Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania) (COM(2013)0706 – C7-0358/2013 – 2013/2263(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0706 – C7-0358/2013),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2), (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0408/2013),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2013/003 DE/First Solar relativa a un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 959 licenziamenti effettuati dalla società First Solar Manufacturing GmbH durante il periodo di riferimento dal 15 novembre 2012 al 15 marzo 2013, con 875 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;
D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Germania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. rileva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 12 aprile 2013 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 ottobre 2013; si compiace della rapidità del processo di valutazione che è durato sei mesi;
3. osserva che gli esuberi alla First Solar Manufacturing GmbH causano un incremento immediato del tasso di disoccupazione di 4 punti percentuali, mentre la zona interessata (Land Brandeburgo) è già caratterizzata da un tasso di disoccupazione superiore alla media (11,3%, a fronte di una media nazionale del 7,4% nel febbraio 2013);
4. ritiene che gli esuberi alla First Solar Manufacturing GmbH legati alla produzione di energia solare siano dovuti a rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale, in particolare all'acquisizione di una notevole sovraccapacità nei moduli solari in Cina che, insieme a un calo della domanda a livello mondiale, ha comportato un crollo dei prezzi di circa il 40% rispetto all'anno precedente e la successiva chiusura dei due impianti nel 2013;
5. rileva che i licenziamenti in questione fanno parte di un ampio piano di ristrutturazione che ha tagliato la forza lavoro globale di First Solar Manufacturing GmbH del 30% al fine di ridurne drasticamente la capacità produttiva a livello mondiale e ha condotto alla chiusura di entrambi i siti ubicati in Germania; sottolinea il valore aggiunto del FEG nella risposta ai licenziamenti causati da mutamenti repentini di mercato legati alla globalizzazione;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità tedesche hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 1° gennaio 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto; nota che i lavoratori in esubero hanno altresì beneficiato del sostegno a titolo del FES prima di partecipare alle misure del FEG; accoglie con favore il fatto che le autorità tedesche abbiano confermato che sono state adottate le precauzioni necessarie per evitare doppi finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione;
7. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare comprende misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 875 lavoratori in esubero, quali corsi di formazione per il conseguimento di una qualifica, gestione delle qualifiche, seminari e gruppi tra pari, servizi di supporto e ricerca di lavoro all'estero, consulenza approfondita per l'avvio di imprese, ricerca di un impiego, contributo di reinserimento, follow-up e assistenza successiva, indennità diaria;
8. rileva che oltre la metà del sostegno a titolo del FEG sarà destinata a indennità: 875 lavoratori dovrebbero beneficiare di un'indennità durante la loro partecipazione attiva alle misure (per un costo stimato di 2 714 EUR per lavoratore su un periodo di nove mesi); nota altresì che la domanda include una somma forfettaria di 1 869 EUR quale contributo di reinserimento per 200 lavoratori che dovessero trovare rapidamente un lavoro senza necessità di ulteriore assistenza dopo la conclusione delle misure;
9. ricorda che il sostegno a titolo del FEG dovrebbe essere erogato in primo luogo a programmi di ricerca di impiego e di formazione invece di contribuire direttamente ad indennità economiche; nota che, se incluse nel pacchetto, tali indennità dovrebbero essere di natura complementare e non sostituire le indennità che rientrano tra le responsabilità degli Stati membri o di società in virtù del diritto nazionale o di accordi collettivi; sottolinea al riguardo che il nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020 limiterà l’inclusione di indennità finanziarie nel pacchetto a un massimo del 35% del costo delle misure e che una percentuale sproporzionata delle indennità non sarà ripresa nel nuovo regolamento;
10. si compiace che le parti sociali abbiano adottato un piano sociale per i licenziamenti alla First Solar Manufacturing GmbH e che un organismo di trasferimento sarà responsabile della progettazione e della gestione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati; osserva che, nei primi sei mesi, questa operazione sarà finanziata dalla First Solar Manufacturing GmbH e dal FSE tramite il suo programma federale, e che i servizi dell'organismo di trasferimento saranno estesi a nuove misure finanziate dal FEG; rileva che nelle varie fasi di esecuzione del FEG e nell'accesso al Fondo è stata applicata e continuerà ad essere applicata una politica di parità tra uomini e donne e di non discriminazione;
11. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
12. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali euopei; sottolinea che le autorità tedesche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
13. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilità del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
14. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
15. plaude all'accordo raggiunto al Consiglio sulla reintroduzione nel regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti della struttura del commercio mondiale;
16. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
17. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/789/UE.)