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Procedura : 2012/2285(INI)
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Ciclo del documento : A7-0197/2013

Testi presentati :

A7-0197/2013

Discussioni :

PV 02/07/2013 - 22
CRE 02/07/2013 - 22

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PV 03/07/2013 - 8.11
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P7_TA(2013)0318

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Mercoledì 3 luglio 2013 - Strasburgo
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode
P7_TA(2013)0318A7-0197/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2012/2285(INI))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

–  visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011» (COM(2012)0408) e i relativi documenti di integrazione (SWD(2012)0227, SWD(2012)0228, SWD(2012)0229 e SWD(2012)0230)(1),

–  vista la relazione annuale dell'OLAF 2011(2),

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni(3),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),

–  vista la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914),

–  visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(4),

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(5),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010(6),

–  viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(7), la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione in materia di lotta alla corruzione(8) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla lotta alla corruzione nell'UE (COM(2011)0308),

–  vista la relazione annuale dell'OLAF per il 2012 e la relazione del Comitato di vigilanza relativa allo stesso anno,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0197/2013),

A.  considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;

B.  considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di eseguire l'80% del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;

C.  considerando che la Commissione ha recentemente intrapreso alcune importanti iniziative in materia di misure di politica antifrode;

Osservazioni generali

1.  sottolinea che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

2.  rammenta che è parimenti importante garantire la protezione di tali interessi finanziari sia a livello di riscossione delle entrate dell'UE sia a livello di spesa;

3.  accoglie con favore la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011 («la relazione annuale della Commissione»); deplora tuttavia che la relazione si limiti ai dati riferiti dagli Stati membri; osserva che gli Stati membri utilizzano definizioni diverse per tipi analoghi di reati e non tutti raccolgono dati statistici simili e dettagliati rispondenti a criteri comuni, il che rende difficile raccogliere statistiche affidabili e comparabili a livello dell'Unione; deplora pertanto che non sia possibile valutare la reale portata generale delle irregolarità nei singoli Stati membri né individuare e sanzionare gli Stati membri con il livello più alto di irregolarità e frode come è stato più volte richiesto dal Parlamento; chiede pertanto con insistenza che siano definiti criteri di valutazione standard in tutti gli Stati membri associati a pene adeguate per i trasgressori;

4.  sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; rileva che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;

5.  rileva che, stando alla relazione annuale della Commissione, nel 2011 sono state denunciate 1 230 irregolarità segnalate come fraudolente e che la loro incidenza finanziaria è scesa del 37% rispetto al 2010 ammontando a 404 milioni di EUR; riconosce che la politica di coesione e l'agricoltura permangono i due principali settori che risentono del maggior livello di frodi con un'incidenza finanziaria stimata rispettivamente a 204 e a 77 milioni di EUR; si chiede tuttavia se questa diminuzione rifletta la situazione effettiva in termini di attività fraudolente o se sia invece indice dell'insufficienza dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri;

6.  invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che le informazioni fornite in relazione al livello di irregolarità negli Stati membri riflettano la situazione reale;

7.  sottolinea il perdurare da molti anni di una situazione in cui vari Stati membri non trasmettono i dati in tempo utile o forniscono dati inesatti; fa notare che è impossibile effettuare raffronti nonché una valutazione obiettiva della portata delle frodi negli Stati membri dell'Unione europea; osserva che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono riusciti ad assolvere adeguatamente le proprie funzioni per quanto riguarda la valutazione della situazione e la presentazione di proposte e ribadisce che si tratta di una situazione intollerabile; invita la Commissione ad assumersi la piena responsabilità di recuperare i fondi erogati impropriamente a titolo del bilancio dell'Unione; incoraggia la Commissione a stabilire principi di comunicazione uniformi in tutti gli Stati membri e a garantire la raccolta di dati comparabili, affidabili e adeguati;

8.  sottolinea che l'Unione europea deve intensificare gli sforzi atti a rafforzare i principi dell'eGovernment che porrebbero le condizioni per una maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche; richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, a differenza delle transazioni in contante, vengono registrate, il che rende più difficile commettere frodi e più facile individuare i casi sospetti di frode; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le loro soglie per il pagamento obbligatorio in forme diverse dal contante;

9.  chiede alla Commissione di esaminare il nesso esistente tra le informative sulle frodi fornite dagli Stati membri e l'assenza di un diritto penale armonizzato che stabilisca una definizione comune di comportamento fraudolento e del reato di frode nell'ambito della protezione degli interessi finanziari dell'Unione; evidenzia che gli ordinamenti penali degli Stati membri sono stati armonizzati solo in misura limitata;

10.  sottolinea che sono state pubblicate 233 relazioni investigative su casi di frode relativi all'uso improprio di fondi dell'UE in un periodo di 5 anni nei 27 Stati membri e che il Regno Unito, la Slovacchia, la Germania, la Bulgaria, la Spagna, la Romania e l'Estonia sono gli Stati membri con il maggior numero di informative(9); ritiene che il giornalismo investigativo continui a svolgere un ruolo di primo piano nel portare alla luce le frodi che hanno un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione e rappresenti una valida fonte d'informazioni che dovrebbe essere presa in considerazione dall'OLAF e dalle autorità di polizia o dalle altre autorità competenti negli Stati membri;

