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Procedura : 2013/2082(INI)
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Ciclo del documento : A7-0203/2013

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A7-0203/2013

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PV 12/06/2013 - 17
CRE 12/06/2013 - 17

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CRE 13/06/2013 - 7.8
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Giovedì 13 giugno 2013 - Strasburgo
Promozione e protezione della libertà di religione o di opinione
P7_TA(2013)0279A7-0203/2013

Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo (2013/2082(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Laima Liucija Andrikienė a nome del gruppo PPE sulla bozza degli orientamenti UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di opinione (B7-0164/2013),

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'Osservazione generale n. 22 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani(1),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, adottate nel 2009 e nel 2011(2),

–  visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012(3),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

–  viste la sua raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2012 sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani(4) e la decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani(5),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani(6),

–  viste le sue risoluzioni sulle relazioni annuali sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia(7),

–  visto l'articolo 36 del trattato sull'Unione europea,

–  vista la bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo («gli orientamenti»)

–  visto l'articolo 121, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0203/2013),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'azione esterna dell'UE è sempre ispirata ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana, ai principi di uguaglianza e di solidarietà nonché al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;

B.  considerando che il diritto alla libertà di religione o di credo, ivi compresi i credi teisti, non teisti e ateisti, il diritto di non credere e il diritto di cambiare la propria religione o il proprio credo costituiscono diritti umani universali e libertà fondamentali di ciascun individuo, e sono strettamente correlati ad altri diritti umani e libertà fondamentali sanciti dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

C.  considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto l'introduzione di uno strumentario ambizioso che consenta di promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nell'ambito della politica esterna dell'UE;

D.  considerando che, in questo contesto, il Parlamento europeo ha accolto positivamente l'impegno dell'UE a favore dell'elaborazione di orientamenti in materia di libertà di religione o di credo, in conformità del piano di azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, e ha sottolineato che il Parlamento e le organizzazioni della società civile devono partecipare alla preparazione di tali orientamenti;

E.  considerando che, conformemente alle norme di diritto internazionale, tutti gli Stati hanno il dovere di garantire una protezione efficace ai loro cittadini e a tutte le altre persone che rientrano nella loro giurisdizione; che in alcune regioni del mondo sono segnalate diffuse persecuzioni a danno di singole persone e delle loro famiglie, comunità, luoghi di culto e istituzioni sulla base della loro particolare confessione religiosa, delle loro convinzioni o di qualsiasi altra legittima espressione pubblica della loro religione o del loro credo; che la discriminazione sulla base della religione o del credo continua a esistere in tutte le regioni del mondo, inclusa l'Europa e i paesi limitrofi, e che le persone appartenenti a particolari comunità religiose, tra cui le minoranze religiose e i non credenti, continuano a veder negati i propri diritti umani e sono regolarmente vittime di discriminazioni, arresti e condanne e talvolta, in molti paesi, vengono persino giustiziate a causa della loro religione o del loro credo;

1.  rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Motivo dell'azione

a)  la promozione del diritto alla libertà di religione o di credo e le misure volte a evitare le violazioni di tale diritto devono essere una priorità delle politiche esterne dell'UE;

b)  la violenza, la persecuzione e la discriminazione ai danni dei membri di comunità e minoranze religiose o delle persone aventi convinzioni non religiose persistono in molte regioni del mondo; la mancanza di tolleranza religiosa, di apertura al dialogo e di convivenza ecumenica sfocia spesso in disordini politici, violenze e conflitti armati aperti, che mettono a repentaglio la sopravvivenza e compromettono la stabilità regionale; una condanna chiara e immediata da parte dell'Unione europea di tutte le forme di violenza e discriminazione dovrebbe costituire un elemento essenziale della politica unionale in materia di libertà di religione o di credo; occorre prestare particolare attenzione alla situazione di coloro che cambiano religione o credo, poiché nella pratica tali persone subiscono pressioni sociali, intimidazioni o violenze dirette in alcuni paesi;

Obiettivo e campo di applicazione

c)  l'obiettivo e il campo di applicazione degli orientamenti dell'UE dovrebbero essere la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo nei paesi terzi, l'inclusione della libertà di religione o di credo in tutte le azioni esterne dell'UE e le politiche unionali in materia di diritti umani nonché l'elaborazione di parametri, criteri e standard chiari come pure la definizione di un approccio pratico al fine di rafforzare la promozione della libertà di religione o di credo nelle attività dei funzionari delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, così da contribuire a una maggiore coerenza, efficacia e visibilità dell'UE nelle sue relazioni esterne;

