Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))
– viste la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2011)0398) e la proposta modificata (COM(2012)0388),
– visti il progetto di regolamento del Consiglio (11791/2013) e il relativo corrigendum del Consiglio del 14 novembre 2013 (11791/2013 COR 1),
– visti la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C7-0238/2013),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale(1),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale(2),
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020(3),
– visti l'articolo 75 e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per i bilanci, il parere della commissione per lo sviluppo regionale e la lettera della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0389/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 quale enunciato nell'allegato alla presente risoluzione;
2. approva le dichiarazioni congiunte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Allegato 1
PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2014-2020
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio.)
Allegato 2
DICHIARAZIONI
Dichiarazione congiunta sulle risorse proprie
1. A norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche; tale articolo prevede altresì che il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. L'articolo 311, terzo comma, TFUE prevede che il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione sul sistema delle risorse proprie e che in tale contesto il Consiglio può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.
2. Su questa base, la Commissione ha presentato nel giugno 2011 una serie di proposte di riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione. Nella riunione del 7 e 8 febbraio, il Consiglio europeo ha convenuto che il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio a proseguire i lavori sulla proposta della Commissione concernente una nuova risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha altresì invitato gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ad esaminare la possibilità che essa possa servire di base per una nuova risorsa propria del bilancio UE.
3. Sono necessari ulteriori lavori sulla questione delle risorse proprie. A tal fine, sarà convocato un gruppo ad alto livello composto di membri nominati dalle tre istituzioni. Esso terrà conto di tutti i contributi attuali o futuri eventualmente forniti dalle tre istituzioni europee e dai parlamenti nazionali e dovrebbe far ricorso a competenze adeguate, anche provenienti dalle autorità di bilancio e finanziarie nazionali, nonché da esperti indipendenti.
4. Il gruppo intraprenderà un riesame generale del sistema delle risorse proprie ispirandosi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza, equità e responsabilità democratica. Una prima valutazione sarà disponibile alla fine del 2014. I progressi dei lavori saranno valutati a livello politico nel quadro di riunioni periodiche con cadenza almeno semestrale.
5. I parlamenti nazionali saranno invitati ad una conferenza interistituzionale nel corso del 2016 per valutare i risultati di tali lavori.
6. In base all'esito di detti lavori, la Commissione valuterà l'opportunità di nuove iniziative relative alle risorse proprie. Tale valutazione sarà effettuata parallelamente al riesame di cui all'articolo 1 bis del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale nell'ottica di eventuali riforme da prendere in considerazione per il periodo coperto dal prossimo quadro finanziario pluriennale.
Dichiarazione congiunta sul miglioramento dell'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto di intervento UE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di collaborare con l'obiettivo di realizzare risparmi e migliori sinergie a livello nazionale ed europeo al fine di migliorare l'efficacia della spesa pubblica in ambiti oggetto dell'intervento UE. A tal fine, le istituzioni faranno tra l'altro ricorso, nel modo che ritengano più opportuno, alle conoscenze sulle migliori pratiche, alla condivisione delle informazioni, nonché alle valutazioni indipendenti disponibili. I risultati dovrebbero essere disponibili e servire da base per la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.
Dichiarazione congiunta
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le procedure di bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integreranno, secondo opportunità, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto del modo in cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere (e assicura l'integrazione di genere).
Dichiarazione congiunta sull'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
Le istituzioni concordano sul seguente utilizzo dell'importo di cui all'articolo 15 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: 2.143 milioni di EUR per l'occupazione giovanile, 200 milioni di EUR per Orizzonte 2020, 150 milioni di EUR per Erasmus e 50 milioni di EUR per COSME.
Dichiarazione della Commissione europea sulle dichiarazioni di gestione nazionali
Nella risoluzione sul discarico del 17 aprile 2013, il Parlamento europeo ha chiesto di elaborare un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che devono essere emesse dagli Stati membri all'appropriato livello politico. La Commissione è disposta a esaminare tale richiesta e intende invitare il Parlamento europeo e il Consiglio a partecipare a un gruppo di lavoro al fine di emettere raccomandazioni entro la fine di quest'anno.
Dichiarazione della Commissione europea in tema di riesame/revisione
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 bis del quadro finanziario pluriennale, la Commissione conferma l'intenzione di presentare, tenuto conto dell'esito del riesame, proposte legislative di revisione del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale. In tale contesto presterà particolare attenzione al funzionamento del margine globale per i pagamenti al fine di assicurare che il massimale globale dei pagamenti resti disponibile per tutto il periodo. Esaminerà altresì l'evoluzione del margine globale per gli impegni. La Commissione terrà inoltre conto delle particolari esigenze del programma Orizzonte 2020. La Commissione esaminerà inoltre l'allineamento delle sue proposte per il prossimo QFP ai cicli politici delle istituzioni.
Decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (2011/2152(ACI))
– visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria,
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 finalizzata a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020(1),
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 8 febbraio 2013,
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale(2),
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 28 giugno 2013,
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020(3),
– visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i bilanci (A7-0337/2013),
A. considerando che il 27 giugno 2013 tra il Parlamento europeo, la Presidenza irlandese del Consiglio e la Commissione è stato raggiunto un accordo politico al più alto livello politico sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e su un nuovo accordo interistituzionale;
B. considerando che per la prima volta sono state utilizzate le nuove disposizioni del trattato di Lisbona relative al quadro finanziario pluriennale, le quali attribuiscono un ruolo più incisivo e prerogative maggiori soprattutto al Parlamento europeo;
C. considerando che è opportuno adottare, nel contesto del quadro finanziario pluriennale, un accordo interistituzionale per attuare la disciplina di bilancio e per migliorare il funzionamento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione tra le istituzioni in materia di bilancio;
1. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e su un nuovo accordo interistituzionale; è determinato, nel corso delle prossime procedure di bilancio, a utilizzare pienamente i nuovi strumenti creati, in particolare nell'ambito della flessibilità;
2. sottolinea che il lungo e laborioso processo negoziale, sia con il Consiglio che a livello interistituzionale, e il relativo risultato non costituiscano un’attuazione soddisfacente delle nuove disposizioni relative al quadro finanziario pluriennale introdotte dal trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda il potenziamento del ruolo e delle prerogative da esse accordate al Parlamento europeo;
3. denuncia la strategia negoziale del Consiglio, che ha vincolato i suoi negoziatori alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013 in materie rientranti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, quali criteri dettagliati di assegnazione, dotazioni per programma o beneficiario e dotazioni finanziarie discrezionali miranti ad adeguare gli importi per gli Stati membri stanziati dal bilancio dell'Unione, impedendo così a entrambi i rami legislativi di condurre negoziati veri e propri;
4. si rammarica, inoltre, che i numerosi contatti e le frequenti riunioni degli ultimi anni tra la delegazione del Parlamento e le successive presidenze del Consiglio non abbiano influito né sullo spirito, il calendario o il contenuto dei negoziati, né sulla posizione del Consiglio, anche per quanto riguarda la necessità di operare una distinzione tra gli aspetti legislativi dell'accordo sul QFP e quelli di bilancio;
5. conclude che, conformemente all'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, in futuro dovrebbero essere definite modalità alternative di lavoro per facilitare l'adozione del QFP, che garantiscano il pieno rispetto dei poteri legislativi e di bilancio conferiti al Parlamento dal TFUE e prevedano che il Consiglio conduca negoziati anche in merito agli elementi delle basi giuridiche per i programmi "connessi al QFP" e che il Consiglio europeo si astenga dall'agire in veste di legislatore, in violazione del TFUE;
6. invita la sua commissione competente per i bilanci, in collaborazione con la sua commissione competente per gli affari costituzionali, a trarre le opportune conclusioni e a presentare nuove proposte, in debito anticipo rispetto alla revisione postelettorale del 2016, sulle modalità di svolgimento dei negoziati sul QFP, onde garantire la natura democratica e trasparente dell'intero processo di compilazione del bilancio;
7. approva la conclusione dell'accordo in appresso;
8. incarica il suo Presidente di firmare l'accordo con il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione, per conoscenza.
ALLEGATO
Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'accordo interistituzionale quale pubblicato nella GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.)
Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013 - Potenziamento del Fondo sociale europeo (FSE) per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, della povertà e dell'esclusione sociale in Francia, Italia e Spagna
197k
21k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (14180/2013 – C7-0350/2013 – 2013/2160(BUD))
– visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(1),
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(4),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013 adottato dalla Commissione il 25 luglio 2013 (COM(2013)0557),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013 adottata dal Consiglio il 7 ottobre 2013 e trasmessa al Parlamento europeo il 14 ottobre 2013 (14180/2013 – C7-0350/2013),
– visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0367/2013),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7 per l'esercizio 2013 (PBR 7/2013) copre un aumento degli stanziamenti di impegno di 150 milioni di EUR nella rubrica 1b del quadro finanziario pluriennale (QFP), per affrontare "determinate questioni" derivanti dall'esito finale dei negoziati sul QFP 2014-2020 che si ripercuotono su Francia, Italia e Spagna;
B. considerando che tali assegnazioni addizionali dovrebbero contribuire a risolvere specifici problemi di disoccupazione, segnatamente di disoccupazione giovanile, di povertà e di esclusione sociale in tali Stati membri;
C. considerando che la Commissione ritiene che il modo più adeguato per assistere tali Stati membri sia incrementare il Fondo sociale europeo (FSE);
D. considerando che il rafforzamento di 150 milioni di EUR in stanziamenti di impegno sarà coperto dal margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 1b (16 milioni di EUR) e dall'attivazione dello strumento di flessibilità (134 milioni di EUR) per quest'azione specifica;
1. prende atto del PBR n. 7/2013, presentato dalla Commissione il 25 luglio 2013, che copre un aumento degli stanziamenti di impegno di 150 milioni di EUR nella rubrica 1b del QFP, per affrontare "determinate questioni" derivanti dall'esito finale dei negoziati svoltisi in seno al Consiglio europeo sul QFP 2014-2020 che si ripercuotono su Francia, Italia e Spagna;
2. accoglie la proposta della Commissione di destinare questa assegnazione addizionale ai programmi esistenti del FSE negli Stati membri colpiti, al fine di risolvere specifici problemi di disoccupazione, segnatamente di disoccupazione giovanile, di povertà e di esclusione sociale; si aspetta che la Commissione riferisca a tempo debito al Parlamento europeo riguardo alle misure e alle azioni concrete finanziate a titolo di questa assegnazione;
3. rileva che i 150 milioni di EUR addizionali saranno sostanzialmente finanziati attraverso l'attivazione dello strumento di flessibilità;
4. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013;
5. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 7/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013 (PBR 2 bis) - Incremento dei pagamenti per rubrica del QFP e penuria di stanziamenti di pagamento nel bilancio 2013
200k
22k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (14871/2013 – C7-0387/2013 – 2013/2227(BUD))
– visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(1),
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(4),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013 adottato dalla Commissione il 25 settembre 2013 (COM(2013)0669),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013 adottata dal Consiglio il 30 ottobre e trasmessa al Parlamento europeo il 31 ottobre 2013 (14871/2013 – C7–0387/2013),
– visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0371/2013),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 8 per l'esercizio 2013 (PBR n. 8/2013) comporta un incremento di 3,9 miliardi di EUR degli stanziamenti di pagamento per le rubriche 1a, 1b, 2, 3a, 3b e 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP), finalizzato a coprire il fabbisogno restante sino a fine anno, così da poter onorare gli obblighi giuridici derivanti da impegni pregressi e attuali, evitare sanzioni finanziarie e garantire che i beneficiari ricevano i finanziamenti previsti dalle politiche dell'Unione concordate, i cui stanziamenti d'impegno sono stati autorizzati dal Parlamento e dal Consiglio in bilanci annuali precedenti;
B. considerando che gli ulteriori stanziamenti di pagamento richiesti permetteranno di ridurre il volume degli impegni ancora da liquidare ("reste à liquider", RAL) nonché il rischio di riportare all'esercizio 2014 un livello anormalmente elevato di fatture non pagate;
C. considerando che il PBR n. 8/2013, che aggiorna il PBR n. 2/2013, è stato presentato dalla Commissione nel marzo 2013 per un importo di 11,2 miliardi di EUR e approvato solo in parte dall'autorità di bilancio nel settembre 2013 per un importo di 7,3 miliardi di EUR;
D. considerando la necessità di riportare all'esercizio 2013 un importo totale di 16,2 miliardi di EUR relativo alle richieste di pagamento inevase alla fine del 2012 per la politica di coesione (2007-2013), necessità che ha ridotto il volume dei pagamenti disponibile nel bilancio 2013 per coprire il fabbisogno di pagamenti dell'esercizio corrente; che tale importo dovrebbe raggiungere i 20 miliardi di EUR alla fine del 2013, nell'ipotesi che il PBR n. 8/2013 sia adottato nella sua totalità;
E. considerando che l'accordo politico relativo al QFP 2014-2020, raggiunto il 27 giugno 2013 ai massimi livelli politici tra il Parlamento, la Presidenza del Consiglio e la Commissione, includeva un impegno politico da parte del Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che siano pienamente onorati gli obblighi dell'UE per il 2013, ad adottare formalmente il PBR n. 2/2013 per un importo di 7,3 miliardi di EUR, nonché ad adottare senza indugio un ulteriore progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione all'inizio dell'autunno, onde evitare l'eventuale insufficienza degli stanziamenti di pagamento motivati;
F. considerando che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione, dopo aver esaminato le possibilità di riassegnazione interna nell'ambito di un riesame globale del fabbisogno di pagamenti di fine esercizio, ha proposto la riassegnazione di 509,8 milioni di EUR nel quadro del cosiddetto "storno globale";
