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Testi approvati
Martedì 10 settembre 2013 - Strasburgo
Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ***I
 Effetti patrimoniali delle unioni registrate *
 Regimi patrimoniali tra coniugi *
 Strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa
 Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e diritto di comunicare al momento dell'arresto ***I
 Contratti di credito relativi agli immobili residenziali ***I
 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) ***I
 Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ***I
 Rendere efficace il mercato interno dell’energia
 Attuazione e impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della politica di coesione
 Una strategia per la pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio
 Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo
 Gioco d'azzardo online nel mercato interno
 Nomina di Luigi Berlinguer al comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))
P7_TA(2013)0336A7-0256/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0432),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012(1),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(2),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0256/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

P7_TC1-COD(2012)0208


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio(4) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento.

(2)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98.

(3)  Al fine di applicare garantire l'efficiente adeguamento di talune disposizioni del presente regolamento (CE) n. 850/98affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

   la ripartizione delle regioni in zone geografiche;
   la modifica delle norme concernenti le condizioni d'utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;
   l'adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca;
   l'adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l'apertura di maglia effettiva;
   le condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell'Unione;
   le misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione;
   gli atti volti a escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X, dall'applicazione di determinate disposizioni concernenti le reti da imbrocco e impiglianti e i tramagli, quando tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti. [Em. 1]

(4)  È particolarmente importantedi particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti, al fine di ottenere informazioni oggettive, rigorose, complete e aggiornate. [Em. 2]

(5)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 850/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti:

   norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia;
   reti a maglia quadrata e spessore del filo;
   norme tecniche per la fabbricazione del materiale delle reti;
   definizione dell'elenco dei dispositivi che possono ostruire o ridurre l'effettiva apertura di maglia delle reti;
   trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso speciale per la pesca con sfogliare;
   norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi;
   obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, nonché
   misure transitorie nel caso in cui la conservazione degli stock di organismi marini richieda un'azione immediata.

(7)  È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, eccetto quelle relative all'obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

1)  all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni in zone geografiche, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione."; [Em. 3]

"

2)  l'articolo 4 è così modificato:

a)  al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:"

"c) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis intesi a modificare gli allegati X e XI, al fine di migliorare la protezione del novellame nel contesto della conservazione degli stock ittici.";

"

b)  al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda, da un lato, il metodo di calcolo delle percentuali delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un peschereccio e, dall'altro, il metodo di verifica volto a garantire che tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca congiunta rispettino le percentuali delle specie che figurano negli allegati da I a V.";

"

c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Le norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

3)  all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"8. Le norme tecniche per la misurazione delle reti a maglia quadrata, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

4)  all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"4. Le norme tecniche per la misurazione dello spessore del filo e per la fabbricazione del materiale delle reti, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

5)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 16

1.  Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

2.  Il paragrafo 1 non esclude l'impiego di alcuni dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni, se tali dispositivi servono a proteggere o a rafforzare la rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo e di fissazione di tali dispositivi.

3.  Un elenco esaustivo dei dispositivi conformi alle descrizioni tecniche definite in conformità del paragrafo 2 che possono essere fissati alla rete da pesca è stabilito mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

6)  l'articolo 29 è così modificato:

a)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda le modalità d'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 2 in base ai quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1.";

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per la trasmissione degli elenchi di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino, che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

7)  all'articolo 29 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. Se la Commissione e lo Stato membro interessato non pervengono a un accordo sulle misure necessarie, la Commissione può adottare tali misure mediante atti di esecuzione.";

"

8)  all'articolo 34, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Le norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.";

"

8 bis)  all'articolo 34 ter, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:"

"11. Previa consultazione dello CSTEP, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti."; [Em. 4]

"

9)  l'articolo 45 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 45

1.  Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all'utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione degli stock di organismi marini. [Em. 5]

2.  Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure transitorie al fine di porre rimedio alla situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

3.  Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro può adottare, per le acque soggette alla propria giurisdizione, idonee misure di conservazione non discriminatorie.

4.  Le misure di cui al paragrafo 3, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la Commissione conferma che tali misure sono adeguate e non discriminatorie, o ne chiede l'annullamento o la modifica mediante atti di esecuzione. La decisione della Commissione è immediatamente comunicata agli Stati membri.";

"

10)  all'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Nel caso in cui venga adottata tale decisione si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.";

"

11)  l'articolo 48 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 48

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5."

______________

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

"

12)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di potereIl potere di adottare atti delegati di di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, è conferitaconferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatotre anni a decorrere da … (6). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 6]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 7]

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, eo all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"

[Em. 8]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 86.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0448.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013.
(4)Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(5)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(6)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Effetti patrimoniali delle unioni registrate *
PDF 629kWORD 91k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)0127 – C7-0094/2011 – 2011/0060(CNS))
P7_TA(2013)0337A7-0254/2013

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0127),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0094/2011),

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Sejm polacco, dal Senato polacco e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  vista l'opinione dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia), del 31 maggio 2012,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0254/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Le caratteristiche proprie di queste due forme di unione – matrimonio e unione registrata – e le differenze che ne conseguono sul piano dei principi applicabili giustificano la separazione in due strumenti distinti delle disposizioni che disciplinano gli aspetti patrimoniali del matrimonio e gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, che sono oggetto del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata mira soltanto a consentire l'esecuzione degli effetti patrimoniali determinati in tale decisione, e non comporta il riconoscimento da parte di quello Stato membro dell'unione cui si riferiscono gli effetti patrimoniali che hanno originato la decisione. Gli Stati membri in cui non esiste l'istituto dell'unione registrata non sono obbligati a introdurlo in forza del presente regolamento.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Il presente regolamento disciplina le questioni correlate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di "unione registrata" è definita ai fini esclusivi del regolamento; il suo contenuto specifico è definito dal diritto interno degli Stati membri.
(10)  Il presente regolamento disciplina le questioni correlate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di "unione registrata" è definita ai fini esclusivi del regolamento. Ai fini del presente regolamento, un'unione registrata è una forma di unione diversa dal matrimonio. Il contenuto specifico della nozione di unione registrata è definito dal diritto interno degli Stati membri.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a settori del diritto civile riguardanti questioni diverse dal regime patrimoniale di un'unione registrata. Pertanto, a fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia di tale regime dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.
(Corrisponde al considerando 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 3 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Le obbligazioni alimentari tra partner dell'unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
(12)  Le obbligazioni alimentari tra partner dell'unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti in materia di successione, disciplinati con regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo1.
____________________
1 GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
(Corrisponde all'emendamento 4 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)   Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i partner possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.
(13)   Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul numero limitato ("numerus clausus") di diritti reali riconosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale.
(Corrisponde all'emendamento 5 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro nell'ambito dello scioglimento del regime patrimoniale dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione della legge straniera.
(Corrisponde al considerando 16 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 6 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie.
(Corrisponde a parte del considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 7 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)  Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Pertanto, ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
(Corrisponde al considerando 19 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 8 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies)  Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine "organo giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in talune questioni in materia di regimi patrimoniali, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data questione di regime patrimoniale su delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine "organo giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni in materia di regimi patrimoniali, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
(Corrisponde al considerando 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 10 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)   Analogamente, il presente regolamento deve permettere di estendere la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata alle questioni inerenti agli aspetti patrimoniali dell'unione registrata correlate a tale domanda, se sussiste accordo dei partner.
(15)   Analogamente, il presente regolamento deve permettere di estendere la competenza degli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata alle questioni inerenti agli aspetti patrimoniali dell'unione registrata correlate a tale domanda, se la competenza degli organi giurisdizionali interessati è stata riconosciuta esplicitamente o implicitamente dai partner.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  Qualora le questioni inerenti ai regimi patrimoniali non siano correlate allo scioglimento o all'annullamento dell'unione registrata né alla morte di un partner, i partner possono decidere di investire di tali questioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. Ciò richiede un accordo tra i partner, stipulabile al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale e in seguito nel rispetto della lex fori.
(Corrisponde all'emendamento 12 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)   Nelle altre situazioni, il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i partner e lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti. È riconosciuta la possibilità per tali autorità giurisdizionali, salvo quelle dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata, di dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. Da ultimo, al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia, è introdotta una norma di competenza sussidiaria per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.
(16)   Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale degli organi giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate indipendentemente dalla separazione dei partner o dalla morte di un partner, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i partner e lo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti. Dovrebbe essere riconosciuta la possibilità per tali organi giurisdizionali, salvo quelli dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata, di dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere in merito a una controversia in materia di regimi patrimoniali che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale può presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde al considerando 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 14 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Per agevolare ai partner la gestione dei beni, la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata si applicherà all'insieme dei beni dei partner, anche se non è la legge di uno Stato membro.
(18)  Per agevolare la gestione dei beni ai partner di un'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe consentire loro di scegliere la legge applicabile ai propri beni tra gli ordinamenti giuridici con i quali presentano un collegamento stretto per motivi di residenza o di cittadinanza, a prescindere dalla tipologia o dall'ubicazione di tali beni. Non sussiste alcun motivo per negare tale scelta alle unioni registrate. Qualora i partner scelgano una legge che non riconosce le unioni registrate, la scelta della legge sarà considerata nulla e priva di effetti. In tal caso, occorre applicare la legge determinata in base al collegamento obiettivo. Anche se in generale le persone interessate sono ben informate riguardo ai propri diritti, è opportuno soddisfare la particolare necessità di tutela giuridica prescrivendo una consulenza giuridica sugli effetti della scelta della legge. Questo requisito sarà in particolare considerato soddisfatto se tale consulenza giuridica è garantita da requisiti formali supplementari, segnatamente l'autenticazione pubblica.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  Al fine di assicurare la certezza e la chiarezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe altresì includere una disposizione concernente le registrazioni multiple di un'unione registrata, che dovrebbe fare riferimento alla registrazione più recente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che non abbiano luogo registrazioni multiple delle unioni registrate.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale dei partner, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei partner. Il primo criterio dovrebbe essere la residenza abituale comune dei partner al momento della costituzione dell'unione ovvero la prima residenza abituale comune dei partner dopo la costituzione dell'unione, ancor prima della cittadinanza comune dei partner al momento della costituzione dell'unione. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei partner al momento della costituzione dell'unione registrata, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i partner presentano il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, fermo restando che tali collegamenti stretti dovrebbero essere considerati con riferimento al momento della costituzione dell'unione. Le leggi definite in base a tali criteri non dovrebbero tuttavia essere applicate se non contemplano l'istituto dell'unione registrata. Come regola generale, la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata dovrebbe essere applicata ai beni dei partner.
(Corrisponde all'emendamento 15 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater)  Laddove la cittadinanza sia utilizzata per determinare la legge applicabile, occorre considerare che alcuni Stati, il cui ordinamento giuridico è basato sulla common law, utilizzano il concetto di "domicile" e non già quello di "cittadinanza" come criterio di collegamento.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18 quinquies (nuovo)
(18 quinquies)  Nell'ottica di assicurare la certezza giuridica degli atti e di evitare che la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate venga modificata senza che i partner ne siano informati, è opportuno che qualsiasi cambiamento al riguardo sia effettuato solo su esplicita richiesta delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, a meno che non l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non potrà pregiudicare i diritti dei terzi e la validità degli atti anteriori.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Occorre rendere accessibili tutte le informazioni necessarie in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare attraverso un sito internet multilingue della Commissione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  È opportuno incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra i professionisti legali.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  La Commissione dovrebbe mettere a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento. Pertanto lo Stato membro il cui diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata o attribuisca effetti patrimoniali diversi non potrà negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata.
(23)  Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regimi patrimoniali in relazione alle unioni registrate è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni mutuandole da altri strumenti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento. Pertanto lo Stato membro il cui diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata o attribuisca effetti patrimoniali diversi non dovrebbe poter negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata.
(Corrisponde all'emendamento 19 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.
(24)  Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate.
(Corrisponde al considerando 60 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 20 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  Per quanto riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nonché l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici e l'esecutività delle transazioni giudiziarie, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme mutuate in particolare dal regolamento (UE) n. 650/2012.
(Corrisponde all'emendamento 21 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate deve regolare i rapporti giuridici tra un partner e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del partner o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il partner opponga al terzo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
(25)  La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate a norma del presente regolamento deve regolare i rapporti giuridici tra un partner dell'unione registrata e un terzo. Tuttavia, per tutelare il terzo, nei rapporti giuridici tra un partner e un terzo nessuno dei partner dovrebbe poter far valere tale legge o le norme di applicazione necessaria qualora il partner avente rapporti giuridici con il terzo e il terzo stesso abbiano la propria residenza abituale nello stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata. Dovrebbero sussistere delle eccezioni se il terzo non ha diritto alla tutela, vale a dire se era a conoscenza della legge applicabile o avrebbe dovuto conoscerla oppure se sono stati rispettati i requisiti in materia di registrazione o pubblicità in vigore nello Stato.
(Corrisponde all'emendamento 22 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
______________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(Corrisponde al considerando 78 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 23 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter)  Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde al considerando 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 24 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(28)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 20, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, all'uguaglianza davanti alla legge, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(Corrisponde in parte al considerando 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 25 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
a)  gli effetti personali dell'unione registrata,
soppressa
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b
b)  la capacità dei partner;
b)  la capacità generale dei partner;
(Corrisponde all'emendamento 26 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
b bis)  l'esistenza, la validità o il riconoscimento dell'unione;
(Corrisponde all'emendamento 27 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d
d)  le liberalità tra partner;
soppressa
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e
e)  i diritti successori del partner superstite;
e)  le questioni successorie con riferimento al partner superstite;
(Corrisponde all'emendamento 29 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f
f)  le società tra partner;
f)  le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 30 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g
g)  la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.
g)  la natura dei diritti reali;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 31 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
g bis)  qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni immobili o mobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro; e
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 32 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)
g ter)  le questioni relative al diritto di trasferimento o adeguamento, in caso di scioglimento dell'unione registrata, tra partner o ex partner, dei diritti a pensioni di anzianità o di invalidità che sono maturati durante l'unione registrata.
(Corrisponde all'emendamento 33 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 –comma 1 – lettera b
b)   "unione registrata": regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica;
b)   "unione registrata": regime legale di comunione di vita tra due persone costituito nella forma prevista dalla legge dello Stato membro in cui l'unione è registrata;
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)  "accordo di unione": qualsiasi accordo con cui i partner o i futuri partner organizzano il regime patrimoniale della loro unione;
(Corrisponde all'emendamento 35 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva
c)  "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
c)  "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale di un'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 36 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1– lettera d
d)  "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
d)  "decisione": qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
(Corrisponde all'articolo 31, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 37 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e
e)  "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di unione, è stato formato l'atto pubblico o è stato effettuato l'atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;
e)  "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato redatto l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 38 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera f
f)  "Stato membro richiesto": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, del contratto di unione, dell'atto pubblico, dell'atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;
f)  "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 39 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera g
g)  "autorità giurisdizionale": l'autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un'autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
soppressa
(Corrisponde all'emendamento 40 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a)  possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
b)  abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 33 bis, paragrafo 1, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo -3
Articolo -3
Competenza in materia di regimi patrimoniali all'interno degli Stati membri
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative ai regimi patrimoniali.
(Corrisponde all'emendamento 42 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla domanda.
1.  Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro aditi per questioni relative alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.
(Corrisponde all'emendamento 43 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4
Competenza in caso di separazione dei partner
Competenza in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti, se sussiste accordo dei partner, a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda.
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda, se la loro competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai partner.
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.
In mancanza di accordo dei partner, la competenza è disciplinata dall'articolo 5.
In mancanza di riconoscimento della competenza dell'organo giurisdizionale di cui al comma 1, la competenza è disciplinata dall'articolo 5.
(Corrisponde all'emendamento 44 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Accordo di scelta del foro
1.  I partner possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale della loro unione agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile a tale regime patrimoniale, in conformità dell'articolo -15 ter. Tale competenza è esclusiva.
Fatto salvo il terzo comma, l'accordo di scelta del foro può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale.
Ove previsto dalla legge del foro, i partner possono del pari designare il foro dopo che l'organo giurisdizionale è stato adito. In tal caso, quest'ultimo mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.
Se l'accordo è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato dai partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2.  In mancanza di scelta del foro, i partner possono altresì concordare di attribuire la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile al regime patrimoniale della loro unione ai sensi dell'articolo 15.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
1.  Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta ai sensi dell'articolo -15 ter o è applicabile ai sensi dell'articolo 15 e dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis.
2.  Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.
(Corrisponde all'emendamento 46 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5
1.  Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
1.  Se nessun organo giurisdizionale è competente a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali gli organi giurisdizionali dello Stato membro:
a)  della residenza abituale comune dei partner o, in mancanza,
a)  nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
b)  dell'ultima residenza abituale comune dei partner se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
b)  nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno dei due vi risiede ancora nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
c)  della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
c)  nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
c bis)  della cittadinanza di entrambi i partner nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile" comune o, in mancanza,
d)  della registrazione dell'unione.
d)  della registrazione dell'unione.
2.  Le autorità giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.
2.  Gli organi giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e c bis), possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata.
(Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova), si veda l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Corrisponde all'emendamento 47 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 6
Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 o se l'autorità giurisdizionale si è dichiarata incompetente, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui:
Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis e 5 o se l'organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente, sono competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili o beni registrati di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'organo giurisdizionale adito è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili o beni registrati.
a)   uno o più beni di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni, o
b)  entrambi i partner hanno la cittadinanza di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, lì hanno il loro "domicile" comune.
In tali casi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere solo sui beni immobili o sui beni registrati situati in detto Stato membro.
(Corrisponde all'emendamento 48 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, o l'autorità giurisdizionale si sia dichiarata incompetente, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.
Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 3, 4, 4 bis, 5 o 6, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in merito a una controversia in materia di regime patrimoniale se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 49 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8
L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
L'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6 o 7, dinanzi al quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Qualora l'organo giurisdizionale sia adito ai sensi dell'articolo 6, la sua competenza a esaminare la domanda riconvenzionale è limitata ai beni immobili o ai beni registrati oggetto del procedimento principale.
(Corrisponde all'emendamento 50 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 9
L'autorità giurisdizionale si considera adita:
Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale si considera adito:
a)  alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
a)  alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
b)  qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.
b)  se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o
b bis)  se i procedimenti sono iniziati d'ufficio, alla data in cui l'organo giurisdizionale decide di iniziare il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'organo giurisdizionale.
(Corrisponde all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 51 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
1.  Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra i partner siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
(Corrisponde all'emendamento 52 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
2.  Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di un partner a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
(Corrisponde all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 54 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 14
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, quali possono essere emessi in base alla legge, possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 56 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo -15 (nuovo)
Articolo -15
Unità e portata della legge applicabile
1.  La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, indipendentemente dalla loro ubicazione.
2.  La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata determina tra l'altro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere g) e g bis):
a)  la suddivisione dei beni dei partner in diverse categorie prima e dopo l'unione registrata;
b)  il trasferimento dei beni da una categoria all'altra;
c)  se del caso, la responsabilità per i debiti dell'altro partner;
d)  i diritti d'uso dei partner durante l'unione;
e)  lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale dell'unione registrata e la divisione dei beni allo scioglimento dell'unione registrata;
f)  gli effetti del regime patrimoniale dell'unione registrata su un rapporto giuridico tra un partner e un terzo, ai sensi dell'articolo 31.
(Corrisponde agli emendamenti 57 e 58 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo -15 bis (nuovo)
Articolo -15 bis
Applicazione universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
(Cfr.emendamento all'articolo 16; il testo è stato modificato. Corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 59 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo -15 ter (nuovo)
Articolo -15 ter
Scelta della legge
1.  I partner o futuri partner possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al regime patrimoniale della loro unione registrata purché tale legge riconosca l'istituto dell'unione registrata e i relativi effetti patrimoniali, e purché si tratti di una delle seguenti:
a)  la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo, o
b)  la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner è cittadino al momento della conclusione dell'accordo, o
c)  la legge di uno Stato in cui i partner hanno registrato l'unione.
2.  Se la legge scelta non riconosce l'istituto dell'unione registrata o i relativi effetti patrimoniali, la legge applicabile viene determinata ai sensi dell'articolo 15.
3.  La scelta della legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 è valida soltanto se i partner o futuri partner possono comprovare di essersi avvalsi, prima di effettuare tale scelta, di una consulenza in merito alle relative conseguenze giuridiche.
Tale requisito si considera soddisfatto se detta consulenza è già garantita dai requisiti di forma supplementari nazionali applicabili alla scelta della legge.
4.  Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, deciso nel corso dell'unione, ha effetti solo per il futuro.
5.  Se i partner convengono di attribuire efficacia retroattiva a tale cambiamento, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti di terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile.
(Corrisponde all'emendamento 60 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15
Determinazione della legge applicabile
Determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta
La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata.
1.  In mancanza di un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo -15 ter, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a)  della prima residenza abituale comune dei partner al momento della costituzione dell'unione oppure della loro prima residenza abituale comune dopo la costituzione dell'unione o, in mancanza,
b)  di cui entrambi i partner sono cittadini al momento della costituzione dell'unione o, in mancanza,
c)  con cui i partner presentano assieme il collegamento più stretto al momento della costituzione dell'unione, tenuto conto di tutte le circostanze, o, in mancanza,
d)  in cui l'unione è stata registrata.
1 bis.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano se la legge in questione non riconosce l'istituto dell'unione registrata.
1 ter.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se i partner hanno più di una cittadinanza comune.
(Corrisponde in parte agli emendamenti 61 e seguenti della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Registrazione multipla
Se tra le medesime persone esistono unioni registrate in diversi Stati, ai fini della determinazione della legge applicabile conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), è decisiva l'unione più recente in base alla data di costituzione.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 16
Articolo 16
soppresso
Carattere universale della norma di conflitto
La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.
(Corrisponde all'emendamento 68 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis
Requisiti di forma per la scelta della legge applicabile
1.  L'accordo sulla scelta della legge di cui all'articolo -15 ter è concluso per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2.  Tale accordo è conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata o dalla legge dello Stato in cui è stato concluso l'accordo.
3.  Tuttavia, se la legge dello Stato in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile prevede requisiti di forma supplementari per accordi di tale tipo o, in mancanza di ciò, per l'accordo di unione, si applicano tali requisiti.
4.  Se, nel momento in cui viene effettuata la scelta, la residenza abituale dei partner si trova in Stati diversi e la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
(Simile all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012. Si veda altresì l'emendamento 65 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 16 ter (nuovo)
Articolo 16 ter
Requisiti di forma per l'accordo di unione
Gli aspetti formali dell'accordo di unione sono disciplinati, mutatis mutandis, dall'articolo 16 bis. Ai fini del presente articolo, eventuali requisiti di forma supplementari ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 3, riguardano solo l'accordo di unione.
(Corrisponde all'emendamento 66 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 16 quater (nuovo)
Articolo 16 quater
Adattamento dei diritti reali
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, detto diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.
(Corrisponde all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 67 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 17
Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata secondo il presente regolamento.
1.  Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
1 bis.  Il presente regolamento non limita l'attuazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, fatte salve le disposizioni di protezione delle transazioni ai sensi dell'articolo 31.
(Corrisponde all'emendamento 69 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
1.  L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
(Corrisponde all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 70 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 19
Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
(Corrisponde all'emendamento 71 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 20
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi
Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale
1.  Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:
1 bis.  In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
a)   ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
a)   ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;
b)   ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
b)   ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;
c)   ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il partner o i partner hanno il legame più stretto.
c)   ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.
(Corrisponde all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 72 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Ordinamenti plurilegislativi a base personale
Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.
(Corrisponde all'emendamento 73 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)
Articolo 20 ter
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità.
(Corrisponde all'emendamento 74 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
1.  Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.
1.  Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti. Il riconoscimento di tali decisioni non implica tuttavia un riconoscimento da parte degli Stati membri delle unioni registrate come istituto giuridico nel proprio ordinamento.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.
2.  In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies, che la decisione deve essere riconosciuta.
(Corrisponde all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 75 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera a
a)  se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
a)  se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 76 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera b
b)  se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
(La versione italiana non è interessata dal presente emendamento in ragione di una discordanza tra quest'ultima e la maggior parte delle altre versioni linguistiche.)
(Corrisponde in parte all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera c
c)  se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
c)  se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 78 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera d
d)  se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
d)  se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 79 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 25
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
(Corrisponde all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 80 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 26
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.
(Corrisponde all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 81 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 27
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies.
(Corrisponde all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 82 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
Determinazione del domicilio
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 83 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 27 ter (nuovo)
Articolo 27 ter
Competenza territoriale
1.  La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 33.
2.  La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 84 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 27 quater (nuovo)
Articolo 27 quater
Procedimento
1.  Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2.  L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3.  La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a)  una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
b)  l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 27 quinquies.
(Corrisponde all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 85 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 27 quinquies (nuovo)
Articolo 27 quinquies
Mancata produzione dell'attestato
1.  Qualora l'attestato di cui all'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2.  Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
(Corrisponde all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 86 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 27 sexies (nuovo)
Articolo 27 sexies
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 27 quater senza alcun esame ai sensi dell'articolo 22. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
(Corrisponde all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 87 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 27 septies (nuovo)
Articolo 27 septies
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1.  La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
2.  La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
(Corrisponde all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 88 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 27 octies (nuovo)
Articolo 27 octies
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1.  Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2.  Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 33.
3.  Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4.  Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5.  Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
(Corrisponde all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 89 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 27 nonies (nuovo)
Articolo 27 nonies
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 33.
(Corrisponde all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 90 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 27 decies (nuovo)
Articolo 27 decies
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 novies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 22. Esso si pronuncia senza indugio.
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 91 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 27 undecies (nuovo)
Articolo 27 undecies
Sospensione del procedimento
L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 92 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 27 duodecies (nuovo)
Articolo 27 duodecies
Provvedimenti provvisori e cautelari
1.  Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27 sexies.
2.  La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3.  In pendenza del termine di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 93 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 27 terdecies (nuovo)
Articolo 27 terdecies
Esecutività parziale
1.  Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2.  L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.
(Corrisponde all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 94 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 27 quaterdecies (nuovo)
Articolo 27 quaterdecies
Patrocinio a spese dello Stato
L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 95 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 27 quindecies (nuovo)
Articolo 27 quindecies
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi
Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 96 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 27 sexdecies (nuovo)
Articolo 27 sexdecies
Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
(Corrisponde all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 97 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 28
Riconoscimento degli atti pubblici
Accettazione degli atti pubblici
1.   Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
1.   Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
1 bis.   Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 ter.  Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III o le norme di cui all'articolo 32. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 quater.  Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.
2.  In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.
(Corrisponde all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 98 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 29
1.   Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.
1.   L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies.
1 bis.  Ai fini dell'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2.   L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2.   L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 99 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 30
Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie
Esecutività delle transazioni giudiziarie
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.
1.   Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies.
1 bis.  Ai fini dell'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2.
1 ter.  L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 100 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo
Opponibilità a terzi
Tutela dei terzi
(Corrisponde all'emendamento 101 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
1.   Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge dello Stato di registrazione dell'unione di cui all'articolo 15.
1.   Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge applicabile ai regimi patrimoniali delle unioni registrate a norma del presente regolamento.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
2.   Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il partner non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei partner o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
2.   Tuttavia, nei rapporti giuridici tra un partner e un terzo, nessuno dei partner può far valere la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata qualora il partner avente rapporti giuridici con il terzo ed il terzo abbiano la propria residenza abituale in uno stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata. In tal caso, la legge dello Stato membro di residenza abituale del partner in questione e del terzo si applica agli effetti del regime patrimoniale sul terzo.
(Corrisponde all'emendamento 102 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un partner e un terzo relativi a tale immobile.
3.  Il paragrafo 2 non si applica se:
a)  il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata;
b)  sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale dell'unione registrata in conformità della legge dello Stato di residenza abituale del terzo e del partner avente rapporti giuridici con il terzo; oppure
c)  in caso di rapporti concernenti un immobile, sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale dell'unione registrata rispetto all'immobile in conformità della legge dello Stato in cui l'immobile è ubicato.
(Corrisponde all'emendamento 103 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo -32 (nuovo)
Articolo -32
Residenza abituale
1.  Ai fini del presente regolamento per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
2.  Quando il rapporto giuridico è instaurato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3.  Al fine di determinare la residenza abituale, il momento rilevante è quello dell'instaurazione del rapporto giuridico.
(Corrisponde all'emendamento 104 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)  i nomi e gli estremi degli organi giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27 ter, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 27 octies, paragrafo 2;
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 105 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
b ter)  i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 27 nonies.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3
3.  La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
3.  La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni pubblicate su tale sito web multilingue siano ugualmente accessibili da tutti i siti web ufficiali da loro creati, in particolare fornendo un link al sito web della Commissione.
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 108 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione mette a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali.
(Corrisponde all'emendamento 109 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)
Articolo 33 bis
Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1 bis
1.  La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 2, comma 1 bis.
2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3.  La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4.  La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(Corrisponde all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 110 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 33 ter (nuovo)
Articolo 33 ter
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 27 quater, 28, 29 e 30
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 27 quater, 28, 29 e 30. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2.
(Corrisponde all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 111 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 33 quater (nuovo)
Articolo 33 quater
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 112 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Nelle proprie relazioni, la Commissione esamina gli aspetti seguenti:
–  il ricorso alle possibilità di accordo sulla scelta della legge applicabile e sulla scelta del foro da parte dei partner delle unioni registrate, e le relative ripercussioni pratiche;
–  l'efficacia dell'obbligo di consulenza in relazione alla scelta della legge applicabile;
–  il ricorso alla possibilità di dichiararsi incompetenti da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri che non riconoscono l'istituto dell'unione registrata, e le relative ripercussioni pratiche; e
–  il potenziale di ulteriore allineamento delle norme stabilite dal presente regolamento a quelle previste dal [regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi] ai fini di una maggiore equiparazione.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
3.  Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner che hanno registrato le loro unione.
3.  Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner di un'unione registrata che, dopo la data di applicazione del presente regolamento:
a)  hanno costituito un'unione registrata; o
b)  hanno scelto la legge applicabile al loro regime patrimoniale.
Gli accordi sulla scelta della legge conclusi prima del [data di applicazione del presente regolamento] sono comunque validi se soddisfano le condizioni di cui al capo III o se sono validi a norma della legge applicabile in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale privato al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge.
Se l'accordo sulla scelta della legge è stato concluso prima del [data di applicazione del presente regolamento] in vista della possibilità di scegliere la legge prevista dal presente regolamento, ma non era valido a norma della legge applicabile in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale privato al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge poiché la legge applicabile non contemplava la possibilità di scelta della legge per le unioni registrate, tale accordo diventa valido a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento].

Regimi patrimoniali tra coniugi *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))
P7_TA(2013)0338A7-0253/2013

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0126),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0093/2011),

