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Procedura : 2012/2130(INI)
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Ciclo del documento : A7-0229/2013

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A7-0229/2013

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PV 02/07/2013 - 13

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PV 03/07/2013 - 8.8
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P7_TA(2013)0315

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Mercoledì 3 luglio 2013 - Strasburgo
Situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria
P7_TA(2013)0315A7-0229/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (2012/2130(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), in cui sono elencati i valori sui quali si fonda l'Unione,

–  visti gli articoli 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria(1), con la quale ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in collaborazione con la Commissione, il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, di verificare se le raccomandazioni di cui alla risoluzione siano state attuate analizzando altresì le modalità della loro attuazione, e di presentare i risultati in una relazione,

–  viste le sue risoluzioni del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media(2) e del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista(3),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)(5),

–  vista la comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea dal titolo«Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione» (COM(2003)0606),

–  viste le dichiarazioni, rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, sui recenti sviluppi politici in Ungheria,

–  viste le dichiarazioni, rilasciate dal primo ministro ungherese Viktor Orbán nel suo intervento di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, sui recenti sviluppi politici in Ungheria,

–  vista l'audizione tenuta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 9 febbraio 2012,

–  vista la relazione di una delegazione di deputati al Parlamento europeo sulla visita dalla stessa effettuata a Budapest dal 24 al 26 settembre 2012,

–  visti i documenti di lavoro sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012), comprendenti i documenti di lavoro n.1 – Indipendenza della magistratura, n. 2 – Principi fondamentali e diritti fondamentali, n. 3 – Normativa sui mezzi d'informazione, n. 4 – Principi della democrazia e dello Stato di diritto e n. 5 – Conclusioni del relatore, che sono stati discussi in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni rispettivamente il 10 luglio 2012, il 20 settembre 2012, il 22 gennaio 2013, il 7 marzo 2013 e l'8 aprile 2013, nonché le osservazioni del governo ungherese in proposito,

–  viste la Legge fondamentale dell'Ungheria, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea nazionale della Repubblica ungherese ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 (denominata in appresso «Legge fondamentale»), nonché le relative disposizioni transitorie adottate il 30 dicembre 2011 dall'Assemblea nazionale, anch'esse entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (denominate in appresso «disposizioni transitorie»),

–  vista la Prima modifica della Legge fondamentale, presentata dal ministro dell'Economia nazionale il 17 aprile 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 4 giugno 2012, la quale stabilisce che le disposizioni transitorie sono parte integrante della Legge fondamentale,

–  vista la Seconda modifica della Legge fondamentale, presentata come progetto di legge a iniziativa personale il 18 settembre 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 29 ottobre 2012, che introduce nelle disposizioni transitorie l'obbligo relativo alla registrazione degli elettori,

–  vista la Terza modifica della Legge fondamentale, presentata il 7 dicembre 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 21 dicembre 2012, la quale stabilisce l'obbligo di definire i limiti e le condizioni per l'acquisizione della proprietà e per l'utilizzazione di terreni agricoli e forestali nonché le norme che disciplinano l'organizzazione integrata della produzione agricola mediante leggi di rango superiore (le cosiddette «leggi cardinali»),

–  vista la Quarta modifica della Legge fondamentale, presentata l'8 febbraio 2013 come progetto di legge a iniziativa personale e adottata dal parlamento ungherese l'11 marzo 2013, la quale, tra l'altro, integra nel testo della Legge fondamentale le disposizioni transitorie che la Corte costituzionale ungherese aveva annullato il 28 dicembre 2012 per motivi procedurali (decisione n. 45/2012) nonché le restanti disposizioni di natura realmente transitoria nel documento,

–  viste la Legge CXI del 2012 che modifica la Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali ungheresi nonché la Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria,

–  vista la Legge XX del 2013 sulle modifiche legislative riguardanti i limiti di età da applicare in talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario,

–  vista la Legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria (legge sulle chiese), adottata il 30 dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012,

–  visti i pareri n. CDL(2011)016, CDL(2011)001, CDL-AD(2012)001, CDL-AD(2012)009, CDL-AD(2012)020 e CDL-AD(2012)004 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova Costituzione ungherese, le tre questioni giuridiche sollevate dal processo di elaborazione della nuova Costituzione ungherese, la Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e la Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, la Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese, gli atti cosiddetti «cardinali» riguardanti la magistratura, modificati a seguito dell'adozione del parere CDL-AD(2012)001 sull'Ungheria, nonché sulla Legge relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria,

–  visto il parere congiunto n. CDL-AD(2012)012 della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR sulla Legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria,

–  viste le osservazioni del governo ungherese n. CDL(2012)072, CDL(2012)046 e CDL(2012)045 sul progetto di parere della Commissione di Venezia sugli atti cosiddetti «cardinali» riguardanti la magistratura, modificati a seguito dell'adozione del parere CDL-AD(2012)001, sul progetto di parere congiunto sulla Legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria, e sul progetto di parere sulla Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese,

–  viste le iniziative intraprese dal segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland, ivi incluse le raccomandazioni sull'ordinamento giudiziario dallo stesso formulate nella sua lettera del 24 aprile 2012 al vice primo ministro ungherese Tibor Navracsics,

–  viste le lettere di risposta in data 10 maggio 2012 e 7 giugno 2012 in cui Tibor Navracsics rende nota l'intenzione delle autorità ungheresi di tenere conto delle raccomandazioni formulate da Thorbjørn Jagland,

–  viste la lettera in data 6 marzo 2013 a Tibor Navracsics, in cui il segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland esprime preoccupazione per la proposta di Quarta modifica della Legge fondamentale chiedendo il posticipo della votazione finale, e la risposta di Tibor Navracsics del 7 marzo 2013,

–  vista la lettera in data 6 marzo 2013 al Presidente della Commissione Barroso in cui i ministri degli Esteri di Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia auspicano l'introduzione di un meccanismo che favorisca il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri,

–  vista la lettera dell'8 marzo 2013 del ministro degli esteri ungherese János Martonyi a tutti i suoi omologhi negli Stati membri dell'UE per spiegare le finalità della Quarta modifica,

–  viste la lettera in data 8 marzo 2013 a Viktor Orbán, in cui il Presidente Barroso illustra le preoccupazioni della Commissione in merito alla Quarta modifica della Legge fondamentale, e la risposta di Viktor Orbán al Presidente della Commissione, trasmessa in copia anche al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e a quello del Parlamento europeo Martin Schulz,

–  vista la dichiarazione congiunta, dell'11 marzo 2013, in cui il Presidente Barroso e il segretario generale Jagland ribadiscono le rispettive preoccupazioni in merito alla Quarta modifica della Legge fondamentale per quanto concerne il rispetto del principio dello Stato di diritto, vista inoltre la conferma del primo ministro Orbán, nella lettera indirizzata al Presidente Barroso l'8 marzo 2013, del pieno rispetto delle norme e dei valori europei da parte del governo e del parlamento ungheresi,

–  vista la richiesta di un parere della Commissione di Venezia sulla Quarta modifica della Legge fondamentale ungherese, trasmessa il 13 marzo 2013 da János Martonyi a Thorbjørn Jagland,

–  viste le dichiarazioni, rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 17 aprile 2013, sulla situazione costituzionale in Ungheria,

–  viste la lettera in data 16 dicembre 2011 a János Martonyi, in cui il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg esprime le sue preoccupazioni in merito all'oggetto della nuova legge ungherese relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria, nonché la risposta di János Martonyi del 12 gennaio 2012,

–  visti il parere del commissario per i diritti umani n. CommDH(2011)10, del 25 febbraio 2011, riguardante la normativa ungherese sui mezzi d'informazione alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media, nonché le osservazioni formulate il 30 maggio 2011 dal sottosegretario di Stato ungherese per la Comunicazione governativa in merito a tale parere,

–  viste le dichiarazioni con cui l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha invitato l'Ungheria, rispettivamente il 15 febbraio 2012 e l'11 dicembre 2012, a riesaminare la legislazione che consente alle autorità locali di punire la condizione di senzatetto nonché ad attenersi alla decisione della Corte costituzionale in virtù della quale tale condizione è stata depenalizzata,

–  viste le dichiarazioni dell'OHCHR, del 15 marzo 2013, in cui è espressa preoccupazione per l'adozione della Quarta modifica della Legge fondamentale,

–  visto il ricorso per inadempimento attualmente in corso (causa C-288/12), promosso dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria in relazione alla legalità della cessazione del mandato dell'ex commissario per la protezione dei dati ancora pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea,

–  vista la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 novembre 2012, sul radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria e vista la successiva adozione della legge n. XX del 2013 che modifica la legge n. CLXII del 2011, approvata dal parlamento ungherese l'11 marzo 2013, onde conformarsi alla decisione della Corte di giustizia europea,

–  viste le decisioni della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 (n. 33/2012) sull'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria, del 28 dicembre 2012 (n. 45/2012) sulle disposizioni transitorie della Legge fondamentale, del 4 gennaio 2013 (n. 1/2013) sulla Legge elettorale, e del 26 febbraio 2013 (n. 6/2013) sulla Legge relativa alla libertà di religione e allo statuto giuridico delle Chiese,

–  vista la relazione della commissione di controllo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

–  vista la legge LXXII del 2013 sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale; vista la lettera in data 27 maggio 2013 di András Zs. Varga ad András Cser-Palkovics, presidente della commissione per gli affari costituzionali, giuridici e procedurali del parlamento ungherese, in cui si esprimevano riserve sulla legislazione adottata riguardo all'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale,

–  vista l'imminente valutazione della Quarta modifica della Legge fondamentale da parte della Commissione,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0229/2013),

I - Contesto e principali questioni in gioco
I valori comuni europei

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze quali definiti dall'articolo 2 del TUE, sul chiaro rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, come dimostra altresì l'imminente adesione dell'UE alla CEDU a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del TUE;

B.  considerando che i valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE costituiscono il fondamento dei diritti delle persone che vivono sul territorio dell'Unione e in particolare dei suoi cittadini, indipendentemente dalla nazionalità e a prescindere dall'appartenenza culturale o religiosa, e che queste persone possono fruire pienamente di tali diritti soltanto laddove siano rispettati i valori e i principi fondamentali dell'Unione europea;

C.  considerando che la considerazione politica e giuridica dei valori sanciti dall'articolo 2 del TUE rappresenta un elemento imprescindibile della nostra società democratica e che pertanto tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri vi si devono riconoscere in modo chiaro e inequivocabile;

D.  considerando che il rispetto e la promozione di detti valori comuni costituiscono non soltanto un elemento essenziale dell'identità dell'Unione europea, ma anche un esplicito obbligo in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, del TUE e quindi una condizione imprescindibile per l'adesione all'UE e la conservazione di tutte le prerogative derivanti dalla qualità di Stato membro;

E.  considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati dai criteri di Copenaghen si applicano agli Stati membri anche a seguito della relativa adesione in virtù dell'articolo 2 del TUE e del principio di leale cooperazione, e che è quindi opportuno sottoporre regolarmente a valutazione tutti gli Stati membri in modo da verificare che i valori comuni dell'UE continuino a essere rispettati;

F.  considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del TUE sottolinea come i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri facciano parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali, e che tali diritti costituiscono una forza nonché un patrimonio comuni agli Stati democratici europei;

G.  considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e a norma dell'articolo 6 del TFUE, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati e quindi traduce i valori e i principi in diritti tangibili e opponibili;

H.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del TUE conferisce alle istituzioni dell'Unione europea, sulla base di una precisa procedura, il potere di stabilire se esiste o meno un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, e di impegnarsi politicamente con il paese interessato per prevenire e correggere le violazioni; che prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura,

I.  considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 2 del TUE non è soggetto a restrizioni in virtù della limitazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del TUE non è limitato alle aree di intervento contemplate dal diritto dell'Unione europea; che, di conseguenza, l'UE può altresì agire in caso di violazione dei valori comuni, o di chiaro rischio in tal senso, in materie di competenza degli Stati membri;

J.  considerando che, secondo il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, ivi incluso quello relativo al rispetto e alla promozione dei valori comuni di quest'ultima;

