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Procedura : 2012/0360(COD)
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A7-0481/2013

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PV 05/02/2014 - 9.24

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P7_TA(2014)0093

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Mercoledì 5 febbraio 2014 - Strasburgo
Procedure d'insolvenza ***I
P7_TA(2014)0093A7-0481/2013
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0744),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0413/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0481/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza
P7_TC1-COD(2012)0360

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

sentito il garante europeo della protezione dei dati(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio(4) ha istituito un quadro europeo per le procedure d'insolvenza transfrontaliere. Esso determina lo Stato membro competente per l'apertura di una procedura d'insolvenza, stabilisce norme uniformi sulla legge applicabile e prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni legate all'insolvenza e il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quella secondaria.

(2)  La relazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000(5) conclude affermando che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, è auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni.

(3)  È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente validoin gravi difficoltà finanziarie, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento. [Em. 1]

(4)  Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

(5)  Al fine di migliorare l'efficacia delle procedure d'insolvenza nei casi in cui il debitore possiede una dipendenza in un altro Stato membro, è opportuno abolire il requisito secondo cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. Inoltre, il giudice deve avere la possibilità di rifiutare l'apertura di una procedura secondaria qualora non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. È poi necessario migliorare il coordinamento tra la procedura principale e quella secondaria, in particolare obbligando i giudici coinvolti a cooperare.

(6)  È opportuno che gli Stati membri provvedano a pubblicare le decisioni relative ai casi d'insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico, al fine di migliorare le informazioni a disposizione dei creditori e dei giudici coinvolti e di evitare procedure parallele. Occorre prevedere l'interconnessione dei registri fallimentari e introdurre moduli standard per l'insinuazione dei crediti che facilitino l'intervento dei creditori stranieri e riducano i costi di traduzione.

(7)  Sono necessarie norme specifiche che disciplinino il coordinamento delle procedure relative a società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario. Deve essere obbligo dei curatori dell'insolvenza e dei giudici coinvolti nelle varie procedure d'insolvenza cooperare e comunicare tra loro. Inoltre, ciascuno dei curatori dell'insolvenza coinvolti deve disporre degli strumenti procedurali per proporre un piano di salvataggio per le società del gruppo sottoposte a procedura d'insolvenza e per chiedere, se necessario, la sospensione della procedura relativa ad una società diversa da quella per la quale è stato nominato. La nozione di "gruppo di società" deve essere interpretata entro i limiti del contesto dell'insolvenza e non deve avere alcuna incidenza sugli aspetti di diritto societario riguardanti i gruppi. [Em. 17. Il presente emendamento si applica in tutto il testo]

(8)  Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento ai pertinenti emendamenti del diritto fallimentare nazionale notificati dagli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(6).

(10)  Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)  La modifica del richiamato regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-454/09, Commissione/Italia –"New Interline"). Ove il recupero integrale degli aiuti di Stato sia impossibile perché l'ingiunzione di recupero riguarda una società sottoposta a procedura d'insolvenza, è opportuno che tale procedura sia sempre obbligatoriamente una procedura di liquidazione che porti alla cessazione definitiva delle attività del beneficiario e alla liquidazione dell'attivo.

(12)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(13)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

1)  al considerando 2 il riferimento all'articolo 65 è sostituito da un riferimento all'articolo 81;

2)  ai considerando 3, 5, 8, 11, 12, 14 e 21, i termini "Comunità" o "comunitario" sono sostituiti rispettivamente dai termini "Unione" o "dell'Unione";

3)  il considerando 4 è sostituito dal seguente:"

"(4) È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori ("forum shopping")."

"

4)  il considerando 6 è sostituito dal seguente:"

"(6) È necessario che il presente regolamento contenga disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d'insolvenza e procedure che derivano direttamente da procedure di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente; che contenga disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d'insolvenza; che contenga norme sul coordinamento delle procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo societario."

"

5)  il considerando 7 è sostituito dal seguente:"

"(7) I fallimenti, i concordati, le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio*'. È opportuno che tali procedure siano ricomprese nel presente regolamento e che l'interpretazione di quest'ultimo colmi, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti"."

_________________________

* Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).'

