Protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (11871/2013),
– visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese (11875/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0484/2013),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del proprio regolamento,
– vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2012 sulla relazione 2011 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(1),
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0049/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo e le relative valutazioni annuali, e i processi verbali e le conclusioni delle riunioni previste all'articolo 4 del protocollo; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione che stimi l'utilizzazione delle possibilità di pesca e valuti l'efficacia del protocollo in termini di costi; afferma che l'accesso a tale relazione non dovrebbero essere soggetto a restrizioni non necessarie;
3. invita il Consiglio e la Commissione a provvedere, agendo nei limiti delle rispettive attribuzioni, a tener il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica gabonese.