K.  considerando che il rispetto dei valori comuni dell'Unione va di pari passo con l'impegno dell'UE nei confronti della diversità, che si traduce nell'obbligo dell'Unione europea di rispettare «l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale» stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del TUE; che i valori fondamentali europei definiti all'articolo 2 del TUE derivano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e pertanto non possono essere invocati in contrapposizione agli obblighi di cui all'articolo 4 TUE, bensì rappresentano la struttura portante entro cui gli Stati membri possono salvaguardare e promuovere la propria identità nazionale;

L.  considerando che, nel contesto dei trattati, il rispetto dell'''identità nazionale'' (articolo 4, paragrafo 2, del TUE) e dei ''diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri'' (articolo 67 del TFUE) è intrinsecamente legato ai principi di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE), di mutuo riconoscimento (articoli 81 e 82 del TFUE) e, quindi, di fiducia reciproca nonché di rispetto della diversità culturale e linguistica (articolo 3, paragrafo 3, del trattato UE);

M.  considerando che una violazione dei principi e dei valori comuni dell'Unione da parte di uno Stato membro non può essere giustificata in nome di tradizioni nazionali o dell'espressione dell'identità nazionale nel caso in cui tale violazione comporti il deterioramento dei principi e dei valori cardine della costruzione europea, ad esempio i valori democratici, lo Stato di diritto o il principio di mutuo riconoscimento, e che, di conseguenza, uno Stato membro può appellarsi all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, soltanto nella misura in cui esso rispetta i valori sanciti dall'articolo 2 del TUE;

N.  considerando che l'obiettivo dell'Unione di affermare e promuovere i suoi valori nelle relazioni con il resto del mondo, quale statuito dall'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, è ulteriormente rafforzato dall'obbligo specifico dell'Unione di agire sulla scena internazionale nel rispetto dei principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 21, paragrafo 1, del TUE);

O.  considerando che, di conseguenza, qualora gli Stati membri non siano in grado di mantenere l'impegno dagli stessi assunto nei trattati in relazione al rispetto delle norme che pure hanno concordato, ovvero non intendano farlo, oltre alla credibilità degli Stati membri e dell'UE sulla scena internazionale risulterebbero compromessi gli obiettivi dell'Unione nell'ambito della sua azione esterna;

P.  considerando che il rispetto da parte degli Stati membri di un medesimo insieme di valori fondamentali costituisce una condizione indispensabile ai fini della fiducia reciproca e quindi del corretto funzionamento del mutuo riconoscimento in quanto principio che è al centro della creazione e dello sviluppo del mercato interno nonché dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; e che, di conseguenza, qualunque tentativo di venire meno al rispetto dei valori comuni ovvero di ridimensionarli incide negativamente sull'intera costruzione del processo europeo di integrazione economica, sociale e politica;

Q.  considerando che i valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE, altresì proclamati nei preamboli dei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali nonché citati nel preambolo della CEDU e all'articolo 3 dello statuto del Consiglio d'Europa, implicano una separazione obbligatoria dei poteri tra istituzioni indipendenti sulla base di un sistema di controlli ed equilibri ben funzionante, e che tra le fondamentali caratteristiche dei principi in questione figurano: il rispetto della legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi, la certezza del diritto, un solido sistema di democrazia rappresentativa basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti di opposizione, un controllo efficace della conformità costituzionale della legislazione, un'amministrazione e un governo efficaci, trasparenti, partecipativi e responsabili, una magistratura indipendente e imparziale, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e il rispetto dei diritti fondamentali;

R.  considerando che la Commissione europea, a norma dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, vigila sull'applicazione dei trattati e vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Le riforme in Ungheria

S.  considerando che l'Ungheria è stato il primo paese ex comunista ad aderire alla CEDU e che, in qualità di Stato membro dell'UE, è stata il primo paese a ratificare il trattato di Lisbona il 17 dicembre 2007; che l'Ungheria ha inoltre partecipato attivamente ai lavori della Convenzione nonché alla conferenza intergovernativa nel 2003 e nel 2004 per quanto concerne, tra l'altro, la redazione dell'articolo 2 del TUE, facendosi altresì promotrice dell'iniziativa che ha portato all'inclusione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze;

T.  considerando che nella storia secolare dell'Ungheria, la convivenza pacifica di diverse nazionalità e gruppi etnici ha avuto effetti positivi sulla ricchezza culturale e il benessere della nazione, si esorta l'Ungheria a proseguire nel solco di questa tradizione e a opporsi con decisione a tutti i tentativi di discriminazione dei singoli gruppi;

U.  considerando che l'Ungheria ha altresì aderito Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché ad altri strumenti giuridici internazionali che la obbligano a rispettare e attuare i principi democratici internazionali;

V.  considerando che, a seguito delle elezioni generali del 2010 in Ungheria, la maggioranza di governo ha ottenuto più dei due terzi dei seggi in parlamento e ha quindi potuto avviare rapidamente un'intensa attività legislativa volta a trasformare l'intero assetto costituzionale del paese (finora la precedente Costituzione è stata modificata dodici volte mentre la Legge fondamentale quattro) e quindi a modificare radicalmente il quadro istituzionale e giuridico nonché diversi aspetti fondamentali della vita non solo pubblica ma anche privata;

W.  considerando che qualunque Stato membro dell'Unione europea è assolutamente libero di sottoporre a revisione la propria costituzione, e che la possibilità per i nuovi governi di introdurre norme giuridiche che ne riflettano la volontà popolare nonché i relativi valori e gli impegni politici, nel limite del rispetto dei valori e dei principi della democrazia e dello Stato di diritto esistenti in Europa, rientra nel concetto stesso di «alternanza democratica»; che in tutti gli Stati membri particolari procedure costituzionali rendono le modifiche costituzionali più difficili rispetto alle procedure che disciplinano la legislazione ordinaria, quali ad esempio il ricorso alla maggioranza qualificata, processi decisionali aggiuntivi, limiti temporali e referendum, conformemente alle procedure nazionali;

X.  considerando che la storia delle tradizioni democratiche in Europa dimostra come la riforma delle costituzioni implichi necessariamente la massima cura nonché un'adeguata considerazione delle procedure e delle garanzie atte a tutelare, tra l'altro, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e la gerarchia delle norme giuridiche, nell'ambito della quale la costituzione rappresenta la suprema legge del paese;

Y.  considerando che le ampie e sistematiche riforme costituzionali e istituzionali realizzate dal governo ungherese in tempi eccezionalmente brevi costituiscono un caso senza precedenti e che di conseguenza molte istituzioni e organizzazioni europee (l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'OSCE) hanno ritenuto necessario valutare l'impatto di alcune delle riforme introdotte; che non dovrebbero essere utilizzati due pesi e due misure in relazione al trattamento degli Stati membri e che di conseguenza la situazione in altri Stati membri dovrebbe essere potenzialmente meritevole di attenzione, in applicazione del principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;

Z.  considerando che, nel quadro della summenzionata comunione di valori democratici, è necessario un dialogo basato sull'apertura, sull'inclusività e sulla solidarietà nonché sul rispetto reciproco tra istituzioni europee e autorità ungheresi;

AA.  considerando che la Commissione, nell'esercizio della sua responsabilità di vigilare sull'applicazione del diritto UE, deve agire con la massima competenza e nel rispetto dell'indipendenza e operare con diligenza, senza indugio e con estrema rapidità, soprattutto quando si tratta di esaminare casi di possibili gravi violazioni dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro;

La Legge fondamentale e le relative disposizioni transitorie

AB.  considerando che l'adozione della Legge fondamentale ungherese, approvata il 18 aprile 2011 sulla base dei soli voti dei membri della coalizione di governo nonché di un progetto di atto predisposto dai rappresentanti della stessa, si è conclusa in tempi eccezionalmente brevi (35 giorni di calendario calcolati dalla presentazione della proposta T/2627 al parlamento) e che quindi le possibilità di condurre un attento e significativo dibattito con i partiti dell'opposizione e con la società civile sul progetto di atto sono state limitate;

AC.  considerando che il progetto costituzionale presentato al parlamento ungherese il 14 marzo 2011 era quello predisposto dai rappresentanti eletti della coalizione FIDESZ-KDNP e non il documento di lavoro elaborato sulla base della riflessione condotta in seno alla commissione parlamentare ad hoc, commissione peraltro creata appositamente per l'elaborazione della nuova Legge fondamentale, e che ciò aggrava la situazione di mancata consultazione dell'opposizione;

AD.  considerando che la «consultazione nazionale» sul processo costituente è consistita in un semplice elenco, elaborato dal partito al governo, che comprendeva dodici domande sostanzialmente retoriche su questioni molto specifiche e, in particolare, non riportava il testo del progetto di Legge fondamentale;

AE.  considerando che, a seguito di una petizione costituzionale da parte del commissario ungherese per i diritti umani, la Corte costituzionale ungherese ha annullato, il 28 dicembre 2012 con decisione n. 45/2012, più dei due terzi delle disposizioni transitorie in virtù della loro natura tutt'altro che transitoria;

AF.  considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale, adottata l'11 marzo 2013, integra nel testo della Legge stessa la maggior parte delle disposizioni transitorie annullate dalla Corte, nonché altre disposizioni precedentemente considerate incostituzionali;

Ampio ricorso alle leggi cardinali

AG.  considerando che la Legge fondamentale ungherese menziona 26 materie da definire mediante leggi cardinali (ovvero leggi la cui adozione richiede una maggioranza di due terzi), che coprono un'ampia serie di questioni relative al sistema istituzionale ungherese, all'esercizio dei diritti fondamentali e a importanti disposizioni nella società;

AH.  considerando che dall'adozione della Legge fondamentale il parlamento ha emanato 49 leggi cardinali(6) (in un anno e mezzo);

AI.  considerando che una serie di questioni, come specifici aspetti del diritto di famiglia e del sistema fiscale e pensionistico, che in genere rientrano nei poteri decisionali di un'assemblea legislativa, sono disciplinati da leggi cardinali;

Procedure legislative accelerate, prassi dei progetti di legge a iniziativa personale, dibattito parlamentare

AJ.  considerando che importanti atti legislativi, tra cui la Legge fondamentale, la sua Seconda e Quarta modifica, le disposizioni transitorie della Legge fondamentale e una serie di leggi cardinali, sono stati emanati sulla base di progetti di legge a iniziativa personale ai quali non si applicano le disposizioni della legge CXXXI del 2010 sulla partecipazione della società civile all'elaborazione delle leggi e del decreto 24/2011 del ministro della Pubblica amministrazione e della Giustizia sulla valutazione d'impatto preliminare ed ex post e, di conseguenza, le leggi adottate mediante questa procedura semplificata sono oggetto di un dibattito pubblico limitato;

AK.  considerando che l'adozione di un gran numero di leggi cardinali in un periodo di tempo molto breve, comprese le leggi sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, nonché la legge sulla libertà di religione e la legge sulla Banca nazionale ungherese, limitano inevitabilmente le possibilità di un'adeguata consultazione dei partiti dell'opposizione e della società civile, tra cui, se del caso, le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e i gruppi di interessi

AL.  considerando che la legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale attribuisce al presidente del parlamento un notevole potere discrezionale per limitare la libertà di espressione dei deputati in parlamento;

Indebolimento del sistema di pesi e contrappesi: Corte costituzionale, Parlamento, Autorità garante della protezione dei dati

AM.  considerando che, a norma della Legge fondamentale, è stata introdotta la possibilità di due nuovi tipi di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, mentre è stata abolita l'actio popularis per l'esame ex post;

AN.  considerando che la legge LXXII del 2013 sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale è stata pubblicata il 3 giugno 2013; che tale legge suscita preoccupazioni, espresse in particolare dal sostituto procuratore generale dell'Ungheria, per quanto riguarda principi come la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;

AO.  considerando che, conformemente alla Legge fondamentale, i poteri della Corte costituzionale relativi all'esame ex post della costituzionalità delle leggi in materia di bilancio dal punto di vista del merito, sono stati sostanzialmente limitati alle violazioni di un elenco esauriente di diritti, ostacolando in tal modo il controllo della costituzionalità nei casi di violazione di altri diritti fondamentali, quali il diritto alla proprietà, il diritto a un giusto processo e il diritto alla non discriminazione;

AP.  considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale ha lasciato immutato l'attuale diritto della Corte costituzionale di esaminare le modifiche alla Legge fondamentale per motivi procedurali ed esclude che in futuro la Corte possa rivedere le modifiche costituzionali per motivi attinenti al merito;