–  visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0253/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Il presente regolamento disciplina le questioni correlate ai regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di "matrimonio", che è definita dal diritto interno degli Stati membri.
(10)  Il presente regolamento disciplina le questioni correlate ai regimi patrimoniali tra coniugi e non riguarda la nozione di "matrimonio", che è definita dal diritto interno degli Stati membri, adottando anzi un approccio neutrale nei confronti di tale nozione. Il presente regolamento non pregiudica la definizione di matrimonio prevista dal diritto nazionale degli Stati membri.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)   È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.
(11)   L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o divorzio o morte di un coniuge.
(Corrisponde al considerando 9 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a settori del diritto civile riguardanti questioni diverse dai regimi patrimoniali tra coniugi. Pertanto, a fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia dei regimi patrimoniali tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento.
(Corrisponde al considerando 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)   Le obbligazioni alimentari tra coniugi, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
(12)   Le obbligazioni alimentari tra coniugi, che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti in materia di successione, disciplinati dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo1.
______________
1 GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)   Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo]. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i coniugi possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.
(13)   Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul numero limitato ("numerus clausus") di diritti reali contemplati nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato nel suo diritto patrimoniale.
(Corrisponde a parte del considerando 15 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro ad esempio nell'ambito dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione della legge straniera.
(Corrisponde al considerando 16 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie.
(Corrisponde a parte del considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)  Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Pertanto, ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
(Corrisponde al considerando 19 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies)  La nozione di "regime patrimoniale tra coniugi", che determina l'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe coprire l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi in conseguenza del matrimonio e dopo la sua cessazione. Esse comprendono non solo le norme obbligatorie della legge applicabile, bensì anche le eventuali norme facoltative che i coniugi possono aver concordato conformemente alla legge applicabile.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 sexies (nuovo)
(13 sexies)  Così come il regolamento (UE) n. 650/2012, il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine "organo giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in talune questioni in materia di regimi patrimoniali, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data questione di regime patrimoniale su delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine "organo giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni in materia di regimi patrimoniali, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
(Corrisponde al considerando 20 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)   Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dispongono che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, compresa la sua liquidazione, correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano le autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere di quel procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
(14)   Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dispongono che a trattare le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, compresa la sua liquidazione, correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano gli organi giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere di quel procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, qualora la competenza degli organi giurisdizionali interessati sia stata riconosciuta esplicitamente o in altro modo dai coniugi.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)   Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. La decisione è espressa mediante accordo tra i coniugi, stipulabile in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento.
(16)   Qualora le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. Tale decisione richiede un accordo tra i coniugi, stipulabile al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale e in seguito nel rispetto della lex fori.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)   Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi indipendentemente dalla separazione personale o dalla morte di un coniuge, e prevedere in particolare un forum necessitatis al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia.
(17)   Il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale degli organi giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, indipendentemente dalla separazione personale dei coniugi o dalla morte di un coniuge, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l'esistenza di uno stretto collegamento tra i coniugi e lo Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere in merito a una controversia in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale può presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde al considerando 31 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)   In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
(21)   In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la residenza abituale comune dei coniugi al momento del matrimonio oppure la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, fermo restando che tali collegamenti stretti dovrebbero essere considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ossia laddove esso si riferisce alla cittadinanza quale criterio per l'applicazione della legge di uno Stato, la problematica dei casi di cittadinanza plurima e quella di stabilire se una persona debba essere considerata cittadina di uno Stato dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale, o se del caso anche da accordi internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)   Considerata l'importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Questa dovrà essere effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto, e dovrà come minimo essere formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Dovranno inoltre essere rispettati gli eventuali requisiti formali supplementari previsti dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto per la validità, la pubblicità o la registrazione di tali contratti.
(24)   Considerata l'importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. L'accordo con cui viene stabilita tale scelta dovrebbe come minimo essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La scelta dovrebbe essere effettuata nella forma prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi oppure dalla legge dello Stato in cui è stato stipulato l'accordo.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  Per tener conto di talune norme degli Stati membri, in particolare in materia di protezione della casa familiare nonché di attribuzione dei diritti d'uso nei rapporti tra i coniugi, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione delle norme di applicazione necessaria da parte dell'organo giurisdizionale adito, consentendo dunque a uno Stato membro di disapplicare la legge straniera in favore della propria. A tal fine, le "norme di applicazione necessaria" dovrebbero designare disposizioni imperative la cui osservanza è ritenuta fondamentale da uno Stato membro per salvaguardare i propri interessi pubblici, in particolare la propria organizzazione politica, sociale o economica. Pertanto, onde garantire ad esempio la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova dovrebbe poter applicare le proprie norme sulla protezione della casa familiare, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle transazioni in vigore nello Stato membro interessato, la cui prevalenza è assicurata dall'articolo 35.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)   Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento.
(27)   Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra coniugi è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni mutuandole da altri strumenti giuridici dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.
(28)  Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
(Corrisponde al considerando 60 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  Per quanto riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nonché l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici e l'esecutività delle transazioni giudiziarie, il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme mutuate in particolare dal regolamento (UE) n. 650/2012.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)   Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi deve regolare i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del coniuge o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il coniuge opponga al terzo la legge del regime patrimoniale solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale.
(29)   La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi a norma del presente regolamento deve regolare i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo. Tuttavia, per tutelare il terzo, nei rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo nessuno dei coniugi dovrebbe poter far valere tale legge qualora il coniuge avente rapporti giuridici con il terzo e il terzo stesso abbiano la propria residenza abituale nello stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Dovrebbero sussistere delle eccezioni se il terzo non ha diritto alla tutela, vale a dire se era a conoscenza della legge applicabile o avrebbe dovuto conoscerla oppure se sono stati rispettati i requisiti in materia di registrazione o pubblicità in vigore nello Stato.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis)   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
_____________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(Corrisponde al considerando 78 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)
(30 ter)  Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde al considerando 79 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(32)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 20, 21, 23 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, all'uguaglianza davanti alla legge, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(Corrisponde in parte al considerando 81 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
a)   la capacità dei coniugi;
a)   la capacità generale dei coniugi;
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
a bis)  l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio;
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c
c)  le liberalità tra coniugi;
soppressa
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d
d)   i diritti successori del coniuge superstite;
d)   le questioni successorie con riferimento al coniuge superstite;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e
e)  le società tra coniugi;
e)  le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f
f)  la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.
f)  la natura dei diritti reali;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
f bis) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni immobili o mobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro;
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)
f ter) le questioni relative al diritto di trasferimento o adeguamento, in caso di divorzio, tra coniugi o ex coniugi, dei diritti a pensioni di anzianità o di invalidità che sono maturati durante il matrimonio;
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a
a)   "regime patrimoniale tra coniugi": l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi;
a)   "regime patrimoniale tra coniugi": l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e con terzi in conseguenza del matrimonio;
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
b)   "contratto di matrimonio": qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi;
b)   "contratto di matrimonio": qualsiasi accordo con cui i coniugi o i nubendi organizzano i propri rapporti patrimoniali;
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c – parte introduttiva
c)  "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
c)  "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d
d)  "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
d)  "decisione": qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e
e)  "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di matrimonio, è stato formato l'atto pubblico, è stata approvata la transazione giudiziaria o è stato effettuato l'atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;
e)  "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato redatto l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f
f)   "Stato membro richiesto": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, del contratto di matrimonio, dell'atto pubblico, della transazione giudiziaria, dell'atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell'autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata o designata;
f)   "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g
g)  l'autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di regime patrimoniale tra coniugi o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un'autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;
soppressa
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
a)  possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
b)  abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 37 bis, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo -3 (nuovo)
Articolo -3
Competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi all'interno degli Stati membri
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro aditi per questioni relative alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti, se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda.
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda se la loro competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi.
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.
In mancanza di accordo dei coniugi, la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti.
In mancanza di riconoscimento della competenza dell'organo giurisdizionale di cui al comma 1, la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Accordo di scelta del foro
1.  I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, in conformità dell'articolo 16. Tale competenza è esclusiva.
Fatto salvo il terzo comma, l'accordo di scelta del foro può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale.
Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare il foro dopo che l'organo giurisdizionale è stato adito. In tal caso, quest'ultimo mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.
Se l'accordo è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato dai coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2.  In mancanza di scelta del foro, i coniugi possono altresì concordare di attribuire la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 17.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
1.  Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta ai sensi dell'articolo 16 o è applicabile ai sensi dell'articolo 17 e dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis.
2.  Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5
1.  Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
Se nessun organo giurisdizionale è competente a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi gli organi giurisdizionali dello Stato membro:
a)   della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,
a)   nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
b)   dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,
b)   nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno dei due vi risiede ancora nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
c)   della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,
c)   nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, in mancanza,
d)   della cittadinanza dei coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile"comune.
d)   della cittadinanza dei coniugi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del loro "domicile" comune o, in mancanza,
2.  I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18.
d bis) della cittadinanza del convenuto o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del suo "domicile".
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.
(Per quanto riguarda il paragrafo 2 si veda l'emendamento all'articolo 4 bis (nuovo); il testo è stato modificato.)
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6
Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni.
Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis e 5, sono competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili o beni registrati di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'organo giurisdizionale adito è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili o beni registrati.
In tali casi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere solo sui beni immobili o sui beni registrati situati in detto Stato membro.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 7
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.
Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 3, 4, 4 bis, 5 o 6, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in merito a una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
(Corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 8
L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
L'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6 o 7, dinanzi al quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Qualora l'organo giurisdizionale sia adito ai sensi dell'articolo 6, la sua competenza a esaminare la domanda riconvenzionale è limitata ai beni immobili o ai beni registrati oggetto del procedimento principale.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9
L'autorità giurisdizionale si considera adita:
Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale si considera adito:
a)  alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o
a)  alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
b)  qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.
b)  se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o
b bis) se i procedimenti sono iniziati d'ufficio, alla data in cui l'organo giurisdizionale decide di iniziare il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'organo giurisdizionale.
(Corrisponde all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.   Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
1.   Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra i coniugi siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
(Corrisponde all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.   Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
2.   Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di un coniuge a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
(Corrisponde all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Informazione dei coniugi
L'autorità competente è tenuta a informare il coniuge o i coniugi, entro un termine ragionevole, di qualsiasi procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi avviato contro gli stessi.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 14
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, quali possono essere emessi in base alla legge, possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi.
1.   La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16 e 17 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La legge applicabile a un regime patrimoniale tra coniugi determina tra l'altro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e f bis):
a)  la suddivisione dei beni dei coniugi in diverse categorie prima e dopo il matrimonio;
b)  il trasferimento dei beni da una categoria all'altra;
c)  se del caso, la responsabilità per i debiti dell'altro coniuge;
d)  i diritti d'uso dei coniugi durante il matrimonio;
e)  lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione dei beni allo scioglimento del matrimonio;
f)  gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi su un rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo, ai sensi dell'articolo 35;
g)  la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Applicazione universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
(Cfr.emendamento all'articolo 21; il testo è stato modificato.)
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 16
I coniugi o nubendi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
1.  I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a)  la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi o nubendi, o
b)   la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi o nubendi al momento della scelta, o
a)   la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo, o
c)   la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della scelta.
b)   la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi è cittadino al momento della conclusione dell'accordo.
2.  Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.
3.  Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti di terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.   In mancanza di scelta dei coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è:
1.   In mancanza di un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo 16, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è:
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
a)   la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio o, in mancanza,
a)   la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi al momento del matrimonio oppure della loro prima residenza abituale comune dopo il matrimonio o, in mancanza,
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c
c)   la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio.
c)   la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze, a prescindere dal luogo di celebrazione del matrimonio.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 18
Articolo 18
soppresso
Cambiamento della legge applicabile
I coniugi possono in qualsiasi momento nel corso del matrimonio assoggettare il loro regime patrimoniale a una legge diversa da quella fino ad allora applicabile. Possono designare soltanto una delle seguenti leggi:
a)  la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi al momento della scelta;
b)  la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della scelta.
Salvo espressa volontà contraria dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.
Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente applicabile.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 19
1.  La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto.
1.  L'accordo sulla scelta della legge applicabile di cui all'articolo 16 è concluso per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2.  Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi.
2.  Tale accordo è conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi o dalla legge dello Stato in cui è stato concluso l'accordo.
3.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.
3.   Tuttavia, se la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile prevede requisiti di forma supplementari per accordi di tale tipo o, in mancanza di ciò, per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti.
4.  Se, al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati diversi e la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
5.  Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per gli accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti.
(Simile all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 20
Legge applicabile alla forma del contratto di matrimonio
Requisiti di forma per un contratto di matrimonio
1.  La forma del contratto di matrimonio è quella prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto il contratto.
Gli aspetti formali di un contratto di matrimonio sono disciplinati, mutatis mutandis, dall'articolo 19. Ai fini del presente articolo, eventuali requisiti di forma supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, riguardano solo il contratto di matrimonio.
2.  Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
3.  Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della conclusione del contratto di matrimonio prevede requisiti di forma supplementari per il contratto, si applicano tali requisiti.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Adattamento dei diritti reali
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.
(Corrisponde all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21
soppresso
Carattere universale della norma di conflitto
La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 22
Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi secondo il presente regolamento.
1.  Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
2.  Il presente regolamento non limita l'attuazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, fatte salve le disposizioni di protezione delle transazioni ai sensi dell'articolo 35.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 23
L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
(Corrisponde all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 24
Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 25
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi
Ordinamenti plurilegislativi - conflitti di legge su base territoriale
1.  Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:
1 bis.  In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
a)   ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
a)   ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;
b)   ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
b)   ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;
c)   ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.
c)   ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.
(Corrisponde all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
Ordinamenti plurilegislativi - conflitti di legge su base personale
Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)
Articolo 25 ter
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.
(Corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.
2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies, che la decisione deve essere riconosciuta.
(Corrisponde all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera a
a)  se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
a)  se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera c
c)   se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
c)   se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera d
d)   se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
d)   se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 29
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
(Corrisponde all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 30
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.
(Corrisponde all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 31
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro, su istanza di parte interessata, se sono state ivi dichiarate esecutive secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies.
(Corrisponde all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
Articolo 31 bis
Determinazione del domicilio
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.
(Corrisponde all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)
Articolo 31 ter
Competenza territoriale
1.  La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è presentata all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 37.
2.  La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 31 quater (nuovo)
Articolo 31 quater
Procedimento
1.  Il procedimento di istanza è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2.  La parte che presenta l'istanza non è tenuta a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3.  L'istanza è corredata dei seguenti documenti:
a)  una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
b)  l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 31 quinquies.
(Corrisponde all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 31 quinquies (nuovo)
Articolo 31 quinquies
Mancata produzione dell'attestato
1.  Qualora l'attestato di cui all'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2.  Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
(Corrisponde all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 31 sexies (nuovo)
Articolo 31 sexies
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 31 quater senza alcun esame ai sensi dell'articolo 27. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
(Corrisponde all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 31 septies (nuovo)
Articolo 31 septies
Notificazione della decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1.  La decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
2.  La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
(Corrisponde all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 31 octies (nuovo)
Articolo 31 octies
Ricorso contro la decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1.  Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2.  Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 37.
3.  Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4.  Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5.  Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
(Corrisponde all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 31 nonies (nuovo)
Articolo 31 nonies
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo seguendo la procedura comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 37.
(Corrisponde all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 31 decies (nuovo)
Articolo 31 decies
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 27. Esso si pronuncia senza indugio.
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 31 undecies (nuovo)
Articolo 31 undecies
Sospensione del procedimento
L'organo giurisdizionale davanti al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies sospende il procedimento, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.
(Corrisponde all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 31 duodecies (nuovo)
Articolo 31 duodecies
Provvedimenti provvisori e cautelari
1.  Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 31 sexies.
2.  La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3.  In pendenza del termine di cui all'articolo 31 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 31 terdecies (nuovo)
Articolo 31 terdecies
Esecutività parziale
1.  Se la decisione ha statuito su vari capi dell'istanza e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2.  L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.
(Corrisponde all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 31 quaterdecies (nuovo)
Articolo 31 quaterdecies
Patrocinio a spese dello Stato
L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 31 quindecies (nuovo)
Articolo 31 quindecies
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi
Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa del fatto che tale parte sia cittadino straniero o non abbia il domicilio o la residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 31 sexdecies (nuovo)
Articolo 31 sexdecies
Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
(Corrisponde all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 32
Riconoscimento degli atti pubblici
Accettazione degli atti pubblici
1.   Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
1.   Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha, in un altro Stato membro, la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.
1 bis.  Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha alcuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 ter.  Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è dinanzi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III o le norme di cui all'articolo 36. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.
1 quater.  Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere su tale questione.
2.  In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.
(Corrisponde all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 33
1.   Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.
1.   L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies.
1 bis.  Ai fini dell'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2.
2.   L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2.   L'organo giurisdizionale dinanzi al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 34
Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie
Esecutività delle transazioni giudiziarie
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.
1.   Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies.
1 bis.  Ai fini dell'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa rilascia, su istanza di parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2.
1 ter.  L'organo giurisdizionale dinanzi al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
(Corrisponde all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo
Opponibilità a terzi
Tutela dei terzi
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
2.   Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
2.   Tuttavia, nei rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo, nessuno dei coniugi può far valere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi qualora il coniuge avente rapporti giuridici con il terzo ed il terzo abbiano la propria residenza abituale in uno stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. In tal caso, la legge dello Stato membro di residenza abituale del coniuge in questione e del terzo si applica agli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sul terzo.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
3.   La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo relativi a tale immobile.
3.  Il paragrafo 2 non si applica se:
a)  il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'ordinamento giuridico applicabile al regime patrimoniale tra coniugi; oppure
b)  sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi in conformità della legge dello Stato di residenza abituale del terzo e del coniuge avente rapporti con il terzo; oppure
c)  in caso di rapporti concernenti un immobile, sono stati rispettati i requisiti di registrazione o di pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi rispetto all'immobile in conformità della legge dello Stato in cui l'immobile è ubicato.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo -36 (nuovo)
Articolo -36
Residenza abituale
1.  Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
2.  Quando il rapporto giuridico è instaurato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3.  Al fine di determinare la residenza abituale, il momento rilevante è quello dell'instaurazione del rapporto giuridico.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) i nomi e gli estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 31 ter, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 31 octies, paragrafo 2;
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
b ter) le procedure di impugnazione di cui all'articolo 31 nonies.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
3.  La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
3.  La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni pubblicate su tale sito web multilingue siano ugualmente accessibili da tutti i siti web ufficiali da loro creati, in particolare fornendo un link al sito web della Commissione.
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione mette a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)
Articolo 37 bis
Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis
1.  La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis.
2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3.  La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4.  La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(Corrisponde all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)
Articolo 37 ter
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 31 quater, 32, 33 e 34
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 31 quater, 32, 33 e 34. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2.
(Corrisponde all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 37 quater (nuovo)
Articolo 37 quater
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(Corrisponde all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
3.   Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la data di applicazione del presente regolamento.
3.   Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che, dopo la data di applicazione del presente regolamento:
a)  hanno contratto matrimonio; oppure
b)  hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale.
Gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima de [la data di applicazione del presente regolamento] sono comunque validi se soddisfano le condizioni di cui al capo III o se sono validi in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile.

Strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sullo sviluppo di una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa (2012/2298(INI))
P7_TA(2013)0339A7-0241/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione su "Ricerca e innovazione per la mobilità futura dell'Europa - Sviluppare una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti" (COM(2012)0501),

–  vista la comunicazione della Commissione sul "Programma quadro di ricerca e innovazione 'Orizzonte 2020'" (COM(2011)0808),

–  visto il libro bianco della Commissione del 2011 sulla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),

–  vista la comunicazione della Commissione su "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011–2020(1),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0241/2013),

A.  considerando che la Commissione ha individuato carenze nella capacità di innovazione del sistema europeo dei trasporti;

B.  considerando che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione nel settore dei trasporti rappresentano simultaneamente un investimento nell'economia e per la creazione di posti di lavoro e possono pertanto produrre un triplice effetto;

C.  considerando che l'innovazione è essenziale per creare un sistema di trasporto più integrato, intelligente e sicuro per i cittadini, per rispondere alle sfide ambientali cui il settore dei trasporti si confronta e per giungere a un'economia a basse emissioni di anidride carbonica;

D.  considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di cambiamento climatico ed energia sono strettamente collegati all'innovazione nei trasporti: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e aumento del 20% dell'efficienza energetica, come pure l'obiettivo di ridurre la mortalità negli incidenti stradali del 50% rispetto al 2001;

E.  considerando che occorre un reale cambiamento degli atteggiamenti e dei livelli di aspettativa degli utenti per stimolare un congruo numero di imprese e prestatori di servizi a modificare i loro paradigmi e a sfruttare le possibilità di innovazione offerte dalle convergenze creative e dagli approcci non convenzionali cui si riferisce il paragrafo 5.3 della comunicazione della Commissione (COM(2012)0501);

F.  considerando che sono apprezzate le iniziative illustrate nel Libro bianco sui trasporti, in particolare quelle indicate al paragrafo 3.2 (intitolato "Innovare per il futuro – tecnologia e comportamenti"), congiuntamente alle iniziative 7 ("Trasporto multimodale di merci: e-Freight") e 22 ("Una mobilità da porta a porta senza intoppi")

G.  considerando che la strategia europea deve garantire un equilibrio tra gli sforzi volti a ridurre l'impronta ecologica dei trasporti e quelli atti a garantire la libera circolazione nell'Unione europea, al fine di creare uno spazio unico europeo dei trasporti intermodale, interconnesso, integrato ed efficiente nell'utilizzo delle risorse;

H.  considerando che nel 2012 nell'Unione europea si sono ancora registrati più di 31 000 vittime d'incidenti stradali e oltre 1 500 000 feriti, in taluni casi gravi;

I.  considerando che esistono già tecnologie che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dello "spazio europeo della sicurezza stradale", che tuttavia non sono state ancora introdotte sul mercato;

Principi generali

1.  sottolinea che, oltre a migliorare la salute e la qualità della vita e a potenziare la qualità dei servizi, fornendo soluzioni sempre più su misura orientate maggiormente sulle esigenze degli utenti, nonché a rafforzare la sicurezza, una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa deve promuovere innanzitutto la qualità del servizio, la comodità per i passeggeri e le imprese e il ricorso a una mobilità sostenibile, sulla base degli obiettivi e della legislazione dell'Unione relativi alla riduzione del consumo energetico, del rumore da traffico, degli inquinanti atmosferici, delle materie prime e delle emissioni di gas serra sino al 2020, 2030 e 2050;

2.  invita la Commissione e il Consiglio, vista la rilevanza della ricerca e dell'innovazione (R&I) per l'intera economia europea, a riconoscere l'importanza dell'iniziativa Orizzonte 2020 stanziando finanziamenti adeguati a tal fine;

3.  conferma l'obiettivo della Commissione di rendere più coerenti la R&I nel campo dei trasporti con le tabelle di marcia e gli obiettivi europei di politica dei trasporti per ciascun settore; ritiene tuttavia che l'approccio proposto nella comunicazione della Commissione debba essere adattato in funzione delle priorità di seguito definite;

4.  ritiene che una strategia europea nel settore delle tecnologie di trasporto debba contemplare tutte le regioni dell'Unione europea onde garantire la circolazione efficace delle persone e dei beni e favorire quindi l'instaurazione di un autentico mercato unico europeo;

5.  ritiene che un uso più efficiente, coerente e mirato dell'R&I nella definizione e nell'attuazione della politica dei trasporti sia fondamentale per poter rispondere alle nuove realtà, rompendo con gli approcci convenzionali e concentrando l'attenzione su idee pionieristiche, al fine di potere offrire agli utenti soluzioni di trasporto innovative che rispondano ai bisogni e soddisfino le condizioni di disponibilità, redditività, credibilità, qualità e continuità;

6.  invita la Commissione a creare un quadro favorevole alla R&I elaborando sistemi tariffari equi, efficienti e innovativi per tutti i tipi di mobilità e modi di trasporto, in particolare internalizzando i costi esterni e tenendo conto dei principi "chi inquina paga" e "chi usa paga";

7.  difende l'utilità del Sistema di monitoraggio e informazione sulla ricerca e l'innovazione nei trasporti (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System - TRIMIS) proposto dalla Commissione e chiede che tale sistema includa la prospettiva degli utenti, in quanto esso costituirebbe uno strumento ideale per identificare le barriere che l'abitudine frappone all'innovazione, individuare le opportunità e incoraggiare il diffondersi di nuove possibilità di servizio che promuovano e favoriscano un cambiamento degli atteggiamenti sociali nei confronti dei trasporti sostenibili;

8.  sottolinea che la chiusura di fronte alle nuove tecnologie può ostacolare la piena realizzazione del potenziale dell'innovazione nel settore dei trasporti e lo sviluppo di idee innovative; ritiene pertanto che le politiche dell'Unione debbano essere tecnologicamente neutre rispetto alle tecnologie alternative per i trasporti ("neutralità tecnologica"): priorità e finanziamenti devono essere decisi sulla base dei risultati lungo tutto il ciclo di vita delle tecnologie utilizzate negli specifici settori di trasporto e gli sforzi compiuti in materia di armonizzazione non devono ostacolare l'elaborazione di soluzioni innovative e alternative nel settore dei trasporti, la diversificazione del mix energetico e la diffusione di tecnologie di comunicazione intelligenti;

9.  pone altresì in evidenza che per aiutare le imprese e gli organismi pubblici ad assorbire nuove soluzioni e tecnologie innovative occorrono maggiore efficienza nella catena dell'innovazione e più investimenti in misure quali gli incentivi economici, al fine di superare gli ostacoli che si frappongono all'applicazione e alla diffusione nel mercato ("impegni a ciclo completo"); incoraggia pertanto la Commissione a dare un seguito alle sue riflessioni secondo le quali, per dare libero corso a tutto il potenziale d'innovazione del settore dei trasporti e sostenere le imprese innovative, il sostegno deve essere mirato alla commercializzazione, alla dimostrazione e alla piena attuazione di nuove soluzioni, mentre adeguati strumenti finanziari e di gestione possono garantire la rapida applicazione dei risultati della ricerca;

10.  è del parere che tutte le regioni europee e i loro rispettivi bacini di occupazione dovrebbero approfittare di tale strategia e sottolinea che occorre tener conto delle specificità e del potenziale regionali, soprattutto in sede di sviluppo di modalità di trasporto meno inquinanti; invita le autorità di livello sussidiario nonché le parti in causa a instaurare partenariati per l'innovazione nel settore della mobilità sostenibile;

11.  chiede che sia dato maggiore sostegno alle attività di R&I delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare agevolando l'accesso ai fondi UE e riducendo gli oneri amministrativi, e sottolinea l'importanza di creare e mantenere l'occupazione e una crescita sostenibile attraverso l'R&I;

12.  ritiene che gli investimenti a titolo dei fondi strutturali e dei fondi di investimento dell'UE aprano ampie prospettive per quanto riguarda lo sviluppo nelle regioni europee di una specializzazione intelligente nel settore della mobilità sostenibile;

13.  incoraggia le autorità nazionali e regionali a elaborare strategie in materia di ricerca e di sviluppo basate sul concetto della specializzazione intelligente ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi strutturali e di un rafforzamento delle sinergie tra gli investimenti del settore pubblico e di quello privato;

14.  ricorda, a tale riguardo, che una strategia per le tecnologie innovative deve essere concepita tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità dei territori interessati, il che implica che un approccio standard, uguale per tutti, non risulterà sufficiente; ritiene, a titolo di esempio, che le regioni caratterizzate da vincoli territoriali specifici quali le regioni insulari, di montagna, ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione dispongano di tipologie specifiche di potenziale economico e di altra natura che, per essere messe a frutto, richiedono soluzioni appropriate e innovative in materia di mobilità; sottolinea, in tale contesto, la necessità di destinare congrui fondi a infrastrutture di trasporto sostenibile;

15.  insiste sulla necessità di semplificare maggiormente le procedure amministrative per il finanziamento della R&I a livello europeo, nazionale, regionale, locale e transfrontaliero, al fine di istituire un quadro giuridico chiaro e trasparente;

16.  sottolinea che gli sforzi per ridurre il numero di morti e feriti per incidenti stradali non si devono affievolire; esorta la Commissione a esaminare e attuare le proposte approvate a larga maggioranza dal Parlamento per migliorare la sicurezza stradale;

17.  ritiene che un cambiamento nell'ambito delle tecnologie dei trasporti sia opportuno e importante; sottolinea tuttavia che tale cambiamento non deve realizzarsi attraverso i divieti, ma tramite incentivi a favore dell'uso di nuove tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse;

18.  sottolinea che non devono esistere tabu per quanto concerne le innovazioni nel campo di soluzioni di trasporto nuove e innovative o l'impiego di prassi consolidate in nuove combinazioni;

Misure di carattere generale

19.  ritiene che l'R&I nel settore della mobilità sostenibile debba muovere dal principio dell'integrazione, in particolare attraverso l'eliminazione dei collegamenti mancanti a livello transfrontaliero (interconnessioni), una maggiore compatibilità tra i sistemi e all'interno dei medesimi (interoperabilità) e l'obiettivo di un conseguire una transizione verso la combinazione dei modi di trasporto più adatti per un determinato percorso (intermodalità e comodalità);

20.  ricorda la necessità che l'UE sviluppi una vera politica comune dei trasporti che garantisca trasporti adeguati in seno alle regioni europee e tra di esse, come pure la loro coerenza a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; invita gli Stati membri e le regioni ad assicurare che il mix di modelli rifletta maggiormente l'orientamento verso una mobilità autenticamente sostenibile;

21.  sottolinea che tale strategia deve basarsi su un modello integrativo che attribuisca la massima importanza ai collegamenti interregionali e transfrontalieri mancanti, in particolare nelle regioni caratterizzate da una discontinuità geografica, e su soluzioni di trasporto multimodale innovative capaci di ridurre le disparità regionali, stimolare la mobilità del lavoro e potenziare la coesione territoriale; è consapevole del fatto che attualmente esistono considerevoli differenze tra le regioni in materia di reti di trasporto e richiama l'attenzione sulla necessità di investire in tecnologie e soluzioni di trasporto sostenibili nelle regioni che presentano svantaggi particolari, tenendo altresì presente il potenziale del meccanismo per collegare l'Europa;

22.  sottolinea la necessità di concentrare l'R&I anche sullo sviluppo di elementi infrastrutturali sostenibili per favorire una transizione verso l'impiego di materie prime rinnovabili, come il legno o materiali compositi, quali componenti dell'infrastruttura ferroviaria (ad esempio pali delle catenarie o di segnalazione, materiale di costruzione per i binari o i ponti); sottolinea che ciò include attività di R&I volte a sviluppare una sostanza per impregnare le traversine che possa servire da alternativa al creosoto, il cui uso sarà vietato dalla legislazione dell'UE a partire dal 2018;

23.  sottolinea che i nuovi approcci alla mobilità non possono essere imposti e che, per promuovere comportamenti più sostenibili, occorre compiere maggiori sforzi di ricerca per quanto riguarda i settori della conoscenza eco-sociale, della pianificazione spaziale e urbana e delle tecnologie nel campo della domanda di mobilità e dei mutamenti comportamentali, intesi a controllare meglio i flussi di trasporto attraverso, tra l'altro, strumenti innovativi di gestione della mobilità, catene di mobilità da porta a porta senza intoppi e rispondenti alle esigenze degli utenti, sistemi di guida ecocompatibili e intelligenti e l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tempo reale;

24.  ritiene fondamentale il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella governance europea della politica dell'innovazione applicata al trasporto e alla mobilità; rivendica l'esperienza e le conoscenze che questo settore della pubblica amministrazione può apportare sia nel settore dell'integrazione di tecnologie, infrastrutture, veicoli e passeggeri sia nella promozione di nuove abitudini sociali in materia di mobilità; osserva che le autorità locali e regionali identificano e sono chiamate a gestire problemi di mobilità molto intensi, sperimentano costantemente, pongono in essere buone pratiche e idee innovatrici e, a seconda delle diverse situazioni che affrontano, sono particolarmente familiarizzate con l'innovazione;

25.  sottolinea la necessità di ricerche sulla concorrenza leale nel settore dei trasporti intramodali e intermodali e sugli ostacoli creati dagli interessi connessi agli attuali modelli d'impresa, comprese ricerche sugli strumenti tecnologici necessari per migliorare la coerente ed efficace applicazione e il controllo delle norme sociali nell'ambito del trasporto su strada e del cabotaggio nonché delle condizioni di lavoro delle persone occupate nel settore;

26.  sottolinea l'urgente necessità di soluzioni innovative per ridurre il rumore prodotto da tutti i modi di trasporto, soprattutto alla fonte, al fine di salvaguardare la salute e la qualità della vita dei cittadini dell'UE e garantire l'accettazione da parte della popolazione; pone fortemente l'accento, a tale proposito, sulla sua risoluzione concernente lo spazio unico europeo dei trasporti e sugli obiettivi definiti in tale contesto riguardo alla riduzione del 20% del rumore, delle vibrazioni e del consumo di energia dei trasporti su rotaia entro il 2020 (rispetto ai valori di riferimento del 2010) e ribadisce che le emissioni acustiche devono assumere fin dall'inizio un ruolo di primo piano nell'ambito dello sviluppo di nuove tecnologie, concetti e infrastrutture nel settore dei trasporti;

27.  è persuaso che le tecnologie innovative che affrontano l'interazione fra infrastrutture e veicoli possono svolgere un ruolo significativo nel ridurre gli incidenti, il rumore, le vibrazioni, il consumo energetico, le emissioni di gas e l'impatto climatico;

28.  conferma che gli sforzi tesi a garantire un'energia più pulita per le tecnologie dei trasporti e della mobilità devono essere collegati a concetti più efficienti e a una migliore progettazione dei veicoli; sottolinea il potenziale di risparmio energetico offerto dal ricorso a idee innovative quali il recupero dell'energia, che sfruttano le opportunità offerte dalle energie rinnovabili e dal ricorso a carburanti alternativi;

29.  sottolinea la necessità di pensare non solo alla costruzione di nuove infrastrutture di trasporto, ma di tenere esplicitamente conto, nelle strategie di ricerca e sviluppo, degli aspetti concernenti la loro riparazione, manutenzione e miglioramento (ad esempio, dotandole di componenti per la gestione intelligente del traffico e della tecnologia "dal veicolo all'infrastruttura");

30.  esorta gli Stati membri e la Commissione a investire nella ricerca sui sistemi di trasporto intelligenti (STI) e ad assicurare che sia messa in atto, contribuendo in tal modo a ridurre la congestione del traffico, a conferire maggiore efficienza ecologica al trasporto europeo e a incrementarne la sicurezza;

31.  invita la Commissione a verificare l'uniformazione dei container e degli altri contenitori adibiti al trasporto, nonché delle dimensioni dei veicoli di tutti i modi di trasporto, al fine di promuovere l'obiettivo dell'interoperabilità e della intermodalità;

32.  invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri un manuale di buone pratiche per rispettare i valori limite previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente;

Misure specifiche

33.  riconosce l'importanza dell'R&I nel settore della mobilità individuale e sottolinea che il comportamento degli utenti della strada è decisivo; chiede che siano creati incentivi alla scelta di mezzi di trasporto e tipi di mobilità sostenibili, fisicamente attivi, sicuri e sani, per sviluppare approcci innovativi che promuovano un trasporto pubblico ecologico e gli spostamenti a piedi e in bicicletta, tenendo conto delle necessità e particolarità delle zone urbane, suburbane, interurbane e rurali; ritiene importante migliorare l'interoperabilità tra servizi di trasporto e che le autorità di omologazione debbano affrontare con particolare prontezza e urgenza gli eventuali problemi di ordine tecnico-amministrativo che possano insorgere, così da immettere sul mercato nuove alternative di trasporto con queste caratteristiche;

34.  sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE diano esempi di buone pratiche nei propri servizi di gestione della mobilità e facciano della gestione trasparente di tale sforzo e dei suoi risultati un elemento distintivo delle istituzioni comunitarie;

35.  insiste sulla necessità di promuovere le pratiche efficaci esistenti nel settore del trasporto sostenibile e di rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra le regioni che presentano un potenziale di sviluppo analogo; raccomanda alle autorità locali di sviluppare esempi di buone pratiche realizzando piani di mobilità urbana sostenibile in stretta consultazione con la società civile;

36.  ritiene che i sistemi europei di navigazione satellitare come Galileo debbano costituire un pilastro fondamentale per lo sviluppo di un trasporto intelligente ed efficiente in Europa;

37.  sostiene le attività di R&I che possono contribuire a una transizione dalla proprietà dei veicoli a comportamenti meno convenzionali degli utenti e a nuove forme di servizi di trasporto quali la condivisione di automobili e biciclette (car-sharing e bike-sharing); incoraggia la Commissione a intensificare la promozione di tipologie collettive di mobilità individuale e di sistemi di trasporto pubblico e collettivo individualizzati;

38.  chiede che la ricerca sia estesa al settore fiscale e amministrativo, propugnando incentivi creativi su imposte, tasse e prezzi pubblici destinati sia ai singoli utenti, sia ai fabbricanti o fornitori di prodotti, servizi e/o contenuti che promuovano l'uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi, se del caso in combinazione con il trasporto pubblico o altre modalità di mobilità sostenibile;

39.  ribadisce la necessità di migliorare e promuovere i trasporti multimodali attraverso sistemi integrati di informazione elettronica e di emissione dei biglietti, basati su soluzioni open-data; sottolinea che la ricerca e l'innovazione in tale settore devono basarsi, in particolare, su accessibilità fisica, interoperabilità, accessibilità e trasparenza dei prezzi, facilità di utilizzo ed efficienza;

40.  pone l'accento sull'esigenza di mettere a punto soluzioni infrastrutturali innovative e durature – compreso un maggiore sviluppo dei sistemi di informazione, pagamento e prenotazione – che tengano anche conto, in particolare, dell'accessibilità senza barriere architettoniche per tutti i passeggeri e specificamente per le persone disabili o a mobilità ridotta, ad esempio gli utenti su sedie a rotelle, con passeggini, biciclette o bagagli pesanti;

41.  sostiene il libero accesso a terzi dei dati relativi agli orari ed eventuali ritardi dei mezzi di trasporto pubblici, affinché si possano creare applicazioni telematiche capaci di offrire maggiore comodità ai viaggiatori, come informazioni in tempo reale su come raggiungere una specifica destinazione con diversi modi di trasporto o la comparazione dell'impronta ecologica dei diversi modi di trasporto utilizzabili per raggiungere una determinata destinazione;

42.  sottolinea che, per quanto riguarda lo sviluppo dell'innovazione nel campo dei trasporti e della mobilità nelle aree urbane e residenziali, l'attenzione deve essere incentrata sulla salute e la qualità della vita, in termini di spazio sufficiente per tutti, riduzione del rumore e aria più pulita;

43.  ricorda alla Commissione l'urgente necessità di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, in particolare i più vulnerabili come i bambini, gli anziani, i pedoni, i ciclisti o le persone con disabilità e a mobilità ridotta; appoggia i progetti di R&I che combinano soluzioni tecnologiche con conducenti intelligenti e relativi approcci comportamentali;

44.  ritiene che per ridurre la congestione stradale nelle zone urbane e nelle regioni ad alta densità edilizia, parallelamente al miglioramento dell'efficacia dei mezzi di trasporto già esistenti, sia importante che i progressi tecnologici consentano di individuare soluzioni alternative di trasporto e incoraggiarne l'utilizzo;

45.  esorta vigorosamente la Commissione a promuovere l'innovazione relativa alle navi a emissioni zero, in particolare traghetti, navi da crociera e navi impiegate per la navigazione marittima, basata sull'impiego di energie rinnovabili (eolica, solare, del moto ondoso) e collegata alle tecnologie delle celle a combustibile;

46.  invita la Commissione a concentrare gli sforzi di ricerca sull'ulteriore riduzione dell'impatto climatico e sulla salute delle emissioni prodotte da tutti i modi di trasporto;

47.  ritiene che una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti che sia coerente ed efficiente debba essere conforme con la strategia Europa 2020 (COM (2010)2020) e con gli obiettivi di riduzione del 1990, oltre che con il Libro bianco del 2011 sui trasporti, "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM (2011)0144), in termini di coesione territoriale e di sviluppo equilibrato; è del parere che essa dovrebbe consentire di ridurre il consumo energetico, il rumore del traffico, le esigenze di trasporto, gli inquinanti atmosferici e le emissioni di gas serra; al fine di raggiungere tali obiettivi, insiste sulla necessità che l'Unione stabilisca a tal fine taluni traguardi fissi per il 2020, 2030 e il 2050;

48.  sottolinea la necessità di rafforzare la R&I nel campo della navigazione interna, in particolare per creare imbarcazioni pulite e tecnologie idonee alla navigazione a basso pescaggio, come per esempio il sistema RASSIN (River Adapted Ships for Sustainable Inland Navigation), che consentirebbe risparmi nell'infrastruttura della navigazione interna;

49.  accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire di un Sistema di monitoraggio e informazione sulla ricerca e l'innovazione nei trasporti (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System - TRIMIS); sottolinea l'importanza di fornire ai responsabili politici regionali informazioni regolari, gratuite, facilmente accessibili e affidabili; deplora che sia tuttora molto difficile accedere alle informazioni relative ai finanziamenti dell'UE a favore di progetti in materia di trasporti;

50.  raccomanda alla Commissione europea di sviluppare iniziative che individuino e premino i progetti di sviluppo urbano sostenibile, come ad esempio il premio RegioStar;

51.   sottolinea che una strategia europea d'insieme deve essere sostenuta dal basso, attraverso strategie di trasporto integrate e ben elaborate da parte delle autorità locali e regionali nonché dai governi nazionali; osserva che occorre sostenere la definizione di tali strategie mediante i fondi europei;

52.  ritiene che l'aiuto pubblico deve essere concesso nel pieno rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, comprese le disposizioni che disciplinano le attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione, nonché quelle riguardanti il finanziamento delle attività e delle infrastrutture di trasporto; è nondimeno del parere che le norme europee in materia di aiuti di Stato debbano tenere debitamente conto dei particolari svantaggi che denotano talune regioni.

53.  sottolinea che la Commissione dovrebbe migliorare le sue attività in materia di trasferimento delle conoscenze derivanti dalla R&I agli utenti interessati (come le PMI o gli istituti di ricerca) creando una base di dati unica che fornisca una chiara descrizione per categoria di tutti i progetti di R&I finanziati dall'UE;

54.  sottolinea l'importanza di nuove iniziative come il raggruppamento della capacità di trasporto e logistica al fine di aumentare l'efficienza del trasporto merci, e invita la Commissione ad affrontare i possibili ostacoli a siffatte iniziative;

55.  sottolinea l'importanza di definire livelli di emissioni per determinati modi di trasporto, per esempio le automobili, e di valutare l'adozione di un simile approccio per il trasporto aereo e navale;

56.  sostiene la necessità di più R&I in materia di soluzioni di sicurezza per il settore dei trasporti, purché siano rispettati i principi di proporzionalità, non discriminazione e protezione dei dati;

57.  conferma e sostiene l'approccio proposto dalla Commissione attraverso le sue misure a favore di una strategia europea per la tecnologia dei trasporti; sottolinea tuttavia che in tale contesto non si profila una base giuridica per atti delegati o simili, ma che la Commissione deve proporre misure da approvare nell'ambito della procedura di codecisione;

58.  invita la Commissione a tenere conto delle priorità di cui alla presente relazione in sede di elaborazione del piano strategico europeo per la tecnologia dei trasporti e delle opzioni di ulteriore intervento;

o
o   o

59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 54.


Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e diritto di comunicare al momento dell'arresto ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto (COM(2011)0326 – C7-0157/2011 – 2011/0154(COD))
P7_TA(2013)0340A7-0228/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0326),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0157/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dal Parlamento bulgaro, dal Senato italiano e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0228/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

P7_TC1-COD(2011)0154


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/48/UE.)

(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 51.


Contratti di credito relativi agli immobili residenziali ***I
PDF 877kWORD 195k
Testo
Testo consolidato
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 settembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))(1)
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 117]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012
alla proposta della Commissione
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0341A7-0202/2012

DIRETTIVA 2013/.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica della direttiva 2008/48/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Nel marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo inteso a stabilire e a valutare l'impatto delle barriere che ostacolano la realizzazione del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Il 18 dicembre 2007 ha adottato il Libro bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, nel quale ha annunciato l'intento di valutare l'impatto - tra l'altro - delle opzioni politiche per l'informativa precontrattuale, le banche dati relative ai crediti, il merito di credito, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e la consulenza sui contratti di credito. La Commissione ha costituito un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert Group on Credit Histories), incaricato di assisterla nella preparazione di misure intese a migliorare l'accessibilità, la comparabilità e la completezza dei dati sui crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul ruolo e l'attività degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che erogano contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.

(2)  A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente in tale spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere e per realizzare un mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di erogazione di crediti per beni immobili residenziali e tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali esistono differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che limitano il livello dell'attività transfrontaliera sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, riducendo così la concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo aumentare il costo dell'erogazione di crediti a carico dei prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale attività.

