Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sull'elezione del Mediatore europeo
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il terzo comma dell'articolo 24 e l'articolo 228,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106a,
– vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1),
– visto l'articolo 204 del suo regolamento,
– visto l'appello per la presentazione di candidature(2),
– vista la votazione svoltasi nella seduta del 3 luglio 2013,
1. elegge Emily O'REILLY alla carica di Mediatore europeo a decorrere dal 1° ottobre 2013 fino al termine della legislatura;
2. invita Emily O'REILLY a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia;
3. incarica il suo Presidente di pubblicare la decisione allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 3 luglio 2013
sull'elezione del Mediatore europeo
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/377/UE, Euratom.)
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020(1),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale(2),
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'8 febbraio 2013,
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 28 giugno 2013,
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
1. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto il 27 giugno 2013 al più alto livello politico tra il Parlamento, la presidenza del Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, in seguito a negoziati lunghi e difficili; riconosce i notevoli sforzi profusi dalla presidenza irlandese per il raggiungimento di tale accordo;
2. sottolinea che, grazie alla perseveranza del Parlamento nei negoziati, sono state adottate per la prima volta diverse disposizioni che saranno determinanti per rendere il nuovo quadro finanziario operativo, coerente, trasparente e maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini dell'Unione; sottolinea in particolare le nuove disposizioni riguardanti la revisione del QFP, la flessibilità, le risorse proprie nonché l'unità e la trasparenza del bilancio, ovvero le priorità chiave del Parlamento durante i negoziati;
3. si dichiara pronto a votare il regolamento sul QFP e il nuovo accordo interistituzionale all'inizio dell'autunno, non appena saranno rispettate le necessarie condizioni tecniche e giuridiche per la finalizzazione dei testi pertinenti, così che tali testi rispecchino gli accordi generali raggiunti tra il Consiglio e il Parlamento;
4. ribadisce tuttavia la sua posizione, espressa nella risoluzione sopra menzionata del 13 marzo 2013 sul QFP, secondo cui l'approvazione del regolamento sul QFP non può essere concessa a meno che non vi sia una garanzia assoluta che le richieste di pagamento insolute per il 2013 saranno completamente evase; si attende pertanto che il Consiglio prenda una decisione formale sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013, per l'importo di 7,3 miliardi di EUR, non oltre il Consiglio Ecofin previsto per il 9 luglio 2013; insiste sulla necessità che il Consiglio tenga fede al proprio impegno politico di adottare senza indugio un ulteriore bilancio rettificativo onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento che potrebbero portare a un disavanzo strutturale nel bilancio dell'UE al termine del 2013; dichiara che il Parlamento non approverà il regolamento sul QFP o non adotterà il bilancio 2014 finché il Consiglio non avrà adottato il presente nuovo bilancio rettificativo, in grado di colmare il disavanzo residuo quale identificato dalla Commissione,
5. sottolinea inoltre che il regolamento sul QFP non può essere legittimamente adottato finché non sarà raggiunto un accordo politico sulle pertinenti basi giuridiche, in particolare per quanto riguarda i punti che si riflettono anche sul regolamento sul QFP; esprime la disponibilità a concludere quanto prima i negoziati relativi alle basi giuridiche per tutti i programmi pluriennali e riafferma il principio secondo cui nessun accordo può considerarsi definitivo finché non si è raggiunto un accordo generale; insiste sul pieno rispetto dei poteri legislativi del Parlamento, sanciti dal trattato di Lisbona, e invita il Consiglio a negoziare in modo adeguato tutti gli aspetti delle basi giuridiche «relativi al QFP»; accoglie favorevolmente gli accordi politici raggiunti finora in merito a diversi nuovi programmi pluriennali dell'UE;
6. riconosce il risanamento di bilancio che gli Stati membri stanno portando avanti; ritiene tuttavia che il livello generale del prossimo QFP, quale deciso dal Consiglio europeo, sia insufficiente rispetto agli obiettivi politici dell'UE e all'esigenza di garantire l'efficace attuazione della strategia Europa 2020; teme che tale livello di risorse possa non essere sufficiente a dotare l'Unione dei mezzi necessari a riprendersi dalla crisi attuale in modo coordinato e a uscirne rafforzata; si rammarica che gli Stati membri continuino a sottovalutare il ruolo e il contributo del bilancio dell'UE nel rafforzare la governance economica e il coordinamento fiscale in tutta l'Unione; teme inoltre che lo scarso livello dei massimali per il QFP ridurrà notevolmente l'eventuale margine di manovra del Parlamento nelle procedure di bilancio annuali;
7. sottolinea l'importanza di un riesame obbligatorio e di una successiva revisione del prossimo QFP entro la fine del 2016, che consentano alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di rivalutare le priorità politiche dell'UE, onde adattare il QFP alle nuove sfide ed esigenze e tenere pienamente conto delle più recenti proiezioni macroeconomiche; insiste sulla necessità che il riesame obbligatorio che la Commissione dovrà effettuare sul piano sia delle spese che delle entrate del bilancio UE sia accompagnato da una proposta legislativa di revisione del regolamento sul QFP, conformemente alla dichiarazione della Commissione allegata a tale regolamento; intende presentare tale riesame obbligatorio del QFP quale richiesta chiave in occasione dell'investitura del nuovo presidente della Commissione;
8. ribadisce che è di cruciale importanza accrescere la flessibilità nel QFP 2014-2020 al fine di sfruttare pienamente i rispettivi massimali del QFP per impegni (960 miliardi di EUR) e pagamenti (908,4 miliardi di EUR), quali imposti dal Consiglio europeo; accoglie quindi favorevolmente il fatto che il Consiglio abbia approvato due proposte essenziali avanzate dal Parlamento, ovvero la creazione di un margine globale per i pagamenti e un margine globale per gli impegni, che consentiranno il riporto automatico degli stanziamenti non utilizzati all'esercizio successivo; considera invece deplorevoli i limiti imposti dal Consiglio (in termini di tempi o di importi) che potrebbero impedire il completo utilizzo di tali strumenti; ritiene che il miglioramento di tali meccanismi debba essere parte integrante della revisione postelettorale del QFP che la Commissione dovrà presentare;
9. sottolinea che le nuove norme di flessibilità sugli impegni dovrebbero portare, nel corso del QFP 2014-2020, a stanziamenti supplementari per programmi legati alla crescita e all'occupazione, in particolare l'iniziativa per l'occupazione giovanile, al fine di garantire la continuità del finanziamento e ottimizzare l'impiego efficiente dei massimali concordati;
10. accoglie con favore l'anticipo degli stanziamenti destinati all'iniziativa per l'occupazione giovanile nella prima parte del periodo 2014/2015 e insiste sul fatto che dal 2016 saranno necessari stanziamenti supplementari per garantire la sostenibilità e l'efficacia di tale programma;
11. sottolinea che, grazie all'insistenza del Parlamento, anche i finanziamenti destinati ai programmi Orizzonte 2020, Erasmus e COSME saranno anticipati nella prima parte del periodo 2014/2015 al fine di ridurre la differenza di finanziamento tra i pertinenti stanziamenti nel bilancio 2013 e nel bilancio 2014; insiste inoltre sul fatto che è essenziale rendere disponibili ulteriori finanziamenti anche per l'agenda digitale;
12. accoglie favorevolmente il fatto che sia stato previsto un ulteriore aumento pari a 1 miliardo di EUR per il programma di distribuzione di derrate alimentari destinato agli Stati membri che intendono ricorrere a tale aumento per assistere gli indigenti nell'Unione; si attende che il Consiglio e il Parlamento concordino quanto prima le modalità concrete per l'attuazione di tale impegno nel contesto degli attuali negoziati relativi alle basi giuridiche per il programma in questione;
13. deplora che il Consiglio non sia riuscito a compiere progressi in merito alla riforma del sistema delle risorse proprie sulla base delle proposte legislative presentate dalla Commissione; sottolinea che il finanziamento del bilancio dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse proprie effettive, come previsto dal trattato, e afferma il proprio impegno a favore di una riforma intesa a ridurre al 40% massimo la quota dei contributi basati sull'RNL al bilancio dell'Unione; si attende pertanto che la dichiarazione comune sulle risorse proprie concordata dalle tre istituzioni dell'UE consentirà di conseguire progressi tangibili, in particolare in vista del riesame intermedio e della revisione del QFP; invita quindi a convocare il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie al momento dell'adozione formale del regolamento sul QFP e a conferirgli il mandato di esaminare tutti gli aspetti concernenti la riforma del sistema delle risorse proprie;
14. accoglie con favore i risultati dei negoziati riguardanti l'unità e la trasparenza del bilancio dell'Unione; ritiene che qualsiasi eventuale «bilancio dell'area dell'euro» che potrebbe essere previsto in futuro vada integrato nel bilancio dell'UE o allegato ad esso;
15. considera estremamente deplorevole la procedura che ha portato all'attuale accordo sul QFP 2014-2020, la quale in realtà ha avuto l'effetto di privare il Parlamento dei suoi reali poteri di bilancio sanciti dal TFUE; ritiene che le numerose riunioni degli ultimi anni tra le delegazioni parlamentari e le successive presidenze del Consiglio ai margini delle pertinenti sessioni del Consiglio «Affari generali», nonché la partecipazione del Parlamento alle riunioni informali del Consiglio riguardanti il QFP, non abbiano avuto alcuna chiara finalità e non abbiano influito sullo spirito, sul calendario o sul contenuto dei negoziati né sulla posizione del Consiglio, anche per quanto concerne la necessità di distinguere gli aspetti legislativi da quelli di bilancio nell'ambito dell'accordo sul QFP;
16. invita pertanto la commissione per i bilanci, in collaborazione con la commissione per gli affari costituzionali, a trarre le necessarie conclusioni e a presentare nuove proposte sulle modalità di tali negoziati, onde garantire la natura democratica e trasparente dell'intera procedura di bilancio;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.
Veicoli a motore (modifica della decisione 97/836/CE («Accordo del 1958 riveduto»)) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (05978/2013– C7-0069/2013 – 2012/0099(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05978/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0069/2013),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0192/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Veicoli a motore (modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio («accordo parallelo»)) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (05975/2013 – C7-0071/2013 – 2012/0098(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05975/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0071/2013),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0194/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2013/000 TA 2013 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0291 – C7-0126/2013),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo su un patto per la crescita e l'occupazione, del 28-29 giugno 2012,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0243/2013),
A. considerando che l'Unione europea, con il suo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale, aggravate dalla crisi economica, finanziaria e sociale, e per agevolare al loro reinserimento sul mercato del lavoro;
B. considerando che la Commissione attua il Fondo in base alle norme generali stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(3) e alle modalità di attuazione applicabili a questo tipo di esecuzione del bilancio dell'Unione;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel debito rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione della decisione di mobilitare il Fondo,
D. considerando che, su iniziativa della Commissione, una quota massima dello 0,35% dell'importo annuo del FEG può essere destinato, ogni anno, all'assistenza tecnica, allo scopo di finanziare le attività di monitoraggio, d'informazione, di sostegno amministrativo e tecnico, nonché di audit, di controllo e di valutazione, necessarie all'applicazione del regolamento FEG, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, tra cui la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri sull'utilizzo, il monitoraggio e la valutazione del FEG, nonché la fornitura di informazioni alle parti sociali a livello europeo e nazionale sull'utilizzo del FEG (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG);
E. considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG, la Commissione è tenuta a predisporre un sito internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che offra e divulghi informazioni sulla presentazione delle domande, evidenziando il ruolo dell'autorità di bilancio;
F. considerando che, in virtù di tali articoli, la Commissione ha richiesto la mobilitazione del FEG per coprire le spese legate all' assistenza tecnica per monitorare le domande ricevute e i contributi erogati nonché le misure proposte e attuate, per ampliare il sito web, realizzare pubblicazioni e strumenti audiovisivi, creare una base di conoscenze, fornire sostegno amministrativo e tecnico agli Stati membri e per preparare la valutazione finale del FEG (2007-2013);
G. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. concorda con le misure proposte dalla Commissione che devono essere finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG;
2. si rammarica profondamente che i risultati della valutazione finale ex post del FEG giungeranno troppo tardi perché se ne possa tenere conto nel dibattito sul nuovo regolamento relativo al FEG per il periodo 2014-2020, soprattutto per quanto concerne l'efficacia dell'uso del criterio della deroga per la crisi, dal momento che i casi FEG pertinenti non sono stati analizzati nella relazione sulla valutazione intermedia del FEG;
3. rileva che la Commissione ha già iniziato, nel 2011, ad occuparsi del modulo di domanda elettronico e delle procedure standardizzate per la semplificazione delle domande, una loro più rapida elaborazione e una migliore comunicazione dei risultati; invita la Commissione a presentare i progressi compiuti grazie all'uso dell'assistenza tecnica nel 2011 e nel 2012;
4. ricorda l'importanza del collegamento in rete e dello scambio di informazioni relative al FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG nonché altre attività di messa in rete tra gli Stati membri, come il seminario di quest'ano destinato agli operatori sull'attuazione del FEG; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente i collegamenti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, comprese le parti sociali, così da creare tutte le sinergie possibili;
5. sollecita la Commissione a invitare il Parlamento ai seminari e alle riunioni del Gruppo di esperti delle persone di contatto, organizzati grazie all'assistenza tecnica, avvalendosi delle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro sulle relazioni fra il Parlamento europeo e la Commissione europea(4);
6. incoraggia gli Stati membri ad approfittare dello scambio delle migliori prassi e a trarre insegnamenti soprattutto da quegli Stati membri già dotati di reti d'informazione nazionali sul FEG, che coinvolgono le parti sociali e i soggetti interessati a livello locale, onde disporre di una valida struttura di assistenza per far fronte a qualsiasi eventuale situazione che rientri nell'ambito di applicazione del FEG;
7. sollecita la Commissione a invitare le parti sociali ai seminari per gli operatori del settore organizzati grazie all'assistenza tecnica;
8. chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; prende atto, a tale proposito, della procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare lo sblocco dei finanziamenti, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda contestualmente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
9. teme il possibile impatto negativo che la riduzione del personale potrebbe avere sulla valutazione rapida, regolare ed efficace delle domande e sull'attuazione dell'assistenza tecnica del FEG; ritiene che un'eventuale revisione dell'organico a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione, nonché delle nuove competenze e delle maggiori funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati;
10. deplora che la Commissione non abbia previsto specifiche attività di sensibilizzazione per il 2013, dal momento che alcuni Stati membri, fra cui utilizzatori del FEG, mettono in dubbio l'utilità e i vantaggi del FEG;
11. osserva che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, un importo di 50 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento è stato iscritto nel bilancio 2013 alla linea 04 05 01 relativa al FEG; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione così da evitare i ritardi dovuti al fatto che attualmente il Fondo è finanziato tramite storni da altre linee di bilancio, il che potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi sociali, economici e politici del FEG;
12. auspica che le azioni avviate dalla Commissione nel settore dell'assistenza tecnica contribuiscano ad aumentare il valore aggiunto del FEG e si traducano in un sostegno a lungo termine più mirato e nel reinserimento dei lavoratori in esubero;
13. deplora vivamente la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi sociale, finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e che consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio questa misura, soprattutto nel contesto del rapido deterioramento della situazione sociale in numerosi Stati membri a seguito dell'espandersi e dell'aggravarsi della recessione;
14. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
15. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/420/UE.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17427/1/2012 – C7-0051/2013),
– visto il parere della Corte dei conti del 12 luglio 2011(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0244),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2011)0135),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0225/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
«Ogni volta che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano nuovi membri del nuovo comitato di vigilanza, essi dovrebbero nominare anche i membri che entrano in funzione al successivo rinnovo parziale.»
Dichiarazione della Commissione
«La Commissione conferma che l'Ufficio ha dichiarato che agirà sempre in conformità del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo e nel pieno rispetto della libertà e dell'indipendenza dei deputati ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Statuto.»
Dichiarazione della Commissione
«La Commissione intende mantenere l'attuale potere del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode di stabilire le condizioni e le modalità dettagliate per le assunzioni presso l'Ufficio stesso e segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.»
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))(1)
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Occorre modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio(4), al fine di tener conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità del depositario, di politica retributiva e di sanzioni.
(2) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singoli, occorre prevedere l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale devono comprendere i dipendenti e gli altri membri del personale che assumono decisioni a livello di fondo o di comparto, i manager del fondo e le persone che assumono effettivamente decisioni di investimento, le persone in grado di esercitare influenza su tali dipendenti e membri del personale, compresi i consulenti per le politiche di investimento, gli analisti e gli alti dirigenti, e ogni dipendente che riceva una retribuzione complessiva che li collochi nella stessa fascia retributiva degli alti dirigenti e degli assuntori di decisioni. Occorre che tali norme si applichino anche alle società di investimento OICVM che non designano una società di gestione.
(3) Occorre che i principi alla base delle politiche retributive riconoscano alle società di gestione di OICVM la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni dell'OICVM da esse gestito, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. Le società di gestione di OICVM devono comunque assicurare l'applicazione simultanea di tutti questi principi.
(4) Occorre che i principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella presente direttiva siano in linea ed integrino i principi sui quali si basano la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari(5), i lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria e gli impegni del G20 per l'attenuazione dei rischi nel settore dei servizi finanziari.
(4 bis) La remunerazione variabile garantita deve avere carattere di eccezionalità, non essendo compatibile né con una sana gestione del rischio né con il principio della remunerazione in funzione dei risultati, e non deve pertanto rientrare nei futuri piani retributivi.
(4 ter) Il compenso spettante alle società di gestione pagato a carico del fondo deve, come le retribuzioni versate dalle società di gestione al proprio personale, essere compatibile con una sana ed efficace gestione del rischio e con gli interessi degli investitori.
(4 quater) Oltre alla remunerazione percentualizzata la società di gestione dovrebbe essere possibile addebitare al fondo i costi e le spese direttamente connessi alla salvaguardia e alla tutela degli investimenti, come quelli per azioni legali, protezione o esercizio dei diritti dei detentori di quote o recupero/indennizzo per eventuali perdite realizzate. La Commissione dovrebbe procedere, per i prodotti di investimento al dettaglio, a un'analisi dei costi e delle spese correntemente applicate negli Stati membri e direttamente imputabili al prodotto. La Commissione dovrebbe inoltre avviare una consultazione e condurre una valutazione d'impatto seguita, qualora si ravvisi l'esigenza di un'ulteriore armonizzazione, da una proposta legislativa.
(5) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), assicuri l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. Occorre che l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), coadiuvi l'AESFEM nell'elaborazione degli orientamenti. Gli orientamenti dovrebbe in particolare fornire ulteriori istruzioni in merito alla parziale neutralizzazione dei principi di remunerazione in funzione del profilo di rischio, della propensione al rischio e della strategia della società di gestione e dell'OICVM che essa gestisce. Gli orientamenti emanati dall'AESFEM sulle politiche di remunerazione dovrebbe all'occorrenza essere uniformati per quanto possibile con quelli applicabili ai fondi disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi(8). Inoltre, l'AESFEM dovrebbe vigilare sulla loro corretta applicazione da parte delle autorità nazionali. Occorre contrastatare prontamente ogni inadempienza con interventi di vigilanza, al fine di mantenere parità di condizioni competitive nel mercato interno.
(6) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzioni non pregiudichino il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e controllo dell'ente interessato, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali.
(7) Per assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati Membri, occorre adottare norme supplementari per definire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vadano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività se, per esempio, il depositario tollera investimenti che non sono in linea con le regole del fondo, esponendo in tal modo gli investitori a rischi inattesi o previsti. Occorre che norme supplementari chiariscano anche le condizioni in base alle quali le funzioni del depositario possono essere delegate.
(8) È necessario precisare che l'OICVM deve designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM. Prevedendo l'obbligo di designare un unico depositario si potrà garantire che il depositario abbia la visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i dirigenti del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale da non consentirne la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.
(9) Nell'esercizio delle sue funzioni, occorre che il depositario agisca in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse dell'OICVM o degli investitori dell'OICVM.
(10) Per assicurare un approccio armonizzato in materia di rispetto dei doveri dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono sia all'OICVM in forma societaria (società di investimento) sia all'OICVM costituito in forma contrattuale.
(11) Occorre che il depositario sia responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell'OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all'OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o al depositario che agisce per conto dell'OICVM. Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, occorre che il depositario tenga conto dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva(9).
(12) Per prevenire l'uso fraudolento dei trasferimenti di contante, occorre prevedere che non possa essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni del fondo senza che il depositario ne sia a conoscenza.
(13) Occorre che gli strumenti finanziari tenuti in custodia per l'OICVM siano distinti dalle attività proprie del depositario e che possano essere sempre identificati come appartenenti all'OICVM; tale obbligo mira a creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimento del depositario.
(14) In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all'OICVM, occorre distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non lo possono e per le quali si applica invece l'obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno distinguere la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché occorre che l'obbligo di restituire le attività andate perse si applichi solo a tale specifica categoria di attività finanziarie.
(14 bis) Gli strumenti finanziari detenuti in custodia dal depositario non dovrebbero essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.
(15) È necessario definire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un pari elevato livello di tutela degli investitori occorre allineare dette condizioni a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE, il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito(10) e il regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi dispongano dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell'OICVM.
(16) Occorre che né l'affidamento della custodia delle attività al gestore di sistemi di regolamento titoli di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(11), né l'affidamento della prestazione di servizi analoghi a sistemi di regolamento titoli di paesi terzi siano considerati delega di funzioni di custodia.
(17) Occorre che il terzo cui sia delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto omnibus come conto separato comune per più OICVM.
(18) In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, occorre che siano effettuati audit periodici esterni.
(19) Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l'altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. Occorre che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l'OICVM e la società di gestione.
(20) Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di controllo continuativo, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari, in modo che a fungere da depositari di OICVM siano autorizzati unicamente gli enti creditizi e le imprese di investimento. Per consentire ad altri soggetti precedentemente ammessi a fungere da depositari di fondi OICVM di diventare soggetti ammissibili, è opportuno adottare disposizioni transitorie al loro riguardo.
(21) È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, occorre che il depositario abbia l'obbligo di restituire all'OICVM strumenti finanziari di tipo identico o di importo corrispondente. Occorre che non sia più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un "evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle." In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.
(22) Occorre che il depositario sia ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. Occorre inoltre stabilire che, in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario è tenuto a restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il subcustode. Il depositario dovrebbe esonerarsi dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del suo subcustode, l'esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.
(23) Occorre che gli investitori in fondi OICVM possano far valere la responsabilità del depositario, sia direttamente sia indirettamente tramite la società di gestione. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica del fondo OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote.
(24) Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori(12). È essenziale completare la proposta del 12 luglio 2010 chiarendo gli obblighi e la portata della responsabilità del depositario e del subcustode di OICVM al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli investitori in OICVM nei casi in cui il depositario non sia in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
(24 bis) Sulla scorta delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva che determinano l'ambito delle funzioni e degli obblighi dei depositari, la Commissione dovrebbe analizzare in quali situazioni il fallimento di un depositario o di un sub-depositario dell'OICVM possa determinare per i detentori di quote dell'OICVM perdite - di valore netto d'inventario delle quote o dovute ad altre cause - che non possono essere recuperate in base a dette disposizioni e che potrebbero pertanto richiedere un rafforzamento dei vigenti sistemi di indennizzo degli investitori che preveda forme di assicurazione o di compensazione atte a tutelare il depositario contro il fallimento di un sub-depositario. L'analisi dovrebbe anche esaminare in che modo si possa, in tali situazioni, assicurare una protezione degli investitori o una trasparenza equivalente a prescindere dalla catena di intermediazione fra l'investitore e i valori mobiliari interessati dalle perdite. L'analisi va presentata al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente alle proposte legislative eventualmente necessarie.
(25) È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe a creare condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, occorre che gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento siano considerati ridondanti.
(26) In linea con la Comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da essere efficaci, dissuasive e proporzionate, in modo da controbilanciare i vantaggi attesi da comportamenti che violano gli obblighi.
(27) Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.
(28) Per rafforzare l'effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni delle norme lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, occorre che nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni siano pubblicate in forma anonima.
(29) Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti ottengano i necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
(30) Occorre che la presente direttiva non pregiudichi le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati e sanzioni penali.
(31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(32) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, occorre che alla Commissione venga conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare i dettagli da includere nell'accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell'ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, i doveri di dovuta diligenza dei depositari, l'obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia sono da considerarsi perduti, che cosa si intende per eventi esterni fuori da ogni ragionevole controllo le cui conseguenze erano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Illivello di protezione degli investitori assicurato da detti atti delegati dovrebbe essere almeno pari a quello previsto dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2011/61/UE.È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Occorre che, in sede di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(33) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011(13)degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimentocon uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(34) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire accrescere la fiducia degli investitori in OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro e possono dunque, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto é necessario per il conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(34 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
(35) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
1) sono inseriti gli articoli seguenti ▌:"
"Articolo 14 bis
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono.
2. Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e dei benefici pensionistici discrezionali.
3. Le politiche e le prassi retributive si applicano alle categorie di personale - dipendenti e altri membri del personale fra cui, ma non solo, il personale temporaneo o a contratto - a livello di fondo o di comparto che sono:
a) manager di fondi;
b) persone diverse dai manager di fondi che assumono decisioni di investimento che incidono sulla posizione di rischio del fondo;
c) persone diverse dai manager di fondi in grado di esercitare influenza sul personale, compresi i consulenti per le politiche di investimento e gli analisti;
d) alti dirigenti, assuntori di rischi, personale preposto a funzioni di controllo, o
e) altri dipendenti o membri del personale - fra cui, ma non solo, il personale temporaneo o a contratto - che ricevano una retribuzione complessiva che li collochino nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e degli assuntori di decisionie le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ▌, l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformi all'articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE ▌, delle dimensioni della società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione degli orientamenti l'AESFEM collabora strettamente con l'▌ABE al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Articolo 14 ter
1. Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:
a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono;
b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;
c) l'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua applicazione e supervisione; l'amministratore delegato e il personale manageriale non hanno poteri prevalenti di controllo sul sistema retributivo; i membri dell'organo di gestione e del personale che partecipano alla definizione della politica retributiva e alla sua attuazione devono essere indipendenti e possedere le competenze necessarie in materia di gestione del rischio e di retribuzione; i dati dettagliati su dette politiche retributive e le basi sui cui sono state decise figurano nel documento relativo alle informazioni chiave per gli investitori, tra cui la comprova della conformità ai principi di cui all'articolo 14 bis;[Em. 2 - parte 1]
d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;
d bis)informazioni complete, accurate e tempestive sulle prassi retributive sono trasmesse a tutti i soggetti interessati su supporto durevole o tramite un sito web; una copia su carta viene fornita gratuitamente su richiesta.
e) i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
f) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni;
g) qualora la retribuzione sia legata ai risultati, il suo ammontare totale è basato su una combinazione di valutazione, corretta per il rischio, dei risultati del singolo e dell'unità aziendale o dell'OICVM interessato, e dei risultati generali, corretti per il rischio, della società di gestione; nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;
h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto della politica di rimborso dell'OICVM gestito ,del suo rendimento a lungo termine e dei rischi di investimento ad esso legati; [Em. 2 - parte 2]
i) la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;
j) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
j bis)la componente variabile della retribuzione è subordinata alle condizioni di cui alla lettera o) è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell’OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione; "malus" e "restituzione": malus e restituzione quali definiti negli orientamenti dell'ESMA 2013/201; [Em. 2 - parte 3]
k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;
l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo completo di rettifica volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;
m) in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50% di qualsiasi retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50% non si applica.
Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di retention destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, dell'OICVM che gestisce e degli investitori dell'OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;
n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 25%, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.
Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno da tre a cinque anni, a meno che il ciclo di vita dell'OICVM interessato non sia più breve; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;
o) la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessati.
La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;
p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.
Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti ex lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti ex m), con riserva di un periodo di retention di cinque anni;
q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
r) la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni della presente direttiva.
1 bis. L'AESFEM monitora le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis in cooperazione con le autorità competenti. In caso di violazione dell'articolo 14 bis e del presente articolo l'AESFEM può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare raccomandando alle competenti autorità di vietare temporaneamente o di limitare l'attuazione di determinate politiche di retributive.
1 ter. Il [comitato OICVM / gestione operativa / retribuzioni] fornisce agli investitori informazioni su supporto stabile ogni anno precisando la politica retributiva dell'OICVM per il personale ai sensi dell'articolo 14 bis e descrivendo i metodi di calcolo delle retribuzioni.
1 quater. In deroga all'articolo 14, ter, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente possa esigere che il [comitato OICVM / gestione operativa / retribuzioni] illustri per iscritto come il pacchetto retribuzione variabile sia conforme ai suoi obblighi di seguire una politica retributiva che:
a) promuove una gestione sana ed efficace del rischio;
b) non incoraggia un’assunzione di rischi non coerente con i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono e/o con i profili di rischio degli OICVM;
In stretta cooperazione con l'ABE, l'AESFEM inserisce nei suoi orientamenti in materia di politiche retributive le modalità con cui diversi criteri retributivi settoriali, quali quelli di cui alla direttiva 2011/61/UE e alla direttiva 2013/36/UE sono applicati quando dipendenti o personale di altre categorie effettuano servizi subordinati a diversi criteri retributivi settoriali. [Em. 3]
2. I principi di cui al paragrafo 1 si applicano alle retribuzioni di qualsiasi tipo versate dalle società di gestione e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, gli assuntori di rischi, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e degli assuntori di rischi e le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio o sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono.
3. Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni dell'OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.
Il comitato per le retribuzioni istituito, ove opportuno, in conformità delle linee guida dell'AESFEM, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione. Nel comitato per le retribuzioni siedono rappresentanti dei dipendenti. Il comitato provvede a che il proprio regolamento permetta agli azionisti di agire di concerto. Nel preparare le sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine dei soggetti interessati, degli investitori e della collettività.";
"
2. all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;";
"
3. l'articolo 22 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 22
1. Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. La nomina del depositario è effettuata con contratto scritto.
Il contratto include clausole che fissano il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che si applicano ai depositari nello Stato membro di origine dell'OICVM.
3. Il depositario:
a) assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;
b) assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;
c) esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;
d) assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;
e) assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.
4. Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono aperti a nome dell'OICVM o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
b) sono aperti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (*) e
c) sono tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.
Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati nei suddetti conti.
5. Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:
a) per gli strumenti finanziari - come definiti nel regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativo ai mercati degli strumenti finanziari - MIFIR]- che possono essere tenuti in custodia, il depositario
i) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;
ii) garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati in qualsiasi momento come appartenenti all'OICVM, conformemente alla normativa applicabile;
b) per altre attività, il depositario:
i) verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM detiene la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;
ii) conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM detengono la proprietà e lo mantiene aggiornato.
5 bis. Il depositario fornisce con periodicità regolare alla società di gestione un inventario completo di tutti gli attivi detenuti a nome dell'OICVM.
5 ter. Gli strumenti finanziari detenuti in custodia dal depositario non sono riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.
Agli effetti del presente articolo per riutilizzo si intende ogni utilizzo di strumenti finanziari trasferiti in un'unica operazione per collateralizzare un'altra operazione, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.
6. Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario o di un soggetto regolamentato che detiene in custodia strumenti finanziari appartenenti a un OICVM, questi siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del depositario e/o del soggetto regolamentato.
7. Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 5, a condizione che:
a) le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;
b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
c) e che il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.
