Non opposizione a una misura di esecuzione: transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina
188k
20k
Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (D025828/03 – 2013/2598(RPS))
– visto il progetto di regolamento della Commissione (D025828/03),
– visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano(1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 42, paragrafo 2,
– visto il parere reso il 5 marzo 2013 dal comitato di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1069/2009,
– vista la lettera in data 16 maggio 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,
– vista la lettera in data 21 maggio 2013 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è arrivato a scadenza il 22 maggio 2013,
1. dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2013)0193 – C7-0096/2013 – 2013/0104(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0193),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 aprile 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0170/2013),
A. considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 528/2013)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (COM(2012)0524 – C7-0297/2012 – 2012/0251(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0524),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0297/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0122/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 607/2013)
Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato ***I
403k
43k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 maggio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))(1)
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte per la risoluzione delle controversie investitore-Stato.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.
(1) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione, analogamente agli Stati membri, è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti comprendono generalmente un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.
(2) Nei casi in cui ciò è giustificato, i futuri accordi in materia di protezione degli investimenti conclusi dall'Unione possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato nel quale hanno effettuato un investimento. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può dar luogo alla concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)La responsabilità finanziaria non può essere gestita correttamente se i livelli di protezione previsti dagli accordi relativi agli investimenti oltrepassano in misura significativa i limiti di responsabilità riconosciuti nell'Unione e nella maggior parte degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno che i futuri accordi conclusi dall'Unione offrano agli investitori stranieri un elevato livello di protezione identico, ma non superiore, a quello previsto per gli investitori provenienti dall'Unione a norma del diritto dell'Unione e dei principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)La delimitazione dei limiti esterni delle responsabilità finanziarie a norma del presente regolamento è anche collegata alla salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, esercitati entro le competenze stabilite dai trattati e controllati nella loro legittimità dalla Corte di giustizia, i quali non possono essere indebitamente limitati da una potenziale responsabilità definita al di fuori del sistema equilibrato previsto dai trattati. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha già confermato chiaramente che la responsabilità dell'Unione per quanto concerne gli atti legislativi, specialmente nell'interazione con il diritto internazionale, deve essere inquadrata entro confini rigorosi e non può essere stabilita senza una chiara constatazione di colpa1. I futuri accordi in materia di investimenti conclusi dall'Unione dovrebbero rispettare questi criteri, che fungono da salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, e non stabilire criteri di responsabilità più severi, tali da consentire l'elusione delle norme definite dalla Corte di giustizia.
1Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e Fedon contro Consiglio e Commissione ([2008] Racc. I-6513).
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese in giudizio. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
(4) Se la responsabilità internazionale per il trattamento riservato è dell'Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica, ci si attende che essa, in base al diritto internazionale, ottemperi alle obbligazioni pecuniarie derivanti da ogni sentenza di condanna e paghi le spese di giudizio. Una sentenza condanna può tuttavia derivare sia dal trattamento riservato dall'Unione, sia dal trattamento riservato da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione europea (bilancio dell'Unione) le obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna e i costi di un arbitrato quando il trattamento è stato riservato da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento riservato sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) La responsabilità finanziaria deve essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. È quindi l'Unione che deve assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, è questa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione europea.
(6) La responsabilità finanziaria dovrebbe essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. Ciò significa che è l'Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è riservato da qualsiasi istituzione, organo o agenzia o da qualsiasi altra entità giuridica dell'Unione. Se il trattamento in questione è riservato da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria dovrebbe essere dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio recependo una direttiva adottata dall'Unione, è l'Unione stessache dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento riservato da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione. In tal caso, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero assumere la responsabilità finanziaria del trattamento riservato da una qualsiasi delle parti.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)Se lo Stato membro agisce in modo incoerente rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione, ad esempio non dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, oppure eccedendo, in sede di recepimento nel diritto nazionale, i limiti delle previsioni da essa stabilite, tale Stato membro dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria del trattamento in questione.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. Il presente regolamento prevede questa possibilità. L'importante vantaggio è che il bilancio e le risorse dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal risarcimento che lo Stato membro interessato è condannato a pagare.
(8) Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è equo e opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. I meccanismi previsti nel presente regolamento si applicano a tale possibilità. Da ciò consegue l'importante vantaggio che il bilancio e le risorse non finanziarie dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal pagamento delle obbligazioni pecuniarie cui lo Stato membro interessato è condannato.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) In certe circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che sia l'Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall'Unione, quando il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando è probabile che azioni simili siano intentate nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto non risolte, la cui soluzione può avere ripercussioni su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento messo in atto dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione deve agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, riguardo alla potenziale responsabilità finanziaria in questione e alle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento messo in atto dallo Stato membro.
(10) In talune circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che l'Unione stessa possa agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento riservato da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento riservato dall'Unione, quando il trattamento riservato da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando sono state intentate azioni simili nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto, la cui soluzione può avere ripercussioni su azioni in corso o su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento riservato dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione dovrebbe agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, tenuto conto della potenziale responsabilità finanziaria in questione e delle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento riservato dallo Stato membro.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) È opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se debba agire in qualità di parte convenuta l'Unione o uno Stato membro.
(12) Al fine di creare un sistema funzionante, è opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se ad agire in qualità di parte convenuta dovrebbe essere l'Unione o uno Stato membro e informi il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni decisione in merito, nell'ambito della sua relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni di interesse dell'Unione.
(14) Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni che incidono sugli interessi superiori dell'Unione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione deve poter adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione deve disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.
(15) Fatto salvo il risultato del procedimento arbitrale, uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica in alcun modo legittimo che lo Stato membro riconosca la fondatezza della pretesa oggetto della controversia. La Commissione può, in un caso siffatto, adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione dovrebbe disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino. Lo Stato membro deve restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione.
(16) In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È opportuno prevedere una procedura efficace e rapida per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento riservato da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino, anche sul procedimento di composizione della controversia e sull'ammontare del risarcimento pecuniario. Lo Stato membro dovrebbe restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione nel suo complesso.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) La Commissione deve concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione deve provvedere al pagamento del risarcimento, ma deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione europea gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere deve essere calcolato in base [all'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato]. Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si applica l'articolo 263 del trattato.
(18) La Commissione dovrebbe concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione dovrebbe provvedere al pagamento del risarcimento, ma dovrebbe altresì adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere dovrebbe essere calcolato in base all'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1. Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, può avvalersi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
–––––––––––––––––
1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Il bilancio dell'Unione deve coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del presente regolamento, è degli Stati membri, l'Unione deve avere la possibilità o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Deve essere possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dagli Stati membri devono essere trattati come entrate interne a destinazione specifica del bilancio dell'Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate devono non solo coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per riapprovvigionare altre parti del bilancio dell'Unione dalle quali sono stati prelevati inizialmente gli stanziamenti per l'esecuzione delle spese in questione nel quadro del secondo meccanismo.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b
b) «costi dell'arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;
b) «costi dell'arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale e dell'istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c
c) «controversia»: un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione in forza di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;
c) «controversia»: un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione o di uno Stato membroai sensi di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera j bis (nuova)
j bis) «interessi superiori dell'Unione»: uno dei casi seguenti:
i) vi è una grave minaccia all'applicazione o all'attuazione coerente o uniforme delle clausole relative agli investimenti dell'accordo soggetto a una controversia investitore-Stato di cui l'Unione è parte;
ii) un provvedimento adottato da uno Stato membro può essere in conflitto con lo sviluppo della futura politica dell'Unione in materia di investimenti;
iii) la controversia comporta una possibile incidenza finanziaria notevole sul bilancio dell'Unione in un determinato esercizio o nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1.
2. Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione.
Emendamento21 Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1
Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità alle disposizioni di un accordo, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato.
Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale, oppure non appena è informata di una richiesta di consultazioni o di un'azione intentata contro uno Stato membro, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato e informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle eventuali precedenti richieste di consultazioni ricevute dal ricorrente e al preavviso con il quale il ricorrente comunica la sua intenzione di aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro (entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione), indicando tra l'altro il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo che risultano violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto.
Emendamento22 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c
c) è probabile che nel quadro dello stesso accordo siano intentate azioni simili nei riguardi del trattamento messo in atto da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;
c) nel quadro dello stesso accordo sono state intentate azioni simili o sono state presentate richieste di consultazioni concernenti azioni simili nei riguardi del trattamento riservato da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d
d) la controversia pone questioni di diritto non risolte che possono ripresentarsi in altre controversie nel quadro dello stesso accordo o di altri accordi dell'Unione relative al trattamento messo in atto dall'Unione o da altri Stati membri.
d) la controversia pone questioni di diritto sensibili, la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se l'Unione si incarica di agire in qualità di parte convenuta sulla base di una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 o alla regola generale di cui al paragrafo 1, la determinazione dello status di parte convenuta è vincolante per il ricorrente e per il tribunale arbitrale.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4
4. La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
b) informa la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;
b) informa senza indugio la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi elemento che presenti interesse per l'Unione.
2. Quando lo esigano interessi superiori dell'Unione, la Commissione può, in qualsiasi momento, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, chiedere a tale Stato membro di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi altra questione di diritto la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se lo Stato membro interessato ritiene che la richiesta della Commissione pregiudichi indebitamente l'efficacia della sua difesa, esso avvia consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile. Qualora non sia possibile trovare una soluzione accettabile, la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione giuridica.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3
3. Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione può chiedere allo Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.
3. Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se lo Stato membro interessato rifiuta di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame, esso ne dà notifica alla Commissione entro 30 giorni. In tal caso la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c
c) la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;
c) la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, in ogni caso ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'andamento del procedimento arbitrale di cui al primo comma.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1
1. Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione.
1. Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento riservato, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. Lo Stato membro e la Commissione assicurano di pervenire a un'interpretazione comune della situazione giuridica e delle possibili conseguenze ed evitano disaccordi ai fini della risoluzione della controversia.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3
3. Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione.
3. Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti sulla sua decisione di comporre la controversia e, in particolare, sulla relativa giustificazione.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se uno Stato membro è parte convenuta in una controversia che si riferisce esclusivamente a un trattamento riservato dalle sue autorità e decide di comporre la controversia, esso notifica alla Commissione il progetto di transazione e la informa in merito alla negoziazione e all'attuazione della transazione.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1
1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che al pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale in questione debba provvedere, in tutto o in parte, lo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. La suddetta procedura si applica anche quando il lodo arbitrale è favorevole all'Unione, che agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, ma l'Unione deve sostenere le spese risultanti dall'arbitrato.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3
3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento derivante dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale definitivi, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4
4. Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.
4. Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione un importo equivalente alla somma corrispondente a quella determinata nella sentenza di condanna o nel lodo arbitrale. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare gli interessi maturati, calcolati al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per coprire le spese dell'arbitrato, se ritiene che lo Stato membro sarà tenuto al pagamento del risarcimento secondo i criteri di cui all'articolo 3.
1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, e salvo che siano stati conclusi accordi ai sensi dell'articolo 11, la Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario anticipato al bilancio dell'Unione per coprire le spese, previste o sostenute, dell'arbitrato. La decisione relativa al contributo finanziario è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 19
Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee]. Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi.
Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi, ivi comprese le spese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento di obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna o da un lodo arbitrale o di altri costi.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1
1. La Commissione è assistita dal [comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento [2010/197 COD]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1. La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti1. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
–––––––––––––––––
1 GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1
1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni.
1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l'elenco delle azioni intentate nei confronti dell'Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti, i lodi e l'incidenza finanziaria sui rispettivi bilanci. La prima relazione è trasmessa entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni salvo diversa decisione dell'autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione presenta, a cadenza annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazione presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0124/2013).
Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2012)0089 – C7-0060/2012 – 2012/0039(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0089),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0060/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0371/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagniae che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 576/2013)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione
Nel quadro della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali(2), la Commissione condurrà uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali.
Qualora i risultati di tale studio indichino che queste pratiche commerciali comportano rischi per la salute, la Commissione prenderà in considerazione le opzioni più adeguate per la protezione della salute umana e animale, inclusa la possibilità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche della vigente normativa dell'Unione in materia di commercio di cani e gatti, tra cui l'introduzione di sistemi per la loro registrazione compatibili e accessibili in tutti gli Stati membri.
Alla luce di quanto precede, la Commissione intende valutare la possibilità e l'opportunità di una proroga di tali sistemi di registrazione ai cani e ai gatti contrassegnati e identificati in conformità alla legislazione dell'Unione in materia di movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia.
COM(2012)0006 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015.
Norme sanitarie che disciplinano gli scambi di cani, gatti e furetti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))
– viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0090),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0061/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0366/2012),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione (2013/2609(RSP))
– viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste» (COM (2013)0166) e «Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività»(COM (2013)0165),
– vista l'interrogazione alla Commissione sulle future proposte legislative sull'UEM (O-000060/2013 – B7-0204/2013),
– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012, in prosieguo «patto di bilancio»,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,
– visto il piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita del 28 novembre 2012,
– vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» del 5 dicembre 2012,
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»(1), in prosieguo «relazione Thyssen»,
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro(2) in prosieguo «relazione Feio»,
– visti il regolamento (UE) n. 1176/2011 e il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, in prosieguo «six-pack»,
– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche(3),
– visti il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro e il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in prosieguo «two-pack»,
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata in data 20 febbraio 2013 dal Presidente Barroso e dal Vicepresidente Rehn in occasione dell'accordo raggiunto dal trilogo in merito alla normativa del «two-pack» sulla governance economica nella zona euro (riferimento MEMO/13/126),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, in base all'articolo 11 del patto di bilancio, gli Stati membri firmatari «assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere»; che, secondo lo stesso articolo, «a tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea»;
B. considerando che, a norma dell'articolo 16 del patto di bilancio, è opportuno incorporare il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea al più tardi entro 5 anni, «sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione», e che le comunicazioni della Commissione COM(2013)0165 e COM(2013)0166, come pure le proposte legislative attese quale seguito, possono essere considerate dei passi in tale direzione;
C. considerando che già nella relazione Feio del 2010 il Parlamento raccomanda di «istituire procedure specifiche e l'obbligo, per gli Stati membri, in particolare quelli dell'area euro, di informarsi reciprocamente e di informare la Commissione prima di adottare decisioni di politica economica con prevedibili e significativi effetti di ricaduta che possano compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria (UEM)»;
D. considerando che la dichiarazione che accompagna il two-pack caldeggia la creazione di un quadro di sorveglianza e controllo economico e di bilancio notevolmente potenziato, l'ulteriore sviluppo di una capacità fiscale europea per la tempestiva attuazione di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile, a sostegno del principio secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà, nonché la maggiore integrazione del processo decisionale in settori strategici quali il fisco e i mercati del lavoro come importante strumento di solidarietà; che detta dichiarazione pone l'accento sul principio secondo cui i progressi verso un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche devono andare di pari passo con una maggiore solidarietà;
E. considerando il paragrafo 11 della relazione Thyssen sottolinea che «un'autentica UEM» non può limitarsi a un sistema di regole ma impone una maggiore capacità di bilancio sulla base di specifiche risorse proprie;
F. considerando che la relazione Thyssen osserva che statistiche europee di alta qualità e affidabili svolgono un ruolo essenziale al centro della nuova governance economica e delle sue principali prerogative decisionali, che occorre salvaguardare, quale precondizione, l'effettiva indipendenza del sistema statistico europeo sia a livello nazionale che europeo, e che la progressiva applicazione uniforme di principi di contabilità pubblica in tutti gli Stati membri costituirà un complemento essenziale all'estensione dei poteri esecutivi della Commissione nella verifica della qualità delle fonti nazionali utilizzate per determinare le cifre del debito e del deficit in seno a un'unione di bilancio a pieno titolo;
Valutazione generale delle comunicazioni della Commissione
1. riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di compiere ulteriori progressi in materia di governance macroeconomica dell'Unione, sulla base del six-pack e del two-pack; sottolinea tuttavia che la piena attuazione del nuovo quadro deve avere la precedenza su qualsiasi nuova proposta;
