Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0126),
– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0093/2011),
– visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0253/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate ai regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di "matrimonio", che è definita dal diritto interno degli Stati membri.
(10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate ai regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di "matrimonio", che è definita dal diritto interno degli Stati membri, adottando anzi un approccio neutrale nei confronti di tale nozione. Il presente regolamento non pregiudica la definizione di matrimonio prevista dal diritto nazionale degli Stati membri.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.
(11) L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale,in particolare in seguito a separazione personale o divorzio o morte di un coniuge.
(Corrisponde al considerando 9 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a settori del diritto civile riguardanti questioni diverse dai regimi patrimoniali tra coniugi. Pertanto, a fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia dei regimi patrimoniali tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.
(Corrisponde al considerando 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Le obbligazioni alimentari tra coniugi, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
(12) Le obbligazioni alimentari tra coniugi, che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti in materia di successione, disciplinati dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo1.
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1 GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i coniugi possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.
(13) Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul numero limitato ("numerus clausus") di diritti reali contemplati nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato nel suo diritto patrimoniale.
(Corrisponde a parte del considerando 15 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro ad esempio nell'ambito dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione della legge straniera.
(Corrisponde al considerando 16 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie.
(Corrisponde a parte del considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Pertanto, ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
(Corrisponde al considerando 19 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies) La nozione di "regime patrimoniale tra coniugi", che determina l'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe coprire l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi in conseguenza del matrimonio e dopo la sua cessazione. Esse comprendono non solo le norme obbligatorie della legge applicabile, bensì anche le eventuali norme facoltative che i coniugi possono aver concordato conformemente alla legge applicabile.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13 sexies (nuovo)
(13 sexies) Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine "organo giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in talune questioni in materia di regimi patrimoniali, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data questione di regime patrimoniale su delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine "organo giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni in materia di regimi patrimoniali, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
(Corrisponde al considerando 20 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dispongono che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, compresa la sua liquidazione, correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano le autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere di quel procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.1347/2000.
(14) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dispongono che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, compresa la sua liquidazione, correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano gli organi giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere di quel procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.1347/2000, qualora la competenza degli organi giurisdizionali interessati sia stata riconosciuta esplicitamente o in altro modo dai coniugi.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. La decisione è espressa mediante accordo tra i coniugi, stipulabile in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento.
(16) Qualora le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. Tale decisione richiede un accordo tra i coniugi, stipulabile al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale e in seguito nel rispetto della lex fori.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi indipendentemente dalla separazione personale o dalla morte di un coniuge, e prevedere in particolare un forum necessitatis al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia.
(17) Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale degli organi giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, indipendentemente dalla separazione personale dei coniugi o dalla morte di un coniuge, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i coniugie lo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere in merito a una controversia in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale può presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde al considerando 31 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
(21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la residenza abituale comune dei coniugi al momento del matrimonio oppure la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, fermo restando che tali collegamenti stretti dovrebbero essere considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ossia laddove esso si riferisce alla cittadinanza quale criterio per l'applicazione della legge di uno Stato, la problematica dei casi di cittadinanza plurima e quella di stabilire se una persona debba essere considerata cittadina di uno Stato dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale, o se del caso anche da accordi internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Considerata l'importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Questa dovrà essere effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto, e dovrà come minimo essere formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Dovranno inoltreessere rispettati gli eventuali requisiti formali supplementari previsti dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto per la validità, la pubblicità o la registrazione di tali contratti.
(24) Considerata l'importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. L'accordo con cui viene stabilita tale scelta dovrebbe come minimo essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La scelta dovrebbe essere effettuata nella forma prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi oppure dalla legge dello Stato in cui è stato stipulato l'accordo.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis) Per tener conto di talune norme degli Stati membri, in particolare in materia di protezione della casa familiare nonché di attribuzione dei diritti d'uso nei rapporti tra i coniugi, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione delle norme di applicazione necessaria da parte dell'organo giurisdizionale adito, consentendo dunque a uno Stato membro di disapplicare la legge straniera in favore della propria. A tal fine, le "norme di applicazione necessaria" dovrebbero designare disposizioni imperative la cui osservanza è ritenuta fondamentale da uno Stato membro per salvaguardare i propri interessi pubblici, in particolare la propria organizzazione politica, sociale o economica. Pertanto, onde garantire ad esempio la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova dovrebbe poter applicare le proprie norme sulla protezione della casa familiare, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle transazioni in vigore nello Stato membro interessato, la cui prevalenza è assicurata dall'articolo 35.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento.
