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Procedura : 2013/0007(COD)
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Ciclo del documento : A7-0468/2013

Testi presentati :

A7-0468/2013

Discussioni :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

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PV 05/02/2014 - 9.14
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P7_TA(2014)0083

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Mercoledì 5 febbraio 2014 - Strasburgo
Rispetto delle norme della politica comune della pesca ***I
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0009),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0019/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0468/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
P7_TC1-COD(2013)0007

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio(3), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

(2)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i poteri conferiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)  Al fine di sviluppare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 TFUE in relazione agli aspetti seguenti:

   l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per determinate categorie di pescherecci; [Em. 1]
   l'esenzione dall'obbligo di compilare e trasmettere dichiarazioni di trasbordo per determinate categorie di pescherecci;
   l'adozione di modalità e frequenze diverse per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione ai fini della registrazione delle catture e dello sforzo di pesca;
   l'adozione di norme per la conservazione a bordo di piani di stivaggio per determinati prodotti della pesca trasformati;
   la definizione di livelli limite di catture per i fermi in tempo reale;
   la modifica delle distanze alle quali le navi, superato un determinato livello limite di catture, sono tenute a cambiare la loro posizione;
   la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti alle disposizioni in materia di tracciabilità;
   la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti alle disposizioni in materia di prima vendita;
   l'esenzione dall'obbligo di presentare note di vendita per i prodotti della pesca sbarcati da determinate categorie di pescherecci;
   la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti all'obbligo di compilare note di vendita;
   la definizione delle attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione;
   l'adozione di modalità e frequenze diverse per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito di progetti pilota.

(4)  È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige, ad esempio con i consigli consultivi regionali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione è tenuta a procedere dovrebbe provvedere alla trasmissione simultaneacontestuale, tempestiva ed e appropriata trasmissione dei relativi documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 2]

(5)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE in relazione agli aspetti seguenti:

   licenze di pesca;
   autorizzazioni di pesca;
   marcatura degli attrezzi da pesca; [Em. 3]
   sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
   coefficienti di conversione per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo;
   compilazione e trasmissione del giornale di bordo, sempreché non formino oggetto di atti delegati;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento per i pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di bordo;
   notifica preventiva; [Em. 4]
   compilazione e trasmissione della dichiarazione di trasbordo, sempreché non formino oggetto di atti delegati;
   compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento per i pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco;
   formati per la trasmissione dei dati relativi alle catture e allo sforzo alla Commissione;
   chiusura di un'attività di pesca da parte della Commissione;
   misure correttive in caso di chiusura di un'attività di pesca da parte della Commissione;
   controlli della capacità di pesca degli Stati membri;
   certificazione e controllo fisico della potenza del motore di propulsione;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento per il controllo della potenza motrice;
   approvazione, da parte della Commissione, dei piani di controllo nei porti designati;
   calcolo di livelli limite di catture per i fermi in tempo reale;
   fermi in tempo reale;
   definizione, notifica e valutazione di piani di campionamento per la pesca ricreativa;
   informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori;
   approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo in materia di pesatura;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento, ai piani di controllo e ai programmi comuni di controllo in materia di pesatura;
   contenuto e formato delle note di vendita;
   formato dei rapporti di sorveglianza;
   rapporti di ispezione;
   banca dati elettronica per il caricamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza;
   definizione di un elenco di ispettori dell'Unione;
   fissazione di quantitativi come misura correttiva in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo;
   sistema di punti per infrazioni gravi, sempreché non formi oggetto di atti delegati;
   attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione;
   proroga del termine per la trasmissione dei risultati di indagini amministrative alla Commissione;
   definizione di un piano d'azione in caso di irregolarità o carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro;
   sospensione e soppressione dell'assistenza finanziaria dell'Unione;
   chiusura di attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca;
   detrazione di contingenti;
   detrazione dello sforzo di pesca;
   detrazione di contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca;
   misure transitorie;
   approvazione, da parte della Commissione, di piani nazionali per l'attuazione del sistema di convalida dei dati;
   analisi e verifica dei dati;
   elaborazione di norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione;
   gestione di siti e servizi web;
   contenuto e formato delle relazioni degli Stati membri sull'applicazione del presente regolamento.

Se è richiesto il controllo degli Stati membri, tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

(6)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario adeguare la disposizione concernente le misure d'emergenza, che prevede, in determinate condizioni, il rinvio al Consiglio di determinate misure della Commissione.

