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Procedura : 2014/2511(RSP)
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Giovedì 6 febbraio 2014 - Strasburgo
Eliminazione delle mutilazioni genitali femminili
P7_TA(2014)0105B7-0091/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (2014/2511(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM(2013)0833),

–  vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dal titolo "Female genital mutilation in the European Union and Croatia",

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 67/146 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili",

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(2),

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 dal titolo: "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori"(4),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(5),

–  vista la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, presentata dalla Commissione il 21 settembre 2010,

–  visto il "Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"(6),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 12 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,

–  visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE per quanto concerne il rispetto dei diritti umani (principi generali) e gli articoli 12 e 13 del trattato CE (non discriminazione),

–  vista la raccomandazione generale n. 14 del 1990 formulata dal comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne in materia di circoncisione femminile,

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la violenza contro le donne è definita dal Parlamento nella sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza di genere che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato(7);

B.  considerando che la mutilazione genitale femminile è una forma di violenza contro donne e bambine, che costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali ed è contraria ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che è assolutamente necessario includere la lotta contro la mutilazione genitale femminile nell'ambito di un approccio generale e coerente volto a combattere la violenza contro le donne;

C.  considerando che nel 2008 la mutilazione genitale femminile è stata definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come qualsiasi procedura che preveda l'ablazione parziale o totale degli organi sessuali femminili esterni per ragioni non mediche, che comprende la circoncisione sunna o la clitoridectomia (ablazione parziale o totale del clitoride oltre che del prepuzio), l'escissione (ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra), nonché la pratica più estrema di mutilazione genitale femminile ovvero l'infibulazione (cucitura della vulva per restringere l'apertura vaginale);

D.  considerando che, secondo l'OMS, circa 140 milioni di bambine, ragazze e donne in tutto il mondo hanno subito tale crudele forma di violenza basata sul genere; che, sempre secondo l'OMS, la maggioranza dei casi di mutilazione genitale femminile è praticata durante l'infanzia a bambine e ragazze di età compresa tra la nascita e i 15 anni; che sono stati segnalati casi di tale pratica crudele in 28 paesi dell'Africa, Yemen, Iraq settentrionale e Indonesia;

E.  considerando che la mutilazione genitale femminile è una pratica brutale che avviene non soltanto nei paesi terzi, ma che riguarda anche donne e bambine che vivono nell'Unione, le quali subiscono le mutilazioni sul territorio dell'Unione oppure nel paese d'origine prima di trasferirsi nell'Unione o mentre si trovano temporaneamente al di fuori dell'Unione(8); che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ogni anno circa 20 000 donne e bambine provenienti da paesi in cui si praticano mutilazioni genitali femminili chiedono asilo nell'Unione, delle quali 9 000 possono avere già subito mutilazioni(9), e il numero delle donne che hanno subito mutilazioni genitali o ne sono a rischio in Europa è stimato a 500 000(10), mentre le azioni penali contro tali reati sono ancora rare;

F.  considerando che le mutilazioni genitali femminili sono frequentemente effettuate in casa, in condizioni inadeguate anche dal punto di vista igienico, spesso senza anestesia né conoscenze mediche, e che hanno molteplici conseguenze gravissime e spesso irreparabili, o persino mortali, sulla salute sia fisica che psicologica delle donne e delle bambine che le subiscono, e sono dannose per la loro salute sessuale e riproduttiva;

G.  considerando che la mutilazione genitale femminile è chiaramente contraria al valore europeo fondamentale della parità tra donne e uomini, e sostiene valori tradizionali secondo cui le donne sono considerate oggetti e proprietà degli uomini; che in nessun caso i valori culturali e tradizionali vanno usati come scusa per praticare mutilazioni genitali a bambine, ragazze o donne;

H.  considerando che la protezione dei diritti dei minori è sancita in diversi Stati membri nonché in accordi e atti legislativi internazionali ed europei, e che nessuna forma di violenza contro le donne in generale, comprese le bambine, può essere giustificata dal rispetto di tradizioni culturali o di cerimonie di iniziazione di varia natura;

