– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Tadeusz Cymański, trasmessa dalla procura della Repubblica di Polonia il 23 ottobre 2013 e comunicata in Aula il 18 novembre 2013,
– avendo ascoltato Tadeusz Cymański a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2009, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),
– visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0099/2014),
A. considerando che la procura della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Tadeusz Cymański in relazione a una richiesta di autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento europeo presentata dall'Ispettorato generale per la circolazione stradale relativamente all'infrazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del codice polacco delle infrazioni minori;
B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni;
C. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
D. considerando che, ai sensi dell'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non risponde dell'attività che ha svolto nel quadro dell'esercizio del suo mandato, durante la sua durata o successivamente alla sua scadenza, attività della quale può rispondere solo dinanzi alla Dieta e, in caso di violazione dei diritti di terzi, può essere giudicato da un tribunale solo previa autorizzazione della Dieta;
E. considerando che la decisione di revocare o meno l'immunità in un caso specifico spetta unicamente al Parlamento, il quale, nel prendere detta decisione, può ragionevolmente prendere in considerazione la posizione del deputato(2);
F. considerando che la presunta infrazione non ha un collegamento diretto o evidente con l'attività svolta da Tadeusz Cymański in quanto membro del Parlamento europeo, né costituisce un'opinione o un voto espresso nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
G. considerando che il procedimento penale da avviare nei confronti di Tadeusz Cymański non è pertanto collegato in alcun modo alla sua posizione di membro del Parlamento europeo;
H. considerando che, nel caso in esame, il Parlamento non ha rilevato prova alcuna di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente grave e preciso che la questione sarà sottoposta a un tribunale con l'intenzione di causare danno politico al deputato interessato;
I. considerando che la richiesta è stata presentata a seguito di una dichiarazione scritta di Tadeusz Cymański, recante il suo rifiuto di ottemperare all'obbligo di identificare la persona alla quale aveva affidato il veicolo di cui al rapporto dell'Ispettorato generale per la circolazione stradale unitamente al suo consenso a pagare una multa di 500 PLN per l'infrazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del codice polacco delle infrazioni minori;
1. decide di revocare l'immunità di Tadeusz Cymański;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Tadeusz Cymański.
Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0428),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0178/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 19 settembre 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 3 febbraio 2014 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0046/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 335/2014)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0751 – C7-0386/2013 – 2013/0365(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0751),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0386/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 182/2001, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014(2),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti,
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(3), in particolare il punto 15 e l'allegato I,
– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa(4),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(5),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0011/2014),
A. considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3 e l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(6),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(7),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra, da un lato, i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (atti delegati) e, dall'altro, i poteri conferiti alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).
(2) Le misure che possono essere oggetto della delega dei poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio(8).
(3) Occorre adattare all'articolo 290 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, TFUE.
(4) È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga le consultazioni del caso, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(5) Occorre adattare all'articolo 291 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE.
(6) Occorre che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).
(7) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è altresì necessario modificare una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo sopprimendo determinate disposizioni disciplinate da tale procedura.
(8) Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(9) Dato che gli adeguamenti e le modifiche apportate da apportare al presente regolamento riguardano soltanto le procedure, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 1]
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 12(10), 13(11), 14(12), 16(13) e 18(14) della sezione F, e al punto 21(15) della sezione G dell'allegato I. [Em. 2]
6. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento prevedano che il termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468/CE sia ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione stessa, il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è fissato a un mese.
Articolo 3
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 4
1. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Laddove le disposizioni elencate nell'allegato II prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, La direttiva 97/70/CE del Consiglio(16), il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Emm. 61, 62 e 63]e il regolamento (CE) n.1257/96 del Consiglio(17) sono modificati come indicato nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati(18)
A. Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
-1. Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
Articolo 9, paragrafo 3* [Em. 4]
1. Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)**
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2
2. Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
Articolo 26, paragrafo 7
Articolo 27 bis, paragrafo 5 [Em. 5]
Articolo 35
3. Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ede i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)
Articolo 9 ter, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 13 bis, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 6 bis
Articolo 19, paragrafo 4 [Em. 6]
B. Iniziative in materia di clima
4. Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
Articolo 3, paragrafo 2 [Em. 7]
Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 11, paragrafo 3
5. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
Articolo 3 quinquies, paragrafo 3
Articolo 3 septies, paragrafo 9
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 10 bis, paragrafo 1
Articolo 10 bis, paragrafo 7
Articolo 10 bis, paragrafo 8
Articolo 10 bis, paragrafo 13
Articolo 11 bis, paragrafo 8
Articolo 11 bis, paragrafo 9
Articolo 11 ter, paragrafo 7
Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 15, quinto comma
Articolo 16, paragrafo 12 [Em. 8]
Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 22
Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 24 bis, paragrafo 1
Articolo 24 bis, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 25 bis, paragrafo 1
Allegato IV, parte A
C. Energia
6. Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)
Articolo 6
D. Imprese e Industria
7. Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8
Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3
8. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 3 [Em. 9]
E. Ambiente
9. Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma [Em. 10]
Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 15
10. Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 30, paragrafo 6
Articolo 46, paragrafo 6 [Em. 11]
Articolo 48, paragrafo 2
F. Statistiche
11. Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1 [Em. 12]
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3 [
12. Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio****[Em. 13]
Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione delle "misure relative alle norme comuni in materia di qualità", in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'adozione delle "norme comuni in materia di qualità"
Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 1
13. Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere**** [Em. 14]
Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione delle "norme comuni di qualità", in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per la definizione delle "opportune norme comuni di qualità"
14. Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione**** [Em. 15]
Articolo 7, paragrafo 4, per l'adozione dei "criteri comuni sul controllo di qualità", in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), per la definizione dei "criteri di qualità".
Articolo 12, paragrafo 3
15. Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 4, per l'adozione dei "requisiti di qualità e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità"
Articolo 9, paragrafo 4, per la determinazione della "struttura delle relazioni di qualità" [Em. 16]
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 13
16. Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero****[Em. 17]
Articolo 4, paragrafo 3, per l'adozione degli "standard di qualità comuni"
Articolo 10
17. Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per "la definizione dell'elenco delle variabili target primarie da includere in ciascuna area tematica per la componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili"
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per la definizione del "formato tecnico di trasmissione a Eurostat"
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) [Em. 18]
18. Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro**** [Em. 19]
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 11, lettera a)
Articolo 11, lettera b)
Articolo 11, lettera d)
Articolo 11, lettera e)
Articolo 11, lettera f), per l'adozione dei "criteri distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi"
Articolo 11, lettera i)
Allegato, punto 3
19. Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
Articolo 5
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 2
20. Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti
Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per la "la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità"
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per la definizione dei contenuti delle relazioni di qualità" [Em. 20]
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 8, paragrafo 3
Allegato I, sezione 7, punto 1
Allegato II, sezione 7, punto 1
G. Mercato interno e servizi
21. Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE****
Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2 [Em. 21]
22. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Articolo 68, paragrafo 1***
Articolo 69, paragrafo 2***
H. Mobilità e trasporti
23. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
Articolo 13
Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2
24. Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione)
Articolo 10, paragrafo 3
25. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
Articolo 10, paragrafo 2**
Articolo 10, paragrafo 3** [Em. 22]
26. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
Articolo 15
27. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
Articolo 8, lettera a), primo trattino
Articolo 8, lettera b) [Em. 23]
I. Salute e consumatori
28. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici
Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 8
Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2**
Articolo 16, paragrafo 8
Articolo 16, paragrafo 9**
Articolo 18, paragrafo 2 [Em. 24]
Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 1**
Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 31, paragrafo 3
29. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 8, paragrafo 4, ultima frase in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 17, secondo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 25, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 26 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 27, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 29, paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera g) [Em. 25]
Articolo 29, paragrafo 6, primo comma, seconda frase in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 30, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 52, paragrafo 4, ultimo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 54, paragrafo 5 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera k)
Articolo 58, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera l)
Articolo 65, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera m)
Articolo 68, terzo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera n)
Articolo 78, paragrafo 1, lettera a)
Allegato II, punto 3.6.5
30. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
Articolo 5, paragrafo 1**
Articolo 5, paragrafo 2*
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2*
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 11
Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 27
Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 3
Articolo 40, lettera a)
Articolo 40, lettera b)
Articolo 40, lettera c)
Articolo 40, lettera d)
Articolo 40, lettera e)
Articolo 40, lettera f)
Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 42, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 42, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 42, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 42, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 43, paragrafo 3
Articolo 45, paragrafo 4
Articolo 48, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 48, paragrafo 7, lettera b)
Articolo 48, paragrafo 7, lettera c) [Em. 26]
Articolo 48, paragrafo 7, lettera d)
Articolo 48, paragrafo 8
31. Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
Articolo 6, paragrafo 2**
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 5*
Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 3 [Em. 27]
Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 4
32. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 18**[Em. 28]
Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 24, paragrafo 4
33. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
Articolo 8, paragrafo 2**
Articolo 22**
Articolo 25, paragrafo 3
34. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari
Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 4, seconda frase [Em. 29]
Articolo 24, paragrafo 3*
Articolo 30, paragrafo 1*
Articolo 30, paragrafo 2*
Articolo 30, paragrafo 3*
Articolo 30, paragrafo 5
Articolo 31*
35. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
Articolo 17, paragrafo 5
36. Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 5*
Articolo 7, paragrafo 6**
37. Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
Articolo 3, paragrafo 3**
Articolo 4, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2 [Em. 30]
Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 5**
38. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 3, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, sesto comma
Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma
Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)
Articolo 18, paragrafo 5, primo comma
Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)
Articolo 28, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 28, paragrafo 6, lettera a), punto ii) [Em. 31]
39. Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 4 [Em. 32]
Articolo 28**
40. Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino
Articolo 14, paragrafo 1, terzo trattino
Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 24, paragrafo 4
Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 32, sesto comma paragrafo [Em. 33]
Articolo 47, paragrafo 3
41. Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE
Articolo 29, primo commaparagrafo**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera a)
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera b)**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera c)**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera d)**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera e)**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera f)**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera g)**
Articolo 29, secondo commaparagrafo, lettera h)
Articolo 29, secondo paragrafo, lettera i) [Em. 34]
42. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 5**
Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli quantitativi minimi di vitamine e minerali"
Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali"
Articolo 12, paragrafo 3 [Em. 35]
43. Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Articolo 7, paragrafo 2**
Articolo 8, paragrafo 1**
Articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino
ALLEGATO II
Disposizioni di atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti di esecuzione(19)
A. Reti, contenuti e tecnologie delle comunicazioni
1. Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
Articolo 9, paragrafo 3* [Em. 36]
2. Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
Articolo 26, paragrafo 7
Articolo 27 bis, paragrafo 5 [Em. 37]
3. Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)
Articolo 9 ter, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 19, paragrafo 4 [Em. 38]
B. Iniziative in materia di clima
4. Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
Articolo 3, paragrafo 2 [Em. 39]
5. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
Articolo 11 bis, paragrafo 8
Articolo 16, paragrafo 12 [Em. 40]
C. Imprese e Industria
6. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 3 [Em. 41]
D. Ambiente
7. Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
Articolo 46, paragrafo 6 [Em. 42]
E. Statistiche
8. Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità
Articolo 5, paragrafo 1 [Em. 43]
9. Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio
Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità" in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità"
10. Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere
Articolo 6, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità" in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), per la definizione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità"
11. Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione
Articolo 7, paragrafo 4, per l'adozione della "struttura delle relazioni sulla qualità", in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), per la definizione della "struttura delle relazioni sulla qualità"
12. Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
Articolo 9, paragrafo 4, per l'adozione della "struttura delle relazioni di qualità" [Em. 44]
13. Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero
Articolo 4, paragrafo 3, per l'adozione del "contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità"
14. Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), per la definizione del "formato tecnico di trasmissione a Eurostat"
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 15, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) [Em. 45]
15. Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro
Articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, lettera f), per l'adozione dei "contenuti delle relazioni sulla qualità"
16. Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), per l'adozione dei "contenuti delle relazioni di qualità" [Em. 46]
F. Mercato interno e servizi
17. Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
Articolo 14, paragrafo 2 [Em. 47]
G. Mobilità e trasporti
18. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
Articolo 10, paragrafo 3** [Em. 48]
19. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
Articolo 8, lettera a), primo trattino [Em. 49]
H. Salute e consumatori
20. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici
Articolo 18, paragrafo 2 [Em. 50]
21. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 17, secondo comma in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 29, paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera g) [Em. 51]
22. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002
Articolo 40, lettera c)
Articolo 40, lettera d)
Articolo 40, lettera e)
Articolo 41, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 3
Articolo 42, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 45, paragrafo 4
Articolo 48, paragrafo 7, lettera c) [Em. 52]
23. Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 5*
Articolo 26, paragrafo 3 [Em. 53]
24. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 18** [Em. 54]
25. Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2 [Em. 55]
26. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma
Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)
Articolo 18, paragrafo 5, primo comma
Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)
Articolo 28, paragrafo 6, lettera a), punto ii) [Em. 56]
27. Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 9, paragrafo 4 [Em. 57]
28. Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino
Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino
Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 1 [Em. 58]
29. Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE
Articolo 29, secondo comma, lettera i) [Em. 59]
30. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
Articolo 5, paragrafo 4, per l'adozione dei "livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali" [Em. 60]
ALLEGATO III
Modifiche al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 97/70/CE del Consiglio, al regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n.1257/96 del Consiglio [Em. 61]
A. Ambiente
1) All'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 66/2010, il secondo comma è soppresso.
2) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:
a) all'articolo 16, il paragrafo 4 è soppresso;
b) all'articolo 30, il paragrafo 6 è soppresso. [Em. 62]
B. Mobilità e trasporti
3) All'articolo 8, lettera a), della direttiva 97/70/CE, il secondo trattino è soppresso.
C. Salute e consumatori
4) All'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1333/2008, il paragrafo 4, seconda frase è soppresso.
5) All'articolo 12 della direttiva 2002/46/CE, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 63]
D. Aiuti umanitari
6) All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/96, il paragrafo 1 è soppresso.
Decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).
Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).
Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1).
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).
Per informazione, nel presente allegato le disposizioni contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con *, le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicate con **, le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicate con *** e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicate con ****. [Em. 3]
Per informazione, nel presente allegato le disposizioni contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 sono indicate con **.
Adeguamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0452),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0197/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013(1),
– vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento europeo in data 11 ottobre 2013,
– vista l'intesa comune sugli atti delegati, approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti,
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(2), in particolare il punto 15 e l'allegato 1,
– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa(3),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7‑0480/2013),
A. considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adeguamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto,
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo.
(2) Le misure che possono essere interessate dalla delega dei poteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE(7).
(3) Occorre adattare all’articolo 290 TFUE gli atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.
(4) Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(5) È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(6) Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dagli atti giuridici di cui all’allegato e partecipano pertanto all’adozione e applicazione del presente regolamento.
(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Laddove gli atti giuridici elencati nell’allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l’articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 3
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati
1. Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale(8)
2. Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati(9)
3. Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento(10)
4. Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità(11)
5. Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio(12).
Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0451),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0198/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013(1),
– vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento in data 11 ottobre 2013,
– vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti,
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(2), in particolare il punto 15 e l'allegato I,
– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa(3),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0010/2014),
A. considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(5),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per il legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo.
(2) Le misure che possono essere interessate dalla delega di potere di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio(7).
(3) Occorre adattare all'articolo 290 TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.
(4) Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(5) Dato che le modifiche apportate dal presente regolamento riguardano soltanto le procedure, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.
(6) È di particolare importanza che la Commissione, allorché elabora atti delegati sulla base degli atti giuridici adattati dal presente regolamento, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 5, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo l'articolo 2 del presente regolamento.
2. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 1]
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 81(8), 82(9), 85(10), 86(11), da 90 a 93(12) della sezione G, e ai punti 95(13) della sezione H dell'allegato. [Em. 2]
6. Laddove gli atti giuridici elencati nell'allegato del presente regolamento prevedano che il termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468/CE sia ridotto ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione stessa, il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è fissato a un mese.
Articolo 3
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 4
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
Atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE adattati al regime degli atti delegati(14)
A. Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
1. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
2. Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)
B. Occupazione, affari sociali e inclusione
3. Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro**
4. Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
5. Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
6. Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)**
7. Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
8. Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
9. Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
10. Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
11. Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
12. Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**
13. Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
14. Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**
15. Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
16. Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**
17. Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi**
18. Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**
19. Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**
20. Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**
21. Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**
22. Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro**
C. Azione per il clima
23. Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
24. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
D. Energia
25. Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
26. Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005
27. Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
28. Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
29. Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE
30. Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE
E. Imprese e industria
31. Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati
32. Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE
33. Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
34. Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE
35. Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli
36. Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa
37. Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)
38. Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
39. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
40. Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche
41. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)
42. Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi
43. Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
44. Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
45. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol
F. Ambiente
46. Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
47. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
48. Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
49. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006**
50. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti)
51. Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
52. Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
53. Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
54. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)
55. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti [Em. 4]
56. Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
57. Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
58. Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
59. Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
60. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE
61. Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
62. Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE
63. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
64. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
65. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
66. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
67. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
68. Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
69. Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)
70. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio
71. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
72. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
73. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
74. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
G. Statistiche
75. Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi
76. Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
77. Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio
78. Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia
79. Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni
80. Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente
81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio**** [Em. 5]
82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)**** [Em. 6]
83. Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri
84. Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)
85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici**** [Em. 7]
86. Regolamento (CE) n.1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale**** [Em. 8]
87. Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione
88. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
89. Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali**** [Em. 9]
91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati**** [Em. 10]
92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità**** [Em. 11]
93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale**** [Em. 12]
H. Mercato interno e servizi
94. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali****[Em. 13]
96. Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio
I. Mobilità e trasporti
97. Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
98. Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
99. Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
100. Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
101. Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
102. Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
103. Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime
104. Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002**
105. Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
106. Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose*
107. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
108. Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità**
109. Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)
110. Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio
111. Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio***
112. Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE
113. Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti**
114. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
115. Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea
116. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio
117. Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
118. Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea
119. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità
120. Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi
121. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio
122. Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri
123. Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
124. Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio
125. Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
126. Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse
127. Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
128. Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità
129. Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna
130. Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
131. Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
132. Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna
J. Salute e consumatori
133. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
134. Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)**
135. Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)
136. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione)
137. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
138. Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004
139. Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004
140. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
141. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE***
142. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
143. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
144. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
145. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali
146. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
147. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari
148. Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale
149. Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
150. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio**
151. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
152. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
153. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
154. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
155. Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani
156. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti***
157. Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari
158. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari**
159. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana
K. Fiscalità e unione doganale
160. Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio
Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).
Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).
Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1); regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1); regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1); regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *** e gli atti giuridici di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicati con ****. [Em. 3]
Nomina di un membro della Corte dei conti – Oskar HERICS (AT)
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Decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta nomina di Oskar Herics a membro della Corte dei conti (C7-0009/2014 – 2014/0802(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0009/2014),
– visto l'articolo 108 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0128/2014),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 17 febbraio 2014, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Oskar Herics membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Modifica dell'articolo 136 del regolamento sulla partecipazione dei deputati alle sedute
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Decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla modifica dell'articolo 136 del regolamento del Parlamento europeo sulla partecipazione dei deputati alle sedute (2013/2033(REG))
– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B7-0051/2013),
– vista la sua decisione 2005/684/CE, Euratom del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo(1),
– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ,del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo(2),
– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0038/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 136 – paragrafo 2
2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.
2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta come "presenti". I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente sono registrati come "giustificati" sul processo verbale di ogni seduta.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0393),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0184/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0151/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 333/2014)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0161),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0087/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della commissione giuridica sul ricorso agli atti delegati del 14 ottobre 2013,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0031/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. chiede alla Commissione di procedere alla codificazione del regolamento una volta conclusasi la procedura legislativa;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio(2), codificato nel 2009 con il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio(3), ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione europea in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri ai sensi dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio(4), codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).
(2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione "marchio comunitario" con l'espressione "marchio dell'Unione europea". In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, concordato nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, occorre sostituire la denominazione "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)" con la denominazione "Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modellila proprietà intellettuale" (di seguito "l'Agenzia"). [Em. 1]
(3) A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale(6), la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni.
(4) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell'Unione europea(7) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE.
(5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'alternativa valida ed efficace allaintegra la protezione dei marchi a livello degli Stati membri ed è diventato una sua alternativa valida ed efficace. [Em. 2]
(6) I marchi nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione, mentre niente si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio dell'Unione europea o mediante entrambi.
(7) La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale", del 24 maggio 2011(8), la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di internet.
(8) Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio comunitario, occorre armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di marchio e allinearle al sistema del marchio dell'Unione nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi in tutta l'Unione.
(9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio dell'Unione europea. Il segno deve poter essere rappresentato nel registro dei marchi dell'Unione europea in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazioneil segno sia in grado di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e obiettivo. Il segno dovrebbe quindi essere consentito in qualsiasi forma idonea, tenuto conto della tecnologia generalmente disponibile che consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione. [Em. 3]
(10) Le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 non offrono alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare la piena uniformità con la normativa dell'Unione in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti normativi dell'Unione, occorre estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
(11) Occorre che i marchi depositati in scritture o lingue non comprensibili nell'Unione non possano beneficiare di protezione nei casi in cui la registrazione venga rifiutata per motivi assoluti una volta tradotti o trascritti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri.
(12) È opportuno rendere più difficile l'appropriazione illecita di marchi, estendendo la possibilità di opporsi alle domande di marchio dell'Unione europea presentate in malafede.
(13) Al fine di mantenere una solida protezione dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione, è necessario chiarire che tali diritti consentono di fare opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea posteriore, indipendentemente dal fatto che costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.
(14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio dell'Unione europea non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994(9).
(15) Al fine di assicurare certezza del diritto e chiarezza, è necessario chiarire che non solo in caso di somiglianza, ma anche in caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio europeo solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio europeo, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. [Em. 4]
(16) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta il nome e i suoi prodotti e servizi. Occorre pertanto che sia considerato contraffazione del marchio dell'Unione europea anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale.
(17) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio dell'Unione europea abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10).
(18) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, è opportuno che il titolare del marchio dell'Unione europea abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell’Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio dell'Unione europea registrato in relazione a detti prodotti. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea, in particolare quelli contenuti nella "Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica" adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001. [Em. 115]
(18 bis) Il titolare di un marchio dell'Unione europea dovrebbe avere il diritto di intraprendere adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che asseritamente violano i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione a norma il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(11). [Em. 6]
(18 ter) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 7]
(18 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il transito regolare dei farmaci generici. Il titolare di un marchio dell'Unione europea non dovrebbe avere il diritto di impedire a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato. [Em. 8]
(19) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel quadro di vendite su internet, consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, occorre che il titolare di un marchio dell'Unione europea validamente registrato abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire a scopi commercialiin ambito commerciale. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore. [Em. 9]
(20) Al fine di consentire ai titolari di marchi dell'Unione europea di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione.
(21) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea non permettano al titolare di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati correttamente e conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa solo l'uso del proprio nome. Occorre che esso includa anche, in generale, l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi. È necessario, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio dell'Unione europea per designare o menzionare i prodotti o servizi come i prodotti o servizi del titolare.
(22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza violare il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio dell'Unione europea non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio posteriore quando quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio posteriore. Nello svolgimento dei controlli, le autorità doganali dovrebbero usare i poteri e le procedure previsti dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia di applicazione della normativa doganale dei diritti di proprietà intellettuale. [Em. 10]
(23) Per ragioni di equità e di certezza del diritto occorre che l'uso del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato sia sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio sia anche registrato nella forma in cui è usato.
