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 Testo integrale 
Procedura : 2012/0185(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0199/2013

Testi presentati :

A7-0199/2013

Discussioni :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Votazioni :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Testi approvati
PDF 301kWORD 26k
Martedì 2 luglio 2013 - Strasburgo
Documenti di immatricolazione dei veicoli ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)   È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l’immatricolazione di un veicolo in casi in cui tra l’altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.
(3)   È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l’immatricolazione di un veicolo nello Stato membro di immatricolazione in casi in cui tra l’altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)   Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative al veicolo dovrebbe essere conservate in registri nazionali.
(4)   Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative al veicolo dovrebbero essere conservate in registri elettronici nazionali.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati e a verificare la validità del certificato di controllo tecnico, è opportuno istituire una stretta cooperazione fra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni che utilizzi le banche di dati elettroniche nazionali;
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 2 – lettere e) ed f)
e)   “revoca di unimmatricolazione”: periodo di tempo limitato durante il quale il veicolo non può essere utilizzato nel traffico stradale, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;
e)   "sospensione di un'immatricolazione": un atto amministrativo per effetto del quale il veicolo non può essere utilizzato nel traffico stradale per un periodo di tempo limitato trascorso il quale – sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione – può essere riutilizzato senza che ciò richieda una nuova procedura di immatricolazione;
f)   “cancellazione di un’immatricolazione”: cancellazione permanente dellautorizzazione del veicolo ad essere utilizzato nel traffico stradale, il che comporta una nuova procedura di immatricolazione.
f)   “cancellazione di un’immatricolazione”: cancellazione permanente, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione del veicolo ad essere utilizzato nel traffico stradale, che, per riutilizzare il veicolo nel traffico stradale comporta una nuova procedura di immatricolazione. Il detentore del certificato di immatricolazione può presentare all'autorità competente una richiesta di cancellazione dell'immatricolazione.
(Il presente emendamento comporta la sostituzione di "revoca" con "sospensione" in tutto il testo)
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 3 – paragrafo 4
4.   Gli Stati membri conservano i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono tutti gli elementi in conformità all’allegato I nonché i risultati dei controlli tecnici obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al controllo tecnico.
4.   Gli Stati membri conservano i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono gli elementi indicati ai punti da II.4 a II.7 dell'allegato I nonché i risultati dei controlli tecnici periodici o comunque obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al controllo tecnico.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2
La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo su strada.
La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo su strada, senza che si renda necessaria una nuova procedura di immatricolazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 2
2.   Nel caso in cui l’autorità di immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE, l’immatricolazione viene cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico.
2.   Nel caso in cui l’autorità di immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, l’immatricolazione viene cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico. La cancellazione non rende necessaria una nuova procedura di immatricolazione.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 5
4.   Allarticolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:
5.   All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"3. Nel caso in cui uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro, cancella l’immatricolazione del veicolo in questione sul suo territorio.
"3. Nel caso in cui uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro, cancella l’immatricolazione del veicolo in questione sul suo territorio.
3 bis.  Nel caso in cui un veicolo sia re-immatricolato in un altro Stato membro e l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico, unitamente alla data del controllo tecnico successivo, appaia sul certificato d'immatricolazione, nel rilasciare il nuovo certificato di immatricolazione, lo Stato membro di re-immatricolazione riconosce la validità del certificato di controllo tecnico e, se questo è valido in termini di periodicità dei controlli applicabile nello Stato membro di re-immatricolazione, inserisce un'apposita menzione nel nuovo certificato d'immatricolazione.
3 ter.  Nel caso in cui il veicolo cambi di proprietario e l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico, unitamente alla data del controllo tecnico successivo, appaia sul certificato d'immatricolazione, nel rilasciare il nuovo certificato di immatricolazione al nuovo proprietario lo Stato membro interessato riconosce la validità del certificato di controllo tecnico e inserisce un'apposita menzione nel certificato di re-immatricolazione."
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 7 – paragrafo 2
2.   La delega dei poteri di cui allarticolo 6 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere, al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata tacitamente per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 1999/37/CE
Articolo 9
6 bis.  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva. Essi possono comunicarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di una rete elettronica in cui le banche dati nazionali saranno messe a disposizione degli altri Stati membri."
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 1999/37/CE
Allegato I – punto II.5
6 ter.  Al punto II.5 dell'allegato I, è aggiunta la lettera seguente:
"Y) l'attestazione (ad esempio timbro, data, firma) dell'idoneità tecnica e la data del controllo tecnico successivo (da ripetere con la periodicità necessaria)."

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0199/2013).

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