Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0427),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0467/2013),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
P7_TC1-COD(2013)0198
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 257/2014)
Partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0937),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0008/2014),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0036/2014),
A. considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 248/2014)
Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13408/2013),
– visto l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca,
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 5, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0389/2013),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0040/2014),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla 29ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (2013/2119(INI))
– vista la 29ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM(2012)0714),
– vista la relazione di valutazione del progetto "EU Pilot" della Commissione (COM(2010)0070),
– vista la seconda relazione di valutazione del progetto "EU Pilot" della Commissione (COM(2011)0930),
– vista la comunicazione della Commissione, del 5 settembre 2007, intitolata "Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2002, relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 aprile 2012, intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009)(1),
– visto il parere giuridico del Servizio giuridico del Parlamento europeo, del 26 novembre 2013, sull'accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea,
– visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la 29ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (SWD(2012)0399 e SWD(2012)0400),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0055/2014),
A. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto una serie di nuove basi giuridiche volte a semplificare l'attuazione, l'applicazione e la garanzia del rispetto del diritto dell'Unione europea;
B. considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea definisce il diritto ad una buona amministrazione come il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni;
C. considerando che, conformemente all'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;
D. considerando che, secondo il Servizio giuridico del Parlamento europeo, il progetto EU Pilot, una piattaforma online utilizzata dagli Stati membri e dalla Commissione per chiarire il contesto fattuale e giuridico dei problemi derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione, non ha alcuno status giuridico e che, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, quest'ultima deve mettere a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, anche caso per caso, e può rifiutare l'accesso ai dati personali solo nel contesto di EU Pilot;
1. ribadisce che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale della Commissione quale "custode dei trattati"; rileva, in tale contesto, che il potere e il dovere della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e, tra le altre cose, di avviare una procedura d'infrazione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati(2) rappresentano una pietra miliare del sistema giuridico dell'Unione e, in quanto tali, sono coerenti con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;
2. rileva che, secondo la sua relazione annuale(3), la Commissione ha ridotto il numero di nuove procedure d'infrazione negli ultimi anni, avendo avviato 2 900 procedure di questo tipo nel 2009, 2 100 nel 2010 e 1 775 nel 2011; osserva inoltre che la relazione annuale indica altresì un aumento dei casi di ritardo di recepimento negli ultimi anni (1185 nel 2011, 855 nel 2010, 531 nel 2009) e che i quattro settori maggiormente interessati da casi di infrazione sono l'ambiente (17%), il mercato interno (15%), i trasporti (15%) e la fiscalità (12%);
3. constata che la proporzione di casi di infrazione (60,4%) chiusi nel 2011 prima di giungere dinanzi alla Corte di giustizia è in diminuzione rispetto all'88% dei casi chiusi nel 2010; ritiene essenziale proseguire nell'accurato controllo delle azioni degli Stati membri, in quanto alcune petizioni presentate al Parlamento e talune denunce sottoposte alla Commissione fanno riferimento a problemi che persistono anche successivamente all'archiviazione del caso;
4. prende atto che, in totale, 399 casi di infrazione sono stati chiusi perché lo Stato membro ha dimostrato la propria conformità con il diritto dell'Unione, impegnandosi a fondo per risolvere i casi di infrazione senza procedimenti giudiziari; osserva inoltre che nel 2011 la Corte ha emesso 62 sentenze a norma dell'articolo 258 del TFUE, delle quali 53 (l'85%) sono state a favore della Commissione;
5. manifesta preoccupazione per il costante aumento di procedure di infrazione per ritardo di recepimento da parte degli Stati membri, dal momento che alla fine del 2011 erano aperti ancora 763 procedimenti per ritardo di recepimento, pari a un aumento del 60% rispetto alla cifra equivalente dell'anno precedente;
6. rileva che, alla fine del 2011, la Commissione ha rinviato alla Corte di giustizia la prima procedura d'infrazione per ritardo di recepimento con una richiesta di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE;
7. ritiene tuttavia che tali statistiche non riflettano accuratamente il reale deficit di conformità al diritto dell'Unione, ma che rispecchino soltanto le violazioni più gravi o le denunce presentate dagli individui o dalle entità più inclini a far sentire la propria voce; rileva che, attualmente, la Commissione non dispone né della politica né delle risorse per identificare e perseguire sistematicamente tutti i casi di mancata attuazione(4);
8. richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo tra le istituzioni dell'UE sulle dichiarazioni illustranti la relazione tra gli elementi della direttiva e le parti corrispondenti delle misure di recepimento nazionali ("tabelle di concordanza") è entrato in vigore il 1° novembre 2011 e che pertanto non è stato possibile valutarne l'applicazione nella presente relazione annuale;
9. attende dalla Commissione una rassegna iniziale di tali dichiarazioni entro il 1° novembre 2014, come indicato nella relazione annuale;
10. è del parere che, per quanto riguarda il funzionamento delle procedure d'infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, la Commissione dovrebbe assicurare che le petizioni al Parlamento e le denunce alla Commissione ricevano la stessa considerazione;
11. segnala che le petizioni presentate da cittadini dell'Unione europea mettono in evidenza violazioni del diritto dell'Unione, in particolare nei settori dei diritti fondamentali, dell'ambiente, del mercato interno e dei diritti di proprietà; ritiene che le petizioni dimostrino che vi sono ancora casi frequenti e diffusi di recepimento incompleto o di applicazione errata del diritto dell'Unione europea;
12. invita la Commissione a fare della conformità al diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, che ha il dovere a) di chiamare la Commissione a rendere conto del suo operato politico e b), in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato per migliorare costantemente la propria attività legislativa;
13. constata che, nelle procedure di trattamento delle denunce, è necessario utilizzare sistematicamente strumenti che favoriscano la conformità ed esercitare il diritto di controllo del Parlamento europeo;
14. rileva che la procedura di infrazione consiste di due fasi: la fase amministrativa (indagine) e la fase contenziosa dinanzi alla Corte di giustizia; constata che la Commissione riconosce che "i cittadini, le imprese e le organizzazioni di soggetti interessati apportano un importante contributo […] riferendo carenze riscontrate nel recepimento e/o nell'applicazione del diritto dell'UE da parte delle autorità degli Stati membri"; osserva altresì che, una volta rilevati, i problemi vengono esaminati attraverso discussioni bilaterali tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di correggerli, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma EU Pilot(5);
15. rileva, in tale contesto, che EU Pilot è definito come una piattaforma per le "discussioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri(6)" che non ha alcuno status giuridico e che costituisce piuttosto un semplice strumento di lavoro nel quadro dell'autonomia amministrativa della Commissione(7) nella procedura di pre-infrazione;
16. deplora l'assenza di status giuridico della piattaforma EU Pilot, e ritiene che la legittimità possa essere assicurata solo attraverso la trasparenza e la partecipazione dei denuncianti e del Parlamento europeo alla piattaforma EU Pilot e che la legalità possa essere garantita mediante l'adozione, il prima possibile, di un atto giuridicamente vincolante che sancisca le norme che disciplinano l'intera procedura di pre-infrazione e infrazione, come indicato in un recente studio del Parlamento(8); ritiene che un siffatto atto giuridicamente vincolante debba chiarire i diritti e gli obblighi giuridici rispettivamente dei singoli denuncianti e della Commissione, e che debba mirare a consentire la partecipazione dei denuncianti alla piattaforma EU Pilot, per quanto possibile, assicurando almeno che siano informati in merito alle diverse fasi della procedura;
17. si rammarica, in tal senso, del fatto che non sia stato dato seguito alle sue precedenti risoluzioni, e in particolare alla sua richiesta di norme vincolanti sotto forma di un regolamento, in conformità dell'articolo 298 del TFUE, che definisca i vari aspetti della procedura d'infrazione e di pre-infrazione, comprese le notifiche, le scadenze vincolanti, il diritto di essere sentiti, l'obbligo di motivazione e il diritto dei singoli di avere accesso al proprio fascicolo, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;
18. è dell'avviso che la realizzazione della piattaforma EU Pilot debba essere più trasparente nei confronti dei denuncianti; chiede di beneficiare dell'accesso alla banca dati in cui sono raccolte tutte le denunce per poter svolgere il proprio compito di controllo sul ruolo di custode dei trattati della Commissione;
19. sottolinea l'importanza di buone pratiche amministrative e chiede che sia messo a punto un "codice procedurale" sotto forma di un regolamento avente l'articolo 298 del TFUE quale base giuridica e indicante i vari aspetti della procedura d'infrazione;
20. chiede nuovamente alla Commissione di proporre, pertanto, norme vincolanti sotto forma di un regolamento, in virtù della nuova base giuridica offerta dall'articolo 298 del TFUE, così da garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini a una buona amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;
21. rammenta che nell'accordo quadro rivisto sulle sue relazioni con il Parlamento europeo, la Commissione si impegna a mettere a disposizione del Parlamento "informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richieste dal Parlamento, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce", e auspica che nella pratica questa clausola sia applicata in buona fede;
22. ribadisce, pertanto, che il Parlamento ha il diritto di ricevere informazioni dettagliate su specifici atti o disposizioni che creano problemi di recepimento, nonché sul numero di denunce per specifici atti e disposizioni(9), e che, mentre la Commissione ha il diritto di negare al Parlamento europeo l'accesso ai dati personali della banca dati EU Pilot, il Parlamento europeo è autorizzato a richiedere informazioni in forma anonima per essere pienamente informato in merito a tutti gli aspetti pertinenti relativi all'attuazione e applicazione del diritto dell'Unione(10);
23. si compiace della partecipazione di tutti gli Stati membri al progetto EU Pilot; auspica che ciò si traduca in un'ulteriore riduzione del numero delle procedure di infrazione; chiede che i cittadini siano meglio informati sul progetto EU Pilot;
24. ritiene che la questione della piattaforma EU Pilot e, più in generale, delle infrazioni del diritto dell'UE e dell'accesso del Parlamento alle informazioni pertinenti che riguardano la procedura di pre-infrazione e di infrazione costituisca un punto essenziale da porre all'ordine del giorno in relazione a un futuro accordo interistituzionale;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.
Gli articoli 258 e 260 del TFUE definiscono i poteri della Commissione di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro. Più in particolare, l'articolo 258 afferma che la Commissione "emette un parere motivato" quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.
Studio commissionato dal Parlamento europeo, unità tematica C, dal titolo "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness" (Strumenti per garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea e valutazione della loro efficacia), Bruxelles 2013, pag 11.
"Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law" (Accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea), parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo del 26 novembre 2013.
"Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness" (Strumenti per garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE e la valutazione della loro efficacia), pag. 13.
"Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law" (Accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea), pag. 4.
– vista la richiesta presentata il 16 ottobre 2013 da Lara Comi in difesa della sua immunità nel quadro del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara,
– avendo ascoltato Lara Comi il 5 novembre 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011(1),
– vista la sua decisione del 14 gennaio 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Lara Comi,
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0067/2014),
A. considerando che Lara Comi, membro del Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Ferrara, notificatole il 1° ottobre 2013 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalle parole da lei proferite durante un dibattito politico nel corso di una trasmissione televisiva;
B. considerando che il 30 luglio 2013 Lara Comi aveva già richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione ad un procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Ferrara in seguito ad una querela per il reato di diffamazione aggravata per le medesime dichiarazioni che formano oggetto della presente decisione;
C. considerando che l'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, espressamente richiamato da Lara Comi nella sua richiesta di difesa, dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
D. considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi ed immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;
E. considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la direzione che intende dare a una decisione a seguito di una richiesta di difesa di immunità parlamentare da parte di uno dei suoi membri;
F. considerando che la Corte di giustizia ha riconosciuto che una dichiarazione espressa da un deputato fuori dal Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, dando rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa;
G. considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili;
H. considerando che Lara Comi è stata invitata alla trasmissione televisiva in questione in veste di membro del Parlamento europeo e non come esponente nazionale di un partito, peraltro già rappresentato da un'altra ospite, in ossequio alle disposizioni nazionali che mirano ad assicurare un'equilibrata presenza di esponenti politici nei dibattiti televisivi che si tengono in periodi di campagna elettorale, come appunto nel caso di specie;
I. riconoscendo che nelle democrazie moderne il dibattito politico non si svolge solo nel Parlamento, bensì anche attraverso mezzi di comunicazione che variano dalle dichiarazioni alla stampa ad Internet;
J. considerando che nella trasmissione televisiva in questione Lara Comi è intervenuta come membro del Parlamento europeo per discutere delle problematiche politiche, anche relative al tema degli appalti pubblici e della criminalità organizzata, di cui la stessa si è sempre occupata in ambito europeo;
K. considerando che, il giorno successivo, l'onorevole Comi ha inviato le proprie scuse alla parte offesa, successivamente ribadite in un'altra trasmissione televisiva nazionale;
L. considerando che nel caso in esame si è in presenza delle medesime dichiarazioni per le quali il Parlamento europeo, con decisione del 14 gennaio 2014, ha già ritenuto di difendere l'immunità dell'onorevole Comi nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Ferrara;
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Lara Comi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana e a Lara Comi.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento, Raccolta 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10, Patriciello (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro
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Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro, trasmessa il 24 giugno 2013, dalla Procura della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale pendente presso il tribunale distrettuale di Varsavia centro, sezione V (penale) [prot. n. V K199/12] e comunicata in Aula il 9 settembre 2013,
– avendo ascoltato Zbigniew Ziobro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),
– visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia,
– visti l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0045/2014),
A. considerando che il Procuratore della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'azione giudiziaria attinente a un presunto reato penale;
B. considerando che la richiesta del Procuratore della Repubblica si riferisce ad un reato soggetto ad azione in giudizio privata ai sensi dell'articolo 212, paragrafi 1 e 2, del Codice penale polacco;
C. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
D. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
E. considerando che, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia, "il deputato non è chiamato a rispondere dell'attività esercitata nell'ambito del suo mandato parlamentare né durante il suo corso né dopo il suo completamento. Per quanto riguarda tali attività, il deputato può essere chiamato a rispondere solo dinanzi al Sejm e, qualora abbia violato i diritti di terzi, può essere oggetto di azione giudiziaria dinanzi a un tribunale solo con il consenso del Sejm";
F. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se in un determinato caso l'immunità debba o non debba essere revocata; che il Parlamento può ragionevolmente tenere conto della posizione del deputato nel raggiungere la sua decisione sulla revoca o meno della sua immunità(2);
G. considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto ed evidente con l'esercizio dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle proprie funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
H. considerando che il procedimento penale avviato contro Zbigniew Ziobro non ha alcun rapporto con la sua posizione di deputato al Parlamento europeo;
I. considerando che in questo caso il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che l'azione sia stata avviata con l'intento di provocare danno politico al deputato interessato;
J. considerando che la richiesta origina da una domanda riconvenzionale e che, in tale contesto, la decisione di non revocare l'immunità di un deputato impedirebbe all'altra parte privata di far valere i propri diritti dinanzi al tribunale nel quadro della propria difesa;
1. decide di revocare l'immunità di Zbigniew Ziobro;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia nonché a Zbigniew Ziobro.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento, Raccolta 2010, pag. II-1135; Causa C-163/10, Patriciello (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0228),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 21, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0111/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato romeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0017/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio he promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, nonché quello di instaurare il mercato unico e garantirne il funzionamento. Affinché i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione esercitino il loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno, l'Unione dovrebbe adottare misure concrete di semplificazione delle attuali formalità amministrative connesse all'accettazione transfrontaliera di alcuni documenti pubblici.
(2) La legalizzazione e la postilla sono formalità amministrative che attualmente devono essere espletate affinché un documento pubblico rilasciato in uno Stato membro sia utilizzato a fini ufficiali in un altro Stato membro.
(3) Si tratta di meccanismi antiquati e sproporzionati per accertare l'autenticità dei documenti pubblici. È quindi opportuno istituire un quadro più semplice. Parallelamente, in casi di dubbio fondato sull'autenticità di un documento dovrebbe essere disponibile un meccanismo più efficace di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che rafforzi la fiducia reciproca tra loro nel mercato interno.
(4) L'autenticazioneLa verifica della veridicità dei documenti pubblici tra gli Stati membri è disciplinata da vari accordi e convenzioni internazionali, conclusi prima che fosse istituita la cooperazione amministrativa e giudiziaria a livello di Unione, in particolare prima che fossero adottati strumenti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano l'accettazione transfrontaliera di determinati documenti pubblici. In ogni caso, gli obblighi imposti da tali strumenti possono essere gravosi per i cittadini e le società o altre imprese e non offrono soluzioni soddisfacenti per semplificare l'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri. [Em. 1]
(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai ad alcuni documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai documenti che contengono un accordo tra due o più parti. [Em. 2]
(6) Lo scopo delIl presente regolamento non è di modificaremodifica il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare,relativo ai vari fatti giuridici e allo status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penalidi persone fisiche o giuridiche. I documenti che contengono un accordo tra due o più parti dovrebbero essere esclusi. [Em. 3]
(7) Al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini e delle società o altre imprese nell'Unione, dette categorie di documenti pubblici dovrebbero essere esentate da ogni forma di legalizzazione o postilla.
(8) È inoltre opportuno semplificare altre formalità relative alla circolazione transfrontaliera dei documenti pubblici, in particolare l'obbligo di presentare copie autenticate o traduzioni certificate, allo scopo di agevolare l'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri.
(9) Occorre stabilire garanzie adeguate per prevenire la frode e la falsificazione dei documenti pubblici che circolano tra gli Stati membri al fine di assicurare la certezza del diritto nell'Unione. [Em. 4]
(10) Per consentire scambi rapidi e sicuri di informazioni e per facilitare l'assistenza reciproca, il presente regolamento dovrebbe istituire una cooperazione amministrativa tra le autorità designate dagli Stati membri. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe basarsi sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).
(11) È quindi opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 per aggiungere il presente regolamento all'elenco delle disposizioni che sono attuate mediante il sistema di informazione del mercato interno.
(12) In caso di dubbio fondato sull'autenticità di un documento pubblico o della sua copia autenticata, le autorità dello Stato membro in cui tali documenti sono presentati dovrebbero avere la possibilità di presentare richieste di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilasciati, utilizzando direttamente il sistema di informazione del mercato interno oppure rivolgendosi all'autorità centrale del proprio Stato membro. La stessa possibilità dovrebbe essere offerta a entità autorizzate, in virtù di una decisione o un atto amministrativo, a esercitare funzioni pubbliche. Le autorità che ricevono la richiesta dovrebbero rispondere quanto prima possibile e in ogni caso entro un mese. Se la loro risposta non conferma l'autenticità del documento pubblico o della copia autenticata, l'autorità richiedente non dovrebbe essere obbligata ad accettarli.
(13) Le autorità dovrebbero beneficiare delle funzionalità dell'IMI disponibili, compreso il sistema multilingue per le comunicazioni e l'uso di domande e risposte pre-tradotte e predefinite, nonché di un repertorio di modelli di documenti pubblici utilizzati nel mercato interno.
(14) Le autorità centrali degli Stati membri dovrebbero fornire assistenza per le richieste di informazioni, in particolare per la loro trasmissione e il loro ricevimento e per la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per rispondere.
(15) Le autorità centrali dovrebbero adottare qualsiasi altra misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare per lo scambio di buone prassi relative all'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, per la comunicazione e l'aggiornamento regolare delle buone prassi in materia di prevenzione della frode nei documenti pubblici e in materia di promozione dell'uso delle versioni elettroniche degli stessi. Dovrebbero altresì elaborare modelli di documenti pubblici nazionali mediante il repertorio disponibile nel sistema di informazione del mercato interno. A tal fine è opportuno ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio(5).
(15 bis) La Commissione dovrebbe procedere quanto prima alla traduzione della formulazione standard dei documenti pubblici comunemente utilizzati negli Stati membri al fine di agevolare la loro circolazione transfrontaliera. Tali traduzioni potrebbero quindi essere rese disponibili al pubblico e alle autorità onde evitare incomprensioni e facilitare la comunicazione, come avviene per la banca dati PRADO già utilizzata per i documenti di identità. In molti casi esse accelereranno l'uso del sistema IMI per la comunicazione tra le autorità centrali in caso di dubbio. [Em. 5]
(16) È opportuno redigere moduli standard multilingue dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per i documenti pubblici relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata,ai vari fatti giuridici e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresadi persone fisiche o giuridiche, allo scopo di evitare che i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione debbano fornire traduzioni nei casi in cui altrimenti sarebbero obbligati a farlo. [Em. 6]
(17) I moduli standard multilingue dovrebbero essere rilasciati su richiesta ai cittadini e alle società o altre imprese autorizzati a ricevere i documenti pubblici equivalenti esistenti nelloun documento pubblico rilasciatodallo Stato membro di rilascio, comprovante il fatto o l'atto giuridico in questione, e alle stesse condizioni. I moduli standard dovrebbero avere lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti redatti dalle autorità dello Stato membro che li rilascia, il che lascerebbe ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione la scelta di utilizzare gli uni o gli altri in ogni singolo caso. I moduli standard multilingue dell'Unione non dovrebbero produrre effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto negli Stati membri in cui sono presentati. È opportuno che la Commissione, con la collaborazione delle autorità centrali, elabori orientamenti dettagliati sull'uso di tali moduli. [Em. 7]
(18) Per consentire il ricorso alle moderne tecnologie di comunicazione, la Commissione dovrebbe elaborare versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione o altri formati idonei agli scambi elettronici.
(19) Occorre chiarire la relazione tra il presente regolamento e il vigente diritto dell'Unione. A tale proposito, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghepostille o altre formalità, bensì dovrebbe completare tale diritto. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare neanche l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica. Infine, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori. Esso può essere applicato in sinergia con tali sistemi specifici.
(20) Per coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe prevalere, nei rapporti tra gli Stati membri, sulle convenzioni bilaterali o multilaterali a cui gli Stati membri aderiscono e che riguardano le materie oggetto del presente regolamento.
(21) Per agevolare l'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli estremi delle loro autorità centrali. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, specialmente tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(21 bis) Poiché anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le scuole europee hanno sempre più spesso un ruolo amministrativo diretto da svolgere, dovrebbero essere equiparati alle autorità degli Stati membri ai fini della redazione e dell'accettazione di documenti pubblici. [Em. 8]
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (articolo 9), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), la libertà d'impresa (articolo 16) e la libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45). Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
(23) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti designate dagli Stati membri. Le autorità degli Stati membri dovrebbero effettuare gli scambi o le trasmissioni di informazioni e documenti in conformità con la direttiva 95/46/CE, con il fine specifico di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema di informazione del mercato interno ed esclusivamente nell'ambito delle loro competenze in ogni singolo caso.
(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento prevede l’esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghepostille e una semplificazione di altre formalità connesse all'accettazione di taluni documenti pubblici rilasciati da autorità degli Stati membri.
Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, ai fatti giuridici e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresadi persone fisiche o giuridiche. [Em. 9]
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all'accettazione di documenti pubblici che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro.
2. Il presente regolamento non si applica al riconoscimento del contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
(1) "documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro o dell'Unione, compresi i moduli standard multilingue dell'Unione di cui all'articolo 11, e dotato di valore probatorio ufficiale per quanto concerne:
a) nascita;identità di una persona fisica;
b) decesso;firma di una persona fisica;
c) nome;stato civile e rapporti di parentela di una persona fisica;
d) matrimonio e unione registrata;
e) filiazione;
f) adozione;
g) residenza;
g bis) diritti civili e diritto di voto;
g ter) status di migrante;
g quater) qualifiche e attestati di istruzione e formazione continua;
g quinquies) salute, comprese disabilità ufficialmente riconosciute;
g sexies) autorizzazione a condurre o manovrare veicoli terrestri, aerei e marittimi;
h) cittadinanza e nazionalità;
i) patrimonio immobiliare;
j) status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa;
j bis) status giuridico e rappresentanza di altre persone giuridiche;
j ter) obblighi e posizione fiscali di una persona fisica o giuridica;
j quater) posizione fiscale e doganale di un patrimonio;
j quinquies) tutti i tipi di diritti in materia di previdenza sociale;
k) diritti di proprietà intellettuale;
l) assenza di precedenti penali o iscrizioni nel casellario giudiziale; [Em. 11]
(2) "autorità", un'autorità pubblica di uno Stato membro o un'entità autorizzata in virtù di un atto o una decisione amministrativa a esercitare funzioni pubbliche, compresi tribunali o notai che rilasciano documenti pubblici di cui al punto 1, o un'autorità dell'Unione; [Em. 12]
(2 bis) "autorità dell'Unione", le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le scuole europee; [Em. 13]
(3) "legalizzazione", la procedura formale per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la qualifica nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;
(4) "formalità analogapostilla", l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione dell'Aia del 1961 che abolisce l’obbligo della legalizzazione degli atti pubblici stranieri; [Em. 14. Tale modifica si applicato all'intero testo]
(5) "altra formalità", il rilascio di copie autenticate e traduzioni certificate di documenti pubblici;
(6) "autorità centrale", l'autorità che è stata designata, in conformità dell'articolo 9, dagli Stati membri a esercitare funzioni relative all'applicazione del presente regolamento.
Capo II
Esenzione dalla legalizzazione, semplificazione di altre formalità e richieste di informazioni
Articolo 4
Esenzione dalla legalizzazione e postille
Le autorità accettano i documenti pubblici sono esenti da ogni forma dirilasciati dalle autorità di un altro Stato membro o dalle autorità dell'Unione che sono loro presentati, senza legalizzazione e formalità analogheo postilla. [Em. 15]
Articolo 5
Copie autenticate e originali di documenti pubblici
1. Le autorità non richiedono la presentazione contestualeaccettano, in luogo dell'originale di un documento pubblico e di una sua copia autenticata rilasciatarilasciato dalle autorità di altri Stati membri o dalle autorità dell'Unione, una sua copia autenticata o non autenticata. [Em. 16]
2. Laddove l'originaleSe in un caso specifico un'autorità ha un dubbio fondato sull'autenticità della copia non autenticata di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di unoun altro Stato membro sia presentato insieme alla sua copia, le autorità dell'altro Stato membro accettano tale copia senza autenticazioneo dalle autorità dell'Unione, può chiedere a chi l'ha presentata di fornire, a scelta, l'originale del documento o una sua copia autenticata.
Se la copia non autenticata di tale documento pubblico è presentata ai fini dell'iscrizione in un pubblico registro di un fatto o di un atto giuridico della cui esattezza esiste una garanzia finanziaria, l'autorità interessata può, anche in assenza di dubbi fondati sull'autenticità della copia, chiedere a chi l'ha presentata di fornire, a scelta, l'originale del documento o una sua copia autenticata. [Em. 17]
3. Le autorità accettano copie autenticate che siano state rilasciate in altri Stati membri.
Articolo 6
Traduzioni non certificate
1. Le autorità accettano traduzioni non certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri o dalle autorità dell'Unione.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità possono chiedere che determinati documenti pubblici di cui all'articolo 3, punto 1, lettere i), j) e j bis), diversi dai moduli standard multilingue dell'Unione, siano trasmessi assieme a una traduzione certificata di tali documenti.
2. Se un'autorità ha un dubbio fondato sulla correttezza o sulla qualità della traduzione di un documento pubblico presentatole in un caso specifico, può chiederefar eseguire una traduzione certificata o ufficiale di tale documento pubblico. In tal caso, l'autorità accetta traduzioni certificate redatte in altri Stati membri. Se vi sono differenze sostanziali tra la traduzione e la traduzione certificata o ufficiale fatta eseguire dall'autorità, vale a dire se la traduzione è incompleta, incomprensibile o fuorviante, l'autorità può chiedere a chi ha presentato il documento il rimborso dei costi della traduzione.
2 bis. Le autorità accettano traduzioni certificate redatte in altri Stati membri. [Em. 18]
Articolo 7
Richiesta di informazioni in caso di dubbio fondato
1. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autenticata o non autenticata hanno un dubbio fondato, che non può essere chiarito altrimentibasato su un esame approfondito e obiettivo, circa la lorol'autenticità del documento pubblico, esse possono presentare una richiesta di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui tali documenti sono stati rilasciatiil documento è stato rilasciato, utilizzando direttamente il sistema di informazione del mercato interno di cui all'articolo 8 oppure rivolgendosi all'autorità centrale del proprio Stato membro. [Em. 19]
2. Il dubbio fondato basato su un esame approfondito e obiettivo di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare: [Em. 20]
a) l'autenticità della firma,
b) la qualità nella quale ha agito il firmatario del documento,
c) l'identità del bollo o del timbro.
3. Le richieste di informazioni specificano le motivazioni su cui si fondano. Tali motivazioni sono direttamente connesse alle circostanze del caso e non si basano su considerazioni di ordine generale.
4. Le richieste di informazioni sono corredate di una copia scannerizzata del documento pubblico o della sua copia autenticata cui si riferiscono. Le richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse. [Em. 21]
5. Le autorità rispondono a tali richieste quanto prima possibile e in ogni caso entro e non oltre un mese. L'assenza di risposta è considerata come una conferma di autenticità del documento pubblico o della relativa copia autenticata. [Em. 22]
6. Se la risposta delle autorità alle richieste di informazioni non conferma l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autenticata, l'autorità richiedente non è obbligata ad accettarliaccettare il documento o la sua copia. [Em. 23]
Capo III
Cooperazione amministrativa
Articolo 8
Sistema di informazione del mercato interno
Ai fini dell'articolo 7 è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.
La Commissione garantisce che il Sistema di informazione del mercato interno soddisfi i requisiti tecnici e personali per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 7. [Em. 24]
Articolo 9
Designazione delle autorità centrali
1. Ciascuno Stato membro designa almeno un'autorità centrale.
2. Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente di detto Stato.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, in conformità dell'articolo 20, il nome e gli estremi dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate. [Em. 25]
Articolo 10
Funzioni delle autorità centrali
1. Le autorità centrali forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all'articolo 7, in particolare:
a) trasmettono e ricevono tali richieste;
b) comunicano tutte le informazioni necessarie per rispondere a tali richieste.