Le funzioni di cui al paragrafo 5 possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che durante l'intero periodo di esecuzione delle funzioni delegategli:
a) abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità degli attivi dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;
b) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione territoriale interessata;
c) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al ▌paragrafo 5, sia soggetto periodicamente ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
d) tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
e) prenda le necessarie disposizioni, basate sulle linee guida dell'AESFEM, affinché, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo;
f) ottemperi agli obblighi e ai divieti generali di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 25.
Ai fini della lettera e) l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per le necessarie disposizioni da adottare in caso di insolvenza del soggetto terzo.
In deroga al terzo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alle lettere a) e f) del terzo comma, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:
i) prima di procedere all'investimento, gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi ad essa connessi;
ii) l'OICVM o la società di gestione per conto dell'OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.
Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.
Ai fini delpresente paragrafo, la prestazione di servizi da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati dalla direttiva 98/26/CE ▌ o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.";
"
4) l'articolo 23 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"
"2. Il depositario:
a) è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE;
b) è un'impresa di investimento soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 20 ▌della direttiva 2006/49/CE, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, e autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE e che fornisce anche il servizio ausiliario di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell'allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; le imprese di investimento possiedono in ogni caso fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/49/CE.
b bis)la banca centrale nazionale o ogni altro tipo di istituto sottoposto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza continuativa, purché soggetto a requisiti di capitale e a obblighi prudenziali e organizzativi di effetto analogo alle entità di cui alle lettere a) e b).
Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono le quali prima del [data: termine di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma] hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del [data: 1 anno dopo il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma].
3. Gli Stati membri determinano le categorie di istituti di cui al paragrafo 2, lettera b bis) fra i quali possono essere scelti i depositari.";
"
b) i paragrafi ▌4, 5 e 6 sono soppressi.
5) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 24
1. Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei detentori di quote dell'OICVM per la perdita, da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5 ▌.
In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.
Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.
2. Le deleghe di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario.
3. La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.
4. Sono nulli gli accordi che violano le disposizioni del paragrafo 3.
5. I detentori di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione.
5 bis. Il presente articolo non osta a che un depositario prenda disposizioni per far fronte alle passività di cui al paragrafo 1, a condizione che tali disposizioni non limitino o riducano il passivo o si risolvano nel tardivo assolvimento degli obblighi del depositario.";
"
6) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.
Né il depositario né alcuno dei suoi delegati ▌svolgono attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbiano provveduto a separare funzionalmente e gerarchicamente l'esercizio delle funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM.";
"
7) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 26
1. La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di sostituzione.
2. La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di sostituzione.";
"
8) Sono inseriti gli articoli seguenti ▌:"
"Articolo 26 bis
Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione dell'OICVM. Se le autorità competenti dell'OICVM o la società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest'ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione.
Articolo 26 ter
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ▌ atti delegati conformemente all'articolo 112 ▌ per specificare:
a) gli elementi attinenti alla presente direttiva da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
b) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:
i) il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;
iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);
c) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, secondo comma, lettera c);
d) l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, lettera d);
e) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;
f) che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarli ai sensi dell'articolo 24, primo comma.
f bis) le condizioni per soddisfare il requisito di indipendenza.";
"
9) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"Gli articoli 13, 14, 14 bis e 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.";
"
10) al capo V, la sezione 3 è soppressa;
11) all'articolo 69, paragrafo 3, è aggiunto il ▌ comma seguente:"
"La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:
a) gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dall'OICVM;
b) l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o di altri membri del personale (secondo la definizione ex articolo 14 bis, paragrafo 3) del gruppo finanziario, della società di gestione o, se del caso, della società di investimento il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio dell'OICVM.";
"
11 bis) all'articolo 78, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) l'individuazione dell'OICVM e dell'autorità competente;";
"
12) l'articolo 98 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
"d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico, come definiti all'articolo 2, lettera b), paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche*, in possesso degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari, nei casi in cui esista il serio sospetto che la documentazione relativa all'oggetto dell'ispezione possa essere pertinente per dimostrare una violazione da parte degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva; tali registrazioni tuttavia non devono riguardare il contenuto della comunicazione alla quale si riferiscono.
_________________
* GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.";
"
b) è aggiunto il paragrafo seguente ▌:"
"3. Se le registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico di cui al paragrafo 2, lettera d), richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione è richiesta. L'autorizzazione può essere richiesta anche in via preventiva.";
"
13) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 99
1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 98 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, questi ultimi applicanosanzioni e misure amministrative in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari possano essere applicate sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e ad ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi della normativa nazionale.
3. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.";
"
14) sono inseriti i gli articoli seguenti:"
"Articolo 99 bis
1. Gli Stati membri provvedono a che le proprie leggi, regolamenti o disposizioni amministrative contemplino sanzioni se:
a) l'OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 5;
b) la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 6;
c) la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 27;
d) si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20%, il 30% o il 50% o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (di seguito il "progetto di acquisizione"), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
e) si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20%, del 30% o del 50% o in modo che la società di gestione cessi di essere una filiazione, senza darne notifica per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
f) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b);
g) la società di investimento ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b);
h) la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 10, della direttiva 2004/39/CE, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
i) la società di gestione non comunica, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l'entità di dette partecipazioni, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
j) la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
k) la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
l) la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 31;
m) la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 13 e 30;
n) la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 14 e 30;
o) il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 22, paragrafi da 3 a 7;
p) la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell'OICVM imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione del capo VII;
q) la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi e la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 51, paragrafo 1;
r) la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 68 a 82;
s) la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell'OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM non rispetta l'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le misure e sanzioni amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
a) un pubblico avviso o annuncio indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
b) l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c) in caso di società di gestione o di OICVM, la revoca dell'autorizzazione loro concessa;
d) l'interdizione temporanea o permanente, a carico dei membri dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o di altre persone fisiche considerate responsabili, dall'esercizio di funzioni in seno a dette o ad altre società;
e) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ▌;
f) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ▌;
g) sanzioni amministrative pecuniarie fino a dieci volte l'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;
Articolo 99 ter
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura imposta per violazione delle disposizioni nazionali adottate per il recepimento della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni imposte senza rivelare l'identità degli interessati.
Articolo 99 quater
1. Gli Stati membri provvedono a che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti ne garantiscano il carattere efficace, proporzionato e dissuasivo e prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, i danni causati ad altre persone e, eventualmente, al funzionamento dei mercati o all'economia nel suo complesso, nella misura in cui possano essere determinati.
e) il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
f) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
2. L'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 99 quinquies
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e forniscano uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione delle violazioni. Gli Stati membri assicurano che l'identità delle persone che comunicano attraverso tali canali sia nota solo all'autorità competente.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
b) protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento e delle società di gestione che segnalano violazioni commesse all'interno della società;
c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni che la persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*.
2 bis. L'AESFEM predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che l'identità delle persone che comunicano attraverso tali canali sia nota solo all'AESFEM.
2 ter. La segnalazione in buona fede all'AESFEM o all'autorità competente di una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di cui al paragrafo 2 bis, non configura una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa né implica per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.
3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.
Articolo 99 sexies
1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure o sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 99. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.
2. Se l'autorità competente ha pubblicato una misura o una sanzione, ne riferisce contestualmente all'AESFEM. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... .
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
_________________
* GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.";
"
▌
15) è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 104 bis
1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati* si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'AEFSEM ai fini della presente direttiva.
________________
* GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.";
"
16) all'articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione secondo le condizioni di cui al presente articolo.
Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011.
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011.
Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 22 e 24 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal […]. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 bis.";
"
17) all'articolo 112 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 22, 24, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";
"
18) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal [...].
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità di tali misure con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'AESFEM al fine di svolgere i suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento della presemte direttiva e sull'attuazione di tali misure.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ..., il …
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
All'allegato I, il punto 2 dello schema A è sostituito dal seguente:
"2. Informazioni concernenti il depositario:
2.1. Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni;
2.2. Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario ▌e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega.
Le informazioni su tutti i soggetti che assicurano la custodia degli attivi del fondo unitamente ai conflitti di interesse che potrebbero derivarne sono ottenibili dal depositario su richiesta.".
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0125/2013).
Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra ***I
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Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))(1)
Emendamento 21 Proposta di decisione Articolo 1 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – ultima frase
Se del caso, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato la Commissione adegua il calendario per ciascun periodo.
Laddove una valutazione indichi, per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0046/2013).
Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0866),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 168, paragrafo 4, lettera c) e 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0488/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0337/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2013 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE
Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 – C7-0049/2013 – 2013/0045(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0071),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0049/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A7–0230/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a dimostrare mediante una completa valutazione d'impatto e un'analisi costi-benefici che ogni cooperazione rafforzata rispetterà le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali o per finalità politiche specifiche.
(1) Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un'imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e a ridurre le speculazioni e di generare entrate supplementari per i bilanci generali, anche a titolo di contributo al risanamento delle finanze pubbliche, o per politiche specifiche finalizzate alla sostenibilità e allo stimolo della crescita, dell'istruzione e dell'occupazione, con specifico riguardo all'occupazione giovanile. L'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), integrando opportunamente le attuali iniziative di riforma regolamentare, esprime pertanto una positiva capacità di distribuzione e manovra.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)In base alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, una parte delle entrate derivanti dall'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) dovrebbe essere imputata al bilancio dell'Unione in quanto autentica risorsa propria. L'utilizzo del gettito dell'ITF come risorsa propria dell'Unione è possibile in regime di cooperazione rafforzata solo riducendo di un importo corrispondente i contributi degli Stati membri partecipanti al bilancio dell'Unione ed evitando un contributo sproporzionato di questi ultimi rispetto agli Stati membri non partecipanti. Una volta introdotta l'ITF a livello dell'Unione, le risorse proprie così generate dovrebbero aggiungersi in tutto o in parte ai contributi degli Stati membri al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie per gli investimenti europei, senza una riduzione dei contributi nazionali versati dagli Stati membri partecipanti al bilancio dell'Unione.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)Prima dell'introduzione dell'ITF, la Commissione dovrebbe dimostrare che la cooperazione rafforzata non pregiudica il mercato interno o la coesione economica, sociale e territoriale. Dovrebbe anche dimostrare che non crea ostacoli o discriminazioni agli scambi tra gli Stati membri né provocherà distorsioni della concorrenza fra di essi. La Commissione dovrebbe presentare una nuova e solida analisi e valutazione d'impatto sulle conseguenze della proposta di una ITF comune per gli Stati partecipanti e non partecipanti e per il mercato interno nel suo complesso.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)L'ITF conseguirà effettivamente le sue finalità solo se introdotta a livello globale. La cooperazione rafforzata fra undici Stati membri costituisce pertanto un primo passo verso una ITF a livello unionale e, in ultima analisi, globale. L'Unione ne promuoverà costantemente l'introduzione a livello globale e insisterà affinché l'ITF sia messa all'ordine del giorno del G-20 e del G8.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
(3) Molti degli 11 Stati membri partecipanti hanno già introdotto l'ITF in qualche forma o sono in procinto di farlo. Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)Alla luce dei notevoli progressi compiuti con riferimento alla regolamentazione europea dei mercati finanziari, quale il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, la direttiva 2013/36/UE e la presente direttiva, gli Stati membri partecipanti che hanno introdotto prelievi bancari a causa della recente crisi finanziaria dovranno rivedere la necessità di tali imposizioni e valutarne la compatibilità con le norme e le finalità del diritto dell'Unione e del mercato interno.
1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)È opportuno che eventuali armonizzazioni dell'ITF fra gli Stati membri partecipanti non si traducano in un'imposizione extraterritoriale suscettibile di incidere sulla potenziale base imponibile degli Stati membri non partecipanti.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.
(4) Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti nonché per ridurre le possibilità di frode, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, delocalizzazione del rischio e arbitraggio regolamentare, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa («over-the-counter»), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati, compresi i contratti per differenza (CFD), le operazioni in valuta a pronti sui mercati dei cambi e le operazioni a termine a fini speculativi, e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, devono essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni sulle famiglie.
(8) Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni negative sulle famiglie e sull'economia reale.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)Al fine di rafforzare la posizione dei mercati regolamentati e in particolare del trading di borsa, che è rigorosamente regolamentato, controllato e trasparente, diversamente dal trading fuori borsa, non regolamentato, meno controllato e meno trasparente, gli Stati membri dovrebbero applicare a quest'ultimo aliquote più elevate. Ciò renderà possibile un trasferimento delle transazioni da mercati poco o affatto regolamentati a mercati regolamentati. Le aliquote più alte non dovrebbero applicarsi alle operazioni finanziarie su derivati OTC quando servono a ridurre rischi oggettivi e pertanto a supportare l'economia reale.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)Le imprese non finanziarie effettuano un notevole volume di transazioni sui mercati finanziari per ridurre i rischi legati alla loro attività commerciale. L'ITF non dovrebbe applicarsi a tali soggetti quando eseguono operazioni di questo tipo. Tuttavia, quando le imprese non finanziarie sono dedite a operazioni speculative non legate alla riduzione del rischio commerciale, dovrebbero essere trattate come enti finanziari soggetti all'ITF.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter)Per trasformare l'elusione fiscale in un'operazione rischiosa a costi elevati e benefici ridotti, oltre che per garantire una più efficace applicazione delle norme, i principi di residenza e di emissione dovrebbero essere integrati dal principio del «trasferimento del titolo legale di proprietà».
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo)
(15 quater)Ove opportuno la Commissione dovrebbe avviare negoziati con i paesi terzi per agevolare la riscossione dell'ITF. La Commissione dovrebbe altresì rivedere la propria definizione di «giurisdizioni non cooperative» e aggiornare di conseguenza il suo piano d'azione contro la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16
(16)È opportuno che le aliquote minime di imposta vengano fissate a un livello sufficientemente elevato per poter conseguire l'obiettivo di armonizzazione di un'ITF comune. Nel contempo, esse devono essere sufficientemente contenute per ridurre al minimo i rischi di delocalizzazione.
soppresso
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 19
(19) È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode e l'evasione fiscale.
(19) È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, come la sostituzione.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)La Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM), con il compito di valutare la concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico. Il comitato ITF dovrebbe sorvegliare le operazioni finanziarie al fine di individuare accordi abusivi come quelli definiti all'articolo 14, proporre le opportune contromisure e, se necessario, coordinarne l'attuazione di tali contromisure a livello nazionale. Il comitato dovrebbe avvalersi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d'Europa. Ove opportuno, i rappresentanti degli Stati membri partecipanti dovrebbero poter formare un sotto-comitato per trattare questioni di implementazione dell'ITF che non abbiano ripercussioni per gli Stati membri partecipanti.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)Gli Stati membri hanno l'obbligo della cooperazione amministrativa in ambito fiscale di cui alla direttiva 2011/16/UE nonché quello della mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure di cui alla direttiva 2010/24/UE.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 21
(21) Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.
(21) Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare la trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c
c) la stipula di contratti derivati prima che vi sia compensazione o regolamento;
c) la stipula di contratti derivati, compresi i contratti per differenza (CFD) e le operazioni a termine a fini speculativi, prima che vi sia compensazione o regolamento;
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) le operazioni in valuta a pronti sui mercati esteri dei cambi;
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera e
e) le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;
e) le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito, ivi compresi gli annullamenti di ordini generati con il trading ad alta frequenza;
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis) «emittente sovrano», emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 236/2012;
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
3 ter) «debito sovrano», debito quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 236/2012;
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
7 bis) «mercato di crescita per le PMI», sistema multilaterale di negoziazione registrato come mercato di crescita per le PMI a norma dell'articolo 35 della direttiva [MiFID];
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
12 bis) «trading ad alta frequenza», trading algoritmico di strumenti finanziari a velocità tali che il periodo di latenza fisica del meccanismo per la trasmissione, l'annullamento o la modifica degli ordini diventa il fattore determinante nel lasso di tempo occorrente per comunicare le istruzioni a una sede di negoziazione o per eseguire un'operazione;
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)
(12 ter) «strategia di trading ad alta frequenza», una strategia di negoziazione per proprio conto su uno strumento finanziario che comporta trading ad alta frequenza e presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:
i) si avvale di servizi di co-ubicazione, dell'accesso diretto al mercato o di hosting di prossimità;
ii) riguarda un indice giornaliero di rotazione del portafoglio pari almeno al 50%;
iii) la quota di ordini annullati (compresi gli annullamenti parziali) supera il 20%;
iv) la maggior parte delle posizioni assunte sono liquidate nello stesso giorno;
v) oltre il 50% degli ordini o delle operazioni effettuate presso siti di negoziazione che offrono sconti e riduzioni per ordini che forniscono liquidità sono ammessi a usufruire di tali sconti.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2
2. Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate.
2. Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate. Eventuali novazioni di operazioni effettuate a fini di compensazione o regolamento da una controparte centrale o da un'altra stanza di compensazione o sistema di regolamento o sistema interoperabile quale definito dalla direttiva 98/26/CE, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi del presente paragrafo.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera d
d) quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 50% del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.
d) quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 20% del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)
d bis) il calcolo del valore medio annuo delle transazioni finanziarie di cui a tale lettera non tiene conto delle transazioni relative a contratti derivati non OTC che soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale1.
1 GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'eventuale estensione dell'ITF a Stati membri diversi dagli 11 Stati membri partecipanti avverrà su una base di reciprocità.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
a) le controparti centrali (CC) nell’esercizio delle funzioni di CC;
a) le controparti centrali (CC) nell'esercizio delle funzioni di CC o altre stanze di compensazione, agenti o sistemi di regolamento, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, nell'esercizio delle rispettive funzioni di compensazione, ivi incluse eventuali novazioni, o di regolamento;
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) i mercati di crescita per le PMI;
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
c ter) le persone che si propongono sui mercati finanziari su base continuativa come disposte a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con l'impegno di capitale proprio («market maker»), quando nella loro veste di fornitori di liquidità assolvono una funzione essenziale per le obbligazioni e azioni illiquide in base all'accordo legale fra il market maker e la piattaforma di negoziazione organizzata in cui l'operazione viene effettuata e quando l'operazione non rientra in una strategia di trading ad alta frequenza.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 16 che specificano a quali condizioni uno strumento finanziario debba essere considerato illiquido ai fini della presente direttiva.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)
g bis) il trasferimento del diritto di proprietà di uno strumento finanziario e ogni operazione equivalente che implichi il trasferimento del rischio ad esso legato - tra entità dello stesso gruppo o di una rete di banche decentrate, quando il trasferimento sia effettuato per rispettare un requisito legale o un requisito prudenziale di liquidità sancito dalla legislazione nazionale o unionale.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) è una succursale di un ente stabilito in uno Stato membro partecipante, conformemente alla lettera c);
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
g) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione, ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da 4) a 10) di tale sezione che non sono negoziati su una piattaforma regolamentata o agisce in detta transazione a nome di uno dei partecipanti.
g) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione.
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ai fini della presente direttiva uno strumento finanziario si considera emesso nel territorio di uno Stato membro partecipante se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) si tratta di un titolo o di un suo derivato e la sede legale dell'emittente del titolo è situata nello Stato membro in questione;
b) si tratta di un derivato, diverso da quelli di cui alla lettera a), ammesso alla negoziazione su una piattaforma organizzata, e il diritto pubblico applicabile al trading svolto nell'ambito dei sistemi della piattaforma è quello dello Stato membro in questione;
c) si tratta di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui alle lettere a) o b), la cui compensazione è affidata a una CC o altre stanze di compensazione, agenti o sistemi di regolamento, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, che siano disciplinati dal diritto dello Stato membro in questione;
d) si tratta di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui alle lettere a), b) o c), e il diritto applicabile all'accordo in forza del quale la transazione sullo strumento finanziario è stata effettuata è quello dello Stato membro in questione;
e) si tratta di uno strumento strutturato e almeno il 50% del valore delle attività poste a garanzia dello strumento fa riferimento a strumenti finanziari emessi da persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro partecipante.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Trasferimento del titolo legale di proprietà
1.In caso di mancata applicazione dell'ITF a una transazione finanziaria, quest'ultima è considerata giuridicamente non opponibile e non comporta il trasferimento del titolo legale di proprietà dello strumento sottostante.
2.Una transazione finanziaria cui non è stata applicata l'ITF è ritenuta non conforme ai requisiti di compensazione centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni1 e non conforme ai requisiti patrimoniali a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2013,. relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
3.Nel caso dei sistemi automatici di pagamento elettronico, con o senza la partecipazione di agenti di regolamento dei pagamenti, l'amministrazione fiscale di uno Stato membro può istituire un sistema automatico per la riscossione elettronica dell'ITF e la generazione dei certificati relativi al trasferimento del titolo legale di proprietà.
a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6;
a) 0,1% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6, salvo quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5 con scadenza fino a tre mesi;
b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.
b) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.
b bis) 0,01% in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5 con scadenza fino a tre mesi;
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri partecipanti applicano alle transazioni finanziarie OTC di cui agli articoli 6 e 7 aliquote più elevate di quelle indicate al paragrafo 2. Le transazioni finanziarie su derivati OTC per le quali è oggettivamente misurabile l'effetto di riduzione dei rischi, ai sensi delL'articolo 10 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 149/2013, non sono soggette a tale aliquota maggiorata.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2
2. In conformità dell’articolo 16, la Commissione può adottare atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.
2. In conformità dell'articolo 16, la Commissione adotta atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta e prevedono misure di prevenzione della frode, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri possono adottare ulteriori misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. L'onere amministrativo gravante sulle autorità fiscali per effetto dell'introduzione dell'ITF deve essere mantenuto a livelli minimi. A tal fine la Commissione incoraggia la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e a Eurostat i volumi di transazioni che hanno dato luogo a gettito, per tipo di ente finanziario. Essi rendono pubbliche tali informazioni.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 12
Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi e l'evasione fiscale.
Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)
1.La Commissione istituisce un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della BCE e dell'AESFEM, con il compito di assistere gli Stati membri partecipanti nella concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode,l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico.
2.Il comitato ITF valuta la concreta attuazione della presente direttiva e i suoi effetti sul mercato interno, e individua i sistemi di elusione, comprese le costruzioni abusive di cui all'articolo 14, al fine di proporre le opportune contromisure, avvalendosi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali.
3.Per le finalità valutative concernenti l'applicazione effettiva dell'ITF gli Stati membri partecipanti possono formare un sotto-comitato del comitato ITF composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Il sotto-comitato si limita ad esaminare questioni di applicazione effettiva dell'ITF che non hanno ripercussioni sugli Stati membri non partecipanti.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2
2. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 19.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 21.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3
3. La delega di poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1
1. Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.
1. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.
La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. I risultati di tale esame danno luogo ad opportuni adattamenti.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Inoltre, la Commissione valuta l'impatto di determinate disposizioni, come l'appropriato ambito di applicabilità dell'ITF e l'aliquota per i fondi pensione, tenendo debitamente conto dei diversi profili di rischio e business model.
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Per gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 bis, l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05% fino al 1° gennaio 2017.
Per gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera f) l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05% e quella ex articolo 9, paragrafo 2, lettera b) è dello 0,005% fino al 1° gennaio 2017.
Adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 (COM(2013)0345 – C7-0183/2013 – 2013/0190(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0345),
– viste la relazione 2013 sulla convergenza della Commissione (COM(2013)0341) e quella della Banca centrale europea del giugno 2013 relative alla Lettonia,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione 2013 sulla convergenza relativa alla Lettonia della Commissione (SWD(2013)0196),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(1),
– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all’allargamento dell’area dell’euro(2),
– visto l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0183/2013),
– visto l'articolo 83 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0237/2013),
A. considerando che l'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica, il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (i «criteri di Maastricht»);
B. considerando che la Lettonia ha soddisfatto i criteri di Maastricht in linea con l'articolo 140 TFUE e il protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE;
C. considerando che il relatore si è recato in visita in Lettonia allo scopo di valutare se il paese fosse pronto a entrare nell'area dell'euro;
D. considerando che il popolo della Lettonia ha compiuto sforzi straordinari per superare la crisi finanziaria, riuscendo a riportare il paese sulla via della competitività e della crescita;
1. approva la proposta della Commissione;
2. esprime parere favorevole riguardo all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014;
3. osserva che la valutazione da parte della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) ha avuto come sfondo la crisi finanziaria globale, la quale ha inciso negativamente sulle prospettive di convergenza nominale di numerosi altri Stati membri, determinando nella fattispecie un significativo ribasso ciclico dei tassi d'inflazione;
4. rileva, in particolare, che la crisi finanziaria globale ha colpito duramente la Lettonia in termini di povertà, disoccupazione ed evoluzione demografica; sollecita la Lettonia e i suoi partner dell'Unione ad applicare norme macroprudenziali rigorose finalizzate ad evitare i flussi di capitale insostenibili e la tendenza all'aumento eccessivo del credito avutisi prima della crisi;
5. osserva che la Lettonia soddisfa i criteri grazie agli sforzi energici, credibili e sostenibili compiuti dal suo governo e dal suo popolo; sottolinea che la sostenibilità complessiva della situazione macroeconomica e finanziaria dipenderà dall'attuazione di riforme equilibrate e di ampia portata volte a coniugare la disciplina con la solidarietà e investimenti sostenibili a lungo termine, non soltanto in Lettonia ma anche nell'Unione economica e monetaria nel suo insieme;
6. rileva che, nella sua relazione 2013 sulla convergenza, la Banca centrale europea ha espresso qualche preoccupazione circa la sostenibilità a lungo termine della convergenza economica della Lettonia; sottolinea in particolare le seguenti dichiarazioni e raccomandazioni ivi contenute:
–
l’adesione a un’unione monetaria comporta la rinuncia a strumenti monetari e di cambio, per cui assumono maggiore importanza la flessibilità e la capacità di tenuta interne; le autorità dovrebbero quindi esplorare possibili vie per rafforzare ulteriormente gli strumenti alternativi per un’azione anticiclica a loro disposizione, in aggiunta a quanto conseguito dal 2009;
–
è necessario che la Lettonia continui un percorso di risanamento organico dei conti pubblici in linea con i requisiti del Patto di stabilità e crescita e che dia attuazione e si attenga a un assetto di bilancio tale da contribuire a evitare il ritorno a politiche pro-cicliche in futuro;
–
l'esigenza di un quadro istituzionale più solido e il fatto che il paese presenti un’economia sommersa relativamente ampia, seppure in diminuzione, comportano non soltanto perdite in termini di gettito, ma distorcono anche la concorrenza, nuocciono alla competitività del paese e ne riducono l’attrattiva come destinazione degli investimenti diretti esteri, frenando gli investimenti e la produttività a lungo termine; ritiene che occorra prendere in seria considerazione tali preoccupazioni, soprattutto in caso di inversione delle attuali tendenze in materia di inflazione e flussi finanziari; considera comunque che dette preoccupazioni non modifichino la complessiva valutazione positiva sull'adozione dell'euro da parte della Lettonia;
7. invita il governo lettone a mantenere la sua posizione prudente in materia di politica di bilancio e le sue politiche generali orientate alla stabilità, per far fronte a eventuali futuri squilibri macroeconomici e rischi per la stabilità dei prezzi nonché a correggere gli squilibri individuati dalla Commissione nell'ambito della relazione sul meccanismo di allerta; osserva che la stabilità dei prezzi in Lettonia dipende in larga misura dalla dinamica dei prezzi delle materie prime a causa della bassa efficienza energetica e dell'elevato livello delle importazioni di energia da un'unica fonte nella composizione del suo paniere di consumo; invita il governo lettone ad apportare miglioramenti in questo senso e ad intensificare i propri sforzi generali per il conseguimento di tutti gli obiettivi nazionali della strategia UE 2020;
8. esprime preoccupazione per l'attuale scarso sostegno dei cittadini lettoni all'adozione dell'euro; invita il governo e le autorità lettoni a comunicare più attivamente con i propri cittadini in modo da assicurare che l'adozione dell'euro ottenga maggiore sostegno da parte del pubblico; chiede al governo e alle autorità lettoni di proseguire la loro campagna di informazione e di comunicazione allo scopo di raggiungere tutti gli abitanti del paese;
9. invita il governo lettone a far fronte alle carenze strutturali del mercato del lavoro attraverso adeguate riforme sul piano strutturale e dell'istruzione; chiede, in particolare, al governo lettone di affrontare il problema del tasso di povertà e delle crescenti disuguaglianze di reddito;
10. riconosce la stabilità del settore bancario lettone nel corso degli ultimi tre anni; sottolinea, tuttavia, che il modello di attività delle banche è stato seriamente contestato durante la prima fase della crisi finanziaria globale; sottolinea che in quel momento il tracollo del sistema finanziario lettone è stato evitato soltanto grazie all'intervento di salvataggio da parte dell'UE-FMI; accoglie con favore le recenti riforme volte a rafforzare la regolamentazione delle banche lettoni attive nel segmento dei depositi di non residenti (NRD); invita le autorità lettoni a garantire una stretta vigilanza su tali banche e l'attuazione di adeguate misure aggiuntive di gestione del rischio; invita inoltre le autorità lettoni a rimanere caute per quanto riguarda possibili squilibri tra attività e passività bancarie in termini di struttura delle scadenze, che possono essere considerati un pericolo per la stabilità finanziaria;
11. invita le autorità lettoni a continuare con gli attuali preparativi pratici per far sì che il processo di transizione avvenga in modo ordinato; invita il governo lettone a istituire meccanismi di controllo appropriati per assicurare che l'introduzione dell'euro non sia utilizzata per dissimulare aumenti dei prezzi;
12. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
13. deplora la scadenza estremamente serrata entro la quale il Parlamento è stato invitato a formulare il proprio parere ai sensi dell'articolo 140 TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri che intendono adottare l'euro a prevedere scadenze appropriate al fine di consentire al Parlamento di formulare un parere sulla base di un dibattito più ampio e inclusivo;
14. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla sicurezza stradale 2011-2020 – Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (2013/2670(RSP))
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020(1),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»(2),
– vista la comunicazione della Commissione «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)0389),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'attuazione dell'obiettivo 6 degli orientamenti 2011-2020 della Commissione europea in materia di sicurezza stradale – prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (SWD(2013)0094),
– visto il parere del Comitato delle regioni intitolato «Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale»(3),
– vista la relazione sulla prevenzione degli incidenti stradali (World Report on Road Traffic Injury Prevention) pubblicata congiuntamente nel 2004 dalla Banca mondiale e dall'OMS,
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini(4),
– vista l'interrogazione rivolta alla Commissione su «Sicurezza stradale 2011-2020 – Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti» (O-000061/2013 – B7-0211/2013),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nel 2011 più di 30 000 persone sono state uccise e sono state quasi 1 500 000 le segnalazioni relative a persone ferite (più di 250 000 delle quali in modo grave) in incidenti stradali nell'Unione europea;
B. considerando che per ogni incidente mortale, altri quattro incidenti portano a disabilità permanenti, 40 causano lesioni lievi e 10 provocano lesioni gravi;
C. considerando che più della metà di tutti gli infortuni gravi si verificano all'interno di aree urbane e interessano soprattutto pedoni, motociclisti, ciclisti (compresi i ciclisti che usano bici a pedalata assistita) e altri utenti stradali vulnerabili;
D. considerando che le principali cause di incidenti stradali e di lesioni gravi sono dovute al malfunzionamento delle apparecchiature, alla progettazione stradale, alla cattiva manutenzione stradale e al comportamento del conducente, compreso l'eccesso di velocità; considerando che la velocità è direttamente correlata alla gravità della lesione e che alcuni Stati membri stanno valutando l'opportunità di innalzare i limiti di velocità autostradali;
E. considerando che il coinvolgimento in incidenti stradali è una delle principali cause di ricovero ospedaliero per i cittadini dell'Unione europea di età inferiore ai 45 anni e che molte lesioni gravi provocano sofferenza per il resto della vita o disabilità permanenti;
F. considerando che i tempi di risposta dei servizi d'emergenza (il principio della «golden hour» ossia del trattamento medico tempestivo), compreso il pronto soccorso salvavita, nonché la qualità delle cure, svolgono un ruolo importante nella sopravvivenza agli incidenti;
G. considerando che il costo socio-economico degli incidenti stradali è stimato al 2% del PIL, pari a circa 250 miliardi di euro per il 2012(5);
H. considerando che le azioni europee a questo riguardo stanno mostrando risultati positivi;
1. appoggia l'iniziativa della Commissione di dare elevata priorità alle lesioni gravi nel lavoro relativo alla sicurezza stradale;
2. accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione di una definizione comune di lesioni gravi, in base alla classificazione dei traumi accettata globalmente e conosciuta come Maximum Abbreviated Injury Scale;
3. invita gli Stati membri ad attuare rapidamente la definizione comune dell'UE relativa alle lesioni gravi provocate da incidenti stradali e, su questa base, a raccogliere e segnalare le statistiche suddivise per modo di trasporto, compresi gli utenti stradali vulnerabili, nonché per tipo di infrastrutture stradali per il 2014;
4. esorta la Commissione, sulla base dei dati raccolti, a fissare un obiettivo ambizioso di riduzione degli incidenti stradali del 40% per il periodo 2014-2020 e a mantenere l'idea globale di «Visione zero' come obiettivo a lungo termine;
5. ritiene che lo sviluppo di un meccanismo comune per la raccolta e la comunicazione di dati non debba impedire l'adozione di azioni urgenti a livello di Unione per ridurre il numero di feriti gravi sulle strade;
6. accoglie con favore le priorità fissate dalla Commissione per sviluppare la sua strategia globale, che riguardano l'impatto di collisione, una strategia di gestione degli incidenti, i servizi di primo soccorso e di emergenza e i processi di riabilitazione a lungo termine, e chiede la rapida attuazione di queste priorità;
Intervenire senza indugio per ridurre le lesioni gravi sulle strade europee
7. sottolinea che è necessario attuare meglio e senza indugio tutta una serie di norme e misure esistenti, al fine di ridurre gli impatti di collisione, aumentare la sicurezza per gli utenti stradali e ridurre le lesioni gravi;
8. invita la Commissione a rivedere la sua legislazione in materia di sicurezza attiva e passiva dei veicoli, in modo da adeguarla ai più recenti progressi tecnici, e a sostenere l'attuazione di tecnologie di bordo in grado di aumentare la sicurezza dei veicoli;
9. chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo di infrastrutture stradali sicure e intelligenti;
10. invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate su come gli Stati membri stanno recependo la direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
11. esorta gli Stati membri a continuare a profondere sforzi nella lotta contro la guida sotto l'effetto di alcol e droghe e nello scambio delle migliori pratiche per la valutazione e la riabilitazione dei trasgressori del codice della strada;
Proteggere gli utenti stradali più vulnerabili
12. rileva che pedoni e ciclisti insieme rappresentano il 50% del totale dei decessi per incidenti stradali urbani e un'ampia quota di lesioni gravi;
13. supporta il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo delle norme tecniche e delle politiche per la tutela degli utenti più vulnerabili della strada, ossia anziani, bambini, disabili e ciclisti, come parte di uno sforzo concertato per promuovere i «diritti degli utenti della strada vulnerabili» nella legislazione dell'UE e nella politica dei trasporti;
14. chiede alla Commissione di fornire una panoramica delle aree urbane soggette a un limite di velocità di 30 km/h e degli effetti di tale limite sulla riduzione dei decessi e delle lesioni gravi;
15. invita gli Stati membri a sottolineare l'importanza di campagne di informazione e formazione relative a una maggiore sicurezza per chi va in bicicletta e per chi cammina e di politiche volte alla promozione della bicicletta e della marcia, in quanto la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni nelle aree urbane è fortemente correlata alla prevalenza della bicicletta e della marcia come modi di trasporto, ove opportuno in combinazione con i mezzi di trasporto pubblici e collettivi;
16. chiede alla Commissione di elaborare linee guida per la sicurezza stradale urbana che possano essere inserite nei piani di mobilità urbana sostenibile e di considerare la possibilità di collegare il cofinanziamento UE di progetti di trasporto urbano a piani di mobilità urbana sostenibile che includano gli obiettivi UE di riduzione del numero di decessi e lesioni gravi causati da incidenti stradali;
Migliorare i servizi di primo soccorso e di emergenza
17. esorta gli Stati membri a sostenere il numero di emergenza europeo 112 e a conformarsi all'obbligo di rendere pienamente operativi entro il 2015 i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, nonché a mettere in atto, il più rapidamente possibile, una campagna di sensibilizzazione per la loro introduzione;
18. accoglie con favore la proposta della Commissione di garantire la diffusione obbligatoria entro il 2015, in tutti gli Stati membri, di un sistema eCall pubblico basato sul 112 in tutte le nuove autovetture omologate, nel rispetto delle norme di protezione dei dati;
19. invita la Commissione, tramite la riflessione sulle migliori pratiche negli Stati membri, a prendere in considerazione l'introduzione della «guida accompagnata» per i minori più anziani;
20. invita gli Stati membri a promuovere sistematicamente la formazione di primo soccorso come strumento per aumentare la reattività degli astanti a un incidente, aiutando le vittime prima dell'arrivo dei servizi di emergenza;
21. invita gli Stati membri a incoraggiare la collaborazione tra i servizi di emergenza e i progettisti e costruttori di veicoli, al fine di garantire un intervento e una sicurezza efficaci per il soccorritore e l'infortunato;
22. invita gli Stati membri a incoraggiare l'attuazione dei sistemi di sanità elettronica, e in particolare l'uso di sistemi di comunicazione di trasporto intelligenti per squadre di emergenza, prevedendone l'uso anche nei veicoli di emergenza;
Assistenza post-incidente e riabilitazione a lungo termine
23. incoraggia gli Stati membri a sottolineare l'importanza dell'assistenza post-incidente nelle loro politiche in ambito sanitario e a migliorare ulteriormente l'assistenza ospedaliera a più lungo termine, l'assistenza post-ospedaliera e la riabilitazione, tra cui il trattamento dei traumi psicologici e le cure per i sopravvissuti e i testimoni di incidenti stradali, ad esempio fornendo punti di assistenza per aiutarli a migliorare la loro qualità di vita;
24. invita gli Stati membri a migliorare la consapevolezza dell'impatto delle lesioni gravi attraverso lo sviluppo di nessi più stretti con altre misure aventi impatto sociale, sensibilizzando ad esempio riguardo ai livelli di menomazione, disabilità e incapacità funzionale, e a sviluppare programmi educativi sulla sicurezza stradale;
o o o
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'attuazione dell'obiettivo 6 degli orientamenti 2011-2020 della Commissione europea in materia di sicurezza stradale – tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti.
Situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (2012/2130(INI))
– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), in cui sono elencati i valori sui quali si fonda l'Unione,
– visti gli articoli 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria(1), con la quale ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in collaborazione con la Commissione, il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, di verificare se le raccomandazioni di cui alla risoluzione siano state attuate analizzando altresì le modalità della loro attuazione, e di presentare i risultati in una relazione,
– viste le sue risoluzioni del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media(2) e del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista(3),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona(4),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)(5),
– vista la comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea dal titolo«Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione» (COM(2003)0606),
– viste le dichiarazioni, rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, sui recenti sviluppi politici in Ungheria,
– viste le dichiarazioni, rilasciate dal primo ministro ungherese Viktor Orbán nel suo intervento di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, sui recenti sviluppi politici in Ungheria,
– vista l'audizione tenuta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 9 febbraio 2012,
– vista la relazione di una delegazione di deputati al Parlamento europeo sulla visita dalla stessa effettuata a Budapest dal 24 al 26 settembre 2012,
– visti i documenti di lavoro sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012), comprendenti i documenti di lavoro n.1 – Indipendenza della magistratura, n. 2 – Principi fondamentali e diritti fondamentali, n. 3 – Normativa sui mezzi d'informazione, n. 4 – Principi della democrazia e dello Stato di diritto e n. 5 – Conclusioni del relatore, che sono stati discussi in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni rispettivamente il 10 luglio 2012, il 20 settembre 2012, il 22 gennaio 2013, il 7 marzo 2013 e l'8 aprile 2013, nonché le osservazioni del governo ungherese in proposito,
– viste la Legge fondamentale dell'Ungheria, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea nazionale della Repubblica ungherese ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 (denominata in appresso «Legge fondamentale»), nonché le relative disposizioni transitorie adottate il 30 dicembre 2011 dall'Assemblea nazionale, anch'esse entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (denominate in appresso «disposizioni transitorie»),
– vista la Prima modifica della Legge fondamentale, presentata dal ministro dell'Economia nazionale il 17 aprile 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 4 giugno 2012, la quale stabilisce che le disposizioni transitorie sono parte integrante della Legge fondamentale,
– vista la Seconda modifica della Legge fondamentale, presentata come progetto di legge a iniziativa personale il 18 settembre 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 29 ottobre 2012, che introduce nelle disposizioni transitorie l'obbligo relativo alla registrazione degli elettori,
– vista la Terza modifica della Legge fondamentale, presentata il 7 dicembre 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 21 dicembre 2012, la quale stabilisce l'obbligo di definire i limiti e le condizioni per l'acquisizione della proprietà e per l'utilizzazione di terreni agricoli e forestali nonché le norme che disciplinano l'organizzazione integrata della produzione agricola mediante leggi di rango superiore (le cosiddette «leggi cardinali»),
– vista la Quarta modifica della Legge fondamentale, presentata l'8 febbraio 2013 come progetto di legge a iniziativa personale e adottata dal parlamento ungherese l'11 marzo 2013, la quale, tra l'altro, integra nel testo della Legge fondamentale le disposizioni transitorie che la Corte costituzionale ungherese aveva annullato il 28 dicembre 2012 per motivi procedurali (decisione n. 45/2012) nonché le restanti disposizioni di natura realmente transitoria nel documento,
– viste la Legge CXI del 2012 che modifica la Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali ungheresi nonché la Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria,
– vista la Legge XX del 2013 sulle modifiche legislative riguardanti i limiti di età da applicare in talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario,
– vista la Legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria (legge sulle chiese), adottata il 30 dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012,
– visti i pareri n. CDL(2011)016, CDL(2011)001, CDL-AD(2012)001, CDL-AD(2012)009, CDL-AD(2012)020 e CDL-AD(2012)004 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova Costituzione ungherese, le tre questioni giuridiche sollevate dal processo di elaborazione della nuova Costituzione ungherese, la Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e la Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, la Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese, gli atti cosiddetti «cardinali» riguardanti la magistratura, modificati a seguito dell'adozione del parere CDL-AD(2012)001 sull'Ungheria, nonché sulla Legge relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria,
– visto il parere congiunto n. CDL-AD(2012)012 della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR sulla Legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria,
– viste le osservazioni del governo ungherese n. CDL(2012)072, CDL(2012)046 e CDL(2012)045 sul progetto di parere della Commissione di Venezia sugli atti cosiddetti «cardinali» riguardanti la magistratura, modificati a seguito dell'adozione del parere CDL-AD(2012)001, sul progetto di parere congiunto sulla Legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria, e sul progetto di parere sulla Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese,
– viste le iniziative intraprese dal segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland, ivi incluse le raccomandazioni sull'ordinamento giudiziario dallo stesso formulate nella sua lettera del 24 aprile 2012 al vice primo ministro ungherese Tibor Navracsics,
– viste le lettere di risposta in data 10 maggio 2012 e 7 giugno 2012 in cui Tibor Navracsics rende nota l'intenzione delle autorità ungheresi di tenere conto delle raccomandazioni formulate da Thorbjørn Jagland,
– viste la lettera in data 6 marzo 2013 a Tibor Navracsics, in cui il segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland esprime preoccupazione per la proposta di Quarta modifica della Legge fondamentale chiedendo il posticipo della votazione finale, e la risposta di Tibor Navracsics del 7 marzo 2013,
– vista la lettera in data 6 marzo 2013 al Presidente della Commissione Barroso in cui i ministri degli Esteri di Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia auspicano l'introduzione di un meccanismo che favorisca il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri,
– vista la lettera dell'8 marzo 2013 del ministro degli esteri ungherese János Martonyi a tutti i suoi omologhi negli Stati membri dell'UE per spiegare le finalità della Quarta modifica,
– viste la lettera in data 8 marzo 2013 a Viktor Orbán, in cui il Presidente Barroso illustra le preoccupazioni della Commissione in merito alla Quarta modifica della Legge fondamentale, e la risposta di Viktor Orbán al Presidente della Commissione, trasmessa in copia anche al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e a quello del Parlamento europeo Martin Schulz,
– vista la dichiarazione congiunta, dell'11 marzo 2013, in cui il Presidente Barroso e il segretario generale Jagland ribadiscono le rispettive preoccupazioni in merito alla Quarta modifica della Legge fondamentale per quanto concerne il rispetto del principio dello Stato di diritto, vista inoltre la conferma del primo ministro Orbán, nella lettera indirizzata al Presidente Barroso l'8 marzo 2013, del pieno rispetto delle norme e dei valori europei da parte del governo e del parlamento ungheresi,
– vista la richiesta di un parere della Commissione di Venezia sulla Quarta modifica della Legge fondamentale ungherese, trasmessa il 13 marzo 2013 da János Martonyi a Thorbjørn Jagland,
– viste le dichiarazioni, rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 17 aprile 2013, sulla situazione costituzionale in Ungheria,
– viste la lettera in data 16 dicembre 2011 a János Martonyi, in cui il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg esprime le sue preoccupazioni in merito all'oggetto della nuova legge ungherese relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria, nonché la risposta di János Martonyi del 12 gennaio 2012,
– visti il parere del commissario per i diritti umani n. CommDH(2011)10, del 25 febbraio 2011, riguardante la normativa ungherese sui mezzi d'informazione alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media, nonché le osservazioni formulate il 30 maggio 2011 dal sottosegretario di Stato ungherese per la Comunicazione governativa in merito a tale parere,
– viste le dichiarazioni con cui l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha invitato l'Ungheria, rispettivamente il 15 febbraio 2012 e l'11 dicembre 2012, a riesaminare la legislazione che consente alle autorità locali di punire la condizione di senzatetto nonché ad attenersi alla decisione della Corte costituzionale in virtù della quale tale condizione è stata depenalizzata,
– viste le dichiarazioni dell'OHCHR, del 15 marzo 2013, in cui è espressa preoccupazione per l'adozione della Quarta modifica della Legge fondamentale,
– visto il ricorso per inadempimento attualmente in corso (causa C-288/12), promosso dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria in relazione alla legalità della cessazione del mandato dell'ex commissario per la protezione dei dati ancora pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea,
– vista la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 novembre 2012, sul radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria e vista la successiva adozione della legge n. XX del 2013 che modifica la legge n. CLXII del 2011, approvata dal parlamento ungherese l'11 marzo 2013, onde conformarsi alla decisione della Corte di giustizia europea,
– viste le decisioni della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 (n. 33/2012) sull'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria, del 28 dicembre 2012 (n. 45/2012) sulle disposizioni transitorie della Legge fondamentale, del 4 gennaio 2013 (n. 1/2013) sulla Legge elettorale, e del 26 febbraio 2013 (n. 6/2013) sulla Legge relativa alla libertà di religione e allo statuto giuridico delle Chiese,
– vista la relazione della commissione di controllo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
– vista la legge LXXII del 2013 sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale; vista la lettera in data 27 maggio 2013 di András Zs. Varga ad András Cser-Palkovics, presidente della commissione per gli affari costituzionali, giuridici e procedurali del parlamento ungherese, in cui si esprimevano riserve sulla legislazione adottata riguardo all'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale,
– vista l'imminente valutazione della Quarta modifica della Legge fondamentale da parte della Commissione,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0229/2013),
I - Contesto e principali questioni in gioco I valori comuni europei
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze quali definiti dall'articolo 2 del TUE, sul chiaro rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, come dimostra altresì l'imminente adesione dell'UE alla CEDU a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del TUE;
B. considerando che i valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE costituiscono il fondamento dei diritti delle persone che vivono sul territorio dell'Unione e in particolare dei suoi cittadini, indipendentemente dalla nazionalità e a prescindere dall'appartenenza culturale o religiosa, e che queste persone possono fruire pienamente di tali diritti soltanto laddove siano rispettati i valori e i principi fondamentali dell'Unione europea;
C. considerando che la considerazione politica e giuridica dei valori sanciti dall'articolo 2 del TUE rappresenta un elemento imprescindibile della nostra società democratica e che pertanto tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri vi si devono riconoscere in modo chiaro e inequivocabile;
D. considerando che il rispetto e la promozione di detti valori comuni costituiscono non soltanto un elemento essenziale dell'identità dell'Unione europea, ma anche un esplicito obbligo in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, del TUE e quindi una condizione imprescindibile per l'adesione all'UE e la conservazione di tutte le prerogative derivanti dalla qualità di Stato membro;
E. considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati dai criteri di Copenaghen si applicano agli Stati membri anche a seguito della relativa adesione in virtù dell'articolo 2 del TUE e del principio di leale cooperazione, e che è quindi opportuno sottoporre regolarmente a valutazione tutti gli Stati membri in modo da verificare che i valori comuni dell'UE continuino a essere rispettati;
F. considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del TUE sottolinea come i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri facciano parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali, e che tali diritti costituiscono una forza nonché un patrimonio comuni agli Stati democratici europei;
G. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e a norma dell'articolo 6 del TFUE, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati e quindi traduce i valori e i principi in diritti tangibili e opponibili;
H. considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del TUE conferisce alle istituzioni dell'Unione europea, sulla base di una precisa procedura, il potere di stabilire se esiste o meno un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, e di impegnarsi politicamente con il paese interessato per prevenire e correggere le violazioni; che prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura,
I. considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 2 del TUE non è soggetto a restrizioni in virtù della limitazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del TUE non è limitato alle aree di intervento contemplate dal diritto dell'Unione europea; che, di conseguenza, l'UE può altresì agire in caso di violazione dei valori comuni, o di chiaro rischio in tal senso, in materie di competenza degli Stati membri;
J. considerando che, secondo il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, ivi incluso quello relativo al rispetto e alla promozione dei valori comuni di quest'ultima;
K. considerando che il rispetto dei valori comuni dell'Unione va di pari passo con l'impegno dell'UE nei confronti della diversità, che si traduce nell'obbligo dell'Unione europea di rispettare «l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale» stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del TUE; che i valori fondamentali europei definiti all'articolo 2 del TUE derivano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e pertanto non possono essere invocati in contrapposizione agli obblighi di cui all'articolo 4 TUE, bensì rappresentano la struttura portante entro cui gli Stati membri possono salvaguardare e promuovere la propria identità nazionale;
L. considerando che, nel contesto dei trattati, il rispetto dell'''identità nazionale'' (articolo 4, paragrafo 2, del TUE) e dei ''diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri'' (articolo 67 del TFUE) è intrinsecamente legato ai principi di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE), di mutuo riconoscimento (articoli 81 e 82 del TFUE) e, quindi, di fiducia reciproca nonché di rispetto della diversità culturale e linguistica (articolo 3, paragrafo 3, del trattato UE);
M. considerando che una violazione dei principi e dei valori comuni dell'Unione da parte di uno Stato membro non può essere giustificata in nome di tradizioni nazionali o dell'espressione dell'identità nazionale nel caso in cui tale violazione comporti il deterioramento dei principi e dei valori cardine della costruzione europea, ad esempio i valori democratici, lo Stato di diritto o il principio di mutuo riconoscimento, e che, di conseguenza, uno Stato membro può appellarsi all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, soltanto nella misura in cui esso rispetta i valori sanciti dall'articolo 2 del TUE;
N. considerando che l'obiettivo dell'Unione di affermare e promuovere i suoi valori nelle relazioni con il resto del mondo, quale statuito dall'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, è ulteriormente rafforzato dall'obbligo specifico dell'Unione di agire sulla scena internazionale nel rispetto dei principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 21, paragrafo 1, del TUE);
O. considerando che, di conseguenza, qualora gli Stati membri non siano in grado di mantenere l'impegno dagli stessi assunto nei trattati in relazione al rispetto delle norme che pure hanno concordato, ovvero non intendano farlo, oltre alla credibilità degli Stati membri e dell'UE sulla scena internazionale risulterebbero compromessi gli obiettivi dell'Unione nell'ambito della sua azione esterna;
P. considerando che il rispetto da parte degli Stati membri di un medesimo insieme di valori fondamentali costituisce una condizione indispensabile ai fini della fiducia reciproca e quindi del corretto funzionamento del mutuo riconoscimento in quanto principio che è al centro della creazione e dello sviluppo del mercato interno nonché dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; e che, di conseguenza, qualunque tentativo di venire meno al rispetto dei valori comuni ovvero di ridimensionarli incide negativamente sull'intera costruzione del processo europeo di integrazione economica, sociale e politica;
Q. considerando che i valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE, altresì proclamati nei preamboli dei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali nonché citati nel preambolo della CEDU e all'articolo 3 dello statuto del Consiglio d'Europa, implicano una separazione obbligatoria dei poteri tra istituzioni indipendenti sulla base di un sistema di controlli ed equilibri ben funzionante, e che tra le fondamentali caratteristiche dei principi in questione figurano: il rispetto della legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi, la certezza del diritto, un solido sistema di democrazia rappresentativa basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti di opposizione, un controllo efficace della conformità costituzionale della legislazione, un'amministrazione e un governo efficaci, trasparenti, partecipativi e responsabili, una magistratura indipendente e imparziale, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e il rispetto dei diritti fondamentali;
R. considerando che la Commissione europea, a norma dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, vigila sull'applicazione dei trattati e vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea;
Le riforme in Ungheria
S. considerando che l'Ungheria è stato il primo paese ex comunista ad aderire alla CEDU e che, in qualità di Stato membro dell'UE, è stata il primo paese a ratificare il trattato di Lisbona il 17 dicembre 2007; che l'Ungheria ha inoltre partecipato attivamente ai lavori della Convenzione nonché alla conferenza intergovernativa nel 2003 e nel 2004 per quanto concerne, tra l'altro, la redazione dell'articolo 2 del TUE, facendosi altresì promotrice dell'iniziativa che ha portato all'inclusione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze;
T. considerando che nella storia secolare dell'Ungheria, la convivenza pacifica di diverse nazionalità e gruppi etnici ha avuto effetti positivi sulla ricchezza culturale e il benessere della nazione, si esorta l'Ungheria a proseguire nel solco di questa tradizione e a opporsi con decisione a tutti i tentativi di discriminazione dei singoli gruppi;
U. considerando che l'Ungheria ha altresì aderito Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché ad altri strumenti giuridici internazionali che la obbligano a rispettare e attuare i principi democratici internazionali;
V. considerando che, a seguito delle elezioni generali del 2010 in Ungheria, la maggioranza di governo ha ottenuto più dei due terzi dei seggi in parlamento e ha quindi potuto avviare rapidamente un'intensa attività legislativa volta a trasformare l'intero assetto costituzionale del paese (finora la precedente Costituzione è stata modificata dodici volte mentre la Legge fondamentale quattro) e quindi a modificare radicalmente il quadro istituzionale e giuridico nonché diversi aspetti fondamentali della vita non solo pubblica ma anche privata;
W. considerando che qualunque Stato membro dell'Unione europea è assolutamente libero di sottoporre a revisione la propria costituzione, e che la possibilità per i nuovi governi di introdurre norme giuridiche che ne riflettano la volontà popolare nonché i relativi valori e gli impegni politici, nel limite del rispetto dei valori e dei principi della democrazia e dello Stato di diritto esistenti in Europa, rientra nel concetto stesso di «alternanza democratica»; che in tutti gli Stati membri particolari procedure costituzionali rendono le modifiche costituzionali più difficili rispetto alle procedure che disciplinano la legislazione ordinaria, quali ad esempio il ricorso alla maggioranza qualificata, processi decisionali aggiuntivi, limiti temporali e referendum, conformemente alle procedure nazionali;
X. considerando che la storia delle tradizioni democratiche in Europa dimostra come la riforma delle costituzioni implichi necessariamente la massima cura nonché un'adeguata considerazione delle procedure e delle garanzie atte a tutelare, tra l'altro, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e la gerarchia delle norme giuridiche, nell'ambito della quale la costituzione rappresenta la suprema legge del paese;
Y. considerando che le ampie e sistematiche riforme costituzionali e istituzionali realizzate dal governo ungherese in tempi eccezionalmente brevi costituiscono un caso senza precedenti e che di conseguenza molte istituzioni e organizzazioni europee (l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'OSCE) hanno ritenuto necessario valutare l'impatto di alcune delle riforme introdotte; che non dovrebbero essere utilizzati due pesi e due misure in relazione al trattamento degli Stati membri e che di conseguenza la situazione in altri Stati membri dovrebbe essere potenzialmente meritevole di attenzione, in applicazione del principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;
Z. considerando che, nel quadro della summenzionata comunione di valori democratici, è necessario un dialogo basato sull'apertura, sull'inclusività e sulla solidarietà nonché sul rispetto reciproco tra istituzioni europee e autorità ungheresi;
AA. considerando che la Commissione, nell'esercizio della sua responsabilità di vigilare sull'applicazione del diritto UE, deve agire con la massima competenza e nel rispetto dell'indipendenza e operare con diligenza, senza indugio e con estrema rapidità, soprattutto quando si tratta di esaminare casi di possibili gravi violazioni dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro;
La Legge fondamentale e le relative disposizioni transitorie
AB. considerando che l'adozione della Legge fondamentale ungherese, approvata il 18 aprile 2011 sulla base dei soli voti dei membri della coalizione di governo nonché di un progetto di atto predisposto dai rappresentanti della stessa, si è conclusa in tempi eccezionalmente brevi (35 giorni di calendario calcolati dalla presentazione della proposta T/2627 al parlamento) e che quindi le possibilità di condurre un attento e significativo dibattito con i partiti dell'opposizione e con la società civile sul progetto di atto sono state limitate;
AC. considerando che il progetto costituzionale presentato al parlamento ungherese il 14 marzo 2011 era quello predisposto dai rappresentanti eletti della coalizione FIDESZ-KDNP e non il documento di lavoro elaborato sulla base della riflessione condotta in seno alla commissione parlamentare ad hoc, commissione peraltro creata appositamente per l'elaborazione della nuova Legge fondamentale, e che ciò aggrava la situazione di mancata consultazione dell'opposizione;
AD. considerando che la «consultazione nazionale» sul processo costituente è consistita in un semplice elenco, elaborato dal partito al governo, che comprendeva dodici domande sostanzialmente retoriche su questioni molto specifiche e, in particolare, non riportava il testo del progetto di Legge fondamentale;
AE. considerando che, a seguito di una petizione costituzionale da parte del commissario ungherese per i diritti umani, la Corte costituzionale ungherese ha annullato, il 28 dicembre 2012 con decisione n. 45/2012, più dei due terzi delle disposizioni transitorie in virtù della loro natura tutt'altro che transitoria;
AF. considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale, adottata l'11 marzo 2013, integra nel testo della Legge stessa la maggior parte delle disposizioni transitorie annullate dalla Corte, nonché altre disposizioni precedentemente considerate incostituzionali;
Ampio ricorso alle leggi cardinali
AG. considerando che la Legge fondamentale ungherese menziona 26 materie da definire mediante leggi cardinali (ovvero leggi la cui adozione richiede una maggioranza di due terzi), che coprono un'ampia serie di questioni relative al sistema istituzionale ungherese, all'esercizio dei diritti fondamentali e a importanti disposizioni nella società;
AH. considerando che dall'adozione della Legge fondamentale il parlamento ha emanato 49 leggi cardinali(6) (in un anno e mezzo);
AI. considerando che una serie di questioni, come specifici aspetti del diritto di famiglia e del sistema fiscale e pensionistico, che in genere rientrano nei poteri decisionali di un'assemblea legislativa, sono disciplinati da leggi cardinali;
Procedure legislative accelerate, prassi dei progetti di legge a iniziativa personale, dibattito parlamentare
AJ. considerando che importanti atti legislativi, tra cui la Legge fondamentale, la sua Seconda e Quarta modifica, le disposizioni transitorie della Legge fondamentale e una serie di leggi cardinali, sono stati emanati sulla base di progetti di legge a iniziativa personale ai quali non si applicano le disposizioni della legge CXXXI del 2010 sulla partecipazione della società civile all'elaborazione delle leggi e del decreto 24/2011 del ministro della Pubblica amministrazione e della Giustizia sulla valutazione d'impatto preliminare ed ex post e, di conseguenza, le leggi adottate mediante questa procedura semplificata sono oggetto di un dibattito pubblico limitato;
AK. considerando che l'adozione di un gran numero di leggi cardinali in un periodo di tempo molto breve, comprese le leggi sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, nonché la legge sulla libertà di religione e la legge sulla Banca nazionale ungherese, limitano inevitabilmente le possibilità di un'adeguata consultazione dei partiti dell'opposizione e della società civile, tra cui, se del caso, le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e i gruppi di interessi
AL. considerando che la legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale attribuisce al presidente del parlamento un notevole potere discrezionale per limitare la libertà di espressione dei deputati in parlamento;
Indebolimento del sistema di pesi e contrappesi: Corte costituzionale, Parlamento, Autorità garante della protezione dei dati
AM. considerando che, a norma della Legge fondamentale, è stata introdotta la possibilità di due nuovi tipi di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, mentre è stata abolita l'actio popularis per l'esame ex post;
AN. considerando che la legge LXXII del 2013 sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale è stata pubblicata il 3 giugno 2013; che tale legge suscita preoccupazioni, espresse in particolare dal sostituto procuratore generale dell'Ungheria, per quanto riguarda principi come la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;
AO. considerando che, conformemente alla Legge fondamentale, i poteri della Corte costituzionale relativi all'esame ex post della costituzionalità delle leggi in materia di bilancio dal punto di vista del merito, sono stati sostanzialmente limitati alle violazioni di un elenco esauriente di diritti, ostacolando in tal modo il controllo della costituzionalità nei casi di violazione di altri diritti fondamentali, quali il diritto alla proprietà, il diritto a un giusto processo e il diritto alla non discriminazione;
AP. considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale ha lasciato immutato l'attuale diritto della Corte costituzionale di esaminare le modifiche alla Legge fondamentale per motivi procedurali ed esclude che in futuro la Corte possa rivedere le modifiche costituzionali per motivi attinenti al merito;
AQ. considerando che la Corte costituzionale, nella summenzionata decisione 45/2012, ha stabilito che «la legalità costituzionale non prevede soltanto requisiti di validità procedurale, formale e di diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali. I criteri costituzionali di un paese democratico fondato sullo Stato di diritto sono nel contempo i valori costituzionali, i principi e le libertà democratiche fondamentali sanciti dai trattati internazionali e accettati e riconosciuti dalle comunità di nazioni democratiche fondate sullo Stato di diritto e sullo ius cogens, in parte analogo al primo. Laddove appropriato, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalizzazione dei requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori dei paesi democratici fondati sullo Stato di diritto.» (punto IV.7 della decisione);
AR. considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale stabilisce l'abrogazione delle sentenze della Corte costituzionale adottate prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale e così facendo contraddice esplicitamente la decisione della Corte costituzionale n. 22/2012 con cui stabiliva che le sentenze emesse sui valori fondamentali, i diritti umani e le libertà e sulle istituzioni costituzionali che non erano state modificate sostanzialmente dalla Legge fondamentale, rimangono valide; che la Quarta modifica della Legge fondamentale ha reintrodotto in quest'ultima una serie di disposizioni precedentemente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale;
AS. considerando che a un organo non parlamentare, il Consiglio del bilancio, la cui legittimità democratica è limitata, è stato conferito il potere di veto sull'adozione del bilancio generale, limitando in tal modo il campo d'azione del parlamento democraticamente eletto e consentendo al presidente della Repubblica di sciogliere il parlamento;
AT. considerando che la nuova legge sulla libertà d'informazione, adottata nel luglio 2011, ha abolito la carica del commissario responsabile per la protezione dei dati e la libertà d'informazione, ponendo fine prematuramente al mandato di sei anni del commissario e trasferendo i suoi poteri all'Autorità nazionale per la protezione dei dati, di nuova istituzione; che tali modifiche sono attualmente esaminate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;
AU. considerando che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria l'8 giugno 2012, dichiarando che il paese, sospendendo il garante della protezione dei dati dal suo incarico prima della fine del mandato, non ha rispettato i propri obblighi ai sensi della direttiva 95/46/EC, mettendo così a rischio l'indipendenza della carica;
Indipendenza del sistema giudiziario
AV. considerando che, conformemente alla Legge fondamentale e alle sue disposizioni transitorie, il mandato di sei anni dell'ex presidente della Corte suprema (ribattezzata «Kúria») è stato terminato prematuramente dopo due anni;
AW. considerando che il 2 luglio 2012 l'Ungheria ha modificato le leggi cardinali sul potere giudiziario (la legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e la legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici), attuando parzialmente le raccomandazioni della Commissione di Venezia;
AX. considerando che le principali garanzie dell'indipendenza dei giudici, quali l'inamovibilità, il mandato garantito, nonché la struttura e la composizione degli organi direttivi, non sono disciplinati dalla Legge fondamentale ma sono definiti – assieme a norme dettagliate sull'organizzazione e l'amministrazione della magistratura – nelle leggi cardinali modificate;
AY. considerando che l'indipendenza della Corte costituzionale non è prevista nella Legge fondamentale ungherese, e lo stesso vale per l'indipendenza dell'amministrazione della magistratura;
AZ. considerando che la modifica delle leggi cardinali sul potere giudiziario, per quanto riguarda la facoltà del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale di trasferire le cause dal tribunale competente a un altro tribunale per garantire la risoluzione delle cause entro un periodo di tempo ragionevole, non fissa criteri normativi oggettivi per la selezione delle cause da trasferire;
BA. considerando che, in seguito all'entrata in vigore della Legge fondamentale, delle sue disposizioni transitorie e della legge cardinale CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici, l'età pensionabile obbligatoria per i giudici è stata abbassata da 70 a 62 anni;
BB. considerando che nella decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata il 6 novembre 2012, si afferma che il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici nonché dei procuratori e dei notai ungheresi da 70 a 62 anni costituisce una discriminazione non giustificata fondata sull'età, e che il 20 giugno 2012 due gruppi di giudici ungheresi hanno presentato rispettivamente un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo di riconoscere che le norme ungheresi sull'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici violano la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU);
BC. considerando che l'11 marzo 2013 il parlamento ungherese ha adottato la legge XX del 2013, che modifica i limiti di età per ottemperare parzialmente alle sentenze della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 e della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012;
La riforma elettorale
BD. considerando che la maggioranza di governo in parlamento ha riformato il sistema elettorale in maniera unilaterale senza cercare il consenso dell'opposizione;
BE. considerando che il 26 novembre 2012, nel quadro della recente riforma elettorale, il parlamento ungherese ha approvato, sulla base di un progetto di legge a iniziativa personale, la legge sulla procedura elettorale allo scopo di sostituire la precedente iscrizione automatica nelle liste elettorali di tutti i cittadini residenti in Ungheria con un sistema di iscrizione volontaria quale condizione per l'esercizio del diritto di voto;
BF. considerando che la Seconda modifica della Legge fondamentale, che sancisce l'obbligo di iscrizione degli elettori, è stata presentata come progetto di legge a iniziativa personale lo stesso giorno del progetto di legge sulla procedura elettorale, ossia il 18 settembre 2012, ed è stata adottata il 29 ottobre 2012;
BG. considerando che la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR hanno elaborato un parere congiunto sulla legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria il 15 e 16 giugno 2012;
BH. considerando che, a seguito alla petizione del presidente della Repubblica del 6 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che l'obbligo di iscrizione rappresenta un'indebita limitazione dei diritti di voto dei cittadini ungheresi ed è pertanto incostituzionale;
BI. considerando che, pur ritenendo giustificata l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, nella sua decisione del 4 gennaio 2013, la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato discriminatoria l'esclusione della possibilità, per gli elettori che vivono in Ungheria ma non hanno un indirizzo, di iscriversi personalmente e ha stabilito che le disposizioni che consentono la pubblicazione di propaganda politica solo nei mezzi d'informazione pubblici durante la campagna elettorale e le norme che vietano la pubblicazione di sondaggi demoscopici nei sei giorni precedenti le elezioni limitano in maniera sproporzionata la libertà di espressione e la libertà della stampa;
Normativa sui mezzi d'informazione
BJ. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto e, di conseguenza, garantisce e promuove la libertà di espressione e d'informazione sancita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, e che tali diritti comprendono la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni senza controllo, ingerenza né pressioni da parte delle autorità pubbliche;
BK. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti a garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione, conformemente all'articolo 10 della CEDU, e che le disposizioni della convenzione sono simili a quelle contenute all'articolo 11 della Carta nel quadro dell'acquis comunitario;
BL. considerando che una sfera pubblica autonoma e forte, basata sulla pluralità e l'indipendenza dei mezzi d'informazione, costituisce l'ambiente necessario in cui possono esprimersi al meglio le libertà collettive della società civile – come il diritto di riunione e di associazione – e le libertà individuali – come la libertà di espressione e il diritto di accesso all'informazione – e che i giornalisti non dovrebbero essere sottoposti a pressioni da parte di proprietari, dirigenti e governi, né a minacce di ordine finanziario;