(3)  La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate. Di conseguenza il G20 ha incaricato il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) di fissare principi in materia di requisiti validi per la sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali. Anche se durante la crisi finanziaria alcuni dei maggiori problemi si sono verificati fuori dall'Unione, i consumatori nell'Unione accusano un considerevole livello di indebitamento, in gran parte concentrato su crediti concernenti beni immobili residenziali. È pertanto opportuno assicurare che il quadro regolamentare dell'Unione in questo settore sia solido, coerente con i principi internazionali e ricorra opportunamente alla gamma di strumenti disponibili, tra cui i rapporti prestito/valore, prestito/reddito, debito/reddito e simili, vale a dire livelli minimi al di sotto dei quali un credito non sarebbe considerato accettabile o altre misure di compensazione per le situazioni in cui i rischi sottostanti sono più elevati per i consumatori oppure laddove queste misure siano necessarie per evitare il sovraindebitamento delle famiglie. Dati i problemi portati alla luce dalla crisi finanziaria e al fine di garantire un mercato interno efficiente e competitivo che contribuisca alla stabilità finanziaria, la Commissione ha proposto - nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo "Guidare la ripresa in Europa", misure in merito ai contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia, nell'ottica della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei consumatori. La Commissione ha ribadito l'impegno per un mercato interno efficiente e competitivo nella comunicazione del 13 aprile 2011 dal titolo "L’Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia".

(4)  Sono stati individuati diversi problemi nei mercati del credito ipotecario all'interno dell'Unione legati al comportamento irresponsabile nella concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato, fra cui gli intermediari del credito e gli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori in tale valuta al fine di beneficiare del tasso debitore offerto, ma senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano regimi ▌inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per beni immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del mercato.

(5)  Al fine di agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili ▌e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti ▌ possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario definire un quadro giuridico dell'Unione adeguatamente armonizzato in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti di credito derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali e regionali dei beni immobili.

(6)  La presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità nell'erogazione e assunzione dei prestiti e inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione.

(7)  Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) e il calcolo del TAEG. Tuttavia, tenendo conto della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili e delle differenze nell'evoluzione e nelle condizioni del mercato negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio mirato è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a mantenere o adottare disposizioni più rigorose in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza del personale e alle informazioni per la compilazione dell'ESIS.

(8)  La presente direttiva dovrebbe migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ravvicinando le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito, nonché la promozione di buone pratiche. La definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti implica necessariamente l'introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali.

(9)  Per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto patrimoniale, la registrazione fondiaria, l'informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella presente direttiva, le questioni post-contrattuali. Gli Stati membri possono disporre che il perito o la società che esegue la perizia o i notai possano essere scelti di comune accordo tra le parti. Considerate le differenze nelle procedure di acquisto e di vendita dei beni immobili residenziali che sussistono negli Stati membri vi è la possibilità che i creditori o gli intermediari del credito tentino di ricevere anticipi di pagamento dai consumatori con l'intesa che tali anticipi possano contribuire a garantire la conclusione del contratto di credito ovvero l'acquisto o la vendita di un bene immobile, e che tali pratiche siano oggetto di abuso in particolare laddove i consumatori non siano al corrente dei requisiti e delle pratiche usuali nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di imporre limiti a tali pagamenti.

(10)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore o l'intermediario del credito sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare, conformemente al diritto dell'Unione, il ruolo del creditore o dell'intermediario del credito ai sensi della direttiva stessa alle sole persone giuridiche o a talune tipologie di persone giuridiche.

(11)  Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire che le imprese e le organizzazioni possano pattuire accordi diversi. ▌

(12)  La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell'ambito delle attività commerciali o professionale della persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale o professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.

(13)  Sebbene disciplini contratti di credito che si riferiscono unicamente o principalmente a beni immobili residenziali la presente direttiva non osta a che gli Stati membri estendano le misure adottate in conformità della stessa per proteggere i consumatori con riguardo a contratti di credito relativi ad altre forme di beni immobili, o disciplinino altrimenti tali contratti di credito.

(14)  Le definizioni stabilite nella presente direttiva circoscrivono l'ambito dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. Per esempio, l'obbligo per gli Stati membri di recepire la presente direttiva è limitato ai contratti di credito conclusi con i consumatori, vale a dire persone fisiche che, nelle operazioni disciplinate dalla presente direttiva, agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Analogamente gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire le disposizioni della presente direttiva che disciplinano l'attività di persone operanti in qualità di intermediario del credito quale definita dalla direttiva stessa. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, della presente direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. Inoltre le definizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare agli Stati membri la possibilità di adottare sottodefinizioni ai sensi della legislazione nazionale a fini specifici, purché compatibili con le definizioni stabilite nella presente direttiva. Ad esempio gli Stati membri dovrebbero poter stabilire ai sensi della legislazione nazionale sottocategorie di intermediari del credito non identificati nella presente direttiva, laddove necessarie a livello nazionale per diversificare requisiti in termini di conoscenze e competenze che devono essere soddisfatti dai vari intermediari del credito.

(15)  L'obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale ▌.

(16)  La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a quei contratti di credito in cui il creditore versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (equity release) o di altri prodotti specializzati equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le home reversion (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai reverse mortgage o ai lifetime mortgage (prestiti vitalizi ipotecari), non implicano l'erogazione del credito, e quindi resterebbero fuori dall'ambito d'applicazione della presente direttiva. ▌

(17)   La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto un approccio ad hoc, in particolare i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge e determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori(5). È opportuno consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di escludere certi contratti di credito, ad esempio quelli concessi a un pubblico ristretto a condizioni vantaggiose o quelli erogati dalle cooperative di credito, purché sussistano adeguati meccanismi alternativi volti ad assicurare che gli obiettivi programmatici in ordine a stabilità finanziaria e mercato interno siano raggiunti senza impedire l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito. I contratti di credito in cui il bene immobile non è destinato ad essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza sulla base di un contratto di locazione, comportano rischi e caratteristiche che li distinguono dai contratti di credito standard e pertanto possono richiedere un quadro più specifico. Gli Stati membri dovrebbero pertanto potere escludere tali contratti di credito dalla direttiva qualora sussista un quadro nazionale adeguato al riguardo.

(18)  I contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un bene immobile residenziale per un ammontare del credito superiore a EUR 75 000 dovrebbero ricadere nell'ambito della direttiva 2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un livello di protezione equivalente ed evitare ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/48/CE.

(19)  Per ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell'Unione in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell'Unione e complementare ad essi, in particolare nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza prudenziale. Alcune definizioni essenziali ▌quali "consumatore", e "supporto durevole", nonché concetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti, compresi l'importo totale che il consumatore deve pagare ▌e il tasso debitore dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti nella direttiva 2008/48/CE, in modo che la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali. Nel recepire la presente direttiva, pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste definizioni essenziali e a questi concetti chiave.

(20)  Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, una base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse, e che i creditori ▌valutino il merito di credito del consumatore prima di erogare un credito. Analogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l'accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a beni immobili ▌siano sottoposti all'appropriata procedura di abilitazione e all'appropriata vigilanza, e dovrebbe prevedere requisiti relativi all'instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e all'accesso a tali meccanismi.

(21)  La presente direttiva dovrebbe integrare la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori(6), che impone che - nelle vendite a distanza - il consumatore sia informato dell'esistenza o della mancanza del diritto di recesso e che prevede un diritto di recesso. Tuttavia, benché la direttiva 2002/65/CE preveda la possibilità per il prestatore di comunicare le informazioni precontrattuali dopo la conclusione del contratto, ciò non sarebbe adeguato per i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, data la rilevanza dell'impegno finanziario per il consumatore. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

(22)  Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere adeguate avvertenze sui rischi specifici, ad esempio il potenziale impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sull'importo che il consumatore deve rimborsare e, se valutate opportunamente dagli Stati membri, la natura della garanzia e le implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, in aggiunta alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre giustificato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il credito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza.

(23)  Occorre disciplinare alcuni altri aspetti al fine di tener conto della specificità dei crediti relativi ai beni immobili residenziali. Data l'importanza di un'operazione di questo tipo, è necessario garantire che i consumatori dispongano di un periodo sufficiente di almeno sette giorni per considerarne le implicazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere questo periodo sufficiente a titolo di periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito, ovvero di periodo per esercitare il recesso dopo la conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei due. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che il periodo di riflessione obbligatorio per il consumatore sia di dieci giorni al massimo ma che, in altri casi, i consumatori che desiderano procedere durante il periodo di riflessione possano farlo, a fini di certezza giuridica nel contesto delle operazioni patrimoniali. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione o il diritto di recesso cessa allorché il consumatore intraprende un'azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l'utilizzo di fondi ottenuti attraverso il contratto di credito, ovvero - in caso - nel trasferimento di fondi a terzi.

(24)  Date le caratteristiche particolari dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali è pratica comune che i creditori offrano ai consumatori una serie di prodotti o servizi acquistabili insieme con il contratto. Data la rilevanza di tali contratti per i consumatori è opportuno stabilire le norme specifiche in materia di vendita abbinata. La combinazione dei contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari sottoforma di pacchetto permette ai creditori di diversificare l'offerta in uno spirito di concorrenza, purché le componenti del pacchetto possano essere acquistate anche separatamente. Se è vero che i consumatori possono beneficiare della combinazione di contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari in pacchetti, è anche vero che la mobilità dei consumatori e la loro capacità di operare scelte informate può essere ostacolata da questa stessa pratica a meno che le componenti del pacchetto non possano essere acquistate separatamente. È importante impedire pratiche quali la vendita abbinata di taluni prodotti che possono indurre i consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro limitare la vendita aggregata di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del consumatore e la concorrenza nel mercato.

(25)  Di norma le pratiche di vendita abbinata non dovrebbero essere ammesse a meno che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di uno scoperto garantito. In altri casi può tuttavia essere giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto di credito insieme con un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotti d'investimento o pensionistici laddove, per esempio, il capitale del conto è usato per rimborsare il credito o costituisce un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell'ottenimento del credito, ovvero in situazioni in cui, per esempio, un prodotto d'investimento o un prodotto pensionistico privato è conferibile a ulteriore garanzia reale del credito. Se è giustificato che i creditori possano imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia reale, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore, a condizione che la sua polizza assicurativa offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore. Inoltre gli Stati membri possono standardizzare, in tutto o in parte, la copertura dei contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale comparazione.

(26)  È importante garantire la corretta valutazione del bene immobile residenziale prima della conclusione del contratto di credito e, in particolare, qualora la valutazione incida sugli obblighi residui del consumatore, in caso di insolvenza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare norme di valutazione affidabili. Per essere considerate affidabili le norme di valutazione dovrebbero tenere conto delle norme di valutazione riconosciute a livello internazionale, in particolare quelle sviluppate dall'International Valuation Standards Committee, dall'European Group of Valuers' Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors. Tali norme di valutazione riconosciute a livello internazionale contengono principi di alto livello che impongono tra gli altri ai creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e delle garanzie reali - comprendenti processi rigorosi di valutazione - di adottare norme e metodi che consentano valutazioni realistiche e circostanziate dei beni immobili al fine di assicurare che tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute e che i valutatori rispondano a determinati requisiti in materia di qualifiche e conservare un'adeguata documentazione sulla valutazione delle garanzie reali esauriente e plausibile. Al riguardo è altresì auspicabile un monitoraggio adeguato dei mercati dei beni immobili residenziali, con meccanismi le cui disposizioni siano in linea con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento(7). È possibile adempiere alle disposizioni della presente direttiva relative alle norme di valutazione dei beni, ad esempio, attraverso normativa o autoregolamentazione.

(27)  Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione altrimenti prima di dare avvio a procedure di pignoramento. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto delle circostanze concrete e dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spese di sostentamento. Qualora, dopo la procedura di pignoramento, restino debiti residui gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso evitando nel contempo il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale al creditore è sufficiente a rimborsare il credito.

(28)  Gli intermediari spesso operano anche in attività diverse dall'intermediazione creditizia, in particolare in attività di intermediazione assicurativa o servizi di investimento. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe anche garantire una certa coerenza con la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa(8), e con la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(9). In particolare gli enti creditizi autorizzati in conformità della direttiva 2013/36/UE e altri enti finanziari soggetti ad un regime di abilitazione equivalente ai sensi della legislazione nazionale non dovrebbero richiedere un'abilitazione distinta per operare in qualità di intermediari del credito, in modo da semplificare il processo di stabilimento come intermediario del credito e l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero. La piena e incondizionata responsabilità di creditori e intermediari del credito in ordine alle attività degli intermediari del credito vincolati o dei rappresentanti designati dovrebbe estendersi soltanto ad attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che gli Stati membri scelgano di estenderla ad altri settori.

(29)  Per accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ipotecario. È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito ipotecario. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria.

(30)  A causa dei rischi significativi insiti nel prestito in valuta estera è necessario prevedere misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio a cui si espongono e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito. Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta del credito ovvero con altre disposizioni, quali l'introduzione di limiti massimi o, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio, avvertenze.

(31)  Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati considerano gli interessi del consumatore, sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del creditore, dell'intermediario del credito e dei rappresentanti designati e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto. Potrebbe implicare, ad esempio, che i creditori non dovrebbero commercializzare crediti in modo tale che la commercializzazione limiti o possa limitare considerevolmente la capacità del consumatore di considerare con attenzione un credito, ovvero che il creditore non dovrebbe usare la concessione di crediti come principale metodo di commercializzazione allorché commercializza, presso i consumatori, beni, servizi o beni immobili. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità del settore e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, e prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore. ▌

(32)  È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. La presente direttiva dovrebbe pertanto richiedere di dimostrare, a livello di società, delle conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e competenza stabiliti dalla direttiva stessa. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire a creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati di differenziare i requisiti minimi di conoscenza secondo il grado di partecipazione all'esecuzione di determinati servizi o procedure. In questo contesto nel personale è incluso il personale esterno che lavora per e presso il creditore, l'intermediario del credito o i rappresentanti designati nonché i relativi dipendenti. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al back-office, dirigenza compresa, che ricoprano un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate alle procedure dei contratti di credito (ad esempio personale delle risorse umane o personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione) non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva.

(33)  Se un creditore o un intermediario del credito fornisce i suoi servizi nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine dovrebbe essere responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale. Non di meno gli Stati membri ospitanti che lo considerino necessario dovrebbero poter stabilire i propri requisiti di competenza in taluni settori determinati applicabili a creditori e intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di detto Stato membro in regime di libera prestazione di servizi.

(34)  Data l'importanza di assicurare che i requisiti di conoscenza e competenza siano applicati e rispettati nella pratica gli Stati membri dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati e abilitare le autorità stesse ad esigere le prove necessarie per valutare con affidabilità l'osservanza di tali requisiti.

(35)  La maniera in cui i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati remunerano il proprio personale dovrebbe essere uno degli aspetti essenziali per garantire la fiducia dei consumatori nel settore finanziario. La presente direttiva fissa le norme per la remunerazione del personale allo scopo di limitare le pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che la maniera in cui è remunerato il personale non rechi pregiudizio all'obbligo di considerare gli interessi del consumatore. In particolare i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati non dovrebbero concepire le politiche retributive in modo da incentivare il proprio personale a concludere un determinato numero o un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire servizi accessori particolari ai consumatori senza tenere nella debita considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori stessi. In questo contesto gli Stati membri possono ritenere necessario stabilire che una determinata pratica, ad esempio la riscossione di diritti da parte di intermediari vincolati, è contraria agli interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter specificare che la remunerazione del personale non dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto di credito concluso con il consumatore.

(36)  La presente direttiva fissa norme armonizzate riguardo alle conoscenze e competenze di cui dovrebbe essere in possesso il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati per predisporre, proporre ed erogare contratti di credito o per esercitare le relative attività di intermediazione. La presente direttiva non fissa disposizioni specifiche direttamente connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro per soddisfare i requisiti di conoscenza e competenza in un altro Stato membro. È opportuno pertanto continuare ad applicare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(10), in ordine alle condizioni per il riconoscimento e ai provvedimenti di compensazione che uno Stato membro ospitante può richiedere a una persona la cui qualifica non è stata rilasciata nella sua giurisdizione.

(37)  I creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche pubblicitarie scorrette o fuorvianti, e dovrebbero avere la possibilità di confrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire ai consumatori di confrontare offerte diverse, è necessario prevedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di contratti di credito ▌ e stabilire un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori, che specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del credito. ▌ Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o mantenere nella legislazione nazionale requisiti relativi agli annunci pubblicitari che non precisano un tasso di interesse o non contengono cifre relative al costo del credito. Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. In ogni caso è opportuno assicurare che, conformemente alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(11), la pubblicità dei contratti di credito non dia un'impressione ingannevole del prodotto.

(38)  La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Qualora questo requisito non si applichi agli intermediari del credito non vincolati, gli intermediari del credito non vincolati dovrebbero essere comunque obbligati a fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate

(39)  Per garantire la parità di condizioni e per far sì che la decisione del consumatore si basi sui dettagli dei prodotti di credito offerti piuttosto che sul canale di distribuzione attraverso cui tali prodotti sono diffusi, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando direttamente con il creditore o con l'intermediario del credito.

(40)   I consumatori dovrebbero inoltre ricevere informazioni personalizzate in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti creditizi. Ai sensi della raccomandazione 2001/193/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa di abitazione(12), la Commissione si è impegnata a monitorare l'osservanza del codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali che contiene l'ESIS, il quale fornisce al consumatore informazioni personalizzate sul contratto di credito. Gli elementi raccolti dalla Commissione ▌hanno dimostrano la necessità di rivedere il contenuto e la presentazione dell'ESIS per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori. Il contenuto e la struttura dell'ESIS dovrebbero integrare i miglioramenti necessari individuati nel corso dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La struttura dell'ESIS ▌, in particolare l'ordine delle informazioni, ▌dovrebbe essere riesaminata, la formulazione dovrebbe essere resa più semplice, e sezioni quali "tasso nominale" e "tasso annuo effettivo globale" dovrebbero essere accorpate e altre sezioni, quali "caratteristiche flessibili". aggiunte. Una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe far parte dell'ESIS ed essere fornita al consumatore nei casi in cui il credito è a interessi differiti, nel quale rimborso del capitale è differito per un periodo iniziale o il tasso debitore sia fisso per l'intera durata del contratto. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che la tabella di ammortamento esemplificativa nell'ESIS non è obbligatoria per altri contratti di credito.

(41)  Le ricerche presso i consumatori hanno evidenziato che, nelle informazioni fornite ai consumatori stessi, è importante l'uso di un linguaggio semplice e comprensibile. Per questo motivo i termini dell'ESIS non sono necessariamente gli stessi termini giuridici definiti nella presente direttiva, ma hanno lo stesso significato.

(42)  I requisiti di informativa sui contratti di credito contenuti nell'ESIS non dovrebbero pregiudicare i requisiti di informativa dell'Unione o nazionali relativamente ad altri prodotti o servizi che possono essere offerti con il contratto di credito, come condizioni per ottenere il contratto di credito relativo a beni immobili, o offerti per ottenere il contratto a un tasso debitore inferiore, ad esempio assicurazioni contro gli incendi o assicurazioni sulla vita o prodotti d'investimento. È opportuno che gli Stati membri possano mantenere o introdurre una normativa nazionale laddove manchino disposizioni armonizzate, ad esempio requisiti di informativa sul livello dei tassi di usura in fase precontrattuale o informazioni che potrebbero essere utili a fini di educazione finanziaria o di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni aggiuntive dovrebbero essere tuttavia fornite in un documento separato, eventualmente allegato all'ESIS. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare, nelle lingue nazionali, un lessico diverso nell'ESIS senza cambiarne i contenuti e la sequenza in cui sono fornite le informazioni laddove un linguaggio che potrebbe essere più facilmente comprensibile ai consumatori lo richieda.

(43)  Al fine di garantire che l'ESIS fornisca tutte le informazioni pertinenti perché un consumatore possa scegliere con cognizione di causa il creditore dovrebbe seguire, allorché compila il prospetto, le istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter elaborare o specificare ulteriormente le istruzioni per la compilazione dell'ESIS in base alle istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio poter precisare ulteriormente le informazioni da fornire per descrivere il "tipo di tasso debitore" al fine di tenere conto delle specificità dei prodotti e del mercato nazionali. Tali ulteriori precisazioni non dovrebbero tuttavia confliggere con le istruzioni contenute nella presente direttiva, né comportare modifiche al testo del modello ESIS, che il creditore dovrebbe riprodurre fedelmente. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere ulteriori avvertenze sui contratti di credito, adattate al mercato e alle pratiche nazionali, laddove l'ESIS non le preveda già specificamente. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nell'ESIS.

(44)  Dopo aver dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze il consumatore dovrebbe essere informato tramite l'ESIS senza indebito ritardo e in tempo utile prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti di credito e da ottenere se necessario il parere di un terzo. In particolare quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante, tale offerta dovrebbe essere accompagnata da un ESIS, a meno che un ESIS sia stato precedentemente fornito al consumatore e le caratteristiche dell'offerta corrispondano alle informazioni fornite precedentemente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la fornitura obbligatoria dell'ESIS sia prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante sia insieme all'offerta vincolante, qualora un ESIS contenente le medesime informazioni non sia già stato fornito. L'ESIS dovrebbe essere personalizzato e rispecchiare le preferenze espresse dal consumatore, ma la fornitura delle informazioni personalizzate non dovrebbe implicare l'obbligo di un parere. I contratti di credito dovrebbero essere conclusi solo quando il consumatore ha beneficiato del tempo necessario a confrontare le offerte, valutarne le implicazioni, ottenere se necessario il parere di un terzo e ha preso una decisione informata quanto all'accettazione o meno dell'offerta.

(45)  Nel caso di un contratto di credito garantito per l'acquisto di beni immobili o terreni, con durata della garanzia superiore a quella del contratto di credito, e laddove il consumatore possa decidere di ritirare di nuovo il capitale rimborsato previa firma di un nuovo contratto di credito, dovrebbe essere fornito al consumatore - prima della firma di detto contratto - un altro ESIS che precisi il nuovo TAEG e si basi sulle caratteristiche del nuovo contratto.

(46)  Almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, a seconda dei casi, l’intermediario del credito o un rappresentante designato dovrebbe fornire al consumatore copia della bozza di contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore. Negli altri casi al consumatore dovrebbe essere fornita almeno una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante.

(47)  Per garantire la massima trasparenza possibile e per evitare abusi derivanti da possibili conflitti di interesse quando i consumatori si avvalgono dei servizi degli intermediari del credito, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di diffusione delle informazioni, prima di prestare i propri servizi. Tali informazioni dovrebbero comprendere l'identità degli intermediari del credito e le loro relazioni con i creditori, precisando ad esempio se gli intermediari del credito si interessano ai prodotti di un'ampia gamma di creditori o solo di un numero più ristretto di essi. L'esistenza di commissioni o altri premi pagabili dal creditore o terzi all'intermediario del credito in relazione al contratto dovrebbe essere comunicata ai consumatori anteriormente allo svolgimento di attività di intermediazione e i consumatori dovrebbero essere informati in quella fase dell'importo di tali pagamenti, qualora noto, ovvero del fatto che l'importo sarà comunicato successivamente nella fase precontrattuale tramite l'ESIS, nonché del diritto di essere informati sull'entità di tali pagamenti in tale fase. I consumatori dovrebbero essere informati dei compensi che dovrebbero pagare agli intermediari del credito in relazione ai loro servizi. Fatto salvo il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere disposizioni che vietano il pagamento di compensi da parte dei consumatori ad alcune o a tutte le categorie di intermediario del credito.

(48)  È possibile che un consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, spiegando a quest'ultimo ▌le pertinenti informazioni, fra cui in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti in modo personalizzato, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, in caso, gli intermediari del credito dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze ▌in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale.

(49)  Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare uniformemente la comparabilità delle informazioni riguardanti i TAEG in tutta l'Unione.

(50)  Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un'assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un'assicurazione contro gli incendi. Le disposizioni della presente direttiva in materia di prodotti e servizi accessori (ad esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura e tenuta di un conto bancario) dovrebbero far salve la direttiva 2005/29/CE e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(13). Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i costi che il consumatore sostiene in relazione all'acquisto dell'immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le spese notarili o i costi di registrazione fondiaria. È opportuno stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza professionale. A tale proposito dovrebbe presumersi che il creditore sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del consumatore.

(51)  Se si ricorre a informazioni basate su stime il consumatore dovrebbe esserne messo al corrente, precisando altresì che tali informazioni dovrebbero essere rappresentative del tipo di contratto o di pratiche in questione. Le ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG hanno lo scopo di assicurare che il TAEG sia calcolato in modo coerente e di garantire la comparabilità. Ipotesi ulteriori sono necessarie per determinati tipi di contratti di credito, ad esempio quando importo, durata o costo del credito sono incerti o variano secondo le modalità di funzionamento del contratto. Se le disposizioni non sono di per sé sufficienti ai fini del calcolo del TAEG il creditore dovrebbe servirsi delle ipotesi ulteriori di cui all'allegato I. Tuttavia, considerato che il calcolo del TAEG dipenderà dalle condizioni del singolo contratto di credito, dovrebbero essere usate soltanto le ipotesi necessarie e pertinenti per il credito in questione.

(52)  Per garantire ulteriormente un livello elevato di comparabilità del TAEG tra le offerte di creditori diversi, gli intervalli tra le date usate nel calcolo non dovrebbero essere espressi in giorni se possono essere espressi sotto forma di unità di anni, mesi o settimane. In tale contesto è implicito che se determinati intervalli di tempo sono usati nella formula TAEG, questi intervalli dovrebbero essere usati anche per determinare gli importi degli interessi e altre spese usate nella formula. Per questo motivo i creditori dovrebbero usare il metodo di misura degli intervalli di tempo di cui all'allegato I per ottenere le cifre relative al pagamento delle spese. Tuttavia quest'impostazione si applica soltanto ai fini del calcolo del TAEG e non incide sugli importi effettivamente imputati dal creditore in base al contratto. In caso di differenza di cifre una spiegazione al consumatore può rendersi necessaria per evitare di indurlo in errore. Ciò comporta altresì che, in mancanza di spese non connesse agli interessi ed ipotizzando un metodo di calcolo identico, il TAEG sia uguale al tasso debitore effettivo del credito.

(53)  Poiché nella fase di pubblicità il TAEG può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Nel determinare l'esempio rappresentativo si dovrebbe prendere in considerazione anche la prevalenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Può essere preferibile che ogni creditore si basi su un importo di credito rappresentativo della gamma dei propri prodotti e della base di consumatori prevista, dato che questi elementi possono variare considerevolmente da un creditore all'altro. In merito al TAEG comunicato nell'ESIS si dovrebbe tener conto ove possibile delle preferenze e delle informazioni fornite dal consumatore e il creditore o l'intermediario del credito dovrebbero precisare se l'informazione fornita è esemplificativa o rispecchia le preferenze e le informazioni fornite. In ogni caso gli esempi rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 2005/29/CE. È importante che nell'ESIS si chiarisca al consumatore, se del caso, che il TAEG si basa su ipotesi e che potrebbe subire modifiche in modo che i consumatori possano tenerne conto quando confrontano i prodotti. È importante che il TAEG tenga conto di tutti i prelievi a titolo del contratto, siano essi pagati direttamente al consumatore o a un terzo per conto del consumatore.

(54)  Per assicurare la coerenza tra il calcolo del TAEG dei diversi tipi di credito le ipotesi assunte per il calcolo di forme simili di contratto di credito dovrebbero essere in linea generale coerenti. A questo riguardo le ipotesi della direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del TAEG(14), che modificano le ipotesi assunte per tale calcolo, dovrebbero essere incorporate. Benché non necessariamente tutte le ipotesi si applichino ai contratti di credito disponibili ora, l'innovazione dei prodotti in questo settore è dinamica ed è pertanto necessario disporre di ipotesi pertinenti. Inoltre, per il calcolo del TAEG, l'individuazione dei meccanismi di prelievo più comuni dovrebbe basarsi su previsioni ragionevoli quanto alla categoria di transazione più comunemente utilizzata dai consumatori per il tipo di prodotto offerto dal creditore in questione. Per i prodotti esistenti le previsioni dovrebbero basarsi sui dodici mesi precedenti.

(55)   È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula del relativo contratto. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito per la sua intera durata. In particolare la capacità del consumatore di servire e rimborsare integralmente il credito dovrebbe tenere conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad ammortamenti negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e dovrebbe essere considerata alla luce di altre spese periodiche, altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmi e attivi. È opportuno tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito proposto, come la riduzione di reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento o, laddove applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni negative del tasso di cambio. Mentre il valore del bene immobile è un elemento importante nella valutazione dell'importo del credito che può essere concesso al consumatore nel quadro di un contratto garantito, la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulla capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi nei termini del contratto. Di conseguenza la possibilità che il valore del bene immobile possa superare l'importo del credito o possa aumentare in futuro non dovrebbe costituire in generale condizione sufficiente per concedere il credito in questione. Tuttavia, se il fine del contratto di credito è costruire o rinnovare un bene immobile il creditore dovrebbe poter considerare questa possibilità. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a tali o altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e dovrebbero essere incoraggiati ad attuare i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale.

(56)  Per i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito creditizio di taluni tipi di contratti di credito possono essere necessarie disposizioni specifiche. Ad esempio nel caso di contratti di credito relativi all'acquisto di un bene immobile esplicitamente non destinato a essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza del consumatore o di un familiare del consumatore (contratto per acquisto a fini locativi), gli Stati membri dovrebbero poter specificare che il futuro reddito locativo sia preso in conto nella valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito. Negli Stati membri in cui questa precisazione non figura nelle disposizioni nazionali i creditori possono decidere di considerare una valutazione prudente del futuro reddito locativo. La valutazione del merito di credito non dovrebbe comportare il trasferimento al creditore della responsabilità del consumatore di successive inosservanze degli obblighi derivanti dal contratto di credito.

(57)  La decisione del creditore sulla opportunità di concedere il credito dovrebbe essere coerente con l'esito della valutazione del merito creditizio. Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire parte del rischio di credito a terzi non dovrebbe condurlo a ignorare le conclusioni della valutazione del merito di credito, rendendo disponibile un contratto di credito a un consumatore che probabilmente non sarà in grado di rimborsarlo. Gli Stati membri dovrebbero poter recepire questo principio chiedendo alle autorità competenti di adottare le misure del caso nell'ambito delle attività di vigilanza e di monitorare l'osservanza delle procedure di valutazione del merito di credito da parte dei creditori. Tuttavia, una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe tradursi nell'obbligo per il creditore di erogare il credito.

(58)   In linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Tali informazioni possono essere ottenute da varie fonti, tra cui il consumatore, e dovrebbero essere opportunamente verificate dal creditore prima di concedere il credito. Al riguardo i consumatori dovrebbero fornire le informazioni per facilitare la valutazione del merito di credito, in quanto la loro mancata comunicazione conduce al probabile rifiuto del credito richiesto, a meno che le informazioni possano essere ottenute altrimenti. Fatti salvi i contratti di diritto privato gli Stati membri dovrebbero assicurare che i creditori non possano risolvere un contratto di credito a motivo del fatto che, dopo la firma del contratto stesso, si sono resi conto che la valutazione del merito di credito era stata condotta scorrettamente a causa di informazioni incomplete all'epoca della valutazione. Non di meno ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità degli Stati membri di consentire ai creditori di risolvere il contratto di credito laddove si accerti che il consumatore ha fornito deliberatamente informazioni imprecise o false all'epoca della valutazione ovvero non ha intenzionalmente fornito informazioni che avrebbero portato a una valutazione negativa o laddove sussistano altre ragioni valide compatibili con il diritto dell'Unione. Se è vero che non sarebbe opportuno applicare sanzioni a un consumatore che non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni o che decidesse di interrompere la procedura di ottenimento di un credito non di meno gli Stati membri dovrebbero poter prevedere sanzioni nei casi in cui i consumatori forniscano consapevolmente informazioni incomplete o scorrette per ottenere una valutazione positiva del loro merito creditizio, in particolare quando informazioni complete e corrette avrebbero portato ad una valutazione negativa, e non siano pertanto nella condizione di rispettare i termini del contratto.

(59)  La consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella valutazione del merito di credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. I creditori dovrebbero poter consultare la banca dati per l'intera durata del credito, al solo scopo di individuare e valutare il potenziale di inadempimento. Per assicurare che sia usato per l'individuazione e la risoluzione tempestive dei rischi di credito nell'interesse del consumatore e non a fini di negoziati commerciali, tale consultazione della banca dati relativa ai crediti dovrebbe essere assoggettata ad adeguate garanzie. A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(15), i consumatori dovrebbero essere informati dai creditori della consultazione della banca dati relativa ai crediti prima della consultazione stessa e debbono avere il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti o trattati in modo illegittimo.

(60)  Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, sarebbe opportuno garantire a tutti i creditori - compresi gli enti creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali - a condizioni non discriminatorie, l'accesso a tutte le banche dati relative ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni, pertanto, non dovrebbero includere, per i creditori, il requisito di essere stabiliti come enti creditizi. Le condizioni di accesso, quali i costi per l'accesso alla banca dati o la necessità di fornire informazioni alla banca dati su base di reciprocità, dovrebbero continuare ad essere valide. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli intermediari del credito possono avere accesso a tali banche dati.

(61)  Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni in tale banca, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e fornire gli estremi della banca dati consultata e ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, ove giustificato, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. Se la decisione di respingere la richiesta di credito deriva da una valutazione di merito creditizio negativa, il creditore dovrebbe informare immediatamente del rifiuto il consumatore. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se richiedere ai creditori ulteriori precisazioni sui motivi del rifiuto. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme dell'Unione lo vietano, per esempio le disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato.

(62)  La presente direttiva tratta l'uso dei dati personali nel contesto della valutazione del merito di credito del consumatore. Per garantire la protezione dei dati personali, la direttiva 95/46/CE dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento dati svolte nel contesto di tali valutazioni. ▌

(63)  Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate costituisce un'attività separata che può, ma non deve necessariamente, essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere quando i servizi di consulenza sono o possono essere forniti loro e quando non lo sono e in che cosa consistono tali servizi. Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini "consulenza"e "consulenti", è opportuno che gli Stati membri possano vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze.

(64)  Per garantire che al consumatore vengano presentati ▌prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero attenersi a determinati standard. I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti offerti, quando i servizi di consulenza sono forniti dai creditori e dagli intermediari del credito vincolati, o dei prodotti disponibili sul mercato, quando i servizi di consulenza sono forniti dagli intermediari del credito non vincolati. Coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero potersi specializzare in determinati prodotti di "nicchia"- ad esempio i prestiti ponte - purché considerino una gamma di prodotti all'interno di quella particolare "nicchia" e la loro specializzazione in questi prodotti di "nicchia" sia resa nota al consumatore. In ogni caso, i creditori e gli intermediari del credito dovrebbero rivelare al consumatore se stanno fornendo un parere soltanto riguardo alla propria gamma di prodotti o a una gamma più ampia di prodotti reperibili sul mercato affinché il consumatore stesso comprenda i fondamenti della raccomandazione.

(65)  I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un'adeguata comprensione della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi ▌, a sua volta fondata sulle necessarie informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli sui rischi per la situazione del consumatore per l'intera durata del contratto di credito. Gli Stati membri dovrebbero poter chiarire come deve essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di servizi di consulenza.

(66)  La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello dell'Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore ▌o ▌restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all'indennizzo, quest'ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità delle norme nazionali in materia di indennizzo. L'indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore.

(67)  È importante assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori la natura degli impegni contratti nell'interesse della stabilità finanziaria e l'esistenza o meno di una certa flessibilità nel corso del contratto di credito. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul tasso debitore durante il rapporto contrattuale nonché nella fase precontrattuale. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre restrizioni o divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora il tasso debitore subisca modifiche, i consumatori abbiano diritto a ricevere una tabella di ammortamento aggiornata.

(68)  Benché gli intermediari del credito svolgano un ruolo essenziale nella distribuzione dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali nell'Unione, tra le disposizioni nazionali relative alle norme di comportamento per gli intermediari del credito e quelle relative alla vigilanza di questi ultimi sussistono differenze sostanziali, che ostacolano l'accesso e l'esercizio delle attività degli intermediari del credito sul mercato interno. Il fatto che gli intermediari del credito non possano operare liberamente in tutta l'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione creditizia, determinati standard a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio.

(69)   Prima di poter esercitare l'attività, gli intermediari del credito dovrebbero essere soggetti a una procedura di abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e soggetti a una vigilanza continua per assicurare che rispondano a rigorosi requisiti professionali attinenti almeno alla competenza, all'onorabilità e alla copertura della responsabilità civile professionale. ▌Tali requisiti dovrebbero applicarsi almeno a livello degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per l'abilitazione si applichino anche alle persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti dell'intermediario del credito. Gli Stati membri d'origine possono disporre ulteriori requisiti, ad esempio, l'onorabilità degli azionisti dell'intermediario del credito, ovvero che un intermediario del credito vincolato può essere vincolato a un solo creditore, laddove tali requisiti siano proporzionati e compatibili con altra normativa dell'Unione. Le informazioni relative all'intermediario del credito abilitato dovrebbero inoltre essere iscritte in un registro pubblico. Gli intermediari del credito vincolati che operano esclusivamente con un creditore sotto la sua totale e incondizionata responsabilità dovrebbero avere la possiblità di essere abilitati dall'autorità competente sotto il patrocinio del creditore per conto del quale agiscono Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o imporre restrizioni sull'assetto giuridico di taluni intermediari del credito, ossia se siano essi autorizzati ad agire esclusivamente come persona fisica o giuridica. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se iscrivere tutti gli intermediari del credito in un unico registro o se imporre registri diversi a seconda che l'intermediario del credito sia vincolato o agisca come indipendente. Inoltre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o imporre restrizioni quanto alla possibilità che gli intermediari del credito vincolati a uno o più creditori imputino compensi ai consumatori.

(70)  In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono decidere di utilizzare i servizi di rappresentati designati che agiscono a loro nome. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di applicare il regime specifico previsto dalla presente direttiva per i rappresentanti designati. Non di meno gli Stati membri dovrebbero essere liberi di non introdurre tale regime o di consentire ad altre entità di svolgere un ruolo comparabile a quello dei rappresentanti designati, purché tali entità siano assoggettate allo stesso regime degli intermediari del credito. Le norme sui rappresentanti designati di cui alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli Stati membri a consentire ai rappresentanti designati di operare nella rispettiva giurisdizione, a meno che tali rappresentanti siano considerati alla stregua di intermediari del credito ai sensi della direttiva stessa.