2. Le autorità centrali adottano ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare:
a) si scambiano le buone prassi in materia di accettazione di documenti pubblici tra gli Stati membri;
b) comunicano e aggiornano regolarmente le buone prassi sulla prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autenticate e traduzioni certificate;
c) comunicano e aggiornano regolarmente buone prassi in materia di promozione dell'uso di versioni elettroniche di documenti pubblici;
d) elaborano modelli di documenti pubblici nazionali mediante il repertorio disponibile nel sistema di informazione del mercato interno.
3. Ai fini del paragrafo 2 è utilizzata la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
Capo IV
Moduli standard multilingue dell'Unione
Articolo 11
Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita,decesso, matrimonio, unione registrata,ai fatti giuridici e allo status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresadi persone fisiche o giuridiche
Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrataai fatti giuridici e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresadi persone fisiche o giuridiche.[Em. 26]
Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.
Articolo 12
Rilascio di moduli standard multilingue dell'Unione
1. I moduli standard multilingue dell'Unione sono messi a disposizione dalle autorità di uno Stato membro ai cittadini e alle società o altre imprese come alternativa ai documenti pubblici equivalenti esistenti in detto Stato membro.
2. I moduli standard multilingue dell'Unione sono rilasciati su richiesta ai cittadini e alle società o altre imprese autorizzati a ricevere i documenti pubblici equivalenti esistenti nello Stato membro di rilascio e alle stesse condizioni. I diritti da pagare per il rilascio di un modulo standard dell'Unione non devono essere superiori ai diritti per il rilascio del documento pubblico equivalente esistente nello Stato membro interessato. [Em. 27]
3. Le autorità di uno Stato membro rilasciano un modulo standard multilingue dell'Unione se in detto Stato membro esiste un documento pubblico equivalenteun'autorità in grado di confermare l'esattezza delle pertinenti informazioni. I moduli standard multilingue dell'Unione sono rilasciati a prescindere dalla denominazione dei documenti pubblici equivalenti in detto Stato membro. [Em. 28]
3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, con riferimento a ciascun modulo standard multilingue dell'Unione, qual è l'autorità competente per il loro rilascio. Se del caso, comunicano alla Commissione quali moduli non possono essere rilasciati in conformità del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
La Commissione mette a disposizione del pubblico in maniera appropriata le informazioni trasmesse. [Em. 29]
4. I moduli standard multilingue dell'Unione recano la data del rilascio e la firma e il timbro dell'autorità che li rilascia.
Articolo 13
Guida all'uso dei moduli standard multilingue dell'Unione
La Commissione elabora orientamenti dettagliati sull'uso dei moduli standard multilingue dell'Unione e associa a tal fine le autorità centrali attraverso lo strumento di cui all'articolo 10.
Articolo 14
Versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione
La Commissione elabora versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione o altri formati idonei agli scambi elettronici.
Articolo 15
Uso e accettazione dei moduli standard multilingue dell'Unione
1. I moduli standard multilingue dell'Unione hanno lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti emessi dalle autorità dello Stato membro che li rilascia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, i moduli standard multilingue dell'Unione non producono effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto quando sono presentati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati. [Em. 30]
3. Le autorità degli Stati membri accettano i moduli standard multilingue dell'Unione presentati senza legalizzazione o formalità analogheuna traduzione del loro contenuto. [Em. 31]
4. L'uso di moduli standard multilingue dell'Unione non è obbligatorio e non pregiudica l'uso di documenti pubblici equivalenti emessi dalle autorità dello Stato membro che li rilascia, né di altri documenti pubblici o mezzi di prova.
Capo V
Rapporti con altri strumenti
Articolo 16
Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione
1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni specifiche sulla legalizzazione, su formalità analoghesulla postilla o altre formalità, bensì completa tale dirittoin relazione ai singoli ambiti. [Em. 32]
2. Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica.
3. Il presente regolamento non pregiudica il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori.
Articolo 17
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto 6:"
"6. Regolamento (UE) n. .../2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, del …(7), che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012: articolo 7."
Rapporti con le convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse tra loro nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
Capo VI
Disposizioni generali e finali
Articolo 19
Protezione dei dati
Lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuato dagli Stati membri in virtù del presente regolamento ha lo scopo specifico di permettere alle autorità di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema di informazione del mercato interno ed esclusivamente nell'ambito delle loro competenze in ogni singolo caso.
Articolo 20
Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle
1. Entro…(9), gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi di una o più autorità centrali designate, di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali dati. [Em. 33]
2. La Commissione rende pubbliche tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite ogni mezzo appropriato, in particolare la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Articolo 21
Riesame
1. Entro …(10), e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle esperienze pratiche di cooperazione tra autorità centrali. Tale relazione contiene inoltre una valutazione dell'eventuale necessità di
a) estendere il campo di applicazione del presente regolamento aiad altri documenti pubblici relativi a categorie diverse da quelle definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a l); [Em. 34]
b) istituire altri moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla filiazione, all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità, al patrimonio immobiliare, ai diritti di proprietà intellettuale e all'assenza di precedenti penali; [Em. 35]
c) in caso di estensione del campo di applicazione di cui alla lettera a), istituire moduli standard multilingue dell'Unione relativi ad altre categorie di documenti pubblici.abolire la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 1 bis. [Em. 36]
2. La relazione è corredata, se opportuno, da proposte di adattamento, in particolare per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a nuove categorie di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'istituzione di nuovi moduli standard multilingue dell'Unione, o la modifica di quelli esistenti, di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da...(11), ad eccezione dell’articolo 20, che si applica a decorrere da …(12)*.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
Allegato I
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO AL DECESSO
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di nascita.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
— Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål
— Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap
— Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad
— D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall
— Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall
— Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall
1
État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE
4
Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
5
Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
6
Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
7
Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER
9
Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER
10
Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN
11
Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
Allegato I bis
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO AL NOME
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL NOME
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/ DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 37]
Allegato I ter
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEARELATIVO ALLA FILIAZIONE
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA FILIAZIONE
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
GENITORE 1
9
GENITORE 2
4
COGNOME
5
NOME/I
10
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/ DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 38]
Allegato I quater
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALL'ADOZIONE
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'ADOZIONE
4
DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
5
COGNOME
6
NOME/I
7
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
8
SESSO
9
GENITORE 1
10
GENITORE 2
5
COGNOME
6
NOME/I
11
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION
4
Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MIESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION
5
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
6
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
7
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
8
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT/ DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 39]
Allegato II
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO AL DECESSO
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di decesso.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL
4
Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT
5
Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
6
Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
7
Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
9
Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN
10
Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN
11
Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
12
Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER
13
Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER
Allegato II bis
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO
ALLA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A
4
COGNOME
5
NOME/I
6
SESSO
7
DATA E LUOGO DI NASCITA
GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
8
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
7
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
8
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 40]
Allegato III
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO AL MATRIMONIO
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di matrimonio.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål
— Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap
— Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad
— D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall
— Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall
— Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall
1
État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /
mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL
4
Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT
5
époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A
6
époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B
7
Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET
Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
10
Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
11
Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET
12
Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST
13
Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN
14
Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
Allegato III bis
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO AL DIVORZIO
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DIVORZIO
4
DATA E LUOGO DEL DIVORZIO GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
5
CONIUGE A
6
CONIUGE B
7
COGNOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO
8
NOME/I
9
SESSO
10
DATA E LUOGO DI NASCITA
GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
11
COGNOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO
12
RESIDENZA ABITUALE
13
ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE
14
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
— Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak/ Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål
— Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo/ Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap
— Ls: Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad
— D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt/ Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall
— Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga/ Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall
— Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge/ Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA
4
Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA
5
Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A
6
Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B
7
Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA
8
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
9
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL/ SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
10
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA/ DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
11
Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA
12
Résidence habituelle/ ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA/ RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST
13
Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN
14
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 43]
Allegato IV
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di unione registrata.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh/ Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål
— Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap
— Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad
— D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall
— Dh: Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / : Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall
— Dw: Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Feleség halála / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall
1
État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP
4
Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN
5
Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A
6
Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B
7
Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN
Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
10
Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
11
Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN
12
Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST
13
Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN
14
Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
Allegato IV bis
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA
4
DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
5
PARTNER A
6
PARTNER B
7
COGNOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO
8
NOME/I
9
SESSO
10
DATA E LUOGO DI NASCITA
GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
11
COGNOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO
12
RESIDENZA ABITUALE
13
ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE
14
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
— Mar : Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak/ Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål
— Reg: Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo/ Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap
— Ls : Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / Zakonska rastava/ Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad
— D: Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt/ Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP
4
Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING
5
Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A
6
Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B
7
Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING
8
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
9
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
10
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
11
Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING
12
Résidence habituelle/ ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST
13
Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU/ ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN
14
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 44]
Allegato IV ter
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ:
(ISO 3166-1 alpha-3)
9
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko/ Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: (ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)
9
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 45]
Allegato IV quater
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 46]
Allegato IV quinquies
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLA RESIDENZA
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA RESIDENZA
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
RESIDENZA
9
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE/ RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST
9
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 47]
Allegato IV sexies
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI
(UNESCO ISCED 2011 Allegato II)
9
SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI
(UNESCO ISCED-F 2013 Allegato I)
10
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA/ DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)
9
Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)
10
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 48]
Allegato IV septies
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLA DISABILITÀ
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
1
STATO MEMBRO:
2
AUTORITÀ DI RILASCIO
3
MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA DISABILITÀ
4
COGNOME
5
NOME/I
6
DATA E LUOGO DI NASCITA GG MM AAAA
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
7
SESSO
8
LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE
9
DATA DI RILASCIO, GG MM AAAA
FIRMA, TIMBRO |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan/ Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec/ Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina/ Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
— M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt
— F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko/ Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt
1
ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA/ STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE/ AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER
4
NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME/ COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN
5
PRÉNOM(S) / VORNAME(N)/ СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA)/ NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN
6
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA/ DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT
7
SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL/ SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN
8
Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION
9
DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
[Em. 49]
Allegato V
MODULO STANDARD
MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO
ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA
DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA
Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]
Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa.
— Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag
— Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad
— Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År
1
État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT
2
autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET
3
Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION
4
Nom de la société ou autre forme d'entreprise /
Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN
5
Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM
6
National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL
7
Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK
8
Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE
9
date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT
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Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER
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Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN
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Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN
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Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION
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est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET
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seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)
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conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS
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Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ( "regolamento IMI" ) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 319).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0102),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0047/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 marzo 2008(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0319/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0372),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 50, paragrafo 2, nonché gli articoli 53 e 62, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0183/2012),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 50, paragrafo 1, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Dieta polacca e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0281/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
– viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0654) e la proposta modificata (COM(2012)0420),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7 0358/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Bundesrat tedesco, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7-0344/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0153),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0075/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle Regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0323/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 256/2014)
Nomina di un membro della Corte dei conti (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
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Decisione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla proposta nomina di Klaus Heiner Lehne a membro della Corte dei conti (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7–0423/2013),
– visto l'articolo 108 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0050/2014),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 23 gennaio 2014, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Klaus Heiner Lehne membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Corte dei conti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul futuro ruolo della Corte dei conti europea. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti europea: consultazione del Parlamento europeo (2012/2064(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286,
– visto l'articolo 108 del suo regolamento,
– visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(1),
– vista la sua risoluzione del 17 novembre 1992 sulla procedura di consultazione del Parlamento europeo per la nomina dei membri della Corte dei conti(2),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1995 sulle procedure da seguire in ordine alla consultazione del Parlamento per la nomina dei membri della Corte dei conti(3),
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato(4),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7 0014/2014),
I.Il futuro ruolo della Corte dei conti
A. considerando che le dichiarazioni di Lima e del Messico dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo definiscono gli elementi fondamentali di un'istituzione indipendente di controllo e affermano che le istituzioni superiori di controllo (ISC) nazionali possono interpretare i principi delle dichiarazioni con notevole libertà;
B. considerando che la Corte dei conti europea, in quanto istituzione di controllo professionale, deve, tra l’altro, applicare le norme di revisione internazionali previste per il settore pubblico;
C. considerando che la Corte dei conti europea è stata istituita dal trattato di bilancio del 1975 allo scopo di controllare le finanze dell'Unione e che, in quanto revisore esterno dell'UE, essa contribuisce al miglioramento della gestione finanziaria dell’Unione, agendo al contempo da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'UE;
D. considerando che l'attuale situazione economica e finanziaria in rapida evoluzione richiede una vigilanza microprudenziale e macroprudenziale efficace, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia, in un'Unione europea moderna e caratterizzata da numerose sfide;
E. considerando che i revisori pubblici, come la Corte dei conti e le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri, ricoprono un ruolo essenziale nel ripristino della fiducia nella responsabilità pubblica dell'Unione e nel suo miglioramento; che è pertanto importante collocare qualsiasi discussione sulle possibili riforme della Corte dei conti nel più ampio contesto della sfida di miglioramento della responsabilità pubblica dell'Unione;
F. considerando che il trattato di Lisbona ha ribadito il quadro giuridico per la Corte dei conti nella promozione della responsabilità pubblica e nella fornitura di assistenza al Parlamento e al Consiglio in sede di supervisione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, contribuendo in tal modo al miglioramento della gestione finanziaria dell'UE e alla protezione degli interessi finanziari dei cittadini;
II.Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti: consultazione del Parlamento europeo
G. considerando che, a norma dell'articolo 286 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Corte dei conti devono essere scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati membri, delle istituzioni di controllo esterno o che possiedono una qualifica specifica per lo svolgimento della funzione in questione e offrono ogni garanzia di indipendenza;
H. considerando che è essenziale che la Corte dei conti sia composta da membri che forniscono, nella maggior misura possibile, garanzie professionali e di indipendenza come previsto dal trattato, evitando rischi per la reputazione della Corte dei conti;
I. considerando che alcune nomine hanno sollevato pareri divergenti in seno al Parlamento e al Consiglio, e che la loro persistenza rischia di danneggiare i buoni rapporti di lavoro della Corte dei conti con le suddette istituzioni ed eventualmente di avere gravi conseguenze negative per la credibilità e, di conseguenza, l'efficacia della Corte stessa;
J. considerando che la decisione del Consiglio di nominare membri della Corte dei conti in casi in cui il Parlamento ha tenuto audizioni ed espresso pareri negativi è incomprensibile e dimostra una mancanza di rispetto per il Parlamento;
K. considerando che il parere del Parlamento suscita un vivo interesse da parte dei mezzi di comunicazione; e che, se dovessero ottenere l’incarico di membri della Corte dei conti personalità le cui candidature siano state in precedenza pubblicamente e ufficialmente respinte dal Parlamento, la fiducia nelle istituzioni interessate risulterebbe indebolita;
L. considerando che la nomina di membri dotati di competenze professionali in materia di revisione contabile, associate a un contesto funzionale più ampio e vario che garantisca prospettive e competenze diversificate, potrà contribuire ad accrescere l'efficienza della Corte dei conti in termini di decisioni e funzionamento; e che l'incapacità di trovare un adeguato equilibrio di genere è, oggigiorno, inaccettabile;
M. considerando che la cooperazione tra la Corte dei conti e il Parlamento, che è al centro del sistema di controllo di bilancio dell'Unione europea, risulta turbata dal parere negativo espresso dal Parlamento su taluni membri della Corte;
N. considerando che il processo di valutazione inter pares 2013 chiede procedure interne più brevi alla Corte e un chiarimento del suo ruolo e del suo mandato nei confronti dei soggetti interessati esterni, e sottolinea che le entità controllate esercitano un’influenza eccessiva sulle conclusioni della Corte e sui pareri di revisione contabile;
O. considerando che il Parlamento si concentra principalmente sulle proposte che non comportano la necessità di modificare il trattato;
P. considerando che il Consiglio ha sempre rispettato le raccomandazioni avanzate dal comitato di esperti istituito ai sensi dell’articolo 255 del TFUE allo scopo di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati al posto di avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Tribunale, nonostante il trattato non preveda alcun obbligo chiaro in tal senso;
I.Visione del Parlamento per la CCE: il futuro ruolo della Corte dei conti
1. ritiene non solo che la Corte dei conti europea, in quanto controllore esterno delle istituzioni dell'Unione, possa fornire ai legislatori una dichiarazione relativa all'affidabilità dei conti e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti di un determinato esercizio finanziario, ma anche che si trovi nella posizione ideale per offrire al legislatore e all'autorità di bilancio, in particolare alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, pareri preziosi sui risultati ottenuti dalle politiche dell'Unione, per migliorare i risultati e l'efficacia delle attività finanziate dall'Unione, individuare le economie di scala e di diversificazione e le ricadute tra politiche nazionali degli Stati membri nonché offrire al Parlamento valutazioni esterne riguardo alle valutazioni della Commissione sulle finanze pubbliche negli Stati membri;
2. è del parere che la Corte dei conti debba rimanere fedele ai principi di indipendenza, integrità, imparzialità e professionalità, sviluppando al contempo rapporti di stretta cooperazione con i suoi partner, in particolare il Parlamento europeo, e più specificamente la sua commissione per il controllo dei bilanci, come pure le commissioni specializzate, nel processo di assunzione di responsabilità delle istituzioni dell'Unione;
Il modello tradizionale di dichiarazione di affidabilità
3. osserva che la Corte dei conti è vincolata dal trattato (articolo 287 I, paragrafo 2, (TFUE)) a fornire al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità (DAS(5)) in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti, dopo avere esaminato la regolarità, la legittimità e i risultati del bilancio dell'Unione; e che a norma del medesimo trattato, la CCE è tenuta ad elaborare relazioni speciali e pareri; osserva che una larga parte delle risorse umane della Corte viene utilizzata per la DAS annuale;
4. è del parere che l'indipendenza, l'integrità, l'imparzialità e la professionalità della Corte dei conti rappresentino la chiave della credibilità di quest’ultima nella sua funzione di assistenza al Parlamento e il Consiglio al fine di controllare e migliorare la gestione finanziaria dell'Unione, nonché tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, dalla fase di programmazione fino alla chiusura dei conti;
5. si rammarica che, per il diciottesimo anno consecutivo, le risultanze della revisione della Corte dei conti non le abbiano consentito di formulare una dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva in merito alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti; evidenzia altresì il fatto che un tasso di errore, di per sé, contribuisce solo in parte a fornire una panoramica globale dell'efficacia delle politiche dell'Unione;
6. ricorda che l'articolo 287 TFUE prevede che la Corte presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni; fa notare che, invece di formulare una dichiarazione in merito all'affidabilità dei conti e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni, nel 2012 la Corte dei conti ha espresso quattro pareri: uno sull'affidabilità dei conti e tre sulla legittimità e la regolarità delle relative operazioni (uno sulle entrate, uno sugli impegni e uno sui pagamenti); ritiene che la scelta di tale modalità renda più complesso il compito di valutare l'esecuzione del bilancio da parte della Commissione;
7. rileva che la DAS è un indicatore annuale relativo a un programma di spesa pluriennale, e questo rende difficile comprendere la natura ciclica e gli effetti degli accordi pluriennali, e che, di conseguenza l'impatto e l'efficacia complessivi dei sistemi di gestione e controllo possono essere misurati solamente parzialmente alla fine del periodo di spesa; ritiene pertanto che la Corte dei conti dovrebbe essere in grado di presentare all'autorità di discarico una valutazione intermedia e una relazione di sintesi, oltre alla DAS annuale, sui risultati finali di un periodo di programmazione;
8. accoglie favorevolmente il fatto che, sin dal 2009, la Corte dei conti si sia considerevolmente impegnata per lo sviluppo dei suoi prodotti e servizi nonché della sua relazione annuale; ritiene tuttavia che occorra adoperarsi maggiormente e impiegare più risorse per accrescere ulteriormente la qualità, soprattutto in relazione ai controlli di gestione espletati dalla Corte, che forniscono informazioni sull'esecuzione del bilancio dell'Unione; reputa opportuno che la Corte dei conti si basi sul modello di DAS per determinare se siano stati conseguiti dei risultati e per spiegare in che modo siano stati conseguiti, affinché sia possibile trarre insegnamenti e applicarli in altri ambiti;
Le nuove dimensioni e sfide della Corte dei conti
9. riconosce il ruolo storico e costruttivo svolto dall'esercizio di elaborazione della DAS, incentrato sui concetti di legittimità e regolarità in quanto utili indicatori di buone pratiche finanziarie e di una sana gestione a tutti i livelli di spesa dell’Unione e nel mostrare le modalità di utilizzo dei fondi dell'UE conformemente alle decisioni del Parlamento, nella sua veste di legislatore e autorità di bilancio; sottolinea tuttavia che in questo momento, come pure in futuro, è necessario che la Corte dei conti impieghi una maggiore quantità di risorse per valutare se siano state conseguite l'economia, l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici affidati alla Commissione, e che il seguito dato alle conclusioni contenute nelle relazioni speciali comporti corrispondenti adeguamenti dei programmi dell’UE;
10. sottolinea che il mandato della Corte dei conti, stabilito dal trattato, fornisce il quadro di riferimento all'interno del quale la Corte adempie la sua funzione di organismo di controllo esterno indipendente dell'Unione; osserva che il mandato prevede notevole flessibilità, consentendo alla Corte dei conti di portare a termine la propria missione al di là dell'ambito della DAS; rammenta che il mandato consente alla Corte di presentare i risultati dei suoi controlli di gestione all'interno di relazioni speciali, e ciò rappresenta un'importante opportunità di apportare valore aggiunto concentrando l'attenzione e le indagini su settori ad alto rischio; rileva inoltre che tali relazioni forniscono informazioni ai cittadini europei sul funzionamento dell'Unione e sull'utilizzo dei fondi europei in molteplici settori, favorendo così l'avvicinamento dell'Europa ai suoi cittadini e rendendola più trasparente e comprensibile;
11. ricorda che uno dei modi più efficaci per migliorare la revisione dei conti dell'Unione europea e rafforzare sia le prestazioni che l'efficacia della spesa consiste nel far votare il discarico prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio oggetto di controllo; sottolinea che, in questo modo, si costringerebbe la Corte dei conti a presentare la sua relazione annuale entro il 30 giugno;
12. propone che la Corte dei conti, ferma restando la sua indipendenza, formuli il proprio parere sulla base della soglia di rilevanza e non semplicemente sul tasso di errore tollerabile, il che sembra conformarsi maggiormente ai principi internazionali di audit;
13. propone che il Parlamento europeo dedichi una sezione speciale della sua relazione annuale sul discarico al seguito dato alle raccomandazioni presentate dalla Corte dei conti nei suoi vari controlli di gestione, per motivare la Commissione e gli Stati membri ad attuare tali raccomandazioni; e anche che il Parlamento indichi a quali principali azioni di seguito la Corte dei conti può dedicare particolare attenzione nella sua relazione annuale, fatta salva la sua indipendenza;
14. osserva che la Corte dei conti elabora il proprio programma di lavoro su base pluriennale e annuale; rileva che il programma pluriennale consente la definizione e l'aggiornamento della strategia della Corte dei conti mentre il programma annuale fissa i compiti specifici da svolgere durante l'esercizio in questione; accoglie favorevolmente il fatto che ogni anno la Corte dei conti presenta il programma di lavoro annuale alla commissione per il controllo dei bilanci, elencando i compiti di audit prioritari e le risorse destinate alla loro esecuzione;
15. ritiene che, nella loro forma attuale, le riunioni della Corte dei conti con il Parlamento e il Consiglio offrano utili consulenze per l'elaborazione del programma di lavoro annuale della Corte; sottolinea che un dialogo preparatorio strutturato di questo tipo contribuisce notevolmente a garantire l'effettiva responsabilità democratica nei confronti dei cittadini per quanto concerne l’utilizzo dei fondi pubblici forniti al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione; sottolinea che, nonostante una maggiore collaborazione consultiva con il Parlamento e il Consiglio, la Corte dei conti dovrebbe decidere essa stessa, in maniera indipendente dall'influenza politica o nazionale, in merito al proprio programma di lavoro annuale;
16. osserva che questioni di grande interesse per i soggetti esterni interessati, come il Parlamento europeo, e le conseguenti richieste di controlli, non vengono raccolte in modo strutturato, né trattate a pieno titolo come preferenziali; ritiene che ciò vada a scapito della pertinenza e dell'incidenza dei risultati dei controlli della Corte dei conti; osserva inoltre che il valore aggiunto della Corte dei conti è direttamente connesso all'uso che il Parlamento e gli altri soggetti interessati nell'ambito del processo di responsabilità fanno del suo lavoro; invita pertanto la Corte a tenere in considerazione, nel suo programma di lavoro annuale, le priorità politiche dei legislatori e le questioni di grande interesse per i cittadini dell'UE comunicatele dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento quale vettore delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione;
Cooperazione con le istituzioni superiori di controllo (ISC)
17. si aspetta una più stretta cooperazione tra la Corte dei conti e le istituzioni superiori di controllo degli Stati membri, con risultati concreti in merito alla condivisione dell'attività annuale della Corte; si aspetta, inoltre, passi metodologici concreti e intese sui calendari di audit; si attende che la Commissione, sulla base di uno studio di carattere giuridico, presenti proposte per integrare l'attività di audit delle istituzioni superiori di controllo degli Stati membri nei controlli della Corte dei conti in tema di gestione condivisa nel loro rispettivo Stato membro;
18. sottolinea che la Corte dei conti dovrebbe essere in prima linea nella definizione di un metodo di lavoro, nell’ambito del quale le istituzioni superiori di controllo nazionali e la Corte dei conti rafforzino il coordinamento delle loro risorse per valutare la spesa e l'esecuzione del bilancio dell'Unione, evitando la duplicazione del lavoro di controllo e condividendo le pertinenti informazioni, identificando i settori di rischio, effettuando revisioni contabili congiunte o associando più strettamente le istituzioni superiori di controllo con le missioni di revisione della Corte dei conti, consentendo in tal modo lo sviluppo di metodi di lavoro comuni e di una maggiore efficacia a tutti i livelli di controllo; osserva che la condivisione dei dati di audit e di controllo e di buone pratiche tra la Corte dei conti e le istituzioni superiori di controllo nazionali è essenziale per una migliore concentrazione degli sforzi di audit e di controllo; osserva che esistono troppi livelli di controllo e che tali duplicazioni andrebbero evitate, per ridurre gli oneri per le autorità di gestione e i beneficiari;
19. chiede pertanto di intensificare la cooperazione tra le istituzioni di controllo nazionali e la Corte dei conti europea ai fini di un controllo della gestione condivisa, in applicazione dell'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE;
20. propone di esaminare la possibilità che le istituzioni di controllo nazionali, in qualità di revisori esterni indipendenti, e nel rispetto delle norme internazionali in materia di revisione contabile, rilascino degli attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi dell'Unione, da consegnare ai governi degli Stati membri affinché vengano presentati durante la procedura di discarico, secondo una procedura interistituzionale ad hoc da introdurre;
21. sottolinea l'importanza di includere i programmi europei nella programmazione dei controlli effettuati dalle istituzioni superiori di controllo, prestando particolare attenzione alla gestione condivisa; in tal senso, i parlamenti nazionali devono svolgere un ruolo fondamentale potendo invitare le rispettive istituzioni superiori di controllo a condurre revisioni contabili sui fondi e programmi europei; osserva che un'istituzionalizzazione e una regolarizzazione di tale controllo consentirebbero di presentarne i risultati una volta all'anno dinnanzi al parlamento nazionale;
Il nuovo contesto operativo della Corte dei conti
22. osserva che i regolamenti riguardanti i principali settori di spesa per il periodo 2014‑2020 hanno modificato notevolmente i quadri finanziario e giuridico che disciplinano l'esecuzione del bilancio dell'Unione; segnala che tali riforme comportano cambiamenti significativi destinati ad alterare il contesto del rischio di gestione finanziaria attraverso la semplificazione delle norme di finanziamento, l'aumento della condizionalità e lo sfruttamento del bilancio dell'Unione; insiste pertanto affinché la Corte dei conti si concentri maggiormente sui risultati, fornendo informazioni adeguate sui rischi e sulle prestazioni di nuovi strumenti di questo tipo;