G. considerando che, nella sua risoluzione del 3 luglio 2013, il Parlamento vincola l'adozione del regolamento sul QFP o del bilancio 2014 all'adozione, da parte del Consiglio, dell'ulteriore progetto di bilancio rettificativo all'inizio dell'autunno;
1. si compiace che la Commissione abbia presentato, il 25 settembre 2013, il PBR n. 8/2013, che comporta un incremento di 3,9 miliardi di EUR degli stanziamenti di pagamento per le rubriche 1a, 1b, 2, 3a e 4 del QFP, portandoli al livello generale già proposto nel PBR n. 2/2013; sottolinea che, con l'adozione integrale del PBR n. 8/2013, sarà raggiunto il massimale per gli stanziamenti di pagamento 2013;
2. rammenta che il PBR n. 8/2013 costituisce, in linea con gli impegni pregressi di tutte e tre le istituzioni, la seconda tranche del PBR n. 2/2013, che rappresenta l'importo minimo necessario per onorare gli obblighi giuridici e gli impegni pregressi dell'Unione entro la fine del 2013, onde evitare sanzioni finanziarie e ridurre il volume degli impegni residui ("RAL");
3. ritiene che, come affermato a più riprese dalla Commissione, l'adozione integrale del PBR n. 8/2013 permetterà all'Unione di coprire la totalità dei suoi obblighi giuridici sino alla fine del 2013; teme tuttavia che, nonostante un incremento complessivo di 11,2 miliardi di EUR degli stanziamenti di pagamento (PBR n. 2/2013 e PBR n. 8/2013), sarà comunque necessario, stando alle stime, procedere a un riporto sostanziale al prossimo esercizio di circa 20 miliardi di EUR di richieste di pagamenti relative ai programmi di coesione 2007-2013, come riconosciuto dalla Commissione nel corso dell'ultima riunione interistituzionale del 26 settembre 2013 dedicata agli stanziamenti di pagamento; sottolinea che la situazione risulta critica anche per altri programmi non rientranti nella rubrica 1b;
4. rammenta che l'adozione del PBR n. 8/2013 da parte del Consiglio è stata parte dell'accordo politico relativo al QFP 2014-2020, ma che soddisfa solo una delle tre condizioni cui il Parlamento ha subordinato la sua approvazione al regolamento sul QFP, come indicato nella risoluzione del 3 luglio 2013;
5. accetta la riduzione di 14,8 milioni di EUR introdotta dal Consiglio unicamente per via del fatto che tale importo sarebbe addizionale rispetto a quello originario di 11,2 miliardi di EUR previsto dal PBR n. 2/2013; sottolinea, in tale contesto, che mantiene la propria posizione di principio secondo cui il finanziamento di strumenti speciali, come il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, andrebbe alimentato con stanziamenti nuovi, sia in impegni che in pagamenti, al di là dei massimali del QFP;
6. rammenta che una posizione del Consiglio a norma dell'articolo 314, paragrafo 3, TFUE è un atto preparatorio ed è valida a partire dalla data della sua adozione; ritiene che la posizione del Consiglio sul PBR n. 8/2013, trasmessagli dal Presidente in carica di tale istituzione il 31 ottobre 2013, sia valida ai fini dell'articolo 314, paragrafi 3 e 4, TFUE a partire dalla data della sua adozione il 30 ottobre 2013; respinge e ignora la clausola contenuta nella "decisione" di accompagnamento in base alla quale il Consiglio pretende di subordinare la validità della sua posizione sul PBR n. 8/2013 all'approvazione da parte del Parlamento dell'accordo sul QFP 2014-2020 e della posizione del Consiglio sul PBR n. 9/2013;
7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013;
8. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 8/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, presentata dalla Spagna) (COM(2013)0635 – C7-0269/2013 – 2013/2192(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0635 – C7-0269/2013),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0341/2013),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato temporaneamente ampliato alle domande presentate tra il 1° maggio 2009 e il 31 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana al fine di ottenere un contributo finanziario dal FEG in seguito a 630 licenziamenti effettuati presso 140 imprese operanti nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana, con 300 lavoratori interessati dalle misure cofinanziate dal FEG durante il periodo di riferimento compreso tra il 14 giugno 2012 e il 14 marzo 2013;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento;
2. rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 22 maggio 2013 e che la valutazione della Commissione era disponibile il 16 settembre 2013; si compiace della rapidità del processo di valutazione che è durato quattro mesi;
3. constata che la Comunidad Valenciana è stata fortemente colpita dalla crisi con un tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 29,19% nel primo trimestre del 2013; accoglie con favore il fatto che la regione si avvale nuovamente dell'aiuto del FEG per far fronte all'elevato tasso di disoccupazione;
4. si congratula con la Comunidad Valenciana per la capacità di sollecitare e utilizzare l'aiuto del FEG al fine di affrontare i problemi del suo mercato del lavoro, caratterizzato da un'elevata percentuale di piccole e medie imprese; ricorda, al riguardo, che la Comunidad Valenciana ha già richiesto l'aiuto del FEG a quattro riprese per i settori del tessile, della ceramica, della pietra naturale e della costruzione(3) ;
5. ritiene che i licenziamenti nelle 140 imprese coinvolte nelle attività di fabbricazione nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52) siano legati ai grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale, che hanno portato a un aumento delle importazioni nell'Unione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi nonché a una riduzione della quota di produzione dell'UE di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi a livello mondiale;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 22 agosto 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
7. osserva che le autorità spagnole, nella loro valutazione basata sull'esperienza acquisita con precedenti domande di ricorso al FEG, comunicano che solo 300 dei lavoratori destinatari dell'aiuto del FEG sceglieranno di aderire al pacchetto di misure; invita le autorità spagnole ad utilizzare tutto il potenziale degli aiuti del FEG, segnatamente per la riqualificazione dei lavoratori con un livello di istruzione di base, che costituiscono il 74,4% dei lavoratori interessati;
8. rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati oggetto del cofinanziamento include misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 300 lavoratori licenziati come la definizione dei profili dei lavoratori, l'orientamento professionale, la consulenza, la formazione, l'assistenza intensiva per la ricerca di lavoro, il sostegno all'imprenditorialità, gli incentivi come quelli per la ricerca di lavoro, il contributo alle spese di viaggio, gli incentivi al reinserimento e il sostegno per la creazione di un'impresa;
9. constata che il pacchetto coordinato prevede incentivi finanziari per la ricerca di lavoro (importo forfettario di 300 euro), un'indennità di mobilità (fino a 400 euro), un incentivo al reinserimento (fino a 700 euro); si compiace che l'importo complessivo degli incentivi finanziari sia limitato, lasciando la maggior parte del contributo a disposizione della formazione, della consulenza, dell'assistenza nella ricerca di lavoro e del sostegno all'imprenditorialità;
10. si compiace del fatto che le parti sociali – in particolare le organizzazioni sindacali a livello locale (UGT-PV, CCOO-PV) e l'organizzazione senza scopo di lucro FESMAC – siano state consultate per la messa a punto delle misure del pacchetto coordinato FEG, e che nelle varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione;
11. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
12. esprime soddisfazione per il fatto che il pacchetto coordinato include una formazione professionale incentrata su settori in cui esistono o possono presentarsi opportunità di lavoro e prevede anche azioni di perfezionamento professionale destinate a soddisfare i futuri bisogni dei fabbricanti nel settore interessato dai licenziamenti;
13. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
14. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata posta in essere dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali all'interno del nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
15. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione duratura a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
16. plaude all'accordo raggiunto nel Consiglio sulla reintroduzione nel regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di trasformazioni nella struttura del commercio mondiale;
17. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
18. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, presentata dalla Spagna)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/708/UE.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0788),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0436/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0405/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1288/2013.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0785),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0435/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0011/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1295/2013.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" (12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))
– visto il progetto di regolamento del Consiglio (12557/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0307/2013),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 37 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0424/2012),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;
2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ribadisce la sua convinzione che il presente regolamento persegua altresì gli obiettivi collegati alla cultura e alla storia di cui all'articolo 167 TFUE. Pertanto, al presente fascicolo si sarebbe dovuta applicare una duplice base giuridica che prevedesse la procedura legislativa ordinaria. L'unico motivo per il quale il Parlamento europeo ha rinunciato alla sua posizione sulla duplice base giuridica, e quindi alla richiesta che venisse applicata la codecisione, e ha accettato la procedura di approvazione – in conformità della proposta della Commissione basata sull'articolo 352 TFUE – è stato il desiderio di evitare un completo blocco procedurale e il conseguente ritardo nell'entrata in vigore del programma. Il Parlamento europeo richiama l'attenzione sulla propria determinazione a evitare che tale situazione si riproduca.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0665/3),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0374/2011),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo, a norma dell'articolo 51 del regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0021/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1316/2013.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0650/3),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0375/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0012/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1315/2013.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (COM(2012)0724 – C7-0397/2012 – 2012/0343(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0724),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0397/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 6 settembre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0148/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1350/2013.)
Accordo sugli appalti pubblici ***
184k
19k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (07917/2013 – C7-0180/2013 – 2013/0086(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (07917/2013),
– visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (07918/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0180/2013),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0339/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Protezione e utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ***
188k
19k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione, a nome dell'Unione, dell'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (12713/2013),
– visto l'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (12713/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0304/2013),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0356/2013),
1. dà la sua approvazione all'emendamento degli articoli 25 e 26 della Convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018)*
401k
32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio sull'adozione di un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018) (COM(2011)0931 – C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0931),
– visto l'articolo 7 del trattato Euratom,
– vista la richiesta di parere pervenuta dal Consiglio (C7-0032/2012),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0211/2013),
A. considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non riconosce tuttora al Parlamento europeo un ruolo di colegislatore,
1. esprime un parere favorevole sulla proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando -1 (nuovo)
(-1) Si riafferma l'impegno dell'Unione all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER1 ("accordo ITER").
__________________
1 GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 1
(1) L'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in seguito: “accordo ITER”) è stato firmato il 21 novembre 2006 da Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti d'America. L'accordo ITER istituisce l'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (in seguito: “Organizzazione ITER”), che ha la piena responsabilità della costruzione, del funzionamento, della messa in esercizio e della disattivazione degli impianti ITER.
(1) L'accordo ITER è stato firmato il 21 novembre 2006 da Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti d'America. L'accordo ITER istituisce l'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (in seguito: "Organizzazione ITER"), che ha la piena responsabilità della costruzione, del funzionamento, della messa in esercizio e della disattivazione degli impianti ITER.
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 3
(3) Nel quadro dei negoziati intesi ad ottenere il sostegno delle altri parti di ITER per stabilire la sede europea di ITER, nel 2007 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione, che prevede attività complementari di ricerca congiunta in materia di fusione sul territorio del Giappone per avviare rapidamente il funzionamento di ITER con alti livelli di rendimento. Le attività dell'approccio allargato e altre attività correlate a ITER sono amministrate tramite l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. Il finanziamento delle attività dell'approccio allargato è garantito principalmente da contributi in natura offerti da alcuni membri dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, mentre la parte restante del contributo Euratom è coperta dal bilancio di quest'ultimo.
(3) Nel quadro dei negoziati intesi ad ottenere il sostegno delle altri parti di ITER per stabilire la sede europea di ITER, nel 2007 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione, che prevede attività complementari di ricerca congiunta in materia di fusione sul territorio del Giappone per avviare rapidamente il funzionamento di ITER con alti livelli di rendimento. Le attività dell'approccio allargato e altre attività correlate a ITER sono amministrate tramite l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione. Il finanziamento delle attività dell'approccio allargato è garantito principalmente da contributi in natura offerti da alcuni membri dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, mentre la parte restante del contributo Euratom è coperta dal bilancio di quest'ultimo. Il documento dell'accordo europeo 2012 per lo sviluppo della fusione (EFDA) intitolato "Elettricità da fusione - tabella di marcia per la realizzazione dell'energia da fusione" individua l'esigenza di un sostegno finanziario costante per i progetti principali, oltre che per le attività di ricerca e sviluppo nei settori chiave, fino alla data di entrata a regime di ITER, in vista della risoluzione delle sfide scientifiche e tecnologiche necessarie per arrivare alla realizzazione dell'energia da fusione.
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 5
(5) Per il periodo successivo al 2013, nella comunicazione “Un bilancio per la strategia Europa 2020” la Commissione ha proposto di finanziare il progetto ITER al di fuori del quadro finanziario pluriennale. Occorre pertanto istituire un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER per il periodo 2014-2018.