(71)  Al fine di garantire la vigilanza efficace delle autorità competenti sugli intermediari del credito, un intermediario del credito che sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha sede legale. Un intermediario del credito che non sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha la sede principale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero esigere che la sede principale di un intermediario del credito sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

(72)   I requisiti di abilitazione dovrebbero consentire agli intermediari del credito di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti. Anche nei casi in cui gli Stati membri decidano di abilitare tutti i singoli dipendenti dell'intermediario del credito, l'intenzione di svolgere un'attività di prestazione di servizi dovrebbe essere notificata sulla base dell'intermediario del credito piuttosto che del singolo dipendente. Tuttavia, benché la presente direttiva preveda un quadro che consente a tutti gli intermediari del credito abilitati, compresi gli intermediari del credito vincolati ad un solo creditore, di operare nell'intera Unione, la stessa non prevede tale quadro per i rappresentanti designati. In questo caso i rappresentanti designati che intendono operare in un altro Stato membro dovrebbero osservare i requisiti di abilitazione degli intermediari del credito stabiliti nella presente direttiva.

(73)  In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono operare in relazione a contratti di credito offerti da enti creditizi e da enti non creditizi. In linea di principio agli intermediari del credito abilitati dovrebbe essere consentito di operare nell'intero territorio dell'Unione. Tuttavia l'abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine non dovrebbe consentire agli intermediari del credito di fornire servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non è consentito operare.

(74)  Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che chi svolge attività di intermediazione del credito a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, ad esempio avvocati o notai, non sia soggetto alla procedura di abilitazione ai sensi della presente direttiva, purché tale attività professionale sia disciplinata e le norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo accessorio, di attività di intermediazione del credito. Tuttavia la deroga alla procedura di abilitazione di cui alla presente direttiva dovrebbe comportare che le persone in questione non possono beneficiare del regime di passaporto previsto dalla direttiva stessa. Le persone che presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o intermediario del credito a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, ad esempio segnalando l'esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell'offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente direttiva. Né dovrebbero essere considerati intermediari del credito ai sensi della presente direttiva i mutuatari che trasferiscono semplicemente un contratto di credito a un consumatore mediante una procedura di surrogazione senza svolgere alcuna altra attività di intermediazione del credito.

(75)  Per garantire la parità di condizioni tra i creditori e per promuovere la stabilità finanziaria - e in attesa di una maggiore armonizzazione - gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate per l'abilitazione e la vigilanza degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Secondo il principio di proporzionalità la presente direttiva non dovrebbe stabilire condizioni dettagliate per l'abilitazione o la vigilanza dei creditori che offrono tali contratti di credito ma che non sono enti creditizi secondo la definizione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento(16). Il numero di tali enti operanti nell'Unione è attualmente limitato, come del resto è la loro quota di mercato ed il numero di Stati membri nei quali operano, in particolare dopo la crisi finanziaria. Per la stessa ragione, la presente direttiva non dovrebbe prevedere l'introduzione di un regime di passaporto per tali enti.

(76)  È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(77)  Per la risoluzione di controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi di cui alla presente direttiva tra i creditori e i consumatori, nonché tra gli intermediari del credito e i consumatori, i consumatori dovrebbero avere accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione a tali procedure alternative di risoluzione delle controversie non sia opzionale per creditori e intermediari del credito. Per assicurare il buon funzionamento delle procedure alternative di risoluzione delle controversie in caso di attività transnazionale gli Stati membri dovrebbero disporre che gli organi preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie cooperino e incoraggiarli in tal senso. In tale contesto gli organi degli Stati membri preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a FIN-NET, una rete di strumenti extragiudiziali nazionali per la risoluzione delle controversie tra consumatori e fornitori di servizi nel settore finanziario.

(78)  Al fine di assicurare un'armonizzazione coerente e per tener conto dello sviluppo dei mercati dei contratti di credito, dell'evoluzione dei prodotti creditizi o delle condizioni economiche e per dare ulteriori spiegazioni su alcuni dei requisiti contenuti nella presente direttiva, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE relativamente alla modifica della formulazione standard o delle istruzioni per la compilazione degli ESIS e alla modifica delle osservazioni o all'aggiornamento delle ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio

(79)  Per far sì che gli intermediari del credito possano prestare più facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell'abilitazione degli intermediari del credito dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)(17), o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell'ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.

(80)  Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente direttiva, agire mediante richiesta ai tribunali competenti a pronunciare una decisione giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l'applicazione di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare l'osservanza degli obblighi di ampia portata previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti a far rispettare la protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva.

(81)  Il funzionamento efficiente della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, una valutazione del rispetto e dell'impatto della presente direttiva, una valutazione dell'adeguatezza del suo ambito di applicazione, un'analisi della fornitura di contratti di credito da parte di enti non creditizi, una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per gli enti non creditizi e una valutazione della necessità di introdurre altri diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito ▌.

(82)  Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli al funzionamento del mercato interno. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dei contratti di credito per beni immobili residenziali efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello elevato di protezione del consumatore, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, in ragione dell'efficacia dell'azione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83)  Gli Stati membri possono decidere di recepire taluni aspetti della presente direttiva nel diritto nazionale con norme prudenziali, ad esempio la valutazione del merito di credito del consumatore, mentre altri sono recepiti dalla legislazione contro le frodi o dal diritto civile o penale, ad esempio gli obblighi dei mutuatari responsabili.

(84)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(18), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

(85)  Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 25 luglio 2011(19) sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(20),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e autorità competenti

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti ▌ nei quali rientrano i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso l'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di norme efficaci per la sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi.

Articolo 2

Livello di armonizzazione

1.  La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'allegato II, parte A, con riguardo a informazioni precontrattuali di base tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), e all'articolo 17, paragrafi da 1 a 5,7 e 8, e all'allegato I con riguardo a una norma dell'Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica ai ▌:

a)  contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali; e

b)  contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile ▌ edificato o progettato.

2.  La presente direttiva non si applica ai:

a)  contratti di credito della tipologia "equity release" in cui il creditore:

i)  versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla futura vendita di un bene immobile residenziale o di un diritto relativo a un bene immobile residenziale e

ii)  non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici della vita del consumatore, come definiti dagli Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al creditore di risolvere il contratto di credito;

b)  contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello vigente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

c)  contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito;

d)  contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

e)  contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;

f)  contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a).

3.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare:

a)  gli articoli 11 e14 e l'allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto connesso a beni immobili residenziali, non finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE;

b)  la presente direttiva ai contratti di credito relativi all'acquisto di un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;

c)  la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

d)  la presente direttiva ai prestiti ponte;

e)  la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE.

4.  Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera b), garantiscono l'applicazione di un quadro adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.

5.  Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera c) o e), garantiscono l'applicazione di adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva informazioni tempestive circa le caratteristiche principali, i rischi e i costi di tali contratti di credito nella fase precontrattuale e che la pubblicità di tali contratti di credito sia corretta, chiara e non ingannevole.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)  "consumatore": un consumatore quale definito all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

2)  "creditore": una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere crediti rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale;

3)  "contratto di credito": un contratto in base al quale il creditore ▌ concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;

4)  "servizio accessorio": un servizio ▌ offerto al consumatore ▌ in combinazione con il contratto di credito;

5)  "intermediario del credito": una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente -direttamente o indirettamente- un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo economico pattuito:

a)  presenta o propone contratti di credito ▌ ai consumatori;

b)  assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito ▌ diverse da quelle di cui alla lettera a), o

c)  conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore;

6)  "gruppo": un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese(21);

7)  "intermediario del credito vincolato": un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di:

a)  un solo creditore,

b)  un solo gruppo, o

c)  un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato;

8)  "rappresentante designato": una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 che agisce per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest'ultimo;

9)  "ente creditizio": un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)  "ente non creditizio": un creditore che non è un ente creditizio;

11)  "personale": ▌

a)  le persone fisiche che lavorano per il creditore o l'intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di cui alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;

b)  le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno contatti con i consumatori nell'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;

c)  le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a) e b);

12)  "importo totale del credito": l'importo totale del credito definito all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48/CE;

13)  "costo totale del credito per il consumatore": il costo totale del credito per il consumatore quale definito all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni immobili se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;

14)  "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare": l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48/CE;

15)  "tasso annuo effettivo globale" (TAEG): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore;

16)  "tasso debitore": il tasso debitore quale definito all'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE;

17)  "valutazione del merito creditizio": la valutazione delle prospettive di restituzione dei debiti risultanti dal contratto di credito;

18)  "supporto durevole": il supporto durevole quale definito all'articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48/CE;

19)  "Stato membro d'origine":

a)  se il creditore o l'intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale ▌;

b)  se il creditore o l'intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

20)  "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui il creditore o l'intermediario del credito ha una succursale o presta servizi;

21)  "servizi di consulenza": le raccomandazioni personali fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 5;

22)  "autorità competente": l'autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5;

23)  "prestito ponte": un contratto di credito che non ha durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile;

24)  "passività o garanzia contingente": un contratto di credito che funziona da garanzia per un'altra operazione separata ma accessoria, in cui il capitale assicurato da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi contingenti specificati nel contratto;

25)  "contratto di credito in regime di shared equity (quota condivisa)": un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente.

26)  "pratica di vendita abbinata": l'offerta o la vendita di un contratto di credito sotto forma di pacchetto con altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia reso disponibile al consumatore separatamente;

27)  "pratica di vendita aggregata": l'offerta o la vendita di un contratto di credito sotto forma di pacchetto con altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori;

28)  "prestito in valuta estera": un contratto di credito in cui il credito:

a)  è denominato in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce il suo reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, o

b)  è denominato in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede.

Articolo 5 ▌

Autorità competenti

1.  Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e l'attuazione della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di applicazione e delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.

Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti designati.

2.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.

3.  Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione e l'attuazione degli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano una delle seguenti autorità o entrambe:

a)  autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

b)  autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le normative, le disposizioni regolamentari o amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come richiesto dalla presente direttiva.

4.  Gli Stati membri informano la Commissione e l'ABE circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque al più tardi il ...(22).

5.  Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:

a)  direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie, o

b)  mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie fosse respinta, salvo per gli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35.

6.  Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

7.  La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.

Capo 2

Educazione finanziaria

Articolo 6

Educazione finanziaria dei consumatori

1.  Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un'assunzione di prestiti e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sull'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.

2.  La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.

Capo 3

Condizioni applicabili ai creditori, agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati

Articolo 7

Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori

1.  Gli Stati membri esigono che ▌ il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato, quando creano prodotti creditizi o concedono prestiti, fungono da intermediario in relazione a prestiti o forniscono servizi di consulenza relativi a prestiti e, se del caso, servizi accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito, agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. In relazione alla concessione di prestiti, alla funzione di intermediazione in relazione a prestiti o alla fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni sua richiesta particolare e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza relativi a prestiti, l'attività si basa inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a).

2.  Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito ▌, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale e i loro rappresentanti designati non impediscano il rispetto dell'obbligo ▌ enunciato al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

a)  la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore;

b)  la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la retribuzione non sia subordinata al numero o alla percentuale di domande accolte.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e, in particolare, non sia subordinata agli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.

5.  Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito.

Articolo 8

Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del disposto della presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.

Articolo 9

Requisiti di conoscenza e competenza per il personale

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati impongano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per creare, proporre o erogare contratti di credito, svolgere attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o fornire servizi di consulenza. Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio, ▌ è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio.

2.  Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri d'origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati conformemente ai principi di cui all'allegato III.

3.  Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri servizi nel territorio di uno o più altri Stati membri

i)  attraverso una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale di una succursale;

ii)  in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale conformemente all'allegato III, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono stabilire i requisiti di conoscenza e competenza minimi per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, punto 1, lettere b), c), e) e f).

4.  Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori, agli intermediari del credito o ai rappresentanti designati l'obbligo di fornire tutte le prove che l'autorità competente ritenga necessarie per consentire detta vigilanza.

5.  Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità competenti degli Stati membri ospitante e d'origine cooperano strettamente per la vigilanza e l'applicazione efficaci dei requisiti di conoscenza e competenza minimi dello Stato membro ospitante. A tal fine possono delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.

Capo 4

Informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito

Articolo 10

Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing

Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito ▌ siano corrette, chiare e non ingannevoli ▌. In particolare, sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.

Articolo 11

Informazioni di base da includere nella pubblicità

1.  Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito ▌ che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del TAEG nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.

2.  Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa e graficamente evidenziata ▌:

a)  l'identità del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato;

b)  se del caso, il fatto che il ▌ contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali;

c)  il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;

d)  l'importo totale del credito;

e)  il TAEG, che deve avere una rilevanza grafica all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;

f)  se del caso, la durata del contratto di credito;

g)  se del caso, l'importo delle rate;

h)  se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;

i)  se del caso, il numero delle rate.

j)  se del caso, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare.

3.  Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a), b) o j) sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. Gli Stati membri introducono criteri per la definizione di "esempio rappresentativo".

4.  Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio ▌, in particolare un'assicurazione, sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al TAEG.

5.  Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del mezzo utilizzato per la pubblicità.

6.  Gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione di un'avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.

7.  Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.

Articolo 12

Pratiche di vendita abbinata e aggregata

1.  Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma vietano le pratiche di vendita abbinata.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore:

a)  l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento;

b)  l'acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto che principalmente offre all'investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito;

c)  la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di shared equity (quota condivisa) per ottenere il credito.

3.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di vendita abbinata qualora il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi dei pertinenti prodotti offerti sul mercato. Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo ...(23).

4.  Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa avente un legame con il contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza abbia un livello di garanzia equivalente a quello proposto dal creditore.

Articolo 13

Informazioni generali

1.  Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito vincolati o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento ▌ informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito non vincolati rendano disponibili le informazioni generali.

Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:

a)  l'identità e l'indirizzo geografico dell'emittente delle informazioni;

b)  gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;

c)  le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro;

d)   la possibile durata dei contratti di credito;

e)  ▌ i tipi di ▌ tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un ▌ tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore

f)  qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un'indicazione della valuta o delle valute estere, compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;

g)   un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG;

h)  un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;

i)  la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);

j)  se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che la conformità alle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto di credito;

k)  ▌ una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;

l)  l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;

m)  un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e

n)  un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.

2.  gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze pertinenti in uno Stato membro. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.

Articolo 14

Informazioni precontrattuali

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore ▌ le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito:

a)  senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 20, e

b)  in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta.

2.  Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante l'ESIS di cui all'allegato II.

3.  Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un ESIS se

a)  non è stato fornito alcun ESIS in precedenza al consumatore o

b)  le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nell'ESIS precedentemente fornito.

4.  Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria dell'ESIS prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l'obbligo di fornire nuovamente l'ESIS solo se è soddisfatto il paragrafo 3, lettera b).

5.  Gli Stati membri che prima del …(24) hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all'allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al …(25)*.

6.  Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore avrà il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata ▌.

Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.

Se uno Stato membro dispone un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito,

a)  l'offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione, e

b)  il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.

Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.

Se il tasso debitore o altri costi applicabili all'offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o altri strumenti di finanziamento a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto dichiarato nell'offerta a seconda del valore dell'obbligazione sottostante o altro strumento di finanziamento a lungo termine.

Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non si applica.

7.  Solo una volta fornito almeno l'ESIS prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato che ha fornito l'ESIS al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

8.  Gli Stati membri non modificano il modello ESIS salvo per quanto previsto nell'allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato possano fornire al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato all'ESIS.

9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 riguardo alla modifica della formulazione standard dell'allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano stati immessi in commercio prima del ...(26). Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura o il formato dell'ESIS.

10.  Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all'allegato II, parte A, sezioni da 2 a 5, della presente direttiva.

11.  Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca ▌ al consumatore una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore. Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore.

Articolo 15

Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati

1.  Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello svolgimento di qualsiasi delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a)  l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;

b)  il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;

c)   qualora l'intermediario del credito sia vincolato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Qualora sia vincolato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, l'intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. L'intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4;

d)  qualora l'intermediario del credito offra servizi di consulenza;

e)   il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso;

f)  le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;

g)   se del caso, l'esistenza e, se noto, l'importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare ▌ all'intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l'importo non sia noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nell'ESIS.

2.  Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito non vincolati ma che ricevono commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni.

3.  Se l'intermediario del credito addebita un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte.

4.  Gli Stati membri dispongono che l'intermediario del credito comunichi al creditore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, ai fini del calcolo del TAEG.

5.  Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle comunicazioni prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.

Articolo 16

Spiegazioni adeguate

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. ▌

Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare:

a)  le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:

i)  dell'articolo 14 nel caso dei creditori;

ii)  degli articoli 14 e 15 nel caso degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati;

b)  le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti;

c)  gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore, e

d)  quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se ciascuno dei componenti del pacchetto può essere disdetto separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.

2.  Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che la fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.

Capo 5

Tasso annuo effettivo globale

Articolo 17

Calcolo del TAEG

1.  Il TAEG ▌ è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato I.

2.  I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare ▌ operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore qualora sia obbligatorio aprire o mantenere un conto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte sul mercato.

3.  Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

4.  Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel TAEG ma non quantificabili al momento del calcolo, il TAEG è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla conclusione del contratto.

5.  Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso debitore fisso in relazione al periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il calcolo dell'ulteriore TAEG esemplificativo comunicato nell'ESIS copre solo il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine del periodo per il quale è stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia rimborsato.

6.  Se il contratto di credito consente di modificare il tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno tramite l'ESIS delle possibili conseguenze delle modifiche sugli importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un'avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni. Questa disposizione non si applica ai contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato al fine di concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, per il quale è previsto nell'ESIS un ulteriore TAEG esemplificativo.

7.  Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all'allegato I sono utilizzate per il calcolo del TAEG.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modificare ▌ le osservazioni o aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG di cui all'allegato I, in particolare nei casi in cui le osservazioni o ipotesi di cui al presente articolo e all'allegato I non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il TAEG o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato.

Capo 6

Valutazione del merito creditizio

Articolo 18

Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore proceda ad una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi assunti con il contratto di credito.

2.  Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione siano istituite, documentate e tenute aggiornate.

3.  La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente sul fatto che il valore del bene immobile residenziale sia superiore all'importo del credito né sull'assunto che il bene immobile residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del contratto di credito non sia costruire o rinnovare il bene immobile residenziale.

4.  Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un contratto di credito con un consumatore, il creditore non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni ai sensi dell'articolo 20.

5.  Gli Stati membri assicurano che:

a)  il creditore liquidi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito;

b)  conformemente all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in anticipo il consumatore che sarà consultata una banca dati;

c)  quando la richiesta di credito viene respinta ▌ il creditore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il rifiuto è basato sul risultato della consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di detta consultazione e indica gli estremi della banca dati consultata.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché ▌ il merito creditizio del consumatore venga rivalutato sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito supplementare fosse previsto e incluso della valutazione del merito creditizio originaria.

7.  Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

Articolo 19

Valutazione dei beni immobili

1.  Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio norme di valutazione dei beni immobili affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali norme quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l'applicazione di tali norme quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare in archivio a cura del creditore.

Articolo 20

Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore

1.  La valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all'intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile.

2.  Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano cura di fornire le necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per consentire l'esecuzione della valutazione del merito creditizio.

3.  Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase precontrattuale ▌ le necessarie informazioni e prove documentali ▌ provenienti da fonti indipendenti verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il quale devono essere trasmesse. Tale richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un'adeguata valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete.

Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da parte del creditore qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni.

4.  Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della necessità di fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, e che tali informazioni siano sufficientemente complete per condurre un'adeguata valutazione del merito creditizio. Il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del ▌ merito creditizio, il credito non può essere accordato. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

5.  Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE ▌, in particolare l'articolo 6.

Capo 7

Accesso alle banche dati

Articolo 21

Accesso alle banche dati

1.  Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l'accesso ▌da tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discriminatorie.

2.  Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da agenzie di valutazione del merito creditizio sia ai registri pubblici.

3.  Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

Capo 8

Servizi di consulenza

Articolo 22

Standard in materia di servizi di consulenza

1.  Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore.

2.  Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a)  se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), o un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c), in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata;

b)  se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali.

3.  Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9 gli Stati membri provvedono affinché:

a)  i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto ▌;

b)  i creditori, gli intermediari del credito vincolati o i rappresentanti di intermediari del credito vincolati prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;

c)  gli intermediari del credito non vincolati o i rappresentanti di intermediari del credito non vincolati prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;

d)  i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse del consumatore:

i)  informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore e

ii)  raccomandando contratti di credito adeguati conformemente alle lettere a), b) e c); e

e)  i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata.

4.  Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente" o simili quando i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli intermediari del credito vincolati o dai rappresentanti designati di intermediari del credito vincolati.

Se non vietano l'utilizzo dei termini "consulenza" e "consulente", gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:

a)  i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato e

b)  i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori.

Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,

Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione "consulenza indipendente" o "consulente indipendente" da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.

5.  Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.

6.  Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:

a)  svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono lo svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi;

b)  prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e sono curatori fallimentari, se tale attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale; o

c)  prestano servizi di consulenza e non sono creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva.

Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di prestare servizi per l'intero territorio dell'Unione.

7.  Il presente articolo fa salvi l'articolo 16 e la competenza degli Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.

Capo 9

Prestiti in valuta estera e tassi di interesse variabili

Articolo 23

Prestiti in valuta estera

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, se il contratto di credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di credito, in modo da assicurare almeno che:

a)  il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa alle condizioni specificate; o

b)  esistano altre disposizioni volte a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto ai sensi del contratto di credito.

2.  La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a), è:

a)  quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valutazione di merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito; o

b)  quella dello Stato membro in cui il consumatore era residente al momento della conclusione del contratto di credito o è attualmente residente.

Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse.

3.  Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato nel contratto di credito.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché, se un consumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il valore dell'importo totale o delle rate periodiche residui a carico del consumatore vari di oltre il 20% rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. L'avvertenza informa il consumatore dell'aumento dell'importo totale dovuto dal consumatore, stabilisce, se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra altri eventuali meccanismi applicabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consumatore.

5.  Gli Stati membri possono disciplinare ulteriormente i prestiti in valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non sia applicata retroattivamente.

6.  Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nell'ESIS e nel contratto di credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20%, l'ESIS include un esempio illustrativo dell'impatto di una fluttuazione del 20% sul tasso di cambio.

Articolo 24

Crediti a tasso variabile

Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che:

a)  ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e

b)  gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori.

Capo 10

Buona esecuzione dei contratti di credito e diritti connessi

Articolo 25

Estinzione anticipata

1.  Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia ▌ il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2.  Gli Stati membri possono provvedere affinché l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.

3.  Gli Stati membri possono prevedere ▌ che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione al consumatore. A tale riguardo, l'indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l'indennizzo non possa superare un determinato livello o sia concesso soltanto per un certo periodo.

4.  Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio alla ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.

5.  Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all'esistenza di un interesse legittimo del consumatore.

Articolo 26

Mercati flessibili e affidabili

1.  Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il credito con garanzia reale sia esigibile da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.

Articolo 27

Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrqno gli effetti della modifica. L'informazione comprende almeno l'importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto effettivo e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.

2.  Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all'importo delle nuove rate periodiche.

3.  I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del...(27).

4.  Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa divenga effettiva, il creditore provvede, in tempo utile prima dell'asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto durevole dell'imminente procedura e a fornire un'indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.

Articolo 28

Morosità e pignoramenti

1.  Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di pignoramento.

2.  Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dai costi sostenuti a causa dell'inadempimento.

3.  Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.

4.  Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.

5.  Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato.

Se a seguito di una procedura di pignoramento rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che siano poste in essere misure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori.

Capo 11

Requisiti per lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito e rappresentanti designati

Articolo 29

Abilitazione degli intermediari del credito

1.  Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati ▌ per l'esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o per la prestazione di servizi di consulenza da un'autorità competente nel loro Stato membro d'origine. Se uno Stato membro consente di designare i rappresentanti di cui all'articolo 31, tale rappresentante designato non necessita di un'abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché l'abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all'articolo 9:

a)  gli intermediari del credito sono in possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, per gli intermediari del credito vincolati, lo Stato membro di origine può prevedere che tale assicurazione o analoga garanzia possa essere fornita da un creditore per conto del quale l'intermediario del credito è autorizzato ad operare.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche di regolamentazione che stipulano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione entro...(28). L'ABE riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la prima volta entro...(29)*e successivamente ogni due anni;

b)  una persona fisica stabilita come intermediario del credito, i membri del consiglio di amministrazione di un intermediario del credito stabilito in qualità di persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha un consiglio di amministrazione possiedono il requisito dell'onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;

c)  una persona fisica stabilita in qualità di intermediario del credito, i membri del consiglio di amministrazione di un intermediario del credito stabilito in qualità di persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha un consiglio di amministrazione hanno un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione ai contratti di credito. Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di conoscenza e competenza conformemente ai principi di cui all'allegato III.

3.  Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso richiesti.

4.  Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, siano inseriti in un registro presso un'autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea.

Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni:

a)  i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell'attività di intermediazione. Gli Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che svolgono una funzione a contatto con la clientela in un'impresa che esercita l'attività di intermediazione del credito;

b)  gli Stati membri in cui l'intermediario del credito esercita l'attività in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi e di cui l'intermediario del credito ha informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 32, paragrafo 3;

c)  se l'intermediario del credito sia vincolato o meno.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 30 garantiscono che il registro indichi il creditore a nome del quale agisce l'intermediario del credito vincolato.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 31 garantiscono che il registro indichi l'intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del credito vincolato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.

5.  Gli Stati assicurano che:

a)  ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso Stato membro nel quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione nazionale),

b)  un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è una persona giuridica ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività principale.

6.  Ogni Stato membro crea uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

L'ABE pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello.

7.  Gli Stati membri d'origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 1 bis. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 e 31.

8.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, se svolgono tali attività a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività.

9.  Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un'autorizzazione in conformità della direttiva 2013/36/UE né ad altri istituti finanziari che, a norma del proprio diritto nazionale, sono soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.

Articolo 30

Intermediari del credito vincolati a un solo creditore

1.  Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del credito vincolati indicati nell'articolo 4, punto 7, lettera a), di essere abilitati dalle autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale agisce, a titolo esclusivo, l'intermediario del credito vincolato.

In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dall'intermediario del credito vincolato che agisce a nome del creditore nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli intermediari del credito vincolati rispondano almeno ai requisiti professionali di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

2.  Fatto salvo l'articolo 34, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito vincolati specificati all'articolo 4, punto 7, lettera a), in modo che continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dell'intermediario del credito vincolato e del suo personale.

Articolo 31

Rappresentanti designati

1.  Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati.

Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito vincolato specificato all'articolo 4, punto 7, lettera a), il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce a nome di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. In altri casi l'intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce a nome dell'intermediario del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2.  Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappresentanti designati rispondano almeno ai requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l'assicurazione della responsabilità civile professionale o analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire.

3.  Fatto salvo l'articolo 34, gli intermediari del credito controllano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.

4.  Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un registro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.

Articolo 32

Libertà di stabilimento ▌ e libertà di prestazione di servizi ▌ da parte di intermediari del credito

1.  L'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati dall'abilitazione, a condizione che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in relazione a contratti di credito offerti da entie non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non creditizi non è permesso operare.

2.  Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 31 non è permesso svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è permesso operare.

3.  Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale lo comunica alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine.

Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati l'intenzione dell'intermediario del credito e, contestualmente, informano della notificazione l'intermediario interessato. Notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i creditori a cui l'intermediario del credito è vincolato e se i creditori assumano la responsabilità piena e incondizionata per le attività dell'intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro.

L'intermediario del credito può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della notificazione di cui al secondo comma.

4.  Prima che la succursale dell'intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza sull'intermediario del credito in conformità all'articolo 34 e indicano all'intermediario del credito, se del caso, le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

Articolo 33

Revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito

1.  L'autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l'abilitazione concessa a un intermediario del credito conformemente all'articolo 29 se tale intermediario del credito:

a)  rinuncia espressamente all'abilitazione o non ha svolto né attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'abilitazione in tali casi;

b)  ha ottenuto l'abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)  non risponde più ai requisiti cui è subordinata l'abilitazione;

d)  rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva;

e)  ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio degli intermediari del credito.

2.  Qualora l'abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro senza indebito ritardo.

Articolo 34

Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le attività correnti degli intermediari del credito siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Gli Stati membri d’origine stabiliscono che gli intermediari del credito vincolati siano soggetti a vigilanza direttamente o nell'ambito della vigilanza del creditore a nome del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di un'autorizzazione in conformità della direttiva 2013/36/UE o altro istituto finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'intermediario del credito vincolato è direttamente soggetto a vigilanza.

Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti conformemente all'articolo 31 assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza condotta sull'intermediario del credito per conto del quale agiscono.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale hanno la responsabilità di accertarsi che i servizi prestati dall'intermediario del credito nel suo territorio soddisfino gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito con una succursale nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro stesso in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono che l'intermediario del credito interessato ponga fine alla sua situazione irregolare.

Se l'intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, se necessario, per impedire a detto intermediario del credito di avviare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo.

Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, può rinviare la questione all'ABE e richiederne l’assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri in cui la succursale è ubicata hanno il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla succursale.

4.  Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario del credito operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate.

Se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dall'accertamento di tali elementi o se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, un intermediario del credito persiste nell'agire in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei mercati, l'intermediario del credito vincolato:

a)  dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo all'intermediario del credito in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l'EBA sono informate di tali misure senza indebito ritardo;

b)  può rinviare la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

5.  Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito abilitato in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, nell'esercizio delle loro competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale.

6.  La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze degli Stati membri in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.

Capo 12

Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Articolo 35

Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l'inserimento dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente.

Capo 13

Cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri

Articolo 36

Obbligo di cooperazione

1.  Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.

2.  Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti designate in conformità dell'articolo 5, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per la finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

L'autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno divulgate ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.

4.  Un'autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un'indagine o in un'attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:

a)  l'indagine, la verifica in loco, l'attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

b)  sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato;

c)  le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.

Articolo 37

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell'ABE la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l'assistenza dell'ABE ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell'ABE.

Capo 14

Disposizioni finali

Articolo 38

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa che sarà applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 39

Meccanismi di risoluzione delle controversie

1.  Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie riguardanti i consumatori con i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati in relazione a contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano ▌ che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati.

2.  Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito.

Articolo 40

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo ▌ 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (30).

3.  La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio ▌.

Articolo 41

Natura vincolante della presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che:

a)  i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della presente direttiva;

b)  le disposizioni adottate per il recepimento alla presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 42

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il …(31), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Qualora i documenti a corredo della notifica delle disposizioni di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità di tali disposizioni a determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento della presente direttiva e sull'attuazione di tali disposizioni e.

2.  Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere da ...*.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 43

Disposizioni transitorie

1.  La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del ...(32).

2.  Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, prima del...(33) e che non sono stati ancora abilitati conformemente alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di origine che recepisce la presente direttiva possono continuare a svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al ...(34)*. Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può svolgere le attività soltanto all'interno del suo Stato membro d'origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti giuridici degli Stati membri ospitanti.

3.  I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate dalla presente direttiva prima del...(35)** si conformano alla normativa nazionale che recepisce l'articolo 9 entro il...**.

Articolo 44

Clausola di riesame

1.  La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il...(36). Il riesame valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.

Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti:

a)  una valutazione dell'uso dell'ESIS, della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso;

b)  un'analisi delle altre informazioni precontrattuali;

c)  un'analisi dell'attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori;

d)  un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;

e)  una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;

f)  una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di credito.

g)  una valutazione dell'attualità dell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di credito alternative;

h)  una valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili residenziali;

i)  una valutazione della disponibilità di dati sull'andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei dati;

j)  una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore all'importo massimo precisato nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva;

k)  una valutazione dell'adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

l)  una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi.

Articolo 45

Ulteriori iniziative in materia di concessione e accensione responsabili di mutui

Entro il …(37) la Commissione presenta una relazione esauriente intesa a valutare le sfide più generali poste dal sovraindebitamento privato direttamente connesso all'attività creditizia. Tale relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui registri dei crediti e la possibilità di sviluppare mercati più flessibili e affidabili. Essa è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 46

Modifica della direttiva 2008/48/CE

All’articolo 2 della direttiva 2008/48/CE è inserito il paragrafo seguente:"

"2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica a contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore a 75 000 EUR.".

"

Articolo 47

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 48

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

I.  Equazione di base che esprime l’equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall’altro

L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:20130910-P7_TA(2013)0341_IT-p0000001.png

dove

—  X è il TAEG

 m è il numero d'ordine dell'ultimo prelievo

—  k è il numero d'ordine di un prelievo, sicché 1 ≤ k ≤ m

 Ck è l'importo del prelievo numero k

—  tk è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun prelievo successivo, sicché t1 = 0

—  m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o pagamento di spese

—  l è il numero d'ordine di un rimborso o pagamento di spese

 Dl è l'importo di un rimborso o pagamento di spese

—  s1 designa l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

a)  Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b)  La data iniziale è quella del primo prelievo.

c)  Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o dodici mesi identici, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Gli intervalli tra le date usate nei calcoli che non possono essere espressi sotto forma di unità di settimane, mesi o anni, sono espressi sotto forma di unità di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:

i)  è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;

ii)  i periodi uguali e quindi i giorni sono contati a ritroso fino alla data del prelievo iniziale;

iii)  la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.

d)  Il risultato del calcolo è espresso con un'accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del decimale precedente è aumentata di uno.

e)  È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (Ak) che saranno positivi o negativi, ossia rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, vale a dire:

20130910-P7_TA(2013)0341_IT-p0000002.png

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

II.  Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG

a)  Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero.

b)  Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità più comunemente utilizzata per questo tipo di contratto di credito.

c)  Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prescrive tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l'importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo.

d)  Se sono offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese più elevati siano il tasso debitore e le spese per l’intera durata del contratto di credito.

e)  Nel caso dei contratti di credito per i quali è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un indicatore convenuto o a un tasso di riferimento interno, il calcolo del TAEG si basa sull’assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell’indicatore o del tasso di riferimento interno convenuto in quel momento, ma non inferiore al tasso debitore fisso.

f)  Se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 170 000 EUR. Nel caso dei contratti di credito diversi, da passività o garanzie potenziali la cui finalità non è l'acquisto o la conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile residenziale o un terreno, scoperti, carte di debito differito o carte di credito, tale limite massimo si considera fissato a 1 500 EUR.

g)  Nel caso di contratti di credito diversi da scoperti, prestiti ponte, contratti di credito in regime di shared equity, passività o garanzie potenziali e contratti di credito a durata indeterminata indicati nelle ipotesi di cui alle lettere i), j), k), l) e m):

i)  se la data o l’importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l’importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;

ii)  se l'intervallo tra la data del primo prelievo e la data del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore non può essere determinato, si considera l'intervallo più breve.

h)  se la data o l’importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi di cui alle lettere g), i), j), k), l) e m) si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:

i)  gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;

ii)  le spese diverse dagli interessi espresse come somma unica sono pagate alla data di conclusione dell’accordo di credito;

iii)  le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l’importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;

iv)  il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri.

i)  In caso di concessione di scoperto, si considera che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, il TAEG è calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi.

j)  In caso di concessione di un prestito ponte, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata del contratto di credito non è nota, il TAEG è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di dodici mesi.

k)  Nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da una concessione di scoperto e da un prestito ponte, si presume:

i)  nel caso di contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile residenziale, che il credito sia fornito per un periodo di venti anni a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento finale da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri; nel caso di contratti di credito non finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su beni immobili residenziali o che sono prelevati mediante carte di debito differito o carte di credito, che tale periodo sia di un anno;

ii)  che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presume che i successivi prelievi e rimborsi dell’intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo;

l)  nel caso di passività o garanzie potenziali:

i)  si presume che l'importo totale del credito sia prelevato per intero in un unico importo alla data più prossima tra:

a)  la data del prelievo più recente consentita nel quadro del contratto di credito che costituisce la fonte potenziale della passività contingente o della garanzia; o

b)  nel caso di un contratto di credito aperto, al termine del periodo iniziale precedente al rinnovo del contratto.

m)  Nel caso di contratti di credito in regime di shared equity:

i)  i pagamenti dei consumatori si considerano avvenuti nell'ultima data o nelle ultime date consentite nel quadro del contratto di credito;

ii)  gli aumenti percentuali del valore del bene immobile residenziale che garantisce il contratto di credito in regime di shared equity, e il tasso di qualsiasi indice dell'inflazione cui si faccia riferimento nel contratto, si ritengono pari alla percentuale più alta tra l'attuale tasso di inflazione obiettivo della banca centrale e il livello di inflazione dello Stato membro in cui il bene immobile residenziale si trova al momento della conclusione del contratto di credito o 0% se tali percentuali sono negative.

ALLEGATO II

Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS)

PARTE A

Il testo contenuto in questo modello è riportato nell'ESIS. Le indicazioni tra parentesi quadre sono sostituite con le informazioni pertinenti. Le istruzioni per la compilazione dell'ESIS da parte del creditore o, se del caso, l'intermediario del credito sono contenute nella parte B.

Ogniqualvolta ricorrono i termini 'se applicabile', il creditore fornisce le informazioni richieste se pertinenti al contratto di credito. Se le informazioni non sono pertinenti al contratto di credito, il creditore cancella le informazioni corrispondenti o l’intera sezione (per esempio, nei casi in cui la sezione non è applicabile). Se è cancellata l'intera sezione, la numerazione delle sezioni del prospetto ESIS è adattata di conseguenza.

Le informazioni che seguono sono fornite in un documento unico. Il carattere tipografico utilizzato è chiaramente leggibile. Le informazioni che si desidera evidenziare compaiono in grassetto, in ombreggiato o in caratteri tipografici più grandi. Tutte le avvertenze sui rischi applicabili sono messe in evidenza.

Modello ESIS

(Testo introduttivo)

Il presente documento è stato redatto per [nome del consumatore] in data [data odierna].

Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni da Lei fornite finora e alle condizioni attuali del mercato finanziario.

