Indice 
Testi approvati
Mercoledì 5 febbraio 2014 - Strasburgo
Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei
 Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale ***I
 Importazione di tonno obeso dell'Atlantico ***I
 Protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti ***
 Relazioni fra l'UE, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro *
 Assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche
 Nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
 Accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del rispettivo diritto in materia di concorrenza ***
 Accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza - prospettive future
 Autorizzazione agli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea ***
 Trattato sul commercio di armi
 Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I
 Rispetto delle norme della politica comune della pesca ***I
 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ***I
 Esplosivi per uso civile ***I
 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ***I
 Compatibilità elettromagnetica ***I
 Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ***I
 Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori ***I
 Recipienti semplici a pressione ***I
 Strumenti di misura ***I
 Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ***I
 Procedure d'insolvenza ***I
 Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030

Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile
PDF 188kWORD 34k
Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile (D029683/02 – 2014/2500(RPS))
P7_TA(2014)0070B7-0071/2014

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento della Commissione (D029683/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE(1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 5 e 6,

–  visto il parere reso il 18 ottobre 2013 dal comitato di cui all'articolo 65 del regolamento citato,

–  vista la lettera in data 16 gennaio 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

–  vista la lettera in data 21 gennaio 2014 della commissione per i trasporti e il turismo al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–  visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 febbraio 2014,

1.  dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei
PDF 186kWORD 34k
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))
P7_TA(2014)0071B7-0086/2014

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)9651),

–  vista la lettera in data 21 gennaio 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

–  visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 4 febbraio 2014,

A.  considerando che è importante garantire che il regolamento delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei entri in vigore il prima possibile, data l'urgente necessità che tale codice di condotta si applichi alla preparazione in corso degli accordi di partenariato e dei programmi per il periodo 2014-2020;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.


Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale ***I
PDF 192kWORD 72k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD))
P7_TA(2014)0072A7-0428/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0379),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0180/2010),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Senato e dalla Camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio nazionale austriaco e dal Consiglio federale austriaco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0428/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

P7_TC1-COD(2010)0210


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/36/UE.)

(1) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97.
(2) GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.


Importazione di tonno obeso dell'Atlantico ***I
PDF 189kWORD 37k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD))
P7_TA(2014)0073A7-0475/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0185),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0091/2013),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 gennaio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0475/2013),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

P7_TC1-COD(2013)0097


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 249/2014.)


Protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti ***
PDF 192kWORD 35k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE))
P7_TA(2014)0074A7-0049/2014

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (11871/2013),

–  visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica gabonese (11875/2013),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0484/2013),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del proprio regolamento,

–  vista la propria risoluzione del 25 ottobre 2012 sulla relazione 2011 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(1),

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0049/2014),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo e le relative valutazioni annuali, e i processi verbali e le conclusioni delle riunioni previste all'articolo 4 del protocollo; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione che stimi l'utilizzazione delle possibilità di pesca e valuti l'efficacia del protocollo in termini di costi; afferma che l'accesso a tale relazione non dovrebbero essere soggetto a restrizioni non necessarie;

3.  invita il Consiglio e la Commissione a provvedere, agendo nei limiti delle rispettive attribuzioni, a tener il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica gabonese.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0399.


Relazioni fra l'UE, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro *
PDF 323kWORD 83k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (12274/2013 – C7-0237/2013 – 2011/0410(CNS))
P7_TA(2014)0075A7-0054/2014

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12274/2013),

–  visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0237/2013),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0054/2014),

1.  approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo del Consiglio   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
(10)  È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo e la crescita sostenibili e inclusivi o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 11
(11)  Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.
(11)  Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e l’istruzione, la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Il governo della Groenlandia dovrebbe elaborare e presentare un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia. Tale documento dovrebbe essere elaborato, attuato e valutato sulla base di un approccio trasparente e partecipativo.
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 13
(13)  È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
(13)  È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su un numero ridotto di ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Qualsiasi cooperazione nel settore dell'esplorazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia, in particolare minerali, petrolio e gas, dovrebbe rispettare le massime norme di sicurezza, sociali e ambientali, nonché rigorosi criteri in materia di gestione ambientale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse e conservare il prezioso quanto fragile ecosistema dell'Artico.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 17
(17)  I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione, devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione5. Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata.
soppresso
__________________
5 GU L 55, del 28.02.2011, pagg. 13 - 18.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per l'adozione di documenti di programmazione e misure finanziarie necessari per l'attuazione della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2
2.   Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in questi ambiti.
2.   Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in ambiti di comune interesse per le due parti.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1
–  questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
–  questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la biodiversità, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;
Emendamento 10
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2
–  questioni relative all'Artico.
–  questioni relative all'Artico, compresa la partecipazione dell'Unione europea come osservatore permanente al Consiglio artico..
Emendamento 11
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
(a)  assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nello sviluppo e nella diversificazione sostenibili dell'economia, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
Emendamento 12
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
(a)   assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
(a)   assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche nel settore minerario e scientifico, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;
Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;
(c)  l'energia, il cambiamento climatico, l'ambiente e la biodiversità;
Emendamento 14
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1
Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.
Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le parti sociali, il parlamento le autorità locali e altri soggetti interessati della Groenlandia e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 6
6.   Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
6.   Il DPSS è approvato secondo mediante atti delegati in conformità della procedura di cui, rispettivamente, agli articoli 9 bis e 9 ter. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali.
1.  Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate di cui all’articolo 4, paragrafo 4.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1bis.  Qualora il governo della Groenlandia decida di inserire nel DPSS una richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito dell'istruzione e della formazione, tale assistenza deve tenere debitamente conto della necessità di contribuire agli sforzi della Groenlandia per potenziare lo sviluppo di capacità in tale ambito e di fornire supporto tecnico.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Delega dei poteri alla Commissione
La Commissione europea ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 9 ter per l’approvazione del DPSS.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Articolo 9 ter (nuovo)
Articolo 9 ter
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  La delega di potere di cui all'articolo 9 bis è conferita alla Commissione per il periodo di validità della presente decisione.
3.  La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  Un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 ter entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Articolo 10
Articolo 10
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito "il comitato"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 11
L'importo indicativo per l'attuazione delle presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è di [217,8 milioni di] EUR.6
La prosecuzione dell'impegno finanziario dell'Unione nei confronti della Groenlandia viene confermata alla luce del rapporto prolungato e speciale tra l'Unione e la Groenlandia e dell'aumento dell’importanza globale della regione artica. L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è quindi di 217,8 milioni di EUR.
__________________
6 Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).

Assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche
PDF 121kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (2013/2174(INI))
P7_TA(2014)0076A7-0005/2014

Il Parlamento europeo,

–  visto il Libro verde della Commissione, del 16 aprile 2013, sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche (COM(2013)0213),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2013, intitolata "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013)0216),

–  vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sul Libro verde dal 16 aprile 2013 al 15 luglio 2013,

–  vista la relazione dell'agenzia europea per l'Ambiente n. 12/2012, intitolata "Cambiamento climatico, impatti e vulnerabilità in Europa 2012 – Una relazione basata sugli indicatori" (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report),

–  vista la relazione del centro comune di ricerca della Commissione europea intitolata "Catastrofi naturali: rilevanza dei rischi e coperture assicurative nell'UE" (Natural Catastrophes: Risk relevance and insurance coverage in the EU),

–  visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0005/2014),

A.  considerando che il tasso di penetrazione – che quantifica la percentuale dei premi assicurativi globali rispetto al PIL di un paese – varia tra gli Stati membri, e che l'entità delle perdite economiche correlate ai fenomeni atmosferici non è caratterizzata dai medesimi tassi in tutti gli Stati membri;

B.  considerando che i diversi tassi di penetrazione negli Stati membri, caratterizzati da divergenze di ordine giuridico, geofisico e storico-culturale nonché dalle conseguenti differenze in relazione alla domanda, rendono necessario un eventuale intervento a livello europeo limitatamente alle azioni di informazione e di prevenzione;

C.  considerando che la situazione del mercato assicurativo dell'UE è eterogenea, a causa del fatto che gli Stati membri sono esposti a rischi e catastrofi naturali diversi, e che la prevedibilità di una catastrofe naturale dipende da svariati fattori (meteorologici, idrologici, geofisici, ecc.);

D.  considerando che, fra il 1980 e il 2011, un esiguo numero di eventi di grande portata ha generato all'incirca la metà di tutti i costi correlati ai fenomeni atmosferici; che, ovunque si producano, le calamità naturali e antropogeniche costituiscono un rischio finanziario;

E.  considerando che tra i principali rischi che interessano l'Europa in termini di catastrofi naturali figurano le mareggiate, gli incendi boschivi, le esondazioni dei fiumi e le ondate di piena, e che, se da un lato la loro incidenza aumenta rapidamente, dall'altro risulta tuttora impossibile una stima del loro effetti, sempre più rilevanti in termini di danni e di costi;

F.  considerando che i cittadini sono sovente inconsapevoli dei vari rischi potenzialmente derivanti dai fenomeni atmosferici o, in altri casi, tendono a sottovalutare, a livello sia individuale che di collettività, i rischi delle catastrofi naturali e le conseguenze di una scarsa preparazione;

G.  considerando che, da un lato, le catastrofi naturali dipendono da fattori meteorologici e geografici mentre, dall'altro lato, le calamità antropogeniche sono dovute a comportamenti erronei o a una cattiva gestione del rischio;

H.  considerando che le conseguenze di talune calamità naturali sono in certi casi amplificate dalla mancanza di adeguate misure cautelative da parte di governi, enti locali e cittadini;

I.  considerando che, per quanto attiene alle calamità antropogeniche, il rispetto e l'ottimizzazione delle norme di sicurezza è di estrema importanza ai fini della prevenzione degli incidenti;

J.  considerando che, poiché il mercato delle assicurazioni contro le catastrofi naturali è influenzato dalla portata delle misure di prevenzione in cui si concreta l'adattamento ai cambiamenti climatici (ad esempio la costruzione di opere di difesa dalle piene o la tempestiva individuazione degli incendi boschivi e la capacità di reazione agli stessi) mentre il mercato delle assicurazioni contro le calamità antropogeniche è teso al rispetto degli obblighi di responsabilità imposti dalle norme di sicurezza, è inopportuno prevedere lo stesso trattamento per le assicurazioni contro i danni e per quelle di responsabilità civile;

Prevenzione e informazione

1.  reputa che la prevenzione costituisca il fattore più importante in termini di protezione delle persone, anche dalle perdite derivanti da fenomeni imprevisti; prende atto del ruolo svolto dall'UE nello sviluppo di una società maggiormente responsabile, che dedichi un'attenzione sufficiente alle misure cautelative, e nella creazione di una cultura della prevenzione che migliori la consapevolezza dei cittadini in merito ai rischi, sia naturali che antropogenici;

2.  ritiene che intensificando la ricerca si possa ottenere un quadro particolareggiato delle diverse situazioni per quanto riguarda la comprensione e la prevenzione dei rischi ambientali nonché la diminuzione dell'incertezza in tale ambito; plaude ai partenariati tra le compagnie assicurative e gli istituti di ricerca volti alla messa in comune delle risorse, delle conoscenze e delle competenze in materia di rischi ai fini di una migliore comprensione delle problematiche da affrontare e quindi di una maggiore preparazione dei cittadini e delle loro collettività ai rischi legati alle catastrofi naturali;

3.  è del parere che l'informazione sia fondamentale per la prevenzione e l'attenuazione di tali calamità; chiede pertanto una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e il settore privato volta a fornire ai cittadini le informazioni pertinenti riguardo ai rischi cui sono esposti;

4.  ritiene che l'Unione europea e le autorità nazionali possano apportare un palese valore aggiunto sostenendo comportamenti individuali responsabili e condividendo le migliori prassi in materia di prevenzione e attenuazione dei rischi, sia tra gli Stati membri che a livello regionale; accoglie inoltre favorevolmente il sostegno delle campagne tese al miglioramento della consapevolezza dei cittadini in merito alle catastrofi naturali cui sono esposti nonché della conoscenza della geografia e del clima;

5.  evidenzia che il coinvolgimento delle autorità e delle parti interessate locali nelle decisioni relative alla pianificazione urbanistica e allo sviluppo urbano possa migliorare la gestione delle catastrofi naturali; ritiene che una più stretta cooperazione fra i settori pubblico e privato possa essere d'aiuto agli Stati membri e alle autorità locali nell'individuazione delle zone ad alto rischio, nell'adozione di decisioni concernenti le misure di prevenzione e nella preparazione di azioni coordinate;

6.  chiede agli Stati membri e alle autorità pubbliche di adottare adeguate misure di prevenzione al fine di attenuare le conseguenze delle calamità naturali; invita i governi a creare e mantenere unità di risposta alle crisi allo scopo di mitigare gli effetti delle crisi stesse;

7.  invita gli Stati membri non solo a condividere migliori prassi ed esperienze, al fine di tutelare i cittadini dai fenomeni imprevisti e di elaborare una rete di scambio delle informazioni, ma anche a concordare il coordinamento e la gestione a livello transfrontaliero;

Mercato assicurativo

8.  plaude agli sforzi della Commissione per sensibilizzare in merito alle calamità; sottolinea tuttavia che le calamità naturali e antropogeniche necessitano di tipologie di assicurazioni diverse e rientrano in due distinti mercati assicurativi; ritiene pertanto che esse non possano essere trattate congiuntamente, anche se esistono casi di decisioni umane che possono accrescere l'esposizione al rischio di catastrofe naturale;

9.  sottolinea che l'UE non dovrebbe introdurre norme in materia di responsabilità che si sovrappongano e contraddicano tra loro; rileva che nella maggior parte degli Stati membri esistono, sotto diverse forme, sistemi di tipo assicurativo per le inondazioni e gli altri danni naturali; osserva che tali sistemi possono essere integrati da fondi statali per il risarcimento dei beni non assicurabili privatamente, e che i fondi pubblici possono anche risarcire i sinistri che superano i massimali o comunque i danni di eccezionale gravità; è altresì del parere che gli Stati membri possano partecipare al risarcimento dei danni attraverso attività di riassicurazione; ritiene tuttavia che i sistemi in questione differiscano sotto molteplici profili e che non sia prudente o necessario unificarli;

10.  osserva che il regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea costituisce il fondamento dell'azione dell'UE in caso di gravi calamità, e che esso stabilisce chiaramente quanto segue: "L'intervento comunitario non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in base al principio "chi inquina paga", sono in primo luogo responsabili dei danni da loro provocati, né scoraggiare le azioni di prevenzione al livello degli Stati membri e della Comunità.";

11.  incoraggia la Commissione a garantire un agevole accesso alle pertinenti informazioni, anche mediante statistiche comparative, e gli Stati membri a pubblicare dati chiari e precisi in grado di supportare le decisioni di consumatori, collettività e aziende al momento della sottoscrizione di un'assicurazione contro le catastrofi naturali; reputa che potrebbe rivelarsi utile l'introduzione di formati standard basati su distinte classificazioni dei fenomeni;

12.  rammenta che le catastrofi naturali colpiscono tanto i nuclei familiari privati quanto le attività imprenditoriali e incoraggia le compagnie assicurative ad adottare un sistema di differenziazione dei premi in funzione del rischio quale fondamento delle assicurazioni contro le calamità; invita gli Stati membri a proporre incentivi che incoraggino i cittadini a tutelarsi e ad assicurare i loro beni contro i danni, nonché incentivi che rispondano alle esigenze assicurative in termini di responsabilità ambientale, ad esempio per le imprese dei settori estrattivo, chimico, nucleare o del gas;

13.  invita le compagnie assicurative a rendere più chiari i contratti per i consumatori e a fornire informazioni sulle opzioni disponibili nonché sul relativo impatto sul prezzo della copertura, in modo da garantire che i consumatori effettuino scelte adeguate; invita le compagnie assicurative a fornire informazioni chiare e comprensibili ai clienti effettivi e potenziali;

14.  riconosce la necessità che i consumatori comprendano il tipo di copertura di cui dispongono e il modo in cui esso si attiva in caso di materializzazione del rischio; puntualizza la necessità che i consumatori siano pienamente informati della totalità dei termini e delle condizioni, ivi incluse le procedure e le scadenze per il recesso da un contratto o la presentazione di reclami, al momento dell'acquisto di prodotti assicurativi e comunque prima della firma di un contratto; ritiene che la differenziazione dei premi in funzione del rischio debba costituire un aspetto centrale per quanto concerne la disponibilità di coperture assicurative; è del parere che la protezione dei consumatori debba essere una questione da affrontare a livello di UE e di Stati membri;

Assicurazione non obbligatoria

15.  ricorda che, in ultima analisi, sono lo Stato o le autorità regionali a sostenere gran parte degli oneri diretti o indiretti relativi ai costi dei danni, a prescindere dal fatto che le cause siano naturali o antropogeniche, e propone di imporre agli Stati membri e alle autorità regionali il dovere di riconoscere l'importanza della prevenzione dei rischi e di trasformarla in un pilastro della strategia in materia di investimenti, dal momento che, in termini di efficienza, è meglio ridurre al minimo le conseguenze delle calamità piuttosto che limitarsi a fornire una copertura assicurativa e risarcire i danni in seguito;

16.  sottolinea il rischio di azzardo morale nel caso in cui i cittadini partano dal presupposto che le risorse pubbliche utilizzate dai loro governi per la copertura delle perdite subite provengano dal bilancio nazionale; critica pertanto le azioni e le misure potenzialmente in grado di disincentivare l'adozione di iniziative di autotutela da parte dei cittadini; è del parere che i cittadini debbano assumersi la loro parte di responsabilità e che il risarcimento non debba comprendere tutti i danni;

17.  rammenta che occorre conservare la responsabilità individuale nel settore in questione ed è consapevole degli sforzi compiuti dagli Stati membri per abbinare agli interventi statali la promozione della responsabilità individuale;

18.  conclude che, nell'ambito in esame, non esiste alcuna distorsione di mercato che giustifichi un intervento a livello europeo e non reputa realizzabile una soluzione unica per la problematica in oggetto; ricorda che i prodotti assicurativi personalizzati dipendono da numerosi fattori quali la tipologia dei rischi, la probabile quantità e qualità degli stessi, la cultura della prevenzione, il grado di preparazione e le capacità d'azione, nonché l'approccio adottato dagli Stati membri e dalle autorità regionali per quanto attiene al controllo dei rischi e alla preparazione agli stessi;

19.  reputa che un mercato delle assicurazioni contro le catastrofi naturali flessibile consenta alle compagnie assicurative di adattare i prodotti alle diverse condizioni, e ritiene che un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica;

o
o   o

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


Nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
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Decisione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0003/2014 – C7-0017/2014 – 2014/0900(NLE))
P7_TA(2014)0077A7-0086/2014

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0003/2014),

–  visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi(1),

–  visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico(2),

–  visto il suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0086/2014),

A.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento una proposta di nomina del vicepresidente del suo consiglio di vigilanza e che il vicepresidente è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE;

B.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma di detto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

C.  considerando che il 21 gennaio 2014 il Consiglio europeo ha nominato Sabine Lautenschläger membro del comitato esecutivo della BCE conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

D.  considerando che, con lettera del 22 gennaio 2014, la Banca centrale europea ha presentato al Parlamento una proposta per la nomina di Sabine Lautenschläger alla funzione di vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea con un mandato di cinque anni;

E.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte a un questionario scritto;

F.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto, il 3 febbraio 2014, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.  approva la proposta della Banca centrale europea di nominare Sabine Lautenschläger vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Banca centrale europea, al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.


Accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del rispettivo diritto in materia di concorrenza ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12418/2012 – C7-0146/2013 – 2012/0127(NLE))
P7_TA(2014)0078A7-0060/2014

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12418/2012),

–  visto il progetto di accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12513/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 103 e 352 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0146/2013),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0060/2014),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  ricorda al Consiglio che sarà necessario chiedere nuovamente l'approvazione del Parlamento qualora dovesse modificare il suo progetto di decisione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


Accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza - prospettive future
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future (2013/2921(RSP))
P7_TA(2014)0079B7-0088/2014

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza (COM(2012)0245),

–  visto l'accordo del 17 maggio 2013 tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (12418/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0146/2013),

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione concernente gli accordi di cooperazione dell'Unione sull'applicazione della politica di concorrenza – prospettive future (O-000022/2014 – B7‑0105/2014),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.  accoglie con favore la proposta di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza (in appresso "l'accordo"); esprime un giudizio molto positivo su simili accordi di cooperazione finalizzati all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in un contesto economico sempre più globalizzato nel quale i cartelli operano a livello transfrontaliero e le fusioni spesso interessano diverse giurisdizioni;

2.  ritiene che tale accordo con la Svizzera sia necessario data la sua posizione geografica strategica per l'UE, la presenza di molte imprese dell'Unione in territorio svizzero e viceversa e in considerazione del numero di indagini parallele condotte recentemente da entrambe le giurisdizioni; ritiene inoltre che l'attuazione dell'accordo sarà agevolata, dato l'elevato grado di compatibilità delle norme sostanziali in materia di concorrenza dell'UE e della Svizzera; auspica che il perseguimento dei cartelli internazionali e la punizione delle infrazioni transfrontaliere gravi divengano più efficaci nell'ambito del presente accordo; auspica inoltre che si riducano le duplicazioni del lavoro delle autorità garanti della concorrenza nell'adottare decisioni su casi simili nonché il rischio di valutazioni divergenti tra le due giurisdizioni; invita la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza a mantenere una ferma determinazione nella lotta contro i cartelli, poiché questi pregiudicano il benessere dei consumatori e l'innovazione ed esercitano un impatto negativo sulla competitività di entrambe le economie;

3.  si rammarica tuttavia che l'accordo non preveda obblighi vincolanti in materia di cooperazione e lasci un ampio margine di discrezione, soprattutto mediante il riferimento a "interessi rilevanti" che possono essere invocati da ogni parte per motivare il mancato soddisfacimento di una richiesta avanzata dall'altra parte; invita la Commissione e le autorità svizzere a cooperare con lealtà; invita le autorità nazionali garanti della concorrenza dell'UE e la Commissione svizzera per la concorrenza a cooperare tra loro;

4.  sottolinea l'importanza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali riconosciute alle parti nei rispettivi sistemi giuridici; chiede che siano istituti meccanismi di sicurezza per l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni riservate; invita la Commissione ad assicurare l'attrattiva dei programmi di trattamento favorevole e delle procedure di risoluzione, tenendo conto del principio generale che disciplina lo scambio di informazioni riservate sancito dall'accordo; sottolinea pertanto l'importanza di proteggere i documenti connessi alle richieste di trattamento favorevole o alle procedure di risoluzione, in particolare dalla possibile divulgazione futura nel quadro di azioni civili o penali, al fine di fornire a quanti richiedano il trattamento favorevole o alle parti coinvolte in una procedura di risoluzione la garanzia che tali documenti non saranno trasmessi o utilizzati senza il loro preventivo consenso; sottolinea la necessità di garantire appieno la protezione dei dati personali e del segreto aziendale;

5.  osserva che sarebbe auspicabile un approccio coerente ai ricorsi contro le decisioni definitive in entrambe le giurisdizioni ed esorta la Commissione europea e la Commissione svizzera per la concorrenza a esaminare questo possibile ulteriore ambito di cooperazione; osserva tuttavia che consentendo alle parti di presentare ricorso contro le sentenze intermedie, come quelle relative allo scambio di informazioni, si rischia di bloccare le indagini e di compromettere l'efficacia dell'accordo;

6.  invita gli Stati membri e le rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza a cooperare appieno con la Commissione al fine di garantire un'efficace attuazione dell'accordo; ritiene che sia essenziale procedere a un attento monitoraggio dell'attuazione del presente accordo per trarre insegnamenti dalle esperienze e testare ogni eventuale area problematica; invita la Commissione, al riguardo, a condurre tale monitoraggio;

7.  osserva tuttavia che i progressi realizzati nella cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza svizzero e dell'UE non dovrebbero far dimenticare l'urgente necessità di un accordo istituzionale globale tra la Svizzera e l'Unione europea, che assicuri l'interpretazione, il monitoraggio e l'applicazione uniformi dei loro accordi bilaterali; invita la Commissione, a tale proposito, a concludere rapidamente e presentare al Parlamento un accordo istituzionale globale tra la Svizzera e l'UE onde assicurare l'efficacia dell'accordo in esame;

8.  ritiene che la principale nuova disposizione introdotta da questo tipo di "accordo di seconda generazione", vale a dire la possibilità di uno scambio di informazioni riservate tra la Commissione e la Commissione svizzera per la concorrenza, costituisca un positivo passo avanti; reputa che l'accordo possa essere considerato un modello per i futuri accordi di cooperazione bilaterali nel campo dell'applicazione delle norme sulla concorrenza qualora vi sia un'elevata affinità tra le parti dell'accordo per quanto concerne le norme sostanziali in materia di concorrenza, i poteri di indagine e le sanzioni applicabili; è del parere che l'UE dovrebbe adottare un quadro generale che stabilisca una base comune minima e coerente per i negoziati futuri riguardanti la cooperazione in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza, lasciando comunque alla Commissione un certo margine di manovra per poter perseguire obiettivi più ambiziosi, caso per caso; osserva che tale quadro dovrebbe includere norme relative a canali sicuri di trasmissione delle informazioni riservate;

9.  invita la Commissione a promuovere attivamente la cooperazione in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza a livello internazionale, principalmente nelle sedi multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); ritiene che questo costituirebbe lo strumento di cooperazione più efficace, dato che spesso le indagini coinvolgono varie giurisdizioni ma non si hanno accordi bilaterali tra tutte le parti o, se esistono, presentano condizioni divergenti; invita l'OCSE e l'ICN a sviluppare strumenti volti a promuovere la cooperazione multilaterale e a mantenere aggiornati gli orientamenti sulle migliori prassi;

10.  osserva che il Consiglio e la Commissione dovrebbero promuovere gli accordi bilaterali di tale genere, fintanto che la cooperazione multilaterale non sia pienamente operativa; incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di avviare negoziati analoghi con i paesi con i quali è già in vigore un accordo di prima generazione così come con altri attori internazionali di rilievo ed economie emergenti, quali la Cina o l'India, nei casi in cui vi sia un sufficiente grado di affinità tra le parti dell'accordo per quanto concerne le norme sostanziali in materia di concorrenza, i poteri di indagine e le sanzioni applicabili; sostiene, con riferimento alla Cina, l'ulteriore potenziamento della cooperazione sulla base del protocollo d'intesa UE-Cina, del 20 settembre 2012, concernente la cooperazione nell'ambito della legge antimonopolio e chiede l'inclusione di tale questione nei negoziati sul trattato bilaterale di investimento, ai fini di una maggiore tutela dei diritti delle imprese dell'UE; sottolinea che una strategia volta a conseguire la convergenza nell'applicazione delle norme antitrust a livello globale dovrebbe prevedere lo sviluppo di mezzi efficaci per garantire che il diritto della concorrenza nei paesi terzi non sia utilizzato per mascherare il perseguimento di obiettivi di politica industriale;

11.  accoglie favorevolmente, in tale contesto, il protocollo d'intesa con l'India sulla cooperazione nelle attività di applicazione delle norme sulla concorrenza del 21 novembre 2013 e i negoziati in corso per un accordo bilaterale di seconda generazione con il Canada, nonché i negoziati su disposizioni relative alla cooperazione in materia di concorrenza nell'ambito dell'accordo di libero scambio con il Giappone; sottolinea che nonostante le disposizioni dei protocolli d'intesa o degli accordi di libero scambio costituiscano un buon punto di partenza per quanto concerne la cooperazione, a lungo termine è essenziale passare a forme di cooperazione più sofisticate e vincolanti, giacché i cartelli internazionali e i casi di violazione delle norme sulla concorrenza si verificano sempre più su scala globale;

12.  invita la Commissione e il Consiglio ad accordare maggiore priorità al rafforzamento della sezione sulla politica di concorrenza nell'ambito degli accordi di libero scambio;

13.  osserva tuttavia che i sistemi di diritto della concorrenza interessati devono necessariamente presentare un sufficiente grado di affinità; osserva altresì che occorre garantire che le informazioni trasmesse dall'UE non possano essere utilizzate per imporre sanzioni detentive alle persone fisiche, se tale è la politica in atto a livello di UE;

14.  invita la Commissione a informare e aggiornare periodicamente il Parlamento in merito a tutti i tipi di attività che conduce nell'ambito della cooperazione internazionale, siano esse iniziative multilaterali o bilaterali di varia natura (accordi formali, protocolli d'intesa, ecc.), con largo anticipo rispetto all'esito finale, in particolare per quanto concerne i negoziati attualmente in corso relativi all'accordo bilaterale con il Canada; chiede che queste attività siano incluse nel programma di lavoro annuale presentato al Parlamento dal commissario per la concorrenza e che quest'ultimo informi regolarmente per lettera la presidenza della commissione parlamentare competente in merito all'andamento della cooperazione internazionale in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza;

15.  chiede alla Commissione, in vista dei futuri negoziati relativi agli accordi sulla concorrenza, di fornire al Parlamento informazioni maggiormente esaustive e frequenti;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla Commissione svizzera per la concorrenza, all'OMC, all'OCSE e alla Rete internazionale della concorrenza.


Autorizzazione agli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea (12178/2013 – C7-0233/2013 – 2013/0225(NLE))
P7_TA(2014)0080A7-0041/2014

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12178/2013),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114, dell'articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0233/2013),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0041/2014),

1.  dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Trattato sul commercio di armi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (TCA) (2014/2534(RSP))
P7_TA(2014)0081B7-0075/2014

Il Parlamento europeo,

–  visto il Trattato sul commercio delle armi (TCA) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013,

–  visti la decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010(1), e le precedenti decisioni del Consiglio sulle attività dell'UE a sostegno del Trattato sul commercio delle armi e il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Trattato sul commercio delle armi (12178/2013),

–  vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi(2),

–  vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni(4),

–  vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(5),

–  viste le sue risoluzioni del 21 giugno 2007 su un Trattato sul commercio delle armi: fissazione di criteri internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali(6), del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi(7) e del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi - mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante(8),

–  visti gli articoli 21 e 34 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 3, 4 e 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0233/2013),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il commercio internazionale di armi convenzionali movimenta ogni anno almeno 70000 milioni di dollari e che, secondo una stima delle Nazioni Unite, quasi un milione degli otto milioni di armi prodotte nel mondo ogni giorno si perdono o sono rubate, finendo generalmente nelle mani sbagliate, e che muore una persona al minuto nel mondo a causa della violenza con le armi;

B.  considerando che secondo l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma l'UE nel suo insieme rappresenta il 26% delle esportazioni di armi a livello mondiale e che il 61% di tali esportazioni è destinato ai mercati extra UE;

C.  considerando che, dall'approvazione della direttiva 2009/43/CE, il commercio di attrezzature militari nell'Unione è disciplinato da un sistema di licenza globale comune e che l'UE è competente a concludere accordi internazionali in ambiti che rientrano nella sua competenza esclusiva;

D.  considerando che la posizione comune del Consiglio del 2008 stabilisce quattro criteri vincolanti che possono condurre al diniego delle licenze di esportazione e altri quattro criteri di cui occorre tenere conto; che tali criteri non pregiudicano la definizione di misure più restrittive sul controllo delle armi da parte degli Stati membri;

E.  considerando che il rispetto dei diritti umani costituisce la pietra miliare dei valori comuni sui quali è costruita l'Unione europea e che, stando ai trattati, la politica commerciale, come parte dell'azione esterna dell'UE, dovrebbe contribuire al rispetto dei diritti umani;

F.  considerando che le esportazioni di armi hanno un impatto non solo sulla sicurezza ma anche sulla ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e la capacità industriale, il commercio bilaterale e plurilaterale e lo sviluppo sostenibile; che l'instabilità creata da una maggiore disponibilità di armi determina sovente un rallentamento economico e la povertà; che il commercio di armi, in particolare con i paesi in via di sviluppo, determina spesso corruzione ed eccesso di indebitamento e sottrae importanti risorse per lo sviluppo dalle loro società; che il commercio internazionale può essere all'altezza delle sue potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili, crescita e sviluppo solo in un clima di buona governance, se non di pace, sicurezza e stabilità a livello internazionale;

Considerazioni generali

1.  accoglie con favore la conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un Trattato sul commercio delle armi giuridicamente vincolante per quanto riguarda il commercio internazionale di armi convenzionali dopo sette anni di lunghe trattative; ricorda che il Trattato mira a stabilire i più alti standard internazionali comuni al fine di regolare il commercio internazionale di armi convenzionali e di prevenire e a sradicare il commercio illecito di armi convenzionali al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali, nonché alla riduzione delle sofferenze umane; ritiene che l'efficace attuazione del Trattato possa contribuire significativamente ad accrescere il rispetto per i diritti umani internazionali e il diritto umanitario in tutto il mondo; accoglie il prezioso contributo delle organizzazioni della società civile, dalla creazione sino all'adozione del Trattato sul commercio delle armi;

2.  sottolinea che il successo a lungo termine del regime TCA dipende dalla partecipazione del maggior numero possibile di paesi compresi, e in particolare, tutti i principali attori del commercio internazionale di armi; accoglie con favore il fatto che la maggior parte degli Stati membri delle Nazioni Unite abbiano già firmato il Trattato ed esorta gli altri a seguirne l'esempio e a ratificarlo il prima possibile; chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di aggiungere ai suoi obiettivi di politica estera, così come agli argomenti da includere negli accordi bilaterali, un invito per i paesi terzi ad aderire al regime TCA;

3.  constata che alcuni accordi commerciali contengono clausole che promuovono obiettivi e accordi di non proliferazione riguardo alle armi di distruzione di massa e invita pertanto la Commissione a esaminare in che modo poter utilizzare gli attuali e futuri strumenti commerciali per promuovere la ratifica e l'attuazione del Trattato sul commercio delle armi;

4.  sottolinea il fatto che i trasferimenti illeciti o non regolamentati di armi causano sofferenze umane, alimentano conflitti armati, instabilità, attentati terroristici e corruzione, con il loro corollario di degrado dello sviluppo socioeconomico e violazioni della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;

Campo d'applicazione

5.  giudica deplorevole che il Trattato non introduca una definizione comune e precisa delle armi convenzionali e si applichi solamente alle otto categorie di armi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e deplora che non comprenda un elenco descrittivo delle specifiche tipologie di armi per ciascuna di queste categorie; accoglie, tuttavia, l'uso di ampie categorie per determinare quali tipi di armi siano interessati; esprime particolare soddisfazione per l'inclusione delle armi di piccolo calibro, delle armi leggere, delle munizioni e delle loro parti e componenti; invita gli Stati Parte a dare di ogni categoria la sua definizione più ampia nell'ambito della propria legislazione nazionale; deplora il fatto che il commercio di sistemi di pilotaggio a distanza militarizzati (droni) non rientri nel campo di applicazione del Trattato;

6.  deplora il fatto che l'assistenza tecnica, compresi le riparazioni, la manutenzione e lo sviluppo, tutte attività contenute nella normativa dell'UE in materia, rimangano al di fuori del campo di applicazione del Trattato;

7.  invita gli Stati membri dell'UE a chiarire che il termine "trasferimento" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato si applica a doni e prestiti, nonché a tutte le altre forme di trasferimento e che pertanto tali attività rientrano nel campo di applicazione del presente Trattato;

