misura proposta.

3.  Gli Stati membri procedono a una nuova comunicazione del progetto di misura di cui al paragrafo 1 qualora essi apportino al progetto modifiche che ne alterino significativamente il campo di applicazione o la sostanza o ne abbrevino il calendario di attuazione originariamente previsto.

4.  La Commissione può entro tre mesi inviare osservazioni allo Stato membro che ha comunicato il progetto di misura.

Lo Stato membro interessato tiene conto per quanto possibile delle osservazioni della Commissione, soprattutto se esse indicano che il progetto di misura può essere incompatibile con il diritto dell'Unione.

5.  Quando lo Stato membro interessato adotta in via definitiva il progetto di misura esso ne comunica senza indugio il testo definitivo alla Commissione. Se la Commissione ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 4, la comunicazione è corredata di una relazione sulle azioni intraprese in risposta alle osservazioni della Commissione. [Em. 57]

Articolo 17

Relazione sull'applicazione dei termini

1.  Entro il 31 gennaio …(13) e successivamente entro il 31 gennaio e il 1º luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione e pubblicano in una pubblicazione appropriata una relazione dettagliata contenente le seguenti informazioni: [Em. 58]

   a) il numero delle domande ricevute nel corso dell'anno precedente a norma degli articoli 3, 4 e 7;
   b) il tempo impiegato per adottare una decisione su ognuna delle domande ricevute a norma degli articoli 3, 4 e 7;
   c) un'analisi dei principali motivi degli eventuali ritardi, unitamente alle raccomandazioni per rendere i processi decisionali conformi ai termini fissati dalla presente direttiva.
     Ai fini del primo comma, lettera a), i medicinali generici soggetti a termini più brevi a norma degli articoli 3, 4 e 7 sono distinti dagli altri medicinali.
     Ai fini del primo comma, lettera b), ogni sospensione della procedura finalizzata alla richiesta di ulteriori informazioni al richiedente è oggetto di una comunicazione che precisa la durata e le motivazioni dettagliate della sospensione.

2.  La Commissione pubblica ogni sei mesianno una relazione sulle informazioni presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1. [Em. 59]

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ...(14) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...(15)*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19

Relazione sull'attuazione della presente direttiva

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro ...(16) e, successivamente, ogni tre anni.

2.  Entro ...(17)* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione può essere corredata di eventuali opportune proposte.

Articolo 20

Abrogazione

La direttiva 89/105/CEE è abrogata con effetto dal ...(18)**.

Sono mantenuti gli effetti dell'articolo 10 della direttiva 89/105/CEE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 81.
(2) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 81.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013.
(4) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8.
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(6) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 81.
(7) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(9) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(10) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(11) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(12) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(13)* L'anno successivo alla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.
(14)* L'ultimo giorno del 12° mese successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(15)** Il giorno successivo alla data di cui al primo comma.
(16)* Due anni dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.
(17)** Tre anni dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.
(18)*** La data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.


Politica comune della pesca ***I
PDF 862kWORD 174k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))
P7_TA(2013)0040A7-0008/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0425),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2011),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012(2),

–  visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0008/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(3); ribadisce che è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari nel prossimo quadro finanziario pluriennale per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, nonché di far fronte a eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere completamente abbandonati, malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo;

3.  sottolinea che la stima dell'incidenza finanziaria della proposta rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere definita prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1954/2003 e il regolamento del Consiglio (CE) n. 768/2005 e abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002, il regolamento del Consiglio (CE) n 639/2004 e la decisione del Consiglio 2004/585/CE

P7_TC1-COD(2011)0195


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),

visto il parere del Comitato delle regioni(5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002(7) ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

(2)  Il campo di applicazione della politica comune della pesca comprendela conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine e alla gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. L'ambito di applicazione della. La politica comune della pesca include inoltre le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e l'e le attività di acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. [Em. 2]

(3)  La politica comune della pesca deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe inoltre contribuire a un aumento della produttività, acomprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti importati nell'Unione, un equo tenore di vita per il settore della pesca, la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e allala stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli. [Em. 3]

(4)  L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (Unclos)(8) e ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici»)(9). Essa ha inoltre aderito all’accordo dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 («accordo FAO»)(10). Questi accordi internazionali prevedono in particolare obblighi di conservazione e segnatamente l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La politica comune della pesca dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi assunti a livello internazionale dall'Unione nel quadro di questi strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della politica comune della pesca, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.

(5)  Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario ed entro il 2015, i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzionedi sfruttamento degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrrerisorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile. [Em. 5]

(5 bis)  Il concetto di rendimento massimo sostenibile, quale sancito nell'Unclos, costituisce un obiettivo di gestione della pesca che è giuridicamente vincolante per l'Unione dal momento della ratifica della convenzione nel 1998. [Em. 6]

(5 ter)  Adottare tassi di mortalità per la pesca inferiori a quelli necessari per mantenere gli stock ittici a livelli superiori a quelli in grado di generare il rendimento massimo sostenibile (MSY) è l'unico modo per garantire che il settore della pesca diventi redditizio a lungo termine senza fare affidamento sugli aiuti pubblici. [Em. 232]

(5 quater)  I piani pluriennali dovrebbero essere il principale strumento volto a garantire che, entro il 2015, i tassi di mortalità per la pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli. Solo un impegno chiaro e vincolante a rispettare queste date è in grado di assicurare che siano adottate misure immediate e che siano evitati ulteriori ritardi del processo di ricostituzione degli stock. Per quanto riguarda gli stock riguardo ai quali non sia ancora stato adottato un piano pluriennale, occorre garantire che il Consiglio aderisca pienamente agli obiettivi della politica comune della pesca in sede di definizione delle possibilità di pesca per gli stock di cui trattasi. [Em. 7]

(5 quinquies)  Al fine di creare condizioni più stabili per il settore della pesca, i piani pluriennali dovrebbero anche poter prevedere disposizioni volte a limitare le fluttuazioni annue del totale ammissibile di catture di stock ricostituiti,. I limiti esatti di tali fluttuazioni dovrebbero essere indicati nei piani pluriennali. [Em. 8]

(5 sexies)  Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà, in una pesca multispecifica, di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando il rendimento massimo sostenibile, nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle «choke species» (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. Sarebbe opportuno chiedere al CIEM e al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di fornire un parere sui livelli appropriati di mortalità per pesca in siffatte circostanze. [Em. 9]

(5 septies)  Se le possibilità di pesca devono essere drasticamente ridotte durante un periodo transitorio al fine di ottenere il rendimento massimo sostenibile, l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché vengano adottatee adeguate misure sociali e finanziarie per sostenere un numero sufficiente di imprese lungo tutta la catena di produzione in modo da raggiungere un equilibrio tra la capacità della flotta e le risorse disponibili quando è raggiunto il rendimento massimo sostenibile. [Em. 10]

(6)  Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020(11). La politica comune della pesca dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo(12) e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020»(13), in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

(7)  Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto dei dati scientifici disponibili. [Em. 12]

(8)  La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate a fini commerciali e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020 secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)(14). [Em. 13]

(8 bis)  La politica comune della pesca dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza alimentare del mercato interno, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere. [Em. 14]

(9)  È opportuno applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca e ridurre al minimo al fine di contribuire a garantire che l'impatto delle attività umane sull'ecosistema marino sia mantenuto al minimo e che le catture accidentali per giungere alla loro graduale eliminazionesiano evitate, ridotte al minimo e, ove possibile, eliminate, e che si giunga progressivamente a una situazione in cui tutte le catture sono sbarcate. [Em. 15]

(10)  È importante che la gestione della politica comune della pesca sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della politica comune della pesca dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, nonché dalla compatibilità e coerenza reciproche delle misure adottate con le altre politiche dell'Unione.

(11)  Ove del caso, la politica comune della pesca dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(12)  L'attuazione della politica comune della pesca quali contemplate dalla politica marittima integrata(15)e dovrebbe essere attuata, in generale, in una maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, dovrebbe tener conto delle interazioni con altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo. È opportuno garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero. [Em. 17]

(13)  I pescherecci dell'Unione dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della PCP.

(14)  Le norme in vigore che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle dodici miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate e, ove possibile, siano anche rafforzate al fine di concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera. [Em. 18]

(14 bis)  È necessario ampliare la definizione di pesca artigianale onde tenere conto di criteri oltre alle dimensioni dell'imbarcazione, tra cui, in particolare, le condizioni meteorologiche prevalenti, l'impatto delle tecniche di pesca sull'ecosistema marino, il tempo trascorso in mare e le caratteristiche dell'unità economica che sfrutta le risorse. Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero essere oggetto di una considerazione e di un sostegno speciali sia in termini finanziari sia mediante l'attribuzione di risorse supplementari, per consentire loro di sopravvivere e prosperare in futuro. [Em. 19]

(15)  Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie dovrebbero continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti della Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie dovrebbe essere pertanto mantenuta.

(16)  Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca. A questo scopo gli Stati membri, collaborando strettamente con le pubbliche amministrazioni e i consigli consultivi, dovrebbero costruire anche localmente le condizioni della sostenibilità, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca. Ciò si può conseguire attraverso azioni comuni al livello regionale e, in modo più vincolante, attraverso procedure decisionali che portino alla creazione di piani pluriennali. [Em. 20]

(17)  Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero costituire la base per la fissazione di possibilità di pesca e di obiettivi specifici quantificabili per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. I piani pluriennali dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati. Qualora gli scenari di gestione possano avere ripercussioni socioeconomiche sui territori interessati, tali piani dovrebbero essere stabiliti di concerto con gli operatori del settore della pesca, con gli esperti scientifici e con gli attori istituzionali. [Em. 21]

(18)  Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e diad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Putroppo, la legislazione previgente ha spesso costretto i pescatori a rigettare in mare risorse preziose.Le catture accidentali e I rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. È opportuno stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione. È opportuno dare priorità alla definizione, alla promozione e all'incoraggiamento di misure e incentivi volti ad evitare in primo luogo le catture accidentali. [Em. 22]

(18 bis)  L'obbligo di sbarcare tutte le catture dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare alle condizioni stabilite per una determinata attività di pesca. [Em. 23]

(18 ter)  Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarcare tutte le catture e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale. [Em. 24]

(19)  È opportuno che gli operatori non traggano pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali. Qualora vengano sbarcati esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la destinazione di tali catture dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano. È opportuno che ciascuno Stato membro abbia la facoltà di decidere se desidera consentire la distribuzione gratuita del pesce sbarcato a fini di beneficenza o carità. [Em. 25]

(20)  Ai fini della salvaguardia degli stock e dell'adattabilità delle flotte e delle attività di pesca, è opportuno fissare obiettivi chiari con riguardo a talune misure tecniche e adattare i livelli di governance in base alle esigenze di gestione. [Em. 26]

(21)  Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali dovrebbero essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su valori sostitutivi. [Em. 27]

(21 bis)  L'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a realizzare una cooperazione internazionale e una gestione degli stock efficaci nei mari su cui si affacciano Stati membri e paesi terzi, prevedendo, se del caso, la creazione di organizzazioni regionali di gestione della pesca per questo tipo di aree. In particolare, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Mar Nero. [Em. 28]

(22)  Considerata la situazione economica precaria di una parte del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di essi di una quota prevedibile degli stock. [Em. 29]

(23)  Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe tener conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia(16), in particolare nell'allegato VII. Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.

(24)  Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di presentare richieste motivate alla Commissione per elaborare nell'ambito della politica comune della pesca misure da essi stessi identificate come necessarie per conformarsi agli obblighi riguardanti le zone di protezione speciali a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(17), le zone di conservazione speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(18), nonché le zone marine protette a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE.

(25)  La Commissione dovrebbe essere in grado di adottare, previa consultazione dei consigli consultivi e degli Stati membri interessati, misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato. [Em. 30]

(26)  Gli Stati membri, dopo aver tenuto debitamente conto dei pareri dei consigli consultivi e delle parti interessate, dovrebbero essere in grado di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della politica comune della pesca affinché quest'ultima risulti maggiormente adeguata alle realtà e peculiarità dei vari bacini marittimi e dei singoli tipi di pesca e benefici di una maggiore adesione. [Em. 31]

(26 bis)  Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare reciprocamente su base regionale. [Em. 32]

(27)  È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'Unione purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci dell'Unione appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(28)  È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, per gli stock nelle acque dell'Unione, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera.

(28 bis)  L'accesso alla pesca dovrebbe essere basato su criteri ambientali e sociali trasparenti e oggettivi al fine di promuovere una pesca responsabile, in grado di garantire incentivi agli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e offrono i maggiori benefici per la società. [Em. 234]

(29)  È opportuno introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema dovrebbe contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite. [Em. 33]

(29 bis)  Conformemente al principio di sussidiarietà, ogni Stato membro dovrebbe avere la facoltà di scegliere il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca che gli vengono assegnate, senza che sia imposto un sistema di ripartizione a livello unionale. In questo modo, gli Stati membri saranno liberi di introdurre o meno un sistema di concessioni di pesca trasferibili. [Em. 37]

(30)  È opportuno che le concessioni di pesca possano essere trasferite o affittate, al fine di decentrare la gestione delle possibilità di pesca affidandola al settore e garantire che i pescatori che abbandonano l'attività non debbano dipendere dall'assistenza pubblica nell'ambito della politica comune della pesca. [Em. 35]

(31)  Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili dovrebbe essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca. [Em. 36]

(31 bis)  È opportuno che la Commissione conduca valutazioni della flotta per ottenere risultati affidabili in merito al livello esatto della sovraccapacità sul piano dell'Unione, affinché sia possibile proporre strumenti adeguati e mirati per ridurla. [Em. 34]

(31 ter)  È opportuno introdurre un sistema vincolante di valutazione dei registri delle flotte e di verifica dei limiti di capacità, onde garantire che ogni Stato membro rispetti i limiti di capacità assegnatigli, nonché rafforzare il regime di controllo della pesca, così da adeguare la capacità di pesca alle risorse disponibili. [Em. 38]

(32)  Per i pescherecci dell'Unione che non operano nell'ambito di un sistema di concessioni di pesca trasferibili devono essere adottateIn taluni casi, gli Stati membri hanno ancora la necessità di adottare misure specifiche destinate ad adeguare la loro capacità di pescail numero di pescherecci dell'Unione alle risorse disponibili. Tali misure dovrebbero fissare limiti massimi obbligatori diLa capacità andrebbe pertanto valutatadelle flotte e stabilire regimi nazionali di entrata/uscita in relazione a ciascuno stock e a ciascun bacino dell'Unione. La valutazione dovrebbe basarsi su orientamenti comuni. Ciascuno Stato membro dovrebbe avereagli aiuti per il disarmo concessi nell'ambito del Fondo europeo per la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva. [Em.39 ]

(33)  Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.

(34)  Per garantire una gestione della pesca basata sui migliorisu pareri scientifici disponibilicompleti e precisi è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. La Commissione europea dovrebbe favorire le condizioni necessarie per l'armonizzazione dei dati al fine di promuovere una valutazione ecosistemica delle risorse. [Em. 40]

(35)  La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delledi tutte le imprese attive nel settore della pesca dell'acquacolturaa prescindere dalle loro dimensioni, e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori, nonché informazioni sull'impatto di tali sviluppi sulle comunità di pesca. [Em. 41]

(36)  Gli Stati membri dovrebbero gestire e mettere a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici le informazioni raccolte, sulla base di un programma pluriennale dell'Unione, e fornire i risultati pertinenti alle parti interessate. È opportuno potenziare la partecipazione delle amministrazioni regionali alle attività di raccolta dei dati. Essi dovrebbero inoltre collaborare fra loro al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi di uno stesso bacino marino, se possibile attraverso un organo regionale istituito a tale scopo, tenendo conto della necessità di rispettare le disposizioni di diritto internazionale e in particolare l'Unclos. [Em. 42]

(37)  Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione indipendenti in coordinamento con gli altri Stati membri nonché tramite gli strumenti del quadro dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, e mediante la necessaria armonizzazione e sistematizzazione dei dati che la Commissione è tenuta a effettuare. [Em. 43]

(38)  L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della politica comune della pesca. A tal fine, essa dovrebbe sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche, e su un maggiore rispetto delle norme nonchée una maggiore trasparenza,egarantendo un'efficace partecipazione delle parti interessate, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). [Em. 44]

(39)  Gli accordi di pesca sostenibile conclusi con i paesi terzi dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di giungere a una conservazione e a uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, rispettando nel contempo il principio del surplus sancito dall'Unclos. Tali accordi, che prevedono la concessione di diritti di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un sistema ottimale di raccolta dei dati scientifici e di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza. [Em. 45]

(40)  L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali di sviluppo dell'Unione.

(41)  Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di pesca sostenibile.

(41 bis)  In considerazione del grave problema della pirateria che affligge le navi dell'Unione operanti in paesi terzi sulla base di accordi di pesca bilaterali o multilaterali nonché della particolare vulnerabilità di tali navi alla pirateria, è opportuno rafforzare misure e operazioni al fine di proteggerle. [Em.46 ]

(42)  L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare per i cittadini europei e contribuire alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici. [Em. 47]

(43)  La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea(19) adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.

(44)  La politica comune della pesca dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti(20).

(45)  Dato che le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, è opportuno elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali; occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto per il coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione e la semplificazione amministrativa della concessione di licenze.

(46)  La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.

(46 bis)  In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro lontananza geografica e dell'importanza della pesca per le loro economie, dovrebbe essere istituito un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche diviso in tre sottoconsigli (acque dell'Atlantico occidentale, acque dell'Atlantico orientale, bacino dell'oceano indiano). Uno degli obiettivi di tale consiglio consultivo dovrebbe essere quello di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata su scala mondiale. [Em. 48]

(47)  È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificarne il funzionamento ai fini di una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato. Nel far ciò è necessario garantire la reciprocità nel commercio con paesi terzi al fine di assicurare pari condizioni nel mercato dell'Unione, non solo per quanto concerne la sostenibilità della pesca, ma anche per quanto riguarda i controlli sanitari; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano originari dell'nell'Unione o di paesi terzi, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate basate sulla tracciabilità, e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera catena produttiva. Nel presente regolamento, la parte relativa all'organizzazione comune dei mercati dovrebbe contemplare disposizioni volte a subordinare le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura al rispetto di norme sociali e ambientali riconosciute a livello internazionale. [Em. 49]

(48)  L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Per garantire il successo della politica comune della pesca occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. Di conseguenza, è opportuno attuare efficacemente la legislazione già esistente in materia e istituire un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. [Em. 50]

(49)  Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione è opportuno promuovere l'uso di tecnologie moderne efficaci. Gli Stati membri o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati. [Em. 51]

(50)  Per garantire la partecipazione degli operatori interessati al regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai titolari di licenze di pesca relative a pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera,ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai costi operativi del sistema. [Em. 196]

(51)  Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. al Di conseguenza, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi è opportuno concedere un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, incentrato sulle priorità della politica comune della pesca e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro, [Em. 52]

(51 bis)  Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe favorire lo sviluppo dei beni e dei servizi pubblici nel settore della pesca e, in particolare, sostenere le misure di controllo e monitoraggio, la raccolta di informazioni e la ricerca e lo sviluppo di attività volte ad assicurare il buono stato dell'ecosistema marino. [Em. 245]

(52)  Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Nei casi di mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri o di infrazioni gravi di tali norme da parte degli operatori, il suddetto sostegno finanziario dovrebbe essere pertanto interrotto, sospeso o rettificato. [Em. 53]

(53)  Il dialogo con i soggetti interessati si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque dell'Unione e della crescente regionalizzazione della politica comune della pesca, i consigli consultivi dovrebbero permettere a tale politica di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate soprattutto nella redazione dei piani pluriennali. [Em. 54]

(54)  ÈIn considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne, dei mercati e del Mar Nero, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati per creare un nuovo consiglio consultivo e modificare le zone di competenza dei consigli consultivi esistenti, in particolare tenuto conto delle caratteristiche specifiche del Mar Neroper ciascuno di questi ambiti. [Em. 55]

(55)  Al fine conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE aper quanto concerne la definizione di misure in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca nelle zone speciali di conservazioneriguardo al'obiettivo di alleviare, qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, l'adeguamento dell'obbligo di sbarcare tutte le catture in conformità degli obblighi internazionali assunti dall'Unione, l'adozione per difetto di misure di conservazione nell'ambito dei piani pluriennali o di misure tecniche, il nuovo calcolo dei limiti di capacità delle flotte, la definizione delle informazioni relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci dell'Unione, le norme per la realizzazione di progetti pilota su nuove tecnologie di controllo e sistemi di gestione dei dati, le modifiche dell'allegato III in relazione alle zone di competenza dei consigli consultivi nonché la composizione e il funzionamento dei consigli medesimi. [Em. 56]

(56)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(57)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva,e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(58)  È opportuno conferire alla Commissione poteri di esecuzione al fine di garantire l'applicazione di condizioni uniformi nell'attuazione dei requisiti tecnico-operativi relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei registri delle flotte pescherecce e dei dati richiesti ai fini della gestione della pesca. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(21).

(59)  Per conseguire l'obiettivo di base della politica comune della pesca, che consiste nel creare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine per la pesca e l'acquacoltura, nonché nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno definire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, nonché norme che garantiscano la sostenibilità sociale ed economica del settore della pesca e della raccolta di molluschi dell'Unione, ove opportuno, fornendo finanziamenti sufficienti. [Em. 57]

(60)  In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(61)  La decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca(22), dovrebbe essere abrogata in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.

(62)  Il regolamento (CE) n. 199/2008, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca(23), dovrebbe essere abrogato; occorre tuttavia che esso continui ad applicarsi ai programmi nazionali di raccolta e gestione di dati adottati per il periodo 2011-2013. [Em. 58]

(63)  Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.  La politica comune della pesca riguarda:

   a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine; ee lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse;
   b) le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca, di misure di carattere strutturale e della gestione della capacità della flotta;.
   b bis) la vitalità sociale ed economica delle attività di pesca, la promozione dell'occupazione nelle comunità costiere e lo sviluppo delle medesime, nonché i problemi specifici della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala e artigianali. [Em. 59]

2.  La politica comune della pesca riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse vengono svolte:

   a) nel territorio degli Stati membri, oppure
   b) nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure
   c) da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure
   d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.  La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomichesiano sostenibili adal punto di vista ambientale nel lungo termine e contribuiscanosiano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e di opportunità di pesca ricreativa, e nel prendere in considerazione le industrie di trasformazione e le attività a terra direttamente connesse alle attività di pesca, tenendo altresì conto degli interessi dei consumatori e dei produttori.

2.  La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescatei tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e da permettere di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

3.  La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca e all'acquacoltura l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività dila pesca e l'acquacoltura abbiano uncontribuiscano all'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto limitatodelle attività umane sugli ecosistemi marini, non contribuiscano al degrado dell'ambiente marino e che siano effettivamente adeguate ai singoli tipi di pesca e alle singole regioni.

3 bis.  La politica comune della pesca promuove lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità costiere, l'occupazione e le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori della pesca.

4.  La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dallaè coerente con la normativa ambientale dell'Unione nonché con le altre politiche dell'Unione.

4 bis.  La politica comune della pesca garantisce che la capacità di pesca delle flotte sia adeguata a livelli di sfruttamento conformi al disposto del paragrafo 2.

4 ter.  La politica comune della pesca contribuisce alla raccolta di dati scientifici completi e affidabili. [Em. 60]

Articolo 3

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

   a) impedire, ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;
   a bis) garantire che tutte le catture provenienti da stock sfruttati e regolamentati vengano sbarcate, tenendo presenti i migliori pareri scientifici ed evitando di creare nuovi mercati o di espandere quelli esistenti;
   b) creare le condizioni necessarie per svolgere lein modo efficiente attività di pesca in modo efficientesostenibili dal punto di vista ambientale nell'ambitoUnione al fine di recuperare un settore alieutico economicamente redditizio e competitivo, garantendo condizioni eque nel mercato interno;
   c) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuiree delle industrie connesse, garantendo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e che contribuiscano alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;
   d) promuovere una giusta ripartizione delle risorse marine per contribuire ad offrire un equo tenore di vita e condizioni sociali eque a coloro che dipendono dalle attività di pesca;
   e) tener conto degli interessi dei consumatori;
   f) garantire la raccolta sistematica, armonizzata, regolare e affidabile dei dati e la gestione sistematiche e armonizzate deitrasparente degli stessi nonché affrontare le problematiche derivanti dalla gestione di stock caratterizzati dalla scarsità di dati;
   f bis) promuovere le attività di pesca costiera su piccola scala;
   f ter) contribuire al conseguimento e al mantenimento del buono stato ecologico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. [Em. 61 e 235]

Articolo 4

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira aiapplica i seguenti principi di buona governance:

   a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, rispettando l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro;
   a bis) necessità di applicare un approccio decentrato e regionalizzato alla gestione della pesca;
   b) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
   c) prospettiva a lungo termine;
   c bis) riduzione dei costi amministrativi;
   d) estesoadeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi e delle parti sociali, in tutte le fasi, – dalla concezione all'attuazione – delle misure, che garantisca la conservazione delle caratteristiche specifiche regionali mediante un approccio regionalizzato;
   e) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
   f) coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione;
   f bis) necessità di effettuare valutazioni d'impatto ambientale e strategico;
   f ter) parità tra dimensione interna e dimensione esterna della politica comune della pesca, in modo che le norme e i meccanismi volti a farle rispettare applicati all'interno dell'Unione siano applicati anche al suo esterno, se del caso;
   f quater) trattamento dei dati e processo decisionale trasparenti, in conformità della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio(24). [Em. 62 e 220]

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

   1. 'acque dell'Unione', le acque postee i fondi marini posti sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acquedi quelli adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; [Em. 63]
   2. 'risorse biologiche marine', le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;
   3. 'risorse biologiche di acqua dolce', le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
   4. 'peschereccio', qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;
   5. 'peschereccio dell'Unione': un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
   5 bis. 'pescatore', qualunque persona eserciti un'attività di pesca professionale, riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività, ovvero eserciti un'attività di cattura professionale di organismi marini, riconosciuta dallo Stato membro, senza impiegare una nave; [Em. 64]
   5 ter. 'inserimento nella flotta peschereccia', l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro; [Em. 65]
   6. 'rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catturerendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità (in media) da uno stock ittico per un tempo indefinitoalle condizioni ambientali esistenti (medie) senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione; [Em. 66]
   6 bis. 'specie pescate', le specie soggette a pressione/sfruttamento di pesca, comprese quelle che sono catturate in via accessoria o che risentono dell'impatto di un'attività di pesca; [Em. 67]
   7. 'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat; [Em. 68]
   8. 'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi il processo decisionale tenga conto degli impatti della pesca, di altre attività umane e dei fattori ambientali sugli stock bersaglio e su tutte le altre specie appartenenti allo stesso ecosistema, associate agli stock bersaglio o da essi dipendenti, garantendo che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il raggiungimento di un buono stato ecologico; [Em. 237]
   9. 'tasso di mortalità per pesca', la percentuale di catture di unotasso di rimozione della biomassa e degli individui dallo stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodomediante operazioni di pesca; [Em. 70]
   9 bis. 'Fmsy', il tasso di mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile; [Em. 71]
   10. 'stock', una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata; [Em. 72]
   11. 'limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchialle catture di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo; [Em. 73]
   11 bis. 'catture accidentali', le catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o alla taglia minima di sbarco, o le catture di specie vietate o di specie protette, o di specie non commercializzabili o di esemplari di specie commercializzabili che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione in materia di pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione; [Em. 74]
   12. 'valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa (B), la biomassa riproduttiva (SSB), o il tasso di mortalità per pesca (F)) utilizzati nella gestione della pesca per definire, ad esempio,per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato; [Em. 75]
   12 bis. 'valore limite di riferimento', i valori dei parametri relativi alle popolazioni degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca per indicare una soglia al di sopra o al di sotto della quale la gestione della pesca è compatibile con un obiettivo di gestione quale un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato; [Em. 76]
   12 ter. «stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza», lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim); [Em. 77]
   13. 'misura di salvaguardia', una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati o ad impedire tali eventi; [Em. 78]
   14. 'misure tecniche', le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema o sul loro funzionamento risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la strutturale caratteristiche degli attrezzi da pesca nonché imponendo restrizioni di accesso temporali o spaziali alle zone di pesca; [Em. 79]
   14 bis. «habitat ittici essenziali», gli habitat marini fragili che devono essere protetti a causa del loro ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze ecologiche e biologiche delle specie ittiche, tra cui i fondali di riproduzione, alimentazione e crescita; [Em.80 ]
   14 ter. «zona di pesca protetta», una zona marina geograficamente definita nella quale la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini; [Em. 81]
   15. 'possibilità di pesca', un diritto di pesca quantificato per un determinato stock ittico, espresso in termini di quantitativo massimo di catture e/oo di sforzo massimo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livelloper una determinata zona di gestione; [Em. 82]
   16. 'sforzo di pesca', il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
   17. 'concessioni di pesca trasferibili', diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006(25), che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili; [Em. 83]
   18. 'possibilità di pesca individuali', possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro; [Em. 84]
   19. 'capacità di pesca', la capacità di cattura di una nave, misurata in termini di caratteristiche della nave, comprese la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci(26), nonché la natura e le dimensioni dei suoi attrezzi da pesca e qualunque altro parametro che ne influenzi la capacità di cattura; [Em. 85]
   19 bis. «capacità di vita», gli spazi a bordo esclusivamente riservati alla vita e al riposo dell'equipaggio; [Em. 86]
   20. 'acquacoltura', l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta; [Em. 87]
   21. 'licenza di pesca', la licenza di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca(27);
   22. 'autorizzazione di pesca', l'autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
   23. 'pesca', la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;
   24. 'prodotti della pesca', gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;
   25. 'operatore', la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, o qualunque altra organizzazione rappresentativa degli operatori della pesca che sia legalmente riconosciuta e sia incaricata di gestire l'accesso alle risorse della pesca nonché all'acquacoltura e alle attività alieutiche professionali; [Em. 88]
   26. 'infrazione grave', un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata(28) e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
   27. 'utilizzatore finale di dati scientifici', un organismo di ricerca o un organismo di gestione avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca; [Em. 89]
   28. 'surplus di catture ammissibili', la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttarepescare per un determinato periodo di tempo, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile; [Em. 90]
   29. 'prodotti dell'acquacoltura', gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;
   30. 'biomassa riproduttiva', una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproducesono sufficientemente maturi per riprodursi in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare; [Em. 91]
   31. 'pesca multispecifica', lale attività di pesca praticata in zone in cui è presentesi trovano più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzatoittiche nella zona che possono essere catturate contemporaneamente; [Em. 92]
   32. 'accordi di pesca sostenibile', accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che è assegnata a sostegno del settore della pesca locale, prestando particolare attenzione alla raccolta, al monitoraggio e al controllo dei dati scientifici o al fine di ottenere accesso reciproco alle risorse o alle acque mediante uno scambio di possibilità di pesca tra l'Unione e il paese terzo; [Em. 93]
   32 bis. «catture accessorie», la cattura di organismi non bersaglio, a prescindere dal fatto che siano tenuti a bordo e sbarcati oppure riversati in mare; [Em. 95]
   32 ter. «cattura», le risorse marine biologiche catturate con la pesca; [Em. 96]
   32 quater. «pesca a basso impatto», l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un impatto negativo minimo sugli ecosistemi marini e che risultano in emissioni di carburante poco elevate; [Em. 97]
   32 quinquies. «pesca selettiva», la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni e alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenne la popolazione non bersaglio; [Em. 98]

PARTE II

ACCESSO ALLE ACQUE

Articolo 6

Norme generali sull'accesso alle acque

1.  I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.  Dal 1°gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri possono prevedere un accesso esclusivo o preferenziale per i pescatori che praticano una pesca su piccola scala, artigianale o costiera, tenendo conto dei fattori sociali e ambientali, compresi i potenziali benefici derivanti dalla concessione di un accesso esclusivo o preferenziale alle imprese locali o alle microimprese e ai pescatori che impiegano metodi di pesca selettivi e con scarso impatto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo. [Em. 251]

3.  Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3 bis.  Le condizioni delle zone biologicamente sensibili definite dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie(29), sono mantenute nella loro forma attuale. [Em. 99]

4.  Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

PARTE III

MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE [Em. 100]

TITOLO I

TIPI DI MISURE

Articolo -7

Disposizioni generali relative alle misure di conservazione

1.  Al fine di conseguire gli obiettivi generali della politica comune della pesca definiti all'articolo 2, l'Unione adotta misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine di cui agli articoli 7 e 8. Tali misure sono adottate, in particolare, sotto forma di piani pluriennali conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.

2.  Tali misure si attengono agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e sono adottate tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei pareri ricevuti dai pertinenti consigli consultivi.

3.  Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione conformemente agli articoli da 17 a 24 e alle altre disposizioni pertinenti del presente regolamento. [Em. 101]

Articolo 7

Tipi di misure di conservazione

Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono riguardare:

   a) l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;
   b) la definizione di obiettivi specifici per unolo sfruttamento sostenibile e la conservazione degli stock nonché per la protezione dell'ambiente marino dall'impatto delle attività di pesca;
   c) l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;
   d) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva e metodi di pesca aventi un bassoo con scarso impatto sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche, compresi l'accesso preferenziale alle possibilità di pesca nazionali nonché incentivi di natura economica;
   e) l'adozione di misure concernenti la fissazione die la ripartizione delle possibilità di pesca, secondo il disposto dell'articolo 16;
   f) l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14agli articoli 8 e 14;
   g) l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catturefinalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;
   h) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e di attrezzi da pesca che incrementano la selettività o riducono al minimo l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino;
   h bis) l'adozione di misure volte ad aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla legislazione in materia ambientale;
   h ter) l'adozione di altre misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi degli articoli 2 e 3. [Em. 102]

Articolo 7 bis

Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1.  Al fine di garantire la conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, nonché nel quadro di un approccio precauzionale, gli Stati membri istituiscono una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici nelle quali è vietata ogni attività di pesca, comprese in particolare le zone importanti per la riproduzione ittica.

2.  Gli Stati membri individuano e designano le zone necessarie all'istituzione di una rete coerente di riserve di ricostituzione di stock ittici. [Em. 103]

Articolo 8

Tipi di misure tecniche

Le misure tecniche possono riguardare:

   a) le dimensioni di magliadefinizioni delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme relative all'uso degli attrezzi da pescaal loro uso;
  b) restrizionispecifiche per la costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
   i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto sulla zona bentonicanegativo sull'ecosistema;
   ii) modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché altre catture accidentali;
   c) il divieto o le restrizioni sull'utilizzo di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specificio di altre attrezzature tecniche;
   d) il divietoi divieti o la restrizione delle attività di pesca in zone e/oo periodi specifici;
   e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporaneahabitat ittici essenziali, aggregazioni temporanee di una risorsa marina vulnerabile, specie in pericolo, stock ittici in riproduzione o novellame;
   f) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio, in particolare quelli identificati come biogeograficamente sensibili quali le montagne sottomarine intorno alle regioni ultraperiferiche, le cui risorse dovrebbero essere sfruttate dalla flotta locale utilizzando attrezzi da pesca selettivi e rispettosi dell'ambiente, ivi incluse misure destinate a evitare, ridurre e, per quanto possibile, eliminare le catture accidentali;
   g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina. [Em. 104 e 295]

TITOLO II

MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE

Articolo 9

Piani pluriennali

1.  Sono istituitiIl Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, istituiscono in via prioritaria, entro il …(30) piani pluriennali che prevedonoconformi ai pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM che comprendono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. I piani pluriennali devono inoltre consentire di raggiungere altri obiettivi conformemente agli articoli 2 e 3.

2.  I piani pluriennali offrono:

   a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e/o valori limite di riferimento coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità dei pareri scientifici; e,
   b) misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori limite di riferimento e intese a raggiungere i valori di riferimento per la conservazione.

3.  I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca ed ecosistemi marini.

4.  I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione, incluse le valutazioni di stock caratterizzati dalla scarsità di dati, nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido. [Em. 105]

Articolo 10

Obiettivi dei piani pluriennali

1.  I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tassol'adeguamento dei tassi di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stockin modo che entro il 2015 i tassi di mortalità per pesca siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al più tardi entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, e da mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

2.  Qualora risulti impossibile determinare un tasso dila mortalità per pesca conformemente al disposto del paragrafo 1che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedonoapplicano l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e stabiliscono norme sostitutive e misure precauzionali che garantiscano almenoun livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

2 bis.  Fatte salve le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima che tali misure siano incluse nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale. Eccetto in caso d'urgenza, esse sono attuate in maniera graduale.

2 ter.  I piani pluriennali possono contenere disposizioni vertenti sui problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al mantenimento e alla ricostituzione degli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività per evitare il fenomeno delle «choke species» (specie la cui cattura è rigorosamente limitata). [Em. 106 e 107]

Articolo 11

Contenuto dei piani pluriennali

1.  I piani pluriennali includono:

   a) il campo di applicazione di ciascun piano in termini di zona geografica, stock, attività di pesca ed ecosistemaecosistemi marini;
   b) obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché con le disposizioni pertinenti degli articoli - 7 bis, 9 e 10;
   b bis) una valutazione della capacità della flotta e, qualora la capacità di pesca non sia in efficace equilibrio con le possibilità di pesca disponibili, un piano di riduzione della capacità contenente un calendario e misure specifiche da adottare da parte di ciascuno Stato membro interessato al fine di allineare tale capacità di pesca alle possibilità di pesca disponibili entro un termine vincolante; fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 34, tale valutazione dovrebbe includere un'analisi della dimensione socioeconomica della flotta in esame;
   b ter) una valutazione dell'impatto socioeconomico delle misure adottate nel quadro del piano pluriennale;
  c) obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:
   i) tasso di mortalità per la pesca e/o
   ii) biomassa riproduttiva e
   ii bis) percentuale massima di catture accidentali e non autorizzate e,
   ii ter) variazioni annuali massime delle possibilità di pesca;
   iii) stabilità delle catture;
   d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;
   d bis) disposizioni per ridurre sistematicamente le possibilità di pesca quando la quantità o la qualità dei dati disponibili relativi alla zona di pesca diminuisce;
   e) misure di conservazione e tecniche comprendenti misure per l'eliminazioneda adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese ad evitare e, per quanto possibile, eliminare le delle catture accidentali;
   f) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale e del suo impatto socioeconomico;
   g) ove opportuno, misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;
   h) misure per la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;
   i) misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;
   i bis) misure volte a garantire l'osservanza del piano pluriennale;
   j) ogni altra misura adeguata e proporzionata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.

1 bis.  I piani pluriennali prevedono la loro revisione periodica al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei loro obiettivi. In particolare, tali revisioni periodiche devono tenere conto di nuovi elementi, come le modifiche dei pareri scientifici, onde consentire gli adeguamenti intermedi eventualmente necessari. [Am. 108 e 239]

Articolo 12

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione in relazione alle zone protette

1.  NelleLa politica comune della pesca e tutte le successive misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda le zone speciali di conservazione ai sensi dell'sono pienamente conformi alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 2008/56/CE. Qualora uno Stato membro ha designato le zone di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dell'all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, esso regolamenta le attività di pesca degli Stati membri devono essere condotte, in consultazione con la Commissione, i consigli consultivi e le altre parti interessate, in modo da alleviarne l'impatto sulle zone medesimeconformarsi pienamente agli obiettivi di tali direttive. [Em. 109]

1 bis.  Tutte le azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della politica comune della pesca sono pienamente conformi con la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, le risoluzioni 61/105, 64/72 e 66/68 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativa alla conservazione e gestione di stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori. [Em. 257]

1 ter.  Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato ha la facoltà di adottare misure che sono necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della normativa ambientale dell'Unione in relazione alle zone protette. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e non meno vincolanti della normativa unionale vigente. [Em. 258]

1 quater.  Gli Stati membri con un interesse di pesca diretto nelle zone oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 collaborano reciprocamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 bis. Ciascuno di tali Stati membri può chiedere che la Commissione adotti le misure di cui al paragrafo 1. [Em. 111]

1 quinquies.  Affinché la Commissione possa agire sulla base di una richiesta di cui al paragrafo 1 quater, lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti le forniscono tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure richieste, compresa una motivazione della richiesta nonché i dati scientifici e i dettagli relativi all'attuazione pratica delle misure. La Commissione adotta le misure tenendo conto dei pareri scientifici pertinenti di cui dispone. [Em. 260]

2.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare misure di accompagnamento in materia di pesca volte ad alleviare l'impatto delle attività di pesca sulle zone speciali di conservazione. [Em. 114]

2 bis.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano misure atte a ridurre le eventuali conseguenze sociali ed economiche negative dell'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1. [Em. 262]

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1.  Qualora venga dimostrata, sulla base di dati scientifici affidabili, l'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere l'adozione di misure temporanee volte adha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, al fine di alleviare la minaccia.

Tali atti delegati sono adottati unicamente qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano applicando la procedura di cui all'articolo 55 bis.

2.  Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. [Em. 115]

Articolo 13 bis

Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1.  Se esistono prove di un rischio grave e imprevisto per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2.  Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza, prima di adottarle, notificano la loro intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi pertinenti, inviando un progetto di misure corredato di una motivazione.

3.  Gli Stati membri e i consigli consultivi pertinenti possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica. La Commissione adotta atti di esecuzione che confermano, eliminano o modificano la misura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Nel caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati concernenti una minaccia grave e imprevedibile alla conservazione delle risorse acquatiche viventi o all'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3. [Em. 116]

Articolo 14

Quadri di misure tecniche

Vengono stabiliti quadri di misure tecniche per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini. I quadri di misure tecniche:

   a) contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;
   b) riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;
   c) riducono le catture accidentali di organismi marini;
   d) mitiganoriducono al minimo l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente marino, provvedendo in particolare alla protezione degli stock biologicamente sensibili e degli habitat biologicamentefragili, segnatamente quelli identificati come biogeograficamente sensibili quali le montagne sottomarine intorno alle regioni ultraperiferiche, le cui risorse devono essere sfruttate dalla flotta locale, utilizzando attrezzi da pesca selettivi e rispettosi dell'ambiente. [Em. 296]

Articolo 14 bis

Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1.  Prima di introdurre l'obbligo di sbarcare tutte le catture effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri conducono, ove necessario, progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca. Questi progetti pilota sono condotti, se del caso, dalle organizzazioni di produttori. I risultati di tali progetti pilota sono ripresi nel piano di gestione pluriennale di ciascuna attività di pesca sotto forma di incentivi supplementari ad utilizzare gli attrezzi e i metodi di pesca più selettivi a disposizione. Gli Stati membri compilano inoltre un atlante dei rigetti che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Tale atlante deve basarsi su dati oggettivi e rappresentativi.

2.  L'Unione fornisce sostegno finanziario a favore della concezione e dell'attuazione dei progetti pilota introdotti conformemente al paragrafo 1 come pure a favore dell'impiego di attrezzi da pesca selettivi al fine di ridurre le catture accidentali e non autorizzate. Nel quadro dell'adozione di misure di sostegno finanziario è riservata particolare attenzione ai pescatori che sono soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture e che esercitano un'attività di pesca multispecifica. [Em. 118]

Articolo 15

Obbligo di sbarcare e registrare tutte le catturedi specie sfruttate e regolamentate

1.  Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di catturadi specie sfruttate e regolamentate effettuate nel corso didelle seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

a)  al massimo a partire dal 1° gennaio 2014:

   piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelinsardina, spratto; e
   grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;
   pesca a fini industriali, vale a dire pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia;
   salmone nel Mar Baltico;

b)  al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola1 gennaio 2016;

   le seguenti attività di pesca nelle acque dell'Unione dell'Atlantico settentrionale:

Mare del Nord
Acque nordoccidentali
Acque sudoccidentali
   pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;
   pesca dello scampo;
   pesca della sogliola comune e della passera di mare;
   pesca del nasello;
   pesca del gambero boreale;
   altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;
   attività di pesca nel Mar Baltico diverse dalla pesca del salmone;
   pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;
   pesca dello scampo;
   pesca della sogliola comune e della passera di mare;
   pesca del nasello;
   altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente;
   pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro;
   pesca dello scampo;
   pesca della sogliola comune e della passera di mare;
   pesca del nasello;
   altre attività di pesca da analizzare più approfonditamente.

c)  al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo1° gennaio 2017, attività di pesca non contemplate al paragrafo 1, lettera a), nelle acque dell'Unione e in acque non appartenenti all'Unione.

1 bis.  Una volta introdotto in un'attività di pesca l'obbligo di sbarcare tutte le catture, tutte le catture di specie soggette a detto obbligo sono registrate e, se del caso, detratte dalla quota dei pescatori, dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di gestione collettiva interessata, ad eccezione delle specie che possono essere rigettate in mare a norma del paragrafo 1 ter;

1 ter.  Le seguenti specie sono esenti dall'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1:

   le specie catturate per essere utilizzate come esche vive;
   le specie per le quali le informazioni scientifiche disponibili abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza dopo la cattura, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi attrezzi di pesca, delle pratiche di pesca e delle condizioni della zona di pesca.

1 quater.  Al fine di semplificare e armonizzare l'applicazione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture nonché allo scopo di evitare interruzioni inopportune delle attività di pesca delle specie bersaglio e diminuire il quantitativo di catture accidentali, i piani pluriennali di cui all'articolo 9 o gli specifici atti giuridici dell'Unione concernenti l'applicazione dell'obbligo di sbarco o altri atti giuridici adottati dall'Unione stabiliscono, se del caso:

  a) un elenco di specie non bersaglio di scarsa abbondanza naturale che possono essere imputate alla quota delle specie bersaglio di tale attività di pesca, qualora:
   il contingente nazionale annuale per la specie non bersaglio in questione sia completamente utilizzato,
   le catture accumulate delle specie non bersaglio non superino il 3% delle catture totali delle specie bersaglio, nonché
   lo stock delle specie non bersaglio rientri entro limiti biologici di sicurezza;
   b) norme contenenti incentivi volti a scoraggiare le catture di novellame, compresa la fissazione di quote di contingenti più elevate che devono essere detratte dalla quota del pescatore in caso di catture di novellame.

2.  Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1Sulla base dei migliori, più accurati e aggiornati pareri scientifici disponibili e, ove necessario, al fine di proteggere il novellame scoraggiando i pescatori dalla loro pesca deliberata, vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delleche tengono conto dell'età e della taglia di prima riproduzione, per gli stock ittici soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui al paragrafo 1. Le catture di tali stock itticitipi di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione insono limitate a usi diversi dal consumo umano come farine di pesce, oli di pesce, o alimenti per animali o esche. Lo Stato membro interessato può anche consentire la donazione di queste catture a fini caritativi o di utilità pubblica.

3.  Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono applicare un margine di flessibilità annuale fino al 5% degli sbarchi consentiti, fatti salvi eventuali tassi di flessibilità più elevati stabiliti dalla legislazione specifica. Le norme e le regole di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sonopossono essere fissate conformemente all'articolo 27all'articolo 39 del regolamento (UE) n, …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(31)(32).

4.  Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. A tal fine, gli Stati membri rispettano il principio di efficienza e proporzionalità.

5.  Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificarevolti a stabilire le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione. [Em. 119]

Articolo 16

Possibilità di pesca

1.  In sede di fissazione e assegnazione delle possibilità di pesca, il Consiglio agisce in conformità degli articoli 2, 9, 10 e 11 del presente regolamento, applicando una prospettiva a lungo termine e attenendosi ai migliori pareri scientifici disponibili. Le possibilità di pesca assegnate aglisono ripartite tra gli Stati membri garantisconoin modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque dell'Unione e le assegna a ciascuno di essi.

L'assegnazione di possibilità di pesca agli Stati membri o ai paesi terzi è subordinata al rispetto delle regole della politica comune della pesca.

1 bis.  Ogni anno, nel decidere in merito all'assegnazione dei contingenti, il Consiglio tiene pienamente conto delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto stabilito nella risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, in particolare nell'allegato VII.

2.  Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3.  Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini di cattura stabiliti nei piani pluriennali conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h). Se non è stato adottato un corrispondente piano pluriennale per uno stock ittico ad uso commerciale, il Consiglio provvede affinché, entro il 2015, sia fissato un totale ammissibile di catture (TAC) che permetta la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli.

3 bis.  Delegazioni del Parlamento europeo e dei consigli consultivi sono presenti allorché il Consiglio adotta decisioni sulla definizione delle possibilità di pesca.

3 ter.  Laddove non sia possibile, per mancanza di dati, stabilire i tassi di sfruttamento per determinati stock che siano conformi al rendimento massimo sostenibile:

   i) si applica l'approccio precauzionale alla gestione dell'attività di pesca;
   ii) sono adottati valori sostitutivi basati sulle metodologie di cui all'allegato alla decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1 settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine(33), parte B, punti 3.1 e 3.2, e la mortalità del pesce è ulteriormente ridotta in virtù del principio precauzionale o risulta stabile, qualora vi siano indicazioni di uno stato soddisfacente dello stock;
   iii) la Commissione e gli Stati membri valutano gli ostacoli alla ricerca e all'acquisizione di conoscenze e adottano misure per consentire che siano messi a disposizione al più presto ulteriori dati sugli stock e l'ecosistema.

3 quater.  Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo per la ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente al diritto dell'Unione. Esso informa la Commissione in merito al metodo di ripartizione utilizzato.

4.  Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

4 bis.  Qualora la Commissione concluda, in base alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 23, che uno Stato membro non abbia adottato misure adeguate conformemente agli articoli da 17 a 24 del presente regolamento, ciò comporterà deduzioni, nell'anno o negli anni successivi, dalle possibilità di pesca assegnate dall'Unione a tale Stato membro e l'interruzione o la sospensione dei pagamenti a tale Stato membro o l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca ai sensi dell'articolo 50. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

4 ter.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui valuta se le attuali possibilità di pesca siano efficaci ai fini della ricostituzione e del mantenimento delle popolazioni delle specie pescate a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'obiettivo fissato all'articolo 2, paragrafo 2. [Em. 120, 264, 293 e 301]

Articolo 16 bis

Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri ambientali e sociali trasparenti e oggettivi quali l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità e il contributo all'economia locale. Possono essere utilizzati anche altri criteri come ad esempio i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri prevedono incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti. [Em. 227]

TITOLO III

REGIONALIZZAZIONE

CAPO I

PIANI PLURIENNALI

Articolo 17

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1.  Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essereche condividono l'attività di pesca interessata sono autorizzati ad adottare, secondo le procedure definite nel presente articolo, misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

   a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e con i principi di buona governance di cui all'articolo 4;
   b) siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;
   c) realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale entro un calendario specifico e
   d) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

2 bis.  Gli Stati membri cooperano tra loro per garantire l'adozione di misure compatibili in grado di soddisfare gli obiettivi fissati nei piani pluriennali e coordinano tra di loro l'attuazione di tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali esistenti di cooperazione istituzionale, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

Gli sforzi di coordinamento tra gli Stati membri che condividono un'attività di pesca sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. xx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ](34)(35).