11.  ricorda che nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009(10), il Parlamento ha chiesto l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; deplora che non siano state intraprese altre azioni in tal senso;

12.  reputa estremamente importante prendere provvedimenti contro i comportamenti fraudolenti a livello europeo; giudica stupefacente il fatto che il Direttore generale dell'OLAF abbia introdotto soglie specifiche per settore relative all'incidenza finanziaria presumibile nelle priorità strategiche in materia di indagini per il 2012 e il 2013, con il risultato che le cause aventi un'incidenza finanziaria inferiore alla soglia sono trattate in second'ordine e probabilmente non saranno trattate affatto; rileva che le soglie si articolano nel modo seguente: settore doganale 1 000 000 EUR, fondi SAPARD 100 000 EUR, fondi agricoli 250 000 EUR, fondi strutturali 500 000 EUR, FESR 1 000 000 EUR, spese decentrate e aiuti esterni 50 000 EUR e personale dell'UE 10 000 EUR; ritiene che ciò sia inaccettabile; esorta il Direttore generale a modificare l'attuale prassi e ad abbandonare immediatamente l'approccio basato sulle soglie per determinare la scala delle priorità;

13.  chiede che la corruzione avente un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione europea sia considerata come frode ai fini dell'applicazione dell'articolo 325, paragrafo 5, del TFUE e sia inserita nella relazione annuale della Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode;

14.  rileva che il tasso di condanna per i reati commessi a danno del bilancio dell’Unione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro ed è compreso tra il 14% e l’80%; sottolinea che l'armonizzazione degli ordinamenti penali degli Stati membri permane limitata mentre la cooperazione giudiziaria deve essere rafforzata; chiede una normativa europea ambiziosa e una cooperazione e un coordinamento migliori tra tutti gli Stati membri per garantire l'irrogazione di sanzioni severe agli autori di frodi e individuare comportamenti fraudolenti;

15.  riconosce che nel 2011 l'importo da recuperare a seguito delle irregolarità accertate ha raggiunto i 321 milioni di EUR, di cui 166 milioni di EUR sono già stati recuperati dagli Stati membri; osserva a tale proposito che nel 2011 il tasso di recupero per le risorse proprie tradizionali è migliorato passando al 52% rispetto al 46% nel 2010;

16.  prende in esame la relazione dell'OLAF 2011 e la sua analisi dei progressi compiuti con le azioni giudiziarie nelle cause intentate tra il 2006 e il 2011, secondo le quali oltre la metà delle cause è in attesa di una decisione giudiziaria(11); ritiene che occorra prestare un'attenzione particolare alle cause concernenti le frodi doganali, che rappresentano uno degli ambiti con i tassi più elevati di corruzione sistemica in Europa;

17.  nota con preoccupazione che, a causa della crisi economica in atto, la Commissione non prevede, come parte della sua nuova strategia globale per l'UE, un aumento dei finanziamenti dell'UE a favore delle autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri al fine di migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione; ritiene che tale strategia dovrebbe rappresentare una risposta coerente e globale intesa a ridurre il contrabbando e ad aumentare le entrate riscosse, garantendo il tal modo che tale investimento sia redditizio in futuro;

Entrate – risorse proprie

18.  ricorda che la riscossione adeguata dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE, e che tutti gli Stati membri devono dare la massima priorità al miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate e alla garanzia che tutte le operazioni siano formalmente registrate e portate fuori dall'economia sommersa;

19.  evidenzia a questo proposito che l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano un grave rischio per le finanze pubbliche dell'UE; sottolinea che ogni anno nell'UE a causa della frode e dell'evasione fiscale si perdono circa mille miliardi di EUR di denaro pubblico, che rappresentano approssimativamente un costo annuo di 2 000 EUR per ogni cittadino europeo; segnala che l'ammontare medio del gettito fiscale che attualmente si perde in Europa supera l'importo totale che gli Stati membri spendono per l'assistenza sanitaria ed è pari a oltre il quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE;

20.  ribadisce che, in ragione del meccanismo per cui il bilancio dell'UE si equilibra con le entrate basate sul reddito nazionale lordo, sono i cittadini dell'UE a pagare per ogni euro perso a causa dell'evasione doganale o dell'IVA; trova inaccettabile che gli operatori economici impegnati in attività fraudolente siano di fatto sovvenzionati dai contribuenti europei; sottolinea che sia la Commissione che gli Stati membri devono dare la massima priorità alla lotta all'evasione fiscale; invita gli Stati membri a rendere più semplici e più trasparenti i propri sistemi tributari poiché la frode fiscale è troppo spesso facilitata da sistemi tributari complessi e opachi;

21.  invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri al fine di raccogliere dati attendibili sul divario doganale e dell'IVA nei relativi paesi e a riferire al Parlamento in materia con cadenza periodica;