23. suggerisce alla Corte dei conti di sincronizzare il suo programma di lavoro pluriennale con il QFP e di includere una revisione intermedia nonché una revisione completa della chiusura dei conti della Commissione, riguardo al rispettivo QFP;
24. osserva che spesso nei controlli di gestione manca un'analisi chiara delle risultanze dei controlli stessi; osserva altresì che non esiste un sistema per garantire che i revisori assegnati all'esecuzione di uno specifico controllo possiedano le conoscenze tecniche e le competenze metodologiche necessarie allo svolgimento dei controlli senza dover partire da zero sulle questioni oggetto del controllo; ritiene che tali circostanze aggravino l'inefficienza e l'inefficacia delle constatazioni della Corte dei conti nei controlli di gestione;
25. si attende dalla Corte dei conti assoluta trasparenza circa le esigenze in termini di tempo riguardo ai suoi prodotti e invita la Corte a pubblicare, nell'ambito di ogni controllo di gestione, uno scadenzario e le diverse fasi che hanno riguardato il rispettivo prodotto nel corso del suo sviluppo, ovvero il tempo necessario a completare ciascuna delle diverse fasi previste, che attualmente sono:
–
studio preliminare
–
analisi delle questioni
–
memorandum di pianificazione dei controlli
–
sintesi delle constatazioni preliminari
–
conclusioni
–
progetto di relazione
–
procedura in contraddittorio;
26. osserva che i controlli di gestione che includono uno studio preliminare della Corte dei conti richiedono due anni, cosicché, in vari casi, le risultanze dei controlli si sono rivelate obsolete e hanno impedito l'attuazione di misure adeguate; si aspetta che la Corte dei conti razionalizzi l'effettuazione dei suoi controlli di gestione ed elimini i passaggi procedurali superflui;
27. esprime l'auspicio che, in futuro, la Corte dei conti non solo pubblichi le osservazioni della Commissione sulle sue constatazioni, conclusioni e raccomandazioni, ma elabori anche con chiarezza una replica finale, ove opportuno;
28. è del parere che la Corte dei conti debba comunicare regolarmente le statistiche relative alla presenza dei membri nella sua sede a Lussemburgo alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento; si aspetta dalla Corte una totale trasparenza nei confronti del Parlamento a tale proposito; auspica ricevere dalla Commissione un'analisi sulla fattibilità della sostituzione di parte della remunerazione dei membri della Corte dei conti con un'indennità giornaliera;
29. sottolinea che, nonostante l'esigenza di essere equi e di fare riferimento alle argomentazioni dell'entità controllata nella rispettiva relazione, non occorre raggiungere un consenso con tale entità;
30. osserva che, in alcuni casi, le deliberazioni parlamentari riguardo a questioni affrontate nelle relazioni speciali si erano già concluse e che pertanto non è stato possibile utilizzare efficacemente le risultanze dei controlli della Corte dei conti; osserva altresì che in alcuni casi raccomandazioni essenziali della Corte dei conti erano già state attuate dalla Commissione al momento della presentazione della relazione; si aspetta che la Corte tenga conto di tutti i vincoli di tempo e degli sviluppi esterni quando effettua i suoi controlli;
31. si aspetta che la Corte comunichi chiaramente nelle sue relazioni i punti deboli e le buone prassi delle autorità degli Stati membri attraverso una loro coerente esposizione;
32. è convinto che sia possibile realizzare economie di scala e di diversificazione attraverso un'analisi accurata delle esigenze in termini di risorse dei membri della Corte dei conti; si aspetta che la Corte valuti tali economie relative, tra l'altro, a un servizio di autisti comune per i membri nonché alla condivisione degli spazi e del personale;
33. deplora che l'azione intergovernativa al di fuori del quadro del trattato UE, come quella adottata per l'istituzione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del meccanismo europeo di stabilità (MES), comporti grandi sfide anche in termini di responsabilità pubblica e controllo, oltre a indebolire il ruolo essenziale della Corte dei conti;
34. deplora il fatto che, nel caso del FESF, non siano ancora state adottate disposizioni di alcun genere riguardo all'esecuzione di un controllo pubblico esterno indipendente e si rammarica che, anche se la Corte dei conti ha nominato un membro della commissione di controllo del MES, la relazione di controllo annuale di detta commissione non sarà messa a disposizione né del Parlamento né del pubblico; invita la Corte dei conti a presentare regolarmente al Parlamento una relazione di controllo annuale della commissione di controllo e tutte le altre informazioni necessarie riguardo alle attività della Corte in tale ambito, affinché il Parlamento possa verificare l'attività della Corte dei conti durante la procedura di discarico;
Riforma della struttura della Corte dei conti
35. osserva che le procedure di composizione e di nomina della Corte dei conti sono stabilite dagli articoli 285 e 286 TFUE; sottolinea, tuttavia, l'esigenza di una modifica del trattato che ponga il Parlamento e il Consiglio su un livello di parità ai fini della nomina dei membri della Corte dei conti, onde garantire la legittimità democratica, la trasparenza e la completa indipendenza dei membri della Corte dei conti;
36. deplora che alcune procedure di nomina abbiano provocato un conflitto tra il Parlamento e il Consiglio in merito ai candidati, nonostante il fatto che il trattato non preveda una simile eventualità; sottolinea che il Parlamento ha il dovere, come sancito dal trattato, di verificare le candidature; è del parere che sia opportuno che il Consiglio, nello spirito di una leale cooperazione tra le istituzioni europee, rispetti le decisioni adottate dal Parlamento dopo la sua audizione;
37. chiede che, nella prossima revisione del trattato UE, sia stabilito che il Parlamento europeo sceglie i membri della Corte dei conti, su proposta del Consiglio; sottolinea che tale procedura rafforza l'indipendenza dei membri della Corte dei conti nei confronti degli Stati membri;
38. accoglie favorevolmente il fatto che la Corte, nel 2010, abbia adottato un nuovo regolamento che le ha permesso, nel quadro giuridico attuale, di razionalizzare il proprio processo decisionale, in modo che le relazioni di controllo e i pareri sono ora adottati da sezioni composte da 5- 6 membri e non dall'intero collegio di 28 membri;
39. è del parere che l'attuale regola di rappresentanza geografica in relazione ai dirigenti di alto livello, secondo la quale può esserci un membro per ogni Stato membro, abbia da tempo perso la propria iniziale utilità e credibilità e che possa essere sostituita da una struttura di gestione leggera, adattata a un più ampio mandato in materia di responsabilità, dotata di disposizioni adeguate per garantire l'indipendenza in tutte le attività della Corte;
40. propone, pertanto, che la Corte dei conti abbia lo stesso numero di membri della Commissione; e che detti membri vantino almeno un’esperienza professionale nel settore del controllo e della gestione, siano in possesso delle qualifiche specifiche per la loro funzione e offrano ogni garanzia di indipendenza;
41. propone di rivedere il meccanismo di remunerazione dei membri della Corte dei conti e le risorse destinate direttamente e personalmente a ciascuno di essi, sia per conformarsi alle prassi nazionali e internazionali relative a funzioni simili, sia per consentire ai membri della Corte dei conti di adempiere le loro funzioni in modo indipendente;
II.Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti: consultazione del Parlamento europeo
42. adotta i seguenti principi, criteri di selezione e procedure per formulare il proprio parere sui candidati a membro della Corte dei conti:
a)
è necessario concedere al Parlamento un periodo di esame ragionevole, affinché i candidati possano essere ascoltati dalla commissione per il controllo dei bilanci e la commissione possa procedere alla votazione dopo l'audizione;
b)
all'atto di adottare una decisione, a prescindere dai i criteri politici, la commissione per il controllo dei bilanci e l'assemblea plenaria procedono alla votazione a scrutinio segreto;
c)
in seno alla commissione per il controllo dei bilanci le audizioni sono pubbliche e i dibattiti sono trasmessi su video;
d)
il Parlamento adotta le proprie decisioni in base alla maggioranza dei voti espressi in seduta plenaria e il Consiglio è tenuto a rispettare la sua decisione; i candidati sono presenti durante la votazione e, in caso di esito negativo, il Presidente del PE chiede loro se intendano ritirare la propria candidatura;
43. ritiene che i criteri di nomina dei membri della Corte dei conti debbano essere specificati ulteriormente sulla base dell'articolo 286 del TFUE e sottolinea che la valutazione del Parlamento sarà principalmente improntata ai seguenti criteri:
a)
esperienza professionale di alto livello conseguita nei settori delle finanze pubbliche, del controllo e della gestione, nonché conoscenza approfondita della governance delle istituzioni europee;
b)
un buon percorso professionale nell'ambito dell'audit e un'ottima conoscenza comprovata di almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione europea;
c)
se necessario, prova delle previe dimissioni dei candidati dalle funzioni di gestione precedentemente ricoperte;
d)
alla data della nomina i candidati non possono esercitare alcun mandato elettivo né avere responsabilità nei confronti di alcun partito politico;
e)
prova di un elevato livello di integrità e moralità del candidato;
f)
data la natura del lavoro da svolgere, sarà presa in considerazione anche l'età dei candidati, ritenendo ragionevole stabilire, ad esempio, che i membri non abbiano un'età superiore ai 67 anni all'epoca della loro nomina;
g)
i membri non restano in carica per più di due mandati;
h)
infine, il Parlamento considererà molto seriamente la questione dell'equilibrio tra i membri della Corte dei conti in termini di rappresentanza di genere;
44. invita il Consiglio a impegnarsi nelle seguenti azioni:
a)
presentare al Parlamento almeno due candidati provenienti da ciascuno Stato membro, una donna e un uomo;
b)
elaborare le proprie proposte in modo tale da rispettare appieno i criteri stabiliti nelle risoluzioni del Parlamento, fermo restando che quest’ultimo, da parte sua, assicurerà lo scrupoloso rispetto di tali criteri;
c)
fornire, unitamente ai nominativi dei candidati, le informazioni dettagliate relative al loro percorso professionale nonché tutte le informazioni e i pareri che gli sono stati forniti durante lo svolgimento delle procedure decisionali interne degli Stati membri;
d)
trasmettere tutte le informazioni relative alle proposte di nomina ricevute dagli Stati membri, fermo restando che, in caso di mancata trasmissione delle informazioni, il Parlamento sarebbe costretto a condurre indagini proprie, con il conseguente, inevitabile ritardo nella procedura di nomina;
e)
prendere contatto con le pertinenti autorità degli Stati membri che saranno invitate a designare i candidati a membro della Corte dei conti e richiamare l'attenzione di tali autorità sui criteri e le procedure stabiliti dal Parlamento;
f)
evitare la revoca di candidature e la presentazione di nuove candidature che tengano conto di nuove proposte avanzate dagli Stati membri sulla base esclusivamente di criteri politici;
g)
rispettare, qualora si verifichi una tale situazione, il parere negativo del Parlamento e proporre uno o più nuovi candidati;
45. stabilisce quanto segue in relazione alle procedure dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci e in occasione della seduta plenaria:
a)
ogni raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina è presentata in forma di relazione, da adottare sulla base della maggioranza dei voti espressi; la relazione fa riferimento unicamente alla proposta di nomina;
b)
la relazione contiene:
i)
visti che riassumono le circostanze della consultazione del Parlamento;
ii)
considerando che descrivono la procedura alla commissione competente;
iii)
il dispositivo, che può contenere esclusivamente:
–
un parere favorevole, oppure
–
un parere contrario;
c)
i visti e i considerando non sono posti in votazione;
d)
il curriculum vitæ e le risposte al questionario sono allegate alla relazione;
e)
la commissione per il controllo dei bilanci e l'assemblea plenaria votano sulla nomina del candidato in questione;
o o o
46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Corte dei conti nonché, per conoscenza, alle altre istituzioni dell'Unione europea, ai parlamenti e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Abbreviazione del termine francese "Déclaration d'assurance".
Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sussidiarietà e proporzionalità ("Legiferare meglio")
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (2013/2077(INI))
– visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare gli articoli 4, 6 e 7,
– viste le modalità pratiche, convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi alla prima lettura,
– vista la propria risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità(2),
– vista la propria risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente(3),
– vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti(4),
– vista la relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (COM(2012)0373),
– viste le comunicazioni della Commissione concernenti l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)0746) e (COM(2013)0685),
– vista la comunicazione della Commissione "Legiferare con intelligenza – Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese" (COM(2013)0122),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Monitoring and consultation on smart regulation for SMEs" (Monitoraggio e consultazione per una regolamentazione intelligente per le PMI) (SWD(2013)0060),
– vista la comunicazione della Commissione "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"(COM(2010)0543),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla regolamentazione intelligente del 30 maggio 2013,
– vista la relazione del 15 novembre 2011 del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi dal titolo "L'Europa può fare meglio: Relazione sulle buone pratiche degli Stati membri per l'attuazione della normativa UE con il minor onere amministrativo",
– visto il parere del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013(5),
– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0056/2014),
A. considerando che il programma per una normativa intelligente costituisce un tentativo di consolidare gli sforzi tesi a legiferare meglio, a semplificare il diritto dell'UE e a ridurre gli oneri amministrativi, nonché di intraprendere un percorso verso una buona governance basata sull'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, nella quale assumono un ruolo cruciale le valutazioni d'impatto e i controlli ex-post;
B. considerando che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti nelle valutazioni ex post delle nuove normative, il che rappresenterebbe un aiuto per la Commissione nella stesura delle sue relazioni e migliorerebbe in generale la valutazione delle questioni europee da parte dai parlamenti nazionali;
C. considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003 è divenuto inadeguato rispetto al contesto legislativo attuale creato dal trattato di Lisbona, anche alla luce dell'approccio frammentario seguito dalle istituzioni dell'UE con l'adozione di dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi e di modalità pratiche concordate a livello di segretariati per l'applicazione dell'articolo 294 del TFUE;
Osservazioni generali
1. sottolinea che la legislazione proposta e adottata a livello europeo dovrebbe essere semplice, efficace ed efficiente, generare un chiaro valore aggiunto ed essere di facile comprensione e accessibile in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri, nonché produrre pieni benefici al minimo costo; riconosce che la crisi economica ha accentuato le pressioni a carico delle risorse delle amministrazioni nazionali e ritiene che lo sforzo di produrre normative chiare e facilmente recepibili contribuirebbe ad alleviare in parte l'onere per le amministrazioni nazionali e per i privati che sono tenuti ad osservare le norme legislative; pone l'accento sulla responsabilità delle istituzioni europee di assicurare che la legislazione sia chiara e facilmente comprensibile e non imponga ai cittadini o alle imprese oneri amministrativi superflui;
2. sottolinea che la valutazione riguardante l'impatto delle nuove normative sulle PMI o sulle grandi imprese non può tuttavia comportare la discriminazione dei lavoratori in funzione delle dimensioni della loro impresa e non può indebolire i loro diritti fondamentali, fra cui i diritti all'informazione e alla consultazione, le condizioni di lavoro, il benessere sul luogo di lavoro e i diritti in materia di sicurezza sociale, e non può rappresentare un ostacolo al miglioramento di tali diritti o al rafforzamento della loro protezione sul luogo di lavoro, di fronte a rischi professionali vecchi e nuovi;
3. sottolinea l'obbligo delle istituzioni europee di rispettare, allorché legiferano, i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
4. ribadisce le proprie osservazioni precedenti riguardo al fatto che in molte occasioni il comitato per la valutazione d'impatto e i parlamenti nazionali hanno ritenuto che tali principi non siano stati tenuti adeguatamente in considerazione nelle valutazioni d'impatto della Commissione; esprime ancora una volta il proprio disappunto per il fatto che tali critiche sono state rinnovate per un altro anno;
5. ritiene che l'obiettivo di legiferare meglio vada perseguito in uno spirito di governance multilivello, cioè attraverso l'azione coordinata dell'UE, delle istituzioni nazionali e degli enti locali e regionali;
6. chiede ancora una volta che l'accordo interistituzionale del 2003 "Legiferare meglio" venga rinegoziato allo scopo di tener conto del nuovo contesto legislativo creato dal trattato di Lisbona, consolidare le migliori prassi attuali e aggiornare l'accordo stesso in modo che sia in linea con l'agenda "legiferare meglio"; raccomanda che l'eventuale nuovo accordo sia adottato sulla base dell'articolo 295 del TFUE e assuma carattere vincolante;
7. sollecita la Commissione e il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento sui criteri per l'appropriata applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE; ritiene che ciò possa avvenire nel quadro della revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", il quale pertanto, fra le altre cose, includerebbe tali criteri;
8. ritiene che la varietà di titoli applicati ai sistemi utilizzati dalla Commissione per valutare gli atti normativi adottati e ridurre gli oneri sia fonte di confusione e di inutili complicazioni; raccomanda l'adozione di un unico titolo sotto l'intestazione "Legiferare meglio" e ribadisce la richiesta che ad occuparsi della materia sia un unico Commissario;
9. invita la Commissione a intensificare il suo lavoro di verifica dell'applicazione del principio di proporzionalità, specialmente per quanto riguarda il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE sugli atti delegati e di esecuzione;
10. ritiene che, nel contesto di una maggiore legittimità democratica, occorra dedicare particolare attenzione al meccanismo di allerta precoce;
Il meccanismo di sussidiarietà per i parlamenti nazionali
11. sottolinea che, sebbene la crisi economica e finanziaria richieda un migliore coordinamento delle politiche e un rafforzamento dei poteri dell'Unione in diversi ambiti, è altresì essenziale mantenere chiara e comprensibile la ripartizione delle competenze nel sistema unionale di governance multilivello nonché, a seguito di un dibattito trasparente, prendere le decisioni in modo trasparente e al livello più appropriato, riducendo l'eccesso di burocrazia;
12. sottolinea che le istituzioni europee devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e nel protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, principi che hanno carattere generale e vincolano le istituzioni nell'esercizio delle competenze dell'Unione, fatta eccezione per i settori di competenza esclusiva dell'Unione stessa, nei quali il principio di sussidiarietà non è applicabile;
13. propone di esaminare l'opportunità di stabilire a livello di Unione criteri appropriati per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
14. osserva che il protocollo n. 2 dà ai parlamenti nazionali la possibilità di comunicare ufficialmente al legislatore dell'Unione il loro parere in merito al non soddisfacimento, da parte di un atto legislativo proposto, del criterio della sussidiarietà per il fatto che gli obiettivi dell'atto, a motivo della loro portata o dei loro effetti, non possono essere conseguiti meglio a livello di Unione anziché a livello di Stati membri;
15. mette in rilievo l'importanza fondamentale delle valutazioni d'impatto quale ausilio all'adozione delle decisioni nell'ambito del processo legislativo e sottolinea la necessità, in tale contesto, di dedicare la dovuta attenzione agli aspetti relativi alla sussidiarietà e alla proporzionalità;
16. valuta positivamente la più stretta partecipazione dei parlamenti nazionali nel quadro del processo legislativo europeo e osserva che essi mostrano un crescente interesse per la corretta applicazione di questi principi da parte delle istituzioni dell'Unione, come si evince dal fatto che nel 2011 il Parlamento europeo ha ricevuto 77 pareri motivati che sostenevano la mancata conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà e 523 altri contributi sul merito di progetti di atti legislativi, mentre nel 2010 tali pareri e contributi erano stati rispettivamente 41 e 299; esprime la volontà di continuare e rafforzare la cooperazione e il dialogo interparlamentare con i parlamenti nazionali;
17. sottolinea con forza l'importanza del controllo parlamentare, da parte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali; raccomanda che sia fornita una valida assistenza ai parlamenti nazionali per consentire lo svolgimento dei loro compiti di controllo; propone di mettere a disposizione dei parlamenti nazionali orientamenti che li aiutino nella valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà;
18. sottolinea che, a norma dell'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia è competente a esercitare un controllo di legittimità sugli atti legislativi per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, e che tale principio costituisce un orientamento politico per l'esercizio delle competenze a livello di Unione;
19. rileva, d'altra parte, che in virtù dei trattati la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti per "violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione", e che in base al trattato sull'Unione europea i principi di sussidiarietà e proporzionalità rientrano tra tali regole; osserva che, pertanto, il controllo giurisdizionale della validità degli atti dell'Unione si estende al rispetto di detti principi;
20. sottolinea che la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 12 maggio 2011 nella causa C-176/09, Lussemburgo/Parlamento europeo e Consiglio, afferma che il principio di proporzionalità "esige che gli strumenti istituiti da una disposizione del diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli", e che "nei settori in cui il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere normativo" solo il carattere manifestamente inidoneo, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, di un provvedimento adottato in tale contesto può inficiare la legittimità del provvedimento stesso, e ciò sebbene il legislatore dell'Unione sia tenuto a "basare le proprie scelte su criteri oggettivi" e, nel valutare i vincoli connessi alle varie misure possibili, debba "verificare se gli obiettivi perseguiti dalla misura prescelta siano idonei a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori";
21. osserva che il principio di sussidiarietà quale formulato nei trattati consente all'Unione di intervenire nei settori che non sono di sua competenza esclusiva solo "se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione", mentre in virtù del principio di proporzionalità la sostanza e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati; rammenta che sussidiarietà e proporzionalità sono principi strettamente connessi ma distinti: mentre il primo riguarda l'opportunità dell'azione dell'Unione in settori che non sono di sua competenza esclusiva, il secondo riguarda la congruità tra i mezzi predisposti dal legislatore e i fini che esso persegue ed è una regola generale su cui si fonda l'esercizio delle competenze dell'Unione; osserva che l'esame della proporzionalità di un progetto di atto legislativo deve essere logicamente successivo a quello della sussidiarietà, ma che il controllo della sussidiarietà non sarebbe abbastanza efficace senza la verifica della proporzionalità;
22. rileva l'esiguo numero di interrogazioni parlamentari concernenti il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ricevute dalla Commissione nel 2011 (32 su oltre 12 000);
23. mette in risalto che nel 2011 la Commissione ha ricevuto 64 pareri motivati ai sensi del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con un aumento significativo rispetto al 2010; osserva tuttavia che questi 64 pareri motivati costituivano appena il 10% dei 622 pareri trasmessi in totale alla Commissione dai parlamenti nazionali nel 2011 nel contesto del dialogo politico in questione; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che in nessun caso il numero di pareri motivati inviati in relazione a una proposta della Commissione era stato sufficiente per avviare le procedure del "cartellino giallo" o del "cartellino arancione" previste dal protocollo; constata però che il 22 maggio 2012 è scattata per la prima volta la procedura del "cartellino giallo" per una proposta della Commissione (proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, cioè la cosiddetta proposta di regolamento "Monti II"); sottolinea che la Commissione ha ritirato la proposta non perché ritenesse violato il principio di sussidiarietà, ma perché si è resa conto che essa avrebbe difficilmente potuto raccogliere, in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, il sostegno politico necessario alla sua adozione;
24. ritiene che il meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà debba essere concepito e utilizzato come un importante strumento di collaborazione tra istituzioni europee e nazionali; si compiace del fatto che tale strumento sia usato nella pratica quale mezzo di comunicazione e dialogo cooperativo tra i diversi livelli istituzionali del sistema europeo multilivello;
25. osserva con preoccupazione che alcuni pareri motivati dei parlamenti nazionali rilevano che, in diverse proposte legislative della Commissione, la giustificazione relativa alla sussidiarietà è insufficiente o inesistente;
26. raccomanda di indagare sulle ragioni per cui i parlamenti nazionali trasmettono così pochi pareri motivati formali e di chiarire se ciò sia dovuto al fatto che il principio di sussidiarietà è rispettato da tutte le parti o al fatto che i parlamenti nazionali non sono in grado di assicurarne il rispetto per insufficienza di risorse o per l'eccessiva brevità dei termini; ritiene auspicabile un'analisi da parte della Commissione;
27. sottolinea la necessità che le istituzioni europee diano ai parlamenti nazionali la possibilità di esercitare il controllo delle proposte legislative, assicurando che la Commissione fornisca motivazioni circostanziate ed esaustive delle proprie decisioni legislative in ordine ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
28. osserva inoltre a tale proposito che il tempo attualmente a disposizione dei parlamenti nazionali per effettuare i controlli di sussidiarietà e di proporzionalità è spesso giudicato insufficiente;
29. ritiene che le pressioni, in termini di tempo e di risorse, cui sono sottoposti i parlamenti nazionali nel reagire ai progetti legislativi contribuiscono alla percezione di un "deficit democratico" nell'UE;
30. ricorda le sue precedenti richieste di un esame più approfondito dei problemi che i parlamenti nazionali incontrano per migliorare il funzionamento del meccanismo esistente; ritiene che sarebbe inoltre auspicabile studiare iniziative per rafforzare questo meccanismo che, forse nel contesto di una futura revisione del trattato, potrebbe dare maggiori poteri ai parlamenti nazionali; suggerisce che nell'ambito di tale esame si potrebbe valutare quale sia il numero appropriato di risposte dei parlamenti nazionali necessario per far scattare la procedura, se questa debba essere limitata soltanto alle questioni di sussidiarietà e quali debbano esserne gli effetti, con particolare riferimento alle recenti esperienze con la procedura del "cartellino giallo"; è del parere che tale dibattito sia una fase utile dell'evoluzione dei poteri accordati ai parlamenti nazionali, adeguando gli incentivi a esercitare il controllo agli effetti a livello europeo;
31. ritiene che nel frattempo si potrebbero avviare varie iniziative per migliorare la valutazione delle problematiche europee da parte dei parlamenti nazionali; in particolare:
–
suggerisce che ciascun atto legislativo pubblicato nella Gazzetta ufficiale contenga una nota in cui siano indicati i parlamenti nazionali che hanno risposto e quelli che hanno sollevato dubbi in merito alla sussidiarietà;
–
propone che i pareri motivati dei parlamenti nazionali inviati a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE siano trasmessi senza indugio ai colegislatori;
–
suggerisce la possibilità di elaborare orientamenti che delineino i criteri per i pareri motivati sulle questioni di sussidiarietà;
–
propone di indurre i parlamenti nazionali a intraprendere analisi comparative delle valutazioni ex ante da essi effettuate confrontandole con le valutazioni ex post elaborate dalla Commissione;
Legiferare meglio
32. ritiene che un approccio efficace alla sfida di legiferare meglio, per quanto concerne sia la legislazione vigente che quella futura, aiuterà le istituzioni europee a rispondere alla crisi; è del parere che la riforma della legislazione e delle prassi legislative europee sia uno strumento fondamentale per generare crescita, competitività e lavoro dignitoso in Europa;
33. valuta positivamente il crescente accento posto dalla Commissione sul "ciclo" di elaborazione delle politiche, con le fasi di avvio, valutazione d'impatto, consultazione, adozione, attuazione e valutazione della legislazione dell'UE viste come parti di un processo coerente; ritiene in tale contesto che il principio "pensare anzitutto in piccolo" debba essere un elemento chiave dell'intero processo e che occorra migliorare la valutazione ex-ante della nuova legislazione, formando così un processo comprensibile e trasparente volto a stimolare la crescita e la competitività in Europa;
34. plaude, a questo riguardo, alle comunicazioni della Commissione sulla legiferazione intelligente e sull'adeguatezza della regolamentazione dell'UE, nonché al documento di lavoro dei servizi sui "Top 10 most burdensome legislative acts for SMEs" ("I dieci atti legislativi più gravosi per le PMI"); ritiene che questi documenti rappresentino passi avanti credibili dell'agenda "legiferare meglio" e rispondano a molte delle richieste formulate in precedenza dal Parlamento;
35. ritiene che questi progressi compiuti sulla carta vadano ora consolidati con azioni concrete; sollecita perciò la Commissione a presentare nuove proposte specifiche per ridurre l'onere complessivo della regolamentazione nell'UE senza compromettere la salute e la sicurezza sul lavoro, e in particolare a:
–
agire quanto prima possibile per ridurre gli oneri indicati dalle PMI di tutta Europa nel quadro della consultazione sui "Top 10" (i dieci atti legislativi più gravosi);
–
aumentare, ove appropriato, l'introduzione di esenzioni o regimi più leggeri per le microimprese e le PMI in sede di proposta di nuove normative, e rendere più favorevoli alle PMI le norme UE sugli appalti pubblici;
–
attuare rapidamente gli impegni enunciati nella sua comunicazione del 2 ottobre 2013 su adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT: Regulatory Fitness) (COM(2013)0685) e completare le valutazioni nelle aree chiave d'intervento entro la fine di questa legislatura, includendovi i contributi provenienti da tutti i livelli di governo nei principali settori che interessano le autorità locali e regionali;
–
avviare un'iniziativa più ambiziosa per creare lavoro e crescita nell'UE, riducendo i costi della regolamentazione per le imprese;
–
preparare una relazione annuale incentrata sulla più generale agenda "legiferare meglio", contenente un resoconto dell'andamento delle iniziative avviate dalla Commissione, inclusa la specificazione dei costi netti per le imprese, nonché dei costi sociali, delle nuove proposte adottate dalla Commissione nei 12 mesi precedenti;
36. sottolinea che il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro e l'informazione e consultazione dei lavoratori sono due elementi fondamentali per rafforzare la produttività e la competitività dell'economia europea; evidenzia che una regolamentazione rigorosa e stabile in questi settori non ostacola, ma anzi favorisce la crescita;
37. è del parere che la Commissione debba esplorare ulteriormente l'opzione di introdurre nel processo legislativo una fase di "libro bianco"; ritiene che offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di proposte e sulle valutazioni d'impatto preliminari che li accompagnano farebbe migliorare la qualità dei progetti legislativi presentati dalla Commissione, senza prolungare indebitamente i tempi di gestazione delle future normative;
38. ricorda altresì l'invito rivolto dal Parlamento alla Commissione a presentare proposte per attuare la compensazione normativa, la quale richiederebbe di identificare compensazioni dei costi di entità equivalente prima di adottare nuove normative che comportino l'imposizione di costi; osserva che legiferare a livello di UE non significa automaticamente smantellare 28 normative nazionali a favore di un unico diritto europeo, né implica automaticamente che una nuova normativa europea imponga minori oneri rispetto alle singole normative nazionali; esorta pertanto la Commissione a esaminare con attenzione questa proposta e a presentare una valutazione del suo impatto entro la fine dell'attuale legislatura nel 2014;
39. si rammarica dell'intenzione della Commissione di ritirare la sua proposta sullo statuto della società privata europea, che il Parlamento aveva chiesto in una relazione d'iniziativa legislativa; chiede alla Commissione di consultare il Parlamento prima di ritirare una qualsiasi proposta basata su una relazione di tale natura di quest'ultimo;
40. sottolinea l'importanza della semplificazione per razionalizzare il contesto normativo, in particolare a beneficio degli enti locali e regionali, le cui risorse per l'attuazione della legislazione sono spesso limitate e stanno diminuendo;
41. intende per "gold-plating" (letteralmente "placcatura in oro, doratura") la pratica con cui gli Stati membri, nel recepire le direttive UE nell'ordinamento nazionale, vanno oltre i requisiti minimi; ribadisce il suo sostegno a misure volte a contrastare il ricorso non necessario a tale pratica, e invita pertanto gli Stati membri, nei casi in cui attuano tale pratica, a spiegare le ragioni per cui lo fanno;
Valutazioni d'impatto e valore aggiunto europeo
42. apprezza il fatto che le valutazioni d'impatto della Commissione cerchino di coprire una gamma ampia ed esauriente di possibili impatti, ma ritiene che il sistema possa essere ulteriormente rafforzato in vari modi, ad esempio includendo la dimensione territoriale (conseguenze finanziarie e amministrative per le autorità nazionali, regionali e locali); trova incoraggiante in tal senso la decisione della Commissione di aggiornare, consolidare e rivedere entro giugno 2014 i propri orientamenti per la valutazione d'impatto, e si riserva il diritto di contribuire presentando nei prossimi mesi proposte dettagliate di possibili miglioramenti a detti orientamenti; chiede fermamente che tali valutazioni d'impatto, che sono essenziali per la formazione dell'opinione pubblica e politica, rispettino il principio del multilinguismo;
43. chiede alla Commissione di analizzare la metodologia utilizzata nella redazione delle valutazioni d'impatto, allo scopo di valutare modi per migliorare sia gli indicatori qualitativi sia lo svolgimento generale del processo di consultazione, in particolare per quanto attiene al coinvolgimento delle parti interessate;
44. ritiene che occorra assoluta coerenza tra la valutazione d'impatto pubblicata dalla Commissione e i contenuti della proposta legislativa quale adottata dal collegio dei Commissari; chiede che la valutazione d'impatto riguardante una proposta che è poi modificata dal collegio sia automaticamente aggiornata in modo da rispecchiare le modifiche apportate dai Commissari;
45. invita la Commissione a rafforzare il ruolo e l'indipendenza del comitato per la valutazione d'impatto (IAB), e in particolare la invita a rendere definitive le proposte legislative e a presentarle solo se sono state approvate col parere favorevole di tale comitato; esorta l'IAB ad avvalersi delle competenze delle parti sociali;
46. ritiene che l'attuale clausola di esclusione della responsabilità, con cui si dichiara che la valutazione d'impatto della Commissione "impegna unicamente i servizi della Commissione che hanno partecipato alla sua elaborazione e non pregiudica la forma definitiva che assumeranno eventuali decisioni adottate dalla Commissione", metta in luce un'importante debolezza del sistema attuale;
47. plaude allo sviluppo positivo rappresentato dalla Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo creata in seno al Parlamento; ritiene che il Parlamento debba adottare sempre un approccio sistematico nell'esame delle valutazioni d'impatto; accoglie con favore l'elaborazione da parte della Direzione della Valutazione d'impatto di brevi sintesi delle valutazioni d'impatto che accompagnano le proposte della Commissione e ritiene che esse debbano costituire un elemento essenziale dell'analisi, da parte delle commissioni parlamentari, delle proposte legislative in discussione; propone che le valutazioni d'impatto del Parlamento includano, ove opportuno, una dimensione territoriale; chiede alla Conferenza dei presidenti di commissione di valutare come meglio dar seguito a questa raccomandazione;
48. rammenta l'impegno assunto dal Parlamento e dal Consiglio, nell'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni d'impatto del 2005, di condurre tali valutazioni, quando lo ritengono appropriato e necessario per il processo legislativo, prima dell'adozione di ogni modifica sostanziale; invita le commissioni ad avvalersi dell'Unità Valutazione d'impatto nell'attuazione del predetto impegno;
49. rammenta ancora l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003, e incoraggia il Consiglio a completare senza indebito ritardo i lavori per l'istituzione di un suo meccanismo per lo svolgimento delle valutazioni d'impatto ("analisi degli effetti") relative alle modifiche sostanziali ("emendamenti di merito") da esso proposte, adempiendo così i suoi obblighi ai sensi dell'accordo del 2003;
50. chiede fermamente che la Commissione prenda in seria considerazione le valutazioni del valore aggiunto europeo che accompagnano le relazioni d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo, illustrando in dettaglio le ragioni per cui non accetta o non considera pertinenti una o più delle argomentazioni presentate dal Parlamento;
o o o
51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI))
– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,
– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),
– visti la relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2013)0271) e i relativi documenti di lavoro,
– viste la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la sua posizione del 2 aprile 2009 in merito a tale proposta(1),
– visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio dell'Unione europea nella sua riunione del 24 giugno 2013,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del novembre 2010 in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
– visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea, condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,
– visto il parere della FRA del 1° ottobre 2013 sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dall'attuazione iniziale delle direttive in materia di uguaglianza,
– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa(2),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)(3),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio(4),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0009/2014),
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
B. considerando che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione europea mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
C. considerando che a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato fermi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE;
D. considerando che l'Unione europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti", in materia di uguaglianza di genere tramite la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015", in materia di disabilità tramite la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020" e in materia di uguaglianza per i rom tramite il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020";
E. considerando che, nella sua "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", la Commissione ha riconosciuto la necessità di sviluppare politiche specifiche fondate sui trattati, riguardanti diritti fondamentali particolari;
F. considerando che, nel sondaggio condotto nel 2013 sulle persone LGBT nell'UE, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha rilevato che, in tutta l'UE nell'anno precedente al sondaggio, un intervistato LGBT su due si sentiva discriminato o molestato a causa dell'orientamento sessuale, uno su tre ha subito discriminazioni nell'accesso a beni o servizi, uno su quattro è stato aggredito fisicamente e uno su cinque è stato discriminato in materia di occupazione o impiego;
G. considerando che la FRA ha raccomandato all'UE e agli Stati membri di elaborare piani di azione che promuovano il rispetto delle persone LGBT e la tutela dei loro diritti fondamentali;
H. considerando che a maggio 2013 undici ministri per le Pari opportunità(5) hanno invitato la Commissione a definire una politica globale dell'UE per l'uguaglianza delle persone LGBT e dieci Stati membri(6) hanno già adottato o stanno esaminando politiche analoghe a livello nazionale e regionale;
I. considerando che il Parlamento europeo ha chiesto in dieci occasioni l'istituzione di uno strumento programmatico globale dell'Unione europea che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
Considerazioni generali
1. condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati appieno nell'Unione europea;
2. ritiene che nell'Unione europea manchi attualmente una politica globale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
3. riconosce che la responsabilità di tutelare i diritti fondamentali spetta congiuntamente alla Commissione europea e agli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi delle proprie competenze nella massima misura possibile, anche agevolando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
Contenuto della tabella di marcia
4. invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi indicati di seguito;
A.
