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Procedura : 2013/0801(CNS)
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Ciclo del documento : A7-0351/2013

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A7-0351/2013

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PV 20/11/2013 - 8.9
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P7_TA(2013)0480

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Mercoledì 20 novembre 2013 - Strasburgo
Paesi e organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi *
P7_TA(2013)0480A7-0351/2013

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (16229/2012),

–  vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0011/2013),

–  vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate(2),

–  vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi(3),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0351/2013),

1.  respinge il progetto di decisione del Consiglio;

2.  invita il Consiglio a non adottare la decisione, dal momento che la Commissione ha recentemente proposto un nuovo regolamento concernente Europol (proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI, del 27 marzo 2013 (COM(2013)0173)), in virtù del quale le disposizioni e la procedura relative alla stipula di accordi con paesi e organizzazioni terzi devono essere modificate; ritiene quindi che non si debbano apportare modifiche alle misure che attuano la decisione 2009/371/GAI;

3.  invita il direttore e il consiglio di amministrazione di Europol, qualora il progetto di decisione del Consiglio fosse adottato, ad astenersi dall'avviare negoziati su accordi operativi con i paesi in esso elencati, in quanto alcuni di detti paesi non dispongono di un sufficiente livello di protezione dei dati e non possono garantire il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali; sottolinea che in occasione di qualsiasi scambio di dati personali con Stati terzi od organizzazioni internazionali devono essere assicurate rigorose garanzie di tutela della sfera privata e dei diritti fondamentali;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
(3) GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

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