22.  accoglie con favore il fatto che il 98% delle risorse proprie tradizionali (RPT) sia recuperato senza particolari problemi, ma osserva differenze nell'efficacia con la quale gli Stati membri recuperano il restante 2%(12);

Dogane

23.  sottolinea, con riferimento alle risorse proprie tradizionali, che le entrate derivanti dai dazi doganali costituiscono un'importante fonte di reddito per i governi degli Stati membri, che trattengono il 25% per coprire le spese di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio di cui godono gli operatori economici che non pagano i dazi doganali rispetto a coloro che invece adempiono ai propri obblighi; sottolinea che il cuore del problema sono le importazioni non dichiarate o sfuggite alla vigilanza doganale;

24.  nutre profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui vi sono gravi carenze nella vigilanza doganale nazionale(13);

25.  ribadisce che l'Unione doganale è un settore di competenza esclusiva dell'UE e che incombe pertanto alla Commissione di attuare tutte le misure necessarie a garantire che le autorità doganali degli Stati membri operino come un'amministrazione unica nonché di monitorare l'esecuzione di tali misure;

26.  propone di studiare la possibilità di istituire un'équipe di funzionari doganali europei specializzati nella lotta alle frodi che operi a fianco delle autorità doganali nazionali;

27.  rammenta che il 70% delle procedure doganali dell'UE è semplificato; nutre grande apprensione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 1/2010, che ha individuato gravi carenze nel settore constatando audit generalmente scadenti o non adeguatamente documentati, un ricorso limitato a tecniche automatizzate di elaborazione dati, un eccessivo utilizzo delle pratiche di semplificazione e audit ex post di scarsa qualità;

28.  sottolinea che moderne soluzioni informatiche e l'accesso diretto ai dati sono fondamentali per un funzionamento efficace dell'Unione doganale; reputa le soluzioni esistenti insoddisfacenti; nutre notevole preoccupazione, in particolare, per le osservazioni contenute nella prima relazione di attività di Eurofisc(14) relativa al 2011, pubblicata nel maggio 2012, secondo cui nella maggior parte degli Stati membri le amministrazioni fiscali non possono accedere direttamente ai dati relativi alle dogane e pertanto non è possibile effettuare controlli incrociati automatici con i dati fiscali;

29.  deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato; sottolinea che la stima dei benefici finanziari mancati a seguito del ritardo nell'applicazione del nuovo codice doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di EUR di risparmi operativi in costi di conformità a pieno regime, e fino a 50 miliardi di EUR nel mercato commerciale internazionale allargato(15); invita la Commissione a effettuare una valutazione del costo del rinvio della piena attuazione del codice doganale aggiornato, quantificandone le conseguenze di bilancio;

30.  sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente la lotta antifrode a livello doganale e plaude alla creazione del sistema antifrode di informazione sul transito, un archivio centrale istituito al fine di tenere informate tutte le pertinenti autorità sui movimenti di merci in transito all'interno dell'Unione europea;

31.  visto il successo delle operazioni doganali congiunte effettuate nel 2011 tra l'UE e i suoi Stati membri e taluni paesi terzi, incoraggia lo svolgimento periodico di tali operazioni per colpire il contrabbando di merci sensibili e le frodi in taluni settori ad alto rischio; osserva che le operazioni doganali congiunte svolte nel 2011 hanno portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette e all'individuazione di frodi fiscali e doganali per un valore di oltre 1,7 milioni di EUR;

IVA

32.  rammenta che il corretto funzionamento delle procedure doganali ha conseguenze dirette sul calcolo dell'IVA; deplora le carenze rilevate dalla Corte dei conti in questo settore; nutre apprensione, in particolare, per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui l'applicazione del solo regime doganale 42(16) ha permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR(17) relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile all'importo imponibile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;

33.  teme seriamente che la frode IVA sia molto diffusa; fa presente che, fin dalla sua introduzione, il modello di riscossione dell'IVA è rimasto invariato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico; sottolinea che le iniziative nel settore della tassazione diretta necessitano di una decisione unanime del Consiglio; deplora che due importanti iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511), siano attualmente bloccate in sede di Consiglio(18);

34.  ricorda che è necessario prevedere una trasmissione in tempo reale delle operazioni commerciali alle autorità tributarie per combattere l'evasione fiscale;

35.  ritiene che l'eliminazione delle transazioni non registrate possa contribuire a ridurre gli importi IVA non riscossi;

Contrabbando di sigarette

36.  riconosce che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno del bilancio dell'UE e dei suoi Stati membri e che, secondo le stime, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali per il solo contrabbando di sigarette ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;

37.  sottolinea che il contrabbando di sigarette funge da importante fonte di finanziamento per le organizzazioni criminali strutturate a livello internazionale e pone quindi l'accento sull'importanza di rafforzare la dimensione esterna del piano d'azione della Commissione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE, che fornisce sostegno alle capacità di esecuzione nei paesi vicini, fornendo assistenza tecnica e formazione, attuando azioni di sensibilizzazione, intensificando la cooperazione operativa, ad esempio mediante le Operazioni doganali congiunte (ODC), nonché condividendo informazioni riservate e potenziando la cooperazione internazionale; sottolinea in particolare l'importanza della collaborazione tra gli Stati membri, la Russia e i paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina) per l'attuazione delle azioni mirate proposte in tale piano d'azione;