BM. considerando che il Consiglio d'Europa e l'OSCE, mediante dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, opinioni e relazioni sui temi della libertà, del pluralismo e della concentrazione dei mezzi d'informazione, hanno creato un corpus rilevante di norme minime comuni paneuropee in questo ambito;
BN. considerando che gli Stati membri hanno il dovere di promuovere e proteggere costantemente le libertà di opinione, di espressione, di informazione e i media e che, se queste libertà sono gravemente minacciate o violate in uno Stato membro, l'Unione è obbligata a intervenire in maniera tempestiva ed efficace, sulla base delle sue competenze, come previsto dai trattati e dalla Carta, al fine di proteggere l'ordine democratico e pluralistico europeo e i diritti fondamentali;
BO. considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione per la libertà, il pluralismo e la concentrazione dei mezzi d'informazione nell'Unione e negli Stati membri;
BP. considerando le critiche nei confronti di una serie di disposizioni della normativa ungherese sui mezzi d'informazione espresse dal Parlamento e dalla Commissione, dal rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media e dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, nonché dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché da numerose associazioni internazionali e nazionali di giornalisti, redattori ed editori, da ONG che operano nell'ambito dei diritti umani e delle libertà civili e dagli Stati membri;
BQ. considerando che le critiche espresse riguardano principalmente l'adozione della normativa nell'ambito della procedura parlamentare dei progetti di legge a iniziativa personale, la struttura estremamente gerarchica della sorveglianza dei mezzi d'informazione, il potere direttivo del presidente dell'Autorità di regolamentazione, l'assenza di disposizioni intese a garantire l'indipendenza dell'Autorità, l'ampio potere sanzionatorio e di vigilanza dell'Autorità, il considerevole impatto di talune disposizioni sul contenuto della programmazione, l'assenza di una regolamentazione specifica per i mezzi d'informazione, la mancanza di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle licenze e la genericità delle norme che può favorire un'applicazione e un'osservanza arbitrarie;
BR. considerando che nella sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media, il Parlamento sottolinea che la legge ungherese sui media dovrebbe essere urgentemente sospesa e sottoposta a revisione sulla base delle osservazioni e delle proposte della Commissione, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, e invita la Commissione a continuare l'attenta sorveglianza e valutazione della conformità della legge ungherese sui media quale modificata con la legislazione europea, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali;
BS. considerando che il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha sottolineato la necessità di modificare la normativa per porre fine alle violazioni della libertà dei mezzi d'informazione, come le prescrizioni relative alle informazioni e alla copertura che devono essere offerte da tutti i fornitori di servizi d'informazione, l'imposizione di sanzioni ai mezzi d'informazione, le restrizioni preventive della libertà di stampa sotto forma di requisiti di registrazione e di eccezioni alla protezione delle fonti dei giornalisti; considerando inoltre che, per quanto riguarda l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi d'informazione, ha espresso la necessità di affrontare problemi come l'indebolimento delle garanzie costituzionali del pluralismo, la mancanza d'indipendenza degli organismi di regolamentazione dei media, l'assenza di garanzie per l'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione e l'assenza di un efficace ricorso interno per gli operatori dei mezzi d'informazione soggetti alle decisioni del Consiglio dei mezzi d'informazione;
BT. considerando che la Commissione ha espresso preoccupazioni quanto alla conformità della normativa ungherese sui mezzi d'informazione con la direttiva sui servizi di media audiovisivi e con l'acquis comunitario in generale, segnatamente in relazione all'obbligo per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi di offrire una copertura equilibrata, e ha inoltre sollevato dubbi sulla conformità della legge con il principio di proporzionalità e il rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione sancito dall'articolo 11 della Carta, con il principio del paese d'origine e i requisiti di registrazione; considerando inoltre che, nel marzo 2011, in seguito alle negoziazioni con la Commissione, il parlamento ungherese ha modificato la legge, al fine di affrontare i problemi sollevati dalla Commissione;
BU. considerando che l'OSCE ha espresso serie riserve sull'ambito materiale e territoriale della normativa ungherese, sulla composizione politica omogenea dell'Autorità per i mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, sulle sanzioni sproporzionate comminate, sulla mancanza di una procedura automatica per la sospensione delle sanzioni in caso di ricorso giudiziario contro una decisione dell'Autorità per i mezzi d'informazione, sulla violazione del principio di riservatezza delle fonti giornalistiche e sulla protezione dei valori familiari;
BV. considerando che le raccomandazioni dell'OCSE(7) comprendevano l'eliminazione dei requisiti giuridici concernenti una copertura equilibrata e di altre prescrizioni relative al contenuto della normativa, la garanzia dell'indipendenza editoriale, la garanzia che si applichino norme diverse alle diverse forme di mezzi d'informazione (stampa, radiodiffusione e Internet), l'eliminazione dei requisiti di registrazione ritenuti eccessivi, la garanzia dell'indipendenza e della competenza dell'organismo di regolamentazione, la garanzia dell'obiettività e della pluralità nella procedura di nomina degli organismi che disciplinano il settore dei mezzi d'informazione, l'astensione dall'assoggettare la stampa alla competenza dell'organismo di regolamentazione, nonché un'efficace promozione dell'autoregolamentazione;
BW. considerando che, nonostante il fatto che le leggi siano state modificate nel 2011 a seguito di negoziazioni con la Commissione e nel maggio 2012 successivamente alla decisione della Corte costituzionale del dicembre 2011, che ha rigettato come incostituzionali diverse disposizioni sulla regolamentazione dei contenuti della carta stampata, la protezione delle fonti dei giornalisti, l'obbligo della fornitura di dati e la funzione del commissionario responsabile dei mezzi d'informazione e delle telecomunicazioni, il rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media ha deplorato che diverse modifiche siano state introdotte e adottate con breve preavviso senza consultare le parti interessate e che gli elementi fondamentali della normativa non siano stati migliorati, in particolare la nomina del presidente e dei membri dell'Autorità per i mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, il loro potere sul contenuto dei mezzi radiotelevisivi, l'imposizione di ammende elevate e l'assenza di garanzie per l'indipendenza finanziaria ed editoriale delle emittenti radiotelevisive pubbliche;
BX. considerando che, pur valutando positivamente le modifiche alla normativa sui mezzi d'informazione adottate nel marzo 2011, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha sottolineato la necessità di affrontare i problemi che ancora sussistono concernenti la regolamentazione del contenuto dei mezzi d'informazione, l'insufficienza delle garanzie per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità per i mezzi d'informazione, le ammende e altre sanzioni amministrative eccessive, l'applicabilità della normativa sui mezzi d'informazione a tutti i tipi di media, ivi compresa la stampa e Internet, i requisiti di registrazione e l'assenza di una sufficiente protezione delle fonti giornalistiche;
BY. considerando che in un'analisi degli esperti del Consiglio d'Europa(8) (che ha valutato la conformità della proposta di modifica della legge sui media del 2012 con i testi normativi del Consiglio d'Europa nell'ambito dei mezzi d'informazione e della libertà di espressione) si raccomanda di rivedere attentamente, chiarire o in alcuni casi eliminare disposizioni specifiche concernenti la registrazione e la trasparenza, la regolamentazione del contenuto, gli obblighi di copertura delle informazioni, la protezione delle fonti, i mezzi d'informazione del servizio pubblico e gli organismi di regolamentazione;
BZ. considerando che, a seguito del dialogo condotto con l'UE e il Segretario generale del Consiglio d'Europa attraverso uno scambio di lettere e riunioni di esperti, nel febbraio 2013 sono state presentate nuove modifiche giuridiche intese a rafforzare e garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione dei media, in particolare per quanto riguarda le norme relative alle condizioni per la nomina e l'elezione del presidente dell'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e del Consiglio dei mezzi d'informazione concernenti, rispettivamente, la procedura di nomina, la persona che effettua la nomina e la ripetizione del mandato;
CA. considerando che le autorità ungheresi hanno dichiarato la loro intenzione di riesaminare le norme relative alle limitazioni alla propaganda politica durante le campagne elettorali; che il governo ungherese è impegnato in consultazioni con la Commissione sulla questione della propaganda politica; considerando tuttavia che la Quarta modifica impone un ampio e potenzialmente vago divieto di espressione che viola la dignità dei gruppi, inclusa la nazione ungherese, che potrebbe essere usato per interferire in modo arbitrario con la libertà di espressione e avere un effetto inibitore su giornalisti, artisti e altre categorie;
CB. considerando che l'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e il Consiglio dei mezzi d'informazione non hanno valutato gli effetti della normativa sulla qualità del giornalismo, i livelli di libertà editoriale e la qualità delle condizioni di lavoro dei giornalisti;
Rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze
CC. considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è esplicitamente riconosciuto tra i valori enunciati all'articolo 2 del TUE e che l'Unione si impegna a promuovere questi valori e a combattere l'esclusione sociale, il razzismo, l'antisemitismo e la discriminazione;
CD. considerando che la non discriminazione rappresenta uno dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;
CE. considerando che la responsabilità degli Stati membri di assicurare che tutti i diritti fondamentali siano rispettati, indipendentemente dall'etnia o dal credo, riguarda tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e le autorità preposte all'applicazione della legge e implica inoltre la promozione attiva della tolleranza e la ferma condanna di fenomeni come la violenza razziale, i discorsi incitanti all'odio antisemita e anti rom, in particolare se espresso in consessi ufficiali o pubblici, incluso il parlamento ungherese;
CF. considerando che l'assenza di reazione da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge nei casi di reati a sfondo razziale(9) ha generato sfiducia nei confronti delle forze di polizia;
CG. considerando che è opportuno rammentare che il parlamento ungherese ha adottato disposizioni legislative in ambito civile e penale per combattere l'istigazione al razzismo e i discorsi incitanti all'odio;
CH. considerando che, anche se l'intolleranza nei confronti dei membri delle comunità rom ed ebraica non è un problema che riguarda unicamente l'Ungheria, e che altri Stati membri si trovano ad affrontare lo stesso problema, i recenti avvenimenti hanno suscitato preoccupazioni in merito a un'intensificazione dei discorsi anti-rom e antisemita in Ungheria;
CI. considerando che l'adozione della legislazione retroattiva in ambito fiscale e previdenziale ha determinato un notevole aumento dell'insicurezza sociale e della povertà, che non solo suscita grande incertezza tra la popolazione ma comporta anche una violazione del diritto di proprietà privata e mette a rischio le libertà civili fondamentali;
Libertà di religione o credo e riconoscimento delle chiese
CJ. considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancita dall'articolo 9 della CEDU e dall'articolo 10 della Carta costituisce uno dei pilastri di una società democratica e che il ruolo dello Stato, a tale riguardo, dovrebbe essere quello di garantire, in maniera neutrale e imparziale, il diritto di praticare religioni, confessioni e credi diversi;
CK. considerando che la legge sulle chiese ha stabilito un nuovo regime giuridico per la regolamentazione delle associazioni religiose e delle chiese in Ungheria, imponendo una serie di obblighi per il riconoscimento delle chiese e subordinando tale riconoscimento alla preventiva approvazione di una maggioranza di due terzi del parlamento;
CL. considerando che la Commissione di Venezia(10) ha ritenuto che l'obbligo previsto dalla legge sulle chiese di ottenere il riconoscimento del parlamento come condizione per l'istituzione di una chiesa costituisca una limitazione della libertà di culto;
CM. considerando che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni retroattive della legge sulle chiese, oltre 300 chiese registrate hanno perso il loro statuto giuridico di chiesa;
CN. considerando che, su richiesta di diverse comunità religiose e del commissario ungherese per i diritti fondamentali, la Corte costituzionale ha esaminato la costituzionalità delle disposizioni della legge sulle chiese e, nella sua decisione 6/2013 del 26 febbraio 2013, ha dichiarato che alcune di queste sono incostituzionali, annullandole con effetto retroattivo;
CO. considerando che in tale decisione la Corte costituzionale, pur non mettendo in discussione il diritto del parlamento di definire i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una chiesa, ritiene che il riconoscimento dello statuto di chiesa mediante una votazione parlamentare potrebbe dare luogo a decisioni politicamente faziose, e che la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge non prevede l'obbligo di presentare una motivazione dettagliata nel caso di una decisione di rifiuto dello statuto di chiesa, che non sono state precisate scadenze per le azioni del parlamento e che la legge non garantisce la possibilità di presentare un ricorso efficace nei casi di rifiuto o di assenza di una decisione;
CP. considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale, adottata due settimane dopo la decisione della Corte costituzionale, ha modificato l'articolo VII della Legge fondamentale e ha riconosciuto come potere costituzionale la facoltà del parlamento di approvare leggi cardinali per riconoscere determinate associazioni che svolgono attività religiose come le chiese, invalidando in tal modo la decisione della Corte costituzionale;
II- Valutazione La Legge fondamentale ungherese e la sua applicazione
1. rammenta che il rispetto della legalità – ivi compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi, anche in sede di adozione di una Legge fondamentale – e di un sistema di democrazia rappresentativa solido, basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti dell'opposizione, costituiscono elementi fondamentali dei concetti di democrazia e di Stato di diritto quali sanciti dall'articolo 2 del TUE, il quale prevede che «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini», e quali proclamati nei preamboli sia del trattato sull'Unione europea che della Carta; si rammarica che, in fatto di protezione dei valori fondamentali europei, in passato le istituzioni dell'UE non siano sempre riuscite a essere all'altezza dei propri requisiti; afferma quindi che spetta in particolare alle istituzioni dell'UE assumere fermamente posizione per la salvaguardia dei valori fondamentali europei figuranti all'articolo 2 del TUE, sia a livello dell'Unione che negli Stati membri;
2. ribadisce fermamente che, benché l'elaborazione e l'adozione di una nuova costituzione rientrino nell'ambito delle competenze degli Stati membri, questi ultimi e l'Unione hanno la responsabilità di assicurare che le procedure costituzionali e i contenuti delle costituzioni siano conformi agli impegni assunti da ciascuno Stato membro nel quadro dei trattati di adesione all'Unione europea, ovvero ai valori comuni dell'Unione, della Carta e della CEDU;
3. deplora che il processo di elaborazione e di adozione della Legge fondamentale ungherese sia stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza, apertura, inclusività e, in ultima analisi, della base consensuale che ci si poteva attendere da un processo costituente democratico e moderno, il che ha indebolito la legittimità della stessa Legge fondamentale;
4. prende atto della summenzionata decisione della Corte costituzionale del 28 dicembre 2012, nella quale si dichiara che il parlamento ungherese ha oltrepassato i limiti del suo potere legislativo emanando una serie di norme permanenti e generali nelle disposizioni transitorie della Legge fondamentale e che, fra l'altro, «è compito e responsabilità del potere costituente chiarire la situazione dopo l'annullamento parziale. Il parlamento deve definire una situazione giuridica chiara e ineccepibile», aggiungendo che ciò non implica l'inserimento automatico delle disposizioni annullate all'interno della Legge fondamentale senza alcuna distinzione, in quanto il parlamento «è tenuto a riesaminare gli aspetti normativi delle disposizioni non transitorie annullate e a decidere in merito a quali richiedano una nuova regolamentazione, e a quale livello delle fonti di diritto. È altresì compito del parlamento selezionare le disposizioni – che richiedono una nuova regolamentazione – da inserire nella Legge fondamentale e quelle che richiedono una regolamentazione mediante un atto del parlamento»;
5. critica fermamente le disposizioni della quarta modifica della Legge fondamentale, che pregiudicano la supremazia della Legge stessa reintroducendo nel testo una serie di norme che la Corte costituzionale aveva precedentemente dichiarato incostituzionali, ossia incompatibili, per motivi procedurali o sostanziali, con la Legge fondamentale;
6. rammenta che, nella summenzionata decisione del 28 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha emesso una chiara sentenza sulle norme di costituzionalità dichiarando che «negli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto, le costituzioni presentano norme e requisiti sostanziali e procedurali costanti. I requisiti costituzionali sostanziali e procedurali della Legge fondamentale non devono essere di livello inferiore a quelli della precedente costituzione (legge). I requisiti di uno Stato costituzionale fondato sullo Stato di diritto sono criteri che vengono costantemente attuati nel presente e rappresentano un programma per il futuro. Uno Stato costituzionale fondato sullo Stato di diritto è un sistema di valori, principi e garanzie costanti»; ritiene che tale dichiarazione, chiara e dignitosa, sia applicabile all'Unione europea e a tutti i suoi Stati membri;
7. ricorda che i valori comuni della democrazia e dello Stato di diritto dell'Unione richiedono un sistema di democrazia rappresentativa solido, basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti dell'opposizione e che, conformemente all'articolo 3 del protocollo 1 della CEDU, le elezioni dovrebbero garantire «la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo»;
8. ritiene che, sebbene il ricorso a leggi adottate con una maggioranza di due terzi sia comune in altri Stati membri e abbia costituito una caratteristica dell'assetto costituzionale e giuridico ungherese sin dal 1989, l'ampio ricorso alle leggi cardinali per stabilire norme molto specifiche e dettagliate pregiudica i principi della democrazia e dello Stato di diritto, in quanto ha permesso all'attuale governo, che gode del sostegno di una maggioranza qualificata, di fissare in modo definitivo alcune scelte politiche, rendendo in tal modo più difficile rispondere ai cambiamenti sociali per qualsiasi futuro governo che disponga soltanto di una maggioranza semplice in parlamento e riducendo così, potenzialmente, l'importanza di nuove elezioni; ritiene che questa consuetudine debba essere riesaminata, affinché i governi e le maggioranze parlamentari futuri possano legiferare in modo pieno ed effettivo;
9. ritiene che il ricorso alla procedura dei progetti di legge a iniziativa personale per applicare la costituzione (mediante leggi cardinali) non costituisca una procedura legislativa trasparente, responsabile e democratica, poiché non prevede garanzie di una consultazione e un dibattito significativi in seno alla società e potrebbe essere in contrasto con la stessa Legge fondamentale, che obbliga il governo (e non i singoli deputati) a presentare al parlamento i progetti di legge necessari per l'applicazione della Legge fondamentale;
10. prende atto del parere della commissione di Venezia (N. CDL-AD(2011)016), la quale «accoglie con favore il fatto che la nuova costituzione introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali»; prende atto, altresì, del parere della Commissione di Venezia (N. CDL-AD(2012)001) secondo cui l'adozione di numerosi testi di legge in un arco temporale molto limitato potrebbe spiegare il motivo per cui alcune delle nuove disposizioni non sono conformi alle norme europee; prende atto, infine, del parere della Commissione di Venezia sulla quarta modifica della Legge fondamentale ungherese (N. CDL-AD(2013)012), in cui si afferma che «la quarta modifica stessa introduce o perpetua carenze nell'ordinamento costituzionale ungherese»;
11. si compiace che la Legge fondamentale ungherese ribadisca e riprenda gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che l'Ungheria, come quarto paese dell'UE, riconosca, all'articolo H, la lingua dei segni ungherese (HSL) quale lingua a pieno titolo e la protegga come parte della cultura ungherese;
12. plaude al fatto che, all'articolo XV, la Legge fondamentale dell'Ungheria proibisce in particolare la discriminazione fondata sulla razza, il colore della pelle, il genere, la disabilità, la lingua, la religione, le idee politiche o di altra natura, le origini nazionali o sociali, il patrimonio, la nascita o altre circostanze e dispone che l'Ungheria adotti misure specifiche per la protezione dei minori, delle donne, degli anziani e delle persone con disabilità, in conformità degli articoli da 20 a 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Sistema democratico di equilibrio dei poteri
13. ricorda che la democrazia e lo Stato di diritto implicano una separazione dei poteri tra istituzioni indipendenti sulla base di un efficiente sistema di pesi e contrappesi e di un efficace controllo della conformità della legislazione con la Costituzione;
14. rammenta che la maggioranza costituzionale ha aumentato il numero di giudici costituzionali da 11 a 15 e ha abolito l'obbligo di raggiungere un accordo con l'opposizione in relazione all'elezione dei giudici costituzionali; esprime preoccupazione in merito al fatto che, a seguito di tali misure, otto degli attuali quindici giudici costituzionali sono stati eletti esclusivamente da una maggioranza di due terzi (con una sola eccezione), tra cui due nuovi membri che sono stati nominati direttamente dalla loro carica di membri del parlamento;
15. plaude all'introduzione della possibilità di presentare due nuovi tipi di ricorso costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale e comprende che un sistema democratico fondato sullo Stato di diritto non necessiti in termini assoluti di una corte costituzionale per operare in modo appropriato; rammenta tuttavia il parere N. CDL-AD (2011)016 della Commissione di Venezia, nel quale si afferma che, negli Stati che hanno optato per una corte costituzionale, questa deve avere la facoltà di verificare la conformità di tutte le leggi ai diritti umani garantiti dalla costituzione; ritiene, pertanto, che la limitazione della competenza costituzionale relativa alle leggi in materia di bilancio statale e di tassazione indebolisca le garanzie istituzionali e procedurali per la tutela di una serie di diritti costituzionali e per il controllo dei poteri del parlamento e del governo in materia di bilancio;
16. rammenta che, come dichiarato dalla Corte costituzionale nella sua decisione n. 45/2012, «la legalità costituzionale non prevede soltanto requisiti procedurali, formali e di validità del diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali [...]. Se del caso, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalizzazione dei requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori degli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto»;
17. osserva che, alla luce delle modifiche sistematiche della Legge fondamentale in base alla volontà politica, la Corte costituzionale non può più svolgere il suo ruolo di organo supremo di protezione costituzionale, in particolare perché la quarta modifica proibisce esplicitamente alla Corte di esaminare le modifiche costituzionali che contrastano con altre norme e principi costituzionali;
18. tenendo conto del diritto di un parlamento democraticamente eletto di adottare una legislazione che sia in linea con i diritti fondamentali, con il rispetto delle minoranze politiche e con una procedura democraticamente adeguata e trasparente, e del dovere dei tribunali, sia ordinari che costituzionali, di salvaguardare la compatibilità delle leggi con la costituzione, sottolinea l'importanza del principio della separazione dei poteri e del corretto funzionamento del sistema di equilibri istituzionali; è preoccupato, a tale proposito, per il trasferimento di poteri in ambito costituzionale a vantaggio del parlamento e a discapito della Corte costituzionale, il quale mette seriamente a repentaglio il principio della separazione dei poteri e il corretto funzionamento del sistema di pesi e contrappesi, che rappresentano corollari fondamentali dello Stato di diritto; accoglie con favore, al riguardo, la dichiarazione congiunta rilasciata il 16 maggio 2013 dai presidenti delle Corti costituzionali ungherese e rumena, Péter Paczolay e Augustin Zegrean, nella quale si sottolinea la responsabilità particolare delle corti costituzionali nei paesi governati da una maggioranza di due terzi;
19. esprime inoltre viva preoccupazione per le disposizioni della quarta modifica che abrogano 20 anni di giurisprudenza costituzionale, i quali racchiudevano un intero sistema di principi fondanti e obblighi costituzionali, compresa l'eventuale giurisprudenza inerente all'applicazione del diritto dell'Unione e della legislazione europea in materia di diritti umani; prende atto che la Corte si è già avvalsa delle sue precedenti decisioni come fonte di interpretazione; è preoccupato, tuttavia, per il fatto che altre corti potrebbero non essere in grado di fondare le proprie decisioni sulla precedente giurisprudenza della Corte costituzionale;
20. è inoltre preoccupato per la conformità con il diritto dell'Unione della disposizione contenuta nella quarta modifica che autorizza il governo ungherese a imporre una tassa speciale per applicare le sentenze della Corte di giustizia dell'UE che comportano obblighi di pagamento, quando il bilancio statale non dispone di risorse sufficienti e il debito pubblico supera il 50% del prodotto interno lordo; prende atto del dialogo in corso fra il governo ungherese e la Commissione europea al riguardo;
21. critica la procedura accelerata di emanazione di leggi importanti, in quanto essa pregiudica il diritto dei partiti dell'opposizione di partecipare in maniera effettiva al processo legislativo, limitando il loro controllo sull'azione della maggioranza e del governo, e in definitiva, incidendo negativamente sul sistema di equilibri istituzionali;
22. esprime preoccupazioni in merito a diverse disposizioni della legge LXXII del 2013 .sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale, in quanto esse potrebbero avere incidenza negativa sulla separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;
23. ricorda che l'indipendenza delle autorità incaricate della protezione dei dati è garantita dall'articolo 16 del TFUE e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
24. sottolinea che la tutela contro la cessazione anticipata del mandato costituisce un elemento essenziale del requisito di indipendenza delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati conformemente al diritto dell'UE;
25. segnala che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria concernente la legittimità della cessazione del mandato dell'ex commissario per la protezione dei dati, il cui caso è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea, in ordine al livello di indipendenza di tale organo;
26. deplora che le summenzionate modifiche costituzionali abbiano determinato un evidente indebolimento del sistema di equilibri istituzionali richiesto dallo Stato di diritto e dal principio democratico della separazione dei poteri;
Indipendenza del sistema giudiziario
27. ricorda che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri derivante dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;
28. ricorda che la Corte costituzionale, nella summenzionata decisione 33/2012, ha qualificato l'indipendenza della magistratura e dei giudici come una conquista della costituzione storica ungherese, quando ha dichiarato che il principio di indipendenza della magistratura, con tutti i suoi elementi, è un successo inequivocabile, stabilendo pertanto che l'indipendenza della magistratura, con il conseguente principio di inamovibilità, non è solo una disposizione normativa della Legge fondamentale, ma anche una conquista della costituzione storica e rappresenta quindi un principio di interpretazione obbligatorio universale, basato sulle disposizioni della Legge fondamentale, che va applicato anche in corso di esame di altri potenziali contenuti della Legge fondamentale(11);
29. sottolinea che l'effettiva tutela dell'indipendenza della magistratura costituisce la base della democrazia in Europa ed è un requisito indispensabile per consolidare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri e pertanto un'agevole cooperazione transfrontaliera in uno spazio comune di giustizia, in base al principio del reciproco riconoscimento quale sancito dagli articoli 81 (materia civile) e 82 (materia penale) del TFUE;
30. deplora che le numerose misure adottate, così come alcune riforme in corso, non forniscano sufficienti garanzie di tutela costituzionale circa l'indipendenza della magistratura e l'indipendenza della Corte costituzionale dell'Ungheria;
31. ritiene che la cessazione anticipata del mandato del presidente della Corte suprema violi la garanzia della sicurezza degli incarichi, che costituisce un elemento chiave dell'indipendenza della magistratura;
32. accoglie favorevolmente la summenzionata decisione 33/2012 della Corte costituzionale, che dichiara incostituzionale la cessazione obbligatoria del servizio per i giudici all'età di 62 anni, nonché la summenzionata decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012, la quale dichiara che l'abbassamento radicale dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria costituisce una discriminazione ingiustificata fondata sull'età ed è quindi in contrasto con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio;
33. saluta con favore le modifiche della legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali ungheresi e della legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria, adottate dal parlamento ungherese il 2 luglio 2012, che rispondono a molte delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 febbraio 2012 e dalla Commissione di Venezia nel suo parere;
34. si rammarica, tuttavia, che non tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia siano state messe in atto, in particolare per quanto riguarda la necessità di limitare i poteri discrezionali del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale nel contesto del trasferimento di casi, il che potrebbe incidere sul diritto a un giusto processo e a un giudice legittimo; prende atto dell'espressione d'intento del governo ungherese di rivedere il sistema di trasferimento dei casi; ritiene che debbano essere attuate le raccomandazioni della Commissione di Venezia al riguardo;
35. si compiace dell'adozione della legge XX del 2013 sulle modifiche legislative in materia di limite massimo di età applicabile a talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario, che fissa l'età pensionabile dei giudici a 65 anni al termine di un periodo transitorio di 10 anni e prevede il ripristino dei giudici illegittimamente rimossi dalle loro funzioni;
36. deplora tuttavia che, per quanto riguarda i presidenti dei tribunali, la legge XX del 2013 prevede la reintegrazione nelle cariche esecutive originarie solo se queste posizioni giudiziarie sono ancora vacanti, con la conseguenza che soltanto per pochi giudici illegittimamente rimossi vi è la garanzia che siano reintegrati esattamente nel medesimo incarico, con i medesimi compiti e le stesse responsabilità che detenevano prima della loro rimozione;
37. valuta positivamente la proposta della Commissione relativa a un quadro di valutazione permanente sulla giustizia in tutti i 27 Stati membri dell'UE, come proposto dal Vicepresidente Reding, che dimostra come la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura rappresenti una preoccupazione generale dell'UE; sottolinea che in taluni Stati membri potrebbero emergere gravi preoccupazioni in ordine a questi temi; chiede che, come già richiesto, il quadro di valutazione sulla giustizia sia ampliato al fine di includervi la giustizia penale, i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia;
38. riconosce la professionalità e la dedizione della comunità giudiziaria ungherese e il suo impegno per lo Stato di diritto e ricorda che, sin dall'inizio del processo democratico in Ungheria, la Corte costituzionale è stata riconosciuta come organo costituzionale eminente in tutta Europa e nel mondo;
La riforma elettorale
39. ricorda che la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali, l'adozione della legge sull'elezione dei membri del parlamento ungherese e la legge sulla procedura elettorale modificano in maniera rilevante il quadro giuridico e istituzionale per le prossime elezioni che si terranno nel 2014, e lamenta pertanto che tali leggi siano state adottate unilateralmente dai partiti al governo, senza aver condotto un'ampia consultazione con l'opposizione;
40. teme che, nell'odierno contesto politico, le attuali disposizioni sulla procedura di nomina dei membri della commissione elettorale nazionale non garantiscano adeguatamente una rappresentanza equilibrata in seno a tale commissione, né la sua indipendenza;
41. si compiace che le autorità ungheresi abbiano richiesto il parere della Commissione di Venezia sulla legge relativa all'elezione dei membri del parlamento ungherese il 20 gennaio 2012; ritiene tuttavia necessaria un'analisi globale al fine di valutare il panorama elettorale, che ha subito cambiamenti sostanziali;
42. si compiace che la legge XXXVI del 2013 sulla procedura elettorale in Ungheria, in particolare all'articolo 42, stabilisca che, su richiesta, le persone con disabilità potranno avvalersi di indicazioni in braille, di informazioni pertinenti redatte in formulari di facile lettura, di schede elettorali in braille ai seggi e del pieno accesso a questi ultimi e che una particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze delle persone su sedia a rotelle; che inoltre, ai sensi dell'articolo 50 della summenzionata legge, gli elettori con disabilità possono chiedere di essere registrati presso un seggio diverso e più accessibile per poter esprimere il proprio voto in una determinata circoscrizione, conformemente all'obbligo di garantire almeno un seggio pienamente accessibile in ogni circoscrizione, quale sancito dall'articolo 81;
Pluralismo dei media
43. riconosce gli sforzi delle autorità ungheresi che hanno condotto a modifiche legislative volte ad affrontare una serie di carenze evidenziate, al fine di migliorare la legislazione sui media e di portarla in linea con le norme dell'UE e del Consiglio d'Europa;
44. apprezza il dialogo costruttivo in corso con attori internazionali e sottolinea che la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e il governo ungherese ha prodotto risultati tangibili, come risulta dalla legge XXXIII del 2013, che affronta alcuni dei problemi precedentemente evidenziati nelle valutazioni giuridiche della legislazione sui media, in particolare in relazione alle procedure di nomina e di elezione dei presidenti dell'autorità responsabile dei mezzi d'informazione e del consiglio dei mezzi d'informazione; ricorda, tuttavia, che sussistono tuttora preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza dell'autorità responsabile dei mezzi d'informazione;
