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Procedura : 2013/2117(INI)
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Ciclo del documento : A7-0442/2013

Testi presentati :

A7-0442/2013

Discussioni :

PV 03/02/2014 - 19
CRE 03/02/2014 - 19

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PV 04/02/2014 - 8.3
CRE 04/02/2014 - 8.3
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P7_TA(2014)0064

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Martedì 4 febbraio 2014 - Strasburgo
Quadro di valutazione UE della giustizia
P7_TA(2014)0064A7-0442/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul quadro di valutazione UE della giustizia – giustizia civile e amministrativa negli Stati membri (2013/2117(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 marzo 2013 dal titolo "Quadro di valutazione UE della giustizia – Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita" (COM(2013)0160),

–  viste le relazioni di valutazione semestrali sui sistemi giudiziari europei elaborate dalla Commissione per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ),

–  visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0442/2013),

A.  considerando che la Commissione ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia, uno strumento comparativo e non vincolante per la valutazione dell'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, al fine di migliorare la definizione delle politiche nel settore della giustizia; che il suo ambito è incentrato sui parametri di un sistema giudiziario che contribuisca al miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese e gli investitori nell'Unione;

B.  considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia confronta i sistemi giudiziari nazionali utilizzando particolari indicatori, ma non presenta una graduatoria generale di detti sistemi;

C.  considerando che il quadro di valutazione 2013 è incentrato esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa;

D.  considerando che un esercizio comparativo non vincolante offre il vantaggio di individuare i progressi e i passi indietro e di promuovere lo scambio di migliori pratiche all'interno dell'Unione senza compromettere l'autonomia degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari nazionali;

1.  prende atto con grande interesse del quadro di valutazione UE della giustizia; invita la Commissione a portarlo avanti in linea con i trattati e in consultazione con gli Stati membri, tenendo conto, nel contempo, della necessità di evitare un'inutile duplicazione delle attività di altri organismi;

2.  appoggia l'obiettivo dello scambio di migliori pratiche nella prospettiva di garantire un sistema giudiziario efficace e indipendente che possa contribuire alla crescita economica in Europa e accrescere la competitività; sottolinea che un sistema giudiziario efficace e affidabile incentiva le imprese a svilupparsi e a investire a livello nazionale e transfrontaliero;

3.  rileva l'importanza dei parametri giudiziari di riferimento al fine di garantire la fiducia reciproca su scala transfrontaliera, instaurare un'efficace cooperazione tra le istituzioni giudiziarie e creare uno spazio giudiziario comune e una cultura giudiziaria europea;

4.  ritiene che il confronto tra i sistemi giudiziari nazionali, in particolare in relazione alla loro situazione precedente, debba essere basato su criteri oggettivi e su dati concreti raccolti, confrontati e analizzati in modo oggettivo; pone l'accento sull'importanza di valutare il funzionamento dei sistemi giudiziari nel loro complesso, senza isolarli dalla situazione sociale, storica ed economica degli Stati membri o dalla tradizione costituzionale da cui derivano; sottolinea l'importanza dell'imparzialità nei confronti degli Stati membri, così da garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri ai fini della valutazione dei rispettivi sistemi giudiziari;

5.  invita la Commissione a discutere quanto prima delle metodologie proposte, ricorrendo a una procedura trasparente che preveda la partecipazione degli Stati membri;

6.  sottolinea che i parametri di riferimento devono essere definiti prima della raccolta di informazioni sui sistemi giudiziari nazionali, al fine di sviluppare una comprensione comune della metodologia e degli indicatori;

7.  plaude agli sforzi profusi dalla Commissione per fornire dati misurabili; sottolinea tuttavia che è molto difficile effettuare misurazioni oggettive in relazione ad alcuni obiettivi, come la qualità e l'imparzialità della giustizia;

8.  rileva che, per misurare l'efficacia di un sistema giudiziario, non è possibile utilizzare esclusivamente parametri quantificabili sul piano statistico, ma si dovrebbe altresì tenere conto delle specificità strutturali e delle diverse tradizioni sociali degli Stati membri; chiede, a tale proposito, che in futuro la Commissione tenga maggiormente in considerazione le differenze tra i sistemi giudiziari nazionali ai fini della raccolta dei dati e della definizione dei parametri di riferimento;

9.  invita la Commissione a tenere conto in egual modo del sistema monistico e dualistico nell'ambito del diritto societario;

10.  invita gli Stati membri a esaminare attentamente i risultati del quadro di valutazione della giustizia 2013 e a stabilire se, alla luce di tali dati, sia opportuno intervenire sull'organizzazione e sull'evoluzione dei rispettivi sistemi della giustizia civile, commerciale e amministrativa;

11.  incoraggia gli Stati membri a raccogliere dati pertinenti su temi quali il costo dei procedimenti, i casi di mediazione e le procedure di esecuzione; si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano fornito alcun dato in relazione a determinate categorie indicate nel quadro di valutazione; ritiene, tuttavia, che la Commissione avrebbe dovuto operare una distinzione tra i casi in cui i dati non erano disponibili e quelli in cui gli indicatori non erano pertinenti o applicabili a singoli Stati membri;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare la comprensione reciproca e la cooperazione tra i sistemi giudiziari nazionali, anche mediante reti di giudici di contatto;

13.  invita a conferire maggiore importanza ai programmi di formazione per giudici, personale giudiziario e altri professionisti del diritto, soprattutto nell'ambito del diritto europeo e del diritto comparato; sottolinea che la formazione linguistica dovrebbe costituire una componente fondamentale degli studi di giurisprudenza;

14.  si dichiara interessato a ricevere dati sulle cause transfrontaliere, che spesso risultano più complesse di quelle circoscritte alla sfera nazionale e mostrano gli ostacoli che si presentano ai cittadini dell'Unione nell'esercizio dei propri diritti derivanti dal mercato unico dell'UE, in particolare nell'applicazione del diritto dell'Unione;

15.  pone l'accento sull'importanza della risoluzione alternativa delle controversie ai fini della riduzione degli oneri per i sistemi giudiziari e del risparmio economico per tutte le parti interessate;

16.  chiede alla Commissione di considerare le procedure di mediazione transfrontaliere nell'ambito del prossimo quadro di valutazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere attivamente le procedure di mediazione, in particolare per le questioni commerciali o familiari disciplinate a livello di Unione, per esempio dai regolamenti Roma III e Bruxelles II;

17.  sottolinea che si registrano notevoli disparità tra gli Stati membri quanto allo sviluppo dei sistemi TIC; evidenzia che il ricorso alle nuove tecnologie può contribuire efficacemente alla riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti giudiziari, in particolare grazie all'impiego di applicazioni informatiche e di strumenti di gestione delle cause e di comunicazione;

18.  sottolinea che i procedimenti relativi a controversie di modesta entità e i casi riguardanti crediti non contestati possono essere risolti più rapidamente con il ricorso a strumenti TIC;

19.  mette in luce il ruolo svolto dalla CEPEJ nella raccolta e nella presentazione dei dati pertinenti a livello nazionale e regionale; ritiene che le istituzioni dell'UE debbano adoperarsi per cooperare con la CEPEJ, in quanto essa rappresenta una base eccellente per lo scambio delle migliori pratiche, e reputa che sia necessario evitare le duplicazioni;

20.  ricorda il ruolo determinante svolto dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e dal portale europeo della giustizia elettronica nel facilitare l'accesso dei cittadini dell'UE alle conoscenze sul diritto nazionale ed europeo in ambito civile e commerciale;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.

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