Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 dicembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione conformemente al regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio1. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
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1 GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, la Commissione deve essere abilitata ad adottareatti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.
(4) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di talune misure di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, è opportuno che la Commissione adotti un atto di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine e la riscossione da parte del paese esportatore di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione del dazio.
(7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Il presente regolamento rientra nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione, che deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo fissati all'articolo 208 del trattato, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione della povertà nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, esso deve altresì essere conforme alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare alla decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo ("clausola di abilitazione"), adottata nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) Il presente regolamento si basa altresì sul riconoscimento del diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro quale elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati. L'Unione mira a definire e a intraprendere politiche e azioni comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà. In tale contesto sono essenziali la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo, come indicato dal regime speciale di incentivazione che prevede preferenze tariffarie supplementari a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate1,
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1 GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater) Per garantire che il presente regolamento sia conforme alle disposizioni generali di cui all'articolo 208 del TFUE, è necessario che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo il riso prodotto, raccolto e trattato in conformità delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare le convenzioni sul lavoro forzato (n. 29), sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), sull'uguaglianza di remunerazione (n. 100), sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105), sulla discriminazione (impiego e professioni) (n. 111) e sulle peggiori forme di lavoro minorile (n. 182);
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il presente regolamento riconosce il diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro e considera il rispetto di tale diritto un elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3
3. Mediante un atto di esecuzione, adottato senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX, la Commissione sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2.
3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
a) presentazione della prova della riscossione, da parte del Bangladesh, di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione indicata al paragrafo 1;
soppressa
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
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* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo [323, paragrafo 1], del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy ] del Parlamento europeo e del Consiglio del … recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [regolamento OCM unica]1. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0304/2013).