8.  invita gli Stati Parte, con riferimento ai controlli sulle esportazioni e all'applicazione dell'articolo 6 (Proibizioni) e dell'articolo 7, paragrafo 1, (Esportazione e valutazione dell'esportazione) del TCA, a prestare la massima attenzione ai prodotti che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari, quali la tecnologia a fini della sorveglianza, e anche ai pezzi di ricambio e ai prodotti utilizzabili nei conflitti informatici o nelle violazioni non letali dei diritti umani, e suggerisce la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del TCA fino ad includere i servizi legati alle esportazioni di armi e i beni e la tecnologia a duplice utilizzo;

9.  accoglie con favore le disposizioni che mirano a prevenire il dirottamento di armi; osserva, tuttavia, che gli Stati Parte dispongono di un ampio margine di manovra nel determinare il livello di rischio di dirottamento delle armi; deplora il fatto che le munizioni e le parti e componenti non rientrino esplicitamente tra le disposizioni in questione, e invita gli Stati Parte ad ovviare a questa situazione nelle loro legislazioni nazionali, in particolare gli Stati che sono membri dell'UE, in conformità della posizione comune del Consiglio del 2008;

10.  riconosce l'importanza dell'industria delle armi per la crescita e l'innovazione, oltre al suo ruolo fondamentale nel fornire capacità d'importanza cruciale; ricorda il legittimo interesse degli Stati ad acquistare armi convenzionali, ad esercitare il loro diritto all'autodifesa e a produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali; ricorda altresì che è nell'interesse superiore degli Stati Parte garantire che l'industria delle armi rispetti il diritto internazionale e i regimi vincolanti di controllo delle armi, così da preservare e tutelare i principi fondamentali della democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il diritto umanitario, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;

11.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a contribuire a sviluppare codici di condotta vincolanti per i soggetti privati coinvolti nel commercio di beni militari, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; incoraggia fortemente l'industria europea degli armamenti a contribuire agli impegni di sostegno all'attuazione in modo aperto e trasparente, anche, se del caso, attraverso partenariati pubblico-privati, e a promuovere la conformità, in particolare degli obblighi di rafforzamento dell'assunzione delle responsabilità e dell’obbligo derivante dalla responsabilità di impedire i trasferimenti illegali di armi;

Criteri e norme internazionali

12.  sottolinea l'importanza dell'obbligo, imposto dal Trattato agli Stati Parte, di istituire un sistema nazionale di controllo per i trasferimenti di armi (esportazione, importazione, transito, trasbordo e mediazione);

13.  si compiace, in particolare, del divieto di tutti i trasferimenti qualora lo Stato, al momento dell'autorizzazione, sia a conoscenza del fatto che le armi saranno utilizzate per commettere genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra;

14.  accoglie con favore il fatto che, secondo modalità sostanzialmente conformi con vari accordi e strumenti di controllo dei trasferimenti regionali, compresa la posizione comune del Consiglio del 2008, il trasferimento di armi non possa essere autorizzato qualora gli Stati Parte valutino che esista un rischio preponderante che le armi mettano a repentaglio la pace e la sicurezza o che possano essere utilizzate per: (1) violare il diritto umanitario, (2) violare i diritti umani, (3) commettere atti di criminalità organizzata o (4) atti di terrorismo; sollecita tutti gli Stati Parte a sviluppare orientamenti aggiuntivi affinché tali criteri siano applicati con i debiti rigore e coerenza;

15.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire una maggiore coerenza tra i vari strumenti europei che regolamentano la circolazione (esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) delle armi e delle attrezzature strategiche, come la posizione comune del Consiglio del 2008, il regolamento (CE) n. 428/2009 sull'uso duale, il regolamento (UE) n. 258/2012 che attua l'articolo 10 del protocollo sulle armi da fuoco e le azioni mirate ai sensi dell'articolo 218 del trattato, in termini di definizione istituzionale a livello unionale e meccanismi di attuazione, per evitare confusione giuridica e costi aggiuntivi eccessivi per i pertinenti operatori economici dell'UE;

16.  accoglie con favore il requisito che gli Stati Parte tengano conto, nel corso del processo decisionale relativo alla licenza, del rischio che le armi da trasferire vengano utilizzate per commettere o agevolare gravi episodi di violenza basata sul genere o gravi episodi di violenza contro donne e bambini;

Attuazione e relazione sui progressi compiuti

17.  sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e credibile del Trattato, con una chiara definizione delle responsabilità degli Stati Parte; osserva, a tale riguardo, che gli Stati Parte dispongono di un ampio margine di interpretazione;

18.  sottolinea che non è necessario dimostrare l'esistenza di tensioni o conflitti armati nel paese di arrivo, né tener conto del loro livello di sviluppo;

19.  sottolinea che agli Stati Parte si chiede di riferire annualmente sulle loro esportazioni e importazioni di armi convenzionali; chiede con forza che le pertinenti relazioni siano sistematicamente rese pubbliche; invita gli Stati membri dell'UE, di conseguenza, a impegnarsi per la trasparenza e a divulgare pubblicamente le loro relazioni annuali sui trasferimenti di armi, senza attendere un'accettazione globale di tale principio;

20.  ritiene che la piena trasparenza dipenda in larga misura dall’assunzione di responsabilità nei confronti dei parlamenti, dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, e chiede l'istituzione di meccanismi di trasparenza che consentano a tali cittadini ed organizzazioni di essere coinvolti al fine di chiedere conto alle proprie autorità;

21.  sottolinea il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali, delle ONG e della società civile nell'attuazione e applicazione delle norme del TCA concordate a livello nazionale e internazionale, nonché nella creazione di un sistema di controllo trasparente e affidabile; invita pertanto a sostenere (anche finanziariamente) un meccanismo di controllo internazionale, trasparente e solido che promuova il ruolo dei parlamenti e della società civile;

22.  accoglie con favore le disposizioni per la cooperazione internazionale e l'assistenza, nonché la creazione di un fondo fiduciario volontario per assistere gli Stati Parte che necessitano di sostegno per l'attuazione del Trattato;

23.  si compiace per l'istituzione di una Conferenza degli Stati Parte che sarà regolarmente convocata al fine di riesaminare l'attuazione del Trattato nonché, tra le altre cose, al fine di garantire che il commercio di nuove tecnologie di armi sia contemplato dal Trattato;

L’UE e i suoi Stati membri

24.  riconosce il ruolo coerente svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale volto alla definizione di norme comuni vincolanti per la regolamentazione del commercio internazionale di armi; accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano siglato il Trattato; auspica una veloce ratifica da parte degli Stati membri una volta che il Parlamento europeo abbia dato il suo consenso;

25.  invita pertanto la Presidenza greca del Consiglio a conferire la massima priorità alla ratifica e all'attuazione del TCA e a riferire periodicamente al Parlamento in merito alle rispettive attività; esorta gli Stati membri ad attuare rapidamente ed efficacemente il TCA in modo uniforme all'interno dell'Unione europea continuando, nel contempo, l'attuazione completa della posizione comune del Consiglio del 2008 quale base attuale per norme europee condivise in materia di controlli sulle esportazioni di armi;

26.  ricorda agli Stati membri la loro responsabilità comune nell'applicare e interpretare in modo uniforme e con il medesimo grado di rigore la posizione comune del Consiglio del 2008 sulle esportazioni di armi;

27.  esorta gli Stati membri a soddisfare i propri obblighi di notifica previsti dall'UE e dall'ONU in uno spirito di trasparenza e completezza e a promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni e di migliori prassi in materia di trasferimenti e dirottamento di armi a livello mondiale;

28.  plaude al ruolo attivo svolto dall'UE nei negoziati TCA; ritiene, tuttavia, deplorevole che il TCA non contenga disposizioni atte a consentire all'UE e ad altre organizzazioni regionali di essere parti del Trattato; sottolinea l'esigenza che le organizzazioni regionali svolgano un ruolo attivo nell'attuazione del Trattato e chiede di introdurre quanto prima nel TCA disposizioni che consentiranno all'UE o ad altre organizzazioni regionali di essere parti del Trattato;

29.  si compiace del fatto che il Trattato stabilisca che gli Stati sono obbligati a presentare annualmente una relazione sia sulle loro esportazioni che sulle loro importazioni (articolo 13, paragrafo 3), aspetto molto positivo che aumenta la fiducia tra gli Stati, giacché permette di ottenere informazioni sulle armi in via di acquisizione da parte di altri paesi;

30.  invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa per una decisione del Consiglio concernente un meccanismo di sostegno dell'UE per l'attuazione del TCA;

31.  invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire sostegno ai paesi terzi che necessitano di assistenza nell'adempimento degli obblighi del Trattato; accoglie con favore, in tale contesto, le conclusioni del Consiglio per gli affari esteri del 16 dicembre 2013 che assegna 5,2 milioni di euro dal bilancio dell'UE al fondo fiduciario volontario che verrà istituito ai sensi del Trattato;

32.  sottolinea che qualsiasi impegno nei confronti del sostegno all'attuazione dovrebbe essere coordinato strettamente con le attività degli altri donatori e delle altre parti del Trattato sul commercio delle armi, tenendo conto dei punti di vista degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile, come quelle finanziate nell'ambito del meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), e dovrebbe incoraggiare la partecipazione della società civile locale;

33.  invita la Commissione e il SEAE a concepire e attuare un programma coerente sul raggio d'azione del Trattato sul commercio delle armi, il quale integri e consolidi tutte le attività esistenti delle parti del Trattato sul commercio delle armi e tenga conto delle attività relative alle iniziative di sostegno locali delle organizzazioni della società civile e delle attività sociali degli altri donatori e delle organizzazioni della società civile, tenendo debito conto delle lezioni apprese in questo settore;

34.  richiama l’attenzione sulla disposizione volta a modificare il Trattato in ultima istanza a maggioranza dei tre quarti degli Stati Parte qualora ciò dovesse rivelarsi necessario ed esorta l'UE e i suoi Stati membri ad avvalersi in futuro di questa norma per rafforzare ulteriormente il regime e colmare le lacune; esorta la Commissione ad attuare sino ad allora soluzioni bilaterali nel contesto delle relazioni commerciali previste dal Trattato;

35.  invita il parlamento ellenico, nel quadro della Presidenza greca del Consiglio dell'UE, ad inserire la questione della ratifica del TCA e la posizione comune del Consiglio del 2008 all'ordine del giorno della prossima Conferenza interparlamentare per la PESC-PSDC;

36.  invita il Consiglio a concedere l'autorizzazione agli Stati membri di ratificare il TCA nell’interesse dell'Unione europea, dal momento che il TCA riguarda sia le competenze esclusive dell'UE sia le competenze nazionali;

o
o   o

37.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14.
(2) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
(3) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(4) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.
(5) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(6) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 342.
(7) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 58.
(8) GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 48.


Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 febbraio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))(1)
P7_TA(2014)0082A7-0053/2014

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)   Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
(3)   Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte dei paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte.
soppresso
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Poco tempo prima dell'imposizione delle misure provvisorie gli esportatori o i produttori devono poter verificare il calcolo del proprio margine di dumping o di sovvenzione. Si potrebbero così rettificare eventuali errori di calcolo prima dell'istituzione delle misure.
soppresso
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni.
(6)   Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. In circostanze particolari, come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), le disposizioni esistenti prevedono l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)   Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione.
(7)   Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, è necessario inviare una richiesta di cooperazione ai produttori dell'Unione affinché forniscano le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure.
soppresso
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all’applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull’interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni "chiave" dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell’Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni "prioritarie" dell'OIL.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l’accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)  Nelle cause di antidumping la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall’avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall’avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
(12 quater)  Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell’industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell’accettazione di qualsiasi offerta d’impegno.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Nel procedere alla valutazione dell'interesse dell'Unione, la possibilità di formulare osservazioni deve essere data a tutti i produttori dell'Unione e non solo a quelli che hanno sporto denuncia.
soppresso
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell’ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater)  È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 18 quinquies (nuovo)
(18 quinquies)  Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 18 sexies (nuovo)
(18 sexies)  Al fine di migliorare l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale, è opportuno consentire ai sindacati di presentare denunce scritte congiuntamente con l'industria dell'Unione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Titolo
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.
(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009)
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi con l'obiettivo di giovare ai produttori nazionali, ad esempio imponendo tasse all'esportazione o istituendo regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Le differenze in termini di livello delle norme in materia di lavoro e ambiente possono anche comportare ulteriori distorsioni degli scambi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali. Il livello sufficiente è definito dalla ratifica delle convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) di cui l'Unione è parte. Le PMI sono particolarmente soggette alla concorrenza sleale in quanto la loro dimensione ridotta non consente loro di adattarvisi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui la denuncia sia stata presentata per conto di un settore composto prevalentemente da PMI. La regola del dazio inferiore si dovrebbe però sempre applicare quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare l’interesse pubblico.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)
-1 ter. All'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:
“L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione."
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 1 – paragrafo 4 bis
-1 quater. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
“4 bis. Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione."
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 1 – paragrafo 4 ter (nuovo)
-1 quinquies. All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4 ter. Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo.”
Emendamenti 70 e 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 2 – paragrafo 7 – lettera a – comma 2
-1 sexies. All'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:
Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.
"Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Il paese selezionato presenta altresì un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, intendendo per "livello sufficiente" quello stabilito sulla base della ratifica e dell'effettiva applicazione, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali e dei relativi protocolli di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento, nonché delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta."
Emendamenti 87 e 90
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1
1 bis.  All'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1.  Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.
"1. Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati."
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 ter.  All'articolo 5, è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.
L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio.
L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.
Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.
Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.
Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.
Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati."
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)
1 quater.  All'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:
"Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI."
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 5 – paragrafo 6
1 quinquies.  All'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6.  Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.
"6. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da piccole e medie imprese, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2."
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – paragrafo 9
1 sexies.  All'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
9.  Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.
"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi. In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – paragrafo 10
I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.
I produttori dell'Unione del prodotto simile, eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)
10 bis.  La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo)
10 ter.  La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 6 – punto 10 quater (nuovo)
10 quater.  La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 – paragrafo 1 - prima e seconda frase
1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
1.   Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 – paragrafo 1
a)  al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:
soppresso
"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione."
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 7 – paragrafo 2
L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell’Unione.
Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:
a)   sono state rilevate distorsioni strutturali o un’interferenza statale significativa che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo, per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;
b)  il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;
c)  il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;
d)  l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.
Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
__________
* Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 8 – paragrafo 1
3 bis.  All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell’imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica.";
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 8 – paragrafo 4
3 ter.  All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4.  Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.
"4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.”
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 9 – paragrafo 4 – ultima frase
L'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.
Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:
a)   sono state rilevate distorsioni strutturali o interferenze statali significative che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;
b)  il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;
c)  il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;
d)  l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.
Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.
Emendamento 77/rev
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 11 – paragrafo 2 - comma 2
—a)  al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.
Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tale probabilità può anche essere indicata dal persistere di interferenze da parte del paese esportatore.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 11 – paragrafo 5
a)  al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:
soppresso
"Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate."
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 – paragrafo 3
6 bis.  All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.
"3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.”
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 – paragrafo 5
6 ter.  All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.
5.  "La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione.
Le importazioni sono sottoposte a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell'Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.
La registrazione è disposta con un regolamento che definisce gli scopi dell'intervento e, se del caso, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi."
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 – paragrafo 6
6 quater.  All'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.
"6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti."
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)
6 quinquies.  All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:
"7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.”
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 17 – paragrafo 1
"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile."
“1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta con il loro consenso, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato."
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 1
1.  I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:
soppresso
a)  una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e
b)  il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 21 – paragrafo 2
9.  All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
soppresso
“2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito."
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
9 quater.  All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 bis. Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE."
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Articolo 22 bis (nuovo)
9 ter.  È inserito il seguente articolo:
"Articolo 22 bis
Relazione
1.  Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale . La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Allegato I bis (nuovo)
9 quater.  È aggiunto l'allegato seguente:
"Allegato I bis
Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9
1.  Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)
2.  Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
3.  Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
4.  Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
5.  Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
6.  Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e professioni, n. 111 (1958)
7.  Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)
8.  Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)”
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Titolo
Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’ 11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009.)
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2
-1 ter. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
“L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione."
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
1 bis.  All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1.  Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.
"1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione. Le denunce possono essere altresì presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati."
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 (nuovo)
1 ter.  All'articolo 10, paragrafo 6, è inserito il comma seguente:
"Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento delle soglie di cui sopra mediante il sostegno dell'helpdesk per le PMI."
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 10 – paragrafo 8
1 quater.  All'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
8.  Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.
"8. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2."
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 9
9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dallinizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dellarticolo 13 per gli impegni e dellarticolo 15 per i provvedimenti.
9.   Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 10 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 11 (nuovo)
11.  I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.
11.  I produttori dell'Unione del prodotto simile, eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 11 bis (nuovo)
11 bis.  La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.
L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.
Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.
Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.
Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati."
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 11 ter (nuovo)
11 ter.  La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 11 quater (nuovo)
11 quater.  La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 11 – paragrafo 11 quinquies (nuovo)
11 quinquies.  La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2
—a)  il secondo comma è sostituito dal seguente:
“I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.”
"I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento."
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3 bis
b)  alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:
soppresso
"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione."
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 13 – paragrafo 1
3 bis.  All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1.   Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:
"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali:
a)   il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o
a)   il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o
b)   l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che leffetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.
b)   l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, a condizione che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, abbia stabilito che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.
La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nel quadro dei procedimenti antisovvenzioni.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 13 – paragrafo 4
3 ter.  All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4.  Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.
"4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.”
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 7 bis
a)  al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
soppresso
"Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione."
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 – paragrafo 3
7 bis.  All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.  Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.
“3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.”
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 – paragrafo 5
7 ter.  All'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.
"5. La Commissione, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.
Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione.
La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.
La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi."
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 – paragrafo 6
7 quater.  All'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.
"6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 2, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti."
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 quinquies.  All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:
"7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 27 – paragrafo 1
8.  All'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
8.  All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:
"1. "Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:
a)  a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; o
b)  al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato."
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 29 ter
9.  Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
soppresso
"Articolo 29 ter
Informazioni sulle misure provvisorie
1.  I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.
Le informazioni devono comprendere:
a)  una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e
b)  il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
2.  Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori."
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 31 – paragrafo 2
10.  All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
soppresso
"2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito."
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 33 bis (nuovo)
10 bis.  È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 33 bis
Relazione
1.  Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di a una risoluzione.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/2009.)
____________
* Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0053/2014).


Rispetto delle norme della politica comune della pesca ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0009),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0019/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0468/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

P7_TC1-COD(2013)0007


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio(4), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

(2)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i poteri conferiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)  Al fine di sviluppare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 TFUE in relazione agli aspetti seguenti:

   l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per determinate categorie di pescherecci; [Em. 1]
   l'esenzione dall'obbligo di compilare e trasmettere dichiarazioni di trasbordo per determinate categorie di pescherecci;
   l'adozione di modalità e frequenze diverse per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione ai fini della registrazione delle catture e dello sforzo di pesca;
   l'adozione di norme per la conservazione a bordo di piani di stivaggio per determinati prodotti della pesca trasformati;
   la definizione di livelli limite di catture per i fermi in tempo reale;
   la modifica delle distanze alle quali le navi, superato un determinato livello limite di catture, sono tenute a cambiare la loro posizione;
   la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti alle disposizioni in materia di tracciabilità;
   la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti alle disposizioni in materia di prima vendita;
   l'esenzione dall'obbligo di presentare note di vendita per i prodotti della pesca sbarcati da determinate categorie di pescherecci;
   la modifica della soglia al di sotto della quale i prodotti della pesca non sono soggetti all'obbligo di compilare note di vendita;
   la definizione delle attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione;
   l'adozione di modalità e frequenze diverse per la trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito di progetti pilota.

(4)  È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige, ad esempio con i consigli consultivi regionali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione è tenuta a procedere dovrebbe provvedere alla trasmissione simultaneacontestuale, tempestiva ed e appropriata trasmissione dei relativi documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 2]

(5)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE in relazione agli aspetti seguenti:

   licenze di pesca;
   autorizzazioni di pesca;
   marcatura degli attrezzi da pesca; [Em. 3]
   sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
   coefficienti di conversione per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo;
   compilazione e trasmissione del giornale di bordo, sempreché non formino oggetto di atti delegati;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento per i pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di bordo;
   notifica preventiva; [Em. 4]
   compilazione e trasmissione della dichiarazione di trasbordo, sempreché non formino oggetto di atti delegati;
   compilazione e presentazione della dichiarazione di sbarco;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento per i pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco;
   formati per la trasmissione dei dati relativi alle catture e allo sforzo alla Commissione;
   chiusura di un'attività di pesca da parte della Commissione;
   misure correttive in caso di chiusura di un'attività di pesca da parte della Commissione;
   controlli della capacità di pesca degli Stati membri;
   certificazione e controllo fisico della potenza del motore di propulsione;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento per il controllo della potenza motrice;
   approvazione, da parte della Commissione, dei piani di controllo nei porti designati;
   calcolo di livelli limite di catture per i fermi in tempo reale;
   fermi in tempo reale;
   definizione, notifica e valutazione di piani di campionamento per la pesca ricreativa;
   informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori;
   approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi comuni di controllo in materia di pesatura;
   metodologia applicabile ai piani di campionamento, ai piani di controllo e ai programmi comuni di controllo in materia di pesatura;
   contenuto e formato delle note di vendita;
   formato dei rapporti di sorveglianza;
   rapporti di ispezione;
   banca dati elettronica per il caricamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza;
   definizione di un elenco di ispettori dell'Unione;
   fissazione di quantitativi come misura correttiva in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo;
   sistema di punti per infrazioni gravi, sempreché non formi oggetto di atti delegati;
   attività di pesca soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione;
   proroga del termine per la trasmissione dei risultati di indagini amministrative alla Commissione;
   definizione di un piano d'azione in caso di irregolarità o carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro;
   sospensione e soppressione dell'assistenza finanziaria dell'Unione;
   chiusura di attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca;
   detrazione di contingenti;
   detrazione dello sforzo di pesca;
   detrazione di contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca;
   misure transitorie;
   approvazione, da parte della Commissione, di piani nazionali per l'attuazione del sistema di convalida dei dati;
   analisi e verifica dei dati;
   elaborazione di norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione;
   gestione di siti e servizi web;
   contenuto e formato delle relazioni degli Stati membri sull'applicazione del presente regolamento.

Se è richiesto il controllo degli Stati membri, tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

(6)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario adeguare la disposizione concernente le misure d'emergenza, che prevede, in determinate condizioni, il rinvio al Consiglio di determinate misure della Commissione.

(7)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona è necessario modificare alcune disposizioni che conferiscono poteri decisionali unicamente al Consiglio per adeguarle alle nuove procedure applicabili alla politica comune della pesca. Occorre pertanto riformulare le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009:

   definizione di zone di restrizione della pesca;
   introduzione di nuove tecnologie;
   obbligo per determinati pescherecci di trasmettere relazioni sullo sforzo di pesca;
   adozione, nell'ambito di ciascun piano pluriennale, di una soglia di catture oltre la quale occorre utilizzare per lo sbarco un porto designato o un luogo in prossimità della costa e periodicità della comunicazione dei dati;
   creazione di zone di restrizione della pesca e fissazione della data a partire dalla quale si applicano determinati obblighi di controllo in relazione a tali zone;
   applicazione di misure di gestione specifiche alla pesca ricreativa;
   stituzione di un programma di osservazione di controllo.

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1224/2009,

(8 bis)  Poiché il presente regolamento mira ad allineare il regolamento (CE) n. 1224/2009 al trattato di Lisbona, è importante che la Commissione esamini, nel contesto della futura revisione di detto regolamento:

   le richieste del Parlamento europeo per quanto concerne la distinzione tra attrezzi passivi e attrezzi fissi;
   la pertinenza dei livelli di tolleranza per i giornali di bordo, fissati al 10%;
   le condizioni di notifica dell'ingresso nei porti;
   le possibili deroghe alle condizioni di stivaggio;
   l'onere amministrativo imposto dai vincoli in materia di pesatura;
   le condizioni di attribuzione e trasferimento dei punti di infrazione; e
   la pubblicazione dei dati relativi alle infrazioni, [Em. 5]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

1)  l'articolo 4 è così modificato:

a)  il punto 7 è sostituito dal seguente:"

"7. "ispettori dell'Unione": funzionari di uno Stato membro, della Commissione o dell'organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;";

"

b)  il punto 14 è sostituito dal seguente:"

"14. "zona di restrizione della pesca": zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;";

"

2)  all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira la licenza di pesca in conformità delle modalità di applicazione, stabilite mediante atti di esecuzione, riguardanti la validità della licenza e le informazioni minime ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

3)  all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Le modalità di applicazione riguardanti la validità della licenza e le informazioni minime ivi contenute sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda le disposizioni sull'applicabilità dell'autorizzazione di pesca ai riguardo alle condizioni di esenzione dall'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca per i piccoli pescherecci."; [Em. 6]

"

4)  all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione con riguardo alla marcatura e all'identificazione di pescherecci, imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

   a) i documenti da conservare a bordo;
   b) le norme applicabili alla marcatura delle imbarcazioni;
   c) le norme applicabili ad gli attrezzi fissi e le sfogliare;
   d) le etichette;
   e) le boe;
   f) i cavi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."; [Em. 7]

"

5)  l'articolo 9 è così modificato:

a)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. Alla La Commissione è conferito il potere di può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per quanto riguarda:

   a) i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;
   b) le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;
   c) le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;
   d) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
   e) la frequenza di trasmissione;
   f) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;
   g) la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;
   h) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite;
   i) la mancata ricezione dei dati;
   j) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;
   k) l'accesso ai dati da parte della Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."; [Em. 8]

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"11. Le disposizioni concernenti il formato per la trasmissione elettronica dei dati del sistema di controllo dei pescherecci dallo Stato membro di bandiera allo Stato membro costiero sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

6)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 13

Nuove tecnologie

1.  Misure che impongano l'obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche possono essere adottate in conformità del trattato. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l'organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1º giugno 2013.

2.  L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa in conformità del trattato e in consultazione con le parti interessate, quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace."; [Em. 9]

"

7)  l'articolo 14 è così modificato:

a)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione applicano un fattore di conversione. Detto fattore di conversione è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

b)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione con riguardo ai seguenti aspetti:

   a) compilazione e trasmissione di giornali di pesca in formato cartaceo,
   b) modelli da utilizzare per i giornali di pesca in formato cartaceo,
   c) istruzioni per la compilazione e la trasmissione di giornali di pesca in formato cartaceo,
   d) termini per la trasmissione dei giornali di pesca,
   e) calcolo della tolleranza di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda i requisiti per la compilazione e la trasmissione dei dati del giornale di pesca in formato cartaceo da parte dei pescherecci ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3.";

"

8)  l'articolo 15 è così modificato:

a)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.";

"

b)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
   b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
   c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

10.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;
   b) il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;
   c) i messaggi di ricezione delle autorità:
   d) i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;
   e) il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
   f) lo scambio di dati tra gli Stati membri;
   g) i compiti dell'autorità unica;
   h) la frequenza di trasmissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

9)  all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione dei gruppi di navi e dei livelli di rischio e per la stima delle catture, e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.";

"

10)  all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla La Commissione è conferito il potere dipuò adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bisdi esecuzione per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";[Em. 10]

"

11)  l'articolo 21 è così modificato:

a)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7 Sono adottate, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   b) i modelli da utilizzare per le dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   c) le istruzioni per la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   d) i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di trasbordo in formato cartaceo;
   e) la consegna di una dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo;
   f) il calcolo della tolleranza di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

12)  l'articolo 22 è così modificato:

a)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
   b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
   c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.";

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;
   b) il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;
   c) i messaggi di ricezione;
   d) i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;
   e) il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
   f) lo scambio di dati tra gli Stati membri;
   g) i compiti dell'autorità unica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.".

"

13)  all'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la compilazione di dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;
   b) i modelli da utilizzare per le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;
   c) le istruzioni per la compilazione e la trasmissione di dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo;
   d) i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di sbarco;
   e) le operazioni di pesca effettuate con la partecipazione di due o più pescherecci dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

14)  l'articolo 24 è così modificato:

a)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura sono esentati dal disposto di cui al paragrafo 1.";

"

b)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. AllaLa Commissione è conferito il potere dipuò adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis di esecuzione per quanto riguarda:

   a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;
   b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;
   c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2."; [Em. 11]

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"9. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo dei pescherecci dell'Unione;
   b) il formato per la trasmissione dei dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera;
   c) i messaggi di ricezione;
   d) i dati concernenti il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione;
   e) il formato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
   f) lo scambio di dati tra gli Stati membri;
   g) i compiti dell'autorità unica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

15)  all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione dei gruppi di navi e dei livelli di rischio e per la stima delle catture, e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione. Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.";

"

16)  l'articolo 28 è così modificato:

a)  la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:"

"1. A seguito di una decisione in tal senso in conformità del trattato, i comandanti dei pescherecci dell'Unione che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell'articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, comunicano alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero, immediatamente prima di ogni entrata e di ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca, via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal destinatario oppure via radio, tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione unionale, una relazione sullo sforzo di pesca contenente le seguenti informazioni:";

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la trasmissione delle relazioni sullo sforzo di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

17)  l'articolo 32 è soppresso.

18)  l'articolo 33 è così modificato:

a)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Fatto salvo il titolo XII, fino al 30 giugno 2011 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione e l'organismo da questa designato sull'accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1º gennaio 2011. Dal 1º gennaio 2012 possono essere stabilite, in conformità del trattato, una frequenza e modalità diverse di trasmissione dei dati alla Commissione.";

"

b)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. La Commissione può stabilire i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

19)  all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 35 o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e vieta, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.";

"

20)  l'articolo 37 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porre adeguatamente rimedio al pregiudizio causato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Le suddette misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri le cui attività di pesca siano state vietate prima dell'esaurimento delle loro possibilità.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la notifica del pregiudizio subito, l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo, l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso, le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento effettuato, le attribuzioni di possibilità di pesca a favore degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito, le date in cui entrano in vigore tali detrazioni e attribuzioni e qualsiasi altra misura necessaria per porre rimedio al pregiudizio subito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

21)  all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:

   a) la registrazione dei pescherecci;
   b) il controllo della potenza motrice dei pescherecci;
   c) il controllo della stazza dei pescherecci;
   d) il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

22)  all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la certificazione e il controllo fisico della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

23)  all'articolo 41, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:"

"1. Gli Stati membri effettuano, in seguito ad un'analisi del rischio, verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza motrice avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l'amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Tale verifica dei dati è effettuata secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, con riguardo ai criteri di rischio elevato, alle dimensioni dei campioni casuali e ai documenti tecnici da sottoporre a verifica. Gli Stati membri verificano in particolare le informazioni contenute:";

"

24)  l'articolo 43 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. In caso di adozione di un piano pluriennale in conformità del trattato, si può decidere di includere una soglia, applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano, al di sopra della quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o in un luogo designato in prossimità della costa.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell'articolo 46 contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

25)  all'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La soglia da applicare e la frequenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite in ciascun piano pluriennale in conformità del trattato.";

"

26)  all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Fatto salvo l'articolo 44, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis al fine di stabilire norme per la conservazione a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti della pesca trasformati che indichi l'ubicazione di ciascuna specie nella stiva.";

"

27)  all'articolo 50, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione e dai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita una zona di restrizione della pesca in conformità del trattato sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuare e registrare l'entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona di restrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima.

2.  Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, è stabilita in conformità del trattato una data a decorrere dalla quale i pescherecci devono avere a bordo un sistema operativo che avverta il comandante dell'entrata e dell'uscita da una zona di restrizione della pesca.";

"

28)  l'articolo 51 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Al raggiungimento di un livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie, la zona interessata è temporaneamente chiusa al pertinente tipo di pesca conformemente alla presente sezione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis al fine di stabilire la particolare specie o il gruppo di specie cui si applica il livello limite di catture, tenendo conto della composizione delle catture per specie e/o per taglia in particolari zone e/o tipi di pesca.";

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Il livello limite delle catture è calcolato sulla base di una metodologia di campionamento stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la definizione delle zone in cui il livello limite rischia di essere raggiunto e la verifica del raggiungimento di tale livello, in percentuale o peso di una particolare specie o gruppo di specie rispetto alle catture totali in una retata del pesce in questione.";

"

c)  il paragrafo 3 è soppresso.

29)  dopo l'articolo 51 è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 51 bis

Modalità di applicazione

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda le zone in cui sono imposti fermi in tempo reale, la chiusura di attività di pesca e le informazioni concernenti i fermi in tempo reale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

30)  l'articolo 52 è sostituito dal seguente:"

"1. Quando il quantitativo di catture supera un livello limite in due retate consecutive, prima di continuare a pescare il peschereccio cambia zona di pesca, spostandosi di una certa distanza dalla posizione della retata precedente, e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2.  La distanza di cui al paragrafo 1 è inizialmente di almeno cinque miglia nautiche, o due miglia nautiche per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, atti delegati in conformità dell'conformemente all'articolo 119 bis per quanto riguarda lariguardo alla modifica delle distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto: [Em. 12]

   dei pareri scientifici disponibili
   e delle conclusioni dei rapporti di ispezione nella zona per i quali sono stati definiti livelli limite di catture.";

"

31)  all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Sulla base delle informazioni che dimostrano il raggiungimento di un livello limite di catture, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo.";

"

32)  all'articolo 55, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:"

"4. Sulla base della valutazione scientifica dell Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l'impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3, misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo. [Em. 13]

5.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la definizione dei piani di campionamento di cui al paragrafo 3 nonché la notifica e la valutazione dei medesimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

33)  l'articolo 58 è così modificato:

a)  sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"7 bis. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano:

   a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
   b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce;
   c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

7 ter.  Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) ad h), non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.";

"

b)  i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:"

"8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore di modesta entità.

9.  Il valore di cui al paragrafo 8 non supera inizialmente i 50 EUR al giorno.

10.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) la definizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui si applica il presente articolo;
   b) l'apposizione fisica di informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
   c) la cooperazione tra Stati membri per l'accesso alle informazioni apposte su una partita o che accompagnano fisicamente una partita;
   d) la definizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura cui non si applicano determinate disposizioni del presente articolo;
   e) le informazioni sulla pertinente zona geografica;
   f) la modifica del valore di cui al paragrafo 9.";

"

g)  le informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori.". [Em. 14]

34)  all'articolo 59, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. L'acquirente di prodotti della pesca di peso non superiore a una determinata soglia che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti dal presente articolo.

