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Procedura : 2011/0400(NLE)
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A7-0407/2012

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PV 19/11/2013 - 8.15
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P7_TA(2013)0469

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Martedì 19 novembre 2013 - Strasburgo
Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica *
P7_TA(2013)0469A7-0407/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0812),

–  visto l'articolo 7 del trattato Euratom,

–  vista la richiesta di parere ricevuta dal Consiglio (C7-0009/2012),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri (A7-0407/2012),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Sostenendo la ricerca nucleare, il programma di ricerca e formazione della Comunità (nel prosieguo il “programma Euratom”) contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) n. XX/XXXX del [….] (nel prosieguo il “programma quadro Orizzonte 2020”) e faciliterà l’attuazione della strategia Europa 2020 e la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.
(3)  Sostenendo la ricerca nucleare e l'eccellenza nell'innovazione, il programma di ricerca e formazione della Comunità (nel prosieguo il “programma Euratom”) contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) n. .../... del [….] (nel prosieguo il “programma quadro Orizzonte 2020”), faciliterà l’attuazione della strategia Europa 2020 e la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca e contribuirà alla realizzazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET). Il programma Euratom dovrebbe inoltre mirare a garantire un ulteriore utilizzo dei fondi strutturali per la ricerca nucleare e assicurare l'adeguamento dei fondi alle priorità dell'Unione in materia di ricerca, senza compromettere il principio di eccellenza.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Nell'ambito del settimo programma quadro Euratom (2007-2011) sono state avviate tre grandi iniziative europee di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia nucleari. Si tratta della piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform - SNETP), della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico (Implementing Geological Disposal Technology Platform - IGDTP) e dell'iniziativa multidisciplinare europea sulle dosi ridotte (Multidisciplinary European Low-Dose Initiative - MELODI). Le iniziative SNETP e IGDTP corrispondono entrambe agli obiettivi del piano SET.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Nonostante l’impatto potenziale dell’energia nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti nucleari gravi possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne consegue che occorre dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, ai relativi aspetti di pubblica sicurezza nel programma Euratom di ricerca e formazione.
(4)  Nonostante l’impatto potenziale dell’energia nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti nucleari gravi, la proliferazione nucleare e atti malevoli, come il terrorismo nucleare, possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne consegue che occorre dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, nell'ambito dell'attività del Centro comune di ricerca (JRC), ai relativi aspetti di pubblica sicurezza nel programma Euratom. Occorre inoltre prestare attenzione ai paesi terzi che confinano con l'Unione e agli aspetti transfrontalieri della sicurezza nucleare che evidenziano il valore aggiunto per l'Unione.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  L'iniziativa industriale europea per il nucleare sostenibile (ESNII) ha per obiettivo la diffusione entro il 2040 di reattori a neutroni veloci di quarta generazione con ciclo di combustibile chiuso. Essa comprende tre grandi progetti: il prototipo ASTRID (raffreddato al sodio) il dimostratore ALLEGRO (raffreddato a gas) e l'impianto tecnologico pilota MYRRHA (raffreddato a piombo).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)   Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008, ha riconosciuto la necessità di continuare a disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.
(5)   Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008, ha riconosciuto la necessità di continuare a disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca nonché migliori condizioni di lavoro che siano coordinate a livello della Comunità.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Con la firma di un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, Euratom si è impegnata a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso la “Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione” (nel prosieguo “Fusion for Energy”), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. Le attività di Fusion for Energy, fra cui ITER, saranno disciplinate da un atto legislativo distinto.
(6)  Con la firma di un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, Euratom si è impegnata a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso la “Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione” (nel prosieguo “Fusion for Energy”), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. Le attività di Fusion for Energy, fra cui ITER, saranno disciplinate da un atto legislativo distinto il quale garantirà che il finanziamento di ITER provenga dal quadro finanziario pluriennale (QFP), stabilendo comunque un importo massimo delimitato per il contributo a carico del bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2018.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Per dare risalto ad altre priorità dell'Unione nei decenni a venire, il quadro della ricerca sulla fissione nucleare nell'ambito del programma Euratom dovrebbe sostenere gli obiettivi e le proposte esistenti dell'Unione, ad esempio il piano SET e la "tabella di marcia in materia energetica per il 2050". Tale quadro dovrebbe inoltre sostenere l'ESNII. Il quadro dovrebbe inoltre, ove possibile, integrare proposte dell'Unione più ampie in termini di cooperazione con i paesi terzi.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)   Affinché la fusione diventi un’alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre dare un nuovo indirizzo al programma europeo di fusione incentrandosi maggiormente sulle attività a sostegno di ITER. Occorre operare tale razionalizzazione senza mettere in pericolo il ruolo guida dell’Europa nella comunità scientifica della fusione.
