Indice 
Testi approvati
Martedì 12 marzo 2013 - Strasburgo
Infrastrutture energetiche transeuropee ***I
 Relazione speciale del Mediatore europeo (aeroporto di Vienna)
 Norme di contabilizzazione e piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo ***I
 Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ***I
 Risoluzione delle controversie online dei consumatori ***I
 Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ***I
 Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea *
 Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano *** I
 Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro***I
 Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro***I
 Fondi europei di venture capital ***I
 Fondo europeo per l'imprenditoria sociale ***I
 Impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna
 Eliminare gli stereotipi di genere nell'UE
 La situazione delle donne in Nordafrica
 Finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare 2014-2020
 Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE

Infrastrutture energetiche transeuropee ***I
PDF 190kWORD 29k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0658),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0371/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0036/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

P7_TC1-COD(2011)0300


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 347/2013.)

(1) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 125.
(2) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 137


Relazione speciale del Mediatore europeo (aeroporto di Vienna)
PDF 131kWORD 28k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla relazione speciale del Mediatore europeo relativa all'inchiesta sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea (aeroporto di Vienna) (2012/2264(INI))
P7_TA(2013)0062A7-0022/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

–  vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

–  visto l'articolo 205, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0022/2013),

A.  considerando che l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dà facoltà al Mediatore europeo di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi dell'Unione;

B.  considerando che le denunce presentate dai cittadini costituiscono un'importante fonte di informazione su eventuali violazioni del diritto dell'UE;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;

D.  considerando che né i trattati né lo statuto del Mediatore definiscono la cattiva amministrazione e lasciano dunque tale compito al Mediatore europeo, ferma restando l’autorità interpretativa della Corte di Giustizia; che il Mediatore, nella sua prima relazione annuale, ha inserito un elenco non esaustivo di casi che sarebbero considerati di cattiva amministrazione;

E.  considerando che, in seguito ad una richiesta del Parlamento europeo di fornire una definizione precisa e chiara di cattiva amministrazione, il Mediatore europeo ha dichiarato nella relazione annuale per il 1997 che «si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante»;

F.  considerando che tale definizione era corredata da una dichiarazione attestante che «quando il Mediatore europeo indaga se un'istituzione o un organo comunitario abbiano agito in accordo con le norme e i principi per essi vincolanti, il suo primo e più essenziale compito dev'essere stabilire se abbia agito legittimamente»;

G.  considerando che il Mediatore controlla anche l'applicazione dei codici di buona condotta amministrativa sottoscritti dalle istituzioni, che enunciano i principi generali di diritto amministrativo, ivi compresi elementi del principio di servizio, nonché la Carta dei diritti fondamentali, pienamente applicabile a tutti gli ambiti della stessa amministrazione UE;

H.  considerando che, avendo presentato 18 relazioni speciali in 16 anni e mezzo, il Mediatore ha finora agito in modo molto cooperativo e responsabile mediante l'utilizzo di dette relazioni al Parlamento europeo solo come strumento politico finale, dimostrando pertanto il suo atteggiamento generale a favore di soluzioni consensuali;

I.  considerando che la presente relazione speciale riguarda la modalità di gestione da parte della Commissione europea di una denuncia che le era stata presentata nel 2006 da 27 iniziative dei cittadini che protestavano contro le presunte conseguenze negative dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna;

J.  considerando che l'articolo 2 della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)(2) recita che «Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché [...] per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale [...] sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto»;

K.  considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che i lavori di ampliamento dell'aeroporto erano stati svolti senza avere eseguito la valutazione di impatto ambientale (VIA) obbligatoria e, il 21 marzo 2007, ha inviato una lettera di messa in mora all'Austria per omissione della VIA; che l'Austria, nella risposta del 7 maggio 2007, non ha potuto negare che le misure infrastrutturali in questione avessero comportato e stessero ancora comportando un significativo incremento del traffico aereo e del disturbo dovuto al traffico aereo sulla città di Vienna, ossia il significativo impatto ambientale di queste misure;

L.  considerando che, giacché i lavori erano stati completati o stavano per esserlo, piuttosto che adire la Corte di giustizia europea (CGCE) nei confronti dell'Austria, la Commissione ha preferito cercare un accordo con le autorità austriache per rimediare quanto più possibile a tale omissione; che la Commissione aveva concordato con le autorità austriache che quest'ultime avrebbero svolto una VIA ex post al fine di stabilire, fra le altre cose, le misure di mitigazione necessarie per ridurre gli effetti del rumore sulla popolazione residente in prossimità dell'aeroporto;

M.  considerando che il Mediatore ha accettato questa scelta della Commissione; che i denuncianti hanno espresso insoddisfazione sulle modalità di svolgimento della VIA ex post, criticando in particolare il fatto di non avere accesso al ricorso giurisdizionale previsto dalla direttiva VIA e che l'ente responsabile della VIA, il ministero dei Trasporti austriaco, era lo stesso organo che aveva in precedenza rilasciato i permessi per i lavori in questione e si trovava dunque in una situazione di conflitto d'interessi;

N.  considerando che, dopo l'indagine, il Mediatore ha ritenuto di non poter concludere che la Commissione avesse assicurato che la VIA ex post fosse stata realizzata correttamente; che ciononostante ha chiuso il caso, ritenendo che non fossero necessarie ulteriori azioni da parte sua, dal momento che la procedura era in corso e la Commissione aveva dichiarato che avrebbe chiuso la causa d'infrazione soltanto quando avesse accertato l'adozione delle misure necessarie da parte delle autorità austriache;

O.  considerando che nel novembre 2010 i denuncianti si sono rivolti nuovamente al Mediatore e che è stata aperta una seconda indagine, nel corso della quale il Mediatore ha esaminato il fascicolo della Commissione; che il Mediatore ha ritenuto che il fascicolo non dimostrasse che le dichiarazioni presentate dai denuncianti nel periodo di svolgimento della VIA ex post fossero state discusse con le autorità austriache, né che la decisione del Mediatore in merito alla prima denuncia avesse dato luogo ad ulteriore corrispondenza, al di fuori delle relazioni sulla VIA, da parte dell'Austria;

P.  considerando che tale situazione ha portato il Mediatore a concludere che la Commissione non avesse preso in considerazione i risultati della sua prima indagine, in particolare che non fosse stata coerente nelle sue risposte al Mediatore sulla possibilità di ricorso legale contro la VIA ex post e non avesse insistito perché fosse incaricato dello svolgimento della VIA un ente diverso dal ministero dei Trasporti che aveva autorizzato i lavori;

Q.  considerando che il Mediatore ha formulato una proposta di raccomandazione alla Commissione, esortandola a rivedere il proprio approccio riguardo alla gestione della denuncia d'infrazione presentata dai denuncianti relativamente all'aeroporto di Vienna e ad affrontare le lacune evidenziate dal Mediatore, sottolineando che ciò equivaleva a dire che le ulteriori azioni della Commissione nell'ambito della procedura d'infrazione avrebbero dovuto tenere conto dell'obbligo delle autorità nazionali di assicurare che i) i denuncianti abbiano accesso a una procedura di ricorso e che ii) si intraprendano azioni per affrontare un chiaro conflitto d'interessi nell'applicazione della direttiva 85/337/CEE;

R.  considerando che, nella sua risposta al Mediatore sul primo punto, la Commissione ha affermato di aver sollevato la questione del ricorso legale con le autorità austriache e di averne accettato la posizione secondo la quale ciò avrebbe causato problemi in termini di diritto processuale nazionale, sottolineando che le autorità austriache si erano impegnate ad assicurare che gli effetti cumulativi dei precedenti lavori valutati soltanto ex post sarebbero stati considerati appieno nell'ambito di una VIA relativa a una nuova terza pista, per la quale sarebbe stato possibile un vero e proprio ricorso giurisdizionale;

S.  considerando che le argomentazioni della Commissione relative alla seconda accusa di cattiva amministrazione erano relative al fatto che la direttiva VIA non prevede disposizioni riguardanti la distribuzione delle competenze per quanto riguarda la procedura VIA da realizzarsi negli Stati membri; che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, compete esclusivamente agli Stati membri, in qualità di responsabili dell'organizzazione della propria amministrazione, decidere quale autorità debba essere responsabile delle procedure ai sensi della direttiva VIA; che è principio generale del diritto amministrativo di tutti gli Stati membri che un ente che abbia adottato una decisione non legittima che sia stata oggetto di un ricorso amministrativo o di una sentenza di un tribunale sia responsabile di rimediare alla situazione;

T.  considerando che il progetto di raccomandazione non è dunque andato a buon fine e che il Mediatore ha ritenuto che il caso in questione fosse un esempio di una situazione in cui la Commissione, in relazione ad una chiara violazione del diritto UE, non era riuscita ad adottare appropriate misure correttive assicurando lo svolgimento di una valutazione dell'impatto ambientale ex-post imparziale, né aveva dato debito seguito al parere del Mediatore relativamente all'accesso alla riparazione nei confronti di tale valutazione;

U.  considerando che, di conseguenza, il Mediatore ha ritenuto che fosse opportuno attirare l'attenzione del Parlamento europeo su questa questione;

V.  considerando che, il 26 ottobre 2012, la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva VIA; che la sua commissione giuridica ha stilato una relazione d'iniziativa legislativa che richiede un regolamento generale di procedura amministrativa per l'amministrazione interna dell'UE;

Raccomandazioni del Mediatore

1.  accoglie con favore la relazione speciale del Mediatore che mette in luce questioni importanti connesse con problemi riguardanti l'applicazione della direttiva VIA e lo svolgimento delle procedure d'infrazione;

2.  ricorda che si ha cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante;

3.  osserva che la presunta cattiva amministrazione ha riguardato la modalità di gestione da parte della Commissione della procedura d'infrazione nei confronti dell'Austria, in particolare il fatto che non abbia garantito che l'ente che aveva rilasciato permessi edilizi senza la necessaria valutazione d'impatto non si occupasse dell'esecuzione della VIA ex-post e che il denunciante avesse la possibilità di presentare un ricorso legale nei confronti di tale valutazione;

4.  sottolinea che la presente relazione speciale non affronta la questione relativa a se le autorità austriache abbiano agito in modo sbagliato, bensì se la Commissione non abbia adempiuto ai propri obblighi all'atto dello svolgimento delle indagini e relativamente a una denuncia da essa ricevuta, nonché nella risposta alle richieste e alle raccomandazioni del Mediatore dalla sua prima indagine sul caso in questione;

5.  condivide le preoccupazioni del Mediatore sul potenziale impatto negativo dei conflitti d'interesse nello svolgimento delle valutazioni d'impatto ambientale e conviene sul fatto che occorre trovare il modo per affrontare questo problema, pur comprendendo che la Commissione fosse preoccupata di oltrepassare le proprie competenze qualora avesse richiesto alle autorità austriache di incaricare un altro ente della valutazione ex-post;

6.  esorta le autorità competenti degli Stati membri a prestare attenzione ai potenziali conflitti d'interesse già nell'ambito dell'attuale assetto normativo e a prepararsi a eventuali cambiamenti del diritto UE a tale riguardo; sottolinea il ruolo dei difensori civici nazionali come importanti mediatori in grado di aiutare i cittadini a intraprendere azioni contro potenziali conflitti d'interesse all'interno dell'amministrazione degli Stati membri;

7.  ritiene che, relativamente alla seconda allegazione del Mediatore, un inserimento legittimo, attivo e globale della popolazione locale nell'applicazione della direttiva VIA sia nel complesso essenziale ed è, pertanto, del parere che procedure di mediazione aperte e trasparenti debbano essere realizzate con maggiore frequenza prima di progetti con un impatto potenzialmente notevole sull'ambiente locale e sulla salute umana; riconosce, in tale contesto, la mediazione pubblica che è avvenuta prima della VIA relativa alla costruzione di una terza pista dell'aeroporto di Vienna nella quale era valutato anche l'impatto cumulativo, per esempio l'inquinamento acustico, degli ampliamenti che hanno causato l'infrazione in questione e per la quale è disponibile una completa procedura di revisione;

8.  concorda con il Mediatore sul fatto che tenere e aggiornare resoconti chiari rientra nell'ambito della buona amministrazione in quanto consente, ad esempio, al Mediatore europeo di verificare che siano state tenute in debito conto le sue raccomandazioni;

9.  giudica inoltre opportuno, quale requisito fondamentale di buona prassi amministrativa, mantenere una corrispondenza costante, chiara e coerente con i denuncianti durante le procedure d'infrazione e con il Mediatore durante le sue indagini;

10.  accoglie con favore la dichiarazione della Commissione che intende migliorare le proprie prassi su entrambe le questioni – verbali scritti e corrispondenza accurata – onde evitare i problemi di comunicazione verificatisi nel caso in questione;

11.  precisa che né la Commissione né le autorità austriache hanno violato la legislazione europea esistente nel realizzare la VIA ex post basata su una procedura «sui generis» negoziata ad hoc; Sottolinea, tuttavia, che tale procedura, per la quale il diritto dell’UE non prevede alcun fondamento giuridico, deve essere considerata eccezionale che è stata la conseguenza di un mancato rispetto precedente della direttiva, al quale non è possibile rimediare;

12.  è del parere che, nell'ambito dei negoziati con le autorità austriache, la Commissione avrebbe potuto fare sforzi maggiori in relazione con la disponibilità di ricorso giurisdizionale, tenendo presente il recepimento delle disposizioni pertinenti (articolo 10 bis) nel diritto austriaco nel 2005, nonché per quanto attiene al conflitto d'interessi al ministero austriaco competente, ricordando il principio generale della giurisprudenza dell'UE, secondo il quale non solo occorre seguire il disposto della legge ma è necessario anche tenere conto degli obiettivi e dello spirito della legislazione;

Il caso dell'aeroporto di Vienna, la revisione della direttiva VIA e il regolamento sulla buona amministrazione

13.  è del parere che le circostanze che hanno dato luogo all'apertura della procedura d'infrazione della Commissione e di conseguenza alla denuncia al Mediatore europeo sollevino interrogativi seri relativamente all'applicazione, in tale periodo, da parte di uno Stato membro, in questo caso l'Austria, della direttiva 85/337/CEE; riconosce che la revisione del 2009 della legge federale austriaca che attua la direttiva VIA ha tenuto debitamente conto, tra l'altro, dei risultati della procedura d'infrazione in questione e pertanto conformato la legislazione austriaca al diritto dell'UE a tale riguardo;

14.  ricorda che, nel corso degli anni, sono stati sottoposti all'attenzione della commissione per le petizioni diversi casi in cui gli Stati membri avrebbero autorizzato l'esecuzione e lo svolgimento di progetti senza la necessaria VIA;

15.  è del parere che, qualora i progetti violino con ogni probabilità i requisiti basilari della direttiva VIA, i cittadini interessati debbano disporre di strumenti giuridici efficaci per richiedere l'immediato chiarimento da parte dell'autorità VIA responsabile in merito alla conformità dei progetti alle norme dell'UE al fine di prevenire danni irreversibili al momento della realizzazione degli stessi;

16.  osserva altresì che la nozione di VIA ex post non compare nell'attuale direttiva in materia e che tale strumento è stato negoziato dalla Commissione nel tentativo di affrontare una situazione de facto nella quale erano già stati rilasciati i permessi ed eseguiti i lavori;

17.  sottolinea che il caso dell'aeroporto di Vienna mette in luce le debolezze dell'attuale direttiva VIA, come ad esempio il modo in cui trattare progetti che sono praticamente irreversibili dal momento che sono stati già realizzati, con la possibilità che il danno ambientale sia già stato provocato, e il problema di conflitti d'interessi in seno alle autorità responsabili, come si presume nel caso in questione;

18.  fa riferimento alla relazione annuale 2011 della commissione per le petizioni che sottolineava la necessità di assicurare valutazioni dell'impatto ambientale obiettive e imparziali; ricorda che alla Commissione era stato chiesto di assicurare che la direttiva VIA fosse «rafforzata, fornendo parametri più chiari per quanto riguarda l'indipendenza degli studi svolti dagli esperti, le soglie comuni per l'UE, un tempo massimo per lo svolgimento del processo, ivi compresa un'effettiva consultazione pubblica, la giustificazione delle decisioni, la valutazione obbligatoria delle alternative ragionevoli e un meccanismo per il controllo della qualità»;

19.  accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere la direttiva VIA al fine di rafforzarla; si impegna a collaborare pienamente con la Commissione e il Consiglio nella procedura, al fine di garantire che questa importante direttiva raggiunga il proprio scopo in modo ancora più efficiente e obiettivo(3);

20.  osserva che la direttiva attuale non contiene requisiti riguardanti l'obiettività e l'imparzialità delle autorità responsabili dell'autorizzazione e non ne stabilisce per gli organi responsabili dello svolgimento della VIA; osserva che detta direttiva non contiene alcuna disposizione su come procedere quando un progetto è già stato attuato o è in procinto di essere concluso o su come i cittadini interessati, attraverso una procedura chiara e non burocratica, possano ottenere un immediato chiarimento dall'autorità VIA responsabile in merito alla conformità alle norme dell'UE di tali progetti, i quali violano con ogni probabilità le disposizioni di base della direttiva VIA; ritiene pertanto che la revisione della direttiva VIA costituisca una buona opportunità per introdurre simili requisiti e disposizioni;

21.  ritiene che questo caso dimostri altresì che, oltre alle misure volte a rafforzare le disposizioni della direttiva VIA, sono necessarie prassi più chiare per le procedure d'infrazione, preferibilmente mediante l'adozione di un regolamento generale sulle procedure amministrative per l'amministrazione dell'UE, rafforzando pertanto la posizione del denunciante; ritiene che tale regolamento costituirebbe un mezzo adeguato per chiarire gli obblighi delle autorità nel momento di comunicare con i denuncianti in un caso d'infrazione o con gli organismi rappresentativi dei cittadini europei quali la commissione per le petizioni e il Mediatore, per introdurre, per esempio, l'obbligo di rispondere quanto prima alle raccomandazioni del Mediatore onde evitare errori di interpretazione così come verificatisi nel caso in questione;

o
o   o

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, alla rete europea dei difensori civici, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE), come modificata.
(3) COM(2012)0628.


Norme di contabilizzazione e piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo ***I
PDF 188kWORD 24k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 riguardante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))
P7_TA(2013)0063A7-0317/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0093),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0074/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2012(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0317/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività

P7_TC1-COD(2012)0042


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 529/2013/UE.)

(1) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 85.


Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ***I
PDF 190kWORD 26k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0789),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0433/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del .19 luglio 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0191/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

P7_TC1-COD(2011)0372


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 525/2013.)

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 169.
(2) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 51.


Risoluzione delle controversie online dei consumatori ***I
PDF 189kWORD 28k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))
P7_TA(2013)0065A7-0236/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0794),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0453/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal senato dei Paesi Bassi, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A7-0236/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)

P7_TC1-COD(2011)0374


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 524/2013.)

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.


Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0793),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0454/2011),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal senato dei Paesi Bassi e dal Bundesrat tedesco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A7-0280/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)

P7_TC1-COD(2011)0373


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/11/UE.)

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.


Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea *
PDF 495kWORD 72k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0362),

–  visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0285/2012),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la pesca (A7-0052/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Data l'importanza acquisita dall'associazione dei paesi e territori d'oltremare in quanto collegamento efficace per il gruppo dei PTOM nel suo dialogo con la Commissione e gli Stati membri dell'Unione, risulta opportuno riconoscere il ruolo di questa organizzazione nella cooperazione avente per obiettivo la valorizzazione degli interessi comuni dei PTOM nell'associazione.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)  Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.
(6)  Il contributo della società civile allo sviluppo dei PTOM può essere migliorato rafforzando e responsabilizzando maggiormente le organizzazioni della società civile in tutti gli ambiti di cooperazione.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici possono incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituiscono una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell’energia sostenibile contribuirà all’adeguamento ai cambiamenti climatici e all'attenuazione dei loro effetti nei PTOM.
(10)  I PTOM ospitano una vasta biodiversità terrestre e marina. I cambiamenti climatici possono incidere sull'ambiente naturale dei PTOM e costituiscono una minaccia per il loro sviluppo sostenibile. L'adozione di misure a favore della conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, della riduzione dei rischi di catastrofi, della gestione sostenibile delle risorse naturali e della promozione dell’energia sostenibile può contribuire a far sì che i PTOM si adeguino ai cambiamenti climatici e riescano ad attenuarne gli effetti. I PTOM dovrebbero inoltre poter partecipare ai programmi orizzontali dell'Unione, ad esempio il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 12
(12)  È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni.
(12)  È importante aiutare i PTOM a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e, di conseguenza, la loro vulnerabilità collegata all'accesso ai combustibili e alla volatilità dei prezzi, rendendo così le loro economie più resistenti e meno vulnerabili agli shock esterni, segnatamente in termini di posti di lavoro.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 14
(14)  Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono un ostacolo alla loro competitività ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.
(14)  Gli effetti della posizione isolata dei PTOM costituiscono una sfida per il loro sviluppo economico ed è quindi importante migliorarne l'accessibilità.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 15
(15)  L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.
(15)  L'Unione e i PTOM riconoscono l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Un obiettivo cruciale della cooperazione dovrebbe consistere nel migliorare le condizioni di lavoro e i diritti del lavoro e sindacali. Un ruolo importante in tale processo dovrebbe spettare ai sindacati e agli altri rappresentanti dei lavoratori.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 17
(17)  L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell’Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM, che dipendono fortemente dal turismo, garantire un «turismo sicuro».
(17)  L'incidenza delle malattie trasmissibili nei PTOM, come la dengue nella regione dei Caraibi e del Pacifico e la Chikungunya nella regione dell’Oceano Indiano, può avere effetti nefasti sulla salute e sull'economia. Oltre a diminuire la produttività delle popolazioni colpite, le epidemie nei PTOM possono avere pesanti ripercussioni sul turismo, che rappresenta uno dei pilastri di numerose economie dei PTOM. Considerato il numero elevato di turisti e di lavoratori migranti che si recano nei PTOM, questi ultimi sono esposti all'importazione di malattie infettive. Un accesso agevole e regolare alla medicina del lavoro potrebbe ridurre la portata delle epidemie. Inversamente, il numero elevato di persone che tornano dai PTOM può costituire un veicolo di introduzione di malattie trasmissibili in Europa. È quindi fondamentale per la sostenibilità delle economie dei PTOM, che dipendono fortemente dal turismo, garantire un «turismo sicuro».
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 18
(18)  L'associazione tra l'Unione e i PTOM deve tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.
(18)  L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere nel debito conto la diversità e l'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia. Essa dovrebbe pertanto accordare l'attenzione necessaria ai diritti delle popolazioni autoctone dei PTOM e contribuire alla protezione e al rispetto dei loro diritti.
Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 19
(19)  L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.
(19)  L'Unione riconosce l'importanza di sviluppare un partenariato più attivo con i PTOM per quanto riguarda il buon governo economico, sociale e fiscale e la lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la corruzione.
Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 20
(20)  La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per quanto attiene agli aspetti dello sviluppo economico e sociale e della protezione dell'ambiente.
(20)  La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire sistematicamente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile per quanto attiene agli aspetti dello sviluppo economico e sociale e della protezione dell'ambiente.
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 21
(21)  L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, tocca da vicino sia l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, che gli Stati ACP vicini ai PTOM e gli altri partner economici.
(21)  L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, troppo poco favorevole ai piccoli territori insulari, obbliga l'Unione, principale partner commerciale dei PTOM, a tenere maggiormente conto degli interessi dei PTOM negli accordi commerciali che conclude con gli Stati vicini dei PTOM. Ciò implica una responsabilità condivisa al fine di includere sistematicamente clausole di rispetto delle norme sociali minime in tutti i partenariati o accordi commerciali negoziati.
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  Dal momento che le politiche di austerità hanno avuto effetti deleteri sull'occupazione, è necessaria una cooperazione tra i PTOM e l'Unione per abbandonare tali politiche e presentare programmi ambiziosi di investimento pubblico, che sono l'unica via per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose alla maggioranza della popolazione, sia nei PTOM sia nell'Unione.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 22
(22)  I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM.
(22)  I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti e delle contaminazioni radioattive. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e del relativo diritto derivato, fatta eccezione per la Groenlandia, a cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme dell'Unione vadano applicate nei confronti dei PTOM. Per quanto concerne le contaminazioni radioattive, in particolare legate ai test nucleari, bisogna precisare quali norme dell'Unione potrebbero essere applicabili ai PTOM per proteggere in maniera duratura la biodiversità e le popolazioni da queste forme di inquinamento.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 26
(26)  Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.
(26)  Tenuto conto degli obiettivi dell'integrazione e dell'evoluzione del commercio mondiale nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento, occorre sostenere lo sviluppo dei mercati dei servizi e le opportunità d'investimento migliorando l'accesso dei servizi e degli investimenti dei PTOM al mercato dell'Unione e facilitando loro l'accesso agli appalti pubblici. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe offrire ai PTOM il miglior trattamento possibile concesso ad altri partner commerciali attraverso clausole globali della nazione più favorita e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità nelle loro relazioni commerciali limitando il trattamento concesso all'Unione dai PTOM a quello di cui beneficiano le altri grandi economie commerciali.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 28
(28)  Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.
(28)  Le misure sanitarie e fitosanitarie e gli ostacoli tecnici agli scambi possono ripercuotersi sugli scambi e sulla situazione dell'occupazione e richiedono pertanto l'instaurarsi di una cooperazione. La cooperazione in materia di commercio e di questioni attinenti al commercio dovrebbe inoltre comprendere le politiche in materia di occupazione, in particolare per i giovani, le politiche di concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale, che incidono sulla ripartizione equa dei profitti del commercio.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 29
(29)  Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le loro competenze, dare impulso alle piccole e medie imprese, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti.
(29)  Affinché i PTOM possano partecipare, nelle migliori condizioni, al mercato interno dell'Unione come pure ai mercati regionali, subregionali e internazionali, è importante sviluppare le loro capacità nei settori pertinenti. In particolare occorre sviluppare le risorse umane e le loro competenze, proponendo formazioni professionali e formazioni continue appropriate, facilitando lo sviluppo delle piccole e medie imprese e agevolando l'accesso agli strumenti di microfinanziamento e di credito, diversificare i settori economici e predisporre un quadro giuridico adeguato per creare un clima commerciale favorevole agli investimenti. A tal fine è opportuno combinare i fondi FES con i programmi e gli strumenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione a cui sono ammissibili i PTOM, il che consentirebbe di modificare e razionalizzare gli investimenti in questione.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)  I PTOM possono svolgere un ruolo cruciale nella lotta contro i paradisi fiscali. A tale proposito occorre sottolineare la necessità di muovere verso una reale trasparenza del settore finanziario.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 33
(33)  Le procedure relative al contributo finanziario di cui agli articoli 9 e 82 delegano in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11° FES . La cooperazione, che si svolgerà principalmente in conformità della normativa territoriale dei PTOM, sosterrà il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare delle diverse fonti di finanziamento previste all'articolo 76.
(33)  Le procedure relative al contributo finanziario di cui agli articoli 9 e 82 delegano in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione per l'11° FES . La cooperazione, che si svolgerà principalmente in conformità della normativa territoriale dei PTOM, sosterrà il monitoraggio, la valutazione e l'audit degli interventi programmati. Inoltre, è necessario chiarire che i PTOM possono beneficiare delle diverse fonti di finanziamento previste all'articolo 76 e che la Commissione è tenuta ad agevolare l'accesso dei PTOM ai programmi orizzontali attraverso la messa in atto della sua «strategia PTOM» quale prevista all'articolo 88, paragrafo 2 bis.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 34
(34)  Al fine di adottare modalità dettagliate per la preparazione dei documenti di programmazione e per il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione di tali documenti, nonché per l'elaborazione delle relazioni e le rettifiche finanziarie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la quarta parte della presente decisione. Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.
(34)  Al fine di adottare modalità dettagliate per la preparazione dei documenti di programmazione e per il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione di tali documenti, nonché per l'elaborazione delle relazioni e le rettifiche finanziarie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la quarta parte della presente decisione. Ai fini dell'adozione di decisioni sulla concessione del cumulo dell'origine tra un PTOM e un paese con il quale l'Unione ha concluso e applica un accordo di libero scambio, su deroghe al sistema degli esportatori registrati e su deroghe temporanee alle disposizioni di cui all'allegato VI, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'allegato VI della presente decisione. Per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare atti recanti modifica delle appendici dell'allegato VI, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ai fini dell'adozione di decisioni concernenti la revoca temporanea del trattamento preferenziale, misure di vigilanza preventiva di cui all'allegato VII nonché misure di salvaguardia provvisorie e definitive di cui all'allegato VIII, occorre altresì delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne rispettivamente gli allegati VII e VIII della presente decisione. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per permettere la realizzazione di tali obiettivi, si tiene conto dell'identità e della situazione geografica, politica, economica e sociale di ciascun PTOM.

Emendamento 22
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
(b) la promozione della crescita verde;
b) la promozione della crescita verde e dei posti di lavoro verdi in tutti i settori connessi con la crescita verde;
Emendamento 23
Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro.
1.  Allo scopo di rafforzare le relazioni tra di loro, l'Unione e i PTOM s'impegnano a far conoscere l'associazione, e i benefici condivisi che ne derivano, presso i loro cittadini, promuovendo in particolare lo sviluppo delle relazioni e la cooperazione tra le autorità, il mondo accademico, la società civile, le parti sociali e le imprese dei PTOM, da un lato, e i loro interlocutori nell'Unione, dall'altro. A tale riguardo, l'Unione garantisce la partecipazione effettiva dei PTOM ai programmi di informazione e di comunicazione, con particolare riguardo ai centri di informazione «Europe Direct», al fine di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini che vivono nei PTOM.
Emendamento 24
Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione provvede alla promozione dei partenariati con i PTOM in tutti i programmi e strumenti dell'Unione iscritti nel bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 88.

Emendamento 25
Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'UE.
3.  L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti seconda e terza della presente decisione. Al riguardo, l’obiettivo dell'associazione è di promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, i paesi vicini ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e gli Stati non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione deve migliorare il coordinamento e le sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai diversi strumenti finanziari dell'Unione, compresi i programmi di cooperazione territoriale in seno alla politica di coesione. L'Unione coinvolge, inoltre, i PTOM nel dialogo politico che intrattiene con gli Stati vicini dei PTOM e li informa dell'ordine del giorno e delle risoluzioni o raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Gli Stati membri e la Commissione sostengono anche le richieste delle autorità dei PTOM di partecipare, a titolo di osservatori, alle sedute plenarie dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nel rispetto del regolamento interno della stessa.
Emendamento 26
Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera d
(d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo dei mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;
d) partecipazione dei PTOM allo sviluppo di organizzazioni regionali e di mercati regionali nel contesto di organizzazioni d'integrazione regionale;
Emendamento 27
Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità e organismi quali:
2.  I PTOM organizzano, se del caso, dialoghi e consultazioni con autorità, deputati al parlamento e organismi quali:
Emendamento 28
Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM a livello nazionale e dell'Unione;
Emendamento 29
Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) le organizzazioni dei PTOM, come l'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (OCTA);
Emendamento 30
Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM a livello nazionale e dell'Unione;
Emendamento 31
Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Il dialogo consente ai PTOM di prendere conoscenza dei diversi programmi orizzontali regionali e dei progetti regionali del FES in corso, così da potervi partecipare;

Emendamento 32
Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
(a) un forum di dialogo PTOM-UE (forum PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo, i rappresentanti della BEI e i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;
a) un forum di dialogo PTOM-UE (forum PTOM-UE) riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i deputati al parlamento che rappresentano i PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. I membri del Parlamento europeo sono associati ad esso. I rappresentanti della BEI, i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche nonché gli Stati vicini ACP e non ACP sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;
Emendamento 33
Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
(b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate di norma quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta del PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;
b) a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all'anno e in base alle necessità, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno o più PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;
Emendamento 34
Proposta di decisione
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) l'aiuto alle PMI che praticano attività economiche sostenibili e valorizzano la ricchezza ecosistemica dei territori, in particolare nell'ambito della ricerca, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo;
Emendamento 35
Proposta di decisione
Articolo 17 – lettera b
(b) la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.
b) la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, l'agricoltura, il turismo, i trasporti marittimi e aerei, l'industria, le attività minerarie e l'assetto territoriale, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell’impatto dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento tellurico legato alle attività umane e animali.
Emendamento 36
Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c
(c) fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, tra l'Unione e i PTOM, le due parti si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 13.
(c) fatti salvi gli accordi di partenariato nel settore della pesca, esistenti o futuri, conclusi dall'Unione, l'Unione e i PTOM si sforzano di consultarsi regolarmente sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine e di scambiarsi informazioni sullo stato attuale delle risorse nel quadro dei pertinenti organi dell'associazione di cui all'articolo 13.
Emendamento 37
Progetto di decisione
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b
(b) il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine.
b) il dialogo e la cooperazione in materia di conservazione degli stock ittici, comprese le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e la cooperazione efficace con e all'interno delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il dialogo e la cooperazione comprendono i regimi di ispezione e controllo, gli incentivi e gli obblighi ai fini di una gestione più efficace della pesca e degli ambienti costieri a lungo termine. Il dialogo e la cooperazione sono accompagnati da un incremento, da parte della Commissione, degli sforzi volti a promuovere una gestione sostenibile della pesca appoggiando i sistemi locali di monitoraggio e sorveglianza mediante accordi di partenariato con i PTOM associati all'Unione.
Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 20 – paragrafo 2
2.  Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.
2.  Nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture igienico-sanitarie, deve essere accordata particolare attenzione all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari nelle zone insufficientemente servite o particolarmente esposte alle catastrofi naturali, il che contribuisce direttamente allo sviluppo delle risorse umane migliorando le condizioni di salute e la produttività.
Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 21
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti.