Azioni orizzontali per l'attuazione della tabella di marcia
i)
la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire il rispetto dei diritti esistenti in tutte le sue attività e in tutti i settori in cui è competente integrando le questioni collegate ai diritti fondamentali delle persone LGBTI in tutte le attività pertinenti, ad esempio in sede di elaborazione delle politiche e proposte future o di monitoraggio dell'attuazione del diritto dell'Unione europea;
ii)
la Commissione dovrebbe agevolare, coordinare e monitorare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri attraverso il metodo di coordinamento aperto;
iii)
le agenzie competenti dell'Unione europea, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), la Rete giudiziaria europea (RGE) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dovrebbero integrare le questioni correlate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nelle proprie attività e continuare a fornire alla Commissione e agli Stati membri una consulenza basata su elementi concreti in materia di diritti fondamentali delle persone LGBTI;
iv)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere periodicamente dati pertinenti e comparabili sulla situazione delle persone LGBTI nell'UE, di concerto con le agenzie competenti e con Eurostat, agendo nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;
v)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, di concerto con le agenzie competenti, la formazione e il potenziamento delle capacità degli organismi nazionali competenti in materia di uguaglianza, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni incaricate della promozione e della tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
vi)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, di concerto con le agenzie competenti, per sensibilizzare i cittadini in merito ai diritti delle persone LGBTI;
B.
Disposizioni generali in materia di non discriminazione
i)
gli Stati membri dovrebbero consolidare l'attuale quadro giuridico dell'UE lavorando all'adozione della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, provvedendo tra l'altro a chiarire il campo di applicazione delle relative disposizioni e le spese connesse;
ii)
la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle lesbiche, che sono vittime di discriminazioni e violenze multiple (fondate sia sul sesso sia sull'orientamento sessuale), e provvedere di conseguenza all'elaborazione e all'attuazione di opportune politiche antidiscriminazione;
C.
Non discriminazione nel settore dell'occupazione
i)
nel monitorare l'attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(7), la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'orientamento sessuale; nel monitorare l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'identità di genere(8);
ii)
la Commissione dovrebbe definire, di concerto con le agenzie competenti, orientamenti atti a specificare che, nella direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il termine "sesso" contempla anche i transgender e gli intersessuali;
iii)
gli organismi competenti in materia di uguaglianza dovrebbero essere incoraggiati a informare le persone LGBTI, nonché i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro, in merito ai diritti di tali persone;
D.
Non discriminazione nel settore dell'istruzione
i)
la Commissione dovrebbe promuovere l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in tutti i suoi programmi dedicati all'istruzione e ai giovani;
ii)
la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo non vincolante del coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione formale, anche a livello di materiali didattici e di politiche di lotta al bullismo e alla discriminazione;
iii)
la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo non vincolante del coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri in tutti i rispettivi settori dedicati all'istruzione e alla gioventù, compresi i servizi di assistenza ai giovani e i servizi sociali;
E.
Non discriminazione nel settore della sanità
i)
la Commissione dovrebbe inserire le problematiche sanitarie delle persone LGBTI nell'ambito delle pertinenti politiche sanitarie strategiche di più ampio respiro, comprese quelle concernenti l'accesso all'assistenza sanitaria, l'uguaglianza sotto il profilo sanitario e la voce globale dell'UE nelle questioni correlate alla salute;
ii)
la Commissione dovrebbe continuare a collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e per garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
iii)
la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella formazione dei professionisti del settore sanitario;
iv)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condurre ricerche sulle questioni sanitarie specifiche alle persone LGBTI;
v)
gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle persone LGBTI nei programmi e nelle politiche nazionali in materia di sanità, garantendo che i programmi di formazione, le politiche sanitarie e le indagini sulla salute prendano in considerazione le questioni sanitarie specifiche di tali soggetti;
vi)
gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di riconoscimento giuridico del genere, oppure rivedere quelle esistenti, onde garantire il pieno rispetto del diritto dei transgender alla dignità e all'integrità fisica;
F.
Non discriminazione in relazione a beni e servizi
i)
nel monitorare l'attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare all'accesso a beni e servizi da parte dei transgender(9);
G.
Azioni specifiche a favore di transgender e intersessuali
i)
la Commissione dovrebbe fare in modo che l'identità di genere sia inclusa tra i motivi di discriminazione vietati da ogni futura legislazione sull'uguaglianza, rifusioni comprese;
ii)
la Commissione dovrebbe integrare le questioni specifiche legate a transgender e intersessuali in tutte le pertinenti politiche dell'UE, replicando l'approccio adottato nella Strategia per la parità tra donne e uomini;
iii)
gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi competenti in materia di uguaglianza siano informati in merito ai diritti dei transgender e degli intersessuali e alle questioni specifiche che li riguardano, assicurando altresì che ricevano una formazione al riguardo;
iv)
la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero ovviare all'attuale carenza di informazioni, ricerche e normative pertinenti in relazione ai diritti umani degli intersessuali;
H.
Cittadinanza, famiglie e libera circolazione
i)
la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per garantire l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(10) e della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare(11), nell'ottica di assicurare il rispetto di tutte le forme di famiglia riconosciute a livello giuridico dalle leggi nazionali degli Stati membri;
ii)
la Commissione dovrebbe presentare proposte finalizzate al riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione;
iii)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare se le attuali restrizioni in materia di cambiamento dello stato civile e modifica dei documenti d'identità applicabili ai transgender pregiudichino la capacità di queste persone di godere del proprio diritto di libera circolazione;
iv)
gli Stati membri che hanno adottato normative in materia di convivenza, unioni registrate o matrimoni di coppie dello stesso sesso dovrebbero riconoscere le disposizioni affini adottate da altri Stati membri;
I.
Libertà di riunione e di espressione
i)
gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché siano garantiti il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione, in particolare per quanto riguarda le marce dell'orgoglio e le manifestazioni analoghe, assicurando che tali eventi si svolgano in maniera legale e che i partecipanti beneficino di una protezione efficace;
ii)
gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare leggi che limitino la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere e riesaminare quelle già in vigore;
iii)
la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea dovrebbero considerare gli Stati membri che adottano leggi per limitare la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere responsabili di una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea, e reagire di conseguenza;
J.
Discorsi di incitamento all'odio e reati generati dall'odio
i)
nell'attuare la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(12), la Commissione dovrebbe monitorare e fornire assistenza agli Stati membri relativamente ai problemi specifici legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere, in particolare qualora i reati siano motivati da pregiudizi o discriminazioni che potrebbero essere correlati alle caratteristiche personali delle vittime;
ii)
la Commissione dovrebbe proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
iii)
la Commissione dovrebbe agevolare, di concerto con le agenzie competenti, lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la formazione e l'istruzione delle forze di polizia, della magistratura inquirente, dei giudici e degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime;
iv)
l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe assistere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di dati comparabili riguardo ai reati d'odio di matrice omofobica e transfobica;
v)
gli Stati membri dovrebbero registrare i reati generati dall'odio commessi contro persone LGBT e indagare al riguardo, nonché adottare legislazioni penali che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
K.
Asilo
i)
di concerto con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le agenzie competenti e nel quadro dell'attuale legislazione e giurisprudenza dell'UE, la Commissione dovrebbe includere le questioni specifiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nell'attuazione e nel monitoraggio della legislazione in materia di asilo, comprese la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale(13) e la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale(14);
ii)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con le agenzie competenti, che i professionisti che operano nel settore dell'asilo, compresi intervistatori e interpreti, ricevano una formazione adeguata – inclusa quella esistente – per trattare le questioni specificatamente correlate alle persone LGBTI;
iii)
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con l'EASO e in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che la situazione giuridica e sociale delle persone LGBTI nei paesi di origine sia documentata sistematicamente e che tali informazioni siano messe a disposizione dei responsabili delle decisioni in materia d'asilo nel quadro delle informazioni sui paesi d'origine;
L.
Allargamento e azione esterna
i)
la Commissione dovrebbe proseguire l'attuale monitoraggio delle questioni collegate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nei paesi in via di adesione;
ii)
la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e gli Stati membri dovrebbero applicare sistematicamente gli orientamenti del Consiglio per promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI e mantenere una posizione unitaria nella risposta alle violazioni di tali diritti;
iii)
la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero mettere a disposizione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e degli Stati membri le informazioni ottenute dalle delegazioni dell'UE in merito alla situazione delle persone LGBTI nei paesi terzi;
5. sottolinea che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati membri;
6. rammenta la necessità di rispettare la libertà di espressione e manifestazione di convinzioni od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio, alla violenza o alla discriminazione;
o o o
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a tutte le agenzie citate e al Consiglio d'Europa.
– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(1);
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Prima relazione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali" (COM(2013)0139),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (COM(2013)0138),
– visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(2),
– vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(3),
– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa(4),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore(5) e la risposta di follow-up della Commissione adottata il 30 marzo 2011,
– visto lo studio intitolato "Trasposizione e applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa (2006/114/CE)" realizzato su richiesta della sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori(6),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A7-0474/2013),
A. considerando che il consumo è uno dei motori fondamentali della crescita nell'Unione e che pertanto i consumatori svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea;
B. considerando che la protezione dei consumatori e dei loro diritti costituisce uno dei valori fondamentali dell'Unione;
C. considerando che la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali è il principale strumento legislativo dell'Unione che disciplina la pubblicità ingannevole e le altre pratiche sleali nelle transazioni tra imprese e consumatori;
D. considerando che attraverso la clausola cosiddetta del "mercato interno" la direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in tutta l'Unione e ad aumentare la loro fiducia nel mercato unico, garantendo alle imprese una importante certezza del diritto nonché la riduzione degli ostacoli al commercio transfrontaliero;
E. considerando le rilevanti differenze che hanno caratterizzato l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, a seconda degli Stati membri;
F. considerando che le deroghe temporanee che consentivano agli Stati membri di continuare ad applicare le disposizioni nazionali più restrittive o rigorose rispetto alla direttiva stessa e che ponevano in essere le clausole di armonizzazione minime figuranti in altri strumenti legislativi dell'Unione sono arrivate a scadenza il 12 giugno 2013;
G. considerando che gli Stati membri che lo desiderano sono liberi di estendere l'applicazione della direttiva alle relazioni tra imprese e che a tutt'oggi solo quattro di essi hanno fatto questa scelta;
H. considerando che la Commissione europea ha annunciato che proporrà tra breve una revisione della direttiva 2006/114/CE in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa finalizzata alle relazioni tra imprese;
I. considerando che lo sviluppo dell'economia digitale e tutte le sue applicazioni tecnologiche hanno rivoluzionato le modalità di acquisto e il modo in cui le imprese fanno pubblicità e vendono beni e servizi;
J. considerando che i diritti di cui godono i consumatori in Europa sono ancora ignorati da alcune aziende, soprattutto quelle più piccole, e da molti consumatori;
K. considerando che è necessario rafforzare il ruolo delle associazioni dei consumatori e offrire loro la possibilità di potenziare le proprie capacità;
1. sottolinea l'efficacia del dispositivo legislativo posto in essere attraverso la direttiva nonché la sua importanza nel rendere i consumatori e i commercianti più fiduciosi nelle transazioni del mercato interno (in particolare per quanto concerne le transazioni transfrontaliere), garantire una maggiore certezza del diritto alle imprese e contribuire a rafforzare la tutela dei consumatori nell'Unione; ricorda che l'eterogeneità nell'applicazione della direttiva comporta il rischio di indebolirne la portata;
2. deplora che nonostante le disposizioni di cui alla direttiva 2006/114/CE, volte a lottare contro le pratiche ingannevoli in materia di pubblicità nel settore delle relazioni tra imprese, persistono talune di tali pratiche, come in particolare quella della "truffa degli elenchi"; prende nota dell'intenzione della Commissione di proporre tra breve una modifica della direttiva 2006/114/CE finalizzata alle relazioni fra imprese onde lottare più efficacemente contro tali pratiche; suggerisce alla Commissione, in tale contesto, di considerare i vantaggi di introdurre nella direttiva 2006/114/CE una "lista nera" specifica nell'ambito delle relazioni fra imprese riguardante le pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso, in modo analogo a quanto già previsto nella direttiva 2005/29/CE; non ritiene tuttavia opportuno che il campo d'applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa ai rapporti tra imprese e consumatori, sia esteso nell'immediato alle pratiche commerciali sleali tra imprese;
3. chiede alla Commissione di chiarire l'interazione fra le direttive 2005/29/CE e 2006/114/CE al fine di garantire un elevato livello di protezione contro le pratiche fraudolente o sleali per tutti gli attori economici dell'Unione, con particolare riferimento ai consumatori e alle PMI, e quindi rafforzare la fiducia nel mercato interno;
4. ritiene che le deroghe previste per i settori dei beni immobili e dei servizi finanziari siano giustificate ed è opportuno che siano mantenute;
5. ritiene che un'estensione della "lista nera" di cui all'allegato I non sia opportuna in questa fase; invita tuttavia la Commissione a redigere un elenco delle pratiche individuate come sleali dalle autorità nazionali ai sensi dei principi generali della direttiva onde valutare l'eventuale opportunità di una siffatta estensione in futuro;
6. prende atto che nell'ambito di talune forme di impegno fra consumatore e impresa, i consumatori possono essere vittime di pratiche commerciali sleali, ad esempio in caso di rivendita di un prodotto a un commerciante; invita la Commissione a interessarsi dei problemi di tale natura e, se del caso, a valutare soluzioni mirate e pratiche, che possono anche includere un'interpretazione più flessibile delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, e che potrebbero essere illustrate negli orientamenti della Commissione sull'applicazione della presente direttiva;
7. ricorda che a decorrere dal 12 giugno 2013 gli Stati membri non possono più mantenere le disposizioni conservate fino ad allora a titolo di deroghe temporanee; invita pertanto gli Stati membri ad adeguarsi al testo della direttiva il più rapidamente possibile; chiede al contempo alla Commissione di svolgere una ricerca sulle modalità di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, in particolare sui divieti nazionali non compresi nell'allegato I, e di presentare entro due anni al Parlamento e al Consiglio una nuova e ampia relazione sulla sua applicazione contenente, in particolare, un'analisi sulla possibilità di un'ulteriore armonizzazione e semplificazione del diritto comunitario in materia di protezione dei consumatori, nonché suggerimenti concernenti tutte le misure necessarie da adottare a livello dell'Unione per garantire il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;
8. ribadisce l'importanza e l'indispensabilità di un'applicazione completa e uniforme, nonché di un'attuazione adeguata della direttiva da parte degli Stati membri al fine di eliminare le incertezze giuridiche ed operative per le imprese che operano a livello transfrontaliero; nota con preoccupazione come la Commissione abbia dovuto ricorrere, tra il 2011 e il 2012, al sistema di consultazione "EU Pilot" nei confronti di diversi Stati membri, a seguito dell'incorretta trasposizione della direttiva; invita gli Stati membri a sostenere l'applicazione a livello nazionale con tutti i mezzi disponibili, in particolare attraverso adeguate risorse; sottolinea il ruolo fondamentale di un rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva, nonché l'importanza di avviare un dialogo strutturato e coordinato tra le autorità pubbliche di esecuzione e altri soggetti interessati, in particolare le associazioni dei consumatori;
9. prende atto che dal 2007, ossia dalla scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva, si sono verificati numerosi casi di scorretta attuazione o applicazione di disposizioni fondamentali da parte degli Stati membri, con particolare riferimento alla lista nera delle pratiche commerciali vietate, ingannevoli e aggressive; invita pertanto la Commissione a continuare a seguire attentamente l'applicazione della direttiva e, se del caso, a perseguire per via giudiziaria gli Stati membri che la infrangessero, non la ponessero in essere o non la facessero applicare correttamente ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; invita in particolare la Commissione a chiarire senza indugio le questioni ancora sospese nell'ambito delle consultazioni avviate nel 2011, concludendo le procedure di infrazione o deferendole alla Corte di giustizia;
10. sostiene l'intenzione della Commissione di creare un elenco di indicatori intesi a valutare l'efficacia del dispositivo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri;
11. si compiace del fatto che dalla trasposizione della direttiva negli Stati membri, gli acquisti transfrontalieri siano aumentati; ricorda tuttavia che il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali è indispensabile per promuovere la convergenza delle pratiche in sede di attuazione e fornire una risposta rapida ed efficace; rileva la necessità di rivolgere una particolare attenzione alla gestione degli acquisti online transfrontalieri, in particolare nei casi in cui i siti di confronto dei prezzi non rivelano chiaramente l'identità dell'operatore che gestisce il sito;
12. ribadisce l'importanza del rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della direttiva per realizzarne la piena applicazione e la corretta attuazione da parte degli Stati membri; incoraggia a tal fine la Commissione a procedere a un esame approfondito del campo d'applicazione, dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento del regolamento relativo alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori ("regolamento CTC"), come si è impegnata a fare entro la fine del 2014; si compiace a tale proposito del recente avvio da parte della Commissione di una consultazione pubblica sulla revisione di tale regolamento e della disponibilità della consultazione in tutte le lingue dell'Unione europea; invita le parti interessate a partecipare alla consultazione;
13. insiste sull'utilità delle operazioni "colpo di spugna" condotte nell'ambito del regolamento CTC e invita la Commissione a sviluppare e rafforzare tali operazioni, nonché ad ampliare il loro ambito di applicazione; la esorta a sintetizzare i dati raccolti nonché l'elenco delle azioni intraprese dalla Commissione stessa e dagli Stati membri a seguito di tali operazioni, e a rendere pubblica la propria analisi, tenendo conto della necessità di garantire la riservatezza di talune informazioni sensibili che vengono utilizzate nel quadro di una procedura giudiziaria a livello nazionale; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo le sue conclusioni e di proporre ulteriori misure aggiuntive, se necessario, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno;
14. concorda sul fatto che occorre un maggiore impegno per potenziare l'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali rispetto ai consumatori vulnerabili;
15. esprime preoccupazione riguardo ai conflitti d'interesse e all'uso ingannevole che taluni operatori economici fanno degli strumenti di controllo per i clienti e dei siti web di comparazione dei prezzi; valuta positivamente la decisione della Commissione di studiare soluzioni che possano rendere le informazioni presenti su tali piattaforme più chiare per i consumatori;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali per quanto riguarda, in special modo, la pubblicità ingannevole e "occulta" su Internet, che avviene attraverso la diffusione di commenti su reti sociali, forum o blog che sembrano provenire dai consumatori stessi, laddove si tratta in realtà di messaggi di natura pubblicitaria o commerciale direttamente o indirettamente generati o finanziati da operatori economici; insiste sugli effetti deleteri di tali pratiche sulla fiducia dei consumatori e sulle norme in materia di concorrenza; invita gli Stati membri ad adottare adeguate misure intese a prevenire l'ulteriore sviluppo di tali pratiche, ad esempio, lanciando campagne di informazione per mettere in guardia i consumatori da siffatte forme "occulte" di pubblicità o incoraggiando l'emergere nei forum di osservatori/moderatori con una formazione specifica e consapevoli dei rischi rappresentati dalla pubblicità "occulta";
17. sottolinea che, alla luce della rapida diffusione della pubblicità online, occorre mettere a punto un opportuno meccanismo di controllo per monitorare la protezione delle categorie vulnerabili, in particolare i minori, nonché la loro permeabilità da parte degli inserzionisti;
18. deplora il fatto che, nonostante l'attuale dispositivo legislativo europeo in materia di prezzi nel trasporto aereo e l'operazione "colpo di spugna" condotta nel 2007 nell'ambito del regolamento CTC nei riguardi dei siti web che vendevano biglietti d'aereo, i consumatori continuano ad essere vittime di numerose pratiche ingannevoli in tale settore, quali, ad esempio, la mancata indicazione dei costi non evitabili, come i supplementi per l'uso di carte di credito e di debito, all'atto della prenotazione online; è preoccupato per il crescente numero di lamentele di chi acquista biglietti online vittima del cosiddetto "tracciamento IP", una pratica che mira a registrare il numero di connessioni effettuate dai singoli utenti a partire dallo stesso indirizzo IP, al fine di gonfiare artificialmente i prezzi in funzione dell'interesse dimostrato effettuando altre ricerche similari; chiede alla Commissione di esaminare la frequenza di questa pratica che comporta una concorrenza sleale e costituisce un abuso dei dati personali degli utenti e, se necessario, di presentare opportune proposte legislative a tutela dei consumatori;
19. ritiene che le sanzioni imposte a seguito di un mancato rispetto della direttiva non dovrebbero essere mai inferiori al beneficio realizzato grazie a una pratica giudicata sleale o ingannevole; ricorda agli Stati membri che la direttiva dispone che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; chiede alla Commissione di compilare e analizzare i dati sulle sanzioni comminate dagli Stati membri e sull'efficacia dei regimi di applicazione, con particolare riferimento alla complessità e alla durata delle procedure di applicazione; invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo i risultati di tali analisi;
20. si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per assistere gli Stati membri nella trasposizione e applicazione della direttiva;
21. accoglie positivamente la base di dati sulla legislazione nazionale e sulla giurisprudenza inerente alle pratiche commerciali sleali messa a punto dalla Commissione e ne riconosce l'utilità nell'incrementare le informazioni a disposizione dei consumatori; deplora che essa sia disponibile solo in lingua inglese; chiede alla Commissione di aumentare progressivamente il numero di lingue in cui è disponibile la base di dati e di svilupparne la visibilità in particolare presso gli operatori economici; invita la Commissione a prendere in considerazione anche altri strumenti per sensibilizzare le PMI sulle pratiche commerciali sleali;
22. sottolinea l'importanza del documento di indirizzo redatto dalla Commissione per accompagnare l'applicazione della direttiva; plaude all'intenzione della Commissione di procedere alla revisione di tale documento entro il 2014; esorta la Commissione a lavorare in modo trasparente, prevedendo un'ampia consultazione delle parti interessate durante l'intero processo; invita la Commissione a continuare in futuro ad aggiornare e chiarire tale documento con la massima regolarità; invita gli Stati membri a tenere conto per quanto possibile di tale documento di indirizzo e a scambiarsi le migliori pratiche in merito alla sua attuazione; invita la Commissione a presentare una valutazione dei problemi di interpretazione e di applicazione abitualmente incontrati da parte delle autorità nazionali e delle parti interessate nell'applicazione della direttiva, al fine di stabilire quali aspetti del documento di indirizzo occorra migliorare;
23. sottolinea che il principio della massima armonizzazione stabilito dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali implica che il diritto nazionale non possa contemplare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva; evidenzia che la Corte di giustizia ha interpretato tale principio stabilendo che le vendite abbinate e altre promozioni commerciali, che sono considerate dalla Corte pratiche commerciali sleali e che non figurano nella "lista nera" di cui all'allegato I, possono essere vietate soltanto caso per caso; sottolinea che, per ragioni di certezza del diritto e al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, la Commissione deve precisare, nel quadro della revisione del documento di indirizzo, quali siano i casi precisi in cui le vendite abbinate e altre promozioni commerciali devono essere considerate illegali; invita la Commissione a riflettere su una proposta legislativa dedicata alle promozioni commerciali;
24. sottolinea che l'utilizzo di false dichiarazioni ambientali è una pratica sleale che va moltiplicandosi; esorta la Commissione ad approfondire la parte del documento di indirizzo che se ne occupa per fornire agli operatori economici delle precisazioni sull'applicazione della direttiva; invita al contempo la Commissione a studiare a fondo le iniziative che potrebbe adottare per proteggere al meglio i consumatori da tali pratiche;
25. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare maggiormente le imprese sui diritti dei consumatori, onde favorire un maggiore rispetto dei consumatori da parte degli operatori economici;
26. ricorda che numerosi consumatori esitano a chiedere rimborsi quando l'importo in gioco è poco elevato; sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente i consumatori quanto all'aiuto che può essere loro dato dalle associazioni di consumatori e dalla rete dei centri europei dei consumatori; sottolinea l'importanza delle associazioni dei consumatori che, quale azione preventiva, sensibilizzano sulle attuali pratiche commerciali sleali ed evidenzia il loro ruolo di sostegno alle vittime di tali pratiche, consentendo in tal modo ai consumatori di esercitare appieno i propri diritti; chiede azioni coordinate tra le associazioni dei consumatori a livello nazionale ed europeo, nonché con le autorità nazionali e la Commissione;
27. insiste sull'importanza per i consumatori di esperire azioni legali efficaci, rapide e poco onerose; chiede a tal fine agli Stati membri di porre pienamente in essere la direttiva sulle modalità alternative di risoluzione delle controversie e sul regolamento extragiudiziario dei conflitti online;
28. sottolinea l'importanza dei meccanismi di ricorso collettivi per i consumatori e plaude alla raccomandazione della Commissione C (2013)3539, di recente pubblicazione, e alla comunicazione della Commissione COM(2013)0401; concorda sul fatto che un quadro orizzontale per i ricorsi collettivi può servire a evitare il rischio di iniziative settoriali non coordinate a livello dell'UE; invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni della Commissione per la definizione di principi comuni orizzontali, la cui attuazione negli Stati membri può servire a valutare se occorrano ulteriori misure, compresa un'iniziativa legislativa, soprattutto per transazioni transfrontaliere; ricorda che nessuna fra le varie impostazioni in materia di ricorsi collettivi deve fornire alcun incentivo economico a esperire azioni collettive illegittime e che tutte devono includere garanzie adeguate onde evitare richieste infondate;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul quadro di valutazione UE della giustizia – giustizia civile e amministrativa negli Stati membri (2013/2117(INI))
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 marzo 2013 dal titolo "Quadro di valutazione UE della giustizia – Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita" (COM(2013)0160),
– viste le relazioni di valutazione semestrali sui sistemi giudiziari europei elaborate dalla Commissione per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ),
– visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0442/2013),
A. considerando che la Commissione ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia, uno strumento comparativo e non vincolante per la valutazione dell'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, al fine di migliorare la definizione delle politiche nel settore della giustizia; che il suo ambito è incentrato sui parametri di un sistema giudiziario che contribuisca al miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese e gli investitori nell'Unione;
B. considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia confronta i sistemi giudiziari nazionali utilizzando particolari indicatori, ma non presenta una graduatoria generale di detti sistemi;
C. considerando che il quadro di valutazione 2013 è incentrato esclusivamente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa;
D. considerando che un esercizio comparativo non vincolante offre il vantaggio di individuare i progressi e i passi indietro e di promuovere lo scambio di migliori pratiche all'interno dell'Unione senza compromettere l'autonomia degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giudiziari nazionali;
1. prende atto con grande interesse del quadro di valutazione UE della giustizia; invita la Commissione a portarlo avanti in linea con i trattati e in consultazione con gli Stati membri, tenendo conto, nel contempo, della necessità di evitare un'inutile duplicazione delle attività di altri organismi;
2. appoggia l'obiettivo dello scambio di migliori pratiche nella prospettiva di garantire un sistema giudiziario efficace e indipendente che possa contribuire alla crescita economica in Europa e accrescere la competitività; sottolinea che un sistema giudiziario efficace e affidabile incentiva le imprese a svilupparsi e a investire a livello nazionale e transfrontaliero;
3. rileva l'importanza dei parametri giudiziari di riferimento al fine di garantire la fiducia reciproca su scala transfrontaliera, instaurare un'efficace cooperazione tra le istituzioni giudiziarie e creare uno spazio giudiziario comune e una cultura giudiziaria europea;
4. ritiene che il confronto tra i sistemi giudiziari nazionali, in particolare in relazione alla loro situazione precedente, debba essere basato su criteri oggettivi e su dati concreti raccolti, confrontati e analizzati in modo oggettivo; pone l'accento sull'importanza di valutare il funzionamento dei sistemi giudiziari nel loro complesso, senza isolarli dalla situazione sociale, storica ed economica degli Stati membri o dalla tradizione costituzionale da cui derivano; sottolinea l'importanza dell'imparzialità nei confronti degli Stati membri, così da garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri ai fini della valutazione dei rispettivi sistemi giudiziari;
5. invita la Commissione a discutere quanto prima delle metodologie proposte, ricorrendo a una procedura trasparente che preveda la partecipazione degli Stati membri;
6. sottolinea che i parametri di riferimento devono essere definiti prima della raccolta di informazioni sui sistemi giudiziari nazionali, al fine di sviluppare una comprensione comune della metodologia e degli indicatori;
7. plaude agli sforzi profusi dalla Commissione per fornire dati misurabili; sottolinea tuttavia che è molto difficile effettuare misurazioni oggettive in relazione ad alcuni obiettivi, come la qualità e l'imparzialità della giustizia;
8. rileva che, per misurare l'efficacia di un sistema giudiziario, non è possibile utilizzare esclusivamente parametri quantificabili sul piano statistico, ma si dovrebbe altresì tenere conto delle specificità strutturali e delle diverse tradizioni sociali degli Stati membri; chiede, a tale proposito, che in futuro la Commissione tenga maggiormente in considerazione le differenze tra i sistemi giudiziari nazionali ai fini della raccolta dei dati e della definizione dei parametri di riferimento;
9. invita la Commissione a tenere conto in egual modo del sistema monistico e dualistico nell'ambito del diritto societario;
10. invita gli Stati membri a esaminare attentamente i risultati del quadro di valutazione della giustizia 2013 e a stabilire se, alla luce di tali dati, sia opportuno intervenire sull'organizzazione e sull'evoluzione dei rispettivi sistemi della giustizia civile, commerciale e amministrativa;
11. incoraggia gli Stati membri a raccogliere dati pertinenti su temi quali il costo dei procedimenti, i casi di mediazione e le procedure di esecuzione; si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano fornito alcun dato in relazione a determinate categorie indicate nel quadro di valutazione; ritiene, tuttavia, che la Commissione avrebbe dovuto operare una distinzione tra i casi in cui i dati non erano disponibili e quelli in cui gli indicatori non erano pertinenti o applicabili a singoli Stati membri;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare la comprensione reciproca e la cooperazione tra i sistemi giudiziari nazionali, anche mediante reti di giudici di contatto;
13. invita a conferire maggiore importanza ai programmi di formazione per giudici, personale giudiziario e altri professionisti del diritto, soprattutto nell'ambito del diritto europeo e del diritto comparato; sottolinea che la formazione linguistica dovrebbe costituire una componente fondamentale degli studi di giurisprudenza;
14. si dichiara interessato a ricevere dati sulle cause transfrontaliere, che spesso risultano più complesse di quelle circoscritte alla sfera nazionale e mostrano gli ostacoli che si presentano ai cittadini dell'Unione nell'esercizio dei propri diritti derivanti dal mercato unico dell'UE, in particolare nell'applicazione del diritto dell'Unione;
15. pone l'accento sull'importanza della risoluzione alternativa delle controversie ai fini della riduzione degli oneri per i sistemi giudiziari e del risparmio economico per tutte le parti interessate;
16. chiede alla Commissione di considerare le procedure di mediazione transfrontaliere nell'ambito del prossimo quadro di valutazione; incoraggia gli Stati membri a promuovere attivamente le procedure di mediazione, in particolare per le questioni commerciali o familiari disciplinate a livello di Unione, per esempio dai regolamenti Roma III e Bruxelles II;
17. sottolinea che si registrano notevoli disparità tra gli Stati membri quanto allo sviluppo dei sistemi TIC; evidenzia che il ricorso alle nuove tecnologie può contribuire efficacemente alla riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti giudiziari, in particolare grazie all'impiego di applicazioni informatiche e di strumenti di gestione delle cause e di comunicazione;
18. sottolinea che i procedimenti relativi a controversie di modesta entità e i casi riguardanti crediti non contestati possono essere risolti più rapidamente con il ricorso a strumenti TIC;
19. mette in luce il ruolo svolto dalla CEPEJ nella raccolta e nella presentazione dei dati pertinenti a livello nazionale e regionale; ritiene che le istituzioni dell'UE debbano adoperarsi per cooperare con la CEPEJ, in quanto essa rappresenta una base eccellente per lo scambio delle migliori pratiche, e reputa che sia necessario evitare le duplicazioni;
20. ricorda il ruolo determinante svolto dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e dal portale europeo della giustizia elettronica nel facilitare l'accesso dei cittadini dell'UE alle conoscenze sul diritto nazionale ed europeo in ambito civile e commerciale;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.
Conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti (2013/2128(INI))
– visti gli articoli 174, 175, 176, 177, 178 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il protocollo n. 26 del TFUE,
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1),
– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(2),
– visto il regolamento (CE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio(3),
– visto il regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri(4),
– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi(6),
– vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE(7),
– vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale(8),
– visto il regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE(9),
– vista la comunicazione della Commissione "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga"(10),
– vista la comunicazione della Commissione, del 12 aprile 2011, dal titolo "Reti intelligenti: dall’innovazione all’introduzione (COM(2011)0202),
– vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE(11),
– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE(12),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),
– vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2012, dal titolo "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663),
– vista la comunicazione della Commissione, del 6 giugno 2012, dal titolo "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271),
– visto il Libro verde del 27 marzo 2013 della Commissione dal titolo "Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla microgenerazione – generazione su piccola scala di energia elettrica e termica(13),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia(14),
– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sull'attuazione e l'impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione(15),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 novembre 2008, dal titolo "Regioni 2020: una valutazione delle sfide future per le regioni dell'Unione europea" (SEC(2008)2868),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 sul contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020 (COM(2010)0553),
– visto il documento di consultazione contenente il progetto di regolamento (UE) n. …/… della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0019/2014),
A. considerando che una serie di esempi di buone pratiche – come la regione del Burgenland, il progetto "MaRes" (strategia di ricerca per la Macaronesia), il progetto "Isole Verdi", la valle dell'energia nei Paesi Bassi, la regione a modello rigenerativo dello Harz in Germania, Hostětín nella Repubblica ceca, il progetto Micro-rinnovabili nelle isole Orcadi in Scozia, nonché le città e le comunità che partecipano a progetti pilota nel quadro dell'iniziativa CONCERTO della Commissione o dell'iniziativa CO-POWER per l'uso efficiente dell'energia e la produzione energetica decentrata – evidenziano che le comunità locali e i cittadini possono diventare "produttori-consumatori", producendo energia a copertura del proprio fabbisogno energetico e vendendo nel contempo energia alla rete o ricevendo credito per l'eccedenza di elettricità e ricorrendo alla misurazione del consumo netto, operando in centrali elettriche virtuali insieme ad altri attori, ottenendo i massimi benefici associando tutti gli attori nella pianificazione e nell'attuazione di azioni regionali, favorendo la partecipazione attiva e lo scambio di informazioni e sviluppando un approccio olistico mediante l'inclusione di altri settori connessi all'energia, come i trasporti e l'edilizia abitativa, utilizzando meccanismi di sostegno finanziario intelligenti e creando nuovi posti di lavoro;
B. considerando che il Parlamento ha approvato relazioni sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia e sulla messa in atto e sull'impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della politica di coesione;
C. considerando che i dati personali raccolti per l'utilizzo di sistemi energetici intelligenti sono particolarmente sensibili, poiché consentono di comprendere i comportamenti dei consumatori, ed è quindi necessario garantire una protezione particolare di tali dati;
Nuove opportunità per l'economia regionale
1. accoglie favorevolmente il cambiamento di modello adottato dalle regioni sulla modalità di produzione e consumo dell'energia, passando da un modello tradizionale rigido, che funziona secondo una "logica di carico di base", alla produzione variabile, decentrata e locale, che integra una quota elevata di energia rinnovabile su piccola scala con una domanda flessibile e reattiva, insieme a uno stoccaggio distribuito; riconosce che per preservare uno sviluppo sostenibile e far fronte alla domanda futura occorre promuovere nuovi modelli di produzione e consumo energetico basati sulla produzione decentrata e locale; sottolinea che una rete intelligente è essenziale per questo cambiamento di modello e che l'attuazione di reti intelligenti dovrebbe iscriversi in un approccio intersettoriale e globale allo sviluppo regionale, al fine di ottenere i massimi benefici e opportunità di mercato per le regioni e promuovere la sostenibilità, la crescita e l'innovazione;
2. sottolinea che molte regioni europee hanno portato avanti progetti nell'attuale quadro dell'UE volti a favorire sinergie in settori specifici e promuovere la sostenibilità energetica e le energie rinnovabili, che vedono lo sforzo congiunto di partner pubblici e privati per esplorare le opportunità di crescita regionale nel settore energetico, mediante il tempestivo utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), partenariati mirati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e strategie di attuazione decentrate efficaci per lo sfruttamento delle risorse energetiche locali;
3. sottolinea i numerosi vantaggi delle reti intelligenti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, aumentare la quota di energie rinnovabili e di generazione distribuita, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle utenze domestiche, creare le condizioni necessarie per l'uso efficiente dell'elettricità nei trasporti, permettere ai consumatori di adeguare i loro consumi per beneficiare dei prezzi più bassi e, nel contempo, risparmiare energia, migliorare l'efficienza energetica, risparmiare elettricità, ridurre il costo degli investimenti nelle reti elettriche utilizzando l'energia al di fuori degli orari di punta e dare impulso all'innovazione e allo sviluppo tecnologico nell'UE; sottolinea la necessità della partecipazione dei cittadini in ogni fase, anche nella diffusione di infrastrutture di misurazione avanzate che consentano lo scambio di informazioni bidirezionale, nonché nelle attività previste dagli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD) e dai fornitori di tecnologie delle reti intelligenti; sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo di reti intelligenti riduce sensibilmente la perdita di energia durante il trasporto e la distribuzione; sottolinea che è possibile utilizzare la riconfigurazione automatica della rete per prevenire o ripristinare le interruzioni grazie alla sua capacità di autoriparazione; rileva, tuttavia, che i sistemi nazionali di sostegno in varie regioni spesso non danno priorità ai mezzi più efficaci per l'applicazione di tecnologie rinnovabili per le utenze domestiche;
4. sottolinea, in tale contesto, le opportunità di cambiamenti geografici (o territoriali) della rete energetica e la promozione di reti intelligenti per le regioni svantaggiate, comprese quelle ultraperiferiche, periferiche e insulari, che da consumatori di energia possono trasformarsi in produttori di energia, ottenendo elevati benefici economici e garantendo al tempo stesso un approvvigionamento energetico sicuro nonché la diffusione e il funzionamento di reti intelligenti; rileva che la distribuzione e il funzionamento delle reti intelligenti, in particolare, offrono opportunità a queste regioni, le quali possono ridurre i costi energetici;
5. sottolinea che attualmente l'infrastruttura di rete, la gestione della rete e la regolamentazione del mercato sono adattate alle esigenze e alle possibilità delle centrali nucleari e a combustibili fossili e rappresentano quindi uno svantaggio competitivo per le nuove tecnologie, quali le energie rinnovabili;
6. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a investire quanto prima possibile in reti intelligenti locali prendendo accuratamente in considerazione la possibilità di stimolare gli investimenti utilizzando i Fondi strutturali e d'investimento europei, compresi gli strumenti finanziari per incentivare gli investimenti privati, tenendo conto delle esigenze ambientali, economiche, sociali e territoriali delle specifiche regioni e delle loro particolarità, giacché non esiste un'unica soluzione per tutte le regioni; chiede un approccio flessibile a livello locale e regionale per ridurre gli ostacoli che impediscono di combinare le misure per la produzione, lo stoccaggio, anche transfrontaliero, e l'efficienza energetici e di cooperare con altri settori, quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i trasporti; sottolinea al riguardo l'importanza dello stoccaggio per mezzo di pompe connesso allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;
7. sottolinea che l'introduzione di reti intelligenti richiede un quadro politico stabile e di lunga durata; invita la Commissione a proporre strategie, politiche e obiettivi ambiziosi per il 2030 per quanto riguarda l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché le emissioni di gas a effetto serra, onde conferire certezza futura agli investitori e alle industrie collegate e favorire un sistema energetico intelligente;
8. rammenta che, nella maggior parte degli scenari previsti dalla tabella di marcia per l'energia 2050, la corretta integrazione della generazione distribuita di energia rinnovabile risulterà impraticabile senza lo sviluppo di reti intelligenti locali e regionali di distribuzione dell'elettricità, tanto più che tali reti creano dei legami a livello di informazioni e di approvvigionamento di energia elettrica fra le zone locali di sviluppo socioeconomico, consentendo una gestione flessibile e il necessario sostegno a tali fonti energetiche variabili; chiede quindi che venga attribuita maggiore importanza alle reti di distribuzione; sottolinea tuttavia che lo sviluppo di reti intelligenti riguarda il trasporto efficiente dell'energia dal luogo di produzione al luogo di utilizzo finale; segnala inoltre che le reti intelligenti acquisiscono ancor più valore aggiunto se queste comunicano su scala più ampia (ad esempio nazionale, se non addirittura europea) e il controllo della domanda di energia elettrica su tale scala offre, con l'estendersi della domanda, ulteriori opportunità di riduzione del consumo (fonti di consumo) quando la produzione locale è troppo bassa (o troppo elevata);
9. chiede che i regolamenti e le direttive UE sul mercato interno adottino un approccio più flessibile onde ridurre gli ostacoli a soluzioni specifiche per ogni regione in termini di misure di produzione, approvvigionamento, stoccaggio, efficienza dell'energia e combinazione delle stesse, inclusi i partenariati pubblico-privato e i progetti transfrontalieri;
Sistemi energetici intelligenti
10. sottolinea che, affinché le reti intelligenti siano poste in essere con successo, occorre sviluppare una strategia volta a promuovere un "sistema energetico intelligente" per le regioni e le comunità locali, in cui le reti intelligenti entrino a far parte del sistema energetico regionale e integrino una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, prevedendo capacità di generazione decentrata, in combinazione con la gestione della domanda, misure di efficienza energetica, un aumento del risparmio energetico, nonché soluzioni di stoccaggio intelligente, il settore dei trasporti (trasporto elettronico) e uno scambio più intenso con le reti vicine;
11. sottolinea il ruolo dei contatori intelligenti nel consentire la comunicazione bidirezionale, garantendo una fatturazione accurata ai consumatori e una maggiore partecipazione degli attori della domande, dove i consumatori adeguano le proprie abitudini alle fluttuazioni della produzione energetica; sottolinea che i cittadini dovrebbero trarre il massimo beneficio da un sistema energetico intelligente e che la titolarità dei cittadini contribuisce a migliorare l'efficienza comportamentale e quindi il risparmio energetico complessivo mediante protocolli aperti; sottolinea la responsabilità degli operatori dei sistemi di distribuzione in quanto fornitori di servizi agli enti locali, regionali o nazionali per garantire l'accesso a questo servizio di interesse generale per tutti, garantendo la sicurezza e la stabilità della rete; sottolinea che ogni cittadino dovrebbe avere accesso diretto ai dati riguardanti consumo e produzione per assicurare che il funzionamento efficace, sicuro e protetto delle reti intelligenti; esorta la Commissione a intraprendere azioni atte ad assicurare che le apparecchiature elettriche (in particolare lavatrici, lavastoviglie, pompe di calore, accumulatori di calore, ecc.) possano funzionare automaticamente in combinazione con i contatori intelligenti, offrendo ai consumatori le tariffe più convenienti;
12. invita la Commissione, e la sua task force per le reti intelligenti, ad aggiornare ed espandere la sua attuale definizione di reti intelligenti per includere il sistema energetico intelligente; invita le autorità locali e regionali a gestire il consumo energetico e la turnazione dell'erogazione nonché a elaborare e adottare strategie regionali basate su un sistema energetico intelligente;
13. evidenzia che, al fine di garantire l'efficienza economica delle reti intelligenti per le regioni, è necessario combinare vantaggi diretti e indiretti, collegando il settore dell'energia a diversi altri settori, in particolare l'edilizia abitativa e i trasporti, ma anche l'ambiente, la pianificazione urbana, l'inclusione sociale, la gestione dei rifiuti e il settore delle costruzioni, per raggiungere obiettivi di risparmio energetico traendo al tempo stesso tutti i benefici economici possibili e trovando un equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia di una regione;
14. invita all'innovazione e a maggiori investimenti nel settore delle TIC onde superare le principali sfide che fronteggiano le tecnologie intelligenti, le quali comprendono l'interoperabilità delle tecnologie con la rete esistente, nonché le sfide di carattere normativo; chiede alla Commissione e agli operatori nazionali e regionali di creare quadri normativi e di investimento positivi per consentire lo sviluppo di soluzioni TIC interoperabili;
Impatti positivi sull'occupazione locale
15. incoraggia tutte le regioni e le autorità locali a esaminare i vantaggi dei sistemi energetici intelligenti e a investire in essi quale potenziale fonte di posti di lavoro locali ecologici e sostenibili; sottolinea che il settore delle costruzioni è una degli ambiti principali in cui saranno creati posti di lavoro, non solo attraverso investimenti diretti nelle reti energetiche intelligenti, ma anche promuovendo lo sviluppo tecnologico nell'UE, l'innovazione e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) e investimenti in misure e ristrutturazioni improntate all'efficienza energetica, ad esempio nel settore dell'edilizia abitativa attraverso l'applicazione di nuove soluzioni tecnologiche per un'edilizia caratterizzata da efficienza energetica;
16. sottolinea che l'introduzione di reti intelligenti offre inoltre l'opportunità di aumentare la competitività e di rafforzare la leadership tecnologica mondiale dei fornitori di tecnologie dell'Unione, come quelli operanti nei settori elettrico ed elettronico, rappresentati principalmente da PMI;
17. invita tutte le regioni a prendere in considerazione investimenti nella specializzazione e formazione per questi nuovi posti di lavoro, considerando che un numero significativo di nuovi posti di lavoro locali potrà anche essere creato nei servizi TIC, nel settore dei trasporti e nei settori che forniscono attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti, ad esempio per nuovi impianti, ma anche al fine di evitare eventuali carenze di manodopera specializzata e di favorire l'adattamento alle esigenze legate all'emergere di nuove professioni nei rispettivi campi; invita gli Stati membri e le regioni a sostenere le iniziative di formazione a livello sia accademico che artigianale nel settore delle energie rinnovabili, come ad esempio studi tecnico-ambientali e la messa a punto di nuovi tirocini, ad esempio per installatori di pannelli fotovoltaici; sottolinea che le regioni che riescono a porre in essere un sistema energetico intelligente possono attrarre a sé ulteriori posti di lavoro sotto forma di formazione specializzata, istituendo università tecniche e istituti superiori specializzati nel settore; invita le regioni a collaborare per la specializzazione intelligente e accoglie con favore i sistemi in cui le conoscenze sono condivise tra le regioni e a livello transfrontaliero; evidenzia le iniziative attualmente perseguite dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) nella comunità della conoscenza e dell’innovazione sull'energia sostenibile (KIC InnoEnergy) per la ricerca e lo sviluppo di reti intelligenti e la formazione di professionisti in questo settore; ricorda inoltre le nuove possibilità per la creazione di sistemi regionali di innovazione;
18. sottolinea che gli investimenti pubblici nei sistemi energetici intelligenti, anche attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei, possono promuovere opportunità di lavoro locali sostenibili, creare effetti sinergici e ricadute sull'occupazione e vantaggi locali a lungo termine per le regioni dal punto di vista economico, sociale e ambientale e possono ugualmente essere utilizzati come strumento per superare le sfide economiche, soprattutto nelle regioni dei paesi colpiti dalla crisi;
Il ruolo dei cittadini
19. evidenzia che il successo di un sistema energetico intelligente, come dimostrato dagli studi sulle migliori pratiche e dagli esempi principali, è spesso dovuto alla titolarità locale da parte di singoli cittadini, di una cooperativa, di una comunità locale o di una combinazione di tali attori; riconosce che tali titolarità contribuiscono a una maggiore accettazione degli investimenti in tutti gli elementi dei sistemi energetici intelligenti; pone l'accento sulla necessità che i cittadini ricevano maggiori informazioni, nonché incentivi quali meccanismi dinamici di tariffazione e strumenti TIC appropriati affinché possano partecipare a tutte le fasi riguardanti le infrastrutture energetiche intelligenti, la produzione, la pianificazione e la distribuzione dell'energia e delle reti;
20. sottolinea l'importanza, data la natura tecnica delle reti intelligenti, di informare e sensibilizzare gli utenti affinché diventino produttori-consumatori informati e consapevoli delle opportunità offerte da tali reti, in particolare per quanto concerne il loro collegamento con i contatori intelligenti; evidenzia l'importanza che tale opera di sensibilizzazione sia rivolta ai giovani, attraverso programmi educativi per gli studenti delle scuole secondarie e professionali;
21. invita la Commissione a rimuovere dalla vigente normativa dell'UE, in particolare in materia di aiuti di Stato, gli ostacoli di tipo normativo e giuridico alla titolarità locale; invita gli Stati membri a sostenere le possibilità di vendere e condividere energia a livello locale, non solo in modo bidirezionale tra la rete e l'utente finale, ma anche in modo transfrontaliero e tra unità di utenti finali, favorendo la titolarità della produzione locale di energia e la condivisione di energia prodotta localmente;
22. sottolinea che l'attuazione di sistemi energetici intelligenti cambierà considerevolmente i settori privati e pubblici, dal momento che la fornitura di elettricità sarà correlata alla raccolta dei dati e comunicata in tempo reale; chiede pertanto procedure trasparenti a tutti i livelli, che coinvolgano tutti gli attori, compresi i cittadini, le imprese, le industrie, le autorità locali, gli operatori dei sistemi di distribuzione, gli operatori dei sistemi di trasmissione, i responsabili o i difensori civici locali e regionali della protezione dei dati e i fornitori di tecnologie delle reti intelligenti;
Protezione dei dati e riservatezza
23. sottolinea che i sistemi energetici intelligenti saranno gestiti con grandi quantità di dati personali e numerosi profili e comporteranno un elevato rischio di violazioni della sicurezza dei dati; ribadisce la necessità di stabilire norme rigorose per i contatori intelligenti ai fini della protezione e riservatezza dei dati e di consentire ai cittadini di decidere e controllare quali dati sono trasmessi agli operatori delle reti oltre ai dati minimi strettamente necessari per la fornitura di energia; rileva preoccupazioni specificamente correlate alla sicurezza dei sistemi di reti intelligenti e ai vantaggi dei contatori intelligenti per i consumatori e chiede una maggiore valutazione in tale ambito e un'ulteriore ricerca sulla protezione dei dati e sulla riservatezza dei dati dei contatori intelligenti; sottolinea, pertanto, che i dati personali devono rimanere protetti e sicuri, senza eccezioni; sottolinea inoltre che la sicurezza dei dati deve essere integrata nelle strategie di distribuzione delle reti intelligenti;
24. sottolinea la necessità di rafforzare la protezione dei dati nonché la regolamentazione e la prassi in materia di vita privata in sede di istallazione di sistemi di misurazione intelligenti; sottolinea che la garanzia della protezione e della riservatezza dei dati per tutti gli individui e le utenze domestiche collegati alla rete è imprescindibile per il funzionamento e l'introduzione delle reti intelligenti; sottolinea che i dati raccolti dovrebbero essere utilizzati soltanto per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico; invita gli Stati membri a mettere in atto norme in materia di protezione dei dati, mantenendo e sviluppando sinergie in tutte le reti di telecomunicazione ed energetiche e a tutelare i diritti degli individui in tale ambito; sottolinea che in termini di raccolta di dati per i sistemi energetici intelligenti, dovrebbero essere elaborate norme che prevedano la trasmissione dei soli dati pertinenti, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nonché assicurare che i dati non vengano trasmessi a terzi, che i clienti abbiano il diritto di esaminare e cancellare i dati raccolti se non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati e che i cittadini mantengano la titolarità dei loro dati e detengano il controllo nei confronti dei soggetti a cui concedono l'accesso a tali dati;
25. chiede alla Commissione di fornire ulteriori orientamenti riguardo all'uso dei dati personali e non personali delle reti intelligenti, alla luce della normativa europea riveduta sulla protezione dei dati e delle norme concordate sulla proprietà e la gestione di tali dati da parte di operatori dei sistemi di distribuzione, fornitori o altri organismi commerciali;
Un quadro per il buon esito dei sistemi energetici intelligenti
26. invita la Commissione ad adottare misure al fine di accelerare il processo di attuazione delle reti intelligenti e a concentrarsi sui seguenti aspetti: stimolare gli investimenti e gli incentivi finanziari in questo settore, elaborare norme tecniche, garantire la protezione dei dati dei consumatori, istituire un quadro normativo per fornire incentivi per la distribuzione di reti intelligenti, garantire un mercato al dettaglio aperto e competitivo nell'interesse dei consumatori e fornire un sostegno costante per l'innovazione in tecnologie e sistemi;
27. sottolinea che, ai sensi dei nuovi regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, gli Stati membri sono tenuti a concentrare le risorse di tali Fondi su investimenti per un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva; rileva che sarà introdotta una quota minima per le regioni per concentrare, a seconda del loro livello di sviluppo economico, almeno il 20% delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale sugli investimenti nella transizione energetica, privilegiando le reti intelligenti, la produzione e la distribuzione di energia derivata da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la cogenerazione di calore ed energia e le strategie a basse emissioni di carbonio, con particolare riferimento alle zone urbane, nonché l'energia derivata da reti intelligenti a livello di distribuzione; sottolinea che i finanziamenti pubblici svolgono ancora un ruolo fondamentale nello stimolare gli investimenti privati nella ricerca e nei progetti di sviluppo e dimostrazione in materia di reti intelligenti; precisa che anche il Fondo di coesione consente investimenti in questo campo; invita gli Stati membri a sfruttare al meglio questa nuova opportunità; rileva, in riferimento agli investimenti non coperti dalla concentrazione tematica obbligatoria, che il Fondo europeo di sviluppo regionale può essere utilizzato anche a sostegno dello sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e per integrare la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili;
28. mette in evidenza che i Fondi strutturali e di investimento europei fungono da catalizzatori per gli investimenti e che, dati i diversi livelli territoriali coinvolti nel finanziamento e nel processo decisionale, la governance a più livelli svolge un ruolo importante per il buon esito dell'attuazione; plaude alle opportunità di finanziamento aggiuntive nell'ambito del programma "Energia intelligente per l'Europa";
29. si compiace del grande risalto dato a progetti di interesse comune in materia di energia intelligente nel meccanismo per collegare l'Europa, ma si rammarica del fatto che solo due progetti di reti intelligenti sono stati inclusi nell'attuale elenco biennale; evidenzia la necessità di tenere conto dei progetti di reti intelligenti a livello della rete di distribuzione; sottolinea che i progetti infrastrutturali devono soddisfare criteri di sostenibilità e competitività e basarsi su un approccio integrato che garantisca la partecipazione degli operatori dei sistemi di distribuzione; sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare le interconnessioni energetiche nord-sud nel Mediterraneo;
30. invita la Commissione a ridurre gli ostacoli agli investimenti nei sistemi energetici intelligenti, in particolare ampliando l'esenzione nel quadro delle modernizzazioni degli aiuti di Stato per prevedere aiuti pubblici a tutti gli elementi dei sistemi energetici intelligenti regionali e locali, compresi gli investimenti e le operazioni intersettoriali; sollecita l'inclusione come categoria dei sistemi energetici intelligenti nel futuro regolamento della Commissione, in cui alcune categorie di aiuti sono dichiarate compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e che adatta i regolamenti di esenzione per altre categorie che interagiscono con l'istituzione di sistemi energetici intelligenti;
31. evidenzia che l'interoperabilità per le infrastrutture intelligenti è fondamentale, poiché l'incertezza normativa e le diverse norme rallentano la diffusione delle infrastrutture intelligenti; chiede pertanto una maggiore cooperazione tra le diverse organizzazioni europee di normazione tecnica; evidenzia che sono necessarie norme aperte per favorire l'interoperabilità e accelerare lo sviluppo tecnologico e la diffusione;
32. invita la Commissione a prendere misure per eliminare gli ostacoli principali, quali la mancanza di interoperabilità e di norme unificate (la presenza di soluzioni ''plug and play'' unificate ridurrebbe i costi e favorirebbe la connettività anche nel caso delle piccole risorse energetiche distribuite (DER) o di piccole applicazioni DR), l'incertezza sui ruoli e le responsabilità nell'ambito delle nuove applicazioni relative alle reti intelligenti, l'incertezza sulla ripartizione dei costi e dei benefici e di conseguenza sui nuovi modelli di impresa, la riluttanza dei consumatori a prendere parte a prove sperimentali e le differenze nei sistemi di regolamentazione in Europa in quanto ostacolo significativo alla replicabilità dei risultati dei progetti nei diversi paesi;
33. ricorda il mandato di normalizzazione del 2011 volto a sostenere la diffusione di reti intelligenti in Europa, la cui conclusione era prevista per il 2012; si compiace dei progressi compiuti nell'ambito di tale mandato, ma sottolinea la necessità di ulteriori sforzi; chiede alla Commissione di impegnarsi con gli organismi di normalizzazione per accelerare il completamento del loro lavoro, conferendo, se necessario, un nuovo mandato;
34. chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione e di condividere le migliori pratiche nell'ambito del forum del Consiglio europeo dei regolatori dell’energia (CEER) sulla regolamentazione degli operatori dei sistemi di distribuzione nazionali; rileva nel contempo la diversità nell'organizzazione degli operatori dei sistemi di distribuzione, per cui alcuni Stati membri dispongono di un unico operatore, mentre altri ne hanno più di 800; incoraggia gli Stati membri a collaborare più strettamente; invita gli Stati membri e la Commissione a concordare una classificazione unica per definire se un organismo sia un operatore di trasmissione, un operatore di distribuzione o un operatore di un sistema combinato;
35. invita la Commissione a valutare la necessità di presentare proposte, in linea con il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, finalizzate allo sviluppo e alla promozione di reti intelligenti, in quanto la loro attuazione, che deve continuare a essere garantita attraverso un'azione coerente della Commissione, permetterebbe la partecipazione di un maggior numero di operatori sul mercato, stimolando potenziali sinergie per quanto riguarda la diffusione, lo sviluppo e la manutenzione delle reti di telecomunicazioni e di energia; sottolinea tuttavia che tali proposte devono integrarsi in un quadro normativo razionalizzato nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione;
36. chiede la cooperazione nello sviluppo di reti intelligenti a livello europeo, nazionale e regionale; è del parere che le reti intelligenti rappresentino un'opportunità importante per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'industria europea a livello locale e regionale, con particolare riferimento alle PMI;
37. invita le regioni a creare reti e a condividere i vantaggi, le conoscenze e le migliori pratiche, e a cooperare in termini di analisi costi-benefici sui sistemi energetici intelligenti nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale dei Fondi di sviluppo e di investimento europei; invita la Commissione a creare una rete transnazionale per le regioni con sistemi energetici intelligenti; invita le regioni transfrontaliere a utilizzare lo strumento giuridico del gruppo europeo di cooperazione territoriale per istituire e gestire congiuntamente servizi d'interesse economico generale nel campo delle energie rinnovabili, nonché del risparmio energetico e delle infrastrutture di reti intelligenti;
38. sottolinea l'importanza di iniziative che sostengano e promuovano gli sforzi delle autorità locali nell'attuazione di politiche sostenibili in materia di energia, come il Patto dei sindaci, che rappresenta il principale movimento europeo cui partecipino le autorità locali e regionali nella lotta contro il cambiamento climatico e si fonda sull'impegno volontario dei firmatari di conseguire e superare l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% attraverso una maggiore efficienza energetica e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; sottolinea che i governi locali svolgono un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare se si considera che l'80% del consumo energetico e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane;
o o o
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.