2 ter.  Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP trasmettendo loro un progetto delle misure da adottare, corredato di una relazione esplicativa. Al contempo, tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

Gli Stati membri pubblicano le sintesi dei progetti delle misure di conservazione di cui è proposta la promulgazione.

2 quater.  Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

2 quinquies.  Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi da 2 a 2 quater.

2 sexies.  La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi da 2 bis, 2 ter e 2 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi ai piani pluriennali stabiliti. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri.

2 septies.  Gli Stati membri che condividono un'attività di pesca possono decidere congiuntamente e cooperare per l'applicazione di misure congiunte nell'ambito dei piani pluriennali adottati prima del 2014, in linea con la procedura di cui all'articolo 25.

2 octies.  Per le attività di pesca svolte interamente nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un unico Stato membro, lo Stato membro interessato crea uno o più comitati di cogestione, nei quali siano presenti tutti i soggetti interessati, che sono consultati riguardo alle misure da adottare. Qualora intenda discostarsi in qualunque modo dal parere che riceve da tali comitati, lo Stato membro deve pubblicare una valutazione in cui illustra nel dettaglio le motivazioni di tale decisione. [Em. 121]

Articolo 18

Notifica delle misure di conservazione degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure di conservazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, notificanopubblicano tali misure e ele notificano alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti. [Em. 122]

Articolo 19

Valutazione

1.  La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure di conservazione adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 1articolo 17 e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito a tali questioni non meno di una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dal pertinente piano pluriennale. La valutazione si basa sui migliori pareri scientifici disponibili.

In conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)(36), e al fine di assistere la Commissione nell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, gli Stati membri forniscono alla Commissione, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure nazionali di conservazione a norma dell'articolo 17.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE(37) nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001(38) e il regolamento (CE) n. 1367/2006(39). [Em. 123]

1 bis.  La Commissione pubblica tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto attiene all'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. [Am. 124]

Articolo 20

Misure di conservazione adottate per difetto nell'ambito di piani pluriennali

1.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 17 non notifichino tali misure alla Commissione entro il termine previsto nel piano pluriennale ovvero, in sua mancanza, entro tre mesisei mesi dalla data di entrata in vigore del piano pluriennale.

2.  Qualora la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale nel caso in cuiritenga che

   a) le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure
   b) le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfaresoddisfino efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure
   c) vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera i),
  

essa lo comunica allo Stato membro interessato, precisando le ragioni.

2 bis.  Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro in questione dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con il piano pluriennale e per soddisfarne gli obiettivi.

2 ter.  Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che stabiliscono le misure di conservazione applicabili alle attività di pesca oggetto di un piano pluriennale.

3.  Le misure di conservazione adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel piano pluriennale. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3 bis.  Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o CSTEP in merito al progetto delle misure da adottare corredato di una relazione esplicativa. [Em. 125]

CAPO II

MISURE TECNICHE

Articolo 21

Misure tecniche

1.  Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono esseresono autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizionedell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

   a) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
   b) siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;
   c) realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e
   d) non siano in conflitto e siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1 bis.  Gli Stati membri cooperano tra di loro per garantire l'adozione di misure compatibili per conseguire gli obiettivi fissati nei quadri di misure tecniche e coordinano tra di loro l'attuazione di tali misure. A tal fine, gli Stati membri, ove possibile e opportuno, utilizzano le strutture e i meccanismi regionali di cooperazione istituzionale esistenti, compresi quelli previsti dalle convenzioni marittime regionali che coprono la zona o l'attività di pesca in questione.

1 ter.  Gli Stati membri consultano i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e/o il CSTEP in merito al progetto delle misure da adottare corredato di una relazione esplicativa. Tali progetti sono contemporaneamente notificati alla Commissione e agli altri Stati membri che condividono l'attività di pesca. Gli Stati membri compiono ogni sforzo per coinvolgere in questa consultazione, in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, altri soggetti interessati all'attività di pesca in questione, al fine di individuare i punti di vista e le proposte di tutte le parti interessate in fase di preparazione delle misure previste.

1 quater.  Gli Stati membri tengono debitamente conto dei pareri trasmessi dai consigli consultivi competenti, dal CIEM e/o dal CSTEP e, se le misure definitive adottate divergono da tali pareri, forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi di divergenza.

  1 quinquies Qualora gli Stati membri intendano modificare le misure adottate, si applicano altresì i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater.

1 sexies.  La Commissione adotta orientamenti che fissano le modalità della procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, al fine di garantire che le misure adottate siano coerenti e coordinate a livello regionale e conformi al quadro delle misure tecniche stabilito. Tali orientamenti possono inoltre individuare o istituire strutture amministrative, come ad esempio gruppi di lavoro regionali nel settore della pesca, al fine di organizzare a livello pratico la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare al fine di promuovere e facilitare l'adozione delle misure da parte di ciascuno degli Stati membri. [Em. 126]

Articolo 22

Notifica delle misure tecniche degli Stati membri

Gli Stati membri che adottano misure tecniche a norma dell'articolo 21 notificanole pubblicano e le notificano alla Commissione, agli altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi competenti. [Em. 127]

Articolo 23

Valutazione

1.  La Commissione può in qualsiasi momento valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure tecniche adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 e, in ogni caso, valuta e riferisce in merito alle stesse almeno una volta ogni tre anni o quando possa essere richiesto dalle pertinenti misure tecniche quadro.

1 bis.  In conformità della direttiva 2007/2/CE, e al fine di assistere la Commissione nell'attuazione della politica comune della pesca, gli Stati membri forniscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue mansioni in relazione all'attuazione della politica comune della pesca, i diritti di accesso e d'uso inerenti al materiale predisposto per la formulazione e la promulgazione delle misure tecniche di conservazione a norma dell'articolo 21.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. [Em. 128]

1 ter.  La Commissione pubblica tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo e rende le relative informazioni accessibili al pubblico diffondendole su opportuni siti web o fornendo un hyperlink diretto alle stesse. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. [Em. 129]

Articolo 24

Misure adottate per difetto nell'ambito di un quadro di misure tecniche

1.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati ad adottare misure a norma dell'articolo 21 non notifichino tali misure alla Commissione entro il termine previsto nel quadro di misure tecniche ovvero, in sua mancanza, entro tre mesisei mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

2.  Qualora la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualoraritenga che le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

   a) non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure
   b) non risultino soddisfaresoddisfino efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.,
  

essa lo comunica allo Stato membro interessato, precisando le ragioni.

2 bis.  Nel caso in cui la Commissione presenti un parere a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato dispone di tre mesi di tempo per modificare le proprie misure affinché siano compatibili con gli obiettivi del quadro di misure tecniche e per soddisfare gli obiettivi.

2 ter.  Nel caso in cui uno Stato membro non provveda a modificare le proprie misure a norma del paragrafo 2 bis, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 che stabiliscono le misure tecniche oggetto del quadro di misure tecniche.

3.  Le misure tecniche adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel quadro di misure tecniche. Al momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

3 bis.  Prima di adottare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta i pertinenti consigli consultivi, il CIEM e il CSTEP in merito al progetto delle misure da adottare corredato di una relazione. [Em. 130]

TITOLO IV

MISURE NAZIONALI

Articolo 25

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi battenti la loro bandiera

1.  Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione a condizione che tali misure:

   a) si applichino unicamente allesi applichino a tutte le navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,che operano in relazione a stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca, [Em. 131]
   b) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e
   c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

1 bis.  Lo Stato membro informa a fini di controllo gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1. [Em. 132]

1 ter.  Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo. [Em. 133]

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1.  Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sullarispettare gli obiettivi concernenti altre risorse acquatiche viventi e la conservazione o il miglioramento dello status di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle dodici miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro in questione. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati agli articoli 2 e 3 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione. [Em. 134]

2.  Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure vengono adottate solo previa consultazione dellanotifica alla Commissione, degliagli Stati membri in questione e deied ai consigli consultivi interessati, ai quali è presentato ildel progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca altresì che tali misure non sono discriminatorie. [Em. 135]

2 bis.  Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo. [Em. 136]

PARTE IV

ACCESSO ALLE RISORSE

Articolo 27

Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

1.  Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

   a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e
   b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.

2.  Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Articolo 28

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

1.  Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

2.  Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

3.  Per l'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

4.  Le concessioni di pesca trasferibili possono essere assegnate unicamente da uno Stato membro al proprietario di un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro o a persone fisiche o giuridiche al fine di essere utilizzate su tale peschereccio. Le concessioni di pesca trasferibili possono essere raggruppate per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute. Gli Stati membri possono limitare l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

5.  Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.

6.  Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.

7.  In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 29

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1.  Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.  Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.

3.  I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.

4.  Gli Stati membri possono accantonare fino al 5% delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.

5.  Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

6.  Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Articolo 30

Registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali

Gli Stati membri istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali.

Articolo 31

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1.  Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.

2.  Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.

3.  Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Articolo 32

Affitto di possibilità di pesca individuali

1.  Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.

2.  Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

Articolo 33

Assegnazione di possibilità di pesca non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili

1.  Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato. [Em. 137]

PARTE V

GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo34

Adeguamento della capacità di pesca

1.  Ove necessario, gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intentocon l'obiettivo di conseguire un efficace equilibrio stabile e duraturo tra questala loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono in conformità con gli obiettivi generali enunciati all'articolo 2.

1 bis.  Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità e ne trasmettono i risultati alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. Le valutazioni della capacità includono un'analisi della capacità totale della flotta per tipo di pesca e per segmento di flotta al momento della valutazione nonché il suo impatto sugli stock e più in generale sull'ecosistema marino. Esse comprendono inoltre un'analisi della redditività a lungo termine della flotta. Per garantire un approccio comune alle valutazioni in tutti gli Stati membri, le valutazioni sono effettuate in conformità con gli orientamenti della Commissione su un'analisi più precisa dell'equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca e tengono inoltre conto della redditività della flotta. Le valutazioni sono messe a disposizione del pubblico.

1 ter.  Se la valutazione evidenzia che esiste una discrepanza tra la sua capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispone, entro un anno dalla valutazione uno Stato membro adotta un programma dettagliato, corredato di un calendario vincolante, che stabilisce ogni necessario adeguamento della capacità di pesca della propria flotta in termini di numero e di caratteristiche dei pescherecci necessario a conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la loro capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. Il programma è trasmesso al Parlamento europeo, alla Commissione e agli altri Stati membri.

1 quater.  In assenza di tale valutazione o se uno Stato membro è tenuto ad adottare un programma di riduzione della capacità e non riesce a farlo, o se lo Stato membro non applica tale programma, ne risulta l'interruzione di assistenza finanziaria dell'Unione a detto Stato membro prevista dalla politica comune della pesca.

In ultima istanza, se l'espletamento di una delle fasi di cui al primo comma è ritardata di due o più anni, la Commissione può sospendere le possibilità di pesca dei segmenti di flotta in questione.

2.  Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

3.  La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché a partire dal 1° gennaio 2013 la capacità di pesca della flotta non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca istituiti a norma dell'articolo 35.

4 bis.  Per ottenere la licenza o l'autorizzazione di pesca, le navi dell'Unione devono essere in possesso di un certificato del motore valido, rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. [Em. 138 e 241]

Articolo 34 bis

Sistema di ingresso/uscita

Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica. [Em. 139]

Articolo 35

Gestione della capacità di pesca

1.  Tutte le flotte degli Stati membri sono rigorosamente soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2.  Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.Entro il 31 dicembre …(40), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dell'allegato II del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, onde definire la capacità di pesca per quanto riguarda qualsiasi parametro misurabile di un peschereccio che possa influenzare la sua capacità di effettuare catture.

Questa nuova definizione tiene conto di criteri sociali ed economici, nonché degli sforzi di controllo intrapresi dagli Stati membri. In tale proposta la capacità della flotta di ciascuno Stato membro è ripartita in base ai segmenti della flotta, compresa una ripartizione specifica dei pescherecci che operano nelle regioni ultraperiferiche e dei pescherecci che operano esclusivamente al di fuori delle acque dell'Unione.

3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2. [Em. 140]

Articolo 36

Registri della flotta peschereccia

1.  Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle imbarcazioni e alle caratteristiche degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento e pubblicano tali informazioni, tutelando comunque adeguatamente i dati personali.

2.  Gli Stati membri mettono a disposizione dellapresentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  La Commissione istituisce un registro della flotta peschereccia dell'Unione contenente le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2.

4.  Le informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione vengono messe a disposizione di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

5.  La Commissione stabilisceadotta atti di esecuzione che fissano i requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità consecondo la procedura di esame di cui all’articolo 56articolo 56, paragrafo 2. [Em. 141]

PARTE VI

BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

Articolo 37

Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1.  La conservazione, la gestione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine devono basarsi sulle informazioni più accurate a disposizione. A tal fine, gli Stati membri raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari ai fini di una gestione della pesca basata sugli ecosistemi e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. TaliL'Unione, attraverso il FEAMP, fornisce un contributo finanziario sufficiente a finanziare l'acquisizione di tali dati. I dati consentono in particolare di valutare: [Em. 142]

   a) lo stato attuale delle risorse biologiche marine sfruttate, [Em. 143]
   b) il livello della pesca, operando una chiara distinzione tra pesca industriale e non industriale, e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e [Em. 224]
   c) igli attuali risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione. [Em. 144]

2.  Gli Stati membri:

   a) provvedono affinché i dati siano raccolti in modo tempestivo e affinché i dati raccolti siano precisi,e affidabili ed esaustivi, e raccolti in modo armonizzato in tutti gli Stati membri; [Em. 145]
   a bis) provvedono affinché le metodologie e i dati scientifici prendano in considerazione, in sede di raccolta dei dati, fattori quali l'acidificazione e le temperature del mare, garantendo quindi che i dati siano raccolti in regioni diverse lungo l'intero arco dell'anno; [Em. 146]
   b) evitanostabiliscono meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi; [Em. 147]
   c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'li rendono pubblicamente disponibili, salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessariea deguata protezione e riservatezza, di tali datia condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni; [Em. 148]
   d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso allea tutte le banche dati e aii sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati. [Em. 149]
   d bis) mettono a disposizione delle parti interessate i dati pertinenti e le rispettive metodologie con cui sono ottenuti, tenendo conto nel contempo dei dati complementari eventualmente forniti da dette parti. [Em. 150]

2 bis.  Con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di sintesi in cui elencano le attività di pesca per le quali è obbligatoria la raccolta di dati e in cui indicano, per ciascun caso e ciascuna categoria, se l'obbligo sia stato soddisfatto. La relazione di sintesi è resa pubblica. [Em. 151]

3.  Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. Il Parlamento europeo e la Commissione viene informatasono informati in merito alle attività nazionali di coordinamento e sono invitati ed è invitata alle riunioni di coordinamento. [Em. 152]

4.  Gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con quelle degli altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione. [Em. 153]

5.  La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Il programma pluriennale include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.

6.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 al fine di indicare gli obiettivi specifici con riguardo alla precisione dei dati da raccogliere e di definire i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati, per il programma pluriennale di cui al paragrafo 5, nonché di garantire il coordinamento tra Stati membri della raccolta e presentazione dei dati. [Em. 154]

7.  La Commissione stabilisce requisiti tecnico-operativi per le modalità di trasmissione dei dati raccolti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 56.

7 bis.  Il mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi in materia di raccolta dei dati dà luogo al ritiro degli aiuti pubblici e alla successiva imposizione di ulteriori sanzioni da parte della Commissione. [Em. 155]

Articolo 37 bis

Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta periodicamente appropriati organismi scientifici sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici, tenendo conto altresì della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di organismi scientifici diversi.[Em. 156]

Articolo 38

Programmi di ricerca

1.  Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Essi coordinano le proprie attività di raccolta di dati sulla pesca, di ricerca e di innovazione con gli altri Stati membri e nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione, in stretta cooperazione con la Commissione e coinvolgendo, se del caso, i consigli consultivi pertinenti. L'Unione garantisce un adeguato finanziamento di tali programmi, nell'ambito delle ricerche e degli strumenti di pesca disponibili. [Em. 157 e 285]

2.  Gli Stati membri, col coinvolgimento dei pertinenti soggetti scientifici, provvedono affinché siano rese disponibili le competenze e le risorse umane pertinenti da coinvolgere nel processo di consulenza scientifica. [Em. 158]

2 bis.  Gli Stati membri presentano relazioni annuali alla Commissione sui progressi realizzati nell'attuazione dei programmi nazionali di raccolta di dati scientifici, di ricerca e d'innovazione sulla pesca. [Em. 159]

2 ter.  I risultati dei programmi di ricerca sono messi a disposizione dell'intera comunità scientifica europea. [Em. 160]

PARTE VII

POLITICA ESTERNA

TITOLO I

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELLA PESCA

Articolo 39

Obiettivi

1.  Al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse biologiche marine, l'Unione promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca e partecipa, sostenendone le attività, alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP),. In tale contesto, l'azione dell'Unione deve essere in linea con gli impegni, gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici internazionali in modo da assicurare coerenza con gli obiettivi di cui agli articoli 2,e 3 e 4 del presente regolamento e con gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione.

2.  Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.In particolare l'Unione:

   a) sostiene attivamente e promuove lo sviluppo delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e contribuisce a tale sviluppo;
   b) promuove misure per garantire che le risorse della pesca siano mantenute a livelli coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2, e in particolare al suo paragrafo 2, e all'articolo 4;
   c) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni dissuasive ed efficaci, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio;
   d) migliora la coerenza politica delle proprie iniziative, con particolare riferimento alle attività concernenti l'ambiente, lo sviluppo e il commercio;
   e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), assicurando a tal fine che nessun prodotto della pesca INN entri nel mercato dell'Unione e contribuendo in tal modo ad attività di pesca sostenibili che siano economicamente redditizie e promuovano l'occupazione nell'Unione;
   f) sostiene e partecipa attivamente alle azioni internazionali congiunte di lotta contro la pirateria in mare, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana ed evitare che siano perturbate le attività di pesca marittima;
   g) promuove l'efficace attuazione degli strumenti e regolamenti internazionali nel settore della pesca;
   h) provvede affinché le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme vigenti nelle acque dell'Unione, promuovendo nel contempo l'applicazione, da parte delle ORGP, degli stessi principi e delle stesse norme che sono applicati nelle acque dell'Unione.

2 bis.  L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi equi e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

3.  L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali. [Em. 161]

3 bis.  L'Unione promuove relazioni di cooperazione fra le ORGP al fine di allineare, armonizzare e ampliare il quadro per l'azione multilaterale, offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali e aderisce alle raccomandazioni che ne scaturiscono. [Em. 162]

Articolo 40

Rispetto delle disposizioni internazionali

L'Unione, assistita dall'Agenzia europea di controllo della pesca, collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurarne la rigorosa osservanza.

Gli Stati membri provvedono affinché i loro operatori rispettino le misure di cui al primo comma. [Em. 163]

TITOLO II

ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Articolo 41

Principi e obiettivi degli accordi di pesca sostenibile

1.  Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi conformemente alle pertinenti misure adottate dalle organizzazioni internazionali, comprese le ORGP. Tale contesto può comprendere.:

   a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;
   b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza; e
   c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

Detto contesto include altresì disposizioni volte a garantire che le attività di pesca si svolgano in un quadro di certezza giuridica. [Em. 164]

1 bis.  Per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, l'Unione è guidata dal principio che gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi devono essere stabiliti a reciproco vantaggio di entrambe le parti, e devono contribuire alla continuità dell'attività delle flotte dell'Unione mediante l'ottenimento di una parte del surplus del paese terzo che sia proporzionata agli interessi delle flotte dell'Unione. [Em. 165]

2.  I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'Unclos, in maniera chiara e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca degli stock interessati da parte di tutte le flotte, al fine di garantire che le risorse alieutiche restino al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. [Em. 166]

2 bis.  Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco comprendono:

   a) l'obbligo di rispettare il principio di limitare l'accesso unicamente alle risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'Unclos;
   b) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse o gli accordi finanziari, i canoni e gli altri diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;
   c) una clausola di condizionalità che subordina l'accordo al rispetto dei diritti umani conformemente agli accordi internazionali in materia di diritti umani; e
   d) una clausola di esclusività. [Em. 167]

2 ter.  Gli accordi di pesca sostenibile e gli accordi di accesso reciproco garantiscono che i pescherecci dell'Unione possano operare nelle acque del paese terzo con cui è stato concluso un accordo solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità di una procedura concordata dalle due parti dell'accordo. [Em. 168]

2 quater.  I pescherecci battenti una bandiera dell'Unione che sono stati temporaneamente ritirati dal registro di uno Stato membro per cercare possibilità di pesca altrove non possono beneficiare, per un periodo di ventiquattro mesi, qualora successivamente si iscrivano di nuovo in un registro dell'Unione, delle possibilità di pesca previste da un accordo di pesca sostenibile o dai protocolli in vigore al momento della cancellazione; lo stesso vale in caso di cambiamento temporaneo di bandiera, durante la pesca nel quadro delle ORGP. [Em. 169]

2 quinquies.  Gli accordi di pesca sostenibile prevedono che le autorizzazioni di pesca di qualsiasi tipo siano concesse esclusivamente ai pescherecci nuovi e a quelli che battevano bandiera dell'Unione da almeno ventiquattro mesi al momento della richiesta dell'autorizzazione di pesca, i quali intendano praticare la pesca di specie che rientrano nell'accordo di pesca sostenibile. [Em. 170]

2 sexies.   Nel determinare le possibilità di pesca in relazione ad accordi riguardanti stock ittici transzonali o stock ittici altamente migratori, si tiene debito conto delle valutazioni scientifiche realizzate a livello regionale nonché delle misure di conservazione e gestione adottate dall'ORGP. [Em. 171]

2 septies.  L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci dell'Unione che operano in acque di paesi terzi al di fuori del quadro di accordi di pesca sostenibile. Tali pescherecci devono rispettare gli stessi principi direttivi che sono applicati ai pescherecci che operano nell'Unione. [Em. 172]

2 octies.   I pescherecci dell'Unione operanti al di fuori delle acque dell'Unione sono dotati di telecamere CCTV o di apparecchiature equivalenti al fine di consentire la piena documentazione delle pratiche di pesca e delle catture. [Em. 173]

2 nonies.  Il mandato negoziale alla Commissione per protocolli successivi è preceduto da valutazioni indipendenti dell'impatto di ciascun protocollo, che comprendono informazioni sulle catture e sulle attività di pesca. Tali valutazioni sono messe a disposizione del pubblico. [Em. 174]

  2 decies Al fine di garantire che gli stock condivisi con paesi vicini siano gestiti in modo sostenibile, è necessario che essi rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento.[Em. 175]

Articolo 42

Sostegno finanziario

L'Unione fornisce un sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile al fine di:

   a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;
   b) istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, la trasparenza, la partecipazione e i meccanismi di responsabilizzazione e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati socioeconomici e ambientali specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione. [Em. 176]

Articolo 42 bis

Attività di pesca dell'Unione che esulano dagli accordi di pesca sostenibile

Agli Stati membri è notificato qualsiasi accordo concluso tra cittadini di uno Stato membro e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, unitamente ai dettagli dei pescherecci interessati e delle attività di rilievo da essi svolte. Gli Stati membri ne informano la Commissione. [Em. 230]

PARTE VIII

ACQUACOLTURA

Articolo 43

Promozione dell'acquacoltura sostenibile [Em. 177]

1.  Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentaree alle forniture alimentari, alla crescita e all'occupazione, la Commissione deve definire entro il 2013 orientamenti strategici non vincolanti dell'Unione relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici operano una distinzione fra l'acquacoltura su piccola e media scala da un lato e l'acquacoltura su scala industriale dall'altro, tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali, e sono volti a: [Em. 178]

   a) migliorare la competitivitàsemplificare la legislazione del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazionee ridurre gli oneri amministrativi a livello unionale;
   b) favorire l'attività economica; incoraggiare l'uso di specie non carnivore e ridurre l'impiego di prodotti ittici come mangime per pesci;
   c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;integrare le attività di acquacoltura in altre politiche, quali quelle per le zone costiere, le strategie marittime e gli orientamenti per la pianificazione dello spazio marittimo, l'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(41) (direttiva quadro sulle acque) e la politica ambientale.
   d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.

2.  Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.L'Unione sostiene la produzione e il consumo dei prodotti dell'acquacoltura sostenibile unionale attraverso:

   a) l'istituzione entro il 2014 di criteri qualitativi trasparenti e generali per l'acquacoltura al fine di valutare e ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e allevamento;
   b) la garanzia di prodotti offerti ai consumatori a prezzi ragionevoli;
   c) l'adozione di norme concernenti la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti provenienti dall'acquacoltura dell'Unione e dall'importazione, mediante opportuna marchiatura o etichettatura secondo quanto previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(42). [Em. 179 e 242]

3.  Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono die le tempistiche necessarie per realizzarli. [Em. 180]

4.  I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare leriguardano specificamente le seguenti finalitànecessità:

   a) riduzione della burocrazia e semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;
   b) certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio, in accordo con la politica dell'Unione in materia di gestione delle zone costiere e pianificazione dello spazio marittimo;
   c) fissazione di indicatori di qualità e di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
   c bis) misure volte a garantire che le attività di acquacoltura siano pienamente conformi alla vigente legislazione ambientale dell'Unione;
   d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi.
   d bis) promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI) e della collaborazione tra il settore e il mondo scientifico;
   d ter) sicurezza alimentare;
   d quater) salute e benessere degli animali;
   d quinquies) sostenibilità ambientale. [Em. 181]

5.  Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici pluriennali.

Articolo 44

Consultazione dei comitati consultivi

È istituito un consiglio consultivo per l'acquacoltura conformemente all'articolo 53.

PARTE IX

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

Articolo 45

Obiettivi

1.  È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:

   a) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
   b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;
   c) rafforzare la competitività e promuovere le politiche di qualità del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione mediante l'attuazione dei piani di produzione e commercializzazione, rivolgendo, in particolare per quanto riguarda iattenzione ai produttori; [Em. 183]
   d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, l'equità nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore, nonché l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e/o un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili; [Em. 184]
   e) contribuire a garantire condizioni di equità, compresa l'uniformità delle prescrizioni sanitarie, sociali e ambientali, per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. [Em. 185]
   e bis) garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata e certificata in termini di qualità e di origine, unitamente a informazioni sufficienti affinché le loro decisioni contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento;
   e ter) garantire che i prodotti importati dai paesi terzi provengano da attività di pesca e industrie che soddisfano gli stessi requisiti ambientali, economici, sociali e sanitari imposti alle flotte e alle imprese dell'Unione, e che i prodotti siano stati ottenuti con un'attività di pesca legale, dichiarata e regolamentata, praticata conformemente alle medesime norme applicate alle navi dell'Unione;
   e quater) garantire la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura lungo tutta la catena di approvvigionamento, fornire informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione ed etichettare il prodotto di conseguenza, ponendo l'accento su un'etichettatura ecologica affidabile. [Em. 186 e 270]

2.  L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. …/2013 [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura](43) che sono commercializzati nell'Unione.

3.  L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

   a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
   b) norme comuni di commercializzazione, tenendo conto delle specificità delle comunità locali; [Em. 187]
   b bis) regole comuni in vista dell'introduzione di un'etichettatura ecologica per i prodotti dell'acquacoltura e della pesca unionali;
   b ter) informazioni al consumatore;
   b quater) l'adozione di misure commerciali contro i paesi terzi che non esercitano pratiche di pesca sostenibili. [Em. 188]

PARTE X

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 46

Obiettivi

1.  Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.

2.  Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:

   a) un approccio globale e integrato tale da comportare una serie di controlli connessi alle dimensioni delle flotte nei diversi Stati membri; [Em. 225]
   b) un impiego più efficiente dei dispositivi già presenti a bordo di ciascun peschereccio e, se del caso, l'uso di moderneefficaci tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca e all'acquacoltura; [Em. 189]
   b bis) l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme su controlli e sanzioni; [Em. 190]
   b ter) la complementarità dei controlli in mare e a terra; [Em. 191]
   c) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
   d) la diffusione di una cultura della corresponsabilità, del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori di pescherecci, gli armatori e i pescatori; [Em. 193]
   d bis) un regime unificato in materia di rispetto delle norme ed esecuzione in ogni Stato membro dell'Unione;[Em. 193]
   e) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive;
   e bis) condizioni concorrenziali eque, compresa l'introduzione di sanzioni commerciali laddove sia accertato un comportamento irresponsabile da parte di paesi terzi. [Em. 226]

2 bis.  Gli Stati membri provvedono all'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive, tra cui il congelamento dei finanziamenti provenienti dal FEAMP, tenendo contro del rapporto costi-benefici e del principio di proporzionalità. [Em. 195]

Articolo 46 bis

Comitato per la conformità

1.  È istituito un comitato per la conformità dell'Unione, che comprende i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia di controllo.

2.  Il comitato per la conformità dell'Unione:

   a) esamina annualmente la conformità alle norme da parte di ogni Stato membro, per identificare i casi di mancata osservanza della politica comune della pesca;
   b) esamina le azioni intraprese in relazione alle violazioni di conformità accertate; e
   c) comunica le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 243]

Articolo 47

Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

1.  La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

2.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55s con riguardo alle modalità di realizzazione di progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e i nuovi sistemi per la gestione dei dati.

Articolo 48

Contributo ai costi di controllo, ispezione e attuazione

Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera,operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati. [Em. 196]

PARTE XI

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 49

Obiettivi

L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine fissati agli articoli 2 e 3. L'Unione non sostiene finanziariamente le operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi. [Em. 197]

Articolo 50

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

1.  L'Unione concede un sostegno finanziario trasparente agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca e le direttive in materia ambientale di cui all'articolo 12, nonché l'applicazione del principio precauzionale.

2.  Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle politica comune della pesca può comportare l'e degli atti giuridici di cui al paragrafo 1, come pure dell'applicazione del principio precauzionale comporta l'immediata interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza. A tal fine è fissata una metodologia comprendente obiettivi, indicatori e metodi di misurazione omogenei e trasparenti per tutti gli Stati membri. [Em. 302]

Articolo 51

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

1.  L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca e la legislazione nazionale che recepisce le direttive in materia di ambiente di cui all'articolo 12. Il sostegno finanziario non è concesso alle operazioni che mettono a repentaglio la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine, della biodiversità, degli habitat e degli ecosistemi.

2.  Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca e della legislazione nazionale di cui al paragrafo 1 da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni perabbia commesso violazioni gravi nel periodo di un annoalmeno tre anni precedente alla data di domanda del sostegno. [Em. 199]

PARTE XII

CONSIGLI CONSULTIVI

Articolo 52

Consigli consultivi

1.  Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone geografiche o ambiti di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.

1 bis.  In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

   a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano
   b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne
   c) un consiglio consultivo per i mercati
   d) un consiglio consultivo per il Mar Nero

2.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alle modifiche da apportare all'allegato sopra menzionato al fine di modificare le zone di competenza, creare nuove zone di competenza per i consigli consultivi esistenti o creare nuovi consigli consultivi.

3.  Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno. [Em. 200]

Articolo 53

Compiti dei comitati consultivi

-1.  Prima di completare le sue procedure interne che portano alla presentazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di una proposta legislativa avente come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, quali piani pluriennali o misure tecniche quadro, o che condicono all'adozione di atti delegati in conformità dell'articolo 55 del presente regolamento, la Commissione consulta per parere i consigli consultivi pertinenti. Questa consultazione non pregiudica quella del CIEM o di altri organismi scientifici competenti.

1.  I consigli consultivi possono:

   a) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e all'dell'acquacoltura;
   b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, all'dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;
   c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione;
   c bis) formulare pareri sui progetti di misure di conservazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 ter, e sui progetti di misure tecniche di cui all'articolo 21, paragrafo 1 ter, e presentarli alla Commissione e agli Stati membri direttamente interessati dall'attività di pesca o dalla zona in questione.

2.  La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole atengono debitamente conto dei pareri, delle raccomandazioni, dei suggerimenti e di ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo -1 e del paragrafo 1 e rispondono entro trenta giorni lavorativi, e comunque prima dell'adozione delle misure definitive. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma dei paragrafi -1 e 1, la Commissione o lo Stato membro interessato forniscono spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza. [Em. 201]

Articolo 54

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.  I consigli consultivi sono composti da

   a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove opportuno, dell'acquacoltura;
   b) altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.
     Con riferimento alla lettera a), sono debitamente rappresentati i datori di lavoro, i pescatori che lavorano in proprio e i lavoratori dipendenti, come pure i diversi mestieri della pesca.

Possono partecipare in qualità di osservatori i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione.

1 bis.  Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori alle riunioni dei consigli consultivi. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio consultivo quando sono discusse questioni che li riguardano.

2.  Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3.  I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi. Tali atti delegati sono adottati fatti salvi i paragrafi 1 e 1 bis. [Em. 202]

PARTE XIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 55

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 2all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 2all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ter, all'articolo 35, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 ter, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ter, dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 54, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 203]

Articolo 55 bis

Procedura d’urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano, fatto salvo il paragrafo 2, per un periodo di sei mesi. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 204]

Articolo 56

Esecuzione

1.  Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5. [Em. 205]

Parte XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Abrogazioni

1.  Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2.  La decisione n. 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4all'articolo 54, paragrafo 4. [Em. 206]

3.  L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.

4.  Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato. [Em.207 ]

5.  Il regolamento (CE) n. 639/2004 è abrogato.

Articolo 57 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è modificato come segue:

All'articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo:"

3.  L'Agenzia europea di controllo della pesca è l'organo operativo preposto allo scambio di dati in forma elettronica e al rafforzamento della capacità di sorveglianza marittima.

"

[Em. 273]

Articolo 58

Misure transitorie

In deroga all'articolo 57, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 199/2008 continua ad applicarsi ai programmi nazionali adottati per la raccolta e la gestione dei dati in relazione al periodo 2011-2013. [Em. 208]

Articolo 58 bi

Riesame

1.  Ogni cinque anni, la Commissione riesamina le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, o al fine di integrare i progressi e le migliori pratiche nella gestione della pesca.

2.  La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca entro la fine del 2022. [Em. 209]

Articolo 58 ter

Relazione annuale

La Commissione pubblica una relazione annuale con cui informa il pubblico in merito allo stato della pesca nell'Unione, fornendo anche notizie circa i livelli di biomassa degli stock ittici, la sostenibilità dei tassi di sfruttamento e la disponibilità di dati scientifici. [Am. 210]

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

1.  ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A.  ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1. Berwick-upon-Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2. Flamborough Head east

Spurn Head east

Aringa

Illimitato

3. Lowestoft east

Lyme Regis south

Tutte le specie

Illimitato

4. Lyme Regis south

Eddystone south

Demersali

Illimitato

5. Eddystone south

Longships south-west

Demersali

Pettinidi

Astici

Aragoste

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

6. Longships south-west

Hartland Point north-west

Demersali

Aragoste

Astici

Illimitato

Illimitato

Illimitato

7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island

Demersali

Illimitato

8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour

Tutte le specie

Illimitato

9. Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Tutte le specie

Illimitato

10. County Down

Demersali

Illimitato

11. New Island north-east

Sanda Island south-west

Tutte le specie

Illimitato

12. Port Stewart north

Barra Head west

Tutte le specie

Illimitato

13. Latitudine 57° 40' N

Butt of Lewis west

Tutte le specie,

crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

14. St Kilda, Flannan Islands

Tutte le specie

Illimitato

15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O

Tutte le specie

Illimitato

B.  ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1. Point Lynas north

Mull of Galloway south

Demersali

Scampi

Illimitato

Illimitato

2. Mull of Oa west

Barra Head west

Demersali

Scampi

Illimitato

Illimitato

C.  ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east

Aringa

Illimitato

3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

4. Zona intorno a St Kilda

Aringa

Sgombro

Illimitato

Illimitato

5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O

Aringa

Illimitato

6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)

Aringa

Illimitato

D.  ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east

Aringa

Illimitato

3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

E.  ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1. Berwick upon Tweed east

Coquer Island east

Aringa

Illimitato

2. Cromer north

North Foreland east

Demersali

Illimitato

3. North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Demersali

Aringa

Illimitato

Illimitato

4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south

Demersali

Illimitato

5. Straight Point south-east, South Bishop north-west

Demersali

Illimitato

2.  ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A.  ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1. Erris Head north-west

Sybil Point west

Demersali

Scampi

Illimitato

Illimitato

2. Mizen Head south

Stags south

Demersali

Scampi

Sgombro

Illimitato

Illimitato

Illimitato

3. Stags south

Cork south

Demersali

Scampi

Sgombro

Aringa

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

4. Cork south, Carnsore Point south

Tutte le specie

Illimitato

5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east

Tutte le specie,

crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

B.  ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1. Mine Head south

Hook Point

Demersali

Aringa

Sgombro

Illimitato

Illimitato

Illimitato

2. Hook Point

Carlingford Lough

Demersali

Aringa

Sgombro

Scampi

Pettinidi

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

C.  ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1. Stags south

Carnsore Point south

Aringa

Sgombro

Illimitato

Illimitato

D.  ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1. Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

2. Cork south

Carnsore Point south

Sgombro

Illimitato

E.  ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1. Cork south

Carnsore Point south

Demersali

Illimitato

2. Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Demersali

Illimitato

3.  ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

3-12 miglia nautiche

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Francia

Aringa

Illimitato

4.  ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zone geografiche

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)

(6-12 miglia nautiche)

Germania

Pesce piatto

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

Paesi Bassi

Pesce piatto

Pesce tondo

Illimitato

Illimitato

Blåvands Huk fino a Bovbjerk

Belgio

Merluzzo bianco

Illimitato, solo giugno e luglio

Eglefino

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Paesi Bassi

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Thyborøron fino a Hanstholm

Belgio

Merlano

Illimitato, solo giugno e luglio

Passera di mare

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Skagerrak

(Hanstholm fino a Skagen)

(4-12 miglia nautiche)

Belgio

Germania

Paesi Bassi

Passera di mare

Pesce piatto

Spratto

Merluzzo bianco

Merluzzo carbonaro

Eglefino

Sgombro

Aringa

Merlano

Merluzzo bianco

Passera di mare

Sogliola

Illimitato, solo giugno e luglio

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Kattegat

(3-12 miglia)

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Pesce piatto

Illimitato

Scampi

Illimitato

Aringa

Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes

Germania

Spratto

Illimitato

Mar Baltico

(inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Salmone

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Skagerrak

(4-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat

(3 (*) - 12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Mar Baltico

(3-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

(*) Misurate dalla linea costiera.

5.  ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord

(3-12 miglia nautiche)

tutta la costa

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Paesi Bassi

Demersali

Unlimited

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N

Danimarca

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Zona intorno a Helgoland

Regno Unito

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Costa del Mar Baltico

(3-12 miglia)

Danimarca

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

6.  ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30« N-1° 2' O direzione nord-nord-est)

Belgio

Demersali

Illimitato

Pettinidi

Illimitato

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)

Germania

Aringa

Illimitato, solo da ottobre a dicembre

Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30« N ‐ 1° 33' 30» E)

Regno Unito

Aringa

Illimitato

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N

Spagna

Acciughe

Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1º marzo al 30 giugno

Pesca con esca viva, solo dal 1º luglio al 31 ottobre

Sardine

Illimitato, solo dal 1º gennaio al 28 febbraio e dal 1º luglio al 31 dicembre

Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Spagna/Capo Leucate

Spagna

Tutte le specie

Illimitato

7.  ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)

Francia

Pelagiche

Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Francia/Capo Creus

Francia

Tutte le specie

Illimitato

8.  ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

(3-12 miglia nautiche), tutta la costa

Belgio

Tutte le specie

Illimitato

Danimarca

Demersali

Spratto

Cicerello

Suro

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Germania

Merluzzo bianco

Gamberi e gamberetti

Illimitato

Illimitato

(6-12 miglia nautiche), tutta la costa

Francia

Tutte le specie

Illimitato

Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania

Regno Unito

Demersali

Illimitato

9.  ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Mare Baltico (4-12 miglia) (*)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

10.  ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica

Stato Membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat (3-(*)12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Mare Baltico (4-12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Finlandia

Tutte le specie

Illimitato

(*) Misurate dalla linea costiera.

20130206-P7_TA(2013)0040_IT-p0000001.jpg

ALLEGATO II

LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)

Stato membro

GT

kW

Belgio

18 911

51 585

Bulgaria

8 448

67 607

Danimarca

88 528

313 341

Germania

71 114

167 089

Estonia

22 057

53 770

Irlanda

77 254

210 083

Grecia

91 245

514 198

Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)

446 309

1 021 154

Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)

219 215

1 194 360

Italia

192 963

1 158 837

Cipro

11 193

48 508

Lettonia

49 067

65 196

Lituania

73 489

73 516

Malta

15 055

96 912

Paesi Bassi

166 384

350 736

Polonia

38 376

92 745

Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)

115 305

388 054

Romania

1 885

6 716

Slovenia

1 057

10 974

Finlandia

18 187

182 385

Svezia

42 612

210 744

Regno Unito

235 570

924 739

Regioni ultraperiferiche dell’UE

GT

kW

Spagna

Isole Canarie: L< 12 m. Acque UE

2 649

21 219

Isole Canarie: L> 12 m. Acque UE

3 059

10 364

Isole Canarie: L> 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

28 823

45 593

Francia

Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

1 050

19 320

Isola della Riunione: specie pelagiche L > 12 m

10 002

31 465

Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

903

11 644

Guyana francese: pescherecci per gamberi

7 560

19 726

Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura

3 500

5 000

Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

5 409

142 116

Martinica: specie pelagiche. L > 12 m

1 046

3 294

Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

6 188

162 590

Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m

500

1 750

Portogallo

Madera: specie demersali. L < 12 m

617

4 134

Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m

4 114

12 734

Madera: specie pelagiche. Pescherecci per sciabica. L > 12 m

181

777

Azzorre: specie demersali. L < 12 m

2 626

29 895

Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m

12 979

25 721

L = lunghezza fuoritutto

ALLEGATO III

CONSIGLI CONSULTIVI

Nome del consiglio consultivo

Zona di competenza

Mar Baltico

Zone CIEM(44) IIIb, IIIc e IIId

Mar Mediterraneo

Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest

Mare del Nord

Zone CIEM IV e IIIa

Acque nordoccidentali

Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII

Acque sudoccidentali

Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE(45) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

Stock pelagici (melù, sgombri, suri e aringhe)

Tutte le zone (eccetto il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e l'acquacoltura)

Flotta d'alto mare/oceanica

Tutte le acque non appartenenti all'Unione

Acquacoltura e pesca nelle acque interne

Acquacoltura quale definita all'articolo 5 e tutte le acque interne degli Stati membri dell'Unione

Regioni ultraperiferiche suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

Tutte le zone CIEM comprendenti le acque intorno alle regioni ultraperiferiche, segnatamente le acque marittime della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e della Riunione

Consiglio consultivo per il Mar Nero

Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2

Consiglio consultivo per i mercati

Tutti i settori di mercato

[Em. 211]

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.
(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.
(3) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.
(4) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.
(5) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.
(6) Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013.
(7) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(8) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.
(9) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.
(10) GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.
(11) Decisione COP X/2.
(12) UE CO 7/10 del 26 marzo 2010.
(13) COM(2011)0244.
(14) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(15) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 574 definitivo).
(16) GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.
(17) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(18) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(19) COM(2009)0162.
(20) COM(2010)2020.
(21) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(22) GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.
(23) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(24) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.
(25) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(26) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.
(27) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(28) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(29) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
(30)* Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(31) GU L …
(32)+ Numero, data e titolo del presente regolamento (2011/0194(COD)).
(33) GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14.
(34) GU L …
(35)+ Numero, data e titolo del presente regolamento (2011/0380(COD)).
(36) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(37) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(38) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(39) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(40)* L'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(41) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(42)+ Numero del presente regolamento (2011/0194 COD).
(43)+ Numero del presente regolamento (2011/0194(COD).
(44) Zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(45) Zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).


Livello sonoro dei veicoli a motore ***I
PDF 983kWORD 1220k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al livello sonoro dei veicoli a motore (COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))
P7_TA(2013)0041A7-0435/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0856),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0487/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0435/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore

P7_TC1-COD(2011)0409


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne all'interno del quale deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Per questo, esiste un sistema generale di omologazione UE per i veicoli a motore, dal momento che i veicoli stradali sono la principale fonte di rumore nel settore dei trasporti. È opportuno armonizzare le norme tecniche di omologazione degli autoveicoli e dei loro sistemi di scarico per quanto riguarda i livelli sonori ammissibili onde evitare l'adozione di norme diverse da uno Stato membro all'altro e garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché, al tempo stesso, elevati livelli di protezione dell'ambiente e di sicurezza pubblica e un miglioramento della qualità di vita e della salute. È altresì opportuno che la Commissione realizzi una valutazione d'impatto relativa al regime di etichettatura vigente in materia di livelli di inquinamento atmosferico e acustico. Tale valutazione d'impatto dovrebbe prendere in considerazione i diversi tipi di veicoli cui si applica il presente regolamento (inclusi quelli elettrici) nonché le potenziali conseguenze dell'etichettatura in questione sul settore automobilistico. Detta etichettatura potrebbe essere considerata un valido strumento di sensibilizzazione dei consumatori e di tutela dei diritti di questi ultimi in relazione alla trasparenza prima dell'acquisto del veicolo. [Em. 1]

(1 bis)  Esistono già requisiti per l'omologazione UE che la legislazione dell'Unione applica per le emissioni di CO2 fra cui il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo(4), il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri(5), il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI)(6) e il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e pesanti(7). I requisiti tecnici che si applicano alla legislazione dell'Unione in materia di emissioni di CO2 e di valori limite di emissione degli inquinanti dovrebbero essere coerenti con quelli della legislazione che disciplina la riduzione delle emissioni sonore. È pertanto opportuno che i requisiti per l'omologazione UE siano definiti in modo da assicurare il raggiungimento di questo duplice obiettivo.[Em. 2]

(1 ter)  Il rumore del traffico è fonte di molteplici danni alla salute. Se protratto nel tempo lo stress legato al rumore può portare a un esaurimento delle riserve dell'organismo, interferire con la capacità di regolazione degli organi e quindi limitarne la funzionalità. Il rumore del traffico rappresenta un potenziale fattore di rischio in relazione allo sviluppo di patologie quali l'ipertensione e l'infarto. È opportuno analizzarne più approfonditamente gli effetti in un'ottica analoga a quella della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale(8). [Em. 3]

(2)  La direttiva del Consiglio n. 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore(9) ha armonizzato le varie prescrizioni tecniche degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile dei veicoli a motore e dei sistemi di scarico al fine di permettere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Ai fini di un buon funzionamento del mercato interno e per garantire un'attuazione uniforme e coerente in tutta l'Unione, è opportuno sostituire la suddetta direttiva con un regolamento.

(3)  Il presente regolamento è un regolamento autonomo nel contesto della procedura di omologazione a norma della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)(10).

(4)  La direttiva 70/157/CEE fa riferimento al regolamento n. 51(11) sulle emissioni sonore e che fissa il metodo di prova delle emissioni acustiche, emanato dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), di cui l'Unione è parte contraente.

(5)  Dopo la sua adozione, la direttiva 70/157/CEE è stata più volte oggetto di sostanziali modifiche. La più recente riduzione dei limiti di rumorosità per i veicoli a motore, che risale al 1995, non ha sortito gli effetti desiderati. Da vari studi è emerso che il metodo di prova utilizzato ai sensi della direttiva non rispecchia più i reali comportamenti di guida nel traffico urbano. In particolare, come rilevato nel Libro verde del 1996 dal titolo «Politiche future in materia di inquinamento acustico»(12), il metodo di prova tende a sottostimare il contributo del rumore di rotolamento al totale dell'emissione acustica.

(6)  Il presente regolamento mira pertanto a introdurre un metodo diverso da quello obbligatorio descritto nella direttiva 70/157/CEE. Tale metodo dovrà fondarsi su quello pubblicato nel 2007 dal gruppo di lavoro sul rumore (GRB) dell'UNECE, comprendente una versione 2007 della norma ISO 362(13). Gli esiti dei controlli effettuati sul vecchio e sul nuovo metodo di prova sono stati presentati alla Commissione. Inoltre, al fine di colmare le lacune che caratterizzavano il precedente metodo di prova, è opportuno che la Commissione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione d'impatto incentrata sull'effettivo contributo dei dispositivi per il rotolamento di pneumatici ai fini della riduzione del livello sonoro dei veicoli, con particolare riferimento all'impatto del manto stradale, e sulle esigenze di ricerca nel settore specifico, in vista dell'adozione di un nuovo metodo di prova europeo che tenga altresì conto del comportamento della superficie stradale. [Em. 4]

(7)  La rappresentatività del nuovo metodo di prova delle emissioni acustiche è considerata buona in condizioni di traffico normale ma diminuisce al peggiorare di tali condizioni. È pertanto necessario inserire nel presente regolamento disposizioni aggiuntive riguardo alle emissioni di rumore. Esse dovranno introdurre dei requisiti preventivi che riflettano condizioni di guida del veicolo proprie del traffico reale, più che del ciclo di guida dell'omologazione. Le condizioni di guida sono rilevanti per l'ambiente: l'emissione sonora di un veicolo in condizioni di guida su strada non deve infatti differire in misura significativa da quella rilevata durante la prova di omologazione di quel veicolo specifico.

