Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente accettabili durante il loro utilizzo. Questo regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e ispezioni tecniche su strada per i veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché disposizioni relative ad una procedura di immatricolazione dei veicoli per impedire chedei veicoli che rappresentano un rischio immediato per la sicurezza stradale vengano utilizzati su strada.
(3) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente accettabili durante il loro utilizzo. Questo regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e ispezioni tecniche su strada per i veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché disposizioni relative ad una procedura di immatricolazione dei veicoli. I controlli periodici dovrebbero costituire lo strumento principale per garantire l'idoneità alla circolazione. Le ispezioni su stradadei veicoli commerciali dovrebbero essere solo complementari ai controlli periodici ed essere mirate ai veicoli che rappresentano un rischio immediato per la sicurezza stradale.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Tutti i veicoli utilizzati sulla rete stradale pubblica, fatte salve le norme sulla periodicità dei controlli tecnici, devono essere sempre in condizioni di idoneità durante il loro utilizzo.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) L'esecuzione delle misure relative ai controlli tecnici dovrebbe includere campagne di sensibilizzazione incentrate sui proprietari dei veicoli finalizzate a sviluppare le buone prassi e le abitudini di effettuare controlli di base sul loro veicolo.
Emendamenti 4 e 115 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Una serie di norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata nell'ambito dell'Unione. È tuttavia necessario garantire attraverso un regime di controlli tecnici periodici che, dopo essere stati immessi sul mercato, i veicoli continuino a rispettare gli standard di sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di vita. Tale regime dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli definite nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.
(4) Una serie di norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata nell'ambito dell'Unione. È tuttavia necessario garantire attraverso un regime di controlli tecnici periodici che, dopo essere stati immessi sul mercato, i veicoli continuino a rispettare gli standard di sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di vita. Ogni dispositivo installato a posteriori suscettibile di incidere sulle caratteristiche ambientali e di sicurezza del veicolo non dovrebbe alterare le caratteristiche presenti al momento della sua omologazione, prima immatricolazione o messa in circolazione. Gli Stati membri potrebbero introdurre prescrizioni nazionali in materia di controlli tecnici per le categorie di veicoli definite nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; tale regime nazionale di controlli tecnici dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e nella direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) L'individuazione tempestiva di una carenza tecnica di un veicolo a motore aiuta a risolvere detta carenza e quindi a prevenire un incidente; i costi relativi agli incidenti, così risparmiati, dovrebbero essere in parte utilizzati per creare un sistema di premi.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Un'ampia frazione di emissioni totali di trasporto su strada, in particolare le emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza di veicoli con sistemi di controllo delle emissioni malfunzionanti. Si stima che il 5% della flotta di veicoli provochi il 25% di tutte le emissioni inquinanti. Pertanto, un regime periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo.
(6) Un'ampia frazione di emissioni totali di trasporto su strada, in particolare le emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza di veicoli con sistemi di controllo delle emissioni malfunzionanti. Si stima che il 5% della flotta di veicoli provochi il 25% di tutte le emissioni inquinanti. Ciò vale anche per l'incremento delle emissioni di particolato e di NOx da parte di motori di moderna concezione, che necessitano di un controllo delle emissioni più completo, che includa la verifica, mediante un dispositivo di controllo elettronico, dell'integrità e della funzionalità del sistema diagnostico di bordo del veicolo (OBD), corroborata dagli attuali controlli del tubo di scarico, al fine di garantire un controllo completo del sistema di emissioni, in quanto il solo OBD non è affidabile. Pertanto, un regime periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) I veicoli agricoli con una velocità massima superiore a 40 km/h sono sempre più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti nelle attività di trasporto locali. Il loro rischio potenziale è paragonabile a quello diveicoli pesanti e quindi questa categoria di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici.
(8) I veicoli agricoli con una velocità massima superiore a 40 km/h sono in alcuni casi utilizzati per sostituire i veicoli pesanti per finalità di trasporto di merci su strada. È importante garantire che qualora i veicoli siano utilizzati in questo modo ricevano lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Il valore dei veicoli di interesse storico consiste nel preservare il patrimonio del periodo storico in cui sono stati costruiti e si ritiene che essi vengano utilizzati solo raramente sulla rete stradale pubblica. Dovrebbe essere lasciato alla decisione degli Stati membri decidere in merito alla periodicità dei controlli tecnici per questo tipo di veicoli. Dovrebbe sempre spettare agli Stati membri regolamentare i controlli tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.
(9) I veicoli di interesse storico preservano il patrimonio del periodo storico in cui sono stati costruiti, sono mantenuti in condizioni conformi al periodo storico e sono utilizzati raramente come veicoli di uso quotidiano. Dovrebbe essere lasciato alla decisione degli Stati membri decidere in merito alla periodicità dei controlli tecnici per questo tipo di veicoli o alla diversa regolamentazione del regime dei controlli della relativa idoneità alla circolazione. Dovrebbe sempre spettare agli Stati membri regolamentare i controlli tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e dovrebbero essere quindi effettuati dagli Stati membri o da organismi incaricati sotto la loro supervisione. Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il sistema nazionale consente di autorizzare soggetti privati, tra i quali quelli che normalmente effettuano riparazioni.