38.  ammette che la frontiera orientale rappresenta in questo contesto un'area geografica particolarmente vulnerabile; accoglie favorevolmente la pubblicazione da parte della Commissione di un piano d'azione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE;

39.  plaude alle attività dell'OLAF per l'attuazione del suddetto piano d'azione; accoglie con favore, in particolare, l'esito positivo dell'operazione «Barrel», che ha visto la collaborazione di 24 Stati membri, Norvegia, Svizzera, Croazia e Turchia, nonché il sostegno attivo della DG Fiscalità e unione doganale, di Europol, Frontex e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette;

40.  accoglie favorevolmente l'adozione, il 12 novembre 2012, del protocollo sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco in occasione della quinta sessione della conferenza delle parti nell'ambito della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (CQCT);

Spese

41.  rammenta che il 94% del bilancio dell'UE è investito negli Stati membri e che, in questa difficile congiuntura economica, è di importanza vitale che tutti i fondi disponibili siano ben spesi; ritiene pertanto che la lotta contro la frode a danno del bilancio dell'UE in tutti i programmi di finanziamento al fine di agevolare il recupero delle somme perdute debba costituire una priorità, per garantire che il bilancio dell'UE sia dedicato ai suoi principali obiettivi, come la creazione di posti di lavoro e crescita;

42.  deplora che la maggior parte delle irregolarità nella spesa dell'UE siano commesse a livello nazionale;

43.  sottolinea che l'elemento cardine per individuare le frodi è una maggiore trasparenza che permetta controlli adeguati; ricorda che gli scorsi anni il Parlamento ha esortato vivamente la Commissione a intraprendere azioni per centralizzare le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'UE; si rammarica che questa misura non sia stata ancora attuata; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a mettere a punto misure atte ad aumentare la trasparenza dei dispositivi normativi nonché un sistema che elenchi tutti i beneficiari di fondi UE in un unico sito web, indipendentemente da chi amministra i fondi, e si basi su categorie standardizzate di informazioni che tutti gli Stati membri dovranno fornire in almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della «gestione concorrente» e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;

Agricoltura

44.  plaude al fatto che i Paesi Bassi, la Polonia e la Finlandia hanno migliorato la propria conformità in termini di coerenza delle comunicazioni, e che il tasso di conformità complessivo per l'UE-27 è del 93% circa, un dato che denota un miglioramento rispetto al 90% rilevato nel 2010;

45.  sottolinea tuttavia che, siccome esistono almeno 20 milioni di casi segnalati di piccola corruzione nel settore pubblico dell'Unione, è evidente che il fenomeno si ripercuote anche negli ambiti della pubblica amministrazione degli Stati membri (e sui politici corrispondenti) che sono responsabili della gestione dei fondi dell'UE e di altri interessi finanziari(19); ricorda che il numero di irregolarità segnalate come fraudolente in agricoltura nel 2011, in totale 139, non rispecchia la reale situazione; rammenta che la Commissione ha evidenziato con preoccupazione agli Stati membri il fatto che i dati contenuti nella relazione sui casi di frode in parte non sono completamente attendibili, come ammette la Commissione stessa quando segnala il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri; sollecita l'intensificazione della cooperazione e lo scambio di prassi migliori negli Stati membri onde dare risposta e riferire alla Commissione i casi di frode;

46.  permane preoccupato per il numero stranamente esiguo di frodi segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e l'entità del sostegno finanziario ricevuto; deplora che nella sua relazione annuale la Commissione non sia riuscita a stabilire in via definitiva se il basso numero di sospetti di frode riferiti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sia riconducibile al mancato rispetto dei principi in materia di comunicazione o alla capacità di rilevamento delle frodi dei sistemi di controllo in essere in tali Stati membri; invita gli Stati membri summenzionati a fornire quanto prima una spiegazione completa e dettagliata degli esigui tassi di frodi sospette da essi segnalate;

47.  sottolinea che il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri potrebbe confermare l'ipotesi che la stessa fattispecie in un paese è considerata frode e in un altro non necessariamente considerata irregolare e pertanto sollecita la Commissione a precisare e chiarire tali fattispecie, a uniformare i criteri per definire la frode e a trasmetterli a tutti gli Stati membri;

48.  invita la Commissione a riesaminare il sistema predisposto per la notifica delle frodi e ad armonizzare le procedure applicate negli Stati membri per la lotta antifrode e per la relativa notifica alla Commissione; ritiene che la proposta modificata abbia lo scopo di rendere più efficienti le indagini, chiarendo al contempo i diritti procedurali dei soggetti interessati;

49.  sottolinea che onde prevenire l'utilizzo fraudolento dei fondi della PAC in futuro, è opportuno non soltanto adottare un parametro statistico al problema, ma anche analizzare i meccanismi sottostanti le truffe, particolarmente nei casi gravi; ritiene che analogamente gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le eventuali irregolarità riscontrate e che le irregolarità riportate come frodi debbano essere analizzate con maggiore rigore;

50.  segnala che dopo la modifica dell'articolo 43 del regolamento orizzontale aggiornato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di ridurre o sospendere i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro qualora manchino uno o più elementi essenziali del sistema nazionale di controllo oppure risultino inefficaci a causa della gravità o della persistenza degli errori riscontrati oppure i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza o:

   a) se le lacune di cui sopra, per il loro carattere continuativo, hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 di suddetto regolamento mediante i quali la spesa corrispondente dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale; oppure
   b) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, che dovrà essere stabilito in consultazione con la Commissione;

51.  esprime preoccupazione per il fatto che gli importi residui del FEAGA ancora da recuperare presso i beneficiari da parte delle autorità nazionali entro la fine dell’esercizio finanziario 2011 erano pari a 1,2 miliardi di EUR;

52.  sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace, tenendo in conto l'evoluzione nel quadro dell'attuale riforma, e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;

53.  sottolinea che occorre procedere con la reintroduzione della procedura per «atti di lieve gravità» e il recupero di cui all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento orizzontale aggiornato va sospeso dato che i costi già sostenuti, combinati con gli eventuali costi di recupero, risultano superiori all'importo da recuperare; invita la Commissione a ritenere soddisfatta tale condizione, ai fini della semplificazione amministrativa a livello locale, quando l'importo da recuperare da un beneficiario per un singolo pagamento non superi la soglia di 300 EUR; segnala che ridurre gli oneri amministrativi rinunciando al recupero di importi piccoli o molto piccoli consente alle autorità nazionali e regionali di indagare con maggiore efficacia sulle violazioni più gravi e di adottare interventi appropriati contro le stesse;

54.  segnala che la Commissione, sulla base delle sue revisioni contabili nel settore agricolo nel contesto delle sue verifiche di conformità ha proceduto a rettifiche finanziarie per un importo pari a 822 milioni di EUR; segnala inoltre che il valore totale delle rettifiche decise è stato pari a 1 068 milioni di EUR, rileva con preoccupazione che nel 2011 il tasso di recupero per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è sceso al 77% rispetto all'85% nel 2010;

55.  segnala che occorre concentrarsi sulle modalità per perfezionare le procedure di rimborso, ancora relativamente troppo lunghe;

Politica di coesione

56.  si compiace che nel 2011 la Commissione abbia portato a termine rettifiche finanziarie per 624 milioni di EUR su 673 milioni di EUR e che il tasso di recupero per la politica di coesione sia migliorato passando al 93% rispetto al 69% nel 2010; sottolinea tuttavia che il tasso cumulativo di attuazione delle rettifiche finanziarie si colloca solamente al 72% e che restano da recuperare 2,5 miliardi di EUR;

57.  invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme in vigore sugli appalti pubblici e le norme procedurali per la gestione dei fondi strutturali;

58.  osserva che nel 2011 alcuni grandi Stati membri, tra cui la Francia, non hanno segnalato alcuna irregolarità come fraudolenta nel settore della politica di coesione; esorta la Commissione a individuare le ragioni di questa situazione e a stabilire se i sistemi di supervisione e di controllo negli Stati membri che non segnalano alcuna frode siano effettivamente in funzione;

59.  accoglie favorevolmente il fatto che la Francia sia riuscita a ultimare l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS);

Relazioni esterne, aiuti e allargamento

60.  nota con preoccupazione che al capitolo 7 («Relazioni esterne, aiuti e allargamento») della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la Corte ha evidenziato errori nei pagamenti finali che non erano stati individuati dalla Commissione, concludendo che i controlli svolti da quest'ultima non sono pienamente efficaci; invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti e il parere sul discarico al fine di migliorare i propri meccanismi di monitoraggio per assicurare un impiego efficace e adeguato dei fondi;

61.  suggerisce che le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relativamente alle azioni esterne dell'UE, in particolare alle missioni dell'UE, siano prese in considerazione quando si valutano i progressi ottenuti a fronte degli obiettivi prefissati o l'estensione dei mandati, al fine di garantire un impiego efficace e adeguato delle risorse fornite; prende atto delle osservazioni su certe lacune riscontrate nelle procedure di aggiudicazione e di appalto in relazione alle azioni del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed esorta quest'ultimo a porvi rimedio in tempo debito.

62.  accoglie con favore le politiche antifrode a livello dell'UE che prevedono un livello più elevato di cooperazione con i paesi terzi, come il sistema antifrode di informazione sul transito (che garantisce l'accesso ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio), la reciproca assistenza amministrativa e le relative disposizioni antifrode con i paesi terzi, le operazioni doganali congiunte attuate nel 2011, come le operazioni «Fireblade» (con Croazia, Ucraina e Moldova) e «Barrel» (con Croazia, Turchia, Norvegia e Svizzera); plaude ai risultati di tali azioni e al loro impatto finanziario;

63.  sottolinea, tenendo conto del fatto che in un mondo globalizzato cresce il numero delle frodi commesse su scala internazionale, l'importanza di disporre di un solido quadro giuridico, con impegni chiari da parte dei paesi partner, e approva l'inclusione di disposizioni antifrode in accordi bilaterali nuovi o rinegoziati, inclusi i progetti di accordi con Afghanistan, Kazakhstan, Armenia, Azerbaigian e Georgia e, in versione semplificata, con l'Australia, e invita la Commissione e il SEAE a elaborare una clausola standard per includere tali misure in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali nuovi o rinegoziati con i paesi terzi;

64.  prende atto della diminuzione del numero e dell'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate con riferimento ai fondi preadesione esaminati nella relazione 2011; approva il significativo miglioramento nel tasso di recupero delle risorse dell'UE indebitamente versate come parte dell'assistenza preadesione, ma rileva che il tasso di recupero continua ad attestarsi appena al 60%; riconosce nel contempo che tra i beneficiari esistono differenze significative in termini di irregolarità segnalate, il cui numero dipende soprattutto dal grado di adozione e attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS); invita pertanto la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità in tutti i paesi che beneficiano di questo strumento; appoggia l'invito della Commissione rivolto alla Croazia, in particolare, ad attuare appieno il sistema di gestione delle irregolarità, invito che non ha ancora trovato riscontro sebbene siano stati forniti formazione e sostegno, nonché il proprio invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad attuare tale sistema; rileva che in relazione ai casi denunciati nel 2011 sono stati recuperati 26 milioni di EUR;

65.  plaude all'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dalla Croazia e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità;

OLAF

66.   ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF, compresi l'indipendenza e il funzionamento del Comitato di vigilanza dell'OLAF; invita l'OLAF e il Comitato di vigilanza ad adottare misure intese a migliorare il loro rapporto lavorativo che, in una relazione della commissione UE della Camera dei Lord britannica, è stato descritto come apertamente ostile, in particolare per la mancanza di un accordo tra le parti interessate sulla natura precisa del ruolo del Comitato di vigilanza; invita la Commissione a studiare i modi per fornire un contributo costruttivo al fine di migliorare la comunicazione e i rapporti di lavoro tra l'OLAF ed il suo Comitato di vigilanza;

67.  accoglie favorevolmente i progressi compiuti nei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011)0135); ritiene che suddetto regolamento debba essere adottato quanto prima; è tuttavia convinto che, alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti l'OLAF e il modo in cui sono state condotte le sue indagini, è opportuno prendere in considerazione le raccomandazioni del Comitato di vigilanza di cui all'allegato 3 della sua relazione annuale di attività; ritiene inaccettabile che al Comitato di vigilanza, in quanto organismo incaricato di sorvegliare l'applicazione delle garanzie procedurali, il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza da parte del personale dell'OLAF delle norme interne relative alle procedure di indagine, in diversi casi non sia stato concesso un accesso diretto ai fascicoli delle indagini chiuse, comprese le relazioni investigative finali trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali;

68.  osserva che la futura riforma sopra menzionata offrirà all'OLAF anche la possibilità di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, consolidando in tal modo la sua capacità di contrastare le frodi in aree che rientrano nella dimensione della politica esterna dell'UE; plaude alla strategia antifrode (COM(2011)0376), tra l'altro per quanto riguarda l'integrazione di misure antifrode migliorate nei programmi di spesa nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020; prende atto con preoccupazione, tuttavia, delle conclusioni della Commissione, secondo cui vi sono elementi di deterrenza insufficienti per contrastare l'uso illecito di fondi UE negli Stati membri; accoglie con favore le proposte della Commissione per risolvere tale problema e raccomanda che i paesi terzi beneficiari siano il più possibile coinvolti;

69.   prende atto delle preoccupazioni espresse dal Comitato di vigilanza dell'OLAF nella sua relazione di attività 2012, specie per quanto riguarda la causa trasmessa nell'ottobre 2012 alle autorità giudiziarie nazionali, che ha portato alle dimissioni di un membro della Commissione europea, come indicato al paragrafo 29 della succitata relazione; ritiene che tali preoccupazioni dovrebbero essere oggetto di un esame approfondito da parte delle autorità giudiziarie responsabili; sottolinea il principio del rispetto della confidenzialità e l'importanza della non interferenza politica in tutti i procedimenti legali in corso;

70.  si dichiara profondamente preoccupato per le informative del Comitato di vigilanza dell'OLAF; ritiene inaccettabile che l'OLAF abbia intrapreso azioni investigative che esulano da quelle esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento OLAF (CE) n. 1073/1999 attualmente in vigore e da quelle contenute nel futuro testo della riforma; rileva che le summenzionate azioni investigative comprendono: la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica di un terzo con una persona sottoposta all'indagine; la presenza durante tale conversazione e la registrazione della stessa; la richiesta alle autorità amministrative nazionali di fornire all'OLAF le informazioni da esse non detenute direttamente e che potrebbero essere considerate connesse al diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni private o all'utilizzazione, alla raccolta e alla conservazione successive di tali informazioni da parte dell'OLAF;

71.  è sconcertato in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, il ricorso a metodi del genere può essere visto come una «ingerenza di un'autorità pubblica» nell'esercizio del diritto al rispetto «della vita privata», della «corrispondenza» e/o delle «comunicazioni», ingerenza che deve essere «prevista dalla legge» (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che corrisponde all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);

72.  ribadisce che non si può accettare alcuna violazione dei diritti fondamentali da parte dell'OLAF o di qualsiasi altro servizio della Commissione; si riferisce in proposito al parere del Comitato di vigilanza dell'OLAF, quale espresso all'allegato 3 della relazione di attività 2012, secondo cui l'OLAF sarebbe andato oltre le azioni investigative esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento in vigore, per quanto riguarda tra l'altro la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica per conto di terzi con una persona oggetto dell'indagine e presente nel corso della telefonata, che è stata registrata; si aspetta che l'OLAF fornisca una spiegazione soddisfacente della base giuridica per tali azioni investigative, quali la registrazione di conversazioni telefoniche;

73.  accoglie con favore la dichiarazione resa al paragrafo 53 della relazione di attività 2012 del Comitato di vigilanza, secondo cui tutti i ricorsi di annullamento delle decisioni dell'OLAF sono stati dichiarati irricevibili dalla Corte di giustizia, mentre il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione; sottolinea altresì che il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha rilevato che l'OLAF ha in genere rispettato le norme in materia di protezione dei dati, tranne che in un caso, in cui il GEPD ha ritenuto che l'OLAF abbia violato il diritto di protezione dei diritti personali rivelando inutilmente l'identità di un informatore alla sua istituzione;

74.  è profondamente preoccupato per le conclusioni del Comitato di vigilanza secondo cui l'OLAF non ha proceduto a un previo controllo di legalità per misure investigative diverse da quelle specificamente indicate nelle istruzioni dell'OLAF al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP); osserva che ciò mette a rischio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e le garanzie procedurali ad esse relative;

75.  chiede all'OLAF di comunicare alla commissione competente del Parlamento qual è la base giuridica che l'autorizza a preparare, fornendo la sua assistenza, la registrazione di conversazioni telefoniche di privati ​​senza il loro previo consenso, e a utilizzarne i contenuti a fini di indagini amministrative; ripete il suo invito all'OLAF a fornire al Parlamento - in linea con un'analoga richiesta da parte del Consiglio - un'analisi giuridica della legittimità di tali registrazioni negli Stati membri;

76.  rileva che le infrazioni dei requisiti procedurali essenziali nel corso delle indagini preparatorie potrebbero incidere sulla legalità della decisione definitiva adottata sulla base delle indagini dell'OLAF; ritiene che ciò presenti un rischio potenzialmente elevato in quanto la Commissione sarebbe legalmente responsabile in caso di infrazioni; chiede all'OLAF di porre immediatamente rimedio a questa lacuna affidando a giuristi opportunamente qualificati il compito di espletare verifiche preliminari nei tempi adeguati;

77.  reputa inaccettabile la diretta partecipazione del Direttore generale dell'OLAF a taluni compiti investigativi, tra cui gli interrogatori dei testimoni; fa notare che il Direttore generale si pone, così facendo, in una posizione di conflitto di interessi in quanto a norma dell'articolo 90 bis dello statuto dei funzionari e dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'ISIP egli è l'autorità che riceve i reclami relativi alle indagini dell'OLAF e decide se prendere o meno opportuni provvedimenti per in caso di mancato rispetto delle garanzie procedurali; invita il Direttore generale dell'OLAF ad astenersi dal partecipare direttamente in alcun modo alle attività di indagine in futuro;

78.  teme che l'OLAF non abbia sempre condotto una valutazione completa delle informazioni in entrata per quanto riguarda il concetto di sospetto sufficientemente grave; reputa tale valutazione essenziale per salvaguardare e consolidare l'indipendenza dell'OLAF nei confronti di istituzioni, organismi, uffici, agenzie e governi qualora uno di tali soggetti sia all'origine del deferimento;

79.  ritiene che il Comitato di vigilanza debba sempre essere informato dall'OLAF quando quest'ultimo riceve un reclamo relativo ai diritti fondamentali e alle garanzie procedurali;

80.  attende che siano fornite ulteriori informazioni sui punti menzionati nella relazione annuale del Comitato di vigilanza; esige piena trasparenza in relazione ai punti menzionati;

81.  deplora che tra il 2006 e il 2011 gli Stati membri abbiano intentato cause giudiziarie a seguito di indagini dell'OLAF soltanto nel 46% dei casi; ritiene che ciò sia insufficiente e rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;

82.  ritiene che gli Stati membri debbano avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte in tali casi;

83.  è preoccupato per i commenti contenuti nella relazione annuale del Comitato di vigilanza, secondo cui non esistono dati relativi all'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri; reputa insoddisfacente tale situazione e invita l'OLAF a garantire che gli Stati membri trasmettano dati pertinenti e dettagliati sull'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF e che il Parlamento europeo sia tenuto informato;