(7)   Affinché la fusione diventi un’alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività e proseguire il sostegno alle attività di progetti esistenti collaterali e affini come JET (Joint European Torus). In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre dare un nuovo indirizzo al programma europeo di fusione incentrandosi maggiormente sulle attività a sostegno di ITER, anche assicurandone il finanziamento nell'ambito del QFP in modo completo e trasparente. Il finanziamento nell'ambito del QFP garantisce l'impegno della Comunità di conseguire un successo a lungo termine del progetto, evitando che i costi lievitino esponenzialmente in seguito. Conservare il ruolo guida dell’Europa nella comunità scientifica della fusione è un obiettivo essenziale del programma Euratom.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  È opportuno che il Centro comune di ricerca (JRC) continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione nella sicurezza nucleare.
(8)  È opportuno che il JRC continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche comunitarie e, se del caso, le politiche internazionali, in particolare nel settore della ricerca e della formazione nella sicurezza nucleare. Esso dovrebbe fornire tale sostegno nel rispetto degli orientamenti che saranno adottati dalle istituzioni dell'Unione, soprattutto alla luce degli stress test sulle centrali nucleari.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)   Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se fare uso o meno dell’energia nucleare, all’Unione incombe il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti gli Stati membri, un quadro per sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione e sulla non proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione della Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”, in cui essa ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell’Unione.
(10)   Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se fare uso o meno dell’energia nucleare, all’Unione incombe il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti gli Stati membri, un quadro per sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, in particolare sui reattori di fissione di nuova generazione, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione, senza escludere migliori condizioni di lavoro per coloro che sono a diretto contatto di materiali nucleari e sono impegnati nello smantellamento di centrali nucleari, e sulla non proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione della Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”, in cui essa ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell’Unione. La natura precisa di tale ricerca dovrebbe essere determinata in base agli orientamenti che saranno adottati dalle istituzioni dell'Unione, alla luce soprattutto degli stress test sulle centrali nucleari.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Poiché i cittadini europei devono rimanere al centro dei dibattiti a livello dell'Unione, il Parlamento europeo dovrebbe essere associato più ampiamente alle discussioni e decisioni adottate riguardo al programma Euratom.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza e la società e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza, è auspicabile che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della società civile nelle questioni della ricerca e dell’innovazione, promuovendo l’istruzione scientifica, migliorando l’accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile e agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma stesso.
(11)  Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza e la società e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza, è auspicabile che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della società civile nelle questioni della ricerca e dell’innovazione, promuovendo l’istruzione scientifica, migliorando l’accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile e agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma stesso. A tal fine è opportuno, tra l'altro, rendere le carriere in materia scientifica e di ricerca appetibili per la prossima generazione di ricercatori, in particolare per coloro che provengono da gruppi sottorappresentati nel settore della ricerca. Tale impegno informato dei cittadini in merito alle questioni relative alle attività del programma Euratom non può prescindere da una maggiore associazione del Parlamento europeo che rappresenta i cittadini europei.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  È auspicabile che il programma Euratom contribuisca all’attrattiva della professione di ricercatore nell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
(13)  È auspicabile che il programma Euratom miri a promuovere l’attrattiva della professione di ricercatore nell’Unione, con l'obiettivo generale di aumentare la visibilità della scienza nella società, ma anche con l'obiettivo di evitare la carenza di competenze nell'Unione o la "fuga di cervelli" verso paesi terzi. Nell'Unione esiste attualmente un elevato livello di competenze, ma è di vitale importanza che una nuova generazione di ricercatori nucleari sia formata in tutti gli aspetti della ricerca in questo settore. Il programma Euratom dovrebbe inoltre mirare a tutti i livelli a fornire valore aggiunto europeo per tutti coloro che intendono partecipare alla ricerca nucleare. Occorre dedicare un’attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)   È necessario che le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Occorre che le attività di ricerca tengano conto altresì dell’articolo 13 del TFUE e riducano l’impiego di animali nella ricerca e nelle prove, con l’obiettivo a termine di eliminare l’uso degli animali. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.
