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Procedura : 2012/0359(COD)
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Ciclo del documento : A7-0308/2013

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A7-0308/2013

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PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

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P7_TA(2013)0439
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Mercoledì 23 ottobre 2013 - Strasburgo
Applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali ***I
P7_TA(2013)0439A7-0308/2013

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione deve essere in grado di reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. L'Unione deve pertanto adottare una legislazione che definisca il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche.
(2)  È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. L'Unione dovrebbe pertanto adottare una legislazione che definisca il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche e predisporre mezzi adeguati per garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficiente per tali strumenti.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis)  La scelta delle misure intese a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'Unione dovrebbe avvenire tenendo conto della loro capacità di indurre i paesi terzi interessati a conformarsi alle norme commerciali internazionali, ma anche della loro capacità di fornire assistenza agli operatori economici e agli Stati membri maggiormente colpiti dalle misure commerciali restrittive adottate da paesi terzi. Le misure adottate in applicazione del presente regolamento non dovrebbero limitare l'accesso dell'Unione alle materie prime indispensabili per le industrie europee.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  I meccanismi di risoluzione delle controversie, inclusi quello dell'OMC e quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione deve tuttavia sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità di tali norme di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi è finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.
(3)  I meccanismi di risoluzione delle controversie, inclusi quello dell'OMC e quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione dovrebbe tuttavia sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità di tali norme di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi è finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco. L'Unione dovrebbe sempre utilizzare il meccanismo di risoluzione delle controversie più efficace disponibile.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)   A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede la proroga di una misura di salvaguardia deve consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura di salvaguardia. Norme analoghe si applicano nel contesto di altri accordi, compresi gli accordi commerciali internazionali regionali o bilaterali conclusi dall'Unione. L'Unione deve adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non implementasse adeguamenti soddisfacenti. L'intervento dell'Unione in questi casi è finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.
(4)   A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede la proroga di una misura di salvaguardia dovrebbe consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura di salvaguardia. Norme analoghe si applicano nel contesto di altri accordi, compresi gli accordi commerciali internazionali regionali o bilaterali conclusi dall'Unione. L'Unione dovrebbe adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non attui adeguamenti appropriati e proporzionati. L'intervento dell'Unione in questi casi è finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)   L'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni stabilite nelle tariffe doganali dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni sostanzialmente equivalenti. L'Unione deve adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione sarebbe finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure a favore del commercio.
(5)   L'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa, così come l'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e le relative procedure di applicazione, disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni e degli impegni stabiliti nelle tariffe doganali nonché l'elenco degli impegni specifici dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni o impegni sostanzialmente equivalenti. L'Unione dovrebbe adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione sarebbe finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure atte a ripristinare i vantaggi reciproci e a favorire il commercio.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)   L'Unione deve avere la possibilità di far rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici, in considerazione del fatto che l'accordo OMC sugli appalti pubblici dispone che eventuali controversie nell'ambito di tale accordo non devono comportare la sospensione di concessioni o altri obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo dell'OMC.
(6)   È essenziale che l'Unione abbia la possibilità di far rapidamente rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici qualora una parte non ottemperi ai propri obblighi in virtù dell'accordo OMC sugli appalti pubblici o di altri accori bilaterali o regionali vincolanti. L'azione dell'Unione dovrebbe essere finalizzata a garantire il mantenimento di un livello di concessioni sostanzialmente equivalente nel settore degli appalti pubblici.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il presente regolamento deve incentrarsi sulle misure per la cui creazione e applicazione l'Unione ha notevole esperienza; la possibilità di estendere il campo di applicazione del regolamento ai settori dei servizi e dei diritti di proprietà intellettuale deve essere valutata a tempo debito tenendo conto della specificità di ciascun ambito.
(7)  Il presente regolamento dovrebbe permettere all'Unione di dotarsi di un quadro esaustivo ed efficace che consenta di adottare misure quanto più rapidamente possibile. Nondimeno, è opportuno esaminare la possibilità di estenderne il campo di applicazione mediante nuove misure relative a nuovi settori del commercio, come i diritti di proprietà individuale, nel quadro di uno studio effettuato contestualmente alla relazione di valutazione del funzionamento del presente regolamento menzionata all'articolo 10 e che dovrebbe essere presentato al Parlamento europeo.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)   La Commissione deve valutare il funzionamento del presente regolamento entro tre anni dal primo caso che ne richiede l'applicazione allo scopo di esaminarne e, se necessario, di incrementarne l'efficienza.
(9)   La Commissione dovrebbe valutare il funzionamento del presente regolamento entro cinque anni dalla data di adozione del primo un atto di esecuzione a norma del presente regolamento allo scopo di esaminarne l'attuazione e, se necessario, di incrementarne l'efficienza. La Commissione dovrebbe integrare nelle sue relazioni sulla strategia Europa 2020 un'analisi concernente la pertinenza del presente regolamento, segnatamente con riferimento alla sua capacità di eliminare gli ostacoli commerciali.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis)  La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo quando intende applicare misure di politica commerciale a norma del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero contenere una descrizione dettagliata del caso di specie, delle misure previste e del danno subito dalle industrie dell'Unione, nonché delle ragioni e del possibile impatto di tali misure. Dopo l'adozione delle misure, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento in merito al loro impatto effettivo.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter)  Nel valutare l'interesse generale dell'Unione con riferimento all'adozione di misure di esecuzione, pur perseguendo un approccio equilibrato, la Commissione dovrebbe tener conto in modo particolare della situazione dei produttori dell'Unione. La Commissione dovrebbe comunicare caso per caso al Parlamento europeo come ha determinato l'interesse generale dell'Unione.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis)  La Commissione dovrebbe tenere regolarmente informato il Parlamento europeo, in particolare quando l'Unione adisce un organo di risoluzione delle controversie. Ogni qualvolta un organo di risoluzione delle controversie emette una decisione che autorizza l'Unione ad adottare misure, la Commissione dovrebbe comparire dinanzi alla commissione del Parlamento europeo competente per il commercio internazionale per rendere conto della propria intenzione di adottare o meno siffatte misure. Se l'Unione decide di adottare misure, la Commissione dovrebbe rendere conto dinanzi al Parlamento europeo della scelta delle misure.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis)  Su richiesta del Parlamento europeo, è opportuno che la Commissione partecipi regolarmente al dialogo sulla risoluzione delle controversie e il rispetto delle norme previsto dal presente regolamento.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – parte introduttiva
Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:
Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera a
a)   reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente;
a)   reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente che venga in aiuto degli operatori economici dell'Unione interessati;
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b
b)   riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime di importazione accordato alle merci dell'Unione viene modificato.
b)   riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci o ai servizi dell'Unione è modificato.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
b)   "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;
b)   "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie, impegni specifici nel settore dei servizi o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
d)   in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nel caso in cui non siano stati concordati adeguamenti compensativi.
d)   in caso di modifica di concessioni o impegni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 o dell'articolo XXI del GATS, nel caso in cui non siano stati concordati adeguamenti compensativi.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le opportune misure di politica commerciale. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
1.  Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le opportune misure di politica commerciale. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2. La Commissione giustifica debitamente dinanzi al Parlamento europeo la scelta delle misure di politica commerciale previste all'articolo 5.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
d)   le concessioni revocate nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni modificate o revocate da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa.
d)   le concessioni o gli impegni modificati o revocati nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa, ovvero a norma dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione, sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni o agli impegni modificati o revocati da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa, ovvero nell'articolo XXI del GATS e nelle relative procedure di applicazione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b
b)   capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;
b)   capacità delle misure di fornire assistenza agli Stati membri e agli operatori economici dell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c
c)   disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento dei prodotti interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;
c)   disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento dei prodotti o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.  Nella sua proposta di atto di esecuzione, la Commissione illustra come ha determinato l'interesse generale dell'Unione nel caso specifico in questione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b bis (nuova)

