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Procedura : 2011/0276(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0274/2013

Testi presentati :

A7-0274/2013

Discussioni :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Votazioni :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11
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Testi approvati :

P7_TA(2013)0482

Testi approvati
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Mercoledì 20 novembre 2013 - Strasburgo
Disposizioni comuni sui Fondi europei ***I
P7_TA(2013)0482A7-0274/2013
RETTIFICHE
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0615) e le proposte modificate (COM(2012)0496, COM(2013)0146 e COM(2013)0246),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0107/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visti i pareri del Comitato ecomico e sociale europeo del 25 aprile 2012, del 12 dicembre 2012 e del 22 maggio 2013(1),

–  visti i pareri del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012 e del 29 novembre 2012(2),

–  visti i pareri della Corte dei conti del 15 dicembre 2011, del 13 dicembre 2012 e del 18 luglio 2013(3),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0274/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva le dichiarazioni congiunte allegate alla presente risoluzione;

3.  prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.
(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58 e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.
(3) GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
P7_TC1-COD(2011)0276

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1303/2013.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

i)  degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe intermedie previste;

ii)  degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

–  per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;

–  l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

–  il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 145, paragrafo 7

Il Consiglio e la Commissione confermano che, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 7, il riferimento all'espressione "diritto applicabile" con riguardo alla valutazione di gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo comprende le interpretazioni di tale diritto rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea , dal Tribunale dell'Unione europea o dalla Commissione (incluse le note interpretative della Commissione) applicabili alla data in cui le dichiarazioni di gestione, i rapporti annuali di controllo e i pareri di audit pertinenti sono stati presentati alla Commissione.

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'applicazione dell'articolo 5

Il Parlamento europeo prende nota dell'informazione trasmessa il 19 dicembre 2012 dalla Presidenza a seguito delle discussioni in seno al Coreper durante le quali gli Stati membri hanno manifestato la loro intenzione di tenere conto, per quanto possibile, nella fase di preparazione della programmazione, dei principi del progetto di regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei nella versione esistente al momento della trasmissione dell'informazione sulla programmazione strategica, compresi lo spirito e il contenuto del principio di partenariato di cui all'articolo 5.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 22

1.  La Commissione ritiene che lo scopo principale del quadro di riferimento dei risultati sia quello di stimolare la realizzazione efficace dei programmi, con il conseguimento dei risultati attesi, e che le misure di cui ai paragrafi 6 e 7 debbano essere applicate tenendo debitamente conto di tale finalità.

2.  Se, ai sensi del paragrafo 6, la Commissione sospende del tutto o in parte i pagamenti intermedi per una priorità, lo Stato membro può continuare a presentare richieste di pagamento in relazione a tale priorità per evitare il disimpegno per il programma di cui all'articolo 86.

3.  La Commissione conferma che applicherà le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 7, affinché non vi sia una doppia perdita di fondi per mancato conseguimento degli obiettivi connesso ad un uso insufficiente dei fondi per una priorità. Se una parte degli impegni relativi a un programma sono stati disimpegnati a seguito dell'applicazione degli articoli da 86 a 88, con una conseguente riduzione dell'importo del sostegno per la priorità, ovvero se, al termine del periodo di programmazione, risulti una sottoutilizzazione dell'importo destinato alla priorità, gli obiettivi indicati nel quadro di riferimento dei risultati vengono adeguati proporzionalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 7.

Dichiarazione della Commissione relativa al testo di compromesso sugli indicatori

La Commissione conferma che completerà i suoi documenti orientativi sugli indicatori comuni relativi a FESR, FSE, Fondo di coesione e cooperazione territoriale europea in consultazione con le rispettive reti di valutazione, comprendenti esperti nazionali di valutazione, entro tre mesi dall'adozione dei regolamenti. Tali documenti orientativi includeranno definizioni di ogni indicatore comune e metodologie di raccolta e rendicontazione dei dati relativi a tali indicatori.

Dichiarazione della Commissione sulla modifica degli accordi di partenariato e dei programmi nel quadro dell'articolo 23

La Commissione ritiene che, nonostante le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5, può, se necessario, formulare osservazioni sulle proposte di modifica degli accordi di partenariato e dei programmi presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, in particolare se questi non sono coerenti con la precedente risposta presentata da tali Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, e in ogni caso sulla base degli articoli 16 e 30. La Commissione ritiene che il termine di tre mesi per l'adozione della decisione di approvazione delle modifiche agli accordi di partenariato e ai programmi pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, decorra dalla presentazione delle proposte di modifiche a norma del paragrafo 4, a condizione che queste tengano adeguatamente conto delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.

Dichiarazione della Commissione sull'impatto dell'accordo raggiunto dai co-legislatori sulla riserva di efficacia dell'attuazione e sui livelli di prefinanziamento relativi ai massimali di pagamento

La Commissione ritiene che gli stanziamenti di pagamento addizionali che potrebbero essere necessari nel 2014-2020 in seguito alle modifiche introdotte nella riserva di efficacia dell'attuazione e nel prefinanziamento rimangano limitati.

Le conseguenze dovrebbero essere gestibili nel rispetto del progetto di regolamento QFP.

Le fluttuazioni annue che interessano i livelli globali dei pagamenti, comprese quelle generate dalle modifiche di cui sopra, saranno gestite facendo ricorso al margine globale per i pagamenti e agli strumenti speciali concordati nell'ambito del progetto di regolamento QFP.

La Commissione seguirà da vicino la situazione e presenterà la propria valutazione nel contesto della valutazione intermedia.

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