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Procedura : 2013/2089(INL)
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Ciclo del documento : A7-0264/2013

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A7-0264/2013

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PV 11/09/2013 - 5.2
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P7_TA(2013)0351

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Mercoledì 11 settembre 2013 - Strasburgo
Prerogative del Parlamento nella procedura di nomina dei futuri direttori esecutivi dell'Agenzia europea dell'ambiente
P7_TA(2013)0351A7-0264/2013
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 con raccomandazioni alla Commissione sulle prerogative del Parlamento nella procedura di nomina dei futuri direttori esecutivi dell'Agenzia europea dell'ambiente – modifica dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (2013/2089(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(1),

–  vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012,

–  visto l’approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE allegato alla dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012,

–  visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0264/2013),

A.  considerando che nel regolamento (CE) n. 401/2009 non figurano disposizioni che attribuiscono al Parlamento europeo il diritto formale di ascoltare il candidato selezionato per la nomina a direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente;

1.  chiede che la Commissione presenti quanto prima, a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto recante modifica del regolamento (CE) n. 401/2009 per quanto riguarda la nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, sulla base delle raccomandazioni dettagliate che figurano in allegato;

2.  conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.  ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché all'Agenzia europea dell'ambiente.

(1) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE PER L'ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 401/2009 SULL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE E LA RETE EUROPEA D'INFORMAZIONE E DI OSSERVAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA DEL DIRETTORE ESECUTIVO

A.  PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.  La proposta ha lo scopo di uniformare la procedura di nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente alle procedure in uso per i direttori esecutivi delle altre agenzie, quali l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, segnatamente al fine di attribuire al Parlamento europeo il diritto formale di ascoltare il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente per la copertura del posto prima della relativa nomina.

B.  TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 401/2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale per quanto riguarda la procedura di nomina del direttore esecutivo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea(1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  All'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 401/2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(4) non figurano disposizioni che attribuiscano al Parlamento europeo il diritto formale di ascoltare il candidato selezionato per la nomina a direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente prima della sua nomina.

(2)  In conformità dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(5), i designati per il posto di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per audizione dinanzi alla commissione parlamentare.

(3)  Il regolamento (CE) n. 401/2009 è una versione codificata del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(6). Dall'entrata in vigore di tale atto, altri regolamenti che istituiscono altre agenzie, quali in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006(7) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, il regolamento (CE) n. 726/2004(8) che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 178/2002(9) che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, contengono una disposizione che prevede che il candidato nominato dal consiglio di amministrazione dell'agenzia sia invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri.

(4)  È ormai prassi consolidata che il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente per il posto di direttore esecutivo è invitato quanto prima a essere ascoltato dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo.

(5)  A differenza di altri regolamenti più recenti che istituiscono altre agenzie, come in particolare l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 401/2009 non enuncia nemmeno il requisito che la Commissione selezioni il candidato al posto di direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente sulla base di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti internet.

(6)  È pertanto opportuno allineare la procedura di nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente alle procedure in uso per i direttori esecutivi delle altre agenzie, in particolare per quanto riguarda le prerogative del Parlamento europeo.

(7)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 401/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 401/2009

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 401/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio d'amministrazione, che attinge a un elenco di candidati su proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti internet. Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

Prima della nomina, il candidato designato dal consiglio d'amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale istituzione.

Prima di tale audizione, che si svolge dinanzi alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, il candidato fornisce per iscritto una tabella di marcia contenente la strategia per il suo mandato quinquennale.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU …
(2) GU …
(3) GU …
(4) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(5) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(6) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.
(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(8)Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

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