Indice 
Testi approvati
Mercoledì 13 marzo 2013 - Strasburgo
Quadro finanziario pluriennale
 Sistema europeo dei conti nazionali e regionali***I
 Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo ***I
 Orientamenti per il bilancio 2014 - Sezione III
 Composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014
 Obiezione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento: definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
 Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
 Regolamento OCM unica (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
 Sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
 Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Quadro finanziario pluriennale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale (2012/2803(RSP))
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (COM(2011)0500),

–  vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011, relativa a un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0403),

–  vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011, e la sua proposta modificata del 6 luglio 2012, relativa a un regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398 e COM(2012)0388),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(1),

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie(2),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 intesa a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020(3),

–  viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'8 febbraio 2013,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.  prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale, che rappresentano soltanto un accordo politico tra i capi di Stato e di governo; respinge l'accordo nella sua versione attuale in quanto non riflette le priorità e le preoccupazioni espresse dal Parlamento – segnatamente nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012 – e ignora il ruolo e le competenze del Parlamento previsti dal trattato di Lisbona; ritiene che l'accordo, che vincolerà l'Unione per i prossimi sette anni, non possa essere accettato senza che siano soddisfatte determinate condizioni fondamentali;

2.  sottolinea la propria disponibilità ad avviare negoziati in piena regola con il Consiglio su tutte le disposizioni del regolamento QFP e sull'accordo interistituzionale (AII), onde garantire che l'Unione disponga di un bilancio moderno, lungimirante, flessibile e trasparente, in grado di assicurare crescita e occupazione, oltre a colmare il divario esistente tra gli impegni politici dell'Unione e le risorse di bilancio; sottolinea che intende votare a favore del regolamento QFP e dell'accordo interistituzionale soltanto in caso di esito positivo dei negoziati approfonditi con il Consiglio;

3.  afferma la propria determinazione a esercitare pienamente le proprie prerogative legislative previste dal trattato di Lisbona; ribadisce che i negoziati su elementi rientranti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria non possono essere vanificati dalle conclusioni del Consiglio europeo sul QFP, le quali vanno considerate delle semplici raccomandazioni politiche al Consiglio;

4.  ribadisce il proprio parere secondo cui il QFP per il periodo 2014-2020 dovrebbe garantire l'attuazione efficace della strategia Europa 2020, dotando l'Unione europea delle risorse necessarie per riprendersi dalla crisi e uscirne rafforzata; sottolinea pertanto l'importanza di incrementarne in maniera sostanziale gli investimenti nell'innovazione, nel settore «ricerca e sviluppo», nelle infrastrutture e nei giovani, nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici ed energia, nel miglioramento dei livelli di istruzione e nella promozione dell'integrazione sociale, tenendo fede nel contempo agli impegni internazionali dell'Unione;

5.  denuncia la mancanza di trasparenza nel modo in cui il Consiglio europeo ha raggiunto l'accordo politico sul QFP in termini sia di spese che di entrate; insiste sulla necessità di disporre di tutte le pertinenti informazioni in possesso della Commissione sull'entità delle dotazioni nazionali stabilite nell'ambito delle politiche di coesione e agricola, tra cui le deroghe e le dotazioni specifiche per ciascuno Stato membro; richiede altresì tutte le informazioni del caso sulle implicazioni per gli Stati membri delle decisioni adottate in materia di entrate del QFP;

6.  è assolutamente contrario all'attuale accumulo e differimento delle richieste di pagamento inevase nel bilancio dell'UE ed esprime ferma opposizione a un quadro finanziario che potrebbe provocare un deficit strutturale di tale bilancio, in contrasto con le disposizioni del trattato (articoli 310 e 323 TFUE);

7.  è pertanto deciso a evitare l'ulteriore differimento dei pagamenti dal 2013 al prossimo QFP; rammenta la dichiarazione allegata al bilancio dell'Unione per il 2013, in cui si invita la Commissione a presentare, nei primi mesi del 2013, un progetto di bilancio rettificativo destinato unicamente a coprire le richieste di pagamento inevase relative al 2012; rileva che non intende avviare i negoziati sul QFP fintantoché la Commissione non avrà presentato un bilancio rettificativo inerente a tale impegno politico, né intende concludere i negoziati in oggetto prima che il Consiglio e il Parlamento abbiano adottato in via definitiva il bilancio rettificativo in parola; chiede altresì al Consiglio di impegnarsi politicamente affinché tutti gli obblighi giuridici in scadenza nel 2013 siano pagati entro la fine del corrente esercizio;

8.  conferisce alla propria equipe negoziale un mandato deciso a condurre i negoziati su un pacchetto globale che includa, oltre al quadro finanziario pluriennale, un riesame obbligatorio ed esaustivo, la massima flessibilità generale e un accordo sulle risorse proprie, e che garantisca l'unità del bilancio dell'Unione; conferma che i negoziati si baseranno su tutti gli elementi enunciati nella propria risoluzione del 23 ottobre 2012, tra cui la responsabilità degli Stati membri – che andrà assunta al livello politico adeguato – per la gestione dei fondi dell'Unione;

9.  esprime la ferma convinzione che, onde garantire la piena legittimità democratica, il prossimo Parlamento europeo e la prossima Commissione – che assumeranno le proprie funzioni dopo le elezioni europee del 2014 – debbano essere in grado di riconfermare le priorità di bilancio dell'Unione e procedere a un riesame del QFP 2014-2020; sottolinea pertanto la propria posizione a favore di un riesame obbligatorio ed esaustivo del QFP o, eventualmente, di una clausola di durata massima; ritiene che il riesame debba essere giuridicamente vincolante, sancito dal regolamento QFP e deliberato a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, che si avvale pienamente della «clausola passerella» di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE;

10.  chiede che si utilizzino integralmente i massimali approvati per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento del QFP in sede di stesura dei bilanci annuali dell'Unione; ritiene pertanto che occorra garantire nel prossimo QFP il massimo grado di flessibilità tra le diverse rubriche e all'interno delle stesse, come pure tra i vari esercizi, flessibilità su cui dovrà pronunciarsi il Consiglio a maggioranza qualificata; ritiene, in particolare, che tale flessibilità debba includere la possibilità di utilizzare appieno nel corso di un esercizio i margini disponibili in ciascuna rubrica (per gli stanziamenti d'impegno), nonché la possibilità di riportarli automaticamente all'esercizio successivo (sia per gli stanziamenti d'impegno che per gli stanziamenti di pagamento); rinvia inoltre alla propria posizione dettagliata sulla flessibilità di cui alla risoluzione del 23 ottobre 2012 relativa ai margini per imprevisti, al reimpiego delle eccedenze del bilancio dell'Unione, alla flessibilità legislativa e ai singoli meccanismi di flessibilità al di sopra dei massimali del QFP;

11.  sottolinea l'importanza di raggiungere un accordo su una riforma approfondita del sistema delle risorse proprie, rilevando che il finanziamento del bilancio dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse proprie effettive, come previsto dal trattato; afferma pertanto il proprio impegno a favore di una riforma intesa a ridurre al 40% massimo la quota dei contributi basati sull'RNL al bilancio dell'Unione e a eliminare progressivamente tutti gli attuali regimi di eccezioni e correzioni;

12.  ribadisce il proprio sostegno alle proposte legislative della Commissione relative al pacchetto sulle risorse proprie, inclusa una tabella di marcia vincolante; ritiene inoltre che, qualora il Consiglio intenda snaturare tali proposte in modo che non comportino riduzioni significative dei contributi degli Stati membri al bilancio UE basati sull'RNL, la Commissione debba formulare proposte supplementari sull'introduzione di un nuovo sistema di autentiche risorse proprie; insiste sull'opportunità di destinare almeno in parte il gettito della tassa sulle transazioni finanziarie al bilancio dell'Unione come autentica risorsa propria;

13.  insiste sulla necessità di rammentare e definire chiaramente nell'accordo interistituzionale il principio dell'unità del bilancio dell'Unione; è del parere che le spese e le entrate imputabili a decisioni adottate da o per conto delle istituzioni dell'Unione, tra cui le operazioni di assunzione e concessione di prestiti e di garanzia dei prestiti, debbano essere riepilogate in un documento allegato annualmente al progetto di bilancio, che fornisca un quadro generale delle incidenze finanziarie e di bilancio delle attività dell'Unione; si attende che ciò garantisca un' informazione completa dei cittadini e un adeguato controllo parlamentare;

14.  sottolinea che, parallelamente ai negoziati sul QFP, il Parlamento e il Consiglio devono accelerare i negoziati sulle basi giuridiche specifiche dei programmi e delle politiche dell'Unione per il periodo 2014-2020; sottolinea altresì il fatto che i negoziati sul QFP/AII e sui programmi pluriennali dell'Unione costituiscono un unico pacchetto, ragion per cui riafferma il principio secondo cui nessun accordo può considerarsi definitivo finché non si è raggiunto un accordo generale;

15.  rammenta che, in caso di mancata adozione di un QFP entro la fine del 2013, i massimali e le altre disposizioni inerenti all'esercizio 2013 saranno prorogati fino all'adozione di un nuovo QFP; manifesta, in tale eventualità, la propria disponibilità a concludere celermente un accordo con il Consiglio e la Commissione al fine di adeguare la struttura interna del QFP, affinché rifletta le priorità politiche dell'Unione, e a garantire che siano pronte entro il 2014 le idonee basi giuridiche per tutte le politiche e per tutti i programmi dell'Unione;

16.  ritiene che qualsiasi votazione sul QFP, data la sua importanza cruciale, debba svolgersi in maniera aperta e trasparente, anche per far sì che i deputati al PE possano essere chiamati a rendere conto ai loro elettori alle elezioni per il Parlamento europeo del 2014;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.

(1) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0245.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0360.


Sistema europeo dei conti nazionali e regionali***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0774),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0010/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 19 maggio 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0076/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

P7_TC1-COD(2010)0374


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 549/2013)

(1) GU C 203 del 9.7.2011, p. 3.


Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Anche se la direttiva 2009/21/CE disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema di audit dell'Organizzazione marittima internazionale e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, si ritiene che una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sia più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure.
(10)  Anche se la direttiva 2009/21/CE disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema di audit dell'Organizzazione marittima internazionale e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, si ritiene che una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sia più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2009/21/CE, le cui disposizioni si applicano soltanto alle convenzioni OMI. È comunque opportuno che gli Stati membri possano continuare a sviluppare, attuare e gestire un sistema di gestione della qualità per gli aspetti operativi delle attività dell'amministrazione marittima legate al ruolo di Stato di bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  La direttiva 2009/13/CE si applica ai marittimi che lavorano sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto verificare che le navi battenti la loro bandiera osservino tutte le disposizioni di tale direttiva.
(11)  La direttiva 2009/13/CE si applica ai marittimi che lavorano sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assolvimento efficace degli obblighi su di essi incombenti in quanto Stati di bandiera per quanto riguarda l'attuazione dei pertinenti aspetti della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 che corrispondono agli elementi figuranti nell'allegato a tale direttiva in relazione alle navi battenti la loro bandiera. Ai fini della creazione di un sistema efficace per i meccanismi di controllo, comprese le ispezioni, uno Stati membro potrebbe concedere un'autorizzazione a istituzioni pubbliche o ad altri organismi ai sensi della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  L'applicazione e/o l'interpretazione della presente direttiva non dovrebbero in alcun caso comportare una riduzione del livello di tutela di cui godono attualmente i lavoratori in virtù della legislazione dell'Unione.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera nel verificare l'osservanza della direttiva 2009/13/CE da parte delle navi battenti la loro bandiera. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera nel verificare l'osservanza della direttiva 2009/13/CE e dell'accordo concluso dalle parti sociali ivi allegato da parte delle navi battenti la loro bandiera. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2009/21/CE1.

1 GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)
Definizioni

Definizioni

b bis) «direttiva 2009/13/CE»: tale direttiva e l'accordo concluso dalle parti sociali ivi allegato;
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b ter (nuova)
b ter) «certificato di lavoro marittimo», «certificato di lavoro marittimo provvisorio» e «dichiarazione di conformità del lavoro marittimo»: rispettivamente, i documenti di cui alla regola A5.1.3, paragrafo 9, della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 elaborati secondo il formato corrispondente ai modelli indicati nell'allegato A5-II di tale convenzione;
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo
Controllo della conformità

Controllo e certificazione della conformità

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  Ciascuno Stato membro garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2009/13/CE a bordo delle navi battenti la propria bandiera.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Ai fini della creazione di un efficace sistema di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, gli Stati membri possono autorizzare, ove opportuno, istituzioni pubbliche o altri organismi (compresi quelli di un altro Stato Membro, se quest'ultimo acconsente) di cui riconoscono la competenza e l'indipendenza a effettuare ispezioni o rilasciare certificati o entrambe le cose. In ogni caso, gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'ispezione e della certificazione delle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi interessati a bordo delle navi battenti la loro bandiera.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema efficace di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, conformemente alle regole 5.1.3 e 5.1.4 nonché agli standard A5.1.3 e A5.1.4 della convenzione sul lavoro marittimo, in modo da assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi battenti la sua bandiera siano e permangano conformi alle norme previste da tale convenzione.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater. Il certificato di lavoro marittimo, corredato di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, attesta, salvo prova contraria, che la nave è stata debitamente ispezionata dallo Stato membro di bandiera e che le prescrizioni della direttiva 2009/13/CE relative alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi sono rispettate nella misura certificata.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies. Le informazioni relative al sistema di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, anche per quanto riguarda le modalità di valutazione della sua efficacia, figurano nelle relazioni che gli Stati membri trasmettono all'Ufficio internazionale del lavoro a norma dell'articolo 22 della sua costituzione.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 sexies (nuovo)
1 sexies. Ciascuno Stato Membro definisce obiettivi e regole precisi per la gestione dei sistemi di ispezione e di certificazione, nonché procedure generali idonee per valutare in che misura sono raggiunti tali obiettivi e rispettate tali regole.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 septies (nuovo)
1 septies. Ogni Stato Membro esige che una copia della direttiva 2009/13/CE e dell'accordo tra le parti sociali ivi allegato sia disponibile a bordo di tutte le navi battenti la sua bandiera.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 octies (nuovo)
1 octies. L'intervallo tra le ispezioni non supera i tre anni.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
Personale responsabile del controllo di conformità

Organismi riconosciuti e il loro personale responsabile del controllo di conformità

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1
Gli Stati membri assicurano che il personale incaricato di verificare la corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE disponga della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire l'osservanza della direttiva.

1.  Gli Stati membri assicurano che le istituzioni o altre organizzazioni («organizzazioni riconosciute») di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e i membri del loro personale incaricato di verificare la corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE dispongano della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire l'osservanza della direttiva. Le funzioni di ispezione o di certificazione che le organizzazioni riconosciute possono essere autorizzate a svolgere rientrano tra le attività che i paragrafi da 1 ter a 1 quinquies prevedono espressamente siano svolte dallo Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Fatti salvi i diritti e i doveri degli Stati di bandiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) può coadiuvare gli Stati membri nell'ambito della sorveglianza sugli organismi riconosciuti che svolgono funzioni di certificazione per conto degli Stati membri stessi a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1b.  Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni autorizza almeno l'organizzazione riconosciuta a esigere che si ponga rimedio alle carenze eventualmente riscontrate nelle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi e siano effettuate le relative ispezioni su richiesta dello Stato di approdo.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater. Ciascuno Stato membro predispone:

a) un sistema atto a garantire l'adeguatezza del lavoro svolto dagli organismi riconosciuti, tra cui informazioni sull'insieme delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti; e
b) le procedure di comunicazione con tali organizzazioni e il controllo del loro operato.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies. Ciascuno Stato membro fornisce all'Ufficio internazionale del lavoro l'elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a svolgere attività per suo conto e provvede al tenere tale elenco aggiornato. L'elenco specifica le funzioni che organismi riconosciutisono autorizzati a svolgere.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis

Certificato di lavoro marittimo

4 bis. Ciascuno Stato membro esige dalle navi battenti la propria bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, comprese le misure tese a garantire la continua conformità delle disposizioni adottate da citare nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, sono state ispezionate e sono conformi ai requisiti della legislazione nazionale o delle altre misure che danno attuazione alla direttiva 2009/13/CE e all'accordo tra le parti sociali ivi allegato.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 4 ter

Ispezioni e applicazione

1.  Ciascuno Stato Membro verifica, mediante un sistema efficace e coordinato di ispezioni periodiche, monitoraggio e altre misure di controllo, che le navi battenti la propria bandiera rispettino le prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, come attuate nella legislazione nazionale.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 2 (nuovo)
2.  I paragrafi da 3 a 18 contengono descrizioni dettagliate riguardo al sistema di ispezione e di controllo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 3 (nuovo)
3.  Ciascuno Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle condizioni che si applicano ai marittimi a bordo delle navi battenti la propria bandiera, anche per verificare l'osservanza, se del caso, delle misure relative alle condizioni di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, nonché delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 4 (nuovo)
4.  Lo Stato membro designa un numero sufficiente di ispettori qualificati per assumersi le responsabilità che gli incombono in virtù del paragrafo 3. Qualora degli organismi riconosciuti siano autorizzati a svolgere ispezioni, lo Stato membro esige che il personale addetto a tale attività sia in possesso delle qualifiche richieste a tal fine e conferisce agli interessati l'autorità giuridica necessaria per esercitare le loro funzioni.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 5 (nuovo)
5.  Sono adottate opportune disposizioni per assicurare che gli ispettori dispongano della formazione professionale, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per poter effettuare la verifica e garantire la conformità prevista al paragrafo 3.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 6 (nuovo)
6.  Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato od ottiene le prove che una nave battente la propria bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che vi sono gravi carenze nell'applicazione delle misure enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, detto Stato adotta i provvedimenti necessari per indagare sulla questione e accertarsi che siano adottate misure atte a porre rimedio alle carenze riscontrate.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 7 (nuovo)
7.  Ciascuno Stato membro stabilisce regole appropriate e ne assicura l'effettiva applicazione, in modo da garantire agli ispettori condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 8 (nuovo)
8.  Gli ispettori che abbiano ricevuto chiare direttive circa i compiti da assolvere e siano muniti di poteri adeguati sono autorizzati a:
a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera dello Stato membro;
b) eseguire tutti gli esami, i controlli o le inchieste che ritengono necessari per assicurarsi che le norme siano rigorosamente rispettate e
c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi carenza e proibire a una nave di lasciare il porto finché non siano state adottate le misure necessarie, ove vi sia motivo di ritenere che tali carenze costituiscono una grave infrazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi, o rappresentano un grave pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 9 (nuovo)
9.  Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 8, lettera c), può essere oggetto di un eventuale ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 10 (nuovo)
10.  Gli ispettori hanno la facoltà di formulare pareri invece che stabilire o raccomandare azioni giudiziarie ove non si sia in presenza di un'infrazione manifesta alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE che metta in pericolo l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi interessati e non esistano antecedenti di infrazioni analoghe.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 11 (nuovo)
11.  Gli ispettori mantengono riservata la fonte di qualsiasi reclamo o rimostranza circa l'esistenza di un pericolo o di carenze che potrebbero compromettere le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle leggi e regolamentazioni e non rivelano all'armatore, al suo rappresentante o all'esercente della nave che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale reclamo o rimostranza.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 12 (nuovo)
12.  Agli ispettori non devono essere affidati compiti che, in ragione della loro entità o natura, possano interferire con l'efficacia dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorità o imparzialità nei confronti degli armatori, dei marittimi o di ogni altra parte interessata.
In particolare, gli ispettori:

a) non sono autorizzati ad avere eventuali interessi, diretti o indiretti, nelle attività che sono chiamati a controllare; e
b) sono tenuti, fatte salve le sanzioni o misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati o le informazioni di natura personale di cui possono essere venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 13 (nuovo)
13.  Per ogni ispezione effettuata, gli ispettori trasmettono una relazione all'autorità competente dello Stato membro. Una copia della relazione, in lingua inglese o nella lingua di lavoro della nave, è trasmessa al comandante mentre una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave a informazione dei marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 14 (nuovo)
14.  L'autorità competente di ciascuno Stato Membro tiene un registro delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate ai marittimi a bordo delle navi battenti bandiera dello Stato membro in questione. Essa pubblica una relazione annuale sulle attività ispettive entro un termine ragionevole che non supera i sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 15 (nuovo)
15.  Nel caso di un'inchiesta condotta in seguito a un grave incidente, la relazione è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro appena possibile e comunque non oltre un mese dalla conclusione dell'inchiesta.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 16 (nuovo)
16.  Quando si procede a un'ispezione o quando sono state adottate misure ai sensi del presente articolo, è importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la nave sia indebitamente trattenuta o la sua partenza indebitamente ritardata.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 17 (nuovo)
17.  Possono essere corrisposte indennità conformemente alla legislazione nazionale per ogni danno o perdita risultanti dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della prova incombe, in ogni caso, sul reclamante.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 4 ter – paragrafo 18 (nuovo)
18.  Ciascuno Stato membro prevede e applica in maniera efficace sanzioni adeguate e altre misure correttive in caso di violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi, e di resistenza agli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato o ottiene le prove che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.
1.  Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato ai sensi del diritto internazionale del lavoro, quale ad esempio la convenzione sul lavoro marittimo, o ai sensi della direttiva 2009/13/CE, esso adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a ovviare alle carenze riscontrate.
Se uno Stato membro ottiene le prove, mediante ispezione, che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Il personale incaricato del trattamento dei reclami considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.
2.  Il personale considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 5 bis

Procedure di reclamo a bordo

1.  Gli Stati membri esigono che a bordo delle navi battenti la propria bandiera siano previste procedure per il trattamento equo, efficace e tempestivo dei reclami dei marittimi in merito a presunte violazioni delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 2 (nuovo)
2.  Gli Stati membri vietano e sanzionano qualsiasi tipo di ritorsione contro un marittimo che abbia presentato un reclamo.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 3 (nuovo)
3.  Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto del marittimo di avvalersi di qualsiasi strumento di tutela che egli ritenga appropriato.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 4 (nuovo)
4.  Fatto salvo l'ambito di applicazione eventualmente più ampio della legislazione o dei contratti collettivi nazionali, i marittimi possono avvalersi delle procedure previste a bordo per presentare reclami relativi a qualsiasi questione che costituisca, a loro avviso, una violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, inclusi i diritti dei marittimi.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 5 (nuovo)
5.  Ciascuno Stato membro garantisce che sua legislazione preveda idonee procedure di reclamo a bordo in modo da soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tali procedure sono volte a regolare la controversia all'origine del reclamo, al livello più basso possibile. Tuttavia, i marittimi hanno in ogni caso il diritto di presentare un reclamo direttamente al comandante e, se lo ritengono necessario, alle autorità esterne competenti.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 6 (nuovo)
6.  Le procedure di reclamo a bordo prevedono il diritto del marittimo di essere accompagnato o rappresentato durante il procedimento, nonché misure di salvaguardia contro la possibilità di ritorsioni nei confronti dei marittimi che hanno presentato il reclamo. Il termine «ritorsioni» indica qualsiasi azione negativa compiuta da chiunque nei confronti di un marittimo per la presentazione di un reclamo che non sia manifestamente vessatorio o abusivo.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis – paragrafo 7 (nuovo)
7.  Oltre alla copia del contratto individuale di lavoro, tutti i marittimi ricevono un documento che descrive le procedure di reclamo in vigore a bordo della nave. Il documento contiene in particolare i dati di contatto dell'autorità competente nello Stato di bandiera e, se diverso, nello Stato di residenza del marittimo, il nome di una o più persone a bordo che possono, in maniera riservata, fornire al marittimo consulenza imparziale sul reclamo e assisterlo in altro modo nell'esercizio delle procedure di reclamo disponibili sulla nave, finché si trova a bordo.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 5 ter

Responsabilità del fornitore di manodopera

1.  Fatto salvo il principio della propria responsabilità per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi battenti la propria bandiera, lo Stato Membro è tenuto altresì a garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente articolo in materia di ingaggio, collocamento e copertura previdenziale dei marittimi che sono suoi cittadini o residenti oppure persone domiciliate sul suo territorio, nella misura prevista dal presente articolo.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 2 (nuovo)
2.  Ciascuno Stato membro garantisce il rispetto delle prescrizioni del presente articolo applicabili alla gestione e alle attività dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi presenti sul suo territorio, mediante un sistema di ispezione e di vigilanza e attraverso procedure legali in caso di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e altre prescrizioni operative di cui ai paragrafi 4 e 6.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 3 (nuovo)
3.  I paragrafi da 7 a 18 in appresso contengono descrizioni dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 4 (nuovo)
4.  Ciascuno Stato membro che gestisce un servizio pubblico d'ingaggio e di collocamento dei marittimi assicura che tale servizio sia gestito in maniera sistematica in modo da proteggere e promuovere i diritti dei marittimi e in materia di impiego, come enunciato nella direttiva 2009/13/CE.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 5 (nuovo)
5.  Ogni Stato membro predispone un sistema efficace di ispezione e di vigilanza per adempiere alle proprie responsabilità di fornitore di manodopera in virtù del presente articolo.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 6 (nuovo)
6.  L'autorità competente dello Stato membro in questione verifica e controlla attentamente tutti i servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul territorio dello Stato membro interessato. Le licenze o i certificati o altre autorizzazioni analoghe che permettano l'esercizio di un servizio privato sul territorio sono concessi o rinnovati soltanto previa verifica che il servizio d'ingaggio e di collocamento dei marittimi soddisfi le condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 7 (nuovo)
7.  Informazioni relative al sistema di cui al paragrafo 4, ivi incluso il metodo utilizzato per valutarne l'efficacia, figurano nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri all'Ufficio internazionale del lavoro in applicazione dell'articolo 22 della costituzione di quest'ultimo.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 8 (nuovo)
8.  Tutti i marittimi hanno accesso a un sistema efficiente, adeguato e trasparente per trovare gratuitamente un impiego a bordo di una nave.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 9 (nuovo)
9.  I servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul territorio di uno Stato membro sono conformi agli standard enunciati ai paragrafi da 7 a 18.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 10 (nuovo)
10.  Ciascuno Stato membro esige, per quanto riguarda i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la propria bandiera, che gli armatori che si avvalgono dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi situati in paesi o territori cui non si applica la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, garantiscano che questi servizi siano conformi alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 7 a 18.
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 11 (nuovo)
11.  Ove siano attivi sul territorio di uno Stato membro servizi privati d'ingaggio e di collocamento dei marittimi il cui scopo principale è l'ingaggio e il collocamento di marittimi o servizi che ingaggiano e collocano un ingente numero di marittimi, detti servizi possono funzionare soltanto sulla base di un sistema regolamentato di licenza o certificazione o di altra forma di regolamentazione. Un tale sistema è stabilito, modificato o sostituito soltanto in seguito a consultazioni con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. In caso di dubbio circa l'applicabilità del presente articolo a un determinato servizio privato d'ingaggio e collocamento, le autorità competenti in ciascuno Stato membro decidono in merito previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. Non è incoraggiata una proliferazione indebita di tali servizi privati d'ingaggio e collocamento.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 12 (nuovo)
12.  Le disposizioni del paragrafo 11 si applicano – nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro le consideri adeguate, di concerto con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati – nel caso di servizi d'ingaggio e collocamento gestiti da un'organizzazione di marittimi operante sul territorio dello Stato membro in questione per la fornitura di marittimi che sono cittadini di tale Stato membro, anche alle navi battenti la sua bandiera. I servizi interessati dal presente paragrafo sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il servizio d'ingaggio e collocamento è gestito conformemente a un contratto collettivo concluso tra detta organizzazione e un armatore;
b) sia l'organizzazione di marittimi che l'armatore sono stabiliti sul territorio dello Stato membro;
c) lo Stato membro dispone di una legislazione o regolamentazione nazionale o di una procedura per autorizzare o registrare il contratto collettivo che permette l'esercizio del servizio d'ingaggio e di collocamento nonché
d) il servizio d'ingaggio e di collocamento è gestito nel rispetto di regole e attraverso misure, assimilabili a quelle previste al paragrafo 14, volte a tutelare e a promuovere i diritti lavorativi dei marittimi.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 13 (nuovo)
13.  Nessuna disposizione dei paragrafi da 1 a 18 può:
a) impedire a uno Stato membro di garantire un servizio pubblico gratuito d'ingaggio e di collocamento dei marittimi nel quadro di una politica volta a soddisfare le esigenze dei marittimi e degli armatori, a prescindere dal fatto che il servizio faccia parte o agisca in coordinamento con un servizio pubblico d'impiego aperto a tutti i lavoratori e datori di lavoro, oppure
b) imporre a uno Stato membro l'obbligo di introdurre un sistema per la gestione dei servizi privati d'ingaggio e di collocamento dei marittimi sul suo territorio.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 14 (nuovo)
14.  Uno Stato membro che adotta il sistema di cui al paragrafo 11 del presente articolo deve come minimo, per mezzo di atti legislativi o altre misure:
a) vietare ai servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi di fare ricorso a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire o dissuadere i marittimi dall'ottenere un impiego per il quale possiedono i requisiti richiesti;
b) impedire che onorari o altre spese siano fatturate, in toto o in parte, al marittimo, direttamente o indirettamente, per l'ingaggio o il collocamento o l'ottenimento di un impiego, al di fuori del costo che il marittimo deve sostenere per ottenere un certificato medico nazionale obbligatorio, il libretto di navigazione nazionale e un passaporto o un altro documento personale di viaggio, ad eccezione però del costo del visto, che è a carico dell'armatore; nonché
c) garantire che i servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul suo territorio:
i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi da parte dell'autorità competente dello Stato membro, un registro aggiornato di tutti i marittimi da loro ingaggiati o collocati;
ii) provvedano a che, prima dell'ingaggio o nel corso del processo di ingaggio, il marittimo sia informato dei diritti e dei doveri enunciati nel suo contratto di lavoro e che siano adottate le disposizioni necessarie affinché questi possa esaminare il proprio contratto prima e dopo la firma e che gliene venga consegnata una copia;
iii) verifichino che i marittimi da loro ingaggiati o collocati siano in possesso delle qualifiche richieste e dei documenti necessari per l'impiego in questione, e che i contratti d'ingaggio marittimo siano conformi alla legislazione vigente e a ogni contratto collettivo incluso nel contratto;
iv) provvedano, nella misura del possibile, a che l'armatore disponga dei mezzi per evitare che i marittimi rimangano bloccati in un porto straniero;
v) esaminino e rispondano a qualsiasi reclamo relativo alla loro attività e notifichino all'autorità competente i reclami per i quali non è stata trovata alcuna soluzione;
vi) creino un sistema di protezione, sotto forma di assicurazione o idonea misura equivalente, per indennizzare il marittimo che abbia subìto perdite pecuniarie dovute al mancato servizio d'ingaggio e di collocamento o al fatto che l'armatore, in virtù del contratto d'ingaggio marittimo, non abbia adempiuto ai propri obblighi nei confronti del marittimo.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 15 (nuovo)
15.  L'autorità competente dello Stato membro garantisce la presenza di adeguati meccanismi e procedure al fine di indagare, se necessario, sui reclami relativi alle attività dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi, con il concorso, se del caso, dei rappresentanti degli armatori e dei marittimi.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 16 (nuovo)
16.  Ove uno Stato membro abbia ratificato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e trascorso un periodo di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla registrazione della ratifica presso la Direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, tale Stato membro, nella misura del possibile, informa i propri cittadini dei problemi che possono derivare dall'ingaggio su una nave battente la bandiera di uno Stato che non ha ratificato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, fintantoché non avrà accertato che sono applicati standard equivalenti a quelli fissati dal presente articolo. Le misure adottate a tal fine dallo Stato membro non devono confliggere con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati ai quali potrebbero aver aderito lo Stato membro e l'altro paese interessato.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 17 (nuovo)
17.  Ogni Stato membro cui si applica il paragrafo 16 esige che gli armatori di navi battenti la sua bandiera che utilizzano servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi stabiliti in paesi o territori ai quali non si applica la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, garantiscono, nella misura del possibile, che detti servizi rispettino le prescrizioni dei paragrafi da 7 a 18.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter – paragrafo 18 (nuovo)
18.  Nessuna disposizione dei paragrafi da 7 a 18 può comportare una diminuzione degli obblighi e delle responsabilità incombenti agli armatori o a uno Stato membro per quanto concerne le navi battenti la sua bandiera.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 5 quater (nuovo)
Articolo 5 quater

Clausola di revisione

A decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione, la Commissione provvede alla sua incorporazione nel diritto dell'Unione e alla sua applicazione da parte degli Stati membri. La Commissione adotta le misure necessarie a tal fine.

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 5 quinquies (nuovo)
Articolo 5 quinquies

Relazioni

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti dagli Stati membri in quanto Stati di bandiera e, se del caso, propone misure complementari atte a garantire la trasposizione e il rispetto della convenzione.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0037/2013).


Orientamenti per il bilancio 2014 - Sezione III
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2014, sezione III – Commissione (2013/2010(BUD))
P7_TA(2013)0081A7-0043/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 312, 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(3),

–  visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(4) e le tre relative dichiarazioni comuni concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,

–  visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 29 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012 sul patto per la crescita e l'occupazione;

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0043/2013),

A.  considerando che il trattato di Lisbona conferisce nuove importanti prerogative all'Unione europea in ambiti quali l'azione esterna, lo sport, lo spazio, il cambiamento climatico, l'energia, il turismo e la protezione civile;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quadro finanziario pluriennale è sancito dal trattato ed è adottato sotto forma di regolamento del Consiglio, il quale delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;

C.  considerando che l'attuale quadro finanziario pluriennale giunge a scadenza alla fine del 2013 e che il 2014 dovrebbe essere il primo anno di attuazione del prossimo quadro finanziario pluriennale;

D.  considerando che il 2013 sarà il primo anno di attuazione del nuovo regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Contesto generale

1.  prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); insiste sulla necessità che, qualora il Parlamento europeo non abbia ancora dato la sua approvazione al nuovo regolamento sul QFP, la Commissione proceda in primo luogo alla stesura del progetto di bilancio 2014 sulla base della propria proposta di QFP 2014-2020 e, successivamente, in caso di mancato accordo sul prossimo QFP, a modificare la citata proposta a norma dell'articolo 312, paragrafo 4, del trattato, nonché il punto 30 dell'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

2.  rammenta che, in caso di mancato accordo sul prossimo regolamento sul QFP entro la fine di quest'anno, si applicano l'articolo 312, paragrafo 2, ai sensi del quale il regolamento sul QFP è adottato dal Consiglio soltanto previa approvazione del Parlamento europeo, l'articolo 312, paragrafo 4, che prevede l'applicazione dei massimali vigenti nell'ultimo anno coperto dal quadro finanziario pluriennale in vigore in caso di mancato accordo sul nuovo QFP nei tempi previsti, e il punto 30 del vigente accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il che significa prorogare i massimali del 2013, adeguati in base a un deflatore fisso del 2% annuo, fino all'adozione di un nuovo regolamento sul QFP; ribadisce, in tale eventualità, la propria disponibilità a trovare un rapido accordo con il Consiglio e la Commissione inteso a garantire l'entrata in vigore delle basi giuridiche per l'attuazione dei programmi e delle politiche dell'UE nel 2014;

3.  è consapevole della difficoltà di definire gli orientamenti generali per il bilancio 2014, vista la notevole incertezza circa il livello del massimale d'impegno nel 2014; sottolinea che tale massimale potrebbe oscillare 142,540 miliardi di EUR ai prezzi del 2014 – se il QFP 2014-2020 fosse approvato sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 – e 155,5 miliardi di EUR ai prezzi del 2014 in caso di proroga del massimale del 2013;

4.  rileva che la crisi economica e finanziaria ha creato un consenso tra i leader politici europei a favore di una maggiore integrazione economica, finanziaria, bancaria e di bilancio, come pure di una migliore governance, oltre ad aver dimostrato la necessità di stimolare la crescita per risanare le finanze pubbliche; sottolinea che la riduzione del bilancio europeo sarebbe in contraddizione con tali finalità politiche;

Livello adeguato e realistico dei pagamenti

5.  è del parere che preventivare un livello adeguato e realistico di stanziamenti di pagamento all'inizio del ciclo di bilancio permetterebbe di evitare inutili complicazioni durante la fase di esecuzione del bilancio, come si è potuto osservare, in particolare, con il bilancio 2012;

6.  rammenta che, in ragione della posizione intransigente assunta dal Consiglio durante i negoziati, il volume generale degli stanziamenti di pagamento iscritti al bilancio 2013 è di 5 miliardi di EUR inferiore al fabbisogno di pagamenti previsto dalla Commissione nel progetto di bilancio; sottolinea che la proposta della Commissione era fondata su una revisione al ribasso delle previsioni per il 2013, fornita dagli stessi Stati membri, e sul presupposto che tutte le richieste di pagamento ricevute nel 2012 sarebbero state a carico del bilancio del medesimo esercizio; esprime pertanto profonda preoccupazione per il volume degli stanziamenti di pagamento del bilancio 2013 e rileva che tale livello di stanziamenti è insufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno di pagamenti per l'esercizio in questione, in quanto il margine dei pagamenti residui al di sotto del massimale dei pagamenti del QFP di cui al bilancio 2013 ammonta a 11,2 miliardi di EUR, laddove il solo riporto del fabbisogno supplementare di pagamenti dal 2012 è superiore a 16 miliardi di EUR; avverte che il continuo ed eccessivo ricorso al rinvio dei pagamenti su base annuale creerà notevoli problemi negli anni a venire;

7.  annette la massima importanza politica alle dichiarazioni comuni firmate, ai massimi livelli politici, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2012, che sono parte integrante dell'accordo raggiunto tra i due rami dell'autorità di bilancio in merito al bilancio 2013 e secondo cui i necessari stanziamenti di pagamento supplementari saranno iscritti nel bilancio 2013 dell'Unione, affinché quest'ultima sia in grado di pagare le proprie fatture e salvaguardare la propria credibilità politica e la propria solvibilità;

8.  rammenta che, conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sui pagamenti per il 2012, la Commissione presenterà nei primi mesi del 2013 un progetto di bilancio rettificativo con l'obiettivo unico di soddisfare le richieste in sospeso del 2012, che ammontano a 2,9 miliardi di EUR, e di ottemperare agli altri obblighi giuridici incombenti senza pregiudicare la corretta esecuzione del bilancio 2013; rammenta altresì che nel novembre e dicembre 2012 sono pervenute alla Commissione ulteriori richieste di pagamento nell'ambito della gestione concorrente, per un importo complessivo di circa 16 miliardi di EUR, richieste cui si dovrà far fronte nel 2013; esorta pertanto la Commissione a presentare il progetto di bilancio rettificativo in parola al più tardi entro la fine del marzo 2013, onde evitare qualsiasi interferenza con la procedura di bilancio 2014;

9.  invita inoltre la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi in maniera costruttiva, insieme al Parlamento, per evitare il ripetersi di questa situazione nei cicli di bilancio futuri, mediante una maggiore esattezza delle previsioni e l'approvazione di bilanci preventivi realistici e adeguati, che dovrebbero includere informazioni chiare e dettagliate sulla natura di tutte le previsioni di pagamento;

10.  rinnova a tale proposito il proprio invito alla Commissione a riferire mensilmente al Parlamento e al Consiglio in merito all'andamento delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri a titolo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e dei fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (suddivise per Stato membro e per fondo); osserva che le informazioni fornite mediante tali relazioni mensili dovrebbero costituire la base per monitorare l'adempimento degli impegni concordati tra le istituzioni;

11.  esorta altresì a istituire quanto prima un gruppo di lavoro interistituzionale sui pagamenti, che si basi sull'esperienza delle riunioni interistituzionali sui pagamenti organizzate nell'ambito della procedura di bilancio 2013; esprime la ferma convinzione che siffatte riunioni a livello politico siano fondamentali per evitare qualsiasi frainteso circa l'esattezza delle cifre e delle previsioni inerenti al fabbisogno di pagamenti; ritiene in particolare che tale gruppo di lavoro debba affrontare prioritariamente la questione del divario tra le previsioni fornite dalle autorità degli Stati membri per le spese nell'ambito della gestione concorrente e il volume degli stanziamenti di pagamento che il Consiglio impone in maniera collettiva in sede di negoziati di bilancio; chiede che la prima riunione interistituzionale sui pagamenti si tenga nel corso del primo semestre del 2013;