Le informazioni di seguito fornite sono valide fino al [data di scadenza] (se applicabile) a parte il tasso di interesse e altri costi. Dopo tale data le informazioni potrebbero variare in linea con le condizioni di mercato.

(se applicabile) Il presente documento non implica alcun obbligo da parte del [nome del creditore] di concedere un mutuo.

1.  Soggetto erogante

[nome]

[numero telefonico]

[indirizzo geografico]

(facoltativo) [indirizzo di posta elettronica]

(facoltativo) [numero di fax]

(facoltativo) [indirizzo del sito web]

(facoltativo)[persona/punto di contatto]

(se applicabile, informazioni relative all'eventuale fornitura di servizi di consulenza:) [("Avendo valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo l'assunzione di questo mutuo"/"Non Le raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa operare una scelta.")]

2.  (se applicabile) Intermediario del credito:

[nome]

[numero telefonico]

[indirizzo geografico]

(facoltativo) [indirizzo di posta elettronica]

(facoltativo) [numero di fax]

(facoltativo) [indirizzo del sito web]

(facoltativo)[persona/punto di contatto]

(se applicabile, [informazioni relative all'eventuale fornitura di servizi di consulenza]) [(Avendo valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo l'assunzione di questo mutuo/Non Le raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa operare una scelta.)]

[Remunerazione]

3.  Principali caratteristiche del mutuo

Importo e valuta del mutuo da concedere: [importo][valuta]

(se applicabile) Il mutuo non è in [valuta nazionale del mutuatario].

(se applicabile) Il valore del Suo mutuo in [valuta nazionale del mutuatario] potrebbe cambiare.

(se applicabile) Ad esempio se [valuta nazionale del mutuatario] si svalutasse del 20% rispetto a [valuta del credito], il valore del Suo mutuo aumenterebbe di [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario]. L'importo potrebbe tuttavia essere superiore se il valore di [valuta nazionale del mutuatario] scendesse più del 20%.

(se applicabile) Il valore massimo del Suo mutuo sarà [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario].(se applicabile). Se l'importo del credito raggiunge [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] riceverà un'avvertenza]. (se applicabile) Le sarà possibile [inserire il diritto di rinegoziare il mutuo in valuta estera o il diritto di convertire il mutuo in [valuta pertinente] e le condizioni].

Durata del mutuo: [durata]

[tipo di mutuo]

[tipo di tasso di interesse applicabile]

Importo totale da rimborsare:

Ciò vuol dire che Lei rimborserà [importo] per ogni [unità della valuta] preso in prestito.

(se applicabile) [Il mutuo in oggetto/Parte del mutuo in oggetto è un mutuo che prevede il pagamento dei soli interessi (interest-only). Al termine del periodo del mutuo dovranno ancora essere rimborsati [inserire l'importo del mutuo

interest-only].

(se applicabile) Valore stimato del bene ai fini della preparazione del presente prospetto informativo: [inserire importo]

(se applicabile) Importo massimo disponibile del mutuo in relazione al valore dell'immobile [inserire percentuale] o valore minimo dell'immobile per ottenere un prestito dell'importo indicato [inserire importo]

(se applicabile) [Garanzia]

4.  Tasso d'interesse e altri costi

Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta il costo totale del mutuo espresso in percentuale annua. Il TAEG risulta utile per confrontare offerte diverse.

Il TAEG applicabile al Suo mutuo è [TAEG].

Comprende:

Tasso di interesse [valore in percentuale o, se applicabile, indicazione di un tasso di riferimento e valore percentuale del margine del creditore]

[altre componenti del TAEG]

Spese una tantum

(se applicabile) Per registrare l'ipoteca dovrà pagare dei diritti. [Inserire, se noto, l'importo dei diritti ovvero una base di calcolo.]

Spese periodiche

(se applicabile) Questo TAEG è calcolato sulla base di ipotesi relative al tasso di interesse.

(se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile l'effettivo TAEG può essere diverso da questo qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. Ad esempio se il tasso di interesse aumentasse a [scenario descritto nella parte B] il TAEG potrebbe aumentare a [inserire un TAEG esemplificativo corrispondente allo scenario].

(se applicabile) Si noti che questo TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso di interesse si mantenga per tutta la durata del contratto al livello pattuito nel periodo iniziale.

(se applicabile) I seguenti costi non sono noti al mutuante e pertanto non sono inclusi nel TAEG: [Costi]

(se applicabile) Per registrare l'ipoteca dovrà pagare dei diritti.

La preghiamo di accertarsi di essere a conoscenza di tutti gli ulteriori oneri e imposte associati al mutuo.

5.  Frequenza e numero dei pagamenti

Frequenza di rimborso: [frequenza]

Numero dei pagamenti: [numero]

6.  Importo di ciascuna rata

[importo] [valuta]

Il Suo reddito potrebbe variare. La preghiamo di considerare se potrà ancora far fronte alle rate di ammortamento [frequenza delle rate] qualora il Suo reddito diminuisca.

(se applicabile) Poiché il Suo mutuo/parte del Suo mutuo è di tipo interest-only dovrà prendere disposizioni separate per [inserire l'importo del mutuo interest-only] che dovrà ancora rimborsare al termine del periodo del mutuo. Si ricordi di aggiungere eventuali altri pagamenti che dovrà effettuare oltre all'importo della rata qui indicato.

(se applicabile) Il tasso di interesse su [parte di] questo mutuo può cambiare. Ciò significa che l'importo delle rate potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio se il tasso di interesse aumenta a [scenario descritto nella parte B] i pagamenti potrebbero aumentare a [inserire l'importo della rata corrispondente allo scenario]

(se applicabile) Il valore dell'importo che dovrà versare in [valuta nazionale del mutuatario] ogni [frequenza della rata] potrebbe cambiare. (se applicabile) I pagamenti potrebbero aumentare a [inserire importo massimo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo] (se applicabile). Ad esempio se [valuta nazionale del mutuatario] si svaluta del 20% rispetto a [valuta del credito] Lei dovrà pagare un importo aggiuntivo [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo]. Le rate da rimborsare potrebbero essere superiori a quanto indicato.

(se applicabile) Il tasso di cambio utilizzato per convertire il Suo rimborso da [valuta del credito] a [valuta nazionale del mutuatario] sarà quello pubblicato da [nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio] il [data], o sarà calcolato il [data] utilizzando [inserire l'indice di riferimento o il metodo di calcolo].

(se applicabile) [Particolari sui prodotti di risparmio abbinati, mutui a interesse differito]

7.  (se applicabile) Tabella di ammortamento esemplificativa

La tabella mostra l'importo delle rate da corrispondere ogni [frequenza].

Le rate (colonna [n. della colonna]) rappresentano la somma degli interessi da versare (colonna [n. della colonna]), eventualmente del capitale rimborsato (colonna [n. della colonna]) e, se applicabile, altre spese (colonna [n. della colonna]). (se applicabile) Le spese nella colonna relativa alle altre spese sono inerenti a [elenco delle spese]. Il capitale residuo (colonna [numero della colonna]) è l'importo che rimane da rimborsare dopo il pagamento di ciascuna rata.

[tabella]

8.  Obblighi supplementari

Per beneficiare delle condizioni descritte nel presente documento, il mutuatario deve attenersi ai seguenti obblighi:

[obblighi]

(se applicabile) Si sottolinea che le condizioni di prestito descritte nel presente documento (compreso il tasso di interesse) potrebbero variare in caso di inadempienza di questi obblighi.

(se applicabile) La preghiamo di prendere nota delle conseguenze che potrebbero derivare dal porre fine in una fase successiva ai servizi accessori relativi al mutuo;

[Conseguenze]

9.  Estinzione anticipata

È possibile estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in forma totale o parziale.

(se applicabile) [condizioni]

(se applicabile) Penale di estinzione: [inserire importo o, se applicabile, metodo di calcolo]

(se applicabile) Nel caso in cui optasse per l'estinzione anticipata, La preghiamo di contattarci per determinare l'esatto ammontare della penale di estinzione prevista.

10.  Opzioni flessibili

(se applicabile) [Informazioni su portabilità/surrogazione] Avrà la possibilità di trasferire il mutuo ad un altro [soggetto erogante][o][immobile]. [Inserire condizioni]

(se applicabile) Non è possibile trasferire il mutuo a un altro[soggetto erogante][o][immobile]

(se applicabile) Opzioni supplementari: [inserire spiegazione delle opzioni supplementari elencate nella Parte B e, in via facoltativa, ogni altra opzione offerta dal soggetto erogante con il contratto di credito e non menzionata nelle sezioni precedenti].

11.  Altri diritti del mutuatario

(se applicabile) Lei dispone di [durata del periodo di riflessione] dopo [inizio del periodo di riflessione] per riflettere prima di impegnarsi nell'accensione del mutuo. (se applicabile) Una volta ricevuto il contratto di credito dal mutuante, Lei potrà decidere di non accettarlo prima della fine di [durata del periodo di riflessione].

(se applicabile) Per [durata del periodo di recesso] dopo [inizio del periodo di recesso] Lei può esercitare il diritto di recedere dal contratto. [Condizioni] [Inserire procedura]

(se applicabile) Può perdere il diritto di recedere dal contratto se, durante il periodo interessato, compra o vende un immobile legato al presente contratto di credito.

(se applicabile) Se decidesse di esercitare il diritto di recesso [dal contratto di credito], La preghiamo di verificare se rimarrà vincolato dagli altri obblighi relativi al mutuo [compresi i contratti accessori in relazione al contratto di credito, di cui alla sezione 8].

12.  Reclami

In caso di reclamo si prega di rivolgersi a [inserire punto di contatto e fonte di informazione interni sulla procedura].

(se applicabile) Tempo massimo per il trattamento del reclamo [periodo]

(se applicabile) [Se non è soddisfatto del trattamento che abbiamo riservato al suo reclamo] può rivolgersi anche a: [inserire nome dell'organo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami] (se applicabile) o prendere contatto con FIN-NET per avere ragguagli sull'organo equivalente nel suo paese.

13.  Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo: conseguenze per il mutuatario

[tipo di inosservanza]

[conseguenze finanziarie e/o legali]

Se dovesse incontrare difficoltà nell'effettuare i pagamenti [frequenza], La invitiamo a mettersi in contatto con noi al più presto per vagliare possibili soluzioni.

(se applicabile) In ultima istanza, il Suo immobile potrebbe essere soggetto ad espropriazione nel caso in cui Lei non adempisse ai pagamenti.

(se applicabile) 14. Informazioni supplementari

(se applicabile) [Individuazione della legge applicabile al contratto di credito].

(se la lingua che il soggetto erogante intende usare è diversa da quella dell'ESIS) Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con il Suo accordo, intendiamo comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per la durata del contratto di credito.

[Inserire la dichiarazione attestante il diritto di ricevere una bozza del contratto di credito o, se applicabile, di ricevere un'offerta in tal senso]

15.  Autorità di vigilanza

Il presente soggetto erogante è soggetto alla vigilanza di [Nome/nomi, indirizzo/indirizzi web della/delle autorità di vigilanza]

(se applicabile) Il presente intermediario del credito è soggetto alla vigilanza di [Nome, indirizzo web dell'autorità di vigilanza].

PARTE B

Istruzioni per la compilazione dell'ESIS

L'ESIS è compilato almeno sulla base delle seguenti istruzioni: gli Stati membri possono tuttavia elaborare o precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione.

Sezione "Testo introduttivo"

1)  La data di scadenza della validità è debitamente messa in evidenza. Ai fini della presente sezione, si intende con "data di scadenza della validità" il periodo di tempo in cui le informazioni contenute nell'ESIS [per esempio il tasso debitore], rimarranno invariate e si applicheranno qualora il creditore decidesse di concedere il credito entro tale periodo di tempo. Se la determinazione del tasso debitore applicabile e di altri costi dipende dai risultati della vendita di obbligazioni sottostanti, l'interesse finale e gli altri costi potrebbero differire da quelli indicati. Soltanto in queste circostanze dovrebbe essere previsto che la data di scadenza della validità non si applica al tasso debitore e agli altri costi mediante l'indicazione: "a parte il tasso di interesse e altri costi".

Sezione "1. Soggetto erogante"

1)  Nome, numero telefonico e indirizzo geografico del creditore si riferiscono alle informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura.

2)  Le informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo del sito web e la persona /il punto di contatto sono facoltative.

3)  In linea con l'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l'operazione è offerta a distanza il creditore indica, se applicabile, il nome e l'indirizzo geografico del suo rappresentante nello Stato membro di residenza del consumatore. L'indicazione del numero telefonico, dell'indirizzo di posta elettronica e del sito web del rappresentante del creditore è opzionale.

4)  Se la sezione 2 non è applicabile, i creditori comunicano al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla Parte A.

(se applicabile) Sezione ”2. Intermediario del credito"

Se l'informazione sul prodotto è fornita al consumatore dall'intermediario del credito, quest'ultimo comunica tra l'altro:

1)  Nome, numero telefonico e indirizzo geografico dell'intermediario del credito si riferiscono alle informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura.

2)  Le informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo del sito web e la persona /punto di contatto sono facoltative.

3)  L'intermediario del credito comunica al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla parte A.

4)  Spiegazione del modo in cui è remunerato l'intermediario del credito. Se riceve una commissione da un creditore, sono precisati l'importo e - se diverso dal nome di cui alla sezione 1 - il nome del creditore.

Sezione "3. Principali caratteristiche del mutuo"

1)  La presente sezione illustra chiaramente le caratteristiche principali del credito, compresi il valore e la valuta nonché i rischi potenziali connessi al tasso debitore - tra cui quelli menzionati al punto 8 - e alla struttura di ammortamento.

2)  Se la valuta del credito è diversa dalla valuta nazionale del consumatore il creditore indica che il consumatore riceverà puntualmente un avviso almeno in caso di fluttuazione del tasso di cambio superiore al 20% e, se applicabile, gli sarà comunicato il diritto di convertire la valuta del contratto o la possibilità di rinegoziare le condizioni, nonché altre disposizioni di cui il consumatore potrà avvalersi per limitare l'esposizione al rischio di cambio. Se nel contratto di credito esiste una disposizione volta a limitare il rischio di cambio, il creditore indica l'importo massimo che il consumatore potrebbe essere tenuto a corrispondere. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione monetaria inferiore al 20%, il creditore indica un esempio illustrativo dell'effetto sul valore del mutuo di una svalutazione del 20% della valuta nazionale del consumatore rispetto alla valuta del credito.

3)   La durata del mutuo è espressa in anni e in mesi, a seconda di quale delle due opzioni sia la più adeguata. Se la durata del credito è soggetta a variazioni nel corso del contratto, il creditore spiega quando e a quali condizioni ciò può avvenire. Se il credito è a durata indeterminata, per esempio, per una carta di credito garantita, il creditore lo indica chiaramente.

4)  Il tipo di credito è chiaramente indicato (per esempio credito ipotecario, mutuo per la casa d'abitazione, carta di credito garantita, ecc.). La descrizione del tipo di credito indica chiaramente come saranno rimborsati capitale e interessi nel corso del contratto (cioè la struttura dell'ammortamento), precisando se il contratto di credito si basa sul rimborso del capitale o è di tipo interest-only, ovvero una combinazione di entrambi i tipi.

5)  Se il credito è, integralmente o parzialmente, di tipo interest-only, una dichiarazione in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui alla parte A.

6)  Questa sezione spiega inoltre se il tasso debitore è fisso o variabile e, se applicabile, i periodi nei quali rimane fisso; specifica la frequenza delle successive revisioni e l'esistenza di limiti (massimi o minimi) alla variabilità del tasso debitore.

La formula utilizzata per rivedere il tasso debitore e le sue varie componenti (per esempio tasso di riferimento, differenziale del tasso ) è spiegata. Il creditore indica, per esempio mediante un indirizzo web, dove possono essere reperite ulteriori informazioni relative agli indici o ai tassi usati nella formula, per esempio Euribor o tasso di riferimento della Banca centrale.

7)  Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le informazioni sono fornite in merito a tutti i tassi applicabili.

8)  L'"importo totale da rimborsare" corrisponde all'importo totale che il consumatore deve pagare. È indicato come la somma dell'importo del credito e del costo totale del credito al consumatore. Se il tasso debitore non è fissato per la durata del contratto, si sottolinea che l'importo è indicativo e può variare, in particolare in relazione alla variazione del tasso debitore.

9)  Nei casi in cui il credito sia garantito da un'ipoteca sul bene immobile o da una garanzia analoga o da un diritto legato al bene immobile, il creditore richiama l'attenzione del consumatore su questo aspetto. Se applicabile, il creditore indica il valore presunto del bene immobile o altra garanzia usata per la preparazione del presente prospetto informativo.

10)  Il creditore indica, se applicabile:

a)  l'"importo massimo disponibile del mutuo in relazione al valore dell'immobile" specificando il rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile. Questo rapporto è accompagnato da un esempio in termini assoluti dell'importo massimo che può essere preso in prestito per un determinato valore dell'immobile; o

b)  il "valore minimo dell'immobile richiesto dal creditore per concedere un prestito dell'importo indicato".

11)  Se i crediti sono costituiti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso variabile e una parte a tasso fisso) quest'informazione figura nell'indicazione relativa al tipo di crediti e i dati necessari sono riportati per ciascuna parte.

Sezione "4. Tasso d'interesse e altri costi"

1)  Il riferimento al "tasso di interesse" corrisponde al/ai tasso/i debitore/i.

2)  Il tasso debitore è indicato in valore percentuale. Se il tasso debitore è variabile e si basa su un tasso di riferimento, il creditore può indicare il tasso debitore dichiarando un tasso di riferimento e un valore percentuale del margine del creditore. Il creditore indica tuttavia il valore del tasso di riferimento valido nel giorno di emissione dell'ESIS.

Se il tasso debitore è variabile sono riportate tra l'altro le informazioni seguenti: a) ipotesi sulle quali è stato calcolato il TAEG; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili e c) un'avvertenza da cui risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del TAEG. Onde richiamare l'attenzione del consumatore il carattere tipografico usato per l'avvertenza è più grande e risalta all'interno dell'ESIS. L'avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul TAEG. Se si applica un limite massimo al tasso debitore l'esempio si fonda sull'ipotesi che il tasso salga nel più breve tempo possibile al massimo livello previsto nel contratto di credito. Se non si applica un limite massimo l'esempio illustrerà il TAEG al tasso debitore massimo almeno per gli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Questo requisito non si applica a contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra il creditore e il consumatore. Per i contratti di credito il cui tasso debitore è fissato per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra il creditore e il consumatore, le informazioni fornite comprendono un'avvertenza da cui risulta che il TAEG è calcolato in base al tasso debitore per il periodo iniziale. L'avvertenza è corredata dell'indicazione ulteriore ed esemplificativa di un TAEG calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una a tasso variabile), le informazioni devono essere fornite per ciascuna parte del credito.

3)  Alla voce "altre componenti del TAEG" sono elencati tutti gli altri costi contenuti nel TAEG, comprese le spese una tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. Il creditore elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese nelle rate, spese periodiche ma non comprese nelle rate), indicandone l'importo, a chi devono essere pagati e quando. L'elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se l'importo non è noto, il creditore fornisce, se possibile, un'indicazione dell'importo o, in caso contrario, precisa in che modo l'importo sarà calcolato e avverte che l'importo fornito è solo indicativo. Se taluni costi non sono inclusi nel TAEG perché non sono noti al creditore, questo dato è posto in evidenza.

Se il consumatore ha indicato al creditore uno o più componenti del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore tiene conto di queste componenti nella misura del possibile. Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con oneri o tassi debitori diversi e il creditore si avvale delle ipotesi di cui all'allegato I, parte II, indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare un TAEG più elevato. Se le condizioni di prelievo sono utilizzate per il calcolo del TAEG, il creditore evidenzia gli oneri connessi ad altri meccanismi di prelievo che non sono necessariamente quelli utilizzati nel calcolo del TAEG.

4)  Qualora sia previsto il pagamento di diritti per la registrazione dell'ipoteca o garanzia analoga questo dato è indicato nella presente sezione specificandone l'importo, se noto, o, se ciò non è possibile, la base di calcolo per determinarlo. Se i diritti sono noti e compresi nel TAEG i diritti stessi e il relativo importo sono elencati alla voce "Spese una tantum". Se i diritti non sono noti al creditore e pertanto non inclusi nel TAEG i diritti stessi sono espressamente menzionati nell'elenco dei costi che non sono noti al creditore. Nell'uno o nell'altro caso è utilizzata la formulazione di cui alla parte A alla voce pertinente.

Sezione "5. Frequenza e numero dei pagamenti"

1)  Nei casi in cui i pagamenti debbano essere effettuati a intervalli regolari, se ne indica la frequenza (ad esempio mensile). Nei casi in cui la frequenza dei pagamenti non sia regolare, ciò è chiaramente spiegato al consumatore.

2)  Il numero dei pagamenti indicato copre l'intera durata del credito.

Sezione "6. Importo di ciascuna rata"

1)  La valuta del credito e la valuta delle rate sono chiaramente indicate.

2)  Quando - nel corso del contratto di credito - l'importo delle rate può variare, il creditore specifica il periodo durante il quale l'importo della rata iniziale resta invariato e precisa quando e con quale frequenza varierà.

3)  Se il credito è, integralmente o parzialmente, di tipo interest-only, una dichiarazione in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui alla parte A.

Se il consumatore è tenuto ad acquistare prodotti di risparmio abbinati per poter ottenere un credito interest-only garantito da ipoteca o altra garanzia analoga sono indicati l'importo e la frequenza dei pagamenti di questi prodotti.

4)  Se il tasso debitore è variabile, tra le informazioni figura una dichiarazione in tal senso con la formulazione di cui alla parte A e un esempio di importo massimo della rata. Se è previsto un limite massimo l'esempio indicherà l'importo delle rate nel caso in cui il tasso debitore aumenti fino a tale limite. Se non è previsto un limite massimo lo scenario peggiore indicherà il livello delle rate a fronte del tasso debitore più elevato degli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Il requisito di fornire un esempio illustrativo non si applica a contratti di credito in cui il tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di negoziato tra il creditore e il consumatore. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile), le informazioni sono fornite per ciascuna parte del credito e per il totale.

5)  (Se applicabile) Nei casi in cui la valuta del credito sia diversa dalla valuta nazionale del consumatore o il credito sia indicizzato a una valuta diversa dalla valuta nazionale del consumatore, il creditore include un esempio corredato di cifre che mostrino chiaramente come le variazioni del tasso di cambio possono incidere sull'importo delle rate, utilizzando la formulazione di cui alla parte A. Tale esempio si basa su una svalutazione del 20% della valuta nazionale del consumatore corredata di un'avvertenza ben visibile da cui risulti che le rate potrebbero aumentare più di quanto ipotizzato in tale esempio. Se è previsto un limite massimo di tale variazione inferiore al 20% è indicato invece il valore massimo dei pagamenti nella valuta del consumatore ed è omessa l'avvertenza sulla possibilità di ulteriori aumenti.

6)  Se il creditoè, integralmente o parzialmente, a tasso variabile e si applica altresì il punto 3, l'esempio di cui al medesimo punto 5 è fornito sulla base dell'importo della rata di cui al punto 1.

7)  Qualora la valuta utilizzata per il pagamento delle rate sia differente dalla valuta del credito o qualora l'importo di ogni rata espresso nella valuta nazionale del consumatore dipenda dall'importo corrispondente in una valuta diversa, questa sezione indica la data alla quale è calcolato il tasso di cambio applicabile e il tasso di cambio o la relativa base di calcolo, nonché la frequenza di aggiustamento Se applicabile, è inoltre specificato il nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio.

8)  Qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, il che significa che gli interessi non sono interamente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all’importo totale del credito residuo, è illustrato: come e quando gli interessi differiti saranno versati a credito e quali saranno le conseguenze per il consumatore in termini di debito residuo.

Sezione "7. Tabella di ammortamento esemplificativa"

1)  Questa sezione è prevista qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, in base al quale gli interessi dovuti non sono integralmente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all’importo totale del credito residuo o qualora il tasso debitore sia fisso per tutta la durata del contratto di credito. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligatorietà di una tabella di ammortamento esemplificativa in altri casi.

Se il consumatore ha diritto di ricevere una tabella di ammortamento riveduta lo si deve indicare, precisando le condizioni alle quali è soggetto tale diritto del consumatore.

2)  Gli Stati membri possono richiedere che, qualora il tasso debitore possa variare nel corso del contratto di credito, il creditore indichi il periodo nel quale il tasso debitore iniziale rimarrà invariato.

3)  La tabella da includere in questa sezione contiene le seguenti colonne: 'piano di rimborso' (per esempio mese 1, mese 2, mese 3), 'importo della rata', 'interesse da pagare per ciascuna rata' 'altre spese comprese nella rata' (se applicabile), 'capitale rimborsato per ciascuna rata', e 'capitale residuo dopo ciascuna rata'.

4)  Per il primo anno di rimborso le informazioni vengono fornite per ciascuna rata e alla fine del primo anno per ciascuna delle colonne viene indicato un totale parziale. Per gli anni successivi, il dettaglio può essere indicato su base annuale. Alla fine della tabella è aggiunta una riga per il totale generale, che contiene gli importi totali per ciascuna colonna. Il costo totale del credito pagato dal consumatore (cioè la somma totale della colonna 'importo della rata') è chiaramente messo in evidenza e presentato come tale.

5)  Nei casi in cui il tasso debitore sia soggetto a revisione e l'importo della rata dopo ciascuna revisione sia ignoto, il creditore può indicare nella tabella di ammortamento un importo della rata identico per l'intera durata del credito. In tal caso, il creditore richiama l'attenzione del consumatore su questo aspetto differenziando visivamente gli importi noti da quelli ipotetici (es. con un carattere tipografico diverso, riquadri o ombreggiature). Inoltre, un testo chiaramente leggibile spiega per quali periodi e per quali motivi gli importi riportati nella tabella possono variare.

Sezione "8. Obblighi supplementari"

1)  In questa sezione il creditore menziona obblighi quali l'obbligo di assicurare il bene immobile, di acquistare un'assicurazione sulla vita, di far versare lo stipendio su un conto presso il creditore o di acquistare un altro prodotto o servizio. Per ciascun obbligo il creditore specifica nei confronti di chi ed entro quando l'obbligo deve essere soddisfatto.

2)  Il creditore precisa la durata dell'obbligo, per esempio fino al termine del contratto di credito. Per ciascun obbligo il credito specifica i costi a carico del consumatore non compresi nel TAEG.

3)  Il creditore indica l'eventuale obbligo per il consumatore di sottoscrivere servizi accessori per ottenere il mutuo alle condizioni indicate e, in caso affermativo, se il consumatore ha l'obbligo di acquistarli dal fornitore preferito del creditore o se può invece acquistarli da un fornitore di sua scelta. Se tale possibilità è subordinata alla condizione che i servizi accessori rispondano a determinate caratteristiche minime, queste ultime sono descritte nella sezione.

Se il contratto di credito è offerto in pacchetto con altri prodotti il creditore indica le caratteristiche essenziali di questi prodotti e precisa con chiarezza se il consumatore abbia diritto di risolvere il contratto di credito o i prodotti in pacchetto separatamente, indicando le condizioni e implicazioni di tale opzione e, se applicabile, le eventuali conseguenze che comporta disdire i servizi accessori richiesti in relazione al contratto di credito.

Sezione "9. Estinzione anticipata"

1)  Il creditore indica a quali condizioni il consumatore può rimborsare anticipatamente il credito o una sua parte.

2)  Nella sezione relativa alle penali di estinzione il creditore richiama l'attenzione del consumatore su eventuali penali o altri costi derivanti dall'estinzione anticipata a indennizzo del creditore medesimo, precisandone se possibile l'importo. Nei casi in cui l'importo dell'indennizzo dipende da diversi fattori, quali l'importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione anticipata, il creditore precisa come l'indennizzo sarà calcolato e ne indica l'importo massimo probabile o, se ciò non sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell'indennizzo in possibili scenari diversi.

Sezione "10 Opzioni flessibili"

1)  Se applicabile, il creditore illustra la possibilità di trasferimento del credito ad altro creditore o bene immobile e relative condizioni.

2)  (Se applicabile) Opzioni supplementari: Quando il prodotto contiene una delle opzioni di cui al punto 5, questa sezione deve elencare tali opzioni e spiegare brevemente: le circostanze nelle quali il consumatore può fare ricorso a un'opzione; eventuali condizioni connesse all'opzione; se il fatto che l'opzione faccia parte integrante del credito garantito da ipoteca o garanzia equivalente implica per il consumatore la perdita di una protezione derivante dalla legge o altro tipo di tutela solitamente associata all'opzione; la società che fornisce l'opzione (ove diversa dal creditore).

3)  Se l'opzione comporta un credito supplementare, questa sezione deve indicare al consumatore: l'importo totale del credito (incluso il credito garantito da ipoteca o garanzia equivalente); se il credito supplementare è garantito o meno; i relativi tassi debitori; se il credito è regolamentato o meno. L'importo del credito supplementare è incluso nella valutazione del merito creditizio iniziale o, in caso contrario, in questa sezione si precisa che la disponibilità di tale credito dipende da un'ulteriore valutazione della capacità di rimborso del consumatore.

4)  Se l'opzione implica un meccanismo di risparmio, il relativo tasso di interesse deve essere spiegato.

5)  Le possibili opzioni supplementari sono: 'Pagamenti in eccesso/Pagamenti in difetto' [versamenti superiori o inferiori alla rata ordinaria in base alla struttura di ammortamento]; 'Pagamenti differiti nei giorni festivi' [periodi in cui il consumatore è esentato dai pagamenti]; 'Riprestito' [possibilità che il consumatore prenda nuovamente a prestito fondi già prelevati e rimborsati]; 'Prestito supplementare disponibile senza ulteriore approvazione'; 'Prestito supplementare garantito o non garantito' [conformemente al precedente punto 3]; 'Carta di credito' 'Conto corrente collegato' e 'conto di risparmio collegato'.

6)  Il creditore può includere altre opzioni da lui offerte con il contratto di mutuo e non menzionate nelle sezioni precedenti

Sezione "11. Altri diritti del mutuatario"

1)  Il creditore illustra il diritto o i diritti riconosciuti, ad esempio il recesso o il periodo di riflessione e, se applicabili, altri diritti quali la portabilità - surrogazione compresa -, specifica le condizioni alle quali questo/i diritto/i è/sono subordinato/i, la procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale/i diritto/i, tra cui l'indirizzo al quale la notifica di recesso deve essere inviata, e le spese corrispondenti (se applicabile).

2)  Se previsti, il periodo di riflessione o il diritto di recesso del consumatore sono espressamente menzionati.

3)  In linea con l'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l'operazione è offerta a distanza il consumatore è informato dell'esistenza o della mancanza del diritto di recesso.

Sezione "12. Reclami"

1)  La presente sezione indica il punto di contatto interno [nome del servizio competente] e un mezzo di contatto per i reclami [indirizzo geografico] o [numero di telefono] o [persona di contatto]: [estremi] e un indirizzo per la procedura di reclamo sulla pertinente pagina del sito web o fonte di informazione simile.

2)  È indicato il nome dell'organo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami e, qualora il ricorso alla procedura di reclamo interna sia un prerequisito per l'accesso a tale organo, ciò è precisato utilizzando la formulazione di cui alla Parte A.

3)  Nel caso di contratti di credito in cui il consumatore è residente in un altro Stato membro il creditore fa riferimento all'esistenza di FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

Sezione "13.

Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo:

conseguenze per il mutuatario"

1)  Nei casi in cui l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi del consumatore legati al credito possa avere conseguenze finanziarie o legali per il consumatore, il creditore descrive in questa sezione i diversi casi principali (es.: ritardi di pagamento/inadempimenti, mancato rispetto degli obblighi di cui alla sezione 7 "Obblighi supplementari") e indica dove si possono ottenere ulteriori informazioni.

2)  Per ciascuno di questi casi, il creditore specifica, in termini chiari e facilmente comprensibili, le sanzioni o le conseguenze nelle quali si può incorrere. Sono sottolineate le conseguenze più gravi.

3)  Qualora il bene immobile a garanzia del credito possa essere restituito o trasferito al creditore, se il consumatore non rispetta gli obblighi, questa sezione contempla un'avvertenza in tal senso che utilizza la formulazione di cui alla parte A.

Sezione "14. Informazioni supplementari"

1)  In caso di commercializzazione a distanza questa sezione include le clausole sulla legge applicabile al contratto di credito o sul foro competente.

2)  Il creditore che nel corso della durata del contratto intenda comunicare con il consumatore in una lingua diversa da quella dell'ESIS, lo indica e precisa la lingua di comunicazione. Ciò non pregiudica l'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera g), della direttiva 2002/65/CE.

3)  Il creditore o l'intermediario del credito dichiara che il consumatore ha diritto a ricevere o, se del caso, a vedersi offrire, una copia della bozza del contratto di credito almeno nel momento in cui è stata fatta un'offerta vincolante per il creditore.

Sezione "15. Autorità di vigilanza"

1)  Sono indicate l'autorità o le autorità competenti per la vigilanza della fase precontrattuale della concessione del mutuo.

ALLEGATO III

Requisiti di conoscenza e competenza minimi

1.  I requisiti di conoscenza e competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati di cui all'articolo 9 e per le persone coinvolte nella direzione degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 31, paragrafo 2, devono comprendere almeno:

a)  conoscenza adeguata dei prodotti di credito che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 e dei servizi accessori solitamente offerti a corredo;

b)  conoscenza adeguata delle disposizioni di legge relative ai contratti di credito per i consumatori e in materia di tutela dei consumatori;

c)  conoscenza e comprensione adeguate della procedura di acquisto del bene immobile;

d)  conoscenza adeguata della valutazione delle garanzie;

e)  conoscenza adeguata dell'organizzazione e del funzionamento dei registri catastali;

f)  conoscenza adeguata del mercato nello Stato membro interessato;

g)  conoscenza adeguata degli standard di etica professionale;

h)  conoscenza adeguata della procedura di valutazione del merito di credito del consumatore o, se del caso, competenza nella valutazione del merito di credito dei consumatori;

i)  competenza adeguata in materia economica e finanziaria.

2.  Nella definizione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi, gli Stati membri possono differenziare tra i livelli e i tipi di requisiti applicabili al personale dei creditori, al personale degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati e ai dirigenti degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati.

3.  Gli Stati membri determinano l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sulla base di:

a)  qualifiche professionali, ad esempio diplomi, lauree, formazione professionale, prove di competenza; o

b)  esperienza professionale, che può definirsi come un numero minimo di anni di lavoro in settori riguardanti l'emissione, la distribuzione o l'intermediazione di prodotti creditizi.

Dopo il …(38) la determinazione dell'esistenza del livello adeguato di conoscenza e competenza non è basata unicamente sui metodi di cui al primo comma, lettera b).

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0202/2012).
(2) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(3)GU C 240 del 18.8.2011, pag. 3.
(4)GU C 318 del 29.10.2011, pag. 133.
(5)GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(6)GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338..
(8)GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9)GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(10)GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(11)GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(12)GU L 69 del 10.3.2001, pag. 25.
(13)GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(14)GU L 296 del 15.11.2011, pag. 35.
(15)GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(16) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(17)GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(18) GU C 369 del 17.12.2011,pag. 14.
(19) GU C 377 del 23.12.2011, pag. 5.
(20) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(21)GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(22) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(23) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(24)Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(25)* Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(26) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(27)Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(28)Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(29)* Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(30)Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(31)Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(32) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(33)Due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(34)* Tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(35)** Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(36)Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(37)Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(38)Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.


Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) ***I
PDF 190kWORD 27k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))
P7_TA(2013)0342A7-0347/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0651) e la proposta modificata della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0421),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0360/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 28 marzo 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari economici e monetari e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0347/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

P7_TC1-COD(2011)0295


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 596/2014.)

(1) GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.
(2) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.


Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ***I
PDF 271kWORD 27k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD))
P7_TA(2013)0343A7-0259/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0591),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0332/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0259/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

P7_TC1-COD(2012)0285


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio(4) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.

(2)  Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005.

(3)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2187/2005 relativamente alle misure adottate dagli Stati membri che si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(4)  Poiché non è più necessario prevedere competenze di adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2187/2005, la disposizione sul relativo conferimento dovrebbe essere soppressa.

(5)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle norme relative alla costruzione di determinati attrezzi. Occorre che tali modifiche rispecchino i cambiamenti delle caratteristiche dell'attività di pesca sotto il profilo della selettività, le nuove conoscenze tecniche sui materiali da costruzione ovvero le variazioni nell'armamento dell'attrezzo in grado di migliorarne la selettività.

(6)  È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori in vista dell'adozione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)  Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

(1)  all'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisioneun atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione."; [Em. 1]

"

(2)  l'articolo 28 è soppresso;

(3)  l'articolo 29 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 29

Modifiche delle appendici 1 e 2 dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis al fine di modificare o integrare le appendici 1 e 2 dell'allegato II adattando le specifiche dell'attrezzo:

   a) ai cambiamenti nella selettività;
   b) al miglioramento delle conoscenze tecniche sui nuovi materiali da costruzione per l'attrezzo;
   c) alle variazioni nell'armamento per migliorare la selettività dell'attrezzo.";

"

(4)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi tre anni a decorrere da(5). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 2]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"

(4 bis)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 31 bis

Valutazione generale e revisione

Entro ...(6), la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento per garantirne la conformità con il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla politica comune della pesca1.

_______________

1 Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla politica comune della pesca (GU L ...).(7)"

"

[Em. 3]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.
(2)GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013.
(4)Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
(5)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(6)* Un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../2013 [relativo alla politica comune della pesca] (si veda il documento 2011/0195(COD)).
(7)** Riferimento al documento 2011/0195(COD).


