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Procedura : 2012/0169(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0368/2013

Testi presentati :

A7-0368/2013

Discussioni :

PV 19/11/2013 - 18
CRE 19/11/2013 - 18

Votazioni :

PV 20/11/2013 - 8.18
CRE 20/11/2013 - 8.18
Dichiarazioni di voto
PV 15/04/2014 - 8.17
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0489
P7_TA(2014)0357

Testi approvati
PDF 472kWORD 185k
Mercoledì 20 novembre 2013 - Strasburgo
Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento ***I
P7_TA(2013)0489A7-0368/2013
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 novembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura):

Emendamento n.1

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0368/2013).
(2) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di fare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di diversi tipi di prodotti d'investimento. Questi prodotti, che possono offrire soluzioni di investimento adeguate alle esigenze degli investitori al dettaglio, sono spesso complessi e di difficile comprensione. Le informazioni attualmente disponibili agli investitori per tali prodotti d'investimento non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti o a comprenderne le caratteristiche, né di migliorare l'educazione finanziaria degli investitori. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza averne pienamente compreso i rischi e i costi, subendo in alcuni casi perdite impreviste.

(2)  Migliorare le disposizioni sulla trasparenza dei prodotti di investimento offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario, in particolare a seguito alla crisi finanziaria. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello UE grazie all'istituzione del regime delle informazioni chiave per gli investitori, stabilito con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

(3)  L'esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i prodotti d'investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni sui prodotti d'investimento ostacolano l'instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra gli ideatori e i venditori di prodotti d'investimento, cosa che falsa la concorrenza. L'esistenza di approcci divergenti crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all'interno dell'Unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del TFUE, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(4)  Per evitare divergenze e ridurre i costi e l'incertezza per i fornitori e i distributori di prodotti, è necessario stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d'investimento. Per garantire che le regole comuni per i documenti informativi siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. Prevedendo norme direttamente applicabili, il regolamento assicura che tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d'investimento siano soggetti agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre assicurare la diffusione di informazioni uniformi, impedendo che, a seguito del recepimento di una direttiva, vengano adottate norme nazionali divergenti. Il ricorso a un regolamento è inoltre opportuno per garantire che tutti coloro che vendono prodotti di investimento siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio.

(5)  Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui prodotti di investimento, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione (compresa la consulenza in materia di investimenti, le misure di tutela degli investitori e altri servizi di vendita) di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

(6)  Il presente regolamento si applicherà a tutti i prodotti e agli investimenti sottostanti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali il rendimento offerto all'investitore è esposto al rendimento di uno o più attivi o valori di riferimento ▌. Ciò include prodotti d'investimento quali fondi di investimento e assicurazioni sulla vita nonché i relativi investimenti sottostanti e i prodotti ▌ al dettaglio, comprese le attività detenute direttamente, quali le obbligazioni sovrane o le azioni offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o funzionante all'interno di uno Stato membro. I prodotti strutturati al dettaglio preassemblati agiscono da interfaccia tra l'investitore e i mercati attraverso un processo di "assemblaggio" consistente nel confezionare o raggruppare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale "assemblaggio" può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti e garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere le caratteristiche principali e i rischi dei prodotti d'investimento al dettaglio.

(6 bis)  È opportuno che il presente regolamento si applichi anche alle azioni o quote delle società veicolo e delle società di partecipazione che possono essere concepite da un ideatore di prodotti d'investimento per eludere il regolamento.

(6 ter)  I prodotti d'investimento preassemblati devono apportare evidenti benefici agli investitori al dettaglio, come la ripartizione dei rischi d'investimento tra diversi settori economici o diverse attività sottostanti. Tuttavia, le tecniche di preassemblaggio possono anche essere utilizzate per creare caratteristiche dei prodotti d'investimento intese a fuorviare i consumatori quando prendono una decisione d'investimento. Alcuni prodotti con tassi di interesse "appetibili" fanno leva sui comportamenti degli investitori, in questo caso sulla loro preferenza per rendimenti immediati attraenti. L'utilizzo di nomi di prodotti che suggeriscono una sicurezza maggiore di quella possibile fa leva sui comportamenti dei consumatori in maniera analoga, sfruttando la loro avversione al rischio. Di conseguenza, tali tecniche di preassemblaggio comportano il rischio che l'investitore si concentri in modo particolare sui benefici finanziari immediati senza rendersi pienamente conto dei rischi futuri connessi. Il presente regolamento mira a evitare caratteristiche di preassemblaggio che sfruttino le propensioni tipiche degli investitori nel processo decisionale, al fine di promuovere la trasparenza e una migliore comprensione dei rischi legati ai prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati.

(7)  È opportuno escludere dal ▌ campo di applicazione del regolamento i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento ▌. ▌ Dato che il presente regolamento si propone in primo luogo di migliorare la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni relative ai prodotti d'investimento commercializzati agli investitori al dettaglio, ▌ è opportuno escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti pensionistici aziendali o professionali e i prodotti pensionistici individuali, a condizione che la legislazione nazionale richieda un contributo finanziario del datore di lavoro e che il datore di lavoro o il lavoratore non possano scegliere il fornitore del prodotto pensionistico. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. È invece opportuno che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento i prodotti d'investimento finalizzati ad accumulare risparmi per le pensioni individuali, in quanto spesso, a titolo del presente regolamento, competono con altri prodotti e sono distribuiti all'investitore al dettaglio in maniera analoga.

(8)  Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), è necessario che queste direttive siano complementari al presente regolamento. In particolare, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe comprendere la nota di sintesi che fornisce le informazioni chiave di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE in seguito a una revisione del presente regolamento.

(8 bis)  È opportuno che gli ideatori di prodotti d'investimento garantiscano che il prodotto d'investimento da loro strutturato sia compatibile con il profilo degli investitori al dettaglio ai quali è destinato. Essi dovrebbero pertanto istituire una procedura preventiva di approvazione del prodotto per garantire che i loro prodotti d'investimento non espongano gli investitori al dettaglio ad attività sottostanti il cui profilo di rischio e rendimento non è facilmente comprensibile.

(8 ter)  È opportuno che alle autorità competenti e alle autorità europee di vigilanza siano fornite, su loro richiesta, tutte le informazioni necessarie a verificare i contenuti dei documenti contenenti le informazioni chiave, a valutare la loro conformità con il presente regolamento e a garantire la tutela dei clienti e degli investitori nei mercati finanziari. Occorre allineare in maniera coerente i poteri dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) con quelli dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) nel quadro della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [MiFIR].

(9)  Gli ideatori di prodotti d'investimento – quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti creditizi o le imprese di investimento – sono tenuti ad elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto e ne sono responsabili. Gli ideatori del prodotto d'investimento devono mettere il suddetto documento a disposizione delle persone che vendono il prodotto. È opportuno che l'ideatore del prodotto d'investimento elabori il documento contenente le informazioni chiave e che la persona che vende il prodotto di investimento elabori l'allegato (comprese le competenze) prima che i prodotti possano essere venduti agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non vi è necessità di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l'ideatore del prodotto d'investimento risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Qualora l'elaborazione del documento contenente le informazioni chiave sia delegata in tutto o in parte a terzi, è opportuno che la responsabilità generale della sua elaborazione e del suo contenuto continui a spettare all'ideatore del prodotto. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, occorre che il presente regolamento ne consenta la pubblicazione da parte degli ideatori dei prodotti d'investimento tramite un sito internet di loro scelta.

(10)  Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai prodotti d'investimento prodotti siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori. Il presente regolamento deve pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorre prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre necessario fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento viene redatto. Anche il calcolo dei costi che possono insorgere deve essere spiegato in maniera comprensibile. Occorre inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni. Tuttavia, ciò non deve impedire l'utilizzo di riferimenti, all'interno dei documenti contenenti le informazioni chiave, ad altri documenti che possono contenere informazioni aggiuntive potenzialmente interessanti per alcuni investitori al dettaglio.

(11)  Agli investitori al dettaglio devono essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento con cognizione di causa e per confrontare i diversi prodotti d'investimento, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi, il profilo di rischio e di rendimento, sotto forma di indicatore sintetico, del prodotto e del prodotto d'investimento sottostante, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad essere utilizzati per piani pensionistici. Occorre che la Commissione valuti la possibilità che l'agenzia europea di rating del credito di cui alla posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../20013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito(7) fornisca le informazioni chiave sul profilo di rischio connesso alle obbligazioni sovrane emesse dagli Stati membri.