(24) Il regolamento (CE) n. 207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione del regolamento. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 207/2009.
(25) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(26) Per garantire l'efficiente registrazione degli atti giuridici relativi al marchio in quanto oggetto di proprietà, e assicurare la piena trasparenza del registro dei marchi dell'Unione europea, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare taluni obblighi del richiedente con riguardo a specifici marchi e per definire in dettaglio le procedure di iscrizione nel registro del trasferimento dei marchi dell'Unione europea, della creazione e del trasferimento di un diritto reale, dell'esecuzione forzata, dell'inclusione in una procedura di insolvenza, della concessione o del trasferimento di una licenza e della cancellazione e della modifica di dati pertinenti registrati.
(27) In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio comunitario presentate presso gli uffici centrali della proprietà intellettuale degli Stati membri ("uffici degli Stati membri"), occorre prevedere che la domanda di marchio dell'Unione europea venga presentata unicamente presso l'Agenzia.
(28) La protezione garantita dal marchio dell'Unione europea è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. Occorre che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. Occorre dare ai titolari di marchi dell'Unione europea che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall'Agenzia, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare le specifiche dei loro prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(29) Al fine di instaurare un sistema efficace ed efficiente di deposito delle domande di marchio dell'Unione europea, comprese le rivendicazioni di priorità e di preesistenza, occorre attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, i dettagli delle condizioni formali della domanda di marchio dell'Unione europea, il contenuto della domanda, il tipo di tassa di deposito da pagare, le procedure di accertamento della reciprocità, nonché di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore, della priorità di esposizione e della preesistenza di un marchio nazionale. [Em. 11]
(30) Il vigente regime in materia di ricerca, sia nel quadro del sistema del marchio dell'Unione europea che dei sistemi nazionali, non è né affidabile né efficace. Occorre pertanto sostituirlo mediante motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nel quadro della cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri.
(31) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio dell'Unione europea da parte dell'Agenzia secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare la procedura relativa alla valutazione del rispetto delle prescrizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali della domanda, la procedura di verifica del pagamento delle tasse per classe di prodotto e di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, la pubblicazione della domanda, la procedura di rettifica di errori nelle pubblicazioni delle domande, la procedura relativa alle osservazioni di terzi, la procedura di opposizione, la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e la procedura relativa alla modifica e alla divisione della domanda, i dati da inserire nel registro all'atto della registrazione del marchio dell'Unione europea, le modalità di pubblicazione della registrazione e il contenuto e le modalità di rilascio dei certificati di registrazione.
(32) Affinché i marchi dell'Unione europea possano essere rinnovati in modo efficace ed efficiente e le disposizioni sulla modifica e la divisione del marchio dell'Unione europea possano essere applicate senza compromettere la certezza del diritto, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le modalitàla procedura di rinnovo del marchio dell'Unione europea e la procedura di modifica e di divisione del marchio dell'Unione europea. [Em. 12]
(33) Per permettere al titolare di un marchio dell'Unione europea di rinunciare facilmente al marchio dell'Unione europea, rispettando al tempo stesso i diritti dei terzi iscritti nel registro in relazione a tale marchio, e per assicurare che un marchio dell'Unione europea possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque e tenendo conto dei principi stabiliti nel presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare la procedura di rinuncia ad un marchio dell'Unione europea nonché le procedure di decadenza e di nullità.
(34) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Agenzia da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il contenuto della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, la forma e il contenuto delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
(35) Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi comunitari collettivi e per correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio dell'Unione europea, è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi europei di certificazione, in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere agli aderenti al sistema di certificazione di usare il marchio come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.
(35 bis) Al fine di contribuire a migliorare le prestazioni dell'intero sistema di registrazione e garantire che i marchi non siano registrati in presenza di impedimenti assoluti alla registrazione, tra cui, in particolare, i casi in cui il marchio è descrittivo o privo di carattere distintivo o di tale natura tale da ingannare il pubblico, ad esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, i terzi dovrebbero essere in grado di presentare agli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri osservazioni scritte che spieghino quali impedimenti assoluti costituiscano un ostacolo alla registrazione. [Em. 13]
(36) Per consentire un uso efficace ed efficiente dei marchi europei collettivi e di certificazione, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare il termine per la presentazionecontenuto formale del regolamento per l'uso dei marchi e del loro contenuto. [Em. 14]
(37) L'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio comunitario ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, occorre adottare talune misure per semplificare e accelerare, se opportuno, le procedure e per rafforzare, se necessario, la certezza e la prevedibilità del diritto.
(38) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio dell'Unione europea, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia di forma delle decisioni, il procedimento orale e l'istruttoria, le modalità di notifica, la procedura per la constatazione della perdita di un diritto, i mezzi di comunicazione e i moduli utilizzati dalle parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro e di correzione di errori palesi nelle decisioni e degli errori imputabili all'Agenzia, le modalità di interruzione del procedimento e la procedura di ripartizione e di fissazione delle spese, i dati da iscrivere nel registro, i dettagli delle ispezioni e della conservazione dei fascicoli, le modalità di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Agenzia, le modalità di cooperazione amministrativa tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Agenzia. [Em. 15]
(39) Per motivi di certezza del diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo chiaro tutte le funzioni dell'Agenzia, comprese quelle non connesse alla gestione del sistema del marchio dell'Unione.
(40) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici degli Stati membri, che definisca chiaramente gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Agenzia di coordinare progetti comuni di interesse europeo e di finanziare tali progetti mediante sovvenzioni fino ad un importo massimo. Occorre che queste attività di cooperazione siano benefiche per le imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europanell'Unione. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione prescritto dal presente regolamento (CE) n. 207/2009, occorre che i progetti comuni, in particolare la banca dati utilizzata a fini di ricerca e consultazione, offrano a titolo gratuito strumenti aggiuntivi, inclusivi,ed efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligatoriamente tenuti ad attuare i risultati di tali progetti comuni. Per quanto sia importante che tutte le parti contribuiscano al successo dei progetti comuni, non da ultimo condividendo le migliori pratiche ed esperienze, un obbligo assoluto che imponga a tutti gli Stati membri di attuare i risultati dei progetti comuni, anche quando, ad esempio, uno Stato membro ritiene di disporre già di uno strumento informatico migliore o analogo, non sarebbe proporzionale né nell'interesse superiore degli utilizzatori. [Em. 16].
(41) Occorre adeguare alcuni principi in materia di governance dell'Agenzia all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.
(42) Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia.
(43) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, occorre evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi. Occorre che questa regola non pregiudichi la capacità dell'Agenzia di detenere una riserva finanziaria, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.
(44) Per permettere un'efficace ed efficiente conversione di una domanda o di una registrazione di un marchio dell'Unione europea in una domanda di marchio nazionale, garantendo al tempo stesso un esame approfondito dei pertinenti requisiti, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare le condizioni formali che la domanda di conversione deve rispettare e le modalità di esame e di pubblicazione.
(44 bis) La struttura delle tasse è stabilita nel regolamento (CE) n. 2869/951 della Commissione(12). Tale struttura, tuttavia, costituisce un elemento centrale del funzionamento del sistema del marchio dell'Unione europea e, dalla sua creazione, è stata rivista soltanto due volte e solo dopo un intenso dibattito politico. Occorre pertanto che la struttura delle tasse sia disciplinata direttamente nel regolamento (CE) n. 207/2009 e, conseguentemente, che il regolamento (CE) n. 2869/95 sia abrogato e le disposizioni relative alla struttura delle tasse contenute nel regolamento (CE) n. 2868/95(13) della Commissione siano soppresse. [Em. 17]
(45) Per garantire un metodo efficace ed efficiente di risoluzione delle controversie e assicurarne la coerenza con il regime linguistico di cui al regolamento (CE) n. 207/2009, nonché l'adozione rapida di decisioni sunei casi concernenti questioni semplici e l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, e per garantire che le tariffe applicate dall'Agenzia siano adeguate e realistiche, nel rispetto dei principi di bilancio fissati dal regolamento (CE) n. 207/2009, occorre delegare dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dellconformemente all'articolo 290 del trattato per specificare lesul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'indicazione delle informazioni relative alle lingue che possono essere utilizzate dinanzi all'Agenzia, idei casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione devono essere prese da un solo membro, ledelle modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, l'importoe delle tasse da pagare all'Agenzia e le modalità di pagamento delle tasse. [Em. 18]
(46) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali nel pieno rispetto delle norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare la procedura riguardante la registrazione internazionale dei marchi.
(46 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013(15). [Em. 19]
(47) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 207/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 207/2009 è così modificato:
1) nel titolo le parole "marchio comunitario" sono sostituite dalle parole "marchio dell'Unione europea";
2) in tutto il regolamento le parole "marchio comunitario" sono sostituite dalle parole "marchio dell'Unione europea" con le necessarie modifiche grammaticali; [Em. 20. Tale modifica si applica all'intero testo]
3) in tutto il regolamento le parole "tribunale dei marchi comunitari" sono sostituite dalle parole "tribunale dei marchi dell'Unione europea " con le necessarie modifiche grammaticali; [Em. 21. Tale modifica si applica all'intero testo]
4) in tutto il regolamento le parole "marchio comunitario collettivo" sono sostituite dalle parole "marchio collettivo dell'Unione europea" con le necessarie modifiche grammaticali; [Em. 22. Tale modifica si applica all'intero testo]
5) in tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole "Comunità", "Comunità europea" e "Comunità europee" sono sostituite dalla parola "Unione" con le necessarie modifiche grammaticali;
6) in tutto il regolamento, la parola "Ufficio", riferita all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) istituito dall'articolo 2 del regolamento, è sostituita dalla parola "Agenzia" con le necessarie modifiche grammaticali;
7) in tutto il regolamento la parola "presidente" è sostituita dalla parola "direttore esecutivo" con le necessarie modifiche grammaticali;
8) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 2
Agenzia
1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modellila proprietà intellettuale, di seguito denominata "l'Agenzia". [Em. 23. Tale modifica si applica all'intero testo]
2. Ogni riferimento nella normativa dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) è letto come riferito all'Agenzia.";
"
9) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 4
Segni atti a costituire un marchio europeodell'Unione europea
Possono costituire marchi europeidell'Unione europea tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che si utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e che tali segni siano adatti a:
a)
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e a
b)
essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare."; [Em. 24]
"
10) l'articolo 7 è così modificato:
a) al paragrafo 1, le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:"
"j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
k)
i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle bevande spiritose, delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
l)
i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale precedente registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio. [Em. 25]
_____________
* Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).";
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono:
a)
soltanto per una parte dell'Unione;
b)
soltanto se il marchio in lingua o scrittura straniera è tradotto o trascritto in una lingua o in una scrittura ufficiale di uno Stato membro."; [Em. 26]
"
11) l'articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, il marchio è escluso dalla registrazione se:
a)
l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome e senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o il rappresentante giustifichi il suo modo di agire; o [Em. 27]
b)
il marchio si presti a essere confuso con un marchio anteriore protetto fuori dall'Unione, purché alla data di presentazione della domanda il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo e il richiedente abbia agito in malafede.";
"
b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:"
"4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione in materia di protezione delle designazioni di origine e delle indicazioni geografiche, o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:";
"
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
"5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.";
"
12) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 9
Diritti conferiti dal marchio europeo dell'Unione europea
1. La registrazione del marchio europeodell'Unione europea conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo, il titolare del marchio europeodell'Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
a)
il segno è identico al marchio europeo ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio europeodell'Unione europea è stato registrato, se tale uso compromette o può compromettere la funzione del marchio europeo di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;
b)
fatta salva la lettera a), il segno è identico o simile al marchio europeodell'Unione europea ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio europeodell'Unione europea è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
c)
il segno è identico o simile al marchio europeodell'Unione europea, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio europeodell'Unione europea è stato registrato, se il marchio europeo gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio europeodell'Unione europea o reca pregiudizio agli stessi.