(27) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni mutuandole da altri strumenti giuridici dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.
(28) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
(Corrisponde al considerando 60 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Per quanto riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nonché l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici e l'esecutività delle transazioni giudiziarie, il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme mutuate in particolare dal regolamento (UE) n. 650/2012.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi deve regolare i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità dellalegge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del coniuge o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il coniuge opponga al terzo la legge del regime patrimoniale solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscerela legge applicabile al regime patrimoniale.
(29) La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi a norma del presente regolamento deve regolare i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo. Tuttavia, per tutelare il terzo, nei rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo nessuno dei coniugi dovrebbe poter far valere talelegge qualora il coniuge avente rapporti giuridici con il terzo e il terzo stesso abbiano la propria residenza abituale nello stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Dovrebbero sussistere delle eccezioni se il terzo non ha diritto alla tutela, vale a dire se era a conoscenza della legge applicabile o avrebbe dovuto conoscerla oppure se sono stati rispettati i requisiti in materia di registrazione o pubblicità in vigore nello Stato.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
_____________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(Corrisponde al considerando 78 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 30 ter (nuovo)
(30 ter) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde al considerando 79 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 32
(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 20, 21, 23 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, all'uguaglianza davanti alla legge, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(Corrisponde in parte al considerando 81 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
a) la capacità dei coniugi;
a) la capacità generale dei coniugi;
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
a bis) l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio;
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c
c) le liberalità tra coniugi;
soppressa
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d
d) i diritti successori del coniuge superstite;
d) le questioni successorie con riferimento al coniuge superstite;
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e
e) le società tra coniugi;
e) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f
f) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.
f) la natura dei diritti reali;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
f bis) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni immobili o mobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)
f ter) le questioni relative al diritto di trasferimento o adeguamento, in caso di divorzio, tra coniugi o ex coniugi, dei diritti a pensioni di anzianità o di invalidità che sono maturati durante il matrimonio;
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a
a) "regime patrimoniale tra coniugi": l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi;
a) "regime patrimoniale tra coniugi": l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi in conseguenza del matrimonio;
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b
b) "contratto di matrimonio": qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi;
b) "contratto di matrimonio": qualsiasi accordo con cui i coniugi o i nubendi organizzano i propri rapporti patrimoniali;
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c – parte introduttiva
c) "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
c) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d
d) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
d) "decisione": qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e
e) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di matrimonio, è stato formato l'atto pubblico, è stata approvata la transazione giudiziaria o è stato effettuato l'atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;
e) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato redatto l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f
f) "Stato membro richiesto": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, del contratto di matrimonio, dell'atto pubblico, della transazione giudiziaria, dell'atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;
f) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g
g) l'autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di regime patrimoniale tra coniugi o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un'autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
soppressa
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 37 bis, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo -3 (nuovo)
Articolo -3
Competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi all'interno degli Stati membri
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 3
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro aditi per questioni relative alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti, se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda se la loro competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi.
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.
In mancanza di accordo dei coniugi, la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti.
In mancanza di riconoscimento della competenza dell'organo giurisdizionale di cui al comma 1, la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Accordo di scelta del foro
1. I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, in conformità dell'articolo 16. Tale competenza è esclusiva.
Fatto salvo il terzo comma, l'accordo di scelta del foro può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale.
Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare il foro dopo che l'organo giurisdizionale è stato adito. In tal caso, quest'ultimo mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.
Se l'accordo è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato dai coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. In mancanza di scelta del foro, i coniugi possono altresì concordare di attribuire la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 17.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta ai sensi dell'articolo 16 o è applicabile ai sensi dell'articolo 17 e dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis.
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 5
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
Se nessun organo giurisdizionale è competente a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi gli organi giurisdizionali dello Stato membro:
a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,
a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
b) dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
d) della cittadinanza dei coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile"comune.
d) della cittadinanza dei coniugi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile" comune o, in mancanza,
2. I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18.
d bis) della cittadinanza del convenuto o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del suo "domicile".
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.
(Per quanto riguarda il paragrafo 2 si veda l'emendamento all'articolo 4 bis (nuovo); il testo è stato modificato.)
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 6
Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni.
Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis e 5, sono competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili o beni registrati di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'organo giurisdizionale adito è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili o beni registrati.
In tali casi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere solo sui beni immobili o sui beni registrati situati in detto Stato membro.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 7
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.
Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 3, 4, 4 bis, 5 o 6, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in merito a una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 8
L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
L'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6 o 7, dinanzi al quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Qualora l'organo giurisdizionale sia adito ai sensi dell'articolo 6, la sua competenza a esaminare la domanda riconvenzionale è limitata ai beni immobili o ai beni registrati oggetto del procedimento principale.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 9
L'autorità giurisdizionale si considera adita:
Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale si considera adito:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.
b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o
b bis) se i procedimenti sono iniziati d'ufficio, alla data in cui l'organo giurisdizionale decide di iniziare il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'organo giurisdizionale.
(Corrisponde all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1
1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra i coniugi siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
(Corrisponde all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2
2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di un coniuge a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
(Corrisponde all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Informazione dei coniugi
L'autorità competente è tenuta a informare il coniuge o i coniugi, entro un termine ragionevole, di qualsiasi procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi avviato contro gli stessi.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 14
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, quali possono essere emessi in base alla legge, possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi.
1. La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16 e 17 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La legge applicabile a un regime patrimoniale tra coniugi determina tra l'altro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e f bis):
a) la suddivisione dei beni dei coniugi in diverse categorie prima e dopo il matrimonio;
b) il trasferimento dei beni da una categoria all'altra;
c) se del caso, la responsabilità per i debiti dell'altro coniuge;
d) i diritti d'uso dei coniugi durante il matrimonio;
e) lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione dei beni allo scioglimento del matrimonio;
f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi su un rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo, ai sensi dell'articolo 35;
g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Applicazione universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
(Cfr.emendamento all'articolo 21; il testo è stato modificato.)
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 16
I coniugi o nubendi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
1. I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o nubendi, o
b) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi o nubendi al momento della scelta, o
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo, o
c) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della scelta.
b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della conclusione dell'accordo.
2. Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.
3. Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti di terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. In mancanza di scelta dei coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è:
1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo 16, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è:
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza,
a) la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi al momento del matrimonio oppure della loro prima residenza abituale comune dopo il matrimonio o, in mancanza,
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c
c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolaredel luogo di celebrazione del matrimonio.
c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze, a prescindere dal luogo di celebrazione del matrimonio.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 18
Articolo 18
soppresso
Cambiamento della legge applicabile
I coniugi possono in qualsiasi momento nel corso del matrimonio assoggettare il loro regime patrimoniale a una legge diversa da quella fino ad allora applicabile. Possono designare soltanto una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi al momento della scelta;
b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della scelta.
Salvo espressa volontà contraria dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.
Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente applicabile.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 19
1. La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto.
1. L'accordo sulla scelta della legge applicabile di cui all'articolo 16 è concluso per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi.
2. Tale accordo è conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi o dalla legge dello Stato in cui è stato concluso l'accordo.
3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.
3. Tuttavia, se la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile prevede requisiti di forma supplementari per accordi di tale tipo o, in mancanza di ciò, per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.
4. Se, al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati diversi e la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
5. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per gli accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti.
(Simile all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 20
Legge applicabile alla forma del contratto di matrimonio
Requisiti di forma per un contratto di matrimonio
1. La forma del contratto di matrimonio è quella prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto il contratto.
Gli aspetti formali di un contratto di matrimonio sono disciplinati, mutatis mutandis, dall'articolo 19. Ai fini del presente articolo, eventuali requisiti di forma supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, riguardano solo il contratto di matrimonio.
2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della conclusione del contratto di matrimonio prevede requisiti di forma supplementari per il contratto, si applicano tali requisiti.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Adattamento dei diritti reali
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.
(Corrisponde all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 21
Articolo 21
soppresso
Carattere universale della norma di conflitto
La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 22
Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi secondo il presente regolamento.
1. Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
2. Il presente regolamento non limita l'attuazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, fatte salve le disposizioni di protezione delle transazioni ai sensi dell'articolo 35.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 23
L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
(Corrisponde all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 24
Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 25
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi
Ordinamenti plurilegislativi - conflitti di legge su base territoriale
1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:
1 bis. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;
b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;
c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.
c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.
(Corrisponde all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Ordinamenti plurilegislativi - conflitti di legge su base personale
Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 25 ter (nuovo)
Articolo 25 ter
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.
(Corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies, che la decisione deve essere riconosciuta.
(Corrisponde all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera a
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera c
c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera d
d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 29
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
(Corrisponde all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 30
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.
(Corrisponde all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 31
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro, su istanza di parte interessata, se sono state ivi dichiarate esecutive secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies.
(Corrisponde all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 31 bis (nuovo)
Articolo 31 bis
Determinazione del domicilio
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 31 ter (nuovo)
Articolo 31 ter
Competenza territoriale
1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è presentata all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 37.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 31 quater (nuovo)
Articolo 31 quater
Procedimento
1. Il procedimento di istanza è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. La parte che presenta l'istanza non è tenuta a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. L'istanza è corredata dei seguenti documenti:
a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
b) l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 31 quinquies.