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti può riguardare la promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali in tutte le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti di origine umana o animale, compresa la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio o altri processi finalizzati all'estrazione di materie prime secondarie e allo smaltimento dei rifiuti.

Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b
(b) il trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;
b) i modi di trasporto collettivo e gli altri modi di trasporto sostenibile su strada e il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne;
Emendamento 41
Proposta di decisione
Articolo 29
Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel settore dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è stimolare nei PTOM l'innovazione, la crescita economica, la cooperazione, la libertà di espressione, la creazione di nuovi posti di lavoro e i miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, compresa la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità. La cooperazione è diretta in particolare a potenziare la capacità di regolamentazione dei PTOM e può sostenere l'espansione delle reti e dei servizi TIC attraverso le seguenti misure:

a) creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;
a) creazione di un contesto normativo prevedibile che resti al passo con gli sviluppi tecnologici, stimoli la crescita e l'innovazione e promuova la concorrenza e la protezione dei consumatori;
b) dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;
b) dialogo sui diversi aspetti strategici della promozione e del monitoraggio della società dell'informazione;
c) scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;
c) scambio di informazioni sulle norme e sulle questioni riguardanti all'interoperabilità;
d) promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
d) promozione della cooperazione nel campo della ricerca sulle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC;
e) messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale.
e) messa a punto di servizi e applicazioni in ambiti ad alto impatto sociale quali l'istruzione e la formazione professionale.
Emendamento 42
Proposta di decisione
Articolo 30 – parte introduttiva
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività industriale nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione può riguardare la scienza, l'istruzione e la tecnologia, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei PTOM e promuovere l'eccellenza e la competitività delle imprese, in particolare le PMI, nei PTOM. La cooperazione può riguardare in particolare:

Emendamento 43
Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera b
b) il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo e la loro applicazione;
b) il potenziamento istituzionale e politico dei PTOM e azioni concertate a livello locale, nazionale o regionale, al fine di sviluppare le attività in ambito scientifico, tecnologico e innovativo, oltre che nell'ambito dell'istruzione, nonché la loro applicazione;
Emendamento 44
Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera d
d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca e soggetti giuridici dei PTOM nel quadro della cooperazione relativa ai programmi di ricerca e innovazione nell'Unione;
d) la partecipazione di singoli ricercatori, organismi di ricerca, PMI e soggetti giuridici dei PTOM nel quadro della cooperazione relativa ai programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività delle imprese, in particolare delle PMI;
Emendamento 45
Proposta di decisione
Articolo 30 – lettera e
e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori dei PTOM e gli scambi.
e) la formazione e la mobilità internazionale dei ricercatori e degli studenti dei PTOM nonché gli scambi di ricercatori e studenti.
Emendamento 46
Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 1
1.  L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, possano partecipare a iniziative dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.
1.  L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, partecipino alle iniziative e ai programmi dell'Unione riguardanti la gioventù, al pari dei cittadini degli Stati membri.
Emendamento 47
Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 2
2.  L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro la mobilità a scopo di apprendimento dei giovani dei PTOM e la comprensione reciproca tra i giovani.
2.  L'obiettivo dell'associazione è di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e nell'Unione, promuovendo tra l'altro l'istruzione e la formazione iniziale, professionale o continua nonché gli scambi a scopo di apprendimento e la mobilità dei giovani dei PTOM, favorendo altresì l'apprendimento interculturale e la comprensione reciproca tra i giovani.
Emendamento 48
Proposta di decisione
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano per garantire che i giovani partecipino attivamente al mercato del lavoro al fine di evitare la disoccupazione giovanile.

Emendamento 49
Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) l'offerta di opportunità lavorative per gli studenti che consentano loro di sviluppare competenze utili per il mercato del lavoro;
Emendamento 50
Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b
b) il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione.
b) il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale formale e informale;
Emendamento 51
Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 2
2.  L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, possano partecipare a iniziative dell'Unione in materia di formazione al pari dei cittadini degli Stati membri.
2.  L'Unione si adopera affinché le persone fisiche dei PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 49, partecipino a iniziative dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale, in particolare al programma Erasmus per tutti.
Emendamento 52
Proposta di decisione
Articolo 32 – paragrafo 3
3.  L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione in materia di istruzione dell'Unione al pari degli istituti d'istruzione degli Stati membri.
3.  L'Unione si adopera affinché gli istituti d'istruzione e formazione professionale dei PTOM possano prendere parte a iniziative di cooperazione dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale al pari degli istituti d'istruzione e formazione professionale degli Stati membri.
Emendamento 53
Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 1
1.  L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.
1.  L'Unione e i PTOM mantengono un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale per contribuire allo sviluppo socioeconomico dei PTOM e alla promozione del lavoro dignitoso nonché dell'inclusione sociale in un'economia verde nei PTOM e nelle regioni a cui appartengono. Lo scopo di tale dialogo sarà inoltre di sostenere gli sforzi delle autorità dei PTOM per elaborare politiche e una legislazione in questo campo.
Emendamento 54
Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2
2.  Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.
2.  Il dialogo consiste principalmente nello scambio di informazioni e di buone pratiche relative alle politiche e alla legislazione nel settore dell'occupazione e della politica sociale che sono di interesse reciproco per l'Unione e per i PTOM. La creazione di posti di lavoro è favorita, soprattutto in seno alle PMI, promuovendo standard sociali ambiziosi. Attraverso il dialogo sono incentivate tutte le misure innovative per la tutela dell'ambiente e della salute di lavoratori e cittadini, al fine di consentire la creazione di posti di lavoro nei settori in cui i PTOM hanno un vantaggio, ad esempio quelli della biodiversità, delle risorse minerarie e delle nuove tecnologie, nonché i settori connessi al miglioramento dell'accessibilità. A tale riguardo, vengono presi in considerazione settori quali la previsione delle future esigenze in termini di competenze, lo sviluppo delle competenze, la formazione di una manodopera qualificata che soddisfi le esigenze del mercato del lavoro, la protezione sociale, il dialogo sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità per le persone con disabilità, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e altre norme sul lavoro.
Emendamento 55
Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'Unione e i PTOM cooperano in un'ottica di scambio delle migliori prassi riguardanti le politiche del mercato del lavoro attive, un forte dialogo sociale e gli standard in materia di lavoro e protezione sociale, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori.

Emendamento 56
Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. L'Unione e i PTOM cooperano per offrire un corretto equilibrio fra sicurezza e flessibilità sul mercato del lavoro, attraverso un'applicazione globale dei principi della flessicurezza, e per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, offrendo sia un'adeguata copertura in termini di protezione sociale alle persone che si trovano in fase di transizione o che hanno contratti di lavoro temporanei o a tempo parziale, sia l'accesso a opportunità di formazione, avanzamento professionale e lavoro a tempo pieno.

Emendamento 57
Proposta di decisione
Articolo 33 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater. Lo spopolamento, che comprende la «fuga dei cervelli» e l'emigrazione dei giovani in cerca di lavoro, rappresenta una sfida per molti PTOM; pertanto l'Unione e i PTOM cooperano per tutelare i diritti dei lavoratori migranti sul mercato del lavoro.

Emendamento 58
Proposta di decisione
Articolo 33 bis (nuovo)
Articolo 33 bis

Libera circolazione dei lavoratori

1.  Fatte salve le disposizioni che disciplinano la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, gli Stati membri e l'Unione non praticano alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori dei PTOM per quanto concerne l'impiego, la remunerazione e le condizioni di lavoro.
2.  Le autorità dei PTOM trattano i lavoratori degli Stati membri in modo non meno favorevole rispetto ai cittadini di paesi terzi e non operano discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri. Tuttavia, al fine di promuovere l'occupazione locale, le autorità di un PTOM possono adottare regolamentazioni a favore dei lavoratori locali. In tal caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione affinché possa informarne gli Stati membri.
3.  Il presente articolo non si applica ai posti di lavoro nell'amministrazione pubblica.
Emendamento 59
Proposta di decisione
Articolo 33 ter (nuovo)
Articolo 33 ter

Dialogo sociale e sviluppo della democrazia sociale

Nell'ambito dell'associazione, la promozione del dialogo sociale e dello sviluppo della democrazia sociale può essere sostenuta attraverso misure quali:

– azioni che consentano di offrire formazioni alle parti sociali,
– azioni che consentano la comunicazione e la creazione di spazi dedicati alla promozione e allo sviluppo del dialogo sociale e della democrazia sociale,
– azioni che consentano lo scambio delle migliori prassi sociali a livello regionale e locale.
Emendamento 60
Proposta di decisione
Articolo 34 – lettera a
a) azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e con particolare attenzione agli eventi insoliti;
a) azioni volte a rafforzare la preparazione e la capacità di risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere, quali le malattie infettive, sulla base delle strutture esistenti e della medicina del lavoro, con particolare attenzione agli eventi insoliti;
Emendamento 61
Proposta di decisione
Articolo 34 – lettera a bis (nuova)
a bis) l'organizzazione da parte dell'Unione e dei PTOM di scambi di migliori prassi al fine di migliorare l'efficacia sul posto di lavoro. È importante garantire che tutti i lavoratori siano inclusi nelle politiche di prevenzione e beneficino di un effettivo rispetto del loro diritto fondamentale alla salute;
Emendamento 62
Proposta di decisione
Articolo 34 – lettera b
b) lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata;
b) lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, agevolando lo scambio di informazioni tra esperti e promuovendo una formazione adeguata, nonché l'introduzione della telemedicina;
Emendamento 63
Proposta di decisione
Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Nell'ambito dell'associazione, la cooperazione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ha lo scopo di rafforzare le capacità dei PTOM in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali attraverso misure quali:

– azioni che consentano di realizzare studi e maturare esperienze in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro riguardo ai rischi specifici del territorio;
– l'assistenza per l'aggiornamento della regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
– un sostegno alle azioni di promozione della prevenzione dei rischi professionali.
Emendamento 64
Proposta di decisione
Articolo 38 – titolo
Tutela dei siti e dei monumenti storici appartenenti al patrimonio culturale

Patrimonio culturale e monumenti storici

Emendamento 65
Proposta di decisione
Articolo 38 – parte introduttiva
Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione nel campo dei siti del patrimonio culturale e dei monumenti storici è promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche nonché la valorizzazione sostenibile dei siti mediante:

Emendamento 66
Proposta di decisione
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)
La cooperazione può inoltre mirare a migliorare la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM.

Emendamento 67
Proposta di decisione
Articolo 44 bis (nuovo)
Articolo 44 bis

Negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi

In sede di negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi, l'Unione si sforza di prevedere l'estensione delle preferenze tariffarie concesse ai prodotti dell'Unione anche ai prodotti originari dei PTOM.

Emendamento 68
Proposta di decisione
Articolo 54 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora gli accordi commerciali attualmente in corso di negoziazione con paesi terzi rischino di minacciare le filiere tradizionali caratteristiche dei PTOM, la Commissione procede a valutazioni d'impatto preliminari sulle possibili conseguenze basandosi sui criteri definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'ONU. Una volta terminate le citate valutazioni d'impatto preliminari, la Commissione le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità governative e locali dei PTOM prima della conclusione degli accordi internazionali in questione.

Emendamento 69
Proposta di decisione
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b
b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;
b) agevolando l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali, sociali ed economiche riducendo altresì al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;
Emendamento 70
Proposta di decisione
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c
c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;
c) promuovendo il commercio di beni che contribuiscono a creare condizioni sociali e pratiche ambientalmente sane, compresi i prodotti che beneficiano di programmi volontari a garanzia della sostenibilità come il commercio equo ed etico, i marchi ecologici e sociali nonché i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;
Emendamento 71
Proposta di decisione
Articolo 62
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della politica dei consumatori, della tutela della loro salute e del commercio può comprendere la possibilità di un riconoscimento temporaneo delle norme e procedure stabilite nei PTOM nonché l'elaborazione di leggi e regolamentazioni nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute, al fine di evitare inutili ostacoli al commercio.

Emendamento 72
Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera a
a) il miglioramento della capacità dei PTOM di definire ed attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi;
a) il miglioramento della capacità dei PTOM di definire e attuare le politiche necessarie per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, soprattutto attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
Emendamento 73
Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera b
b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative;
b) il sostegno agli sforzi dei PTOM per porre in essere un adeguato quadro giuridico, normativo e istituzionale, nonché le necessarie procedure amministrative, in particolare per favorire il miglioramento degli standard sociali e creare un clima sociale favorevole alla crescita;
Emendamento 74
Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera d
d) l'agevolazione dello sviluppo del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;
d) l'agevolazione dello sviluppo e della diversificazione del mercato e dei prodotti, compreso il miglioramento della qualità dei prodotti;
Emendamento 75
Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera e
e) il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali riguardanti gli scambi di merci e servizi;
e) il contributo allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali attraverso un'offerta di formazioni adeguate riguardanti gli scambi di merci e servizi;
Emendamento 76
Proposta di decisione
Articolo 68 – lettera f
f) il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato;
f) il miglioramento della capacità degli intermediari commerciali di fornire alle imprese dei PTOM servizi pertinenti alle loro attività di esportazione, come gli studi di mercato, attraverso un miglior utilizzo delle nuove tecnologie;
Emendamento 77
Proposta di decisione
Articolo 79 – paragrafo 2
2.  L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.
2.  L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM per elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione. Essa sostiene altresì i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei loro indicatori macroeconomici, anche mediante il calcolo delle parità di potere d'acquisto.
Emendamento 78
Proposta di decisione
Articolo 80 – paragrafo 2
2.  Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nei documenti di programmazione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.
2.  Su iniziativa dei PTOM, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle attività previste nel quadro della presente decisione. La Commissione può decidere di finanziare tali azioni utilizzando l'aiuto programmabile o la dotazione destinata alle misure di cooperazione tecnica.
Emendamento 79
Proposta di decisione
Articolo 80 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione organizza almeno una volta l'anno, di preferenza in collegamento con il forum PTOM-UE, una riunione tecnica degli ordinatori territoriali e degli ordinatori delegati in vista di un rafforzamento del dialogo tecnico istituzionalizzato e di un'ottimizzazione della programmazione e dell'esecuzione dei fondi;

Emendamento 80
Proposta di decisione
Articolo 82 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione si accerta che le norme di programmazione tengano conto delle risorse umane e amministrative limitate dei PTOM e dei loro legami istituzionali con gli Stati membri cui sono legati.

Emendamento 81
Proposta di decisione
Articolo 82 – paragrafo 5
5.  Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione.
5.  Le autorità dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente ad approvare il documento di programmazione. A tale riguardo, il documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra il PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione. Come parte di tale scambio di opinioni si organizzano riunioni tecniche tra gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nella programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE.
Emendamento 82
Proposta di decisione
Articolo 83 – paragrafo 1
1.  La Commissione attua le risorse dell'11° FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11° FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM.
1.  La Commissione attua le risorse dell'11° FES per i PTOM secondo una qualsiasi delle modalità indicate nel regolamento finanziario dell'11° FES e conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nelle relative disposizioni d'attuazione. A tale fine conclude accordi di finanziamento con le autorità competenti dei PTOM e tiene riunioni tecniche con gli ordinatori territoriali e l'insieme dei rappresentanti della Commissione nonché degli uffici e delle delegazioni coinvolti nell'attuazione dei meccanismi di programmazione, se possibile a margine del forum PTOM-UE.
Emendamento 83
Proposta di decisione
Articolo 84 – paragrafo 8
8.  La Commissione informa il comitato in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione.
8.  La Commissione informa simultaneamente il comitato e il Parlamento europeo in merito al follow-up, alla valutazione e alla revisione dei conti dei documenti di programmazione.
Emendamento 84
Proposta di decisione
Articolo 88 – paragrafo 2
2.  I PTOM possono altresì beneficiare di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.
2.  I PTOM beneficiano altresì di un sostegno nell’ambito dei programmi dell’Unione per la cooperazione con altri paesi, fatte salve le regole, le finalità e le modalità di tali programmi.
Emendamento 85
Proposta di decisione
Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Al fine di garantire una partecipazione effettiva ed efficace dei PTOM ai diversi programmi orizzontali dell'Unione, la Commissione istituisce una vera e propria «strategia PTOM», designando in ciascuna direzione generale un «referente PTOM». I «referenti PTOM» partecipano all'elaborazione dei programmi di lavoro annuali per ogni programma, in particolare mediante consultazioni interservizi, per garantire che le esigenze e le specificità dei PTOM siano debitamente prese in considerazione. Inoltre, la Commissione notifica quanto prima ai PTOM la pubblicazione degli inviti a presentare proposte nel quadro dei diversi programmi orizzontali.

Emendamento 86
Proposta di decisione
Articolo 89 – paragrafo 1
1.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90.
1.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati che integrano le disposizioni previste dalla presente decisione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e che modificano le appendici dell’allegato VI per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche della legislazione doganale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 90.
Emendamento 87
Proposta di decisione
Articolo 90 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all’articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all’articolo 89 può essere revocata dal Consiglio in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

Emendamento 88
Proposta di decisione
Articolo 90 – paragrafo 4
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 89
Proposta di decisione
Articolo 90 - paragrafo 5 - comma 1 bis (nuovo)
Qualora intenda sollevare obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.

Emendamento 90
Proposta di decisione
Articolo 90 bis (nuovo)
Articolo 90 bis

Procedura d’urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.  Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.
Emendamento 91
Proposta di decisione
Articolo 91 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

Il Consiglio decide, deliberando a norma del trattato, previa consultazione del Parlamento europeo, i necessari adeguamenti della presente decisione quando:

Emendamento 92
Proposta di decisione
Allegato I
ELENCO DEI PTOM ISOLATI

ELENCO DEI PTOM ISOLATI

-  Isole Falkland
-  Isole Falkland
-  Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha
-  Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha
-  Saint-Pierre e Miquelon
-  Saint-Pierre e Miquelon
-  Wallis e Futuna.
Emendamento 93
Proposta di decisione
Allegato II – articolo 1 – paragrafo 1
1.  Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di [343,4 milioni] di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11° FES, fissato dall’accordo interno che istituisce 11° FES, è ripartito come segue:
1.  Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, l’importo globale di [360,57 milioni] di EUR dei contributi finanziari dell'UE a titolo dell'11° FES, fissato dall’accordo interno che istituisce 11° FES, è ripartito come segue:
(a) [330,4 milioni] di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;
a) [345,57 milioni] di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;
(b) [5 milioni] di EUR per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato IV;
b) [5 milioni] di EUR per finanziare gli abbuoni d'interesse e l'assistenza tecnica nel quadro del fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato IV;
(c) [8 milioni] di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all'articolo 79 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.
c) [10 milioni] di EUR per studi e misure di assistenza tecnica, conformemente all'articolo 79 della presente decisione, e per una valutazione globale della decisione stessa, che verrà effettuata al più tardi quattro anni prima della sua scadenza.
Emendamento 94
Proposta di decisione
Allegato II – articolo 3 – parte introduttiva
L'importo di [330,4 milioni] di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

L'importo di [345,57 milioni] di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

Emendamento 95
Proposta di decisione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2
2. [105 milioni] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato.
2. [120,17 milioni] di EUR vengono stanziati per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per le priorità e le aree di interesse reciproco di cui all'articolo 5 e attraverso consultazioni tramite gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 13. L'obiettivo è il coordinamento con altri strumenti finanziari dell'Unione, alla cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 del trattato.
Emendamento 96
Proposta di decisione
Allegato VI – articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g
(g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi allevati;
Emendamento 97
Proposta di decisione
Allegato VI – articolo 10 – paragrafo 6
6.   La Commissione adotta un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a un provvedimento che concede il cumulo di cui al paragrafo 1.
Emendamento 98
Proposta di decisione
Allegato VI – articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Le deroghe concernenti i prodotti della pesca sono concesse ai PTOM nei limiti di un contingente annuo di 2 500 tonnellate per i prodotti della pesca rientranti nei codici NC 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 e 160510.

Le richieste di deroga sono inoltrate da un PTOM o uno Stato membro, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

Emendamento 99
Proposta di decisione
Allegato VI – articolo 16 – paragrafo 8
8.   La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1.
Emendamento 100
Proposta di decisione
Allegato VI – articolo 63 – paragrafo 3
3.   La Commissione adotta una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo a una misura che concede una deroga temporanea di cui al paragrafo 1.
Emendamento 101
Proposta di decisione
Allegato VI – articolo 64
Procedure di comitato

soppresso
1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2.  Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 102
Proposta di decisione
Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 1
1.  La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato, purché abbia anteriormente:
1.  La Commissione può revocare temporaneamente i regimi preferenziali previsti dalla presente decisione, mediante atti delegati conformemente all'articolo 90, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente allegato, purché abbia anteriormente:
(a) consultato il comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
(b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e
b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e/o garantire da parte del paese beneficiario il rispetto dei propri obblighi e
(c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.
c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza da parte del paese beneficiario dei propri obblighi, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei benefici derivanti dalla presente decisione.
La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il comitato di cui all’articolo 10 dell'allegato VIII.

La Commissione informa il PTOM o i PTOM interessati di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva.

Emendamento 103
Proposta di decisione
Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 2
2.  Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10 dell'allegato VIII, o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
2.  Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al termine di tale periodo, la Commissione decide se mettere fine alla revoca temporanea o prorogare il periodo di revoca temporanea secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 104
Proposta di decisione
Allegato VII – articolo 3
Procedura di comitato

soppresso
1.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 10 dell'allegato VIII.
2.  Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 105
Proposta di decisione
Allegato VIII – articolo 5 – paragrafo 2
2.  Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 6 del presente allegato.
2.  Le misure di sorveglianza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 del presente allegato.
Emendamento 106
Proposta di decisione
Allegato VIII – articolo 6 – paragrafo 1
1.  Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 10 del presente allegato. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 10 del presente allegato.
1.  Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione al quale sarebbe difficile porre rimedio, possono essere imposte misure provvisorie. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni. Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati di cui all'articolo 90. In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili mediante atti delegati in conformità dell'articolo 90 bis.
Emendamento 107
Proposta di decisione
Allegato VIII – articolo 7 – paragrafo 1
1.  Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 del presente allegato. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.
1.  Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 2 del presente allegato non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione che illustri i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.
Emendamento 108
Proposta di decisione
Allegato VIII – articolo 7 – paragrafo 2
2.  Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.
2.  Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 2 del presente allegato, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive mediante atti delegati di cui all'articolo 90. La Commissione, tenendo nel debito conto la protezione delle informazioni a carattere riservato ai sensi dell’articolo 9 del presente allegato, pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione e comunica immediatamente alle autorità del PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie.
Emendamento 109
Proposta di decisione
Allegato VIII – articolo 10
Procedura di comitato

soppresso
1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo regolamento.

Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano *** I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0147),

–  visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0105/2012),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(1),

–  visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0033/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE delParlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umanoe che modifica la direttiva 98/83/CE del Consiglio [Em. 1]

P7_TC1-COD(2012)0074


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione, elaborata dopo aver sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all’articolo 31 del trattatoeuropea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Parlamento europeodeliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3), [Em. 2]

considerando quanto segue:

(-1)  Conformemente all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale dovrebbe essere fondata sui principi di precauzione e azione preventiva e contribuisce a perseguire obiettivi come la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana. [Em. 3]

(1)  L’ingestione di acqua è una delle modalità con cui le sostanze radioattivenocive possono insediarsi nel corpo umano. L'ingestione di isotopi radioattivi o di radionuclidi può causare numerosi problemi di salute. A norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio(4), tenendo conto dell'esposizione cumulativa a lungo termine,, occorre limitare al minimo ragionevolmente possibile l'esposizione della popolazione alle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti. [Em. 4]

(1 bis)  Il filtraggio degli isotopi radioattivi dall'acqua determina la contaminazione dei filtri, che diventano rifiuti radioattivi da smaltire con cautela e conformemente alle procedure vigenti. [Em. 5]

(1 ter)  Il processo di eliminazione degli isotopi radioattivi dall'acqua dipende dai laboratori nazionali, dal periodico aggiornamento delle misure e dalla ricerca. [Em. 6]

(1 quater)  Le informazioni che gli Stati membri forniscono nella relazione triennale sulla direttiva in materia di acqua potabile sono incomplete o inesistenti per quanto concerne i livelli di radioattività dell'acqua potabile. [Em. 7]

(1 quinquies)  Al fine di ridurre i costi del trattamento dell'acqua potabile sono necessarie misure preventive. [Em. 8]

(2)  Data l’importanza per laAl fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana della della popolazione, occorre stabilire norme comuni di qualità delle acque destinate al consumo umano, occorre stabilire norme di qualità a livello comunitario che svolgano una funzione di indicatore e disporre il controllo dell’osservanza di tali norme. [Em. 9]

(3)  Gli indicatori parametrici sono già stati definiti nell’allegato I, parte C, relativo alle sostanze radioattive, nonché nelle connesse disposizioni di controllo di cui all’allegato II della direttiva 98/83/CE del Consiglio(5). Tuttavia, tali parametri rientrano nell’ambito delle norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato Euratom. [Em. 10]

(3 bis)  Gli indicatori parametrici sono basati sulle conoscenze scientifiche disponibili, tenendo conto del principio di precauzione. Tali indicatori sono stati selezionati per garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza durante l'intero arco della vita, prendendo come riferimento i cittadini più vulnerabili, e per garantire pertanto un livello elevato di protezione della salute. [Em. 11]

(4)  OccorreÈ quindi opportunoadottarecorrelare i requisiti per il controllo dei livelli di radioattività nelle acque destinate al consumo umano mediante norme legislative specifiche che garantiscanoai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per altre sostanze chimiche presenti nell'acqua aventi un effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Tale misura garantirebbe l’uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezionesulla protezione della salute umana e dell'ambiente a norma del EuratomTFUE [Em. 12].

(5)  Le disposizioni dellaLa presente direttivaEuratom, sostituiscono quelle aggiorna gli indicatori parametrici previsti all'allegato I, parte C, della direttiva 98/83/CE per quanto attiene alla contaminazione dell’acqua potabile da parte e stabilisce norme in materia di controllo della presenza di sostanze radioattive nell'acqua potabile. [Em. 13]

(6)  In caso di inosservanza di un indicatore parametrico, lo Stato membro interessato devedovrebbeesaminare se detta inosservanza comporti rischi determinarne l'origine, valutare il livello di rischio per la salute umana, anche a lungo termine, nonché le possibilità d'intervenire e, ove necessario, adottarein funzione di questi risultati, intraprendere un'azione che consenta di garantire al più presto la distribuzione di un'acqua conforme ai criteri di qualità stabiliti dalla presente direttiva. Tali provvedimenti correttivi per ripristinarenecessari possono comportare anche la chiusura dell'impianto interessato ove ciò sia imposto dalla qualità dell’acqua. La priorità dovrebbe essere data agli interventi che correggono il problema alla fonte. I consumatori dovrebbero essere informati immediatamente dei rischi, delle misure già adottate dalle autorità, nonché del tempo necessario affinché l'azione correttiva produca effetti. [Em. 14]

(7)  È opportuno informare i consumatori in modo adeguato esaustivo e appropriato sulla qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso pubblicazioni facilmente accessibili. Le amministrazioni locali mettono a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni aggiornate sulle zone a rischio di potenziale contaminazione radioattiva e sulla qualità dell'acqua nella regione. [Em. 15]

(7 bis)  È necessario includere nell'ambito della presente direttiva le acque utilizzate nell'industria alimentare. [Em. 16]

(8)  Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7). Tuttavia, è opportuno che la Commissione presenti, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta di revisione della direttiva 2009/54/CE, al fine di allineare i requisiti di controllo per le acque minerali naturali ai requisiti previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 98/83/CE. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, è opportuno che il controllo inteso a verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori parametrici di cui alla presente direttiva sia effettuato in conformità dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), come richiesto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). [Em. 17]

(9)  È opportuno che ogni Stato membro istituisca rigorosi programmi di controllo per controllare periodicamente se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. [Em. 18]

(10)  I metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano dovrebbero essere tali da garantire risultati affidabili e comparabili. È opportuno che tali programmi di controllo siano adeguati alle esigenze locali e soddisfino le prescrizioni minime di controllo stabilite nella presente direttiva. [Em. 19]

(10 bis)  È necessario gestire in modo diverso e secondo criteri dosimetrici distinti la radioattività naturale e le contaminazioni di origine antropica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le attività nucleari non portino alla contaminazione dell'acqua potabile. [Em. 20]

(11)  La raccomandazione 2001/928/Euratom della Commissione(9) concerne la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita e pertanto è opportuno che tali radionuclidi rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(11 bis)  Per garantire che la politica europea in materia di acque sia coerente, è necessario che gli indicatori parametrici nonché la periodicità e i metodi per il controllo delle sostanze radioattive di cui alla presente direttiva siano compatibili con la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e con la direttiva 98/83/CE. Inoltre, al fine di tutelare appieno tutti i tipi di acque dalla contaminazione di sostanze radioattive, è opportuno che la Commissione europea preveda un riferimento alla presente direttiva al momento della revisione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e della direttiva 2006/118/CE, [Em. 21]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce concerne requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nellearmonizzati in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano allo scopo di tutelare la salute della popolazione dagli effetti negativi della contaminazione di tali acque da parte di Essa stabilisce indicatori parametrici, periodicità e metodi per il controllo di sostanze radioattive. [Em. 22]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 98/83/CE.

Oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

   1) per «sostanza radioattiva» si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi la cui attività o concentrazione non è trascurabile ai fini della radioprotezione;
   2) per «dose totale indicativa»(DTI) si intende la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionuclidi la cui presenza è stata accertata nell'approvvigionamento idrico, di origine sia naturale sia artificiale e ad eccezione di potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;
   3) per «indicatore parametrico» si intende l'indicatore cui le acque destinate al consumo umano devono conformarsi. In caso di superamento dell'indicatore parametrico, gli Stati membri valutano il livello di rischio associato alla presenza di sostanze radioattive e, sulla base dei risultati di tale valutazione, adottano provvedimenti correttivi per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti nella presente direttiva. [Em. 23]

Articolo 3

Ambito d’applicazione

La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano quali definite all'articolo 2 della direttiva 98/83/CE, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva. [Em. 24]

Articolo 4

Obblighi generali

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom, Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controlli volto a garantire che le acque destinate al consumo umano siano conformi agli indicatori parametrici stabiliti in conformità della presente direttiva. La Commissione fornisce agli Stati membri una guida delle migliori prassi.

Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate in applicazione della presente direttiva non abbiano in alcun caso l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento della qualità attuale delle acque destinate al consumo umano o un aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. [Em. 25]

Sono sviluppate nuove tecnologie che riducono al minimo il tempo necessario per isolare i rifiuti nucleari dall'ambiente a seguito di una calamità naturale. [Em. 26]

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i rifiuti radioattivi risultanti dal filtraggio dell'acqua potabile siano smaltiti conformemente alle disposizioni vigenti. La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti su tale processo. [Em. 27]

Gli Stati membri conducono valutazioni dei rischi connessi ai depositi di rifiuti radioattivi che potrebbero contaminare le acque sotterranee o altre fonti di acqua potabile o che potrebbero essere messi a repentaglio da calamità naturali. [Em. 28]

La Commissione conduce uno studio sugli «effetti cocktail» generati dalla combinazione di sostanze radioattive e altre sostanze chimiche nell'acqua destinata al consumo umano. Sulla base dei risultati di detto studio, la Commissione aggiorna la legislazione pertinente. [Em. 29]

La Commissione realizza una valutazione dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE negli Stati membri. [Em. 30]

Articolo 5

Indicatori parametrici

Gli Stati membri fissano gli indicatori parametrici applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, conformemente all’allegato I. Per le acque contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, ciò lascia impregiudicati i principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 6

Monitoraggio

Gli Stati membri provvedono all'effettuazione di controlli periodici e accurati delle acque destinate al consumo umano conformemente all'allegato II al fine di verificare che le concentrazioni di sostanze radioattive non superino gli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell'articolo 5. I controlli tengono conto dell'esposizione cumulativa a lungo termine della popolazione e sono effettuati nel quadro dei controlli di cui all'articolo 7 della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Essi includono analisi di riferimento intese a caratterizzare il contenuto radiologico dell'acqua e a ottimizzare la strategia analitica, nonché analisi periodiche realizzate conformemente ai metodi di cui all'allegato III. La frequenza dei controlli per le analisi periodiche può essere adattata mediante un approccio basato sul rischio, sulla base dei risultati delle analisi di riferimento che sono obbligatorie in tutti i casi. In tali casi, gli Stati membri comunicano alla Commissione tanto i motivi della loro decisione quanto i risultati delle pertinenti analisi di riferimento e li mettono a disposizione del pubblico. [Em. 31]

Articolo 7

Punti di prelievo dei campioni

Gli Stati membri possono prelevare campioni:

   a) per le acque fornite da una rete di distribuzione, nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento se si può dimostrare che i campioni così prelevati consentono di ottenere il medesimo valore misurato dei parametri in questione o un valore più alto;
   b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
   c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
   d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

Articolo 8

Campionamento e analisi

1.  Si prelevano e analizzano campioni rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell’anno conformemente ai metodi stabiliti nell’allegato III.

2.  Gli Stati membri garantiscono che tutti i laboratori che effettuano analisi di campioni di acque destinate al consumo umano possiedano un sistema di controllo analitico di qualità. Essi garantiscono altresì che tale sistema sia soggetto a controlli occasionali casuali almeno una volta l'anno da parte di un verificatore indipendente approvato a tal fine dall’autorità competente. [Em. 32]

2 bis.  Il finanziamento delle misure di controllo è effettuato conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). In caso di inquinamento derivante da attività umane, tali spese sono a carico di chi inquina. [Em. 33]

Articolo 9

Provvedimenti correttivi e informazioni ai consumatori

1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell’articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

1 bis.  Sono messe a disposizione del pubblico informazioni sulla valutazione dei rischi delle centrali nucleari e delle zone circostanti per quanto concerne la presenza di sostanze radioattive nell'acqua. [Em. 34]

1 ter.  Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla presenza di sostanze radioattive nell'acqua destinata al consumo umano siano incluse nella relazione triennale sulla qualità dell'acqua di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE. [Em. 35]

2.  In caso di inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell’articolo 5, definiti per il radon e per la DTI provenienti da fonti naturali, lo Stato membro interessatodetermina se ciò rappresenta unvaluta immediatamente il livello del rischio per la salute umana e le possibilità d'intervenire, tenendo conto delle condizioni locali. Sulla base di queste risultanze, tale. In presenza di un rischio siffatto, lo Stato membro adotta provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dellche consentano di garantire la distribuzione di un'acqua conforme ai criteri di qualità stabiliti dalla presente direttiva.

2 bis.  In caso di inosservanza degli indicatori parametrici definiti per il trizio e per la DTI di origine antropica, lo Stato membro interessato provvede affinché sia ordinata immediatamente un'indagine volta a caratterizzare la natura, l'entità e l'impatto dosimetrico della contaminazione. L'indagine tiene conto di tutti gli ambienti che potrebbero essere interessati e dell'insieme delle vie di esposizione. Lo Stato membro interessato provvede all'attuazione dei provvedimenti correttivi necessarie a ripristinare un'acqua che soddisfi gli indicatori parametrici. Le soluzioni privilegiano il trattamento dell'inquinamento alla fonte. Tali provvedimenti correttivi necessari possono comportare anche la chiusura dell'impianto interessato ove ciò sia imposto dalla qualità dell'acqua. Lo Stato membro interessato provvede affinché i costi dei provvedimenti correttivi siano sostenuti da chi inquina. [Em. 36]

3.  Lo Stato membro provvede affinché i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 8 siano pubblicati, messi a disposizione del pubblico su internet e inclusi nelle relazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE. Ove il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile, lo Stato membro garantiscee il(i) soggetto(i) responsabile(i) garantiscono che i consumatori ne siano informatiavvertiti immediatamente e ricevano informazioni complete in relazione al rischio per la salute umana e al modo di affrontare i problemi riscontrati, le quali sono pubblicate e rese disponibili su internet il prima possibile. Essi garantiscono inoltre che forme alternative incontaminate di approvvigionamento idrico siano fornite senza indugio. [Em. 37]

Articolo 9 bis

Modifica della direttiva 98/83/CE

La direttiva 98/83/CE è così modificata:

1)  All'allegato I, parte C, è soppressa la sezione «Radioattività».

2)  All'allegato II, tabella A, punto 2, sono soppresse le ultime due frasi. [Em. 38]

Articolo 9 ter

Riesame degli allegati

1.  La Commissione, almeno ogni cinque anni, riesamina gli allegati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. Ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 quater per adattare gli allegati onde tenere conto di tali progressi.

2.  La Commissione rende pubblici i motivi per cui ha deciso di modificare o meno gli allegati, facendo riferimento alle relazioni scientifiche esaminate. [Em. 39]

Articolo 9 quater

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …(13). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 9 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 40]

Articolo 9 quinquies

Informazione e relazioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano messe a disposizione dei consumatori informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e non soltanto quando il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile.

2.  Ogni Stato membro con sistemi idrici ubicati in aree ove esistono potenziali fonti di contaminazione radioattiva – di origine umana o naturali – indica le informazioni sulle concentrazioni di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano nella rispettiva relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE.

3.  La Commissione inserisce nella sua relazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE, le conclusioni degli Stati membri sulle sostanze radioattive contenute nelle acque destinate al consumo umano. [Em. 41]

Articolo 10

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [un anno dalla data di cui all'articolo 11 – la data specifica sarà inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni](14). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 42]

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Indicatori parametrici per il radon e il trizio e indicatori parametrici per la dose totale indicativa, per altre sostanze radioattive, nelle acque destinate al consumo umano

Radioattività

Parametro

Indicatore parametrico

Unità

Osservazioni

Radon222 Rn

10020

Bq/l

Trizio

10020

Bq/l

Dose totale indicativa (proveniente da fonti naturali)

0,10

mSv/anno

(nota 1)

Dose totale indicativa (proveniente da attività umane)

0,01

mSv/anno

Nota 1: ad eccezione del trizio, del potassio -40, del radon e dei prodotti di decadimento del radon a vita breve.[Em. 43]

ALLEGATO II

Controlli delle sostanze radioattive

1.  Principi generali e periodicità dei controlli

In materia di acqua potabile, uno Stato membro non ha l’obbligo di controllareprocedere a controlli riguardanti il tenore di trizio o la radioattività dell’acqua potabilee di radon al fine di determinare la dose totale indicativa (DTI) ove ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli sia di trizio che della dose totale indicativa calcolata siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. Il controllo del tenore di radon nell’acqua potabile non è richiesto qualora uno Stato membro ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli di radon siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. In tal caso, lo Stato membro comunica i motivi di tale decisione alla Commissione, compresi i risultati degli altri controlli effettuatiper la radioattività naturale e la radioattività derivante da attività umane.

I controlli comprendono analisi di riferimento e analisi periodiche.

Le analisi di riferimento sono effettuate nel contesto dell'iter della domanda di autorizzazione per la distribuzione di acqua potabile. Per le reti di distribuzione già in servizio, gli Stati membri definiscono i termini entro cui le analisi devono essere effettuate in funzione dei volumi di acqua distribuita e del livello di rischio potenziale, sia per la radioattività naturale sia per l'impatto radiologico della attività umane. Le analisi di riferimento devono consentire di ricercare e quantificare tutti i pertinenti radionuclidi naturali e artificiali.

Per quanto riguarda la radioattività naturale, deve essere quantificata come minimo l'attività dei 9 radionuclidi seguenti: uranio 238, uranio 234, radio 226, radon 222, piombo 210, polonio 210, radio 228 (se del caso a partire dal suo discendente diretto, attinio 228) e attinio 227 (se del caso a partire dal suo discendente diretto, torio 227).

Per quanto riguarda l'impatto di attività umane, devono essere ricercate le fonti potenziali di contaminazione e alla luce dei risultati di tali ricerche è stilato un elenco dei radionuclidi da controllare. Oltre ai controlli specifici legati al risultato di dette ricerche, tutte le analisi di riferimento comprendono in ogni caso la misurazione di trizio, carbonio 14, stronzio 90 e degli isotopi di plutonio nonché un'analisi con spettrometria gamma che consenta di verificare i livelli di attività dei principali radionuclidi artificiali che emettono raggi gamma (segnatamente cobalto 60, iodio 131, cesio 134, cesio 137 e americio 241).

Il risultato delle analisi di riferimento dovrebbe essere utilizzato per definire la strategia analitica da attuare per i controlli periodici. Fatto salvo il risultato delle analisi di riferimento, che può portare a un rafforzamento del sistema, i controlli periodici sono eseguiti con la frequenza indicata al punto 4. [Em. 44]

2.  Radon e trizio

Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la presenza di radon o trizio in caso di presenza di una fonte di radon o trizio nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello di radon o trizio si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l. Laddove occorra effettuare controlli per accertare il tenore di radon o trizio, la periodicità è quella delle verifiche.

3.  Dose totale indicativa

Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la dose totale indicativa in caso di presenza di una fonte di radioattività artificiale o di radioattività naturale potenziata nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello della dose totale indicativa si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno. Quando si deve procedere al monitoraggio dei livelli dei radionuclidi artificiali, questo va effettuato con la stessa frequenza dei controlli di verifica indicati nella tabella. Laddove occorra effettuare controlli per accertare i livelli di radionuclidi naturali, gli Stati membri definiscono la periodicità di tali controlli tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle variazioni temporali dei livelli di radionuclidi naturali in diversi tipi di acque. A seconda delle variazioni previste, la periodicità dei controlli può variare da un’unica misurazione di controllo alla periodicità delle verifiche. Ove occorra effettuare un unico controllo della radioattività naturale, è necessario procedere a un ulteriore controllo in caso di eventuali cambiamenti nell’approvvigionamento tali da influire sulle concentrazioni di radionuclidi nell’acqua potabile.

Ove siano stati applicati metodi per eliminare i radionuclidi dall’acqua potabile al fine di garantire il non superamento di un indicatore parametrico, i controlli sono effettuati con la periodicità delle verifiche.

Ove i risultati di programmi di sorveglianza o indagini diversi da quelli prescritti ai sensi del primo paragrafo di questo punto siano utilizzati per garantire l’adempimento della presente direttiva, lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della propria decisione, compresi i risultati pertinenti di tali programmi di controllo o indagini. [Em. 45]

4.  La periodicità delle verifiche dei controlli è quella riportata nella seguente tabella:

TABELLA

Periodicità delle verifiche dei controlli per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione

Volume di acqua distribuita o prodotta ogni giorno entro una zona di fornitura

(note 1 e 2)

Numero di campioni

all’anno

(nota 3)

≤ 100

(nota 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 per ogni 3 300 m³/d e relativa frazione

del volume totale

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 per ogni 10 000 m³/d e

relativa frazione del volume totale

> 100 000

10

+ 1 per ogni 25 000 m³/d e

relativa frazione del volume totale

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la periodicità minima uno Stato membro può basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d’acqua, supponendo un consumo di 200 l pro capite al giorno, purché l'acqua non sia commercializzata o distribuita al di fuori della zona in questione. [Em. 46]

Nota 3: nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

Nota 4: la periodicità deve essere stabilita dallo Stato membro interessato.

ALLEGATO III

Modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi

1.  Radioattività naturale

1.  1.1. Screening ai fini della conformità alla dose totale indicativa (DTI) per la radioattività naturale

Gli Stati membri possono usarericorrere a metodi di screening per l’attività alfa e l’attività beta complessive per controllare il valore dell’indicatore parametrico della DTI, esclusi il trizio, il potassio -40, il radon e i prodotti di decadimento del radon a vita brevemirati a identificare le acque suscettibili di portare a un superamento della DTI e che richiedono analisi più approfondite. Gli Stati membri devono dimostrare che il metodo adottato non porta a falsi negativi (acque considerate conformi alla DTI mentre il loro consumo porta a livelli di dosi superiori all'indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno). La strategia di controllo tiene conto dell'esito delle analisi di caratterizzazione radiologica dell'acqua. [Em. 47]

Qualora le attività alfa e beta complessive siano rispettivamente inferiori a 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, lo Stato membro può ritenere che la DTI sia inferiore al valore dell’indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e che un’indagine radiologica non sia necessaria, a meno che sia noto da altre fonti di informazione che specifici radionuclidi sono presenti nell’approvvigionamento idrico e possono determinare una DTI superiore a 0,1 mSv/anno. Gli Stati membri che intendono ricorrere alle tecniche di screening basate su misure dell'attività alfa globale e beta globale devono prestare attenzione agli eventuali limiti metrologici (per esempio, la mancata considerazione dei raggi beta a bassa energia), selezionare correttamente il valore indicativo oltre il quale l'acqua è ritenuta conforme, in particolare per l'attività beta globale, e tenere conto dell'impatto cumulato delle attività beta e alfa. [Em. 48]

Qualora l’attività alfa complessiva superi 0,1 Bq/l o l’attività beta complessiva superi 1,0 Bq/l, occorre effettuare un’analisi relativa agli specifici radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività. Poiché livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali, occorre misurare il trizio, l’attività alfa complessiva e l’attività beta complessiva nello stesso campione.

In sostituzione dello screening dell’attività alfa e beta complessiva sopra descritto, gli Stati membri possono avvalersi di altri metodi affidabili di screening dei radionuclidi per determinare la presenza di radioattività nell’acqua potabile. Se una delle concentrazioni di attività supera il 20% della rispettiva concentrazione di riferimento o la concentrazione di trizio supera il rispettivo indicatore parametrico di 100 Bq/l, occorre procedere a un’analisi di altri radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività.

1.1.1.  La selezione del valore indicativo

Per quanto riguarda l'attività beta globale e l'attività beta globale residua (dopo detrazione del contributo del potassio 40), l'utilizzazione di un valore indicativo di 1 Bq/l non garantisce necessariamente il rispetto dell'indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno. Gli Stati membri devono verificare la concentrazione di piombo 210 e di radio 228, due radionuclidi che emettono beta di elevata tossicità radiologica. Per un consumatore adulto, la DTI di 0,1 mSv/anno è raggiunta quando l'attività volumica nell'acqua perviene a 0,2 Bq/l (per l'attività cumulata di radio 228 e di piombo 210), ossia un quinto del valore indicativo di 1 Bq/l; per il gruppo critico di bambini di età inferiore a un anno, e nell'ipotesi di un consumo di 55 cl di acqua al giorno, la DTI è raggiunta quando l'attività del radio 228 si avvicina a 0,02 Bq/l o quella del piombo 210 a 0,06 Bq/l.

Per quanto riguarda l'attività alfa globale, gli Stati membri devono verificare l'apporto del polonio 210, dato che l'utilizzazione di un valore indicativo di 0,1 Bq/l non garantisce necessariamente il rispetto dell'indicatore parametrico di 0,01 mSv/anno. Per il gruppo critico di bambini di età inferiore a un anno, nell'ipotesi di un consumo di 55 cl di acqua al giorno, la DTI è raggiunta quando l'attività volumica del polonio 210 arriva a 0,02 Bq/l, ossia un quinto del valore indicativo di 0,1 Bq/l. [Em. 49]

1.1.2.  Considerazione del cumulo degli apporti alfa e beta

La DTI risulta dalle dosi provenienti dall'insieme di tutti i radionuclidi presenti nell'acqua, indipendente dalla modalità di disintegrazione alfa o beta. I risultati dei controlli dell'attività alfa globale e beta globale devono essere dunque considerati globalmente per valutare il superamento della DTI.

Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettata la seguente formula:

attività alfa globale / valore indicativo alfa globale + attività beta globale / valore indicativo beta globale < 1. [Em. 50]

2.  1.2. Calcolo della DTI

La DTI è la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionucli naturali di la cui presenza è stata accertata nell’approvvigionamento idrico, di origine sia naturale che artificiale e ad eccezione di trizio, potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve. La DTI è calcolata a partire dalle concentrazioni didall'attività volumica dei radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell’allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo è eseguito per il gruppo della popolazione più esposta al rischio, detto gruppo critico, sulla base dei consumi tipo stabiliti dalla Commissione. Per i radionuclidi naturali il gruppo critico è costituito dai bambini di età inferiore a un anno. Se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la DTI è inferiore al valore dell’indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e non occorrono ulteriori indagini: [Em. 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_IT-p0000001.fig (1)

dove:

Ci(obs) = concentrazione osservata del radionuclide i

Ci(ref) = concentrazione di riferimento del radionuclide i

n = numero di radionuclidi rilevati.

Se tale formula non è soddisfatta, devono essere effettuate analisi complementari per accertare la rappresentatività del risultato conseguito. Le verifiche sono eseguite entro scadenze più ravvicinate proporzionate al livello del superamento dell'l’indicatore parametrico è considerato superato solo se i radionuclidi sono persistentemente presenti in analoghe concentrazioni di attività per un anno intero. Gli Stati membri definiscono la portata del ricampionamento necessario e le scadenze da rispettare per garantire che i valori misurati siano rappresentativi per una concentrazione media di attività durante un anno interoassicurare che l'indicatore parametrico definito per la DTI è stato effettivamente superato. [Em. 52]

Concentrazioni di riferimento per la radioattività di origine naturale nell’acqua potabile1

Origine

Nuclide

Concentrazione di riferimento

Età critica

Naturale

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 anno

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 anno

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 anno

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 anno

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 anno

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 anno

Artificiale

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

1 Questa tabella comprende i radionuclidi naturali e artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell’allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro e supponendo un’assunzione di 730 litri all’anno.Il calcolo deve essere eseguito per il gruppo di età più esposto al fine di garantire il rispetto della dose totale indicativa di 0,1 mSv, indipendentemente dall'età del consumatore. La Commissione stabilisce i consumi d'acqua per le diverse fasce d'età.

2 Un milligrammo (mg) di uranio naturale contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-234. Questa tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell’uranio e non alla sua tossicità chimica. [Em. 53]

2 bis.  Impatto radiologico delle attività umane

I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri sulla base delle informazioni raccolte relative alle fonti potenziali di radioattività antropica.

2 bis.1.  Controllo del trizio

Un'analisi specifica è eseguita per quantificare il livello di trizio nel contesto dell'analisi di riferimento e ove sia richiesto un controllo periodico del parametro. Un'attività volumica superiore a 10 Bq/l segnala un'anomalia di cui occorre ricercare l'origine e che può indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali. L'indicatore parametrico di 20 Bq/l rappresenta la soglia oltre la quale è necessario ricercare l'origine della contaminazione e informare il pubblico. La concentrazione di riferimento corrispondente al raggiungimento dell'indicatore parametrico di 0,01 mSv/anno è pari a 680 Bq/l (500 Bq/l considerando i feti).

2 bis.2.  Calcolo della DTI legata ad attività umane

La DTI è la dose efficace costituita da un anno di ingestione derivante da tutti i radionuclidi di origine antropica la cui presenza nell'acqua potabile è stata rilevata, compreso il trizio.

La DTI è calcolata a partire dall'attività volumica dei radionuclidi e dei coefficienti della dose di cui all'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo è eseguito per il gruppo della popolazione più esposta al rischio, detto gruppo critico, sulla base dei consumi tipo stabiliti dalla Commissione.

Gli Stati membri possono utilizzare le concentrazioni di riferimento corrispondenti al raggiungimento dell'indicatore parametrico di 0,01 mSv/anno. In tal caso, se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono presupporre che l'indicatore parametrico non sia stato superato e che non occorrano ulteriori indagini:

20130312-P7_TA(2013)0068_IT-p0000002.fig

dove:

Ci(obs) = concentrazione osservata del radionuclide i

Ci(ref)  = concentrazione di riferimento del radionuclide i

n = numero di radionuclidi rilevati.

Se tale formula non è rispettata, devono essere eseguite quanto prima analisi complementari per verificare la validità del risultato ottenuto e determinare l'origine dell'inquinamento. [Em. 54]

Concentrazioni di riferimento per la radioattività di origine antropica nell'acqua potabile 1

Nuclide

Concentrazione di riferimento

Età critica

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

2-7 anni / feti

C-14

21 Bq/l

2-7 anni

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 anno

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 anno

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 anno

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 anno

Cs-134

0,7 Bq/l

Adulti

Cs-137

1,1 Bq/l

Adulti

I-131

0,19 Bq/l

1-2 anni

1 Questa tabella comprende i radionuclidi artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose di cui alla tabella A dell'allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti riconosciute dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo deve essere eseguito per il gruppo di età più esposto al fine di garantire il rispetto della dose totale indicativa di 0,01 mSv, indipendentemente dall'età del consumatore. La Commissione stabilisce i consumi d'acqua per le diverse fasce d'età.

[Em. 55]

3.  Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi

In relazione ai parametri di radioattività indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, quantomeno, di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di rilevazione specificato.

ParametriNuclide

Limite di rilevazione

(nota 1)

Note

Radon

10 Bq/l

Note 2, 3

Trizio

10 Bq/l

Note 2, 3

Alfa complessivoglobale

Beta complessivoglobale

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Note 2, 4

Note 2, 4

U-238

0,02 Bq/l

Note 2, 66

U-234

0,02 Bq/l

Note 2, 66

Ra-226

0,04 Bq/l

Nota 2

Ra-228

0,08 Bq/l0,01 Bq/l

Note 2, 5

Pb-210

0,02 Bq/l

Nota 2

Po-210

0,01 Bq/l

Nota 2

C-14

20 Bq/l

Nota 2

Sr-90

0,4 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l0,01 Bq/l

Nota 2

Am-241

0,06 Bq/l0,01 Bq/l

Nota 2

Co-60

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Cs-134

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Cs-137

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

I-131

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Nota 1: il limite di rilevazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929-7 relativa alla determinazione del limite di rilevazione e delle soglie di decisione per le misure delle radiazioni ionizzanti – parte 7: fondamenti e applicazioni generali, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.

Nota 2: le incertezze di misura si calcolano e riferiscono come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione di 1,96, conformemente alla Guida ISO per l’espressione dell’incertezza nelle misurazioni (ISO, Ginevra 1993, ristampa riveduta Ginevra, 1995).

Nota 3: il limite di rilevazione del radon e del trizio è pari al 10%50% del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l20 Bq/l.

Nota 4: il limite di rilevazione delledell'attività alfa globale e dell'attività beta globalecomplessive è pari al 40% dei valori di screening di 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, rispettivamente. Detti valori possono essere utilizzati soltanto dopo aver escluso un apporto significativo di radionuclidi a elevata tossicità radiologica (piombo 210, radio 228 o polonio 210).

Nota 5: questo limite di rilevazione si applica esclusivamente allo screening ordinario; per una nuova fonte di acqua per cui è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione di riferimento, il limite di rilevazione per il primo controllo è di 0,02 Bq/l per misurazioni specifiche di nuclidi Ra-228. Ciò si applica anche qualora sia necessario ripetere il controllo.

Nota 6: il valore inferiore del limite di rilevazione specificato per U deriva dall’aver tenuto conto della tossicità chimica dell’uranio. [Am. 56]

(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 145.
(2)1 GU C 229 del 31.7.2012, pag. 145.
(3)2 Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013.
(4) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
(5) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Raccomandazione 2001/928/Euratom della Commissione, del 20 dicembre 2001, sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 85).
(10) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(11) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n, 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(13)* Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(14)* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro***I
PDF 211kWORD 27k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0819),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 136 e 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0449/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 7 marzo 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 febbraio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0172/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

P7_TC1-COD(2011)0385


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 472/2013.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea

Una volta adottata la normativa proposta dalla Commissione sulla governance economica della zona euro, nota come «two-pack», la Commissione intende prendere a breve termine (6-12 mesi) i seguenti provvedimenti previsti nel piano per un’UEM autentica e approfondita.

   Come indicato nel piano, la Commissione ritiene che, a medio termine e a determinate condizioni rigorose, gli «euro-BOT» e un fondo di rimborso possano essere tra gli elementi costitutivi di un’UEM autentica e approfondita. Il principio di base sarebbe che le misure volte a un’ulteriore messa in comune del rischio devono andare di pari passo con una maggiore disciplina di bilancio e integrazione. Alla necessaria maggiore integrazione della regolamentazione finanziaria, delle politiche fiscali ed economiche e degli strumenti corrispondenti deve fare riscontro un'integrazione politica equivalente, a garanzia della legittimità e della responsabilità democratiche.

La Commissione costituirà un gruppo di esperti per approfondire l’analisi sui possibili vantaggi, rischi, requisiti e ostacoli inerenti alla parziale sostituzione dell’emissione nazionale di debito con l’emissione congiunta sotto forma di fondo di rimborso e «euro-BOT». Il gruppo avrà il compito di valutare in modo approfondito quali possano esserne le caratteristiche in termini di disposizioni di legge ed architettura finanziaria e il necessario quadro economico e di bilancio complementare. La responsabilità democratica sarà un elemento centrale di cui tenere conto.

Il gruppo considererà la riforma in atto della governance economica e di bilancio europea e valuterà il valore aggiunto di tali strumenti in questo contesto, prestando particolare attenzione alle riforme recenti e in corso, in particolare l’attuazione del «two-pack», del MES e di altri strumenti pertinenti.

Nella sua analisi, il gruppo si concentrerà sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, sulla necessità di evitare l’azzardo morale, come pure su altri aspetti essenziali, quali la stabilità finanziaria, l’integrazione finanziaria e la trasmissione della politica monetaria.

I membri del gruppo saranno esperti di diritto ed economia, finanze pubbliche, mercati finanziari e gestione del debito sovrano. Il gruppo sarà invitato a presentare la relazione finale alla Commissione entro il marzo 2014. La Commissione valuterà la relazione e, se del caso, presenterà proposte prima della fine del suo mandato.

   La Commissione vaglierà ulteriori modi nell’ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita per tener conto a determinate condizioni, in sede di valutazione dei programmi di stabilità e di convergenza, dei programmi di investimenti pubblici straordinari aventi un impatto certo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche attuati dagli Stati membri; ciò avverrà nella primavera-estate 2013, nel contesto della pubblicazione della comunicazione sul calendario di convergenza verso l’obiettivo di medio termine.
   Dopo la decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale per l’Unione europea e entro la fine del 2013, la Commissione formulerà le seguenti proposte per integrare l’attuale quadro di governance economica: i) misure dirette a garantire un maggiore coordinamento ex ante dei grandi progetti di riforma e ii) creazione di uno «strumento di convergenza e di competitività» per fornire un sostegno finanziario per l’attuazione tempestiva di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile. Questo nuovo sistema, pienamente in linea con il metodo comunitario, si baserebbe sulle procedure di sorveglianza già esistenti nell’UE. Lo strumento combinerebbe approfondimento dell’integrazione della politica economica e sostegno finanziario, e quindi rispetterebbe il principio secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità e un’accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà. Mirerebbe in particolare a migliorare la capacità di uno Stato membro di assorbire choc asimmetrici. Questo strumento costituirebbe la fase iniziale del processo diretto alla creazione di una più forte capacità fiscale.
   Inoltre, la Commissione si impegna a dare un seguito in maniera rapida e completa sui seguenti punti: i) il piano d’azione per il rafforzamento della lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale, in particolare in vista della revisione delle direttive in esso indicate, nonché ii) le misure e proposte annunciate nel suo pacchetto 2012 sull’occupazione e la politica sociale.
   Dopo l’adozione del meccanismo di vigilanza unico la Commissione presenterà una proposta relativa ad un meccanismo di risoluzione unico per la ristrutturazione e la risoluzione delle crisi delle banche negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria.
   Prima della fine del 2013, la Commissione presenterà una proposta, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE, per stabilire una posizione unitaria sul riconoscimento alla zona euro dello status di osservatore in seno al consiglio esecutivo dell’FMI e successivamente per ottenere un seggio unico.

Basandosi sulle misure a breve termine annunciate nel piano e realizzabili tramite atti di diritto derivato, la Commissione è impegnata a proporre idee concrete su modifiche del trattato, in tempo utile perché possa tenersi un dibattito prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014; l’obiettivo è stabilire la base legislativa per gli interventi prospettati a medio termine, ovvero la creazione di un quadro di sorveglianza e controllo economico e di bilancio notevolmente potenziato, l’ulteriore sviluppo di una capacità fiscale europea a sostegno della solidarietà e l’attuazione di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile, nonché la maggiore integrazione del processo decisionale in settori strategici quali il fisco e i mercati del lavoro come importante strumento di solidarietà.

(1) GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 giugno 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0242).


Monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici di bilancio e correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro***I
PDF 210kWORD 27k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0821),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 136 e l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0448/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato francese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 7 marzo 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 febbraio 2013, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0173/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

P7_TC1-COD(2011)0386


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 473/2013.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea

Una volta adottata la normativa proposta dalla Commissione sulla governance economica della zona euro, nota come «two-pack», la Commissione intende prendere a breve termine (6-12 mesi) i seguenti provvedimenti previsti nel piano per un’UEM autentica e approfondita.

   Come indicato nel piano, la Commissione ritiene che, a medio termine e a determinate condizioni rigorose, gli «euro-BOT» e un fondo di rimborso possano essere tra gli elementi costitutivi di un’UEM autentica e approfondita. Il principio di base sarebbe che le misure volte a un’ulteriore messa in comune del rischio devono andare di pari passo con una maggiore disciplina di bilancio e integrazione. Alla necessaria maggiore integrazione della regolamentazione finanziaria, delle politiche fiscali ed economiche e degli strumenti corrispondenti deve fare riscontro un'integrazione politica equivalente, a garanzia della legittimità e della responsabilità democratiche.

La Commissione costituirà un gruppo di esperti per approfondire l’analisi sui possibili vantaggi, rischi, requisiti e ostacoli inerenti alla parziale sostituzione dell’emissione nazionale di debito con l’emissione congiunta sotto forma di fondo di rimborso e «euro-BOT». Il gruppo avrà il compito di valutare in modo approfondito quali possano esserne le caratteristiche in termini di disposizioni di legge ed architettura finanziaria e il necessario quadro economico e di bilancio complementare. La responsabilità democratica sarà un elemento centrale di cui tenere conto.

Il gruppo considererà la riforma in atto della governance economica e di bilancio europea e valuterà il valore aggiunto di tali strumenti in questo contesto, prestando particolare attenzione alle riforme recenti e in corso, in particolare l’attuazione del «two-pack», del MES e di altri strumenti pertinenti.

Nella sua analisi, il gruppo si concentrerà sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, sulla necessità di evitare l’azzardo morale, come pure su altri aspetti essenziali, quali la stabilità finanziaria, l’integrazione finanziaria e la trasmissione della politica monetaria.

I membri del gruppo saranno esperti di diritto ed economia, finanze pubbliche, mercati finanziari e gestione del debito sovrano. Il gruppo sarà invitato a presentare la relazione finale alla Commissione entro il marzo 2014. La Commissione valuterà la relazione e, se del caso, presenterà proposte prima della fine del suo mandato.