2. precisa che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il «two-pack», onde rispettare il principio secondo cui «i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà»;
3. sottolinea che qualsiasi altra proposta deve offrire un preciso valore aggiunto rispetto agli strumenti esistenti, come ad esempio quelli nell'ambito della politica di coesione;
4. pone l'accento sul fatto che gli sforzi di coordinamento non devono offuscare le rispettive responsabilità dei diversi livelli decisionali;
5. ribadisce che la governance nell'Unione europea non deve violare le prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, specialmente quando è previsto un trasferimento di sovranità; sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche presuppongono decisioni democratiche e devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; rammenta il principio contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui «in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni»; sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante nonché gli strumenti di convergenza e di competitività dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere la convalida obbligatoria in questione da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative nonché a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;
6. è del parere che le comunicazioni non siano state pubblicate nel momento più opportuno; invita la Commissione a presentare una proposta relativa all'adozione di un codice di convergenza nell'ambito del semestre europeo che si basi sulla strategia UE 2020 e includa un solido pilastro sociale;
7. ribadisce che la Commissione deve tenere pienamente conto del ruolo di colegislatore del Parlamento; esprime delusione per il fatto che le recenti comunicazioni sull'UEM non riflettono la posizione adottata dal Parlamento in sede di negoziati sull'approfondimento dell'UEM e prevedono solo un controllo parlamentare estremamente limitato attraverso la proposta di una struttura di dialogo; sottolinea che il Parlamento è un'autorità legislativa e di bilancio quanto il Consiglio;
8. esprime delusione per il fatto che le aree di intervento interessate dalle comunicazioni sono principalmente incentrate sulla competitività dei prezzi e non contemplano la questione dell'evasione sociale o le dimensioni sociale e occupazionale;
9. sottolinea la necessità che le proposte legislative afferenti alle due comunicazioni seguano la procedura legislativa ordinaria;
Coordinamento ex ante dei piani relativi alle grandi riforme delle politiche economiche
10. è del parere che il coordinamento formale ex ante delle riforme della politica economica a livello di UE sia importante e debba essere rafforzato sulla base del metodo comunitario, e che debba riguardare le principali riforme economiche nazionali previste nei programmi di riforma degli Stati, ove caratterizzate da potenziali effetti di ricaduta dimostrabili; ritiene che qualunque coordinamento ex ante nell'ambito in questione debba essere adattato agli strumenti del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 1175/2011 e, ove necessario, debba essere configurato in abbinamento a nuovi strumenti basati su solidarietà e incentivi;
11. è del parere che una più profonda integrazione del coordinamento ex ante e dei processi decisionali nei settori di intervento a livello di Unione debba beneficiare di un solido fondamento, costituito da statistiche ufficiali, e, in particolare, che l'ulteriore coordinamento di bilancio all'interno dell'Unione presupponga la disponibilità di dati consolidati sui bilanci pubblici della stessa Unione e degli Stati membri nonché degli enti locali e regionali; ritiene quindi che la Commissione debba inserire la predisposizione di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative;
12. deplora la formulazione vaga e le definizioni eccessivamente imprecise che caratterizzano alcuni dei filtri proposti per le grandi riforme delle politiche economiche, ad esempio per quanto concerne le «considerazioni di economia politica»; chiede l'aggiunta di nuovi filtri specifici, sulla base degli strumenti del semestre europeo e della strategia UE 2020, al fine di individuare le riforme chiave tenendo conto delle specificità nazionali e nel rispetto della sussidiarietà;
13. sottolinea che i meccanismi da introdurre per il coordinamento ex ante dovrebbero applicarsi alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperti a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo altresì conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;
14. chiede che i piani di riforma siano trasparenti e inclusivi e che siano resi pubblici; auspica inoltre un dialogo sociale che coinvolga le parti interessate della società affinché svolgano un ruolo centrale ed esplicito nelle discussioni sul coordinamento ex ante;
15. invita a configurare in maniera diligente il processo di informazione della Commissione e auspica che quest'ultima abbia la possibilità di formulare osservazioni sulle riforme in programma in anticipo rispetto alla relativa adozione finale;
16. chiede che il nuovo strumento di coordinamento in esame sia integrato nel processo del semestre europeo e che al Parlamento europeo sia attribuita la facoltà di intervenire a garanzia della responsabilità democratica;
17. sottolinea la necessità che il coordinamento ex ante sia attento a non soffocare gli sforzi di riforma nazionali, garantendo però che le riforme non siano ritardate, a meno che le relative ripercussioni non siano così rilevanti da giustificare una rivalutazione delle riforme stesse;
Introduzione di uno strumento di convergenza e di competitività
18. è del parere che qualunque proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;
19. sottolinea che il nuovo strumento di convergenza e di competitività da introdurre dovrebbe essere applicato alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperto a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo altresì conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;
20. è del parere che sia estremamente importante garantire che il nuovo strumento in questione sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia basato sul metodo comunitario e preveda un adeguato controllo da parte del Parlamento europeo attraverso la possibilità di approvare i pertinenti stanziamenti di bilancio caso per caso;
21. sottolinea la necessità che relazioni annuali sull'attuazione dei piani nazionali e il controllo sulla stessa siano basati su un semestre europeo rafforzato, senza pregiudizio per il controllo di bilancio dell'UE;
22. è del parere che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno condizionato per le riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché affrontare gli squilibri e le divergenze strutturali; ritiene che gli strumenti in questione rappresentino elementi costitutivi in un'ottica di autentica capacità fiscale;
23. sottolinea che tale capacità di bilancio è potenzialmente in grado di avvantaggiare, com'è ovvio, soltanto gli Stati che a essa contribuiscono;
24. esprime delusione per il fatto che le comunicazioni, attraverso la previsione di contratti tra l'UE e gli Stati membri, ledono il principio dell'ordinamento giuridico unico europeo; è del parere che l'espressione «accordi contrattuali» sia inappropriata, dal momento che il meccanismo previsto dalle comunicazioni non può essere propriamente definito «contratto» di diritto pubblico o privato e rappresenta piuttosto un meccanismo di applicazione del coordinamento delle politiche economiche basato su incentivi;
25. sottolinea che i piani di riforma devono essere configurati dagli Stati membri, con l'opportuno coinvolgimento dei rispettivi parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalle disposizioni costituzionali interne nonché in collaborazione con la Commissione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della necessità di lasciare un adeguato margine di intervento per l'attuazione nazionale e i processi democratici all'interno di ciascuno Stato membro;
26. fa notare che i possibili effetti negativi a breve termine legati all'attuazione di riforme strutturali, con particolare riferimento alle difficoltà sociali e politiche, potrebbero essere mitigati e più agevolmente accettati dai cittadini in presenza di un meccanismo di incentivi a sostegno delle riforme stesse; afferma inoltre che il citato meccanismo dovrebbe essere finanziato mediante un nuovo strumento, attivato e amministrato applicando il metodo comunitario in quanto parte integrante del bilancio dell'UE, che tuttavia esuli dai massimali del QFP in modo da garantire il piano coinvolgimento del Parlamento europeo nella sua veste di autorità legislativa e di bilancio;
27. dichiara che le misure adottate non dovrebbero avere un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine;
28. sottolinea che lo strumento dovrebbe evitare problemi legati all'azzardo morale; è del parere che, a tale scopo, la Commissione debba assicurarsi che le riforme non siano ritardate fino al raggiungimento dell'ammissibilità al sostegno finanziario e che lo strumento non fornisca incentivi a riforme che sarebbero state attuate anche in assenza di un sostegno dell'Unione;
29. pone l'accento sulla necessità di evitare sovrapposizioni tra lo strumento e la politica di coesione;
o o o
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle del 16 febbraio 2012(1) e del 13 settembre 2012(2), nonché sulla fuga dei profughi dal conflitto armato,
– viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria del 23 marzo, 23 aprile, 14 maggio, 25 giugno, 23 luglio, 15 ottobre, 19 novembre e 10 dicembre 2012, e del 23 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo e 22 aprile 2013; visto il Consiglio informale «Giustizia e Affari interni» dell'ottobre 2012, che ha avallato la messa a punto di un programma di protezione regionale da parte della Commissione; viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria del 2 marzo, 29 giugno e 14 dicembre 2012, e dell'8 febbraio 2013,
– viste le dichiarazioni sui rifugiati siriani del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, in particolare le sue osservazioni nel corso della discussione in Aula a Strasburgo il 13 marzo 2013 e la sua dichiarazione dell'8 maggio 2013; viste le dichiarazioni del Commissario alla cooperazione internazionale, agli aiuti umanitari e alla risposta alle crisi, Kristalina Georgieva, sui rifugiati siriani e la risposta dell'Unione europea, in particolare la dichiarazione rilasciata il 12 maggio 2013, nonché le relazioni sull'andamento della situazione e le note sintetiche sulla Siria elaborate dall'Ufficio per gli aiuti umanitari e la Protezione Civile (ECHO),
– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2059 del 20 luglio 2012, n. 2043 del 21 aprile 2012 e n. 2042 del 14 aprile 2012, e la relazione aggiornata della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite dell'11 marzo 2013; viste le note informative del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria rilasciate dal Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, Valerie Amos, in particolare quella del 18 aprile 2013,
– viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite e le osservazioni formulate dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, António Guterres, al Consiglio di sicurezza, in particolare quelle del 18 aprile 2013; viste le risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Repubblica araba di Siria del 2 dicembre 2011 e del 22 marzo 2013,
– viste la riunione di Marrakech del Gruppo degli amici del popolo siriano e la conferenza internazionale tenutasi a Parigi il 28 gennaio 2013,
– visti l'ultimo piano di risposta regionale per la Siria, per il periodo gennaio-giugno 2013, e tutti i piani di risposta regionale presentati dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati successivamente al primo piano del marzo 2012,
– visto il piano di risposta per l'assistenza umanitaria in Siria (SHARP) del 19 dicembre 2012, predisposto dal governo della Repubblica araba siriana in coordinamento con il sistema delle Nazioni Unite,
– visti il forum umanitario siriano, istituito nella primavera 2012, e la sua più recente riunione del 19 febbraio 2013,
– visti i bollettini umanitari sulla Siria pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA),
– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Siria, in particolare la risoluzione n. 46/182 su un maggiore coordinamento degli aiuti umanitari d'emergenza delle Nazioni Unite e i principi guida ivi allegati, nonché la risoluzione n. 67/183 sulla situazione dei diritti umani in Siria,
– vista la relazione di sintesi della Conferenza internazionale ad alto livello dei donatori per la Siria, svoltasi in Kuwait il 30 gennaio 2013,
– visto il comunicato finale del gruppo d'azione per la Siria (il «comunicato di Ginevra») del 30 giugno 2012,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,
– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il relativo protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, tutti sottoscritti dalla Siria,
– visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che al 16 maggio 2013 l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aveva registrato un totale di 1 523 626 rifugiati siriani nei paesi vicini e nell'Africa settentrionale; che si stima che il numero totale di rifugiati, compresi quelli non registrati, sia molto più elevato; che, secondo l'UNHCR, 7 milioni di siriani dipendono dagli aiuti, di cui 3,1 milioni di bambini, e che al 6 maggio 2013 gli sfollati interni erano 4,25 milioni; che, secondo la stessa fonte, al 16 maggio 2013 il numero dei rifugiati (compresi quelli in attesa di registrazione) presenti nei paesi di accoglienza era così ripartito: Turchia – 347 815, Libano – 474 461, Giordania – 474 405, Iraq – 148 028, Egitto – 68 865, Marocco, Algeria e Libia – 10 052 (registrati); che ogni giorno sono migliaia i siriani in fuga che si rifugiano nei paesi limitrofi e, secondo le previsioni dell'UNHCR, entro la fine del 2013 i rifugiati provenienti dalla Siria saranno 3,5 milioni;
B. considerando che il numero di rifugiati siriani e delle persone bisognose cresce drasticamente ogni giorno, di pari passo con il peggioramento della situazione politica e umanitaria, fintantoché perdura il conflitto armato; che, oltre alla popolazione civile, anche numerosi ex leader politici e militari del regime e ambasciatori si sono rifugiati nei paesi limitrofi e non solo; che il conflitto armato in Siria rappresenta una grave minaccia per la fragile situazione, in termini di sicurezza e stabilità, della regione nel suo complesso; che il rischio, al momento accidentale, di ripercussioni dovute al conflitto armato potrebbe diventare strutturale; che l'Unione europea e la comunità internazionale non possono permettersi una catastrofe supplementare; che un disastro politico, di sicurezza e umanitario sul piano panregionale sopraffarebbe la capacità di risposta internazionale;
C. considerando che, fra coloro che hanno lasciato la Siria, vi sono migliaia di disertori dell'esercito, i quali fuggono per non dover commettere crimini di guerra contro l'umanità o disertano il servizio militare per motivi analoghi;
D. considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, nel maggio 2013 circa 80 000 persone, per la maggior parte civili, sono morte a causa delle violenze in Siria;
E. considerando che la distruzione delle infrastrutture essenziali, comprese scuole e ospedali, la svalutazione della moneta, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, la penuria di carburante ed elettricità e la mancanza di acqua, cibo e medicinali hanno avuto ripercussioni negative sulla maggioranza dei siriani; che l'accesso fisico alle persone bisognose di assistenza umanitaria in Siria rimane fortemente limitato e dipende dalla cooperazione del governo di Assad;
F. considerando che, secondo quanto riferito dalle agenzie delle Nazioni Unite, si sarebbero registrati progressi nell'organizzazione di convogli di aiuti di varie agenzie attraverso le linee di conflitto verso le aree controllate dal governo o dall'opposizione e le zone contese; che gli ostacoli burocratici e i posti di controllo in tutto il paese (controllati sia dal governo che dall'opposizione) ostacolano un'efficace risposta umanitaria in tutte le zone della Siria;
G. considerando che la registrazione rimane il principale meccanismo per identificare, proteggere e assistere le persone bisognose di aiuto, in particolare i nuovi arrivati con esigenze specifiche, ad esempio i disabili, gli anziani o i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, al fine di offrire loro assistenza in via prioritaria;
H. considerando che i paesi ospitanti hanno mantenuto un atteggiamento di apertura delle frontiere durante tutta la durata del conflitto armato, ma hanno optato per modalità di accoglienza diverse; che le loro possibilità e capacità di assorbire e offrire rifugio al crescente flusso di rifugiati sta raggiungendo il limite, come dimostra la tendenza al verificarsi di regolari «incidenti» lungo le frontiere; che il Libano ha adottato una politica contraria ai campi profughi e ha ampiamente assorbito i profughi nelle comunità locali; considerando che circa tre quarti dei rifugiati siriani nei paesi vicini vivono all'esterno dei campi in ambiente urbano; considerando che circa 350 000 cittadini siriani sono ospitati in 23 campi profughi in Turchia, Giordania e Iraq;
I. considerando che le organizzazioni di aiuto stanno attualmente affrontando la situazione dei rifugiati in Giordania, Libano e Iraq, concentrandosi principalmente su donne e i bambini in quanto soggetti che, pur avendo esigenze specifiche, spesso ricevono servizi insufficienti nelle comunità urbane di rifugiati; che la distribuzione rurale della popolazione di rifugiati richiede un complesso programma di registrazione urbana;
J. considerando che i paesi che accolgono i rifugiati stanno già di per sé affrontando enormi sfide interne, tra cui l'instabilità economica, l'inflazione e la disoccupazione, con una situazione di particolare vulnerabilità per il Libano e la Giordania;
K. considerando che riuscire a pagare l'affitto sta diventando una preoccupazione sempre più seria per molti rifugiati siriani, in quanto il sovraffollamento e la concorrenza per trovare un rifugio sono in aumento e i prezzi salgono; che i rifugiati si trovano ad affrontare problemi quali considerevoli differenze tra il reddito e le spese, scarse opportunità di lavoro, il prosciugamento dei loro risparmi e livelli di indebitamento sempre più alti; considerando che la concorrenza nella ricerca di un lavoro e l'aumento dei prezzi dei generi alimentari acuiscono le tensioni tra le popolazioni locali e i rifugiati, in particolare in Libano e Giordania, che accolgono complessivamente oltre un milione di rifugiati;
L. considerando che è necessario proseguire gli sforzi per aumentare il sostegno alle comunità ospitanti, in modo che possano continuare a mantenere aperte le frontiere, assistere i rifugiati e mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, nonché per allentare le tensioni e ridurre l'onere gravante su tali comunità;
M. considerando che le difficoltà di finanziamento continuano a ostacolare la consegna tempestiva ed efficiente dell'assistenza umanitaria di base; che il piano SHARP ha bisogno di finanziamenti per un totale di 563 milioni di USD per far fronte alle esigenze della popolazione in Siria e che, al 6 maggio 2013, il piano di risposta era finanziato solo al 61%;
N. considerando che l'attuale piano di risposta regionale delle Nazioni Unite (RRP 4) è in fase di revisione per il periodo che si estende fino al dicembre 2013; che il 7 giugno 2013 le Nazioni Unite lanceranno un nuovo appello al finanziamento, il quale, oltre a riflettere il crescente numero di profughi in fuga dalla Siria e le loro persistenti necessità, prevederà un maggiore sostegno ai governi e alle comunità ospitanti e dovrebbe raccogliere 3 miliardi di USD;
O. considerando che, secondo le organizzazioni di aiuto, solo il 30 - 40% del totale dei fondi promessi sinora dalla comunità internazionale è stato effettivamente erogato;
P. considerando che il livello dell'assistenza umanitaria rischia di diventare insostenibile; che tutti gli attori umanitari coinvolti hanno bisogno di livelli di sostegno finanziario sproporzionati rispetto agli stanziamenti destinati agli aiuti umanitari effettuati dai donatori tradizionali; che occorre istituire meccanismi di finanziamento straordinari per poter rispondere alle esigenze di base derivanti dalla crisi siriana;
Q. considerando che l'UE è il principale donatore; considerando che il 22 aprile 2013 l'importo totale stanziato dall'Unione europea per l'assistenza umanitaria in risposta alla crisi siriana ammontava a quasi 473 milioni di EUR, di cui 200 milioni a carico dell'Unione stessa e quasi 273 milioni a carico degli Stati membri; che il 12 maggio 2013 la Commissione ha annunciato ulteriori finanziamenti per a 65 milioni di EUR;
R. considerando che la situazione all'interno della Siria ha avuto ripercussioni su circa 400 000 rifugiati palestinesi; che il popolo palestinese è rimasto per lo più neutrale nel conflitto; che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione ha registrato quasi 50 000 palestinesi in Libano e quasi 5 000 in Giordania; che la Giordania ha chiuso le frontiere ai palestinesi in fuga dal conflitto in Siria, mentre in Libano essi si vedono ampiamente negata la possibilità di lavorare; che anche i rifugiati iracheni, afgani, somali e sudanesi in Siria si trovano ad affrontare un nuovo esodo;
S. considerando che le condizioni di sicurezza nel campo di Zaatari in Giordania sono degenerate e che in tale campo si verificano furti e incendi; che Zaatari, dove vivono oltre 170 000 persone, è diventata la quarta città più grande della Giordania; che i disordini e le violente proteste nei campi profughi sono motivati dalle cattive condizioni di vita e dai ritardi nella fornitura di assistenza; che la generale mancanza di sicurezza continua a mettere a repentaglio la vita nei campi, con ripercussioni per gli operatori umanitari; che alcuni operatori umanitari sono stati aggrediti, ricoverati in ospedale o persino uccisi mentre distribuivano aiuti, mentre alcuni giornalisti sono stati picchiati;
T. considerando che, secondo le organizzazioni internazionali, nei campi profughi donne e ragazze sono vittime di una dilagante violenza sessuale e che lo stupro è utilizzato come arma di guerra; che non vi sono opzioni praticabili, in termini di assistenza medica, per le profughe siriane vittime di violenza sessuale; che nei campi profughi un altissimo numero di ragazze e donne si sposa; che, in base a varie fonti, nei campi profughi hanno luogo matrimoni Mutah, ovvero matrimoni temporanei o «di piacere» con profughi siriani;
U. considerando che nel marzo 2013 le Nazioni Unite hanno avviato un'indagine indipendente in merito alle accuse di un possibile impiego di armi chimiche in Siria; che queste accuse possono aver contribuito allo sfollamento di massa della popolazione; che il regime siriano ha rifiutato di autorizzare l'accesso della squadra investigativa delle Nazioni Unite nel paese;
1. esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in corso in Siria e per le conseguenze che si ripercuotono sui paesi vicini; esprime preoccupazione per il fatto che l'esodo dei rifugiati dalla Siria continua ad accelerare; ricorda che il governo di Assad ha la responsabilità primaria del benessere dei suoi cittadini;
2. ribadisce la sua più ferma condanna per la brutalità e le atrocità perpetrate dal regime siriano nei confronti della popolazione del paese; esprime profonda preoccupazione per la gravità delle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e i possibili crimini contro l'umanità autorizzati e/o perpetrati dalle autorità siriane, dall'esercito siriano, dalle forze di sicurezza e dalle milizie affiliate; condanna le esecuzioni extragiudiziali sommarie e ogni altra forma di violazione dei diritti umani commessa da gruppi e forze di opposizione al regime del presidente Assad; rinnova il suo invito al presidente Bashar al-Assad e al suo regime a farsi immediatamente da parte per consentire una transizione pacifica, inclusiva e democratica in Siria guidata dallo stesso paese;
3. invita tutti i soggetti armati a porre immediatamente fine alle violenze in Siria; sottolinea ancora una volta che il diritto internazionale umanitario, il cui scopo principale è di proteggere i civili, deve essere pienamente rispettato da tutti gli attori coinvolti nella crisi; evidenzia che i responsabili delle diffuse, sistematiche e pesanti violazioni dei diritti umani perpetrate in Siria negli ultimi 24 mesi devono rispondere delle proprie azioni ed essere assicurati alla giustizia; appoggia fermamente, al riguardo, gli appelli dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a deferire la situazione siriana alla Corte penale internazionale;
4. esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; plaude al coraggio del popolo siriano e ribadisce la propria solidarietà con la sua lotta per la libertà, la dignità e la democrazia;
5. ritiene che la chiave per risolvere il conflitto sia costituita da meccanismi politici atti a facilitare un processo politico guidato dalla Siria che promuova una soluzione politica rapida, credibile ed efficace in collaborazione con quanti siano genuinamente impegnati a favore di una transizione, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento ai diritti delle minoranze etniche, culturali e religiose nonché delle donne; ribadisce che è prioritario mantenere separati i percorsi umanitari da quelli politici, al fine di facilitare l'accesso alle persone bisognose; invita l'UE e il Servizio europeo per l'azione esterna a elaborare una tabella di marcia per la governance politica delle zone liberate, che preveda tra l'altro la possibilità di revocare le sanzioni economiche;
6. rileva che tutti i disertori siriani hanno diritto a un'ulteriore protezione, poiché sono a rischio per motivi diversi da quelli di cui al punto 26 degli orientamenti dell'UNHCR, vale a dire punizioni «eccessive o sproporzionatamente severe», che possono equivalere alla tortura, a trattamenti inumani o degradanti o addirittura all'esecuzione arbitraria;
7. invita i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), in particolare Russia e Cina, a ottemperare alla propria responsabilità di arrestare le violenze e la repressione ai danni del popolo siriano, anche adottando una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del comunicato stampa rilasciato dall'UNSC in data 18 aprile 2013, nonché a predisporre la consegna degli aiuti umanitari in tutte le aree della Siria; invita il VP/AR a profondere il massimo impegno per garantire l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esercitando un'efficace pressione diplomatica su Russia e Cina; sollecita l'UE a continuare ad esaminare, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tutte le opzioni nel quadro della «responsabilità di proteggere» (R2P), in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, la Turchia e la Lega degli Stati arabi, al fine di fornire assistenza al popolo siriano e porre fine al massacro; appoggia fermamente l'attività della commissione d'inchiesta indipendente sulla situazione in Siria e accoglie con favore la relazione aggiornata elaborata dalla stessa;
8. sostiene l'appello congiunto rivolto dal Segretario di Stato statunitense John Kerry e dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov affinché sia convocata quanto prima una conferenza di pace internazionale sulla Siria per dare seguito alla Conferenza di Ginevra del giugno 2012;
