Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il piano d'azione in cinque punti(1) presentato dalla Commissione nel marzo 2013 a seguito della scoperta di una vasta rete di frodi che faceva passare la carne di cavallo per carne bovina,
– visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,
– vista la proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale [e] sui prodotti fitosanitari (COM(2013)0265),
– vista la relazione della Corte dei conti europea sulla gestione dei conflitti di interessi in quattro agenzie dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2012,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0434/2013),
A. considerando che i principi generali della legislazione dell'UE in campo alimentare vietano, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri nonché le pratiche fraudolente, l'adulterazione degli alimenti e ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in inganno il consumatore;
B. considerando che il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, e il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, fissano disposizioni dettagliate che vietano la pubblicità e le pratiche di etichettatura ingannevoli;
C. considerando che il quadro regolamentare dell'UE in vigore per la sicurezza alimentare e la catena alimentare ha sinora offerto un elevato livello di sicurezza ai consumatori dell'UE; che l'attuale legislazione è tuttavia ancora fragile e non sempre affidabile e che occorrono, pertanto, miglioramenti sul campo;
D. considerando che, parallelamente, i recenti casi di frode alimentare hanno scosso la fiducia dei consumatori nella catena alimentare, e che ciò si è ripercosso negativamente sul settore agro-alimentare, dal momento che tali scandali ledono l'immagine globale di questo settore chiave dell'economia dell'UE; che è di fondamentale importanza ristabilire la fiducia dei consumatori di prodotti agroalimentari europei sia all'interno dell'Unione che oltre i suoi confini; che va tuttavia sottolineato che la stragrande maggioranza dei prodotti agroalimentari europei è di qualità eccellente e merita, pertanto, un riconoscimento internazionale;
E. considerando che la trasparenza è un elemento essenziale dell'approccio adottato dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di controlli relativi alla sicurezza alimentare;
F. considerando che l'agroalimentare è uno dei principali settori economici dell'UE, con 48 milioni di posti di lavoro e un valore di 715 miliardi di EUR all'anno;
G. considerando che i singoli casi di frode alimentare hanno un impatto negativo sull'immagine dell'intero settore agroalimentare;
H. considerando che la legislazione dell'UE in campo alimentare è molto dettagliata in materia di sicurezza alimentare e prevede controlli e test volti a individuare la presenza di residui e di altre forme di contaminazione degli alimenti e dei mangimi, ma che non esiste un quadro normativo destinato nello specifico alla frode alimentare, a parte la disposizione generale in base a cui i consumatori non devono essere indotti in inganno;
I. considerando che sussistono problemi anche nell'applicazione dell'attuale normativa e che occorre prevedere controlli ufficiali più efficaci sugli alimenti di origine animale in ogni fase della catena alimentare;
J. considerando che non esistono statistiche sull'incidenza della frode alimentare nell'Unione europea e che soltanto di recente la Commissione ha individuato nella frode alimentare un nuovo ambito d'intervento;
K. considerando che tra i recenti casi di frode figurano, ad esempio, la commercializzazione della carne equina come carne bovina, della carne di cavalli trattati con fenilbutazone come carne equina commestibile, della farina ordinaria come farina biologica, delle uova di batteria come uova biologiche, del sale per disgelo stradale come sale alimentare, così come l'utilizzo di alcol al metanolo nei superalcolici e del grasso contaminato da diossina nella produzione di alimenti per animali, oltre alla scorretta etichettatura delle specie ittiche e dei prodotti del mare;
L. considerando che, in genere, le frodi alimentari si verificano dove le possibilità e la tentazione di commetterle sono alte e il rischio di essere scoperti e di subire sanzioni è basso;
M. considerando che la catena di approvvigionamento alimentare è spesso lunga e complessa e coinvolge numerosi operatori del settore alimentare e altre parti interessate; che i consumatori sono sempre meno consapevoli delle modalità di produzione degli alimenti e che i singoli operatori delle imprese alimentari non sempre dispongono di una visione d'insieme dell'intera catena di produzione, né sono tenuti a farlo;