45. esprime preoccupazione per gli effetti della disposizione contenuta nella quarta modifica che vieta i messaggi pubblicitari di natura politica nei mezzi d'informazione commerciali, dato che, nonostante l'obiettivo dichiarato di tale disposizione sia quello di ridurre i costi delle campagne politiche e di creare pari opportunità per i partiti, essa compromette l'imparzialità delle informazioni; prende atto del fatto che il governo ungherese è in fase di consultazione con la Commissione europea in merito alle norme in materia di messaggi pubblicitari di natura politica; prende atto dell'esistenza di restrizioni anche in altri paesi europei; prende atto del parere della Commissione di Venezia sulla quarta modifica della Legge fondamentale ungherese (N. CDL-AD(2013) 012), secondo cui le limitazioni ai messaggi pubblicitari di natura politica devono essere considerate nel contesto giuridico del particolare Stato membro e il divieto di qualsiasi tipo di pubblicità politica nei mezzi d'informazione commerciali, che in Ungheria hanno una diffusione più ampia rispetto ai media del servizio pubblico, priverà l'opposizione di una possibilità importante di dar voce alle proprie opinioni con efficacia e così controbilanciare la posizione dominante del governo nella copertura mediatica;
46. ribadisce il suo invito, rivolto alle autorità ungheresi, ad agire al fine di effettuare o commissionare valutazioni periodiche proattive dell'impatto della legislazione sull'ambiente dei media (abbassamento della qualità del giornalismo, casi di auto-censura, limitazione della libertà editoriale e peggioramento della qualità delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul lavoro dei giornalisti);
47. deplora il fatto che la creazione dell'agenzia di stampa ungherese di proprietà statale (MTI) quale fornitore unico di notizie per le emittenti di servizio pubblico – mentre tutte le principali emittenti private sono tenute a disporre di un proprio servizio stampa – abbia portato a una situazione di virtuale monopolio della stessa sul mercato, dal momento che la maggior parte delle sue notizie è disponibile a titolo gratuito; ricorda la raccomandazione del Consiglio d'Europa riguardante l'eliminazione dell'obbligo per le emittenti pubbliche di ricorrere all'agenzia di stampa nazionale in quanto rappresenta un'irragionevole e ingiusta restrizione della pluralità delle fonti di notizie;
48. rileva la necessità che l'autorità nazionale garante della concorrenza effettui valutazioni periodiche dei contesti e dei mercati mediatici, mettendo in evidenza i potenziali rischi per il pluralismo;
49. pone l'accento sul fatto che le misure atte a regolamentare l'accesso dei canali mediatici al mercato mediante procedure di concessione di licenze e autorizzazioni a trasmettere, norme in materia di tutela della sicurezza dello Stato, nazionale o militare e dell'ordine pubblico nonché norme in materia di moralità pubblica non dovrebbero essere utilizzate abusivamente al fine di assoggettare i mezzi di informazione a controlli o censure di natura politica o di parte, e sottolinea la necessità di garantire un giusto equilibrio in tal senso;
50. è preoccupato per l'assoggettamento del servizio pubblico di radiodiffusione a un sistema istituzionale estremamente centralizzato che adotta le reali decisioni operative senza controllo pubblico; pone l'accento sul fatto che le pratiche di appalto tendenziose e opache nonché le informazioni di parte diramate dal servizio pubblico di radiodiffusione che raggiungono un vasto pubblico distorcono il mercato dei media; sottolinea che, in linea con il protocollo n. 29 del trattato di Lisbona sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, tale sistema è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzo di comunicazione;
51. rammenta la necessità di regolamentare i contenuti in maniera chiara, al fine di consentire ai cittadini e alle società di comunicazione di prevedere in quali casi si configuri un'infrazione delle norme e di determinare le conseguenze giuridiche di eventuali violazioni; osserva con preoccupazione che, nonostante tale regolamentazione dettagliata dei contenuti, l'Autorità ungherese per i mezzi di informazione non ha ancora sanzionato in alcun modo le recenti prese di posizione pubbliche anti-rom, e chiede un'applicazione equilibrata della legge;
Diritti degli appartenenti a minoranze
52. rileva che il parlamento ungherese ha introdotto disposizioni legislative in ambito penale e civile per combattere l'istigazione al razzismo e l'incitamento all'odio; è del parere che le misure legislative rappresentino un importante punto di partenza per raggiungere l'obiettivo di creare una società libera da intolleranze e discriminazioni in tutta l'Europa, dal momento che le misure concrete non possono che poggiare su una solida legislazione; precisa tuttavia che la legislazione deve essere applicata in maniera attiva;
53. sottolinea il fatto che le autorità di tutti gli Stati membri hanno l'obbligo positivo di adoperarsi per evitare la violazione dei diritti degli appartenenti a minoranze, che non possono rimanere neutrali, e che sono tenute a intraprendere le necessarie azioni legali, educative e politiche se confrontate a violazioni in tal senso; prende atto della modifica del 2011 al Codice penale ungherese tesa a prevenire, attraverso la minaccia della reclusione fino a tre anni per i «comportamenti provocatori antisociali» volti a impaurire un membro di una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa, le campagne condotte da gruppi di estremisti per intimidire le comunità rom; riconosce il ruolo svolto dal governo ungherese in relazione al lancio del Quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom durante la sua presidenza dell'UE nel 2011;
54. prende atto con preoccupazione delle ripetute modifiche dell'ordinamento giuridico atte a limitare i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), ad esempio attraverso il tentativo di escludere le coppie omosessuali e la loro prole (ma anche varie altre configurazioni familiari) dalla definizione di «famiglia» di cui alla Legge fondamentale; sottolinea che si tratta di provvedimenti contrari alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che alimentano un clima di intolleranza nei confronti delle persone LGBT;
55. accoglie favorevolmente l'inserimento nella Costituzione ungherese, mediante la Quarta modifica, di disposizioni in base alle quali non solo l'Ungheria è tenuta ad adoperarsi per garantire a tutti un alloggio e un accesso ai servizi pubblici dignitosi, ma anche le amministrazioni statali e locali hanno l'obbligo di contribuire a creare le condizioni per garantire condizioni abitative dignitose impegnandosi per offrire un alloggio a tutti i senzatetto; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza pubbliche e i valori culturali, un atto legislativo del parlamento o un'ordinanza locale possano dichiarare illegale la permanenza in un'area pubblica considerata come fissa dimora, in relazione a una determinata parte dell'area pubblica stessa, in quanto tale possibilità potrebbe portare ad assoggettare la condizione di senzatetto a disposizioni di natura penale; ricorda che la Corte costituzionale ungherese aveva ritenuto contrarie alla Costituzione le disposizioni analoghe contenute nella Legge sui reati minori in quanto lesive della dignità umana;
Libertà di religione o di credo e riconoscimento delle Chiese
56. osserva con preoccupazione che i cambiamenti introdotti nella Legge fondamentale dalla Quarta modifica attribuiscono al parlamento il potere di riconoscere, attraverso leggi cardinali e senza alcun obbligo costituzionale di giustificare un eventuale rifiuto, talune organizzazioni impegnate in attività religiose, come le Chiese; rileva che si tratta di disposizioni dalle potenziali conseguenze negative in relazione al dovere dello Stato di rimanere neutrale e imparziale nelle sue relazioni con le diverse religioni e convinzioni;
Conclusione
57. ribadisce l'estrema importanza attribuita al principio dell'uguaglianza tra tutti gli Stati membri e rifiuta l'applicazione di due pesi e due misure in relazione al trattamento degli Stati membri stessi; pone l'accento sul fatto che situazioni o disposizioni e quadri giuridici analoghi dovrebbero essere valutati allo stesso modo; è del parere che il semplice fatto di modificare e adottare disposizioni legislative non possa essere considerato incompatibile con i valori dei trattati; invita la Commissione a identificare i casi di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e la Corte di giustizia europea a pronunciarsi su ognuno di essi;
58. conclude, per i motivi sopraesposti, che la tendenza sistemica e generale a modificare più volte il quadro costituzionale e giuridico nell'arco di tempi molto brevi nonché il contenuto di tali modifiche sono incompatibili con i valori di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e si discostano dai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo trattato; ritiene che, se non opportunamente corretta in maniera tempestiva, la tendenza descritta si tradurrà in un evidente rischio di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;
III- Raccomandazioni Preambolo
59. ribadisce che la presente risoluzione non tratta solamente dell'Ungheria ma dell'Unione europea nel suo complesso in quanto unità indivisibile, nonché della ricostruzione e dello sviluppo democratici della stessa dopo la caduta dei totalitarismi del XX secolo; osserva che essa riguarda la famiglia europea, i suoi valori e le sue norme comuni, il suo carattere inclusivo e la sua capacità di impegnarsi nel dialogo, la necessità di attuare i trattati cui tutti gli Stati membri hanno aderito volontariamente nonché l'aiuto e la fiducia reciproci di cui l'Unione, così come i suoi cittadini e Stati membri, ha bisogno per fare in modo che detti trattati non rimangano lettera morta e rappresentino piuttosto la base giuridica per un'Europa autentica, giusta e aperta, rispettosa dei diritti fondamentali;
60. condivide l'idea di un'Unione che non sia solo una «unione di democrazie» ma anche una «Unione della democrazia» basata su società pluralistiche in cui prevalgono il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
61. ribadisce che, se da un lato in tempi di crisi economica e sociale può essere facile cedere alla tentazione di ignorare i principi costituzionali, dall'altro la credibilità e la solidità delle istituzioni costituzionali svolgono un ruolo cruciale a sostegno delle politiche economiche, fiscali e sociali nonché della coesione sociale;
Appello a tutti gli Stati membri
62. invita gli Stati membri ad adempiere senza indugio agli obblighi derivanti dal trattato in materia di rispetto, garanzia, protezione e promozione dei valori comuni dell'Unione, in quanto condizione indispensabile per il rispetto della democrazia e quindi dell'essenza stessa della cittadinanza dell'Unione, oltre che per l'instaurazione di una cultura della fiducia reciproca che consenta un'effettiva cooperazione transfrontaliera e la creazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
63. ritiene che tutti gli Stati membri, così come tutte le istituzioni dell'Unione, abbiano il dovere morale e giuridico di difendere i valori europei sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui i singoli Stati membri sono firmatari e a cui l'UE aderirà presto;
64. invita i parlamenti nazionali a rafforzare il loro ruolo di controllo del rispetto dei valori fondamentali e a denunciare i rischi di deterioramento di questi ultimi eventualmente emersi entro i confini dell'Unione europea, in modo da mantenere la credibilità dell'Unione nei confronti dei paesi terzi in quanto elemento a sua volta basato sulla serietà con cui l'Unione stessa e i suoi Stati membri adottano come fondamento i valori che hanno scelto;
65. si aspetta che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie, in particolare in seno al Consiglio dell'Unione europea, per contribuire con lealtà alla promozione dei valori dell'Unione e collaborare con il Parlamento e la Commissione nel controllo della loro osservanza, in particolare nel quadro del «trilogo di cui all'articolo 2» citato al paragrafo 85;
Appello al Consiglio europeo
66. ricorda al Consiglio europeo le sue responsabilità nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
67. constata con delusione che il Consiglio europeo è l'unica istituzione politica dell'UE che è rimasta in silenzio, quando invece la Commissione, il Parlamento, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e persino l'amministrazione USA hanno espresso preoccupazione per la situazione in Ungheria;
68. ritiene che il Consiglio europeo non possa rimanere inerte nel caso in cui uno degli Stati membri violi i diritti fondamentali o introduca modifiche in grado di influenzare negativamente lo Stato di diritto nel paese in questione e quindi nell'Unione europea nel suo insieme, in particolare qualora sia potenzialmente a rischio la fiducia reciproca nell'ordinamento giuridico e nella cooperazione giudiziaria;
69. invita il Presidente del Consiglio europeo a informare il Parlamento circa la sua valutazione della situazione;
Raccomandazioni alla Commissione
70. invita la Commissione, in quanto custode dei trattati nonché organo preposto a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a:
–
informare il Parlamento in merito alla sua valutazione della Quarta modifica alla Legge fondamentale e al relativo impatto sulla cooperazione all'interno dell'UE;
–
essere determinata nel garantire il pieno rispetto dei valori e dei diritti fondamentali comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, dal momento che le loro violazioni minano le fondamenta stesse dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri;
–
avviare indagini obiettive e procedure di infrazione ogniqualvolta ritenga che uno Stato membro abbia omesso di adempiere a uno degli obblighi previsti dai trattati e, in particolare, violi i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
–
evitare in ogni caso l'applicazione di due pesi e due misure nel trattamento degli Stati membri accertandosi che, in situazioni analoghe, tutti gli Stati membri ricevano un trattamento simile nel pieno rispetto del principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;
–
non concentrarsi soltanto sulle specifiche violazioni del diritto dell'UE, cui è necessario porre rimedio in particolare mediante l'articolo 258 del TFUE, reagendo piuttosto nella maniera opportuna ai cambiamenti sistemici dell'ordinamento costituzionale e giuridico e delle prassi di uno Stato membro nel caso in cui molteplici e ricorrenti violazioni diano purtroppo adito a situazioni di incertezza del diritto e quindi di non conformità ai requisiti di cui all'articolo 2 del TUE;
–
adottare un approccio più completo nei confronti dei potenziali rischi di grave violazione dei valori fondamentali in un dato Stato membro fin dalle prime fasi, impegnandosi altresì immediatamente in un dialogo politico strutturato con lo Stato membro in questione e le altre istituzioni dell'UE; detto dialogo politico strutturato dovrebbe essere coordinato al più alto livello politico della Commissione e avere un chiaro impatto sull'intero spettro dei negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato nei vari ambiti dell'UE;
–
creare, con priorità e urgenza esclusive non appena siano identificati rischi di violazioni dell'articolo 2 del TUE, una «Strategia d'allerta relativa all'articolo 2 del TUE», ovvero un meccanismo di controllo coordinato al più alto livello politico e pienamente tenuto in considerazione nelle varie politiche settoriali dell'UE, fino al ripristino della piena conformità all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'eliminazione di qualunque rischio di violazione dello stesso, come altresì previsto dall'ipotesi avanzata nella lettera in cui i ministri degli Affari esteri di quattro Stati membri segnalavano al Presidente della Commissione l'esigenza di sviluppare un nuovo e più efficace metodo per salvaguardare i valori fondamentali al fine di porre maggiormente l'accento sulla promozione di una cultura del rispetto dello Stato di diritto, di cui alle conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 6 e 7 giugno 2013;
–
tenere riunioni a livello tecnico con i servizi dello Stato membro interessato, ma non a concludere negoziati in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 del TUE fino a che non sia assicurato il pieno rispetto di detto articolo;
–
applicare un approccio orizzontale che coinvolga tutti i servizi della Commissione interessati, al fine di garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti i campi, compreso il settore economico-sociale;
–
attuare e se necessario aggiornare la sua comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (COM(2003)0606) elaborando altresì una proposta dettagliata relativa a un meccanismo di controllo rapido e indipendente nonché a un sistema di allarme precoce;
–
controllare regolarmente il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia intervenendo altresì quando l'indipendenza della magistratura sia a rischio in qualsiasi Stato membro, in modo da evitare un indebolimento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali in quanto eventualità che creerebbe inevitabilmente ostacoli alla corretta applicazione degli strumenti dell'UE sul riconoscimento reciproco e la cooperazione transfrontaliera;
–
assicurare che gli Stati membri garantiscano la corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali in relazione al pluralismo dei media e alla parità di accesso alle informazioni;
–
monitorare l'effettiva attuazione delle norme che garantiscono procedure eque e trasparenti per il finanziamento dei media e l'assegnazione della pubblicità e del patrocinio statali, in modo da garantire che esse non causino interferenze con la libertà di informazione e di espressione, il pluralismo o le linee editoriali adottate dai media;
–
adottare tempestivamente le opportune misure, che devono essere proporzionate e progressive, nel caso in cui sorgano preoccupazioni in relazione alla libertà di espressione, di informazione e dei media nonché al carattere pluralistico di questi ultimi nell'UE e negli Stati membri, sulla base di un'analisi dettagliata e accurata della situazione e dei problemi da risolvere, oltre che delle modalità migliori per affrontarli;
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affrontare tali questioni nel quadro dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi al fine di migliorare la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione, presentando al più presto una revisione e una modifica di tale direttiva, con particolare riferimento ai suoi articoli 29 e 30;
–
portare avanti il dialogo con il governo ungherese sulla conformità al diritto dell'UE della nuova disposizione della Quarta modifica, che autorizza il governo ungherese a imporre uno speciale prelievo fiscale per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE che comportano obblighi di pagamento nel caso in cui il bilancio dello Stato non disponga di fondi sufficienti e il debito pubblico superi la metà del prodotto interno lordo, proponendo altresì adeguate misure volte a impedire il verificarsi di circostanze in grado di tradursi in violazioni del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE;
71. ricorda alla Commissione che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la prossima adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo confermano una nuova architettura del diritto dell'Unione europea che pone più che mai i diritti umani al centro della sua costruzione, conferendo così alla stessa Commissione, in quanto custode dei trattati, maggiori responsabilità in materia;
Raccomandazioni alle autorità ungheresi
72. esorta le autorità ungheresi ad attuare il più rapidamente possibile tutte le misure che la Commissione, in quanto custode dei trattati, riterrà necessarie ai fini del pieno rispetto del diritto dell'UE, a conformarsi in toto alle decisioni della Corte costituzionale ungherese e a dare attuazione alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali per la tutela dei diritti fondamentali di seguito elencate, in tempi quanto più possibile brevi e in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, al fine di rispettare pienamente lo Stato di diritto e i suoi requisiti fondamentali in materia di assetto costituzionale, sistemi di controlli ed equilibri e indipendenza della magistratura nonché di solide garanzie per i diritti fondamentali, ivi inclusi la libertà di espressione, dei media e di religione o credo, la tutela delle minoranze, la lotta contro le discriminazioni e il diritto di proprietà;
Legge fondamentale
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ripristinare completamente la supremazia della Legge fondamentale abrogando le disposizioni della stessa precedentemente dichiarate contrarie alla Costituzione dalla Corte costituzionale ungherese;
–
limitare il frequente ricorso alle leggi cardinali in modo da lasciare settori come la famiglia nonché le questioni sociali, fiscali e di bilancio alle leggi e alle maggioranze ordinarie;
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dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e, in particolare, rivedere l'elenco dei settori che richiedono una maggioranza qualificata al fine di garantire la significatività delle future elezioni;
–
garantire un sistema parlamentare dinamico che rispetti anche le forze di opposizione accordando un tempo ragionevole per un reale dibattito tra la maggioranza e l'opposizione nonché per la partecipazione dell'opinione pubblica nell'ambito della procedura legislativa;
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garantire la più ampia partecipazione possibile a tutti i partiti parlamentari al processo costituzionale, anche se la maggioranza speciale applicabile è detenuta dalla sola coalizione di governo;
Controlli ed equilibri
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ripristinare pienamente le prerogative della Corte costituzionale in quanto organo supremo di tutela costituzionale e quindi il primato della Legge fondamentale, rimuovendo dal suo testo le limitazioni al potere della Corte costituzionale in materia di controllo della costituzionalità di tutte le modifiche della Legge fondamentale nonché l'abolizione di due decenni di giurisprudenza costituzionale; ripristinare il diritto della Corte costituzionale di riesaminare tutta la legislazione, senza eccezioni, al fine di controbilanciare le azioni legislative ed esecutive nonché garantire il pieno controllo giurisdizionale; il controllo giurisdizionale e costituzionale può essere esercitato in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda delle specificità delle singole storie costituzionali nazionali ma, una volta istituita una Corte costituzionale che, come quella ungherese, si è rapidamente creata una reputazione tra le supreme corti europee dopo la caduta del regime comunista, essa non dovrebbe essere oggetto di misure volte a ridimensionarne le competenze e quindi in grado di compromettere lo Stato di diritto;
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ripristinare la possibilità per il sistema giudiziario di fare riferimento alla giurisprudenza emanata prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, in particolare nel settore dei diritti fondamentali(12);
–
adoperarsi per raggiungere un consenso nell'elezione dei membri della Corte costituzionale, con una significativa partecipazione dell'opposizione, garantendo altresì che detti membri non subiscano influenze politiche;
–
ripristinare le prerogative del parlamento in materia di bilancio e quindi garantire la piena legittimità democratica delle decisioni finanziarie, eliminando la limitazione dei poteri parlamentari da parte del consiglio per il bilancio in quanto organo non parlamentare;
–
cooperare con le istituzioni europee al fine di assicurare che le disposizioni della legge sulla sicurezza nazionale siano compatibili con principi fondamentali quali la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;
–
fornire chiarimenti su come intendono porre rimedio alla conclusione anticipata del mandato di alti funzionari in un'ottica di garanzia dell'indipendenza istituzionale dell'autorità per la protezione dei dati;
Indipendenza della magistratura
–
garantire pienamente l'indipendenza del potere giudiziario, assicurando che nella Legge fondamentale siano sanciti i principi di inamovibilità e di durata garantita del mandato dei giudici, le norme che disciplinano la struttura e la composizione degli organi direttivi della magistratura, nonché le misure di salvaguardia in materia di indipendenza della Corte costituzionale;
–
attuare tempestivamente e correttamente le summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012 e della Corte costituzionale ungherese, consentendo la reintegrazione dei giudici rimossi dall'incarico che lo desiderino nelle posizioni precedentemente occupate, anche per quanto concerne i presidenti i cui posti direttivi originari non sono più disponibili;
–
stabilire criteri di selezione oggettivi o affidare al Consiglio nazionale della magistratura la definizione di tali criteri, al fine di garantire che le norme sul trasferimento delle cause rispettino il diritto a un processo equo e il principio della legittimità del giudice;
–
attuare le raccomandazioni restanti di cui al parere CDL-AD(2012)020 della Commissione di Venezia sugli atti cardinali relativi al sistema giudiziario che sono stati modificati in seguito all'adozione del parere CDL-AD(2012)001;
Riforma elettorale
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invitare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR a realizzare un'analisi congiunta del quadro giuridico e istituzionale delle elezioni, ampiamente modificato, e invitare l'ODIHR a organizzare una missione di valutazione delle necessità nonché una di osservazione elettorale a breve e lungo termine;
–
garantire una rappresentazione equilibrata in seno alla commissione elettorale nazionale;
Media e pluralismo
–
adempiere all'impegno di proseguire le discussioni a livello di esperti sulle attività di cooperazione nella prospettiva più a lungo termine riguardante la libertà dei media, sulla base delle più importanti raccomandazioni della perizia giuridica del 2012 del Consiglio d'Europa ancora in sospeso;
–
garantire una stretta e tempestiva partecipazione di tutte le pertinenti parti interessate, ivi inclusi i professionisti dei media, i partiti dell'opposizione e la società civile, in ogni ulteriore revisione della normativa in questione, che regolamenta un aspetto così fondamentale del funzionamento di una società democratica, nonché nel processo di attuazione;
–
osservare l'obbligo positivo derivante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a norma dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di proteggere la libertà di espressione in quanto rientrante tra le precondizioni indispensabili per una democrazia funzionante;
–
rispettare, garantire, tutelare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà dei media e il pluralismo, astenendosi altresì dallo sviluppare o sostenere meccanismi che minaccino la libertà dei media nonché l'indipendenza giornalistica ed editoriale;
–
accertarsi che siano posti in essere procedure e meccanismi obiettivi nonché giuridicamente vincolanti per la selezione e la nomina dei dirigenti dei mezzi di informazione pubblici, dei consigli di amministrazione, dei consigli dei media e degli organismi di regolamentazione, in linea con i principi di indipendenza, integrità, esperienza e professionalità, rappresentazione dell'intero spettro politico e sociale, certezza del diritto e continuità;
–
fornire garanzie giuridiche in relazione alla piena protezione del principio della riservatezza delle fonti e applicare rigorosamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia;
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assicurare che le norme in materia di informazione politica in tutto il settore dei media audiovisivi garantiscano un equo accesso ai diversi concorrenti politici, pareri e punti di vista, in particolare in occasione di elezioni e referendum, permettendo ai cittadini di formarsi le proprie opinioni senza indebite influenze da parte di un potere di opinione dominante;
Rispetto dei diritti fondamentali, inclusi quelli degli appartenenti a minoranze
–
intraprendere e proseguire azioni positive e misure efficaci per garantire che siano rispettati i diritti fondamentali di tutte le persone, comprese quelle appartenenti a minoranze e i senzatetto, assicurando altresì l'attuazione da parte di tutte le autorità pubbliche competenti; tenere conto, in sede di revisione della definizione di «famiglia», della tendenza legislativa in Europa ad ampliare l'ambito di applicazione della definizione di famiglia e dell'impatto negativo di una definizione ristretta di tale concetto sui diritti fondamentali di coloro che rimangono esclusi dalla nuova e più restrittiva definizione;
–
seguire un approccio diverso per assumere finalmente le proprie responsabilità nei confronti dei senzatetto, che in quanto tali sono vulnerabili, così come previsto dai trattati internazionali sui diritti umani di cui l'Ungheria è firmataria, ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da promuovere i diritti fondamentali anziché violarli con disposizioni della Legge fondamentale volte a dare rilevanza penale alla condizione di senzatetto;
–
adoperarsi il più possibile per rafforzare il meccanismo che disciplina il dialogo sociale e le ampie consultazioni garantendo altresì i diritti a esso connessi;
–
intensificare gli sforzi finalizzati all'integrazione dei rom e adottare misure mirate per garantirne la protezione, dal momento che le minacce di natura razzista nei confronti della popolazione rom devono essere respinte in modo inequivocabile e deciso;
Libertà di religione o di credo e riconoscimento delle Chiese
–
stabilire requisiti chiari, neutrali e imparziali nonché procedure istituzionali per il riconoscimento di organizzazioni religiose, ad esempio le Chiese, che rispettino il dovere dello Stato di rimanere neutrale e imparziale nelle sue relazioni con le varie religioni e convinzioni, fornendo altresì efficaci mezzi di ricorso in caso di mancato riconoscimento o di assenza di decisioni, in linea con gli obblighi costituzionali di cui alla summenzionata decisione 6/2013 della Corte costituzionale;
Raccomandazioni alle istituzioni dell'UE in materia di creazione di un nuovo meccanismo atto a far rispettare efficacemente l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea
73. ribadisce l'urgente necessità di affrontare il cosiddetto «dilemma di Copenaghen», nell'ambito del quale l'Unione europea resta molto severa per quanto riguarda il rispetto dei valori e dei principi comuni da parte dei paesi candidati, ma manca di strumenti efficaci per il controllo e l'irrogazione di sanzioni in seguito all'adesione degli stessi all'UE;
74. chiede con decisione che gli Stati membri siano regolarmente valutati in merito al mantenimento della conformità ai valori fondamentali dell'Unione e ai requisiti della democrazia e dello Stato di diritto, evitando di applicare due pesi e due misure nonché tenendo presente che tale valutazione deve essere fondata su una visione europea dei principi costituzionali e giuridici comunemente accettati; chiede inoltre con fermezza che situazioni analoghe negli Stati membri siano monitorate seguendo le medesime modalità, in quanto in caso contrario non sarebbe rispettato il principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;
75. chiede una più stretta cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e gli altri organismi internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, nonché un maggiore ricorso alle rispettive competenze nell'ambito della difesa dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
76. riconosce e accoglie con favore le iniziative intraprese, l'analisi condotta e le raccomandazioni formulate dal Consiglio d'Europa, in particolare dal suo Segretario Generale, dalla sua Assemblea parlamentare, dal suo commissario per i diritti umani e dalla Commissione di Venezia;
77. invita tutte le istituzioni dell'UE ad avviare una riflessione e una discussione comuni – come richiesto anche dai ministri degli Affari esteri di Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia nella summenzionata lettera al Presidente della Commissione – sulle soluzioni per dotare l'Unione degli strumenti necessari per adempiere agli obblighi a essa imposti dal trattato in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, evitando nel contempo qualsiasi rischio di applicazione di due pesi e due misure tra i suoi Stati membri;
78. ritiene che una futura revisione dei trattati dovrebbe portare a una migliore distinzione tra una fase iniziale, finalizzata a valutare gli eventuali rischi di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, e una procedura più efficace in una fase successiva, che dovrebbe prevedere l'adozione di provvedimenti volti ad affrontare le situazioni caratterizzate da un'effettiva violazione grave e persistente di tali valori;
79. alla luce dell'attuale meccanismo istituzionale di cui all'articolo 7 del TUE, ribadisce gli appelli che ha formulato, nella sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011), per la creazione di un nuovo meccanismo atto a garantire il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE e la continuità dei «criteri di Copenaghen»; osserva che tale meccanismo potrebbe assumere la forma di una «Commissione di Copenaghen», di un gruppo ad alto livello, di un «gruppo di saggi» o di una valutazione ai sensi dell'articolo 70 del TFUE ed essere sviluppato sulla base di una riforma e di un potenziamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché del quadro per un dialogo rafforzato tra Commissione, Consiglio, Parlamento europeo e Stati membri sulle misure da adottare;
80. ribadisce che l'istituzione di un simile meccanismo potrebbe comportare un ripensamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che dovrebbe essere rafforzato per includere il monitoraggio costante dell'osservanza da parte degli Stati membri dell'articolo 2 del TUE; raccomanda che tale «gruppo di Copenaghen ad alto livello» o qualunque meccanismo come quello descritto, oltre a essere basato sui meccanismi e le strutture esistenti, collabori con questi ultimi; ricorda il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la quale potrebbe unire il preziosissimo lavoro svolto dai vari organismi di controllo del Consiglio d'Europa esistenti ai dati e alle analisi dell'Agenzia stessa per effettuare periodicamente valutazioni indipendenti e comparative dell'osservanza da parte degli Stati membri dell'articolo 2 del TUE;
81. raccomanda che detto meccanismo:
–
sia privo di influenze politiche, come dovrebbero essere tutti i meccanismi dell'Unione europea legati al controllo degli Stati membri, nonché rapido ed efficace;
–
operi in regime di piena collaborazione con altri organismi internazionali per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto;
–
monitori periodicamente il rispetto dei diritti fondamentali, la situazione della democrazia e dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto delle tradizioni costituzionali nazionali;
–
conduca tale monitoraggio in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di evitare qualsiasi rischio di applicazione di due pesi e due misure;
–
avverta l'Unione europea in una fase precoce degli eventuali rischi di deterioramento dei valori sanciti all'articolo 2 del TUE;
–
rivolga raccomandazioni alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri su come reagire o porre rimedio a un eventuale deterioramento dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;
82. incarica la sua commissione competente per la protezione dei diritti dei cittadini, dei diritti umani e dei diritti fondamentali nel territorio dell'Unione nonché per la determinazione degli evidenti rischi di grave violazione dei principi comuni da parte di uno Stato membro di presentare alla Conferenza dei presidenti e all'Aula una proposta dettagliata sotto forma di relazione;
83. incarica la sua commissione competente per la protezione dei diritti dei cittadini, dei diritti umani e dei diritti fondamentali nel territorio dell'Unione nonché per la determinazione degli evidenti rischi di grave violazione dei principi comuni da parte di uno Stato membro, al pari della sua commissione competente per la determinazione dell'esistenza di violazioni gravi e persistenti dei principi comuni agli Stati membri da parte degli Stati membri stessi, di seguire lo sviluppo della situazione in Ungheria;
84. intende convocare, prima della fine del 2013, una conferenza sul tema che riunisca i rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni europee, del Consiglio d'Europa, delle corti costituzionali e supreme nazionali, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
IV-Seguito
85. invita le autorità ungheresi a informare il Parlamento, la Commissione, le presidenze del Consiglio e del Consiglio europeo nonché il Consiglio d'Europa in merito all'attuazione delle misure richieste al paragrafo 72;
86. invita sia la Commissione sia il Consiglio a designare un rappresentante che, insieme al relatore e ai relatori ombra del Parlamento («trilogo di cui all'articolo 2»), effettui una valutazione delle informazioni trasmesse dalle autorità ungheresi sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nel paragrafo 72 e segua le eventuali modifiche future al fine di garantire la conformità all'articolo 2;
87. chiede alla Conferenza dei presidenti di valutare l'opportunità di ricorrere ai meccanismi previsti dal trattato, anche in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, nel caso in cui le risposte delle autorità ungheresi risultino non conformi ai requisiti di cui all'articolo 2 del TUE;
o o o
88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Parlamento, al Presidente e al governo dell'Ungheria, ai Presidenti della Corte costituzionale e della Kúria, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati, all'Agenzia per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.