   La Commissione vaglierà ulteriori modi nell’ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita per tener conto a determinate condizioni, in sede di valutazione dei programmi di stabilità e di convergenza, dei programmi di investimenti pubblici straordinari aventi un impatto certo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche attuati dagli Stati membri; ciò avverrà nella primavera-estate 2013, nel contesto della pubblicazione della comunicazione sul calendario di convergenza verso l’obiettivo di medio termine.
   Dopo la decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale per l’Unione europea e entro la fine del 2013, la Commissione formulerà le seguenti proposte per integrare l’attuale quadro di governance economica: i) misure dirette a garantire un maggiore coordinamento ex ante dei grandi progetti di riforma e ii) creazione di uno «strumento di convergenza e di competitività» per fornire un sostegno finanziario per l’attuazione tempestiva di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile. Questo nuovo sistema, pienamente in linea con il metodo comunitario, si baserebbe sulle procedure di sorveglianza già esistenti nell’UE. Lo strumento combinerebbe approfondimento dell’integrazione della politica economica e sostegno finanziario, e quindi rispetterebbe il principio secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità e un’accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà. Mirerebbe in particolare a migliorare la capacità di uno Stato membro di assorbire choc asimmetrici. Questo strumento costituirebbe la fase iniziale del processo diretto alla creazione di una più forte capacità fiscale.
   Inoltre, la Commissione si impegna a dare un seguito in maniera rapida e completa sui seguenti punti: i) il piano d’azione per il rafforzamento della lotta contro la frode fiscale e l’evasione fiscale, in particolare in vista della revisione delle direttive in esso indicate, nonché ii) le misure e proposte annunciate nel suo pacchetto 2012 sull’occupazione e la politica sociale.
   Dopo l’adozione del meccanismo di vigilanza unico la Commissione presenterà una proposta relativa ad un meccanismo di risoluzione unico per la ristrutturazione e la risoluzione delle crisi delle banche negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria.
   Prima della fine del 2013, la Commissione presenterà una proposta, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE, per stabilire una posizione unitaria sul riconoscimento alla zona euro dello status di osservatore in seno al consiglio esecutivo dell’FMI e successivamente per ottenere un seggio unico.

Basandosi sulle misure a breve termine annunciate nel piano e realizzabili tramite atti di diritto derivato, la Commissione è impegnata a proporre idee concrete su modifiche del trattato, in tempo utile perché possa tenersi un dibattito prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014; l’obiettivo è stabilire la base legislativa per gli interventi prospettati a medio termine, ovvero la creazione di un quadro di sorveglianza e controllo economico e di bilancio notevolmente potenziato, l’ulteriore sviluppo di una capacità fiscale europea a sostegno della solidarietà e l’attuazione di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile, nonché la maggiore integrazione del processo decisionale in settori strategici quali il fisco e i mercati del lavoro come importante strumento di solidarietà.

(1) GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 giugno 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0243).


Fondi europei di venture capital ***I
PDF 189kWORD 21k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0860),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0490/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0193/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital

P7_TC1-COD(2011)0417


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 345/2013.)

(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 72.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0346).


Fondo europeo per l'imprenditoria sociale ***I
PDF 189kWORD 26k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0862),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0489/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione occupazione e affari sociali e della commissione giuridica (A7-0194/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

P7_TC1-COD(2011)0418


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 346/2013.)

(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 55.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0345).


Impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna
PDF 178kWORD 45k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna (2012/2301(INI))
P7_TA(2013)0073A7-0048/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 153, paragrafo 1, lettera i), e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173) e il documento di accompagnamento «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia» (SWD(2012)0095),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011 (COM(2011)0609),

–  visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,

–  vista la relazione presentata dalla Commissione nel 2011 «Progressi nella parità tra donne e uomini - Relazione annuale 2010» (SEC(2011)0193),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini – 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vista la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione – Parte II degli orientamenti integrati di EUROPA 2020 (COM(2010)0193),

–  vista la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno(1),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(2),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(3),

–  vista la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(4),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia(5),

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria(6),

–  vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2010(8),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea(9),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulle donne e la direzione delle imprese(10),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'imprenditoria femminile nelle piccole e medie imprese(11),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole(12),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011(13),

–  vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(14),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde(15),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi(16),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom(17),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0048/2013),

A.  considerando che l'Unione europea affronta la più grave crisi economica e finanziaria dalla depressione degli anni Trenta del secolo scorso, e che in conseguenza di tale crisi i tassi di disoccupazione sono notevolmente aumentati in tutti gli Stati membri, specialmente in quelli meridionali; che la crisi ha effetti particolarmente gravi per le persone vulnerabili e in particolare per le donne, le quali sono colpite sia direttamente – con la perdita del posto di lavoro, i tagli salariali o la precarizzazione del lavoro – sia indirettamente, per effetto dei tagli di bilancio ai servizi pubblici e agli aiuti sociali; che, stando così le cose, nel gestire la crisi e nell'elaborare soluzioni è essenziale, fra l'altro, esaminare con grande serietà la dimensione della parità di genere;

B.  considerando che il diritto al lavoro è un presupposto fondamentale affinché le donne possano realmente avere pari diritti, indipendenza economica e realizzazione professionale; che la crisi attuale non è soltanto di natura finanziaria ed economica, ma è anche una crisi della democrazia, dell'uguaglianza, del benessere sociale e della parità di genere, e viene inoltre usata come pretesto per rallentare o addirittura interrompere gli sforzi cruciali volti a far fronte al cambiamento climatico e alle future sfide ambientali;

C.  considerando che da studi recenti risulta che nelle istituzioni finanziarie dell'UE solo il 5% dei responsabili delle decisioni sono donne, e che i 27 governatori delle banche centrali degli Stati membri sono tutti uomini; che studi di genere hanno dimostrato che le donne adottano un approccio direttivo diverso, evitando i rischi e concentrandosi maggiormente su una prospettiva di lungo periodo;

D.   considerando che all'inizio della crisi economica gli uomini hanno subito un impatto più forte rispetto alle donne; che successivamente la disoccupazione è aumentata a ritmi diversi per gli uomini e per le donne; che le donne inizialmente non sono state colpite dalla crisi ma oggi ne risentono gli effetti in misura crescente (numero maggiore e ancora in aumento di posti di lavoro precari e a tempo parziale, maggior rischio di licenziamenti, salari più bassi, minor copertura da parte dei sistemi di protezione sociale ecc.) e li subiranno in modo più duraturo; che questa fase è molto meno documentata e mancano per essa dati statistici attendibili e comparabili, e che di conseguenza l'impatto della crisi sulle donne tende a essere sottostimato;

E.   considerando che le donne svolgono un ruolo cruciale come forza traente dello sviluppo economico; che l'ulteriore emancipazione («empowerment») delle donne può avere l'effetto economico di far uscire le comunità e le famiglie dalla povertà;

F.   considerando che in una situazione di crisi la politica del mercato del lavoro tende a concentrarsi sull'obiettivo di influire sul livello generale di occupazione, non sulle donne economicamente inattive;

G.   considerando che spesso le donne disoccupate non rientrano nelle statistiche ufficiali e che le disuguaglianze di genere in termini di tassi di inattività sono spesso sottostimate in quanto le donne tendono più frequentemente a ritirarsi dal mercato del lavoro per varie ragioni (gravidanza, responsabilità familiari, vincoli temporali) e a svolgere un lavoro non remunerato o informale, spesso in casa o assistendo le persone non autosufficienti o lavorando nell'economia sommersa, mentre esistono oggi pochi studi sull'impatto dei tagli alla spesa pubblica in relazione alla parità di genere;

H.   considerando che i tagli di bilancio effettuati dai governi per l'attuazione dei piani di austerità colpiscono per la maggior parte il settore pubblico e i suoi servizi d'assistenza sociale – il cui personale è costituito in maggioranza da donne (che sono circa il 70% dei dipendenti del settore pubblico) e di cui le donne sono i maggiori beneficiari – ma anche il settore privato, cosicché le donne stanno ormai diventando le principali vittime delle misure di austerità; che, finora, nessun paese ha valutato dal punto di vista degli aspetti di genere l'impatto dei tagli proposti alla spesa pubblica e delle conseguenze del consolidamento dei conti pubblici – né l'impatto delle singole misure né il loro impatto cumulativo;

I.   considerando che le donne dipendono in misura maggiore dalle prestazioni sociali che vengono tagliate nel quadro delle misure di austerità;

J.   considerando che una situazione di crisi come quella attuale richiede profonde riforme strutturali del mercato del lavoro;

K.   considerando che frequentemente, per le donne, la diminuzione del numero dei posti di lavoro è accompagnata da riaggiustamenti degli orari di lavoro, compresi orari di lavoro più lunghi, spesso con diversi turni; che è estremamente probabile che la ripresa si farà sentire più rapidamente nel settore industriale e comporterà quindi una ripresa dell'occupazione maschile, la quale avrà un recupero più celere di quella femminile; che le misure di austerità nei servizi pubblici avranno un effetto più duraturo sull'occupazione femminile, compromettendo così a lungo termine i progressi finora realizzati in fatto di parità di genere;

L.   considerando che la crisi sta determinando un crescente sfruttamento delle donne sia nell'economia legale che in quella illegale; che i suoi effetti avranno un impatto a più lungo termine sulle donne che hanno un percorso professionale non lineare (tra cui quelle che hanno un lavoro sottopagato temporaneo, a tempo parziale, saltuario, atipico o anche informale), spesso a tempo parziale imposto, col risultato di contributi pensionistici incompleti e di una maggiore percentuale di donne a rischio di povertà; che le donne potranno così alla fine ritrovarsi ad avere una pensione esigua ed essere sospinte al di sotto della soglia di povertà; che esiste il rischio che venga a crearsi un'intera «generazione perduta» di giovani, uomini e donne, privata di opportunità di lavoro, di un'occupazione sicura e spesso, a causa delle difficoltà economiche, della possibilità di studiare;

M.   considerando che la crisi aggrava la difficoltà di conciliare ruoli professionali e familiari; che avere figli incide in modo diverso sull'occupazione delle donne e degli uomini: che il tasso di partecipazione delle madri al mercato del lavoro è più basso del 12% di quello delle donne senza figli, mentre il tasso di occupazione dei padri è dell'8,7% più alto rispetto a quello degli uomini che non hanno figli;

N.   considerando che la dimensione di genere non è stata finora presa in considerazione nelle iniziative e nelle politiche che sono in corso o in programma per uscire dalla crisi;

O.   considerando che all'occupazione femminile nuocciono gli stereotipi di genere, come quello secondo il quale la disoccupazione degli uomini è un problema «più grave» di quella delle donne, stereotipo che va ad aggiungersi al già notevole florilegio di stereotipi di genere che incidono negativamente sulle possibilità occupazionali delle donne; che, in pratica, l'approccio alla disoccupazione maschile è diverso da quello alla disoccupazione femminile, poiché gli uomini sono ancora considerati come il sostegno economico della famiglia e le donne come coloro che devono prendersene cura quotidianamente;

P.   considerando che, nel 2010, circa il 23% dei cittadini dell'Unione europea era a rischio di povertà o di esclusione sociale(18) e che questo impoverimento della popolazione colpisce in misura maggiore le donne, le quali molto spesso devono far fronte a una combinazione di difficoltà, come nel caso delle donne anziane che vivono sole o delle famiglie monoparentali (nella maggior parte delle quali il capofamiglia è una donna); che fra tali difficoltà figurano i problemi a mantenere o trovare un nuovo posto di lavoro in queste circostanze, a trovare un alloggio adeguato, ad assumersi la responsabilità delle persone a carico (figli, genitori e persone malate o disabili) e a conciliare la vita lavorativa e quella familiare a causa della mancanza di strutture di sostegno adeguate e delle differenze fra le politiche nazionali dei 27 Stati membri in materia;

Q.   considerando che la crisi ha ulteriormente aggravato la condizione socioeconomica di molte comunità svantaggiate e ha contribuito ad aumentare il tasso di abbandono scolastico tra le ragazze, rendendole ancora più vulnerabili alla tratta;

R.   considerando che i tagli ai servizi e alle prestazioni sociali hanno compromesso l'indipendenza economica delle donne, dato che le prestazioni sociali spesso costituiscono una fonte importante del loro reddito e in quanto esse tendono ad avvalersi dei servizi pubblici più degli uomini; che le madri single e le pensionate che vivono sole subiscono le maggiori perdite cumulative;

S.   considerando che un numero crescente di donne si dedica, volontariamente o meno, a lavori informali e non retribuiti e con meno tutele sociali per sfuggire alla crisi; che, in base a uno studio dell'OCSE(19), il lavoro domestico rappresenta il 33% del PIL dei paesi membri dell'OCSE;

T.   considerando che la riduzione del divario occupazionale fra uomini e donne riflette più il peggioramento generale delle condizioni di vita e di lavoro che il progresso verso una maggiore parità di genere;

U.   considerando che le donne che iniziano la loro vita lavorativa svolgono un ruolo guida nel ritorno alla crescita; che esse producono un incremento del reddito familiare, il che determina un aumento dei consumi e contribuisce a rilanciare l'economia; che la parità di genere ha quindi un impatto positivo sulla produttività e sulla crescita economica;

V.   considerando che dalla recente analisi secondaria della quinta indagine europea sulle condizioni di lavoro («Women, men and working conditions in Europe: Secondary analysis of the 5th European Working conditions survey», Eurofound 2012, che sarà pubblicata nel 2013) emerge che la segregazione di genere è dannosa sia per i lavoratori che per le lavoratrici; che sia gli uomini che le donne riferiscono di provare un maggiore benessere sul lavoro e una maggiore soddisfazione professionale quando lavorano con colleghi di entrambi i sessi; che rimangono, tuttavia, margini per lottare contro la segregazione di genere sul mercato del lavoro, la polarizzazione occupazionale basata sul genere e l'esistenza di posti di lavoro «monogenere» (dato che tre quinti dei lavoratori europei lavorano con lavoratori dello stesso sesso);

W.   considerando che sono stati annullati o rinviati interventi a favore della parità di genere e che i potenziali futuri tagli ai bilanci pubblici avranno effetti negativi sull'occupazione femminile e sulla promozione della parità;

X.  considerando che la recessione economica non deve essere usata come pretesto per rallentare i progressi nelle politiche di riconciliazione tra il lavoro e la vita privata e per tagliare i fondi assegnati ai servizi di assistenza per le persone a carico e ai congedi, colpendo in particolare le donne per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro;

Y.  considerando che la violenza contro le donne è un fenomeno diffuso in tutti i paesi e in tutte le classi sociali; che la pressione economica spesso conduce a una maggiore frequenza, violenza e pericolosità degli abusi e che inoltre alcuni studi hanno evidenziato come la violenza contro le donne si intensifichi nei momenti in cui gli uomini sperimentano forme di sradicamento e di espropriazione causate dalla crisi economica;

Z.  considerando che le donne hanno beneficiato maggiormente della creazione di posti di lavoro nell'UE fra il 1998 e il 2008 (quando i tassi di occupazione femminile nell'UE erano rispettivamente pari al 55,6% e al 62,8%)(20); che l'occupazione è aumentata del 12,7 per le donne ma solo del 3,18 per gli uomini, con un tasso di disoccupazione femminile ancora leggermente superiore nel 2012(21) (il 10,7% delle donne erano senza lavoro, a fronte del 10,6% degli uomini);

AA.  considerando che, nel 2011, il 31,6% delle donne lavorava a tempo parziale a fronte dell'8,1% degli uomini;

1.   ricorda che la parità di genere è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea e deve costituire una delle preoccupazioni fondamentali in sede di definizione di una risposta all'attuale crisi economica e finanziaria che comprenda, fra l'altro, investimenti nel settore pubblico e della previdenza sociale nonché in alloggi e trasporti che siano sostenibili sotto un profilo ambientale, come pure la generazione di un gettito fiscale per lo Stato attraverso politiche tributarie più efficienti; deplora il fatto che le risposte programmatiche alla crisi, compresi i pacchetti di ripresa, non abbiano riconosciuto, analizzato e corretto l'impatto di genere della crisi; condanna il fatto che l'integrazione della dimensione di genere nella strategia post-Lisbona sia stata praticamente inesistente e chiede pertanto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di integrare la parità di genere mediante obiettivi specifici negli orientamenti macroeconomici e in materia di occupazione;

2.   invita la Commissione a integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, in particolare quelle concernenti l'impatto delle misure di austerità e la ripresa dalla crisi, la governance economica, lo sviluppo sostenibile e i posti di lavoro «verdi», l'istruzione e la formazione professionale, la migrazione, la cooperazione e lo sviluppo, la salute e la sicurezza nonché le misure da pianificare o da attuare per contrastare o limitare gli effetti della crisi;

3.   invita gli Stati membri a rivedere e a mettere a fuoco l'impatto immediato e a lungo termine della crisi economica sulle donne, analizzando in particolare se – e in che modo – esso accentua le disuguaglianze di genere esistenti e le relative conseguenze, quali ad esempio l'aumento del rischio di violenza basata sul genere, il peggioramento della salute materna e infantile e la povertà fra le donne in età più avanzata;

4.   ricorda che, dopo aver registrato per oltre dieci anni un aumento costante del tasso di occupazione femminile, fino a raggiungere il 62,8% nel 2008, l'Unione europea ha visto questo indice diminuire leggermente a partire dall'inizio della crisi economica, fino ad attestarsi al 62,3% nel 2011; sottolinea quindi la necessità di soluzioni durevoli che tengano conto della dimensione della parità di genere nell'elaborazione delle politiche – sia dell'UE che degli Stati membri – volte a salvaguardare l'occupazione e rilanciare la crescita;

5.   invita la Commissione a considerare un ulteriore adeguamento dei Fondi strutturali al fine di garantire un sostegno supplementare ai settori dell'occupazione femminile che potrebbero risentire della crisi, nonché un sostegno alla custodia dei bambini, alla formazione e all'accesso all'occupazione;

6.   sottolinea l'importanza dell'iniziativa faro «Piattaforma contro la povertà e l'esclusione sociale»; invita gli Stati membri a utilizzare appieno il programma «L'Europa per i cittadini» e il futuro programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare per quanto concerne l'effettiva attuazione degli obiettivi in materia di uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza del programma Daphne III, con particolare riferimento alla tutela delle donne contro ogni forma di violenza e la necessità di conseguire livelli elevati di protezione della salute, benessere e coesione sociale;

7.   sottolinea il fatto che, sebbene i tassi di disoccupazione di uomini e donne siano equiparabili, la crisi si ripercuote in modo diverso sulle donne; segnala che queste ultime hanno subito una maggiore precarizzazione delle condizioni di lavoro, in particolare con la predominanza crescente di forme contrattuali atipiche, e hanno altresì accusato una flessione significativa del reddito a causa di una serie di fattori, tra cui il persistere del divario retributivo di genere (pari quasi al 17%) e le conseguenti disparità in termini di sussidi di disoccupazione, la prassi sempre più diffusa del tempo parziale imposto e la predominanza di lavori precari o a tempo determinato a scapito di condizioni lavorative più stabili; che, a causa del persistere del divario retributivo di genere e delle conseguenti disparità in termini di sussidi di disoccupazione, la crisi ha peggiorato la situazione delle donne sul mercato del lavoro; osserva che l'esperienza delle crisi precedenti dimostra che il tasso di occupazione maschile, in generale, si riprende più rapidamente rispetto a quello femminile;

8.   invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva che stabilisca misure volte a superare il divario retributivo fra i generi per uno stesso lavoro o per un lavoro equivalente;

9.   ricorda che persistono fortissime disparità fra gli Stati membri, in cui il tasso di occupazione femminile varia dal 48,6% al 77,2%, e che il contrasto fra queste situazioni richiede risposte specifiche e su misura nel quadro di un approccio globale europeo; sottolinea inoltre la necessità di disporre di indicatori comuni affidabili, e quindi di dati statistici certi e comparabili, che consentano di valutare le diverse situazioni, determinare le esigenze e fornire risposte adeguate;

10.   ricorda che anche prima dell'inizio della crisi economica le donne occupavano, in maggioranza, posti di lavoro precari e a tempo parziale e che la crisi non ha fatto che rafforzare questa tendenza, determinando così per molte donne un aumento del rischio di esclusione sociale; constata che ciò si è verificato, in particolare, negli Stati membri meridionali;

11.   rileva con preoccupazione che il tasso di disoccupazione femminile giovanile è aumentato dal 18,8% nel 2009 al 20,8% nel 2011 e che la crisi avrà un impatto particolarmente duro sui gruppi di donne svantaggiate, come ad esempio le donne con disabilità, le donne migranti, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne con poche qualifiche, le donne disoccupate da lungo tempo, le madri single, le donne prive di mezzi di sussistenza e le donne che si occupano di persone a carico; valuta positivamente il pacchetto di misure della Commissione finalizzate ad affrontare gli attuali livelli inaccettabili di disoccupazione giovanile e di esclusione sociale e ad offrire ai giovani posti di lavoro, istruzione e formazione;

12.   ritiene che il diritto al lavoro sia un presupposto fondamentale per consentire che le donne beneficino realmente di pari diritti, indipendenza economica e realizzazione professionale e ribadisce pertanto che il lavoro precario deve essere eliminato riconoscendo e promuovendo il diritto al lavoro con diritti;

13.   invita l'UE e gli Stati membri a riformulare le loro attuali risposte alla crisi economica al fine di garantire che le misure adottate abbiano un raggio d'azione a lungo termine e non compromettano le politiche sociali e le strutture del settore pubblico che costituiscono un presupposto per una maggiore parità di genere, come ad esempio i servizi sociali e le strutture di assistenza, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e i diritti dei lavoratori;

14.   ricorda che sta diventando sempre più difficile per le donne compiere la transizione dall'istruzione al lavoro, e che ciò finirà per determinare differenze di valutazione delle proprie capacità da parte degli uomini e delle donne;

15.   ritiene che le riforme strutturali attuate come conseguenza della gestione dell'attuale crisi offrano un'opportunità per correggere alcuni tipi di discriminazione basata sul genere che sono ancora troppo frequenti sul mercato del lavoro europeo;

16.   sottolinea che le donne rappresentano una fetta più ampia dell'economia informale rispetto agli uomini, in parte perché vi è una maggiore deregolamentazione nei settori a cui tradizionalmente si dedicano le donne, come i servizi domestici o la prestazione di cure e assistenza; rileva, d'altro canto, che si è registrato un incremento dell'economia informale come conseguenza della crisi, sebbene si riveli assai difficile definirne chiaramente i contorni, stante la mancanza di dati attendibili sull'incidenza e sul peso della stessa;

17.   sottolinea che le donne hanno svolto un ruolo essenziale nel resistere alla crisi; è fermamente convinto che le donne detengano un notevole potenziale di miglioramento della competitività e del rendimento delle imprese, in particolare quando vi ricoprono incarichi dirigenziali; ritiene che coinvolgere le donne nell'elaborazione e nella gestione di piani di ripresa per favorire la coesione sociale sia, pertanto, una questione che riveste carattere di particolare urgenza;

18.   insiste sulla necessità di garantire che l'attuale crisi economica e finanziaria e la conseguente disciplina di bilancio non pregiudichino i risultati ottenuti grazie alle politiche di promozione della parità di genere, né servano da pretesto per ridurre gli sforzi in questa direzione; ritiene che essa dovrebbe, al contrario, fungere da incoraggiamento per gli Stati membri a integrare politiche di parità di genere nelle rispettive politiche per l'occupazione, considerando queste ultime come parte della soluzione alla crisi, in termini di valorizzazione e pieno sfruttamento delle competenze e delle capacità di tutti gli europei; invita tutti gli Stati membri a garantire che tutte le politiche di bilancio previste contemplino la dimensione di genere;

19.   sottolinea che i diritti delle donne non devono essere considerati, intesi o conseguiti in concorrenza con i diritti degli uomini, dato che il miglioramento dei servizi assistenziali e pubblici rivolti alle famiglie costituisce un presupposto affinché sia gli uomini che le donne possano partecipare al mercato del lavoro; segnala la necessità di promuovere la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche; invita gli Stati membri a introdurre misure o sviluppare le misure esistenti al fine di superare la discriminazione legata al genere e l'assegnazione non paritaria dei ruoli, ad esempio incoraggiando gli uomini nel loro diritto di assistere bambini e parenti malati o disabili;

20.   sottolinea che il calo del tasso di natalità nell'UE si è acuito con la crisi, dato che la disoccupazione, le situazioni di precarietà e incertezza quanto al futuro e all'economia hanno indotto le coppie e in particolare le giovani donne a rimandare il momento di avere figli, rafforzando così ulteriormente la tendenza all'invecchiamento demografico nell'Unione;

21.   sottolinea l'importanza di riformare le politiche macroeconomiche, sociali e del mercato del lavoro onde garantire la giustizia economica e sociale per le donne, elaborare strategie intese a promuovere l'equa distribuzione della ricchezza, garantire un reddito minimo e salari e pensioni dignitose, ridurre il divario retributivo fra i generi, creare più posti di lavoro di qualità unitamente a diritti per le donne, consentire alle donne di beneficiare di servizi pubblici di livello elevato nonché migliorare le prestazioni sociali e i servizi di prossimità, segnatamente asili nido, scuole materne e altre forme di istruzione prescolastica, centri diurni, centri comunitari per il tempo libero, centri di sostegno alle famiglie e centri intergenerazionali;

22.   ricorda che i tagli apportati ai bilanci pubblici non sono neutri dal punto di vista del genere e sono anzi frutto delle politiche economiche macrostrutturali dell'Unione, in particolare dell'attuazione delle misure contenute nei programmi di «governance economica» e aggiustamento finanziario, che stanno causando e continueranno a causare l'incremento delle disuguaglianze di genere, della disoccupazione femminile e della femminizzazione della povertà; ritiene dunque necessario un cambiamento di politica, in quanto le donne sono la maggioranza nel settore pubblico e le principali beneficiarie delle politiche sociali; chiede pertanto l'aumento delle pertinenti linee di bilancio;

23.   invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a condurre valutazioni d'impatto di genere in sede di pianificazione delle misure di austerità, in modo da assicurare che i loro effetti siano il più possibile neutri dal punto di vista del genere;

24.   invita gli Stati membri a introdurre il bilancio di genere («gender budgeting») quale strumento per analizzare i programmi e le politiche governativi, i loro effetti sull'assegnazione delle risorse e il loro contributo alla parità tra donne e uomini;

25.   sottolinea che le donne vanno maggiormente incontro a una lenta progressione di carriera rispetto agli uomini in quanto accettano posizioni lavorative iniziali di livello inferiore oppure impieghi a tempo parziale, e che le donne in questa situazione sono pertanto più vulnerabili, percepiscono retribuzioni insoddisfacenti e sono maggiormente vittime di povertà;

26.   chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di garantire un'adeguata prestazione di servizi di assistenza e cura dei bambini e di altre persone a carico che siano convenienti, accessibili, di elevata qualità e compatibili con gli orari di lavoro a tempo pieno di uomini e donne;

27.   ribadisce l'importanza di intraprendere azioni immediate volte all'attuazione di politiche di ritorno all'occupazione e di inserimento nel settore imprenditoriale per i dipendenti del settore pubblico, in maggioranza donne, il cui posto di lavoro è minacciato dai tagli di bilancio al pubblico impiego;

28.   invita la Commissione e gli Stati membri a integrare l'approccio globale alla parità di genere in tutte le politiche per l'occupazione, ad adottare le misure necessarie per favorire il ritorno al lavoro delle donne, non soltanto nei posti di basso livello, ma anche in quelli dirigenziali, e a inserire tale approccio tra gli orientamenti per l'occupazione dell'Unione; insiste sulla necessità di un adeguato bilancio di genere, segnatamente nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al fine di conseguire gli obiettivi definiti nel patto per la parità di genere e nella strategia Europa 2020;

29.   deplora che l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro non figuri nell'analisi annuale della crescita 2013 nonostante costituisca uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020; invita il Consiglio a inserire quale priorità la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro in sede di adozione degli orientamenti di quest'anno in materia di politiche economiche nel quadro del semestre europeo;

30.  invita gli Stati membri a includere e ad affrontare sistematicamente la questione della parità di genere in tutti i futuri programmi nazionali di riforma;

31.  invita gli Stati membri a promuovere politiche attive del mercato del lavoro, un solido dialogo sociale, norme relative al lavoro e la protezione sociale al fine di tutelare i diritti delle donne, incluse le donne migranti, di contrastare il lavoro forzato e di combattere il lavoro non dichiarato;

32.   invita gli Stati membri ad attuare misure che stimolino la partecipazione delle madri al mondo del lavoro, come ad esempio il telelavoro o politiche di formazione e di riqualificazione professionale, nell'ottica di promuovere il «rientro agevolato» al lavoro dopo il congedo di maternità;

33.   accoglie con favore la proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa, volta a consentire alle donne di accedere a posti di lavoro più specializzati e meglio retribuiti, e invita gli Stati membri a sostenere e a preparare la sua attuazione; chiede l'approvazione di analoghi provvedimenti legislativi vincolanti da parte di altri datori di lavoro, tra cui le istituzioni, le amministrazioni e gli organismi pubblici a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, che dovrebbero fungere da esempio per quanto concerne la parità di genere nel processo decisionale;

34.   invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia intesa a promuovere la parità di genere nelle piccole e medie imprese che esulano dal campo di applicazione della suddetta direttiva; condanna la sottorappresentazione delle donne nei consigli direttivi delle istituzioni finanziarie e il fatto che siano così virtualmente escluse dal processo decisionale in ambito finanziario; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, in particolare nei settori della pianificazione del bilancio e della governance dei sistemi finanziari europei, compresa la Banca centrale europea; sottolinea in questo contesto la necessità di promuovere l'alfabetizzazione finanziaria di ragazze e donne;

35.   invita gli Stati membri a introdurre politiche finalizzate alla formazione approfondita dei dipendenti dei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze negative della crisi o della globalizzazione per prepararli all'evoluzione del lavoro e a nuovi posti di lavoro, tenendo conto della specifica collocazione delle donne e del fatto che esse sono costrette a interrompere la propria carriera più frequentemente degli uomini per prendersi cura dei figli oppure di familiari anziani o malati, con ripercussioni sul loro percorso professionale; chiede che nelle imprese siano attuati sistematicamente piani di formazione che consentano di preparare la riqualificazione dei dipendenti, di proporre trasferimenti individuali da un posto a un altro e di offrire formazioni mirate per coloro che sono alla ricerca di un impiego come pure per i lavoratori scarsamente qualificati; chiede altresì la creazione di un registro completo delle carenze di manodopera, suddivise in base al settore, al fine di consentire alle donne di prepararsi e di cercare lavoro in modo mirato;

36.  invita gli Stati membri a rivedere i rispettivi sistemi previdenziali ai fini dell'attribuzione di diritti individuali nell'ambito dei regimi pensionistici e di sicurezza sociale onde eliminare il «vantaggio del capofamiglia», garantendo così pari diritti pensionistici;

37.   sottolinea che, di fatto, i tagli alla spesa nel settore dell'assistenza ridistribuiscono il lavoro gravando sulle donne e compromettono la parità di genere; invita gli Stati membri a predisporre piani per la fornitura di servizi di assistenza che consentano di assicurare la giustizia sociale e la parità di genere;

38.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere politiche e programmi di formazione professionale destinati alle donne di tutte le età, prestando particolare attenzione all'urgente necessità di predisporre programmi di apprendimento permanente nonché di assicurare che le donne acquisiscano nuove competenze nel settore delle nuove tecnologie e dell'informatica nell'ottica di migliorarne l'accesso e la partecipazione ai diversi settori di attività, inclusi il settore economico e quello finanziario, in cui la presenza femminile è ridotta, prevedendo altresì misure di sostegno specifiche che consentano alle donne di combinare il carico di lavoro, la formazione e la vita familiare; ricorda il ruolo importante svolto dal Fondo sociale europeo nell'assistere l'inserimento professionale attraverso le politiche di formazione e invita gli Stati membri e gli enti locali a promuovere il ricorso a tale fondo a vantaggio soprattutto delle donne che sono maggiormente colpite dalla crisi economica;