(7)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario modificare alcune disposizioni che conferiscono poteri decisionali unicamente al Consiglio per adeguarle alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca. Occorre pertanto riformulare le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009:

   definizione di zone di restrizione della pesca;
   introduzione di nuove tecnologie;
   obbligo per determinati pescherecci di trasmettere relazioni sullo sforzo di pesca;
   adozione, nell'ambito di ciascun piano pluriennale, di una soglia di catture oltre la quale occorre utilizzare per lo sbarco un porto designato o un luogo in prossimità della costa e periodicità della comunicazione dei dati;
   creazione di zone di restrizione della pesca e fissazione della data a partire dalla quale si applicano determinati obblighi di controllo in relazione a tali zone;
   applicazione di misure di gestione specifiche alla pesca ricreativa;
   stituzione di un programma di osservazione di controllo.

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1224/2009,

(8 bis)  Poiché il presente regolamento mira ad allineare il regolamento (CE) n. 1224/2009 al trattato di Lisbona, è importante che la Commissione esamini, nel contesto della futura revisione di detto regolamento:

   le richieste del Parlamento europeo per quanto concerne la distinzione tra attrezzi passivi e attrezzi fissi;
   la pertinenza dei livelli di tolleranza per i giornali di bordo, fissati al 10%;
   le condizioni di notifica dell'ingresso nei porti;
   le possibili deroghe alle condizioni di stivaggio;
   l'onere amministrativo imposto dai vincoli in materia di pesatura;
   le condizioni di attribuzione e trasferimento dei punti di infrazione; e
   la pubblicazione dei dati relativi alle infrazioni, [Em. 5]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1)  l'articolo 4 è così modificato:

a)  il punto 7 è sostituito dal seguente:"

"7. "ispettori dell'Unione": funzionari di uno Stato membro, della Commissione o dell'organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;";

"

b)  il punto 14 è sostituito dal seguente:"

"14. "zona di restrizione della pesca": zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;";

"

2)  all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca in conformità delle modalità di applicazione, stabilite mediante atti di esecuzione, riguardanti la validità della licenza e le informazioni minime ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

3)  all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Le modalità di applicazione riguardanti la validità della licenza e le informazioni minime ivi contenute sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda le disposizioni sull'applicabilità dell'autorizzazione di pesca ai riguardo alle condizioni di esenzione dall'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca per i piccoli pescherecci."; [Em. 6]

"

4)  all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione con riguardo alla marcatura e all'identificazione di pescherecci, imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

   a) i documenti da conservare a bordo;
   b) le norme applicabili alla marcatura delle imbarcazioni;
   c) le norme applicabili ad gli attrezzi fissi e le sfogliare;
   d) le etichette;
   e) le boe;
   f) i cavi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."; [Em. 7]

"

5)  l'articolo 9 è così modificato:

a)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per quanto riguarda:

   a) i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;
   b) le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;
   c) le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;
   d) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
   e) la frequenza di trasmissione;
   f) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
   g) la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;
   h) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite;
   i) la mancata ricezione dei dati;
   j) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;
   k) l'accesso ai dati da parte della Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."; [Em. 8]

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"11. Le disposizioni concernenti il formato per la trasmissione elettronica dei dati del sistema di controllo dei pescherecci dallo Stato membro di bandiera allo Stato membro costiero sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

6)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 13

Nuove tecnologie

1.  Misure che impongano l'obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche possono essere adottate in conformità del trattato. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l'organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1º giugno 2013.

2.  L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa in conformità del trattato e in consultazione con le parti interessate, quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace."; [Em. 9]

"

7)  l'articolo 14 è così modificato:

a)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione applicano un fattore di conversione. Detto fattore di conversione è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

b)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione con riguardo ai seguenti aspetti:

   a) compilazione e trasmissione di giornali di pesca in formato cartaceo,
   b) modelli da utilizzare per i giornali di pesca in formato cartaceo,
   c) istruzioni per la compilazione e la trasmissione di giornali di pesca in formato cartaceo,
   d) termini per la trasmissione dei giornali di pesca,
   e) calcolo della tolleranza di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda i requisiti per la compilazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca in formato cartaceo da parte dei pescherecci ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3.";

"

8)  l'articolo 15 è così modificato:

a)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.";

"

b)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
   b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
   c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