b bis) la sospensione dell'applicazione di obblighi e impegni specifici per quanto riguarda gli scambi di servizi, con riferimento al GATS o a qualsiasi accordo bilaterale e regionale;
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c – punto i
i)  l'esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50% da merci o servizi originari del paese terzo interessato e/o
i)  l'esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50% da merci o servizi originari del paese terzo interessato; gli atti di esecuzione possono prevedere, in funzione delle caratteristiche delle merci o dei servizi interessati, soglie a partire dalle quali scatta l'esclusione, tenendo conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, incluse considerazioni sulla capacità amministrativa e il livello di vanificazione o di pregiudizio; e/o
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

La Commissione giustifica debitamente dinanzi al Parlamento europeo la scelta delle misure specifiche di politica commerciale adottate ai sensi del presente articolo.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.   Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda una compensazione soddisfacente all'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
1.   Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda all'Unione una compensazione adeguata e proporzionata nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
b)   in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda una compensazione soddisfacente all'Unione europea successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
b)   in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda all'Unione una compensazione adeguata e proporzionata successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
c)   in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC in conformità dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione soddisfacente all'Unione europea successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1).
c)   in caso di revoca o di modifica di concessioni o impegni da parte di un membro dell'OMC in conformità dell'articolo XXVIII del GATT del 1994 o dell'articolo XXI del GATS, quando il paese terzo interessato accorda all'Unione europea una compensazione adeguata e proporzionata successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1).
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis.  La Commissione rende debitamente conto al Parlamento europeo quando prevede la sospensione, modifica o cessazione di una misura di cui all'articolo 5.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.   La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per prodotti o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati.
1.   La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per prodotti, servizi o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati e tiene conto dei suddetti pareri.

Nell'avviso è indicato il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, che non può essere superiore a due mesi.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2.  Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo in merito all'esito della raccolta di informazioni, comunicando inoltre come intende tener conto di esse all'atto di determinare l'interesse generale dell'Unione.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
4.   La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.
4.   La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda deve essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato, che presenta le informazioni in termini generali, oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Dialogo sulla risoluzione delle controversie e il rispetto delle norme

La Commissione partecipa regolarmente a uno scambio di opinioni con la commissione del Parlamento europeo competente per il commercio internazionale in merito alla gestione delle controversie commerciali, incluse quelle in corso, agli effetti sulle industrie dell'Unione, alle misure previste, alla motivazione e all'impatto di queste ultime nonché all'applicazione di misure di politica commerciale a norma del presente regolamento.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 10
Entro tre anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro cinque anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0308/2013).

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