Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (16229/2012),
– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0011/2013),
– vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate(2),
– vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi(3),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0351/2013),
1. respinge il progetto di decisione del Consiglio;
2. invita il Consiglio a non adottare la decisione, dal momento che la Commissione ha recentemente proposto un nuovo regolamento concernente Europol (proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI, del 27 marzo 2013 (COM(2013)0173)), in virtù del quale le disposizioni e la procedura relative alla stipula di accordi con paesi e organizzazioni terzi devono essere modificate; ritiene quindi che non si debbano apportare modifiche alle misure che attuano la decisione 2009/371/GAI;
3. invita il direttore e il consiglio di amministrazione di Europol, qualora il progetto di decisione del Consiglio fosse adottato, ad astenersi dall'avviare negoziati su accordi operativi con i paesi in esso elencati, in quanto alcuni di detti paesi non dispongono di un sufficiente livello di protezione dei dati e non possono garantire il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali; sottolinea che in occasione di qualsiasi scambio di dati personali con Stati terzi od organizzazioni internazionali devono essere assicurate rigorose garanzie di tutela della sfera privata e dei diritti fondamentali;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.