Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)9651),
– vista la lettera in data 21 gennaio 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
– visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 febbraio 2014,
A. considerando che è importante garantire che il regolamento delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei entri in vigore il prima possibile, data l'urgente necessità che tale codice di condotta si applichi alla preparazione in corso degli accordi di partenariato e dei programmi per il periodo 2014-2020;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.