Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0610/2),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, paragrafo 3, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0324/2011),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 175, paragrafo 3,del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 15 febbraio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 settembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0309/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva le dichiarazioni congiunte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1302/2013.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECT
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.
In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECT
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.
Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.