Queste comprendono le leggi cardinali di cui la totalità delle disposizioni richiede una maggioranza di due terzi, le leggi cardinali di cui specifiche disposizioni devono essere adottate a maggioranza semplice e le leggi di cui specifiche disposizioni richiedono una maggioranza di due terzi dei deputati presenti.
Analisi giuridica inviata al governo ungherese il 28 febbraio 2011: http://www.osce.org/fom/75990.Cfr. altresì l'analisi e la valutazione del settembre 2010: http://www.osce.org/fom/71218.
Parere degli esperti del Consiglio d'Europa sulla normativa ungherese sui mezzi d'informazione: legge CIV del 2010 sulla libertà di stampa e le norme fondamentali relative al contenuto dei mezzi d'informazione e legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei mezzi d'informazione e i mass media, 11 maggio 2012.
Rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa (A/HRC/20/33/Add. 1).
Parere 664/2012 della Commissione di Venezia del 19 marzo 2012 sulla legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria (CDL-AD(2012)004).
– visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 191 e l'articolo 196, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la comunicazione della Commissione sul futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2011)0613) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione(1),
– viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni nell'Europa centrale(2), dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate(3), del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) – aspetti attinenti all'agricoltura(4), aspetti dello sviluppo regionale(5) e aspetti ambientali(6), del 7 settembre 2006 sugli incendi boschivi e le inondazioni(7), del 17 giugno 2010 sulle inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia(8) e dell'11 marzo 2010 sulla grave catastrofe naturale della regione autonoma di Madeira e le conseguenze della tempesta Xynthia in Europa(9),
– visti il Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e le comunicazioni della Commissione su un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana (COM(2009)0082) e sul tema «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),
– visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Regioni 2020 – una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE» (SEC(2008)2868),
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che molti paesi europei, segnatamente Austria, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Francia e Spagna, sono stati recentemente colpiti da una grave catastrofe naturale, sotto forma di inondazioni;
B. considerando che la frequenza, la gravità, la complessità e l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana in Europa sono aumentati rapidamente negli ultimi anni,
C. considerando che le inondazioni hanno provocato gravi danni alle città e ai comuni, alle infrastrutture, alle imprese, all'agricoltura e alle aree rurali e hanno distrutto elementi del patrimonio naturale e culturale, causando morti e feriti e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni;
D. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito per far fronte a gravi catastrofi nazionali e per fornire assistenza finanziaria agli Stati colpiti;
E. considerando che è necessario procedere alla ricostruzione sostenibile delle aree distrutte o danneggiate dalle catastrofi per compensare le perdite economiche, sociali e ambientali subite;
F. considerando che occorre rafforzare la capacità di prevenzione dell'Unione europea, onde far fronte a tutte le tipologie di catastrofi naturali e che vanno migliorati l'operatività e il coordinamento dei vari strumenti dell'Unione al fine di conseguire una prevenzione sostenibile delle catastrofi;
G. considerando che alcune zone di montagna come pure le aree lungo i fiumi e le valli hanno perduto parte della loro capacità di assorbimento delle acque a causa della deforestazione insostenibile, dell'agricoltura intensiva, di grandi progetti di costruzione di infrastrutture, dell'urbanizzazione e dell'impermeabilizzazione del suolo lungo tali fiumi e valli;
1. esprime partecipazione e solidarietà agli abitanti degli Stati membri, delle regioni e dei comuni colpiti dalla catastrofe; prende atto del grave impatto economico, rende omaggio alle vittime e presenta le sue condoglianze alle loro famiglie;
2. apprezza l'impegno instancabile profuso dalle unità di sicurezza e di protezione civile, dalle squadre di soccorso e dai volontari per salvare vite e contenere i danni nelle aree colpite;
3. plaude alle azioni degli Stati membri che hanno fornito assistenza alle zone colpite, in quanto la solidarietà europea è dimostrata dalla mutua assistenza nelle situazioni difficili;
4. sottolinea che il degrado del suolo, causato o acuito dalle attività umane, come le pratiche agricole e forestali inadeguate, danneggia la sua capacità di continuare a svolgere appieno la sua funzione fondamentale di prevenzione delle catastrofi naturali;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla pianificazione e alla revisione delle politiche relative all'uso sostenibile del suolo, delle capacità di assorbimento dell'ecosistema e delle migliori pratiche nonché all'aumento delle capacità di controllo delle inondazioni e dei sistemi di smaltimento;
6. sottolinea che un'efficace prevenzione delle inondazioni non può prescindere da strategie interregionali e transfrontaliere di gestione del rischio, che presentano un elevato potenziale in termini di coordinamento e di miglioramento di una risposta congiunta alle emergenze;
7. riconosce che il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea ha aiutato gli Stati membri a cooperare e ridurre al minimo le conseguenze delle emergenze; invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme e le procedure per l'attivazione di tale meccanismo;
8. sottolinea l'opportunità che si offre agli Stati membri e alle regioni interessate, nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, di considerare la gestione del rischio come un investimento prioritario nell'ambito del prossimo periodo di programmazione attualmente in fase di negoziazione, e li invita ad agire in questo senso;
9. sottolinea la necessità che gli Stati membri attuino programmi di prevenzione delle inondazioni mediante strategie globali e preventive; evidenzia che la politica in materia di emergenza, comprese la prevenzione e la risposta alle emergenze, richiede una maggiore partecipazione delle regioni, delle città e delle comunità locali, che dovrebbero essere incoraggiate a includere tale politica nelle loro strategie;
10. invita il Consiglio e la Commissione, non appena avranno ricevuto dagli Stati membri tutte le richieste necessarie, a compiere tutti i passi del caso per garantire la concessione di un'assistenza finanziaria rapida e adeguata da parte del Fondo di solidarietà dell'Unione europea; sottolinea l'urgenza di sbloccare l'assistenza finanziaria a titolo del FSUE destinata ai paesi colpiti da questa catastrofe naturale;
11. invita la Commissione a elaborare un nuovo regolamento semplificato per il FSUE che, tra l'altro, consenta alla Commissione di versare acconti non appena lo Stato membro interessato presenta richiesta di assistenza;
12. evidenzia che gli investimenti nella prevenzione delle inondazioni nell'ambito dei relativi programmi richiedono adeguate risorse finanziarie, dal momento che rappresentano un importante strumento per consentire ai governi degli Stati membri di elaborare e attuare politiche di prevenzione delle inondazioni; sottolinea che gli investimenti a sostegno della prevenzione delle catastrofi dovrebbero seguire un approccio basato sugli ecosistemi;
13. è del parere che le conseguenze delle catastrofi si ripercuotano negativamente sull'impiego dei fondi dell'Unione europea; chiede che sia garantita la necessaria flessibilità per quanto riguarda la riprogrammazione negli Stati membri a sostegno della ricostruzione delle aree svantaggiate e della scelta dei progetti più adatti;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali e locali delle zone colpite.
– vista la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza,
– vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello, del 2 ottobre 2012, sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE(1),
– viste le conclusioni delle riunioni del G20 tenutesi a Londra nel 2009, a Cannes nel 2011 e a Mosca nel 2013,
– viste la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, nonché le proposte del 20 luglio 2011, rispettivamente, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2011)0453) e di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)0452),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2012, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)0280),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,
– viste le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria dell'ottobre 2011, relative alle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions), e del novembre 2010 sull'intensità e l'efficacia della vigilanza sugli enti finanziari di importanza sistemica (Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision),
– visto il documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del novembre 2011, intitolato «Global systemically important Banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement» (Banche di importanza sistemica a livello globale: metodologia di valutazione e nuovo requisito riguardante l'assorbimento delle perdite),
– viste le iniziative a livello internazionale e di Stati membri in materia di riforme strutturali del settore bancario, ad esempio la legge francese sulla separazione e la regolamentazione delle attività bancarie (Loi de séparation et de régulation des activités bancaires) e quella analoga tedesca (Trennbankengesetz), la relazione della Commissione indipendente sulle banche e le riforme Vickers nel Regno Unito, nonché le norme Volcker negli Stati Uniti,
– viste la relazione 2012 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) intitolata «Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?» (Garanzie implicite per il debito bancario: a che punto siamo?)(2) e la relazione dell'OCSE del 2009 dal titolo «The Elephant in the Room?: The Need to Deal with What Banks Do» (L'elefante nella stanza: la necessità di affrontare la questione dell'attività delle banche?(3);
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul sistema bancario ombra(4),
– vista la dichiarazione dell'Eurogruppo, del 25 marzo 2013, sulla crisi a Cipro(5),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2013),
A. considerando che, se si conta la ricapitalizzazione di Northern Rock nel 2007, dall'inizio della crisi, tra il 2008 e la fine del 2011, sono stati utilizzati per il settore finanziario aiuti di Stato per oltre 1 600 miliardi di EUR (il 12,8 % del PIL dell'UE), dei quali circa 1 080 miliardi di EUR sono stati destinati a garanzie, 320 miliardi di EUR a misure di ricapitalizzazione, 120 miliardi di EUR a misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e 90 miliardi di EUR a misure a sostegno della liquidità(6); che la Commissione ha imposto sostanziali ristrutturazioni delle banche beneficiarie degli aiuti, ad esempio il taglio di determinate attività, al fine di assicurarne la sostenibilità futura senza ulteriore sostegno pubblico e di compensare le distorsioni della concorrenza provocate dalle sovvenzioni ricevute;
B. considerando che i citati salvataggi finanziati dai governi hanno portato a un cospicuo aumento dell'indebitamento pubblico degli Stati membri;
C. considerando che nei cinque anni successivi alla crisi economica e finanziaria globale del 2008 l'economia dell'UE ha continuato a essere in recessione, in un contesto in cui gli Stati membri forniscono alle banche sovvenzioni e garanzie implicite, anche a causa di un'inadeguata attuazione del quadro economico e fiscale;
D. considerando che, secondo le stime riportate nella relazione 2012 dell'OCSE, il valore delle garanzie di Stato implicite nel 2012 sarebbe pari a circa 100 miliardi di USD, in termini di risparmio di costi per le banche dell'UE, con ampie differenze tra banche e Stati membri nonché benefici che, per la maggior parte, sarebbero appannaggio degli istituti di credito più grandi, soprattutto se percepiti come deboli, e di quelli con sede negli Stati membri che registrano i migliori rating del credito sovrano; che, secondo la relazione, le citate garanzie si estenderebbero anche a banche non classificate come istituti finanziari di importanza sistemica a livello globale (SIFI) secondo la metodologia del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB);
E. considerando che la crisi finanziaria, ampiamente favorita dalle eccessive esposizioni in ambito immobiliare, piuttosto che dalle attività sul mercato dei capitali, e da una vigilanza insufficiente, è riconducibile alla debolezza del quadro normativo europeo, unita all'eccessiva assunzione di rischi, all'esagerato ricorso alla leva, all'inadeguatezza dei requisiti patrimoniali e di liquidità nonché alla troppa complessità del sistema bancario in generale, al sovradimensionamento del settore bancario nell'ambito di economie di modesta entità, alla mancanza di controlli e vigilanza, alla smisurata espansione del commercio di derivati, agli errori nelle valutazioni dei rating, ai sistemi di bonus fuori misura e all'inadeguatezza della gestione del rischio;
F. considerando che la minore prudenza che caratterizza i principi contabili a seguito dell'adozione di quelli internazionali (IFRS) ha giocato, e continua a giocare, un ruolo centrale in relazione alla possibilità per le banche di presentare bilanci che non sempre hanno fornito e forniscono una visione veritiera e corretta della situazione, con particolare riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 in materia di accantonamenti per perdite su crediti;
G. considerando che in Europa anche le banche commerciali hanno accumulato rischi concedendo crediti per il settore immobiliare sulla base di una gestione del rischio non lungimirante e carente;
H. considerando che, come evidenziato dall'analisi del gruppo di esperti ad alto livello, nessun modello commerciale particolare si è contraddistinto per i suoi risultati, in positivo o in negativo, durante la crisi finanziaria;
I. considerando che, nel settore finanziario, spesso i profitti sono privatizzati mentre i rischi e le perdite divengono di proprietà collettiva; che, in un'economia sociale di mercato, rischio e responsabilità devono andare di pari passo;
J. considerando che l'attuale debolezza post crisi a livello di sistema bancario europeo dimostra la necessità di un potenziamento dell'architettura di vigilanza finanziaria e di gestione delle crisi su scala europea che includa riforme strutturali per determinate banche e consenta quindi di soddisfare le più ampie esigenze dell'economia;
K. considerando che le banche non dovrebbero avere preminenza sugli interessi pubblici;
L. considerando che, per l'uscita dalla peggior crisi finanziaria mondiale prima di quella attuale, è stata utile l'introduzione negli Stati Uniti della legge Glass-Steagall sulla separazione bancaria nel 1933, e che dopo la sua abrogazione nel 1999 sono aumentati in maniera considerevole gli investimenti speculativi bancari e i dissesti finanziari;
M. considerando che l'UE ha adottato una serie di importanti iniziative per prevenire una nuova crisi bancaria, incrementare la protezione dei contribuenti e dei clienti al dettaglio nonché introdurre sistemi di pagamento solidi e sostenibili;
N. considerando che l'ottava edizione del quadro di valutazione dei beni di consumo della Commissione (del dicembre 2012) indica chiaramente che nell'UE la fiducia dei consumatori nei servizi bancari è ai minimi storici;
O. considerando che il recente pacchetto di salvataggio introdotto a Cipro originariamente comprendeva un prelievo fiscale su tutti i depositi bancari tale da mettere a rischio la fiducia nel sistema di garanzia dei depositi del paese;
P. considerando che, secondo uno studio della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), quando il volume dei crediti privati, in quanto misura dell'entità del settore finanziario, supera il PIL di un paese, mentre l'occupazione relativa nel settore stesso aumenta rapidamente, un sovradimensionamento del settore finanziario può avere, per tale paese, un impatto negativo sull'aumento della produttività, dal momento che le risorse umane e finanziarie sono sottratte alle altre aree di attività(7);
Q. considerando che, in relazione alla crisi a Cipro, l'Eurogruppo ha confermato il principio secondo cui la dimensione del settore bancario in rapporto al PIL di uno Stato membro dovrebbe essere limitata per far fronte agli squilibri del settore stesso e promuovere la stabilità finanziaria, per cui, di conseguenza, in assenza di un elevato livello di fondi per la risoluzione delle crisi a livello di UE, le limitazioni delle dimensioni, della complessità e dell'interconnessione delle banche avranno effetti benefici sulla stabilità sistemica;
R. considerando che la mera separazione degli istituti finanziari in filiali di investimento e al dettaglio non costituisce una risposta al problema dei SIFI né a quello del rapporto tra il volume del fondo di risanamento e risoluzione delle crisi, da un lato, e il saldo degli istituti di rilevanza sistemica per quanto riguarda crediti, pagamenti e depositi, dall'altro;
S. considerando che il processo di trasformazione verso un settore bancario più sostenibile, vitale e meno sistemico sembra variare da uno Stato membro all'altro;
T. considerando che, secondo le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello, la crisi finanziaria ha dimostrato che, nel settore bancario europeo, nessun modello commerciale ha registrato, nello specifico, risultati particolarmente positivi o particolarmente negativi; che l'analisi del gruppo di esperti ad alto livello ha rilevato l'assunzione di rischi eccessivi, spesso nell'ambito della negoziazione di strumenti molto complessi o di prestiti immobiliari non connessi a un'adeguata protezione del capitale, e un esagerato affidamento sui finanziamenti a breve termine e forti legami tra istituti finanziari, con un conseguente elevato livello di rischio sistemico nel periodo precedente la crisi finanziaria;
U. considerando che, secondo il gruppo di esperti ad alto livello, semplici etichette come «banca al dettaglio» o «banca di investimento» non descrivono adeguatamente il modello commerciale di una banca né i relativi risultati e la propensione ad assumersi rischi; che i modelli commerciali variano a seconda di diversi criteri chiave, ad esempio le dimensioni, le attività, il modello di reddito, la struttura del capitale e dei finanziamenti, la proprietà, la struttura sociale e l'ambito geografico, e sono stati caratterizzati da una significativa evoluzione nel corso del tempo;
V. considerando l'evidenza del fatto che i rischi possono emergere sia nel settore al dettaglio che nel settore d'investimento di una banca;
W. considerando che la proposta della Commissione dovrebbe prevedere un approccio alle riforme strutturali del settore bancario europeo basato sui principi, che sia coerente e complementare con la vigente e futura legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari; che l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella definizione delle pertinenti norme tecniche, e ciò ai fini dell'applicazione e del rispetto coerenti da parte delle autorità competenti, tra cui la Banca centrale europea (BCE), nell'intera Unione;
X. considerando che, all'interno del settore bancario degli Stati membri, alcuni istituti decentrati a livello locale e regionale si sono dimostrati stabili e utili per il finanziamento dell'economia reale;
Y. considerando la necessità che le banche detengano livelli di capitale più consistenti e di migliore qualità e dispongano di maggiori riserve di liquidità e finanziamenti a più lungo termine;
Z. considerando che, alla luce della non realizzabilità e non auspicabilità della separazione di una banca a seguito del fallimento, è necessario un regime di risanamento e risoluzione delle crisi che offra alle autorità una serie credibile di strumenti, tra cui quello della «banca-ponte», grazie ai quali possano intervenire in maniera sufficientemente tempestiva e rapida presso le banche in situazione precaria o sul punto di fallire, in modo da garantire la continuità delle relative funzioni finanziarie ed economiche essenziali, riducendo nel contempo al minimo l'impatto sulla stabilità finanziaria, nonché assicurando che le perdite si riversino, in misura adeguata, sugli azionisti e i creditori titolari del rischio di investimento nell'ente in questione, anziché sui contribuenti o i depositanti; considerando che, per altre tipologie di società private, un siffatto regime di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie non risulta necessario, il che lascia intendere che vi sia un problema specifico del mercato dei servizi finanziari; che, se il mercato funzionasse correttamente, le istituzioni finanziarie potrebbero fallire senza la necessità di un regime di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, il che dimostra che il problema risiede nelle strutture delle istituzioni finanziarie e nelle interconnessioni tra di esse;
AA. considerando la necessità di garantire alle autorità di vigilanza e di risoluzione le competenze necessarie per eliminare efficacemente gli impedimenti alle possibilità di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, e che le banche sono tenute a dimostrare le proprie capacità di risoluzione; considerando che l'introduzione di regimi obbligatori di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie fornisce l'occasione di influenzare la struttura delle banche, ridurre la complessità degli enti creditizi e limitare o eliminare determinati settori di attività e prodotti;
AB. considerando che, per quanto riguarda l'eliminazione della garanzia implicita di cui beneficiano numerose banche, uno degli strumenti più importanti nell'ambito del regime di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie proposto dalla Commissione è la facoltà delle autorità di intervenire a uno stadio precoce, ben prima del momento dell'insolvibilità, per obbligare le banche a cambiare la loro strategia aziendale, le loro dimensioni o il loro profilo di rischio, in modo da poter essere salvate senza ricorrere a un sostegno finanziario pubblico straordinario;
AC. considerando che alle banche non dovrebbe più essere consentito di raggiungere dimensioni tali da comportare, in caso di fallimento, rischi sistemici per l'intera economia, necessitando di essere salvate dai governi e dai contribuenti, e che si dovrebbe risolvere una volta per tutte il problema degli enti creditizi «troppo grandi per fallire»;
AD. considerando che, anche in un singolo Stato membro, le banche non devono più raggiungere dimensioni tali da diventare un rischio sistemico a livello nazionale, costringendo così i contribuenti ad accollarsi l'onere delle perdite;
AE. considerando che il settore bancario dell'UE è tuttora caratterizzato da un'elevata concentrazione: 14 gruppi bancari europei sono SIFI e 15 banche europee detengono il 43% del mercato (in termini di volume delle attività), pari al 150% del PIL dell'UE a 27 (in alcuni Stati membri la percentuale è addirittura più alta); considerando che, rispetto al 2000, il rapporto tra dimensioni delle banche e PIL è triplicato; che il rapporto tra dimensioni delle banche e PIL è quadruplicato in Lussemburgo, in Irlanda, a Cipro, a Malta e in Gran Bretagna; considerando l'enorme grado di diversità all'interno del settore bancario europeo, sia in termini di dimensioni che di modello commerciale;
AF. considerando l'assenza di esempi nel passato che dimostrano la capacità del modello basato sulla separazione di contribuire positivamente a scongiurare una futura crisi finanziaria o a ridurre il rischio che si verifichi;
AG. considerando che attualmente lo Stato garantisce e, implicitamente, sovvenziona l'intero sistema finanziario tramite il sostegno alla liquidità, i sistemi di garanzia dei depositi e i programmi di nazionalizzazione; che è assolutamente giusto che lo Stato garantisca i servizi essenziali che assicurano il corretto funzionamento dell'economia reale, quali i sistemi di pagamento e la concessione dello scoperto di conto; che la riforma strutturale consiste semplicemente nell'assicurare che lo Stato garantisca soltanto i servizi essenziali, lasciando al mercato la tariffazione degli altri servizi;
AH. considerando la necessità che i mercati dei capitali siano in grado di coprire il fabbisogno europeo di finanziamenti in un periodo di scarsa disponibilità di prestiti bancari; che in Europa occorre incrementare la disponibilità di fonti di finanziamento alternative, in particolare sviluppando alternative al mercato dei capitali, al fine di ridurre la dipendenza dai finanziamenti bancari, come si rileva nel Libro verde della Commissione sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea;
AI. considerando che il grado di finanziamento dell'economia reale da parte delle banche è nettamente maggiore nella maggior parte degli Stati membri rispetto al Regno Unito o agli Stati Uniti;
AJ. considerando l'elevata auspicabilità di una cooperazione rafforzata all'interno del settore bancario europeo; che la quantità totale delle prescrizioni legislative e regolamentari che incombono alle banche, seppur per molti versi giustificata, rischia di ostacolare l'ingresso di nuovi attori e, in tal mondo, agevola il rafforzamento della posizione dominante degli attuali gruppi bancari;
AK. considerando che il settore bancario dell'Unione europea è confrontato a enormi cambiamenti strutturali, riconducibili a una modifica degli assetti di mercato e a riforme generali della regolamentazione, come ad esempio l'attuazione della normativa Basilea III;
AL. considerando che la relazione della Commissione indipendente sulle banche e le riforme Vickers nel Regno Unito ribadiscono diverse volte che le relative raccomandazioni rappresentano un approccio strategico alle banche britanniche;
1. accoglie favorevolmente l'analisi e le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello in merito alla riforma bancaria, in quanto le ritiene un utile contributo per avviare le riforme;
2. plaude alla consultazione della Commissione sulle riforme strutturali del settore bancario dell'UE del 16 maggio 2013;
3. è del parere che le iniziative nazionali in materia di riforme strutturali richiedono un quadro UE per preservare ed evitare la frammentazione del mercato unico dell'Unione, rispettando al contempo la diversità dei modelli bancari nazionali;
4. è del parere che le attuali riforme del settore bancario dell'UE (ivi inclusi le direttive e il regolamento sui requisiti patrimoniali, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi, il meccanismo di vigilanza unico, il sistema di garanzia dei depositi, la direttiva e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e le iniziative riguardanti il sistema bancario ombra) siano fondamentali; accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di proporre una direttiva per le riforme strutturali del settore bancario dell'UE al fine di affrontare i problemi derivanti da banche «troppo grandi per fallire» e sottolinea che tale riforma deve essere complementare alle suddette riforme;
5. insiste sulla necessità che la valutazione d'impatto della Commissione comprenda le valutazioni delle proposte di riforma strutturale del gruppo di esperti ad alto livello, delle proposte Volker, Vickers, francese e tedesca, che elenchi i costi del fallimento di una banca con sede nell'UE nel contesto dell'attuale crisi, sia in termini di finanze pubbliche che di stabilità finanziaria, nonché i costi potenziali per il settore bancario dell'UE e le eventuali conseguenze positive e negative per l'economia reale, e che fornisca informazioni sulla natura del modello della banca universale attualmente adottato nell'UE, anche per quanto concerne la portata e i bilanci delle attività al dettaglio e di investimento delle relative banche universali operanti nell'Unione, e sulle eventuali garanzie implicite fornite dagli Stati membri alle banche; insiste sulla necessità che la Commissione, laddove possibile, integri la sua valutazione con analisi quantitative, tenendo conto della diversità dei sistemi bancari nazionali;
6. ricorda alla Commissione l'avvertimento dell'ABE e della BCE relativo alla possibilità che l'innovazione finanziaria metta a rischio gli obiettivi delle riforme strutturali, e insiste affinché queste ultime siano riesaminate periodicamente(8);
7. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla regolamentazione del sistema bancario ombra che tenga conto dei principi della riforma della struttura bancaria in corso;
8. ritiene che l'obiettivo di qualsiasi riforma della struttura bancaria debba essere il conseguimento di un sistema bancario sicuro, stabile, efficiente ed efficace che operi in un'economia di mercato competitiva e soddisfi le esigenze dell'economia reale, dei clienti e dei consumatori lungo il ciclo economico; è del parere che la riforma strutturale debba stimolare la crescita economica sostenendo la disponibilità di crediti per l'economia, in particolare per le PMI e le imprese in fase di avviamento (start-up), comportare una maggiore resilienza alle potenziali crisi finanziarie, ripristinare la fiducia nelle banche, eliminare i rischi per le finanze pubbliche e comportare un cambiamento della cultura bancaria;
A.Principi per la riforma strutturale
9. ritiene che le riforme strutturali debbano basarsi sui principi seguenti:
–
ridurre i rischi eccessivi, garantire la concorrenza, ridurre la complessità e limitare l'interconnessione prevedendo lo svolgimento distinto delle attività fondamentali, comprese le attività creditizie, di pagamento, di deposito e altre attività relative ai clienti, e delle attività rischiose non fondamentali;
–
migliorare il governo societario e creare incentivi per le banche affinché stabiliscano strutture organizzative trasparenti e rafforzino la responsabilità e un sistema di remunerazione responsabile e sostenibile;
–
consentire l'effettiva possibilità di attuare efficacemente i meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi garantendo che quando la situazione delle banche diventa insostenibile può essere consentito loro di fallire e/o possono essere liquidate in modo ordinato senza la necessità di salvataggi a carico dei contribuenti;
–
garantire la prestazione dei servizi creditizi, di deposito e di pagamento fondamentali senza problemi operativi, perdite finanziarie, difficoltà nel reperire finanziamenti o danni di immagine derivanti dalla liquidazione o dall'insolvenza;
–
rispettare le norme di un'economia di mercato competitiva di modo che le attività di negoziazione e investimento rischiose non beneficino di garanzie o sovvenzioni implicite, del ricorso a depositi assicurati o di salvataggi a carico dei contribuenti, e che le suddette attività, non le attività creditizie e di deposito, si assumano i rischi e i costi relativi a tali attività;
–
assicurarsi che tutte le attività bancarie dispongano di un adeguato capitale, leva e liquidità;
–
assicurarsi che le entità separate dispongano di fonti di finanziamento distinte, senza un trasferimento indebito o non necessario di capitale e di liquidità tra tali attività; adattare la definizione di norme in materia di capitale, leva e liquidità ai modelli operativi delle attività, compresa la separazione dei bilanci, e stabilire limiti all'esposizione delle attività creditizie e di deposito fondamentali alle attività di negoziazione e di investimento non fondamentali, all'interno o all'esterno di un gruppo bancario;
10. sollecita la Commissione a tenere conto della proposta della BCE relativa all'introduzione di criteri chiari e giuridicamente opponibili in materia di separazione; sottolinea che la separazione dovrebbe preservare il mercato unico dell'UE ed evitare la sua frammentazione, rispettando al contempo la diversità dei modelli bancari nazionali(9);
11. sottolinea la necessità di valutare il rischio sistemico rappresentato sia dalle entità separate che dal gruppo nel suo complesso, tenendo pienamente conto delle esposizioni fuori bilancio;
12. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi; esorta la Commissione, l'ABE e gli Stati membri a garantire che le banche istituiscano quadri di gestione delle crisi chiari e credibili che includano capitali sufficienti per le attività creditizie, di pagamento e di deposito, passività ammissibili al bail-in e attività liquide per poter assicurare l'accesso dei depositanti ai fondi anche in caso di fallimento, tutelare i servizi fondamentali, in particolare le attività creditizie, di pagamento e di deposito, dal rischio di fallimento non ordinato, liquidare tempestivamente i depositi ai rispettivi titolari ed evitare effetti avversi sulla stabilità finanziaria;
13. sollecita la Commissione, l'ABE e le autorità competenti, sulla base del quadro legislativo in materia di requisiti patrimoniali e di risanamento e risoluzione, a garantire un'adeguata differenziazione tra i requisiti di capitale, leva, passività ammissibili al bail-in e appositi requisiti in materia di riserve di capitale e liquidità applicabili alle entità separate, ponendo l'accento su requisiti patrimoniali più elevati per le attività non fondamentali;
B.Governo societario
14. invita la Commissione a considerare, ai fini di un'approfondita valutazione d'impatto dei possibili interventi di separazione e delle possibili alternative, le proposte illustrate nella relazione del gruppo di esperti ad alto livello in relazione al settore del governo societario, anche per quanto concerne a) i meccanismi di governance e controllo, b) la gestione del rischio, c) i regimi di incentivi, d) la divulgazione delle informazioni sui rischi ed e) le sanzioni;
15. chiede alla Commissione di dare attuazione alle proposte e alle raccomandazioni illustrate nella risoluzione del Parlamento dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari(10);
16. è del parere che la direttiva recentemente adottata sulla vigilanza prudenziale degli istituti di credito e delle imprese di investimento instauri in materia di governance bancaria un idoneo quadro normativo, che ricomprende gli amministratori esecutivi e non esecutivi;
17. sollecita la Commissione a coadiuvare il conseguimento di un accordo sulla proposta di direttiva concernente i sistemi di garanzia dei depositi ed a rafforzare la protezione dei consumatori introducendo la regola della preferenza del depositante;
18. invita la Commissione a includere disposizioni che prevedano che gli amministratori esecutivi di una divisione della banca possano ricoprire l'incarico di amministratore esecutivo esclusivamente per la divisione in questione;
19. sollecita la Commissione a includere disposizioni che rafforzino la responsabilità e rendicontabilità personali degli amministratori; propone in tale contesto che la Commissione esplori soluzioni per incoraggiare il ritorno a un «partnership model» per la gestione societaria, in particolare per l'investimento bancario;
20. esorta la Commissione e l'ABE a garantire la piena e globale attuazione del quadro legislativo in materia di requisiti patrimoniali, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di compensi e remunerazione; invita l'ABE e la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione ed effettiva applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri; sollecita la Commissione a portare avanti la riforma della cultura delle banche in materia di remunerazione e compensi attraverso l'attribuzione della priorità, per quanto riguarda le remunerazioni variabili, agli incentivi a lungo termine con differimento fino al pensionamento, e a promuovere la trasparenza delle politiche di remunerazione prevedendo, tra l'altro, motivazioni e analisi sui differenziali remunerativi interni, le modifiche di una certa rilevanza e gli scarti intersettoriali;
21. esorta la Commissione, l'ABE e le autorità competenti a garantire che i sistemi di remunerazione diano priorità all'utilizzo di strumenti quali le obbligazioni soggette a partecipazione alle perdite (bail-in) e le azioni, piuttosto che ai benefici in denaro, alle commissioni o ad altri compensi basati sul valore (value-based), in linea con le disposizioni della direttiva sui requisiti patrimoniali;
22. sollecita la Commissione, l'ABE e le autorità competenti a garantire che i sistemi di remunerazione e compensi rispecchino, a tutti i livelli di una banca, i risultati complessivi della stessa e siano incentrati sulla qualità dei servizi al cliente nonché sulla stabilità finanziaria nel lungo periodo, piuttosto che sui profitti a breve termine, in linea con le disposizioni del quadro legislativo in materia di requisiti patrimoniali;
23. esorta la Commissione a prevedere regimi comprendenti sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per le persone fisiche e giuridiche, nonché la pubblicazione sia dell'entità delle sanzioni stesse che delle informazioni sui responsabili di violazioni delle norme;
24. sollecita la Commissione a prevedere che le autorità competenti, e, se del caso, il Meccanismo di vigilanza unico, rispettino i principi di riforma strutturale.