(10) I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e in quanto tali dovrebbero essere effettuati dallo Stato membro interessato o da organismi pubblici da esso incaricati di tale compito ovvero da organismi o impianti designati dallo Stato medesimo, debitamente autorizzati e operanti sotto la sua diretta sorveglianza, ivi inclusi organismi di natura privata . In particolare, qualora gli impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operino anche come officine per la riparazione dei veicoli, gli Stati membri dovrebbero effettuare ogni sforzo affinché siano garantite l’obiettività e l’elevata qualità di tali controlli.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Affinché l'applicazione del principio di libera circolazione nell'Unione sia più efficace, è opportuno che il certificato di idoneità alla circolazione emesso nello Stato membro di prima immatricolazione sia riconosciuto reciprocamente negli Stati membri ai fini della reimmatricolazione.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Nel momento in cui i controlli tecnici avranno raggiunto un comprovato e sufficiente livello di armonizzazione, dovrebbero essere definite disposizioni per il pieno riconoscimento reciproco dei certificati di idoneità alla circolazione in tutta l'Unione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in particolare per i loro componenti di sicurezza elettronici è di importanza cruciale poter accedere alle specifiche tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i costruttori di veicoli dovrebbe non solo fornire la serie completa dei dati prevista dal certificato di conformità (CdC) ma anche permettere l’accesso ai dati necessari per la verifica del funzionamento dei componenti relativi alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. Le disposizioni concernenti l’accesso alle informazioni a fini di riparazione e manutenzione dovrebbero essere applicate in modo analogo a questo fine, consentendo ai centri di controllo di accedere a quegli elementi di informazione che sono necessari per effettuare i controlli tecnici. Ciò è particolarmente importante nel campo dei sistemi a controllo elettronico e dovrebbe riguardare tutti gli elementi che sono stati installati dal costruttore.
(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in particolare per i loro componenti di sicurezza elettronici è di importanza cruciale poter accedere alle specifiche tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i costruttori di veicoli dovrebbero non solo fornire la serie completa dei dati prevista dal certificato di conformità (CdC) ma anche permettere l'accesso ai dati necessari per la verifica del funzionamento dei sistemi relativi alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente. I dati dovrebbero contenereinformazioni dettagliate che consentano di controllare la funzionalità dei sistemi di sicurezza del veicolo, in modo tale da poterli sottoporre a un contesto di ispezione tecnica periodica e stabilire una percentuale prevedibile di esiti positivi o negativi.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Al fine di raggiungere un elevato livello qualitativo dei controlli tecnici in tutta l’Unione, è necessario specificare a livello di quest’ultima le attrezzature che devono essere utilizzate durante il controllo, nonché la loro manutenzione e taratura.
(12) Al fine di raggiungere un elevato livello qualitativo dei controlli tecnici in tutta l’Unione, è opportuno specificare a livello di quest’ultima gli strumenti di collaudo che devono essere utilizzati durante il controllo, nonché la loro manutenzione e taratura. Dovrebbero essere introdotti incentivi per l'innovazione nell'ambito dei sistemi, delle procedure e delle attrezzature di collaudo, permettendo in questo modo di ridurre ulteriormente i costi e di migliorarne l'impiego.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Gli ispettori, quando effettuano i controlli, dovrebbero agire in modo indipendente e dovrebbe essere evitato qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato dei controlli tecnici non dovrebbe quindi essere collegato alla retribuzione o a un eventuale vantaggio economico o personale.
(13) Gli ispettori, quando effettuano i controlli tecnici, dovrebbero agire in modo indipendente e dovrebbe essere evitato qualsiasi conflitto di interesse. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i controlli siano effettuati correttamente e prestare particolare attenzione alla loro obiettività.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) La qualità e l'imparzialità dei centri di controllo tecnico sono essenziali al fine di conseguire l'obiettivo di un'elevata sicurezza stradale. Pertanto i centri di controllo che effettuano i controlli tecnici dovrebbero soddisfare, ad esempio, il requisito minimo di cui alla norma ISO 17020 sui criteri generici per il funzionamento di diversi tipi di organi che effettuano ispezioni.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) I risultati di un controllo non dovrebbero essere modificati per fini commerciali. Solo se i risultati del controllo tecnico effettuato da un ispettore sono manifestamente errati, l'organo di supervisione dovrebbe poterli modificare.
(14) I risultati di un controllo non dovrebbero essere modificati per fini commerciali. Solo se i risultati del controllo tecnico effettuato da un ispettore sono manifestamente errati, l'organo di supervisione dovrebbe poterli modificare e applicare le opportune sanzioni all'organo che ha emesso il certificato.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono un livello elevato di capacità e di competenze del personale che effettua i controlli. È necessario quindi introdurre un sistema di formazione che comporti una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento. Andrebbe definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli ad un regime di formazione periodico.
(15) Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono un livello elevato di capacità e di competenze del personale che effettua i controlli. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comporti una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli ad un regime di formazione periodico. Gli Stati membri che hanno già fissato requisiti in materia di formazione, qualifica e controllo più rigorosi rispetto ai requisiti minimi stabiliti, dovrebbero poter mantenere tale livello elevato.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) La frequenza dei controlli dovrebbe essere adattata a seconda del tipo di veicolo e del chilometraggio. I veicoli tendono verosimilmente a presentare carenze tecniche quando raggiungono una certa età e, in particolare se soggetti ad un uso frequente, dopo un certo chilometraggio. È quindi opportuno innalzare la frequenza dei controlli per i veicoli più vecchi e per i veicoli con un elevato chilometraggio.
(17) La frequenza dei controlli dovrebbe essere adattata a seconda del tipo di veicolo. I veicoli tendono a presentare carenze tecniche quando raggiungono una certa età. È quindi opportuno controllare più spesso i veicoli più vecchi.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) I controlli tecnici dovrebbero comprendere tutti gli aspetti specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Nell’ambito di questi aspetti e considerando lo stato attuale della tecnologia dei veicoli, è necessario includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare. Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.