AQ.  considerando che la Corte costituzionale, nella summenzionata decisione 45/2012, ha stabilito che «la legalità costituzionale non prevede soltanto requisiti di validità procedurale, formale e di diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali. I criteri costituzionali di un paese democratico fondato sullo Stato di diritto sono nel contempo i valori costituzionali, i principi e le libertà democratiche fondamentali sanciti dai trattati internazionali e accettati e riconosciuti dalle comunità di nazioni democratiche fondate sullo Stato di diritto e sullo ius cogens, in parte analogo al primo. Laddove appropriato, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalizzazione dei requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori dei paesi democratici fondati sullo Stato di diritto.» (punto IV.7 della decisione);

AR.  considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale stabilisce l'abrogazione delle sentenze della Corte costituzionale adottate prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale e così facendo contraddice esplicitamente la decisione della Corte costituzionale n. 22/2012 con cui stabiliva che le sentenze emesse sui valori fondamentali, i diritti umani e le libertà e sulle istituzioni costituzionali che non erano state modificate sostanzialmente dalla Legge fondamentale, rimangono valide; che la Quarta modifica della Legge fondamentale ha reintrodotto in quest'ultima una serie di disposizioni precedentemente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale;

AS.  considerando che a un organo non parlamentare, il Consiglio del bilancio, la cui legittimità democratica è limitata, è stato conferito il potere di veto sull'adozione del bilancio generale, limitando in tal modo il campo d'azione del parlamento democraticamente eletto e consentendo al presidente della Repubblica di sciogliere il parlamento;

AT.  considerando che la nuova legge sulla libertà d'informazione, adottata nel luglio 2011, ha abolito la carica del commissario responsabile per la protezione dei dati e la libertà d'informazione, ponendo fine prematuramente al mandato di sei anni del commissario e trasferendo i suoi poteri all'Autorità nazionale per la protezione dei dati, di nuova istituzione; che tali modifiche sono attualmente esaminate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

AU.  considerando che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria l'8 giugno 2012, dichiarando che il paese, sospendendo il garante della protezione dei dati dal suo incarico prima della fine del mandato, non ha rispettato i propri obblighi ai sensi della direttiva 95/46/EC, mettendo così a rischio l'indipendenza della carica;

Indipendenza del sistema giudiziario

AV.  considerando che, conformemente alla Legge fondamentale e alle sue disposizioni transitorie, il mandato di sei anni dell'ex presidente della Corte suprema (ribattezzata «Kúria») è stato terminato prematuramente dopo due anni;

AW.  considerando che il 2 luglio 2012 l'Ungheria ha modificato le leggi cardinali sul potere giudiziario (la legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e la legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici), attuando parzialmente le raccomandazioni della Commissione di Venezia;

AX.  considerando che le principali garanzie dell'indipendenza dei giudici, quali l'inamovibilità, il mandato garantito, nonché la struttura e la composizione degli organi direttivi, non sono disciplinati dalla Legge fondamentale ma sono definiti – assieme a norme dettagliate sull'organizzazione e l'amministrazione della magistratura – nelle leggi cardinali modificate;

AY.  considerando che l'indipendenza della Corte costituzionale non è prevista nella Legge fondamentale ungherese, e lo stesso vale per l'indipendenza dell'amministrazione della magistratura;

AZ.  considerando che la modifica delle leggi cardinali sul potere giudiziario, per quanto riguarda la facoltà del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale di trasferire le cause dal tribunale competente a un altro tribunale per garantire la risoluzione delle cause entro un periodo di tempo ragionevole, non fissa criteri normativi oggettivi per la selezione delle cause da trasferire;

BA.  considerando che, in seguito all'entrata in vigore della Legge fondamentale, delle sue disposizioni transitorie e della legge cardinale CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici, l'età pensionabile obbligatoria per i giudici è stata abbassata da 70 a 62 anni;

BB.  considerando che nella decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata il 6 novembre 2012, si afferma che il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici nonché dei procuratori e dei notai ungheresi da 70 a 62 anni costituisce una discriminazione non giustificata fondata sull'età, e che il 20 giugno 2012 due gruppi di giudici ungheresi hanno presentato rispettivamente un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo di riconoscere che le norme ungheresi sull'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici violano la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU);

BC.  considerando che l'11 marzo 2013 il parlamento ungherese ha adottato la legge XX del 2013, che modifica i limiti di età per ottemperare parzialmente alle sentenze della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 e della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012;

La riforma elettorale

BD.  considerando che la maggioranza di governo in parlamento ha riformato il sistema elettorale in maniera unilaterale senza cercare il consenso dell'opposizione;

BE.  considerando che il 26 novembre 2012, nel quadro della recente riforma elettorale, il parlamento ungherese ha approvato, sulla base di un progetto di legge a iniziativa personale, la legge sulla procedura elettorale allo scopo di sostituire la precedente iscrizione automatica nelle liste elettorali di tutti i cittadini residenti in Ungheria con un sistema di iscrizione volontaria quale condizione per l'esercizio del diritto di voto;

BF.   considerando che la Seconda modifica della Legge fondamentale, che sancisce l'obbligo di iscrizione degli elettori, è stata presentata come progetto di legge a iniziativa personale lo stesso giorno del progetto di legge sulla procedura elettorale, ossia il 18 settembre 2012, ed è stata adottata il 29 ottobre 2012;

BG.  considerando che la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR hanno elaborato un parere congiunto sulla legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria il 15 e 16 giugno 2012;

BH.  considerando che, a seguito alla petizione del presidente della Repubblica del 6 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che l'obbligo di iscrizione rappresenta un'indebita limitazione dei diritti di voto dei cittadini ungheresi ed è pertanto incostituzionale;

BI.  considerando che, pur ritenendo giustificata l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, nella sua decisione del 4 gennaio 2013, la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato discriminatoria l'esclusione della possibilità, per gli elettori che vivono in Ungheria ma non hanno un indirizzo, di iscriversi personalmente e ha stabilito che le disposizioni che consentono la pubblicazione di propaganda politica solo nei mezzi d'informazione pubblici durante la campagna elettorale e le norme che vietano la pubblicazione di sondaggi demoscopici nei sei giorni precedenti le elezioni limitano in maniera sproporzionata la libertà di espressione e la libertà della stampa;

Normativa sui mezzi d'informazione

BJ.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto e, di conseguenza, garantisce e promuove la libertà di espressione e d'informazione sancita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, e che tali diritti comprendono la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni senza controllo, ingerenza né pressioni da parte delle autorità pubbliche;

BK.  considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti a garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione, conformemente all'articolo 10 della CEDU, e che le disposizioni della convenzione sono simili a quelle contenute all'articolo 11 della Carta nel quadro dell'acquis comunitario;

BL.  considerando che una sfera pubblica autonoma e forte, basata sulla pluralità e l'indipendenza dei mezzi d'informazione, costituisce l'ambiente necessario in cui possono esprimersi al meglio le libertà collettive della società civile – come il diritto di riunione e di associazione – e le libertà individuali – come la libertà di espressione e il diritto di accesso all'informazione – e che i giornalisti non dovrebbero essere sottoposti a pressioni da parte di proprietari, dirigenti e governi, né a minacce di ordine finanziario;

BM.  considerando che il Consiglio d'Europa e l'OSCE, mediante dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, opinioni e relazioni sui temi della libertà, del pluralismo e della concentrazione dei mezzi d'informazione, hanno creato un corpus rilevante di norme minime comuni paneuropee in questo ambito;

BN.  considerando che gli Stati membri hanno il dovere di promuovere e proteggere costantemente le libertà di opinione, di espressione, di informazione e i media e che, se queste libertà sono gravemente minacciate o violate in uno Stato membro, l'Unione è obbligata a intervenire in maniera tempestiva ed efficace, sulla base delle sue competenze, come previsto dai trattati e dalla Carta, al fine di proteggere l'ordine democratico e pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

BO.  considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione per la libertà, il pluralismo e la concentrazione dei mezzi d'informazione nell'Unione e negli Stati membri;

BP.   considerando le critiche nei confronti di una serie di disposizioni della normativa ungherese sui mezzi d'informazione espresse dal Parlamento e dalla Commissione, dal rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media e dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, nonché dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché da numerose associazioni internazionali e nazionali di giornalisti, redattori ed editori, da ONG che operano nell'ambito dei diritti umani e delle libertà civili e dagli Stati membri;

BQ.  considerando che le critiche espresse riguardano principalmente l'adozione della normativa nell'ambito della procedura parlamentare dei progetti di legge a iniziativa personale, la struttura estremamente gerarchica della sorveglianza dei mezzi d'informazione, il potere direttivo del presidente dell'Autorità di regolamentazione, l'assenza di disposizioni intese a garantire l'indipendenza dell'Autorità, l'ampio potere sanzionatorio e di vigilanza dell'Autorità, il considerevole impatto di talune disposizioni sul contenuto della programmazione, l'assenza di una regolamentazione specifica per i mezzi d'informazione, la mancanza di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle licenze e la genericità delle norme che può favorire un'applicazione e un'osservanza arbitrarie;

BR.  considerando che nella sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media, il Parlamento sottolinea che la legge ungherese sui media dovrebbe essere urgentemente sospesa e sottoposta a revisione sulla base delle osservazioni e delle proposte della Commissione, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, e invita la Commissione a continuare l'attenta sorveglianza e valutazione della conformità della legge ungherese sui media quale modificata con la legislazione europea, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali;

BS.   considerando che il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha sottolineato la necessità di modificare la normativa per porre fine alle violazioni della libertà dei mezzi d'informazione, come le prescrizioni relative alle informazioni e alla copertura che devono essere offerte da tutti i fornitori di servizi d'informazione, l'imposizione di sanzioni ai mezzi d'informazione, le restrizioni preventive della libertà di stampa sotto forma di requisiti di registrazione e di eccezioni alla protezione delle fonti dei giornalisti; considerando inoltre che, per quanto riguarda l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi d'informazione, ha espresso la necessità di affrontare problemi come l'indebolimento delle garanzie costituzionali del pluralismo, la mancanza d'indipendenza degli organismi di regolamentazione dei media, l'assenza di garanzie per l'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione e l'assenza di un efficace ricorso interno per gli operatori dei mezzi d'informazione soggetti alle decisioni del Consiglio dei mezzi d'informazione;

BT.  considerando che la Commissione ha espresso preoccupazioni quanto alla conformità della normativa ungherese sui mezzi d'informazione con la direttiva sui servizi di media audiovisivi e con l'acquis comunitario in generale, segnatamente in relazione all'obbligo per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi di offrire una copertura equilibrata, e ha inoltre sollevato dubbi sulla conformità della legge con il principio di proporzionalità e il rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione sancito dall'articolo 11 della Carta, con il principio del paese d'origine e i requisiti di registrazione; considerando inoltre che, nel marzo 2011, in seguito alle negoziazioni con la Commissione, il parlamento ungherese ha modificato la legge, al fine di affrontare i problemi sollevati dalla Commissione;

BU.  considerando che l'OSCE ha espresso serie riserve sull'ambito materiale e territoriale della normativa ungherese, sulla composizione politica omogenea dell'Autorità per i mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, sulle sanzioni sproporzionate comminate, sulla mancanza di una procedura automatica per la sospensione delle sanzioni in caso di ricorso giudiziario contro una decisione dell'Autorità per i mezzi d'informazione, sulla violazione del principio di riservatezza delle fonti giornalistiche e sulla protezione dei valori familiari;

BV.  considerando che le raccomandazioni dell'OCSE(7) comprendevano l'eliminazione dei requisiti giuridici concernenti una copertura equilibrata e di altre prescrizioni relative al contenuto della normativa, la garanzia dell'indipendenza editoriale, la garanzia che si applichino norme diverse alle diverse forme di mezzi d'informazione (stampa, radiodiffusione e Internet), l'eliminazione dei requisiti di registrazione ritenuti eccessivi, la garanzia dell'indipendenza e della competenza dell'organismo di regolamentazione, la garanzia dell'obiettività e della pluralità nella procedura di nomina degli organismi che disciplinano il settore dei mezzi d'informazione, l'astensione dall'assoggettare la stampa alla competenza dell'organismo di regolamentazione, nonché un'efficace promozione dell'autoregolamentazione;

