Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0841),
– visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2012),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0327/2012),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Un importo finanziario di riferimento per lo strumento, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del ... 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria*, è incluso nel presente regolamento senza pregiudicare le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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* GU ...
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare per adeguarla agli standard più elevati. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, è necessario che la Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") sia in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.
(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato che ogni reattore comporta dei rischi nucleari e pertanto è necessario proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare per conseguire gli standard più elevati che riflettano le pratiche più avanzate, in particolare in termini di governance e di indipendenza normativa. Fintanto che le centrali nucleari esistenti rimarranno operative e ne saranno costruite di nuove, è opportuno che il presente strumento miri a garantire che il livello di sicurezza nucleare nei paesi beneficiari rifletta le norme di sicurezza europee, che tali norme siano difese e che il sostegno a favore delle autorità di vigilanza indipendenti divenga una priorità assoluta. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, è necessario che la Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") sia in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri, solo l'Unione europea dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide globali e, inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi.
(4) Diversi paesi in tutto il mondo stanno esaminando la possibilità di costruire impianti nucleari o pianificandone la costruzione. Ne derivano un'ampia gamma di sfide e la necessità di creare un'adeguata cultura della sicurezza nucleare e opportuni sistemi di governance. È necessario adoperarsi per migliorare la sicurezza delle centrali nucleari costruite vicino ai confini dell'Unione, in particolare laddove vi sia una mancanza di cooperazione politica con l'Unione. A tal fine occorre eseguire delle prove di stress in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati, onde individuare i potenziali rischi per la sicurezza e attuare immediatamente gli interventi necessari per porvi rimedio. Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri e cooperando con le organizzazioni internazionali e regionali, l'Unione europea si trova in una posizione favorevole per rispondere alle sfide globali e coordinare la cooperazione con i paesi terzi. Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire il sostegno da parte delle autorità di vigilanza indipendenti e a favore delle loro autorità di regolamentazione, nonché alle strutture multilaterali a carattere regionale e internazionale, che possono aumentare la fiducia e rafforzare l'applicazione delle norme tramite meccanismi di valutazione inter pares. A questo proposito è necessario che il Parlamento europeo sia periodicamente informato dalla Commissione in merito ai piani dei paesi terzi concernenti la sicurezza nucleare secondo la presente direttiva.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le richiamate direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare nonché di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi attuati nell'Unione sono esempi che possono incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
(6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2012 sulle valutazioni complessive dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate sottolinea la necessità di rafforzare questo quadro. Il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le richiamate direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare nonché di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi attuati nell'Unione sono esempi che possono incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione.
(10) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione. Il ricorso a esperti dell'Unione per assistere i paesi terzi in campo nucleare è anche importante ai fini del mantenimento di un elevato livello di competenze all'interno dell'Unione.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Orizzonte 2020 – il nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il 2014-2020 ("Orizzonte 2020")1 e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il 2014-2020 che lo integra2 assegnano particolare importanza alla cooperazione internazionale e ai rapporti dell'Unione con i paesi terzi. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane.
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1 Regolamento (UE) n. ..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L...).
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2 Regolamento (Euratom) n. …/… del Consiglio, del …, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" - il programma quadro di ricera e innovazione (GU …).
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter) La coerenza, il coordinamento e la complementarità dell'assistenza dell'Unione nel campo della sicurezza nucleare devono essere garantiti attraverso gli sforzi individuali degli Stati membri e di altre organizzazioni internazionali, regionali e locali, onde evitare sovrapposizioni e la duplicazione dei finanziamenti.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Oggetto e campo di applicazione
L'Unione europea finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
L'Unione europea finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In tal modo si garantisce che il materiale nucleare viene utilizzato unicamente per gli scopi civili cui è destinato.
1. Si perseguono i seguenti obiettivi specifici:
1. Si perseguono i seguenti obiettivi specifici:
(a) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
a) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e di una governance efficace e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
(b)la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
b)la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari nei paesi terzi;
(c) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
c) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
2. I progressi generali nel conseguimento degli obiettivi suddetti sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:
2. I progressi generali nel conseguimento degli obiettivi suddetti sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:
(a) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA;
a) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA;
a bis) grado di sviluppo, nei paesi beneficiari, delle più elevate norme di sicurezza nucleare, che sono equivalenti ai livelli imposti nell'Unione per quanto concerne gli aspetti tecnici, normativi e operativi;
(b)lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, del loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e dell'attuazione dei progetti;
b)lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, il numero e l'entità delle bonifiche di ex siti e impianti nucleari, il loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e l'attuazione dei progetti.