"

6)  il considerando 9 è sostituito dal seguente:"

"(9) È necessario che il presente regolamento si applichi alle procedure d'insolvenza che soddisfano le condizioni ivi fissate, che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di queste procedure. Nella misura in cui una procedura nazionale figura nell'elenco, si applicherà il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. È opportuno che siano escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d'investimento, cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tali imprese non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento poiché sono soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d'intervento."

__________________________

* Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

"

7)  è inserito il considerando seguente:"

"(9 bis) È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente validoin gravi difficoltà finanziarie, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore dell'insolvenza, è opportuno che queste tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con "controllo" si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata." [Em. 3]

"

(8)  il considerando 10 è sostituito dal seguente: "

"(10) Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; il termine "giudice", nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza." [Em. 4]

"

8 bis)  il considerando 11 è sostituito dal seguente:"

"(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità l'Unione. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità nell'Unione, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Ulteriori misure di armonizzazione dovrebbero anche introdurre diritti di prelazione per i lavoratori. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura."; [Em. 5]

"

9)  è inserito il considerando seguente:"

"(12 bis) Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente deve verificare d'ufficio se il centro degli interessi principali o la dipendenza del debitore sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione. Qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi deve richiedere al debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e se del caso dare ai creditori l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza. Inoltre, i creditori devono avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d'insolvenza."

"

10)  il considerando 13 è soppresso;

11)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(13 bis) Si presume che il "centro degli interessi principali" di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve dovrebbe poter essere superata, in particolare se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo,. [Em. 6]

   (13 ter) I giudici dello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza devono essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie. Nel caso in cui un'azione sia connessa ad un'altra di diritto civile generale o diritto commerciale, il curatore dell'insolvenza deve poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se il curatore dell'insolvenza intende cumulare un'azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un'azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale."

"

12)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve dovrebbe, su istanza del curatore dell'insolvenza, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore dell'insolvenza acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore dell'insolvenza di assumere tale impegno e di stabilire i criteri obiettivi che tale impegno deve soddisfare. [Em. 7]

   (19 ter) Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore dell'insolvenza della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria. È altresì opportuno che i creditori locali abbiano facoltà di rivolgersi a un giudice per ottenere provvedimenti cautelari qualora il curatore dell'insolvenza appaia incapace di onorare l'impegno assunto." [Em. 8]

"

13)  il considerando 20 è sostituito dal seguente:"

"(20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire a un efficace realizzo dell'attivo soltanto se vi è coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nelle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o un concordato oppure di chiedere la sospensione del realizzo dell'attivo nelle procedure secondarie. Nel cooperare, i curatori dell'insolvenza e i giudici dovrebbero tener conto delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle associazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare."

"

14)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(20 bis) È necessario opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono dovrebbero essere opportunamente coordinate, soprattutto al fine di evitare che l'insolvenza di una società del gruppo metta a repentaglio il proseguimento dell'attività delle altre. Ai vari curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo. [Em. 10]

   (20 bis bis) L'introduzione di una procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe in particolare rafforzare la ristrutturazione di un gruppo e/o delle sue società grazie a una gestione coordinata flessibile delle procedure di insolvenza. La procedura di coordinamento di un gruppo non dovrebbe essere vincolante per le singole procedure quanto piuttosto fungere da riferimento per le misure da adottare nell'ambito di tali procedure. [Emm. 9 e 11]
   (20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non deve dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi in un solo e medesimo Stato membronella sua giurisdizione nazionale o locale. In simili situazioni, il giudice deve dovrebbe avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore dell'insolvenza per tutte le procedure in questione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre disposizioni sull'insolvenza di gruppi societari di loro competenza giurisdizionale che vadano oltre quanto le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia pregiudicare l'applicazione efficiente ed efficace dello stesso." [Em. 12]

"

15)  è inserito il considerando seguente:"

"(21 bis) È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede nell'Unione siano informati dell'apertura della procedura d'insolvenza relativa all'attivo del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio*. I moduli standard disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato membro."

_____________________

* Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79)."

