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Procedura : 2011/0392(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0321/2013

Testi presentati :

A7-0321/2013

Discussioni :

PV 19/11/2013 - 17
CRE 19/11/2013 - 17

Votazioni :

PV 20/11/2013 - 8.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0477

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Mercoledì 20 novembre 2013 - Strasburgo
Sistemi europei di radionavigazione via satellite ***I
P7_TA(2013)0477A7-0321/2013
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0814),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0464/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 11 settembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0321/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 179.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
P7_TC1-COD(2011)0392

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1285/2013.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sul

GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)

1.  Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

2.  Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

(a)  i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;

(b)  gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(c)  la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;

(d)  l’efficacia delle modalità di gestione; nonché

(e)  la revisione annuale del programma di lavoro.

3.  Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

4.  La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

5.  Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

—  3 del Consiglio

—  3 del Parlamento europeo

—  1 della Commissione,

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).

6.  Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.

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