9. esprime preoccupazione per l'ulteriore militarizzazione del conflitto e per la violenza settaria; prende atto del ruolo svolto dai diversi attori regionali, tra l'altro nella fornitura di armi, e si inquieta per le ripercussioni del conflitto siriano sui paesi limitrofi in termini di crisi umanitaria, sicurezza e stabilità; condanna fermamente l'attentato con autobomba dell'11 maggio 2013 nel quale sono state uccise e ferite decine di persone nei pressi di una base di rifugiati siriani nella città di Reyhanli, provincia di Hatay, nella Turchia sudorientale, come pure i bombardamenti e gli scontri a fuoco condotti dalle forze armate siriane nei paesi vicini; si unisce alla condanna espressa dal VP/AR in relazione agli attacchi terroristici di qualsiasi tipo;
10. sottolinea che l'Unione europea ha una particolare responsabilità per la stabilità e la sicurezza nel suo vicinato e invita il VP/AR e il Commissario per l'allargamento e la politica europea di vicinato a garantire che l'Unione europea svolga un ruolo di primo piano al fine di evitare che il conflitto armato in Siria dilaghi nei paesi vicini;
11. rende omaggio alle comunità ospitanti e ai paesi confinanti con la Siria, in particolare la Giordania, il Libano, la Turchia e l'Iraq, per la loro notevole intraprendenza nel fornire rifugio e aiuti umanitari alle famiglie in fuga dal conflitto armato in Siria, ma esprime forte preoccupazione per il fatto che tali paesi stanno giungendo a un pericoloso punto di saturazione dovuto all'afflusso di rifugiati siriani, che potrebbe scatenare un'instabilità regionale senza precedenti;
12. appoggia e accoglie con favore il considerevole contributo apportato dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell'UE ai programmi internazionali di assistenza umanitaria e la leadership politica mostrata dal Commissario per la cooperazione interna, l'aiuto umanitario e la risposta alle crisi; accoglie con favore la diversificazione da parte della Commissione dei partner umanitari in Siria al fine di fornire un aiuto più efficace e diffuso, in particolare nelle regioni al di fuori del controllo del governo; invita gli attori dell'UE e gli Stati membri a coordinare in modo migliore le loro azioni e la loro assistenza dentro e fuori la Siria;
13. esorta la Commissione a presentare un pacchetto complessivo di aiuti, che funga da esempio per gli altri principali donatori, allo scopo di affrontare la crisi umanitaria in Siria e nei paesi vicini, sulla base di tre pilastri: i) potenziamento degli aiuti umanitari (attraverso ECHO); ii) assistenza ai paesi ospitanti per rafforzare le comunità locali e aumentare la capacità e le infrastrutture (attraverso DEVCO) e iii) rapida introduzione di pacchetti di assistenza macrofinanziaria per il Libano e la Giordania;
14. sottolinea l'importanza di tenere aperte le frontiere internazionali ed esorta la comunità internazionale a sostenere generosamente il Libano e la Giordania nel gestire il crescente afflusso di rifugiati; sollecita tutti i governi ospitanti della regione e altri attori a mantenere i principi di non rimpatrio e di pari trattamento dei profughi;
15. invita l'UE ad adottare adeguate misure responsabili in relazione al possibile afflusso di profughi nei suoi Stati membri;
16. invita gli Stati membri a porre immediatamente fine al riferito utilizzo di prolungati periodi di detenzione e alla pratica dei respingimenti, che violano direttamente il diritto internazionale e dell'UE;
17. chiede l'assistenza umanitaria immediata per tutte le persone bisognose in Siria, in particolare per i feriti, i profughi, gli sfollati interni, le donne e i bambini; elogia il lavoro del Comitato internazionale della Croce Rossa e dell'UNRWA al riguardo; esige che il governo di Assad conceda alle organizzazioni umanitarie il pieno accesso al paese; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra i diversi attori che operano sul terreno, come le autorità locali, le organizzazioni internazionali e le ONG, nonché la cooperazione alle frontiere; ritiene che i protocolli di assistenza e il monitoraggio alle frontiere apporterebbero un valore aggiunto;
18. invita l'UE a sostenere la realizzazione di rifugi sicuri lungo il confine turco-siriano ed eventualmente all'interno della Siria, nonché la creazione di corridoi umanitari da parte della comunità internazionale;
19. accoglie con favore l'immensa operazione di aiuto umanitario cui le organizzazioni internazionali e locali stanno contribuendo con il patrocinio dell'OCHA e dell'UNHCR e rende omaggio a tutti gli operatori umanitari e sanitari, internazionali e locali, per il loro coraggio e la loro perseveranza; invita l'Unione europea e la comunità internazionale a rafforzare la protezione dei civili, compresi gli operatori umanitari e il personale medico; esorta la comunità internazionale a trovare una soluzione all'attuale mancanza di sicurezza e ai problemi di ordine pubblico nei campi profughi, anche attraverso la creazione di una nuova iniziativa per la sicurezza all'interno dei campi; chiede a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario e facilitare l'accesso degli aiuti umanitari per consentire agli operatori umanitari all'interno e all'esterno del paese di far fronte ai fabbisogni crescenti;
20. esorta tutti i paesi, in particolare gli Stati membri dell'Unione europea, a mantenere rapidamente gli impegni assunti alla conferenza dei donatori del 30 gennaio 2013 in Kuwait; invita l'Unione europea e la comunità internazionale a istituire meccanismi di rendicontazione al fine di garantire che tutti i fondi impegnati raggiungano i beneficiari designati;
21. denuncia il ricorso alla violenza sessuale nel conflitto siriano, che è utilizzata anche come arma bellica e costituisce pertanto un crimine di guerra; esorta l'Unione europea e la comunità internazionale a destinare risorse specifiche per porre fine alla violenza sessuale e invita le comunità di accoglienza a fornire un trattamento medico adeguato alle vittime di violenza sessuale;
22. invita i donatori, alla luce delle crescenti esigenze della popolazione di profughi palestinesi in Siria e nei paesi vicini, a finanziare in modo adeguato l'UNRWA ed esorta quest'ultima a sostenere con generosità gli sforzi in corso per rafforzare la resilienza di tali profughi e ridurre al minimo le loro sofferenze e gli sfollamenti;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché a tutte le parti implicate nel conflitto in Siria.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Primavera araba e sull'Unione per il Mediterraneo, in particolare quelle del 14 marzo 2013 sulla situazione in Egitto(1), e del 10 maggio 2012 su «Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della Primavera araba»(2),
– viste le raccomandazioni del 12 aprile 2013 espresse dalla commissione per gli affari politici, la sicurezza e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo,
– visto il nuovo regolamento del Consiglio, del 26 novembre 2012, riguardo all'adozione di un nuovo quadro legislativo volto ad agevolare il recupero di beni in Egitto e in Tunisia,
– viste le conclusioni dei copresidenti delle task force UE-Tunisia e UE-Egitto rispettivamente del 28-29 settembre 2011 e del 14 novembre 2012, in particolare le sezioni delle stesse che riguardano il recupero di beni,
– visti il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia e il regolamento (UE) n. 1100/2012 del Consiglio che lo modifica,
– visti il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento (UE) n. 1099/2012 del Consiglio che lo modifica,
– visti la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e le decisioni 2011/625/PESC e 2011/178/PESC del Consiglio che la modificano, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento (UE) n. 965/2011 che lo modifica, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 364/2013 e (UE) n. 50/2013 del Consiglio, che attuano l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia,
– visti gli attuali strumenti giuridici dell'Unione europea intesi a migliorare la confisca e il recupero di beni ai sensi delle decisioni 2001/500/GAI, 2003/577/GAI, 2005/212/GAI, 2006/783/GAI e 2007/845/GAI del Consiglio, nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2012, relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea (COM(2012)0085),
– vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2005, in particolare l'articolo 43 sulla cooperazione internazionale e il capitolo V sul recupero di beni, convenzione cui aderiscono l'Egitto, la Libia e la Tunisia, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione del Consiglio 2008/801/CE del 25 settembre 2008,
– vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (convenzione di Palermo) del 2000,
– vista la risoluzione 19/38 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 19 aprile 2012, sull'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei paesi di origine sul godimento dei diritti umani e l'importanza di potenziare la cooperazione internazionale,
– vista l'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite del 17 settembre 2007 per il recupero di beni rubati,
– vista l'iniziativa per il recupero di beni rubati (StAR), un programma comune della Banca mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
– visto il piano d'azione per il recupero dei beni promosso dal partenariato di Deauville nell'ambito del G8 con i paesi della Primavera araba in transizione, del 21 maggio 2012, di cui l'UE è parte,
– vista la relazione finale del Forum arabo sul recupero dei beni del 13 settembre 2012,
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che, mentre il congelamento dei beni è di competenza dell'Unione europea, il recupero e il rimpatrio dei beni è di competenza degli Stati membri e deve essere effettuato conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali; che le istituzioni europee possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nell'agevolazione di tale processo;
B. considerando che il recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione è un imperativo morale e giuridico e una questione di assoluta rilevanza politica nelle relazioni dell'UE con i vicini meridionali; che per i paesi vicini meridionali interessati si tratta inoltre di un importante problema economico, dato che tali beni, se rimpatriati e utilizzati in modo trasparente ed efficace, possono contribuire alla loro ripresa economica; che il recupero dei beni invia un segnale forte contro l'impunità dei responsabili della corruzione e del riciclaggio di denaro;
C. considerando che esiste un quadro giuridico internazionale globale che disciplina tale ambito, con particolare riferimento alla convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2003, che impone chiari obblighi agli Stati firmatari; che, secondo l'articolo 51 della citata convenzione, la restituzione dei beni «è un principio fondamentale della convenzione e a tal fine le parti cooperano nella misura più ampia fornendosi assistenza reciproca»;
D. considerando che il processo giudiziario per il recupero dei beni è complesso e lungo; che le disposizioni giuridiche applicabili degli Stati destinatari delle richieste non possono essere eluse e i soggetti legittimi non possono essere privati dei loro diritti giuridici durante tale procedimento; che la mancanza di adeguate competenze giuridiche e la limitatezza delle capacità istituzionali negli Stati richiedenti costituiscono ostacoli supplementari al successo delle iniziative in tale ambito; che esiste una mancanza di efficienza nella cooperazione tra gli Stati richiedenti e gli Stati destinatari delle richieste;
E. considerando che, dopo le rivoluzioni della Primavera araba in Egitto e in Tunisia, l'UE ha prontamente congelato i beni degli ex dittatori, delle loro famiglie e di diverse altre persone collegate ai loro regimi; che nel caso della Libia l'UE ha adottato una decisione analoga, conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
F. considerando che il nuovo quadro legislativo adottato dal Consiglio il 26 novembre 2012 permette agli Stati membri dell'Unione europea di sbloccare i beni congelati alle autorità egiziane e tunisine in base a decisioni giudiziarie riconosciute negli Stati membri dell'UE e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE e le autorità competenti;
G. considerando che le task force UE-Egitto e UE-Tunisia hanno rilevato l'importanza di restituire i beni indebitamente sottratti, che si trovano a tutt'oggi congelati in diversi paesi terzi; che le task force hanno deciso di ultimare una tabella di marcia che potrebbe includere la costituzione di un gruppo per il recupero dei beni coordinato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per ciascun paese;
H. considerando che il G8 sta coadiuvando i paesi del mondo arabo impegnati nella transizione verso «società libere, democratiche e tolleranti» con il partenariato di Deauville del maggio 2011; che nel suo piano d'azione pubblicato il 21 maggio 2012 si riconosce che, sulla scia della Primavera araba, la questione del recupero dei beni ha acquisito maggiore urgenza nella regione e tra la comunità internazionale;
I. considerando che l'Egitto, la Libia e la Tunisia hanno compiuto notevoli sforzi per assicurare che i beni oggetto di appropriazione indebita sottratti da ex dittatori e dai loro regimi siano rimpatriati in detti paesi, sforzi tra i quali l'istituzione di commissioni investigative speciali nazionali incaricate di rintracciare, identificare e recuperare tali beni, e l'avvio di procedimenti legali presso i tribunali di Stati membri dell'UE; che diversi attori internazionali chiave, tra cui l'UE, i membri del G8 e la Svizzera, hanno risposto positivamente a tali sforzi; che, tuttavia, finora sono pochi i risultati concreti conseguiti in tale ambito; che ciò ha provocato una frustrazione crescente tra i governi e le società civili dei paesi richiedenti;
J. considerando che la comunicazione è fondamentale negli sforzi di recupero dei beni al fine di diffondere le migliori pratiche e creare incentivi pubblicizzando casi conclusisi con successo; che ciò eviterebbe dichiarazioni fuorvianti circa la quantità dei beni da recuperare;
K. considerando che il recupero dei beni può avvenire mediante meccanismi giudiziari bilaterali e iniziative di cooperazione multilaterale; che gli interventi di recupero dei beni andrebbero avviati sia a livello nazionale che a livello internazionale;
L. considerando che nell'aprile 2013 le autorità libanesi hanno restituito alle proprie controparti tunisine quasi 30 milioni di dollari USA depositati illecitamente nei conti correnti bancari dell'ex capo di Stato tunisino;
1. sottolinea che, oltre alla sua rilevanza dal punto di vista economico, la restituzione dei beni indebitamente acquisiti, sottratti da ex dittatori e dai loro regimi ai paesi della Primavera araba in transizione è un imperativo morale e giuridico e una questione di assoluta rilevanza politica date le sue implicazioni in termini di ripristino della giustizia e della rendicontabilità in nome della democrazia e dello Stato di diritto, così come di impegno politico e credibilità dell'UE, e costituisce pertanto una componente fondamentale del partenariato dell'Unione con i suoi vicini meridionali, in particolare l'Egitto, la Libia e la Tunisia;
2. riconosce che per i paesi della Primavera araba il recupero dei beni rubati riveste un'importanza anche economica e sociale, dal momento che i fondi sono necessari per contribuire a stabilizzare le economie e a generare occupazione e crescita in paesi confrontati a gravi problemi economici;
3. rileva che, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalle autorità egiziane, libiche e tunisine e la forte volontà politica espressa da tutte le parti in causa, gli operatori di giustizia impegnati nel recupero dei beni oggetto di appropriazione indebita hanno ottenuto ben pochi risultati, soprattutto a causa della diversità e della complessità delle pertinenti disposizioni e procedure nei vari sistemi giuridici nazionali, della rigidità del diritto, della mancanza di competenze adeguate da parte dei paesi della Primavera araba interessati riguardo alle procedure legali, finanziarie e amministrative in giurisdizioni europee e di altri paesi e della mancanza di risorse a loro disposizione;
4. esorta l'UE e i suoi Stati membri a compiere ulteriori sforzi significativi per facilitare la restituzione in tempi ragionevoli dei beni indebitamente acquisiti, sottratti dai precedenti regimi ai cittadini dei paesi della Primavera araba; incoraggia gli uffici nazionali per il recupero dei beni di tutti gli Stati membri a collaborare strettamente e a sviluppare i loro rapporti con le autorità competenti dei paesi della Primavera araba per assisterli nell'ambito delle complesse procedure giuridiche in questione; invita il Servizio europeo per l'azione esterna ad assumere un ruolo di guida proattivo, in particolare per quanto riguarda il coordinamento degli sforzi degli Stati membri, il rafforzamento delle capacità e la promozione della cooperazione tra tutti i paesi interessati;
5. sottolinea che il recupero dei beni è una componente essenziale del sostegno dell'Unione a favore della transizione democratica e della ripresa economica in tali paesi, e tale da rafforzare la fiducia reciproca tra le due parti in uno spirito di partenariato con le società, che è alla base della nuova politica europea di vicinato;
6. plaude, in tale contesto, all'iniziativa di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone, Svizzera e Stati Uniti di pubblicare una guida contenente una descrizione esaustiva dei rispettivi sistemi giuridici nazionali nell'ambito del recupero dei beni, affinché i paesi richiedenti acquisiscano una conoscenza migliore delle possibilità giuridiche, del genere di informazioni disponibili, del tipo di indagine che può essere svolta e delle modalità da seguire per recuperare efficacemente i beni grazie a un'assistenza legale reciproca; esorta tutti gli Stati membri a fare altrettanto e a stabilire una serie di principi UE comuni;
7. si compiace dell'iniziativa del G8 consistente in un piano d'azione per il recupero dei beni nel quadro del partenariato di Deauville, che individua misure concrete per promuovere la cooperazione, l'assistenza su casi specifici, gli sforzi volti al rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica, e propone un'iniziativa di collaborazione regionale – il Forum arabo sul recupero dei beni – quale sede di dibattito e cooperazione sugli ulteriori sforzi da intraprendere;
8. valuta positivamente il nuovo quadro legislativo adottato dal Consiglio il 26 novembre 2012 che facilita la restituzione all'Egitto e alla Tunisia dei fondi indebitamente acquisiti, autorizzando gli Stati membri a sbloccare i beni congelati in base a decisioni giudiziarie riconosciute e promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, da una parte, e quelle egiziane e tunisine, dall'altra; sottolinea tuttavia la necessità di ottenere risultati concreti e di includere la Libia a pieno titolo in tale processo;
9. accoglie con favore la stretta cooperazione tra le istituzioni dell'UE e altri attori chiave a livello internazionale nell'ambito del recupero di beni da parte dell'Egitto, della Libia e della Tunisia, in particolare l'iniziativa per il recupero dei beni rubati (StAR) della Banca mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; sottolinea l'importanza di fare pieno ricorso ai meccanismi esistenti, a livello sia nazionale che internazionale, e di adottare nel contempo le nuove disposizioni legislative necessarie e adeguare quelle esistenti in materia nell'ambito dei sistemi giuridici nazionali;
10. invita l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a sollevare la questione del recupero dei beni con i parlamenti nazionali, al fine di persuadere i deputati dei paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo a promuovere attivamente misure giuridiche volte a garantire una più stretta collaborazione tra le autorità di polizia e giudiziarie interessate;
11. chiede che sia istituito senza indugio un meccanismo UE composto da una squadra di investigatori, procuratori, avvocati e altri esperti nazionali e internazionali, con l'obiettivo di fornire consulenza e assistenza tecnica e legale ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni; chiede che tale meccanismo sia debitamente finanziato tramite il pertinente strumento finanziario nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea che, nel contesto di procedure giudiziarie complesse, sensibili e di lunga durata, è importante garantire la sostenibilità di suddetto meccanismo; invita le istituzioni dell'Unione europea a trarre insegnamenti dalle esperienze maturate e a basarsi su di esse; rileva inoltre la possibilità di ulteriori finanziamenti per questo meccanismo, in una fase successiva, attraverso accordi di cofinanziamento con gli Stati richiedenti;
12. esorta la Lega araba a definire, adottare e attuare rapidamente dei meccanismi di cooperazione per il recupero dei beni e invita i paesi del Golfo, in particolare, a rafforzare la loro cooperazione e offrire assistenza legale ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni;
13. riconosce e sostiene pienamente il contributo che le organizzazioni della società civile, sia negli Stati richiedenti che in quelli destinatari delle richieste, apportano al processo di recupero dei beni, in particolare fornendo informazioni alle autorità competenti, incoraggiando la cooperazione tra gli attori chiave a livello nazionale e internazionale, monitorando il rientro dei beni e garantendo che i beni restituiti vengano utilizzati in modo trasparente ed efficace negli Stati richiedenti;
14. ribadisce il suo impegno a sostegno della transizione democratica nei paesi della Primavera araba e si impegna a sostenere e assistere i paesi della Primavera araba nella creazione di democrazie forti e stabili in cui lo Stato di diritto sia garantito, i diritti umani e le libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione, siano rispettati e le elezioni si svolgano conformemente alle norme internazionali; sottolinea che per l'UE è estremamente importante dare prova del proprio impegno concreto e autentico in questo processo;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al parlamento e al governo della Svizzera, al Congresso e al Presidente degli Stati Uniti, all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ai parlamenti e ai governi dell'Egitto, della Libia e della Tunisia.
– visti le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,
– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008 e ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,
– vista la decisione 2008/211/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2006/55/CE(1),
– viste la decisione 2011/426/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011(2), e le conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina del 21 marzo 2011, del 10 ottobre 2011, del 5 dicembre 2011, del 25 giugno 2012 e dell'11 dicembre 2012,
– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600) e la relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, approvata il 10 ottobre 2012 (SWD(2012)0335),
– vista la dichiarazione congiunta della 14ª riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 29 e 30 ottobre 2012,
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina(3) e la risoluzione del 22 novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE(4),
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'UE ha ripetutamente ribadito il suo impegno a favore dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia-Erzegovina, all'Unione; che l'impegno dell'Unione europea a favore di uno Stato sovrano e unito in Bosnia-Erzegovina, avente una prospettiva di adesione all'UE, rimane forte e che tale prospettiva costituisce uno dei maggiori fattori di unificazione per i cittadini del paese;
B. considerando che per accelerare i progressi del paese verso l'adesione all'Unione e conseguire risultati tangibili a vantaggio di tutti i cittadini sono necessari istituzioni funzionanti e chiari meccanismi di coordinamento a tutti i livelli nonché un impegno risoluto e coerente da parte dei leader politici del paese;
C. considerando che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in una democrazia effettiva e pienamente funzionante; che è necessario conseguire progressi concreti in settori fondamentali della costruzione dello Stato, tra cui la governance, il sistema giudiziario e l'attuazione dello Stato di diritto, nonché nella lotta contro la corruzione e nell'allineamento alle norme dell'Unione;
D. considerando che è necessario creare con urgenza un efficace meccanismo di coordinamento, onde assicurare un migliore impegno con l'UE;
E. considerando che la mancanza di prospettive di lavoro, soprattutto per i giovani, continua a minare seriamente lo sviluppo socioeconomico e politico del paese;
F. considerando che la corruzione continua a ostacolare seriamente lo sviluppo socioeconomico e politico del paese;
G. considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono elementi essenziali del processo di stabilizzazione e associazione e svolgono un ruolo decisivo nel processo di trasformazione dei Balcani occidentali in una zona di stabilità a lungo termine e di sviluppo sostenibile; che la cooperazione con altri paesi della regione in uno spirito di buon vicinato costituisce una premessa essenziale per una coesistenza pacifica e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali;
H. considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del suo processo di allargamento;
Osservazioni generali
1. ribadisce con forza il suo sostegno all'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina, a vantaggio di tutti i cittadini del paese;
2. esprime preoccupazione per la persistente mancanza di una visione condivisa in relazione alla direzione generale del paese da parte delle élite politiche, a causa della quale la Bosnia-Erzegovina rischia di rimanere sempre più indietro rispetto agli altri paesi della regione;
3. si compiace dello svolgimento pacifico, libero e regolare delle elezioni locali; prende atto delle controversie emerse in seguito alle elezioni a Srebrenica; riconosce le decisioni della Commissione elettorale centrale della Bosnia-Erzegovina al riguardo; esprime preoccupazione per il fatto che Mostar sia l'unica città in cui non si sono ancora svolte le elezioni locali; esorta tutte le parti interessate a trovare un accordo sulle modifiche allo statuto della città di Mostar, conformemente alla pertinente sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina;
4. accoglie favorevolmente la sospensione della supervisione internazionale sul distretto di Brčko; invita le autorità a realizzare gli obiettivi ancora in sospeso e a soddisfare le condizioni che permetteranno la chiusura dell'ufficio dell'Alto rappresentante, in modo da consentire una maggiore titolarità e l'assunzione di maggiori responsabilità a livello locale;
5. sottolinea l'importanza che la Bosnia-Erzegovina si esprima con un'unica voce nel processo di integrazione europea; esorta i leader politici e i funzionari eletti a collaborare e a concentrarsi sull'attuazione della tabella di marcia quale parte del dialogo ad alto livello con la Commissione, per poter così soddisfare i requisiti che consentono, infine, l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e presentare una domanda di adesione credibile; invita i leader politici e tutte le autorità a lavorare al processo di adesione in stretta collaborazione con il rappresentante speciale dell'UE;
6. ricorda alla Commissione che l'allargamento dell'UE va oltre il mero trasferimento dell'acquis dell'Unione e deve fondarsi su un impegno vero e globale nei confronti dei valori europei; osserva con una certa apprensione che la recente crisi economica e finanziaria potrebbe aver indebolito la forza di trasformazione dell'UE derivante dal suo potere di persuasione (soft power); incoraggia, tuttavia, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi dei Balcani occidentali a valutare modi innovativi di promuovere una cultura e un clima di riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nella regione;
