Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0071),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0049/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A7–0230/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a dimostrare mediante una completa valutazione d'impatto e un'analisi costi-benefici che ogni cooperazione rafforzata rispetterà le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali o per finalità politiche specifiche.
(1) Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un'imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e a ridurre le speculazioni e di generare entrate supplementari per i bilanci generali, anche a titolo di contributo al risanamento delle finanze pubbliche, o per politiche specifiche finalizzate alla sostenibilità e allo stimolo della crescita, dell'istruzione e dell'occupazione, con specifico riguardo all'occupazione giovanile. L'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), integrando opportunamente le attuali iniziative di riforma regolamentare, esprime pertanto una positiva capacità di distribuzione e manovra.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)In base alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, una parte delle entrate derivanti dall'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) dovrebbe essere imputata al bilancio dell'Unione in quanto autentica risorsa propria. L'utilizzo del gettito dell'ITF come risorsa propria dell'Unione è possibile in regime di cooperazione rafforzata solo riducendo di un importo corrispondente i contributi degli Stati membri partecipanti al bilancio dell'Unione ed evitando un contributo sproporzionato di questi ultimi rispetto agli Stati membri non partecipanti. Una volta introdotta l'ITF a livello dell'Unione, le risorse proprie così generate dovrebbero aggiungersi in tutto o in parte ai contributi degli Stati membri al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie per gli investimenti europei, senza una riduzione dei contributi nazionali versati dagli Stati membri partecipanti al bilancio dell'Unione.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)Prima dell'introduzione dell'ITF, la Commissione dovrebbe dimostrare che la cooperazione rafforzata non pregiudica il mercato interno o la coesione economica, sociale e territoriale. Dovrebbe anche dimostrare che non crea ostacoli o discriminazioni agli scambi tra gli Stati membri né provocherà distorsioni della concorrenza fra di essi. La Commissione dovrebbe presentare una nuova e solida analisi e valutazione d'impatto sulle conseguenze della proposta di una ITF comune per gli Stati partecipanti e non partecipanti e per il mercato interno nel suo complesso.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)L'ITF conseguirà effettivamente le sue finalità solo se introdotta a livello globale. La cooperazione rafforzata fra undici Stati membri costituisce pertanto un primo passo verso una ITF a livello unionale e, in ultima analisi, globale. L'Unione ne promuoverà costantemente l'introduzione a livello globale e insisterà affinché l'ITF sia messa all'ordine del giorno del G-20 e del G8.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
(3) Molti degli 11 Stati membri partecipanti hanno già introdotto l'ITF in qualche forma o sono in procinto di farlo. Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)Alla luce dei notevoli progressi compiuti con riferimento alla regolamentazione europea dei mercati finanziari, quale il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, la direttiva 2013/36/UE e la presente direttiva, gli Stati membri partecipanti che hanno introdotto prelievi bancari a causa della recente crisi finanziaria dovranno rivedere la necessità di tali imposizioni e valutarne la compatibilità con le norme e le finalità del diritto dell'Unione e del mercato interno.
1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)È opportuno che eventuali armonizzazioni dell'ITF fra gli Stati membri partecipanti non si traducano in un'imposizione extraterritoriale suscettibile di incidere sulla potenziale base imponibile degli Stati membri non partecipanti.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.
(4) Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti nonché per ridurre le possibilità di frode, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, delocalizzazione del rischio e arbitraggio regolamentare, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa («over-the-counter»), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati, compresi i contratti per differenza (CFD), le operazioni in valuta a pronti sui mercati dei cambi e le operazioni a termine a fini speculativi, e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, devono essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni sulle famiglie.
(8) Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni negative sulle famiglie e sull'economia reale.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)Al fine di rafforzare la posizione dei mercati regolamentati e in particolare del trading di borsa, che è rigorosamente regolamentato, controllato e trasparente, diversamente dal trading fuori borsa, non regolamentato, meno controllato e meno trasparente, gli Stati membri dovrebbero applicare a quest'ultimo aliquote più elevate. Ciò renderà possibile un trasferimento delle transazioni da mercati poco o affatto regolamentati a mercati regolamentati. Le aliquote più alte non dovrebbero applicarsi alle operazioni finanziarie su derivati OTC quando servono a ridurre rischi oggettivi e pertanto a supportare l'economia reale.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)Le imprese non finanziarie effettuano un notevole volume di transazioni sui mercati finanziari per ridurre i rischi legati alla loro attività commerciale. L'ITF non dovrebbe applicarsi a tali soggetti quando eseguono operazioni di questo tipo. Tuttavia, quando le imprese non finanziarie sono dedite a operazioni speculative non legate alla riduzione del rischio commerciale, dovrebbero essere trattate come enti finanziari soggetti all'ITF.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter)Per trasformare l'elusione fiscale in un'operazione rischiosa a costi elevati e benefici ridotti, oltre che per garantire una più efficace applicazione delle norme, i principi di residenza e di emissione dovrebbero essere integrati dal principio del «trasferimento del titolo legale di proprietà».