4.  La soglia di cui al paragrafo 3 non supera inizialmente i 30 kg al giorno.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica della soglia di peso di cui al paragrafo 4, tenuto conto dello stato dello stock interessato.";

"

35)  l'articolo 60 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti, a meno che non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e delle informazioni di cui tenere conto.";

"

b)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) la definizione delle procedure per la pesatura degli sbarchi effettuati da pescherecci dell'Unione e dei trasbordi effettuati con la partecipazione di pescherecci dell'Unione, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca conservati a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione;
   b) i registri di pesatura;
   c) l'orario di pesatura;
   d) i sistemi di pesatura;
   e) la pesatura di prodotti della pesca congelati;
   f) la detrazione di ghiaccio ed acqua;
   g) l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e ai locali in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati;
   h) le disposizioni specifiche applicabili alla pesatura di determinate specie pelagiche per quanto riguarda:
   i) la definizione della procedura per la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli;
   ii) i porti in cui è effettuata la pesatura;
   iii) la notifica alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;
   iv) lo scarico;
   v) il giornale di pesca;
   vi) i sistemi pubblici di pesatura;
   vii) i sistemi privati di pesatura;
   viii) la pesatura del pesce congelato;
   ix) la tenuta dei registri di pesatura;
   x) la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico;
   xi) i controlli incrociati;
   xii) il monitoraggio della pesatura.";

"

36)  l'articolo 61 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

1.  In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detto piano di controllo è basato su una metodologia fondata sul rischio per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e del contenuto dei piani di controllo. Tale metodologia di campionamento è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati, prima della pesatura, presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 94, approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detto programma di controllo comune è basato su una metodologia fondata sul rischio per la determinazione delle dimensioni dei campioni, dei livelli di rischio, dei criteri di rischio e del contenuto dei piani di controllo. Tale metodologia di campionamento è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

37)  all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda l'indicazione degli esemplari, il tipo di presentazione e l'indicazione del prezzo nelle note di vendita e il formato delle note di vendita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

38)  l'articolo 65 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 65

Esenzioni dagli obblighi in materia di note di vendita

1.  Può essere concessa un'esenzione dall'obbligo di presentare una nota di vendita alle autorità competenti o ad altri organismi autorizzati dello Stato membro per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci dell'Unione ai sensi degli articoli 16 e 25 o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi di modesta entità. Tali quantitativi non superano inizialmente i 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la concessione di tali esenzioni e l'adeguamento dei suddetti quantitativi di modesta entità, tenuto conto dello stato dello stock interessato.

2.  L'acquirente di prodotti di peso non superiore a una determinata soglia che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni di cui agli articoli 62, 63 e 64. Tale soglia non supera inizialmente i 30 kg. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica della suddetta soglia di peso, tenuto conto dello stato dello stock interessato.";

"

39)  all'articolo 71, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione stabilisce il formato dei rapporti di sorveglianza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

40)  l'articolo 73 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Ove sia stato stabilito un programma unionale di osservazione di controllo in conformità del trattato, gli osservatori incaricati del controllo a bordo designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e in particolare verificano e registrano le attività di pesca della nave e i pertinenti documenti.";

"

b)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda i seguenti aspetti inerenti agli osservatori di controllo:

   a) l'identificazione delle navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;
   b) il sistema di comunicazione;
   c) le norme di sicurezza della nave;
   d) le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo;
   e) le mansioni degli osservatori di controllo;
   f) il finanziamento di progetti pilota.";

"

41)  all'articolo 74, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda i metodi e le procedure di ispezione, e segnatamente:

   a) le norme concernenti l'autorizzazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;
   b) l'adozione, da parte degli Stati membri, di un approccio fondato sul rischio per la selezione delle navi da sottoporre ad ispezione;
   c) il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra gli Stati membri;
   d) le mansioni dei funzionari nella fase di pre-ispezione;
   e) le mansioni dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni;
   f) gli obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca;
   g) le disposizioni specifiche applicabili alle ispezioni in mare e in porto, alle ispezioni durante il trasporto e nella fase di commercializzazione.";

"

42)  all'articolo 75, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda gli obblighi dell'operatore e del comandante nel corso delle ispezioni.";

"

43)  all'articolo 76, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda le regole comuni che disciplinano il contenuto, la compilazione dei rapporti di ispezione e la trasmissione di una copia del rapporto all'operatore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

44)  all'articolo 78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati elettronica e l'accesso alla medesima da parte della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

45)  l'articolo 79 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 79

Ispettori dell'Unione

1.  La Commissione, mediante atti di esecuzione, elabora un elenco degli ispettori dell'Unione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2.  Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.

3.  Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati:

   a) dell'attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione adottati conformemente all'articolo 95;
   b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare controlli.

4.  Per lo svolgimento delle loro mansioni e fatto salvo il paragrafo 5, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato a:

   a) tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto; e
   b) tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni, in particolare il giornale di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, le note di vendita e altri documenti pertinenti,

nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione.

5.  Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro d'origine.

6.  Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'organismo da questa designato non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.

7.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la notifica degli ispettori dell'Unione alla Commissione;
   b) l'adozione e l'aggiornamento dell'elenco degli ispettori dell'Unione;
   c) la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
   d) i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione;
   e) i rapporti degli ispettori dell'Unione;
   f) le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

46)  all'articolo 88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. La Commissione, previa consultazione dei due Stati membri interessati, fissa mediante atti di esecuzione i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o di trasbordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

47)  all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

   a) i punti assegnati in caso di infrazioni gravi;
   b) la soglia di punti che dà luogo alla sospensione e al ritiro definitivo della licenza di pesca;
   c) le misure adottate a seguito della sospensione e del ritiro definitivo della licenza di pesca;
   d) la pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente al ritiro definitivo definitiva della licenza di pesca;
   e) le condizioni che giustificano la soppressione di punti.

5 bis.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la creazione e il funzionamento di un sistema di punti per le infrazioni gravi;
   b) la notifica delle decisioni;
   c) il trasferimento di proprietà delle navi cui sono stati attribuiti punti;
   d) la radiazione dai pertinenti elenchi delle licenze di pesca i cui titolari si siano resi responsabili di infrazioni gravi;
   e) gli obblighi di informazione sul sistema di punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

48)  all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Alcune attività di pesca possono essere soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione. La Commissione, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, può determinare le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo ed ispezione sulla base della necessità di un controllo specifico e coordinato delle varie attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

49)  all'articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:"

"3. Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4.  Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un piano d'azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.";

"

50)  l'articolo 103 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 se risulta che:";

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili o se esso non dimostra che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema unionale di controllo ed esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell'aiuto finanziario dell'Unione il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di dodici mesi del pagamento corrispondente.";

"

c)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) l'interruzione dei termini di pagamento;
   b) la sospensione dei pagamenti;
   c) la soppressione dell'assistenza finanziaria.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

51)  l'articolo 104 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro abbia dimostrato con prove scritte, ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività considerata può essere esercitata in modo sostenibile.";

"

52)  l'articolo 105 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:"

"2. In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:";

"

b)  i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"

"4. In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

5.  Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può, mediante atti di esecuzione, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la valutazione del contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento;
   b) la procedura per la consultazione dello Stato membro interessato riguardo alla detrazione dai contingenti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

53)  l'articolo 106 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.";

"

b)  al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"2. In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:";

"

c)  i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"

"3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda:

   a) la valutazione dello sforzo di pesca massimo consentito rispetto al quale è calcolato il superamento;
   b) la procedura per la consultazione dello Stato membro interessato riguardo alla detrazione dallo sforzo di pesca di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

54)  l'articolo 107 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può procedere a detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca considerata può essere esercitata in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

   a) dell'entità e della natura dell'inosservanza,
   b) della gravità della minaccia per la conservazione,
   c) del danno causato allo stock dall'inosservanza.";

"

55)  nel titolo XI, il capo IV è sostituito dal seguente:"

"Capo IV

Misure transitorie

Articolo 108

Misure transitorie

1.  Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere, mediante atti di esecuzione, misure transitorie di durata non superiore a sei mesi.

2.  Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

   a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
   b) la chiusura delle attività di pesca;
   c) il divieto per gli operatori dell'Unione di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
   d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;
   e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;
   f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;
   g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;
   h) l'adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3.  Lo Stato membro comunica la richiesta motivata di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati.";

"

56)  all'articolo 109, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione, mediante atti di esecuzione, approva i piani anteriormente al 1º luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche del piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione. La Commissione approva le modifiche del piano mediante atti di esecuzione.";

"

57)  all'articolo 110, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l'organismo da questa designato per fornire l'accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato ritengono soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l'accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall'articolo 33, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1º gennaio 2012. A decorrere dal 1º gennaio 2013 possono essere stabilite in conformità del trattato disposizioni che prevedano una frequenza e modalità diverse di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri al fine di garantire l'accesso in tempo reale.";

"

58)  all'articolo 111 è soppresso il paragrafo 3;

59)  prima del titolo del capo II è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 111 bis

Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di dati

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda il controllo della qualità, il rispetto dei termini per la presentazione dei dati, i controlli incrociati, l'analisi e la verifica dei dati nonché per la definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

60)  all'articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro istituisce, anteriormente al 1º gennaio 2012, un sito web ufficiale accessibile via Internet e contenente le informazioni elencate agli articoli 115 e 116. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet del loro sito web ufficiale. La Commissione può decidere di elaborare, mediante atti di esecuzione, norme e procedure comuni volte a garantire la trasparenza della comunicazione tra gli Stati membri e tra questi, la Commissione e l'organismo da essa designato, anche per quanto riguarda la trasmissione di resoconti regolari delle attività di pesca rispetto alle possibilità di pesca.";

"

61)  all'articolo 116 è soppresso il paragrafo 6;

62)  prima del titolo XIII è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 116 bis

Modalità di applicazione delle disposizioni concernenti i siti e i servizi web

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda la gestione di siti web e servizi web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

63)  all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le regole applicabili all'assistenza reciproca per quanto concerne:

   a) la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato, compresi la protezione dei dati personali, l'utilizzo delle informazioni e la protezione del segreto professionale e commerciale;
   b) i costi connessi all'esecuzione delle richieste di assistenza;
   c) la designazione dell'autorità unica degli Stati membri;
   d) la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;
   e) la richiesta di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;
   f) la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;
   g) le relazioni degli Stati membri con la Commissione e con i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

64)  all'articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione per quanto riguarda il contenuto e il formato delle relazioni presentate dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.";

"

65)  l'articolo 119 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 119

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

"

66)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 119 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega diIl potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 10, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferita conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di tre anni a decorrere da …(6).

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. In tale relazione, la Commissione valuta l'efficacia degli atti adottati alla luce degli obiettivi del presente regolamento e della politica comune della pesca, al fine di garantire, in particolare, che il controllo sia effettuato in modo equo, ad esempio mediante l'utilizzo di indicatori comparativi.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 15]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 11, dell'articolo 15, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'articolo 49, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 59, paragrafo 5, dell'articolo 60, paragrafo 7, dell'articolo 65, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 73, paragrafo 9, dell'articolo 74, paragrafo 6, dell'articolo 75, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.
(2) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.
(4)Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(5)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(6) Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (COM(2011)0772 – C7-0426/2011 – 2011/0356(COD))
P7_TA(2014)0084A7-0255/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0772),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0426/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0255/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0356


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/34/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Esplosivi per uso civile ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e alla supervisione di esplosivi per uso civile (rifusione) (COM(2011)0771 – C7-0423/2011 – 2011/0349(COD))
P7_TA(2014)0085A7-0256/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0771),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0423/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0256/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0349


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/28/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ***I
PDF 196kWORD 70k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (COM(2011)0766 – C7-0430/2011 – 2011/0352(COD))
P7_TA(2014)0086A7-0257/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0766,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0430/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0257/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0352


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/31/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Compatibilità elettromagnetica ***I
PDF 197kWORD 65k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (COM(2011)0765 – C7-0429/2011 – 2011/0351(COD))
P7_TA(2014)0087A7-0258/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0765),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0429/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera dell'11 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0258/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0351


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/30/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ***I
PDF 195kWORD 69k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (COM(2011)0773 – C7-0427/2011 – 2011/0357(COD))
P7_TA(2014)0088A7-0259/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0773),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0427/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0259/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0357


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/35/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori ***I
PDF 196kWORD 74k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (COM(2011)0770 – C7-0421/2011 – 2011/0354(COD))
P7_TA(2014)0089A7-0260/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0770),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0421/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0260/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0354


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/33/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Recipienti semplici a pressione ***I
PDF 196kWORD 72k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione) (COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))
P7_TA(2014)0090A7-0261/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0768),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0261/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0350


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/29/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Strumenti di misura ***I
PDF 195kWORD 73k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))
P7_TA(2014)0091A7-0376/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0769),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0422/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera dell'8 ottobre 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0376/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)

P7_TC1-COD(2011)0353


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/32/UE.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ***I
PDF 299kWORD 243k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))
P7_TA(2014)0092A7-0020/2014

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0130),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0066/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0020/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli

P7_TC1-COD(2013)0072


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), e il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio(6) hanno contribuito significativamente a tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo quando i loro programmi di viaggio sono modificati dal negato imbarco, dai ritardi prolungati, dalle cancellazioni o dagli errori nella gestione del bagaglio.

(2)  Tuttavia, alcune lacune emerse nell'applicazione dei diritti stabiliti dai regolamenti hanno ostacolato la realizzazione del loro pieno potenziale in termini di protezione dei passeggeri. Per garantire un'applicazione più efficace, efficiente e coerente dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo nell'Unione è necessario apportare una serie di modifiche all'attuale quadro giuridico. Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione", la Commissione ha sottolineato questa esigenza, annunciando misure volte a garantire un complesso di diritti comuni anche a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo e ad assicurarne l'adeguata applicazione.

(2 bis)  I servizi di trasporto aereo sono prepagati dai passeggeri e direttamente o indirettamente sovvenzionati dai contribuenti. I biglietti aerei dovrebbero perciò essere considerati "contratti con obbligazioni di risultato", in cui le compagnie aeree garantiscono di adempiere gli obblighi del contratto con la massima diligenza. [Em. 1]

(3)  Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di "circostanze eccezionali", che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). Occorre È opportuno chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco non tassativo di circostanze chiaramente definite identificate come eccezionali o meno. Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare aggiunte a tale elenco ove ciò si renda necessario. [Em. 2]

(4)  Nella causa C-173/07 (Emirates) la Corte di giustizia ha sostenuto che la nozione di "volo" di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretata essenzialmente come un'operazione di trasporto aereo, e che costituisce quindi "un'unità" di tale trasporto, effettuata da un vettore aereo che ne stabilisce l'itinerario. Per evitare incertezze, occorre una chiara definizione di "volo", nonché delle nozioni connesse di "coincidenza" e "tratta".

(5)  Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di "negato imbarco" deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. Data questa conferma, non ci sono motivi validi per modificare l'attuale È opportuno che la definizione di "negato imbarco" comprenda i casi in cui l'orario di partenza previsto è stato anticipato, con la conseguenza che il passeggero perde il volo. [Em. 3]

(6)  Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire dovrebbe essere chiarito che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio(7). I passeggeri possono dovrebbero poter scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono dovrebbero avere il diritto di cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come I vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali dovrebbero fornire ai passeggeri gli elementi di prova necessari per completare senza ritardi i reclami. [Em. 4]

(7)  Per migliorare i livelli di protezione, non dovrebbe essere possibile negare ai passeggeri non deve essere negato l'imbarco su un volo di ritorno compreso in una tratta di un viaggio coperto da un biglietto di andata e ritorno per la ragione che non aver hanno utilizzato il volo di andata tutte le tratte comprese nel biglietto. [Em. 5]

(8)  Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. Occorre È opportuno consentire gratuitamente una ragionevole la correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero. [Em. 6]

(9)  È necessario opportuno chiarire che in caso di cancellazione, la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprogrammazione riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo. [Em. 7]

(9 bis)  In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero, i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a rimborsare le tasse già pagate, senza alcun addebito. [Em. 8]

(9 ter)  Se il passeggero sceglie, in base a un accordo, di viaggiare in un momento successivo, le spese sostenute per andare all'aeroporto o tornare da quest'ultimo per il volo non utilizzato dovrebbero essere sempre rimborsate integralmente. Dovrebbero sempre esservi incluse le tariffe del trasporto pubblico, le spese di taxi e il costo del parcheggio all'aeroporto. [Em. 9]

(9 quater)  La tutela finanziaria dei passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea è una componente chiave di un regime dei diritti dei passeggeri efficace. Per rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione di voli dovuta al fallimento di un vettore aereo o all'interruzione delle sue operazioni a causa della revoca della licenza di esercizio, è opportuno obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti di disporre di garanzie per il rimborso dei passeggeri o per il loro rimpatrio. [Em. 10]

(9 quinquies)  Ad esempio, la creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione obbligatoria consentirà ai vettori aerei di garantire il rimborso dei passeggeri o il loro rimpatrio qualora i loro voli siano cancellati per il fallimento del vettore aereo o per l'interruzione delle sue operazioni in conseguenza della revoca della licenza di esercizio. [Em. 11]

(10)  Il gestore aeroportuale e gli aeroporti e i loro utenti dell'aeroporto, quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, devono collaborare per i fornitori di servizi di navigazione aerea e coloro che forniscono assistenza ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta, dovrebbero adottare misure adeguate per ottenere il coordinamento e la collaborazione fra gli utenti dell'aeroporto al fine di ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del disguidi riguardanti il volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani i gestori aeroportuali dovrebbero assicurare un adeguato coordinamento mediante un appropriato piano di emergenza per tali situazioni e a dovrebbero collaborare con le autorità nazionali, regionali o locali allo sviluppo di detti piani. Tali piani dovrebbero essere valutati dagli organismi nazionali di applicazione, che potranno, se del caso, richiedere adeguamenti. [Em. 12]

(10 bis)  È opportuno che i vettori aerei stabiliscano procedure e azioni coordinate per fornire informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Tali procedure dovrebbero indicare chiaramente a chi spetta, in ciascun aeroporto, la responsabilità di organizzare l'assistenza, la riprotezione o il rimborso, e dovrebbero definire le modalità e le condizioni per la fornitura di tali servizi. [Em. 13]

(10 ter)  Al fine di assistere i passeggeri in caso di disguidi relativi ai voli o di ritardo, danneggiamento o smarrimento dei bagagli, è opportuno che i vettori aerei istituiscano negli aeroporti degli sportelli presso i quali il loro personale o terzi da loro incaricati forniscano ai passeggeri le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, comprese le procedure di reclamo, e li aiutino ad agire immediatamente. [Em. 14]

(11)  Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve dovrebbe prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento alla compensazione per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon) e con il principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso. Al contempo, Le soglie che danno diritto al risarcimento devono alla compensazione dovrebbero essere aumentate, anche per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per. Esse dovrebbero avere l'effetto di garantire condizioni di risarcimento compensazione omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla Unione. Al contempo, determinate soglie dovrebbero essere fissate a un livello più alto in funzione della distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. Per quanto riguarda l'importo della compensazione, è opportuno che esso sia sempre uguale a parità di distanza del volo. [Em. 15]

(12)  Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve dovrebbe confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto un impatto simile ai ritardi prolungati o al negato imbarco e che pertanto dovrebbe dare origine a diritti analoghi. [Em. 16]

(13)  I passeggeri che perdono una coincidenza devono a causa di una modifica dell'orario o di un ritardo dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento e in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-11/11 (Air France/Folkerts), tali passeggeri devono dovrebbero poter chiedere un risarcimento una compensazione su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio. [Em. 17]

(13 bis)  In linea di principio, il soggetto tenuto a offrire l'assistenza e la riprotezione dovrebbe essere il vettore aereo che causa la modifica di orario o il ritardo. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere economico per il vettore aereo interessato, è opportuno che la compensazione da versare al passeggero sia connesso al ritardo della coincidenza precedente al punto di trasferimento. [Em. 18]

(13 ter)  I passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta che perdono una coincidenza per un ritardo causato dai servizi di assistenza dell'aeroporto dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata mentre sono in attesa della riprotezione. Essi dovrebbero poter chiedere una compensazione al gestore aeroportuale su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione imputabile al vettore aereo. [Em. 19]

(14)  Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri, occorre chiarire che i passeggeri che subiscono un ritardo hanno diritto all'assistenza e al risarcimento, indipendentemente dal fatto che siano in attesa nel terminal dell'aeroporto o già a bordo dell'aeromobile. Tuttavia, dato che questi ultimi non hanno accesso ai servizi disponibili nel terminal, i loro diritti devono essere rafforzati per quanto riguarda le esigenze di base e il diritto a essere sbarcati.

(15)  Spesso, nel caso in cui un passeggero abbia scelto di essere riprotetto non appena possibile, il vettore aereo subordina la riprotezione alla disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi, negando così al passeggero la possibilità di essere riprotetto più rapidamente tramite servizi alternativi. Occorre stabilire che, decorso un determinato periodo di tempo, il vettore deve offrire la riprotezione con i servizi di un altro vettore o con mezzi di trasporto alternativo, qualora tale situazione possa accelerare la riprotezione. L'alternativa di viaggio deve dipendere dalla disponibilità di posti.

(16)  Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. Questa incertezza e l'assenza di un limite di tempo ragionevole rischiano di compromettere la stabilità finanziaria del vettore. Un vettore aereo deve pertanto dovrebbe tuttavia essere in grado di limitare l'offerta di assistenza per quanto riguarda la durata della sistemazione in albergo e, nei casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione, per quanto riguarda i costi e l'assistenza dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida devono dovrebbero limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi. [Em. 20]

(17)  È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione. [Em. 21]

(18)  Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del disguidi relativi al volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali o per le operazioni regionali non si applicano dovrebbero applicarsi in nessun caso a queste categorie di passeggeri. [Em. 22]

(18 bis)  Qualora il vettore aereo unionale richieda che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta siano accompagnate da un assistente, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale di partenza. [Em. 23]

(18 ter)  I fornitori di servizi dovrebbero garantire che le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente, a bordo dell'aeromobile, apparecchi respiratori omologati. È opportuno che la Commissione rediga un elenco di dispositivi medici omologati per la somministrazione di ossigeno in collaborazione con l'industria e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza. [Em. 24]

(19)  I vettori aerei non sono gli unici responsabili dell'attuale livello di ritardi prolungati e di cancellazioni dei voli nell'UE. Per incoraggiare tutti gli attori della catena del trasporto aereo a cercare soluzioni in tempi utili per ridurre al minimo i disagi causati ai passeggeri dai ritardi prolungati e dalle cancellazioni, i vettori aerei dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento ai terzi in parte responsabili dell'evento che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi.

(20)  I passeggeri devono dovrebbero essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del disguidi relativi al volo, modifica dell'orario e negato imbarco, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire opportuno che tali informazioni siano fornite dal vettore aereo anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. I passeggeri dovrebbero inoltre essere informati in merito alle procedure più semplici e rapide per presentare reclamo, così da essere messi in condizione di esercitare i propri diritti. [Em. 25]

(21)  Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri.

(21 bis)  Per coadiuvare gli organismi nazionali di applicazione nello svolgimento del loro ruolo concernente l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che i vettori aerei forniscano a detti organismi la pertinente documentazione di conformità che dimostri la loro ottemperanza a tutti i pertinenti articoli del presente regolamento. [Em. 26]

(21 ter)  Essendo l'aviazione commerciale un mercato integrato dell'Unione, le misure volte a garantire l'applicazione del presente regolamento saranno più efficaci a livello dell'Unione se vi sarà un maggiore coinvolgimento della Commissione europea. Specificamente, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico interessato circa il rispetto da parte dei vettori aerei degli obblighi relativi ai diritti dei passeggeri, pubblicando un elenco di vettori che violano sistematicamente il presente regolamento. [Em. 27]

(22)  È opportuno che i passeggeri devono ricevere ricevano informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere, siano avvertiti dei termini stabiliti al riguardo, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, e ottengano risposta entro un periodo di il più breve tempo ragionevole possibile. Inoltre, i passeggeri devono dovrebbero avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati servizi di mediazione per i casi in cui non sia stato possibile comporre una controversia tra il passeggero e la compagnia aerea. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono dovrebbero impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. A tal fine è opportuno che siano sempre loro comunicati gli indirizzi e le altre informazioni di contatto di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle pertinenti formalità in ciascun paese. Per consentire un trattamento agevole, rapido ed economico delle controversie nei procedimenti sia giudiziali che extragiudiziali, è opportuno fare riferimento in particolare alle procedure alternative e online di risoluzione delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. [Em. 28]

(22 bis)  La richiesta di compensazione per vie legali dovrebbe sempre essere preceduta da un reclamo. [Em. 29]

(23)  Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda le composizioni extragiudiziali, i termini sono determinati in conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(8). [Em. 30]

(24)  Un flusso di informazioni costante tra gli organismi di applicazione e la Commissione consentirebbe a quest'ultima di svolgere meglio il proprio ruolo di monitoraggio e di controllo degli organismi nazionali e di sostenerli.

(25)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 261/2004, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).

(26)  Per l'adozione di decisioni esecutive sul contenuto delle relazioni di attività fornite dagli Stati membri alla Commissione è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione.

(26 bis)  Al fine di migliorare la certezza giuridica per i passeggeri e per i vettori aerei, dovrebbe essere possibile chiarire il concetto di "circostanze eccezionali" sulla base del lavoro degli organismi nazionali di applicazione e delle sentenze della Corte. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori con gli organismi nazionali di applicazione. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 31]

(27)  Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei devono offrire gratuitamente alle persone e i servizi di assistenza aeroportuale informano i passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta la, al momento della prenotazione e nuovamente al momento dell'accettazione (check-in), della possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature. I vettori aerei dovrebbero informare i passeggeri in merito a tale dichiarazione e ai diritti che ne derivano ogni volta che i passeggeri prenotano un biglietto. [Em. 32]

(28)  A volte i passeggeri non hanno le idee chiare in merito alle dimensioni, al peso o al numero di bagagli che possono essere imbarcati. Per garantire che essi siano pienamente consapevoli dei bagagli autorizzati, sia a mano che stivati, compresi nel proprio biglietto, al momento della prenotazione e all'aeroporto i vettori aerei devono indicare chiaramente quali sono i bagagli autorizzati.

(29)  Per quanto possibile È opportuno che gli strumenti musicali devono essere siano accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, devono essere siano trasportati se possibile in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. Per consentire ai passeggeri interessati di accertare se il loro strumento possa essere alloggiato in cabina, i vettori aerei dovrebbero informarli in merito alle dimensioni degli alloggiamenti. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97. [Em. 33]

(30)  Per garantire l'applicazione corretta e coerente dei diritti dei passeggeri stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/97, gli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma del regolamento (CE) n. 261/2004 devono inoltre monitorare e applicare i diritti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/97.

(31)  Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai è opportuno che in tutti gli aeroporti sia istituito un apposito servizio reclami per i bagagli, al quale i passeggeri abbiano la possibilità di presentare un reclamo, fornendo al momento dell'arrivo. A questo scopo, i vettori aerei dovrebbero fornire ai passeggeri un modulo di reclamo all'aeroporto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). La Commissione dovrebbe stabilire il formato del modulo di reclamo standardizzato mediante atti di esecuzione. [Em. 34]

(32)  L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2027/97 è diventato obsoleto, poiché ora le questioni assicurative sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). L'articolo deve dunque essere soppresso.

(33)  Occorre modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica, in base alla revisione effettuata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nel 2009 a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.

(34)  Al fine di assicurare la corrispondenza continua tra il regolamento (CE) n. 2027/97 e la convenzione di Montreal, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo potere consentirà alla Commissione di modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97, qualora essi siano modificati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.

(35)  Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nello specifico la protezione dei consumatori, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di qualunque forma di discriminazione e l'inserimento dei disabili, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale e a un giudice imparziale.

(35 bis)  Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri oltre i confini dell'Unione, è opportuno che il tema dei diritti dei passeggeri sia trattato in sede di accordi bilaterali e internazionali. [Em. 35]

(35 ter)  È opportuno fornire gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che hanno bisogno di disporre di spogliatoi e servizi igienici (i cosiddetti "changing place") in tutti gli aeroporti dell'Unione con un traffico annuale superiore a 1 milione di passeggeri. [Em. 36]

(35 quater)  Gli organismi nazionali di applicazione istituiti dagli Stati membri ("ONA") non sempre dispongono del potere sufficiente a garantire l'efficace protezione dei diritti dei passeggeri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dotare gli ONA del potere sufficiente a sanzionare le violazioni e a risolvere le controversie tra i passeggeri e le compagnie aeree; inoltre, tutti gli ONA dovrebbero compiere indagini esaustive su tutti i reclami ricevuti, [Em. 37]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 261/2004 è modificato come segue:

-1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:"

"d) sistemazione in classe inferiore (downgrading);" [Em. 38]

"

-1 bis). all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:"

"e) perdita di una coincidenza." [Em. 39]

"

-1 ter) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 174/rev]

1)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  la definizione alla lettera c) è sostituita dalla seguente:"

""vettore aereo comunitario": un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

_________________________

* Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).".

"

b)  La definizione alla lettera d) è sostituita dalla seguente:"

""organizzatore": un soggetto ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "(11) la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso" e li vende o li offre in vendita, direttamente o tramite un venditore;. " [Em. 40]

"

b bis)  la lettera g) è sostituita dalla seguente:"

"g) "prenotazione": il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'organizzatore;"; [Em. 41]

"

c)  La definizione alla lettera i) è sostituita dalla seguente:"

""persona con disabilità" o"persona a mobilità ridotta": un soggetto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona."; [Em. 42]

"

c bis)  la lettera j) è sostituita dalla seguente:"

""negato imbarco": il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati; un volo il cui orario di partenza previsto è stato anticipato con la conseguenza che il passeggero perde il volo è considerato un volo per il quale al passeggero è stato negato l'imbarco;" [Em. 43]

"

d)  Alla definizione di "cancellazione del volo" alla lettera l) è aggiunta la frase seguente:"

"Si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma, per qualsiasi ragione, in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione o a tornare all'aeroporto di partenza e in cui i passeggeri dell'aeromobile stesso sono stati trasferiti alla partenza su altri voli."; [Em. 44]

"

e)  Sono aggiunte le seguenti definizioni:"

"m) "circostanze eccezionali": circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al sfuggono al controllo del vettore aereo interessato nel normale esercizio dell' della sua attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo ed esulano dagli obblighi imposti dalle pertinenti norme di sicurezza da osservare. Ai fini del presente regolamento, le sono circostanze eccezionali includono le circostanze esclusivamente quelle di cui in all'allegato 1; [Em. 45]

   n) "volo": un'operazione di trasporto aereo tra due aeroporti; le soste intermedie per motivi esclusivamente tecnici od operativi non sono tenute in considerazione;
   o) "coincidenza": un volo che, nell'ambito di un unico contratto di trasporto o di un unico riferimento di prenotazione, intende o di entrambi, è inteso a consentire al passeggero di giungere a un punto di trasferimento per ripartire con un altro volo o, ove opportuno in base al se del caso nel contesto dell'articolo 6 bis, tale volo in partenza dal punto di trasferimento; [Em. 46]
   p) "tratta": un volo o una serie continua di coincidenze che trasportano il passeggero dall'aeroporto di partenza alla sua destinazione finale conformemente a un contratto di trasporto;
   q) "aeroporto", qualsiasi area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che essa può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
   r) "gestore aeroportuale": il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale nonché di coordinare e di controllare le attività dei i vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale in questione secondo le sue competenze; [Em. 47]
   s) "prezzo del biglietto": il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto, quali tutti i costi di check-in, fornitura dei biglietti ed emissione delle carte d'imbarco e trasporto di una quantità minima di bagaglio, comprendente un collo di bagaglio a mano, uno di bagaglio da stiva e beni di prima necessità, nonché tutti i costi connessi al pagamento, ad esempio le commissioni per il pagamento mediante carta di credito; il prezzo del biglietto pubblicato anticipatamente rispecchia sempre il prezzo finale da pagare per il biglietto. [Em. 48]
   t) "prezzo del volo": il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del volo e la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto; nel caso in cui il prezzo del biglietto non sia noto, il valore dell'eventuale rimborso è pari al supplemento pagato per un posto di classe premium sul volo; [Em. 49]
   u) "orario di partenza": l'orario in cui l'aeromobile lascia la porta di imbarco, trainato o con i propri motori (orario di distacco dalla rampa);
   v) "orario di arrivo": l'orario in cui l'aeromobile giunge alla porta di sbarco e sono azionati i freni di stazionamento (orario di arrivo alla rampa);
   w) "ritardi in pista": alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra l'inizio la fine dell'imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri; [Em. 50]
   x) "notte": il periodo tra mezzanotte e le 6.00;
   y) "minore non accompagnato": il minore che viaggia senza essere accompagnato da un genitore o da un accompagnatore e che il vettore aereo ha accettato di assistere conformemente alle proprie norme pubblicate.
   y bis) "ritardo all'arrivo": la differenza tra l'orario d'arrivo del volo indicato sul biglietto del passeggero e l'orario dell'arrivo effettivo del volo. Un volo in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza ed è nuovamente decollato in un momento successivo è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo. Allo stesso modo, un volo che è deviato ma alla fine raggiunge la sua destinazione finale o un aeroporto nelle vicinanze della destinazione finale è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo.; [Em. 51]
   y ter) "riprotezione": l'offerta di un trasporto alternativo, senza supplemento di prezzo, che consente al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale."; [Em. 52]

"

2)  l'articolo 3 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

   a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6 o nel caso di una coincidenza di cui all'articolo 6 bis, si presentino all'accettazione: [Em. 53]
   secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, organizzatore o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

   al più tardi quarantacinque minuti prima dell'orario di partenza previsto; o
   b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un organizzatore dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.;
   a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta che non è accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico al pubblico, compresi i bambini di età inferiore ai due anni per i quali non è stato prenotato un posto separato. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici."; [Em. 54]

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. Tuttavia, qualora una parte del viaggio sia effettuata, conformemente al a un unico contratto di trasporto e sulla base di un'unica prenotazione, con altri mezzi di trasporto o in elicottero, il presente regolamento l'articolo 6 bis si applica all'intera tratta e la parte del viaggio effettuata con un mezzo alternativo è considerata come una coincidenza ai fini a condizione che tale altro mezzo di trasporto sia stato indicato nel contratto di trasporto. Il vettore aereo è responsabile dell'applicazione del presente regolamenton all'intera tratta."; [Em. 55]

"

c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri del trasporto aereo trasportati nell'ambito di contratti "tutto compreso" ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo al vettore aereo a norma del presente regolamento e all'organizzatore a norma della direttiva 90/314/CEE, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo."; [Em. 56]

"

3)  l'articolo 4 è così modificato:

—a)  Il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:"

"1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari sono informati dei loro diritti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8 e, qualora l'orario di partenza concordato sia almeno due ore dopo l'orario di partenza originario, il vettore aereo operativo offre al passeggero l'assistenza di cui all'articolo 9. Tale assistenza di cui agli articoli 8 e 9 si aggiunge ai benefici di cui al presente paragrafo."; [Em. 57]

"

a)  Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9". [Em. 58]

"

a bis)  è inserito il paragrafo seguente:"

"3 bis. Le compagnie aeree o i loro agenti non possono negare l'imbarco su voli nazionali per documentazione non valida se il passeggero dimostra la sua identità secondo i documenti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato in cui si effettua l'imbarco." [Em. 169]

"

b)  sono aggiunti i due paragrafi seguenti:"

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggeroAi passeggeri non è negato l'imbarco su un volo viaggio di ritorno, anche se composto di più voli, per non aver utilizzato il viaggio di andata di un biglietto di andata e ritorno o per non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo. In caso di negato imbarco per i suddetti motivi a passeggeri non consenzienti, si applicano i paragrafi 1 e 2. Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora il biglietto includa voli a tagliandi multipli e ai passeggeri sia negato l'imbarco perché il trasporto per il viaggio non è utilizzato su tutti i singoli voli o non è utilizzato nella sequenza concordata indicata sul biglietto. [Em. 59]

5.  Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge almeno una volta fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano."; [Em. 60]

"

b bis)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5 bis. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche se il passeggero perde il volo perché:

   a) il volo è decollato prima dell'orario di partenza previsto, mentre il passeggero è arrivato in aeroporto puntualmente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2; o
   b) l'orario di partenza previsto del volo è stato anticipato e il passeggero non ne è stato informato almeno 24 ore prima; l'onere di provare che il passeggero è stato informato a tempo debito del cambiamento dell'orario di partenza previsto incombe al vettore aereo operativo.

Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione al passeggero in questione a norma dell'articolo 7 e gli presta assistenza a norma degli articoli 8 e 9."; [Em. 61]

"

4)  l'articolo 5 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:"

"a) è offerta dal vettore operativo la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva, a norma dell'articolo 8; [Em. 63]

   b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9 in caso di riprotezione quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato; e";

"

a bis)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono pienamente informati dal vettore operativo o dall'organizzatore dei loro diritti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e delle eventuali modalità alternative di trasporto possibili."; [Em. 64]

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento una compensazione a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga la compensazione di cui all'articolo 7.

Le disposizioni del primo comma non esonerano i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento."; [Em. 65]

"

c)  è aggiunto il seguente paragrafo 5:"

"5. Negli aeroporti con un transito annuo di passeggeri di almeno tre milioni di unità per almeno tre anni consecutivi, il gestore assicura che le operazioni dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in particolare dei vettori aerei e dei prestatori di servizi a terra, siano coordinate attraverso un adeguato piano di emergenza In caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca della licenza di licenze di esercizio, negli aeroporti dell'Unione con un transito annuo di passeggeri di almeno un milione e mezzo di unità per almeno tre anni consecutivi i gestori aeroportuali dovrebbero garantire l'opportuno coordinamento degli utenti aeroportuali mediante un adeguato piano di emergenza.

Il piano di emergenza viene è elaborato per assicurare informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti a terra dal gestore aeroportuale in cooperazione con gli utenti aeroportuali, in particolare i vettori aerei, i prestatori di servizi a terra, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i punti di vendita al dettaglio dell'aeroporto e coloro che forniscono assistenza speciale ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, e con la partecipazione, ove opportuno, delle pertinenti autorità e organizzazioni nazionali, regionali o locali.

Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di applicazione abbiano sia le capacità che le risorse per agire efficacemente in relazione ai piani d'emergenza e per modificarli se necessario.

Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni."; [Em. 66]

"

c bis)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5 bis. Mentre i vettori aerei non possono ridurre i loro obblighi definiti a norma del presente regolamento, il piano di emergenza di cui al paragrafo 5 è istituito per definire un'azione coordinata nei casi in cui essa sia necessaria per garantire la fornitura di informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri bloccati a terra, e in particolare alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, segnatamente per quanto riguarda:

   la fornitura di informazioni ai passeggeri bloccati nell'aeroporto o che si stanno dirigendo verso l'aeroporto per iniziare il viaggio aereo;
   la fornitura di una sistemazione in loco nel caso in cui il gran numero di passeggeri bloccati superi la disponibilità di sistemazioni alberghiere;
   la fornitura di informazioni e assistenza ai passeggeri interessati dalle limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;
   la riprotezione dei passeggeri rimasti a terra da parte di vettori alternativi e con mezzi di trasporto alternativi, senza costi o con costi limitati per i passeggeri, nel caso in cui il vettore operativo abbia cessato le operazioni"; [Em. 67]

"

c ter)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5 ter. I vettori aerei sviluppano e mettono in atto procedure dettagliate che consentano loro di rispettare in modo efficace e coerente il presente regolamento, in particolare in caso di ritardi, cancellazioni, negato imbarco, disguidi su vasta scala e fallimento. Tali procedure indicano chiaramente il referente della compagnia aerea, in ogni aeroporto, che ha la responsabilità di fornire informazioni affidabili riguardo all'assistenza, alla riprotezione o al rimborso e di adottare le misure immediate che si rendano necessarie. Il vettore aereo definisce le procedure e le condizioni per la fornitura di tali servizi in modo tale che detto rappresentante possa adempiere tempestivamente tale obbligo. Il vettore aereo comunica tali procedure e le loro eventuali modifiche all'organismo nazionale di applicazione designato a norma dell'articolo 16."; [Em. 68]

"

c quater)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5 quater. In caso di cancellazione del volo a causa d'insolvenza, fallimento, oppure sospensione o cessazione delle attività di un vettore aereo, i passeggeri rimasti a terra hanno diritto al rimborso, a un volo di ritorno fino al punto di partenza o alla riprotezione, nonché all'assistenza, a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. Allo stesso modo, hanno diritto al rimborso i passeggeri che non hanno ancora iniziato il loro viaggio. I vettori aerei forniscono la prova di aver adottato tutte le misure necessarie, quali la sottoscrizione di un'assicurazione o l'istituzione di fondi di garanzia, affinché, all'occorrenza, ai passeggeri rimasti a terra siano assicurati l'assistenza, il rimborso o la riprotezione. Tali diritti spettano a tutti i passeggeri indipendentemente dal luogo di residenza, dal punto di partenza o dal luogo in cui hanno acquistato il biglietto."; [Em. 69]

"

5)  l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 6

Ritardi prolungati

1.  Se un vettore aereo operativo può ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato rispetto all'orario di partenza previsto o qualora posticipi l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri:

   i) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, paragrafo 2, quando il ritardo è di almeno due ore;
   ii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno cinque tre ore e include una o più notti ore notturne; [Em. 71]
   iii) l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) quando il ritardo è di almeno cinque tre ore. [Em. 72]

1 bis.  Se un vettore aereo operativo anticipa di più di tre ore l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il passeggero può organizzare la propria riprotezione e può chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).": [Em. 73]

2.  I passeggeri hanno diritto al risarcimento da parte del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 quando arrivano alla destinazione finale:

   a) cinque tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte interne all'UE e per le tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;
   b) nove cinque o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte interne all'Unione superiori a 3 500 km o per le tratte da/verso paesi terzi comprese tra 3 500 e 6 000 km;
   c) dodici sette o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi uguali o superiori a 6 000 km. [Em. 74]

3.  Il paragrafo 2 si applica anche nel caso in cui il vettore aereo abbia modificato gli orari di partenza e di arrivo previsti, causando un ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto in origine, a meno che avesse comunicato al passeggero la modifica dell'orario almeno 15 giorni prima dell'orario di partenza originariamente previsto.

4.  Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento una compensazione a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che il ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti è dovuto a circostanze eccezionaliche non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga la compensazione di cui all'articolo 7. Quanto precede non esonera i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). [Em. 75]

5.  Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora un ritardo in pista sia superiore a un'ora, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per cinque due ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare e beneficiare della stessa assistenza specificata al paragrafo 1, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista. Dopo un ritardo complessivo di più di tre ore rispetto all'orario di partenza iniziale, i passeggeri beneficiano della stessa assistenza di cui al paragrafo 1, incluse le opzioni di rimborso, volo di ritorno e riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e ricevono le informazioni del caso."; [Em. 76]

"

6)  è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 6 bis

Perdita delle coincidenze

1.  Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, perda una coincidenza per la quale ha una prenotazione, ivi compresa l'eventuale prenotazione su un volo alternativo in caso di riprotezione, il vettore aereo comunitario unionale che opera la coincidenza tale volo precedente e che è responsabile del suddetto ritardo o della suddetta modifica dell'orario gli offre: [Em. 77]

   i) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 9, paragrafo 2, se i tempi di attesa del passeggero si protraggono per almeno due ore;
   ii) la riprotezione, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
   iii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno cinque tre ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include una o più notti ore notturne. [Em. 78]

2.  Il passeggero che perde una coincidenza in seguito al cambiamento d'orario o al ritardo di una delle coincidenze precedenti di almeno 90 minuti, calcolato facendo riferimento all'ora di arrivo al punto di trasferimento, ha diritto al risarcimento alla compensazione da parte del vettore aereo comunitario unionale che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo complessivo è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale. [Em. 79]

3.  Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le modalità di indennizzo stabilite tra i vettori aerei coinvolti.

4.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai vettori aerei dei paesi terzi che operano una coincidenza da o verso un aeroporto dell'UE situato nell'Unione verso un altro aeroporto situato nell'Unione, o da un aeroporto situato nell'Unione verso un aeroporto situato fuori dall'Unione."; [Em. 80]

"

7)  l'articolo 7 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, il termine "voli" è sostituito da "tratte".

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pari a:

   a) 300 EUR per tutte le tratte inferiori o pari a 2 500 chilometri;
   b) 400 EUR per tutte le tratte comprese tra 2 500 e 6 000 chilometri;
   c) 600 EUR per tutte le tratte pari o superiori a 6 000 chilometri.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo."; [Em. 81]

"

b)  i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:"

"2. Se il passeggero ha scelto di proseguire il viaggio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il diritto al risarcimento può essere esercitato solo una volta durante il viaggio verso la destinazione finale, anche se dovessero verificarsi nuove cancellazioni o la perdita di una coincidenza durante la riprotezione.

3.  Il risarcimento Con l'accordo del passeggero, la compensazione di cui al paragrafo 1 è pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari rimborso sulla carta di credito o versamento sul conto indicato dal passeggero avente diritto. La Commissione aumenta gli importi della compensazione previa consultazione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 quater. [Em. 82]

4.  Le distanze di cui al paragrafo 1 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

5.  Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca le disposizioni in materia di risarcimento la compensazione di cui al paragrafo 1 con altri benefici, non monetari, di valore almeno equivalente (per esempio buoni di volo senza scadenza d'importo pari al 100% del diritto alla compensazione), a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che ricordi a informi quest'ultimo il in modo inequivocabile del diritto al risarcimento alla compensazione previsto dal presente regolamento. Un accordo di questo tipo può essere stipulato esclusivamente dopo che si siano verificati gli eventi che fanno sorgere il diritto."; [Em. 83]

"

c)  all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"5 bis. L'onere di provare quando e in che modo il passeggero ha accettato la forma di pagamento della compensazione o del rimborso del costo del biglietto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nonché se e quando il passeggero ha accettato l'accordo di cui al paragrafo 5, incombe al vettore aereo operativo."; [Em. 84]

"

8)  l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 8

Diritto al rimborso o alla riprotezione

1.  Quando è fatto riferimento al presente articolo, ai passeggeri è offerta la scelta, senza oneri aggiuntivi, fra le tre opzioni seguenti:

   a) – il rimborso entro sette giorni lavorativi dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del volo biglietto per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: [Em. 85]
   un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
   b) il proseguimento del viaggio del passeggero mediante la riprotezione, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile; o
   c) la riprotezione, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale in una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità di posti.

2.  Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

2 bis.  Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche ai casi in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione. A norma del paragrafo 3, il vettore aereo si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. [Em. 86]

3.  Il vettore aereo operativo che offre a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazioneo ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. [Em. 87]

4.  Se concordato con il passeggero, il volo o i voli di ritorno di cui al paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono essere effettuati anche con i servizi di un altro vettore, possono prevedere una rotta diversa o utilizzare altri mezzi di trasporto.

5.  Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità e a condizione che esistano alternative ragionevoli e comparabili, ha diritto alla riprotezione, non appena possibile, con un altro vettore o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro 12 otto ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008(12), l'altro vettore od operatore del trasporto non può addebitare al vettore contraente un prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi. Entro i 30 minuti successivi all'orario di partenza previsto, il vettore aereo comunica al passeggero se provvederà al trasporto entro i tempi previsti con i propri servizi. Il passeggero ha il diritto di rifiutare di viaggiare con altri mezzi di trasporto e, in tal caso, conserva i suoi diritti all'assistenza di cui all'articolo 9, in attesa della riprotezione. [Em. 88]

6.  Se ai passeggeri viene è offerta, a norma del paragrafo 1, una riprotezione totale o parziale con un altro mezzo di trasporto, il presente regolamento l'articolo 6 bis si applica al trasporto effettuato con tali mezzi alternativi come se esso fosse effettuato da un aeromobile a velatura fissa in conformità degli accordi di riprotezione in atto tra la compagnia aerea operativa e l'altro mezzo di trasporto. Il vettore aereo rimane responsabile dell'applicazione del presente regolamento per l'intero viaggio."; [Em. 89]

"

8 bis)  All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"6 bis. Il passeggero può organizzare egli stesso la propria riprotezione e chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b)." [Em. 90]

"

9)  l'articolo 9 è così modificato:

—a)  al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) a pasti e bevande; il vettore aereo offre acqua potabile per accompagnare i pasti, automaticamente e ogniqualvolta i passeggeri ne facciano richiesta.";[Em. 91]

"

a)  al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) al trasporto tra l'dall'aeroporto e il al luogo di sistemazione (albergo, luogo di residenza del passeggero o altro) e ritorno"; [Em. 92]

"

a bis)  Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche e messaggi via fax o posta elettronica." [Em. 93]

"

a ter)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e di tutti i loro accompagnatori, ai bisogni delle madri o dei padri che viaggiano con bambini piccoli nonché ai bisogni dei bambini che viaggiano senza l'accompagnamento di adulti."; [Em. 94]

"

a quater)  è inserito il paragrafo seguente:"

"3 bis. Il gestore aeroportuale fornisce gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che necessitano di spogliatoi e servizi igienici in tutti gli aeroporti dell'Unione aventi un traffico annuale superiore a un milione di passeggeri."; [Em. 95]

"

b)  sono aggiunti i seguenti paragrafi:"

"4. Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che e non si sarebbero comunque potute potuti evitare anche se fossero state correttamente adottate tutte le misure del caso, esso può limitare i costi totali la durata totale della sistemazione in albergo a 100 EUR a notte e per passeggero e a norma del paragrafo 1, lettera b), a un massimo di tre cinque pernottamenti, a norma del paragrafo 1, lettera b). Se il passeggero provvede in proprio alla sistemazione, il vettore aereo può limitare i costi della sistemazione a 125 EUR a notte per passeggero. Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i tre cinque pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.

Tale limitazione non pregiudica, in ogni caso, l'obbligo del vettore aereo operativo di offrire una sistemazione, che è prioritario. La limitazione non si applica se il vettore aereo non è stato in grado di offrire la sistemazione. [Em. 96]

5.  L'obbligo di offrire una sistemazione in albergo a norma del paragrafo 1, lettera b), non si applica se il volo in questione copre una distanza uguale o inferiore a 250 km e se sarà operato da un aeromobile con una capacità massima uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il volo è una coincidenza Il vettore aereo operativo che sceglie di applicare tale esenzione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili. [Em. 97]

6.  Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), mentre si trova all'aeroporto di partenza della sua tratta, o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione. Se il passeggero, a seguito di tale decisione, sostiene spese dimostrabili per spostamenti da e verso l'aeroporto, ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per tali spostamenti in relazione alla tratta non utilizzata."; [Em. 98]

"

-10) all'articolo 10, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni lavorativi, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3:"; [Em. 99]

"

10)  all'articolo 10, paragrafo 2, nelle lettere a), b) e c) il termine "prezzo del biglietto" è sostituito da "prezzo del volo".

11)  all'articolo 11, si aggiunge il seguente paragrafo sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

"3. Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona con disabilità o a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica, a condizione che le loro particolari esigenze di assistenza siano notificate al vettore operativo, al suo agente o all'organizzatore almeno 48 ore prima dell'orario di partenza previsto. Si ritiene che tali notifiche coprano l'intera tratta e la tratta di ritorno se entrambe le tratte sono state acquistate con lo stesso vettore aereo figurano nello stesso biglietto.

I vettori aerei si adoperano, inoltre, affinché sia riservato un buon trattamento ai cani guida e da assistenza. Le informazioni relative all'assistenza e alle disposizioni previste sono fornite mediante vari mezzi di comunicazione accessibili.. [Em. 100]

3 bis.  Il personale navigante è formato per assistere i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta onde agevolarne l'imbarco e lo sbarco dall'aeromobile. [Em. 101]

3 ter.  Una compagnia aerea non può negare l'imbarco a un passeggero con disabilità o a mobilità ridotta adducendo quale motivazione l'assenza di un accompagnatore, né può insistere sulla presenza sistematica di un accompagnatore."; [Em. 102]

"

11 bis)  all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. La compensazione concessa ai sensi del presente regolamento non può essere detratta da detto risarcimento."; [Em. 103]

"

12)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 13

Diritto ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi un risarcimento una compensazione o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, fatti salvi i contratti di esclusione della responsabilità conclusi con soggetti terzi vigenti al momento del contenzioso in questione, nessuna disposizione del presente regolamento o della legislazione nazionale può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento o un rimborso integrale per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento ai soggetti, compresi soggetti terzi, che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi a norma del diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento o un rimborso dei costi a un aeroporto o a qualunque altro soggetto terzo con cui abbia stipulato un contratto."; [Em. 104]

"

13)  l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri

1.  Il gestore aeroportuale e il vettore aereo operativo provvedono affinché nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione) e alla porta di imbarco sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per tutti un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore o anticipato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto del volo rispetto all'orario previsto iniziale indicato sul biglietto, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che elenca i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza e di risarcimento compensazione; [Em. 105]

1 bis.  I vettori aerei istituiscono, in ogni aeroporto in cui operano, punti di contatto presso i quali assicurano la presenza di personale di contatto o di soggetti terzi incaricati dal vettore aereo interessato di fornire ai passeggeri le necessarie informazioni sui loro diritti, ivi comprese le procedure di reclamo, di prestare loro assistenza e di intervenire immediatamente in caso di cancellazione o ritardo di voli, imbarco negato e perdita o ritardo di bagagli. Tali punti di contatto sono disponibili durante gli orari operativi dei vettori aerei e fino al completamento dello sbarco dei passeggeri dall'ultimo aereo, al fine di assistere i passeggeri, fra l'altro, in relazione a rimborsi, riprotezioni e riprenotazioni nonché per accogliere i loro reclami. [Em. 106]

1 ter.   Il vettore aereo operativo fornisce ai passeggeri informazioni trasparenti e chiaramente leggibili in merito ai diritti dei passeggeri e ai contatti per ricevere aiuto e assistenza sui biglietti elettronici e sulle versioni elettroniche e stampate di una carta d'imbarco. [Em. 107]

2.  In caso di imbarco negato, cancellazione del volo, ritardo o modifica dell'orario di almeno due ore, il vettore aereo operativo che nega l'imbarco o cancella un volo presenta a ogni ne informa pienamente quanto prima il passeggero in questione tramite un avviso scritto o in formato elettronico contenente le regole in materia di risarcimento compensazione e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e le informazioni circa i possibili mezzi di trasporto alternativi. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una modifica dell'orario di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti relative all'indirizzo del vettore cui inviare il reclamo e le modalità per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis [Em. 108].

3.  Per quanto concerne le persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati e utilizzando formati adeguati. [Em. 109]

4.  Il gestore aeroportuale assicura che le informazioni generali sui diritti dei passeggeri siano esposte in modo chiaro e visibile nella zona passeggeri dell'aeroporto. Sulla base delle informazioni ricevute, assicura inoltre che tutti i passeggeri presenti all'aeroporto siano informati in merito alla ai motivi e ai propri diritti in caso di ritardi e disguidi relativi al volo, come la cancellazione del volo, e in merito ai propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea interrompa inaspettatamente le operazioni, come in caso di fallimento o di revoca della licenza di esercizio. [Em. 110]

5.  In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione, compresa la causa del disguido, non appena possibile l'informazione sia disponibile, e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile, a condizione che il vettore abbia ricevuto le informazioni di contatto del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il biglietto fosse acquistato da un intermediario. [Em. 111]

5 bis.  Il vettore aereo dispone, al banco di accettazione e di imbarco, di documenti contenenti la Carta europea dei diritti dei passeggeri aerei, che il personale mette a disposizione su richiesta dei passeggeri. La Commissione europea aggiorna tali documenti contenenti la Carta ogniqualvolta i diritti dei passeggeri aerei siano modificati in modo sostanziale. [Em. 112]

5 ter.   Le compagnie aeree forniscono un'assistenza telefonica accessibile ed efficace a tutti i passeggeri che hanno prenotato un viaggio. In caso di disguido , il servizio di assistenza fornisce informazioni e propone soluzioni alternative. Il costo della chiamata non supera in nessun caso il costo di una chiamata locale. [Em. 113]

6.  Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta il suo consenso. L'autorizzazione Tale consenso può essere fornito solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero mediante una scelta esplicita ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto. LIl consenso del passeggero relativamente al trasferimento delle proprie informazioni di contatto al vettore aereo e all'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni sono effettuati è acquisito ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 114]

7.  Il Gli obblighi di cui al paragrafo 6 non si applica applicano a un intermediario che può dimostrare l'esistenza di un sistema alternativo che garantisce l'informazione del passeggero senza che vengano trasmesse le pertinenti informazioni di contatto o qualora il passeggero abbia deciso di non fornire le proprie informazioni di contatto.. [Em. 115]

7 bis.  Il fornitore di servizi offre l'accesso diretto a informazioni accurate e obiettive sull'impatto ambientale (tra cui quello climatico) e sull'efficienza energetica del viaggio. Tali informazioni sono pubblicate e chiaramente visibili sia sui siti web dei vettori aerei e degli operatori turistici, sia sui biglietti stessi; la Commissione sostiene il lavoro in atto in tal senso. [Em. 116]

7 ter.   Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 2, le comunicazioni elettroniche inviate al passeggero per informarlo della cancellazione, del ritardo prolungato o della modifica dell'orario indicano in modo esplicito che il passeggero può avere diritto alla compensazione e/o all'assistenza ai sensi del presente regolamento

_________________________________

* Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)."; [Em. 117]

"

14)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 16

Applicazione

1.  Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le violazioni del presente regolamento avvenute negli aeroporti situati nel suo territorio, i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo. [Em. 118]

2.  L'organismo nazionale di applicazione vigila attentamente sul rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali forniscono i pertinenti documenti richiesti dall'organismo nazionale di applicazione entro un mese dalla sua richiesta, fatti salvi gli obblighi dei vettori aerei di cui all'articolo 14 bis. Per svolgere le proprie funzioni, quest'ultimo tiene conto altresì delle informazioni fornite dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. L'ONA può inoltre decidere di intraprendere intraprende azioni applicative in base ai singoli reclami trasmessi dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. Gli Stati membri garantiscono che il rispettivo organismo nazionale di applicazione disponga di poteri sufficienti per sanzionare efficacemente le violazioni. [Em. 119]

2 bis.  I vettori aerei forniscono attivamente all'organismo nazionale di applicazione informazioni esaustive in merito al verificarsi di problemi tecnici, in particolare sui relativi motivi. L'organismo nazionale di applicazione condivide tali informazioni con gli organismi responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 16 bis. [Em. 120]

3.  Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate, dissuasive e sufficienti a fornire ai vettori un incentivo finanziario a rispettare in modo coerente il presente regolamento. [Em. 121]

4.  Qualora gli organismi istituiti a norma degli articoli 16 e 16 bis siano diversi, occorre istituire Conformemente alla direttiva 2013/11/UE, sono istituiti meccanismi di comunicazione che garantiscano lo scambio cooperazione fra l'organismo nazionale di applicazione e l'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. Tali meccanismi di cooperazione comprendono scambi reciproci di informazioni tra i vari organismi e consentano per consentire all'organismo nazionale di applicazione di svolgere il proprio compito di vigilanza e di applicazione e all'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis di raccogliere le informazioni necessarie a esaminare e acquisire la competenza tecnica necessaria per gestire i singoli reclami. [Em. 122]

5.  Per ogni anno, al massimo entro la fine di aprile dell'anno successivo, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano le statistiche relative alla propria attività, comprese le sanzioni comminate. Gli organismi nazionali di applicazione pubblicano altresì, sulla base delle informazioni che i vettori aerei e i gestori aeroportuali sono tenuti a conservare e trasmettere, statistiche relative al numero e alla natura dei reclami, al numero delle cancellazioni, degli imbarchi negati e dei ritardi (con relativa durata) nonché al numero dei bagagli smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati. [Em. 123]

6.  Ai fini del presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano In attesa del recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva 2013/11/UE, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale di applicazione in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo e diretto a tali aeroporti.".; [Em. 124]

"

14 bis)  èÈ aggiunto l' articolo seguente:"

"Articolo 16 -bis

Documenti di conformità

1.  I vettori aerei unionali elaborano e presentano all'organismo nazionale di applicazione dello Stato membro che ha rilasciato la relativa licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alla Commissione, entro il 1° gennaio 2016, un documento che dimostra in modo ragionevolmente dettagliato che le loro procedure operative sono sufficienti per garantire il rispetto sistematico di tutti i pertinenti articoli del presente regolamento.

1 bis.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il contenuto minimo di siffatti documenti di conformità. Il contenuto minimo prevede almeno i piani di emergenza in caso di disguidi gravi e identifica i soggetti responsabili della prestazione di assistenza e di altri diritti, le modalità pratiche e le procedure per la gestione dei reclami, la prestazione di assistenza e la concessione di compensazionii nonché le procedure e le modalità di comunicazione con i passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 ter, paragrafo 2.

2.  Qualsiasi altro vettore che presta servizi da un aeroporto dell'Unione presenta un documento di conformità agli ONA di tutti gli Stati membri in cui opera e alla Commissione.

3.  I vettori aerei rivedono ogni tre anni, a partire dal 1° gennaio 2019, i loro documenti di conformità e presentano versioni aggiornate agli ONA competenti e alla Commissione.

4.  L'organismo nazionale di applicazione tiene conto dei documenti di conformità presentati dai vettori aerei, verificando ove possibile la validità di tali documenti a fronte delle informazioni relative ai reclami."; [Em. 125]

"

15)  sono inseriti i seguenti articoli:"

"Articolo 16 bis

Reclami dei passeggeri

1.  Al momento della prenotazione, I vettori, gli organizzatori o i venditori di biglietti di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2111/2005 forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure di dei vettori per la gestione dei reclami relativi e sui termini pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore indica e, se del caso, l'organizzatore, indicano inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri istituiti dagli Stati membri a norma del presente articolo e dell'articolo 16. Le informazioni pertinenti sono comunicate al momento della prenotazione, sono accessibili a chiunque, sono indicate chiaramente sul biglietto del passeggero e sul sito web del vettore, sono fornite presso gli sportelli dei vettori situati negli aeroporti e sono comunicate nel messaggio di posta elettronica che informa il passeggero della cancellazione o del ritardo del volo. Al passeggero è fornito, su richiesta, un modulo per la presentazione del reclamo. [Em. 126]

1 bis.  L'onere della prova riguardante la comunicazione delle informazioni necessarie ai passeggeri è a carico del vettore. [Em. 127]

2.  Il passeggero che desidera presentare un reclamo al vettore aereo in merito ai propri diritti stabiliti dal presente regolamento deve presentarlo entro tre mesi dalla data in cui è stato effettuato il volo o in cui esso era previsto. Il diritto del passeggero di far valere i diritti riconosciutigli dal presente regolamento dinanzi a un tribunale e mediante una procedura di conciliazione rimane impregiudicato dalla presentazione di un reclamo entro tre mesi e dopo tale scadenza. Il vettore aereo accusa ricevimento del reclamo entro sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore fornisce una risposta completa al passeggero. Qualora il vettore aereo non dovesse comunicare una risposta completa entro il termine dei due mesi, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero.

Se, nella risposta, invoca il verificarsi di circostanze eccezionali, il vettore aereo illustra al passeggero le circostanze specifiche che hanno determinato la cancellazione o il ritardo. Il vettore aereo indica, inoltre, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione o il ritardo.

Nella risposta completa, il vettore aereo comunica inoltre al passeggero interessato le informazioni di contatto relative all'organismo istituito ai sensi del paragrafo 3, tra cui l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo email e l'indirizzo del sito web. [Em. 128]

3.  In conformità alla pertinente legislazione nazionale e dell'UE Gli Stati membri provvedono affinché i passeggeri del trasporto aereo abbiano la possibilità di deferire le controversie sorte con i vettori aerei in merito ai diritti e ai doveri stabiliti nel presente regolamento a meccanismi di risoluzione extragiudiziale indipendenti, efficaci ed efficienti. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri sorte in merito ai diritti di cui al presente regolamento. Tali organismi sono distinti dagli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi abbiano il potere di comporre le controversie sorte tra i passeggeri aerei e i vettori aerei mediante decisioni giuridicamente vincolanti ed eseguibili per entrambe le parti. Per quanto concerne le controversie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE, si applica soltanto la citata direttiva. I vettori aerei che operano voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo diretto a tali aeroporti seguono il sistema di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE, che consente una composizione extragiudiziale semplice, rapida ed economica delle controversie tra passeggeri e vettori aerei. [Em. 129]

4.  Ciascun Dopo aver ricevuto una risposta completa dal vettore aereo, il passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale designato a norma del paragrafo 3 per la composizione extragiudiziale delle controversie in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio. I reclami possono essere presentati non meno di due mesi dopo la presentazione del reclamo al vettore in questione, salvo se il vettore ha già fornito una risposta definitiva a tale reclamo entro un termine prestabilito non inferiore a un anno dalla data in cui il passeggero ha presentato il reclamo al vettore interessato. [Em. 130]

4 bis.  Se la compagnia aerea si dimostra inadempiente, l'organismo di gestione dei reclami informa l'organismo nazionale di applicazione, il quale, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, adotta misure per garantire l'applicazione. [Em. 131]

5.  Entro sette giorni dal ricevimento del reclamo,Quando l'organismo competente ne conferma la ricezione e ne istituito riceve un reclamo ne dà notifica alle parti della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni relative al reclamo. Esso trasmette una copia dei documenti relativi al reclamo al pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo designato ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione. [Em. 132]

5 bis.  Al fine di essere contattati riguardo alle questioni trattate dal presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi, istituiti ai sensi del presente articolo, degli Stati membri in cui operano. [Em. 133]

5 ter.   Se sono invocati motivi di sicurezza a norma del presente regolamento, l'onere della prova incombe alla compagnia aerea interessata. [Em. 134]

Articolo 16 bis bis

Gli Stati membri prevedono organismi di mediazione ben attrezzati e indipendenti che contribuiscano, a titolo gratuito, alla ricerca di soluzioni in caso di conflitti tra i passeggeri e le compagnie aeree e i fornitori di servizi di altri modi di trasporto.[Em. 135]

Articolo 16 ter

Cooperazione tra Stati membri e Commissione

1.  La Commissione facilita sostiene il dialogo e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione a livello nazionale del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all'articolo 16 quater. [Em. 136]

2.  Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione una relazione in merito alle proprie attività, ivi comprese le statistiche di cui all'articolo 16, paragrafo 5, entro la fine di aprile di ogni anno successivo. La Commissione può decidere le questioni da affrontare in tali relazioni mediante atti delegati di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 quater. [Em. 137]

3.  Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione informazioni pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione a livello nazionale delle disposizioni del regolamento. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri in forma elettronica.

4.  Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina i casi in cui emergono divergenze nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in merito all'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali, e chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune. A tal fine, la Commissione può adottare una raccomandazione dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16 quater.

5.  Su richiesta della Commissione, gli organismi nazionali di applicazione esaminano alcune pratiche sospette di uno o più vettori aerei e comunicano le proprie constatazione alla Commissione entro quattro mesi dalla richiesta.

5 bis.  La Commissione e gli Stati membri istituiscono un meccanismo a livello dell'Unione composto da tutti gli organismi istituiti a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 16 bis per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne le violazioni, le sanzioni e le migliori prassi riguardanti l'applicazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri in formato elettronico. [Em. 138]

5 ter.   Gli organismi nazionali di applicazione forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni e documenti pertinenti relativi ai singoli casi di violazione. [Em. 139]

5 quater.   La Commissione pubblica sul proprio sito web e aggiorna regolarmente, a decorrere al più tardi dal 1° maggio 2015, un elenco di tutti i vettori aerei operanti nell'Unione che violano sistematicamente le disposizioni del presente regolamento. A prescindere dalla dimensione o dalla nazionalità, si ritiene che qualsiasi vettore per il quale la Commissione ha ricevuto le prove delle violazioni ai sensi dell'articolo 16 ter, paragrafo 5 ter, avvenute nei confronti dei passeggeri di oltre 10 voli diversi in un anno di calendario e relative a più di un articolo del presente regolamento, violi sistematicamente il regolamento. [Em. 140]

Articolo 16 quater

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri, composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, di cui almeno uno rappresenta un organismo nazionale di applicazione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

"

15 bis)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 16 quater bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 quater ter riguardo all'aggiunta di elementi all'elenco esaustivo di circostanze considerate straordinarie, derivante dal lavoro degli organismi nazionali di applicazione e dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea."; [Em. 141]

"

15 ter)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 16 quater ter

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ....(13). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 16 quater bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 quater bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; [Em. 142]

"

16)  l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 17

Relazione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2017 in merito al funzionamento e ai risultati del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'impatto del risarcimento della compensazione per ritardi prolungati e la limitazione della sistemazione in albergo in circostanze eccezionali di lunga durata, le questioni concernenti l'interpretazione delle circostanze eccezionali, le statistiche pubblicate dagli organismi nazionali di applicazione sulle proprie attività e sulle sanzioni e le conclusioni riguardanti le pratiche di presunta violazione dei vettori aerei, i progressi compiuti nell'ambito dell'istituzione di organismi nazionali incaricati della composizione extragiudiziale delle controversie e le attività di questi ultimi. La Commissione trasmette inoltre una relazione in merito al potenziamento della protezione dei passeggeri del trasporto aereo sui voli provenienti da paesi terzi operati da vettori non comunitari unionali, nell'ambito degli accordi relativi al trasporto aereo internazionale. La Commissione presenta inoltre una relazione sull'efficacia delle misure e delle sanzioni adottate dagli organismi di cui all'articolo 16 e sull'eventuale opportunità di un approccio armonizzato; se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative."; [Em. 143]

"

17)  l'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato I del regolamento (CE) n. 261/2004.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2027/97 è così modificato:

1)  all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. All'aeroporto In tutti gli aeroporti dell'Unione il vettore comunitario unionale e il prestatore di servizi di assistenza a terra che opera per suo conto istituiscono un servizio il quale fornisce ai passeggeri un modulo di reclamo che consenta al passeggero loro di presentare immediatamente, all'arrivo, il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. Tale Analogamente, il vettore unionale distribuisce, su richiesta dei passeggeri, il suddetto modulo per il reclamo nella zona di registrazione o al proprio sportello di servizio in aeroporto, o presso entrambi, e mette a disposizione il modulo sul proprio sito web. Il modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini stabiliti prescritti dalla convenzione di Montreal.

2 bis.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato del modulo di reclamo standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva/d'esame di cui all'articolo 6 septies, paragrafo 2. " [Em. 144]

"

2)  all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli importi anticipati non sono inferiori all'equivalente in euro di 18 096 DSP per passeggero. "Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 quater, di adeguare tale importo alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Gli adeguamenti degli importi citati modificano anche gli importi corrispondenti nell'allegato.".

