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 Testo integrale 
Procedura : 2011/0275(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0268/2013

Testi presentati :

A7-0268/2013

Discussioni :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Votazioni :

PV 20/11/2013 - 8.13
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0484

Testi approvati
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Mercoledì 20 novembre 2013 - Strasburgo
Fondo europeo di sviluppo regionale e obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" ***I
P7_TA(2013)0484A7-0268/2013
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0614),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0328/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 25 aprile 2012(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0268/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag 44.
(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag 114.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
P7_TC1-COD(2011)0275

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1301/2013.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione:

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione condivide l'obiettivo espresso dal Parlamento europeo di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato per quanto concerne gli aiuti operativi concessi alle imprese stabilite nelle regioni ultraperiferiche e destinati a compensare i costi aggiuntivi sostenuti in tali regioni a causa della loro particolare situazione socio-economica.

Secondo il progetto di un futuro regolamento generale di esenzione per categoria, quale pubblicato di recente dai servizi della Commissione(1) gli aiuti operativi destinati a compensare determinati costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle suddette regioni(2) sarebbero considerati compatibili con il mercato interno ai sensi delle condizioni ivi previste e sarebbero pertanto esenti dalla notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ritiene che in tal modo si offrirà una solida base per il raggiungimento della semplificazione desiderata e si terranno in debito conto le osservazioni formulate dagli Stati membri durante il processo di consultazione in corso in vista dell'approvazione del regolamento nel 2014.

(1) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
(2) Costi per il trasporto dei beni prodotti nelle regioni ultraperiferiche, costi di produzione e operativi aggiuntivi diversi dai costi di trasporto.

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