(11 bis)  È opportuno che gli investitori abbiano un'idea chiara delle spese e delle competenze che dovranno sostenere nel loro investimento, non soltanto al momento dell'operazione, ma durante il periodo di investimento. Occorre che le competenze siano comunicate integralmente in termini composti e cumulativi, nonché in termini monetari. Le spese di consulenza dovrebbero essere calcolate in modo più semplice affinché l'investitore possa capire più facilmente quanto dovrà pagare.

(11 ter)  È opportuno che l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM sviluppino uno strumento di calcolo online che consenta agli investitori di calcolare il valore finale del loro investimento dopo la detrazione delle competenze e delle spese.

(12)  Il documento contenente le informazioni chiave deve essere redatto in un formato che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi prodotti d'investimento. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente progettati ed elaborati, in modo tale da ottimizzare l'impegno rispetto al documento contenente le informazioni chiave e promuovere in tal modo l'educazione finanziaria, la conoscenza e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine delle voci e delle diciture. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi prodotti e la presentazione di queste informazioni mediante atti delegati che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni prodotti d'investimento, inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti e possono implicare spese e competenze che dipendono dalle caratteristiche personali del cliente, come l'età, o dall'importo che hanno scelto di investire. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

(12 bis)  Per i prodotti complessi che appaiono inadatti agli investitori al dettaglio, è opportuno che all'inizio del documento contenente le informazioni chiave figuri un'avvertenza di complessità. Questo ulteriore livello di trasparenza aiuterà i consumatori a prendere una decisione informata in merito al livello di rischio cui vanno incontro e contribuirà ad evitare la vendita abusiva di prodotti.

(13)  Con le loro decisioni in materia di investimenti, gli investitori al dettaglio non si limitano a perseguire rendimenti finanziari. Spesso essi perseguono anche altri fini, quali obiettivi sociali o ambientali. Inoltre, le informazioni sugli aspetti non finanziari degli investimenti possono essere importanti per coloro che cercano di effettuare investimenti sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali, ambientali o di governance ricercati dagli ideatori dei prodotti d'investimento possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. È quindi opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni che precisano se le questioni ambientali, sociali o di governance sono state tenute in considerazione e, in caso affermativo, in quali modi.

(14)  Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile e separato da tutte le eventuali comunicazioni commerciali. La sua importanza non deve essere compromessa da questi ultimi documenti. L'investitore al dettaglio deve confermarne l'avvenuto ricevimento.

(15)  Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave contenga informazioni affidabili, occorre che il presente regolamento imponga agli ideatori dei prodotti d'investimento e alle persone che vendono i prodotti d'investimento di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. L'entità che fornisce o vende il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe altresì provvedere all'aggiornamento delle informazioni fornite all'investitore al dettaglio. A tal fine è necessario stabilire, in un atto delegato che deve essere adottato dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave e del relativo allegato. Il documento contenente le informazioni chiave e tutti i relativi aggiornamenti devono essere comunicati all'autorità competente.

(16)  I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Per questo motivo, gli ideatori dei prodotti d'investimento e le persone che vendono i prodotti d'investimento hanno l'importante responsabilità di garantire agli investitori al dettaglio il rispetto, da parte loro, delle regole del presente regolamento. È pertanto importante assicurare che gli investitori al dettaglio che hanno deciso di effettuare un investimento basandosi sul documento contenente le informazioni chiave godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre necessario assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un indennizzo per i danni che potrebbero subire a causa del fatto che gli ideatori dei prodotti d'investimento non rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità degli ideatori dei prodotti d'investimento. Occorre inoltre introdurre un approccio armonizzato riguardo alle sanzioni al fine di garantire la coerenza. È necessario che il presente regolamento stabilisca che gli investitori al dettaglio possano ritenere l'ideatore del prodotto responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui l'uso del documento contenente le informazioni chiave abbia procurato una perdita per via del suo carattere fuorviante, inesatto o non conforme al prospetto o, se non è stato preparato alcun prospetto, ai termini e alle condizioni del prodotto.

(17)  Dato che gli investitori al dettaglio generalmente non hanno una conoscenza approfondita delle procedure interne degli ideatori dei prodotti d'investimento, ▌ l'onere della prova non dovrebbe spettare all'investitore al dettaglio. È necessario che l'investitore al dettaglio indichi per quale motivo ritiene che il documento contenente le informazioni chiave non soddisfi i requisiti del presente regolamento. Spetterebbe quindi all'ideatore del prodotto rispondere al reclamo.

(18)  La responsabilità civile dell'ideatore di un prodotto d'investimento che non rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento deve essere disciplinata dalla legislazione nazionale applicabile, stabilita secondo il diritto internazionale privato. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio deve essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

(19)  Per consentire all'investitore al dettaglio di prendere una decisione d'investimento informata, è opportuno che le persone che vendono prodotti d'investimento forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. È opportuno che l'investitore apponga la sua firma, manoscritta o per via elettronica, per dimostrare di aver ricevuto il documento contenente le informazioni chiave. Tale requisito ▌ si applica indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Le persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento o li vendono comprendono sia i distributori che gli ideatori di prodotti d'investimento, qualora essi decidano di fornire consulenza sui prodotti o di venderli direttamente agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento fa salva l'applicazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Ove possibile, gli investitori dovrebbero disporre di un periodo di riflessione durante il quale possono decidere di annullare l'operazione.

(20)  È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che vende il prodotto d'investimento una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l'uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell'operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all'investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni, è necessario fornire gratuitamente il documento contenente le informazioni chiave.

(21)  Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei prodotti d'investimento e nei mercati finanziari nel loro complesso, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei prodotti d'investimento diano risposta ai reclami degli investitori al dettaglio.

(21 bis)  Se, da un lato, per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale migliorare le informazioni sui prodotti d'investimento, dall'altro, le norme sulla progettazione dei prodotti sono altrettanto importanti per garantire una tutela efficace degli investitori al dettaglio. I problemi che derivano da una consulenza approssimativa da parte dei consulenti finanziari, dalle tendenze tipiche del processo decisionale e dalla prova che il comportamento finanziario dipende in primo luogo da caratteristiche psicologiche devono essere affrontati limitando la complessità dell'assemblaggio dei prodotti d'investimento.

(22)  Le procedure per la risoluzione alternativa delle controversie sono più rapide e meno costose rispetto ai tribunali, e alleggeriscono gli oneri che gravano su questi ultimi. Per questo motivo occorre che gli ideatori e i venditori di prodotti d'investimento abbiano l'obbligo di partecipare alle procedure avviate dagli investitori al dettaglio concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento mediante garanzie conformi al principio della tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, le procedure per la risoluzione alternativa delle controversie non devono violare i diritti delle parti di intentare un'azione legale. La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) deve applicarsi alle controversie nel quadro del presente regolamento.

(23)  Dato che il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento è elaborato da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un'agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza degli ideatori di prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l'applicazione del presente regolamento.

(23 bis)  Occorre facilitare il rafforzamento di poteri e competenze attribuiti alle autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione attraverso risorse umane e mezzi finanziari sufficienti.

(24)  In linea con la comunicazione della Commissione del dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui prodotti d'investimento commercializzati in violazione del presente regolamento, le sanzioni e le misure sono pubblicate ▌.

(25)  Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che specifichino i dettagli della presentazione e del formato del documento contenente le informazioni chiave, i dettagli del contenuto delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave, i dettagli degli obblighi relativi ai tempi previsti per la trasmissione del documento informativo nonché i dettagli previsti per la revisione e il riesame di quest'ultimo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni e test sui consumatori. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)  La Commissione è chiamata ad adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'AESFEM, dall'ABE e dall'AEAP a norma dell'articolo 8 circa la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento, il calcolo dei costi e i criteri ambientali, sociali o di governance per mezzo di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità dei rispettivi articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).

(27)  La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

(28)  Ai sensi del presente regolamento gli OICVM sono prodotti d'investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE rende opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sono soggetti a quest'ultimo. Dopo la scadenza di tale periodo, a meno che esso non venga prolungato, essi diventano soggetti al presente regolamento. È opportuno che la medesima esenzione si applichi altresì ai fondi non OICVM, laddove, per tali fondi, il diritto nazionale preveda già l'obbligo di elaborare un documento contenente le informazioni chiave secondo il formato e il contenuto definiti agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.