39.   sottolinea l'importanza di investire sulle donne e sulla parità di genere;

40.   invita gli Stati membri a promuovere l'inclusione attiva o la reintegrazione delle donne nel mercato del lavoro e a incoraggiare l'occupazione femminile in settori strategici per lo sviluppo, adottando misure specifiche concernenti l'orario di lavoro flessibile, la parità di retribuzione e la riforma dei regimi fiscali e pensionistici, come pure misure in materia di apprendimento permanente volte ad assicurare le competenze e le qualifiche necessarie alla luce degli obiettivi della strategia Europa 2020; sottolinea l'importanza della formazione di alto livello come stimolo per l'accesso delle donne a settori dove sono sottorappresentate, come la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico, in particolare in un momento in cui l'Europa ha bisogno di più ricercatori per promuovere l'innovazione e rafforzare la sua economia; invita la Commissione a considerare un ulteriore adeguamento dei Fondi strutturali onde garantire un sostegno supplementare ai settori dell'occupazione femminile che potrebbero essere interessati dalla crisi nonché un sostegno alla custodia dei bambini, alla formazione e all'accesso all'occupazione;

41.   ricorda che, dall'inizio della crisi, per le giovani donne (di età compresa tra 15 e 24 anni) di molti Stati membri è diventano più difficile trovare il primo lavoro a tempo pieno, e che per rimediare a tale situazione molte di esse prolungano gli studi; osserva che, nonostante questa tendenza e il fatto che una formazione migliore assicuri in generale una maggiore protezione alle donne, il loro status non è valorizzato dalle qualifiche acquisite nella stessa misura in cui avverrebbe per gli uomini; invita gli Stati membri a porre l'accento su strategie che uniscano le politiche in materia di istruzione e di formazione a politiche occupazionali mirate a favore delle giovani donne;

42.   invita gli Stati membri ad assicurare che i piani di studio delle scuole secondarie includano insegnamenti di base nell'ambito della finanza e dell'imprenditoria;

43.   invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'impatto dei nuovi sistemi pensionistici sulle varie categorie di donne, con particolare attenzione ai contratti part-time e atipici, e ad adeguare i sistemi di ammortizzatori sociali con particolare riferimento alle giovani generazioni;

44.  invita gli Stati membri a promuovere l'emancipazione economica delle donne ponendo l'accento sull'imprenditoria femminile, incoraggiando e sostenendo le donne imprenditrici, in particolare le giovani donne e le immigrate, agevolando l'accesso delle donne al credito, tra l'altro attraverso il microcredito e azioni mirate di assistenza tecnica e di accompagnamento, promuovendo nuovi strumenti finanziari e di sostegno e favorendo lo sviluppo di reti femminili di imprenditoria e tutorato e gli scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e gli operatori economici; sottolinea che gli investimenti a favore delle donne e della parità di genere sono di fondamentale importanza per garantire la stabilità economica ed evitare gli shock economici;

45.   invita gli Stati membri a migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale;

46.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere più efficacemente l'imprenditoria femminile, anche attraverso il sostegno finanziario alle donne imprenditrici;

47.   invita gli Stati membri a favorire l'imprenditoria femminile nell'economia «verde», fonte di nuovi posti di lavoro; osserva che il settore delle energie rinnovabili può creare nuove opportunità di lavoro per le donne imprenditrici in aree remote e periferiche dell'Unione europea in cui la disoccupazione femminile è molto accentuata e in cui il potenziale dello sfruttamento di forme d'energia alternativa come l'energia eolica o solare è elevato;

48.   sottolinea l'importanza di politiche attive in materia di mercato del lavoro, delle ispezioni sul lavoro e del dialogo sociale, come pure del potenziamento delle capacità professionali, onde promuovere un'economia più verde;

49.   invita gli Stati membri a sostenere la creazione di posti di lavoro nel settore dell'economia sociale e solidale, dominato dal lavoro femminile non remunerato, e in particolare a cercare e attuare soluzioni nuove che migliorino il profilo del lavoro informale non clandestino;

50.   chiede agli Stati membri di sostenere il settore assistenziale e sanitario allo scopo di creare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione femminile;

51.   invita gli Stati membri a monitorare e ad affrontare l'impatto dei tagli ai servizi assistenziali e sanitari pubblici che portano alla riprivatizzazione dell'assistenza, nell'ottica di non appesantire l'onere dell'assistenza che grava sulle donne e che le confinerebbe in un tradizionale ruolo familiare; sottolinea che i risparmi conseguiti nell'ambito dei congedi di maternità, di paternità e dei congedi parentali, delle prestazioni per i figli e di altre prestazioni assistenziali e familiari hanno ridotto in modo significativo il reddito di tutte le donne con responsabilità di assistenza;

52.  ricorda che continuano a esistere stereotipi riguardo alla percezione della posizione nel mercato del lavoro di donne e uomini, e che le donne cercano di conciliare gli impegni lavorativi con la vita familiare e sono pertanto più esposte ai cambiamenti occupazionali rispetto agli uomini;

53.   insiste sull'introduzione di una politica in materia di trasporti pubblici e, in particolare, sullo sviluppo e sul miglioramento dei servizi di trasporto pubblico tenendo conto della parità di genere, così da consentire alle donne di partecipare più attivamente al mercato del lavoro e alla ricerca di un'occupazione, offrendo loro una mobilità reale;

54.   esprime preoccupazione per la situazione delle donne che vivono in zone rurali in cui l'accesso a una serie di servizi è peggiorato; invita gli Stati membri a garantire che le zone rurali dispongano di trasporti pubblici funzionanti come pure di assistenza medica e di altri servizi essenziali, al fine di ridurre la migrazione verso le città e scongiurare l'emarginazione delle zone periferiche;

55.  sottolinea l'importanza di azioni efficaci che consentano di conciliare vita lavorativa, privata e familiare, che avranno l'effetto positivo di incrementare la partecipazione delle donne di ogni estrazione sociale nella vita sociale e politica;

56.   sottolinea che il programma dell'UE «Erasmus per giovani imprenditori» deve sostenere in particolare la partecipazione delle donne in modo da consentire loro di acquisire lo stesso grado di fiducia e conoscenza imprenditoriale nel mercato unico e le competenze necessarie per gestire e sviluppare un'impresa;

57.   sottolinea che i tagli ai servizi pubblici che forniscono assistenza all'infanzia hanno un impatto diretto sull'indipendenza economica delle donne e sull'equilibrio tra vita professionale e privata; invita la Commissione e il Consiglio ad adottare un piano d'azione che consenta di raggiungere gli obiettivi fissati a Barcellona per migliorare la fornitura di sistemi di custodia dei bambini attraverso lo sviluppo di asili nido aziendali e interaziendali; insiste sull'importanza dei negoziati collettivi con le parti sociali a livello settoriale, nazionale e regionale per consentire di conciliare meglio vita professionale e vita familiare, nonché sull'importanza dell'allentamento delle condizioni di accesso e di permanenza per i sistemi di custodia dei bambini in relazione alle categorie di lavori svolti dalle donne, stabilendo al contempo un periodo minimo di preavviso di tre mesi per la collocazione dei bambini, in modo da consentire alle donne di conciliare vita familiare e vita professionale;

58.   chiede la promozione di disposizioni adeguate in materia di congedo di maternità, di paternità e congedo parentale e il sostegno alle iniziative delle imprese volte a conferire flessibilità all'orario lavorativo e fornire servizi interni di custodia dell'infanzia, come pure lo stanziamento di maggiori risorse a programmi di istruzione, di apprendimento permanente e di qualificazione e riqualificazione professionale e l'introduzione di un sostegno adeguato per coloro che provvedono all'assistenza nell'ambito familiare, tra cui la possibilità di beneficiare di un avvicendamento nei compiti assistenziali;

59.   sottolinea la necessità di investire in servizi economicamente accessibili di qualità – come strutture di custodia dei bambini e scuole a tempo pieno e strutture di assistenza per gli anziani – che contribuiscano a promuovere la parità di genere, favoriscano un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e creino un quadro favorevole all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;

60.   sottolinea che risulta essenziale aprire nuove strutture di custodia dei bambini, ma anche conferire una veste professionale ai sistemi informali di custodia, fissando standard qualitativi, migliorando le condizioni di retribuzione e offrendo una formazione agli operatori; ritiene altresì necessario tenere conto dei bisogni specifici dei genitori con un orario di lavoro atipico e dei genitori single;

61.   sottolinea che è necessario responsabilizzare i governi e i datori di lavoro per quanto attiene al rinnovo generazionale e ai diritti di maternità e di paternità, il che significa che le donne devono avere il diritto di essere sia madri sia lavoratrici senza perdere i diritti dei lavoratori;

62.   sottolinea la necessità di ridurre gli effetti della crisi economica e finanziaria sulle famiglie (con particolare riferimento ai casi di divorzio, di madri sole e di figli affidati a parenti o alle autorità), in considerazione del fatto che spesso ci si attende che le donne si facciano carico dei compiti domestici; evidenzia che ciò comporta un aumento del rischio di povertà delle donne;

63.   insiste sul fatto che le decisioni prese da alcuni Stati membri di apportare tagli ai fondi per gli aiuti all'infanzia, l'inquadramento scolastico e parascolastico, le borse per la mensa e il trasporto scolastico nonché gli aiuti per le cure alle persone dipendenti hanno conseguenze dirette sulle donne, che si devono fare carico della maggior parte dei compiti supplementari che ciò comporta; sottolinea che questo significa che le donne spesso devono passare al lavoro a tempo parziale (con i conseguenti svantaggi sociali in termini di riduzione della retribuzione e della pensione); ritiene che la rete pubblica di asili nido, asili e servizi ricreativi pubblici per i bambini vada ampliata, insieme alla rete pubblica di assistenza agli anziani e a una rete pubblica di ospedali;

64.   invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le esigenze specifiche delle donne e ragazze rom, applicando una prospettiva di genere in tutte le politiche per l'inclusione dei rom, e a tutelare i sottogruppi particolarmente vulnerabili;

65.  sottolinea che i tagli ai servizi pubblici che forniscono assistenza all'infanzia hanno un impatto diretto sull'indipendenza economica delle donne; evidenzia che nel 2010, il 28,3% dell'inattività e del lavoro a tempo parziale delle donne era spiegato dalla mancanza di strutture assistenziali, mentre nel 2009 tale percentuale era pari al 27,9% e che nel 2010, il tasso di occupazione delle donne con figli piccoli nell'UE era inferiore del 12,7% a quello delle donne senza figli, segnando un aumento rispetto all'11,5% del 2008;

66.   invita gli Stati membri a investire nel settore dell'assistenza quale potenziale settore di crescita sia per le donne sia per gli uomini allo scopo di porre fine alla tradizionale assegnazione del ruolo di assistente alla donna, che crea una segregazione di genere sul mercato del lavoro; ribadisce che i tagli nel settore dell'assistenza si traducono nel passaggio delle famiglie dall'assistenza pubblica all'assistenza domestica a titolo gratuito; sottolinea che sono necessari contratti adeguati e protezione sociale per il personale incaricato dell'assistenza a domicilio;

67.   in attesa di un'armonizzazione europea del congedo di maternità, di paternità, e del congedo parentale, chiede agli Stati membri di mantenere le relative indennità e altre prestazioni familiari al loro livello attuale, al fine di non ridurre il reddito delle donne, e di impedire la violazione dei diritti delle donne in materia di congedo di maternità;

68.   invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente la frequenza crescente delle discriminazioni nei confronti delle donne gestanti sul mercato del lavoro registrate in numerosi Stati membri;

69.  ritiene che la povertà femminile non sia soltanto il frutto dell'attuale crisi economica, bensì anche di una varietà di fattori, tra cui gli stereotipi, i divari retributivi e pensionistici tra donne e uomini, meccanismi di ridistribuzione insufficienti nei sistemi dello Stato sociale, impossibilità di conciliare la vita familiare con quella professionale, aspettativa di vita maggiore per le donne e, in generale, tutti i tipi di discriminazione basati sul genere, che colpiscono principalmente le donne; ribadisce che la crisi aggrava la situazione di disuguaglianza persistente; insiste sulla necessità di combattere gli stereotipi in tutte le sfere e fasi della vita, poiché rappresentano una delle cause più persistenti della disparità tra uomini e donne in quanto incidono sulle loro scelte nell'istruzione e nell'occupazione, sulla ripartizione delle responsabilità domestiche e familiari, sul divario retributivo, sulla partecipazione alla vita pubblica e sulla rappresentanza nei posti decisionali;

70.   invita la Commissione a rivedere la direttiva 2006/54/CE, segnatamente per quanto riguarda il divario retributivo tra uomini e donne, come chiesto dal Parlamento nella risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

71.   invita gli Stati membri e la Commissione a proporre soluzioni intese a favorire la continuità di carriera delle donne e a combattere in particolare le disparità salariali legate ai periodi di congedo di maternità;

72.  richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di misure di sostegno al reddito, tra cui l'elaborazione di sistemi di reddito minimo e programmi di assistenza sociale per le persone che hanno difficoltà a provvedere alle proprie necessità basilari, in particolare per le persone che hanno bambini o responsabilità assistenziali e specialmente i genitori soli;.

73.   osserva che la crisi economica favorisce le molestie, gli abusi e la violenza contro le donne sotto tutte le forme, e in particolare contribuisce all'aumento della prostituzione; evidenzia che le donne continuano ad essere vittime delle violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo, in tutte le culture e a tutti i livelli sociali ed economici; sottolinea inoltre che è necessario incrementare le risorse pubbliche, finanziarie e umane per intervenire a favore dei gruppi a rischio di povertà e nelle situazioni in cui i bambini e i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto sono a rischio;

74.   invita gli Stati membri a rivedere e a focalizzarsi sull'impatto immediato e a lungo termine della crisi economica sulle donne, esaminando in particolare se, e in che modo, essa accentua le disuguaglianze di genere esistenti, e le relative conseguenze, quali ad esempio l'aumento del rischio di violenza basata sul genere, il peggioramento della salute materna e infantile e la povertà delle donne in età avanzata;

75.   pone in rilievo che, nelle attuali condizioni di crisi economica e di rigore di bilancio, le donne dispongono di minori risorse con cui proteggere se stesse e i propri figli dalla violenza e che diventa dunque ancora più importante evitare le conseguenze finanziarie dirette della violenza contro le donne e i bambini sul sistema giudiziario e sui servizi sociali e sanitari;

76.  sottolinea che anche il quadro istituzionale delle politiche in materia di parità di genere, compresi gli organismi attivi nel campo della parità e le organizzazioni femminili, risentono dei tagli dei finanziamenti; invita gli Stati membri a mantenere i loro livelli di finanziamento statale per gli organismi e i progetti nel campo della parità di genere, le case di accoglienza delle donne e le organizzazioni femminili, dal momento che forniscono mezzi efficaci per trovare soluzioni sostenibili di uscita dalla crisi e per garantire una partecipazione attiva all'elaborazione delle future misure di rilancio; osserva che i tagli ai finanziamenti a favore delle organizzazioni femminili compromettono la partecipazione civica e politica delle donne e fanno sentire ancora meno la voce delle donne nella società;

77.   chiede all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere di monitorare e valutare in modo continuo e sistematico le conseguenze della crisi economica sulle condizioni di lavoro delle donne, per quanto riguarda la discriminazioni nell'assunzione, l'aumento del carico di lavoro, la pressione e lo stress sul posto di lavoro, le molestie morali e psicologiche; sottolinea che i dati esistenti non riflettono l'ampiezza delle dure conseguenze della crisi sulle donne; invita pertanto anche la Commissione a svolgere una valutazione dell'impatto di genere delle proprie misure di politica economica e delle soluzioni alla crisi attuale;

78.   invita gli Stati membri a sostenere fermamente il bilancio di genere (gender budgeting) per aumentare la parità di genere, correggendo le conseguenze negative sulle entrate e sulle spese e migliorando la governance e la responsabilità, con particolare riferimento ai bilanci nazionali;

79.   invita gli Stati membri ad adottare strumenti di bilancio sensibili alla parità di genere;

80.   invita tutti gli Stati membri a ratificare la convenzione dell'OIL sui lavoratori domestici (convenzione 189);

81.   sottolinea l'importanza di garantire un corretto equilibrio fra sicurezza e flessibilità sul mercato del lavoro, attraverso l'applicazione integrale dei principi della flessicurezza e di affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, offrendo sia un'adeguata protezione sociale alle persone che si trovano in fase di transizione o che hanno contratti di lavoro temporanei o part-time, sia l'accesso a opportunità di formazione, avanzamento professionale e lavoro a tempo pieno;

82.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(4) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
(5) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 49.
(6) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 79.
(7) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 1.
(8) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.
(9) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.
(10) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 134.
(11) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 56.
(12) Testi approvati, P7_TA(2011)0458.
(13) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
(14) Testi approvati, P7_TA(2012)0225.
(15) Testi approvati, P7_TA(2012)0321.
(16) Testi approvati, P7_TA(2012)0322.
(17) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.
(18) Eurostat: il 23% dei cittadini dell'UE era a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2010 – N. 9/2012.
(19) OCSE, Uno sguardo sulla società 2011: Indicatori sociali OCSE, @OECD2011.
(20) Eurostat: tasso di occupazione femminile, UE-27.
(21) Eurostat: tasso di disoccupazione armonizzato per uomini e donne – settembre 2012, Unione europea.


Eliminare gli stereotipi di genere nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea (2012/2116(INI))
P7_TA(2013)0074A7-0401/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(1), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10) (2) e del 25 febbraio 2010 sul seguito della piattaforma d'azione di Pechino (Pechino +15) (3),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini,

–  visto l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,

–  viste la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (4) e la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(5),

–  vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1998, che stabiliscono l'inclusione di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento nella valutazione annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino,

–  vista la dichiarazione comune adottata il 4 febbraio 2005 dai ministri dell'UE per le pari opportunità nel quadro della revisione decennale della piattaforma d'azione di Pechino, nella quale essi ribadiscono, tra l'altro, il fermo sostegno e l'impegno a favore di una piena ed efficace attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, che invitano gli Stati membri e la Commissione a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione della parità di genere e a istituire un quadro di valutazione per l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, nell'ottica di sviluppare un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,

–  visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011(7),

–  visti la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, presentata dalla Commissione il 21 settembre 2010, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna, concernente le azioni per l'attuazione della strategia (COM(2010)0491, SEC(2010)1080),

–  vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini(8),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea(9),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0401/2012),

A.  considerando che l'articolo 8 del TFUE sancisce che in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;

B.  considerando che, nonostante numerosi Stati membri abbiano compiuto alcuni progressi, su molte donne continua a gravare una parte sproporzionata degli oneri associati alla cura dei figli e di altre persone a carico; che il persistere degli stereotipi ostacola la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche fra donne e uomini e impedisce la realizzazione della parità nel mercato del lavoro;

C.  considerando che gli stereotipi continuano a esistere a tutti i livelli della società e in tutte le fasce d'età, influenzando la nostra percezione degli altri attraverso preconcetti semplicistici basati su norme, prassi e credenze derivanti dal contesto sociale, che spesso trovano fondamento e sostegno negli elementi culturali e religiosi e che rispecchiano e perpetuano i rapporti di forza soggiacenti;

D.  considerando che occorre eliminare la discriminazione di genere in tutte le sue forme, dirette e indirette, onde garantire alle donne il diritto alla parità di trattamento e cambiare la percezione culturale secondo cui esse sono da molti punti di vista passive o inferiori rispetto agli uomini;

E.  considerando che i ruoli e gli stereotipi tradizionali associati al genere continuano a esercitare una forte influenza sulla suddivisione dei ruoli tra donne e uomini in casa, sul lavoro e nella società in generale, e che le donne sono rappresentate come coloro che si occupano della casa e dei figli mentre gli uomini sono considerati i responsabili del sostentamento e della protezione della famiglia; che gli stereotipi di genere tendono a perpetuare lo status quo degli ostacoli ereditati dal passato che impediscono di raggiungere la parità di genere e a limitare il ventaglio di scelte occupazionali e lo sviluppo personale delle donne, impedendo loro di realizzare appieno il proprio potenziale in quanto individui e attori economici, e rappresentano pertanto forti ostacoli al conseguimento della parità tra donne e uomini;

F.  considerando che i ruoli di genere si costruiscono e si affermano attraverso una serie di influenze sociali, esercitate in particolare dai mezzi di informazione e dall'istruzione, e prendono forma nelle fasi di socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, influenzando quindi le persone per tutta la vita;

G.  considerando che nelle zone rurali le donne sono vittime di discriminazioni e stereotipi di genere ancora più marcati che nelle zone urbane e che il tasso di occupazione delle donne nelle zone rurali è molto più basso che nelle città;

H.  considerando che gli stereotipi di genere si combinano spesso con altri stereotipi, come quelli alla base di discriminazioni fondate sull'età, lo status migratorio, l'orientamento sessuale, la disabilità ecc., e quindi colpiscono maggiormente le donne la cui identità si compone di molteplici aspetti;

I.  considerando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani che colpisce tutte le fasce sociali, culturali ed economiche;

Mezzi di informazione e cultura

J.  considerando che nei mezzi di informazione, nella comunicazione e nella pubblicità la discriminazione di genere continua a essere diffusa e favorisce la trasmissione degli stereotipi di genere, in particolare rappresentando le donne come oggetti sessuali a fini di promozione commerciale; che, ad esempio, il 27% dei lavoratori o dei professionisti che compaiono nelle pubblicità sono donne, ma di queste il 60% è rappresentato nell'atto di svolgere attività domestiche o di prendersi cura dei figli; che la pubblicità e i mezzi di informazione possono tuttavia costituire un potente catalizzatore nella lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi basati sul genere;

K.  considerando che i bambini entrano in contatto con gli stereotipi di genere molto precocemente attraverso i modelli promossi da serie e programmi televisivi, dibattiti, giochi, videogiochi e pubblicità, materiali didattici e programmi di istruzione nonché atteggiamenti osservati a scuola, in famiglia e nella società, che influenzano la loro percezione del modo in cui dovrebbero comportarsi gli uomini e le donne, con ripercussioni sul resto della loro vita e sulle loro aspirazioni future;

L.  considerando che le modalità di raffigurazione delle ragazze nello spazio pubblico riducono la stima di cui godono all'interno della società e promuovono la violenza contro di esse; che, sebbene i mezzi di informazione possano svolgere un ruolo educativo positivo, essi propongono diffusamente stereotipi sulle bambine – anche attraverso la pubblicità e i programmi per bambini – e spesso tendono a consolidare gli atteggiamenti e i comportamenti tradizionali;

M.  considerando che nei programmi televisivi, nei videogiochi e nei videoclip musicali si registra una tendenza sempre più marcata, avente in parte finalità commerciali, a mostrare donne vestite in modo provocante e in pose erotiche, contribuendo ulteriormente agli stereotipi di genere; che i testi delle canzoni rivolte ai giovani hanno contenuti allusivi dal punto di vista sessuale, il che spesso promuove la violenza contro donne e ragazze;

N.  considerando che le giovani donne e i giovani uomini sono i più colpiti dal nuovo status culturale della pornografia; che il «mainstreaming della pornografia», ossia quel processo culturale con cui la pornografia si sta insinuando nella vita quotidiana come elemento culturale sempre più universalmente accettato e spesso idealizzato, si manifesta in modo particolarmente evidente nella cultura giovanile, dalla televisione e dalle riviste di stile destinate agli adolescenti ai video musicali e alle pubblicità rivolti ai giovani;

Istruzione e formazione

O.  considerando che l'accesso all'istruzione formale primaria, secondaria e superiore e il contenuto del programma scolastico impartito a ragazze e ragazzi sono fattori determinanti che influiscono sulle differenze di genere e, di conseguenza, sulle scelte e sull'accesso ai diritti; che, sebbene l'accesso di ragazze e ragazzi all'istruzione possa generalmente sembrare meno problematico nell'UE che in altre parti del mondo, occorre tuttavia sottolineare che non vi è parità tra i sessi in fatto di accesso e di piena fruizione dei sistemi scolastici e delle opportunità di studio; che, in particolare, in alcuni paesi continua a essere fortemente problematico l'accesso delle ragazze appartenenti a gruppi minoritari, come le ragazze della comunità Rom e quelle migranti, richiedenti asilo, rifugiate e con disabilità;

P.  considerando che la nozione di uguaglianza può essere instillata nei bambini sin dalla più tenera età e che un'educazione basata sul riconoscimento della parità può insegnare loro a lottare contro gli stereotipi di genere;

Q.  considerando che gli stereotipi che ancora esistono riguardo alle possibilità formative e professionali a disposizione delle donne contribuiscono a perpetuare le disuguaglianze; che l'istruzione e la formazione continuano a veicolare gli stereotipi di genere, giacché spesso le donne e gli uomini seguono percorsi scolastici e formativi tradizionali, e ciò ha gravi ripercussioni sul mercato del lavoro in quanto limita la diversificazione delle carriere e fa sì che le donne svolgano sovente professioni meno apprezzate e meno retribuite;

R.  considerando che nel processo di istruzione i ragazzi e le ragazze continuano a non essere incoraggiati a sviluppare uguale interesse verso tutte le materie, in particolare quelle scientifiche e tecniche;

S.  considerando che, sebbene molti paesi europei dispongano di iniziative di orientamento professionale che tengono conto della dimensione di genere, tali misure sono generalmente rivolte alle ragazze con l'obiettivo di incoraggiarle a intraprendere carriere in campo tecnologico e scientifico, mentre non esistono iniziative atte a incentivare i ragazzi a considerare carriere nel settore dell'istruzione, della sanità o delle discipline umanistiche;

Mercato del lavoro

T.  considerando che l'impatto degli stereotipi di genere sull'istruzione e sulla formazione ha pesanti implicazioni per il mercato del lavoro, dove le donne subiscono tuttora una segregazione sia orizzontale sia verticale, e che tale situazione contribuisce a far sì che alcuni settori siano ancora considerati «maschili» (in cui gli uomini sono oltre l'85%) e offrano di conseguenza un livello di retribuzione superiore a quello dei settori considerati «femminili» (in cui le donne sono oltre il 70%); che, inoltre, la maggiore presenza femminile che si riscontra in genere nelle occupazioni aventi uno status socioeconomico inferiore si ripercuote ugualmente sulla fiducia e sull'autostima delle donne;

U.  considerando che gli stereotipi di genere esistenti nel mercato del lavoro continuano a limitare non solo l'accesso delle donne a determinati settori, tra cui l'ingegneria, i servizi antincendio, l'industria, l'edilizia, la falegnameria, la meccanica, le professioni tecniche e scientifiche e le nuove tecnologie, ma anche l'accesso degli uomini ai settori dell'assistenza per l'infanzia (ostetricia, puericultura, ecc.);

V.  considerando che una più profonda conoscenza degli impieghi esistenti sul mercato del lavoro favorirebbe un migliore accesso a tutti i corsi di formazione professionale;

W.  considerando che gli stereotipi di genere sono controproducenti e nel mercato del lavoro contribuiscono a creare divisioni basate sul genere all'interno delle professioni, incrementando così il divario retributivo di genere;

X.  considerando che nel 2010 le donne dell'UE guadagnavano ancora in media circa il 16,4% in meno rispetto agli uomini, a parità di lavoro; che il divario retributivo varia da uno Stato membro all'altro e che in alcuni di essi ha superato in media il 22% nel 2011; che, sebbene le cause di tale divario retributivo siano molteplici e complesse, esso è spesso imputabile agli stereotipi di genere e al fatto che le donne sono considerate solo dal punto di vista della distribuzione tradizionale dei ruoli;

Y.  considerando che, con riferimento alla conciliazione tra lavoro e vita privata, le donne sono generalmente sovrarappresentate negli «impieghi flessibili» e a tempo parziale, il che significa che la tradizionale credenza secondo cui si fanno carico della responsabilità principale nel prendersi cura della famiglia è a tutt'oggi valida ed esse sono costrette a lavorare a tempo parziale, con orario flessibile o a tempo determinato, con conseguenti limitazioni delle loro opportunità sul mercato del lavoro e delle loro possibilità di avanzamento di carriera;

Z.  considerando che le interruzioni di carriera delle donne, dovute a congedi di maternità o a congedi parentali, incrementano il divario nel livello delle retribuzioni e delle pensioni tra gli uomini e le donne;

Processo decisionale economico e politico

AA.  considerando che nel 2012, secondo uno studio elaborato dalla Commissione nel 2011, nell'Unione europea il 14% dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società quotate in borsa sono donne, un dato che suggerisce l'esistenza di un cosiddetto «soffitto di vetro» che ostacola l'accesso delle donne ai posti di alta dirigenza e le pari opportunità in materia di promozione;

AB.  considerando che, nonostante vi siano stati alcuni progressi negli ultimi anni, le donne continuano a non essere rappresentate a sufficienza nel processo decisionale politico, tanto a livello locale e nazionale quanto a livello dell'UE; che la presenza femminile nei governi e nei parlamenti nazionali è aumentata dal 21% nel 2004 al 23% nel 2009, mentre nel Parlamento europeo è passata dal 30% al 35% nello stesso periodo;

AC.  considerando che gli stereotipi di genere e il sessismo sono tuttora diffusi negli organi decisionali sia politici che economici, dove sono frequenti i casi di osservazioni sessiste e molestie, comprese alcune forme di molestie sessuali e di violenza contro le donne;

AD.  considerando che gli stereotipi di genere devono essere eliminati, soprattutto all'interno delle imprese, ove la maggior parte delle posizioni dirigenziali è occupata da uomini, in quanto tali stereotipi contribuiscono a limitare le aspirazioni delle giovani e fanno sì che le donne siano meno propense a candidarsi a posizioni dirigenziali nell'ambito del processo decisionale finanziario, economico e politico, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato;

Azione dell'UE

1.  prende atto della grave assenza di progressi per quanto concerne il rispetto degli impegni assunti sia dall'UE sia da diversi governi nel quadro della piattaforma d'azione di Pechino e sottolinea la necessità di nuovi indicatori per gli stereotipi di genere e di relazioni analitiche a livello dell'UE; invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ad affrontare tale questione;

2.  osserva che, nonostante l'impegno dell'UE a favore della parità tra uomini e donne, la normativa che disciplina la non discriminazione nei confronti delle donne e la parità di genere presenta ancora lacune in settori quali la sicurezza sociale, l'istruzione, i mezzi di informazione, l'occupazione e la retribuzione; sottolinea la necessità di rafforzare l'attuazione della legislazione esistente in questi ambiti e di introdurre nuove normative; invita la Commissione a integrare la questione della parità di genere in tutti i settori politici quale strumento per rafforzare il potenziale di crescita della forza lavoro europea;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare in modo efficace i finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) per sviluppare strategie di lungo termine volte ad aumentare la conoscenza da parte delle donne di quei settori del mercato del lavoro in cui sono ancora sottorappresentate a causa degli stereotipi di genere come pure a incrementare l'attrattiva di tali settori per le stesse; ritiene che le strategie in questione dovrebbero includere azioni positive, l'apprendimento permanente e misure che incoraggino attivamente le ragazze a scegliere un percorso di studi in settori che non sono tradizionalmente considerati «femminili», quali le tecnologie dell'informazione o la meccanica, nonché sostenere le misure di conciliazione tra lavoro e vita privata destinate sia agli uomini che alle donne;

4.  chiede alla Commissione di sostenere le azioni degli Stati membri volte a eliminare gli stereotipi e a promuovere l'accesso universale all'istruzione e all'impiego senza ostacoli dovuti agli stereotipi;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un appoggio fermo e duraturo all'attuale programma DAPHNE e al futuro programma «Diritti e cittadinanza», quale mezzo per combattere le violenze contro le donne e gli stereotipi di genere;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie che affrontino le cause profonde delle discriminazioni e delle violenze nei confronti delle donne, radicate negli stereotipi e nelle ineguaglianze tra donne e uomini, iniziando dalla decostruzione degli stereotipi di genere;