Rendere efficace il mercato interno dell’energia
PDF 288kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia (2013/2005(INI))
P7_TA(2013)0344A7-0262/2013

Il Parlamento europeo,

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" e i documenti di lavoro che l'accompagnano (COM(2012)0663),

–  vista la sua posizione del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione 1364/2006/CE(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso(3),

–  vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale(4),

–  vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(5), e che abroga la direttiva 2003/54/CE,

–  visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003,

–   visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005,

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica(6),

–  vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari(7),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE)(8),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885),

–  vista la Comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 "L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 intitolata "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 intitolata "Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020"(9),

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo(10),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE(11),

–  viste le raccomandazioni della Tavola rotonda di alto livello sul futuro della siderurgia del 12 febbraio 2013,

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050(12),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia(13),

–  viste la sua risoluzione sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto(14) e la sua risoluzione sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto(15), approvate il 21 novembre 2012,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0262/2013),

A.  considerando che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare precise scadenze per il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014 e a eliminare le "isole energetiche" dell'UE entro il 2015;

B.  considerando che un mercato interno dell'energia interamente realizzato è indispensabile ai fini della sicurezza e della sostenibilità energetiche complessive dell'Unione e riveste un'importanza fondamentale per la competitività, la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione, come riconosciuto nell'Atto per il mercato unico II e nella strategia Europa 2020;

C.  considerando che la strategia "Energia 2020" della Commissione si basa su stime per il fabbisogno di investimenti necessari nel settore energetico ammontanti a mille miliardi di euro entro il 2020, di cui 540 miliardi per la produzione di energia e 210 miliardi per le reti elettriche e del gas di importanza europea;

D.  considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 sottolinea come la piena integrazione delle reti energetiche europee e l'apertura dei mercati siano fondamentali per la conservazione di un equilibrio tra la sicurezza energetica, la competitività, l'efficienza sotto il profilo dei costi, un'economia sostenibile e gli interessi del consumatore; che la tabella di marcia per l'energia 2050 afferma che l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche sono opzioni "senza rimpianti";

E.  considerando che la quota di fonti di energia rinnovabile nel mix energetico europeo è in aumento nel breve, medio e lungo periodo; che l'integrazione su vasta scala delle fonti di energia rinnovabile presuppone l'adeguamento della rete e una migliore flessibilità;

F.  considerando che il mercato unico dell'energia consentirà all'Unione di esprimersi come un unico soggetto nei confronti dei partner esterni e di assicurare parità di condizioni a tutte le imprese interne ed esterne all'UE, assicurando altresì norme sociali e ambientali e operando ai fini della reciprocità nei paesi terzi;

G.  considerando che occorre instaurare un sistema che consenta agli Stati membri di scambiare informazioni sugli accordi di fornitura energetica con i paesi terzi;

H.  considerando che un mercato interno europeo dell'energia e i rispettivi mercati nazionali dell'energia devono essere competitivi e offrire reale libertà di scelta e informazioni trasparenti a tutti i consumatori, che rivestono un ruolo centrale nel mercato energetico; considerando che il completamento del mercato interno dell'energia è fondamentale per ridurre i costi e i prezzi dell'energia per raggiungere livelli competitivi a breve, medio e lungo termine; considerando che spesso le riduzioni dei prezzi nei mercati dell'energia non sono trasmesse al consumatore;

I.  considerando che una comunità europea dell'energia, applicando il metodo comunitario, deve fondarsi su un mercato energetico comune forte, sul coordinamento degli acquisti di energia all'esterno dell'UE e su finanziamenti europei comuni per nuove tecnologie energetiche sostenibili, in particolare negli ambiti della ricerca e dell'innovazione;

J.  considerando che sono stati compiuti progressi nella direzione di una maggiore cooperazione transfrontaliera, della parziale eliminazione delle isole energetiche e della prevenzione delle carenze di approvvigionamento;

1.  plaude alla sostanza della comunicazione e del piano d'azione di accompagnamento che riassumono i progressi finora conseguiti e le sfide da affrontare per il completamento del mercato interno dell'energia;

2.  riconosce che probabilmente si protrarrà la tendenza all'aumento dei prezzi dell'energia, in considerazione del fatto che, nel caso del gas, i prezzi sono indicizzati al barile di petrolio, e, nel caso dell'elettricità, ai prezzi volatili del combustibile e sono ulteriormente influenzati dalla dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e di gas, dall'impatto delle misure di intervento, dall'insufficienza delle azioni atte a promuovere l'efficienza energetica e dalla mancanza di investimenti necessari per mantenere e modernizzare i sistemi energetici (compresi i flussi inversi e gli interconnettori) al fine di garantire livelli elevati di sicurezza dell'approvvigionamento e di facilitare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili; è pertanto a favore del disaccoppiamento del meccanismo di tariffazione del gas dall'indicizzazione del petrolio per passare ad alternative più flessibili, nel rispetto della libertà di scambio commerciale;

3.  sottolinea che lo sviluppo delle risorse endogene farà emergere nuovi centri di scambio (trading hubs) nell'UE e nuovi mercati per contanti per il gas e l'elettricità, offrendo così all'UE e agli Stati membri una possibilità concreta di definire i propri prezzi dell'energia, anche a livello regionale e locale;

4.  riconosce il valore aggiunto europeo dato da un migliore coordinamento delle politiche energetiche e da una migliore collaborazione tra gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, e dalla creazione di sistemi energetici transfrontalieri sicuri ed efficienti, da cui nascono sinergie derivanti da una migliore gestione degli approvvigionamenti e della domanda di energia, grazie anche a tecnologie intelligenti a livello del sistema di distribuzione;

5.  segnala l'importanza dei mercati regionali e della cooperazione tra gli Stati membri ai fini della soppressione delle barriere, dell'accelerazione del processo di integrazione e del miglioramento dell'efficienza delle reti;

6.  ricorda il proprio sostegno a favore della creazione di una comunità europea dell'energia tra gli Stati membri e invita la Commissione e il Consiglio europeo a riferire in merito ai progressi compiuti verso la sua creazione;

Mercato orientato al consumatore

7.  sottolinea che i consumatori finali di energia, siano essi singoli cittadini, PMI o la grande industria, rappresentano il fulcro di un mercato interno dell'energia di facile accesso per l'utente e trasparente; osserva che, a tal fine, i consumatori devono godere di un'adeguata tutela, devono ottenere informazioni accurate accedendovi facilmente, in modo da poter esercitare pienamente i propri diritti, e devono essere nel contempo incoraggiati a rivestire un ruolo più attivo nel promuovere la concorrenza di mercato affinché da passivi fruitori di un servizio diventino consumatori e utenti produttori attivi e informati;

8.  sottolinea l'importanza di assicurare un mercato dell'energia trasparente, competitivo e di facile gestione, che offra ai consumatori reale libertà di scelta e prezzi competitivi e che fornisca a tutti i consumatori attuali e futuri dell'UE modi sicuri, sostenibili, economicamente accessibili e affidabili di generare energia, che tengano conto degli interessi delle generazioni future;

9.  ritiene che una maggiore partecipazione da parte dei consumatori sarà facilitata da cooperative locali per le energie rinnovabili, da iniziative di passaggio collettivo ad altro gestore e dagli aggregatori e altri strumenti, quali lo stoccaggio decentrato e le apparecchiature intelligenti; ritiene che tali strumenti aiuteranno i consumatori a comprendere e gestire meglio i propri consumi energetici, e quindi a divenire più flessibili e reattivi (dal punto di vista sia della domanda sia dell'offerta), e saranno in grado di rafforzare l'accesso alle fonti rinnovabili e generare i necessari investimenti finanziari,

10.  ricorda l'interesse di applicare tariffe variabili per l'uso delle reti al fine di incentivare gli utenti a consumare l'energia in orari fuori dalle ore di punta delle reti ai fini della promozione di un utilizzo sostenibile dell'energia;

11.  ritiene che le tecnologie intelligenti debbano fornire ai consumatori informazioni precise, comprensibili e di facile uso mettendoli in grado di controllare il proprio consumo e la propria produzione di energia; ritiene pertanto che le tecnologie intelligenti debbano essere integrate con una gestione online dinamica della rete di trasmissione e distribuzione che incorpori servizi quali l'assistenza alla rete stessa, la risposta volontaria sul fronte della domanda, servizi di efficienza energetica, soluzioni di microproduzione e stoccaggio e brokeraggio energetico locale o domestico; osserva, tuttavia, che vanno adeguatamente verificati i livelli di consumo energetico necessari affinché i misuratori intelligenti apportino vantaggi economici e che i consumatori di volumi di energia inferiori a tali livelli non devono essere obbligati a investire in essi;

12.  esprime preoccupazione rispetto alla tendenza a incoraggiare le società di telecomunicazioni a gestire i dati delle reti di distribuzione, in quanto una tale responsabilità pone seri interrogativi riguardo alla protezione dei dati, in aggiunta al rischio che gli operatori siano obbligati ad acquistare i dati tecnici necessari per svolgere le loro stesse funzioni di gestori dei sistemi di distribuzione;

13.  riconosce che la povertà energetica pone sfide considerevoli negli Stati membri; sottolinea che l'approccio basato su un modello unico non tiene conto della diversità delle realtà nazionali; reputa quindi che i consumatori vulnerabili necessitino di tutela particolare ed efficace e che a tal fine si debbano predisporre meccanismi adeguati, evitando al contempo distorsioni del mercato; sottolinea che vigono già misure specifiche come richiesto dal terzo pacchetto energia;

14.  osserva che la rivoluzione del gas di scisto negli Stati Uniti ha ridotto le emissioni di CO2, creando al contempo un importante vantaggio competitivo per l'industria statunitense;

Sfide attuali nel completamento del mercato interno dell'energia

15.  sottolinea che il mercato interno dell'energia non è ancora completato e che i mercati nazionali dell'energia non riescono a soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori, che in alcuni Stati membri continuano a far fronte a prezzi elevati, a una limitata scelta di fornitori, produttori e tariffe, a una scarsa qualità generale dei servizi, sovente a una scarsa tutela del consumatore e a difficoltà nel passaggio ad altro fornitore; evidenzia pertanto l'esigenza di creare un mercato più orientato all'utente, in cui i consumatori possano svolgere un ruolo attivo e divenire utenti produttori in un mercato su scala unionale e siano informati in merito alle condizioni offerte dai singoli fornitori in modo da poterle facilmente confrontare; osserva, a tale riguardo, il ruolo che svolge il passaggio collettivo ad altro gestore ai fini dell'emancipazione dei consumatori e dell'applicazione di tariffe energetiche più basse;

16.  ritiene che l'assenza di una piena applicazione della normativa sul mercato interno dell'energia rappresenti uno degli ostacoli principali al completamento di tale mercato; ritiene che il necessario consolidamento del mercato interno passi attraverso l'ampliamento delle nostre infrastrutture, la parallela attuazione della legislazione sul mercato interno e l'applicazione delle norme in materia di concorrenza;

17.  sottolinea che la modernizzazione delle infrastrutture esistenti e la costruzione di nuove infrastrutture intelligenti e flessibili per la produzione, il trasporto (in particolare gli interconnettori transfrontalieri per il gas e l'elettricità), la distribuzione e lo stoccaggio di energia sono essenziali per un mercato dell'energia stabile, ben integrato e ben collegato, in cui siano evitati eventuali effetti negativi, come i flussi di energia non programmati, in cui sia garantito un approvvigionamento a prezzi accessibili e competitivi, in cui sia sfruttato appieno il potenziale di tutte le fonti di energia rinnovabili, della microgenerazione, della cogenerazione e dell'efficienza energetica, della gestione sul fronte della domanda e dello stoccaggio, e in cui nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015, grazie, tra l'altro, all'integrazione sincrona dei sistemi energetici isolati nelle reti continentali europee; sottolinea che parallelamente agli investimenti su vasta scala devono essere effettuati investimenti nelle reti regionali o persino locali, in quanto la produzione di energia avviene sempre più a livello regionale/locale;

18.  constata, a tale proposito, che un approvvigionamento decentrato di energia rinnovabile riduce l'esigenza di costruire nuove linee di trasporto e pertanto i relativi costi, in quanto le tecnologie decentrate, che possono essere direttamente integrate nelle abitazioni, nelle città e in zone remote, sono molto più vicine ai consumatori finali;

19.  riconosce che una crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non accompagnata da uno sviluppo commisurato delle infrastrutture può dare luogo a flussi di ricircolo transfrontalieri non coordinati e, di conseguenza, a prezzi energetici non ottimali;

20.  ricorda che l'obiettivo per gli Stati membri di raggiungere un livello di interconnessioni per il gas e l'elettricità equivalente almeno al 10% della loro capacità installata di produzione, deciso dal Consiglio europeo nel 2002 e nel 2007, non è stato ancora realizzato;

21.  accoglie con favore la posizione della Commissione secondo cui i futuri sistemi energetici europei saranno caratterizzati dalla flessibilità; osserva che, in qualsiasi momento, i mercati all'ingrosso transfrontalieri efficienti sono fonti di flessibilità facilmente accessibili; chiede ulteriori sforzi per stimolare la futura diffusione di tecnologie di stoccaggio dell'energia e la capacità di risposta sul fronte della domanda, che offrono ulteriori fonti di flessibilità;

22.  ritiene che l'efficienza energetica sia una delle vie più sostenibili ed economiche per ridurre l'importo delle fatture energetiche, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre il fabbisogno di importazione di combustibili fossili ed evitare le emissioni di carbonio; riconosce che qualsiasi misura di promozione dell'efficienza energetica deve essere adeguata alle esigenze dei consumatori, vantaggiosa in termini di costo e sostenuta da opportuni incentivi;

23.  sottolinea che, secondo le conclusioni dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), un'azione più coraggiosa in materia di efficienza energetica può portare nel 2035 a ridurre di un terzo, ossia di 100 miliardi di metri cubi, le importazioni di gas dell'UE;

24.  ricorda che le sinergie tra lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di infrastrutture per le telecomunicazioni e l'energia svolgeranno un ruolo fondamentale negli sforzi volti a conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica;

25.  sottolinea la necessità di continuare a separare i mercati europei dell'energia per garantire la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più basso possibile;

26.  ritiene che si debbano incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture mediante quadri normativi stabili, aperti all'innovazione e prevedibili che non ostacolino il funzionamento del mercato interno e che i fondi pensione e gli investitori istituzionali debbano essere incoraggiati a investire nel trasporto, riconoscendo che ciò è possibile soltanto se spinto dal mercato; riconosce nel contempo, tuttavia, che in alcuni casi specifici è difficile che possano essere realizzate trasformazioni infrastrutturali senza finanziamenti pubblici a sostegno di progetti infrastrutturali chiave che potrebbero essere non sostenibili sul piano commerciale; sottolinea a tale riguardo il ruolo del meccanismo per collegare l'Europa e deplora che il suo bilancio per la componente "Energia" sia esiguo rispetto alla proposta della Commissione;

27.  invita a condurre studi che esaminino la possibilità di istituire un fondo europeo d'investimento per le reti energetiche;

28.  sottolinea che la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione all'interno degli Stati membri contribuirà a sviluppare le reti infrastrutturali e a sbloccare gli investimenti; sottolinea che le autorità locali e regionali devono svolgere un ruolo importante in questo ambito, semplificando le procedure di pianificazione e integrando le infrastrutture per l'energia nei propri programmi di pianificazione locale e regionale;

29.  osserva che l'assenza di un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture di trasporto continua in alcuni casi a impedire ai nuovi operatori di unirsi alla rete o di competere in condizioni di equità con gli operatori storici; sottolinea la necessità di affrontare le distorsioni strutturali del mercato che portano all'elevato livello di concentrazione esistente in numerosi Stati membri;

30.  sottolinea, a tale riguardo, che le norme del terzo pacchetto energia devono essere applicate pienamente tanto alle imprese europee quanto a quelle estere; ritiene che qualsiasi deroga a tali norme concessa dalla Commissione debba essere limitata nella portata e nella durata di applicazione e debba essere soggetta a revisione da parte del Parlamento e del Consiglio;

31.  sottolinea che la mancanza di trasparenza e l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali nei mercati all'ingrosso dell'energia minano la fiducia dei consumatori; ritiene che vi sia un'urgente esigenza di comprendere come avvenga la formazione dei costi nei mercati all'ingrosso e quale sia l'impatto sulle bollette dei consumatori;

32.  esprime pieno sostegno alle misure adottate per introdurre condizioni di parità mediante la creazione di modelli commerciali più decentrati e competitivi, dato che essi offrono maggiori opportunità ai produttori energetici locali e a nuovi operatori industriali;

33.  ricorda che per impedire ai fornitori storici dominanti di precludere l'apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, come la possibilità di sottoscrivere simultaneamente contratti con più fornitori;

34.  osserva che un quadro normativo stabile – per produttori, autorità di regolamentazione, operatori di rete, fornitori di energia, fornitori di servizi legati alla domanda e, soprattutto, consumatori finali e utenti produttori – è fondamentale ai fini di un efficace funzionamento del mercato interno e per attirare investimenti a lungo termine nello sviluppo delle infrastrutture; sottolinea che lo sviluppo di codici di rete comprendenti norme solide, non discriminatorie ed equilibrate deve portare all'armonizzazione della gestione delle reti e della configurazione del mercato nonché all'interoperatività; sottolinea come sia fondamentale che in tutta l'UE siano rispettati gli accordi sulla separazione delle reti di trasmissione dalla produzione e dalla fornitura, compresi gli accordi sulla posizione indipendente dei regolatori dell'energia e sui requisiti in materia di tutela dei consumatori; sottolinea pertanto la necessità di sostenere e ampliare ulteriormente il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), in particolare la sua funzione di controllo delle decisioni dei regolatori nazionali e di composizione delle controversie;

35.  rileva che esistono preoccupazioni circa il fatto che alcuni Stati membri hanno già attuato o intendono attuare meccanismi di remunerazione della capacità su base nazionale al fine di garantire la fornitura di energia elettrica senza debitamente esplorare tutte le possibili soluzioni alternative, in particolare in termini di soluzioni transfrontaliere e risorse di flessibilità; riconosce che tali meccanismi, nonostante si rendano necessari in talune circostanze, potrebbero interferire con il mercato all'ingrosso e, se questo è mal concepito, distorcerne la configurazione, creando potenziali effetti di immobilità; invita la Commissione a garantire un approccio più coordinato a livello di UE per garantire che tali meccanismi di remunerazione della capacità siano necessari, efficaci, trasparenti, tecnologicamente neutrali e non discriminatori;

36.  deplora che non siano ancora stati utilizzati i meccanismi di cooperazione introdotti dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; sottolinea le conclusioni della Commissione secondo cui un uso migliore del margine effettivo di cooperazione potrebbe apportare notevoli benefici, ad esempio un'intensificazione degli scambi commerciali; chiede pertanto agli Stati membri di avvalersi in modo migliore dei meccanismi di cooperazione, laddove appropriato, e di incrementare altresì la comunicazione tra di essi;

37.  sottolinea che, fatti salvi il diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico nonché l'esigenza di un migliore coordinamento a livello UE, l'Unione nella sua totalità deve sfruttare appieno il potenziale di tutte le fonti energetiche sostenibili a disposizione degli Stati membri, nel pieno rispetto del triplice obiettivo della politica dell'Unione europea in materia di energia nel suo complesso, ossia competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

38.  rileva che alcuni Stati membri, in quanto isole energetiche, sono ancora completamente isolati dalle reti europee del gas e dell'elettricità e continuano a pagare un prezzo più alto per le risorse energetiche, il che altera la loro competitività; sottolinea che senza investimenti in infrastrutture sostanziali tali Stati membri non saranno in grado di realizzare l'impegno ribadito dal Consiglio europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno Stato membro dovrebbe rimanere isolato dalle reti UE; ritiene che la Commissione, su richiesta di tali Stati membri, dovrebbe partecipare alle trattative con i fornitori di energia di paesi terzi sul tema dei prezzi energetici, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto di gas;

39.  sottolinea che la solidarietà tra gli Stati membri prevista dal trattato UE deve applicarsi sia nel quadro delle attività ordinarie che nella gestione delle crisi di politica energetica interna ed esterna; invita la Commissione a fornire una chiara definizione di "solidarietà energetica" al fine di garantirne il rispetto da parte di tutti gli Stati membri;

40.  enfatizza la necessità di affrontare la crescita prevista di importazioni di gas e di elettricità da paesi terzi nell'UE nel breve e nel medio termine per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la condivisione degli oneri e il funzionamento corretto del mercato interno; reitera che, per alcuni Stati membri, questa sfida è strettamente connessa alla dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio da un unico paese terzo e che, per affrontarla, sono necessarie azioni tese a diversificare il portafoglio dei fornitori, delle rotte e delle fonti di energia; riconosce che uno degli obiettivi strategici in questo ambito è la realizzazione del corridoio meridionale del gas, compreso il gasdotto Nabucco e la sua potenziale derivazione verso i paesi dell'Europa centro-orientale, oltre al conseguimento di rotte di approvvigionamento verso l'UE in grado di soddisfare circa il 10-20% della domanda di gas dell'UE entro il 2020, per consentire a tutte le regioni europee di avere fisicamente accesso ad almeno due fonti di gas diverse;

41.  ritiene che un mercato interno aperto e trasparente, in cui tutte le imprese degli Stati membri UE e dei paesi terzi rispettano il diritto dell'UE in materia di energia, possa contribuire a rafforzare la posizione negoziale dei fornitori di energia UE nei confronti dei concorrenti esterni, il che è particolarmente importante per la possibilità di un maggiore coordinamento degli acquisti di energia da fonti esterne a livello UE; invita l'Unione europea a considerare l'istituzione di un'agenzia unica per l'acquisto di gas, e dei meccanismi necessari a tal fine, per controbilanciare la posizione monopolistica dei fornitori esterni dominanti; osserva come sia necessaria l'applicazione del principio di reciprocità per guidare le relazioni con i fornitori di energia dell'UE e dei paesi terzi; insiste sulla necessità che la Commissione, nelle relazioni con i fornitori di energia di paesi terzi, prenda in considerazione e comunichi le conseguenze delle sue decisioni sui prezzi per i consumatori;

42.  ritiene che la Commissione debba ricevere il mandato per condurre negoziati sui progetti infrastrutturali di importanza strategica che attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE nel suo complesso e che tale mandato debba altresì essere preso in considerazione per altri accordi intergovernativi che possono avere un impatto importante sugli obiettivi della politica energetica a lungo termine dell'UE, in particolare per la sua indipendenza energetica; al riguardo accoglie con favore i progressi compiuti nei negoziati condotti dalla Commissione sul trattato tra l'Unione europea, l'Azerbaigian e il Turkmenistan per la costruzione del sistema di gasdotti transcaspico;

43.  sottolinea che la progressiva convergenza degli incentivi legati all'efficienza e alle fonti rinnovabili nonché dei costi accessori dell'energia in tutti gli Stati membri dopo il 2020 è essenziale ai fini di un mercato interno dell'energia ben funzionante ed efficiente, sia all'ingrosso sia al dettaglio, e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo a lungo termine e all'utilizzo su vasta scala di energia da fonti rinnovabili;

44.  ritiene che, nel breve termine, i raggruppamenti regionali di Stati membri limitrofi debbano essere incoraggiati ad abbandonare i piani nazionali per dirigersi verso un programma di supporto regionale armonizzato o unico sulle energie sostenibili;

45.  incoraggia gli Stati membri a rivedere periodicamente le proprie tariffe di alimentazione o altre tariffe di sostegno in maniera trasparente per consentirne l'adeguamento di pari passo con la diminuzione dei costi della tecnologia e dell'approvvigionamento;

46.  riconosce che i progetti di ricerca UE congiunti sostenuti dai programmi quadro e iniziative quali il piano SET non sono stati utilizzati a sufficienza nella prospettiva di sviluppare nuove tecnologie che consentano miglioramenti in termini di efficienza, fonti rinnovabili, sicurezza degli impianti nucleari, utilizzo a basse emissioni di combustibili fossili e reti intelligenti, tutti elementi critici per il mercato dell'energia;

47.  reputa importante compiere maggiori progressi nelle autostrade elettriche del futuro e in particolare nell'autostrada elettrica sudorientale-nord che contribuirebbe altresì a consentire il trasferimento dell'energia prodotta dai parchi fotovoltaici, come il progetto Helios, dall'Europa sud-orientale al nord e all'ovest;

Necessità di provvedimenti urgenti

Un mercato interno dell'energia ben integrato, aperto, ben regolamentato e competitivo

48.  chiede agli Stati membri di recepire e di attuare interamente con urgenza tutte le normative pertinenti UE, in particolare il terzo pacchetto energia; esorta la Commissione a intraprendere azioni contro gli Stati membri in cui l'attuazione ha subito indebiti ritardi; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia già avviato una procedura formale per indagare su violazioni delle norme UE;

49.  sottolinea la necessità di affrontare le distorsioni strutturali e la mancanza di trasparenza del mercato; invita la Commissione a moltiplicare gli sforzi per far applicare il terzo pacchetto energia;

50.  invita la Commissione a monitorare con attenzione la messa in atto effettiva della normativa UE sull'energia, in particolare le disposizioni che istituiscono i diritti fondamentali del consumatore e quelle relative ai gestori del sistema, alle autorità di regolamentazione nazionali e alla concorrenza, nonché quelle volte alla riduzione del fenomeno dei flussi di ricircolo nel mercato interno dell'elettricità, considerando che tale fenomeno rappresenta una sfida difficile ma affrontabile al mercato interno dell'energia in quanto indebolisce la sicurezza del sistema energetico riducendo le opzioni di stoccaggio e la capacità della rete; esorta la Commissione ad adottare i mezzi più adeguati a sua disposizione per affrontare eventuali inadempienze prolungate alla pertinente normativa UE;

51.  rileva che le interruzioni di energia sinora sono state il frutto di guasti operativi, non di carenze di capacità; riconosce che a seguito della recessione economica, dei prezzi elevati del gas naturale e della crescente quota di produzione intermittente di elettricità rinnovabile, gli investitori nell'Unione europea si trovano dinanzi a una notevole incertezza nello sviluppo di capacità di produzione di elettricità flessibile; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione complessiva sull'adeguatezza della produzione in base a una metodologia armonizzata e di fornire degli orientamenti sulle modalità per intensificare la flessibilità e mantenere l'approvvigionamento;

52.  esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinare in modo migliore i progetti infrastrutturali e a progettare congiuntamente lo sviluppo della rete, garantendo così una piena connettività del sistema a livello UE e un buon rapporto costi-efficacia sfruttando le sinergie transfrontaliere e una più efficiente rete di infrastrutture; sottolinea che va promosso un approccio integrato, che comprenda i gestori della distribuzione; incoraggia a tal fine la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i progetti di interesse comune europeo siano rapidamente valutati, selezionati, autorizzati e attuati, in particolare per quanto riguarda gli interconnettori transfrontalieri per il gas e l'elettricità, compresi meccanismi a flusso inverso, il gas naturale liquefatto, le infrastrutture per lo stoccaggio di energia e reti intelligenti di trasporto e distribuzione, fondamentali per un mercato dell'energia integrato ed efficiente;

53.  raccomanda che, in sede di esecuzione degli stanziamenti per l'energia del "Meccanismo per collegare l'Europa", la Commissione riservi la priorità ai progetti con maggiore impatto sul funzionamento del mercato interno, promuovendo così la concorrenza, accelerando la penetrazione delle fonti rinnovabili, creando le necessarie interconnessioni transfrontaliere e migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti;

54.  invita la Commissione a condurre una nuova valutazione dei piani esistenti riguardanti progetti energetici, in particolare per la costruzione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto con tempi di costruzione previsti oltre i dieci anni, a valutare i loro benefici economici – considerando i terminali di gas naturale liquefatto già in costruzione o in fase di progettazione nei singoli Stati membri e che, nel prossimo futuro, contribuiranno alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico negli Stati membri classificati come "isole energetiche" – e a contribuire a finanziare tali progetti;

55.  esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto un sistema efficace di gestione delle congestioni per favorire l'uso efficiente della capacità di trasmissione esistente di gas ed elettricità, riducendo il costo dell'espansione delle capacità di rete e favorendo una maggiore connessione delle fonti rinnovabili di produzione alla rete elettrica;

56.  invita gli Stati membri ad astenersi, quanto prima possibile, dall'utilizzare massimali tariffari o prezzi regolamentati dell'energia al dettaglio fissati, a livello nazionale, al di sotto dei costi sostenuti, in quanto tali misure possono provocare distorsioni della concorrenza e costituire una seria minaccia ai futuri investimenti in capacità e infrastrutture nel settore dell'energia; sottolinea tuttavia che le politiche a tal riguardo devono tener conto degli interessi legittimi dei consumatori vulnerabili che non sono sempre in grado di trarre beneficio da una concorrenza autentica nel mercato dell'energia;

57.  plaude alla determinazione della Commissione di porre in essere norme antitrust e aiuti di Stato per tutte le imprese e per le rispettive filiali nel settore dell'energia che operano nel territorio dell'Unione europea, garantendo condizioni eque d'accesso per tutti gli operatori di mercato; chiede alla Commissione di formulare orientamenti sulle modalità di valutazione dell'abuso di posizione dominante da parte di qualsiasi impresa nei mercati al dettaglio di gas ed elettricità, nonché sulle migliori pratiche e sull'esperienza acquisita nei programmi di sostegno sulle energie rinnovabili;

58.  chiede alla Commissione di rivedere le norme sugli aiuti di Stato in relazione ai provvedimenti nazionali in materia di efficienza energetica e ai progetti energetici cofinanziati nell'ambito della politica di coesione, per garantire che un maggior numero di tali azioni siano ammissibili ai finanziamenti statali onde conseguire il completamento di più progetti;

59.  raccomanda alla Commissione di avvalersi dei suoi poteri di controllo sugli aiuti di Stato per incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere; ritiene che tali interconnettori sarebbero fondamentali per incrementare la capacità di attingere alle riserve dello Stato vicino in caso di emergenza energetica o di squilibrio energetico e per ridurre gradualmente le sovvenzioni;

60.  sostiene con vigore gli sforzi della Commissione, basati sul lavoro coordinato della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione, per introdurre codici di rete armonizzati entro il 2014 e norme conformemente al piano e per assicurare stabilità e una maggiore propensione all'innovazione al quadro normativo del mercato interno dell'energia;

61.  sostiene con vigore i provvedimenti normativi intrapresi dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia volti a incoraggiare, migliorare e semplificare gli scambi commerciali transfrontalieri di energia, tra cui i mercati infragiornalieri, del giorno prima e di bilanciamento, e a colmare il divario tra i sistemi energetici nei vari Stati membri promuovendo un uso trasparente degli interconnettori; enfatizza la necessità di garantire un organico adeguato numericamente e dotato delle necessarie qualifiche, esperienza e conoscenze tecniche presso l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e presso le autorità nazionali ai fini dello svolgimento delle attività relative al monitoraggio delle transazioni all'ingrosso e all'identificazione delle pratiche di abuso di informazioni privilegiate e dei tentativi di manipolazione del mercato;

62.  invita la Commissione, per quanto riguarda il mercato interno dell'energia, a presentare con urgenza un'analisi esauriente dell'adeguatezza e della flessibilità delle capacità di produzione nazionali nel breve e nel lungo termine, tenendo pienamente conto del potenziale contributo di tutte le misure flessibili, come la risposta alla domanda, lo stoccaggio di energia e l'interconnessione, e a riferire in merito all'impatto che le misure nazionali applicate concernenti la valutazione della capacità e la pianificazione dello sviluppo hanno sul mercato interno dell'energia e sulle norme di concorrenza, tenendo conto delle conseguenze sia in termini di sicurezza dell'approvvigionamento che di aspetti transfrontalieri di questa politica complementare di configurazione del mercato; chiede a tale proposito ulteriori sforzi per quanto riguarda la futura diffusione di tecnologie per la conservazione dell'energia e la capacità di risposta sul fronte della domanda, che sono ulteriori fonti di flessibilità;

63.  chiede alla Commissione di elaborare orientamenti sull'uso e sul dispiegamento di risorse di flessibilità – come la gestione sul versante della domanda, lo stoccaggio e le infrastrutture fisiche, comprese quelle transfrontaliere – affinché gli Stati membri possano prepararsi e attuare strategie nazionali per mettere in atto risorse di flessibilità nei propri territori;

64.  chiede alla Commissione e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di sviluppare una metodologia coerente e allineata per assicurare l'adeguatezza della produzione in Europa, includendo il contributo positivo delle fonti di energia rinnovabile e in particolare delle energie rinnovabili variabili;

65.  chiede alla Commissione di esaminare forme future di mercati dell'energia che, contrariamente agli attuali meccanismi di regolazione della capacità su base nazionale, potrebbero garantire ulteriori entrate non discriminatorie agli investitori per tutte le forme di produzione di energia e assicurare l'erogazione più efficace sotto il profilo dei costi di servizi di flessibilità nel settore dell'energia;

66.  chiede alla Commissione di fissare norme atte a promuovere ulteriormente un mercato dei servizi accessori aperto alla partecipazione di tutte le fonti di energia, comprese le energie rinnovabili;

67.  invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a fornire incentivi e a sostenere iniziative e partenariati a livello regionale, mirando a una più stretta integrazione dei mercati mediante l'istituzione di centri regionali per il commercio di gas e scambi di energia e mediante norme più armonizzate sul commercio di gas e meccanismi di accoppiamento dei mercati per tutte le tempistiche, nonché mediante il raggiungimento di un livello adeguato di liquidità e di trasparenza del mercato;

68.  sottolinea che le disposizioni del mercato interno devono promuovere la diversificazione delle fonti di energia, sia endogene che esterne, e non devono focalizzarsi primariamente su ulteriori sviluppi o ampliamenti delle rotte e degli approvvigionamenti attuali;

69.  richiama l'attenzione, sulla dimensione esterna del mercato dell'energia, intesa a facilitare l'accesso di tutti gli Stati membri a fonti di energia diversificate; invita la Commissione a utilizzare, in coordinamento con il SEAE, i propri strumenti di politica estera per la promozione delle norme e degli standard del mercato interno dell'energia nei confronti dei paesi terzi e, in particolare, nelle aree limitrofe all'UE; esorta la Commissione a precisare, nei dialoghi bilaterali con i paesi terzi interessati, la questione della definizione chiara di norme per la gestione delle congestioni nelle connessioni transfrontaliere di elettricità e gas e per l'accesso di terzi alle reti di trasporto; esorta con forza la Commissione ad adottare misure atte a prevenire pratiche anticoncorrenziali da parte di imprese di paesi terzi suscettibili di provocare restrizioni alla concorrenza, aumenti dei prezzi o una riduzione della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; invita la Commissione ad assicurare, nei rapporti con partner esterni, che le imprese UE siano in grado di competere su un piano di parità a livello globale; esorta la Commissione a intensificare la cooperazione con i paesi limitrofi dell'UE in materia di sicurezza nucleare; chiede alla Commissione di indicare tutti gli elementi che ancora pongono difficoltà nell'attuazione del terzo pacchetto energia, presentando dati chiari in merito alle conseguenze sui prezzi per i consumatori;

70.  chiede agli Stati membri e alla Commissione di incrementare il sostegno politico e finanziario alla comunità dell'energia e di adottare ulteriori misure per favorire l'estensione delle norme del mercato interno all'Europa sudorientale e orientale;

71.  invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce della creazione di un meccanismo di scambio delle informazioni sugli accordi intergovernativi tra Stati membri dell'UE e paesi terzi in materia di politica energetica, a dar prova di una maggiore ambizione al fine di garantire che gli accordi contrari alla legislazione sul mercato interno non siano attuati; ritiene che la Commissione debba poter esaminare la compatibilità dei progetti di accordi con il diritto dell'UE e, se del caso, di partecipare ai negoziati;

72.  ricorda alla Commissione che il mercato interno non è slegato dal mercato globale; chiede alla Commissione che nella pianificazione delle proprie azioni sul mercato interno tenga pienamente conto delle raccomandazioni del Parlamento sulla dimensione esterna della politica energetica(16); conferma il proprio sostegno all'idea che solo un mercato interno pienamente funzionante consentirà all'UE di parlare con una sola voce a livello globale; chiede alla Commissione di sviluppare ulteriori azioni nel settore della politica energetica esterna;

73.  ritiene che il futuro accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti debba includere un capitolo dedicato esclusivamente alle questioni energetiche suscettibili di influire sul mercato interno, tra cui: commercio di energia all'ingrosso, commercio di materie prime, norme sul trasporto marittimo dell'energia, sistemi di scambio di quote di emissione, norme sulla sicurezza dei carburanti, pratiche contabili, sovvenzioni statali per l'energia e trasferimento della proprietà intellettuale in relazione alla prospezione, alla produzione, alla trasformazione e alla fine del ciclo di vita dei prodotti nel settore dell'energia;

74.  sostiene il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione di presentare un'analisi della composizione e dei fattori determinanti dei prezzi e dei costi dell'energia nei singoli Stati membri entro la fine del 2013, con particolare attenzione all'impatto sugli utenti domestici, sulle PMI e sulle industrie ad alta intensità energetica, e tenendo conto più in generale della competitività dell'UE rispetto alle controparti economiche mondiali; invita la Commissione a monitorare costantemente i prezzi e i costi dell'elettricità negli Stati membri;

75.  invita la Commissione e gli Stati membri, in relazione al mercato interno del gas, a rivedere tutti i contratti sul gas basati su meccanismi di prezzo obsoleti – in particolare sul principio di indicizzazione al petrolio – che impongono prezzi elevati ai consumatori, ed esorta la Commissione a favorire lo studio di possibilità di rinegoziazione di tali contratti, non solo nel contesto della loro proroga; sottolinea la necessità di sviluppare e di sostenere tutti i prodotti e i meccanismi volti a rafforzare le capacità di commercio del gas; sottolinea che le disposizioni sopra indicate sono fondamentali per garantire un'autentica competitività del prezzo della fornitura di gas a tutti i consumatori nel mercato interno del gas;

Proteggere e sostenere efficacemente i consumatori

76.  invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni offerte ai consumatori, a fornire loro metodi di fatturazione chiari e trasparenti, a creare strumenti di confronto dei prezzi che diano loro la possibilità di operare scelte più consapevoli e a sensibilizzarli circa le modalità di controllo dei consumi, le possibilità di risparmio energetico e di efficienza energetica e la produzione su piccola scala; esorta gli Stati membri ad attuare la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e il regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori; plaude alla proposta della Commissione di istituire una piattaforma informativa sui diritti del consumatore; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di mettere in atto campagne informative dirette ai consumatori cui prendano parte attiva i governi e organizzazioni della società civile;