(15)   È necessario che le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici. Occorre tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Occorre che le attività di ricerca tengano conto altresì dell’articolo 13 TFUE e sostituiscano, riducano e perfezionino l’impiego di animali nella ricerca e nelle prove. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  È auspicabile che si ottenga un impatto maggiore combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell’ambito di partenariati pubblico-privato in settori in cui la ricerca e l’innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
(16)  È auspicabile che si ottenga un impatto maggiore combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell’ambito di partenariati pubblico-privato in settori in cui la ricerca e l’innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'esigenza di aumentare l'assorbimento dei finanziamenti dell'Unione da parte delle PMI dovrebbe valere anche per quelle che operano nel settore della ricerca nucleare così come vale in altri settori. Occorre quindi che il programma Euratom sostenga le PMI a tutti i livelli della catena dell'innovazione, in special modo nelle attività più prossime al mercato ricorrendo anche a strumenti finanziari innovativi. È opportuno che tale sostegno preveda anche lo strumento specifico per le PMI e tutti gli strumenti finanziari rivisti che dovrebbero prevedere misure adeguate per liberare il potenziale innovativo delle PMI e che saranno disponibili tramite il programma di quadro Orizzonte 2020 e programmi analoghi come il programma per la competitività delle imprese e le PMI per il periodo 2014-2020 (COSME).
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  È opportuno che il programma Euratom promuova la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci.
(17)  È opportuno, in particolare, che il programma Euratom tenga conto di tutti gli impianti nucleari nei paesi terzi confinanti con l'Unione, soprattutto se sono situati in una zona a rischio di catastrofi naturali. La cooperazione internazionale nel settore dell'energia nucleare dovrebbe predisporre adeguati strumenti per garantire gli obblighi finanziari reciproci, tra cui contratti di cooperazione e obblighi finanziari reciproci.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)   Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca, ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei confronti dei partecipanti.
(19)   Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo ha chiesto una radicale semplificazione del finanziamento dell'Unione destinato alla ricerca e all'innovazione, sollecitando più volte un cambiamento verso una maggiore semplificazione amministrativa e finanziaria. Nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca1, ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei confronti dei partecipanti. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"2, il Parlamento europeo ha invocato ancora una volta un cambiamento verso una semplificazione amministrativa e finanziaria, sottolineando inoltre che eventuali incrementi degli stanziamenti dovrebbero andare di pari passo con una radicale semplificazione delle procedure di finanziamento. È opportuno che il programma Euratom tenga anche in debita considerazione le preoccupazioni e le raccomandazioni della comunità dei ricercatori riprese nella relazione finale del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del 7° programma quadro, del 12 novembre 2010, e nel Libro Verde della Commissione del 9 febbraio 2011 intitolato "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea".
_____________
1 GU C 74E del 13.3.2012, pag. 34.
2 GU C 380E, dell'11.12.2012, pag. 89.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)   Occorre tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure proporzionate durante il ciclo di spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento e l’investigazione delle irregolarità, il recupero di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove appropriato, l’imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l’onere dei controlli per i partecipanti.
(20)   Occorre tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure necessarie, proporzionate ed efficaci durante il ciclo di spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento e l’investigazione delle irregolarità, il recupero di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove appropriato, l’imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l’onere dei controlli per i partecipanti.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  L’articolo 7 del trattato Euratom affida alla Commissione la responsabilità dell’esecuzione del programma Euratom. Ai fini dell’attuazione del programma Euratom, salvo le azioni dirette, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo degli Stati membri per garantire l’opportuno coordinamento con le politiche nazionali nei settori coperti dal presente programma di ricerca e formazione.
(25)  L’articolo 7 del trattato Euratom affida alla Commissione la responsabilità dell’esecuzione del programma Euratom. Ai fini dell’attuazione del programma Euratom, salvo le azioni dirette, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo degli Stati membri per garantire l’opportuno coordinamento con le politiche nazionali nei settori coperti dal presente programma di ricerca e formazione nonché per promuovere forti sinergie e complementarità tra fondi europei, nazionali e regionali. Il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nell'attuazione del programma Euratom da parte della Commissione.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nei settori della ricerca e dell'innovazione, al fine di garantire complementarità, maggiore efficienza e visibilità e conseguire migliori sinergie di bilancio.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)  In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di bilancio, è opportuno esaminare l'attuale quadro giuridico.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)
(e bis)  "piccola e media impresa (PMI)", un soggetto giuridico che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese1.