– viste le finalità della politica agricola comune sancite dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare quelle di "incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera" e di "assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura",
– visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009(1), e in particolare gli articoli 32 e 61 relativi rispettivamente ai pagamenti ridistributivi e al regime per i piccoli agricoltori,
– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005(2) del Consiglio, in particolare gli articoli 7 e 19 relativi rispettivamente ai sottoprogrammi tematici e allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 intitolata "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244),
– vista la sua relazione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa"(3),
– visto lo studio del 2013 intitolato "Agricoltura di semisussistenza: valore e prospettive di sviluppo" a cura del dipartimento tematico B del Parlamento (Politiche strutturali e di coesione),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0029/2014),
A. considerando che in Europa le piccole aziende agricole subiscono costantemente pressioni demografiche, commerciali e tecnologiche che determinano una lenta deagricolturizzazione e uno spopolamento dei villaggi in cui la loro presenza è predominante, nonché il massiccio abbandono dei piccoli allevamenti e la rinuncia alla coltivazione di prodotti locali specifici;
B. considerando che le piccole aziende agricole rappresentano un modello di agricoltura sociale oggi ancora maggioritario nell'UE che può e deve coesistere con altri modelli di agricoltura più orientata ai mercati e di larga scala;
C. considerando che le piccole aziende agricole non svolgono soltanto un ruolo produttivo, ma anche funzioni fondamentali legate alla fornitura di beni pubblici; che ciò comprende ruoli in ambito ambientale e paesaggistico (poiché contribuiscono alla tutela del paesaggio caratteristico dei villaggi europei e della diversità biologica delle zone rurali), in ambito sociale (poiché garantiscono la sussistenza di milioni di persone in Europa e prevengono la povertà, rappresentando inoltre un bacino di forza lavoro per l'industria e altri comparti dell'economia quali il turismo) e in ambito culturale (poiché coltivano splendide tradizioni, usanze popolari e altri valori storici immateriali nonché produzioni regionali e tradizionali);
D. considerando che le piccole aziende agricole creano condizioni favorevoli alla conduzione di attività agricole rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;
E. considerando che il processo di spopolamento e l'esodo rurale pregiudicano notevolmente le condizioni di vita nelle comunità rurali e quindi la qualità della vita e le condizioni di lavoro degli agricoltori e che spesso sono fattori determinanti per il mantenimento di una piccola azienda o la rinuncia a quest'ultima; che la creazione di prospettive sostenibili, in particolare i giovani, nelle aree rurali incide in misura determinante sul futuro delle aziende agricole di piccole dimensioni;
F. considerando che, in taluni territori, la presenza e la sopravvivenza di piccole aziende agricole è garanzia di una fonte di reddito e limita lo spopolamento;
G. considerando la volatilità dei prezzi sul mercato, spesso aggravata dalla presenza di acquirenti intermedi che dettano i prezzi approfittando della vulnerabilità dei produttori;
H. considerando che le piccole aziende agricole sono di solito più flessibili e si adattano con maggiore facilità a fenomeni di crisi sul mercato;
I. considerando che molte aziende agricole di piccole dimensioni si specializzano e si riuniscono in associazioni di produttori, consentendo loro di rivendicare a ragione il diritto di produrre per il mercato alimentare in condizioni di parità con le aziende più grandi;
J. considerando che i problemi delle piccole aziende agricole richiedono un approccio di più ampio respiro; che l'incentivazione di fonti di reddito alternative e le prospettive di diversificazione nonché la creazione di posti di lavoro non agricoli e la fornitura di servizi pubblici nelle zone rurali rivestono un'importanza cruciale per il futuro delle aziende agricole di piccole dimensioni e le comunità rurali;
K. considerando che le piccole aziende agricole non ricevono un trattamento adeguato nell'ambito della politica agricola comune (PAC), a causa tra l'altro della struttura di sostegno nell'ambito della PAC, basata prevalentemente sulla superficie e sulla produzione storica e pertanto non in grado di far fronte adeguatamente alla situazione e al funzionamento delle piccole aziende agricole, della definizione da parte di taluni Stati membri di soglie minime per l'ammissibilità ai sensi del secondo pilastro, nonché della mancata introduzione da parte degli Stati membri di disposizioni di attuazione che tengano conto delle esigenze di questi tipo di aziende;
L. considerando le difficoltà che incontrano le aziende di piccole dimensioni a ottenere sostegno finanziario, a causa tra l'altro del fatto che potrebbero avere problemi ad accedere ai finanziamenti a titolo dei programmi dell'Unione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di capitale proprio e/o delle capacità necessarie, o di un merito di credito scarso o addirittura nullo;
M. considerando che è opportuno prestare particolare attenzione alle piccole aziende agricole delle regioni ultraperiferiche, sottoposte a un doppio vincolo nello svolgimento della propria attività;
N. considerando che per molte piccole aziende agricole le fonti di guadagno aggiuntive e complementari sono di grande importanza;
O. considerando che alcune tipologie di piccole aziende agricole, come le aziende agricole di sussistenza, fungono da tampone contro l'indigenza assoluta, garantendo almeno esigui livelli di alimentazione e reddito;
P. considerando che, in alcuni casi, i piccoli agricoltori non dispongono di un sostegno amministrativo sufficiente o di una consulenza di buona qualità; che gli Stati membri erigono spesso inutili barriere burocratiche e che alcuni piccoli agricoltori non dispongono di risorse ed esperienza necessarie per seguire in modo efficiente le pertinenti pratiche amministrative;
Q. considerando che a causa della loro dispersione geografica le aziende agricole hanno una posizione negoziale di gran lunga inferiore rispetto ad altri attori del mercato lungo la filiera alimentare, il che è particolarmente vero per le aziende agricole di piccole dimensioni;
R. considerando il ruolo particolare delle piccole aziende agricole nel mantenere la vitalità di determinate zone, quali le regioni montane, le zone svantaggiate e le regioni periferiche, senza citare quelle in cui, a causa di vincoli geografici e morfologici, l'agricoltura è una delle poche, se non l'unica, attività economicamente sostenibile;
S. considerando che il livello di reddito e il tenore di vita delle famiglie che si sostentano lavorando in aziende agricole di piccole dimensioni sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli degli agricoltori attivi presso aziende di grandi dimensioni o in altri settori dell'economia;
T. considerando che numerose piccole aziende agricole non riescono a mantenersi soltanto con l'agricoltura e che sono necessarie fonti di reddito alternative per garantirne la sussistenza; che, nel contempo, le piccole aziende agricole dovrebbero prestare maggiore attenzione alla redditività e produttività delle loro operazioni;
U. considerando che in molte regioni le piccole aziende agricole provvedono al sostentamento di famiglie che non hanno la possibilità di trovare altre fonti di reddito;
V. considerando l'insufficienza di informazioni affidabili in merito alla situazione delle piccole aziende agricole nonché all'impatto degli strumenti della PAC su questo settore e che la definizione di piccola azienda varia in modo significativo da uno Stato membro all'altro;
W. considerando che alcuni produttori agricoli di piccole dimensioni, come ad esempio gli apicoltori, non possiedono terreni o non ne fanno uso, il che li esclude dalla sfera di applicazione del regime per i piccoli agricoltori;
X. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2014 "Anno internazionale dell'agricoltura familiare";
1. esorta gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito della nuova politica agricola comune e della preparazione degli orientamenti per il periodo post 2020, ad adottare misure adeguate che tengano in maggior considerazione i bisogni specifici delle piccole aziende a conduzione familiare, poiché queste costituiscono un elemento importante del modello agricolo europeo nonché il fulcro dello sviluppo multifunzionale delle zone rurali e dello sviluppo sostenibile delle regioni in generale;
2. chiede di continuare la politica di sostegno alla ricomposizione fondiaria e di erogazione dei pagamenti a favore degli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori che hanno definitivamente trasferito i propri terreni a un altro agricoltore, in quanto si tratta di strumenti efficaci per migliorare la struttura produttiva dell'agricoltura;
3. ritiene che l'obiettivo principale delle misure di ristrutturazione non debba essere la semplice diminuzione del numero delle piccole aziende agricole, in quanto ciò non determina una maggiore competitività delle aziende più grandi; invita, a questo proposito, gli Stati membri a presentare soluzioni appropriate e modelli di sviluppo per le piccole aziende agricole, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura del paese interessato e delle differenze regionali, a migliorarne la competitività, la sostenibilità e la redditività, a sviluppare l'imprenditorialità, a creare posti di lavoro e ad arginare lo spopolamento delle zone rurali;
4. ritiene che sia urgente contrastare il processo di esodo e di spopolamento nelle zone rurali al fine di poter offrire alle piccole aziende agricole un contesto adeguato e quindi una prospettiva sostenibile nella rispettiva zona di attività; invita gli Stati membri a impiegare in modo efficiente i fondi UE disponibili onde promuovere le infrastrutture, l'istruzione, l'assistenza medica e le possibilità di cura, i servizi di custodia per bambini, l'accesso a Internet veloce nonché la costituzione e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali, al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di vita tra aree urbane e rurali; raccomanda di focalizzare gli sforzi sulla creazione di prospettive future sostenibili per giovani, persone con una buona formazione e donne;
5. invita a incrementare le vendite dirette, come quelle di prodotti tradizionali, sui mercati locali e regionali, e a sviluppare nelle piccole aziende agricole metodi di lavorazione sostenibili e responsabili, nonché un regime di controllo indispensabile e proporzionato; invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare le esistenti norme in materia di sicurezza alimentare nell'ottica di ridurre gli oneri ed eliminare gli ostacoli che si possono frapporre allo sviluppo della lavorazione e della vendita di prodotti alimentari da parte delle aziende agricole di piccole dimensioni; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a istituire una piattaforma per lo scambio di buone prassi su come regolamentare e monitorare i processi di trasformazione applicati dalle piccole aziende agricole; invita inoltre le autorità regionali a mobilitarsi maggiormente per lo sviluppo di infrastrutture per la vendita diretta, inclusi i mercati locali e urbani, agevolando così l'accesso dei consumatori a prodotti agricoli convenienti, freschi e di alta qualità;
6. ritiene che alla soluzione dei problemi delle piccole aziende agricole debbano concorrere, oltre alla PAC, anche altre politiche dell'Unione, tra cui la politica di coesione, per contribuire al miglioramento dell'infrastruttura tecnica nonché dell'accesso ai servizi pubblici nelle zone rurali, e che mediante le risorse del Fondo sociale europeo occorra finanziare iniziative sociali sul fronte dell'integrazione sociale, dell'istruzione, della formazione e del trasferimento di conoscenze; è inoltre del parere che, poiché tali aziende non hanno un impatto significativo sul mercato, debbano essere concessi ulteriori aiuti provenienti da risorse nazionali, conformemente alle norme concordate con la Commissione e senza ostacolare la concorrenza;
7. richiama l'attenzione sulle pressioni al rialzo esercitate sui prezzi dei terreni agricoli dall'imminente liberalizzazione del mercato fondiario nei nuovi Stati membri; rileva che i piccoli agricoltori saranno i più colpiti dall'aumento dei prezzi dei terreni;
8. invita gli Stati membri a garantire tramite i loro sistemi di istruzione un'infrastruttura didattica adeguata per la formazione professionale nell'agricoltura;
9. richiama l'attenzione sulle pressioni al rialzo esercitate sui prezzi dei terreni agricoli a seguito dell'espansione urbana;
10. accoglie con estremo favore l'istituzione, nell'ambito del primo pilastro della PAC, di un meccanismo di sostegno per i piccoli agricoltori; ritiene tuttavia che sia stata semplificata solo la modalità di trasferimento, mentre il basso livello dei pagamenti diretti non offre possibilità di sviluppo, e che pertanto tali misure siano ancora insufficienti per migliorare la situazione delle piccole aziende agricole nell'UE; ritiene che occorra istituire un meccanismo che consenta alle piccole aziende agricole di presentare domande di pagamenti diretti a carattere pluriennale, aggiornabili esclusivamente a seguito di cambiamenti incorsi in seno all'azienda in questione;
11. richiama nuovamente l'attenzione sulle notevoli divergenze tra le sovvenzioni agricole erogate in diversi Stati membri, a scapito dei nuovi Stati membri;
12. sottolinea che, data la natura volontaria del regime delle piccole aziende agricole nell'ambito del primo pilastro della PAC, è fondamentale riesaminare e utilizzare tutte le opportunità possibili a sostegno dei piccoli produttori nell'ambito del secondo pilastro;
13. ritiene che sia imprescindibile, oltre a tali misure, individuare modalità di sostegno efficaci per i piccoli produttori agricoli le cui attività e i cui prodotti non siano legati alla proprietà e/o all'utilizzo di superfici agricole;
14. invita gli Stati membri a stabilire opportuni strumenti di finanziamento, ad esempio sotto forma di microcrediti, prestiti a tassi d'interesse agevolati, leasing finanziario, pagamento rateale delle prime rate o garanzie sui prestiti; ritiene inoltre che nel processo di sostegno occorra coinvolgere le amministrazioni regionali e locali;
15. sottolinea che anche le piccole aziende agricole sono legate ai requisiti di buona prassi agricola e, in particolare, alle disposizioni europee e nazionali in materia di produzione agricola, rendendo indispensabile per i piccoli agricoltori possedere una qualificazione minima; invita, a tale proposito, la Commissione europea e gli Stati membri a verificare in che modo questa qualificazione minima possa essere acquisita in termini generali e adattata alle esigenze delle piccole aziende agricole;
16. chiede di adattare meglio la consulenza gratuita alle esigenze delle piccole aziende agricole, di semplificare le procedure connesse all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria, di lanciare campagne informative, di condividere le migliori prassi nell'ambito della filiera alimentare corta, e di fornire assistenza tecnica per la presentazione delle domande per l'ottenimento di fondi dell'UE, nonché per quanto concerne le consulenze che consentano alle piccole aziende agricole di adeguare il profilo delle loro attività produttive al loro potenziale produttivo e ambientale;
17. sottolinea che le aziende agricole di piccole dimensioni devono riunirsi in associazioni, gruppi di produttori o cooperative e avviare programmi comuni di commercializzazione; ritiene che tutte le forme associative dei piccoli agricoltori sotto forma di cooperative, organizzazioni di produttori o utilizzo congiunto delle risorse, tra cui i macchinari, debbano ricevere un sostegno speciale nell'ambito di meccanismi europei o nazionali;
18. ritiene che le aziende agricole di piccole dimensioni ubicate in regioni montane, in zone svantaggiate e in regioni periferiche debbano poter usufruire di un sostegno accoppiato, come ad esempio per l'attività di allevamento, se assolvono nel contempo anche determinate funzioni ambientali;
19. ritiene che le attività agricole siano più strategiche che mai e debbano pertanto essere prese in considerazione da tutti gli Stati membri al fine di trovare soluzioni che consentano ai piccoli agricoltori di continuare la loro attività, in modo che vi sia un equilibrio tra i prezzi di vendita dei prodotti agricoli e i costi di produzione;
20. invita gli Stati membri a includere nei propri programmi, afferenti al primo e al secondo pilastro, sottoprogrammi e misure rivolti alle aziende di piccole dimensioni; indica che soprattutto le piccole aziende agricole dovranno impegnarsi in attività aggiuntive e accessorie, come nell'ambito del turismo, per garantirsi un reddito sufficiente; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di garantire che il secondo pilastro della PAC disponga di ampie risorse e che i programmi per lo sviluppo rurale siano adeguatamente orientati verso le esigenze delle piccole aziende agricole;
21. raccomanda un ampliamento del raggio d'azione delle reti d'informazione contabile agricola (RICA), onde studiare la situazione delle piccole aziende e l'impatto della PAC su di esse, e suggerisce di programmare un loro ulteriore sviluppo;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (2013/2043(INI))
– visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), che impegna l'Unione ad adoperarsi per "un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e […] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente",
– visto l'articolo 9 TFUE, che stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana",
– visto l'articolo 11 TFUE, che stabilisce che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile",
– visto l'articolo 12 TFUE, che stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori",
– visto l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo (n. 26) sui servizi di interesse (economico) generale,
– visto l'articolo 26 TFUE che recita che "il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati",
– visto l'articolo 49 e l'articolo 56 TFUE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in seno all'Unione,
– visto l'articolo 101 e l'articolo 102 TFUE sulle regole di concorrenza applicabili alle imprese,
– visto l'articolo 169 TFUE sulla promozione degli interessi dei consumatori e la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori,
– vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE sui servizi postali,
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,
– vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE,
– visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE,
– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
– visto il Libro verde della Commissione, del 29 novembre 2012, dal titolo "Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE" (COM(2012)0698),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2013, intitolata "Una tabella di marcia per il completamento del mercato unico della consegna dei pacchi. Instaurare un clima di fiducia e incoraggiare le vendite online" (COM(2013)0886),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 aprile 2013 dal titolo "Piano d'azione sul commercio elettronico 2012-2015 – Stato di avanzamento dei lavori 2013" (SWD(2013)0153),
– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line" (COM(2011)0942),
– vista la comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 2012, dal titolo "Agenda digitale per l'Europa – Le tecnologie digitali come motore della crescita europea" (COM(2012)0784),
– vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 dicembre 2012, dal titolo "Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo: far funzionare i mercati per i consumatori – Ottava edizione" (SWD(2012)0432),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita" (COM(2012)0225),
– vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo "Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa" (COM(2011)0078),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2013 dal titolo "Piano d'azione imprenditorialità 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" (COM(2012)0795),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2011 dal titolo "Piccole imprese, grande mondo – un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali" (COM(2011)0702),
– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012, dal titolo "Analisi annuale della crescita 2013" (COM(2012)0750),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 novembre 2010 "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva – 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, dal titolo "L'Atto per il mercato unico II" (COM(2012)0573),
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),
– visto il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti" (COM(2011)0144),
– vista la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2007 dal titolo "L'Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa" (COM(2007)0606),
– viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2012 su "Mercato unico digitale e governance del mercato unico",
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale(1),
– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale(2),
– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico(3),
– viste le sue risoluzioni del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei(4), su un mercato unico per le imprese e la crescita(5) e su governance e partenariato nel mercato unico(6),
– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori(7),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0024/2014),
A. considerando che il commercio elettronico rappresenta un canale che racchiude un potenziale enorme per combattere la crisi economica e finanziaria, rafforzare il mercato unico e generare crescita economica e occupazione nell'Unione europea; che la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi on-line del gennaio 2012 indica la consegna di acquisti effettuati on-line quale una delle cinque priorità principali per stimolare il commercio elettronico entro il 2015 e che la sua importanza è stata ribadita dal Consiglio e dal Parlamento;
B. considerando che il mercato del commercio elettronico nell'UE è cresciuto di oltre il 20% nel 2012; che si prevede, in particolare, che il commercio elettronico transfrontaliero quadruplichi; che il mercato della consegna pacchi attraversa una fase di trasformazioni radicali, con l'ingresso di nuovi soggetti, gli investimenti orientati verso l'innovazione e l'offerta di nuovi servizi;
C. considerando che servizi di consegna efficienti e affidabili rappresentano un pilastro essenziale di un mercato unico digitale vero e proprio, con un impatto sostanziale in termini di promozione del commercio elettronico e rafforzamento della fiducia tra venditori e acquirenti;
D. considerando che il 57% dei rivenditori considera un ostacolo la consegna oltre frontiera, mentre un consumatore su due ravvisa una fonte di preoccupazione nelle consegne nell'ambito delle transazioni transfrontaliere; che le preoccupazioni in merito alla consegna (incluse le restituzioni dei prodotti) e costi di consegna elevati costituiscono le due preoccupazioni principali dei consumatori in relazione agli acquisti on-line, che contribuiscono alla scarsa fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero;
E. considerando che, per superare tale situazione, è essenziale promuovere la fiducia dei consumatori negli operatori e nei servizi di consegna e nel mercato, nonché la conoscenza dei loro diritti e doveri, assicurando maggiore informazione, una più agevole comprensione e una maggiore trasparenza sulle condizioni di consegna;
F. considerando che le PMI che cercano opportunità commerciali nell'UE sono esposti a costi più elevati, a maggiore complessità e si scontrano con una mancanza di trasparenza per quanto riguarda le consegne oltre frontiera; che i prezzi delle consegne transfrontaliere sono da tre a cinque volte maggiori rispetto ai prezzi nazionali; che sistemi di consegna efficaci, semplici ed economicamente accessibili rappresentano un fattore chiave per la sostenibilità dei modelli aziendali delle PMI e la loro capacità di fornire prodotti ai consumatori;
Servizi di consegna integrati in Europa: un pilastro per il mercato unico digitale
1. sottolinea che la disponibilità di servizi di consegna accessibili, economicamente abbordabili, efficienti e di elevata qualità è un elemento fondamentale per gli acquisti on-line e che una concorrenza libera ed equa costituisce il miglior modo per promuovere tali servizi; rileva tuttavia che molti consumatori sono riluttanti a effettuare acquisti on-line, soprattutto in ambito transfrontaliero, a causa delle incertezze circa le opportunità di consegna disponibili, la consegna finale, i costi o l'affidabilità della consegna;
2. accoglie con favore il Libro verde proposto dalla Commissione per individuare possibili lacune del mercato europeo delle consegne; chiede alla Commissione di adottare azioni adeguate per affrontarle in modo da consentire alle imprese e ai consumatori di beneficiare pienamente delle opportunità che offre il mercato unico digitale; sottolinea che qualsiasi azione proposta deve tenere conto della sostenibilità del processo di consegna e cercare di ridurne al minimo l'impatto ambientale;
3. constata che la concorrenza tra gli operatori in alcuni Stati membri presenta carenze su scala transfrontaliera per quanto riguarda le consegne e deplora la mancanza di trasparenza in merito alle condizioni tariffarie e alle prestazioni fornite dai servizi interessati; ritiene, in particolare, che sia necessario mettere in atto strumenti per fornire informazioni sulle offerte di tutti gli operatori di consegna europei;
Porre gli interessi dei consumatori al centro del processo di consegna
4. sottolinea quanto sia importante incrementare la fiducia dei consumatori nel processo di consegna; ritiene che per i consumatori sia fondamentale beneficiare di una maggiore trasparenza, di informazioni più comparabili sulle opzioni di consegna disponibili, sui prezzi e le condizioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni di spedizione degli acquisti e le procedure da seguire in caso di danneggiamento o smarrimento della merce o ritardi nella sua consegna o restituzione;
5. sottolinea che è necessario promuovere misure volte a garantire la scelta dei consumatori al momento dell'acquisto; prende atto del divario significativo esistente tra le aspettative dei consumatori e la disponibilità di servizi pratici e innovativi, come i punti di consegna, le paccoteche o i terminali, servizi 24 ore su 24 sempre disponibili, soluzioni di monitoraggio e tracciatura dei pacchi, luoghi e orari facilmente fruibili dal consumatore o procedure semplici per la restituzione degli acquisti;
6. sottolinea che l'affidabilità dei servizi di consegna è essenziale e che è fondamentale prevedere sistemi efficienti che garantiscano che i pacchi siano effettivamente inviati al giusto indirizzo, in tempi ragionevoli;
7. sottolinea che il costo elevato delle consegne transfrontaliere o delle consegne nelle regioni remote o ultraperiferiche è una delle ragioni principali dell'insoddisfazione dei consumatori; evidenzia che opzioni di consegna economicamente più accessibili per i consumatori e i rivenditori, in particolare per le PMI, sono essenziali per incrementare le vendite e gli acquisti a lunga distanza e per poter parlare di un vero mercato unico;
8. sottolinea la necessità di migliorare la copertura geografica e l'accessibilità ai servizi universali per la consegna dei pacchi nelle zone rurali e remote;
9. ritiene che per realizzare un mercato unico integrato di consegna pacchi, è importante disporre di una dimensione sociale stabile e coerente, in cui i servizi di consegna rispettano i diritti in materia di lavoro, le condizioni di impiego e retributive nonché le norme sociali e ambientali; osserva, a tale proposito, che il lavoro sommerso e gli abusi rappresentano un rischio per il settore e che un'occupazione responsabile e di alta qualità, così come una formazione continua e adeguata del personale sono importanti per realizzare servizi di consegna qualitativamente elevati; sottolinea che il mantenimento della dimensione sociale e di una flessibilità adeguata che permetta al mercato delle consegne di svilupparsi e adattarsi alle innovazioni tecnologiche sono fondamentali per soddisfare integralmente le richieste e le aspettative dei consumatori, consentendo alle imprese di offrire loro i migliori prodotti che rispondano appieno alle loro esigenze e attese;
10. richiama l'attenzione sull'importanza della certezza del diritto per quanto concerne la fiducia dei consumatori; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di una corretta informazione dei consumatori in merito alla legislazione applicabile;
11. ritiene che lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero dipenda anche dalla fiducia dei clienti e che la creazione di una rete europea di centri nazionali di risoluzione dei problemi quale Solvit contribuirebbe a rassicurare i consumatori, al pari di un sistema di allarme quale RAPEX, al fine di allertare i consumatori sui siti che ricorrono a pratiche fraudolente;
12. prende atto che un crescente numero di consumatori utilizza i siti internet di confronto per raffrontare i prezzi, le caratteristiche o le condizioni di consegna di prodotti e servizi da parte dei corrieri, con particolare riferimento al commercio elettronico; invita la Commissione ad adottare linee guida dell'UE relative alle norme minime applicabili ai siti web di confronto e imperniate sui principi fondamentali della trasparenza, dell'imparzialità, della qualità, dell'esaustività e della facilità di utilizzo;