77.  osserva che, nonostante il calo a livello mondiale dei prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, i consumatori continuano a pagare prezzi elevati; invita la Commissione, gli Stati membri e i relativi regolatori ad assicurare che i consumatori beneficino direttamente e in maniera adeguata delle evoluzioni dei prezzi del mercato all'ingrosso;

78.  invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare una strategia globale per coinvolgere i consumatori e gli utenti produttori in un'attiva partecipazione nel mercato dell'energia, fra l'altro mediante inclusione attraverso la normativa esistente e con l'attuazione delle clausole pertinenti della direttiva sull'efficienza energetica; incoraggia ad adeguare periodicamente i segnali di prezzo sull'uso delle reti al fine di orientare opportunamente gli utenti esistenti ma anche quelli futuri e assicurare in questo modo coerenza tra lo sviluppo delle reti e l'assunzione delle singole decisioni;

79.  invita la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione fra i settori dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e a rivedere i quadri normativi esistenti per incoraggiare le innovazioni in ambito energetico, a vantaggio di tutti i consumatori e nell'ottica di agevolare la realizzazione, in modo facilmente accessibile per l'utente, sicuro e affidabile, di reti intelligenti che non impongano oneri finanziari ai consumatori e tengano conto della riservatezza dei dati degli stessi; invoca la cooperazione per lo sviluppo delle reti intelligenti a livello europeo, nazionale e regionale e lo sviluppo di norme europee per le reti intelligenti;

80.  esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a incorporare e creare incentivi finanziari per gli investimenti in soluzioni basate sulle TIC e a puntare a un mercato di utenti produttori, per incrementare flessibilità, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e la partecipazione volontaria del fronte della domanda;

81.  attende le linee guida della Commissione, che contribuiranno alla fissazione di obiettivi strategici ambiziosi per quanto riguarda i consumatori vulnerabili e assisteranno gli Stati membri nel definire con maggior chiarezza il loro approccio a tale categoria di consumatori; invita la Commissione a elaborare tali linee guida, tenendo in debito conto gli strumenti e i meccanismi nazionali esistenti per la tutela di tali consumatori, nell'intento di raggiungere un approccio più coerente e globale a livello UE, lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere gli strumenti più idonei per fornire questo supporto; aggiunge che un'ampia offerta di consulenza destinata a tale categoria di consumatori e lo scambio di buone prassi possono rivestire un ruolo importante a tale scopo;

82.  accoglie con favore l'imminente analisi della Commissione sulla povertà energetica nell'UE; ritiene che, nell'ambito dell'analisi, la Commissione debba adoperarsi per garantire che la lotta contro la povertà energetica diventi parte del paniere dei servizi per l'Europa, ossia attraverso i fondi sociali e di coesione; ritiene che i programmi esistenti e nuovi sull'efficienza energetica debbano sempre puntare l'attenzione sui gruppi a basso reddito;

83.  esorta la Commissione a sviluppare e raccomandare una debita configurazione del mercato al dettaglio incentrata sul fornitore per armonizzare i mercati europei al dettaglio e allentare pertanto gli oneri amministrativi per i consumatori, lasciando che i fornitori fatturino tutte le imposte direttamente nella bolletta per l'elettricità;

Andare incontro alle future sfide in ambito climatico ed energetico

84.  invita gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate a convertire gli schemi di supporto necessari per tutti i generatori di energia in meccanismi trasparenti, prevedibili, convergenti e guidati dal mercato, quanto prima possibile, al fine di creare un mercato comune per le caratteristiche ausiliarie richieste, quali l'efficienza energetica, gli utenti produttori, la cogenerazione, la flessibilità, le energie rinnovabili e i servizi di supporto delle reti, in modo da garantirne la compatibilità ed evitare sovrapposizioni; invita la Commissione a presentare orientamenti in merito a regimi di sostegno efficaci e convenienti per le energie rinnovabili;

85.  chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione di rivedere gli indicatori utilizzati per misurare il grado di concorrenza nei mercati dell'energia, includendovi indicatori quali la quota di consumatori che usufruiscono delle tariffe più basse, la capacità di nuove imprese di accedere al mercato e il livello del servizio clienti e di innovazione, tutti aspetti che tracciano un quadro reale del livello di concorrenza nel mercato;

86.  invita la Commissione, in relazione al mercato interno dell'elettricità, a esaminare con attenzione le implicazioni dell'integrazione della quota crescente di energie rinnovabili nelle reti energetiche in termini di sostegno finanziario, requisiti tecnici di sistema e configurazione del mercato; sottolinea che l'assenza di un approccio coordinato a tali fonti ha finora complicato la loro integrazione nei sistemi energetici europei; sottolinea che la rete energetica e le infrastrutture di stoccaggio attualmente esistenti in Europa devono essere adattate al contributo della produzione distribuita da fonti rinnovabili; sottolinea l'importanza del gas come carburante di riserva per far fronte alla variabilità della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e chiede alla Commissione di valutare il livello necessario di flessibilità nel sistema energetico (reti intelligenti, gestione sul versante della domanda, stoccaggio e capacità di riserva flessibile); ritiene che le centrali di pompaggio possano fornire un notevole contributo allo stoccaggio dell'energia elettrica;

87.  chiede alla Commissione di continuare a utilizzare i fondi di sviluppo regionale, di coesione e altri fondi strutturali dell'UE per sostenere la creazione di reti energetiche e intelligenti per il gas e l'elettricità nel prossimo periodo in modo da assorbire meglio nuovi tipi e nuove fonti di energia e modernizzare tutte le regioni d'Europa; ritiene che anche i gestori delle reti di distribuzione debbano essere incoraggiati ad accettare gli adattamenti alle loro reti;

88.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere incentivi per sbloccare le possibilità inesplorate della microproduzione, a prestare attenzione all'esigenza di un maggiore sviluppo della cogenerazione, in quanto una delle soluzioni più efficaci per la produzione di calore ed energia elettrica, e a basare tale opzione su un'attuazione su ampia scala di sistemi efficaci di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

89.  sottolinea il potenziale della cogenerazione di energia elettrica e termica/teleriscaldamento e teleraffreddamento per inglobare la parte crescente di energia intermittente incrementando flessibilità e resilienza al mercato dell'energia e fornendo uno stoccaggio energetico economico per l'energia in eccesso; chiede alla Commissione di affrontare e di ricompensare questa capacità nella prossima iniziativa sul quadro per i meccanismi di remunerazione della capacità e di sostenere questo tipo di integrazione transettoriale e di bilanciamento nell'ambito di "Orizzonte 2020";

90.  chiede alla Commissione di avviare uno studio che analizzi configurazioni di mercato nuove ed efficaci sotto il profilo dei costi per il mercato europeo dell'elettricità al fine di garantire che i consumatori ricevano elettricità a prezzi ragionevoli e di impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

91.  accoglie con favore tutto il lavoro svolto per fare della ricerca in campo energetico una priorità del programma "Orizzonte 2020" e invita gli Stati membri a sfruttare pienamente questo ambito di programmazione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca in materia di tecnologie energetiche innovative e lo sviluppo delle stesse e a migliorare le tecnologie esistenti che non rientrano nell'ambito di Orizzonte 2020 e nei progetti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); esorta gli Stati membri a creare sinergie tra i programmi di ricerca UE e nazionali, in considerazione del fatto che la ricerca è l'unica strada percorribile per ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza energetica, aumentare la competitività dell'industria dell'UE sul mercato globale, mantenere la leadership tecnologica dell'UE, e contribuire all'agenda europea per la crescita e l'occupazione; sottolinea la necessità di offrire al settore la certezza giuridica per un periodo di tempo oltre il 2020;

92.  esorta la Commissione a rendere disponibili finanziamenti sufficienti per sviluppare reti di distribuzione intelligenti, che rappresentano il modo più efficiente sotto il profilo dei costi per la penetrazione su vasta scala della produzione distribuita ottenuta da fonti di energia rinnovabile, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e realizzando i potenziali di risparmio energetico;

93.  rileva che il sistema attuale caratterizzato dalla frammentazione del mercato interno pone sfide alla stabilità a lungo termine di imprese e investitori, sfide che potrebbero comportare la chiusura di impianti e incertezze riguardo all'occupazione e alla capacità; chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione indipendente sul futuro del mercato interno per l'elettricità e il gas in cui rivestano un ruolo centrale le questioni riguardanti gli investimenti, l'occupazione nel settore, l'ambiente e la protezione dei consumatori; chiede che tale valutazione sia pronta entro marzo 2014 e sia inclusiva, ossia tenga conto delle opinioni delle parti interessate come le parti sociali, i rappresentanti delle famiglie a basso reddito, le organizzazioni ambientali e le PMI;

o
o   o

94.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0061.
(2) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.
(4) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(6) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(7) GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.
(8) GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 64.
(10) Testi approvati, P7_TA(2012)0238.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0509.
(12) Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
(13) Testi approvati, P7_TA(2013)0088.
(14) Testi approvati, P7_TA(2012)0444.
(15) Testi approvati, P7_TA(2012)0443.
(16) Testi approvati, P7_TA(2012)0238.


Attuazione e impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della politica di coesione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sull'attuazione e l'impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione (2013/2038(INI))
P7_TA(2013)0345A7-0271/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 194 del TFUE,

–  visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 3 del TUE,

–  visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,

–  visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999,

–  visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94,

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

–  vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia,

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la relazione della Commissione del 18 aprile 2013 intitolata "Sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici" (COM(2013)0225),

–  visto il capitolo 5 ("The European divide in clean energy and fuel poverty") della relazione dell'Istituto sindacale europeo (ETUI) "Benchmarking Working Europe 2013", Bruxelles 2013,

–  vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio,

–  vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea(1),

–  vista la relazione del 4 marzo 2013 del Consiglio intitolata "Attuazione del semestre europeo - Relazione di sintesi" (6754/13),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020" (COM(2011)0017),

–  vista la sintesi statistica del 2012 della Commissione dal titolo "EU energy in figures"(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 dal titolo "Politica di coesione: investire nell'economia reale" (COM(2008)0876),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" (COM(2006)0545),

–  vista la relazione speciale n. 21/2012 della Corte dei conti dal titolo "Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica",

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di rilancio economico(3),

–  vista la relazione del KfW Research dal titolo "Impact on public budgets of KfW promotional programmes in the field of 'Energy-efficient building and rehabilitation' "(4),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia(5),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse(6),

–  vista la relazione della Commissione del 18 aprile 2013 dal titolo "Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013" (COM(2013)0210),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 dal titolo "Efficienza energetica nelle città e nelle regioni, con particolare attenzione alle differenze tra zone rurali e urbane"(7),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 14 dicembre 2011 dal titolo "L'efficienza energetica"(8),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) dal titolo "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica"(9),

–  visto il documento strategico MARIE/ELIH-MED dal titolo "Improving MED transnational cooperation answers to energy efficiency challenges in buildings",

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Piano di efficienza energetica 2011" (COM(2011)0109),

–  viste le raccomandazioni dei Fondi strutturali e di coesione per gli investimenti in energia sostenibile (SF Energy Invest) dal titolo "Practical recommendations to increase the share of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 2014-2020"(10),

–  vista la relazione presentata alla Commissione da parte dell'Ismeri Europa dal titolo "Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of national reports 2011– renewable energy and Energy efficiency of housing",

–  visto il Libro verde del 27 marzo 2013 della Commissione dal titolo "Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),

–  visto lo studio del Copenhagen Economics dal titolo "Multiple benefits of investing in energy efficient renovation of buildings"(11),

–  visto il contributo della Commissione al Consiglio europeo del 22 maggio 2013 dal titolo "Politica e sfide nel settore dell'energia",

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0271/2013),

A.  considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica significa un minore utilizzo di energia per un livello equivalente di attività economica o servizio(12);

B.  considerando che l'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) promuove l'efficienza energetica nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente;

C.  considerando che l'obiettivo dell'efficienza energetica è una priorità chiave per la Commissione e gli Stati membri, che nella strategia UE 2020 si sono prefissati di aumentarla del 20 %;

D.  considerando che la riduzione del consumo attraverso l'efficienza energetica è il modo più sostenibile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e, quindi, ridurre le importazioni di circa il 25 %;

E.  considerando che gran parte dell'energia proviene ancora dagli idrocarburi che, durante la combustione, producono emissioni di gas a effetto serra;

F.  considerando che gli investimenti nell'efficienza energetica possono comportare utili per le regioni europee in termini economici, sociali e ambientali;

G.  considerando che un'attuazione tempestiva ed efficace sotto il profilo dei costi della direttiva sull'efficienza energetica può ridurre in misura considerevole il consumo di energia, diminuire la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, creare nuovi posti di lavoro, fornire protezione sociale ed eliminare la povertà energetica;

H.  considerando che nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, nel quadro del bilancio della politica di coesione sono stati destinati 5,5 miliardi di EUR all'efficienza energetica, alla cogenerazione e alla gestione dell'energia;

I.  considerando che l'ultima relazione della Commissione(13) conclude che a fine 2011 quasi 3,8 miliardi di EUR erano destinati a progetti specifici per l'efficienza energetica, compresi i fondi rotativi, con una percentuale di esecuzione del 68 % e che la relazione ha rilevato altresì che tale percentuale di esecuzione ha livelli diversi nell'Unione;

J.  considerando che il Consiglio, nella sua relazione di sintesi di marzo 2013(14), ha individuato tra i fattori che incidono sullo sviluppo dell'efficienza energetica informazioni e incentivi finanziari inadeguati, il basso profilo dell'efficienza energetica e l'attuazione inadeguata della normativa vigente, ritenendo tali fattori più di ordine pratico che normativo;

K.  considerando che l'importo minimo di finanziamento di un progetto reso disponibile dallo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell'energia (ELENA) è pari a 50 milioni di EUR e che per il programma "Energia intelligente" l'importo minimo supera i 6 milioni di EUR, cifra superiore a quella di molti progetti nelle comunità piccole e rurali;

Osservazioni generali

1.  sottolinea che nell'attuale periodo di crisi e in considerazione del fatto che l'Unione importa oltre il 50 % dell'energia necessaria per soddisfare il suo fabbisogno, migliorare l'efficienza energetica in maniera economicamente efficiente può contribuire in maniera determinante a stimolare la competitività dell'Unione, a creare posti di lavoro e a generare crescita a livello locale e regionale, e potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutti nella lotta ai cambiamenti climatici e a spese energetiche elevate;

2.  sostiene l'impegno assunto dall'UE di conseguire l'obiettivo di aumentare del 20 % l'efficienza energetica entro il 2020; sottolinea che un'adeguata e puntuale attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e dei relativi strumenti, compatibilmente con le singole situazioni nazionali, riporterebbe gli Stati membri sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo del 20 %; esorta, a tal proposito, gli Stati membri a potenziare gli sforzi onde raggiungere l'obiettivo della strategia UE 2020, e a creare i presupposti per ulteriori risparmi dopo tale data;

3.  osserva che i Fondi strutturali e d'investimento europei potrebbero contribuire a incentivare gli investimenti privati nei prodotti, modi di trasporto, edifici, settori, lavori e servizi efficienti sotto il profilo energetico, compresi i servizi a efficienza energetica, nonché a ridurre i costi energetici pubblici, migliorando il rapporto qualità/prezzo; giudica favorevolmente la proposta di accordare priorità all'efficienza energetica nell'ambito della sezione di Orizzonte 2020 dedicata alla ricerca in ambito energetico;

4.  sottolinea che, come dimostra l'esperienza dell'attuale periodo di programmazione, i finanziamenti stanziati a favore dell'efficienza energetica a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei non possono essere pienamente utilizzati; sottolinea pertanto che nel quadro finanziario 2014-2020, in cui la quota di stanziamenti destinata all'efficienza energetica è superiore al passato, occorre facilitare l'accesso delle autorità locali e regionali a tali fondi;

5.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero considerare l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei a favore dell'efficienza energetica non come un costo, bensì come un'opportunità d'investimento con un elevato effetto leva; invita la Commissione a rivedere ulteriormente le norme sugli aiuti di Stato onde consentire maggiori finanziamenti nazionali a favore dell'efficienza energetica accanto agli investimenti europei;

6.  sottolinea l'importanza della politica di coesione e delle risorse finanziarie assegnatele per il pieno sviluppo di reti intelligenti, che determinano sistemi energetici più efficienti nelle varie regioni, riducendo il consumo e la perdita di energia;

7.  sottolinea che gli enti locali e regionali devono possedere adeguate competenze e responsabilità per quanto concerne non solo l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia, ma anche il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica;

8.  chiede alla Commissione di rafforzare la certezza giuridica sul versante delle norme regionali in materia di aiuti di Stato ai fini di un'edilizia popolare rispettosa delle norme in materia di efficienza energetica e degli investimenti a favore degli edifici e dell'energia sostenibili;

9.  ricorda che, secondo alcune ricerche accademiche, nel 2010 quasi il 9 % dei cittadini dell'UE, della Norvegia e della Svizzera (52,08 milioni di persone), non era in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione; rileva che la povertà di combustibili è particolarmente grave nei nuovi Stati membri e che, nella maggior parte dei casi, è imputabile alla pessima coibentazione delle abitazioni; invita la Commissione a esaminare in dettaglio i nessi tra la promozione dell'efficienza energetica, la povertà di combustibili e la vulnerabilità dei consumatori; sottolinea che i risparmi conseguiti grazie alle misure di efficienza energetica devono essere trasferiti ai consumatori riducendone le bollette;

10.  ricorda che il potenziale dell'efficienza energetica non è ancora efficacemente sfruttato in alcuni settori dell'economia, come il settore edilizio e dei trasporti, e che gli stanziamenti del Fondo strutturale o del Fondo di coesione o altre forme di investimento a favore dell'incremento dell'efficienza energetica dovrebbero costituire un'opportunità di crescita dell'occupazione in questi settori;

11.  evidenzia la necessità di garantire che la costruzione e la ristrutturazione degli alloggi popolari siano effettuate con il fine di conseguire gli obiettivi e attuare le norme in materia di efficienza energetica; chiede agli Stati membri e alle parti interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di tenere conto dell'edilizia popolare nei programmi di riforma nazionali e in fase di elaborazione delle priorità strategiche nel quadro degli accordi di partenariato previsti per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020; ricorda agli Stati membri, a tal proposito, quanto disposto dall'articolo 20 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

12.  riconosce che uno dei principali ostacoli alla realizzazione di risparmi energetici a livello locale e regionale è costituito dalla necessità di anticipare investimenti; esprime la convinzione che qualsiasi misura adottata a livello dell'UE debba prendere in debito conto le implicazioni per i rappresentanti locali e regionali, nonché le loro restrizioni di bilancio; raccomanda a tal fine di consultare i rappresentanti locali e regionali nella definizione degli orientamenti di sviluppo nel settore energetico e di sostenere finanziariamente i programmi sviluppati a livello locale e regionale al fine di utilizzare le risorse energetiche esistenti;

13.  ricorda che il Parlamento ha già adottato la relazione sul ruolo della politica di coesione dell'Unione europea e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica energetica europea e che tale relazione tratta anche questioni in materia di efficienza energetica;

Periodo di programmazione 2014-2020 e modifiche legislative

14.  osserva che l'obiettivo precipuo della politica di coesione resta la riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali tra le regioni e reputa che le politiche di efficienza energetica non debbano interferire con tale obiettivo; sottolinea che alcune delle regioni più povere dell'UE possono avere priorità diverse e necessitare, in primo luogo, di investimenti in altri settori; sottolinea che la forza della politica di coesione risiede nella sua flessibilità e nella gestione decentrata dei fondi a livello locale;

15.  ricorda la modifica apportata nel 2009 al regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'efficienza energetica, grazie alla quale l'edilizia può beneficiare di sostegno sull'intero territorio dell'UE con un massimale del 4 %; osserva che, a seguito di una successiva modifica delle disposizioni, segnatamente una modifica dei programmi operativi apportata nel corso del periodo di programmazione, in molti Stati membri questa azione politica non si è tradotta in un aumento consistente dei fondi destinati a tale obiettivo; osserva che, dal momento che la modifica non è stata accompagnata da nuovi finanziamenti aggiuntivi dell'UE, alcuni Stati membri hanno respinto tale opportunità, mentre in altri si è osservata una forte correlazione tra lo scarso assorbimento dei fondi e debolezze nell'apparato amministrativo; sottolinea l'importanza di attribuire certezza giuridica alle misure in materia di efficienza energetica prima e durante il periodo di programmazione 2014-2020;

16.  accoglie con favore il fatto che nel periodo di programmazione 2014-2020 al FESR e al Fondo di coesione siano state offerte nuove opportunità nonché un peso maggiore nel conseguimento degli obiettivi nel campo dell'efficienza energetica; sostiene in particolare il futuro ruolo del finanziamento a titolo della politica di coesione in tutto il settore edilizio, compreso quello residenziale;

17.  esorta gli Stati membri a mettere a punto, attraverso i loro programmi operativi, formalità semplici e snelle per l'utilizzo dei fondi previsti per il miglioramento dell'efficienza energetica domestica;

18.  esorta gli Stati membri a garantire l'accesso diretto dei comuni ai fondi previsti per il miglioramento dell'efficienza energetica domestica, nel quadro di un sistema decentrato;

19.  prende atto dell'esito dei negoziati sul regolamento FESR riguardo alle percentuali minime previste da applicare in caso di specifici obiettivi tematici per ciascuna categoria di regioni, che consente un aumento delle dotazioni sul versante dell'efficienza energetica e delle risorse di energia rinnovabile; ricorda che quote minime ambiziose sono essenziali per facilitare la mobilitazione degli attori locali e contribuiscono a creare programmi stabili e a lungo termine;

20.  accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi a tutti gli obiettivi tematici, tra cui l'efficienza energetica;

21.  sostiene le proposte della Commissione di semplificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020; ritiene che la conclusione dei negoziati sul regolamento recante disposizioni comuni debba sfociare in un'applicazione positiva dell'uso dei fondi multipli di cui beneficerebbero in ampia misura i progetti nel settore dell'efficienza energetica;

22.  accoglie con favore i progressi registrati nei negoziati relativi al regolamento recante disposizioni comuni riguardo agli accordi di partenariato; chiede, a tal proposito, agli Stati membri e alle autorità di gestione di lavorare con esperti del settore dell'efficienza energetica al fine di fare buon uso di tale meccanismo in fase di elaborazione dei programmi operativi;

23.  incoraggia gli Stati membri a intensificare i legami tra i loro piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica e i programmi operativi al fine di assicurare che i Fondi strutturali e di investimento europei siano parte di una strategia coerente rispondendo al contempo alle esigenze territoriali; sottolinea che lo scopo principale delle strategie di efficienza energetica deve essere il conseguimento dell'obiettivo dell'autonomia energetica a livello regionale e locale;

24.  è convinto che le misure dell'UE debbano sostenere l'efficienza energetica nelle fasi di produzione, distribuzione e consumo di energia; osserva che i finanziamenti in campo energetico della politica di coesione sono attualmente erogati principalmente a favore delle energie rinnovabili(15) e che è pertanto necessario raggiungere un maggiore equilibrio che consenta di garantire una più elevata percentuale di finanziamenti destinata ai progetti in materia di efficienza energetica;

25.  sottolinea che un'eccessiva specificazione e obiettivi troppo vincolanti per quanto concerne l'attuazione degli obiettivi di efficienza energetica possono comportare ulteriori spese per gli enti locali e regionali in relazione all'attuazione di tali misure e imporre costi aggiuntivi ai consumatori;

26.  sottolinea l'importanza di integrare la dimensione dell'efficienza energetica nelle strategie di ricerca e innovazione per una specializzazione intelligente che gli Stati membri e le regioni dovranno mettere a punto per accedere ai finanziamenti a favore dell'innovazione nel quadro della futura politica di coesione;

27.  ricorda ancora una volta agli Stati membri l'importanza di un bilancio con dotazioni adeguate del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nel cui ambito la politica di coesione può e dovrebbe fungere da stimolo per la ripresa;

Sensibilizzazione e importanza della diffusione delle informazioni

28.  chiede alla Commissione di migliorare la qualità e la diffusione delle informazioni pratiche a disposizione degli enti locali e regionali sulle questioni relative all'efficienza energetica, in particolare per quanto concerne i vantaggi generati dagli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, le migliori metodologie, norme e incentivi finanziari e i fornitori dei servizi pertinenti, compreso il contratto di rendimento energetico; osserva che la mancanza di società di servizi energetici in molte regioni e Stati membri potrebbe incidere sulla capacità di utilizzare i finanziamenti a favore dell'efficienza energetica;

29.  sottolinea che la mancanza di informazioni dettagliate riguardo alle caratteristiche del patrimonio immobiliare a livello regionale ostacola non poco la formulazione di strategie e piani da parte delle autorità nazionali e regionali; prende atto dei criteri per la fornitura di dette informazioni previsti dalla direttiva 2012/27/UE e chiede che tali informazioni siano elaborate anche a livello regionale e rese pubbliche;

30.  incoraggia le autorità di gestione a rafforzare la visibilità dei programmi operativi nonché le opportunità per i potenziali beneficiari dei progetti offerti nel campo dell'energia sostenibile; suggerisce, a tal fine, di creare siti web, piattaforme o banche dati nazionali destinati a potenziali beneficiari e parti interessate, organizzare seminari ed eventi finalizzati a informare le categorie destinatarie, e introdurre misure tese a migliorare la visibilità e l'accessibilità alle risorse di rete esistenti (quali il portale Build Up e il manuale SF Energy Invest);

31.  incoraggia le autorità di gestione a promuovere, nel periodo di programmazione 2014-2020, progetti integrati, adottando a livello territoriale un approccio olistico all'efficienza energetica, soprattutto utilizzando i nuovi strumenti di programmazione strategica, quali gli investimenti territoriali integrati, e coinvolgendo le iniziative esistenti, come il Patto dei sindaci, onde contribuire a sviluppare piani integrati; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un "procedura rapida" per finanziare i progetti presentati dagli enti che hanno sottoscritto il Patto dei sindaci e che ne rispettano integralmente gli obblighi;

32.  giudica favorevolmente la conferenza annuale delle "Giornate aperte" e i vari gruppi di lavoro dedicati a progetti locali e regionali in materia di efficienza energetica; suggerisce alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità di gestione di utilizzare tali eventi per creare una piattaforma per lo scambio di informazioni nell'ottica di promuovere un dialogo quanto mai necessario e uno scambio di migliori pratiche per l'attuazione e la gestione di progetti in materia di efficienza energetica finanziati a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei;

Sviluppo di capacità e assistenza tecnica

33.  chiede agli Stati membri di dare seguito alle raccomandazioni della Commissione(16) e di rafforzare lo sviluppo di capacità, impiegando i bilanci assegnati all'assistenza tecnica, al fine di rafforzare l'effettiva partecipazione degli attori locali, regionali e della società civile all'elaborazione di strategie energetiche regionali e locali;

34.  riconosce che il passaggio a tecnologie di efficienza energetica richiede nuove competenze, una formazione professionale consapevole dell'ambiente e una preparazione specifica nell'edilizia e in altri settori; incoraggia, a tal proposito, gli Stati membri a continuare a utilizzare i fondi onde fornire assistenza tecnica a tutti i livelli (ad esempio attraverso il dispositivo ELENA); chiede inoltre agli Stati membri di impiegare i Fondi strutturali e di investimento europei per offrire nuova formazione e competenze aggiornate ai lavoratori per occupare posti di lavoro emergenti dell'economia a basse emissioni di carbonio e per evitare che sussista una carenza di risorse umane qualificate nel settore;

35.  sottolinea i possibili benefici che le iniziative JESSICA (Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane) ed ELENA offrono in termini di investimenti nell'energia sostenibile a livello locale, allo scopo di aiutare le città e le regioni ad avviare solidi progetti di investimento nei settori dell'efficienza energetica e invita a promuovere tali iniziative;

36.  invita a fornire un ulteriore sostegno amministrativo alle autorità locali e regionali al fine di aiutarle a creare gruppi di progetti di piccole e medie dimensioni in materia di efficienza energetica che, presi singolarmente, si collocherebbero al di sotto delle soglie finanziarie minime previste per accedere ai fondi dei programmi ELENA, JESSICA ed Energia intelligente; richiama l'attenzione degli Stati membri e della Commissione sul fatto che le città e le comunità rurali di piccole-medie dimensioni spesso non hanno la capacità amministrativa necessaria per utilizzare appieno i nuovi strumenti finanziari;

37.  sottolinea che la burocrazia e l'assenza di chiarezza procedurale hanno reso difficile l'accesso ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione e hanno scoraggiato dal farne richiesta gli attori che più ne hanno bisogno; sostiene pertanto la semplificazione delle norme e delle procedure, l'eliminazione degli oneri burocratici e l'aumento di flessibilità nell'assegnazione dei fondi a livello sia europeo sia nazionale; ritiene che una semplificazione contribuirà ad assegnare i fondi in modo efficiente, ad aumentare i tassi di assorbimento e a ridurre gli errori e i termini di pagamento e permetterà agli Stati membri e alle regioni più poveri di trarre pieno vantaggio dagli strumenti finanziari volti a diminuire le disparità tra regioni e tra Stati; ritiene necessario trovare un equilibrio tra semplificazione e stabilità di norme e procedure;

Ruolo degli strumenti finanziari

38.  sottolinea che una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari può rivelarsi un approccio riuscito e innovativo per sostenere i finanziamenti privati, creare nuovi modelli di partenariato privato-pubblico e promuovere l'innovazione; sottolinea che è importante attrarre gli investimenti privati nel settore dell'efficienza energetica sia dall'UE che dai paesi terzi;

39.  fa presente che gli sforzi per acquisire risorse da destinare a investimenti in progetti nel settore dell'efficienza energetica sono spesso ostacolati da barriere di mercato, regolamentari e di cartello quali elevati costi iniziali a carico degli investitori e difficile previsione dell'esatto potenziale di risparmio energetico; raccomanda agli Stati membri di individuare metodi adeguati di sostegno agli investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica domestica;

40.  sottolinea con preoccupazione che l'attuale crisi economico-finanziaria ha reso sempre più difficile per gli Stati membri reperire le risorse necessarie per cofinanziare i programmi di politica di coesione relativi all'efficienza energetica; ritiene essenziale, a tal proposito, esplorare canali innovativi di finanziamento, anche dal settore privato, per i progetti nel settore dell'efficienza energetica;

41.  riconosce il sostegno della Commissione a favore di un ruolo più incisivo di strumenti finanziari nuovi e innovativi nel periodo di programmazione 2014-2020; sottolinea che la mancanza di erogazione tempestiva e certezza giuridica pone una notevole difficoltà agli Stati membri e alle altre parti interessate, non ultima la gestione di simili strumenti; esorta la Commissione a presentare senza indugio una serie di proposte di strumenti finanziari direttamente disponibili onde sostenere le misure nel settore dell'efficienza energetica;

42.  invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche nella progettazione dei fondi nazionali per l'efficienza energetica, nell'ambito dei quali i Fondi strutturali e di investimento europei possono essere utilizzati come conferimenti di capitale, o simili, e possono essere affiancati ad altre fonti di finanziamento provenienti dal settore privato;

43.  invita la Commissione a migliorare ulteriormente il sostegno finanziario mirato della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) e del Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF) a favore dei progetti nel campo dell'efficienza energetica; chiede alla BEI, alla CEB e alla BERS di istituire un gruppo di lavoro congiunto incaricato di esplorare alternative per nuovi strumenti finanziari, che possono essere messi a disposizione degli Stati membri congiuntamente o attraverso i loro fondi nazionali per l'efficienza energetica onde dare impulso ad altri investimenti nel settore privato;

44.  sottolinea che l'assegnazione dei fondi deve basarsi sui principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia economica e non deve aumentare gli oneri amministrativi;

Realtà in materia climatica, geografica e di competitività

45.  sottolinea l'importanza di verificare periodicamente se le misure e i requisiti relativi all'efficienza energetica siano ancora adeguati alla luce delle realtà climatiche, agli impatti della competitività sull'industria e sulle PMI e alle implicazioni in termini di prezzi dell'energia nei diversi Stati membri e nelle varie regioni; invita la Commissione a considerare attentamente tale aspetto in sede di definizione degli indicatori prestazionali;

46.  sottolinea la necessità di tenere altresì conto delle specificità geografiche delle regioni ultraperiferiche in materia di efficienza energetica, allo scopo di valorizzare al meglio i loro punti di forza naturali legati all'insularità (geotermia, energia solare, eolica e marina);

47.  sostiene i progressi compiuti dal programma MARIE nell'istituire una strategia per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nell'area mediterranea; invita, a tal proposito, gli Stati membri dell'area mediterranea a condividere le migliori prassi onde offrire un modello di costi ottimali da applicare nell'Europa meridionale; esorta a creare programmi simili in altre regioni europee, soprattutto nell'Europa centrale; ritiene che si possa attuare un sistema analogo per le regioni ultraperiferiche, in modo particolare nell'ambito della dimensione tropicale che caratterizza la maggior parte (anche se non la totalità) di tali regioni;

Indicatori e criteri

48.  esorta gli Stati membri a fissare obiettivi impegnativi per garantire l'applicazione delle norme più severe in materia di efficienza energetica previste dalla direttiva 2010/31/UE per gli edifici pubblici e gli edifici ad altra destinazione, affinché siano assoggettati a certificazione energetica su base regolare;

49.  chiede alla Commissione di chiarire gli indicatori comuni in materia di efficienza energetica nell'ambito della politica di coesione che devono essere applicati e utilizzati dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2014-2020;

50.  invita la Commissione a tenere in debita considerazione la situazione economica, geografica e sociale nel determinare per ciascuno Stato membro o regione i costi d'investimento necessari per conseguire risparmi di un kWh;

51.  esorta la Commissione a elaborare senza indugi e in stretta concertazione con gli Stati membri e le regioni una serie di orientamenti di valutazione dei progetti in materia di efficienza energetica che potrebbero fungere da base per istituire meccanismi di valutazione, controllo e verifica dei progetti e a valutarne l'efficacia in termini di costi;

52.  chiede agli Stati membri di applicare gli indicatori di realizzazione di cui all'allegato del regolamento FESR e di impiegare criteri trasparenti di selezione dei progetti nonché costi di investimento standard per unità di energia da risparmiare, indicando un periodo massimo di rimborso accettabile degli investimenti per i progetti in materia di efficienza energetica;

53.  prende atto dell'ultima relazione della Corte dei conti sull'efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica; sottolinea la raccomandazione della Corte dei conti relativa all'uso di criteri di selezione trasparenti e più severi per progetti a livello di UE e di Stati membri; condivide la conclusione della Corte dei conti secondo cui i criteri di valutazione applicati per pervenire a decisioni di investimento devono essere più chiari e precisi relativamente a come considerare gli aspetti di efficienza energetica;

54.  osserva, tuttavia, che la valutazione della Corte è piuttosto restrittiva in termini di periodo di campionamento e rimborso; sottolinea che la politica di coesione è una politica integrata e che, pertanto, in fase di valutazione dei progetti occorre adottare un approccio esaustivo, basato sull'analisi dei costi del ciclo di vita;

Importanza del settore relativo agli edifici

55.  rileva che nel 2010 il consumo di energia negli edifici costituiva la quota maggiore del consumo finale di energia nell'Unione, ossia il 40 % (di cui il 26,7 % rappresentato dai consumi domestici) e che tale consumo rappresentava il 36 % delle emissioni di CO2 dell'Unione; deplora che la maggior parte degli Stati membri non rispetti appieno i potenziali risparmi energetici degli edifici; esorta la Commissione a trovare soluzioni per incoraggiare gli sforzi volti a garantire che i maggiori potenziali risparmi energetici non rimangano inesplorati, presentando proposte che definiscano obiettivi chiari in relazione al consumo di energia negli edifici degli Stati membri;

56.  ricorda che gli edifici hanno un ciclo naturale di ammodernamento di 40 anni, che le tecnologie di risparmio energetico in questo settore sono ben sviluppate e che pertanto la maggior parte degli ostacoli che impediscono di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico è di natura non tecnica; osserva che in ragione della natura dei progetti di rinnovamento legati all'efficienza energetica, che spesso sono meno visibili, più piccoli e difficili da aggregare, anche i Fondi strutturali e di investimento europei svolgono un ruolo fondamentale, fornendo i finanziamenti necessari per superare tali ostacoli;

57.  osserva che i potenziali risparmi energetici, che dipendono ampiamente dalle condizioni del patrimonio immobiliare esistente, hanno una diffusione eterogenea tra gli Stati membri e le regioni; chiede agli Stati membri di migliorare la definizione di "alloggio dignitoso" per includervi gli standard di efficienza energetica;

58.  sottolinea che gli investimenti pubblici nel settore dell'efficienza energetica degli edifici sono necessari soprattutto nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri beneficiari dei fondi della politica di coesione, dove è presente un potenziale notevole per la riduzione del consumo di energia attraverso misure efficaci in termini di costi;

59.  incoraggia gli Stati membri a sfruttare al massimo i programmi nazionali e regionali al fine di garantire un elevato grado di efficienza energetica negli edifici di nuova progettazione e di introdurla nel patrimonio immobiliare esistente (retrofitting), compresi gli edifici residenziali per le famiglie a basso reddito;

60.  osserva che le zone rurali e remote possiedono le condizioni ideali per l'adozione di forme decentrate di generazione energetica, le quali ridurrebbero le perdite di energia che si verificano durante il trasporto di elettricità su lunghe distanze;

61.  esorta le pertinenti autorità pubbliche ad accelerare l'ammodernamento degli edifici di loro proprietà attingendo ai finanziamenti della politica di coesione onde fornire la leva necessaria e creare esemplarità;

62.  invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle difficoltà connesse alla proprietà comune degli edifici residenziali multifamiliari, che presentano il difficile problema del parassitismo ("free rider");

63.  invita la Commissione a compiere azioni di sensibilizzazione riguardo al reale potenziale di un profondo processo di ammodernamento, anche per fasi, del patrimonio immobiliare offrendo assistenza agli Stati membri e alle regioni nella preparazione delle strategie in materia; raccomanda di sviluppare le strategie parallelamente alle proposte di programmi operativi incentrate sull'integrazione dell'uso di strumenti finanziari innovativi e comprensive di pietre miliari indicative volte a costruire la fiducia degli investitori;

o
o   o

64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.