"

2 bis)  all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:"

"3 bis. In caso di smarrimento, ritardato arrivo o danneggiamento del bagaglio, le compagnie aeree risarciscono per primi i passeggeri con i quali è stato sottoscritto un contratto prima di poter chiedere agli aeroporti o ai fornitori di servizi un risarcimento per i danni subiti, dei quali le compagnie aeree non sono necessariamente responsabili."; [Em. 145]

"

3)  all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:"

"Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 quater, di adeguare gli importi indicati nell'allegato, eccetto l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.".

"

4)  sono inseriti i seguenti articoli:"

"Articolo 6 bis

1.  Durante il trasporto di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza registrati, il vettore aereo e i suoi agenti informano i passeggeri circa i propri diritti e offrono a ciascuna persona con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1107/2006* la possibilità di effettuare, senza oneri aggiuntivi, una dichiarazione speciale di interesse a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, al momento della prenotazione e al più tardi quando l'attrezzatura è consegnata al vettore. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato del modulo da utilizzare per tale dichiarazione di interesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6 septies, paragrafo 2. [Em. 146]

2.  In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, la responsabilità del vettore aereo è limitata all'importo dichiarato al momento della consegna di tale attrezzatura al vettore aereo comunitario.

3.  In caso di distruzione, smarrimento, danneggiamento o ritardo nel trasporto di sedie a rotelle o altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il vettore comunitario è tenuto a versare un importo non superiore all'importo indicato dal passeggero, salvo se dimostra che l'importo richiesto è superiore all'interesse reale della persona alla consegna a destinazione.

3 bis.  Le compagnie aeree garantiscono ai passeggeri, senza addebitare costi aggiuntivi, la possibilità di utilizzare fino alla porta d'imbarco le proprie sedie a rotelle, compresi i passeggini per bambini, che sono loro restituiti al portellone dell'aeromobile. Se per motivi di sicurezza ciò non è possibile, le compagnie aeree forniscono agli utilizzatori di sedie a rotelle un mezzo alternativo per spostarsi all'interno del terminal dell'aeroporto fintanto che questi non possano recuperare la propria sedia a rotelle. Se tali motivi di sicurezza sono direttamente correlati al terminal, il gestore aeroportuale ha la responsabilità di fornire il mezzo alternativo di spostamento di cui al presente paragrafo. [Em. 147]

Articolo 6 ter

1.  L'organismo nazionale di applicazione istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento 261/2004 garantisce il rispetto del presente regolamento. A tale scopo, verifica:

   le condizioni dei contratti di trasporto aereo:
   l'offerta sistematica di una dichiarazione speciale di interesse per le attrezzature per la mobilità registrate e di un risarcimento adeguato in caso di danneggiamento di tali attrezzature;
   il pagamento di un anticipo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ove applicabile;
   l'applicazione dell'articolo 6.

2.  Ai fini del controllo della protezione dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta in caso di danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità o dei loro dispositivi di assistenza, l'organismo nazionale di applicazione esamina e prende in considerazione anche le informazioni relative ai reclami in merito alle attrezzature per la mobilità presentate agli organismi di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 261/2004. [Em. 148]

3.  Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

4.  Nelle loro relazioni annuali di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 261/2004, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano inoltre le statistiche sulla propria attività e sulle sanzioni comminate relativamente all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6 quater

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è conferita conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamentodal …(14). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 149]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 6 quinquies

1.  Pur avendo una totale libertà commerciale per stabilire le condizioni con cui consentono il trasporto dei bagagli, I vettori aerei indicano chiaramente, al momento della nella fase iniziale della procedura di prenotazione, in tutti i canali di distribuzione utilizzati, tra cui i sistemi di prenotazione informatici, e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli è sarà limitato e se saranno applicate limitazioni agli acquisti effettuati in aeroporto. Se sono previsti I dettagli degli oneri aggiuntivi per il applicabili al trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente i dettagli di tali oneri al momento sono comunicati nella fase iniziale della prenotazione e, su richiesta, all'aeroporto in modo chiaro, trasparente e inequivocabile. I principali servizi di viaggio e gli oneri aggiuntivi devono essere chiaramente identificabili e acquistabili separatamente gli uni dagli altri. [Em. 150]

1 bis.  Ai passeggeri è consentito portare a bordo in cabina, a titolo gratuito, oggetti o effetti personali essenziali, ad esempio soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. [Em. 151]

1 ter.  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, il bagaglio a mano autorizzato può essere espresso nelle dimensioni massime e/o nel peso massimo del bagaglio a mano totale consentito per ciascun passeggero, ma senza alcuna limitazione riguardo al numero specifico di oggetti trasportati. [Em. 152]

2.  Qualora circostanze eccezionali, quali motivi di sicurezza o la modifica del tipo di aeromobile successiva alla prenotazione, impediscano il trasporto in cabina di una parte del bagaglio considerata bagaglio a mano autorizzato, il vettore può trasportare tali bagagli nella stiva dell'aeromobile senza oneri aggiuntivi per il passeggero.Il vettore aereo può disporre che gli oggetti di cui sopra siano trasportati nella stiva dell'aeromobile qualora circostanze eccezionali, connesse a motivi di sicurezza e alle caratteristiche specifiche dell'aeromobile ne impediscano la sistemazione in cabina. In tali casi non sono applicati addebiti supplementari. [Em. 153]

2 bis.  Se, prima dell'imbarco o del decollo, il bagaglio a mano è spostato dalla cabina dell'aeromobile alla stiva, deve essere consegnato al passeggero come bagaglio a mano al momento dello sbarco dall'aeromobile. [Em. 154]

3.  Questi diritti non pregiudicano le limitazioni al bagaglio a mano stabilite da norme internazionali e dell'UE in materia di sicurezza, quali il regolamento (CE) n. 300/2008 e il regolamento (CE) n. 820/2008.

Articolo 6 sexies

1.  Un vettore aereo comunitario unionale consente ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. Un vettore aereo può stabilire che Quando ne è stato autorizzato il trasporto nella cabina di un aeromobile, uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero e che non può essere. Il vettore aereo può stabilire l'applicazione di oneri aggiuntivi per il bagaglio a mano trasportato in aggiunta a tale bagaglio. [Em. 155]

2.  Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. Tale biglietto aggiuntivo non è soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale. Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo deve effettuare effettua ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini. Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. Il vettore aereo indica chiaramente nelle sue condizioni contrattuali le modalità di trasporto degli strumenti musicali e le tariffe applicabili. [Em. 156]

2 bis.  Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. I vettori aerei forniscono speciali targhette da applicare in modo chiaro sugli strumenti musicali affinché siano movimentati con la dovuta attenzione. Sono ammessi al trasporto nella stiva di un aeromobile soltanto gli strumenti che sono imballati in modo idoneo in una custodia rigida e/o resistente concepita appositamente per tali oggetti. [Em. 157]

2 ter.   Un vettore aereo indica chiaramente al momento della prenotazione e nei suoi termini e condizioni i presupposti per il trasporto degli strumenti musicali, nonché gli oneri applicabili, i sistemi di cui è dotato l'aeromobile interessato per il trasporto di strumenti musicali e le dimensioni di tali sistemi. Se è necessario prenotare un secondo posto, ai passeggeri è offerta la possibilità di prenotare un secondo posto online. [Em. 158]

Articolo 6 septies

1.  La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

___________________________

* Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1)."; [Em. 159]

"

5)  l'articolo 7 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 7

Entro il 1° gennaio 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e i risultati del presente regolamento. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.".

"

6)  L'allegato del regolamento n. 2027/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

Allegato I

"Allegato: elenco non tassativo esaustivo di circostanze considerate eccezionali ai fini del presente regolamento [Em. 160]

1.  Le seguenti circostanze sono considerate eccezionali:

i.  calamità naturali che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

ii.  problemi tecnici non inerenti al normale funzionamento dell'aeromobile, quali l'identificazione di un difetto durante le operazioni di volo in questione, e che impediscono il normale proseguimento del volo, o direttamente causati da un difetto di fabbricazione nascosto comunicato, riconosciuto ufficialmente come tale dal produttore o da un'autorità competente, emerso durante i controlli di manutenzione precedenti al volo o dopo la messa in servizio dell'aeromobile, e che pregiudica la sicurezza del volo; [Em. 161]

ii bis. danni causati dall'impatto con volatili; [Em. 162]

iii.  i rischi legati alla sicurezza, le guerre, i disordini politici, gli atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza; [Em. 163]

iv.  i rischi sanitari potenzialmente mortali o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione; [Em. 164]

v.  limitazioni impreviste alla gestione del traffico aereo o la chiusura imprevista dello spazio aereo o di un aeroporto, ivi comprese le chiusure della pista da parte delle autorità; [Em. 165]

vi.  condizioni meteorologiche che sono incompatibili con la sicurezza del volo o che hanno danneggiato l'aeromobile in volo o sulla pista dopo la messa in servizio dell'aeromobile, rendendo così impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza; [Em. 166]

vii.  vertenze di lavoro impreviste presso il vettore aereo operativo o presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea. [Em. 167]

2.  Le seguenti circostanze non sono considerate eccezionali:

i.  problemi tecnici relativi al normale funzionamento dell'aeromobile, quali i problemi rilevati durante la manutenzione ordinaria o durante i controlli dell'aeromobile che precedono il volo o che derivano dal fatto che tale manutenzione e tali controlli non sono stati effettuati correttamente;

ii.  indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina (salvo se tale indisponibilità è dovuta a vertenze di lavoro)." [Em. 168]

Allegato II

"ALLEGATO

Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio

La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità del diritto dell'UE e della Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per le lesioni o la morte del passeggero causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco. Per danni fino a 113 100 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità. Al di sopra di questo importo, il vettore aereo non è responsabile se dimostra che il danno non è dovuto a negligenza o a colpa, o che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza o a colpa di un terzo.

Anticipi

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 18 096 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4 694 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio

In caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio, il vettore aereo è responsabile fino a 1 113 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). Questo limite di risarcimento si applica per passeggero e non per bagaglio registrato, salvo se è stato concordato un limite superiore tra il vettore e il passeggero mediante una dichiarazione speciale di interesse. Per i bagagli danneggiati o smarriti, il vettore aereo non è responsabile se il danno o lo smarrimento sono imputabili a una qualità o a un difetto del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il vettore non è responsabile se ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno derivante dal ritardo del bagaglio o se è stato impossibile adottare tali misure. In caso di bagaglio a mano, compresi gli effetti personali, la compagnia aerea è responsabile solo se il danno è imputabile a colpa.

Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. Tali supplementi si basano su una tariffa correlata ai costi supplementari connessi al trasporto e all'assicurazione del bagaglio in questione, in aggiunta al limite di responsabilità di 1 131 DSP. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda. Ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta viene offerta sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse per il trasporto delle proprie attrezzature per la mobilità.

Termini per la presentazione di reclami concernenti i bagagli

In caso di danneggiamento, ritardo, smarrimento o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Per la presentazione di un reclamo in caso di danneggiamento del bagaglio si applica un termine di sette giorni, mentre in caso di ritardo si applica un termine di 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio viene messo a disposizione del passeggero. Per consentire il rispetto di tali termini, il vettore aereo deve dare ai passeggeri la possibilità di compilare un modulo per la presentazione del reclamo all'aeroporto. Tale modulo, che può anche assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Ciò comprende il caso in cui è stata concordata una dichiarazione speciale di interesse con il vettore effettivo.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, attuata nella Comunità con il regolamento (CE) n. 2027/97 (come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dal regolamento (UE) n. xxx) e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri."

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 115.
(2)GU C 327 del 12.11.2013, pag. 115.
(3)GU C [….] del [….], pag. [….].
(4) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.
(5)Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(6)Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).
(7) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L158 del 23.6.1990, pag. 59).
(8) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 65).
(9)Regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(10) Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).
(11)GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(12)GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(13) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(14) Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Procedure d'insolvenza ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))
P7_TA(2014)0093A7-0481/2013

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0744),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0413/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0481/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza

P7_TC1-COD(2012)0360


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

sentito il garante europeo della protezione dei dati(4),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio(5) ha istituito un quadro europeo per le procedure d'insolvenza transfrontaliere. Esso determina lo Stato membro competente per l'apertura di una procedura d'insolvenza, stabilisce norme uniformi sulla legge applicabile e prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni legate all'insolvenza e il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quella secondaria.

(2)  La relazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000(6) conclude affermando che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, è auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni.

(3)  È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente validoin gravi difficoltà finanziarie, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento. [Em. 1]

(4)  Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

(5)  Al fine di migliorare l'efficacia delle procedure d'insolvenza nei casi in cui il debitore possiede una dipendenza in un altro Stato membro, è opportuno abolire il requisito secondo cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. Inoltre, il giudice deve avere la possibilità di rifiutare l'apertura di una procedura secondaria qualora non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. È poi necessario migliorare il coordinamento tra la procedura principale e quella secondaria, in particolare obbligando i giudici coinvolti a cooperare.

(6)  È opportuno che gli Stati membri provvedano a pubblicare le decisioni relative ai casi d'insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico, al fine di migliorare le informazioni a disposizione dei creditori e dei giudici coinvolti e di evitare procedure parallele. Occorre prevedere l'interconnessione dei registri fallimentari e introdurre moduli standard per l'insinuazione dei crediti che facilitino l'intervento dei creditori stranieri e riducano i costi di traduzione.

(7)  Sono necessarie norme specifiche che disciplinino il coordinamento delle procedure relative a società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario. Deve essere obbligo dei curatori dell'insolvenza e dei giudici coinvolti nelle varie procedure d'insolvenza cooperare e comunicare tra loro. Inoltre, ciascuno dei curatori dell'insolvenza coinvolti deve disporre degli strumenti procedurali per proporre un piano di salvataggio per le società del gruppo sottoposte a procedura d'insolvenza e per chiedere, se necessario, la sospensione della procedura relativa ad una società diversa da quella per la quale è stato nominato. La nozione di "gruppo di società" deve essere interpretata entro i limiti del contesto dell'insolvenza e non deve avere alcuna incidenza sugli aspetti di diritto societario riguardanti i gruppi. [Em. 17. Il presente emendamento si applica in tutto il testo]

(8)  Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento ai pertinenti emendamenti del diritto fallimentare nazionale notificati dagli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(10)  Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)  La modifica del richiamato regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-454/09, Commissione/Italia –"New Interline"). Ove il recupero integrale degli aiuti di Stato sia impossibile perché l'ingiunzione di recupero riguarda una società sottoposta a procedura d'insolvenza, è opportuno che tale procedura sia sempre obbligatoriamente una procedura di liquidazione che porti alla cessazione definitiva delle attività del beneficiario e alla liquidazione dell'attivo.

(12)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(13)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:

1)  al considerando 2 il riferimento all'articolo 65 è sostituito da un riferimento all'articolo 81;

2)  ai considerando 3, 5, 8, 11, 12, 14 e 21, i termini "Comunità" o "comunitario" sono sostituiti rispettivamente dai termini "Unione" o "dell'Unione";

3)  il considerando 4 è sostituito dal seguente:"

"(4) È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori ("forum shopping")."

"

4)  il considerando 6 è sostituito dal seguente:"

"(6) È necessario che il presente regolamento contenga disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d'insolvenza e procedure che derivano direttamente da procedure di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente; che contenga disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d'insolvenza; che contenga norme sul coordinamento delle procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo societario."

"

5)  il considerando 7 è sostituito dal seguente:"

"(7) I fallimenti, i concordati, le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio*'. È opportuno che tali procedure siano ricomprese nel presente regolamento e che l'interpretazione di quest'ultimo colmi, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti"."

_________________________

* Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).'

"

6)  il considerando 9 è sostituito dal seguente:"

"(9) È necessario che il presente regolamento si applichi alle procedure d'insolvenza che soddisfano le condizioni ivi fissate, che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di queste procedure. Nella misura in cui una procedura nazionale figura nell'elenco, si applicherà il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. È opportuno che siano escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d'investimento, cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tali imprese non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento poiché sono soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d'intervento."

__________________________

* Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

"

7)  è inserito il considerando seguente:"

"(9 bis) È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente validoin gravi difficoltà finanziarie, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore dell'insolvenza, è opportuno che queste tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con "controllo" si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata." [Em. 3]

"

(8)  il considerando 10 è sostituito dal seguente: "

"(10) Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; il termine "giudice", nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza." [Em. 4]

"

8 bis)  il considerando 11 è sostituito dal seguente:"

"(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità l'Unione. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità nell'Unione, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Ulteriori misure di armonizzazione dovrebbero anche introdurre diritti di prelazione per i lavoratori. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura."; [Em. 5]

"

9)  è inserito il considerando seguente:"

"(12 bis) Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente deve verificare d'ufficio se il centro degli interessi principali o la dipendenza del debitore sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione. Qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi deve richiedere al debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e se del caso dare ai creditori l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza. Inoltre, i creditori devono avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d'insolvenza."

"

10)  il considerando 13 è soppresso;

11)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(13 bis) Si presume che il "centro degli interessi principali" di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve dovrebbe poter essere superata, in particolare se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo,. [Em. 6]

   (13 ter) I giudici dello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza devono essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie. Nel caso in cui un'azione sia connessa ad un'altra di diritto civile generale o diritto commerciale, il curatore dell'insolvenza deve poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se il curatore dell'insolvenza intende cumulare un'azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un'azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale."

"

12)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve dovrebbe, su istanza del curatore dell'insolvenza, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore dell'insolvenza acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore dell'insolvenza di assumere tale impegno e di stabilire i criteri obiettivi che tale impegno deve soddisfare. [Em. 7]

   (19 ter) Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore dell'insolvenza della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria. È altresì opportuno che i creditori locali abbiano facoltà di rivolgersi a un giudice per ottenere provvedimenti cautelari qualora il curatore dell'insolvenza appaia incapace di onorare l'impegno assunto." [Em. 8]

"

13)  il considerando 20 è sostituito dal seguente:"

"(20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire a un efficace realizzo dell'attivo soltanto se vi è coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nelle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o un concordato oppure di chiedere la sospensione del realizzo dell'attivo nelle procedure secondarie. Nel cooperare, i curatori dell'insolvenza e i giudici dovrebbero tener conto delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle associazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare."

"

14)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(20 bis) È necessario opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono dovrebbero essere opportunamente coordinate, soprattutto al fine di evitare che l'insolvenza di una società del gruppo metta a repentaglio il proseguimento dell'attività delle altre. Ai vari curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo. [Em. 10]

   (20 bis bis) L'introduzione di una procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe in particolare rafforzare la ristrutturazione di un gruppo e/o delle sue società grazie a una gestione coordinata flessibile delle procedure di insolvenza. La procedura di coordinamento di un gruppo non dovrebbe essere vincolante per le singole procedure quanto piuttosto fungere da riferimento per le misure da adottare nell'ambito di tali procedure. [Emm. 9 e 11]
   (20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non deve dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi in un solo e medesimo Stato membronella sua giurisdizione nazionale o locale. In simili situazioni, il giudice deve dovrebbe avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore dell'insolvenza per tutte le procedure in questione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre disposizioni sull'insolvenza di gruppi societari di loro competenza giurisdizionale che vadano oltre quanto le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia pregiudicare l'applicazione efficiente ed efficace dello stesso." [Em. 12]

"

15)  è inserito il considerando seguente:"

"(21 bis) È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede nell'Unione siano informati dell'apertura della procedura d'insolvenza relativa all'attivo del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio*. I moduli standard disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato membro."

_____________________

* Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79)."

"

16)  il considerando 29 è sostituito dal seguente:"

"(29) Per tutelare l'attività commerciale, su istanza del curatore dell'insolvenza deve essere pubblicato in un altro Stato membro il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrà essere obbligatoria sino all'avvenuta istituzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera."

"

17)  è inserito il considerando seguente:"

"(29 bis) Per migliorare l'informazione dei creditori e dei giudici coinvolti ed evitare l'apertura di procedure parallele gli Stati membri devono pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è necessario che il presente regolamento disponga l'interconnessione dei registri fallimentari."

"

18)  il considerando 31 è sostituito dal seguente:"

"(31) Il presente regolamento dovrebbe comprendere allegati che specifichino in particolare le procedure concorsuali nazionali rientranti nel suo campo d'applicazione. Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento alle modifiche pertinenti del diritto fallimentare nazionale degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati. Prima di adottare un atto delegato che modifica l'elenco delle procedure nazionali negli allegati, la Commissione deve verificare se la procedura notificata soddisfa i criteri definiti nel presente regolamento. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."

"

19)  sono inseriti i considerando seguenti:"

"(31 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

   (31 ter) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare, intende promuovere l'applicazione degli articoli 8, 17 e 47 della Cartariguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
   (31 quater) Nell'ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio***

__________________

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

** Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

*** Regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)."

"

(20)  ai considerando 32 e 33 i termini "trattato che istituisce la Comunità europea" sono sostituiti dai termini "trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

(21)  gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"

"Articolo 1

Campo d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggioprevenzione della liquidazione, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

   a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore dell'insolvenza, oppure
   b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse devono mirare a evitare la liquidazione.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A. [Em. 13]

   1 bis. Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro in cui è avviata la procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvolti. [Em. 14]

2.  Il presente regolamento non si applica alle procedure d'insolvenza riguardanti

   a) le imprese assicuratrici,
   b) qualsiasi ente creditizio, compresi gli enti definiti all'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio*,[Em. 15]
   c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e gli enti oggetto della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, [Em. 16]
   d) gli organismi d'investimento collettivo.

_____________________________________

* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

** Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010). (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

   a) "procedura d'insolvenza", le procedure elencate nell'allegato A;
   b) "curatore dell'insolvenza", i) qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche in via provvisoria, è amministrare, parzialmente o totalmente o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;
   ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato; [Em. 17]
   b bis) "debitore non spossessato", un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura di insolvenza che non implica il trasferimento dei pieni diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore dell'insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo, almeno parziale, sui suoi beni e affari; [Em. 18]
   c) "giudice", l'organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;
   d) "decisione di apertura della procedura d'insolvenza",
   i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e
   ii) la decisione del giudice di nominare un curatore dell'insolvenza provvisorio;
   e) "momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza", il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno;
   f) "Stato membro in cui si trovano i beni il bene",
   i) per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,
   ii) per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro,
   iii) per le azioni nominative di società, lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società emittente,
   iv) per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome ("strumenti finanziari in forma scritturale"), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione,
   v) per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto,
   vi) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto v), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;
   g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita, o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni o servizi; [Em. 21]
   g bis) "azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi è strettamente collegata", un'azione volta a ottenere una decisione che, in virtù della sua sostanza, non può o non poteva essere ottenuta al di fuori di una procedura di insolvenza o indipendentemente da essa e che è ammissibile unicamente in caso di una procedura di insolvenza pendente; [Em. 22]
   g ter) "clausola di compensazione per close-out", clausola contrattuale sulla base della quale, in caso di un evento predefinito nella clausola in merito a una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a un'unica obbligazione netta o sostituite da essa, mediante novazione, estinzione o altrimenti, pari al valore complessivo delle obbligazioni combinate che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra; [Em. 23]
   h) "creditori locali", i creditori i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti dall'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;
   i) "gruppo societario", più società comprendenti una società madre e tutte le sue società controllate; [Em. 24]
   j) "società madre", la società chei) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un'altra società ("società controllata"), oppure
   ii) è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di
   aa) nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure
   bb) esercitare un'influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest'ultima."controlla una o più società controllate. Una società che redige un bilancio consolidato per il gruppo conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* è considerata una società madre;" [Em. 25]
   j bis) "funzioni essenziali all'interno del gruppo",
   i) prima dell'apertura di una procedura di insolvenza relativa a una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare e fare applicare decisioni di importanza strategica per il gruppo o per le sue parti; oppure
   ii) l'importanza economica all'interno del gruppo, presumibile quando una o più società del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato totale e al fatturato consolidato pari almeno al 10%;[Em. 26]

_____________________________________

* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.";

"

22)  l'articolo 3 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ("procedura principale"). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale almeno tre mesi prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura provvisoria e riconoscibile dai terzi. [Em. 27]

Per le società e le persone giuridiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività commerciale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone fisiche il centro degli interessi principali è il luogo in cui la persona ha la residenza abituale."

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Se è aperta emessa una decisione di apertura di una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale." [Em. 28]

"

23)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 3 bis

Competenza per azioni connesse

1.   I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.

2.  Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore dell'insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 29]

3.  Ai fini del presente articolo paragrafo 2, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate. [Em. 30]

Articolo 3 ter

Verifica della competenza; diritto di impugnazione dinanzi al giudice

1.  Il giudice adito per l'apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

2.  Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2. [Em. 31]

3.  Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione. per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui l'informazione relativa alla data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a). [Em. 32]

___________________________

* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012)."

"

24)  all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera m) la modifica del testo in inglese non incide sulla versione italiana.

25)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 6 bis

Accordi di Clausole di compensazione per close-out

Gli accordi Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione sono regolati per close-out è un ente rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata unicamente dalla legge del contratto che li la disciplina." [Em. 33]

"

26)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 10 bis

Requisiti di approvazione ai sensi del diritto nazionale

Se la legge dello Stato membro che disciplina gli effetti della procedura d'insolvenza sui contratti di cui agli articoli 8 e 10 stabilisce che un contratto possa essere risolto o modificato solo previa approvazione del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza, ma nessuna siffatta procedura è stata avviata in quello Stato membro, il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza è competente ad approvare la risoluzione o la modifica di tali contratti."

"

26 bis)  l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 12

Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto europeo con effetto unitario o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1." [Em. 34]

"

27)  l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 15

Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è stato spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l'arbitrato. "

"

28)  l'articolo 18 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1. "Il curatore dell'insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure il curatore dell'insolvenza o il debitore, in caso di una procedura connessa a un debitore non spossessato nella medesima competenza giurisdizionale, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore dell'insolvenza può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì impegnarsi a assumersi l'impegno che ha forza esecutiva ed è vincolante che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è soggetto ai specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo alla ripartizione dei crediti locali nel sistema di priorità e di grado dei crediti a norma della legislazione che disciplina le procedure secondarie, il valore dell'attivo distribuibile nell'ambito delle summenzionate procedure, le opzioni disponibili per realizzare tale valore, la percentuale di creditori nella procedura principale partecipanti alla procedura secondaria e i costi da sostenere in caso di apertura della procedura secondaria. Gli eventuali requisiti direlativi alla forma, se del caso, per tale impegno sono stabiliti dalle leggi dello Stato di apertura della procedura principale e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio." [Em. 35]

"

b)  al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"

"Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice, o il diritto di decidere di una controversia o una lite."

"

29)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 20 bis

Registri fallimentari

Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri ("registri fallimentari") al fine di rendere accessibili a tutti via internet e a titolo gratuito le seguenti informazioni:

   a) data di apertura della procedura d'insolvenza;
   b) giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;
   c) tipo di procedura d'insolvenza aperta;
   d) nome e indirizzo del debitore;
   d bis) se il debitore è una società, il numero del registro delle società e l'indirizzo della sede statutaria; [Em. 36]
   e) nome e indirizzo del curatore dell'insolvenza nominato nella procedura, se del caso;
   f) termine per l'insinuazione al passivo dei crediti;
   g) decisione di apertura della procedura d'insolvenza;
   h) decisione di nomina del curatore dell'insolvenza, se diversa da quella di cui alla lettera g);
   i) data di chiusura della procedura principale.

Articolo 20 ter

Interconnessione dei registri fallimentari

1.  La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni di cui all'articolo 20 bis, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Entro ….(8) , la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3:

   le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
   le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
   i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 bis;
   i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20bis;
   le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e
   un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

Articolo 20 quater

Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1.  I costi di creazione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.  Ciascuno Stato membro provvede ai costi di adattamento per l'interoperabilità dei registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta del registro.

Articolo 20quinquies

Registrazione delle procedure d'insolvenza

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis. Gli Stati membri predispongono procedure per cancellare dati inseriti nel registro fallimentare." [Em. 37]

"

30)  l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 21

Pubblicazione in un altro Stato membro

1.  Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore dell'insolvenza chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano l'identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2tutte le altre informazioni previste all'articolo 20 bis. [Em. 38]

2.  Il curatore dell'insolvenza può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, o creditori o debitori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo." [Em. 39]

"

31)  l'articolo 22 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 22

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter, il curatore dell'insolvenza chiede che le decisioni di cui all'articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro registro pubblico di qualunque altro Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato. Il curatore dell'insolvenza può chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro."

"

31 bis)  all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2 Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo agli articoli 20 bis o 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura." [Em. 40]

"

32)  l'articolo 25 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1.  Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 3239 a 56, ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/200146 del regolamento (UE) n. 1215/2012. [Em. 41]

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2.  Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 in quanto applicabile."

"

33)  l'articolo 27 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 27

Apertura

Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capitolo. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta."

"

34)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 29 bis

Decisione di aprire una procedura secondaria

1.  Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore dell'insolvenza della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda. [Em. 42]

2.  Su istanza del curatore dell'insolvenza della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora il curatore dell'insolvenza della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che tale apertura non sia è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore dell'insolvenza della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene. [Em. 43]

   2 bis. I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a). [Em. 44]
   2 ter. I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore dell'insolvenza della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore dell'insolvenza della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni. [Em. 45]
   2 quater. Il tribunale di cui al paragrafo 1 può designare un amministratore fiduciario con competenze ristrette. L'amministratore fiduciario assicura che l'impegno sia debitamente eseguito e partecipa alla sua attuazione qualora necessario per la tutela degli interessi dei creditori locali. L'amministratore fiduciario ha diritto a formulare petizioni conformemente al paragrafo 2 ter. [Em. 46]

3.  Nel decidere di aprire una procedura secondaria, il giudice di cui al paragrafo 1 opta per il tipo di procedura più appropriato previsto dal diritto nazionale, tenuto conto degli interessi dei creditori locali e che siano o meno soddisfatte le condizioni riguardanti la solvibilità del debitore.

4.  Il curatore dell'insolvenza della procedura principale riceve notificazione immediatamente notifica della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di opporvisi impugnarla entro tre settimane dalla ricezione della notifica stessa. Ove le circostanze lo giustifichino, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine a un minimo di una settimana dalla ricezione della notifica." [Em. 47]

"

35)  l'articolo 31 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 31

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza

1.  Il curatore della procedura principale e i I curatori dell'insolvenza delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comporta alcun conflitto di interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli. [Em. 48]

2.  In particolare, i curatori dell'insolvenza:

   a) si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
   b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove la riscontrino, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;
   c) coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; il curatore della procedura secondaria dà in tempo utile al curatore della procedura principale la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria."

"

36)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 31 bis

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1.  Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse e non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure. [Em. 49]

2.  I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione sia a titolo gratuito e rispetti i diritti procedurali delle parti e la confidenzialità delle informazioni.

3.  La cooperazione può svolgersi con ogni mezzo opportuno, in particolare

   a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
   b) il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari del debitore;
   c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
   d) il coordinamento nell'approvare i protocolli.

Articolo 31 ter

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici

1.  Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura principale e le secondarie le procedure d'insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore, [Em. 50]

   a) il curatore dell'insolvenza della procedura principale coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria o che l'ha aperta;
   b) il curatore dell'insolvenza della procedura secondaria o territoriale coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente una domanda di aprire la procedura principale o che l'ha aperta.

In ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali ai fini del coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun conflitto di interessi. [Em. 51]

2.  La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge con ogni mezzo opportuno, compresi quelli descritti all'articolo 31 bis, paragrafo 3, nella misura in cui non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura."

"

37)  l'articolo 33 è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Sospensione della procedura"

"

b)  ai paragrafi 1 e 2, i termini "le operazioni di liquidazione", "della liquidazione" e "delle operazioni di liquidazione" sono sostituiti rispettivamente dai termini "la procedura", "della procedura" e "della procedura".

38)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 34

Chiusura delle procedure principali o secondarie

1.  La chiusura della procedura principale non osta alla continuazione delle procedure secondarie ancora pendenti al momento della chiusura.

2.  Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale." [Em. 52]

"

39)  all'articolo 35, il termine "liquidazione" è sostituito dal termine "realizzo";

40)  l'articolo 37 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 37

Conversione della procedura precedente

Il curatore dell'insolvenza della procedura principale può chiedere al giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di ordinarne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza applicabile a norma della legge di quello Stato membro."

"

41)  l'articolo 39 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 39

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri ("creditore straniero"), ha il diritto di insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale."

"

42)  l'articolo 40 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:"

"La nota include inoltre copia del modulo standard per i crediti di cui all'articolo 41 o il link al sito internet in cui è pubblicato."

"

b)  è inserito il paragrafo seguente:"

"3. Gli elementi di informazione di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo standard di nota definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro ....(9). Il modulo porta la denominazione "Avviso di procedura d'insolvenza" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione ed è trasmesso nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua che questo Stato ha indicato di accettare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, qualora possa presumersi che tale lingua è più facilmente comprensibile per i creditori stranieri."

"

43)  l'articolo 41 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 41

Procedura di insinuazione dei crediti

1.  Il creditore straniero conosciuto insinua il proprio credito usando il modulo standard per i crediti definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro …(10). Il modulo porta la denominazione "Insinuazione dei crediti" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.  Nel modulo standard per i crediti il creditore di cui al paragrafo 1 indica:

   a) nome e indirizzo,
   b) natura del credito,
   c) importo del credito e data alla quale è sorto,
   d) l'eventuale diritto di prelazione,
   e) l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e i beni che costituiscono la garanzia invocata,
   f) l'eventuale compensazione e se l'importo preteso è al netto della compensazione.

Il modulo standard per i crediti è corredato, se del caso, da copia dei documenti giustificativi.

3.  I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. Al creditore può essere richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua accettata da questo Stato. Ogni Stato membro indica almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue, che accetta ai fini dell'insinuazione dei crediti.

4.  I crediti sono insinuati entro il termine sancito dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 45 giorni a partire dalla pubblicazione dell'apertura della procedura nel registro fallimentare dello Stato di apertura.

5.  Qualora contesti un credito insinuato ai sensi del presente articolo, il curatore dell'insolvenza consente al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito."

"

44)  l'articolo 42 è soppresso;

45)  è inserito il capitolo seguente:"

"CAPITOLO IV bis

INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO

Articolo 42 bis

Dovere di cooperare e comunicare informazioni tra curatori dell'insolvenza

1.  Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa a una controllata coopera con il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra controllata dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura, non è incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporta conflitto d'interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

2.  Nel porre in essere la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori dell'insolvenza

   a) si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
   b) sondano le possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure di insolvenza e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale; [Em. 53]
   c) coordinano la gestione e il controllo degli affari delle controllate sottoposte a procedure d'insolvenza.

I curatori dell'insolvenza possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore dell'insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

Articolo 42 ter

Comunicazione e cooperazione tra giudici

1.  Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure. [Em. 54]

2.  I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza.

3.  La cooperazione si svolge con ogni mezzo opportuno, in particolare

   a) la comunicazione di informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice, purché a titolo gratuito e nel rispetto dei diritti procedurali delle parti e della confidenzialità delle informazioni;
   b) il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari delle controllate;
   c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
   d) il coordinamento nell'approvare i protocolli.

