Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulle conoscenze oceanografiche 2020: mappatura dei fondali marini per la promozione di una pesca sostenibile (2013/2101(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione, del 29 agosto 2012, dal titolo "Conoscenze oceanografiche 2020: dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche" (COM(2012)0473),
– vista la comunicazione della Commissione, dell'8 settembre 2010, dal titolo "Conoscenze oceanografiche 2020 – dati e osservazioni relativi all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile" (COM(2010)0461),
– visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca,
– visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
– vista la proposta di direttiva della Commissione, del 12 marzo 2013, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133),
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2012, dal titolo "Crescita blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo" (COM(2012)0494),
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),
– vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire),
– vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,
– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013),
– vista la comunicazione della Commissione, del 17 luglio 2012, dal titolo "Verso un accesso migliore alle informazioni scientifiche: aumentare i benefici dell'investimento pubblico nella ricerca" (COM(2012)0401),
– vista la raccomandazione 2012/417/UE della Commissione, del 17 luglio 2012, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione,
– vista la raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa,
– vista la relazione della Commissione, dell'11 settembre 2012, dal titolo "Progressi della politica marittima integrata dell'UE" (COM(2012)0491),
– visto il documento di lavoro della Commissione, del 29 agosto 2012, relativo alla valutazione intermedia della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (SWD(2012)0250),
– visto il documento della Commissione, dell'8 marzo 2012, intitolato "Roadmap for a European marine observation and data network" (Ares(2012)275043),
– visto il documento di lavoro della Commissione, dell'8 settembre 2010, relativo alla valutazione dell'impatto della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (SEC(2010)0998),
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– visto il documento di lavoro della Commissione, del 22 gennaio 2010, concernente l'esito di una consultazione pubblica sull'infrastruttura di dati marini (SEC(2010)0073),
– viste le conclusioni della 2973a riunione del Consiglio, del 16 novembre 2009, sulla politica marittima integrata (Consiglio "Affari generali" e relazioni esterne) ,
– vista la relazione della Commissione, del 15 ottobre 2009, dal titolo "Relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE" (COM(2009)0540),
– visto il documento di lavoro della Commissione, del 7 aprile 2009, dal titolo "Building a European marine knowledge infrastructure: Roadmap for a European Marine Observation and Data Network" (SEC(2009)0499),
– viste la comunicazione della Commissione, del 3 settembre 2008, dal titolo "Una strategia europea per la ricerca marina e marittima: uno spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari" (COM(2008)0534) e la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 febbraio 2009, sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca(1),
– vista la comunicazione della Commissione, del 10 ottobre 2007, su una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007)0575),
– visto l'articolo 48 del regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0295/2013),
A. considerando che la conoscenza dell'ambiente marino è fondamentale per promuovere, sviluppare e ampliare l'"economia blu", che rappresenta la componente marittima della strategia Europa 2020, associando conoscenze e innovazione tecnologica, utilizzo sostenibile delle risorse, competitività e creazione di posti di lavoro per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
B. considerando che la conoscenza dell'ambiente marino è fondamentale per incrementare e migliorare le informazioni relative agli ecosistemi e all'impatto antropogenico sull'ambiente marino, consentire una valida tutela dell'ambiente, un uso razionale delle risorse il quale sia ecologicamente sostenibile nel lungo periodo e una crescita equilibrata e sostenibile degli utilizzi e delle attività umane basati sugli oceani;