7. deplora la cancellazione della terza riunione del dialogo ad alto livello tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sul processo di adesione, prevista per l'11 aprile 2013, dovuta alla mancanza di progressi sul caso Sejdić-Finci;
8. prende atto del significativo contributo apportato dalla missione di polizia dell'UE, che si è conclusa il 30 giugno 2012, e accoglie favorevolmente la presenza rafforzata dell'Unione nel settore dello Stato di diritto; plaude al rinnovo del mandato della Forza di stabilizzazione multinazionale dell'Unione europea (EUFOR Althea) e al suo riorientamento sullo sviluppo di capacità e sulla formazione;
Condizioni politiche
9. rammenta l'importanza di avere istituzioni funzionanti a tutti i livelli affinché il paese progredisca nel processo di integrazione europea; accoglie con favore la ripresa del dialogo e l'elezione di nuovi ministri al Consiglio dei ministri nel novembre 2012, dopo lo scioglimento della coalizione e una situazione di stallo durata cinque mesi; esprime preoccupazione per i blocchi causati dall'incertezza riguardo al rimpasto di governo della Federazione della Bosnia-Erzegovina; plaude nondimeno ai progressi compiuti nella nomina dei candidati per i posti vacanti della Corte costituzionale della Federazione;
10. invita tutte le autorità competenti a mettere a punto una strategia/un programma d'integrazione con l'UE che garantisca il recepimento, l'attuazione e l'applicazione coordinati e armonizzati delle leggi e delle norme dell'Unione in tutto il paese, dimostrando in tal modo una visione condivisa per quanto concerne la direzione generale del paese e la volontà di assicurare la prosperità globale dei cittadini;
11. chiede che siano apportate modifiche ai regolamenti della Camera dei popoli e della Camera dei rappresentanti al fine di introdurre un meccanismo accelerato per la legislazione UE;
12. accoglie con favore i progressi conseguiti nella prima metà del 2012 e a partire da ottobre, in particolare l'adozione di importanti leggi sul censimento e sugli aiuti di Stato, il bilancio dello Stato per il 2011, il 2012 e il 2013, il pacchetto fitosanitario, i passi avanti in relazione al Consiglio per gli aiuti di Stato e all'Agenzia anticorruzione nonché il raggiungimento di un accordo politico sulla proprietà dello Stato e della difesa; chiede l'effettiva realizzazione di queste misure ed esorta la Commissione, unitamente al rappresentante speciale dell'UE, a monitorare da vicino l'attuazione, tenendo pienamente conto della sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina del 13 luglio 2012; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a costruire e rafforzare le capacità degli organismi pertinenti, come il Consiglio per gli aiuti di Stato e l'Agenzia anticorruzione, specialmente per quanto riguarda l'adeguatezza dei livelli di organico;
13. esprime preoccupazione per il ritardo nell'esecuzione del censimento; sottolinea l'importanza di realizzare un censimento della popolazione nell'ottobre 2013 e plaude agli sforzi volti a garantire che si svolga in tale mese, nel rispetto delle norme internazionali; esorta tutte le autorità competenti a eliminare tutti gli ostacoli e a non attribuire carattere politico a un censimento che ha lo scopo di fornire dati socioeconomici oggettivi; chiede il rispetto dei diritti delle minoranze in questo contesto;
14. invita le autorità statali della Bosnia-Erzegovina a conformarsi alla decisione della Corte costituzionale sulla necessità di modificare la legislazione sui numeri dei documenti di identificazione dei cittadini; osserva che dopo il 12 febbraio 2013, a causa di un periodo di inattività di svariati mesi, dei neonati non hanno potuto ricevere numeri di identificazione e, dunque, neppure documenti di base come passaporti o tessere sanitarie; sollecita misure immediate per porre rimedio a questa situazione;
15. esorta le autorità a eseguire la sentenza Sejdić-Finci quale primo passo della riforma costituzionale globale, necessaria al fine di avanzare verso una democrazia moderna e funzionale in cui sia eliminata ogni forma di discriminazione e in cui tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica, godano degli stessi diritti e delle stesse libertà; accoglie favorevolmente il fatto che l'Assemblea del Cantone di Sarajevo abbia, per prima nel paese, già modificato all'unanimità la propria costituzione allo scopo di concedere a coloro che non dichiarano un'appartenenza etnica o che appartengono a una minoranza etnica la possibilità di formare il proprio gruppo in seno all'Assemblea, conformemente alla sentenza relativa al caso Sejdić-Finci nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
16. prende atto della decisione del Commissario competente per l'allargamento e la politica di vicinato di non tenere la terza riunione prevista del dialogo ad alto livello sul processo di adesione fra l'UE e la Bosnia-Erzegovina, data l'assenza di un accordo politico sull'applicazione della sentenza Sejdić-Finci; esprime preoccupazione per le possibili ripercussioni negative che potrebbe avere il mancato raggiungimento di un accordo sul processo di adesione nel suo complesso, e invita i dirigenti politici a trovare una soluzione;
17. incoraggia il rappresentante speciale dell'Unione europea e capo delegazione a intensificare ulteriormente gli sforzi per favorire un accordo sull'applicazione della sentenza Sejdić-Finci;
18. rileva l'urgente necessità di riforme costituzionali importanti, sia a livello statale che di entità, al fine di accrescere l'efficienza, la funzionalità e la trasparenza delle strutture istituzionali a tutti i livelli; ribadisce la necessità di semplificare la struttura della Federazione della Bosnia-Erzegovina; invita il SEAE e la Commissione ad avviare consultazioni ampie e aperte nonché dibattiti pubblici in merito alle modifiche costituzionali con tutti i soggetti interessati nel paese; sottolinea che questo processo deve coinvolgere tutti i partiti e le comunità e portare a risultati concreti;
19. invita tutte le autorità competenti a garantire la costituzione di un sistema giuridico indipendente, imparziale ed efficace sostenuto da un servizio di polizia imparziale e indipendente, nonché ad attuare efficacemente la strategia di riforma del settore giudiziario e la strategia nazionale per i crimini di guerra; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza in materia penale e civile tra i diversi sistemi giuridico e di perseguimento, come pure l'attuazione di tutte le raccomandazioni del dialogo strutturato tra UE e Bosnia-Erzegovina sulla giustizia;
20. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a procedere con la riforma dell'amministrazione pubblica e il rafforzamento delle capacità amministrative a tutti i livelli del governo in cui ci si occupa di questioni legate all'UE; è preoccupato per la sostenibilità finanziaria della pubblica amministrazione e per la mancanza di sostegno politico alla riforma del settore; sottolinea la necessità di concentrarsi sull'istituzione, con l'assistenza dell'UE, di un efficiente meccanismo di coordinamento, così come sul miglioramento delle qualifiche e delle competenze dei funzionari pubblici, in quanto elemento importante per garantire una cooperazione efficace e produttiva con l'Unione;
21. esprime preoccupazione per l'elevato livello di corruzione presente nel paese, per il suo legame con i partiti politici e per la presenza della corruzione a tutti i livelli della vita pubblica; esorta le autorità competenti a tutti i livelli a proporre e attuare strategie e piani anticorruzione; invita le autorità responsabili a dimostrare la volontà politica di affrontare la questione e a fornire le risorse necessarie affinché l'Agenzia anticorruzione sia pienamente operativa, nonché a stabilire riscontri storici relativi a indagini e condanne; esorta inoltre le autorità della Bosnia-Erzegovina ad allineare la pertinente normativa in materia di corruzione alle raccomandazioni GRECO; sottolinea la necessità di contrastare efficacemente la tratta di esseri umani perseguendo i responsabili e offrendo protezione e indennizzi alle vittime;
22. esorta le autorità competenti ad accelerare i propri sforzi di attuazione della tabella di marcia per un accordo operativo con Europol, in particolare allineando le pertinenti normative e procedure in materia di protezione dei dati;
23. esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a promuovere lo sviluppo di media indipendenti e diversificati, che siano liberi da interferenze politiche, frammentazione etnica e polarizzazione; sottolinea lo speciale ruolo che rivestono i media del servizio pubblico ai fini del rafforzamento della democrazia e della coesione sociale e invita le autorità a garantirne la sostenibilità finanziaria, l'indipendenza e la conformità alle norme europee; deplora la continua pressione politica nei confronti dei giornalisti e le minacce contro di loro; esprime preoccupazione per i tentativi di minare l'indipendenza dell'ente regolatore per le comunicazioni e delle emittenti di servizio pubblico; ricorda che la libertà dei media è una componente essenziale di una democrazia stabile;
24. invita tutti i partiti politici ad adoperarsi in modo proattivo a favore di una società inclusiva e tollerante; invita le autorità competenti ad attuare le leggi e le politiche antidiscriminazione e a colmare le lacune riscontrabili nella normativa e nella pratica, anche quelle attinenti alle persone con disabilità; è preoccupato per l'incitazione all'odio, le minacce e le intimidazioni nei confronti delle persone LGBT; chiede alle autorità di attuare appieno il piano d'azione per i Rom, di promuovere attivamente l'effettiva integrazione delle persone di etnia Rom e di tutte le altre minoranze, di condannare pubblicamente gli incidenti motivati dall'odio e di garantire regolari indagini di polizia e procedimenti giudiziari; invita le autorità a sostenere attivamente le iniziative della società civile in questo ambito, sia attraverso il sostegno finanziario e pratico sia dimostrando un impegno politico;
25. incoraggia l'attività svolta dai difensori dei diritti umani e civili in Bosnia-Erzegovina e chiede alla Commissione di sviluppare meccanismi di finanziamento che consentano anche alle organizzazioni di base di beneficiare dei finanziamenti IPA;
26. chiede l'emancipazione delle donne attraverso la promozione, la tutela e il rafforzamento dei loro diritti, il miglioramento della loro condizione sociale ed economica, l'aumento della loro presenza sul mercato del lavoro, l'equa rappresentanza delle donne nei processi decisionali di carattere politico ed economico e la promozione dell'imprenditorialità femminile; osserva che le donne continuano a essere sottorappresentate nei parlamenti, nei governi e nell'amministrazione pubblica e che i loro diritti in materia di lavoro sono spesso ignorati; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina ad allineare i diritti in materia di sicurezza sociale per coloro che usufruiscono del congedo di maternità, di paternità o parentale in tutto il paese a uno standard elevato, in modo da creare una situazione uniforme per tutti i cittadini ed evitare le discriminazioni;
27. esprime preoccupazione per l'elevato livello di violenza domestica, per la sua mancata denuncia e per l'inadeguatezza delle sanzioni in merito; invita le autorità ad adottare e attuare misure intese a conseguire un'effettiva tutela delle donne; sottolinea la necessità di potenziare le forze dell'ordine onde affrontare con successo problemi quali la violenza basata sul genere, la violenza domestica, la prostituzione forzata e la tratta delle donne; evidenzia l'importanza di proteggere i minori dalla violenza, dalla tratta dei bambini e da qualsiasi altro tipo di abuso; esorta la Commissione a valutare soluzioni atte a sostenere la lotta contro la violenza domestica;
28. plaude al progetto di programma per le vittime di stupri, abusi sessuali e torture perpetrati durante la guerra in Bosnia-Erzegovina; chiede che siano fornite risorse sufficienti per la riabilitazione sistematica delle vittime di crimini di guerra di natura sessuale, compresi i risarcimenti, indipendentemente dal loro status sociale, cure mediche e di natura psicologica nonché servizi sociali adeguati; chiede a tutte le autorità competenti di realizzare campagne di sensibilizzazione in merito alla condizione delle vittime;
29. invita la Federazione a introdurre nel codice penale la disciplina dei reati generati dall'odio, come già avvenuto nella Republika Srpska e nel distretto di Brčko nel 2009;
30. sottolinea che alla fine del 2011 in Bosnia-Erzegovina vi erano ancora circa 113 000 sfollati interni, di cui circa 8 000 residenti in centri collettivi e 7 000 profughi; esorta tutte le autorità competenti a tutti i livelli, anche in virtù dell'impegno da parte della comunità internazionale di donatori, rinnovato in occasione della conferenza internazionale dei donatori di Sarajevo dell'aprile 2012, a facilitare il rientro definitivo dei profughi e degli sfollati interni assicurando che abbiano accesso alle abitazioni, all'istruzione, alla protezione sociale e all'occupazione; esorta inoltre le autorità ad agevolare questo processo garantendo assistenza finanziaria equa ed adeguata a tutti i profughi rimpatriati, compresi i profughi croati che ritornano nella regione della Posavina;
31. prende atto con preoccupazione dell'elevato numero di persone in Bosnia-Erzegovina affette da disturbi post traumatici da stress a causa della guerra; invita le autorità ad affrontare il problema della mancanza di assistenza sociale e psicologica per le persone affette da tale sindrome;
32. chiede la piena attuazione della strategia di azione antimine nonché l'adozione della normativa sulle azioni antimine al fine di impedire che vi siano ulteriori vittime per incidenti causati da mine terrestri:
33. condanna fermamente qualsiasi tentativo, in Bosnia-Erzegovina o in qualunque altra parte del mondo, di minimizzare o negare il genocidio avvenuto a Srebrenica;
Questioni socioeconomiche
34. esorta i governi a tutti i livelli a sostenere politiche fiscali sane; è preoccupato per le dimensioni dell'economia informale e per l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra le donne e i giovani; esprime preoccupazione per le ripercussioni che l'instabilità politica e uno Stato di diritto debole hanno sulla crescita e sugli investimenti, nonché sull'intero contesto imprenditoriale; invita il governo a creare uno spazio economico unico nel paese, a instaurare condizioni favorevoli per il proliferare delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a rafforzare le fonti di crescita interne riducendo al contempo il predominio del governo sull'economia e sulle quote dei monopoli, a promuovere una spesa orientata alla crescita e a stimolare la competitività;
35. accoglie con favore la decisione dell'Unione di concedere alla Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria pari a 100 milioni di euro, chiaro segnale del suo impegno nei confronti della prospettiva europea del paese e del benessere della sua popolazione;
36. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina, in particolare quelle all'interno delle entità in cui è registrata la maggior parte delle aziende del paese, a rivedere e ammodernare l'attuale diritto del lavoro nonché a rafforzare il dialogo sociale e l'ispezione del lavoro;
37. plaude alla sottoscrizione di un accordo tra la Bosnia-Erzegovina e l'UE relativo all'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina a intensificare i negoziati con altri partner nell'ottica di una sua prossima adesione all'OMC;
38. osserva che sono stati compiuti alcuni progressi nel miglioramento del quadro generale relativo all'istruzione, ribadisce tuttavia l'invito al Consiglio dei ministri a migliorare, tra l'altro, il coordinamento dei 12 ministeri dell'istruzione e del dipartimento per l'istruzione nel distretto di Brčko nonché a ridurre la frammentazione del sistema educativo;
39. sottolinea la necessità di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione onde soddisfare le esigenze del mercato del lavoro interno ed estero; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rimediare alle carenze della formazione professionale al fine di attirare investimenti esteri diretti, nonché a garantire – anche per motivi economici – che venga avviato l'accreditamento degli istituti d'istruzione e che le agenzie incaricate del riconoscimento dei titoli e dei diplomi divengano pienamente operative; accoglie con favore le misure adottate per sviluppare e promuovere corsi e programmi di formazione per i giovani intesi a facilitare la loro partecipazione al mercato del lavoro, e chiede l'adozione di un numero maggiore di iniziative al riguardo;
40. esorta tutte le autorità competenti a porre fine alla segregazione etnica dei bambini («due scuole sotto lo stesso tetto»), che è ancora presente in alcuni cantoni della Federazione; chiede altresì che sia promossa l'effettiva integrazione dei bambini di etnia Rom, in particolare nel sistema educativo, anche attraverso programmi di preparazione alla scuola; invita le autorità a collaborare con le ONG competenti al fine di incoraggiare le famiglie Rom a sostenere l'accesso dei figli all'istruzione; invita le autorità ad armonizzare le normative in Bosnia-Erzegovina per far sì che tutti i minori siano trattati allo stesso modo; chiede, in generale, maggiori sforzi volti a impedire la separazione dalle famiglie e maggiori servizi di sostegno per le famiglie a rischio; invita la Commissione a valutare se un sostegno mirato dell'UE potrebbe contribuire a eliminare la segregazione nel sistema educativo;
41. si compiace dell'intenzione della Commissione di convocare un incontro di alto livello sull'istruzione teso a promuovere il dialogo su diversi argomenti, tra cui la segregazione etnica dei minori nelle scuole, e a riunire i rappresentanti delle organizzazioni internazionali competenti e le autorità della Bosnia-Erzegovina responsabili dell'istruzione;
42. invita le autorità ad allineare la loro legislazione all'acquis in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dell'Unione;
43. esorta le autorità ad adottare tutte le misure necessarie per preservare il patrimonio nazionale e ad occuparsi del relativo quadro giuridico; invita inoltre tutte le autorità competenti a tutti i livelli a garantire procedure chiare per i finanziamenti a favore degli istituti culturali, al fine di impedirne la chiusura;
44. invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a porre in essere misure adeguate volte a prevenire ulteriori violazioni del regime di esenzione dal visto e ad affrontare con efficacia gli abusi organizzati delle procedure di asilo negli Stati membri dell'Unione;
Cooperazione regionale e questioni bilaterali
45. plaude al ruolo costruttivo assunto dalla Bosnia-Erzegovina nella cooperazione regionale e invita il paese ad adoperarsi per la delimitazione delle frontiere in collaborazione con tutti i paesi limitrofi;
46. esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a intensificare i preparativi per l'adesione della Croazia all'Unione allineando la pertinente legislazione nazionale in materia di sicurezza alimentare all'acquis dell'UE; è preoccupato per l'inazione delle autorità della Bosnia-Erzegovina e teme che ciò possa comportare perdite nei mercati di esportazione del paese; accoglie favorevolmente i progressi compiuti sinora ed esorta le autorità competenti a costruire rapidamente le infrastrutture necessarie presso i futuri posti d'ispezione frontalieri dell'UE; plaude all'iniziativa della Commissione di ricercare soluzioni nell'ambito degli incontri trilaterali con Croazia e Bosnia-Erzegovina per quanto concerne le ultime questioni in sospeso in materia di gestione delle frontiere, in vista dell'adesione della Croazia all'Unione, con riferimento anche all'accordo di Neum/Porto Tolero; chiede ulteriori sforzi costruttivi in tal senso, affinché sia possibile creare più posti d'ispezione frontalieri dell'UE, se necessario; plaude al contributo apportato dalla Bosnia-Erzegovina alla risoluzione delle questioni ancora in sospeso, compresa la conclusione dell'accordo sul traffico frontaliero locale, che mira ad agevolare la circolazione dei cittadini nelle aree di frontiera; reputa necessario trovare una soluzione che permetta di mantenere tra i due paesi il regime vigente in materia di carte d'identità anche dopo il luglio 2013, di modo che i cittadini della Bosnia-Erzegovina possano continuare a recarsi in Croazia;
47. ribadisce la richiesta di autorizzare l'ingresso dei cittadini del Kosovo, dal momento che la Bosnia-Erzegovina è ancora l'unico paese della regione a non lasciarli entrare nel suo territorio; esorta dunque le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accettare i documenti di viaggio di base dei cittadini kosovari per consentirgli di entrare nel paese, come già fanno la Serbia e altri Stati;
48. ribadisce la necessità di continuare ad applicare in modo rigoroso tutti i necessari criteri e le misure in relazione all'esenzione dall'obbligo di visto nei paesi Schengen, ad attuare strategie di lungo periodo e a disciplinare la politica sulle minoranze; reputa necessario informare i cittadini sui limiti del regime di esenzione dall'obbligo di visto per evitare qualsiasi tipo di abuso della libertà di circolazione e della politica di liberalizzazione dei visti; prende atto del numero costantemente basso di richiedenti asilo provenienti dalla Bosnia-Erzegovina negli Stati membri dell'UE; sottolinea l'importanza dell'esenzione dall'obbligo di visto per i cittadini della Bosnia-Erzegovina;
o o o
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione nonché alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska.
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2013/2866(RSP))
– viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza successive alle riunioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2012,
– vista la dichiarazione congiunta dei capi della missione dell'UE e degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2013,
– viste la relazione 2012 della Commissione concernente i progressi compiuti (SWD(2012)0332) e la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600),
– visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 1995,
– vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995,
– vista la raccomandazione 329 (2012) del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa sulla democrazia locale nel paese,
– viste le sue precedenti risoluzioni, tra cui la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE(1),
– vista la decima riunione della commissione parlamentare mista del 7 giugno 2012,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che tutti i paesi candidati e i paesi potenziali candidati devono ricevere, nel processo di integrazione, un trattamento conforme ai loro meriti;
B. considerando che il Dialogo ad alto livello sull'adesione ha conferito nuovo dinamismo ai processi di riforma nel paese;
C. considerando che l'adesione all'UE è fondamentale per la stabilità a lungo termine del paese e le buone relazioni interetniche;
D. considerando che il Consiglio europeo ha deciso, per il quarto anno consecutivo, di non avviare negoziati di adesione con il paese nonostante la raccomandazione favorevole della Commissione al riguardo; che quest'ulteriore rinvio sta acuendo la crescente frustrazione dell'opinione pubblica del paese in merito allo stallo del processo di integrazione nell'UE e rischia di esacerbare i problemi nazionali e le tensioni interne; che le questioni bilaterali non dovrebbero rappresentare un ostacolo all'avvio ufficiale dei negoziati di adesione, anche se esse dovrebbero essere risolte prima della fine del processo di adesione;
E. considerando che il paese è pronto ad avviare i negoziati di adesione con l'UE;
F. considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato restano componenti essenziali del processo di allargamento;
G. considerando che le questioni bilaterali devono essere affrontate in uno spirito costruttivo, tenendo conto degli interessi e dei valori globali dell'UE;
Considerazioni generali
1. ribadisce il proprio invito al Consiglio a fissare, senza ulteriore indugio, una data d'inizio per i negoziati di adesione;
2. deplora che, per il quarto anno consecutivo, il Consiglio abbia deciso di non seguire la raccomandazione della Commissione durante la sua ultima riunione dell'11 dicembre 2012 e non abbia ancora avviato i negoziati di adesione con il paese; ritiene tuttavia che le conclusioni del Consiglio europeo, unanimemente sostenute ai fini di una decisione temporalmente definita, basata su un'ulteriore relazione della Commissione, rappresentino un autentico passo in avanti, che riconosce l'importanza di sufficienti progressi in settori fondamentali quali delineati nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012; si compiace con il Commissario all'allargamento per le sue iniziative e lo invita ad includere nella sua prossima relazione una valutazione del costo del non ampliamento che comprenda i grandi rischi per il paese in caso di proroga dello status quo; accoglie con favore la relazione di primavera della Commissione europea del 16 aprile 2013 e invita la Presidenza irlandese a condurre un'intensa attività diplomatica che ottenga un esito soddisfacente in vista di una decisione del Consiglio di apertura dei negoziati prima della fine di giugno 2013;
3. sottolinea che le relazioni di buon vicinato sono un pilastro essenziale del processo di adesione UE; plaude al ruolo complessivamente costruttivo svolto dal paese nei rapporti con gli altri paesi dell'allargamento; incoraggia la prosecuzione degli scambi diplomatici che si sono avuti tra Atene, Sofia e Skopje e sottolinea l'importanza che le tutte le parti dimostrino un vero impegno nei confronti di «buone relazioni di vicinato» basate soprattutto sull'amicizia, il rispetto reciproco, un dialogo costruttivo ed un autentico desiderio di risolvere le incomprensioni e superare le ostilità; raccomanda di evitare gesti, dichiarazioni e azioni che potrebbero incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato; si compiace, al riguardo, della prima riunione tenutasi di recente tra i rappresentanti dei governi di Skopje e Sofia sulla possibilità di firmare un accordo di relazioni di buon vicinato fra i due paesi; esorta il Commissario all'allargamento a dedicare speciale attenzione nella sua relazione alla questione delle relazioni di buon vicinato; sollecita inoltre una maggiore collaborazione socioculturale, al fine di rafforzare i legami fra i popoli della regione;
4. ribadisce la sua posizione secondo cui le questioni bilaterali dovrebbero essere affrontare al più presto nell'ambito del processo di adesione in modo costruttivo e in uno spirito di vicinato, preferibilmente prima dell'avvio dei negoziati di adesione; ribadisce la sua opinione secondo cui non si dovrebbe ricorrere alle questioni bilaterali per ostacolare il processo di adesione all'UE;
5. insiste sul fatto che tutti i paesi candidati e i paesi potenziali candidati devono ricevere, nel processo di integrazione, un trattamento conforme ai loro meriti;
6. ritiene fermamente che l'avvio dei negoziati possa essere in sé un «punto di svolta» che fornisce un impulso positivo e costituisce un efficace strumento per favorire le riforme, migliorare la situazione interna, agevolare il dialogo interetnico e promuovere relazioni favorevoli con i vicini;