10.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;
   b) il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;
   c) i messaggi di ricezione delle autorità:
   d) i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;
   e) il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
   f) lo scambio di dati tra gli Stati membri;
   g) i compiti dell'autorità unica;
   h) la frequenza di trasmissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

9)  all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione dei gruppi di navi e dei livelli di rischio e per la stima delle catture, e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.";

"

10)  all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla La Commissione è conferito il potere dipuò adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bisdi esecuzione per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";[Em. 10]

"

11)  l'articolo 21 è così modificato:

a)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7 Sono adottate, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   b) i modelli da utilizzare per le dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   c) le istruzioni per la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   d) i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   e) la consegna di una dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo;
   f) il calcolo della tolleranza di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

12)  l'articolo 22 è così modificato:

a)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
   b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
   c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.";

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;
   b) il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;
   c) i messaggi di ricezione;
   d) i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;
   e) il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
   f) lo scambio di dati tra gli Stati membri;
   g) i compiti dell'autorità unica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.".

"

13)  all'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la compilazione di dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;
   b) i modelli da utilizzare per le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;
   c) le istruzioni per la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;
   d) i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di sbarco;
   e) le operazioni di pesca effettuate con la partecipazione di due o più pescherecci dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

14)  l'articolo 24 è così modificato:

a)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.";

"

b)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. AllaLa Commissione è conferito il potere dipuò adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per quanto riguarda:

   a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
   b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
   c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."; [Em. 11]

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"9. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;
   b) il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;
   c) i messaggi di ricezione;
   d) i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;
   e) il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
   f) lo scambio di dati tra gli Stati membri;
   g) i compiti dell'autorità unica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

15)  all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione dei gruppi di navi e dei livelli di rischio e per la stima delle catture, e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.";

"

16)  l'articolo 28 è così modificato:

a)  la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:"

"1. A seguito di una decisione in tal senso in conformità del trattato, i comandanti dei pescherecci dell'Unione che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell'articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, comunicano alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero, immediatamente prima di ogni entrata e di ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca, via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal destinatario oppure via radio, tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione unionale, una relazione sullo sforzo di pesca contenente le seguenti informazioni:";

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la trasmissione delle relazioni sullo sforzo di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

17)  l'articolo 32 è soppresso.

18)  l'articolo 33 è così modificato:

a)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Fatto salvo il titolo XII, fino al 30 giugno 2011 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione e l'organismo da questa designato sull'accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1º gennaio 2011. Dal 1º gennaio 2012 possono essere stabilite, in conformità del trattato, una frequenza e modalità diverse di trasmissione dei dati alla Commissione.";

"

b)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. La Commissione può stabilire i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

19)  all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 35 o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e vieta, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.";

"

20)  l'articolo 37 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porre adeguatamente rimedio al pregiudizio causato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Le suddette misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri le cui attività di pesca siano state vietate prima dell'esaurimento delle loro possibilità.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la notifica del pregiudizio subito, l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo, l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso, le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento effettuato, le attribuzioni di possibilità di pesca a favore degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito, le date in cui entrano in vigore tali detrazioni e attribuzioni e qualsiasi altra misura necessaria per porre rimedio al pregiudizio subito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

21)  all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:

   a) la registrazione dei pescherecci;
   b) il controllo della potenza motrice dei pescherecci;
   c) il controllo della stazza dei pescherecci;
   d) il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

22)  all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la certificazione e il controllo fisico della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

23)  all'articolo 41, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:"

"1. Gli Stati membri effettuano, in seguito ad un'analisi del rischio, verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza motrice avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l'amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Tale verifica dei dati è effettuata secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, con riguardo ai criteri di rischio elevato, alle dimensioni dei campioni casuali e ai documenti tecnici da sottoporre a verifica. Gli Stati membri verificano in particolare le informazioni contenute:";

"

24)  l'articolo 43 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. In caso di adozione di un piano pluriennale in conformità del trattato, si può decidere di includere una soglia, applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano, al di sopra della quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o in un luogo designato in prossimità della costa.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell'articolo 46 contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

25)  all'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La soglia da applicare e la frequenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite in ciascun piano pluriennale in conformità del trattato.";

"

26)  all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Fatto salvo l'articolo 44, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis al fine di stabilire norme per la conservazione a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti della pesca trasformati che indichi l'ubicazione di ciascuna specie nella stiva.";

"

27)  all'articolo 50, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione e dai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita una zona di restrizione della pesca in conformità del trattato sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l'entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona di restrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima.