C. considerando che i dati disponibili sull'ambiente marino sono attualmente detenuti da numerosi istituti, in modo dispersivo e frammentario; che è fondamentale garantire e agevolare l'accesso all'ampia mole di dati esistenti sull'ambiente marino in Europa per ottimizzare le risorse e promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro nel settore marino e marittimo;
D. considerando che il settore alieutico è una delle principali attività umane esercitate nell'ambiente marino, che contribuisce all'approvvigionamento alimentare e riveste una notevole importanza, in particolare per determinate comunità costiere, ed è pertanto un elemento essenziale della politica marittima integrata; che occorre ricordare che le attività di pesca producono spesso effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini, a seguito della varietà e della quantità delle risorse alieutiche sfruttate; che la pesca è anche il settore più colpito dai numerosi utilizzi e attività di cui l'ambiente marino costituisce oggetto e, segnatamente, del trasporto marittimo e del turismo, dello sviluppo urbano e costiero, dell'inquinamento marino, delle industrie estrattive e delle energie rinnovabili, il cui impatto può sommarsi alle attività di pesca;
E. considerando la notevole diversità dei mari europei, le specificità delle flotte di pesca e i vari tipi di pesca praticata dai diversi Stati membri; che il riconoscimento e la valorizzazione di questa diversità e di queste specificità dipendono in misura notevole dalle informazioni disponibili sull'attività alieutica;
F. considerando il ricorso sempre più frequente non soltanto alle tecnologie dell'informazione legate al settore alieutico, che hanno consentito di migliorare l'accesso e la trasparenza delle informazioni, ma anche alla computerizzazione dei sistemi di raccolta e di trasferimento dei dati, sia a livello delle amministrazioni nazionali e regionali sia a livello delle organizzazioni di produttori; ritiene pertanto fuor di dubbio che una migliore fornitura delle informazioni relative all'attività alieutica possa dar vita a una dinamica che incoraggi pratiche di pesca più sostenibili, non solo in termini ambientali, ma anche sotto il profilo economico e sociale;
G. considerando la necessità di procedere all'identificazione e alla delimitazione di zone sensibili sul piano biogeografico e di istituire zone di ricostituzione del patrimonio ittico e zone marine protette, onde garantire l'efficace protezione e conservazione degli ecosistemi marini vulnerabili dalle pratiche alieutiche a elevato impatto; che le misure di tutela degli ecosistemi, di gestione della pesca e di pianificazione dello spazio marittimo sono comprese, accettate e concretizzate in modo tanto migliore quanto maggiormente numerose e di qualità sono le informazioni disponibili sull'ambiente marino e sull'attività alieutica;
H. considerando che l'iniziativa "Conoscenze oceanografiche 2020" ha consentito di aprire il dibattito sul tema e di promuovere una consultazione pubblica intesa a sondare l'opinione pubblica in merito alle opportunità e alle sfide inerenti all'accesso alle informazioni relative alle osservazioni oceanografiche in Europa; che viene accolta con favore l'iniziativa della Commissione di presentare il Libro verde intitolato "Conoscenze oceanografiche 2020: dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche";
I. considerando che è necessario sfruttare, nel quadro di condizioni prestabilite, le potenzialità del corpus estremamente ampio di dati sull'ambiente marino raccolti e posseduti da numerosi enti pubblici e privati a livello europeo, mettendoli a disposizione dei potenziali utenti, sottolineando la necessità di un cambiamento a livello della raccolta e dell'utilizzo dei dati, facendo evolvere il sistema attuale in cui i dati vengono raccolti più volte con finalità uniche e specifiche verso un modello in cui la raccolta e la fornitura delle informazioni rispondono a molteplici finalità;
J. considerando che una fornitura più ampia e un accesso più facile ai dati ne agevoleranno l'utilizzo negli studi multidisciplinari e promuoveranno l'istituzione di partenariati intersettoriali, segnatamente tra il settore pubblico e privato, il che consentirà di generare una capacità e un'utilità di molto superiori alla somma delle loro parti;
K. considerando che questa iniziativa si basa su una strategia interdisciplinare che integra e collega tutte le attività di osservazione dell'ambiente marino in vigore nell'UE; che vengono sottolineati l'utilità e i vantaggi di poter accedere a una molteplicità di dati attraverso una piattaforma digitale unica per la fornitura di dati concernenti l'ambiente marino;