BW.  considerando che, nonostante il fatto che le leggi siano state modificate nel 2011 a seguito di negoziazioni con la Commissione e nel maggio 2012 successivamente alla decisione della Corte costituzionale del dicembre 2011, che ha rigettato come incostituzionali diverse disposizioni sulla regolamentazione dei contenuti della carta stampata, la protezione delle fonti dei giornalisti, l'obbligo della fornitura di dati e la funzione del commissionario responsabile dei mezzi d'informazione e delle telecomunicazioni, il rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media ha deplorato che diverse modifiche siano state introdotte e adottate con breve preavviso senza consultare le parti interessate e che gli elementi fondamentali della normativa non siano stati migliorati, in particolare la nomina del presidente e dei membri dell'Autorità per i mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, il loro potere sul contenuto dei mezzi radiotelevisivi, l'imposizione di ammende elevate e l'assenza di garanzie per l'indipendenza finanziaria ed editoriale delle emittenti radiotelevisive pubbliche;

BX.  considerando che, pur valutando positivamente le modifiche alla normativa sui mezzi d'informazione adottate nel marzo 2011, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha sottolineato la necessità di affrontare i problemi che ancora sussistono concernenti la regolamentazione del contenuto dei mezzi d'informazione, l'insufficienza delle garanzie per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità per i mezzi d'informazione, le ammende e altre sanzioni amministrative eccessive, l'applicabilità della normativa sui mezzi d'informazione a tutti i tipi di media, ivi compresa la stampa e Internet, i requisiti di registrazione e l'assenza di una sufficiente protezione delle fonti giornalistiche;

BY.  considerando che in un'analisi degli esperti del Consiglio d'Europa(8) (che ha valutato la conformità della proposta di modifica della legge sui media del 2012 con i testi normativi del Consiglio d'Europa nell'ambito dei mezzi d'informazione e della libertà di espressione) si raccomanda di rivedere attentamente, chiarire o in alcuni casi eliminare disposizioni specifiche concernenti la registrazione e la trasparenza, la regolamentazione del contenuto, gli obblighi di copertura delle informazioni, la protezione delle fonti, i mezzi d'informazione del servizio pubblico e gli organismi di regolamentazione;

BZ.  considerando che, a seguito del dialogo condotto con l'UE e il Segretario generale del Consiglio d'Europa attraverso uno scambio di lettere e riunioni di esperti, nel febbraio 2013 sono state presentate nuove modifiche giuridiche intese a rafforzare e garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione dei media, in particolare per quanto riguarda le norme relative alle condizioni per la nomina e l'elezione del presidente dell'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e del Consiglio dei mezzi d'informazione concernenti, rispettivamente, la procedura di nomina, la persona che effettua la nomina e la ripetizione del mandato;

CA.  considerando che le autorità ungheresi hanno dichiarato la loro intenzione di riesaminare le norme relative alle limitazioni alla propaganda politica durante le campagne elettorali; che il governo ungherese è impegnato in consultazioni con la Commissione sulla questione della propaganda politica; considerando tuttavia che la Quarta modifica impone un ampio e potenzialmente vago divieto di espressione che viola la dignità dei gruppi, inclusa la nazione ungherese, che potrebbe essere usato per interferire in modo arbitrario con la libertà di espressione e avere un effetto inibitore su giornalisti, artisti e altre categorie;

CB.  considerando che l'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e il Consiglio dei mezzi d'informazione non hanno valutato gli effetti della normativa sulla qualità del giornalismo, i livelli di libertà editoriale e la qualità delle condizioni di lavoro dei giornalisti;

Rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze

CC.  considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è esplicitamente riconosciuto tra i valori enunciati all'articolo 2 del TUE e che l'Unione si impegna a promuovere questi valori e a combattere l'esclusione sociale, il razzismo, l'antisemitismo e la discriminazione;

CD.  considerando che la non discriminazione rappresenta uno dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

CE.  considerando che la responsabilità degli Stati membri di assicurare che tutti i diritti fondamentali siano rispettati, indipendentemente dall'etnia o dal credo, riguarda tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e le autorità preposte all'applicazione della legge e implica inoltre la promozione attiva della tolleranza e la ferma condanna di fenomeni come la violenza razziale, i discorsi incitanti all'odio antisemita e anti rom, in particolare se espresso in consessi ufficiali o pubblici, incluso il parlamento ungherese;

CF.   considerando che l'assenza di reazione da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge nei casi di reati a sfondo razziale(9) ha generato sfiducia nei confronti delle forze di polizia;

CG.  considerando che è opportuno rammentare che il parlamento ungherese ha adottato disposizioni legislative in ambito civile e penale per combattere l'istigazione al razzismo e i discorsi incitanti all'odio;

CH.  considerando che, anche se l'intolleranza nei confronti dei membri delle comunità rom ed ebraica non è un problema che riguarda unicamente l'Ungheria, e che altri Stati membri si trovano ad affrontare lo stesso problema, i recenti avvenimenti hanno suscitato preoccupazioni in merito a un'intensificazione dei discorsi anti-rom e antisemita in Ungheria;

CI.  considerando che l'adozione della legislazione retroattiva in ambito fiscale e previdenziale ha determinato un notevole aumento dell'insicurezza sociale e della povertà, che non solo suscita grande incertezza tra la popolazione ma comporta anche una violazione del diritto di proprietà privata e mette a rischio le libertà civili fondamentali;

Libertà di religione o credo e riconoscimento delle chiese

CJ.  considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancita dall'articolo 9 della CEDU e dall'articolo 10 della Carta costituisce uno dei pilastri di una società democratica e che il ruolo dello Stato, a tale riguardo, dovrebbe essere quello di garantire, in maniera neutrale e imparziale, il diritto di praticare religioni, confessioni e credi diversi;

CK.  considerando che la legge sulle chiese ha stabilito un nuovo regime giuridico per la regolamentazione delle associazioni religiose e delle chiese in Ungheria, imponendo una serie di obblighi per il riconoscimento delle chiese e subordinando tale riconoscimento alla preventiva approvazione di una maggioranza di due terzi del parlamento;

CL.  considerando che la Commissione di Venezia(10) ha ritenuto che l'obbligo previsto dalla legge sulle chiese di ottenere il riconoscimento del parlamento come condizione per l'istituzione di una chiesa costituisca una limitazione della libertà di culto;

CM.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni retroattive della legge sulle chiese, oltre 300 chiese registrate hanno perso il loro statuto giuridico di chiesa;

CN.  considerando che, su richiesta di diverse comunità religiose e del commissario ungherese per i diritti fondamentali, la Corte costituzionale ha esaminato la costituzionalità delle disposizioni della legge sulle chiese e, nella sua decisione 6/2013 del 26 febbraio 2013, ha dichiarato che alcune di queste sono incostituzionali, annullandole con effetto retroattivo;

CO.  considerando che in tale decisione la Corte costituzionale, pur non mettendo in discussione il diritto del parlamento di definire i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una chiesa, ritiene che il riconoscimento dello statuto di chiesa mediante una votazione parlamentare potrebbe dare luogo a decisioni politicamente faziose, e che la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge non prevede l'obbligo di presentare una motivazione dettagliata nel caso di una decisione di rifiuto dello statuto di chiesa, che non sono state precisate scadenze per le azioni del parlamento e che la legge non garantisce la possibilità di presentare un ricorso efficace nei casi di rifiuto o di assenza di una decisione;

CP.  considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale, adottata due settimane dopo la decisione della Corte costituzionale, ha modificato l'articolo VII della Legge fondamentale e ha riconosciuto come potere costituzionale la facoltà del parlamento di approvare leggi cardinali per riconoscere determinate associazioni che svolgono attività religiose come le chiese, invalidando in tal modo la decisione della Corte costituzionale;

II- Valutazione
La Legge fondamentale ungherese e la sua applicazione

1.  rammenta che il rispetto della legalità – ivi compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi, anche in sede di adozione di una Legge fondamentale – e di un sistema di democrazia rappresentativa solido, basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti dell'opposizione, costituiscono elementi fondamentali dei concetti di democrazia e di Stato di diritto quali sanciti dall'articolo 2 del TUE, il quale prevede che «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini», e quali proclamati nei preamboli sia del trattato sull'Unione europea che della Carta; si rammarica che, in fatto di protezione dei valori fondamentali europei, in passato le istituzioni dell'UE non siano sempre riuscite a essere all'altezza dei propri requisiti; afferma quindi che spetta in particolare alle istituzioni dell'UE assumere fermamente posizione per la salvaguardia dei valori fondamentali europei figuranti all'articolo 2 del TUE, sia a livello dell'Unione che negli Stati membri;

2.  ribadisce fermamente che, benché l'elaborazione e l'adozione di una nuova costituzione rientrino nell'ambito delle competenze degli Stati membri, questi ultimi e l'Unione hanno la responsabilità di assicurare che le procedure costituzionali e i contenuti delle costituzioni siano conformi agli impegni assunti da ciascuno Stato membro nel quadro dei trattati di adesione all'Unione europea, ovvero ai valori comuni dell'Unione, della Carta e della CEDU;

3.  deplora che il processo di elaborazione e di adozione della Legge fondamentale ungherese sia stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza, apertura, inclusività e, in ultima analisi, della base consensuale che ci si poteva attendere da un processo costituente democratico e moderno, il che ha indebolito la legittimità della stessa Legge fondamentale;

4.  prende atto della summenzionata decisione della Corte costituzionale del 28 dicembre 2012, nella quale si dichiara che il parlamento ungherese ha oltrepassato i limiti del suo potere legislativo emanando una serie di norme permanenti e generali nelle disposizioni transitorie della Legge fondamentale e che, fra l'altro, «è compito e responsabilità del potere costituente chiarire la situazione dopo l'annullamento parziale. Il parlamento deve definire una situazione giuridica chiara e ineccepibile», aggiungendo che ciò non implica l'inserimento automatico delle disposizioni annullate all'interno della Legge fondamentale senza alcuna distinzione, in quanto il parlamento «è tenuto a riesaminare gli aspetti normativi delle disposizioni non transitorie annullate e a decidere in merito a quali richiedano una nuova regolamentazione, e a quale livello delle fonti di diritto. È altresì compito del parlamento selezionare le disposizioni – che richiedono una nuova regolamentazione – da inserire nella Legge fondamentale e quelle che richiedono una regolamentazione mediante un atto del parlamento»;

5.  critica fermamente le disposizioni della quarta modifica della Legge fondamentale, che pregiudicano la supremazia della Legge stessa reintroducendo nel testo una serie di norme che la Corte costituzionale aveva precedentemente dichiarato incostituzionali, ossia incompatibili, per motivi procedurali o sostanziali, con la Legge fondamentale;

6.  rammenta che, nella summenzionata decisione del 28 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha emesso una chiara sentenza sulle norme di costituzionalità dichiarando che «negli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto, le costituzioni presentano norme e requisiti sostanziali e procedurali costanti. I requisiti costituzionali sostanziali e procedurali della Legge fondamentale non devono essere di livello inferiore a quelli della precedente costituzione (legge). I requisiti di uno Stato costituzionale fondato sullo Stato di diritto sono criteri che vengono costantemente attuati nel presente e rappresentano un programma per il futuro. Uno Stato costituzionale fondato sullo Stato di diritto è un sistema di valori, principi e garanzie costanti»; ritiene che tale dichiarazione, chiara e dignitosa, sia applicabile all'Unione europea e a tutti i suoi Stati membri;

7.  ricorda che i valori comuni della democrazia e dello Stato di diritto dell'Unione richiedono un sistema di democrazia rappresentativa solido, basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti dell'opposizione e che, conformemente all'articolo 3 del protocollo 1 della CEDU, le elezioni dovrebbero garantire «la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo»;