"

16)  il considerando 29 è sostituito dal seguente:"

"(29) Per tutelare l'attività commerciale, su istanza del curatore dell'insolvenza deve essere pubblicato in un altro Stato membro il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrà essere obbligatoria sino all'avvenuta istituzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera."

"

17)  è inserito il considerando seguente:"

"(29 bis) Per migliorare l'informazione dei creditori e dei giudici coinvolti ed evitare l'apertura di procedure parallele gli Stati membri devono pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è necessario che il presente regolamento disponga l'interconnessione dei registri fallimentari."

"

18)  il considerando 31 è sostituito dal seguente:"

"(31) Il presente regolamento dovrebbe comprendere allegati che specifichino in particolare le procedure concorsuali nazionali rientranti nel suo campo d'applicazione. Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento alle modifiche pertinenti del diritto fallimentare nazionale degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati. Prima di adottare un atto delegato che modifica l'elenco delle procedure nazionali negli allegati, la Commissione deve verificare se la procedura notificata soddisfa i criteri definiti nel presente regolamento. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."

"

19)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(31 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

   (31 ter) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare, intende promuovere l'applicazione degli articoli 8, 17 e 47 della Cartariguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
   (31 quater) Nell'ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio***

__________________

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

** Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

*** Regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)."

"

(20)  ai considerando 32 e 33 i termini "trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti dai termini "trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

(21)  gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 1

Campo d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggioprevenzione della liquidazione, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

   a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore dell'insolvenza, oppure
   b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse devono mirare a evitare la liquidazione.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A. [Em. 13]

   1 bis. Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro in cui è avviata la procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvolti. [Em. 14]

2.  Il presente regolamento non si applica alle procedure d'insolvenza riguardanti

   a) le imprese assicuratrici,
   b) qualsiasi ente creditizio, compresi gli enti definiti all'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio*,[Em. 15]
   c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e gli enti oggetto della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, [Em. 16]
   d) gli organismi d'investimento collettivo.

_____________________________________

* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

** Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010). (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

   a) "procedura d'insolvenza", le procedure elencate nell'allegato A;
   b) "curatore dell'insolvenza", i) qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche in via provvisoria, è amministrare, parzialmente o totalmente o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;
   ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato; [Em. 17]
   b bis) "debitore non spossessato", un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura di insolvenza che non implica il trasferimento dei pieni diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore dell'insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo, almeno parziale, sui suoi beni e affari; [Em. 18]
   c) "giudice", l'organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;
   d) "decisione di apertura della procedura d'insolvenza",
   i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e
   ii) la decisione del giudice di nominare un curatore dell'insolvenza provvisorio;
   e) "momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza", il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno;
   f) "Stato membro in cui si trovano i beni il bene",
   i) per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
   ii) per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro,
   iii) per le azioni nominative di società, lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società emittente,
   iv) per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome ("strumenti finanziari in forma scritturale"), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione,
   v) per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto,
   vi) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto v), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
   g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita, o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni o servizi; [Em. 21]
   g bis) "azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi è strettamente collegata", un'azione volta a ottenere una decisione che, in virtù della sua sostanza, non può o non poteva essere ottenuta al di fuori di una procedura di insolvenza o indipendentemente da essa e che è ammissibile unicamente in caso di una procedura di insolvenza pendente; [Em. 22]
   g ter) "clausola di compensazione per close-out", clausola contrattuale sulla base della quale, in caso di un evento predefinito nella clausola in merito a una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a un'unica obbligazione netta o sostituite da essa, mediante novazione, estinzione o altrimenti, pari al valore complessivo delle obbligazioni combinate che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra; [Em. 23]
   h) "creditori locali", i creditori i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti dall'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;
   i) "gruppo societario", più società comprendenti una società madre e tutte le sue società controllate; [Em. 24]
   j) "società madre", la società chei) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un'altra società ("società controllata"), oppure
   ii) è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di
   aa) nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure
   bb) esercitare un'influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest'ultima."controlla una o più società controllate. Una società che redige un bilancio consolidato per il gruppo conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* è considerata una società madre;" [Em. 25]
   j bis) "funzioni essenziali all'interno del gruppo",
   i) prima dell'apertura di una procedura di insolvenza relativa a una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare e fare applicare decisioni di importanza strategica per il gruppo o per le sue parti; oppure
   ii) l'importanza economica all'interno del gruppo, presumibile quando una o più società del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato totale e al fatturato consolidato pari almeno al 10%;[Em. 26]

_____________________________________

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.";

"

22)  l'articolo 3 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ("procedura principale"). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale almeno tre mesi prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura provvisoria e riconoscibile dai terzi. [Em. 27]

Per le società e le persone giuridiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone fisiche il centro degli interessi principali è il luogo in cui la persona ha la residenza abituale."