Articolo 42 quater

Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici

Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili e non comporta alcun conflitto di interesse. In particolare, il curatore dell'insolvenza può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

Articolo 42 quinquies

Poteri del curatore dell'insolvenza e sospensione della procedura

1.  Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa ad una società facente parte di un gruppo societario ha il diritto di

   a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di altre controllate, in particolare partecipando alle assemblee dei creditori; e
   b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata per un periodo non superiore a due mesi- [Em. 56]
   c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un'altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e [Em. 57]
   d) chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura. [Em. 58]

2.  Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è provato il curatore dell'insolvenza presenta prove sufficienti a dimostrare che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tredue mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore dell'insolvenza di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura." [Em. 59]

Articolo 42 quinquies bis

Apertura di procedure di coordinamento di gruppo

1.  I curatori dell'insolvenza possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:

   a) la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e
   b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.

2.  Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano tra di loro conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.

3.  In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori dell'insolvenza di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b), è soggetto all'approvazione del coordinatore. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di una qualunque delle stesse. [Em. 60]

Articolo 42 quinquies ter

Funzioni e diritti del coordinatore

1.  Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed è a lui assegnato il compito di:

   a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;
   b) svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori dell'insolvenza di società del gruppo; e
   c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni:
   i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;
   ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;
   iii) sugli accordi tra i curatori dell'insolvenza delle società del gruppo insolventi.

2.  Il coordinatore ha il diritto di:

   a) essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta nei confronti di società del gruppo;
   b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;
   c) chiedere a qualunque curatore dell'insolvenza informazioni anche solo potenzialmente utili per l'individuazione e formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e
   d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché la cessazione di qualsiasi delle sospensioni in questione. [Em. 61]

Articolo 42 quinquies quater

Approvazione dei piani di coordinamento di gruppo da parte del giudice

1.  I curatori dell'insolvenza nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un periodo non superiore ad un mese stabilito dal coordinatore al momento della presentazione del progetto.

2.  Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da:

   a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;
   b) le osservazioni ricevute dai curatori dell'insolvenza al momento della presentazione del progetto di piano; e
   c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.

3.  Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c). [Em. 62]

Articolo 42 quinquies quinquies

Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure di insolvenza

1.  Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori dell'insolvenza hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori dell'insolvenza che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo spiegano i motivi di tale decisione in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato.

2.  Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore dell'insolvenza ai sensi della legge dello Stato membro interessato. [Em. 63]

Articolo 42 quinquies sexies

Responsabilità del coordinatore

Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento. [Em. 64]

Articolo 42 quinquies septies

Spese

1.  Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.

2.  I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza." [Em. 65]

"

46)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 44bis

Informazioni sul diritto fallimentare nazionale

1.  Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio*, una descrizione del loro diritto fallimentare nazionale e delle relative procedure concorsuali, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2.

2.  Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni.

_____________________

* Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25)."

"

47)  l'articolo 45 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 45

Modifica degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura descritta nel presente articolo e all'articolo 45bis al fine di modificare gli allegati A e C.

2.  Per modificare l'allegato A Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegatosoddisfano i criteri di cui all'articolo 1, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato." [Em. 66]

   2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo, modifica l'allegato A mediante atto delegato. [Em. 67]

"

48)  sono inseriti gli articoli seguenti:"

"Articolo 45 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45 ter

Potere di adottare atti di esecuzione

1.  Il potere di adottare atti di esecuzione è conferito alla Commissione ai seguenti fini:

   a) provvedere all'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter e
   b) definire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 40 e 41.

2.  Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.182/2011.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011."

"

49)  all'articolo 46, la data "1° giugno 2012" è sostituita da "…[dieci anni dopo l'inizio della sua applicazione]";

50)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 46 bis

Protezione dei dati

1.  Gli Stati membri applicano laLe norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito nel loro territorio degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. [Em. 68]

2.  Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001."

"

51)  l'allegato B è soppresso.

51 bis)  nell'allegato C, il paragrafo intitolato "DEUTSCHLAND" è sostituito dal seguente:"

DEUTSCHLAND

   Konkursverwalter
   Vergleichsverwalter
   Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
   Verwalter
   Insolvenzverwalter
   Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
   Treuhänder
   Vorläufiger Insolvenzverwalter
   Vorläufiger Sachwalter". [Em. 69]

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire da…(11), eccezion fatta per l'articolo 44 bis che si applica a partire da ...(12)+.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.
(2)GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.
(4)GU C 358 del 7.12.2013 pag. 15.
(5)Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).
(6)GU C […] del […], pag. […].
(7)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(9) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(10) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
(11) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(12)+ 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (2013/2135(INI))
P7_TA(2014)0094A7-0047/2014

Il Parlamento europeo,

–  visto il Libro verde della Commissione dal titolo "Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM(2013)0169),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 191, 192 e 194,

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020(1),

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE(2),

–  vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio(4),

–  visti il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009(5), nonché la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2013 dal titolo "Visione a lungo termine per le infrastrutture in Europa e al di là dei suoi confini" (COM(2013)0711), che istituisce il primo elenco di progetti d'interesse comune (PIC) nell'ambito delle infrastrutture energetiche dell'Unione,

–  vista la comunicazione Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo "Seconda revisione strategica dell'energia: piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" (COM(2008)0781),

–  vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia(6),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

–  visti il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 intitolata "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"(7),

–  viste la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050(8),

–  viste la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571) e la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse(9),

–  viste la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885) e la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia(10),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica(11),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 dal titolo "Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili" (COM(2013)0175),

–  vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto(12),

–  vista la sua risoluzione del 21 novembre 2012 sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto(13),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla Conferenza sui cambiamenti climatici di Doha (Qatar) (COP 18)(14),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla microgenerazione – generazione su piccola scala di energia elettrica e termica(15),

–  viste la comunicazione Commissione del 6 giugno 2012 dal titolo "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271) e la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo(16),

–  viste la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663) e la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia(17),

–  vista la relazione della Commissione del 14 novembre 2012 dal titolo "La situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012" (COM(2012)0652),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 intitolata "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013)0216),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 14 marzo 2011, nelle quali è ribadito l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990,

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla Conferenza sui cambiamenti climatici di Varsavia (Polonia) (COP 19)(18),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio(19),

–  vista la relazione del 10 giugno 2013 elaborata su incarico della Commissione dal Centro per gli studi politici europei dal titolo "Assessment of cumulative cost impact for the steel industry" (Valutazione dell'impatto dei costi cumulativi per l'industria siderurgica)(20),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde" (SWD(2012)0092),

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo"(21),

–  vista la relazione congiunta della Commissione e dell'Organizzazione internazionale del lavoro dal titolo "Towards a greener economy: the social dimensions" (Verso un'economia più verde: le dimensioni sociali),

–  vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione(22),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  viste le decisioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 51 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i rispettivi pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0047/2014),

A.  considerando che gli obiettivi climatici, la crescita sostenibile, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la competitività economica e tecnologica e il completamento del mercato unico dell'energia rivestono un'importanza cruciale per l'UE, sono inestricabilmente collegati;

B.  considerando che tali aspetti sono riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia includono il funzionamento del mercato dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento (energetico), l'efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili nonché l'interconnessione delle reti energetiche, e la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

C.  considerando che solo obiettivi vincolanti offrono agli Stati membri la flessibilità necessaria a decarbonizzare le loro economie nel modo più efficiente ed efficace in termini di costi, tenendo conto delle circostanze e delle specificità nazionali;

D.  considerando che il Consiglio europeo si è impegnato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050, nel quadro nelle necessarie riduzioni da parte del gruppo dei paesi industrializzati;

E.  considerando che il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 deve associare un'attenta considerazione degli impegni climatici (sia a lungo che a breve termine) all'esigenza di far fronte a pressanti questioni economiche e sociali, ad esempio la sicurezza energetica, gli elevati costi dell'energia per l'industria e le famiglie, la necessità di creare posti di lavoro, la ripresa economica e una transizione verso un modello di crescita sostenibile;

F.  considerando che i diversi obiettivi strategici, come ad esempio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il sostegno alla crescita economica, alla competitività e all'occupazione devono basarsi su tecnologie all'avanguardia che facciano un uso delle risorse efficace in termini di costi;

G.  considerando che il quadro giuridico dell'attuale pacchetto sul clima e l'energia, che fissa obiettivi vincolanti sulla percentuale di energie rinnovabili e sulle riduzioni dei consumi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra, scade nel 2020; che la cessazione degli obblighi nazionali per un uso maggiore delle rinnovabili potrebbe compromettere la necessaria crescita del settore;

H.  considerando che nella summenzionata comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 2050" la Commissione ha affermato che il benessere delle persone, la competitività industriale e il funzionamento generale della società dipendono da un'energia sicura, priva di rischi, sostenibile ed economicamente accessibile;

I.  considerando che, per modernizzare il sistema energetico con o senza decarbonizzazione, sono necessari investimenti significativi che avranno un impatto sui prezzi dell'energia nel periodo fino al 2030;

J.  considerando che il risparmio e l'efficienza energetici rappresentano le modalità più rapide ed economiche per affrontare questioni quali sicurezza energetica, dipendenza esterna, prezzi elevati e preoccupazioni in materia ambientale;

K.  considerando che, secondo le stime, il potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi del settore edilizio è pari a 65 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) da qui al 2020;

L.  considerando che il clima di incertezza esistente circa l'orientamento futuro della politica climatica ed energetica sta scoraggiando i tanto necessari investimenti nelle tecnologie pulite;

M.  considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 indica che la decarbonizzazione del settore energetico e uno scenario con alti livelli di energie rinnovabili rappresentano soluzioni meno costose rispetto alla continuazione delle politiche attuali e che nel tempo i prezzi dell'energia da fonti nucleari e combustibili fossili continueranno ad aumentare, mentre il costo delle energie rinnovabili diminuirà;

N.  considerando che la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 della Commissione stima che il miglioramento della qualità dell'aria locale implicherebbe risparmi sanitari pari a 17 miliardi di EUR all'anno entro il 2030 e che l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) stima che politiche coerenti all'obiettivo dei 2°C potrebbero ridurre entro il 2035 il costo annuale delle importazioni di combustibili fossili dell'UE del 46% o 275 miliardi di EUR (1% del PIL dell'UE);

O.  considerando che i prezzi finali dell'energia sono costantemente aumentati nel corso dell'ultimo decennio e rappresentano pertanto una crescente preoccupazione per i cittadini dell'UE e un notevole costo per le aziende e le industrie;

P.  considerando che occorre prestare attenzione all'impatto della politica climatica ed energetica non solo sui gruppi più vulnerabili della società ma anche sulle famiglie a basso e medio reddito, il cui tenore di vita è andato diminuendo negli ultimi anni;

Q.  considerando che il settore dei trasporti è responsabile di una quota significativa delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nell'UE; che le emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti sono aumentate del 36% tra il 1996 e il 2007;

R.  considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia per lo sviluppo umano, la biodiversità e la sicurezza nazionale che ha un carattere urgente e potenzialmente irreversibile e deve essere affrontata dalla comunità internazionale;

S.  considerando che la valutazione per il 2013 del gruppo di lavoro I del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che possiamo scegliere come definire il nostro futuro ma che tale spazio di manovra si sta chiudendo rapidamente poiché abbiamo già esaurito oltre la metà del "bilancio di CO2" che potrebbe consentirci con una certa probabilità di limitare il riscaldamento a 2°C e che gli attuali cicli di pianificazione dei principali investimenti commerciali e infrastrutturali devono tener conto di tali aspetti nel processo decisionale;

T.  considerando che al vertice di Copenaghen del 2009 la comunità internazionale si è impegnata a limitare il riscaldamento globale durante il 21° secolo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali e che attualmente non è sulla buona strada per tenere fede a tale impegno;

U.  considerando che la quinta relazione di valutazione dell'IPCC ha confermato i ritardi esistenti nel tenere fede al summenzionato impegno climatico poiché, se le emissioni cumulative di CO2 saranno superiori a 1 000 miliardi di tonnellate, l'aumento della temperatura che ne deriverà sarà superiore a 2°C e le emissioni ad oggi accumulate sono già pari a circa la metà di tale quantitativo; che le pratiche attuali porteranno pertanto a un aumento superiore a 2°C in meno di 30 anni; che occorre fissare obiettivi ambiziosi e iniziare immediatamente ad agire per il loro conseguimento;

V.  considerando che le attuali traiettorie delle emissioni condurranno a un riscaldamento di 2°C entro 20-30 anni e di 4°C entro il 2100 secondo la relazione della Banca mondiale dal titolo "Turn Down the Heat";

W.  considerando che, al fine di mantenere l'innalzamento della temperatura al di sotto dei 2°C, nel 2011 il Consiglio ha ribadito l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050;

X.  considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha invitato i capi di Stato a un vertice sul clima che si terrà a settembre 2014 e si prefigge di fissare impegni chiari per le prossime azioni in materia di cambiamenti climatici;

Y.  considerando che, secondo il rapporto "Colmare il divario delle emissioni" per il 2013 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, gli attuali impegni sul clima per il 2020 non sono sufficienti a prevenire i cambiamenti climatici pericolosi e che dopo il 2020 saranno pertanto necessarie riduzioni più ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra;

Z.  considerando che, secondo i dati forniti da Eurostat, l'UE ha ridotto le sue emissioni di CO2 del 16,97% tra il 1990 e il 2011 ed è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2020; che sono necessarie riduzioni delle emissioni di CO2 più ambiziose affinché l'UE non registri ritardi nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici per il 2050;

AA.  considerando che, secondo i dati forniti dalla Divisione statistica delle Nazioni Unite, le emissioni globali di CO2 sono aumentate di oltre il 50% tra il 1990 e il 2010;

AB.  considerando che le emissioni dell'UE verificate sono diminuite del 16% dal 2005 al 2012 nei settori rientranti nel sistema di scambio delle quote (ETS) e del 10% nei settori non rientranti in tale sistema, il che indica che probabilmente gli obiettivi di riduzione per il 2020, rispettivamente del 21% e del 10%, posso essere raggiunti con vari anni di anticipo;

AC.  considerando che la tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050 mostra che riduzioni delle emissioni nazionali del 40-44% seguono una traiettoria di efficienza in termini di costi che tende all'estremo inferiore dell'obiettivo dell'UE dell'80-95% per il 2050 e che per riportarle su una traiettoria di efficienza dei costi verso il centro o l'estremo superiore di tale intervallo sarà necessario un obiettivo per il 2030 di oltre il 44%;

AD.  considerando che, secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente, il costo minimo annuo del mancato adattamento ai cambiamenti climatici passerà da 100 miliardi di EUR nel 2020 a 250 miliardi di EUR nel 2050 per l'UE nel suo complesso;

AE.  considerando che, secondo le stime dell'AIE, sebbene l'UE sia responsabile dell'11% delle emissioni globali di gas a effetto serra e le sue emissioni di CO2 misurate in tonnellate per capita continuino ad essere superiori alla media mondiale e alle medie per le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo, il mercato unico europeo è al primo posto nel mondo per PIL rispetto a qualsiasi altra economia, oltre a una significativa capacità diplomatica; che l'UE, sebbene abbia una capacità limitata di ridurre le emissioni globali mediante un'azione unilaterale, ha un ruolo guida importante da svolgere nel promuovere l'adozione di azioni per il clima da parte di altre economie, in particolare nel contesto del raggiungimento di un accordo internazionale vincolante a Parigi nel 2015 e che, quindi, l'UE deve definire una posizione chiara e ambiziosa e garantire che il futuro accordo possa essere ratificato in tutti gli Stati membri;

AF.  considerando che la sfida dei cambiamenti climatici globali può essere affrontata solo se alle politiche ambiziose dell'UE si associano gli impegni dei paesi terzi;

AG.  considerando che, affinché l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e le altre azioni per il clima dell'UE abbiano un esito positivo, devono far parte di uno sforzo globale; che il quadro all'orizzonte 2030 dovrebbe fissare la posizione negoziale dell'UE riguardo a un accordo globale sui cambiamenti climatici per il 2015; che, fino alla conclusione di un accordo globale equo, occorre affrontare adeguatamente la questione della competitività dell'economia dell'UE;

AH.  considerando che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra avrà anche effetti positivi sulla salute pubblica riducendo l'inquinamento atmosferico, in particolare nei centri abitati e nelle aree circostanti;

AI.  considerando che il 16 giugno 2013 in Germania la produzione di energia eolica e solare ha raggiunto un picco del 61% della produzione totale di elettricità, dato che dimostra che le politiche climatiche ed energetiche danno buoni risultati e devono essere considerate come un modello di comportamento per quanto concerne la promozione del coordinamento e della cooperazione regionali;

AJ.  considerando che, secondo Eurostat, nel 2011 la quota di energie rinnovabili dell'UE era pari al 13% e che l'Unione è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2020 in tale ambito;

AK.  considerando che l'UE è pertanto sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi vincolanti per il 2020 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e miglioramento della quota di energie rinnovabili), mentre lo stesso non si può dire per l'obiettivo indicativo del 20% per l'efficienza energetica;

AL.  considerando che, secondo l'International Energy Outlook 2013, il consumo globale di energia aumenterà del 56% tra il 2010 e il 2040 (di cui il 60% sarà dovuto agli Stati asiatici non membri dell'OCSE) e i combustibili fossili (con una considerevole quota di carbone) continueranno a garantire circa l'80% dell'uso energetico mondiale fino al 2040;

AM.  considerando che gli investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra influiscono uno sull'altro in svariati modi e che è fondamentale che i compromessi tra questi obiettivi siano affrontati apertamente e resi noti al pubblico;

AN.  considerando che gli investitori e le industrie hanno urgentemente bisogno di un quadro chiaro a lungo termine per la politica climatica ed energetica dell'UE, con maggiori livelli di certezza e, quindi, chiari segnali di prezzo, per incoraggiare investimenti sostenibili a medio e lungo termine, ridurre il rischio a essi associato e sfruttare al meglio le opportunità sul mercato globale per le tecnologie sostenibili; che una strategia climatica ed energetica chiara è fondamentale per la competitività dell'industria dell'UE, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro;

AO.  considerando che il quadro delle politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 deve associare un'attenta considerazione degli impegni climatici (sia gli obiettivi dell'UE nel lungo termine che i negoziati internazionali nel breve termine) all'esigenza di far fronte a urgenti questioni economiche e sociali quali la sicurezza energetica, gli elevati costi dell'energia per l'industria e le famiglie, la necessità di creare posti di lavoro e la ripresa economica;

AP.  considerando che, per via della disponibilità limitata di risorse nazionali, una transizione ambiziosa dell'UE verso le energie rinnovabili rappresenta l'unica soluzione per garantire un approvvigionamento energetico sicuro a prezzi accessibili in futuro;

AQ.  considerando che, secondo la comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per l'energia 2050, approvata dal Parlamento europeo, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche sono opzioni "senza rimpianti" per decarbonizzare l'economia, e che occorre adottare politiche e strumenti adeguati;

AR.  considerando che l'AIE, nella sua relazione sul mercato dell'efficienza energetica del 2013, ha fatto riferimento all'efficienza energetica come primo combustibile a livello mondiale e che l'efficienza energetica rappresenta la soluzione più economica e rapida per ridurre la dipendenza energetica dell'UE, rafforzare la sicurezza energetica, ridurre le bollette energetiche e lottare contro i cambiamenti climatici;

AS.  considerando che il potenziale delle energie rinnovabili non è stato ancora pienamente sfruttato; che la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione indica che tali energie dovranno fornire la quota maggioritaria dell'approvvigionamento di energia entro il 2050 e che sarà necessario fissare obiettivi specifici intermedi fino a tale data onde assicurare la credibilità e la stabilità delle prospettive per le energie rinnovabili nell'UE e per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico nel mercato interno europeo dell'energia, favorendo la competitività e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici in Europa e contribuendo alla nascita di nuovi settori e all'aumento delle opportunità di esportazione;

AT.  considerando che lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica avranno un impatto positivo sul conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici, rafforzeranno la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, daranno impulso al primato tecnologico e alla competitività industriale e promuoveranno la crescita e l'occupazione, generando anche un elevato valore aggiunto per l'UE in futuro;

AU.  considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica rappresenta la soluzione più rapida ed efficace in termini di costi per ridurre la dipendenza energetica dell'UE, riducendo al contempo le bollette energetiche elevate per gli utenti finali e creando posti di lavoro e crescita per le economie locali;

AV.  considerando che i costi delle importazioni di combustibili fossili dell'UE sono stati pari a 406 miliardi di EUR nel 2011 (il che equivale a più di 1 000 EUR per abitante) e che la sua dipendenza dalle importazioni energetiche è destinata ad aumentare; che tale dipendenza espone l'Europa ai prezzi dell'energia a livello mondiale e agli shock politici e compromette l'autonomia della politica estera dell'Unione e degli Stati membri; che risulta dunque tanto più cruciale garantire la massima trasparenza possibile dei prezzi dell'energia per gli utenti finali; che l'UE deve concentrarsi maggiormente sulle opzioni "senza rimpianti" costituite dall'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche;

AW.  considerando che il denaro erogato per l'importazione di combustibili fossili contribuisce in misura esigua a investimenti, occupazione o crescita nell'Unione e che pertanto la riassegnazione di tali somme verso investimenti nazionali a favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture intelligenti stimolerebbe l'industria edilizia, automobilistica e ad alta tecnologia e i loro fornitori a valle, creando posti di lavoro di qualità e altamente qualificati che non possono essere esportati/delocalizzati;

AX.  considerando che, secondo l'AIE, due terzi del potenziale mondiale di efficienza energetica resterà inutilizzato nel 2035 perché si tratta di un ambito che non è considerato una reale priorità politica;

AY.  considerando che una serie di studi dell'Istituto Fraunhofer ha indicato che l'UE può ottenere risparmi energetici del 40% entro il 2030 in modo efficace in termini di costi;

AZ.  considerando che una serie di studi ha indicato che l'UE ha le potenzialità per ottenere risparmi energetici di oltre il 40% in modo efficace in termini di costi e di usi finali in tutti i settori dell'economia (residenziale: 61%, trasporti: 41%, terziario: 38% e industria: 21%); che la realizzazione di tale potenziale determinerebbe un risparmio netto di 239 miliardi di EUR all'anno nelle bollette energetiche;

BA.  considerando che oltre il 40% dell'energia finale nell'UE è utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento, di cui il 43% è usato dalle famiglie, il 44% dall'industria e il restante 13% dai servizi (secondo la piattaforma tecnologica europea sul riscaldamento e il raffreddamento rinnovabili);

BB.  considerando che è stato dimostrato che il maggiore potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi è offerto dal settore edilizio, che attualmente è responsabile del 40% dell'utilizzo finale di energia nell'UE e del 36% delle emissioni di CO2;

BC.  considerando che vari studi indicano che il miglioramento dell'efficienza energetica riduce i costi, a beneficio sia dell'industria che dei singoli;

BD.  considerando che, sulla base delle attuali tendenze, la popolazione globale è destinata a superare i 9 miliardi entro il 2050 e la domanda globale di energia ad aumentare di oltre il 40% entro il 2030;

BE.  considerando che il costante aumento dei prezzi dell'energia ha determinato tassi più elevati di penuria di combustibili nell'UE;

BF.  considerando che il Consiglio europeo del maggio 2012 ha riconosciuto che l'efficienza energetica può apportare un contributo significativo per invertire gli attuali aumenti dei prezzi e dei costi dell'energia che gravano principalmente sui membri più vulnerabili della società;

BG.  considerando che un obiettivo ambizioso per i risparmi energetici comporterà un aumento dell'occupazione netta di 400 000 posti di lavoro entro il 2020, in particolare creando la tanto necessaria occupazione nel settore edilizio, e migliorerà i bilanci pubblici grazie alla riduzione dei costi della disoccupazione;

BH.  considerando che il completamento del mercato interno dell'energia costituisce un presupposto per la sicurezza energetica generale dell'UE, per prezzi dell'energia competitivi e per un conseguimento efficace in termini di costi degli obiettivi della politica climatica;

BI.  considerando che le varie sovvenzioni alle diverse fonti e tecnologie energetiche, senza un coordinamento e un'attuazione efficace in termini di costi, alterano la concorrenza e ostacolano il completamento del mercato interno dell'energia senza aumentare la certezza degli investimenti;

BJ.  considerando che nel 2011 le sovvenzioni ai combustibili fossili per la sola elettricità sono ammontate a 26 miliardi di EUR nell'UE, cifra che non tiene conto delle sovvenzioni per il gas e il petrolio;

BK.  considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 chiedono di dare priorità all'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente e l'economia, comprese le sovvenzioni ai combustibili fossili;

BL.  considerando che vari studi indicano che il potenziamento e lo sviluppo delle reti nonché la creazione di più interconnessioni costituiscono uno strumento importante per migliorare il mercato interno, ridurre i costi dell'energia e stimolare la competitività dell'industria, purché la destinazione dei relativi investimenti sia subordinata a un'analisi costi-benefici;

BM.  considerando che vari studi indicano che i costi e gli effetti generali del sistema variano considerevolmente a seconda delle diverse fonti di generazione; che tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione anche nel processo di definizione delle politiche in materia di clima ed energia dell'UE;

BN.  considerando che, secondo l'AIE, la crescente decentralizzazione dell'approvvigionamento energetico comporterà uno spostamento del fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture energetiche dal livello di trasmissione a quello di distribuzione e le reti di distribuzione assorbiranno tre quarti di tali investimenti nel 2030;

BO.  considerando che, secondo i dati forniti da Eurostat, circa il 40% dei residenti nell'UE vive attualmente nelle zone urbane, l'urbanizzazione è in aumento e le fonti rinnovabili di energia riducono l'inquinamento da particolato presente nell'atmosfera; che i trasporti producono una percentuale notevole delle emissioni e gli sforzi di efficienza influiranno quindi positivamente su tale settore;

BP.  considerando che nella tabella di marcia per l'energia 2050 la Commissione ha affermato che il potenziamento della rete è inevitabile e ha sottolineato l'importanza del fatto che i costi resteranno comunque invariati indipendentemente dallo scenario energetico futuro scelto, anche se si optasse per il mantenimento della situazione attuale; che di conseguenza è fondamentale sviluppare una rete intelligente e interconnessa e scegliere uno scenario fondato sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, dato che si tratta dell'unica soluzione possibile per conseguire gli obiettivi di sostenibilità, competitività, indipendenza energetica, sicurezza energetica e prezzi dell'energia accessibili;

BQ.  considerando che, secondo la relazione 2012 sulla competitività europea, il settore dell'energia sostenibile e delle tecnologie ambientali offre notevoli opportunità commerciali e di creazione di posti di lavoro;

BR.  considerando che la relazione 2012 sulla competitività europea raccomanda alle imprese dell'UE, per restare competitive, di concentrarsi sullo sfruttamento delle opportunità commerciali offerte dagli obiettivi e dalle sfide ambientali e sociali globali;

BS.  considerando che, secondo le stime riportate nella tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione, tutti gli scenari di decarbonizzazione valutati richiedono una quota di energie rinnovabili compresa tra il 55 e il 75% del consumo finale di energia nel 2050; che, secondo le stesse stime, la quota delle energie rinnovabili dopo il 2020 diminuirà drasticamente se non si adottano misure supplementari;

BT.  considerando che l'UE è attualmente un leader mondiale nel settore delle tecnologie per le energie rinnovabili nel quale è già stato creato circa mezzo milione di posti di lavoro; che una quota maggiore di energie rinnovabili comporterà una crescita sostenibile a più lungo termine e un aumento della sicurezza energetica;

BU.  considerando che il settore delle energie rinnovabili rappresenta l'1% del PIL dell'UE e occupa direttamente e indirettamente circa 1,2 milioni di persone, con un aumento del 30% rispetto al 2009; che nel 2020 2,7 milioni di persone nell'UE lavoreranno nel settore delle energie rinnovabili;

BV.  considerando che i settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica hanno registrato una crescita nonostante la crisi e, secondo le previsioni, dovrebbe garantire un ulteriore aumento del PIL dell'UE in futuro;

BW.  considerando che vari studi indicano che la Cina è il paese più attrattivo per gli investimenti nelle energie rinnovabili, seguita da Stati Uniti, India, Giappone, Canada e Australia che figurano anch'essi tra i paesi ad alta attrattiva;

BX.  considerando che è necessario garantire la competitività dell'UE nel mercato globale;

BY.  considerando che una maggiore ricerca sui vari tipi di energia nuovi e sostenibili e lo scambio di migliori prassi offrono le maggiori probabilità di trovare una soluzione a lungo termine al problema;

BZ.  considerando che lo sviluppo sostenibile si basa su un equilibrio tra i tre pilastri dello sviluppo ambientale, economico e sociale;

CA.  considerando che gli attori locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nell'attuazione delle misure necessarie a passare a un'economia a bassa intensità di carbonio;

Obiettivi

1.  plaude al Libro verde della Commissione su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e auspica che il Consiglio europeo affronti tali questioni con risposte ambiziose, realistiche, efficaci in termini di costi e flessibili che mantengano un vantaggio competitivo sostenibile per l'UE, grazie alle sue conoscenze e competenze energetiche, e producano risultati positivi nel breve e nel lungo termine;

2.  esprime profonda preoccupazione per le proposte relative a una nuova struttura della governance per il quadro 2030, e ricorda che il quadro 2020 è fondato sulla piena codecisione tra Parlamento e Consiglio; insiste affinché la Commissione basi qualsiasi proposta giuridica sulla piena codecisione tra Parlamento e Consiglio;

3.  deplora che la comunicazione della Commissione “Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030” (COM(2014)0015), adottata il 22 gennaio 2014, sia miope e poco ambiziosa su una serie di livelli, in particolare per quanto riguarda la mancanza di obiettivi nazionali per le energie rinnovabili e di qualsiasi nuova azione significativa per incentivare l'efficienza energetica; prende atto della recente comunicazione della Commissione sui costi e prezzi dell'energia in Europa (COM(2014)0021);

4.  prende atto della recente pubblicazione della prima parte della quinta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata il 27 settembre 2013, che conferma che il 95% del riscaldamento globale è causato dalle attività umane (rispetto al 90% indicato nella quarta relazione di valutazione del 2007) e mette in guardia contro le possibili conseguenze che la mancanza di azioni potrebbe avere sulla stabilità del nostro ecosistema;

5.  invita il Consiglio e la Commissione ad adottare e attuare un approccio articolato che rientri nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e si fondi sul rafforzamento reciproco, su politiche coordinate e coerenti e su obiettivi vincolanti ambiziosi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, le fonti rinnovabili di energia e l'efficienza energetica; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sfruttare maggiormente le interazioni tra i tre obiettivi summenzionati poiché rappresentano gli strumenti più adatti per conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE in modo efficace in termini di costi all'orizzonte 2030, garantire la certezza degli investimenti nonché promuovere e rafforzare la competitività e la sicurezza energetica nell'UE;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; ritiene che il livello di ambizione debba seguire coerentemente una traiettoria efficiente in termini di costi per il conseguimento dell'obiettivo dei 2°C; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere attuato mediante la fissazione di obiettivi nazionali individuali che tengano conto della situazione e delle potenzialità di ciascuno Stato membro;

7.  concorda sul fatto che l'UE dovrebbe impegnarsi a raggiungere questo obiettivo in materia di gas a effetto serra nell'ambito dei negoziati internazionali sul clima, in tempo utile prima del vertice che il Segretario generale delle Nazioni Unite organizzerà nel settembre 2014 e invita il Consiglio europeo a fare lo stesso quanto prima possibile;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda un'efficienza energetica del 40%, in linea con le ricerche sul potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere attuato mediante la fissazione di obiettivi nazionali individuali che tengano conto della situazione e delle potenzialità di ciascuno Stato membro;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 che preveda la produzione di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere attuato mediante la fissazione di obiettivi nazionali individuali che tengano conto della situazione e delle potenzialità di ciascuno Stato membro;

10.  sottolinea che tutti i settori dell'economia dovranno concorrere alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra affinché l'UE dia il giusto contributo a livello internazionale; ritiene che un accordo tempestivo sul quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030 sia necessario affinché l'UE si prepari ai negoziati internazionali su un nuovo accordo internazionale giuridicamente vincolante e offra agli Stati membri, all'industria e agli altri settori un contesto e obiettivi chiari e giuridicamente vincolanti per effettuare i necessari investimenti a medio e a lungo termine nella riduzione delle emissioni, nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili;

11.  osserva che i percorsi di decarbonizzazione si baseranno su quote diverse di tecnologie sostenibili negli Stati membri: energie rinnovabili, nucleare, cattura e stoccaggio del carbonio, se disponibile in futuro; osserva che l'integrazione di una quota più elevata di energie rinnovabili richiederà estensioni significative delle reti di trasmissione e di distribuzione, capacità aggiuntive di riserva programmabili e/o capacità di stoccaggio;

12.  ricorda che qualsiasi costo supplementare sarà trasferito, direttamente o indirettamente, sui consumatori finali e ritiene che la riduzione dei costi supplementari della decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE sia pertanto una condizione essenziale per il mantenimento della competitività europea;

13.  ricorda che gli Stati membri restano competenti in materia di mix energetico e devono pertanto adottare una decisione sul mix ottimale da scegliere per conseguire gli obiettivi della politica energetica, in particolare quello della decarbonizzazione;

14.  ritiene che un obiettivo vincolante incisivo di efficienza energetica sia di fondamentale importanza per utilizzare nel modo più efficiente possibile l'energia all'interno dell'Unione e che tale obiettivo produrrà un effetto domino in virtù del quale sarà necessario uno sforzo minore anche per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di energie rinnovabili;

15.  ritiene che obiettivi vincolanti generali che uniscano gli sforzi nazionali condivisi costituiscano lo strumento più flessibile ed efficace in termini di costi per fornire agli Stati membri la necessaria flessibilità e rispettare la sussidiarietà;

16.  invita il Consiglio europeo, al fine di mantenere la continuità dei progressi compiuti a livello di UE e garantire la certezza a lungo termine, a fissare obiettivi ambiziosi e realistici per il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, prendendo in considerazione il percorso a maggiore efficienza in termini di costi che consenta all'UE di tener fede all'impegno a lungo termine assunto dal Parlamento e dal Consiglio di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990;

17.  invita la Commissione a semplificare le sue politiche climatiche ed energetiche ai fini di una maggiore coerenza, flessibilità ed efficacia in termini di costi delle politiche europee;

18.  sottolinea che l'obiettivo di decarbonizzazione dell'UE per il 2050 sarà rispettato solo attraverso la transizione dai combustibili fossili e che devono pertanto essere evitate le politiche che potrebbero essere vincolate a tali combustibili; ricorda che politiche ambiziose e a lungo termine in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili contribuiranno a evitare tale vincolo; sottolinea a tale proposito le recenti conclusioni dell'AIE, secondo le quali le politiche energetiche fondate sulle rinnovabili hanno costi inferiori nel lungo termine rispetto a una dipendenza esclusiva sui prezzi del carbonio, dato che incentivano un aumento tempestivo dell'ampio portafoglio di tecnologie rinnovabili necessario per decarbonizzare interamente il settore energetico nel lungo termine;