13. invita la Commissione, in collaborazione con l'industria e le associazioni dei consumatori, a elaborare indicatori comuni sulla qualità dei servizi di consegna che consentano ai consumatori di confrontare meglio fra loro le diverse offerte;
Creazione di condizioni di parità per le PMI
14. mette in rilievo il ruolo essenziale delle PMI per creare crescita, innovazione e occupazione, in particolare nella lotta alla disoccupazione giovanile; sottolinea che i servizi di consegna sono estremamente importanti per le PMI europee e che un mercato delle consegne integrato e competitivo, che preveda diverse opzioni di consegna e di supporto logistico a prezzi accessibili, rappresenta una condizione essenziale per accedere a nuovi mercati e raggiungere un maggior numero di consumatori nell'UE; sottolinea l'importanza di migliorare il flusso di informazioni verso le PMI riguardo alle possibilità di consolidamento dei propri volumi dei pacchi e a soluzioni di consegna e di ritiro innovative in grado di ridurre i costi dell'ultima fase dell'iter di consegna;
15. sottolinea che le imprese e le PMI in particolare devono poter rispondere alle esigenze e alle aspettative dei consumatori con servizi di consegna più semplici, veloci, accessibili economicamente, trasparenti, affidabili ed efficienti, nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero; sottolinea che soluzioni di consegna che non rispondono alle aspettative dei consumatori hanno un impatto diretto sul marchio, sull'immagine e sulla competitività di un'impresa;
16. rileva che lo sviluppo delle PMI in materia di commercio elettronico è limitato a livello transfrontaliero; incoraggia la collaborazione tra le PMI anche attraverso i loro organismi rappresentativi per negoziare prezzi di consegna più vantaggiosi, in particolare per mezzo dell'introduzione di piattaforme on-line comuni, e migliorare la qualità dei loro servizi;
17. esprime preoccupazione per gli svantaggi che incontrano le PMI a causa delle loro ridotte dimensioni; sottolinea che le PMI devono attualmente far fronte a costi maggiori, a una maggiore complessità in conseguenza della frammentazione del mercato europeo e alla mancanza di informazioni riguardo alle modalità e ai prezzi di consegna disponibili;
Verso soluzioni innovative e interoperative per un mercato delle consegne veramente europeo
18. constata la frammentazione del settore postale europeo in reti nazionali scarsamente interoperabili nonché la scarsa integrazione dei trasporti su strada, ferrovia e vie navigabili; accoglie con favore le iniziative già intraprese dagli operatori del mercato delle consegne al fine di introdurre soluzioni più orientate alle necessità di consumatori e commercianti al dettaglio on-line, come ad esempio modalità più flessibili per quanto attiene alle possibilità di consegna e restituzione; chiede alla Commissione di continuare a proporre misure per incoraggiare l'industria a migliorare l'interoperabilità e accelerare l'introduzione di processi semplificati di spedizione e ritiro volti a ridurre i costi, aumentare le economie di scala per i servizi di consegna, promuovere la concentrazione di più spedizioni di piccole dimensioni onde ottenere sconti per quantità a favore dei piccoli esercenti, migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi di consegna e offrire tariffe flessibili e accessibili, tanto ai consumatori quanto alle imprese;
19. è del parere che, a tale riguardo, sia particolarmente importante la collaborazione in seno all'industria su sistemi di monitoraggio e tracciatura transfrontalieri interoperativi; esorta la Commissione a studiare ulteriormente il potenziale insito nello sviluppo di norme europee al fine di migliorare i sistemi di tracciatura integrati e promuovere la qualità, l'affidabilità e la sostenibilità dei servizi di logistica integrata applicati al commercio elettronico;
20. evidenzia che soluzioni più semplici per il ritiro e la restituzione incidono già significativamente sullo sviluppo del commercio elettronico e possono portare in futuro a un calo dei prezzi e a un aumento della soddisfazione dei consumatori, in particolare nel caso di transazioni transfrontaliere; auspica un'ulteriore collaborazione per migliorare l'interoperabilità dei call centre che si occupano dei reclami dei consumatori;
21. invita la Commissione a creare piattaforme di cooperazione e scambio di informazioni fra i servizi di consegna, al fine di affrontare tempestivamente le lacune esistenti nei mercati delle consegne nell'UE in termini di innovazione, flessibilità, gestione delle scorte, trasporto, ritiro e restituzione dei pacchi, nel rispetto delle normative europee in materia di concorrenza e a valutare la possibilità di condivisione delle infrastrutture fra corrieri espressi e servizi postali a vantaggio reciproco delle parti;
22. invita la Commissione ad adoperarsi, di concerto con le imprese, per l'adozione di norme europee relative agli indirizzi e all'etichettatura, nonché a cassette delle lettere adatte al commercio elettronico;
23. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di creare un logo di affidabilità paneuropeo per il commercio elettronico e di esaminare se tale logo possa anche contribuire a garantire la qualità e l'affidabilità per i servizi di consegna integrati, e che possa contribuire a rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, incoraggiare i rivenditori on-line e le imprese di consegna ad aumentare la trasparenza e la certezza del diritto per i consumatori e le imprese nonché incrementare il vantaggio competitivo delle imprese, in particolare delle PMI, contribuendo in tal modo a una solida crescita economica e alla creazione di posti di lavoro; sottolinea che per essere efficace il logo dovrebbe essere basato su una serie di caratteristiche minime comuni, norme trasparenti per la tutela dei consumatori e in materia di informazioni, e stabilire le condizioni per la gestione dei reclami e le procedure per la risoluzione delle controversie;
24. sottolinea che la tutela dei dati personali di un individuo, e la tutela dei dati in generale, è di fondamentale importanza e che ogni nuova misura adottata dovrebbe essere soggetta alla normativa dell'UE sulla protezione dei dati e, segnatamente, alla direttiva 95/46/CE;
Monitoraggio degli sviluppi di mercato e miglioramento della vigilanza normativa
25. riconosce la natura dinamica del mercato della consegna pacchi, con la rapida comparsa di nuovi servizi e operatori; osserva che soluzioni innovative rispondenti alle necessità dei rivenditori e dei clienti on-line potrebbero diventare un fattore chiave di differenziazione dal punto di vista della concorrenza; ritiene che gli eventuali interventi legislativi debbano essere preventivamente valutati con attenzione per non compromettere la natura dinamica del mercato della consegna pacchi, il quale non va ostacolato mediante l'eccessiva regolamentazione; invita la Commissione a monitorare attentamente lo sviluppo del mercato, al fine di individuare ambiti di potenziale disfunzionamento del mercato, nei quali potrebbero rendersi necessarie in futuro ulteriori azioni; sottolinea a tale proposito che la vigilanza del mercato deve tenere conto non soltanto degli operatori postali tradizionali, ma anche dei nuovi fornitori;
26. rileva che già esiste un quadro normativo appropriato e chiede agli Stati membri e alla Commissione di garantire che il quadro normativo esistente sia recepito e attuato pienamente, prestando particolare attenzione alla direttiva sui servizi postali, alla normativa europea in materia di concorrenza e alla direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie, alla direttiva sui diritti dei consumatori, in particolare per quanto concerne i requisiti formali dei contratti a distanza;
27. sottolinea che l'effettiva attuazione del quadro giuridico dipende anche dalla vigilanza da parte delle autorità nazionali preposte alla regolamentazione degli obblighi giuridici che incombono agli operatori postali, in particolare per quanto attiene all'obbligo di servizio universale ai sensi della direttiva 97/67/CE;
28. osserva che la complessità delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto rappresenta un importante ostacolo per le piccole imprese che operano scambi transfrontalieri; invita la Commissione a presentare quanto prima la preannunciata proposta per l'introduzione di una dichiarazione IVA uniforme;
29. sottolinea che un diritto contrattuale europeo facoltativo per i contratti tra imprese e consumatori può comportare reali semplificazioni e convincere un maggior numero di PMI a spedire pacchi a livello transfrontaliero; invita gli Stati membri a proseguire in modo costruttivo i negoziati in corso per un diritto europeo della vendita;
o o o
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 24 e 28,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979,
– visto il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 luglio 2013 intitolato "Violence against women migrant workers" ("La violenza contro le lavoratrici migranti"),
– visto l'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite,
– vista la Raccomandazione generale n. 26 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2008, sulle lavoratrici migranti,
– vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
– vista l'Osservazione generale n. 2 del Comitato per i lavoratori migranti delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti in situazione irregolare e dei membri delle loro famiglie,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
– vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici,
– vista l'interpretazione degli articoli 13 e 17 della Carta sociale europea da parte del Comitato europeo per i diritti sociali,
– visti gli articoli 79, 153 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 14, 31, 35 e 47,
– visto il "programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"(1),
– vista la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(2),
– vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(3),
– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(4),
– vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(5),
– vista la relazione 2011 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolata "Diritti fondamentali dei migranti in situazione irregolare nell'Unione europea",
– visti gli orientamenti del 2012 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali su "L'arresto dei migranti irregolari – considerazioni sui diritti fondamentali",
– visto il progetto di ricerca europeo Clandestino e il progetto UWT (Undocumented Worker Transitions), entrambi finanziati dalla Commissione nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico,
– vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2013 dal titolo "Quarta relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2012)" (COM(2013)0422),
– vista la propria risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE(6),
– vista la propria risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza(7),
– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0001/2014),
A. considerando che il termine "migrante senza documenti" indica il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro(8) e la cui individuazione da parte delle autorità competenti per l'immigrazione porterebbe a una decisione di rimpatrio o a un'espulsione;
B. considerando che le complesse circostanze determinate dalle guerre e inasprite dalle crisi umanitarie su scala mondiale stanno contribuendo a far aumentare i flussi di rifugiati, fra cui un gran numero di donne e bambini privi di documenti;
C. considerando che uno Stato membro ha il diritto di decidere le proprie politiche in materia d'immigrazione; che tuttavia i diritti fondamentali degli immigrati devono essere tutelati e garantiti in conformità del diritto unionale e internazionale, a cui gli Stati membri sono vincolati;
D. considerando che i migranti privi di documenti spesso non dispongono di mezzi economici, il che li espone al rischio di malnutrizione e di un deterioramento delle condizioni di salute, costringendoli a cercare soluzioni inaccettabili pur di garantirsi i mezzi di sussistenza; che inoltre le donne sono spesso accompagnate da bambini a cui devono provvedere, il che rappresenta un'ulteriore motivazione a cercare in ogni modo mezzi di sussistenza e sopravvivenza;
E. considerando che, a causa della loro condizione giuridica, ai migranti privi di documenti viene spesso negato l'accesso ad alloggi decorosi, ai servizi sanitari di base e d'urgenza e alla scolarizzazione; che il fatto di essere privi di documenti fa sì che essi non siano tutelati contro lo sfruttamento nel luogo di lavoro o i maltrattamenti fisici e psicologici; che la loro condizione giuridica non consente loro di avere accesso alla giustizia;
F. considerando che le donne migranti prive di documenti e le persone a loro carico sono particolarmente vulnerabili ai rischi derivanti dalla loro condizione giuridica, essendo esposte più degli uomini alla possibilità di maltrattamenti fisici, sessuali e psicologici, alle cattive condizioni di lavoro, allo sfruttamento lavorativo da parte dei datori di lavoro e a una doppia discriminazione basata sulla razza e sul genere;
G. considerando che le donne migranti prive di documenti possono essere particolarmente vulnerabili nei confronti dei trafficanti e quindi divenire vittime della tratta di esseri umani;
H. considerando che i migranti privi di documenti hanno un accesso limitato all'edilizia popolare e restano dipendenti dal mercato degli alloggi privati; che le donne migranti prive di documenti corrono un rischio maggiore di maltrattamenti sotto forma di violenze fisiche o sessuali perpetrate da proprietari di abitazioni private;
I. considerando che le donne migranti prive di documenti hanno maggiori probabilità di subire violenze e maltrattamenti, compresi abusi sessuali, e sono potenziali vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta di esseri umani in generale; che l'accesso ai centri di accoglienza per donne gestiti dallo Stato è subordinato all'obbligo di esibire un valido documento d'identità o un permesso di soggiorno, e che di conseguenza le vittime non hanno altra scelta che restare nella situazione in cui subiscono maltrattamenti o finire in strada, mentre se contattano la polizia rischiano l'espulsione;
J. considerando che gli stereotipi di genere sono più profondamente radicati nelle comunità di immigrati e che le donne migranti sono più spesso vittime dei vari tipi di violenza nei confronti delle donne, in particolare i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, i cosiddetti "delitti d'onore", i maltrattamenti nelle relazioni con persone intime, le molestie sessuali sul luogo di lavoro e anche la tratta e lo sfruttamento sessuale;
K. considerando che vi sono grandi differenze fra gli Stati membri nel livello di accesso ai servizi sanitari accordati ai migranti irregolari e nelle condizioni imposte agli operatori sanitari per quanto riguarda, tra l'altro, la segnalazione dei migranti privi di documenti;
L. considerando che il bisogno di cure sanitarie urgenti delle donne prive di documenti, in tutto l'arco della loro vita, le espone a un rischio sproporzionato di addebito di somme elevatissime per le cure ospedaliere nei paesi in cui non sono ammesse all'assistenza sovvenzionata; che la paura di vedersi addebitare tali somme spinge molte di loro a partorire in casa senza assistenza medica;
M. considerando che l'accesso ai servizi sanitari più essenziali, come le cure d'urgenza, è gravemente limitato, se non impossibile, per i migranti privi di documenti, a causa dell'obbligo d'identificazione, del prezzo elevato delle cure e del timore di essere individuati e segnalati alle autorità; che le donne migranti prive di documenti sono particolarmente a rischio, dato che non ricevono le cure specifiche di genere come l'assistenza prenatale, per il parto e postnatale; che alcuni migranti privi di documenti non sono neppure a conoscenza dei loro diritti sanitari nel paese di destinazione;
N. considerando che il timore di essere individuate e segnalate alle autorità impedisce sostanzialmente alle donne migranti prive di documenti di chiedere aiuto, in situazioni di maltrattamento, persino alle ONG specializzate nella consulenza legale agli immigrati; che, di conseguenza, tali migranti sono di fatto private della conoscenza dei propri diritti e della possibilità di ottenere che essi siano loro garantiti; che per gli stessi motivi è difficile per le organizzazioni della società civile offrire loro aiuto e sostegno;
O. considerando che i mercati e l'industria della prostituzione in Europa sono alimentati in larga misura dalla vulnerabilità delle donne e delle ragazze migranti e che molte donne che praticano la prostituzione sono prive di documenti, aspetto che va ad aggiungersi agli abusi e alla vulnerabilità già insiti nell'industria della prostituzione;
P. considerando che ai bambini e alle bambine migranti di famiglie prive di documenti viene impedito di andare a scuola per il timore che siano individuati e per l'impossibilità di fornire documenti ufficiali per l'iscrizione; che le adolescenti prive di documenti incontrano grossi ostacoli per accedere all'istruzione superiore o post-secondaria e alla formazione professionale;
Q. considerando che l'aumento della domanda di lavoratori nel settore domestico e assistenziale sta attirando un gran numero di donne migranti, molte delle quali prive di documenti; che le donne prive di documenti che lavorano in questo settore sono molto esposte al rischio di essere sottopagate, di subire maltrattamenti psicologici, di vedersi negare la retribuzione e il passaporto e, talvolta, anche di essere vittima di maltrattamenti fisici da parte dei datori di lavoro; che le donne prive di documenti difficilmente cercano di ottenere giustizia in tribunale;
R. considerando che le donne lavoratrici migranti prive di documenti hanno a disposizione ben pochi rimedi per reclamare condizioni di lavoro e retribuzioni eque, a causa dell'isolamento economico e sociale, della mancata conoscenza dei propri diritti fondamentali e del timore dell'espulsione;
S. considerando che i migranti privi di documenti si trovano in un limbo giuridico(9);
T. considerando che le donne migranti prive di documenti sono particolarmente esposte ad abusi fisici, psicologici e sessuali al momento dell'arresto e nei centri di permanenza temporanea;
Raccomandazioni
1. ricorda che la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei migranti privi di documenti è stata ripetutamente sottolineata da organizzazioni internazionali come l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e negli strumenti internazionali per i diritti umani dell'ONU nonché nel diritto dell'UE; si richiama a questo proposito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione;
2. ricorda che la politica d'immigrazione e la gestione dei flussi migratori sono materie di responsabilità comune e solidale degli Stati membri;
3. evidenzia che le migranti lesbiche, bisessuali e transessuali senza documenti legali sono vittime di una doppia discriminazione e che la loro fragile condizione di straniere senza documenti aggrava ulteriormente la loro già complicata situazione;
4. sottolinea che l'immigrazione è un fenomeno estremamente attuale e che è necessario un quadro giuridico comune per le politiche in materia di migrazioni, al fine di proteggere i migranti e le potenziali vittime, specialmente donne e bambini, che sono vulnerabili di fronte alle diverse forme di criminalità organizzata nel contesto delle migrazioni e della tratta di esseri umani;
5. condanna il fatto che molte donne migranti sono raggirate nei rispettivi paesi d'origine con la promessa di contratti di lavoro nei paesi sviluppati, e alcune sono addirittura rapite a fini di sfruttamento sessuale da parte di organizzazioni criminali e reti della tratta di esseri umani; chiede agli Stati membri di raddoppiare i propri sforzi per combattere queste pratiche turpi e disumane;
6. esorta gli Stati membri ad applicare la direttiva sul favoreggiamento in modo da non restringere la possibilità per i migranti privi di documenti di affittare abitazioni sul libero mercato, al fine di ridurre il rischio di situazioni di sfruttamento o maltrattamento;
7. ricorda l'articolo 8 della CEDU in merito al rispetto dell'integrità fisica della persona, ed esorta pertanto gli Stati membri a rinunciare, nel caso dei migranti privi di documenti in situazioni di massima vulnerabilità, ad obbligarli a presentare documenti per poter accedere ai centri di accoglienza gestiti dallo Stato, con particolare attenzione ai bisogni speciali delle donne incinte, delle donne con bambini piccoli e delle donne che assistono altre persone;
8. ribadisce che si deve tener conto della particolare vulnerabilità delle persone con bisogni specifici, come i bambini e gli adolescenti, gli anziani, i disabili, gli analfabeti, le persone appartenenti a minoranze, gli immigrati perseguitati nei paesi d'origine per le loro convinzioni, il loro orientamento sessuale, le loro caratteristiche fisiche ecc., e le donne vittime di violenza di genere;
9. ricorda che il diritto alla salute è un diritto umano fondamentale e perciò esorta gli Stati membri a disgiungere le politiche sanitarie dal controllo dell'immigrazione e, di conseguenza, a non imporre agli operatori sanitari l'obbligo di segnalare i migranti privi di documenti; li esorta inoltre a garantire cure e assistenza adeguate per le specifiche esigenze di genere; esorta analogamente gli Stati membri a fornire una formazione specifica sulle questioni di genere ai pubblici ufficiali che sono in contatto con le donne migranti prive di documenti e a non richiedere alle scuole di segnalare gli alunni figli di migranti privi di documenti;
10. esorta gli Stati Membri a fornire alle donne prive di documenti un adeguato sostegno psicologico, sanitario e legale;
11. ricorda che i diritti previsti dalla direttiva sulle vittime non sono subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno(10); esorta perciò fortemente gli Stati membri a disgiungere il perseguimento dei reati di violenza contro le donne migranti prive di documenti dal controllo dell'immigrazione, in modo che le vittime possano denunciare i reati senza correre alcun rischio;
12. condanna tutte le forme di violenza, tratta di esseri umani, maltrattamenti e discriminazione a danno di donne prive di documenti; sottolinea la necessità di dare accesso alle forme di aiuto disponibili in queste situazioni senza che le vittime debbano temere che ciò dia luogo direttamente a misure volte a porre fine al soggiorno;
13. chiede l'attuazione della convenzione n. 29 dell'ILO sul lavoro forzato; invita a prestare attenzione alla specifica situazione delle donne costrette al lavoro forzato – incluse non soltanto la prostituzione forzata ma ogni forma di lavoro non volontario, anche in ambito domestico – e a fornire protezione alle donne migranti prive di documenti interessate;
14. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per evitare l'ulteriore diffusione della prostituzione e del lavoro forzato tra le donne migranti;
15. invita gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della tutela contenuta nell'articolo 6 della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, che impone agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi che consentano ai lavoratori migranti privi di documenti di presentare domanda giudiziale nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle retribuzioni arretrate; invita gli Stati membri, le ONG e tutte le altre organizzazioni della società civile che si occupano di migranti privi di documenti a lanciare campagne di sensibilizzazione per informare di tale diritto i migranti privi di documenti;
16. invita gli Stati membri a porre fine alle pratiche discriminatorie, a contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro, anche tramite ispezioni del lavoro, consentendo l'accesso ai servizi sanitari di base;
17. invita gli Stati membri a istituire idonei corsi di formazione – destinati alle forze di polizia e ad altri servizi statali che possono essere chiamati a occuparsi di donne migranti prive di documenti – sulla violenza di genere e lo sfruttamento sessuale di cui queste donne possono essere vittime;
18. raccomanda vivamente alla Commissione, nell'ambito di una futura revisione della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, di introdurre la possibilità di meccanismi che consentano ai migranti irregolari di presentare denunce formali anonime contro un datore di lavoro autore di abusi;
19. sollecita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e ad applicarne correttamente le disposizioni, in particolare l'articolo 59, il quale stabilisce chiaramente che le Parti devono adottare le misure necessarie per sospendere le procedure di espulsione e/o per rilasciare un titolo autonomo di soggiorno, in caso di scioglimento del matrimonio, a beneficio delle donne migranti il cui status di residente dipende da quello del coniuge;
20. raccomanda agli Stati membri di cercare soluzioni per riconoscere il valore del lavoro svolto da donne che prestano servizi utili contribuendo al funzionamento della società ospitante;
21. invita gli Stati membri a garantire che tutte le donne migranti, anche quelle prive di documenti, che sono state vittime di maltrattamenti o violenza di genere – comprese le donne migranti sfruttate nell'industria della prostituzione – ricevano protezione e sostegno e siano considerate come aventi particolari ragioni per ottenere l'asilo o un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
22. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sui rimpatri e a rilasciare la certificazione relativa al rinvio dell'allontanamento, come prescrive la direttiva, per evitare la situazione di limbo giuridico;
23. sottolinea l'importanza di raccogliere dati sulle esperienze specifiche delle donne prive di documenti e pone un forte accento sulla necessità di dati attendibili, esatti, tempestivi e comparabili sulle vulnerabilità legate al genere delle donne prive di documenti e sulla loro mancanza di accesso alla giustizia e ai servizi nell'Unione europea, dati da utilizzare per l'elaborazione e la gestione di politiche pubbliche coerenti;
24. invita la Commissione, in sede di valutazione della direttiva sui rimpatri, a rivederla rafforzando la tutela dei diritti fondamentali dei migranti in stato di trattenimento;
25. sottolinea che gli aspetti delle politiche di esecuzione delle norme sull'immigrazione relativi all'individuazione dei migranti irregolari non devono mai ledere la dignità umana e i diritti fondamentali né esporre le donne a un rischio maggiore di violenza e maltrattamenti; invita pertanto la Commissione europea a modificare la direttiva sui rimpatri in modo da garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti irregolari, specialmente delle donne incinte e dei minori;
26. ricorda che, in base alla direttiva sui rimpatri, gli Stati membri hanno l'obbligo di trattare i cittadini di paesi terzi nei centri di permanenza temporanea "in modo umano e dignitoso", nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute; deplora le violenze contro le donne che sono state segnalate in tali centri; invita pertanto gli Stati membri a indagare su ogni denuncia di maltrattamenti fisici nei confronti delle persone in stato di trattenimento;
27. sollecita gli Stati membri a tener conto di ogni indizio di coercizione o trattamento inumano nei confronti di donne migranti senza documenti;
28. invita gli Stati membri a rafforzare la collaborazione con le ONG e le organizzazioni della società civile che si occupano di questo problema per trovare alternative ai centri di permanenza temporanea, e ad adoperarsi per garantire che le donne migranti senza documenti non debbano aver paura di interagire con le persone che dovrebbero fornire loro assistenza;
29. invita la Commissione ad assicurare che le norme stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo rimangano al centro di ogni azione relativa ai diritti dei minori, e invita pertanto gli Stati membri a porre fine totalmente e rapidamente al trattenimento dei minori motivato dalla loro condizione di migranti, a proteggere i minori dalle violazioni come elemento delle politiche e procedure in materia di migrazioni e ad adottare misure alternative al trattenimento che consentano ai minori di restare con dei familiari e/o tutori;
30. invita la Commissione e gli Stati membri a colmare, mediante l'estensione e la maggiore integrazione della ricerca, le lacune esistenti in termini di dati affidabili e conoscenze disponibili riguardo al numero e alla situazione delle persone prive di documenti nell'UE, a richiamare l'attenzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sulla situazione delle donne prive di documenti, e a tenere maggiormente conto di questa categoria di donne nell'attuazione degli obiettivi di inclusione della strategia Europa 2020;
31. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare campagne di sensibilizzazione su scala unionale per informare dei loro diritti le donne migranti prive di documenti;
32. invita, nel quadro degli sforzi volti a prevenire le migrazioni fornendo aiuti allo sviluppo ai paesi d'origine dei migranti, a concentrare l'attenzione sull'istruzione e i diritti delle donne;
33. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere una quantità sufficiente di personale femminile tra le persone di contatto, gli operatori sanitari, i funzionari, i consulenti e altre categorie di personale; chiede tali misure per rispetto verso altre religioni e culture e per le esigenze di protezione contro le discriminazioni;
o o o
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Ciò avviene quando i migranti privi di documenti sono arrestati e identificati dalle autorità competenti per l'immigrazione e viene loro notificata una decisione di allontanamento che è poi rinviata, ma non sono in possesso di alcun documento che attesti il rinvio della decisione di allontanamento.