7. ritiene che il Dialogo ad alto livello sull'adesione abbia costituito uno strumento importante per sbloccare lo stallo esistente e imprimere un rinnovato dinamismo al processo di adesione all'UE; si compiace dei progressi realizzati in oltre il 75% dei settori di intervento individuati; ribadisce l'importanza di una piena e irreversibile attuazione; sottolinea che il Dialogo ad alto livello sull'adesione non sostituisce i negoziati; invita il Consiglio a chiedere alla Commissione di avviare al più presto il processo di screening per consentire ulteriori progressi;
8. accoglie con favore e sostiene pienamente il recente accordo che ha portato allo sblocco dello stallo negli sviluppi politici interni del paese e ritiene che l'attuale accordo consentirà ulteriori progressi verso l'adesione all'UE prima delle discussioni del Consiglio europeo; invita tutte le parti a proseguire il dialogo politico e sottolinea la necessità di un ampio sostegno interpartitico e di un impegno nell'agenda UE; sottolinea che il parlamento nazionale è un'istituzione democratica fondamentale per la discussione e la soluzione delle divergenze politiche e invita tutte le forze politiche del paese ad agire in questo spirito rispettando le procedure e i valori democratici su cui è fondato; sostiene le iniziative che comportino un miglioramento del funzionamento del parlamento, compresa la proposta relativa ad una commissione di inchiesta per stabilire la responsabilità degli eventi del 24 dicembre 2012, avanzare ulteriori raccomandazioni in merito ad un'ampia riforma delle procedure parlamentari su un'autentica base interpartitica, migliorare l'autorità, l'indipendenza e la legittimazione del parlamento e impedire il ripetersi di tali incidenti; invita le autorità a istituire immediatamente detta commissione d'inchiesta affinché essa possa cominciare il suo importante lavoro in vista del ripristino di un normale processo politico nel paese; deplora che anche i giornalisti siano stati espulsi dal parlamento e chiede la ripresa del dialogo tra il governo e l'associazione dei giornalisti in condizioni in cui i giornalisti stessi possano avere fiducia e certezza;
9. esprime preoccupazione per le tensioni emerse durante l'anno nell'ambito dei rapporti interetnici; ritiene che un dialogo politico rafforzato sia essenziale per proseguire il cammino verso una società pacifica multietnica, multiculturale e multireligiosa ed eliminare il rischio di polarizzazione della società su linee etniche; condanna fermamente tutti gli incidenti e i segnali di intolleranza basati su motivi etnici;
10. accoglie con favore la relazione del governo sull'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid e si attende che la relazione sia presentata pubblicamente al fine di generare un ampio sostegno sociale e politico in merito al futuro multietnico del paese; incoraggia il governo a passare rapidamente alla fase successiva della revisione;
11. accoglie con favore il programma di decentramento 2011-14 e chiede la piena attuazione della legge sullo sviluppo regionale; incoraggia il governo a proseguire il decentramento fiscale, avendo come obiettivo a medio termine la possibilità per gli enti locali e regionali di spendere il 9% del PIL; elogia l'opera dell'UNDP e dell'intera comunità dei donatori che lavorano in partenariato con il governo per costruire la capacità del governo locale di garantire la buona governance e pari accesso a tutti i cittadini;
12. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità per quanto riguarda il processo di rottura con il passato comunista, la divulgazione pubblica dei nomi degli agenti affiliati agli ex servizi segreti iugoslavi e la proroga del periodo di applicabilità della legge sulla lustrazione fino all'adozione della legge sul libero accesso all'informazione pubblica; esorta nel contempo le autorità a recuperare gli archivi dei servizi segreti iugoslavi dalla Serbia e a includere nel processo di lustrazione il personale dei servizi di intelligence e controspionaggio; sollecita un rafforzamento del mandato della commissione per la verifica delle informazioni trasferendo permanentemente tutti i necessari documenti dai servizi di intelligence e controspionaggio nei locali della commissione; sottolinea la necessità di riformare il settore della sicurezza e di rafforzare il controllo parlamentare sui servizi di intelligence e controspionaggio;
13. ritiene che il miglior modo per creare una società multietnica sia attraverso un dialogo politico rafforzato, una leadership che funga da esempio e dimostri accettazione e tolleranza nei confronti delle altre etnie e un sistema d'istruzione che insegni i valori di una società multietnica; accoglie quindi con favore il progetto educativo multietnico del governo ed invita tutte le scuole a seguire l'esempio degli istituti di Kumanova che stanno cercando di porre fine all'insegnamento separato delle diverse comunità etniche;
14. incoraggia vivamente le autorità e la società civile ad adottare misure per la riconciliazione storica al fine di superare il divario tra e all'interno dei vari gruppi etnici e nazionali, compresi i cittadini di identità bulgara; ribadisce la sua richiesta di un progresso positivo nelle celebrazioni congiunte di eventi e figure comuni con gli Stati membri UE confinanti; incoraggia i tentativi di istituire commissioni miste di esperti sulla storia e sull'istruzione, al fine di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva e basata sui fatti, rafforzare la cooperazione accademica e promuovere atteggiamenti positivi dei giovani nei confronti dei loro vicini; esorta le autorità ad introdurre materiale educativo scevro da interpretazioni ideologiche della storia e che sia volto a migliorare la comprensione reciproca; rileva con preoccupazione il fenomeno della «antichizzazione»; è convinto che la cultura e l'arte dovrebbero essere utilizzate per avvicinare le persone anziché separarle; esorta il governo a lanciare al pubblico e ai media chiari segnali dai quali emerga che la discriminazione sulla base dell'identità nazionale non è tollerata nel paese, anche in relazione al sistema di giustizia, ai media, alle opportunità occupazionali e sociali; sottolinea l'importanza di tali azioni per l'integrazione delle varie comunità etniche e la stabilità e l'integrazione europea del paese;
15. accoglie con favore i progressi compiuti nel consolidamento del quadro normativo giudiziario per i minori, comprese le modifiche alla legge sulla giustizia minorile, la creazione di un sistema di monitoraggio e l'elaborazione di una strategia nazionale sulla prevenzione della delinquenza giovanile; osserva con preoccupazione le restanti lacune nella protezione dei minori vittime di reato, in particolare coloro che hanno subito violenze, a causa di risorse insufficienti, della limitata capacità del personale specializzato e dell'assenza di un efficace sistema di risposta a favore delle vittime minorenni; chiede che siano potenziate le risorse finanziarie e umane a disposizione dei centri di assistenza sociale e che siano istituite équipe multidisciplinari in grado di fornire servizi di recupero, riabilitazione e reinserimento per le vittime minorenni;
Relazioni di buon vicinato e questione del nome
16. continua a deplorare che l'incapacità di risolvere la disputa sul nome abbia bloccato l'adesione del paese all'Unione europea; concorda con il Consiglio europeo sul fatto che la questione del nome deve essere portata senza indugio ad una conclusione definitiva dalle due parti e che deve entrare in vigore la decisione dell'Aia, che è parte del diritto internazionale; sostiene gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni unite per giungere a una soluzione comunemente accettabile; si compiace della proposta avanzata dal Commissario all'allargamento per quanto riguarda l'incontro trilaterale tra Skopje, Atene e Bruxelles; ritiene che tale iniziativa potrebbe contribuire ad accelerare i negoziati sotto l'egida dell'ONU; si compiace dell'impulso fornito ad un Memorandum di intesa e dei recenti contatti con il Mediatore ONU; invita tutte le parti a cogliere l'occasione per coronare questa azione con successo, avviare un dialogo costruttivo alla ricerca di una soluzione e sbloccare la situazione; ritiene che la leadership del paese e l'Unione europea dovrebbero spiegare alla società i vantaggi dell'eventuale soluzione che sarà adottata prima del referendum sulla questione;
17. invita nuovamente la Commissione e il Consiglio ad avviare la messa a punto, in accordo con i trattati dell’UE, di un meccanismo di arbitrato generalmente applicabile inteso a risolvere le questioni bilaterali fra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri;
18. accoglie con favore l'uso del termine «macedone» nella relazione 2012 sui progressi compiuti, nel rispetto delle diverse lingue, identità e culture all'interno del paese e degli Stati membri UE confinanti;
Criteri politici
19. condivide la valutazione della Commissione secondo la quale il paese continua a soddisfare i criteri politici;
20. chiede il rafforzamento del ruolo di vigilanza del Parlamento per quanto riguarda il governo e il miglioramento del Codice elettorale nonché l'incremento della trasparenza del finanziamento dei partiti politici; sottolinea al riguardo che le raccomandazioni OSCE/ODIHR formulate dopo le elezioni parlamentari del 2011 sono state attuate solo in parte e invita al riguardo il governo a modificare le leggi al fine di attuare pienamente le raccomandazioni, anche per quanto concerne la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali;
21. si compiace dei costanti sforzi per far avanzare il quadro legislativo del pubblico impiego e delle procedure amministrative generali, soprattutto per quanto riguarda la legge sui funzionari pubblici e la legge sulle procedure amministrative generali; chiede ulteriori sforzi per assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la professionalità della pubblica amministrazione, per garantire assunzioni basate sul merito e rafforzare il controllo finanziario, la programmazione strategica e la gestione delle risorse umane;
22. chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi per garantire l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario; giudica importante definire requisiti chiari per la rimozione dall'incarico dei giudici al fine di eliminare i rischi per l'indipendenza della magistratura; si compiace dei progressi realizzati per quanto concerne la riduzione dell'arretrato complessivo in materia giudiziaria, ma caldeggia l'adozione di misure volte a recuperare l'arretrato presso la Corte Suprema e il Tribunale amministrativo; sollecita la progressiva razionalizzazione della rete dei tribunali e il continuo sostegno all'Accademia per i giudici e i pubblici ministeri, alla luce del ruolo fondamentale che essa svolge nel garantire una costante formazione, una progressione di carriera e un'assunzione basata sul merito;
23. accoglie con favore gli sforzi profusi per accrescere l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario, in particolare la pubblicazione delle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali a tutti i livelli sui relativi siti Internet; sottolinea la necessità di mettere a punto un registro relativo all'attuazione di procedimenti giudiziari e condanne, in base al quale si possano misurare i progressi realizzati; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza al fine di assicurare la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini;
24. sostiene la task force investigativa speciale EULEX e incoraggia il paese a cooperare pienamente con essa, nonché ad assisterla nel suo lavoro;
25. plaude al rafforzamento del quadro giuridico anti-corruzione, in particolare alle modifiche apportate alla legge sul conflitto di interessi; esprime tuttavia preoccupazione circa il grado di corruzione ancora diffuso nel paese e nell'intera regione; chiede che vengano compiuti maggiori sforzi per attuare le leggi attualmente in vigore e che proseguano quelli volti a ottenere un bilancio positivo per quanto riguarda le condanne in casi di alto profilo; accoglie con favore il programma sostenuto dall'OSCE contro la corruzione, il progetto PrijaviKorupcija.org, il quale permette di segnalare casi di corruzione con un messaggio SMS, e la dichiarazione resa da dieci sindaci in relazione alla tolleranza zero nei confronti della corruzione nei loro comuni;
26. osserva che, sebbene le condanne per i reati legati alla corruzione siano più severe, i provvedimenti di sequestro e confisca dei beni restano un'eccezione; è del parere che il sequestro e la confisca dei beni costituiscano uno strumento fondamentale nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; invita le autorità del paese ad applicare pienamente le disposizioni del Codice penale in materia di poteri estesi di confisca, arricchimento illecito e responsabilità penale delle persone giuridiche;
27. encomia le modifiche apportate alla legge sul finanziamento dei partiti politici; osserva in particolare il ruolo fondamentale assunto dall'Ufficio statale per la revisione contabile (URC) nell'ambito del controllo dei finanziamenti politici; invita le autorità del paese a fornire a detto Ufficio i mezzi sufficienti per eseguire un controllo proattivo e meticoloso sui finanziamenti dei partiti e della campagna elettorale nonché per migliorare significativamente la trasparenza della spesa pubblica e del finanziamento dei partiti politici;
28. osserva che sono in corso le attività per creare la banca dati dei servizi segreti nazionali; incoraggia le autorità a ultimare la gara di appalto e a decidere quanto prima a chi affidare la creazione di tale banca dati, al fine di sostenere appieno la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, la frode, il riciclaggio di denaro e altri gravi reati, ivi compresi quelli a carattere transfrontaliero;
29. accoglie con favore la depenalizzazione giuridica della diffamazione e l'approfondimento del dialogo tra governo e giornalisti su questioni relative alla libertà di espressione; invita le autorità a continuare a rafforzare e promuovere la libertà di informazione e il pluralismo dei media, principi che devono essere liberi da ogni forma di influenza politica o finanziaria e applicati in modo rigoroso; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il paese abbia perso numerose posizioni nell'Indice di Libertà Umana di Reporter senza frontiere e sollecita ulteriori sforzi per rafforzare le norme professionali nel settore giornalistico e del giornalismo d'inchiesta, per promuovere il pluralismo dei media, l'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico, l'applicazione dei diritti in materia di lavoro dei professionisti nel settore dei media, la trasparenza per quanto riguarda la proprietà dei media, la sostenibilità e la conformità alle norme europee; constata con preoccupazione la diffusa autocensura tra i giornalisti e l'assenza di eventuali organizzazioni di autoregolamentazione nel settore dei media; esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte della pubblicità finanziata con fondi pubblici sia destinata ai mezzi di comunicazione filogovernativi; sostiene gli attivisti dei media sociali che esercitano pressioni contro la censura di Internet;
30. si dichiara preoccupato per la mancanza di una copertura mediatica analitica e obiettiva nel periodo precedente le elezioni amministrative del marzo 2013, in particolare per quanto riguarda le attività dell'opposizione, la cui copertura durante la campagna elettorale è stata praticamente inesistente, sia nei mezzi di comunicazione statali che in quelli privati; sottolinea che media vigili e professionali sono una condizione sine qua non per l'ulteriore sviluppo di una cultura e di istituzioni democratiche nel paese, così come per il soddisfacimento dei criteri politici;
31. osserva che la sentenza El-Masri, pronunciata il 13 dicembre 2012 dalla Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ravvisato molteplici violazioni della Convenzione europea relativamente al sequestro, alla consegna straordinaria e alla tortura del cittadino tedesco Khaled El-Masri, in data 31 dicembre 2003, e alla sua detenzione presso un albergo di Skopje durata 23 giorni, prima di essere trasferito dall'aeroporto della città in Afghanistan; invita il governo a conformarsi senza indugio a tutti gli aspetti della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fornendo, tra l'altro, scuse ufficiali a El-Masri, pagando il risarcimento imposto dalla Corte e impegnandosi a istituire una commissione internazionale d'inchiesta;
32. accoglie con favore la nuova legge sulle pari opportunità, la prima strategia quinquennale di inserimento della dimensione di genere nel bilancio, elaborata in collaborazione con UN Women, il finanziamento destinato al piano d'azione per l'inclusione dei rom e il progetto per aiutare questi ultimi a legalizzare le proprie abitazioni; si compiace dell'apertura del nuovo Ufficio di sostegno per la comunità LGBT, esprimendo tuttavia preoccupazione per l'atto di vandalismo commesso a suo danno; incoraggia il governo a proseguire gli sforzi volti a rafforzare le politiche contro la discriminazione, specialmente quelle connesse alla discriminazione basata sull'etnia e sull'identità nazionale;
33. invita i ministri e i funzionari a condannare pubblicamente la discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), a garantire che il previsto Gay Pride o le altre attività organizzate dalla comunità LGBT possano svolgersi in modo sicuro e con successo nonché a impegnarsi a favore della non-discriminazione per tutti i motivi citati nel trattato dell'UE; invita i media ad astenersi dall'utilizzo di una retorica contro le persone LGBT, ivi compresi i discorsi d'odio e l'incitamento all'odio;
34. è preoccupato per i casi di maltrattamento da parte della polizia; chiede una continua formazione, professionalizzazione e depoliticizzazione del personale di polizia; ritiene che sia necessario un meccanismo di controllo indipendente per gli organismi preposti all'applicazione della legge al fine di combattere l'impunità e assicurare servizi di polizia democratici e responsabili;
35. sottolinea che il regime di esenzione dall'obbligo del visto concesso ai cittadini del paese e di tutti i paesi dei Balcani occidentali rappresenta un vantaggio molto importante nel processo d'integrazione nell'UE, nonché un incentivo molto forte ad accelerare le riforme nel settore della giustizia e degli affari interni;
36. invita le autorità ad adottare provvedimenti e a cooperare con gli Stati membri dell'UE per evitare richieste indebite di asilo nell'Unione europea da parte dei cittadini del paese, pur garantendo a tutti i cittadini il diritto di viaggiare in regime di esenzione dal visto ed evitando eventuali discriminazioni o stigmatizzazioni dei rom e delle persone appartenenti a gruppi di minoranze etniche; invita i governi degli Stati membri a non contestare od ostacolare gli spostamenti dei cittadini in regime di esenzione dal visto, ma ad esortare le autorità ad attuare politiche che garantiscano a tutti i cittadini un futuro dignitoso nel loro paese;
37. continua a nutrire preoccupazione per la scarsa presenza delle donne sul mercato del lavoro, pur accogliendo con favore l'elevato numero di parlamentari donne rispetto a taluni Stati membri dell'UE; invita le autorità a rafforzare i servizi per l'assistenza ai bambini con disabilità, ai bambini di strada, ai bambini che fanno uso di droghe e che sono vittime di violenza domestica, abusi sessuali o della tratta di esseri umani;
38. plaude ai costanti progressi compiuti dalla Commissione per la protezione contro la discriminazione; chiede che tale Commissione disponga della totalità dell'organico e ritiene che la sua accettazione da parte della Rete europea degli organismi di promozione dell'uguaglianza costituisca un esempio per le altre agenzie e organizzazioni a promuovere l'adesione all'UE attraverso l'integrazione delle stesse nelle pertinenti reti europee;
Società civile
39. ritiene che lo sviluppo di una cultura politica che tragga vantaggio da una società civile indipendente, pluralista, interetnica, interculturale e imparziale sia fondamentale per promuovere il progresso democratico nel paese e che i risultati conseguiti dalla società civile possano accrescere la possibilità che l'elaborazione delle politiche sia fondata su dati concreti; sottolinea che le organizzazioni della società civile devono diventare più forti oltre che indipendenti dagli interessi politici e intensificare progetti comuni e reciprocamente vantaggiosi con le organizzazioni della società civile di paesi vicini e, più in generale, di tutta l'UE;
40. si compiace della consultazione che ha avuto luogo con le organizzazioni della società civile in relazione alle modifiche delle leggi in materia di assistenza legale e fondazioni; chiede una piena e tempestiva consultazione della società civile in merito a tutte le iniziative politiche pertinenti, tra cui il Dialogo ad alto livello sull'adesione, e la partecipazione di membri osservatori della società civile, selezionati in modo trasparente, in seno a tutti i pertinenti gruppi di lavoro del governo;
41. sottolinea il ruolo fondamentale che le organizzazioni della società civile possono svolgere per rendere il processo di adesione all'UE più trasparente, responsabile e inclusivo;
42. ritiene che lo studio parlamentare sullo strumento di assistenza preadesione (IPA) metta in evidenza la necessità che il governo si impegni a conseguire l'obiettivo di creare un partenariato con la società civile ed istituisca un fondo nazionale per fornire un cofinanziamento che consenta alle organizzazioni della società civile di partecipare appieno ai programmi finanziati dall'UE; invita le organizzazioni della società civile a essere pienamente coinvolte nelle decisioni di programmazione del prossimo IPA;
Questioni economiche
43. elogia il paese per aver mantenuto la stabilità macroeconomica; rileva, tuttavia, che il debito del settore pubblico è aumentato, la qualità della governance di bilancio è peggiorata e che la recessione economica mondiale ha avuto un effetto negativo sugli investimenti esteri diretti nel paese;
44. accoglie favorevolmente le misure legislative volte a rafforzare il contesto imprenditoriale come pure l'azione costante finalizzata all'elaborazione di solide strategie macrofinanziarie a medio termine; incoraggia le forze politiche ad avviare un dialogo politico trasparente sulla situazione finanziaria e sugli obblighi di credito del paese;
45. rileva con preoccupazione che la disoccupazione continua ad essere molto elevata, che quella tra i giovani è tra le più alte a livello mondiale e che i tassi di occupazione femminile restano molto bassi; accoglie con favore il piano d'azione per l'occupazione giovanile sviluppato unitamente al programma «lavoro dignitoso» dell'OIL; invita il governo a migliorare il coordinamento tra gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di lavoro e ad avvalersi della formazione congiunta organizzata dalla Confederazione europea dei sindacati per rafforzare le capacità delle parti sociali di impegnarsi in un dialogo sociale efficace; è del parere che siano necessari ulteriori investimenti per rafforzare la capacità di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione al fine di agevolare la creazione di un'economia basata sulla conoscenza;
46. si compiace dei progressi compiuti per quanto concerne l'ammodernamento delle reti di trasporto, energia e telecomunicazione, in particolare degli sforzi profusi per completare il Corridoio X(2); accoglie con favore, data l'importanza dei collegamenti ferroviari nel quadro di un sistema di trasporti sostenibili, l'intenzione del governo di ammodernare o costruire collegamenti ferroviari tra Skopje e le capitali dei paesi vicini e chiede che vengano realizzati maggiori progressi, compreso il completamento del finanziamento a favore dei collegamenti ferroviari all'interno Corridoio VIII(3);
47. sottolinea l'importanza di creare un meccanismo di consultazione fra il governo e le imprese private in sede di adozione delle decisioni sulla lotta alla crisi economica; afferma inoltre che tale meccanismo potrebbe costituire una soluzione alla necessità di adeguare il sistema educativo alle esigenze del mercato, il che potrebbe ridurre la disoccupazione fra i giovani;
48. prende atto degli sforzi compiuti dal governo per ricostruire le infrastrutture stradali a livello locale nel paese, al fine di potenziare il turismo alternativo e migliorare la vita dei cittadini; incoraggia il paese, a tal riguardo, ad adottare un approccio più dinamico nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale nel quadro dell'IPA, il che accrescerà la cooperazione transfrontaliera e i collegamenti tra i paesi della regione;
49. osserva che occorre compiere notevoli sforzi in campo ambientale e in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, la protezione della natura, il controllo dell'inquinamento industriale e la gestione dei rischi; sottolinea che non si può realizzare alcun progresso sostanziale senza un adeguato rafforzamento della capacità amministrativa; invita il governo del paese ad adottare i provvedimenti necessari al riguardo;
50. ribadisce il potenziale che l'energia rinnovabile rappresenta per il paese e accoglie favorevolmente i progressi compiuti grazie alle 21 nuove concessioni accordate per piccole centrali idroelettriche, a una centrale idroelettrica già funzionante e alla costruzione in corso di un parco eolico; invita il governo a elevare il livello del dibattito pubblico sugli impatti dei cambiamenti climatici, a compiere maggiori sforzi per allineare la legislazione nazionale all'acquis dell'Unione in tale settore e ad attuare la legislazione nazionale, soprattutto in materia di gestione delle acque, controllo dell'inquinamento industriale, protezione della natura e cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità amministrativa sia a livello centrale che locale;
51. incoraggia le autorità a intensificare gli sforzi per introdurre l'e-government nel quadro delle riforme della pubblica amministrazione, volte a fornire ai cittadini e alle imprese servizi efficienti, accessibili e trasparenti;
Cooperazione regionale e internazionale
52. si compiace del fatto che il paese attualmente presieda il processo di cooperazione per l'Europa sudorientale e vi apporti il proprio contributo, con l'auspicio che ciò corroborerà una forte agenda europea, il buon vicinato e l'integrazione; sottolinea l'importanza che la cooperazione regionale sia in linea con l'agenda e i valori dell'UE e chiede che vengano realizzati ulteriori progressi a tale proposito; ribadisce l'importanza per l'Unione europea di adoperarsi per l'adesione, senza eccezioni, di tutti i paesi della regione;
53. ritiene che un cambiamento di mentalità, caratterizzato dall'abbandono del concetto di «Balcani occidentali» a favore di quello di «Europa sud-orientale», potrebbe contribuire a questo sforzo;
54. accoglie con favore la partecipazione del paese alla missione EUFOR Althea e l'accordo affinché il paese partecipi a operazioni PSDC di gestione delle crisi; invita il paese ad allinearsi con la posizione dell'UE sulla Corte penale internazionale;
55. invita il governo e tutte le organizzazioni competenti ad adoperarsi per soddisfare le condizioni e i criteri per l'esenzione dal visto nell'area Schengen; sottolinea la necessità di garantire che i cittadini siano pienamente informati circa le restrizioni in materia di esenzione dal visto e che non si abusi del regime di esenzione dal visto o della politica di liberalizzazione dei visti; sottolinea che la sospensione dell'esenzione dal visto comporterà conseguenze economiche e sociali negative;
o o o
56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del paese.