(8)  Il presente regolamento dovrebbe inoltre ridurre ulteriormente i limiti di rumorosità. È opportuno tener conto del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati(14), che ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti relativi all'emissione sonora dei pneumatici per veicoli a motore. Occorre anche tener conto di numerosie che ha sottolineato la necessità di un approccio coerente e globale per affrontare il problema del rumore stradale, prendendo altresì in considerazione l'importante ruolo svolto dal manto stradale in tale contesto. Tale approccio orizzontale ridurrà più efficacemente il livello globale di rumore del traffico stradale, rispetto agli approcci settoriali e verticali. La riduzione delle emissioni sonore legate al traffico dovrebbe inoltre essere considerata come un obiettivo di salute pubblica, visti gli studi che mettono in luce i disturbi e gli effetti dannosi(15),(16) dovuti al rumore del traffico stradale nonché i relativi costi e i benefici della sua riduzione(17). Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere in considerazione il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali(18). La Commissione dovrebbe garantire che i pneumatici siano etichettati in relazione alle loro prestazioni acustiche. È inoltre necessario tenere conto della comparabilità dei modi di trasporto dal punto di vista del rumore ambientale. [Em. 5]

(8 bis)  È auspicabile la pubblicazione, da parte della Commissione, di linee guida in materia di« strade silenziose», destinate alle autorità stradali, volte a fornire loro un valido strumento per conformarsi ai requisiti necessari per un'infrastruttura stradale più sostenibile. [Em. 6]

(8 ter)  Il sesto programma d'azione per l'ambiente ha istituito un quadro di riferimento per la politica ambientale condotta nell'Unione durante il periodo 2002-2012. Il programma invitava ad adottare iniziative nel settore dell'inquinamento acustico, al fine di ridurre in maniera significativa il numero di persone sistematicamente colpite dagli effetti di livelli di rumorosità medi a lungo termine, in particolare riconducibili al traffico. [Em. 7]

(8 quater)  Le misure tecniche volte a ridurre le emissioni sonore dei veicoli devono soddisfare una serie di requisiti concorrenti quali quello di ridurre le emissioni sonore e di sostanze inquinanti mantenendo al contempo i veicoli in questione il più possibile economici ed efficienti. Nel tentativo di rispondere contemporaneamente a tutti questi requisiti e mantenerli in equilibrio, l'industria automobilistica troppo spesso è giunta al limite di quanto é attualmente fisicamente realizzabile. I progettisti nel settore automobilistico sono sempre riusciti a spostare in avanti questo limite grazie all'impiego di materiali e metodi moderni e innovativi. La legislazione deve stabilire un quadro chiaro per l'innovazione, con una tempistica realistica. Il presente regolamento predispone tale quadro e fornisce pertanto una spinta immediata all'innovazione che rispetti le esigenze della società, senza limitare comunque la libertà economica, vitale per l'industria. [Em. 8]

(8 quinquies)  L'inquinamento acustico costituisce soprattutto un problema locale che necessita però di una soluzione a livello di Unione. Dopo tutto, il primo passo di qualsiasi politica sostenibile in materia di emissioni sonore deve essere quello di predisporre misure che riducano il rumore alla fonte. La fonte del rumore costituita dai veicoli, obiettivo del presente regolamento, è per definizione una fonte mobile, per cui le misure di natura meramente nazionale non sarebbero sufficienti. [Em. 9]

(8 sexies)  Passi importanti possono essere fatti per sviluppare e migliorare le infrastrutture, in modo da massimizzare l la riduzione del rumore dei veicoli, ad esempio grazie a all'uso su vasta scala di barriere antirumore. [Em. 10]

(9)  I valori limite globali dovrebbero essere ridotti per tutte le fonti di rumore dei veicoli a motore, anche quello causato dall'aria di aspirazione del motore e dallo scarico, tenendo conto del contributo dei pneumatici alla riduzione del rumore, affrontato nel regolamento (CE) n. 661/2009.

(9 bis)  La fornitura di informazioni sulle emissioni sonore ai consumatori, ai gestori di flotte e alle autorità pubbliche può influenzare le decisioni di acquisto e accelerare il passaggio ad una flotta di veicoli più silenziosi. Al fine di dare ai consumatori le informazioni necessarie, il costruttore dovrebbe fornire, presso il punto di vendita e sul materiale tecnico promozionale, informazioni sui livelli sonori dei veicoli in conformità con metodi di prova armonizzati. I consumatori dovrebbero essere informati in merito alle emissioni sonore di un veicolo tramite un'etichetta, analoga a quelle utilizzate per le informazioni sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e sulla rumorosità dei pneumatici. [Em. 11]

(9 ter)  È opportuno che le informazioni concernenti il rumore, compresi i dati relativi alle prove, siano rese disponibili e chiaramente visibili nei punti vendita di veicoli e nel relativo materiale promozionale. [Em. 18]

(9 quater)  Al fine di ridurre il rumore legato al traffico stradale le autorità pubbliche possono introdurre misure e incentivi volti a incrementare rapidamente gli acquisti e l'utilizzo di veicoli più silenziosi. [Em. 12]

(9 quinquies)  Il livello sonoro dei veicoli dipende in parte dall'ambiente in cui essi circolano, in particolare dalla qualità delle infrastrutture stradali e dall'intervento di sistemi intelligenti di gestione del traffico. Occorre quindi prendere in considerazione un approccio integrato, soprattutto nelle zone urbane più rumorose e laddove si rendano necessarie misure rapide. [Em. 13]

(9 sexies)  Ad una velocità media degli autoveicoli inferiore a 45 km/h i rumori più forti sono quelli prodotti dal motore e dal sistema di scarico, a velocità superiori prevalgono invece i rumori dei pneumatici e del vento. Questi ultimi sono prodotti indipendentemente dal tipo e dalla potenza del motore. Lo sviluppo dei veicoli a partire dagli anni settanta ha consentito di costruire motori sensibilmente più silenziosi, ma in media più potenti e pesanti. Motori più pesanti e caratteristiche più sofisticate di sicurezza hanno portato ad un aumento del peso globale del veicolo con conseguente necessità di ampliamento della superficie di contatto dei pneumatici al fine di incrementare la stabilità del veicolo. Qualsiasi ampliamento di tale superficie comporta un aumento del rumore dei pneumatici. [Em. 14]

(9 septies)  Quello del rumore è un problema dai molteplici aspetti, che ha fonti e fattori di varia natura che incidono non solo sulle emissioni sonore percepite dalle persone ma anche sul loro impatto su queste ultime. La legislazione volta a ridurre il rumore legato al traffico deve tenere conto di tali aspetti, prendendo in considerazione la rumorosità del motore, del veicolo e di pneumatici, il manto stradale, il comportamento di guida e la gestione del traffico, elementi che devono essere affrontati in testi legislativi quali il regolamento (CE) n. 1222/2009 e la direttiva 2002/49/CE. [Em. 15]

(10)  I benefici ambientali attesi dai veicoli da trasporto su strada ibridi elettrici o solo elettrici hanno portato a una notevole riduzione del rumore emesso da tali veicoli. Ciò ha di fatto soppresso un importante segnale acustico usato, tra l'altro, da ciechi, pedoni ipovedenti e ciclisti per rendersi conto che tali veicoli si stanno avvicinando, allontanando o sono fermi. In proposito, l'industria sta sviluppando sistemi acustici tesi a compensare l'assenza di emissione sonora da parte dei veicoli ibridi elettrici in modalità elettrica. Occorre armonizzare le prestazioni dei sistemi da installare sui veicoli per renderli udibili quando sono in fase di avvicinamento. Il montaggio di tali sistemi deve tuttavia restare un'opzione a discrezione dei costruttori di autoveicoli.

(10 bis)  È opportuno che la Commissione esamini il potenziale dei sistemi di sicurezza attiva utilizzati sui veicoli più silenziosi, ad esempio quelli elettrici e ibridi, in termini di maggiore utilità degli stessi ai fini del miglioramento della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nelle aree urbane, ad esempio i pedoni ciechi, ipovedenti e ipoudenti oppure i ciclisti e i bambini. [Em. 16]

(10 ter)  Il livello sonoro dei veicoli ha un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini dell'Unione, in particolare nelle aree urbane in cui i trasporti pubblici elettrici e/o sotterranei, l'utilizzo della bicicletta o l'andare a piedi sono poco sviluppati o inesistenti. Dovrebbe altresì essere preso in considerazione l'obiettivo di raddoppiare il numero degli utenti dei trasporti pubblici, fissato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti(19). È opportuno che la Commissione e gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuovano i trasporti pubblici, l'andare a piedi o l'uso della bicicletta, al fine di ridurre l'inquinamento acustico nelle aree urbane. [Em. 17]

(10 quater)  Il livello sonoro di un veicolo dipende in parte dalle modalità di utilizzo e di manutenzione dello stesso dopo l'acquisto. A questo proposito, è necessario sensibilizzare l'opinione pubblica dell'Unione riguardo all'importanza di adottare uno stile di guida calmo e di rispettare i limiti di velocità in vigore in ciascuno Stato membro. [Em. 19]

(11)  Per semplificare la legislazione dell'Unione, ottemperando alle raccomandazioni contenute nella relazione CARS 21(20) del 2007, è opportuno basare il presente regolamento sul regolamento UNECE n. 51 (emissione di rumore), riguardo al metodo di prova e sul regolamento n. 59 (dispositivi silenziatori)(21), riguardo ai dispositivi silenziatori di ricambio.

(12)  Per consentire alla Commissione di sostituireadattare le prescrizioni tecniche del presente regolamento, facendo direttamente riferimento ai regolamenti UNECE nn. 51 e 59 non appena fissati in tali regolamenti i valori limite relativi al nuovo metodo di prova, o di aggiornare tali prescrizioni al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la modifica delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento sui metodi di prova e sui livelli di rumorosità il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati del presente regolamento relativi alle procedure di omologazione UE riguardo al livello sonoro dei vari tipi di veicoli e dei dispositivi di scarico, metodi e strumenti per misurare il livello sonoro prodotto dai veicoli a motore, dispositivi silenziatori, rumore provocato dall'aria compressa, controlli sulla conformità della produzione dei veicoli, caratteristiche del sito in cui si effettua la prova, metodi di misurazione per valutare la conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore, misure che garantiscano l'udibilità dei veicoli ibridi ed elettrici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 20]

(12 bis)  Il potenziale di riduzione del rumore di un approccio che affronta il problema del rumore alla fonte, è comparativamente inferiore a quello che modifica la composizione del manto stradale con il quale entrano in contatto gli pneumatici. Quest'ultima forma di riduzione delle emissioni sarebbe dal punto di vista tecnico decisamente più semplice. Sono già disponibili diversi tipi di asfalto, come l'asfalto silenzioso, gli asfalti con proprietà fonoassorbenti o l'asfalto ottimizzato i quali, integrati in un approccio olistico che combini una serie di semplici misure di costruzione, consentono di ottenere sin d'ora a livello locale una riduzione di circa 10dB. Il presente regolamento non contempla questo efficace approccio rivolto a fonti di rumore di natura meramente locale poiché la relativa applicazione andrebbe ad incidere pesantemente sui bilanci pubblici, soprattutto degli enti locali. Ciò sarebbe difficile da giustificare in tempi di crisi finanziaria ed andrebbe d'altro canto ad incidere sulla politica regionale e strutturale. [Em. 21]

(13)  Poiché il presente regolamento applica un nuovo quadro normativo, è opportuno abrogare la direttiva 70/157/CEE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le prescrizioni tecniche e amministrative dell'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi di cui all'articolo 2 per quanto concerne il livello sonoro e il sistema di scarico e della vendita e messa in circolazione di parti e apparecchiature destinati a tali veicoli.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3, definite all'allegato II della direttiva 2007/46/CE, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche indipendenti, progettati e fabbricati per i suddetti veicoli.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

   1) «omologazione di un veicolo»: l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la rumorosità;
  2) «tipo di veicolo» :
   a) per i veicoli sottoposti a prova a norma dell'allegato II, punto 4.1.2.1, un insieme di veicoli rispondenti alle definizioni di cui all'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE;
  b) per i veicoli sottoposti a prova a norma dell'allegato II, punto 4.1.2.2, un insieme di veicoli che non presentano tra loro differenze sostanziali per quanto riguarda i seguenti aspetti:
   i) forma o materiale della carrozzeria (con particolare riferimento al vano motore e alla relativa insonorizzazione);
   ii) tipo di motore (ad esempio ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante), numero e volume dei cilindri, tipo di sistema di iniezione, disposizione delle valvole, regime di rotazione nominale (S) o tipo di motore elettrico. I veicoli aventi lo stesso tipo di motore ma diversi rapporti globali di trasmissione possono essere considerati come appartenenti allo stesso tipo.

Tuttavia, se le differenze di cui sopra derivano da un metodo di prova diverso, esse sono equiparate a una modifica del tipo; [Em. 22]

   3) «massa massima»: la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo.

In deroga al punto (3), la massa massima può essere maggiore della massa massima autorizzata dall'amministrazione degli Stati membri;

   4) «potenza nominale del motore»: la potenza del motore espressa in kW (UNECE) e misurata secondo il metodo UNECE ai sensi del regolamento UNECE n. 85(22);
   5) «dotazione di serie»: la configurazione di base di un veicolo comprendente tutti gli elementi montati senza comportare ulteriori specifiche a livello di configurazione o di accessori ma che dispone di tutte le caratteristiche richieste ai sensi degli atti normativi di cui agli allegati IV o XI della direttiva 2007/46/CE;
   6) «massa del conducente»: una massa nominale di 75 kg collocata nel punto di riferimento del sedile del conducente;
   7) «massa di un veicolo in ordine di marcia (mass of a vehicle in running order - mro)»: la massa del veicolo - compresa la massa del conducente, del carburante e dei liquidi - con la strumentazione standard conforme alle specifiche del costruttore.

Se montati, essa comprende la massa della carrozzeria, della cabina, del dispositivo di accoppiamento, della/le ruota/e di scorta nonché degli utensili.

Il/i serbatoio/i del carburante deve/ono essere riempito/i almeno al 90% della sua/loro capacità;

   8) «regime/i nominale/i di rotazione del motore»: il regime di rotazione dichiarato del motore in giri al min-1 (rpm, giri/min) al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta in conformità al regolamento UNECE n. 85 o, se la potenza massima nominale netta viene raggiunta con più regimi del motore, il più elevato di tali regimi;
   9) «indice del rapporto potenza/massa (PMR)»: una quantità numerica calcolata con la formula di cui al punto 4.1.2.1.1 dell'allegato II;
  10) «punto di riferimento»: uno dei seguenti punti
  a) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1:
   i) se il loro motore è collocato anteriormente: la parte anteriore del veicolo;
   ii) se il loro motore è collocato in posizione centrale: la parte centrale del veicolo;
   iii) se il loro motore è collocato posteriormente : la parte posteriore del veicolo;
   b) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, ed N3: il bordo del motore più vicino alla parte anteriore del veicolo.
   11) «accelerazione bersaglio»: l'accelerazione, ad alimentazione parziale del carburante, in condizioni di traffico urbano, calcolata in base a indagini statistiche;
   12) «accelerazione di riferimento»: l'accelerazione richiesta durante la prova di accelerazione sul tracciato di prova;
   13) «fattore di ponderazione del rapporto di trasmissione (k)»: una quantità numerica priva di dimensione utilizzata per combinare i risultati dei 2 rapporti di trasmissione per la prova in accelerazione e la prova a velocità costante;
   14) «fattore di potenza parziale (kp)»: una quantità numerica priva di dimensione usata, nella prova dei veicoli, per combinare in modo ponderato i risultati della prova in accelerazione e la prova a velocità costante;
   15) «preaccelerazione»: l'applicazione del dispositivo di controllo dell'accelerazione prima di AA' in modo da raggiungere un'accelerazione stabile tra AA' e BB', come indicato nella figura 1 dell'appendice 1 dell'allegato II;
   16) «rapporti di trasmissione bloccati»: il controllo della trasmissione che impedisce di cambiare la marcia innestata durante una prova;
  17) «famiglia di progettazione del dispositivo silenziatore o delle componenti del dispositivo silenziatore»: un gruppo di dispositivi silenziatori o di loro componenti in cui tutte le caratteristiche che seguono sono identiche:
   a) la presenza di un flusso netto di gas dei gas di scarico attraverso i materiali fonoassorbenti fibrosi, quando i gas di scarico in contatto con tale materiale;
   b) il tipo delle fibre;
   c) le specifiche di un materiale legante eventualmente presente;
   d) dimensioni medie delle fibre;
   e) la densità minima del materiale di imballaggio sfuso in kg/m³;
   f) la superficie di contatto massima tra il flusso di gas e il materiale fonoassorbente;
   18) «dispositivo silenziatore»: un insieme completo di componenti, necessario per limitare il rumore prodotto dal motore e dallo scarico;
  19) «dispositivo silenziatore di tipo diverso»: un dispositivo silenziatore effettivamente diverso per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi:
   a) denominazioni, o marchi, commerciali delle rispettive componenti;
   b) caratteristiche dei materiali di cui sono fatte le rispettive componenti, esclusi quelli che fanno parte del rivestimento di tali componenti;
   c) forma o dimensione delle rispettive componenti;
   d) principi di funzionamento di almeno uno degli elementi di cui sono composti;
   e) modalità di assemblaggio delle rispettive componenti ;
   f) numero dei dispositivi silenziatori dello scarico o delle loro componenti;
   20) «dispositivo silenziatore di sostituzione o componenti di tale dispositivo»: qualsiasi componente del dispositivo silenziatore di cui al punto (17), destinato a essere usato su un veicolo e che non faccia parte del tipo montato sul veicolo, presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento;
   21) «sistema di allarme acustico per veicoli» (Acoustic Vehicle Alerting System - AVAS): sistemi montati su veicoli da trasporto stradale ibridi elettrici ed elettrici che trasmettono a pedoni e ad altri utenti vulnerabili della strada informazioni sui movimenti dei veicolo;
   21 bis) «punto di vendita»: il luogo in cui i veicoli sono depositati e offerti in vendita ai consumatori; [Em. 23]
   21 ter) «materiale tecnico promozionale»: i manuali tecnici, gli opuscoli, i volantini e i cataloghi (in forma cartacea, elettronica o online) nonché i siti internet, aventi lo scopo di promuovere i veicoli presso il grande pubblico. [Em. 24]

Articolo 4

Obblighi generali degli Stati membri

1.  Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti il livello sonoro ammesso e il dispositivo di scarico, rifiutare il rilascio dell'omologazione UE o nazionale a un tipo di veicolo a motore o a un tipo di dispositivo di scarico o a una componente di esso, considerata entità tecnica indipendente, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) il veicolo è conforme ai requisiti dell'allegato I,
   b) il sistema di scarico o una sua componente qualsiasi considerata entità tecnica indipendente ai sensi della direttiva 2007/46/CE, articolo 3, punto (25), è conforme ai requisiti dell'allegato X del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti il livello sonoro ammesso e il dispositivo di scarico, rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in servizio o l'uso di un veicolo il cui livello sonoro e il cui dispositivo di scarico siano conformi ai requisiti dell'allegato I.

3.  Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti il livello sonoro ammesso e il dispositivo di scarico, vietare la commercializzazione di un sistema di scarico o di una sua componente, considerata entità tecnica indipendente ai sensi della direttiva 2007/46/CE, articolo 3, punto 25, se conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento.

3 bis.  Nell'effettuare i controlli tecnici sui veicoli gli Stati membri misurano il livello sonoro sulla base dei dati dell'omologazione UE per i singoli tipi di veicolo. [Em. 25]

Articolo 4 bis

Sorveglianza

In conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti(23), gli Stati membri provvedono a un'efficace sorveglianza dei rispettivi mercati. Essi effettuano controlli appropriati delle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata in conformità dei principi stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento. [Em. 26]

Articolo 5

Obblighi generali dei costruttori

1.  I costruttori garantiscono che il veicolo, il suo motore e il suo dispositivo di limitazione della rumorosità siano progettati, costruiti e montati in modo tale da permettere al veicolo, se usato in modo normale e nonostante le vibrazioni a cui può essere sottoposto, di soddisfare le disposizioni del presente regolamento.

2.  I costruttori garantiscono che il dispositivo di limitazione della rumorosità sia progettato, costruito e montato in modo tale da resistere ai fenomeni di corrosione a cui è esposto, tenendo conto delle condizioni di impiego del veicolo e delle differenze climatiche regionali. [Em. 27]

3.  Il costruttore è responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione e alla conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli sia direttamente coinvolto in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, della componente o dell'entità tecnica.

Articolo 6

Valori limite

Le condizioni di prova di cui all'allegato II tengono conto delle tipiche condizioni di guida su strada e dei requisiti di prova di altre componenti essenziali del veicolo, che sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 661/2009. Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II e arrotondato alla cifra intera più vicina non devono superano i limiti di cui all'allegato III. [Em. 28]

Articolo 7

Clausola di revisione

Entro 3 anni dallaDopo la data di cui all'allegato III, terza colonna, fase 1, del presente regolamento, la Commissione deve effettuare uno studio dettagliato per verificare se iprocede al riesame dei limiti di rumorosità si sono dimostrati adeguati. In base alle conclusioni dello studiodi cui all'allegato III. Il riesame comprende una valutazione di impatto che comprende una valutazione globale dell'incidenza sull'industria automobilistica e in particolare delle industrie dipendenti, tenendo in conto gli effetti di altre regolamentazioni – come quelle in materia di riduzione delle emissioni di CO2 e sicurezza – sul livello sonoro dei veicoli a motore. Sulla base di detto riesame e della relativa valutazione di impatto, la Commissione può eventualmente proporre di modificare il presente regolamento, se del caso, presenta una proposta di modifica del presente regolamento in modo il più possibile neutro dal punto di vista della concorrenza. I valori limite di cui all'allegato III, quarta colonna, fase 2, entrano in vigore sei anni dopo la conferma della valutazione di impatto e il completamento della procedura di riesame della Commissione. [Em. 29]

Le proposte di modifica del presente regolamento elaborate ai sensi del primo comma tengono conto delle nuove norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, in particolare della norma ISO 10844:2011. [Em. 30]

Articolo 8

Disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (Additional sound emission provisions - ASEP)

1.  I paragrafi da 2 a 6 e il secondo comma del presente paragrafo si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 muniti di motore a combustione interna.

I veicoli sono automaticamente conformi ai requisiti di cui all'allegato X se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una documentazione tecnica attestante che la differenza tra il regime di rotazione minimo e quello massimo dei veicoli motore in corrispondenza di BB'1, per qualsiasi condizione di prova in seno alla gamma di controllo ASEP di cui al punto 3.3 dell'allegato VIII, rispetto alle condizioni di cui all'allegato II, non è superiore a 0,15 x S.

I veicoli della categoria N1 sono esenti dal controllo ASEP se è rispettata una delle condizioni seguenti:

   a) cilindrata ≤ 660 cm3e indice del rapporto potenza/massa (PMR) calcolato utilizzando la massa massima del veicolo autorizzata ≤ 35;
   b) carico utile ≤ 850 kg e indice del rapporto potenza/massa (PMR) calcolato utilizzando la massa massima del veicolo autorizzata ≤ 40. [Em. 31]

I veicoli sono ritenuti conformi ai requisiti di cui all'allegato X, se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una documentazione tecnica attestante che la differenza tra il regime di rotazione minimo e quello massimo dei veicoli motore in corrispondenza di BB'(24), per qualsiasi condizione di prova in seno alla gamma di controllo ASEP di cui al punto 3.3 dell'allegato VIII, rispetto alle condizioni di cui all'allegato II, non è superiore a 0,15 x S.

I veicoli della categoria N1 sono esentati dalle ASEP se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

   a) la cilindrata non è superiore a 660 cm3 e l'indice del rapporto potenza/massa (PMR) calcolato utilizzando la massa massima autorizzata del veicolo non è superiore a 35;
   b) il carico utile è pari almeno a 850 kg e l'indice del rapporto potenza/massa (PMR) calcolato utilizzando la massa massima autorizzata del veicolo non è superiore a 40. [Em. 32]

2.  L'emissione sonora del veicolo nelle tipiche condizioni di guida su strada, che sono diverse da quelle in cui è avvenuta la prova di omologazione di cui all'allegato II, non deve discostarsi dal risultato della prova in misura irragionevole. [Em. 33]

3.  Il costruttore del veicolo non deve intenzionalmente adattare, modificare o introdurre dispositivi o procedure meccanici, elettrici, termici o d'altro tipo al solo scopo di soddisfare i requisiti relativi alle emissioni sonore del presente regolamento che non siano operativi in condizioni tipiche di funzionamento su strada, conformi alle condizioni ASEP. Tali misure sono in genere denominate «cycle beating». [Em. 34]

4.  Il veicolo deve soddisfare i requisiti dell'allegato VIII del presente regolamento.

5.  Nella domanda di omologazione, il costruttore fornisce una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato VIII, appendice 1, corredata se del caso dall'esito di prove pertinenti e attestante che il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti dell'articolo 8, paragrafi 1) e 2). [Em. 35]

Articolo 8 bis

Informazioni per i consumatori

I costruttori e i distributori di veicoli garantiscono che il livello sonoro in decibel (dB(A)) in conformità con metodi di prova armonizzati di omologazione per ogni veicolo sia visualizzato in posizione evidente presso il punto vendita e all'interno del materiale tecnico promozionale.

Previa una valutazione di impatto globale, la Commissione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e conformemente alla procedura legislativa ordinaria, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'informazione dei consumatori. La proposta può essere inserita nella direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove(25).[Em. 36]

Articolo 8 ter

Classificazione delle superfici stradali e loro qualità

In sede di riesame della direttiva 2002/49/CE la Commissione valuta la possibilità di introdurre un sistema di classificazione che permetta di segnalare su ogni strada dell'Unione le emissioni sonore tipiche prodotte dal rotolamento sul manto stradale e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta in base alla procedura legislativa ordinaria.

La Commissione valuta la possibilità di introdurre nella sua proposta una disposizione che stabilisca per gli Stati membri l'obbligo di fornire informazioni sulla qualità del manto stradale nelle mappe acustiche strategiche di cui alla direttiva 2002/49/CE. [Em. 37]

Articolo 9

Sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System - AVAS)

Se un costruttore decide diI costruttori provvedono a installare un AVASl'AVAS sui veicoli,. Il suono che l'AVAS deve generare sarà continuo in modo da fornire a pedoni e ad altri utenti vulnerabili della strada informazioni su un veicolo in movimento. Il suono deve far capire facilmente il comportamento del veicolo e potrà essere simile al suono di un veicolo appartenente alla stessa categoria, dotato di motore a combustione interna che funziona alle stesse condizioni, e devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'allegato Xall'allegato IX.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta l'esigenza di riesaminarlo tenendo in conto, tra l'altro, la possibilità che sistemi di sicurezza attiva siano più utili all'obiettivo di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nelle aree urbane, accanto o rispetto ai sistemi di allerta acustica del veicolo e, se del caso e applicando la procedura legislativa ordinaria, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che disciplina il massimo livello sonoro dell'AVAS installato sui veicoli. [Em. 66]

Articolo 10

Modifica degli allegati

1.  Al fine di adeguare i requisiti tecnici contemplati dal presente regolamento agli sviluppi scientifici e tecnici, alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 11 per modificare gli allegati da I a XII, II e da IVa XII. [Em. 39]

2.  Se i valori limite relativi al metodo di prova sono elencati nel regolamento UNECE n. 51, la Commissione può valutare la possibilità di sostituire i requisiti tecnici di cui all'allegato III con un riferimento diretto ai requisiti corrispondenti dei regolamenti UNECE nn. 51 e 59, purché non ne risulti un indebolimento dei requisiti dell'Unione in materia ambientale e sanitaria e si tengano in debito conto i pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per modificare l'allegato III in base alla procedura legislativa ordinaria. [Em. 40]

Articolo 11

Esercizio della delega

1.  I poteriIl potere di adottare atti delegati sono conferitiè conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. [Em. 41]

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigoreadozione del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 42]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere in essaivi specificata. Essa prende effetto ilGli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello in cui laalla pubblicazione della decisione viene pubblicata sullanellaGazzetta ufficialedell'Unione europea o da una data successiva in essa precisataivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 43]

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà simultaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei 2 mesientro il termine di due mesi successivi alla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 1 mesedue mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 44]

Articolo 12

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di 1 mese.

2.  Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione europea della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data in esso indicata.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne indica i motivi. [Em. 45]

Articolo 13

Procedura d'urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo (1), entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 46]

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non invalida nessuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima della data stabilita dall'articolo 16.

2.  Le autorità di omologazione continueranno a rilasciare l'estensione dell'omologazione a tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti ai sensi della direttiva 70/157/CEE.

3.  Fino al ... (26), i veicoli con propulsore ibrido di serie, muniti di motore a combustione aggiuntivo privi di dispositivi meccanici di accoppiamento al motopropulsore, sono esclusi dalle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 15

Abrogazione

1.  La direttiva 70/157/CEE è abrogata.

2.  I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e devono essereletti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  Esso si applica a decorrere da ...(27) .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato I

Omologazione UE riguardo al livello sonoro di un tipo di veicolo

1.

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE UE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1.

In conformità all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione UE di un tipo di veicolo riguardo al il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.2.

Un modello della relativa scheda informativa si trova all'appendice 1.

1.3.

Il costruttore deve presentare al servizio tecnico che effettua le prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo di cui si chiede l'omologazione.

1.4

A richiesta del servizio tecnico, devono anche essere presentati un campione del dispositivo di scarico e un motore di cilindrata e potenza massima nominale almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo di cui si chiede l'omologazione.

2.

MARCATURE

2.1.

Sulle componenti del sistema di scarico e di aspirazione, tubi ed elementi di fissaggio esclusi, deve essere indicato quanto segue:

2.1.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore dei sistemi e dei loro elementi;

2.1.2.

la denominazione commerciale data dal costruttore.

2.2.

Questi marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il sistema è montato sul veicolo.

3.

RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE UE DI UN TIPO DI VEICOLO

3.1.

Se i pertinenti requisiti sono soddisfatti, viene rilasciata l'omologazione UE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 39 ed eventualmente dell'articolo 10, paragrafo 4), della direttiva 2007/46/CE.

3.2.

All'appendice 2 si trova un modello della scheda di omologazione UE.

3.3.

In conformità all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.

MODIFICHE ALLE OMOLOGAZIONI UE

Se il tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento viene modificato, si applicano le disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.

5.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1.

I provvedimenti tesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE.

5.2.

Disposizioni particolari:

5.2.1.

Le prove descritte nell'allegato VI del presente regolamento, corrispondono a quelle di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 2007/46/CE.

5.2.2.

Le ispezioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato X, punto 3, avverranno di norma a scadenza biennale.

5.2.2. bis

I valori limite fissati nella tabella dell'allegato III si applicano con un ragionevole margine di tolleranza durante la misurazione. [Em. 47]

Appendice 1

Scheda informativa n. … ai sensi dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE(28) relativa all'omologazione UE di un veicolo riguardo al livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento

Le seguenti informazioni devono essere eventualmente fornite in 3 copie e comprendere un indice. Tutti i disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati fino a dar luogo a tale formato. Eventuali fotografie dovranno fornire adeguatamente particolareggiate.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti comprendono comandi elettronici, devono essere fornite informazioni relative al loro funzionamento.

0.  Aspetti generali

0.1.  Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.  Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i:

0.3.  Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1.  Posizione dei relativi marchi.

0.4.  Categoria cui appartiene il veicolo (c):

0.5.  Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.  Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

1.  Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1.  Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3.3.  Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.6.  Posizione e disposizione del motore:

2.  Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni)

2.4.  Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1.  Telaio non carrozzato:

2.4.1.1.  Lunghezza (j):

2.4.1.2.  Larghezza (k):

2.4.2.  Telaio carrozzato:

2.4.2.1.  Lunghezza (j):

2.4.2.2.  Larghezza (k):

2.6.  Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato se il costruttore non fornisce la carrozzeria (con dotazione standard, come liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, utensili, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima):

3.  Motopropulsore (q)

3.1.  Costruttore:

3.1.1.  Codice che il costruttore assegna al motore: (apposto sul motore; o altri mezzi di identificazione)

3.2.  Motore a combustione interna

3.2.1.1.  Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi(29)

3.2.1.2.  Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.3.  Ordine di accensione:

3.2.1.3.  Cilindrata (s): cm3

3.2.1.8.  Potenza netta massima (t): … kW a … giri/min–1 (dichiarata dal costruttore)

3.2.4.  Alimentazione

3.2.4.1.  A carburatore/i: sì/no(30)

3.2.4.1.2.  Tipo/i:

3.2.4.1.3.  Numero di carburatori montati:

3.2.4.2.  A iniezione (solo motori ad accensione spontanea): sì/no(31)

3.2.4.2.2.  Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza(32)

3.2.4.2.4.  Regolatore

3.2.4.2.4.1.  Tipo:

3.2.4.2.4.2.1.  Punto di intervento sotto carico: … giri/min-1

3.2.4.3.  A iniezione (solo motori ad accensione comandata): sì/no(33)

3.2.4.3.1.  Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo(34))/iniezione diretta/altro (specificare)(35)

3.2.8.  Sistema di aspirazione

3.2.8.4.2.  Filtro dell'aria, disegni; oppure

3.2.8.4.2.1.  Marca o marche:

3.2.8.4.2.2.  Tipo o tipi:

3.2.8.4.3.  Silenziatore di aspirazione, disegni; oppure

3.2.8.4.3.1.  Marca o marche:

3.2.8.4.3.2.  Tipo o tipi:

3.2.9.  Sistema di scarico

3.2.9.2.  Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.9.4.  Silenziatore/i dello scarico:

Per silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo e marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:

3.2.9.5.  Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6.  Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.12.2.1.  Convertitore catalitico: sì/no(36)

3.2.12.2.1.1.  Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.3.  Motore elettrico

3.3.1.  Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1.  Potenza oraria massima : … kW

3.3.1.2.  Tensione di esercizio: … V

3.4.  Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di tali motori o propulsori):

4.  Trasmissione (v)

4.2.  Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.6.  Rapporti di trasmissione

Marcia

Rapporti del cambio

(rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporto/i finale/i di trasmissione

(rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo (CVT)(37)

1

2

3

Minimo per cambio continuo (CVT)(38)

Retromarcia

4.7.  Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w):

6.  Sospensione

6.6.  Ruote e pneumatici

6.6.2.  Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1.  Asse 1:

6.6.2.2.  Asse 2:

6.6.2.3.  Asse 3:

6.6.2.4.  Asse 4:

ecc.

9.  Carrozzeria (non applicabile ai veicoli appartenenti alla categoria M1)

9.1.  Tipo di carrozzeria:

9.2.  Materiali utilizzati e metodo di costruzione

12.  Varie

12.5.  Descrizione dettagliata di tutti i dispositivi estranei al motore destinati a ridurre il rumore (se non compresi in altre voci):

Informazioni aggiuntive per i veicoli fuoristrada:

1.3.  Numero di assi e di ruote:

2.4.1.  Telaio non carrozzato

2.4.1.4.1.  Angolo di attacco (na): … gradi

2.4.1.5.1.  Angolo di uscita (nb): … gradi

2.4.1.6.  Altezza libera dal suolo (in conformità alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4.5)

2.4.1.6.1.  Tra gli assi:

2.4.1.6.2.  Sotto lo/gli asse/i anteriore/i:

2.4.1.6.3.  Sotto lo/gli asse/i posteriore/i:

2.4.1.7.  Angolo di rampa (nc): … gradi

2.4.2.  Telaio carrozzato:

2.4.2.4.1.  Angolo di attacco (na): … gradi

2.4.2.5.1.  Angolo di uscita (nb): … gradi

2.4.2.6.  Altezza libera dal suolo (in conformità alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4.5)

2.4.2.6.1.  Tra gli assi:

2.4.2.6.2.  Sotto lo/gli asse/i anteriore/i:

2.4.2.6.3.  Sotto lo/gli asse/i posteriore/i:

2.4.2.7.  Angolo di rampa (nc): … gradi

2.15.  Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio): … %

4.9.  Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale(39)

Data e numero della pratica

Appendice 2

Modello di certificato di omologazione UE

(Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm))

Timbro dell'amministrazione

Notifica riguardante:

   l'omologazione(40)
   l'estensione dell'omologazione(41)
   il rifiuto dell'omologazione(42)
   la revoca dell'omologazione(43)
  

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica indipendente(44) rispetto alla direttiva …/…/UE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/UE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.  Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.  Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i:

0.3.  Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica indipendente(45)(46)

0.3.1.  Ubicazione di tale marcatura.

0.4.  Categoria cui appartiene il veicolo(47):

0.5.  Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.  Ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti: ….

0.8.  Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

SEZIONE II

1.  Eventuali informazioni aggiuntive: v. Appendice 3

2.  Servizio tecnico che effettua le prove:

3.  Data del verbale di prova:

4.  Numero del verbale di prova:

5.  Eventuali osservazioni: v. Appendice 3

6.  Luogo:

7.  Data:

8.  Firma:

9.  Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può chiedere copia.

Appendice 3

Dati sui veicoli e sulle prove(48)

1.

Denominazione commerciale o marca del veicolo

2.

Tipo di veicolo

2.1.

Massa massima, compreso l'eventuale semirimorchio:

3.

Nome e indirizzo del costruttore

4.

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

5.

Motore:

5.1.

Costruttore:

5.2.

Tipo:

5.3.

Modello:

5.4.

Potenza massima nominale (ECE): ............. ... kW a … min-1 (giri/min).

5.5.

Tipo di motore: per esempio, ad accensione comandata, ad accensione spontanea, ecc.1/

5.6.

Cicli: due o, eventualmente, quattro tempi

5.7.

Cilindrata (eventualmente)

6.

Trasmissione: Cambio automatico/non automatico2/

6.1.

Numero dei rapporti:

7.

Dispositivi in dotazione:

7.1.

Silenziatore di scarico:

7.1.1.

Costruttore o eventuale mandatario:

7.1.2.

Modello:

7.1.3.

Tipo: .......... conforme al disegno n.: ................

7.2.

Silenziatore di aspirazione:

7.2.1.

Costruttore o eventuale mandatario:

7.2.2.

Modello:

7.2.3.

Tipo: .......... conforme al disegno n.: ................

7.3.

Elementi della incapsulazione

7.3.1.

Elementi dell'incapsulazione del rumore definiti dal costruttore del veicolo

7.3.2.

Costruttore o eventuale mandatario:

7.4.

Pneumatici

7.4.1.

Dimensione/i dei pneumatici (per asse):

8.

Dimensioni:

8.1.

Lunghezza del veicolo (lveh): ……..… mm

8.2.

Punto in cui viene premuto il pedale dell'acceleratore: .......... m prima della linea AA'

8.2.1.

Regime di rotazione del motore nella marcia i in corrispondenza di: AA' / PP' 1/ ….. min-1 (giri/min)

BB' .…. min-1 (giri/min)

8.2.2.

Regime di rotazione del motore nella marcia (i+1) in corrispondenza di: AA' / PP' 1/ ..… min-1 (giri/min)

BB' ..… min-1 (giri/min)

8.3.

Numero di omologazione del/dei pneumatico/i:

se non disponibile, fornire le seguenti informazioni:

8.3.1.

Fabbricante del pneumatico

8.3.2.

Descrizione/i commerciale/i del tipo di pneumatico (per asse), (ad esempio, denominazione commerciale, indice di velocità, indice di carico):

8.3.3.

Dimensione/i dei pneumatici (per asse): ………………………………………...

8.3.4.

Eventuale numero di omologazione: …………………………………………...

8.4.

Livello sonoro del veicolo in moto:

Risultato della prova (lurban):… dB(A)

Risultato della prova (lwot):…………….. dB(A)

Risultato della prova (lcruise):………….. dB(A)

Fattore kp: …………………..

8.5.

Livello sonoro del veicolo fermo:

Posizione e orientamento del microfono (cfr. allegato II, appendice 1, figura 2)

Risultato della prova a veicolo fermo: dB(A)

8.6.

Livello sonoro del rumore dovuto all'aria compressa:

Risultato della prova per

-freno di servizio: …………. dB(A)

-freno di stazionamento: …………. dB(A)

-durante il funzionamento del regolatore di pressione: …… dB(A)

9.

Veicolo presentato per l'omologazione in data:

10.

Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione:

11.

Data della relazione di prova compilata da tale servizio:

12.

Numero della relazione di prova compilata da tale servizio:

13.

Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo

14.

Luogo

15.

Data

16.

Firma

17.

Sono acclusi i seguenti documenti, contrassegnati dal suddetto numero di omologazione: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

disegni e/o fotografie, diagrammi e piani del motore e del dispositivo di limitazione della rumorosità;

elenco delle componenti, debitamente identificate, che costituiscono il dispositivo di limitazione della rumorosità;

18.

Motivo dell'estensione dell'omologazione:

19.

Osservazioni

1/ Occorre dichiarare l'eventuale utilizzo di un motore non tradizionale.

2/ Cancellare la dicitura inutile.

Allegato II

Metodi e strumenti di misurazione del rumore prodotto da veicoli a motore

1.

METODI DI MISURAZIONE

1.1.

Il rumore emesso dal tipo di veicolo presentato per l'omologazione viene misurato con i 2 metodi descritti nel presente allegato per veicolo in moto e per veicolo fermo(49). Nel caso di un veicolo in cui, da fermo, non entra in funzione un motore a combustione interna, il rumore emesso viene misurato solo a veicolo in moto.

Veicoli con massa massima ammissibile superiore a 2 800 kg devono essere sottoposti, a veicolo fermo, a una misurazione aggiuntiva del rumore prodotto dall'aria compressa conforme a quanto disposto dall'allegato V, se del veicolo fa parte un dispositivo di frenatura ad aria compressa.

1.2.

Indicare nella relazione di prova e in una scheda conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, i due valori misurati secondo le prove di cui al punto 1.1.

2.

STRUMENTI DI MISURAZIONE

2.1.

Misurazioni acustiche

L'apparecchio per misurare il livello sonoro deve essere un fonometro di precisione o un sistema di misurazione equivalente, che soddisfi i requisiti degli strumenti appartenenti alla classe 1 (compreso l'eventuale schermo di protezione). Tali requisiti sono descritti nella pubblicazione «IEC 61672-1:2002 Fonometri di precisione», 2a edizione, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).

Le misurazioni vanno effettuato usando la risposta «veloce» del fonometro nonché la curva di ponderazione «A», entrambi descritti nella suddetta pubblicazione. Se si usa un sistema comprendente un controllo periodico del livello di pressione acustica ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 ms (millisecondi).

Il fonometro va mantenuto e tarato secondo le indicazioni del suo costruttore.

2.2.

Conformità ai requisiti

La conformità della strumentazione di misurazione acustica deve essere dimostrata da un certificato di conformità valido. Siffatti certificati si considerano validi se la certificazione di conformità alle norme è stata effettuata: per il dispositivo di taratura acustica, durante i 12 mesi precedenti e, per la strumentazione, durante i 24 mesi precedenti. Tutte le prove di conformità saranno effettuate da un laboratorio autorizzato a eseguire tarature rapportabili alle norme pertinenti.

2.3.

Taratura dell'intero sistema di misurazione acustica per una serie di misurazioni

All'inizio e alla fine di ogni serie di misurazioni, l'intero sistema di misurazione va verificato con un taratore acustico conforme almeno ai requisiti dei taratori acustici appartenenti alla classe di precisione 1, secondo la pubblicazione CEI 60942:2003. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture deve essere pari o inferiore a 0,5 dB. Se si supera questo valore, si scartano i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente.

2.4.

Strumenti per misurare la velocità

Si determina il regime di rotazione del motore con strumenti caratterizzati da una precisione di almeno ±2% al regime di rotazione prescritto per le prove.

Si determina la velocità del veicolo su strada con strumenti caratterizzati da una precisione di almeno ±0,5 km/h, se si usano dispositivi di misurazione continua.

Se durante le prove si effettuano misurazioni indipendenti della velocità, i relativi strumenti devono soddisfare limiti di specificazione di almeno ±0,2 km/h.

2.5.

Strumenti meteorologici

Gli strumenti meteorologici usati per monitorare le condizioni ambientali durante la prova comprenderanno i seguenti dispositivi, che devono soddisfare almeno il grado di precisione sottoindicato:

- termometro, ±1 °C;

- anemometro, ±1,0 m/s;

- barometro, ±5 hPa;

- igrometro (per umidità relativa), ±5%.

3.

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE AVVENIRE LA MISURAZIONE

3.1.

Sito in cui si effettua la prova 1/ e condizioni ambientali

Il sito terreno di prova deve essere sostanzialmente piano. La superficie della pista di prova deve essere asciutta. Il terreno di prova sarà tale che posizionando al centro della sua superficie una piccola fonte di rumore omnidirezionale (intersezione della linea del microfono PP'(50) con la linea centrale della traiettoria del veicolo CC'(51)), le deviazioni dalla divergenza acustica emisferica non superino ±1 dB.

Tale condizione si considera soddisfatta se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nel raggio di 50 m dal centro della pista, lo spazio sarà libero da grandi oggetti capaci di riflettere come recinzioni, rocce, ponti o edifici;

b) la pista di prova e la superficie del terreno saranno asciutte e libere da materiali assorbenti come neve polverosa o detriti sfusi;

c) in prossimità del microfono, non si troveranno ostacoli capaci di influenzarne il campo acustico né persone interposte tra il microfono e la fonte di rumore. L'osservatore deve trovarsi in un punto dal quale la sua presenza non influisca sulla lettura del fonometro.

Le misurazioni non vanno effettuate con cattive condizioni atmosferiche. Evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento.

Gli strumenti meteorologici vanno collocati in prossimità dell'area di prova a un'altezza di 1,2 m ±0,02 m. Le misurazioni si effettuano quando a temperatura ambiente compresa tra +5 °C e +40 °C.

Le prove non vengono eseguite se la velocità del vento, comprese le raffiche, è superiore a 5 m/s all'altezza del microfono durante l'intervallo di misurazione.

Durante l'intervallo di misurazione del rumore, registrare un valore rappresentativo di temperatura, velocità e direzione del vento, umidità relativa e pressione barometrica.

Nella lettura non si tiene conto di punte che sembrino non essere in rapporto con le caratteristiche del livello di rumorosità generale.

Il rumore di fondo deve essere misurato per 10 secondi immediatamente prima e dopo una serie di prove sui veicoli. Le misurazioni si effettuano con gli stessi microfoni e negli stessi punti usati per la prova. Dev'essere annotato il livello di pressione acustica massimo ponderato in base alla curva A.

Il rumore di fondo (rumore del vento compreso) dev'essere inferiore di almeno 10 dB rispetto al livello di pressione acustica ponderato in base alla curva A prodotto dal veicolo durante la prova. Se la differenza tra rumore ambientale e rumore misurato è compresa tra 10 e 15 dB(A), per calcolare i risultati della prova occorre sottrarre dalle letture del fonometro la correzione giusta, indicata nella seguente tabella:

1/

In conformità all'allegato VIII del presente regolamento.

Differenza tra rumore ambientale e rumore da misurare dB(A)

10

11

12

13

14

15

Correzione dB(A)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

3.2.

Veicolo

3.2.1.

Il veicolo da provare va scelto in modo tale che tutti iè rappresentativo dei veicoli commercializzati dello stesso tipo soddisfino i requisiti del presente regolamentoda commercializzare, come specificato dal costruttore. Le misure vanno effettuate senza rimorchio, a meno che non si tratti di veicoli non separabili. Le misure si effettuano su veicoli con la massa di prova mt specificata nella seguente tabella: [Em. 48]

Categoria del veicolo

Massa di prova (mt) del veicolo

M1

mt = mro

N1

mt = mro

N2, N3

mt = 50 kg per kW di potenza nominale del motore

I carichi aggiuntivi introdotti per raggiungere la massa di prova del veicolo devono essere posizionati sopra lo/gli asse/i sterzante/i posteriore/i. I carichi aggiuntivi non devono superare il 75% della massa massima consentita per l'asse posteriore. La massa di prova dev'essere raggiunta con una tolleranza di ±5%.

Se il centro di gravità dei carichi aggiuntivi non può essere allineato con il centro dell'asse posteriore, la massa di prova del veicolo non deve superare la somma del carico dell'asse anteriore e dell'asse posteriore in condizione di veicolo scarico con carico aggiuntivo.

La massa di prova per i veicoli con più di 2 assi dev'essere la stessa dei veicoli a 2 assi.

M2, M3

mt = mro – massa dell'eventuale membro dell'equipaggio

3.2.2.

Emissioni sonore da rotolamento dei pneumatici di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore. I pneumatici da usare per la prova devono essere rappresentativi del veicolo, essere scelti dal costruttore del veicolo ed essere registrati all'allegato I, appendice 3, del presente regolamento. Essi devono inoltre corrispondere a una delle dimensioni indicate per il veicolo come accessori originali. Il pneumatico è o sarà disponibile sul mercato contemporaneamente al veicolo. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo per la massa di prova del veicolo. La profondità del battistrada dei pneumatici dev'essere almeno quella prevista per legge.

3.2.3.

Prima di procedere alle misurazioni, il motore deve essere portato alle condizioni di funzionamento normali.

3.2.4.

Se il veicolo ha 2 o più ruote motrici, effettuare la prova solo con la trasmissione destinata alla normale marcia su strada.

3.2.5.

Se il veicolo è munito di 1 o più ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire sul funzionamento di questi dispositivi durante la misurazione.

3.2.6.

Se il veicolo è munito di un dispositivo di scarico contenente materiali fibrosi, lo scarico va condizionato prima della prova, in conformità all'allegato IV.

2/

Dato il significativo contributo dei pneumatici all'emissione sonora complessiva, si terrà conto per le emissioni sonore pneumatico/strada delle vigenti disposizioni regolamentari. A richiesta del costruttore, ai sensiin base alle modifiche più recenti del regolamento UNECE n. 117 (GU L 231, del 29.8.2008, pag. 19), pneumatici da trazione, da neve e altri pneumatici speciali saranno esclusi dalle misurazioni effettuate a fini di omologazione del tipo e di conformità della produzione. [Em. 49]

4.

METODI DI PROVA

4.1.

Misurazione del rumore di veicoli in movimento

4.1.1.

Condizioni generali di prova

Sulla pista di prova si tracciate 2 linee, AA' e BB', parallele alla linea PP' e situate a 10 m anteriormente e posteriormente a tale linea.

Si effettuano almeno 4 misurazioni su ciascun lato del veicolo e per ciascuna marcia. Possono essere effettuate misure preliminari di regolazione, che non vanno però prese in considerazione.

Si colloca il microfono a una distanza di 7,5±0,05 m dalla linea di riferimento CC' della pista e a 1,2±0,02 m dal suolo.

L'asse di riferimento per condizioni di campo libero (v. CEI 61672-1:2002) sarà orizzontale e diretto perpendicolarmente verso la traccia della linea CC' del veicolo.

4.1.2.

Condizioni di prova specifiche relative ai veicoli

4.1.2.1.