(29)  Il riesame del presente regolamento deve essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di prodotti di investimento, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame deve valutare se le misure introdotte hanno migliorato la protezione degli investitori al dettaglio medi, la loro conoscenza dei prodotti d'investimento, la loro educazione finanziaria e la comparabilità dei prodotti. Esso deve inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile agli OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento degli OICVM. Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(30)  Per dare agli ideatori e ai venditori dei prodotti d'investimento tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non saranno applicabili prima di due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni retroattivamente.

(31)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(32)  L'obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio ed accrescere la loro fiducia nei prodotti d'investimento e per ovviare alle carenze individuate,anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri se essi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro, dato che tale obiettivo può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere realizzato in misura più efficace a livello dell'UE, l'Unione può intervenire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto esclusivamente dagli ideatori di prodotti d'investimento, sull'allegato al documento contenente le informazioni chiave che è redatto, se necessario, dalle persone che vendono prodotti d'investimento, sulle informazioni che le persone che vendono prodotti d'investimento devono fornire agli investitori al dettaglio conformemente alla direttiva [MiFID] e alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intermediazione assicurativa [IMD], nonché regole uniformi sulla diffusione di tali documenti agli investitori al dettaglio. Esso mira a permettere agli investitori al dettaglio di comprendere e comparare le caratteristiche principali e i rischi del prodotto d'investimento e attribuisce la responsabilità del documento contenente le informazioni chiave all'ideatore del prodotto d'investimento e quella dell'allegato alle persone che vendono il prodotto d'investimento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica all'ideazione e alla vendita dei prodotti d'investimento.

Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti prodotti:

a)  prodotti assicurativi che non presentano un valore di riscatto ▌;

b)  depositi diversi dai depositi strutturati ai sensi dell'articolo 4 della [direttiva MiFID];

c)  gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;

d)  altri titoli che non incorporano uno strumento derivato, eccezion fatta per le obbligazioni di società e gli strumenti emessi da società veicolo;

e)  schemi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti e prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto;

f)  regimi socio-previdenziali ufficialmente riconosciuti soggetti al diritto nazionale o dell'Unione.

Articolo 3

1.  Quando gli ideatori di prodotti d'investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE, eccezion fatta per l'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), punto v), di quest'ultima.

2.  Quando gli ideatori di prodotti d'investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  "prodotto d'investimento": un prodotto con il quale una persona può effettuare un investimento finanziario, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dal fatto che l'importo da rimborsare sia fisso o variabile, anche quando un prodotto d'investimento è ottenuto attraverso la detenzione diretta di strumenti finanziari, società veicolo o società di partecipazione;

b)  "ideatore di prodotti d'investimento":

i)  una persona fisica o giuridica che crea inizialmente un prodotto d'investimento;

ii)  una persona fisica o giuridica che apporta modifiche ad un prodotto d'investimento esistente modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel prodotto d'investimento;

ii bis)  l'emittente di valori mobiliari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato secondo le disposizioni della direttiva 2003/71/CE e direttamente detenuti dagli investitori al dettaglio;

b bis)  "persona che vende prodotti d'investimento": una persona che fornisce consulenza su prodotti d'investimento, li commercializza, li distribuisce o li vende a un investitore al dettaglio, a un distributore o a una persona che agisce come intermediario per un investimento effettuato da un investitore al dettaglio;

c)  "investitori al dettaglio":

i)  clienti al dettaglio come definiti alla [riferimento alla direttiva MIFID/MIFIR];

ii)  clienti non professionali secondo la definizione dell'[allegato I della direttiva IMD] […];

d)  "prodotti pensionistici": prodotti che ai sensi della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore al dettaglio un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore al dettaglio di godere di determinati vantaggi;

e)  "supporto durevole": strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;

f)  "autorità competenti": le autorità nazionali degli Stati membri giuridicamente abilitate a vigilare sull'ideatore di prodotti d'investimento o sulla persona che vende un prodotto d'investimento ad un investitore al dettaglio.

CAPO II

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Sezione 1

Redigere il documento contenente le informazioni chiave

Articolo 5

L'ideatore di prodotti d'investimento redige un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per ciascun prodotto d'investimento da esso prodotto e pubblica tale documento, insieme al prospetto, se del caso, sul suo sito internet e su un sito internet unico che deve essere creato dall'autorità europea di vigilanza e dall'autorità nazionale di vigilanza competenti prima che il prodotto possa essere distribuito sul mercato e venduto agli investitori al dettaglio.

Il documento contenente le informazioni chiave è completato, se del caso, da un allegato. La persona che vende il prodotto d'investimento completa il documento contenente le informazioni chiave elaborando un allegato a tale documento. Il documento e il relativo allegato sono anche disponibili in formato cartaceo.

L'ideatore del prodotto d'investimento è responsabile del contenuto del documento contenente le informazioni chiave; la persona che vende il prodotto d'investimento è responsabile dell'allegato e della trasmissione del documento all'investitore al dettaglio.

Articolo 5 bis

Processo di approvazione del prodotto

1.  L'ideatore di un prodotto d'investimento garantisce che procedure e politiche adeguate permettano una valutazione equilibrata degli interessi degli investitori al dettaglio, della clientela e dei beneficiari di tale prodotto d'investimento nel corso dello sviluppo del prodotto e assicura che il prodotto stesso sia dimostrabilmente il risultato di tale valutazione equilibrata.

2.  Prima di elaborare un documento contenente le informazioni chiave conformemente all'articolo 5, l'ideatore del prodotto valuta la compatibilità del prodotto d'investimento con gli interessi degli investitori al dettaglio istituendo un processo di approvazione del prodotto documentato.

3.  Il processo di approvazione del prodotto garantisce che ogni prodotto d'investimento risponda alle esigenze di un gruppo di consumatori definito e assicura che l'ideatore del prodotto abbia realizzato una valutazione di tutti i rischi possibili relativi alle esigenze del gruppo di consumatori definito. Tale valutazione include una prova di stress del prodotto d'investimento.

4.  Il processo di approvazione del prodotto assicura che i prodotti d'investimento già disponibili sul mercato siano regolarmente riesaminati onde garantire che continuino a essere compatibili con gli interessi del gruppo di consumatori definito.

5.  Il processo di approvazione del prodotto è riesaminato annualmente. L'ideatore del prodotto d'investimento deve essere in grado di fornire in ogni momento all'autorità competente una descrizione aggiornata e dettagliata della natura e delle caratteristiche del processo di approvazione del prodotto.

Sezione II

Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 6

1.  Il documento contenente le informazioni chiave è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante. Esso non contiene testi a carattere pubblicitario relativi al prodotto, materiale promozionale, pubblicità di natura personale o raccomandazioni d'investimento.

2.  Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale, ma non meno importante. Esso può contenere riferimenti ad altri documenti, come per esempio il prospetto, dove si fa riferimento a informazioni aggiuntive rispetto a quelle che il presente regolamento prescrive per il documento contenente le informazioni chiave. Il documento non contiene riferimenti alla documentazione commerciale.

2 bis.  Se un prodotto d'investimento offre all'investitore al dettaglio opzioni circa la durata dell'investimento, le prestazioni o gli importi da pagare od offre la scelta fra una gamma di investimenti sottostanti, oppure se gli elementi di informazione del documento contenente le informazioni chiave sono suscettibili di variazione e dipendono da fattori che riguardano specificamente il singolo cliente al dettaglio, le informazioni prescritte dall'articolo 8, paragrafo 2, possono essere presentate in termini generici o come esempi rappresentativi. In situazioni di questo tipo, il documento indica chiaramente in quali altri documenti sono reperibili informazioni più specifiche.

2 ter.  Il documento contenente le informazioni chiave precisa chiaramente dove e come si ottengono ulteriori informazioni sull'investimento proposto, in particolare dove e come ottenere un prospetto. Il prospetto è reso disponibile su richiesta e senza spese in ogni momento, nella lingua in cui tali informazioni sono disponibili per gli investitori al dettaglio.

3.  Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, consiste al massimo di due pagine di formato A4 scritte su entrambi i lati e di un allegato che agevola la comparabilità, e presenta le seguenti caratteristiche:

a)  è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

a bis)  si concentra sulle principali informazioni di cui gli investitori al dettaglio necessitano;

b)  è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tale da far sì che l'investitore al dettaglio a cui è indirizzato comprenda facilmente le informazioni comunicate , in particolare, utilizzando un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile per gli investitori cui si rivolge.