(19) I controlli tecnici dovrebbero comprendere tutti gli aspetti specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Tali aspetti dovrebbero essere aggiornati per tenere conto dell'evoluzione della ricerca e dei progressi tecnici in materia di sicurezza dei veicoli. Pneumatici scadenti, montati su assi non standard, dovrebbero essere considerati un elemento critico per la sicurezza e dovrebbero, pertanto, essere inclusi nei controlli tecnici. Nell’ambito di questi aspetti e considerando lo stato attuale della tecnologia dei veicoli, è opportuno includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare. Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) Le norme sui controlli tecnici dovrebbero contemplare un alto livello minimo comune in tutta l'Unione, consentendo agli Stati membri già dotati di controlli tecnici più rigorosi rispetto a quanto prescritto dal presente Regolamento di mantenere tale livello più elevato e di adeguarlo, se del caso, ai progressi tecnici.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) Il titolare dell’immatricolazione di un veicolo sottoposto a controllo tecnico nel corso del quale vengono individuate delle carenze, in particolare quelle che rappresentano un rischio per la sicurezza stradale, dovrebbe correggere tali carenze senza ulteriori ritardi. Nel caso di carenze pericolose, l’immatricolazione del veicolo dovrebbe essere revocata fino a quando tali carenze non siano state pienamente corrette.
(21) Il titolare dell’immatricolazione di un veicolo sottoposto a controllo tecnico nel corso del quale vengono individuate delle carenze, in particolare qualora il veicolo rappresenti un rischio per la sicurezza stradale, dovrebbe correggere tali carenze senza ritardo. Nel caso di carenze pericolose, il veicolo non dovrebbe circolare sulle strade pubbliche fino a quando tali carenze non siano state pienamente corrette.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Al termine di ogni controllo dovrebbe essere rilasciato un certificato di conformità, che includa tra l’altro informazioni sull’identità del veicolo e informazioni sui risultati del controllo. Al fine di assicurare un appropriato seguito ai controlli tecnici, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e conservare tali informazioni in una banca dati.
(22) Per garantire che venga dato un seguito adeguato all'esito del controllo, al termine di ogni controllo dovrebbe essere rilasciato un certificato di idoneità alla circolazione e tale certificato dovrebbe essere rilasciato anche in formato elettronico, con un livello di dettaglio equivalente a quello del certificato di idoneità alla circolazione originale per quanto concerne l'identità del veicolo e l'esito del controllo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero raccogliere e conservare tali informazioni in una banca dati centralizzata, affinché sia possibile verificare facilmente l'autenticità delle ispezioni tecniche periodiche.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Dato che taluni Stati membri non esigono la registrazione per determinate categorie di veicoli, quali i rimorchi leggeri, i dati relativi al superamento del controllo tecnico dovrebbero essere resi disponibili mediante un attestato di revisione esposto in modo visibile sul veicolo.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Si ritiene che le frodi sui contachilometri incidano tra il 5% e il 12% sulle vendite di automobili usate, comportando un costo elevato per la società pari a diversi miliardi di euro all’anno e una valutazione non corretta dello stato di conformità di un veicolo. Al fine di combattere la frode sui contachilometri, l’indicazione nel certificato di conformità dei chilometri percorsi assieme all’obbligo di presentare il certificato del controllo precedente faciliterebbe l’individuazione di manomissioni o manipolazioni del contachilometri. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere considerata con maggiore sistematicità un reato passibile di sanzione.
(23) Si ritiene che le frodi sui contachilometri incidano su una percentuale tra il 5% e il 12% delle vendite di automobili usate a livello nazionale, mentre tale percentuale è nettamente più elevata nel caso di vendite transfrontaliere, il che comporta un costo molto elevato per la società, pari a diversi miliardi di euro all'anno, nonché una valutazione non corretta dello stato di idoneità alla circolazione di un veicolo. Al fine di combattere la frode sui contachilometri, l’indicazione nel certificato di idoneità alla circolazione dei chilometri percorsi assieme all’obbligo di presentare il certificato del controllo precedente faciliterebbe l’individuazione di manomissioni o manipolazioni del contachilometri. La creazione di una piattaforma elettronica che raccolga, nel rispetto della protezione dei dati, informazioni sui chilometri percorsi e gli incidenti gravi nei quali i veicoli sono stati coinvolti nel periodo di utilizzo, dovrebbe altresì contribuire a impedire le manomissioni e a rendere accessibili informazioni importanti. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere considerata con maggiore sistematicità un reato passibile di sanzione.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio, che segue i veicoli per tutto il loro ciclo di vita, dall’omologazione attraverso le immatricolazioni, le ispezioni fino alla demolizione. Lo sviluppo e l'interconnessione di banche dati elettroniche dei veicoli nazionali e dei costruttori in linea di principio dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza dell'intera catena amministrativa del veicolo e a ridurre i costi e gli oneri amministrativi. La Commissione dovrebbe quindi effettuare uno studio sulla fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli a questo fine.
(25) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio, che segue i veicoli per tutto il loro ciclo di vita, dall’omologazione attraverso le immatricolazioni, le ispezioni fino alla demolizione. Lo sviluppo e l'interconnessione di banche dati elettroniche dei veicoli nazionali e dei costruttori contribuirebbero a migliorare l'efficienza dell'intera catena amministrativa del veicolo e a ridurre i costi e gli oneri amministrativi.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) Poiché l'obiettivo del presente regolamento dovrebbe essere quello di incoraggiare un'ulteriore armonizzazione e standardizzazione dei controlli tecnici periodici dei veicoli, che dovrebbe portare alla creazione di un mercato unico dei controlli tecnici periodici nell'Unione con un sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di idoneità alla circolazione che consenta di controllare i veicoli in qualsiasi Stato membro, sarebbe opportuno che la Commissione europea elaborasse una relazione sui progressi realizzati nel processo di armonizzazione al fine di stabilire quando dar vita a tale sistema di riconoscimento reciproco.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) Allo scopo di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di tener conto, se opportuno, dell’evoluzione della legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione alle categorie di veicoli, nonché della necessità di aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione, in fase di preparazione e redazione degli atti delegati, dovrebbe garantire la contemporanea, corretta e tempestiva trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(26) Al fine di aggiornare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di tener conto, se opportuno, dell'evoluzione della legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione alle categorie di veicoli, nonché della necessità di aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè l’istituzione di requisiti minimi comuni e norme armonizzate relativi all’effettuazione di controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell’Unione, quest’ultima può adottaremisure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di requisiti minimi comuni e norme armonizzate relativi all’effettuazione di controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare requisiti più severi rispetto a quelli minimi previsti.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore.
Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli eseguiti sulla base di norme e prescrizioni tecniche minime con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente.
– veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto – veicoli di categoria M1,
– veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi al massimo otto posti a sedere, sedile del conducente escluso – veicoli di categoria M1,
– veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto – veicoli delle categorie M2 e M3,
– veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente – veicoli delle categorie M2 e M3,
– veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3 500 kg – veicoli di categoria N1,
– veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto su strada di merci, aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate – veicoli di categoria N1,
– veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie N2 e N3,
– veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci la cui massa massima supera le 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie N2 e N3,
– rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata non supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,
– rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci e persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 750 kg non superiore a3,5 tonnellate – veicoli delle categorie O2,
– rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie O3 e O4,
– rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci e persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate – veicoli delle categorie O3 e O4,
– trattori a ruote con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli della categoria T5.
– trattori a ruote della categoria T5 utilizzati principalmente sulla rete stradale pubblica con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/ora.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri possono altresì estendere l'obbligo di controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni decisione di proroga da essi adottata, esponendone la motivazione.
Emendamento 117/2 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle seguenti categorie di veicoli, a meno che la Commissione non dimostri nella sua relazione, elaborata a norma dell'articolo 18 bis, che tale misura sarebbe inefficace:
– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle categorie L1e, L2e e L6e.
– veicoli appartenenti alle forze armate, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai servizi di emergenza o di soccorso,
– veicoli utilizzati dalle forze armate, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dai servizi di emergenza o di soccorso,
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 bis (nuovo)
– rimorchi della categoria O2 con massa massima non superiore a 2,0 tonnellate con esclusione dei rimorchi della categoria O2 di tipo caravan.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3– punto 5
(5) “veicoli a due o tre ruote”, ogni veicolo a motore su due ruote con o senza sidecar, tricicli e quadricicli;
soppresso
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 3– punto 7
(7) "veicolo di interesse storico", ogni veicolo che risponda alle seguenti condizioni:
7) "veicolo di interesse storico", ogni veicolo considerato storico dallo Stato membro d'immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni:
– sia stato costruito almeno 30 anni fa,
– sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trenta anni fa,
– la sua manutenzione sia stata effettuata utilizzando pezzi di ricambio che riproducono i componenti originali del veicolo;
– il modello specifico, quale definito negli atti giuridici pertinenti dell'Unione sull'omologazione per tipo, non sia più in produzione;
– non abbia subito modifiche nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali come motore, freni, sterzo o sospensioni e
– sia stato conservato e mantenuto in condizioni storiche corrette e non abbia subito modifiche rilevanti nelle caratteristiche tecniche;
– non sia stato modificato nel suo aspetto esterno;
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9
(9) “controllo tecnico”, una verifica che le parti e i componenti di un veicolo siano conformi alle caratteristiche ambientali e di sicurezza in vigore al momento dell’omologazione, della prima immatricolazione o dell’entrata in servizio, nonché al momento dell’ammodernamento;
9) “controllo tecnico”, un'ispezione per accertare che un veicolo sia sicuro al fine di essere utilizzato sulla rete stradale pubblica e conforme alle caratteristiche di sicurezza e ambientali richieste al momento dell'omologazione, della prima immatricolazione, dell'entrata in servizio o dell'ammodernamento;
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 3 punto 13
(13) "ispettore", persona autorizzata da uno Stato membro ad effettuare il controllo tecnico in un centro di controllo o per conto di un'autorità competente;
13) "ispettore", persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente ad effettuare il controllo tecnico in un centro di controllo o per conto di un'autorità competente;
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. Il controllo tecnico viene effettuato esclusivamente dall’autorità competente di uno Stato membro o da centri di controlloautorizzati dagli Stati membri.
2. Il controllo tecnico viene effettuato in linea di principio nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato dall'autorità competente di tale Stato membro o da un organismo pubblico incaricato di tale compito da tale Stato oppure da organismi o impianti approvati dal medesimo Stato e sottoposti alla sua supervisione, compresi i soggetti privati autorizzati.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. I costruttori dei veicoli forniscono ai centri di controllo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
3. I costruttori dei veicoli forniscono gratuitamente ai centri di controllo e ai produttori di strumenti di collaudo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. Tali informazioni comprendono, per i produttori di strumenti di collaudo, i dati utili per consentire agli strumenti di collaudo di effettuare una valutazione positiva o negativa delle funzionalità dei sistemi di controllo elettronico dei veicoli. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I ed esamina la fattibilità di un punto unico di accesso, in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Capo III – titolo
– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta, successivamente due anni dopo e in seguito ogni anno;
– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta, e in seguito ogni due anni;
– veicoli di categoria M1 immatricolati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno.
– veicoli di categoria M1 immatricolati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno;
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)
– veicoli della categoria T5 utilizzati principalmente sulla rete stradale pubblica: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno;
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 3 ter (nuovo)
– altre categorie di veicoli: a intervalli stabiliti dallo Stato membro di immatricolazione.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Ciascuno Stato membro può decidere di introdurre incentivi per l'esecuzione di controlli tecnici, qualora il titolare del veicolo decida di effettuare il controllo annualmente. Il periodo di incentivazione inizia non prima di dieci anni dalla data prima immatricolazione del veicolo.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Uno Stato membro può prescrivere controlli tecnici periodici più frequenti per i veicoli di qualsiasi categoria immatricolati nel proprio territorio.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. Nel caso in cui un veicolo di categoria M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 160 000 km al primo controllo tecnico effettuato dopo la prima immatricolazione, verrà sottoposto successivamente a un controllo tecnico a periodicità annuale.
soppresso
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3
3. Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico.
3. Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente o agliorganismi o ai soggettiapprovati dallo Stato e sottoposti alla sua supervisione, se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data di ricorrenza annuale di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico.
– in caso di cambio del titolare del certificato di immatricolazione di un veicolo.
soppresso
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – trattino 3 bis (nuovo)
– quando il veicolo ha raggiunto un chilometraggio di 160 000 km.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1
1. Il controllo tecnico deve riguardare le aree di cui all’allegato II, punto 2.
1. Il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all’allegato II, punto 2.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell’allegato II, punto 3.
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi di cui all'allegato II, punto 3, e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi ivi raccomandato o un'alternativa equivalente approvata dall'autorità competente.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest’ultimo un certificato di conformità che contiene almeno gli elementi di cui all’allegato IV.
1. Il centro di controllo o, se del caso, l'autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest'ultimo un certificato di idoneità alla circolazione, disponibile anche in formato elettronico, che contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. La Commissione europea elabora a tal fine un modello europeo per il controllo tecnico.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2
2. Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico il certificato di conformità o, in caso di certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente certificata di tale certificato.
2. Non appena le prove sono state completate in modo soddisfacente, il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico un certificato di idoneità alla circolazione o, in caso di certificato di idoneità alla circolazionein formato elettronico, mette a sua disposizione una copia cartacea contenente il risultato delle prove.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Quando si riceve una domanda di reimmatricolazione e il veicolo proviene da un altro Stato membro, le autorità preposte all'immatricolazione riconoscono il certificato di idoneità alla circolazione del veicolo previa verifica della validità in sede di reimmatricolazione. Il riconoscimento della validità originale del certificato copre lo stesso periodo di tempo della validità originaria del certificato, tranne nel caso in cui la validità originale del certificato supera la durata legale massima vigente nello Stato membro di reimmatricolazione del veicolo. In tale caso la validità è rivista al ribasso e viene calcolata a partire dalla data in cui per il veicolo è stato emesso il certificato di idoneità alla circolazione originale. Prima della data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si comunicano reciprocamente il formato del certificato di idoneità alla circolazione riconosciuto dalle rispettive autorità competenti, nonché le istruzioni per verificarne l'autenticità.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4
4. Ai fini del controllo del contachilometri e quando tale informazione non è stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l'ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico.
4. Ai fini del controllo del contachilometri ove installato, e qualora tale informazione non sia stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l'ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico se il certificato non è stato rilasciato per via elettronica.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5
5. I risultati del controllo tecnico vengono comunicati all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità.
5. I risultati del controllo tecnico vengono comunicati senza indugio per via elettronica all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di idoneità alla circolazione.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. In caso di carenze gravi, l’autorità competente decide a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale.
2. In caso di carenze gravi, l’autorità nazionale competente può decidere a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. In caso di carenze pericolose, ilveicolo non viene utilizzato su strade accessibili al pubblico e la sua immatricolazione viene revocata a norma dell’articolo 3 bis della direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, fino a quando le carenze non siano state corrette e venga rilasciato un nuovo certificato di conformità che attesti la conformità del veicolo.
3. In caso di carenze pericolose, lo Stato membro o l'autorità competente può impedire o limitare l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche fino a quando tutte le carenze pericolose non siano state corrette.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1
Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un documento che attesta che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico.
Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un attestato che indica che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico. Non è necessario rilasciare alcun attestato comprovante l'avvenuto controllo tecnico se è possibile indicare nel documento di immatricolazione del veicolo che il controllo tecnico è stato effettuato e la data del prossimo controllo.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
Se il veicolo controllato rientra in una categoria di veicoli non soggetti a immatricolazione nello Stato membro in cui è entrato in servizio, l'attestato che il controllo è stato superato è esposto in modo visibile sul veicolo.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 2
Ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato in conformità al paragrafo 1.
Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato in conformità del paragrafo 1 di un altro Stato membro, o una corrispondente annotazione nel documento di immatricolazione del veicolo, purché l'attestato sia stato rilasciato per un veicolo immatricolato in tale Stato membro.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi ai requisiti tecnici minimi stabiliti all'allegato V.
