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Procedura : 2011/0410(CNS)
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Ciclo del documento : A7-0054/2014

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A7-0054/2014

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PV 05/02/2014 - 9.4
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P7_TA(2014)0075

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Mercoledì 5 febbraio 2014 - Strasburgo
Relazioni fra l'UE, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro *
P7_TA(2014)0075A7-0054/2014

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (12274/2013 – C7-0237/2013 – 2011/0410(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12274/2013),

–  visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0237/2013),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0054/2014),

1.  approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo del Consiglio   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
(10)  È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo e la crescita sostenibili e inclusivi o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 11
(11)  Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.
(11)  Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e l’istruzione, la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Il governo della Groenlandia dovrebbe elaborare e presentare un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia. Tale documento dovrebbe essere elaborato, attuato e valutato sulla base di un approccio trasparente e partecipativo.
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 13
(13)  È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
(13)  È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su un numero ridotto di ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Qualsiasi cooperazione nel settore dell'esplorazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia, in particolare minerali, petrolio e gas, dovrebbe rispettare le massime norme di sicurezza, sociali e ambientali, nonché rigorosi criteri in materia di gestione ambientale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse e conservare il prezioso quanto fragile ecosistema dell'Artico.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 17
(17)  I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione, devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione5. Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata.
soppresso
__________________
5 GU L 55, del 28.02.2011, pagg. 13 - 18.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per l'adozione di documenti di programmazione e misure finanziarie necessari per l'attuazione della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2
2.   Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in questi ambiti.
2.   Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in ambiti di comune interesse per le due parti.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1
–  questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
–  questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la biodiversità, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
Emendamento 10
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2
–  questioni relative all'Artico.
–  questioni relative all'Artico, compresa la partecipazione dell'Unione europea come osservatore permanente al Consiglio artico..
Emendamento 11
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
(a)  assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nello sviluppo e nella diversificazione sostenibili dell'economia, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
Emendamento 12
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
(a)   assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
(a)   assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche nel settore minerario e scientifico, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;
(c)  l'energia, il cambiamento climatico, l'ambiente e la biodiversità;
Emendamento 14
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1
Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.
Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le parti sociali, il parlamento le autorità locali e altri soggetti interessati della Groenlandia e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 6
6.   Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
6.   Il DPSS è approvato secondo mediante atti delegati in conformità della procedura di cui, rispettivamente, agli articoli 9 bis e 9 ter. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali.
1.  Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate di cui all’articolo 4, paragrafo 4.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1bis.  Qualora il governo della Groenlandia decida di inserire nel DPSS una richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito dell'istruzione e della formazione, tale assistenza deve tenere debitamente conto della necessità di contribuire agli sforzi della Groenlandia per potenziare lo sviluppo di capacità in tale ambito e di fornire supporto tecnico.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Delega dei poteri alla Commissione
La Commissione europea ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 9 ter per l’approvazione del DPSS.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Articolo 9 ter (nuovo)
Articolo 9 ter
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  La delega di potere di cui all'articolo 9 bis è conferita alla Commissione per il periodo di validità della presente decisione.
3.  La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  Un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 ter entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Articolo 10
Articolo 10
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito "il comitato"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 11
L'importo indicativo per l'attuazione delle presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è di [217,8 milioni di] EUR.6
La prosecuzione dell'impegno finanziario dell'Unione nei confronti della Groenlandia viene confermata alla luce del rapporto prolungato e speciale tra l'Unione e la Groenlandia e dell'aumento dell’importanza globale della regione artica. L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è quindi di 217,8 milioni di EUR.
__________________
6 Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).
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