Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale (2012/2803(RSP))
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (COM(2011)0500),
– vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011, relativa a un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0403),
– vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011, e la sua proposta modificata del 6 luglio 2012, relativa a un regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398 e COM(2012)0388),
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(1),
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie(2),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 intesa a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020(3),
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'8 febbraio 2013,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
1. prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale, che rappresentano soltanto un accordo politico tra i capi di Stato e di governo; respinge l'accordo nella sua versione attuale in quanto non riflette le priorità e le preoccupazioni espresse dal Parlamento – segnatamente nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012 – e ignora il ruolo e le competenze del Parlamento previsti dal trattato di Lisbona; ritiene che l'accordo, che vincolerà l'Unione per i prossimi sette anni, non possa essere accettato senza che siano soddisfatte determinate condizioni fondamentali;
2. sottolinea la propria disponibilità ad avviare negoziati in piena regola con il Consiglio su tutte le disposizioni del regolamento QFP e sull'accordo interistituzionale (AII), onde garantire che l'Unione disponga di un bilancio moderno, lungimirante, flessibile e trasparente, in grado di assicurare crescita e occupazione, oltre a colmare il divario esistente tra gli impegni politici dell'Unione e le risorse di bilancio; sottolinea che intende votare a favore del regolamento QFP e dell'accordo interistituzionale soltanto in caso di esito positivo dei negoziati approfonditi con il Consiglio;
3. afferma la propria determinazione a esercitare pienamente le proprie prerogative legislative previste dal trattato di Lisbona; ribadisce che i negoziati su elementi rientranti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria non possono essere vanificati dalle conclusioni del Consiglio europeo sul QFP, le quali vanno considerate delle semplici raccomandazioni politiche al Consiglio;
4. ribadisce il proprio parere secondo cui il QFP per il periodo 2014-2020 dovrebbe garantire l'attuazione efficace della strategia Europa 2020, dotando l'Unione europea delle risorse necessarie per riprendersi dalla crisi e uscirne rafforzata; sottolinea pertanto l'importanza di incrementarne in maniera sostanziale gli investimenti nell'innovazione, nel settore «ricerca e sviluppo», nelle infrastrutture e nei giovani, nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici ed energia, nel miglioramento dei livelli di istruzione e nella promozione dell'integrazione sociale, tenendo fede nel contempo agli impegni internazionali dell'Unione;
5. denuncia la mancanza di trasparenza nel modo in cui il Consiglio europeo ha raggiunto l'accordo politico sul QFP in termini sia di spese che di entrate; insiste sulla necessità di disporre di tutte le pertinenti informazioni in possesso della Commissione sull'entità delle dotazioni nazionali stabilite nell'ambito delle politiche di coesione e agricola, tra cui le deroghe e le dotazioni specifiche per ciascuno Stato membro; richiede altresì tutte le informazioni del caso sulle implicazioni per gli Stati membri delle decisioni adottate in materia di entrate del QFP;
6. è assolutamente contrario all'attuale accumulo e differimento delle richieste di pagamento inevase nel bilancio dell'UE ed esprime ferma opposizione a un quadro finanziario che potrebbe provocare un deficit strutturale di tale bilancio, in contrasto con le disposizioni del trattato (articoli 310 e 323 TFUE);
7. è pertanto deciso a evitare l'ulteriore differimento dei pagamenti dal 2013 al prossimo QFP; rammenta la dichiarazione allegata al bilancio dell'Unione per il 2013, in cui si invita la Commissione a presentare, nei primi mesi del 2013, un progetto di bilancio rettificativo destinato unicamente a coprire le richieste di pagamento inevase relative al 2012; rileva che non intende avviare i negoziati sul QFP fintantoché la Commissione non avrà presentato un bilancio rettificativo inerente a tale impegno politico, né intende concludere i negoziati in oggetto prima che il Consiglio e il Parlamento abbiano adottato in via definitiva il bilancio rettificativo in parola; chiede altresì al Consiglio di impegnarsi politicamente affinché tutti gli obblighi giuridici in scadenza nel 2013 siano pagati entro la fine del corrente esercizio;
8. conferisce alla propria equipe negoziale un mandato deciso a condurre i negoziati su un pacchetto globale che includa, oltre al quadro finanziario pluriennale, un riesame obbligatorio ed esaustivo, la massima flessibilità generale e un accordo sulle risorse proprie, e che garantisca l'unità del bilancio dell'Unione; conferma che i negoziati si baseranno su tutti gli elementi enunciati nella propria risoluzione del 23 ottobre 2012, tra cui la responsabilità degli Stati membri – che andrà assunta al livello politico adeguato – per la gestione dei fondi dell'Unione;
9. esprime la ferma convinzione che, onde garantire la piena legittimità democratica, il prossimo Parlamento europeo e la prossima Commissione – che assumeranno le proprie funzioni dopo le elezioni europee del 2014 – debbano essere in grado di riconfermare le priorità di bilancio dell'Unione e procedere a un riesame del QFP 2014-2020; sottolinea pertanto la propria posizione a favore di un riesame obbligatorio ed esaustivo del QFP o, eventualmente, di una clausola di durata massima; ritiene che il riesame debba essere giuridicamente vincolante, sancito dal regolamento QFP e deliberato a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, che si avvale pienamente della «clausola passerella» di cui all'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE;
10. chiede che si utilizzino integralmente i massimali approvati per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento del QFP in sede di stesura dei bilanci annuali dell'Unione; ritiene pertanto che occorra garantire nel prossimo QFP il massimo grado di flessibilità tra le diverse rubriche e all'interno delle stesse, come pure tra i vari esercizi, flessibilità su cui dovrà pronunciarsi il Consiglio a maggioranza qualificata; ritiene, in particolare, che tale flessibilità debba includere la possibilità di utilizzare appieno nel corso di un esercizio i margini disponibili in ciascuna rubrica (per gli stanziamenti d'impegno), nonché la possibilità di riportarli automaticamente all'esercizio successivo (sia per gli stanziamenti d'impegno che per gli stanziamenti di pagamento); rinvia inoltre alla propria posizione dettagliata sulla flessibilità di cui alla risoluzione del 23 ottobre 2012 relativa ai margini per imprevisti, al reimpiego delle eccedenze del bilancio dell'Unione, alla flessibilità legislativa e ai singoli meccanismi di flessibilità al di sopra dei massimali del QFP;
11. sottolinea l'importanza di raggiungere un accordo su una riforma approfondita del sistema delle risorse proprie, rilevando che il finanziamento del bilancio dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse proprie effettive, come previsto dal trattato; afferma pertanto il proprio impegno a favore di una riforma intesa a ridurre al 40% massimo la quota dei contributi basati sull'RNL al bilancio dell'Unione e a eliminare progressivamente tutti gli attuali regimi di eccezioni e correzioni;
12. ribadisce il proprio sostegno alle proposte legislative della Commissione relative al pacchetto sulle risorse proprie, inclusa una tabella di marcia vincolante; ritiene inoltre che, qualora il Consiglio intenda snaturare tali proposte in modo che non comportino riduzioni significative dei contributi degli Stati membri al bilancio UE basati sull'RNL, la Commissione debba formulare proposte supplementari sull'introduzione di un nuovo sistema di autentiche risorse proprie; insiste sull'opportunità di destinare almeno in parte il gettito della tassa sulle transazioni finanziarie al bilancio dell'Unione come autentica risorsa propria;
13. insiste sulla necessità di rammentare e definire chiaramente nell'accordo interistituzionale il principio dell'unità del bilancio dell'Unione; è del parere che le spese e le entrate imputabili a decisioni adottate da o per conto delle istituzioni dell'Unione, tra cui le operazioni di assunzione e concessione di prestiti e di garanzia dei prestiti, debbano essere riepilogate in un documento allegato annualmente al progetto di bilancio, che fornisca un quadro generale delle incidenze finanziarie e di bilancio delle attività dell'Unione; si attende che ciò garantisca un' informazione completa dei cittadini e un adeguato controllo parlamentare;
14. sottolinea che, parallelamente ai negoziati sul QFP, il Parlamento e il Consiglio devono accelerare i negoziati sulle basi giuridiche specifiche dei programmi e delle politiche dell'Unione per il periodo 2014-2020; sottolinea altresì il fatto che i negoziati sul QFP/AII e sui programmi pluriennali dell'Unione costituiscono un unico pacchetto, ragion per cui riafferma il principio secondo cui nessun accordo può considerarsi definitivo finché non si è raggiunto un accordo generale;
15. rammenta che, in caso di mancata adozione di un QFP entro la fine del 2013, i massimali e le altre disposizioni inerenti all'esercizio 2013 saranno prorogati fino all'adozione di un nuovo QFP; manifesta, in tale eventualità, la propria disponibilità a concludere celermente un accordo con il Consiglio e la Commissione al fine di adeguare la struttura interna del QFP, affinché rifletta le priorità politiche dell'Unione, e a garantire che siano pronte entro il 2014 le idonee basi giuridiche per tutte le politiche e per tutti i programmi dell'Unione;
16. ritiene che qualsiasi votazione sul QFP, data la sua importanza cruciale, debba svolgersi in maniera aperta e trasparente, anche per far sì che i deputati al PE possano essere chiamati a rendere conto ai loro elettori alle elezioni per il Parlamento europeo del 2014;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0774),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0010/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 19 maggio 2011(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0076/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 549/2013)
Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 10
(10) Anche se la direttiva 2009/21/CE disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema di audit dell'Organizzazione marittima internazionale e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, si ritiene che una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sia più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure.
(10) Anche se la direttiva 2009/21/CE disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema di audit dell'Organizzazione marittima internazionale e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, si ritiene che una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sia più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 2009/21/CE, le cui disposizioni si applicano soltanto alle convenzioni OMI. È comunque opportuno che gli Stati membri possano continuare a sviluppare, attuare e gestire un sistema di gestione della qualità per gli aspetti operativi delle attività dell'amministrazione marittima legate al ruolo di Stato di bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) La direttiva 2009/13/CE si applica ai marittimi che lavorano sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto verificare che le navi battenti la loro bandiera osservino tutte le disposizioni di tale direttiva.
(11) La direttiva 2009/13/CE si applica ai marittimi che lavorano sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'assolvimento efficace degli obblighi su di essi incombenti in quanto Stati di bandiera per quanto riguarda l'attuazione dei pertinenti aspetti della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 che corrispondono agli elementi figuranti nell'allegato a tale direttiva in relazione alle navi battenti la loro bandiera. Ai fini della creazione di un sistema efficace per i meccanismi di controllo, comprese le ispezioni, uno Stati membro potrebbe concedere un'autorizzazione a istituzioni pubbliche o ad altri organismi ai sensi della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
Emendamento3 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)L'applicazione e/o l'interpretazione della presente direttiva non dovrebbero in alcun caso comportare una riduzione del livello di tutela di cui godono attualmente i lavoratori in virtù della legislazione dell'Unione.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 1
La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera nel verificare l'osservanza della direttiva 2009/13/CE da parte delle navi battenti la loro bandiera. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera nel verificare l'osservanza della direttiva 2009/13/CE e dell'accordo concluso dalle parti sociali ivi allegato da parte delle navi battenti la loro bandiera. La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2009/21/CE1.
1 GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b bis (nuova)
Definizioni
Definizioni
b bis) «direttiva 2009/13/CE»: tale direttiva e l'accordo concluso dalle parti sociali ivi allegato;
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b ter (nuova)
b ter) «certificato di lavoro marittimo», «certificato di lavoro marittimo provvisorio» e «dichiarazione di conformità del lavoro marittimo»: rispettivamente, i documenti di cui alla regola A5.1.3, paragrafo 9, della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 elaborati secondo il formato corrispondente ai modelli indicati nell'allegato A5-II di tale convenzione;
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 3 – titolo
-1.Ciascuno Stato membro garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2009/13/CE a bordo delle navi battenti la propria bandiera.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Ai fini della creazione di un efficace sistema di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, gli Stati membri possono autorizzare, ove opportuno, istituzioni pubbliche o altri organismi (compresi quelli di un altro Stato Membro, se quest'ultimo acconsente) di cui riconoscono la competenza e l'indipendenza a effettuare ispezioni o rilasciare certificati o entrambe le cose. In ogni caso, gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'ispezione e della certificazione delle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi interessati a bordo delle navi battenti la loro bandiera.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema efficace di ispezione e certificazione delle condizioni del lavoro marittimo, conformemente alle regole 5.1.3 e 5.1.4 nonché agli standard A5.1.3 e A5.1.4 della convenzione sul lavoro marittimo, in modo da assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi battenti la sua bandiera siano e permangano conformi alle norme previste da tale convenzione.
1 quater. Il certificato di lavoro marittimo, corredato di una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, attesta, salvo prova contraria, che la nave è stata debitamente ispezionata dallo Stato membro di bandiera e che le prescrizioni della direttiva 2009/13/CE relative alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi sono rispettate nella misura certificata.
1 quinquies. Le informazioni relative al sistema di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, anche per quanto riguarda le modalità di valutazione della sua efficacia, figurano nelle relazioni che gli Stati membri trasmettono all'Ufficio internazionale del lavoro a norma dell'articolo 22 della sua costituzione.
1 sexies. Ciascuno Stato Membro definisce obiettivi e regole precisi per la gestione dei sistemi di ispezione e di certificazione, nonché procedure generali idonee per valutare in che misura sono raggiunti tali obiettivi e rispettate tali regole.
1 septies. Ogni Stato Membro esige che una copia della direttiva 2009/13/CE e dell'accordo tra le parti sociali ivi allegato sia disponibile a bordo di tutte le navi battenti la sua bandiera.
1 octies. L'intervallo tra le ispezioni non supera i tre anni.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo
Personale responsabile del controllo di conformità
Organismi riconosciuti e il loro personale responsabile del controllo di conformità
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1
Gli Stati membri assicurano che il personale incaricato di verificare la corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE disponga della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire l'osservanza della direttiva.
1.Gli Stati membri assicurano che le istituzioni o altre organizzazioni («organizzazioni riconosciute») di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, e i membri del loro personale incaricato di verificare la corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE dispongano della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire l'osservanza della direttiva. Le funzioni di ispezione o di certificazione che le organizzazioni riconosciute possono essere autorizzate a svolgere rientrano tra le attività che i paragrafi da 1 ter a 1 quinquies prevedono espressamente siano svolte dallo Stato membro o da un'organizzazione riconosciuta.
Emendamento18 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Fatti salvi i diritti e i doveri degli Stati di bandiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) può coadiuvare gli Stati membri nell'ambito della sorveglianza sugli organismi riconosciuti che svolgono funzioni di certificazione per conto degli Stati membri stessi a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1b.Qualsiasi autorizzazione rilasciata in materia di ispezioni autorizza almeno l'organizzazione riconosciuta a esigere che si ponga rimedio alle carenze eventualmente riscontrate nelle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi e siano effettuate le relative ispezioni su richiesta dello Stato di approdo.
a) un sistema atto a garantire l'adeguatezza del lavoro svolto dagli organismi riconosciuti, tra cui informazioni sull'insieme delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti; e
b) le procedure di comunicazione con tali organizzazioni e il controllo del loro operato.
1 quinquies. Ciascuno Stato membro fornisce all'Ufficio internazionale del lavoro l'elenco degli organismi riconosciuti autorizzati a svolgere attività per suo conto e provvede al tenere tale elenco aggiornato. L'elenco specifica le funzioni che organismi riconosciutisono autorizzati a svolgere.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Certificato di lavoro marittimo
4 bis. Ciascuno Stato membro esige dalle navi battenti la propria bandiera che conservino e tengano aggiornato un certificato di lavoro marittimo attestante che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo, comprese le misure tese a garantire la continua conformità delle disposizioni adottate da citare nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, sono state ispezionate e sono conformi ai requisiti della legislazione nazionale o delle altre misure che danno attuazione alla direttiva 2009/13/CE e all'accordo tra le parti sociali ivi allegato.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 4 ter
Ispezioni e applicazione
1.Ciascuno Stato Membro verifica, mediante un sistema efficace e coordinato di ispezioni periodiche, monitoraggio e altre misure di controllo, che le navi battenti la propria bandiera rispettino le prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, come attuate nella legislazione nazionale.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 2 (nuovo)
2.I paragrafi da 3 a 18 contengono descrizioni dettagliate riguardo al sistema di ispezione e di controllo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 3 (nuovo)
3.Ciascuno Stato Membro dispone di un sistema di ispezione relativo alle condizioni che si applicano ai marittimi a bordo delle navi battenti la propria bandiera, anche per verificare l'osservanza, se del caso, delle misure relative alle condizioni di lavoro e di vita enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, nonché delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 4 (nuovo)
4.Lo Stato membro designa un numero sufficiente di ispettori qualificati per assumersi le responsabilità che gli incombono in virtù del paragrafo 3. Qualora degli organismi riconosciuti siano autorizzati a svolgere ispezioni, lo Stato membro esige che il personale addetto a tale attività sia in possesso delle qualifiche richieste a tal fine e conferisce agli interessati l'autorità giuridica necessaria per esercitare le loro funzioni.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 5 (nuovo)
5.Sono adottate opportune disposizioni per assicurare che gli ispettori dispongano della formazione professionale, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per poter effettuare la verifica e garantire la conformità prevista al paragrafo 3.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 6 (nuovo)
6.Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato od ottiene le prove che una nave battente la propria bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che vi sono gravi carenze nell'applicazione delle misure enunciate nella dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, detto Stato adotta i provvedimenti necessari per indagare sulla questione e accertarsi che siano adottate misure atte a porre rimedio alle carenze riscontrate.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 7 (nuovo)
7.Ciascuno Stato membro stabilisce regole appropriate e ne assicura l'effettiva applicazione, in modo da garantire agli ispettori condizioni giuridiche e di servizio tali da renderli indipendenti da ogni cambio di governo e da ogni indebita influenza esterna.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 8 (nuovo)
8.Gli ispettori che abbiano ricevuto chiare direttive circa i compiti da assolvere e siano muniti di poteri adeguati sono autorizzati a:
a) salire a bordo delle navi battenti la bandiera dello Stato membro;
b) eseguire tutti gli esami, i controlli o le inchieste che ritengono necessari per assicurarsi che le norme siano rigorosamente rispettate e
c) esigere che sia posto rimedio a qualsiasi carenza e proibire a una nave di lasciare il porto finché non siano state adottate le misure necessarie, ove vi sia motivo di ritenere che tali carenze costituiscono una grave infrazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi, o rappresentano un grave pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 9 (nuovo)
9.Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 8, lettera c), può essere oggetto di un eventuale ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 10 (nuovo)
10.Gli ispettori hanno la facoltà di formulare pareri invece che stabilire o raccomandare azioni giudiziarie ove non si sia in presenza di un'infrazione manifesta alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE che metta in pericolo l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi interessati e non esistano antecedenti di infrazioni analoghe.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 11 (nuovo)
11.Gli ispettori mantengono riservata la fonte di qualsiasi reclamo o rimostranza circa l'esistenza di un pericolo o di carenze che potrebbero compromettere le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle leggi e regolamentazioni e non rivelano all'armatore, al suo rappresentante o all'esercente della nave che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale reclamo o rimostranza.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 12 (nuovo)
12.Agli ispettori non devono essere affidati compiti che, in ragione della loro entità o natura, possano interferire con l'efficacia dell'ispezione o pregiudicare in qualsiasi modo la loro autorità o imparzialità nei confronti degli armatori, dei marittimi o di ogni altra parte interessata.