(c) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA.
c) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA.
c bis) l'impatto a lungo termine sull'ambiente;
3. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con la strategia globale definita dall'Unione per il paese partner e in particolare con gli obiettivi delle sue politiche e programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo.
3. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con la strategia globale definita dall'Unione per il paese partner e in particolare con gli obiettivi delle sue politiche e programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo.
3 bis. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono conseguiti principalmente tramite le misure seguenti:
a) il sostegno agli organi di regolamentazione per garantire la loro indipendenza, competenza e sviluppo e agli investimenti nelle risorse umane;
b) il sostegno alle misure volte a rafforzare e attuare il quadro legislativo;
c) il sostegno all'ideazione e all'attuazione di sistemi di valutazione della sicurezza basati su standard analoghi a quelli applicati nell'Unione europea;
d) la cooperazione in ambito di conoscenze, esperienze e sviluppo delle competenze, procedure di gestione degli incidenti e prevenzione degli stessi, strategie di gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e strategie di smantellamento.
Per rafforzare la sostenibilità dei risultati conseguiti, le misure prevedono come elemento fondamentale il trasferimento di conoscenze (condivisione delle competenze, sostegno ai programmi nuovi o esistenti di istruzione e formazione nel settore della sicurezza nucleare).
4. Le misure specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento e i criteri da applicare alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare sono specificati nell'allegato.
4. Le misure specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento e i criteri da applicare alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare sono specificati nell'allegato.
5. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione europea nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.
5. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione europea nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, di Orizzonte 2020 e del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il 2014-2018 che integra il programma Orizzonte 2020.
5 bis. Gli aiuti forniti nell'ambito del presente strumento sono prioritariamente messi a disposizione dei paesi beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. .../...1 e del regolamento (UE) n. .../...2 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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1 Regolamento (UE) n. ..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)(GU L...)
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2 Regolamento (UE) n. ..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L...)
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3
3. I documenti di strategia intendono garantire un contesto coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e la strategia dell'Unione.
3. I documenti di strategia intendono garantire un contesto coerente per la cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e le strategie esterne e interne dell'Unione.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5
5. Il documento di strategia è approvato dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. I documenti di strategia possono essere sottoposti a revisione nella fase intermedia o quando ritenuto necessario secondo la suddetta procedura. Tale procedura non è tuttavia richiesta per gli aggiornamenti della strategia che non incidano sui settori e sugli obiettivi prioritari iniziali definiti nel documento.
5. Il documento di strategia è approvato dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. I documenti di strategia devono essere sottoposti a revisione nella fase intermedia o quando ritenuto necessario secondo la suddetta procedura. Tale procedura non è tuttavia richiesta per gli aggiornamenti della strategia che non incidano sui settori e sugli obiettivi prioritari iniziali definiti nel documento, a meno che non abbiano un'incidenza finanziaria superiore alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune.
Il documento di strategia è presentato al Parlamento europeo che fornisce la sua valutazione nella revisione intermedia.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento, stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento nonché la dotazione indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati; tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno.
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento, stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, indicatori di rendimento chiari, specifici e trasparenti, nonché la dotazione indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio; tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono le norme volte a evitare duplicazioni e ad assicurare il corretto uso dei fondi disponibili.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. In linea di principio, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base del dialogo con i paesi o le regioni partner, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assumano una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo.
