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Procedura : 2013/0226(COD)
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A7-0003/2014

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PV 11/03/2014 - 9.1
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Martedì 11 marzo 2014 - Strasburgo
Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e competenze di esecuzione) ***I
P7_TA(2014)0180A7-0003/2014
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0484),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0205/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0003/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure
P7_TC1-COD(2013)0226

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") è necessario conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato i poteri e le competenze conferiti alla Commissione.

(2)  Nel quadro dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), la Commissione si è impegnata(3) a esaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(3)  Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune disposizioni del presente regolamento.

(4)  Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1365/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, occorre garantire le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione dal regolamento, conferendole il potere di adottare atti delegati e/o di esecuzione

(5)  Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto attiene all'sul funzionamento dell'Unione europea in relazione con l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, alll''adeguamento delle definizioni esistenti e all'l'adozione di definizioni supplementari. Inoltre, al fine di adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il nonché l'adeguamento del contenuto degli allegati, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati. [Em. 1]

(6)  La Commissione deve dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per le unità i rispondenti. [Em. 2]

(7)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)  Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di questi atti, in ragione della loro portata generale. [Em. 3]

(9)  Nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilire norme comuni al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. [Em. 4]

(10)  Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1365/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è così modificato:

-1 bis) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa; [Em. 5]

-1 ter) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è soppressa; [Em. 6]

1)  all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 5:"

"5. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, se necessario, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne."; [Em. 7]

"

2)  all'articolo 3 è aggiunto il comma seguente:"

"Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito, se necessario, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari.";[Em. 8]

"

3)  all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:"

"4. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito, se necessario, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati."; [Em. 9]

"

4)  all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

"

5)  all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:"

"Le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

"

6)  all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. La Commissione adotta le prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.";

"

6 bis)  all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"3 bis. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

3 ter.  La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

______________________________

* Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164)."; [Em. 10]

"

6 ter)  All'articolo 8, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:"

"Entro il … (5)e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:"; [Em. 11]

"

7)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 9

Esercizio della delega [Em. 12]

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. [Em. 13]

2.  Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal (Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)(6)-. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 14]

4.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

"

8)  l'articolo 10 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 10

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2 bis.  Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 15]

______________

(*) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(**) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

"

8 bis)  all'allegato B, la tabella B1 è sostituita dalla seguente:"

"Tabella B1. Trasporto di passeggeri e merci per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codice

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

‘B1’

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

Anno

4 cifre

‘yyyy’

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (*)

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (*)

Tipo di trasporto

1 cifra

1= Nazionale

2 = Internazionale (escluso transito)

3= Transito

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1= Chiatta motorizzata

2= Chiatta non motorizzata

3= Chiatta cisterna motorizzata

4= Chiatta cisterna non motorizzata

5= Altra imbarcazione per il trasporto di merci

6= Imbarcazione autonoma

7= Navi da crociera che trasportano più di 100 passeggeri

8= Traghetti per il trasporto di passeggeri su oltre 300 metri

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (**)

Tonnellate trasportate

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

Tonnellate-chilometro

Passeggeri trasportati

12 cifre

Passeggeri

Passeggeri-chilometro

12 cifre

Passeggeri

Posti passeggeri disponibili

12 cifre

Posti passeggeri

(*) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

–  "NUTS0 + ZZ" quando esiste il codice NUTS per il paese partner.

–  "codice ISO + ZZ" quando non esiste il codice NUTS per il paese partner.

–  "ZZZZ" quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(**)Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice "ZZ"."

"

[Em. 16]

9)  l'allegato G è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014.
(2)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3)GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.
(4)Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).
(5) Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(6) Data esatta dell'entrata in vigore del presente atto modificativo.

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