84.  riconosce che a seguito delle indagini dell'OLAF sono stati recuperati 691,4 milioni di EUR nel 2011, di cui 389 milioni di EUR relativi a un'unica causa riguardante la regione italiana della Calabria nell'ambito di programmi dei fondi strutturali per il finanziamento di opere stradali;

85.  chiede che potenziali frodi o irregolarità aventi un impatto finanziario minore, in settori come quello doganale (dove la soglia per cui l'OLAF non interviene è posta al di sotto del milione di EUR) e dei fondi strutturali (dove la soglia è di 500 000 EUR), siano segnalate agli Stati membri, mettendo a loro disposizione le informazioni e accordando loro la possibilità di seguire le procedure nazionali di lotta alla frode;

86.  è profondamente preoccupato in merito all'efficacia ed al funzionamento interno dell'OLAF, pur considerando che un'OLAF forte e correttamente gestito sia essenziale nella lotta contro la frode e la corruzione laddove è in gioco il denaro dei contribuenti europei; sollecita pertanto la Commissione, in cooperazione con la commissione competente del Parlamento e nel rispondere alle sue interrogazioni, ad analizzare la legalità delle operazioni dell'OLAF, ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare la gestione dell'OLAF ed a presentare soluzioni pratiche per rimediare alle carenze prima della fine del 2013; invita nel frattempo la Commissione e il Consiglio a rinviare tutte le discussioni e le decisioni relative all'introduzione di una Procura europea;

Iniziative della Commissione nel contesto dell'attività antifrode

87.  si compiace del fatto che, a seguito della richiesta del Parlamento, la Commissione stia attualmente sviluppando una metodologia atta a misurare i costi della corruzione negli appalti pubblici riguardanti i fondi dell'Unione;

88.  plaude all'iniziativa contenuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2012 volta a proteggere meglio gli interessi finanziari dell'Unione europea nonché alla comunicazione in tal senso relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante indagini penali e amministrative; sottolinea che tale iniziativa mira a inasprire le sanzioni comminate alle attività criminali, compresa la corruzione, e a potenziare la protezione finanziaria dell'Unione europea;

89.  plaude alla nuova strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376) e al piano d'azione interno (SEC(2011)0787) per la sua attuazione, adottati nel giugno 2011, che mirano a migliorare la prevenzione e l'individuazione delle frodi a livello dell'UE; invita a tale proposito la Commissione a riferire e a valutare le strategie antifrode definite in ciascuna direzione generale;

90.  accoglie favorevolmente la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – proposta di direttiva PIF), destinata a sostituire la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli di accompagnamento;

91.  accoglie con favore, in particolare, il fatto che la definizione degli interessi finanziari dell'Unione contenuta nella proposta di direttiva PIF comprenda l'IVA, in ossequio alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha confermato(20) che sussiste un nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto nell'osservanza del diritto applicabile dell'Unione e, dall'altro, la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde;

92.  accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914), che succederà al programma Hercule II, la cui valutazione intermedia ne ha dimostrato il valore aggiunto;

93.  rileva che, nonostante tutte queste iniziative positive prese dalla Commissione, attualmente la maggior parte delle politiche perseguite contro la corruzione sono passive; invita le direzioni generali della Commissione a rafforzare la prevenzione delle frodi nei loro rispettivi settori di competenza;

94.  attende con interesse la presentazione, da parte della Commissione, della proposta legislativa sull'istituzione della procura europea, che avrà il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio i soggetti che recano danno ai beni gestiti dall'UE o per suo conto, prevista dalla Commissione per giugno 2013;

o
o   o

95.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_it.pdf
(2) http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
(3) GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.
(4) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0196.
(7) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.
(8) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.
(9)1 Studio del Parlamento europeo sulla deterrenza di frodi con i fondi dell'UE tramite il giornalismo investigativo nell'Unione a 27, 2012, pag. 71.
(10) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 40.
(11) Relazione dell'OLAF 2011, tabella 6, pag. 22.
(12) Studio commissionato dal Parlamento europeo, «Administrative performance differences between Member States recovering Traditional Own Resources of the European Union» (Differenze tra Stati membri a livello di efficacia amministrativa nel recupero delle risorse proprie tradizionali dell'UE).
(13) Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni.
(14) Rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, istituito sulla base del regolamento (UE) n. 904/2010.
(15) Studio del Parlamento europeo: «Roadmap to Digital Single Market», disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf
(16) Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate devono essere trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.
(17) Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di destinazione dei beni importati che costituiscono il campione
(18) Le risposte del commissario Semeta alle domande presentate dalla commissione CONT sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
(19) Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) 2012-2013, contributo tematico sulla corruzione «Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU»(aree di corruzione sistemica nella pubblica amministrazione degli Stati membri e misure per contrastare il suo effetto negativo sull'Unione europea), novembre 2012, pag. 2.
(20) Sentenza del 15 novembre 2011 nella causa C-539/09, Commissione europea/Repubblica federale di Germania (GU C 25 del 28.1.2012, pag. 5).

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