_________
1 GU L 124 del 30.5.2003, pag. 36.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.   L’obiettivo generale del programma Euratom è quello di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell’allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.
1.   L’obiettivo generale del programma Euratom è quello di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed efficiente, di contribuire ad altri settori di ricerca associati alla ricerca nucleare, come la ricerca medica, e di garantire il futuro a lungo termine della ricerca nucleare europea. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell’allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
(a)   sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari;
(a)   sostenere il funzionamento sicuro di tutti i sistemi nucleari civili esistenti e futuri;
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c)   sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione;
(c)   sostenere le misure necessarie per garantire risorse umane adeguatamente qualificate nonché lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione;
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  promuovere la radioprotezione;
(d)  sostenere la R&S in materia di radioprotezione; adoperarsi per mantenere le condizioni di lavoro più elevate per chi opera a diretto contatto con materiali nucleari;
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  contribuire all'agenda R&S derivante dalle raccomandazioni contenute nelle conclusioni degli stress test dell'Unione (ad esempio modellazione sismica, comportamento della fusione del nucleo, ecc.);
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  favorire la sostenibilità a lungo termine della fissione nucleare, attraverso miglioramenti nel settore dell'estensione dei tempi dei reattori o la progettazione di nuovi tipi di reattore;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f
(f)   porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;
(f)   porre le basi per future centrali elettriche a fusione e a fissione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g
(g)   promuovere l’innovazione e la competitività industriale;
(g)   promuovere l’innovazione e la leadership industriale europea in materia di fissione e fusione;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
(g bis)  sostenere le tre priorità di Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h
(h)   garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.
(h)   garantire la disponibilità e l’uso di nuove infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea e promuoverne lo sviluppo.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a
(a)   migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;
(a)   migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, la capacità di gestione delle emergenze e le condizioni di lavoro di coloro che operano a diretto contatto di materiali nucleari, affrontando le conseguenze dirette degli incidenti di sicurezza nucleare, per quanto improbabili;
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d
(d)   promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione;
(d)   promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione, compresa la diffusione della ricerca nucleare tra gli scienziati europei attirando anche scienziati di paesi terzi;
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e
(e)   sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione.
(e)   sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione, compreso l'impegno per lo sviluppo di standard internazionalmente riconosciuti di sicurezza nucleare dei reattori a fissione;
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
(e bis)  affrontare la carenza di competenze nel settore nucleare, prevenire perdite di competenze future o la " fuga di cervelli" di scienziati nucleari dall'Unione;
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)
(e ter)  integrare tutti i necessari miglioramenti di sicurezza proposti in base ai risultati degli stress test eseguiti su tutti i reattori nucleari dell'Unione e dei paesi terzi che confinano con l'Unione. Ciò dovrebbe incentrarsi sul contributo all'agenda R&S derivante dalle loro raccomandazioni.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)
(e quater)  sostenere il programma di semplificazione di Orizzonte 2020, riducendo gli oneri amministrativi dei precedenti programmi quadro, in particolare quelli che gravano su PMI, università e piccoli istituti di ricerca.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
4.   Il programma Euratom è attuato in modo da garantire che le priorità e le attività sostenute accompagnino l’evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, della programmazione, dei mercati e della società.
4.   Il programma Euratom è attuato in modo da garantire che le priorità e le attività sostenute accompagnino l’evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, della programmazione, dei mercati e della società, come pure delle dirette conseguenze degli incidenti nucleari, per quanto improbabili.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Il programma Euratom contribuisce all'attuazione del piano SET. Le sue azioni dirette ed indirette sono allineate sull'agenda strategica di ricerca delle tre piattaforme tecnologiche europee esistenti in materia di energia nucleare: SNETP, IGDTP e MELODI.
Emendamento 101/rev2
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è di 1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è ripartito come segue:
1.   Ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII), la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è di 1 603,329 milioni di EUR. Tale importo costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento principale nel corso della procedura annuale di bilancio. Esso è ripartito come segue:
a)   azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione, 709,713 milioni di EUR;
a)   azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione, 636,095 milioni di EUR;
b)   azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione, 354,857 milioni di EUR;
b)   azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione, 318,048 milioni di EUR;
c)   azioni dirette, 724,319 milioni di EUR.
c)   azioni dirette, 649,186 milioni di EUR.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Per l’attuazione di azioni indirette del programma Euratom, la percentuale massima destinata alle spese amministrative della Commissione è pari al 13,5%.
