Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) (COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0810),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 173 e 183 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0465/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti del 19 luglio 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 settembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0428/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1290/2013.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE
Dichiarazione sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca
In risposta alle richieste dei soggetti interessati, la Commissione si è impegnata a chiarire la questione dei costi diretti delle grandi infrastrutture di ricerca secondo quanto indicato nella presente dichiarazione.
Gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno applicati ai costi delle grandi infrastrutture di ricerca aventi un valore totale di almeno 20 milioni di EUR per un dato beneficiario, calcolato come la somma dei valori storici dell'attivo delle singole infrastrutture di ricerca quali figuranti nell'ultimo bilancio di chiusura di tale beneficiario prima della data della firma della convenzione di sovvenzione, o determinato sulla base dei costi di locazione e leasing delle infrastrutture di ricerca.
Al di sotto di questa soglia, gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'abito di Orizzonte 2020 non saranno applicati. Le voci di costi individuali possono essere considerate costi diretti ammissibili conformemente alle disposizioni vigenti della convenzione di sovvenzione.
In generale, sarà possibile dichiarare costi diretti tutti i costi che rispettano i criteri generali di ammissibilità e che sono direttamente collegati all'attuazione dell'azione, e pertanto direttamente attribuibili a essa.
Nel caso di una grande infrastruttura di ricerca utilizzata ai fini di un progetto, ciò vale tipicamente per i costi capitalizzati e i costi operativi.
Per "costi capitalizzati" si intendono i costi sostenuti al fine di istituire e/o ristrutturare la grande infrastruttura di ricerca, nonché alcuni costi legati alla riparazione o manutenzione specifica della stessa come pure di sue parti o componenti essenziali.
Per "costi operativi" si intendono i costi sostenuti dal beneficiario in modo specifico per la gestione della grande infrastruttura di ricerca.
Per contro, alcuni costi potrebbero non essere dichiarati quali costi diretti bensì essere ritenuti rimborsati secondo un tasso forfetario per costi indiretti, vale a dire costi di locazione, affitto o ammortamento di sedi ed edifici amministrativi.
Se i costi sono dovuti solo in parte alle attività del progetto, può essere dichiarata solo la parte misurata direttamente in relazione al progetto.
A tal fine occorre che il sistema di misurazione del beneficiario quantifichi con esattezza il valore reale dei costi del progetto (ad esempio indicando il consumo e/o l'uso effettivo ai fini del progetto). Ciò si verifica se la misurazione è ricavata dalla fattura del fornitore.
La misurazione dei costi è generalmente associata al tempo impiegato per il progetto, che deve corrispondere alle ore/ai giorni/ai mesi in cui l'infrastruttura di ricerca è stata effettivamente utilizzata per il progetto. Il numero complessivo di ore/giorni/mesi produttivi deve corrispondere al pieno potenziale d'uso (capacità massima) dell'infrastruttura di ricerca. Il calcolo della capacità massima includerà il tempo in cui l'infrastruttura di ricerca è utilizzabile ma non viene impiegata, tuttavia verrà tenuto debitamente conto di vincoli reali quali l'orario di apertura dell'ente e i tempi di riparazione e manutenzione (comprese la taratura e la verifica).
Se per motivi tecnici un costo può essere misurato direttamente in relazione all'infrastruttura di ricerca ma non in relazione al progetto, un'alternativa accettabile sarà data dalla misurazione di tali costi attraverso unità di utilizzo effettivo pertinenti al progetto, sostenute da specifiche tecniche esaurienti e da dati reali e determinate sulla base del sistema di contabilità analitica dei costi del beneficiario.
I costi e la loro misurazione diretta in relazione al progetto devono essere comprovati da opportuni documenti giustificativi che consentano una pista di controllo adeguata.
Il beneficiario può dimostrare il legame diretto attraverso prove alternative convincenti.