Veicoli appartenenti alle categorie M1, M2 ≤ 3500 kg, N1

L'asse di spostamento del veicolo deve seguire il più possibile la linea CC' per tutta la durata della prova, dal momento dell'avvicinamento alla linea AA' fino a quando la parte posteriore del veicolo non supera la linea BB'. Se il veicolo ha 2 o più ruote motrici, la prova va effettuata con la trasmissione destinata alla normale marcia su strada.

Se il veicolo è munito di un cambio ausiliario o di un ponte a più rapporti, la posizione usata durante la prova sarà quella prevista per una guida normale in città. In ogni caso, si escludono i rapporti usati per marcia lenta, manovre di parcheggio o frenate.

La massa di prova del veicolo va indicata nella tabella di cui al punto 3.2.1

La velocità di prova vtest è pari a 50 km/h ±1 km/h. Essa deve essere raggiunta quando il punto di riferimento si trova in corrispondenza della linea PP'.

4.1.2.1.1.

Indice del rapporto potenza/massa (PMR)

Il PMR è così definito:

PMR = (Pn / mt) × 1000 in [kW/1000kg]

Il PMR è usato per il calcolo dell'accelerazione.

4.1.2.1.2.

Calcolo dell'accelerazione

I calcoli dell'accelerazione si applicano solo ai veicoli appartenenti alle categorie M1, N1 ed M2 ≤ 3500 kg.

Tutte le accelerazioni si calcolano usando sulla pista di prova diverse velocità del veicolo3/. Le formule indicate si usano per il calcolo di awot i, awot i+1 e awot test. La velocità in corrispondenza di AA' oppure PP' è definita velocità del veicolo quando il punto di riferimento oltrepassa AA' (vAA') oppure PP' (vPP'). La velocità in corrispondenza di BB' è definita quando la parte posteriore del veicolo supera BB' (vBB'). Nella relazione di prova va specificato il metodo usato per determinare l'accelerazione.

A causa della definizione di punto di riferimento del veicolo, la lunghezza del veicolo (lveh) è considerata in maniera diversa nella seguente formula. Se il punto di riferimento si trova nella parte anteriore del veicolo, allora l = lveh; se si trova a metà, allora: l = ½ lveh; se si trova nella parte posteriore, allora: l = 0.

3/

V. fig. 1 dell' allegato VII

4.1.2.1.2.1.

Nei veicoli con cambio manuale, automatico, adattativo e a rapporti variabili (CVT(52)), provati con rapporti di trasmissione bloccati, la procedura di calcolo è la seguente:

awot test = ((vBB'/3.6)² - (vAA'/3.6)²) / (2*(20+l))

awot test, usato nella determinazione della scelta della marcia, è la media delle quattro awot test, i in ciascuna misurazione valida.

È ammesso il ricorso alla preaccelerazione. Tra i dati relativi al veicolo e alla prova, indicare il punto in cui è stato premuto l'acceleratore prima della linea AA' (v. allegato 3).

4.1.2.1.2.2.

Nei veicoli con cambio automatico, adattativo e a rapporti variabili (CVT), provati con rapporti di trasmissione non bloccati, la procedura di calcolo è la seguente:

awot test, usato nella determinazione della scelta della marcia, è la media delle quattro awot test, i in ciascuna misurazione valida.

Se per controllare il funzionamento della trasmissione si possono usare dispositivi o misure descritti al punto 4.1.2.1.4.2, ai fini del raggiungimento dei requisiti della prova, calcolare awot test usando la seguente equazione:

awot test = ((vBB'/3.6)² - (vAA'/3.6)²) / (2*(20+l))

È ammesso il ricorso alla preaccelerazione.

Se non si usano dispositivi o misure descritti al punto 4.1.2.1.4.2, calcolare awot test con la seguente equazione:

awot_testPP-BB = ((vBB'/3.6)² - (vPP'/3.6)²) / (2*(10+l))

Non è ammesso il ricorso alla preaccelerazione.

Il luogo in cui verrà premuto l'acceleratore sarà quello in cui il punto di riferimento del veicolo oltrepassa la linea AA'.

4.1.2.1.2.3.

Accelerazione bersaglio

L'accelerazione bersaglio aurban è l'accelerazione tipica nel traffico urbano e si ottiene sulla scorta di indagini statistiche. È una funzione che dipende dal PMR di un veicolo.

L'accelerazione bersaglio aurban è così definita:

a urban = 0,63 * log10 (PMR) - 0,09

4.1.2.1.2.4.

Accelerazione di riferimento

L'accelerazione di riferimento awot ref è l'accelerazione richiesta durante la prova in accelerazione sul tracciato di prova. È una funzione che dipende dal rapporto potenza/massa (PMR) di un veicolo. Questa funzione è diversa a seconda delle categorie specifiche del veicolo.

L'accelerazione di riferimento awot ref è così definita:

a wot ref = 1.59 * log10 (PMR) -1.41 per PMR ≥ 25

a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) - 0,09 per PMR < 25

4.1.2.1.3.

Fattore di potenza parziale kP

Il fattore di potenza parziale kP (v. punto 4.1.3.1.) viene usato per la combinazione ponderata dei risultati della prova in accelerazione e della prova a velocità costante per veicoli appartenenti alla categoria M1 e N1.

Se non si tratta di una prova con una sola marcia, si deve usare awot ref al posto di a awot test (v. punto 3.1.3.1.).

4.1.2.1.4.

Selezione del rapporto di trasmissione

La scelta dei rapporti di trasmissione per la prova dipende dal loro specifico potenziale di accelerazione awot a piena mandata, in conformità con l'accelerazione di riferimento awot ref necessaria per la prova in accelerazione a piena mandata.

Alcuni veicoli possono avere software o modalità diversi per la trasmissione (come: sportivo, invernale, adattivo). Se il veicolo ha modalità diverse per ottenere accelerazioni valide, il suo costruttore deve dimostrare al servizio tecnico che il veicolo è stato provato nella modalità che raggiunge un'accelerazione il più possibile prossima ad awot ref.

4.1.2.1.4.1.

Veicoli con cambio manuale, automatico, adattativo e a rapporti variabili (CVT), provati con rapporti di trasmissione bloccati

Per la scelta dei rapporti di trasmissione sono possibili le seguenti condizioni:

(a) a) se uno specifico rapporto di trasmissione dà un'accelerazione in una fascia di tolleranza pari a ±5% rispetto all'accelerazione di riferimento awot ref , non superiore a 3,0m/s22,0 m/s2, la prova va eseguita con tale rapporto di trasmissione.

(b b) se nessun rapporto di trasmissione dà l'accelerazione richiesta, scegliere un rapporto di trasmissione i con un'accelerazione superiore e un altro i + 1, con un'accelerazione inferiore rispetto all'accelerazione di riferimento. Se il valore di accelerazione nel rapporto di trasmissione i non supera 3,0m/s22,0m/s2, per la prova si usano entrambi i rapporti di trasmissione. Il rapporto ponderato rispetto all'accelerazione di riferimento awot ref si calcola come segue:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

(c) c) se il valore di accelerazione del rapporto di trasmissione i supera 3,0m/s22,0m/s2, usare il primo rapporto di trasmissione che produce un'accelerazione inferiore a 3,0m/s22,0m/s2, a meno che il rapporto di trasmissione i + 1 non dia un'accelerazione inferiore a aurban. In tal caso, devono essere usati 2 rapporti di trasmissione, i e i + 1, comprendenti il rapporto di trasmissione i con un'accelerazione superiore a 3,0m/s22,0m/s2. Negli altri casi, non deve essere usato alcun altro rapporto di trasmissione. L'accelerazione awot test ottenuta durante la prova sarà usata per il calcolo del fattore di potenza parziale kP al posto di awot ref. [Em. 50]

(d) d) se il cambio di un veicolo possiede un solo rapporto di trasmissione, la prova in accelerazione viene eseguita con tale rapporto di trasmissione. Per calcolare il fattore di potenza parziale kP si usa quindi l'accelerazione così ottenuta anziché awot ref.

(e) e) se con un rapporto di trasmissione si supera il regime di rotazione nominale prima che il veicolo oltrepassi la linea BB', usare la marcia immediatamente superiore.

4.1.2.1.4.2.

Veicoli con cambio automatico, adattativo e a rapporti variabili (CVT), provati con rapporti di trasmissione non bloccati:

us usare la posizione del cambio prevista per il funzionamento completamente automatico.

Il valore di accelerazione awot si calcola in conformità alle prescrizioni di cui al punto 4.1.2.1.2.2.

La prova può allora prevedere il passaggio a una gamma di marce inferiore e a un'accelerazione maggiore. Non è invece permesso il passaggio a una marcia superiore e a un'accelerazione inferiore. Evitare il passaggio a un rapporto di trasmissione non usato nel traffico urbano.

È perciò permesso introdurre e usare dispositivi elettronici o meccanici, comprese posizioni del cambio alternative, per impedire il passaggio a una marcia inferiore di solito non usata nel traffico urbano.

L'accelerazione awot ottenuta dev'essere pari mo superiore ad aurban.

Se possibile, il costruttore deve far sì che un valore di accelerazione awot test pari a 2,0m/s2 non venga oltrepassato.

L'accelerazione awot test così ottenuta sarà quindi usata al posto di awot ref per calcolare il fattore di potenza parziale kP (v. punto 4.1.2.1.3).

4.1.2.1.5.

Prova in accelerazione

Il costruttore deve specificare la posizione del punto di riferimento rispetto alla linea AA' nel momento in cui il pedale dell'acceleratore è premuto a fondo. Il pedale dell'acceleratore sarà premuto a fondo (il più rapidamente possibile) quando il punto di riferimento del veicolo raggiunge il punto indicato. Il pedale dell'acceleratore sarà tenuto premuto finché la parte posteriore del veicolo non avrà superato la linea BB'. Il pedale dovrà quindi essere sollevato il più celermente possibile. Il punto in cui il pedale dell'acceleratore è stato premuto a fondo dovrà essere indicato tra i dati relativi al veicolo e alla prova, in conformità all'appendice 3 dell'allegato II. Il servizio tecnico deve avere la possibilità di effettuare prove preliminari.

Nei veicoli articolati composti di 2 elementi indissociabili considerati un veicolo unico, non si deve tener conto del semirimorchio per il passaggio della linea BB'.

4.1.2.1.6.

Prova a velocità costante

La prova a velocità costante si effettua con la/le stessa/e marcia/e specificata/e per la prova in accelerazione e a una velocità costante di 50 km/h con una tolleranza di ±1 km/h tra AA' e BB'. Durante la prova a velocità costante il dispositivo di controllo dell'accelerazione va posizionato per mantenere una velocità stabile tra AA' e BB', come specificato. Se la marcia è bloccata per la prova in accelerazione, la stessa marcia verrà bloccata anche nella prova a velocità costante.

La prova a velocità costante non è richiesta per i veicoli con PMR < 25.

4.1.2.2.

Veicoli appartenenti alle categorie M2 >3500 kg, M3, N2, N3

L'asse di spostamento del veicolo deve seguire il più possibile la linea CC' per tutta la durata della prova, dal momento dell'avvicinamento alla linea AA' fino a quando la parte posteriore del veicolo non oltrepassa la linea BB'. La prova va eseguita senza rimorchio o semirimorchio. Se un rimorchio non si separa facilmente dal veicolo trainante, non si tiene conto di esso all'atto di valutare il passaggio della linea BB'. Se il veicolo è munito di componenti quali una betoniera, un compressore, ecc., queste componenti non devono essere messi in funzione durante la prova. La massa di prova del veicolo dev'essere quella indicata nella tabella riportata al punto 3.2.1.

Condizioni target delle categorie M2 >3500 kg, N2:

Quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB', il regime di rotazione nBB' deve essere compreso tra il 70% e il 74% del regime di rotazione S al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale; la velocità del veicolo sarà di 35 km/h ±5 km/h. Tra la linea AA' e la linea BB' deve essere garantita una accelerazione costante.

Condizioni target delle categorie M3, N3:

Quando il punto di riferimento oltrepassa la linea BB', il regime di rotazione nBB' deve essere compreso tra il 85% e il 89% del regime di rotazione S al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale; la velocità del veicolo sarà di 35 km/h ±5 km/h. Tra la linea AA' e la linea BB' deve essere garantita una accelerazione costante.

4.1.2.2.1.

Selezione del rapporto di trasmissione

4.1.2.2.1.1.

Veicoli con cambio manuale

Dovrà essere garantita una condizione di accelerazione stabile. La scelta della marcia dipende dalle condizioni target. Se la differenza di velocità supera la tolleranza fissata, la prova dev'essere eseguita con 2 marce, una superiore, l'altra inferiore alla velocità target.

Se le condizioni target sono soddisfatte da più di 1 marcia, selezionare la marcia più prossima a 35 km/h. Se la condizione target non sono soddisfatte da nessuna marcia per la prova vtest, utilizzare 2 marce, una superiore e l'altra inferiore alla vtest. Il regime di rotazione target deve essere raggiunto con qualsiasi condizione.

Dovrà essere garantita una condizione di accelerazione stabile. Se non è possibile ottenere un'accelerazione stabile con una marcia, tale marcia va scartata.

4.1.2.2.1.2.

Veicoli con trasmissioni automatiche, adattative e a rapporti variabili (CVT)

Usare la posizione del cambio prevista per il funzionamento completamente automatico. La prova può anche prevedere il passaggio a una gamma di marce inferiore e a un'accelerazione maggiore. Non è invece permesso passare a una marcia superiore e a un'accelerazione inferiore. Evitare il passaggio a un rapporto di trasmissione che non viene utilizzato per la guida in città, alla condizione specificata per la prova. È perciò permesso introdurre e usare dispositivi elettronici o meccanici per impedire il passaggio a una marcia inferiore di solito non usata nelle condizioni specifiche di prova nel traffico urbano.

Se il veicolo è munito di un cambio la cui configurazione offre solo un'unica marcia (drive) in grado di limitare il regime di rotazione durante la prova, la prova va eseguita usando solo una velocità target del veicolo. Se il veicolo usa una combinazione motore/cambio che non soddisfa le condizioni del punto 4.1.2.2.1.1., la prova va eseguita ricorrendo solo alla velocità target del veicolo. La velocità target del veicolo (vBB') per la prova è = 35 km/h ±5km/h. Il passaggio a una marcia superiore e a un'accelerazione inferiore è permesso dopo che il punto di riferimento del veicolo ha oltrepassato la linea PP'. Si eseguono 2 prove: una con la velocità finale di vtest = vBB' + 5 km/h, l'altra con la velocità finale di vtest = vBB' - 5 km/h. Il livello di rumorosità riferito è il risultato che è collegato alla prova con il regime di rotazione massimo ottenuto durante la prova da AA' a BB'.

4.1.2.2.2.

Prova in accelerazione

Quando il punto di riferimento del veicolo raggiunge la linea AA', il pedale dell'acceleratore è premuto a fondo (senza scalare automaticamente a una marcia inferiore rispetto a quella di solito usata per la guida urbana) e mantenuto in questa posizione finché la parte posteriore del veicolo non abbia oltrepassato la linea BB', ma il punto di riferimento dev'essere almeno 5 m al di là della linea BB'. Sol a questo punto il pedale dell'acceleratore può essere rilasciato.

Nei veicoli articolati composti di 2 elementi indissociabili considerati un veicolo unico, non si deve tener conto del semirimorchio per il passaggio della linea BB'.

4.1.3.

Interpretazione dei risultati

Dovrà essere annotato il livello di pressione acustica massimo ponderato in base alla curva A durante ciascun passaggio del veicolo tra le linee AA' e BB'. Se si rileva un picco chiaramente estraneo al livello di pressione acustica generale, la misurazione va scartata. Effettuare almeno 4 misure per ciascuna condizione di prova su ciascun lato del veicolo e per ciascuna marcia. Il lato destro e sinistro possono essere misurati simultaneamente o uno di seguito all'altro. Per calcolare il risultato finale di un determinato lato del veicolo, si usano i primi 4 risultati validi consecutivi inferiori a 2 dB(A), che consentano la cancellazione dei risultati non validi (v. punto 3.1.). Calcolare separatamente la media dei risultati di ciascun lato. Il risultato intermedio è il valore più alto delle 2 medie matematicamente arrotondate al primo decimale.

Le misurazioni delle velocità in corrispondenza di AA', BB' e PP' vanno annotate e usate per calcolare la prima cifra significativa dopo il decimale.

L'accelerazione awot test calcolata va annotata alla 2a cifra decimale.

4.1.3.1.

Veicoli appartenenti alle categorie M1, N1 ed M2 ≤3500 kg

I valori calcolati per la prova in accelerazione e per la prova a velocità costante sono dati da:

Lwot rep = Lwot (i+1) + k * (Lwot(i)- Lwot (i+1))

Lcrs rep = Lcrs(i+1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i+1))

In cui k = (awot ref - awot (i+1))/(awot (i) - awot (i+1))

Nel caso di una prova con un unico rapporto di trasmissione, i valori da considerare sono il risultato di ciascuna prova.

Il risultato finale è calcolato combinando Lwot rep e Lcrs rep. L'equazione è la seguente:

Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep)

Il fattore di ponderazione kP dà il fattore di potenza parziale per la guida urbana. Nei casi diversi dalla prova con una sola marcia il fattore kP è calcolato come segue:

kP = 1 – (aurban / awot ref)

Se per la prova era stata specificata solo una marcia, il fattore kP è dato da:

kP = 1 – (aurban / awot test)

Se awot test è inferiore ad aurban:

kP = 0

4.1.3.2.

Veicoli appartenenti alle categorie M2 >3500 kg, M3, N2, N3

Se la prova riguarda 1 marcia, il risultato finale è lo stesso del risultato intermedio. Quando la prova riguarda 2 marce, deve essere calcolata la media matematica dei risultati intermedi.

4.2.

Misurazione del livello sonoro a veicolo fermo

4.2.1.

Livello sonoro in prossimità dei veicoli

I risultati della misurazione devono essere inseriti nella relazione di prova di cui all'allegato I, appendice 3.

4.2.2.

Misurazioni acustiche

Per le misurazioni, usare un fonometro di precisione o un sistema di misurazione equivalente, in conformità al punto 2.1.

4.2.3.

Terreno di prova – Condizioni in situ di cui all'allegato II, appendice 2, figura 1

4.2.3.1.

In prossimità del microfono non devono esserci ostacoli che posano influenzare il campo acustico né devono sostare persone tra microfono e fonte di rumore. L'osservatore deve trovarsi in un punto in cui la sua presenza non influisca sulla lettura del fonometro.

4.2.4.

Rumore di disturbo e interferenza del vento

Le indicazioni dello strumento di misurazione dovute al rumore di fondo e al vento devono essere inferiori di almeno 10 dB(A) al livello sonoro da misurare. Il microfono può essere munito di un adeguato schermo di protezione contro il vento purché si tenga conto della sua influenza sulla sensibilità del microfono (v. punto 2.1).

4.2.5.

Metodo di misurazione

4.2.5.1.

Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel ponderati A (dB(A)) va misurato durante il periodo di funzionamento descritto al punto 4.2.5.3.2.1.

In ciascun punto di misurazione si eseguono almeno 3 misurazioni.

4.2.5.2.

Posizionamento e preparazione del veicolo

Il veicolo va posizionato nella zona centrale dell'area di prova, con il cambio in folle e la frizione innestata. Se la configurazione del veicolo non lo permettesse, la prova si esegue secondo le prescrizioni del costruttore per prove sui veicoli fermi. Prima di ciascuna serie di misurazioni, il motore del veicolo deve essere portato alle normali condizioni di funzionamento, come specificato dal costruttore.

Se il veicolo è munito di 1 o più ventilatori a comando automatico, non si deve intervenire sul funzionamento di questi dispositivi durante la misurazione.

Il cofano del motore dev'essere chiuso.

4.2.5.3.

Misurazione del rumore in prossimità dello scarico (v. allegato II, appendice 2, figura 1).

4.2.5.3.1.

Posizioni del microfono

4.2.5.3.1.1.

Il microfono va collocato a una distanza di 0,5 m ±0,01 m dal punto di riferimento del tubo di scarico (v. figura 1), a un'angolazione di 45°(±1°) rispetto all'asse di deflusso dell'estremità del tubo. Il microfono deve trovarsi all'altezza del punto di riferimento, ma ad almeno 0,2 m dalla superficie del terreno. L'asse di riferimento del microfono deve trovarsi su un piano parallelo alla superficie del terreno ed essere diretto verso il punto di riferimento dell'orifizio di scarico. Se sono ammesse 2 posizioni del microfono, ricorrere alla posizione laterale più lontana dalla linea centrale longitudinale del veicolo. Se l'asse di deflusso del tubo di scarico è a 90° rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo, il microfono deve trovarsi nel punto più lontano dal motore.

4.2.5.3.1.2.

Per veicoli aventi sistemi di scarico con più orifizi posti a una distanza superiore a 0,3 m, effettuare una misurazione per ciascun orifizio e registrare il livello sonoro più elevato.

4.2.5.3.1.3.

Se il sistema di scarico ha 2 o più orifizi di uscita disposti a una distanza inferiore a 0,3 m raccordati allo stesso silenziatore, effettuare una sola misurazione; la posizione del microfono va orientata verso l'orifizio di uscita più vicino a un'estremità del veicolo o, se esso non esiste, verso quello più alto rispetto al piano del terreno.

4.2.5.3.1.4.

Per veicoli muniti di un orifizio di scarico verticale (come i veicoli industriali), il microfono va disposto all'altezza dell'orifizio di scarico, essere orientato verso l'alto e con asse verticale. Il microfono sarà posizionato a una distanza di 0,5 m ±0,01 m dal punto di riferimento sul tubo di scarico, ma mai inferiore a 0,2 m dal lato del veicolo più vicino allo scarico.

4.2.5.3.1.5.

Per orifizi di scarico posti sotto la carrozzeria, il microfono sarà posizionato ad almeno 0,2 m dalla parte del veicolo più vicina, nel punto il più vicino al punto di riferimento sul tubo di scarico (ma mai a una distanza inferiore a 0,5 m da esso) e a un'altezza di 0,2 m dal terreno e non in linea con il flusso di scarico. L'angolazione di cui al punto 4.2.5.3.1.1 può essere trascurata in alcuni casi.

4.2.5.3.2.

Condizioni di funzionamento del motore

4.2.5.3.2.1.

Regime di rotazione target

Il regime di rotazione target è definito come segue:

- 75% del regime di rotazione S per veicoli con un regime di rotazione nominale ≤5 000 min-1

- 3 750 min-1 per veicoli con un regime di rotazione nominale superiore a 5 000 min-1 e inferiore a 7 500 min-1 ;

- 50% del regime di rotazione S per veicoli con un regime di rotazione nominale ≥7 500 min-1.

Se il veicolo non può raggiungere il regime di rotazione suindicato, il regime di rotazione target dovrà essere inferiore del 5% rispetto al regime di rotazione massimo possibile per quella prova con veicolo fermo.

4.2.5.3.2.2.

Procedura di prova

Aumentare gradualmente il regime di rotazione dalla posizione di «minimo» al regime target, rispettando un intervallo di tolleranza di ±3% del regime target, e mantenerlo costante. Successivamente, rilasciare rapidamente l'acceleratore e ripristinare il minimo. Misurare il livello del rumore per un periodo di funzionamento consistente nel mantenimento del regime di rotazione costante per 1 secondo, nell'intero periodo della decelerazione e prendendo come risultato valido l'indicazione massima del fonometro, arrotondata matematicamente al primo decimale.

4.2.5.3.2.3.

Convalida della prova

La misurazione è considerata valida se il regime di rotazione non si discosta dal regime target di oltre ±3% per almeno 1 secondo.

4.2.6.

Risultati

Devono essere effettuate almeno 3 misurazioni per ciascuna posizione di prova. Registrare il livello di pressione acustica massimo ponderato in base alla curva A indicato durante ciascuna delle 3 misurazioni. Ai fini del risultato finale per una determinata posizione di misurazione si usano i primi 3 risultati validi consecutivi inferiori a 2 dB(A) che consentano la cancellazione dei risultati non validi (tenendo conto delle specifiche del terreno di prova di cui al punto 3.1). Il livello sonoro massimo, per tutte le posizioni di misurazione, e i risultati delle 3 misurazioni costituiscono il risultato definitivo.

Appendice 1

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000001.fig

Figura 1: Posizioni di misurazione dei veicoli in movimento

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000003.fig

T = vista dall'alto

S = vista laterale

A = tubo misurato

B = tubo curvato verso il basso

C = tubo diritto

D = tubo verticale

1 = punto di riferimento

2 = superficie stradale

Figura 2: Punto di riferimento

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000005.fig

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000007.fig

Figura 3a

Figura 3b

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000009.fig

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000010.fig

Figura 3c

Figura 3d

Figure da 3a a 3d: Esempi della posizione del microfono, a seconda della posizione del tubo di scarico

Allegato III

Valori limite

Il livello sonoro misurato in conformità alle disposizioni dell'allegato II, arrotondato alla cifra intera più bassa se la parte frazionaria è inferiore a 0,5 e arrotondato alla cifra intera più alta se la parte frazionaria è superiore o uguale a 0,5, non deve superare i seguenti limiti:

Categoria del veicolo

Descrizione della categoria del veicolo

Valori limite

espressi in dB(A)

[decibel (A)]

Valori limite per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli

Valori limite per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli

Valori limite per l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi,

Fase 1 valida dal

[2 anni dopo la pubblicazione]

Fase 2 valida dal

[5 anni dopo la pubblicazione]

Fase 3 valida dal

[7 anni dopo la pubblicazione]

Generale

Fuoristrada*

Generale

Fuoristrada*

Generale

Fuoristrada*

M

Veicoli usati per il trasporto di passeggeri

M1

n. di sedili ≤9

70

71**

68

69**

68

69**

M1

n. di sedili ≤9

rapporto potenza/massa >150 kW/t

71

71

69

69

69

69

M2

n. di sedili >9 massa <2 t.

72

72

70

70

70

70

M2

n. di sedili >9 2t. < massa <3,5t.

73

74

71

72

71

72

M2

n. di sedili >9 3,5t. < massa <5t;

potenza nominale del motore < 150kW

74

75

72

73

72

73

M2

n. di sedili >9 3,5t. < massa <5t;

potenza nominale del motore ≥ 150kW

76

78

74

76

74

76

M3

n. di sedili >9 massa >5t.;

potenza nominale del motore < 150kW

75

76

73

74

73

74

M3

n. di sedili >9 massa >5t.;

potenza nominale del motore ≥ 150kW

77

79

75

77

75

77

N

Veicoli usati per il trasporto di passeggeri

N1

massa <2t.

71

71

69

69

69

69

N1

2t. < massa <3,5t.

72

73

70

71

70

71

N2

3,5t. < massa ≤12t;

potenza nominale del motore < 75kW

74

75

72

73

72

73

N2

3,5t. < massa ≤12t;

75 ≤ potenza nominale del motore < 150kW

75

76

73

74

73

74

N2

3,5t. < massa ≤12t;

potenza nominale del motore ≥ 150kW

77

79

75

77

75

77

N3

massa > 12t.;

75 ≤ potenza nominale del motore < 150kW

77

78

75

76

75

76

N3

massa > 12t.;

potenza nominale del motore ≥ 150kW

80

82

78

80

78

80

Categoria del veicolo

Descrizione della categoria del veicolo

Valori limite per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli espressi in dB(A)

[decibel (A)]*

Valori limite per l'omologazione di nuovi tipi di veicoli e per l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi espressi in dB(A)

[decibel (A)]*

Fase 1 valida dal

[6 anni dopo la pubblicazione]

Fase 2 valida dal

[8 anni dopo la pubblicazione]

M

Veicoli usati per il trasporto di passeggeri

M1

n. di sedili ≤ 9; ≤ 125 kW/t

68

68

n. di sedili ≤ 9; 125kW/t < rapporto potenza/massa ≤ 150kW/t

70

70

n. di sedili ≤ 9; rapporto potenza/massa > 150kW/t

73

73

M1

n. di sedili ≤4 compreso il conducente; rapporto potenza/massa >200 kW/t; punto R del sedile conducente < 450 mm da terra

74

74

M2

n. di sedili >9; massa ≤ 2,5 t

69

69

n. di sedili > 9; 2,5t < massa < 3,5t.

72

72

n. di sedili >9; 3,5t < massa < 5t;

75

75

M3

n. di sedili >9; massa > 5t; potenza nominale del motore ≤ 180kW

74

74

n. di sedili >9; massa > 5t; 180 kW < potenza nominale del motore ≤ 250kW

77

77

n. di sedili >9; massa > 5t; potenza nominale del motore > 250kW

78

78

N

Veicoli usati per il trasporto di merci

N1

massa < 2,5 t

69

69

2,5t < massa < 3,5t

71

71

N2

3,5t < massa < 12t;

potenza nominale del motore < 150kW

75

75

3,5t < massa ≤ 12t; potenza nominale del motore > 150kW

76

76

N3

massa > 12t; potenza nominale del motore ≤ 180kW

77

77

massa > 12t; 180 < potenza nominale del motore ≤ 250kW

79

79

massa > 12t; potenza nominale del motore > 250kW

81

81

*

I valori limite sono aumentati validi di 1dBsolo per veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada (v. direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4).

**

Per veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per veicoli fuoristrada sono validi solo se la massa massima autorizzata >2 tonnellate. [Em. 61]

Allegato IV

Dispositivi silenziatori contenenti materiali fibrosi fonoassorbenti

1.

Aspetti generali

I materiali fibrosi fonoassorbenti possono essere usati in dispositivi silenziatori o loro componenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni;

(a) il gas di scarico non entra in contatto con i materiali fibrosi;

(b) il dispositivo silenziatore, o le sue componenti, appartengono alla stessa famiglia di sistemi o di componenti per i quali è stato dimostrato, nel corso della procedura di omologazione ai sensi del presente regolamento di un altro tipo di veicolo, che non sono soggetti a deterioramento.

Se non viene soddisfatta nessuna di queste condizioni, l'intero dispositivo silenziatore, o le sue componenti, va sottoposto a condizionamento normalizzato con una delle 3 apparecchiature e procedure sottodescritte.

1.1.

Percorso continuo di 10 000 km su strada

1.1.1.

50% ±20% di tale percorso deve riguardare un percorso urbano e il resto un percorso di lunga distanza a velocità elevata; un percorso continuo su strada può essere sostituito da un idoneo programma su pista di prova.

1.1.2.

I 2 regimi di velocità devono essere alternati almeno 2 volte.

1.1.3.

L'intero programma di prova deve comprendere almeno 10 pause della durata minima di 3 ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione.

1.2.

Condizionamento al banco

1.2.1.

Utilizzando accessori di serie e rispettando le prescrizioni del costruttore del veicolo, il sistema di scarico o le sue componenti vanno montati sul veicolo di cui all'allegato I, punto 1.3, o al motore di cui all'allegato I, punto 1.4. I veicoli di cui all'allegato I, punto 1.3, vanno montati su un dinamometro a rulli. I motori di cui all'allegato I, punto 1.4, vanno accoppiati a un dinamometro.

1.2.2.

Le prove devono essere effettuate in 6 periodi di 6 ore ciascuno, con una pausa di almeno 12 ore fra i singoli periodi, per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione.

1.2.3.

Durante ciascun periodo di 6 ore, il motore va fatto funzionare successivamente nelle seguenti condizioni:

(c) a) 5 minuti al regime di rotazione minimo;

(d) b) 1 ora a ¼ del carico a ¾ del regime di potenza massima nominale (S);

(e) c) 1 ora a ½ del carico a ¾ del regime di potenza massima nominale (S);

(f) d) 10 minuti a pieno carico a ¾ del regime di potenza massima nominale (S);

(g) e) 15 minuti a ½ carico a regime di potenza massima nominale (S);

(h) f) 30 minuti a ¼ del carico a regime di potenza massima (S).

Durata totale delle 6 sequenze: 3 ore.

Ciascun periodo comprende 2 serie successive di tali condizioni in ordine progressivo da (a) a (f).

1.2.4.

Durante la prova, i dispositivi silenziatori o loro componenti non vanno raffreddati con ventilazione forzata che simuli la corrente d'aria intorno al veicolo. Su richiesta del costruttore tuttavia, i dispositivi silenziatori o loro componenti possono essere raffreddati per non superare la temperatura rilevata all'ingresso di tali dispositivi quando il veicolo circola alla velocità massima.

1.3.

Condizionamento mediante pulsazioni

1.3.1.

I dispositivi silenziatori o le loro componenti devono essere montati sul veicolo di cui all'allegato I, punto 1.3, o sul motore di cui all'allegato I, punto 1.4. Nel primo caso il veicolo deve essere montato su un dinamometro a rullo.

Nel secondo caso il motore deve essere montato su un dinamometro. L'apparecchiatura di prova, di cui la figura 1 dell'appendice del presente allegato riproduce uno schema dettagliato, è montata all'orifizio di uscita del dispositivo silenziatore. È ammessa qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati equivalenti.

1.3.2.

L'attrezzatura di prova si regola in modo che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e, poi, ristabilito dalla valvola a chiusura rapida per 2500 cicli.

1.3.3.

La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100mm a valle della flangia d'ingresso, raggiunge un valore compreso fra 0,35 e 0,40 kPa. Essa deve chiudersi quando tale pressione non differisce di oltre il 10% dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta.

1.3.4.

Il relè temporizzato va regolato per la durata dell'evacuazione dei gas risultante dalle prescrizioni del punto 1.3.3.

1.3.5

Il regime di rotazione del motore deve essere pari al 75% del regime (S) al quale il motore sviluppa la potenza massima.

1.3.6.

La potenza indicata dal dinamometro a rulli deve essere pari al 50% della potenza a piena mandata misurata al 75% del regime di rotazione (S) del motore.

1.3.7.

Eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova.

1.3.8.

L'intera prova non deve superare 48 ore.

Eventuali periodi di raffreddamento potranno essere effettuati 1 ogni ora.

Appendice 1

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000011.fig

Figura 1

Apparecchiatura di condizionamento mediante pulsazioni

1.

Flangia o manicotto di entrata da collegare posteriormente al dispositivo silenziatore di scarico in prova.

2.

Valvola di regolazione a comando manuale.

3.

Serbatoio di compensazione con capacità massima di 40 l e un tempo di riempimento non inferiore a 1 secondo.

4.

Manometro a contatto; campo di funzionamento: 0,05-2,5 bar.

5.

Relè a tempo

6.

Contatore delle pulsazioni

7.

Valvola a chiusura rapida, utilizzabile come valvola di chiusura di un rallentatore dello scarico (diametro 60mm), comandata da un martinetto pneumatico capace di una forza di 120 N alla pressione di 4 bar. Il tempo di reazione, sia in chiusura che in apertura, non deve superare 0,5 secondi.

8.

Aspirazione dei gas di scarico

9.

Tubo flessibile.

10.

Manometro di controllo.

Allegato V

Rumore provocato dall'aria compressa

1.

Metodo di misurazione

La misurazione viene eseguita con il microfono nelle posizioni 2 e 6, indicate dalla Figura 1, a veicolo fermo. I livelli più alti di rumore ponderato A devono essere registrati durante l'apertura del regolatore di pressione e durante la ventilazione dopo l'uso di entrambi i freni di servizio e di stazionamento.

Il rumore durante l'apertura del regolatore di pressione viene misurato con il motore al minimo. Il rumore di ventilazione è registrato durante il funzionamento dei freni di servizio e di stazionamento; prima di ogni misurazione, il gruppo compressore dell'aria dev'essere portato alla massima pressione di funzionamento ammissibile e quindi viene spento il motore.

2.

Valutazione dei risultati

Per tutte le posizioni del microfono si effettuano 2 misurazioni. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A), e il valore preso in considerazione è il risultato diminuito. Le misurazioni sono considerate valide se il divario fra 2 misurazioni effettuate per una posizione del microfono non supera 2 dB(A). Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misurazioni. Se tale valore supera di 1 dB(A) il livello massimo ammesso, si procede ad altre 2 misurazioni dalla stessa posizione del microfono. In tal caso, 3 dei 4 risultati così ottenuti devono rispettare i limiti prescritti.

3.

Valore limite

Il livello sonoro non deve superare il limite di 72 dB(A).

Appendice 1

Figura 1: Posizioni del microfono per la misurazione del rumore provocato dall'aria compressa

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000013.fig

La misurazione va effettuata a veicolo fermo in conformità alla Figura 1, utilizzando 2 posizioni del microfono a una distanza di 7 m dal perimetro dei veicoli e a un'altezza di 1,2 m dal suolo.

Allegato VI

Controlli sulla conformità della produzione dei veicoli

1.

Aspetti generali

Le disposizioni che seguono sono coerenti con le prove da effettuare per il controllo della conformità della produzione (conformity of production - COP) ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato I.

2.

Procedura di prova

Il terreno di prova e gli strumenti di misurazione devono essere quelli descritti nell'allegato II.

2.1.

Il veicolo, o i veicoli, da provare vanno sottoposti alla prova della misurazione del rumore con il veicolo in moto, descritta all'allegato II, punto 4.1.

2.2.

Rumore provocato dall'aria compressa

I veicoli di massa massima >2 800kg e muniti di sistemi ad aria compressa devono essere sottoposti alla prova aggiuntiva, di cui all'allegato V, punto 1, che misura il rumore provocato dall'aria compressa.

2.3.

Disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (Additional sound emission provisions – ASEP)

Il costruttore del veicolo valuta la conformità con le ASEP mediante una valutazione appropriata o può effettuare la prova descritta all'allegato VIII.

3.

Campionamento e valutazione dei risultati

Scegliere un veicolo da sottoporre alle prove di cui al punto 2. Se i risultati delle prove soddisfano i requisiti COP di cui all'allegato X della direttiva 2007/46/CE, il veicolo è considerato conforme alle disposizioni COP. I requisiti COP applicabili sono i valori limite fissati all'allegato III con un margine aggiuntivo di 1 dB(A). [Em. 52]

Se uno dei risultati di prova non soddisfano i requisiti COP di cui all'allegato X della direttiva 2007/46/CE, sottoporre a prova altri 2 veicoli dello stesso tipo ai sensi del punto 2 del presente allegato.

Se i risultati delle prove del 2° e del 3° veicolo soddisfano i requisiti di cui all'allegato X della direttiva 2007/46/CE, il veicolo è considerato conforme alle disposizioni COP.

Se uno dei risultati del 2° o del 3° veicolo non soddisfa i requisiti COP di cui all'allegato X della direttiva 2007/46/CE, il tipo di veicolo è considerato non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e il costruttore prende i provvedimenti necessari per ristabilirne la conformità

Allegato VII

Caratteristiche del sito in cui si effettua la prova

1.

Introduzione

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche basate su una norma speciale 1/ descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonché i metodi di prova relativi a tali caratteristiche.

2.

Caratteristiche cui deve rispondere la superficie

Una superficie si considera conforme alla presente norma se la struttura e il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti da 2.1 a 2.4 e se sono stati rispettati i requisiti di progettazione di cui al punto 3.2.

2.1.

Tenore di vuoti residui

Il tenore dei vuoti residui, VC (voids content), della miscela della pavimentazione della pista di prova non deve superare l'8%. Per la procedura di misurazione, v. punto 4.1.

2.2.

Coefficiente di assorbimento acustico

Se la superficie non soddisfa il requisito del tenore di vuoti residui, essa sarà accettabile solo con il coefficiente di assorbimento acustico α ≤0,10. Per la procedura di misurazione, v. punto 4,2. I requisiti di cui al punto 2.1 e del presente punto sono considerati soddisfatti anche se è stato misurato il solo assorbimento acustico ed è risultato essere α ≤0,10

Si noti che la caratteristica più rilevante è l'assorbimento acustico, anche se per i costruttori di strade il tenore di vuoti residui costituisce un criterio più consueto. Tuttavia, l'assorbimento acustico deve essere misurato solo se la superficie non soddisfa i requisiti in materia di vuoti. Ciò è dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui è soggetto a incertezze relativamente grandi sia in termini di misurazioni sia in termini di rilevanza e che pertanto alcune superfici potrebbero essere erroneamente rifiutate se ci si basa unicamente sulla misurazione dei vuoti.

2.3.

Profondità di struttura

La profondità di struttura (texture depth - TD), misurata secondo il metodo volumetrico (v. punto 4.3), deve essere:

TD ≥ 0,4 mm

1/ ISO10844:1994Per i primi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i costruttori possono usare le piste di prova certificate ISO 10844:1994 oppure ISO 10844:2011. Decorsi i cinque anni, i costruttori devono usare soltanto piste di prova conformi alla norma ISO 10844:2011. [Em. 53]

2.4.

Uniformità della superficie

Occorre fare ogni sforzo per garantire che la superficie stradale sia il più possibile uniforme all'interno della zona di prova. Ciò comprende la struttura e il tenore di vuoti, ma si noti che, se il compattamento è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la struttura può risultare diseguale ed è possibile una scarsa omogeneità con conseguenti irregolarità della superficie.

2.5.

Periodo di prova

Per verificare che la superficie rimanga conforme ai requisiti di struttura e di percentuale di vuoti o fonoassorbenza previsti nel presente allegato, devono essere effettuati controlli periodici, ai seguenti intervalli:

(a) per il tenore di vuoti residui o la fonoassorbenza:

quando la superficie è nuova;

se la superficie nuova soddisfa il requisito, non sono necessari ulteriori controlli periodici. Se la superficie nuova non è conforme al requisito previsto, è possibile che lo soddisfi in seguito, dato che le superfici tendono a occludersi e costiparsi con il tempo.

(b) per la profondità di struttura (texture depth - TD):

quando la superficie è nuova;

All'inizio della prova sul rumore (NB: almeno 4 settimane dopo la costruzione);

Successivamente, a cadenza annuale.

3.

Progettazione della superficie di prova

3.1.

Superficie

Nel progettare la superficie di prova, è importante assicurarsi, a titolo di requisito minimo, che l'area su cui transitano i veicoli che attraversano il tratto di prova sia rivestita con il materiale di prova specificato, con margini adeguati per una guida sicura ed agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno 3 m e che la lunghezza della stessa superi le linee AA e BB di almeno 10 m a ogni estremità. La Figura 1 illustra la pianta di un apposito terreno di prova e indica la superficie minima da preparare, costipare con rulli compressori e rivestire di una superficie di prova specifica. In conformità all'allegato II, punto 4.1.1, le misurazioni si effettuano su entrambi i lati del veicolo. Le misurazioni si possono effettuare con 2 microfoni (uno su ogni lato della pista) con il veicolo condotto in una direzione o con un solo microfono (su un lato della pista) con il veicolo condotto in 2 direzioni. Se si usa il secondo metodo, non occorre siano rispettati i requisiti della superficie sul lato della pista in cui non viene posto il microfono.

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000015.fig

NOTA – All'interno del raggio non devono esserci oggetti che riflettano acusticamente. Figura 1: Requisiti minimi per la superficie di prova. La zona scura è denominata «zona di prova».

3.2.

Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1.

Requisiti fondamentali di progettazione

La superficie di prova deve soddisfare 4 requisiti teorici

3.2.1.1.

Essere di cemento bituminoso denso.

3.2.1.2.

Essere costituita da pietrisco di dimensione massima di 8 mm (tolleranze da 6,3 a 10 mm).

3.2.1.3.

Avere uno strato esterno di usura di spessore ≥30 mm.

3.2.1.4.

Il legante deve essere un bitume a penetrazione diretta non modificato.

3.2.2.

Orientamenti per la progettazione

Le Figura 2 dà una curva granulometrica del pietrisco con le caratteristiche richieste, a titolo di orientamento per il costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce ulteriori orientamenti per ottenere le caratteristiche di struttura e di durata auspicate. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

P (% dei granuli che passano) = 100. (d/dmax)

in cui:

d = dimensione in mm del vaglio a maglie quadrate,

dmax = 8 mm per la curva mediana,

dmax = 10 mm per la curva di tolleranza inferiore,

dmax = 6,3 mm per la curva di tolleranza superiore.

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000017.fig

Figura 2: Curva granulometrica del pietrisco nella miscela asfaltica, con tolleranze.

Oltre ai requisiti di cui ai punti da 1 a 3.2.2, devono essere soddisfatti i seguenti criteri della norma ISO 10844:2011 o si deve far riferimento alla norma ISO 10844:1994 per un periodo transitorio di cinque anni: [Em. 54]

a)

la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione del vaglio a maglie quadrate < 2 mm) non deve contenere più del 55% di sabbia naturale e almeno il 45% di sabbia fine;

b)

lo strato di fondazione e di sottofondo devono garantire una buona stabilità e uniformità, in conformità alle migliori pratiche di costruzione stradale;

c)

il pietrisco deve essere sminuzzato (100% delle superfici sminuzzate) e di un materiale ad elevata resistenza alla frantumazione;

d)

il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato;

e)

non è ammessa l'aggiunta alla superficie di altro pietrisco;

f)

la durezza del legante espressa in valore PEN deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100 a seconda delle condizioni climatiche del paese considerato. Ricorrere al legante il più duro possibile, ma coerentemente con la prassi abituale;

g)

la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere il tenore di vuoti richiesto mediante una rullatura successiva. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 2.1 a 2.4, la compattezza deve essere studiata non solo scegliendo l'opportuna temperatura di miscelazione, ma anche il numero di passaggi e il rullo compressore adeguati.

Tabella 1: Orientamenti per la progettazione

Valori-obiettivo

Tolleranze

in massa totale

della miscela

in massa del pietrisco

Massa del pietrisco,

vaglio a maglie quadrate (square mesh - SM) >2 mm

47,6 %

50,5 %

±5

Massa della sabbia 0,063 <SM <2 mm

38,0 %

40,2 %

±5

Massa del filler SM <0,063mm

8,8 %

9,3 %

±2

Massa del legante (bitume)

5,8 %

N.A.

±0,5

Dimensione massima del pietrisco

8 mm

6,3 - 10

Durezza del legante

(v. punto 3.2.2 (f))

Coefficiente di levigatura accelerata

(polished stone value - PSV)

>50

Compattezza, in relazione alla compattezza Marshall

98%

4.

Metodo di prova

4.1.

Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini della presente misurazione, occorre prelevare carote sulla pista in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sulla superficie di prova compresa tra le linee AA e BB (v. Figura 1). Per evitare mancanze di omogeneità e di uniformità delle tracce dei pneumatici, le carote non vanno prelevate sulle tracce delle ruote propriamente dette, ma in prossimità di esse. Prelevare 2 o più carote in prossimità delle tracce delle ruote e 1 o più carote a metà strada circa fra le tracce delle ruote e ogni postazione microfonica.

Se si ritiene che il requisito di uniformità non sia soddisfatto (v. punto 2.4), le carote vanno prelevate in un numero maggiore di punti lungo la superficie di prova.

Stabilito per ogni carota il tenore di vuoti residui, si calcola quindi il valore medio di tutte le carote e lo si compara al requisito del punto 2.1. Si noti che nessuna carota può avere un tenore di vuoti superiori al 10%. Il costruttore della superficie di prova deve risolvere il problema che può presentarsi se la superficie di prova da cui devono essere prelevate le carote è riscaldata da tubature o fili elettrici. Gli impianti vanno accuratamente programmati, riguardo ai punti di futuro prelievo delle carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature o fili zone che abbiano dimensioni approssimative di 200mm × 300mm o di posizionare tali fili o tubature a profondità tali che non vengano danneggiati dai prelievi di carote nello strato di superficie.

4.2.

Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) va misurato con il metodo del tubo di impedenza, che usa il procedimento illustrato nell'ISO 10534-1: «Acustica – Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo»(53).

Quanto ai campioni prelevati, occorre rispettare i medesimi requisiti del tenore di vuoti residui (v. punto 4.1). Misurare l'assorbimento acustico nella gamma compresa fra 400Hz e 800Hz e in quella tra 800Hz e 1600Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava) e rilevare i valori massimi per le 2 gamme di frequenza. Calcolare infine la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova, per giungere al risultato finale.

4.3.

Misurazione della profondità della struttura

Ai sensi della presente norma, le misurazioni della profondità della struttura vanno effettuate in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo le tracce delle ruote sul tratto di prova; il valore medio rilevato va comparato alla profondità di struttura minima prevista. Per la descrizione della procedura v. la norma ISO 10844:199410844:2011. [Am. 55]

5.

Stabilità nel tempo e manutenzione

5.1.

Influenza dell'invecchiamento

Analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra superficie, si prevede che i livelli del rumore di rotolamento misurati sulla superficie di prova possano aumentare leggermente nei 6 - 12 mesi successivi alla costruzione.

La superficie sarà conforme alle caratteristiche richieste non meno di 4 settimane dopo la costruzione. L'influenza dell'invecchiamento sul rumore emesso dagli autocarri è di solito inferiore rispetto al rumore emesso dalle automobili.

La stabilità nel tempo è determinata essenzialmente dalla levigatura e dal compattamento dovuti al transito dei veicoli sulla superficie e va verificata periodicamente come stabilito al punto 2.5.

5.2.

Manutenzione della superficie

Occorre liberare la superficie da frammenti vaganti e da polveri che potrebbero ridurre sensibilmente l'effettiva profondità di struttura. In paesi a clima rigido, si ricorre spesso al sale come misura antigelo. Il sale può alterare temporaneamente o anche in modo permanente la superficie ed aumentare così il rumore ed è pertanto sconsigliato.

5.3.

Ripavimentazione della zona di prova

Se è necessario ripavimentare la pista di prova, basta di solito ripavimentare solo la striscia di prova (della larghezza di 3 m - Figura 1) su cui si spostano i veicoli, sempreché la zona di prova ai lati di tale striscia soddisfi il requisito relativo al tenore di vuoti residui o al fonoassorbimento all'atto della misurazione.

6.

Documentazione relativa alla superficie e alle prove effettuate su di essa

6.1.

Documentazione relativa alla superficie di prova

Occorre comunicare i dati seguenti in un documento che descriva la superficie di prova:

6.1.1.

ubicazione della pista di prova;

6.1.2.

tipo e durezza del legante, tipo del pietrisco, densità teorica massima del cemento (DR), spessore dello strato superiore di usura e curva granulometrica stabilita mediante le carote prelevate sulla pista di prova;

6.1.3.

metodo di costipazione (p.es., tipo e massa del rullo, numero di passaggi);

6.1.4.

temperatura della miscela, temperatura dell'aria e velocità del vento durante la costruzione della superficie;

6.1.5.

data di costruzione della superficie e nome dell'impresa;

6.1.6.

tutti i risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, comprendenti:

6.1.6.1.

tenore di vuoti residui di ciascuna carota;

6.1.6.2.

punti della superficie di prova da cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;

6.1.6.3.

coefficiente di fonoassorbimento di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;

6.1.6.4.

punti della zona di prova in cui sono state prelevate le carote per misurare il fonoassorbimento;

6.1.6.5.

profondità di struttura, compresi numero di prove e deviazione standard;

6.1.6.6.

organismo che effettua le prove, in conformità dei punti 6.1.6.1 e 6.1.6.2 e tipo di apparecchiatura usata;

6.1.6.7.

data della prova o delle prove e data del prelievo delle carote dalla pista di prova.