4.  Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

5.  Se nel documento contenente le informazioni chiave vengono usati il nome e il logo dell’ideatore dei prodotti d’investimento o del gruppo a cui esso appartiene, essi sono in forma tale da non oscurare il testo e da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento.

Articolo 7

Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il prodotto d'investimento è distribuito, oppure in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

Articolo 7 bis

Laddove il documento contenente le informazioni chiave riguardi una polizza assicurativa, all'impresa di assicurazione incombono obblighi derivanti dal presente regolamento solo nei confronti del titolare della polizza e non del beneficiario o dell'assicurato.

Articolo 8

1.  Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Il documento contenente le informazioni chiave diverso dal relativo allegato è elaborato da una delle parti. Il documento indica il nome dell'ideatore del prodotto responsabile della sua redazione e precisa chiaramente che tale soggetto è il responsabile dei suoi contenuti. Parimenti, la persona che vende il prodotto d'investimento elabora l'allegato, il quale reca il nome della persona o dell'entità responsabile del suo contenuto, facendone esplicita menzione.

Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito nei paragrafi di seguito.

Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:"

"Vi accingete ad acquistare un prodotto d'investimento.

Le informazioni chiave contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali ad esso associati, mentre nel relativo allegato si illustrano le commissioni dovute al venditore.

Il presente documento, richiesto dalla legge, non costituisce materiale promozionale e si presenta in un formato standard onde permettere un raffronto."

"

2.  Il documento contenente le informazioni chiave presenta le seguenti informazioni:

a)  ▌il nome del prodotto d'investimento e l'identità del suo ideatore, nonché del soggetto legalmente responsabile del documento (nome e indirizzo);

b)  in una sezione intitolata "Cos’è questo investimento?", la natura e le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi:

i)  il tipo di prodotto d’investimento;

ii)  i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;

ii bis)   informazioni circa il gruppo di consumatori a cui è destinato il prodotto, ivi compresa una descrizione in termini semplici delle tipologie di investitori cui è destinato il prodotto di investimento, in termini di propensione al rischio, orizzonti d'investimento e conoscenze finanziarie, sulla base della procedura di approvazione del prodotto effettuata dall'ideatore in sede di strutturazione del prodotto stesso;

iii)  una notifica che precisi se il ▌prodotto di investimento miri o meno a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance, fra cui, ma non solo, la riduzione dell'impronta di carbonio, come essi vengono misurati e se il prodotto costituisca o meno un investimento collegato alla produzione di beni e servizi, a differenza delle sole operazioni sui mercati finanziari, o un indice sintetico;

iii bis)  la ripartizione del sottostante portafoglio delle attività per settore economico direttamente o indirettamente finanziato;

c)  in una sezione intitolata "Quali decisioni devo prendere?", le informazioni relative alle varie decisioni che un investitore al dettaglio è tenuto a prendere, ad esempio la scelta del fondo, la durata, l'entità del premio, ivi comprese l'eventuale offerta di altre prestazioni e le condizioni che ne danno diritto;

d)  in una sezione intitolata ▌"Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", tenendo conto ▌dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito:

i)   il profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento, tra cui un indicatore sintetico consistente in una visualizzazione chiara e facilmente comprensibile del profilo di rischio e di rendimento del prodotto;

ii)   futuri scenari di rendimento netto, integrati di una spiegazione dettagliata dei principali rischi del prodotto, allo scopo di contestualizzare il profilo; è opportuno che i rischi siano descritti in modo comprensibile e chiaro;

iii)  per i prodotti pensionistici, in una sottosezione intitolata "Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?", le proiezioni dei possibili risultati futuri, esplicitamente suddivise in diverse ipotesi di sviluppo, inclusa l'ipotesi più sfavorevole.

L'autorità europea di vigilanza competente sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano la definizione precisa di una gamma limitata di categorie di rischio nonché standard relativi alla visualizzazione dell'indicatore sintetico.

Essa presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ...

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

e)  in una sezione intitolata "Che cosa può succedere al mio investimento? Vi sono meccanismi di protezione, e quanto costano?", una chiara indicazione che precisi se è possibile una perdita di capitale:

i)  eventuali garanzie e/o meccanismi di protezione del capitale, comprese le eventuali clausole limitative, nonché l'importo aggregato e l'identità del titolare di tale passività;

ii)   se il prodotto d'investimento è coperto da un sistema d'indennizzo o garanzia, e, nel caso affermativo, l'indicazione del sistema, del nome del garante e dei rischi che sono coperti dal sistema e quelli che non lo sono;

iii)  in una sottosezione intitolata "Sono coperto da un'assicurazione?", l'indicazione precisa se il prodotto d'investimento comprende un'assicurazione e, nel caso affermativo, i dettagli relativi a tale copertura;

iv)  se pertinente, altre eventuali misure di protezione, ad es. il depositario del fondo e l'identità e le funzioni delle parti interessate;

e bis)  in una sottosezione intitolata "Cosa accade se il soggetto che realizza o vende il prodotto di investimento fallisce?", una breve descrizione della perdita massima che subirebbe l'investitore al dettaglio e l'indicazione se la perdita possa essere recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia;

e ter)  in una sezione intitolata "Cosa succede in caso di decesso?", informazioni su che cosa accade al capitale detenuto nel prodotto/fondo e su eventuali indennità di decesso aggiuntive;

f)  in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi complessivi legati a un investimento nel prodotto d’investimento, comprendente tutti i costi diretti e quelli indiretti a carico dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi, tra cui:

i)  le spese di entrata, le spese correnti e quelle di uscita, come pure le condizioni di pagamento del premio e la relativa flessibilità, a carico dell'investitore al dettaglio, distinguendo chiaramente le responsabilità dell'ideatore del prodotto d'investimento e quelle di chi vende tali prodotti, inclusi gli indicatori sintetici di dette spese;

ii)  tutte le spese annuali e altri pagamenti prelevati sul prodotto su un determinato periodo di tempo, comprese le commissioni variabili (quali le spese per le operazioni, le tasse di borsa), che non possono essere computate nel calcolo dei costi.

Le spese e le trattenute sono presentate in modo tale da indicarne l'incidenza composta cumulativa sull'investimento nel corso di periodi d'investimento rappresentativi; per ragioni di comparabilità, i costi complessivi sono espressi in esempi monetari e in termini percentuali, onde dimostrare l'incidenza dei costi complessivi sull'investimento.

Occorre indicare chiaramente se il prodotto d'investimento prevede un tetto massimo per il possibile margine di rendimento che riduce il rendimento netto per l'investitore al dettaglio, garantendo all'ideatore tutti gli utili al di sopra del tetto in questione.

Sono fornite informazioni sulle modalità di accesso al calcolatore di fondi online indipendente gestito dall'autorità europea di vigilanza competente;

h)  in una sezione intitolata "Posso ritirare il capitale?":

i)  la possibilità di un periodo di riflessione per il prodotto d'investimento;

ii)   l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato o richiesto;

iii)  la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

iv)   indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato;

v)   un'indicazione dell'orizzonte temporale medio di investimento del sottostante portafoglio attivi, sulla base del turnover medio dei titoli detenuti per le attività commerciali e della scadenza media dei titoli di debito detenuti fino a scadenza.

h bis)   in una sezione intitolata "Come informarsi sull'andamento del proprio prodotto?", l'indicazione che l'ideatore informerà in maniera chiara il cliente mediante un documento annuale sul rendimento del prodotto d'investimento. Tale documento contiene informazioni ex-post sul rendimento del prodotto d'investimento nell'anno precedente. Inoltre, il rendimento ex-post è confrontato con un diverso prodotto d'investimento con un rischio di profilo comparabile. Se il cliente detiene numerosi prodotti d'investimento di un determinato ideatore rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le informazioni e il confronto summenzionati si applicano all'intero portafoglio. Sono comunicati anche eventuali costi relativi al rendimento del prodotto d'investimento.

h ter)   in una sezione intitolata "Come presentare reclami?", informazioni sul modo in cui e a chi un cliente può presentare un reclamo sul prodotto e sulla sua gestione;

h quater)  in una sezione intitolata "Quali sono gli altri documenti giuridici connessi al prodotto in questione?", una descrizione sintetica della documentazione (incluso un prospetto, se del caso), escludendo materiale promozionale;

h quinquies)   in una sezione da inserire nella parte finale del documento, una nuova intestazione denominata "Informazioni sul prodotto" in cui si indicano (laddove applicabile) i seguenti dettagli concernenti il prodotto:

i)  l'international securities identification number (ISIN);

ii)  il numero ISA (international standards on auditing);

iii)  il tasso d'interesse;

iv)  la Borsa cui è legato il prodotto;

v)  la valuta;

vi)  la data di emissione.

h sexies)  nome e recapito della competente autorità di regolamentazione del prodotto;

h octies)  in una sezione intitolata "Prestazioni assicurative", l'indicazione se il prodotto di investimento offre prestazioni assicurative e, in caso affermativo, i dettagli di tali prestazioni, in conformità della direttiva 2009/138/CE, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2. Se il contratto offre la scelta tra diversi prodotti assicurativi vita unit-linked, esso include altresì una tabella riepilogativa che classifica tali unità in tre categorie, in base al loro grado di rischio.