Per l’attuazione di azioni indirette del programma Euratom, la percentuale massima destinata alle spese amministrative della Commissione è pari al 7%.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Il progetto ITER è incluso nel programma Euratom e finanziato nell'ambito del QFP in modo completo e trasparente.
Aspetti del progetto non direttamente legati al fabbisogno di ricerca e formazione non devono essere inclusi nel finanziamento del programma Euratom.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'AII.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  La Comunità mira ad un maggiore e più frequente utilizzo dei fondi strutturali per la ricerca nucleare e assicura che i fondi siano attuati in linea con le priorità dell'Unione nel settore della ricerca.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1
3.   Il “fondo di garanzia per i partecipanti” istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/2012 [regole di partecipazione e diffusione] sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. XX/XX [regole di partecipazione Euratom 2012-2013].
3.   Il “fondo di garanzia per i partecipanti” istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/2012 [regole di partecipazione e diffusione] sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. 139/2012.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2
Tutti gli importi proveniente dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e (Euratom) n. XX/XX [regole Euratom di partecipazione 2012-2013] sono trasferiti al fondo di garanzia per i partecipanti il 31 dicembre 2013. I partecipanti di azioni a norma della decisione XX/XX [programma Euratom 2012-2013] che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.
Tutti gli importi proveniente dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e (Euratom) n. 139/2012 sono trasferiti al fondo di garanzia per i partecipanti il 31 dicembre 2013. I partecipanti di azioni a norma della decisione n. 2012/94/Euratom che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  È opportuno che programmi volti ad aumentare la ricerca innovativa attuale e programmata contemplino la ricerca nucleare nel quadro del loro elenco di categorie di ricerca ammissibili. È necessario che il programma Eurostars di Eureka e le Azioni Marie Curie estendano le loro regole di partecipazione affinché possano parteciparvi le PMI che operano nella ricerca nucleare.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 9
Il programma Euratom garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione.
Il programma Euratom garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere e sostiene l'obiettivo di Orizzonte 2020 di affrontare il genere come tema trasversale, al fine di correggere gli squilibri tra uomini e donne.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e allesigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al principio della tutela della dignità umana, al principio del primato dell'essere umano, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale dell'essere umano, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2
Tale programma di lavoro pluriennale tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.
Tale programma di lavoro pluriennale è sottoposto al Consiglio di amministrazione del JRC e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio. Esso tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali, onde evitare qualsiasi duplicazione dello sforzo di ricerca in Europa e ottimizzare le risorse finanziarie. Ove e quando necessario, tale programma di lavoro viene aggiornato.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.   I programmi di lavoro tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.
3.   I programmi di lavoro tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati, tenendo conto degli scopi e degli obiettivi di Orizzonte 2020.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 14
Si rivolge un’attenzione particolare alla garanzia di un’adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma Euratom e di un adeguato impatto su di esse dell’innovazione generata dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
1.  Si rivolge un’attenzione particolare alla garanzia di un’adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma Euratom e di un adeguato impatto su di esse dell’innovazione generata dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
2.  Alla luce dell'importanza del settore delle PMI per l'economia europea e visto che le PMI sono attualmente sottorappresentate nel settore nucleare, il programma Euratom sostiene, in linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, gli sforzi per alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sulle PMI.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  lottare contro ogni forma di proliferazione e traffico di armi nucleari;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
(c ter)  sostenere gli sforzi internazionali per l'elaborazione di standard internazionali comuni di sicurezza;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
(c quater)  contribuire a migliorare lo scambio di conoscenze.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Occorre riservare particolare attenzione a tutti i reattori e impianti nucleari situati in paesi terzi ma geograficamente vicini al territorio di uno Stato membro, soprattutto se tali reattori e impianti nucleari sono situati nei pressi di zone geografiche o geologiche a rischio.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a
(a)   iniziative volte ad ampliare la divulgazione dei finanziamenti disponibili nell’ambito del programma Euratom e a facilitarvi l’accesso, in particolare per le regioni e le tipologie di partecipanti che risultano sottorappresentate;
(a)   iniziative volte ad ampliare la divulgazione dei finanziamenti disponibili nell’ambito del programma Euratom e a facilitarvi l’accesso, in particolare per le regioni e le tipologie di partecipanti che risultano sottorappresentate e in particolare per le PMI, onde incrementarne l'assorbimento di fondi disponibili e la partecipazione a programmi adeguati.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Occorre comunicare a tutti partecipanti, comprese le PMI e le istituzioni accademiche, gli sforzi per semplificare maggiormente la partecipazione.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Il Parlamento europeo è informato in merito a tali misure.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1