2.  Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, è stabilita in conformità del trattato una data a decorrere dalla quale i pescherecci devono avere a bordo un sistema operativo che avverta il comandante dell'entrata e dell'uscita da una zona di restrizione della pesca.";

"

28)  l'articolo 51 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Al raggiungimento di un livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie, la zona interessata è temporaneamente chiusa al pertinente tipo di pesca conformemente alla presente sezione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis al fine di stabilire la particolare specie o il gruppo di specie cui si applica il livello limite di catture, tenendo conto della composizione delle catture per specie e/o per taglia in particolari zone e/o tipi di pesca.";

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Il livello limite delle catture è calcolato sulla base di una metodologia di campionamento stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione delle zone in cui il livello limite rischia di essere raggiunto e la verifica del raggiungimento di tale livello, in percentuale o peso di una particolare specie o gruppo di specie rispetto alle catture totali in una retata del pesce in questione.";

"

c)  il paragrafo 3 è soppresso.

29)  dopo l'articolo 51 è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 51 bis

Modalità di applicazione

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda le zone in cui sono imposti fermi in tempo reale, la chiusura di attività di pesca e le informazioni concernenti i fermi in tempo reale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

30)  l'articolo 52 è sostituito dal seguente:"

"1. Quando il quantitativo di catture supera un livello limite in due retate consecutive, prima di continuare a pescare il peschereccio cambia zona di pesca, spostandosi di una certa distanza dalla posizione della retata precedente, e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2.  La distanza di cui al paragrafo 1 è inizialmente di almeno cinque miglia nautiche, o due miglia nautiche per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, atti delegati in conformità dell'conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda lariguardo alla modifica delle distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto: [Em. 12]

   dei pareri scientifici disponibili
   e delle conclusioni dei rapporti di ispezione nella zona per i quali sono stati definiti livelli limite di catture.";

"

31)  all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Sulla base delle informazioni che dimostrano il raggiungimento di un livello limite di catture, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo.";

"

32)  all'articolo 55, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:"

"4. Sulla base della valutazione scientifica dell Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l'impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3, misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo. [Em. 13]

5.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la definizione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 3 nonché la notifica e la valutazione dei medesimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

33)  l'articolo 58 è così modificato:

a)  sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"7 bis. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano:

   a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
   b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce;
   c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

7 ter.  Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) ad h), non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.";

"

b)  i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:"

"8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore di modesta entità.

9.  Il valore di cui al paragrafo 8 non supera inizialmente i 50 EUR al giorno.

10.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) la definizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui si applica il presente articolo;
   b) l'apposizione fisica di informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
   c) la cooperazione tra Stati membri per l'accesso alle informazioni apposte su una partita o che accompagnano fisicamente una partita;
   d) la definizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui non si applicano determinate disposizioni del presente articolo;
   e) le informazioni sulla pertinente zona geografica;
   f) la modifica del valore di cui al paragrafo 9.";

"

g)  le informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori.". [Em. 14]

34)  all'articolo 59, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. L'acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a una determinata soglia che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo.

4.  La soglia di cui al paragrafo 3 non supera inizialmente i 30 kg al giorno.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica della soglia di peso di cui al paragrafo 4, tenuto conto dello stato dello stock interessato.";

"

35)  l'articolo 60 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti, a meno che non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e delle informazioni di cui tenere conto.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) la definizione delle procedure per la pesatura degli sbarchi effettuati da pescherecci dell'Unione e dei trasbordi effettuati con la partecipazione di pescherecci dell'Unione, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca conservati a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione;
   b) i registri di pesatura;
   c) l'orario di pesatura;
   d) i sistemi di pesatura;
   e) la pesatura di prodotti della pesca congelati;
   f) la detrazione di ghiaccio ed acqua;
   g) l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai locali in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati;
   h) le disposizioni specifiche applicabili alla pesatura di determinate specie pelagiche per quanto riguarda:
   i) la definizione della procedura per la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli;
   ii) i porti in cui è effettuata la pesatura;
   iii) la notifica alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;
   iv) lo scarico;
   v) il giornale di pesca;
   vi) i sistemi pubblici di pesatura;
   vii) i sistemi privati di pesatura;
   viii) la pesatura del pesce congelato;
   ix) la tenuta dei registri di pesatura;
   x) la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico;
   xi) i controlli incrociati;
   xii) il monitoraggio della pesatura.";