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Se è aperta emessa una decisione di apertura di una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale." [Em. 28]

"

23)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 3 bis

Competenza per azioni connesse

1.   I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.

2.  Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore dell'insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 29]

3.  Ai fini del presente articolo paragrafo 2, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate. [Em. 30]

Articolo 3 ter

Verifica della competenza; diritto di impugnazione dinanzi al giudice

1.  Il giudice adito per l'apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

2.  Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2. [Em. 31]

3.  Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione. per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui l'informazione relativa alla data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a). [Em. 32]

___________________________

* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012)."

"

24)  all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera m) la modifica del testo in inglese non incide sulla versione italiana.

25)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 6 bis

Accordi di Clausole di compensazione per close-out

Gli accordi Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione sono regolati per close-out è un ente rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata unicamente dalla legge del contratto che li la disciplina." [Em. 33]

"

26)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 10 bis

Requisiti di approvazione ai sensi del diritto nazionale

Se la legge dello Stato membro che disciplina gli effetti della procedura d'insolvenza sui contratti di cui agli articoli 8 e 10 stabilisce che un contratto possa essere risolto o modificato solo previa approvazione del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza, ma nessuna siffatta procedura è stata avviata in quello Stato membro, il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza è competente ad approvare la risoluzione o la modifica di tali contratti."

"

26 bis)  l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 12

Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto europeo con effetto unitario o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1." [Em. 34]

"

27)  l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 15

Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è stato spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l'arbitrato. "

"

28)  l'articolo 18 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1. "Il curatore dell'insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure il curatore dell'insolvenza o il debitore, in caso di una procedura connessa a un debitore non spossessato nella medesima competenza giurisdizionale, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore dell'insolvenza può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì impegnarsi a assumersi l'impegno che ha forza esecutiva ed è vincolante che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è soggetto ai specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo alla ripartizione dei crediti locali nel sistema di priorità e di grado dei crediti a norma della legislazione che disciplina le procedure secondarie, il valore dell'attivo distribuibile nell'ambito delle summenzionate procedure, le opzioni disponibili per realizzare tale valore, la percentuale di creditori nella procedura principale partecipanti alla procedura secondaria e i costi da sostenere in caso di apertura della procedura secondaria. Gli eventuali requisiti direlativi alla forma, se del caso, per tale impegno sono stabiliti dalle leggi dello Stato di apertura della procedura principale e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio." [Em. 35]

"

b)  al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"

"Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice, o il diritto di decidere di una controversia o una lite."

"

29)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 20 bis

Registri fallimentari

Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri ("registri fallimentari") al fine di rendere accessibili a tutti via internet e a titolo gratuito le seguenti informazioni:

   a) data di apertura della procedura d'insolvenza;
   b) giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;
   c) tipo di procedura d'insolvenza aperta;
   d) nome e indirizzo del debitore;
   d bis) se il debitore è una società, il numero del registro delle società e l'indirizzo della sede statutaria; [Em. 36]
   e) nome e indirizzo del curatore dell'insolvenza nominato nella procedura, se del caso;
   f) termine per l'insinuazione al passivo dei crediti;
   g) decisione di apertura della procedura d'insolvenza;
   h) decisione di nomina del curatore dell'insolvenza, se diversa da quella di cui alla lettera g);
   i) data di chiusura della procedura principale.

Articolo 20 ter

Interconnessione dei registri fallimentari

1.  La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni di cui all'articolo 20 bis, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Entro ….(7) , la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3:

   le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
   le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
   i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 bis;
   i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20bis;
   le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e
   un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

Articolo 20 quater

Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1.  I costi di creazione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.  Ciascuno Stato membro provvede ai costi di adattamento per l'interoperabilità dei registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta del registro.