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
a)
l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b)
l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
c)
l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d)
l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;
e)
l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
f)
l'uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.
4. Il titolare del marchio europeodell'Unione europea ha anche il diritto di impedire l'importazione nell'Unione europea dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c)consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, quando lo speditore è il solo ad agire a fini commercialiin ambito commerciale e quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio dell'Unione europea registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio dell'Unione europea. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore.
5. Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare del marchio europeodell'Unione europea ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio europeodell'Unione europea registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. [Emm. 28 e 116]
___________________
* Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
** Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 28.6.2013, pag. 15)";
"
13) sono inseriti i seguenti articoli:"
"Articolo 9 bis
Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi
Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nell'Unione per prodotti o servizi, e che l'uso in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare:
a)
l'apposizione in ambito commerciale di un segno identico o simile al marchio dell'Unione europea sulla presentazione, sull'imballaggio o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
b)
l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione della presentazione, dell'imballaggio o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.
Articolo 9 ter
Data di opponibilità del diritto ai terzi
1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
2. Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio dell'Unione europea che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di detto marchio.
3. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.";
"
14) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 12
Limitazione degli effetti del marchio europeodell'Unione europea
1. Il diritto conferito dal marchio europeodell'Unione europea non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
a)
del loro nome o indirizzo personale;
b)
di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c)
del marchio per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:
i)
è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
ii)
avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;
iii)
avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso;
iv)
avviene per proporre un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;
v)
avviene a fini parodistici, di espressione artistica, di critica o commento.
Il primo commapresente paragrafo si applica solo quando l'uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.
2. L'uso da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
a)
si tratta di un uso che dàquando dia l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;
b)
si tratta di un uso che traequando tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.
2 bis. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso a giusto titolo, per qualsiasi uso non commerciale del marchio.
2 ter. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto."; [Em. 29]
"
15) all'articolo 13, il paragrafo 1, le parole "nella Comunità" sono sostituite dalle parole "nello Spazio economico europeo".è sostituito dal seguente:"
"1. Il diritto conferito dal marchio dell'Unione europea non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso."; [Em. 30]
"
16) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 13 bis
Protezione del diritto del titolare di un marchio registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 57, paragrafo 2.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva [xxx].
3. Quando il titolare di un marchio dell'Unione europea non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio dell'Unione europea anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione.";
"
17) all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a)
l'utilizzazione del marchio dell'Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato;
b)
l'apposizione del marchio dell'Unione europea sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.";
"
18) all'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:"
"1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi dell'Unione europea (di seguito "il registro"):";
"
19) all'articolo 17, il paragrafo 4 è soppresso;
20) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 18
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
1. Se un marchio dell'Unione europea viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio dell'Unione europea a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 ai seguenti soggetti:
a)
l'Agenzia, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b);
b)
il tribunale dei marchi dell'Unione europea, di cui all'articolo 95, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1.";
"
21) l'articolo 19 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.";
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo :"
"3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.";
"
22) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo :"
"4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.";
"
23) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo :"
"6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.";
"
24) nel titolo II è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 5
Delega di poteri
Articolo 24 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
l'obbligo a carico del richiedente di fornire la traduzione o la trascrizione nella lingua della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);
b)
la procedura di iscrizione nel registro di un trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5;
c)
la procedura di iscrizione nel registro della creazione o del trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2;
d)
la procedura di iscrizione nel registro dell'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3;
e)
la procedura di iscrizione nel registro dell'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3;
f)
la procedura di iscrizione nel registro della concessione o del trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5;
g)
la procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di un diritto reale, dell'esecuzione forzata o della licenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 22, paragrafo 6.";
"
25) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 25
Deposito della domanda
La domanda di marchio dell'Unione europea è depositata presso l'Agenzia.";
"
26) l'articolo 26 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"
"d) una rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).";
"
a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. La domanda di marchio dell'Unione europea comporta il pagamento della tassa di deposito che è costituita da:
a)
una tassa di base;
b)
una tassa per le classi, oltre la prima, nell'elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi conformemente all'articolo 28;
c)
se applicabile, la tassa di ricerca di cui all'articolo 38, paragrafo 2.
Il richiedente effettua l'ordine di pagamento della tassa di deposito al più tardi alla data in cui deposita la domanda."; [Em. 31]
"
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio dell'Unione europea deve soddisfare le condizioni formali stabilite conformemente all'articolo 35 bis, lettera b). Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Agenzia stabilisce il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.";
"
27) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 27
Data di deposito
La data di deposito della domanda di marchio europeodell'Unione europea è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Agenzia, sempre che sia stata pagata lal'ordine di pagamento della tassa di deposito, il cui ordine di pagamento sia stato dato al più tardi alla predetta dataconferito entro 21 giorni dal deposito della summenzionata documentazione." [Em. 32]
"
28) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 28
Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi
1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito "la classificazione di Nizza").
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione.
4. L'Agenzia respinge la domanda contenente indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Agenzia a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, il richiedente raggruppa i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi. [Em. 33]
7. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.
8. I titolari di marchi dell'Unione europea di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito. [Em. 34]
La dichiarazione è presentata all'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Agenzia adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. Questa possibilità lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2. [Em. 35]
I marchi dell'Unione europea per i quali la dichiarazione non viene presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.
8 bis. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi qualora e nella misura in cui:
a)
l'uso del marchio per tali prodotti o servizi sia iniziato prima che il registro fosse modificato, e
b)
l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.
Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio dell'Unione europea il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:
a)
il marchio successivo fosse in uso o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato, e
b)
l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento."; [Em. 36]
"
29) all'articolo 29, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:"
"Se necessario, il direttore esecutivo dell'Agenzia chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità.";[Em. 37]
"
30) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 30
Rivendicazione di priorità
1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio europeodell'Unione europea, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. Il richiedente presenta una copia della domanda precedente entro tre mesi dalla data di deposito. Se la domanda precedente è una domanda di marchio europeo, l'Agenzia include d'ufficio una copia della precedente domanda nel fascicolo. [Em. 38]
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutte le informazioni e la documentazione supplementari previste dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 35 bis, lettera d), purché l'Agenzia possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.";
"
31) l'articolo 33 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:"
"La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio dell'Unione europea.";
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta prove idonee della partecipazione all'esposizione e dell'adeguata diffusione di informazioni sui prodotti o sui servizi sotto il marchio richiesto.";
"
32) all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. La preesistenza rivendicata per il marchio dell'Unione europea cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza prenda effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell'Unione europea.";
"
33) nel titolo III è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 5
Delega di poteri
Articolo 35 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
i mezzi e le modalità di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea presso l'Agenzia conformemente all'articolo 25;
b)
i dettagli concernenti il contenuto formale della domanda di marchio europeodell'Unione europea di cui all'articolo 26, paragrafo 1, il tipo di tasse da pagare per la domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, compresi il numero di classi di prodotti e servizi coperte da dette tasse, nonché le condizioni formali della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 3; [Em. 39]
c)
la procedura di accertamento della reciprocità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5;
d)
la procedura e le norme in materia di informazione e di documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi dell'articolo 30;
e)
la procedura e le norme in materia di prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;
f)
la procedura per rivendicare la preesistenza di un marchio nazionale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1.";
"
34) all'articolo 36, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) se la domanda di marchio dell'Unione europea soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e le condizioni formali di cui all'articolo 26, paragrafo 3.";
"
35) all'articolo 37, il paragrafo 2 è soppresso;
36) nel titolo IV, la sezione 2 è soppressa;
37) l'articolo 39 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio dell'Unione europea sono soddisfatti, la domanda viene pubblicata ai fini dell'articolo 42, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 37. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti delegati adottati ai sensi del predetto regolamento.";
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo :"
"3. L'Agenzia corregge gli errori o sbagli contenuti nella pubblicazione della domanda.";
"
38) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 40
Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Agenzia osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
Non per questo acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Agenzia.
2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.
3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Agenzia di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.
4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.";
"
39) all'articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.
4. Entro un termine imposto dall'Agenzia, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.";
"
40) all'articolo 42, il paragrafo 2, prima frase, le parole "nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione" sono sostituite dalle parole "nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità".è sostituito dal seguente:"
"2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea il marchio dell'Unione europea anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.";[Em. 40]
"
41) l'articolo 44 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 27 sia stata concessa dall'Agenzia e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1.";
"
b) il paragrafo 3 è soppresso;
42) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 45
Registrazione
1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento all'articolo 41, paragrafo 1, o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio dell'Unione europea. La registrazione è pubblicata.