(5) Il progetto ITER dovrebbe consolidare la leadership dell'Unione nel settore della fusione attraverso un tempestivo conseguimento degli obiettivi di costruzione e operatività dichiarati.
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 6
(6) È opportuno che il programma di ricerca supplementare per il progetto ITER sia finanziato da contributi degli Stati membri sulla base di un'aliquota applicata al prodotto interno lordo (PIL) di ciascuno Stato membro, come definito ai fini del calcolo del contributo al bilancio generale dell'Unione europea prelevato sulle risorse proprie. Tali contributi sono versati al bilancio generale dell'Unione europea e destinati specificamente al programma. Dovrebbe essere possibile contribuire al programma anche per i paesi terzi che hanno concluso con Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom.
(6) A dispetto delle misure di contenimento delle spese, la cui attuazione dovrebbe proseguire, il progetto ITER è tuttora soggetto a potenziali superamenti dei costi in ragione della sua natura scientifica, della sua vasta portata e dei rischi tecnologici. Eventuali superamenti dei costi oltre l'importo massimo di cui all'articolo 2 non dovrebbero avere alcuna incidenza su altri progetti finanziati dal bilancio dell'Unione, in particolare quelli a titolo della rubrica 1A per la ricerca (Orizzonte 2020), e dovrebbero essere finanziati mediante risorse aggiuntive oltre i limiti dei massimali, se del caso. Dovrebbe essere possibile contribuire al programma di ricerca supplementare anche per i paesi terzi che hanno concluso con Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom.
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero convenire sulla necessità di evitare qualsiasi rinvio o proroga degli stanziamenti di pagamento non soddisfatti relativi al progetto ITER nonché impegnarsi a collaborare al fine di evitare simili situazioni.
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Come auspicato nelle priorità proposte nella tabella di marcia EFDA 2012 per la fusione, il progetto Joint European Torus (JET) dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica.
Emendamento 8 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1
Il programma è finanziato con un contributo massimo di 2,573 milioni di EUR (valore attuale) ai sensi dell'articolo 3.
Il programma è finanziato con un contributo massimo di 2,573 milioni di EUR (valore attuale) oltre i limiti dei massimali del QFP, in particolare al di fuori della rubrica 1A, in aggiunta al bilancio per il programma quadro Orizzonte 2020, il programma quadro Euratom o per altri programmi dell'Unione, pur mantenendo i pieni poteri del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, i finanziamenti per il programma dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti per consentire all'Unione di attuare il programma, definendo al contempo, nel QFP, un importo massimo separato per i contributi del bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2018. Eventuali superamenti dei costi oltre tale importo massimo non hanno alcuna incidenza sugli stanziamenti di bilancio per gli altri progetti e sono finanziati mediante risorse aggiuntive oltre i limiti dei massimali, se del caso.
Emendamento 9 Proposta di decisione Articolo 3
Il programma è finanziato da contributi degli Stati membri calcolati in base a un'aliquota applicata al prodotto interno lordo (PIL) di ciascuno Stato membro, come definito ai fini del calcolo del contributo al bilancio generale dell'Unione europea prelevato sulle risorse proprie. Tali contributi sono considerati un'entrata con destinazione specifica esterna per il programma ai sensi dell'[articolo XX del regolamento (UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (nuovo regolamento finanziario 2012)].
Il programma è finanziato mediante le risorse proprie dell'Unione.
Emendamento 10 Proposta di decisione Articolo 4 – comma 1
Anche i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom (in seguito: “paesi associati”) possono contribuire al programma.
I paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom (in seguito: "paesi associati") possono contribuire al programma.
Emendamento 11 Proposta di decisione Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)
Entro il 30 giugno 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, per un parere, una valutazione intermedia dell'avanzamento del programma.
Emendamento 12 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità o errori, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione inoltre mette in atto misure idonee a garantire un adeguato controllo del rischio ed ad evitare il superamento dei costi.
Emendamento 13 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altre terze parti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi della presente decisione.
2. Il Parlamento europeo, la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altre terze parti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi della presente decisione. Date la portata del progetto ITER e le considerevoli lacune riscontrate in passato, il Parlamento europeo, nella sua veste di autorità di bilancio e autorità di discarico, è tenuto a effettuare un rigoroso controllo, mentre la Commissione lo informa periodicamente sullo sviluppo del programma, in particolare in termini di costi e di calendario.
Fatti salvi il primo e il secondo capoverso, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, le convenzioni o decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione della presente decisione autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre audit, controlli e ispezioni sul posto.
Fatti salvi il primo e il secondo capoverso, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, le convenzioni o decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'applicazione della presente decisione autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre audit, controlli e ispezioni sul posto. I risultati di tali audit, controlli e ispezioni sul posto sono trasmessi al Parlamento europeo.
Emendamento 15 Proposta di decisione Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – comma 2
La strategia per raggiungere tale obiettivo comprende, come prima priorità, la costruzione di ITER (importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione dell'energia da fusione), seguita dalla costruzione di una centrale elettrica dimostrativa a fusione.
La strategia per raggiungere tale obiettivo comprende, come prima priorità, la costruzione di ITER (importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione dell'energia da fusione), seguita dalla costruzione di una centrale elettrica dimostrativa a fusione. Le priorità proposte nella tabella di marcia EFDA 2012 per la fusione dovrebbero essere prese in considerazione al fine di garantire che ITER svolga un ruolo fondamentale nella transizione energetica.
Emendamento 16 Proposta di decisione Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – comma 2 bis (nuovo)
Si deve garantire che la competitività della produzione di elettricità sia dimostrata entro il 2050. In riferimento a tale obiettivo, la Commissione valuta periodicamente il programma ed elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento in risposta alle sfide a livello di fisica, tecnologie, bilancio e sicurezza. Nella relazione, la Commissione deve fornire un'analisi dei possibili effetti sulle tre fasi principali, oltre a un piano di emergenza che specifichi le priorità sulla base dei benefici, dei rischi e dei costi per il conseguimento degli obiettivi commerciali della fusione. La Commissione deve valutare la possibilità di attuare un sistema di allarme rapido per identificare i rischi e accelerare il processo di mitigazione.
La fusione ha le potenzialità per contribuire in modo significativo alla creazione di una fonte di approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro per l'Unione entro i prossimi decenni. Riuscire a sviluppare la tecnologia necessaria permetterebbe di produrre energia in modo sicuro, sostenibile e rispettoso dell'ambiente.
La fusione ha le potenzialità per contribuire in modo significativo alla creazione di una fonte di approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro per l'Unione entro i prossimi decenni. Riuscire a sviluppare la tecnologia necessaria permetterebbe di produrre energia in modo sicuro, sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Lo sfruttamento dell'energia da fusione rappresenta un obiettivo molto promettente ma anche una sfida di notevole portata, dal momento che permangono problemi a livello di fisica e di ingegneria per compiere passi avanti nella dimostrazione della realizzabilità dell'energia da fusione. Per poter affrontare al meglio alcune delle citate sfide è fondamentale che l'Unione si impegni al massimo per sostenere gli sforzi dell'impianto JET e far leva sugli stessi, al fine di contribuire a colmare eventuali lacune sul piano delle conoscenze o dell'esperienza.
Emendamento 18 Proposta di decisione Allegato – Attività – comma 2 – lettera a
(a) fornire il contributo Euratom all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER, comprese le attività di ricerca e sviluppo necessarie a stabilire le basi per l'acquisto tramite gara d'appalto dei componenti per ITER e dei moduli di mantello di prova per ITER;
a) fornire il contributo Euratom all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER, comprese le attività di ricerca e sviluppo necessarie a stabilire le basi per l'acquisto tramite gara d'appalto dei componenti per ITER e dei moduli di mantello di prova per ITER, e suggerire possibili miglioramenti alla governance del programma.
Emendamento 19 Proposta di decisione Allegato – Attività – comma 2 – lettera c
(c) se del caso, altre attività intese a creare le basi per la progettazione di un reattore dimostrativo e impianti collegati.
c) se del caso, altre attività intese a creare le basi per la progettazione di un reattore dimostrativo e impianti collegati, principalmente quelli necessari per risolvere in maniera adeguata i problemi restanti per quanto riguarda la costruzione e il funzionamento di DEMO,ad esempio la garanzia di prosecuzione dell'operatività di JET fino alla data di entrata a pieno regime di ITER.Devono essere promosse soluzioni standard da riutilizzare nei limiti del possibile durante la costruzione di centrali elettriche commerciali.
Emendamento 20 Proposta di decisione Allegato – Attività – comma 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) attuare una politica industriale funzionale al coinvolgimento del settore, anche per quanto concerne le piccole e medie imprese, in un'ottica di promozione della concorrenza e preparazione del sistema europeo all'era della fusione.
Emendamento 21 Proposta di decisione Allegato – Attività – comma 2 – lettera c ter (nuova)
c ter) coinvolgere l'industria, comprese le piccole e medie imprese specializzate, nel modo più ampio e tempestivo possibile, per sviluppare e convalidare soluzioni e apparecchiature standard affidabili. Ciò contribuirà a realizzare il programma entro i limiti del bilancio.
Emendamento 22 Proposta di decisione Allegato – Attività – comma 2 – lettera c quater (nuova)
c quater) promuovere la disponibilità di manodopera e di scienziati qualificati ed esperti quale elemento essenziale per il successo della fusione. Il potenziamento di ITER dovrebbe essere associato a misure specifiche a sostegno della formazione e istruzione nell'ambito della scienza e della tecnologia della fusione.
Emendamento 23 Proposta di decisione Allegato – Attività – comma 2 – lettera c quinquies (nuova)
c quinquies) elaborare un programma di comunicazione per i cittadini dell'Unione, allo scopo di tenerli pienamente informati sulle sfide, i rischi e la sicurezza della fusione nucleare e di consultarli in merito.
Emendamento 24 Proposta di decisione Allegato – Attività – paragrafo 4
I programmi di lavoro dettagliati che attuano le attività di cui sopra saranno decisi annualmente dal consiglio di direzione di Fusion for Energy.
I programmi di lavoro dettagliati che attuano le attività di cui sopra saranno decisi e comunicati annualmente dal consiglio di direzione di Fusion for Energy al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0812),
– visto l'articolo 7 del trattato Euratom,
– vista la richiesta di parere ricevuta dal Consiglio (C7-0009/2012),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri (A7-0407/2012),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Sostenendo la ricerca nucleare, il programma di ricerca e formazione della Comunità (nel prosieguo il “programma Euratom”) contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) n. XX/XXXX del [….] (nel prosieguo il “programma quadro Orizzonte 2020”) e faciliterà l’attuazione della strategia Europa 2020 e la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.
(3) Sostenendo la ricerca nucleare e l'eccellenza nell'innovazione, il programma di ricerca e formazione della Comunità (nel prosieguo il “programma Euratom”) contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal regolamento (UE) n. .../... del [….] (nel prosieguo il “programma quadro Orizzonte 2020”), faciliterà l’attuazione della strategia Europa 2020 e la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca e contribuirà alla realizzazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET). Il programma Euratom dovrebbe inoltre mirare a garantire un ulteriore utilizzo dei fondi strutturali per la ricerca nucleare e assicurare l'adeguamento dei fondi alle priorità dell'Unione in materia di ricerca, senza compromettere il principio di eccellenza.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Nell'ambito del settimo programma quadro Euratom (2007-2011) sono state avviate tre grandi iniziative europee di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia nucleari. Si tratta della piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform - SNETP), della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico (Implementing Geological Disposal Technology Platform - IGDTP) e dell'iniziativa multidisciplinare europea sulle dosi ridotte (Multidisciplinary European Low-Dose Initiative - MELODI). Le iniziative SNETP e IGDTP corrispondono entrambe agli obiettivi del piano SET.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Nonostante l’impatto potenziale dell’energia nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti nucleari gravi possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne consegue che occorre dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, ai relativi aspetti di pubblica sicurezza nel programma Euratom di ricerca e formazione.
(4) Nonostante l’impatto potenziale dell’energia nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti nucleari gravi, la proliferazione nucleare e atti malevoli, come il terrorismo nucleare, possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne consegue che occorre dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, nell'ambito dell'attività del Centro comune di ricerca (JRC), ai relativi aspetti di pubblica sicurezza nel programma Euratom. Occorre inoltre prestare attenzione ai paesi terzi che confinano con l'Unione e agli aspetti transfrontalieri della sicurezza nucleare che evidenziano il valore aggiunto per l'Unione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) L'iniziativa industriale europea per il nucleare sostenibile (ESNII) ha per obiettivo la diffusione entro il 2040 di reattori a neutroni veloci di quarta generazione con ciclo di combustibile chiuso. Essa comprende tre grandi progetti: il prototipo ASTRID (raffreddato al sodio) il dimostratore ALLEGRO (raffreddato a gas) e l'impianto tecnologico pilota MYRRHA (raffreddato a piombo).
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2dicembre 2008, ha riconosciuto la necessità di continuare a disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.
(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 2dicembre 2008, ha riconosciuto la necessità di continuare a disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca nonché migliori condizioni di lavoro che siano coordinate a livello della Comunità.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Con la firma di un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, Euratom si è impegnata a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso la “Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione” (nel prosieguo “Fusion for Energy”), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. Le attività di Fusion for Energy, fra cui ITER, saranno disciplinate da un atto legislativo distinto.