12.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che, malgrado un tasso di esecuzione del 99% degli stanziamenti di pagamento alla fine del 2012, il volume degli impegni non ancora liquidati (RAL, ovvero restes à liquider) sia cresciuto di 10 miliardi nell'ultimo anno, raggiungendo il livello mai toccato di 217,3 miliardi di EUR; prevede che il livello dei RAL possa essere addirittura superiore alla fine del 2013; mette in guardia dall'applicare con eccessivo rigore la regola del disimpegno automatico come soluzione al problema dei RAL, in quanto tale azione contrasterebbe con il patto per la crescita e l'occupazione concordato dal Consiglio europeo nel 2012; ritiene che quest'anno le riunioni interistituzionali sui pagamenti debbano esaminare attentamente la differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, instaurando un dialogo con la Commissione volto a fare piena chiarezza sulla composizione dei RAL e determinando se l'attuale picco dei RAL sia dovuto principalmente alla crisi economica o se sia invece rivelatore di problemi strutturali più ampi; invita le istituzioni, nell'eventualità di quest'ultimo caso, a collaborare e ad adottare un piano d'azione adeguato per far fronte al problema del volume inaudito di RAL nel corso del prossimo QFP; insiste sulla necessità che il Consiglio si astenga dal fissare a priori il livello di pagamenti senza tenere conto del fabbisogno effettivo e degli impegni giuridici; osserva inoltre che l'accumulo di RAL pregiudica di fatto la trasparenza del bilancio dell'Unione europea, in cui dovrebbe risultare invece chiaramente il rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento in un determinato esercizio;

13.  rammenta che il 2014 sarà un anno di transizione tra due quadri finanziari pluriennali e si attende dalla Commissione, a complemento della sua programmazione finanziaria per il 2014, una valutazione esaustiva e realistica del volume degli stanziamenti, tenendo presente che, anche se la programmazione finanziaria pluriennale presenta un ritmo di esecuzione più lento nel primo anno rispetto alla fine del periodo e che, di conseguenza, il fabbisogno di pagamenti è di norma inferiore all'inizio di un periodo finanziario pluriennale rispetto alla fine, la questione dei RAL alla fine del 2013 dovrà essere affrontata con urgenza;

14.  esorta la Commissione, in sede di adozione del suo progetto di bilancio per il 2014, a fornire prove chiare e oggettive circa il nesso esistente tra il volume proposto degli stanziamenti e l'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione, adottato dal Consiglio europeo del giugno 2012; invita le istituzioni a migliorare le disposizioni in vigore per taluni Stati membri particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria, al fine di potenziare ulteriormente la loro capacità di assorbire i fondi strutturali e di coesione e prevenire gli ingenti disimpegni previsti;

15.  insiste sul fatto che i negoziati sul bilancio 2013 hanno dimostrato ancora una volta che il sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea – in cui i contributi nazionali rappresentano oltre il 75% delle entrate dell'Unione – è in contraddizione con la lettera e lo spirito del trattato e pone il bilancio dell'Unione in una situazione di totale dipendenza dalle tesorerie nazionali, il che può dimostrarsi particolarmente deleterio in periodi di restrizioni di bilancio a livello nazionale; sollecita pertanto una riforma del sistema delle entrate dell'Unione, tra cui l'introduzione di nuove ed effettive risorse proprie, quali ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie e la nuova IVA dell'UE; ricorda il proprio sostegno alla proposta di riforma del sistema di risorse proprie presentata dalla Commissione;

Il ruolo del bilancio dell'UE nell'attuazione della strategia Europa 2020, nella crescita economica e nella creazione di occupazione

16.  rammenta che il 2014, essendo il primo anno di esecuzione del nuovo QFP, sarà importante affinché il nuovo periodo di programmazione inizi in condizioni propizie; è del parere che la priorità del bilancio europeo per l'esercizio 2014 debba consistere nel sostenere la crescita economica e la competitività, rilanciare l'occupazione e contrastare la disoccupazione giovanile;

17.  rammenta la particolare natura del bilancio dell'Unione, che rappresenta appena l'1% del PIL dell'UE ed è un bilancio d'investimento caratterizzato da un forte effetto leva; sottolinea che il 94% di tale bilancio ritorna agli Stati membri e ai cittadini europei attraverso le sue politiche e i suoi programmi, ragion per cui non va considerato un onere supplementare bensì uno strumento inteso a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in Europa; evidenzia che, senza il contributo del bilancio dell'Unione, gli investimenti pubblici per le regioni e gli Stati membri sarebbero di minima entità o del tutto impossibili; è persuaso che qualsiasi riduzione del bilancio dell'Unione finirebbe inevitabilmente per aggravare gli squilibri e ostacolare la crescita e la competitività dell'intera economia dell'Unione, nonché la sua coesione, e minerebbe il principio di solidarietà quale valore fondamentale dell'Unione europea; è del parere che la richiesta di «più Europa» non abbia alcun senso se accompagnata da proposte di riduzione drastica dei fondi dell'Unione;

18.  è consapevole dei continui vincoli economici e di bilancio a livello nazionale, come pure degli sforzi di risanamento finanziario intrapresi dagli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che il bilancio dell'Unione costituisce uno strumento efficace d'investimento e di solidarietà, il cui valore aggiunto è comprovato tanto a livello europeo quanto a livello nazionale; esprime la convinzione che la capacità del bilancio di stimolare la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro sia persino più importante in tempi di difficoltà economiche, in quanto crea le condizioni per la riuscita degli sforzi di risanamento, e che il bilancio dell'Unione debba essere considerato uno strumento di uscita dalla crisi;

19.   sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno finanziario e le attività per quanto riguarda l'introduzione di sistemi d'istruzione di qualità che coniughino formazione pratica e istruzione professionale; chiede un maggiore sostegno alla cooperazione tra gli Stati membri nel settore della formazione professionale, onde contrastare efficacemente la disoccupazione giovanile; rammenta, a tale proposito, la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani(5);

20.  rammenta che le misure macroeconomiche di stabilizzazione finanziaria adottate fin dal 2008 non hanno ancora permesso di porre fine alla crisi economica e finanziaria; ritiene pertanto che per un ritorno alla crescita e alla creazione di occupazione in Europa, gli Stati membri debbano proseguire gli sforzi intesi a liberare il loro potenziale per una crescita sostenibile e inclusiva, ad esempio attraverso la promozione dell'istruzione, dell'apprendimento permanente e della mobilità; ritiene altresì che un bilancio UE ben mirato, solido e sufficiente debba essere parte della soluzione e sia necessario per contribuire ulteriormente a coordinare e intensificare gli sforzi nazionali;

21.  invita pertanto gli Stati membri a considerare l'attivazione di sinergie tra gli sforzi di consolidamento a livello nazionale e il valore aggiunto di un bilancio UE ben strutturato in termini di priorità, che consentano l'attuazione degli impegni politici già assunti al più alto livello; rammenta che l'attuazione degli impegni politici e delle priorità è alquanto più efficace in presenza di una sinergia tra i bilanci nazionali e dell'Unione europea e sottolinea l'importanza delle discussioni interparlamentari sugli orientamenti comuni degli Stati membri e dell'Unione in materia di economia e di bilancio, organizzate nell'ambito della settimana parlamentare europea dedicata al semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;

22.  invita la Commissione, in sede di presentazione del progetto di bilancio per il 2014, ad affrontare in maniera adeguata la questione del ruolo del bilancio dell'Unione nell'ambito del semestre europeo; chiede in particolare alla Commissione di fornire dati oggettivi e concreti sul modo in cui il suo progetto di bilancio dell'Unione può effettivamente svolgere un ruolo stimolante, catalitico, sinergico e complementare agli investimenti a livello locale, regionale e nazionale, allo scopo di attuare le priorità stabilite nel quadro del semestre europeo;

23. ritiene che nella maggior parte dei casi la spesa dell'Unione europea abbia la capacità di creare economie di scala e debba comportare automaticamente una valutazione dei possibili risparmi a livello nazionale, il che sgraverebbe in maniera significativa le finanze pubbliche degli Stati membri;

24.  sottolinea la necessità di avvalersi di tutti gli strumenti e interventi a disposizione dell'Unione europea per aiutare gli Stati membri a uscire dalla crisi e a prevenirne di nuove; evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle tre autorità di vigilanza europee nel consentire la completa attuazione del programma di regolamentazione finanziaria e delle strutture di vigilanza; invita la Commissione a iscrivere sufficienti finanziamenti per le tre suddette agenzie nel suo progetto di bilancio per il 2014 e a prevedere, in sede di preparazione della valutazione e della revisione dei regolamenti per il gennaio 2014, un nuovo modello di finanziamento per tali agenzie, che ne rafforzi l'indipendenza, pur salvaguardando l'unità del bilancio dell'Unione;

25.  sottolinea l'effetto strategico della scelta delle priorità per il 2014, in quanto primo anno del prossimo QFP; rileva l'urgente necessità che l'Unione europea promuova crescita e competitività nell'ottica di creare posti e opportunità di lavoro, in particolare per i giovani;

26.  rammenta, a tale proposito, che la strategia Europa 2020 dovrebbe essere al centro del prossimo QFP (2014 – 2020) ed esorta la Commissione a privilegiare e a dimostrare chiaramente tutti i relativi investimenti nel bilancio 2014, ponendo l'accento sugli investimenti nei settori del cosiddetto triangolo del sapere (istruzione, ricerca, innovazione), nelle infrastrutture, nelle PMI, nell'energia rinnovabile, nello sviluppo sostenibile, nell'imprenditoria, nell'occupazione – in particolare nell'occupazione giovanile – e nelle qualifiche, così come nel rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;

27.  deplora i consueti tagli lineari apportati dal Consiglio, mettendolo in guardia dalla tentazione di ricorrere nuovamente a siffatti tagli artificiali; intende prestare particolare attenzione alla garanzia di un sufficiente volume di pagamenti per le politiche e i programmi che promuovono la crescita e la competitività;

28.  intende continuare a vagliare attentamente l'intenzione della Commissione di ridurre l'organico di tutte le istituzioni dell'Unione europea, rammentando che deve trattarsi di un obiettivo generale; richiama l'attenzione sui potenziali effetti negativi di tali misure sull'attuazione celere, regolare ed efficace delle azioni e dei programmi dell'Unione europea; è del parere che sia necessario assicurare e persino rafforzare l'efficienza dell'amministrazione; ritiene che un'eventuale revisione dell'organico a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione, nonché delle nuove competenze e delle accresciute funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati; rammenta la dichiarazione comune sulle agenzie decentrate, con particolare riferimento all'allegato approccio comune e alla sua indicazione di affidare nuovi compiti alle agenzie;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0486.
(4) GU L 66 dell'8.3.2013.
(5) COM(2012)0729.


Composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014 (2012/2309(INL))
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,

–  visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

–  visti gli articoli 41, 48 e 74 septies del suo regolamento,

–  vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo(1),

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0041/2013),

A.  considerando che l'articolo 2, commi 1 e 2, del protocollo n. 36 scadrà alla fine della legislatura 2009-2014;

B.  considerando che la Repubblica di Croazia dovrebbe aderire all'Unione prima delle elezioni del Parlamento europeo, che sono previste per la primavera del 2014, e che con la fine della legislatura 2009-2014 scadranno le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

C.  considerando che si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti demografici intervenuti dopo le ultime elezioni del Parlamento europeo;

D.  considerando che dovrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un sistema duraturo per l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo unitamente a una revisione del sistema di voto al Consiglio, come parte di una riforma globale delle istituzioni dell'Unione da definirsi nell'ambito di una convenzione convocata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE, e che una siffatta riforma dovrebbe riconoscere che, conformemente ai trattati, la base della democrazia dell'Unione è la rappresentanza sia dei cittadini che degli Stati membri;

E.  considerando che la ripartizione dei seggi per la prossima legislatura non dovrebbe essere arbitraria, bensì basata su criteri obiettivi da applicare in modo pragmatico, e che detta ripartizione dovrebbe compensare i guadagni a livello del numero di seggi con perdite che siano limitate a un seggio al massimo per Stato membro;

1.   presenta al Consiglio europeo l'allegato progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE;

2.  sottolinea la necessità urgente di adottare tale decisione – che richiede l'approvazione del Parlamento – non appena entrerà in vigore il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di modo che gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019;

3.  si impegna a presentare in tempi brevi una proposta volta a migliorare le modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni nel 2014;

4.  si impegna a presentare, entro la fine del 2015, un nuovo progetto di decisione del Consiglio europeo intesa ad istituire con sufficiente anticipo rispetto all'inizio della legislatura 2019-2024 un sistema duraturo e trasparente che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di ripartire i seggi fra gli Stati membri in modo obiettivo, sulla base del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1 del progetto di decisione allegato, tenendo conto dell'eventuale aumento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione, quale debitamente accertata, e senza escludere la possibilità di riservare un certo numero di seggi a deputati eletti su liste transnazionali;

5.  osserva che il nuovo sistema di assegnazione dei seggi del Parlamento europeo dovrebbe essere istituito congiuntamente a una revisione del sistema di voto al Consiglio come parte della necessaria revisione dei trattati; decide di presentare proposte a tal fine in occasione della prossima convenzione da convocare a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, TUE;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di decisione del Consiglio europeo ad essa allegato, unitamente alla soprammenzionata relazione della commissione per gli affari costituzionali, al Consiglio europeo e al governo e al parlamento della Repubblica di Croazia nonché, per conoscenza, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto l'articolo 2, comma 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 2, commi 1 e 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie scadrà alla fine della legislatura 2009-2014.

(2)  L'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica scadrà alla fine della legislatura 2009-2014.

(3)  È necessario conformarsi senza indugi alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del protocollo n. 36 e adottare quindi la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, onde consentire agli Stati membri di porre in atto in tempo utile le misure interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019.

(4)  La presente decisione soddisfa i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, e che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:

   l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri;
   il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato membro più popolato.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

A norma dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue, a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-2019:

Belgio

21

Bulgaria

17

Repubblica ceca

21

Danimarca

13

Germania

96

Estonia

6

Irlanda

11

Grecia

21

Spagna

54

Francia

74

Croazia

11

Italia

73

Cipro

6

Lettonia

8

Lituania

11

Lussemburgo

6

Ungheria

21

Malta

6

Paesi Bassi

26

Austria

18

Polonia

51

Portogallo

21

Romania

32

Slovenia

8

Slovacchia

13

Finlandia

13

Svezia

20

Regno Unito

73

Articolo 4

La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2019-2024 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, sulla base del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'eventuale cambiamento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, nonché del sistema di voto al Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio europeo

Il presidente

(1) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132 (relazione Lamassoure-Severin).


Obiezione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento: definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2013/2524(RPS))
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 26,

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (D 024615/02) (in appresso «il progetto di regolamento della Commissione»),

–  visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE(2),

–  visto il Compendio dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze naturali che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(3),

–  visto il parere del Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione sul tuione, del 2 febbraio 2002(4),

–  visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),

–  visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

A.  considerando che le bevande spiritose sono classificate in categorie sulla base delle definizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;

B.  considerando che gli allegati del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere modificati mediante misure adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso regolamento;

C.  considerando che, stando al considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire a salvaguardare la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose sul mercato europeo e mondiale, continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la loro produzione;

D.  considerando che, secondo il considerando 6 del regolamento (CE) n.110/2008, mentre le definizioni delle bevande spiritose dovrebbero essere integrate o aggiornate, compreso nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti o insufficienti, esse debbono comunque continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali;

E.  considerando che l'assenzio, una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta in diversi Stati membri, non è, ad oggi, stata contemplata in alcuna categoria di prodotti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;

F.  considerando che all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone di inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una definizione dell'assenzio che prevede un livello minimo di anetolo di 0,5 grammi per litro;

G.  considerando che l'assenzio è comunemente noto come una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola con assenzio maggiore (Artemisia absinthium L.), assenzio romano (Artemisia pontica L.), anice (Pimpinella anisum L.), finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) e altre erbe a seconda della loro disponibilità regionale;

H.  considerando che, a seconda della disponibilità regionale di alcune erbe e delle varie preferenze dei consumatori, le pratiche tradizionali di produzione dell'assenzio in molti Stati membri si sono in certa misura diversificate, così che non tutte le ricette tradizionali prevedono un livello minimo di anetolo, e che il livello di anetolo di numerosi prodotti attualmente disponibili sul mercato resta inferiore ai 0,5 grammi per litro proposti dalla Commissione;

I.  considerando che, all'entrata in vigore del progetto di regolamento della Commissione, i produttori di queste varie ricette di assenzio dovrebbero, in conseguenza dell'introduzione della nuova definizione di assenzio, o astenersi dall'utilizzare il termine «assenzio» come loro denominazione di vendita o cambiare le loro antiche ricette, nonostante i loro metodi di produzione tradizionali;

J.  considerando che siffatto cambiamento delle caratteristiche intrinseche del prodotto potrebbe irritare i consumatori, compromettendone di conseguenza la fiducia;

K.  considerando che, invece di obbligare i produttori a cambiare i metodi di produzione tradizionali, la definizione dell'assenzio come categoria di prodotto potrebbe essere formulata in modo da garantire il rispetto delle varietà regionali;

L.  considerando che i produttori di assenzio potrebbero inoltre essere obbligati a indicare il tenore di anetolo nell'elenco degli ingredienti;

M.  considerando altresì che, in linea con il considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;

N.  considerando inoltre che, all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone che la definizione dell'assenzio contempli un requisito quantitativo per il tuione (alfa e beta) tra i 5 e i 35 milligrammi per litro;

O.  considerando che il Compendio dell'EFSA dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, comprende il tuione contenuto nell'Artemisia absinthium L.;

P.  considerando che, nel suo parere del 2 febbraio 2002, il Comitato scientifico della Commissione per i prodotti alimentari non ha ritenuto appropriato l'utilizzo del tuione come aromatizzante chimicamente identificato e ha sostenuto l'applicazione dei tenori massimi negli alimenti e nelle bevande, vigenti al momento dell'adozione del parere, e che restano in vigore ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1334/2008;

Q.  considerando che alcuni produttori di assenzio hanno iniziato a utilizzare piante di Artemisia che sono prive di tuione o ne contengono soltanto livelli molto bassi;

R.  considerando che la fissazione di un tenore minimo di tuione nella definizione dell'assenzio è, di conseguenza, in contraddizione con l'approccio attuale adottato nei confronti di questa sostanza potenzialmente dannosa;

S.  considerando che la fissazione di tenori minimi di tuione per l'assenzio non aggiunge alcuna caratteristica indispensabile alla definizione di questa bevanda spiritosa;

1.  ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 110/2008;

2.  si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(3) EFSA Journal 2012; 10(5): 2663.
(4) Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione è esistito fino all'istituzione ufficiale dell'EFSA nel 2003. Il 2 dicembre 2002, il Comitato ha adottato un parere sul tuione, pubblicato il 6 febbraio 2003 con il riferimento SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 definitivo.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
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Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

  considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella misura del possibile, la riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Occorre una PAC forte, dotata di un bilancio congruo con un incremento in termini reali rispetto al periodo 2007-2013 al fine di garantire, in qualsiasi momento, la produzione nell'Unione europea della quantità e della varietà necessarie di alimenti di qualità, nonché di contribuire all'occupazione, alla conservazione e alla produzione di beni ambientali, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla gestione territoriale. La PAC dovrebbe inoltre fondarsi su misure di agevole comprensione per gli agricoltori, le altre parti interessate e i cittadini in genere, in modo da assicurare trasparenza di esecuzione, garanzia di controllo e riduzione dei costi per gli operatori e per le amministrazioni.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)  Uno degli obiettivi principali e dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenere conto in modo risoluto di tale obiettivo all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto. È opportuno che il numero di regimi di sostegno non superi la misura necessaria e gli agricoltori e gli Stati membri dovrebbero poter soddisfare i rispettivi requisiti e obblighi senza eccessiva burocrazia. Occorre applicare livelli di tolleranza orientati alla pratica, limiti «de minimis» ragionevoli e un adeguato equilibrio tra fiducia e controllo onde ridurre i futuri oneri amministrativi per gli Stati membri e i beneficiari.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno contemplati dal presente regolamento.
(8)  Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire nuove definizioni in relazione all'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento, il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione e i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente.
(9)  Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato in relazione alla fissazione dei criteri secondo cui gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione nonché al quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a beneficiari il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi. Per garantire una concessione più mirata del sostegno, gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche e giuridiche. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
(13)  Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche e giuridiche il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire una concessione più mirata del sostegno e per mantenersi quanto più possibile al passo con le realtà nazionali, è essenziale affidare a ogni Stato membro la responsabilità di definire cosa si intende per «agricoltore in attività». In tal modo, gli Stati membri si astengono dall'assegnare pagamenti diretti a entità come aziende di trasporto, aeroporti, società immobiliari, società di gestione di terreni sportivi, campeggi o società minerarie; a meno che queste non possano dimostrare di soddisfare i criteri che definiscono un agricoltore in attività. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non dovrebbe essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale].
(15)  La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema dovrebbe tuttavia tenere conto del lavoro impiegato, compresi i salari e i costi del terzista, onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non dovrebbero applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione e allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale]. Gli Stati membri possono pertanto assegnare le somme ottenute con il livellamento ai beneficiari di grandi dimensioni a cui tale livellamento è stato applicato, affinché questi ultimi possano investire nell'innovazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.
(20)  Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Gli Stati membri dovrebbero modificare i loro regimi di aiuto esistenti al fine di allinearli al presente regolamento senza necessariamente abolire i loro attuali modelli di pagamenti diretti.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)   A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione europea.
(21)   Oltre alla convergenza dei pagamenti di sostegno a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali per i pagamenti diretti in modo che negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro inferiore al 70% della media unionale lo scostamento si riduca del 30%. Negli Stati membri con un livello di pagamenti diretti tra il 70% e l'80% della media lo scostamento deve ridursi del 25%, e in quelli in cui tale livello è superiore all'80% della media esso deve ridursi del 10%. In seguito all'applicazione di tali meccanismi, il livello percepito non dovrà in nessuno Stato membro essere inferiore al 55% della media dell'Unione nel 2014 e al 75% di tale media nel 2019. Nel caso degli Stati membri con livelli dei pagamenti superiori alla media dell'Unione lo sforzo di convergenza non dovrà far scendere tali livelli al di sotto della media. La convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  Oltre alla convergenza degli aiuti a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti affinché negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla media europea lo scostamento si riduca del 30% rispetto alla suddetta media. Per gli Stati membri il cui livello di pagamenti diretti si colloca tra il 70% e l'80% della media, lo scostamento dovrebbe ridursi del 25% e per gli Stati membri che vantano un livello di pagamenti diretti superiore all'80% rispetto alla media, lo scarto si dovrebbe ridurre del 10%. Dopo l'introduzione di detti adeguamenti, nessuno Stato membro dovrebbe percepire meno del 65% della media dell'Unione. Per gli Stati membri il cui livello di sostegno è superiore alla media dell'Unione, l'impegno alla convergenza non dovrebbe comportare la caduta di tale livello al di sotto della media. La convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto devono essere mantenute ma, ove possibile, devono essere semplificate.
(22)  L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre, almeno durante il primo anno di applicazione del nuovo regime di pagamento di base, di una riserva nazionale, gestibile a livello regionale, da utilizzare per agevolare la partecipazione di agricoltori giovani e agricoltori nuovi al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute ma, ove possibile, dovrebbero essere semplificate.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un coefficiente di riduzione, che può essere fissato a zero per avere la possibilità di ridurre le superfici ammissibili con un potenziale di raccolto inferiore o per produzioni specifiche.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011.
(23)  Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel periodo 2009-2011.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali per concedere agli agricoltori un pagamento annuo integrativo per i primi ettari al fine di tenere maggiormente conto della diversità delle aziende agricole in termini di dimensioni economiche, scelta di produzione e occupazione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di «inverdimento» dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone «Natura 2000», contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di «inverdimento» senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di «inverdimento» deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
(26)  Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati e pascoli permanenti e di aree di interesse ecologico. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali stabiliti a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] e gli agricoltori le cui aziende sono situate in zone «Natura 2000» dovrebbero beneficiare della componente di «inverdimento» senza essere sottoposti a ulteriori obblighi. Anche gli agricoltori con aziende certificate a titolo di sistemi di certificazione ambientale nazionali dovrebbero poter beneficiare, a determinate condizioni, della componente di «inverdimento». Gli agricoltori la cui azienda è occupata per almeno il 75% da prati o pascoli permanenti o da colture sommerse dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e dagli obblighi connessi alle aree d'interesse ecologico. Tale eccezione andrebbe applicata soltanto se la superficie a seminativo del restante terreno agricolo ammissibile non supera i 50 ettari.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Per garantire che la superficie investita a prato permanente sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
(28)  Per garantire che la superficie investita a prato e pascolo permanenti sia mantenuta tale dagli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di «aree di interesse ecologico» di cui alla misura omonima e l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.
(29)  Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di «aree di interesse ecologico» di cui alla misura omonima, l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura e la definizione di un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)  Per migliorare l'ambiente, contrastare il cambiamento climatico, migliorare le condizioni agronomiche dell'agricoltura, la Commissione dovrebbe sottoporre senza indugio un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all'Unione di ridurre, nel contempo, la sua forte dipendenza dall'estero. Tale piano dovrebbe consentire, all'occorrenza, di sviluppare colture di piante oleose e proteiche e di leguminose nell'ambito della politica agricola comune e di stimolare la ricerca agronomica in materia di varietà adattate e ad alto rendimento.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.
(33)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che dovrebbero far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 15% dei loro massimali nazionali per tale sostegno. Tale percentuale può essere aumentata di 3 punti per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale per sostenere la produzione di colture proteiche. Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni, a meno che tale sostegno non abbia una finalità ambientale. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  È opportuno istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.
(38)  Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è necessario autorizzare gli Stati membri a istituire un pagamento forfettario o un pagamento annuo fisso per beneficiario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti annui inferiori a 1°500 EUR andrebbero automaticamente inclusi in tale regime. Dovrebbe essere possibile introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato alle aziende esistenti.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a tali regioni.
(40)  A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non dovrebbero applicarsi a tali regioni. Tuttavia, sarebbe opportuno analizzare l'impatto di eventuali modifiche del presente regolamento su tali regioni.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)  In determinate zone isolate, l'eterogeneità del settore agricolo combinata con sistemi produttivi poco efficienti giustifica il ricorso a strumenti specifici di politica agricola rispetto ai quali l'Unione europea ha maturato un'esperienza sufficiente, al fine di rendere il settore più orientato al mercato, ridurre le ripercussioni ambientali dovute all'abbandono dell'attività agricola e conservare le comunità rurali in linea con l'obiettivo della sostenibilità. Occorre approfondire lo studio dei regimi specifici per i territori insulari dell'Unione che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei territori in cui tali strumenti di politica agricola hanno prodotto risultati positivi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.
(43)  Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Tutti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare tale trasferimento con un ammontare proporzionale agli importi non spesi a scopo di «inverdimento» al fine di fornire un finanziamento aggiuntivo per le misure climatiche agro-ambientali. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate entro certi limiti, e riviste entro il 1° agosto 2015 o il 1° agosto 2017.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
iii bis) un nuovo regime di pagamenti finanziato dall'Unione per le colonie di api nel settore dell’apicoltura;
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

Per assicurare la certezza del diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55, recanti modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria per tener conto dei cambiamenti introdotti in virtù di nuovi atti legislativi sui regimi di sostegno adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1
- l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- la produzione agricola che comprende l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2
– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli tradizionali, o
– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, subordinatamente, nel caso delle superfici agricole naturalmente conservate in questo stato, alla definizione di un'attività minima da parte degli Stati membri;
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3
– lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
– lo svolgimento di un'attività minima, basata ove opportuno su una densità di allevamento minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
e) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;
e) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti o colture permanenti;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
g) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;
g) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, prati di alberi da frutto sparsi e il bosco ceduo a rotazione rapida;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h
h) «prato permanente», terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
h) «prato e pascolo permanenti», terreno utilizzato per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, arbusti e/o alberi o altre specie adatte al pascolo, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda e non arato da almeno sette anni; può comprendere altre caratteristiche rilevanti ai fini della caratterizzazione del terreno come pascolo permanente;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i
i) «erba o altre piante erbacee da foraggio», tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);
soppresso
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)
j bis) «prati di alberi da frutto sparsi», superfici occupate da alberi da frutto di importanza ecologica e culturale;
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a) stabilire nuove definizioni per l'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento;
soppresso
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
b) stabilire il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
b) stabilire i criteri in base ai quali gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
c) stabilire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
c) stabilire il quadro entro il quale gli Stati membri sono tenuti a definire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
d) stabilire i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, lettera h).
soppresso
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
2.  Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure, da individuarsi da parte degli Stati membri, previste dai programmi di sviluppo rurale e finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 5 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
1.  Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica a tutti i pagamenti diretti da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
soppresso
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9
Articolo 9

Articolo 9

Agricoltore in attività

Agricoltore in attività

1.  Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1.  Gli Stati membri stabiliscono un quadro giuridico e definizioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori onde assicurare all'occorrenza che i pagamenti diretti siano erogati solo agli agricoltori le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, purché svolgano su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure
b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
I soggetti quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie o altre imprese non agricole, definiti tali dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, non possono essere considerati a priori come agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tali soggetti possono essere ammissibili se sono in grado di fornire prove verificabili del fatto che le loro attività agricole rappresentano una parte rilevante della totalità delle attività economiche svolte o che l'attività principale ovvero l'oggetto sociale consiste nell'esercizio di un'attività agricola.

Dopo averne debitamente informato la Commissione, gli Stati membri possono decidere di aggiungere o rimuovere dal loro elenco di organismi ammissibili soggetti diversi da quelli contemplati al secondo comma, fornendo motivazioni oggettive e non discriminatorie a giustificazione della loro decisione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.
2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di non applicare il presente articolo agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5°000 EUR per l'anno precedente.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 55 al fine di stabilire i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
a) i criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;
b) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e
c) i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)
- l'importo risultante dall'applicazione di tali riduzioni è limitato a 300°000 EUR.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4
– del 100% per lo scaglione superiore a 300 000 EUR.
soppresso
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle cooperative e alle altre entità giuridiche che raggruppano più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che ricevono e raccolgono i pagamenti prima di distribuirli integralmente ai loro membri, che a titolo individuale sono invece soggetti al paragrafo 1.

Emendamenti 44 e 105
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, nonché i costi sostenuti in seguito al ricorso a subappaltatori per specifiche attività agricole, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Eventuali fondi derivanti dalla riduzione o dal livellamento progressivi permangono nella regione o nello Stato membro in cui sono stati ottenuti e sono qui impiegati per misure nell'ambito del secondo pilastro.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

Flessibilità tra i pilastri

1.  Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
1.  Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.

1 bis. Gli Stati membri possono aggiungere i fondi non assegnati a seguito dell'applicazione dell'articolo 33, ai trasferimenti a favore di misure di sviluppo rurale di cui al paragrafo 1, sotto forma di sostegno dell'Unione alle misure agro-climatiche-ambientali previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

2.  Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 5% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
2.  Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 10% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

2 bis. Nel caso dell'attuazione regionale, diversi tassi percentuali possono essere applicati a ciascuna regione.

2 ter. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2015 o entro il 1° agosto 2017, di rivedere le loro decisioni di cui al presente articolo, con effetto a decorrere dall'anno successivo.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)
- 1.  Al fine di valutare la nuova PAC, la Commissione effettua una revisione dell'attuazione delle riforme e del loro impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola entro la fine del 2017.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15
I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento mediante atto legislativo, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 18
Articolo 18

Articolo 18

Diritti all'aiuto

Diritti all'aiuto

1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
2.   I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.
2.  In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1:
a) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico sulla base del modello regionale di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i diritti all'aiuto assegnati in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009,
b) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico, possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere il proprio regime come sistema transitorio fino al 31 dicembre 2020.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 19
Articolo 19

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

Massimale del regime di pagamento di base

1.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2.  Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
2.  Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
3.  In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.
3.  In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.
Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 20
Articolo 20

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche, ambientali e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2.  Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
2.  Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4.  Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
4.  Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
5.  Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.
5.  Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.
Emendamenti 52 e 161
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
1.  Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 18, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2.  Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, nel 2011, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
2.  Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che:
- in uno dei tre anni, 2009, 2010 o 2011, a scelta degli Stati membri, o, nel caso della Croazia, nel 2013, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
- nel 2012 hanno ricevuto diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 41 e 63 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
- hanno presentato prove di una produzione agricola attiva e hanno svolto attività di allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli nel 2011, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;
a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli, tuberi-seme e patate da consumo, piante ornamentali e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;
b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

Fatto salvo il disposto del comma precedente, qualora il numero totale di ettari dichiarati in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 per il 2014 comporti un aumento di più del 45% del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2014 al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori che è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha indicato nella sua domanda di aiuto nel 2011 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.  In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 a un solo agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 9.
3.  In caso di vendita, fusione, scissione o affitto della loro azienda o di parte di essa, gli agricoltori che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 agli agricoltori che acquisiscono l'azienda o parte di essa, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.
4.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 22
Articolo 22

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1.  Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
1.  Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
2.  Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 40% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
2.  Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 10% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
3.  Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.
3.  Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.
Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

4.  Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
4.  Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) una durata di affitto minima;
a) una durata di affitto minima;
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.
5.  Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.
5.  Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione:
a) hanno un valore unitario uniforme;
b) possono scostarsi al massimo del 20% rispetto al valore unitario medio.
Nell'applicare i paragrafi 2, 3 e il presente paragrafo, gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure volte a garantire che, in caso di riduzione dei diritti all'aiuto a livello di azienda agricola, i diritti attivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.

6.  Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
6.  Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis

Convergenza interna

1.  In deroga all'articolo 22, gli Stati membri hanno facoltà di approssimare il valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale in modo che il valore unitario degli stessi si sposti parzialmente, ma non del tutto, verso valori nazionali o regionali uniformi a decorrere dall'anno di domanda 2021. Gli Stati membri possono utilizzare la formula per la convergenza esterna tra Stati membri quando esercitano tale opzione. La convergenza è finanziata mediante la riduzione del valore dei diritti all'aiuto per il 2013 al di sopra di una soglia stabilita dagli Stati membri o al di sopra della media nazionale.
2.  Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono decidere che il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, che rappresentano il 30% della dotazione nazionale a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, è da corrispondere agli agricoltori come percentuale del loro pagamento di base.
3.  Quando si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale. Tali disposizioni comprendono modifiche progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2013.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 23
Articolo 23

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

Costituzione e uso della riserva nazionale

1.  Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 per l'anno 2014.
1.  Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Per l'anno 2014, tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4. Per gli anni successivi, gli Stati membri possono fissare il massimale della riduzione anno per anno in base alle esigenze di assegnazione.
2.  Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
2.  Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
3.  Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
3.  Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
4.  Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
4.  Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
Ai fini del primo comma, per «giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Ai fini del primo comma, per «giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Ai fini del primo comma, per «nuovo agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende una persona fisica alla quale non sono mai stati riconosciuti diritti d'aiuto. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i nuovi agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.

5.  Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
5.  Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
a bis) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori le cui aziende sono situate in uno Stato membro che ha deciso di esercitare l'opzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che non hanno ottenuto un diritto all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del regolamento (CE) n. 73/2009 o di entrambi, in sede di dichiarazione delle superfici agricole ammissibili per l'anno 2014;
a ter) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno avviato la loro attività agricola dopo il 2011 e che operano in settori agricoli specifici definiti dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori;
a quater) aumentare il valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base fino al valore unitario medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto agli agricoltori che, per effetto del passaggio al regime di pagamento di base, si trovano in una situazione speciale in ragione del modesto valore dei diritti all'aiuto storici da loro detenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, o aumentare il valore dei diritti all'aiuto agli agricoltori che al 31 dicembre 2013 detenevano diritti speciali;
a quinquies) concedere agli agricoltori una compensazione su base annua – che può essere integrata da un pagamento supplementare per i piccoli agricoltori – per la soppressione del regime che prevedeva l''erogazione di 5 000 EUR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7.
b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7. Tuttavia, nell'aumentare il valore dei diritti all'aiuto di cui alla presente lettera, gli Stati membri possono decidere di applicare un metodo alternativo a quello lineare.
6.  Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
6.  Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
7.  Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
7.  Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]. In deroga a tali disposizioni, gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie nel 2013 possono continuare ad applicare il modello per l'applicazione del pagamento di base.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Ai fini del primo comma, lettera a), nel determinare le dimensioni della superficie agricola ammissibile gli Stati membri hanno facoltà di applicare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un coefficiente di riduzione per le superfici con un potenziale di raccolto inferiore o con produzioni specifiche.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora i diritti all'aiuto siano venduti senza terra, gli Stati membri possono, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti sia riversata nella riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1 – lettera e
e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto in nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ad eccezione dei nuovi agricoltori e dei giovani agricoltori;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 28 – lettera g
g) le norme in merito alla dichiarazione e all'attivazione dei diritti all'aiuto;
g) le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Capo 1 bis (nuovo)
CAPO 1 BIS

PAGAMENTO INTEGRATIVO PER I PRIMI ETTARI

Articolo 28 bis

Norme generali

1.  Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di concedere un pagamento annuo integrativo agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2.  Gli Stati membri stabiliscono il numero di primi ettari ammissibili ai fini di tale disposizione, il quale corrisponde al numero di diritti attivati dall'agricoltore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino a un limite di 50 ettari.
3.  Per finanziare tale disposizione, gli Stati membri usano un importo massimo pari al 30% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
4.  Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo dei pagamenti integrativi per i primi ettari dividendo l'importo di cui al paragrafo 3 per il numero totale di ettari che beneficiano di tale pagamento.
5.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo la pubblicazione della proposta della Commissione concernente il presente regolamento, le condizioni per beneficiare del pagamento di cui al presente articolo.
6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il 1° agosto 2013.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 30
Articolo 30

Articolo 30

Diversificazione delle colture

Diversificazione delle colture

1.  Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70% della superficie a seminativo.
1.  Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano fra i 10 e i 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno due colture diverse. Nessuna di queste colture copre più dell'80% della superficie a seminativo.
Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse, eccezion fatta per le aziende situate a nord del 62° parallelo. La coltura principale non copre più del 75% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate non coprono più del 95% della superficie a seminativo.

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 31
Articolo 31

Articolo 31

Prato permanente

Prato e pascolo permanenti

1.  Gli agricoltori mantengono a prato permanente le superfici delle loro aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate «superfici di riferimento a prato permanente».
1.  Gli Stati membri garantiscono il mantenimento del rapporto tra i terreni investiti a prato e pascolo permanenti e la superficie agricola totale. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare tale obbligo a livello nazionale, regionale o subregionale.
Ai fini del primo comma, i terreni investiti a prato e pascolo permanenti sono considerati corrispondenti alle superfici delle aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate «superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti».

Le superfici di riferimento a prato permanente sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2.   Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2.   È consentita la conversione di non oltre il 5% delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti, ad eccezione dei terreni ricchi di carbonio, delle zone umide e dei prati e pascoli seminaturali. In circostanze eccezionali tale percentuale può essere aumentata al 7%.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente, la riconversione in prato permanente della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la modifica delle superfici di riferimento a prato permanente in caso di cessione di terreni.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti previsto al paragrafo 1, terzo comma, il rinnovo del prato e pascolo permanenti nonché la riconversione in prato e pascolo permanenti della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2, e altresì riguardanti le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 e la modifica delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti, in caso di cessione di terreni.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 32
Articolo 32

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

Aree di interesse ecologico

1.  Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
1.   Se le superfici a seminativo occupano più di 10 ettari, gli agricoltori, durante il primo anno di applicazione del presente regolamento, provvedono affinché almeno il 3% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato e pascolo permanenti e le colture permanenti, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio come siepi, fossi, muri di pietra tradizionali, stagni e alberi campestri, superfici occupate da colture che fissano l'azoto, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii). Gli agricoltori possono applicare tale misura all'intera azienda.
Gli agricoltori possono utilizzare un'area di interesse ecologico per la produzione senza applicare pesticidi o fertilizzanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale indicata nel primo comma è aumentata al 5%.

1 bis. Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle misure di cui al paragrafo 1, corredata delle necessarie proposte legislative, al fine di aumentare, se del caso, fino al 7% la percentuale di cui al paragrafo 1 per il 2018 e gli anni successivi, previa considerazione dell'impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri possono decidere di applicare fino a tre punti percentuali delle aree di interesse ecologico a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.

1 quater. Gli agricoltori possono riprendere in locazione dall'autorità locale una superficie agricola a elevata valenza naturale che è entrata a far parte del patrimonio pubblico in seguito a una ricomposizione fondiaria o a procedure analoghe, e possono designarla area di interesse ecologico a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

1 quinquies. Le aree di interesse ecologico sono oggetto di ponderazione in funzione del loro interesse ambientale. La Commissione approva l'insieme dei coefficienti di ponderazione trasmessi dagli Stati membri tenendo conto di criteri equivalenti in materia di prestazioni ambientali e climatiche.