2. L'Agenzia rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici.
3. Per i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione il titolare del marchio dell'Unione europea registrato ha il diritto di apporre accanto al marchio un simbolo indicante che il marchio è registrato nell'Unione solo fintanto che la registrazione è in vigore. La configurazione esatta del simbolo è decisa dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
4. Il simbolo del marchio registrato non può essere usato da soggetti diversi dal titolare o senza il suo consenso. Il titolare del marchio non può utilizzare il simbolo del marchio prima della registrazione o dopo la decadenza, la dichiarazione di nullità, la scadenza o la rinuncia al marchio.";
"
43) nel titolo IV è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 7
Delega di poteri
Articolo 45 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
la procedura di esame del rispetto delle condizioni relative alla data di deposito di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e delle condizioni formali di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e la procedura di verifica del pagamento delle tasse per classe di prodotto di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c);
b)
la procedura per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 37;
c)
le informazioni da includere nella pubblicazione della domanda di cui all'articolo 39, paragrafo 1;
d)
la procedura per correggere gli errori e gli sbagli contenuti nella pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea di cui all'articolo 39, paragrafo 3;
e)
la procedura di presentazione delle osservazioni da parte di terzi di cui all'articolo 40;
f)
i dettagli della procedura di presentazione e di esame dell'opposizione di cui agli articoli 41 e 42;
g)
la procedura di modifica della domanda di cui all'articolo 43, paragrafo 2, e la procedura di divisione della domanda di cui all'articolo 44;
h)
i dati da inserire nel registro al momento della registrazione del marchio dell'Unione europea, le modalità di pubblicazione della registrazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e il contenuto e le modalità di rilascio del certificato di registrazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.";
"
43 bis) all'articolo 47 è inserito il paragrafo seguente:"
"1 bis. Le tasse che devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio dell'Unione europea sono le seguenti:
a)
una tassa di base;
b)
la tassa per le classi di prodotti e servizi successive alla prima per le quali si richiede il rinnovo; e
c)
eventualmente, la sopratassa per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del paragrafo 3."; [Em. 41]
"
44) all'articolo 49, il paragrafo 3 è soppresso;
45) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 49 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
la procedura di rinnovo del marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 47, in particolare il tipo di tasse da pagare; [Em. 42]
b)
la procedurail procedimento di modifica della registrazione del marchio dell'Unione europea di cui all'articolo 48, paragrafo 2;
c)
la procedura di divisione del marchio dell'Unione europea prevista all'articolo 49.";
"
46) all'articolo 50, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"
"2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Agenzia dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio europeodell'Unione europea dichiarata all'Agenzia dopo il deposito della domanda di decadenza o di nullità del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o di nullità o al ritiro della stessa. [Em. 43]
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l'iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto ai sensi dell'articolo 57 bis, lettera a)tre mesi dopo la data in cui il titolare del marchio ha dimostrato all'Agenzia di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare al marchio stesso."; [Em. 44]
"
47) all'articolo 53, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:"
"Le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio dell'Unione europea.";
"
48) all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, le parole "né opporsi all'uso di quest'ultimo" e "né opporsi all'uso del marchio posteriore" sono soppresse.sono sostituiti dai seguenti:"
"1. Il titolare di un marchio dell'Unione europea che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio dell'Unione europea posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro contrassegno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione europea posteriore non sia stato effettuato in malafede."; [Em. 45]
"
49) l'articolo 56 è così modificato:
a) al paragrafo 1, lettera c), le parole "dalla legislazione dello Stato membro interessato" sono sostituite dalle parole "dalla normativa dell'Unione o della legislazione dello Stato membro interessato";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Agenzia o da un tribunale dei marchi dell'Unione europea di cui all'articolo 95 e tale decisione sia passata in giudicato.";
"
50) all'articolo 57, il paragrafo 2, seconda frase, le parole "data di pubblicazione" sono sostituite dalle parole "data di deposito o alla data di priorità".è sostituito dal seguente:"
"2. Su istanza del titolare del marchio dell'Unione europea il titolare di un marchio dell'Unione europea anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio dell'Unione europea anteriore è stato seriamente utilizzato nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio dell'Unione europea anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio dell'Unione europea anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi."; [Em. 46]
"
51) nel titolo VI è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 6
Delega di poteri
Articolo 57 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
la procedura di rinuncia al marchio dell'Unione europea di cui all'articolo 50, compreso il termine di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo; [Em. 47]
b)
la procedura di decadenza e di nullità del marchio dell'Unione europea di cui agli articoli 56 e 57.":
"
52) all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Contro le decisioni delle istanze decisionali dell'Agenzia di cui all'articolo 130, lettere a), b), c) e d), può essere presentato ricorso. Sia i termini di ricorso di cui all'articolo 60 che la domanda di ricorso hanno effetto sospensivo.";
"
53) l'articolo 62 è soppresso;
54) all'articolo 64, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.";
"
55) l'articolo 65 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.";
"
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.";
"
c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"
"5. Il ricorso deve essere inoltrato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, della Corte di giustizia.";
"
56) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 65 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso; [Em. 48]
b)
la forma e il contenuto formale delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64; [Em. 49]
c)
il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 60.";
"
57) l'intestazione del titolo VIII è sostituita dalla seguente:"
"DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COLLETTIVI EUROPEI E SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA DI CERTIFICAZIONE";
"
58) tra l'intestazione del titolo VIII e l'articolo 66 è inserita la seguente sezione:"
"SEZIONE 1
Marchi dell'Unione europea collettivi";
"
59) all'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi dell'Unione europea collettivi.";
"
60) all'articolo 67, il paragrafo 1, le parole "entro il termine prescritto" sono sostituite dalle parole "entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 bis".è sostituito dal seguente:"
"1. La domanda di marchio collettivo dell'Unione europea deve essere accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso."; [Em. 50]
"
61) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 69
Osservazioni dei terzi
Quando all'Agenzia sono presentate osservazioni scritte su un marchio dell'Unione europea collettivo ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio dell'Unione europea collettivo può essere respinta ai sensi dell'articolo 68.";
"
61 bis) all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento d'uso modificato."; [Em. 51]
"
62) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 74 bis
Delega di poteri
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento percontenuto formale dei regolamenti che disciplinano l'uso del marchio collettivo e il contenuto del regolamentodell'Unione europea ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2."; [Em. 52]
"
63) nel titolo VIII è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 2
Marchi dell'Unione europea di certificazione
Articolo 74 ter
Marchi dell'Unione europea di certificazione
1. Possono costituire marchi dell'Unione europea di certificazione i marchi dell'Unione europea così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione alla provenienza geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, da prodotti e servizi non certificati.
2. Ogni persona giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio europeo di certificazione, purché:
a)
la persona giuridica non eserciti attività che comportano la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi del tipo certificato;
b)
la persona giuridica sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato.
3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi europei di certificazione ai sensi del paragrafo 1 segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio di certificazione non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare il marchio di certificazione non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica.
4. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi europei di certificazione."
"
Articolo 74 quater
Regolamento per l'uso del marchio
1. La domanda di marchio europeo di certificazione deve essere accompagnata, entro il termine prescritto ai sensi dell'articolo 74 duodeciesdue mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione. [Em. 53]
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio e le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.
Articolo 74 quinquies
Rigetto della domanda
1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio dell'Unione europea, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio europeo di certificazione è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 74 ter o dell'articolo 74 quater, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio europeo di certificazione è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
Articolo 74 sexies
Osservazioni dei terzi
Quando all'Agenzia sono presentate osservazioni scritte su un marchio europeo di certificazione ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio europeo di certificazione può essere respinta ai sensi dell'articolo 74 quinquies.
Articolo 74 septies
Modifica del regolamento d'uso del marchio
1. Il titolare del marchio europeo di certificazione sottopone all'Agenzia ogni modifica del regolamento d'uso.
2. La modifica non è menzionata nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 74 quater o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 74 quinquies.
3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 74 sexies relative al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 74 sexies. [Em. 54]
4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.
Articolo 74 octies
Trasferimento
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio europeo di certificazione può essere trasferito solo alle persone giuridiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74 ter, paragrafo 2.
Articolo 74 nonies
Esercizio dell'azione per contraffazione
1. Solo il titolare di un marchio europeo di certificazione o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.
2. Il titolare di un marchio europeo di certificazione può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Articolo 74 decies
Motivi di decadenza
Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio europeo di certificazione è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Agenzia o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 74 ter, paragrafo 2;
b) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 74 quinquies, paragrafo 2;
d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 74 septies, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.
Articolo 74 undecies
Motivi di nullità
Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio europeo di certificazione, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 74 quinquies, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Agenzia o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74 quinquies procedendo a una modifica del regolamento d'uso.
Articolo 74 duodecies
Delega di poteri
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 per specificare il termine di cui all'articolo 74 quater, paragrafo 1, per la presentazione all'Agenzia del regolamento percontenuto formale dei regolamenti che disciplinano l'uso del marchio collettivo dell'Unione europeadi certificazione e il contenuto del regolamento ai sensi dell'articolo 74 quater, paragrafo 2.";[Em. 55]
64) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 75
Forma delle decisioni e delle comunicazioni dell'Agenzia
1. Le decisioni dell'Agenzia sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Agenzia reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Agenzia ed i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Agenzia apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Agenzia e il nome dei funzionari responsabili ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Agenzia effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.";
"
65) all'articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:"
"Nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 52, l'Agenzia limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.";
"
66) all'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo :"
"5. Il direttore esecutivo dell'Agenzia determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui all'articolo 93 bis, lettera b).";
"
67) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 79
Notifica
1. L'Agenzia notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti delegati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, vadano notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La notificazione può essere eseguita con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo ne determina le modalità.
4. Quando la notificazione è effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e fissa la data di inizio del periodo di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.";
"
68) sono inseriti i seguenti articoli :"
"Articolo 79 bis
Constatazione della perdita di un diritto
L'Agenzia informa l'interessato ai sensi dell'articolo 79 nei casi in cui constati che in base al regolamento o agli atti delegati adottato ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che venga adottata una decisione. L'Agenzia adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l'Agenzia rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.
Articolo 79 ter
Comunicazioni all'Agenzia
Le comunicazioni destinate all'Agenzia possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina la portata e le condizioni tecniche secondo le quali dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.
Articolo 79 quater
Termini
1. Il calcoloe la durata deiI termini sono disciplinati da norme adottate conformemente all'articolo 93 bis, lettera f)fissati in anni, mesi, settimane o giorni. Ha inizio il giorno successivo al giorno nel quale l'evento in questione si è svolto. [Em. 56]
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'Agenzia stabilisce i giorni in cui l'Agenzia non è aperta per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Agenzia ha sede.
3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Agenzia ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Agenzia con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.
4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Agenzia o viceversa, il direttore esecutivo dell'Agenzia può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino ad una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Agenzia, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.
Articolo 79 quinquies
Correzione di errori e di sviste manifeste
L'Agenzia provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell'Agenzia o gli errori tecnici attribuibili all'Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione. L'Agenzia tiene un registro di tali correzioni.";[Em. 57]
"
69) l'articolo 80 è così modificato:
a) alil paragrafo 1, prima frase, le parole "una decisione inficiata da un errore procedurale evidente" sono sostituite dalle parole "una decisione inficiata da un errore evidente";è sostituito dal seguente:"
"1. Qualora l'Agenzia effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che le sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte."; [Em. 58]
"
b) al il paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dallaè sostituito dal seguente:"
"2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio europeodell'Unione europea in questione che siano iscritti nel registro. L'Agenzia tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche."; [Em. 59]
"
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'articolo 79 quinquies. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Agenzia contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.";
"
70) l'articolo 82 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafi 1 e 3, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 60, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 81 e all'articolo 112, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all'articolo 34 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.";
"
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Se l'Agenzia accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute. Se fra la scadenza del termine non rispettato e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, prende una decisione diversa. Deve essere confermato per iscritto se la decisione originaria non deve essere modificata.";
"
71) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 82 bis
Interruzione del procedimento
Per l'interruzione o la ripresa del1. Il procedimento, l'dinanzi all'Agenzia osserva le modalità definite conformemente all'articolo 93 bis, lettera i)."è interrotto nei casi seguenti:
a)
in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio dell'Unione europea, ovvero della persona facoltizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 93, la procedura è interrotta soltanto su domanda del rappresentante;
b)
se il richiedente o il titolare di un marchio dell'Unione europea si trovano nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Agenzia a causa di un'azione intentata contro i loro prodotti;
c)
in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio dell'Unione europea o se egli si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Agenzia a causa di un'azione intentata contro i suoi prodotti.
2. Se conosce l'identità della persona facoltizzata a proseguire dinanzi ad essa il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Agenzia comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine fissato dall'Agenzia.
3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), il procedimento è ripreso quando l'Agenzia è informata della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Agenzia ha notificato alle altre parti la nomina di un nuovo rappresentante del titolare di un marchio dell'Unione europea. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento, non ha ricevuto la nomina di un nuovo rappresentante, l'Agenzia comunica al richiedente o al titolare del marchio dell'Unione europea che:
a)
nei casi in cui si applica l'articolo 92, paragrafo 2, la domanda di marchio dell'Unione europea è considerata ritirata se l'annuncio non è fatto nei due mesi che seguono tale notifica; oppure
b)
nei casi cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 2 del regolamento, il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del marchio dell'Unione europea a decorrere dal giorno di tale notifica.
4. i termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del marchio europeo alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento."; [Em. 60]
"
72) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 83
Riferimento ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti delegati adottati in virtù del presente regolamento, l'Agenzia prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.";
"
73) all'articolo 85, il paragrafo 1, le parole "alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "alle condizioni previste ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera i)."è sostituito dal seguente:"
"1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte nonché, fatte salve le disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese."; [Em. 61]
"
74) all'articolo 86, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
"Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione e ne comunica le coordinate all'Agenzia, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, con la sola verifica dell'autenticità della decisione.";
"
75) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 87
Registro dei marchi dell'Unione europea
1. L'Agenzia tiene un registro nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento prescrivono la registrazione o la menzione. L'Agenziadei marchi dell'Unione europea e lo tiene aggiornato il registro. [Em. 62]
2. Il registro è aperto alla consultazione pubblica. Può essere tenuto elettronicamente.
3. L'Agenzia mantiene una banca dati elettronica contenente tutti gli elementi relativi alle domande di registrazione dei marchi dell'Unione europea e alle iscrizioni nel registro. Il contenuto della banca dati può essere messo a disposizione del pubblico. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati e il modo in cui il contenuto di tale banca dati può essere messo a disposizione tramite lettura elettronica, nonché le relative tariffe.";
"
76) l'articolo 88 è così modificato:
a) nel titolo le parole "Consultazione pubblica" sono sostituite dalle parole "Consultazione pubblica e conservazione dei fascicoli";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazione determinati documenti. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.