8.  ritiene che, sebbene il ricorso a leggi adottate con una maggioranza di due terzi sia comune in altri Stati membri e abbia costituito una caratteristica dell'assetto costituzionale e giuridico ungherese sin dal 1989, l'ampio ricorso alle leggi cardinali per stabilire norme molto specifiche e dettagliate pregiudica i principi della democrazia e dello Stato di diritto, in quanto ha permesso all'attuale governo, che gode del sostegno di una maggioranza qualificata, di fissare in modo definitivo alcune scelte politiche, rendendo in tal modo più difficile rispondere ai cambiamenti sociali per qualsiasi futuro governo che disponga soltanto di una maggioranza semplice in parlamento e riducendo così, potenzialmente, l'importanza di nuove elezioni; ritiene che questa consuetudine debba essere riesaminata, affinché i governi e le maggioranze parlamentari futuri possano legiferare in modo pieno ed effettivo;

9.  ritiene che il ricorso alla procedura dei progetti di legge a iniziativa personale per applicare la costituzione (mediante leggi cardinali) non costituisca una procedura legislativa trasparente, responsabile e democratica, poiché non prevede garanzie di una consultazione e un dibattito significativi in seno alla società e potrebbe essere in contrasto con la stessa Legge fondamentale, che obbliga il governo (e non i singoli deputati) a presentare al parlamento i progetti di legge necessari per l'applicazione della Legge fondamentale;

10.  prende atto del parere della commissione di Venezia (N. CDL-AD(2011)016), la quale «accoglie con favore il fatto che la nuova costituzione introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali»; prende atto, altresì, del parere della Commissione di Venezia (N. CDL-AD(2012)001) secondo cui l'adozione di numerosi testi di legge in un arco temporale molto limitato potrebbe spiegare il motivo per cui alcune delle nuove disposizioni non sono conformi alle norme europee; prende atto, infine, del parere della Commissione di Venezia sulla quarta modifica della Legge fondamentale ungherese (N. CDL-AD(2013)012), in cui si afferma che «la quarta modifica stessa introduce o perpetua carenze nell'ordinamento costituzionale ungherese»;

11.  si compiace che la Legge fondamentale ungherese ribadisca e riprenda gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che l'Ungheria, come quarto paese dell'UE, riconosca, all'articolo H, la lingua dei segni ungherese (HSL) quale lingua a pieno titolo e la protegga come parte della cultura ungherese;

12.  plaude al fatto che, all'articolo XV, la Legge fondamentale dell'Ungheria proibisce in particolare la discriminazione fondata sulla razza, il colore della pelle, il genere, la disabilità, la lingua, la religione, le idee politiche o di altra natura, le origini nazionali o sociali, il patrimonio, la nascita o altre circostanze e dispone che l'Ungheria adotti misure specifiche per la protezione dei minori, delle donne, degli anziani e delle persone con disabilità, in conformità degli articoli da 20 a 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Sistema democratico di equilibrio dei poteri

13.  ricorda che la democrazia e lo Stato di diritto implicano una separazione dei poteri tra istituzioni indipendenti sulla base di un efficiente sistema di pesi e contrappesi e di un efficace controllo della conformità della legislazione con la Costituzione;

14.  rammenta che la maggioranza costituzionale ha aumentato il numero di giudici costituzionali da 11 a 15 e ha abolito l'obbligo di raggiungere un accordo con l'opposizione in relazione all'elezione dei giudici costituzionali; esprime preoccupazione in merito al fatto che, a seguito di tali misure, otto degli attuali quindici giudici costituzionali sono stati eletti esclusivamente da una maggioranza di due terzi (con una sola eccezione), tra cui due nuovi membri che sono stati nominati direttamente dalla loro carica di membri del parlamento;

15.  plaude all'introduzione della possibilità di presentare due nuovi tipi di ricorso costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale e comprende che un sistema democratico fondato sullo Stato di diritto non necessiti in termini assoluti di una corte costituzionale per operare in modo appropriato; rammenta tuttavia il parere N. CDL-AD (2011)016 della Commissione di Venezia, nel quale si afferma che, negli Stati che hanno optato per una corte costituzionale, questa deve avere la facoltà di verificare la conformità di tutte le leggi ai diritti umani garantiti dalla costituzione; ritiene, pertanto, che la limitazione della competenza costituzionale relativa alle leggi in materia di bilancio statale e di tassazione indebolisca le garanzie istituzionali e procedurali per la tutela di una serie di diritti costituzionali e per il controllo dei poteri del parlamento e del governo in materia di bilancio;

16.  rammenta che, come dichiarato dalla Corte costituzionale nella sua decisione n. 45/2012, «la legalità costituzionale non prevede soltanto requisiti procedurali, formali e di validità del diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali [...]. Se del caso, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalizzazione dei requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori degli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto»;

17.  osserva che, alla luce delle modifiche sistematiche della Legge fondamentale in base alla volontà politica, la Corte costituzionale non può più svolgere il suo ruolo di organo supremo di protezione costituzionale, in particolare perché la quarta modifica proibisce esplicitamente alla Corte di esaminare le modifiche costituzionali che contrastano con altre norme e principi costituzionali;

18.  tenendo conto del diritto di un parlamento democraticamente eletto di adottare una legislazione che sia in linea con i diritti fondamentali, con il rispetto delle minoranze politiche e con una procedura democraticamente adeguata e trasparente, e del dovere dei tribunali, sia ordinari che costituzionali, di salvaguardare la compatibilità delle leggi con la costituzione, sottolinea l'importanza del principio della separazione dei poteri e del corretto funzionamento del sistema di equilibri istituzionali; è preoccupato, a tale proposito, per il trasferimento di poteri in ambito costituzionale a vantaggio del parlamento e a discapito della Corte costituzionale, il quale mette seriamente a repentaglio il principio della separazione dei poteri e il corretto funzionamento del sistema di pesi e contrappesi, che rappresentano corollari fondamentali dello Stato di diritto; accoglie con favore, al riguardo, la dichiarazione congiunta rilasciata il 16 maggio 2013 dai presidenti delle Corti costituzionali ungherese e rumena, Péter Paczolay e Augustin Zegrean, nella quale si sottolinea la responsabilità particolare delle corti costituzionali nei paesi governati da una maggioranza di due terzi;

19.  esprime inoltre viva preoccupazione per le disposizioni della quarta modifica che abrogano 20 anni di giurisprudenza costituzionale, i quali racchiudevano un intero sistema di principi fondanti e obblighi costituzionali, compresa l'eventuale giurisprudenza inerente all'applicazione del diritto dell'Unione e della legislazione europea in materia di diritti umani; prende atto che la Corte si è già avvalsa delle sue precedenti decisioni come fonte di interpretazione; è preoccupato, tuttavia, per il fatto che altre corti potrebbero non essere in grado di fondare le proprie decisioni sulla precedente giurisprudenza della Corte costituzionale;

20.  è inoltre preoccupato per la conformità con il diritto dell'Unione della disposizione contenuta nella quarta modifica che autorizza il governo ungherese a imporre una tassa speciale per applicare le sentenze della Corte di giustizia dell'UE che comportano obblighi di pagamento, quando il bilancio statale non dispone di risorse sufficienti e il debito pubblico supera il 50% del prodotto interno lordo; prende atto del dialogo in corso fra il governo ungherese e la Commissione europea al riguardo;

21.  critica la procedura accelerata di emanazione di leggi importanti, in quanto essa pregiudica il diritto dei partiti dell'opposizione di partecipare in maniera effettiva al processo legislativo, limitando il loro controllo sull'azione della maggioranza e del governo, e in definitiva, incidendo negativamente sul sistema di equilibri istituzionali;

22.  esprime preoccupazioni in merito a diverse disposizioni della legge LXXII del 2013 .sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale, in quanto esse potrebbero avere incidenza negativa sulla separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;

23.  ricorda che l'indipendenza delle autorità incaricate della protezione dei dati è garantita dall'articolo 16 del TFUE e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

24.  sottolinea che la tutela contro la cessazione anticipata del mandato costituisce un elemento essenziale del requisito di indipendenza delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati conformemente al diritto dell'UE;

25.  segnala che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria concernente la legittimità della cessazione del mandato dell'ex commissario per la protezione dei dati, il cui caso è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea, in ordine al livello di indipendenza di tale organo;

26.  deplora che le summenzionate modifiche costituzionali abbiano determinato un evidente indebolimento del sistema di equilibri istituzionali richiesto dallo Stato di diritto e dal principio democratico della separazione dei poteri;

Indipendenza del sistema giudiziario

27.  ricorda che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri derivante ​​dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

28.  ricorda che la Corte costituzionale, nella summenzionata decisione 33/2012, ha qualificato l'indipendenza della magistratura e dei giudici come una conquista della costituzione storica ungherese, quando ha dichiarato che il principio di indipendenza della magistratura, con tutti i suoi elementi, è un successo inequivocabile, stabilendo pertanto che l'indipendenza della magistratura, con il conseguente principio di inamovibilità, non è solo una disposizione normativa della Legge fondamentale, ma anche una conquista della costituzione storica e rappresenta quindi un principio di interpretazione obbligatorio universale, basato sulle disposizioni della Legge fondamentale, che va applicato anche in corso di esame di altri potenziali contenuti della Legge fondamentale(11);

29.  sottolinea che l'effettiva tutela dell'indipendenza della magistratura costituisce la base della democrazia in Europa ed è un requisito indispensabile per consolidare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri e pertanto un'agevole cooperazione transfrontaliera in uno spazio comune di giustizia, in base al principio del reciproco riconoscimento quale sancito dagli articoli 81 (materia civile) e 82 (materia penale) del TFUE;

30.  deplora che le numerose misure adottate, così come alcune riforme in corso, non forniscano sufficienti garanzie di tutela costituzionale circa l'indipendenza della magistratura e l'indipendenza della Corte costituzionale dell'Ungheria;

31.  ritiene che la cessazione anticipata del mandato del presidente della Corte suprema violi la garanzia della sicurezza degli incarichi, che costituisce un elemento chiave dell'indipendenza della magistratura;

32.  accoglie favorevolmente la summenzionata decisione 33/2012 della Corte costituzionale, che dichiara incostituzionale la cessazione obbligatoria del servizio per i giudici all'età di 62 anni, nonché la summenzionata decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012, la quale dichiara che l'abbassamento radicale dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria costituisce una discriminazione ingiustificata fondata sull'età ed è quindi in contrasto con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio;

33.  saluta con favore le modifiche della legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali ungheresi e della legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria, adottate dal parlamento ungherese il 2 luglio 2012, che rispondono a molte delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 febbraio 2012 e dalla Commissione di Venezia nel suo parere;

34.  si rammarica, tuttavia, che non tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia siano state messe in atto, in particolare per quanto riguarda la necessità di limitare i poteri discrezionali del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale nel contesto del trasferimento di casi, il che potrebbe incidere sul diritto a un giusto processo e a un giudice legittimo; prende atto dell'espressione d'intento del governo ungherese di rivedere il sistema di trasferimento dei casi; ritiene che debbano essere attuate le raccomandazioni della Commissione di Venezia al riguardo;

35.  si compiace dell'adozione della legge XX del 2013 sulle modifiche legislative in materia di limite massimo di età applicabile a talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario, che fissa l'età pensionabile dei giudici a 65 anni al termine di un periodo transitorio di 10 anni e prevede il ripristino dei giudici illegittimamente rimossi dalle loro funzioni;

36.  deplora tuttavia che, per quanto riguarda i presidenti dei tribunali, la legge XX del 2013 prevede la reintegrazione nelle cariche esecutive originarie solo se queste posizioni giudiziarie sono ancora vacanti, con la conseguenza che soltanto per pochi giudici illegittimamente rimossi vi è la garanzia che siano reintegrati esattamente nel medesimo incarico, con i medesimi compiti e le stesse responsabilità che detenevano prima della loro rimozione;

37.  valuta positivamente la proposta della Commissione relativa a un quadro di valutazione permanente sulla giustizia in tutti i 27 Stati membri dell'UE, come proposto dal Vicepresidente Reding, che dimostra come la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura rappresenti una preoccupazione generale dell'UE; sottolinea che in taluni Stati membri potrebbero emergere gravi preoccupazioni in ordine a questi temi; chiede che, come già richiesto, il quadro di valutazione sulla giustizia sia ampliato al fine di includervi la giustizia penale, i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia;

38.  riconosce la professionalità e la dedizione della comunità giudiziaria ungherese e il suo impegno per lo Stato di diritto e ricorda che, sin dall'inizio del processo democratico in Ungheria, la Corte costituzionale è stata riconosciuta come organo costituzionale eminente in tutta Europa e nel mondo;

La riforma elettorale

39.  ricorda che la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali, l'adozione della legge sull'elezione dei membri del parlamento ungherese e la legge sulla procedura elettorale modificano in maniera rilevante il quadro giuridico e istituzionale per le prossime elezioni che si terranno nel 2014, e lamenta pertanto che tali leggi siano state adottate unilateralmente dai partiti al governo, senza aver condotto un'ampia consultazione con l'opposizione;

40.  teme che, nell'odierno contesto politico, le attuali disposizioni sulla procedura di nomina dei membri della commissione elettorale nazionale non garantiscano adeguatamente una rappresentanza equilibrata in seno a tale commissione, né la sua indipendenza;

41.  si compiace che le autorità ungheresi abbiano richiesto il parere della Commissione di Venezia sulla legge relativa all'elezione dei membri del parlamento ungherese il 20 gennaio 2012; ritiene tuttavia necessaria un'analisi globale al fine di valutare il panorama elettorale, che ha subito cambiamenti sostanziali;

42.  si compiace che la legge XXXVI del 2013 sulla procedura elettorale in Ungheria, in particolare all'articolo 42, stabilisca che, su richiesta, le persone con disabilità potranno avvalersi di indicazioni in braille, di informazioni pertinenti redatte in formulari di facile lettura, di schede elettorali in braille ai seggi e del pieno accesso a questi ultimi e che una particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze delle persone su sedia a rotelle; che inoltre, ai sensi dell'articolo 50 della summenzionata legge, gli elettori con disabilità possono chiedere di essere registrati presso un seggio diverso e più accessibile per poter esprimere il proprio voto in una determinata circoscrizione, conformemente all'obbligo di garantire almeno un seggio pienamente accessibile in ogni circoscrizione, quale sancito dall'articolo 81;

Pluralismo dei media

43.  riconosce gli sforzi delle autorità ungheresi che hanno condotto a modifiche legislative volte ad affrontare una serie di carenze evidenziate, al fine di migliorare la legislazione sui media e di portarla in linea con le norme dell'UE e del Consiglio d'Europa;

44.  apprezza il dialogo costruttivo in corso con attori internazionali e sottolinea che la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e il governo ungherese ha prodotto risultati tangibili, come risulta dalla legge XXXIII del 2013, che affronta alcuni dei problemi precedentemente evidenziati nelle valutazioni giuridiche della legislazione sui media, in particolare in relazione alle procedure di nomina e di elezione dei presidenti dell'autorità responsabile dei mezzi d'informazione e del consiglio dei mezzi d'informazione; ricorda, tuttavia, che sussistono tuttora preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza dell'autorità responsabile dei mezzi d'informazione;

45.  esprime preoccupazione per gli effetti della disposizione contenuta nella quarta modifica che vieta i messaggi pubblicitari di natura politica nei mezzi d'informazione commerciali, dato che, nonostante l'obiettivo dichiarato di tale disposizione sia quello di ridurre i costi delle campagne politiche e di creare pari opportunità per i partiti, essa compromette l'imparzialità delle informazioni; prende atto del fatto che il governo ungherese è in fase di consultazione con la Commissione europea in merito alle norme in materia di messaggi pubblicitari di natura politica; prende atto dell'esistenza di restrizioni anche in altri paesi europei; prende atto del parere della Commissione di Venezia sulla quarta modifica della Legge fondamentale ungherese (N. CDL-AD(2013) 012), secondo cui le limitazioni ai messaggi pubblicitari di natura politica devono essere considerate nel contesto giuridico del particolare Stato membro e il divieto di qualsiasi tipo di pubblicità politica nei mezzi d'informazione commerciali, che in Ungheria hanno una diffusione più ampia rispetto ai media del servizio pubblico, priverà l'opposizione di una possibilità importante di dar voce alle proprie opinioni con efficacia e così controbilanciare la posizione dominante del governo nella copertura mediatica;

46.  ribadisce il suo invito, rivolto alle autorità ungheresi, ad agire al fine di effettuare o commissionare valutazioni periodiche proattive dell'impatto della legislazione sull'ambiente dei media (abbassamento della qualità del giornalismo, casi di auto-censura, limitazione della libertà editoriale e peggioramento della qualità delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul lavoro dei giornalisti);

47.  deplora il fatto che la creazione dell'agenzia di stampa ungherese di proprietà statale (MTI) quale fornitore unico di notizie per le emittenti di servizio pubblico – mentre tutte le principali emittenti private sono tenute a disporre di un proprio servizio stampa – abbia portato a una situazione di virtuale monopolio della stessa sul mercato, dal momento che la maggior parte delle sue notizie è disponibile a titolo gratuito; ricorda la raccomandazione del Consiglio d'Europa riguardante l'eliminazione dell'obbligo per le emittenti pubbliche di ricorrere all'agenzia di stampa nazionale in quanto rappresenta un'irragionevole e ingiusta restrizione della pluralità delle fonti di notizie;

48.  rileva la necessità che l'autorità nazionale garante della concorrenza effettui valutazioni periodiche dei contesti e dei mercati mediatici, mettendo in evidenza i potenziali rischi per il pluralismo;

49.  pone l'accento sul fatto che le misure atte a regolamentare l'accesso dei canali mediatici al mercato mediante procedure di concessione di licenze e autorizzazioni a trasmettere, norme in materia di tutela della sicurezza dello Stato, nazionale o militare e dell'ordine pubblico nonché norme in materia di moralità pubblica non dovrebbero essere utilizzate abusivamente al fine di assoggettare i mezzi di informazione a controlli o censure di natura politica o di parte, e sottolinea la necessità di garantire un giusto equilibrio in tal senso;

50.  è preoccupato per l'assoggettamento del servizio pubblico di radiodiffusione a un sistema istituzionale estremamente centralizzato che adotta le reali decisioni operative senza controllo pubblico; pone l'accento sul fatto che le pratiche di appalto tendenziose e opache nonché le informazioni di parte diramate dal servizio pubblico di radiodiffusione che raggiungono un vasto pubblico distorcono il mercato dei media; sottolinea che, in linea con il protocollo n. 29 del trattato di Lisbona sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, tale sistema è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzo di comunicazione;

51.  rammenta la necessità di regolamentare i contenuti in maniera chiara, al fine di consentire ai cittadini e alle società di comunicazione di prevedere in quali casi si configuri un'infrazione delle norme e di determinare le conseguenze giuridiche di eventuali violazioni; osserva con preoccupazione che, nonostante tale regolamentazione dettagliata dei contenuti, l'Autorità ungherese per i mezzi di informazione non ha ancora sanzionato in alcun modo le recenti prese di posizione pubbliche anti-rom, e chiede un'applicazione equilibrata della legge;

Diritti degli appartenenti a minoranze

52.  rileva che il parlamento ungherese ha introdotto disposizioni legislative in ambito penale e civile per combattere l'istigazione al razzismo e l'incitamento all'odio; è del parere che le misure legislative rappresentino un importante punto di partenza per raggiungere l'obiettivo di creare una società libera da intolleranze e discriminazioni in tutta l'Europa, dal momento che le misure concrete non possono che poggiare su una solida legislazione; precisa tuttavia che la legislazione deve essere applicata in maniera attiva;

53.  sottolinea il fatto che le autorità di tutti gli Stati membri hanno l'obbligo positivo di adoperarsi per evitare la violazione dei diritti degli appartenenti a minoranze, che non possono rimanere neutrali, e che sono tenute a intraprendere le necessarie azioni legali, educative e politiche se confrontate a violazioni in tal senso; prende atto della modifica del 2011 al Codice penale ungherese tesa a prevenire, attraverso la minaccia della reclusione fino a tre anni per i «comportamenti provocatori antisociali» volti a impaurire un membro di una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa, le campagne condotte da gruppi di estremisti per intimidire le comunità rom; riconosce il ruolo svolto dal governo ungherese in relazione al lancio del Quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom durante la sua presidenza dell'UE nel 2011;

54.  prende atto con preoccupazione delle ripetute modifiche dell'ordinamento giuridico atte a limitare i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), ad esempio attraverso il tentativo di escludere le coppie omosessuali e la loro prole (ma anche varie altre configurazioni familiari) dalla definizione di «famiglia» di cui alla Legge fondamentale; sottolinea che si tratta di provvedimenti contrari alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che alimentano un clima di intolleranza nei confronti delle persone LGBT;

55.  accoglie favorevolmente l'inserimento nella Costituzione ungherese, mediante la Quarta modifica, di disposizioni in base alle quali non solo l'Ungheria è tenuta ad adoperarsi per garantire a tutti un alloggio e un accesso ai servizi pubblici dignitosi, ma anche le amministrazioni statali e locali hanno l'obbligo di contribuire a creare le condizioni per garantire condizioni abitative dignitose impegnandosi per offrire un alloggio a tutti i senzatetto; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza pubbliche e i valori culturali, un atto legislativo del parlamento o un'ordinanza locale possano dichiarare illegale la permanenza in un'area pubblica considerata come fissa dimora, in relazione a una determinata parte dell'area pubblica stessa, in quanto tale possibilità potrebbe portare ad assoggettare la condizione di senzatetto a disposizioni di natura penale; ricorda che la Corte costituzionale ungherese aveva ritenuto contrarie alla Costituzione le disposizioni analoghe contenute nella Legge sui reati minori in quanto lesive della dignità umana;

Libertà di religione o di credo e riconoscimento delle Chiese

56.  osserva con preoccupazione che i cambiamenti introdotti nella Legge fondamentale dalla Quarta modifica attribuiscono al parlamento il potere di riconoscere, attraverso leggi cardinali e senza alcun obbligo costituzionale di giustificare un eventuale rifiuto, talune organizzazioni impegnate in attività religiose, come le Chiese; rileva che si tratta di disposizioni dalle potenziali conseguenze negative in relazione al dovere dello Stato di rimanere neutrale e imparziale nelle sue relazioni con le diverse religioni e convinzioni;

Conclusione

57.  ribadisce l'estrema importanza attribuita al principio dell'uguaglianza tra tutti gli Stati membri e rifiuta l'applicazione di due pesi e due misure in relazione al trattamento degli Stati membri stessi; pone l'accento sul fatto che situazioni o disposizioni e quadri giuridici analoghi dovrebbero essere valutati allo stesso modo; è del parere che il semplice fatto di modificare e adottare disposizioni legislative non possa essere considerato incompatibile con i valori dei trattati; invita la Commissione a identificare i casi di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e la Corte di giustizia europea a pronunciarsi su ognuno di essi;

58.  conclude, per i motivi sopraesposti, che la tendenza sistemica e generale a modificare più volte il quadro costituzionale e giuridico nell'arco di tempi molto brevi nonché il contenuto di tali modifiche sono incompatibili con i valori di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e si discostano dai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo trattato; ritiene che, se non opportunamente corretta in maniera tempestiva, la tendenza descritta si tradurrà in un evidente rischio di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

III- Raccomandazioni
Preambolo

59.  ribadisce che la presente risoluzione non tratta solamente dell'Ungheria ma dell'Unione europea nel suo complesso in quanto unità indivisibile, nonché della ricostruzione e dello sviluppo democratici della stessa dopo la caduta dei totalitarismi del XX secolo; osserva che essa riguarda la famiglia europea, i suoi valori e le sue norme comuni, il suo carattere inclusivo e la sua capacità di impegnarsi nel dialogo, la necessità di attuare i trattati cui tutti gli Stati membri hanno aderito volontariamente nonché l'aiuto e la fiducia reciproci di cui l'Unione, così come i suoi cittadini e Stati membri, ha bisogno per fare in modo che detti trattati non rimangano lettera morta e rappresentino piuttosto la base giuridica per un'Europa autentica, giusta e aperta, rispettosa dei diritti fondamentali;

60.  condivide l'idea di un'Unione che non sia solo una «unione di democrazie» ma anche una «Unione della democrazia» basata su società pluralistiche in cui prevalgono il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

61.  ribadisce che, se da un lato in tempi di crisi economica e sociale può essere facile cedere alla tentazione di ignorare i principi costituzionali, dall'altro la credibilità e la solidità delle istituzioni costituzionali svolgono un ruolo cruciale a sostegno delle politiche economiche, fiscali e sociali nonché della coesione sociale;

Appello a tutti gli Stati membri

62.  invita gli Stati membri ad adempiere senza indugio agli obblighi derivanti dal trattato in materia di rispetto, garanzia, protezione e promozione dei valori comuni dell'Unione, in quanto condizione indispensabile per il rispetto della democrazia e quindi dell'essenza stessa della cittadinanza dell'Unione, oltre che per l'instaurazione di una cultura della fiducia reciproca che consenta un'effettiva cooperazione transfrontaliera e la creazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

63.  ritiene che tutti gli Stati membri, così come tutte le istituzioni dell'Unione, abbiano il dovere morale e giuridico di difendere i valori europei sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui i singoli Stati membri sono firmatari e a cui l'UE aderirà presto;

64.  invita i parlamenti nazionali a rafforzare il loro ruolo di controllo del rispetto dei valori fondamentali e a denunciare i rischi di deterioramento di questi ultimi eventualmente emersi entro i confini dell'Unione europea, in modo da mantenere la credibilità dell'Unione nei confronti dei paesi terzi in quanto elemento a sua volta basato sulla serietà con cui l'Unione stessa e i suoi Stati membri adottano come fondamento i valori che hanno scelto;

65.  si aspetta che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie, in particolare in seno al Consiglio dell'Unione europea, per contribuire con lealtà alla promozione dei valori dell'Unione e collaborare con il Parlamento e la Commissione nel controllo della loro osservanza, in particolare nel quadro del «trilogo di cui all'articolo 2» citato al paragrafo 85;

Appello al Consiglio europeo

66.  ricorda al Consiglio europeo le sue responsabilità nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

67.  constata con delusione che il Consiglio europeo è l'unica istituzione politica dell'UE che è rimasta in silenzio, quando invece la Commissione, il Parlamento, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e persino l'amministrazione USA hanno espresso preoccupazione per la situazione in Ungheria;

68.  ritiene che il Consiglio europeo non possa rimanere inerte nel caso in cui uno degli Stati membri violi i diritti fondamentali o introduca modifiche in grado di influenzare negativamente lo Stato di diritto nel paese in questione e quindi nell'Unione europea nel suo insieme, in particolare qualora sia potenzialmente a rischio la fiducia reciproca nell'ordinamento giuridico e nella cooperazione giudiziaria;

69.  invita il Presidente del Consiglio europeo a informare il Parlamento circa la sua valutazione della situazione;

Raccomandazioni alla Commissione

70.  invita la Commissione, in quanto custode dei trattati nonché organo preposto a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a:

   informare il Parlamento in merito alla sua valutazione della Quarta modifica alla Legge fondamentale e al relativo impatto sulla cooperazione all'interno dell'UE;
   essere determinata nel garantire il pieno rispetto dei valori e dei diritti fondamentali comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, dal momento che le loro violazioni minano le fondamenta stesse dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri;
   avviare indagini obiettive e procedure di infrazione ogniqualvolta ritenga che uno Stato membro abbia omesso di adempiere a uno degli obblighi previsti dai trattati e, in particolare, violi i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   evitare in ogni caso l'applicazione di due pesi e due misure nel trattamento degli Stati membri accertandosi che, in situazioni analoghe, tutti gli Stati membri ricevano un trattamento simile nel pieno rispetto del principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;
   non concentrarsi soltanto sulle specifiche violazioni del diritto dell'UE, cui è necessario porre rimedio in particolare mediante l'articolo 258 del TFUE, reagendo piuttosto nella maniera opportuna ai cambiamenti sistemici dell'ordinamento costituzionale e giuridico e delle prassi di uno Stato membro nel caso in cui molteplici e ricorrenti violazioni diano purtroppo adito a situazioni di incertezza del diritto e quindi di non conformità ai requisiti di cui all'articolo 2 del TUE;
   adottare un approccio più completo nei confronti dei potenziali rischi di grave violazione dei valori fondamentali in un dato Stato membro fin dalle prime fasi, impegnandosi altresì immediatamente in un dialogo politico strutturato con lo Stato membro in questione e le altre istituzioni dell'UE; detto dialogo politico strutturato dovrebbe essere coordinato al più alto livello politico della Commissione e avere un chiaro impatto sull'intero spettro dei negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato nei vari ambiti dell'UE;
   creare, con priorità e urgenza esclusive non appena siano identificati rischi di violazioni dell'articolo 2 del TUE, una «Strategia d'allerta relativa all'articolo 2 del TUE», ovvero un meccanismo di controllo coordinato al più alto livello politico e pienamente tenuto in considerazione nelle varie politiche settoriali dell'UE, fino al ripristino della piena conformità all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'eliminazione di qualunque rischio di violazione dello stesso, come altresì previsto dall'ipotesi avanzata nella lettera in cui i ministri degli Affari esteri di quattro Stati membri segnalavano al Presidente della Commissione l'esigenza di sviluppare un nuovo e più efficace metodo per salvaguardare i valori fondamentali al fine di porre maggiormente l'accento sulla promozione di una cultura del rispetto dello Stato di diritto, di cui alle conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 6 e 7 giugno 2013;
   tenere riunioni a livello tecnico con i servizi dello Stato membro interessato, ma non a concludere negoziati in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 del TUE fino a che non sia assicurato il pieno rispetto di detto articolo;
   applicare un approccio orizzontale che coinvolga tutti i servizi della Commissione interessati, al fine di garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti i campi, compreso il settore economico-sociale;
   attuare e se necessario aggiornare la sua comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (COM(2003)0606) elaborando altresì una proposta dettagliata relativa a un meccanismo di controllo rapido e indipendente nonché a un sistema di allarme precoce;
   controllare regolarmente il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia intervenendo altresì quando l'indipendenza della magistratura sia a rischio in qualsiasi Stato membro, in modo da evitare un indebolimento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali in quanto eventualità che creerebbe inevitabilmente ostacoli alla corretta applicazione degli strumenti dell'UE sul riconoscimento reciproco e la cooperazione transfrontaliera;
   assicurare che gli Stati membri garantiscano la corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali in relazione al pluralismo dei media e alla parità di accesso alle informazioni;
   monitorare l'effettiva attuazione delle norme che garantiscono procedure eque e trasparenti per il finanziamento dei media e l'assegnazione della pubblicità e del patrocinio statali, in modo da garantire che esse non causino interferenze con la libertà di informazione e di espressione, il pluralismo o le linee editoriali adottate dai media;
   adottare tempestivamente le opportune misure, che devono essere proporzionate e progressive, nel caso in cui sorgano preoccupazioni in relazione alla libertà di espressione, di informazione e dei media nonché al carattere pluralistico di questi ultimi nell'UE e negli Stati membri, sulla base di un'analisi dettagliata e accurata della situazione e dei problemi da risolvere, oltre che delle modalità migliori per affrontarli;
   affrontare tali questioni nel quadro dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi al fine di migliorare la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione, presentando al più presto una revisione e una modifica di tale direttiva, con particolare riferimento ai suoi articoli 29 e 30;
   portare avanti il dialogo con il governo ungherese sulla conformità al diritto dell'UE della nuova disposizione della Quarta modifica, che autorizza il governo ungherese a imporre uno speciale prelievo fiscale per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE che comportano obblighi di pagamento nel caso in cui il bilancio dello Stato non disponga di fondi sufficienti e il debito pubblico superi la metà del prodotto interno lordo, proponendo altresì adeguate misure volte a impedire il verificarsi di circostanze in grado di tradursi in violazioni del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE;

71.  ricorda alla Commissione che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la prossima adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo confermano una nuova architettura del diritto dell'Unione europea che pone più che mai i diritti umani al centro della sua costruzione, conferendo così alla stessa Commissione, in quanto custode dei trattati, maggiori responsabilità in materia;

Raccomandazioni alle autorità ungheresi

72.  esorta le autorità ungheresi ad attuare il più rapidamente possibile tutte le misure che la Commissione, in quanto custode dei trattati, riterrà necessarie ai fini del pieno rispetto del diritto dell'UE, a conformarsi in toto alle decisioni della Corte costituzionale ungherese e a dare attuazione alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali per la tutela dei diritti fondamentali di seguito elencate, in tempi quanto più possibile brevi e in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, al fine di rispettare pienamente lo Stato di diritto e i suoi requisiti fondamentali in materia di assetto costituzionale, sistemi di controlli ed equilibri e indipendenza della magistratura nonché di solide garanzie per i diritti fondamentali, ivi inclusi la libertà di espressione, dei media e di religione o credo, la tutela delle minoranze, la lotta contro le discriminazioni e il diritto di proprietà;

  

Legge fondamentale

   ripristinare completamente la supremazia della Legge fondamentale abrogando le disposizioni della stessa precedentemente dichiarate contrarie alla Costituzione dalla Corte costituzionale ungherese;
   limitare il frequente ricorso alle leggi cardinali in modo da lasciare settori come la famiglia nonché le questioni sociali, fiscali e di bilancio alle leggi e alle maggioranze ordinarie;
   dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e, in particolare, rivedere l'elenco dei settori che richiedono una maggioranza qualificata al fine di garantire la significatività delle future elezioni;
   garantire un sistema parlamentare dinamico che rispetti anche le forze di opposizione accordando un tempo ragionevole per un reale dibattito tra la maggioranza e l'opposizione nonché per la partecipazione dell'opinione pubblica nell'ambito della procedura legislativa;
   garantire la più ampia partecipazione possibile a tutti i partiti parlamentari al processo costituzionale, anche se la maggioranza speciale applicabile è detenuta dalla sola coalizione di governo;
  

Controlli ed equilibri

   ripristinare pienamente le prerogative della Corte costituzionale in quanto organo supremo di tutela costituzionale e quindi il primato della Legge fondamentale, rimuovendo dal suo testo le limitazioni al potere della Corte costituzionale in materia di controllo della costituzionalità di tutte le modifiche della Legge fondamentale nonché l'abolizione di due decenni di giurisprudenza costituzionale; ripristinare il diritto della Corte costituzionale di riesaminare tutta la legislazione, senza eccezioni, al fine di controbilanciare le azioni legislative ed esecutive nonché garantire il pieno controllo giurisdizionale; il controllo giurisdizionale e costituzionale può essere esercitato in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda delle specificità delle singole storie costituzionali nazionali ma, una volta istituita una Corte costituzionale che, come quella ungherese, si è rapidamente creata una reputazione tra le supreme corti europee dopo la caduta del regime comunista, essa non dovrebbe essere oggetto di misure volte a ridimensionarne le competenze e quindi in grado di compromettere lo Stato di diritto;
   ripristinare la possibilità per il sistema giudiziario di fare riferimento alla giurisprudenza emanata prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, in particolare nel settore dei diritti fondamentali(12);
   adoperarsi per raggiungere un consenso nell'elezione dei membri della Corte costituzionale, con una significativa partecipazione dell'opposizione, garantendo altresì che detti membri non subiscano influenze politiche;
   ripristinare le prerogative del parlamento in materia di bilancio e quindi garantire la piena legittimità democratica delle decisioni finanziarie, eliminando la limitazione dei poteri parlamentari da parte del consiglio per il bilancio in quanto organo non parlamentare;
   cooperare con le istituzioni europee al fine di assicurare che le disposizioni della legge sulla sicurezza nazionale siano compatibili con principi fondamentali quali la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;
   fornire chiarimenti su come intendono porre rimedio alla conclusione anticipata del mandato di alti funzionari in un'ottica di garanzia dell'indipendenza istituzionale dell'autorità per la protezione dei dati;
  

Indipendenza della magistratura

   garantire pienamente l'indipendenza del potere giudiziario, assicurando che nella Legge fondamentale siano sanciti i principi di inamovibilità e di durata garantita del mandato dei giudici, le norme che disciplinano la struttura e la composizione degli organi direttivi della magistratura, nonché le misure di salvaguardia in materia di indipendenza della Corte costituzionale;
   attuare tempestivamente e correttamente le summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012 e della Corte costituzionale ungherese, consentendo la reintegrazione dei giudici rimossi dall'incarico che lo desiderino nelle posizioni precedentemente occupate, anche per quanto concerne i presidenti i cui posti direttivi originari non sono più disponibili;
   stabilire criteri di selezione oggettivi o affidare al Consiglio nazionale della magistratura la definizione di tali criteri, al fine di garantire che le norme sul trasferimento delle cause rispettino il diritto a un processo equo e il principio della legittimità del giudice;
   attuare le raccomandazioni restanti di cui al parere CDL-AD(2012)020 della Commissione di Venezia sugli atti cardinali relativi al sistema giudiziario che sono stati modificati in seguito all'adozione del parere CDL-AD(2012)001;
  