Il Corridoio X è uno dei dieci corridoi paneuropei di trasporto che va da Salisburgo (Austria) a Salonicco (Grecia). Il suo ramo D segue il percorso Veles - Prilep - Bitola - Florina - Igoumenitsa (Via Egnatia).
Il Corridoio VIII è uno dei dieci corridoi paneuropei di trasporto che va da Durazzo (Albania) a Varna (Bulgaria) e attraversa anche Skopje.
Negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti
131k
27k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti (2013/2558(RSP))
– vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA, rilasciata il 28 novembre 2011, e la dichiarazione congiunta UE-USA del Consiglio economico transatlantico (CET) rilasciata il 29 novembre 2011,
– vista la relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello UE-USA sulla crescita e l'occupazione dell'11 febbraio 2013(1),
– vista la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2013 del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy(2),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti(4),
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della settantatreesima riunione interparlamentare del dialogo legislativo transatlantico (DLT), tenutasi a Washington il 30 novembre e il 1° dicembre 2012,
– vista la relazione finale del progetto dal Centro di ricerca per la politica economica (Londra) del marzo 2013, dal titolo «Ridurre le barriere transatlantiche agli scambi commerciali e agli investimenti: una valutazione economica»(5),
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'UE e gli Stati Uniti sono i due principali operatori commerciali e investitori a livello globale e rappresentano insieme circa la metà del PIL e un terzo del commercio mondiali;
B. considerando che i mercati dell'UE e degli Stati Uniti sono profondamente integrati, con una media di circa 2 miliardi di EUR di beni e servizi scambiati bilateralmente ogni giorno a sostegno di milioni di posti di lavoro in entrambe le economie, e che gli investimenti dell'UE e degli Stati Uniti costituiscono il vero motore delle relazioni transatlantiche, con investimenti bilaterali pari a un totale di oltre 2 394 miliardi di EUR nel 2011;
C. considerando che, secondo la relazione di valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione sulla base di una relazione del Centro di ricerca per la politica economica, un partenariato transatlantico ampio e ambizioso in materia di scambi commerciali e investimenti, una volta pienamente attuato, potrebbe apportare notevoli vantaggi economici complessivi, sia per l'UE (119,2 miliardi di EUR l'anno) che per gli Stati Uniti (94,9 miliardi di EUR l'anno), nonché un aumento delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti del 28% e del totale delle esportazioni dell'UE del 6%, il che gioverebbe, quindi, sia agli esportatori di beni e servizi dell'Unione che ai consumatori dell'UE;
D. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono valori comuni, ordinamenti giuridici comparabili e norme rigorose, seppur diverse, in materia di protezione del lavoro, dei consumatori e dell'ambiente;
E. considerando che l'economia globale deve far fronte a una serie di sfide e all'ascesa di nuovi soggetti e che sia l'Unione europea che gli Stati Uniti devono sfruttare appieno le potenzialità di una più stretta cooperazione economica, per avvalersi dei vantaggi del commercio internazionale in termini di superamento della crisi economica e di conseguimento di una ripresa economica globale;
F. considerando che, a seguito del vertice UE-USA del novembre 2011, il Gruppo ad alto livello sulla crescita e l'occupazione è stato incaricato di individuare opzioni per incrementare il commercio e gli investimenti al fine di sostenere una creazione di posti di lavoro, una crescita economica e una competitività reciprocamente vantaggiose;
G. considerando che il Gruppo ad alto livello sulla crescita e l'occupazione ha analizzato congiuntamente una vasta gamma di opzioni possibili per l'espansione del commercio e degli investimenti transatlantici e, nella sua relazione finale, è giunto alla conclusione che un accordo completo in materia di scambi e investimenti fornirebbe i vantaggi più consistenti a entrambe le economie;
H. considerando che l'UE è convinta che l'obiettivo decisivo sia quello di sviluppare e rafforzare il sistema multilaterale; che, tuttavia, ciò non preclude accordi bilaterali che vadano oltre gli impegni assunti in seno all'OMC e che siano complementari alle norme multilaterali, poiché sia gli accordi regionali che gli accordi di libero scambio portano a una crescente armonizzazione delle norme e una liberalizzazione più diffusa, il che è propizio al sistema commerciale multilaterale;
I. considerando che il 12 marzo 2013 la Commissione ha proposto l'autorizzazione all'avvio di negoziati e progetti di direttive di negoziato destinati all'esame del Consiglio;
Contesto strategico, politico ed economico
1. ritiene che l'importanza strategica della relazione economica tra UE e Stati Uniti vada ribadita e approfondita e che entrambe le parti debbano progettare strategie comuni in materia di commercio mondiale, investimenti e problemi legati agli scambi, come standard, norme e regolamenti, in modo da sviluppare una visione transatlantica più ampia e una serie di obiettivi strategici condivisi;
2. reputa fondamentale che l'UE e gli Stati Uniti realizzino le potenzialità inutilizzate di un mercato transatlantico veramente integrato, al fine di massimizzare la creazione di posti di lavoro dignitosi e stimolare le potenzialità di crescita intelligente, solida, sostenibile ed equilibrata; ritiene che ciò sia particolarmente attuale alla luce della crisi economica in atto, della situazione dei mercati finanziari e delle condizioni di finanziamento, del livello elevato del debito pubblico, degli alti tassi di disoccupazione e delle modeste proiezioni di crescita su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché in considerazione dei vantaggi derivanti da una risposta veramente coordinata a questi problemi condivisi;
3. ritiene che l'UE debba avvalersi della sua vasta esperienza negoziale in materia di accordi commerciali bilaterali completi e approfonditi per ottenere risultati ancora più ambiziosi con gli Stati Uniti;
Relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello sulla crescita e l'occupazione
4. saluta con favore la pubblicazione della relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello sulla crescita e l'occupazione e approva senza riserve la raccomandazione di avviare negoziati per un accordo completo in materia di scambi e investimenti;
5. si compiace dell'importanza attribuita nella relazione finale agli aspetti seguenti: i) un ambizioso miglioramento del reciproco accesso al mercato dei beni, dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, ii) la riduzione degli ostacoli non tariffari e il miglioramento della compatibilità dei regimi normativi e iii) lo sviluppo di regole comuni condivise per affrontare le sfide e le opportunità del commercio globale;
6. condivide l'opinione secondo la quale, in considerazione delle basse tariffe medie già esistenti, la chiave per sbloccare le potenzialità delle relazioni transatlantiche risiede nell'affrontare gli ostacoli non tariffari, che consistono principalmente in procedure doganali, norme tecniche e restrizioni normative interne; sostiene l'obiettivo, proposto dal Gruppo di lavoro ad alto livello, di avanzare progressivamente verso un mercato transatlantico ancora più integrato;
7. valuta positivamente la raccomandazione di studiare nuovi mezzi per ridurre i costi inutili e i ritardi amministrativi derivanti dalla regolamentazione, raggiungendo nel contempo i livelli di salute, sicurezza e tutela ambientale che ciascuna parte ritenga opportuni, o realizzando altrimenti i legittimi obiettivi normativi;
Mandato negoziale
8. ribadisce il proprio sostegno a un accordo completo e approfondito in materia di scambi commerciali e investimenti con gli Stati Uniti, tale da sostenere la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i lavoratori europei, arrecare benefici diretti ai consumatori europei, aprire nuove opportunità affinché le imprese europee – in particolare le PMI – possano vendere beni e prestare servizi negli Stati Uniti, fornire il pieno accesso ai mercati degli appalti pubblici statunitensi e migliorare le opportunità di investimento dell'UE negli Stati uniti;
9. invita il Consiglio a dare un seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello e ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti con gli Stati Uniti;
10. sottolinea che un tale accordo deve essere ambizioso e vincolante a tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, compresi tutti gli organismi di regolamentazione e le altre autorità competenti; sottolinea che l'accordo, oltre a determinare una vera e duratura apertura reciproca del mercato e agevolazioni commerciali sul territorio, dovrebbe anche prestare una particolare attenzione alle modalità strutturali per conseguire una maggiore convergenza normativa transatlantica; ritiene che l'accordo non dovrebbe rischiare di compromettere la diversità culturale e linguistica dell'Unione, anche nel settore dei servizi audiovisivi e culturali;
11. reputa essenziale che l'UE e gli Stati membri mantengano la possibilità di preservare e sviluppare le rispettive politiche culturali e in materia di audiovisivi, e che possano farlo nel contesto delle rispettive legislazioni, delle norme e degli accordi vigenti; chiede pertanto che l'esclusione dei servizi culturali e audiovisivi, compresi quelli forniti online, sia dichiarata esplicitamente nel mandato negoziale;
12. sottolinea che la proprietà intellettuale è una delle forze trainanti dell'innovazione e della creazione, nonché una delle colonne portanti di un'economia basata sulla conoscenza, e che l'accordo dovrebbe non solo includere una forte protezione di settori ben definiti e specifici dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), comprese le indicazioni geografiche, ma anche essere coerente con gli accordi internazionali già esistenti; ritiene che altre aree di divergenza in materia di DPI debbano essere risolte in linea con le norme internazionali di protezione;
13. reputa che l'accordo debba garantire il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali; ribadisce il proprio sostegno a un livello elevato di protezione dei dati personali, che gioverebbe ai consumatori di entrambe le sponde dell'Atlantico; ritiene che l'accordo debba tenere conto delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) per quanto riguarda la protezione dei dati personali;
14. ricorda l'importanza del settore dei trasporti ai fini della crescita e dell'occupazione, in particolare nell'aviazione, laddove l'UE e gli Stati Uniti contribuiscono per il 60% al traffico aereo mondiale; sottolinea che i negoziati dovrebbero affrontare adeguatamente le attuali restrizioni ai servizi di trasporto marittimo e aereo prestati da imprese europee, anche in relazione a questioni quali la proprietà straniera delle compagnie aeree e la reciprocità in materia di cabotaggio, nonché il controllo delle merci trasportate per via marittima;
15. pone in rilievo l'importanza delle valutazioni di rischio e dello scambio di informazioni fra le due parti riguardo alla vigilanza del mercato e l'identificazione dei prodotti contraffatti;
16. apprezza, in particolare, la raccomandazione rivolta dal Gruppo di lavoro ad alto livello all'UE e agli Stati Uniti di affrontare gli aspetti ambientali e lavorativi del commercio e dello sviluppo sostenibile; ritiene opportuno tenere conto dell'esperienza maturata grazie ai precedenti accordi commerciali conclusi dall'Unione europea e agli impegni di lunga data tra l'UE e gli Stati Uniti al fine di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e ambiente, nonché di promuovere le norme di base e i parametri di riferimento stabiliti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), come pure il lavoro dignitoso e lo sviluppo sostenibile; incoraggia l'armonizzazione delle norme in materia di responsabilità sociale delle imprese; riconosce che, probabilmente, il conseguimento di norme comuni comporterà delle sfide, sia sul piano tecnico che su quello politico, e sottolinea che l'obiettivo comune dovrebbe essere assicurare che le ambizioni riguardo all'ambiente non vengano ridimensionate;
17. sottolinea la natura sensibile di determinati settori del negoziato, come ad esempio quello agricolo, in cui le percezioni riguardo agli organismi geneticamente modificati (OGM), la clonazione e la salute dei consumatori tendono a divergere fra gli Stati Uniti e l'Unione europea; vede una cooperazione rafforzata negli scambi agricoli come un'opportunità e sottolinea l'importanza di raggiungere un risultato ambizioso ed equilibrato su questo fronte; evidenzia che l'accordo deve lasciare impregiudicati i valori fondamentali dei due partner commerciali, ad esempio il principio di precauzione nell'UE; chiede agli Stati Uniti di revocare il bando alle importazioni che ha imposto all'UE sui prodotti a base di carni bovine, nell'ottica di creare un clima di fiducia reciproca;
18. sottolinea che i negoziati dell'accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti devono riguardare anche i servizi finanziari e chiede, in tale contesto, che sia prestata una particolare attenzione all'equivalenza, al riconoscimento reciproco, alla convergenza e all'extraterritorialità, aspetti che rivestono un'importanza centrale per ambo le parti; richiama l'attenzione ai benefici che deriverebbero dalla convergenza a favore di un quadro normativo comune in materia finanziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti; sottolinea che, se l'accesso ai mercati deve essere valutato positivamente, i processi di vigilanza prudenziale sono fondamentali per ottenere una corretta convergenza; evidenzia che l'impatto negativo dell'extraterritorialità va ridotto al minimo e non deve costituire un pretesto per rinunciare a un approccio coerente alla regolamentazione dei servizi finanziari;
19. ribadisce il proprio sostegno alla rimozione degli ostacoli normativi inutili e incoraggia la Commissione e l'Amministrazione statunitense a inserire nell'accordo meccanismi (come la cooperazione normativa a monte in fase precoce) volti a evitare l'insorgere di ostacoli in futuro; ritiene che il miglioramento della legislazione, così come la riduzione degli oneri normativi e amministrativi, siano questioni da porre in primo piano in sede di negoziato dell'accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti e che una maggiore convergenza normativa transatlantica debba dar luogo a una regolamentazione più snella, più facile da comprendere e da applicare, soprattutto per le PMI;
20. ribadisce la propria convinzione secondo cui un accordo globale UE-USA in materia di scambi commerciali e investimenti ha le potenzialità per generare una situazione reciprocamente vantaggiosa e positiva per entrambe le economie e che un maggiore livello di integrazione aumenterebbe notevolmente i benefici per entrambe le economie; è dell'avviso che l'allineamento delle norme tecniche di regolamentazione, ove possibile, garantirebbe che l'UE e gli Stati Uniti continuino a definire standard mondiali e spianerebbe la via alla creazione di norme internazionali; è fermamente convinto che i vantaggi derivanti dall'accordo in termini di commercio internazionale e normalizzazione meritino un'attenta valutazione e formulazione;
21. ricorda la necessità di uno sforzo proattivo e di un impegno continuo e trasparente da parte della Commissione, unitamente a un folto gruppo di soggetti interessati tra cui i rappresentanti delle imprese, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori, durante l'intero processo negoziale, al fine di garantire discussioni concrete, instaurare un clima di fiducia nei negoziati, ottenere un contributo equilibrato dalle varie parti e favorire il sostegno pubblico tenendo conto delle considerazioni espresse dai vari soggetti interessati; incoraggia tutte le parti coinvolte a partecipare attivamente, contribuendo con iniziative e informazioni pertinenti per i negoziati;
22. avverte che le considerazioni qualitative dovrebbero prevalere su quelle temporali e confida nel fatto che i negoziatori non si affrettino a concludere un accordo che non comporti benefici tangibili e sostanziali per le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri cittadini;
Ruolo del Parlamento
23. attende con interesse l'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare rapidamente ed esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); si impegna ad affrontare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato; si impegna ad assumere un ruolo proattivo nel collaborare con le sue controparti statunitensi in fase di introduzione di nuove normative;
24. si impegna a lavorare a stretto contatto con il Consiglio, la Commissione, il Congresso e l'Amministrazione degli Stati Uniti nonché i soggetti interessati per realizzare le piene potenzialità economiche, sociali e ambientali insite nelle relazioni economiche transatlantiche e rafforzare il ruolo guida dell'UE e degli Stati Uniti nella liberalizzazione e nella regolamentazione del commercio e degli investimenti esteri; si impegna a incoraggiare una più intensa cooperazione bilaterale tra UE e Stati Uniti al fine di riconfermare la leadership di entrambe le parti nel commercio e negli investimenti esteri;
25. ricorda che al Parlamento sarà chiesta l'approvazione del futuro accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che, di conseguenza, si dovrà tenere debitamente conto delle sue posizioni in tutte le fasi;
26. ricorda che il Parlamento si adopererà per monitorare l'attuazione del futuro accordo;
o o o
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Amministrazione e al Congresso degli Stati Uniti.
Accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania
134k
29k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (2012/2929(RSP))
– viste la sue precedenti risoluzioni sul Birmania/Myanmar, in particolare quelle del 20 aprile 2012(1) e del 22 novembre 2012(2), nonché la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania/Myanmar(3),
– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'UE del 23 aprile 2012 sul Birmania/Myanmar,
– viste la dichiarazione congiunta del 15 giugno 2012 dell'alto rappresentante Catherine Ashton e del Commissario per il commercio Karel De Gucht, in cui si auspicava il ripristino delle preferenze commerciali per il Birmania/Myanmar nonché la dichiarazione del 6 febbraio 2013 del portavoce dell'alto rappresentante in cui si anticipava l'eventuale costituzione di una gruppo specifico UE-Myanmar/Birmania al fine di rafforzare la cooperazione economica,
– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (COM(2012)0524),
– visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008(4) , relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate,
– vista la risoluzione concernente le misure sul Myanmar adottata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione dell'OIL, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro il 13 giugno 2012,
– vista la Strategia congiunta Myanmar/OIL per l'eliminazione del lavoro forzato entro il 31 dicembre 2015 adottata dalle autorità del Myanmar/Birmania il 5 luglio 2012,
– visto il documento del governo USA dell'11 luglio 2012 dal titolo «Reporting Requirements on Responsible Investment in Burma»(5),
– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania del 6 marzo 2013,
– viste la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, approvata nel 1998, e le convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro, segnatamente: l'abolizione del lavoro forzato (29 (1930) e 105 (1957)); la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva (87 (1948) e 98 (1949)); l'abolizione del lavoro minorile (138 (1973) e 182 (1999)); la non discriminazione nel lavoro (100 (1951) e 111 (1958)),
– visto il piano d'azione per prevenire il reclutamento e l'impiego di minori da parte delle forze armate del Myanmar, sottoscritto dal governo del Myanmar/Birmania e dall'ONU il 27 giugno 2012,
– vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e in particolare il suo articolo 38,
– visti i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite(6) e le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 2009(7),
– vista la versione aggiornata dei principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali del 2011,
– viste le linee guida in materia di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative(8),
– visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Pacchetto imprese responsabili» (COM(2011)0685),
– visti i negoziati in atto sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE (la direttiva sulla trasparenza) (COM(2011)0683) e la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese (COM(2011)0684), che modifica la direttiva 2003/51/CE (direttiva sulla contabililità),
– vista la risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali,(9),
– viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva(10), e sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile(11),
– vista la prima riunione interparlamentare PE-Myanmar, tenuta dal 26 febbraio al 2 marzo 2012 e la corrispondente relazione(12),
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nel Myanmar/Birmania la situazione dei diritti umani resta precaria nonostante i passi compiuti dal governo del presidente Thein Sein;
B. considerando che il Myanmar/Birmania si trova in una regione geografica di grande rilevanza strategica e geopolitica specialmente per l'UE, gli Stati Uniti, la Cina, l'India e l'Australia,
C. considerando che i cambiamenti in corso stanno creando importanti opportunità per sviluppare un rapporto migliore tra l'Unione europea e il Myanmar/Birmania, assistere il processo di riforma e contribuire allo sviluppo economico, politico e sociale;
D. considerando che la Commissione ha proposto di ripristinare l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania alla luce delle valutazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), secondo cui le violazioni della convenzione OIL sul lavoro forzato non sono più considerate gravi e sistematiche;
E. considerando che secondo le stime dell'OIL in Myanmar/Birmania si contano ancora circa 5 000 bambini soldati;
F. considerando necessario procedere con cautela, tenendo presente che, secondo la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar, permangono gravi preoccupazioni per i diritti umani, tra cui detenzioni arbitrarie, trasferimenti forzati, confisca di terre, impiego di bambini soldato, interventi aggressivi contro le minoranze etniche e un sistema giudiziario debole;
G. considerando che in passato numerosi settori economici del Myanmar/Birmania, tra cui quello minerario, del legname, del petrolio, del gas e della costruzione di dighe, sono stati direttamente connessi a gravi casi di violazioni dei diritti umani e degrado ambientale, rappresentando nel contempo la principale fonte di entrate per il governo militare;
H. considerando che le imprese che operano in Stati fragili e in zone di governo deboli, come il Myanmar/Birmania, sono confrontate ad un maggior rischio di causare o contribuire a determinare violazioni dei diritti umani; che pertanto sono necessarie misure speciali per evitare questo rischio, come riconosciuto dagli obblighi di notifica del governo degli Stati Uniti sugli investimenti responsabili in Myanmar/Birmania;
I. considerando che le imprese europee, con le loro controllate e i loro subappaltatori, possono svolgere un ruolo fondamentale per la promozione e la diffusione in tutto il mondo di norme sociali e del lavoro;
J. considerando che ogni impresa che opera in Myanmar/Birmania dovrebbe essere tenuta a soddisfare gli obblighi relativi all'osservanza degli standard internazionali in materia di diritti umani e quindi deve:
a)
attenersi ai suoi obblighi giuridici nazionali e internazionali legati alle norme vigenti nel settore dei diritti umani, dei diritti sociali, del lavoro e dell'ambiente;
b)
dar prova di un sincero impegno in materia di diritti, tutela e benessere della sua manodopera e dei cittadini in generale;
c)
rispettare la libertà di associazione e la contrattazione collettiva;
d)
astenersi dall'appropriazione di terre e dai trasferimenti forzati delle popolazioni locali;
e)
affrontare eventuali infrazioni in modo rapido ed efficace;
1. riconosce i passi notevoli compiuti dal presidente Thein Sein e dagli altri riformatori in Myanmar/Birmania con l'introduzione di riforme democratiche nell'ultimo anno, che hanno indotto la Commissione a proporre il ripristino dell'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie generalizzate; sollecita i responsabili a proseguire in via prioritaria tale processo affinché la democratizzazione piena, il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali siano permanenti e irrevocabili;
2. chiede di proseguire i colloqui di pace con i gruppi etnici, in particolare i katchin, ed esorta le autorità del Myanmar/Birmania a fissare un piano d'azione per porre fine alla repressione nei confronti dei rohingya e delle altre minoranze represse, anche tramite il riconoscimento dei diritti di cittadinanza, la lotta ai pregiudizi radicati e ai comportamenti discriminatori fondati sull'etnia e la religione nonché lo sviluppo di una politica d'integrazione e di riconciliazione a lungo termine per le comunità sfollate;
3. sollecita il governo del Myanmar/Birmania ad aderire ai principi della buona governance e a rilasciare tutti i prigionieri politici ancora detenuti senza indugio e senza condizioni; chiede inoltre al governo del Myanmar/Birmania di garantire il rispetto della libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, di continuare la stretta collaborazione con organizzazioni quali l'OIL al fine di eliminare il lavoro forzato e di garantire che l'applicazione delle leggi in materia di organizzazioni dei lavoratori e manifestazioni e riunioni pacifiche sia in linea con le norme internazionali sui diritti umani;
4. esorta il governo del Myanmar/Birmania a ratificare la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e i suoi due protocolli opzionali, a concedere al Comitato internazionale della Croce Rossa e ai gruppi nazionali di monitoraggio pieno accesso alle prigioni e ad adottare azioni immediate ed efficaci di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti;
5. esorta il governo del Myanmar/Birmania ad accelerare gli sforzi di revisione e riforma della legislazione e delle disposizioni giuridiche che violano le norme internazionali in materia di diritti umani, specificando con chiarezza le date entro le quali ciascuna revisione sarà conclusa; osserva che tali riforme devono includere la partecipazione illimitata dei gruppi della società civile e l'assistenza degli organismi internazionali per i diritti umani, quali l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR); chiede al governo di garantire l'effettiva attuazione delle nuove leggi e di quelle riviste, anche tramite la formazione e il rafforzamento delle capacità degli organismi di esecuzione, dei rappresentanti delle professioni legali, degli appartenenti alle forze dell'ordine e della magistratura;
6. si rammarica del fatto che l'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani non abbia ancora potuto assicurare una presenza permanente nel paese, nonostante le numerose promesse del presidente Thein Sein;
7. sottolinea quanto sia importante trattare in modo indipendente tutte le accuse di violazioni dei diritti umani nelle zone colpite da conflitti e concedere alle Nazioni Unite e agli altri operatori umanitari l'accesso a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza umanitaria, sia nelle zone controllate dal governo sia in quelle da esso non controllate;
8. chiede inoltre al governo del Myanmar/Birmania di dare piena attuazione al suo Piano d'azione congiunto con l'OIL sull'eliminazione del lavoro forzato entro il 31 dicembre 2015 e di continuare la stretta collaborazione con organizzazioni quali l'OIL al fine di eliminare tale pratica e di garantire che l'applicazione delle leggi in materia di organizzazioni dei lavoratori e manifestazioni e riunioni pacifiche sia in linea con le norme internazionali sui diritti umani;
9. osserva l'attuazione della legge sugli investimenti esteri nel novembre 2012, che prevede una liberalizzazione senza precedenti dell'economia; sottolinea l'importanza di ratificare il memorandum d'intesa dell'OIL, firmato dal ministro del Lavoro birmano, con lo scopo di porre fine al lavoro forzato entro il 2015, nonché di attuare il piano per adottare leggi anticorruzione e in materia di imposizione fiscale;