"

36)  l'articolo 61 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.  In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detto piano di controllo è basato su una metodologia fondata sul rischio per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e del contenuto dei piani di controllo. Tale metodologia di campionamento è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati, prima della pesatura, presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 94, approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detto programma di controllo comune è basato su una metodologia fondata sul rischio per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e del contenuto dei piani di controllo. Tale metodologia di campionamento è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

37)  all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda l'indicazione degli esemplari, il tipo di presentazione e l'indicazione del prezzo nelle note di vendita e il formato delle note di vendita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

38)  l'articolo 65 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 65

Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita

1.  Può essere concessa un'esenzione dall'obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci dell'Unione ai sensi degli articoli 16 e 25 o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi di modesta entità. Tali quantitativi non superano inizialmente i 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la concessione di tali esenzioni e l'adeguamento dei suddetti quantitativi di modesta entità, tenuto conto dello stato dello stock interessato.

2.  L'acquirente di prodotti di peso non superiore a una determinata soglia che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni di cui agli articoli 62, 63 e 64. Tale soglia non supera inizialmente i 30 kg. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica della suddetta soglia di peso, tenuto conto dello stato dello stock interessato.";

"

39)  all'articolo 71, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione stabilisce il formato dei rapporti di sorveglianza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

40)  l'articolo 73 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Ove sia stato stabilito un programma unionale di osservazione di controllo in conformità del trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti.";

"

b)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda i seguenti aspetti inerenti agli osservatori di controllo:

   a) l'identificazione delle navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;
   b) il sistema di comunicazione;
   c) le norme di sicurezza della nave;
   d) le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo;
   e) le mansioni degli osservatori di controllo;
   f) il finanziamento di progetti pilota.";

"

41)  all'articolo 74, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda i metodi e le procedure di ispezione, e segnatamente:

   a) le norme concernenti l'autorizzazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;
   b) l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione delle navi da sottoporre ad ispezione;
   c) il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra gli Stati membri;
   d) le mansioni dei funzionari nella fase di pre-ispezione;
   e) le mansioni dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni;
   f) gli obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca;
   g) le disposizioni specifiche applicabili alle ispezioni in mare e in porto, alle ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.";

"

42)  all'articolo 75, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda gli obblighi dell'operatore e del comandante nel corso delle ispezioni.";

"

43)  all'articolo 76, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda le regole comuni che disciplinano il contenuto, la compilazione dei rapporti di ispezione e la trasmissione di una copia del rapporto all'operatore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

44)  all'articolo 78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati elettronica e l'accesso alla medesima da parte della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

45)  l'articolo 79 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 79

Ispettori dell'Unione

1.  La Commissione, mediante atti di esecuzione, elabora un elenco degli ispettori dell'Unione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2.  Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.

3.  Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati:

   a) dell'attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione adottati conformemente all'articolo 95;
   b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare controlli.

4.  Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato a:

   a) tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e
   b) tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare il giornale di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti pertinenti,

nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione.

5.  Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro d'origine.

6.  Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'organismo da questa designato non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.

7.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la notifica degli ispettori dell'Unione alla Commissione;
   b) l'adozione e l'aggiornamento dell'elenco degli ispettori dell'Unione;
   c) la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
   d) i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione;
   e) i rapporti degli ispettori dell'Unione;
   f) le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

46)  all'articolo 88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione, previa consultazione dei due Stati membri interessati, fissa mediante atti di esecuzione i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

47)  all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) i punti assegnati in caso di infrazioni gravi;
   b) la soglia di punti che dà luogo alla sospensione e al ritiro definitivo della licenza di pesca;
   c) le misure adottate a seguito della sospensione e del ritiro definitivo della licenza di pesca;
   d) la pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente al ritiro definitivo definitiva della licenza di pesca;
   e) le condizioni che giustificano la soppressione di punti.