Definizioni

d)  poiché l'efficacia della loro attuazione dipenderà da questo, occorre che gli orientamenti garantiscano la chiarezza delle definizioni utilizzate e la piena e adeguata protezione del diritto alla libertà di religione o di credo, conformemente al diritto internazionale nelle sue espressioni private e pubbliche nonché nella sua dimensione individuale, collettiva e istituzionale, ivi inclusi il diritto di credere o meno, il diritto di cambiare religione o credo, la libertà di espressione, riunione e associazione e il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni morali, siano esse religiose o non religiose; la chiarezza delle definizioni e la piena protezione devono altresì essere garantite per quanto concerne il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni legate alla religione o al credo e il rispetto della loro autonomia, il diritto all'obiezione di coscienza, il diritto di asilo, il diritto di osservare i giorni di riposo e di celebrare le festività e le cerimonie rituali conformemente ai precetti della propria religione o del proprio credo nonché il diritto fondamentale alla protezione della proprietà;

Orientamenti operativi

e)  gli orientamenti dovrebbero fondarsi sul diritto internazionale e sui trattati riconosciuti e ratificati dalla comunità internazionale;

Proporzionalità

f)  come indicato nella bozza di orientamenti, conformemente ai principi accettati dalla comunità internazionale non è possibile imporre restrizioni alla libertà dall'obbligo di avere o adottare una religione o un credo e alla libertà dei genitori e dei tutori legali di impartire un'educazione religiosa e morale; qualsiasi altra manifestazione del diritto alla libertà di religione o di credo non può essere oggetto di ''restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui''(8); allo stesso tempo, le restrizioni devono essere interpretate con rigore, direttamente collegate alla protezione dei diritti altrui e proporzionate, per cui è necessario trovare il giusto equilibrio; gli orientamenti dovrebbero pertanto insistere sul criterio di proporzionalità;

Libertà di espressione

g)  sebbene la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione siano diritti che si rafforzano reciprocamente, nei casi in cui questi due diritti siano invocati l'uno in contrapposizione all'altro l'UE dovrebbe tenere presente che i moderni strumenti mediatici consentono un livello più elevato di interconnessione tra culture e fedi; occorre pertanto adoperarsi al fine di evitare la violenza interculturale quale risposta ad atti di libertà di espressione contenenti critiche, e in particolare manifestazioni di scherno o derisione; in tale contesto, l'UE dovrebbe contribuire a ridurre queste tensioni, ad esempio promuovendo la comprensione reciproca e il dialogo, nonché condannare inequivocabilmente ogni atto di violenza commesso in risposta a discorsi di questo tipo e opporsi fermamente a qualsiasi tentativo di sanzionare penalmente la libertà di espressione in relazione a questioni religiose, ad esempio attraverso le leggi sulla blasfemia;

Dimensione collettiva della libertà di religione o di credo

h)  occorre sottolineare negli orientamenti che una componente indispensabile della libertà di religione o di credo è il diritto di ciascun individuo di manifestare detta libertà da solo o insieme ad altri; tale diritto comprende:

   la libertà di culto o di riunione in relazione a una religione o a un credo, nonché la libertà di istituire e mantenere luoghi e siti religiosi per queste finalità;
   la libertà di non partecipare a determinate attività o eventi religiosi;
   la libertà di creare e mantenere idonee istituzioni religiose, mediatiche, educative, sanitarie, sociali, caritatevoli o umanitarie;
   la libertà di chiedere e ricevere contributi finanziari volontari e di altro tipo da persone e istituzioni;
   la libertà di formare, nominare, eleggere o designare per successione gli opportuni leader previsti dai requisiti e dalle norme di una religione o di un credo;
   la libertà di instaurare e mantenere i contatti con persone e comunità a livello nazionale e internazionale in relazione a questioni riguardanti la religione e il credo; analogamente, negli orientamenti andrebbe sottolineato che il diritto a esercitare la religione insieme ad altri (nel contesto del quale si devono sempre rispettare le libertà individuali) non dovrebbe essere indebitamente limitato ai luoghi di culto ufficialmente riconosciuti, e che tutte le restrizioni ingiustificate alla libertà di riunione dovrebbero essere condannate dall'UE; gli orientamenti dovrebbero rimarcare che gli Stati hanno il dovere di rimanere neutrali e imparziali nei confronti dei gruppi religiosi, anche per quanto riguarda il sostegno simbolico o finanziario;
   i) ritiene che il laicismo, definito come rigorosa separazione tra le autorità religiose e quelle politiche, implichi il rifiuto di qualsiasi interferenza religiosa nelle attività di governo e di qualsiasi interferenza pubblica negli affari religiosi, salvo ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico (compreso il rispetto della libertà altrui), oltre a garantire a tutti, siano essi credenti, agnostici o atei, la stessa libertà di coscienza;