N. considerando che la frode su vasta scala relativa ai piatti pronti contenenti carne di cavallo in tutta Europa è sintomatica di un sistema di approvvigionamento globalizzato incontrollabile, di un produttivismo agroalimentare improntato alla riduzione dei prezzi e di un sistema di etichettatura incompleto;
O. considerando che i commercianti e gli intermediari della catena alimentare non sempre sono registrati e certificati come operatori del settore alimentare; che la Commissione e gli Stati membri spesso non sanno con precisione quanti commercianti non registrati siano attivi;
P. considerando che, a seguito di gravi casi di frode alimentare, le autorità nazionali competenti costringono talvolta gli operatori del settore alimentare condannati per frode a chiudere l'attività; che spesso, dopo poco tempo, queste imprese si registrano altrove e continuano a operare come prima; che lo scambio di informazioni tra Stati membri sulle imprese condannate per frode consentirebbe di migliorare il controllo di tali imprese, al fine di impedire loro di svolgere nuove attività fraudolente;
Q. considerando che la responsabilità per l'attuazione e l'applicazione della normativa dell'UE in campo alimentare incombe a gli Stati membri; che l'applicazione e il controllo si limitano pertanto principalmente al livello nazionale e che, di conseguenza, la panoramica transfrontaliera paneuropea che ne risulta è ridotta o inesistente;
R. considerando che le autorità nazionali tendono a concentrare i loro controlli sulla sicurezza alimentare e non conferiscono la priorità alle frodi alimentari, spesso per mancanza di capacità e risorse;
S. considerando che le autorità competenti di alcuni Stati membri dispongono di unità di polizia specializzate per la lotta alla frode alimentare; che in alcuni Stati membri i controlli sono in parte delegati a organismi di controllo privati; che in altri Stati membri essi sono effettuati interamente dalle autorità competenti;
T. considerando che il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) è uno strumento utile per consentire uno scambio celere d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come per esempio nel recente caso di frode relativo alla carne di cavallo;
U. considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione è incaricato di verificare la conformità ai requisiti dell'UE in materia di sicurezza e qualità alimentare e che i suoi audit sono generalmente preannunciati e preparati congiuntamente con le autorità competenti; che il numero di audit effettuato annualmente è ridotto a causa della capacità limitata dell'Ufficio; che l'UAV ha dichiarato di non disporre attualmente degli strumenti e della formazione adeguati per potersi concentrare sulla frode alimentare;
V. considerando che gli allarmi relativi all'aumento del numero di cavalli abbattuti in alcuni Stati membri sono stati completamente ignorati dalle autorità competenti, in particolare dall'UAV;
W. considerando che Europol ha rilevato un aumento del numero dei casi di frode alimentare e prevede che questa tendenza continuerà, unitamente a un coinvolgimento sempre maggiore delle organizzazioni criminali nelle frodi alimentari;
X. considerando che il sistema informativo di Europol può essere utilizzato dagli Stati membri per condividere informazioni su indagini transfrontaliere; che Europol può assistere gli Stati membri con le sue competenze, i suoi strumenti analitici e le sue banche dati soltanto su richiesta degli stessi Stati membri; che, nel caso della frode della carne equina, gli Stati membri si sono mostrati inizialmente restii a collaborare con Europol;
Y. considerando che dal 2011 Europol ha condotto con successo varie operazioni OPSON su prodotti alimentari contraffatti e non conformi; che, nel quadro di tali operazioni, Europol collabora con Interpol, le autorità degli Stati membri, i paesi terzi e partner privati;
Z. considerando che il fatto di indicare sull'etichetta il paese di origine o il luogo di provenienza della carne e dei prodotti a base di carne non impedisce, di per sé, il verificarsi di frodi; che, in alcuni casi, l'origine di un prodotto alimentare determina in parte il prezzo del prodotto stesso;
AA. considerando che la conclusione degli accordi di libero scambio previsti attualmente dall'UE potrebbe indebolire la regolamentazione europea in materia di sicurezza alimentare;
AB. considerando che la frode deve essere ricollocata in un contesto economico caratterizzato dalla crisi economica e dal dumping sociale sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;
AC. considerando che pratiche di trading promuovono una corsa al ribasso in termini di qualità, sicurezza e trasparenza e incidono sui margini di profitto dell'intera filiera;