10. riconosce che, in ragione del lungo periodo di governo militare che ha permeato e strutturato tutti i settori della società birmana, e nonostante le iniziative importanti di democratizzazione, i cambiamenti sono lenti e richiedono il sostegno e l'aiuto internazionale;
11. esprime profonda preoccupazione riguardo alle relazioni che indicano che il reclutamento forzato di bambini nei ranghi del Tatmadaw Kyi (esercito del Myanmar) e delle forze della guardia di confine non è cessato e invita pertanto il governo del Myanmar/Birmania ad attuare rapidamente tutti gli elementi del piano d'azione sui bambini soldato, che è stato firmato dalle Nazioni Unite, e a far sì che la protezione dei bambini assuma una priorità elevata nell'agenda delle riforme;
12. invita il governo del Myanmar/Birmania a garantire che gli agricoltori e le comunità siano tutelati contro la confisca dei terreni e le espropriazioni forzate, in linea con le norme internazionali; rileva le preoccupazioni riguardo alla Costituzione e alle leggi sui terreni agricoli e sulla gestione dei terreni liberi, incolti e vergini, che autorizzano il governo a confiscare terreni per progetti che secondo quest'ultimo sono di «interesse nazionale», permettendo al governo di utilizzare tutti i terreni «liberi», alcuni dei quali sono occupati e forniscono sostentamento alle comunità; osserva altresì che uomini d'affari con le giuste conoscenze stanno intraprendendo azioni giudiziarie per registrare tali terreni a proprio nome;
13. sottolinea l'importanza del programma di assistenza della Commissione relativo al commercio a breve termine che inizierà nel 2013; invita il governo del Myanmar/Birmania a rafforzare le proprie istituzioni e politiche commerciali, tenuto conto dei loro effetti positivi sull'economia del paese, e ad adottare tutte le misure necessarie a massimizzare i vantaggi dell'assistenza dell'UE in materia commerciale e del ripristino delle preferenze «Tutto tranne le armi»;
14. chiede un aumento degli aiuti bilaterali dell'UE per lo sviluppo destinati al Myanmar/Birmania nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e invita il governo del Myanmar/Birmania a promuovere e sostenere azioni nei principali ambiti di competenza dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), ovvero consolidamento della democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; rileva, a tale riguardo, l'attività del centro per la pace del Myanmar finanziato dall'UE; si attende che il governo del Myanmar/Birmania accetti e faciliti l'apertura di un ufficio regionale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani con pienezza di mandato, poiché il paese non ha soltanto bisogno di assistenza tecnica, ma anche di un meccanismo per monitorare da vicino il rispetto dei diritti umani;
15. prende nota della decisione l'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (ASEAN) di accettare la candidatura del Myanmar/Birmania alla presidenza dell'organizzazione nel 2014 quale segnale di rinnovata fiducia nel paese;
16. sottolinea la necessità che il governo del Myanmar/Birmania rafforzi le proprie istituzioni e politiche commerciali, definisca un piano di rafforzamento delle leggi anticorruzione e sull'imposizione fiscale e istituisca un quadro per le imprese, in linea con le norme internazionali in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese;
17. accoglie con favore l'impegno del governo del Myanmar/Birmania ad aderire all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), che imporrà al governo di divulgare le entrate ottenute dalle industrie estrattive e dalle attività economiche; invita inoltre il governo del Myanmar/Birmania ad agire quanto più rapidamente possibile per conformarsi pienamente all'EITI, attraverso il soddisfacimento di tutti i requisiti pertinenti, prevedendo nel contempo il pieno coinvolgimento della società civile nel processo;
18. riconosce che il commercio e gli investimenti responsabili e sostenibili - anche con l'Unione e da essa provenienti - possono sostenere gli sforzi intrapresi dal Myanmar/Birmania per combattere la povertà e garantire che più ampi settori della popolazione possano beneficiare delle misure adottate; rileva, tuttavia, che ciò deve esser fatto promuovendo l'attuazione dei più elevati standard di integrità e responsabilità sociale delle imprese, come stabilito nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, nei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani e nella strategia dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)0681);
19. ritiene che la divulgazione di informazioni agli investitori e ai consumatori costituisca un elemento chiave della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e debba essere fondata su principi sociali e ambientali facilmente applicabili e misurabili; sottolinea l'importanza di questo elemento anche al fine di proteggere il valore a lungo termine degli investimenti europei; chiede che tale divulgazione si basi fermamente sul sostegno dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del principio di rendicontazione integrata;
20. prende atto dei passi positivi compiuti nell'ambito dell'attuale riforma della direttiva sulla trasparenza e della direttiva sulla contabilità nell'affrontare la questione della RSI bilanciando la legittima ricerca di trasparenza e responsabilità con l'onere che la rendicontazione comporta per le società interessate; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'EITI e per una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; sottolinea che tale rendicontazione paese per paese dovrebbe riguardare settori che, nel Myanmar/Birmania, sono stati collegati direttamente alle violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e alla distruzione ambientale, tra cui quello minerario, del legname, del petrolio e del gas;
21. invita le grandi imprese europee che operano nel Myanmar/Birmania a riferire in merito alle loro politiche e procedure di dovuta diligenza relative ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e all'ambiente, nonché riguardo alla loro applicazione;
22. invita la Commissione a monitorare gli impegni assunti dalle imprese dell'UE nell'ambito dei principi e degli orientamenti della RSI riconosciuti a livello internazionale, in linea con la sua comunicazione sulla strategia dell'UE in materia di RSI, nonché degli eventuali requisiti volontari che potrebbero essere adottati unilateralmente dalle imprese dell'UE, e a definire orientamenti sui diritti umani per i settori del petrolio e del gas;
23. invita la Commissione a continuare a monitorare gli sviluppi nel Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e le altre violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, e a reagire a tali sviluppi in conformità delle procedure e dei meccanismi in vigore, comprese, se del caso, rinnovate proposte di revocare le preferenze commerciali;
24. si attende che il SEAE consulti il Parlamento e lo tenga informato sul processo di istituzione di un dialogo «Diritti umani» con il Myanmar/Birmania;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania.
Principi guida su imprese e diritti umani: attuazione del quadro delle Nazioni Unite «proteggere, rispettare e sanare» del 16 giugno 2011, sostenuto dal Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU:http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf.
http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.
– visti l'articolo 192, l'articolo 265, paragrafo 5, e l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248),
– vista la Convenzione alpina del 7 novembre 1991,
– visti la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata «Strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana» (COM(2010)0715) e il piano d'azione indicativo che l'accompagna (SEC(2009)0712),
– vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Danubio(1),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011, nelle quali si invitano gli Stati membri a «proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali»,
– vista la proposta, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che le strategie macroregionali sono volte a permettere una migliore utilizzazione delle risorse esistenti per far fronte a problemi di sviluppo territoriale, identificando risposte congiunte alle sfide comuni, migliorando l'integrazione territoriale e rafforzando l'efficacia di diverse forme di politiche sostenute dall'Unione europea e di partenariati fra le amministrazioni pubbliche e le autorità locali e regionali nonché altre istituzioni e organizzazioni della società civile;
B. considerando che la Commissione propone che l'aspetto transnazionale della politica di cooperazione territoriale sia rafforzato e che qualsiasi nuova strategia macroregionale sia avviata su base volontaria ma si basi sulle esperienze precedenti e le migliori pratiche;
C. considerando che i territori che compongono la regione alpina hanno molte caratteristiche in comune, quali l'unicità geografica delle loro zone di alta montagna e le loro strette interazioni con le maggiori città della cintura perialpina;
D. considerando che la strategia macroregionale per le Alpi, che dovrebbe essere comparabile alle strategie adottate dall'UE per le regioni del Mar Baltico e del Danubio, offrirà l'opportunità di conferire alle Alpi una nuova dimensione e una maggiore importanza nel quadro dell'Unione europea in termini di un migliore accesso ai finanziamenti;
E. considerando che la regione delle Alpi abbraccia diversi Stati membri dell'UE e paesi terzi, e che costituisce una macroregione interconnessa con capacità economiche eterogenee e preoccupazioni crescenti in materia di questioni ambientali, evoluzione democratica, infrastrutture di trasporto, turismo e questioni energetiche e che il coordinamento delle politiche interne ed esterne di tutte le parti interessate potrebbe produrre migliori risultati e un valore aggiunto;
F. considerando che le Alpi sono montagne di interesse europeo e internazionale, con ecosistemi fragili e un gran numero di ghiacciai gravemente colpiti dai cambiamenti climatici, nonché un gran numero di zone naturali protette e di specie vegetali e animali endemiche protette;
G. considerando che la politica di coesione è volta a conseguire la coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione;
1. ritiene che lo sviluppo di strategie su vasta scala, quali le strategie macroregionali, debba contribuire a rafforzare il ruolo del livello locale e regionale nell'attuazione delle politiche dell'UE e porre il principio della governance multilivello al centro della pianificazione e dell'attuazione della strategia per le Alpi;
2. ricorda i risultati tratti dall'esperienza acquisita con la strategia del Mar Baltico e la strategia per il Danubio per quanto riguarda la trasparenza del processo decisionale e l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE; invita la Commissione a presentare senza indugio un piano d'azione specifico per questa regione al fine di superare gli svantaggi strutturali delle regioni di montagna e di creare le giuste condizioni per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale nella regione;
3. sottolinea il ruolo positivo svolto da strumenti legislativi dell'Unione quali i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) in relazione alle macroregioni, dal momento che forniscono un sostegno strutturale per gli aspetti concreti della cooperazione e lo scambio di buone pratiche, nonché per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo territoriale che permettano la cooperazione delle autorità a diversi livelli;
4. si compiace degli attuali sviluppi nelle regioni dell'area alpina e del forte approccio dal basso verso l’alto adottato da tali regioni, le quali hanno ripetutamente espresso il loro desiderio di una strategia alpina al fine di affrontare efficacemente le sfide comuni a tutto l'arco alpino, sfruttare in modo più coerente il suo considerevole potenziale e rispondere alla necessità di migliorare nella regione alpina la mobilità, la sicurezza energetica, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sociale ed economico, lo scambio culturale e la protezione civile;
5. ritiene che lo sviluppo sostenibile delle Alpi costituisca uno dei principali obiettivi della strategia macroregionale, tenendo presente il gran numero di ghiacciai colpiti dai cambiamenti climatici;
6. è convinto che tale strategia debba altresì incoraggiare la designazione di zone naturali protette europee, e facilitare la cooperazione al riguardo, di cui è esempio la recente iniziativa congiunta del Parc National du Mercantour (Francia) e del Parco Naturale delle Alpi Marittime (Italia);
7. sottolinea l'importanza di allineare il contenuto della strategia per le Alpi alla Convenzione alpina e ai rispettivi protocolli successivi e di tenere conto della cooperazione e delle reti transnazionali esistenti in questo ambito;
8. pone l'accento sul fatto che una strategia macroregionale per le Alpi dovrebbe tenere conto della preservazione delle forme tradizionali – principalmente agricole – di utilizzo del suolo, in modo da promuovere la biodiversità e la preservazione delle aree protette esistenti;
9. chiede che una strategia macroregionale per le Alpi sia oggetto di una valutazione globale da parte della Commissione, sulla base di criteri obiettivi e indicatori misurabili;
10. invita la Commissione ad applicare realmente l'articolo 174 del TFUE mediante un piano strategico, al fine di superare gli svantaggi strutturali delle regioni di montagna e di creare le giuste condizioni per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale nella regione alpina;
11. ritiene che la dimensione territoriale della strategia contribuirà allo sviluppo concreto dell'idea di coesione territoriale;
12. sottolinea che una strategia macroregionale per le Alpi rappresenta uno strumento efficace per rafforzare la cooperazione territoriale europea nella regione interessata, applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione attraverso un uso migliore delle risorse disponibili, facilitando così un coordinamento intersettoriale delle politiche;
13. pone l'accento sul fatto che una strategia macroregionale per le Alpi garantirebbe la complementarità delle diverse iniziative dell'UE riguardanti la regione alpina e le zone di montagna e apporterebbe un vero valore aggiunto a progetti concreti;
14. ritiene che una strategia macroregionale per le Alpi debba coordinare i fondi UE esistenti, in particolare nell'ambito della politica di coesione, al fine di realizzare progetti volti a far fronte a sfide comuni quali la protezione dell'ambiente, gli investimenti nella competitività e nell'innovazione, l'agricoltura e la silvicoltura, l'acqua, l'energia, le questioni ambientali e climatiche e i trasporti;
15. sottolinea che un'eventuale strategia macroregionale per le Alpi sarebbe in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e sarebbe perciò in accordo con l'impegno dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
16. sottolinea l'importanza di rafforzare, attraverso tale strategia, la capacità innovativa della regione alpina sfruttando le competenze della sua forza lavoro, istituendo partenariati e una cooperazione tra gli attori chiave (mercato del lavoro, istruzione, formazione e ricerca, datori di lavoro), mantenendo attivi i giovani nella regione, sostenendo la creatività e potenziando la capacità delle diverse regioni nei settori dell'istruzione, della scienza e della ricerca;
17. sottolinea che il nuovo quadro di cooperazione «macroregionale» deve garantire che gli svantaggi naturali delle regioni periferiche, quali le zone di alta montagna, diventino punti di forza e opportunità e che lo sviluppo sostenibile di queste regioni sia stimolato;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e alle altre istituzioni interessate.
Condizioni di lavoro e norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh
124k
26k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle condizioni di lavoro e le norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh (2013/2638(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, segnatamente quella del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh(1), quella del 14 marzo 2013 sulla situazione in Bangladesh(2) e quella sulla sostenibilità nella catena del valore mondiale del cotone(3),
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata in data 30 aprile 2013 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, e dal commissario per il commercio, Karel De Gucht, a seguito del recente crollo di un edificio in Bangladesh,
– visto l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh,
– visti la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro, il patto mondiale delle imprese (Global Compact) delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali,
– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(4) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(5),
– visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo(6),
– viste le convenzioni dell'OIL sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (C-187 del 2006) e in materia di sicurezza e salute sul lavoro (C-155 del 1981), che non sono state ratificate dal Bangladesh, così come le rispettive raccomandazioni (R-197), viste inoltre la convenzione sull'ispezione del lavoro (C-81 del 1947), della quale il Bangladesh è firmatario, e le relative raccomandazioni (R-164),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),
– viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile(7) , e sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva(8),
– visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti umani, quali approvati dal Consiglio dei diritti umani nel giugno 2011,
– vista la Campagna abiti puliti,
– viste le conclusioni della missione di alto livello dell'OIL in Bangladesh dal 1° al 4 maggio 2013,
– visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 24 aprile 2013 oltre 1 100 persone sono morte e circa 2 500 sono rimaste ferite a seguito del crollo di una fabbrica di abbigliamento nell'edificio del Rana Plaza, a Dacca, in Bangladesh, il che rappresenta la più triste tragedia nella storia dell'industria dell'abbigliamento mondiale;
B. considerando che il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno trovato la morte nell'incendio della fabbrica tessile Tazreen, situata nel distretto di Ashulia (Dacca); che l'8 maggio 2013 otto persone hanno perso la vita nell'incendio di una fabbrica a Dacca; e che si stima che, dal 2005, 600 lavoratori del settore tessile abbiano perso la vita in incendi di fabbriche nel solo Bangladesh, prima che si verificasse la tragedia del Rana Plaza;
C. considerando che il proprietario del Rana Plaza e altre otto persone sono stati arrestati e sono state mosse loro accuse penali per aver costruito illegalmente l'edificio, il quale avrebbe sviluppato gravissimi problemi strutturali, e per aver comunque costretto i lavoratori a continuare a lavorare nonostante le loro preoccupazioni in merito alla sicurezza;
D. considerando che le condizioni di tali fabbriche tessili sono spesso carenti, con scarsa considerazione per i diritti dei lavoratori come quelli riconosciuti dalle principali convenzioni dell'OIL e spesso con scarsa o nessuna considerazione per la sicurezza; che in molti casi i proprietari di tali fabbriche sono rimasti impuniti e che pertanto hanno fatto poco per migliorare le condizioni di lavoro;
E. considerando che, nel caso della fabbrica Tazreen, il proprietario non è stato arrestato, sebbene una commissione d'inchiesta governativa composta dal ministero degli Affari interni e dalla commissione parlamentare permanente sul lavoro avesse concluso che avrebbe dovuto essere incriminato penalmente per negligenza imperdonabile;
F. considerando che il mercato europeo rappresenta la principale destinazione delle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento del Bangladesh e che società occidentali di primo piano riconoscono di avere concluso contratti con le fabbriche del Rana Plaza per la fornitura di capi di abbigliamento;
G. considerando che il Bangladesh è diventato il secondo più grande esportatore mondiale di abiti confezionati, superato solo dalla Cina, che vi sono oltre 5 000 fabbriche tessili in cui sono impiegati circa 4 milioni di persone, e che il settore dell'abbigliamento rappresenta attualmente il 75% delle sue esportazioni;
H. considerando che l'industria tessile è ritenuta uno dei settori industriali più inquinanti; che la filatura, la tessitura e la produzione di fibre industriali possono danneggiare la qualità dell'aria e rilasciare nell'atmosfera numerosi agenti volatili particolarmente nocivi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente;
I. considerando che, secondo le informazioni disponibili, i lavoratori del Rana Plaza erano pagati soltanto 29 euro al mese; che, secondo la Campagna abiti puliti, i costi della manodopera in questo settore rappresentano solamente dall'1 al 3% del prezzo finale del prodotto, e che stanno aumentando le pressioni sui prezzi;
J. considerando che diverse importanti società occidentali hanno ora firmato un accordo giuridicamente vincolante elaborato da organizzazioni locali del lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle norme di base in materia di sicurezza sul luogo di lavoro all'interno delle fabbriche di abbigliamento in Bangladesh, in seguito alle critiche diffuse delle società internazionali che collaborano con i produttori di abbigliamento locali;
1. esprime il proprio dolore dinanzi alla tragica perdita prevenibile di oltre 1 100 vite e ai migliaia di feriti, in seguito al crollo dell'edificio del Rana Plaza a Dacca; esprime le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti e condanna i responsabili di non aver prevenuto, ancora una volta, una così grave perdita di vite umane;
2. sottolinea che incidenti di questo tipo mettono tragicamente in evidenza la mancanza di norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrano che occorre agire urgentemente per migliorare l'attuazione delle norme di lavoro fondamentali dell'OIL e rafforzare il rispetto dei principi di responsabilità sociale delle imprese da parte delle imprese multinazionali di distribuzione nel settore tessile;
3. difende il diritto dei lavoratori in Bangladesh a organizzarsi, iscriversi e aderire a sindacati indipendenti senza tema di repressioni; ritiene che l'esistenza di strutture sindacali democratiche rappresenti uno strumento essenziale nella lotta a favore di norme sanitarie e di sicurezza più rigorose e condizioni di lavoro migliori, compresi salari più elevati; invita il governo del Bangladesh a garantire questi diritti fondamentali;
4. si compiace dell'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh, concluso il 15 maggio 2013 da sindacati, ONG e circa 40 multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili, finalizzato a migliorare le norme di sicurezza negli impianti produttivi (e contenente accordi in merito al finanziamento di tali misure), in particolare attraverso l'istituzione di un sistema di ispezioni indipendenti, comprensivo di relazioni pubbliche e dell'obbligo di provvedere alle riparazioni e all'ammodernamento, e attraverso il sostegno attivo alla creazione di «comitati per la salute e la sicurezza», con la partecipazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori in ciascuna fabbrica; invita tutti gli altri marchi di abbigliamento interessati a sostenere questo sforzo, compresi i rivenditori al dettaglio di prodotti tessili Walmart, Gap, Metro, NKD e Ernstings, i quali continuano a respingere ogni accordo vincolante;
5. accoglie positivamente il piano d'azione adottato il 4 maggio 2013 dal governo, dai datori di lavoro, dai lavoratori e dall'OIL che impegna soprattutto le parti a riformare le norme in materia di lavoro, consentendo ai lavoratori di formare associazioni sindacali senza il preventivo consenso dei proprietari delle fabbriche e di avviare la contrattazione collettiva, a valutare entro la fine del 2013 la sicurezza di tutte le fabbriche di prodotti di abbigliamento destinati all'esportazione presenti in Bangladesh, a trasferire le fabbriche non sicure e ad assumere centinaia di ispettori supplementari;
6. auspica che l'accordo e il piano d'azione siano attuati in modo completo e tempestivo; plaude, a tale proposito, all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del governo del Bangladesh, in data 13 maggio 2013, della legge (emendamento) sul lavoro 2013 del Bangladesh, che prevede disposizioni relative a un'assicurazione di gruppo e servizi sanitari nelle fabbriche; esorta il parlamento del Bangladesh ad approvare l'emendamento senza indugio in occasione della sua prossima seduta; plaude inoltre alla decisione del governo del Bangladesh di aumentare nelle prossime settimane il salario minimo e lo esorta a perseguire in termini di legge le imprese che corrispondono illegalmente salari inferiori;
7. rammenta che il Bangladesh beneficia di un accesso al mercato dell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» del sistema di preferenze generalizzate (SPG), e che tali preferenze possono essere revocate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento SPG in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei pertinenti organismi di controllo;
8. invita la Commissione a verificare il rispetto delle convenzioni da parte del Bangladesh e si attende che venga valutata la possibilità di avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 18 del regolamento SPG qualora sia constatata una grave e sistematica violazione dei principi in esse contenute da parte del paese;
9. deplora profondamente che il governo del Bangladesh non abbia potuto far rispettare la regolamentazione nazionale in materia edilizia; invita il governo e le autorità giudiziarie competenti a indagare sulle accuse secondo le quali la mancata attuazione di tali disposizioni sarebbe dovuta alla collusione tra funzionari corrotti e proprietari immobiliari intenzionati a ridurre i propri costi;
10. si attende che i responsabili di reati colposi o altri reati penali connessi al crollo del Rana Plaza, all'incendio della fabbrica della Tazreen e ad altri incendi siano assicurati alla giustizia; auspica che le autorità locali e i dirigenti delle fabbriche cooperino al fine di garantire a tutte le vittime pieno accesso al sistema giudiziario, consentendo loro di richiedere un indennizzo; si aspetta che le multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili realizzati in dette fabbriche partecipino all'istituzione di un piano di compensazione finanziaria; valuta positivamente le iniziative già intraprese dal governo del Bangladesh per sostenere le vittime e le loro famiglie;
11. chiede a tutte le imprese, in particolare ai marchi di abbigliamento che appaltano o subappaltano a fabbriche in Bangladesh o in altri paesi, di aderire integralmente alle pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese riconosciute a livello internazionale, in particolare alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, alla norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000, alla dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale dell'OIL e ai principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, nonché di controllare minuziosamente le proprie catene di approvvigionamento onde garantire che le loro merci siano prodotte esclusivamente in fabbriche che rispettano appieno le norme di sicurezza e i diritti dei lavoratori;
12. invita la Commissione a promuovere attivamente un comportamento responsabile fra le imprese dell'Unione europea che operano all'estero, in particolare garantendo la rigorosa osservanza di tutti i loro impegni giuridici, segnatamente degli standard e delle norme internazionali vigenti nell'ambito dei diritti dell'uomo, del lavoro e dell'ambiente;
13. invita i rivenditori, le ONG e tutti gli altri soggetti interessati, compresa eventualmente la Commissione, a collaborare per mettere a punto uno standard di etichettatura sociale volontaria atta a certificare che un prodotto è stato fabbricato rispettando le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento; chiede alle imprese che ricorrono alla responsabilità sociale quale strumento commerciale di adottare provvedimenti volti ad assicurare che ogni dichiarazione in proposito sia accurata;
14. accoglie con favore il sostegno offerto dalla Commissione al ministero del Lavoro e dell'Occupazione del Bangladesh e all'Associazione dei produttori e degli esportatori del tessile del Bangladesh; chiede che tale cooperazione sia rafforzata ed estesa ad altri paesi della regione, a seconda dei casi;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore generale dell'OIL.
