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Procedura : 2012/2320(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0193/2013

Testi presentati :

A7-0193/2013

Discussioni :

PV 01/07/2013 - 24
CRE 01/07/2013 - 24

Votazioni :

PV 02/07/2013 - 9.4

Testi approvati :

P7_TA(2013)0291

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Martedì 2 luglio 2013 - Strasburgo
Agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione
P7_TA(2013)0291A7-0193/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla prima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione (2012/2320(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE(1),

–  visto il regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (C(2013)1378),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE: accesso agevolato al credito a titolo del sostegno all'internazionalizzazione(2),

–  vista la sua risoluzione dell'27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020(3),

–  vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla politica europea in materia di investimenti internazionali(4),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici(5),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(7),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2010/C 83/02),

–  vista la comunicazione della Commissione europea e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 dicembre 2011 (COM(2011) 0886),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 intitolata «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta» (COM(2010)0573),

–  vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 denominata «Il quadro strategico e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE» (11855/2012),

–  visto il documento informativo della sua unità tematica sui parametri di riferimento dei diritti dell'uomo per la politica esterna dell'UE (EXPO/B/DROI/2011/15),

–  visti i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011, (HR/PUB/11/04, 2011 Nazioni Unite),

–  vista la proposta della Commissione del 16 aprile 2013 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0193/2013),

A.  considerando che i programmi di credito all'esportazione degli Stati membri costituiscono un importante strumento per migliorare le opportunità commerciali e imprenditoriali delle imprese europee;

B.  considerando che il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico specifica gli obblighi di relazione annuale degli Stati membri nei confronti della Commissione e, al contempo, prevede la delega di poteri alla Commissione, raggiungendo quindi un recepimento il più rapido possibile delle modifiche dei rispettivi accordi OCSE nel diritto dell'UE;

C.  considerando che ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) «la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione»;

D.  considerando che i principi che disciplinano il modo in cui l'Unione deve organizzare le proprie relazioni con il resto del mondo, nonché i principi guida dell'azione dell'Unione sulla scena internazionale, sono contenuti negli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), quale accordo vincolante tra gli Stati membri;

E.  considerando che la comunicazione del dicembre 2011 della Commissione e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza afferma che «le imprese europee vanno incoraggiate a dar prova della debita diligenza per garantire che le loro operazioni rispettino i diritti umani, ovunque vengano effettuate»;

F.  considerando che il quadro strategico e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia del Consiglio europeo affermano che «l'UE promuoverà i diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni»;

G.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è giuridicamente vincolante per le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, ad eccezione di quegli Stati membri che godono di un'opzione di non partecipazione nell'attuazione del diritto dell'UE e che la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta riconosce esplicitamente che la Carta si applica all'azione esterna dell'UE;

H.  considerando che l'Unione e i suoi Stati membri hanno accolto i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, il cui principio 4 sulle relazioni tra Stato e imprese fa esplicito riferimento alle agenzie di credito all'esportazione (ACE);

I.  considerando che il sostegno del credito all'esportazione viene spesso concesso a grandi progetti che registrano difficoltà di accesso al credito commerciale a causa degli elevati rischi commerciali, politici, economici o ambientali, che le agenzie di credito all'esportazione (ACE) sono tenute a valutare e a quantificare in termini di prezzo;

J.  considerando che, il 14 marzo 2013, la Commissione ha proposto un regolamento delegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011;

1.  accoglie con favore gli sforzi della Commissione nell'istituzione di un quadro per la relazione annuale degli Stati membri sulle loro attività di credito all'esportazione, in conformità del regolamento (UE) n. 1233/2011, onde accrescere la trasparenza a livello dell'UE; sottolinea che l'obiettivo chiave di questa relazione è il monitoraggio della conformità delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione alle discipline internazionali applicabili ai crediti all'esportazione e agli obblighi imposti dal trattato UE;

2.  accusa ricezione informale, il 14 dicembre 2012, della prima relazione annuale della Commissione sulle attività di credito all'esportazione degli Stati membri, la quale valuta le risposte di 20 dei 27 Stati membri che mantengono attivi i programmi di credito all'esportazione, nonché ricezione di tali relazioni degli Stati membri sotto forma di allegati; la Commissione ha da allora approvato tali documenti a scopo divulgativo al fine di pervenire all'obiettivo del regolamento di base di accrescere la trasparenza;

3.  si compiace che la relazione della Commissione indichi chiaramente la portata e l'importanza delle attività di credito all'esportazione degli Stati membri nel corso del 2011, che rappresentano un'esposizione complessiva superiore ai 250 miliardi di euro - comprese le segnalazioni di 260 operazioni con elevate ricadute ambientali - e che si traducono con opportunità commerciali e imprenditoriali per le imprese europee;

4.  riconosce che gli Stati membri dell'UE, nelle loro relazioni annuali d'attività, hanno messo a disposizione della Commissione le informazioni finanziarie e operative sui crediti all'esportazione come richiesto dal primo paragrafo dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1233/2011;

5.  sottolinea l'importanza - nell'ambito della portata delle attività di credito all'esportazione degli Stati membri - del considerando (4) del regolamento (UE) n. 1233/2011, che prescrive la conformità con le disposizioni generali dell'azione esterna dell'Unione, come il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico; ribadisce, in tal senso, l'importanza degli obblighi specifici di rendicontazione formulati nell'allegato I del regolamento, per garantire che la Commissione e il Parlamento possano effettuare una valutazione di tale conformità;

