Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0127),
– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0094/2011),
– visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Sejm polacco, dal Senato polacco e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– vista l'opinione dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia), del 31 maggio 2012,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0254/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Le caratteristiche proprie di queste due forme di unione – matrimonio e unione registrata – e le differenze che ne conseguono sul piano dei principi applicabili giustificano la separazione in due strumenti distinti delle disposizioni che disciplinano gli aspetti patrimoniali del matrimonio e gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, che sono oggetto del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata mira soltanto a consentire l'esecuzione degli effetti patrimoniali determinati in tale decisione, e non comporta il riconoscimento da parte di quello Stato membro dell'unione cui si riferiscono gli effetti patrimoniali che hanno originato la decisione. Gli Stati membri in cui non esiste l'istituto dell'unione registrata non sono obbligati a introdurlo in forza del presente regolamento.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di "unione registrata" è definita ai fini esclusivi del regolamento; il suo contenuto specifico è definito dal diritto interno degli Stati membri.
(10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di "unione registrata" è definita ai fini esclusivi del regolamento. Ai fini del presente regolamento, un'unione registrata è una forma di unione diversa dal matrimonio. Il contenuto specifico della nozione di unione registrata è definito dal diritto interno degli Stati membri.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a settori del diritto civile riguardanti questioni diverse dal regime patrimoniale di un'unione registrata. Pertanto, a fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia di tale regime dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.
(Corrisponde al considerando 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 3 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Le obbligazioni alimentari tra partner dell'unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
(12) Le obbligazioni alimentari tra partner dell'unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti in materia di successione, disciplinati con regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo1.
____________________
1 GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
(Corrisponde all'emendamento 4 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i partner possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.
(13) Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul numero limitato ("numerus clausus") di diritti reali riconosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale.
(Corrisponde all'emendamento 5 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro nell'ambito dello scioglimento del regime patrimoniale dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione della legge straniera.
(Corrisponde al considerando 16 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 6 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie.
(Corrisponde a parte del considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 7 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Pertanto, ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
(Corrisponde al considerando 19 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 8 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies) Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale applicati negli Stati membri.Ai fini del presente regolamento, al termine "organo giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in talune questioni in materia di regimi patrimoniali, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data questione di regime patrimoniale su delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso.Per contro, il termine "organo giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni in materia di regimi patrimoniali, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
(Corrisponde al considerando 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 10 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Analogamente, il presente regolamento deve permettere di estendere la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata alle questioni inerenti agli aspetti patrimoniali dell'unione registrata correlate a tale domanda, se sussiste accordo dei partner.
(15) Analogamente, il presente regolamento deve permettere di estendere la competenza degli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata alle questioni inerenti agli aspetti patrimoniali dell'unione registrata correlate a tale domanda, se la competenza degli organi giurisdizionali interessati è stata riconosciuta esplicitamente o implicitamente dai partner.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Qualora le questioni inerenti ai regimi patrimoniali non siano correlate allo scioglimento o all'annullamento dell'unione registrata né alla morte di un partner, i partner possono decidere di investire di tali questioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. Ciò richiede un accordo tra i partner, stipulabile al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale e in seguito nel rispetto della lex fori.
(Corrisponde all'emendamento 12 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Nelle altre situazioni, il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i partner e lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti. È riconosciuta la possibilità per tali autorità giurisdizionali, salvo quelle dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata, di dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Da ultimo, al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia, è introdotta una norma di competenza sussidiaria per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.
(16) Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale degli organi giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate indipendentemente dalla separazione dei partner o dalla morte di un partner, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i partner e lo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti. Dovrebbe essere riconosciuta la possibilità per tali organi giurisdizionali, salvo quelli dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata, di dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere in merito a una controversia in materia di regimi patrimoniali che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale può presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde al considerando 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 14 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata si applicherà all'insieme dei beni dei partner, anche se non è la legge di uno Stato membro.