Articolo 20quinquies

Registrazione delle procedure d'insolvenza

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis. Gli Stati membri predispongono procedure per cancellare dati inseriti nel registro fallimentare." [Em. 37]

"

30)  l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 21

Pubblicazione in un altro Stato membro

1.  Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore dell'insolvenza chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano l'identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2tutte le altre informazioni previste all'articolo 20 bis. [Em. 38]

2.  Il curatore dell'insolvenza può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, o creditori o debitori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo." [Em. 39]

"

31)  l'articolo 22 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 22

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter, il curatore dell'insolvenza chiede che le decisioni di cui all'articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro registro pubblico di qualunque altro Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato. Il curatore dell'insolvenza può chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro."

"

31 bis)  all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2 Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo agli articoli 20 bis o 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura." [Em. 40]

"

32)  l'articolo 25 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1.  Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 3239 a 56, ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/200146 del regolamento (UE) n. 1215/2012. [Em. 41]

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2.  Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 in quanto applicabile."

"

33)  l'articolo 27 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 27

Apertura

Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capitolo. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta."

"

34)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 29 bis

Decisione di aprire una procedura secondaria

1.  Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore dell'insolvenza della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda. [Em. 42]

2.  Su istanza del curatore dell'insolvenza della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora il curatore dell'insolvenza della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che tale apertura non sia è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore dell'insolvenza della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene. [Em. 43]

   2 bis. I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a). [Em. 44]
   2 ter. I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore dell'insolvenza della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore dell'insolvenza della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni. [Em. 45]
   2 quater. Il tribunale di cui al paragrafo 1 può designare un amministratore fiduciario con competenze ristrette. L'amministratore fiduciario assicura che l'impegno sia debitamente eseguito e partecipa alla sua attuazione qualora necessario per la tutela degli interessi dei creditori locali. L'amministratore fiduciario ha diritto a formulare petizioni conformemente al paragrafo 2 ter. [Em. 46]

3.  Nel decidere di aprire una procedura secondaria, il giudice di cui al paragrafo 1 opta per il tipo di procedura più appropriato previsto dal diritto nazionale, tenuto conto degli interessi dei creditori locali e che siano o meno soddisfatte le condizioni riguardanti la solvibilità del debitore.

4.  Il curatore dell'insolvenza della procedura principale riceve notificazione immediatamente notifica della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di opporvisi impugnarla entro tre settimane dalla ricezione della notifica stessa. Ove le circostanze lo giustifichino, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine a un minimo di una settimana dalla ricezione della notifica." [Em. 47]

"

35)  l'articolo 31 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 31

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza

1.  Il curatore della procedura principale e i I curatori dell'insolvenza delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comporta alcun conflitto di interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli. [Em. 48]

2.  In particolare, i curatori dell'insolvenza:

   a) si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
   b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove la riscontrino, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;
   c) coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; il curatore della procedura secondaria dà in tempo utile al curatore della procedura principale la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria."

"

36)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 31 bis

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1.  Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse e non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure. [Em. 49]

2.  I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione sia a titolo gratuito e rispetti i diritti procedurali delle parti e la confidenzialità delle informazioni.

3.  La cooperazione può svolgersi con ogni mezzo opportuno, in particolare

   a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
   b) il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari del debitore;
   c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
   d) il coordinamento nell'approvare i protocolli.

Articolo 31 ter

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici

1.  Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura principale e le secondarie le procedure d'insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore, [Em. 50]

   a) il curatore dell'insolvenza della procedura principale coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria o che l'ha aperta;
   b) il curatore dell'insolvenza della procedura secondaria o territoriale coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente una domanda di aprire la procedura principale o che l'ha aperta.

In ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali ai fini del coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun conflitto di interessi. [Em. 51]

2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge con ogni mezzo opportuno, compresi quelli descritti all'articolo 31 bis, paragrafo 3, nella misura in cui non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura."