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.
2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 quinquies del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione in fase di valutazione della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di definizione del livello regionale di cui al paragrafo 1 ter del medesimo.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4
4.  Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4.  Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ai quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri possono modulare il pagamento per ettaro in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)
Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di fissare il numero massimo di ettari per azienda agricola che sono da prendere in considerazione ai fini del pagamento.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
2.  A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2.  A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di fissare ogni anno il corrispondente massimale per tale pagamento.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 36
Articolo 36

Articolo 36

Norme generali

Norme generali

1.  Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
1.  Gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite al presente capo, un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2.  Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:
2.  Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:
a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);
b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);
b bis) gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i giovani agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.
3.  Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
3.  Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
4.  Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
4.  Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5.  Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
5.  Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto nello Stato membro o nella regione interessati per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati membri rispettano i seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri fissano un limite che non può superare un massimo di 100 ettari.

a) un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono pari o inferiori a 25 ettari;
b) negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie.
6.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.
6.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 37
Articolo 37

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie

1.  Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II. Essi comunicano alla Commissione, entro il 1º agosto 2013, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.
1.  Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano il 2% del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II.
Se la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36 è inferiore al 2%, gli Stati membri possono destinare la parte rimanente dei rispettivi importi ai fini di un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto della riserva nazionale, accordando priorità ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale ivi menzionata al fine di accordare priorità a beneficiari selezionati a livello nazionale, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tale decisione è comunicata alla Commissione anteriormente al 1° agosto 2013.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

2.  Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
2.  Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
3.  Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
3.  Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
4.  In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4.  In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli stanziamenti destinati ai pagamenti accoppiati sono assegnati in via prioritaria alle produzioni che hanno beneficiato di pagamenti accoppiati nel periodo 2010-2013 a norma degli articoli 68, 101 e 111 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel 2010 detenevano diritti speciali a norma degli articoli 60 e 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 indipendentemente dal pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli allevatori che non sono proprietari della maggior parte delle superfici che utilizzano per lo svolgimento della loro attività.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, recanti disposizioni transitorie da applicare a tali agricoltori.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma, il limite entro il quale è concesso il sostegno accoppiato può essere esteso fino a superare quello necessario per mantenere gli attuali livelli di produzione, a condizione che si tratti di sostegno accoppiato a vocazione ambientale. Lo Stato membro interessato stabilisce tale limite in funzione di obiettivi o problemi ambientali specifici. Il limite così stabilito è comunicato alla Commissione in conformità all'articolo 40 ed è approvato in conformità all'articolo 41.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
1.  Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
1.  Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La percentuale del massimale nazionale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata di tre punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale quale definito nell'allegato II per sostenere la produzione di colture proteiche a norma del presente capo.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
soppresso
a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o
b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
4.  Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
5.  A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
5.  A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per fissare ogni anno il corrispondente massimale per il sostegno.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)
Articolo 39 bis

Sostegno nazionale supplementare facoltativo

1.  Gli Stati membri che decidono di istituire un sostegno accoppiato facoltativo a favore del settore delle vacche nutrici a norma dell'articolo 38 hanno facoltà di concedere agli agricoltori un premio nazionale supplementare a integrazione dell'importo del sostegno accoppiato di cui beneficiano per il medesimo anno civile.
2.  Gli Stati membri comunicano agli agricoltori le condizioni per la concessione di tale sostegno nazionale supplementare contemporaneamente alla comunicazione del sostegno accoppiato e con le medesime modalità.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.   La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di approvare la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 47
Articolo 47

Articolo 47

Norme generali

Norme generali

1.  Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».
1.  Gli Stati membri hanno facoltà di istituire un regime semplificato per i piccoli agricoltori in conformità alle condizioni previste dal presente titolo. Qualora uno Stato membro applichi tale regime, gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, partecipano al regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo («regime per i piccoli agricoltori»).
Gli agricoltori che hanno diritto, a norma dei titoli III e IV, a pagamenti inferiori a 1 500 EUR sono automaticamente inclusi in tale regime per i piccoli agricoltori.

2.  I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
2.  I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3.  Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
3.  Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 48
Articolo 48

Articolo 48

Partecipazione

Partecipazione

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

L'elenco degli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è comunicato alla Commissione dalle autorità nazionali entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Gli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 49
Articolo 49

Articolo 49

Importo del pagamento

Importo del pagamento

1.  Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
1.  Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
a) un importo non superiore al 15% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
a) un importo non superiore al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di tre.
b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di cinque.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di decidere che il pagamento annuo deve essere pari all'importo che spetterebbe all'agricoltore a norma dell'articolo 18, dell'articolo 29, dell'articolo 34, dell'articolo 36 e dell'articolo 38 nell'anno di adesione al regime, ma non superiore a 1 500 EUR.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 500 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 500 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
3.  In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.
3.  In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 51
Articolo 51

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie

1.  Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.
1.  Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.
La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

Gli Stati membri che esercitano l'opzione prevista all'articolo 20, paragrafo 1, hanno facoltà di applicare tassi di riduzione diversi a livello regionale.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2.  Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.
2.  Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 15% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare nonché le regole relative al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze di tali comunicazioni;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario, alle frequenze e alle scadenze;
soppresso
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1
1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali misure possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, necessari e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali atti delegati possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.
2.   Qualora, in connessione con le misure di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista all'articolo 55 bis.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2
2.  Le deleghe di potere di cui al presente regolamento sono conferite alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
2.  La delega di potere alla Commissione di cui al presente regolamento si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)
Articolo 55 bis

Procedura d'urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga senza indugio l'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis

Relazione

Entro il 1° marzo 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da adeguate proposte legislative.

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2014

2015

2016

2017

2018

2019 e seguenti

Belgio

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgaria

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Repubblica ceca

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danimarca

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Germania

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonia

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlanda

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grecia

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Spagna

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Francia

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croazia

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cipro

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lettonia

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituania

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Lussemburgo

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Ungheria

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Paesi Bassi

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Austria

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Polonia

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portogallo

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Romania

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovenia

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovacchia

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlandia

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Svezia

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Regno Unito

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Emendamento

2014

2015

2016

2017

2018

2019 e seguenti

Belgio

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulgaria

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Repubblica ceca

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Danimarca

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Germania

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estonia

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Irlanda

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grecia

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Spagna

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Francia

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Croazia

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Cipro

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lettonia

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Lituania

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Lussemburgo

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Ungheria

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malta

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Paesi Bassi

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Austria

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Polonia

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portogallo

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Romania

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovenia

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovacchia

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Finlandia

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Svezia

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Regno Unito

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255


Regolamento OCM unica (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
PDF 2143kWORD 338k
Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

  considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)
visto il parere della Corte dei conti1,
1 GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)
visto il parere del Comitato delle Regioni1,
1 GU C 225 del 27.7.2012.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] del […], recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un nuovo regolamento «OCM unica». Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.
(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1234/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento «OCM unica». Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati. Inoltre, la riforma deve proseguire nella direzione delle riforme precedenti verso una maggiore competitività e un più marcato orientamento al mercato.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo del quadro strategico dell'Unione per la sicurezza alimentare (COM(2010)0127), in particolare per quanto concerne la garanzia che le misure della PAC non compromettano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo nonché la capacità delle relative popolazioni di alimentarsi, rispettando allo stesso tempo gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione ai sensi dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)  La garanzia di sicurezza e di sovranità alimentari dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali della politica agricola comune negli Stati membri e ciò richiede l'esistenza di strumenti di regolazione e di distribuzione della produzione che permettano ai paesi e alle regioni di sviluppare la propria produzione in modo da soddisfare, nella misura possibile, il proprio fabbisogno. È inoltre fondamentale riequilibrare i rapporti di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso del suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(2)   Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per permetterle di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.
soppresso
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In certi casi la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.
(4)  Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In generale, la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  È opportuno tenere conto degli obiettivi fissati dalla Commissione per la futura politica agricola comune in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, sicurezza alimentare, presenza dell'agricoltura in tutti i territori europei, sviluppo regionale equilibrato, competitività dell'agricoltura europea e semplificazione della PAC.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  La semplificazione delle regole amministrative per l'attuazione della politica agricola comune riveste particolare importanza per gli agricoltori, purché non si traduca in un'eccessiva standardizzazione dei criteri che non tiene conto di determinate caratteristiche locali e regionali.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il presente regolamento e gli altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato fanno riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti di tali regolamenti. È necessario che la Commissione sia abilitata ad adottare misure di esecuzione per procedere a tali adeguamenti. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.
(7)  Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, che conferisce attualmente tale competenza e integrare una nuova procedura di adeguamento nel presente regolamento.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.
soppresso
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  L'intervento pubblico sul mercato non deve essere attuato come misura di urgenza se non per stabilizzare un'estrema volatilità dei prezzi dovuta un temporaneo eccesso di domanda sul mercato europeo e non deve essere utilizzato per stabilizzare un eccesso di produzione strutturale.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
(13)  A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). Giova altresì considerare che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico e di un aiuto all'ammasso privato, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso, in tutto o in parte, di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.
(14)  A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile, ogniqualvolta si presenti un'evidente necessità, e che sia aperto, su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.
(16)  Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti e da permettere che i prodotti siano messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Le tabelle utilizzate nell'Unione per classificare le carcasse nei settori delle carni bovina, suina, ovina e caprina sono essenziali ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; esse rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)  Occorre che l'aiuto all'ammasso privato raggiunga i suoi obiettivi di stabilizzazione dei mercati e di contribuzione a un livello di vita equo per la popolazione agricola. Tale strumento dovrebbe quindi essere utilizzato non solo sulla base di indicatori connessi ai prezzi di mercato, ma anche in risposta a condizioni economiche particolarmente difficili sui mercati, soprattutto quelle che hanno un impatto notevole sui margini di utile dei produttori agricoli.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato,per quanto riguarda le tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
(22)  Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, oltre che per tenere conto delle caratteristiche specifiche trovate nell'Unione e degli sviluppi tecnici nonché dei requisiti settoriali,dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 per adattare e aggiornare le tabelle utilizzate dall'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  Al fine di rafforzare e integrare gli strumenti esistenti di gestione dei mercati e assicurarne il corretto funzionamento, occorre predisporre uno strumento basato sulla gestione privata dell'offerta e sul coordinamento dei vari operatori. Lo strumento dovrebbe offrire ad associazioni riconosciute di organizzazione di produttori che dispongono di dimensioni di mercato adeguate la possibilità di ritirare un prodotto nel corso della campagna di commercializzazione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
(23 ter)  Per evitare che tale strumento abbia effetti contrari agli obiettivi della PAC o nuoccia al corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla fissazione di norme relative al funzionamento e all'attivazione dello strumento. Inoltre, al fine di assicurare che tale strumento sia compatibile con la legislazione dell'Unione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardanti le norme relative al suo finanziamento, anche per quanto concerne i casi in cui essa ritiene opportuna l'erogazione dell'aiuto all'ammasso privato.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  È opportuno incoraggiare il consumo di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.
(25)  Al fine di promuovere presso i bambini le abitudini alimentari sane, è opportuno incoraggiarli a consumare frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici, prescolastici e parascolastici. Tali programmi dovrebbero altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC, ivi compresi l'innalzamento dei redditi agricoli, la stabilizzazione dei mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, sia oggi che in futuro.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Per una sana gestione finanziaria dei programmi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta nelle scuole è opportuno disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale.
(26)  Per una sana gestione finanziaria dei programmi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario agli eventuali programmi nazionalidi distribuzione di frutta e verdura nelle scuole con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole è opportuno che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento per le quali siano autorizzati a concedere un aiuto nazionale.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché per sensibilizzare il pubblico al programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma; le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti; i criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute; i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi, e infine per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
(27)  Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma per conseguire gli obiettivi dello stesso e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché di sensibilizzare il pubblico al regime di aiuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma; le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti; i criteri aggiuntivi riguardanti la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute; i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi, il monitoraggio e la valutazione nonché la fissazione delle condizioni alle quali gli Stati membri si attivano per pubblicizzare la loro partecipazione al regime di aiuto e richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Per tener conto dell'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'obbligo degli istituti scolastici di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
(28)  Al fine di assicurare l'efficacia del programma in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso e garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto; le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione nonché la fissazione delle condizioni alle quali gli Stati membri si attivano per pubblicizzare la loro partecipazione al regime di aiuto e richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  È opportuno che la Commissione consideri la possibilità di proporre appositi programmi per favorire il consumo nelle scuole di prodotti diversi dai prodotti ortofrutticoli e dai latticini.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Solo uno Stato membro si avvale del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori di luppolo. Per creare una certa flessibilità e armonizzare l'approccio seguito in questo settore con quello degli altri settori, è opportuno cessare il regime di aiuto e prevedere la possibilità di sostenere le organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.
soppresso
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di operatori del settore rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di sospensione o revoca del riconoscimento, le misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione.
(31)  Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di produttori del settore o le organizzazioni interprofessionali rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di rifiuto, sospensione o revoca del riconoscimento, i dettagli delle misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle organizzazioni di produttori, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione.
(32)  Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione allo stato fresco e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)  Al fine di garantire una migliore efficacia dei programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e di gestione delle crisi, occorre che siano attuati da strutture che dispongono di dimensioni di mercato adeguate. È quindi importante che le associazioni di organizzazioni di produttori siano incoraggiate a presentare e gestire, in tutto o in parte, programmi operativi e misure di prevenzione e di gestione della crisi.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli.
(35)  È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico alla loro costituzione nel settore degli ortofrutticoli. Tale sostegno non deve falsare le condizioni di concorrenza per gli agricoltori e le relative organizzazioni di produttori sul mercato interno.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
(40)  Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nell'Unione e nei paesi terzi. Tenuto conto della loro importanza per la competitività del settore vitivinicolo europeo, dovrebbe altresì essere disponibile un sostegno per le attività di ricerca e di sviluppo. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive. Di conseguenza, il solo tipo di sostegno che può essere concesso è quello deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2011 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e alle condizioni previste da tale disposizione.
soppresso
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; disposizioni generali e definizioni ai fini dei programmi di sostegno; la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.
(43)  Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.
(44)  L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento coordinato dell'Unione, nel quadro della politica veterinaria europea, rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la salute delle api e la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  Per garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
(45)  Al fine di garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i dettagli delle misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)
(48 bis)  Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli dell'Unione all'interno della stessa e nei paesi terzi.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)  Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.
(50)  Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi a una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione. Fatti salvi il diritto dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero tuttavia conservare la capacità di adottare o mantenere disposizioni nazionali relative ai settori o prodotti disciplinati dalla norma generale di commercializzazione ovvero relative ai settori o prodotti disciplinati da norme particolari di commercializzazione per quanto riguarda taluni elementi non espressamente armonizzati dal presente regolamento.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)
(53 bis)  All'interno delle norme di commercializzazione occorre distinguere chiaramente le norme obbligatorie e i termini riservati facoltativi. I termini riservati facoltativi dovrebbero continuare a contribuire al perseguimento degli obiettivi delle norme di commercializzazione e il loro campo di applicazione dovrebbe essere pertanto limitato ai prodotti elencati nell'allegato I dei trattati.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 53 ter (nuovo)
(53 ter)  Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza i termini riservati facoltativi esistenti dovrebbero essere d'ora in poi disciplinati dal presente regolamento.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 54
(54)  Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
(54)  Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, senza dimenticare che un'informazione incompleta e non corretta può incidere sul tessuto economico-produttivo dell'area di riferimento e tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori a livello regionale, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 56
(56)  Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi se le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione.
(56)  Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che definiscano le condizioni necessarie per considerare i prodotti importati come aventi un livello equivalente di conformità ai requisiti dell'Unione in materia di norme di commercializzazione e autorizzino misure in deroga alle norme in base alle quali la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione è soggetta al rispetto di tali norme. È altresì opportuno determinare le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 58
(58)  Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, in particolare gli atti destinati ad adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.
(58)  Al fine di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato per adottare regole dettagliate in materia di norma di commercializzazione generale e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 61
(61)  Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.
(61)  Per tener conto delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 69
(69)  Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: i principi per la delimitazione della zona geografica e le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.
(69)  Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i dettagli aggiuntivi relativi alla delimitazione della zona geografica, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 70
(70)  Per garantire una protezione adeguata e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi gli operatori economici e le autorità competenti per quanto riguarda le denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta e per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative: alle denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009; la procedura nazionale preliminare; i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.
soppresso
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 74
(74)  Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» oppure «indicazione geografica protetta»; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura e presentazione.
(74)  Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» oppure «indicazione geografica protetta»; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura dei prodotti esportati e presentazione.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 77
(77)  Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
(77)  Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, è necessario che la Commissione, al momento di proporre pratiche enologiche, si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)
(82 bis)  Per motivi di ordine economico, sociale e ambientale, oltre che alla luce dell'assetto del territorio delle zone rurali a tradizione viticola, al di là delle esigenze di mantenimento del controllo, della diversità, del prestigio e della qualità dei prodotti vitivinicoli europei occorre mantenere almeno fino al 2030 l'attuale sistema dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 83
(83)  Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori;
(83)  Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, nel settore dello zucchero sono necessari strumenti specifici. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 84
(84)  Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
(84)  Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno prevedere un certo numero di normeconcernenti tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)
(84 bis)  Per consentire ai produttori di barbabietola di portare a termine il loro adeguamento alla profonda riforma introdotta nel 2006 nel settore dello zucchero e proseguire gli sforzi di competitività avviati sin da allora, occorre prorogare fino alla campagna di commercializzazione 2019/2020 il regime di quote esistente. In tale contesto dovrebbe essere consentito alla Commissione di assegnare quote di produzione agli Stati membri che hanno rinunciato a tutta la propria quota nel 2006.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)
(84 ter)  Le forti e ricorrenti tensioni osservate sul mercato europeo dello zucchero rendono necessario un meccanismo che consenta, per tutto il tempo necessario, di introdurre sul mercato interno lo zucchero fuori quota applicando le stesse condizioni valide per lo zucchero di quota . Tale meccanismo dovrebbe permettere, al tempo stesso, importazioni supplementari a dazio zero al fine di assicurare una sufficiente disponibilità di materie prime sul mercato dello zucchero dell'Unione e preservare l'equilibrio strutturale del mercato.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 84 quater (nuovo)
(84 quater)  In vista della definitiva soppressione del sistema delle quote nel 2020, occorre che la Commissione presenti entro il 1° luglio 2018 una relazione al Parlamento e al Consiglio sulle modalità di uscita dal regime esistente di quote e sul futuro del settore dopo la soppressione delle quote nel 2020, contenente eventuali proposte necessarie per preparare l'insieme del settore al dopo 2020. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione dovrebbe anche presentare una relazione sul funzionamento della catena di approvvigionamento nel settore dello zucchero dell'Unione.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 85
(85)  Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e della promozione delle buone pratiche. Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Le disposizioni in vigore sulla definizione e sul riconoscimento di tali organizzazioni e delle loro associazioni in alcuni settori devono pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti previsti dal diritto dell'Unione in tutti i settori.
(85)  Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta, di una migliore commercializzazione, della correzione degli squilibri nella catena del valore e della promozione delle buone pratiche, soprattutto in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, in particolare quello della stabilizzazione dei redditi dei produttori, ad esempio mettendo a disposizione dei loro membri strumenti di gestione del rischio, migliorando la commercializzazione, concentrando l'offerta e negoziando i contratti, in modo da rafforzare il potere negoziale dei produttori.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)
(85 bis)  Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche nonché la trasparenza del mercato.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 85 ter (nuovo)
(85 ter)  Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali in alcuni settori dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in tutti i settori. In particolare è fondamentale che i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori fissati nell'ambito della regolamentazione comunitaria garantiscano che tali entità siano costituite per iniziativa degli agricoltori, i quali definiscono democraticamente la politica generale delle organizzazioni stesse e adottano le decisioni sul relativo funzionamento interno.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 87
(87)   Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
(87)   È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 88
(88)  Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
(88)  Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 90
(90)  In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.
soppresso
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 90 bis (nuovo)
(90 bis)  L'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna e contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori, ad esempio nella filiera lattiero-casearia, e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 90 ter (nuovo)
(90 ter)  In mancanza di una normativa dell'Unione relativa ai citati contratti, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nell'ambito dei rispettivi sistemi di diritto contrattuale, di rendere obbligatorio l'uso dei contratti stessi, purché siano rispettati il diritto dell'Unione e, in particolare, il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Stante la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Occorre che a tutte le consegne in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna da parte di un agricoltore a un trasformatore deve essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne provenienti da altri Stati membri, ma non necessariamente anche alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un'offerta scritta a un agricoltore per concludere il contratto in questione.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 91
(91)  Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.
soppresso
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)
(91 bis)  Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e un tenore di vita equo agli agricoltori, il loro potere contrattuale nei confronti dei possibili acquirenti dovrebbe essere rafforzato traducendosi in una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire i citati obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare un provvedimento a norma dell'articolo 42 secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite esclusivamente da agricoltori o dalle loro associazioni di negoziare congiuntamente le condizioni dei possibili contratti, anche per quanto concerne i prezzi, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri con un acquirente, così da evitare l'imposizione, da parte degli acquirenti, di prezzi inferiori ai costi di produzione. Tuttavia, solo le organizzazioni di agricoltori che chiedono e ottengono il riconoscimento dovrebbero poter beneficiare di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non dovrebbe applicarsi alle cooperative. Le organizzazioni di produttori esistenti riconosciute dalla legislazione nazionale dovrebbero diventare ammissibili al riconoscimento de facto ai sensi del presente regolamento.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 91 ter (nuovo)
(91 ter)  Vista l'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, nel quadro della fine del sistema delle quote latte gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare norme per regolamentare l'offerta del formaggio prodotto in una determinata area geografica. Le norme dovrebbero riguardare l'intera produzione del formaggio interessato e dovrebbero essere richieste da un'organizzazione interprofessionale, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione quale definita dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per fare formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e delle associazioni, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio. Inoltre, le norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 91 quater (nuovo)
(91 quater)  In virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 le quote latte arriveranno a scadenza entro un termine relativamente breve dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Una volta abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere del regime in questione.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 91 quinquies (nuovo)
(91 quinquies)  La decisione di sopprimere le quote latte è stata accompagnata dall'impegno a garantire un «atterraggio morbido» per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il regolamento (UE) n. 261/20121 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari costituisce un primo passo in tale direzione che occorre completare attraverso altri dispositivi. In tale ottica bisogna autorizzare la Commissione, in caso di grave squilibrio sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a concedere un aiuto ai produttori di latte che riducono volontariamente la produzione e a imporre un prelievo ai produttori di latte che aumentano la produzione durante lo stesso periodo e nella medesima proporzione.
1 GU L 94 del 30.3.12, pag. 38.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 93
(93)  Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, comprese le deroghe a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni, il riconoscimento, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali; all'esternalizzazione delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni, l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.
(93)  Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, e, se necessario, possono essere aggiunte a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni di organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, alle condizioni del riconoscimento, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali, anche per quanto concerne le norme sulla prestazione di assistenza amministrativa nei casi di cooperazione transnazionale; le condizioni dell'esternalizzazione delle attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni, l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato; le condizioni specifiche all'attuazione dei sistemi contrattuali e le quantità specifiche che possono formare oggetto di negoziati contrattuali.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 94
(94)  Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.
(94)  Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione senza turbare i mercati dei paesi in via di sviluppo. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 94 bis (nuovo)
(94 bis)  È opportuno, tuttavia, che l'attuazione degli accordi internazionali non si discosti dal principio di reciprocità, in particolare a livello tariffario, sanitario, fitosanitario, ambientale e del benessere degli animali; occorre inoltre che avvenga nel rigoroso rispetto dei meccanismi per i prezzi di entrata, dei dazi specifici aggiuntivi e dei prelievi compensativi.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 96
(96)  Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
(96)  Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per la modifica e l'integrazione dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 100
(100)  Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento a un valore diverso dal prezzo unitario.
(100)  Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento al prezzo unitario oppure, ove necessario, di una verifica del valore in dogana con riferimento al valore forfettario di importazione. Il controllo del valore in dogana non può in nessun caso essere operato mediante un metodo deduttivo che consenta di ridurre o evitare l'imposizione di specifici dazi aggiuntivi.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 103 bis (nuovo)
(103bis)  Per agevolare lo sviluppo e la crescita della bioeconomia e scongiurare gli effetti negativi che potrebbero altrimenti insorgere sul mercato dell'Unione dei prodotti industriali a base biologica, è opportuno adottare misure per garantire che i produttori di questi ultimi possano usufruire di approvvigionamenti sicuri di materie prime agricole a prezzi globalmente competitivi. In caso di importazione nell'Unione in esenzione dai dazi doganali di materie prime agricole da trasformare in prodotti industriali a base biologica, occorre adottare misure per garantire che le materie prime siano utilizzate per la finalità dichiarata.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 105
(105)  Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
(105)  Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 107
(107)  Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.
(107)  Per alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC dovrebbero essere considerate uno strumento di gestione delle crisi, fintantoché il futuro di tale strumento non sia stato deciso nel quadro dell'OMC su base di reciprocità. La rubrica di bilancio per le restituzioni all'esportazione deve pertanto essere fissata temporaneamente a zero. Quando utilizzate, è opportuno che le restituzioni all'esportazione siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità, e che non compromettano l'evoluzione dei settori agricoli e delle economie dei paesi in via di sviluppo.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 120
(120)  Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato.
(120)  Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 121 bis (nuovo)
(121 bis)  Occorre che le specificità del settore agricolo siano tenute meglio in considerazione nell'attuazione della regolamentazione dell'Unione applicabile in materia di concorrenza, in particolare al fine di garantire che le missioni affidate alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali possano essere correttamente ed effettivamente realizzate.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 121 ter (nuovo)
(121 ter)  Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento relative al diritto della concorrenza e contribuire in tal modo al funzionamento armonioso del mercato interno, occorre che la Commissione assicuri il coordinamento delle azioni delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza. A tale scopo la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e guide di buone prassi che ispirino l'azione delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza nonché degli operatori economici nel settore agricolo e agroalimentare.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 122
(122)  È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
(122)  È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza. Segnatamente è opportuno che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di tali organizzazioni siano considerati necessari alla realizzazione delle finalità della PAC di cui all'articolo 39 del trattato e che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applichi a tali accordi, a meno che la concorrenza non ne sia esclusa. In questo caso occorre applicare i procedimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1e far sì che in tutti i procedimenti avviati per esclusione della concorrenza l'onere della prova incomba alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione.
1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A partire dal 1 dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 124
(124)  La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
(124)  La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 129
(129)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.
(129)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 131 bis (nuovo)
(131 bis)  I dati raccolti dalla rete d'informazione contabile agricola dovrebbero essere presi in considerazione nella formulazione di studi e ricerche con lo scopo di prevenire eventuali crisi nei diversi settori agricoli, dal momento che riflettono lo stato di salute delle aziende agricole. Tali dati dovrebbero fungere da strumento utile per la prevenzione e gestione di crisi.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 133
(133)  Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.
(133)  Per contrastare efficacemente ed effettivamente la turbativa sui mercati causata da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da un consistente aumento dei costi di produzione o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, laddove la situazione sembra destinata a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 135
(135)  Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.
(135)  Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati e assicura il rispetto del principio secondo cui i dati personali non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con le finalità originarie per le quali sono stati raccolti, come raccomandato dal Garante europeo della protezione dei dati nel parere del 14 dicembre 20111.
1 GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 137
(137)  Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
(137)  Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2.
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 139
(139)  Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.
(139)  Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 140
(140)   Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui tale ricorso sia necessario per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.
(140)   La procedura d'urgenza deve essere utilizzata per contrastare effettivamente ed efficacemente determinate turbative del mercato nonché parassiti e malattie degli animali e delle piante, la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante oppure per risolvere problemi specifici.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 143
(143)  La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato, e la risoluzione di problemi specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per affrontare i problemi.
(143)  La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Considerando 143 bis (nuovo)
(143 bis)  È opportuno adottare misure di salvaguardia, in particolare quando i prodotti agricoli importati da paesi terzi non garantiscono la sicurezza alimentare o la tracciabilità dei prodotti alimentari e non rispettano tutte le condizioni sanitarie, ambientali o di benessere degli animali prescritte per il mercato interno, quando i mercati affrontano situazioni di crisi o vengono rilevate carenze rispetto alle condizioni indicate nei titoli di importazione riguardo ai prezzi, alle quantità o al calendario. Tale controllo del rispetto delle condizioni fissate per l'importazione dei prodotti agricoli va effettuato tramite un sistema integrato di monitoraggio in tempo reale delle importazioni nell'Unione.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Considerando 146
(146)  A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] una serie di misure settoriali, come le quote latte, le quote dello zucchero e altre misure nel settore dello zucchero, le restrizioni all'impianto di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.
soppresso
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Considerando 147
(147)  Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.
soppresso
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 149
(149)  Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,
(149)  Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 150 bis (nuovo)
(150 bis)  L'evoluzione dei mercati internazionali, la crescita della popolazione mondiale e il carattere strategico di un approvvigionamento alimentare a prezzi ragionevoli per la popolazione dell'Unione rivoluzioneranno il contesto in cui si evolve l'agricoltura europea, giustificando la presentazione da parte della Commissione, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione dei mercati e al futuro degli strumenti di gestione dei mercati agricoli. La relazione dovrebbe analizzare la rispondenza degli attuali strumenti di gestione dei mercati al nuovo contesto internazionale e, eventualmente, la possibilità di costituire riserve strategiche. Occorre che essa sia accompagnata da proposte utili ai fini di una strategia a lungo termine per l'Unione, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 39 del trattato.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I:
2.  I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I del presente regolamento:
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera j
j) ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
j) prodotti ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera m
m) piante vive, allegato I, parte XIII;
m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, allegato I, parte XIII;
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera u
u) alcole etilico, allegato I, parte XXI;
u) alcole etilico di origine agricola, allegato I, parte XXI;
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera v
v) apicoltura, allegato I, parte XXII;
v) prodotti dell'apicoltura, allegato I, parte XXII;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  Tenendo conto delle peculiarità del settore del riso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per aggiornare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I.
soppresso
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Ai fini del presente regolamento, per «condizioni climatiche avverse» si intendono le avversità meteorologiche assimilabili alle catastrofi naturali, ossia fenomeni quali il gelo, la grandine, il ghiaccio, la pioggia o la siccità qualora causino una distruzione o una riduzione della produzione superiore al 30% rispetto alla produzione media annuale di un determinato agricoltore. Tale produzione media annua è calcolata sulla base dei tre anni precedenti oppure di una media triennale fondata sul quinquennio precedente, escludendo i valori estremi verso l'alto o verso il basso.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. Ai fini del presente regolamento, per «sistemi avanzati di produzione sostenibile», «metodi avanzati di produzione sostenibile» e «misure avanzate per la produzione sostenibile» si intendono pratiche agricole che vanno al di là dei requisiti in materia di ecocondizionalità di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. [...] (regolamento orizzontale sulla PAC) e sono in continua evoluzione per migliorare la gestione degli elementi nutritivi naturali, il ciclo dell'acqua e i flussi energetici, al fine di ridurre i danni all'ambiente e lo spreco di risorse non rinnovabili e mantenere ad alto livello le colture, gli animali da allevamento e la biodiversità nei sistemi di produzione.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 4
Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento o in altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 per adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a
a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;
a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2
Tenendo conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.

soppresso
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7

Articolo 7

Prezzi di riferimento

Prezzi di riferimento

Sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

1.  Ai fini dell'applicazione della parte II, titolo I, capo I e della parte V, capo I, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:
c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:
i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;
i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;
ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 8;
d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo 9 bis;
e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, come segue:
f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo 9 bis, come segue:
i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.
ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.
f bis) nel settore dell'olio di oliva:
i) 2 388 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
ii) 2 295 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
1 bis. I prezzi di riferimento sono riesaminati a intervalli regolari, sulla base di criteri oggettivi, segnatamente le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione, in particolare i costi dei mezzi di produzione, e del mercato. Laddove necessario, i prezzi di riferimento sono aggiornati conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Gli intervalli del riesame possono variare a seconda della categoria di prodotti e tengono conto della volatilità caratteristica di ciascuna categoria di prodotti.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 9
Origine dei prodotti ammissibili

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti animali, l'intero processo di produzione deve essere stato effettuato nell'Unione.

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis

Tabelle unionali e controlli

1.  Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, nei seguenti settori:
a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;
b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, parte C.

2.  Un comitato di controllo dell'Unione composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto dell'Unione, a controllare in loco la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.
Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico dell'Unione.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10
Articolo 10

Articolo 10

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, conformemente alle condizioni di cui alla presente sezione ed eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:

a) frumento (grano) tenero, orzo e granturco;
a) frumento (grano) tenero e duro, sorgo, orzo e granturco;
b) risone;
b) risone;
c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.
e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 11
Articolo 11

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

L'intervento pubblico per i prodotti di cui all'articolo 10 è disponibile durante tutto l'arco dell'anno.
a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;
b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
c) per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna di commercializzazione;
d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 12
Articolo 12

Articolo 12

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1.   Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
1.  L'intervento pubblico:
a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
b) è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone) qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore a 1 560 EUR/t.
c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione adottati senza applicare l'articolo 162, paragrafi 2 o 3, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 9 bis, è inferiore al 90% del prezzo di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).
2.  La Commissione può chiudere l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).
2.  La Commissione chiude l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare l'articolo 162, paragrafi 2 o 3, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 13
Articolo 13

Articolo 13

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

1.  In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano a prezzo fisso entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:
1.  In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano al prezzo fisso stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:
a) 3 milioni di t di frumento tenero;
a) 3 milioni di t di frumento tenero;
b) 30 000 t di burro;
b) 70 000 t di burro;
c) 109 000 t di latte scremato in polvere.
c) 109 000 t di latte scremato in polvere.
2.  In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:
2.  In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:
a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
b) orzo, granturco, risone e carni bovine.
b) frumento duro, sorgo, orzo, granturco, risone e carni bovine.
In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14

Articolo 14

Prezzi di intervento pubblico

Prezzi di intervento pubblico

1.  Per prezzo di intervento pubblico si intende:
1.  Per prezzo di intervento pubblico si intende:
a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
2.  Il prezzo di intervento pubblico:
2.  Il prezzo di intervento pubblico:
a) del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
a) del frumento tenero, del frumento duro, del sorgo, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
c) delle carni bovine, non supera il prezzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).
c) delle carni bovine, non supera il 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7, lettera d).
3.  I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e del risone. Inoltre, tenendo conto della necessità di garantire che la produzione di risone si orienti verso determinate varietà, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione di maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di intervento pubblico.
3.  I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, del frumento duro, del sorgo, dell'orzo, del granturco e del risone.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 15
Articolo 15

Articolo 15

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

1.  Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:
a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. […] qualora tale programma lo preveda. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.  I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. […]. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2 bis. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 16 ‐ parte introduttiva
Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, conformemente alle condizioni precisate nella presente sezione ed eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b
b) olio di oliva;
b) olio di oliva e olive da tavola;
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera e bis (nuova)
e bis) formaggi.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 17
Articolo 17

Articolo 17

Condizioni di concessione dell'aiuto

Condizioni di concessione dell'aiuto

1.  Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, oppure della necessità di rispondere a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici nel settore in uno o più Stati membri.
1.  Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto:
a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o
b) della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici, aventi un impatto significativo sui margini di profitto dei produttori nel settore in uno o più Stati membri e/o
b bis) della specificità di determinati settori o della natura stagionale della produzione in determinati Stati membri.
2.  La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
2.  La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
4.  La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
4.  La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati e ai margini di profitto dei richiedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo Isezione 3 bis (nuova)
SEZIONE 3 BIS

Coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato

Articolo 17 bis

Coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato

1.  Al fine di evitare forti squilibri sui mercati o di ripristinarne il normale funzionamento in caso di grave perturbazione, le associazioni di organizzazioni di produttori appartenenti a uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 110 del presente regolamento possono instaurare e attivare un sistema che istituisca un coordinamento dei ritiri temporanei dal mercato effettuati dai loro membri.
Queste disposizioni si applicano fatta salva la parte IV del presente regolamento e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2.  Quando un'associazione di organizzazioni di produttori decide di attivare il suddetto sistema, esso si impone a tutti i suoi membri.
3.  Il sistema è finanziato mediante:
a) i contributi finanziari versati dai membri e/o dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e, se del caso,
b) l'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 8, in base alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 9 bis, lettera c), che in ogni caso non può essere superiore al 50% del costo globale.
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per garantire che le modalità di funzionamento del sistema siano in linea con gli obiettivi della PAC e non ostacolino il buon funzionamento del mercato interno.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo Isezione 4 – titolo
SEZIONE 4

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO, DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO E DI COORDINAMENTO DEI RITIRI TEMPORANEI DAL MERCATO

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 18
Articolo 18

Articolo 18

Poteri delegati

Poteri delegati

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2.  Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
2.  Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
3.  Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, orzo, granturco e risone.
3.  Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, frumento duro, sorgo, orzo, granturco e risone.
3 bis. Tenendo conto del particolare carattere stagionale e/o della specificità di determinate produzioni in alcuni Stati membri o regioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire condizioni oggettive diverse e fattori limite che giustificano l'attivazione dell'ammasso privato.

4.  Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.
4.  Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.
5.  Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:
5.  Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:
a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;
a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;
b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;
b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;
c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
c bis) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
6.  Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:
6.  Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:
a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.
b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.
7.  Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
7.  Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
a) il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
b) l'ammissibilità degli operatori;
b) l'ammissibilità degli operatori;
c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.
c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.
7 bis. Tenendo conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 intesi ad adeguare e aggiornare le disposizioni relative alla classificazione, all'identificazione e alla presentazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini di cui all'allegato III bis.

7 ter. Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato – ovverosia l'intervento pubblico e l'ammasso privato – nei settori delle carni bovine, suine e ovine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per:

a) stabilire disposizioni relative alla classificazione per categorie, alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), alla presentazione, al tenore stimato di carne magra, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse;
b) stabilire le regole per il calcolo dei prezzi medi nell'Unione e prescrivere agli operatori l'obbligo di informazione sulle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda i prezzi di mercato e i prezzi rappresentativi.
7 quater. Tenendo conto delle particolari caratteristiche esistenti all'interno dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati intesi a definire le deroghe alle disposizioni, in particolare:

a) prevedere deroghe che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;
b) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra.
7 quinquies. Tenendo conto della necessità di garantire che il comitato di controllo dell'Unione persegua i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati intesi a definirne le competenze e la composizione.

8.  Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le tabelle unionali di classificazione delle carcasse nei seguenti settori:
a) carni bovine;
b) carni suine;
c) carni ovine e caprine.
9.  Tenendo conto della necessità di garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse la Commissione può disporre, mediante atti delegati, la revisione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della stessa Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali disposizioni possono prevedere che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)
9 bis. Tenendo conto della necessità di garantire un funzionamento appropriato del sistema di coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per fissare i requisiti che il sistema deve rispettare, in particolare:

a) le condizioni generali di attivazione e di funzionamento;
b) le condizioni che le associazioni di organizzazioni di produttori devono soddisfare per la sua attuazione;
c) le norme applicabili al suo finanziamento, in particolare le condizioni in base alle quali la Commissione decide che un finanziamento unionale nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato può essere concesso o meno alle associazioni di organizzazioni di produttori;
d) le norme che consentono di evitare che una percentuale eccessiva di prodotti normalmente disponibili sia bloccata dall'attivazione del sistema.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 19
Articolo 19

Articolo 19

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure possono riguardare, in particolare:

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure possono riguardare, in particolare:

a) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;
a) i periodi rappresentativi, i mercati, i prezzi di mercato e l'evoluzione dei margini di profitto necessari per l'applicazione del presente capo;
b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
i) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;
j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;
k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e
i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e
ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.
ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.
k bis) le norme pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate;
k ter) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda:
i) la comunicazione dei risultati della classificazione;
ii) i controlli, i rapporti di ispezione e le azioni successive;
k quater) i controlli in loco relativi alla classificazione e alla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell'Unione, dal comitato di controllo dell'Unione;
k quinquies) le norme pratiche per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;
k sexies) le procedure per designare addetti qualificati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini adulti da parte degli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo IIsezione 1
Sezione 1

Sezione 1

PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI

PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI E LE ABITUDINI ALIMENTARI DEI BAMBINI

Articolo 20 bis

Gruppo bersaglio

I regimi di aiuto intesi a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari e le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti agli allievi che frequentano regolarmente istituti di istruzione primaria o secondaria, scuole materne o altri istituti prescolari o parascolari, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Parte II – titolo 1 – capo II – sezione 1 – sottosezione 1 – titolo
SOTTOSEZIONE 1

SOTTOSEZIONE 1

PROGRAMMA «FRUTTA NELLE SCUOLE»

PROGRAMMA «FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE»

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21

Articolo 21

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1.  Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:
1.  Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:
a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
a) per la fornitura agli allievi degli istituti di cui all'articolo 20 bis di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
2.  Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma.
2.  Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.
3.  Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.
3.  Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere i benefici ambientali e per la salute, la stagionalità, la varietà o la disponibilità dei prodotti, dando priorità alle filiere alimentari locali. A tale riguardo, gli Stati membri privilegiano i prodotti originari dell'Unione.
4.  L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:
4.  L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:
a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,
a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,
b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato
b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e nelle isole minori del Mar Egeo così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006
c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.
c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.
4 bis. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni scolarizzati negli istituti di cui all'articolo 20 bis. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto dell'Unione. Gli Stati membri richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

5.  L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
5.  L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta e la verdura nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta e la verdura. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
6.  Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
6.  Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
7.  Il programma «Frutta nelle scuole» a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
7.  Il programma «Frutta e verdura nelle scuole» a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
8.  A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma «Frutta nelle scuole», comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.
8.  A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma «Frutta e verdura nelle scuole», comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.
8 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea.