3. Nella misura del possibile, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base del dialogo con i paesi o le regioni partner, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assumano una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo. I programmi indicativi pluriennali tengono conto del programma di lavoro dell'IAEA nel settore della sicurezza nucleare e della gestione dei rifiuti nucleari.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5
5. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali sono aggiornati, tenendo conto delle eventuali revisioni dei documenti di strategia pertinenti, secondo la suddetta procedura. La procedura d'esame non è tuttavia richiesta per le modifiche ai programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazione di fondi nell'ambito delle assegnazioni per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché tali modifiche non incidano sui settori prioritari iniziali e sugli obiettivi definiti dal documento. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
5. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali sono aggiornati, tenendo conto delle eventuali revisioni dei documenti di strategia pertinenti, secondo la suddetta procedura. La procedura d'esame non è tuttavia richiesta per le modifiche ai programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazione di fondi nell'ambito delle assegnazioni per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale entro il limite percentuale pertinente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune, purché tali modifiche non incidano sui settori prioritari iniziali e sugli obiettivi definiti dal documento. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
Se l'importo complessivo delle modifiche non sostanziali o la loro incidenza sul bilancio supera le soglie per i finanziamenti di modesta entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune, si applica la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Presentazione di relazioni
1. La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione biennale sull'attuazione degli aiuti alla cooperazione.
2. La relazione fornisce informazioni relative ai due anni precedenti sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartiti per paese, regione e tipologia di cooperazione, nonché sui progetti dei paesi terzi nel campo della sicurezza nucleare.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione
1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti e strumenti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti.
2. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico, conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza.
3. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese, ma non esclusivamente, le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'Unione.
Emendamento 33/rev Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 631 100 000 EUR.
1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 225 321 000 EUR.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglioentro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Allegato – Misure specifiche finanziate
Misure specifiche finanziate
Misure specifiche finanziate
Le misure riportate in appresso possono essere finanziate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Le misure riportate in appresso possono essere finanziate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
(a) La promozione di una autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione, da realizzarsi in particolare mediante:
a) La creazionee la promozione di una autentica cultura e governance della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare che riflettano le pratiche più avanzate e di radioprotezione, da realizzarsi in particolare mediante:
– il sostegno costante agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda le attività autorizzative, inclusi il riesame e il follow-updi valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
– il sostegno costante agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda le attività autorizzative, inclusi il riesame e l'attuazione delle misure necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza degli impianti nucleari fino a uno standard che rifletta le pratiche più avanzate nell'UE in ambito tecnico, normativo e operativo;
– la promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
– la promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci e trasparenti per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
– la promozione di sistemi efficaci di governance della sicurezza nucleare che garantiscano l'indipendenza, la responsabilità e il potere delle autorità di regolamentazione e delle strutture di cooperazione regionale e internazionale tra dette autorità;
– l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e all'attenuazione delle eventuali conseguenze (per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione) e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
– l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e all'attenuazione delle eventuali conseguenze (per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione) e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
– il sostegno agli operatori nucleari, in casi eccezionali, in circostanze specifiche e ben giustificate nel contesto di misure di follow-up delle valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
– la cooperazione con gli operatori nucleari, in casi eccezionali, in circostanze specifiche e ben giustificate nel contesto di misure di follow-up delle valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
– la promozione di politiche in materia di informazione, istruzione e formazione professionale nel settore dell'energia nucleare e riguardanti il ciclo del combustibile nucleare, la gestione dei rifiuti nucleari e la radioprotezione;
(b) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti ed impianti nucleari, in particolare mediante:
b) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti ed impianti nucleari, in particolare mediante:
– la cooperazione con i paesi terzi nel campo della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (per esempio, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), compreso lo sviluppo di strategie e quadri specifici per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– la cooperazione con i paesi terzi nel campo della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (per esempio, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), compreso lo sviluppo di strategie e quadri specifici per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
– la creazione del quadro normativo e delle metodologie (anche relative alle scienze forensi nucleari) necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
– la creazione del quadro normativo e delle metodologie (anche relative alle scienze forensi nucleari) necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
– misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'IAEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, lo sviluppo di capacità e la formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare.
– misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, in particolare l'IAEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, lo sviluppo di capacità e la formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare.
b bis) l'assistenza volta a garantire un elevato livello di competenze e conoscenze da parte degli organismi di regolamentazione, le organizzazioni di sostegno tecnico e gli operatori (senza distorsioni della concorrenza) dei settori coperti da questo regolamento, in particolare tramite:
– il sostegno costante all'istruzione e alla formazione del personale degli organi di regolamentazione, delle organizzazioni di sostegno tecnico e degli operatori nucleari (senza distorsioni della concorrenza);
– la promozione dello sviluppo di adeguate strutture di formazione.