In particolare, gli ispettori:
a) non sono autorizzati ad avere eventuali interessi, diretti o indiretti, nelle attività che sono chiamati a controllare; e
b) sono tenuti, fatte salve le sanzioni o misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti commerciali o i processi lavorativi riservati o le informazioni di natura personale di cui possono essere venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 13 (nuovo)
13.Per ogni ispezione effettuata, gli ispettori trasmettono una relazione all'autorità competente dello Stato membro. Una copia della relazione, in lingua inglese o nella lingua di lavoro della nave, è trasmessa al comandante mentre una seconda copia è affissa sulla bacheca avvisi della nave a informazione dei marittimi e, su richiesta, è inviata ai loro rappresentanti.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 14 (nuovo)
14.L'autorità competente di ciascuno Stato Membro tiene un registro delle ispezioni effettuate sulle condizioni applicate ai marittimi a bordo delle navi battenti bandiera dello Stato membro in questione. Essa pubblica una relazione annuale sulle attività ispettive entro un termine ragionevole che non supera i sei mesi a decorrere dalla fine dell'anno.
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 15 (nuovo)
15.Nel caso di un'inchiesta condotta in seguito a un grave incidente, la relazione è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro appena possibile e comunque non oltre un mese dalla conclusione dell'inchiesta.
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 16 (nuovo)
16.Quando si procede a un'ispezione o quando sono state adottate misure ai sensi del presente articolo, è importante compiere tutti gli sforzi possibili per evitare che la nave sia indebitamente trattenuta o la sua partenza indebitamente ritardata.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 17 (nuovo)
17.Possono essere corrisposte indennità conformemente alla legislazione nazionale per ogni danno o perdita risultanti dall'esercizio illecito dei poteri degli ispettori. L'onere della prova incombe, in ogni caso, sul reclamante.
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 4 ter – paragrafo 18 (nuovo)
18.Ciascuno Stato membro prevede e applica in maniera efficace sanzioni adeguate e altre misure correttive in caso di violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi, e di resistenza agli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1
1. Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato o ottiene le prove che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.
1. Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato ai sensi del diritto internazionale del lavoro, quale ad esempio la convenzione sul lavoro marittimo, o ai sensi della direttiva 2009/13/CE, esso adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a ovviare alle carenze riscontrate.
Se uno Stato membro ottiene le prove, mediante ispezione, che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2
2. Il personale incaricato del trattamento dei reclami considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.
2. Il personale considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 5 bis
Procedure di reclamo a bordo
1.Gli Stati membri esigono che a bordo delle navi battenti la propria bandiera siano previste procedure per il trattamento equo, efficace e tempestivo dei reclami dei marittimi in merito a presunte violazioni delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, compresi i diritti dei marittimi.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 2 (nuovo)
2.Gli Stati membri vietano e sanzionano qualsiasi tipo di ritorsione contro un marittimo che abbia presentato un reclamo.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 3 (nuovo)
3.Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto del marittimo di avvalersi di qualsiasi strumento di tutela che egli ritenga appropriato.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 4 (nuovo)
4.Fatto salvo l'ambito di applicazione eventualmente più ampio della legislazione o dei contratti collettivi nazionali, i marittimi possono avvalersi delle procedure previste a bordo per presentare reclami relativi a qualsiasi questione che costituisca, a loro avviso, una violazione delle prescrizioni della direttiva 2009/13/CE, inclusi i diritti dei marittimi.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 5 (nuovo)
5.Ciascuno Stato membro garantisce che sua legislazione preveda idonee procedure di reclamo a bordo in modo da soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tali procedure sono volte a regolare la controversia all'origine del reclamo, al livello più basso possibile. Tuttavia, i marittimi hanno in ogni caso il diritto di presentare un reclamo direttamente al comandante e, se lo ritengono necessario, alle autorità esterne competenti.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 6 (nuovo)
6.Le procedure di reclamo a bordo prevedono il diritto del marittimo di essere accompagnato o rappresentato durante il procedimento, nonché misure di salvaguardia contro la possibilità di ritorsioni nei confronti dei marittimi che hanno presentato il reclamo. Il termine «ritorsioni» indica qualsiasi azione negativa compiuta da chiunque nei confronti di un marittimo per la presentazione di un reclamo che non sia manifestamente vessatorio o abusivo.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 5 bis – paragrafo 7 (nuovo)
7.Oltre alla copia del contratto individuale di lavoro, tutti i marittimi ricevono un documento che descrive le procedure di reclamo in vigore a bordo della nave. Il documento contiene in particolare i dati di contatto dell'autorità competente nello Stato di bandiera e, se diverso, nello Stato di residenza del marittimo, il nome di una o più persone a bordo che possono, in maniera riservata, fornire al marittimo consulenza imparziale sul reclamo e assisterlo in altro modo nell'esercizio delle procedure di reclamo disponibili sulla nave, finché si trova a bordo.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 1 (nuovo)
Articolo 5 ter
Responsabilità del fornitore di manodopera
1.Fatto salvo il principio della propria responsabilità per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo delle navi battenti la propria bandiera, lo Stato Membro è tenuto altresì a garantire l'applicazione delle prescrizioni del presente articolo in materia di ingaggio, collocamento e copertura previdenziale dei marittimi che sono suoi cittadini o residenti oppure persone domiciliate sul suo territorio, nella misura prevista dal presente articolo.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 2 (nuovo)
2.Ciascuno Stato membro garantisce il rispetto delle prescrizioni del presente articolo applicabili alla gestione e alle attività dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi presenti sul suo territorio, mediante un sistema di ispezione e di vigilanza e attraverso procedure legali in caso di infrazione delle disposizioni in materia di autorizzazione e altre prescrizioni operative di cui ai paragrafi 4 e 6.
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 3 (nuovo)
3.I paragrafi da 7 a 18 in appresso contengono descrizioni dettagliate per l'applicazione del paragrafo 1.
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 4 (nuovo)
4.Ciascuno Stato membro che gestisce un servizio pubblico d'ingaggio e di collocamento dei marittimi assicura che tale servizio sia gestito in maniera sistematica in modo da proteggere e promuovere i diritti dei marittimi e in materia di impiego, come enunciato nella direttiva 2009/13/CE.
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 5 (nuovo)
5.Ogni Stato membro predispone un sistema efficace di ispezione e di vigilanza per adempiere alle proprie responsabilità di fornitore di manodopera in virtù del presente articolo.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 6 (nuovo)
6.L'autorità competente dello Stato membro in questione verifica e controlla attentamente tutti i servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul territorio dello Stato membro interessato. Le licenze o i certificati o altre autorizzazioni analoghe che permettano l'esercizio di un servizio privato sul territorio sono concessi o rinnovati soltanto previa verifica che il servizio d'ingaggio e di collocamento dei marittimi soddisfi le condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 7 (nuovo)
7.Informazioni relative al sistema di cui al paragrafo 4, ivi incluso il metodo utilizzato per valutarne l'efficacia, figurano nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri all'Ufficio internazionale del lavoro in applicazione dell'articolo 22 della costituzione di quest'ultimo.
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 8 (nuovo)
8.Tutti i marittimi hanno accesso a un sistema efficiente, adeguato e trasparente per trovare gratuitamente un impiego a bordo di una nave.
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 9 (nuovo)
9.I servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul territorio di uno Stato membro sono conformi agli standard enunciati ai paragrafi da 7 a 18.
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 10 (nuovo)
10.Ciascuno Stato membro esige, per quanto riguarda i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la propria bandiera, che gli armatori che si avvalgono dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi situati in paesi o territori cui non si applica la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, garantiscano che questi servizi siano conformi alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 7 a 18.
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 11 (nuovo)
11.Ove siano attivi sul territorio di uno Stato membro servizi privati d'ingaggio e di collocamento dei marittimi il cui scopo principale è l'ingaggio e il collocamento di marittimi o servizi che ingaggiano e collocano un ingente numero di marittimi, detti servizi possono funzionare soltanto sulla base di un sistema regolamentato di licenza o certificazione o di altra forma di regolamentazione. Un tale sistema è stabilito, modificato o sostituito soltanto in seguito a consultazioni con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. In caso di dubbio circa l'applicabilità del presente articolo a un determinato servizio privato d'ingaggio e collocamento, le autorità competenti in ciascuno Stato membro decidono in merito previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati. Non è incoraggiata una proliferazione indebita di tali servizi privati d'ingaggio e collocamento.
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 12 (nuovo)
12.Le disposizioni del paragrafo 11 si applicano – nella misura in cui l'autorità competente dello Stato membro le consideri adeguate, di concerto con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati – nel caso di servizi d'ingaggio e collocamento gestiti da un'organizzazione di marittimi operante sul territorio dello Stato membro in questione per la fornitura di marittimi che sono cittadini di tale Stato membro, anche alle navi battenti la sua bandiera. I servizi interessati dal presente paragrafo sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il servizio d'ingaggio e collocamento è gestito conformemente a un contratto collettivo concluso tra detta organizzazione e un armatore;
b) sia l'organizzazione di marittimi che l'armatore sono stabiliti sul territorio dello Stato membro;
c) lo Stato membro dispone di una legislazione o regolamentazione nazionale o di una procedura per autorizzare o registrare il contratto collettivo che permette l'esercizio del servizio d'ingaggio e di collocamento nonché
d) il servizio d'ingaggio e di collocamento è gestito nel rispetto di regole e attraverso misure, assimilabili a quelle previste al paragrafo 14, volte a tutelare e a promuovere i diritti lavorativi dei marittimi.
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 13 (nuovo)
13.Nessuna disposizione dei paragrafi da 1 a 18 può:
a) impedire a uno Stato membro di garantire un servizio pubblico gratuito d'ingaggio e di collocamento dei marittimi nel quadro di una politica volta a soddisfare le esigenze dei marittimi e degli armatori, a prescindere dal fatto che il servizio faccia parte o agisca in coordinamento con un servizio pubblico d'impiego aperto a tutti i lavoratori e datori di lavoro, oppure
b) imporre a uno Stato membro l'obbligo di introdurre un sistema per la gestione dei servizi privati d'ingaggio e di collocamento dei marittimi sul suo territorio.
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 14 (nuovo)
14.Uno Stato membro che adotta il sistema di cui al paragrafo 11 del presente articolo deve come minimo, per mezzo di atti legislativi o altre misure:
a) vietare ai servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi di fare ricorso a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire o dissuadere i marittimi dall'ottenere un impiego per il quale possiedono i requisiti richiesti;
b) impedire che onorari o altre spese siano fatturate, in toto o in parte, al marittimo, direttamente o indirettamente, per l'ingaggio o il collocamento o l'ottenimento di un impiego, al di fuori del costo che il marittimo deve sostenere per ottenere un certificato medico nazionale obbligatorio, il libretto di navigazione nazionale e un passaporto o un altro documento personale di viaggio, ad eccezione però del costo del visto, che è a carico dell'armatore; nonché
c) garantire che i servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi operanti sul suo territorio:
i) tengano a disposizione, ai fini ispettivi da parte dell'autorità competente dello Stato membro, un registro aggiornato di tutti i marittimi da loro ingaggiati o collocati;
ii) provvedano a che, prima dell'ingaggio o nel corso del processo di ingaggio, il marittimo sia informato dei diritti e dei doveri enunciati nel suo contratto di lavoro e che siano adottate le disposizioni necessarie affinché questi possa esaminare il proprio contratto prima e dopo la firma e che gliene venga consegnata una copia;
iii) verifichino che i marittimi da loro ingaggiati o collocati siano in possesso delle qualifiche richieste e dei documenti necessari per l'impiego in questione, e che i contratti d'ingaggio marittimo siano conformi alla legislazione vigente e a ogni contratto collettivo incluso nel contratto;
iv) provvedano, nella misura del possibile, a che l'armatore disponga dei mezzi per evitare che i marittimi rimangano bloccati in un porto straniero;
v) esaminino e rispondano a qualsiasi reclamo relativo alla loro attività e notifichino all'autorità competente i reclami per i quali non è stata trovata alcuna soluzione;
vi) creino un sistema di protezione, sotto forma di assicurazione o idonea misura equivalente, per indennizzare il marittimo che abbia subìto perdite pecuniarie dovute al mancato servizio d'ingaggio e di collocamento o al fatto che l'armatore, in virtù del contratto d'ingaggio marittimo, non abbia adempiuto ai propri obblighi nei confronti del marittimo.
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 15 (nuovo)
15.L'autorità competente dello Stato membro garantisce la presenza di adeguati meccanismi e procedure al fine di indagare, se necessario, sui reclami relativi alle attività dei servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi, con il concorso, se del caso, dei rappresentanti degli armatori e dei marittimi.
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 16 (nuovo)
16.Ove uno Stato membro abbia ratificato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e trascorso un periodo di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla registrazione della ratifica presso la Direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, tale Stato membro, nella misura del possibile, informa i propri cittadini dei problemi che possono derivare dall'ingaggio su una nave battente la bandiera di uno Stato che non ha ratificato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, fintantoché non avrà accertato che sono applicati standard equivalenti a quelli fissati dal presente articolo. Le misure adottate a tal fine dallo Stato membro non devono confliggere con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati ai quali potrebbero aver aderito lo Stato membro e l'altro paese interessato.
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 17 (nuovo)
17.Ogni Stato membro cui si applica il paragrafo 16 esige che gli armatori di navi battenti la sua bandiera che utilizzano servizi d'ingaggio e di collocamento dei marittimi stabiliti in paesi o territori ai quali non si applica la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, garantiscono, nella misura del possibile, che detti servizi rispettino le prescrizioni dei paragrafi da 7 a 18.
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 5 ter – paragrafo 18 (nuovo)
18.Nessuna disposizione dei paragrafi da 7 a 18 può comportare una diminuzione degli obblighi e delle responsabilità incombenti agli armatori o a uno Stato membro per quanto concerne le navi battenti la sua bandiera.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 5 quater (nuovo)
Articolo 5 quater
Clausola di revisione
A decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione, la Commissione provvede alla sua incorporazione nel diritto dell'Unione e alla sua applicazione da parte degli Stati membri. La Commissione adotta le misure necessarie a tal fine.
Emendamento55 Proposta di direttiva Articolo 5 quinquies (nuovo)
Articolo 5 quinquies
Relazioni
Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Tale relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti dagli Stati membri in quanto Stati di bandiera e, se del caso, propone misure complementari atte a garantire la trasposizione e il rispetto della convenzione.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0037/2013).
Orientamenti per il bilancio 2014 - Sezione III
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2014, sezione III – Commissione (2013/2010(BUD))
– visti gli articoli 312, 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(1),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(2),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(3),
– visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(4) e le tre relative dichiarazioni comuni concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,
– visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento,
– viste le conclusioni del Consiglio del 29 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012 sul patto per la crescita e l'occupazione;
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0043/2013),
A. considerando che il trattato di Lisbona conferisce nuove importanti prerogative all'Unione europea in ambiti quali l'azione esterna, lo sport, lo spazio, il cambiamento climatico, l'energia, il turismo e la protezione civile;
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quadro finanziario pluriennale è sancito dal trattato ed è adottato sotto forma di regolamento del Consiglio, il quale delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;
C. considerando che l'attuale quadro finanziario pluriennale giunge a scadenza alla fine del 2013 e che il 2014 dovrebbe essere il primo anno di attuazione del prossimo quadro finanziario pluriennale;
D. considerando che il 2013 sarà il primo anno di attuazione del nuovo regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Contesto generale
1. prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); insiste sulla necessità che, qualora il Parlamento europeo non abbia ancora dato la sua approvazione al nuovo regolamento sul QFP, la Commissione proceda in primo luogo alla stesura del progetto di bilancio 2014 sulla base della propria proposta di QFP 2014-2020 e, successivamente, in caso di mancato accordo sul prossimo QFP, a modificare la citata proposta a norma dell'articolo 312, paragrafo 4, del trattato, nonché il punto 30 dell'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;
2. rammenta che, in caso di mancato accordo sul prossimo regolamento sul QFP entro la fine di quest'anno, si applicano l'articolo 312, paragrafo 2, ai sensi del quale il regolamento sul QFP è adottato dal Consiglio soltanto previa approvazione del Parlamento europeo, l'articolo 312, paragrafo 4, che prevede l'applicazione dei massimali vigenti nell'ultimo anno coperto dal quadro finanziario pluriennale in vigore in caso di mancato accordo sul nuovo QFP nei tempi previsti, e il punto 30 del vigente accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il che significa prorogare i massimali del 2013, adeguati in base a un deflatore fisso del 2% annuo, fino all'adozione di un nuovo regolamento sul QFP; ribadisce, in tale eventualità, la propria disponibilità a trovare un rapido accordo con il Consiglio e la Commissione inteso a garantire l'entrata in vigore delle basi giuridiche per l'attuazione dei programmi e delle politiche dell'UE nel 2014;
3. è consapevole della difficoltà di definire gli orientamenti generali per il bilancio 2014, vista la notevole incertezza circa il livello del massimale d'impegno nel 2014; sottolinea che tale massimale potrebbe oscillare 142,540 miliardi di EUR ai prezzi del 2014 – se il QFP 2014-2020 fosse approvato sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 – e 155,5 miliardi di EUR ai prezzi del 2014 in caso di proroga del massimale del 2013;
4. rileva che la crisi economica e finanziaria ha creato un consenso tra i leader politici europei a favore di una maggiore integrazione economica, finanziaria, bancaria e di bilancio, come pure di una migliore governance, oltre ad aver dimostrato la necessità di stimolare la crescita per risanare le finanze pubbliche; sottolinea che la riduzione del bilancio europeo sarebbe in contraddizione con tali finalità politiche;
Livello adeguato e realistico dei pagamenti
5. è del parere che preventivare un livello adeguato e realistico di stanziamenti di pagamento all'inizio del ciclo di bilancio permetterebbe di evitare inutili complicazioni durante la fase di esecuzione del bilancio, come si è potuto osservare, in particolare, con il bilancio 2012;
6. rammenta che, in ragione della posizione intransigente assunta dal Consiglio durante i negoziati, il volume generale degli stanziamenti di pagamento iscritti al bilancio 2013 è di 5 miliardi di EUR inferiore al fabbisogno di pagamenti previsto dalla Commissione nel progetto di bilancio; sottolinea che la proposta della Commissione era fondata su una revisione al ribasso delle previsioni per il 2013, fornita dagli stessi Stati membri, e sul presupposto che tutte le richieste di pagamento ricevute nel 2012 sarebbero state a carico del bilancio del medesimo esercizio; esprime pertanto profonda preoccupazione per il volume degli stanziamenti di pagamento del bilancio 2013 e rileva che tale livello di stanziamenti è insufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno di pagamenti per l'esercizio in questione, in quanto il margine dei pagamenti residui al di sotto del massimale dei pagamenti del QFP di cui al bilancio 2013 ammonta a 11,2 miliardi di EUR, laddove il solo riporto del fabbisogno supplementare di pagamenti dal 2012 è superiore a 16 miliardi di EUR; avverte che il continuo ed eccessivo ricorso al rinvio dei pagamenti su base annuale creerà notevoli problemi negli anni a venire;
7. annette la massima importanza politica alle dichiarazioni comuni firmate, ai massimi livelli politici, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2012, che sono parte integrante dell'accordo raggiunto tra i due rami dell'autorità di bilancio in merito al bilancio 2013 e secondo cui i necessari stanziamenti di pagamento supplementari saranno iscritti nel bilancio 2013 dell'Unione, affinché quest'ultima sia in grado di pagare le proprie fatture e salvaguardare la propria credibilità politica e la propria solvibilità;
8. rammenta che, conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sui pagamenti per il 2012, la Commissione presenterà nei primi mesi del 2013 un progetto di bilancio rettificativo con l'obiettivo unico di soddisfare le richieste in sospeso del 2012, che ammontano a 2,9 miliardi di EUR, e di ottemperare agli altri obblighi giuridici incombenti senza pregiudicare la corretta esecuzione del bilancio 2013; rammenta altresì che nel novembre e dicembre 2012 sono pervenute alla Commissione ulteriori richieste di pagamento nell'ambito della gestione concorrente, per un importo complessivo di circa 16 miliardi di EUR, richieste cui si dovrà far fronte nel 2013; esorta pertanto la Commissione a presentare il progetto di bilancio rettificativo in parola al più tardi entro la fine del marzo 2013, onde evitare qualsiasi interferenza con la procedura di bilancio 2014;
