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 Testo integrale 
Procedura : 2011/0154(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0228/2013

Testi presentati :

A7-0228/2013

Discussioni :

PV 09/09/2013 - 21
CRE 09/09/2013 - 21

Votazioni :

PV 10/09/2013 - 11.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0340

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Martedì 10 settembre 2013 - Strasburgo
Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e diritto di comunicare al momento dell'arresto ***I
P7_TA(2013)0340A7-0228/2013
Risoluzione
 Testo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0326),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0157/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dal Parlamento bulgaro, dal Senato italiano e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0228/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 51.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari
P7_TC1-COD(2011)0154

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/48/UE.)

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