1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi almeno ai requisiti tecnici minimi stabiliti all'allegato V.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. I centri utilizzati per effettuare i controlli tecnici già riconosciuti dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere sottoposti a nuova verifica della conformità ai requisiti minimi dopo almeno cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti dello Stato membro che concede l'autorizzazione. I centri di controllo assicurano l'obiettività e l'elevata qualità del controllo dei veicoli.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1
1. I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI.
1. I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari in materia di competenza e formazione.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri prescrivono una formazione adeguata per gli ispettori, in linea con i requisiti in materia di qualifiche.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3.
2. Le autorità competenti o, se del caso, i centri di formazione riconosciuti rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3
3. Gli ispettori impiegati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori.
3. Gli ispettori impiegati o autorizzati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Una persona che ha eseguito riparazioni o opere di manutenzione su un veicolo non partecipa in veste di ispettore al successivo controllo tecnico periodico dello stesso veicolo. a meno che l'organo di supervisione non abbia accertato che sussiste un livello elevato di obiettività. Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più rigorosi in materia di separazione delle attività.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5
5. Il centro di controllo informa la persona che presenta il veicolo al controllo in merito alle necessarie riparazioni da effettuare e non altera i risultati del controllo per fini commerciali.
5. Il centro di controllo informa la persona o l'officina di riparazione che presenta il veicolo al controllo in merito alle carenze riscontrate e non altera i risultati del controllo per fini commerciali.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo nel proprio territorio.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2
2. I centri di controllo gestiti direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.
2. I centri di controllo gestiti direttamente da un'autorità competente di uno Stato membro sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 15
La Commissione intende esaminare la fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli.
La Commissione esamina le modalità più efficaci ed efficienti per istituire una piattaforma elettronica di informazione sui veicoli avvalendosi di soluzioni informatiche esistenti e già predisposte con riguardo allo scambio internazionale di dati al fine di ridurre al minimo i costi e di evitare duplicazioni. L'esame deve tener conto del modo più adeguato di collegare i sistemi nazionali esistenti al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici e alle letture del contachilometri tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo, i produttori di strumenti di collaudo e i costruttori dei veicoli.
La Commissione esamina altresì la raccolta e la conservazione dei dati già esistenti e rilevanti per la sicurezza, concernenti i veicoli coinvolti in incidenti gravi. Tali dati devono includere almeno informazioni sui componenti rilevanti per la sicurezza sostituiti e riparati.
I dati storici di un veicoli sono a disposizione degli ispettori che controllano il veicolo e, in formato reso anonimo, degli Stati membri, onde fornire loro un ausilio per pianificare e realizzare misure intese a migliorare la sicurezza stradale nonché al detentore del certificato di immatricolazione o al proprietario del veicolo.
Sulla base del suddetto esame essaintende proporre e valutare diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all’attestato che il controllo è stato superato di cui all’articolo 10. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa.
Sulla base del suddetto esame la Commissionepropone e valuta diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all'attestato che il controllo è stato superato di cui all'articolo 10 e l'introduzione di un sistema che consenta agli Stati membri di scambiarsi informazioni relative al chilometraggio o a incidenti gravi subiti dal veicolo nel corso della sua utilizzazione in caso di vendite transfrontaliere. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 17
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 19 al fine di:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 al fine di aggiornare:
– aggiornare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, come appropriato, al fine di tener conto delle modifiche apportate alle categorie dei veicoli derivanti da emendamenti alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
a) la designazione delle categorie di veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo i casi, in presenza di modifiche apportate alle categorie dei veicoli derivanti da emendamenti alla legislazione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza che ne risulti alterata la portata o la frequenza del controllo,
– aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico o al fine di tener conto delle modifiche della legislazione dell’Unione o internazionale.
b) l'allegato II, punto 3, per quanto concerne i metodi e le cause della mancata conformità, l'allegato V in caso di disponibilità di metodi di controllo più efficienti ed efficaci e l'allegato I nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni al fine di effettuare i controlli tecnici;
c) l'allegato II, punto 3, per quanto concerne l'elenco degli elementi da controllare, i metodi di prova e le cause della mancata conformità, l'allegato III per quanto concerne la valutazione delle carenze, l'allegato V, onde adattare tali aspetti all'evoluzione della legislazione unionale in materia di sicurezza o ambiente e l'allegato I nel caso siano necessarie ulteriori informazioni per effettuare i controlli tecnici.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2
2. La delega di potere di cui all’articolo 17 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore del presente regolamento].