6.2.

Documentazione sulle prove di rumorosità dei veicoli effettuate sulla superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e sul rumore emesso dai veicoli, si deve precisare se tutti i requisiti sono stati soddisfatti o no. Occorrerà riferirsi a un documento compilato ai sensi del punto 6.1 in cui si dimostra il rispetto di tali requisiti.

Allegato VIII

Metodo di misurazione per valutare la conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore

1.

Aspetti generali

Il presente allegato descrive un metodo di misurazione per valutare la conformità del veicolo alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore (additional sound emission provisions - ASEP) di cui all'articolo 8.

Non è obbligatorio eseguire effettivamente le prove al momento della domanda di omologazione. Il costruttore deve firmare la dichiarazione di conformità di cui all'appendice 1 del presente allegato. L'autorità di omologazione può chiedere informazioni aggiuntive sulla dichiarazione di conformità e l'esecuzione delle prove indicate qui di seguito.

Ai fini dell'analisi di cui all'allegato VIII occorre l'esecuzione di una prova ai sensi dell' allegato II. La prova di cui all'allegato II deve essere eseguita sulla stessa pista di prova e in condizioni simili a quelle richieste per le prove prescritte nel presente allegato.

2.

Metodo di misurazione

2.1.

Strumenti di misurazione e condizioni alle quali le misurazioni vanno effettuate

In mancanza di altre indicazioni, gli strumenti di misurazione, le condizioni di misurazione e le condizioni del veicolo sono equivalenti a quelle di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato II.

Se il veicolo ha più modalità che possano influenzare l'emissione sonora, tutti i modi devono soddisfare i requisiti del presente allegato se il costruttore ha effettuato prove per dimostrare all'autorità di omologazione il rispetto di tali requisiti; i modi usati durante le prove vanno annottai nella relazione di prova.

2.2.

Metodo di prova

In mancanza di altre indicazioni, si ricorre alle condizioni e alle procedure di cui ai punti da 4.1 a 4.1.2.1.2.2. dell'allegato II. Ai fini del presente allegato, devono essere misurate e valutate delle prove singole.

2.3.

Intervallo di regolazione:

Le condizioni di funzionamento sono:

velocità del veicolo VAA ASEP: vAA ≥20km/h

accelerazione del veicolo awot ASEP: awot ≤5,0m/s24,0m/s2 [Em. 56]

regime di rotazione del motore nBB ASEP nBB ≤2,0 * PMR-0,222 * s oppure

nBB ≤0,9 * s, (usare il valore più basso)

Velocità del veicolo VBB ASEP:

se nBB_ASEP viene raggiunta con una marcia vBB ≤70km/h

in tutti gli altri casi vBB ≤80km/h

marce k ≤ rapporto di trasmissione i, come determinato nell'allegato II

Se il veicolo, nella marcia ammessa più bassa, non raggiunge il regime max di rotazione del motore al di sotto di 70km/h, la velocità limite del veicolo è di 80km/h.

2.4.

Rapporti di trasmissione

I requisiti ASEP si applicano a ogni rapporto di trasmissione k che permetta di ottenere risultati entro l'ambito di controllo definito al punto 2.3. del presente allegato.

Nei veicoli con cambio automatico, adattativo e a rapporti variabili (CVT)(54) provati con rapporti di trasmissione non bloccati, la prova può includere il passaggio a una gamma di marce inferiore e a un’accelerazione maggiore. Non è invece permesso il passaggio a una marcia superiore e a un’accelerazione inferiore. Evitare cambi di marcia che possano portare a una condizione non conforme alle condizioni limite. In tal caso, è permesso introdurre e usare dispositivi elettronici o meccanici, comprese posizioni del cambio alternative.

Affinché la prova ASEP sia rappresentativa e ripetibile (per l'autorità di omologazione), la prova sui veicoli deve essere effettuata utilizzando la taratura del cambio di produzione. [Em. 57]

2.5.

Condizioni target

L'emissione sonora deve essere misurata in ciascun rapporto di trasmissione ammesso nei 4 punti di prova come specificato qui di seguito.

Il primo punto di misurazione P1 è definito utilizzando una velocità iniziale vAA di 20km/h. Se non si ottiene una condizione di accelerazione stabile, la velocità va aumentata in gradini di 5km/h fino a raggiungere un'accelerazione stabile.

Il 4° punto di prova P4 è definito dalla velocità massima raggiunta dal veicolo a BB' con il rapporto di trasmissione entro le condizioni limite di cui al punto 2.3.

Gli altri 2 punti di prova sono definiti dalla formula seguente:

punto di prova Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j - 1) / 3) * (vBB_4 - vBB_1) per j = 2 e 3

in cui:

vBB_1 = velocità del veicolo a BB' del punto di prova P1

vBB_4 = velocità del veicolo a BB' del punto di prova P4

Tolleranza per vBB_j: ±3km/h

Per tutti i punti di prova devono essere soddisfatte le condizioni limite di cui al punto 2.3.

2.6.

Prova del veicolo

L'asse di spostamento del veicolo deve seguire il più possibile la linea CC' per tutta la durata della prova, dal momento dell'avvicinamento alla linea AA' fino a quando la parte posteriore del veicolo non oltrepassa la linea BB'.

Sulla linea AA' il pedale dell'acceleratore deve essere premuto a fondo. Per ottenere un'accelerazione più stabile o per evitare una decelerazione tra le linee AA' e BB' è ammessa una preaccelerazione prima della linea AA'. Il pedale dell'acceleratore sarà tenuto premuto finché la parte posteriore del veicolo non avrà superato la linea BB'.

Per ogni singola prova, occorre stabilire e annotare i seguenti parametri :

Il livello di pressione acustica massimo ponderato in base alla curva A di entrambi i lati del veicolo, indicato durante ciascun passaggio del veicolo tra le linee AA' e BB', deve essere arrotondato matematicamente al primo decimale (Lwot,kj). Se si rileva un picco chiaramente estraneo al livello di pressione acustica generale, la misurazione va scartata. Il lato destro e sinistro possono essere misurati simultaneamente o uno di seguito all'altro.

Le letture della velocità del veicolo in corrispondenza di AA' e di BB' vanno annotate fino alla prima cifra decimale significativa . (vAA,kj; vBB,kj)

Le eventuali letture del regime di rotazione del motore in corrispondenza di AA' e di BB' vanno annotate come valore intero (nAA,kj; nBB,kj).

L'accelerazione calcolata deve essere determinata in base alla formula di cui al punto 4.1.2.1.2 dell'allegato II e annotata alla seconda cifra decimale (awot,test,kj).

3.

Analisi dei risultati

3.1.

Determinazione del punto di ancoraggio per ciascun rapporto

Per le misurazioni nella marcia i e in quelle ad essa inferiori, il punto di ancoraggio corrisponde al livello sonoro massimo Lwoti, al regime di rotazione del motore nwoti e alla velocità del veicolo vwoti all'altezza di BB' del rapporto di trasmissione i durante la prova in accelerazione di cui all'allegato II.

Lanchor,i = Lwoti,allegato II

nanchor,i = nBB,woti,allegato II

vanchor,i = vBB,woti,allegato II

Per le misurazioni nella marcia i +1 il punto di ancoraggio corrisponde al livello sonoro massimo Lwoti+1, al regime di rotazione del motore nwoti+1 e alla velocità del veicolo vwoti+1 all'altezza di BB' del rapporto di trasmissione i +1 durante la prova in accelerazione di cui all'allegato II.

Lanchor,i+1 = Lwoti+1,allegato II

nanchor,i+1 = nBB,woti+1,allegato II

vanchor,i+1 = vBB,woti+1,allegato II

3.2.

Coefficiente angolare della linea di regressione per ciascun rapporto di trasmissione

Le misurazioni del livello sonoro devono essere valutate in funzione del regime di rotazione del motore, in conformità al punto 3.2.1.

3.2.1.

Calcolo del coefficiente angolare della linea di regressione per ciascun rapporto di trasmissione

La linea di regressione lineare si calcola per mezzo del punto di ancoraggio e delle 4 misurazioni aggiuntive correlate.

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000019.fig(in dB/1000 min-1)

con: 20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000021.fig e 20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000022.fig ;

in cui nj = regime di rotazione del motore misurata alla linea BB'

3.2.2.

Coefficiente angolare della linea di regressione per ciascun rapporto di trasmissione

Il coefficiente angolarek di una determinata marcia per il calcolo ulteriore è il risultato che si ottiene dal calcolo di cui al punto 3.2.1 arrotondato alla prima cifra decimale, ma non superiore a 5dB/1000 min-1.

3.3.

Calcolo dell'aumento lineare del livello di rumore atteso per ciascuna misurazione

Il livello sonoro LASEP,kj per il punto di misurazione j e la marcia k si calcolano usando i regimi del motore misurati per ogni punto di misurazione nonché il coefficiente angolare di cui al punto 3.2 al punto di ancoraggio proprio di ciascuna marcia.

Per nBB_k,j ≤nanchor,k:

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek - Y) * (nBB_k,j - nanchor,k) / 1000

Per nBB_k,j > nanchor,k:

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k,j - nanchor,k) / 1000

In cui Y = 1

3.4.

Campioni

Su richiesta dell'autorità di omologazione si effettuano 2 prove aggiuntive nell'ambito delle condizioni limite di cui al punto 2.3. del presente allegato.

4.

Interpretazione dei risultati

Ogni singola misurazione delle emissioni sonore deve essere valutato.

Il livello sonoro di ogni punto di misurazione prefissato non deve superare i limiti che seguono:

Lkj ≤ LASEP_k.j + x

In cui:

x = 3 dB(A) per veicoli con cambio automatico o con CVT non bloccabili

x = 2 dB(A) + valore limite Lurban dell'allegato II per tutti gli altri veicoli

Se il livello di rumore misurato in un punto supera il limite, effettuare altre 2 misurazioni allo stesso punto per verificare l'incertezza di misurazione. Il veicolo è ancora conforme all'ASEP se la media delle 3 misurazioni valide nel suddetto punto soddisfa il capitolato degli oneri.

5.

Valutazione del livello sonoro di riferimento

Il livello sonoro di riferimento va valutato in un unico punto in una determinata marcia simulando un'accelerazione da una velocità iniziale vaa pari a 50km/h e supponendo una velocità finale a vbb pari a 61 km/h. La conformità del suono in tale punto può essere calcolata o utilizzando i risultati del punto 3.2.2 e le specifiche seguenti o essere valutata mediante misurazione diretta usando la marcia, come di seguito specificato.

5.1.

Si determina la marcia k nel modo che segue:

k = 3 per tutti i cambi manuali e automatici aventi al massimo 5 marce;

k = 4 per cambi automatici aventi 6 o più marce

Se non sono disponibili marce singole, p.es. nei cambi automatici o nei CVT non bloccabili, il rapporto di trasmissione per i calcoli successivi è determinato in base al risultato della prova in accelerazione di cui all'allegato II, usando il regime di rotazione del motore e la velocità del veicolo all'altezza della linea BB'.

5.2.

Determinazione del regime di riferimento del motore nref_k

Il regime di rotazione di riferimento del motore, nref_k, si calcola mediante il rapporto di trasmissione k alla velocità di riferimento vref = 61km/h.

5.3.

Calcolo di Lref

Lref = Lanchor_k + Slopek * (nref_k - nanchor_k) / 1000

Lref deve essere inferiore o pari a 76 dB(A).

Per veicoli a cambio manuale con più di 4 marce avanti, il cui motore sviluppi una potenza massima superiore a 140kW (UNECE) e aventi un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75kW/t, Lref deve essere inferiore o pari a 79 dB(A).

Per veicoli a cambio automatico con più di 4 marce avanti, il cui motore sviluppi una potenza massima superiore a 140kW (UNECE) e aventi un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75kW/t, Lref deve essere inferiore o pari a 78 dB(A).

6.

Valutazione dell'ASEP usando il principio di L_Urban

6.1.

Aspetti generali

Questa procedura di valutazione rappresenta un'alternativa scelta dal costruttore del veicolo alla procedura di cui al punto 3 del presente allegato e si applica a tutte le tecnologie dei veicoli. Spetta al costruttore del veicolo stabilire il modo corretto di effettuare le prove. In mancanza di altre indicazioni, tutte le prove e i calcoli devono corrispondere a quelli specificati nell'allegato II del presente regolamento.

6.2.

Calcolo di Lurban ASEP

Lurban ASEP è calcolato come segue, a partire da qualunque Lwot ASEP misurato in conformità al presente allegato:

a) Calcolare un awot test ASEP usando il calcolo dell'accelerazione di cui ai punti 4.1.2.1.2.1 o, a seconda dei casi, 4.1.2.1.2.2 dell'allegato II del presente regolamento;

b) Determinare la velocità del veicolo (vBB ASEP) a BB durante la prova Lwot ASEP;

c) Calcolare kp ASEP come segue:

kp ASEP = 1 - (aurban / awot test ASEP)

Non si terrà conto di risultati di prove in cui awot test ASEP sia inferiore ad a_urban.

d) Calcolare Lurban measured ASEP come segue:

Lurban measured ASEP =

Lwot ASEP - kp ASEP * (Lwot ASEP - Lcrs)

Per ulteriori calcoli, usare LUrban di cui all'allegato II del presente regolamento, senza arrotondamenti, compresa la prima cifra decimale (xx,x).

e) Calcolare Lurban normalized come segue:

Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban

f) Calcolare Lurban ASEP come segue:

Lurban ASEP =

Lurban normalized - (0,15 * (VBB ASEP - 50))

g) Rispetto dei valori limite:

Lurban ASEP deve essere pari o inferiore a 3,0 dB.

Appendice 1

Dichiarazione di conformità alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore

(Dimensioni massime del formato: A4 (210 x 297 mm))

   (Nome del costruttore) attesta che i veicoli di questo tipo (inserire il tipo, per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UE n. ...), soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento n. ....
   (Nome del costruttore) rilascia questa dichiarazione in buona fede, dopo avere effettuato un'esauriente valutazione delle emissioni sonore dei veicoli.

Data:

Nome del mandatario:

Firma del mandatario:

Allegato IX

Misure che garantiscano l'udibilità dei veicoli ibridi ed elettrici

Il presente allegato disciplina il «Sistema di allarme acustico per veicoli» (Acoustic Vehicle Alerting System - AVAS) per i veicoli da trasporto su strada ibridi elettrici (hybrid electric vehicles - HEV)e solo elettrici (electric vehicles - EV).

A

Sistema di allarme acustico per veicoli

1.

Definizione

Il Sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System - AVAS) è un dispositivo di generazione del suono destinato a informaresistema per i veicoli da trasporto su strada ibridi ed elettrici che fornisce a pedoni e altri utenti vulnerabili della strada informazioni sul movimento dei veicoli. [Em. 58]

2.

Prestazioni del sistema

Un AVAS installato su un veicolo deve soddisfare i requisiti che seguono.

3.

Condizioni di funzionamento

a)

Metodo di generazione del suono

L'AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si mette in moto e si muove a una velocità minima fino a 20km/h circa, anche in retromarcia, se applicabile a tale categoria di veicoli. Se il veicolo ha un motore a combustione interna che funziona entro l'intervallo di velocità del veicolo di cui sopra, può non essere necessario che l'AVAS produca un suono.

Nei veicoli muniti di dispositivo di allarme sonoro in retromarcia, non è necessario che l'AVAS produca un suono durante la retromarcia.

b)

Interruttore di pausa

L'AVAS può avere un interruttore per interrompere temporaneamente il suo funzionamento («interruttore di pausa»).

Se munito di interruttore di pausa, il veicolo deve tuttavia essere munito anche di un dispositivo che indichi, al conducente alla guida, lo stato di pausa del dispositivo che segnala l'avvicinamento del veicolo.

L'AVAS deve essere in grado di riprendere a funzionare dopo essere stato interrotto da un interruttore di pausa.

Montato sul veicolo, l'interruttore di pausa deve essere collocato in una posizione tale che il conducente lo possa trovare e azionare con facilità.

c)

Attenuazione

Il livello sonoro dell'AVAS deve poter essere attenuato quando il veicolo sia in funzione.

4.

Tipo e volume del suono

a)

Il suono che l'AVAS deve generare sarà continuo in modo da fornire a pedoni e ad altri utenti vulnerabili della strada informazioni su un veicolo in movimento. Il suono deve far capire facilmente il comportamento del veicolo e deve essere simile al suono di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a combustione interna.

Non sono tuttavia accettabili i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:

(i) suono di sirena, di clacson, di campana o di veicolo di soccorso

(ii) suoni di allarme, come sirene antincendio, antifurto, antifumo

(iii) suoni intermittenti

Vanno evitati i seguenti tipi di suono e quelli ad essi simili:

(iv) suoni melodiosi, riproduzioni di suoni di animali e insetti

(v) suoni ambigui che non permettono la sicura identificazione di un veicolo e/o del suo modo di funzionamento (accelerazione, decelerazione ecc.) [Em. 59]

b)

Il suono generato dall'AVAS deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento e della direzione di marcia del veicolo, modificando automaticamente il livello sonoro o le sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo.

c)

Il livello sonoro generato dall'AVAS non devepuò superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a combustione interna che funziona alle stesse condizioni.

Considerazione ambientale:

Lo sviluppo dell'AVAS deve tener conto dell'impatto del rumore sull'insieme della comunità.[Em. 60]

Allegato X

Omologazione UE riguardo al livello sonoro dei dispositivi di scarico in quanto entità tecniche indipendenti (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione)

1.

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE UE

1.1.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione UE di un dispositivo di scarico di sostituzione o di una componente del medesimo in quanto entità tecnica indipendente deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal costruttore dell'entità tecnica in questione.

1.2.

Un modello della scheda informativa si trova all'appendice 1.

1.3.

Su domanda del servizio tecnico competente, il richiedente deve presentare:

1.3.1.

2 campioni del dispositivo per il quale è stata fatta domanda di omologazione UE,

1.3.2.

un dispositivo silenziatore di scarico del tipo di quello originariamente montato sul veicolo quando venne rilasciata l'omologazione UE,

1.3.3.

un veicolo rappresentativo del tipo su cui va montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI del presente regolamento.

1.3.4.

un motore singolo, che corrisponda al tipo di veicolo descritto.

2.

MARCATURE

2.4.1.

Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sulle sue componenti, ma non sugli elementi di fissaggio e sui tubi, deve essere apposto quanto segue:

2.4.1.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore del dispositivo silenziatore di sostituzione e delle sue componenti,

2.4.1.2.

la denominazione commerciale data dal costruttore,

2.4.2.

I marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3.

RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE UE

3.1.

Se sono soddisfatte le pertinenti prescrizioni, l'omologazione UE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.

3.2.

Un modello della scheda di omologazione UE si trova all'appendice 2.

3.3.

A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o a una sua componente omologata in quanto entità tecnica indipendente viene attribuito un numero di omologazione in conformità all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o a una sua componente.

4.

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE UE

4.1.

Su ogni dispositivo di scarico di sostituzione o una sua componente, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto un marchio di omologazione UE.

4.2.

Il marchio di omologazione UE si compone di un rettangolo a cui interno è iscritta la lettera «e» seguita dalla/e lettera/e distintiva/e o dal numero dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

«1' per la Germania

«2' per la Francia

«3' per l'Italia,

«4' per i Paesi Bassi

«5' per la Svezia

«6' per il Belgio

«7' per l'Ungheria

«8' per la Repubblica ceca

«9' per la Spagna

«11' per il Regno Unito

«12' per l'Austria

«13' per il Lussemburgo

«17' per la Finlandia

«18' per la Danimarca

«19' per la Romania

«20' per la Polonia

«21' per il Portogallo

«23' per la Grecia

«24' per l'Irlanda

«26' per la Slovenia

«27' per la Slovacchia

«29' per l'Estonia

«32' per la Lettonia

«34' per la Bulgaria

«36' per la Lituania

«49' per Cipro

«50' per Malta

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, preceduto dalle 2 cifre indicanti il numero progressivo attribuito alla più recente modifica tecnica di rilievo apportata al presente regolamento, applicabile alla data dell'omologazione del veicolo.

4.3.

Il marchio deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione, o una sua componente, è montato sul veicolo.

4.4.

Un esempio del marchio di omologazione UE si trova all'appendice 3.

5.

SPECIFICHE

5.1.

Specifiche generali

5.1.1.

Il dispositivo silenziatore di scarico di sostituzione o le sue componenti devono essere progettati, costruiti e poter essere montati in modo che un veicolo continui a essere conforme alle disposizioni del presente regolamento in condizioni d'impiego normali, malgrado le vibrazioni a cui potrebbero essere soggetti.

5.1.2.

Il dispositivo silenziatore o le sue componenti devono essere progettati, costruiti e poter essere montati in modo da ottenere una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione a cui sono esposti, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

5.1.3.

Prescrizioni aggiuntive relative alle alterazioni e alla regolazione manuale di sistemi multimodali di scarico o silenziatori.

5.1.3.1.

Tutti sistemi di scarico o silenziatori devono essere fabbricati in modo da non permettere la facile rimozione di deflettori, coni di uscita e altre parti che funzionano principalmente come parti delle camere d'insonorizzazione/espansione. Se l'incorporazione di una parte siffatta è inevitabile, le sue modalità di fissaggio devono essere tali da non facilitarne la rimozione (ad esempio, con dispositivi di fissaggio filettati convenzionali); essa dovrà anche essere applicata in modo che la sua rimozione provochi a tutto l'insieme danni permanenti/irreparabili.

5.1.3.2.

Sistemi di scarico o silenziatori con modalità di funzionamento multiple, regolabili manualmente, devono soddisfare tutti i requisiti in tutte le modalità operative. I livelli di rumore riferiti devono essere quelli della modalità con il più alto livello di rumorosità.

5.2.

Prescrizioni relative ai livelli di rumore

5.2.1.

Condizioni di misurazione

5.2.1.1.

La prova di rumorosità del dispositivo silenziatore e quella del dispositivo silenziatore di sostituzione vanno effettuate con gli stessi pneumatici «normali» di cui al paragrafo 2.8 del regolamento UNECE n. 117 (GU L 231, del 29.8.2008, pag. 19). Non è consentito effettuare prove con pneumatici per «uso speciale» o «da neve» di cui ai paragrafi 2.9 e 2.10 del regolamento UNECE n. 117. Pneumatici di questo tipo possono aumentare il livello sonoro del veicolo o avere un effetto di mascheramento nella comparazione della capacità di ridurre il rumore. I pneumatici possono essere usati ma devono soddisfare i requisiti giuridici per il loro uso nella circolazione.

5.2.2.

La capacità di ridurre il rumore del sistema silenziatore di sostituzione o delle sue componenti va verificata con i metodi di cui agli articoli 7 e 8 nonché al punto 1 dell'allegato II. In particolare, per applicare tale punto, occorre far riferimento alla versione del presente regolamento che era in vigore alla data dell'omologazione del veicolo nuovo.

(a) Misurazione con veicolo in movimento

Quando il dispositivo silenziatore di sostituzione o le sue componenti sono montati sul veicolo descritto al punto 1.3.3, i livelli di rumore ottenuti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

(i) il valore misurato (arrotondato alla cifra intera più vicina) non deve superare di oltre 1 dB(A) il valore di omologazione ottenuto ai sensi del presente regolamento con il tipo di veicolo in questione.

(ii) il valore misurato (prima dell'arrotondamento alla cifra intera più vicina) non deve superare di oltre 1 dB(A) il valore del rumore misurato (prima dell'arrotondamento alla cifra intera più vicina) sul veicolo di cui al punto 1.3.3, munito di un dispositivo silenziatore del tipo montato sul veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento.

Se si sceglie di comparare direttamente il dispositivo silenziatore di sostituzione al sistema originale, per applicare il punto 4.1.2.1.4.2 e/o il punto 4.1.2.2.1.2 dell'allegato II del presente regolamento, è consentito effettuare un cambio di marcia per ottenere un'accelerazione più elevata e non è obbligatorio l'uso di dispositivi elettronici o meccanici per impedire questa retrocessione. Se in queste condizioni il livello sonoro del veicolo provato è superiore ai valori di conformità della produzione (conformity of production - COP), il servizio tecnico decide sulla rappresentatività del veicolo provato.

(b) Misurazione a veicolo fermo

Quando il dispositivo silenziatore di sostituzione o le sue componenti sono montati sul veicolo descritto al punto 1.3.3, i livelli di rumore ottenuti devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

(i) il valore misurato (arrotondato alla cifra intera più vicina) non deve superare di oltre 2 dB(A) il valore di omologazione ottenuto ai sensi del presente regolamento con il tipo di veicolo in questione.

(ii) il valore misurato (prima dell'arrotondamento alla cifra intera più vicina) non deve superare di oltre 2 dB(A) il valore del rumore misurato (prima dell'arrotondamento alla cifra intera più vicina) sul veicolo di cui al punto 1.3.3, munito di un dispositivo silenziatore del tipo montato sul veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento.

5.2.3.

Oltre ai requisiti di cui all'allegato II, ogni dispositivo silenziatore di sostituzione o sua componente deve soddisfare le specifiche applicabili di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Per tipi di veicolo omologati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e in particolare dei requisiti dell'allegato VIII (ASEP), le specifiche di cui ai punti da 5.2.3.1 a 5.2.3.3 del presente allegato non si applicano.

5.2.3.1.

Se il dispositivo silenziatore di sostituzione o una sua componente è un sistema o una componente a geometria variabile, nella domanda di omologazione il costruttore deve dichiarare (ai sensi dell'appendice 1 dell'allegato VIII) che il tipo di dispositivo silenziatore da omologare soddisfa i requisiti del punto 5.2.3 del presente allegato. L'autorità di omologazione può chiedere l'effettuazione di prove atte a verificare la conformità del tipo di sistema silenziatore alle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore.

5.2.3.2.

Se il dispositivo silenziatore di sostituzione o una sua componente non è un sistema a geometria variabile, è sufficiente che il costruttore dichiari nella domanda di omologazione (di cui all'appendice 1 dell'allegato VIII) che il tipo di sistema silenziatore da omologare soddisfa i requisiti del punto 5.2.3 del presente allegato.

5.2.3.3.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta come segue: «(Nome del costruttore) attesta che il sistema silenziatore di questo tipo è conforme ai requisiti del punto 5.2.3 dell'allegato X del regolamento (UE) n. … [il presente regolamento]. (Nome del costruttore) rilascia questa dichiarazione in buona fede, dopo aver effettuato un'appropriata valutazione ingegneristica delle emissioni sonore sulla gamma prescritta di condizioni di esercizio.»

5.3.

Misurazione delle prestazioni del veicolo

5.3.1.

Il dispositivo silenziatore di sostituzione o le sue componenti devono consentire al veicolo prestazioni paragonabili a quelle ottenute con il dispositivo silenziatore originale o le sue componenti.

5.3.2.

Il dispositivo silenziatore di sostituzione o, a scelta del costruttore, le sue componenti devono essere comparate a un dispositivo silenziatore originale o sue componenti, anch'esse in nuove condizioni, montati successivamente sul veicolo indicato al punto 1.3.3.

5.3.3.

La verifica deve essere eseguita misurando la contropressione nel modo indicato al punto 5.3.4.

Il valore misurato con il dispositivo silenziatore di sostituzione non deve superare di oltre 25% il valore misurato con il dispositivo silenziatore originale nelle condizioni qui di seguito indicate.

5.3.4.

Metodo di prova

5.3.4.1.

Metodo di prova con motore

Le misurazioni si effettuano con il motore, di cui al punto 1.3.4, montato su un banco dinamometrico. Aperto completamente il comando del gas, regolare in modo da ottenere il regime di rotazione del motore (S) corrispondente alla sua potenza nominale massima.

Per misurare la contropressione, la distanza alla quale va disposta la presa di pressione rispetto al collettore di scarico è indicata all'appendice 5.

5.3.4.2.

Metodo di prova con veicolo

Le misurazioni si effettuano sul veicolo indicato al punto 1.3.3. La prova va effettuata su strada o su un banco dinamometrico a rulli.

Aperto completamente il comando del gas, il motore deve essere caricato fino a ottenere il regime di rotazione del motore corrispondente alla sua potenza nominale massima (regime di rotazione S).

Per misurare la contropressione, la distanza alla quale va disposta la presa di pressione rispetto al collettore di scarico è indicata all'appendice 5.

5.4.

Prescrizioni aggiuntive riguardanti i dispositivi silenziatori di sostituzione, o loro componenti, contenenti materiali fibrosi fonoassorbenti

5.4.1.

Aspetti generali

I materiali fibrosi fonoassorbenti possono essere usati solo in dispositivi silenziatori o loro componenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il gas di scarico non entra in contatto con i materiali fibrosi;

(b) il dispositivo silenziatore, o le sue componenti, appartengono alla stessa famiglia di sistemi o di componenti per i quali è stato dimostrato, nel corso della procedura di omologazione ai sensi del presente regolamento, che non sono soggetti a deterioramento.

L'intero dispositivo silenziatore, o le sue componenti, deve essere sottoposto a condizionamento normalizzato su una delle 3 installazioni e con i metodi sotto descritti salvo il caso in cui una di queste condizioni sia rispettata.

5.4.1.1.

Percorso continuo di 10 000 km su strada.

5.4.1.1.1.

50% ±20% di tale percorso deve essere un percorso urbano e il resto un percorso di lunga distanza a velocità elevata; un percorso continuo su strada può essere sostituito da un idoneo programma su pista di prova.

I 2 regimi di velocità devono essere alternati almeno 2 volte.

L'intero programma di prova deve comprendere almeno 10 pause della durata minima di 3 ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e di eventuali fenomeni di condensazione.

5.4.1.2.

Condizionamento sul banco di prova

5.4.1.2.1.

Il silenziatore o le sue componenti vengono montati sul veicolo di cui al punto 1.3.3 o sul motore di cui al punto 1.3.4 utilizzando i suoi accessori di serie e rispettando le prescrizioni del costruttore del veicolo. Nel primo caso il veicolo va disposto su un banco dinamometrico a rulli. Nel secondo, il motore viene accoppiato a un dinamometro.

5.4.1.2.2.

La prova deve essere effettuata in 6 periodi di 6 ore ciascuno, con una interruzione di almeno 12 ore fra i singoli periodi, per riprodurre gli effetti del raffreddamento e di eventuali fenomeni di condensazione.

5.4.1.2.3.

Durante ciascun periodo di 6 ore, il motore deve essere portato successivamente nelle seguenti condizioni:

(a) 5 minuti al regime di rotazione minimo;

(b) sequenza di 1 ora a 1/4 del carico, a 3/4 del regime di potenza massima nominale (S);

(c) sequenza di 1 ora a 1/2 del carico, a 3/4 del regime di potenza massima nominale (S);

(d) sequenza di 10 minuti a pieno carico a 3/4 del regime di potenza massima nominale (S);

(e) sequenza di 15 minuti a 1/2 carico a regime di potenza massima nominale (S);

(f) sequenza di 30 minuti a 1/4 del carico a regime di potenza massima nominale (S).

Ciascun periodo deve comprendere 2 sequenze successive di tali condizioni in ordine da (a) a (f).

5.4.1.2.4.

Durante la prova, i dispositivi silenziatori o le loro componenti non vanno raffreddati con ventilazione forzata che simuli la corrente d'aria intorno al veicolo.

Su richiesta del costruttore tuttavia, i dispositivi silenziatori o loro componenti possono essere raffreddati per non superare la temperatura rilevata all'ingresso di tali dispositivi quando il veicolo circola alla velocità massima.

5.4.1.3.

Condizionamento mediante pulsazioni

5.4.1.3.1.

Il silenziatore o le sue componenti devono essere montati sul veicolo di cui al punto 1.3.3 o sul motore di cui al punto 1.3.4. Nel primo caso il veicolo va posto su un banco dinamometrico a rulli e, nel secondo, il motore va montato su un banco dinamometrico.

5.4.1.3.2.

L'apparecchiatura di prova, di cui l'allegato IV, appendice 1, figura 1 riproduce uno schema dettagliato, va montata all'uscita del silenziatore. Può essere accettata qualsiasi altra attrezzatura che dia risultati equivalenti.

5.4.1.3.3.

L'apparecchiatura di prova va regolato in modo che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e ristabilito alternativamente dalla valvola a chiusura rapida per 2500 cicli.

5.4.1.3.4.

La valvola deve aprirsi quando la contropressione dei gas di scarico, misurata almeno 100mm a valle della flangia d'ingresso, raggiunga un valore compreso fra 35 e 40 kPa. Essa deve chiudersi quando la contropressione non differisce di oltre 10% dal suo valore stabilizzato, misurato a valvola aperta.

5.4.1.3.5.

Il temporizzatore va regolato per la durata dell'evacuazione dei gas risultante dalle prescrizioni del punto 5.4.1.3.4.

5.4.1.3.6.

Il regime di rotazione del motore deve essere pari al 75% del regime (S) al quale il motore sviluppa la potenza massima.

5.4.1.3.7.

La potenza indicata dal dinamometro a rulli deve essere pari al 50% della potenza a piena mandata misurata al 75% del regime di rotazione (S) del motore.

5.4.1.3.8.

Eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova.

5.4.1.3.9.

L'intera prova non deve superare 48 ore. Se necessario, si può effettuare un periodo di raffreddamento ogni ora.

5.4.1.3.10.

Dopo il condizionamento, controllare il livello di rumore ai sensi del punto 5.2.

6.

Estensione dell'omologazione

Il costruttore del dispositivo silenziatore o il suo mandatario possono chiedere al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione del silenziatore per uno o più tipi di veicoli l'estensione dell'omologazione ad altri tipi di veicoli.

La procedura è descritto al punto 1. La notifica dell'estensione dell'omologazione (o del suo rifiuto) va comunicata agli Stati membri con la procedura di cui alla direttiva 2007/46/CE.

7.

Modifica del tipo di dispositivo silenziatore

Se il tipo di veicolo, omologato ai sensi del presente regolamento, viene modificato, si applicano gli articoli da 13 a 16 e articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE.

8.

Conformità della produzione

8.1.

I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE.

8.2.

Disposizioni particolari:

8.2.1.

Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 2007/46/CE sono quelle prescritte nell'allegato VI del presente regolamento.

8.2.2.

Le ispezioni di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 2007/46/CE avvengono di solito a cadenza biennale.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione UE come entità tecnica indipendente di

dispositivi di scappamento per veicoli a motore regolamento ...)

Le seguenti informazioni devono essere eventualmente fornite in 3 copie e includere un indice del contenuto. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono poter indicare sufficienti dettagli.

Se i sistemi, le componenti o le entità tecniche indipendenti hanno dispositivi di guida elettronici, devono essere allegate informazioni relative al loro funzionamento.

0.

Aspetti generali

0.1.

Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.

Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i:

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.

Posizione e metodo di affissione del marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti: ….

0.8.

Indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio:

1.

Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)

1.1.

Marca (ragione sociale del costruttore):

1.2.

Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i:

1.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:

1.4.

Categoria di appartenenza del veicolo:

1.5.

Numero di omologazione UE per quanto riguarda il livello sonoro:

1.6.

Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.4 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, del presente regolamento):

1.

Informazioni aggiuntive

1.1.

Composizione dell'entità tecnica indipendente:

1.2.

Marchio di fabbrica o commerciale del/i tipo/i di veicolo/i a motore sui quali deve essere installato il silenziatore (1)

1.3.

Tipo/i di veicolo e corrispondente/i numero/i di omologazione:

1.4.

Motore

1.4.1.

Tipo (accensione comandata, diesel):

1.4.2.

Cicli: due tempi, quattro tempi

1.4.3.

Cilindrata totale:

1.4.4.

Potenza massima nominale del motore … kW a … giri/min–1

1.5.

Numero di rapporti del cambio:

1.6.

Rapporti di trasmissione:

1.7.

Rapporto/i asse motore:

1.8.

Valori del livello sonoro:

veicolo in movimento: ... dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione

a … km/h

veicolo fermo dB(A), a … min–1

1.9.

Valore della contropressione:

1.10.

Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio:

2.

Osservazioni:

3.

Descrizione del dispositivo

3.1.

Descrizione del silenziatore di sostituzione con indicazione della rispettiva posizione di ciascun elemento, nonché le istruzioni di montaggio:

3.2.

Disegni dettagliati di ciascuna componente al fine di poterla individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. I disegni devono indicare la posizione prevista per l'obbligatoria apposizione del numero di omologazione UE

Data e numero della pratica

Appendice 2

MODELLO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE

(Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm))

Timbro dell'amministrazione

Notifica riguardante:

   il rilascio dell'omologazione (1)
   l'estensione dell'omologazione (1)
   il rifiuto dell'omologazione (1)
   la revoca dell'omologazione (1)
  

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica indipendente (1) riguardo al regolamento n. ... .

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.

Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.

Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1.

Ubicazione di tale marchio:

0.4.

Categoria cui appartiene il veicolo (3):

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.

Posizione e metodo di affissione del marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti:

0.8.

Indirizzo/i dello/gli stabilimento/i di montaggio:

SEZIONE II

1.

Eventuali informazioni aggiuntive: v. addendum

2.

Servizio tecnico che effettua le prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: v. addendum

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

Si allega l'indice del fascicolo di informazione, depositato presso l'autorità competente e che può essere ottenuto su richiesta.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteristiche che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, della componente o dell'entità tecnica indipendente di cui alla scheda informativa/di omologazione, tali caratteristiche sono rappresentate dal simbolo «?' (esempio: ABC??123??)

(3) Secondo le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.

Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione UE

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000023.fig

Il dispositivo di scappamento o la sua componente cui è stato apposto il marchio di omologazione UE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e 9) ai sensi del regolamento n. ... con il numero di omologazione di base 0148.

Le cifre sono date a titolo puramente indicativo.

Appendice 4

Apparecchiatura di prova

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000025.fig

1

Flangia o manicotto di ingresso – collegamento posteriore al silenziatore completo in prova.

2

Valvola di regolazione (a comando manuale).

3

Serbatoio di compensazione (capacità da 35 a 40 l.).

4

Interruttore a pressione da 5 kPa a 250 kPa – per aprire l'elemento 7.

5

Relè temporizzato – per chiudere l'elemento 7.

6

Contatore di impulsi.

7

Valvola di risposta rapida – simile alla valvola di chiusura di un rallentatore sullo scarico, del diametro di 60 mm, comandata da martinetto pneumatico con una forza di 120 N alla pressione di 400 kPa. Il tempo di risposta sia di apertura che di chiusura non deve essere superiore a 0,5 s.

8

Aspirazione dei gas di scarico

9

Tubo flessibile.

10

Manometro di controllo.

Appendice 5

Punti di misurazione – Contropressione

Esempi di possibili punti di misurazione per prove relative alla perdita di pressione. Il punto di misurazione esatto va precisato nel verbale di prova e va situato in un'area in cui il flusso di gas sia regolare.

  Figura 1

Tubo unico

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000027.fig

  Figura 2

Tubo parzialmente gemellato1

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000029.fig

1 In caso di impossibilità, fare riferimento alla figura 3.

  Figura 3

Tubo gemellato

20130206-P7_TA(2013)0041_IT-p0000031.fig

2 Due punti di misurazione, una lettura.

Allegato XI

Controlli sulla conformità della produzione del sistema di scarico in quanto entità tecnica indipendente

1.

Aspetti generali

Questi requisiti sono coerenti con la prova da effettuare per il controllo della conformità della produzione (conformity of production - COP) ai sensi del presente regolamento, allegato I, punto 1.

2.

Prove e procedure

I metodi di prova, gli strumenti di misurazione e l'interpretazione dei risultati devono essere quelli descritti all'allegato X, punto 5. Il dispositivo di scarico o la componente in prova devono essere sottoposti alla prova descritta all'allegato X, punti 5.2, 5.3 e 5.4.

3.

Campionamento e valutazione dei risultati

3.1.

Un silenziatore o una sua componente devono essere scelti e sottoposti alle prove di cui al punto 2. Se i risultati delle prove soddisfano i requisiti di conformità della produzione di cui all'allegato X, punto 8.1, il tipo di silenziatore o di componente sono ritenuti soddisfare la COP.

3.2.

Se uno dei risultati delle prove non soddisfa i requisiti di conformità della produzione di cui all'allegato X, punto 8.1, vanno sottoposti a prova ai sensi del punto 2 altri due silenziatori o componenti dello stesso tipo.

3.3.

Se i risultati delle prove per il secondo e il terzo silenziatore o componente soddisfano i requisiti di conformità della produzione di cui all'allegato X, punto 8.1, il tipo di silenziatore o di componente sono ritenuti soddisfare la COP.

3.4.

Se uno dei risultati del secondo o terzo silenziatore o componente non soddisfano i requisiti di conformità della produzione di cui all'allegato X, punto 8.1, il tipo di silenziatore o di componente devono essere considerati non conformi ai requisiti del presente regolamento e il costruttore prende i provvedimenti necessari per ristabilire la conformità.

Allegato XII

Tabella di concordanza

(di cui all'articolo 15.2)

Direttiva 70/157/CEE

Il presente regolamento

-

Articolo 1

-

Articolo 2

-

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2 bis

Articolo 4, paragrafi 2) e 3)

-

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articoli 10, 11, 12 e 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

Articolo 16

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 6

Allegato I, punto 5

Allegato I, appendice 1

Allegato I, appendice 1

Allegato I, appendice 2 (senza addendum)

Allegato I, appendice 2

-

Allegato I, appendice 3

-

Allegato II

Allegato I, punto 2

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato VI

-

Allegato VII

-

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato II, punti 1, 2, 3 e 4

Allegato X, punti 1, 2, 3 e 4

-

Allegato X, punti 5 e 6

Allegato II, punti 5 e 6

Allegato X, punti 7 e 8

Allegato II, appendice 1

Allegato X, appendice 1 (+informazioni aggiuntive)

Allegato II, appendice 2 (senza addendum)

Allegato X, appendice 2

Allegato II, appendice 3

Allegato X, appendice 3

-

Allegato X, appendici 4 e 5

Allegato XI

-

Allegato XII

Allegato III, punto 1

-

Allegato III, punto 2

-

(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 76.
(2) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 76.
(3) Posizione del parlamento europeo del 6 febbraio 2013.
(4) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(5) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(6) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(7) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(8) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
(9) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
(10) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(11) GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.
(12) COM(1996)0540.
(13) ISO 362-1, Misurazione del rumore emesso dai veicoli stradali in accelerazione – Metodo tecnico progettuale – Parte 1: categorie M ed N, ISO, Geneva, Switzerland, 2007
(14) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(15) Knol, A.B., Staatsen, B.A.M., Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020, RIVM report 500029001, Bilthoven, The Netherlands, 2005; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500029001.html.
(16) WHO-JRC study on the burden of disease from environmental noise, quantification of healthy life years lost in Europe; http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2011/burden-of-disease-from-environmental-noise.-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe.
(17) Valuation of Noise - Position Paper of the Working Group on Health and Socio-Economic Aspects, European Commission, Environment Directorate-General, Brussels, 4 December 2003 (Valutazione del rumore - Documento di sintesi del gruppo di lavoro sulla salute e i suoi aspetti socioeconomici, Commissione europea, DG Ambiente, Bruxelles, 4 dicembre 2003); www.ec.europa.eu/environment/rumore/pdf/valuatio_final_12_2003.pdf
(18) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.
(19) Testi approvati, P7_TA(2011)0584.
(20) CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century (CARS 21, Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo), 2006: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.en.pdf.
(21) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43.
(22) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.
(23) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(24) Di cui alla figura 1 dell’allegato II, appendice 1, del presente regolamento.
(25) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.
(26)+ Data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(27)+ Data corrispondente a 2 anni dopo la data di adozione del presente regolamento.
(28) I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzate nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell’allegato I della direttiva 2007/46/CE. Le voci non pertinenti ai fini del presente regolamento sono state omesse.
(29) Cancellare la dicitura inutile.
(30) Cancellare la dicitura inutile.
(31) Cancellare la dicitura inutile.
(32) Cancellare la dicitura inutile.
(33) Cancellare la dicitura inutile.
(34) Cancellare la dicitura inutile.
(35) Cancellare la dicitura inutile.
(36) Cancellare la dicitura inutile.
(37) Trasmissione variabile continua.
(38) Trasmissione variabile continua.
(39) Cancellare la dicitura inutile.
(40) Cancellare la dicitura inutile.
(41) Cancellare la dicitura inutile.
(42) Cancellare la dicitura inutile.
(43) Cancellare la dicitura inutile.
(44) Cancellare la dicitura inutile.
(45) Cancellare la dicitura inutile.
(46) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteristiche che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, della componente o dell’entità tecnica indipendente di cui alla scheda informativa/di omologazione, tali caratteristiche sono rappresentate dal simbolo «?» (esempio: «?’ ABC??123??).
(47) Secondo le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.
(48) Non è necessario ripetere le informazioni contenute nell’allegato 1.
(49) Eseguire una prova a veicolo fermo per produrre un valore di riferimento per le amministrazioni che usano tale metodo per controllare veicoli in servizio.
(50) Di cui all’allegato II, appendice 1, figura 1 del presente regolamento.
(51) Di cui all’allegato II, appendice 1, figura 1 del presente regolamento.
(52) Trasmissione variabile continua.
(53) Non ancora pubblicata.
(54) Trasmissione variabile continua.


Fondo europeo per i rifugiati, Fondo europeo per i rimpatri e Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi ***I
PDF 190kWORD 20k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)0526 – C7-0302/2012 – 2012/0252(COD))
P7_TA(2013)0042A7-0004/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0526),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0302/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0004/2013),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni n. 573/2007/CE, e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

P7_TC1-COD(2012)0252


(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione n. 258/2013/UE.)


Fondo per le frontiere esterne ***I
PDF 188kWORD 20k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))
P7_TA(2013)0043A7-0433/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0527),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0301/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0433/2012),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

P7_TC1-COD(2012)0253


(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione n. 259/2013/UE.)


Conservazione delle risorse della pesca***I
PDF 198kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))
P7_TA(2013)0044A7-0342/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0298),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0156/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 novembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0342/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  approva la dichiarazione del Parlamento allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

P7_TC1-COD(2012)0158


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 227/2013.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sugli atti di esecuzione

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni del regolamento in esame riguardo agli atti di esecuzione sono il risultato di un delicato compromesso. Al fine di giungere a un accordo in prima lettura prima della scadenza del regolamento (CE) n. 850/98 entro la fine del 2012, il Parlamento europeo ha accettato la possibilità di ricorrere agli atti di esecuzione in alcuni casi specifici di cui al regolamento (CE) n. 850/98. Il Parlamento europeo sottolinea tuttavia che tali disposizioni non sono da considerare o né da utilizzare come un precedente in alcun regolamento adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria, in particolare nella proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

(1) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 83.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 novembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0448).