(6) Con la firma di un accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, Euratom si è impegnata a partecipare alla costruzione di ITER e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso la “Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione” (nel prosieguo “Fusion for Energy”), istituita dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007. Le attività di Fusion for Energy, fra cui ITER, saranno disciplinate da un atto legislativo distinto il quale garantirà che il finanziamento di ITER provenga dal quadro finanziario pluriennale (QFP), stabilendo comunque un importo massimo delimitato per il contributo a carico del bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2018.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Per dare risalto ad altre priorità dell'Unione nei decenni a venire, il quadro della ricerca sulla fissione nucleare nell'ambito del programma Euratom dovrebbe sostenere gli obiettivi e le proposte esistenti dell'Unione, ad esempio il piano SET e la "tabella di marcia in materia energetica per il 2050". Tale quadro dovrebbe inoltre sostenere l'ESNII. Il quadro dovrebbe inoltre, ove possibile, integrare proposte dell'Unione più ampie in termini di cooperazione con i paesi terzi.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Affinché la fusione diventi un’alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre dare un nuovo indirizzo al programma europeo di fusione incentrandosi maggiormente sulle attività a sostegno di ITER. Occorre operare tale razionalizzazione senza mettere in pericolo il ruolo guida dell’Europa nella comunità scientifica della fusione.
(7) Affinché la fusione diventi un’alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività e proseguire il sostegno alle attività di progetti esistenti collaterali e affini come JET (Joint European Torus). In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre dare un nuovo indirizzo al programma europeo di fusione incentrandosi maggiormente sulle attività a sostegno di ITER, anche assicurandone il finanziamento nell'ambito del QFP in modo completo e trasparente. Il finanziamento nell'ambito del QFP garantisce l'impegno della Comunità di conseguire un successo a lungo termine del progetto, evitando che i costi lievitino esponenzialmente in seguito. Conservare il ruolo guida dell’Europa nella comunità scientifica della fusione è un obiettivo essenziale del programma Euratom.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) È opportuno che il Centro comune di ricerca (JRC) continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione nella sicurezza nucleare.
(8) È opportuno che il JRC continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche comunitarie e, se del caso, le politiche internazionali, in particolare nel settore della ricerca e della formazione nella sicurezza nucleare. Esso dovrebbe fornire tale sostegno nel rispetto degli orientamenti che saranno adottati dalle istituzioni dell'Unione, soprattutto alla luce degli stress test sulle centrali nucleari.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se fare uso o meno dell’energia nucleare, all’Unione incombe il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti gli Stati membri, un quadro per sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione e sulla non proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione della Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”, in cui essa ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell’Unione.
(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se fare uso o meno dell’energia nucleare, all’Unione incombe il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti gli Stati membri, un quadro per sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, in particolare sui reattori di fissione di nuova generazione, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione, senza escludere migliori condizioni di lavoro per coloro che sono a diretto contatto di materiali nuclearie sono impegnati nello smantellamento di centrali nucleari, e sulla non proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione della Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione”, in cui essa ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell’Unione. La natura precisa di tale ricerca dovrebbe essere determinata in base agli orientamenti che saranno adottati dalle istituzioni dell'Unione, alla luce soprattutto degli stress test sulle centrali nucleari.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Poiché i cittadini europei devono rimanere al centro dei dibattiti a livello dell'Unione, il Parlamento europeo dovrebbe essere associato più ampiamente alle discussioni e decisioni adottate riguardo al programma Euratom.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza e la società e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza, è auspicabile che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della società civile nelle questioni della ricerca e dell’innovazione, promuovendo l’istruzione scientifica, migliorando l’accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile e agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma stesso.
(11) Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza e la società e rafforzare la fiducia dei cittadini nella scienza, è auspicabile che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della società civile nelle questioni della ricerca e dell’innovazione, promuovendo l’istruzione scientifica, migliorando l’accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile e agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma stesso. A tal fine è opportuno, tra l'altro, rendere le carriere in materia scientifica e di ricerca appetibili per la prossima generazione di ricercatori, in particolare per coloro che provengono da gruppi sottorappresentati nel settore della ricerca. Tale impegno informato dei cittadini in merito alle questioni relative alle attività del programma Euratom non può prescindere da una maggiore associazione del Parlamento europeo che rappresenta i cittadini europei.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) È auspicabile che il programma Euratom contribuisca all’attrattiva della professione di ricercatore nell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
(13) È auspicabile che il programma Euratom miri a promuoverel’attrattiva della professione di ricercatore nell’Unione, con l'obiettivo generale di aumentare la visibilità della scienza nella società, ma anche con l'obiettivo di evitare la carenza di competenze nell'Unione o la "fuga di cervelli" verso paesi terzi. Nell'Unione esiste attualmente un elevato livello di competenze, ma è di vitale importanza che una nuova generazione di ricercatori nucleari sia formata in tutti gli aspetti della ricerca in questo settore. Il programma Euratom dovrebbe inoltre mirare a tutti i livelli a fornire valore aggiunto europeo per tutti coloro che intendono partecipare alla ricerca nucleare. Occorre dedicare un’attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) È necessario che le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Occorre che le attività di ricerca tengano conto altresì dell’articolo 13 del TFUE e riducano l’impiego di animali nella ricerca e nelle prove, con l’obiettivo a termine di eliminare l’uso degli animali. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.
(15) È necessario che le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici. Occorre tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Occorre che le attività di ricerca tengano conto altresì dell’articolo 13 TFUE e sostituiscano, riducano e perfezionino l’impiego di animali nella ricerca e nelle prove. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) È auspicabile che si ottenga un impatto maggiore combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell’ambito di partenariati pubblico-privato in settori in cui la ricerca e l’innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
(16) È auspicabile che si ottenga un impatto maggiore combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell’ambito di partenariati pubblico-privato in settori in cui la ricerca e l’innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione. Occorre dedicare un’attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). L'esigenza di aumentare l'assorbimento dei finanziamenti dell'Unione da parte delle PMI dovrebbe valere anche per quelle che operano nel settore della ricerca nucleare così come vale in altri settori. Occorre quindi che il programma Euratom sostenga le PMI a tutti i livelli della catena dell'innovazione, in special modo nelle attività più prossime al mercato ricorrendo anche a strumenti finanziari innovativi. È opportuno che tale sostegno preveda anche lo strumento specifico per le PMI e tutti gli strumenti finanziari rivisti che dovrebbero prevedere misure adeguate per liberare il potenziale innovativo delle PMI e che saranno disponibili tramite il programma di quadro Orizzonte 2020 e programmi analoghi come il programma per la competitività delle imprese e le PMI per il periodo 2014-2020 (COSME).
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) È opportuno che il programma Euratom promuova la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci.
(17) È opportuno, in particolare, che il programma Euratom tenga conto di tutti gli impianti nucleari nei paesi terzi confinanti con l'Unione, soprattutto se sono situati in una zona a rischio di catastrofi naturali. La cooperazione internazionale nel settore dell'energia nucleare dovrebbe predisporre adeguati strumenti per garantire gli obblighi finanziari reciproci, tra cui contratti di cooperazione e obblighi finanziari reciproci.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca, ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei confronti dei partecipanti.
(19) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo ha chiesto una radicale semplificazione del finanziamento dell'Unione destinato alla ricerca e all'innovazione, sollecitando più volte un cambiamento verso una maggiore semplificazione amministrativa e finanziaria. Nella sua risoluzione dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca1, ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei confronti dei partecipanti. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"2, il Parlamento europeo ha invocato ancora una volta un cambiamento verso una semplificazione amministrativa e finanziaria, sottolineando inoltre che eventuali incrementi degli stanziamenti dovrebbero andare di pari passo con una radicale semplificazione delle procedure di finanziamento. È opportuno che il programma Euratom tenga anche in debita considerazione le preoccupazioni e le raccomandazioni della comunità dei ricercatori riprese nella relazione finale del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del 7° programma quadro, del 12 novembre 2010, e nel Libro Verde della Commissione del 9 febbraio 2011 intitolato "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea".
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1 GU C 74E del 13.3.2012, pag. 34.
2 GU C 380E, dell'11.12.2012, pag. 89.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Occorre tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure proporzionate durante il ciclo di spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento e l’investigazione delle irregolarità, il recupero di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove appropriato, l’imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l’onere dei controlli per i partecipanti.
(20) Occorre tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure necessarie, proporzionate ed efficaci durante il ciclo di spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento e l’investigazione delle irregolarità, il recupero di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove appropriato, l’imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l’onere dei controlli per i partecipanti.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) L’articolo 7 del trattato Euratom affida alla Commissione la responsabilità dell’esecuzione del programma Euratom. Ai fini dell’attuazione del programma Euratom, salvo le azioni dirette, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo degli Stati membri per garantire l’opportuno coordinamento con le politiche nazionali nei settori coperti dal presente programma di ricerca e formazione.
(25) L’articolo 7 del trattato Euratom affida alla Commissione la responsabilità dell’esecuzione del programma Euratom. Ai fini dell’attuazione del programma Euratom, salvo le azioni dirette, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo degli Stati membri per garantire l’opportuno coordinamento con le politiche nazionali nei settori coperti dal presente programma di ricerca e formazione nonché per promuovere forti sinergie e complementarità tra fondi europei, nazionali e regionali. Il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nell'attuazione del programma Euratom da parte della Commissione.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nei settori della ricerca e dell'innovazione, al fine di garantire complementarità, maggiore efficienza e visibilità e conseguire migliori sinergie di bilancio.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di bilancio, è opportuno esaminare l'attuale quadro giuridico.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis (nuova)
(e bis) "piccola e media impresa (PMI)", un soggetto giuridico che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese1.
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1 GU L 124 del 30.5.2003, pag. 36.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. L’obiettivo generale del programma Euratom è quello di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell’allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.
1. L’obiettivo generale del programma Euratom è quello di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell’energia in modo sicuro ed efficiente, di contribuire ad altri settori di ricerca associati alla ricerca nucleare, come la ricerca medica, e di garantire il futuro a lungo termine della ricerca nucleare europea. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell’allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
(a) sostenere il funzionamento sicuro dei sistemi nucleari;
(a) sostenere il funzionamento sicuro di tutti i sistemi nucleari civili esistenti e futuri;
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c) sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione;
(c) sostenere le misure necessarie per garantire risorse umane adeguatamente qualificate nonché lo sviluppo e la sostenibilità delle competenze nucleari a livello dell’Unione;
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
(d) promuovere la radioprotezione;
(d) sostenere la R&S in materia di radioprotezione; adoperarsi per mantenere le condizioni di lavoro più elevate per chi opera a diretto contatto con materiali nucleari;
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis) contribuire all'agenda R&S derivante dalle raccomandazioni contenute nelle conclusioni degli stress test dell'Unione (ad esempio modellazione sismica, comportamento della fusione del nucleo, ecc.);
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter) favorire la sostenibilità a lungo termine della fissione nucleare, attraverso miglioramenti nel settore dell'estensione dei tempi dei reattori o la progettazione di nuovi tipi di reattore;
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f
(f) porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;
(f) porre le basi per future centrali elettriche a fusione e a fissione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g
(g) promuovere l’innovazione e la competitività industriale;
(g) promuovere l’innovazione e la leadership industriale europea in materia di fissione e fusione;
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
(g bis) sostenere le tre priorità di Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società;
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h
(h) garantire la disponibilità e l’uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.
(h) garantire la disponibilità e l’uso di nuove infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea e promuoverne lo sviluppo.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a
(a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;
(a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, la capacità di gestione delle emergenze e le condizioni di lavoro di coloro che operano a diretto contatto di materiali nucleari, affrontando le conseguenze dirette degli incidenti di sicurezza nucleare, per quanto improbabili;
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d
(d) promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione;
(d) promuovere la gestione delle conoscenze, l’istruzione e la formazione, compresa la diffusione della ricerca nucleare tra gli scienziati europei attirando anche scienziati di paesi terzi;
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e
(e) sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione.
(e) sostenere la politica dell’Unione in materia di sicurezza nucleare e la relativa normativa unionale in evoluzione, compreso l'impegno per lo sviluppo di standard internazionalmente riconosciuti di sicurezza nucleare dei reattori a fissione;
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
(e bis) affrontare la carenza di competenze nel settore nucleare, prevenire perdite di competenze future o la " fuga di cervelli" di scienziati nucleari dall'Unione;
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)
(e ter) integrare tutti i necessari miglioramenti di sicurezza proposti in base ai risultati degli stress test eseguiti su tutti i reattori nucleari dell'Unione e dei paesi terzi che confinano con l'Unione. Ciò dovrebbe incentrarsi sul contributo all'agenda R&S derivante dalle loro raccomandazioni.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)
(e quater) sostenere il programma di semplificazione di Orizzonte 2020, riducendo gli oneri amministrativi dei precedenti programmi quadro, in particolare quelli che gravano su PMI, università e piccoli istituti di ricerca.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4
4. Il programma Euratom è attuato in modo da garantire che le priorità e le attività sostenute accompagnino l’evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, della programmazione, dei mercati e della società.