5. L'Agenzia conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio dell'Unione europea o alle registrazioni dei marchi dell'Unione europea. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati. I fascicoli possono essere conservati in formato elettronico. I documenti originali che costituiscono la base dei fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Agenzia stabilito dal direttore esecutivo.";
"
77) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 89
Pubblicazioni periodiche
1. L'Agenzia pubblica periodicamente:
a)
un Bollettino dei marchi dell'Unione europea contenente le iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento; [Em. 63]
b)
una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo dell'Agenzia nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.
Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.
2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea viene pubblicato secondo modalità e con la frequenza stabilite dal direttore esecutivo.
3. Il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.";
"
78) l'articolo 92 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell'Unione devono essere rappresentate dinanzi all'Agenzia, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea.
In deroga al primo comma, le persone fisiche e giuridiche di cui allo stesso comma non devono essere rappresentate dinanzi all'Agenzia nei casi stabiliti ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera p)."; [Em. 64]
"
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 93 bis, lettera o), viene nominato un rappresentante comune." [Em. 65]
"
79) l'articolo 93 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Agenzia può essere assunta soltanto:
a)
da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro e abbiano domicilio professionale nell'Unione, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi;
b)
da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia.
I rappresentanti operanti dinanzi all'Agenzia devono, su richiesta dell'Agenzia, depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo.";
"
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può concedere una deroga:
a)
alle disposizioni del paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;
b)
alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).";
"
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
"5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati sono determinate conformemente all'articolo 93 bis, lettera p)."; [Em. 66]
"
80) nel titolo IX è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 5
Attribuzione di poteri
Articolo 93 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
i requisiti in materia di forma delle decisioni di cui all'articolo 75;
b)
le modalità della procedura orale e dell'istruttoria di cui agli articoli 77 e 78;
c)
le modalità della notifica di cui all'articolo 79;
d)
la procedura di constatazione della perdita di un diritto di cui all'articolo 79 bis;
e)
le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 79 ter, che devono utilizzare le parti del procedimento dinanzi all'Agenzia e i moduli che deve fornire l'Agenzia;
f)
le disposizioni che regolano il calcolo e la durata dei termini di cui all'articolo 79 quater, paragrafo 1;
g)
la procedura per la correzione degli errori linguistici o di trascrizione e delle sviste manifeste contenuti nelle decisioni dell'Agenzia e degli errori tecnici attribuibili all'Agenzia commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione di cui all'articolo 79 quinquies;
h)
la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro di cui all'articolo 80, paragrafo 1;
i)
le modalità di interruzione e di ripresa del procedimento dinanzi all'Agenzia di cui all'articolo 82 bis;
j)
le procedure riguardanti la ripartizione e la fissazione delle spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1; [Em. 67]
k)
le indicazioni da iscrivere nel Registro di cui all'articolo 87, paragrafo 1; [Em. 68]
l)
la procedura di consultazione del fascicolo di cui all'articolo 88, ivi comprese le parti del fascicolo escluse dalla consultazione, e le modalità di conservazione dei fascicoli dell'Agenzia di cui all'articolo 88, paragrafo 5; [Em. 69]
m)
le modalità di pubblicazione delle indicazioni e delle iscrizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea, compreso il tipo di informazioni e le lingue in cui le indicazioni e le iscrizioni devono essere pubblicate;
n)
la frequenza, la forma e le lingue in cui devono essere effettuate le pubblicazioni ufficiali dell'Agenzia di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b);
o)
le modalità dello scambio di informazioni e delle comunicazioni tra l'Agenzia e le autorità degli Stati membri e della consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o delle altre autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 90;
p)
le deroghe all'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Agenzia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, le condizioni per la nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, devono presentare all'Agenzia una procura firmata per poter esercitare la rappresentanza, il contenuto dell'autorizzazione e le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 5."; [Em. 70]
"
81) nel titolo XI, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:"
"Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale";
"
82) l'articolo 94 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:"
"Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale";
"
b) alil paragrafo 1, le parole "il regolamento (CE) n. 44/2001" sono sostituite dalle parole "la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.";è sostituito dal seguente:"
"1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchidell'Unione europeae le domande di marchiodell'Unione europea, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchidell'Unione europeae di marchi nazionali siapplica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale nonché di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale."; [Em. 71]
"
c) è aggiunto il seguente paragrafo :"
"3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.";
"
83) all'articolo 96, lettera c), le parole "articolo 9, paragrafo 3, seconda frase" sono sostituite dalle parole "articolo 9 ter, paragrafo 2";
84) all'articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio dell'Unione europea per scarsa utilizzazione dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.";
"
85) l'articolo 100 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. Il tribunale dei marchi dell'Unione europea presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Agenzia della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Agenzia inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio dell'Unione europea è pendente dinanzi all'Agenzia, l'Agenzia informa il tribunale il quale sospende il procedimento fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.";
"
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
"6. Se un tribunale dei marchi dell'Unione europea ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio dell'Unione europea, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Agenzia. L'Agenzia o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Agenzia iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.";
"
86) all'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Il tribunale dei marchi dell'Unione europea può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.";
"
87) l'articolo 108 è soppresso;
88) all'articolo 113, il paragrafo 3, le parole "nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell'articolo 114 bis."è sostituito dal seguente:"
"3. L'Agenzia controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali stabilite ai sensi dell'articolo 114 bis. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Agenzia trasmette l'istanza di trasformazione ai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati."; [Em. 72]
"
89) all'articolo 114, il paragrafo 2, le parole "dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento".è sostituito dal seguente:"
"2. Una domanda di marchio dell'Unione europea o un marchio dell'Unione europea trasmessi conformemente all'articolo 113 non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari."; [Em. 73]
"
90) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 114 bis
Delega di poteri
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare le condizioni formali che l'istanza di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea deve rispettare, nonché le modalità di esame e di pubblicazione.";
"
91) all'articolo 116, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia. Il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia.";
"
92) Alll'articolo 117, le parole "all'Ufficio" sono sostituite dalle parole "all'Agenzia e al suo personale".è sostituito dal seguente:"
"Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica all'Agenzia e al suo personale."; [Em. 74]
"
93) l'articolo 119 è così modificato:
a) al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
"La traduzione viene presentata entro il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 144 bis, lettera b).";
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo :"
"8. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità di autenticazione delle traduzioni.";
"
94) all'articolo 120, il paragrafo 1, le parole "dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle parole "dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento."è sostituito dal seguente:"
"1. La domanda di marchio dell'Unione europea di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento."; [Em. 75]
"
95) l'articolo 122 è soppresso;
96) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 123
Trasparenza
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio* si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.
2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato.
4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
___________________
* Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
** Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).";
"
97) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 123 bis
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
L'Agenzia applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione*. L'applicazione dei principi di sicurezza comporta, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.
_____________________
* Decisione 2001/844/CE, CECA, Eurtamo della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.)";
"
98) nel titolo XII è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 1 bis
Compiti dell'Agenzia e cooperazione per promuovere la convergenza
Articolo 123 ter
Compiti dell'Agenzia
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio dell'Unione europea istituito dal presente regolamento;
b)
l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni europei istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002*;
c)
la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
d)
i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
d bis)
i compiti che le conferisce la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***. [Em. 76]
2. L'Agenzia coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti di cui al paragrafo 1.
3. L'Agenzia può fornire un servizio volontario di mediazione e arbitrato al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole. [Em. 77]
Articolo 123 quater
Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti
1. L'Agenzia, gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.
La cooperazione riguarda, tra l'altro, i seguenti settori di attività: [Em. 78]
a)
lo sviluppo di criteri comuni di esame;
b)
la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;
c)
la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compresa l'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);
d)
l'attuazione di norme e pratiche comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
e)
la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
f)
lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).
2. L'Agenzia definisce, elabora e coordina progetti comuni di interesse europeoper l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1. La definizione dei progetti contienestabilisce gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale partecipante degli Stati membri partecipante e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. In tutte le fasi dei progetti comuni, l'Agenzia consulta i rappresentanti degli utilizzatori. [Em. 79]
3. Gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale partecipano in maniera effettiva ai progetti comuni di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.
Tuttavia, se il risultato di tali progetti porta allo sviluppo di strumenti che uno Stato membro ritiene, con decisione motivata, siano equivalenti a quelli già esistenti nello stesso Stato membro, la partecipazione al progetto di cooperazione non comporta l'obbligo di applicare il risultato in detto Stato membro. [Em. 80]
4. L'Agenzia fornisce sostegno finanziario ai progetti comuni di interesse per l'Unione e per gli Stati membri di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare l'effettiva partecipazione ai progetti degli uffici della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ai sensi del paragrafo 3. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 10%20% delle entrate annue dell'Agenzia e copre l'importo minimo per ciascuno Stato membro a fini strettamente connessi alla partecipazione a progetti comuni. I beneficiari di sovvenzioni sono gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza pubblicazione di un invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Agenzia e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**** e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione*****. [Em. 81]
__________________________
* Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
** Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).
*** Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
**** Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
***** Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).";
"
99) nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:"
"SEZIONE 2
Consiglio direttivo
Articolo 124
Funzioni del consiglio direttivo
1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio direttivo ha le funzioni definite in appresso:
a)
il consiglio direttivo adotta il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, lettera c), e sentito il parere della Commissione, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;
b)
sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera d), e tenendo conto del parere della Commissione, il consiglio direttivo adotta il programma strategico pluriennale dell'Agenzia, comprensivo della strategia dell'Agenzia per la cooperazione internazionale, dopo uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
c)
sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera f), il consiglio direttivo adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
d)
sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera g), il consiglio direttivo adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;
e)
il consiglio direttivo adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Agenzia;
f)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina"); [Em. 83]
g)
il consiglio direttivo adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
h)
il consiglio direttivo nomina e può rimuovere dall'incarico il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi ai sensi dell'articolo 129, e nomina il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso ai sensi dell'articolo 136;
i)
il consiglio direttivo assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 165 bis, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
i bis)
il consiglio direttivo definisce ed elabora progetti comuni di interesse per l'Unione e gli Stati membri in conformità con l'articolo 123 quater; [Em. 82]
j)
il consiglio direttivo viene consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Agenzia e negli altri casi previsti dal presente regolamento;
k)
il consiglio direttivo può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.
2. Il consiglio direttivo adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi.
Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. [Em. 84]
Articolo 125
Composizione del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti. [Em. 85]
2. I membri del consiglio direttivo possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato può essere prorogato.
Articolo 126
Presidente del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.
Articolo 127
Riunioni
1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio direttivo.
3. Il consiglio direttivo tiene una riunione ordinaria una voltadue volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o di un terzo degli Stati membri. [Em. 87]
4. Il consiglio direttivo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio direttivo adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio direttivo è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 43, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto. [Em. 88]
6. Il consiglio direttivo può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio direttivo.
SEZIONE 2 bis
Comitato esecutivo
Articolo 127 bis
Istituzione
Il consiglio direttivo può istituire un comitato esecutivo.
Articolo 127 ter
Funzioni e organizzazione
1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio direttivo.
2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a)
prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo;
b)
assieme al consiglio direttivo, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
c)
fatte salve le funzioni del direttore esecutivo, definite nell'articolo 128, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio direttivo, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere talune decisioni provvisorie per conto del consiglio direttivo, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità con potere di nomina.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio direttivo, da un rappresentante della Commissione nel consiglio direttivo e da altri tre membri nominati dal consiglio direttivo tra i suoi membri. Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del consiglio direttivo è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio direttivo.