Eliminazione e prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze
PDF 120kWORD 25k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (2012/2922(RSP))
P7_TA(2013)0045B7-0049/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (COM(2006)0092),

–  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 su Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(2),,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati dal Consiglio Affari generali l'8 dicembre 2008, e il Piano d'azione dell'UE sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nella politica di sviluppo che correda le conclusioni del Consiglio sugli OSM, approvate nel giugno 2010 (Consiglio Affari esteri),

–  visto il resoconto della riunione del gruppo di esperti sulla prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, tenutasi a Bangkok dal 17 al 20 settembre 2012,

–  vista la relazione conclusiva del Forum delle parti interessate sulla prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite, tenutosi presso la sede dell'ONU il 13 e il 14 dicembre 2012,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (O-000004/2013 – B7-0111/2013),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la violenza contro le donne e le ragazze resta una delle forme più gravi di violazione strutturale dei diritti umani a livello mondiale, ed è un fenomeno che coinvolge vittime e aggressori di ogni età, livello d'istruzione, reddito e posizione sociale, e che costituisce sia una conseguenza che una causa della disuguaglianza tra donne e uomini;

B.  considerando che la violenza contro le donne persiste in tutti i paesi del mondo come la violazione più diffusa dei diritti umani e uno dei principali ostacoli al conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile; considerando che il problema interessa donne e ragazze di tutte le parti del mondo, indipendentemente da fattori quali l'età, la classe sociale o la situazione economica, e che danneggia le famiglie e le comunità, comporta notevoli costi economici e sociali e limita e compromette la crescita economica e lo sviluppo;

C.  considerando che occorre affrontare tutte le forme di violenza contro le donne, vale a dire la violenza fisica, sessuale e psicologica, quali definite dalla Piattaforma d'azione di Pechino, dal momento che tutte limitano la possibilità delle donne di godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

D.  considerando che le molestie e la violenza nei confronti delle donne comprendono un’ampia gamma di violazioni dei diritti umani, che includono: abusi sessuali, stupro, violenza domestica, violenza e molestie sessuali, prostituzione, tratta di donne e ragazze, violazione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, violenza nei confronti delle donne sul posto di lavoro, violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto, violenza contro le donne in istituti penitenziari o di cura, violenza contro le lesbiche, privazione arbitraria della libertà, e varie pratiche tradizionali dannose quali la mutilazione genitale, i delitti d'onore e i matrimoni forzati; considerando che ognuno di questi abusi può lasciare profonde ferite psicologiche e procurare sofferenze o danni fisici o sessuali, si accompagna alla minaccia di tali azioni, alla coercizione, a danni alla salute generale delle donne e delle ragazze, compresa la loro salute riproduttiva e sessuale, e, in alcuni casi, può causarne la morte,

E.  considerando che, mentre la disuguaglianza di genere e la discriminazione aumentano i rischi di violenza, altre forme di discriminazione per motivi quali la disabilità o l'appartenenza a un gruppo minoritario, possono contribuire ad aumentare il rischio di esposizione delle donne alla violenza e allo sfruttamento; considerando che le attuali risposte alla violenza contro donne e ragazze e le eventuali strategie di prevenzione che le accompagnano non contemplano misura sufficiente le donne e le ragazze vittime di forme di discriminazione multipla;

F.  considerando che esistono numerose forme strutturali di violenza contro le donne, tra cui la limitazione del loro diritto di scelta, del loro diritto al proprio corpo e alla sua integrità, del loro diritto all'istruzione, e del loro diritto all'autodeterminazione, e la negazione dei loro pieni diritti civili e politici; ricordando che una società che non garantisce la parità dei diritti delle donne e degli uomini non fa altro che perpetuare una forma strutturale di violenza contro le donne e le ragazze;

G.  considerando che le ONG sia locali che internazionali, come ad esempio i gruppi di difesa e le associazioni che gestiscono i centri di accoglienza per le donne, le linee telefoniche di emergenza e le strutture di sostegno, sono essenziali per compiere progressi nell'eradicazione della violenza contro le donne e della violenza fondata sul genere;

H.  considerando che le azioni finalizzate all'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza fondata sul genere, per essere efficaci, richiedono cooperazione e interventi internazionali, un impegno forte da parte dei responsabili politici a tutti i livelli, nonché finanziamenti più congrui;

I.  considerando che le politiche e le azioni delle Nazioni Unite volte ad eliminare la violenza contro le donne e la violenza fondata sul genere sono della massima importanza ai fini della sensibilizzazione su questi temi nelle decisioni politiche e nelle azioni a livello internazionale, nonché per incoraggiare gli Stati membri dell'UE ad affrontare la questione della violenza contro le donne in modo più sistematico;

1.  ribadisce il proprio impegno per la Piattaforma d'azione di Pechino e per la serie di azioni a favore dell'uguaglianza di genere che vi sono contemplate; ribadisce che le azioni volte a contrastare la violenza contro donne e ragazze richiedono un approccio coordinato e multisettoriale, che coinvolga tutte le parti interessate e che affronti anche le cause alla base della violenza, come la discriminazione diretta o indiretta, gli stereotipi di genere prevalenti, e la mancanza di parità tra donne e uomini;

2.  sottolinea l'importanza di un esito positivo della 57 ª sessione della CSW delle Nazioni Unite che si terrà dal 4 al 15 marzo 2013, compresa l'adozione di una serie di conclusioni lungimiranti concordate che contribuiranno in modo significativo a porre termine alla violenza contro donne e ragazze, comprese le donne con disabilità, le donne indigene, le donne migranti, le adolescenti e le donne affette da HIV/AIDS, imprimendo una svolta a livello mondiale;

3.  ritiene che tra le priorità cruciali per affrontare la violenza contro donne e ragazze dovrebbe figurare l'eliminazione dei comportamenti socioculturali discriminatori che rafforzano la posizione subordinata della donna nella società e conducono all'accettazione della violenza contro le donne e le ragazze in ambito sia pubblico che privato, in casa e nei luoghi di lavoro come anche nelle istituzioni educative; a tale proposito, auspica più rapidi progressi nell'elaborazione di disposizioni giuridiche, norme e politiche internazionali intese a migliorare i servizi alle vittime e la loro protezione, la sensibilizzazione volta a modificare comportamenti e atteggiamenti, e, soprattutto, a garantire un'attuazione sufficiente e uniforme in tutto il mondo;

4.  ritiene che l'UE e i suoi Stati membri, per diventare attori più efficienti a livello globale, debbano intensificare gli sforzi nazionali finalizzati all'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza di genere; ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione di proporre una strategia dell'UE per combattere la violenza contro le donne, compresa una direttiva che stabilisca norme minime; a tale proposito, invita altresì sia l'Unione europea che gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere le politiche, i programmi e le risorse disponibili per affrontare il problema della violenza all'interno e all'esterno dell'UE, e a rafforzare la loro strategia con strumenti aggiornati e obiettivi ambiziosi;

6.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare gli stanziamenti destinati all'eradicazione della violenza contro donne e ragazze, anche a livello locale, nazionale, europeo e globale, e a sostenere gli attori impegnati a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza fondata sul genere, in particolare le ONG attive in questo settore;

7.  esprime il suo convinto sostegno alle attività dell'agenzia UN Women, che svolge un ruolo centrale nel sistema delle Nazioni Unite volto a eliminare la violenza contro donne e ragazze in tutto il mondo e a riunire tutte le parti interessate al fine di promuovere i cambiamenti politici e il coordinamento delle azioni, e invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e dell'Unione europea a incrementare i loro finanziamenti a favore di tale agenzia;

8.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna dell'UE ad intensificare gli sforzi intesi a garantire che i diritti umani delle donne e delle ragazze siano tutelati e promossi in tutte le azioni e i dialoghi cui partecipa, e ad accelerare l'attuazione degli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché a creare collegamenti più stretti con le iniziative in corso per combattere la violenza contro le donne e le ragazze nel quadro della cooperazione allo sviluppo dell'UE, sostenendo al contempo i difensori dei diritti delle donne, dei diritti umani e dei diritti degli LGBT;

9.  chiede lo sviluppo di programmi e meccanismi istituzionali a livello internazionale e regionale, in modo da garantire che le strategie di prevenzione contro la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze siano al centro di tutte le azioni internazionali volte a rispondere alle crisi umanitarie collegate a situazioni di conflitto e post-conflitto o a calamità naturali;

10.  invita l'UE a sostenere pienamente la raccomandazione del gruppo di esperti secondo cui la CSW 2013 dovrebbe decidere di sviluppare un piano globale di attuazione per l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, con una particolare attenzione alla prevenzione della violenza, al monitoraggio e all'orientamento operativo per quanto riguarda gli obblighi vigenti a livello internazionale (CEDAW e Piattaforma d'azione di Pechino), che dovrà essere adottato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e avviato nel 2015;

11.  invita l'UE a sostenere l'avvio di una campagna di sensibilizzazione a livello globale per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze e la violenza basata sul genere, al fine di adottare ulteriori misure per rendere le nostre comunità e i nostri paesi sicuri e rispettare pienamente i diritti umani delle donne e delle ragazze in tutto il mondo; ritiene che tale campagna dovrebbe appoggiarsi ai partenariati esistenti tra gli stati e altri attori interessati, compresa la società civile e le organizzazioni femminili;

12.  invita il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a tenere pienamente conto delle relazioni e delle proposte in materia di violenza contro le donne;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani.

(1) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.
(2) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.


Partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute
PDF 158kWORD 38k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sul partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute (2012/2258(INI))
P7_TA(2013)0046A7-0029/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 febbraio 2012 intitolata «Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute» (COM(2012)0083),

–  visto il piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento, adottato nell'aprile 2002,

–  vista la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni,

–  visto il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute, del 17 novembre 2011,

–  visto il parere del Comitato delle regioni sul tema «Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita», pubblicato nel maggio 2012(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Orizzonte 2020: tabelle di marcia per l'invecchiamento», pubblicato nel maggio 2012(2),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0029/2013),

1.  accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un partenariato europeo per l'innovazione inteso a promuovere un nuovo paradigma in cui l'invecchiamento rappresenti un'opportunità per il futuro invece di un peso per la società; sottolinea che questa opportunità non deve limitarsi alle innovazioni tecniche (TIC) e al loro potenziale per il mercato interno, le industrie e le imprese dell'UE, dato che le soluzioni TIC dovrebbero essere di facile utilizzo e orientate all'utente finale, con particolare riferimento alle persone anziane; ritiene che debba includere anche una strategia chiara e inequivocabile avente obiettivi sociali che consentano di promuovere e riconoscere formalmente il ruolo delle persone anziane nonché il valore della loro esperienza e del loro contributo per la società e l'economia, eliminando qualsiasi stigmatizzazione e discriminazione;

2.  osserva che tale strategia dovrebbe altresì includere la ricerca incentrata su nuove forme di occupazione adeguate alle persone anziane; ritiene che sia opportuno esaminare più nel dettaglio il potenziale e il valore aggiunto dell'assunzione di persone anziane, al fine di elaborare orientamenti che prevedano soluzioni applicabili a tutti e universalmente accettate; sottolinea che il dividendo demografico delle generazioni più anziane può apportare un elevato valore aggiunto alla società;

3.  invita la Commissione a includere formalmente nella sua strategia per l'invecchiamento attivo e in buona salute una dimensione di genere e una dimensione relativa all'età, nonché a integrarvi, di conseguenza, la questione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata;

4.  rileva che l'invecchiamento della società è attribuibile al cambiamento demografico (denatalità);

5.  sottolinea che gli anziani rappresentano la fascia di età in più rapida crescita in Europa; auspica, in tale contesto e al fine di mettere a punto nel più breve tempo possibile infrastrutture, servizi e strumenti in grado di rispondere a questa transizione sociale, che la Commissione continui a coinvolgere i governi nazionali, le autorità locali, l'OMS e il maggior numero di parti interessate per svolgere azioni di sensibilizzazione su questo tema;

6.  pone l'accento sulla notevole diversità dell'assetto demografico degli Stati membri nonché sulle significative differenze nazionali, politiche e culturali per quanto concerne la percezione della sfida demografica e, in particolare, delle modalità per farvi fronte e prevederla; prende atto della costante crescita dell'aspettativa di vita in ogni Stato membro e dell'aumento significativo del numero di quanti continuano a lavorare dopo il pensionamento, citando a titolo esemplificativo il periodo 2006-2011, durante il quale il tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra i 65 e i 74 anni è aumentato del 15%;

7.  sottolinea la necessità di ascoltare le persone anziane, fornendo loro compagnia nel quadro di programmi sociali in cui i giovani interagiscano con esse ricevendo in cambio un bagaglio di valori ed esperienze; ritiene che il sostegno della società civile al partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sia necessario per garantire un livello di assistenza maggiore attraverso diverse fondazioni e associazioni;

8.  sottolinea che la partecipazione alla vita in condizioni di parità costituisce ugualmente un diritto fondamentale dei membri della società più anziani;

9.  sottolinea che le opportunità di lavoro retribuito e di volontariato nonché le misure di protezione sociale sono essenziali per garantire un invecchiamento attivo e in buona salute;

10.  sottolinea che gli anziani hanno bisogno di diverse forme di sostegno e assistenza e che occorre pertanto che i servizi e le soluzioni siano sempre orientati alla persona e basati sulla domanda;

11.  sottolinea la necessità di combattere le discriminazioni fondate sull'età in ambito lavorativo, onde garantire che i lavoratori anziani possano mantenere il proprio posto di lavoro o avere accesso a opportunità di lavoro;

12.  sottolinea l'importante ruolo degli attori locali e regionali nel modernizzare, migliorare e razionalizzare l'erogazione di servizi sanitari e di assistenza sociale, allo scopo di produrre modelli che consentano il conseguimento di risultati migliori per i singoli individui sul mercato del lavoro;

13.  sottolinea che occorre creare le condizioni atte a consentire alle persone di partecipare al mercato del lavoro e rimanere produttive, sia migliorando la flessibilità del mercato del lavoro attraverso l'introduzione di dispositivi di recupero delle ore nell'ambito dell'intero percorso lavorativo e la possibilità di lavoro a tempo parziale, sia introducendo forme diverse di contratti di lavoro adatti ai lavoratori anziani e regimi flessibili di pensionamento, ad esempio tramite il pensionamento a tempo parziale o anni di abbuono, avendo cura di garantire che sia sempre posta in atto un'adeguata protezione sociale;

14.  sostiene la proposta della Commissione di adottare la definizione di invecchiamento attivo e in buona salute formulata dall'OMS; sottolinea che l'invecchiamento attivo e in buona salute riguarda tutto l'arco della vita e che la sua definizione deve tener conto delle peculiarità del contesto dell'Unione, e più specificamente delle priorità dell'UE in materia di salubrità e sostenibilità ecologica delle condizioni ambientali, sensibilizzazione alla salute, prevenzione sanitaria e controlli precoci seguiti da diagnosi adeguate e da cure efficaci, alfabetizzazione sanitaria, assistenza sanitaria on line (eHealth), attività fisica, sicurezza alimentare e nutrizione adeguata, parità di genere, sistemi di sicurezza sociale (in particolare assistenza sanitaria e assicurazione sanitaria) e regimi di protezione sociale; constata che l'età avanzata non comporta necessariamente l'insorgere di patologie e non deve pertanto essere associata alla perdita di indipendenza e alla disabilità;

15.  appoggia la proposta della Commissione di aumentare di due anni il numero medio di anni di vita in buona salute nell'ambito degli obiettivi di Orizzonte 2020 e valuta positivamente i progressi realizzati dalla medicina, che consentono di prolungare l'aspettativa di vita; sottolinea tuttavia che per realizzare questo ambizioso obiettivo occorre adottare una prospettiva che contempli tutto l'arco della vita; evidenzia che è necessario dare priorità all'accesso alla prevenzione e all'assistenza sanitaria di base nonché sviluppare meccanismi appropriati che consentano di contrastare l'impatto negativo delle malattie croniche sull'invecchiamento attivo e in buona salute lungo l'intero arco della vita;

16.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a considerare la salute una questione orizzontale, integrandola in tutte le pertinenti politiche dell'UE, incluse quelle in materia di sicurezza e protezione sociale, occupazione e affari economici, parità di genere, lotta alle discriminazioni e non discriminazione;

17.  invita la Commissione a monitorare l'incidenza e la diffusione dei disturbi e delle malattie, incluse quelle croniche, fornendo dati liberamente accessibili, esaustivi e fondati su elementi concreti al riguardo, nonché a includere tali dati nel quadro di strategie e orientamenti relativi alle migliori pratiche in materia di invecchiamento attivo e in buona salute;

18.  esorta gli Stati membri a delineare traiettorie efficaci per accertare e controllare gli abusi contro le persone anziane e il loro impatto sulla salute e il benessere delle vittime, nonché a elaborare procedure accessibili per assistere e proteggere le vittime;

19.  sottolinea che le questioni relative alla salute devono essere integrate in tutte le politiche dell'Unione europea, comprese quelle in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, occupazione e affari economici, parità di genere e discriminazione;

20.  esorta la Commissione a insistere ulteriormente sul fatto che aumentare di due anni il numero medio di anni di vita in buona salute dei cittadini costituisce l'obiettivo principale, cui devono contribuire in modo misurabile tutte le azioni previste;

21.  sostiene la proposta della Commissione di agire come promotrice e coordinatrice del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute, impegnandosi a fianco delle parti interessate che rappresentano sia la domanda sia l'offerta; osserva che la Commissione dovrebbe garantire che il PEI produca vantaggi a favore di tutti i cittadini dell'UE, soprattutto di quelli sottorappresentati o a rischio di esclusione; giudica positivamente, a tale proposito, il fatto che la comunicazione COM(2012)0083 riconosca il contributo del PEI al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dell'innovazione, dell'agenda digitale, dell'iniziativa «Nuove competenze per nuovi lavori», della piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale e della strategia europea in materia di sanità, tra l'altro in vista del conseguimento delle finalità delle iniziative faro di Europa 2020;

22.  invita la Commissione a sviluppare degli indicatori in grado di fornire dati comparabili, completi e facilmente accessibili sulle malattie croniche e sull'invecchiamento, al fine di sviluppare strategie maggiormente efficaci e permettere la condivisione delle migliori pratiche sia a livello europeo che a livello nazionale;

23.  appoggia la proposta della Commissione di aumentare la partecipazione delle persone anziane ai processi decisionali e politici e di stimolare la governance regionale e locale; sottolinea tuttavia che un approccio di partecipazione dal basso, che si affianchi al loro continuo coinvolgimento nella vita sociale e culturale, richiede valutazioni di base più approfondite e un monitoraggio periodico delle necessità e delle richieste attuali e future delle persone anziane e dei loro prestatori di cure informali e formali;

24.  sottolinea che le informazioni e i dati raccolti a livello locale e nell'ambito dell'approccio di partecipazione dal basso forniranno ai responsabili politici le conoscenze necessarie all'elaborazione di politiche accettabili per le comunità locali e adeguate ad esse; invita pertanto la Commissione a stabilire l'obbligo di utilizzare un approccio di partecipazione dal basso nell'ambito della ricerca e di sviluppare indicatori e indici pertinenti al fine di delineare e monitorare le esigenze attuali in termini di politiche, programmi e servizi efficaci;

25.  rammenta alla Commissione che le restrizioni e le limitazioni in materia di assistenza sanitaria, servizi di assistenza, protezione sociale e sicurezza sociale, adottate e applicate dalla Commissione e/o dagli Stati membri nel tentativo di realizzare risparmi finanziari e di bilancio e di tagliare la spesa pubblica (sanitaria e sociale) a seguito dell'attuale crisi economica e finanziaria, non devono in alcun modo interferire con i bisogni primari e la dignità dell'uomo né incidere negativamente sugli stessi; sottolinea che, se non saranno associati a riforme orientate al paziente attentamente ponderate, i risparmi e i tagli in questione rischiano di esacerbare le disuguaglianze sanitarie e sociali e di favorire l'esclusione sociale; pone l'accento sul fatto che tali risparmi e tagli aggraveranno le condizioni complessive di salute, le disuguaglianze sanitarie e sociali e l'esclusione sociale, mettendo così a rischio la solidarietà inter e intragenerazionale; invita pertanto gli Stati membri a elaborare un patto generazionale che includa una strategia chiara e inequivocabile per salvaguardare la coesione sociale, migliorare le condizioni di salute generali e affrontare le disuguaglianze sanitarie; sottolinea che una siffatta strategia deve puntare a ottimizzare la sostenibilità economica, la disponibilità e l'accessibilità dei regimi di assistenza sociosanitaria;

26.  sottolinea, in questo contesto, la necessità di predisporre adeguati finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE per sostenere le PMI e le imprese sociali; esprime dubbi circa l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute dalle parti interessate e invita la Commissione a fornire i finanziamenti necessari; valuta positivamente il previsto allineamento degli strumenti di finanziamento dell'UE al fine di ottimizzare l'impatto dei finanziamenti e incoraggia l'avvio e la prosecuzione di progetti quali CASA, «Vivere di più, vivere meglio» e altri progetti che promuovono l'interoperabilità e lo scambio di conoscenze, dati e migliori pratiche; ritiene che la decisione di iscrivere l'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo tra i temi prioritari della tornata 2014-2015 di comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) costituisca un passo nella direzione giusta, cui vanno associati strumenti finanziari concreti, ad esempio finanziamenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, in particolare a titolo del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del programma europeo per il cambiamento sociale e l'innovazione sociale (EPSCI), del programma per la ricerca e l'innovazione e di Orizzonte 2020;

27.  è convinto che siano necessari diversi strumenti finanziari, tra cui i fondi per l'imprenditoria sociale, i fondi di capitale di rischio europei e lo «European Angels Fund» (EAF), per facilitare l'accesso ai mercati finanziari delle imprese sociali;

28.  auspica che gli Stati membri, nell'impiego dei fondi strutturali, rivolgano maggiore attenzione alle condizioni di vita e di lavoro degli anziani, al fine di creare congiuntamente entro il 2020 un'Europa rispettosa delle esigenze generazionali e di ampliare le proprie infrastrutture sociali in modo da poter combattere la povertà tra gli anziani;

Primo pilastro: prevenzione, screening e diagnosi precoce

29.  plaude all'approccio della Commissione in materia di prevenzione della fragilità e del declino funzionale; invita la Commissione ad applicare un approccio olistico in termini di prevenzione; pone l'accento sulla correlazione sistematica tra lo status socioeconomico e le condizioni di salute nell'arco della vita; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le problematiche strutturali, compreso l'analfabetismo sanitario, e a contrastare le diseguaglianze socioeconomiche (da cui derivano le diseguaglianze sanitarie); si dichiara inoltre contrario alle pressioni esercitate sulle persone affinché migliorino il proprio stato di salute in assenza di un'adeguata soluzione dei problemi strutturali, ma riconosce altresì il ruolo della responsabilità individuale nel miglioramento dello stato di salute; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a creare le condizioni strutturali che consentano di far fronte alle diseguaglianze strutturali e sanitarie, incluso l'analfabetismo sanitario, nonché a fornire i finanziamenti necessari per condurre ulteriori ricerche sul ruolo che le comunità locali possono svolgere nell'affrontare tali disuguaglianze;

30.  invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a riconoscere, promuovere e finanziare tutte le forme di prevenzione, tra cui la promozione di uno stile di vita sano, lo screening periodico per l'individuazione delle malattie, l'intervento precoce per ritardare o arrestare la progressione della malattia nei primi stadi e l'elaborazione di misure preventive volte a rallentare il deterioramento della salute dei pazienti affetti da malattie croniche;

31.  rileva che l'agilità mentale può essere rafforzata tramite l'accesso all'apprendimento permanente, anche in età più avanzata, contribuendo così a contrastare la demenza;

32.  sostiene l'approccio della Commissione relativo alla promozione della salute per mezzo di programmi integrati; sottolinea tuttavia che tali programmi dovrebbero fondarsi su elementi concreti, rispecchiando le esigenze attuali e future legate all'invecchiamento della popolazione; evidenzia inoltre che questi programmi dovrebbero includere un approccio adeguato in relazione a questioni che non sono (pienamente o direttamente) collegate al comportamento della persona, come le condizioni ambientali (qualità dell'aria, qualità dell'acqua, riduzione del rumore, gestione dei rifiuti), la salute e la sicurezza sul lavoro (gestione dell'età) e la protezione dei consumatori (norme in materia di commercializzazione e pubblicità, sicurezza alimentare, diritti dei consumatori);

33.  sostiene l'approccio della Commissione in merito alla necessità di aumentare i livelli di attività fisica della popolazione al fine di migliorare l'invecchiamento attivo e in buona salute, e ricorda che la mancanza di regolare esercizio fisico dà luogo a una serie di problemi di salute che, secondo l'OMS, rappresentano il quarto principale fattore di rischio di mortalità; si dichiara inoltre preoccupato che la maggior parte dei cittadini dell'UE non svolga la quantità giornaliera di attività fisica raccomandata;

34.  incoraggia a stabilire un legame più stretto tra l'invecchiamento in buona salute e una maggiore inclusione dell'esercizio fisico nei programmi di istruzione; sottolinea l'importanza delle scelte quotidiane (attività fisica, alimentazione, ecc.) nella prevenzione dei problemi di salute; invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri ad adoperarsi per incoraggiare le persone di tutte le età a praticare più attività fisica per migliorare la propria salute, il che consentirà loro di trascorrere un maggior numero di anni in buona salute e apporterà nel contempo sostanziali vantaggi per la società sotto forma di risultati globali in termini finanziari e di salute pubblica;

35.  accoglie con favore il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute, e in particolare il fatto che si focalizzi sulla cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri, l'industria e le imprese, le parti interessate pubbliche e private, i professionisti nei settori della sanità e dell'assistenza e le organizzazioni che rappresentano gli anziani e i pazienti, sullo scambio e trasferimento di buone idee e migliori pratiche (ad esempio la piattaforma digitale «piazza di scambi»), nonché sull'ottimizzazione degli strumenti di finanziamento esistenti; sottolinea la necessità di considerare l'invecchiamento come un'opportunità piuttosto che un peso e di riconoscere e promuovere il valore degli anziani, della loro esperienza e del loro costante contributo alla società; accoglie con favore l'approccio della Commissione, chiaramente volto a promuovere la vitalità e la dignità degli anziani in Europa mediante innovazioni a loro favore, a rafforzare una «cultura dell'invecchiamento attivo» in un'Europa rispettosa delle esigenze generazionali e a condurre tale processo in collaborazione con partner riconosciuti nell'ambito della ricerca e della società civile;

36.  ricorda la necessità di riconoscere appieno l'istruzione informale e non formale dei lavoratori anziani, in particolare se acquisita attraverso il volontariato e l'assistenza informale;

37.  invita la Commissione a considerare prioritari i fattori che possono influenzare le modalità di invecchiamento della popolazione europea quali gli alti tassi di consumo di alcol e di tabacco;

Secondo pilastro: assistenza e cure

38.  sostiene l'obiettivo della Commissione di sviluppare ulteriormente i sistemi integrati di assistenza e di cura; invita gli Stati membri e le autorità competenti – tenendo conto dell'adeguatezza dei sistemi di assistenza e di cura esistenti, preferibili e futuri in relazione alla loro ulteriore evoluzione e tenendo presente il principio di sussidiarietà nel settore della salute pubblica – a sviluppare sistemi di assistenza e di cura nazionali, regionali e locali che adottino un approccio olistico e integrato alla gestione delle malattie legate all'età; invita la Commissione a fornire assistenza agli Stati membri in tale campo, nel rispetto delle differenze regionali e locali in relazione alle aspettative, alle norme e ai valori dei cittadini; incoraggia la Commissione ad avvalersi del lavoro che l'Agenzia europea per i medicinali conduce sui farmaci per gli anziani e a integrarlo, al fine di migliorare l'accesso a medicinali sicuri e adatti ai pazienti anziani;

39.  plaude all'intenzione della Commissione di attuare singoli sistemi di gestione dei casi e programmi di assistenza; è convinto tuttavia, pur riconoscendo che è necessario un approccio incentrato sull'utente/paziente, che il costo di tale approccio in termini di impiego di prestatori di cure addestrati e di utilizzo di «strumenti» adeguati non debba ricadere esclusivamente sui singoli ma debba essere considerato una responsabilità della società, a garanzia della solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale; ritiene che occorra prendere in considerazione le nuove forme di solidarietà celate nel potenziale della generazione di anziani, le quali dovrebbero essere integrate nelle soluzioni ai problemi di assistenza e di cura;

40.  incoraggia l'ambizione della Commissione di fare della sanità online (eHealth) un aspetto importante e sostanziale dei sistemi di assistenza e di cura futuri; riconosce tuttavia che le soluzioni di eHealth, seppur vantaggiose, non potranno migliorare significativamente le condizioni di salute in generale, compreso il benessere psicologico, se tali soluzioni andranno a sostituire l'interazione umana anziché integrarsi alla relazione personale che si instaura tra i pazienti e i professionisti dell'assistenza sanitaria; ritiene che la tecnologia dell'eHealth non debba indebolire la relazione di fiducia tra gli anziani e i professionisti dell'assistenza sanitaria;

41.  prende atto dell'intenzione della Commissione di contribuire a rendere i sistemi di assistenza e di cura più efficaci rispetto ai costi; tiene tuttavia a sottolineare che il continuo aumento dei costi generali dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale non si può attribuire esclusivamente all'invecchiamento demografico; riconosce che la crescente prevalenza di malattie croniche svolge un ruolo rilevante nel far aumentare i costi dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale; rileva tuttavia che, qualora l'onere dei costi dell'assistenza sanitaria gravasse sempre più sul singolo individuo, ciò rischierebbe di creare un circolo vizioso in cui la salute e il benessere delle persone verrebbero messi in pericolo giacché queste potrebbero essere obbligate a riprogrammare l'uso delle loro spesso limitate risorse ovvero a posticipare, interrompere o perfino escludere un intervento, un servizio di assistenza e/o un'alimentazione adeguata, il che a sua volta potrebbe generare costi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale sempre più elevati, sia per l'individuo sia per la società;

42.  prende atto dell'obiettivo della Commissione di occuparsi delle incertezze giuridiche e regolamentari e della frammentazione del mercato, ma sottolinea che tutte le riforme di mercato devono tenere conto dell'importanza di preservare l'accessibilità economica dell'assistenza sanitaria per i cittadini, e che occorre riconoscere e rispettare le competenze delle amministrazioni nazionali e regionali e delle autorità locali in relazione alla salute e alla protezione sociale nonché conformarsi alle stesse, senza compromettere la necessità di investire in regimi di assistenza a livello di comunità locali;

43.  sostiene che è necessario apportare ulteriori riforme ai sistemi pensionistici affinché questi ultimi continuino a essere adeguati, sostenibili e sicuri, prestando particolare attenzione alla riduzione del divario retributivo di genere nella vita lavorativa e conseguentemente in termini di pensioni, e che i livelli pensionistici devono altresì rimanere prevedibili per le generazioni future; chiede a tal fine maggiore coerenza tra l'età effettiva di pensionamento, l'età ufficiale di pensionamento e l'aspettativa di vita; invita gli Stati membri che hanno innalzato l'età pensionabile legale, o che si apprestano a farlo, a promuovere il lavoro degli anziani, ad esempio mediante esenzioni di imposte e di oneri sociali;

44.   invita la Commissione a eseguire un'analisi globale del potenziale europeo di assistenza sanitaria rispetto a quello nazionale degli Stati membri, in considerazione della grave penuria di professionisti del settore sanitario in alcuni Stati membri come conseguenza dell'esistenza di condizioni di lavoro più attraenti in altri Stati dell'UE;

45.  invita la Commissione a elaborare una strategia con l'obiettivo di conseguire le pari opportunità per tutti i cittadini europei nell'ambito dell'assistenza sanitaria, al fine di creare un sistema di collaborazione tra gli Stati membri abbandonati in massa dai professionisti del settore sanitario e quelli che beneficiano dei loro servizi;

46.  sostiene che le politiche volte alla conciliazione della vita familiare con la vita lavorativa permettono alle donne di affrontare meglio l'invecchiamento, considerando che il lavoro migliora la qualità della vita; ritiene che tali politiche permettano altresì alle donne di evitare il divario retributivo e, di conseguenza, il rischio di povertà in età avanzata laddove, per poter conciliare vita familiare e vita lavorativa, le donne debbano scegliere lavori a tempo parziale, saltuari o atipici, con conseguenti ripercussioni in termini di contributi pensionistici versati;

47.  è del parere che sia necessario rafforzare l'adeguatezza delle pensioni combattendo le discriminazioni di genere nel mercato del lavoro, in particolare riducendo i divari retributivi e di carriera;

48.  sottolinea la necessità della responsabilità personale, ricordando che anche i singoli devono pensare a ciò che possono fare per assicurarsi la pensione; sottolinea inoltre il ruolo fondamentale della famiglia e della solidarietà intergenerazionale;

Terzo pilastro: invecchiamento attivo e vita indipendente

49.  accoglie favorevolmente l'approccio della Commissione all'invecchiamento attivo e alla vita indipendente, e specialmente la sua visione globale del ruolo e dell'importanza del «luogo nell'invecchiamento», perché il raggio o il perimetro in cui le persone vivono le loro vite si riduce gradualmente a mano a mano che esse invecchiano e perché gli anziani tendenzialmente preferiscono vivere in maniera indipendente il più a lungo possibile mantenendosi attivi nella loro comunità; sottolinea la necessità di incoraggiare gli anziani a vivere in modo indipendente nelle loro abitazioni il più a lungo possibile, se lo desiderano, onde evitare di alterare la loro normale routine sul piano sia fisico sia psicologico; sottolinea inoltre che la soluzione non risiede soltanto nelle abitazioni degli anziani, ma anche in quartieri complessivamente attivi, anche dal punto di vista intergenerazionale; ritiene che il programma AALJP (Ambient Assisted Living Joint Programme) sia uno strumento importante per facilitare la quotidianità delle persone attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici;

50.  invita la Commissione a esaminare, nella sua valutazione delle soluzioni per una vita indipendente, i problemi causati dal divario esistente in molti Stati membri tra l'aspettativa di vita in buona salute e l'età pensionabile, per via del quale è possibile che molte persone si trovino ad affrontare un periodo in cui non sono più in grado di lavorare, ma non hanno ancora maturato appieno i loro diritti alla pensione;

51.  ricorda che i cittadini anziani sono una risorsa per le nostre società e che è essenziale attingere alle loro conoscenze ed esperienze in tutte le fasce della società e sostenerli affinché conducano una vita indipendente il più a lungo possibile;

52.  ritiene che sia di importanza cruciale contrastare l'isolamento informativo che affligge le generazioni più anziane e che l'accesso alle nuove tecnologie e il loro utilizzo sia uno degli strumenti essenziali per un invecchiamento attivo e in buona salute e per l'inclusione sociale degli anziani;

53.  invita la Commissione europea a promuovere un ambiente fisico accessibile, anche economicamente, che favorisca l'adeguamento delle abitazioni degli anziani al fine di rafforzare la loro autonomia; sottolinea che l'adeguamento delle abitazioni continua ad essere la forma migliore di prevenzione degli incidenti domestici, che possono causare gravi invalidità con conseguenti costi per il sistema pubblico e le famiglie e che rappresentano un ostacolo alla garanzia di un invecchiamento attivo e in buona salute;

54.  sostiene l'obiettivo della Commissione a favore della creazione di ambienti adatti alle persone anziane, al fine di evitare che il loro potenziale e le loro capacità (rimaste) siano ostacolati dal luogo in cui si trovano e di aiutarli a preservare le loro capacità fisiche e cognitive il più a lungo possibile e a vivere in un ambiente famigliare e sicuro, evitando inoltre nel contempo l'esclusione sociale; invita tuttavia la Commissione a incoraggiare la creazione di ambienti a «progettazione universale» e precisa che tali ambienti sono da intendersi in senso lato, includendo non solo l'ambiente urbano e rurale edificato con abitazioni, marciapiedi, città ecc. comode, sicure e accessibili, ma anche l'ambiente sociale, psicologico, ecologico, culturale e naturale, nonché un'offerta diversificata di animazione, nella quale ciascuno possa trovare un'occasione di sviluppo personale e di dinamismo condiviso; rileva che tale ambiente urbano deve garantire agli anziani la possibilità di fruire maggiormente dei vantaggi connessi alla vita in un'area ad alta densità di popolazione facilitando loro l'accesso ai servizi essenziali, e osserva che, malgrado la continua urbanizzazione, molte persone vivono ancora in campagna, dove soluzioni innovative sono altresì necessarie;

55.  sottolinea inoltre l'importanza dell'adeguamento dell'ambiente domestico delle persone anziane al fine di migliorare la prevenzione delle cadute e degli incidenti domestici nonché di prolungare la vita indipendente; esorta gli Stati membri a garantire l'ammissibilità ai fondi europei dei progetti di adeguamento degli alloggi delle persone anziane; sostiene le misure intese ad evitare l'isolamento degli anziani e delle persone costrette a rimanere a casa e a porre fine alla stigmatizzazione associata alle malattie, siano esse legate o meno all'età;

56.  sottolinea la necessità di un equilibrio tra aree rurali e urbane in termini di assistenza agli anziani; ritiene che le innovazioni tecnologiche basate sulle TIC dovrebbero affrontare i problemi di mobilità affrontati dagli anziani che vivono nelle zone rurali;

57.  sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione all'inclusione degli anziani che vivono in zone periferiche o caratterizzate da molteplici svantaggi;

58.  sostiene gli sforzi della Commissione volti a creare degli ambienti adatti alle persone anziane per evitare che il loro potenziale e le loro capacità (rimaste) siano ostacolati dal luogo in cui si trovano; precisa che tali ambienti sono da intendersi in senso lato, per comprendere non solo l'ambiente edificato ma anche l'ambiente sociale, psicologico, culturale e naturale; invita la Commissione, a tale proposito, a proporre anche una normativa europea in materia di accessibilità;

59.  rivolge un appello alla Commissione affinché effettui una revisione delle soluzioni a disposizione e delle migliori prassi relative a un nuovo approccio all'invecchiamento attivo e alla creazione di un sistema completo e compatibile in tale ambito in tutti gli Stati membri;

60.  propone di includere un capitolo sull'invecchiamento attivo tra le politiche dell'Unione in materia di istruzione e di sport contemplate nell'ambito del titolo XII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

61.  sottolinea che l'abbattimento delle barriere architettoniche realizzato a favore dei disabili ha ricadute positive anche sulla mobilità delle persone anziane, contribuendo a mantenere più a lungo una vita indipendente e attiva; ritiene pertanto importante che tali barriere siano abbattute anche nei piccoli centri abitati, ove vive un gran numero di persone anziane;

62.  propone di adottare misure volte a incoraggiare la combinazione pensione-attività;

63.  invita la Commissione a presentare proposte per combattere la discriminazione nei confronti degli anziani nell'accesso al mercato del lavoro, sul posto di lavoro e nello svolgimento delle attività lavorative, onde poter realizzare un mondo del lavoro che rispetti costantemente le esigenze generazionali;

64.  invita i datori di lavoro, ove necessario, a incrementare gli sforzi per adattare le condizioni di lavoro allo stato di salute e alle capacità dei lavoratori anziani e a promuovere un'immagine più positiva delle persone anziane sul luogo di lavoro;

65.  sottolinea che l'invecchiamento non pone solo sfide ma offre anche possibilità, in particolare opportunità di innovazione che nel lungo periodo potrebbero contribuire alla creazione di posti di lavoro e accrescere il benessere economico in Europa;

Questioni orizzontali

66.  accoglie con favore l'approccio della Commissione in ordine agli strumenti di finanziamento, ai processi di normalizzazione, allo sviluppo di una raccolta di esperienze, alla promozione delle sinergie e della cooperazione nonché alla condivisione delle migliori prassi tra Stati membri; precisa tuttavia che occorre collegare preventivamente tali obiettivi alle necessità e alle richieste effettive (ossia garantire che le politiche, i programmi e i servizi si basino su conoscenze comprovate e siano quindi supportati da una valutazione rappresentativa e da un controllo periodico, onde agevolare e accelerare la creazione di un'UE adatta agli anziani); invita pertanto la Commissione a intraprendere lo sviluppo di strumenti di valutazione e di controllo uniformi per ottenere le informazioni necessarie in relazione alle raccomandazioni strategiche basate su conoscenze comprovate, all'elaborazione di programmi e alla fornitura di servizi (sanitari/sociali);

67.  sostiene l'approccio della Commissione nei confronti delle innovazioni per la terza età; invita tuttavia la Commissione a garantire che queste innovazioni siano di facile utilizzo e orientate all'utente e ne integrino attivamente il potenziale; esorta di conseguenza la Commissione ad elaborare una metodologia attraverso la quale si possano valutare le esigenze attuali e future degli anziani e a coinvolgere maggiormente gli utenti finali nelle proprie politiche e nei propri programmi di finanziamento; fa osservare che gli aspetti che vengono adattati alle esigenze delle persone più anziane si rivelano generalmente positivi per tutte le generazioni;

68.  ritiene necessario un miglior coordinamento tra i diversi livelli coinvolti nello sviluppo di soluzioni a favore dell'invecchiamento attivo e in buona salute e sottolinea la necessità di una governance a più livelli in questo settore; è convinto che gli enti regionali e locali non debbano essere visti semplicemente come enti attuatori, ma essere coinvolti nell'intero processo decisionale e di valutazione;

69.  sottolinea l'importante ruolo degli attori locali e regionali nel modernizzare, migliorare e razionalizzare l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria e sociale, allo scopo di produrre modelli che consentano il conseguimento di risultati migliori per i singoli individui sul mercato del lavoro;

70.  plaude alle iniziative esistenti in materia di accessibilità, quali il premio «Access City Awards» per le città accessibili; invita la Commissione ad adottare un'ambiziosa normativa europea sull'accessibilità, al fine di migliorare il mercato dei beni e servizi accessibili;

71.  incoraggia l'idea di offrire una formazione informale ai membri delle giovani generazioni allo scopo di fornire forme comuni di servizio di assistenza agli anziani;

72.  sottolinea che è essenziale destinare maggiori investimenti e risorse all'istruzione, alla formazione e al perfezionamento, attribuendo priorità all'apprendimento permanente e alla promozione di stili di vita sani, al fine di creare un ambiente di lavoro rispettoso delle esigenze generazionali e di consentire ai lavoratori anziani di imporsi in un ambiente tecnologico in continua evoluzione; esorta, in tale ottica, a porre un forte accento sull'apprendimento permanente nell'ambito del programma «Erasmus per tutti», che costituisce uno strumento efficace per favorire l'istruzione e la formazione professionale continua per i cittadini dell'Unione di tutte le età;

73.  sottolinea la necessità di un approccio olistico all'invecchiamento nonché di uno sviluppo e di riforme globali, non solo nell'ambito dell'apprendimento permanente e del mercato del lavoro ma anche per quanto concerne la loro accessibilità, compresi fattori quali i trasporti, le infrastrutture e gli edifici;

74.  sottolinea la necessità di istituire regimi di sostegno a favore di coloro che prestano assistenza in ambito familiare;

75.  sostiene l'approccio della Commissione in merito alla creazione di ambienti adatti alla terza età, poiché essi sono considerati determinanti ai fini dell'invecchiamento attivo e in buona salute lungo tutto l'arco della vita; osserva tuttavia che promuovere semplicemente la creazione di ambienti adatti alle persone anziane non basterà a garantire reali progressi in termini di mobilità degli individui, vivibilità dei quartieri, servizi di aggregazione sociale nell'ambito della collettività, nonché disponibilità di servizi sanitari e assistenziali di qualità ed economicamente accessibili e di alloggi adeguati ed economici;

76.  accoglie con favore l'obiettivo di promuovere ambienti a misura di anziano quale strumento essenziale per sostenere i lavoratori e i disoccupati anziani e promuovere società inclusive che offrano pari opportunità a tutti;

77.  sottolinea l'importanza di garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro quale condizione indispensabile per una vita lavorativa sostenibile e per l'invecchiamento attivo, in particolare per i lavoratori con disabilità o patologie croniche; sottolinea che le TIC e le macchine potrebbero svolgere un ruolo fondamentale facilitando l'esecuzione di mansioni fisiche per la forza lavoro che invecchia; invita la Commissione e gli Stati membri, ove opportuno, a promuovere tali tecnologie; accoglie con favore il fatto che nel primo pilastro del piano strategico di attuazione sia riconosciuta l'importanza della prevenzione; è convinto che la prevenzione svolga un ruolo fondamentale anche sui luoghi di lavoro, migliorando la salute dei lavoratori e di conseguenza riducendo la pressione sui sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine;

78.  è convinto che siano necessarie riforme globali per prevenire ed evitare gravi carenze di accesso ai mercati del lavoro, che provocherebbero un ulteriore rallentamento economico e minaccerebbero il livello di prosperità in Europa; sottolinea a tale riguardo la necessità di sviluppare un'ampia prospettiva che tenga conto di questioni quali la politica economica, l'occupazione, la sicurezza sociale, la protezione sociale, la parità di genere e la discriminazione;

79.  giudica favorevolmente le attuali iniziative nel settore della normalizzazione, quali i mandati sulla «progettazione universale» e l'accessibilità delle TIC e dell'ambiente edificato; prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di varare iniziative analoghe per l'elaborazione di norme europee in materia di eHealth e vita indipendente; invita la Commissione e gli organismi di normalizzazione a coinvolgere maggiormente gli utenti in tali iniziative al fine di soddisfarne correttamente le esigenze;

80.  invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare campagne volte a migliorare la percezione dell'opinione pubblica nei confronti del contributo e della produttività dei lavoratori anziani, in particolare di quelli affetti da disabilità o patologie croniche;

81.  è del parere che gli anziani debbano godere di livelli adeguati di reddito, alloggio e accesso a tutti i servizi sanitari, sociali e culturali nonché di solide reti sociali per migliorare la loro qualità di vita, e ritiene che abbiano altresì bisogno di opportunità per continuare a offrire il loro contributo sul mercato del lavoro, se lo desiderano, senza restrizioni derivanti dalle discriminazioni legate all'età;

82.  sottolinea l'importanza di sostenere e agevolare i volontari anziani e il volontariato intergenerazionale; è del parere che il volontariato e le iniziative «gli anziani per gli anziani» destinate alla popolazione che invecchia possano rappresentare una modalità di inclusione e apportare un giusto contributo alla sostenibilità dei sistemi di assistenza a lungo termine; incoraggia pertanto lo sviluppo e l'innovazione in tale ambito;

o
o   o

83.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 46.
(2) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 13.