L. considerando che la notevole importanza e la grande diversità del settore della pesca, attività ancestrale e tradizionale praticata nell'ambiente marino, giustificano pienamente l'integrazione di informazioni relative allo sfruttamento e alla gestione della pesca nei dati che possono essere soggetti a mappatura e divulgati nel quadro dell'iniziativa "Conoscenze oceanografiche 2020";
M. considerando che, per sostenere la gestione della politica comune della pesca (PCP), l'UE finanzia, dal 2001, la raccolta di dati relativi al settore alieutico e la loro divulgazione da parte delle autorità nazionali degli Stati membri; che il settore alieutico dell'UE è gestito sempre più frequentemente tramite piani di gestione pluriennali ed è guidato da un approccio ecosistemico e precauzionale finalizzato a ridurre l'impatto dell'attività alieutica sugli ecosistemi marini, e che tale strategia di gestione prevede una ricerca pluridisciplinare e la raccolta di innumerevoli dati scientifici sugli stock ittici;
N. considerando che l'attuale riforma della PCP intensifica gli obblighi degli Stati membri relativamente alla raccolta di dati ambientali, biologici, tecnici e socioeconomici sull'attività alieutica, nell'ambito del quadro per la raccolta di dati nel settore della pesca, il cui finanziamento sarà incrementato durante il periodo 2014-2020 attraverso il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
Fonti di informazione e tipologie di dati
1. pone in evidenza la molteplicità di enti pubblici e privati in possesso di dati sull'attività alieutica nell'UE che possono essere integrati nella mappa digitale multirisoluzione dei fondali marini, a disposizione del pubblico;
2. sottolinea che al fine di adempiere ai loro obblighi nei confronti dell'UE nell'ambito del quadro per la raccolta di dati gli Stati membri raccolgono e trasmettono dati che costituiscono un'eccellente fonte di informazioni sull'attività alieutica, e che questo grande corpus di informazioni viene compilato dal Centro comune di ricerca (JRC) e sottoposto alla valutazione degli esperti dei gruppi di lavoro del Comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP); aggiunge che i dati raccolti dagli Stati membri a titolo del quadro per la raccolta di dati sono utilizzati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per fornire informazioni scientifiche sulle risorse e nell'ambito della consulenza per la gestione della pesca;
3. pone in evidenza il notevole volume di dati generato dalla flotta equipaggiata con sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), il cui utilizzo si rivelerà estremamente utile per effettuare la mappatura dell'attività alieutica; ribadisce l'importanza dei dati SCP nella pesca multispecifica; sottolinea che è auspicabile integrare ed effettuare la mappatura di informazioni supplementari, segnatamente dei dati registrati nei registri di pesca elettronici o cartacei, nelle annotazioni effettuate dagli osservatori delle attività di pesca e dei dati frutto delle campagne di controllo delle risorse alieutiche;
4. ricorda che alcune organizzazioni di produttori, in particolare della pesca industriale, sono in possesso di dati sull'attività alieutica che dovrebbero integrare le informazioni attualmente disponibili; aggiunge che, nel caso della pesca artigianale, attività per la quale le informazioni sono piuttosto limitate, è necessario promuovere la raccolta di dati da parte della flotta stessa, utilizzando imbarcazioni come piattaforme di raccolta dei dati di controllo della pesca, eventualmente installando sulle imbarcazioni semplici apparecchiature di controllo in tempo reale associate a sistemi GPS/GPRS; constata altresì che gran parte dei dati alieutici sono ottenuti nel quadro di progetti di ricerca;
5. sottolinea l'utilità di rendere disponibile la mappatura della ripartizione spaziale della flotta, dello sforzo di pesca, della composizione e del volume delle catture, consentendo in tal modo ai potenziali utenti di accedere alle informazioni relative, tra i vari parametri, alle aree soggette a maggiore sfruttamento, alle specie catturate e ai volumi delle catture in una determinata area; evidenzia, in particolare, che tra tutte le informazioni pertinenti per questa tipologia di mappatura devono figurare i dati relativi al tipo di flotta (ad esempio, la nazionalità, il porto di immatricolazione, l'età, la lunghezza, la stazza, la potenza, l'equipaggio), allo sforzo di pesca (ad esempio, il numero di viaggi o di giorni di pesca, il numero e le caratteristiche degli attrezzi da pesca) e alle catture (ad esempio, le specie bersaglio, le specie accessorie, i rigetti, il peso, il valore); sottolinea, inoltre, che la fornitura dei dati SCP consente di individuare la ripartizione spaziale della flotta e che l'incrocio di queste informazioni con i dati dei registri di pesca consente di calcolare la ripartizione spaziale delle catture;
