Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0254),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0148/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– vista la lettera del 20 settembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0432/2012),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 giugno 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 603/2013.)