I.  considerando che la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili è un obbligo internazionale in materia di diritti umani per ogni Stato membro, conformemente alla raccomandazione generale n. 14 del comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne in materia di circoncisione femminile e alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale riconosce la mutilazione genitale femminile come forma di violenza basata sul genere che richiede, tra l'altro, che siano previste norme di protezione minime a riguardo;

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" nella quale si impegna a ricorrere ai fondi dell'UE per prevenire tali pratiche e migliorare il sostegno fornito alle vittime, compresa la protezione delle donne a rischio a norma delle disposizioni dell'Unione in materia di asilo, e si impegna altresì, insieme al Servizio europeo di azione esterna, a rafforzare il dialogo internazionale e a promuovere la ricerca al fine di identificare chiaramente le donne e le bambine a rischio;

2.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a facilitare lo scambio di esperienze e buone prassi, sulle questioni riguardanti le mutilazioni genitali femminili, tra Stati membri, ONG ed esperti, e sottolinea la necessità di continuare a coinvolgere da vicino la società civile, compresa quella dei paesi terzi, non solo nell'ambito di campagne di sensibilizzazione, ma anche nello sviluppo di materiale didattico e formazioni;

3.  fa notare che le istituzioni internazionali, europee e degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire la mutilazione genitale femminile, nel proteggere le donne e le bambine, nell'identificare le vittime e nell'adottare misure volte a vietare la violenza di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili; accoglie favorevolmente l'impegno dell'UE di continuare a prendere provvedimenti volti a promuovere l'eliminazione di tale pratica nei paesi terzi;

4.  ribadisce il suo invito alla Commissione di presentare quanto prima una proposta di atto legislativo dell'UE che istituisca misure di prevenzione contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne (comprese le mutilazioni genitali femminili) e, come indicato nel programma di Stoccolma, una strategia esauriente dell'UE in materia, che includa ulteriori piani d'azione comuni e strutturati per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nell'Unione;

5.  sottolinea la necessità che la Commissione e il Servizio europeo di azione esterna assumano una posizione rigida nei confronti dei paesi terzi che non condannano la mutilazione genitale femminile;

6.  invita la Commissione ad adottare un approccio armonizzato per la raccolta di dati sulle mutilazioni genitali femminili e chiede che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere coinvolga demografi e statisti nello sviluppo di una metodologia comune e che siano elaborate indicazioni conformemente alla comunicazione, al fine di garantire la comparabilità tra singoli Stati membri;

7.  invita nuovamente gli Stati membri a fare ricorso ai meccanismi esistenti, in particolare la direttiva 2012/29/UE, tra cui la formazione di professionisti al fine di proteggere donne e bambine e perseguire, condannare e punire i residenti responsabili di reati di mutilazioni genitali femminili, anche se commessi al di là dei confini dello Stato membro interessato; invita pertanto a far sì che il principio di extraterritorialità sia incluso nelle disposizioni di tutti gli Stati membri in materia di diritto penale, affinché il reato sia perseguibile nei 28 Stati membri allo stesso modo;

8.  invita l'UE e gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a provvedere in tal senso senza indugio affinché l'impegno dell'UE sia conforme alle norme internazionali e promuova un approccio olistico e integrato alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili;

9.  invita la Commissione a proclamare il 2016 Anno europeo per porre fine alla violenza contro donne e ragazze;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
(2) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(3) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.
(4) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.
(5) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(6) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(7) Articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104); punto 113 della Piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite del 1995.
(8) EIGE, Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 2013.
(9) Contributo dell'UNHCR alla consultazione della Commissione europea in materia di mutilazione genitale femminile nell'UE, 2013.
(10) Waris, D. e Milborn, C., Desert Children, Virago, Regno Unito, 2005.

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