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Relazioni sui veicoli e due o tre ruote
Al più tardi [tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'inserimento dei veicoli e due o tre ruote nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La relazione valuta la situazione della sicurezza stradale nell'Unione per detta categoria di veicoli. La Commissione procede in particolare alla comparazione tra i risultati in materia di sicurezza stradale per detta categoria di veicoli negli Stati membri che effettuano il controllo tecnico di tale categoria di veicoli con quelli registrati negli Stati membri che non procedono al controllo di tale categoria di veicoli al fine di accertare se l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli a due o tre ruote sia proporzionata agli obiettivi previsti in materia di sicurezza stradale. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 18 ter (nuovo)
Articolo 18 ter
Reportistica
Al più tardi [cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione e sulle conseguenze del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la frequenza dei controlli, il livello di armonizzazione dei controlli tecnici periodici e l'efficacia delle disposizioni sul riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico nei casi di immatricolazione dei veicoli provenienti da un altro Stato membro. La relazione valuta anche se il livello di armonizzazione sia tale da permettere il pieno riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico in tutta l'Unione e se per conseguire questo obiettivo si rendano necessari standard europei più elevati. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
2. Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di componenti e sistemi di un veicolo rilevanti per la sicurezza e l'ambiente o di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e per garantire l'accuratezza della lettura del contachilometri nel corso dell'intero ciclo di vita del veicolo.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Allegato I – parte 5 – punto 5.3 – trattino 8 bis (nuovo)
– Pressione degli pneumatici raccomandata
Emendamento 90 Proposta di regolamento Allegato II – parte 1 – comma 4 bis (nuovo)
Qualora non sia possibile controllare un veicolo utilizzando un metodo di controllo raccomandato di cui al presente allegato, il centro di controllo può effettuare il controllo conformemente a un metodo di controllo alternativo autorizzato per iscritto dall'autorità competente appropriata. L'autorità competente accerta che siano tutelate le norme di sicurezza e ambientali.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 1.8 – lettera a
1.8 Liquido dei freni
Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua
a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto
1.8 Liquido dei freni
Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua
a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa
Emendamento 92 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 3.3 – lettera a
3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori
Esame visivo
a) Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti
3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori
Esame visivo
a) Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti, compresi quelli di cui alla direttiva 2007/38/CE concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità
Emendamento 93 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 4.1.2
4.1.2. Allineamento
Determinare l’orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari o uno schermo
L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti
4.1.2. Allineamento
Determinare l’orientamento orizzontale e verticale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari e un dispositivo di controllo elettronico per verificare, se del caso, la funzionalità dinamica
L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti
Emendamento 94 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 4.1.3
4.1.3. Accensione
Esame visivo e azionamento
a) L’accensione non è conforme ai requisiti (numero di fari accesi contemporaneamente)
b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
4.1.3. Accensione
Esame visivo e azionamento, nonché utilizzo, se del caso, di un dispositivo di controllo elettronico
a) L’accensione non è conforme ai requisiti (numero di fari accesi contemporaneamente)
b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
Emendamento 95 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 4.1.5
4.1.5. Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori)
Esame visivo e azionamento se possibile
a) Dispositivo non funzionante
b) Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente
4.1.5. Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori)
Esame visivo e azionamento, nonché utilizzo, se del caso, di un dispositivo di controllo elettronico
a) Dispositivo non funzionante
b) Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente
Emendamento 96 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 4.3.2
4.3.2. Accensione
Esame visivo e azionamento
a) L’accensione non è conforme ai requisiti
b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
4.3.2. Luci di arresto – Accensione delle luci dei freni di emergenza
Esame visivo e azionamento utilizzando un dispositivo di controllo elettronico per variare il valore di entrata del sensore del pedale del freno e verificare visivamente la funzionalità delle luci dei freni di emergenza
a) L’accensione non è conforme ai requisiti
b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione
b bis) Luci dei freni di emergenza non funzionanti o non funzionanti in modo corretto
Emendamento 97 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 4.5.2
4.5.2 Allineamento (X)
Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari
Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione
4.5.2 Allineamento (X)
Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari
Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale e verticale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione
Emendamento 98 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 5.2.2 – lettera d bis (nuova)
5.2.2. Ruote
Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore
a) Eventuali rotture o problemi di saldatura
(...)
5.2.2. Ruote
Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore
a) Eventuali rotture o problemi di saldatura
(...)
d bis) Ruota non compatibile con il mozzo della ruota
Emendamento 99 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 5.2.3 – colonna 2
5.2.3. Pneumatici
Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione
5.2.3. Pneumatici
Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione
Utilizzare un dispositivo per misurare la pressione degli pneumatici e confrontarla con i valori forniti dal produttore
Emendamento 100 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 8.2.1.2
8.2.1.2 Gassoso Emissioni di CF4
Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni. In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità delle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni.
a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore
b) oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:
i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,
– 4.5%, oppure
– 3.5%
a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti
ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,
– con il motore al minimo: 0.5%
– con il motore al minimo accelerato: 0.3%
oppure
– con il motore al minimo: 0.3%
– con il motore al minimo accelerato: 0.2%
a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti
c) Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore
d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative
8.2.1.2 Gassoso Emissioni di CF4
Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce sempre il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico, anche se viene effettuata in combinazione con un sistema OBD.
a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore
Per i veicoli muniti di un sistema OBD conforme ai requisiti (1), attraverso la lettura delle informazioni OBD e la verifica (disponibilità) del corretto funzionamento del sistema OBD con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni del costruttore e alle altre prescrizioni (1).
Misurazione dei livelli di NOx mediante un'apparecchiatura idonea/un analizzatore dei gas equipaggiato in modo adeguato, utilizzando i metodi di prova esistenti per il controllo all'uscita del tubo di scappamento
b) oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:
i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,
– 4.5%, oppure
– 3.5%
a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti
ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,
– con il motore al minimo: 0.5%
– con il motore al minimo accelerato: 0.3%
oppure
– con il motore al minimo: 0.3%
– con il motore al minimo accelerato: 0.2%
oppure
– con il motore al minimo: 0.2% (6a)
– con il motore al minimo accelerato: 0.1% (6a)
a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti
c) Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore
d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative con il motore al minimo
Livello di NOx non conforme ai requisiti o superiore ai livelli specifici forniti dal produttore
_____________
(6a) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2007 (Euro 5).
Emendamento 101 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 8.2.2.2
8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito
a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.
a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti
b) Condizionamento del veicolo:
l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;
1. i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;
b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,
2. requisiti in materia di condizionamento:
per motori ad aspirazione naturale: 2.5 m-1 ,
i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;
per motori a turbocompressione: 3.0 m-1,
ii) l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.
oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti
c) Procedura di prova
1.5 m-1 7.
1) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore;
2. per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione;
3. durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi;
4. si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;
5. per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.
8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito
a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce sempre il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico, anche se viene effettuata in combinazione con un sistema OBD.
a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti
Per i veicoli muniti di un sistema OBD conforme ai requisiti (1), attraverso la lettura delle informazioni OBD e la verifica (disponibilità) del corretto funzionamento del sistema OBD con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni del costruttore e alle altre prescrizioni (1).
b) Condizionamento del veicolo:
l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;
1. i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;
b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,
2. requisiti in materia di condizionamento:
per motori ad aspirazione naturale: 2.5 m-1,
i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;
per motori a turbocompressione: 3.0 m-1,
ii) l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.
oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti
c) Procedura di prova
1.5 m-1.7
1) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore;
oppure
2. per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione;
0.5 m-1 6bis
3. durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi;
4. si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;
5. per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.
Misurazione dei livelli di NOx e dei particolati mediante un'apparecchiatura idonea/un analizzatore dei gas equipaggiato in modo adeguato, utilizzando i metodi di prova esistenti in libera accelerazione.
Livello di NOx o di particolato non conforme ai requisiti o superiore ai livelli specifici forniti dal produttore
______________
6bis Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2007 (Euro 5).
Emendamento 102 Proposta di regolamento Allegato III – punto 1.8 – lettera a
1.8 Liquido dei freni
a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto
1.8 Liquido dei freni
a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa
Emendamento 103 Proposta di regolamento Allegato III – punto 5.2.2 – lettera d bis (nuova)
Lieve
Grave
Pericolosa
5.2.2. Ruote
a) Eventuali rotture o problemi di saldatura
x
(...)
Lieve
Grave
Pericolosa
5.2.2. Ruote
a) Eventuali rotture o problemi di saldatura
x
(...)
d bis) Ruota non compatibile con il mozzo della ruota
x
Emendamento 104 Proposta di regolamento Allegato III – punto 5.2.3
Lieve
Grave
Pericolosa
5.2.3. Pneumatici
a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti con rischi per la sicurezza stradale
x
Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida
x
b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle
x
c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)
x
d) Danni o tagli gravi sul pneumatico
x
Tortiglia visibile o danneggiata
x
e) Profondità del battistrada non conforme ai requisiti
x
Inferiore dell’80% della profondità del battistrada prescritta
x
f) Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray)
x
Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa)
x
g) Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti
x
Strato di protezione della tortiglia danneggiato
x
h) Sistema di controllo della pressione difettoso
x
chiaramente non funzionante
x
Lieve
Grave
Pericolosa
5.2.3. Pneumatici
a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti con rischi per la sicurezza stradale
x
Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida
x
b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle
x
c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)
x
d) Danni o tagli gravi sul pneumatico
x
Tortiglia visibile o danneggiata
x
e) L'indicatore di usura del battistrada diventa visibile
x
Profondità del battistrada a normaProfondità dei battistrada non a norma
x
f) Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray)
x
Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa)
x
g) Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti
x
Strato di protezione della tortiglia danneggiato
x
h) Sistema di controllo della pressione dello pneumatico difettoso o pneumatico chiaramente non gonfiato sufficientemente
x
chiaramente non funzionante
x
i) Pressione di uno pneumatico in fase di utilizzo del veicolo ridotta del 20%, ma non inferiore a 1,5 bar
x
Pressione dello pneumatico inferiore a 1,5 bar
x
Emendamento 105 Proposta di regolamento Allegato III – punto 8.2.1.2 – lettera b
Lieve
Grave
Pericolosa
8.2.1.2 Emissioni gassose
b) oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:
x
(...)
ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,
– con il motore al minimo: 0.5%
– con il motore al minimo accelerato: 0.3%
oppure
– con il motore al minimo: 0.3%
– con il motore al minimo accelerato: 0.2%
a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti
Lieve
Grave
Pericolosa
8.2.1.2 Emissioni gassose
b) oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:
x
(...)
ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,
– con il motore al minimo: 0.5%
– con il motore al minimo accelerato: 0.3%
oppure
– con il motore al minimo: 0.3%
– con il motore al minimo accelerato: 0.2%
oppure
– con il motore al minimo: 0.2% 6bis
– con il motore al minimo accelerato: 0.1% 6bis
a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti
______________
6bis Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2007 (Euro 5).
Emendamento 106 Proposta di regolamento Allegato III – punto 8.2.2.2 – lettera b
Lieve
Grave
Pericolosa
8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito
Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,
x
per motori ad aspirazione naturale: 2.5 m-1,
per motori a turbocompressione: 3.0 m-1,
oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti
1.5 m-1.
Lieve
Grave
Pericolosa
8.2.2.2 Opacità
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito
Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,
x
per motori ad aspirazione naturale: 2.5 m-1,
per motori a turbocompressione: 3.0 m-1,
oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti
1.5 m-1.
oppure
0.5 m-1 6bis
_____________
6bis Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2007 (Euro 5).
Emendamento 107 Proposta di regolamento Allegato IV – punto 6 bis (nuovo)
6 bis) Verifica di riparazioni sostanziali dovute a incidenti
Emendamento 108 Proposta di regolamento Allegato V – parte I – comma 2 bis (nuovo)
È possibile utilizzare attrezzature alternative che implementano l'innovazione tecnologica in modo neutrale a condizione che esse garantiscano un analogo livello elevato di qualità dei controlli.
Emendamento 109 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – comma 1- punto 15 bis (nuovo)
15 bis) un dispositivo per misurare la pressione dello pneumatico;
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0210/2013).