19.  sostiene che il modo migliore per garantire il fabbisogno energetico attuale e futuro dell'UE è rappresentato da un mix energetico equilibrato e differenziato, che riduca la dipendenza da singole fonti di energia senza creare nuove forme di dipendenza, tenendo conto del fatto che la Commissione consiglia di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; esorta gli Stati membri a tenere conto di detti fattori;

20.  invita la Commissione, congiuntamente ai settori industriali interessati e quale elemento del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, a sviluppare tabelle di marcia specifiche per settore che prevedano una sufficiente flessibilità per gli attori industriali;

21.  ritiene che, benché molti degli obiettivi della politica energetica possano essere conseguiti aumentando i prezzi dell'energia, la sfida consista nel raggiungere tali obiettivi e al contempo espandere l'attività economica;

22.  chiede che siano stanziate le risorse necessarie alle attività di R&S relative alle fonti rinnovabili di energia e alle tecnologie a basso consumo energetico;

23.  osserva un ampio consenso riguardo all'istituzione di un nuovo obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di CO2, sulla base della revisione e del buon funzionamento dell'ETS;

24.  è del parere che sia gli obiettivi strategici dell'UE a lungo termine che gli strumenti politici specifici per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra debbano adottare il 1990 come anno di riferimento;

25.  ritiene che l'UE possa prefissarsi obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO2 se gli altri principali paesi sviluppati e in via di sviluppo responsabili delle emissioni si impegnano a dare il giusto contributo a una riduzione globale delle emissioni;

26.  sottolinea che l'obiettivo vincolante per il 2020 sulle fonti rinnovabili di energia ha messo l'UE in una posizione di avanguardia nel campo dell'innovazione tecnologica in tale ambito; evidenzia che il proseguimento di tale politica, con obiettivi vincolanti sulle energie rinnovabili, rafforzerà ulteriormente la posizione dell'UE in questo settore; è del parere che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, alla riduzione del fabbisogno di importazioni di combustibili fossili e all'aumento della diversificazione delle fonti di energia; ritiene pertanto che l'UE debba fissare un obiettivo vincolante per le fonti energetiche rinnovabili nel quadro all'orizzonte 2030; ritiene che occorra attuare una politica energetica e climatica lungimirante che sia coerente all'agenda politica industriale dell'UE per la competitività;

27.  ritiene che al fine di consentire la piena utilizzazione della capacità delle fonti rinnovabili di energia, il quadro e gli obiettivi all'orizzonte 2030 dovrebbero incentrarsi sullo sviluppo e sull'ottimizzazione del sistema energetico generale;

28.  è del parere che l'UE sia sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di incremento delle rinnovabili del 20% entro il 2020; sottolinea che l'incremento a livello nazionale, che è alquanto non coordinato ed estremamente rapido, ha gravi ripercussioni sul mercato interno dell'energia dell'UE (come ad esempio i flussi di ricircolo); ritiene che, in futuro, i sistemi di approvvigionamento energetico debbano basarsi maggiormente sulle energie rinnovabili; insiste sulla necessità di tenere conto di tutti i pertinenti aspetti dei sistemi di approvvigionamento energetico nelle decisioni su un ulteriore incremento delle energie rinnovabili;

29.  è del parere che i regimi di sostegno, se ben progettati, flessibili e prevedibili, costituiscano uno strumento adeguato per promuovere lo sviluppo e l'applicazione efficienti in termini di costi delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; sottolinea che tutti i regimi nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero gradualmente passare a un sistema più integrato di sostegno a livello di UE o sotto-UE, prendendo in considerazione sia i livelli di maturità tecnologica che le differenze regionali e geografiche, che potrebbe fornire un quadro più vicino al mercato, alla certezza degli investimenti e a condizioni di parità; ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo importante nel fornire un indirizzo in tale ambito, anche per quanto riguarda la conformità dei regimi di sostegno al mercato interno e alle norme sugli aiuti di Stato, tenendo presente l'importanza del programma Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione;

30.  ritiene che il quadro all'orizzonte 2030 per le politiche debba essere integrato in una visione a più lungo termine, in particolare fino al 2050, in conformità delle varie tabelle di marcia adottate dalla Commissione; ritiene, in tale contesto, che le politiche dell'UE per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, energie rinnovabili ed efficienza energetica debbano essere considerate come tappe fondamentali verso il conseguimento degli obiettivi a più lungo termine, quale elemento di un approccio complessivo che ne garantisca l'efficacia in termini di costi, la prevedibilità e la sostenibilità;

31.  reputa che la politica regionale dell'UE abbia un ruolo fondamentale da svolgere nella promozione della produzione di energia rinnovabile e dell'efficienza energetica su scala europea; osserva che le diverse condizioni geografiche rendono impossibile applicare a tutte le regioni una politica energetica "valida per tutti";

32.  riconosce che le sovvenzioni a tutte le fonti di energia, compresi i combustibili fossili e l'energia nucleare, possono avere importanti ripercussioni sui prezzi dell'energia; osserva che alcune fonti rinnovabili di energia, quali l'energia eolica terrestre e l'energia fotovoltaica, possono quasi competere in termini di costi con le fonti convenzionali di energia e ritiene che i regimi di sostegno associati dovrebbero pertanto essere adattati e le sovvenzioni gradualmente eliminate, in modo tale che i finanziamenti possano essere stanziati a favore di programmi di ricerca e sviluppo sulle tecnologie energetiche, come ad esempio le fonti energetiche di prossima generazione e le tecnologie di stoccaggio; sottolinea tuttavia che tali cambiamenti dovrebbero essere annunciati in debito anticipo onde evitare ogni effetto nocivo sul settore e presuppongono una riforma dell'assetto del mercato dell'energia, lo snellimento delle procedure amministrative e di connessione alla rete e una maggiore trasparenza nei mercati energetici; deplora le modifiche retroattive introdotte da alcuni Stati membri nei regimi di sostegno che hanno pregiudicato la fiducia degli investitori e i livelli di investimento nelle fonti rinnovabili di energia; chiede alla Commissione di effettuare studi sulle modalità per modificare l'assetto dei mercati esclusivamente energetici, in modo da garantire gli utili sul capitale investito nelle fonti rinnovabili variabili, che hanno l'effetto di ridurre i prezzi all'ingrosso ma incidono contemporaneamente sugli utili degli investimenti; sottolinea che una politica chiara in materia di fonti rinnovabili di energia, affiancata da programmi di R&S, è necessaria per innescare una riduzione dei costi di tutte le tecnologie rinnovabili e promuovere l'innovazione nonché lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie nuove e meno mature; chiede alla Commissione di analizzare l'impatto complessivo del dispacciamento prioritario, anche sui costi generali dell'energia;

33.  sottolinea contemporaneamente la necessità che l'UE riduca la dipendenza dai combustibili fossili importati; osserva che le sovvenzioni concesse ai combustibili fossili, all'energia nucleare e ad alcune tecnologie mature per le fonti rinnovabili di energia stanno creando distorsioni strutturali di mercato in vari Stati membri; invita gli Stati membri a eliminare gradualmente tali sovvenzioni, in particolare le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili nocive per l'ambiente, quanto prima possibile;

34.  invita la Commissione a preparare, congiuntamente agli Stati membri, tabelle di marcia per ciascun paese, con impegni chiari per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni;

35.  chiede alla Commissione di redigere un inventario di tutte le sovvenzioni nazionali ed europee e i regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia e invita gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a introdurre coerenza e trasparenza a livello dell'UE;

36.  riconosce che gli investimenti nelle energie rinnovabili sono diventati notevolmente più difficili, in particolare a causa delle modifiche retroattive adottate da alcuni Stati membri; chiede un quadro stabile e prevedibile per le politiche e le misure giuridiche all'orizzonte 2030 basato su un obiettivo vincolante ambizioso in materia di energie rinnovabili, che apporterà un contributo considerevole alla creazione di posti di lavoro e alla minimizzazione dell'incertezza, diminuirà il rischio degli investimenti e ridurrà i costi di capitale e pertanto il livello di sostegno necessario;

37.  osserva che gli obiettivi a lungo termine offrono stabilità politica e rafforzano la fiducia degli investitori riducendo pertanto al minimo i premi di rischio per gli investitori, un fattore fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, che costituiscono tecnologie ad alta intensità di capitale; osserva che la mancanza di obiettivi produrrebbe un notevole aumento del costo delle rinnovabili mentre gli investimenti possibili grazie a un obiettivo a lungo termine ridurrebbero i costi delle tecnologie e la necessità di un sostegno specifico;

38.  sottolinea che la tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 della Commissione indica che le energie rinnovabili e una maggiore efficienza energetica potrebbero generare risparmi annuali compresi tra 175 e 320 miliardi di EUR per l'Unione;

39.  sottolinea il notevole potenziale di creazione di posti di lavoro delle energie rinnovabili (3 milioni di posti di lavoro entro il 2020) e dell'efficienza energetica (2 milioni entro il 2020)(23);

40.  ritiene che, ai fini di una produzione efficiente delle fonti rinnovabili di energia, sia necessario migliorare la flessibilità della rete, le infrastrutture e la capacità di trasporto dell'energia;

41.  esorta inoltre la Commissione, in vista di una rapida integrazione delle energie rinnovabili, a presentare proposte su mercato centrale che includa gli Stati membri favorevoli a tale integrazione che auspicano cooperare rapidamente nella produzione, distribuzione e utilizzo comuni dell'elettricità;

42.  ritiene necessario effettuare un monitoraggio completo dell'impatto delle varie fonti di energia sull'ambiente e sul clima;

43.  ricorda che l'energia più economica è quella che non è mai utilizzata; sottolinea a tale proposito che una maggiore efficienza energetica dovrebbe essere considerata una delle pietre miliari della politica climatica ed energetica dell'UE; è convinto che l'efficienza energetica contribuisca alla conservazione delle risorse, alla riduzione delle bollette energetiche, della dipendenza dai combustibili importati, dei disavanzi commerciali e degli impatti sanitari, al miglioramento della competitività a lungo termine dell'economia dell'UE a livello internazionale e all'agevolazione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; sottolinea che la ricerca suggerisce che il potenziale del 40% di risparmio energetico efficace in termine di costi dell'UE, se realizzato, determinerebbe una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 50% entro il 2030 e porterebbe la quota di energie rinnovabili nel mix energetico al 35%; invita gli Stati membri ad attuare integralmente la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia in tempi brevi; sottolinea che occorre prendere in considerazione il potenziale di ciascun settore economico e di ciascuna situazione economica nell'elaborazione delle nuove politiche in materia di efficienza energetica e che il passaggio verso una maggiore efficienza energetica dovrebbe concentrarsi sull'approvvigionamento energetico e sulla catena di domanda nel loro complesso, comprese la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura, congiuntamente ai consumi industriali, edili e delle famiglie e ai trasporti; riconosce i benefici delle campagne di sensibilizzazione sull'efficienza energetica;

44.  riconosce che le attuali politiche non permetteranno all'UE di rispettare il suo obiettivo di efficienza energetica per il 2020; ricorda l'impegno della Commissione a fissare obiettivi vincolanti di efficienza energetica per il 2020 e trovare un accordo su misure aggiuntive per gli Stati membri qualora la somma dei loro obiettivi individuali non corrispondesse all'obiettivo dell'UE del 20%; ricorda che gli obiettivi del 2030 devono essere considerati le fondamenta di una visione più lungimirante verso il 2050, per tenere conto dei lunghi cicli di investimento; chiede al Consiglio europeo di stabilire obiettivi vincolanti di efficienza energetica per il 2020 e il 2030 come elementi imprescindibili di una politica climatica ed energetica sostenibile;

45.  sottolinea che un singolo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra conseguito principalmente attraverso il meccanismo ETS non consentirà di sfruttare il grande potenziale di efficienza energetica dei settori non rientranti nell'ETS e implicherà nel contempo che buona parte degli sforzi di decarbonizzazione per il 2030 sia realizzata attraverso i settori ETS a un costo superiore al necessario; rileva che molti degli ostacoli che impediscono di ottenere miglioramenti nel settore dell'efficienza energetica non sono di natura finanziaria e non possono essere affrontati dal sistema ETS quale elemento di un unico approccio agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

46.  sottolinea che la riduzione del consumo energetico degli edifici dovrebbe costituire un elemento centrale della politica a lungo termine dell'UE in materia di efficienza energetica, dal momento che la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente presenta un enorme potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi; sottolinea che il tasso e la qualità attuali di ristrutturazione degli edifici devono essere sostanzialmente incrementati al fine di consentire all'UE di ridurre il consumo di energia del parco immobiliare esistente dell'80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2010;

47.  rileva che un obiettivo settoriale di efficienza energetica per l'edilizia aprirebbe la strada alla necessaria trasformazione del patrimonio edilizio, garantendo in ultima istanza lo sfruttamento dell'enorme fonte di energia che rappresenta; riconosce che la maggior parte degli ostacoli in questo ambito non sono tecnologici, bensì legali, amministrativi e finanziari, e che la trasformazione del mercato richiede tempo e dipenderà in larga misura dagli obiettivi a lungo termine accompagnati da obiettivi intermedi per il 2020, il 2030 e il 2040, per portare l'intero patrimonio edilizio a un livello di consumo energetico prossimo allo zero entro il 2050;

48.  chiede alla Commissione di adoperarsi per sviluppare metodi e strumenti migliori di calcolo e di monitoraggio dei progressi che potrebbero contribuire a concepire un approccio più coerente e trasparente all'efficienza energetica, e di collaborare con gli Stati membri per superare gli ostacoli politici; constata che l'intensità energetica della produzione economica è in costante miglioramento da decenni, in primo luogo per motivi economici; ritiene che l'efficienza energetica possa anche fungere da importante motore per le scienze materiali e che occorra adoperarsi maggiormente per aiutare le industrie dell'UE a migliorare ancora di più la loro intensità energetica e la loro competitività (in particolare mediante l'auto-generazione di calore ed elettricità), il che contribuirà a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni; chiede alla Commissione di valutare i progressi e l'evoluzione dell'efficienza energetica nell'UE rispetto ai suoi principali competitori mondiali, migliorare le proiezioni di energia alla luce di fattori specifici non economici dei miglioramenti dell'efficienza energetica e i benefici dei risparmi energetici nonché analizzare le condizioni favorevoli agli investimenti nell'efficienza energetica nel contesto della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato; chiede alla Commissione di continuare a valutare con puntualità l'evoluzione dei risparmi energetici nell'UE in relazione all'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e alla sua prossima revisione;

49.  osserva che l'ETS è attualmente il principale strumento di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra prodotti dall'industria e dal settore energetico e, al contempo, promuove gli investimenti nelle tecnologie sostenibili in modo efficace in termini di costi ed economicamente efficiente; osserva pertanto che un miglioramento strutturale dell'ETS è necessario per aumentarne la capacità di rispondere in modo efficace e automatico alle fluttuazioni economiche, eliminando in tal modo la necessità di interventi di mercato ad hoc e ripristinando la fiducia degli investitori grazie a un sistema prevedibile e affidabile nel lungo termine; sollecita una riforma strutturale urgente dell'ETS, da proporre nel 2014, per risolvere i problemi dell'attuale disponibilità eccessiva di quote di emissioni e della mancanza di flessibilità del meccanismo; sottolinea che la riforma dell'ETS dovrebbe garantire che tale strumento continui a basarsi pienamente sul mercato;

50.  ricorda alla Commissione che il Parlamento ha già sollecitato la presentazione, alla prima data utile, di provvedimenti legislativi diretti ad adeguare il requisito lineare di diminuzione annuale dell'1,74% onde soddisfare le condizioni dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2050;

51.  ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe proporre l'obbligo di destinare i proventi delle aste alle tecnologie innovative e rispettose dell'ambiente; ritiene che le disposizioni relative ai settori e ai sotto-settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni debbano essere mantenute e potrebbero essere riviste alla luce di un accordo internazionale vincolante in materia di lotta ai cambiamenti climatici, in modo da garantire all'industria la maggior certezza possibile;

52.  constata che l'UE necessita di un quadro politico globale per il 2030 che incoraggi gli investimenti nei settori non rientranti nel sistema ETS e la loro decarbonizzazione nel lungo termine, poiché sono responsabili del 60% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE; sottolinea che un considerevole potenziale di efficienza energetica rimane inutilizzato in settori specifici quali l'edilizia e i trasporti (il cui potenziale di efficienza energetica secondo le stime ammonta rispettivamente a 61% e a 41%); sottolinea che i settori non rientranti nell'ETS possono alleviare considerevolmente gli sforzi di riduzione delle emissioni dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a procedere con un quadro ambizioso per i settori non rientranti nell'ETS all'orizzonte 2030, preservando al contempo la flessibilità di cui godono gli Stati membri nella definizione delle modalità per conseguire gli obiettivi di condivisione degli sforzi; riconosce che gli obiettivi per i settori non rientranti nell'ETS dovrebbero basarsi su una valutazione dal basso verso l'alto del potenziale di ciascun settore;

53.  sottolinea che gli obiettivi per i settori non rientranti nell'ETS (condivisione degli sforzi) si pongono ambizioni piuttosto modeste rispetto ai settori ETS e che crediti molto contesi, per esempio per i gas industriali, sono ancora ammessi nel contesto della condivisione degli sforzi ma non nell'ETS;

54.  chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta per far sì che i crediti che non possono più essere utilizzati nell'ETS siano esclusi anche dalla condivisione degli sforzi e chiede agli Stati membri di impegnarsi immediatamente a seguire la stessa linea imposta all'industria;

55.  chiede alla Commissione di proporre un quadro più ambizioso per i settori che non rientrano nel sistema ETS (condivisione degli sforzi);

56.  sottolinea che l'impatto del metano (CH4) sul riscaldamento globale non è stato considerato in misura sufficiente visto che il suo potenziale di riscaldamento globale (GWP) è 80 volte superiore a quello del CO2 su un periodo di 15 anni e 49 volte superiore su un periodo di 40 anni; invita la Commissione a esaminare l'impatto del metano con maggiore attenzione in relazione alle politiche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a valutare le possibilità e a proporre un piano di riduzione delle emissioni di CH4 adatto alle situazioni particolari di alcuni settori e Stati membri;

57.  invita la Commissione a presentare un programma specifico per i trasporti, dal momento che il settore in questione è responsabile di circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico dell'UE, il che lo rende il secondo settore per emissioni di gas serra dopo il settore della produzione energetica;

58.  ritiene che i biocarburanti avanzati abbiano un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti, aumentando al contempo la sicurezza energetica e contribuendo alla crescita e all'occupazione;

59.  rileva l'importanza della contabilità totale del carbonio a norma della direttiva relativa alla qualità dei carburanti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per il trasporto; sottolinea che la direttiva sulla qualità dei carburanti può svolgere un ruolo importante nella promozione di biocarburanti sostenibili nel quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030; esprime, quindi, rammarico per la mancanza di volontà da parte della Commissione di garantire la prosecuzione della direttiva sulla qualità dei carburanti dopo il 2020;

60.  invita la Commissione a definire una serie di indicatori per valutare i progressi compiuti da specifici settori non rientranti nell'ETS, specialmente riguardo alle prestazioni di sostenibilità degli edifici;

61.  ritiene che la cogenerazione nonché il teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficienti abbiano un ruolo importante ai fini dell'aumento dell'efficienza energetica, dell'ottimizzazione dell'uso delle fonti rinnovabili di energia per la produzione di calore o elettricità e del miglioramento della qualità dell'aria a livello locale, sia adesso che in futuro; invita l'UE a considerare la piena integrazione del settore del riscaldamento e del raffreddamento nel percorso verso un sistema energetico sostenibile; osserva che tale settore è attualmente responsabile del 45% del consumo finale di energia nell'UE; invita pertanto la Commissione a raccogliere i dati necessari sulle fonti e sugli usi del riscaldamento e del raffreddamento e sulla distribuzione di calore ai diversi gruppi di consumatori finali (per esempio, residenziali, industriali, del terziario); invita la Commissione e gli Stati membri, inoltre, a sostenere le soluzioni prontamente disponibili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento efficienti;

62.  sottolinea le significative potenzialità dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento per migliorare l'efficienza energetica, riciclando il calore ottenuto dalla produzione di energia elettrica negli impianti di cogenerazione, negli impianti di incenerimento dei rifiuti e nei processi energetici industriali, che diversamente andrebbe perduto; osserva inoltre che ciò rappresenta una soluzione integrata per le aree urbane che consentirà all'UE di ridurre la sua dipendenza dalle importazioni energetiche e di mantenere il costo del riscaldamento e del raffreddamento a un livello accessibile per i cittadini;

63.  invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare il rimanente potenziale delle fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento e a verificare la possibilità di sinergie tra un maggiore consumo di rinnovabili e l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e di quella sull'edilizia;

64.  constata che, essendo i centri dati nell'UE responsabili dell'1,5% dei consumi totali di elettricità e i consumatori sempre più consapevoli dell'impronta ecologica delle tecnologie informatiche e dei servizi cloud che utilizzano, il settore delle TIC, importante consumatore di elettricità, ha un enorme potenziale di risparmio energetico e può diventare un modello di comportamento per l'efficienza energetica e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

Coerenza degli strumenti politici

65.  ribadisce che un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 deve realizzare i propri obiettivi nel modo più efficace possibile in termini di costi; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito inviando chiari segnali di investimento ed evitando la sovracompensazione, l'eccessiva complessità e gli oneri regolamentari per l'industria; ritiene che il quadro dovrebbe quindi concedere agli Stati membri flessibilità e libertà entro i limiti da esso stabiliti e garantire la stabilità e la chiarezza per le decisioni sugli investimenti; sollecita gli Stati membri a rispettare integralmente il quadro dell'UE;

66.  sottolinea l'importanza di un coordinamento rafforzato nell'affrontare le numerose sfide in ambito climatico ed energetico, nel creare un mercato trasparente dell'energia nell'UE e nel procedere a scambi di migliori prassi sulle questioni energetiche a livello di UE, onde migliorare l'efficienza e la coerenza delle misure nazionali; ritiene che il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 debba includere disposizioni che impongano agli Stati membri l'obbligo di discutere con i paesi vicini qualsiasi piano preposto ad apportare modifiche significative al proprio approvvigionamento di energia;

67.  ricorda che un quadro politico e normativo chiaro, congruo e coerente, basato su un approccio olistico, è fondamentale per potenziare l'economia, creare crescita, garantire prezzi dell'energia stabili e accessibili e concorrere a stimolare i necessari investimenti nelle opzioni "senza rimpianti" (efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture intelligenti), come indicato nella tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione, in maniera sostenibile ed efficace in termini di costi; osserva che la mancata coerenza tra gli obiettivi per il 2020 ha contribuito all'attuale calo del prezzo del carbonio;

68.  sottolinea che, in un'ottica di investimenti ecologici a lungo termine, è fondamentale che l'industria possa contare sulla certezza normativa nel medio e lungo termine e sollecita obiettivi ambiziosi e vincolanti riguardanti le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

69.  sottolinea che l'approccio post-2020 più coerente consiste nel fissare un obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nell'UE all'orizzonte 2030 tenendo conto delle riduzioni delle emissioni derivanti dagli obiettivi UE 2030 per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile; rileva che un cosiddetto "approccio a pacchetto" che includa gli obiettivi di efficienza energetica, energie rinnovabili e riduzione dei gas a effetto serra, definito in conformità dell'attuale potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi, permetterebbe all'UE di realizzare i suoi obiettivi di competitività, sicurezza energetica e decarbonizzazione a un prezzo inferiore del CO2 e con oneri meno gravosi per l'industria rispetto a quanto avverrebbe se fissasse solo un obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra;

70.  constata che l'Unione ha proposto un processo di revisione internazionale per valutare gli impegni preliminari prima della conclusione dell'accordo 2015 sul clima; invita pertanto il Consiglio a concordare un processo di revisione accompagnato da un calendario chiaro per garantire che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e altri obiettivi collegati siano rivisti e, all'occorrenza, corretti;

71.  sottolinea la necessità di un'analisi globale degli strumenti e degli obiettivi e della loro coerenza per garantire il corretto funzionamento del mercato interno; sottolinea che l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere sufficientemente ambizioso da fornire ulteriori incentivi, oltre a quelli che si ottengono attraverso gli obiettivi di efficienza energetica e di energie rinnovabili e deve essere in linea con i livelli di riduzione ritenuti scientificamente necessari per evitare cambiamenti climatici pericolosi;

72.  chiede alla Commissione di esaminare le interazioni tra gli obiettivi climatici e quelli energetici al fine di elaborare le politiche più efficaci a livello di UE, evitando in tal modo i problemi che sorgono quando obiettivi e misure non sono fissati in modo coerente, prendendo in considerazione non soltanto il PIL nazionale ma anche la capacità e il potenziale di ciascuno Stato membro di ottenere riduzioni delle emissioni in modo efficace in termini di costi; ribadisce che il miglioramento dell'efficienza energetica in settori non rientranti nell'ETS, quali l'edilizia e i trasporti, apporterebbe un contributo significativo alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e renderebbe possibile ridurre gli sforzi di decarbonizzazione assunti da altri settori;

73.  chiede alla Commissione di potenziare l'efficienza e l'efficacia in termini di costi dell'approccio con tre obiettivi attraverso politiche coordinate e coerenti che trarrebbero un vantaggio reale dalle interazioni esistenti tra tali obiettivi;

74.  constata che la discussione degli obiettivi 2030 dovrebbe basarsi su una rigorosa analisi economica del loro impatto potenziale, ripartito per paese e per settore; chiede alla Commissione di pubblicare tutti i dati e le analisi disponibili in materia per determinare se l'onere a carico degli Stati membri non sia stato equamente ripartito;

75.   ritiene che gli Stati membri e le regioni debbano essere incoraggiati a rafforzare la loro cooperazione, così da ottimizzare la ricerca, lo sviluppo, gli sforzi di innovazione e l'efficienza dell'incremento delle energie rinnovabili, specialmente l'energia eolica offshore; si rammarica che ad oggi i meccanismi di cooperazione introdotti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili di energia del 2009 siano stati a malapena utilizzati e chiede un loro maggiore utilizzo; prende atto delle conclusioni della Commissione secondo cui un uso migliore del margine effettivo di cooperazione potrebbe apportare notevoli benefici, ad esempio promuovere il commercio; sottolinea che l'integrazione regionale svolge un ruolo di primissimo piano nella diffusione delle fonti rinnovabili di energia efficace in termini di costi; ritiene in tale contesto che la Commissione abbia un importante ruolo da svolgere nel coordinamento, nel sostegno finanziario e nella preparazione di appropriate analisi sulle risorse energetiche rinnovabili e sul potenziale di ciascuno Stato membro, quale forza motrice per una graduale convergenza delle politiche in materia di fonti rinnovabili;

76.  evidenzia che l'UE deve tenere fede all'impegno assunto di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso politiche che impediscano lo sviluppo dei combustibili fossili non convenzionali ad alta intensità di gas a effetto serra, come le sabbie bituminose;

77.  invita la Commissione a presentare un'analisi sulle modalità per sviluppare le varie fonti energetiche, comprese quelle rinnovabili, in modo più sostenibile ed efficace in termini di costi, tenendo conto dell'impatto ambientale, dei costi totali del sistema, degli aspetti connessi alla dipendenza dalle materie prime (in particolare le terre rare, di cui in Europa c'è penuria), dell'efficienza e del ciclo di vita delle risorse;

78.  invita la Commissione a presentare un'analisi delle modalità per integrare le fonti rinnovabili flessibili con le fonti rinnovabili stabili di energia, come l'energia idroelettrica (in particolare gli impianti di accumulo mediante pompaggio), le biomasse sostenibili e l'energia geotermica, oltre ai combustibili fossili; chiede alla Commissione di proporre criteri di sostenibilità per le biomasse solide e gassose, prendendo in considerazione le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per limitare le inefficienze nell'uso delle fonti di biomassa;

79.  evidenzia il ruolo importante dell'efficienza energetica nel conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare efficacemente gli obiettivi di efficienza delle risorse in tutti gli altri ambiti politici principali, procedere a uno scambio delle migliori prassi e ridurre gradualmente le sovvenzioni che determinano un impiego inefficiente delle risorse;

80.  esorta la Commissione a creare una banca dati on line facilmente accessibile in cui siano raccolte le migliori prassi per l'efficienza delle risorse;

81.  ricorda che la trasposizione e l'attuazione puntuali degli atti legislativi dell'UE, specialmente nei settori dell'ambiente e dell'energia, costituiscono sia un obbligo che una necessità onde evitare frammentazioni del mercato;

82.  chiede alla Commissione di valutare l'evoluzione dei risparmi energetici nell'UE;

83.  rileva che gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza pubblicati nel 2013 a norma della direttiva sull'efficienza energetica del 2012 non ammontano evidentemente al livello concordato del 20% cui ambisce l'UE; insiste affinché la Commissione non indugi ulteriormente nel proporre nuove politiche e misure, tra cui un obiettivo vincolante di efficienza energetica per il 2020, e integri un tale obiettivo nella sua imminente comunicazione sul quadro all'orizzonte 2030, per garantire coerenza tra gli obiettivi;

84.  sottolinea l'importanza delle iniziative locali e regionali sul clima e l'energia, poiché possono contribuire in misura rilevante agli sforzi nazionali di mitigazione e all'ulteriore sviluppo della generazione decentrata di energia; raccomanda alla Commissione di sostenere tali iniziative, in particolare mediante lo sviluppo mirato dei programmi di finanziamento esistenti nel settore del clima e dell'energia; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle autorità locali e regionali di ottenere risultati nel conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE;

85.  constata che l'attuale quadro dell'UE per l'energia e il clima non rispecchia le differenze relative al consumo di energia tra le città e le aree rurali esterne alla rete; fa notare che alcune sfide energetiche sono più pronunciate nelle aree rurali (efficienza energetica e accessibilità economica dell'energia scarse, alta impronta del carbonio dei combustibili solidi e liquidi per il riscaldamento);

86.  invita la Commissione a presentare una strategia energetica rurale nell'ambito del quadro delle politiche per l'energia e il clima all'orizzonte 2030, onde esaminare alcune delle sfide specifiche che i consumatori di energia esterni alla rete devono affrontare, e a elaborare una serie di raccomandazioni politiche per gli Stati membri;

87.  ritiene che il quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030 dovrebbe comprendere gli strumenti disponibili nell'ambito della politica regionale dell'UE per conseguire gli obiettivi 2030, compreso un uso migliore dei Fondi strutturali e di investimento europei per lo sviluppo di progetti di produzione decentrata di energia rinnovabile, progetti per combustibili puliti nella aree rurali e urbane e progetti di efficienza energetica;

Sicurezza energetica

88.  sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è fondamentale per i cittadini e le imprese dell'UE; sottolinea l'importanza del quadro per le politiche del clima e dell'energia all'orizzonte 2030 che affronta la necessità di una maggiore sicurezza energetica, di sostenibilità ambientale, di competitività economica e industriale nell'UE, di prezzi dell'energia accessibili a tutti gli europei, di una maggiore resilienza alle crisi energetiche globali nonché di creazione di posti di lavoro, parallelamente agli aspetti sociali, mediante misure quali la diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico, dei fornitori e delle fonti;

89.  sottolinea la necessità di garantire la sicurezza e l'eventuale autosufficienza energetica dell'UE, primariamente attraverso la promozione dell'efficienza e del risparmio energetici e delle energie rinnovabili che, insieme ad altre fonti alternative di energia, riducono la dipendenza dalle importazioni; rileva il crescente interesse per lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e di gas nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero; ritiene che, nel contesto della politica dell'UE in materia di perforazioni di petrolio e gas in mare, occorra porre l'accento sulla prevenzione dei potenziali fattori di rischio e sulla delimitazione delle zone economiche esclusive degli Stati membri interessati e dei pertinenti paesi terzi in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata da tutti gli Stati membri e dall'UE in quanto tale;

90.  sottolinea che, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri possono scegliere il loro mix energetico e sfruttare le fonti energetiche proprie, a condizione che rispettino gli obiettivi climatici ed energetici a lungo termine dell'UE e garantiscano pratiche sicure, sostenibili a livello ambientale e accettabili socialmente, anche nel contesto delle attività di esplorazione ed estrazione, tenendo nel contempo in considerazione i possibili effetti nocivi transfrontalieri;

91.  sottolinea che, mentre l'UE persegue il suo obiettivo di sicurezza energetica, una delle priorità è sviluppare un modello di cooperazione tra gli Stati membri, garantendo il rapido completamento del mercato interno dell'energia dell'UE, incluse in particolare la costruzione di interconnettori e l'eliminazione delle barriere transfrontaliere; ritiene altresì che il completamento e la modernizzazione dell'infrastruttura dell'UE collegando i quattro punti cardinali consentirà all'UE di sfruttare al meglio i vantaggi comparativi di ogni Stato membro e chiede un ulteriore sostegno efficiente e sostenibile alla produzione di energia decentrata, su microscala e della comunità e alle infrastrutture energetiche intelligenti a livello di distribuzione, come pure programmi di stoccaggio e di gestione della domanda per raggiungere un equilibrio locale tra offerta e domanda in tutti gli Stati membri; sottolinea la necessità di un ulteriore sviluppo dei mercati macroregionali dell'elettricità nell'UE, come i mercati Nord Pool e quello centro-occidentale; sottolinea, pertanto, la necessità di un forte coordinamento tra le politiche degli Stati membri e di un'azione congiunta, di solidarietà e di trasparenza, dal momento che le decisioni di politica energetica nazionale possono incidere sugli altri Stati membri; suggerisce che sarebbe opportuno determinare se e in quale modo potrebbero essere messe a frutto le competenze e le infrastrutture dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia onde espletare i suddetti compiti, e in quale modo possa essere garantita una migliore cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione;

92.  invita la Commissione a includere una valutazione d'impatto ambientale obbligatoria, sia per l'esplorazione che per l'estrazione di gas di scisto, nella sua proposta legislativa concernente la fratturazione idraulica; sottolinea inoltre l'insufficienza di dati sulle sostanze chimiche utilizzate nel processo di fratturazione idraulica; chiede pertanto alla Commissione, in sede di presentazione di tale proposta, di garantire la trasparenza di tutti i dati su tali sostanze chimiche così da garantire il più elevato livello possibile di salute pubblica e protezione dell'ambiente;

93.  è del parere che la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) possa svolgere un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (come riconosciuto nella tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio e nella tabella di marcia per l'energia nel 2050 della Commissione), almeno per un periodo transitorio, in particolare per le industrie ad alta intensità energetica; osserva tuttavia la mancanza di investimenti pubblici e privati in questo settore; invita la Commissione ad analizzare la strada migliore da seguire nello sviluppo delle tecnologie CCS nell'UE e a proporre le misure adeguate nell'ambito del quadro all'orizzonte 2030 al fine di mobilitare le parti interessate e i necessari finanziamenti; sottolinea che sia le fonti rinnovabili che le tecnologie CCS possono contribuire al futuro mix energetico dell'UE e che non si dovrebbe ritenere che le une escludano le altre; chiede inoltre alla Commissione di intensificare gli scambi di migliori pratiche e informazioni con gli Stati Uniti e il Canada sulla tecnologia CCS;