25. chiede alla Commissione di proporre l'attribuzione alle competenti autorità di vigilanza, fra cui il meccanismo di vigilanza unico, di risorse e poteri adeguati;
26. sollecita la Commissione a condurre uno studio per accertare se i principi contabili utilizzati dagli istituti finanziari diano davvero un quadro corretto e fedele della salute finanziaria di una banca; rileva che i conti sono per gli investitori la principale fonte di informazione per capire se sussistano o meno per una società i requisiti di continuità aziendale; nota che i revisori contabili certificano i conti esclusivamente sulla base della loro accuratezza e veridicità, senza riferimento ai principi finanziari utilizzati da chi ha predisposto il bilancio; ritiene che ove non abbiano certezza del sussistere della continuità aziendale, i revisori non debbano certificare i conti anche se redatti in conformità dei principi contabili; osserva tuttavia che ciò dovrebbe stimolare una migliore gestione dell'azienda; ritiene che i principi internazionali di reportistica finanziaria non bastino a dare un quadro corretto e fedele dei conti, come dimostrano i numerosi casi di fallimenti di banche con conti certificati;
C.Incentivazione della concorrenza equa e sostenibile
27. sottolinea la necessità di una concorrenza autentica, equa e sostenibile al fine di mantenere il buon funzionamento e l'efficienza di un settore bancario che finanzi l'economia reale assicurando l'accesso universale ai servizi bancari e riducendone il costo; sottolinea, in tale contesto, che le norme di vigilanza, tra le varie disposizioni, dovrebbero tenere conto del profilo di rischio, della copertura territoriale e del business model dei vari istituti;
28. esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare in vista della promozione di una maggiore diversificazione del settore bancario dell'UE attraverso incentivi e agevolazioni che favoriscano l'orientamento al consumatore, come avviene ad esempio per le società cooperative e di credito edilizio nonché per modelli di attività quali i prestiti peer-to-peer, il crowd-funding e le casse di risparmio, facendo attenzione che i differenti livelli di rischio cui sono esposti i consumatori siano comunicati in modo trasparente;
29. nota che, per stimolare la competitività e accrescere la stabilità del sistema bancario europeo, è essenziale affrontare efficacemente la questione degli istituti finanziari di importanza sistemica - ossia le banche che sono «troppo grandi per fallire» e i cui problemi hanno determinato una escalation della crisi finanziaria e dei suoi effetti avversi - razionalizzando la scala operativa dei gruppi bancari e riducendo le interdipendenze all'interno dei gruppi;
30. esorta la Commissione a trovare vie per promuovere e incoraggiare nelle iniziative legislative il credito di relazione (relationship lending) o il credito ad aziende «knowledge-based». Si tratta di evitare un approccio passivo «basato su check-list» (tick-box approach) e di privilegiare invece la promozione della formazione professionale ed etica per chi svolge attività di intermediazione creditizia a favore delle imprese;
31. sollecita gli Stati membri, la Commissione e le autorità competenti ad avere come chiaro obiettivo quello di promuovere e garantire una reale concorrenza nel settore bancario dell'UE e di incoraggiare una maggiore diversità e un più accentuato orientamento alla clientela in tale settore;
32. chiede alla Commissione di proporre misure volte ad introdurre la portabilità del numero di conto bancario ed a promuovere siti web accessibili che permettano ai consumatori di raffrontare i prezzi e la solidità finanziaria delle banche, incoraggiando così un maggiore rigore, e di fare in modo avvertito la scelta di cambiare istituto; invita inoltre la Commissione a migliorare le possibilità di scelta del consumatore nel panorama bancario attraverso la riduzione degli ostacoli all'ingresso e all'uscita nonché mediante l'applicazione di norme proporzionate per i nuovi operatori del mercato;
33. invita la Commissione a proporre le necessarie riforme strutturali delineate nella presente relazione in quanto, pur mantenendo l'integrità del mercato interno, rispettano la diversità dei sistemi bancari nazionali e confermano l'importante ruolo dell'ABE nel garantirne la corretta applicazione in tutta l'Unione;
o o o
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
«Reassessing the impact of finance on growth» (Rivalutazione dell'impatto della finanza sulla crescita) di Stephen G. Cecchetti ed Enisse Kharroubi, dipartimento economico e monetario della Banca dei regolamenti internazionali, luglio 2012: http://www.bis.org/publ/work381.pdf
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Other%20Publications/Opinions/EBA-BS-2012-219--opinion-on-HLG-Liikanen-report---2-.pdf e http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120128_eurosystem_contributionen.pdf.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2012/2285(INI))
– viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
– visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011» (COM(2012)0408) e i relativi documenti di integrazione (SWD(2012)0227, SWD(2012)0228, SWD(2012)0229 e SWD(2012)0230)(1),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),
– vista la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914),
– visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(4),
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(5),
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2010(6),
– viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(7), la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione in materia di lotta alla corruzione(8) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla lotta alla corruzione nell'UE (COM(2011)0308),
– vista la relazione annuale dell'OLAF per il 2012 e la relazione del Comitato di vigilanza relativa allo stesso anno,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0197/2013),
A. considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;
B. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di eseguire l'80% del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;
C. considerando che la Commissione ha recentemente intrapreso alcune importanti iniziative in materia di misure di politica antifrode;
Osservazioni generali
1. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
2. rammenta che è parimenti importante garantire la protezione di tali interessi finanziari sia a livello di riscossione delle entrate dell'UE sia a livello di spesa;
3. accoglie con favore la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011 («la relazione annuale della Commissione»); deplora tuttavia che la relazione si limiti ai dati riferiti dagli Stati membri; osserva che gli Stati membri utilizzano definizioni diverse per tipi analoghi di reati e non tutti raccolgono dati statistici simili e dettagliati rispondenti a criteri comuni, il che rende difficile raccogliere statistiche affidabili e comparabili a livello dell'Unione; deplora pertanto che non sia possibile valutare la reale portata generale delle irregolarità nei singoli Stati membri né individuare e sanzionare gli Stati membri con il livello più alto di irregolarità e frode come è stato più volte richiesto dal Parlamento; chiede pertanto con insistenza che siano definiti criteri di valutazione standard in tutti gli Stati membri associati a pene adeguate per i trasgressori;
4. sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; rileva che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;
5. rileva che, stando alla relazione annuale della Commissione, nel 2011 sono state denunciate 1 230 irregolarità segnalate come fraudolente e che la loro incidenza finanziaria è scesa del 37% rispetto al 2010 ammontando a 404 milioni di EUR; riconosce che la politica di coesione e l'agricoltura permangono i due principali settori che risentono del maggior livello di frodi con un'incidenza finanziaria stimata rispettivamente a 204 e a 77 milioni di EUR; si chiede tuttavia se questa diminuzione rifletta la situazione effettiva in termini di attività fraudolente o se sia invece indice dell'insufficienza dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri;
6. invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che le informazioni fornite in relazione al livello di irregolarità negli Stati membri riflettano la situazione reale;
7. sottolinea il perdurare da molti anni di una situazione in cui vari Stati membri non trasmettono i dati in tempo utile o forniscono dati inesatti; fa notare che è impossibile effettuare raffronti nonché una valutazione obiettiva della portata delle frodi negli Stati membri dell'Unione europea; osserva che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono riusciti ad assolvere adeguatamente le proprie funzioni per quanto riguarda la valutazione della situazione e la presentazione di proposte e ribadisce che si tratta di una situazione intollerabile; invita la Commissione ad assumersi la piena responsabilità di recuperare i fondi erogati impropriamente a titolo del bilancio dell'Unione; incoraggia la Commissione a stabilire principi di comunicazione uniformi in tutti gli Stati membri e a garantire la raccolta di dati comparabili, affidabili e adeguati;
8. sottolinea che l'Unione europea deve intensificare gli sforzi atti a rafforzare i principi dell'eGovernment che porrebbero le condizioni per una maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche; richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, a differenza delle transazioni in contante, vengono registrate, il che rende più difficile commettere frodi e più facile individuare i casi sospetti di frode; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le loro soglie per il pagamento obbligatorio in forme diverse dal contante;
9. chiede alla Commissione di esaminare il nesso esistente tra le informative sulle frodi fornite dagli Stati membri e l'assenza di un diritto penale armonizzato che stabilisca una definizione comune di comportamento fraudolento e del reato di frode nell'ambito della protezione degli interessi finanziari dell'Unione; evidenzia che gli ordinamenti penali degli Stati membri sono stati armonizzati solo in misura limitata;
10. sottolinea che sono state pubblicate 233 relazioni investigative su casi di frode relativi all'uso improprio di fondi dell'UE in un periodo di 5 anni nei 27 Stati membri e che il Regno Unito, la Slovacchia, la Germania, la Bulgaria, la Spagna, la Romania e l'Estonia sono gli Stati membri con il maggior numero di informative(9); ritiene che il giornalismo investigativo continui a svolgere un ruolo di primo piano nel portare alla luce le frodi che hanno un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione e rappresenti una valida fonte d'informazioni che dovrebbe essere presa in considerazione dall'OLAF e dalle autorità di polizia o dalle altre autorità competenti negli Stati membri;
11. ricorda che nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009(10), il Parlamento ha chiesto l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; deplora che non siano state intraprese altre azioni in tal senso;
12. reputa estremamente importante prendere provvedimenti contro i comportamenti fraudolenti a livello europeo; giudica stupefacente il fatto che il Direttore generale dell'OLAF abbia introdotto soglie specifiche per settore relative all'incidenza finanziaria presumibile nelle priorità strategiche in materia di indagini per il 2012 e il 2013, con il risultato che le cause aventi un'incidenza finanziaria inferiore alla soglia sono trattate in second'ordine e probabilmente non saranno trattate affatto; rileva che le soglie si articolano nel modo seguente: settore doganale 1 000 000 EUR, fondi SAPARD 100 000 EUR, fondi agricoli 250 000 EUR, fondi strutturali 500 000 EUR, FESR 1 000 000 EUR, spese decentrate e aiuti esterni 50 000 EUR e personale dell'UE 10 000 EUR; ritiene che ciò sia inaccettabile; esorta il Direttore generale a modificare l'attuale prassi e ad abbandonare immediatamente l'approccio basato sulle soglie per determinare la scala delle priorità;
13. chiede che la corruzione avente un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione europea sia considerata come frode ai fini dell'applicazione dell'articolo 325, paragrafo 5, del TFUE e sia inserita nella relazione annuale della Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode;
14. rileva che il tasso di condanna per i reati commessi a danno del bilancio dell’Unione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro ed è compreso tra il 14% e l’80%; sottolinea che l'armonizzazione degli ordinamenti penali degli Stati membri permane limitata mentre la cooperazione giudiziaria deve essere rafforzata; chiede una normativa europea ambiziosa e una cooperazione e un coordinamento migliori tra tutti gli Stati membri per garantire l'irrogazione di sanzioni severe agli autori di frodi e individuare comportamenti fraudolenti;
15. riconosce che nel 2011 l'importo da recuperare a seguito delle irregolarità accertate ha raggiunto i 321 milioni di EUR, di cui 166 milioni di EUR sono già stati recuperati dagli Stati membri; osserva a tale proposito che nel 2011 il tasso di recupero per le risorse proprie tradizionali è migliorato passando al 52% rispetto al 46% nel 2010;
16. prende in esame la relazione dell'OLAF 2011 e la sua analisi dei progressi compiuti con le azioni giudiziarie nelle cause intentate tra il 2006 e il 2011, secondo le quali oltre la metà delle cause è in attesa di una decisione giudiziaria(11); ritiene che occorra prestare un'attenzione particolare alle cause concernenti le frodi doganali, che rappresentano uno degli ambiti con i tassi più elevati di corruzione sistemica in Europa;
17. nota con preoccupazione che, a causa della crisi economica in atto, la Commissione non prevede, come parte della sua nuova strategia globale per l'UE, un aumento dei finanziamenti dell'UE a favore delle autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri al fine di migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione; ritiene che tale strategia dovrebbe rappresentare una risposta coerente e globale intesa a ridurre il contrabbando e ad aumentare le entrate riscosse, garantendo il tal modo che tale investimento sia redditizio in futuro;
Entrate – risorse proprie
18. ricorda che la riscossione adeguata dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE, e che tutti gli Stati membri devono dare la massima priorità al miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate e alla garanzia che tutte le operazioni siano formalmente registrate e portate fuori dall'economia sommersa;
19. evidenzia a questo proposito che l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano un grave rischio per le finanze pubbliche dell'UE; sottolinea che ogni anno nell'UE a causa della frode e dell'evasione fiscale si perdono circa mille miliardi di EUR di denaro pubblico, che rappresentano approssimativamente un costo annuo di 2 000 EUR per ogni cittadino europeo; segnala che l'ammontare medio del gettito fiscale che attualmente si perde in Europa supera l'importo totale che gli Stati membri spendono per l'assistenza sanitaria ed è pari a oltre il quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE;
20. ribadisce che, in ragione del meccanismo per cui il bilancio dell'UE si equilibra con le entrate basate sul reddito nazionale lordo, sono i cittadini dell'UE a pagare per ogni euro perso a causa dell'evasione doganale o dell'IVA; trova inaccettabile che gli operatori economici impegnati in attività fraudolente siano di fatto sovvenzionati dai contribuenti europei; sottolinea che sia la Commissione che gli Stati membri devono dare la massima priorità alla lotta all'evasione fiscale; invita gli Stati membri a rendere più semplici e più trasparenti i propri sistemi tributari poiché la frode fiscale è troppo spesso facilitata da sistemi tributari complessi e opachi;
21. invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri al fine di raccogliere dati attendibili sul divario doganale e dell'IVA nei relativi paesi e a riferire al Parlamento in materia con cadenza periodica;
22. accoglie con favore il fatto che il 98% delle risorse proprie tradizionali (RPT) sia recuperato senza particolari problemi, ma osserva differenze nell'efficacia con la quale gli Stati membri recuperano il restante 2%(12);
Dogane
23. sottolinea, con riferimento alle risorse proprie tradizionali, che le entrate derivanti dai dazi doganali costituiscono un'importante fonte di reddito per i governi degli Stati membri, che trattengono il 25% per coprire le spese di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio di cui godono gli operatori economici che non pagano i dazi doganali rispetto a coloro che invece adempiono ai propri obblighi; sottolinea che il cuore del problema sono le importazioni non dichiarate o sfuggite alla vigilanza doganale;
24. nutre profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui vi sono gravi carenze nella vigilanza doganale nazionale(13);
25. ribadisce che l'Unione doganale è un settore di competenza esclusiva dell'UE e che incombe pertanto alla Commissione di attuare tutte le misure necessarie a garantire che le autorità doganali degli Stati membri operino come un'amministrazione unica nonché di monitorare l'esecuzione di tali misure;
26. propone di studiare la possibilità di istituire un'équipe di funzionari doganali europei specializzati nella lotta alle frodi che operi a fianco delle autorità doganali nazionali;
27. rammenta che il 70% delle procedure doganali dell'UE è semplificato; nutre grande apprensione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 1/2010, che ha individuato gravi carenze nel settore constatando audit generalmente scadenti o non adeguatamente documentati, un ricorso limitato a tecniche automatizzate di elaborazione dati, un eccessivo utilizzo delle pratiche di semplificazione e audit ex post di scarsa qualità;
28. sottolinea che moderne soluzioni informatiche e l'accesso diretto ai dati sono fondamentali per un funzionamento efficace dell'Unione doganale; reputa le soluzioni esistenti insoddisfacenti; nutre notevole preoccupazione, in particolare, per le osservazioni contenute nella prima relazione di attività di Eurofisc(14) relativa al 2011, pubblicata nel maggio 2012, secondo cui nella maggior parte degli Stati membri le amministrazioni fiscali non possono accedere direttamente ai dati relativi alle dogane e pertanto non è possibile effettuare controlli incrociati automatici con i dati fiscali;
29. deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato; sottolinea che la stima dei benefici finanziari mancati a seguito del ritardo nell'applicazione del nuovo codice doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di EUR di risparmi operativi in costi di conformità a pieno regime, e fino a 50 miliardi di EUR nel mercato commerciale internazionale allargato(15); invita la Commissione a effettuare una valutazione del costo del rinvio della piena attuazione del codice doganale aggiornato, quantificandone le conseguenze di bilancio;
30. sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente la lotta antifrode a livello doganale e plaude alla creazione del sistema antifrode di informazione sul transito, un archivio centrale istituito al fine di tenere informate tutte le pertinenti autorità sui movimenti di merci in transito all'interno dell'Unione europea;
31. visto il successo delle operazioni doganali congiunte effettuate nel 2011 tra l'UE e i suoi Stati membri e taluni paesi terzi, incoraggia lo svolgimento periodico di tali operazioni per colpire il contrabbando di merci sensibili e le frodi in taluni settori ad alto rischio; osserva che le operazioni doganali congiunte svolte nel 2011 hanno portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette e all'individuazione di frodi fiscali e doganali per un valore di oltre 1,7 milioni di EUR;
IVA
32. rammenta che il corretto funzionamento delle procedure doganali ha conseguenze dirette sul calcolo dell'IVA; deplora le carenze rilevate dalla Corte dei conti in questo settore; nutre apprensione, in particolare, per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui l'applicazione del solo regime doganale 42(16) ha permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR(17) relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile all'importo imponibile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;
33. teme seriamente che la frode IVA sia molto diffusa; fa presente che, fin dalla sua introduzione, il modello di riscossione dell'IVA è rimasto invariato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico; sottolinea che le iniziative nel settore della tassazione diretta necessitano di una decisione unanime del Consiglio; deplora che due importanti iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511), siano attualmente bloccate in sede di Consiglio(18);
34. ricorda che è necessario prevedere una trasmissione in tempo reale delle operazioni commerciali alle autorità tributarie per combattere l'evasione fiscale;
35. ritiene che l'eliminazione delle transazioni non registrate possa contribuire a ridurre gli importi IVA non riscossi;
Contrabbando di sigarette
36. riconosce che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno del bilancio dell'UE e dei suoi Stati membri e che, secondo le stime, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali per il solo contrabbando di sigarette ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;
37. sottolinea che il contrabbando di sigarette funge da importante fonte di finanziamento per le organizzazioni criminali strutturate a livello internazionale e pone quindi l'accento sull'importanza di rafforzare la dimensione esterna del piano d'azione della Commissione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE, che fornisce sostegno alle capacità di esecuzione nei paesi vicini, fornendo assistenza tecnica e formazione, attuando azioni di sensibilizzazione, intensificando la cooperazione operativa, ad esempio mediante le Operazioni doganali congiunte (ODC), nonché condividendo informazioni riservate e potenziando la cooperazione internazionale; sottolinea in particolare l'importanza della collaborazione tra gli Stati membri, la Russia e i paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina) per l'attuazione delle azioni mirate proposte in tale piano d'azione;
38. ammette che la frontiera orientale rappresenta in questo contesto un'area geografica particolarmente vulnerabile; accoglie favorevolmente la pubblicazione da parte della Commissione di un piano d'azione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE;
39. plaude alle attività dell'OLAF per l'attuazione del suddetto piano d'azione; accoglie con favore, in particolare, l'esito positivo dell'operazione «Barrel», che ha visto la collaborazione di 24 Stati membri, Norvegia, Svizzera, Croazia e Turchia, nonché il sostegno attivo della DG Fiscalità e unione doganale, di Europol, Frontex e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette;
40. accoglie favorevolmente l'adozione, il 12 novembre 2012, del protocollo sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco in occasione della quinta sessione della conferenza delle parti nell'ambito della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (CQCT);
Spese
41. rammenta che il 94% del bilancio dell'UE è investito negli Stati membri e che, in questa difficile congiuntura economica, è di importanza vitale che tutti i fondi disponibili siano ben spesi; ritiene pertanto che la lotta contro la frode a danno del bilancio dell'UE in tutti i programmi di finanziamento al fine di agevolare il recupero delle somme perdute debba costituire una priorità, per garantire che il bilancio dell'UE sia dedicato ai suoi principali obiettivi, come la creazione di posti di lavoro e crescita;
42. deplora che la maggior parte delle irregolarità nella spesa dell'UE siano commesse a livello nazionale;
43. sottolinea che l'elemento cardine per individuare le frodi è una maggiore trasparenza che permetta controlli adeguati; ricorda che gli scorsi anni il Parlamento ha esortato vivamente la Commissione a intraprendere azioni per centralizzare le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'UE; si rammarica che questa misura non sia stata ancora attuata; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a mettere a punto misure atte ad aumentare la trasparenza dei dispositivi normativi nonché un sistema che elenchi tutti i beneficiari di fondi UE in un unico sito web, indipendentemente da chi amministra i fondi, e si basi su categorie standardizzate di informazioni che tutti gli Stati membri dovranno fornire in almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della «gestione concorrente» e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;
Agricoltura
44. plaude al fatto che i Paesi Bassi, la Polonia e la Finlandia hanno migliorato la propria conformità in termini di coerenza delle comunicazioni, e che il tasso di conformità complessivo per l'UE-27 è del 93% circa, un dato che denota un miglioramento rispetto al 90% rilevato nel 2010;
45. sottolinea tuttavia che, siccome esistono almeno 20 milioni di casi segnalati di piccola corruzione nel settore pubblico dell'Unione, è evidente che il fenomeno si ripercuote anche negli ambiti della pubblica amministrazione degli Stati membri (e sui politici corrispondenti) che sono responsabili della gestione dei fondi dell'UE e di altri interessi finanziari(19); ricorda che il numero di irregolarità segnalate come fraudolente in agricoltura nel 2011, in totale 139, non rispecchia la reale situazione; rammenta che la Commissione ha evidenziato con preoccupazione agli Stati membri il fatto che i dati contenuti nella relazione sui casi di frode in parte non sono completamente attendibili, come ammette la Commissione stessa quando segnala il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri; sollecita l'intensificazione della cooperazione e lo scambio di prassi migliori negli Stati membri onde dare risposta e riferire alla Commissione i casi di frode;
46. permane preoccupato per il numero stranamente esiguo di frodi segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e l'entità del sostegno finanziario ricevuto; deplora che nella sua relazione annuale la Commissione non sia riuscita a stabilire in via definitiva se il basso numero di sospetti di frode riferiti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sia riconducibile al mancato rispetto dei principi in materia di comunicazione o alla capacità di rilevamento delle frodi dei sistemi di controllo in essere in tali Stati membri; invita gli Stati membri summenzionati a fornire quanto prima una spiegazione completa e dettagliata degli esigui tassi di frodi sospette da essi segnalate;
47. sottolinea che il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri potrebbe confermare l'ipotesi che la stessa fattispecie in un paese è considerata frode e in un altro non necessariamente considerata irregolare e pertanto sollecita la Commissione a precisare e chiarire tali fattispecie, a uniformare i criteri per definire la frode e a trasmetterli a tutti gli Stati membri;
48. invita la Commissione a riesaminare il sistema predisposto per la notifica delle frodi e ad armonizzare le procedure applicate negli Stati membri per la lotta antifrode e per la relativa notifica alla Commissione; ritiene che la proposta modificata abbia lo scopo di rendere più efficienti le indagini, chiarendo al contempo i diritti procedurali dei soggetti interessati;
49. sottolinea che onde prevenire l'utilizzo fraudolento dei fondi della PAC in futuro, è opportuno non soltanto adottare un parametro statistico al problema, ma anche analizzare i meccanismi sottostanti le truffe, particolarmente nei casi gravi; ritiene che analogamente gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le eventuali irregolarità riscontrate e che le irregolarità riportate come frodi debbano essere analizzate con maggiore rigore;
50. segnala che dopo la modifica dell'articolo 43 del regolamento orizzontale aggiornato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di ridurre o sospendere i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro qualora manchino uno o più elementi essenziali del sistema nazionale di controllo oppure risultino inefficaci a causa della gravità o della persistenza degli errori riscontrati oppure i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza o:
a)
se le lacune di cui sopra, per il loro carattere continuativo, hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 di suddetto regolamento mediante i quali la spesa corrispondente dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale; oppure
b)
se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, che dovrà essere stabilito in consultazione con la Commissione;
51. esprime preoccupazione per il fatto che gli importi residui del FEAGA ancora da recuperare presso i beneficiari da parte delle autorità nazionali entro la fine dell’esercizio finanziario 2011 erano pari a 1,2 miliardi di EUR;
52. sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace, tenendo in conto l'evoluzione nel quadro dell'attuale riforma, e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;
53. sottolinea che occorre procedere con la reintroduzione della procedura per «atti di lieve gravità» e il recupero di cui all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento orizzontale aggiornato va sospeso dato che i costi già sostenuti, combinati con gli eventuali costi di recupero, risultano superiori all'importo da recuperare; invita la Commissione a ritenere soddisfatta tale condizione, ai fini della semplificazione amministrativa a livello locale, quando l'importo da recuperare da un beneficiario per un singolo pagamento non superi la soglia di 300 EUR; segnala che ridurre gli oneri amministrativi rinunciando al recupero di importi piccoli o molto piccoli consente alle autorità nazionali e regionali di indagare con maggiore efficacia sulle violazioni più gravi e di adottare interventi appropriati contro le stesse;
54. segnala che la Commissione, sulla base delle sue revisioni contabili nel settore agricolo nel contesto delle sue verifiche di conformità ha proceduto a rettifiche finanziarie per un importo pari a 822 milioni di EUR; segnala inoltre che il valore totale delle rettifiche decise è stato pari a 1 068 milioni di EUR, rileva con preoccupazione che nel 2011 il tasso di recupero per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è sceso al 77% rispetto all'85% nel 2010;
55. segnala che occorre concentrarsi sulle modalità per perfezionare le procedure di rimborso, ancora relativamente troppo lunghe;
Politica di coesione
56. si compiace che nel 2011 la Commissione abbia portato a termine rettifiche finanziarie per 624 milioni di EUR su 673 milioni di EUR e che il tasso di recupero per la politica di coesione sia migliorato passando al 93% rispetto al 69% nel 2010; sottolinea tuttavia che il tasso cumulativo di attuazione delle rettifiche finanziarie si colloca solamente al 72% e che restano da recuperare 2,5 miliardi di EUR;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme in vigore sugli appalti pubblici e le norme procedurali per la gestione dei fondi strutturali;
58. osserva che nel 2011 alcuni grandi Stati membri, tra cui la Francia, non hanno segnalato alcuna irregolarità come fraudolenta nel settore della politica di coesione; esorta la Commissione a individuare le ragioni di questa situazione e a stabilire se i sistemi di supervisione e di controllo negli Stati membri che non segnalano alcuna frode siano effettivamente in funzione;
59. accoglie favorevolmente il fatto che la Francia sia riuscita a ultimare l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS);
Relazioni esterne, aiuti e allargamento
60. nota con preoccupazione che al capitolo 7 («Relazioni esterne, aiuti e allargamento») della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la Corte ha evidenziato errori nei pagamenti finali che non erano stati individuati dalla Commissione, concludendo che i controlli svolti da quest'ultima non sono pienamente efficaci; invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti e il parere sul discarico al fine di migliorare i propri meccanismi di monitoraggio per assicurare un impiego efficace e adeguato dei fondi;
61. suggerisce che le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relativamente alle azioni esterne dell'UE, in particolare alle missioni dell'UE, siano prese in considerazione quando si valutano i progressi ottenuti a fronte degli obiettivi prefissati o l'estensione dei mandati, al fine di garantire un impiego efficace e adeguato delle risorse fornite; prende atto delle osservazioni su certe lacune riscontrate nelle procedure di aggiudicazione e di appalto in relazione alle azioni del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed esorta quest'ultimo a porvi rimedio in tempo debito.