6. afferma che una mappatura separata dei dati in funzione della tipologia di attività alieutica come ad esempio la pesca artigianale, la pesca tradizionale e la pesca industriale fornirebbe un quadro più realistico dei diversi tipi di pesca; sottolinea, inoltre, che la fornitura di indicatori socioeconomici relativi alla pesca (ad esempio, età e formazione dell'equipaggio) potrebbe contribuire a definire con maggiore precisione il settore;
Come promuovere la fornitura e la disponibilità dei dati
7. riconosce che numerosi soggetti hanno un legittimo interesse ad accedere alle informazioni relative all'attività alieutica e allo stato di conservazione e di sfruttamento delle risorse; è favorevole pertanto alla creazione di meccanismi intesi ad agevolare l'accesso ai dati pertinenti sulla pesca, a determinate condizioni da definire e a livelli di accesso differenziati, a condizione che sia garantito un adeguato livello la riservatezza delle informazioni e degli interessi commerciali;
8. evidenzia che la raccolta dei dati e la gestione delle risorse alieutiche sono finanziate dall'UE e dagli Stati membri e che i dati raccolti devono, pertanto, essere accessibili ai potenziali utenti e alla collettività; sostiene che anche gli altri dati ottenuti grazie a finanziamenti pubblici (da parte dell'UE o degli Stati membri) devono essere pubblicamente accessibili, mentre l'accesso ai dati alieutici ottenuti grazie a finanziamenti privati e che non contengono informazioni commerciali sensibili sarà condizionato all'autorizzazione degli enti in possesso dei dati;
9. sottolinea che nell'ambito del regolamento che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, la parte del regolamento che si occupa di informazioni e di dati alieutici contiene articoli rivolti specificamente alla protezione dei dati personali e alla riservatezza del segreto professionale e commerciale; evidenzia inoltre che il suddetto regolamento prevede esplicitamente che i dati alieutici la cui raccolta, scambio e divulgazione arrechino pregiudizio alla tutela della vita privata e all'integrità dell'individuo o agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, siano soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza e segreto professionale e commerciale;
10. afferma che lo stesso vale per i dati alieutici frutto di progetti di ricerca e che le informazioni ottenute nel quadro di progetti scientifici sviluppati grazie a finanziamenti o a cofinanziamenti pubblici (UE o Stati membri) devono essere accessibili e messe a disposizione dei potenziali utenti e della collettività, nel rispetto delle condizioni concernenti specificamente i dati frutto di progetti; sottolinea che alcune tipologie di dati alieutici derivano specificatamente dalla creazione e dall'utilizzo di modelli, prototipi o apparecchiature sperimentali, ragion per cui la loro diffusione è particolarmente sensibile;
11. sottolinea l'esistenza di comunicazioni e raccomandazioni della Commissione in materia di accesso, diffusione e conservazione delle informazioni scientifiche, in cui si afferma che la divulgazione dei dati della ricerca deve rispettare le norme europee e nazionali sulla protezione dei dati; sottolinea, inoltre, che tali documenti fanno riferimento alla necessità di salvaguardare le condizioni che disciplinano la divulgazione dei dati e le restrizioni necessarie per rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, vita privata, segreto commerciale, interessi commerciali legittimi e diritti di proprietà intellettuale;
12. ritiene che, indipendentemente dal fatto che i dati siano in possesso di enti pubblici o privati o che siano stati ottenuti grazie a finanziamenti pubblici o privati, sia sempre opportuno menzionare l'ente responsabile della raccolta, del trattamento e della divulgazione delle informazioni; afferma, inoltre, che laddove la divulgazione delle informazioni possa avere implicazioni a livello della competitività, della concorrenza e degli introiti degli enti che detengono le informazioni, devono essere messi a disposizione del pubblico soltanto i dati finali e non i dati grezzi o trattati; ritiene che in questi casi l'esistenza di un riferimento obbligatorio alla fonte dei dati consentirà ai soggetti interessati di contattare i possessori delle informazioni originali e di chiedere loro di poter accedere a dati maggiormente dettagliati o anche a dati grezzi;