94.  sottolinea che il gas svolgerà un ruolo importante nella trasformazione del sistema energetico dell'UE e riconosce il potenziale del gas naturale per garantire la flessibilità del sistema di approvvigionamento energetico nel breve e medio termine; ritiene che un quadro politico e normativo coerente non debba disincentivare il passaggio dalla generazione di elettricità ad alta intensità di carbonio al gas naturale; invita la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda il mercato interno del gas, a rivedere tutti i contratti sul gas basati su meccanismi di fissazione del prezzo obsoleti, compreso l'indice del petrolio greggio, ed esorta la Commissione a partecipare alla valutazione della possibilità di rinegoziare tali contratti e di rafforzare la capacità di scambio del gas a breve termine; sottolinea i recenti sviluppi nel mercato mondiale dell'energia e ricorda l'importante contributo che il gas naturale liquefatto può apportare all'approvvigionamento energetico dell'UE grazie al suo impatto sul mercato interno dell'energia, agli aspetti geopolitici dell'energia nei paesi vicini dell'UE e alle relazioni con i tradizionali paesi fornitori;

95.  sottolinea le grandi potenzialità dell'energia eolica offshore nel Mare del Nord; sottolinea altresì l'importanza della rete offshore del Mare del Nord per consentirvi una diffusione delle rinnovabili efficace in termini di costi; riconosce, in tal senso, l'importanza dell'iniziativa della rete offshore dei paesi del Mare del Nord e chiede agli Stati membri interessati e alla Commissione di conferire a tale iniziativa maggiore rilevanza e sostegno;

96.  sottolinea che la silvicoltura attiva, favorendo la crescita boschiva e di conseguenza l'assorbimento di anidride carbonica, è uno strumento importante ed efficace in termini di costi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici; osserva che ogni metro cubico aggiuntivo di foresta prodotto mediante la coltivazione attiva assorbe all'incirca 1,3 tonnellate di anidride carbonica; invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere incentivi per i proprietari di foreste onde contribuire attivamente all'aumento dei vantaggi climatici, ad esempio prestando particolare attenzione alle misure regionali che aumentano la produzione forestale duratura e l'assorbimento di anidride carbonica;

97.  concorda con la Commissione sul fatto che un intervento a livello europeo possa contribuire a ridurre gli interventi statali a tutti i livelli, riducendo in tal modo il rischio di frammentazione del mercato; invita pertanto la Commissione a continuare il processo di disaggregazione e la creazione di un sistema ottimale per l'elettricità; invita gli Stati membri ad attuare tempestivamente e integralmente il terzo pacchetto legislativo sul mercato interno dell'energia per eliminare tutti gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento del mercato unico; sottolinea l'importanza di eliminare le restanti strozzature infrastrutturali, i casi di fallimento del mercato e la distorsione o l'abuso di posizione dominante, di far fronte alla mancanza di trasparenza e di garantire che non siano creati nuovi ostacoli all'integrazione del mercato dell'elettricità e del gas, come mercati di capacità con un assetto non soddisfacente che sono discriminatori per alcuni tipi di risorse di bilanciamento; chiede alla Commissione di tener conto dell'assetto del mercato nelle sue proposte all'orizzonte 2030 onde migliorare il commercio di energia elettrica e sviluppare mercati trasparenti di bilanciamento e di servizi di sostegno alla rete; sottolinea che la graduale eliminazione nell'UE dei prezzi regolamentati per il consumatore finale, che sono inferiori ai costi sostenuti, dovrebbe tenere conto degli interessi legittimi dei consumatori vulnerabili, che non sono sempre in condizione di trarre beneficio dalla reale concorrenza sui mercati dell'energia;

98.  sottolinea che i consumatori finali di energia – siano essi singoli, PMI o industria – sono al centro del mercato interno dell'energia, dovrebbero beneficiare di costi e prezzi energetici il più bassi possibile e trasparenti e dovrebbero essere accuratamente informati e consigliati mediante informazioni facilmente accessibili, per promuovere consumi energetici responsabili, e che il problema della loro esposizione a prezzi energetici in aumento e sempre più volatili dovrebbe essere affrontato; osserva l'importanza di facilitare la creazione e la gestione di iniziative dei cittadini, anche attraverso le cooperative;

99.  sottolinea la necessità di affrontare nel nuovo quadro le conseguenze dell'aumento dei prezzi energetici e della crisi economica per quanto concerne un prezzo accessibile dell'energia e un'equa condivisione degli oneri finanziari per i consumatori finali (nuclei familiari e imprese); chiede, in particolare, misure per prevenire la perdita di posti di lavoro nei settori industriali europei colpiti negativamente e con elevati livelli di consumo energetico, che figurano tra i più ecologici al mondo nei loro settori; riconosce che i risparmi energetici efficienti in termini di costi possono comportare una riduzione delle bollette energetiche tanto per i nuclei familiari quanto per le imprese; sottolinea che l'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia può generare nuovi posti di lavoro nelle attività di adeguamento retroattivo degli edifici esistenti, onde garantire benefici continui; esorta gli Stati membri ad avvalersi dei fondi dell'UE disponibili a tal fine;

100.  invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione all'accessibilità economica dell'energia e alla penuria di combustibili/energia; ritiene che un quadro politico coerente, comprensivo di adeguate misure di politica sociale, sia necessario per affrontare tali questioni e invita la Commissione a promuovere lo scambio di migliori prassi in tale ambito e a lavorare con gli Stati membri per sviluppare indicatori e parametri di riferimento per individuare e confrontare la penuria energetica attuale e potenziale; riconosce che la penuria energetica è ostacolata a livello strutturale dalle misure di efficienza energetica; constata che l'energia è un servizio essenziale disciplinato dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato di Lisbona; sottolinea che i costi della politica energetica dovrebbero essere recuperati con la massima equità possibile, tenendo conto in particolare delle famiglie a basso reddito e vulnerabili, che sono quelle che maggiormente risentono di prezzi elevati dell'energia; è del parere che occorra promuovere il coinvolgimento dei consumatori; sottolinea che il potenziamento dei mercati e delle infrastrutture debba rispondere alle esigenze dei cittadini e che debbano essere garantite la trasparenza e la responsabilità degli investimenti effettuati;

101.  osserva che, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sono necessarie risorse flessibili e affidabili, sufficienti a garantire la capacità necessaria nei periodi di picco della domanda e nei periodi caratterizzati da difficoltà politiche, economiche o tecnologiche, e ritiene che tale capacità possa essere garantita mediante riserve flessibili, gestione della domanda, scambi transfrontalieri e interconnessioni nonché un uso più efficiente delle capacità eccedentarie esistenti; sottolinea la necessità di stoccaggio dell'energia e di reti più dinamiche e flessibili, in considerazione dell'offerta crescente di fonti rinnovabili variabili; invita pertanto la Commissione a elaborare orientamenti relativi all'uso e alla diffusione di tutte le fonti flessibili;

102.  osserva che alcuni Stati membri (congiuntamente a certe regioni insulari e ultraperiferiche), essendo isole energetiche o aree relativamente poco integrate nel mercato interno dell'energia, sono ancora ampiamente isolati dalle reti europee del gas e dell'elettricità, spesso continuano a dipendere da un unico fornitore esterno all'UE (situazione ancor più precaria nel caso di regimi politicamente instabili o non democratici) e pagano prezzi più elevati per l'energia, il che pregiudica la loro competitività e il loro sviluppo economico e sociale e li rende vulnerabili alle pressioni politiche ed economiche esterne; sottolinea che, in assenza di consistenti investimenti infrastrutturali, l'impegno del Consiglio europeo mirante a garantire che nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti dell'UE dopo il 2015 difficilmente potrà essere mantenuto per detti Stati membri; è favorevole, in tale contesto, alla rapida attuazione dell'elenco di progetti di interesse comune pubblicato nell'ottobre 2013;

103.  constata che l'integrazione fisica dell'infrastruttura energetica tra gli Stati membri dell'UE è una condizione indispensabile per il corretto funzionamento dei mercati dell'energia e per la condivisione transfrontaliera dell'elettricità; ricorda a tale proposito le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 che hanno fissato un obiettivo non vincolante di interconnessione elettrica del 10% della capacità di produzione nazionale installata, da conseguire entro il 2005; sottolinea che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora raggiunto tale obiettivo; invita quindi la Commissione a stabilire obiettivi vincolanti per la capacità minima di trasmissione transfrontaliera e a proporre un possibile nuovo modello e nuovi impegni di integrazione fisica dell'infrastruttura elettrica tra gli Stati membri, con un chiaro calendario di attuazione; ritiene che gli scambi transfrontalieri ne risulterebbero avvantaggiati;

104.  riconosce che l'estensione delle regole del mercato interno dell'energia all'Europa sudorientale e orientale è indispensabile per la sicurezza energetica dell'UE, e chiede pertanto agli Stati membri e alla Commissione di mantenere il sostegno politico e finanziario alla Comunità dell'energia;

105.  chiede alla Commissione di esaminare il potenziale dello stoccaggio di energia nell'UE e le diverse tecnologie possibili in questo settore, specialmente per quanto riguarda il calore e l'elettricità, al fine di sostenere un approccio più integrato all'offerta e alla domanda di energia; osserva che le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle tecnologie e delle applicazioni di stoccaggio, come i veicoli elettrici, possono svolgere un ruolo importante nello stoccaggio dell'energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e nel bilanciamento delle reti energetiche; chiede alla Commissione pertanto di sfruttare pienamente le possibilità di finanziamento esistenti per la ricerca in tale ambito;

106.  sottolinea l'importanza di allineare il ritmo degli investimenti nelle infrastrutture energetiche con quello degli investimenti nelle fonti di energia; sottolinea che la modernizzazione dell'infrastruttura energetica esistente e la costruzione di nuove infrastrutture intelligenti e flessibili a tutti i livelli della rete per la generazione, la trasmissione (specialmente mediante gli interconnettori transfrontalieri di gas ed elettricità), la distribuzione e lo stoccaggio dell'energia, sia per il calore che per l'elettricità, sono essenziali per un mercato energetico stabile, ben integrato e adeguatamente connesso che conti su fonti di approvvigionamento diversificate e nel quale siano evitati eventuali effetti negativi come i flussi di energia non programmati; sottolinea la necessità di investimenti su larga scala parallelamente agli investimenti nelle reti regionali o finanche locali; sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture miranti a conseguire tali obiettivi dovrebbero ricevere il sostegno dell'UE in ogni fase di attuazione, conformemente ai nuovi orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, e dovrebbero essere sostenuti dal meccanismo per collegare l'Europa, che si prefigge di accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee di importanza transeuropea e di mobilitare i finanziamenti pubblici e privati; sottolinea la necessità di sostenere regimi coerenti, efficienti e meglio coordinati per la concessione delle autorizzazioni relative agli investimenti infrastrutturali nell'UE; osserva che nell'ambito dell'uso delle tecnologie intelligenti è necessario prendere in considerazione anche le questioni relative alla protezione dei dati;

107.  sottolinea che la promozione della microgenerazione sarà un elemento fondamentale nell'aumento della quota delle fonti rinnovabili di energia; sottolinea il ruolo delle iniziative a partecipazione locale, comprese le cooperative, in tutte le fasi della catena dell'energia (produzione, consumo e vendita al dettaglio); osserva a tale proposito che un approvvigionamento decentralizzato di energie rinnovabili può contribuire ad alleviare i problemi delle reti di elettricità e a ridurre la necessità di costruire nuove linee di trasmissione e quindi anche i costi associati, dato che le tecnologie decentralizzate sono molto più vicine ai consumatori finali; prende quindi atto della crescente necessità di investire nel livello della distribuzione;

Rafforzare la competitività dell'economia dell'UE

108.  ritiene che un mercato interno completo, aperto e trasparente, in cui tutte le imprese dell'UE e dei paesi terzi rispettino l'acquis dell'UE, in particolare in materia di energia e ambiente, possa garantire condizioni di parità tra i fornitori di energia dell'UE e i produttori di energia dei paesi terzi e rafforzare la loro posizione negoziale; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento della politica energetica esterna;

109.  sottolinea che il modo migliore per assicurare prezzi competitivi è formare i prezzi nel settore dell'energia in base al mercato, inclusa l'internalizzazione dei costi esterni (ma esclusa la formazione dei prezzi sui mercati terzi);

110.  sottolinea la necessità di un dialogo con i paesi terzi circa l'applicazione dei principi sanciti dall'UE relativi alla protezione dell'ambiente, all'uso di tecnologie verdi e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente;

111.  ritiene che un quadro chiaro all'orizzonte 2030 che fissi obiettivi vincolanti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica stimolerà gli investimenti nelle tecnologie innovative, incentiverà le attività di R&S e mobiliterà gli investimenti privati, aspetti che, congiuntamente al sostegno pubblico, imprimeranno il tanto necessario impulso economico per promuovere l'economia in senso ampio, portando a un aumento della competitività, della crescita e dei lavori di alta qualità, che non possono essere rilocalizzati al di fuori dell'Unione; ritiene che l'aumento di tali investimenti comporterà una riduzione dei costi di produzione per l'industria europea, grazie a una maggiore efficienza in termini di energia e risorse, e della vulnerabilità alle fluttuazioni dei prezzi energetici a livello mondiale, così come la creazione di condizioni più stabili per gli investimenti; invita la Commissione, nel quadro del Semestre europeo, a sottolineare maggiormente il potenziale occupazionale dei settori dell'energia sostenibile in ciascuno Stato membro e nell'Unione nel suo complesso;

112.  sottolinea che l'introduzione di obiettivi vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra, per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica stimolerà investimenti tempestivi nelle tecnologie sostenibili, creando così occupazione e crescita e fornendo al contempo un vantaggio concorrenziale internazionale all'industria europea;

113.  chiede alla Commissione di attuare gli interventi chiave previsti in materia di occupazione per un'economia a basso tenore di carbonio e di promuovere un uso maggiore degli strumenti finanziari dell'UE a disposizione di Stati membri, regioni ed enti locali nonché settore privato per investimenti intelligenti nelle tecnologie sostenibili, per esempio collaborando con la Banca europea degli investimenti (BEI) affinché aumenti ulteriormente la sua capacità di prestito nell'ambito dell'efficienza nell'impiego delle risorse e delle energie rinnovabili;

114.  sottolinea che, nel prossimo decennio, il fabbisogno di investimenti nel settore dell'energia elettrica assumerà dimensioni significative in ragione della prossima sostituzione delle centrali elettriche esistenti e della modernizzazione delle reti; insiste sul fatto che le misure di risparmio ed efficienza energetici svolgeranno un ruolo fondamentale nella riduzione dei costi e nel garantire prezzi dell'elettricità il più bassi possibile per i consumatori; sottolinea che il settore dell'edilizia è responsabile del 40% del consumo lordo di energia dell'UE e che, secondo l'AIE, l'80% del potenziale di efficienza energetica di tale settore resta inutilizzato, così come più del 50% del potenziale del settore industriale; ritiene che in tale ambito esista un grande potenziale di riduzione delle bollette energetiche;

115.  esorta la Commissione, e in particolare la DG Concorrenza, nella sua revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, a introdurre condizioni favorevoli agli investimenti nell'efficienza energetica, incluso il settore dell'industria;

116.  invita la Commissione a lanciare uno studio che esamini nuovi assetti del mercato dell'energia che siano efficienti in termini di costi al fine di garantire prezzi dell'energia il più bassi possibile per industria e consumatori e i migliori utili degli investimenti, grazie all'integrazione di una quota maggiore di fonti rinnovabili variabili e alla prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima una valutazione supplementare e raccomandazioni sulle azioni aggiuntive da intraprendere per coordinare meglio le politiche climatiche, ambientali e industriali e prevenire il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, specialmente nei settori ad alta intensità energetica, dovuto al trasferimento degli impianti produttivi al di fuori dell'UE, tenendo conto nel contempo del contesto internazionale;

117.  sottolinea che i prezzi dell'energia per i consumatori e l'industria rappresentano un elemento importante, rispettivamente, del bilancio delle famiglie e dei costi di produzione; è del parere che gli obiettivi climatici dell'UE dovrebbero aumentare la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; chiede pertanto che qualsiasi nuovo strumento politico relativo a tali obiettivi climatici sia sottoposto a una valutazione d'impatto obbligatoria ed esaustiva che ne esamini gli effetti sulla competitività dell'UE e degli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare per quanto possibile la competitività industriale dell'UE nelle altre aree politiche e sostiene la proposta della Commissione di aumentare la quota del PIL dell'UE prodotta dall'industria al 20%;

118.  riconosce che il settore europeo delle energie rinnovabili è importante ai fini della crescita economica e del mantenimento di posti di lavoro di alta qualità e ad alta tecnologia e funge anche da sostegno ad altri settori, come ad esempio quello dei metalli, le attrezzature elettriche ed elettroniche, le tecnologie dell'informazione, l'edilizia, i trasporti e i servizi finanziari; esorta la Commissione a elaborare una strategia di politica industriale per le tecnologie delle energie rinnovabili che copra l'intero processo dalla ricerca e dallo sviluppo fino alla fase di finanziamento;

119.  sottolinea il rischio di una fuga dall'Europa degli investimenti nelle tecnologie sostenibili a causa, tra le altre cose, delle ambizioni incerte dell'UE sulla decarbonizzazione; ricorda che recenti prove dimostrano che, sebbene l'UE continui a mantenere un primato marginale nella corsa mondiale alle tecnologie pulite, gli Stati Uniti e la Cina stanno rapidamente colmando il divario; constata, in tal senso, che il numero di brevetti per le tecnologie sostenibili depositati nell'UE è diminuito rispetto al 1999, passando da quasi la metà dei brevetti registrati nel mondo all'attuale un terzo; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di incrementare il loro sostegno alle tecnologie e ai servizi sostenibili; è del parere che i proventi delle vendite dei certificati ETS dovrebbero essere riservati agli investimenti nell'innovazione nel settore delle tecnologie sostenibili;

120.  rileva che i principali concorrenti dell'UE sul mercato globale conferiscono grande importanza agli sviluppi tecnologici, all'innovazione e al miglioramento dei processi industriali; constata altresì che le economie di alcuni di loro crescono più velocemente rispetto all'UE; conclude che l'UE debba assegnare priorità alle attività di R&S (compreso lo sviluppo di partenariati scientifici e tecnologici con i partner internazionali), all'innovazione (in particolare nella creazione di un valore aggiunto europeo nello sviluppo e nella produzione interni di tecnologie sostenibili) e al miglioramento della produttività dei processi industriali;

121.  evidenzia che l'assegnazione di quote a titolo gratuito non risponde alla logica economica di fissare il prezzo del carbonio nei prodotti; constata che uno studio recente incaricato dalla Commissione non ha riscontrato prove della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio negli ultimi due periodi di scambio dell'ETS; sottolinea che, per mitigare il potenziale rischio futuro di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, parte dei proventi delle aste dell'ETS deve essere destinata a investimenti ad alta intensità di capitale nelle tecnologie d'avanguardia in settori ad alta intensità energetica o alla promozione di altri strumenti di creazione di posti di lavoro, come ad esempio la riduzione delle imposte sul lavoro;

122.  chiede che vengano adottate misure per anticipare, soddisfare e coniugare il ventaglio di competenze necessarie per i posti lavoro recentemente creati, per adeguare i sistemi di istruzione e formazione e rispondere alle nuove sfide insite nei posti di lavoro esistenti i cui profili stanno mutando verso tipologie più verdi; sottolinea che le politiche attive del mercato del lavoro devono essere mirate e concepite per soddisfare le richieste dei lavoratori e la domanda di lavoro, onde evitare la mancanza di manodopera qualificata nel settore delle tecnologie sostenibili emergenti e offrire a giovani, donne e gruppi svantaggiati, l'accesso a posti di lavoro sostenibili e di qualità nell'economia verde;

123.  esorta gli Stati membri e la comunità internazionale a promuovere l'istruzione nelle scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica per il settore energetico e a mantenere istituti d'istruzione capaci di produrre una forza lavoro qualificata nonché la prossima generazione di scienziati e innovatori, che contribuiranno a raggiungere l'obiettivo di un'Europa sostenibile e autonoma sotto il profilo energetico; ricorda a tale proposito il ruolo importante del programma Orizzonte 2020 e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia nel colmare il divario tra ricerca, istruzione e innovazione applicata nel settore energetico;

124.  richiama l'attenzione sul ruolo chiave delle PMI quali motori della crescita economica nell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a creare condizioni favorevoli agli investimenti delle PMI nelle tecnologie a risparmio energetico e a incoraggiare attivamente tali investimenti;

125.  esorta la Commissione a sostenere lo sviluppo di biocombustibili avanzati per il settore dei trasporti che migliorano la qualità dei carburanti, potenziando così la generale competitività dell'economia dell'UE senza necessità di investimenti aggiuntivi in nuove infrastrutture;

126.  invita la Commissione a elaborare un sistema di misurazione della competitività dell'UE e dei suoi principali concorrenti basato, per esempio, sulle politiche fiscali, sulle attività di R&S, sulle esportazioni di tecnologia, sul numero di ricercatori e di lavoratori altamente qualificati, sull'innovazione, sui prezzi dell'energia industriale, sulle politiche ambientali ed energetiche, sui livelli salariali e di produttività, sulle infrastrutture, sugli oneri normativi superflui e su altri fattori pertinenti; sottolinea la necessità di tenere conto nella nuova metodologia dei costi esterni dei cambiamenti climatici, compresi il possibile aumento delle spese di assicurazione contro i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;

127.  sottolinea con forza che qualsiasi futura politica dell'UE deve affrontare i punti di forza e di debolezza comparativi della sua economia, in particolare per quanto riguarda gli accordi di libero scambio eventualmente sottoscritti dall'UE, tenendo altresì conto delle misure intraprese per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i relativi vantaggi economici;

128.  sottolinea che i prezzi dell'energia variano da regione a regione in funzione delle differenze geologiche, politiche e fiscali e che il modo migliore per garantire prezzi dell'energia contenuti è quello di sfruttare pienamente le risorse energetiche interne e sostenibili dell'UE; chiede alla Commissione di elaborare un'analisi esaustiva dei costi e degli effetti totali del sistema per le diverse fonti energetiche e del loro impatto sull'adeguatezza della capacità di produzione nel lungo termine;

129.  rileva che l'UE è una zona con risorse limitate, che importa circa il 60% del consumo di gas, oltre l'80% del consumo di petrolio e quasi il 50% del carbone utilizzato per la produzione di energia; ribadisce in tal contesto la necessità di un quadro 2030 con una forte enfasi sulle fonti rinnovabili e sostenibili nell'UE;

130.  sottolinea che il dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori sono valori e strumenti fondamentali che sostengono e riconciliano la promozione della coesione sociale, l'occupazione di qualità e la creazione di posti di lavoro, da un lato, e una maggiore innovazione e competitività nelle economie europee, dall'altro;

131.  chiede l'introduzione di misure per impedire la perdita di posti di lavoro nei settori a elevate emissioni di carbonio maggiormente colpiti, quali la produzione di energia elettrica, i trasporti, le costruzioni e le industrie a elevata intensità energetica, che a livello mondiale sono generalmente i settori più verdi e più efficienti sotto il profilo energetico; chiede di agevolare il trasferimento di lavoratori dai settori a elevate emissioni di carbonio maggiormente colpiti ad altri settori, in caso di perdita del posto di lavoro;

132.  sottolinea la necessità di misure a sostegno del reddito, accompagnate da altre misure ad esempio in ambito formativo, per migliorare e preservare l'occupabilità, mantenere i lavoratori nel mercato del lavoro e prevenire l'erosione delle competenze in tempi di crisi e ristrutturazione;

Riconoscere le diverse capacità degli Stati membri

133.  accoglie con favore le dichiarazioni della Commissione sull'impatto diverso che gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE possono avere su ciascuno Stato membro e i relativi cittadini, aspetto che quindi legittima la continuazione degli interventi su una base di equa condivisione degli sforzi che tenga conto delle circostanze individuali di ciascun paese (come il PIL), riservando un'attenzione particolare a quelli che si trovano in gravi difficoltà finanziarie, dei risultati nella riduzione delle emissioni dal 1990, delle emissioni per capita, del potenziale economico e di riduzione delle emissioni, delle fonti rinnovabili di energia, dell'accesso alle tecnologie e della capacità di risparmio energetico;

134.  fa notare che l'adozione di una strategia di decarbonizzazione che non tenga conto della situazione di alcuni Stati membri può tradursi in un forte aumento della povertà energetica in tali paesi;

135.  sottolinea che a norma dell'articolo 194 del TFUE, l'UE è responsabile del completamento del mercato interno dell'energia e della promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica mentre gli Stati membri sono competenti a decidere in materia di mix energetico e dovrebbero avere la facoltà di seguire e sviluppare approcci diversi in base a tecnologie e fonti energetiche compatibili con l'ambiente, accettabili a livello sociale ed economico e, conformemente agli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'UE, mirate a conservare e migliorare l'ambiente; ritiene che qualsiasi quadro futuro debba rispettare l'indipendenza degli Stati membri;

136.  riconosce che le tecnologie per le energie rinnovabili includono un'ampia gamma di opzioni tecniche diverse che possono essere utilizzate nei settori dell'elettricità, dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti; sottolinea che un generale obiettivo vincolante sulle energie rinnovabili per il 2030 lascia ampia scelta e flessibilità agli Stati membri, che possono decidere quando e in quali settori energetici investire e quali tecnologie utilizzare in ogni settore;

137.  ricorda alla Commissione che il Parlamento ha chiesto che la legislazione preveda l'obbligo per ciascuno Stato membro di produrre una strategia a basso tenore di carbonio per il 2050; ritiene che tali tabelle di marcia stabilite a livello nazionale non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti, pur essendo comunque essenziali per fornire agli investitori e ai funzionari chiarezza in merito alla direzione politica di lungo termine e alle misure che sarà necessario porre in essere per raggiungere gli obiettivi; si attende che la Commissione elabori proposte sulla condivisione degli oneri tra Stati membri e fissi una data per la presentazione di tali tabelle di marcia ai fini della loro revisione; chiede alla Commissione, qualora le tabelle di marcia non siano ritenute realistiche e lo Stato membro interessato non sia disposto a fornire gli appropriati chiarimenti, di proporre le misure aggiuntive eventualmente necessarie per assicurare la credibilità degli obiettivi di riduzione di CO2 dell'Unione;

138.  constata che l'azione prevista dovrebbe incentrarsi principalmente sull'attuazione di scenari che tengano conto del potenziale esistente negli Stati membri, delle prospettive di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili ed efficaci in termini di costi e dell'impatto globale dell'attuazione della politica proposta, così da poter proporre obiettivi di riduzione per gli anni successivi;

139.  chiede alla Commissione di migliorare la promozione e l'efficienza degli strumenti finanziari esistenti per gli investimenti nelle tecnologie sostenibili (p. es. il programma NER 300), raccogliendo in un'unica banca dati, chiara e facilmente accessibile, tutte le informazioni necessarie riguardo alle possibilità finanziarie a livello nazionale, regionale e locale;

140.  osserva che l'accesso al capitale e il costo dello stesso, in particolare per le PMI e i settori dell'industria pesante, costituiscono spesso un ostacolo agli investimenti nelle tecnologie pulite ad alta intensità di capitale e nell'efficienza energetica; chiede pertanto alla Commissione di valutare la possibilità di istituire un fondo per promuovere lo sviluppo delle tecnologie sostenibili innovative e sostenere le iniziative volte a migliorare l'efficienza delle industrie ad alta intensità di energia che potrebbe riunire i flussi di finanziamento esistenti e nuovi, contribuire a mobilitare gli investimenti ed essere finanziato, tra l'altro, da una parte dei proventi dell'ETS o dai Fondi strutturali o dal Fondo di coesione; invita la Commissione a sviluppare strumenti finanziari innovativi, a riconoscere un ruolo maggiore alla BEI e agli istituti finanziari pubblici nazionali e ad attirare i finanziamenti dei fondi pensionistici e delle compagnie assicurative;

141.  chiede al Consiglio di inserire nelle misure politiche chiari obiettivi di finanziamento per la ricerca, lo sviluppo, gli impianti pilota e la diffusione delle nuove tecnologie in linea con il livello di sforzo richiesto dagli obiettivi all'orizzonte 2030, considerando che alcuni settori industriali necessitano di tecnologie all'avanguardia per ridurre ulteriormente le loro emissioni e migliorare l'efficienza energetica rispetto alla situazione attuale;

142.  invita l'UE ad adottare un approccio pragmatico ai nuovi modelli di mercato, alla regolamentazione e ai modelli di finanziamento per soluzioni energetiche sostenibili;

L'UE a livello internazionale

143.  constata che numerosi paesi emergenti e sviluppati stanno elaborando una serie di politiche e investimenti climatici, inclusa l'attuazione di sistemi propri di scambio di quote di emissione inspirati al modello dell'ETS dell'UE; plaude alla prospettiva futura di collegare l'ETS dell'UE ad altri meccanismi di scambio delle quote di carbonio a livello mondiale allo scopo di creare un mercato globale del carbonio; sottolinea che un siffatto approccio globale potrebbe tradursi in condizioni di parità per l'industria europea fornendo un'impostazione completa ed efficace in termini di costi per far fronte alle emissioni industriali di gas a effetto serra a livello mondiale; ritiene a tal proposito che un sistema internazionale di limitazione e di scambio potrebbe contribuire considerevolmente all'attuazione di un nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici giuridicamente vincolante;

144.  sottolinea che il perseguimento di una più stretta collaborazione nell'ambito della politica energetica deve riflettersi anche nella politica energetica estera e chiede pertanto che gli accordi in materia di energia con i paesi terzi siano conclusi a livello di UE e che gli obiettivi della politica energetica dell'UE siano ribaditi con fermezza;

145.  constata che il ruolo guida dell'UE nelle tecnologie rinnovabili deriva dall'innovazione nel settore manifatturiero e in settori come l'integrazione dei sistemi; riconosce che, con l'adozione di obiettivi vincolanti per il 2030, l'UE assumerà il ruolo di polo di competenze, consentendo lo sviluppo di prodotti di alta qualità e competitivi in termini di costi; ritiene che ciò andrà a vantaggio del mercato interno, ma che consentirà anche alle imprese europee di accedere ai mercati in crescita dei paesi terzi grazie al vantaggio competitivo dell'UE; osserva che, in assenza di un pacchetto ambizioso all'orizzonte 2030, l'UE rischia di perdere il suo primato sul mercato e in ambito tecnologico;

146.  riconosce l'importanza degli obiettivi vincolanti all'orizzonte 2020 e delle politiche in materia di energie rinnovabili nel contribuire alla creazione del primato tecnologico dell'UE sui mercati globali e nel renderla un attore all'avanguardia nell'innovazione tecnologica nell'ambito delle tecnologie rinnovabili; sottolinea che il proseguimento di tale politica mediante l'adozione di obiettivi vincolanti sulle energie rinnovabili all'orizzonte 2030 consentirebbe all'UE di competere con la Cina, gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Giappone e l'India per il primato tecnologico sui mercati del futuro, anche in tempi di restrizioni economiche;

147.  sottolinea che 138 paesi nel mondo si sono dotati di obiettivi e politiche mirati nel settore delle fonti rinnovabili di energia; riconosce che gli investimenti nelle tecnologie verdi in India, Cina e negli Stati Uniti crescono a un ritmo molto più rapido rispetto all'Unione; sottolinea, a tale proposito, che l'UE è ben lungi dal poter agire da sola ma che, al contrario, rischia di perdere le opportunità economiche offerte dalla transizione energetica attualmente in corso;

148.  sottolinea la necessità di garantire, in via prioritaria, che innanzitutto i paesi sviluppati riducano rapidamente le proprie emissioni e forniscano ai paesi in via di sviluppo i flussi finanziari necessari alle attività di mitigazione e adattamento; mette, tuttavia, in guardia dall'utilizzare meccanismi di compensazione quali il meccanismo di sviluppo pulito (CDM), poiché questi non si sono dimostrati strumenti efficaci per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ritardano l'indispensabile cambiamento strutturale nelle economie dei paesi sviluppati;

149.  sottolinea la necessità di conciliare gli obiettivi di sviluppo con quelli in materia di cambiamenti climatici; sottolinea che i cambiamenti climatici minacciano la capacità di autosostentamento alimentare di intere regioni, dimostrando in tal modo il nesso esistente con l'obiettivo di eliminazione della povertà a livello mondiale, alla base sia del processo degli obiettivi di sviluppo del Millennio che di quello degli obiettivi di sviluppo sostenibile avviato dalla conferenza di Rio+20; chiede che questi due processi siano integrati in un unico quadro omnicomprensivo post-2015;

150.  constata l'importanza che l'UE mantenga il suo ruolo di guida e pioniere e che gli Stati membri parlino con un'unica voce per difendere una posizione comune forte nei negoziati sul clima e garantire il conseguimento di un nuovo accordo vincolante globale in materia di clima a Parigi nel 2015; sottolinea che l'UE deve fungere da esempio e adottare un quadro politico vincolante ambizioso prima del vertice dei capi di Stato convocato da Ban Ki-moon poiché tali provvedimenti eserciteranno un'influenza positiva sui negoziati; chiede alla Commissione di valutare le possibilità di utilizzare una parte delle vendite all'asta delle quote di emissione per onorare gli impegni finanziari internazionali assunti dall'UE in materia di clima nei confronti dei paesi in via di sviluppo, tenendo conto delle loro necessità di adattamento e mitigazione;

151.  sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla finanza nel consentire ai paesi in via di sviluppo di intraprendere azioni ambiziose per il clima; insiste, pertanto, sulla necessità di costruire un'architettura finanziaria coerente per i cambiamenti climatici; chiede agli Stati membri di compiere maggiori sforzi per contribuire al rispetto dell'impegno che i paesi sviluppati si sono assunti di stanziare almeno 100 miliardi di USD all'anno ai finanziamenti per il clima, in aggiunta all'impegno di destinare lo 0,7% del PNL agli aiuti pubblici allo sviluppo, entro il 2020;

152.  plaude all'iniziativa di Ban Ki-moon sull'energia sostenibile per tutti, che promuove l'efficienza energetica e le energie rinnovabili quali soluzioni più importanti ai fini della mitigazione; chiede all'UE di sostenere tale programma;

153.  chiede agli Stati membri e alle altre parti ai prossimi negoziati internazionali, in vista di un potenziale accordo vincolante, di affrontare il tema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a livello globale;

154.  chiede pertanto un migliore coordinamento tra il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna affinché l'UE possa parlare con una sola voce nelle organizzazioni internazionali nonché svolgere un ruolo più attivo ed esercitare una maggiore influenza ai fini della promozione delle politiche sostenibili;

o
o   o

155.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 42.
(2) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(4) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.
(5) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.
(6) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(7) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.
(8) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.
(9) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0088.
(11) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 66.
(12) Testi approvati, P7_TA(2012)0443.
(13) Testi approvati, P7_TA(2012)0444.
(14) Testi approvati, P7_TA(2012)0452.
(15) Testi approvati, P7_TA(2013)0374.
(16) Testi approvati, P7_TA(2013)0201.
(17) Testi approvati, P7_TA(2013)0344.
(18) Testi approvati, P7_TA(2013)0443.
(19) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 107.
(20) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(21) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 28.
(22) Testi approvati, P7_TA(2013)0300.
(23) Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato "Exploiting the employment potential of green growth" (SWD(2012)0092).

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