62. accoglie con favore le politiche antifrode a livello dell'UE che prevedono un livello più elevato di cooperazione con i paesi terzi, come il sistema antifrode di informazione sul transito (che garantisce l'accesso ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio), la reciproca assistenza amministrativa e le relative disposizioni antifrode con i paesi terzi, le operazioni doganali congiunte attuate nel 2011, come le operazioni «Fireblade» (con Croazia, Ucraina e Moldova) e «Barrel» (con Croazia, Turchia, Norvegia e Svizzera); plaude ai risultati di tali azioni e al loro impatto finanziario;
63. sottolinea, tenendo conto del fatto che in un mondo globalizzato cresce il numero delle frodi commesse su scala internazionale, l'importanza di disporre di un solido quadro giuridico, con impegni chiari da parte dei paesi partner, e approva l'inclusione di disposizioni antifrode in accordi bilaterali nuovi o rinegoziati, inclusi i progetti di accordi con Afghanistan, Kazakhstan, Armenia, Azerbaigian e Georgia e, in versione semplificata, con l'Australia, e invita la Commissione e il SEAE a elaborare una clausola standard per includere tali misure in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali nuovi o rinegoziati con i paesi terzi;
64. prende atto della diminuzione del numero e dell'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate con riferimento ai fondi preadesione esaminati nella relazione 2011; approva il significativo miglioramento nel tasso di recupero delle risorse dell'UE indebitamente versate come parte dell'assistenza preadesione, ma rileva che il tasso di recupero continua ad attestarsi appena al 60%; riconosce nel contempo che tra i beneficiari esistono differenze significative in termini di irregolarità segnalate, il cui numero dipende soprattutto dal grado di adozione e attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS); invita pertanto la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità in tutti i paesi che beneficiano di questo strumento; appoggia l'invito della Commissione rivolto alla Croazia, in particolare, ad attuare appieno il sistema di gestione delle irregolarità, invito che non ha ancora trovato riscontro sebbene siano stati forniti formazione e sostegno, nonché il proprio invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad attuare tale sistema; rileva che in relazione ai casi denunciati nel 2011 sono stati recuperati 26 milioni di EUR;
65. plaude all'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dalla Croazia e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità;
OLAF
66. ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF, compresi l'indipendenza e il funzionamento del Comitato di vigilanza dell'OLAF; invita l'OLAF e il Comitato di vigilanza ad adottare misure intese a migliorare il loro rapporto lavorativo che, in una relazione della commissione UE della Camera dei Lord britannica, è stato descritto come apertamente ostile, in particolare per la mancanza di un accordo tra le parti interessate sulla natura precisa del ruolo del Comitato di vigilanza; invita la Commissione a studiare i modi per fornire un contributo costruttivo al fine di migliorare la comunicazione e i rapporti di lavoro tra l'OLAF ed il suo Comitato di vigilanza;
67. accoglie favorevolmente i progressi compiuti nei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011)0135); ritiene che suddetto regolamento debba essere adottato quanto prima; è tuttavia convinto che, alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti l'OLAF e il modo in cui sono state condotte le sue indagini, è opportuno prendere in considerazione le raccomandazioni del Comitato di vigilanza di cui all'allegato 3 della sua relazione annuale di attività; ritiene inaccettabile che al Comitato di vigilanza, in quanto organismo incaricato di sorvegliare l'applicazione delle garanzie procedurali, il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza da parte del personale dell'OLAF delle norme interne relative alle procedure di indagine, in diversi casi non sia stato concesso un accesso diretto ai fascicoli delle indagini chiuse, comprese le relazioni investigative finali trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali;
68. osserva che la futura riforma sopra menzionata offrirà all'OLAF anche la possibilità di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, consolidando in tal modo la sua capacità di contrastare le frodi in aree che rientrano nella dimensione della politica esterna dell'UE; plaude alla strategia antifrode (COM(2011)0376), tra l'altro per quanto riguarda l'integrazione di misure antifrode migliorate nei programmi di spesa nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020; prende atto con preoccupazione, tuttavia, delle conclusioni della Commissione, secondo cui vi sono elementi di deterrenza insufficienti per contrastare l'uso illecito di fondi UE negli Stati membri; accoglie con favore le proposte della Commissione per risolvere tale problema e raccomanda che i paesi terzi beneficiari siano il più possibile coinvolti;
69. prende atto delle preoccupazioni espresse dal Comitato di vigilanza dell'OLAF nella sua relazione di attività 2012, specie per quanto riguarda la causa trasmessa nell'ottobre 2012 alle autorità giudiziarie nazionali, che ha portato alle dimissioni di un membro della Commissione europea, come indicato al paragrafo 29 della succitata relazione; ritiene che tali preoccupazioni dovrebbero essere oggetto di un esame approfondito da parte delle autorità giudiziarie responsabili; sottolinea il principio del rispetto della confidenzialità e l'importanza della non interferenza politica in tutti i procedimenti legali in corso;
70. si dichiara profondamente preoccupato per le informative del Comitato di vigilanza dell'OLAF; ritiene inaccettabile che l'OLAF abbia intrapreso azioni investigative che esulano da quelle esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento OLAF (CE) n. 1073/1999 attualmente in vigore e da quelle contenute nel futuro testo della riforma; rileva che le summenzionate azioni investigative comprendono: la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica di un terzo con una persona sottoposta all'indagine; la presenza durante tale conversazione e la registrazione della stessa; la richiesta alle autorità amministrative nazionali di fornire all'OLAF le informazioni da esse non detenute direttamente e che potrebbero essere considerate connesse al diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni private o all'utilizzazione, alla raccolta e alla conservazione successive di tali informazioni da parte dell'OLAF;
71. è sconcertato in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, il ricorso a metodi del genere può essere visto come una «ingerenza di un'autorità pubblica» nell'esercizio del diritto al rispetto «della vita privata», della «corrispondenza» e/o delle «comunicazioni», ingerenza che deve essere «prevista dalla legge» (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che corrisponde all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
72. ribadisce che non si può accettare alcuna violazione dei diritti fondamentali da parte dell'OLAF o di qualsiasi altro servizio della Commissione; si riferisce in proposito al parere del Comitato di vigilanza dell'OLAF, quale espresso all'allegato 3 della relazione di attività 2012, secondo cui l'OLAF sarebbe andato oltre le azioni investigative esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento in vigore, per quanto riguarda tra l'altro la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica per conto di terzi con una persona oggetto dell'indagine e presente nel corso della telefonata, che è stata registrata; si aspetta che l'OLAF fornisca una spiegazione soddisfacente della base giuridica per tali azioni investigative, quali la registrazione di conversazioni telefoniche;
73. accoglie con favore la dichiarazione resa al paragrafo 53 della relazione di attività 2012 del Comitato di vigilanza, secondo cui tutti i ricorsi di annullamento delle decisioni dell'OLAF sono stati dichiarati irricevibili dalla Corte di giustizia, mentre il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione; sottolinea altresì che il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha rilevato che l'OLAF ha in genere rispettato le norme in materia di protezione dei dati, tranne che in un caso, in cui il GEPD ha ritenuto che l'OLAF abbia violato il diritto di protezione dei diritti personali rivelando inutilmente l'identità di un informatore alla sua istituzione;
74. è profondamente preoccupato per le conclusioni del Comitato di vigilanza secondo cui l'OLAF non ha proceduto a un previo controllo di legalità per misure investigative diverse da quelle specificamente indicate nelle istruzioni dell'OLAF al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP); osserva che ciò mette a rischio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e le garanzie procedurali ad esse relative;
75. chiede all'OLAF di comunicare alla commissione competente del Parlamento qual è la base giuridica che l'autorizza a preparare, fornendo la sua assistenza, la registrazione di conversazioni telefoniche di privati senza il loro previo consenso, e a utilizzarne i contenuti a fini di indagini amministrative; ripete il suo invito all'OLAF a fornire al Parlamento - in linea con un'analoga richiesta da parte del Consiglio - un'analisi giuridica della legittimità di tali registrazioni negli Stati membri;
76. rileva che le infrazioni dei requisiti procedurali essenziali nel corso delle indagini preparatorie potrebbero incidere sulla legalità della decisione definitiva adottata sulla base delle indagini dell'OLAF; ritiene che ciò presenti un rischio potenzialmente elevato in quanto la Commissione sarebbe legalmente responsabile in caso di infrazioni; chiede all'OLAF di porre immediatamente rimedio a questa lacuna affidando a giuristi opportunamente qualificati il compito di espletare verifiche preliminari nei tempi adeguati;
77. reputa inaccettabile la diretta partecipazione del Direttore generale dell'OLAF a taluni compiti investigativi, tra cui gli interrogatori dei testimoni; fa notare che il Direttore generale si pone, così facendo, in una posizione di conflitto di interessi in quanto a norma dell'articolo 90 bis dello statuto dei funzionari e dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'ISIP egli è l'autorità che riceve i reclami relativi alle indagini dell'OLAF e decide se prendere o meno opportuni provvedimenti per in caso di mancato rispetto delle garanzie procedurali; invita il Direttore generale dell'OLAF ad astenersi dal partecipare direttamente in alcun modo alle attività di indagine in futuro;
78. teme che l'OLAF non abbia sempre condotto una valutazione completa delle informazioni in entrata per quanto riguarda il concetto di sospetto sufficientemente grave; reputa tale valutazione essenziale per salvaguardare e consolidare l'indipendenza dell'OLAF nei confronti di istituzioni, organismi, uffici, agenzie e governi qualora uno di tali soggetti sia all'origine del deferimento;
79. ritiene che il Comitato di vigilanza debba sempre essere informato dall'OLAF quando quest'ultimo riceve un reclamo relativo ai diritti fondamentali e alle garanzie procedurali;
80. attende che siano fornite ulteriori informazioni sui punti menzionati nella relazione annuale del Comitato di vigilanza; esige piena trasparenza in relazione ai punti menzionati;
81. deplora che tra il 2006 e il 2011 gli Stati membri abbiano intentato cause giudiziarie a seguito di indagini dell'OLAF soltanto nel 46% dei casi; ritiene che ciò sia insufficiente e rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;
82. ritiene che gli Stati membri debbano avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte in tali casi;
83. è preoccupato per i commenti contenuti nella relazione annuale del Comitato di vigilanza, secondo cui non esistono dati relativi all'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri; reputa insoddisfacente tale situazione e invita l'OLAF a garantire che gli Stati membri trasmettano dati pertinenti e dettagliati sull'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF e che il Parlamento europeo sia tenuto informato;
84. riconosce che a seguito delle indagini dell'OLAF sono stati recuperati 691,4 milioni di EUR nel 2011, di cui 389 milioni di EUR relativi a un'unica causa riguardante la regione italiana della Calabria nell'ambito di programmi dei fondi strutturali per il finanziamento di opere stradali;
85. chiede che potenziali frodi o irregolarità aventi un impatto finanziario minore, in settori come quello doganale (dove la soglia per cui l'OLAF non interviene è posta al di sotto del milione di EUR) e dei fondi strutturali (dove la soglia è di 500 000 EUR), siano segnalate agli Stati membri, mettendo a loro disposizione le informazioni e accordando loro la possibilità di seguire le procedure nazionali di lotta alla frode;
86. è profondamente preoccupato in merito all'efficacia ed al funzionamento interno dell'OLAF, pur considerando che un'OLAF forte e correttamente gestito sia essenziale nella lotta contro la frode e la corruzione laddove è in gioco il denaro dei contribuenti europei; sollecita pertanto la Commissione, in cooperazione con la commissione competente del Parlamento e nel rispondere alle sue interrogazioni, ad analizzare la legalità delle operazioni dell'OLAF, ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare la gestione dell'OLAF ed a presentare soluzioni pratiche per rimediare alle carenze prima della fine del 2013; invita nel frattempo la Commissione e il Consiglio a rinviare tutte le discussioni e le decisioni relative all'introduzione di una Procura europea;
Iniziative della Commissione nel contesto dell'attività antifrode
87. si compiace del fatto che, a seguito della richiesta del Parlamento, la Commissione stia attualmente sviluppando una metodologia atta a misurare i costi della corruzione negli appalti pubblici riguardanti i fondi dell'Unione;
88. plaude all'iniziativa contenuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2012 volta a proteggere meglio gli interessi finanziari dell'Unione europea nonché alla comunicazione in tal senso relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante indagini penali e amministrative; sottolinea che tale iniziativa mira a inasprire le sanzioni comminate alle attività criminali, compresa la corruzione, e a potenziare la protezione finanziaria dell'Unione europea;
89. plaude alla nuova strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376) e al piano d'azione interno (SEC(2011)0787) per la sua attuazione, adottati nel giugno 2011, che mirano a migliorare la prevenzione e l'individuazione delle frodi a livello dell'UE; invita a tale proposito la Commissione a riferire e a valutare le strategie antifrode definite in ciascuna direzione generale;
90. accoglie favorevolmente la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – proposta di direttiva PIF), destinata a sostituire la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli di accompagnamento;
91. accoglie con favore, in particolare, il fatto che la definizione degli interessi finanziari dell'Unione contenuta nella proposta di direttiva PIF comprenda l'IVA, in ossequio alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha confermato(20) che sussiste un nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto nell'osservanza del diritto applicabile dell'Unione e, dall'altro, la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde;
92. accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914), che succederà al programma Hercule II, la cui valutazione intermedia ne ha dimostrato il valore aggiunto;
93. rileva che, nonostante tutte queste iniziative positive prese dalla Commissione, attualmente la maggior parte delle politiche perseguite contro la corruzione sono passive; invita le direzioni generali della Commissione a rafforzare la prevenzione delle frodi nei loro rispettivi settori di competenza;
94. attende con interesse la presentazione, da parte della Commissione, della proposta legislativa sull'istituzione della procura europea, che avrà il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio i soggetti che recano danno ai beni gestiti dall'UE o per suo conto, prevista dalla Commissione per giugno 2013;
o o o
95. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.
Studio commissionato dal Parlamento europeo, «Administrative performance differences between Member States recovering Traditional Own Resources of the European Union» (Differenze tra Stati membri a livello di efficacia amministrativa nel recupero delle risorse proprie tradizionali dell'UE).
Studio del Parlamento europeo: «Roadmap to Digital Single Market», disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf
Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate devono essere trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.
Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di destinazione dei beni importati che costituiscono il campione
Le risposte del commissario Semeta alle domande presentate dalla commissione CONT sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone
Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) 2012-2013, contributo tematico sulla corruzione «Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU»(aree di corruzione sistemica nella pubblica amministrazione degli Stati membri e misure per contrastare il suo effetto negativo sull'Unione europea), novembre 2012, pag. 2.
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(1),
– vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),
– vista la comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),
– vista la prima relazione semestrale sul calendario di applicazione del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009) a seguito della richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2004(2),
– vista la relazione interlocutoria della Commissione sullo stato di avanzamento, pubblicata nel marzo 2007 (COM(2007)0086), in cui si descrivono i progressi e si annunciano alcune azioni supplementari,
– visti la comunicazione della Commissione del febbraio 2008 (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi ad essa allegato (SEC(2008)0259),
– vista la comunicazione della Commissione del febbraio 2009 sulla relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0189/2013),
A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del TFUE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria, in collaborazione con gli Stati membri;
B. considerando che in base al trattato la Commissione detiene la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione sebbene un'enorme responsabilità sia degli Stati membri, dal momento che l'80% del bilancio dell'Unione è speso in base al sistema della gestione concorrente da parte degli Stati membri;
C. considerando che il principio di un controllo interno efficace figura tra i principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione di cui sopra;
D. considerando che il modo più efficace per la Commissione di dimostrare il proprio reale impegno a favore della trasparenza e della sana gestione finanziaria consiste nell'attuare e sostenere appieno le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria, al fine di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS(3)) positiva da parte della Corte dei conti europea;
E. considerando che tutte le istituzioni e gli Stati membri devono collaborare per ristabilire la fiducia dei cittadini europei nei risultati finanziari dell'Unione;
F. considerando che, a sostegno dell'obiettivo strategico inteso a ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva dalla Corte dei conti europea, la Commissione ha adottato, nel gennaio 2006, il piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (il «piano d'azione»), basato sulle raccomandazioni della Corte dei conti europea(4), sulla risoluzione del Parlamento relativa al discarico per l'esercizio 2003(5) e sulle conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 novembre 2005;
G. considerando che il piano d'azione affronta le «lacune» allora esistenti nelle strutture di controllo della Commissione e identifica 16 settori sui quali intervenire entro la fine del 2007, tenendo conto del fatto che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione deve essere sostenuto da un attento monitoraggio dei controlli presso la Commissione e negli Stati membri;
Attuazione del piano d'azione
1. rileva che i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione devono essere misurati non solo sulla base dell'attuazione di ciascuna azione, ma anche dal punto di vista del suo impatto sulla riduzione degli errori nelle operazioni sottostanti;
2. osserva che la stessa Commissione ha affermato che il piano d'azione è stato interamente completato all'inizio del 2009, sebbene non sia stato possibile attuare o portare avanti con altre modalità 3 delle 16 azioni originali;
3. rileva in particolare che l'articolo 32 del nuovo regolamento finanziario istituisce il principio di un controllo interno efficace ed efficiente e che l'articolo 33 del medesimo regolamento prevede che, all'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione esegua una stima dei costi e benefici del sistema di controllo nonché del rischio di errore;
4. afferma inoltre che, riguardo al concetto di «livello di rischio tollerabile», si era deciso di completare tale azione con la definizione del concetto di «rischio residuo di errore»;
5. deplora il fatto che la semplificazione della legislazione per il periodo 2007-2013 non sia stata ampia quanto sperato;
6. deplora il fatto che l'impegno assunto dalla Commissione di ottenere una DAS interamente positiva non sia stato rispettato e osserva in particolare che, nella sua relazione sulla dichiarazione di affidabilità 2011, la Corte ha concluso che, complessivamente, i pagamenti erano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo erano, in generale, parzialmente efficaci;
7. rileva che il livello globale di errore rilevato nelle operazioni effettuate nel 2010 è cresciuto dal 3,3% al 3,7% e nel corso del 2011 è salito al 3,9%; si rammarica per l'inversione di tendenza rispetto a quella positiva registrata negli anni precedenti e teme il verificarsi di un aumento del livello di errore nel corso dei prossimi anni;
8. osserva che la Commissione ha mantenuto l'obiettivo di ottenere una DAS positiva, mentre il Parlamento ha vivamente deplorato, nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2011, il fatto che i pagamenti continuassero a essere inficiati da errori rilevanti;
9. invita la Commissione a prendere le misure necessarie atte a conseguire una diminuzione costante della percentuale di errore;
Qual è il problema?
10. condivide i pareri della Corte dei conti e della Commissione(6) riguardo al fatto che il meccanismo dell'audit unico non funziona ancora e che i sistemi di controllo istituiti dagli Stati membri attualmente non stanno funzionando al massimo delle loro potenzialità;
11. ricorda, a tale proposito, che nel 2011, nell'ambito della politica regionale, per oltre il 60% degli errori identificati dalla Corte dei conti, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per individuare e correggere alcuni degli errori prima di chiedere il rimborso da parte della Commissione;
12. condivide al riguardo l'opinione della Corte dei Conti che i controlli di primo livello, segnatamente i sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, sono insufficienti, il che comporta un onere considerevolmente elevato per ridurre la percentuale di errore;
13. rileva che regole complesse e non trasparenti impediscono la realizzazione dei programmi e il controllo degli stessi; teme che questo possa tradursi in numerosi errori e dare adito a frodi; teme pertanto che norme sempre più complesse a livello nazionale o regionale (sovraregolamentazione o «gold plating») comportino ulteriori problemi ai fini dell'attuazione giuridica del bilancio dell'Unione nonché un inutile aumento della percentuale di errore;
14. rileva che la Commissione non può fare totalmente affidamento sui risultati ottenuti dagli organi nazionali di controllo degli Stati membri;
15. rileva che esiste un'incoerenza di fondo tra la Corte dei conti, che nelle verifiche contabili DAS applica un approccio annuale, e la Commissione, che nell'esecuzione del bilancio applica un approccio pluriennale;
Che cosa occorre fare?
16. invita la Commissione ad applicare in modo rigoroso l'articolo 32, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario, qualora il livello di errore si mantenga alto e, di conseguenza, a identificare i punti deboli dei sistemi di controllo, ad analizzare i costi e i benefici di possibili misure correttive e a intraprendere o proporre interventi adeguati in termini di semplificazione, miglioramento dei sistemi di controllo e ridefinizione dei programmi o dei sistemi di consegna;
17. invita gli Stati membri a rafforzare i rispettivi sistemi di supervisione e controllo e, in particolare, a garantire l'affidabilità di indicatori e statistiche;
18. osserva con preoccupazione che nel 2010 e 2011, nella politica regionale, la Corte dei conti ha appurato come la Commissione non possa fare completo affidamento e ottenere garanzie adeguate dal lavoro svolto dalle autorità di audit, e invita gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione;
19. invita gli Stati membri ad assumersi la piena responsabilità per i propri conti e a trasmettere alla Commissione dati affidabili mediante dichiarazioni di gestione nazionali sottoscritte al livello politico adeguato;
20. invita la Commissione a motivare gli Stati membri alla cooperazione, affinché il denaro dei contribuenti sia utilizzato in conformità del principio della buona gestione finanziaria, mediante adeguati vantaggi o severe sanzioni oppure bloccando i finanziamenti; ritiene che questo contribuirebbe a ripristinare fiducia dei cittadini dell'UE nelle sue istituzioni;
21. invita la Commissione ad armonizzare tutte le procedure di controllo all'interno dei propri servizi;
22. osserva con preoccupazione che i punti deboli nel lavoro delle autorità nazionali evidenziati dalla Corte dei conti potrebbero anche essere il risultato di un difetto intrinseco e di un conflitto di interessi dello stesso sistema di gestione concorrente(7) dato che, per ottenere lo status di audit unico dalla Commissione, le autorità nazionali devono essere efficaci e, nel contempo, il tasso di errore comunicato dovrebbe essere inferiore al 2%, il che potrebbe essere un incentivo a non segnalare le irregolarità;
23. invita la Commissione, di conseguenza, a intraprendere un'azione più vigorosa all'atto della certificazione delle autorità nazionali di gestione e audit e a prevedere gli incentivi corretti e un sistema sanzionatorio efficace;
24. chiede pertanto, in applicazione dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato FUE, che ai fini del controllo della gestione concorrente sia rafforzata la cooperazione fra le istituzioni di controllo nazionali e la Corte dei conti europea;
25. invita le competenti istituzioni dell'Unione europea a verificare se il livello di errore del 2% sia un traguardo adeguato e raggiungibile per tutte le politiche dell'UE;
26. in questo contesto solleva seri dubbi sull'utilità della dichiarazione di affidabilità, in quanto, a causa della complessità dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente, vi è anche una responsabilità concorrente per quanto concerne la legalità e la regolarità della gestione di bilancio tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra la Commissione e le amministrazioni regionali, mentre la responsabilità politica continua ad essere solo della Commissione;
27. è pertanto dell'avviso che nell'ambito della futura revisione del trattato UE andrebbe riconsiderato il concetto di dichiarazione di affidabilità;
Seguito del discarico 2011 alla Commissione
28. ribadisce il proprio invito agli Stati membri a stilare dichiarazioni di gestione nazionali all'appropriato livello politico e invita la Commissione a elaborare un modello per tali dichiarazioni;
29. ritiene che il principio di una dichiarazione di gestione nazionale obbligatoria debba essere inserito nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;
30. osserva che la perdurante assenza di un sistema credibile di dichiarazioni nazionali continuerà a pesare sulla fiducia che i cittadini dell'UE nutrono nei confronti della politica macroeconomica e monetaria dell'UE e di coloro che gestiscono i fondi dell'Unione(8);
31. ricorda che le prime tre azioni prioritarie richieste alla Commissione dal Parlamento al momento della concessione del discarico per l'esercizio 2011 hanno lo scopo di preparare il terreno a ulteriori progressi in merito alla questione della DAS;
32. ricorda, in particolare, che la Commissione dovrebbe adottare annualmente, per la prima volta nel settembre 2013, una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti che renda pubbliche tutte le somme, in termini nominali, recuperate nel corso dell'esercizio precedente attraverso correzioni finanziarie e recuperi per tutti i modelli di gestione a livello dell'Unione e degli Stati membri(9);
33. insiste sul fatto che tale comunicazione sia presentata in tempo perché possa essere esaminata dalla Corte dei conti europea prima della pubblicazione della sua relazione annuale;
34. ribadisce l'incoraggiamento alla Commissione a fare progressi pubblicando dati più precisi e affidabili su recuperi e rettifiche finanziarie e a fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui il conseguente recupero o la rettifica finanziaria vengono menzionati nelle note allegate ai conti(10);
35. osserva che tutte le azioni intraprese per ridurre le percentuali di errore dovrebbero essere accompagnate da una nuova cultura del risultato; ritiene che sarebbe opportuno che i servizi della Commissione definiscano nel proprio piano di gestione una serie di obiettivi e indicatori che soddisfino i requisiti della Corte dei conti in materia di pertinenza, comparabilità e validità; osserva che nelle relazioni annuali di attività i servizi dovrebbero quantificare il loro rendimento, sintetizzando i risultati conseguiti con la partecipazione alle principali politiche attuate dalla Commissione, e che detto rendimento «settoriale» va integrato con una valutazione del rendimento della Commissione nella relazione di valutazione elaborata a norma dell'articolo 318 del TFUE(11);
36. ricorda che la Commissione dovrebbe modificare la struttura della suddetta relazione di valutazione, operando una distinzione tra politiche interne ed esterne, e concentrare l'attenzione, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020 in quanto politica economica e sociale dell'Unione; osserva che la Commissione dovrebbe mettere in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro;
37. sottolinea, inoltre, che gli indicatori di risultato dovrebbero essere pienamente integrati in tutte le proposte riguardanti nuove politiche e programmi;
38. chiede che gli orientamenti forniti dal Parlamento alla Commissione nel paragrafo 1 della risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2011, in merito a come elaborare la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del TFUE, siano incorporati nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;
Bilancio basato sui risultati
39. condivide il parere della Corte dei conti europea che non serve tentare di misurare il rendimento senza avere elaborato un bilancio sulla base di indicatori di risultato(12) e chiede l'istituzione di un modello di budget pubblico basato sui risultati, in cui ogni linea di bilancio sia accompagnata da obiettivi e prestazioni da misurare sulla base degli indicatori di risultato;
40. chiede alla Commissione di creare un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e della Corte dei conti, al fine di valutare le misure da adottare per introdurre tale bilancio basato sui risultati e per elaborare un piano d'azione legato a un calendario corrispondente;
Semplificazione
41. invita tutte le parti coinvolte nel processo decisionale riguardante la legislazione e i programmi del dopo 2013 a tenere conto dell'esigenza di rispettare l'imperativo categorico della semplificazione attraverso la riduzione del numero di programmi e la definizione di controlli proporzionati ed efficienti in termini di costi nonché di regole di ammissibilità e metodi di valutazione di costi semplificati;
o o o
42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.