(18) Per agevolare la gestione dei beni ai partner di un'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe consentire loro di scegliere la legge applicabile ai propri beni tra gli ordinamenti giuridici con i quali presentano un collegamento stretto per motivi di residenza o di cittadinanza, a prescindere dalla tipologia o dall'ubicazione di tali beni. Non sussiste alcun motivo per negare tale scelta alle unioni registrate. Qualora i partner scelgano una legge che non riconosce le unioni registrate, la scelta della legge sarà considerata nulla e priva di effetti. In tal caso, occorre applicare la legge determinata in base al collegamento obiettivo. Anche se in generale le persone interessate sono ben informate riguardo ai propri diritti, è opportuno soddisfare la particolare necessità di tutela giuridica prescrivendo una consulenza giuridica sugli effetti della scelta della legge. Questo requisito sarà in particolare considerato soddisfatto se tale consulenza giuridica è garantita da requisiti formali supplementari, segnatamente l'autenticazione pubblica.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Al fine di assicurare la certezza e la chiarezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe altresì includere una disposizione concernente le registrazioni multiple di un'unione registrata, che dovrebbe fare riferimento alla registrazione più recente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che non abbiano luogo registrazioni multiple delle unioni registrate.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale dei partner, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei partner. Il primo criterio dovrebbe essere la residenza abituale comune dei partner al momento della costituzione dell'unione ovvero la prima residenza abituale comune dei partner dopo la costituzione dell'unione, ancor prima della cittadinanza comune dei partner al momento della costituzione dell'unione. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei partner al momento della costituzione dell'unione registrata, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i partner presentano il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, fermo restando che tali collegamenti stretti dovrebbero essere considerati con riferimento al momento della costituzione dell'unione. Le leggi definite in base a tali criteri non dovrebbero tuttavia essere applicate se non contemplano l'istituto dell'unione registrata. Come regola generale, la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata dovrebbe essere applicata ai beni dei partner.
(Corrisponde all'emendamento 15 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater) Laddove la cittadinanza sia utilizzata per determinare la legge applicabile, occorre considerare che alcuni Stati, il cui ordinamento giuridico è basato sulla common law, utilizzano il concetto di "domicile" e non già quello di "cittadinanza" come criterio di collegamento.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 18 quinquies (nuovo)
(18 quinquies) Nell'ottica di assicurare la certezza giuridica degli atti e di evitare che la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate venga modificata senza che i partner ne siano informati, è opportuno che qualsiasi cambiamento al riguardo sia effettuato solo su esplicita richiesta delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, a meno che non l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non potrà pregiudicare i diritti dei terzi e la validità degli atti anteriori.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Occorre rendere accessibili tutte le informazioni necessarie in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare attraverso un sito internet multilingue della Commissione.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter) È opportuno incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra i professionisti legali.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater) La Commissione dovrebbe mettere a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento. Pertanto lo Stato membro il cui diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata o attribuisca effetti patrimoniali diversi non potrà negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata.
(23) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regimi patrimoniali in relazione alle unioni registrate è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni mutuandole da altri strumenti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento. Pertanto lo Stato membro il cui diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata o attribuisca effetti patrimoniali diversi non dovrebbe poter negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata.
(Corrisponde all'emendamento 19 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.
(24) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate.
(Corrisponde al considerando 60 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 20 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis) Per quanto riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nonché l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici e l'esecutività delle transazioni giudiziarie, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme mutuate in particolare dal regolamento (UE) n. 650/2012.
(Corrisponde all'emendamento 21 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate deve regolare i rapporti giuridici tra un partner e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del partner o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il partner opponga al terzo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
(25) La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate a norma del presente regolamento deve regolare i rapporti giuridici tra un partner dell'unione registrata e un terzo.Tuttavia, per tutelare il terzo, nei rapporti giuridici tra un partner e un terzo nessuno dei partner dovrebbe poter far valere talelegge o le norme di applicazione necessaria qualora il partner avente rapporti giuridici con il terzo e il terzo stesso abbiano la propria residenza abituale nello stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata. Dovrebbero sussistere delle eccezioni se il terzo non ha diritto alla tutela, vale a dire se era a conoscenza della legge applicabile o avrebbe dovuto conoscerla oppure se sono stati rispettati i requisiti in materia di registrazione o pubblicità in vigore nello Stato.