Considerando 10 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Siderurgia europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sul piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (2013/2177(INI))
– visto l'articolo 173 del titolo XVII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla politica industriale dell'UE e riguardante, tra l'altro, la competitività dell'industria dell'Unione,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2013 sul piano d'azione per l'acciaio dal titolo "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile" (COM(2013)0407),
– vista la relazione del 10 giugno 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the steel industry" (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica)(1),
– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali nell'Unione europea(2),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo "Libro verde – Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),
– viste le raccomandazioni della tavola rotonda ad alto livello sul futuro della siderurgia europea del 12 febbraio 2013(3),
– vista la sua discussione del 4 febbraio 2013, facente seguito alla dichiarazione della Commissione, sulla ripresa dell'industria europea nell'attuale difficile congiuntura (2013/2538(RSP)),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica – Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale" (COM(2012)0582),
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 dal titolo "Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita"(5),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2012 dal titolo "Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione" (COM(2012)0299),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo "Politica industriale: rafforzare la competitività" (COM(2011)0642),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione(6),
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)(7),
– vista la comunicazione della Commissione del 29 febbraio 2012 dal titolo "Garantire l'accesso alle materie prime per il futuro benessere dell'Europa; proposta di partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime" (COM(2012)0082),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 13 dicembre 2011, dal titolo "Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies" (Materiali per tecnologie energetiche a basse emissioni di CO2: una tabella di marcia) (SEC(2011)1609),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013(8),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013(9),
– visto lo studio di Eurofound sulle organizzazioni delle parti sociali: l'industria siderurgica,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0028/2014),
A. considerando che, a seguito della scadenza del trattato CECA, i settori europei del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del trattato UE;
B. considerando che il settore europeo del carbone e dell'acciaio riveste una notevole importanza storica per l'integrazione europea e rappresenta la base del valore aggiunto industriale in Europa;
C. considerando che l'industria siderurgica dell'UE è il secondo maggior produttore di acciaio al mondo e riveste un'importanza strategica per numerose grandi industrie europee, quali i settori del trasporto terrestre e navale, delle costruzioni, dei macchinari, degli elettrodomestici, dell'energia e della difesa;
D. considerando che la quota dell'UE nella produzione mondiale di acciaio si è dimezzata negli ultimi dieci anni e che la Cina rappresenta oggi circa il 50% della produzione mondiale;
E. considerando che la domanda di acciaio a livello mondiale è destinata ad aumentare nel lungo periodo e che l'acciaio continuerà a essere uno dei materiali chiave per le catene del valore industriali dell'Europa; che, pertanto, è nell'interesse dell'Unione europea mantenere la sua produzione interna;
F. considerando che l'Unione europea dovrebbe promuovere una politica di sviluppo della produzione industriale in tutti gli Stati membri, garantendo così posti di lavoro sul territorio dell'Unione e assicurando una crescita del PIL dal livello attuale del 15,2% a un livello almeno del 20% entro il 2020;
G. considerando che l'industria siderurgica dell'UE è un'importante fonte occupazionale, con 350 000 posti di lavoro diretti e altri diversi milioni nell'indotto, inclusa la filiera del riciclaggio; che qualsiasi ristrutturazione ha importanti conseguenze nelle aree geografiche interessate;
H. considerando che, rispetto ad altri settori, nell'industria siderurgica le relazioni industriali sono fortemente strutturate; che tale caratteristica è esemplificata dall'elevato livello di sindacalizzazione, dalla forte presenza di associazioni dei datori di lavoro che presentano anch'esse un'elevata densità e dall'elevata copertura della contrattazione collettiva; che ciò si rispecchia a livello europeo, dove l'industria siderurgica è all'avanguardia nello sviluppo delle relazioni di partenariato sociale(10);
I. considerando che, malgrado i costanti sforzi messi in atto dall'industria siderurgica europea in materia di ricerca e sviluppo e gli investimenti volti a ridurre l'impatto ambientale e a ottimizzare l'efficienza nell'uso delle risorse, la sua competitività internazionale è a rischio a causa di diversi fattori, quali:
—
il calo sostanziale della domanda di acciaio dovuto alla crisi economica e finanziaria, nonché a cambiamenti strutturali in alcuni settori utilizzatori di acciaio;
—
i costi operativi notevolmente superiori rispetto a quelli dei concorrenti;
—
la presenza di una massiccia concorrenza da parte di paesi terzi nei quali l'operato delle imprese non è soggetto a norme regolamentari altrettanto rigorose di quelle vigenti nell'UE;
J. considerando che dalla valutazione dei costi cumulativi nel settore siderurgico è emerso che la conformità alle normative dell'UE incide su una percentuale significativa dei margini di profitto dei produttori di acciaio dell'Unione;
K. considerando che si rileva che la politica ambientale ed energetica dell'UE crea un ambiente imprenditoriale difficile per l'industria del ferro e dell'acciaio, in particolare facendo aumentare il prezzo dell'energia e rendendo la produzione dell'UE non competitiva sul mercato globale;
L. considerando che i costi energetici rappresentano fino al 40% del totale dei costi operativi e che i prezzi dell'energia elettrica per i consumatori finali industriali dell'UE limitano la competitività delle imprese europee in un mercato globalizzato;
M. considerando che l'industria siderurgica, in particolare il settore degli acciai speciali, è pienamente globale e che l'Europa subisce una forte concorrenza da parte dei paesi terzi, mentre i costi di produzione nell'UE sono più elevati a causa degli oneri unilaterali dovuti principalmente alle politiche energetiche e climatiche europee che fanno sì che i prezzi del gas nell'UE siano da tre a quattro volte più elevati, e i prezzi dell'elettricità il doppio, di quelli degli Stati Uniti;
N. considerando che nell'Unione europea le esportazioni di rottami di acciaio superano le importazioni e che pertanto l'UE perde un volume considerevole di preziosa materia prima secondaria, spesso a vantaggio della produzione di acciaio nei paesi in cui la legislazione ambientale è in ritardo rispetto a quella dell'Unione; che l'industria siderurgica dell'UE dipende dalle importazioni di materie prime, ma che il 40% delle materie prime industriali globali è soggetto a restrizioni all'esportazione; che l'Europa esporta grandi quantitativi di rottami di acciaio, mentre numerosi paesi ne limitano l'esportazione;
O. considerando che le prospettive per l'occupazione nel settore siderurgico suscitano gravi inquietudini dovute alla perdita di oltre 65 000 posti di lavoro in Europa negli ultimi anni, a sua volta causata dalla riduzione delle capacità produttive o dalla chiusura di stabilimenti;
P. considerando che l'attuale crisi sta creando un enorme disagio sociale per i lavoratori e le regioni colpiti e che le imprese che attuano ristrutturazioni dovrebbero agire in maniera socialmente responsabile, poiché l'esperienza dimostra che senza un sufficiente dialogo sociale non è possibile realizzare una ristrutturazione efficace;
Q. considerando che l'attuale crisi ha portato a un eccesso di produzione globale di acciaio; che, tuttavia, nel 2050 l'utilizzo dell'acciaio e di altri metalli di base raddoppierà o triplicherà rispetto a quello attuale e che l'industria siderurgica europea nei prossimi anni deve superare questa "valle della morte", investire e migliorare la propria competitività;
R. considerando che per produrre risultati economici positivi ed essere socialmente responsabile, una ristrutturazione deve inserirsi in una strategia di lungo termine che miri a garantire e a rafforzare la sostenibilità e la competitività dell'impresa sul lungo periodo;
1. accoglie con favore il piano d'azione per l'industria siderurgica europea elaborato dalla Commissione quale importante elemento per prevenire un'ulteriore delocalizzazione della produzione di acciaio al di fuori dell'Europa;
2. plaude alla strategia della Commissione volta a proseguire il dialogo tra le istituzioni dell'UE, i dirigenti delle imprese e i sindacati sotto forma di una tavola rotonda permanente ad alto livello sulla siderurgia e di comitati europei di dialogo sociale settoriale;
3. accoglie con favore l'istituzione del gruppo ad alto livello sull'acciaio, pur deplorando la scarsa frequenza delle sue riunioni, che hanno luogo solo una volta all'anno; ritiene indispensabile che le autorità regionali e locali siano direttamente coinvolte nel processo, agevolando e promuovendo la partecipazione delle regioni europee in cui sono stabilite le imprese siderurgiche ai lavori del gruppo ad alto livello sull'acciaio, al fine di promuovere la cooperazione e lo scambio d'informazioni e di migliori pratiche tra i principali soggetti interessati degli Stati membri;
4. sottolinea che le attuali norme dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato garantiscono un contesto stabile per il settore siderurgico; invita la Commissione a continuare in modo risoluto a perseguire e punire le distorsioni della concorrenza;
I.MIGLIORARE IL CONTESTO GENERALE
I.1. Incentivare la domanda
5. sottolinea che la crescita sostenibile dipende da un'industria europea forte ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo strategico dei principali settori utilizzatori di acciaio, migliorando le condizioni per gli investimenti, anche nell'ambito della ricerca e innovazione e dello sviluppo delle competenze, creando incentivi per processi di produzione efficienti ed equi (ad esempio, attraverso la normalizzazione e le politiche in materia di appalti pubblici), rafforzando il mercato interno e promuovendo progetti europei di sviluppo delle infrastrutture in cooperazione con tutti gli attori interessati;
6. ritiene che il settore delle costruzioni sia uno dei principali settori utilizzatori di acciaio e che, pertanto, sia necessario uno studio approfondito a livello di UE sulla sua valorizzazione tramite un aumento dei lavori pubblici, non solo per quanto riguarda l'infrastruttura delle comunicazioni e dei trasporti, ma anche in settori come l'istruzione, la cultura, la pubblica amministrazione, nonché l'edilizia sostenibile e l'efficienza energetica;
7. sottolinea l'importanza e l'opportunità di un partenariato in materia di scambi e investimenti per rafforzare gli scambi e la domanda nei principali settori utilizzatori di acciaio e ribadisce pertanto la necessità di condurre i negoziati sul partenariato senza compromettere la competitività industriale dell'Unione in nessuno di questi settori;
8. chiede alla Commissione di istituire uno strumento di analisi approfondita del mercato siderurgico in grado di fornire informazioni precise sull'equilibrio tra domanda e offerta di acciaio e riciclaggio a livello europeo e mondiale, distinguendo tra elementi strutturali e ciclici dello sviluppo del mercato in questione; ritiene che il monitoraggio del mercato siderurgico possa contribuire in modo significativo alla trasparenza dei mercati dell'acciaio e dei rottami e fornire preziosi spunti per la definizione di misure correttive e proattive, rese inevitabili dalla natura ciclica dell'industria siderurgica;
9. chiede alla Commissione di utilizzare tale strumento di analisi del mercato per anticipare i rischi ed esaminare il modo in cui la chiusura degli impianti incide sulla ripresa del settore;
I.2. Occupazione
10. ritiene opportuna un'azione congiunta da parte della Commissione, degli Stati membri, dell'industria e dei sindacati diretta a trattenere e ad attrarre nel settore siderurgico lavoratori qualificati e scienziati e manager di talento altamente specializzati, nonché giovani talenti tramite programmi di apprendistato, garantendo così una forza lavoro dinamica e innovativa; ricorda il ruolo delle università regionali e degli istituti di ricerca industriale, la cui eccellenza contribuisce in ampia misura a creare le condizioni regionali indispensabili per un'industria siderurgica competitiva; esorta la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni immediate per evitare la perdita di competenze e contenere al massimo la perdita di posti di lavoro; chiede di migliorare la pianificazione e la gestione del cambiamento promuovendo la formazione, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione; nutre preoccupazioni per la mancanza di soluzioni sistematiche ai problemi del cambiamento generazionale e delle future carenze di personale qualificato, nonché per la perdita di know-how e competenze, e sottolinea la necessità di preservare e sviluppare la manodopera e le capacità vitali per la futura competitività del settore; esorta la Commissione a promuovere attraverso i programmi Erasmus per tutti ed Erasmus per imprenditori, le "alleanze delle abilità settoriali" che, sulla base dei dati relativi al fabbisogno di competenze e alla sua evoluzione, si impegneranno nell'elaborazione e nella realizzazione di programmi formativi e metodi comuni, compreso l'apprendimento basato sul lavoro; chiede di adottare misure volte a rafforzare gli strumenti di intervento a favore dei lavoratori e della loro formazione professionale, al fine di favorire e accompagnare la ricollocazione professionale del personale impiegato nel settore a seguito di ristrutturazioni aziendali;
11. ritiene che l'assenza di un'adeguata politica industriale provocherà una perdita di competitività per l'industria europea nel lungo termine, a causa di costi energetici estremamente elevati; osserva che i costi elevati dell'energia e delle materie prime sono determinati non soltanto dalla necessità di importare tali prodotti da paesi terzi, ma anche da fattori interni; concorda con la Commissione nel rilevare che l'attuale ristrutturazione dell'industria siderurgica ha generato problemi sociali dovuti al calo dei posti di lavoro;
12. chiede che nella nuova strategia europea per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro nonché nei documenti programmatici sulle pensioni e su altre prestazioni sociali(11) si tenga conto della natura gravosa e dello stress che caratterizzano il lavoro dei dipendenti e dei subappaltatori del settore siderurgico e che dipendono dal processo di produzione; sottolinea che i lavoratori del settore siderurgico, essendo esposti a rischi fisici e problemi di salute a causa della loro attività lavorativa, corrono un rischio maggiore di soffrire di stress lavorativo rispetto a un lavoratore medio nell'UE a 28;
13. si compiace del dialogo sociale in corso con i rappresentanti dei lavoratori e dell'esistenza di ulteriori strutture (formali e informali) di dialogo sociale, come gruppi di lavoro, comitati di direzione e così via, che offrono una piattaforma per un maggiore scambio tra i lavoratori e il datore di lavoro;
14. sottolinea che, al fine di promuovere ulteriormente il dialogo sociale nell'industria siderurgica europea, è necessario tenere conto delle specificità del settore, quali ad esempio, il carattere gravoso del lavoro di produzione dell'acciaio, le caratteristiche della forza lavoro, le preoccupazioni ambientali, la proliferazione di innovazioni tecnologiche e la profonda ristrutturazione dell'industria siderurgica europea;
15. sottolinea l'opportunità di incentrare l'attuazione del piano d'azione anche sull'impatto a breve termine generato dalla crisi economica sulla forza lavoro e la competitività del settore, e invita la Commissione a seguire da vicino la riduzione delle capacità produttive e la chiusura di stabilimenti in Europa; ritiene che i fondi dell'UE non debbano essere usati per mantenere le attività produttive di alcuni impianti, poiché ciò distorcerebbe la concorrenza tra i produttori di acciaio nell'UE, ma solo per alleviare l'impatto delle chiusure o dei ridimensionamenti sui lavoratori interessati e per promuovere l'occupazione giovanile nel settore;
16. sottolinea che la contrazione della domanda non deve condurre a una situazione di concorrenza sleale a livello occupazionale tra gli Stati membri; chiede a tale proposito una soluzione paneuropea;
17. invita la Commissione a promuovere iniziative volte a mantenere la produzione di acciaio in Europa garantendo i relativi livelli occupazionali e a prevenire ed evitare la chiusura di impianti in Europa;
18. chiede alla Commissione di utilizzare in modo completo e immediato i finanziamenti dell'UE per ridurre l'impatto sociale della ristrutturazione industriale; chiede, in particolare, che si sfruttino appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
19. è del parere che il coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di innovazione e ristrutturazione rappresenti la migliore garanzia di successo economico;
20. sottolinea la necessità di persone qualificate e competenti per affrontare la transizione verso prodotti e processi produttivi più sostenibili, e invita a sviluppare una strategia europea in materia di formazione e istruzione; accoglie con favore il progetto di istruzione e formazione professionale "Greening Technical" per il settore siderurgico(12), nell'ambito del quale le imprese siderurgiche, gli istituti di ricerca e le parti sociali hanno esaminato congiuntamente il fabbisogno di competenze per la sostenibilità ambientale; invita la Commissione a sostenere ulteriormente l'attuazione dei relativi risultati;
21. invita la Commissione a formulare un piano di ristrutturazione per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro di qualità e di valore industriale nelle regioni europee;
II.AZIONI PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA EUROPEA
II.1. Approvvigionamenti energetici sicuri a prezzi accessibili
22. osserva che, a causa della scarsità di risorse che caratterizza il continente europeo, i prezzi energetici nell'UE sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, provocando un netto deterioramento della competitività dell'industria dell'UE a livello mondiale; riconosce che i prezzi dell'energia costituiscono i fattori di costo più importanti per l'industria siderurgica e altre industrie ad alta intensità energetica; ritiene che il funzionamento efficace del mercato unico dell'energia, basato in particolare sulla trasparenza dei prezzi, sia un presupposto necessario perché l'industria siderurgica possa approvvigionarsi di energia sicura e sostenibile a prezzi accessibili; sottolinea che, per poter approfittare dei vantaggi di un mercato unico europeo dell'energia, occorre completare i collegamenti transfrontalieri mancanti e applicare pienamente la normativa in vigore; sostiene la promessa della Commissione di intensificare gli sforzi tesi a ridurre il divario dei prezzi e costi energetici tra l'industria dell'UE e i suoi principali concorrenti, tenendo conto delle strategie dei singoli Stati membri e permettendo a questi ultimi di soddisfare il proprio fabbisogno nazionale; ritiene che la Commissione dovrebbe, entro 12 mesi, presentare proposte concrete a tal fine;
23. sottolinea che la Commissione dovrebbe affrontare in modo più concreto e dettagliato la questione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2, che gli obiettivi della politica climatica ed energetica per il 2030 devono essere tecnicamente ed economicamente realizzabili per le industrie dell'UE e che le imprese che ottengono i risultati migliori non dovrebbero sostenere costi ulteriori, diretti o indiretti, derivanti dalle politiche climatiche; sottolinea che le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovrebbero prevedere l'assegnazione di quote di emissioni totalmente gratuite per i parametri tecnicamente realizzabili, senza applicare un fattore di riduzione ai settori interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di CO2;
24. incoraggia la Commissione a elaborare strategie per la diffusione di energie a basse emissioni di carbonio in modo da promuoverne la rapida integrazione nel mercato dell'elettricità;
25. ritiene che occorra sostenere gli investimenti nelle tecnologie che massimizzano l'utilizzo dell'apporto energetico e del recupero di energia, ad esempio ottimizzando l'utilizzo dei gas di processo e del calore di scarto, che potrebbero essere impiegati per la produzione di vapore ed energia elettrica;
26. ritiene necessario potenziare i contratti a lungo termine tra i fornitori di elettricità e i consumatori industriali, ridurre i costi energetici e valorizzare le reti di approvvigionamento internazionali, fondamentali per le regioni periferiche dell'UE, contribuendo in tal modo a scoraggiare le delocalizzazioni in paesi terzi e tra Stati membri; sottolinea che la stipula di contratti a lungo termine nel settore dell'energia può ridurre il rischio di volatilità dei prezzi energetici e contribuire alla riduzione dei prezzi dell'elettricità per i consumatori industriali; invita la Commissione a fornire orientamenti sugli aspetti legati alla concorrenza dei contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine;
27. incoraggia la Commissione a elaborare strategie per la diffusione di energie a basse emissioni di carbonio in modo efficace sotto il profilo dei costi e a eliminare gradualmente le sovvenzioni, in modo da promuovere la rapida integrazione di tali forme di energia nel mercato dell'elettricità; ritiene che, nel frattempo, dovrebbe essere possibile controbilanciare i costi, per le industrie ad alta intensità energetica, del supplemento complessivo ai prezzi dell'energia elettrica, se si tratta di un costo che i concorrenti al di fuori dell'UE non devono sostenere;
28. sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un presupposto importante per l'industria siderurgica; invita gli Stati membri a dare piena attuazione al terzo pacchetto energia; invita gli Stati membri a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sviluppando i necessari progetti di infrastrutture energetiche, e a fornire incentivi appropriati per gli investitori, al fine di assicurare una minore dipendenza dai combustibili fossili importati; incoraggia la Commissione a promuovere la diversificazione delle fonti e delle rotte del gas naturale e a farsi promotrice del coordinamento e del sostegno della messa in sicurezza delle rotte di approvvigionamento del gas naturale liquefatto; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione globale dell'adeguatezza della produzione di energia elettrica e di fornire indicazioni su come mantenere la flessibilità delle reti elettriche;
29. chiede alla Commissione di elaborare una relazione sul monitoraggio degli sviluppi degli impianti la cui integrità è a rischio, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE;
II.2. Protezione del clima, efficienza nell'uso delle risorse e impatto ambientale
30. ricorda che l'industria siderurgica europea ha ridotto le sue emissioni totali di circa il 25% dal 1990; osserva che l'acciaio è completamente riciclabile senza perdere qualità; riconosce che i prodotti siderurgici svolgono un ruolo importante ai fini del passaggio a un'economia basata sulla conoscenza, a basse emissioni di carbonio e fondata su un uso efficiente delle risorse; sottolinea l'importanza degli sforzi volti a ridurre ulteriormente le emissioni totali dell'industria siderurgica;
31. ritiene che la produzione siderurgica europea debba fondarsi su un modello sostenibile di produzione dell'acciaio; esorta la Commissione a elaborare e promuovere standard di sostenibilità europei, quali il marchio dei prodotti siderurgici da costruzione (SustSteel);
32. sottolinea l'importanza delle spese logistiche, in particolare del trasporto marittimo, dell'approvvigionamento delle materie prime, della sicurezza dell'approvvigionamento e dello sviluppo economico correlato allo sviluppo dei porti;
33. ritiene che l'Unione europea debba diversificare i punti di accesso e di distribuzione delle materie prime, dal momento che è fondamentale per l'industria siderurgica europea evitare la dipendenza da un unico porto di arrivo delle materie prime; è del parere che, a tale riguardo, occorra creare un hub per la distribuzione dei minerali verso l'Europa meridionale e orientale;
34. riconosce l'importante ruolo della produzione primaria dell'acciaio nell'UE alla luce dell'aumento dei livelli di produzione mondiale dell'acciaio e per la produzione di livelli di qualità specifici necessari in diverse catene europee del valore; sottolinea che la produzione di acciaio da rottami riduce circa del 75% il consumo di energia e dell'80% quello di materie prime; esorta quindi la Commissione a garantire il funzionamento efficiente del mercato europeo dei rottami di acciaio garantendo un migliore funzionamento dei mercati dei metalli secondari, contrastando le esportazioni illegali di rottami che stanno facendo perdere all'economia europea preziose materie prime e rafforzando la capacità degli Stati membri di effettuare ispezioni nel quadro del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti; incoraggia l'ulteriore sviluppo del riciclaggio dei rottami tramite la massima raccolta e il massimo utilizzo dei rottami nonché il miglioramento della loro qualità, al fine di garantire l'accesso alle materie prime, ridurre la dipendenza energetica, diminuire le emissioni e promuovere un'economia circolare; sostiene l'iniziativa della Commissione finalizzata all'ispezione e al controllo delle spedizioni di rifiuti per prevenire le esportazioni illegali di rottami, spesso dirette verso paesi nei quali la legislazione in materia ambientale non è comparabile a quella dell'Unione;
35. esorta la Commissione ad adottare un approccio globale alle politiche in materia di cambiamento climatico, ambiente, energia e competitività, tenendo conto delle specificità settoriali; ritiene che, in sede di regolamentazione, la Commissione dovrebbe cercare sinergie che permettano di conseguire gli obiettivi climatici ed energetici, sostenendo nel contempo gli obiettivi della competitività e dell'occupazione e riducendo al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
36. invita la Commissione a effettuare la prossima revisione dell'elenco dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 con una metodologia aperta e trasparente, tenendo conto del contributo dell'acciaio prodotto in Europa ai fini della mitigazione del cambiamento climatico e dell'impatto indiretto dei prezzi dell'energia elettrica sulla concorrenza; esorta la Commissione a garantire che le disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 rimangano in vigore mantenendo l'industria siderurgica nell'elenco dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2;
37. sottolinea che il quadro 2030 per il clima dovrebbe tenere conto delle differenze settoriali, della fattibilità tecnologica e della sostenibilità economica, e che dovrebbe evitare, come principio di base, di generare costi aggiuntivi per le installazioni industriali più efficienti;
38. esprime preoccupazione per l'impatto che la recente decisione della Commissione sulle misure nazionali di attuazione degli Stati membri relative al terzo periodo di scambio delle quote di emissioni potrebbe avere sull'industria a causa dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale, il che mostra che l'industria, anche con le migliori tecnologie disponibili attualmente applicate in Europa, non è in grado di raggiungere l'obiettivo, con la conseguenza che persino gli impianti più efficienti in Europa potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi;
39. sottolinea l'importanza di infrastrutture efficaci e affidabili per lo sviluppo dell'industria siderurgica e ricorda che il 65% della produzione mondiale di acciaio si basa ancora su materie prime minerarie e, pertanto, gli investimenti in infrastrutture adeguate che coprono l'intera catena, dalle attività estrattive all'acciaieria e ai mercati dell'esportazione, influiscono significativamente sulla competitività, in particolare per i paesi scarsamente popolati;
II.3. Condizioni paritarie a livello internazionale
40. ritiene che i negoziati commerciali debbano promuovere gli interessi economici e strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri e seguire un approccio reciproco che tenga conto di fattori quali l'accesso a nuovi mercati, l'accesso alle materie prime, il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e degli investimenti, la parità di condizioni e le fughe di know-how; ritiene che le strategie debbano rispecchiare le differenze tra le economie dei paesi sviluppati, dei grandi paesi emergenti e dei paesi meno sviluppati; sottolinea che l'accesso a nuovi mercati dell'esportazione nelle economie in crescita dove l'acciaio europeo può essere venduto senza incontrare ostacoli agli scambi sarà essenziale per il potenziale di crescita e di sviluppo dell'industria siderurgica europea; deplora che alcuni dei partner commerciali dell'Unione applichino misure restrittive inique, quali limitazioni agli investimenti e preferenze nelle aggiudicazioni degli appalti pubblici per tutelare l'industria siderurgica nazionale, ostacolando indebitamente le esportazioni siderurgiche dell'UE; deplora inoltre che, dall'inizio della crisi globale nel 2008, si assista a un aumento delle misure protezionistiche applicate da numerosi paesi terzi per sostenere la propria industria siderurgica;
41. invita la Commissione a garantire che i futuri accordi commerciali prevedano disposizioni che migliorano in maniera significativa le opportunità di esportazione e l'accesso ai mercati per l'acciaio e i prodotti siderurgici europei;
42. appoggia la proposta della Commissione di effettuare, prima della firma degli accordi di libero scambio, una valutazione d'impatto, anche per l'acciaio, tenendo conto della catena del valore nel settore manifatturiero dell'UE e dell'industria europea nel contesto mondiale; chiede alla Commissione di valutare regolarmente l'impatto cumulativo degli accordi, sia di quelli in vigore che di quelli in corso di negoziazione, sulla base di criteri specifici e definiti, anche concernenti le modalità di partecipazione dei soggetti interessati;
43. esorta la Commissione a garantire che tutti gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati e degli accordi commerciali in vigore e futuri vengano effettivamente rispettati; invita la Commissione a combattere la concorrenza sleale dei paesi terzi utilizzando le misure appropriate a sua disposizione, quali gli strumenti di difesa commerciale o, se necessario, il meccanismo dell'OMC per la risoluzione delle controversie, in maniera proporzionata, rapida ed efficace; invita la Commissione a combattere il protezionismo sleale dei paesi terzi, garantendo l'accesso ai mercati per le imprese europee nonché l'accesso alle materie prime;
44. sottolinea che l'industria siderurgica è il settore che fa più frequentemente ricorso agli strumenti di difesa commerciale; esprime preoccupazione in merito ai tempi lunghi – mediamente due anni – necessari alla Commissione per attuare misure antidumping, mentre nel caso degli Stati Uniti tale periodo è di soli sei mesi; invita la Commissione ad adottare provvedimenti per garantire che l'UE disponga di strumenti efficaci di difesa commerciale che possano essere prontamente attuati e che le consentano di operare in maniera più rapida per affrontare i casi di dumping, come è necessario di fronte all'agguerrita concorrenza cui è esposta l'industria europea in un'economia globalizzata;
45. esorta la Commissione a controllare che il sistema "Sorveglianza 2" assicuri almeno le stesse garanzie di sorveglianza e monitoraggio per quanto riguarda le sovvenzioni inique e il dumping del sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici di cui al regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione;
46. sottolinea che vi può essere un commercio equo dei prodotti siderurgici soltanto rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori e le norme in materia di tutela dell'ambiente;
47. ritiene che anche le aziende europee operanti in paesi terzi dovrebbero applicare le norme dell'Unione in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) e partecipazione dei lavoratori, e che occorra promuovere lo sviluppo regionale;
48. incoraggia la Commissione ad attuare le misure proposte per garantire l'accesso al carbone da coke;
49. chiede alla Commissione di portare avanti la riforma del quadro normativo dei mercati finanziari, al fine di evitare la volatilità dei prezzi legata a speculazioni, garantire la trasparenza dei prezzi e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'acciaio e delle materie prime;
50. esorta la Commissione a tutelare l'acciaio europeo con strumenti legislativi atti a certificare l'utilizzo finale dell'acciaio inox e la sua composizione chimico-fisica, introducendo, tra l'altro, una certificazione di qualità per i prodotti connessi all'acciaio che sia in grado di tutelare la produzione europea da prodotti non certificati;
51. appoggia la proposta della Commissione di adottare misure volte a combattere i mercati illegali dei prodotti siderurgici; esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare le possibili misure per contrastare l'evasione dell'IVA;
II.4. Ricerca, sviluppo e innovazione
52. rileva che la diffusione su vasta scala di tecnologie innovative è essenziale per il rispetto del percorso di riduzione delle emissioni di CO2 fissato nella tabella di marcia 2050; valuta positivamente gli obiettivi del progetto ULCOS, vale a dire l'individuazione e lo sviluppo di tecnologie innovative a bassissime emissioni di carbonio per la produzione dell'acciaio, nonché di SPIRE e di altri programmi che mirano a sviluppare nuovi tipi di acciaio, nuovi processi di produzione e di riciclaggio e nuovi modelli economici che migliorino il valore, l'efficienza e la sostenibilità, promuovendo la competitività dell'industria siderurgica europea;
53. invita la Commissione ad attuare una politica di innovazione ambiziosa, che consenta di ottenere prodotti innovativi di elevata qualità e ad alta efficienza energetica e permetta all'Unione di affermarsi nell'ambito della crescente concorrenza internazionale;
54. accoglie con favore i risultati ottenuti dagli strumenti specifici per il carbone e l'acciaio, come il Fondo di ricerca carbone e acciaio, ed esorta la Commissione a proseguire la linea avviata nel 2002;
55. ritiene necessario estendere gli aiuti all'innovazione a tutte le attività legate all'industria siderurgica e attuare, pertanto, nel quadro di Orizzonte 2020, meccanismi finanziari della BEI per promuovere la cooperazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra le imprese siderurgiche e le regioni in cui sono stabilite, al fine di promuovere un'attività economica sostenibile;
56. concorda con la Commissione che, nel quadro di Orizzonte 2020, occorra concentrare l'attenzione sui progetti pilota e dimostrativi relativi a nuove tecnologie e a tecnologie più pulite ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
57. ritiene opportuno istituire meccanismi di incentivazione per indurre i grandi gruppi multinazionali a investire in ricerca e sviluppo nei territori in cui svolgono le loro attività industriali, al fine di sostenere l'occupazione e il dinamismo delle regioni interessate;
58. riconosce gli elevati rischi finanziari connessi allo sviluppo, all'ampliamento, alla dimostrazione e alla diffusione di tecnologie innovative; sostiene la creazione di cluster, la cooperazione nel campo della ricerca e i partenariati pubblico-privato come SPIRE ed EMIRI; incoraggia il ricorso a strumenti finanziari innovativi, quali i meccanismi di finanziamento con ripartizione dei rischi che permettano un accesso prioritario alle industrie siderurgiche in crisi; invita la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a elaborare un quadro di finanziamento a lungo termine per i progetti siderurgici;
59. chiede alla Commissione di proseguire l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, nell'ambito dell'industria siderurgica e lungo la catena del valore delle materie prime, in particolare per quanto riguarda i metodi di riciclaggio e i nuovi modelli imprenditoriali;
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60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.