9. invita inoltre la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi in maniera costruttiva, insieme al Parlamento, per evitare il ripetersi di questa situazione nei cicli di bilancio futuri, mediante una maggiore esattezza delle previsioni e l'approvazione di bilanci preventivi realistici e adeguati, che dovrebbero includere informazioni chiare e dettagliate sulla natura di tutte le previsioni di pagamento;
10. rinnova a tale proposito il proprio invito alla Commissione a riferire mensilmente al Parlamento e al Consiglio in merito all'andamento delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri a titolo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e dei fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (suddivise per Stato membro e per fondo); osserva che le informazioni fornite mediante tali relazioni mensili dovrebbero costituire la base per monitorare l'adempimento degli impegni concordati tra le istituzioni;
11. esorta altresì a istituire quanto prima un gruppo di lavoro interistituzionale sui pagamenti, che si basi sull'esperienza delle riunioni interistituzionali sui pagamenti organizzate nell'ambito della procedura di bilancio 2013; esprime la ferma convinzione che siffatte riunioni a livello politico siano fondamentali per evitare qualsiasi frainteso circa l'esattezza delle cifre e delle previsioni inerenti al fabbisogno di pagamenti; ritiene in particolare che tale gruppo di lavoro debba affrontare prioritariamente la questione del divario tra le previsioni fornite dalle autorità degli Stati membri per le spese nell'ambito della gestione concorrente e il volume degli stanziamenti di pagamento che il Consiglio impone in maniera collettiva in sede di negoziati di bilancio; chiede che la prima riunione interistituzionale sui pagamenti si tenga nel corso del primo semestre del 2013;
12. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, malgrado un tasso di esecuzione del 99% degli stanziamenti di pagamento alla fine del 2012, il volume degli impegni non ancora liquidati (RAL, ovvero restes à liquider) sia cresciuto di 10 miliardi nell'ultimo anno, raggiungendo il livello mai toccato di 217,3 miliardi di EUR; prevede che il livello dei RAL possa essere addirittura superiore alla fine del 2013; mette in guardia dall'applicare con eccessivo rigore la regola del disimpegno automatico come soluzione al problema dei RAL, in quanto tale azione contrasterebbe con il patto per la crescita e l'occupazione concordato dal Consiglio europeo nel 2012; ritiene che quest'anno le riunioni interistituzionali sui pagamenti debbano esaminare attentamente la differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, instaurando un dialogo con la Commissione volto a fare piena chiarezza sulla composizione dei RAL e determinando se l'attuale picco dei RAL sia dovuto principalmente alla crisi economica o se sia invece rivelatore di problemi strutturali più ampi; invita le istituzioni, nell'eventualità di quest'ultimo caso, a collaborare e ad adottare un piano d'azione adeguato per far fronte al problema del volume inaudito di RAL nel corso del prossimo QFP; insiste sulla necessità che il Consiglio si astenga dal fissare a priori il livello di pagamenti senza tenere conto del fabbisogno effettivo e degli impegni giuridici; osserva inoltre che l'accumulo di RAL pregiudica di fatto la trasparenza del bilancio dell'Unione europea, in cui dovrebbe risultare invece chiaramente il rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento in un determinato esercizio;
13. rammenta che il 2014 sarà un anno di transizione tra due quadri finanziari pluriennali e si attende dalla Commissione, a complemento della sua programmazione finanziaria per il 2014, una valutazione esaustiva e realistica del volume degli stanziamenti, tenendo presente che, anche se la programmazione finanziaria pluriennale presenta un ritmo di esecuzione più lento nel primo anno rispetto alla fine del periodo e che, di conseguenza, il fabbisogno di pagamenti è di norma inferiore all'inizio di un periodo finanziario pluriennale rispetto alla fine, la questione dei RAL alla fine del 2013 dovrà essere affrontata con urgenza;
14. esorta la Commissione, in sede di adozione del suo progetto di bilancio per il 2014, a fornire prove chiare e oggettive circa il nesso esistente tra il volume proposto degli stanziamenti e l'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione, adottato dal Consiglio europeo del giugno 2012; invita le istituzioni a migliorare le disposizioni in vigore per taluni Stati membri particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria, al fine di potenziare ulteriormente la loro capacità di assorbire i fondi strutturali e di coesione e prevenire gli ingenti disimpegni previsti;
15. insiste sul fatto che i negoziati sul bilancio 2013 hanno dimostrato ancora una volta che il sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea – in cui i contributi nazionali rappresentano oltre il 75% delle entrate dell'Unione – è in contraddizione con la lettera e lo spirito del trattato e pone il bilancio dell'Unione in una situazione di totale dipendenza dalle tesorerie nazionali, il che può dimostrarsi particolarmente deleterio in periodi di restrizioni di bilancio a livello nazionale; sollecita pertanto una riforma del sistema delle entrate dell'Unione, tra cui l'introduzione di nuove ed effettive risorse proprie, quali ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie e la nuova IVA dell'UE; ricorda il proprio sostegno alla proposta di riforma del sistema di risorse proprie presentata dalla Commissione;
Il ruolo del bilancio dell'UE nell'attuazione della strategia Europa 2020, nella crescita economica e nella creazione di occupazione
16. rammenta che il 2014, essendo il primo anno di esecuzione del nuovo QFP, sarà importante affinché il nuovo periodo di programmazione inizi in condizioni propizie; è del parere che la priorità del bilancio europeo per l'esercizio 2014 debba consistere nel sostenere la crescita economica e la competitività, rilanciare l'occupazione e contrastare la disoccupazione giovanile;
17. rammenta la particolare natura del bilancio dell'Unione, che rappresenta appena l'1% del PIL dell'UE ed è un bilancio d'investimento caratterizzato da un forte effetto leva; sottolinea che il 94% di tale bilancio ritorna agli Stati membri e ai cittadini europei attraverso le sue politiche e i suoi programmi, ragion per cui non va considerato un onere supplementare bensì uno strumento inteso a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in Europa; evidenzia che, senza il contributo del bilancio dell'Unione, gli investimenti pubblici per le regioni e gli Stati membri sarebbero di minima entità o del tutto impossibili; è persuaso che qualsiasi riduzione del bilancio dell'Unione finirebbe inevitabilmente per aggravare gli squilibri e ostacolare la crescita e la competitività dell'intera economia dell'Unione, nonché la sua coesione, e minerebbe il principio di solidarietà quale valore fondamentale dell'Unione europea; è del parere che la richiesta di «più Europa» non abbia alcun senso se accompagnata da proposte di riduzione drastica dei fondi dell'Unione;
18. è consapevole dei continui vincoli economici e di bilancio a livello nazionale, come pure degli sforzi di risanamento finanziario intrapresi dagli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che il bilancio dell'Unione costituisce uno strumento efficace d'investimento e di solidarietà, il cui valore aggiunto è comprovato tanto a livello europeo quanto a livello nazionale; esprime la convinzione che la capacità del bilancio di stimolare la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro sia persino più importante in tempi di difficoltà economiche, in quanto crea le condizioni per la riuscita degli sforzi di risanamento, e che il bilancio dell'Unione debba essere considerato uno strumento di uscita dalla crisi;
19. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno finanziario e le attività per quanto riguarda l'introduzione di sistemi d'istruzione di qualità che coniughino formazione pratica e istruzione professionale; chiede un maggiore sostegno alla cooperazione tra gli Stati membri nel settore della formazione professionale, onde contrastare efficacemente la disoccupazione giovanile; rammenta, a tale proposito, la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani(5);
20. rammenta che le misure macroeconomiche di stabilizzazione finanziaria adottate fin dal 2008 non hanno ancora permesso di porre fine alla crisi economica e finanziaria; ritiene pertanto che per un ritorno alla crescita e alla creazione di occupazione in Europa, gli Stati membri debbano proseguire gli sforzi intesi a liberare il loro potenziale per una crescita sostenibile e inclusiva, ad esempio attraverso la promozione dell'istruzione, dell'apprendimento permanente e della mobilità; ritiene altresì che un bilancio UE ben mirato, solido e sufficiente debba essere parte della soluzione e sia necessario per contribuire ulteriormente a coordinare e intensificare gli sforzi nazionali;
21. invita pertanto gli Stati membri a considerare l'attivazione di sinergie tra gli sforzi di consolidamento a livello nazionale e il valore aggiunto di un bilancio UE ben strutturato in termini di priorità, che consentano l'attuazione degli impegni politici già assunti al più alto livello; rammenta che l'attuazione degli impegni politici e delle priorità è alquanto più efficace in presenza di una sinergia tra i bilanci nazionali e dell'Unione europea e sottolinea l'importanza delle discussioni interparlamentari sugli orientamenti comuni degli Stati membri e dell'Unione in materia di economia e di bilancio, organizzate nell'ambito della settimana parlamentare europea dedicata al semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;
22. invita la Commissione, in sede di presentazione del progetto di bilancio per il 2014, ad affrontare in maniera adeguata la questione del ruolo del bilancio dell'Unione nell'ambito del semestre europeo; chiede in particolare alla Commissione di fornire dati oggettivi e concreti sul modo in cui il suo progetto di bilancio dell'Unione può effettivamente svolgere un ruolo stimolante, catalitico, sinergico e complementare agli investimenti a livello locale, regionale e nazionale, allo scopo di attuare le priorità stabilite nel quadro del semestre europeo;
23. ritiene che nella maggior parte dei casi la spesa dell'Unione europea abbia la capacità di creare economie di scala e debba comportare automaticamente una valutazione dei possibili risparmi a livello nazionale, il che sgraverebbe in maniera significativa le finanze pubbliche degli Stati membri;
24. sottolinea la necessità di avvalersi di tutti gli strumenti e interventi a disposizione dell'Unione europea per aiutare gli Stati membri a uscire dalla crisi e a prevenirne di nuove; evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle tre autorità di vigilanza europee nel consentire la completa attuazione del programma di regolamentazione finanziaria e delle strutture di vigilanza; invita la Commissione a iscrivere sufficienti finanziamenti per le tre suddette agenzie nel suo progetto di bilancio per il 2014 e a prevedere, in sede di preparazione della valutazione e della revisione dei regolamenti per il gennaio 2014, un nuovo modello di finanziamento per tali agenzie, che ne rafforzi l'indipendenza, pur salvaguardando l'unità del bilancio dell'Unione;
25. sottolinea l'effetto strategico della scelta delle priorità per il 2014, in quanto primo anno del prossimo QFP; rileva l'urgente necessità che l'Unione europea promuova crescita e competitività nell'ottica di creare posti e opportunità di lavoro, in particolare per i giovani;
26. rammenta, a tale proposito, che la strategia Europa 2020 dovrebbe essere al centro del prossimo QFP (2014 – 2020) ed esorta la Commissione a privilegiare e a dimostrare chiaramente tutti i relativi investimenti nel bilancio 2014, ponendo l'accento sugli investimenti nei settori del cosiddetto triangolo del sapere (istruzione, ricerca, innovazione), nelle infrastrutture, nelle PMI, nell'energia rinnovabile, nello sviluppo sostenibile, nell'imprenditoria, nell'occupazione – in particolare nell'occupazione giovanile – e nelle qualifiche, così come nel rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;
27. deplora i consueti tagli lineari apportati dal Consiglio, mettendolo in guardia dalla tentazione di ricorrere nuovamente a siffatti tagli artificiali; intende prestare particolare attenzione alla garanzia di un sufficiente volume di pagamenti per le politiche e i programmi che promuovono la crescita e la competitività;
28. intende continuare a vagliare attentamente l'intenzione della Commissione di ridurre l'organico di tutte le istituzioni dell'Unione europea, rammentando che deve trattarsi di un obiettivo generale; richiama l'attenzione sui potenziali effetti negativi di tali misure sull'attuazione celere, regolare ed efficace delle azioni e dei programmi dell'Unione europea; è del parere che sia necessario assicurare e persino rafforzare l'efficienza dell'amministrazione; ritiene che un'eventuale revisione dell'organico a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione, nonché delle nuove competenze e delle accresciute funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati; rammenta la dichiarazione comune sulle agenzie decentrate, con particolare riferimento all'allegato approccio comune e alla sua indicazione di affidare nuovi compiti alle agenzie;
o o o
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
– visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,
– visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
– visti gli articoli 41, 48 e 74 septies del suo regolamento,
– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo(1),
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0041/2013),
A. considerando che l'articolo 2, commi 1 e 2, del protocollo n. 36 scadrà alla fine della legislatura 2009-2014;
B. considerando che la Repubblica di Croazia dovrebbe aderire all'Unione prima delle elezioni del Parlamento europeo, che sono previste per la primavera del 2014, e che con la fine della legislatura 2009-2014 scadranno le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
C. considerando che si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti demografici intervenuti dopo le ultime elezioni del Parlamento europeo;
D. considerando che dovrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un sistema duraturo per l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo unitamente a una revisione del sistema di voto al Consiglio, come parte di una riforma globale delle istituzioni dell'Unione da definirsi nell'ambito di una convenzione convocata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE, e che una siffatta riforma dovrebbe riconoscere che, conformemente ai trattati, la base della democrazia dell'Unione è la rappresentanza sia dei cittadini che degli Stati membri;
E. considerando che la ripartizione dei seggi per la prossima legislatura non dovrebbe essere arbitraria, bensì basata su criteri obiettivi da applicare in modo pragmatico, e che detta ripartizione dovrebbe compensare i guadagni a livello del numero di seggi con perdite che siano limitate a un seggio al massimo per Stato membro;
1. presenta al Consiglio europeo l'allegato progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE;
2. sottolinea la necessità urgente di adottare tale decisione – che richiede l'approvazione del Parlamento – non appena entrerà in vigore il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di modo che gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019;
3. si impegna a presentare in tempi brevi una proposta volta a migliorare le modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni nel 2014;
4. si impegna a presentare, entro la fine del 2015, un nuovo progetto di decisione del Consiglio europeo intesa ad istituire con sufficiente anticipo rispetto all'inizio della legislatura 2019-2024 un sistema duraturo e trasparente che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di ripartire i seggi fra gli Stati membri in modo obiettivo, sulla base del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1 del progetto di decisione allegato, tenendo conto dell'eventuale aumento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione, quale debitamente accertata, e senza escludere la possibilità di riservare un certo numero di seggi a deputati eletti su liste transnazionali;
5. osserva che il nuovo sistema di assegnazione dei seggi del Parlamento europeo dovrebbe essere istituito congiuntamente a una revisione del sistema di voto al Consiglio come parte della necessaria revisione dei trattati; decide di presentare proposte a tal fine in occasione della prossima convenzione da convocare a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, TUE;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di decisione del Consiglio europeo ad essa allegato, unitamente alla soprammenzionata relazione della commissione per gli affari costituzionali, al Consiglio europeo e al governo e al parlamento della Repubblica di Croazia nonché, per conoscenza, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
visto l'articolo 2, comma 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,
vista l'iniziativa del Parlamento europeo,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, commi 1 e 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie scadrà alla fine della legislatura 2009-2014.
(2) L'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica scadrà alla fine della legislatura 2009-2014.
(3) È necessario conformarsi senza indugi alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del protocollo n. 36 e adottare quindi la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, onde consentire agli Stati membri di porre in atto in tempo utile le misure interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019.
(4) La presente decisione soddisfa i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, e che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:
–
l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri;
–
il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato membro più popolato.
Articolo 2
La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 3
A norma dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue, a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-2019:
Belgio
21
Bulgaria
17
Repubblica ceca
21
Danimarca
13
Germania
96
Estonia
6
Irlanda
11
Grecia
21
Spagna
54
Francia
74
Croazia
11
Italia
73
Cipro
6
Lettonia
8
Lituania
11
Lussemburgo
6
Ungheria
21
Malta
6
Paesi Bassi
26
Austria
18
Polonia
51
Portogallo
21
Romania
32
Slovenia
8
Slovacchia
13
Finlandia
13
Svezia
20
Regno Unito
73
Articolo 4
La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2019-2024 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, sulla base del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'eventuale cambiamento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, nonché del sistema di voto al Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132 (relazione Lamassoure-Severin).
Obiezione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento: definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2013/2524(RPS))
– visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 26,
– visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (D 024615/02) (in appresso «il progetto di regolamento della Commissione»),
– visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE(2),
– visto il Compendio dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze naturali che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(3),
– visto il parere del Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione sul tuione, del 2 febbraio 2002(4),
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),
– visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
A. considerando che le bevande spiritose sono classificate in categorie sulla base delle definizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
B. considerando che gli allegati del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere modificati mediante misure adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso regolamento;
C. considerando che, stando al considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire a salvaguardare la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose sul mercato europeo e mondiale, continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la loro produzione;
D. considerando che, secondo il considerando 6 del regolamento (CE) n.110/2008, mentre le definizioni delle bevande spiritose dovrebbero essere integrate o aggiornate, compreso nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti o insufficienti, esse debbono comunque continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali;
E. considerando che l'assenzio, una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta in diversi Stati membri, non è, ad oggi, stata contemplata in alcuna categoria di prodotti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
F. considerando che all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone di inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una definizione dell'assenzio che prevede un livello minimo di anetolo di 0,5 grammi per litro;
G. considerando che l'assenzio è comunemente noto come una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola con assenzio maggiore (Artemisia absinthium L.), assenzio romano (Artemisia pontica L.), anice (Pimpinella anisum L.), finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) e altre erbe a seconda della loro disponibilità regionale;
H. considerando che, a seconda della disponibilità regionale di alcune erbe e delle varie preferenze dei consumatori, le pratiche tradizionali di produzione dell'assenzio in molti Stati membri si sono in certa misura diversificate, così che non tutte le ricette tradizionali prevedono un livello minimo di anetolo, e che il livello di anetolo di numerosi prodotti attualmente disponibili sul mercato resta inferiore ai 0,5 grammi per litro proposti dalla Commissione;
I. considerando che, all'entrata in vigore del progetto di regolamento della Commissione, i produttori di queste varie ricette di assenzio dovrebbero, in conseguenza dell'introduzione della nuova definizione di assenzio, o astenersi dall'utilizzare il termine «assenzio» come loro denominazione di vendita o cambiare le loro antiche ricette, nonostante i loro metodi di produzione tradizionali;
J. considerando che siffatto cambiamento delle caratteristiche intrinseche del prodotto potrebbe irritare i consumatori, compromettendone di conseguenza la fiducia;
K. considerando che, invece di obbligare i produttori a cambiare i metodi di produzione tradizionali, la definizione dell'assenzio come categoria di prodotto potrebbe essere formulata in modo da garantire il rispetto delle varietà regionali;
L. considerando che i produttori di assenzio potrebbero inoltre essere obbligati a indicare il tenore di anetolo nell'elenco degli ingredienti;
M. considerando altresì che, in linea con il considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;
N. considerando inoltre che, all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone che la definizione dell'assenzio contempli un requisito quantitativo per il tuione (alfa e beta) tra i 5 e i 35 milligrammi per litro;
O. considerando che il Compendio dell'EFSA dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, comprende il tuione contenuto nell'Artemisia absinthium L.;
P. considerando che, nel suo parere del 2 febbraio 2002, il Comitato scientifico della Commissione per i prodotti alimentari non ha ritenuto appropriato l'utilizzo del tuione come aromatizzante chimicamente identificato e ha sostenuto l'applicazione dei tenori massimi negli alimenti e nelle bevande, vigenti al momento dell'adozione del parere, e che restano in vigore ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1334/2008;
Q. considerando che alcuni produttori di assenzio hanno iniziato a utilizzare piante di Artemisia che sono prive di tuione o ne contengono soltanto livelli molto bassi;
R. considerando che la fissazione di un tenore minimo di tuione nella definizione dell'assenzio è, di conseguenza, in contraddizione con l'approccio attuale adottato nei confronti di questa sostanza potenzialmente dannosa;
S. considerando che la fissazione di tenori minimi di tuione per l'assenzio non aggiunge alcuna caratteristica indispensabile alla definizione di questa bevanda spiritosa;
1. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 110/2008;
2. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione è esistito fino all'istituzione ufficiale dell'EFSA nel 2003. Il 2 dicembre 2002, il Comitato ha adottato un parere sul tuione, pubblicato il 6 febbraio 2003 con il riferimento SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 definitivo.
Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
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Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP))
– vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,
considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella misura del possibile, la riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Occorre una PAC forte, dotata di un bilancio congruo con un incremento in termini reali rispetto al periodo 2007-2013 al fine di garantire, in qualsiasi momento, la produzione nell'Unione europea della quantità e della varietà necessarie di alimenti di qualità, nonché di contribuire all'occupazione, alla conservazione e alla produzione di beni ambientali, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla gestione territoriale. La PAC dovrebbe inoltre fondarsi su misure di agevole comprensione per gli agricoltori, le altre parti interessate e i cittadini in genere, in modo da assicurare trasparenza di esecuzione, garanzia di controllo e riduzione dei costi per gli operatori e per le amministrazioni.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)Uno degli obiettivi principali e dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenere conto in modo risoluto di tale obiettivo all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto. È opportuno che il numero di regimi di sostegno non superi la misura necessaria e gli agricoltori e gli Stati membri dovrebbero poter soddisfare i rispettivi requisiti e obblighi senza eccessiva burocrazia. Occorre applicare livelli di tolleranza orientati alla pratica, limiti «de minimis» ragionevoli e un adeguato equilibrio tra fiducia e controllo onde ridurre i futuri oneri amministrativi per gli Stati membri e i beneficiari.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno contemplati dal presente regolamento.
(8) Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire nuove definizioni in relazione all'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento, il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione e i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente.
(9) Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato in relazione alla fissazione dei criteri secondo cui gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione nonché al quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10
(10)Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.
soppresso
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a beneficiari il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi. Per garantire una concessione più mirata del sostegno, gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche e giuridiche. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
(13) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche e giuridiche il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire una concessione più mirata del sostegno e per mantenersi quanto più possibile al passo con le realtà nazionali, è essenziale affidare a ogni Stato membro la responsabilità di definire cosa si intende per «agricoltore in attività». In tal modo, gli Stati membri si astengono dall'assegnare pagamenti diretti a entità come aziende di trasporto, aeroporti, società immobiliari, società di gestione di terreni sportivi, campeggi o società minerarie; a meno che queste non possano dimostrare di soddisfare i criteri che definiscono un agricoltore in attività. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non dovrebbe essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale].
(15) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema dovrebbe tuttavia tenere conto del lavoro impiegato, compresi i salari e i costi del terzista, onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non dovrebbero applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione e allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale]. Gli Stati membri possono pertanto assegnare le somme ottenute con il livellamento ai beneficiari di grandi dimensioni a cui tale livellamento è stato applicato, affinché questi ultimi possano investire nell'innovazione.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.
(20) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Gli Stati membri dovrebbero modificare i loro regimi di aiuto esistenti al fine di allinearli al presente regolamento senza necessariamente abolire i loro attuali modelli di pagamenti diretti.
Emendamento 139 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione europea.
(21) Oltre alla convergenza dei pagamenti di sostegno a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali per i pagamenti diretti in modo che negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro inferiore al 70% della media unionale lo scostamento si riduca del 30%. Negli Stati membri con un livello di pagamenti diretti tra il 70% e l'80% della media lo scostamento deve ridursi del 25%, e in quelli in cui tale livello è superiore all'80% della media esso deve ridursi del 10%. In seguito all'applicazione di tali meccanismi, il livello percepito non dovrà in nessuno Stato membro essere inferiore al 55% della media dell'Unione nel 2014 e al 75% di tale media nel 2019. Nel caso degli Stati membri con livelli dei pagamenti superiori alla media dell'Unione lo sforzo di convergenza non dovrà far scendere tali livelli al di sotto della media. La convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)Oltre alla convergenza degli aiuti a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti affinché negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla media europea lo scostamento si riduca del 30% rispetto alla suddetta media. Per gli Stati membri il cui livello di pagamenti diretti si colloca tra il 70% e l'80% della media, lo scostamento dovrebbe ridursi del 25% e per gli Stati membri che vantano un livello di pagamenti diretti superiore all'80% rispetto alla media, lo scarto si dovrebbe ridurre del 10%. Dopo l'introduzione di detti adeguamenti, nessuno Stato membro dovrebbe percepire meno del 65% della media dell'Unione. Per gli Stati membri il cui livello di sostegno è superiore alla media dell'Unione, l'impegno alla convergenza non dovrebbe comportare la caduta di tale livello al di sotto della media. La convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto devono essere mantenute ma, ove possibile, devono essere semplificate.
(22) L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre, almeno durante il primo anno di applicazione del nuovo regime di pagamento di base, di una riserva nazionale, gestibile a livello regionale, da utilizzare per agevolare la partecipazione di agricoltori giovani e agricoltori nuovi al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute ma, ove possibile, dovrebbero essere semplificate.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un coefficiente di riduzione, che può essere fissato a zero per avere la possibilità di ridurre le superfici ammissibili con un potenziale di raccolto inferiore o per produzioni specifiche.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011.
(23) Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel periodo 2009-2011.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali per concedere agli agricoltori un pagamento annuo integrativo per i primi ettari al fine di tenere maggiormente conto della diversità delle aziende agricole in termini di dimensioni economiche, scelta di produzione e occupazione.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di «inverdimento» dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone «Natura 2000», contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di «inverdimento» senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di «inverdimento» deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati e pascoli permanenti e di aree di interesse ecologico. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali stabiliti a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] e gli agricoltori le cui aziende sono situate in zone «Natura 2000» dovrebbero beneficiare della componente di «inverdimento» senza essere sottoposti a ulteriori obblighi. Anche gli agricoltori con aziende certificate a titolo di sistemi di certificazione ambientale nazionali dovrebbero poter beneficiare, a determinate condizioni, della componente di «inverdimento». Gli agricoltori la cui azienda è occupata per almeno il 75% da prati o pascoli permanenti o da colture sommerse dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e dagli obblighi connessi alle aree d'interesse ecologico. Tale eccezione andrebbe applicata soltanto se la superficie a seminativo del restante terreno agricolo ammissibile non supera i 50 ettari.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) Per garantire che la superficie investita a prato permanente sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
(28) Per garantire che la superficie investita a prato e pascolo permanenti sia mantenuta tale dagli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di «aree di interesse ecologico» di cui alla misura omonima e l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.
(29) Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di «aree di interesse ecologico» di cui alla misura omonima, l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura e la definizione di un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)Per migliorare l'ambiente, contrastare il cambiamento climatico, migliorare le condizioni agronomiche dell'agricoltura, la Commissione dovrebbe sottoporre senza indugio un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all'Unione di ridurre, nel contempo, la sua forte dipendenza dall'estero. Tale piano dovrebbe consentire, all'occorrenza, di sviluppare colture di piante oleose e proteiche e di leguminose nell'ambito della politica agricola comune e di stimolare la ricerca agronomica in materia di varietà adattate e ad alto rendimento.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 33
(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.
(33) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che dovrebbero far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 15% dei loro massimali nazionali per tale sostegno. Tale percentuale può essere aumentata di 3 punti per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale per sostenere la produzione di colture proteiche. Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni, a meno che tale sostegno non abbia una finalità ambientale. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) È opportuno istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.
(38) Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è necessario autorizzare gli Stati membri a istituire un pagamento forfettario o un pagamento annuo fisso per beneficiario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti annui inferiori a 1°500 EUR andrebbero automaticamente inclusi in tale regime. Dovrebbe essere possibile introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato alle aziende esistenti.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 40
(40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a tali regioni.
(40) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non dovrebbero applicarsi a tali regioni. Tuttavia, sarebbe opportuno analizzare l'impatto di eventuali modifiche del presente regolamento su tali regioni.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)In determinate zone isolate, l'eterogeneità del settore agricolo combinata con sistemi produttivi poco efficienti giustifica il ricorso a strumenti specifici di politica agricola rispetto ai quali l'Unione europea ha maturato un'esperienza sufficiente, al fine di rendere il settore più orientato al mercato, ridurre le ripercussioni ambientali dovute all'abbandono dell'attività agricola e conservare le comunità rurali in linea con l'obiettivo della sostenibilità. Occorre approfondire lo studio dei regimi specifici per i territori insulari dell'Unione che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei territori in cui tali strumenti di politica agricola hanno prodotto risultati positivi.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 43
(43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.
(43) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Tutti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare tale trasferimento con un ammontare proporzionale agli importi non spesi a scopo di «inverdimento» al fine di fornire un finanziamento aggiuntivo per le misure climatiche agro-ambientali. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate entro certi limiti, e riviste entro il 1° agosto 2015 o il 1° agosto 2017.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
iii bis) un nuovo regime di pagamenti finanziato dall'Unione per le colonie di api nel settore dell’apicoltura;
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.
Per assicurare la certezza del diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55, recanti modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria per tener conto dei cambiamenti introdotti in virtù di nuovi atti legislativi sui regimi di sostegno adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1
- l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- la produzione agricola che comprende l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2
– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli tradizionali, o
– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, subordinatamente, nel caso delle superfici agricole naturalmente conservate in questo stato, alla definizione di un'attività minima da parte degli Stati membri;
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3
– lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
– lo svolgimento di un'attività minima, basata ove opportuno su una densità di allevamento minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
e) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;
e) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti o colture permanenti;
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
g) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;
g) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, prati di alberi da frutto sparsi e il bosco ceduo a rotazione rapida;
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h
h) «prato permanente», terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
h) «prato e pascolo permanenti», terreno utilizzato per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, arbusti e/o alberi o altre specie adatte al pascolo, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda e non arato da almeno sette anni; può comprendere altre caratteristiche rilevanti ai fini della caratterizzazione del terreno come pascolo permanente;
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i
i) «erba o altre piante erbacee da foraggio», tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);
soppresso
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)
j bis) «prati di alberi da frutto sparsi», superfici occupate da alberi da frutto di importanza ecologica e culturale;
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a) stabilire nuove definizioni per l'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento;
soppresso
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
b) stabilire il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
b) stabilire i criteri in base ai quali gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
c) stabilire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
c) stabilire il quadro entro il quale gli Stati membri sono tenuti a definire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
d) stabilire i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, lettera h).
soppresso
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2
2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure, da individuarsi da parte degli Stati membri, previste dai programmi di sviluppo rurale e finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 5 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica a tutti i pagamenti diretti da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3
3.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
soppresso
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 9
Articolo 9
Articolo 9
Agricoltore in attività
Agricoltore in attività
1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1. Gli Stati membri stabiliscono un quadro giuridico e definizioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori onde assicurare all'occorrenza che i pagamenti diretti siano erogati solo agli agricoltori le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, purché svolgano su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure
b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
I soggetti quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie o altre imprese non agricole, definiti tali dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, non possono essere considerati a priori come agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tali soggetti possono essere ammissibili se sono in grado di fornire prove verificabili del fatto che le loro attività agricole rappresentano una parte rilevante della totalità delle attività economiche svolte o che l'attività principale ovvero l'oggetto sociale consiste nell'esercizio di un'attività agricola.
Dopo averne debitamente informato la Commissione, gli Stati membri possono decidere di aggiungere o rimuovere dal loro elenco di organismi ammissibili soggetti diversi da quelli contemplati al secondo comma, fornendo motivazioni oggettive e non discriminatorie a giustificazione della loro decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di non applicare il presente articolo agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5°000 EUR per l'anno precedente.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 55 al fine di stabilire i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
a) i criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;
b) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e
c) i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)
- l'importo risultante dall'applicazione di tali riduzioni è limitato a 300°000 EUR.
– del 100% per lo scaglione superiore a 300 000 EUR.
soppresso
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle cooperative e alle altre entità giuridiche che raggruppano più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che ricevono e raccolgono i pagamenti prima di distribuirli integralmente ai loro membri, che a titolo individuale sono invece soggetti al paragrafo 1.
Emendamenti 44 e 105 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, nonché i costi sostenuti in seguito al ricorso a subappaltatori per specifiche attività agricole, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Eventuali fondi derivanti dalla riduzione o dal livellamento progressivi permangono nella regione o nello Stato membro in cui sono stati ottenuti e sono qui impiegati per misure nell'ambito del secondo pilastro.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Flessibilità tra i pilastri
Flessibilità tra i pilastri
1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.
La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.
1 bis. Gli Stati membri possono aggiungere i fondi non assegnati a seguito dell'applicazione dell'articolo 33, ai trasferimenti a favore di misure di sviluppo rurale di cui al paragrafo 1, sotto forma di sostegno dell'Unione alle misure agro-climatiche-ambientali previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 5% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 10% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.
La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.
2 bis. Nel caso dell'attuazione regionale, diversi tassi percentuali possono essere applicati a ciascuna regione.
2 ter. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2015 o entro il 1° agosto 2017, di rivedere le loro decisioni di cui al presente articolo, con effetto a decorrere dall'anno successivo.
- 1.Al fine di valutare la nuova PAC, la Commissione effettua una revisione dell'attuazione delle riforme e del loro impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola entro la fine del 2017.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 15
I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.
I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento mediante atto legislativo, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 18
Articolo 18
Articolo 18
Diritti all'aiuto
Diritti all'aiuto
1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1:
a) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico sulla base del modello regionale di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i diritti all'aiuto assegnati in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009,
b) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico, possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere il proprio regime come sistema transitorio fino al 31 dicembre 2020.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 19
Articolo 19
Articolo 19
Massimale del regime di pagamento di base
Massimale del regime di pagamento di base
1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
3. In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.
3. In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.
Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.
Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 20
Articolo 20
Articolo 20
Assegnazione regionale dei massimali nazionali
Assegnazione regionale dei massimali nazionali
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche, ambientali e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.
5. Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.
Emendamenti 52 e 161 Proposta di regolamento Articolo 21
Articolo 21
Articolo 21
Prima assegnazione di diritti all'aiuto
Prima assegnazione di diritti all'aiuto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
1. Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 18, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, nel 2011, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che:
- in uno dei tre anni, 2009, 2010 o 2011, a scelta degli Stati membri, o, nel caso della Croazia, nel 2013, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
- nel 2012 hanno ricevuto diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 41 e 63 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
- hanno presentato prove di una produzione agricola attiva e hanno svolto attività di allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli nel 2011, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:
In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:
a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;
a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli, tuberi-seme e patate da consumo, piante ornamentali e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;
b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.
Fatto salvo il disposto del comma precedente, qualora il numero totale di ettari dichiarati in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 per il 2014 comporti un aumento di più del 45% del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2014 al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori che è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha indicato nella sua domanda di aiuto nel 2011 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009.
3. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 a un solo agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 9.
3. In caso di vendita, fusione, scissione o affitto della loro azienda o di parte di essa, gli agricoltori che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 agli agricoltori che acquisiscono l'azienda o parte di essa, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 22
Articolo 22
Articolo 22
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza
1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 40% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 10% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.
Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.
Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.
Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.
Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.
4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:
a) una durata di affitto minima;
a) una durata di affitto minima;
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.
5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.
5. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione:
a) hanno un valore unitario uniforme;
b) possono scostarsi al massimo del 20% rispetto al valore unitario medio.
Nell'applicare i paragrafi 2, 3 e il presente paragrafo, gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure volte a garantire che, in caso di riduzione dei diritti all'aiuto a livello di azienda agricola, i diritti attivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.
6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Convergenza interna
1.In deroga all'articolo 22, gli Stati membri hanno facoltà di approssimare il valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale in modo che il valore unitario degli stessi si sposti parzialmente, ma non del tutto, verso valori nazionali o regionali uniformi a decorrere dall'anno di domanda 2021. Gli Stati membri possono utilizzare la formula per la convergenza esterna tra Stati membri quando esercitano tale opzione. La convergenza è finanziata mediante la riduzione del valore dei diritti all'aiuto per il 2013 al di sopra di una soglia stabilita dagli Stati membri o al di sopra della media nazionale.
2.Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono decidere che il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, che rappresentano il 30% della dotazione nazionale a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, è da corrispondere agli agricoltori come percentuale del loro pagamento di base.
3.Quando si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale. Tali disposizioni comprendono modifiche progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2013.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 23
Articolo 23
Articolo 23
Costituzione e uso della riserva nazionale
Costituzione e uso della riserva nazionale
1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 per l'anno 2014.
1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Per l'anno 2014, tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4. Per gli anni successivi, gli Stati membri possono fissare il massimale della riduzione anno per anno in base alle esigenze di assegnazione.
2. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
2. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
3. Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
Ai fini del primo comma, per «giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.
Ai fini del primo comma, per «giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.
Ai fini del primo comma, per «nuovo agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende una persona fisica alla quale non sono mai stati riconosciuti diritti d'aiuto. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i nuovi agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.
5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
5. Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
a bis) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori le cui aziende sono situate in uno Stato membro che ha deciso di esercitare l'opzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che non hanno ottenuto un diritto all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del regolamento (CE) n. 73/2009 o di entrambi, in sede di dichiarazione delle superfici agricole ammissibili per l'anno 2014;
a ter) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno avviato la loro attività agricola dopo il 2011 e che operano in settori agricoli specifici definiti dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori;
a quater) aumentare il valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base fino al valore unitario medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto agli agricoltori che, per effetto del passaggio al regime di pagamento di base, si trovano in una situazione speciale in ragione del modesto valore dei diritti all'aiuto storici da loro detenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, o aumentare il valore dei diritti all'aiuto agli agricoltori che al 31 dicembre 2013 detenevano diritti speciali;
a quinquies) concedere agli agricoltori una compensazione su base annua – che può essere integrata da un pagamento supplementare per i piccoli agricoltori – per la soppressione del regime che prevedeva l''erogazione di 5 000 EUR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7.
b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7. Tuttavia, nell'aumentare il valore dei diritti all'aiuto di cui alla presente lettera, gli Stati membri possono decidere di applicare un metodo alternativo a quello lineare.
6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
6. Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
7. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1
1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]. In deroga a tali disposizioni, gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie nel 2013 possono continuare ad applicare il modello per l'applicazione del pagamento di base.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Ai fini del primo comma, lettera a), nel determinare le dimensioni della superficie agricola ammissibile gli Stati membri hanno facoltà di applicare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un coefficiente di riduzione per le superfici con un potenziale di raccolto inferiore o con produzioni specifiche.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora i diritti all'aiuto siano venduti senza terra, gli Stati membri possono, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti sia riversata nella riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1 – lettera e
e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto in nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ad eccezione dei nuovi agricoltori e dei giovani agricoltori;
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 28 – lettera g
g) le norme in merito alla dichiarazione e all'attivazione dei diritti all'aiuto;
g) le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto;
Emendamento 61 Proposta di regolamento Capo 1 bis (nuovo)
CAPO 1 BIS
PAGAMENTO INTEGRATIVO PER I PRIMI ETTARI
Articolo 28 bis
Norme generali
1.Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di concedere un pagamento annuo integrativo agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2.Gli Stati membri stabiliscono il numero di primi ettari ammissibili ai fini di tale disposizione, il quale corrisponde al numero di diritti attivati dall'agricoltore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino a un limite di 50 ettari.
3.Per finanziare tale disposizione, gli Stati membri usano un importo massimo pari al 30% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
4.Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo dei pagamenti integrativi per i primi ettari dividendo l'importo di cui al paragrafo 3 per il numero totale di ettari che beneficiano di tale pagamento.
5.Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo la pubblicazione della proposta della Commissione concernente il presente regolamento, le condizioni per beneficiare del pagamento di cui al presente articolo.
6.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il 1° agosto 2013.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 30
Articolo 30
Articolo 30
Diversificazione delle colture
Diversificazione delle colture
1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70% della superficie a seminativo.