(Corrisponde all'emendamento 22 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
______________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(Corrisponde al considerando 78 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 23 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde al considerando 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 24 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 20, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, all'uguaglianza davanti alla legge, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(Corrisponde in parte al considerando 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 25 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
a) gli effetti personali dell'unione registrata,
soppressa
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b
b) la capacità dei partner;
b) la capacità generale dei partner;
(Corrisponde all'emendamento 26 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
b bis) l'esistenza, la validità o il riconoscimento dell'unione;
(Corrisponde all'emendamento 27 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d
d) le liberalità tra partner;
soppressa
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e
e) i diritti successori del partner superstite;
e) le questioni successorie con riferimento al partner superstite;
(Corrisponde all'emendamento 29 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f
f) le società tra partner;
f) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 30 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g
g) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.
g) la natura dei diritti reali;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 31 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
g bis) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni immobili o mobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro; e
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 32 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)
g ter) le questioni relative al diritto di trasferimento o adeguamento, in caso di scioglimento dell'unione registrata, tra partner o ex partner, dei diritti a pensioni di anzianità o di invalidità che sono maturati durante l'unione registrata.
(Corrisponde all'emendamento 33 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 2 –comma 1 – lettera b
b) "unione registrata": regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica;
b) "unione registrata": regime legale di comunione di vita tra due persone costituito nella forma prevista dalla legge dello Stato membro in cui l'unione èregistrata;
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) "accordo di unione": qualsiasi accordo con cui i partner o i futuri partner organizzano il regime patrimoniale della loro unione;
(Corrisponde all'emendamento 35 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva
c) "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
c) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale di un'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 36 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1– lettera d
d) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonchéla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
d) "decisione": qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata,compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
(Corrisponde all'articolo 31, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 37 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera e
e) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di unione, è stato formato l'atto pubblico o è stato effettuato l'atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;
e) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato redatto l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 38 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera f
f) "Stato membro richiesto": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, del contratto di unione, dell'atto pubblico, dell'atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;
f) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 39 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera g
g) "autorità giurisdizionale": l'autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un'autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
soppressa
(Corrisponde all'emendamento 40 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 33 bis, paragrafo 1, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo -3
Articolo -3
Competenza in materia di regimi patrimoniali all'interno degli Stati membri
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative ai regimi patrimoniali.
(Corrisponde all'emendamento 42 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla domanda.
1. Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro aditi per questioni relative alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.
(Corrisponde all'emendamento 43 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 4
Competenza in caso di separazione dei partner
Competenza in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti, se sussiste accordo dei partner, a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda.
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda, se la loro competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univocodai partner.
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.
In mancanza di accordo dei partner, la competenza è disciplinata dall'articolo 5.
In mancanza di riconoscimento della competenza dell'organo giurisdizionale di cui al comma 1, la competenza è disciplinata dall'articolo 5.
(Corrisponde all'emendamento 44 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Accordo di scelta del foro
1. I partner possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale della loro unione agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile a tale regime patrimoniale, in conformità dell'articolo -15 ter. Tale competenza è esclusiva.
Fatto salvo il terzo comma, l'accordo di scelta del foro può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale.
Ove previsto dalla legge del foro, i partner possono del pari designare il foro dopo che l'organo giurisdizionale è stato adito. In tal caso, quest'ultimo mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.
Se l'accordo è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato dai partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. In mancanza di scelta del foro, i partner possono altresì concordare di attribuire la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile al regime patrimoniale della loro unione ai sensi dell'articolo 15.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta ai sensi dell'articolo -15 ter o è applicabile ai sensi dell'articolo 15 e dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis.
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.
(Corrisponde all'emendamento 46 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 5
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registratale autorità giurisdizionali dello Stato membro:
1. Se nessun organo giurisdizionale è competente a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali gli organi giurisdizionali dello Stato membro:
a) della residenza abituale comune dei partner o, in mancanza,
a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
b) dell'ultima residenza abituale comune dei partner se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno dei due vi risiede ancora nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
c bis) della cittadinanza di entrambi i partner nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile" comune o, in mancanza,
d) della registrazione dell'unione.
d) della registrazione dell'unione.
2. Le autorità giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.
2. Gli organi giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e c bis), possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.
(Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova), si veda l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Corrisponde all'emendamento 47 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 6
Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 o se l'autorità giurisdizionale si è dichiarata incompetente, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui:
Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis e 5 o se l'organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente, sono competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili o beni registrati di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'organo giurisdizionale adito è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili o beni registrati.
a) uno o più beni di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni, o
b) entrambi i partner hanno la cittadinanza di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, lì hanno il loro "domicile" comune.