5 bis.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la creazione e il funzionamento di un sistema di punti per le infrazioni gravi;
   b) la notifica delle decisioni;
   c) il trasferimento di proprietà delle navi cui sono stati attribuiti punti;
   d) la radiazione dai pertinenti elenchi delle licenze di pesca i cui titolari si siano resi responsabili di infrazioni gravi;
   e) gli obblighi di informazione sul sistema di punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

48)  all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Alcune attività di pesca possono essere soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. La Commissione, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione sulla base della necessità di un controllo specifico e coordinato delle varie attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

49)  all'articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:"

"3. Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4.  Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un piano d'azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.";

"

50)  l'articolo 103 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 se risulta che:";

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili o se esso non dimostra che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema unionale di controllo ed esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell'aiuto finanziario dell'Unione il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di dodici mesi del pagamento corrispondente.";

"

c)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'interruzione dei termini di pagamento;
   b) la sospensione dei pagamenti;
   c) la soppressione dell'assistenza finanziaria.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

51)  l'articolo 104 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.";

"

52)  l'articolo 105 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:"

"2. In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:";

"

b)  i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"

"4. In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

5.  Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la valutazione del contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento;
   b) la procedura per la consultazione dello Stato membro interessato riguardo alla detrazione dai contingenti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

53)  l'articolo 106 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.";

"

b)  al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"2. In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:";

"

c)  i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"

"3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la valutazione dello sforzo di pesca massimo consentito rispetto al quale è calcolato il superamento;
   b) la procedura per la consultazione dello Stato membro interessato riguardo alla detrazione dallo sforzo di pesca di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

54)  l'articolo 107 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può procedere a detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca considerata può essere esercitata in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

   a) dell'entità e della natura dell'inosservanza,
   b) della gravità della minaccia per la conservazione,
   c) del danno causato allo stock dall'inosservanza.";

"

55)  nel titolo XI, il capo IV è sostituito dal seguente:"

"Capo IV

Misure transitorie

Articolo 108

Misure transitorie

1.  Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere, mediante atti di esecuzione, misure transitorie di durata non superiore a sei mesi.

2.  Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

   a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
   b) la chiusura delle attività di pesca;
   c) il divieto per gli operatori dell'Unione di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
   d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
   e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;
   f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;
   g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;
   h) l'adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3.  Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.";

"

56)  all'articolo 109, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione, mediante atti di esecuzione, approva i piani anteriormente al 1º luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche del piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione. La Commissione approva le modifiche del piano mediante atti di esecuzione.";

"

57)  all'articolo 110, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l'organismo da questa designato per fornire l'accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato ritengono soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l'accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall'articolo 33, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1º gennaio 2012. A decorrere dal 1º gennaio 2013 possono essere stabilite in conformità del trattato disposizioni che prevedano una frequenza e modalità diverse di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri al fine di garantire l'accesso in tempo reale.";

"

58)  all'articolo 111 è soppresso il paragrafo 3;

59)  prima del titolo del capo II è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 111 bis

Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di dati

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda il controllo della qualità, il rispetto dei termini per la presentazione dei dati, i controlli incrociati, l'analisi e la verifica dei dati nonché per la definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

60)  all'articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1º gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 115 e 116. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare, mediante atti di esecuzione, norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, la Commissione e l'organismo da essa designato, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.";

"

61)  all'articolo 116 è soppresso il paragrafo 6;

62)  prima del titolo XIII è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 116 bis

Modalità di applicazione delle disposizioni concernenti i siti e i servizi web

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la gestione di siti web e servizi web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

63)  all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le regole applicabili all'assistenza reciproca per quanto concerne:

   a) la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato, compresi la protezione dei dati personali, l'utilizzo delle informazioni e la protezione del segreto professionale e commerciale;
   b) i costi connessi all'esecuzione delle richieste di assistenza;
   c) la designazione dell'autorità unica degli Stati membri;
   d) la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;
   e) la richiesta di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;
   f) la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;
   g) le relazioni degli Stati membri con la Commissione e con i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

64)  all'articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda il contenuto e il formato delle relazioni presentate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

65)  l'articolo 119 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 119

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

"

66)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 119 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega diIl potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 10, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferita conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di tre anni a decorrere da …(5).

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. In tale relazione, la Commissione valuta l'efficacia degli atti adottati alla luce degli obiettivi del presente regolamento e della politica comune della pesca, al fine di garantire, in particolare, che il controllo sia effettuato in modo equo, ad esempio mediante l'utilizzo di indicatori comparativi.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 15]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 11, dell'articolo 15, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'articolo 49, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 59, paragrafo 5, dell'articolo 60, paragrafo 7, dell'articolo 65, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 73, paragrafo 9, dell'articolo 74, paragrafo 6, dell'articolo 75, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.
(3)Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(4)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

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