1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano fra i 10 e i 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno due colture diverse. Nessuna di queste colture copre più dell'80% della superficie a seminativo.
Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse, eccezion fatta per le aziende situate a nord del 62° parallelo. La coltura principale non copre più del 75% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate non coprono più del 95% della superficie a seminativo.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 31
Articolo 31
Articolo 31
Prato permanente
Prato e pascolo permanenti
1. Gli agricoltori mantengono a prato permanente le superfici delle loro aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate «superfici di riferimento a prato permanente».
1. Gli Stati membri garantiscono il mantenimento del rapporto tra i terreni investiti a prato e pascolo permanenti e la superficie agricola totale. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare tale obbligo a livello nazionale, regionale o subregionale.
Ai fini del primo comma, i terreni investiti a prato e pascolo permanenti sono considerati corrispondenti alle superfici delle aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate «superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti».
Le superfici di riferimento a prato permanente sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
Le superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2. È consentita la conversione di non oltre il 5% delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti, ad eccezione dei terreni ricchi di carbonio, delle zone umide e dei prati e pascoli seminaturali. In circostanze eccezionali tale percentuale può essere aumentata al 7%.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente, la riconversione in prato permanente della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la modifica delle superfici di riferimento a prato permanente in caso di cessione di terreni.
3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti previsto al paragrafo 1, terzo comma, il rinnovo del prato e pascolo permanenti nonché la riconversione in prato e pascolo permanenti della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2, e altresì riguardanti le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 e la modifica delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti, in caso di cessione di terreni.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 32
Articolo 32
Articolo 32
Aree di interesse ecologico
Aree di interesse ecologico
1. Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
1. Se le superfici a seminativo occupano più di 10 ettari, gli agricoltori, durante il primo anno di applicazione del presente regolamento, provvedono affinché almeno il 3% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato e pascolo permanenti e le colture permanenti, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio come siepi, fossi, muri di pietra tradizionali, stagni e alberi campestri, superfici occupate da colture che fissano l'azoto, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii). Gli agricoltori possono applicare tale misura all'intera azienda.
Gli agricoltori possono utilizzare un'area di interesse ecologico per la produzione senza applicare pesticidi o fertilizzanti.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale indicata nel primo comma è aumentata al 5%.
1 bis. Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle misure di cui al paragrafo 1, corredata delle necessarie proposte legislative, al fine di aumentare, se del caso, fino al 7% la percentuale di cui al paragrafo 1 per il 2018 e gli anni successivi, previa considerazione dell'impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri possono decidere di applicare fino a tre punti percentuali delle aree di interesse ecologico a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.
1 quater. Gli agricoltori possono riprendere in locazione dall'autorità locale una superficie agricola a elevata valenza naturale che è entrata a far parte del patrimonio pubblico in seguito a una ricomposizione fondiaria o a procedure analoghe, e possono designarla area di interesse ecologico a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
1 quinquies. Le aree di interesse ecologico sono oggetto di ponderazione in funzione del loro interesse ambientale. La Commissione approva l'insieme dei coefficienti di ponderazione trasmessi dagli Stati membri tenendo conto di criteri equivalenti in materia di prestazioni ambientali e climatiche.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 quinquies del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione in fase di valutazione della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di definizione del livello regionale di cui al paragrafo 1 ter del medesimo.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4
4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ai quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri possono modulare il pagamento per ettaro in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)
Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di fissare il numero massimo di ettari per azienda agricola che sono da prendere in considerazione ai fini del pagamento.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2
2. A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di fissare ogni anno il corrispondente massimale per tale pagamento.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 36
Articolo 36
Articolo 36
Norme generali
Norme generali
1. Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite al presente capo, un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2. Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:
2. Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:
a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);
b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);
b bis) gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i giovani agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.
3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
5. Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto nello Stato membro o nella regione interessati per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati membri rispettano i seguenti limiti massimi:
Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri fissano un limite che non può superare un massimo di 100 ettari.
a) un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono pari o inferiori a 25 ettari;
b) negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie.
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 37
Articolo 37
Articolo 37
Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie
1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II. Essi comunicano alla Commissione, entro il 1º agosto 2013, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.
1. Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano il 2% del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II.
Se la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36 è inferiore al 2%, gli Stati membri possono destinare la parte rimanente dei rispettivi importi ai fini di un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto della riserva nazionale, accordando priorità ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale ivi menzionata al fine di accordare priorità a beneficiari selezionati a livello nazionale, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tale decisione è comunicata alla Commissione anteriormente al 1° agosto 2013.
Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.
Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.
2. Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
2. Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
3. Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
3. Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
4. In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4. In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.
Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli stanziamenti destinati ai pagamenti accoppiati sono assegnati in via prioritaria alle produzioni che hanno beneficiato di pagamenti accoppiati nel periodo 2010-2013 a norma degli articoli 68, 101 e 111 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel 2010 detenevano diritti speciali a norma degli articoli 60 e 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 indipendentemente dal pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli allevatori che non sono proprietari della maggior parte delle superfici che utilizzano per lo svolgimento della loro attività.
3 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, recanti disposizioni transitorie da applicare a tali agricoltori.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma, il limite entro il quale è concesso il sostegno accoppiato può essere esteso fino a superare quello necessario per mantenere gli attuali livelli di produzione, a condizione che si tratti di sostegno accoppiato a vocazione ambientale. Lo Stato membro interessato stabilisce tale limite in funzione di obiettivi o problemi ambientali specifici. Il limite così stabilito è comunicato alla Commissione in conformità all'articolo 40 ed è approvato in conformità all'articolo 41.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1
1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La percentuale del massimale nazionale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata di tre punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale quale definito nell'allegato II per sostenere la produzione di colture proteiche a norma del presente capo.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2
2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
soppresso
a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o
b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 5
5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
5. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per fissare ogni anno il corrispondente massimale per il sostegno.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 39 bis (nuovo)
Articolo 39 bis
Sostegno nazionale supplementare facoltativo
1.Gli Stati membri che decidono di istituire un sostegno accoppiato facoltativo a favore del settore delle vacche nutrici a norma dell'articolo 38 hanno facoltà di concedere agli agricoltori un premio nazionale supplementare a integrazione dell'importo del sostegno accoppiato di cui beneficiano per il medesimo anno civile.
2.Gli Stati membri comunicano agli agricoltori le condizioni per la concessione di tale sostegno nazionale supplementare contemporaneamente alla comunicazione del sostegno accoppiato e con le medesime modalità.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di approvare la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 47
Articolo 47
Articolo 47
Norme generali
Norme generali
1. Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».
1. Gli Stati membri hanno facoltà di istituire un regime semplificato per i piccoli agricoltori in conformità alle condizioni previste dal presente titolo. Qualora uno Stato membro applichi tale regime, gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, partecipano al regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo («regime per i piccoli agricoltori»).
Gli agricoltori che hanno diritto, a norma dei titoli III e IV, a pagamenti inferiori a 1 500 EUR sono automaticamente inclusi in tale regime per i piccoli agricoltori.
2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 48
Articolo 48
Articolo 48
Partecipazione
Partecipazione
Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.
L'elenco degli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è comunicato alla Commissione dalle autorità nazionali entro il 15 ottobre 2014.
Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.
Gli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 49
Articolo 49
Articolo 49
Importo del pagamento
Importo del pagamento
1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
a) un importo non superiore al 15% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
a) un importo non superiore al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di tre.
b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di cinque.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di decidere che il pagamento annuo deve essere pari all'importo che spetterebbe all'agricoltore a norma dell'articolo 18, dell'articolo 29, dell'articolo 34, dell'articolo 36 e dell'articolo 38 nell'anno di adesione al regime, ma non superiore a 1 500 EUR.
La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.
La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.
La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.
La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 500 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 500 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
3. In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.
3. In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 51
Articolo 51
Articolo 51
Disposizioni finanziarie
Disposizioni finanziarie
1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.
1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.
La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.
La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.
Gli Stati membri che esercitano l'opzione prevista all'articolo 20, paragrafo 1, hanno facoltà di applicare tassi di riduzione diversi a livello regionale.
Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.
Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.
2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.
2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 15% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare nonché le regole relative al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze di tali comunicazioni;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario, alle frequenze e alle scadenze;
soppresso
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali misure possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, necessari e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali atti delegati possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.
2. Qualora, in connessione con le misure di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista all'articolo 55 bis.
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2
2. Le deleghe di potere di cui al presente regolamento sono conferite alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
2. La delega di potere alla Commissione di cui al presente regolamento si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 55 bis (nuovo)
Articolo 55 bis
Procedura d'urgenza
1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga senza indugio l'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis
Relazione
Entro il 1° marzo 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da adeguate proposte legislative.
Emendamento 98 Proposta di regolamento Allegato II
Testo della Commissione
(in migliaia di EUR)
Anno civile
2014
2015
2016
2017
2018
2019 e seguenti
Belgio
553 521
544 065
534 632
525 205
525 205
525 205
Bulgaria
655 661
737 164
810 525
812 106
812 106
812 106
Repubblica ceca
892 698
891 875
891 059
890 229
890 229
890 229
Danimarca
942 931
931 719
920 534
909 353
909 353
909 353
Germania
5 275 876
5 236 176
5 196 585
5 156 970
5 156 970
5 156 970
Estonia
108 781
117 453
126 110
134 749
134 749
134 749
Irlanda
1 240 652
1 239 027
1 237 413
1 235 779
1 235 779
1 235 779
Grecia
2 099 920
2 071 481
2 043 111
2 014 751
2 014 751
2 014 751
Spagna
4 934 910
4 950 726
4 966 546
4 988 380
4 988 380
4 988 380
Francia
7 732 611
7 694 854
7 657 219
7 619 511
7 619 511
7 619 511
Croazia
111 900
130 550
149 200
186 500
223 800
261 100
Italia
4 023 865
3 963 007
3 902 289
3 841 609
3 841 609
3 841 609
Cipro
52 273
51 611
50 950
50 290
50 290
50 290
Lettonia
163 261
181 594
199 895
218 159
218 159
218 159
Lituania
396 499
417 127
437 720
458 267
458 267
458 267
Lussemburgo
34 313
34 250
34 187
34 123
34 123
34 123
Ungheria
1 298 104
1 296 907
1 295 721
1 294 513
1 294 513
1 294 513
Malta
5 316
5 183
5 050
4 917
4 917
4 917
Paesi Bassi
806 975
792 131
777 320
762 521
762 521
762 521
Austria
707 503
706 850
706 204
705 546
705 546
705 546
Polonia
3 038 969
3 066 519
3 094 039
3 121 451
3 121 451
3 121 451
Portogallo
573 046
585 655
598 245
610 800
610 800
610 800
Romania
1 472 005
1 692 450
1 895 075
1 939 357
1 939 357
1 939 357
Slovenia
141 585
140 420
139 258
138 096
138 096
138 096
Slovacchia
386 744
391 862
396 973
402 067
402 067
402 067
Finlandia
533 932
534 315
534 700
535 075
535 075
535 075
Svezia
710 853
711 798
712 747
713 681
713 681
713 681
Regno Unito
3 624 384
3 637 210
3 650 038
3 662 774
3 662 774
3 662 774
Emendamento
2014
2015
2016
2017
2018
2019 e seguenti
Belgio
554.701
548.646
542.261
535.640
535.640
535.640
Bulgaria
657.571
735.055
805.495
814.887
814.887
814.887
Repubblica ceca
891.307
892.742
893.686
894.054
894.054
894.054
Danimarca
940.086
929.824
919.002
907.781
907.781
907.781
Germania
5.237.224
5.180.053
5.119.764
5.057.253
5.057.253
5.057.253
Estonia
113.168
125.179
137.189
149.199
149.199
149.199
Irlanda
1.236.214
1.235.165
1.233.425
1.230.939
1.230.939
1.230.939
Grecia
2.098.834
2.075.923
2.051.762
2.026.710
2.026.710
2.026.710
Spagna
4.939.152
4.957.834
4.973.833
4.986.451
4.986.451
4.986.451
Francia
7.655.794
7.572.222
7.484.090
7.392.712
7.392.712
7.392.712
Croazia
111 900
130 550
149 200
186 500
223 800
261 100
Italia
4.024.567
3.980.634
3.934.305
3.886.268
3.886.268
3.886.268
Cipro
52.155
51.585
50.985
50.362
50.362
50.362
Lettonia
176.500
206.565
236.630
266.695
266.695
266.695
Lituania
402.952
426.070
449.189
472.307
472.307
472.307
Lussemburgo
33.943
33.652
33.341
33.015
33.015
33.015
Ungheria
1.295.776
1.297.535
1.298.579
1.298.791
1.298.791
1.298.791
Malta
5.365
5.306
5.244
5.180
5.180
5.180
Paesi Bassi
809.722
800.883
791.561
781.897
781.897
781.897
Austria
706.071
706.852
707.242
707.183
707.183
707.183
Polonia
3.079.652
3.115.887
3.152.121
3.188.356
3.188.356
3.188.356
Portogallo
582.466
598.550
614.635
630.719
630.719
630.719
Romania
1.485.801
1.707.131
1.928.460
2.002.237
2.002.237
2.002.237
Slovenia
140.646
139.110
137.491
135.812
135.812
135.812
Slovacchia
391.608
397.576
403.543
409.511
409.511
409.511
Finlandia
533.451
535.518
537.295
538.706
538.706
538.706
Svezia
709.922
712.820
715.333
717.357
717.357
717.357
Regno Unito
3.652.541
3.655.113
3.657.684
3.660.255
3.660.255
3.660.255
Regolamento OCM unica (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
2143k
338k
Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))
– vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,
considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 3 bis (nuovo)
visto il parere della Corte dei conti1,
1 GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Visto 4 bis (nuovo)
visto il parere del Comitato delle Regioni1,
1 GU C 225 del 27.7.2012.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] del […], recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e sostituirlo con un nuovo regolamento «OCM unica». Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.
(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1234/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento «OCM unica». Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati. Inoltre, la riforma deve proseguire nella direzione delle riforme precedenti verso una maggiore competitività e un più marcato orientamento al mercato.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo del quadro strategico dell'Unione per la sicurezza alimentare (COM(2010)0127), in particolare per quanto concerne la garanzia che le misure della PAC non compromettano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo nonché la capacità delle relative popolazioni di alimentarsi, rispettando allo stesso tempo gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione ai sensi dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)La garanzia di sicurezza e di sovranità alimentari dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali della politica agricola comune negli Stati membri e ciò richiede l'esistenza di strumenti di regolazione e di distribuzione della produzione che permettano ai paesi e alle regioni di sviluppare la propria produzione in modo da soddisfare, nella misura possibile, il proprio fabbisogno. È inoltre fondamentale riequilibrare i rapporti di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso del suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per permetterle di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 3
(3)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.
soppresso
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In certi casi la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.
(4) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In generale, la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)È opportuno tenere conto degli obiettivi fissati dalla Commissione per la futura politica agricola comune in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, sicurezza alimentare, presenza dell'agricoltura in tutti i territori europei, sviluppo regionale equilibrato, competitività dell'agricoltura europea e semplificazione della PAC.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)La semplificazione delle regole amministrative per l'attuazione della politica agricola comune riveste particolare importanza per gli agricoltori, purché non si traduca in un'eccessiva standardizzazione dei criteri che non tiene conto di determinate caratteristiche locali e regionali.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Il presente regolamento e gli altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato fanno riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti di tali regolamenti. È necessario che la Commissione sia abilitata ad adottare misure di esecuzione per procedere a tali adeguamenti. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.
(7) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato. A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, che conferisce attualmente tale competenza e integrare una nuova procedura di adeguamento nel presente regolamento.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11
(11)Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.
soppresso
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)L'intervento pubblico sul mercato non deve essere attuato come misura di urgenza se non per stabilizzare un'estrema volatilità dei prezzi dovuta un temporaneo eccesso di domanda sul mercato europeo e non deve essere utilizzato per stabilizzare un eccesso di produzione strutturale.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). In questo contesto si intende che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). Giova altresì considerare che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico e di un aiuto all'ammasso privato, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso, in tutto o in parte, di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.
(14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile, ogniqualvolta si presenti un'evidente necessità, e che sia aperto, su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.
(16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti e da permettere che i prodotti siano messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)Le tabelle utilizzate nell'Unione per classificare le carcasse nei settori delle carni bovina, suina, ovina e caprina sono essenziali ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; esse rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)Occorre che l'aiuto all'ammasso privato raggiunga i suoi obiettivi di stabilizzazione dei mercati e di contribuzione a un livello di vita equo per la popolazione agricola. Tale strumento dovrebbe quindi essere utilizzato non solo sulla base di indicatori connessi ai prezzi di mercato, ma anche in risposta a condizioni economiche particolarmente difficili sui mercati, soprattutto quelle che hanno un impatto notevole sui margini di utile dei produttori agricoli.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato,per quanto riguarda le tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
(22) Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, oltre che per tenere conto delle caratteristiche specifiche trovate nell'Unione e degli sviluppi tecnici nonché dei requisiti settoriali,dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 per adattare e aggiornare le tabelle utilizzate dall'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)Al fine di rafforzare e integrare gli strumenti esistenti di gestione dei mercati e assicurarne il corretto funzionamento, occorre predisporre uno strumento basato sulla gestione privata dell'offerta e sul coordinamento dei vari operatori. Lo strumento dovrebbe offrire ad associazioni riconosciute di organizzazione di produttori che dispongono di dimensioni di mercato adeguate la possibilità di ritirare un prodotto nel corso della campagna di commercializzazione.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)
(23 ter)Per evitare che tale strumento abbia effetti contrari agli obiettivi della PAC o nuoccia al corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla fissazione di norme relative al funzionamento e all'attivazione dello strumento. Inoltre, al fine di assicurare che tale strumento sia compatibile con la legislazione dell'Unione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardanti le norme relative al suo finanziamento, anche per quanto concerne i casi in cui essa ritiene opportuna l'erogazione dell'aiuto all'ammasso privato.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.
(25) Al fine di promuovere presso i bambini le abitudini alimentari sane, è opportuno incoraggiarli a consumare frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici, prescolastici e parascolastici. Tali programmi dovrebbero altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC, ivi compresi l'innalzamento dei redditi agricoli, la stabilizzazione dei mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, sia oggi che in futuro.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) Per una sana gestione finanziaria dei programmi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta nelle scuole è opportuno disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e autorizzarli a concedere un aiuto nazionale.
(26) Per una sana gestione finanziaria dei programmi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario agli eventuali programmi nazionalidi distribuzione di frutta e verdura nelle scuole con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole è opportuno che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento per le quali siano autorizzati a concedere un aiuto nazionale.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché per sensibilizzare il pubblico al programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma; le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti; i criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute; i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi, e infine per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
(27) Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma per conseguire gli obiettivi dello stesso e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché di sensibilizzare il pubblico al regime di aiuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma; le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti; i criteri aggiuntivi riguardanti la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute; i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi, il monitoraggio e la valutazione nonché la fissazione delle condizioni alle quali gli Stati membri si attivano per pubblicizzare la loro partecipazione al regime di aiuto e richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) Per tener conto dell'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'obbligo degli istituti scolastici di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
(28) Al fine di assicurare l'efficacia del programma in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso e garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto; le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione nonché la fissazione delle condizioni alle quali gli Stati membri si attivano per pubblicizzare la loro partecipazione al regime di aiuto e richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)È opportuno che la Commissione consideri la possibilità di proporre appositi programmi per favorire il consumo nelle scuole di prodotti diversi dai prodotti ortofrutticoli e dai latticini.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 29
(29)Solo uno Stato membro si avvale del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori di luppolo. Per creare una certa flessibilità e armonizzare l'approccio seguito in questo settore con quello degli altri settori, è opportuno cessare il regime di aiuto e prevedere la possibilità di sostenere le organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.
soppresso
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di operatori del settore rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di sospensione o revoca del riconoscimento, le misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione.