I servizi della Commissione raccomanderanno le migliori pratiche per quanto concerne la misurazione diretta e i documenti giustificativi (ad esempio, per i costi capitalizzati: prospetti contabili accompagnati dalla politica di ammortamento del beneficiario quale parte dei suoi consueti principi contabili, mettendo in evidenza il calcolo del potenziale di utilizzo e della vita economica del bene, ed elementi che provino l'uso effettivo ai fini del progetto; per i costi operativi: fattura specifica esplicitamente contrassegnata relativa alla grande infrastruttura di ricerca, contratto, durata del progetto, ecc.).
Su richiesta di un beneficiario con grandi infrastrutture di ricerca, e tenendo conto delle risorse disponibili e del principio dell'efficacia sotto il profilo dei costi, la Commissione è pronta a svolgere una valutazione ex ante della metodologia dei costi diretti del beneficiario in modo semplice e trasparente al fine di garantire la certezza giuridica. Tali valutazioni ex ante saranno prese in debita considerazione durante gli audit ex post.
Inoltre, la Commissione istituirà un gruppo composto da rappresentanti delle organizzazioni di soggetti interessati, al fine di valutare l'utilizzo degli orientamenti.
La Commissione conferma che adotterà tempestivamente gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca dopo l'adozione dei regolamenti relativi a Orizzonte 2020.
Dichiarazione relativa agli orientamenti sui criteri per l'attuazione del "bonus"
Per quanto concerne la remunerazione aggiuntiva, la Commissione intende formulare senza indugio orientamenti sui criteri per la sua attuazione dopo l'adozione delle regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020.
Dichiarazione relativa alla "Corsia veloce per l'innovazione"
La Commissione intende conferire la giusta visibilità alla "Corsia veloce per l'innovazione" all'interno della comunità della ricerca e dell'innovazione, attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione prima del bando pilota nel 2015.
La Commissione non intende limitare la durata delle azioni relative alla "Corsia veloce per l'innovazione" a priori. Sarà tenuto sufficientemente conto di fattori quali i vincoli temporali e la situazione concorrenziale internazionale all'atto di valutare l'impatto di una proposta, onde assicurare flessibilità a seconda delle varie specificità all'interno dei diversi settori della ricerca applicata.
Oltre alla valutazione approfondita eseguita nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, il progetto pilota "Corsia veloce per l'innovazione" sarà sottoposto a un monitoraggio continuo di tutti gli aspetti pratici legati alla presentazione, alla valutazione, alla selezione e al finanziamento delle proposte nel quadro dell'invito della "Corsia veloce per l'innovazione", a partire dalla prima data limite nel 2015.
Per garantire l'efficacia del progetto pilota e assicurare l'esecuzione di una corretta valutazione, potrebbe essere necessario fornire sostegno a un centinaio di progetti.
Dichiarazione relativa agli articoli 3 e 4
La Commissione intende includere nella convenzione di sovvenzione riferimenti alla legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti e di riservatezza, al fine di trovare l'opportuno equilibrio tra i diversi interessi.
Dichiarazione relativa all'articolo 28
(opzione di un tasso di rimborso al 100% per i soggetti giuridici senza scopo di lucro per quanto concerne le azioni di innovazione):
La Commissione osserva che anche i soggetti senza scopo di lucro potrebbero svolgere attività economiche legate al mercato il cui sovvenzionamento potrebbe creare distorsioni del mercato interno. Pertanto la Commissione svolgerà una valutazione ex ante per verificare se le attività ammissibili siano di natura economica, se la sovvenzione incrociata delle attività economiche sia evitata con efficacia e se il tasso di finanziamento per le attività economiche ammissibili abbia effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno che non vengono compensati dai suoi effetti positivi.
Dichiarazione relativa all'articolo 42
La Commissione intende stabilire, all'interno della convenzione di sovvenzione tipo, limiti di tempo relativi alla tutela dei risultati, tenendo conto dei limiti di tempo del Settimo programma quadro."