AD. considerando che le pratiche di distribuzione e intermediazione nella distribuzione sono fonte di destabilizzazione dei mercati di produzione riducendo i margini dei produttori;
Frode alimentare: ambito e definizione
1. si rammarica del fatto che la lotta alla frode alimentare sia un punto relativamente nuovo nell'agenda europea e che, in passato, essa non sia mai stata considerata una priorità sul piano dell'elaborazione e dell'applicazione delle leggi a livello dell'UE e nazionale;
2. esprime preoccupazione per i potenziali effetti della frode alimentare sulla fiducia dei consumatori, sulla sicurezza alimentare, sul funzionamento della catena alimentare e sulla stabilità dei prezzi agricoli, e pone in evidenza l'importanza di ristabilire rapidamente la fiducia dei consumatori europei;
3. invita pertanto la Commissione ad accordare alla frode alimentare tutta l'attenzione che essa richiede e ad adottare tutte le misure necessarie affinché la prevenzione e la lotta alla frode alimentare siano parte integrante della politica dell'Unione europea;
4. sottolinea la necessità di acquisire maggiori dettagli sulla portata, l'incidenza e i dati relativi ai casi di frode alimentare nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a procedere a una raccolta sistematica dei dati sui casi di frode e a uno scambio delle migliori pratiche nell'ottica di individuare e contrastare le frodi alimentari;
5. constata che il diritto dell'UE non fornisce attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse quando occorre darne una; ritiene che una definizione uniforme sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta alla frode alimentare; sottolinea la necessità di adottare rapidamente una definizione armonizzata a livello dell'UE sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, le parti interessate e gli esperti, che includa anche aspetti come l'inosservanza della legislazione in materia alimentare e/o l'induzione in errore dei consumatori (compresa l'omissione delle informazioni sul prodotto), l'intenzionalità, l'eventuale profitto economico e/o il vantaggio competitivo;
6. sottolinea che, date le caratteristiche del mercato unico dell'UE, la frode alimentare si estende in molti casi oltre i confini degli Stati membri e costituisce una minaccia per la salute di tutti i cittadini europei;
7. constata che i recenti casi di frode alimentare hanno messo in luce diversi tipi di frode, come la sostituzione di ingredienti di base con delle alternative più economiche o di qualità inferiore, l'indicazione scorretta delle specie animali utilizzate in un prodotto a base di carne o frutti di mare, l'indicazione scorretta del peso, la vendita di alimenti comuni come prodotti biologici, l'uso ingiustificato di loghi di qualità riguardanti l'origine o il benessere degli animali, l'etichettatura di pesci da acquacoltura come pesci selvaggi, la commercializzazione di una varietà di pesce inferiore sotto il nome di una categoria superiore o di una specie più costosa, la contraffazione e la commercializzazione di prodotti alimentari oltre la loro data di scadenza;
8. sottolinea che, tra gli alimenti più frequentemente oggetto di attività fraudolente, figurano l'olio d'oliva, il pesce, i prodotti biologici, i cereali, il miele, il caffè, il tè, le spezie, il vino, alcuni succhi di frutta, il latte e la carne;
9. esprime preoccupazione per i segnali da cui emerge che i casi sono in aumento e che la frode alimentare è una tendenza in crescita che riflette una debolezza strutturale all'interno della catena alimentare;
Fattori concorrenti
10. osserva che la frode alimentare si verifica generalmente laddove il potenziale profitto economico è rilevante e il rischio di essere scoperti è scarso; ritiene ingiustificabile che la pratica delle frodi alimentari nell'UE sia lucrativa e che le probabilità di essere scoperti siano relativamente ridotte;
11. sottolinea la complessità e il carattere transfrontaliero della catena alimentare, unitamente al carattere prevalentemente nazionale dei controlli, delle sanzioni e delle misure di applicazione, una situazione che potrebbe aumentare il rischio di frode alimentare; ritiene che una migliore tracciabilità degli ingredienti e dei prodotti lungo l'intera catena alimentare contribuirebbe alla lotta alle frodi;
12. sottolinea la necessità di prestare grande attenzione ai controlli sui prodotti importati da paesi terzi e alla loro conformità alle norme dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
13. attira inoltre l'attenzione su altri fattori che, spesso, contribuiscono al verificarsi di frodi alimentari, come ad esempio l'attuale crisi economica, le misure di austerità che interessano le agenzie di controllo e la pressione esercitata dal settore al dettaglio e da altri settori per una produzione degli alimenti a prezzi sempre più bassi;
Insegnamenti tratti e raccomandazioni
Quadro istituzionale
14. accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un'équipe di contrasto alla frode alimentare e riconosce gli sforzi profusi da Europol nella lotta a questo fenomeno; incoraggia la Commissione a considerare la possibilità di creare un laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari;
15. plaude all'intenzione della Commissione di organizzare una conferenza sulle frodi alimentari nel 2014 al fine di sensibilizzare i soggetti interessati;
16. è convinto che ispezioni indipendenti e non preannunciate siano essenziali per garantire l'effettiva attuazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e di etichettatura; ritiene pertanto che le ispezioni non preannunciate debbano costituire la norma;
17. invita la Commissione a estendere l'ambito degli audit effettuati dall'UAV in modo da includervi anche la frode alimentare; ritiene che l'UAV e gli Stati membri dovrebbero ricorrere a ispezioni non preannunciate periodiche, indipendenti e obbligatorie nell'ottica di individuare le violazioni intenzionali e di garantire il rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza alimentare; ritiene che sia importante adottare un approccio trasparente per quanto concerne le modalità con cui vengono effettuati i controlli e le ispezioni ufficiali e che occorra pubblicare le relazioni e i risultati relativi ai controlli e alle ispezioni svolti presso gli operatori del settore alimentare, al fine di ristabilire e mantenere la fiducia dei consumatori;
18. si rammarica della limitata visibilità e dello scarso utilizzo delle relazioni e degli audit dell'UAV da parte della Commissione e degli Stati membri; invita la Commissione a dare un seguito più attento alle relazioni e alle raccomandazioni dell'UAV;
19. invita l'autorità di bilancio ad aumentare la capacità e le risorse dell'UAV e dell'équipe di contrasto alla frode alimentare della Commissione;
20. esprime preoccupazione per la riduzione, nell'Unione europea, dei finanziamenti destinati agli organismi che effettuano queste missioni di controllo essenziali;
21. invita gli Stati membri e le regioni europee a dotare le autorità di controllo delle risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate;
22. sottolinea che, per essere efficaci, i controlli e le ispezioni devono essere realizzati in modo tale da non creare oneri amministrativi superflui per le PMI;
23. propone di organizzare un'audizione annuale dell'UAV in seno alla commissione ENVI per discutere degli audit passati e futuri prima che l'UAV approvi il proprio programma di lavoro per l'anno successivo;
24. invita gli Stati membri a garantire che le questioni sollevate dall'UAV siano affrontate in maniera adeguata e che vengano adottate misure appropriate al riguardo;
25. osserva che eventuali modifiche apportate al processo di revisione e definizione delle priorità del programma di lavoro dell'UAV non dovrebbero influire sul processo giuridico di adozione dei programmi di lavoro di detto ufficio;
26. esorta nello specifico la Commissione e gli Stati membri a prendere provvedimenti in relazione a quanto emerso dagli audit dell'UAV in merito ai casi di falsificazione dei fascicoli medici degli animali destinati alla macellazione per l'esportazione verso l'UE, nonché a impedire l'immissione sul mercato dell'UE di carni e altri prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi di cui non sia possibile garantire la conformità ai requisiti dell'UE in materia di sicurezza alimentare;
27. rileva che, per questioni di giurisdizione, gli Stati membri hanno spesso difficoltà a perseguire con successo gli operatori fraudolenti del settore alimentare attivi nell'UE a livello transfrontaliero; si rammarica del fatto che gli Stati membri non collaborino sistematicamente con Europol nei casi transfrontalieri di frode alimentare, ma lavorino piuttosto bilateralmente;
28. riconosce l'importanza degli informatori per portare alla luce pratiche fraudolente nel settore alimentare; invita gli Stati membri a creare le condizioni favorevoli per consentire agli informatori di denunciare le cattive pratiche in modo sicuro e anonimo;
29. ritiene che le autorità nazionali competenti debbano informare l'opinione pubblica, per quanto possibile e opportuno, circa i richiami dei prodotti e le altre misure adottate dalle autorità competenti nei casi di frode alimentare;
Quadro giuridico
30. ritiene che i controlli ufficiali dovrebbero concentrarsi non solo sulle questioni di sicurezza alimentare, ma anche sulla prevenzione delle frodi e del rischio che i consumatori siano indotti in inganno; apprezza che la proposta della Commissione di rivedere i controlli ufficiali preveda controlli aggiuntivi in materia di frode alimentare laddove le autorità competenti abbiano motivo di sospettare un comportamento fraudolento da parte di un operatore;
31. constata che alcuni Stati membri delegano parzialmente i controlli a organismi di controllo privati; sottolinea che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero sempre vigilare sui sistemi di controllo e verificare, certificare ed esaminare attentamente tutti i sistemi di controllo privati onde garantire la conformità alle norme nazionali e internazionali, al fine di rendere i loro risultati accessibili agli organismi pubblici;
32. rifiuta eventuali piani volti a delegare agli operatori economici le attività di ispezione delle autorità pubbliche;
33. ritiene che occorra chiarire il ruolo dei commercianti e il quadro normativo applicabile alle vendite tra imprese;
34. è dell'avviso che tutti gli operatori commerciali che trattano, commerciano o immagazzinano materie prime, ingredienti alimentari o generi alimentari che intervengono nella catena alimentare umana, compresi i commercianti e i proprietari di magazzini frigoriferi, debbano essere registrati come operatori del settore alimentare ed essere soggetti a controlli;
35. ritiene che gli operatori del settore alimentare dovrebbero essere in grado di indicare l'origine degli alimenti o degli ingredienti utilizzati, il che significa che ogni operatore del settore alimentare nella catena di produzione si assume la propria parte di responsabilità per il prodotto finale;
36. riconosce l'importanza di un'etichettatura chiara e trasparente tra le imprese e tra imprese e consumatori e invita la Commissione a rivedere la legislazione alimentare dell'UE in materia onde ridurre il rischio di frode alimentare;
37. chiede una maggiore sensibilizzazione e un migliore controllo dell'etichettatura degli alimenti congelati per i prodotti commerciati sia tra le imprese che tra imprese e consumatori; invita la Commissione a presentare una proposta per un'etichettatura obbligatoria di carne e pesce che indichi se i prodotti sono stati congelati, quante volte e per quanto tempo;
38. ritiene che l'indicazione del paese di origine sull'etichetta, sebbene non costituisca di per sé uno strumento di lotta alla frode alimentare, possa contribuire a garantire una migliore tracciabilità lungo la catena alimentare, così come rapporti più stabili tra i fornitori e le aziende di trasformazione della carne, una maggiore diligenza nella scelta dei fornitori e dei prodotti da parte degli operatori del settore alimentare e una maggiore affidabilità delle informazioni per i consumatori, in modo da ristabilire la fiducia di questi ultimi;
39. rammenta che il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che la Commissione adotti entro dicembre 2013, e a seguito di valutazioni di impatto, atti di esecuzione relativi all'indicazione obbligatoria del paese di origine, all'etichettatura per le carni della specie suina, ovina, caprina e dei volatili e all'indicazione volontaria;
40. invita la Commissione a presentare in tempi rapidi tali atti di esecuzione relativi all'etichettatura delle carni fresche di animali della specie suina, ovina, caprina e dei volatili, ispirandosi alle norme già applicabili alla carne bovina non trasformata, garantendo che i consumatori siano informati del luogo di nascita, allevamento e macellazione degli animali e tenendo conto al contempo dei sistemi di indicazione dell'origine della carne vigenti a livello nazionale e regionale;
41. rammenta inoltre che il Parlamento ha sollecitato in passato l'etichettatura di origine per la carne contenuta nei prodotti alimentari trasformati e che la Commissione sta elaborando attualmente una relazione in merito all'etichettatura di origine obbligatoria per la carne impiegata come ingrediente; esorta la Commissione a presentare tale relazione in tempi rapidi e a far seguire proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine della carne presente negli alimenti trasformati, tenendo conto delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi;
42. invita a migliorare l'etichettatura dei prodotti trasformati che contengono pesce, in particolare per quanto riguarda l'origine del pesce e le tecniche di pesca utilizzate;
43. sollecita la Commissione a intensificare gli sforzi, insieme alle parti interessate e agli Stati membri, per esaminare l'ambito e la necessità dell'introduzione di sistemi di certificazione elettronica nella catena alimentare, che potrebbero ridurre la probabilità di frodi basate su certificati cartacei;
44. chiede alla Commissione di istituire un registro europeo centralizzato dei passaporti dei cavalli, al fine di impedire il rilascio fraudolento di passaporti duplicati;
45. esprime preoccupazione per l'assenza di un quadro legislativo europeo relativo alle carni ottenute da animali clonati;
46. invita la Commissione a sviluppare un metodo di tracciabilità e identificazione della carne ottenuta da animali clonati, ad esempio creando una banca dati internazionale che contenga informazioni genetiche sugli animali clonati;
Responsabilità delle imprese
47. ritiene importante che, a titolo complementare e non in sostituzione del sistema dei controlli ufficiali del settore alimentare, il settore stesso sviluppi e utilizzi in maniera proattiva iniziative antifrode del settore privato, come i controlli d'integrità dei prodotti, l'autocontrollo, le analisi, i piani di tracciabilità dei prodotti, audit e certificazioni; si compiace delle iniziative in corso, come l'Iniziativa per la sicurezza alimentare globale e l'Iniziativa per contrastare le frodi alimentari dell'Università di Stato del Michigan;
48. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la possibilità di imporre agli operatori del settore alimentare l'obbligo giuridico di segnalare alle autorità competenti l'incidenza dei casi di frode alimentare;
49. ritiene che sul settore al dettaglio ricada una responsabilità particolare nel garantire l'integrità dei prodotti alimentari e nell'esigere dai propri fornitori una catena di approvvigionamento sicura e affidabile; è del parere che spetti ai dettaglianti verificare almeno la conformità formale delle norme in materia di etichettatura; deplora la pressione esercitata dagli operatori al dettaglio e da operatori di altri settori alimentari sui produttori primari da parte affinché producano prezzi sempre più bassi, spesso a scapito della qualità dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
50. segnala che, attualmente, gli operatori del settore alimentare non sempre conoscono l'origine degli ingredienti che utilizzano; osserva in questo contesto che le filiere corte (locali e regionali) possono garantire una maggiore trasparenza e sostituire le filiere lunghe e complesse che hanno giocato un ruolo importante nella crisi delle frodi alimentari;
51. invita la Commissione a presentare, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, proposte legislative per un'etichetta relativa di "commercializzazione locale e vendita diretta," al fine di promuovere i mercati interessati e aiutare gli agricoltori ad aggiungere valore ai loro prodotti;
Applicazione e controlli
52. chiede alla Commissione, ai sensi degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di perseguire e impedire la commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato con una denominazione deliberatamente errata o ingannevole, giacché anche questa pratica è da considerarsi come una forma di frode alimentare;
53. è convinto che occorra un cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità competenti, che dovrebbero passare da un approccio amministrativo e veterinario a un approccio di polizia, sulla base dell'esperienza della "squadra mobile" dell'amministrazione alimentare danese e dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in Italia; sottolinea che il presupposto necessario per un approccio di questo tipo è che, nei tribunali designati, siano nominati giudici con competenze specifiche nel campo della legislazione alimentare;
54. sottolinea che l'esecuzione dei controlli deve essere basata sul rischio e prevedere l'elaborazione di profili di rischio e di valutazioni della vulnerabilità per ciascuna catena di approvvigionamento e per ciascun prodotto alimentare, prendendo spunto dalle ricerche accademiche in corso che coniugano le conoscenze nei settori dell'autenticità degli alimenti alla criminologia, come le ricerche condotte attualmente dalla Libera Università di Amsterdam e dall'Università di Wageningen;
55. invita la Commissione e gli Stati membri a stimolare ulteriormente i programmi di ricerca e di sviluppo nazionali ed europei al fine di mettere a punto e attuare tecnologie e metodi che consentano di individuare le frodi alimentari, come ad esempio la tecnologia dei sensori, l'analisi dei dati e l'identificazione dei prodotti, nonché a fare in modo che i test siano disponibili sul mercato in tempi brevi; prende atto dei progetti europei di ricerca esistenti in materia di integrità e autenticità degli alimenti, tra cui TRACE e AuthenticFood;
56. raccomanda all'UAV e alle autorità nazionali di includere nei loro audit i cosiddetti controlli del bilanciamento di massa sui flussi in entrata, in uscita e residui;
57. esorta a migliorare il coordinamento e la comunicazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini sulle frodi alimentari, in modo da aiutare gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare il problema; invita pertanto la Commissione a istituire con urgenza un sistema elettronico, basato sul sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come proposto dalla Commissione stessa, che consenta uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione nei casi di frode alimentare; chiede la pubblicazione di relazioni annuali che presentino i casi di frode alimentari scoperti, per analogia con le relazioni del RASFF;
58. sollecita la creazione di una rete contro la frode alimentare che consenta di migliorare il coordinamento tra i diversi organismi europei competenti (Europol, Eurojust, UAV), in modo da prevenire e individuare più efficacemente le frodi alimentari;
59. propone l'introduzione di test del DNA come procedura standard nei controlli a campione per determinare le specie, in particolare per quanto concerne i prodotti a base di carne e pesce, nonché la creazione, a tal fine, di una banca dati centralizzata contenente informazioni relative al DNA;
60. invita la Commissione a eliminare le scappatoie offerte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità per quanto concerne le importazioni di alimenti da paesi terzi, che comportano un rischio più elevato di frode alimentare;
61. ribadisce che la negoziazione di accordi di libero scambio da parte dell'Unione europea non deve comportare alcuna modifica della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare, né la riduzione degli sforzi tesi a garantirne l'applicazione;
62. ritiene che gli esiti dei controlli dovrebbero essere resi pubblici con modalità facilmente comprensibili e accessibili ai consumatori, ad esempio sotto forma di un sistema di classificazione; è convinto che tale iniziativa aiuterebbe i consumatori a prendere delle decisioni e incentiverebbe altresì gli operatori del settore alimentare a svolgere correttamente le loro attività;
Sanzioni
63. accoglie con favore la proposta della Commissione di inasprire le sanzioni almeno per neutralizzare il vantaggio economico stimato perseguito con la violazione, ma è dell'avviso che questa soluzione non sia abbastanza dissuasiva; ritiene che gli Stati membri debbano fissare sanzioni per la frode alimentare che corrispondano almeno a un importo doppio rispetto a quello del vantaggio economico previsto con l'attività fraudolenta; reputa necessario che, come ulteriore deterrente, gli Stati membri fissino sanzioni ancora più elevate, anche penali, per i casi di frode che mettono deliberatamente a repentaglio la salute pubblica o che interessano prodotti destinati a consumatori vulnerabili; propone inoltre che in caso di recidiva, la registrazione dell'operatore del settore alimentare sia ritirata;
64. si rammarica del fatto che la Commissione non disponga di un quadro generale dei diversi sistemi sanzionatori nazionali applicati ai reati di frode alimentare e del funzionamento di tali regimi sanzionatori basati sulla normativa UE; invita la Commissione a ottenere quanto prima tale quadro generale;
65. chiede di tenere maggiormente conto del benessere degli animali e di applicare sanzioni più severe in caso di mancato rispetto delle regole;
66. invita la Commissione a raccogliere i dati degli Stati membri e a riferire sui vari regimi in vigore negli Stati membri stessi per quanto riguarda il tipo e il livello di sanzioni applicabili nei casi di frode alimentare, nonché il funzionamento dei regimi sanzionatori;
67. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione altri metodi atti a prevenire e scoraggiare le frodi alimentari, come ad esempio la divulgazione pubblica dei nomi degli autori delle frodi attraverso un registro europeo degli operatori del settore alimentare fraudolenti condannati;
68. chiede l'ampliamento degli attuali sistemi di tracciabilità e l'applicazione sistematica della tracciabilità in tutte le fasi prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002, che concerne gli alimenti e i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare e tutte le altre sostanze destinate o atte ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime; chiede che l'intera catena alimentare in Europa, comprese tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, sia totalmente trasparente e aperta al controllo degli ispettori, affinché i prodotti alimentari fraudolenti possano essere individuati rapidamente;
69. raccomanda di istituire l'obbligo, per i laboratori di ricerca e il loro personale, di comunicare alle autorità competenti incaricate del controllo i risultati di tutte le analisi eseguite sugli alimenti e sui mangimi che indichino l'esistenza di un caso di frode o che siano rilevanti per la lotta contro la frode;
o o o
70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.