13. ritiene che per la mappatura e la fornitura di dati sui movimenti e le attività della flotta peschereccia sia necessario adottare, conformemente alle disposizioni legali valide in materia, procedure intese a salvaguardare la riservatezza dei dati e a tutelare gli interessi commerciali, segnatamente per quanto concerne le informazioni ottenute a partire dai registri SCP, dai registri di pesca e dalle annotazioni effettuate dagli osservatori delle attività di pesca a bordo delle imbarcazioni; sottolinea che ciò può essere conseguito omettendo singole informazioni quali il nome e il numero d'immatricolazione delle imbarcazioni, la diffusione di dati aggregati, eventualmente raggruppati per zona, segmenti di flotta o tipo di attrezzatura di pesca, nonché imponendo un certo periodo di tempo tra la raccolta dei dati e la messa a disposizione della mappatura dell'attività alieutica; sottolinea, tuttavia, che un'eccessiva aggregazione dei dati e scale spaziali e temporali particolarmente ampie tendono a ridurre la minuziosità e la precisione delle informazioni;
14. è del parere che, qualora i dati alieutici siano in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, la Commissione debba elaborare un insieme di orientamenti standard per la divulgazione, la raccolta programmata, il trattamento e la comunicazione entro un certo limite temporale, promuovendo la messa a disposizione delle informazioni affinché i potenziali soggetti interessati possano consultarle; ritiene che sia necessario prevedere una serie minima di parametri di comunicazione obbligatoria, nonché una comunicazione e condivisione dei dati equivalenti, affinché tutti gli Stati membri dispongano dello stesso tipo di informazioni alieutiche ai fini del loro uso;
15. ritiene che, qualora i dati concernenti l'attività alieutica siano ottenuti nel quadro di progetti di ricerca finanziati o soggetti al cofinanziamento dell'UE o degli Stati membri, debba essere prevista una clausola che prevede l'obbligo di divulgarli dopo che il progetto è stato portato a termine e conformemente a un calendario prestabilito;
16. è del parere che, qualora i dati alieutici siano estratti da progetti di ricerca, sia necessario definire un termine ragionevole per la pubblicazione degli studi da parte dei ricercatori responsabili; ritiene che, stando all'approccio promosso dall'iniziativa "Orizzonte 2020", questo vincolo possa essere superato istituendo una moratoria sul periodo di tempo concesso per la pubblicazione; afferma, inoltre, che i dati dovrebbero essere divulgati il più velocemente possibile, in quanto la moratoria non può eccedere i tre anni per evitare che i dati diventino obsoleti e per poter trarre il massimo beneficio dalla loro divulgazione;
Come garantire l'efficace elaborazione e messa in rete dei dati
17. sottolinea che la fornitura di dati solidi e affidabili richiede la standardizzazione, la verifica e il controllo della qualità dei dati estratti dalle banche dati degli Stati membri e dai progetti di ricerca sull'attività alieutica;
18. ritiene essenziale definire protocolli/modelli comuni, armonizzati e testati a livello delle strategie di campionatura, raccolta ed elaborazione dei dati, nonché il formato in cui le informazioni sono rese disponibili al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità dei dati alieutici; constata che il modello definito nel quadro per la raccolta di dati può essere utilizzato a tal fine;
19. afferma che la forma in cui sono comunicati i dati alieutici possono variare in funzione della loro complessità e che è, pertanto, necessario definire i tipi di dati che possono essere forniti grezzi, elaborati o finali; sottolinea che i parametri più elementari/semplici possono essere forniti sotto forma di dati grezzi, mentre i parametri più complessi/specifici e che necessitano di un'analisi e di un'interpretazione specializzata devono essere forniti sotto forma di dati elaborati o finali; constata che è importante menzionare il tipo di informazione alieutica fornita ai potenziali utenti, operando una distinzione tra dati grezzi, elaborati e finali, nonché tra i parametri ottenuti mediante misurazioni e i parametri che risultano da modelli;
20. sottolinea che, in alcuni casi, la fornitura di dati estremamente dettagliati e l'eccessiva precisione della mappatura possono generare un'indesiderata concentrazione dello sforzo di pesca su determinate risorse e habitat marini vulnerabili; ritiene, pertanto, che la divulgazione delle informazioni deve essere accompagnata da misure di protezione e di controllo delle risorse e degli habitat in questione; è del parere, inoltre, che non debbano essere fornite le informazioni sensibili relative alla ripartizione spaziale delle specie marine rare o minacciate al fine di garantirne la protezione;