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo)
(15 quater)Ove opportuno la Commissione dovrebbe avviare negoziati con i paesi terzi per agevolare la riscossione dell'ITF. La Commissione dovrebbe altresì rivedere la propria definizione di «giurisdizioni non cooperative» e aggiornare di conseguenza il suo piano d'azione contro la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16
(16)È opportuno che le aliquote minime di imposta vengano fissate a un livello sufficientemente elevato per poter conseguire l'obiettivo di armonizzazione di un'ITF comune. Nel contempo, esse devono essere sufficientemente contenute per ridurre al minimo i rischi di delocalizzazione.
soppresso
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 19
(19) È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode e l'evasione fiscale.
(19) È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, come la sostituzione.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)La Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM), con il compito di valutare la concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico. Il comitato ITF dovrebbe sorvegliare le operazioni finanziarie al fine di individuare accordi abusivi come quelli definiti all'articolo 14, proporre le opportune contromisure e, se necessario, coordinarne l'attuazione di tali contromisure a livello nazionale. Il comitato dovrebbe avvalersi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d'Europa. Ove opportuno, i rappresentanti degli Stati membri partecipanti dovrebbero poter formare un sotto-comitato per trattare questioni di implementazione dell'ITF che non abbiano ripercussioni per gli Stati membri partecipanti.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)Gli Stati membri hanno l'obbligo della cooperazione amministrativa in ambito fiscale di cui alla direttiva 2011/16/UE nonché quello della mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure di cui alla direttiva 2010/24/UE.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 21
(21) Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.
(21) Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare la trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
c) la stipula di contratti derivati prima che vi sia compensazione o regolamento;
c) la stipula di contratti derivati, compresi i contratti per differenza (CFD) e le operazioni a termine a fini speculativi, prima che vi sia compensazione o regolamento;
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) le operazioni in valuta a pronti sui mercati esteri dei cambi;
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera e
e) le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;
e) le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito, ivi compresi gli annullamenti di ordini generati con il trading ad alta frequenza;
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis) «emittente sovrano», emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 236/2012;
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
3 ter) «debito sovrano», debito quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 236/2012;
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
7 bis) «mercato di crescita per le PMI», sistema multilaterale di negoziazione registrato come mercato di crescita per le PMI a norma dell'articolo 35 della direttiva [MiFID];
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
12 bis) «trading ad alta frequenza», trading algoritmico di strumenti finanziari a velocità tali che il periodo di latenza fisica del meccanismo per la trasmissione, l'annullamento o la modifica degli ordini diventa il fattore determinante nel lasso di tempo occorrente per comunicare le istruzioni a una sede di negoziazione o per eseguire un'operazione;
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)
(12 ter) «strategia di trading ad alta frequenza», una strategia di negoziazione per proprio conto su uno strumento finanziario che comporta trading ad alta frequenza e presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:
i) si avvale di servizi di co-ubicazione, dell'accesso diretto al mercato o di hosting di prossimità;
ii) riguarda un indice giornaliero di rotazione del portafoglio pari almeno al 50%;
iii) la quota di ordini annullati (compresi gli annullamenti parziali) supera il 20%;
iv) la maggior parte delle posizioni assunte sono liquidate nello stesso giorno;
v) oltre il 50% degli ordini o delle operazioni effettuate presso siti di negoziazione che offrono sconti e riduzioni per ordini che forniscono liquidità sono ammessi a usufruire di tali sconti.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2
2. Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate.
2. Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate. Eventuali novazioni di operazioni effettuate a fini di compensazione o regolamento da una controparte centrale o da un'altra stanza di compensazione o sistema di regolamento o sistema interoperabile quale definito dalla direttiva 98/26/CE, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi del presente paragrafo.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera d
d) quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 50% del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.
d) quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 20% del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)
d bis) il calcolo del valore medio annuo delle transazioni finanziarie di cui a tale lettera non tiene conto delle transazioni relative a contratti derivati non OTC che soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale1.
1 GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'eventuale estensione dell'ITF a Stati membri diversi dagli 11 Stati membri partecipanti avverrà su una base di reciprocità.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
a) le controparti centrali (CC) nell’esercizio delle funzioni di CC;
a) le controparti centrali (CC) nell'esercizio delle funzioni di CC o altre stanze di compensazione, agenti o sistemi di regolamento, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, nell'esercizio delle rispettive funzioni di compensazione, ivi incluse eventuali novazioni, o di regolamento;
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) i mercati di crescita per le PMI;
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
c ter) le persone che si propongono sui mercati finanziari su base continuativa come disposte a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con l'impegno di capitale proprio («market maker»), quando nella loro veste di fornitori di liquidità assolvono una funzione essenziale per le obbligazioni e azioni illiquide in base all'accordo legale fra il market maker e la piattaforma di negoziazione organizzata in cui l'operazione viene effettuata e quando l'operazione non rientra in una strategia di trading ad alta frequenza.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 16 che specificano a quali condizioni uno strumento finanziario debba essere considerato illiquido ai fini della presente direttiva.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)
g bis) il trasferimento del diritto di proprietà di uno strumento finanziario e ogni operazione equivalente che implichi il trasferimento del rischio ad esso legato - tra entità dello stesso gruppo o di una rete di banche decentrate, quando il trasferimento sia effettuato per rispettare un requisito legale o un requisito prudenziale di liquidità sancito dalla legislazione nazionale o unionale.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) è una succursale di un ente stabilito in uno Stato membro partecipante, conformemente alla lettera c);
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
g) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione, ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da 4) a 10) di tale sezione che non sono negoziati su una piattaforma regolamentata o agisce in detta transazione a nome di uno dei partecipanti.
g) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione.
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ai fini della presente direttiva uno strumento finanziario si considera emesso nel territorio di uno Stato membro partecipante se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) si tratta di un titolo o di un suo derivato e la sede legale dell'emittente del titolo è situata nello Stato membro in questione;
b) si tratta di un derivato, diverso da quelli di cui alla lettera a), ammesso alla negoziazione su una piattaforma organizzata, e il diritto pubblico applicabile al trading svolto nell'ambito dei sistemi della piattaforma è quello dello Stato membro in questione;
c) si tratta di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui alle lettere a) o b), la cui compensazione è affidata a una CC o altre stanze di compensazione, agenti o sistemi di regolamento, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, che siano disciplinati dal diritto dello Stato membro in questione;
d) si tratta di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui alle lettere a), b) o c), e il diritto applicabile all'accordo in forza del quale la transazione sullo strumento finanziario è stata effettuata è quello dello Stato membro in questione;
e) si tratta di uno strumento strutturato e almeno il 50% del valore delle attività poste a garanzia dello strumento fa riferimento a strumenti finanziari emessi da persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro partecipante.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Trasferimento del titolo legale di proprietà
1.In caso di mancata applicazione dell'ITF a una transazione finanziaria, quest'ultima è considerata giuridicamente non opponibile e non comporta il trasferimento del titolo legale di proprietà dello strumento sottostante.
2.Una transazione finanziaria cui non è stata applicata l'ITF è ritenuta non conforme ai requisiti di compensazione centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1 e non conforme ai requisiti patrimoniali a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2013,. relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
3.Nel caso dei sistemi automatici di pagamento elettronico, con o senza la partecipazione di agenti di regolamento dei pagamenti, l'amministrazione fiscale di uno Stato membro può istituire un sistema automatico per la riscossione elettronica dell'ITF e la generazione dei certificati relativi al trasferimento del titolo legale di proprietà.
a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6;
a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6, salvo quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5 con scadenza fino a tre mesi;
b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.
b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.
b bis) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5 con scadenza fino a tre mesi;
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri partecipanti applicano alle transazioni finanziarie OTC di cui agli articoli 6 e 7 aliquote più elevate di quelle indicate al paragrafo 2. Le transazioni finanziarie su derivati OTC per le quali è oggettivamente misurabile l'effetto di riduzione dei rischi, ai sensi delL'articolo 10 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 149/2013, non sono soggette a tale aliquota maggiorata.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2
2. In conformità dell’articolo 16, la Commissione può adottare atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.
2. In conformità dell'articolo 16, la Commissione adotta atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta e prevedono misure di prevenzione della frode, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri possono adottare ulteriori misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. L'onere amministrativo gravante sulle autorità fiscali per effetto dell'introduzione dell'ITF deve essere mantenuto a livelli minimi. A tal fine la Commissione incoraggia la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e a Eurostat i volumi di transazioni che hanno dato luogo a gettito, per tipo di ente finanziario. Essi rendono pubbliche tali informazioni.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 12
Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi e l'evasione fiscale.
Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)
1.La Commissione istituisce un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della BCE e dell'AESFEM, con il compito di assistere gli Stati membri partecipanti nella concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode,l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico.
2.Il comitato ITF valuta la concreta attuazione della presente direttiva e i suoi effetti sul mercato interno, e individua i sistemi di elusione, comprese le costruzioni abusive di cui all'articolo 14, al fine di proporre le opportune contromisure, avvalendosi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali.
3.Per le finalità valutative concernenti l'applicazione effettiva dell'ITF gli Stati membri partecipanti possono formare un sotto-comitato del comitato ITF composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Il sotto-comitato si limita ad esaminare questioni di applicazione effettiva dell'ITF che non hanno ripercussioni sugli Stati membri non partecipanti.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2
2. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 19.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 21.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3
3. La delega di poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1
1. Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.
1. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. I risultati di tale esame danno luogo ad opportuni adattamenti.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Inoltre, la Commissione valuta l'impatto di determinate disposizioni, come l'appropriato ambito di applicabilità dell'ITF e l'aliquota per i fondi pensione, tenendo debitamente conto dei diversi profili di rischio e business model.
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Per gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 bis, l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05% fino al 1° gennaio 2017.
Per gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera f) l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05% e quella ex articolo 9, paragrafo 2, lettera b) è dello 0,005% fino al 1° gennaio 2017.