Riforma elettorale

   invitare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR a realizzare un'analisi congiunta del quadro giuridico e istituzionale delle elezioni, ampiamente modificato, e invitare l'ODIHR a organizzare una missione di valutazione delle necessità nonché una di osservazione elettorale a breve e lungo termine;
   garantire una rappresentazione equilibrata in seno alla commissione elettorale nazionale;
  

Media e pluralismo

   adempiere all'impegno di proseguire le discussioni a livello di esperti sulle attività di cooperazione nella prospettiva più a lungo termine riguardante la libertà dei media, sulla base delle più importanti raccomandazioni della perizia giuridica del 2012 del Consiglio d'Europa ancora in sospeso;
   garantire una stretta e tempestiva partecipazione di tutte le pertinenti parti interessate, ivi inclusi i professionisti dei media, i partiti dell'opposizione e la società civile, in ogni ulteriore revisione della normativa in questione, che regolamenta un aspetto così fondamentale del funzionamento di una società democratica, nonché nel processo di attuazione;
   osservare l'obbligo positivo derivante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a norma dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di proteggere la libertà di espressione in quanto rientrante tra le precondizioni indispensabili per una democrazia funzionante;
   rispettare, garantire, tutelare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà dei media e il pluralismo, astenendosi altresì dallo sviluppare o sostenere meccanismi che minaccino la libertà dei media nonché l'indipendenza giornalistica ed editoriale;
   accertarsi che siano posti in essere procedure e meccanismi obiettivi nonché giuridicamente vincolanti per la selezione e la nomina dei dirigenti dei mezzi di informazione pubblici, dei consigli di amministrazione, dei consigli dei media e degli organismi di regolamentazione, in linea con i principi di indipendenza, integrità, esperienza e professionalità, rappresentazione dell'intero spettro politico e sociale, certezza del diritto e continuità;
   fornire garanzie giuridiche in relazione alla piena protezione del principio della riservatezza delle fonti e applicare rigorosamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia;
   assicurare che le norme in materia di informazione politica in tutto il settore dei media audiovisivi garantiscano un equo accesso ai diversi concorrenti politici, pareri e punti di vista, in particolare in occasione di elezioni e referendum, permettendo ai cittadini di formarsi le proprie opinioni senza indebite influenze da parte di un potere di opinione dominante;
  

Rispetto dei diritti fondamentali, inclusi quelli degli appartenenti a minoranze

   intraprendere e proseguire azioni positive e misure efficaci per garantire che siano rispettati i diritti fondamentali di tutte le persone, comprese quelle appartenenti a minoranze e i senzatetto, assicurando altresì l'attuazione da parte di tutte le autorità pubbliche competenti; tenere conto, in sede di revisione della definizione di «famiglia», della tendenza legislativa in Europa ad ampliare l'ambito di applicazione della definizione di famiglia e dell'impatto negativo di una definizione ristretta di tale concetto sui diritti fondamentali di coloro che rimangono esclusi dalla nuova e più restrittiva definizione;
   seguire un approccio diverso per assumere finalmente le proprie responsabilità nei confronti dei senzatetto, che in quanto tali sono vulnerabili, così come previsto dai trattati internazionali sui diritti umani di cui l'Ungheria è firmataria, ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da promuovere i diritti fondamentali anziché violarli con disposizioni della Legge fondamentale volte a dare rilevanza penale alla condizione di senzatetto;
   adoperarsi il più possibile per rafforzare il meccanismo che disciplina il dialogo sociale e le ampie consultazioni garantendo altresì i diritti a esso connessi;
   intensificare gli sforzi finalizzati all'integrazione dei rom e adottare misure mirate per garantirne la protezione, dal momento che le minacce di natura razzista nei confronti della popolazione rom devono essere respinte in modo inequivocabile e deciso;
  

Libertà di religione o di credo e riconoscimento delle Chiese

   stabilire requisiti chiari, neutrali e imparziali nonché procedure istituzionali per il riconoscimento di organizzazioni religiose, ad esempio le Chiese, che rispettino il dovere dello Stato di rimanere neutrale e imparziale nelle sue relazioni con le varie religioni e convinzioni, fornendo altresì efficaci mezzi di ricorso in caso di mancato riconoscimento o di assenza di decisioni, in linea con gli obblighi costituzionali di cui alla summenzionata decisione 6/2013 della Corte costituzionale;

Raccomandazioni alle istituzioni dell'UE in materia di creazione di un nuovo meccanismo atto a far rispettare efficacemente l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea

73.  ribadisce l'urgente necessità di affrontare il cosiddetto «dilemma di Copenaghen», nell'ambito del quale l'Unione europea resta molto severa per quanto riguarda il rispetto dei valori e dei principi comuni da parte dei paesi candidati, ma manca di strumenti efficaci per il controllo e l'irrogazione di sanzioni in seguito all'adesione degli stessi all'UE;

74.  chiede con decisione che gli Stati membri siano regolarmente valutati in merito al mantenimento della conformità ai valori fondamentali dell'Unione e ai requisiti della democrazia e dello Stato di diritto, evitando di applicare due pesi e due misure nonché tenendo presente che tale valutazione deve essere fondata su una visione europea dei principi costituzionali e giuridici comunemente accettati; chiede inoltre con fermezza che situazioni analoghe negli Stati membri siano monitorate seguendo le medesime modalità, in quanto in caso contrario non sarebbe rispettato il principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;

75.  chiede una più stretta cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e gli altri organismi internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, nonché un maggiore ricorso alle rispettive competenze nell'ambito della difesa dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

76.  riconosce e accoglie con favore le iniziative intraprese, l'analisi condotta e le raccomandazioni formulate dal Consiglio d'Europa, in particolare dal suo Segretario Generale, dalla sua Assemblea parlamentare, dal suo commissario per i diritti umani e dalla Commissione di Venezia;

77.  invita tutte le istituzioni dell'UE ad avviare una riflessione e una discussione comuni – come richiesto anche dai ministri degli Affari esteri di Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia nella summenzionata lettera al Presidente della Commissione – sulle soluzioni per dotare l'Unione degli strumenti necessari per adempiere agli obblighi a essa imposti dal trattato in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, evitando nel contempo qualsiasi rischio di applicazione di due pesi e due misure tra i suoi Stati membri;

78.  ritiene che una futura revisione dei trattati dovrebbe portare a una migliore distinzione tra una fase iniziale, finalizzata a valutare gli eventuali rischi di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, e una procedura più efficace in una fase successiva, che dovrebbe prevedere l'adozione di provvedimenti volti ad affrontare le situazioni caratterizzate da un'effettiva violazione grave e persistente di tali valori;

79.  alla luce dell'attuale meccanismo istituzionale di cui all'articolo 7 del TUE, ribadisce gli appelli che ha formulato, nella sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011), per la creazione di un nuovo meccanismo atto a garantire il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE e la continuità dei «criteri di Copenaghen»; osserva che tale meccanismo potrebbe assumere la forma di una «Commissione di Copenaghen», di un gruppo ad alto livello, di un «gruppo di saggi» o di una valutazione ai sensi dell'articolo 70 del TFUE ed essere sviluppato sulla base di una riforma e di un potenziamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché del quadro per un dialogo rafforzato tra Commissione, Consiglio, Parlamento europeo e Stati membri sulle misure da adottare;

80.  ribadisce che l'istituzione di un simile meccanismo potrebbe comportare un ripensamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che dovrebbe essere rafforzato per includere il monitoraggio costante dell'osservanza da parte degli Stati membri dell'articolo 2 del TUE; raccomanda che tale «gruppo di Copenaghen ad alto livello» o qualunque meccanismo come quello descritto, oltre a essere basato sui meccanismi e le strutture esistenti, collabori con questi ultimi; ricorda il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la quale potrebbe unire il preziosissimo lavoro svolto dai vari organismi di controllo del Consiglio d'Europa esistenti ai dati e alle analisi dell'Agenzia stessa per effettuare periodicamente valutazioni indipendenti e comparative dell'osservanza da parte degli Stati membri dell'articolo 2 del TUE;

81.  raccomanda che detto meccanismo:

   sia privo di influenze politiche, come dovrebbero essere tutti i meccanismi dell'Unione europea legati al controllo degli Stati membri, nonché rapido ed efficace;
   operi in regime di piena collaborazione con altri organismi internazionali per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto;
   monitori periodicamente il rispetto dei diritti fondamentali, la situazione della democrazia e dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto delle tradizioni costituzionali nazionali;
   conduca tale monitoraggio in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di evitare qualsiasi rischio di applicazione di due pesi e due misure;
   avverta l'Unione europea in una fase precoce degli eventuali rischi di deterioramento dei valori sanciti all'articolo 2 del TUE;
   rivolga raccomandazioni alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri su come reagire o porre rimedio a un eventuale deterioramento dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

82.  incarica la sua commissione competente per la protezione dei diritti dei cittadini, dei diritti umani e dei diritti fondamentali nel territorio dell'Unione nonché per la determinazione degli evidenti rischi di grave violazione dei principi comuni da parte di uno Stato membro di presentare alla Conferenza dei presidenti e all'Aula una proposta dettagliata sotto forma di relazione;

83.  incarica la sua commissione competente per la protezione dei diritti dei cittadini, dei diritti umani e dei diritti fondamentali nel territorio dell'Unione nonché per la determinazione degli evidenti rischi di grave violazione dei principi comuni da parte di uno Stato membro, al pari della sua commissione competente per la determinazione dell'esistenza di violazioni gravi e persistenti dei principi comuni agli Stati membri da parte degli Stati membri stessi, di seguire lo sviluppo della situazione in Ungheria;

84.  intende convocare, prima della fine del 2013, una conferenza sul tema che riunisca i rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni europee, del Consiglio d'Europa, delle corti costituzionali e supreme nazionali, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

IV-Seguito

85.  invita le autorità ungheresi a informare il Parlamento, la Commissione, le presidenze del Consiglio e del Consiglio europeo nonché il Consiglio d'Europa in merito all'attuazione delle misure richieste al paragrafo 72;

86.  invita sia la Commissione sia il Consiglio a designare un rappresentante che, insieme al relatore e ai relatori ombra del Parlamento («trilogo di cui all'articolo 2»), effettui una valutazione delle informazioni trasmesse dalle autorità ungheresi sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nel paragrafo 72 e segua le eventuali modifiche future al fine di garantire la conformità all'articolo 2;

87.  chiede alla Conferenza dei presidenti di valutare l'opportunità di ricorrere ai meccanismi previsti dal trattato, anche in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, nel caso in cui le risposte delle autorità ungheresi risultino non conformi ai requisiti di cui all'articolo 2 del TUE;

o
o   o

88.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Parlamento, al Presidente e al governo dell'Ungheria, ai Presidenti della Corte costituzionale e della Kúria, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati, all'Agenzia per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0053.
(2) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.
(3) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 17.
(4) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0500.
(6) Queste comprendono le leggi cardinali di cui la totalità delle disposizioni richiede una maggioranza di due terzi, le leggi cardinali di cui specifiche disposizioni devono essere adottate a maggioranza semplice e le leggi di cui specifiche disposizioni richiedono una maggioranza di due terzi dei deputati presenti.
(7) Analisi giuridica inviata al governo ungherese il 28 febbraio 2011: http://www.osce.org/fom/75990.Cfr. altresì l'analisi e la valutazione del settembre 2010: http://www.osce.org/fom/71218.
(8) Parere degli esperti del Consiglio d'Europa sulla normativa ungherese sui mezzi d'informazione: legge CIV del 2010 sulla libertà di stampa e le norme fondamentali relative al contenuto dei mezzi d'informazione e legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei mezzi d'informazione e i mass media, 11 maggio 2012.
(9) Rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa (A/HRC/20/33/Add. 1).
(10) Parere 664/2012 della Commissione di Venezia del 19 marzo 2012 sulla legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria (CDL-AD(2012)004).
(11) Punto 80 della decisione.
(12) Cfr. documento di lavoro n. 5.

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