4. Il programma Euratom è attuato in modo da garantire che le priorità e le attività sostenute accompagnino l’evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, della programmazione, dei mercati e della società, come pure delle dirette conseguenze degli incidenti nucleari, per quanto improbabili.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il programma Euratom contribuisce all'attuazione del piano SET. Le sue azioni dirette ed indirette sono allineate sull'agenda strategica di ricerca delle tre piattaforme tecnologiche europee esistenti in materia di energia nucleare: SNETP, IGDTP e MELODI.
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è di 1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è ripartito come segue:
1. Ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio ela Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII), la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è di 1 603,329 milioni di EUR. Tale importo costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento principale nel corso della procedura annuale di bilancio. Esso è ripartito come segue:
a) azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione, 709,713 milioni di EUR;
a) azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione, 636,095 milioni di EUR;
b) azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione, 354,857 milioni di EUR;
b) azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione, 318,048 milioni di EUR;
Per l’attuazione di azioni indirette del programma Euratom, la percentuale massima destinata alle spese amministrative della Commissione è pari al 13,5%.
Per l’attuazione di azioni indirette del programma Euratom, la percentuale massima destinata alle spese amministrative della Commissione è pari al 7%.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il progetto ITER è incluso nel programma Euratom e finanziato nell'ambito del QFP in modo completo e trasparente.
Aspetti del progetto non direttamente legati al fabbisogno di ricerca e formazione non devono essere inclusi nel finanziamento del programma Euratom.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'AII.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La Comunità mira ad un maggiore e più frequente utilizzo dei fondi strutturali per la ricerca nucleare e assicura che i fondi siano attuati in linea con le priorità dell'Unione nel settore della ricerca.
3. Il “fondo di garanzia per i partecipanti” istituito a norma del regolamento (UE) n.XX/2012 [regole di partecipazione e diffusione] sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. XX/XX [regole di partecipazione Euratom 2012-2013].
3. Il “fondo di garanzia per i partecipanti” istituito a norma del regolamento (UE) n.XX/2012 [regole di partecipazione e diffusione] sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. 139/2012.
Tutti gli importi proveniente dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e (Euratom) n. XX/XX [regole Euratom di partecipazione 2012-2013] sono trasferiti al fondo di garanzia per i partecipanti il 31dicembre2013. I partecipanti di azioni a norma della decisione XX/XX [programma Euratom 2012-2013] che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.
Tutti gli importi proveniente dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e (Euratom) n. 139/2012 sono trasferiti al fondo di garanzia per i partecipanti il 31dicembre2013. I partecipanti di azioni a norma della decisione n. 2012/94/Euratom che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. È opportuno che programmi volti ad aumentare la ricerca innovativa attuale e programmata contemplino la ricerca nucleare nel quadro del loro elenco di categorie di ricerca ammissibili. È necessario che il programma Eurostars di Eureka e le Azioni Marie Curie estendano le loro regole di partecipazione affinché possano parteciparvi le PMI che operano nella ricerca nucleare.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 9
Il programma Euratom garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione.
Il programma Euratom garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere e sostiene l'obiettivo di Orizzonte 2020 di affrontare il genere come tema trasversale, al fine di correggere gli squilibri tra uomini e donne.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al principio della tutela della dignità umana, al principio del primato dell'essere umano, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale dell'essere umano, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.
Tale programma di lavoro pluriennale tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.
Tale programma di lavoro pluriennale è sottoposto al Consiglio di amministrazione del JRC e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio. Esso tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali, onde evitare qualsiasi duplicazione dello sforzo di ricerca in Europa e ottimizzare le risorse finanziarie. Ove e quando necessario, tale programma di lavoro viene aggiornato.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3
3. I programmi di lavoro tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.
3. I programmi di lavoro tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati, tenendo conto degli scopi e degli obiettivi di Orizzonte 2020.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 14
Si rivolge un’attenzione particolare alla garanzia di un’adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma Euratom e di un adeguato impatto su di esse dell’innovazione generata dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
1. Si rivolge un’attenzione particolare alla garanzia di un’adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma Euratom e di un adeguato impatto su di esse dell’innovazione generata dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.
2. Alla luce dell'importanza del settore delle PMI per l'economia europea e visto che le PMI sono attualmente sottorappresentate nel settore nucleare, il programma Euratom sostiene, in linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, gli sforzi per alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sulle PMI.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) lottare contro ogni forma di proliferazione e traffico di armi nucleari;
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
(c ter) sostenere gli sforzi internazionali per l'elaborazione di standard internazionali comuni di sicurezza;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
(c quater) contribuire a migliorare lo scambio di conoscenze.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Occorre riservare particolare attenzione a tutti i reattori e impianti nucleari situati in paesi terzi ma geograficamente vicini al territorio di uno Stato membro, soprattutto se tali reattori e impianti nucleari sono situati nei pressi di zone geografiche o geologiche a rischio.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a
(a) iniziative volte ad ampliare la divulgazione dei finanziamenti disponibili nell’ambito del programma Euratom e a facilitarvi l’accesso, in particolare per le regioni e le tipologie di partecipanti che risultano sottorappresentate;
(a) iniziative volte ad ampliare la divulgazione dei finanziamenti disponibili nell’ambito del programma Euratom e a facilitarvi l’accesso, in particolare per le regioni e le tipologie di partecipanti che risultano sottorappresentate e in particolare per le PMI, onde incrementarne l'assorbimento di fondi disponibili e la partecipazione a programmi adeguati.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Occorre comunicare a tutti partecipanti, comprese le PMI e le istituzioni accademiche, gli sforzi per semplificare maggiormente la partecipazione.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Il Parlamento europeo è informato in merito a tali misure.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento.
2. Il Parlamento europeo, la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i subcontraenti e altri terzi che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. Il Parlamento europeo è immediatamente informato dell'esito di tali revisioni.
Entro il 31 maggio2017 e tenendo conto della valutazione ex post del 7° programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 20XX/XX/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla base del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell’efficienza e dell’uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene anche conto del contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dei risultati sull’impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute.
Entro il 31 maggio2016 e tenendo conto della valutazione ex post del 7° programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 2012/93/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla base del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell’efficienza e dell’uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene altresì conto degli aspetti riguardanti l'accesso alle opportunità di finanziamento onde sviluppare l'eccellenza della base scientifica e dell'innovazione dell'Unione per le PMI e promuovere l'equilibrio di genere. Tale valutazione tiene anche conto del contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dei risultati sull’impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.
4. Gli Stati membri forniscono al Parlamento europeo e alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Allegato I – parte 1 – comma 2
Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.
Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, fornendo valore aggiunto europeo, mantenendo competenze fondamentali e un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Allegato I – parte 1 – comma 3
La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all’obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si effettuerà una ristrutturazione radicale dei lavori collegati alla fusione nell’Unione, che comprenderà la governance, il finanziamento e la gestione, per garantire un avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell’Unione, la Commissione e le agenzie di finanziamento nazionali.
La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all’obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si effettuerà una ristrutturazione dei lavori collegati alla fusione nell’Unione, che comprenderà la governance e la gestione, per garantire un avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell’Unione, la Commissione e gli Stati membri.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera d – titolo
(d) Promuovere la radioprotezione (eccellenza scientifica; sfide della società)
(d) Sostenere laR&S in materia di radioprotezione (eccellenza scientifica; sfide della società)
Emendamento 71 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera e – comma -1 (nuovo)
Sostegno ad attività necessarie per la realizzazione congiunta di ITER come infrastruttura internazionale di ricerca. Nell’ambito dell’Organizzazione ITER, l'Unione avrà una particolare responsabilità nella sua veste di ospite del progetto e assumerà un ruolo guida, in particolare per quanto riguarda la preparazione del sito, la costituzione dell’Organizzazione ITER, la gestione e il personale, nonché il sostegno tecnico e amministrativo generale.
Sostegno ad attività stabilite nella decisione del Consiglio XXXX/XXX/EU [relativa all'adozione di un programma supplementare di ricerca per il progetto ITER (2014-2018)] per gestire il progetto.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera i – comma 1 bis (nuovo)
Il soggetto giuridico sostiene ogni sforzo per continuare l'opera di JET oltre il termine della sua fase sperimentale nel 2015 e sostiene ove possibile ogni sforzo volto ad attirare partner internazionali che forniscano ulteriori finanziamenti. Tali sforzi dovrebbero comprendere gli accordi reciproci per un futuro coinvolgimento dell'Unione in DEMO e altri reattori a fusione pianificati.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – comma 1
Le attività nucleari del JRC mirano a sostenere l’attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom e 2009/70/Euratom, nonché le conclusioni del Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in particolare, mobiliterà le capacità e le competenze necessarie per contribuire alla valutazione e al miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari e all’uso pacifico dell’energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa dell’Unione e, ove necessario, rispondere entro i limiti della sua missione e competenza a guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno sinergie con la piattaforma tecnologica per l’energia nucleare sostenibile (SNETP) ed altre iniziative trasversali, ove appropriato.
Le attività nucleari del JRC mirano a sostenere l’attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, nonché le conclusioni del Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in particolare, mobiliterà le capacità e le competenze necessarie per contribuire alla R&S in materia di sicurezza degli impianti nucleari e all’uso pacifico dell’energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa dell’Unione e, ove necessario, rispondere entro i limiti della sua missione e competenza a guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno tassativamente sinergie con la piattaforma tecnologica per l’energia nucleare sostenibile (SNETP) ed altre iniziative trasversali, in modo da ottimizzare le risorse umane e finanziarie sulla R&S nucleare in Europa. Il JRC tiene conto dei risultati pubblicati degli stress test eseguiti nel 2011 su tutti i reattori nucleari esistenti, in linea con la normativa dell'Unione.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – titolo
(a) Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze
(a) Migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, migliorare le condizioni di lavoro di chi opera a diretto contatto con materiali nucleari e la capacità di gestione delle emergenze
Emendamento 77 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – punto -1 (nuovo)
La disattivazione e lo smantellamento sono segmenti di mercato promettenti, alla luce degli sviluppi scientifici e dei requisiti di sicurezza. L'Unione deve dotarsi delle migliori tecnologie per queste attività, che richiederanno tecniche sempre più sofisticate (taglio in acqua, al laser, robot d'ultima generazione per evitare l'intervento umano, ecc.).
Emendamento 75 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – parte introduttiva
Il JRC contribuirà allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per i reattori nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:
In stretta cooperazione con gli organismi pertinenti di ricerca dell'Unione, il JRC contribuisce allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per i reattori nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:
Emendamento 76 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – comma 1 – punto 1
(1) analisi rigorose degli incidenti, modellazione e metodologie per la valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all’adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l’investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall’esperienza operativa. Il JRC rafforzerà ulteriormentelapropria “European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback” per rispondere alle sfide emergenti alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima.
(1) analisi rigorose degli incidenti, modellazione e metodologie per la valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all’adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l’investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall’esperienza operativa. Il JRC prosegue le attività della “European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback” per rispondere alle sfide emergenti alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima, continuando a servirsi della competenza degli Stati membri al riguardo.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera c – comma 1
Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l’accento sulla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell’Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull’irradiazione alfa.
Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l’accento sulla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell’Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull’irradiazione alfa. Il JRC tiene conto degli obiettivi del quadro Orizzonte 2020 e della necessità di evitare un vuoto di competenze a livello europeo o una "fuga di cervelli".
Emendamento 79 Proposta di regolamento Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera e – comma 1
Il JRC svilupperà le proprie competenze per fornire i dati scientifici e tecnici indipendenti necessari per supportare l’evoluzione della normativa unionale in materia di sicurezza nucleare.
Il JRC svilupperà le proprie competenze per fornire i dati scientifici e tecnici indipendenti necessari per supportare l’evoluzione della normativa unionale in materia di sicurezza nucleare e sostenere internazionalmente standard più elevati. La natura precisa di tale ricerca deve essere determinata in base agli orientamenti che saranno adottati dalle istituzioni dell'Unione, soprattutto alla luce degli stress test sulle centrali nucleari.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Allegato I – parte 3 – comma 1
Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi generali, il programma Euratom sostiene attività complementari (dirette e indirette, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).
Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi generali, il programma Euratom sostiene attività complementari (dirette e indirette, protezione dei lavoratori, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).
Emendamento 81 Proposta di regolamento Allegato I – parte 4 – comma 2
Il programma Euratom potrà contribuire alla Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity Facility (dispositivo per l’acquisizione di equity) sviluppate nell’ambito del programma quadro “Orizzonte 2020” e allargate per coprire gli obiettivi di cui all’articolo 3.
Il programma Euratom potrà contribuire alla Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity Facility (dispositivo per l’acquisizione di equity) sviluppate nell’ambito del programma quadro “Orizzonte 2020” e allargate per coprire gli obiettivi di cui all’articolo 3 nonché aumentare la visibilità e la partecipazione delle PMI.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Allegato I – parte 4 – comma 2 bis (nuovo)
La ricerca di base potenzialmente applicabile non solo nei settori nucleari, ma anche in altri settori di ricerca contemplati da Orizzonte 2020, sarà ammissibile al finanziamento del programma del Consiglio europeo della ricerca (CER).
