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Procedura : 2012/0208(COD)
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Ciclo del documento : A7-0256/2013

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A7-0256/2013

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PV 10/09/2013 - 11.1
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P7_TA(2013)0336

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Martedì 10 settembre 2013 - Strasburgo
Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ***I
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0432),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012(1),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(2),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0256/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 86.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0448.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
P7_TC1-COD(2012)0208

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio(2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento.

(2)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98.

(3)  Al fine di applicare garantire l'efficiente adeguamento di talune disposizioni del presente regolamento (CE) n. 850/98affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

   la ripartizione delle regioni in zone geografiche;
   la modifica delle norme concernenti le condizioni d'utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;
   l'adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca;
   l'adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l'apertura di maglia effettiva;
   le condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell'Unione;
   le misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione;
   gli atti volti a escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X, dall'applicazione di determinate disposizioni concernenti le reti da imbrocco e impiglianti e i tramagli, quando tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti. [Em. 1]

(4)  È particolarmente importantedi particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti, al fine di ottenere informazioni oggettive, rigorose, complete e aggiornate. [Em. 2]

(5)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 850/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti:

   norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia;
   reti a maglia quadrata e spessore del filo;
   norme tecniche per la fabbricazione del materiale delle reti;
   definizione dell'elenco dei dispositivi che possono ostruire o ridurre l'effettiva apertura di maglia delle reti;
   trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso speciale per la pesca con sfogliare;
   norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi;
   obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, nonché
   misure transitorie nel caso in cui la conservazione degli stock di organismi marini richieda un'azione immediata.

(7)  È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, eccetto quelle relative all'obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

1)  all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni in zone geografiche, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione."; [Em. 3]

"

2)  l'articolo 4 è così modificato:

a)  al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:"

"c) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis intesi a modificare gli allegati X e XI, al fine di migliorare la protezione del novellame nel contesto della conservazione degli stock ittici.";

"

b)  al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda, da un lato, il metodo di calcolo delle percentuali delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un peschereccio e, dall'altro, il metodo di verifica volto a garantire che tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca congiunta rispettino le percentuali delle specie che figurano negli allegati da I a V.";

"

c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Le norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

3)  all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"8. Le norme tecniche per la misurazione delle reti a maglia quadrata, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

4)  all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"4. Le norme tecniche per la misurazione dello spessore del filo e per la fabbricazione del materiale delle reti, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

5)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 16

1.  Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

2.  Il paragrafo 1 non esclude l'impiego di alcuni dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni, se tali dispositivi servono a proteggere o a rafforzare la rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo e di fissazione di tali dispositivi.

3.  Un elenco esaustivo dei dispositivi conformi alle descrizioni tecniche definite in conformità del paragrafo 2 che possono essere fissati alla rete da pesca è stabilito mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

6)  l'articolo 29 è così modificato:

a)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda le modalità d'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 2 in base ai quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1.";

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per la trasmissione degli elenchi di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino, che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

7)  all'articolo 29 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. Se la Commissione e lo Stato membro interessato non pervengono a un accordo sulle misure necessarie, la Commissione può adottare tali misure mediante atti di esecuzione.";

"

8)  all'articolo 34, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Le norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

8 bis)  all'articolo 34 ter, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:"

"11. Previa consultazione dello CSTEP, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti."; [Em. 4]

"

9)  l'articolo 45 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 45

1.  Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all'utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione degli stock di organismi marini. [Em. 5]

2.  Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure transitorie al fine di porre rimedio alla situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

3.  Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro può adottare, per le acque soggette alla propria giurisdizione, idonee misure di conservazione non discriminatorie.

4.  Le misure di cui al paragrafo 3, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la Commissione conferma che tali misure sono adeguate e non discriminatorie, o ne chiede l'annullamento o la modifica mediante atti di esecuzione. La decisione della Commissione è immediatamente comunicata agli Stati membri.";

"

10)  all'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Nel caso in cui venga adottata tale decisione si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.";

"

11)  l'articolo 48 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 48

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5."

______________

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

"

12)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di potereIl potere di adottare atti delegati di di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, è conferitaconferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatotre anni a decorrere da … (4). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 6]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 7]

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, eo all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"

[Em. 8]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013.
(2)Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(3)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

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