Mezzi di informazione e cultura

7.  sottolinea che l’inclusione di stereotipi di genere nelle pubblicità trasmesse durante i programmi televisivi per bambini, nonché negli stessi programmi, rappresenta un particolare problema, alla luce del suo potenziale impatto sulla socializzazione di genere e, di conseguenza, l'immagine che il bambino ha di se stesso, dei suoi familiari e del mondo esterno; pone l'accento sull'importanza di ridurre l'esposizione dei minori agli stereotipi di genere, fornendo eventualmente un'educazione critica sui mezzi di informazione nelle scuole;

8.  sottolinea che è importante includere anche i ragazzi di sesso maschile nel processo di integrazione della dimensione di genere e insiste pertanto affinché siano insegnati esercizi specificamente concepiti per sensibilizzarli agli stereotipi;

9.  sottolinea che spesso la pubblicità trasmette messaggi discriminatori e/o indegni basati su ogni forma di stereotipo di genere e che ostacolano le strategie a favore dell'uguaglianza di genere; invita la Commissione, gli Stati membri, la società civile e gli organismi di autoregolamentazione nel settore della pubblicità a collaborare strettamente al fine di contrastare tali pratiche, segnatamente utilizzando strumenti efficaci che garantiscano il rispetto della dignità umana e l'integrità del marketing e della pubblicità;

10.  osserva altresì che la pubblicità può essere uno strumento efficace per contrastare ed eliminare gli stereotipi nonché un mezzo per combattere il razzismo, il sessismo e la discriminazione, necessario nelle attuali società multiculturali; invita la Commissione, gli Stati membri e i professionisti della pubblicità a rafforzare le attività di formazione e istruzione per superare gli stereotipi, combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza di genere sin dalla tenera età; esorta in particolare gli Stati membri ad avviare e a valorizzare una stretta collaborazione con le scuole di marketing, comunicazione e pubblicità esistenti, contribuendo così a una corretta formazione dei futuri operatori del settore;

11.  mette in luce la necessità di organizzare corsi specifici sugli stereotipi di genere nei mezzi di informazione rivolti alle commissioni nazionali responsabili delle norme in materia di pubblicità e agli organismi di autoregolamentazione e di regolamentazione, al fine di rafforzare la sensibilizzazione riguardo all'influenza negativa delle immagini basate sulla discriminazione di genere nella televisione, in Internet e nelle campagne pubblicitarie e di marketing;

12.  invita l'UE a sviluppare campagne di sensibilizzazione alla «tolleranza zero» in tutta l'UE nei confronti degli insulti sessisti o delle immagini degradanti di donne e ragazze nei mezzi di informazione;

13.  invita l'UE e gli Stati membri a condurre azioni di formazione e di sensibilizzazione con i professionisti dei media in merito agli effetti negativi degli stereotipi di genere e alle buone prassi in tale ambito;

14.  sottolinea l'importanza di promuovere la rappresentazione dell'immagine femminile rispettando la dignità delle donne e di combattere i persistenti stereotipi di genere, in particolare la prevalenza di immagini degradanti, nel pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa;

15.  invita l'UE e gli Stati membri ad intraprendere azioni concrete relativamente alla risoluzione del 16 settembre 1997 sulla discriminazione della donna nella pubblicità(10);

16.  invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nella lotta alla sessualizzazione delle ragazze non solo tramite la compilazione dei dati necessari, la promozione delle buone prassi e l'organizzazione di campagne di informazione, ma anche tramite il sostegno finanziario alle misure adottate negli Stati membri, in particolare alle organizzazioni femminili che combattono la sessualizzazione e la violenza contro donne e ragazze;

17.  invita gli Stati membri ad attuare provvedimenti inerenti ad azioni positive onde garantire che un maggior numero di donne abbia accesso a posizioni dirigenziali nei mezzi di informazione, comprese quelle di alta dirigenza;

18.  invita gli Stati membri a condurre ricerche e compilare dati comparabili riguardanti le donne e i mezzi di informazione, compresi dati sulla rappresentazione delle donne provenienti da gruppi specifici, come le donne con disabilità o appartenenti a minoranze etniche;

Istruzione e formazione

19.  sottolinea la necessità di predisporre specifici corsi di orientamento professionale nelle scuole primarie e secondarie e negli istituti di istruzione superiore, così da informare i giovani in merito alle conseguenze negative degli stereotipi di genere e incoraggiarli a intraprendere percorsi di studi e professioni che nel passato erano considerati tipicamente «maschili» o «femminili»; invita a sostenere tutte le azioni volte a ridurre l'ampia diffusione degli stereotipi di genere tra i minori;

20.  insiste sull'importanza di promuovere la parità tra donne e uomini sin dalla più tenera età allo scopo di combattere efficacemente gli stereotipi, le discriminazioni e le violenze basati sul genere, anche includendo nelle scuole l'insegnamento della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Carta europea dei diritti dell'uomo;

21.  sottolinea la necessità di programmi di istruzione incentrati sulla parità tra uomini e donne, sul rispetto dell'altro, sul rispetto tra i giovani, sulla sessualità rispettosa e sul rifiuto di tutte le forme di violenza, nonché l'importanza della formazione degli insegnanti in tale ambito;

22.  sottolinea la necessità di un processo di integrazione della dimensione di genere nelle scuole e incoraggia pertanto queste ultime a progettare e a includere nel programma accademico esercizi formativi di sensibilizzazione ed esercizi pratici finalizzati a promuovere l’uguaglianza di genere;

23.  sottolinea la necessità di predisporre e istituire corsi di formazione diretti agli insegnanti, ai supervisori, ai direttori e a tutte le altre persone coinvolte nell'istruzione dei bambini affinché dispongano di tutti gli strumenti pedagogici necessari per combattere gli stereotipi basati sul genere e promuovere la parità tra uomini e donne;

24.  osserva che, sebbene la maggior parte dei paesi dell'UE abbia adottato politiche di parità di genere nel campo dell'insegnamento superiore, quasi tutte le politiche e i progetti si concentrano sulle ragazze; chiede, pertanto, agli Stati membri di elaborare strategie nazionali generali e iniziative contro gli stereotipi di genere nel campo dell'insegnamento superiore e rivolte ai ragazzi;

25.  chiede che gli insegnanti e i formatori ricevano una preparazione adeguata nell'istruzione formale e informale, tramite attività essenziali di formazione sulla parità tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, l'individuazione dei vari tipi di abuso ad essa connessi e la pertinente risposta ad essi e alla violenza sessuale;

26.  insiste sulla necessità di elaborare politiche che pongano l'accento sulla decostruzione degli stereotipi di genere sin dalla più tenera età e sulla formazione di sensibilizzazione per gli insegnanti e gli studenti, e che favoriscano e sostengano la diversificazione delle carriere tanto per le ragazze quanto per i ragazzi;

27.  invita l'UE e gli Stati membri a perseguire politiche attive volte a garantire che le ragazze appartenenti a gruppi minoritari e quelle provenienti da comunità di migranti abbiano accesso all'istruzione e ai sistemi scolastici;

28.  invita gli Stati membri a valutare i programmi di studi e il contenuto dei libri di testo per le scuole nell'ottica di una riforma che conduca all'integrazione delle questioni di genere quale tematica trasversale in tutti i materiali didattici, sia in termini di eliminazione degli stereotipi di genere sia in termini di maggiore visibilità del contributo e del ruolo delle donne nella storia, nella letteratura, nell'arte, ecc. anche nei primi livelli dell'istruzione;

29.  invita l'UE a promuovere una dimensione europea nell'istruzione, ad esempio garantendo la condivisione delle buone pratiche in materia di uguaglianza di genere quale strumento educativo ed elaborando e raccogliendo dati statistici su tutti gli aspetti dell'istruzione a livello nazionale e dell'UE che tengano conto della dimensione di genere;

30.  invita l'UE a includere indicatori quantitativi e qualitativi della parità di genere in tutti i programmi finalizzati alla valutazione della qualità dell'istruzione nelle scuole europee;

Mercato del lavoro

31.  attira l'attenzione sulla crescente preoccupazione riguardo all'influenza negativa esercitata dagli stereotipi di genere sul divario retributivo del 16,4% tra uomini e donne e invita la Commissione e gli Stati membri a tenerne conto in sede di elaborazione di nuove politiche;

32.  sottolinea che i dati disponibili indicano che le qualifiche e l'esperienza acquisite dalle donne sono meno premiate economicamente di quelle acquisite dagli uomini, in parte perché l'occupazione femminile è stata tradizionalmente considerata complementare al reddito familiare, il che ha contribuito significativamente a creare e a mantenere il divario retributivo tra uomini e donne;

33.  sottolinea la necessità di intraprendere attività di sensibilizzazione intese a informare i datori di lavoro e i dipendenti del nesso esistente tra stereotipi di genere e divario retributivo e di accesso all’occupazione tra uomini e donne, a rendere noto agli altri soggetti interessati della società che gli stereotipi di genere riducono le opportunità delle donne tanto sul mercato del lavoro quanto nella vita privata, a incoraggiare la trasparenza nelle imprese e nelle agenzie pubbliche e private e a garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

34.  invita gli Stati membri a rivedere le strutture retributive delle professioni e degli ambiti occupazionali prevalentemente appannaggio delle donne in modo da sfatare gli stereotipi di genere che sono alla base del problema del divario retributivo; invita gli Stati membri, i datori di lavoro e i movimenti dei sindacati a redigere e applicare strumenti di valutazione occupazionale specifici e pratici per aiutare a determinare il lavoro di pari valore e quindi assicurare la parità retributiva tra donne e uomini;

35.  sollecita gli Stati membri a sviluppare politiche volte ad aumentare in tutta Europa il numero di strutture economiche e di alta qualità per la custodia dei bambini a disposizione dei genitori lavoratori nonché a contribuire alla creazione di strutture che permettano di conciliare la vita familiare e quella professionale dei genitori impiegati, in particolare sotto forma di sostegno all’istituzione e all’esercizio di servizi aziendali per la custodia dei bambini; esorta gli Stati membri anche a migliorare la disponibilità di strutture assistenziali per altre categorie di persone non autosufficienti (anziani, persone con disabilità o in difficoltà) incoraggiando in tal modo la partecipazione attiva delle donne al lavoro, grazie alla possibilità di conciliare vita familiare e professionale;

36.  invita la Commissione e gli Stati membri a fornire opportunità di lavoro flessibili nonché adeguate forme di congedo familiare per gli uomini e le donne;

37.  insiste sul fatto che gli stereotipi di genere hanno la tendenza ad autoavverarsi e che, laddove non si offra alle donne l'opportunità di essere messe alla prova, esse non arriveranno mai ad abbattere gli ostacoli che si frappongono al loro avanzamento;

38.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi per l'imprenditorialità e il lavoro autonomo femminile, assicurando un adeguato livello di formazione, finanziamento e sostegno;

39.  rammenta alla Commissione che le donne anziane sono particolarmente colpite dal divario retributivo di genere che si ripercuote altresì sulle pensioni, il che aumenta il rischio di povertà estrema e persistente una volta che le donne hanno raggiunto l'età pensionabile;

40.  prende atto che le nuove norme dell'UE in materia di pensioni contribuiranno ad aumentare la probabilità per le donne anziane di essere vittime di povertà dopo aver raggiunto l'età della pensione; sottolinea pertanto l'importanza di non sostenere alcuna modifica del Libro bianco che aumenti il divario pensionistico tra uomini e donne;

41.  invita la Commissione a valutare l'attuazione della direttiva UE relativa alle molestie sessuali sul luogo di lavoro e a produrre una relazione sulle carenze e sulle sfide individuate, al fine di rafforzare la legislazione e i provvedimenti degli Stati membri;

Processo decisionale economico e politico

42.  sottolinea che la presenza femminile nei governi nazionali si è attestata al 23% nel 2009 e sostiene l'introduzione del sistema delle quote obbligatorie per aumentare il numero di donne nei governi e nei parlamenti nazionali e a livello regionale e comunale, come pure nelle istituzioni dell'UE; sollecita altresì l'introduzione di campagne di sensibilizzazione e di incentivazione che incoraggino le donne a essere più attive sul piano politico e a candidarsi ai governi locali o nazionali;

43.  ricorda che le elezioni europee che si terranno nel 2014, seguite dalla nomina della prossima Commissione e dalle designazioni alle massime cariche in seno all'UE, rappresentano l'occasione di progredire verso una democrazia paritaria a livello di Unione e di far sì che l'UE divenga un modello in questo campo;

44.  invita gli Stati membri a sostenere la parità proponendo una donna e un uomo come candidati al posto di commissario europeo; invita il presidente designato della Commissione a perseguire l'obiettivo della parità nella composizione della Commissione; invita la Commissione in carica a sostenere pubblicamente tale procedura;

45.  ricorda che nel 2010 le donne rappresentavano solo il 12% dei membri dei consigli di amministrazione in Europa; sostiene l'intento della Commissione di istituire quote femminili obbligatorie per i posti di responsabilità delle grandi imprese quotate in borsa;

Altre azioni

46.  invita gli Stati membri a rivalutare il proprio approccio al tema degli uomini e delle donne nel mercato del lavoro nonché degli strumenti volti alla conciliazione della vita professionale e familiare, in quanto gli stereotipi possono aumentare la segregazione occupazionale e il divario retributivo di genere;

47.  invita gli Stati membri a fare della lotta alle violenze contro le donne una politica penale prioritaria; incoraggia gli Stati membri a sviluppare a tal fine la cooperazione tra le loro autorità giudiziarie e i servizi di polizia nazionali e lo scambio di buone pratiche;

48.  insiste sulla necessità di combattere tutte le forme di violenza contro le donne; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione concertata, che comprenda campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla violenza di genere e strategie che consentano di modificare gli stereotipi sociali sulle donne tramite l'istruzione e i mezzi di informazione, e a promuovere lo scambio di buone prassi; ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa;

49.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile, anche attraverso campagne di informazione che celebrino il ruolo e la partecipazione delle donne al mondo politico, economico, sociale, sportivo, della salute, dell'arte, delle scienze e a tutti gli altri livelli della società;

50.  ritiene che a livello sia nazionale sia dell'Unione europea siano necessarie misure legislative e non legislative atte a superare gli stereotipi ed eliminare il divario retributivo, promuovere la partecipazione femminile in settori a prevalenza maschile, favorire un maggior riconoscimento delle competenze e dei risultati economici conseguiti dalle donne sul luogo di lavoro, superare la segregazione orizzontale e verticale e aumentare la rappresentazione femminile negli organi decisionali in ambito politico e imprenditoriale;

51.  sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure politiche decisive per combattere gli stereotipi di genere e a incoraggiare gli uomini a condividere equamente con le donne le responsabilità domestiche e di cura dei figli, in particolare mediante incentivi che consentano agli uomini di fruire di congedi parentali e di paternità, il che rafforzerà i loro diritti di genitori, garantirà un maggior grado di parità tra donne e uomini e una condivisione più appropriata delle responsabilità di conduzione familiare e domestica e migliorerà le opportunità delle donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro; invita altresì gli Stati membri a persuadere i datori di lavoro ad adottare misure favorevoli alla famiglia;

52.  invita la Commissione e i governi nazionali degli Stati membri a promuovere nuove ricerche sugli stereotipi di genere e a raccogliere ulteriori dati statistici al riguardo sviluppando adeguati indicatori in relazione agli stereotipi di genere;

53.  rammenta alla Commissione che la parità di genere è sancita dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

54.  invita la Commissione e gli Stati membri a favorire le opportunità di impiego di donne e uomini in diverse professioni che corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro e contemporaneamente garantiscano pari opportunità per entrambi i sessi;

55.  invita la Commissione a combattere ogni forma di violenza, discriminazione e stereotipo contro le donne affinché queste possano godere pienamente di tutti i loro diritti umani;

56.  chiede alla Commissione di esortare gli Stati membri a onorare gli impegni assunti nel quadro del Patto europeo per la parità di genere;

57.  invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e i vari istituti nazionali per la parità tra uomini e donne a promuovere ulteriori ricerche in relazione alle cause profonde degli stereotipi di genere e all'impatto degli stessi sull'uguaglianza tra i sessi; sottolinea l'importanza di scambiare nuove idee e ricerche sulle migliori prassi al fine di eliminare gli stereotipi di genere negli Stati membri e nelle istituzioni dell'UE;

58.  ricorda alla Commissione la risoluzione del Parlamento del 3 settembre 2008 relativa all'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, invitandola a mettere in atto le raccomandazioni ivi formulate;

59.  invita l'UE e gli Stati membri a condurre campagne di sensibilizzazione, educazione e formazione per combattere norme culturali discriminatorie e affrontare i diffusi stereotipi sessisti e la stigmatizzazione sociale che legittimano e perpetuano la violenza contro le donne e a garantire che non vi sia alcuna giustificazione alla violenza sulla base di usi, tradizioni o motivi religiosi;

60.  invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere la condivisione di modelli validi e ad agevolare l'apprendimento fra pari tra gli Stati membri, nonché a creare opportunità di finanziamento per campagne a livello UE e nazionale finalizzate a eliminare gli stereotipi di genere;

61.  invita l'UE a colmare le lacune esistenti nell'ambito di applicazione delle legislazioni europee in materia di discriminazione basata sulla razza e sul sesso e a proporre una nuova legislazione finalizzata a garantire la parità tra donne e uomini nell'istruzione e nei mezzi di informazione;

62.  invita l'UE e gli Stati membri a predisporre tutele (sotto forma di difensori civici o autorità di vigilanza dei mezzi di informazione composte da esperti in materia di parità di genere) al fine di garantire l'inclusione della prospettiva della parità di genere nei codici di condotta del settore e il rispetto di questi ultimi, e che il pubblico possa presentare denunce laddove necessario;

o
o   o

63.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(2) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
(3) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.
(4) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(5) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(6) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(7) Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.
(8) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
(10) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 60.


La situazione delle donne in Nordafrica
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla situazione delle donne in Nordafrica (2012/2102(INI))
P7_TA(2013)0075A7-0047/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il Partenariato strategico Africa-UE: Una strategia congiunta Africa-UE,

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  viste le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200), «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303) e «Realizzare una nuova politica europea di vicinato» (JOIN(2012)0014),

–  visti gli strumenti finanziari a carattere tematico e geografico della Commissione in tema di democratizzazione e diritti umani (quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)),

–  vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012–2016 (COM(2012)0286),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su «La parità tra donne e uomini: una condizione per il successo della Primavera araba» (1),

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e il protocollo opzionale a quest’ultima sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, del 25 maggio 2000,

–  vista la risoluzione 67/167 del 20 dicembre 2012 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle mutilazioni genitali femminili,

–  visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5, Pechino +10 e Pechino +15 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005 e il 2 marzo 2010,

–  visto il protocollo alla Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa,

–  visti i lavori dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo,

–  visti il processo Istanbul-Marrakesh e le conclusioni della prima e della seconda conferenza ministeriale euro mediterranea sul tema «Rafforzamento del ruolo delle donne nella società», tenutesi il 14 e 15 novembre 2006 a Istanbul e l’11 e 12 novembre 2009 a Marrakesh,

–  viste le conclusioni dei dialoghi regionali del Medio Oriente e del Nordafrica (MENA) fra la società civile, gli attori statali e i leader politici, tenutisi nel giugno e nel novembre 2012 a Beirut e ad Amman, nel quadro del progetto regionale finanziato dall'UE «Promuovere un'agenda comune a favore dell'uguaglianza di genere attraverso il processo di Istanbul»,

–  visto il programma regionale congiunto «Spring Forward for Women» (Un passo avanti per le donne) per la regione del sud del Mediterraneo, promosso dalla Commissione europea e da UN Women,

–  visto «Un bilancio sugli adolescenti», decima edizione della relazione «Progressi per l'infanzia» dell'UNICEF,

–  visto il rapporto 2005 sullo sviluppo umano nei paesi arabi del PNUS intitolato «Towards the rise of women in the Arab world» (Verso l’ascesa delle donne nel mondo arabo) e il rapporto 2009 intitolato «Challenges for Human Security in the Arab Region» (Le sfide per la sicurezza umana nei paesi arabi), in particolare il capitolo «The personal insecurity of vulnerable groups» (L'insicurezza personale dei gruppi vulnerabili),

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto(2),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sul vicinato meridionale, e in particolare la Libia(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale(4),

–  vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sull'uso della violenza sessuale nei conflitti in Nordafrica e in Medio Oriente(5),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra uomini e donne nell'Unione europea - 2011(6),

–  vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per l'eventuale istituzione di un Fondo europeo per la democrazia(7),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0047/2013),

A.  considerando che molte donne, soprattutto giovani donne, hanno partecipato attivamente alla «Primavera araba» in Nordafrica, prendendo parte sin dall'inizio alle manifestazioni, al dibattito pubblico e politico e alle elezioni e assumendo anche un ruolo attivo nella società civile, nei media sociali e sui blog, e che pertanto hanno svolto e svolgono ancora un ruolo chiave nel cambiamento democratico nei loro paesi e nel rafforzamento dello sviluppo e della coesione;

B.  considerando che questi paesi stanno attraversando un processo di transizione politica e democratica e di cambiamento o adattamento delle proprie costituzioni, che vede il coinvolgimento attivo e coerente delle donne, siano esse deputati, funzionari eletti o rappresentanti della società civile; che il risultato di questo processo plasmerà il funzionamento democratico di questi paesi, nonché i diritti e le libertà fondamentali e avrà un impatto sulla condizione delle donne;

C.  considerando che il ruolo svolto dalle donne durante la rivoluzione non è diverso da quello che devono svolgere durante la transizione democratica e la ricostruzione dello Stato; che il successo di tali processi dipende rigorosamente dalla piena partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale;

D.  considerando che le donne di questi paesi negli ultimi decenni sono divenute, sebbene in maniera disuguale, maggiormente presenti nell'istruzione superiore, nelle organizzazioni della società civile, nelle imprese e nelle istituzioni, nonostante, all'interno di regimi dittatoriali e paternalistici, l'effettiva applicazione dei diritti fosse limitata e la partecipazione delle donne subordinata a varie condizioni restrittive;

E.  considerando che i diritti delle donne rappresentano una delle questioni maggiormente dibattute nell'attuale processo politico e costituiscono la principale preoccupazione delle donne stesse, giacché si espongono al rischio di contraccolpi e intimidazioni che possono ridurre le possibilità di raggiungere l'obiettivo di una democrazia condivisa e di una cittadinanza egualitaria;

F.  considerando che svariate questioni di genere comuni, quali i diritti delle ragazze e delle donne come parte integrante dei diritti umani universali, la parità dei diritti e l'ottemperanza alle convenzioni internazionali sono al centro dei dibattiti costituzionali;

G.  considerando che la rappresentanza delle donne in politica e nelle posizioni decisionali in tutti i settori varia da un paese all'altro, ma è deludente in termini percentuali rispetto al grande coinvolgimento delle donne nei vari movimenti di rivolta e nelle elezioni che ne sono seguite e all'aumento della percentuale di donne con elevato livello di istruzione;

H.  considerando che la politica europea di vicinato rivista dovrebbe porre maggiormente l'accento sull'uguaglianza di genere, sull'emancipazione delle donne e sul sostegno alla società civile;

I.  considerando che attualmente l'importo del sostegno specifico dell'UE alle questioni di genere nella regione è pari a 92 milioni di euro, di cui 77 milioni di euro a livello bilaterale e 15 milioni di euro a livello regionale;

J.  considerando che tra i programmi bilaterali dell'UE il più importante, concernente la promozione dell'uguaglianza di genere, con una dotazione di bilancio di 45 milioni di euro, è destinato a essere attuato in Marocco e che in Egitto l'agenzia UN Women deve attuare un progetto da 4 milioni di euro, mentre in Tunisia e in Libia l'UN Women sta attuando programmi bilaterali per le donne, in vista delle elezioni;

K.  considerando che la situazione socioeconomica, in particolare l'alto livello di disoccupazione giovanile e femminile e la povertà, che porta spesso all’emarginazione delle donne e le rende sempre più vulnerabili, è stata una delle cause principali dei sollevamenti nella regione, assieme all'aspirazione ai diritti, alla dignità e alla giustizia;

L.  considerando che numerosi atti di violenza sessuale sono stati perpetrati nei confronti delle ragazze e delle donne durante e dopo i sollevamenti nella regione, anche da parte delle forze di sicurezza, ivi compresi stupri e test della verginità utilizzati come strumenti di pressione politica contro le donne e molestie sessuali in pubblico; che le intimidazioni basate sul genere sono sempre più spesso utilizzate dai movimenti estremisti;

M.  considerando che la situazione delle donne e dei bambini migranti è ancora più critica a causa dell'insicurezza in alcune parti della regione e della crisi economica;

N.  considerando che aumenta il rischio della tratta di esseri umani nei paesi in transizione e nelle zone in cui i civili sono vittime di conflitti o dove vi sono molti rifugiati o sfollati interni;

O.  considerando che una questione fondamentale nei dibattiti costituzionali è se l'Islam debba essere definito nella costituzione come la religione del popolo o dello Stato;

P.  considerando che il referendum costituzionale egiziano del dicembre 2012 ha visto una inadeguata partecipazione popolare e non ha raccolto il consenso di tutte le parti, lasciando aperti alcuni interrogativi e discrezionalità di interpretazione su questioni costituzionali significative tra cui i diritti delle donne;

Q.  considerando che la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) e il processo Istanbul-Marrakesh figurano per i legislatori tra i migliori strumenti per scambiare opinioni su tutte queste tematiche e che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo include una commissione per i diritti della donna, di cui occorre opportunamente avvalersi;

Diritti delle donne

1.  chiede alle autorità dei paesi interessati di inserire in modo irrevocabile nelle proprie costituzioni il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne onde sancire esplicitamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, la possibilità di azioni positive e il rafforzamento dei diritti politici, economici e sociali delle donne; invita i legislatori di tali paesi a riformare tutte le leggi esistenti e a integrare il principio d'uguaglianza in qualsiasi progetto o proposta legislativa che possa presentare un potenziale di discriminazione nei confronti delle donne, per esempio per quanto attiene a matrimonio, divorzio, custodia dei figli, diritti dei genitori, nazionalità, eredità e capacità giuridica, ecc., in ottemperanza agli strumenti internazionali e regionali, e al fine di consolidare la presenza di meccanismi nazionali per la tutela dei diritti delle donne;

2.  invita le autorità nazionali a garantire la parità tra donne e uomini nell'ambito dei codici penali e dei sistemi di sicurezza sociale;

3.  sottolinea che la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini in tutti gli aspetti della vita è un elemento essenziale della democrazia e che la partecipazione delle donne alla governance costituisce un presupposto indispensabile per il progresso socioeconomico, la coesione sociale e un'equa governance democratica; esorta vivamente tutti i paesi, pertanto, a considerare l'uguaglianza di genere come una priorità nel loro programma di promozione della democrazia;

4.  sottolinea che le transizioni in atto in Nordafrica condurranno a società e a sistemi politici democratici solo quando si raggiungerà l'uguaglianza di genere, compresa la libertà di scegliere il proprio stile di vita;

5.  chiede alle autorità nazionali del Nordafrica di applicare appieno la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), i relativi protocolli e tutte le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e, di conseguenza, di sciogliere qualsiasi riserva sulla CEDAW; invita inoltre le suddette autorità a collaborare con i meccanismi delle Nazioni Unite che tutelano i diritti delle ragazze e delle donne;

6.  ricorda il dibattito aperto tra le studiose dell'Islam volto all'interpretazione dei testi religiosi in una prospettiva di diritti delle donne e di parità;

7.  ricorda l'importanza di garantire la libertà di espressione e di religione e il pluralismo, anche attraverso la promozione del rispetto reciproco e del dialogo interconfessionale, in particolare tra le donne;

8.  esorta gli Stati ad avviare un dibattito inclusivo, globale e volontario con tutti gli attori interessati, inclusi la società civile, le parti sociali, le organizzazioni femminili locali, gli enti locali e i leader religiosi, e ad assicurarsi che i diritti delle donne e l'uguaglianza tra uomini e donne siano protetti e garantiti;

9.  ricorda che nessuna religione monoteista esalta la violenza o può essere utilizzata per giustificare la violenza;

10.  esorta i paesi nordafricani ad adottare leggi e misure concrete che vietino e sanzionino qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, ivi compresa la violenza domestica e sessuale, le molestie sessuali e le pratiche tradizionali lesive quali la mutilazione genitale femminile e i matrimoni forzati, in particolare nel caso di minori; sottolinea l'importanza di proteggere le vittime e di erogare servizi specifici; accoglie con favore la recente campagna contro la violenza domestica promossa dal ministro tunisino per le Donne e la famiglia, come pure il costante impegno a sostegno di tale causa da parte del Marocco, che nel 2012 ha organizzato la sua decima campagna nazionale di lotta alla violenza contro le donne;

11.  ricorda la duplice discriminazione di cui sono vittime le donne lesbiche e chiede alle autorità nazionali del Nordafrica di depenalizzare l'omosessualità e di garantire che le donne non siano discriminate a causa del loro orientamento sessuale;

12.  sottolinea l'importanza della lotta all'impunità nei casi di violenza nei confronti delle donne, in particolare la violenza sessuale, assicurando che questi reati siano oggetto di indagini accurate, perseguiti e severamente puniti, che i minori siano adeguatamente protetti dal sistema giudiziario e che tutte le donne abbiano pieno accesso alla giustizia senza discriminazione per motivi religiosi e/o etnici;

13.  invita i governi nazionali a fornire una formazione adeguata per assicurare che gli operatori del settore giudiziario e delle forze di sicurezza siano opportunamente preparati ad occuparsi dei reati di violenza sessuale e delle loro vittime; sottolinea inoltre l'importanza di un sistema giudiziario transitorio sensibile alla dimensione di genere;

14.  condanna l'uso di qualsiasi tipo di violenza, in particolare della violenza sessuale prima, durante e dopo i sollevamenti nonché il ripetersi di questo tipo di violenza come forma di pressione politica e come mezzo per opprimere, intimidire e umiliare le donne; esorta i sistemi giudiziari nazionali a perseguire tali crimini con misure adeguate e sottolinea che la Corte penale internazionale potrebbe intervenire laddove non siano possibili azioni giudiziarie a livello nazionale;

15.  sottolinea che, durante e dopo i sollevamenti, le donne del Nordafrica hanno fatto fronte a una maggiore vulnerabilità e vittimizzazione;

16.  invita i paesi del Nordafrica a mettere a punto una strategia per le vittime delle violenze sessuali avvenute durante e dopo i sollevamenti, che fornisca alle vittime un risarcimento e un sostegno economico, sociale e psicologico adeguati; invita le autorità dei paesi del Nordafrica a considerare prioritario l'obiettivo di assicurare i colpevoli alla giustizia;

17.  condanna la pratica della mutilazione genitale femminile che è ancora praticata in alcune regioni dell'Egitto e chiede alle autorità nazionali di rafforzare l'attuazione del divieto e alla Commissione di istituire programmi intesi a eradicare tale pratica, anche attraverso il coinvolgimento delle ONG e l'educazione sanitaria; evidenzia inoltre l'importanza di sensibilizzare, mobilitare, istruire e formare le collettività locali nonché la necessità di coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali e la società civile come anche i leader religiosi e delle comunità, nella lotta alla pratica della mutilazione genitale femminile;

18.  plaude al fatto che sempre più Stati della regione hanno deciso, negli ultimi decenni, di innalzare l'età minima alla quale le ragazze possono contrarre matrimonio (16 anni in Egitto, 18 in Marocco e 20 in Tunisia e in Libia) e condanna qualsiasi tentativo di abbassarla di nuovo o di attenuare la portata di tali riforme, dal momento che i matrimoni precoci e spesso forzati sono non solo dannosi per i diritti, la salute, lo stato psicologico e l'istruzione delle ragazze, incidendo negativamente sulla crescita economica;

19.  insiste sul fatto che nessuna forma di discriminazione o violenza nei confronti delle donne o delle ragazze può essere giustificata dalla cultura, dalla tradizione o dalla religione;

20.  sottolinea la necessità, in sede di elaborazione di nuove politiche sanitarie, di facilitare l'accesso delle donne e delle ragazze alla sanità, alla protezione sociale e ai servizi, in particolare per quanto attiene alla salute materna, sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti; invita le autorità nazionali a dare piena attuazione alla CIPS, al programma d’azione e all’agenda delle Nazioni Unite in materia di sviluppo e popolazione e richiama la loro attenzione sulle conclusioni della relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) dal titolo «Per scelta, non per caso: pianificazione familiare, diritti umani e sviluppo»;