6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio direttivo. [Em. 86]
SEZIONE 3
Direttore esecutivo
Articolo 128
Funzioni del direttore esecutivo
1. L'Agenzia è diretta dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio direttivo.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio direttivo e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni:
a)
prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Agenzia, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
b)
attua le decisioni adottate dal consiglio direttivo;
c)
elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione;
d)
prepara il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Agenzia, e lo presenta al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
e)
mette in atto il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio direttivo;
f)
elabora la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia e la presenta al consiglio direttivo per l'approvazione;
g)
elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione;
h)
elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio direttivo;
i)
tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
j)
elabora la strategia antifrode dell'Agenzia e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;
k)
al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, può trasmettere alla commissione di ricorso allargata questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;
l)
compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia;
l bis)
fatti salvi gli articoli 125 e 136 esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina"); [Em. 91]
m)
esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera f); [Em. 89]
m bis)
può sottoporre alla Commissione una proposta di modifica del presente regolamento, degli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e di ogni altra regola applicabile ai marchi dell'Unione europea previa consultazione del consiglio direttivo e, per quanto riguarda le tasse e le disposizioni in materia di bilancio stabilite dal presente regolamento, del comitato del bilancio; [Em. 90]
n)
esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 29, paragrafo 5, dall'articolo 30, paragrafo 2, dall'articolo 45, paragrafo 3, dall'articolo 75, paragrafo 2, dall'articolo 78, paragrafo 5, dall'articolo 79, dall'articolo 79 ter, dall'articolo 79 quater, dall'articolo 87, paragrafo 3, dall'articolo 88, dall'articolo 89, dall'articolo 93, paragrafo 4, dall'articolo 119, paragrafo 8, e dall'articolo 144, conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento;
o)
può delegare le sue funzioni.
5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio direttivo.
Articolo 129
Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga del suo incarico
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio direttivo, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dallada un comitato di preselezione del consiglio direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente e previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altrove di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio direttivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo.
Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio direttivo su proposta della Commissione europea, previa elaborazione di una relazione di valutazione da parte della Commissione su richiesta del Consiglio direttivo o del Parlamento europeo.
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni Entro la fine di tale periodo, la Commissioneil consiglio direttivo effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. Il consiglio direttivo può prorogare una sola volta per un massimo di cinque anni il mandato del direttore esecutivo. Il consiglio direttivo, nell'adottare le sue decisioni sulla proroga del mandato del direttore esecutivo, tiene conto della relazione di valutazione della Commissione sulla prestazione del direttore esecutivo, nonché delle mansioni e delle sfide future dell'Agenzia.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio direttivo può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del futuro direttore esecutivo. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal consiglio direttivo, che delibera su proposta della Commissione, come previsto al paragrafo 3, previa consultazione del direttore esecutivo." [Em. 92]
"
100) l'articolo 130 è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
"c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;";
"
b) è aggiunta la seguente lettera:"
"f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.";
"
101) all'articolo 132, paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:"
"In casi particolari previsti dall'articolo 144 bis, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.";
"
102) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 133
Dipartimento incaricato della tenuta del registro
1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente a prendere decisioni relative alle menzioni nel registro.
2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
3. Le decisioni del dipartimento sono prese da uno dei suoi membri.";
"
103) l'articolo 134 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni riguardanti:
a)
le domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea;
b)
la domanda di cessione della registrazione di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 18.";
"
b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
"In alcuni casi particolari previsti dall'articolo 144 bis, lettera c), le decisioni sono prese da un solo membro.";
"
104) è inserito il seguente articolo:"
"Articolo 134 bis
Competenze generali
Le decisioni imposte dal presente regolamento non di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.";
"
105) l'articolo 135 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 131 a 134 bis.";
"
b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera a); o";
"
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera k).";
"
d) al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa;
106) l'articolo 136 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 136
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 129 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso.
2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio direttivo.
3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e parere favorevole del presidente delle commissioni di ricorso.
4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:
a)
presiede l'organo delle commissioni di ricorso competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;
b)
assicura che le decisioni prese vengano eseguite;
c)
attribuisce le cause a una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall'organo delle commissioni di ricorso;
d)
comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporne le previsioni di spesa.
Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.
5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio direttivo per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio direttivo e previo parere positivo del presidente delle commissioni di ricorso.
6. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio direttivo che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.
7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 135 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Agenzia di cui all'articolo 130.
9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.
Articolo 136 bis
Centro di mediazione e arbitrato
1. L'Agenzia può creare un centro di mediazione e arbitrato indipendente dalle istanze decisionali di cui all'articolo 130. Il centro ha sede nei locali dell'Agenzia.
2. Qualunque persona fisica o giuridica può fare ricorso ai servizi del centro al fine di risolvere di comune accordo controversie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e della direttiva …
3. L'Agenzia può avviare un procedimento di arbitrato anche di propria iniziativa, al fine di dare alle parti la possibilità di raggiungere un accordo comune.
4. Il Centro è guidato da un direttore, il quale è responsabile delle attività del Centro.
5. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo.
6. Il Centro stabilisce le regole delle procedure di mediazione e arbitrato e le proprie regole di lavoro. Le regole che disciplinano le procedure di mediazione e arbitrato e le regole di lavoro del centro devono essere confermate dal consiglio direttivo.
7. Il Centro elabora un elenco dei mediatori e degli arbitri che aiutano le parti nella composizione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco deve essere approvato dal consiglio direttivo.
8. Gli esaminatori e i membri delle divisioni dell'istituto o delle commissioni di ricorso non possono partecipare alla mediazione o all'arbitrato di una causa in merito alla quale:
a)
siano stati precedentemente coinvolti nelle procedure soggette a mediazione o arbitrato;
b)
abbiano un interesse personale; o
c)
siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.
9. Le persone chiamate a testimoniare in qualità di membri di un gruppo di arbitrato o di mediazione non possono essere coinvolte nelle procedure di opposizione, cancellazione o ricorso che hanno dato inizio alla procedura di mediazione o arbitrato."; [Em. 93]
"
107) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 138
Comitato del bilancio
1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.
2. Gli articoli 125 e 126 e l'articolo 127, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi, ciascun membro dispone di un solo voto."
"
108) All'articolo 139 è aggiunto il seguente paragrafo :"
"4. Ogni due anni l'Agenzia trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua situazione finanziaria. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Agenzia sulla base della relazione. [Em. 94]
4 bis. L'Agenzia garantisce un fondo di riserva pari ad un anno di spese operative per assicurare la propria continuità di funzionamento.";[Em. 95]
"
109) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 141 bis
Lotta contro la frode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio*, l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Agenzia, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Agenzia ha concesso finanziamenti dell'Unione.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio**, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o di un contratto finanziato dall'Agenzia.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche in base alle rispettive competenze.
5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.
_________________
* Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
** Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).";
rilascio di una copia del certificato di iscrizione;
b)
iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su un marchio dell'Unione europea;
c)
iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti su una domanda di marchio dell'Unione europea;
d)
cancellazione dell'iscrizione nel registro di una licenza o di altri diritti;
e)
modifica di un marchio dell'Unione europea registrato;
f)
rilascio di un estratto del registro;
g)
ispezione pubblica di un fascicolo;
h)
rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;
i)
rilascio di una copia certificata conforme della domanda;
j)
comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo;
k)
riesame della fissazione delle spese procedurali da rimborsare.
2. L'importo delle tasse di cui al paragrafo 1 deve essere determinatofissato ai livelli di cui all'allegato -I in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Agenzia impedendo allo stesso tempo l'accumulo di avanzi significativi. Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, in caso di ricorrenza di avanzi significativi, la Commissione procede al riesame del livello delle tasse. Se il riesame non porta ad una riduzione o ad una modifica del livello delle tasse avente l'effetto di ridurre l'ulteriore accumulo di avanzi significativi, l'avanzo significativo accumulato dopo il riesame è trasferito al bilancio dell'Unione. [Em. 96]
3. Il direttore esecutivo stabilisce l'importo applicato a tutti i servizi forniti dall'Agenzia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e per le pubblicazioni effettuate dall'Agenzia secondo i criteri fissati dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 144 bis, lettera d). L'importo delle tariffe non supera l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Agenzia.
4. Il direttore esecutivo può prendere le seguenti misure, attenendosi ai criteri fissati dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 144 bis, lettera d):
a)
può decidere quali metodi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 144 bis, lettera d), possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Agenzia.
b)
può fissare gli importi al di sotto dei quali una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata;
c)
può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.
Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui alla lettera a), il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerare effettuati all'Agenzia.";
"
111) è inserita la seguente sezione:"
"SEZIONE 6
Delega di poteri
Articolo 144 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per fissare:
a)
i criteri specifici di uso delle lingue di cui all'articolo 119;
b)
i casi in cui le decisioni di opposizione e di cancellazione sono prese da un solo membro a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, e dell'articolo 134, paragrafo 2;
c)
le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo dell'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 135, paragrafo 3, lettera a), la composizione della commissione allargata e le regole per adirla di cui all'articolo 135, paragrafo 4, e i casi in cui le decisioni sono prese da un solo membro conformemente all'articolo 135, paragrafi 2 e 5; [Em. 97]
d)
il sistema di tasse e tariffe da pagare all'Agenzia ai sensi dell'articolo 144, compreso l'importo delle tasse, i metodi di pagamento, la valuta, il termine di pagamento delle tasse e delle tariffe, la data in cui si considera che il pagamento è stato effettuato, le conseguenze del mancato pagamento o del ritardo di pagamento, il pagamento di importi inferiori o superiori al dovuto, i servizi gratuiti e i criteri secondo i quali il direttore esecutivo può esercitare i poteri di cui all'articolo 144, paragrafi 3 e 4.";[Em. 98]
"
112) Alll'articolo 145, le parole "i relativi regolamenti di esecuzione" sono sostituite dalle parole "gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento".è sostituito dal seguente:"
"Articolo 145
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente "domande internazionali" e "protocollo di Madrid"), basate su una domanda di marchio dell'Unione europea o su un marchio dell'Unione europea, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente "registrazioni internazionali" e "Ufficio internazionale") di marchi che designano l'Unione europea."; [Em. 99]
"
113) all'articolo 147, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"
"4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Agenzia. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio dell'Unione europea una volta che questo sarà stato registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio dell'Unione europea. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.
5. La domanda internazionale soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 bis, lettera a).
6. L'Agenzia esamina se la domanda internazionale soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 146 e ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo.
7. L'Agenzia trasmette quanto prima la domanda internazionale all'Ufficio internazionale."; [Em. 100]
"
114) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 148 bis
Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione
EntroPer cinque anni dalla data della registrazione internazionale l'Agenzia informa l'Ufficio internazionale deidi tutti i fatti e dellele decisioni che incidono sulla validità della domanda di marchio europeodell'Unione europea o della registrazione del marchio europeodell'Unione europea sulla quale era basata la registrazione internazionale." [Em. 101]
"
115) All'articolo 149 è aggiunta la seguente frase:"
"La domanda soddisfa le condizioni formali prescritte dall'articolo 161 bis, lettera c)."; [Em. 102]
"
116) all'articolo 154, il paragrafo 4 è soppresso;
117) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 154 bis
Marchi collettivi e marchi di certificazione
Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relative ad un marchio collettivo, ad un marchio di certificazione o ad un marchio di garanzia, l'la registrazione internazionale che designa l'Unione europea deve essere trattata come un marchio collettivo dell'Unione europea. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzazione del marchio, così come previsto all'articolo 67, direttamente all'Agenzia si attiene alle procedure previste ai sensi dell'articolo 161 bis, lettera f), entro due mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Agenzia.";[Em. 103]
"
118) l'articolo 155 è soppresso.
119) l'articolo 156 è così modificato:
a) alil paragrafo 2, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "un mese";è sostituito dal seguente:"
"2. L'opposizione è proposta entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione."; [Em. 104]
"
b) il paragrafo 4 è soppresso;
120) sono aggiunti i seguenti articoli :"
"Articolo 158 bis
Effetti giuridici della registrazione del trasferimento
L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 158 ter
Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti
L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di una licenza, di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22.