Emendamento 83 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis) Contribuire all'agenda R&S derivante dalle raccomandazioni contenute nelle conclusioni degli stress test dell'Unione, come ad esempio quelle relative alla modellazione sismica o alla simulazione della fusione del nucleo
— Percentuale di progetti finanziati in grado di facilitare l'applicazione di tali raccomandazioni.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Allegato II – parte 1 – lettera d ter (nuova)
(d ter) Favorire la sostenibilità a lungo termine della fissione nucleare, attraverso miglioramenti nel settore dell'estensione dei tempi dei reattori o la progettazione di nuovi tipi di reattore
— Percentuale di progetti finanziati che possono avere un comprovato impatto nel settore dell'estensione dei tempi dei reattori o nella progettazione di nuovi tipi di reattore.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera e
(e) Avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri e sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – comma 2 – pallino 1
— migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, nonché la capacità di gestione delle emergenze;
— migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza di combustibili e reattori, la gestione dei rifiuti e lo smantellamento degli impianti, la protezione dei lavoratori, nonché la capacità di gestione delle emergenze;
Emendamento 87 Proposta di regolamento Allegato II – parte 2 – comma 2 – pallino 5 bis (nuovo)
— prevenire la carenza di competenze in settori scientifici e tecnici essenziali.
Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare *
457k
44k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0841),
– visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2012),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0327/2012),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Un importo finanziario di riferimento per lo strumento, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del ... 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria*, è incluso nel presente regolamento senza pregiudicare le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
____________________
* GU ...
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare per adeguarla agli standard più elevati. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, è necessario che la Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") sia in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.
(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'importanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'incidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato che ogni reattore comporta dei rischi nucleari e pertanto è necessario proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicurezza nucleare per conseguire gli standard più elevati che riflettano le pratiche più avanzate, in particolare in termini di governance e di indipendenza normativa. Fintanto che le centrali nucleari esistenti rimarranno operative e ne saranno costruite di nuove, è opportuno che il presente strumento miri a garantire che il livello di sicurezza nucleare nei paesi beneficiari rifletta le norme di sicurezza europee, che tali norme siano difese e che il sostegno a favore delle autorità di vigilanza indipendenti divenga una priorità assoluta. Al fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, è necessario che la Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") sia in grado di sostenere la sicurezza nucleare nei paesi terzi.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri, solo l'Unione europea dispone della massa critica necessaria per rispondere alle sfide globali e, inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la cooperazione con i paesi terzi.
(4) Diversi paesi in tutto il mondo stanno esaminando la possibilità di costruire impianti nucleari o pianificandone la costruzione. Ne derivano un'ampia gamma di sfide e la necessità di creare un'adeguata cultura della sicurezza nucleare e opportuni sistemi di governance. È necessario adoperarsi per migliorare la sicurezza delle centrali nucleari costruite vicino ai confini dell'Unione, in particolare laddove vi sia una mancanza di cooperazione politica con l'Unione. A tal fine occorre eseguire delle prove di stress in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati, onde individuare i potenziali rischi per la sicurezza e attuare immediatamente gli interventi necessari per porvi rimedio. Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i suoi Stati membri e cooperando con le organizzazioni internazionali e regionali, l'Unione europea si trova in una posizione favorevole per rispondere alle sfide globali e coordinare la cooperazione con i paesi terzi. Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire il sostegno da parte delle autorità di vigilanza indipendenti e a favore delle loro autorità di regolamentazione, nonché alle strutture multilaterali a carattere regionale e internazionale, che possono aumentare la fiducia e rafforzare l'applicazione delle norme tramite meccanismi di valutazione inter pares. A questo proposito è necessario che il Parlamento europeo sia periodicamente informato dalla Commissione in merito ai piani dei paesi terzi concernenti la sicurezza nucleare secondo la presente direttiva.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le richiamate direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare nonché di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi attuati nell'Unione sono esempi che possono incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
(6) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2012 sulle valutazioni complessive dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate sottolinea la necessità di rafforzare questo quadro. Il Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le richiamate direttive e gli standard elevati di sicurezza nucleare nonché di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi attuati nell'Unione sono esempi che possono incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione.
(10) È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli sforzi volti all'applicazione di salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione. Il ricorso a esperti dell'Unione per assistere i paesi terzi in campo nucleare è anche importante ai fini del mantenimento di un elevato livello di competenze all'interno dell'Unione.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Orizzonte 2020 – il nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il 2014-2020 ("Orizzonte 2020")1 e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il 2014-2020 che lo integra2 assegnano particolare importanza alla cooperazione internazionale e ai rapporti dell'Unione con i paesi terzi. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane.
____________________
1 Regolamento (UE) n. ..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L...).
____________________
2 Regolamento (Euratom) n. …/… del Consiglio, del …, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" - il programma quadro di ricera e innovazione (GU …).
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter) La coerenza, il coordinamento e la complementarità dell'assistenza dell'Unione nel campo della sicurezza nucleare devono essere garantiti attraverso gli sforzi individuali degli Stati membri e di altre organizzazioni internazionali, regionali e locali, onde evitare sovrapposizioni e la duplicazione dei finanziamenti.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Oggetto e campo di applicazione
L'Unione europea finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
L'Unione europea finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In tal modo si garantisce che il materiale nucleare viene utilizzato unicamente per gli scopi civili cui è destinato.
1. Si perseguono i seguenti obiettivi specifici:
1. Si perseguono i seguenti obiettivi specifici:
(a) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
a) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e di una governance efficace e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
(b)la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
b)la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari nei paesi terzi;
(c) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
c) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
2. I progressi generali nel conseguimento degli obiettivi suddetti sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:
2. I progressi generali nel conseguimento degli obiettivi suddetti sono valutati, rispettivamente, mediante i seguenti indicatori di rendimento:
(a) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA;
a) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA;
a bis) grado di sviluppo, nei paesi beneficiari, delle più elevate norme di sicurezza nucleare, che sono equivalenti ai livelli imposti nell'Unione per quanto concerne gli aspetti tecnici, normativi e operativi;
(b)lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, del loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e dell'attuazione dei progetti;
b)lo stato di avanzamento delle strategie relative al combustibile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, il numero e l'entità delle bonifiche di ex siti e impianti nucleari, il loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e l'attuazione dei progetti.
(c) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA.
c) numero e importanza dei problemi rilevati nel corso delle pertinenti valutazioni inter pares svolte nell'ambito delle missioni dell'IAEA.
c bis) l'impatto a lungo termine sull'ambiente;
3. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con la strategia globale definita dall'Unione per il paese partner e in particolare con gli obiettivi delle sue politiche e programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo.
3. La Commissione assicura che le misure adottate siano in linea con la strategia globale definita dall'Unione per il paese partner e in particolare con gli obiettivi delle sue politiche e programmi di cooperazione economica e di cooperazione allo sviluppo.
3 bis. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono conseguiti principalmente tramite le misure seguenti:
a) il sostegno agli organi di regolamentazione per garantire la loro indipendenza, competenza e sviluppo e agli investimenti nelle risorse umane;
b) il sostegno alle misure volte a rafforzare e attuare il quadro legislativo;
c) il sostegno all'ideazione e all'attuazione di sistemi di valutazione della sicurezza basati su standard analoghi a quelli applicati nell'Unione europea;
d) la cooperazione in ambito di conoscenze, esperienze e sviluppo delle competenze, procedure di gestione degli incidenti e prevenzione degli stessi, strategie di gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e strategie di smantellamento.
Per rafforzare la sostenibilità dei risultati conseguiti, le misure prevedono come elemento fondamentale il trasferimento di conoscenze (condivisione delle competenze, sostegno ai programmi nuovi o esistenti di istruzione e formazione nel settore della sicurezza nucleare).
4. Le misure specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento e i criteri da applicare alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare sono specificati nell'allegato.
4. Le misure specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento e i criteri da applicare alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare sono specificati nell'allegato.
5. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione europea nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.
5. La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita dall'Unione europea nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, di Orizzonte 2020 e del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il 2014-2018 che integra il programma Orizzonte 2020.
5 bis. Gli aiuti forniti nell'ambito del presente strumento sono prioritariamente messi a disposizione dei paesi beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. .../...1 e del regolamento (UE) n. .../...2 del Parlamento europeo e del Consiglio.
__________________
1 Regolamento (UE) n. ..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)(GU L...)
__________________
2 Regolamento (UE) n. ..../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L...)
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3
3. I documenti di strategia intendono garantire un contesto coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e la strategia dell'Unione.
3. I documenti di strategia intendono garantire un contesto coerente per la cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e le strategie esterne e interne dell'Unione.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 5
5. Il documento di strategia è approvato dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. I documenti di strategia possono essere sottoposti a revisione nella fase intermedia o quando ritenuto necessario secondo la suddetta procedura. Tale procedura non è tuttavia richiesta per gli aggiornamenti della strategia che non incidano sui settori e sugli obiettivi prioritari iniziali definiti nel documento.
5. Il documento di strategia è approvato dalla Commissione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. I documenti di strategia devono essere sottoposti a revisione nella fase intermedia o quando ritenuto necessario secondo la suddetta procedura. Tale procedura non è tuttavia richiesta per gli aggiornamenti della strategia che non incidano sui settori e sugli obiettivi prioritari iniziali definiti nel documento, a meno che non abbiano un'incidenza finanziaria superiore alle soglie stabilite all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune.
Il documento di strategia è presentato al Parlamento europeo che fornisce la sua valutazione nella revisione intermedia.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento, stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento nonché la dotazione indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati; tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno.
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento, stabiliscono gli obiettivi specifici, i risultati previsti, indicatori di rendimento chiari, specifici e trasparenti, nonché la dotazione indicativa sia generale che per settore prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio; tali importi possono essere espressi come valore minimo o intervallo di valori, ove opportuno. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono le norme volte a evitare duplicazioni e ad assicurare il corretto uso dei fondi disponibili.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. In linea di principio, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base del dialogo con i paesi o le regioni partner, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assumano una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo.
3. Nella misura del possibile, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base del dialogo con i paesi o le regioni partner, al quale sono associate le parti interessate, onde garantire che il paese o la regione interessata assumano una sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo. I programmi indicativi pluriennali tengono conto del programma di lavoro dell'IAEA nel settore della sicurezza nucleare e della gestione dei rifiuti nucleari.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5
5. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali sono aggiornati, tenendo conto delle eventuali revisioni dei documenti di strategia pertinenti, secondo la suddetta procedura. La procedura d'esame non è tuttavia richiesta per le modifiche ai programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazione di fondi nell'ambito delle assegnazioni per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché tali modifiche non incidano sui settori prioritari iniziali e sugli obiettivi definiti dal documento. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
5. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali sono aggiornati, tenendo conto delle eventuali revisioni dei documenti di strategia pertinenti, secondo la suddetta procedura. La procedura d'esame non è tuttavia richiesta per le modifiche ai programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazione di fondi nell'ambito delle assegnazioni per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale entro il limite percentuale pertinente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune, purché tali modifiche non incidano sui settori prioritari iniziali e sugli obiettivi definiti dal documento. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
Se l'importo complessivo delle modifiche non sostanziali o la loro incidenza sul bilancio supera le soglie per i finanziamenti di modesta entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune, si applica la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Presentazione di relazioni
1. La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione biennale sull'attuazione degli aiuti alla cooperazione.
2. La relazione fornisce informazioni relative ai due anni precedenti sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartiti per paese, regione e tipologia di cooperazione, nonché sui progetti dei paesi terzi nel campo della sicurezza nucleare.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione
1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti e strumenti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti.
2. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico, conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza.
3. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese, ma non esclusivamente, le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'Unione.
Emendamento 33/rev Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 631 100 000 EUR.
1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 225 321 000 EUR.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglioentro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Allegato – Misure specifiche finanziate
Misure specifiche finanziate
Misure specifiche finanziate
Le misure riportate in appresso possono essere finanziate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Le misure riportate in appresso possono essere finanziate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
(a) La promozione di una autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione, da realizzarsi in particolare mediante:
a) La creazionee la promozione di una autentica cultura e governance della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare che riflettano le pratiche più avanzate e di radioprotezione, da realizzarsi in particolare mediante:
– il sostegno costante agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda le attività autorizzative, inclusi il riesame e il follow-updi valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
– il sostegno costante agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda le attività autorizzative, inclusi il riesame e l'attuazione delle misure necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza degli impianti nucleari fino a uno standard che rifletta le pratiche più avanzate nell'UE in ambito tecnico, normativo e operativo;
– la promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
– la promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci e trasparenti per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
– la promozione di sistemi efficaci di governance della sicurezza nucleare che garantiscano l'indipendenza, la responsabilità e il potere delle autorità di regolamentazione e delle strutture di cooperazione regionale e internazionale tra dette autorità;
– l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e all'attenuazione delle eventuali conseguenze (per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione) e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
– l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche e all'attenuazione delle eventuali conseguenze (per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione) e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
– il sostegno agli operatori nucleari, in casi eccezionali, in circostanze specifiche e ben giustificate nel contesto di misure di follow-up delle valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
– la cooperazione con gli operatori nucleari, in casi eccezionali, in circostanze specifiche e ben giustificate nel contesto di misure di follow-up delle valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test");
– la promozione di politiche in materia di informazione, istruzione e formazione professionale nel settore dell'energia nucleare e riguardanti il ciclo del combustibile nucleare, la gestione dei rifiuti nucleari e la radioprotezione;
(b) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti ed impianti nucleari, in particolare mediante:
b) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti ed impianti nucleari, in particolare mediante:
– la cooperazione con i paesi terzi nel campo della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (per esempio, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), compreso lo sviluppo di strategie e quadri specifici per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– la cooperazione con i paesi terzi nel campo della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (per esempio, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), compreso lo sviluppo di strategie e quadri specifici per la gestione responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;
– la creazione del quadro normativo e delle metodologie (anche relative alle scienze forensi nucleari) necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
– la creazione del quadro normativo e delle metodologie (anche relative alle scienze forensi nucleari) necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
– misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'IAEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, lo sviluppo di capacità e la formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare.
– misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, in particolare l'IAEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, lo sviluppo di capacità e la formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare.
b bis) l'assistenza volta a garantire un elevato livello di competenze e conoscenze da parte degli organismi di regolamentazione, le organizzazioni di sostegno tecnico e gli operatori (senza distorsioni della concorrenza) dei settori coperti da questo regolamento, in particolare tramite:
– il sostegno costante all'istruzione e alla formazione del personale degli organi di regolamentazione, delle organizzazioni di sostegno tecnico e degli operatori nucleari (senza distorsioni della concorrenza);
– la promozione dello sviluppo di adeguate strutture di formazione.
– La cooperazione puòcoprire tutti i "paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in tutto il mondo.
– È opportuno che la cooperazione copra i "paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
– Sarà data priorità ai paesi candidati all'adesione e alle regioni coinvolte nella politica europea di vicinato. Saranno privilegiati gli approcci regionali.
– Sarà data priorità ai paesi candidati all'adesione e alle regioni coinvolte nella politica europea di vicinato. Saranno privilegiati gli approcci regionali.
– È opportuno includere i paesi ad alto reddito solo per attuare interventi eccezionali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato.
– È opportuno includere i paesi ad alto reddito solo per attuare interventi eccezionali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato. Ai fini del presente regolamento per "paesi ad alto reddito" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio1
– Laddove il paese terzo e l'Unione europea condividano una visione comune o raggiungano un accordo reciproco è opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.
– Laddove il paese terzo e l'Unione europea condividano una visione comune o raggiungano un accordo reciproco è opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.
– Occorre che paesi terzi interessati a cooperare con l'Unione europea aderiscano pienamente ai principi della non proliferazione; essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. La cooperazione con l'Unione europea potrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni o al completamento delle iniziative intraprese in vista dell'adesione. In via eccezionale, si dovrebbe applicare tale principio con flessibilità nei casi di emergenza.
– Occorre che paesi terzi interessati a cooperare con l'Unione europea aderiscano pienamente ai principi della non proliferazione; essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. La cooperazione con l'Unione europea dovrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni e alla loro attuazione. In via eccezionale, si dovrebbe applicare tale principio con flessibilità nei casi di emergenza, qualora l'assenza di azione possa con probabilità aumentare il livello di rischio per l'Unione e i suoi cittadini.
– Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione, il paese terzo beneficiario deve accettare il principio della valutazione delle azioni intraprese. La valutazione consente il monitoraggio e il controllo degli obiettivi concordati, e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.
– Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione, il paese terzo beneficiario deve accettare il principio della valutazione delle azioni intraprese. Il rispetto verificabile e continuo degli obiettivi concordati dovrebbe costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi dell'Unione.
– La cooperazione nei settori della sicurezza e della salvaguardie nucleari nel quadro del presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare.
– La cooperazione nei settori della sicurezza e delle salvaguardie nucleari nel quadro del presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare né all'estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari esistenti.
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1 Il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 30.12.2006).
Emendamento 22 Proposta di regolamento Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata – comma 1
Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e da una adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi.
Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle azioni finanziate dal bilancio dell'Unione e da una adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi. L'Unione dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale e i meccanismi di valutazione inter pares.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Allegato – Criteri – 3. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata – comma 2
Nel caso di paesi con o senza reattori di ricerca sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico, la cooperazione terrà conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare.
Nel caso di paesi con o senza reattori di ricerca sul loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della governance della sicurezza nucleare e l'indipendenza e le capacità delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di sostegno tecnico.La cooperazione terrà conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare.
Per creare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni e a evitare che i materiali nucleari siano distolti dalle finalità cui sono destinati, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione (e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico). L'obiettivoperseguito è garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test").
Nell'ambito del presente strumento, la cooperazione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione (e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico), con l'obiettivo di garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza ("stress test"). In tal modo dovrebbero essere create le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni e a evitare che i materiali nucleari siano distolti dalle finalità cui sono destinati.
Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nel contesto del presente regolamento figurano:
Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nel contesto del presente regolamento figurano:
– le attività autorizzative;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
– lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un pericolo per la popolazione.
– lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un pericolo per la popolazione;
– la garanzia che i materiali nucleari non siano distolti dalle finalità cui sono destinati.
La cooperazione con gli operatori di impianti nucleari nei paesi terzi è presa in considerazione in situazioni specifiche nel quadro delle misure di follow-up per gli "stress test". Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature.
La cooperazione con gli operatori di impianti nucleari nei paesi terzi è presa in considerazione in situazioni specifiche nel quadro delle misure di follow-up per gli "stress test". Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature e le altre attività o forme di assistenza che potrebbero e dovrebbero essere acquistate su base commerciale dagli operatori per soddisfare gli standard normativi di sicurezza.
Programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia *
348k
46k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0783),
– visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0514/2011),
– visto l'articolo 56 dell'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e il protocollo n.4 degli stessi,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 55 e 37 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0119/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il supporto degli aiuti comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno chiuso le centrali nucleari e hanno compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. È necessario altro lavoro per continuare a progredire con le operazioni effettive di smantellamento fino al raggiungimento dell'irreversibilità del processo di disattivazione in condizioni di sicurezza, assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari.
(4) In linea con gli obblighi del trattato di adesione e con il supporto degli aiuti comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia hanno chiuso le centrali nucleari o le relative unità e hanno compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. È necessario altro lavoro per continuare a progredire con le operazioni effettive di demolizione, decontaminazione, smantellamento e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per attuare il regolare processo volto a raggiungere la disattivazione irreversibile, assicurando al contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza. Sulla base delle stime disponibili, il completamento dei lavori di disattivazione richiederà ingenti risorse finanziarie supplementari, tenendo conto della corresponsabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri interessati.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) La chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, provvista di due reattori da 1 500 MW, delle quattro unità della centrale nucleare di Kozloduy, aventi una capacità globale di 1 760 MW, e della centrale nucleare di Bohunice V1, provvista di due unità aventi una capacità di 880 MW, hanno comportato per i cittadini dei tre paesi un ingente onere a lungo termine sul piano delle implicazioni energetiche, finanziarie, economiche, ambientali e sociali.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese. Il protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che "il programma Ignalina sarà, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006", e che "per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui".
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Nel caso della Bulgaria, l'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005 si riferisce solo al periodo 2007–2009, mentre nel caso della Slovacchia l'atto di adesione del 2003 si riferisce solo al periodo 2004–2006. Di conseguenza, la fornitura di assistenza supplementare a favore della Bulgaria e della Slovacchia dovrebbe essere disciplinata dall'articolo 203 del trattato Euratom, mentre il protocollo n. 4 e l'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003 dovrebbero costituire la base giuridica per la prosecuzione dell'assistenza a favore della Lituania.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Nell'ambito dei programmi istituiti per il periodo 2007-2013, la supervisione della Commissione si è concentrata sull'esecuzione di bilancio degli stanziamenti e sull'attuazione dei progetti, piuttosto che sul grado di conseguimento degli obiettivi dei programmi in generale. Dati la valutazione insufficiente dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dei programmi e il monitoraggio inadeguato dell'efficace impiego delle risorse, risulta impossibile determinare le effettive responsabilità quanto all'esito complessivo del programma.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) È opportuno tenere debitamente conto della relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti dal titolo: "L'assistenza finanziaria dell'UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future", e in particolare delle conclusioni e raccomandazioni ivi contenute. Secondo le conclusioni della Corte dei conti, le principali procedure di disattivazione in Bulgaria, Lituania e Slovacchia sono ancora da realizzare e per il loro completamento è necessario far fronte a un'importante mancanza di finanziamenti (circa 2,5 miliardi di EUR). In particolare i grandi progetti infrastrutturali registrano ritardi e sovraccosti per le principali operazioni di disattivazione, e le stime dei costi non sono complete in assenza di informazioni essenziali sui rifiuti radioattivi e/o sulle strutture e tecnologie necessarie al loro trattamento.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) Benché la chiusura di tutte le unità interessate si sia svolta entro i termini stabiliti, alcuni programmi di disattivazione continuano a subire ritardi economicamente dannosi e politicamente inaccettabili. Tali ritardi dovrebbero essere affrontati nel quadro del piano di disattivazione dettagliato riveduto.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies) Giacché alcuni programmi non hanno ancora prodotto i cambiamenti organizzativi richiesti ai fini dell'efficace disattivazione, è opportuno assicurare lo svolgimento della necessaria trasformazione delle strutture organizzative.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) In seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, nella proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 "Un bilancio per la strategia Europa 2020" è previsto un importo di 700 milioni di euro per la sicurezza nucleare e la disattivazione provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea. Di questo importo si prevede che 500 milioni di euro a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo programma per un sostegno aggiuntivo alle attività di disattivazione delle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile che i finanziamenti nell'ambito di questo nuovo programma siano erogati in maniera gradualmente decrescente.
(6) In seguito alla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte di Bulgaria, Lituania e Slovacchia, la dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 dovrebbe comprendere un adeguato sostegno finanziario dell'Unione, basato sui singoli piani di disattivazione.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) L'importo degli stanziamenti assegnati ai programmi, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, possono essere rivisti alla luce dei risultati delle relazioni di valutazione intermedia e finale, purché ciò non comprometta i più elevati standard di sicurezza e il regolare processo di disattivazione conformemente ai rispettivi piani di disattivazione.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) È necessario che il sostegno di cui al presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione in condizioni di sicurezza, poiché questo porterà il più elevato valore aggiunto dell'Unione,garantendo al contempo la transizione verso il pieno finanziamento da parte degli Stati membri del completamento delle attività di disattivazione. La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta agli Stati membri interessati e implica anche la responsabilità ultima per il suo finanziamento, compreso il finanziamento della disattivazione. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro in conformità agli articoli 107 e 108 del trattato.
(7) È opportuno che il sostegno di cui al presente regolamento assicuri continuità nella disattivazione e si concentri su misure volte ad attuare il regolare processo versola disattivazione irreversibile, garantendo nel contempo che siano applicati i più elevati standard di sicurezza, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione. La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare spetta agli Stati membri interessati e implica anche la responsabilità ultima per il suo finanziamento, compreso il finanziamento della disattivazione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta un rischio per i cittadini dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica l'esito di eventuali procedure di aiuti di Stato che potranno essere avviate in futuro in conformità agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) È auspicabile che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, al fine di garantire la massima efficienza possibile.
(9) È opportuno che la disattivazione delle centrali nucleari di cui al presente regolamento sia effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche delle unità destinate alla chiusura, e che essa sia accompagnata da valutazioni complessive in merito all'andamento dei processi di disattivazione e attenuazione delle relative conseguenze, al fine di garantire la massima efficienza possibile.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) I costi delle attività di disattivazione contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti seguendo standard riconosciuti a livello internazionale per la valutazione dei costi di disattivazione, ad esempio la struttura internazionale per la determinazione dei costi di disattivazione pubblicata congiuntamente dall'Agenzia per l'energia nucleare, dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica e dalla Commissione.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Sarà assicurato dalla Commissione un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di assicurare il più elevato valore aggiunto del l'Unione per i finanziamenti assegnati nell'ambito del presente regolamento, anche se la responsabilità finale della disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma.
(11) Sarà assicurato dalla Commissione un controllo efficace dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di assicurare il più elevato valore aggiunto dell'Unione per i finanziamenti assegnati nell'ambito del presente regolamento, anche se la responsabilità finale della disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò include la misurazione efficace dei risultati e la valutazione delle misure correttive durante il programma. Ai fini di tale controllo è opportuno definire indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi che siano significativi, possano essere facilmente monitorati e diano luogo a relazioni a seconda delle necessità.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La Commissione dovrebbe garantire il massimo livello di trasparenza, responsabilità e controllo democratico in relazione ai fondi dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda il loro contributo, sia previsto che realizzato, al raggiungimento degli obiettivi generali dei programmi. In particolare è opportuno che i problemi critici di ordine gestionale, legale, finanziario e tecnico siano risolti o che siano adottate misure a tal fine.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) È opportuno profondere il massimo impegno da un lato per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007–2013 a sostegno degli sforzi della Lituania in materia di disattivazione, e dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1
Il presente regolamento istituisce il programma pluriennale di assistenza alla disattivazione nucleare per il 2014-2020 ("il programma") che stabilisce le disposizioni per l'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4; programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 (unità 1 e 2, programma Bohunice).