21.  sottolinea l'importanza di azioni specifiche tese a informare le donne riguardo ai loro diritti e l'importanza della cooperazione con la società civile e gli enti statali nell'elaborazione delle riforme e nell'attuazione delle leggi antidiscriminazione;

Partecipazione delle donne ai processi decisionali

22.  sottolinea che la partecipazione attiva delle donne alla vita pubblica e politica, in qualità di manifestanti, elettrici, candidate e rappresentanti elette, è indice della loro volontà di esercitare pienamente i loro diritti civili in quanto cittadine a tutti gli effetti nonché di battersi per costruire la democrazia; rileva che i recenti avvenimenti della Primavera araba hanno dimostrato che le donne possono svolgere un ruolo importante negli eventi rivoluzionari; chiede pertanto che siano adottati tutti i provvedimenti necessari, ivi comprese le misure positive e le quote rosa, per assicurare il progresso verso la partecipazione paritaria delle donne al processo decisionale a tutti i livelli di governo (da quello locale a quello nazionale, dal potere esecutivo a quello legislativo);

23.  ritiene estremamente importante aumentare il numero di donne che partecipano alla formulazione delle leggi nei parlamenti nazionali, al fine di garantire prassi legislative più eque e un autentico processo democratico;

24.  appoggia l'idea di numerose parlamentari in tali paesi, secondo le quali i diritti delle donne, l'uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, economica e sociale, valorizzando le loro competenze e combattendo la discriminazione, potrebbero essere meglio promossi e recepiti a livello normativo se fosse creato, dove ancora non esiste, un comitato di donne o una commissione parlamentare speciale per l'uguaglianza di genere che si occupasse di questa tematica e garantisse l'integrazione della dimensione di genere nei lavori parlamentari;

25.  insiste sulla necessità, di potenziare la rappresentanza delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, in particolare all'interno delle istituzioni, dei partiti politici, dei sindacati e del settore pubblico (ivi compreso il sistema giudiziario); sottolinea che le donne sono spesso ben rappresentate in una serie di settori ma meno presenti nelle cariche di alto livello, in parte a causa del persistere di discriminazioni di genere e di stereotipi sessisti e del cosiddetto fenomeno del «soffitto di vetro»;

26.  è del parere che una transizione democratica richieda l’attuazione di politiche e di meccanismi rispettosi della dimensione di genere che garantiscano la piena ed equa partecipazione delle donne ai processi decisionali della vita pubblica, siano essi nella sfera politica, economica, sociale o ambientale;

27.  sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione e dei media nel promuovere i cambiamenti nell’atteggiamento di tutta la società e nell’adottare i principi democratici del rispetto della dignità umana e del partenariato per entrambi i sessi;

28.  sottolinea l'importanza di una maggiore partecipazione delle donne ai negoziati di pace nonché ai processi di mediazione, di riconciliazione interna e di consolidamento della pace;

29.  sottolinea l'importanza di predisporre e finanziare corsi di formazione destinati alle donne per prepararle alla leadership politica, come pure qualsiasi altra misura volta a favorire l’emancipazione delle donne e a garantirne la piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale;

Emancipazione delle donne

30.  si congratula con quei paesi che hanno potenziato gli sforzi a favore dell'istruzione femminile; ribadisce tuttavia che occorre garantire alle donne e alle ragazze un migliore accesso all'istruzione, in particolare a quella superiore, e ai corsi di recupero; osserva che occorre ancora impegnarsi per eliminare l'analfabetismo femminile, ponendo l'accento sulla formazione professionale, ivi compresi i corsi volti a promuovere l'alfabetizzazione digitale delle donne; raccomanda l'inclusione dell’uguaglianza di genere nei programmi d’istruzione;

31.  sottolinea che l'accesso delle ragazze alla scuola secondaria e all'istruzione superiore nonché la qualità dell'istruzione devono figurare fra le priorità dei governi e dei parlamenti dei paesi nordafricani, visto che si tratta di un mezzo per promuovere lo sviluppo e la crescita economica e per garantire la stabilità democratica;

32.  chiede che vengano elaborate politiche che tengano conto della situazione particolare dei gruppi di donne più vulnerabili – ovvero bambine, disabili, immigrate e appartenenti a minoranze etniche, omosessuali e transessuali;

33.  sottolinea che occorre fare molto di più per assicurare l'indipendenza economica delle donne e promuoverne la partecipazione agli affari economici, anche nel settore agricolo e dei servizi; rileva che l'indipendenza economica delle donne rafforza la loro capacità di resistenza alla violenza e alle umiliazioni; è del parere che bisognerebbe promuovere gli scambi di buone pratiche a livello regionale tra gli imprenditori, i sindacati e la società civile, in particolare per sostenere le donne più svantaggiate nelle zone rurali e nelle zone urbane povere;

34.  invita i governi dei paesi nordafricani a incoraggiare e sostenere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire la discriminazione di genere sul posto di lavoro; sottolinea la necessità di strumenti che possano consentire l’accesso delle donne al mercato del lavoro in settori tradizionalmente loro preclusi;

35.  riconosce il ruolo svolto dai mezzi di comunicazione nella promozione delle questioni concernenti la situazione delle donne e il loro ruolo nella società, nonché la loro influenza sul comportamento dei cittadini nei rispettivi paesi; raccomanda l'elaborazione di un piano d'azione inteso a sostenere le donne nell’ambito dei mezzi di comunicazione, sia in termini di percorso professionale sia come opportunità per monitorare in qual modo le donne vengono rappresentate in televisione, attraverso la produzione di programmi televisivi e l'uso dei nuovi media (Internet e i social network), onde favorire la partecipazione politica delle donne e diffondere l'idea che la tradizione e le pari opportunità possono coesistere in armonia;

36.  raccomanda che siano adottate misure per monitorare il processo di emancipazione femminile, anche per quanto concerne il rispetto dei loro diritti in quanto lavoratrici, in particolare nel settore dell'industria e dei servizi, nelle zone rurali e in quelle industriali urbane, e per promuovere l'imprenditoria femminile e la parità delle retribuzioni;

37.  rileva che esiste una correlazione positiva tra la dimensione del settore delle PMI di un paese e il tasso di crescita economica; ritiene che la microfinanza rappresenti uno strumento molto utile per l'emancipazione femminile e ricorda che investire nelle donne significa anche investire nelle famiglie e nelle comunità, contribuisce a eliminare la povertà e il disagio sociale ed economico e rafforza la coesione sociale, oltre a offrire maggiore indipendenza economica alle donne; ricorda altresì che la microfinanza va al di là del credito e implica anche la consulenza gestionale, finanziaria e commerciale e i piani di risparmio;

38.  chiede alle autorità pubbliche nazionali di formulare politiche di inquadramento della microfinanza al fine di evitare effetti perversi, quali l’indebitamento eccessivo, che possono colpire le donne per mancanza di informazioni e a causa del vuoto giuridico;

39.  esorta i paesi nordafricani a istituire meccanismi di accompagnamento e di sostegno a favore dell'imprenditoria femminile, anche attraverso la diffusione di informazioni, la protezione giuridica e la formazione in materia di avanzamento professionale e di gestione;

40.  sostiene l'emancipazione femminile mediante progetti di scambio che consentano alle organizzazioni di donne e alle singole ricercatrici provenienti da paesi diversi di incontrarsi e condividere esperienze e conoscenze, al fine di concepire strategie e azioni che siano replicabili in funzione delle diverse esigenze e dei contesti di provenienza;

41.  sottolinea l'importanza di garantire che i programmi e le azioni a favore dell'emancipazione femminile nella regione siano basati su tre livelli di intervento: in primo luogo, a livello istituzionale, promuovendo l’uguaglianza di genere attraverso riforme del quadro giuridico e nuove normative, compresa l'offerta di assistenza tecnica; in secondo luogo, appoggiando le organizzazioni della società civile in grado di perorare la causa dei diritti delle donne e di contribuire a rafforzare la loro partecipazione al processo decisionale; in terzo luogo, operando direttamente a livello delle collettività locali, soprattutto nelle zone rurali, allo scopo di modificare i comportamenti sociali e le tradizioni e di aprire spazi per le donne nella vita sociale, economica e politica delle loro collettività;

Politica europea di vicinato / azione dell'UE

42.  sottolinea che lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) deve porre i diritti delle donne, l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile al centro dei suoi programmi, giacché si tratta di uno dei principali indicatori per valutare i progressi a livello di democratizzazione e di diritti umani; ritiene che l'uguaglianza di genere debba divenire una priorità in ogni documento strategico nazionale e nei programmi indicativi nazionali;

43.  invita la Commissione a portare avanti e a promuovere l'integrazione delle questioni di genere nei vari interventi dell’Unione, indipendentemente dalla loro tematica centrale, e la esorta a proseguire la cooperazione con organizzazioni internazionali aventi un ruolo di partner operativi, come l’«UN Women»;

44.  esorta la Commissione ad adottare una strategia di integrazione della dimensione di genere in sede di elaborazione delle tabelle di marcia nazionali per la collaborazione con le organizzazioni della società civile nei paesi del Nord Africa, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze di genere e di creare le condizioni per la partecipazione equa delle donne e degli uomini ai processi decisionali;

45.  invita il Vicepresidente/Alto rappresentante ad approfondire il dialogo con le istituzioni regionali arabe onde garantire che esse svolgano un ruolo di primo piano nell'integrazione dei diritti delle donne e delle relative politiche in tutta la regione;

46.  invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e la Commissione ad attuare il programma di lavoro congiunto sulla cooperazione firmato con la Lega degli Stati arabi, in particolare per quanto riguarda l'emancipazione femminile e i diritti umani;

47.  invita la Commissione a rafforzare la dotazione finanziaria destinata a fornire sostegno alle donne nella regione; è convinto che tale sostegno debba continuare a tener conto sia delle specificità di ogni paese sia dei problemi comuni che riguardano tali paesi a livello regionale, ad esempio sul piano politico ed economico, nella ricerca di complementarietà fra programmi regionali e bilaterali;

48.  invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di programmi per la leadership destinati a opinion leader donne e a leader nel settore imprenditoriale e finanziario nonché a fornire ulteriore sostegno ai programmi esistenti in tale campo;

49.  è del parere che i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere debbano essere adeguatamente presi in considerazione negli impegni assunti dai partner, in conformità del principio «more for more» (ovvero maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) della politica di vicinato riveduta; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e la Commissione a stabilire criteri chiari al fine di garantire e monitorare i progressi attraverso un processo trasparente e inclusivo, anche consultando le organizzazioni per i diritti delle donne e le organizzazioni della società civile;

50.  chiede al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani di prestare particolare attenzione ai diritti delle donne nel Nord Africa, conformemente alla strategia riveduta dell'UE in materia di diritti umani;

51.  sottolinea quanto sia importante promuovere la partecipazione delle donne al processo elettorale e chiede pertanto alle autorità dei paesi interessati di inserire nelle proprie costituzioni il diritto delle donne di partecipare al processo elettorale in modo da rimuovere le barriere che ostacolano una reale partecipazione delle donne a tale processo; invita l'Unione europea a collaborare strettamente con i governi nazionali, onde fornire loro le migliori pratiche in materia di formazione delle donne riguardo ai loro diritti politici ed elettorali; ricorda che ciò deve avvenire durante l'intero ciclo elettorale tramite programmi di assistenza e, se necessario, deve essere monitorato da vicino dalle missioni di osservazione elettorale dell'UE;

52.  esorta la Commissione a continuare a sorvegliare le modalità dell'attuazione, nei paesi del Nord Africa, delle raccomandazioni in materia di diritti delle donne formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e a presentare una relazione al Parlamento;

53.  invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e la Commissione ad affrontare la discriminazione nei confronti dei diritti delle lavoratrici nell'ambito del diritto del lavoro, in sede di dialogo politico e strategico con i paesi nordafricani, conformemente al succitato principio «more for more», e a promuovere la partecipazione delle donne ai sindacati;

54.  invita la Commissione e altri donatori a promuovere programmi volti a garantire la parità di accesso ai mercati del lavoro e alla formazione per tutte le donne, nonché ad aumentare le risorse finanziarie destinate a sostenere il potenziamento delle capacità delle organizzazioni e delle reti femminili della società civile a livello nazionale e regionale;

55.  esorta la Commissione a dare risalto a modelli positivi di imprenditorialità femminile che coinvolgono protagoniste provenienti da paesi del Nord Africa o da consorzi che coinvolgono imprenditrici europee e nordafricane, anche nel campo della tecnologia e dell'industria; invita pertanto la Commissione a creare strumenti di divulgazione delle informazioni pertinenti affinché le esperienze maturate possano essere il più possibile utili e servano da stimolo in alcune situazioni altrimenti poco dinamiche, evidenziandone le potenzialità per lo sviluppo delle comunità coinvolte;

56.  invita la Commissione – nello svolgere valutazioni d'impatto concernenti paesi con cui sono in fase di negoziazione «accordi di associazione che prevedono zone di libero scambio globali e approfondite» (DCFTA) – a tenere conto del potenziale impatto sociale dell'accordo nonché dei potenziali effetti sui diritti umani e in particolare sui diritti delle donne, anche nel settore informale;

57.  invita la Commissione a sostenere misure intese ad assicurare che si risponda immediatamente e adeguatamente alle esigenze specifiche delle donne in situazioni di crisi e di conflitto, compresa l'esposizione alla violenza di genere;

58.  invita il Vicepresidente/Alto rappresentante e la Commissione a garantire, in sede di dialogo politico e strategico con i paesi nordafricani, un clima favorevole per la società civile affinché possa operare liberamente e partecipare ai cambiamenti democratici;

59.  chiede alla Commissione di potenziare il personale che si occupa delle questioni di genere all'interno delle delegazioni dell'UE nella regione e di garantire il coinvolgimento delle donne e delle ONG nel processo di consultazione riguardante la programmazione;

60.  accoglie con favore l'apertura di nuove sedi di «UN Women» nel Nord Africa ed esorta le delegazioni dell'UE nei paesi interessati a collaborare ulteriormente con gli uffici delle Nazioni Unite per individuare misure volte a garantire l'uguaglianza di genere e a promuovere i diritti delle donne in seguito alla Primavera araba;

61.  chiede alla Commissione di promuovere e finanziare la creazione di centri di consulenza e «case delle donne», in cui le donne possano ricevere consulenza su qualsiasi questione, dai diritti politici alla consulenza legale, dalla salute alla protezione dalla violenza domestica, giacché un approccio olistico è utile alle donne ma è anche più discreto se si tratta di violenza;

62.  esorta le autorità nazionali del Nord Africa a istituire programmi di sensibilizzazione sulla violenza domestica, unitamente alla creazione di centri di accoglienza per le donne che sono state o sono tuttora vittime di violenza domestica;

63.  invita le autorità dei paesi del Nord Africa a garantire alle donne vittime e testimoni di atti di violenza un'adeguata assistenza medica e psicologica, l'assistenza legale gratuita e l'accesso alla giustizia e ai meccanismi di denuncia;

64.  rammenta che il sostegno alla società civile, alle ONG e alle organizzazioni femminili deve essere fornito anche attraverso i meccanismi dell'Unione per il Mediterraneo (UpM); invita la Commissione ad agevolare la cooperazione tra le organizzazioni femminili nell'UE e le loro omologhe nel Nord Africa;

65.  invita la Commissione a sostenere gli sforzi dei paesi nordafricani verso la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, fondata sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei diritti delle donne, dei principi di uguaglianza tra uomini e donne, della non discriminazione e dello Stato di diritto; sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di una cittadinanza attiva nella regione attraverso il sostegno tecnico e finanziario alla società civile, al fine di contribuire a creare una cultura politica democratica;

66.  invita la Commissione a garantire la piena trasparenza nell'ambito dei negoziati commerciali, anche su tutte le informazioni generali sulla base delle quali sono proposti gli accordi commerciali; sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente i gruppi femminili e le organizzazioni della società civile nel corso dell'intero processo;

67.  chiede all'Assemblea parlamentare dell'UpM di dedicare ogni anno nel mese di marzo una sessione alla situazione delle donne nella regione;

68.  invita la Commissione a promuovere il rafforzamento del processo di Istanbul-Marrakech e a sostenere i programmi che favoriscono il dialogo tra la società civile e i governi della regione euromediterranea;

69.  è del parere che il Fondo europeo per la democrazia di recente costituzione debba prestare particolare attenzione al coinvolgimento delle donne nei processi di riforma democratica nel Nord Africa, sostenendo le organizzazioni femminili e i progetti nei settori sensibili rispetto al genere, come ad esempio promuovendo il dialogo interculturale e interreligioso, combattendo la violenza, generando occupazione, promuovendo la partecipazione culturale e politica, estendendo la parità di accesso alla giustizia, ai servizi sanitari e all'istruzione per le donne e le ragazze, e prevenendo o ponendo fine alla discriminazione esistente nei confronti delle donne e alle violazioni dei loro diritti;

70.  esorta la Commissione e gli Stati membri, in particolare il Coordinatore europeo anti-tratta, a tenere conto del coordinamento delle attività di politica estera dell'UE nel quadro della strategia europea per l'eliminazione della tratta di esseri umani 2012-2016 e ad avere un fronte comune al riguardo; ritiene che, ove possibile, le autorità nazionali nordafricane debbano essere incoraggiate a mantenere i collegamenti con gli altri Stati della regione per combattere la tratta di esseri umani;

71.  chiede alla Commissione di sostenere i progetti delle donne e di rafforzare le reti di donne nelle università, nei mezzi di comunicazione, negli organismi culturali, nell'industria cinematografica e negli altri settori creativi; insiste sull'importanza di potenziare le relazioni culturali tra le due sponde del Mediterraneo, anche attraverso i social media, le piattaforme digitali e la trasmissione satellitare;

72.  invita i governi e le autorità degli Stati membri a porre i diritti delle donne al centro delle loro relazioni bilaterali diplomatiche e commerciali con i paesi del Nord Africa;

73.  chiede alla Commissione di rafforzare i programmi di scambio nell'ambito dell'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus, e di promuovere la partecipazione delle giovani donne; chiede altresì che sia sviluppata la cooperazione interregionale (attraverso gemellaggi o scambi tra pari) tra le regioni della sponda settentrionale e quelle della sponda meridionale del Mediterraneo;

74.  accoglie con favore i partenariati per la mobilità, dal momento che promuovono gli scambi e contribuiscono alla gestione delle migrazioni in modo umano e dignitoso;

o
o   o

75.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

(1) Risoluzione 1873 (2012), approvata dall'Assemblea il 24 aprile 2012 (13a seduta).
(2) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 26.
(3) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 158.
(4) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 114.
(5) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 126.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0113.


Finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare 2014-2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo) (2012/2222(INI))
P7_TA(2013)0076A7-0049/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di Cotonou, tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato il 23 giugno 2000(1),

–  vista la parte IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la decisione sull'associazione d'oltremare (DAO) del 27 novembre 2001(2) che associa l'Unione europea (ex CE) a un certo numero di paesi e territori d'oltremare (PTOM),

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)0362), adottata dalla Commissione il 16 luglio 2012 e in corso di negoziazione al Consiglio,

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo «Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo)» (COM(2011)0837),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 giugno 2001 dal titolo «Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità» (COM(2001)0295),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» (COM(2012)0492),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (COM(2011)0500),

–  visto il Consenso europeo per lo sviluppo del 20 dicembre 2005 e la tabella di marcia europea per lo sviluppo e gli orientamenti che ne derivano,

–  visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario del 18 dicembre 2007,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 29 giugno 2012 e del 15 ottobre 2012,

–  visto l'articolo 32 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sull'inclusione delle persone con disabilità nei paesi in via di sviluppo (ACP-UE/100.954/11),

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015),

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0049/2013),

A.  considerando che l'accordo interno che istituisce il 10° FES scadrà il 31 dicembre 2013 e che la Commissione ha incluso nella sua comunicazione (COM(2011)0837) un progetto di accordo interno che lo sostituirà a partire dal 1° gennaio 2014;

B.  considerando che il progetto di accordo interno per il periodo 2014-2020 è in corso di negoziazione al Consiglio senza che il Parlamento vi partecipi, ma che niente gli impedisce però di elaborare una relazione di iniziativa riguardo all'11° FES sulla base della comunicazione della Commissione contenente il progetto di accordo interno;

C.  considerando che la Commissione non prevede l'«iscrizione in bilancio» del FES nel 2014, bensì a partire dal 2021, il che è molto deplorevole; considerando tuttavia che occorre prepararla sin da ora affinché non implichi una riduzione dei fondi destinati al partenariato ACP-UE e all'aiuto allo sviluppo in generale;

D.  considerando la necessità di assegnare all'11° FES una dotazione sufficiente affinché l'Unione rispetti gli impegni fissati a livello internazionale in materia di sviluppo e consacri lo 0,7% del suo PIL all'aiuto allo sviluppo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OMS);

E.  considerando che le relazioni sull'avanzamento degli OMS evidenziano progressi disomogenei e che, in particolare, gli obiettivi relativi alla salute materna e infantile non saranno raggiunti nel 2015 nella maggior parte dei paesi ACP;

F.  considerando che le proposte finanziarie per il periodo 2014-2020 attualmente in discussione al Consiglio sono preoccupanti per il futuro della politica europea di sviluppo, ma anche per l'associazione che lega i PTOM all'UE;

G.  considerando che, nonostante importanti progressi restino da compiere, l'aiuto UE è sempre più efficace e che l'azione dell'Unione a favore della solidarietà internazionale è sostenuta da più di tre quarti dei cittadini europei;

H.  considerando che sono indispensabili finanziamenti innovativi per aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo, facendo contribuire in modo più equo il mondo economico e finanziario;

I.  considerando che i donatori devono smettere di sostenere il principio della titolarità dei paesi partner, privandoli al tempo stesso delle risorse finanziarie necessarie al consolidamento delle loro istituzioni e dei servizi alla popolazione;

J.  considerando l'urgenza che i paesi in via di sviluppo si dotino di un sistema fiscale basato sulla capacità contributiva dei cittadini;

K.  considerando che nella sua comunicazione sul programma di cambiamento la Commissione intende applicare il principio della differenziazione nell'assegnazione dei fondi della politica europea di sviluppo, di cui l'11° FES fa parte, e introduce i principi della concentrazione tematica nonché il ricorso a una combinazione di sovvenzioni e di prestiti e al sostegno del settore privato;

L.  considerando che il consenso europeo per lo sviluppo e l'accordo di Cotonou riconoscono il ruolo centrale delle organizzazioni della società civile (OSC) e delle autorità locali e regionali nell'azione contro la povertà e negli sforzi in materia di buon governo;

M.  considerando che la proposta di decisione sull'associazione d'oltremare riconosce la specificità dei PTOM che devono far fronte a problematiche diverse da quelle degli Stati ACP; che è pertanto necessario che questi ultimi non siano più collegati al FES, ma a uno strumento finanziario ad hoc iscritto nel bilancio dell'UE;

N.  considerando che l'accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, prevede che si tenga conto sistematicamente in tutti i campi – politico, economico e sociale – della situazione delle donne e delle questioni di genere;

O.  considerando che il piano d'azione dell'Unione europea riconosce l'importanza della partecipazione delle donne e della prospettiva della parità di genere per lo sviluppo dei paesi partner e il conseguimento degli OSM; che, nel «programma di cambiamento», la parità tra i generi costituisce un asse prioritario dell'azione dell'UE;

Obiettivi dell'11° FES

1.  rileva che i principali obiettivi della politica europea di sviluppo (a norma dell'articolo 208 del TFUE), dell'accordo di Cotonou e del consenso europeo in materia di sviluppo sono la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà; insiste pertanto affinché almeno il 90% dei fondi concessi a titolo dell'11° FES per gli Stati ACP rispetti i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

2.  ritiene che per raggiungere tale obiettivo occorra raddoppiare gli sforzi a favore degli obiettivi di sviluppo del Millennio meno avanzati, in particolare quelli relativi ai settori sociali di base e alla parità tra donne e uomini, come previsto dagli articoli 22, 25 e 31 dell'accordo di Cotonou; ribadisce il suo sostegno all'iniziativa e ai contratti OSM e chiede alla Commissione e agli Stati membri, di concerto con gli Stati ACP, di destinare una quota del 20% dell'11° FES alla fornitura di servizi sociali di base, in particolare nei settori della salute e dell'istruzione di base, onde assicurare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio 2, 3, 4, 5 e 6 nonché di altri obblighi in materia di sviluppo decisi a livello internazionale; chiede, in questo contesto, che gli indicatori di risultato relativi alla parità tra uomini e donne proposti nel Programma d'azione per l'integrazione della parità tra uomini e donne nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione siano applicati all'11° FES e alla sua programmazione, nell'ottica di garantire l'attuazione e il seguito adeguati di azioni puntuali e della promozione della parità di genere in tutti i programmi;

3.  esorta la Commissione e i paesi partner ad attribuire la priorità al sostegno finalizzato a rafforzare i sistemi sanitari onde assicurare l'accesso alle cure di base nell'ambito della salute materna, riproduttiva e infantile, ponendo l'accento, in particolare, sulle fasce più povere della popolazione e sulla lotta all'HIV/AIDS, e ricorda che questi obiettivi rientrano tra gli OSM che hanno registrato progressi deludenti in molti paesi ACP;

4.  ritiene che per raggiungere il suddetto obiettivo sia essenziale includere i gruppi più vulnerabili della società tra cui, a titolo di esempio, donne, bambini e persone con disabilità, in tutti i progetti finalizzati all'eliminazione della povertà, sia nella fase di programmazione e attuazione che in quella di valutazione;

5.  si compiace della volontà della Commissione di agire in modo maggiormente strategico e coordinato riguardo alle questioni di protezione sociale nei paesi in via di sviluppo e chiede che vengano elaborate, in partenariato con i paesi ACP, politiche di protezione sociale integrate che prendano in considerazione anche il sostegno a favore di meccanismi di base quali la creazione di livelli minimi di sicurezza sociale nel quadro dell'11° FES;

Promozione dello sviluppo economico e sociale dei PTOM

6.  ricorda che il FES finanzia non solo il partenariato ACP-UE ma anche l'associazione PTOM/UE, che include 26 PTOM;

7.  plaude al fatto che la proposta di decisione dell'associazione d'oltremare riconosca l'esigenza di realizzare un nuovo partenariato a lungo termine con i PTOM, incentrato su quattro nuovi obiettivi:

   accrescimento della competitività dei PTOM;
   rafforzamento della loro capacità di adattamento;
   riduzione della loro vulnerabilità;
   promozione della loro cooperazione con altri partner;

8.  deplora l'assenza di uno strumento finanziario dedicato ai PTOM che venga integrato nel bilancio dell'Unione per consentire un controllo democratico e trasparente dei fondi così stanziati;

9.  chiede una migliore cooperazione tra le regioni ultraperiferiche, gli Stati ACP e i paesi terzi vicini dei PTOM, un utilizzo combinato dei diversi strumenti finanziari applicabili a tali regioni, Stati e paesi, nonché un migliore accesso dei PTOM e delle regioni ultraperiferiche, a titolo di osservatori, alle sessioni plenarie dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel rispetto del regolamento interno della stessa;

Iscrizione in bilancio e dotazione finanziaria

10.  chiede nuovamente l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel prossimo periodo di programmazione o, se non fosse possibile, dal 2021, con il trasferimento integrale alla sezione 4 del CPS («Europa nel mondo»), in quanto ciò contribuirebbe a promuovere più efficacemente le priorità e il sostegno tematico dell'Unione e migliorerebbe il controllo democratico, la visibilità, la prevedibilità e la coerenza delle azioni dell'UE quale principale donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale;

11.  invita la Commissione a preparare l'iscrizione in bilancio del FES nelle migliori condizioni, informando regolarmente il Parlamento europeo e assicurando una stretta collaborazione con gli Stati ACP, al fine di garantire la loro partecipazione futura all'attuazione del FES;

12.  valuta positivamente il fatto che i criteri di contribuzione degli Stati membri all'11° FES si avvicinino a quelli del bilancio dell'Unione e si compiace dell'allineamento del periodo di programmazione dell'11° FES sul periodo di esecuzione del QFP;

13.  appoggia la proposta della Commissione di destinare un importo globale di 30 319 000 000 EUR (prezzi 2011) all'11° FES e chiede che gli importi destinati all'11° FES e agli altri strumenti di cooperazione, compreso lo strumento di cooperazione allo sviluppo, consentano di mantenere l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Unione all'attuale livello, ovvero di aumentarlo, in modo da aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo comune di riservare lo 0,7% del loro PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo;

14.  sottolinea la necessità, considerata la notevole vulnerabilità di alcuni paesi ACP al rischio di catastrofi, di includere investimenti sostanziali per la riduzione del rischio di catastrofi nei programmi di sviluppo finanziati dal FES; osserva che tali investimenti sono essenziali per ridurre le esigenze legate alle situazioni di emergenza e per aumentare la resilienza dei paesi ACP;

15.  esprime profondo rammarico per l'accordo concluso dagli Stati membri l'8 febbraio 2013, che prevede una riduzione dell'11% del bilancio proposto nel luglio 2012 dalla Commissione per l'11° FES; sottolinea la profonda contraddizione esistente tra gli impegni più volte ripetuti dal Consiglio di raggiungere entro il 2015 gli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo e i tagli sostanziali apportati agli stanziamenti per lo sviluppo internazionale tanto nei bilanci nazionali quanto nel bilancio dell'Unione;

16.  ritiene che, procedendo a siffatti tagli finanziari, l'Unione e i suoi Stati membri, quali primi fornitori dell'aiuto pubblico allo sviluppo, si assumeranno gran parte di responsabilità se l'obiettivo di dimezzare la povertà nel mondo non sarà raggiunto nel 2015;

17.  sottolinea l'importanza di assicurare che il bilancio dell'Unione sia all'altezza delle sfide da affrontare, specie in tempo di crisi, in quanto esso permette finanziamenti che non potrebbero essere assunti sul piano nazionale, soprattutto in materia di sviluppo; chiede con forza, a tale riguardo, la creazione di risorse proprie, ad esempio per mezzo di una tassa sulle transazioni finanziarie, affinché il bilancio dell'Unione non sia più ostaggio della sola questione del livello degli stanziamenti di pagamento;

18.  chiede che la proporzione del bilancio del FES riservata ai PTOM sia identica a quella proposta dalla Commissione, indipendentemente dai criteri di contribuzione e dal livello degli stanziamenti previsti per l'11° FES;

19.  auspica che nell'11° FES la quota di risorse destinate al programma intra-ACP e ai programmi regionali sia identica a quella del 10° FES, garantendo nel contempo una dotazione di fondi non impegnata e flessibile e assicurando la massima complementarità con il programma panafricano previsto nel quadro del futuro strumento di cooperazione allo sviluppo, poiché tale dotazione servirà in parte a finanziare il nuovo dispositivo di assorbimento degli shock esterni di portata internazionale (in particolare crisi finanziaria, alimentare o umanitaria) che possono colpire un paese ACP, oltre a fornire un aiuto umanitario di emergenza; sottolinea l'importanza di tali programmi, che contribuiscono a rafforzare la capacità di preparazione dei paesi ACP in caso di shock, la loro capacità di resilienza e il coordinamento tra le azioni di emergenza, il risanamento e lo sviluppo;

20.  ritiene necessario destinare il 5% circa delle risorse dell'11° FES alle spese di supporto della Commissione, onde assicurare una gestione efficace di tale strumento;

Riforma della politica europea di sviluppo e 11° FES

21.  sottolinea che l'accordo di Cotonou deve continuare a essere il principale quadro di riferimento per l'11° FES;

22.  ritiene che l'applicazione del principio di differenziazione all'ammissibilità al finanziamento dell'11° FES possa essere positiva solo se tale principio è ponderato da un indice di vulnerabilità che integri il criterio del PIL, che compili un indice nazionale di misura della povertà e della disuguaglianza, e che tenga conto della situazione particolare dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, conformemente all'articolo 2, ultimo trattino, dell'accordo di Cotonou; ricorda che il mantenimento di un dialogo politico stretto condizionerà l'accettazione di tale principio da parte dei nostri partner ACP;