Obblighi di registrazione

j)  l'UE dovrebbe intervenire laddove gli obblighi di registrazione imposti alle organizzazioni religiose o legate a un credo limitino indebitamente la libertà di religione o di credo; la registrazione non dovrebbe essere intesa come un requisito necessario per godere del diritto alla libertà di religione o di credo, in quanto questo diritto non può essere subordinato a obblighi amministrativi o giuridici; l'UE dovrebbe chiedere l'abrogazione di qualsivoglia legge che comporti la discriminazione delle persone non religiose o delle persone che hanno cambiato la propria religione o il proprio credo, come nel caso delle leggi che prevedono l'indicazione obbligatoria della religione nei documenti di stato civile;

Istruzione

k)  come stipulato dalle norme riconosciute a livello internazionale, i genitori o i tutori legali hanno la libertà di assicurare che i figli ricevano un'istruzione religiosa e morale in linea con le loro convinzioni, e il bambino non dovrà essere costretto a ricevere insegnamenti in materia di religione o credo contro la volontà dei genitori o dei tutori legali, secondo il principio guida dei migliori interessi del minore; il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose o non religiose include il diritto a rifiutare qualsiasi intromissione indebita nella loro educazione da parte di soggetti statali o non statali che contrasti con le loro convinzioni religiose o non religiose; gli orientamenti dovrebbero sottolineare questi aspetti relativi alla libertà di religione o di credo, nonché garantire la laicità dell'istruzione pubblica, mentre le delegazioni dell'UE dovrebbero intraprendere azioni appropriate in risposta alle violazioni di tale principio;

Norme sociali e familiari

l)  l'UE dovrebbe prestare particolare attenzione alla discriminazione fondata sulla religione o sul credo nelle norme sociali o familiari dei paesi terzi, tra l'altro nel contesto del diritto al matrimonio e del diritto alla custodia dei figli;

Diritto all'obiezione di coscienza

m)  gli orientamenti dovrebbero includere il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, quale esercizio legittimo del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; l'UE dovrebbe invitare gli Stati in cui esiste il servizio di leva obbligatorio a permettere un servizio alternativo di carattere civile o non militare, di interesse pubblico e che non abbia natura punitiva, nonché a evitare di comminare sanzioni, anche detentive, agli obiettori di coscienza che non svolgono il servizio di leva;

Asilo

n)   l'UE dovrebbe incoraggiare i paesi terzi ad accogliere i rifugiati perseguitati per la loro religione o il loro credo e a garantire loro asilo, in particolare nei casi in cui i rifugiati siano minacciati di morte o violenza; gli Stati membri dell'UE dovrebbero profondere un maggiore impegno a favore dell'accoglienza dei rifugiati perseguitati sulla base della religione o del credo;

Sostegno alla società civile e impegno nei suoi confronti

o)  nel quadro dell'elaborazione e dell'attuazione degli orientamenti, il sostegno e l'impegno nei confronti di un'ampia gamma di organizzazioni della società civile, tra cui le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi religiosi o legati a un credo, rivestiranno un'importanza fondamentale ai fini della promozione e della protezione della libertà di religione o di credo; pertanto i punti focali per i diritti umani delle delegazioni UE dovrebbero mantenere contatti regolari con queste organizzazioni per poter identificare tempestivamente i problemi che potrebbero sorgere nell'ambito della libertà di religione o di credo nei relativi paesi;

Monitoraggio e valutazione

p)  il Servizio europeo per l'azione esterna, sotto la responsabilità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, deve assicurare in modo costante e appropriato il monitoraggio e la valutazione della situazione attinente alla libertà di religione o di credo nel mondo; la relazione annuale dell'UE sui diritti umani nel mondo dovrebbe continuare a includere una sezione al riguardo, recante raccomandazioni per il miglioramento; il monitoraggio della situazione relativa alla libertà di religione o di credo dovrebbe costituire uno degli aspetti fondamentali, tra le preoccupazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali, delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, in particolare nel contesto della politica europea di vicinato; tale aspetto dovrebbe essere incluso in tutti gli accordi come pure nei documenti di riesame e nelle relazioni; il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle questioni riguardanti la promozione e la protezione della libertà di religione o di credo nel corso delle proprie attività, e dovrebbe avere un ruolo visibile nella promozione di questa libertà attraverso le relazioni esterne dell'UE; il rappresentante speciale dell'UE dovrebbe inoltre riferire al Parlamento europeo e alle pertinenti commissioni parlamentari in merito alle situazioni che destano preoccupazione e ai progressi realizzati, nonché collaborare con le organizzazioni non governative interessate;