2.  La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento.
2.  Il Parlamento europeo, la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.
4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. Il Parlamento europeo è immediatamente informato dell'esito di tali revisioni.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2
Entro il 31 maggio 2017 e tenendo conto della valutazione ex post del 7° programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 20XX/XX/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla base del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell’efficienza e dell’uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene anche conto del contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dei risultati sull’impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute.
Entro il 31 maggio 2016 e tenendo conto della valutazione ex post del 7° programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 2012/93/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla base del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell’efficienza e dell’uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene altresì conto degli aspetti riguardanti l'accesso alle opportunità di finanziamento onde sviluppare l'eccellenza della base scientifica e dell'innovazione dell'Unione per le PMI e promuovere l'equilibrio di genere. Tale valutazione tiene anche conto del contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dei risultati sull’impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.
4.  Gli Stati membri forniscono al Parlamento europeo e alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – comma 2
Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.
Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, fornendo valore aggiunto europeo, mantenendo competenze fondamentali e un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – comma 3
La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all’obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si effettuerà una ristrutturazione radicale dei lavori collegati alla fusione nell’Unione, che comprenderà la governance, il finanziamento e la gestione, per garantire un avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell’Unione, la Commissione e le agenzie di finanziamento nazionali.
La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all’obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si effettuerà una ristrutturazione dei lavori collegati alla fusione nell’Unione, che comprenderà la governance e la gestione, per garantire un avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera d – titolo
(d)  Promuovere la radioprotezione (eccellenza scientifica; sfide della società)
(d)  Sostenere la R&S in materia di radioprotezione (eccellenza scientifica; sfide della società)
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera e – comma -1 (nuovo)
Sostegno ad attività necessarie per la realizzazione congiunta di ITER come infrastruttura internazionale di ricerca. Nell’ambito dell’Organizzazione ITER, l'Unione avrà una particolare responsabilità nella sua veste di ospite del progetto e assumerà un ruolo guida, in particolare per quanto riguarda la preparazione del sito, la costituzione dell’Organizzazione ITER, la gestione e il personale, nonché il sostegno tecnico e amministrativo generale.
Sostegno ad attività stabilite nella decisione del Consiglio XXXX/XXX/EU [relativa all'adozione di un programma supplementare di ricerca per il progetto ITER (2014-2018)] per gestire il progetto.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera i – comma 1 bis (nuovo)
Il soggetto giuridico sostiene ogni sforzo per continuare l'opera di JET oltre il termine della sua fase sperimentale nel 2015 e sostiene ove possibile ogni sforzo volto ad attirare partner internazionali che forniscano ulteriori finanziamenti. Tali sforzi dovrebbero comprendere gli accordi reciproci per un futuro coinvolgimento dell'Unione in DEMO e altri reattori a fusione pianificati.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – comma 1
Le attività nucleari del JRC mirano a sostenere l’attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom e 2009/70/Euratom, nonché le conclusioni del Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in particolare, mobiliterà le capacità e le competenze necessarie per contribuire alla valutazione e al miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari e all’uso pacifico dell’energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa dell’Unione e, ove necessario, rispondere entro i limiti della sua missione e competenza a guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno sinergie con la piattaforma tecnologica per l’energia nucleare sostenibile (SNETP) ed altre iniziative trasversali, ove appropriato.
Le attività nucleari del JRC mirano a sostenere l’attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, nonché le conclusioni del Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in particolare, mobiliterà le capacità e le competenze necessarie per contribuire alla R&S in materia di sicurezza degli impianti nucleari e all’uso pacifico dell’energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa dell’Unione e, ove necessario, rispondere entro i limiti della sua missione e competenza a guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno tassativamente sinergie con la piattaforma tecnologica per l’energia nucleare sostenibile (SNETP) ed altre iniziative trasversali, in modo da ottimizzare le risorse umane e finanziarie sulla R&S nucleare in Europa. Il JRC tiene conto dei risultati pubblicati degli stress test eseguiti nel 2011 su tutti i reattori nucleari esistenti, in linea con la normativa dell'Unione.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – titolo
(a)   Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze
(a)   Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, migliorare le condizioni di lavoro di chi opera a diretto contatto con materiali nucleari e la capacità di gestione delle emergenze
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – punto -1 (nuovo)
La disattivazione e lo smantellamento sono segmenti di mercato promettenti, alla luce degli sviluppi scientifici e dei requisiti di sicurezza. L'Unione deve dotarsi delle migliori tecnologie per queste attività, che richiederanno tecniche sempre più sofisticate (taglio in acqua, al laser, robot d'ultima generazione per evitare l'intervento umano, ecc.).