23.  riconosce nondimeno che l'applicazione del principio di differenziazione è uno strumento politico indispensabile che può essere utilizzato per incoraggiare i paesi ACP con redditi medi e medio-superiori a sviluppare uno Stato sociale e a concepire politiche nazionali di ridistribuzione delle ricchezze e di lotta contro la povertà e la disuguaglianza;

24.  insiste sull'importanza di mantenere al livello attuale tutte le dotazioni nazionali a titolo dell'11° FES, dal momento che l'aiuto europeo allo sviluppo può ancora avere un impatto decisivo in taluni paesi ACP con redditi medi e medio-superiori nell'accompagnare le riforme volte a ridurre le disparità;

25.  è del parere che la differenziazione debba tenere altresì conto della situazione particolare degli Stati fragili, partendo dal principio che le conseguenze per le popolazioni di uno Stato fallito sono molto negative e annullano i progressi realizzati in materia di sviluppo; sottolinea che il ripristino dello Stato di diritto in uno Stato fallito è un processo ben più oneroso e più lungo di un sostegno rafforzato agli Stati individuati come fragili e insiste quindi affinché la zona del Sahel e il Corno d'Africa beneficino di un'attenzione particolare nell'ambito della programmazione dell'11° FES;

26.  constata che il programma per il cambiamento contiene diverse proposte nuove, in particolare l'abbinamento di sovvenzioni e prestiti e il sostegno al settore privato; afferma che il ricorso a questi nuovi meccanismi dovrà mirare in primo luogo a far uscire i cittadini dei paesi in via di sviluppo dalla povertà e dalla dipendenza dagli aiuti e contribuire al rafforzamento del settore privato negli Stati ACP, perché, in caso contrario, si rischierebbe di favorire uno sviluppo e una crescita squilibrati; chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo dei risultati dello studio che ha recentemente commissionato sulla partecipazione del settore privato allo sviluppo e all'ampliamento delle attività riguardanti la combinazione di sovvenzioni e prestiti dell'Unione;

27.  riconosce che le nuove modalità di finanziamento, come la combinazione di sovvenzioni e prestiti, comportano vantaggi certi in un contesto di rarefazione delle risorse pubbliche; chiede cionondimeno alla Commissione e alla BEI di realizzare studi di impatto approfonditi e indipendenti al fine di misurare l'incidenza di queste nuove modalità di finanziamento sulla riduzione della povertà, l'ambiente ecc; si compiace, a questo proposito, della recente introduzione del «Result Measurement Framework» (REM), un indice che consente alla BEI di misurare l'impatto sullo sviluppo di tutte le sue operazioni condotte al di fuori dell'Unione; chiede alla Commissione di pubblicare orientamenti e criteri precisi che chiariscano i principi guida per la selezione dei progetti nel quadro dell'attuazione di questi nuovi tipi di strumenti; chiede altresì un rafforzamento delle sinergie e delle complementarità tra le attività della Commissione, della BEI e delle altre istituzioni finanziarie bilaterali europee, quali le banche di sviluppo;

28.  riconosce inoltre l'importanza di sostenere il settore privato, in particolare le microimprese e le PMI nei paesi ACP, per favorire la creazione di ricchezza e di ambienti favorevoli alle imprese, al fine di consentire una crescita più inclusiva e sostenibile che abbia un impatto sulla riduzione della povertà;

29.  prende atto dell'introduzione della «piattaforma dell'UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo», in cui il Parlamento è osservatore, e che è destinata a fornire orientamenti per i meccanismi misti che uniscono sovvenzioni e prestiti esistenti; è del parere che né la società civile, né la BEI siano adeguatamente coinvolte in questa nuova struttura; invita pertanto la Commissione ad associare direttamente la società civile ai lavori della piattaforma e a riconoscere, nella governance di quest'ultima, il ruolo unico della BEI in quanto istituzione finanziaria dell'UE;

30.  prende atto della concentrazione tematica proposta dalla Commissione nel suo programma per il cambiamento; sottolinea che la concentrazione non deve mascherare specifici bisogni di taluni paesi; ricorda che l'appropriazione democratica è alla base dell'efficacia dell'aiuto e sottolinea che le decisioni concernenti i settori di concentrazione finanziaria che saranno scelti nei programmi indicativi nazionali devono essere prese su base flessibile e attraverso il dialogo con tutti gli attori dello sviluppo, in particolare i rappresentanti della società civile e le autorità locali;

31.  chiede che si attui senza indugi la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sull'inclusione delle persone con disabilità nei paesi in via di sviluppo, in particolare i suoi articoli 19, 20, 21 e 22, al fine di garantire che l'11° FES sia inclusivo e accessibile a tutti;

32.  valuta positivamente il fatto che l'iniziativa «Energia sostenibile per tutti» sviluppata dalle Nazioni Unite benefici di un forte sostegno da parte dell'Unione, pari a 500 milioni di EUR a titolo del 10° FES, e chiede che tale sforzo prosegua con l'11° FES;

33.  accoglie con favore il fatto che l'agricoltura, in particolare il sostegno alle aziende familiari, faccia parte delle priorità tematiche della futura politica di sviluppo dell'UE; ricorda l'impegno, scarsamente seguito, che gli Stati ACP hanno assunto con la dichiarazione di Maputo di destinare il 10% degli introiti di bilancio nazionali all'agricoltura e allo sviluppo rurale;

34.  insiste sul fatto che la concentrazione tematica non deve mettere a repentaglio il sostegno di bilancio generale, che dovrebbe consentire di rafforzare la buona gestione delle finanze pubbliche dei beneficiari; auspica che tale strumento conservi un ruolo importante nell'11° FES, rafforzando nel contempo il dialogo sui diritti umani portato avanti dalla Commissione e dagli Stati ACP;

Controllo democratico

35.  prende atto dell'impegno volontario della Commissione di informare il Parlamento europeo riguardo ai documenti di strategia dell'11° FES, ma si rammarica che il Parlamento non abbia un potere concreto sulle misure adottate dalla Commissione; rammenta inoltre il ruolo ugualmente centrale che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE può svolgere nel controllo democratico di tutti i documenti di strategia del FES, e ciò in conformità dell'articolo 17 dell'accordo di Cotonou, in particolare del paragrafo 2, terzo trattino;

36.  ricorda che è importante rispettare il principio dell'«appropriazione democratica», quale definito dal programma per l'efficacia dell'aiuto; chiede a tal fine alla Commissione di continuare a sostenere il rafforzamento delle capacità dei parlamenti nazionali e delle corti dei conti degli Stati ACP come anche l'informazione della società civile, e invita detti Stati ad associare più attivamente i loro parlamenti nazionali, affinché il versamento dei fondi previsti nei documenti di strategia per paese sia soggetto a controllo parlamentare a posteriori; plaude, a questo proposito, all'inestimabile lavoro svolto dall'Ufficio di promozione della democrazia parlamentare; raccomanda, onde far sì che tali documenti forniscano una diagnosi completa delle esigenze di sviluppo a livello nazionale, che tutti i ministeri partecipino alle discussioni tra l'ordinatore nazionale e la delegazione dell'Unione interessata;

37.  ritiene che la trasparenza e la rendicondazione siano fondamentali quando si tratta di assegnare risorse del FES e di monitorare i progetti finanziati, anche per quanto riguarda gli aiuti diretti ai bilanci nazionali;

38.  insiste sull'indispensabile contributo delle organizzazioni della società civile (OSC) e delle associazioni locali e regionali (ALR) alla fornitura di servizi di base, al controllo democratico, al sostegno dei gruppi emarginati e alla promozione dei diritti umani e della parità donne-uomini; invita la Commissione e i paesi ACP a consultare le OSC e le ALR all'atto della programmazione e a collaborare strettamente con esse nell'attuazione e nella valutazione dell'11° FES, conformemente agli articoli 2, 6 e 70 dell'accordo di Cotonou; chiede alla Commissione di includere nelle relazioni sullo stato di avanzamento previste per il monitoraggio dell'11° FES una parte che dettagli lo stato delle consultazioni delle OSC e delle ALR condotte dalle delegazioni dell'Unione a livello nazionale;

Efficacia dello sviluppo

39.  ribadisce i meriti della programmazione congiunta dell'aiuto tra l'Unione e i suoi Stati membri, che consente di accrescere la visibilità, l'impatto e l'efficacia della politica europea di sviluppo, evitando doppioni e sprechi; sottolinea nondimeno la necessità di approfondire e chiarire le regole contenute nel quadro comune per la programmazione pluriennale; sottolinea tuttavia la necessità di approfondire e chiarire le regole contenute nel quadro comune per la programmazione pluriennale; insiste sul ruolo di primo piano che potrebbero svolgere le delegazioni dell'UE, le quali dovrebbero apportare maggiore trasparenza al processo, in particolare coinvolgendo non solo le amministrazioni, ma anche gli attori non statali dei paesi beneficiari interessati;

40.  chiede alla Commissione di rispettare scrupolosamente l'articolo 19c, paragrafo 1, dell'allegato IV dell'accordo di Cotonou, il quale fa del rispetto delle norme sociali e ambientali una condizione per l'aggiudicazione degli appalti pubblici finanziati a titolo dell'11° FES nei paesi ACP, al fine di far progredire i principi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle imprese;

41.  sottolinea che il buon esito degli sforzi compiuti per lottare contro la povertà e garantire l'efficacia dell'aiuto dipende particolare dalla capacità di mobilitare i redditi a livello nazionale, il che implica che la predisposizione di dispositivi efficienti ed equi di raccolta delle imposte costituisca una priorità del partenariato ACP-UE, al fine di migliorare il gettito fiscale e di prevenire l'evasione e il ricorso ai paradisi fiscali;

42.  si compiace della comunicazione della Commissione su «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»; evidenzia l'importanza dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, il quale permette di sospendere gli aiuti a uno Stato che violi i principi dell'accordo;

43.  ricorda che il sostegno di bilancio presenta numerosi vantaggi, quali la responsabilizzazione, una valutazione più precisa dei risultati, una maggiore coerenza delle politiche poste in atto, una migliore prevedibilità e un utilizzo ottimale dei mezzi direttamente a vantaggio delle popolazioni;

44.  sottolinea l'importanza di considerare le donne non soltanto come categoria vulnerabile della popolazione, ma come promotrici attive delle politiche di sviluppo; evidenzia, a tale proposito, che il ruolo delle donne è fondamentale per quanto attiene alla nutrizione e alla sicurezza alimentare – anche in considerazione del fatto che sono responsabili dell'80% dell'agricoltura in Africa – sebbene continuino a non avere quasi accesso alla proprietà dei terreni che coltivano; sottolinea inoltre le comprovate competenze delle donne nell'ambito della risoluzione dei problemi e dei conflitti, ed esorta pertanto la Commissione e i paesi ACP a rafforzare il ruolo delle donne nei gruppi di azione e nei gruppi di lavoro;

45.  chiede alla Commissione di applicare gli indicatori di rendimento stabiliti nel piano di azione dell'UE sulla parità di genere e sull'emancipazione femminile nello sviluppo;

o
o   o

   46. chiede alla Commissione di fornire al Parlamento una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e sull'emancipazione femminile nello sviluppo;
   47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al SEAE nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE e, all'occorrenza, dei paesi ACP e dei PTOM.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).


Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 su come trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta (2012/2104(INI))
P7_TA(2013)0077A7-0028/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 11 del TUE e l'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  visti gli articoli 191 e 192 del TFUE,

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione del diritto comunitario dell'ambiente (COM(2008)0773),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Riesame della politica ambientale 2008» (COM(2009)0304) e il suo allegato,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta» (COM(2012)0095),

–  vista la 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM(2012)0714),

–  vista la risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2010 sul tema «Migliorare gli strumenti della politica ambientale»,

–  viste le conclusioni della presidenza del Consiglio del 19 aprile 2012 sul settimo programma d'azione in materia di ambiente,

–  visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»(2),

–  visto il parere di prospettiva del Comitato delle regioni dal titolo «Il ruolo degli enti regionali e locali nella futura politica ambientale»(3),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo «Verso un settimo programma d'azione per l'ambiente: una migliore attuazione della legislazione dell'UE sull'ambiente»(4),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003)0624) e il testo adottato dal Parlamento europeo in prima lettura(5),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per le petizioni (A7-0028/2013),

Considerazioni generali

A.  considerando che gran parte della legislazione europea assume la forma di direttive che stabiliscono norme e obiettivi generali, lasciando agli Stati membri e agli enti locali e regionali la scelta delle modalità per conseguire tali obiettivi;

B.  considerando che la responsabilità primaria di garantire un'efficace attuazione e applicazione della legislazione dell'UE incombe alle autorità nazionali, in molti casi a livello locale e regionale;

C.  considerando che un'attuazione inefficiente non nuoce soltanto all'ambiente e alla salute umana, ma genera altresì incertezza per le imprese, ostacola il mercato unico e produce una maggiore burocrazia e, pertanto, costi più elevati;

D.  considerando che alcuni studi sono giunti alla conclusione che la piena attuazione della legislazione dell'UE nel solo settore dei rifiuti genererebbe 400 000 posti di lavoro e consentirebbe di risparmiare 72 miliardi di euro l'anno(6);

E.  considerando che il livello insoddisfacente di attuazione della normativa ambientale si riflette nel numero elevato di infrazioni e di denunce nel settore;

F.  considerando che la mancanza di informazioni e di cognizioni precise sullo stato di attuazione e di dati quantitativi concernenti diversi settori ambientali ostacola la corretta attuazione dell'acquis ambientale;

G.  considerando che, secondo la Commissione, il costo annuo della mancata attuazione della legislazione dell'UE in materia ambientale è attualmente pari a 50 miliardi di euro in costi sanitari e costi ambientali diretti, senza considerare gli effetti negativi sullo stato dell'ambiente nell'UE; che, a partire dal 2020, tale costo annuo aumenterà fino a 90 miliardi di euro l'anno(7);

H.  considerando che i problemi derivanti dall'attuazione della legislazione dell'UE in materia ambientale possono essere duplici, ossia da un lato un'attuazione tardiva o insufficiente e, dall'altro, una «sovraregolamentazione» (gold plating) e che entrambi gli aspetti contrastano con le idee politiche originali alla base della legislazione dell'UE in materia ambientale;

I.  considerando che sussistono differenze significative in termini di attuazione, sia tra gli Stati membri che al loro interno, e che tali differenze hanno un effetto negativo sull'ambiente, rendendo così necessario un approccio più sistematico e olistico per poter colmare questo «divario di attuazione»;

J.  considerando che nel 2011 l'ambiente è stato il settore che ha registrato il maggior numero di infrazioni al diritto comunitario nell'UE (299), pari al 17% del totale delle infrazioni, e che nel 2011 sono state avviate, in questo settore, 114 nuove procedure di infrazione(8);

K.  considerando che il pieno rispetto della legislazione dell'UE in materia ambientale è uno degli obblighi sanciti dal trattato nonché un criterio per l'utilizzo dei fondi dell'UE negli Stati membri; che gli Stati membri devono pertanto attuare la legislazione ambientale in maniera tempestiva ed efficiente in termini di costi, al fine di migliorare lo stato dell'ambiente nell'UE;

L.  considerando che il sesto programma d'azione per l'ambiente è stato compromesso dalle persistenti carenze di attuazione in settori di questa politica ormai giunti a maturità, quali il controllo dell'inquinamento atmosferico, la gestione dei rifiuti, l'acqua e il trattamento delle acque reflue e la conservazione della natura;

L'attuazione: un compito e opportunità comuni

1.  valuta positivamente la comunicazione della Commissione dal titolo «Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta» (COM(2012)0095);

2.  esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per preservare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile, tenendo presente che occorre un'economia sana e competitiva; sottolinea che le comunità locali devono avere ampia voce in capitolo nel definire l'equilibrio ottimale tra le esigenze delle persone e quelle del loro ambiente;

3.  ritiene che, in sede di definizione delle politiche dell'UE in materia ambientale, gli enti regionali e locali possano rafforzare il senso di cooperazione e garantire una migliore attuazione della normativa;

4.  è del parere che gli oneri amministrativi non siano sempre il risultato di un'attuazione eccessiva o della mancata attuazione; osserva che i costi amministrativi sono inevitabili, ma che dovrebbero essere contenuti il più possibile, in considerazione del loro impatto negativo sui cittadini e sulle imprese;

5.  rileva che gran parte dei costi amministrativi non necessari legati alla legislazione in materia ambientale sono dovuti all'inadeguatezza o all'inefficienza di pratiche amministrative pubbliche e private in diversi Stati membri e nei loro enti regionali o locali;

6.  sottolinea che soltanto un'attuazione corretta e tempestiva (recepimento) della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri e degli enti regionali e locali garantirà il conseguimento dei risultati desiderati da parte della politica dell'UE in questione;

7.  sottolinea che garantire condizioni concorrenziali eque e un mercato comune, come pure un approccio armonizzato, costituisce il nucleo della legislazione dell'UE;

8.  è del parere che un'attuazione efficace possa produrre benefici per le imprese, ad esempio riducendo gli oneri amministrativi, garantendo la sicurezza degli investimenti e creando così maggiore occupazione;

9.  si rammarica del fatto che i cittadini vengano a conoscenza della legislazione dell'UE soltanto dopo la sua entrata in vigore; reputa necessaria una modalità più precoce di scambio di informazioni tra il legislatore e i cittadini, onde aumentare il livello di accettazione e di comprensione degli obiettivi della legislazione dell'UE;

10.  precisa che la Commissione, in veste di guardiano dei trattati, deve intervenire prima al fine di consentire un'attuazione migliore e più tempestiva; chiede alla Commissione di valutare quali passi sono necessari per assicurare che il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale avvengano in maniera corretta;

11.  osserva che l'attuale stato frammentario dell'attuazione nei vari Stati membri compromette la parità di condizioni concorrenziali per le imprese e aumenta l'incertezza in merito ai requisiti precisi, scoraggiando in tal modo gli investimenti nei settori ambientali che possono generare occupazione;

12.  sottolinea che la responsabilità delle istituzioni europee per quanto attiene alla legislazione dell'UE non si esaurisce con l'adozione della legislazione da parte del Parlamento e del Consiglio e che il Parlamento è disposto ad assistere gli Stati membri per conseguire un'attuazione più efficace;

13.  invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni interessate a migliorare il flusso di informazioni e ad aumentare la trasparenza tramite scambi più attivi e più frequenti;

Soluzioni intese a garantire un'attuazione più efficace

14.  ritiene che provvedere alla piena attuazione e applicazione costituisca un aspetto fondamentale a tutti i livelli, che può necessitare, a seconda dei casi, di essere ulteriormente potenziato; sottolinea, pertanto, la necessità di una legislazione ambientale chiara, coerente e scevra da duplicazioni; ribadisce la necessità di coordinamento e complementarietà, come pure l'esigenza di colmare le lacune esistenti nella trattazione dei vari atti legislativi che formano il diritto ambientale europeo;

15.  è del parere che la legislazione ambientale possa essere attuata in modo più efficace mediante la divulgazione delle migliori prassi tra gli Stati membri e fra gli enti regionali e locali responsabili dell'attuazione della legislazione dell'UE, nonché tramite una maggiore cooperazione con le istituzioni europee;

16.  deplora la mancanza di dati sul lavoro compiuto a livello nazionale, regionale e locale per assicurare la conformità e il controllo del rispetto della normativa e chiede pertanto alla Commissione di migliorare la situazione avvalendosi delle sue reti e dei suoi organismi, quali l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

17.  constata l'importanza di rafforzare e monitorare gli indicatori pertinenti ai fini dell'attuazione della legislazione ambientale e promuove lo sviluppo di un sito Internet facilmente consultabile, in cui siano disponibili le misurazioni più recenti degli indicatori e sia possibile effettuare un confronto informale tra gli Stati membri;

18.  è del parere che la stessa Commissione debba essere al centro degli sforzi intesi a garantire una migliore attuazione e deplora che attualmente tali sforzi siano sempre più frequentemente demandati ad altri organismi, che spesso non dispongono delle competenze, del personale o delle risorse finanziarie della Commissione;

19.  esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire a migliorare le conoscenze e le capacità delle persone associate all'attuazione della legislazione ambientale a livello nazionale, regionale e locale, al fine di garantire che tale legislazione apporti maggiori benefici; è altresì del parere che anche l'apertura di un dialogo con i soggetti interessati migliorerebbe l'attuazione;

20.  invita la Commissione a valutare la possibilità di dar vita ad accordi di partenariato in materia di attuazione tra la Commissione e i singoli Stati membri o tra gli Stati membri, onde promuovere una migliore attuazione nonché individuare e risolvere i problemi legati all'attuazione;

21.  invita la Commissione a valutare se una maggiore partecipazione degli enti locali durante l'intero processo di definizione della politica ambientale contribuirebbe a migliorare l'attuazione della legislazione nel suo insieme, compresa la possibilità di creare équipe incaricate del recepimento della legislazione ambientale a livello regionale e locale;

22.  raccomanda la creazione di uno strumento informativo online, sistematico e di facile accesso, concernente l'attuazione; invita tutti gli attori, ma soprattutto le imprese e i cittadini, a fornire riscontri agli organismi incaricati dell'attuazione sui problemi che emergono in fase di attuazione; attribuisce importanza alla disponibilità di informazioni affidabili, comparabili e facilmente accessibili sullo stato dell'ambiente quale chiave per tracciare in modo efficace lo stato di attuazione;

23.  esorta la Commissione a riprendere in considerazione le richieste per l'introduzione di una banca dati delle migliori prassi, che consenta di divulgare in tutti gli Stati membri e gli enti locali e regionali le migliori prassi in materia di attuazione; invita la Commissione a valutare in che modo utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fornire informazioni online quanto più utili possibile sulle modalità di attuazione della legislazione UE in materia di ambiente;

24.  insiste sull'importanza di rafforzare il controllo dell'applicazione della normativa ambientale; esorta pertanto a rafforzare le capacità esistenti e ad assicurare la coesione fra i vari organi preposti ai controlli negli Stati membri, sulla base degli orientamenti dell'UE;

25.  sottolinea la necessità che la legislazione europea sia finalizzata a combattere le cause del deterioramento ambientale attraverso l'istituzione di norme concernenti la responsabilità giuridica per i danni ambientali e la responsabilità sociale delle imprese; reputa essenziale, a tal fine, attuare tutte le iniziative volte alla promozione e alla diffusione di una maggiore responsabilità sociale delle imprese in campo ambientale, poiché tale responsabilità impone alle imprese l'obbligo di essere ricettive nei confronti della strategia dello sviluppo sostenibile;

26.  ricorda che la corretta attuazione della legislazione dell'UE in materia ambientale comporta numerosi vantaggi: per citare solo tre esempi, condizioni concorrenziali eque per gli attori economici nel mercato unico, la creazione di stimoli all'innovazione e vantaggi per le imprese europee all'avanguardia;

27.  sottolinea che un livello elevato di tutela ambientale costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea e apporterebbe vantaggi diretti ai cittadini, quali il miglioramento delle condizioni di vita grazie a una migliore qualità dell'aria, meno rumore e meno problemi di salute;

28.  sottolinea che l'UE si è prefissata il programma ambizioso di operare una transizione, entro il 2050, verso un'economia resiliente, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio e che, per raggiungere tale obiettivo, occorre un impegno a tutti i livelli; ricorda che è fondamentale uno sforzo comune per garantire che l'economia europea cresca in maniera da rispettare i vincoli imposti dalle risorse naturali e i limiti del pianeta;

29.  si rammarica del fatto che l'iter della proposta di direttiva sull'accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale(9) sia fermo in prima lettura; invita pertanto i co-legislatori a rivedere le proprie posizioni al fine di uscire dall'impasse;

30.  raccomanda, a tal fine, la condivisione delle conoscenze tra i sistemi giudiziari di ciascuno Stato membro che trattano le violazioni o il mancato rispetto della normativa dell'UE in materia ambientale;

31.  reputa fondamentale monitorare le attività di attuazione e sottolinea, pertanto, l'importanza del lavoro svolto in tale ambito dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), nel rispetto delle sue competenze statutarie;

32.  sottolinea il ruolo importante svolto dall'AEA nel garantire una solida base di conoscenze a fondamento della politica e dell'attuazione e riconosce il lavoro svolto dall'AEA al riguardo; esorta l'AEA a sviluppare ulteriormente la propria capacità di assistere la Commissione e gli Stati membri nel garantire la qualità del monitoraggio e la comparabilità delle informazioni ambientali raccolte in diverse regioni dell'UE; incoraggia ulteriormente l'AEA a concentrarsi anche sullo sviluppo delle capacità e sulla diffusione delle migliori prassi negli Stati membri; si attende che la nuova strategia dell'AEA affronti la questione dell'attuazione in modo più dettagliato;

33.  sostiene il piano della Commissione di chiedere agli Stati membri di sviluppare, con l'appoggio della Commissione, quadri strutturati per l'attuazione e l'informazione (SIIF) per tutti i principali atti normativi dell'UE in materia ambientale, in modo da chiarire le principali disposizioni della direttiva e individuare i tipi di informazioni necessarie per dimostrare in che modo viene attuato il diritto dell'UE;

34.  prende atto delle frequenti preoccupazioni dei firmatari di petizioni in merito a diversi settori della politica ambientale, quali le discariche e lo smaltimento dei rifiuti, l'habitat della flora e della fauna selvatiche e la qualità dell'aria e dell'acqua; elogia i loro sforzi verso una maggiore responsabilizzazione delle autorità e invita gli Stati membri a essere aperti e cooperativi nei loro confronti;

35.  esorta la Commissione a creare, in collaborazione con le autorità nazionali e, se del caso, con la partecipazione dell'AEA, uno sportello per i reclami al quale i cittadini possono riferire i problemi legati all'attuazione della legislazione in materia ambientale;

36.  sottolinea l'importanza fondamentale di ispezioni efficaci ed esorta gli Stati membri a potenziare le proprie capacità ispettive in linea con le migliori prassi; raccomanda di adottare criteri minimi per le ispezioni al fine di garantire un'attuazione equilibrata in tutte le regioni dell'UE;

37.  esorta tutti gli attori a ottimizzare le attività di ispezione e di sorveglianza con l'intento di utilizzare le risorse disponibili in modo più efficace; sottolinea altresì, a tale riguardo, l'importanza di ricorrere più sistematicamente alle ispezioni inter pares, come indicato dalla Commissione; sottolinea la necessità di integrare le ispezioni esistenti con una cooperazione rafforzata e valutazioni inter pares tra le autorità di ispezione; incoraggia la Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (Implementation and Enforcement of Environmental Law – «IMPEL») a intraprendere azioni in tal senso; invita altresì la Commissione a promuovere lo sviluppo di capacità e conoscenze sostenendo le reti di giudici e di pubblici ministeri e a ridurre, in stretta collaborazione con il Comitato delle regioni, i costi ambientali ed economici derivanti dall'inosservanza, garantendo condizioni concorrenziali eque;

38.  esorta la Commissione a istituire un'Unità di ispezione del diritto ambientale, incaricata di sovrintendere e contribuire all'attuazione della legislazione ambientale; chiede che questa unità utilizzi le nuove tecnologie e cooperi con le agenzie locali al fine di contenere i costi delle ispezioni; è del parere che questa unità debba operare sulla base dei costi effettivi e che i ricavi debbano essere destinati al bilancio UE e riservati ai servizi intesi a migliorare l'attuazione;

39.  esorta gli Stati membri a elaborare e pubblicare tabelle di concordanza intese a descrivere il recepimento delle direttive UE nell'ordinamento nazionale, al fine di migliorare la trasparenza e l'apertura del procedimento legislativo e rendere più facile per la Commissione e per i parlamenti nazionali il monitoraggio della corretta attuazione della legislazione dell'UE;

40.  sottolinea che i giudici e i pubblici ministeri svolgono un ruolo fondamentale nell'applicazione della normativa ambientale e che è pertanto di vitale importanza che ricevano una formazione e informazioni adeguate in merito a tali politiche;

41.  sottolinea il ruolo importante svolto dai cittadini nel processo di attuazione ed esorta gli Stati membri e la Commissione a coinvolgerli in tale processo in modo strutturato; rileva altresì, a tale proposito, l'importanza dell'accesso dei cittadini alla giustizia;

42.  invita la Commissione e gli Stati membri a definire in modo esplicito un termine specifico entro il quale devono concludersi i processi relativi all'attuazione della legislazione ambientale, al fine di evitare che l'attuazione della legislazione ambientale e i ritardi processuali siano utilizzati come pretesto per eludere l'osservanza e ostacolare gli investimenti; invita altresì la Commissione a valutare quanti investimenti sono stati ostacolati dai ritardi dei processi relativi alle irregolarità nell'attuazione della legislazione ambientale;

43.  sottolinea che è fondamentale informare attivamente i cittadini e le ONG in merito alle politiche ambientali dell'UE sin dalle fasi iniziali, al fine di coinvolgerli nell'elaborazione e nell'attuazione di tali politiche; esorta pertanto – tenuto conto anche delle conclusioni del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi – ad adoperarsi maggiormente in tal senso al fine di rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nella legislazione ambientale dell'UE, tenendo presente che un ambiente migliore per una vita migliore non può essere creato in modo unilaterale dall'interno delle istituzioni senza il sostegno della società stessa;

44.  invita i singoli Stati membri, con riferimento ai progetti aventi un possibile impatto ambientale transfrontaliero, a informare esaurientemente e nel più breve tempo possibile l'opinione pubblica interessata e le autorità degli Stati membri coinvolti e ad adottare le misure necessarie a garantire la loro adeguata consultazione;

45.  esorta gli Stati membri ad attuare la legislazione ambientale dell'UE nel modo più chiaro, semplice e «a misura di utente» possibile, garantendo nel contempo la sua efficacia;

46.  invita gli Stati membri a progredire ulteriormente nella piena e corretta attuazione della legislazione ambientale dell'UE e delle politiche e strategie adottate nel quadro del settimo programma d'azione per l'ambiente, nonché a garantire adeguate capacità e finanziamenti per la loro piena attuazione anche nei periodi di austerità, in quanto la mancata o incompleta attuazione della legislazione UE in materia ambientale non è soltanto illegale, ma anche – a lungo termine – molto più costosa per la società;

47.  sottolinea la necessità di garantire che la legislazione sia adeguata allo scopo e rispecchi le ricerche scientifiche più recenti; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a valutare regolarmente se la legislazione europea in materia ambientale soddisfi le condizioni di cui sopra e a procedere, se del caso, al necessario adeguamento;

48.  riconosce che gli accordi in prima lettura potrebbero condurre a un'attuazione inadeguata della legislazione, qualora il contenuto specifico non venisse precisato nelle disposizioni di attuazione; chiede pertanto a tutti gli attori di garantire che il processo decisionale si basi su una inequivocabile dichiarazione di volontà politica; sottolinea la necessità di disporre di una normativa ambientale chiara, coerente ed elaborata sulla base delle valutazioni delle politiche pubbliche e sulle reazioni alle stesse;

49.  è del parere che la Commissione debba continuare a utilizzare le direttive della legislazione dell'UE per consentire agli Stati membri e agli enti locali e regionali di attuare la legislazione europea in funzione della loro rispettiva situazione; chiede, tuttavia, alla Commissione di potenziare ulteriormente il sostegno già delineato nella sua proposta mediante ulteriori studi o mediante le azioni citate nella valutazione d'impatto;

50.  elogia l'introduzione delle valutazioni d'impatto ambientale e chiede agli Stati membri di garantire un'attuazione più efficace della legislazione pertinente, tenendo maggiormente conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e dei residenti, nonché della flora e della fauna; esprime preoccupazione per la lentezza con cui gli Stati membri spesso effettuano tali valutazioni e chiede di introdurre, nel contesto della futura revisione della direttiva, garanzie in merito alla loro imparzialità e obiettività;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0147.
(2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(3) GU C 15 del 18.1.2011, pag. 4.
(4) GU C 17 del 19.1.2013, pag. 30.
(5) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 626..
(6) Relazione BIOS, COM(2012)0095.
(7) Studio realizzato per conto della Commissione europea (Direzione generale Ambiente): The costs of not implementing the environmental acquis («I costi della mancata attuazione dell'acquis ambientale»), relazione finale, ENV.G.1/FRA/2006/0073, settembre 2011.
(8) 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2001) (COM(2012)0714).
(9) COM(2003)0624.

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