q)  occorre adottare uno strumentario per il monitoraggio, la valutazione e la promozione degli orientamenti dell'UE; esso dovrebbe concentrarsi sull'adozione di strumenti operativi onde rispecchiare più efficacemente i settori prioritari di azione menzionati negli orientamenti, e in particolare:

   fornire un elenco di verifica dettagliato per l'analisi delle situazioni al fine di seguire e sorvegliare la situazione del diritto alla libertà di religione o di credo in un dato paese, individuando i progressi o le battute d'arresto;
   prevedere l'obbligo per i capi missione dell'UE di riferire regolarmente in merito alla libertà di religione o di credo, fornendo una valutazione dettagliata della situazione, nonché in merito all'esistenza di violazioni del diritto alla libertà di religione o di credo e di repressioni ai danni dei difensori di tale diritto o altri soggetti, individuando casi particolari di violazioni manifeste del diritto alla libertà di religione o di credo; le relazioni dei capi missione dell'UE dovrebbero essere armonizzate quanto più possibile per poter essere messe a confronto;
   porre l'accento sulle azioni concrete intraprese in seno ai consessi internazionali o nel quadro delle attività di cooperazione allo sviluppo che si sono dimostrate fondamentali ai fini della protezione e della promozione del diritto alla libertà di religione o di credo, tra cui l'efficace trattamento di casi particolari (riguardanti singole persone, gruppi, minoranze, istituzioni) aventi ad oggetto discriminazioni o persecuzioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali;
   rammentare che il sostegno prestato alle vittime di discriminazioni o persecuzioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali può assumere diverse forme, e può ad esempio consistere nell'invitare tali vittime presso le istituzioni dell'UE per rendere una testimonianza della loro situazione;

tale strumentario (circolare) dovrebbe essere elaborato in consultazione con le parti interessate ed essere pronto entro la fine del 2013;
Uso di strumenti finanziari esterni

r)  gli strumenti finanziari esterni dell'UE dovrebbero essere utilizzati sia come incentivi sia come deterrenti (ad esempio, congelamento di fondi) in relazione al rispetto della libertà di religione o di credo in un determinato paese, in quanto tale aspetto forma parte integrante della valutazione della situazione complessiva dei diritti umani nel paese in questione; in caso di grave peggioramento della situazione dei diritti umani, anche relativamente alla libertà di religione o di credo, l'Unione dovrebbe applicare le clausole relative ai diritti umani vigenti negli accordi esterni dell'UE con il paese interessato; il ricorso alle clausole relative ai diritti umani contenute negli accordi esterni dell'UE deve essere vincolante e va sistematicamente incluso in tutti gli accordi stipulati dall'Unione con i paesi terzi;

Azione dell'UE nei consessi multilaterali

s)  l'Unione europea dovrebbe portare avanti le proprie iniziative nei diversi consessi multilaterali, al fine di promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo; ove opportuno e su richiesta, l'UE dovrebbe fornire assistenza ai paesi terzi nella stesura di leggi atte a promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo;

Valutazione

t)  conformemente all'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo dovrebbe prendere parte alla valutazione dell'attuazione degli orientamenti, che dovrebbe avvenire entro tre anni dalla loro entrata in vigore; la valutazione dovrebbe basarsi su un'analisi della risposta dell'UE a situazioni concrete riguardanti la violazione della libertà di religione o di credo nei paesi terzi; il Parlamento europeo dovrebbe essere periodicamente informato in merito ai settori o agli sviluppi che destano preoccupazione grazie alle segnalazioni delle delegazioni dell'UE; le sue commissioni pertinenti dovrebbero ricevere informazioni dettagliate;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e, per conoscenza, alla Commissione.

(1) Osservazione generale adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 settembre 1993.
(2) Consiglio dell'Unione europea, 24.11.2009 e 21.2.2011.
(3) Consiglio dell'Unione europea, 11855/12.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0250.
(5) GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0504.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0489, P7_TA(2012)0126, P7_TA(2012)0503.
(8) Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, articolo 1, paragrafo 3, A/RES/36/55.

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