In tali casi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere solo sui beni immobili o sui beni registrati situati in detto Stato membro.
(Corrisponde all'emendamento 48 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 7
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, o l'autorità giurisdizionale si sia dichiarata incompetente, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.
Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 3, 4, 4 bis, 5 o 6, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in merito a una controversia in materia di regime patrimoniale se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 49 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 8
L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
L'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6 o 7, dinanzi al quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Qualora l'organo giurisdizionale sia adito ai sensi dell'articolo 6, la sua competenza a esaminare la domanda riconvenzionale è limitata ai beni immobili o ai beni registrati oggetto del procedimento principale.
(Corrisponde all'emendamento 50 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 9
L'autorità giurisdizionale si considera adita:
Ai fini del presente capo,un organo giurisdizionale si considera adito:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.
b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o
b bis) se i procedimenti sono iniziati d'ufficio, alla data in cui l'organo giurisdizionale decide di iniziare il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'organo giurisdizionale.
(Corrisponde all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 51 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1
1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra i partner siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
(Corrisponde all'emendamento 52 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2
2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale aditaper prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di un partner a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
(Corrisponde all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 54 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 14
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, quali possono essere emessi in base alla legge, possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 56 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo -15 (nuovo)
Articolo -15
Unità e portata della legge applicabile
1. La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, indipendentemente dalla loro ubicazione.
2. La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata determina tra l'altro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere g) e g bis):
a) la suddivisione dei beni dei partner in diverse categorie prima e dopo l'unione registrata;
b) il trasferimento dei beni da una categoria all'altra;
c) se del caso, la responsabilità per i debiti dell'altro partner;
d) i diritti d'uso dei partner durante l'unione;
e) lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale dell'unione registrata e la divisione dei beni allo scioglimento dell'unione registrata;
f) gli effetti del regime patrimoniale dell'unione registrata su un rapporto giuridico tra un partner e un terzo, ai sensi dell'articolo 31.
(Corrisponde agli emendamenti 57 e 58 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo -15 bis (nuovo)
Articolo -15 bis
Applicazione universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
(Cfr.emendamento all'articolo 16; il testo è stato modificato. Corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 59 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo -15 ter (nuovo)
Articolo -15 ter
Scelta della legge
1. I partner o futuri partner possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al regime patrimoniale della loro unione registrata purché tale legge riconosca l'istituto dell'unione registrata e i relativi effetti patrimoniali, e purché si tratti di una delle seguenti:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo, o
b) la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner è cittadino al momento della conclusione dell'accordo, o
c) la legge di uno Stato in cui i partner hanno registrato l'unione.
2. Se la legge scelta non riconosce l'istituto dell'unione registrata o i relativi effetti patrimoniali, la legge applicabile viene determinata ai sensi dell'articolo 15.
3. La scelta della legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 è valida soltanto se i partner o futuri partner possono comprovare di essersi avvalsi, prima di effettuare tale scelta, di una consulenza in merito alle relative conseguenze giuridiche.
Tale requisito si considera soddisfatto se detta consulenza è già garantita dai requisiti di forma supplementari nazionali applicabili alla scelta della legge.
4. Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, deciso nel corso dell'unione, ha effetti solo per il futuro.
5. Se i partner convengono di attribuire efficacia retroattiva a tale cambiamento, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti di terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile.
(Corrisponde all'emendamento 60 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 15
Determinazione della legge applicabile
Determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta
La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata.
1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo -15 ter, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della prima residenza abituale comune dei partner al momento della costituzione dell'unione oppure della loro prima residenza abituale comune dopo la costituzione dell'unione o, in mancanza,
b) di cui entrambi i partner sono cittadini al momento della costituzione dell'unione o, in mancanza,
c) con cui i partner presentano assieme il collegamento più stretto al momento della costituzione dell'unione, tenuto conto di tutte le circostanze, o, in mancanza,
d) in cui l'unione è stata registrata.
1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano se la legge in questione non riconosce l'istituto dell'unione registrata.
1 ter. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se i partner hanno più di una cittadinanza comune.
(Corrisponde in parte agli emendamenti 61 e seguenti della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Registrazione multipla
Se tra le medesime persone esistono unioni registrate in diversi Stati, ai fini della determinazione della legge applicabile conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), è decisiva l'unione più recente in base alla data di costituzione.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 16
Articolo 16
soppresso
Carattere universale della norma di conflitto
La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.