Preparazione alla COP 16 della CITES
PDF 260kWORD 30k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sugli obiettivi strategici dell’UE per la sedicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 3 al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia (2012/2838(RSP))
P7_TA(2013)0047B7-0047/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la sedicesima riunione della Conferenza delle parti (CoP 16) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 3 al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia,

–  viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli obiettivi strategici dell’UE per la sedicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 3 al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia (O-000201/2012 – B7-0109/2013 e O-000202/2012 – B7-0110/2013),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la CITES, con 177 parti aderenti, ivi compresi i 27 Stati membri dell'Unione europea, rappresenta il più importante accordo globale esistente relativo alla conservazione di flora e fauna selvatiche volto a prevenire l'eccessivo sfruttamento dovuto al commercio internazionale delle specie floristiche e faunistiche in questione;

B.  considerando che l'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per la sopravvivenza delle specie nell'ambiente naturale;

C.  considerando che è importante dare precedenza alla prosperità a lungo termine rispetto agli interessi economici a breve termine;

D.  considerando che lo sfruttamento delle specie selvatiche, il commercio illegale delle specie di flora e di fauna selvatiche, la distruzione degli habitat, i cambiamenti climatici e il consumo di risorse naturali da parte dell'uomo sono le principali cause dell'impoverimento della biodiversità;

E.  considerando che mappare le foreste intatte ed evitare di costruire strade in determinate aree costituiscono metodi efficaci in termini di costi per preservare la biodiversità e i servizi ecosistemici;

F.  considerando che l'allegato 4 della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP15) della CITES fa riferimento alle misure precauzionali da tenere presenti o da attuare in caso di modifica delle appendici;

G.  considerando che la CITES dovrebbe basare le proprie decisioni su dati scientifici;

H.  considerando che le specie protette dalla CITES sono elencate in appendici secondo il loro stato di conservazione e il volume di scambi internazionali: l'appendice I comprende le specie a rischio di estinzione per le quali sono vietati gli scambi commerciali, mentre l'appendice II comprende le specie per le quali è previsto un controllo del commercio finalizzato a evitarne un utilizzo incompatibile con la sopravvivenza delle specie stessa;

I.  considerando che le specie elencate nell'appendice I della CITES sono rigorosamente protette, dal momento che è vietato ogni scambio commerciale di dette specie; che qualsiasi permesso di vendere gli esemplari o i prodotti confiscati (per esempio avorio, ossa di tigre, corni di rinoceronte) comprometterebbe il conseguimento dell'obiettivo della convenzione CITES;

J.  considerando che il processo di revisione periodica ha dimostrato il successo della CITES per quanto concerne talune specie elencate nell'appendice I, le quali possono ora essere trasferite nell'appendice II;

K.  considerando che l'obiettivo 12 di Aichi, stabilito nel piano strategico per la biodiversità 2011-2020 nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, prevede che entro il 2020 sia scongiurata l'estinzione delle specie notoriamente a rischio e sia migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione;

L.  considerando che l'obiettivo 6 di Aichi, stabilito nel piano strategico per la biodiversità per il periodo 2011-2020 nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, prevede che entro il 2020 tutti gli stock ittici e di invertebrati nonché le piante acquatiche siano gestiti e raccolti in maniera sostenibile, legale e secondo approcci basati sugli ecosistemi, di modo che si eviti un eccessivo sfruttamento, siano adottati piani di recupero e misure per tutte le specie in via di estinzione, le attività di pesca non abbiano notevoli impatti negativi sulle specie minacciate e sugli ecosistemi vulnerabili e che gli impatti delle attività di pesca sugli stock, sulle specie e sugli ecosistemi restino entro limiti ecologici sicuri;

M.  considerando che la trasparenza del processo decisionale in seno alle istituzioni internazionali competenti in materia ambientale costituisce un elemento chiave per l'effettivo funzionamento delle stesse; che il documento finale della conferenza di Rio+20, dal titolo «Il futuro che vogliamo», ribadisce che per raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile occorrono, a tutti i livelli, istituzioni che siano efficaci, trasparenti, responsabili e democratiche; e che la promozione della trasparenza fa altresì parte della visione strategica della CITES per il periodo 2008-2013, contenuta nella risoluzione Conf. 14.2 della CITES;

N.  considerando che il regolamento in vigore della CITES non prevede un ricorso abituale a votazioni segrete per questioni diverse dall'elezione di cariche e dalla designazione di paesi ospitanti; considerando che, malgrado tale norma, in occasione dell'ultima CoP si è proceduto a scrutinio segreto per un numero considerevole di votazioni; che al voto segreto si ricorre regolarmente per questioni sensibili e importanti, come ad esempio il commercio di specie marine e di avorio;

O.  considerando che lo smeriglio è estremamente vulnerabile all'eccessivo sfruttamento nell'ambito della pesca;

P.  considerando che gli squali martello sono minacciati di estinzione a livello mondiale a causa del commercio internazionale delle pinne e della cattura accessoria, pratiche che hanno provocato un calo storico del numero di esemplari;

Q.  considerando che un notevole aumento della caccia di frodo agli elefanti sta colpendo attualmente le popolazioni della specie in tutte e quattro le sottoregioni africane e che tale fenomeno è motivo di grave e crescente preoccupazione; che, tra il 2009 e il 2011, le quantità di avorio illegale confiscate hanno altresì raggiunto livelli senza precedenti;

R.  considerando che la caccia da trofeo non sostenibile e non etica è all'origine di una riduzione su larga scala delle specie minacciate elencate nelle appendici I e II della CITES; che la caccia da trofeo sta seriamente compromettendo il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalla convenzione CITES;

S.  considerando che un'applicazione inefficace comporta il fatto che le specie a rischio elencate nelle appendici I e II della CITES continuino a essere uccise per profitto;

T.  considerando che circa l'80% della popolazione di rinoceronti in Africa si trova in Sud Africa; che la caccia di frodo a tale specie in tutti gli Stati dell'area di distribuzione sta crescendo rapidamente;

U.  considerando che le tigri e altri grandi felini asiatici che figurano nell'appendice I continuano a essere oggetto di un commercio illegale considerevole, mentre manca una rendicontazione alla CITES in merito alle misure di attuazione e, in particolare, una rendicontazione in merito al rispetto della decisione CITES 14.69, appoggiata dall'UE nel 2007, intesa a eliminare progressivamente l'allevamento di tigri e ad assicurare che queste ultime non siano allevate per il commercio (anche interno) delle loro parti e dei prodotti derivati;

V.  considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia pesante per gli orsi polari (Ursus maritimus); che la caccia e il commercio di parti di tale esemplare costituiscono una minaccia altrettanto grave;

W.  considerando che l'Unione europea rappresenta uno dei principali mercati di importazione per i rettili tenuti come animali domestici, anche per specie elencate nella CITES;

X.  considerando che molte specie di tartarughe sono fortemente sfruttate per i mercati alimentari e per il commercio internazionale di animali domestici;

Y.  considerando che la crescente pressione di pesca esercitata dal commercio internazionale di squame branchiali di razze ha portato a un notevole calo del numero di esemplari di manta gigante (Manta spp.) e di altre specie di razza;

Z.  considerando che gli strumenti internazionali nel settore della pesca e la CITES dovrebbero adoperarsi per raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero quello di garantire la conservazione a lungo termine degli stock ittici in alto mare, tenendo conto, tra l'altro, dell'impatto che ha la cattura accessoria sulle specie non bersaglio;

AA.  considerando che la convenzione CITES comprende attualmente disposizioni poco chiare relative all'«introduzione con provenienza dal mare», più specificamente disposizioni sullo «stato di introduzione» quando le specie vengono catturare in alto mare;

AB.  considerando che il gruppo di lavoro CITES sull'introduzione con provenienza dal mare ha proposto una soluzione che rispetta la giurisdizione dello Stato di bandiera, il quale sarebbe responsabile del rilascio della documentazione CITES, pur con talune eccezioni limitate ai pescherecci noleggiati;

AC.  considerando che il corretto funzionamento della convenzione CITES richiederà probabilmente che tutte le parti aumentino in modo considerevole i finanziamenti per gli anni a venire;

AD.  considerando che l'Unione europea non contribuisce direttamente alla convenzione CITES; che essa rappresenta tuttavia uno dei suoi principali donatori grazie agli aiuti allo sviluppo;

1.  invita l'Unione europea e gli Stati membri a ricorrere al principio precauzionale quale principio guida per tutte le loro decisioni concernenti i documenti di lavoro e le proposte di inserimento negli elenchi, tenendo conto, in particolare, del principio «chi usa paga», dell'approccio incentrato sull'ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione;

2.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a esprimersi con una voce sola e a migliorare la rapidità e l'efficienza dei loro processi decisionali interni in modo da poter raggiungere rapidamente una posizione comune dell'UE per quanto concerne la CoP16 della CITES, nonché a trarre pieno vantaggio dal fatto di poter contare su 27 parti in seno all'UE affinché le decisioni adottate in sede CoP16 tengano conto del principio precauzionale;

3.  esorta l'Unione europea a svolgere un ruolo guida nella protezione delle specie a rischio di estinzione, partecipando attivamente ai negoziati condotti nel quadro della convenzione CITES e promuovendo l'eliminazione delle scappatoie che aggravano la situazione; deplora il fatto che alcuni Stati membri e cittadini dell'Unione europea siano stati accusati di fungere da intermediari nel trasferimento di corni di rinoceronte in Vietnam o in altri paesi dove questi hanno un elevato valore commerciale, stimolando in tal modo la domanda e aumentando il fenomeno della caccia di frodo;

4.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a coinvolgere attivamente i paesi terzi, sia prima che durante la Conferenza, come pure a creare alleanze;

5.  incoraggia le parti della CITES a prendere in considerazione ulteriori possibilità per rafforzare la cooperazione, il coordinamento e le sinergie tra le convenzioni inerenti alla biodiversità a tutti i livelli pertinenti;

Trasparenza del processo decisionale

6.  si oppone fermamente al ricorso a votazioni segrete quale pratica generale in ambito CITES poiché il regolamento della Convenzione prevede ciò soltanto in circostanze eccezionali; sostiene in tale contesto la relativa proposta della Danimarca presentata a nome degli Stati membri dell'UE;

7.  accoglie con favore la proposta della Danimarca presentata a nome degli Stati membri dell'UE di includere nella risoluzione Conf. 11.1 (Rev. CoP15) un nuovo paragrafo sui conflitti d'interesse;

Finanziamenti

8.  esorta la Commissione a garantire la continuità dei finanziamenti attraverso gli aiuti allo sviluppo al fine di conseguire gli obiettivi della CITES; fa riferimento specifico, in tale contesto, al programma MIKE in corso (relativo al monitoraggio dell'abbattimento illegale di elefanti) il quale, previa revisione e valutazione indipendenti della sua efficacia, potrebbe essere oggetto di un impegno rinnovato da parte dell'Unione europea;

9.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri dell'UE a valutare la possibilità di offrire alla convenzione CITES un sostegno finanziario a lungo termine mediante il Fondo europeo di sviluppo;

10.  sostiene la proposta intesa a far sì che la CITES chieda che il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) funga da meccanismo di finanziamento per la CITES stessa come pure che la strategia sulla biodiversità per il GEF 6 possa includere una componente relativa alle specie(1);

Introduzione con provenienza dal mare

11.  plaude alle discussioni e ai progressi registrati in seno al gruppo di lavoro CITES relativamente all'introduzione con provenienza dal mare; sostiene il documento 32 della CoP16 volto a migliorare l'applicazione dell'elenco della CITES relativo alle specie marine catturate in acque non soggette alla giurisdizione di alcuno Stato, ed esorta le parti a concludere i lavori in merito in occasione della riunione CoP 16;

Squali

12.  accoglie con favore la proposta del Brasile, delle Comore, della Croazia, dell'Egitto e della Danimarca a nome degli Stati membri dell'Unione europea, di includere nell'appendice II lo smeriglio (Lamna nasus); esorta l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere tale proposta;

13.  accoglie con favore la proposta del Brasile, della Colombia, della Costa Rica, dell'Ecuador, dell'Honduras, del Messico e della Danimarca a nome degli Stati membri dell'Unione europea, di includere nell'appendice II tre specie di squalo martello (Sphyrna spp); esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale proposta;

14.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere la proposta di includere nell'appendice II della CITES lo squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), presentata dal Brasile, dalla Colombia e dagli Stati Uniti d'America;

Avorio di elefanti e corni di rinoceronte

15.  accoglie positivamente il ritiro della proposta della Tanzania di trasferire la sua popolazione di elefanti africani (Loxodonta africana) dall'appendice I all'appendice II nonché quella di una vendita unica e straordinaria delle riserve tanzaniane di avorio d'elefante;

16.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a respingere qualsiasi proposta di trasferimento dell'elefante africano o del commercio di avorio proveniente da tale specie fino a quando non sarà effettuata una valutazione sull'impatto della vendita unica e straordinaria, realizzata nel novembre del 2008 dal Botswana, dalla Namibia, dal Sud Africa e dallo Zimbabwe, e non sarà accertato che tale vendita non ha avuto effetti negativi sulle popolazioni di elefanti di tali paesi o di quelli vicini;

17.  incoraggia le parti della CITES, tenendo presente l'attuale crisi dovuta alla caccia di frodo all'elefante, ad adottare un approccio precauzionale e a prendere le decisioni in base al loro potenziale impatto sulla conservazione degli elefanti e all'attuazione del piano d'azione per l'elefante africano nel momento in cui valuteranno il meccanismo decisionale per un futuro commercio di avorio di elefante dopo la conclusione del periodo di riposo di nove anni, a decorrenza dal novembre del 2008, data in cui è stata realizzata la vendita unica e straordinaria da parte del Botswana, della Namibia, del Sud Africa e dello Zimbabwe; invita pertanto l'Unione europea e gli Stati membri ad appoggiare la proposta di modifica della decisione 14.77 relativa a un meccanismo decisionale per un futuro commercio di avorio di elefante, presentata da Benin, Burkina Faso, Repubblica centrafricana, Costa d'Avorio, Kenya, Liberia, Nigeria e Togo;

18.  esorta le parti della CITES ad appoggiare l'adozione della risoluzione sul piano d'azione per l'elefante africano, quale presentata da Nigeria e Ruanda, e l'attuazione di detto piano, quale soluzione più efficiente per la conservazione degli elefanti in tutta l'Africa;

19.  invita l'Unione europea, gli Stati membri e tutte le parti della CITES a sostenere la proposta del Kenya di introdurre una quota zero temporanea sulle esportazioni dei trofei di rinoceronte dal Sud Africa e dallo Swaziland e invita le parti della CITES a studiare misure su come ridurre la domanda di corni di rinoceronte;

20.  invita le parti a ridurre i contingenti di esportazione nazionali annuali per quanto concerne la caccia da trofeo che interessa le specie minacciate elencate nelle appendici I e II della CITES;

21.  invita tutte le parti in cui si fa consumo dei corni di rinoceronte, e in particolare il Vietnam, ad adottare provvedimenti urgenti intesi a fermare le importazioni illegali di corni di rinoceronte, a comminare sanzioni severe a coloro che violano la legge, nonché ad adottare misure per informare i consumatori circa l'impatto del loro consumo sulle popolazioni selvatiche di rinoceronti; invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE ad affrontare tali questioni in occasione dei negoziati commerciali con le relative parti;

Grandi felini

22.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a chiedere una sospensione del commercio con le parti che non hanno rispettato la decisione 14.69 della CITES relativa alle tigri e con quelle che incoraggiano l'allevamento di tali esemplari per commerciare le loro parti e i prodotti derivati;

23.  esorta le parti della CITES a fermare la caccia da trofeo non sostenibile e non etica, la quale è all'origine di un calo su vasta scala della popolazione di leone africano;

24.  deplora il fatto che non sia stata presentata alcuna proposta volta a trasferire il leone (Panthera leo) dall'appendice II all'appendice I della CITES;

Rettili

25.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri ad appoggiare una serie di proposte volte ad aggiungere svariate specie di tartarughe e di testuggini dell'America settentrionale e dell'Asia nell'appendice II della CITES e a trasferire sette specie nell'appendice I;

26.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri, per quanto riguarda le proposte alternative relative a tre specie di tartarughe scatola di acqua dolce (Cuora galbinifrons, Mauremys annamensis e Geoemyda japonica), a sostenere le proposte più incisive presentate dagli Stati dell'area di distribuzione (Vietnam e Giappone), in linea con quanto raccomandato dagli esperti riunitisi in occasione di un seminario CITES svoltosi a Singapore;

27.  invita l'Unione europea e gli Stati membri ad appoggiare la proposta di inserire il geco diurno della Nuova Zelanda (Naultinus spp.) e il crotalo del Mangshan (Protobothrops mangshanensis) nell'appendice II della CITES, presentata dagli unici Stati dell'area di distribuzione, rispettivamente la Nuova Zelanda e la Cina;

28.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere un progetto di decisione sul commercio e sulla gestione della conservazione dei serpenti, presentato dalla Svizzera;

Altre specie

29.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE a sostenere un progetto di decisione presentato dall'Etiopia, dal Kenya e dall'Uganda, volto a studiare il commercio legale e illegale di ghepardi;

30.  accoglie con favore gli sforzi intrapresi dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in seguito all'impulso dato durante la CoP 15 della CITES nel 2010;

31.  deplora il fatto che non sia stata presentata alcuna proposta per la classificazione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'appendice I della CITES;

32.  deplora il fatto che non sia stata presentata nessuna proposta per la classificazione delle specie di Corallium e di Paracorallium nell'appendice II della CITES;

33.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere quanto segue:

   l'inserimento della manta gigante (Manta spp) nell'appendice II della CITES, proposto dal Brasile, dalla Colombia e dall'Ecuador; l'inserimento di altre specie di razza nell'appendice II, proposto dalla Colombia e dall'Ecuador;
   il trasferimento degli orsi polari (Ursus maritimus) dall'appendice II all'appendice I della CITES, proposto dagli Stati Uniti d'America e sostenuto dalla Federazione russa;
   il trasferimento del manato africano (Trichesurus senegalensis) dall'appendice II all'appendice I della CITES, proposto dal Benin, dal Senegal e dalla Sierra Leone;
   il trasferimento del pesce sega d'acqua dolce (Pristis microdon) dall'appendice II all'appendice I della CITES, proposto dall'Australia;
   l'inserimento di varie specie di palissandro (Dalbergia spp.) e di ebano (Diospyros spp.) nell'appendice II della CITES, proposto dal Madagascar, dal Belize, dalla Thailandia e dal Vietnam;
   l'inserimento di varie specie scambiate a livello internazionale quali piante ornamentali (Adenia firingalavensis, Adenia subsessifolia, Cyphostemma laza, Operculicarya decaryi, Senna meridionalis, Uncarina stellulifera e Uncarina grandidieri) nell'appendice II della CITES, proposto dall'unico Stato dell'area distribuzione, il Madagascar;

34.  invita l'Unione europea e gli Stati membri a opporsi a quanto segue, ovvero:

o
o   o

   alla proposta di modifica della dichiarazione sulla visione strategica della CITES, che prevede che quest'ultima contribuisca a perseguire altri obiettivi convenuti a livello globale piuttosto che quello attuale, volto a contribuire a ridurre in modo significativo il tasso di perdita di biodiversità;
   alla cessione o alla vendita degli esemplari elencati nelle appendici I, II e III della CITES che sono stati oggetto di un commercio illegale e confiscati, proposte dall'Indonesia;
   al trasferimento di tre specie di coccodrillo (Crocodylus acutus, C. porosus, e C. siamensis) dall'appendice I all'appendice II della CITES, proposto dalla Colombia e dalla Thailandia;
   al trasferimento del tetraone di prateria di Attwater (Tympanuchus cupido attwateri) dall'appendice I all'appendice II, chiesto dal comitato per gli animali, poiché, sebbene l'ultima confisca di una spedizione illegale risalga al 1998, nel 2012 le popolazioni selvatiche di tale sottospecie hanno subito un calo del 58%, registrando solo 46 volatili allo stato selvatico;
   alla cancellazione del gallo grigio (Gallus sonnerati) e del fagiano insanguinato (Ithaginis cruentus) dall'appendice II della CITES, chiesta dal comitato per gli animali, dal momento che le popolazioni selvatiche di entrambe le specie sono gradualmente in calo, il commercio internazionale del gallo grigio sul mercato degli animali domestici è considerevole, alcune sottospecie del fagiano insanguinato sono distribuite in aree limitate e le relative popolazioni sono molto ridotte, e la Cina, in quanto Stato dell'area di distribuzione, si è opposta alla cancellazione dei fagiani insanguinati dall'appendice;
   alla cancellazione del picchio imperiale (Campephilus imperialis) dall'appendice I, poiché, sebbene tale specie sia considerata «probabilmente estinta», continuano a sentirsi regolarmente voci aneddotiche di possibili avvistamenti;
   alla cancellazione delle rane ornitorinco (Rheobatrachus silusand e Rheobatrachus vitellinus) dall'appendice II della CITES, proposta dall'Australia, perché la specie potrebbe non essersi ancora estinta e sono attualmente in corso studi sul campo per individuare le popolazioni rimanenti;

35.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti della CITES e al Segretariato della CITIES.

(1) http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-08-04.pdf


Orientamenti per il bilancio 2014 - Altre sezioni
PDF 211kWORD 26k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2014, sezione I – Parlamento europeo, sezione II – Consiglio, sezione IV – Corte di giustizia, sezione V – Corte dei conti, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, sezione VII – Comitato delle regioni, sezione VIII – Mediatore europeo, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (2013/2003(BUD))
P7_TA(2013)0048A7-0020/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),

–  vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(2),

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2011, corredata dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–  visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0020/2013),

A.  considerando che non è stato a tutt'oggi raggiunto un accordo sul nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 e che, pertanto, non è ancora stato fissato il massimale per la rubrica 5 del bilancio dell'Unione europea per il 2014, mentre il massimale per la medesima rubrica relativo al 2013, pari a 9 181 000 000 EUR in prezzi correnti(4), dopo l'adeguamento tecnico annuale(5), sarebbe prorogato al 2014 in caso di mancato accordo sul QFP entro tempo debito;

B.  considerando che, nel contesto del pesante fardello del debito pubblico e delle restrizioni contestuali agli sforzi di risanamento dei bilanci nazionali, il Parlamento europeo e tutte le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero continuare a esercitare il massimo grado di responsabilità, di controllo e di rigore in materia di bilancio;

C.  considerando che il buon funzionamento del Parlamento deve essere un principio guida altrettanto importante;

D.  considerando che determinati investimenti possono avere un'incidenza duratura sul bilancio dell'Istituzione e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nonostante i ridotti margini di manovra;

E.  considerando che in questa fase della procedura annuale il Parlamento attende lo stato di previsione delle altre istituzioni e le proposte del proprio Ufficio di presidenza per il bilancio 2014;

F.  considerando la necessità di tener presente l'incidenza finanziaria puntuale delle elezioni europee che si svolgeranno a metà 2014;

Quadro generale e priorità per il bilancio 2014

1.  afferma che le istituzioni dovrebbero continuare a limitare o congelare le spese amministrative, dando prova di solidarietà con la difficile situazione economica e di bilancio degli Stati membri, senza compromettere la qualità delle attività essenziali delle istituzioni, il rispetto degli obblighi giuridici e l'imperativo di investire nello sviluppo;

2.  ritiene che gli stanziamenti per il 2014 dovrebbero essere fissati sulla base di un'attenta analisi del tasso di esecuzione degli stanziamenti nel 2012 e nel 2013, al fine di realizzare risparmi sulle linee di bilancio che hanno presentato problemi di esecuzione; è del parere che sia possibile conseguire effettivi risparmi ed efficienze individuando le sovrapposizioni e le inefficienze tra le linee di bilancio;

3.  esorta le istituzioni a rafforzare la cooperazione reciproca al fine di condividere le migliori prassi, ove possibile e se giustificato, e di individuare possibili risparmi attraverso la mutualizzazione e la condivisione delle risorse umane e tecniche, ad esempio nei settori dell'informatica, della traduzione, dell'interpretazione e dei servizi di trasporto ed eventualmente anche in altri settori;

Parlamento

4.  sottolinea il fatto che il rigore istituzionale, tenuto conto dei pertinenti tassi d'inflazione, ha comportato una riduzione in termini reali del bilancio del Parlamento europeo; rammenta che ciò è stato possibile grazie a un rigoroso esercizio di pianificazione e di controllo di bilancio, al forte impegno della sua commissione competente e a un processo di riorganizzazione delle attività, in particolare mediante tagli alle linee di bilancio relative ai viaggi, una riduzione della durata e del numero delle missioni, un accresciuto ricorso alle videoconferenze e l'ottimizzazione dei servizi di traduzione e interpretazione; rammenta altresì che le riforme strutturali già decise, alcune delle quali sono già in atto dal 2011, dovrebbero consentire di realizzare risparmi annuali pari a circa 29 000 000 EUR nonché un ulteriore risparmio di 10 000 000 EUR sui tassi di interesse previsti sul finanziamento dei progetti immobiliari negli anni a venire, reso possibile dai pagamenti anticipati, nonostante la necessità di far fronte all'aumento delle competenze e di coprire i costi aggiuntivi connessi ai 18 deputati supplementari in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e ai preparativi per l'adesione della Croazia;

5.  rammenta inoltre che il congelamento al livello del 2011 di tutte le indennità dei deputati fino al termine dell'attuale legislatura e il blocco dell'indicizzazione delle indennità di missione del personale sin dal 2007 rappresentano segni tangibili del suddetto rigore;

6.  incoraggia a proseguire le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire maggiori efficienze, senza compromettere l'eccellenza legislativa e la qualità delle condizioni di lavoro; si esprime a favore di innovazioni organizzative finalizzate a migliorare l'efficacia dell'Istituzione e la qualità dei servizi e delle condizioni di lavoro per i deputati, tra cui, ma non solo, una più efficiente strutturazione del ritmo di lavoro del Parlamento e della prestazione dei servizi di traduzione e di interpretazione(senza pregiudicare il principio del multilinguismo), soluzioni logistiche ottimali, inclusi i trasporti, per i deputati e i loro assistenti, risparmi sui costi delle mense, una migliore assistenza interna in materia di ricerca, nonché il proseguimento e lo sviluppo del cosiddetto «Parlamento senza carta» e delle riunioni elettroniche (e-meeting); ricorda la richiesta di effettuare un'analisi costi-benefici delle riunioni «senza carta» e invita l'amministrazione a trasmettere tale analisi alla commissione per i bilanci al più tardi entro la metà del 2013;

7.  chiede che al Parlamento vengano applicati metodi di gestione più razionali ed efficienti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di permettere all'Istituzione di risparmiare tempo e denaro;

8.  ritiene che il gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci sul bilancio del Parlamento possa, sulla base delle attività avviate nel 2012, svolgere un ruolo utile nel processo di riforma, individuando possibilità di risparmio e presentando alla commissione per i bilanci proposte intese a migliorare l'efficienza; constata che il gruppo di lavoro ha già ampiamente raggiunto gli obiettivi fissati alla fine del 2011, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle spese di viaggio; incoraggia il gruppo in questione, alla luce dei risultati preliminari da esso ottenuti anche in base a studi comparativi tra il bilancio del Parlamento europeo e il bilancio del Congresso degli Stati Uniti e di un campione di parlamenti degli Stati membri, a proseguire i lavori e a elaborare un piano d'azione da sottoporre all'esame della commissione per i bilanci e dell'Ufficio di presidenza nel quadro della procedura relativa al bilancio del Parlamento per l'esercizio 2014; ricorda la propria risoluzione del 23 ottobre 2012(6) in cui ha espresso l'aspettativa che tale studio «consenta di realizzare risparmi a lungo termine sul bilancio del Parlamento e presenti idee per migliorare la sua efficienza nel 2013 e negli esercizi futuri»; osserva che il Parlamento europeo comporta una spesa complessiva pro capite inferiore a quella dei parlamenti degli Stati membri comparabili e del Congresso degli Stati Uniti; rileva altresì la necessità di rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento e di dotarlo di una struttura di assistenza in materia di ricerca più mirata, affinché esso possa svolgere il suo ruolo nella rappresentanza democratica;

9.  plaude, più in generale, alla cooperazione rafforzata tra la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza nell'ambito della procedura di bilancio annuale; è disposto a intensificare ulteriormente la collaborazione tra il Segretario generale, l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci nel corso dell'intero esercizio per garantire il corretto svolgimento della procedura di bilancio e un'efficace esecuzione del bilancio; si attende che l'Ufficio di presidenza presenti un progetto di stato di previsione improntato alla prudenza e alle effettive necessità, che tenga conto della possibilità di successivi incrementi derivanti dagli obblighi giuridicamente vincolanti, in particolare dei costi una tantum connessi alle disposizioni transitorie applicabili ai deputati per le elezioni europee del 2014; invita il Segretario generale a fornire informazioni sui costi delle disposizioni transitorie per il precedente Parlamento europeo;

10.  ricorda la decisione adottata in seduta plenaria con la quale si chiede al Consiglio di presentare entro il giugno 2013 una tabella di marcia relativa ai diversi luoghi di lavoro del Parlamento europeo e si attende che entrambe le commissioni interessate, il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza forniscano ai deputati informazioni e dati aggiornati sull'incidenza finanziaria e ambientale dell'esistenza di più sedi; propone che i propri servizi competenti per la valutazione d'impatto esaminino tale questione, anche per quanto riguarda l'incidenza della presenza o della parziale presenza del Parlamento europeo sulle rispettive comunità e regioni, e presentino una valutazione entro il giugno 2013, affinché i risultati possano essere presi in considerazione nel prossimo QFP;

11.  chiede ai servizi competenti del Parlamento europeo di procedere a una valutazione dell'accordo concluso tra le autorità lussemburghesi e il Parlamento europeo sull'entità del personale presente in Lussemburgo, alla luce di una revisione delle esigenze del Parlamento; ritiene che tale valutazione debba includere proposte su come rinegoziare l'accordo, ferme restando le disposizioni giuridiche applicabili;

12.  rammenta le proprie risoluzioni di bilancio, tra cui la più recente del 23 ottobre 2012(7), in cui si auspica un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, e la sospensione delle nuove acquisizioni fino al termine dell'attuale legislatura; chiede di essere informato in merito alle conclusioni del Segretario generale sui lavori di ristrutturazione e sulla nuova ripartizione degli uffici, nonché al relativo calendario, ivi incluso l'edificio provvisorio destinato a ospitare il personale del Parlamento nei prossimi anni, tenuto conto in particolare dei problemi strutturali dell'edificio Paul-Henri Spaak (PHS) e dell'acquisto dell'edificio Trebel;

13.  prende atto degli sforzi compiuti nel 2012 per comunicare alla commissione per i bilanci lo stato di avanzamento dei lavori dell'edificio KAD e chiede che l'azione di comunicazione continui per l'intera durata del progetto, in particolare per quanto riguarda l'esito del bando di gara modificato; constata che, su richiesta della commissione per i bilanci, sono stati apportati adeguamenti e un ridimensionamento della superficie di 8 000 m2 per rispettare o essere al di sotto del quadro finanziario previsto per il progetto del KAD; si compiace del risparmio di oltre 10 000 000 EUR sul pagamento di interessi negli anni a venire, rispetto alla stima dei costi del progetto del 2012, grazie allo storno di importi per versamenti anticipati per entrambi gli edifici KAD e Trebel; ritiene che, vista la crescente maggioranza dei deputati al Parlamento favorevoli a una nuova organizzazione delle attività del Parlamento(8), i progetti immobiliari del Parlamento debbano essere gestiti con prudenza e che la prudenza dovrebbe prevalere sull'ambizione; incoraggia a proseguire il dialogo fruttuoso e chiede che le informazioni richieste siano fornite tempestivamente;

Altre istituzioni

14.  è consapevole che il contesto e l'esito delle recenti procedure di bilancio hanno lasciato alla maggior parte delle istituzioni un margine di manovra limitato, visti il crescente numero di compiti che sono loro affidati, in particolare l'accresciuta mole di lavoro per la Corte di giustizia, e le particolari necessità del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

15.  è consapevole che il SEAE è un'istituzione relativamente giovane, ancora in fase di crescita, e che la sua rete di rappresentanze diplomatiche deve essere ulteriormente potenziata per poter realizzare le priorità politiche dell'Unione europea; rileva che il SEAE, a differenza delle altre istituzioni, è esposto all'inflazione nei paesi terzi e alla fluttuazione dei tassi di cambio e deve tener conto in maniera particolare della necessità di garantire la sicurezza del proprio personale;

16.  ritiene che i tagli lineari ingiustificati e un approccio indifferenziato ai bilanci delle varie istituzioni siano controproducenti; intende per contro continuare ad applicare il proprio approccio puntuale, caso per caso;

17.  ribadisce la posizione adottata in occasione delle precedenti procedure di bilancio, secondo cui si attende che tutte le istituzioni continuino a dimostrare il proprio impegno a conseguire risparmi e a mantenere un elevato grado di disciplina di bilancio in sede di elaborazione dei rispettivi stati di previsione;

o
o   o

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(3) GU C 344 del 12.11.2012.
(4) Il massimale della rubrica 5 comprende i contributi del personale al regime pensionistico.
(5) Punto 24 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 3).
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0359, paragrafo 93.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0359.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0359.


Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile
PDF 136kWORD 31k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI))
P7_TA(2013)0049A7-0017/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese(1),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese(2),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire» (COM(2003)0284) (Piano d'azione per il governo societario),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Pacchetto 'Imprese responsabili'» (COM(2011)0685),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese»(3),

–  vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile(4),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato(5),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese»(6),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0017/2013),

Verso una concezione moderna di RSI: considerazioni preliminari

1.  sottolinea che le imprese non possono sostituirsi alle funzioni delle autorità pubbliche per quanto concerne la promozione, l'implementazione e il controllo di norme sociali e ambientali;

2.  sottolinea che l'attuale crisi economica mondiale è scaturita da gravi errori a livello di trasparenza, rendicontazione e responsabilità e da una visione miope, e che l'UE ha il dovere di garantire che tutti traggano insegnamento dal passato; plaude all'intenzione della Commissione di condurre indagini Eurobarometro sulla fiducia nelle imprese; chiede che tutti i soggetti interessati discutano in modo approfondito dei risultati di dette indagini e che agiscano di conseguenza; sostiene con forza la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e ritiene che essa, se attuata correttamente e praticata da tutte le imprese e non solo da quelle più grandi, possa contribuire considerevolmente a ripristinare la fiducia persa, aspetto necessario per una ripresa economica sostenibile, e che possa mitigare le conseguenze sociali della crisi economica; nota che, quando le imprese si assumono una responsabilità nei confronti della società, dell'ambiente e dei lavoratori, viene a crearsi una situazione vantaggiosa per tutti che contribuisce ad ampliare la base di fiducia necessaria per il successo economico; ritiene che includere la RSI in una strategia aziendale sostenibile sia nell'interesse delle imprese e della società nel suo complesso; sottolinea che molte imprese, in particolare le piccole e le medie imprese (PMI), rappresentano un esempio eccellente in tal senso;

3.  è dell'opinione che le imprese possano contribuire allo sviluppo di un'economia sociale di mercato e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, garantendo posti di lavoro e facilitando la ripresa economica;

4.  ritiene sia necessario contestualizzare il dibattito sulla RSI in un ambito più ampio, che, pur preservando un orientamento primariamente volontaristico, consenta, laddove opportuno, il dialogo su misure regolamentari;

5.  condivide la nuova definizione di RSI proposta dalla Commissione, la quale neutralizza la contrapposizione tra approcci volontari e approcci obbligatori;

6.  ritiene che la governance d'impresa costituisca un elemento fondamentale della responsabilità sociale delle imprese (RSI), in particolare per quanto riguarda il rapporto con le autorità pubbliche e con i lavoratori e le loro associazioni di rappresentanza e per quanto riguarda la politica che l'azienda persegue in materia di bonus, liquidazioni e retribuzioni; ritiene che bonus, liquidazioni e retribuzioni eccessivi per i manager, in particolare nel caso in cui l'impresa stia affrontando difficoltà, non siano compatibili con un comportamento socialmente responsabile;

7.  ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte della RSI e che pertanto strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

8.  ritiene che, nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa, occorra tener conto del comportamento delle imprese presenti nella sua catena di forniture e delle sue eventuali aziende subappaltatrici;

Rafforzare il legame tra RSI, cittadini, competitività e innovazione

9.  chiede alla Commissione e alle autorità nazionali di promuovere modelli di impresa innovativi, atti a rafforzare la reciprocità tra le imprese e il contesto sociale in cui esse operano;

10.  invita la Commissione a tener conto delle discussioni in corso per quanto riguarda la revisione delle direttive in materia contabile e di trasparenza affinché la nuova strategia RSI proposta integri la direttiva rivista;

11.  sottolinea l'importanza di sostenere soluzioni innovative che permettano alle imprese di affrontare sfide sociali e ambientali come l'introduzione di sistemi di trasporto intelligente e prodotti eco-efficienti che siano accessibili e ideati per tutti;

12.  incoraggia le iniziative intraprese dalla Commissione volte a promuovere la visibilità della RSI e la diffusione di buone pratiche e sostiene con forza l'introduzione di un sistema di riconoscimento europeo a imprese e a partenariati sulla RSI; in tale contesto, chiede alla Commissione di esaminare la possibilità, tra le altre azioni, di introdurre a tal fine un'etichetta sociale europea;

13.  plaude alla creazione di piattaforme multilaterali per la RSI e concorda con l'approccio settoriale prescelto;

14.  riconosce l'importanza e il potenziale dell'iniziativa «Impresa 2020» della rete RSI Europa, la quale può sostanzialmente contribuire a consolidare il legame tra RSI e competitività, facilitando la diffusione delle buone pratiche; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare maggiori sinergie in merito agli obiettivi relativi allo sviluppo di politiche e iniziative a favore dell'innovazione sociale e della creazione di posti di lavoro; a tal riguardo, incoraggia la Commissione a sostenere gli sforzi compiuti dalla rete RSI Europa, con l'obiettivo precipuo di rafforzare la collaborazione tra le imprese e gli Stati membri, in modo da favorire lo sviluppo di piani di azione nazionali e la diffusione delle buone pratiche;

15.  sostiene la proposta della Commissione di effettuare sondaggi periodici volti a valutare la fiducia e gli atteggiamenti dei cittadini verso le strategie delle imprese in materia di RSI; raccomanda di collegare il contenuto dei sondaggi alla revisione del piano d'azione per il consumo e la produzione sostenibili, al fine di identificare analogamente gli ostacoli ad un consumo maggiormente responsabile;

Migliorare la trasparenza e l'efficacia delle politiche di RSI

16.  incoraggia la Commissione a formulare misure specifiche volte a contrastare le informazioni ingannevoli e false sugli impegni a favore della responsabilità sociale delle imprese e sull'impatto ambientale e sociale di prodotti e servizi, che superino quelle previste dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, prestando particolare attenzione alla questione della presentazione e trattamento delle denunce sulla base di una procedura aperta e chiara e all'avvio delle indagini; ritiene che il «greenwashing» non sia soltanto una pratica ingannatrice e fuorviante per consumatori, autorità pubbliche ed investitori, ma che riduca anche la fiducia nella RSI come strumento efficace per favorire una crescita inclusiva e sostenibile;

17.  condivide l'obiettivo di migliorare l'integrazione di aspetti sociali e ambientali negli appalti pubblici; auspica, in tale contesto, la rimozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e una maggiore responsabilizzazione lungo la catena del subappalto;

18.  invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative per sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime delle imprese;

19.  sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione delle normative sociali e ambientali nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;

20.  sottolinea che gli investimenti socialmente responsabili (ISR) fanno parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento; rileva che, seppur non esista al momento una definizione universale di ISR, quest'ultima di solito unisce gli obiettivi finanziari degli investitori con i loro timori circa questioni sociali, ambientali ed etiche nonché di governance aziendale;

21.  riconosce l'importanza che le imprese divulghino informazioni sulla sostenibilità come i fattori sociali e ambientali, al fine di identificare i rischi alla sostenibilità e accrescere la fiducia di investitori e consumatori; ricorda i notevoli progressi che si stanno conseguendo a tal riguardo e invita la Commissione a sostenere l'obiettivo del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC) di fare della rendicontazione integrata la norma globale entro il prossimo decennio;

22.  sottolinea che occorre assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, la dovuta diligenza e la trasparenza per garantire la RSI nel corso di tutta la catena di fornitura, misurare l'impronta di sostenibilità delle imprese europee nonché combattere l'elusione fiscale e i flussi illeciti di denaro;

23.  sottolinea che la responsabilità delle imprese non deve ridursi a un mero strumento di marketing, e che il suo pieno potenziale può essere sviluppato solo integrandola nella strategia aziendale complessiva, attuandola e realizzandola nell'ambito delle attività quotidiane e della strategia finanziaria delle imprese; auspica l'instaurarsi di un legame tra una buona responsabilità d'impresa e una buona governance aziendale; ritiene che la Commissione debba incoraggiare le imprese a prendere decisioni in merito a una strategia di RSI a livello dei consigli di amministrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre codici di gestione aziendale che riflettano l'importanza della responsabilità di ciascuno nell'impresa e che creino un nesso forte tra i risultati dell'impresa in campo ambientale e sociale e in fatto di diritti umani e i suoi risultati finanziari;

24.  sottolinea che le imprese che s'impegnano nella RSI dovrebbero essere facilmente identificabili dagli investitori e dai consumatori al fine di incoraggiarle nelle loro iniziative;

25.  sottolinea che l'investimento socialmente responsabile (ISR), quale parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento, coniuga gli obiettivi finanziari ed economici degli investitori con considerazioni di ordine sociale, ambientale, etico, culturale e pedagogico;

26.  segue con interesse le discussioni in corso in merito alla proposta legislativa sulla trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese; auspica l'adozione di una proposta legislativa che permetta un'ampia flessibilità di azione, per tenere conto della natura multidimensionale della RSI e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, accompagnata da un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri soggetti interessati e alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società, compresi aspetti di governance e la metodologia del costo del ciclo di vita; ritiene che le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero riguardare anche, se del caso, la catena di subappalto e di fornitura e dovrebbero basarsi su metodologie globalmente accettate come quelle del Global Reporting Initiative o del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata; chiede inoltre che alle PMI venga applicata una deroga o un quadro semplificato;

27.  chiede un controllo più approfondito, inclusivo e trasparente dei principi della RSI nella politica commerciale dell'UE, con la fissazione di parametri di riferimento chiari per misurare i progressi, in modo da promuovere la fiducia nel sistema;

28.  invita l'UE e gli Stati membri a fornire informazioni concrete in materia di RSI e ad approntare iniziative di istruzione e formazione al riguardo, in modo che le imprese possano trarre pieno vantaggio da essa e attuarla nella propria cultura organizzativa;

29.  incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, tra cui garanzie in termini di tutela delle fonti e diritti degli informatori;

30.  invita la Commissione a valutare ulteriormente l'adozione di misure, sia vincolanti che non vincolanti, volte a facilitare il riconoscimento e la promozione degli sforzi compiuti dalle aziende in merito alla trasparenza e alla divulgazione di informazioni non finanziarie;

31.  rifiuta risolutamente lo sviluppo di parametri specifici, che possano provocare oneri amministrativi e un inefficace irrigidimento operativo come lo sviluppo di indicatori di prestazione a livello UE; invita invece la Commissione ad assicurare alle aziende ed a promuovere l'uso delle metodologie internazionalmente accettate, come quelle della Global Reporting Initiative o del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata;

32.  ritiene tuttavia fondamentale che venga sviluppata al più presto dalla Commissione l'annunciata metodologia comune per misurare le prestazioni ambientali basata sul costo del ciclo di vita; ritiene che tale metodologia sarebbe utile sia in termini di trasparenza dell'informazione delle imprese sia in termini di valutazione da parte delle autorità pubbliche delle prestazioni ambientali delle imprese;

33.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di creare una «Comunità di pratiche» in materia di RSI e di azione sociale delle imprese; ritiene che essa debba integrare un codice di buone pratiche per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, consentendo a tutti i soggetti interessati di impegnarsi in un processo di apprendimento collettivo al fine di migliorare e rafforzare l'efficienza e la responsabilità delle azioni di una pluralità di parti interessate;

34.  chiede la piena e attiva consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza, compresi i sindacati, nello sviluppo, nella gestione e nel monitoraggio dei processi e delle strutture RSI delle imprese, operando con i datori di lavoro in un vero e proprio approccio di partenariato;

35.  invita la Commissione a garantire che l'obbligo di comunicazione sistematica delle informazioni essenziali sulla sostenibilità non sovraccarichi le aziende, in quanto qualsiasi nuova strategia RSI deve essere accettata dalle stesse; invita la Commissione a prevedere un periodo di transizione prima che entri in vigore per le imprese una comunicazione periodica di carattere non finanziario, in quanto ciò consentirebbe innanzitutto alle aziende di attuare correttamente la RSI a livello interno, mettendo in atto una politica RSI accurata e dettagliata nell'ambito dei loro sistemi interni di gestione;

36.  sostiene la proposta della Commissione di considerare come requisito per tutti i fondi di investimento e le istituzioni finanziarie l'obbligo di informare tutti i loro clienti (cittadini, imprese, autorità pubbliche, ecc.) sugli eventuali criteri di investimento etico o responsabile da loro applicati o su qualsivoglia norma o codice cui essi aderiscono;

37.  appoggia la direttiva della Commissione recante norme minime per le vittime; chiede che le politiche RSI delle imprese dei settori interessati (come ad esempio turismo, assicurazioni, alloggio e telecomunicazioni) includano strategie positive e concrete nonché strutture di sostegno alle vittime della criminalità e alle loro famiglie durante una crisi, e di impostare politiche specifiche per qualsiasi dipendente che diventi vittima di un reato, sia sul posto di lavoro che al di fuori;

38.  riconosce il notevole valore e il potenziale di strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione come i codici di condotta a livello settoriale; plaude, quindi, alla volontà della Commissione di migliorare gli strumenti esistenti attraverso un codice deontologico sulla materia; si oppone, tuttavia, ad un approccio unico che non tenga conto della specificità dei singoli settori e delle specifiche esigenze delle imprese;

CSR e PMI: dalla teoria alla pratica

39.  ricorda la peculiarità delle PMI, le quali sono principalmente attive a livello locale e regionale e all'interno di settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, rispettino le esigenze specifiche delle PMI e siano in linea con il principio del «pensare prima in piccolo» e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI;

40.  sottolinea l'importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nella RSI e di riconoscere i risultati da esse conseguiti nel settore;

41.  riconosce che molte PMI in Europa stanno già attuando politiche RSI, quali l'occupazione locale, il coinvolgimento della comunità, applicando politiche di buon governo con la loro catena di fornitura, ecc; sottolinea tuttavia che la maggior parte di queste piccole e medie imprese non sa che sta in realtà attuando la sostenibilità, la responsabilità sociale delle imprese e buone prassi di governo societario; invita pertanto la Commissione a esaminare in primo luogo le attuali pratiche delle PMI prima di considerare strategie RSI specifiche per le PMI;

42.  rifiuta ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo, burocratico o finanziario per le PMI, sostiene, invece, misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise;

43.  chiede agli Stati membri e alle autorità regionali di fare un uso intelligente dei fondi di coesione con l'obiettivo di sostenere il ruolo delle organizzazioni intermediarie delle PMI nell'ambito della promozione della RSI, basandosi su esempi come quello del principale programma tedesco co-finanziato dal Fondo sociale europeo;

44.  chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni intermediarie delle PMI e altre parti interessate, di identificare strategie e misure atte a favorire lo scambio delle buone prassi in materia di RSI tra le PMI, come ad esempio una banca dati che raccolga casi e pratiche con informazioni relative a progetti condotti in diversi paesi;

45.  raccomanda lo sviluppo di guide e manuali sulla RSI destinati alle PMI; sottolinea, a tale riguardo, l'urgenza di maggiore ricerca accademica su metodi per aumentare l'accettazione della RSI da parte delle PMI e sull'impatto economico, sociale e ambientale della RSI a livello locale e regionale;

46.  ritiene che, al fine di avere un impatto effettivo sulla riduzione della povertà, il programma RSI dovrebbe porre l'enfasi anche sulle PMI, dal momento che i loro impatti cumulativi sociali e ambientali sono significativi;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri ad individuare strategie di sviluppo e di supporto per la diffusione della RSI tra le PMI; raccomanda, in particolar modo, lo sviluppo di misure specifiche per le piccole e microimprese;

Questioni relative alla conformità e relazioni con i paesi terzi

48.  sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa il modo in cui i risultati delle valutazioni d'impatto della sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della loro conclusione e quali capitoli di tali accordi sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;

49.  sottolinea che i futuri trattati bilaterali d'investimento firmati dall'UE dovranno garantire un corretto equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e l'esigenza di prevedere un intervento da parte statale, con particolare riferimento alle norme in materia sociale, sanitaria e ambientale;

50.  invita a promuovere il concetto di sponsorizzazione tra i datori di lavoro;

51.  ricorda che per la risoluzione delle controversie commerciali e/o il risarcimento delle esternalità negative di attività commerciali irresponsabili o illegali esistono già i contenziosi giudiziari e le alternative extragiudiziali; invita, a tale proposito, la Commissione a sensibilizzare ulteriormente sia la comunità imprenditoriale sia l'opinione pubblica in generale riguardo a entrambe le vie; ricorda che la Camera di commercio internazionale (ICC) offre servizi di risoluzione delle controversie per i privati, le imprese, gli Stati, gli enti statali e le organizzazioni internazionali in cerca di alternative al contenzioso giudiziario che possano contribuire a migliorare l'accesso effettivo alla giustizia per le vittime in caso di violazioni delle pratiche commerciali responsabili che comportino danni economici, sociali e ambientali nell'UE e/o all'estero;

52.  sottolinea che l'opera di sensibilizzazione a livello di imprese quanto all'importanza della RSI e alle conseguenze del mancato rispetto, che rientra fra i compiti assegnati alla Commissione, deve essere accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione e creazione di capacità a livello dei governi dei paesi ospitanti, onde garantire l'attuazione effettiva dei diritti in materia di RSI e dell'accesso alla giustizia;

53.  ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le imprese dell'Unione a prendere iniziative volte a promuovere RSI e a condividere le migliori pratiche con i propri partner stranieri;

Conclusioni

54.  sottolinea la necessità di sviluppare eventuali misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi su scala regionale, nazionale o macroregionale;

55.  incoraggia gli sforzi della Commissione volti a promuovere il comportamento responsabile nelle relazioni con altri paesi e regioni del mondo; chiede, a tale riguardo, maggiori sforzi per ancorare il principio di reciprocità negli scambi commerciali;

56.  riafferma che lo sviluppo della RSI dovrebbe essere portato avanti prima di tutto attraverso l'approccio multistakeholder in cui un ruolo di primo piano spetti alle imprese, che devono avere la possibilità di sviluppare un approccio adeguato alla loro situazione; ribadisce l'esigenza di misure e approcci specifici per lo sviluppo della RSI tra le PMI;

57.  rileva che la strategia attuale della Commissione in materia di RSI copre il periodo 2011-2014; invita la Commissione a provvedere affinché sia adottata in tempo utile una strategia ambiziosa per il periodo dopo il 2014;

o
o   o

58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.
(2) GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.
(3) GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.
(4) GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.
(5) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
(6) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.


Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva
PDF 201kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI))
P7_TA(2013)0050A7-0023/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Carta sociale europea, in particolare gli articoli 5, 6 e 19,

–  viste la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata nel 1998, e le convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro riguardanti: l'abolizione del lavoro forzato [n. 29 (1930) e n. 105 (1957)], la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva [n. 87 (1948) e n. 98 (1949)], l'abolizione del lavoro infantile [n. 138 (1973) e n. 182 (1999)] e la non discriminazione sul lavoro [n. 100 (1951) e n. 111 (1958)],

–  viste anche le convenzioni dell'OIL n. 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) e n. 154 sulla contrattazione collettiva,

–  visti l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati all'unanimità a livello mondiale il 19 giugno 2009 in occasione della Conferenza internazionale del lavoro,

–  vista la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata all'unanimità dai 183 paesi membri dell'OIL il 10 giugno 2008,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e gli altri strumenti delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare il Patti internazionale sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006),

–  visti i principi delle Nazioni Unite sull'emancipazione delle donne introdotti nel marzo del 2010 e gli orientamenti in essi contenuti sulle modalità di emancipazione delle donne sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità, frutto della collaborazione tra l'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (UN Women) e l'iniziativa «Global Compact» (patto mondiale) delle Nazioni Unite,

–  visto il «Consistency Project», un progetto collaborativo che riunisce il «Climate Disclosure Standards Board (CDSB)», la «Global Reporting Initiative (GRI)», l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ideato per sostenere un approccio più coerente in relazione alla richiesta e alla fornitura di informazioni aziendali legate al cambiamento climatico,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani nonché le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 2009(1),

–  viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornate nel mese di maggio 2011,

–  vista la convenzione dell'OCSE del 1997 contro la corruzione,

–  vista la Global Reporting Initiative,

–  vista l'istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC),

–  vista la legge danese sui bilanci (2008),

–  visto il patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite,

–  visto lo studio (noto come lo «studio di Edimburgo»)(2), elaborato nell'ottobre 2010 per la Commissione sui divari in termini di governance tra gli strumenti e le norme internazionali in materia di responsabilità sociale dell'impresa e la vigente legislazione europea, le cui conclusioni sono contenute nella relazione annuale del 2011 del Parlamento sui diritti umani(3), pienamente approvata dal Consiglio europeo,

–  visti i paragrafi 46 e 47 del documento conclusivo del vertice mondiale Rio+20 del 2012 sullo sviluppo sostenibile,

–  visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI),

–  vista la norma internazionale ISO 26000, che definisce orientamenti in materia di responsabilità sociale ed è stata pubblicata il 1° novembre 2010,

–  visto lo studio «Green Winners» del 2009, che raggruppa 99 imprese(4),

–  vista l'istituzione del forum multilaterale sulla responsabilità sociale delle imprese, lanciato il 16 ottobre 2002,

–  vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(5),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione (COM(2011)0896),

–  visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(6), che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 tranne che per le relazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese(7),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese(8),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (Comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso – COM(2006)0249),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire» (Piano d'azione per il governo societario – COM(2003)0284),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Pacchetto imprese responsabili» (COM(2011)0685),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese»(9),

–  vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile(10),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato(11),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(12),

–  vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su UE 2020, in cui sottolinea che esiste un legame inscindibile tra la responsabilità d'impresa e il governo societario(13),

–  vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sull'«Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale»(14),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»(15),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione giuridica, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0023/2013),

A.  considerando che il termine «responsabilità sociale delle imprese» (RSI) non deve essere utilizzato impropriamente per ridefinire le norme minime applicabili concordate a livello internazionale, e che deve invece essere usato per misurare il grado di applicazione delle norme stesse e per capire meglio in che modo esse si possano rendere facilmente e direttamente applicabili per le aziende di tutte le dimensioni;

B.  considerando che il concetto di RSI tipicamente impiegato in seno alle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe essere considerato come sostanzialmente inscindibile dai concetti correlati di impresa responsabile o etica, «ambiente, società e governance», sviluppo sostenibile e rendicontabilità delle imprese;

C.  considerando che l'approccio multilaterale deve rimanere la pietra angolare di tutte le iniziative sostenute dall'Unione in materia di RSI nonché la base della RSI più credibile perseguita dalle imprese stesse, a partire dal livello locale;

D.  considerando che la Global Reporting Initiative ha fornito la metodologia di gran lunga più accettata a livello internazionale per la trasparenza delle imprese, e che l'istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC), che riunisce i principali organismi per l'elaborazione delle norme contabili internazionali, è indice del fatto che la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese integrata nei bilanci diventerà la norma a livello globale in meno di un decennio;

E.  considerando che l'attività innovatrice del «Prince's Accounting for Sustainability Project» (progetto del Principe sulla contabilità finalizzata alla sostenibilità) realizzata nell'ambito dell'iniziativa «TEEB for Business» (Economia degli ecosistemi e della biodiversità) e del programma ambientale delle Nazioni Unite ha reso ora possibile per le imprese la piena e precisa comprensione del valore monetario dell'impatto sociale e ambientale esterno della RSI, che può così essere integrata nella gestione finanziaria delle imprese stesse;

F.  considerando il cambiamento di rotta nella comunità di investitori nell'ambito del quale 1 123 investitori (che rappresentano un patrimonio totale gestito di 32 000 miliardi di USD) hanno aderito ai principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI); che il Forum europeo per gli investimenti sostenibili stima che il mercato globale degli investimenti socialmente responsabili abbia raggiunto un valore di circa 7 000 miliardi di EUR a settembre 2010, e che 82 investitori guidati da «Aviva Global Investors», rappresentanti un patrimonio totale gestito di 50 000 miliardi di USD, hanno promosso l'appello a rendere obbligatoria la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese rivolto al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile;

G.  considerando che l'istituzione della piattaforma multilaterale europea sulla responsabilità sociale delle imprese, l'adozione di una serie di progetti pilota e di ricerca nonché le attività dell'ex Alleanza per le imprese costituiscono altrettante valide testimonianze dell'impegno europeo nel settore della RSI, unitamente al prezioso e costante contributo apportato da una «famiglia» di organizzazioni europee che si occupano di RSI, comprese RSI Europa, la «European Academy of Business in Society» (EABIS), il Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili (Eurosif) e la Coalizione europea per la responsabilità sociale di impresa (ECCJ);

H.  considerando che un certo numero di norme comuni in materia di RSI è fondamentale, che gli approcci del settore devono essere differenziati in base alla rilevanza e che, in una società libera, nessuna iniziativa benefica può essere resa obbligatoria in nome della RSI, pena una possibile riduzione della generosità dei cittadini;

I.  considerando che i codici di condotta delle imprese hanno svolto un ruolo importante nel dare avvio alla RSI e nel sensibilizzare in proposito, ma costituiscono una risposta insufficiente se si considerano la frequente mancanza di specificità, la scarsa coerenza con le norme internazionali esistenti, gli esempi di elusione delle questioni essenziali nonché la mancanza di comparabilità e trasparenza nell'applicazione;

J.  considerando che i principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU sono stati concordati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati membri dell'UE, dell'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro e della Camera di commercio internazionale, anche per quanto concerne il concetto di «combinazione intelligente» tra iniziative normative e volontarie;

K.  considerando che l'ex rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, John Ruggie, ha chiesto agli Stati membri dell'UE, nell'ambito della conferenza in materia di RSI convocata dall'allora presidenza svedese, di chiarire e sostenere la questione della giurisdizione extraterritoriale per le violazioni da parte delle imprese nei paesi terzi fragili; che la sua richiesta è stata successivamente approvata nelle conclusioni del Consiglio europeo, ma che finora non è stata intrapresa alcuna azione al riguardo;

L.  considerando che lo studio della Commissione sui divari in termini di governance tra gli strumenti e le norme internazionali in materia di RSI e la vigente legislazione europea, noto come lo «studio di Edimburgo» e pubblicato nell'ottobre del 2010 con conclusioni contenute anche nella relazione annuale del 2011 sui diritti umani, è stato pienamente approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento;

M.  considerando che le linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali rappresentano la norma internazionale in materia di RSI più credibile, e che l'aggiornamento concordato nel maggio del 2011 costituisce una significativa opportunità per portare avanti l'attuazione della RSI;

N.  considerando che sono state intraprese numerose iniziative internazionali per garantire una rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle imprese comprendente anche obblighi di rendicontazione per le società statali cinesi e l'obbligo per le imprese di riferire in merito all'applicazione degli orientamenti in tema di RSI elaborati dal governo dell'India, e che le imprese sono tenute a divulgare i loro risultati in termini di sostenibilità come requisito per la quotazione in borsa in Brasile, Sud Africa e Malaysia, oltre che per la Commissione della borsa valori statunitense (Securities and Exchange Commission);

O.  considerando che la legge danese sui bilanci (2008) riguardante la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese prevede specifici obblighi di rendicontazione aggiuntivi per quanto riguarda l'impatto sul cambiamento climatico e i diritti umani, e che la stessa si è rivelata estremamente popolare tra le imprese danesi, il 97% delle quali ha scelto di elaborare relazioni nonostante la disposizione «rispetta o spiega» prevista per i primi tre anni di applicazione della legge;

P.  considerando che Francia e Danimarca sono due dei quattro governi dei paesi membri dell'ONU che hanno accettato di dirigere l'attuazione dell'impegno Rio +20 delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese;

Q.  considerando che l'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali, condotto dai Paesi Bassi, ha offerto l'opportunità di migliorarne la visibilità e lo status attraverso il sistema dei «punti di contatto nazionali», ha posto fine al «legame di investimento» (investment nexus) che ha impedito la piena applicazione delle citate linee guida alla catena di approvvigionamento, e ha pienamente integrato i principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

R.  considerando che, secondo la sua risoluzione su Europa 2020, esiste un legame inscindibile tra la responsabilità sociale delle imprese e il governo societario;

S.  considerando che lo studio «Green Winners» del 2009 riguardante 99 imprese ha dimostrato che in 16 distinti settori industriali le imprese con strategie RSI hanno registrato risultati superiori di almeno il 15% rispetto alle medie settoriali, ovvero una capitalizzazione di mercato aggiuntiva di 498 milioni di EUR (650 milioni di USD) per azienda;

T.  considerando che dal sondaggio del 2012 «Global CEO» è emerso che le imprese riconoscono la necessità di una stretta collaborazione con le popolazioni locali ai fini della crescita; che, ad esempio, oltre il 60% degli intervistati stava programmando per i tre anni successivi un aumento degli investimenti finalizzato a contribuire a mantenere la salute dei lavoratori;

1.  riconosce che la comunicazione della Commissione si inserisce in una serie di dichiarazioni politiche finalizzate a garantire una più ampia promozione della RSI, che essa rientra fra le politiche dell'UE ed è destinata a diventare un principio consolidato dell'azione europea; chiede che la Commissione e gli Stati membri si basino sulla strategia in materia di RSI per il periodo 2014-2020 per adottare misure concrete intese a promuovere il coinvolgimento delle imprese nella RSI;

2.  sottolinea che l'adesione alla responsabilità sociale assicura alle imprese una fiducia e un'accettazione sociale maggiori;

3.  concorda nondimeno con l'analisi esposta nella comunicazione, secondo cui le pratiche della RSI sono ancora in gran parte limitate a una minoranza di grandi aziende nonostante gli appelli diretti riguardanti l'adesione alla RSI da parte di un maggior numero di imprese contenuto nelle comunicazioni della Commissione del 2001 e del 2006; ritiene tuttavia che le imprese siano sempre state partecipi delle società in cui operano e che la RSI possa essere introdotta nelle aziende di tutte le dimensioni; rileva altresì la necessità di coinvolgere le PMI nel dibattito sulla RSI, dal momento che molte di esse aderiscono alla stessa sulla base di un approccio più informale e intuitivo, con il minor aggravio possibile in termini di oneri amministrativi e nessun aumento dei costi;

4.  richiama l'attenzione sul ruolo strategico delle PMI, le quali, grazie alla prossimità con il territorio in cui operano, possono agevolare l'adesione alla RSI; chiede alla Commissione di sviluppare, di concerto con le autorità nazionali e le piattaforme multilaterali, forme di cooperazione settoriale tra PMI che permettano loro di affrontare problemi sociali e ambientali in maniera collettiva;

5.  ritiene deplorevole che la RSI rimanga essenzialmente incentrata sulle norme ambientali, a scapito delle norme sociali, nonostante queste ultime siano fondamentali per ristabilire un clima sociale favorevole alla crescita economica e alla convergenza sociale;

6.  è del parere che la crisi finanziaria globale comporti un reale rischio che i responsabili politici, anche nell'UE, subiscano le conseguenze della loro nefasta logica di breve termine, incentrata esclusivamente su misure per la trasparenza e la rendicontabilità sui mercati finanziari, definite in senso stretto, a scapito dell'urgente necessità del settore finanziario e di tutti i settori industriali di far fronte in modo integrato alle sfide impellenti e prioritarie del degrado ambientale e della disgregazione sociale;

7.  avverte che in futuro le imprese potranno risultare sostenibili solo se vivranno in un'economia sostenibile, e che non può esserci alcuna alternativa all'adattamento a un futuro a basse emissioni carbonio, il quale comprende altresì la conservazione del capitale sociale e naturale del mondo, ovvero un processo in cui la RSI deve svolgere un ruolo decisivo;

8.  ritiene che il «potenziamento» della RSI debba essere migliorato attraverso: la messa in risalto degli strumenti globali in materia di RSI, un nuovo slancio per le imprese leader nelle rispettive categorie, la divulgazione da parte delle imprese di informazioni sociali e ambientali, il ricorso ad apposite linee guida, il sostegno della pubblica amministrazione in vista della creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione in ambito RSI nonché della messa a disposizione di meccanismi e strumenti adeguati (ad esempio un regime di incentivi), una solida analisi dell'impatto delle iniziative esistenti in materia di RSI, un sostegno alle nuove iniziative in ambito sociale, un adeguamento della RSI volto a soddisfare le esigenze delle PMI e un maggiore riconoscimento all'interno sia della comunità imprenditoriale sia della società in generale dell'enorme portata delle sfide globali in ambito sociale e ambientale per l'Europa e il mondo;

9.  è favorevole all'intenzione della Commissione di approfondire la RSI in Europa mediante l'elaborazione di linee guida e il sostegno di iniziative multilaterali per i singoli settori industriali; chiede inoltre alle principali aziende e associazioni di abbracciare l'iniziativa in questione;

10.  ribadisce che la RSI deve passare dalle azioni ai risultati;

11.  plaude al fatto che la definizione di RSI contenuta nella comunicazione della Commissione, che rispecchia il nuovo approccio adottato in primo luogo dalla stessa Commissione nell'ambito del Forum multilaterale nel 2009, oltre a offrire un'opportunità indispensabile in termini di inclusione e di ricerca di un consenso, riflette correttamente il nuovo consenso raggiunto tra le aziende e le altri parti interessate nel campo in oggetto grazie all'approvazione unanime dei principi guida delle Nazioni Unite e di altri strumenti come la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000; accoglie favorevolmente l'integrazione nelle attività delle imprese delle istanze sociali, ambientali, etiche e umane; insiste sulla necessità che la Commissione operi una più netta differenziazione tra: (1) iniziative benefiche delle aziende, (2) attività sociali delle imprese fondate su leggi, regolamenti e norme internazionali e (3) attività antisociali delle imprese, da condannare in maniera perentoria, che, oltre a violare leggi, regolamenti e norme internazionali, sfociano in forme di sfruttamento e comportamenti penalmente rilevanti come il ricorso al lavoro minorile o forzato;

12.  ribadisce che la RSI deve essere estesa anche alla condotta delle imprese nei confronti e all'interno dei paesi terzi;

13.  constata con interesse che la Commissione ha cominciato a inserire riferimenti alla RSI negli accordi commerciali dell'UE; ritiene, visto il ruolo preminente assunto dalle grandi società e dalle relative controllate e filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, che la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare parte integrante del capitolo «sviluppo sostenibile» degli accordi commerciali dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare proposte concrete concernenti l'applicazione alla politica commerciale dei principi di RSI in questione;

14.  ritiene che la «responsabilità sociale» debba altresì rispettare principi e diritti fondamentali come quelli specificati dall'OIL, ad esempio, in particolare, la libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto di ricorrere al lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul lavoro;

15.  apprezza vivamente il contributo offerto dai commissari per l'Occupazione, le Imprese e il Mercato interno e dal relativo personale ai fini dell'approccio lungimirante e costruttivo adottato nella comunicazione della Commissione; riconosce il contributo di altre parti della Commissione attraverso il gruppo interservizi sulla RSI; invita, tuttavia, il Presidente della Commissione a guidare personalmente i progressi nel settore della RSI e a garantire la piena «titolarità» dell'impegno della Commissione nei confronti della RSI, in particolare per quanto concerne la direzione generale dell'Ambiente e le DG impegnate nelle relazioni esterne;

16.  ritiene che la RSI debba includere misure sociali riguardanti, tra l'altro, la formazione professionale, la conciliazione tra vita familiare e professionale nonché l'adeguatezza delle condizioni di lavoro; conferma la propria convinzione che esista un «interesse commerciale» della RSI ma ribadisce che, qualora nel breve termine tale interesse non sussista in una determinata situazione o azienda, esso non deve mai essere addotto come pretesto per agire in maniera irresponsabile e antisociale; ritiene che esistano ricerche sufficienti a dimostrare l'«interesse commerciale» e che la diffusione di dette ricerche debba costituire la priorità; chiede che le nuove ricerche in tema di RSI siano dedicate alla valutazione dell'impatto cumulativo dei cambiamenti di comportamento delle imprese dovuti alla RSI sugli sforzi per far fronte a tutte le sfide europee e globali, ad esempio le emissioni di CO2, l'acidificazione delle acque, la povertà estrema, il lavoro minorile e le disparità; chiede altresì che gli insegnamenti tratti siano integrati nel futuro contributo dell'Europa allo sviluppo di iniziative globali in materia di RSI;

17.  riconosce l'esistenza di un grave difetto nelle iniziative in materia di RSI laddove le aziende che si fregiano dell'applicazione dei principi della RSI riescono a evitare gruppi di interesse cruciali o temi sensibili attinenti alle loro attività e catene di approvvigionamento globali; invita la Commissione a fare leva, in collaborazione con le autorità finanziarie e le parti sociali, sul precedente lavoro svolto dai «laboratori» RSI al fine di valutare meglio come le aziende e le loro parti interessate possano oggettivamente individuare gli aspetti sociali e ambientali rilevanti per l'attività in questione nonché di selezionare in modo equo e bilanciato le parti interessate da coinvolgere nelle iniziative delle imprese in materia di RSI;

18.  ritiene che i consumatori prestino sempre più attenzione alle attività di RSI svolte dalle imprese, le quali sono pertanto incoraggiate a essere trasparenti, in particolare per quanto concerne le operazioni aziendali connesse a questioni etiche, sociali e ambientali;

19.  sottolinea che si potrà parlare di responsabilità sociale delle imprese solo quando saranno rispettate la legislazione in vigore e le vigenti disposizioni collettive locali delle parti sociali;

20.  osserva che, nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa, si debba tenere conto del comportamento delle imprese presenti nella relativa catena di approvvigionamento nonché di quello degli eventuali subappaltatori;

Ripresa sostenibile

21.  è d'accordo con la Commissione quando, nella sua comunicazione, riconosce che il contributo «ad alleviare le conseguenze sociali dell'attuale crisi» e l'individuazione di modelli di imprenditoria sostenibile fanno parte della responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare le imprese, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, a impegnarsi a favore della RSI; chiede alle imprese di valutare iniziative volte a conservare e creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani e le donne, in tutti i settori di attività (ad esempio gestione e formazione, mercati, personale, ambiente e società), con particolare riferimento ai soggetti che presentano molteplici svantaggi, ad esempio i rom con disabilità, nonché a selezionare sul mercato del lavoro locale non solo semplici dipendenti ma anche alti dirigenti, istituendo altresì, ad esempio, un sistema che consenta ai neolaureati di svolgere tirocini di qualità e quindi di acquisire l'esperienza lavorativa richiesta dai datori di lavoro nel settore privato;

22.  ritiene che le imprese debbano partecipare alla risoluzione dei problemi sociali aggravati dalla crisi economica, ad esempio la mancanza di alloggi e la povertà, nonché allo sviluppo delle comunità in cui operano;

23.  riconosce che la crisi economica è andata di pari passo con una crescente flessibilizzazione del lavoro, soprattutto per le donne, con differenze a livello di condizioni occupazionali in parte riconducibili alle pratiche di subappalto, un ricorso obbligato al lavoro a tempo parziale per molti che aspirano a lavori a tempo pieno, un aumento di prassi lavorative talvolta improntate allo sfruttamento nonché una recrudescenza dell'occupazione informale; invita la Commissione e il Forum europeo multilaterale a esaminare, nello specifico, l'espansione della pratica del subappalto; esorta a basare tale attività sui principi guida delle Nazioni Unite applicabili alla catena di approvvigionamento e in particolare al concetto di «valutazione d'impatto», indipendentemente dai diversi livelli di fornitori;

24.  osserva che il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro fisico, l'elaborazione di procedure e politiche per le assunzioni e i licenziamenti, la tutela dei dati e della vita privata dei lavoratori, il pagamento puntuale delle retribuzioni e delle altre prestazioni rappresentano ulteriori elementi della responsabilità sociale delle imprese, di cui chiede il rispetto;

25.  riconosce che la crisi ha un impatto sul tessuto sociale; apprezza le varie misure adottate da talune imprese per integrare nel mercato del lavoro i gruppi vulnerabili e svantaggiati; chiede alle imprese di continuare a portare avanti iniziative in tal senso; sottolinea tuttavia che le chiusure di imprese e i tagli stanno compromettendo alcuni dei miglioramenti conseguiti attraverso la RSI quali l'occupazione dei gruppi vulnerabili della società, in particolare delle persone con disabilità, ottenuta grazie al miglioramento della formazione e dello status di tali lavoratori e alla promozione di nuove forme di produzione e di servizi socialmente utili, ad esempio mediante il credito cooperativo, nonché di nuovi modelli occupazionali attraverso imprese sociali, cooperative e commercio equo; ritiene quindi essenziale la definizione di parametri per le misure sociali; invita la Commissione a intraprendere un'analisi approfondita dell'impatto sociale della crisi sulle iniziative descritte, integrando la prospettiva di genere e concentrandosi sui paesi dell'Europa meridionale, nonché a consultare pienamente le parti sociali e i soggetti interessati dalla RSI in merito ai risultati raggiunti;

26.  ritiene che le iniziative in materia di RSI, oltre ad apportare benefici alla società nel suo insieme, aiutino le imprese a migliorare la loro immagine e a essere maggiormente valorizzate tra i potenziali consumatori, a tutto vantaggio della loro redditività economica a lungo termine;

27.  osserva che la definizione di programmi di sviluppo delle competenze e formazione continua per i lavoratori, le regolari valutazioni individuali di questi ultimi e i programmi per la gestione dei talenti, così come la definizione di specifici obiettivi commerciali e di sviluppo per i dipendenti, aumentano la motivazione e l'impegno degli stessi costituendo altresì un elemento essenziale della RSI;

28.  fa notare che, in particolare in tempi di crisi, le imprese che operano nel rispetto dei principi della RSI dovrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità innovative delle rispettive regioni grazie all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e rispettose dell'ambiente presso gli stabilimenti di produzione, nonché attraverso nuovi investimenti e processi di modernizzazione; sottolinea che l'integrazione nelle attività delle imprese di questioni ambientali quali la biodiversità, il cambiamento climatico, l'efficienza sotto il profilo delle risorse e la salute ambientale, è potenzialmente in grado di promuovere una ripresa sostenibile;

29.  ritiene che, tenendo conto della diversità dei sistemi pensionistici nell'Unione europea a seguito della crisi finanziaria, detta crisi possa in alcuni casi aver minato la fiducia dei dipendenti in relazione all'obbligo delle aziende di garantire i diritti pensionistici privati nel lungo termine; invita le aziende responsabili ad affrontare il problema di concerto con la Commissione e le parti sociali, stabilendo tra l'altro forme di gestione dei fondi pensione aperte, inclusive e basate sulle norme, anche in quanto parte della più ampia sfida nell'ambito della RSI riguardante l'invecchiamento attivo in un'epoca di cambiamento demografico; osserva che il ripristino della fiducia tra dipendenti e aziende è fondamentale in vista di una ripresa economica sostenibile;

Organizzazione internazionale e approcci multilaterali

30.  apprezza vivamente la posizione centrale riservata dalla comunicazione della Commissione al rafforzamento e all'attuazione delle norme internazionali e, in considerazione dell'aggiornamento del 2011 delle linee guida dell'OCSE nonché dell'approvazione dei principi guida delle Nazioni Unite, ritiene che l'azione dell'UE debba ora concentrarsi soprattutto sulla promozione e sull'applicazione di tali linee guida e principi tra le imprese europee; sottolinea che le linee guida dell'OCSE sono state definite e riconosciute a livello internazionale allo scopo di stabilire e mantenere condizioni di parità, promuovendo nel contempo pratiche commerciali aperte, eque e responsabili a livello mondiale; propone alla Commissione di riferire annualmente sia al Parlamento che al Consiglio in merito all'applicazione delle linee guida dell'OCSE all'interno dell'Unione europea;

31.  sottolinea l'importanza di formulare le politiche dell'Unione in materia di RSI in linea con le normative internazionali, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi a livello nazionale o internazionale;

32.  insiste sul fatto che ognuno dei 27 Stati membri deve velocizzare la revisione del proprio piano d'azione nazionale in materia di RSI e lo sviluppo dei piani nazionali di applicazione delle linee guida dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite pertinenti, ovvero processi che dovrebbero essere conclusi al più tardi nel dicembre 2013; ritiene che gli Stati membri debbano garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi le ONG, la società civile, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni nazionali per i diritti umani, all'elaborazione dei citati piani; invita l'UE ad agevolare l'apprendimento dalle esperienze acquisite dagli Stati membri in cui il processo è già in corso; incoraggia gli Stati membri a trarre ispirazione dalle linee guida figuranti nella norma ISO 26000, dalla più recente versione delle linee guida della «Global Reporting Initiative» e dagli orientamenti elaborati dal Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

33.  chiede una maggiore coerenza delle politiche a livello di UE basata sulla conformità degli appalti pubblici, del credito alle esportazioni, della buona governance, della concorrenza, dello sviluppo, del commercio, degli investimenti nonché di politiche e accordi diversi alle norme internazionali in materia di ambiente, questioni sociali e diritti umani di cui alle linee guida e ai principi pertinenti dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita, a tale proposito, a compiere sforzi finalizzati alla cooperazione con gli organi rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, tenendo conto dei pertinenti pareri delle istituzioni nazionali per i diritti umani, ad esempio il documento sui diritti dell'uomo e gli appalti che il gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha presentato alla Commissione; chiede una significativa e adeguata valutazione dell'impatto delle proposte legislative per individuare potenziali incoerenze con i principi guida delle Nazioni Unite e insiste sulla necessità di un coordinamento con il gruppo di lavoro dell'ONU per le imprese e i diritti umani onde evitare interpretazioni divergenti e contraddittorie di tali principi;

34.  accoglie con favore, in particolare, l'inserimento del settore delle TIC in determinate linee guida europee in materia di imprese e diritti umani; riconosce i reali dilemmi creati dalla necessità di conciliare tutela della vita privata e lotta ai contenuti illeciti, da un lato, con l'obiettivo di difendere la libertà di espressione dall'altro, come mostrato dalla recente controversia innescata dal video anti-islamico pubblicato su YouTube; chiede che molte più imprese europee collaborino all'iniziativa multilaterale di punta in materia, la Global Network Initiative (GNI), cui attualmente aderiscono in prevalenza aziende statunitensi;

35.  insiste affinché tutti i finanziamenti a favore del commercio e dello sviluppo concessi agli attori del settore privato da parte degli strumenti di investimento dell'UE, della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, contengano clausole contrattuali riguardanti l'obbligo di conformarsi alle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, unitamente a norme sulla rendicontabilità e a un chiaro meccanismo di reclamo; rinnova il suo appello agli Stati membri affinché facciano altrettanto in relazione al rilascio dei crediti all'esportazione alle imprese;

36.  plaude all'iniziativa della Commissione in materia di piani d'azione nazionali per l'applicazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a svolgere un ruolo molto più incisivo in termini di contributo a condurre l'applicazione ad alto livello e di promozione di un controllo e di una rendicontazione efficaci; chiede di avviare un «processo di valutazione inter pares» tra Stati membri al fine di portare avanti l'applicazione; chiede alla Commissione e al SEAE di valutare l'attuazione dei piani d'azione e le azioni intraprese a livello di UE riferendo in merito al Consiglio europeo e al Parlamento entro la fine del 2014;

37.  riconosce che le aziende operano sempre di più in Stati fragili e hanno un obbligo di diligenza in termini di protezione del loro personale da conflitti, terrorismo e criminalità organizzata; ribadisce tuttavia che le imprese hanno parimenti il dovere di garantire che le disposizioni in materia di sicurezza non pregiudichino la pace o la sicurezza di altri nei luoghi in cui operano, pena la possibilità di essere accusate di complicità nei casi di violazione dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore adozione dei principi internazionali volontari per la sicurezza e a cercare l'accordo di un quadro normativo internazionale sulla regolamentazione, il monitoraggio e il controllo delle attività delle società militari e di sicurezza private;

38.  invita le imprese e le altre parti interessate a partecipare in modo costruttivo al processo di elaborazione di orientamenti in materia di diritti umani settoriali avviato dalla Commissione nonché a utilizzare gli orientamenti che risulteranno dal processo stesso una volta che sarà ultimato;

39.  invita la Commissione, in particolare la DG Giustizia, ad avanzare proposte volte a favorire l'accesso alla giustizia nei tribunali dell'UE per i casi più estremi ed eclatanti di violazione dei diritti umani o dei lavoratori da parte di società con sede in Europa ovvero delle controllate, dei subappaltatori o dei partner commerciali delle stesse, come raccomandato dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;

40.  segnala altresì la necessità di sviluppare e istituire meccanismi per la denuncia delle violazioni dei diritti umani all'interno delle singole imprese;

41.  ritiene che lo studio «Green Matters» dimostri in maniera definitiva il legame positivo tra adesione di un'impresa alla RSI e conseguimento di migliori prestazioni finanziarie in sede di superamento della crisi; sostiene il concetto di «competitività responsabile» e sottolinea che il potenziale mercato di beni e servizi utili sotto il profilo sociale e ambientale rimane un'opportunità commerciale fondamentale non solo per le imprese ma anche in un'ottica di soddisfacimento delle esigenze della società;

42.  condivide il parere delle imprese, individuato nel sondaggio «Global CEO» del 2012, secondo cui la crescita sostenibile di un'impresa presuppone una stretta collaborazione con le popolazioni, i governi e i partner commerciali locali nonché investimenti nelle comunità locali; sostiene le iniziative commerciali legate alla creazione di posti di lavoro, alla formazione e al contributo per la gestione delle limitazioni delle risorse nonché per le soluzioni sanitarie chiedendone altresì l'intensificazione;

43.  invita la Commissione, in particolare la DG Commercio, a passare da un approccio «passivo» a uno «attivo» nei confronti delle linee guida dell'OCSE, anche attraverso la richiesta di adesione alla Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, che comprende le suddette linee guida, garantendo la promozione e il sostegno continuo di queste ultime da parte delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi, finanziando iniziative di sviluppo delle capacità in collaborazione con le imprese, i sindacati e la società civile nei paesi terzi in relazione all'applicazione delle linee guida, nonché garantendo che le stesse siano specificamente citate in tutti i nuovi accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi, ivi compresi tutti gli accordi commerciali e di investimento; chiede all'UE di impegnarsi a fondo sul piano diplomatico per convincere più paesi a livello internazionale a diventare firmatari e a fornire un sostegno concreto ai gruppi della società civile in vista della trattazione di «casi specifici» di presunte violazioni, in collaborazione con gli Stati membri;

44.  ritiene che la RSI possa costituire uno strumento importante in grado di aiutare l'Unione europea a sostenere l'attuazione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) a livello internazionale; chiede alla Commissione di sostenere le organizzazioni e le parti sociali europee intenzionate ad avviare progetti pilota conformi alle linee guida dell'OCSE e ad altre norme internazionali in materia di RSI per lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi; chiede alla Commissione di stabilire un obiettivo specifico per la negoziazione e la conclusione di nuovi accordi quadro su questioni legate alla RSI nonché di invitare le parti sociali a concludere tali accordi nel contesto del loro nuovo approccio settoriale alla RSI; invita la Commissione, in particolare la DG Occupazione, a integrare le norme in materia di lavoro nella RSI intraprendendo progetti pilota sul lavoro dignitoso in collaborazione con i governi dei paesi terzi;

45.  concorda con la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» laddove afferma che «il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte [alla] responsabilità [sociale delle imprese].»; ritiene che la RSI debba integrare, senza tuttavia sostituire in alcun modo, la legislazione, la contrattazione collettiva e il dialogo con i lavoratori organizzati in sindacati attualmente vigenti; è del parere che le imprese debbano impegnarsi a esaminare con i lavoratori e i loro rappresentanti la politica da esse condotta in materia di RSI, valutando altresì elementi come una relazione annuale sull'impatto sociale e ambientale delle rispettive attività; ritiene che debba essere adottato un complesso facoltativo di norme per gli accordi quadro europei sulla base del possibile contenuto del quadro in questione, come descritto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'argomento;

46.  invita l'UE e, in particolare, la Commissione a:

   garantire che RSI e diritti umani figurino tra le tematiche prioritarie dei singoli strumenti finanziari previsti dal nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; ed
   elaborare un sostegno specifico nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per la formazione e lo sviluppo globale delle capacità nel campo della RSI e dei diritti umani a favore delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati e di altre organizzazioni per i diritti dell'uomo;

47.  plaude al fatto che una parte del mondo imprenditoriale ha auspicato una nuova convenzione globale sulla responsabilità delle imprese nel sistema delle Nazioni Unite facendo riferimento al vertice delle Nazioni Unite Rio+20; ritiene che per una simile convenzione sarà probabilmente necessario attendere alcuni anni, ma che l'UE dovrebbe comunque partecipare al dibattito in modo costruttivo; è tuttavia del parere che le discussioni in tal senso non debbano distogliere i responsabili decisionali a livello di imprese e di governo dall'obiettivo di portare avanti con urgenza l'attuazione degli strumenti esistenti in materia di RSI; richiama l'attenzione sul fatto che, oltre al sistema delle Nazioni Unite, esistono diversi modelli riguardanti le modalità di possibile nascita di nuove forme di governance globale in tema di RSI, ad esempio la promozione della diffusione delle linee guida dell'OCSE tra i non aderenti oppure un'iniziativa autonoma di governi che perseguono i medesimi obiettivi; invita l'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri a elaborare e sostenere proposte specifiche in vista di un accordo in merito a un contributo concreto e verificabile delle imprese da raggiungere nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite proposti per il periodo successivo al 2015;

Politiche pubbliche per la RSI

48.  concorda nel ritenere che, a partire dalla prima relazione del forum multilaterale del giugno 2004, le autorità pubbliche possano svolgere un ruolo significativo facendo ricorso alle funzioni di aggregazione e di incentivazione al fine di promuovere la RSI, anche nell'ambito degli appalti pubblici, e invita gli Stati membri a rilanciare con forza tale impegno tramite il gruppo di alto livello e altri canali;

49.  chiede che, negli ambiti in cui l'UE o gli Stati membri sono partner di imprese (ad esempio gli appalti pubblici, imprese di Stato, imprese comuni, garanzie dei crediti all'esportazione e progetti su larga scala nei paesi terzi), la conformità con i principi e le linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite rappresenti una priorità, espressa mediante clausole contrattuali specifiche che comportino conseguenze per le imprese in flagrante violazione delle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani;

50.  sottolinea l'importanza del quadro delle Nazioni Unite «proteggere, rispettare e riparare» e ritiene che i suoi tre pilastri, ossia la responsabilità dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e la necessità di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso, debbano essere sostenuti da adeguate misure atte a favorirne l'attuazione;

51.  sottolinea che, in conseguenza del loro peso nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, con le loro filiali e i loro subappaltatori, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle norme sociali e del lavoro nel mondo; riconosce che i ricorsi nei confronti di imprese dell'UE attive all'estero sono spesso risolti con maggiore efficacia sul posto; plaude ai punti di contatto nazionali dell'OCSE quali meccanismi statali non giuridici capaci di svolgere il ruolo di mediatori in un'ampia gamma di controversie in materia di imprese e diritti umani; chiede, tuttavia, maggiori sforzi da parte delle imprese per sviluppare meccanismi di reclamo e ricorso conformi ai criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, e che si faccia riferimento ai principi e alle linee guida riconosciuti a livello internazionale quale ulteriore guida autorevole, in particolare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000 e la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

52.  chiede l'elaborazione di norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese del settore tecnologico dell'UE riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;

53.  chiede che venga attuato il principio di «conoscenza dell'utente finale», onde garantire un maggiore controllo ed evitare il verificarsi di violazioni dei diritti umani a monte o a valle delle filiere di approvvigionamento e dei flussi di produzione o di mercato;

54.  ritiene che gli Stati membri debbano attribuire la responsabilità alle aziende per l'adozione di principi e politiche proattive volte a contrastare la discriminazione e l'esclusione sociale, promuovere l'uguaglianza di genere e rispettare i diritti fondamentali di tutti;

55.  invita la Commissione e gli Stati membri, considerato l'approccio multilaterale alla RSI, a valutare la possibilità di estendere la partecipazione come osservatore alle riunioni semestrali del gruppo di alto livello per includervi i rappresentanti degli osservatori, tra cui due relatori delle commissioni competenti del Parlamento europeo, rappresentanti del programma ambientale dell'ONU, del Consiglio per i diritti umani dell'ONU e dell'Organizzazione internazionale del lavoro e un candidato ciascuno per imprese europee, sindacati e società civile, stabilito dal comitato di coordinamento del forum multilaterale;

56.  riconosce che la necessità di avvicinare le istituzioni dell'UE ai suoi cittadini, sottolineata nella dichiarazione di Laeken del 2001, è ancora attuale; è pertanto favorevole a un esame formale della proposta «Solidarité» di un programma interistituzionale in materia di risorse umane nelle istituzioni dell'UE per facilitare la partecipazione del personale e dei tirocinanti all'impegno civico attraverso attività di volontariato, umanitarie e sociali positive, sia in quanto elemento della formazione del personale che sotto forma di volontariato; sottolinea il fatto che il programma proposto permette di ridurre i costi e rappresenta un considerevole valore aggiunto e contribuirebbe alla promozione e all'attuazione delle politiche e dei programmi dell’UE; esorta tutti gli Stati membri a includere un servizio di volontariato dei dipendenti nei loro piani d'azione nazionali; chiede di firmare un «patto» mediante il Centro europeo di volontariato (CEV) per coinvolgere le organizzazioni della società civile in tutta Europa nel conseguimento del presente obiettivo;

57.  invita le imprese a incentivare il volontariato internazionale dei propri dipendenti, al fine di facilitare le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato nella cooperazione allo sviluppo; chiede alla Commissione di fornire sostegno alle iniziative adottate dalle imprese in tale ambito attraverso il futuro corpo volontario europeo di aiuto umanitario;

58.  ritiene che gli Stati membri debbano incoraggiare le aziende a elaborare politiche e introdurre misure che facciano fronte alla necessità di rispettare la vita privata e familiare di tutti i loro dipendenti; ritiene che dette politiche e misure debbano essere conformi al principio di uguaglianza ed estendersi ai negoziati sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro, sui livelli di retribuzione, sulla disponibilità di determinate agevolazioni pratiche ai lavoratori e sulle condizioni lavorative flessibili, inclusa la natura dei contratti di lavoro e la disponibilità delle interruzioni di carriera;

59.  riconosce che gli indicatori sociali sono in ritardo rispetto agli indici ambientali in termini di valutazione economica e specificità generale in molte iniziative in materia di RSI; ritiene che, nonostante il manuale sugli appalti «sociali», l'Unione europea stessa sia stata soggetta a limiti eccessivi in tale settore; chiede che sia realizzato uno studio sulla «valutazione del capitale sociale» che determini un ampio dibattito condotto dall'Europa su una migliore integrazione dell'impatto sociale nella gestione sostenibile delle imprese; sostiene il finanziamento di progetti pilota volti a elaborare indici sociali, agenzie di rating sociale e la pratica di revisione sociale in alcuni Stati membri e settori imprenditoriali;

60.  accoglie con favore il riconoscimento del ruolo che gli appalti pubblici devono svolgere nella promozione della RSI nella pratica, compresi l'accesso alla formazione, la parità, il commercio equo nonché l'integrazione sociale dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità, in modo tale da fornire alle imprese un incentivo ad incrementare la propria responsabilità sociale; ritiene, tuttavia, che continui a non essere chiaro in quale misura le modifiche successive alle norme in materia di appalti dell'UE siano state effettivamente adottate dalle autorità pubbliche e quale impatto complessivo abbiano prodotto in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali delle imprese e di incentivazione della RSI; chiede lo svolgimento di ulteriori ricerche e valutazioni d'impatto che portino all'adozione di raccomandazioni chiare al fine di fornire incentivi facilmente comprensibili alle imprese; chiede che vi sia inclusa un'analisi della pratica sempre più diffusa tra le imprese di istituire clausole in materia di RSI nei propri acquisti privati, vale a dire nei contratti tra imprese, e chiede l'individuazione di buone pratiche in questo settore;

61.  incoraggia l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei media sociali per esortare coloro che sono interessati in un ottica globale ad assumere un ruolo più attivo nelle consultazioni multilaterali;

62.  plaude ai considerevoli sforzi profusi dagli Stati membri per sviluppare e attuare i piani di azione nazionali in materia di RSI, in consultazione con le piattaforme multilaterali nazionali in molti paesi dell'UE; manifesta, tuttavia, preoccupazione per il fatto che un'ampia gamma di misure politiche pubbliche non abbia ancora prodotto un impatto significativo visibile in termini di promozione della RSI; chiede la realizzazione di una maggiore ricerca sulle misure politiche pubbliche in materia di RSI a livello europeo e di una loro valutazione; chiede alla Commissione di costituire un modello da seguire quale datore di lavoro responsabile pubblicando la propria relazione sulla RSI in conformità del supplemento per il settore pubblico della Global Reporting Initiative, offrendo al personale permessi «corrisposti» per intraprendere iniziative di volontariato per i dipendenti e riesaminando l'utilizzo dei finanziamenti per i fondi pensione secondo criteri etici;

63.  chiede che l'Anno europeo della cittadinanza 2013 includa un filone specifico sulla cittadinanza d'impresa, invitando imprenditori e uomini d'affari a collaborare alle iniziative esistenti in materia di RSI negli Stati membri e a livello dell'UE per promuovere e sviluppare il concetto di «buon cittadino d'impresa»;

64.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di basare il nuovo sistema di aggiudicazione sulle prassi esistenti in questo settore; ritiene che le aggiudicazioni possano incentivare la RSI soltanto se gli aggiudicatari rappresentano realmente le migliori pratiche a livello nazionale, europeo e globale; invita la Commissione a istituire un comitato indipendente di esperti per eseguirne la valutazione e «rivedere» il sistema nel corso del presente anno e in futuro su base continuativa; chiede che la diffusione di informazioni sull'aggiudicazione rifletta la reale complessità delle sfide affrontate e sottolinei gli insegnamenti che tutte le imprese dovrebbero trarre, e non esclusivamente gli aggiudicatari;

65.  ritiene fondamentale che la Commissione sviluppi al più presto la metodologia comune annunciata per misurare le prestazioni ambientali sulla base del costo del ciclo di vita; reputa che tale metodologia sarebbe utile sia in termini di trasparenza delle informazioni societarie che di valutazione da parte delle autorità pubbliche delle prestazioni ambientali delle imprese;

66.  invita la Commissione a intensificare gli sforzi al fine di presentare nuove proposte nel suo programma di lavoro per colmare i divari in termini di governance relativamente agli standard internazionali in materia di RSI, come raccomandato nello «studio di Edimburgo» che ha commissionato;

67.  invita gli Stati membri ad adoperarsi al fine di migliorare l'efficacia delle politiche intese a promuovere la RSI, ad esempio, introducendo premi per il comportamento responsabile delle imprese sotto forma di incentivi nella politica di investimento e accesso agli investimenti pubblici;

68.  plaude ai piani della Commissione volti a promuovere iniziative nei settori della produzione e del consumo responsabili; ritiene che l'UE possa basarsi sull'esperienza delle iniziative in materia di RSI che hanno portato avanti una formazione specifica e lo sviluppo delle capacità per gli acquirenti all'interno delle imprese; ritiene che l'iniziativa pianificata sulla trasparenza possa essere uno dei fattori principali per il movimento etico dei consumatori; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare se lo sviluppo di un'etichetta sociale europea per tutte le imprese interessate alla RSI sia fattibile e opportuno, al fine di rendere il loro impegno più visibile agli occhi di consumatori e investitori e, basandosi sulle iniziative esistenti in materia di etichettatura, promuovere costantemente la collaborazione dal basso verso l'alto sotto l'egida dell'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL); propone che le imprese detentrici di tale etichetta europea siano sottoposte a regolari controlli riguardanti il rispetto delle disposizioni sociali in materia di RSI stabilite dall'etichetta;

Collegare l'investimento socialmente responsabile all'informazione

69.  osserva che il motore fondamentale per un mercato degli investimenti socialmente responsabile e sostenibile continua a essere la domanda degli investitori istituzionali; ritiene tuttavia che la considerazione principale non dovrebbe limitarsi agli aspetti ambientali; osserva, al riguardo, che la divulgazione di informazioni agli investitori e ai consumatori è un elemento chiave della RSI e deve essere fondata sui principi sociali e ambientali facilmente applicabili e misurabili; accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a collaborare con la comunità degli investitori sulle questioni relative alla RSI; chiede che questo impegno si basi fermamente sul sostegno dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del principio di rendicontazione integrata;

70.  osserva che i beneficiari degli investitori a lungo termine, per esempio i fondi pensione, hanno interesse a redditi sostenibili e al comportamento responsabile delle imprese; ritiene importante che gli incentivi degli agenti di investimento siano efficacemente allineati agli interessi dei beneficiari e non si limitino a una interpretazione restrittiva di tali interessi incentrata unicamente sull'ottimizzazione dei guadagni a breve termine; appoggia l'introduzione di un quadro giuridico che sostenga questo obiettivo; plaude all'elaborazione di proposte da parte della Commissione in materia di investimenti a lungo termine e governo societario che contribuiranno a trattare queste questioni;

71.  sostiene la Commissione nella presentazione di una proposta sulla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle imprese; si compiace che detta proposta si basi su un'ampia consultazione pubblica nonché su una serie di seminari con le parti interessate pertinenti; avverte che l'uso del termine «non finanziaria» non deve celare le effettive conseguenze finanziarie reali per le imprese delle questioni sociali, ambientali e dei diritti umani; ritiene che la proposta offra all'UE la possibilità di raccomandare alle imprese europee di applicare i principi guida sulle imprese e i diritti umani dell'ONU e il Global Compact e che questi dovrebbero essere armonizzati con la rendicontazione integrata attualmente in fase di sviluppo presso il Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC); sottolinea che qualsiasi soluzione deve essere sostenibile e non comportare oneri amministrativi eccessivi;

72.  osserva che, ai fini del miglioramento della credibilità delle iniziative delle imprese, occorre garantire la relazione sociale sia verificata da un istituto esterno;

Promuovere la RSI

73.  è favorevole al ruolo guida costante del forum europeo multilaterale nel sostenere l'attuazione delle proposte avanzate nella comunicazione della Commissione; ricorda che una RSI maggiormente orientata alle PMI potrebbe avere una più ampia diffusione in tutta Europa; invita tutti i partecipanti a collaborare all'attività del forum con un approccio flessibile, aperto e di ricerca del consenso nell'autentico spirito della RSI;

74.  ribadisce che i diritti e le libertà sindacali e la presenza degli organi rappresentativi dei lavoratori democraticamente eletti costituiscono il nucleo di ogni strategia in materia di RSI; plaude all'esistente quadro dell'UE di strutture settoriali e intersettoriali di dialogo sociale e chiede la piena e attiva consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza e dei sindacati, in particolare nello sviluppo, nella gestione e nel monitoraggio dei processi e delle strutture RSI delle imprese, operando con i datori di lavoro in un autentico spirito di partenariato; invita la Commissione a considerare i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sono attori essenziali, quali interlocutori nel dialogo sulle problematiche inerenti alla RSI, accanto alle imprese e alle altre parti interessate; ritiene che le parti sociali possano svolgere un importante ruolo nella promozione della responsabilità sociale delle imprese che, come va osservato, contribuisce al dialogo sociale e lo favorisce;

75.  chiede che le politiche RSI comprendano misure specifiche per affrontare la pratica illecita della proscrizione dei lavoratori e della negazione dell'accesso al lavoro, spesso a causa della loro appartenenza e attività sindacale o del ruolo di rappresentanti per la sicurezza e la salute;

76.  insiste sul fatto che ogni impresa riguardo alla quale si accerti che redige liste di proscrizione o viola i diritti umani e le norme in materia di lavoro sia esclusa dal ricevere sovvenzioni e finanziamenti dell'UE e dalla partecipazione a bandi di gara per altri appalti pubblici a livello europeo, nazionale o di autorità pubblica;

77.  osserva che le politiche RSI devono essere rispettate non solo dall'impresa o dall'appaltatore principale, ma anche da qualsiasi subappaltatore o catena di approvvigionamento cui egli possa far ricorso nella fornitura di beni, lavoratori o servizi, con sede nell'UE o in un paese terzo, garantendo in tal modo condizioni paritarie basate su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantendo i diritti e le libertà sindacali;

78.  approva la direttiva della Commissione sulle norme minime per le vittime e chiede alle aziende nei settori pertinenti (ad esempio viaggi, assicurazione, alloggio e telecomunicazioni) di includere nelle proprie politiche RSI strategie e strutture positive e pratiche di sostegno alle vittime della criminalità e alle loro famiglie durante una crisi, e di istituire politiche specifiche per qualsiasi dipendente vittima di un reato sul posto di lavoro o fuori;

79.  conviene sull'impossibilità di adottare un approccio universale nei confronti della RSI, ma riconosce che l'elevato numero di iniziative diverse, sebbene dimostri la consapevolezza dell'importanza delle politiche RSI, può generare costi aggiuntivi, ostacolare l'attuazione e minare la fiducia e l'equità; ritiene che nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI si debba disporre di una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ogni regione, con particolare riguardo alla capacità delle PMI; accoglie, tuttavia, con favore la cooperazione e partecipazione attiva della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e di altri organi internazionali per conseguire una fondamentale convergenza delle iniziative RSI nel lungo termine e procedere alla promozione e allo scambio delle buone prassi societarie in materia, nonché portare avanti le linee guida contenute nella norma internazionale ISO 26000 onde garantire un'unica definizione globale, coerente e trasparente di RSI; esorta la Commissione a contribuire in modo efficace all'orientamento e al coordinamento delle politiche degli Stati membri dell'UE, riducendo pertanto il rischio che le imprese operanti in più di uno Stato membro incorrano in costi aggiuntivi dovuti a disposizioni divergenti;

80.  ritiene che il concetto di RSI come «bene di lusso» sostenuto dalle imprese solo in periodi di prosperità sia stato decisivamente confutato dai livelli costantemente elevati di impegno delle imprese nei confronti della RSI; ritiene che si sia trattato di un'ipotesi antiquata che ignora l'importanza della reputazione nonché del livello di rischio esterno per la redditività delle imprese moderne; chiede a tutti i responsabili politici europei di integrare la RSI a tutti i livelli di politica economica, anche rafforzandola nell'ambito della strategia Europa 2020;

81.  sottolinea che la RSI dovrebbe applicarsi all'intera catena di approvvigionamento globale, inclusi tutti i livelli di subappalto, dovrebbe includere disposizioni che estendano la tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati, sia nella fornitura di beni che di lavoratori e di servizi, e si dovrebbe basare su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantire i diritti e le libertà sindacali; ritiene che il concetto di gestione responsabile della catena di approvvigionamento necessiti di un ulteriore sviluppo quale meccanismo volto a garantire la RSI;

82.  si compiace del lavoro svolto in alcune scuole di gestione aziendale al fine di promuovere la RSI, ma riconosce che queste ultime sono soltanto una minoranza; invita il gruppo ad alto livello e gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e, se del caso, le università, a individuare modalità per integrare la RSI, la gestione responsabile e la cittadinanza responsabile nell'istruzione e nella formazione professionale sulla gestione per tutti i futuri dirigenti di impresa, affinché diventino una pietra miliare della governance aziendale strategica e venga promossa la sensibilizzazione in materia di consumo sostenibile; ritiene che in tal ambito rientri anche il coinvolgimento dei bambini in sistemi di imprenditorialità giovanile; invita la Commissione a fornire un sostegno finanziario supplementare ai progetti di istruzione e formazione in materia di RSI a titolo dei programmi dell'UE Apprendimento permanente e Gioventù in Azione;

83.  ribadisce che la RSI dovrebbe potersi applicare a tutte le imprese in modo da creare condizioni di uguaglianza ed equità; rileva tuttavia che le modalità con cui le industrie estrattive operano nei paesi in via di sviluppo richiedano un superamento dell'approccio volontario; sottolinea che gli investimenti in Nigeria da parte dell'industria del petrolio sono un chiaro esempio dei limiti della RSI attuata al momento, nell'ambito della quale le imprese non hanno intrapreso iniziative di RSI per creare pratiche commerciali sostenibili o contribuire allo sviluppo dei paesi ospitanti; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e per una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; chiede alle industrie estrattive europee che operano nei paesi in via di sviluppo di costituire un esempio quanto a responsabilità sociale e promozione del lavoro dignitoso;

84.  chiede norme di dovuta diligenza in materia di diritti umani e catena di approvvigionamento a livello di UE che soddisfino i requisiti enunciati nella Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e che si applichino, tra l'altro, a settori suscettibili di avere un forte impatto negativo o positivo sui diritti umani, quali le catene di approvvigionamento globali e locali, i minerali dei conflitti, l'esternalizzazione e l'appropriazione dei terreni, e a regioni in cui il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori sono insufficienti o in cui sono realizzati prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute; accoglie con favore i programmi già istituiti dall'UE, in particolare i programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), e sostiene le iniziative private, come l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);

85.  invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative volte a sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime seguito dalle imprese;

86.  sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione della regolamentazione sociale e ambientale nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;

87.  suggerisce che i governi degli Stati membri chiedano alla Banca europea per gli investimenti di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese nei suoi interventi;

88.  invita la Commissione a promuovere la responsabilità sociale delle imprese nelle sedi multilaterali, sostenendo una maggiore cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi multilaterali che si occupano di RSI, quali l'OIL e l'OCSE;

89.  chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giudiziaria transnazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali, onde garantire un accesso efficace alla giustizia per le vittime nel paese in cui si verifica la violazione delle normative sociali o ambientali da parte di multinazionali o di loro filiali dirette, e per sostenere l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del caso, le violazioni della legge commesse dalle imprese;

90.  chiede che vengano condotte tempestive valutazioni dell'impatto delle nuove tecnologie sui diritti umani già nella fase di ricerca e sviluppo e chiede che tali valutazioni comprendano studi prospettici e considerazioni sull'identificazione di norme per incorporare i diritti umani nella concezione stessa dei sistemi;

91.  rileva che la RSI è un meccanismo che consente ai datori di lavoro di offrire sostegno ai propri lavoratori e alle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, che il rispetto della RSI e delle norme del lavoro permette a tali paesi di beneficiare di ulteriori scambi internazionali e che la RSI può garantire che i profitti siano equamente condivisi per promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire un maggior numero di persone dalla povertà, soprattutto in tempi di crisi finanziaria;

92.  incoraggia l'UE a svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito al contributo che le imprese possono apportare alla società tramite la RSI nei settori della cultura, dell'istruzione, dello sport e della gioventù;

93.   incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, inclusi le garanzie in termini di tutela della fonte e i diritti degli informatori;

94.  invita la Commissione a salvaguardare le iniziative in materia di RSI definite e ben funzionanti, introducendo un test in materia per valutare l'impatto delle prossime iniziative legislative e amministrative sulle misure di RSI e tenere conto dei risultati pertinenti durante l'elaborazione delle proposte;

95.  accoglie con favore, a fini di sostenibilità, gli obblighi imposti agli operatori del mercato e invita la Commissione a osservare e valutare le iniziative in materia di RSI;

o
o   o

96.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework e http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_it.pdf
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
(4) http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21
(5) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(6) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(7) GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.
(8) GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.
(9) GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.
(10) GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.
(11) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
(12) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(13) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.
(14) Testi approvati, P7_TA(2012)0429.
(15) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.

Note legali - Informativa sulla privacy