Vista la direttiva 2009/138/CE e in conformità all'articolo 8 del presente regolamento, l'AEAP è abilitata a determinare:

i)  le principali caratteristiche del contratto di assicurazione;

ii)  la forma esatta dello specifico documento assicurativo;

iii)  il contenuto dello specifico documento assicurativo, tra cui le opzioni della struttura del portafoglio offerte all'investitore al dettaglio;

iv)  le regole per classificare le unità in tre categorie.

L'ideatore del prodotto d'investimento distribuisce un documento contenente le informazioni chiave per ciascun investimento sottostante di contratti di assicurazione ammissibili in base al presente regolamento. Tra gli investimenti sottostanti rientrano le unità di conto e/o i fondi denominati in valuta, se del caso, nonché la categoria di rischio attribuita a ciascuno di essi.

3.  L'allegato del documento contenente le informazioni chiave rende nota l'identità della persona che vende i prodotti d'investimento e, se del caso, precisa inoltre:

a)  con un'indicazione, che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore può incidere significativamente sul rendimento atteso ed effettivo dell'investimento;

b)  i costi relativi al prodotto d'investimento quando è l'intermediario, tra cui le commissioni, retrocessioni o altri benefici legati all'operazione pagata dall'ideatore o da terzi, come previsto dalla direttiva 2004/39/CE e dalla direttiva 2002/39/CE(11).

3 bis.  La competente autorità europea di vigilanza sviluppa un calcolatore di fondi online indipendente, che carica sul proprio sito web. Il calcolatore consente agli investitori di computare il rendimento di un prodotto d'investimento al dettaglio in offerta, inserendo informazioni sulla durata prevista dell'investimento, l'entità dell'investimento e il rendimento presupposto dell'investimento sottostante in termini percentuali, allo scopo di determinare il valore finale dell'investimento al netto dei costi.

Il calcolatore dei fondi include nel computo i costi e le competenze applicati dai diversi ideatori di prodotti d'investimento per ciascun fondo venduto al pubblico, unitamente ad eventuali altri costi o competenze applicati dagli intermediari o da altre parti della catena d'investimento, che non siano già inclusi tra gli ideatori del prodotto.

Gli ideatori dei prodotti d'investimento e le persone che raccomandano o vendono siffatti prodotti sono tenuti a trasmettere trimestralmente i relativi dati all'autorità europea di vigilanza competente, entro un termine massimo di 60 giorni a tal fine.

L'autorità europea di vigilanza competente è dotata delle risorse necessarie allo svolgimento del lavoro. Se del caso, essa collabora strettamente con le altre autorità europee di vigilanza.

4.  Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in un formato comune, comprese le diciture dell'indice, che segue l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per consentire il raffronto con il documento contenente le informazioni chiave di altri prodotti d’investimento e per mostrare in modo evidente un simbolo comune che distingue tale documento da altri;

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che specifichino i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi d'informazione di cui al paragrafo 2, tra cui gli effetti dell'introduzione di indicatori di rischio, e al paragrafo 3 bis, la presentazione e i dettagli delle altre informazioni di cui al paragrafo 3 che l'ideatore del prodotto e la persona che lo vende possono includere nel documento contenente le informazioni chiave, nonché i dettagli del formato comune e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. La Commissione tiene conto delle differenze tra i prodotti d’investimento e le capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei prodotti d'investimento che consentono all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano orientamenti per l'elaborazione di criteri a livello di Unione per i prodotti d'investimento in materia sociale e ambientale. Detti criteri dovrebbero sostenere un finanziamento dell'economia a lungo termine e promuovere nell'ambito degli investimenti finanziari la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sociale così come promuovere l'istituzione di un marchio a livello dell'Unione per gli investimenti sostenibili. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alla definizione di norme relative a tali informazioni sui possibili rischi ambientali.

Prima di adottare atti delegati di cui al presente paragrafo, la Commissione effettua test sui consumatori, al fine di selezionare le misure più adatte per gli investitori al dettaglio. La Commissione, in stretta collaborazione con le tre AEV, redige inoltre modelli tipo di KID che tengono conto delle differenze tra i prodotti d'investimento.

6.  ▌L’ABE, l’AEAP e l’AESFEM elaborano progetti di norme di regolamentazione per determinare:

a)  la metodologia su cui si basa la presentazione dei profili di rischio e di rendimento di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera e);

b)  il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera f);

b bis)  i principi da utilizzare per i risultati in termini ambientali, sociali o di governance di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii);

b ter)  l'elenco di prodotti cui si applica ciascun quesito di cui al presente articolo.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto dei diversi tipi di prodotti d'investimento e del lavoro già svolto nell'ambito della direttiva [MiFID], della direttiva 2003/71/CE, della direttiva 2009/138/CE e della direttiva 2009/65/CE, che introduce un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in relazione agli OICVM.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8 bis

Avvertenza di complessità

1.  I prodotti d'investimento esposti a uno o più rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo riportano, all'inizio della prima pagina del documento contenente le informazioni chiave, a caratteri chiaramente visibili, la seguente dicitura:"

"Avvertenza di complessità: il presente prodotto è considerato alquanto complesso e potrebbe non essere idoneo per tutti gli investitori al dettaglio."

"

2.  Si ritiene che i prodotti d'investimento non siano destinati agli investitori al dettaglio se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)  il profilo di rischio e rendimento o i costi sono illustrati in modo eccessivamente complesso;

b)  il prodotto investe in attività sottostanti in cui gli investitori non professionali di norma non investono;

c)  il profilo di rischio e rendimento dipende dal verificarsi contestualmente di due o più fatti collegati ad almeno due diverse classi di attività;

d)  sono utilizzati diversi meccanismi per calcolare il rendimento finale sul capitale investito, comportando un maggiore rischio di fraintendimenti da parte dell'investitore al dettaglio;

e)  il rendimento degli investimenti comprende caratteristiche di assemblaggio che sfruttano le inclinazioni comportamentali degli investitori al dettaglio, ad esempio offrendo un tasso "civetta" fisso seguito da un tasso condizionale variabile ben più elevato, o una formula iterativa;

f)  l'esposizione complessiva del prodotto finanziario, misurata sulla base del suo valore a rischio mensile calcolato nell'ambito di un intervallo di confidenza del 99% al momento della negoziazione, è superiore al 20%.

3.  Le AEV elaborano linee guida in merito alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … [6 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali ▌relative al prodotto d'investimento non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne modifichino la sostanza. Le comunicazioni commerciali informano che un documento contenente le informazioni chiave è pubblicato sul sito Internet ufficiale dell'autorità competente con indicazione del link diretto. Su richiesta, una copia cartacea può essere trasmessa gratuitamente all'ideatore o ai soggetti che vendono i prodotti d'investimento.

Articolo 10

1.  L’ideatore del prodotto di investimento riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche sostanziali, conformemente all'articolo 8, in particolare se sono state apportate al prodotto modifiche significative e segnatamente per quanto concerne la valutazione dei rischi o la creazione di valore nella gestione degli investimenti e dei relativi rischi di tale gestione. Egli rende immediatamente disponibile la versione riveduta. Tale riesame comprende l'utilizzo delle norme definite nei documenti contenenti le informazioni chiave dei prodotti d'investimento che indicano la necessità di apportare modifiche. Ciò è espresso in modo chiaro, conciso e comprensibile nella parte descrittiva della relazione annuale e comprende una sintesi fedele del rendimento delle attività da investimento, i costi totali aggregati, le strategie di gestione degli investimenti, la creazione di valore nella gestione degli investimenti e lo sviluppo dei relativi rischi di tale gestione, comprese le norme definite nei documenti contenenti le informazioni chiave dei prodotti d'investimento.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che stabiliscano disposizioni dettagliate circa il riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e la revisione di quest'ultimo, tenendo conto della natura del prodotto d'investimento, per quanto riguarda:

a)  le condizioni e la frequenza del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;

b)  le condizioni alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere rivedute e alle quali è obbligatorio o facoltativo ripubblicare e ridistribuire il documento contenente le informazioni chiave;

c)  le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un prodotto d’investimento venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;

d)  le circostanze relative al prodotto stesso o alle condizioni di mercato nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo ad un prodotto d'investimento da essi acquistato.

Articolo 11

1.  Le informazioni chiave per gli investitori costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono pertanto corrette, chiare e non fuorvianti. Forniscono i dati chiave e sono coerenti con gli eventuali documenti contrattuali vincolanti, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del prodotto d'investimento. Se l'ideatore di un prodotto d'investimento ha redatto un documento contenente le informazioni chiave che non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento e sul quale un investitore al dettaglio ha basato una decisione d'investimento, l'investitore al dettaglio interessato può esigere dall'ideatore del prodotto d'investimento la compensazione di eventuali perdite causategli dall'uso del documento contenente le informazioni chiave e, se del caso, chiedere il riscatto del prodotto d'investimento e ottenere un rimborso delle perdite. Se la persona che vende un prodotto d'investimento ha redatto un allegato del documento contenente le informazioni chiave che non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento e sul quale un investitore al dettaglio ha basato una decisione d'investimento, l'investitore al dettaglio interessato può esigere dal venditore del prodotto d'investimento la compensazione di eventuali perdite causategli dall'uso dell'allegato e può, se del caso, chiedere il riscatto del prodotto d'investimento e ottenere un rimborso delle perdite.

2.  Se un investitore al dettaglio dimostra di aver subito una perdita e che le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave erano fuorvianti, l'ideatore del prodotto d'investimento, o la persona che lo vende, dimostra che tale documento è stato redatto in conformità degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento. In simili casi, la responsabilità civile a carico dell'ideatore del prodotto d'investimento può derivare dal documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione.

3.  All'ideatore del prodotto è attribuita la responsabilità civile qualora un investitore al dettaglio subisca perdite per aver fatto affidamento su un documento contenente informazioni chiave non conforme ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2. Tale responsabilità non è oggetto di limitazioni o rinuncia per effetto di clausole contrattuali o dell'approvazione dell'autorità competente.

Sezione III

Fornitura del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 12

1.  Una persona che vende un prodotto d'investimento ad investitori al dettaglio fornisce loro il documento contenente le informazioni chiave, redatto dall'ideatore del prodotto d'investimento, in maniera puntuale e in tempo utile prima della sottoscrizione di eventuali impegni in relazione al prodotto d'investimento. Qualora un prodotto d'investimento sia raccomandato a un cliente, è fornito immediatamente il documento contenente le informazioni chiave.

1 bis.  Una persona ottiene prima l'autorizzazione scritta dell'ideatore del prodotto d'investimento a trasmettere all'investitore al dettaglio il relativo documento contenente le informazioni chiave. L'ideatore del prodotto d'investimento può concedere tale autorizzazione a tempo indeterminato, per un periodo di tempo limitato o in base a talune condizioni. Qualora le condizioni specificate non siano soddisfatte, si ritiene che l'autorizzazione non sia stata concessa ai fini del presente paragrafo.

1 ter.  Gli investitori al dettaglio confermano, per iscritto o per via elettronica, di aver ricevuto il documento contenente le informazioni chiave.

2.  In deroga al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 5, una persona che vende un prodotto d'investimento rende noto all'investitore al dettaglio il sito Internet ufficiale dove è possibile consultare il documento contenente le informazioni chiave prima della conclusione di un'operazione se:

a)  l'investitore al dettaglio decide di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;

b)  la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 non è possibile;

b bis)   l'investitore al dettaglio chiede di ricevere il documento contenente le informazioni chiave subito dopo la conclusione dell'operazione, anziché ritardare l'operazione per ricevere il documento preventivamente. La persona che vende un prodotto d'investimento, o fornisce consulenza al riguardo, non offre tale possibilità prima della richiesta da parte dell'investitore al dettaglio;

c)  la persona che vende il prodotto d’investimento ne ha informato l'investitore al dettaglio

3.  Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso prodotto vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore alla persona che vende il prodotto di investimento prima della prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione, a meno che tale documento non sia stato aggiornato dopo la prima operazione o non sia disponibile una nuova relazione annuale.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, per specificare:

a)  le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, come stabilito dal paragrafo 1;

b)  il metodo e il termine per la fornitura del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 2.

Articolo 13

1.  La persona che vende un prodotto d'investimento fornisce gratuitamente il documento contenente le informazioni chiave prima della conclusione di un accordo vincolante con l'investitore al dettaglio. Nei casi in cui la raccomandazione d'investimento o il servizio di intermediazione siano offerti di persona, è fornita gratuitamente una copia cartacea.

2.  La persona che offre consulenza o vende un prodotto d'investimento, oppure che agisce da intermediario nella vendita di quest'ultimo, fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle forme seguenti, le quali devono essere effettivamente accessibili agli investitori al dettaglio:

a)  su supporto cartaceo;

b)  su un supporto durevole diverso dalla carta, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o

c)  tramite un sito Internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.

3.  Tuttavia, qualora il documento contenente le informazioni chiave venga fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia su carta.

4.  Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che fornisce consulenza o vende un prodotto d'investimento, o che agisce in qualità di intermediario nella sua vendita, e l'investitore al dettaglio; e

b)  all'investitore al dettaglio è stata data l’opportunità di scegliere tra la carta e un altro supporto durevole, e ha scelto quest’ultimo.

5.  Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito Internet se indirizzato personalmente all'investitore al dettaglio o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)  la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito Internet è adatta al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che fornisce consulenza o vende un prodotto d'investimento, o che agisce in qualità di intermediario nella sua vendita, e l'investitore al dettaglio;

b)  l'investitore al dettaglio ha acconsentito alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito Internet;

c)  all’investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente l’indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;

d)  se il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo 10, viene fornita all'investitore al dettaglio la versione più recente; su richiesta dell'investitore al dettaglio, sono fornite anche le versioni precedenti;

e)  è garantito che il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile tramite il sito Internet per tutto il periodo di tempo in cui l’investitore al dettaglio può avere la ragionevole necessità di accedervi.

6.  Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d’informazioni tramite un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Internet viene considerata come appropriata per il contesto in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che vende un prodotto d’investimento e l’investitore al dettaglio, se vi è la prova che l’investitore al dettaglio ha accesso regolare a Internet. La fornitura da parte dell’investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d’affari viene considerata come un elemento di prova.

CAPO II bis

INTERVENTO SUI PRODOTTI

Articolo 13 bis

Poteri di intervento delle autorità europee di vigilanza

1.  In linea con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 o del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità europee di vigilanza monitorano i prodotti d'investimento o gli strumenti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione. Le autorità europee di vigilanza possono esaminare nuovi prodotti d'investimento o strumenti finanziari prima della loro commercializzazione, distribuzione o vendita nell'Unione in cooperazione con le autorità competenti.

2.  In linea con l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 o del regolamento (UE) n. 1095/2010, un'autorità europea di vigilanza può, quando ha ragionevoli motivi di ritenere che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, vietare o limitare temporaneamente nell'Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita dei prodotti d'investimento o degli strumenti finanziari.

Le autorità europee di vigilanza possono specificare in quali circostanze il divieto o la restrizione si applicano o sono soggetti a deroghe.

3.  Un'autorità europea di vigilanza adotta una decisione a norma del paragrafo 2 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)  la misura proposta è volta a fronteggiare una minaccia significativa alla protezione degli investitori al dettaglio, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;

b)  i requisiti normativi applicabili conformemente alla legislazione dell'Unione al prodotto d'investimento, allo strumento finanziario o all'attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;

c)  un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, un'autorità europea di vigilanza ha facoltà di imporre i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2.

4.  Quando interviene ai sensi del presente articolo, un'autorità di vigilanza europea tiene conto del grado in cui la misura:

a)  non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori al dettaglio effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; e

b)  non crea un rischio di arbitraggio normativo.

Quando un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell'articolo 13 ter, un'autorità europea di vigilanza può adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 senza emettere il parere di cui all'articolo 13 quater.

5.  Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, un'autorità europea di vigilanza comunica alle autorità competenti la misura proposta.

6.  Prima di prendere una decisione a norma del paragrafo 2, un'autorità europea di vigilanza comunica formalmente la sua intenzione di vietare o limitare un prodotto d'investimento o uno strumento finanziario se, entro un termine definito, non sono state modificate determinate sue caratteristiche.

7.  Ogni autorità europea di vigilanza pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.

8.  L'autorità europea di vigilanza interessata riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 2 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.

9.  Una misura adottata dalle autorità europee di vigilanza a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.

10.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 riguardo alla specificazione dei criteri e dei fattori che l'autorità di vigilanza europea è tenuta a prendere in esame per accertare l'esistenza di minacce alla protezione degli investitori al dettaglio, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a). Tali atti delegati garantiscono che le autorità europee di vigilanza siano in grado di agire, se del caso, a titolo precauzionale e non siano tenute ad aspettare finché il prodotto d'investimento o lo strumento finanziario sia stato commercializzato, distribuito o venduto, o che il tipo di attività o pratica sia stata intrapresa prima di prendere iniziative.

Articolo 13 ter

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.  Gli ideatori di prodotti d'investimento trasmettono il documento contenente le informazioni chiave del prodotto d'investimento all'autorità competente che regolamenta tale prodotto nello Stato membro in cui è commercializzato, distribuito o venduto.

2.  Gli ideatori di prodotti d'investimento trasmettono gli aggiornamenti del documento contenente le informazioni chiave, riflettendo le modifiche significative quali definite dalle autorità europee di vigilanza, all'autorità competente che regolamenta tale prodotto nello Stato membro in cui è commercializzato, distribuito o venduto.

3.  L'autorità competente può garantire la conformità del contenuto del documento contenente le informazioni chiave con le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento prima della commercializzazione, distribuzione o vendita del prodotto d'investimento.

4.  L'autorità competente può esaminare nuovi prodotti di investimento o strumenti finanziari prima della loro commercializzazione, distribuzione o vendita all'interno di o a partire da un determinato Stato membro.

5.  Un'autorità competente può vietare o limitare, all'interno di o a partire da un determinato Stato membro:

a)  la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti d'investimento o strumenti finanziari;

b)  un tipo di attività o pratica finanziaria.

6.   Un'autorità competente può intervenire a norma del paragrafo 6 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:

a)  un prodotto d'investimento, uno strumento finanziario, un'attività o pratica sollevano timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscono una grave minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in uno o più Stati membri, tra l'altro attraverso la commercializzazione, la distribuzione, la remunerazione o la fornitura di incentivi correlati al prodotto d'investimento o allo strumento finanziario;

b)  un prodotto derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante;

c)  i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell'Unione al prodotto d'investimento, allo strumento finanziario, all'attività o alla pratica non sono sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace;

d)  la misura è proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori al dettaglio o dei partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori al dettaglio e sui partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario o attività in questione;

e)  l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; nonché

f)  la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l'autorità competente ha facoltà di imporre divieti o restrizioni relativi a un prodotto d'investimento o strumento finanziario commercializzato, distribuito o venduto alla clientela all'interno di o a partire da un determinato Stato membro.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente.

7.  Prima di imporre un divieto o una restrizione a norma del paragrafo 5, l'autorità competente comunica formalmente la sua intenzione di vietare o limitare un prodotto d'investimento o uno strumento finanziario se entro un termine definito non sono state modificate determinate loro caratteristiche.

8.  L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e alle autorità europee di vigilanza, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell'effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:

a)  lo strumento finanziario, l'attività o la pratica oggetto della misura proposta;

b)  la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; nonché

c)  gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 6 sono soddisfatte.

9.  Quando il tempo necessario alla consultazione di cui al paragrafo 3, lettera e), e il termine di un mese previsto al paragrafo 8 rischiano di danneggiare in modo irrimediabile i consumatori, l'autorità competente può intervenire a norma del presente articolo in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso l'autorità competente informa immediatamente tutte le altre autorità e le autorità europee di vigilanza delle misure adottate.

10.  L'autorità competente pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo alla decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 5. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 6 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso.

11.  L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 6.

12.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 riguardo alla specificazione dei criteri e dei fattori che le autorità competenti sono tenute a prendere in esame per accertare l'esistenza di minacce alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a).

Articolo 13 quater

Ruolo di coordinamento delle AEV

1.  Ogni autorità europea di vigilanza svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 ter. In particolare, ogni autorità europea di vigilanza accerta che le misure adottate da un'autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio coerente.

2.  Dopo aver ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 13 ter di una misura da imporre a norma del suddetto articolo, un'autorità europea di vigilanza emette un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l'autorità europea di vigilanza ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell'autorità europea di vigilanza.

3.  Quando un'autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie al parere adottato da un'autorità europea di vigilanza a norma del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito Internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni.

Articolo 13 quinquies

Comunicazione di commissioni e spese

Le seguenti informazioni sono fornite dalla persona che vende il prodotto d'investimento in un documento distinto dal documento contenente le informazioni chiave:

1.  Tutte le commissioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), sono comunicate cumulativamente. Esse non sono riclassificate come parte dell'investimento quando figurano a un livello inferiore.

2.  I costi per la consulenza in materia d'investimenti non si basano su percentuali forfettarie, a meno che l'investitore non abbia fornito preventivamente il proprio accordo. Se è stata concordata una percentuale forfettaria, la persona che vende il prodotto d'investimento indica chiaramente il significato che questo avrà per tutta la durata dell'investimento o per un periodo di tempo richiesto dall'investitore.

3.  La persona che vende il prodotto d'investimento o che fornisce consulenza all'investitore presenta a quest'ultimo un'indicazione del tempo dedicato a tale consulenza, espresso sotto forma di minuti o ore, insieme a una tariffa oraria (a meno che non sia stata concordata una percentuale forfettaria conformemente al paragrafo 2).

Articolo 13 sexies

Gestione dei rischi

1.  L'ideatore di prodotti d'investimento utilizza una procedura di gestione dei rischi che gli permette di controllare e misurare in qualsiasi momento il profilo di rischio del prodotto d'investimento.

Esso utilizza una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.

Esso comunica alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun prodotto.

2.  L'ideatore di prodotti d'investimento garantisce che l'esposizione globale del prodotto d'investimento in relazione agli strumenti derivati non superi il valore totale del prodotto d'investimento.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni.

Se valori mobiliari o strumenti del mercato monetario incorporano uno strumento derivato, quest'ultimo viene preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo.

3.  Il calcolo del valore a rischio dovrebbe essere effettuato conformemente ai seguenti parametri:

a)  un intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;

b)  un periodo di detenzione equivalente a un mese (20 giorni lavorativi); nonché

c)  un periodo di osservazione effettivo (cronologia) dei fattori di rischio di almeno tre anni (750 giorni lavorativi), a meno che un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un considerevole aumento della volatilità dei prezzi (ad esempio, a causa di condizioni di mercato estreme).

4.  Le autorità di vigilanza europee elaborano progetti di norme di regolamentazione volti a stabilire:

a)  orientamenti sulla misurazione dei rischi e il calcolo dell'esposizione ai rischi complessiva dei prodotti d'investimento venduti agli investitori al dettaglio;

b)  orientamenti sugli indici finanziari.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13 septies

Norme relative al rendimento

1.  Il rendimento di un prodotto d'investimento non può:

a)  comprendere una serie di meccanismi, eventi o classi di attività che generino un rischio di interpretazione errata;

b)  essere subordinato al verificarsi di eventi non abituali per gli investitori al dettaglio, come il livello patrimoniale di un istituto finanziario; oppure

c)  includere caratteristiche di assemblaggio che facciano leva sui comportamenti degli investitori al dettaglio.

2.  Le autorità di vigilanza europee elaborano linee guida che forniscono ulteriori orientamenti in merito alle condizioni di cui al paragrafo 1.

CAPO III

RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE

Articolo 14

Gli ideatori e distributori di prodotti d'investimento e le persone che vendono tali prodotti stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che:

a)  gli investitori al dettaglio dispongano di un modo efficace per presentare un reclamo contro l'ideatore di un prodotto d'investimento, e quindi di una procedura di ricorso;

b)   gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave o al suo allegato ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta; nonché

c)  nel caso di controversie transfrontaliere, gli investitori al dettaglio possano accedere anche a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora l'ideatore di un prodotto d'investimento si trovi in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 15

1.  In linea con la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori [2011/0373(COD)] e con il regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori [2011/0374(COD)], gli Stati membri garantiscono che, quando un investitore al dettaglio avvia, contro un ideatore di prodotti d'investimento o contro una persona che vende prodotti d'investimento, una procedura – prevista dalla legislazione nazionale – per la risoluzione alternativa delle controversie in relazione ad una controversia concernente i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'ideatore di prodotti d'investimento o la persona che vende prodotti d'investimento partecipi a tale procedura se:

a)  le decisioni prese a seguito della procedura possono essere vincolanti per gli ideatori di prodotti d'investimento e le persone che vendono i prodotti d'investimento;

b)  il termine per adire le vie legali è sospeso per la durata della procedura;

c)  il periodo di prescrizione del credito è sospeso per la durata della procedura;

d)  la procedura è gratuita o è disponibile a un costo irrisorio specificato dalla legislazione nazionale;

1 bis.  Gli Stati membri assicurano che, laddove gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie siano autorizzati a stabilire soglie monetarie predefinite al fine di limitare l'accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, tali soglie non siano fissate a un livello tale da compromettere seriamente l'accesso dei consumatori alla gestione dei reclami da parte di organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1 entro il [inserire la data, sei mesi dopo l'entrata in vigore/applicazione del presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni ulteriore cambiamento relativo a tali organismi.

3.  Gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per la risoluzione delle dispute transfrontaliere concernenti il presente regolamento.

Articolo 15 bis

Informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie

1.  Gli Stati membri assicurano che un ideatore di prodotti d'investimento o una persona che vende prodotti d'investimento informi l'investitore al dettaglio in merito agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie da cui sono tutelati e che sono competenti a esaminare le eventuali controversie tra essi e l'investitore al dettaglio. Specificano inoltre se essi si impegnano o sono obbligati a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con gli investitori al dettaglio.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra questo e un consumatore.

3.  Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un investitore al dettaglio e un ideatore di prodotti d'investimento o una persona che vende prodotti d'investimento nel loro territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dall'investitore al dettaglio all'ideatore di prodotto d'investimento o a una persona che vende prodotti d'investimento, quest'ultimo fornisca all'investitore al dettaglio le informazioni di cui al paragrafo 1, specificando se farà ricorso al pertinente organismo di risoluzione alternativa delle controversie per risolvere la controversia. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Articolo 15 ter

Risoluzione alternativa delle controversie collettiva

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre procedure per la risoluzione alternativa delle controversie che affrontino congiuntamente controversie identiche o simili tra un produttore e una persona che vende prodotti d'investimento e diversi investitori al dettaglio. I sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie per le controversie e i ricorsi individuali e collettivi sono procedure complementari e non reciprocamente esclusive.

Articolo 16

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra loro e con gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 15.

In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esse imposte a norma del presente regolamento.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato a norma del presente regolamento.

2.  Al trattamento dei dati personali effettuato dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 18

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni amministrative e altre misure adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Tali sanzioni e altre misure ▌sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV.

2.  ▌Le autorità competenti dispongono, in conformità della legislazione nazionale, di tutti i poteri di vigilanza, compresi i poteri di indagine, che sono loro necessari per assolvere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

2 bis.  Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 19, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni amministrative e le altre misure producano i risultati voluti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure nei casi transfrontalieri.

Articolo 19

1.  Il presente articolo si applica alle ▌violazioni del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d'imporre almeno le seguenti ▌sanzioni amministrative e altre misure amministrative:

a)  un'ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d'investimento;

b)  un'ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d'investimento;

c)  un'avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;

d)  un'ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave;

d bis)  nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative fino al 10% del suo fatturato complessivo annuo relativo all'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante dal conto consolidato dell'impresa madre capogruppo relativo all'esercizio finanziario precedente;

d ter)  nel caso di una persona fisica, ammende amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al... *[data di entrata in vigore del presente regolamento];

3.  Gli Stati membri provvedono affinché, se le autorità competenti hanno imposto una o più ▌sanzioni amministrative e altre misure a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse abbiano il potere di emanare - o di chiedere agli ideatori dei prodotti d'investimento di emanare - una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le ▌sanzioni amministrative o altre misure e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 20

Le autorità competenti adottano le sanzioni amministrative e altre misure di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a)  la gravità e la durata della violazione;

b)  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica autrice della violazione;

c)  l'effetto della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

d)  il comportamento collaborativo della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

e)  precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica autrice della violazione;

e bis)  tutte le misure prese dalla persona responsabile per evitare, in futuro, il ripetersi della violazione;

e ter)  gli indennizzi forniti agli investitori al dettaglio dall'autore della violazione a seguito di quest'ultima.

Articolo 21

1.  Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative e altre misure, essa comunica contemporaneamente tali ▌sanzioni amministrative e altre misure alle AEV.

2.  Gli Stati membri trasmettono una volta l'anno all'autorità europea di vigilanza competente informazioni aggregate concernenti ▌le ▌sanzioni amministrative e altre misure imposte a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2.

3.  Le AEV pubblicano tali informazioni in una relazione annuale.

Articolo 22

Le sanzioni e le altre misure imposte per le violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 sono immediatamente comunicate al pubblico e contengono almeno le informazioni relative al tipo di violazione del presente regolamento e all'identità dei responsabili▌. Le autorità competenti possono ritirare dal loro sito Internet l'identità dell'entità soggetta a sanzioni amministrative o altre misure dopo un periodo non inferiore a cinque anni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 13 bis, paragrafo 10, e all'articolo 13 ter, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di [due anni] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 13 bis, paragrafo 10, e all'articolo 13 ter, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 13 bis, paragrafo 10, e dell'articolo 13 ter, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5 bis.  Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, il termine entro il quale il Parlamento e il Consiglio possono sollevare obiezioni in caso di approvazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione senza modifiche da parte della Commissione è di due mesi [per via della complessità e dell'entità delle questioni trattate]. Tale termine può essere prorogato una volta di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23 bis

Ulteriori disposizioni concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione

1.  Senza pregiudizio dei termini previsti per la presentazione alla Commissione di progetti di norme tecniche di regolamentazione, è stabilito uno scaglionamento che precisi i testi o i gruppi di testi da presentare con 12, 18 e 24 mesi di anticipo.

2.  La Commissione non adotta norme tecniche di regolamentazione secondo procedure che, in periodi di sospensione dei lavori parlamentari, riducano il tempo di esame del Parlamento europeo a meno di due mesi, proroghe comprese.

3.  Le autorità europee di vigilanza possono consultare il Parlamento europeo durante le fasi dell'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, segnatamente se vi sono preoccupazioni riguardo al campo di applicazione del presente regolamento.

4.  Se la commissione competente del Parlamento europeo ha deciso di respingere le norme tecniche di regolamentazione e rimangono meno di due settimane prima dell'inizio della tornata successiva, il Parlamento europeo ha diritto a un'ulteriore proroga del termine per sollevare obiezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 bis, fino alla tornata che fa seguito ad essa.

5.  In caso di reiezione di una norma tecnica di regolamentazione, qualora le questioni individuate siano di portata limitata, la Commissione può adottare un calendario accelerato per la presentazione di progetti rivisti.

6.  La Commissione garantisce che tutte le questioni che l'équipe di esame del Parlamento europeo ha sollevato formalmente per il tramite della presidenza della commissione competente ricevano prontamente risposta prima dell'adozione del progetto di norma tecnica di regolamentazione.

Articolo 24

1.   Le società di gestione e le imprese d'investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 27 della direttiva 2009/65/CE nonché le persone che vendono quote di OICVM così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

1 bis.  I gestori di fondi di investimento alternativi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(12), e le persone che vendono unità di fondi di investimento alternativi, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, sono esenti dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al ... [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], a condizione che forniscano un documento contenente informazioni chiave ai sensi della legislazione nazionale, in linea con l'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE o con pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

Articolo 25

1.  Entro il ...* [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione procede ad un riesame del presente regolamento. Il riesame comprende un'analisi generale dell'applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d'investimento al dettaglio.▌ Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari nuovi o innovativi distribuiti nell'Unione.

2.  Previa consultazione del comitato congiunto delle AEV, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

2 bis Dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] gli ideatori di prodotti d'investimento presentano il documento contenente le informazioni chiave in conformità delle disposizioni del presente regolamento e sono esenti dall'obbligo di presentare la nota di sintesi del prospetto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal … [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2)GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(5) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(6) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(7) Testi approvati, P7_TA(2013)0012.
(8) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(9) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(10) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48) e regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(11) Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).
(12) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

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