(Corrisponde all'emendamento 68 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis
Requisiti di forma per la scelta della legge applicabile
1. L'accordo sulla scelta della legge di cui all'articolo -15 ter è concluso per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. Tale accordo è conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata o dalla legge dello Stato in cui è stato concluso l'accordo.
3. Tuttavia, se la legge dello Stato in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile prevede requisiti di forma supplementari per accordi di tale tipo o, in mancanza di ciò, per l'accordo di unione, si applicano tali requisiti.
4. Se, nel momento in cui viene effettuata la scelta, la residenza abituale dei partner si trova in Stati diversi e la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
(Simile all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012. Si veda altresì l'emendamento 65 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 16 ter (nuovo)
Articolo 16 ter
Requisiti di forma per l'accordo di unione
Gli aspetti formali dell'accordo di unione sono disciplinati, mutatis mutandis, dall'articolo 16 bis. Ai fini del presente articolo, eventuali requisiti di forma supplementari ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 3, riguardano solo l'accordo di unione.
(Corrisponde all'emendamento 66 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 16 quater (nuovo)
Articolo 16 quater
Adattamento dei diritti reali
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, detto diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.
(Corrisponde all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 67 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 17
Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata secondo il presente regolamento.
1. Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
1 bis. Il presente regolamento non limita l'attuazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, fatte salve le disposizioni di protezione delle transazioni ai sensi dell'articolo 31.
(Corrisponde all'emendamento 69 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
1. L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
(Corrisponde all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 70 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 19
Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
(Corrisponde all'emendamento 71 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 20
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi
Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale
1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:
1 bis. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;
b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;
c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il partner o i partner hanno il legame più stretto.
c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.
(Corrisponde all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 72 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Ordinamenti plurilegislativi a base personale
Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.
(Corrisponde all'emendamento 73 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 20 ter (nuovo)
Articolo 20 ter
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità.
(Corrisponde all'emendamento 74 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti. Il riconoscimento di tali decisioni non implica tuttavia un riconoscimento da parte degli Stati membri delle unioni registrate come istituto giuridico nel proprio ordinamento.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies, che la decisione deve essere riconosciuta.
(Corrisponde all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 75 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera a
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 76 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera b
b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
(La versione italiana non è interessata dal presente emendamento in ragione di una discordanza tra quest'ultima e la maggior parte delle altre versioni linguistiche.)
(Corrisponde in parte all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera c
c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 78 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera d
d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 79 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 25
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
(Corrisponde all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 80 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 26
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.
(Corrisponde all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 81 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 27
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies.
(Corrisponde all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 82 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
Determinazione del domicilio
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 83 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 27 ter (nuovo)
Articolo 27 ter
Competenza territoriale
1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 33.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 84 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 27 quater (nuovo)
Articolo 27 quater
Procedimento
1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
b) l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 27 quinquies.
(Corrisponde all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 85 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 27 quinquies (nuovo)
Articolo 27 quinquies
Mancata produzione dell'attestato
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
(Corrisponde all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 86 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 27 sexies (nuovo)
Articolo 27 sexies
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 27 quater senza alcun esame ai sensi dell'articolo 22. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
(Corrisponde all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 87 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 27 septies (nuovo)
Articolo 27 septies
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
(Corrisponde all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 88 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 27 octies (nuovo)
Articolo 27 octies
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 33.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
(Corrisponde all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 89 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 27 nonies (nuovo)
Articolo 27 nonies
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 33.
(Corrisponde all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 90 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 27 decies (nuovo)
Articolo 27 decies
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 novies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 22. Esso si pronuncia senza indugio.
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 91 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 27 undecies (nuovo)
Articolo 27 undecies
Sospensione del procedimento
L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 92 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 27 duodecies (nuovo)
Articolo 27 duodecies
Provvedimenti provvisori e cautelari
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27 sexies.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 93 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 27 terdecies (nuovo)
Articolo 27 terdecies
Esecutività parziale
1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.
(Corrisponde all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 94 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 27 quaterdecies (nuovo)
Articolo 27 quaterdecies
Patrocinio a spese dello Stato
L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 95 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 27 quindecies (nuovo)
Articolo 27 quindecies
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi
Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 96 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 27 sexdecies (nuovo)
Articolo 27 sexdecies
Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
(Corrisponde all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 97 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 28
Riconoscimento degli atti pubblici
Accettazione degli atti pubblici
1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
1 bis. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 ter. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III o le norme di cui all'articolo 32. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 quater. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.