"

37)  l'articolo 33 è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Sospensione della procedura"

"

b)  ai paragrafi 1 e 2, i termini "le operazioni di liquidazione", "della liquidazione" e "delle operazioni di liquidazione" sono sostituiti rispettivamente dai termini "la procedura", "della procedura" e "della procedura".

38)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 34

Chiusura delle procedure principali o secondarie

1.  La chiusura della procedura principale non osta alla continuazione delle procedure secondarie ancora pendenti al momento della chiusura.

2.  Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale." [Em. 52]

"

39)  all'articolo 35, il termine "liquidazione" è sostituito dal termine "realizzo";

40)  l'articolo 37 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 37

Conversione della procedura precedente

Il curatore dell'insolvenza della procedura principale può chiedere al giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di ordinarne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza applicabile a norma della legge di quello Stato membro."

"

41)  l'articolo 39 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 39

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri ("creditore straniero"), ha il diritto di insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale."

"

42)  l'articolo 40 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:"

"La nota include inoltre copia del modulo standard per i crediti di cui all'articolo 41 o il link al sito internet in cui è pubblicato."

"

b)  è inserito il paragrafo seguente:"

"3. Gli elementi di informazione di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo standard di nota definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro ....(8). Il modulo porta la denominazione "Avviso di procedura d'insolvenza" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione ed è trasmesso nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua che questo Stato ha indicato di accettare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, qualora possa presumersi che tale lingua è più facilmente comprensibile per i creditori stranieri."

"

43)  l'articolo 41 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 41

Procedura di insinuazione dei crediti

1.  Il creditore straniero conosciuto insinua il proprio credito usando il modulo standard per i crediti definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro …(9). Il modulo porta la denominazione "Insinuazione dei crediti" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Nel modulo standard per i crediti il creditore di cui al paragrafo 1 indica:

   a) nome e indirizzo,
   b) natura del credito,
   c) importo del credito e data alla quale è sorto,
   d) l'eventuale diritto di prelazione,
   e) l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e i beni che costituiscono la garanzia invocata,
   f) l'eventuale compensazione e se l'importo preteso è al netto della compensazione.

Il modulo standard per i crediti è corredato, se del caso, da copia dei documenti giustificativi.

3.  I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. Al creditore può essere richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua accettata da questo Stato. Ogni Stato membro indica almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue, che accetta ai fini dell'insinuazione dei crediti.

4.  I crediti sono insinuati entro il termine sancito dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 45 giorni a partire dalla pubblicazione dell'apertura della procedura nel registro fallimentare dello Stato di apertura.

5.  Qualora contesti un credito insinuato ai sensi del presente articolo, il curatore dell'insolvenza consente al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito."

"

44)  l'articolo 42 è soppresso;

45)  è inserito il capitolo seguente:"

"CAPITOLO IV bis

INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO

Articolo 42 bis

Dovere di cooperare e comunicare informazioni tra curatori dell'insolvenza

1.  Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa a una controllata coopera con il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra controllata dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura, non è incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporta conflitto d'interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

2.  Nel porre in essere la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori dell'insolvenza

   a) si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
   b) sondano le possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure di insolvenza e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale; [Em. 53]
   c) coordinano la gestione e il controllo degli affari delle controllate sottoposte a procedure d'insolvenza.

I curatori dell'insolvenza possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore dell'insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

Articolo 42 ter

Comunicazione e cooperazione tra giudici

1.  Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure. [Em. 54]

2.  I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza.

3.  La cooperazione si svolge con ogni mezzo opportuno, in particolare

   a) la comunicazione di informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice, purché a titolo gratuito e nel rispetto dei diritti procedurali delle parti e della confidenzialità delle informazioni;
   b) il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari delle controllate;
   c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
   d) il coordinamento nell'approvare i protocolli.