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 22
Articolo 22

Articolo 22

Poteri delegati

Poteri delegati

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2.  Tenendo conto della necessità di incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
2.  Tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia del programma nel conseguimento degli obiettivi in esso previsti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
b) il gruppo bersaglio del programma,
b) il gruppo bersaglio del programma,
c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,
c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,
d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.
d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.
3.  Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
3.  Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) i criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute;
a) i criteri aggiuntivi per la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande di aiuto ricevute;
b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;
b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;
c) il monitoraggio e la valutazione.
c) il monitoraggio e la valutazione.
4.  Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, fare obbligo agli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
4.  Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri rendono nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalano che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 23
Articolo 23

Articolo 23

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, relative:

a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;
a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;
b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.
c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 24
Articolo 24

Articolo 24

Distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini

Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1.  È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e di determinati prodotti del settore lattiero-caseario agli allievi degli istituti scolastici.
1.  Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 25 e 26, è concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura, agli allievi degli istituti di cui all'articolo 20 bis, di latte e di prodotti del settore lattiero-caseario di cui ai codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o al codice NC 2202 90.
2.  Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione.
2.  Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.
2 bis. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.

2 ter. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

3.  Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
3.  Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
3 bis. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.

4.  Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
5.  L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.
5.  L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.
5 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea.

Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 25
Articolo 25

Articolo 25

Poteri delegati

Poteri delegati

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2.  Tenendo conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, e tenendo conto di aspetti nutrizionali la Commissione determina, mediante atti delegati, i prodotti ammissibili al programma e adotta norme sulle strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma.
2.  Tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia del programma nel conseguimento degli obiettivi in esso previsti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 e tenendo conto di aspetti nutrizionali;
b) il gruppo bersaglio del programma,
c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento;
d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti,
e) il monitoraggio e la valutazione.
3.  Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.
3.  Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.
Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.

Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.

4.  Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, la Commissione può, mediante atti delegati, fare obbligo alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
4.  Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 26
Articolo 26

Articolo 26

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti in particolare:

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sottosezione riguardanti:

a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
b) l'approvazione dei richiedenti, alle domande di aiuto e ai pagamenti;
b) le domande di aiuto e i pagamenti;
c) le modalità di pubblicizzazione del programma.
c) le modalità di pubblicizzazione del programma;
c bis) la fissazione dell'aiuto per tutti i tipi di latte e di prodotti lattiero-caseari, tenendo conto della necessità di incoraggiare in modo sufficiente l'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari degli istituiti di cui all'articolo20 bis.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
Articolo 26 bis

Programma scolastico a favore di olio di oliva e olive da tavola:

Entro il ...*, la Commissione europea prende in considerazione di proporre un programma concernente l'olio di oliva e le olive da tavola, simile a quelli volti a favorire il consumo di prodotti ortofrutticoli e latticini nelle scuole. Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, se partecipare a tale programma e quindi beneficiare di finanziamenti dell'Unione della stessa entità di quelli dei suddetti programmi già in essere.

* Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 27
Articolo 27

Articolo 27

Aiuto alle organizzazioni di operatori

Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1.  L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori definite all'articolo 109 in uno o più dei seguenti campi:
1.  L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di produttori riconosciute all'articolo 106 o dalle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 108 in uno o più dei seguenti campi:
-a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
a bis) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione e la ristrutturazione;
b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
c bis) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2.  Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
2.  Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
b) 576 000 EUR all'anno per la Francia nonché
b) 576 000 EUR all'anno per la Francia nonché
c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
2 bis. Gli Stati membri non elencati al paragrafo 2 possono utilizzare, in tutto o in parte, il limite finanziario di cui all'articolo 14 del regolamento [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori ai fini del finanziamento dei programmi di attività di cui al paragrafo 1.

3.  Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
3.  Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettera a);
a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere -a), a) e a bis);
b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre attività negli stessi campi.
c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c) e c bis), e del 50% per le altre attività in questi settori.
Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 28
Articolo 28

Articolo 28

Poteri delegati

Poteri delegati

1.  Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovverosia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
1.  Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovverosia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
a) le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto e per la sospensione o la revoca del riconoscimento stesso;
b) le misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,
b) i dettagli delle misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,
c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,
c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,
d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché
d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché
e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.
e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.
2.  Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.
2.  Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 30
Articolo 30

Articolo 30

Fondi di esercizio

Fondi di esercizio

1.  Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
1.  Le organizzazioni di produttori e/o le loro associazioni del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio della durata da tre a cinque anni. Il fondo è finanziato:
a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
a) con contributi finanziari
i) degli aderenti dell'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa; o
ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti di tali associazioni.
b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.
b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.
2.  I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.
2.  I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 31
Articolo 31

Articolo 31

Programmi operativi

Programmi operativi

1.  I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o i seguenti obiettivi:
1.  I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:
a) pianificazione della produzione;
a) pianificazione della produzione;
b) miglioramento della qualità dei prodotti;
b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
e) misure ambientali, in particolare nel settore idrico, e metodi di produzione, di lavorazione, di fabbricazione o di trasformazione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata;
f) prevenzione e gestione delle crisi.
f) prevenzione e gestione delle crisi.
I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

1 bis. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono sostituirsi ai loro aderenti per la gestione, il trattamento, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi.

Tali associazioni possono altresì presentare un programma operativo parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. Tali programmi operativi parziali sono sottoposti alle stesse regole di altri programmi operativi e sono esaminati simultaneamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a) le azioni dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti dell'associazione interessata e che i fondi siano prelevati dai fondi operativi di queste organizzazioni aderenti;
b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondenti siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;
c) non vi sia doppio finanziamento.
2.  La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:
2.  La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:
a) ritiri dal mercato;
a) la previsione e il monitoraggio della produzione e del consumo;
b) raccolta prima della maturazione («raccolta verde») o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
b) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
c) promozione e comunicazione;
c) iniziative di formazione, scambio di buone pratiche e rafforzamento delle capacità di strutturazione;
d) iniziative di formazione;
d) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
e) assicurazione del raccolto;
e) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;
f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.
f) aiuti all'estirpazione destinati alla riconversione dei frutteti;
g) ritiri dal mercato anche per i prodotti trasformati dalle organizzazioni di produttori;
h) raccolta prima della maturazione («raccolta verde») o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
i) assicurazione del raccolto.
Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quarto comma, totalizzano al massimo il 40% della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le misure di assicurazione del raccolto corrispondono alle azioni che contribuiscono a salvaguardare il reddito dei produttori e a compensare le perdite di mercato subite dalle organizzazioni di produttori e/o dai loro soci aderenti quando questi redditi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. I beneficiari devono dimostrare di aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui e/o direttamente dalle organizzazioni di produttori.

2 bis. Ai fini della presente sezione, si intende per:

a) «raccolta verde», la raccolta completa o parziale di prodotti non commercializzabili, eseguita su una data superficie, prima dell'inizio normale della raccolta. I prodotti in questione non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
b) «mancata raccolta», il fatto di non raccogliere, in totalità o in parte, una produzione commerciale sulla superficie in questione durante il ciclo normale di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di fenomeni climatici o fitopatie non è considerata mancata raccolta.
3.  Gli Stati membri garantiscono che:
3.  Gli Stati membri garantiscono che:
a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.
b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.
Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4.  Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.
4.  Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 32
Articolo 32

Articolo 32

Aiuto finanziario dell'Unione

Aiuto finanziario dell'Unione

1.  L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
1.  L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta o al 75% nel caso delle regioni ultraperiferiche.
2.  L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
2.  L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati da ciascuna organizzazione di produttori e/o dalla loro associazione.
Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati dall'organizzazione di produttori a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 5% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati dall'associazione o dai suoi aderenti, a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi dall'associazione di organizzazioni di produttori in rappresentanza dei suoi aderenti.

3.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
3.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
d bis) è presentato da varie organizzazioni di produttori riconosciute, raggruppate nel quadro di una filiale comune di commercializzazione;
e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato;
g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato o delle isole minori del mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
h) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni di promozione del consumo di ortofrutticoli destinate agli allievi degli istituti scolastici.
4.  Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
4.  Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.
b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, istituti di cui all'articolo 20 bis e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 34
Articolo 34

Articolo 34

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1.  Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.
1.  Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi, mediante atti di esecuzione, qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può adottare atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3, che richiedono modifiche entro tre mesi qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2.  Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
2.  Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
b) giustificazione delle priorità adottate;
b) giustificazione delle priorità adottate;
c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
d) valutazione dei programmi operativi;
d) valutazione dei programmi operativi;
e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.
e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis

Rete nazionale

1.  Gli Stati membri possono istituire una rete ortofrutticola nazionale che riunisce le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le amministrazioni impegnate nell'applicazione della strategia nazionale.
2.  La rete è finanziata con un prelievo massimo dello 0,5% sulla quota dell'Unione destinata al finanziamento dei fondi di esercizio.
3.  La finalità della rete è la gestione della rete, l'analisi di buone pratiche trasferibili e la raccolta delle relative informazioni, l'organizzazione di convegni e seminari per le persone impegnate nella gestione della strategia nazionale, la realizzazione di programmi di monitoraggio e valutazione della strategia nazionale nonché altre attività individuate dalla strategia nazionale.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 35
Articolo 35

Articolo 35

Poteri delegati

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi e le norme nazionali complementari in materia;
iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi, le norme relative agli investimenti nelle singole aziende e le norme nazionali complementari in materia;
iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
(v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
v bis) le norme specifiche applicabili nei casi in cui le associazioni di organizzazioni di produttori si sostituiscono, in totalità o in parte, ai loro aderenti per la gestione, il trattamento, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi;
b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iv) il versamento di anticipi, il deposito e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
iv) il versamento di anticipi, il deposito e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
iv bis) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative ai massimali di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
ii) la definizione di ritiro dal mercato;
ii) le condizioni in cui scatta il ritiro dal mercato;
iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;
iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;
v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;
vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;
vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
ix) le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta;
x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;
x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;
xi) gli obiettivi dell'assicurazione del raccolto;
xi) le condizioni di attuazione applicabili all'assicurazione del raccolto;
xii) la definizione di avversità atmosferica;
xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
i) il grado di organizzazione dei produttori;
i) il grado di organizzazione dei produttori;
ii) le modifiche dei programmi operativi;
ii) le modifiche dei programmi operativi;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.
v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 38
Articolo 38

Articolo 38

Compatibilità e coerenza

Compatibilità e coerenza

1.  I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
1.  I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2.  Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
2.  Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3.  Non è concesso alcun sostegno:
3.  Non è concesso alcun sostegno:
a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 3, lettere d) e e);
b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 39
Articolo 39

Articolo 39

Presentazione dei programmi di sostegno

Presentazione dei programmi di sostegno

1.  Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.
1.  Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.
1 bis. Le misure di sostegno nel quadro dei programmi di sostegno sono elaborate al livello geografico che lo Stato membro ritiene più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle amministrazioni competenti all'opportuno livello territoriale.

1 ter. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.

2.  I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
2.  I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3.  Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.
3.  Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)
Articolo 39 bis

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
b) i risultati delle consultazioni tenute;
c) una valutazione dei previsti impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;
d) uno scadenzario di attuazione delle misure;
e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell'allegato IV;
f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno nonché
g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 40
Articolo 40

Articolo 40

Misure ammissibili

Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 42;
b) promozione a norma dell'articolo 43;
b) promozione a norma dell'articolo 43;
c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;
e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;
f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
g) investimenti a norma dell'articolo 48;
g) investimenti a norma dell'articolo 48;
h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.
h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 49;
h bis) ricerca e sviluppo conformemente all'articolo 43 bis;
h ter) programma di sostegno per i vigneti ai sensi dell'articolo 44 bis.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 42
Articolo 42

soppresso
Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

I programmi di sostegno ai viticoltori possono comprendere esclusivamente un sostegno sotto forma di concessione di diritti all'aiuto come deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle condizioni previste da detto articolo.

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 43
Articolo 43

Articolo 43

Promozione nei paesi terzi

Promozione

1.  Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.
1.  Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione in modo prioritario nei paesi terzi, ma anche sul mercato interno, destinate a migliorarne la competitività.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
3.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di norme ambientali;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4.  Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.
4.  Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
Articolo 43 bis

Ricerca e sviluppo

Il sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo consente di finanziare progetti di ricerca volti, in particolare, a migliorare la qualità dei prodotti, l'impatto ambientale della produzione e la sicurezza sanitaria nel settore vinicolo.

Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 43 ter (nuovo)
Articolo 43 ter

Scambio di buone pratiche in materia di sistemi avanzati di produzione sostenibile

1.  Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure a sostegno dello scambio di buone pratiche in relazione ai sistemi di produzione e consente, quindi, agli agricoltori di acquisire nuove competenze.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alla viticoltura e ai sistemi avanzati di produzione vinicola che aumentano la copertura del suolo, riducono notevolmente l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici e incrementano la diversità varietale e vanno al di là dei requisiti in materia di ecocondizionalità di cui al Titolo VI del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
3.  Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a) la selezione, la descrizione e la diffusione delle buone pratiche in materia di pratiche avanzate di viticoltura sostenibile;
b) la formazione agricola e il consolidamento delle capacità in relazione ai sistemi agricoli avanzati sostenibili.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 44
Articolo 44

Articolo 44

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1.  Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
1.  Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2.  La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
2.  La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
3.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
3.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
c bis) la riduzione dell'impiego dei pesticidi;
c ter) il reimpianto per ragioni sanitarie, quando non è disponibile alcuna soluzione tecnica per salvare la produzione in atto.
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa varietà sulla stessa parcella e secondo lo stesso modo di viticoltura, quando siano giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

4.  Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:
4.  Il sostegno al miglioramento dei sistemi di produzione vinicola e alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5.  La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
5.  La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
a) fatta salva la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
b) una compensazione finanziaria.
b) una compensazione finanziaria.
6.  Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.
6.  Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)
Articolo 44 bis

Programma di sostegno per i vigneti

Le misure del programma di sostegno per i vigneti hanno l'obiettivo di conservare la viticoltura in situazioni in cui la coltivazione è complicata a causa del pendio, dell'inclinazione o del terrazzamento, migliorandone la competitività a lungo termine.

Il sostegno può essere accordato sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro o differenziato a seconda del grado di pendenza;

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 45
Articolo 45

Articolo 45

Vendemmia verde

Vendemmia verde

1.  Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
1.  Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
Il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

2.  Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
2.  Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a migliorare la qualità delle uve e a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3.  Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.
3.  Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.
L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.  Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.
4.  Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 47
Articolo 47

Articolo 47

Assicurazione del raccolto

Assicurazione del raccolto

1.  Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.
1.  Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori e a compensare le perdite di mercato subite dalle organizzazioni di produttori e/o dai loro aderenti colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.
I beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

2.  Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
2.  Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori, dalle organizzazioni di produttori e/o dalle cooperative a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3.  Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
3.  Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4.  Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
4.  Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 48
Articolo 48

Articolo 48

Investimenti

Investimenti

1.  Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:
1.  Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione, nelle distillerie nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, compresa la registrazione di marchi collettivi. Questi investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività nel mercato interno e in quello dei paesi terzi e riguardano uno o più dei seguenti aspetti:
a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.
b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.
b bis) lo sviluppo di misure agronomiche di produzione avanzate e sostenibili;
b ter) la trasformazione dei sottoprodotti delle distillerie e gli investimenti che contribuiscono a migliorarne i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale.
2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle organizzazioni di produttori, alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3.  Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615].
3.  Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615].
4.  Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
4.  Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
5.  L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615] si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5.  L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615] si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 49
Articolo 49

Articolo 49

Distillazione dei sottoprodotti

Distillazione dei sottoprodotti

1.  Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.
1.  Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.
L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

1 bis. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei prodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92%.

Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

2.  I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
2.  I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
2 bis. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti che devono essere trasferiti dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

3.  L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
3.  L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
3 bis. Onde evitare un doppio sostegno alla distillazione dell'alcole, di cui al paragrafo 3, non si applica la preferenza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in base al quale il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti per raggiungere il coefficiente di consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

Emendamento 509
Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)
Articolo 49 bis

Aiuto al mosto concentrato

1.  Può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti conformemente alle condizioni di cui all’allegato XV bis.
2.  L’importo dell’aiuto è stabilito per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento.
3.  I livelli di aiuto massimi applicabili per la presente misura nelle varie aree viticole sono fissati dalla Commissione.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 50
Articolo 50

Articolo 50

Poteri delegati

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;
b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;
c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;
c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;
d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
e) disposizioni generali e definizioni ai fini della presente sezione;
f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;
f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;
g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
h) gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;
h) gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;
i) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.
i) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 52
Articolo 52

Articolo 52

Programmi nazionali e finanziamento

Programmi nazionali e finanziamento

1.  Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura.
1.  Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura. Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative e le cooperative del settore apicolo.
2.  Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.
2.  Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il 60% delle spese sostenute dagli Stati membri.
3.  Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
3.  Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri istituiscono un sistema affidabile di identificazione che permetta il censimento periodico della popolazione apicola ed effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
3 bis. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'alveare al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
e) monitoraggio della popolazione apicola dell'Unione e sostenimento al ripopolamento;
f) collaborazione con gli organismi specializzati nell'attuazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
g) monitoraggio del mercato;
h)miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;
i) etichettatura obbligatoria indicante il paese d'origine per i prodotti dell'apicoltura importati o prodotti nell'Unione e, per le miscele o i prodotti di origine diversa, etichettatura obbligatoria indicante la percentuale di ciascun paese d'origine.
3 ter. Nel caso di agricoltori che sono anche apicoltori, i programmi apicoli possono comprendere anche:

a) misure di prevenzione, comprese misure dirette a migliorare la salute delle api e a ridurre l'impatto negativo su di esse attraverso l'uso di soluzioni alternative all'impiego dei pesticidi, metodi di controllo biologici e una gestione integrata dei parassiti;
b) misure specifiche volte a incrementare la diversità vegetale nell'azienda, con particolare riguardo per le piante mellifere per l'apicoltura.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 53
Articolo 53

Articolo 53

Poteri delegati

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:

Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:

a) le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;
a) i requisiti supplementari per le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;
b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 nonché
b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 nonché
c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari nell'Unione.
c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari nell'Unione.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 5 bis (nuova)
Sezione 5 bis

Aiuto nel settore del luppolo

Articolo 54 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1.  L'Unione finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 106, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), punti i), ii) o iii).
2.  Per quanto riguarda la Germania, il finanziamento annuale dell’Unione per il pagamento alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta a 2.277.000 EUR.
Articolo 54 ter

Poteri delegati

Al fine di garantire che gli aiuti finanzino gli obiettivi di cui all'articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 riguardanti:

a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;
b) il diritto all'aiuto, comprese disposizioni sulle superfici ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori;
c) le sanzioni da irrogare in caso di pagamento indebito.
Articolo 54 quater

Poteri di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

a) il pagamento dell'aiuto;
b) i controlli e le verifiche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 55
Articolo 55

Articolo 55

Campo di applicazione

Campo di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli.

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli. Queste disposizioni sono distinte in norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative.

Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 56
Articolo 56

Articolo 56

Conformità alla norma di commercializzazione generale

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1.  Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla «norma di commercializzazione generale» se è di qualità sana, leale e mercantile.
1.  Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla «norma di commercializzazione generale» se è di qualità sana, leale e mercantile.
2.  In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE e 2001/111/CE, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
2.  In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE e 2001/111/CE, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
3.  Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.
3.   Fatti salvi eventuali requisiti supplementari dell'Unione di ordine sanitario, commerciale, etico o di altro tipo, si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.
3 bis. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali sugli aspetti di commercializzazione che non sono specificamente armonizzati dal presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali in materia di norme di commercializzazione per i settori o prodotti ai quali si applica la norma di commercializzazione generale, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione e alle regole sul funzionamento del mercato unico.

Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 57
Articolo 57

Articolo 57

Poteri delegati

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole di conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, nonché per la deroga a tali requisiti e regole.

1.  Tenendo conto della necessità di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione di regole dettagliate connesse alla norma di commercializzazione generale e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1 o per la deroga a tali requisiti.
2.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 160 volti a stabilire le condizioni di applicazione e controllo della conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di non abbassare il livello della norma generale di commercializzazione al punto di ridurre la qualità dei prodotti europei.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 59
Articolo 59

Articolo 59

Fissazione e contenuto

Fissazione e contenuto

1.  Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.
1.  Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme solamente per una durata limitata e in casi eccezionali, per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.
Deroghe o esenzioni così effettuate non devono indurre costi supplementari che siano sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

1 bis. Il potere della Commissione di introdurre modifiche a deroghe ed esenzioni dalle norme vigenti non si applica tuttavia all'allegato VII.

2.  Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
2.  Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:
a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI;
a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo;
b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
c) le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche;
d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche, ad eccezione dei prodotti vitivinicoli;
e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, compresi i sistemi agronomici di produzione avanzati e sostenibili e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
i) il metodo e la temperatura di conservazione;
i) il metodo e la temperatura di conservazione;
j) il luogo di produzione e/o di origine;
j) il luogo di produzione e/o di origine;
k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
m) il tenore di acqua;
m) il tenore di acqua;
n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
o) destinazioni d'uso specifiche;
o) destinazioni d'uso specifiche;
p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
q) il magazzinaggio e il trasporto;
q) il magazzinaggio e il trasporto;
r) la procedura di certificazione;
r) la procedura di certificazione;
s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
t) i limiti temporali.
t) i limiti temporali.
3.  Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni del titolo IV del regolamento (UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e tengono conto di quanto segue:
3.  Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni relative alle menzioni riservate facoltative di cui all'articolo 65 bis e all'allegato VII bis e tengono conto di quanto segue:
a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
c) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;
c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei loro prodotti e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione d'impatto che tenga conto dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori, come pure dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;
d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.
e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.
e bis) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali;
e ter) del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)
Articolo 59 bis

Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

1.  I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se è indicato il paese di origine.
2.  Salvo disposizioni contrarie previste dalla Commissione, le norme di commercializzazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili ai settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione e riguardano qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.
3.  Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno dell'Unione secondo modalità non conformi a dette norme ed è responsabile di tale osservanza.
4.  Fatte salve le disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 160, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il controllo è effettuato prima dell'immissione in libera pratica.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 59 ter (nuovo)
Articolo 59 ter

Certificazione del luppolo

1.  I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nell'Unione, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2.  Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3.  Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;
b) l'anno o gli anni di raccolta; nonché
c) la varietà o le varietà.
4.  I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 129 bis, è considerato equivalente al certificato.

5.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che stabiliscono le misure in deroga al paragrafo 4:
a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:

a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;
b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 60
Articolo 60

Articolo 60

Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti

Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti

1.  Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
1.  Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
a) olio di oliva e olive da tavola;
a) olio di oliva e olive da tavola;
b) prodotti vitivinicoli;
b) prodotti vitivinicoli;
c) carni bovine;
c) carni bovine;
d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
e) carni di pollame;
e) carni di pollame e uova;
f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
2.  Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
2.  Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
3.  Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.
3.  Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 61
Articolo 61

Articolo 61

Tolleranza

Tolleranza

Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

1.  Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna specifica norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
Questa tolleranza, definita in base a soglie, non modifica le qualità intrinseche del prodotto e si applica soltanto al peso, alle dimensioni e ad altri criteri minori.

2.  Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 62
Articolo 62

Articolo 62

Pratiche enologiche e metodi di analisi

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1.  Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.
1.  Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.
Il disposto del primo comma non si applica:

Il disposto del primo comma non si applica:

a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.
c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.
I prodotti non commercializzabili ai sensi del quinto comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre impiegando pratiche enologiche non consentite.

2.   Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:
2.   All'atto della presentazione di proposte per autorizzare le pratiche enologiche di cui al paragrafo 1, la Commissione:
a) si basa sulle pratiche enologiche e sui metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
a) tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle corrispondenti aspettative ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.
f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.
3.   Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI.Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  I metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI sono adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

In attesa dell'adozione di dette disposizioni, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 65
Articolo 65

Articolo 65

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.
1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2.  Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
2.  Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
3.  Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.
3.  Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.
4.  Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
4.  Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
4 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme in materia di commercializzazione per taluni settori o prodotti, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione.

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo I – sezione 1 – sottosezione 3 bis (nuova)
SOTTOSEZIONE 3 BIS

MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Articolo 65 bis

Campo di applicazione

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per aiutare i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto a comunicare tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

Articolo 65 ter

Menzioni riservate facoltative esistenti

1.  Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato VII bis del presente regolamento con gli atti che stabiliscono tali menzioni e le condizioni per il loro uso.
2.  Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 restano in vigore, fatta salva qualsiasi modifica a norma dell'articolo 65 quater.
Articolo 65 quater

Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 160 intesi a:

a) riservare l'uso di una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni di impiego;
b) modificare le condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa, o
c) cancellare una menzione riservata facoltativa.
Articolo 65 quinquies

Menzioni riservate facoltative supplementari

1.  Una menzione può essere una menzione riservata facoltativa solo se soddisfa i criteri seguenti:
a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a una norma di commercializzazione, secondo un approccio settore per settore;
b) l'uso della menzione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile, e
c) il prodotto è stato commercializzato in più Stati membri con l'indicazione, per il consumatore, della caratteristica o della proprietà di cui alla lettera a).
La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

2.  Non sono riservate nell'ambito del presente regime le menzioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.
3.  Onde tener conto delle peculiarità di taluni settori nonché delle aspettative dei consumatori, è conferito alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati che stabiliscono le disposizioni dettagliate relative ai requisiti per la creazione di menzioni riservate facoltative supplementari di cui al paragrafo 1.
Articolo 65 sexies

Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

1.  Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.
2.  Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati che stabiliscono le disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 66
Articolo 66

Articolo 66

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore a causa delle abitudini che abbiano sviluppato sui prodotti e delle corrispondenti aspettative, possono essere adottate misure conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 67
Articolo 67

Articolo 67

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1.  Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.
1.  Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.
2.  Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.
2.  Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.
Le misure in deroga al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3.  L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
3.  L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.
b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 67 bis (nuovo)
Articolo 67 bis

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 160 per stabilire:

a) regole per l'interpretazione e l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;
b) regole relative alle procedure nazionali sul ritiro e la distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 68
Articolo 68

Articolo 68

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione:

a) per l'applicazione della norma di commercializzazione generale;
b) per l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;
c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
f) per fissare il livello di tolleranza;
f) per fissare il livello di tolleranza;
g) per l'applicazione dell'articolo 66.
g) per l'applicazione dell'articolo 66.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 69
Articolo 69

Articolo 69

Campo di applicazione

Campo di applicazione

1.  Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
1.  Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2.  Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
2.  Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi nonché
b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi nonché
c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
c) sulla promozione della produzione di prodotti nel quadro di regimi di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 70
Articolo 70

Articolo 70

Definizioni

Definizioni

1.  Ai fini della presente sezione si intende per:
1.  Ai fini della presente sezione si intende per:
a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
b) «indicazione geografica», l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
b) «indicazione geografica», l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
1 bis. Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iii) e della lettera b), punto iii), del paragrafo 1 per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), del paragrafo 1, la percentuale di uva, al massimo del 15%, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

In deroga alla lettera a), punto iii), e alla lettera b), punto iii), del paragrafo 1 e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata;
b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali;
c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione.
In deroga alla lettera a), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, un prodotto può essere vinificato in vino spumante o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.

2.  Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
2.  Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
a) designano un vino;
a) designano un vino;
b) si riferiscono a un nome geografico;
b) si riferiscono a un nome geografico;
c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) nonché
c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) nonché
d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
d) sono sottoposti alla procedura prevista alla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
3.  Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.
3.  Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 71
Articolo 71

Articolo 71

Domande di protezione

Domande di protezione

1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
1.  Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 nonché
c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 nonché
d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
2.  Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
Tale disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino (dei vini) e in particolare
i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona geografica;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della varietà o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);
g) gli elementi che evidenziano le condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), punto i) o, se del caso, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), pungo i) sono stati rispettate;
h) le condizioni applicabili riguardanti la produzione del prodotto con una DOP o una IGP stabilite nella legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.
Le condizioni di cui al punto h) del secondo comma sono oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.

3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
3.  La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 73
Articolo 73

Articolo 73

Procedura nazionale preliminare

Procedura nazionale preliminare

1.  Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
1.  Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
1 bis. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro garantisce l'adeguata pubblicazione a livello nazionale della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale è possibile fare opposizione per iscritto alla protezione proposta. L'opposizione è sotto forma di una dichiarazione debitamente motivata e può essere fatta da ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita sul territorio dello Stato membro avente un interesse legittimo.

2.  Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
2.  Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
3.  Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.
3.  Se ritiene che le condizioni stabilite nella presente sottosezione siano rispettate, lo Stato membro:
a) garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), perlomeno in internet;
b) presenta alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:
i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
ii) il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d);
iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; nonché
iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 79
Articolo 79

Articolo 79

Relazione con i marchi commerciali

Relazione con i marchi commerciali

1.   Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.
1.  La registrazione di un marchio commerciale che contiene una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a titolo del presente regolamento, o che è costituito da tale denominazione o indicazione, il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è inoltrata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.  Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
2.  Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1° gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 82
Articolo 82

Articolo 82

Modifiche del disciplinare

Modifiche del disciplinare

1.  Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b), può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
1.  Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'articolo 72 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri o i paesi terzi interessati, o la loro autorità competente, possono chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di vini protetta preesistente ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.

1 bis. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui figura la sua decisione di approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 74, paragrafo 2, e dall'articolo 75 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 74, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

1 ter. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;
b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia mediante atti di esecuzione sull'approvazione della modifica proposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 84
Articolo 84

Articolo 84

Denominazioni di vini protette preesistenti

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.  Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
1.  Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
2.   Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799].
2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4.  Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all’articolo 81.
4.  Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all’articolo 81.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 86
Articolo 86

Articolo 86

Poteri delegati

Poteri delegati

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.  Tenendo conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:
2.  Tenendo conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:
a) i principi per la delimitazione della zona geografica e
a) i dettagli supplementari per la delimitazione della zona geografica e
b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
3.  Tenendo conto della necessità di garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
3.  Tenendo conto della necessità di garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
4.  Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti:
4.  Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti:
a) gli elementi del disciplinare di produzione;
b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.
g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare e le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1 bis.
5.  Tenendo conto della necessità di garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
5.  Tenendo conto della necessità di garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
6.  Tenendo conto della necessità di garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie riguardanti:
a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;
b) la procedura nazionale preliminare;
c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica nonché
d) le modifiche del disciplinare.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;
c) contro qualsiasi altra prassi atta a indurre in errore il consumatore e in particolare idonea a far supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 89 quater è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE o del regolamento (CE) n. 207/2009.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009.

Un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte dall'articolo 89 quater del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale. In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione. Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.

L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già protetta, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 sexies (nuovo)
1 sexies. Entro due mesi dalla data di pubblicazione della domanda da parte della Commissione, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.

Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 septies (nuovo)
1 septies. Un richiedente può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui trattasi.

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 octies (nuovo)
1 octies. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una menzione tradizionale qualora non risponda più alla definizione di cui all'articolo 89.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 89 bis (nuovo)
Articolo 89 bis

Condizioni di utilizzo delle menzioni tradizionali

1.  La menzione da proteggere è espressa:
a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure
b) nella lingua di tale menzione usata in commercio.
2.  La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all′articolo 69, paragrafo 1.
3.  La menzione è registrata nell'ortografia originale.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 89 ter (nuovo)
Articolo 89 ter

Condizioni di validità

1.  Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:
a) la menzione consiste esclusivamente in:
i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un′ampia parte del territorio dell'Unione, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all′articolo 69, paragrafo 1, oppure
ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 69, paragrafo 1;
b) la menzione è conforme ai requisiti seguenti:
i) non è generica;
ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure
iii) è soggetta a condizioni d′impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.
2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per uso tradizionale si intende:
a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all′articolo 89 bis, paragrafo 1, lettera a);
b) una durata di almeno quindici anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all′articolo 89 bis, paragrafo 1, lettera b).
3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per «generica» la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nell'Unione.
4.  Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all′articolo 89, lettera b).
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 89 quater (nuovo)
Articolo 89 quater

Richiedenti

1.  Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell′articolo 89.
2.  Per «organizzazioni professionali rappresentative» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e). Un′organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i vini che produce.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 89 quinquies (nuovo)
Articolo 89 quinquies

Procedura di riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 89 ter o previste all'articolo 90 bis, paragrafo 3, o all'articolo 90 ter.

La decisione di rigetto è comunicata all′opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell′organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera a
a) i richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
soppresso
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera c
c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
soppresso
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera d
d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
soppresso
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera e
e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
soppresso
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 4
4.  Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 89.
4.  Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, in deroga all'articolo 89, stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette.
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 1 bis (nuovo)
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o 3.

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 95
Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.  Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell'allegato VI, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

1 bis. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’allegato VI, parte II, del presente regolamento, devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene».

Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti», «sulfiti», «anidride solforosa» o «biossido di zolfo».

1 ter. L'elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1 bis può essere integrato dall'uso di un pittogramma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 160 per stabilire l'uso di detti pittogrammi.

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 2
2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.
2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e per il vino spumante di qualità sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3 – lettera a
a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, lettera a);
a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), in conformità della legislazione dello Stato membro o del disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento;
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 2 - parte introduttiva
2.  Tenendo conto della necessità di garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e di considerare le specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, definizioni, regole e restrizioni riguardanti:
2.  Tenendo conto della necessità di garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e di considerare le specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, regole e restrizioni riguardanti:
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 6
6.  Alla luce della necessità di tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda gli scambi tra l'Unione e alcuni paesi terzi.
6.  Alla luce della necessità di tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda le esportazioni verso alcuni paesi terzi.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)
Articolo 100 bis

Durata

Eccezion fatta per l'articolo 101, paragrafi 1, 2 ter, 2 quinquies e 2 sexies e per l'articolo 101 bis, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020.

Emendamento 205
Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo IIsezione 1 – sottosezione 1 (nuova)
SOTTOSEZIONE 1

MISURE SPECIFICHE

Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 101
Articolo 101

Articolo 101

Accordi nel settore dello zucchero

Accordi nel settore dello zucchero

1.  Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione.
1.  Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, dalle organizzazioni di cui sono membri.
2.  Tenendo conto delle peculiarità del settore dello zucchero, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le condizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
2 bis. Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a) zucchero di quota; oppure
b) zucchero fuori quota.
2 ter. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;
b) la resa corrispondente stimata.
Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

2 quater. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, come previsto dall'articolo 101 octies, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

2 quinquies. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

2 sexies. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 101 bis (nuovo)
Articolo 101 bis

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non permettano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 101 ter (nuovo)
Articolo 101 ter

Tassa sulla produzione

1.  È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 101 nonies, paragrafo 2, nonché sui quantitativi fuori quota di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e).
2.  La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l'isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50% della tassa applicabile allo zucchero.
3.  Lo Stato membro addebita l'intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.

4.  Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 101 quater (nuovo)
Articolo 101 quater

Restituzione alla produzione

1.  I prodotti del settore dello zucchero elencati all'allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare, fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, lettere b) e c).
2.  La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare le restituzioni alla produzione di cui al paragrafo 1 di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 162, paragrafo 2..
3.  Per tener conto delle peculiarità del mercato dello zucchero fuori quota nell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati adottati in base alla procedura d'esame prevista all'articolo 160 per definire le condizioni per la concessione della restituzione alla produzione di cui alla presente sezione.
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies (nuovo)
Articolo 101 quinquies

Ritiro di zucchero dal mercato

1.  Tenuto conto della necessità di evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota che superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
In tal caso, le importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio provenienti da tutte le fonti e non riservate alla produzione di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, sono ritirate dal mercato nella stessa percentuale per la campagna di commercializzazione considerata.

2.  La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente entro il 28 febbraio della campagna precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.
In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.

3.  Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.
In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo d'inulina ritirato come:

a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, oppure
b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
4.  Se l’offerta di zucchero nell’Unione è inadeguata, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro.
5.  Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna.
Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 101 octies sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.

6.  Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 101 quinquies bis (nuovo)
Articolo 101 quinquies bis

Meccanismo temporaneo di gestione del mercato

Fatti salvi gli accordi conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato e fino al termine del sistema di quote, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, un meccanismo temporaneo di gestione del mercato destinato a risolvere gravi squilibri del mercato che innesca le seguenti misure:

– l'introduzione di zucchero fuori quota sul mercato interno, applicando le stesse condizioni previste per lo zucchero di quota, come descritto all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e); nonché
– in particolare quando i dati della Commissione per lo zucchero greggio d'importazione e per lo zucchero bianco raggiungano un livello inferiore a 3 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione, la sospensione dei dazi all'importazione, come descritto all'articolo 130 ter.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 101 sexies (nuovo)
Articolo 101 sexies

Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme concernenti:

a) i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto di cui all'articolo 101, paragrafo 1;
b) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2 ter;
c) il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 101 quinquies bis sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, comprese la condizioni per l'immissione di zucchero fuori quota sul mercato interno applicando le stesse condizioni previste per lo zucchero di quota di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e).
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo IIsezione 1 – sottosezione 1 bis (nuova)
SOTTOSEZIONE 1 bis

REGIME DI REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE

Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 101 septies (nuovo)
Articolo 101 septies

Quote nel settore dello zucchero

1.  Un regime di quote o di contingentamento è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.
2.  In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 101 terdecies, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 101 terdecies a 101 sexdecies.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 101 octies (nuovo)
Articolo 101 octies

Prezzo minimo della barbabietola

1.  Fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a 26,29 EUR/t.
2.  Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B.
3.  Le imprese produttrici di zucchero, che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero di quota e destinate alla produzione di zucchero di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adeguato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.
Per adeguare il prezzo nel caso in cui l'effettiva qualità della barbabietola si discosti dalla qualità tipo, le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma si applicano conformemente alle norme adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 101 septdecies, paragrafo 5.

4.  Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 101 nonies (nuovo)
Articolo 101 nonies

Ripartizione delle quote

1.  Le quote nazionali e regionali di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di insulina sono fissate nell'allegato III ter.
In deroga al primo comma, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicazione dell'articolo 162, paragrafo 2 o 3, e su richiesta degli Stati membri interessati, può assegnare quote di produzione a Stati membri che rinunciano alla propria quota piena, in conformità al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio. Ai fini del presente comma, nella valutazione di una richiesta di uno Stato membro, la Commissione non terrà conto delle quote assegnate a imprese situate nelle regione ultraperiferiche dell'Unione.

2.  Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 101 decies.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa a norma del regolamento (UE) n. 513/2010 per la campagna di commercializzazione 2010/2011.

3.  In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 101 decies (nuovo)
Articolo 101 decies

Imprese riconosciute

1.  A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, a condizione che queste:
a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;
b) accettino di fornire tutte le informazioni necessarie e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;
c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento.
2.  Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:
a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;
b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;
c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 101 undecies (nuovo)
Articolo 101 undecies

Adeguamento delle quote nazionali

La Commissione può, avvalendosi di atti delegati adottati in virtù dell'articolo 160, adeguare le quote figuranti nell'allegato III ter a seguito di decisioni prese dagli Stati membri in base all'articolo 101 duodecies.

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 101 duodecies (nuovo)
Articolo 101 duodecies

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1.  Uno Stato membro può ridurre fino al 10% la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella rassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.
2.  Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato III quater e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.
3.  Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)
Articolo 101 terdecies

Produzione fuori quota

1.  Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 101 nonies possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies;
b) riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 101 quindecies;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato; oppure
e) introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 101 quinquies bis, applicando le stesse condizioni previste per lo zucchero di quota, in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda, nei quantitativi e nelle modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità all'articolo 101 septdecies, paragrafo 6 e all'articolo 101 sexies, lettera c), nonché sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.
Le misure contemplate dal presente articolo vengono attuate prima di attivare qualsiasi misura di prevenzione delle turbative del mercato di cui all'articolo 154, paragrafo 1.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies.

2.  Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 101 quaterdecies (nuovo)
Articolo 101 quaterdecies

Zucchero industriale

1.  Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:
a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 101 decies; nonché
b) siano stati consegnati all'utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.
2.  Per tener conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati adottati conformemente all'articolo 160, riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.
L'elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;
b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;
c) alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 101 quindecies (nuovo)
Articolo 101 quindecies

Riporto di zucchero eccedente

1.  Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.
2.  Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:
– tra il 1° febbraio e il 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;
– tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;
b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.
3.  Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.
4.  I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.
5.  Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 101 quinquies.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 101 sexdecies (nuovo)
Articolo 101 sexdecies

Prelievo sulle eccedenze

1.  I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:
a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 101 quindecies o i quantitativi di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettere c), d) e e);
b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati in virtù della procedura di esame prevista all'articolo 162, paragrafo 2, l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;
c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 101 quindecies e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 101 quinquies, paragrafo 3.
2.  La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare il prelievo sulle eccedenze a un livello abbastanza elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 101 septdecies (nuovo)
Articolo 101 septdecies

Poteri delegati

1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2.  Per garantire che le imprese di cui all'articolo 101 decies adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.
3.  Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo a ulteriori definizioni, anche per quanto riguarda la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, la produzione di un'impresa e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche
4.  Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo a norme concernenti il riporto di zucchero.
5.  Tenuto conto della necessità di adeguare il prezzo minimo della barbabietola da zucchero quando la sua qualità reale differisce dalla qualità tipo, e per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160, riguardo alle modalità relative alle maggiorazioni e riduzioni previste all'articolo 101 octies, paragrafo 3.
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 101 octodecies (nuovo)
Articolo 10 octodecies

Poteri di esecuzione

In relazione alle imprese di cui all'articolo 101 decies, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:

a) le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;
b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;
c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;
d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;
e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera a);
f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;
g) le esportazioni di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera d);
h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;
i) la modifica delle date di cui all'articolo 101 quindecies;
j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies;
k) l'immissione automatica di zucchero fuori quota sul mercato interno di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e);
l) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno in conformità all'allegato II, parte I bis, punto 12.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 226
Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo IIsezione 2 – sottosezione 1 (nuova)
SOTTOSEZIONE 1

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
1.  Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo, che deve essere integrato nei sistemi di identificazione delle parcelle, previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune.
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 5
5.  Dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, che i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo cessano di applicarsi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 102 bis (nuovo)
Articolo 102 bis

Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1.  Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo IIsezione 2 – sottosezione 1 bis (nuova)
SOTTOSEZIONE 1 bis

REGIME DI CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE

Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 103 bis (nuovo)
Articolo 103 bis

Durata

La presente sottosezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2029/2030.

Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 103 ter (nuovo)
Articolo 103 ter

Divieto di impianto di viti

1.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 63 e in particolare del paragrafo 4 del medesimo articolo, è vietato l'impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2.
2.  È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.
3.  In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'impianto e il sovrainnesto sono ammessi se accompagnati:
a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'articolo 103 quater;
b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell'articolo 103 quinquies;
c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 103 sexies e 103 septies.
4.  I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 103 quater (nuovo)
Articolo 103 quater

Diritti di nuovo impianto

1.  Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
a) destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale;
b) destinate a scopi di sperimentazione;
c) destinate alla coltura di piante madri per marze; oppure
d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
2.  I diritti di nuovo impianto sono:
a) attivati dal produttore a cui sono concessi;
b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;
c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 103 quinquies (nuovo)
Articolo 103 quinquies

Diritti di reimpianto

1.  Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.
Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non generano diritti di reimpianto.

2.  Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato dei diritti di reimpianto.
3.  I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.
4.  I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.
5.  In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:
a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;
b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:
i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure
ii) alla coltura di piante madri per marze.
Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6.  I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative unionali o nazionali preesistenti.
7.  I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 103 sexies (nuovo)
Articolo 103 sexies

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1.  Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.
2.  Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.
3.  Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:
a) i diritti di nuovo impianto;
b) i diritti di reimpianto;
c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.
4.  I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se del caso dietro corrispettivo versato ai produttori a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.
5.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve, purché siano in grado di stabilire che dispongono di un sistema alternativo efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.
Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 103 septies (nuovo)
Articolo 103 septies

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1.  Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:
a) a titolo gratuito, ai produttori di età non superiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.
Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 103 ter, paragrafi 1 e 2.

2.  Nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:
a) l'ubicazione nonché le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;
b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.
3.  I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.
4.  I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.
5.  Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.
Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 103 octies (nuovo)
Articolo 103 octies

Norma de minimis

La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 103 nonies (nuovo)
Articolo 103 nonies

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono adottare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l'andamento del potenziale produttivo.

Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 103 decies (nuovo)
Articolo 103 decies

Poteri delegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo all'adozione delle misure elencate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.  Tenendo conto della necessità di evitare un aumento del potenziale produttivo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di:
a) compilare un elenco di casi in cui l'estirpazione non genera diritti di reimpianto;
b) adottare norme relative ai trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve;
c) vietare la commercializzazione del vino o dei prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.
3.  Data la necessità di garantire la parità di trattamento dei produttori che procedono all'estirpazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per la definizione di norme che assicurino l'efficacia dell'estirpazione quando sono concessi diritti di reimpianto.
4.  Data la necessità di tutelare i fondi dell'Unione nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di:
a) provvedere alla costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri, nonché introdurre norme relative alle banche dati degli Stati membri;
b) adottare norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
c) adottare norme sulla condivisione dei risultati dei vari Stati membri;
d) adottare norme sull'applicazione delle sanzioni in caso di circostanze eccezionali.
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 103 undecies (nuovo)
Articolo 103 undecies

Poteri di esecuzione

La Commissione può adottare tutti gli atti di esecuzione necessari in relazione alla presente sottosezione, anche allo scopo di definire norme riguardanti:

a) la concessione dei diritti di nuovo impianto, compresi gli obblighi di registrazione e di comunicazione;
b) il trasferimento dei diritti di reimpianto, compreso un coefficiente di riduzione;
c) i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni alla Commissione, compresa l'eventuale scelta di un sistema di riserva;
d) la concessione dei diritti di impianto a partire dalla riserva;
e) i controlli che incombono agli Stati membri e le informazioni da trasmettere alla Commissione in merito a tali controlli.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 104
Articolo 104

soppresso
Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.
Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per «collettore» un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.  Il contratto:
a) è concluso prima della consegna,
b) è stipulato per iscritto e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
– varia solo in funzione di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,
ii) il volume che può o deve essere consegnato e il calendario delle consegne e
iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione.
3.  In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, il cui statuto contiene disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4.  Tutti gli elementi dei contratti di consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
5.  Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 104 bis (nuovo)
Articolo 104 bis

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per «collettore» un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.  Il contratto e/o l'offerta di contratto:
a) è stipulato/a prima della consegna;
b) è stipulato/a per iscritto e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;
ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario delle consegne;
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
iv) le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; nonché
vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.
3.  In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma,

i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; e/o
ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto, come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Il secondo comma non pregiudica il diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.  Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.
6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 105
Articolo 105

soppresso
Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  I contratti di consegna di latte crudo da un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, possono essere negoziati da un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, a nome degli agricoltori soci, per la totalità o per una parte della loro produzione in comune.
2.  La trattativa condotta dall'organizzazione di produttori può avere luogo:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione in comune di alcuni o di tutti gli agricoltori soci;
c) purché il volume totale del latte crudo oggetto delle trattative contrattuali condotte da una particolare organizzazione di produttori non superi:
i) il 3,5% della produzione totale dell'Unione né
ii) il 33% della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro in cui l'organizzazione di produttori conduce tali trattative né
iii) il 33% della produzione nazionale totale cumulativa di tutti gli Stati membri in cui l'organizzazione di produttori conduce tali trattative;
d) purché gli agricoltori interessati non siano soci di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e
e) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera.
3.  Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori valgono anche per le associazioni di organizzazioni di produttori. Tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato controllo di queste associazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti le condizioni di riconoscimento di tali associazioni.
4.  In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33% l'autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere, in casi particolari, qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate le PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio, che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori non può avere luogo.
Per le trattative riguardanti la produzione di più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003. Negli altri casi la decisione è presa dall'autorità nazionale della concorrenza dello Stato membro la cui produzione è oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

5.  Ai fini del presente articolo:
a) per «autorità nazionale della concorrenza» si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003;
b) per «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 105 bis (nuovo)
Articolo 105 bis

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi degli articoli 106 e 106 bis può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore ai sensi dell'articolo 104 bis, paragrafo 1, secondo comma.
2.  Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti,
c) purché, per una determinata organizzazione di produttori:
i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione; e
ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e
iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di detto Stato membro;
d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni previste in o derivate da tali statuti; nonché
f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.
3.  In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45% della produzione totale nazionale di tale Stato membro.
4.  Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori valgono anche per le associazioni di organizzazioni di produttori.
5.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.
6.  In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità nazionale garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.
Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione adottato senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7.  Ai fini del presente articolo:
a) per «autorità nazionale garante della concorrenza» si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003;
b) per «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
8.  Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all'applicazione del paragrafo 2, lettera f) e del paragrafo 6.
9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alla definizione di regole supplementari concernenti il calcolo dei volumi di latte crudo oggetto delle trattative di cui ai paragrafi 2 e 3.
10.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità specifiche necessarie per l'informazione di cui al paragrafo 2, lettera f) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 105 ter (nuovo)
Articolo 105 ter

Regolamentazione dell'offerta per i formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.  Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi degli articoli 106 e 106 bis, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, e dell'articolo 108 bis, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolamentazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.
2.  Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.
3.  Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.
4.  Le norme di cui al paragrafo 1:
a) riguardano unicamente la regolamentazione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;
b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;
c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;
e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;
f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;
i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;
j) non pregiudicano l'articolo 105 bis.
5.  Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.
6.  Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.
7.  Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.
8.  La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 106
Articolo 106

Articolo 106

Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite da produttori di qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
a) sono costituite e controllate da agricoltori di qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;
b) sono costituite su iniziativa dei produttori;
b) sono costituite su iniziativa degli agricoltori;
c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
c) perseguono una finalità specifica, che include almeno uno degli obiettivi di cui ai punti i), ii) o iii) e può includere uno o più dei seguenti altri obiettivi:
i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, in particolare attraverso vendite dirette;
iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, con particolare riferimento alla compensazione ricevuta per i costi di investimento in settori quali l'ambiente e il benessere degli animali, e contribuire a prezzi ragionevoli per i consumatori;
iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'andamento del mercato;
iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative sui metodi di produzione sostenibili, sulle pratiche innovative, sulla competitività economica e sull'andamento del mercato;
v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
v bis) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
v ter) fissare regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
vi) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità e
vi) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
vii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
vii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
vii bis) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
vii ter) gestire i fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
vii quater) attuare strumenti di prevenzione e gestione delle crisi, anche attraverso operazioni di stoccaggio privato, di trasformazione, di promozione, di vendite promozionali e, quale ultima ratio, di ritiro dal mercato;
vii quinquies) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;
vii sexies) negoziare, per conto proprio o per conto dei loro aderenti a seconda dei casi, contratti per la fornitura di fattori produttivi con operatori dei settori a monte;
vii septies) negoziare, per conto proprio o per conto dei loro aderenti a seconda dei casi, contratti per la consegna di prodotti agricoli e agroalimentari con operatori dei settori a valle;
d) non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato.
d bis) commercializzano i prodotti esclusi dal codice NC ex 22.08 di cui all'allegato I del trattato, purché la quota dei prodotti venduti che non figurano all'allegato I non superi il 49% della quantità totale commercializzata, senza che ciò comporti la perdita del riconoscimento ufficiale come organizzazione di produttori nel settore agricolo riconosciuto.
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)
Articolo 106 bis

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai suoi aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, fatte salve eventuali deroghe accordate dallo Stato membro interessato in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, la produzione, le rese e le vendite dirette.
2.  Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
3.  Le organizzazioni di produttori, nell'ambito delle loro competenze, sono considerate agire a nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti interessati dai produttori all'organizzazione di produttori.
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 106 ter (nuovo)
Articolo 106 ter

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.  Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 106, primo comma, lettere b) e c);
b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;
c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e di concentrazione dell'offerta;
d) abbia uno statuto conforme alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
2.  Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 106.
3.  Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.
4.  Gli Stati membri:
a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;
c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 106 quater (nuovo)
Articolo 106 quater

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché siano fornite allo Stato membro interessato prove sufficienti del fatto che ciò rappresenta una scelta adeguata per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori interessata e che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimane tuttavia responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato all'esecuzione di tale attività. In particolare, l'organizzazione o l'associazione mantiene la facoltà di impartire istruzioni vincolanti al proprio agente relativamente alle attività affidategli.

Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 107
Articolo 107

Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di produttori

Associazioni di organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri possono riconoscere le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 108
Articolo 108

Articolo 108

Organizzazioni interprofessionali

Organizzazioni interprofessionali

1.  Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:
1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che hanno richiesto formalmente il riconoscimento e che:
a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;
a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
b bis) riguardano prodotti o gruppi di prodotti non contemplati da un'organizzazione interprofessionale precedentemente riconosciuta;
c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:
i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;
i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indicatori, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
i bis) agevolare la conoscenza preventiva del potenziale di produzione e rilevare i prezzi di mercato;
ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
ii bis) esplorare i potenziali mercati di esportazione;
iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
iii) ferme restando le disposizioni previste agli articoli 104 bis e 113 bis, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;
iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
vi) limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, rafforzare la sicurezza alimentare, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e migliorare la salute e il benessere degli animali;
vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e/o della commercializzazione;
vii bis) definire qualità minime e norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
viii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
viii) intraprendere tutte le azioni possibili per difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
x) incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
x) incoraggiare il consumo moderato e responsabile dei prodotti sul mercato interno e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;
x bis) promuovere il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;
xi) realizzare azioni promozionali, in particolare nei paesi terzi.
xi bis) attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario, fitosanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari;
xi ter) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.
2.  Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:
2.  Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.
c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 108 bis (nuovo)
Articolo 108 bis

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.  Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:
a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 108;
b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a);
d) non siano attive nella produzione, trasformazione e/o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 108, paragrafo 2.
2.  Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 108.
3.  Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.
4.  Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o al paragrafo 2, gli Stati membri:
a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 109
Articolo 109

soppresso
Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni.

Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 109 bis (nuovo)
Articolo 109 bis

Ruolo dei gruppi

1.  Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. XXXXXXX sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, gli Stati membri produttori possono fissare norme di commercializzazione atte a disciplinare l'offerta, segnatamente dando attuazione alle decisioni prese dai gruppi di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. XXXXXXX sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
2.  Tali norme sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:
a) riguardano unicamente la regolamentazione dell'offerta e sono intese ad adeguare l'offerta del prodotto alla domanda;
b) non sono rese obbligatorie per più di cinque anni, rinnovabili, di commercializzazione;
c) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;
d) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
e) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
f) non hanno l'effetto di impedire a un operatore di iniziare la produzione del prodotto interessato.
3.  Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
4.  Le decisioni e le misure adottate dagli Stati membri nell'anno n conformemente alle disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Commissione prima del 1° marzo dell'anno n+1.
5.  La Commissione può chiedere a uno Stato membro di revocare la sua decisione se constata che quest'ultima esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, compromette la libera circolazione delle merci o contravviene agli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 110
Articolo 110

Articolo 110

Estensione delle regole

Estensione delle regole

1.  Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.
1.  Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.
2.  Per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
2.  Per «circoscrizione economica» si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
3.  Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:
3.  Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:
a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, o del commercio, o della trasformazione dei prodotti in parola:
a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, o del commercio, o della trasformazione dei prodotti in parola:
i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
ii) almeno due terzi, negli altri casi e
ii) almeno due terzi, negli altri casi e
b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.
b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati, e
b bis)rappresenta, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, una percentuale significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) alle condizioni stabilite dallo Stato membro.
Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4.  Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:
4.  Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 riguardano una delle attività rispondenti agli obiettivi definiti all'articolo 106, lettera c), o all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c).
a) conoscenza della produzione e del mercato;
b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
d) regole di commercializzazione;
e) regole di tutela ambientale;
f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell'ambiente;
k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.
Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.

4 bis. Quando esiste un'organizzazione interprofessionale riconosciuta per uno o più prodotti, gli Stati membri non estendono le decisioni e le pratiche delle organizzazioni di produttori rientranti nel campo di applicazione di tale organizzazione interprofessionale.

4 ter. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

4 quater. Gli Stati membri informano la Commissione, una volta all'anno e al più tardi il 31 marzo, di ogni decisione adottata conformemente al presente articolo.

Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 111
Articolo 111

Articolo 111

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per le persone le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o i gruppi che non sono membri dell'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutti i soggetti interessati, che i singoli operatori economici o i gruppi che non sono membri dell'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 112
Articolo 112

Articolo 112

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame riguardo a misure intese a:

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, riguardo a misure intese a:

a) migliorare la qualità;
a) migliorare la qualità;
b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 113
Articolo 113

Articolo 113

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1.  Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108.
1.  Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108.
Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
1 bis. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

1 ter. Gli Stati membri informano la Commissione, una volta all'anno e al più tardi il 31 marzo, di ogni decisione adottata conformemente al presente articolo.

Emendamento 259
Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo IIIsezione 3 bis (nuova)
SEZIONE 3 bis

REGIMI CONTRATTUALI

Articolo 113 bis

Relazioni contrattuali

1.  Fatti salvi gli articoli 104 bis e 105 bis riguardanti il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 101 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida che, sul suo territorio, ogni consegna di prodotti agricoli che rientrano in uno dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, da un produttore a un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte del produttore, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfano le condizioni definite al paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti interessati da parte di un produttore a un trasformatore devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Nel caso previsto al secondo comma, lo Stato membro provvede affinché i contratti siano rispettati nei settori di cui trattasi e stabilisce un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

2.  Il contratto e/o l'offerta di contratto:
a) è stipulato/a prima della consegna;
b) è stipulato/a per iscritto e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;
ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario delle consegne;
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e
vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.
3.  In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4.  Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma,

i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; e/o
ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto, come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.
Il secondo comma non pregiudica il diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.  Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.
6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 113 ter (nuovo)
Articolo 113 ter

Trattative contrattuali

1.  Un'organizzazione di produttori in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, può negoziare a nome dei produttori che ne sono membri, per la totalità o per una parte della loro produzione in comune, contratti di fornitura di prodotti agricoli da un produttore a un trasformatore, a un intermediario o a un distributore.
2.  Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti interessati dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione in comune di tutti i produttori aderenti all'organizzazione di produttori o solo di alcuni di essi;
c) a condizione che gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove i produttori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
d) a condizione che i prodotti in questione non siano interessati da un obbligo di consegna derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti; e
e) a condizione che l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative.
3.  Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori.
4.  Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la Commissione prende una decisione mediante un atto di esecuzione adottato senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3. Negli altri casi tale decisione è adottata dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato dalle trattative.
Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 114
Articolo 114

Articolo 114

Poteri delegati

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali e le organizzazioni di operatori in merito:

Tenendo conto della necessità di garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri,alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali e alle organizzazioni di operatori in merito:

-a) alle regole specifiche applicabili in uno o più dei settori figuranti all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;
a) alle finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, comprese le deroghe a quelle stabilite agli articoli da 106 a 109;
a) alle finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, se del caso, aggiungersi a quelle stabilite agli articoli da 106 a 109;
a bis) alle raccomandazioni orizzontali riguardanti gli accordi interprofessionali conclusi dalle organizzazioni in conformità dell'articolo 108;
b) allo statuto delle associazioni, al riconoscimento, alla struttura, alla personalità giuridica, alle modalità di adesione, alle dimensioni, alle modalità di rendicontazione e alle attività di tali organizzazioni e associazioni, al requisito di cui all'articolo 106, lettera d), in merito al riconoscimento di un'organizzazione di produttori che non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del riconoscimento, alla revoca del riconoscimento e alle fusioni;
b) allo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, alle condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, alla struttura, alla personalità giuridica, alle modalità di adesione, alle dimensioni, alle modalità di rendicontazione e alle attività di tali organizzazioni e associazioni, agli effetti delle fusioni;
b bis) alle condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, agli effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché ai requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;
c) alle organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
c) alle organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e b bis) del presente articolo;
c bis) alle regole relative all'instaurazione di un'assistenza amministrativa e alle condizioni alle quali può essere prestata dalle autorità competenti interessate in caso di cooperazione transnazionale;
d) all'esternalizzazione delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
d) alle condizioni dell'esternalizzazione delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
e) al volume minimo o al valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
e) al volume minimo o al valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;
f) all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, lettera b), ad altri requisiti in materia di rappresentatività, alle circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, ai periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, alle persone o alle organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e ai casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.
f) all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, ad altri requisiti in materia di rappresentatività, alle circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, ai periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, alle persone o alle organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e ai casi in cui la Commissione può richiedere, per un periodo determinato, che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato;
f bis) alle condizioni specifiche per l'attuazione di sistemi contrattuali nei settori di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, in particolare le soglie che definiscono i volumi di produzione che possono costituire oggetto di trattative collettive;
f ter) alle condizioni che consentono ai produttori riconosciuti di ottenere accordi collettivi orizzontali e verticali con i concorrenti e i partner della catena alimentare affinché i prezzi siano comprensivi dei costi sostenuti per gli investimenti a favore della produzione sostenibile.
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 115
Articolo 115

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, in particolare relative alle procedure e alle modalità tecniche di attuazione delle misure di cui agli articoli 110 e 112. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, in particolare per quanto concerne:

a) l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 106 ter e 108 bis;
b) le notifiche degli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 8, dell'articolo 105 ter, paragrafo 7, dell'articolo 106 ter, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 108 bis, paragrafo 4, lettera e);
c) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale;
d) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui agli articoli 110 e 112, in particolare l'attuazione del concetto di «circoscrizione economica» di cui all'articolo 110, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 116
Articolo 116

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

1.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:
a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera c);
a) il riconoscimento, il rigetto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera c);
b) il rigetto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni interprofessionali, la revoca dell'estensione delle regole o dei contributi obbligatori, l'approvazione o l'adozione di decisioni di modifica delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera f).
b) l'estensione delle regole o dei contributi obbligatori delle organizzazioni di cui alla lettera a) e la loro revoca.
1 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito all'approvazione o alla modifica delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera f).

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 264
Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo III – sezione 4 bis (nuova)
SEZIONE 4 BIS

TRASPARENZA E INFORMAZIONI RELATIVE AL MERCATO

Articolo 116 bis

Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari

1.  Per informare gli operatori economici e l'insieme dei poteri pubblici circa la formazione dei prezzi lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e per facilitare l'osservazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, la Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività dello Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari e ai risultati degli studi di quest'ultimo, provvedendo alla pubblicazione di tali risultati.
2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, e in relazione alle attività degli istituti di statistica e degli osservatori dei prezzi nazionali, lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari raccoglie, senza creare oneri aggiuntivi a carico degli agricoltori, le informazioni e i dati statistici necessari all'elaborazione di analisi e studi concernenti in particolare:
a) la produzione e l'approvvigionamento;
b) i meccanismi di formazione dei prezzi e, per quanto possibile, i margini di profitto in tutta la catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione e degli Stati membri;
c) l'andamento dei prezzi e, per quanto possibile, i margini di profitto a tutti i livelli della catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione e degli Stati membri e in tutti i settori agricoli e agroalimentari, in particolare quelli degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e della carne;
d) le previsioni di mercato a breve e medio termine.
Ai fini del presente paragrafo, lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari prende in esame soprattutto le esportazioni e le importazioni, i prezzi franco azienda, i prezzi al consumo, i margini di profitto, i costi di produzione, trasformazione e distribuzione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione e degli Stati membri.

3.  Le informazioni rese pubbliche attraverso le attività dello Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari sono trattate in modo riservato. La Commissione assicura che non consentano l'identificazione dei singoli operatori.
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Sono soggetti all'obbligo di titolo i seguenti prodotti: cereali, riso, zucchero, lino, canapa, semi, piante vive, olio d'oliva, ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, carni di pollame, uova, latte e prodotti lattiero-caseari, vino, alcole etilico di origine agricola.

Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I prodotti importati dall'Unione rispettano gli stessi requisiti di produzione e commercializzazione – segnatamente per quanto riguarda la sicurezza alimentare e le normative ambientali, sociali e in materia di benessere animale – di quelli prodotti nell'Unione e i relativi titoli di importazione possono essere rilasciati solo a tali condizioni.

Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Tenendo conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e ai fini del monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi è conferito alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160:
1.  Tenendo conto della necessità di monitorare le importazioni dei prodotti, di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è conferito alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160:
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera a
a) l'elenco dei prodotti agricoli per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;
a) la modifica e l'integrazione dell'elenco dei prodotti agricoli per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Tenendo conto della necessità di definire gli elementi principali del regime dei titoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 allo scopo di:
2.  Tenendo conto della necessità di precisare le norme relative al regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 allo scopo di:
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la presente sezione, comprese le norme per:

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, comprese le norme per:

Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1 bis (nuovo)
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 120 bis (nuovo)
Articolo 120 bis

Dazi all'importazione

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 121 – titolo
Attuazione di accordi internazionali

Attuazione di accordi internazionali e di altri accordi

Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 121
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 121 bis (nuovo)
Articolo 121 bis

Calcolo dei dazi all'importazione dei cereali

1.  In deroga all'articolo 121, il dazio all'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento (grano) tenero di alta qualità), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.
2.  La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti il suo calcolo dei dazi all'importazione di cui al paragrafo 1. La Commissione basa tale calcolo sui prezzi rappresentativi cif all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, che sono determinati periodicamente.
3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo ai requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità.
4.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono quanto segue:
i) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
ii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell'arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato.
5.  Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 sono adottati senza l'applicazione della procedura stabilita all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 121 ter (nuovo)
Articolo 121 ter

Calcolo dei dazi all'importazione del riso semigreggio

1.  In deroga all'articolo 121, il dazio all'importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in conformità dell'allegato VII ter, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.
La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare la nuova aliquota applicabile qualora i calcoli effettuati a norma di tale allegato ne richiedano la modifica. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3. Fino alla fissazione della nuova aliquota si applica il dazio precedentemente fissato.

2.  Per il calcolo degli importi di cui all'allegato VII bis, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati di cui all'articolo 121 quater.
3.  Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 121 quater (nuovo)
Articolo 121 quater

Calcolo dei dazi all'importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all'articolo 121, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell'allegato VII quater, beneficiano di un dazio zero all'importazione. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti le condizioni di applicazione del dazio zero. Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 121 quinquies (nuovo)
Articolo 121 quinquies

Calcolo dei dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

1.  In deroga all'articolo 121, la Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare il dazio all'importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30, in conformità dell'allegato VII ter, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi. Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.
La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare la nuova aliquota applicabile qualora i calcoli effettuati a norma di tale allegato ne richiedano la modifica. Fino alla fissazione della nuova aliquota si applica il dazio precedentemente fissato. Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

2.  Per il calcolo degli importi di cui all'allegato VII ter, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 121 sexies (nuovo)
Articolo 121 sexies

Calcolo dei dazi all'importazione delle rotture di riso

In deroga all'articolo 121, il dazio all'importazione delle rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore forfettario all'importazione, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione che non può superare il valore forfettario di oltre il 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari al dazio all'importazione determinato sulla base del valore forfettario all'importazione. La Commissione calcola tale valore ogni giorno lavorativo e per ciascuna origine, prodotto e periodo; tale valore è pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di tali prodotti sui mercati di importazione rappresentativi degli Stati membri o, se opportuno, su altri mercati, previa deduzione di un importo globale di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

Inoltre l'interessato fornisce informazioni in merito alle condizioni di commercializzazione e di trasporto del prodotto presentando copie dei documenti che attestino la consegna tra gli operatori e i costi sostenuti dall'importazione alla vendita del prodotto. In ogni caso, i documenti specificano la varietà o la tipologia commerciale del prodotto, conformemente alle disposizioni in materia di presentazione ed etichettatura previste dalle norme di commercializzazione applicabili dell'UE, nonché la categoria commerciale dei prodotti e il loro peso.

Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Il valore in dogana delle merci deperibili importate per le quali l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata del lotto importato in conto consegna può essere determinato direttamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale ed è pari al valore forfettario all'importazione.

Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater. Se necessario, il prezzo di entrata di una partita può anche essere determinato utilizzando un valore forfettario all'importazione, calcolato per prodotto e per origine in base alla media ponderata dei prezzi dei prodotti interessati sui mercati di importazione rappresentativi degli Stati membri o, se opportuno, su altri mercati.

Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 2
2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 248 DAC, i controlli da effettuarsi dalle autorità doganali per stabilire se è necessaria la costituzione di una cauzione comprendono il controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario dei prodotti considerati, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale.
soppresso
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3
3.  Tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compiuti dalle autorità doganali in aggiunta o in alternativa al controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario, comprendano un controllo del valore in dogana rispetto a un altro valore.
soppresso
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per il calcolo dell'altro valore di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 123 – paragrafo 1
1.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
1.  La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 123 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 onde garantire che i prodotti importati rispettino le norme minime dell'Unione in materia di qualità e di ambiente.

Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 124 – comma 1 bis (nuovo)
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 1
1.  I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati conformemente agli articoli 126, 127 e 128.
1.  I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati conformemente agli articoli 126, 127 e 128.
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera a
a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, oppure
a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione nonché della necessità di salvaguardarne l'equilibrio e di sviluppare nuovi mercati a valle nella produzione di prodotti industriali, garantendo la certezza e la continuità delle forniture a prezzi competitivi su scala mondiale, oppure
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 125 bis (nuovo)
Articolo 125 bis

Disposizioni specifiche

Nel caso dei contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 1 – lettera a
a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;
soppressa
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e
e) l'uso di titoli e, ove necessario, disposizioni specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
e) l'uso di titoli e, ove necessario, disposizioni specifiche riguardanti in particolare le procedure applicabili per la presentazione delle domande di titolo di importazione nonché per la concessione di autorizzazioni nell'ambito del contingente tariffario;
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare quando presenta una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione.
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 129 bis (nuovo)
Articolo 129 bis

Importazioni di luppolo

1.  I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione oppure ottenuti da tali prodotti.
2.  I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 59 ter sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.  Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.
4.  La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire le disposizioni relative al presente articolo, comprese quelle concernenti il riconoscimento degli attestati di equivalenza e i controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)
Articolo 130 bis

Importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione: esclusiva di tre mesi per le raffinerie a tempo pieno

1.  Fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
2.  L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.
3.  I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

4.  Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma della presente sottosezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:
a) a determinate definizioni ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;
b) alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;
c) alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.
5.  La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione alle prove giustificative e ai documenti da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 130 ter (nuovo)
Articolo 130 ter

Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

In conformità del meccanismo di cui all'articolo 101 quinquies bis e fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per il mercato europeo dello zucchero:

a) zucchero di cui al codice NC 1701;
b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 133
Articolo 133

Articolo 133

Campo di applicazione

Campo di applicazione

1.  Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
1.  Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte all'articolo 154, paragrafo 1, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato, nonché in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
i) cereali;
i) cereali;
ii) riso;
ii) riso;
iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
iv) carni bovine;
iv) carni bovine;
v) latte e prodotti lattiero-caseari;
v) latte e prodotti lattiero-caseari;
vi) carni suine;
vi) carni suine;
vii) uova;
vii) uova;
viii) carni di pollame;
viii) carni di pollame;
b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).
b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v), vi) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, inclusi i prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).
2.  La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
2.  La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
2 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 1, e dell'articolo 159, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari a 0 EUR.

3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 135
Articolo 135

Articolo 135

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1.  Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
1.  Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
2.  Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
2.  La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare le restituzioni per un periodo limitato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Le restituzioni possono essere fissate mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

2 bis. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione attuale e le prospettive di evoluzione per quanto riguarda:
i) i prezzi del prodotto in questione e la sua disponibilità sul mercato dell'Unione;
ii) i prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale;
b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, che consistono nel garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tali mercati;
c) l'esigenza di evitare turbative tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione;
d) gli aspetti economici delle esportazioni considerate;
e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato;
f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di paesi terzi importati in regime di perfezionamento;
g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione;
h) la domanda sul mercato dell'Unione;
i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori.
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 141
Articolo 141

Articolo 141

Altre competenze di esecuzione

Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione la Commissione può fissare coefficienti per adeguare le restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a fissare coefficienti per adeguare le restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 143
Articolo 143

Articolo 143

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 144 e 145 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, conformemente all'articolo 42 del trattato, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 143 bis a 145 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione nel settore agricolo e agroalimentare, la Commissione coordina l'azione delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza. A tale scopo pubblica in particolare orientamenti e guide di buone prassi che consentano di fornire assistenza alle varie autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici nel settore agricolo e agroalimentare.

Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 143 bis (nuovo)
Articolo 143 bis

Mercato rilevante

1.  La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:
a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per «mercato del prodotto» si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;
b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per «mercato geografico» si intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.
2.  Ai fini della determinazione del mercato rilevante, si applicano i seguenti principi:
a) il mercato rilevante del prodotto è considerato in primo luogo, per i prodotti grezzi, come il mercato dei prodotti di una determinata specie di piante o animali; l'eventuale considerazione di una scala di livello inferiore è debitamente giustificata;
b) il mercato geografico rilevante è considerato in primo luogo come il mercato dell'Unione; l'eventuale considerazione di una scala di livello inferiore è debitamente giustificata.
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 143 ter (nuovo)
Articolo 143 ter

Posizione dominante

1.  Ai fini del presente capo, per «posizione dominante» si intende una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.
2.  Lo stato di posizione dominante non è considerato raggiunto fino a quando le quote di mercato detenute su un mercato rilevante da un'impresa o da più imprese legate da un accordo orizzontale, nel settore agricolo e agroalimentare, non raggiungono il livello delle quote di mercato detenute dall'impresa più importante dello stesso mercato rilevante e che si trova immediatamente a valle nella catena di approvvigionamento.
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 144
Articolo 144

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro organizzazioni o associazioni di organizzazioni

1.  L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.
1.  L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui all'articolo 143 del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.
In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, sono considerati necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di agricoltori, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento, nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al presente paragrafo sono considerati conformi alle condizioni stabilite all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

Il presente paragrafo non si applica se la concorrenza è esclusa.

1 bis. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non comportano l'obbligo di applicare prezzi identici, con l'eccezione dei contratti di cui agli articoli 104 bis, 105 bis, 113 bis e 113 ter.

1 ter. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 143 rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.  Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.
La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3.  La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 145
Articolo 145

Articolo 145

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.  L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108 del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, del presente regolamento.
1.  L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108 del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, del presente regolamento.
2.  Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
2.  Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
b) entro i due mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni richieste, la Commissione, mediante atti di esecuzione, non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.
b) entro i due mesi successivi al ricevimento della notifica richiesta, la Commissione non abbia accertato che detti accordi rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4. Qualora accerti che gli accordi in questione rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti le sue conclusioni. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.
3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
3 bis. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, in situazioni di crisi gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 entrano in vigore e sono notificati alla Commissione dal momento della loro adozione.

Al più tardi 21 giorni dopo la data di notifica, la Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione recanti la sua decisione secondo cui i suddetti accordi rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o 3.

4.  Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
4.  Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
d) comportano la fissazione di prezzi;
e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
5.  Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.
5.  Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.
La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6.  In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.
6.  In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo.
6 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 152 – comma 2
Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti per mezzo del proprio bilancio nazionale, tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 152 – comma 3
Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici previsti dall'articolo 21, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici previsti dall'articolo 21, paragrafo 2. L'importo totale del cofinanziamento non supera il 100% dei costi realmente sostenuti.

Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 153 bis (nuovo)
Articolo 153 bis

Promozione commerciale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nell'Unione, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 154
Articolo 154

Articolo 154

Misure per contrastare le turbative del mercato

Misure per contrastare le turbative del mercato

1.  Tenendo conto della necessità di contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato.
1.  Tenendo conto della necessità di contrastare efficacemente ed effettivamente la turbativa del mercato causata da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno, da un consistente aumento dei costi di produzione quali definiti all'articolo 7, paragrafo 2, o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, laddove tale situazione sembri destinata a perdurare o a peggiorare,alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo all'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.
Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minaccia di turbative del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di turbative del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi, oppure assegnare fondi nell'ottica di attivare le restituzioni all'esportazione di cui alla parte III, capo VI, o di fornire sostegno specifico ai produttori per attenuare gli effetti di una grave turbativa del mercato.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.
2.  Fatto salvo l'articolo 133, paragrafo1, le misure di cui al paragrafo 1 si applicano a tutti i prodotti elencati nell'allegato I.
3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 155
Articolo 155

Articolo 155

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

Misure connesse a parassiti, a malattie degli animali e delle piante e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure eccezionali di sostegno:
1.  La Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161, misure eccezionali di sostegno a favore del mercato colpito:
a) a favore del mercato colpito, per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e
a) per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante e
b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.
b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai seguenti settori:
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai seguenti settori:
a) carni bovine;
a) carni bovine;
b) latte e prodotti lattiero-caseari;
b) latte e prodotti lattiero-caseari;
c) carni suine;
c) carni suine;
d) carni ovine e caprine;
d) carni ovine e caprine;
e) uova;
e) uova;
f) carni di pollame.
f) carni di pollame.
Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli.

2 bis. La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161, estendere l'elenco dei prodotti specificati al paragrafo 2.

3.  Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.
3.  Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.
4.  Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.
4.  Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di pertinenti misure fitosanitarie o veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente i parassiti o le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.
5.  L'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.
5.  L'Unione partecipa nella misura del 50% e del 75% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1, lettere a) e b), rispettivamente. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali o prestiti agevolati concessi agli agricoltori da finanziare ai sensi del regolamento [sullo sviluppo rurale].
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
6.  Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 156
Articolo 156

Articolo 156

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
1.  La Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
2.  Per motivi di urgenza debitamente giustificati la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.
2.  Per motivi di estrema urgenza debitamente giustificati la Commissione adotta atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 161, per risolvere problemi specifici.
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)
Articolo 156 bis

Misure destinate a risolvere gravi squilibri nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.  Dal 1° aprile 2015, in caso di grave squilibrio nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a concedere, per un periodo di almeno tre mesi prorogabili, un aiuto ai produttori di latte che riducano volontariamente la loro produzione di almeno il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Al momento della concessione di tale aiuto, la Commissione adotta inoltre atti di esecuzione intesi a imporre, per un periodo di almeno tre mesi prorogabili, un prelievo ai produttori di latte che aumentino la loro produzione di almeno il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2.  Nell'attuazione della misura di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'andamento dei costi di produzione, soprattutto dei mezzi di produzione.
3.  La fornitura gratuita di latte a enti caritativi, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del COM(2012)0617 sotto la denominazione «organizzazioni partner», può essere considerata una riduzione della produzione, alle condizioni previste dalla Commissione a norma del paragrafo 4.
4.  I prodotti delle imprese che hanno attuato il sistema di cui al paragrafo 1, primo comma, beneficiano in maniera prioritaria delle misure di intervento sul mercato previste alla parte II, titolo I, applicate nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
5.  Tenendo conto della necessità di garantire un funzionamento efficace e appropriato del presente meccanismo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:
a) ai criteri di ammissibilità agli aiuti;
b) alle condizioni specifiche di attivazione del presente meccanismo;
c) alle condizioni alle quali la distribuzione gratuita di latte agli enti caritativi di cui al paragrafo 2 può essere considerata una riduzione della produzione;
d) alle condizioni di rimborso dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni in materia di riduzione della produzione, come pure agli eventuali interessi dovuti ai sensi delle norme pertinenti in vigore.
6.  La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a fissare l'importo degli aiuti e del prelievo di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)
Articolo 156 bis

Programmi operativi nel settore del latte di montagna

Per garantire lo sviluppo razionale dell'agricoltura di montagna e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte nelle zone montane, a partire dal 30 aprile 2014 nelle zone montane le organizzazioni di produttori riconosciute, tenendo conto delle peculiarità di queste zone, possono presentare programmi operativi per migliorare i margini di profitto di questi produttori. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 156 ter (nuovo)
Articolo 156 ter

Misure destinate a contrastare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli

1.  Considerata la natura particolare e deperibile degli ortofrutticoli, è istituito un meccanismo che consenta di rispondere alle gravi turbative del mercato che possono derivare da significative riduzioni dei prezzi sul mercato interno provocate da problemi di ordine sanitario o da altre cause che comportino una brusca riduzione della domanda.
2.  Tale meccanismo è esclusivo per il prodotto o i prodotti in questione, ha carattere limitato nel tempo, è rivedibile, si attiva automaticamente ed è accessibile alla totalità dei produttori del settore.
3.  Esso comprende le misure elencate all'articolo 31, paragrafo 2, lettere g), h) e d), del presente regolamento, che non dipendono però dalla gestione dei fondi operativi utilizzati dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli riconosciute.
4.  L'Unione finanzia il 100% delle spese relative alle misure di cui al presente articolo.
5.  La gestione delle operazioni di gestione di gravi crisi si basa sui meccanismi stabiliti per le misure di gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi. I produttori interessati che non appartengano a un'organizzazione di produttori concludono accordi al fine di coordinare le operazioni di gestione delle crisi e concordano una determinata percentuale a copertura delle spese di gestione.
6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo all'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
7.  Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti misure eccezionali destinate a combattere le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli. La Commissione assicura che il pubblico sia informato al momento dell'introduzione di tali misure e rende noti i prodotti e le zone interessati dall'aiuto in questione come pure il suo importo. L'importo dell'aiuto viene adeguato nel caso della distribuzione gratuita. Il termine del periodo di crisi viene altresì determinato, mediante atto di esecuzione, una volta cessata la grave turbativa del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Parte V – capo I – sezione 3 bis (nuova)
SEZIONE 3 BIS

ACCORDI, DECISIONI E PRATICHE CONCORDATE DURANTE I PERIODI DI GRAVE SQUILIBRIO SUI MERCATI

Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 156 quater (nuovo)
Articolo 156 quater

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato

1.  Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applichi in alcun caso agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi, decisioni o pratiche concordate mirano a stabilizzare il settore interessato attraverso misure finalizzate alla fissazione dei prezzi e al controllo della produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Il presente paragrafo si applica altresì agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate tra organizzazioni.

2.  Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo, oppure ha autorizzato l'attivazione di un intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I, e se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 si considerano giustificati dallo o dagli Stati Membri interessati alla luce dello squilibrio del mercato.
3.  Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi, decisioni e pratiche concordate per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.
1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati e assicura il rispetto del principio secondo cui i dati personali non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con le finalità originarie per le quali sono stati raccolti.
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 1 – comma 2
Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi. In particolare, la trasmissione di dati personali a organizzazioni internazionali o alle autorità competenti di paesi terzi deve avvenire in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE, e solamente per l'attuazione degli accordi internazionali.

Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) per quanto riguarda i dati personali, le categorie di dati da elaborare, i diritti d'accesso a questi dati, i periodi minimi e massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione dei dati e di trasferimento a paesi terzi.
Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 157 bis (nuovo)
Articolo 157 bis

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 104 bis, per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori al fine di:

a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;
b) cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 157 ter (nuovo)
Articolo 157 ter

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo

1.  I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.
2.  Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.
3.  I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.
4.  Onde provvedere a che i produttori e i commercianti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ottemperino ai loro obblighi, la Commissione ha facoltà, tramite atti delegati adottati a norma dell'articolo 160, di stabilire norme riguardanti:
a) il contenuto delle dichiarazioni obbligatorie e le esenzioni;
b) il contenuto delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e le condizioni di presentazione, nonché le esenzioni dall’obbligo di presentare le dichiarazioni;
c) le sanzioni da applicare in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni agli Stati membri entro i termini.
5.  La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di:
a) stabilire condizioni relative ai formulari da usare per le dichiarazioni obbligatorie;
b) adottare norme sui coefficienti di conversione per i prodotti diversi dal vino;
c) precisare i termini di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;
d) stabilire norme relative alle ispezioni e alle pertinenti relazioni degli Stati membri alla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 158
Articolo 158

Articolo 158

Relazioni obbligatorie della Commissione

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni dopo il 2013, una relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;
a) ogni tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
i) una relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;
ii) una relazione sull'applicazione delle norme della concorrenza al settore agricolo e agroalimentare in tutti gli Stati membri, riservando particolare attenzione all'applicazione delle deroghe di cui agli articoli 144 e 145 e alle divergenze potenziali di interpretazione e applicazione delle norme in materia di concorrenza, a livello nazionale e dell'Unione; la relazione è corredata di eventuali proposte adeguate;
iii) una relazione sulle disposizioni adottate al fine di tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche da abusi nei paesi terzi;
b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento degli articoli da 104 a 107 e dell'articolo 145 nel medesimo settore, con particolare riferimento ai possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune, corredata di proposte adeguate.
b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento degli articoli 104 bis, 105 bis, 105 ter e 157 bis nel medesimo settore, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;
b bis) entro il 31 dicembre 2014:
i) una relazione sulle possibilità di fissare norme specifiche per la commercializzazione di carni suine, carni ovine e caprine, che illustra le disposizioni pertinenti che la Commissione intende adottare mediante atti delegati;
ii) una relazione sull'introduzione di norme semplificate di commercializzazione adattate alle razze animali e alle varietà vegetali locali che sono utilizzate e prodotte dai piccoli produttori; la relazione è corredata di ogni proposta utile alla soluzione delle difficoltà riscontrate dai piccoli produttori per ottemperare alle norme di commercializzazione dell'Unione;
iii) una relazione sulla competitività e la sostenibilità dell'agricoltura e del settore agroalimentare, seguita da una seconda relazione entro il 31 dicembre 2019;
iv) una relazione sull'andamento della situazione del mercato e sul funzionamento della catena di approvvigionamento nel settore dello zucchero, seguita da una seconda relazione entro il 1° luglio 2018 sull'andamento della situazione del mercato nel settore dello zucchero, prestando particolare attenzione ai mezzi appropriati per abolire l'attuale regime delle quote e al futuro del settore dopo il 2020, prestando particolare attenzione alla necessità di mantenere un sistema contrattuale equo e un sistema di dichiarazione del prezzo dello zucchero; la relazione è corredata se del caso di adeguate proposte;
v) una relazione su un regime semplificato di menzioni riservate facoltative nel settore della carne bovina, prestando particolare attenzione all'attuale quadro per l'etichettatura facoltativa, nonché le appropriate menzioni in relazione ai sistemi di allevamento, produzione e alimentazione che possono generare valore aggiunto nel settore delle carni bovine; la relazione è corredata se del caso di adeguate proposte;
b bis) entro i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sul funzionamento e l'efficacia degli strumenti di gestione dei mercati agricoli e il loro adeguamento al nuovo contesto internazionale, riservando particolare attenzione alla coerenza con gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato; la relazione è corredata se del caso di adeguate proposte.
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 159
Articolo 159

Articolo 159

Uso della riserva

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

a) della parte II, titolo I, capo I,
a) della parte II, titolo I, capo I,
b) della parte III, capo VI e
b) della parte III, capo VI e
c) del capo I della presente parte.
c) del capo I della presente parte.
La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, e in deroga al secondo comma del presente articolo, che il trasferimento di fondi non si effettua per determinate spese di cui alla lettera b) del medesimo comma, se dette spese rientrano nella normale gestione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 160 – paragrafo 2
2.   Alla Commissione sono conferite le deleghe di potere previste dal presente regolamento per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
2.   Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 163
Articolo 163

Articolo 163

Abrogazioni

Abrogazioni

1.  Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.
1.  Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.
Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 [regolamento (UE) COM(2010) 799]:

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a) nel settore dello zucchero, il titolo I della parte II, l’articolo 142, l’articolo 153, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 153, paragrafi 2 e 3, l’articolo 156, la parte II dell’allegato III e l’allegato VI [il titolo I della parte II, gli articoli 248, 260, 261 e 262 e la parte II dell’allegato III del regolamento (UE) COM(2010) 799] si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;
b) le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte stabilito nella parte II, titolo I, capo III e gli allegati IX e X [parte II, titolo I, capo III e allegati VIII e IX del regolamento (UE) COM(2010) 799] si applicano fino al 31 marzo 2015;
b) le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte stabilito nella parte II, titolo I, capo III e gli allegati IX e X si applicano fino al 31 marzo 2015;
(c) nel settore vitivinicolo:
c) nel settore vitivinicolo:
(i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies [articoli da 82 a 87 del regolamento (UE) COM(2010) 799] per quanto riguarda le superfici di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 2, [articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) COM(2010) 799] non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all’articolo 85 ter, paragrafo 1 [articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) COM(2010) 799] non ancora regolarizzate, fino allestirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;
i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;
ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II [parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II del regolamento (UE) COM(2010) 799], fino al 31 dicembre 2015, o, nella misura necessaria per dare efficacia alle decisioni adottate dagli Stati membri in virtù dell’articolo 85 septies, paragrafo 5 [articolo 89, paragrafo 5, del regolamento (UE) COM(2010) 799] fino al 31 dicembre 2018;
ii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 e l'articolo 118 vicies, paragrafo 5;
iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 e l'articolo 118 vicies, paragrafo 5;
d) larticolo 182, paragrafo 7 [articolo 291, paragrafo 2, del regolamento (UE) COM(2010) 799] fino al 31 marzo 2014;
d) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;
e) larticolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma [articolo 293 del regolamento (UE) COM(2010) 799] fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14;
e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/2014;
f) larticolo 182, paragrafo 4 [articolo 294 del regolamento (UE) COM(2010) 799] fino al 31 dicembre 2017.[;]
f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017.
g) l’articolo 326 del regolamento (UE) n. COM(2010) 799.
2.  I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 [regolamento (UE) n. COM(2010) 799] si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. […] [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nellallegato VIII del presente regolamento.
2.  I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. […] [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.
3.  Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.
3.  Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.
(L'emendamento si basa sul documento COM(2012)0535).
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 163 bis (nuovo)
Articolo 163 bis

Data di applicazione delle norme di commercializzazione

Per garantire la certezza giuridica in merito all'applicazione delle norme di commercializzazione, la Commissione, tramite atti delegati adottati a norma dell'articolo 160, stabilisce la data in cui cessano di essere applicate al settore in questione le disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007:

– gli articoli 113 bis, 113 ter, 114, 115, 116, 117, paragrafi da 1 a 4,
– gli allegati XI bis, punto II, comma 2, XI bis (punti da IV a IX), XII, punto IV, paragrafo 2, XIII, punto VI comma 2, XIV, parte A, XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, XIV, parte B, punto III, e XIV, parte C, XV, punti II, III, IV e VI.
La data coincide con la data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti nella parte II, titolo II, capo I, sezione I, del presente regolamento.

Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 164
Articolo 164

Articolo 164

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

Tenendo conto della necessità di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010)0799] a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Tenendo conto della necessità di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Tutti i programmi pluriennali di sostegno, adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 sulla base degli articoli 103, 103 decies e 105 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 continuano a essere disciplinati da dette disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 165
Articolo 165

Articolo 165

Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore e applicazione

1.  Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1.  Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato III, per quanto riguarda il settore dello zucchero, si applicano solo dopo la fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7 e 16 si applicano solo dopo la fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2019/20, ossia dal 1° ottobre 2020.

2.  Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104 e 105 si applicano fino al 30 giugno 2020.
2.  Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104 bis, 105, 105 ter e 157 bis si applicano fino al 30 giugno 2020.
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – linea di prodotti (nuova)
ex 1207 99 15
Semi di canapa

– destinati alla semina
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Allegato I – parte IX

Testo della Commissione

Codice NC

Designazione

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane da cuocere, fresche

ex 0803 00 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 85

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 99 30

Carrube

Emendamento

Codice NC

Designazione

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Tartufi e altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60 ex 0802

071320 00

Ceci

07 13 40 00

Lenticchie

07 14 90

Ignami e topinambur

Ex 1214

Navoni-rutabaga

09 05 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

09 07 00 00

Garofani

09 08

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

09 09

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

Ex 0910

Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane da cuocere, fresche

ex 0803 00 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 85

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 99 30

Carrube

Emendamento 331
Proposta di regolamento
Allegato I – parte X – linea di prodotti (nuova)

Testo della Commissione

Codice NC

Designazione

(a)

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

0804 20 90

Fichi secchi

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

Codice NC

Designazione

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

ex 0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

(b)

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

- frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

- granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40

- cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

- olive della sottovoce 2001 90 65

- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

ex 2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

- preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

- burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

- cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

- granturco della sottovoce 2008 99 85

- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91

- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

- miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

- banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Emendamento

Codice NC

Designazione

(a)

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

0804 20 90

Fichi secchi

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

Codice NC

Designazione

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

ex 0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

(b)

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

- frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

- granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40

- cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

- olive della sottovoce 2001 90 65

- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

ex 2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

- preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

- burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

- cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

- granturco della sottovoce 2008 99 85

- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91

- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

- miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

- banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

ex 0910

Timo essiccato.

ex 1211

Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/ maggiorana selvatica), rosmarino e salvia secchi, interi, tagliati in pezzi, tritati o polverizzati

ex 0904

Pepe; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10

ex220600

Sidro

Emendamento 332
Proposta di regolamento
Allegato I – parte XV – sottoparte a – codice NC 0201 – trattini (nuovi)
0201 – Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201 – Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

– 0201 10 00 – in carcasse o mezzene:
– 0201 20 – altri pezzi non disossati:
– 0201 20 20 –quarti «compensati»
– 0201 20 30 – busti o quarti anteriori separati o non separati
– 0201 20 50 – selle o quarti posteriori separati o non separati
Emendamento 351
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte XXI – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. L'alcole greggio con titolo alcolometrico volumico inferiore al 96% che conserva le qualità organolettiche associate alle materie prime di base utilizzate nella sua produzione è trattato come alcole etilico ai sensi del punto 1 a condizione che l'alcole in parola, previa un'ulteriore trasformazione, sia commercializzato o utilizzato come alcole etilico ai sensi del punto 1.

Emendamento 333
Proposta di regolamento
Allegato II – parte I bis (nuova)
Parte I bis: Definizioni per il settore dello zucchero

1. «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
2. «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
3. «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio;
4. «sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio; per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;
5. «zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;
6. «zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;
7. «isoglucosio industriale» e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;
8. «zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;
9. «barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;
10. «contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;
11. «accordo interprofessionale»:
a) l'accordo stipulato a livello dell'Unione tra un gruppo di organizzazioni nazionali di imprese e un gruppo di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura;
b) l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato;
c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero;
d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dall'impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;
12. «raffineria a tempo pieno»: un'unità di produzione:
– la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure
– che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15.000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattino, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione è la campagna 2007/2008.
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Allegato II – parte VIII – punto 1 – comma 1
1.  Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
1.  Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Il miele è composto essenzialmente da zuccheri diversi, in particolare il fruttosio e il glucosio, e da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide derivate dalla sua raccolta, compreso il polline, sebbene nessuna di dette sostanze o particelle possa essere considerata come un ingrediente del miele.
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Allegato II – parte VIII – punto 2
2.  Per «prodotti apicoli» si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.
2.  Per «prodotti apicoli» si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli e il polline.
Per «cera di api» s'intende la materia di natura lipidica prodotta dalle secrezioni delle ghiandole ceripare delle api operaie della specie Apis mellifera e utilizzata nella costruzione dei favi.

Per «pappa reale» s'intende la sostanza naturale secreta dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari delle api operaie nutrici della specie Apis mellifera destinata ad alimentare le larve e l'ape regina, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra sostanza.

Per «propoli» s'intende la sostanza di determinate piante, raccolta e successivamente trasformata dalle api operaie della specie Apis mellifera tramite l'aggiunta di secrezioni (in particolare cera e secrezioni salivari) per utilizzarla come malta.

Per «polline» s'intende la sostanza compatta, più o meno sferica, che deriva dall'agglutinamento dei gameti maschili dei fiori per mezzo del nettare, delle secrezioni salivari e dell'azione meccanica del terzo paio di zampe delle api operaie della specie Apis mellifera, raccolta e trasformata nella forma di granelli di polline per essere depositato e successivamente conservato nell'alveare, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra sostanza.

Per «polline di favo o pane delle api»s'intendono i granelli di polline disposti dalle api nelle celle dei favi che hanno subito determinate trasformazioni naturali per la presenza di enzimi e microrganismi. Questo tipo di polline può essere ricoperto di miele.

Emendamento 336
Proposta di regolamento
Allegato III – titolo
ALLEGATO III

ALLEGATO III

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 E ALL'ARTICOLO 101 OCTIES

Emendamento 337
Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III bis

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

A: Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini adulti

I. Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1. «carcassa»: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2. «mezzena»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II. Categorie

Le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,

B: carcasse di altri animali maschi non castrati,

C: carcasse di animali maschi castrati,

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E: carcasse di altri animali femmine.

III. Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1. la conformazione, definita quale:

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Designazione

S

Superiore

Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

Eccellente

Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale

U

Ottima

Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante

R

Buona

Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono

O

Abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio

P

Mediocre

Tutti i profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto

2. lo stato d'ingrassamento, definito quale

massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento

Designazione

1

Basso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

Scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3

Medio

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4

Abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica

5

Molto abbondante

Il grasso ricopre tutta la carcassa; rilevanti masse all'interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi previste ai punti 1 e 2 fino a un massimo di tre sottoclassi.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

«carcassa»: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II. Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

Classi

Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S

60 o più (*)

E

55 o più

U

50 fino a meno di 55

R

45 fino a meno di 50

O

40 fino a meno di 55

P

meno di 40

(*) [Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60% o più di carne magra, designata con la lettera S.]

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Per i termini «carcassa» e «mezzena» si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B: carcasse di altri ovini.

III. Classificazione

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine «coscia» al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini «quarto posteriore».

2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la Commissione adotta atti di esecuzione che autorizzano gli Stati membri a utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

(a) il peso della carcassa,

(b) il colore della carne,

(c) lo stato d'ingrassamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 e 3.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

Emendamento 338
Proposta di regolamento
Allegato III ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III ter

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 101 NONIES

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

Repubblica ceca

372 459,3

Danimarca

372 383,0

Germania

2 898 255,7

56 638,2

Irlanda

0

Grecia

158 702,0

0

Spagna

498 480,2

53 810,2

Francia (continentale)

3 004 811,15

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

432 220,05

Italia

508 379,0

32 492,5

Lettonia

0

Lituania

90 252,0

Ungheria

105 420,0

250 265,8

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

Romania

104 688,8

0

Slovenia

0

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

Finlandia

80 999,0

0

Svezia

293 186,0

Regno Unito

1 056 474,0

0

Croazia

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE

13 336 741,2

720 440,8

0

Emendamento 339
Proposta di regolamento
Allegato III quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III quater

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 101 DUODECIES

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

(a) «fusione di imprese»: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;

(b) «cessione di un'impresa»: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

(c) «cessione di uno stabilimento»: il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;

(d) «affitto di uno stabilimento»: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

II

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

(a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

(b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

(c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:

(a) di un'impresa produttrice di zucchero;

(b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 101, paragrafo 5, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 della presente sezione.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi delle sezioni II e III possono essere applicate soltanto se:

(a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

(b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

(c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato III ter.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione delle sezioni II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui alla sezione V, le quote modificate.

Emendamento 340
Proposta di regolamento
Allegato III quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III quinquies

Condizioni di acquisto delle barbabietole di cui all'articolo 101

PUNTO I

Ai fini del presente allegato per «parti contraenti» si intendono:

(a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata «il fabbricante»;

(b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato «il venditore».

PUNTO II

1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.

2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO III

1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 101, paragrafo 2bis, lettera a), nonché se del caso, la lettera b) del presente regolamento. Per i quantitativi di cui all'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 101 octies, paragrafo 1.

2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del precedente paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a).

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO IV

1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente punto sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

PUNTO V

1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.

4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

PUNTO VI

1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VII

1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VIII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

(a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

(b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

(c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO IX

1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

(a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

(b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

(c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

(d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO X

1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO XI

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XII

1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte I bis, punto 11, del presente regolamento prevede una clausola di arbitraggio.

2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

(a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;

(b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;

(c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;

(d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

(e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

(f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

(g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;

(h) indicazioni riguardanti:

(i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),

(ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),

(iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);

(i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;

(j) fatto salvo l'articolo 101 octies, paragrafo 1, del presente regolamento, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

PUNTO XIII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.

Emendamento 341
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte II – punto 17 bis (nuovo)
17 bis) Il crémant è il vino spumante di qualità bianco o rosato coperto da denominazione di origine protetta o da indicazione geografica protetta di un paese terzo, prodotto alle condizioni seguenti:

a) le uve sono vendemmiate a mano;
b) il vino è prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;
c) il tenore massimo di anidride solforosa non è superiore a 150 mg/l;
d) il tenore di zuccheri è inferiore a 50 g/l;
e) il vino utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
f) il vino è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);
g) il vino è separato dalle fecce mediante sboccatura.
Il termine crémant è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta del paese terzo di cui trattasi.

Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori il cui marchio di impresa include il termine crémant che sono stati registrati anteriormente al 1° marzo 1986.

Emendamento 342
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte III – punto 2
[...]
[...]
2.  Ai sensi della presente parte per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.
2.  Ai sensi della presente parte per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.
Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
i) siero di latte,
i) siero di latte,
ii) crema di latte o panna,
ii) crema di latte o panna,
iii) burro,
iii) burro,
iv) latticello,
iv) latticello,
v) butteroil,
v) butteroil,
vi) caseina,
vi) caseina,
vii) grasso del latte anidro (MGLA),
vii) grasso del latte anidro (MGLA),
viii) formaggio,
viii) formaggio,
ix) iogurt,
ix) iogurt,
x) kefir,
x) kefir,
xi) kumiss,
xi) kumiss,
xii) viili/fil,
xii) viili/fil,
xiii) smetana,
xiii) smetana,
xiv) fil;
xiv) fil;
xiv bis) cagliata,
xiv ter) crema acida,
xiv quater) rjaženka,
xiv quinquies) rūgušpiens;
b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte V – sezione II
II.  Definizioni
II.  Definizioni
1) «carni di pollame»: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
1) «carni di pollame»: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
2) «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2 °C e non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
2) «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2 °C e non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
3) «carni di pollame congelate»: carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C;
3) «carni di pollame congelate»: carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C;
4) «carni di pollame surgelate»: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;
4) «carni di pollame surgelate»: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;
5) «preparazione a base di carni di pollame»: carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;
5) «preparazione a base di carni di pollame»: carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;
(6) «preparazione a base di carni di pollame fresche»: preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.
(6) «preparazione a base di carni di pollame fresche»: preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

7) «prodotto a base di carni di pollame»: prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.
7) «prodotto a base di carni di pollame»: prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.
Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

– fresche,
– congelate,
– surgelate.
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte V bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte V bis. Uova di gallina della specie Gallus gallus

I. Campo di applicazione

(1) La presente parte si applica alla commercializzazione, all'interno dell'Unione, di uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione.

(2) Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

(a) nel luogo di produzione, o

(b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».

II. Classificazione in base alla qualità e al peso

1) Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

– categoria A o «uova fresche»,

– categoria B.

2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

III. Stampigliatura delle uova

1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

Emendamento 345
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte VI
Parte VI. Grassi da spalmare

Parte VI. Grassi da spalmare

I.  Denominazioni di vendita
Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.
c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.
Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

Tali definizioni non si applicano:

a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.
b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.
II.  Terminologia
1.  La dicitura «tradizionale» può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione «burro» prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.
Ai fini del presente punto il termine «crema di latte o panna» designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10%.

2.  Per i prodotti menzionati nell'appendice sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.
3.  In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:
a) le diciture «a ridotto tenore di grassi» per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41% e non superiore al 62%;
b) le diciture «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41%.
Le diciture «a ridotto tenore di grassi» , «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini «tre quarti» e «metà» di cui all'appendice.

Emendamento 346
Proposta di regolamento
Allegato VII
ALLEGATO VII

ALLEGATO VII

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62

Parte I

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

[...]
[...]
C.  Acidificazione e disacidificazione
C.  Acidificazione e disacidificazione
1.  Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
1.  Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:
a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;
a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;
b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), oppure
b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), oppure
c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).
c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).
2.  L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
2.  L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
3.  L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
3.  L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
4.  La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
4.  La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
5.  Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
5.  Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
6.  Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
6.  Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.
7.  L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
7.  L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
D.  Trattamenti
D.  Trattamenti
1.  Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
1.  Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2.  La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
2.  La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.
3.  L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
3.  L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
4.  Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
4.  Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
5.  Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
5.  Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.
6.  Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
6.  Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:
a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,
a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,
b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.
7.  Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.
7.  Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO VII BIS

MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Categoria(e) di prodotti

(riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)

Menzioni riservate facoltative

Atto che definisce l'indicazione e le relative condizioni d'uso

Carni di pollame

(NC 0207, NC 0210)

alimentato con il … di …

Regolamento (CE) n. 543/2008, articolo 11

estensivo al coperto

all'aperto

rurale all'aperto

età alla macellazione

durata del periodo d'ingrasso

Uova

(NC 0407)

fresche

Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 12

extra o extra fresche

Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 14

indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 15

Miele

(NC 0409)

origine floreale o vegetale

Direttiva 2001/110/CE, articolo 2

origine regionale

origine topografica

criteri di qualità specifici

Olio di oliva

(NC 1509)

prima spremitura a freddo

Regolamento (CE) n. 1019/2002, articolo 5

estratto a freddo

acidità

piccante

fruttato: maturo o verde

amaro

intenso

medio

leggero

ben equilibrato

olio dolce

Latte e prodotti lattiero-caseari

(NC 04)

burro tradizionale

Regolamento (UE) n. [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati ], allegato VI, parte VI

Grassi da spalmare

(NC 0405 ed ex 2106, NC ex 1517, NC ex 1517 ed ex 2106)

a ridotto tenore di grassi

Regolamento (UE) n. [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati ], allegato VI, parte VI

leggero

a basso tenore di grassi

Emendamento 348
Proposta di regolamento
Allegato VII ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO VII TER

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 121B E 121D

1. Dazi all'importazione del riso semigreggio

a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15%;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15%;

b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15%, e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15%;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15%, e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15%;

c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all’articolo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15%;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15%.

2. Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182.239 tonnellate.

Emendamento 349
Proposta di regolamento
Allegato VII quater (nuovo)
ALLEGATO VII QUATER

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 121 QUATER

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)


Sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
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Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))
P7_TA(2013)0086B7-0081/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 1
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,
Motivazione
Precisazione. La stessa base giuridica dovrebbe essere utilizzata per tutti gli atti legislativi del pacchetto di riforma.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.
(8)  Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare un programma nazionale per l'attuazione di misure specifiche a livello nazionale o una disciplina nazionale, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  A fini di chiarezza e certezza del diritto quanto alla procedura da seguire per la modifica dei programmi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per definire i criteri in base ai quali le modifiche proposte degli obiettivi quantificati dei programmi siano da considerarsi rilevanti, cioè tali da richiedere la modifica del programma mediante un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 91 del presente regolamento.
(13)  Al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto quanto alla procedura da seguire per la modifica dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo alla definizione di criteri che prevedano un sostanziale riaggiustamento degli obiettivi quantificati.
Motivazione
Le modifiche ai programmi non costituiscono mere decisioni tecniche.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. HR/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.
(16)  I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [HR] del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [PD] del Parlamento europeo e del Consiglio, ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [HR]. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o nell'azienda agricola. Possono essere oggetto di consulenza anche il sostegno a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È necessario che gli Stati membri determinino una soglia di ammissibilità delle aziende agricole agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati gli aiuti.
(19)  Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che non partecipa a detto regime.
(21)  L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuovi comparti, di nuove imprese connesse con l'agricoltura e la silvicoltura o di nuovi investimenti in attività extra-agricole, di nuovi investimenti nell'agricoltura sociale e di nuovi investimenti in attività turistiche,sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento e dovrebbe promuovere l'imprenditorialità tra le donne, anche per quanto riguarda la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole imprese connesse con l'agricoltura e la silvicoltura, potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno agli agricoltori che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Al fine di rendere detta misura più attrattiva, tale sostegno deve essere fornito sotto forma di pagamento una tantum.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Vanno incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.
(22)  Le PMI sono la colonna vertebrale di un'economia rurale dell'Unione sostenibile. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, in particolare per i giovani, così come al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale in linea con lo sviluppo regionale sostenibile. Vanno incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili. Lo sviluppo sostenibile delle zone rurali va rafforzato promuovendo le relazioni tra zone urbane e zone rurali e la cooperazione transregionale.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Le associazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni di produttori va pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni.
(27)  Le associazioni e organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione e lo sviluppo di associazioni di produttori vanno pertanto incoraggiati. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio «chi inquina paga». In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013 e spendere almeno il 25% del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi della misura agro-climatico-ambientale, della misura sull'agricoltura biologica e della misura relativa alle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
(28)  I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare in via prioritaria gli agricoltori a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. I risultati delle misure agro-ambientali riconosciute vanno conteggiati ai fini dell'adempimento degli impegni ecologici nel quadro del regime dei pagamenti diretti. In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013. Dovrebbero inoltre essere tenuti a spendere almeno il 25% del contributo totale del FEASR per ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e gli interventi sul territorio, avvalendosi di pagamenti agro-climatico-ambientali e indennità a favore dell'agricoltura biologica. Occorre che i gestori delle aziende agricole possano beneficiare di questa misura in via prioritaria.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la collaborazione tra agricoltori in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.
(30)  I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori o altri gestori del territorio in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.
Motivazione
Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 30.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.
(33)  Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno che, entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenti una proposta legislativa che stabilisca parametri biofisici obbligatori e i relativi valori soglia da applicare alla futura delimitazione delle zone svantaggiate, nonché norme adeguate concernenti gli aggiustamenti e le disposizioni transitorie.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a fronte dei premi che gli agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da epizoozie, avversità fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno deve essere subordinata a determinate condizioni. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione.
(37)  Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a fronte dei premi che gli agricoltori o i gruppi di agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da epizoozie, avversità fitosanitarie, organismi nocivi, emergenze ambientali o condizioni climatiche avverse. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione o in un contratto di assicurazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno deve essere subordinata a determinate condizioni. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione «dal basso verso l'alto» (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale.
(38)  L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione «dal basso verso l'alto» (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale. Le sinergie dovrebbero essere analizzate ulteriormente incoraggiando la cooperazione con gli attori locali dello sviluppo nei paesi in via di sviluppo, nel pieno rispetto del sapere tradizionale sancito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e nella convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, al fine di promuovere pratiche agricole sostenibili e compatibili con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, del suolo e della diversità genetica.
Motivazione
Il sapere tradizionale e locale e l'innovazione a livello delle comunità rappresentano una vasta riserva di conoscenze pratiche e di capacità che generano conoscenze, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sostenibilità e sviluppo. L'approfondimento delle sinergie attraverso la cooperazione con gli attori locali dello sviluppo deve pertanto rispettare i principi sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni in merito alla tutela del sapere e delle pratiche tradizionali delle comunità indigene e locali.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale nonché il funzionamento dei gruppi di azione locale, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo locale di tipo bottom-up guidato dalle comunità locali. Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un «kit di avviamento LEADER». Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'esatta definizione dei costi ammissibili di animazione dei gruppi di azione locale LEADER.
(40)  Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale nonché il funzionamento dei gruppi di azione locale, in cui il processo decisionale è guidato dalla comunità ed avviene in partenariato con altri soggetti pertinenti, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo locale di tipo bottom-up guidato dalle comunità locali. Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un «kit di avviamento LEADER». Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR e l'attuazione dell'approccio LEADER, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'esatta definizione dei costi ammissibili di animazione dei gruppi di azione locale e al fine di adottare norme intese a garantire che gli Stati membri attuino appieno l'approccio guidato dalla comunità.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)  Il riconoscimento da parte dell'Unione della sinergia tra strategie di sviluppo locale e dimensione transnazionale, particolarmente forte se improntata a uno spirito innovativo, deve essere attestato dal FEASR mediante il conferimento di premi a un certo numero di progetti esemplari per tali caratteristiche. I premi, erogati in via complementare ad altre fonti di finanziamento disponibili nell'ambito della politica di sviluppo rurale, avrebbero valore di riconoscimento di taluni progetti pilota particolarmente idonei, siano essi finanziati o meno nel quadro di un programma di sviluppo rurale.
soppresso
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 51
(51)  I programmi di sviluppo rurale devono prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.
(51)  I programmi di sviluppo rurale devono prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola, facilitando in tal modo il dialogo.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 52
(52)  La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore, occorre divulgarli.
(52)  La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore, occorre promuoverne la divulgazione e finanziarie le attività in materia da varie fonti, compresa l'assistenza tecnica. La cooperazione con le reti d'innovazione nei paesi in via di sviluppo che perseguono obiettivi analoghi dovrebbe essere incoraggiata, in particolare con quelle che sostengono la ricerca partecipativa decentralizzata e la divulgazione delle conoscenze sulle migliori pratiche agricole sostenibili, inclusi i programmi specificamente concepiti per le donne.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d
d) «intervento»: un progetto, insieme di progetti, contratto o accordo, o qualsiasi altro provvedimento, selezionato secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in questione e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
d) «intervento»: un progetto, insieme di progetti, contratto o accordo, o qualsiasi altro provvedimento, selezionato secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in questione e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, compresa la possibilità di associare il sostegno di fondi diversi del quadro strategico comune (QSC), anche nel contesto di un asse prioritario unico di programmi cofinanziati dal FERS e dal FSE, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC];
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f
f) «sistema di monitoraggio e valutazione»: un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un certo numero di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;
f) «sistema di monitoraggio e valutazione»: un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza, ai prodotti, ai risultati e all'esecuzione finanziaria dei programmi. Il sistema non deve prevedere esclusivamente un approccio quantitativo ma può, laddove necessario e mediante strumenti appropriati, optare per un approccio qualitativo ai risultati del programma;
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)
j bis) «regioni in fase di transizione»: regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è compreso tra il 75% e il 90% del PIL medio dell'UE-27;
Motivazione
Si dovrebbe tenere conto delle regioni in fase di transizione, in linea con l'emendamento all'articolo 65 sulla partecipazione del fondo.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l
l) «costo di transazione»: un costo connesso ad un impegno ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso;
l) «costo di transazione»: un costo connesso a un impegno indirettamente generato dall'esecuzione dello stesso; può essere calcolato sulla base di un costo standard;
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)
l bis) «sistema di produzione»: insieme di terreni e fattori di produzione soggetti ad una gestione comune;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)
(m bis) «agroforestazione»: sistema di produzione che comprende alberi e piante coltivate o pascolate all'interno o ai lati degli stessi appezzamenti;
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o
o) «avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
o) «avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, vento ciclonico, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r
r) «calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
r) «calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s
s) «evento catastrofico»: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
s) «evento catastrofico»: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t
t) «filiera corta»: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori;
t) «filiera corta»: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici attivi nella vendita diretta, sui mercati locali e nell'agricoltura guidata dalla comunità, che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale, tramite una strategia di sviluppo locale, e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
Motivazione
Al fine di promuovere un approccio olistico allo sviluppo della filiera corta e rispondere direttamente alle esigenze delle comunità locali, la definizione di «filiera corta» dovrebbe fare specifico riferimento ai canali di commercializzazione, come la vendita diretta, i mercati locali e l'agricoltura sostenuta dalla comunità, quali strumenti per gli agricoltori e i produttori per commercializzare prodotti alimentari di alta qualità.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u
u) «giovane agricoltore»: un agricoltore che non ha compiuto i quaranta anni di età al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
u) «giovane agricoltore»: un agricoltore di età pari o inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che è a capo dell'azienda;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)
x bis) «agricoltore»: un agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013[PD];
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x ter (nuova)
x ter) «sviluppo locale guidato dalla comunità»: governance decentrata di tipo bottom-up e azioni di partenariato a livello locale e subregionale che stimolano gli operatori rurali a programmare e realizzare strategie di sviluppo locale plurisettoriali e legate a una zona, promuovendo la titolarità, lo sviluppo di capacità e l'innovazione a livello delle comunità;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. …/2013 [PD] si applicano anche ai fini del presente regolamento.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  Con riguardo alla definizione di giovane agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u), la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.
2.  Con riguardo ai giovani agricoltori e alle piccole aziende agricole,alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, o alle piccole aziende agricole, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali, e tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3
Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC»), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020, nel quadro di una strategia europea di sviluppo rurale, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC») e in maniera coordinata e complementare alla politica di coesione e alla politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo e forestale caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, resiliente e rispettoso del clima, competitivo, produttivo ed innovativo e di territori rurali attivi nell'Unione.

Motivazione
Poiché gli obiettivi del FEASR delineati negli articoli 4 e 5 riguardano anche misure destinate ai territori rurali, al di là del settore agricolo, la missione del FEASR deve essere formulata in maniera maggiormente inclusiva.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4
Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

(1) la competitività del settore agricolo;
1) promuovere la competitività del settore agricolo e forestale;
(2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
2) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
(3) uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.
3) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali che crei e mantenga l'occupazione.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

(1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;
a) stimolare l'innovazione, nuove modalità di cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione in materia di sicurezza;
(2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
2) potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura in tutte le loro forme e del settore alimentare, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività;
a) favorire gli investimenti nelle tecnologie innovative per le aziende agricole e incoraggiarne la diffusione e l'utilizzo;
b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;
b) favorire l'accesso di soggetti nuovi e pienamente qualificati nel settore agricolo, anche attraverso il ricambio generazionale;
b bis) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, aumentandone la quota di mercato, l'orientamento al mercato e la diversificazione;
b ter) incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole;
b quater) mantenere la produttività dell'agricoltura nelle zone montane o meno favorite, o nelle regioni ultraperiferiche;
b quinquies) migliorare la competitività del settore della trasformazione agroalimentare, aumentandone l'efficienza, e il valore aggiunto dei prodotti agricoli;
(3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali;
b) sostegno alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali;
(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi sui quali influiscono l'agricoltura e le foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
a bis) miglioramento del benessere degli animali;
b) migliore gestione delle risorse idriche;
b) migliore gestione delle risorse idriche;
c) migliore gestione del suolo;
c) migliore gestione del suolo;
(5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;
d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca a carico dell'agricoltura e migliorare la qualità dell'aria;
e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
e bis) facilitare l'uso di nuovi prodotti nonché metodi e processi applicativi, fondati sulla ricerca, nella filiera di valore del settore agroalimentare onde migliorare la gestione della biodiversità e l'uso efficiente delle risorse;
(6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;
a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;
b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Tutte le priorità elencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
1.  Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia o dagli altri strumenti finanziari dell'Unione.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

La riforma assicura che, conformemente all'articolo 208 TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, siano presi in considerazione dalla PAC. Le misure adottate a norma del presente regolamento non pregiudicano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), e contribuiscono al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel promuovere un'agricoltura sostenibile, l'Unione dovrebbe basarsi sulle conclusioni della Valutazione internazionale delle conoscenze, scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD).

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7
1.  Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
1.  Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
2.  Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.
2.  Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali, o entrambi. L'attuazione delle misure a livello nazionale non avviene mediante programmi regionali.
3.  Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.
3.  Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8
1.   Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:
1.   Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:
a) i giovani agricoltori;
a) i giovani agricoltori;
b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
d) le filiere corte.
d) le filiere corte;
d bis) le donne nelle zone rurali.
Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2.  I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.
2.  I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale o ad altre specifiche esigenze individuate dagli Stati membri.
3.  Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
3.  Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, tra gli altri, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2 – punto vii
vii) sono previste iniziative di sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
vii) sono previste iniziative di sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura;
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d
d) la valutazione delle precondizioni e, ove richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e le fasi critiche stabilite ai fini dell'articolo 19 dello stesso regolamento;
d) la valutazione delle precondizioni applicabili allo sviluppo rurale di cui all'allegato IV, e pertinenti per il programma e, ove richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC];
Motivazione
Le precondizioni per i programmi di sviluppo rurale non devono riguardare ambiti che esulano dalle competenze della politica per lo sviluppo rurale e dovrebbero limitarsi alla valutazione delle condizioni direttamente legate agli interventi previsti a titolo del programma.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f
f) in materia di sviluppo locale, un'apposita descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 36, la misura «servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali» di cui all'articolo 21 e il sostegno alle attività extra-agricole nelle zone rurali nell'ambito della misura «sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali» di cui all'articolo 20;
f) in materia di sviluppo locale, un'apposita descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo locale, la misura relativa alla cooperazione di cui all'articolo 36, la misura concernente i «servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali» di cui all'articolo 21, che include i collegamenti tra città e campagna e la cooperazione transregionale, e il sostegno alle attività extra-agricole nelle zone rurali nell'ambito della misura «sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali» di cui all'articolo 20;
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g
g) una descrizione dell'approccio adottato in materia di innovazione al fine di incrementare la produttività, migliorare la gestione sostenibile delle risorse e contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61;
g) una descrizione dell'approccio adottato in materia di innovazione al fine di incrementare la produzione delle aziende agricole e la loro redditività economica, migliorare la gestione sostenibile delle risorse e contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61;
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j
j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato;
j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti, incentrati sul processo e sulla politica, e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato;
Motivazione
Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e elementi di fatto nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, occorre concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m
m) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dal FEAMP o nell'ambito della politica di coesione;
m) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, sui meccanismi che garantiscono il coordinamento con le misure sostenute dagli altri fondi del QSC e sull'applicazione degli strumenti di finanziamento di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC];
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.
c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti, incentrati sul processo e sulla politica, e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.
Motivazione
Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e elementi di fatto nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, occorre concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 10
Oltre alle precondizioni di cui all'allegato IV, si applicano al FEASR le precondizioni generali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Le precondizioni di cui all'allegato IV si applicano al FEASR se rilevanti ed applicabili agli specifici obiettivi perseguiti nell'ambito delle priorità dei programmi.
Motivazione
La politica per lo sviluppo delle zone agricole può trascurare l'adempimento di requisiti in altri ambiti politici. Le precondizioni vanno previste soltanto per le priorità centrali di detta politica.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione può approvare un programma di sviluppo rurale prima dell'adozione di un contratto di partenariato con uno Stato membro qualora ritenga che tutti gli elementi del programma di sviluppo rurale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e alle sezioni del contratto di partenariato rientranti nel FEASR.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;
soppresso
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv
iv) uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.
soppresso
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
iv bis) uno storno di fondi tra programmi, al fine di evitare la perdita di risorse del FEASR.
Motivazione
Per evitare che gli Stati membri perdano fondi dell'UE occorre consentire lo storno di risorse tra i programmi di sviluppo rurale nello stesso Stato membro se le analisi sull'esecuzione confermano il rischio di disimpegno automatico.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'approvazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalla Commissione entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle norme concernenti le procedure e le scadenze per:

Motivazione
La decisione non è di natura soltanto tecnica.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

soppresso
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)
Beneficiano delle misure aventi per oggetto le aziende agricole esclusivamente gli agricoltori attivi, ai sensi della definizione del regolamento (UE) n. .../2013 [PD].

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 15
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.
Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.

2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.
2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. Nel concedere il sostegno alle PMI nell'ambito della presente misura, è possibile accordare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale.
I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione, i quali possono essere anche organismi pubblici.

3.  Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.
3.  Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.
Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4.  Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.
4.  Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.
5.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali.
5.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 16
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:
a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. HR/2012;
b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];
c) promuovere la formazione dei consulenti.
c) promuovere la formazione dei consulenti.
c bis) sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori.
2.  Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.
2.  Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a), c) e c bis) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.
3.  Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. La procedura di selezione è obiettiva ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati.
3.  Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e comprovata indipendenza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dal diritto pubblico ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.
Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/2012.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR].

3 bis. Il sistema di consulenza aziendale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR]. Il sostegno supplementare per i servizi di consulenza è concesso soltanto se lo Stato membro ha istituito un sistema di consulenza aziendale a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR].

4.  La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
4.  La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con due o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su due o più dei seguenti elementi:
a) i criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012;
a) i criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];
b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
c) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizoozie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012;
c) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizoozie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];
d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, oppure
d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], oppure
e) se del caso, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa unionale.
e) se del caso, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro o nelle aziende agricole prescritti dal diritto unionale o nazionale;
e bis) il sostegno all'insediamento dei giovani o nuovi agricoltori, l'accesso alla terra e ai prestiti per la creazione di un'azienda agricola o qualsiasi di questi;
e ter) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole in linea con tutte le misure raccomandate nei programmi di sviluppo rurale, ivi compresi l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione di filiera e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
e quater) i servizi di consulenza specifici a sostegno della trasformazione a livello locale e della commercializzazione a distanza ravvicinata, incluse la formazione e l'applicazione di norme adeguate in materia di igiene e di sicurezza alimentare;
e quinquies) gli aspetti dell'approccio di tipo «One Health» alle pratiche zootecniche.
Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola.

5.  La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
5.  La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
6.  La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.
6.  La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa. È possibile accordare priorità alle microimprese e alle PMI connesse al settore agricolo e forestale.
7.  Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
7.  Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
8.  Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
8.  Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
9.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza.
9.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 17
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso ai singoli agricoltori e alle associazioni e organizzazioni di produttori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi:
a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell'Unione;
a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari istituiti dal diritto dell'Unione;
b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale, oppure
- filiera alimentare corta e su scala locale;
ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori;
ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori;
iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
oppure
oppure
c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e delle aziende agricole riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
1 bis. Il sostegno può inoltre coprire i costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni e organizzazioni di produttori derivanti da attività di informazione e promozione per i prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

2.  Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.
2.  Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.
In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso anche ai beneficiari che hanno partecipato a un regime analogo durante il periodo di programmazione 2007-2013, purché si escludano i doppi pagamenti e si rispetti la durata massima complessiva di cinque anni. Il sostegno è corrisposto annualmente su presentazione dei documenti attestanti la partecipazione al regime. Tuttavia, il produttore presenta un'unica domanda che copre un periodo quinquennale.

Ai fini del presente paragrafo, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente paragrafo, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

3.  Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
3.  Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. Se il sostegno è concesso ad associazioni di produttori conformemente al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono fissare un massimale diverso.
4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).
4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 18
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
a) migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola;
a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi compresi l'efficienza nell'uso delle risorse e il bilancio dei gas a effetto serra;
b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione, la conservazione o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, compresi i prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui all'articolo 17; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I; il sostegno può essere concesso per la creazione o lo sviluppo di piccoli macelli;
c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica; oppure
c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico e la gestione collettiva del territorio e dell'acqua; oppure
d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.
d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e alla gestione sostenibile di risorse cinegetiche e genetiche o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.
2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base dell'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità «competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e redditività delle aziende agricole».
2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole o alle associazioni e organizzazioni di produttori.
3.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
3.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per i progetti di cooperazione tra piccoli agricoltori finalizzati al miglioramento della produttività sostenibile delle aziende e alla diversificazione delle fonti di reddito, inclusa la trasformazione, per gli agricoltori o associazioni di agricoltori che investono in sistemi di produzione agro-ecologici, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
4.  Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al paragrafo 1, lettera d).
4.  Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al paragrafo 1, lettera d).
4 bis. Il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati dagli agricoltori al fine dei rispettare i requisiti introdotti recentemente dall'Unione nei settori della tutela ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro, adottati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a
a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ed eventi catastrofici;
a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità ambientali ed eventi catastrofici;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b
b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.
b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità ambientali e da eventi catastrofici.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 20
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
a) aiuti all'avviamento di imprese per:
a) aiuti all'avviamento di imprese per:
i) i giovani agricoltori;
i) i giovani agricoltori;
ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;
ii) attività extra-agricole e prestazione di servizi agricoli nelle zone rurali;
iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
b) investimenti in attività extra-agricole;
b) investimenti in attività extra-agricole;
c) pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito «il regime per i piccoli agricoltori») e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.
c) pagamenti una tantum agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. ..../2013 [PD] (di seguito «il regime per i piccoli agricoltori») e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;
c bis) pagamenti agli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda a un altro agricoltore con l'intenzione di creare unità economiche redditizie.
2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.
2.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali, ivi comprese le attività turistiche.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è calcolato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis), è concesso agli agricoltori purché:

a) siano attivi nel settore agricolo da almeno 10 anni;
b) si impegnino a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto a un altro agricoltore e
c) cessino definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali.
Gli Stati membri stabiliscono criteri aggiuntivi per quanto concerne la redditività delle unità economiche che possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis).

2 bis. Nel concedere il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), o paragrafo 1, lettera b), può essere accordata priorità alle attività extra-agricole connesse all'agricoltura e silvicoltura, nonché alle attività condotte da partenariati gestiti dalle comunità locali.

3.  Può essere considerata «coadiuvante familiare» qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
3.  Può essere considerata «coadiuvante familiare» qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
4.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
4.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere destinato anche alla locazione di terreni da parte di giovani agricoltori e può assumere la forma di garanzia bancaria per contratti di locazione di terreni e sostegno per interessi.

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
6.  L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.
6.  L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.
7.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori.
7.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori; esso è calcolato per il periodo intercorrente tra la data della cessione e il 31 dicembre 2020. L'importo corrispondente è versato sotto forma di pagamento una tantum.
7 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis), viene concesso sotto forma di pagamento una tantum fino a un importo massimo stabilito nell'allegato I.

8.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.
8.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 21
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di grande pregio naturale;
a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di grande pregio naturale;
b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili;
b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi lo sviluppo e l'espansione della commercializzazione e del settore agrituristico a livello locale e gli investimenti nelle energie rinnovabili, nei sistemi di risparmio energetico, nelle risorse sostenibili e nei sistemi di gestione dei rifiuti;
c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
e) investimenti da parte di enti pubblici in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;
e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala, commercializzazione di servizi di turismo rurale e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;
f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività;
f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività;
g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.
È possibile riservare la priorità all'investimento in iniziative di sviluppo locale guidato dalla comunità e ai progetti d'investimento soggetti alla proprietà e al controllo delle comunità.

2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
2.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
3.  Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.
3.  Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.
4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura.
4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 22
Articolo 22

Articolo 22

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Investimenti nello sviluppo di aree forestali sostenibili e nel miglioramento della redditività delle foreste

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
a) forestazione e imboschimento;
a) forestazione e imboschimento;
b) allestimento di sistemi agroforestali;
b) allestimento di sistemi agroforestali;
c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici;
c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici;
d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
e) investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
e) investimenti nel miglioramento delle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
2.  Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 36 a 40 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
2.  Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 23 a 27 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (di seguito «la gestione sostenibile delle foreste»).

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (di seguito «la gestione sostenibile delle foreste»).

3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili.
3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 23
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dieci anni.
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di quindici anni.
2.  La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e rispondere a requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
2.  La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Al fine di evitare impatti nocivi sull'ambiente o la biodiversità, gli Stati membri possono designare le zone non idonee alla forestazione.
3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2.
3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 che definiscano i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2, i quali tengono conto della diversità degli ecosistemi forestali dell'Unione.
Emendamenti 65 e 169
Proposta di regolamento
Articolo 24
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di tre anni.
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.
2.  Per «sistema agroforestale» si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.
2.  Per «sistema agroforestale» si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.
3.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
3.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
Motivazione
I sistemi agroforestali non devono limitarsi all'agricoltura estensiva.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 25
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali. Il sostegno può essere concesso agli allevatori i cui animali prevengono gli incendi attraverso l'attività di pascolo;
b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione e
d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
In aree definite ad alto rischio, l'introduzione di dispositivi di prevenzione degli incendi boschivi è una condizione preliminare per il sostegno.

2.  Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.
2.  Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.
Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale forestale interessato. Detta percentuale è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per debellare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la significativa distruzione del potenziale forestale interessato in base alla soglia che sarà definita dagli Stati membri. La portata del danno è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più elevato e quello più basso.
4.  Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.
4.  Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.
Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 27
Articolo 27

Articolo 27

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Investimenti nel miglioramento delle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.
1.  Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione. mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.
Il sostegno è concesso soltanto per investimenti e tecnologie conformi al regolamento (UE) n. 995/2010 e che non danneggiano la biodiversità o altri servizi degli ecosistemi forestali.

2.  Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
2.  Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
3.  Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
3.  Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
4.  Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.
4.  Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 28
Articolo 28

Articolo 28

Costituzione di associazioni di produttori

Costituzione di organizzazioni e associazioni di produttori

1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione e lo sviluppo di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e
c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e
d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
2.  Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.
2.  Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale È possibile riservare la priorità alle associazioni di produttori di prodotti di qualità disciplinati dall'articolo 17, nonché alle microimprese. Non è concesso alcun sostegno alle associazioni di produttori che non rispettano i requisiti previsti nella definizione di PMI.
Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3.  Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
3.  Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
4.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura va obbligatoriamente inserita in tutti i programmi di sviluppo rurale.
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti alle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima. Essa va obbligatoriamente inserita nei programmi di sviluppo rurale.
2.  Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
2.  Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli o adatti all'agricoltura. I programmi agroambientali si concentrano sugli esempi di migliori pratiche (secondo il principio del «precursore»), comprese quelle relative alla gestione del suolo e delle risorse idriche, alla biodiversità, al riciclo delle sostanze nutrienti e al mantenimento dell'ecosistema, accordano priorità agli investimenti in tali tecniche e cercano di diffondere le migliori pratiche in tutto il territorio del programma. I piani climatici possono essere finalizzati al miglioramento dei risultati dell'azione mirante a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'intero sistema di aziende o attività agricole. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
3.  I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e degli altri obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.
3.  I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di tutti gli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.
4.  Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione.
4.  Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione.
5.  Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.
5.  Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.
6.  I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.
6.  I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti nell'ambito di un'azione collettiva, il massimale è del 30%.
Non è previsto alcun sostegno del FEASR per gli impegni previsti dal titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012.

6 bis. Per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, in deroga al paragrafo 6, concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità a fronte degli impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle zone. Tale sostegno è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7.  Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.
7.  Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.
8.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
8.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura «agricoltura biologica».

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura «agricoltura biologica».

9.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8.
9.   È previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile della diversità genetica in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8.
10.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.
10.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.
Emendamenti 70 e 145
Proposta di regolamento
Articolo 30
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
2.  Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
2.  Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. …/2013 [HR], dei pertinenti obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
3.  Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo.
3.  Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Al fine di incoraggiare l'adozione di questa misura anche dopo il 2015, gli Stati membri possono istituire un meccanismo per aiutare gli agricoltori mediante una misura di follow-up dopo il 2020. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo.
4.  I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.
4.  I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o di altri gestori del territorio, il massimale è del 30%.
5.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
5.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
5 bis. Nei loro programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri stabiliscono in che modo la misura può essere abbinata ad altre misure, in particolare quelle previste dagli articoli 17, 18, 28, 29, 31 e 36, al fine di diffondere l'agricoltura biologica e raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico rurale e ambientale.

Emendamento 71 e 146
Proposta di regolamento
Articolo 31
1.  Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.
1.  Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici2 e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque3.
Per requisiti di carattere permanente, l'indennità può consistere nel pagamento di un importo forfettario per ettaro di SAU o di foresta destinato a coprire l'intera compensazione. In tal caso i requisiti devono essere registrati quale servitù sul futuro utilizzo del terreno ed essere registrati in un catasto fondiario nazionale. In casi debitamente giustificati, l'indennità può essere concessa sulla base di altri costi unitari diversi da quelli per ettaro, come ad esempio per chilometro di corso d'acqua.

Il sostegno può coprire gli investimenti materiali e/o immateriali non produttivi che sono necessari per soddisfare i requisiti connessi alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2.  Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.
2.  Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.
3.  Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n HR/2012 del Consiglio.
3.  Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. …/2013 [HR] del Consiglio e i pertinenti obblighi prescritti a norma del titolo III, capitolo 2, del regolamento (UE) n. DP/2013. I programmi di sviluppo rurale possono includere disposizioni specifiche per i casi in cui nell'azienda in questione tali obblighi siano incompatibili con gli obiettivi delle suddette direttive.
4.  Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
4.  Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;
a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare il diritto dell'Unione in materia di protezione delle acque;
b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, nonché degli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012;
b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. …/2013 [HR], nonché degli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. …/2013 [PD];
c) vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva e
c) vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva e
d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
5.  I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.
5.  I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.
6.  Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
6.  Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono al miglioramento delle popolazioni delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nonché alla conservazione di tutte le specie di uccelli conformemente all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 7% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
c) le zone agricole e forestali incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
7.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
7.  Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Gli Stati membri possono, nei loro piani di finanziamento, presentare bilanci separati per i pagamenti a titolo delle zone agricole Natura 2000, delle zone forestali Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque.

–––––––––––––––
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
2 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 32
1.  Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
1.  Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.
I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare gli importi in funzione:

- della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione;
- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole;
- del tipo di produzione e, se del caso, della struttura economica dell'azienda.
2.  Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33.
2.  Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33.
3.  Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I.
3.  Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I.
Gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, concedere indennità al di sopra dell'importo massimo di cui all'allegato I, a condizione che l'importo massimo sia rispettato in media a livello di programmazione.

4.  Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma.
4.  Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma.
5.   Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, nel 2014, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20% nel 2017.
5.  Gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura per un periodo di quattro anni agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto di una nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, il primo anno, dall'80% dell'importo ricevuto nel periodo di programmazione 2007-2013 fino ad arrivare al 20% nel quarto anno.
6.  Negli Stati membri che entro il 1° gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 33
1.  Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:
1.  Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:
a) zone montane;
a) zone montane;
b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e
b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e
c) altre zone soggette a vincoli specifici.
c) altre zone soggette a vincoli specifici.
2.  Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
2.  Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.
b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.
Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

3.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 66% della SAU soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato. Questa condizione deve essere rispettata al pertinente livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2).
3.   Gli Stati membri designano le zone diverse dalle zone montane, soggette a vincoli naturali significativi, ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32. Tali zone sono caratterizzate per la presenza di vincoli naturali significativi, in particolare la produttività del suolo limitata o condizioni climatiche avverse e per il fatto che il mantenimento di un'attività agricola estensiva è importante per la gestione del territorio.
Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche.

È opportuno che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2014, una proposta legislativa riguardo ai parametri biofisici obbligatori e ai relativi valori-soglia da applicare alla futura delimitazione delle zone svantaggiate, nonché norme adeguate concernenti gli aggiustamenti e le disposizioni transitorie.

4.  Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.
4.  Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici, tra cui una densità di popolazione molto bassa, e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.
Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

5.  Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:
5.  Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
2.  I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. …/2013 [HR] e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dal diritto unionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
I suddetti impegni hanno la durata di un anno, rinnovabile.

I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, esclusivamente a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2
Per le aziende al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste.

soppresso
Motivazione
Esistono già disposizioni legali adeguate a livello nazionale per la gestione progressiva dei monti e delle foreste indipendentemente dalle dimensioni delle aziende in questione. Esigere dai silvicoltori che elaborino piani di gestione implicherebbe soltanto un aumento della burocrazia.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
3.  I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
3.  I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. In casi pienamente giustificati, si può concedere un sostegno anche agli accordi volti a non utilizzare alberi o gruppi di alberi sotto forma di pagamenti unici o di importi forfettari per progetto, calcolati in base a costi supplementari e a perdite di entrate pertinenti.
Motivazione
Negli ecosistemi forestali è spesso più efficiente distribuire il finanziamento tra vari progetti anziché applicare un finanziamento basato sulle dimensioni. Un importo forfettario uniforme di 200,–/ha non pare sufficiente per coprire i costi reali, dato che i boschi hanno un lungo periodo vegetativo.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 36
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni interprofessionali;
a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
b) la creazione di strutture a grappolo (cluster) e di reti;
b) la creazione di strutture a grappolo (cluster), di reti e punti di coordinamento;
c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.
c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.
c bis) l'innovazione e la cooperazione tramite il gemellaggio tra le reti dell'Unione e dei paesi terzi;
2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
a) progetti pilota;
a) progetti pilota, di dimostrazione e emblematici;
b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale, nonché per la riduzione dei materiali di scarto;
c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali e regionali;
e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte, dei mercati locali e regionali e di prodotti soggetti a regimi di qualità;
f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
g) approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;
g) approcci coordinati ai progetti e alle pratiche ambientali in corso; inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione del paesaggio agricolo;
h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
i) attuazione, segnatamente ad opera di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
i) attuazione, segnatamente ad opera di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2013 [QSC], di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
j bis) sviluppo, inclusa la commercializzazione, di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
j ter) sviluppo di progetti di «agricoltura sociale».
2 bis. Nell'assegnare il sostegno, è possibile riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari.

3.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.
Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

3.  Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
4.  I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati.
4.  I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati.
5.  Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
5.  Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n.  ..../2013[QSC];
b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
c) costi di esercizio della cooperazione;
c) costi di esercizio della cooperazione;
d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o di un'azione finalizzata all'innovazione;
d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. ..../2013[QSC]o di un'azione finalizzata all'innovazione;
e) costi delle attività promozionali.
e) costi delle attività promozionali.
6.  In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
6.  In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
7.  Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.
7.  Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, come pure per la cooperazione con attori dei paesi in via di sviluppo.
8.  Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
8.  Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
9.  La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
9.  La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
10.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2.
10.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di cooperazione elencati al paragrafo 2.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 37
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
1.  Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie;
a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori o ad associazioni di agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie;
b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie, dalla presenza di organismi nocivi, dal verificarsi di un'emergenza ambientale o di avversità atmosferiche, ivi compresa la siccità;
c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito.
c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione o alle compagnie assicurative per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito ovvero in contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione per coprire il rischio di un drastico calo di reddito.
2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito.
2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie, da organismi nocivi, dal verificarsi di un'emergenza ambientale o di avversità atmosferiche o in caso di drastico calo del reddito.
3.  Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. Ai fini della stima del livello di reddito degli agricoltori si tiene conto anche del sostegno diretto al reddito erogato dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito «FEG»).
3.  Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.
4.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.
La Commissione effettua una revisione di medio periodo relativa all'attuazione della misura di gestione del rischio e presenta successivamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da opportune proposte legislative per migliorare l'attuazione della misura di gestione del rischio.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 38
1.  Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
1.  Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per debellare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che provochino una riduzione della produzione annua di oltre il 30% rispetto alla produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua è calcolata sulla base dei dati relativi al triennio o al quinquennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, a partire dai risultati di uno specifico anno nei cinque anni precedenti.
La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale oppure
b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.
2.  Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
2.  Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3.  Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
3.  Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

4.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
4.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 39
Articolo 39

Articolo 39

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie, per gli organismi nocivi, per le emergenze ambientali e per le avversità atmosferiche

1.  Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
1.  Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
2.  Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
2.  Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. Gli Stati membri possono decidere di integrare i fondi di mutualizzazione con coperture assicurative.
Gli agricoltori sono ammissibili alla compensazione finanziaria solo se hanno preso tutte le precauzioni necessarie per migliorare la resilienza della loro azienda contro il degrado ambientale, le epizoozie e le fitopatie, gli organismi nocivi e gli eventi atmosferici.

3.  I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
3.  I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.
b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi o agli oneri per polizze assicurative, contratte dal fondo di mutualizzazione a costi di mercato.
Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4.  Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE.
4.  Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 90/424/CEE e per le malattie delle api.
5.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
5.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

a) massimali per fondo;
a) massimali per fondo;
b) massimali unitari adeguati.
b) massimali unitari adeguati.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 40
1.  Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione non compensano più del 70% della perdita di reddito.
1.  Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione o dalle compagnie assicurative non compensano più del 70% della perdita di reddito.
2.  Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
2.  Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
3.  Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
3.  Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
4.  I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.
I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c) sono concessi solo per le polizze assicurative che coprono le perdite di reddito di cui al paragrafo 1 ovvero, in alternativa, coprono soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
5.  Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c
c) la distinzione rispetto ad altre misure, la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 e della misura relativa ai servizi silvoambientali e climatici e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;
c) la distinzione rispetto ad altre misure, la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30, della misura sul benessere degli animali di cui all'articolo 34 e della misura relativa ai servizi silvoambientali e climatici e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;
Motivazione
L'articolo 34 menziona anche i costi di transazione, per cui andrebbero definiti in questo contesto insieme ai costi di transazione delle altre misure.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
1.  Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.
1.  Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC], i gruppi di azione locale possono espletare anche:
a) ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore, oppure
b) attuare da soli o insieme ai partner operazioni di ampia dimensione territoriale, i cosiddetti «progetti quadro» nell'ambito della strategia di sviluppo locale.
Motivazione
Si propone di consentire ai gruppi di azione locale di attuare autonomamente progetti di ampia portata a livello territoriale nel quadro della strategia di sviluppo locale, con la partecipazione di partner attivi nel settore della strategia di sviluppo locale. Le normative vigenti limitano il ruolo dei gruppi di azione locale a quello di intermediari nel trasferimento dei mezzi finanziari e di animatori. La possibilità di realizzare progetti faro nel quadro di una strategia sembra poter creare un significativo valore aggiunto. Inoltre, le esperienze acquisite in Polonia dimostrano che vi è un'enorme richiesta di progetti su piccola scala e di breve durata. Sfortunatamente, quando si trovano a dover seguire lo stesso percorso amministrativo, molti richiedenti abbandonano. Grazie all'emendamento proposto questi partner entrerebbero in contatto solo con i gruppi di azione locale e non dovrebbero sbrigare le complicate procedure amministrative.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b
b) potenziamento delle capacità, formazione e creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.
b) potenziamento delle capacità, formazione e creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale guidato dalla comunità.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) la possibilità per i gruppi di azione locale già costituiti di condurre gli studi e di realizzare la pianificazione di progetti territoriali necessari per proporre la candidatura di nuovi territori al programma LEADER.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1
a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.
a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, inclusi progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Motivazione
La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di «non nuocere» e implica la necessità di esaminare i possibili effetti sinergici delle politiche interne dell'UE in relazione agli obiettivi di sviluppo. La comunicazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio relative a un quadro per la politica di sicurezza alimentare sottolineano la necessità di coinvolgere i più importanti gruppi di soggetti interessati, quali i gruppi di sviluppo delle comunità, le organizzazioni agricole e le associazioni femminili, nell'elaborazione di politiche nel settore dello sviluppo agricolo e rurale. Tale obiettivo potrebbe altresì essere sostenuto mediante scambi transnazionali nel contesto dei progetti LEADER.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) organismi che perseguono obiettivi di sviluppo in linea con le priorità stabilite all'articolo 5 del presente regolamento.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2
2.  I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012]si riferiscono ad azioni d'informazione sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti.
2.  I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC]sono costi sostenuti per facilitare gli scambi fra le parti interessate, informare in merito alla strategia di sviluppo locale e promuovere la stessa, nonché per sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di progetti e nella preparazione delle domande.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 46
1.  Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa valutazione dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento di cui trattasi.
1.  Gli Stati membri possono subordinare l'ammissibilità degli investimenti a una valutazione preliminare dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alle disposizioni del dirittonazionale e dell'Unione specifiche per il tipo di investimento di cui trattasi. Gli Stati membri possono accordare priorità agli investimenti che:
a) migliorano in maniera sostanziale le prestazioni delle aziende in relazione all'ambiente, al clima e al livello di benessere degli animali;
b) contribuiscono a diversificare le fonti di reddito degli agricoltori, oppure
c) riguardano attività comuni.
2.  Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:
2.  Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, e acquisizione di brevetti e licenze.
3.  In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che consentono di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%. In deroga a questa disposizione, negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi possono essere considerati spese ammissibili gli investimenti in nuovi impianti di irrigazione di cui un'analisi ambientale dimostri che sono sostenibili e che non hanno un impatto ambientale negativo.
3.  In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili i nuovi investimenti, compresa la modernizzazione dei sistemi esistenti per rendere più efficiente l'uso dell'acqua e migliorare l'efficienza energetica. Nelle aree in cui sono stati elaborati piani di gestione dei bacini idrografici, accompagnati dai relativi programmi di attuazione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, tali investimenti sono considerati spese ammissibili solo se sono conformi agli obiettivi ambientali di detti piani.
4.  Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
4.  Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
5.  I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
5.  I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
6.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione.
6.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
1.  L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione ai microfinanziamenti.
1.  L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire che le misure aventi per oggetto le aziende agricole siano applicate esclusivamente agli «agricoltori attivi» ai sensi del regolamento (UE) n. .../2013 [PD]. I criteri mirano inoltre a garantire un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tali criteri sono definiti e applicati nel rispetto del principio di proporzionalità.
Motivazione
Il sostegno proveniente dalle misure rivolte alle aziende agricole dovrebbe andare a vantaggio unicamente degli «agricoltori attivi» ai sensi della proposta di regolamento sui pagamenti diretti della PAC. Se questa distinzione viene fatta nel primo pilastro, deve essere fatta anche nel secondo.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1
Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la «zona rurale» a livello di programma.

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la «zona rurale» a livello di programma. In presenza di una giustificazione oggettiva, essa può altresì designare diverse zone specifiche nell'ambito di una data misura.

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
2.  Dalla dotazione annuale di cui al paragrafo 1 è dedotto un importo di 30 milioni di euro destinato a finanziare il premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 56.
soppresso
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1
3.  Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33, paragrafo 3.
3.  Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 33.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a
a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse in campo agricolo e forestale e di altri soggetti in ambito rurale all'attuazione dello sviluppo rurale;
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4
4.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale.
Motivazione
Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 53
1.  È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
1.  È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
2.  La rete PEI svolge le seguenti attività:
2.  La rete PEI svolge le seguenti attività:
a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
a) funge da help desk e informa gli interessati, in particolare i produttori primari, i loro fornitori e i destinatari delle loro forniture, sul PEI;
b) anima dibattiti a livello di programma allo scopo di incoraggiare la formazione di gruppi operativi;
c) vaglia e riferisce i risultati della ricerca e le conoscenze utili per il PEI;
(d) raccoglie, convalida e diffonde le buone pratiche in materia d'innovazione;
d) raccoglie, convalida e diffonde i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze;
d bis) stabilisce un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca;
e) organizza conferenze e seminari e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI.
3.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete PEI.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3
3.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale.
Motivazione
Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera c
c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale;
c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e sulle opportunità di finanziamento;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera d
d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo.
d) promuovere l'innovazione nei settori agricolo e forestale.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva
b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione recante almeno i seguenti elementi:
b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che può contenere i seguenti elementi:
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii
iii) sostegno al monitoraggio, in particolare mediante raccolta e condivisione di opportuno feedback, raccomandazioni e analisi segnatamente da parte dei comitati di monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. La rete rurale nazionale assiste anche i gruppi di azione locale per il monitoraggio e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;
soppresso
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto v
v) raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
soppresso
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vi
vi) studi e analisi in corso;
soppresso
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii
vii) attività in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36;
soppresso
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii bis (nuovo)
vii bis) un piano per incoraggiare «sportelli unici» locali, digitali o fisici, al fine di rendere le informazioni sui programmi di sviluppo rurale e sugli altri programmi del Fondo QSC localmente accessibili ai potenziali beneficiari;
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera c
c) per la costituzione di una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti e per l'iter di preselezione delle domande di premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
soppressa
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4
4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali.
Motivazione
Non si tratta di una decisione puramente tecnica.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 56
Articolo 56

soppresso
Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali

L'importo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un premio che viene conferito a progetti di cooperazione tra almeno due soggetti stabiliti in Stati membri diversi, basati su un concetto locale innovativo.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 57
Articolo 57

soppresso
Invito a presentare proposte

1.  Al più tardi a partire dal 2015 e successivamente ogni anno, la Commissione indice un invito a presentare proposte per il conferimento del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo invito a presentare proposte è indetto al più tardi nel 2019.
2.  L'invito a presentare proposte indica il tema su cui devono vertere le proposte, in relazione con una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Il tema si presta ad essere realizzato tramite cooperazione a livello transnazionale.
3.  L'invito a presentare proposte è rivolto sia a gruppi di azione locale, sia a singoli soggetti disposti a cooperare ai fini del progetto in questione.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 58
Articolo 58

soppresso
Procedura di selezione

1.  In ciascuno Stato membro i candidati presentano la domanda di premio alla rete rurale nazionale, che è competente a preselezionare le candidature.
2.  La rete rurale nazionale costituisce al suo interno una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti, incaricata di preselezionare le candidature. La preselezione avviene sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte. Ogni rete rurale nazionale preseleziona un massimo di dieci candidature e le trasmette alla Commissione.
3.  La Commissione seleziona i cinquanta progetti vincenti tra quelli preselezionati in tutti gli Stati membri. La Commissione costituisce un comitato direttivo ad hoc composto di esperti indipendenti, incaricato di preparare la selezione dei progetti vincenti sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte.
4.  La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, la graduatoria dei progetti ai quali è conferito il premio.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 59
Articolo 59

soppresso
Premio pecuniario – condizioni e pagamento

1.  Il premio è conferito a progetti i cui tempi di realizzazione non superano i due anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione che conferisce il premio. La durata di realizzazione del progetto è indicata nella domanda di premio.
2.  Il premio consiste nel pagamento di un importo forfettario. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo del premio sulla base dei criteri enunciati nell'invito a presentare proposte e tenendo conto del costo stimato di realizzazione del progetto indicato nella domanda. L'importo massimo del premio per progetto è di 100 000 euro.
3.  Gli Stati membri versano il premio ai candidati vincenti dopo aver verificato che il progetto sia stato ultimato. Le relative spese sono rimborsate dall'Unione agli Stati membri secondo il disposto del titolo IV, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati membri possono decidere di versare interamente o parzialmente l'importo del premio ai candidati vincenti prima di verificare se il progetto è stato ultimato, ma in tal caso si assumono la responsabilità della spesa fino a quando non abbiano effettuato la suddetta verifica.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 60
Articolo 60

soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del comitato direttivo

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti la procedura e le scadenze per la selezione dei progetti, nonché le modalità di costituzione del comitato direttivo composto di esperti indipendenti di cui all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Titolo IV
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura

Motivazione

Uno dei principali problemi cui i giovani agricoltori si trovano di fronte quando decidono di avviare la loro attività è dato dai costi e dagli ostacoli amministrativi legati all'acquisizione dell'attività agricola dei predecessori. Questi vari elementi rendono difficile la transizione generazionale e rappresentano alcuni dei motivi per cui l'età media degli agricoltori nell'UE è superiore ai 50 anni. È opportuno che l'agevolazione della transizione generazionale attraverso i partenariati pubblico-privato sia inclusa nell'elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici, perché possa essere presa in considerazione all'atto di elaborare gli strumenti di sviluppo regionale a livello nazionale.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 61
1.  Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
1.  Il PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la produttività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo, in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipende l'agricoltura;
a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nei settori agricolo e forestale, in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
b) contribuire al regolare approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
b) contribuire all'aumento sostenibile della produttività dell'agricoltura europea e al regolare approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, promozione di sistemi di produzione agroecologici, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, nonché
d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, le imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.
d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.
d bis) agevolare gli scambi in termini di ricerca, conoscenze e tecnologie aventi rilevanza per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo, prestando particolare attenzione alle esigenze dei piccoli agricoltori.
2.  Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
2.  Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura:
a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili grazie a un approccio partecipativo da parte dei portatori d'interesse;
b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi e
b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi;
c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.
c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo e
c bis) coopera con le reti e le istituzioni pertinenti nei paesi in via di sviluppo;
c ter) individua le strozzature regolamentari che ostacolano l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo, in linea con i principi stabiliti nelle comunicazioni della Commissione dal titolo «Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea» e «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea».
3.  Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.
3.  Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 62
1.  I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare.
1.  I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare. La costituzione di un gruppo operativo è determinata da un consenso delle parti interessate che rappresentano l'ampio spettro di interessi nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della ricerca. I gruppi operativi non sono costituiti da un singolo attore o da un gruppo di attori che rappresentano solo un'unica serie di interessi. I gruppi operativi possono operare all'interno dei confini di uno Stato membro, avere membri in più di uno Stato membro e nei paesi terzi.
2.  I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi.
2.  I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 63
1.  I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
1.  I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
2.  Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
2.  Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative e
a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative e
b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale o di Orizzonte 2020 e degli altri programmi di ricerca dell'UE, facilitando l'applicazione dei risultati della ricerca nella pratica da parte degli agricoltori.
3.  I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.
3.  I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 64
1.  L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo.
1.  L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo.
2.  Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
2.  Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
3.  Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
3.  Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
4.  La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
4.  La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], è riportata nell'allegato I bis.
a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4 e
b) i risultati ottenuti nel passato.
4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90, che modifichino l'allegato I bis, ove necessario, al fine di includere i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD].

5.  Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 10 ter e dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009* per l'anno civile 2013.
6.   Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.
6.  Le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR] e disponibili per il FEASR sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.
(Il testo della Commissione all'articolo 64, paragrafo 5, è sostituito con il testo tratto dal COM(2012)0553))
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 65
1.  La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.
1.  La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.
2.  La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
2.  La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
3.  I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
3.  I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
b) al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
b) al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

4.  In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
4.  In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
a) all'80% per le misure di cui agli articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
a) all'80% per le misure di cui agli articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC] e per gli interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
b) al 100% per gli interventi finanziati a norma dell'articolo 66.
c) al 55 % per le misure agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 29. Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.
In deroga al paragrafo 3, lettera b), ai fini della coerenza con il livello dei tassi di cofinanziamento di altri fondi facenti capo al QSC per le regioni in transizione, gli Stati membri possono innalzare il contributo massimo del FEASR a favore delle misure gestite in base a un approccio multifondo nell'ambito dei programmi attuati nelle regioni in transizione di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC].

In deroga al paragrafo 3, i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] possono essere soggetti a un tasso di partecipazione del FEASR pari al 95% se lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) il sostegno finanziario dell'Unione è reso disponibile conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria1;
ii) il sostegno finanziario a medio termine è reso disponibile conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri2, oppure
iii) il sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES è reso disponibile conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.
4 bis. I fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 bis), del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] sono destinati alle misure previste dall'articolo 29.

5.  Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.
5.  Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.
5 bis. Almeno il 25% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui agli articoli 29 e 30.

6.  Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.
6.  Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. Ciò non ostacola né impedisce una programmazione che combini, in maniera coerente e integrata, il sostegno a titolo di diversi fondi QSC, che potrebbe rendersi necessario per conseguire gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC].
6 bis. Il contributo nazionale alla spesa pubblica ammissibile può essere sostituito da contributi privati non commerciali.

7.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.
7.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.
1 GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
2 GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(Il testo della Commissione all'articolo 65, paragrafo 5, è sostituito con il testo tratto dal COM(2012)0553))
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 66
Articolo 66

soppresso
Finanziamento degli interventi che recano un contributo significativo all'innovazione

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 sono accantonati per interventi che recano un contributo significativo all'innovazione connessa alla produttività e alla sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.
2.  Sono ammissibili al contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49, fatta eccezione per le candidature presentate durante il periodo di transizione tra i due programmi, onde evitare lacune che potrebbero bloccare gli investimenti.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Per quanto riguarda le spese, gli importi IVA sono ammissibili qualora non siano recuperabili a titolo della legislazione nazionale in materia di IVA.

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2
2.  Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale.
2.  Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale. Prima di approvare i programmi, la Commissione assicura che tutti gli elementi pertinenti siano inclusi nel calcolo, che le ipotesi principali siano ragionevoli e che i parametri principali siano appropriati.
Motivazione
L'emendamento riflette quanto individuato dalla Corte relativamente ai problemi nel fissare gli importi degli aiuti (cfr. il paragrafo 97 della relazione speciale n. 7/2011).
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  I beneficiari del sostegno, compresi i gruppi di azione locale, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
Motivazione

Dato che nel quadro del PSR è possibile attuare sia investimenti che operazioni di natura diversa (formazione, servizi di consulenza, azioni di informazione e promozione, cooperazione), l'introduzione degli anticipi nel progetto di regolamento soltanto nel caso degli investimenti non è motivata e implica disparità di trattamento tra i beneficiari del PSR. Al fine di disciplinare gli anticipi con la massima trasparenza, suggeriamo di riportare tutte le disposizioni in materia nell'articolo 70.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b
b) a comunicare trimestralmente alla Commissione i dati pertinenti, raccolti in relazione agli indicatori, sugli interventi selezionati per finanziamento, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti;
b) a comunicare annualmente alla Commissione i dati pertinenti, raccolti in relazione agli indicatori, sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui le informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;
Motivazione
Una cadenza trimestrale implica un aumento enorme dell'amministrazione, in disaccordo con ogni impegno a favore della semplificazione.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se uno Stato membro ha più di un programma, è possibile designare un organismo di coordinamento avente l'obiettivo almeno di garantire la coerenza nella gestione dei fondi e di fungere da punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

Motivazione
Analogamente a quanto proposto nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune, occorre istituire un organismo di coordinamento per le agenzie pagatrici.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 75 – lettera a
a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
a) valutare in modo critico e obiettivo i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
Motivazione
La formulazione originale è eccessivamente prescrittiva.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 76 – paragrafo 1
1.  Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
1.  Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti e ai risultati dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 78 – comma 1
I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti, garantendo il rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b
b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
b) esamina il piano di valutazione presentato dall'autorità di gestione nonché i progressi compiuti nella sua attuazione;
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1
1.  Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
1.  Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2022 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione finale sullo stato di attuazione è presentata dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2023. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 85
Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono ultimate entro il 31 dicembre 2023.

Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Allorché si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle disposizioni relative all'esenzione dalle norme in materia di aiuti di Stato per tutte le misure a titolo del presente regolamento che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 89 – titolo
Finanziamenti nazionali integrativi

Finanziamenti nazionali integrativi e aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1
I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati.

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, e i pagamenti erogati dagli Stati membri per interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati.

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
2.  Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
.
Motivazione
Il Parlamento europeo dovrebbe confermare attivamente la delega di potere alla Commissione e, in caso di dubbio, non dovrebbe lottare per recuperare i propri diritti legislativi.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 18, paragrafo 3

Testo della Commissione

18, par. 3

Investimenti in immobilizzazioni materiali

50 %

75 %

65 %

40 %

50 %

75 %

65 %

40 %

Settore agricolo

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per:

- l'insediamento dei giovani agricoltori

- gli investimenti collettivi e i progetti integrati

- le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33

- gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI

Emendamento

18, par. 3

Investimenti in immobilizzazioni materiali

50 %

75 %

75 %

40 %

50%

75%

75%

40%

Settore agricolo

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per:

- l'insediamento dei giovani agricoltori

- gli investimenti collettivi e i progetti integrati

- le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33

- gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI

- gli agricoltori biologici

- le misure a titolo di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque

- i regimi agroambientali

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI e per gli investimenti collettivi e i progetti integrati.

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 24, paragrafo 3

Testo della Commissione

24, par. 3

Allestimento di sistemi agroforestali

80 %

del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali

Emendamento

24, par. 3

Allestimento di sistemi agroforestali

100 %

del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 27, paragrafo 5

Testo della Commissione

27, par. 5

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

50 %

75 %

65 %

40 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Emendamento

27, par. 5

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

50 %

75 %

75 %

40 %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato I – articolo 32, paragrafo 3

Testo della Commissione

32, par. 3

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

25

250(*)

300(*)

minimo per ettaro/anno

massimo per ettaro/anno

massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 46, par. 2

Emendamento

32, par. 3

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

25

250(*)

450(*)

minimo per ettaro/anno

massimo per ettaro/anno

massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 46, par. 2

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato I bis

Emendamento

ALLEGATO I bis

Dotazioni nazionali di cui all'articolo 64

(in milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

73.838

Bulgaria

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

400.215

Repubblica ceca

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

432.820

Danimarca

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

87.536

Germania

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

1.355.922

Estonia

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

109.623

Irlanda

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

377.842

Grecia

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

595.667

Spagna

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

1.219.781

Francia

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

1.148.806

Italia

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

1.361.055

Cipro

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

24.926

Lettonia

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

159.703

Lituania

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

267.461

Lussemburgo

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

14.383

Ungheria

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

584.679

Malta

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

11.762

Paesi Bassi

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

89.850

Austria

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

609.744

Polonia

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

2.029.504

Portogallo

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

614.811

Romania

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

1.435.645

Slovenia

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

138.743

Slovacchia

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

302.467

Finlandia

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

326.416

Svezia

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

291.736

Regno Unito

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

362.465

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato II
L'allegato è soppresso.

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato III – Sottoprogramma tematico 1 – punto 1 bis (nuovo)
Partenariati pubblico-privato per facilitare la transizione generazionale

Motivazione
One of the major issues young farmers face when deciding to start their activity is the expenses and administrative hurdles of taking over the farming activities of their elder. These different elements difficult generational transition and are among the reasons why average age of farmers is above 50 years in the EU. Facilitating generational transition through public-private partnerships should be integrated within the indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes in order to take this element into consideration when developing the rural development tools at national level.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato V – sezione 3
Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 34 Benessere degli animali

Motivazione
I produttori agricoli che garantiscono un buon livello di benessere degli animali rispondono alle richieste del mercato e possono ottenere un prezzo superiore per i loro prodotti, migliorando la propria competitività. È pertanto necessario concedere un sostegno ai produttori agricoli per consentire loro di passare a questi sistemi di produzione.

Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
PDF 798kWORD 115k
Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)0628/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
P7_TA(2013)0087B7-0082/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  La riduzione degli oneri burocratici rappresenta uno degli obiettivi fondamentali e una delle sfide principali per la riforma della PAC. Occorre introdurre soglie di tolleranza e limitazioni «de minimis» realistiche e raggiungere un rapporto equilibrato tra fiducia e azione di controllo, onde assicurare che gli oneri burocratici per gli Stati membri e i beneficiari si mantengano in futuro entro livelli ragionevoli. Nel quadro della riduzione di tali oneri è opportuno tener debitamente conto dei costi amministrativi e di altra natura legati ai controlli a tutti i livelli e premiare il ricorso a sistemi di gestione e di controllo efficaci. L'obiettivo principale deve essere di diminuire i costi amministrativi e di assicurare che gli oneri burocratici a carico degli agricoltori e degli amministratori tornino a livelli ragionevoli.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(3)  Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento di prati e pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. In base al disposto dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE la Corte dei conti può, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presentare un parere sugli atti delegati.
(I due emendamenti che rispettivamente sostituiscono «sanzioni» con «sanzioni amministrative» e «prati permanenti» con «prati e pascoli permanenti» si applicano a tutto il testo; la loro approvazione comporta corrispondenti modifiche in tutto il regolamento.)
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il presente regolamento deve prevedere, ove opportuno, deroghe in casi eccezionali e di forza maggiore. In relazione alla normativa agricola, la nozione di forza maggiore va interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  L'aumento degli obblighi a carico degli organismi di certificazione e degli organismi pagatori non devono accompagnarsi a un ulteriore aumento degli oneri amministrativi negli Stati membri. Soprattutto, detti obblighi non devono essere più rigorosi rispetto alle norme internazionali in materia di revisione contabile. Per quanto concerne l'ambito e l'oggetto del processo di certificazione è opportuno mantenere un equilibrato rapporto costi-benefici. Eventuali obblighi aggiuntivi di reporting devono presentare un chiaro valore aggiunto.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.
(10)  Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, compresa la gestione del rischio, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx… del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Infine, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole.
(11)  Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità a livello di azienda agricola. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. .../2013 [PD] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Inoltre, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché alla performance ambientale e allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole, ivi comprese le attività per l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione di filiera, l'innovazione e l'orientamento al mercato, nonché la promozione e l'attuazione dei principi di contabilità, imprenditorialità e gestione sostenibile delle risorse economiche. Infine, gli Stati membri devono poter includere nel loro sistema la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali e le malattie degli animali e delle piante, nonché la consulenza sulla difesa integrata dai parassiti e sul ricorso ad alternative non chimiche.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
(12)  È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC. Tuttavia, gli Stati membri devono essere in grado di stabilire, sulla base di criteri ambientali, economici e sociali, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.
(13)  Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Al fine di migliorare l'efficienza operativa degli organismi pagatori, è opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri per l'attuazione della PAC siano a carico degli organismi stessi.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli e facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole.
(14)  Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole e dell'utilizzo delle risorse da cui l'agricoltura dipende - anche per i sistemi agroforestali - e valutare e fornire tempestivamente l'aiuto necessario in caso di catastrofi naturali.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.
(23)  Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre in via prioritaria un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.
(27)  La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione che eserciti nei confronti della trasmissione tardiva dei dati richiesti effetti dissuasivi proporzionati e commisurati alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini. Tale provvedimento deve comunque, in base al principio di proporzionalità, limitarsi ai casi in cui i ritardi comprometterebbero il meccanismo annuale di discarico sul bilancio.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
(30)  Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla necessaria verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire le norme e i principi generali che la Commissione deve seguire in sede di effettuazione di controlli, definire le tipologie di verifica e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.
(31)  Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri. Tale previsione di assistenza nazionale deve tener conto del principio di proporzionalità, del livello di fiducia sull'affidabilità dei sistemi nazionali di gestione e controllo e della performance generale dei controlli nazionali nel quadro delle verifiche effettuate dalla Commissione.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.
(36)  Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. La soglia, comprensiva di interessi, per il recupero delle somme indebitamente versate, deve essere fissata a livelli molto bassi e i recuperi vanno effettuati solo se efficaci in termini di rapporto costo-efficacia. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
(37)  Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure proporzionate che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Per conferire coerenza alle priorità e agli obiettivi programmatici dell'UE, l'ambito di ciò che va considerato rischioso per il bilancio generale dell'Unione deve comprendere anche i rischi per l'ambiente e la sanità pubblica, i cui costi vengono esternalizzati ad altre aree di spesa pubblica, fra cui la spesa dell'Unione. L'efficienza della spesa pubblica va conseguita riducendo al massimo i costi aggiuntivi in altre aree.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
(37 bis)  Il presente regolamento deve prevedere, sulle irregolarità nel settore della politica agricola comune, disposizioni più particolareggiate rispetto a quelle del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Il beneficiario che riceva aiuti senza essere in regola con i criteri di ammissibilità o senza assolvere gli impegni legati alla loro concessione va considerato come destinatario di un illecito vantaggio, che va revocato come previsto dall'art. 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Per dissuadere i beneficiari dalla commissione di violazioni, devono applicarsi sanzioni amministrative ex articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, sotto forma di riduzione o esclusione dagli aiuti, specie in caso di irregolarità intenzionali o provocate da negligenza. Le sanzioni amministrative possono riguardare gli aiuti per i quali sono state rispettati condizioni di ammissibilità o impegni. E' comunque importante, nel caso delle irregolarità di cui al Titolo III, Capo 2 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] che la somma corrispondente al totale delle revoche e riduzioni degli aiuti non superi l'ammontare del pagamento indicato nel predetto Capo.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.
(38)  Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni amministrative proporzionate. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, compresi i principi generali e i criteri applicabili, le norme sul recupero e la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto. È necessario predisporre forti incentivi perché gli Stati membri riducano il numero dei controlli in loco qualora i tassi di errore mostrino un livello accettabile e prevedere flessibilità sulla base delle norme usuali degli Stati membri o delle regioni interessate, in modo da consentire eccezioni giustificate per ragioni agronomiche, ecologiche o ambientali.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis)  Un sistema equo di sanzionamento degli agricoltori che commettono irregolarità deve mirare a escludere le doppie sanzioni e l'applicazione contemporanea di sanzioni amministrative in base al presente regolamento e di sanzioni di tipo penale, salvo in casi di frode.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)
(38 ter)  È opportuno non comminare sanzioni amministrative, fra cui la restituzione dei pagamenti percepiti dall’agricoltore, in seguito a circostanze che oggettivamente esulano dal suo controllo, soprattutto quando si tratta di eventi imprevedibili.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
(41)  È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. Gli Stati membri devono fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
(44)  A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di semplicità, chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)  Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200125, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione delle superfici, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)26 e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)27. Nell'ambito di questo meccanismo, noto come «condizionalità», gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.
(50)  Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200125, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione delle superfici, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)26 e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)27. Nell'ambito di questo meccanismo, noto come «condizionalità», gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni amministrative sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC, rispettando il criterio di proporzionalità e tenendo conto del principio di modulazione delle sanzioni come definito nel presente regolamento.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.
(53)  Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori. La Commissione deve emanare linee guida relative all'interpretazione delle norme sull'identificazione degli animali e sulla registrazione ai fini della condizionalità, norme che devono laddove opportuno assicurare flessibilità a livello di azienda e individuare il giusto equilibrio fra il mantenimento dello spirito della legislazione e l'applicazione di sanzioni amministrative proporzionate. Queste vanno limitate ai casi di inadempienza direttamente e inequivocabilmente imputabile ai beneficiari, specie quando si ha a che fare con ripetute défaillance tecniche.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 54
(54)  Per quanto riguarda la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2013.
soppresso
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 56
(56)  In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per conservare le regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterrane è opportuno, in attesa dell'inserimento della direttiva 2000/60/CE nel campo di applicazione della condizionalità, adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE.
soppresso
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 57
(57)  La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.
(57)  La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione. Violazioni involontarie di lieve entità emerse a seguito di ispezioni sulla condizionalità non devono far scattare sanzioni, ma essere oggetto di un avviso. La condizionalità sarà verificata in occasione di una successiva ispezione.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 60
(60)  L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.
(60)  L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata. Gli Stati membri potranno anche istituire un sistema di avviso preventivo per le prime violazioni di lieve entità, in modo che il sistema della condizionalità possa essere meglio accettato dalle comunità agricole e gli agricoltori possano essere più efficacemente coinvolti nell'attuazione delle norme. Tale sistema dovrà prevedere lettere di avviso contenenti una richiesta di intervento rimediativo da parte del beneficiario, seguite l'anno successivo da una verifica da parte dello Stato membro.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 68
(68)  È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Un bilancio per la strategia Europa 2020» si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
(68)  È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati servendosi per quanto possibile delle fonti già esistenti. Inoltre, il quadro di monitoraggio e valutazione deve tener conto e rispecchiare in modo adeguato la struttura della PAC, giacché il quadro di monitoraggio e valutazione per il secondo pilastro non può essere applicato al primo pilastro, soprattutto per il fatto che quest'ultimo ha la possibilità di produrre sinergie grazie al carattere relativamente uniforme delle misure. Occorre che questo principio sia tenuto nella debita considerazione. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Un bilancio per la strategia Europa 2020» si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 70 quater
(70 quater)  Nella sentenza citata la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Occorre analizzare quest’obiettivo alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà di applicazione dal 1° gennaio 2014. Nel suddetto quadro, i controlli da parte delle amministrazioni nazionali non possono essere esaustivi e, in particolare, per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione di beneficiari. Un aumento dei tassi minimi di controllo oltre i livelli attualmente in vigore creerebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali e non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre il nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco. Stando così le cose, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari di stanziamenti agricoli rafforza il controllo pubblico dell’utilizzo di tali stanziamenti e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Appare opportuno permettere alle autorità nazionali di affidarsi al controllo pubblico nell’applicare le nuove regole che semplificano il processo amministrativo di attuazione dei Fondi dell’Unione e che riducono i connessi costi amministrativi, avvalendosi dell’effetto preventivo e deterrente nei confronti delle frodi e di usi scorretti dei fondi pubblici e scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari.
(70 quater)  Nella sentenza citata la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 70 quinquies
(70 quinquies)  Lobiettivo del controllo pubblico sullutilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull’identità del beneficiario, l’importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un’ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(70 quinquies)  L'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull'importo concesso a carico di ciascun fondo, la finalità e la natura della misura considerata. Al fine di delineare un quadro preciso della distribuzione territoriale del sostegno della PAC, è altresì opportuno che siano fornite informazioni in merito all'ubicazione delle aziende cui si applicano le misure. È opportuno salvaguardare il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 70 septies
(70 septies)  Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l’obiettivo del controllo pubblico dell’utilizzo degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, dall’altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, occorre tener conto dell’entità dell’aiuto. Da un’analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l’efficacia di tale pubblicazione e limitare l’ingerenza nei diritti dei beneficiari, è opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda l’importo dell’aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.
soppresso
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 70 octies
(70 octies)  È opportuno che tale soglia rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l’applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento xxx/xxx [PD] istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L’articolo 49 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell’importo dell’aiuto. Per ragioni di coerenza è opportuno utilizzare gli stessi criteri per fissare soglie specifiche per Stato membro ai fini della pubblicazione del nome di un beneficiario. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un’immagine precisa della PAC.
soppresso
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 70 nonies
(70 nonies)  Inoltre, rendere accessibili al pubblico tali informazioni rafforza la trasparenza in merito all’uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, la popolazione locale è spinta a vedere da vicino esempi concreti dei «beni pubblici» forniti dall’agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo. Ne risulta inoltre rafforzata la responsabilità individuale degli agricoltori nell’uso dei fondi pubblici ricevuti.
(70 nonies)  Inoltre, rendere accessibili al pubblico tali informazioni rafforza la trasparenza in merito all’uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Affinché questo obiettivo possa essere raggiunto anche in altri settori della politica dell’Unione, si dovranno applicare regole analoghe anche ai beneficiari degli altri Fondi europei (FESR, FSE e FEP). Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, la popolazione locale è spinta a vedere da vicino esempi concreti dei «beni pubblici» forniti dall’agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo. Ne risulta inoltre rafforzata la responsabilità individuale degli agricoltori nell’uso dei fondi pubblici ricevuti.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «agricoltore», «attività agricola», «superficie agricola» e «azienda» stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].
1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «agricoltore», «attività agricola» e «superficie agricola» stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. .../2013[PD].
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Salvo che per le finalità del Titolo VI, ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «azienda» di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD].

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Agli effetti del presente regolamento si intende per «legislazione settoriale agricola» ogni atto in vigore emanato sulla base dell'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC e, laddove applicabile, ogni atto delegato o di esecuzione emanato sulla base di detti atti.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) una fitopatia che colpisca la totalità o una parte della produzione del beneficiario;
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f
f) l'esproprio di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
f) l'esproprio dell'azienda, o di parte di essa, non prevedibile alla data di presentazione della domanda o il rientro in possesso dei terreni da parte del proprietario.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli organismi pagatori sono speciali servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.
1.  Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare congiuntamente tutte le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione, sulla base di una valutazione dei rischi, effettua una revisione delle prove documentali fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 102 e valuta il funzionamento dei sistemi al fine di confermare che gli organi di gestione e di controllo soddisfano i requisiti per il riconoscimento nazionale.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b
b) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
b) una dichiarazione di affidabilità di gestione che attesti la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno sulla base di criteri di performance misurabili e che confermi la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c
c) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate.
c) una sintesi
i) dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate;
ii) delle statistiche di controllo trasmesse conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto v), e
iii) di altri controlli ritenuti pertinenti.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva
4.  Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo, in appresso «l'organismo di coordinamento», incaricato di:
4.  Qualora, in forza delle norme costituzionali di uno Stato membro, siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri individuano un organismo, in appresso «l'organismo di coordinamento», incaricato di:
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
5.  Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
5.  Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) le norme relative all'ambito e alla qualità delle attività oggetto della dichiarazione di affidabilità di gestione degli organismi pagatori;
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
a) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;
soppresso
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 9
1.  L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria..
1.  L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato. Qualora sia un organismo di revisione privato, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. L'organismo di certificazione esprime un parere, redatto in conformità degli standard internazionali riconosciuti in materia di audit, riguardante la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo introdotti, nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Il parere indica anche se detto esame mette in dubbio la dichiarazione di affidabilità di gestione ex articolo 7, paragrafo 3, lettera b).
L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.

2.   Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce norme relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 111 riguardo all'adozione di norme relative allo statuto degli organismi di certificazione e ai loro compiti specifici, inclusi i controlli, che dovranno strutturati nella maniera più efficiente, basandosi per quanto possibile su campioni integrati al fine di ridurre al massimo l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e degli Stati membri.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative ai certificati e alle relazioni che gli organismi di certificazione devono predisporre insieme ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12
1.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito «sistema di consulenza aziendale»), gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati.
1.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda e sulla gestione del rischio aziendale («sistema di consulenza aziendale»), gestito da uno o più organismi selezionati. Gli organismi selezionati possono essere pubblici e/o privati.
2.  Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
2.  Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
a) i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
c) almeno le prescrizioni o le azioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle risorse idriche, alla comunicazione di malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, quali definite all'allegato I del presente regolamento;
c) almeno le prescrizioni o le azioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle risorse idriche, alla comunicazione di malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, quali definite all'allegato I del presente regolamento;
c bis) lo sviluppo sostenibile delle attività economiche delle aziende agricole conformemente alle misure proposte dai programmi di sviluppo rurale, ivi comprese quelle relative all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato e alla promozione e attuazione dei principi contabili e dei principi di imprenditorialità e di gestione sostenibile delle risorse economiche;
d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e almeno delle aziende che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD].
d) la performance ambientale e lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole quali definite dagli Stati membri e prioritariamente di quelle che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. .../2013 [PD].
3.  Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:
3.  Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare tra l'altro:
a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera d);
a bis) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
a ter) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
a quater) la consulenza sulla difesa integrata dai parassiti e sul ricorso ad alternative non chimiche;
b) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR].
b) i requisiti previsti dalla legislazione nazionale, indicati agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. .../2013 [SR].
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
1.  Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso di qualifiche adeguate e partecipino regolarmente a corsi di formazione in servizio.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati.
3.  L'autorità nazionale fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi individuati.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 14
I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune.

I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia data la priorità agli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, sulla base di criteri ambientali, economici e sociali, le categorie di beneficiari che devono avere accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, categorie che possono includere:

a) gli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale;
b) gli agricoltori che partecipano alle misure destinate a garantire efficienza in termini di emissioni di carbonio, di utilizzo dei nutrienti e/o di energia descritte al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD];
c) le reti che operano con mezzi limitati ex articoli 53, 61 e 62 del regolamento (UE) n. .../2013 [SR].
Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
soppresso
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.
2.  Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione ha la prerogativa di emanare atti delegati ex articolo 111 che fissino il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico dei terreni agricoli e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; di garantire il monitoraggio agroeconomico e agroecologico dei terreni agricoli e forestali e delle condizioni delle risorse agrarie di base e delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, ad esempio, per quanto riguarda le rese, l'efficienza delle risorse e la produzione agricola a lungo termine; di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il follow-up a posteriori del sistema agrometeorologico.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il monitoraggio della sanità e della funzionalità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.
2.  Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
3.  In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
3.  In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
4.   Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3.
4.  Qualora nuove e importanti informazioni si rendessero disponibili dopo l'adozione della decisione di cui ai paragrafi 2 e 3, entro il 1° dicembre la Commissione europea può, sulla base di tali informazioni, adottare atti di esecuzione per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3, senza applicare la procedura di cui all’articolo 112, paragrafi 2 e 3.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6
6.  Prima dell'applicazione del presente articolo si tiene conto anzitutto dell'importo autorizzato dall'autorità di bilancio per la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.
6.  Prima di presentare la proposta di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina se le condizioni per l'attivazione della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, siano soddisfatte e, in caso affermativo, presenta una proposta in tal senso.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
2.  Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
2.  Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
3.  Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
3.  Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Emendamenti 195 e 202
Proposta di regolamento
Articolo 29
Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
1.  Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.
1.  Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 7% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
1.  Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura.
1.  Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse o al totale delle spese ammissibili, pubbliche o private.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a
a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
a) le sia stata trasmessa una dichiarazione mensile delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
1.  La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio di uno Stato membro che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri che a causa del loro ordinamento federale presentano più programmi di sviluppo rurale, possono conguagliare le somme inutilizzate al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno finanziario relativo a uno o più programmi di sviluppo rurale, con le somme spese oltre tale data a titolo di altri programmi di sviluppo rurale. Qualora dopo il conguaglio dovessero esservi somme residue da disimpegnare, queste sono imputate proporzionalmente ai programmi di sviluppo rurale che registrano spese minori del previsto.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) la parte degli impegni di bilancio concernenti gli aiuti ex articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. .../2013 [SR].
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 38
Articolo 38

soppresso
Impegni di bilancio

La decisione della Commissione che adotta l'elenco dei progetti ai quali è assegnato il premio per la cooperazione locale innovativa, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [SR], costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [75, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. FR/xxx. Dopo l'adozione della decisione di cui al primo comma, la Commissione impegna uno stanziamento di bilancio per Stato membro per l'importo totale dei premi attribuiti ai progetti in tale Stato membro nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 39
Articolo 39

soppresso
Pagamenti agli Stati membri

1.  Nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, la Commissione procede a pagamenti per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per il versamento dei premi di cui alla presente sezione, nei limiti degli impegni di bilancio disponibili per gli Stati membri interessati.
2.  Ogni pagamento è subordinato alla trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c).
3.  Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, le dichiarazioni di spesa relative al premio per la cooperazione locale innovativa, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 40
Articolo 40

soppresso
Disimpegno automatico relativo al premio per la cooperazione locale innovativa

La Commissione procede al disimpegno automatico degli importi di cui all'articolo 38, secondo comma, che non sono stati utilizzati per i rimborsi agli Stati membri previsti dall'articolo 39, oppure per i quali non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni stabilite in tale articolo a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
2.  Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora che sono a carico del bilancio nazionale.
2.  Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora. Il presente paragrafo non si applica quando la responsabilità del ritardato pagamento non è attribuibile allo Stato membro.
Emendamenti 196, 197, 198 e 199
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
2.  Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza;
soppressa
b) se le lacune di cui alla lettera a) hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale e
b) se le lacune summenzionate hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure
c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione a breve termine.
c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1
Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, a condizione di aver messo a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento. Nel far ciò, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità e delle disposizioni particolareggiate adottate ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, la Commissione distingue chiaramente i casi in cui la presentazione tardiva delle informazioni mette a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio dai casi in cui tale rischio non sussiste. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2
Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele di questa politica.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6
6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per precisare ulteriormente l'obbligo stabilito dall'articolo 46 e prescrivere le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per adottare ulteriori norme relative al pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7 – lettera c
c) il pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro del disposto dell'articolo 7, paragrafo 5;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)
c ter) le attività che gli organismi di certificazione sono tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 9;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova)
c quater) l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 1.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1
2.  La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
2.  La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo e coordina i controlli al fine di limitare le conseguenze negative per gli organismi pagatori. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.
3.  Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sulle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1
Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti possono essere conservati in forma elettronica.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati ex articolo 111, norme riguardanti:

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) le condizioni alle quali va eseguita l'archiviazione elettronica della documentazione ex articolo 51, primo comma, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 2
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
2.  La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato all'Unione.
2.  La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di inosservanza e basa la determinazione degli importi da escludere sulla valutazione del rischio che la violazione può comportare per i fondi agricoli.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie sui singoli casi di irregolarità individuati o tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'eventuale opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando sia impossibile, date le caratteristiche del caso, identificare l'entità e l'importo dell'irregolarità riscontrata o estrapolare l'importo da rettificare.

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1
3.  Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.
3.  Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In questo contesto agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare mediante idonea documentazione che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2
In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che, prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento, tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute. La Commissione motiva la sua eventuale decisione di non seguire le raccomandazioni della relazione.

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera b
b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 108 del trattato o all'articolo 258 del trattato;
b) connesse ad aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 TFUE o ad infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1 – parte introduttivaa
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 che stabiliscono gli obiettivi delle varie fasi della procedura di liquidazione dei conti, i differenti ruoli e responsabilità delle varie parti coinvolte e le norme riguardanti:

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1 – lettera b
b) della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.
b) la verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, l'entità delle rettifiche da apportare ai fini del cofinanziamento, i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 2
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
1.  Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'organismo incaricato del recupero, di una relazione di controllo o documento analogo che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti devono essere inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o
a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare; questa condizione si considera soddisfatta se l'importo da recuperare nei confronti del beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento non è superiore a 300 EUR; o
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2
All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 59
Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni e procedure per i recuperi dei crediti e degli interessi di mora di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b
b) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) evitare indebiti costi ambientali e di salute pubblica, specialmente evitando di finanziare a titolo della PAC attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento del bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.
2.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, proporzionato e basato sui rischi per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Viene evitata l'introduzione di nuovi sistemi di pagamento - che a loro volta comportano nuovi sistemi di controllo e di sanzionamento per il greening - in quanto creerebbe la necessità di nuove e complesse procedure amministrative e conseguenti appesantimenti burocratici.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 1
4.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4.  Per assicurare che gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano realizzati in modo corretto ed efficiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per precisare gli obblighi specifici a carico degli Stati membri.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 61
-1.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti le disposizioni sul livello minimo di controlli in loco necessari per una gestione del rischio efficace e proporzionata. Tali disposizioni indicano le circostanze in cui gli Stati membri devono adattare il numero di controlli in loco in base al livello di rischio intrinseco e prevedono la possibilità di ridurre il numero di controlli qualora i tassi di errore si situino a un livello accettabile e i sistemi di gestione e di controllo operino correttamente.
1.  Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco.
1.  Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e richieste di pagamento ed è completato da controlli in loco, il cui scopo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni dei regimi di aiuto e il livello di rischio intrinseco e il cui numero deve essere adattato in funzione di tale scopo.
2.  Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.
2.  Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche alle aree in cui il rischio di errore è più elevato.
Per ottemperare al principio di proporzionalità dei controlli, occorre tenere conto di elementi quali:

– l'ammontare delle somme di cui trattasi;
– l'esito di precedenti audit effettuati sui sistemi di gestione e controllo;
– l'adesione volontaria a sistemi di gestione certificati in base a standard riconosciuti a livello internazionale.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 64
1.  Per garantire l'applicazione corretta ed efficace dei controlli e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, in merito alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli.
1.  Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti in particolare:
2.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:
-a) le disposizioni applicabili alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli;
a) i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;
a) le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare secondo un approccio basato sul principio di proporzionalità e fondato sul rischio, per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;
b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;
c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
d) le disposizioni relative alla designazione delle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
e) laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx[PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx[PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [OCM unica], norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.
i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara per entrambi.
1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini entro i quali la Commissione deve rispondere all'indicazione che lo Stato membro intende ridurre il numero dei suoi controlli in loco.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica], rispettivamente.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], del regolamento (UE) n. .../2013 [SR] o del regolamento (UE) n. .../2013 [OCM unica], rispettivamente.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 65
1.  Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità o gli impegni relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto è revocato, in toto o in parte.
1.  Se si accerta che un beneficiario non rispetta, in tutto o in parte, i criteri di ammissibilità per un dato regime di aiuti previsti dalla legislazione settoriale agricola, la quota dell'aiuto corrispondente è revocata in toto.
In particolare, in caso di mancata osservanza dei criteri di ammissibilità relativi a unità numerabili come ettari di terra o numero di capi, l'aiuto è revocato in toto per le unità per le quali i criteri di ammissibilità non sono stati rispettati.

1 bis. Se l'aiuto è legato al rispetto di impegni precisi da parte del beneficiario e ne è stata accertata l'inosservanza da parte di quest'ultimo, l'aiuto corrispondente è revocato in tutto o in parte.

2.   Qualora lo preveda la legislazione dell'Unione, gli Stati membri impongono sanzioni sotto forma di riduzioni od esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati.
2.   Qualora gli atti legislativi ex articolo 289, paragrafo 3, del trattato lo prevedano, gli Stati membri, laddove applicabile e fatte salve le ulteriori disposizioni degli atti delegati, impongono sanzioni amministrative sotto forma di riduzioni o esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati.
La riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per uno o più anni civili.

Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 bis e alle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 2 sono graduati in funzione della natura, della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e possono arrivare fino all'esclusione totale per uno o più anni civili da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno oggetto dell'infrazione.

2 bis. La graduazione delle sanzioni si basa sui seguenti criteri generali:

– la «gravità» di un'infrazione, che deve dipendere in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, in particolare dal rischio che essa rappresenta per il fondo dell'Unione, tenendo conto in modo coerente delle finalità dell'obbligo o della norma di cui trattasi;
– la «portata» di un’infrazione, che deve essere determinata tenendo conto in particolare del fatto se l’infrazione ha conseguenze di vasta portata o limitate all’azienda;
– la «durata» di un'infrazione, che deve essere determinata dall'autorità competente, la quale tiene conto in particolare del periodo di tempo durante il quale gli effetti dell'infrazione prevedibilmente perdureranno o della possibilità di farli cessare con mezzi ragionevoli;
– la «recidività» di un'infrazione, ossia l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma o obbligo, purché il beneficiario sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per porre fine alla precedente inadempienza.
3.  Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.
3.  Gli importi corrispondenti alle revoche e alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi precedenti sono integralmente recuperati.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 65 bis (nuovo)
Articolo 65 bis

Revoche e riduzioni dei pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

In deroga all'articolo 65 l'importo delle revoche e delle riduzioni applicate ai sensi di tale articolo per inadempienza agli obblighi di cui al Titolo III, Capo 2 del regolamento n. .../2013 [PD] non supera l'importo del pagamento di cui a detto Capo.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a
a) la sospensione del diritto di partecipare ad un regime di aiuto, l'esclusione e la sospensione di pagamenti o un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, o qualsiasi altra sanzione, in particolare nei casi in cui non siano stati rispettati i limiti temporali, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;
a) la sospensione del diritto di partecipare ad un regime di aiuto, l'esclusione e la sospensione di pagamenti o un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, nei casi in cui non siano stati rispettati i limiti temporali, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g
g) la revoca o la sospensione del riconoscimento, in particolare se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'associazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;
g) la revoca o la sospensione del riconoscimento, se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'associazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i bis (nuova)
i bis) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure e alle sanzioni di cui alle lettere da a) a i), ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della pertinente legislazione;
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
a) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure e alle sanzioni di cui al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile;
soppresso
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
b) le norme e le procedure in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile.
b) le procedure in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 68
1.  In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).
1.  In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).
2.  Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. CR/xxx.
2.  Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. .../2013 [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2013 [CR].
Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. .../2013 [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3.  Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.
3.  Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.
3 bis. Gli Stati membri fanno un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire il sistema integrato, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e garantire che i controlli siano effettuati in modo efficace ed efficiente.

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2
La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Tuttavia, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati solo a partire da tale anno. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi.

Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2 e paragrafo 2 bis (nuovo)
2.  Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.
2.  Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.
2 bis. Gli Stati membri possono decidere che una domanda di aiuto o una richiesta di pagamento che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 resti valida per un certo numero di anni, a condizione che i beneficiari interessati siano soggetti all'obbligo di segnalare ogni variazione dei dati inizialmente presentati. La domanda pluriennale è comunque subordinata alla conferma annuale da parte del beneficiario.

Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 75
1.  In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
1.  In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco, il cui scopo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni dei regimi di aiuto e il livello di rischio intrinseco.
2.  Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
2.  Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento dei beneficiari comprendente una parte casuale, volta a ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che permetta di rivolgere attenzione particolare alle richieste ad alto rischio.
3.  Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
3.  Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
4.  In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.
4.  In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 76
1.  I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.
1.  I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.
Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzano gli Stati membri ad aumentare fino all'80% la percentuale degli anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2.  I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.
2.  I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.
2 bis. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri possono decidere, tenuto conto dei rischi di pagamento in eccesso, di versare fino al 50% dei pagamenti applicabili di cui al titolo III del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] e fino al 75% del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 61, paragrafo 1. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari dell'intervento o dell'insieme di operazioni.

2 ter. In caso di circostanze eccezionali e se vi sono disponibilità di bilancio la Commissione può, su richiesta di uno o più Stati membri, autorizzare anticipi anteriormente al 16 ottobre.

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) le regole concernenti il ricorso alla tecnologia per la creazione del sistema integrato, onde assicurarne l'ottimizzazione;
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
b ter) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)
b quater) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)
b quinquies) norme relative alle domande di aiuto e alle richieste di pagamento di cui all'articolo 73 nonché alle domande di diritti all'aiuto, che stabiliscano l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le norme in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande stesse, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, le esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b sexies (nuova)
b sexies) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b
b) le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi;
b) le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi; fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], le norme di ammissibilità sono coerenti con la necessità di affrontare i problemi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità e quindi non devono penalizzare l'agricoltura ad elevato valore naturalistico o i sistemi agroforestali a pascolo oppure causare degrado della qualità dell'ambiente; una certa flessibilità, purché giustificata da ragioni agronomiche o ecologiche, è consentita sulla base degli standard normativi dello Stato membro o della regione interessata;
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera b
b) disposizioni per garantire il trattamento uniforme e proporzionato delle irregolarità intenzionali, delle situazioni di errori materiali di scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e di richiesta simultanea di diverse riduzioni;
b) disposizioni per garantire il trattamento uniforme e proporzionato delle irregolarità gravi, delle situazioni di errori materiali di scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e di richiesta simultanea di diverse riduzioni;
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a
a) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;
soppresso
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b
b) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;
soppresso
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera c
c) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;
soppresso
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera d
d) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 73, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
soppresso
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera e
e) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;
soppresso
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera f
f) le definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
soppresso
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
2.  Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:
2.  Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente Capo, in particolare con riferimento a quanto segue:
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis) La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ex articolo 111 per:

a) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette;
b) gli opportuni controlli e verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi i test.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
soppresso
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d
d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.
soppresso
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – lettera a
a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario;
a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente e inequivocabilmente attribuibili al beneficiario;
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e
b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario o
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 3
La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione.

soppresso
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 5
Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri divenuti membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti.

In circostanze debitamente giustificate, uno Stato membro può tuttavia derogare al primo comma, purché si adoperi per evitare una riduzione significativa della sua superficie totale a prato e pascolo permanente.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 8
Inoltre la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 94
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità e definiscono una serie di requisiti e standard verificabili da applicare a livello di azienda.

Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il controllo di requisiti, norme, atti o campi di condizionalità può tenere conto degli elementi seguenti:

– partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;
– partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme di cui trattasi.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.
3.  Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo. Nel far ciò gli Stati membri si concentrano soprattutto sulle richieste di pagamento a più alto rischio, secondo il principio della proporzionalità.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 4 – comma 1
4.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 al fine di stabilire norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 4 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1
1.  La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.
1.  La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile direttamente e inequivocabilmente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 3 – comma 2
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

soppresso
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 99
1.  La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.
1.  La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto, secondo il criterio della proporzionalità, della natura, della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.  In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.
2.  In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

Gli Stati membri possono inoltre istituire un sistema di avviso preventivo per le inadempienze non considerate gravi. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un primo avviso al beneficiario, notificandogli il rilievo e l'obbligo di adottare misure correttive. Con tale sistema, applicabile solo ai casi di prima inadempienza non giudicati gravi, ci si limita a contestare al beneficiario l'inadempienza. L'avviso è seguito da idonei controlli nell'anno successivo per verificare che l'inadempienza sia stata sanata. In caso positivo, non si applica alcuna riduzione. In caso negativo, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tuttavia, i casi di inadempienza che presentano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali devono essere sempre considerati gravi.

3.  In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
3.  In caso di inadempienza per negligenza grave, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
4.  In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.
4.  In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 101
1.  Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria.
1.  Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria.
2.  Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni.
2.  Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, sulla base del rischio e in modo proporzionato, coerente e non discriminatorio, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni. Tali atti delegati contengono in particolare norme per l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative in caso di inadempienze dovute a guasti tecnici dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali di cui all'allegato II, CGO 7 e CGO 8 e non imputabili ad atti oppure omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto v
v) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.
v) unitamente al conto delle spese del FEAGA e del FEASR, una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis) Se, per assolvere gli obblighi di cui al presente articolo gli Stati membri sono tenuti a condurre analisi statistiche, la Commissione mette tempestivamente a loro disposizioni tutti i dati informativi necessari.

Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3
3.  Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al  ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.
3.  Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio medio mensile fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al  ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1
1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore.
1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 aventi per oggetto misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 110
1.  È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxxe dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.
1.  È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune, in particolare:
a) dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [PD],
b) delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [OCM unica],
c) delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [SR],
d) dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.
Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

La Commissione monitora tali interventi in base alle relazioni degli Stati membri, in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.

2.  L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi:
2.  L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi:
a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per i prezzi dei fattori di produzione, il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l’occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.
c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l’occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.
La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Per assicurare l'applicazione efficiente del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 riguardanti l'elaborazione e i contenuti del quadro di monitoraggio e valutazione, fra cui una serie di indicatori e i relativi metodi di calcolo.

3.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.
3.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, senza imporre loro indebiti oneri amministrativi, nonché disposizioni sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

4.  La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.
4.  La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)
Articolo 110 bis

Articolo 110 bis

Pubblicazione dei beneficiari

Pubblicazione a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR.

1.  Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:
Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Nel farlo, essi applicano, per analogia, l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

a) fatto salvo l’articolo 110 ter, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:
i) nome e cognome se si tratta di persone fisiche;
ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
iii) nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell’esercizio finanziario considerato;
d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2.  Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 110 ter
Articolo 110 ter

Soglia
soppresso
Se l’importo dell’aiuto percepito in un dato anno da un beneficiario è pari o inferiore all’importo fissato da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo stesso Stato membro non pubblica il nome di detto beneficiario secondo le modalità previste dall’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

Gli importi fissati da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell’articolo 110 quinquies.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2
2.  La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli … è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da….*
*Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione presenta una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di un periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata per un periodo di identica durata, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio concordino tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. A tal fine, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri e il Consiglio a maggioranza qualificata.

Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)
  Informazioni che aiutino gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi «a prova di clima» e a individuare i fondi UE che possono utilizzare a tal fine; in particolare, informazioni sull'adattamento dei terreni agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai cambiamenti a lungo termine, nonché informazioni sulle modalità di adozione di misure agronomiche pratiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi agricoli alle inondazioni e ai periodi di siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli di carbonio nel suolo.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 7 bis (nuovo)
  Informazioni sulla correlazione positiva tra biodiversità e resilienza dell'agro-ecosistema, sulla diversificazione del rischio e sul collegamento tra monocolture e rischi di perdita o danni al raccolto a causa di parassiti ed eventi climatici estremi
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8 bis (nuovo)
  Informazioni su come prevenire nel modo migliore la diffusione di specie esotiche invasive e sul motivo per cui questo è importante per un funzionamento e una resilienza efficaci dell'ecosistema nei confronti del cambiamento climatico, ivi comprese informazioni in materia di accesso ai finanziamenti per i programmi di eradicazione che comportano costi aggiuntivi
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 5 ter (nuovo)
  Informazioni su sistemi di irrigazione sostenibili a basso volume e sulle modalità per ottimizzare i sistemi pluviali, al fine di promuovere l'uso efficiente dell'acqua.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 5 quater (nuovo)
  Informazioni sulla riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, compresa la scelta delle colture; sul miglioramento dell'humus del terreno per aumentare la ritenzione idrica e sulla riduzione della necessità di irrigare.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 – trattino 1
–  Informazione su interventi finalizzati all'innovazione.
–  Informazione sugli obiettivi dei Partenariati europei per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. …/2013 [SR].
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 – trattino 1 bis (nuovo)
  Informazioni sugli attuali gruppi operativi creati ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. …/2013 [SR], compresi i loro compiti e, se del caso, promozione dello scambio e della collaborazione con tali gruppi.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 – trattino 3 bis (nuovo)
  Informazioni sui programmi di sviluppo rurale orientati alla realizzazione delle priorità Trasferimento delle conoscenze e Innovazione in agricoltura, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/2013 [SR].
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)
Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (orizzontale per tutti i temi di cui sopra)

Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Acque» – CGO 1 – Ultima colonna
Articoli 4 e 5

Conformità con il programma d'azione e con il codice di buona prassi agricola per le aziende agricole in zone vulnerabili

Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Suolo e stoccaggio di carbonio – BCAA 6
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, compreso il divieto di bruciare le stoppie

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo con mezzi adeguati, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante o per residui di potatura.

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Suolo e stoccaggio di carbonio – BCAA 7
Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento

soppresso
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Livello minimo di mantenimento dei paesaggi» – BCAA 8
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli ed eventuali misure per evitare attacchi parassitari e specie invasive

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, habitat seminaturali, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Emendamento 192
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)» (nuovo)
Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)» (nuovo) – BCAA 8 quater (nuovo)
Piano d'azione della Commissione per la lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (COM(2011)0748, 15.11.2011). Per gli animali destinati alla produzione di alimenti: Buone pratiche agricole per evitare le infezioni, compresi limiti di densità; documentazione di trattamenti, tra cui le profilassi; astensione dall'uso di antimicrobici di importanza critica

Emendamento 194
Proposta di regolamento
Allegato II – Tema principale «Prodotti fitosanitari» – CGO 10 – Ultima colonna
Articolo 55, prima e seconda frase

Corretta applicazione di prodotti fitosanitari; uso di prodotti autorizzati solo nelle quantità raccomandate e in linea con le indicazioni riportate sull'etichetta; registrazione del nome del prodotto utilizzato, della sua formulazione, della data in cui è stato applicato sul lotto di terreno interessato, della persona che lo ha utilizzato e del livello delle qualifiche di tale persona, della quantità utilizzata e del metodo di applicazione

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