– viste le sue precedenti risoluzioni su Guantánamo,
– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani(1),
– visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali e quelli concernenti la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli,
– vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e degli Stati Uniti d'America, del 15 giugno 2009, sulla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay e sulla futura cooperazione in materia di lotta al terrorismo sulla base di valori condivisi, del diritto internazionale e del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo,
– vista la dichiarazione del 5 aprile 2013 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Navi Pillay sul regime detentivo a Guantánamo, secondo la quale «la continua reclusione a tempo indeterminato di molti detenuti si configura come una detenzione arbitraria e costituisce una chiara violazione del diritto internazionale»,
– visti i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– visto l'articolo 122 del suo regolamento,
A. considerando che molti dei 166 prigionieri rimanenti a Guantánamo Bay hanno avviato uno sciopero della fame per protestare contro le attuali condizioni in tale centro di detenzione;
B. considerando che 86 dei prigionieri rimanenti hanno ottenuto l'autorizzazione al rilascio, ma sono ancora trattenuti a tempo indefinito;
C. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono i valori basilari della libertà, della democrazia e del rispetto del diritto internazionale, del principio della legalità e dei diritti dell'uomo;
D. considerando che almeno 10 detenuti partecipanti allo sciopero della fame sono stati alimentati a forza per mantenerli in vita; che gli accordi internazionali tra medici prevedono che la decisione dell'individuo di partecipare a uno sciopero della fame, presa volontariamente e in conoscenza di causa, deve essere trattata con rispetto,
E. considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America condividono il valore della libertà di culto; che, secondo numerose informazioni, volumi del Corano appartenenti ai detenuti sarebbero stati trattati irrispettosamente dal personale militare statunitense durante le perquisizioni delle celle;
F. considerando che la dichiarazione congiunta del 15 giugno 2009 ha preso atto dell'impegno assunto dal Presidente Obama di ordinare la chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay entro il 22 gennaio 2010 e ha accolto favorevolmente «le altre iniziative da intraprendere, tra cui un riesame approfondito delle politiche in materia di detenzione, trasferimento, processi e interrogatori nella lotta contro il terrorismo e una maggiore trasparenza sulle prassi applicate in passato relativamente a tali politiche»;
G. considerando che gli Stati Uniti stanno per sopprimere l'unico volo civile per Guantánamo e che, di conseguenza, l'unico collegamento aereo disponibile è un volo militare il cui utilizzo è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione dal Pentagono, il che limita l'accesso della stampa, degli avvocati e dei difensori dei diritti umani;
1. osserva che le strette relazioni transatlantiche si basano su valori basilari condivisi e sul rispetto dei diritti umani fondamentali, che sono universali e non negoziabili, come il diritto a un processo equo e il divieto della detenzione arbitraria; saluta con favore gli stretti rapporti di cooperazione transatlantica su un'ampia gamma di problematiche internazionali attinenti ai diritti dell'uomo;
2. esorta le autorità statunitensi a trattare i detenuti con il debito rispetto per la loro dignità intrinseca e a rispettarne i diritti umani e le libertà fondamentali;
3. esprime preoccupazione per il benessere dei detenuti che effettuano uno sciopero della fame e di coloro che sono alimentati a forza; invita gli Stati Uniti a rispettare i loro diritti e le loro decisioni;
4. esorta gli Stati Uniti a riconsiderare la soppressione dell'unico volo civile per Guantánamo Bay, che limiterebbe l'accesso della stampa e dei membri della società civile;
5. esorta gli Stati Uniti a trattare con la debita attenzione e con rispetto i materiali religiosi anche attenendosi alle procedure obbligatorie di perquisizione;
6. sottolinea che i prigionieri ancora detenuti hanno diritto a un riesame periodico della legalità della loro detenzione secondo l'articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il quale prevede che «chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio»;
7. riafferma la propria indignazione e riprovazione dinanzi a ogni tipo di attentato terroristico di massa ed esprime solidarietà alle vittime e partecipazione per il dolore e le sofferenze inflitte alle famiglie, ai parenti, agli amici; ribadisce tuttavia che la lotta contro il terrorismo non può essere combattuta a scapito di valori fondamentali consolidati e condivisi, come il rispetto dei diritti dell'uomo e il principio di legalità;
8. esprime il proprio disappunto per il fatto che l'impegno del Presidente statunitense di chiudere Guantánamo entro il gennaio 2010 non sia ancora stato concretizzato; ribadisce l'appello alle autorità statunitensi affinché di riesaminare il sistema dei tribunali militari al fine di assicurare processi equi e di proibire il ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alle detenzioni a tempo indeterminato in qualsiasi circostanza;
9. esprime rincrescimento per la decisione del Presidente statunitense del 7 marzo 2011 di firmare l'ordine esecutivo di detenzione e la revoca dell'interdizione dei tribunali militari; è persuaso che il modo migliore per risolvere lo status dei detenuti di Guantánamo sia attraverso normali processi penali, soggetti alla giurisdizione civile; insiste che i detenuti nelle carceri americane dovrebbero essere accusati e processati senza indugi, nel rispetto delle garanzie giudiziarie conformi alle norme internazionali, oppure rilasciati; sottolinea a questo proposito che gli stessi standard in fatto di equo processo devono applicarsi erga omnes, senza discriminazioni;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'autorità di nomina dei tribunali militari, al Segretario di Stato, al Presidente, al Congresso e al Senato degli Stati Uniti, al Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.
– viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 62/149, del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria sull'applicazione della pena capitale, e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 63/168, in cui si chiede l'applicazione della suddetta risoluzione n. 62/149, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008,
– vista la dichiarazione finale adottata dal IV Congresso mondiale contro la pena capitale, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della pena capitale,
– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite dell'11 agosto 2010 relativa alle moratorie sull'applicazione della pena capitale,
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena capitale, in particolare quella del 26 aprile 2007, sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte(1),
– vista la relazione presentata nel luglio 2012 da 14 ex giudici della Corte suprema e dell'Alta Corte indiane al Presidente dell'India, che invita quest'ultimo a commutare la pena capitale di 13 prigionieri in ragione del fatto che le sentenze erano state erroneamente confermate dalla Corte suprema nel corso dei precedenti nove anni,
– vista la Giornata mondiale contro la pena capitale e la Giornata europea contro la pena capitale, che si svolgono il 10 ottobre di ogni anno,
– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che Mohammad Afzal Guru è stato condannato a morte nel 2002 dopo essere stato dichiarato colpevole di cospirazione in relazione all'attentato contro il Parlamento indiano del dicembre 2001, ed è stato giustiziato dalle autorità indiane il 9 febbraio 2013;
B. considerando che la pena capitale è la punizione più crudele, disumana e degradante, che viola il diritto alla vita sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani;
C. considerando che nel mondo sono 154 i paesi che hanno abolito, de jure o de facto, la pena capitale; che l'India, nel presentare la propria candidatura al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani in vista delle elezioni del 20 maggio 2011, si era impegnata a sostenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani;
D. considerando che l'India ha interrotto una moratoria ufficiosa di otto anni sulle esecuzioni nel novembre 2012, allorché ha giustiziato Ajmal Kasab, condannato per il suo coinvolgimento negli attentati di Mumbai del 2008;
E. considerando che le organizzazioni nazionali e internazionali di difesa dei diritti umani hanno manifestato seri dubbi circa l'imparzialità del processo di Afzal Guru;
F. considerando che sono più di 1455 i detenuti in India attualmente nel braccio della morte;
G. considerando le proteste scoppiate in seguito alla morte di Afzal Guru, nonostante il coprifuoco imposto in vaste zone del Kashmir indiano;
1. ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale in qualsiasi circostanza e chiede ancora una volta una moratoria immediata sulle esecuzioni nei paesi che applicano a tutt'oggi la pena capitale;
2. condanna l'esecuzione segreta di Afzal Guru da parte del governo indiano. avvenuta nel penitenziario di Tihar di Nuova Dehli il 9 febbraio 2013, in contrasto con la tendenza mondiale verso l'abolizione della pena capitale, e deplora che la moglie e gli altri familiari di Afzal Guru non siano stati informati della sua imminente esecuzione né della sua inumazione;
3. invita il governo indiano a restituire la salma di Afzal Guru alla sua famiglia;
4. esorta le autorità indiane a continuare a rispettare i più rigorose norme giudiziarie nazionali e internazionali nell'ambito di tutti i processi e procedimenti giudiziari, nonché a garantire la necessaria assistenza legale a tutti i detenuti e a tutti i soggetti sotto processo;
5. deplora che tre giovani del Kashmir abbiano perso la vita durante le proteste contro l'esecuzione di Afzal Guru; invita le forze di sicurezza a dare prova di moderazione nel ricorso la forza contro manifestanti pacifici; esprime preoccupazione per le possibili ricadute negative sul processo di pace nel Kashmir;
6. invita urgentemente il governo indiano a non approvare più ordini di esecuzione in futuro;
7. invita il governo e il parlamento dell'India ad adottare una legislazione che introduca una moratoria permanente sulle esecuzioni, in vista dell'obiettivo dell'abolizione della pena capitale in un prossimo futuro;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti gli Stati membri, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché al Presidente, al governo e al parlamento dell'India.
– visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal Ruanda nel 1975,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
– vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la governance,
– visti gli strumenti della Commissione delle Nazioni Unite e dell'Africa sui diritti umani e dei popoli, in particolare i principi e gli orientamenti sul diritto a un equo processo e all'assistenza giuridica in Africa,
– vista la risposta del VP/AR Ashton all'interrogazione scritta E-010366/2012 , del 4 febbraio 2013, concernente Victoire Ingabire,
– visto l'accordo di partenariato fra i membri dei gruppi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un canto, e la Comunità europea, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e in particolare il suo allegato VII, che sollecita la promozione dei diritti dell'uomo, la democrazia basata sullo Stato di diritto e una gestione trasparente e responsabile della cosa pubblica,
– vista la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
– vista la relazione di Amnesty International «Giustizia a rischio: il giudizio di primo grado di Victoire Ingabire» del 2013,
– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, dopo 16 anni di esilio nei Paesi Bassi, Victoire Ingabire, presidente delle Forze democratiche unificate (FDU(1)), una coalizione di partiti ruandesi dell'opposizione, ha fatto ritorno nel 2010 in Ruanda per partecipare alle elezioni presidenziali;
B. considerando che a Victoire Ingabire è stato in ultima analisi proibito di presentarsi alle elezioni ed è stata arrestata il 14 ottobre 2010; che le elezioni sono state vinte con il 93% dei voti dal presidente uscente, Paul Kagame, leader del Fronte patriottico del Ruanda (RPF); che l'FDU non è stata in grado di registrarsi come partito politico prima dell'elezione del 2010 e che altri partiti dell'opposizione sono stati sottoposti ad analogo trattamento;
C. considerando che le attività politiche della Ingabire si sono concentrate, fra l'altro, sullo Stato di giustizia, sulla libertà di associazione politica e sul potere alle donne in Ruanda;
D. considerando che l'RPF continua ad essere il partito politico dominante nel Ruanda sotto il presidente Kagame, che controlla la vita pubblica sulla scorta di un sistema partitico unico, nell'ambito del quale chi esprime critiche nei confronti delle autorità del Ruanda viene molestato, intimidito e incarcerato;
E. considerando che il 30 ottobre 2012 Victoire Ingabire è stata condannata a otto anni di carcere; che era stata imputata di due reati e prosciolta per altri quattro; che è stata giudicata colpevole di congiura volta a danneggiare le autorità ricorrendo al terrorismo e minimizzando il genocidio del 1994, in forza delle sue presunte relazioni con le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), gruppo di ribelli hutu; che il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo;
F. considerando che il 25 marzo 2013 Victoire Ingabire ha presentato appello chiedendo il riesame delle prove;
G. considerando che l'incriminazione di Victoire Ingabire per «ideologia del genocidio» e «separatismo» dimostra la mancanza di tolleranza del pluralismo politico da parte del governo ruandese;
H. considerando che nell'aprile 2013, nel corso dell'appello dinanzi alla Corte suprema, è stata prosciolta dalle sei accuse sostenute dalla procura e condannata per nuove accuse non basate su documenti legali che, secondo l'avvocato della difesa, non erano state presentate durante il processo; che le due nuove accuse comprendono negazione/revisionismo e alto tradimento;
I. considerando che nel maggio 2013, dopo aver testimoniato contro Victoire Ingabire dinanzi all'Alta corte del Ruanda nel 2012, quattro testimoni dell'accusa e un coimputato hanno affermato dinanzi alla Corte suprema che le loro testimonianze erano state falsificate; che un'importante organizzazione per la difesa dei diritti umani ha espresso preoccupazione per la loro «prolungata detenzione segreta» e l'utilizzo della tortura per estorcere confessioni;
J. considerando che il processo avviato nel 2011 è considerato da molti osservatori politicamente motivato; che il diritto nazionale del Ruanda e la magistratura contravvengono alle convenzioni internazionali di cui il Ruanda è firmatario, in particolare le convenzioni internazionali sui diritti civili e politici, che il governo ruandese ha firmato il 16 luglio 1997, segnatamente le disposizioni in materia di libertà di espressione e opinione;
K. considerando che dal 16 aprile 2012 la Ingabire sta boicottando il processo per protesta contro le procedure di intimidazione e gli interrogatori illegali utilizzati contro alcuni dei coimputati, vale a dire gli ex membri delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FLDR), il colonnello Tharcisse Nditurende, il colonnello Noël Habiyaremye, il capitano Jean Marie Vianney Karuta e il maggiore Vital Uwumuremyi, nonché contro la decisione del tribunale di abbreviare l'audizione di un testimone della difesa, Michel Habimana, che accusa le autorità del Ruanda di fabbricare prove; che questi fatti non sono stati confermati dalle autorità ruandesi;
L. considerando che Bernard Ntaganda, fondatore del partito PS-Imberakuri, è stato condannato a quattro anni di carcere con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, «separatismo» e tentativo di organizzare dimostrazioni senza autorizzazione;
M. considerando che il 13 settembre 2012 Victoire Ingabire – insieme ad altri due esponenti politici del Ruanda, Bernard Ntaganda e Deogratias Mushyayidi, tutti attualmente in carcere a Kigali – è stata candidata al Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero del 2012;
N. considerando che il Ruanda è firmatario dell'accordo di Cotonou, secondo il quale il rispetto dei diritti dell'uomo è elemento essenziale della cooperazione UE-ACP;
O. considerando che il rispetto dei diritti umani fondamentali, fra cui il pluralismo politico, la libertà di espressione e di associazione è severamente limitato, il che rende difficile per i partiti dell'opposizione agire e ai giornalisti di esprimere opinioni critiche;
P. considerando che il consolidamento della democrazia è cruciale, compresa l'indipendenza della magistratura e la partecipazione dei partiti dell'opposizione al governo, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari del 2013 e delle elezioni presidenziali del 2017;
Q. considerando che il genocidio ruandese e la guerra civile del 1994 continuano ad avere conseguenze negative sulla stabilità della regione;
1. esprime viva preoccupazione per il processo di primo grado di Victoire Ingabire, che non ha rispettato gli standard internazionali, perlomeno per quanto riguarda il diritto alla presunzione di innocenza, e che si è basato su prove costruite e confessioni da parte dei coimputati ottenute durante la detenzione militare a Camp Kami, dove la tortura sembrerebbe essere stata utilizzata per estorcerne le confessioni;
2. condanna vivamente la natura politica del processo, l'incriminazione di oppositori politici e l'anticipazione dell'esito del processo; invita la magistratura ruandese a garantire che Victoire Ingabire ottenga un tempestivo ed equo appello che risponda agli standard previsti dal diritto ruandese e internazionale;
3. chiede che sia rispettato il principio di uguaglianza, garantendo che ogni parte – accusa e difesa – abbiano gli stessi strumenti e opportunità procedurali per fare emergere il materiale probatorio disponibile durante il processo e siano in uguale posizione per far valere la propria tesi; incoraggia un miglior controllo delle prove, assicurandosi che esse non sia ottenute per mezzo della tortura;
4. chiede all'UE di inviare osservatori per seguire il processo di appello di Victoire Ingabire;
5. sottolinea il suo rispetto per l'indipendenza del sistema giudiziario del Ruanda, ma ricorda alle autorità ruandesi che l'UE, nell'ambito del dialogo politico ufficiale con il Ruanda previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, ha espresso le sue preoccupazioni per il rispetto dei diritti dell'uomo e il diritto a un equo processo;
6. ricorda che la libertà di assemblea, associazione ed espressione sono componenti essenziali in qualsiasi democrazia e ritiene che tali principi siano soggetti a gravi restrizioni in Ruanda;
7. condanna ogni forma di repressione, intimidazione e detenzione di attivisti politici, di giornalisti e attivisti dei diritti dell'uomo; sollecita le autorità del Ruanda a rilasciare immediatamente tutti gli interessati e altri attivisti che siano detenuti o accusati solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, associazione e pacifica assemblea; esorta al riguardo le autorità ruandesi ad adeguare il diritto nazionale al fine di garantire la libertà di espressione;
8. esorta il governo del Ruanda a conformarsi al diritto internazionale e a rispettare la Dichiarazione universale di diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 nonché la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;
9. ricorda che le dichiarazioni ottenute sotto tortura o con altre forme di maltrattamento sono inammissibili in qualsiasi procedimento;
10. invita le autorità giudiziarie del Ruanda ad indagare efficacemente le accuse di tortura e altri abusi di diritti dell'uomo e a portare in tribunale coloro i quali commettono tali reati, in quanto l'impunità non può essere tollerata;
11. è preoccupato in quanto, 19 anni dopo l'avvento al potere del RPF e due anni dopo la rielezione del presidente Kagame, il Ruanda non dispone ancora di partiti politici dell'opposizione funzionanti;
12. invita le autorità del Ruanda a garantire la separazione dei poteri amministrativo, legislativo e giudiziario, e in particolare l'indipendenza della magistratura, nonché a promuovere la partecipazione dei partiti politici, in un quadro di rispetto reciproco e dialogo inclusivo che fa parte del processo democratico;
13. ritiene che la legge sull'ideologia del genocidio del 2008, utilizzata per accusare Victoire Ingabire, sia servita come strumento politico per mettere a tacere le critiche nei confronti del governo;
14. chiede al governo del Ruanda di rivedere la legge sull'«ideologia del genocidio» onde renderla conforme agli obblighi del Ruanda previsti dal diritto internazionale e di modificare la legge che reprime i reati di discriminazione e settarismo, onde renderla conforme agli obblighi del Ruanda previsti dal diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo;
15. sottolinea che il processo penale di Victoire Ingabire, uno dei più lunghi della storia del Ruanda, è importante sia dal punto di vista politico che giuridico come prova della capacità della magistratura del Ruanda di affrontare casi politici di alto profilo in modo equo e indipendente;
16. ricorda alle autorità del Ruanda che la democrazia si basa su un governo pluralistico, un'opposizione funzionante, dei media e una magistratura indipendenti, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sul diritto di espressione e di assemblea; esorta al riguardo il Ruanda ad essere all'altezza di questi standard e a migliorare i suoi risultati in materia di diritti dell'uomo;
17. sottolinea che, nel contesto dell'attività internazionale per lo sviluppo nel Ruanda, occorrerebbe riservare maggiore priorità ai diritti dell'uomo, allo Stato di diritto e a una governance trasparente e reattiva; invita l'UE, in collaborazione con gli altri donatori internazionali, ad esercitare una costante pressione per incoraggiare riforme in materia di diritti dell'uomo in Ruanda;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di sicurezza ONU, al Segretario generale ONU, alle istituzioni dell'Unione africana, della Comunità dell'Africa orientale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai legali di Victoire Ingabire nonché al presidente del Ruanda.