(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0246.
(2) http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
(3) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 98.
(4)https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0017.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0223.
(7) GU C 225 del 27.7.2012, pag.52.
(8) GU C 54 del 23.2.2012, pag. 49.
(9) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 134.
(10) http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
(11) http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
(12) Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per l'efficienza energetica: Realizzare il potenziale (COM(2006)0545).
(13) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici (COM(2013)0225), 18 aprile 2013.
(14) Relazione di sintesi del Consiglio 6754/13: Attuazione del semestre europeo, 4 marzo 2013.
(15) Relazione presentata alla Commissione da parte dell'Ismeri Europa dal titolo "Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 – Synthesis of national reports 2011 – renewable energy and Energy efficiency of housing": http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2011_synt_rep_en.pdf).
(16) Comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020" (COM(2011)0017).


Una strategia per la pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 su una strategia per la pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio (2012/2261(INI))
P7_TA(2013)0346A7-0234/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la comunicazione della Commissione "Una strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio" (COM(2012)0713),

–  visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94(1) e successive modifiche ("regolamento sul Mediterraneo"),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla politica comune della pesca(2),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca(3),

–  visti la direttiva 2008/56/CE e l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020,

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo(4),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)(5),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) – Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide(6),

–  vista la proposta della Commissione concernente una direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 definitivo),

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea(7),

–  vista la direttiva sugli habitat(8),

–  vista la dichiarazione dei Ministri europei responsabili per la politica marittima integrata e della Commissione europea, del 7 ottobre 2012, su un'agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione ("Dichiarazione di Limassol"),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Crescita blu: per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo" (COM(2012)0494),

–  viste le risoluzioni del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011,

–  vista la Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento ed i suoi protocolli(9),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata "EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni, del 12 ottobre 2011, a sostegno dello sviluppo di una nuova macroregione adriatico-ionica(10),

–  vista la Dichiarazione di Ancona, adottata il 5 maggio 2010, in occasione del 12° Consiglio ionico,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS),

–  visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato il 31 ottobre 1995,

–  vista la Raccomandazione 199 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0234/2013),

A.  considerando che sette paesi hanno uno sbocco sul mare Adriatico o sul mar Ionio(11), tra cui quattro Stati membri (Italia, Grecia, Croazia e Slovenia), un paese candidato (Montenegro) e due potenziali paesi candidati (l'Albania e la Bosnia-Erzegovina);

B.  considerando che la cooperazione transfrontaliera è essenziale al fine di sviluppare una gestione comune delle attività di pesca e garantire uno sfruttamento sostenibile della risorsa ittica;

C.  considerando che, sebbene alcuni paesi adriatici abbiano istituito delle zone speciali, una considerevole parte del bacino del mare Adriatico e del mar Ionio continua a essere costituita da acque internazionali;

D.  considerando che il Parlamento, nella sua recente risoluzione sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'Unione, ha sottolineato come una strategia macroregionale adriatico-ionica costituisca un fattore significativo degli sforzi di riconciliazione tra i paesi dei Balcani occidentali e possa contribuire all'integrazione di questi paesi nell'Unione, consentendo così di condurre una politica d'insieme per tutto il bacino del Mediterraneo;

E.  considerando che gli Stati firmatari della "Dichiarazione di Ancona" hanno chiesto alla Commissione di mettere a punto una strategia macroregionale per la regione adriatico-ionica, seguendo l'esempio delle strategie macroregionali da essa già proposte per il Baltico (2009), per il Danubio (2010) e per l'Oceano Atlantico (2011)(12);

F.  considerando che, nella sua risoluzione del 23-24 giugno 2011, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri "a proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali, in particolare per la regione adriatica e ionica";

G.  considerando che, in un suo recente parere, il Comitato delle regioni ha invitato il Parlamento a sostenere la creazione di una strategia dell'Unione per una macroregione adriatico-ionica che tenga conto delle grandi sfide che questo bacino si trova ad affrontare, ed in particolare per i settori della pesca e dell'acquacoltura;

H.  considerando che la pesca è tradizionalmente un settore importante per la maggior parte delle regioni che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio, e che le attività di pesca in quest'area sono attualmente gestite in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT);

I.  considerando che la conformazione geofisica, soprattutto nella parte nord, del bacino Adriatico è costituita principalmente da fondali bassi e sabbiosi, che arrivano a raggiungere profondità più elevate solo a molte miglia di distanza dalla costa, mentre la conformazione geofisica del bacino Ionico ha caratteristiche simili a quelle del resto del Mediterraneo, in particolare nelle GSA (sottozone geografiche CGPM) 18 e 19, che raggiungono profondità fino a 2000 metri;

J.  considerando che la pesca nel bacino adriatico-ionico è una pesca multi-specifica, caratterizzata da attività che prevedono l'utilizzo di diversi attrezzi, dalla pesca artigianale su piccola scala alla pesca a strascico demersale, e dalla pesca pelagica a mezza altezza alla pesca ricreativa;

K.  considerando che l'Adriatico risulta essere un'area molto attiva di endemismo per le specie di pesci, ma che l'aumento dello sforzo di pesca e/o dell'inquinamento ha portato a gravi problemi per gli stock ittici e per il settore della pesca in generale, specialmente sul litorale italiano del mare Adriatico settentrionale;

L.  M. considerando inoltre che negli ultimi anni anche il bacino adriatico-ionico ha sperimentato un notevole sviluppo del settore della maricoltura, sebbene si trovi a far fronte a notevoli vincoli ambientali e spaziali, e al fatto che non tutte le zone sono adatte all'installazione di allevamenti offshore e/o compatibili con altre attività;

M.  considerando che già esistono alcune valide iniziative di cooperazione regionale per la promozione della cooperazione scientifica a supporto della pesca responsabile nel mare Adriatico, come ad esempio ADRIAMED(13);

N.  considerando che molti paesi dell'Unione non sono dotati di un piano regolatore specifico – nazionale o regionale – che disciplini gli insediamenti in ambiti costieri e marittimi e definisca in modo trasparente le zone accessibili a insediamenti di acquacoltura, onde evitare conflitti d'interesse facilmente prevedibili con altri settori economici quali il turismo, l'agricoltura o la pesca costiera;

O.  considerando il network di aree protette marine e costiere del mare Adriatico (AdriaPAN), un'iniziativa mirata a migliorarne l'efficacia gestionale e la capacità progettuale in partenariato;

P.  considerando che lo sviluppo di un approccio integrato alla politica marittima nel mare Adriatico e nel mar Ionio deve essere accompagnato da un processo di dialogo e partenariato con tutti gli Stati costieri, vista la natura transfrontaliera delle attività marine e delle risorse condivise;

Considerazioni generali

1.  rileva che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è divenuto colegislatore a pieno titolo per il settore della pesca e dell'acquacoltura ed intende quindi svolgere appieno il proprio ruolo nella definizione degli orientamenti in materia di pesca a livello comunitario, come pure a livello regionale e trans-regionale;

2.  ritiene che una strategia per il mare Adriatico e il mar Ionio debba fare particolare riferimento alla crescita e allo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresa l'occupazione;

3.  ritiene che una strategia per il mare Adriatico e il mar Ionio debba mirare a garantire la conservazione e la protezione dell'ambiente;

4.  felicita la Commissione per l'adozione della comunicazione del 3 dicembre 2012 quale importante base per l'adozione di un quadro normativo che funga da catalizzatore per una più intensa cooperazione tra i paesi e le regioni che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio a favore di una pesca responsabile ed economicamente sostenibile per le comunità costiere;

5.  ritiene, in tale contesto, che la politica marittima integrata (PMI) debba svolgere un ruolo fondamentale nell'elaborazione di una politica strategica a lungo termine nel mare Adriatico e nel mar Ionio, al fine di conseguire una crescita sostenibile del settore marino e marittimo e la conservazione degli ecosistemi marini per le generazioni future;

6.  sostiene inoltre che la pianificazione dello spazio marittimo quale processo pubblico per analizzare e pianificare la distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nel mare Adriatico e nel mar Ionio – in particolare nell'Adriatico settentrionale – sia fondamentale per il futuro sostenibile del settore della pesca per quanto concerne altre attività correlate;

7.  ribadisce il proprio impegno a favore dell'attuazione di una strategia macroregionale per questo importante bacino marittimo, al fine di affrontare le sfide e problematiche comuni cui sono confrontati i cittadini delle regioni costiere interessate nonché promuoverne lo sviluppo economico e l'integrazione europea in tale settore;

8.  ritiene che i tutti i programmi e strumenti di finanziamento dell'UE(14), come pure gli strumenti di assistenza di preadesione (IPA), concernenti le regioni del bacino adriatico-ionico debbano essere compatibili ed utilizzati nella maniera più efficace possibile, per apportare un reale valore aggiunto agli operatori ed alle imprese della filiera pesca presenti sul territorio;

9.  esprime la forte convinzione che ogni sforzo a favore di una pesca responsabile e sostenibile all'interno del bacino adriatico-ionico possa fungere da catalizzatore allo sviluppo delle zone costiere e rurali dei paesi interessati e contribuire allo sviluppo di attività produttive integrative, come ad esempio il "pesca-turismo", svolto da pescatori professionali, che consiste nell'imbarco, su navi da pesca, di persone a scopi turistico-ricreativi o di studio, sempre restando in piena sintonia con i principi di una pesca sostenibile che rispetti pienamente l'ecologia e la biodiversità del bacino stesso;

10.  è del parere che la convenzione di Barcellona e il relativo protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere, in vigore dal marzo 2011, potrebbero servire da modello per rendere obbligatoria una politica integrata per gli Stati membri che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio;

11.  ritiene che le informazioni disponibili riguardo agli stock ittici nel bacino adriatico-ionico, i loro movimenti e la loro distribuzione, come pure sull'attività di pesca ricreativa, non siano soddisfacenti, e invita quindi le autorità e gli istituti di ricerca competenti ad attivarsi prontamente per colmare le lacune esistenti;

12.  invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per promuovere i programmi di ricerca concernenti l'ambiente marino e la pesca, nonché a incoraggiare l'utilizzo e la diffusione dei risultati di tale ricerca;

13.  ritiene che, in materia commerciale, esempi validi di cooperazione tra organi amministrativi di diverse regioni(15), possano fungere da "best practice" ed essere estesi ad altri campi di applicazione per garantire una migliore tracciabilità, redditività e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e in particolare del prodotto locale;

14.  approva la partecipazione di tutti i soggetti interessati allo sviluppo di un settore della pesca sostenibile e produttivo in tale ambito;

15.  ritiene che sia imprescindibile, per uno sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura in tutto il bacino adriatico-ionico, nonché per incrementare l'occupazione nelle comunità costiere, valorizzare il lavoro importantissimo delle donne nella filiera pesca, favorirne la qualifica professionale e l'inclusione nei gruppi d'azione costieri e nelle organizzazioni di produttori;

16.  invita a fornire incentivi capaci di attrarre i giovani nel settore della pesca e dell'acquacoltura in tale area e di incoraggiarli a intraprendere tali attività;

17.  osserva che il Parlamento ha già in passato richiamato l'attenzione sulla necessità di una legislazione sull'acquacoltura più semplice, coerente e trasparente, che elimini gli ostacoli che hanno impedito finora lo sviluppo del pieno potenziale del settore dell'acquacoltura dell'UE, che necessita di normative comunitarie e nazionali chiare e non contraddittorie, nonché "piani urbanistici del mare" ben definiti dagli Stati membri, in linea con le indicazioni recentemente adottate in seno alla CGPM(16);

18.  ricorda che uno sviluppo mirato del settore dell'acquacoltura potrebbe offrire alle regioni costiere del bacino adriatico-ionico, a forte vocazione turistica estiva, posti di lavoro non soggetti alle fluttuazioni stagionali, e quindi offrire un contributo significativo all'occupazione;

19.  sottolinea che l'espansione delle attività di acquacoltura non deve compromettere il conseguimento di un buono stato ecologico di cui alla direttiva 2008/56/CE e deve avvenire nel pieno rispetto di tutta la legislazione pertinente dell'Unione in materia ambientale;

20.  ricorda che la protezione degli stock ittici e dell'ambiente marino dall'inquinamento e dalla pesca eccessiva e/o illegale è possibile solo attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza delle attività marittime, in stretta collaborazione con gli Stati e le regioni costiere interessate;

Considerazioni specifiche

21.  esorta i paesi costieri del bacino adriatico-ionico a cooperare nell'elaborazione di una panoramica globale riguardante le peculiarità geomorfologiche e batimetriche specifiche della zona, la presenza e distribuzione delle varie specie marine e le diverse tecniche di pesca, al fine di ottenere una prospettiva generale che funga da fondamento per una migliore gestione della pesca e contribuisca a rafforzare le attività di pesca nel quadro di qualunque futura strategia macroregionale;

22.  esorta quindi la Commissione ad adottare quanto prima, e comunque entro il 2013, il relativo piano d'azione per l'applicazione concreta della strategia marittima su base macro-regionale per il mare Adriatico e il mar Ionio, rilevando come il settore della pesca debba costituire una delle priorità all'interno di questa strategia, tenendo conto delle specifiche conformazioni geofisiche e collegando tale piano d'azione alla politica regionale, alla politica marittima integrata dell'Unione e al meccanismo per collegare l'Europa, al fine di ottimizzare l'effetto leva di detto piano;

23.  sollecita la Commissione a presentare in tempi ravvicinati una proposta di regolamento che definisca misure tecniche comuni in materia di pesca nel bacino adriatico-ionico, lo sforzo di pesca, i tempi di pesca e gli strumenti ammessi per l'attività di pesca nel bacino adriatico-ionico nonché altre misure di gestione pertinenti;

24.  si rammarica che gli Stati membri non siano ricorsi maggiormente a tali piani di gestione individuali, che consentono di derogare a determinate norme generali per tener conto delle proprie caratteristiche specifiche; ritiene che ciò avrebbe agevolato in modo considerevole la gestione locale e avrebbe fornito dati preziosi sulla situazione reale delle diverse zone, consentendo gli adattamenti opportuni; chiede pertanto agli Stati membri costieri di collaborare in modo costruttivo, tra loro e con la Commissione, nell'aggiornamento e nell'adeguamento permanente delle misure di gestione della pesca;

25.  invita la Commissione ad instaurare un dialogo permanente con i paesi terzi del bacino adriatico-ionico per giungere ad accordi bilaterali o multilaterali specifici finalizzati ad avanzare verso l'armonizzazione e la standardizzazione delle norme per la gestione della pesca onde conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca dell'UE nel Mediterraneo, beneficiando nel contempo pienamente del quadro di collaborazione offerto dalle organizzazioni internazionali e regionali della pesca; osserva che una strategia per il mare Adriatico e il mar Ionio può garantire un valore aggiunto soltanto se saranno coinvolti tutti i paesi che vi si affacciano, tanto appartenenti quanto non appartenenti all'UE;

26.  invita la Commissione a promuovere gli obiettivi della PCP, in particolare il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) per tutti gli stock ittici entro il 2020, e a incoraggiare l'adozione di un approccio ecosistemico nei confronti dei paesi non appartenenti all'UE;

27.  invita la Commissione a intensificare, con gli Stati costieri, lo scambio di buone pratiche di conservazione e a promuovere la creazione di zone marine protette ("recovery areas") finalizzate al recupero delle specie più minacciate;

28.  invita la Commissione a promuovere gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nei confronti dei paesi non appartenenti all'UE che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio, ovvero conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020;

29.  invita a tale riguardo la Commissione a incoraggiare gli Stati membri che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio ad elaborare e attuare strategie per l'ambiente marino che applichino un approccio ecosistemico e garantiscano l'integrazione delle questioni ambientali nelle diverse politiche aventi un impatto sull'ambiente marino, tenendo conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità delle acque marine dei paesi terzi vicini;

30.  ricorda che i finanziamenti esistono tanto nel quadro del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), mediante i programmi di raccolta dei dati, quanto nel quadro dei diversi programmi di ricerca dell'Unione, sia per migliorare le conoscenze dell'ambiente marino, comprese le specie pescate, sia per introdurre una maggiore innovazione e migliori pratiche nelle attività di pesca; invita pertanto gli Stati membri a presentare progetti in tali senso e ritiene che la cooperazione preventiva tra i diversi paesi costieri, appartenenti e non appartenenti all'UE, possa portare a iniziative di grande interesse che, mediante i progetti presentati dagli Stati membri, possono giovare a tutto il bacino adriatico-ionico;

31.  chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di creare, di concerto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e sulla scorta dell'esperienza realizzata attraverso il FEMIP(17), una linea di finanziamento ad hoc per la realizzazione delle azioni e degli obiettivi della presente strategia; al fine di non creare strumenti di bilancio nuovi, fonte di complicazioni, invita altresì la Commissione a valutare l'opportunità di utilizzare le obbligazioni di progetto e i partenariati pubblico-privato quali strumenti di finanziamento privilegiati;

32.  invita la Commissione a proporre la costituzione, all'interno del RAC per il Mediterraneo già costituito, di organi consultativi specifici, sia per il mare Adriatico sia per il mar Ionio, sulla base delle esperienze positive dei «Distretti del mare» istituiti nelle acque italiane(18) (come ad esempio il distretto di Pesca Nord Adriatico istituito nel 2012 per la gestione condivisa e concertata del settore ittico alto Adriatico a livello politico, economico, sociale e ambientale);

33.  invita la Commissione ad includere, nella futura proposta legislativa sulla pianificazione dello spazio marittimo, disposizioni che impongano agli Stati membri l'attuazione di misure utili al ricupero delle normative esistenti sul loro territorio in materia ambientale e di salvaguardia del turismo, e – per le zone non soggette a restrizioni – all'adozione di "pianificazioni urbanistiche del mare" che includano tutte le diverse tipologie del settore e i piani urbanistici indispensabili per la gestione delle zone marittime e costiere, in modo da definire l'ammissibilità e la compatibilità dell'uso e dell'occupazione di tali zone, onde facilitare l'accesso agli spazi adeguati all'insediamento di imprese del settore dell'acquacoltura;

34.  invita la Commissione a stabilire uno specifico piano di lavoro per il mare Adriatico e il mar Ionio, che definisca gli obiettivi futuri in tale regione come avviene attualmente per il Mediterraneo (politica marittima integrata - progetto MED); rileva che occorre che tale piano di lavoro sia considerato come un progetto ammissibile al finanziamento nel quadro del FEAMP;

35.  esorta la Commissione a istituire una serie di misure sanzionatorie finalizzate a garantire la possibilità di imporre sanzioni agli Stati membri che non rispettano gli obblighi in materia di raccolta e trasmissione di dati o che non sono in grado di risolvere i problemi riguardanti la pesca INN nelle proprie acque o causati dalla propria flotta peschereccia;

o
o   o

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag.11; GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6; GU L 196 del 28.7.2011, pag. 42;
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0040.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0461.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0269.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 193.
(6) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70.
(7) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 132.
(8) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(9) Testi approvati, P7_TA(2010)0128.
(10) Parere COTER-V-016, relatore Gian Mario Spacca (ALDE, IT), ottobre 2011.
(11) La definizione dell'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO) indica come limite meridionale del mar Ionio la linea tra Capo Passero (Sicilia) e Capo Tenaron (Grecia).
(12) COM(2009)0248, COM(2012)0128, COM(2010)0715 e COM(2011)0782.
(13) ADRIAMED è un progetto regionale FAO finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPaaf) del governo italiano e dalla Commissione europea, al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra i paesi dell'Adriatico (Albania, Croazia, Italia, Montenegro e Slovenia), in linea con il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO.
(14) Fondi strutturali (FESR, FC, FSE, FEP/FEAMP), ma anche il 7°PQ e LIFE+.
(15) Ad esempio, nell'alto Adriatico, l'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura.
(16) Risoluzione GFCM/36/2012/1 "Guidelines on Allocated Zones for Aquaculture (AZA)", adottata nell'ambito della 36a sessione della CGPM (maggio 2012).
(17) Fondo Euro-Mediterraneo di Investimenti e Partenariato.
(18) I "Distretti del mare" hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni per lo sviluppo e il sostegno del comparto della pesca e acquacoltura e di promuovere il partenariato con i produttori e con le imprese delle filiere del settore ittico.


Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 "Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo" (2011/2287(INI))
P7_TA(2013)0347A7-0233/2013

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 5 settembre 2006 sulla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 5/2005: Spese per l'interpretazione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio(1),

–  vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 5/2005: Spese per l'interpretazione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, corredata delle risposte delle istituzioni(2),

–  vista la nota ai membri dell'Ufficio di presidenza dal titolo "Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione ̶ attuazione della decisione relativa al bilancio del Parlamento europeo per il 2012",

–  vista la relazione del Segretario generale del Parlamento europeo, del 9 aprile 2013, dal titolo "Prepararsi alla complessità: il Parlamento europeo nel 2025 – le risposte",

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0233/2013),

A.  considerando che il multilinguismo è uno degli elementi fondamentali del Parlamento europeo e dell'Unione nel suo insieme, e che garantisce il rispetto della diversità culturale e linguistica nonché parità di trattamento a cittadini dell'UE di ambienti e origini diversi;

B.  considerando che il principio del multilinguismo al Parlamento europeo costituisce il fondamento dell'attività politica, colegislativa e di comunicazione di tale istituzione;

C.  considerando che il principio del multilinguismo al Parlamento europeo protegge da superflui ostacoli al diritto di voto passivo dei cittadini europei alle elezioni del Parlamento europeo;

D.  considerando che il multilinguismo garantisce il diritto dei cittadini di comunicare con il Parlamento europeo, in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, consentendo loro in tal modo di esercitare il relativo diritto di controllo democratico;

E.  considerando che i servizi linguistici del Parlamento europeo facilitano la comunicazione e, così facendo, assicurano che il Parlamento resti aperto a tutti i cittadini dell'Europa, garantendo la trasparenza all'interno dell'unica struttura multilinguistica dell'Unione basata su 24 lingue ufficiali;

F.  considerando che il regolamento del Parlamento prevede che i deputati possano esprimersi nella lingua ufficiale di propria scelta e che sia garantita l'interpretazione nelle altre lingue ufficiali, rispettando in tal modo il diritto democratico di essere eletti al Parlamento europeo indipendentemente dalle proprie competenze linguistiche;

G.  considerando che, per effetto dei successivi allargamenti, la sfida del multilinguismo ha raggiunto una dimensione completamente nuova in termini di ampiezza, complessità e pertinenza strategica, e che l'ampio multilinguismo si traduce naturalmente in costi ingenti e sempre più elevati per il Parlamento europeo e, di conseguenza, per i cittadini dell'Unione;

H.  considerando che, per quanto concerne il bilancio del Parlamento per il 2012, si sono resi necessari notevoli risparmi, compresa una riduzione dei costi dei servizi di interpretazione pari a 10 milioni di EUR all'anno, al fine di limitare la crescita del bilancio all'1,9% rispetto all'anno precedente;

Quadro dell'interpretazione in seno al Parlamento europeo

1.  riconosce che l'Unione europea è l'unica entità al mondo che conduce una politica ufficiale in materia di multilinguismo basata su 24 lingue ufficiali, per un totale di 552 combinazioni linguistiche utilizzate; plaude, a tale riguardo, all'altissima qualità dei servizi di interpretazione del Parlamento, ma ritiene che si debbano cercare modi per ridurre gli oneri legati alla complessa struttura del multilinguismo e i relativi costi ingenti e sempre più elevati;

2.  rileva che, tra tutte le lingue parlate in Aula a Strasburgo e Bruxelles da settembre 2009 a febbraio 2013, l'inglese è stato utilizzato per 26 979 minuti (29,1%), il tedesco per 12 556 minuti (13,6%), il francese per 8 841 minuti (9,5%), l'estone per 109 minuti (0,1%) e il maltese per 195 minuti (0,2%);

3.  sottolinea che sia le sedute plenarie sia le riunioni di commissione possono essere accessibili al pubblico attraverso la trasmissione in streaming o video on demand, ovvero nuovi media che stanno accrescendo la trasparenza delle attività del Parlamento europeo per i cittadini dell'UE, e che la loro disponibilità in tutte le lingue ufficiali pone in evidenza la natura democratica e multiculturale del Parlamento stesso;

4.  rileva che alcuni organismi multinazionali, come le Nazioni Unite e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), operano esclusivamente a livello intergovernativo, senza alcuna funzione legislativa; osserva, a tale proposito, che le Nazioni Unite, che contano 192 membri, hanno un regime linguistico caratterizzato da sei lingue ufficiali e che la NATO, con 28 membri, utilizza prevalentemente l'inglese, benché le lingue ufficiali siano due;

5.  sottolinea, tuttavia, che il Parlamento è un organo politico eletto a suffragio diretto, i cui deputati sono eletti indipendentemente dalle competenze linguistiche possedute; ribadisce pertanto il diritto di ogni deputato di esprimersi nella lingua ufficiale di propria scelta, in quanto principio chiave delle modalità operative del Parlamento europeo;

6.  rileva che le implicazioni pratiche dell'utilizzo delle lingue ufficiali in seno al Parlamento europeo sono indicate nel suo Codice di condotta sul multilinguismo, aggiornato nel 2008; sottolinea che il concetto di "multilinguismo integrale controllato", indicato nel Codice, mantiene la parità tra i deputati e i cittadini; osserva che l'attuazione del multilinguismo integrale, benché basata sul principio dell'"interpretazione su richiesta", dipenderà, nel lungo termine, da una piena consapevolezza degli utenti dei servizi linguistici quanto al costo connesso alla fornitura di tali servizi e quindi quanto alla loro responsabilità di farne il migliore uso;

7.  ritiene che il principio della sana gestione finanziaria debba essere applicato anche all'interpretazione e che si debba procedere a un'analisi critica al fine di valutare costantemente dove e come migliorare l'efficienza e controllare o limitare i costi, onde garantire l'utilizzo ottimale del denaro dei contribuenti europei;

Uso efficiente delle risorse di interpretazione

8.  prende atto della decisione relativa al "Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione", approvata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento nel 2011, che rafforza l'efficienza dei servizi di interpretazione, riducendone i costi strutturali come riportato di seguito:

   i) trovando un equilibrio tra le esigenze derivanti dai viaggi delle delegazioni del Parlamento e le risorse finanziarie e umane disponibili,
   ii) dando la priorità all'interpretazione per i triloghi durante le settimane in cui si tengono le riunioni delle commissioni,
   iii) distribuendo le riunioni delle commissioni in modo più uniforme durante la settimana,
   iv) applicando con maggiore rigore le norme relative alla durata delle riunioni serali;

9.  accoglie con soddisfazione il fatto che le risorse di bilancio assegnate ai servizi di interpretazione al Parlamento abbiano iniziato, di conseguenza, a diminuire; osserva che il risultato dell'esecuzione di bilancio è stato di 54 990 000 EUR nel 2010 e di 56 964 283 EUR nel 2011, e attualmente è pari a 47 000 000 EUR per il 2012, sebbene la cifra definitiva per tale anno non sarà nota fino al 31 dicembre 2013 e potrebbe risultare più alta;

10.  rileva che la stima per il bilancio 2013 è di 58 000 000 EUR a favore della DG Interpretazione, di cui 53 000 000 EUR direttamente collegati ai servizi di interpretazione; chiede di essere informato in maniera dettagliata e con regolarità in merito ai risultati concreti dell'iniziativa "Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse" per quanto attiene al bilancio per l'esercizio 2013, in particolare in termini di riduzioni o aumenti previsti dei costi;

11.  rileva inoltre che, nonostante i servizi di interpretazione del Parlamento siano costati 157 954 283 EUR nel triennio fino alla fine del 2012, si è ottenuta una riduzione del 17% rispetto alle cifre relative all'esecuzione di bilancio per il 2010 e il 2012; rileva che i risparmi intelligenti ottenuti nell'ambito dei servizi di interpretazione non hanno messo a repentaglio il principio del multilinguismo e insiste sul fatto che occorre garantire ai deputati parità di accesso ai servizi linguistici e approntare condizioni di lavoro adeguate per i servizi interessati;

12.  accoglie favorevolmente il fatto che le stime delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2014 propongano di ridurre i costi di interpretazione del 23% durante un anno elettorale, rispetto alla cifra di 58 000 000 EUR del bilancio 2013; chiede informazioni dettagliate che dimostrino che i tagli proposti sono realizzabili e consentono di mantenere l'eccellente qualità dell'interpretazione;

13.  sottolinea che l'attuazione del "Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse" ha portato a notevoli benefici resi possibili dalla distribuzione più uniforme delle riunioni settimanali di commissione, senza alcuna riduzione del numero complessivo di tali riunioni; rileva che, di conseguenza, il numero totale di giornate di interpretazione è sceso da 105 258 (107 047 386 EUR) nel 2011 a 97 793 (100 237 825 EUR) nel 2012, il che ha comportato risparmi pari a 6 809 561 EUR;

14.  rileva con preoccupazione il fatto che, secondo le relazioni sul Codice di condotta sul multilinguismo, le richieste di servizi di interpretazione provenienti da commissioni, delegazioni e gruppi politici siano ancora caratterizzate da un livello elevato e in crescita di annullamenti tardivi, come illustrato nelle cifre riportate di seguito:

Commissioni

2009

2010

2011

2012

Richieste

984

1712

2213

2448

Annullamenti

tardivi

76

172

238

359

%

7,72 %

10,05 %

10,80 %

14,70 %

Delegazioni

2009

2010

2011

2012

Richieste

624

813

836

832

Annullamenti

tardivi

116

93

102

171

%

18,59 %

11,44 %

12,20 %

20,60 %

Gruppi politici

2009

2010

2011

2012

Richieste

1922

2310

2297

2146

Annullamenti

tardivi

285

378

266

292

%

14,83 %

16,36 %

11,60 %

13,60 %

15.  rileva con preoccupazione che i potenziali costi sostenuti in conseguenza di tali annullamenti tardivi rappresenterebbero, senza una riassegnazione all'ultimo momento di taluni interpreti, una percentuale sostanziale del bilancio complessivo per l'interpretazione; osserva, a tale proposito, che sarebbero stati spesi 4 350 000 EUR (il 7,6% del bilancio per l'interpretazione) nel 2011 e 5 480 000 EUR (l'11,9% del bilancio per l'interpretazione) nel 2012 per rendere disponibili servizi di interpretazione successivamente annullati oltre i termini previsti dal Codice di condotta sul multilinguismo; invita l'Ufficio di presidenza a fornire alla commissione per il controllo dei bilanci un'analisi dettagliata della crescente tendenza degli annullamenti tardivi e a introdurre un meccanismo per sensibilizzare maggiormente in merito allo spreco di risorse causato dagli annullamenti tardivi, nonché a ridurre in modo significativo il numero e la percentuale di tali annullamenti;

16.  ribadisce che è altresì necessario, pur mantenendo un livello elevato di prestazioni, fare un uso più efficiente delle risorse linguistiche e controllarne i costi, esaminando il carico di lavoro globale di ciascuna unità linguistica e assicurando la riduzione dei costi generati dall'annullamento tardivo di riunioni o di visite di delegazione con servizio di interpretazione, in violazione delle scadenze previste dal Codice di condotta; insiste sul fatto che le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici vadano sensibilizzati in merito alle regole stabilite dal Codice di condotta;

17.  invita l'Ufficio di presidenza a elaborare un sistema che preveda misure supplementari volte a contrastare gli annullamenti tardivi delle prenotazioni dei servizi di interpretazione;

18.  invita l'amministrazione a utilizzare pienamente e in modo efficiente i profili linguistici aggiornati dei deputati all'atto della predisposizione dei servizi linguistici per le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro; insiste affinché tutti i profili linguistici dei deputati siano aggiornati ogni anno; osserva inoltre che è opportuno trasmettere una copia dei profili aggiornati alle segreterie delle commissioni, delle delegazioni, dei gruppi politici e dei gruppi di lavoro;

19.  insiste, nel pieno rispetto della decisione del dicembre 2011 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento sul "Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione", affinché durante una visita di una delegazione l'interpretazione verso una lingua ufficiale sia fornita esclusivamente dietro esplicita richiesta scritta da parte del deputato al Parlamento europeo che vi partecipa; sottolinea che il numero di interpreti durante una visita di delegazione dovrebbe essere limitato allo stretto necessario, conformemente alle norme applicabili;

20.  ricorda la proposta del Segretario generale di introdurre misure di sensibilizzazione fra gli utenti dei servizi di interpretazione, fra cui le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici, e attende ulteriori proposte dettagliate volte ad accrescere la consapevolezza dei costi causati dagli annullamenti tardivi;

21.  invita l'amministrazione a continuare a far redigere un resoconto dal capo équipe degli interpreti al termine di ciascuna riunione, d'intesa con la segreteria della riunione, in merito ai servizi di interpretazione richiesti ma non utilizzati; rileva che una copia di tale resoconto debba essere trasmessa alla segreteria della riunione interessata; ritiene che detto resoconto debba prendere in considerazione anche gli utenti delle trasmissioni in streaming e delle trasmissioni video on demand;

22.  prende nota dell'introduzione del nuovo servizio di interpretazione ad personam (IAP) offerto ai deputati e creato a seguito del progetto pilota avviato nel 2010; rileva che tale nuovo servizio ha comportato costi pari a 157 000 EUR nel 2011 e a 115 000 EUR nel 2012; ritiene che sia necessario procedere a una revisione del servizio al fine di trovare modi per migliorarlo;

L'interpretazione al Parlamento europeo: prospettive per il futuro

23.  accoglie con favore i miglioramenti in termini di efficienza e le riduzioni dei costi conseguiti dai servizi di interpretazione negli ultimi anni, pur mantenendo una qualità del lavoro eccellente; sottolinea che le spese di interpretazione e traduzione continuano ad assorbire una percentuale significativa del bilancio del Parlamento e ritiene pertanto che la sfida del multilinguismo a costi ragionevoli richieda un'attenzione costante da parte del Parlamento;

24.  ritiene che la commissione per il controllo dei bilanci debba essere informata regolarmente circa le variazioni dei costi relativi all'interpretazione; chiede che la relazione annuale relativa al Codice di condotta preparata dai servizi di interpretazione e inviata al Segretario generale sia resa nota ai membri della commissione;

25.  è del parere che sarebbe opportuno evitare quanto più possibile situazioni in cui non si fruisce del servizio di interpretazione offerto verso talune lingue; sottolinea la necessità di adottare misure volte a diminuire i costi dell'interpretazione superflua nelle riunioni e chiede pertanto che sia elaborato e messo in atto con urgenza un sistema che eviti la disponibilità dell'interpretazione verso lingue che non sono effettivamente utilizzate in determinate riunioni o richieste dagli utenti in streaming;

26.  auspica che il Segretario generale presenti, entro la fine dell'anno, un'analisi dettagliata delle lingue per le quali è prevista l'interpretazione in tutte le riunioni dei gruppi (di lavoro), delle commissioni e delle delegazioni e delle lingue effettivamente utilizzate in tali riunioni, nonché un quadro generale delle deroghe alle norme generali di interpretazione, adottate dall'Ufficio di presidenza in data 12 marzo 2012(3), richieste e concesse per le visite delle delegazioni;

27.  invita l'Ufficio di presidenza ad adottare, entro la fine dell'anno, un'ulteriore decisione sul multilinguismo che affronti specificamente gli scenari possibili relativi all'"interpretazione su richiesta" e ai miglioramenti in termini di efficienza ottenibili di conseguenza;

28.  chiede pertanto alla Corte dei conti di fornire al Parlamento, in tempi ragionevoli e al più tardi entro marzo 2014, una relazione speciale sulle spese di interpretazione e traduzione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, che ne valuti la sana gestione finanziaria e aggiorni le osservazioni contenute nella sua relazione speciale n. 5/2005; rileva inoltre che tale relazione potrebbe essere elaborata su base regolare ed essere utilizzata per la procedura di discarico; ribadisce la necessità che la relazione chiarisca se le istituzioni interessate dispongono di adeguati strumenti e procedure per garantire che:

   i servizi forniti non superino le esigenze effettive,
   tutti i servizi necessari possano essere forniti,
   i servizi siano forniti al più basso costo possibile,
   i servizi forniti siano di alta qualità;

29.  osserva inoltre che in tale relazione di controllo è necessario effettuare un confronto approfondito tra l'efficacia sotto il profilo dei costi dei servizi di interpretazione del Parlamento e quella dei servizi del Consiglio e della Commissione, nonché un raffronto tra i costi effettivi dei servizi di interpretazione delle tre istituzioni e quelli registrati nel periodo di revisione di riferimento;

30.  insiste inoltre affinché il Parlamento affronti, in via prioritaria, la questione relativa al considerevole numero di annullamenti tardivi e invita l'Ufficio di presidenza a presentare un piano d'azione dettagliato per ridurre tali fenomeni;

31.  ribadisce che la cooperazione interistituzionale è essenziale per lo scambio di buone prassi che promuovano l'efficacia e permettano di conseguire risparmi; ritiene che la cooperazione interistituzionale andrebbe migliorata riguardo all'interpretazione; chiede di effettuare una revisione approfondita, che dia la priorità a una condivisione più efficace delle risorse disponibili tra tutte le istituzioni e a misure concrete nel settore dell'interpretazione esterna;

32.  sottolinea l'importanza delle applicazioni software quali strumenti di gestione e insiste affinché siano assegnati più fondi a tale scopo nel quadro nel bilancio del prossimo anno; rileva che è possibile ottenere un livello maggiore di efficienza quando vengono fornite adeguate informazioni di gestione ai servizi amministrativi del Parlamento; ritiene deplorevole il fatto che alcune DG accusino ancora un forte ritardo in termini di applicazioni software disponibili, malgrado i progressi registrati nel settore informatico dal 2010;

33.  invita i servizi competenti a valutare se i notevoli miglioramenti sotto il profilo dell'efficienza realizzati nell'ambito dell'interpretazione possano servire da esempio per miglioramenti in altre DG;

o
o   o

34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 67.
(2) GU C 291 del 23.11.2005, pag. 1.
(3) È stato deciso specificamente che, benché le delegazioni continueranno a beneficiare del pieno diritto all'interpretazione per un massimo di cinque lingue, come stabilito nel Codice di condotta sul multilinguismo, durante le settimane dedicate alle attività parlamentari esterne (settimane verdi), le delegazioni che chiedono una deroga per viaggi durante le settimane in cui si riuniscono le commissioni potranno usufruire solo di un regime linguistico limitato, non superiore all'interpretazione verso una lingua.