– La cooperazione puòcoprire tutti i "paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in tutto il mondo.
– È opportuno che la cooperazione copra i "paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
– Sarà data priorità ai paesi candidati all'adesione e alle regioni coinvolte nella politica europea di vicinato. Saranno privilegiati gli approcci regionali.
– Sarà data priorità ai paesi candidati all'adesione e alle regioni coinvolte nella politica europea di vicinato. Saranno privilegiati gli approcci regionali.
– È opportuno includere i paesi ad alto reddito solo per attuare interventi eccezionali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato.
– È opportuno includere i paesi ad alto reddito solo per attuare interventi eccezionali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato. Ai fini del presente regolamento per "paesi ad alto reddito" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio1
– Laddove il paese terzo e l'Unione europea condividano una visione comune o raggiungano un accordo reciproco è opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.
– Laddove il paese terzo e l'Unione europea condividano una visione comune o raggiungano un accordo reciproco è opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.
– Occorre che paesi terzi interessati a cooperare con l'Unione europea aderiscano pienamente ai principi della non proliferazione; essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. La cooperazione con l'Unione europea potrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni o al completamento delle iniziative intraprese in vista dell'adesione. In via eccezionale, si dovrebbe applicare tale principio con flessibilità nei casi di emergenza.
– Occorre che paesi terzi interessati a cooperare con l'Unione europea aderiscano pienamente ai principi della non proliferazione; essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. La cooperazione con l'Unione europea dovrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni e alla loro attuazione. In via eccezionale, si dovrebbe applicare tale principio con flessibilità nei casi di emergenza, qualora l'assenza di azione possa con probabilità aumentare il livello di rischio per l'Unione e i suoi cittadini.
– Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione, il paese terzo beneficiario deve accettare il principio della valutazione delle azioni intraprese. La valutazione consente il monitoraggio e il controllo degli obiettivi concordati, e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.
– Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione, il paese terzo beneficiario deve accettare il principio della valutazione delle azioni intraprese. Il rispetto verificabile e continuo degli obiettivi concordati dovrebbe costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi dell'Unione.
– La cooperazione nei settori della sicurezza e della salvaguardie nucleari nel quadro del presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare.
– La cooperazione nei settori della sicurezza e delle salvaguardie nucleari nel quadro del presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare né all'estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari esistenti.
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1 Il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 30.12.2006).
Emendamento 22 Proposta di regolamento Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata – comma 1
Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e da una adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi.
Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e da una adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi. L'Unione dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale e i meccanismi di valutazione inter pares.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Allegato – Criteri – 3. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata – comma 2
Nel caso di paesi con o senza reattori di ricerca sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico, la cooperazione terrà conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare.
Nel caso di paesi con o senza reattori di ricerca sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della governance della sicurezza nucleare e l'indipendenza e le capacità delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico.La cooperazione terrà conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare.
Per creare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni e a evitare che i materiali nucleari siano distolti dalle finalità cui sono destinati, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione (e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico). L'obiettivoperseguito è garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test").
Nell'ambito del presente strumento, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione (e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico), con l'obiettivo di garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test"). In tal modo dovrebbero essere create le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni e a evitare che i materiali nucleari siano distolti dalle finalità cui sono destinati.
Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nel contesto del presente regolamento figurano:
Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nel contesto del presente regolamento figurano:
– le attività autorizzative;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un pericolo per la popolazione.
– lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un pericolo per la popolazione;
– la garanzia che i materiali nucleari non siano distolti dalle finalità cui sono destinati.
La cooperazione con gli operatori di impianti nucleari nei paesi terzi è presa in considerazione in situazioni specifiche nel quadro delle misure di follow-up per gli "stress test". Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature.
La cooperazione con gli operatori di impianti nucleari nei paesi terzi è presa in considerazione in situazioni specifiche nel quadro delle misure di follow-up per gli "stress test". Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature e le altre attività o forme di assistenza che potrebbero e dovrebbero essere acquistate su base commerciale dagli operatori per soddisfare gli standard normativi di sicurezza.