(Corrisponde all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 31 quinquies (nuovo)
Articolo 31 quinquies
Mancata produzione dell'attestato
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
(Corrisponde all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 31 sexies (nuovo)
Articolo 31 sexies
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 31 quater senza alcun esame ai sensi dell'articolo 27. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
(Corrisponde all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 31 septies (nuovo)
Articolo 31 septies
Notificazione della decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1. La decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
(Corrisponde all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 31 octies (nuovo)
Articolo 31 octies
Ricorso contro la decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 37.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
(Corrisponde all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 31 nonies (nuovo)
Articolo 31 nonies
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo seguendo la procedura comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 37.
(Corrisponde all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 31 decies (nuovo)
Articolo 31 decies
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 27. Esso si pronuncia senza indugio.
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 31 undecies (nuovo)
Articolo 31 undecies
Sospensione del procedimento
L'organo giurisdizionale davanti al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies sospende il procedimento, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.
(Corrisponde all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 31 duodecies (nuovo)
Articolo 31 duodecies
Provvedimenti provvisori e cautelari
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 31 sexies.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 31 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 31 terdecies (nuovo)
Articolo 31 terdecies
Esecutività parziale
1. Se la decisione ha statuito su vari capi dell'istanza e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.
(Corrisponde all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 31 quaterdecies (nuovo)
Articolo 31 quaterdecies
Patrocinio a spese dello Stato
L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 31 quindecies (nuovo)
Articolo 31 quindecies
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi
Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa del fatto che tale parte sia cittadino straniero o non abbia il domicilio o la residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 31 sexdecies (nuovo)
Articolo 31 sexdecies
Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
(Corrisponde all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 32
Riconoscimento degli atti pubblici
Accettazione degli atti pubblici
1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha, in un altro Stato membro, la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
1 bis. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha alcuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 ter. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è dinanzi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III o le norme di cui all'articolo 36. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 quater. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere su tale questione.
2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.
(Corrisponde all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 33
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.
1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies.
1 bis. Ai fini dell'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2.
2. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. L'organo giurisdizionale dinanzi al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 34
Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie
Esecutività delle transazioni giudiziarie
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.
1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies.
1 bis. Ai fini dell'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa rilascia, su istanza di parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2.
1 ter. L'organo giurisdizionale dinanzi al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 35 – titolo
Opponibilità a terzi
Tutela dei terzi
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2
2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
2. Tuttavia, nei rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, nessuno dei coniugi può far valere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi qualora il coniuge avente rapporti giuridici con il terzo ed il terzo abbiano la propria residenza abituale in uno stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. In tal caso, la legge dello Stato membro di residenza abituale del coniuge in questione e del terzo si applica agli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sul terzo.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3
3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo relativi a tale immobile.
3. Il paragrafo 2 non si applica se:
a) il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'ordinamento giuridico applicabile al regime patrimoniale tra coniugi; oppure
b) sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi in conformità della legge dello Stato di residenza abituale del terzo e del coniuge avente rapporti con il terzo; oppure
c) in caso di rapporti concernenti un immobile, sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi rispetto all'immobile in conformità della legge dello Stato in cui l'immobile è ubicato.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo -36 (nuovo)
Articolo -36
Residenza abituale
1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
2. Quando il rapporto giuridico è instaurato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3. Al fine di determinare la residenza abituale, il momento rilevante è quello dell'instaurazione del rapporto giuridico.
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) i nomi e gli estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 31 ter, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 31 octies, paragrafo 2;
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
b ter) le procedure di impugnazione di cui all'articolo 31 nonies.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni pubblicate su tale sito web multilingue siano ugualmente accessibili da tutti i siti web ufficiali da loro creati, in particolare fornendo un link al sito web della Commissione.
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione mette a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo)
Articolo 37 bis
Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis
1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(Corrisponde all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 37 ter (nuovo)
Articolo 37 ter
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 31 quater, 32, 33 e 34
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 31 quater, 32, 33 e 34. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2.
(Corrisponde all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 37 quater (nuovo)
Articolo 37 quater
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la data di applicazione del presente regolamento.
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che, dopo la data di applicazione del presente regolamento:
a) hanno contratto matrimonio; oppure
b) hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale.
Gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima de [la data di applicazione del presente regolamento] sono comunque validi se soddisfano le condizioni di cui al capo III o se sono validi in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile.