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Procedura : 2013/2116(INI)
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Ciclo del documento : A7-0474/2013

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A7-0474/2013

Discussioni :

PV 03/02/2014 - 18
CRE 03/02/2014 - 18

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PV 04/02/2014 - 8.2
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P7_TA(2014)0063

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Martedì 4 febbraio 2014 - Strasburgo
Applicazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali
P7_TA(2014)0063A7-0474/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (2013/2116(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(1);

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali" (COM(2013)0139),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (COM(2013)0138),

–  visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(2),

–  vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(3),

–  vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore(5) e la risposta di follow-up della Commissione adottata il 30 marzo 2011,

–  visto lo studio intitolato "Trasposizione e applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa (2006/114/CE)" realizzato su richiesta della sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori(6),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A7-0474/2013),

A.  considerando che il consumo è uno dei motori fondamentali della crescita nell'Unione e che pertanto i consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea;

B.  considerando che la protezione dei consumatori e dei loro diritti costituisce uno dei valori fondamentali dell'Unione;

C.  considerando che la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali è il principale strumento legislativo dell'Unione che disciplina la pubblicità ingannevole e le altre pratiche sleali nelle transazioni tra imprese e consumatori;

D.  considerando che attraverso la clausola cosiddetta del "mercato interno" la direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in tutta l'Unione e ad aumentare la loro fiducia nel mercato unico, garantendo alle imprese una importante certezza del diritto nonché la riduzione degli ostacoli al commercio transfrontaliero;

E.  considerando le rilevanti differenze che hanno caratterizzato l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, a seconda degli Stati membri;

F.  considerando che le deroghe temporanee che consentivano agli Stati membri di continuare ad applicare le disposizioni nazionali più restrittive o rigorose rispetto alla direttiva stessa e che ponevano in essere le clausole di armonizzazione minime figuranti in altri strumenti legislativi dell'Unione sono arrivate a scadenza il 12 giugno 2013;

G.  considerando che gli Stati membri che lo desiderano sono liberi di estendere l'applicazione della direttiva alle relazioni tra imprese e che a tutt'oggi solo quattro di essi hanno fatto questa scelta;

H.  considerando che la Commissione europea ha annunciato che proporrà tra breve una revisione della direttiva 2006/114/CE in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa finalizzata alle relazioni tra imprese;

I.  considerando che lo sviluppo dell'economia digitale e tutte le sue applicazioni tecnologiche hanno rivoluzionato le modalità di acquisto e il modo in cui le imprese fanno pubblicità e vendono beni e servizi;

J.  considerando che i diritti di cui godono i consumatori in Europa sono ancora ignorati da alcune aziende, soprattutto quelle più piccole, e da molti consumatori;

K.  considerando che è necessario rafforzare il ruolo delle associazioni dei consumatori e offrire loro la possibilità di potenziare le proprie capacità;

1.  sottolinea l'efficacia del dispositivo legislativo posto in essere attraverso la direttiva nonché la sua importanza nel rendere i consumatori e i commercianti più fiduciosi nelle transazioni del mercato interno (in particolare per quanto concerne le transazioni transfrontaliere), garantire una maggiore certezza del diritto alle imprese e contribuire a rafforzare la tutela dei consumatori nell'Unione; ricorda che l'eterogeneità nell'applicazione della direttiva comporta il rischio di indebolirne la portata;

2.  deplora che nonostante le disposizioni di cui alla direttiva 2006/114/CE, volte a lottare contro le pratiche ingannevoli in materia di pubblicità nel settore delle relazioni tra imprese, persistono talune di tali pratiche, come in particolare quella della "truffa degli elenchi"; prende nota dell'intenzione della Commissione di proporre tra breve una modifica della direttiva 2006/114/CE finalizzata alle relazioni fra imprese onde lottare più efficacemente contro tali pratiche; suggerisce alla Commissione, in tale contesto, di considerare i vantaggi di introdurre nella direttiva 2006/114/CE una "lista nera" specifica nell'ambito delle relazioni fra imprese riguardante le pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso, in modo analogo a quanto già previsto nella direttiva 2005/29/CE; non ritiene tuttavia opportuno che il campo d'applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa ai rapporti tra imprese e consumatori, sia esteso nell'immediato alle pratiche commerciali sleali tra imprese;

3.  chiede alla Commissione di chiarire l'interazione fra le direttive 2005/29/CE e 2006/114/CE al fine di garantire un elevato livello di protezione contro le pratiche fraudolente o sleali per tutti gli attori economici dell'Unione, con particolare riferimento ai consumatori e alle PMI, e quindi rafforzare la fiducia nel mercato interno;

4.  ritiene che le deroghe previste per i settori dei beni immobili e dei servizi finanziari siano giustificate ed è opportuno che siano mantenute;

5.  ritiene che un'estensione della "lista nera" di cui all'allegato I non sia opportuna in questa fase; invita tuttavia la Commissione a redigere un elenco delle pratiche individuate come sleali dalle autorità nazionali ai sensi dei principi generali della direttiva onde valutare l'eventuale opportunità di una siffatta estensione in futuro;

6.  prende atto che nell'ambito di talune forme di impegno fra consumatore e impresa, i consumatori possono essere vittime di pratiche commerciali sleali, ad esempio in caso di rivendita di un prodotto a un commerciante; invita la Commissione a interessarsi dei problemi di tale natura e, se del caso, a valutare soluzioni mirate e pratiche, che possono anche includere un'interpretazione più flessibile delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, e che potrebbero essere illustrate negli orientamenti della Commissione sull'applicazione della presente direttiva;

7.  ricorda che a decorrere dal 12 giugno 2013 gli Stati membri non possono più mantenere le disposizioni conservate fino ad allora a titolo di deroghe temporanee; invita pertanto gli Stati membri ad adeguarsi al testo della direttiva il più rapidamente possibile; chiede al contempo alla Commissione di svolgere una ricerca sulle modalità di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, in particolare sui divieti nazionali non compresi nell'allegato I, e di presentare entro due anni al Parlamento e al Consiglio una nuova e ampia relazione sulla sua applicazione contenente, in particolare, un'analisi sulla possibilità di un'ulteriore armonizzazione e semplificazione del diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché suggerimenti concernenti tutte le misure necessarie da adottare a livello dell'Unione per garantire il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;

8.  ribadisce l'importanza e l'indispensabilità di un'applicazione completa e uniforme, nonché di un'attuazione adeguata della direttiva da parte degli Stati membri al fine di eliminare le incertezze giuridiche ed operative per le imprese che operano a livello transfrontaliero; nota con preoccupazione come la Commissione abbia dovuto ricorrere, tra il 2011 e il 2012, al sistema di consultazione "EU Pilot" nei confronti di diversi Stati membri, a seguito dell'incorretta trasposizione della direttiva; invita gli Stati membri a sostenere l'applicazione a livello nazionale con tutti i mezzi disponibili, in particolare attraverso adeguate risorse; sottolinea il ruolo fondamentale di un rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva, nonché l'importanza di avviare un dialogo strutturato e coordinato tra le autorità pubbliche di esecuzione e altri soggetti interessati, in particolare le associazioni dei consumatori;

9.  prende atto che dal 2007, ossia dalla scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva, si sono verificati numerosi casi di scorretta attuazione o applicazione di disposizioni fondamentali da parte degli Stati membri, con particolare riferimento alla lista nera delle pratiche commerciali vietate, ingannevoli e aggressive; invita pertanto la Commissione a continuare a seguire attentamente l'applicazione della direttiva e, se del caso, a perseguire per via giudiziaria gli Stati membri che la infrangessero, non la ponessero in essere o non la facessero applicare correttamente ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita in particolare la Commissione a chiarire senza indugio le questioni ancora sospese nell'ambito delle consultazioni avviate nel 2011, concludendo le procedure di infrazione o deferendole alla Corte di giustizia;

10.  sostiene l'intenzione della Commissione di creare un elenco di indicatori intesi a valutare l'efficacia del dispositivo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri;

11.  si compiace del fatto che dalla trasposizione della direttiva negli Stati membri, gli acquisti transfrontalieri siano aumentati; ricorda tuttavia che il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali è indispensabile per promuovere la convergenza delle pratiche in sede di attuazione e fornire una risposta rapida ed efficace; rileva la necessità di rivolgere una particolare attenzione alla gestione degli acquisti online transfrontalieri, in particolare nei casi in cui i siti di confronto dei prezzi non rivelano chiaramente l'identità dell'operatore che gestisce il sito;

12.  ribadisce l'importanza del rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della direttiva per realizzarne la piena applicazione e la corretta attuazione da parte degli Stati membri; incoraggia a tal fine la Commissione a procedere a un esame approfondito del campo d'applicazione, dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento relativo alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori ("regolamento CTC"), come si è impegnata a fare entro la fine del 2014; si compiace a tale proposito del recente avvio da parte della Commissione di una consultazione pubblica sulla revisione di tale regolamento e della disponibilità della consultazione in tutte le lingue dell'Unione europea; invita le parti interessate a partecipare alla consultazione;

13.  insiste sull'utilità delle operazioni "colpo di spugna" condotte nell'ambito del regolamento CTC e invita la Commissione a sviluppare e rafforzare tali operazioni, nonché ad ampliare il loro ambito di applicazione; la esorta a sintetizzare i dati raccolti nonché l'elenco delle azioni intraprese dalla Commissione stessa e dagli Stati membri a seguito di tali operazioni, e a rendere pubblica la propria analisi, tenendo conto della necessità di garantire la riservatezza di talune informazioni sensibili che vengono utilizzate nel quadro di una procedura giudiziaria a livello nazionale; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo le sue conclusioni e di proporre ulteriori misure aggiuntive, se necessario, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno;

14.  concorda sul fatto che occorre un maggiore impegno per potenziare l'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali rispetto ai consumatori vulnerabili;

15.  esprime preoccupazione riguardo ai conflitti d'interesse e all'uso ingannevole che taluni operatori economici fanno degli strumenti di controllo per i clienti e dei siti web di comparazione dei prezzi; valuta positivamente la decisione della Commissione di studiare soluzioni che possano rendere le informazioni presenti su tali piattaforme più chiare per i consumatori;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali per quanto riguarda, in special modo, la pubblicità ingannevole e "occulta" su Internet, che avviene attraverso la diffusione di commenti su reti sociali, forum o blog che sembrano provenire dai consumatori stessi, laddove si tratta in realtà di messaggi di natura pubblicitaria o commerciale direttamente o indirettamente generati o finanziati da operatori economici; insiste sugli effetti deleteri di tali pratiche sulla fiducia dei consumatori e sulle norme in materia di concorrenza; invita gli Stati membri ad adottare adeguate misure intese a prevenire l'ulteriore sviluppo di tali pratiche, ad esempio, lanciando campagne di informazione per mettere in guardia i consumatori da siffatte forme "occulte" di pubblicità o incoraggiando l'emergere nei forum di osservatori/moderatori con una formazione specifica e consapevoli dei rischi rappresentati dalla pubblicità "occulta";

17.  sottolinea che, alla luce della rapida diffusione della pubblicità online, occorre mettere a punto un opportuno meccanismo di controllo per monitorare la protezione delle categorie vulnerabili, in particolare i minori, nonché la loro permeabilità da parte degli inserzionisti;

18.  deplora il fatto che, nonostante l'attuale dispositivo legislativo europeo in materia di prezzi nel trasporto aereo e l'operazione "colpo di spugna" condotta nel 2007 nell'ambito del regolamento CTC nei riguardi dei siti web che vendevano biglietti d'aereo, i consumatori continuano ad essere vittime di numerose pratiche ingannevoli in tale settore, quali, ad esempio, la mancata indicazione dei costi non evitabili, come i supplementi per l'uso di carte di credito e di debito, all'atto della prenotazione online; è preoccupato per il crescente numero di lamentele di chi acquista biglietti online vittima del cosiddetto "tracciamento IP", una pratica che mira a registrare il numero di connessioni effettuate dai singoli utenti a partire dallo stesso indirizzo IP, al fine di gonfiare artificialmente i prezzi in funzione dell'interesse dimostrato effettuando altre ricerche similari; chiede alla Commissione di esaminare la frequenza di questa pratica che comporta una concorrenza sleale e costituisce un abuso dei dati personali degli utenti e, se necessario, di presentare opportune proposte legislative a tutela dei consumatori;

19.  ritiene che le sanzioni imposte a seguito di un mancato rispetto della direttiva non dovrebbero essere mai inferiori al beneficio realizzato grazie a una pratica giudicata sleale o ingannevole; ricorda agli Stati membri che la direttiva dispone che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; chiede alla Commissione di compilare e analizzare i dati sulle sanzioni comminate dagli Stati membri e sull'efficacia dei regimi di applicazione, con particolare riferimento alla complessità e alla durata delle procedure di applicazione; invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo i risultati di tali analisi;

20.  si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per assistere gli Stati membri nella trasposizione e applicazione della direttiva;

21.  accoglie positivamente la base di dati sulla legislazione nazionale e sulla giurisprudenza inerente alle pratiche commerciali sleali messa a punto dalla Commissione e ne riconosce l'utilità nell'incrementare le informazioni a disposizione dei consumatori; deplora che essa sia disponibile solo in lingua inglese; chiede alla Commissione di aumentare progressivamente il numero di lingue in cui è disponibile la base di dati e di svilupparne la visibilità in particolare presso gli operatori economici; invita la Commissione a prendere in considerazione anche altri strumenti per sensibilizzare le PMI sulle pratiche commerciali sleali;

22.  sottolinea l'importanza del documento di indirizzo redatto dalla Commissione per accompagnare l'applicazione della direttiva; plaude all'intenzione della Commissione di procedere alla revisione di tale documento entro il 2014; esorta la Commissione a lavorare in modo trasparente, prevedendo un'ampia consultazione delle parti interessate durante l'intero processo; invita la Commissione a continuare in futuro ad aggiornare e chiarire tale documento con la massima regolarità; invita gli Stati membri a tenere conto per quanto possibile di tale documento di indirizzo e a scambiarsi le migliori pratiche in merito alla sua attuazione; invita la Commissione a presentare una valutazione dei problemi di interpretazione e di applicazione abitualmente incontrati da parte delle autorità nazionali e delle parti interessate nell'applicazione della direttiva, al fine di stabilire quali aspetti del documento di indirizzo occorra migliorare;

23.  sottolinea che il principio della massima armonizzazione stabilito dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali implica che il diritto nazionale non possa contemplare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva; evidenzia che la Corte di giustizia ha interpretato tale principio stabilendo che le vendite abbinate e altre promozioni commerciali, che sono considerate dalla Corte pratiche commerciali sleali e che non figurano nella "lista nera" di cui all'allegato I, possono essere vietate soltanto caso per caso; sottolinea che, per ragioni di certezza del diritto e al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Commissione deve precisare, nel quadro della revisione del documento di indirizzo, quali siano i casi precisi in cui le vendite abbinate e altre promozioni commerciali devono essere considerate illegali; invita la Commissione a riflettere su una proposta legislativa dedicata alle promozioni commerciali;

24.  sottolinea che l'utilizzo di false dichiarazioni ambientali è una pratica sleale che va moltiplicandosi; esorta la Commissione ad approfondire la parte del documento di indirizzo che se ne occupa per fornire agli operatori economici delle precisazioni sull'applicazione della direttiva; invita al contempo la Commissione a studiare a fondo le iniziative che potrebbe adottare per proteggere al meglio i consumatori da tali pratiche;

25.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare maggiormente le imprese sui diritti dei consumatori, onde favorire un maggiore rispetto dei consumatori da parte degli operatori economici;

26.  ricorda che numerosi consumatori esitano a chiedere rimborsi quando l'importo in gioco è poco elevato; sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente i consumatori quanto all'aiuto che può essere loro dato dalle associazioni di consumatori e dalla rete dei centri europei dei consumatori; sottolinea l'importanza delle associazioni dei consumatori che, quale azione preventiva, sensibilizzano sulle attuali pratiche commerciali sleali ed evidenzia il loro ruolo di sostegno alle vittime di tali pratiche, consentendo in tal modo ai consumatori di esercitare appieno i propri diritti; chiede azioni coordinate tra le associazioni dei consumatori a livello nazionale ed europeo, nonché con le autorità nazionali e la Commissione;

27.  insiste sull'importanza per i consumatori di esperire azioni legali efficaci, rapide e poco onerose; chiede a tal fine agli Stati membri di porre pienamente in essere la direttiva sulle modalità alternative di risoluzione delle controversie e sul regolamento extragiudiziario dei conflitti online;

28.  sottolinea l'importanza dei meccanismi di ricorso collettivi per i consumatori e plaude alla raccomandazione della Commissione C (2013)3539, di recente pubblicazione, e alla comunicazione della Commissione COM(2013)0401; concorda sul fatto che un quadro orizzontale per i ricorsi collettivi può servire a evitare il rischio di iniziative settoriali non coordinate a livello dell'UE; invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della Commissione per la definizione di principi comuni orizzontali, la cui attuazione negli Stati membri può servire a valutare se occorrano ulteriori misure, compresa un'iniziativa legislativa, soprattutto per transazioni transfrontaliere; ricorda che nessuna fra le varie impostazioni in materia di ricorsi collettivi deve fornire alcun incentivo economico a esperire azioni collettive illegittime e che tutte devono includere garanzie adeguate onde evitare richieste infondate;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(2) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(3) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.
(4) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
(5) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.

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