Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2013/2657(RSP))
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(1),
– vista la procedura in corso, in seno al gruppo di lavoro "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM) del Consiglio, relativa al riesame della posizione comune, la quale, a norma del suo articolo 15, deve essere riveduta tre anni dopo l'adozione,
– vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(2),
– viste l'azione comune del Consiglio 2002/589/PESC, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC(3), nonché la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005(4),
– viste la tredicesima(5) e la quattordicesima(6) relazione annuale del COARM,
– visto il trattato internazionale delle Nazioni Unite sul commercio di armi, che stabilisce norme comuni vincolanti per il commercio mondiale di armi convenzionali,
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi(7),
– visto l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che le esportazioni di armi possono avere ripercussioni considerevoli non solo sulla sicurezza, ma anche sullo sviluppo, e che è quindi importante rafforzare la politica dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
B. considerando che la posizione comune 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante che prevede otto criteri, la cui inosservanza comporta il rifiuto della licenza di esportazione (criteri da 1 a 4) o quantomeno valutazioni in tal senso (criteri da 5 a 8);
C. considerando che l'articolo 3 della posizione comune sancisce che gli otto criteri rappresentano solamente norme minime e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare misure più restrittive sul controllo degli armamenti; considerando che le decisioni relative al rilascio o meno di licenze di esportazione di armi in conformità con i criteri sono, in ogni caso, di competenza dei singoli Stati membri;
D. considerando che l'articolo 10 della posizione comune afferma chiaramente che, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tenere conto dell'effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, e che tali fattori non devono pregiudicare l'applicazione dei suddetti otto criteri;
E. considerando che, secondo l'Istituto internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace (SIPRI), gli Stati membri dell'Unione europea, considerati nel loro insieme, costituiscono il secondo più grande esportatore di armi del mondo, solo leggermente dietro agli Stati Uniti, e che una percentuale crescente delle armi commerciate viene fornita a paesi esterni all'UE;
F. considerando che le principali destinazioni dei trasferimenti di armi al di fuori dell'Unione effettuati dagli Stati membri sono il Medio Oriente, l'America del Nord e l'Asia; che i principali paesi destinatari sono l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti;
G. considerando che l'industria europea tenta di compensare la flessione della domanda europea nel campo della difesa cercando di accedere ai mercati dei paesi terzi e che ciò è appoggiato da numerosi politici e partiti in quanto comporta un contributo al rafforzamento dell'industria europea della difesa, al know-how tecnologico, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla preparazione; considerando che le attività di ricerca e sviluppo dell'industria della difesa hanno un importante effetto di ricaduta che contribuisce a numerose applicazioni civili;
H. considerando che gli Stati membri hanno compiuto importanti progressi verso il raggiungimento di un accordo sull'applicazione e sull'interpretazione degli otto criteri della posizione comune, in particolare grazie al manuale per l'uso della posizione comune elaborato dal COARM, che definisce in maniera dettagliata le migliori pratiche per l'applicazione di tali criteri;
1. plaude al fatto che l'Unione europea dispone di un quadro giuridico vincolante, unico al mondo, che consente di migliorare il controllo delle esportazioni di armi, anche nelle regioni in stato di crisi e nei paesi che presentano situazioni discutibili in materia di diritti umani, e si compiace, a tale proposito, della partecipazione di paesi terzi europei ed extraeuropei al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune; constata tuttavia che gli otto criteri sono applicati e interpretati con livelli di rigore non omogenei nei vari Stati membri dell'UE; chiede, pertanto, un'interpretazione e un'attuazione più uniforme della posizione comune compresi tutti i relativi obblighi e deplora che l'Unione non disponga ancora di una politica comune in materia di trasferimenti di armi a paesi terzi;
2. sostiene che la politica estera e di sicurezza comune dell'UE e la posizione comune non dovrebbero essere in contraddizione tra loro; ritiene che agli Stati membri e all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza incomba la responsabilità di garantire la coerenza della posizione comune e della politica estera;
3. sottolinea il diritto degli Stati membri di procedere conformemente alle loro politiche nazionali, pur nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli accordi internazionali e delle norme e dei criteri definiti di comune accordo, e che la conformità con essi è verificata in base alle normative nazionali;
4. ritiene che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali o specifici organismi parlamentari devono garantire un efficace controllo dell'applicazione e del rispetto delle norme concordate della posizione comune a livello nazionale e dell'Unione e della messa a punto di un sistema di controllo trasparente e responsabile;
5. ritiene che la formulazione del manuale per l'uso debba essere più accurata e meno soggetta a interpretazioni e che esso debba essere continuamente aggiornato se necessario;
6. chiede una migliore applicazione dei criteri della posizione comune prima che ne vengano proposti di nuovi;
7. riconosce il ruolo coerente e costante svolto dagli Stati membri dell'UE a sostegno del processo internazionale di definizione di norme vincolanti che disciplinino il commercio internazionale delle armi; invita gli Stati membri a concentrare i propri sforzi sui paesi che rimangono al di fuori degli accordi internazionali;
8. osserva che le relazioni annuali del gruppo di lavoro COARM hanno reso più trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri; si rammarica, tuttavia, che le serie di dati siano incomplete e varino a causa delle diverse procedure di raccolta e presentazione dei dati dei singoli Stati membri; ricorda agli Stati membri di presentare al gruppo di lavoro COARM una relazione annuale contenente informazioni esaustive sulle rispettive esportazioni di armi, come concordato e stabilito nella posizione comune;
9. sollecita un'analisi delle modalità di attuazione della posizione comune negli ordinamenti nazionali; è del parere che occorra rafforzare la capacità di analisi del gruppo di lavoro COARM in materia di controllo delle esportazioni di armi;
10. ritiene che la posizione comune debba essere integrata da un elenco, regolarmente aggiornato e accessibile al pubblico, che specifichi in quale misura le esportazioni verso determinati paesi destinatari siano o meno conformi agli otto criteri;
11. è del parere che sia opportuno istituire un sistema più soddisfacente che permetta scambi regolari e aggiornati di informazioni tra gli Stati membri sui trasferimenti di armi verso paesi precedentemente sottoposti a embargo;
12. chiede che si tenga un dibattito annuale in seno al Parlamento e sia elaborata da una relazione annuale sull'attuazione della posizione comune, in modo da garantire un adeguato livello di controllo parlamentare e di trasparenza a livello europeo;
13. plaude alla conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un trattato sul commercio di armi giuridicamente vincolante che ha come oggetto il commercio internazionale di armi convenzionali, instaura un efficace sistema internazionale di controllo delle armi basato su una maggiore trasparenza e responsabilità e definisce norme internazionali di massimo rigore, rendendo in tal modo sempre più difficile l'utilizzo illecito e irresponsabile delle armi convenzionali; riconosce il ruolo coerente e costante svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale volto alla definizione di norme vincolanti per la regolamentazione del commercio internazionale di armi;
14. sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e credibile del trattato sul commercio delle armi e incoraggia gli Stati membri a concentrare i propri sforzi internazionali su azioni finalizzate a un'adesione universale e a una rapida entrata in vigore;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione /alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.