Il presente regolamento istituisce il programma pluriennale di assistenza alla disattivazione nucleare per il 2014-2020 ("il programma") che stabilisce le disposizioni per l'attuazione ulteriore del sostegno finanziario dell'Unione alle misure connesse alla disattivazione irreversibile delle centrali nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4, programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 (unità 1 e 2, programma Bohunice).
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Definizione
Ai fini del presente regolamento, la disattivazione comprende attività preparatorie precedenti alla chiusura definitiva (quali l'elaborazione di un piano di disattivazione, la preparazione della documentazione per le autorizzazioni e i progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti) nonché tutte le attività successive allo spegnimento dei reattori, quali la rimozione e lo smaltimento finale degli elementi di combustibile esaurito, la decontaminazione, lo smantellamento e/o la demolizione dell'installazione nucleare, lo smaltimento dei restanti materiali radioattivi di scarto e il risanamento ambientale del sito contaminato. Il processo di disattivazione si conclude quando l'impianto è dispensato da qualsivoglia controllo regolamentare e restrizione in materia di protezione radiologica.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1
1. L'obiettivo generale del programma è aiutare gli Stati membri interessati a raggiungere l'irreversibilità del processo di disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in conformità con i rispettivi piani di disattivazione, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza.
1. L'obiettivo generale del programma è aiutare gli Stati membri interessati ad attuare un regolare processo volto a raggiungere la disattivazione irreversibile delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, pur mantenendo il massimo livello di sicurezza conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, e in particolare alla direttiva 96/29/Euratom1 del Consiglio, alla direttiva 2009/71/Euratom2 e alla direttiva 2011/70/Euratom3.
___________
1 Direttiva96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag.1).
2Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari(GU L 172 del 2.7.2009, pag.18).
3 Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag.48).
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii
iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati.
iii) gestione in sicurezza dello stoccaggio e dello smaltimento a lungo termine dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano nazionale di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii
iii) smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base al tipo e al numero di sistemi ausiliari smantellati e alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati;
iii) smantellamento della sala turbine e degli altri edifici ausiliari e gestione sicura dello stoccaggio e dello smaltimento a lungo termine dei rifiuti di disattivazione in conformità con un piano nazionale dettagliato di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti;
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii
iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati.
iii) gestione in sicurezza dello stoccaggio e dello smaltimento a lungo termine dei rifiuti generati dalla disattivazione secondo un dettagliato piano nazionale di gestione dei rifiuti, da valutare in base alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I programmi di disattivazione di cui al paragrafo 2 possono altresì includere misure intese a mantenere l'elevato livello di sicurezza necessario durante la chiusura delle centrali nucleari.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3
3. Le tappe principali e le date di scadenza sono definite nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Le tappe principali, i risultati generali attesi, le date di scadenza e gli indicatori di prestazione del programma di lavoro annuale congiunto sono definiti nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 969 260 000 EUR a prezzi correnti.
Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice come segue:
Tale importo è ripartito tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice come segue:
a) 208 503 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo 2014-2020;
a) 293 032 000 EUR per il programma Kozloduy per il periodo 2014-2020;
b) 229 629 000 EUR per il programma Ignalina per il periodo 2014-2017;
b) 450 818 000 EUR per il programma Ignalina per il periodo 2014-2020;
c) 114 815 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo 2014-2017.
c) 225 410 000 EUR per il programma Bohunice per il periodo 2014-2020.
1 bis. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale e senza pregiudizio delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del...2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria1.
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1 GU ...
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. La Commissione esaminerà i risultati del programma e valuterà i progressi dei programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice in relazione alle tappe principali e alle scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro la fine del 2015 nell'ambito della valutazione intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base dei risultati di questa valutazione, la Commissione può rivedere l'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
2. Sulla base dei programmi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, la Commissione esaminerà i risultati del programma e valuterà i progressi dei programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice in relazione alle tappe principali e alle scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro la fine del 2017 nell'ambito della valutazione intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base dei risultati di questa valutazione e nell'ottica di tenere conto dei progressi compiuti nonché di garantire che le risorse continuino a essere assegnate in funzione delle esigenze reali, la Commissione rivede se del caso l'importo degli stanziamenti assegnati al programma, nonché il periodo di programmazione e la distribuzione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. L'eventuale adeguamento degli stanziamenti non pregiudica gli standard di sicurezza nelle centrali nucleari di cui all'articolo 1.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. La dotazione finanziaria per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
3. La dotazione finanziaria per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente regolamento. Possono altresì essere coperte le spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
La dotazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio.
La dotazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio e del regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio. La dotazione finanziaria non copre misure diverse da quelle di cui al presente articolo e all'articolo 2 del presente regolamento.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Occorre profondere il massimo impegno, da un lato, per proseguire la pratica del cofinanziamento stabilita nell'ambito dell'assistenza preadesione e dell'assistenza fornita nel periodo 2007–2013 a sostegno degli sforzi della Bulgaria, Lituania e Slovacchia in materia di disattivazione, e dall'altro per attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Le controversie sull'interpretazione dei trattati e sull'aggiudicazione dei contratti sono sottoposte a controllo giurisdizionale o a una procedura di arbitrato.
I conseguenti ritardi nella costruzione possono dare luogo a pagamenti posticipati e a riduzioni della dotazione finanziaria. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in materia nel quadro della relazione di valutazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4
1. Entro il 1° gennaio 2014 Bulgaria, Lituania e Slovacchia sono tenute a soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:
1. Entro il 1° gennaio 2014 Bulgaria, Lituania e Slovacchia adottano le misure adeguate per garantire di soddisfare le seguenti condizionalità ex ante:
a) rispettare l'acquis dell'Unione, in particolare nel settore della sicurezza nucleare, recepire nel diritto nazionale la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio sulla sicurezza nucleare e la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
a) rispettare l'acquis dell'Unione nel settore della sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio sulla sicurezza nucleare e della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) stabilire un quadro giuridico nazionale atto a garantire misure adeguate per l'accumulo tempestivo di risorse finanziarie nazionali destinate al completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza, in conformità alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
b) stabilire, nell'ambito di un quadro giuridico nazionale,un piano di finanziamento complessivo che consenta di identificare i costi totali da sostenere per il completamento della disattivazione in condizioni di sicurezza dei reattori nucleari contemplati dal presente regolamento e di individuare chiaramente le fonti di finanziamento, in conformità alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
c) presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto.
c) presentare alla Commissione un piano di smantellamento dettagliato riveduto, che definisca gli obiettivi e i compiti principali ripartiti per attività di disattivazione, i progetti anticipati, il calendario, le tappe concrete, la struttura dei costi e le percentuali di cofinanziamento, comprendente informazioni dettagliate sulle modalità con cui i finanziamenti nazionali saranno assicurati nel lungo termine. Il piano tiene in debito conto i più recenti orientamenti dell'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) e della Commissione in materia di valutazione dei costi di disattivazione.
1 bis. Entro il 1° gennaio 2014, Bulgaria, Lituania e Slovacchia forniscono alla Commissione le informazioni relative al conseguimento delle suddette condizionalità ex ante.
2. La Commissione valuta le informazioni fornite in relazione al soddisfacimento delle condizionalità ex ante durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Essa può decidere, al momento dell'adozione del programma di lavoro annuale, di sospendere in tutto o in parte l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa del completo soddisfacimento delle condizionalità ex ante.
2. La Commissione valuta le informazioni fornite in relazione al soddisfacimento delle condizionalità ex ante durante la preparazione del programma annuale di lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, verificando in particolare che i problemi critici di ordine gestionale, legale, finanziario e tecnico siano stati risolti o che siano state adottate misure a tal fine. Se esiste un parere motivato della Commissione relativo al mancato rispetto della condizionalità di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, o se le condizionalità di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), del presente articolo non sono soddisfacenti, la Commissione può decidere di sospendere in tutto o in parte l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa del completo soddisfacimento delle condizionalità ex ante.
Tali decisioni trovano riscontro nell'adozione del programma di lavoro annuale e non pregiudicano gli standard di sicurezza nelle centrali nucleari di cui all'articolo 1.L'ammontare dell'assistenza sospesa è definito conformemente ai criteri riportati nell'atto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 6
1. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale congiunto per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo obiettivi, risultati attesi, indicatori correlati e calendario per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale.
1. All'inizio di ogni anno per il periodo 2014–2020, la Commissione adotta un programma di lavoro annuale congiunto rispettivamente per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo obiettivi, risultati attesi, date di scadenza, indicatori di prestazione correlati e calendario per l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni impegno finanziario annuale.
1 bis. Alla fine di ogni anno per il periodo 2014–2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali congiunti. La relazione funge da base per l'adozione dei successivi programmi di lavoro annuali.
2. La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2014 procedure di attuazione dettagliate per tutta la durata del programma. L'atto che stabilisce le procedure di attuazione definisce inoltre in dettaglio i risultati attesi, le attività e i relativi indicatori di prestazione per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Esso contiene i piani di disattivazione dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che servono da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.
2. La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2014 procedure di attuazione dettagliate per tutta la durata dei programmi, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli atti di esecuzione che stabiliscono le procedure di attuazione definiscono inoltre in dettaglio gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo per i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Essi contengono i piani di disattivazione dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che servono da base per il monitoraggio dei progressi e del tempestivo conseguimento dei risultati attesi.
2 bis. La Commissione assicura l'attuazione del presente regolamento. Essa effettua una valutazione intermedia secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1.
3. I programmi di lavoro annuali e gli atti che stabiliscono le procedure di attuazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro annuali e gli atti che stabiliscono le procedure di attuazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio contabile, gli Stati membri interessati riferiscono in merito all'utilizzo della dotazione finanziaria. Tali relazioni, certificate dalle istituzioni nazionali di controllo, sono trasmesse alla Commissione e al Consiglio per essere integrate nella procedura generale di discarico del bilancio dell'Unione.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti, le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri in cui sono situate le centrali nucleari da disattivare e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione europea. I risultati di tali controlli sono comunicati al Parlamento europeo.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e ispezioni sul posto sugli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità con le procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di stabilire se c'è stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione, a una decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione. I risultati di tali controlli e ispezioni sono comunicati al Parlamento europeo.
Fatti salvi il primo e il secondo comma, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere tali controlli, verifiche e ispezioni sul posto.
Fatti salvi il primo e il secondo comma, accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione e contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF siano abilitati a svolgere tali controlli, verifiche e ispezioni sul posto e che i risultati di tali controlli, verifiche e ispezioni siano comunicati al Parlamento europeo.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 8
Valutazione
Valutazione intermedia
1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà redatta dalla Commissione una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione, in vista di una decisione che modifica o sospende le misure. La valutazione esamina inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.
1. Entro e non oltre la fine del 2017 sarà redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessatie i beneficiari, una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, a livello di risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione, come pure sull'efficacia della gestione del programma, compresa la gestione dei fondi dell'Unione, in vista di una decisione che modifica o sospende le misure. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione può rivedere l'adeguatezza degli stanziamenti assegnati al programma e la loro ripartizione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, di concerto con le autorità di bilancio dell'Unione e in conformità del regolamento (UE) n.../2013 [ che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2014–2020]. La valutazione intermedia esamina inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.
2. La Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari. Essa dovrà esaminare l'efficacia e l'efficienza del programma e il suo impatto sull'attività di disattivazione.
3. Le valutazioni tengono conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
3. Le valutazioni intermedie tengono conto dei progressi in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e del rispetto dei requisiti stabiliti nel piano di disattivazionedi cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
4. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tali valutazioni.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tali valutazioni.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Valutazione finale per il periodo 2014–2020
1. La Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con i beneficiari. Nel quadro di tale valutazione sono esaminati l'efficacia e l'efficienza del programma e il suo impatto sull'attività di disattivazione.
2. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione redige, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e i beneficiari, una relazione di valutazione finale concernente l'efficacia e l'efficienza del programma nonché l'efficacia delle misure finanziate in termini di impatto, impiego delle risorse e valore aggiunto per l'Unione, utilizzando opportuni indicatori qualitativi e quantitativi. La relazione di valutazione determina se sia necessaria un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.
3. La valutazione finale tiene conto dei progressi realizzati in relazione agli indicatori di prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
4. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione finale.
5. La Commissione tiene conto delle diverse competenze e strategie di disattivazione applicate da Bulgaria, Lituania e Slovacchia,per valutare le possibili modalità di armonizzazione degli approcci alla disattivazione esistenti nell'Unione, allo scopo di garantire la raccolta tempestiva delle conoscenze necessarie per migliorare la competitività dell'industria nucleare dell'Unione in detto ambito.