Articolo 42 quater

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici

Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili e non comporta alcun conflitto di interesse. In particolare, il curatore dell'insolvenza può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

Articolo 42 quinquies

Poteri del curatore dell'insolvenza e sospensione della procedura

1.  Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa ad una società facente parte di un gruppo societario ha il diritto di

   a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di altre controllate, in particolare partecipando alle assemblee dei creditori; e
   b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata per un periodo non superiore a due mesi- [Em. 56]
   c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un'altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e [Em. 57]
   d) chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura. [Em. 58]

2.  Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è provato il curatore dell'insolvenza presenta prove sufficienti a dimostrare che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tredue mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore dell'insolvenza di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura." [Em. 59]

Articolo 42 quinquies bis

Apertura di procedure di coordinamento di gruppo

1.  I curatori dell'insolvenza possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:

   a) la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e
   b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.

2.  Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano tra di loro conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.

3.  In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori dell'insolvenza di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b), è soggetto all'approvazione del coordinatore. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di una qualunque delle stesse. [Em. 60]

Articolo 42 quinquies ter

Funzioni e diritti del coordinatore

1.  Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed è a lui assegnato il compito di:

   a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;
   b) svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori dell'insolvenza di società del gruppo; e
   c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni:
   i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;
   ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;
   iii) sugli accordi tra i curatori dell'insolvenza delle società del gruppo insolventi.

2.  Il coordinatore ha il diritto di:

   a) essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta nei confronti di società del gruppo;
   b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;
   c) chiedere a qualunque curatore dell'insolvenza informazioni anche solo potenzialmente utili per l'individuazione e formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e
   d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché la cessazione di qualsiasi delle sospensioni in questione. [Em. 61]

Articolo 42 quinquies quater

Approvazione dei piani di coordinamento di gruppo da parte del giudice

1.  I curatori dell'insolvenza nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un periodo non superiore ad un mese stabilito dal coordinatore al momento della presentazione del progetto.

2.  Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da:

   a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;
   b) le osservazioni ricevute dai curatori dell'insolvenza al momento della presentazione del progetto di piano; e
   c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.

3.  Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c). [Em. 62]

Articolo 42 quinquies quinquies

Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure di insolvenza

1.  Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori dell'insolvenza hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori dell'insolvenza che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo spiegano i motivi di tale decisione in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato.

2.  Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore dell'insolvenza ai sensi della legge dello Stato membro interessato. [Em. 63]

Articolo 42 quinquies sexies

Responsabilità del coordinatore

Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento. [Em. 64]

Articolo 42 quinquies septies

Spese

1.  Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.

2.  I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza." [Em. 65]

"

46)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 44bis

Informazioni sul diritto fallimentare nazionale

1.  Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio*, una descrizione del loro diritto fallimentare nazionale e delle relative procedure concorsuali, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni.

_____________________

* Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25)."

"

47)  l'articolo 45 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 45

Modifica degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura descritta nel presente articolo e all'articolo 45bis al fine di modificare gli allegati A e C.

2.  Per modificare l'allegato A Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegatosoddisfano i criteri di cui all'articolo 1, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato." [Em. 66]

   2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo, modifica l'allegato A mediante atto delegato. [Em. 67]

"

48)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 45 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45 ter

Potere di adottare atti di esecuzione

1.  Il potere di adottare atti di esecuzione è conferito alla Commissione ai seguenti fini:

   a) provvedere all'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter e
   b) definire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 40 e 41.

2.  Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.182/2011.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011."

"

49)  all'articolo 46, la data "1° giugno 2012" è sostituita da "…[dieci anni dopo l'inizio della sua applicazione]";

50)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 46 bis

Protezione dei dati

1.  Gli Stati membri applicano laLe norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito nel loro territorio degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. [Em. 68]

2.  Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001."

"

51)  l'allegato B è soppresso.

51 bis)  nell'allegato C, il paragrafo intitolato "DEUTSCHLAND" è sostituito dal seguente:"

DEUTSCHLAND

   Konkursverwalter
   Vergleichsverwalter
   Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
   Verwalter
   Insolvenzverwalter
   Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
   Treuhänder
   Vorläufiger Insolvenzverwalter
   Vorläufiger Sachwalter". [Em. 69]

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire da…(10), eccezion fatta per l'articolo 44 bis che si applica a partire da ...(11)+.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.
(3)GU C 358 del 7.12.2013 pag. 15.
(4)Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).
(5)GU C […] del […], pag. […].
(6)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(8) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(9) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
(10) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(11)+ 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

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