21. afferma che una compilazione e fornitura efficaci dei dati necessitano di un buon coordinamento da parte della Commissione e di uno sforzo di coordinamento e di cooperazione tra gli Stati membri; sottolinea che il coordinamento da parte della Commissione è fondamentale per definire gli obiettivi prioritari, migliorare il rapporto costi-efficacia in fase di raccolta, elaborazione e fornitura dei dati, nonché sviluppare sinergie tra gli Stati membri;
22. sottolinea che, tenuto conto della diversità dei sistemi di raccolta dei dati e del volume e della tipologia dei dati raccolti dai numerosi enti pubblici e privati che sono in possesso di informazioni alieutiche, il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri sono fondamentali per garantire l'armonizzazione della varietà, della quantità, della qualità e del formato dei dati; chiede che l'efficacia del coordinamento e della cooperazione tra Stati membri sia sottoposta a valutazioni periodiche da parte della Commissione;
23. raccomanda che gli Stati membri designino l'autorità nazionale responsabile della raccolta, della compilazione, dell'elaborazione, del controllo della qualità, del coordinamento e della comunicazione dei dati da integrare in una piattaforma comune di accesso alle informazioni alieutiche; ritiene che, a tal fine, sia possibile creare, a livello degli Stati membri, un organismo specifico, finanziato e coordinato dalla Commissione;
Come trarre vantaggio dall'elaborazione e dall'interpretazione dei dati
24. ritiene che, per trarre il massimo vantaggio da questa iniziativa, sia opportuno istituire un modello di governance e di funzionamento che consenta la raccolta, l'elaborazione, l'interpretazione e la divulgazione corrette dei dati alieutici, nonché una partecipazione e un coinvolgimento effettivi degli Stati membri, della comunità scientifica e delle comunità locali;
25. ritiene che, a livello della governance e del funzionamento, sia fondamentale conferire uno status permanente alla rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (EMODnet); ritiene auspicabile che l'integrazione e la messa a disposizione dei dati in questa piattaforma possano trarre beneficio dall'esperienza acquisita grazie allo sviluppo di EMODnet, con l'istituzione e l'attività di vari gruppi tematici e con la creazione di portali tematici sull'ambiente marino (idrologia, geologia, fisica, chimica, biologia, habitat e attività umane);
26. ritiene che l'importanza di questo settore nell'UE giustifichi il fatto che i dati alieutici costituiscano, se possibile, un ulteriore gruppo tematico specifico nel quadro della piattaforma EMODnet o siano integrati, in alternativa, nel portale tematico sulle attività umane recentemente creato, che fornirà contenuti più generali e completi;
27. ritiene che la piattaforma EMODnet debba essere coordinata con il servizio marino del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), al fine di fornire la maggiore quantità possibile di informazioni e consentire di collegare i dati relativi all'attività alieutica ai dati di controllo via satellite sui parametri ambientali forniti dal GMES;
28. ritiene che un'iniziativa ambiziosa come "Conoscenze oceanografiche 2020", caratterizzata da un'ampia portata e da un carattere multidisciplinare, integrata da informazioni alieutiche nella forma desiderata, implichi l'esigenza di un piano di azione specifico che definisca obiettivi per il medio e il lungo termine, nell'ambito di uno sforzo concertato da parte dell'UE e degli Stati membri;
29. sottolinea che l'attuazione e il buon esito di questo tipo di progetti richiedono finanziamenti solidi, nonché garanzie di continuità e prevedibilità a lungo termine; invita l'UE a incoraggiare e a promuovere adeguatamente la fornitura di dati alieutici che possano essere integrati nella mappa digitale multirisoluzione dei fondali marini; sottolinea che la fornitura di informazioni alieutiche implica il collegamento tra tutti i meccanismi di finanziamento disponibili a livello unionale e nazionale, e constata che il FEAMP prevede il sostegno agli strumenti tecnici per la creazione e il funzionamento di EMODnet;
o o o
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni, al comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura, ai consigli consultivi regionali e al comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca.