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 Testo integrale 
Procedura : 2011/0281(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0366/2013

Testi presentati :

A7-0366/2013

Discussioni :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Votazioni :

PV 20/11/2013 - 8.21
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0492

Testi approvati
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Mercoledì 20 novembre 2013 - Strasburgo
Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
RETTIFICHE
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0626) e la proposta modificata (COM(2012)0535),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2 nonché l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0339/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere 1/2012 della Corte dei conti dell'8 marzo 2012(1),

–  visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 e del 12 dicembre 2012(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012(3),

–  vista la sua decisione del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta(4),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0366/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.
(3) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0085.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
P7_TC1-COD(2011)0281

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1308/2013.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

L'esito dei negoziati in relazione al ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è parte del compromesso globale sull'attuale revisione della PAC e non pregiudica la posizione di ciascuna istituzione sulla portata di detta disposizione né i futuri sviluppi sulla questione, segnatamente un'eventuale nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulle norme di commercializzazione (in relazione all'articolo 59, paragrafo 1 bis)

La Commissione è pienamente consapevole che l'estensione delle norme di commercializzazione a settori o prodotti che attualmente non sono soggetti a tali norme in base al regolamento OCM unica è una questione sensibile.

Le norme di commercializzazione dovrebbero applicarsi soltanto ai settori caratterizzati da chiare aspettative da parte dei consumatori e allorché vi sia la necessità di migliorare le condizioni economiche per la produzione e la commercializzazione, nonché la qualità, di prodotti specifici, oppure di tener conto del progresso tecnico o di esigenze di innovazione della produzione. Tali norme dovrebbero altresì evitare oneri amministrativi, risultare di facile comprensione per i consumatori e aiutare i produttori a comunicare agevolmente le caratteristiche e le proprietà dei loro prodotti.

La Commissione terrà conto di qualsiasi richiesta debitamente motivata da parte di istituzioni o organizzazioni rappresentative, nonché delle raccomandazioni degli organismi internazionali, ma prima di avvalersi del suo potere di includere nuovi prodotti o settori nell'articolo 59, paragrafo 1, dovrà esaminare attentamente la specificità di tale settore e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale, nonché i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sullo zucchero

Nella prospettiva di un mercato equilibrato dello zucchero e di un approvvigionamento regolare di zucchero nel mercato dell'Unione per il rimanente periodo delle quote di zucchero, la Commissione terrà conto sia degli interessi dei bieticoltori, sia di quelli delle raffinerie di zucchero greggio di canna dell'Unione nell'applicare il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 101 quinquies bis del regolamento OCM unica.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sullo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi

La Commissione riconosce l'importanza di raccogliere e diffondere i dati disponibili sull'andamento dei prezzi nelle varie fasi della catena di approvvigionamento alimentare. A tal fine, la Commissione ha sviluppato uno strumento di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari che si basa sui dati combinati degli indici dei prezzi degli alimenti raccolti dagli istituti nazionali di statistica. Tale strumento mira a raggruppare e rendere disponibili dati sull'andamento dei prezzi lungo la catena di approvvigionamento alimentare e permette di confrontare l'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli interessati, delle industrie alimentari e dei prodotti di consumo interessati. Esso è oggetto di costante miglioramento e si prefigge di ampliare la gamma di prodotti della catena di approvvigionamento alimentare da esso contemplati e, in generale, di rispondere alla necessità di agricoltori e consumatori di una maggiore trasparenza in merito alla formazione dei prezzi dei prodotti alimentari. La Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività e sui risultati degli studi dello strumento europeo di sorveglianza dei prezzi.

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