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – parte introduttiva
Il JRC contribuirà allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per i reattori nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:
In stretta cooperazione con gli organismi pertinenti di ricerca dell'Unione, il JRC contribuisce allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per i reattori nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – comma 1 – punto 1
(1)  analisi rigorose degli incidenti, modellazione e metodologie per la valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all’adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l’investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall’esperienza operativa. Il JRC rafforzerà ulteriormente la propria “European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback” per rispondere alle sfide emergenti alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima.
(1)  analisi rigorose degli incidenti, modellazione e metodologie per la valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all’adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l’investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall’esperienza operativa. Il JRC prosegue le attività della “European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback” per rispondere alle sfide emergenti alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima, continuando a servirsi della competenza degli Stati membri al riguardo.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera c – comma 1
Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l’accento sulla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell’Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull’irradiazione alfa.
Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l’accento sulla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell’Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull’irradiazione alfa. Il JRC tiene conto degli obiettivi del quadro Orizzonte 2020 e della necessità di evitare un vuoto di competenze a livello europeo o una "fuga di cervelli".
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera e – comma 1
Il JRC svilupperà le proprie competenze per fornire i dati scientifici e tecnici indipendenti necessari per supportare l’evoluzione della normativa unionale in materia di sicurezza nucleare.
Il JRC svilupperà le proprie competenze per fornire i dati scientifici e tecnici indipendenti necessari per supportare l’evoluzione della normativa unionale in materia di sicurezza nucleare e sostenere internazionalmente standard più elevati. La natura precisa di tale ricerca deve essere determinata in base agli orientamenti che saranno adottati dalle istituzioni dell'Unione, soprattutto alla luce degli stress test sulle centrali nucleari.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 3 – comma 1
Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi generali, il programma Euratom sostiene attività complementari (dirette e indirette, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).
Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi generali, il programma Euratom sostiene attività complementari (dirette e indirette, protezione dei lavoratori, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – comma 2
Il programma Euratom potrà contribuire alla Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity Facility (dispositivo per l’acquisizione di equity) sviluppate nell’ambito del programma quadro “Orizzonte 2020” e allargate per coprire gli obiettivi di cui all’articolo 3.
Il programma Euratom potrà contribuire alla Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity Facility (dispositivo per l’acquisizione di equity) sviluppate nell’ambito del programma quadro “Orizzonte 2020” e allargate per coprire gli obiettivi di cui all’articolo 3 nonché aumentare la visibilità e la partecipazione delle PMI.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – comma 2 bis (nuovo)
La ricerca di base potenzialmente applicabile non solo nei settori nucleari, ma anche in altri settori di ricerca contemplati da Orizzonte 2020, sarà ammissibile al finanziamento del programma del Consiglio europeo della ricerca (CER).
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  Contribuire all'agenda R&S derivante dalle raccomandazioni contenute nelle conclusioni degli stress test dell'Unione, come ad esempio quelle relative alla modellazione sismica o alla simulazione della fusione del nucleo
—  Percentuale di progetti finanziati in grado di facilitare l'applicazione di tali raccomandazioni.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  Favorire la sostenibilità a lungo termine della fissione nucleare, attraverso miglioramenti nel settore dell'estensione dei tempi dei reattori o la progettazione di nuovi tipi di reattore
—  Percentuale di progetti finanziati che possono avere un comprovato impatto nel settore dell'estensione dei tempi dei reattori o nella progettazione di nuovi tipi di reattore.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera e
(e)   Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri e sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – comma 2 – pallino 1
—  migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze;
—  migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, la protezione dei lavoratori, nonché la capacità di gestione delle emergenze;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 2 – pallino 5 bis (nuovo)
—  prevenire la carenza di competenze in settori scientifici e tecnici essenziali.
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