(31) Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di produttori del settore o le organizzazioni interprofessionali rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di rifiuto, sospensione o revoca del riconoscimento, i dettagli delle misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione;
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 32
(32) Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro. Le regole sulle organizzazioni di produttori, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione.
(32) Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione allo stato fresco e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)Al fine di garantire una migliore efficacia dei programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e di gestione delle crisi, occorre che siano attuati da strutture che dispongono di dimensioni di mercato adeguate. È quindi importante che le associazioni di organizzazioni di produttori siano incoraggiate a presentare e gestire, in tutto o in parte, programmi operativi e misure di prevenzione e di gestione della crisi.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 35
(35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli.
(35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico alla loro costituzione nel settore degli ortofrutticoli. Tale sostegno non deve falsare le condizioni di concorrenza per gli agricoltori e le relative organizzazioni di produttori sul mercato interno.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 40
(40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
(40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nell'Unione e nei paesi terzi. Tenuto conto della loro importanza per la competitività del settore vitivinicolo europeo, dovrebbe altresì essere disponibile un sostegno per le attività di ricerca e di sviluppo. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 42
(42)Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive. Di conseguenza, il solo tipo di sostegno che può essere concesso è quello deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2011 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e alle condizioni previste da tale disposizione.
soppresso
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 43
(43) Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; disposizioni generali e definizioni ai fini dei programmi di sostegno; la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.
(43) Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 44
(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.
(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento coordinato dell'Unione, nel quadro della politica veterinaria europea, rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la salute delle api e la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 45
(45) Per garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
(45) Al fine di garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i dettagli delle misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)
(48 bis)Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli dell'Unione all'interno della stessa e nei paesi terzi.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi ad una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.
(50) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi a una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione. Fatti salvi il diritto dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero tuttavia conservare la capacità di adottare o mantenere disposizioni nazionali relative ai settori o prodotti disciplinati dalla norma generale di commercializzazione ovvero relative ai settori o prodotti disciplinati da norme particolari di commercializzazione per quanto riguarda taluni elementi non espressamente armonizzati dal presente regolamento.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)
(53 bis)All'interno delle norme di commercializzazione occorre distinguere chiaramente le norme obbligatorie e i termini riservati facoltativi. I termini riservati facoltativi dovrebbero continuare a contribuire al perseguimento degli obiettivi delle norme di commercializzazione e il loro campo di applicazione dovrebbe essere pertanto limitato ai prodotti elencati nell'allegato I dei trattati.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 53 ter (nuovo)
(53 ter)Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza i termini riservati facoltativi esistenti dovrebbero essere d'ora in poi disciplinati dal presente regolamento.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 54
(54) Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
(54) Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, senza dimenticare che un'informazione incompleta e non corretta può incidere sul tessuto economico-produttivo dell'area di riferimento e tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori a livello regionale, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 56
(56) Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi se le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione.
(56) Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che definiscano le condizioni necessarie per considerare i prodotti importati come aventi un livello equivalente di conformità ai requisiti dell'Unione in materia di norme di commercializzazione e autorizzino misure in deroga alle norme in base alle quali la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione è soggetta al rispetto di tali norme. È altresì opportuno determinare le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 58
(58) Per rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, in particolare gli atti destinati ad adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.
(58) Al fine di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato per adottare regole dettagliate in materia di norma di commercializzazione generale e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 61
(61) Per tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma, le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.
(61) Per tener conto delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 69
(69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: i principi per la delimitazione della zona geografica e le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.
(69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i dettagli aggiuntivi relativi alla delimitazione della zona geografica, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 70
(70)Per garantire una protezione adeguata e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi gli operatori economici e le autorità competenti per quanto riguarda le denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta e per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative: alle denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009; la procedura nazionale preliminare; i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.
soppresso
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 74
(74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» oppure «indicazione geografica protetta»; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura e presentazione.
(74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» oppure «indicazione geografica protetta»; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura dei prodotti esportati e presentazione.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 77
(77) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
(77) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, è necessario che la Commissione, al momento di proporre pratiche enologiche, si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 82 bis (nuovo)
(82 bis)Per motivi di ordine economico, sociale e ambientale, oltre che alla luce dell'assetto del territorio delle zone rurali a tradizione viticola, al di là delle esigenze di mantenimento del controllo, della diversità, del prestigio e della qualità dei prodotti vitivinicoli europei occorre mantenere almeno fino al 2030 l'attuale sistema dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Considerando 83
(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori;
(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, nel settore dello zucchero sono necessari strumenti specifici. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori;
Emendamento 51 Proposta di regolamento Considerando 84
(84) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
(84) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno prevedere un certo numero di normeconcernenti tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 84 bis (nuovo)
(84 bis)Per consentire ai produttori di barbabietola di portare a termine il loro adeguamento alla profonda riforma introdotta nel 2006 nel settore dello zucchero e proseguire gli sforzi di competitività avviati sin da allora, occorre prorogare fino alla campagna di commercializzazione 2019/2020 il regime di quote esistente. In tale contesto dovrebbe essere consentito alla Commissione di assegnare quote di produzione agli Stati membri che hanno rinunciato a tutta la propria quota nel 2006.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Considerando 84 ter (nuovo)
(84 ter)Le forti e ricorrenti tensioni osservate sul mercato europeo dello zucchero rendono necessario un meccanismo che consenta, per tutto il tempo necessario, di introdurre sul mercato interno lo zucchero fuori quota applicando le stesse condizioni valide per lo zucchero di quota . Tale meccanismo dovrebbe permettere, al tempo stesso, importazioni supplementari a dazio zero al fine di assicurare una sufficiente disponibilità di materie prime sul mercato dello zucchero dell'Unione e preservare l'equilibrio strutturale del mercato.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Considerando 84 quater (nuovo)
(84 quater)In vista della definitiva soppressione del sistema delle quote nel 2020, occorre che la Commissione presenti entro il 1° luglio 2018 una relazione al Parlamento e al Consiglio sulle modalità di uscita dal regime esistente di quote e sul futuro del settore dopo la soppressione delle quote nel 2020, contenente eventuali proposte necessarie per preparare l'insieme del settore al dopo 2020. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione dovrebbe anche presentare una relazione sul funzionamento della catena di approvvigionamento nel settore dello zucchero dell'Unione.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Considerando 85
(85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e della promozione delle buone pratiche. Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Le disposizioni in vigore sulla definizione e sul riconoscimento di tali organizzazioni e delle loro associazioni in alcuni settori devono pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti previsti dal diritto dell'Unione in tutti i settori.
(85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta, di una migliore commercializzazione, della correzione degli squilibri nella catena del valore e della promozione delle buone pratiche, soprattutto in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, in particolare quello della stabilizzazione dei redditi dei produttori, ad esempio mettendo a disposizione dei loro membri strumenti di gestione del rischio, migliorando la commercializzazione, concentrando l'offerta e negoziando i contratti, in modo da rafforzare il potere negoziale dei produttori.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)
(85 bis)Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche nonché la trasparenza del mercato.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Considerando 85 ter (nuovo)
(85 ter)Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali in alcuni settori dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in tutti i settori. In particolare è fondamentale che i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori fissati nell'ambito della regolamentazione comunitaria garantiscano che tali entità siano costituite per iniziativa degli agricoltori, i quali definiscono democraticamente la politica generale delle organizzazioni stesse e adottano le decisioni sul relativo funzionamento interno.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Considerando 87
(87) Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
(87) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Considerando 88
(88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
(88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Considerando 90
(90)In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.
soppresso
Emendamento 61 Proposta di regolamento Considerando 90 bis (nuovo)
(90 bis)L'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna e contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori, ad esempio nella filiera lattiero-casearia, e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Considerando 90 ter (nuovo)
(90 ter)In mancanza di una normativa dell'Unione relativa ai citati contratti, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nell'ambito dei rispettivi sistemi di diritto contrattuale, di rendere obbligatorio l'uso dei contratti stessi, purché siano rispettati il diritto dell'Unione e, in particolare, il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Stante la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Occorre che a tutte le consegne in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna da parte di un agricoltore a un trasformatore deve essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne provenienti da altri Stati membri, ma non necessariamente anche alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un'offerta scritta a un agricoltore per concludere il contratto in questione.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Considerando 91
(91)Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.
soppresso
Emendamento 64 Proposta di regolamento Considerando 91 bis (nuovo)
(91 bis)Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e un tenore di vita equo agli agricoltori, il loro potere contrattuale nei confronti dei possibili acquirenti dovrebbe essere rafforzato traducendosi in una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire i citati obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare un provvedimento a norma dell'articolo 42 secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite esclusivamente da agricoltori o dalle loro associazioni di negoziare congiuntamente le condizioni dei possibili contratti, anche per quanto concerne i prezzi, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri con un acquirente, così da evitare l'imposizione, da parte degli acquirenti, di prezzi inferiori ai costi di produzione. Tuttavia, solo le organizzazioni di agricoltori che chiedono e ottengono il riconoscimento dovrebbero poter beneficiare di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non dovrebbe applicarsi alle cooperative. Le organizzazioni di produttori esistenti riconosciute dalla legislazione nazionale dovrebbero diventare ammissibili al riconoscimento de facto ai sensi del presente regolamento.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Considerando 91 ter (nuovo)
(91 ter)Vista l'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, nel quadro della fine del sistema delle quote latte gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare norme per regolamentare l'offerta del formaggio prodotto in una determinata area geografica. Le norme dovrebbero riguardare l'intera produzione del formaggio interessato e dovrebbero essere richieste da un'organizzazione interprofessionale, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione quale definita dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per fare formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e delle associazioni, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio. Inoltre, le norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Considerando 91 quater (nuovo)
(91 quater)In virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 le quote latte arriveranno a scadenza entro un termine relativamente breve dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Una volta abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere del regime in questione.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Considerando 91 quinquies (nuovo)
(91 quinquies)La decisione di sopprimere le quote latte è stata accompagnata dall'impegno a garantire un «atterraggio morbido» per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il regolamento (UE) n. 261/20121 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari costituisce un primo passo in tale direzione che occorre completare attraverso altri dispositivi. In tale ottica bisogna autorizzare la Commissione, in caso di grave squilibrio sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a concedere un aiuto ai produttori di latte che riducono volontariamente la produzione e a imporre un prelievo ai produttori di latte che aumentano la produzione durante lo stesso periodo e nella medesima proporzione.
1 GU L 94 del 30.3.12, pag. 38.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Considerando 93
(93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, comprese le deroghe a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni, il riconoscimento, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali; all'esternalizzazione delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni, l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.
(93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, e, se necessario, possono essere aggiunte a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni di organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, alle condizioni del riconoscimento, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali, anche per quanto concerne le norme sulla prestazione di assistenza amministrativa nei casi di cooperazione transnazionale; le condizioni dell'esternalizzazione delle attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni, l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato; le condizioni specifiche all'attuazione dei sistemi contrattuali e le quantità specifiche che possono formare oggetto di negoziati contrattuali.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Considerando 94
(94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.
(94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione senza turbare i mercati dei paesi in via di sviluppo. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Considerando 94 bis (nuovo)
(94 bis)È opportuno, tuttavia, che l'attuazione degli accordi internazionali non si discosti dal principio di reciprocità, in particolare a livello tariffario, sanitario, fitosanitario, ambientale e del benessere degli animali; occorre inoltre che avvenga nel rigoroso rispetto dei meccanismi per i prezzi di entrata, dei dazi specifici aggiuntivi e dei prelievi compensativi.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Considerando 96
(96) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
(96) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per la modifica e l'integrazione dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Considerando 100
(100) Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento a un valore diverso dal prezzo unitario.
(100) Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento al prezzo unitario oppure, ove necessario, di una verifica del valore in dogana con riferimento al valore forfettario di importazione. Il controllo del valore in dogana non può in nessun caso essere operato mediante un metodo deduttivo che consenta di ridurre o evitare l'imposizione di specifici dazi aggiuntivi.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Considerando 103 bis (nuovo)
(103bis)Per agevolare lo sviluppo e la crescita della bioeconomia e scongiurare gli effetti negativi che potrebbero altrimenti insorgere sul mercato dell'Unione dei prodotti industriali a base biologica, è opportuno adottare misure per garantire che i produttori di questi ultimi possano usufruire di approvvigionamenti sicuri di materie prime agricole a prezzi globalmente competitivi. In caso di importazione nell'Unione in esenzione dai dazi doganali di materie prime agricole da trasformare in prodotti industriali a base biologica, occorre adottare misure per garantire che le materie prime siano utilizzate per la finalità dichiarata.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Considerando 105
(105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.
(105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Considerando 107
(107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.
(107) Per alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC dovrebbero essere considerate uno strumento di gestione delle crisi, fintantoché il futuro di tale strumento non sia stato deciso nel quadro dell'OMC su base di reciprocità. La rubrica di bilancio per le restituzioni all'esportazione deve pertanto essere fissata temporaneamente a zero. Quando utilizzate, è opportuno che le restituzioni all'esportazione siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità, e che non compromettano l'evoluzione dei settori agricoli e delle economie dei paesi in via di sviluppo.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Considerando 120
(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del trattato.
(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Considerando 121 bis (nuovo)
(121 bis)Occorre che le specificità del settore agricolo siano tenute meglio in considerazione nell'attuazione della regolamentazione dell'Unione applicabile in materia di concorrenza, in particolare al fine di garantire che le missioni affidate alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali possano essere correttamente ed effettivamente realizzate.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Considerando 121 ter (nuovo)
(121 ter)Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento relative al diritto della concorrenza e contribuire in tal modo al funzionamento armonioso del mercato interno, occorre che la Commissione assicuri il coordinamento delle azioni delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza. A tale scopo la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e guide di buone prassi che ispirino l'azione delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza nonché degli operatori economici nel settore agricolo e agroalimentare.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Considerando 122
(122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
(122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza. Segnatamente è opportuno che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di tali organizzazioni siano considerati necessari alla realizzazione delle finalità della PAC di cui all'articolo 39 del trattato e che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applichi a tali accordi, a meno che la concorrenza non ne sia esclusa. In questo caso occorre applicare i procedimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1e far sì che in tutti i procedimenti avviati per esclusione della concorrenza l'onere della prova incomba alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione.
1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A partire dal 1 dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Considerando 124
(124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
(124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Considerando 129
(129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.
(129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Considerando 131 bis (nuovo)
(131 bis)I dati raccolti dalla rete d'informazione contabile agricola dovrebbero essere presi in considerazione nella formulazione di studi e ricerche con lo scopo di prevenire eventuali crisi nei diversi settori agricoli, dal momento che riflettono lo stato di salute delle aziende agricole. Tali dati dovrebbero fungere da strumento utile per la prevenzione e gestione di crisi.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Considerando 133
(133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.
(133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente la turbativa sui mercati causata da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da un consistente aumento dei costi di produzione o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, laddove la situazione sembra destinata a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Considerando 135
(135) Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.
(135) Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati e assicura il rispetto del principio secondo cui i dati personali non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con le finalità originarie per le quali sono stati raccolti, come raccomandato dal Garante europeo della protezione dei dati nel parere del 14 dicembre 20111.
1 GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Considerando 137
(137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
(137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2.
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Considerando 139
(139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.
(139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Considerando 140
(140) Il ricorso alla procedura d'urgenza deve essere limitato a casi eccezionali in cui tale ricorso sia necessario per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.
(140) La procedura d'urgenza deve essere utilizzata per contrastare effettivamente ed efficacemente determinate turbative del mercato nonché parassiti e malattie degli animali e delle piante, la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante oppure per risolvere problemi specifici.
Emendamento 88 Proposta di regolamento Considerando 143
(143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato, e la risoluzione di problemi specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per affrontare i problemi.
(143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Considerando 143 bis (nuovo)
(143 bis)È opportuno adottare misure di salvaguardia, in particolare quando i prodotti agricoli importati da paesi terzi non garantiscono la sicurezza alimentare o la tracciabilità dei prodotti alimentari e non rispettano tutte le condizioni sanitarie, ambientali o di benessere degli animali prescritte per il mercato interno, quando i mercati affrontano situazioni di crisi o vengono rilevate carenze rispetto alle condizioni indicate nei titoli di importazione riguardo ai prezzi, alle quantità o al calendario. Tale controllo del rispetto delle condizioni fissate per l'importazione dei prodotti agricoli va effettuato tramite un sistema integrato di monitoraggio in tempo reale delle importazioni nell'Unione.
Emendamento 90 Proposta di regolamento Considerando 146
(146)A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] una serie di misure settoriali, come le quote latte, le quote dello zucchero e altre misure nel settore dello zucchero, le restrizioni all'impianto di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.
soppresso
Emendamento 91 Proposta di regolamento Considerando 147
(147)Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.
soppresso
Emendamento 92 Proposta di regolamento Considerando 149
(149) Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,
(149) Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,
Emendamento 93 Proposta di regolamento Considerando 150 bis (nuovo)
(150 bis)L'evoluzione dei mercati internazionali, la crescita della popolazione mondiale e il carattere strategico di un approvvigionamento alimentare a prezzi ragionevoli per la popolazione dell'Unione rivoluzioneranno il contesto in cui si evolve l'agricoltura europea, giustificando la presentazione da parte della Commissione, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione dei mercati e al futuro degli strumenti di gestione dei mercati agricoli. La relazione dovrebbe analizzare la rispondenza degli attuali strumenti di gestione dei mercati al nuovo contesto internazionale e, eventualmente, la possibilità di costituire riserve strategiche. Occorre che essa sia accompagnata da proposte utili ai fini di una strategia a lungo termine per l'Unione, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 39 del trattato.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I:
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I del presente regolamento:
j) ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
j) prodotti ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera m
m) piante vive, allegato I, parte XIII;
m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, allegato I, parte XIII;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera u
u) alcole etilico, allegato I, parte XXI;
u) alcole etilico di origine agricola, allegato I, parte XXI;
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera v
v) apicoltura, allegato I, parte XXII;
v) prodotti dell'apicoltura, allegato I, parte XXII;
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3.Tenendo conto delle peculiarità del settore del riso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per aggiornare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I.
soppresso
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Ai fini del presente regolamento, per «condizioni climatiche avverse» si intendono le avversità meteorologiche assimilabili alle catastrofi naturali, ossia fenomeni quali il gelo, la grandine, il ghiaccio, la pioggia o la siccità qualora causino una distruzione o una riduzione della produzione superiore al 30% rispetto alla produzione media annuale di un determinato agricoltore. Tale produzione media annua è calcolata sulla base dei tre anni precedenti oppure di una media triennale fondata sul quinquennio precedente, escludendo i valori estremi verso l'alto o verso il basso.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. Ai fini del presente regolamento, per «sistemi avanzati di produzione sostenibile», «metodi avanzati di produzione sostenibile» e «misure avanzate per la produzione sostenibile» si intendono pratiche agricole che vanno al di là dei requisiti in materia di ecocondizionalità di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. [...] (regolamento orizzontale sulla PAC) e sono in continua evoluzione per migliorare la gestione degli elementi nutritivi naturali, il ciclo dell'acqua e i flussi energetici, al fine di ridurre i danni all'ambiente e lo spreco di risorse non rinnovabili e mantenere ad alto livello le colture, gli animali da allevamento e la biodiversità nei sistemi di produzione.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 4
Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento o in altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 per adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a
a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;
a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2
Tenendo conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.
soppresso
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Prezzi di riferimento
Prezzi di riferimento
Sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
1.Ai fini dell'applicazione della parte II, titolo I, capo I e della parte V, capo I, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:
c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:
i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;
i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;
ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 8;
d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo 9 bis;
e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo 18, paragrafo 8, come segue:
f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo 9 bis, come segue:
i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.
ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.
f bis) nel settore dell'olio di oliva:
i) 2 388 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
ii) 2 295 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
1 bis. I prezzi di riferimento sono riesaminati a intervalli regolari, sulla base di criteri oggettivi, segnatamente le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione, in particolare i costi dei mezzi di produzione, e del mercato. Laddove necessario, i prezzi di riferimento sono aggiornati conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Gli intervalli del riesame possono variare a seconda della categoria di prodotti e tengono conto della volatilità caratteristica di ciascuna categoria di prodotti.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 9
Origine dei prodotti ammissibili
Origine dei prodotti ammissibili
I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.
I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti animali, l'intero processo di produzione deve essere stato effettuato nell'Unione.
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Tabelle unionali e controlli
1.Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, nei seguenti settori:
a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;
b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, parte C.
2.Un comitato di controllo dell'Unione composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto dell'Unione, a controllare in loco la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.
Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico dell'Unione.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Prodotti ammissibili all'intervento pubblico
Prodotti ammissibili all'intervento pubblico
L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:
L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, conformemente alle condizioni di cui alla presente sezione ed eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:
a) frumento (grano) tenero, orzo e granturco;
a) frumento (grano) tenero e duro, sorgo, orzo e granturco;
b) risone;
b) risone;
c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.
e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Periodi d'intervento pubblico
Periodi d'intervento pubblico
I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:
L'intervento pubblico per i prodotti di cui all'articolo 10 è disponibile durante tutto l'arco dell'anno.
a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;
b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
c) per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna di commercializzazione;
d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 12
Articolo 12
Articolo 12
Apertura e chiusura dell'intervento pubblico
Apertura e chiusura dell'intervento pubblico
1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
1. L'intervento pubblico:
a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
b) è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone) qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore a 1 560 EUR/t.
c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione adottati senza applicare l'articolo 162, paragrafi 2 o 3, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 9 bis, è inferiore al 90% del prezzo di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).
2. La Commissione può chiudere l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).
2. La Commissione chiude l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare l'articolo 162, paragrafi 2 o 3, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 13
Articolo 13
Articolo 13
Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara
Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara
1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano a prezzo fisso entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:
1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano al prezzo fisso stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:
a) 3 milioni di t di frumento tenero;
a) 3 milioni di t di frumento tenero;
b) 30 000 t di burro;
b) 70 000 t di burro;
c) 109 000 t di latte scremato in polvere.
c) 109 000 t di latte scremato in polvere.
2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:
2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:
a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
b) orzo, granturco, risone e carni bovine.
b) frumento duro, sorgo, orzo, granturco, risone e carni bovine.
In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Prezzi di intervento pubblico
Prezzi di intervento pubblico
1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
2. Il prezzo di intervento pubblico:
2. Il prezzo di intervento pubblico:
a) del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
a) del frumento tenero, del frumento duro, del sorgo, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;
c) delle carni bovine, non supera il prezzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).
c) delle carni bovine, non supera il 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7, lettera d).
3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e del risone. Inoltre, tenendo conto della necessità di garantire che la produzione di risone si orienti verso determinate varietà, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione di maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di intervento pubblico.
3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, del frumento duro, del sorgo, dell'orzo, del granturco e del risone.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 15
Articolo 15
Articolo 15
Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico
Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico
Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:
1.Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:
a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.
I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. […] qualora tale programma lo preveda. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2.I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. […]. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2 bis. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 16 ‐ parte introduttiva
Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:
Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, conformemente alle condizioni precisate nella presente sezione ed eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera b
b) olio di oliva;
b) olio di oliva e olive da tavola;
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera e bis (nuova)
e bis) formaggi.
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 17
Articolo 17
Articolo 17
Condizioni di concessione dell'aiuto
Condizioni di concessione dell'aiuto
1. Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, oppure della necessità di rispondere a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici nel settore in uno o più Stati membri.
1. Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto:
a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o
b) della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici, aventi un impatto significativo sui margini di profitto dei produttori nel settore in uno o più Stati membri e/o
b bis) della specificità di determinati settori o della natura stagionale della produzione in determinati Stati membri.
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati e ai margini di profitto dei richiedenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 119 Proposta di regolamento Parte II – titolo I – capo I – sezione 3 bis (nuova)
SEZIONE 3 BIS
Coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato
Articolo 17 bis
Coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato
1.Al fine di evitare forti squilibri sui mercati o di ripristinarne il normale funzionamento in caso di grave perturbazione, le associazioni di organizzazioni di produttori appartenenti a uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 110 del presente regolamento possono instaurare e attivare un sistema che istituisca un coordinamento dei ritiri temporanei dal mercato effettuati dai loro membri.
Queste disposizioni si applicano fatta salva la parte IV del presente regolamento e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
2.Quando un'associazione di organizzazioni di produttori decide di attivare il suddetto sistema, esso si impone a tutti i suoi membri.
3.Il sistema è finanziato mediante:
a) i contributi finanziari versati dai membri e/o dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e, se del caso,
b) l'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 8, in base alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 9 bis, lettera c), che in ogni caso non può essere superiore al 50% del costo globale.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per garantire che le modalità di funzionamento del sistema siano in linea con gli obiettivi della PAC e non ostacolino il buon funzionamento del mercato interno.
Emendamento 120 Proposta di regolamento Parte II – titolo I – capo I – sezione 4 – titolo
SEZIONE 4
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO, DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO E DI COORDINAMENTO DEI RITIRI TEMPORANEI DAL MERCATO
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 18
Articolo 18
Articolo 18
Poteri delegati
Poteri delegati
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2. Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
2. Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.
3. Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, orzo, granturco e risone.
3. Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, frumento duro, sorgo, orzo, granturco e risone.
3 bis. Tenendo conto del particolare carattere stagionale e/o della specificità di determinate produzioni in alcuni Stati membri o regioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire condizioni oggettive diverse e fattori limite che giustificano l'attivazione dell'ammasso privato.
4. Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.
4. Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.
5. Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:
5. Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:
a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;
a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;
b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;
b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;
c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.
c bis) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
6. Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:
6. Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:
a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.
b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.
7. Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
7. Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
a) il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;
b) l'ammissibilità degli operatori;
b) l'ammissibilità degli operatori;
c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.
c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.
7 bis. Tenendo conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 intesi ad adeguare e aggiornare le disposizioni relative alla classificazione, all'identificazione e alla presentazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini di cui all'allegato III bis.
7 ter. Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato – ovverosia l'intervento pubblico e l'ammasso privato – nei settori delle carni bovine, suine e ovine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per:
a) stabilire disposizioni relative alla classificazione per categorie, alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), alla presentazione, al tenore stimato di carne magra, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse;
b) stabilire le regole per il calcolo dei prezzi medi nell'Unione e prescrivere agli operatori l'obbligo di informazione sulle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda i prezzi di mercato e i prezzi rappresentativi.
7 quater. Tenendo conto delle particolari caratteristiche esistenti all'interno dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati intesi a definire le deroghe alle disposizioni, in particolare:
a) prevedere deroghe che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;
b) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra.
7 quinquies. Tenendo conto della necessità di garantire che il comitato di controllo dell'Unione persegua i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati intesi a definirne le competenze e la composizione.
8.Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le tabelle unionali di classificazione delle carcasse nei seguenti settori:
a) carni bovine;
b) carni suine;
c) carni ovine e caprine.
9.Tenendo conto della necessità di garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse la Commissione può disporre, mediante atti delegati, la revisione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della stessa Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali disposizioni possono prevedere che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)
9 bis. Tenendo conto della necessità di garantire un funzionamento appropriato del sistema di coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per fissare i requisiti che il sistema deve rispettare, in particolare:
a) le condizioni generali di attivazione e di funzionamento;
b) le condizioni che le associazioni di organizzazioni di produttori devono soddisfare per la sua attuazione;
c) le norme applicabili al suo finanziamento, in particolare le condizioni in base alle quali la Commissione decide che un finanziamento unionale nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato può essere concesso o meno alle associazioni di organizzazioni di produttori;
d) le norme che consentono di evitare che una percentuale eccessiva di prodotti normalmente disponibili sia bloccata dall'attivazione del sistema.
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 19
Articolo 19
Articolo 19
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure possono riguardare, in particolare:
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure possono riguardare, in particolare:
a) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;
a) i periodi rappresentativi, i mercati, i prezzi di mercato e l'evoluzione dei margini di profitto necessari per l'applicazione del presente capo;
b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
i) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;
j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;
j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;
k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e
i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e
ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.
ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.
k bis) le norme pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate;
k ter) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda:
i) la comunicazione dei risultati della classificazione;
ii) i controlli, i rapporti di ispezione e le azioni successive;
k quater) i controlli in loco relativi alla classificazione e alla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell'Unione, dal comitato di controllo dell'Unione;
k quinquies) le norme pratiche per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;
k sexies) le procedure per designare addetti qualificati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini adulti da parte degli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 124 Proposta di regolamento Parte II – titolo I – capo II – sezione 1
Sezione 1
Sezione 1
PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI
PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI E LE ABITUDINI ALIMENTARI DEI BAMBINI
Articolo 20 bis
Gruppo bersaglio
I regimi di aiuto intesi a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari e le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti agli allievi che frequentano regolarmente istituti di istruzione primaria o secondaria, scuole materne o altri istituti prescolari o parascolari, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.
Emendamento 125 Proposta di regolamento Parte II – titolo 1 – capo II – sezione 1 – sottosezione 1 – titolo
SOTTOSEZIONE 1
SOTTOSEZIONE 1
PROGRAMMA «FRUTTA NELLE SCUOLE»
PROGRAMMA «FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE»
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 21
Articolo 21
Articolo 21
Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati
Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati
1. Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:
1. Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:
a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
a) per la fornitura agli allievi degli istituti di cui all'articolo 20 bis di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.
3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.
3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere i benefici ambientali e per la salute, la stagionalità, la varietà o la disponibilità dei prodotti, dando priorità alle filiere alimentari locali. A tale riguardo, gli Stati membri privilegiano i prodotti originari dell'Unione.
4. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:
4. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:
a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,
a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,
b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato
b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e nelle isole minori del Mar Egeo così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006
c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.
c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.
4 bis. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni scolarizzati negli istituti di cui all'articolo 20 bis. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto dell'Unione. Gli Stati membri richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.
5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta e la verdura nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta e la verdura. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
7. Il programma «Frutta nelle scuole» a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
7. Il programma «Frutta e verdura nelle scuole» a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
8. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma «Frutta nelle scuole», comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.
8. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma «Frutta e verdura nelle scuole», comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.
8 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea.
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 22
Articolo 22
Articolo 22
Poteri delegati
Poteri delegati
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Tenendo conto della necessità di incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
2. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia del programma nel conseguimento degli obiettivi in esso previsti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
b) il gruppo bersaglio del programma,
b) il gruppo bersaglio del programma,
c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,
c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,
d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.
d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.
3. Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
3. Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) i criteri oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute;
a) i criteri aggiuntivi per la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande di aiuto ricevute;
b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;
b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;
c) il monitoraggio e la valutazione.
c) il monitoraggio e la valutazione.
4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, fare obbligo agli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri rendono nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalano che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 23
Articolo 23
Articolo 23
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sottosezione, relative:
a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;
a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;
b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.
c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 24
Articolo 24
Articolo 24
Distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini
Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini
1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e di determinati prodotti del settore lattiero-caseario agli allievi degli istituti scolastici.
1. Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 25 e 26, è concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura, agli allievi degli istituti di cui all'articolo 20 bis, di latte e di prodotti del settore lattiero-caseario di cui ai codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o al codice NC 2202 90.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.
2 bis. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.
2 ter. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.
3 bis. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.
4.Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.
5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.
5 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 25
Articolo 25
Articolo 25
Poteri delegati
Poteri delegati
1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2. Tenendo conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, e tenendo conto di aspetti nutrizionali la Commissione determina, mediante atti delegati, i prodotti ammissibili al programma e adotta norme sulle strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma.
2. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia del programma nel conseguimento degli obiettivi in esso previsti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:
a) i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 e tenendo conto di aspetti nutrizionali;
b) il gruppo bersaglio del programma,
c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento;
d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti,
e) il monitoraggio e la valutazione.
3. Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.
3. Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.
Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.
Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta, mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.
4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, la Commissione può, mediante atti delegati, fare obbligo alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.
4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 26
Articolo 26
Articolo 26
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti in particolare:
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sottosezione riguardanti:
a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
b) l'approvazione dei richiedenti, alle domande di aiuto e ai pagamenti;
b) le domande di aiuto e i pagamenti;
c) le modalità di pubblicizzazione del programma.
c) le modalità di pubblicizzazione del programma;
c bis) la fissazione dell'aiuto per tutti i tipi di latte e di prodotti lattiero-caseari, tenendo conto della necessità di incoraggiare in modo sufficiente l'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari degli istituiti di cui all'articolo20 bis.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 26 bis (nuovo)
Articolo 26 bis
Programma scolastico a favore di olio di oliva e olive da tavola:
Entro il ...*, la Commissione europea prende in considerazione di proporre un programma concernente l'olio di oliva e le olive da tavola, simile a quelli volti a favorire il consumo di prodotti ortofrutticoli e latticini nelle scuole. Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, se partecipare a tale programma e quindi beneficiare di finanziamenti dell'Unione della stessa entità di quelli dei suddetti programmi già in essere.
* Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 27
Articolo 27
Articolo 27
Aiuto alle organizzazioni di operatori
Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori definite all'articolo 109 in uno o più dei seguenti campi:
1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di produttori riconosciute all'articolo 106 o dalle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 108 in uno o più dei seguenti campi:
-a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
a bis) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione e la ristrutturazione;
b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
c bis) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
b) 576 000 EUR all'anno per la Francia nonché
b) 576 000 EUR all'anno per la Francia nonché
c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
2 bis. Gli Stati membri non elencati al paragrafo 2 possono utilizzare, in tutto o in parte, il limite finanziario di cui all'articolo 14 del regolamento [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori ai fini del finanziamento dei programmi di attività di cui al paragrafo 1.
3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettera a);
a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere -a), a) e a bis);
b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre attività negli stessi campi.
c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c) e c bis), e del 50% per le altre attività in questi settori.
Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.
Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 28
Articolo 28
Articolo 28
Poteri delegati
Poteri delegati
1. Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovverosia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
1. Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovverosia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
a) le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto e per la sospensione o la revoca del riconoscimento stesso;
b) le misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,
b) i dettagli delle misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,
c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,
c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,
d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché
d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché
e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.
e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.
2. Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.
2. Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 30
Articolo 30
Articolo 30
Fondi di esercizio
Fondi di esercizio
1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
1. Le organizzazioni di produttori e/o le loro associazioni del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio della durata da tre a cinque anni. Il fondo è finanziato:
a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
a) con contributi finanziari
i) degli aderenti dell'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa; o
ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti di tali associazioni.
b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.
b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 31
Articolo 31
Articolo 31
Programmi operativi
Programmi operativi
1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o i seguenti obiettivi:
1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:
a) pianificazione della produzione;
a) pianificazione della produzione;
b) miglioramento della qualità dei prodotti;
b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
e) misure ambientali, in particolare nel settore idrico, e metodi di produzione, di lavorazione, di fabbricazione o di trasformazione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata;
f) prevenzione e gestione delle crisi.
f) prevenzione e gestione delle crisi.
I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.
I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.
1 bis. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono sostituirsi ai loro aderenti per la gestione, il trattamento, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi.
Tali associazioni possono altresì presentare un programma operativo parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. Tali programmi operativi parziali sono sottoposti alle stesse regole di altri programmi operativi e sono esaminati simultaneamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.
A tal fine, gli Stati membri assicurano che:
a) le azioni dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti dell'associazione interessata e che i fondi siano prelevati dai fondi operativi di queste organizzazioni aderenti;
b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondenti siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;
c) non vi sia doppio finanziamento.
2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:
2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:
a) ritiri dal mercato;
a) la previsione e il monitoraggio della produzione e del consumo;
b) raccolta prima della maturazione («raccolta verde») o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
b) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
c) promozione e comunicazione;
c) iniziative di formazione, scambio di buone pratiche e rafforzamento delle capacità di strutturazione;
d) iniziative di formazione;
d) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
e) assicurazione del raccolto;
e) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;
f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.
f) aiuti all'estirpazione destinati alla riconversione dei frutteti;
g) ritiri dal mercato anche per i prodotti trasformati dalle organizzazioni di produttori;
h) raccolta prima della maturazione («raccolta verde») o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
i) assicurazione del raccolto.
Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.
Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quarto comma, totalizzano al massimo il 40% della spesa prevista a titolo del programma operativo.
Le misure di assicurazione del raccolto corrispondono alle azioni che contribuiscono a salvaguardare il reddito dei produttori e a compensare le perdite di mercato subite dalle organizzazioni di produttori e/o dai loro soci aderenti quando questi redditi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. I beneficiari devono dimostrare di aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.
Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui e/o direttamente dalle organizzazioni di produttori.
2 bis. Ai fini della presente sezione, si intende per:
a) «raccolta verde», la raccolta completa o parziale di prodotti non commercializzabili, eseguita su una data superficie, prima dell'inizio normale della raccolta. I prodotti in questione non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
b) «mancata raccolta», il fatto di non raccogliere, in totalità o in parte, una produzione commerciale sulla superficie in questione durante il ciclo normale di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di fenomeni climatici o fitopatie non è considerata mancata raccolta.
3. Gli Stati membri garantiscono che:
3. Gli Stati membri garantiscono che:
a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.
b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.
Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).
Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).
Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.
Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 32
Articolo 32
Articolo 32
Aiuto finanziario dell'Unione
Aiuto finanziario dell'Unione
1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta o al 75% nel caso delle regioni ultraperiferiche.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati da ciascuna organizzazione di produttori e/o dalla loro associazione.
Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.
Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati dall'organizzazione di produttori a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.
Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 5% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati dall'associazione o dai suoi aderenti, a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi dall'associazione di organizzazioni di produttori in rappresentanza dei suoi aderenti.
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;
d bis) è presentato da varie organizzazioni di produttori riconosciute, raggruppate nel quadro di una filiale comune di commercializzazione;
e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato;
g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato o delle isole minori del mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
h) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni di promozione del consumo di ortofrutticoli destinate agli allievi degli istituti scolastici.
4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.
b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, istituti di cui all'articolo 20 bis e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 34
Articolo 34
Articolo 34
Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi
Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi, mediante atti di esecuzione, qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può adottare atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3, che richiedono modifiche entro tre mesi qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.
2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
b) giustificazione delle priorità adottate;
b) giustificazione delle priorità adottate;
c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
d) valutazione dei programmi operativi;
d) valutazione dei programmi operativi;
e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.
e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis
Rete nazionale
1.Gli Stati membri possono istituire una rete ortofrutticola nazionale che riunisce le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le amministrazioni impegnate nell'applicazione della strategia nazionale.
2.La rete è finanziata con un prelievo massimo dello 0,5% sulla quota dell'Unione destinata al finanziamento dei fondi di esercizio.
3.La finalità della rete è la gestione della rete, l'analisi di buone pratiche trasferibili e la raccolta delle relative informazioni, l'organizzazione di convegni e seminari per le persone impegnate nella gestione della strategia nazionale, la realizzazione di programmi di monitoraggio e valutazione della strategia nazionale nonché altre attività individuate dalla strategia nazionale.
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 35
Articolo 35
Articolo 35
Poteri delegati
Poteri delegati
Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:
Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:
a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi e le norme nazionali complementari in materia;
iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi, le norme relative agli investimenti nelle singole aziende e le norme nazionali complementari in materia;
iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
(v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
v bis) le norme specifiche applicabili nei casi in cui le associazioni di organizzazioni di produttori si sostituiscono, in totalità o in parte, ai loro aderenti per la gestione, il trattamento, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi;
b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iv) il versamento di anticipi, il deposito e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
iv) il versamento di anticipi, il deposito e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
iv bis) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative ai massimali di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
ii) la definizione di ritiro dal mercato;
ii) le condizioni in cui scatta il ritiro dal mercato;
iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;
iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;
iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;
v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;
vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;
vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
ix) le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta;
x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;
x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;
xi) gli obiettivi dell'assicurazione del raccolto;
xi) le condizioni di attuazione applicabili all'assicurazione del raccolto;
xii) la definizione di avversità atmosferica;
xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;
e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
i) il grado di organizzazione dei produttori;
i) il grado di organizzazione dei produttori;
ii) le modifiche dei programmi operativi;
ii) le modifiche dei programmi operativi;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;
v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.
v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 38
Articolo 38
Articolo 38
Compatibilità e coerenza
Compatibilità e coerenza
1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
3. Non è concesso alcun sostegno:
a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 3, lettere d) e e);
b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 39
Articolo 39
Articolo 39
Presentazione dei programmi di sostegno
Presentazione dei programmi di sostegno
1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.
1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.
1 bis. Le misure di sostegno nel quadro dei programmi di sostegno sono elaborate al livello geografico che lo Stato membro ritiene più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle amministrazioni competenti all'opportuno livello territoriale.
1 ter. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.
2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.
Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 39 bis (nuovo)
Articolo 39 bis
Contenuto dei programmi di sostegno
I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:
a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
b) i risultati delle consultazioni tenute;
c) una valutazione dei previsti impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;
d) uno scadenzario di attuazione delle misure;
e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell'allegato IV;
f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno nonché
g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 40
Articolo 40
Articolo 40
Misure ammissibili
Misure ammissibili
I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:
I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:
a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 42;
b) promozione a norma dell'articolo 43;
b) promozione a norma dell'articolo 43;
c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;
d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;
e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;
e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;
f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;
g) investimenti a norma dell'articolo 48;
g) investimenti a norma dell'articolo 48;
h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.
h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 49;
h bis) ricerca e sviluppo conformemente all'articolo 43 bis;
h ter) programma di sostegno per i vigneti ai sensi dell'articolo 44 bis.
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 42
Articolo 42
soppresso
Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori
I programmi di sostegno ai viticoltori possono comprendere esclusivamente un sostegno sotto forma di concessione di diritti all'aiuto come deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle condizioni previste da detto articolo.
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 43
Articolo 43
Articolo 43
Promozione nei paesi terzi
Promozione
1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.
1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione in modo prioritario nei paesi terzi, ma anche sul mercato interno, destinate a migliorarne la competitività.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di norme ambientali;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)
Articolo 43 bis
Ricerca e sviluppo
Il sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo consente di finanziare progetti di ricerca volti, in particolare, a migliorare la qualità dei prodotti, l'impatto ambientale della produzione e la sicurezza sanitaria nel settore vinicolo.
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 43 ter (nuovo)
Articolo 43 ter
Scambio di buone pratiche in materia di sistemi avanzati di produzione sostenibile
1.Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure a sostegno dello scambio di buone pratiche in relazione ai sistemi di produzione e consente, quindi, agli agricoltori di acquisire nuove competenze.
2.Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alla viticoltura e ai sistemi avanzati di produzione vinicola che aumentano la copertura del suolo, riducono notevolmente l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici e incrementano la diversità varietale e vanno al di là dei requisiti in materia di ecocondizionalità di cui al Titolo VI del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
3.Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a) la selezione, la descrizione e la diffusione delle buone pratiche in materia di pratiche avanzate di viticoltura sostenibile;
b) la formazione agricola e il consolidamento delle capacità in relazione ai sistemi agricoli avanzati sostenibili.
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 44
Articolo 44
Articolo 44
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
c bis) la riduzione dell'impiego dei pesticidi;
c ter) il reimpianto per ragioni sanitarie, quando non è disponibile alcuna soluzione tecnica per salvare la produzione in atto.
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa varietà sulla stessa parcella e secondo lo stesso modo di viticoltura, quando siano giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.
4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:
4. Il sostegno al miglioramento dei sistemi di produzione vinicola e alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
a) fatta salva la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
b) una compensazione finanziaria.
b) una compensazione finanziaria.
6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.
6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 44 bis (nuovo)
Articolo 44 bis
Programma di sostegno per i vigneti
Le misure del programma di sostegno per i vigneti hanno l'obiettivo di conservare la viticoltura in situazioni in cui la coltivazione è complicata a causa del pendio, dell'inclinazione o del terrazzamento, migliorandone la competitività a lungo termine.
Il sostegno può essere accordato sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro o differenziato a seconda del grado di pendenza;
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 45
Articolo 45
Articolo 45
Vendemmia verde
Vendemmia verde
1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
Il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a migliorare la qualità delle uve e a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.
L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.
4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 47
Articolo 47
Articolo 47
Assicurazione del raccolto
Assicurazione del raccolto
1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.
1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori e a compensare le perdite di mercato subite dalle organizzazioni di produttori e/o dai loro aderenti colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.
I beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori, dalle organizzazioni di produttori e/o dalle cooperative a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 48
Articolo 48
Articolo 48
Investimenti
Investimenti
1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:
1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione, nelle distillerie nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, compresa la registrazione di marchi collettivi. Questi investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività nel mercato interno e in quello dei paesi terzi e riguardano uno o più dei seguenti aspetti:
a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.
b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.
b bis) lo sviluppo di misure agronomiche di produzione avanzate e sostenibili;
b ter) la trasformazione dei sottoprodotti delle distillerie e gli investimenti che contribuiscono a migliorarne i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle organizzazioni di produttori, alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.
In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615].
3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615].
4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615] si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011)0615] si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 49
Articolo 49
Articolo 49
Distillazione dei sottoprodotti
Distillazione dei sottoprodotti
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.
L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.
1 bis. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei prodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92%.
Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.
2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.
2 bis. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti che devono essere trasferiti dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.
3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
3 bis. Onde evitare un doppio sostegno alla distillazione dell'alcole, di cui al paragrafo 3, non si applica la preferenza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in base al quale il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti per raggiungere il coefficiente di consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.
Emendamento 509 Proposta di regolamento Articolo 49 bis (nuovo)
Articolo 49 bis
Aiuto al mosto concentrato
1.Può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti conformemente alle condizioni di cui all’allegato XV bis.
2.L’importo dell’aiuto è stabilito per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento.
3.I livelli di aiuto massimi applicabili per la presente misura nelle varie aree viticole sono fissati dalla Commissione.
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 50
Articolo 50
Articolo 50
Poteri delegati
Poteri delegati
Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:
Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:
a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;
b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;
b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;
c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;
c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;
d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;
e) disposizioni generali e definizioni ai fini della presente sezione;
f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;
f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;
g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
h) gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;
h) gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;
i) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.
i) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 52
Articolo 52
Articolo 52
Programmi nazionali e finanziamento
Programmi nazionali e finanziamento
1. Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura.
1. Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura. Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative e le cooperative del settore apicolo.
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il 60% delle spese sostenute dagli Stati membri.
3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri istituiscono un sistema affidabile di identificazione che permetta il censimento periodico della popolazione apicola ed effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
3 bis. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'alveare al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
e) monitoraggio della popolazione apicola dell'Unione e sostenimento al ripopolamento;
f) collaborazione con gli organismi specializzati nell'attuazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
g) monitoraggio del mercato;
h)miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;
i) etichettatura obbligatoria indicante il paese d'origine per i prodotti dell'apicoltura importati o prodotti nell'Unione e, per le miscele o i prodotti di origine diversa, etichettatura obbligatoria indicante la percentuale di ciascun paese d'origine.
3 ter. Nel caso di agricoltori che sono anche apicoltori, i programmi apicoli possono comprendere anche:
a) misure di prevenzione, comprese misure dirette a migliorare la salute delle api e a ridurre l'impatto negativo su di esse attraverso l'uso di soluzioni alternative all'impiego dei pesticidi, metodi di controllo biologici e una gestione integrata dei parassiti;
b) misure specifiche volte a incrementare la diversità vegetale nell'azienda, con particolare riguardo per le piante mellifere per l'apicoltura.
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 53
Articolo 53
Articolo 53
Poteri delegati
Poteri delegati
Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:
Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:
a) le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;
a) i requisiti supplementari per le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;
b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 nonché
b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 nonché
c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari nell'Unione.
c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari nell'Unione.
Emendamento 158 Proposta di regolamento Parte II – titolo I – capo II – sezione 5 bis (nuova)
Sezione 5 bis
Aiuto nel settore del luppolo
Articolo 54 bis
Aiuti alle organizzazioni di produttori
1.L'Unione finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 106, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), punti i), ii) o iii).
2.Per quanto riguarda la Germania, il finanziamento annuale dell’Unione per il pagamento alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta a 2.277.000 EUR.
Articolo 54 ter
Poteri delegati
Al fine di garantire che gli aiuti finanzino gli obiettivi di cui all'articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 riguardanti:
a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;
b) il diritto all'aiuto, comprese disposizioni sulle superfici ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori;
c) le sanzioni da irrogare in caso di pagamento indebito.
Articolo 54 quater
Poteri di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:
a) il pagamento dell'aiuto;
b) i controlli e le verifiche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 55
Articolo 55
Articolo 55
Campo di applicazione
Campo di applicazione
Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli.
Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli. Queste disposizioni sono distinte in norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative.
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 56
Articolo 56
Articolo 56
Conformità alla norma di commercializzazione generale
Conformità alla norma di commercializzazione generale
1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla «norma di commercializzazione generale» se è di qualità sana, leale e mercantile.
1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla «norma di commercializzazione generale» se è di qualità sana, leale e mercantile.
2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE e 2001/111/CE, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE e 2001/111/CE, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.
3. Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.
3. Fatti salvi eventuali requisiti supplementari dell'Unione di ordine sanitario, commerciale, etico o di altro tipo, si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.
3 bis. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali sugli aspetti di commercializzazione che non sono specificamente armonizzati dal presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali in materia di norme di commercializzazione per i settori o prodotti ai quali si applica la norma di commercializzazione generale, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione e alle regole sul funzionamento del mercato unico.
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 57
Articolo 57
Articolo 57
Poteri delegati
Poteri delegati
Tenendo conto della necessità di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole di conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, nonché per la deroga a tali requisiti e regole.
1.Tenendo conto della necessità di rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione di regole dettagliate connesse alla norma di commercializzazione generale e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1 o per la deroga a tali requisiti.
2.La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 160 volti a stabilire le condizioni di applicazione e controllo della conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di non abbassare il livello della norma generale di commercializzazione al punto di ridurre la qualità dei prodotti europei.
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 59
Articolo 59
Articolo 59
Fissazione e contenuto
Fissazione e contenuto
1. Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.
1. Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme solamente per una durata limitata e in casi eccezionali, per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.
Deroghe o esenzioni così effettuate non devono indurre costi supplementari che siano sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.
1 bis. Il potere della Commissione di introdurre modifiche a deroghe ed esenzioni dalle norme vigenti non si applica tuttavia all'allegato VII.
2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:
a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI;
a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo;
b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
c) le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche;
d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche, ad eccezione dei prodotti vitivinicoli;
e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;
f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, compresi i sistemi agronomici di produzione avanzati e sostenibili e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;
h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
i) il metodo e la temperatura di conservazione;
i) il metodo e la temperatura di conservazione;
j) il luogo di produzione e/o di origine;
j) il luogo di produzione e/o di origine;
k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
m) il tenore di acqua;
m) il tenore di acqua;
n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
o) destinazioni d'uso specifiche;
o) destinazioni d'uso specifiche;
p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
q) il magazzinaggio e il trasporto;
q) il magazzinaggio e il trasporto;
r) la procedura di certificazione;
r) la procedura di certificazione;
s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
t) i limiti temporali.
t) i limiti temporali.
3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni del titolo IV del regolamento (UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e tengono conto di quanto segue:
3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni relative alle menzioni riservate facoltative di cui all'articolo 65 bis e all'allegato VII bis e tengono conto di quanto segue:
a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
c) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;
c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei loro prodotti e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione d'impatto che tenga conto dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori, come pure dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;
d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.
e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.
e bis) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali;
e ter) del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio.
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 59 bis (nuovo)
Articolo 59 bis
Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
1.I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se è indicato il paese di origine.
2.Salvo disposizioni contrarie previste dalla Commissione, le norme di commercializzazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili ai settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione e riguardano qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.
3.Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno dell'Unione secondo modalità non conformi a dette norme ed è responsabile di tale osservanza.
4.Fatte salve le disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 160, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il controllo è effettuato prima dell'immissione in libera pratica.
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 59 ter (nuovo)
Articolo 59 ter
Certificazione del luppolo
1.I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nell'Unione, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2.Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3.Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;
b) l'anno o gli anni di raccolta; nonché
c) la varietà o le varietà.
4.I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 129 bis, è considerato equivalente al certificato.
5.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che stabiliscono le misure in deroga al paragrafo 4:
a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;
b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 60
Articolo 60
Articolo 60
Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti
Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti
1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
a) olio di oliva e olive da tavola;
a) olio di oliva e olive da tavola;
b) prodotti vitivinicoli;
b) prodotti vitivinicoli;
c) carni bovine;
c) carni bovine;
d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
e) carni di pollame;
e) carni di pollame e uova;
f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
3. Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.
3. Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 61
Articolo 61
Articolo 61
Tolleranza
Tolleranza
Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
1.Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna specifica norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
Questa tolleranza, definita in base a soglie, non modifica le qualità intrinseche del prodotto e si applica soltanto al peso, alle dimensioni e ad altri criteri minori.
2.Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci.
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 62
Articolo 62
Articolo 62
Pratiche enologiche e metodi di analisi
Pratiche enologiche e metodi di analisi
1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.
1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.
Il disposto del primo comma non si applica:
Il disposto del primo comma non si applica:
a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.
Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.
Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.
I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.
I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.
I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:
I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:
a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.
c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.
I prodotti non commercializzabili ai sensi del quinto comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre impiegando pratiche enologiche non consentite.
2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:
2. All'atto della presentazione di proposte per autorizzare le pratiche enologiche di cui al paragrafo 1, la Commissione:
a) si basa sulle pratiche enologiche e sui metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
a) tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle loro aspettative e abitudini ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle corrispondenti aspettative ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.
f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.
3. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI.Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. I metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI sono adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
In attesa dell'adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
In attesa dell'adozione di dette disposizioni, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 65
Articolo 65
Articolo 65
Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori
Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.
2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.
3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.
3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.
4. Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
4. Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
4 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme in materia di commercializzazione per taluni settori o prodotti, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione.
Emendamento 169 Proposta di regolamento Parte II – titolo II – capo I – sezione 1 – sottosezione 3 bis (nuova)
SOTTOSEZIONE 3 BIS
MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE
Articolo 65 bis
Campo di applicazione
È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per aiutare i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto a comunicare tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.
Articolo 65 ter
Menzioni riservate facoltative esistenti
1.Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato VII bis del presente regolamento con gli atti che stabiliscono tali menzioni e le condizioni per il loro uso.
2.Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 restano in vigore, fatta salva qualsiasi modifica a norma dell'articolo 65 quater.
Articolo 65 quater
Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative
Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 160 intesi a:
a) riservare l'uso di una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni di impiego;
b) modificare le condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa, o
c) cancellare una menzione riservata facoltativa.
Articolo 65 quinquies
Menzioni riservate facoltative supplementari
1.Una menzione può essere una menzione riservata facoltativa solo se soddisfa i criteri seguenti:
a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a una norma di commercializzazione, secondo un approccio settore per settore;
b) l'uso della menzione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile, e
c) il prodotto è stato commercializzato in più Stati membri con l'indicazione, per il consumatore, della caratteristica o della proprietà di cui alla lettera a).
La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.
2.Non sono riservate nell'ambito del presente regime le menzioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.
3.Onde tener conto delle peculiarità di taluni settori nonché delle aspettative dei consumatori, è conferito alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati che stabiliscono le disposizioni dettagliate relative ai requisiti per la creazione di menzioni riservate facoltative supplementari di cui al paragrafo 1.
Articolo 65 sexies
Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative
1.Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.
2.Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.
3.È conferito alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati che stabiliscono le disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 66
Articolo 66
Articolo 66
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.
Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore a causa delle abitudini che abbiano sviluppato sui prodotti e delle corrispondenti aspettative, possono essere adottate misure conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 67
Articolo 67
Articolo 67
Disposizioni particolari per le importazioni di vino
Disposizioni particolari per le importazioni di vino
1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.
1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV o autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.
Le misure in deroga al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.
b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 67 bis (nuovo)
Articolo 67 bis
Poteri delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 160 per stabilire:
a) regole per l'interpretazione e l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;
b) regole relative alle procedure nazionali sul ritiro e la distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 68
Articolo 68
Articolo 68
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione, in particolare:
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione:
a) per l'applicazione della norma di commercializzazione generale;
b) per l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;
c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;
d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;
e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
f) per fissare il livello di tolleranza;
f) per fissare il livello di tolleranza;
g) per l'applicazione dell'articolo 66.
g) per l'applicazione dell'articolo 66.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 69
Articolo 69
Articolo 69
Campo di applicazione
Campo di applicazione
1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi nonché
b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi nonché
c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
c) sulla promozione della produzione di prodotti nel quadro di regimi di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 70
Articolo 70
Articolo 70
Definizioni
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
b) «indicazione geografica», l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
b) «indicazione geografica», l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
1 bis. Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iii) e della lettera b), punto iii), del paragrafo 1 per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.
Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), del paragrafo 1, la percentuale di uva, al massimo del 15%, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.
In deroga alla lettera a), punto iii), e alla lettera b), punto iii), del paragrafo 1 e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:
a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata;
b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali;
c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione.
In deroga alla lettera a), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, un prodotto può essere vinificato in vino spumante o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986.
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
a) designano un vino;
a) designano un vino;
b) si riferiscono a un nome geografico;
b) si riferiscono a un nome geografico;
c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) nonché
c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) nonché
d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
d) sono sottoposti alla procedura prevista alla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 71
Articolo 71
Articolo 71
Domande di protezione
Domande di protezione
1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 nonché
c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 nonché
d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
Tale disciplinare comporta almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino (dei vini) e in particolare
i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona geografica;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della varietà o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);
g) gli elementi che evidenziano le condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), punto i) o, se del caso, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), pungo i) sono stati rispettate;
h) le condizioni applicabili riguardanti la produzione del prodotto con una DOP o una IGP stabilite nella legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.
Le condizioni di cui al punto h) del secondo comma sono oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.
3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 73
Articolo 73
Articolo 73
Procedura nazionale preliminare
Procedura nazionale preliminare
1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.
1 bis. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.
Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
Lo Stato membro garantisce l'adeguata pubblicazione a livello nazionale della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale è possibile fare opposizione per iscritto alla protezione proposta. L'opposizione è sotto forma di una dichiarazione debitamente motivata e può essere fatta da ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita sul territorio dello Stato membro avente un interesse legittimo.
2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
3. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.
3. Se ritiene che le condizioni stabilite nella presente sottosezione siano rispettate, lo Stato membro:
a) garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), perlomeno in internet;
b) presenta alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:
i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
ii) il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d);
iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; nonché
iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 79
Articolo 79
Articolo 79
Relazione con i marchi commerciali
Relazione con i marchi commerciali
1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.
1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a titolo del presente regolamento, o che è costituito da tale denominazione o indicazione, il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è inoltrata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1° gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.
In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 82
Articolo 82
Articolo 82
Modifiche del disciplinare
Modifiche del disciplinare
1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b), può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'articolo 72 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri o i paesi terzi interessati, o la loro autorità competente, possono chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di vini protetta preesistente ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.
1 bis. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui figura la sua decisione di approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 74, paragrafo 2, e dall'articolo 75 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 74, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
1 ter. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:
a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;
b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia mediante atti di esecuzione sull'approvazione della modifica proposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 84
Articolo 84
Articolo 84
Denominazioni di vini protette preesistenti
Denominazioni di vini protette preesistenti
1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
1. Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.
2. Mediante atti di esecuzione la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799].
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.
Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all’articolo 81.
4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di o