2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.
(Corrisponde all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 98 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 29
1. Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.
1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies.
1 bis. Ai fini dell'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 99 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 30
Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie
Esecutività delle transazioni giudiziarie
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.
1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies.
1 bis. Ai fini dell'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2.
1 ter. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 100 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 31 – titolo
Opponibilità a terzi
Tutela dei terzi
(Corrisponde all'emendamento 101 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1
1. Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge dello Stato di registrazione dell'unione di cui all'articolo 15.
1. Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge applicabile ai regimi patrimoniali delle unioni registrate a norma del presente regolamento.
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2
2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il partner non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei partner o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
2. Tuttavia, nei rapporti giuridici tra un partner e un terzo, nessuno dei partner può far valere la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata qualora il partner avente rapporti giuridici con il terzo ed il terzo abbiano la propria residenza abituale in uno stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata. In tal caso, la legge dello Stato membro di residenza abituale del partner in questione e del terzo si applica agli effetti del regime patrimoniale sul terzo.
(Corrisponde all'emendamento 102 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3
3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un partner e un terzo relativi a tale immobile.
3. Il paragrafo 2 non si applica se:
a) il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata;
b) sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale dell'unione registrata in conformità della legge dello Stato di residenza abituale del terzo e del partner avente rapporti giuridici con il terzo; oppure
c) in caso di rapporti concernenti un immobile, sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale dell'unione registrata rispetto all'immobile in conformità della legge dello Stato in cui l'immobile è ubicato.
(Corrisponde all'emendamento 103 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo -32 (nuovo)
Articolo -32
Residenza abituale
1. Ai fini del presente regolamento per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
2. Quando il rapporto giuridico è instaurato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3. Al fine di determinare la residenza abituale, il momento rilevante è quello dell'instaurazione del rapporto giuridico.
(Corrisponde all'emendamento 104 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) i nomi e gli estremi degli organi giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27 ter, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 27 octies, paragrafo 2;
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 105 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
b ter) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 27 nonies.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni pubblicate su tale sito web multilingue siano ugualmente accessibili da tutti i siti web ufficiali da loro creati, in particolare fornendo un link al sito web della Commissione.
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 108 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione mette a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali.
(Corrisponde all'emendamento 109 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)
Articolo 33 bis
Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1 bis
1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 2, comma 1 bis.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(Corrisponde all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 110 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 33 ter (nuovo)
Articolo 33 ter
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 27 quater, 28, 29 e 30
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 27 quater, 28, 29 e 30. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2.
(Corrisponde all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 111 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 33 quater (nuovo)
Articolo 33 quater
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 112 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Nelle proprie relazioni, la Commissione esamina gli aspetti seguenti:
– il ricorso alle possibilità di accordo sulla scelta della legge applicabile e sulla scelta del foro da parte dei partner delle unioni registrate, e le relative ripercussioni pratiche;
– l'efficacia dell'obbligo di consulenza in relazione alla scelta della legge applicabile;
– il ricorso alla possibilità di dichiararsi incompetenti da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri che non riconoscono l'istituto dell'unione registrata, e le relative ripercussioni pratiche; e
– il potenziale di ulteriore allineamento delle norme stabilite dal presente regolamento a quelle previste dal [regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi] ai fini di una maggiore equiparazione.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3
3. Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner che hanno registrato le loro unione.
3. Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner di un'unione registrata che, dopo la data di applicazione del presente regolamento:
a) hanno costituito un'unione registrata; o
b) hanno scelto la legge applicabile al loro regime patrimoniale.
Gli accordi sulla scelta della legge conclusi prima del [data di applicazione del presente regolamento] sono comunque validi se soddisfano le condizioni di cui al capo III o se sono validi a norma della legge applicabile in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale privato al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge.
Se l'accordo sulla scelta della legge è stato concluso prima del [data di applicazione del presente regolamento] in vista della possibilità di scegliere la legge prevista dal presente regolamento, ma non era valido a norma della legge applicabile in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale privato al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge poiché la legge applicabile non contemplava la possibilità di scelta della legge per le unioni registrate, tale accordo diventa valido a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].