6.  sottolinea che le relazioni annuali degli Stati membri, e la valutazione della Commissione di tali relazioni, non soddisfano ancora l'intenzione del Parlamento di poter effettuare una valutazione che analizzi se le attività di credito all'esportazione degli Stati membri siano conformi con gli obiettivi della politica estera dell'Unione, sanciti dagli articoli 3 e 21 del TUE, e con il trattamento dei rischi ambientali nel calcolo dei premi delle ACE;

7.  accoglie con favore la «chiara volontà generale» da parte degli Stati membri - di cui all'attuale relazione generale della Commissione - di applicare politiche ai propri programmi di credito all'esportazione, i cui obiettivi siano in linea con il linguaggio generale degli articoli 3 e 21; si compiace degli sforzi compiuti da taluni Stati membri, tra cui la Germania, l'Italia, il Belgio e i Paesi Bassi per fornire una relazione più pertinente sulla conformità con alcuni degli obiettivi dell'azione esterna dell'UE;

8.  riconosce che la Commissione deve poter valutare se le attività di credito all'esportazione degli Stati membri siano conformi agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e raccomanda, pertanto, che il test di conformità verifichi se le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico abbiano adottato politiche efficaci per garantire che le loro attività siano in linea con gli obiettivi di politica estera dell'Unione;

Ottimizzazione della conformità delle ACE con gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione

9.  condivide l'osservazione della Commissione contenuta nella relazione annuale per cui sia difficile definire un preciso termine di paragone per misurare la conformità con il diritto dell'UE; ribadisce che il disposto dell'articolo 21 rimane il parametro chiave in base al quale devono essere valutate le politiche applicate alle operazioni di credito all'esportazione;

10.  sottolinea che l'Unione potrà essere un attore affidabile e forte a livello mondiale solo se gli Stati membri e le istituzioni europee perseguono una politica esterna coerente;

11.  raccomanda che il gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio e la Commissione consultino il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sullo sviluppo di una metodologia per elaborare una relazione valida sulla conformità con l'articolo 21 e sull'applicazione nell'UE di alcuni orientamenti dell'OCSE nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, prima del termine della prossima relazione annuale; insiste sul fatto che la consultazione pubblica sia parte di questo processo;

12.  ritiene di primaria importanza invitare gli Stati membri a monitorare e riferire in merito all'esistenza, al risultato e all'efficacia delle procedure di adeguata verifica nella selezione di progetti che beneficiano di sostegno pubblico con i crediti all'esportazione con riguardo al loro potenziale impatto sui diritti umani;

13.  è a conoscenza che le ACE si basano sulle informazioni fornite dai rispettivi partner del progetto; è persuaso che, se alle ACE fosse richiesto un approccio strutturato alle procedure di adeguata verifica per poter essere idonee a ricevere il finanziamento del progetto, i partner del progetto vorrebbero effettuarle essi stessi, riducendo in tal modo i costi amministrativi aggiuntivi per le ACE;

14.  è del parere che i progressi nella relazione sulla conformità con i diritti umani da parte delle ACE siano un passo avanti verso una migliore relazione su altri obiettivi dell'azione esterna europea sanciti dall'articolo 21, quali l'eliminazione della povertà, nonché sul trattamento dei rischi ambientali;

Relazione sul trattamento dei rischi ambientali nel calcolo dei premi delle ACE

15.  suggerisce alle ACE degli Stati membri di continuare a riferire in merito alla propria valutazione dei rischi ambientali e ritiene che tale attività di relazione da parte delle ACE di tutti i paesi aderenti e non aderenti all'OCSE sia essenziale per garantire condizioni di parità;

Relazione sulle passività contingenti

16.  nota che, a oggi, le ACE degli Stati membri riferiscono in merito all'esposizione alle passività contingenti con modalità varie; invita la Commissione a fornire una definizione comune che rifletta la volontà del Parlamento di essere informato sulle esposizioni fuori bilancio;

Indicazioni e valutazione da parte della Commissione

17.  chiede alla Commissione di fornire indicazioni agli Stati membri per il successivo periodo di rendicontazione, in particolare sul modo in cui riferire sull'esistenza e sull'efficacia delle procedure di adeguata verifica in merito alle rispettive politiche in materia di diritti umani, e sul modo in cui riferire sul trattamento dei rischi ambientali;

18.  si attende che la prossima relazione annuale della Commissione contenga una dichiarazione in cui la stessa affermi di aver potuto valutare la conformità degli Stati membri con gli obiettivi e gli obblighi dell'Unione e, in caso contrario, formulare raccomandazioni su come migliorare la relazione a tal fine;

Relazione della Commissione sulla sensibilizzazione dei paesi non aderenti all'OCSE

19.  plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione nel 2012, assieme agli Stati Uniti, per coinvolgere la Cina, il Brasile, la Russia e le altre principali economie emergenti nella costituzione del gruppo di lavoro internazionale dei principali erogatori di finanziamenti alle esportazioni;

20.  suggerisce di esplorare la pertinenza di un approccio settoriale per lo sviluppo del gruppo di lavoro internazionale al fine di sviluppare la base per disposizioni orizzontali in una seconda fase, che garantiranno l'adozione comune di norme efficaci e di alto livello, e di nuove disposizioni internazionali sulle ACE, da parte di tutti i paesi aderenti e non aderenti all'OCSE al fine di garantire condizioni di parità;

o
o   o

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al segretariato dell'OCSE.

(1) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0469.
(3) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.
(4) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.
(5) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.
(6) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(7) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

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