Articolo 158 quater
Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare
Nei casi specificati conformemente all'articolo 161 bis, lettera h), L'Agenzia trasmette all'Ufficio internazionale le domande di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare presentate presso l'Agenzia."; [Em. 105]
"
121) l'articolo 159 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
"b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data della domanda di conversione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Sono d'applicazione gli articoli 112, 113 e 114.";
"
b) alil paragrafo 2, l'espressione "o dell'intesa di Madrid" è soppressa.è sostituito dal seguente:"
"2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla conversione della designazione dell'Unione europea operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 153."; [Em. 106]
"
122) nel titolo XIII è aggiunta la seguente sezione:"
"SEZIONE 4
Attribuzione di poteri
Articolo 161 bis
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163, per specificare:
a)
le condizioni formali della domanda internazionale di cui all'articolo 147, paragrafo 5, la procedura di esame della domanda internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 6, e le modalità di trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 147, paragrafo 4; [Em. 107]
b)
le modalità di notifica previste all'articolo 148 bis;
c)
le condizioni formali della domanda di estensione territoriale di cui all'articolo 149, paragrafo 2, la procedura di esame di tali condizioni e le modalità di trasmissione della domanda di estensione territoriale all'Ufficio internazionale; [Em. 108]
d)
la procedura di presentazione della domanda di rivendicazione della preesistenza ai sensi dell'articolo 153;
e)
la procedura di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 154 e di presentazione e di esame delle opposizioni a norma dell'articolo 156, e le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale;
f)
la procedura relativa alle registrazioni internazionali di cui all'articolo 154 bis;
g)
i casi in cui l'Agenzia invia una notifica all'Ufficio internazionale sulla declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale a norma dell'articolo 158 e le informazioni che la notifica deve contenere;
h)
le modalità di trasmissione delle domande di cui all'articolo 158 quater all'Ufficio internazionale;
i)
le condizioni che deve soddisfare la domanda di conversione ai sensi dell'articolo 159, paragrafo 1;
j)
le condizioni formali della domanda di trasformazione di cui all'articolo 161 e la procedura di trasformazione;
k)
le modalità di comunicazione tra l'Agenzia e l'Ufficio internazionale, comprese le comunicazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 4, dell'articolo 148 bis, dell'articolo 153, paragrafo 2, e dell'articolo 158 quater."; [Em. 109]
"
123) l'articolo 162 è soppresso;
124) l'articolo 163 è soppresso;
125) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 163 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui agli articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis e 161 bis è conferita a tempo indeterminato.
3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis e 161 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di duequattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";[Em. 110]
"
126) l'articolo 164 è soppresso.
127) è inserito il seguente articolo :"
"Articolo 165 bis
Valutazione e revisione
1. Entro il 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione ordina una valutazione sullvaluta l'attuazione del presente regolamento. [Em. 112]
2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Agenzia e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, con particolare attenzione al meccanismo di finanziamento. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia, e le conseguenze finanziarie di tale modifica.
3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio direttivo. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento."
"
127 bis) è aggiunto il seguente allegato:"
"Allegato –I
Importo delle tasse
Le tasse da corrispondere all'Agenzia in virtù del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95 sono fissate come segue:
1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]
925 EUR
1 bis. Tassa di ricerca per una domanda di marchio dell'Unione europea [articolo 38, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]
Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 38 del regolamento; questo importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Agenzia sulla Gazzetta ufficiale dell'Agenzia
1 ter. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]
775 EUR
1 quater. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica, utilizzando la banca dati online sulla classificazione [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]
725 EUR
2. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]
50 EUR
2 bis. Tassa per la terza classe di prodotti e servizi relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]
75 EUR
2 ter. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]
150 EUR
3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42]
1000 EUR
3 bis. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo per via elettronica, utilizzando la banca dati online sulla classificazione [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42]
950 EUR
4. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera b), e regola 42]
50 EUR
4 bis. Tassa per la terza classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera b), e regola 42]
75 EUR
4 ter. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera b), e regola 42]
7. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]
0 EUR
8. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45]
0 EUR
9. Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 66, paragrafo 3]
0 EUR
10. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]
0 EUR
11. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione [articolo 162, paragrafo 2, punto 2]
0 EUR
12. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]
1 150 EUR
12 bis. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]
1 000 EUR
13. Tassa per il rinnovo della registrazione per la seconda classe di prodotti e servizi, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]
100 EUR
13 bis. Tassa per il rinnovo della registrazione per la terza classe di prodotti e servizi, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]
150 EUR
13 ter. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]
300 EUR
14. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera a), e regola 42]
1 275 EUR
15. Tassa per il rinnovo della registrazione per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b), e regola 42]
100 EUR
15 bis. Tassa per il rinnovo della registrazione per la terza classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b), e regola 42]
150 EUR
15 ter. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1, e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b), e regola 42]
300 EUR
16. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo [articolo 47, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera c)]
25% della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente 1 150 EUR
17. Tassa di domanda di decadenza o di nullità [articolo 56, paragrafo 2; regola 39, paragrafo 1]
EUR 700
18. Tassa di ricorso [articolo 60; regola 49, paragrafo 3]
EUR 800
19. Tassa per la domanda di restitutio in integrum [articolo 81, paragrafo 3]
EUR 200
20. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea [articolo 113, paragrafo 1, e articolo 159, paragrafo 1; regola 45, paragrafo 2, e regola 123, paragrafo 2]
a) in una domanda di marchio nazionale;
b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid
EUR 200
21. Tassa di prosecuzione del procedimento [articolo 82, paragrafo 1]
EUR 400
22. Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio dell'Unione europea [articolo 49, paragrafo 4] o di una domanda di marchio dell'Unione europea [articolo 44, paragrafo 4]
EUR 250
23. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio dell'Unione europea registrato [articolo 162, paragrafo 2, lettera c); regola 33, paragrafo 2] o su una domanda di marchio dell'Unione europea [articolo 157, paragrafo 2, lettera d); regola 33, paragrafo 4]:
a) concessione di una licenza
b) cessione di una licenza
c) costituzione di un diritto reale
d) cessione di un diritto reale
e) atti di esecuzione forzata
200 EUR per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessiva-mente 1 000 EUR
24. Tassa di cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti [articolo 162, paragrafo 2, lettera e); regola 35, paragrafo 3]
200 EUR per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessiva-mente 1 000 EUR
25. Tassa per la modifica di un marchio dell'Unione europea registrato [articolo 162, paragrafo 2, lettera f); regola 25, paragrafo 2]
200 EUR
26. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio dell'Unione europea [articolo 162, paragrafo 2, lettera j); regola 89, paragrafo 5], di una copia del certificato di registrazione [articolo 162, paragrafo 2, lettera b); regola 24, paragrafo 2] o di un estratto del registro [articolo 162, paragrafo 2, lettera g); regola 84, paragrafo 6]
a) estratto o copia non autenticati
b) estratto o copia autenticati
10 EUR
30 EUR
27. Tassa di consultazione del fascicolo [articolo 162, paragrafo 2, lettera h); regola 89, paragrafo 1]
30 EUR
28. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo [articolo 162, paragrafo 2, lettera i); regola 89, paragrafo 5]
a) copia non autenticata
b) copia autenticata
Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10
10 EUR
30 EUR
1 EUR
29. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo [articolo 162, paragrafo 2, lettera k); regola 90]
10 EUR
30. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [articolo 162, paragrafo 2, lettera l); regola 94, paragrafo 4]
100 EUR
31. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Agenzia [articolo 147, paragrafo 5]
300 EUR
[Em. 111]
Articolo 1 bis
Il regolamento (CE) n. 2868/95 è così modificato:
(1)
la regola 4 è soppressa;
(2)
alla regola 30, il paragrafo 2 è soppresso. [Em. 113]
Articolo 1 ter
Il regolamento (CE) n. 2869/95 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato(16).” [Em. 114]
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore [specificare la data: il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
L'articolo 1, paragrafo 9, l'articolo 10, lettera b), gli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, l'articolo 99 per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), l'articolo 101, l'articolo 103, lettera b), l'articolo 105, lettera d), gli articoli 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 e 124 si applicano a decorrere [specificare la data: dal primo giorno del primo mese successivo ad un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data specificata al primo comma].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).
Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33).
Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0162),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0088/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0032/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea , in particolare l’articolo 114,paragrafo 1, [Em. 1]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare una serie di modifiche alla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.
(2) La direttiva 2008/95/CE ha armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.
(3) La protezione del marchio offerta negli Stati membri coesiste con la tutela disponibile a livello dell'Unione tramite il marchio comunitario che conferisce diritti di proprietà intellettuale di carattere unitario validi in tutta l'Unione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio(6). La coesistenza dei sistemi dei marchi a livello nazionale e al livello di Unione costituisce di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale.
(4) A seguito della comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale(7), la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento globale del sistema dei marchi in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le reciproche interrelazioni.
(5) Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema dei marchi nell’Unione europea(8), il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/CE. In questo contesto è necessario che la direttiva sia rivista anche per essere resa più coerente con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell’ambito del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso, mantenendo nel contempo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, andrebbe garantita la relazione complementare fra il sistema dei marchi dell’Unione europea e i sistemi nazionali. [Em. 2]
(6) Nella comunicazione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale" del 24 maggio 2011(9), la Commissione è giunta alla conclusione che, al fine di rispondere alle richieste crescenti delle parti interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, occorre modernizzare il sistema dei marchi nell'Unione nel suo complesso e adattarlo all'era di internet.
(7) Dalle consultazioni e valutazioni svolte ai fini della presente direttiva è emerso che, malgrado la precedente parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali, il contesto operativo europeo per le imprese resta molto eterogeneo, il che limita l'accessibilità alla protezione del marchio in generale, e ha quindi un effetto negativo sulla competitività e la crescita.
(8) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere e creare un mercato unico ben funzionante e per facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione, è pertanto necessario andare al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95/CE ed estendere il ravvicinamento a tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione di cui al regolamento (CE) n. 207/2009.
(9) Perché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali. Pertanto, occorre allineare le principali norme procedurali degli Stati membri e del sistema del marchio dell'Unione europea, comprese quelle che, se divergenti, causano gravi problemi per il funzionamento del mercato interno. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.
(10) È di fondamentale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, e che la protezione dei marchi a livello nazionale sia la stessa accordata dal marchio europeo dell’Unione europea. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi europeidell’Unione europea che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, occorre garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato. [Em. 3. Tale modifica si applica all'intero testo]
(11) La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi d'impresa acquisiti attraverso l'uso, ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.
(12) La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.
(13) A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato nel registro in un modo che consenta di identificare con precisione l'oggetto della protezionechiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, durevole e oggettivo. È pertanto opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma appropriata, e quindi non necessariamente in forma grafica, a condizione che la rappresentazione utilizzi una tecnologia generalmente disponibile e offra sufficienti garanzie in tal senso. [Em. 4]
(14) Inoltre, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio d'impresa stesso, compresa l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio d'impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni.
(15) Al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche da altri strumenti del diritto dell'Unione sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è indispensabile che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009.
(16) La tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio d'impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova.
(17) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale su marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio d'impresa non deve pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio. Questa disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994 (di seguito "Accordo TRIPS")(10).
(18) Occorre prevedere che la contraffazione di un marchio possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi in base alla loro origine commerciale. È opportuno che gli utilizzi per altri scopi siano soggetti alle disposizioni del diritto nazionale.
(19) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. [Em. 5]
(20) Occorre che sia considerato contraffazione di un marchio d'impresa anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi sulla base della loro origine commerciale.
(21) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della normativa dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno in una pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11).
(22) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d’impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, e fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare di un marchio registrato dovrebbe avere il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nel territorio doganale dello Stato membro senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il regolare transito dei farmaci generici, conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione europea, in particolare quelli contenuti nella "Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica" adottata alla Conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001. [Em. 55]
(22 bis) Il titolare di un marchio dovrebbe avere il diritto di intraprendere adeguate azioni legali, compreso tra l'altro il diritto di chiedere alle autorità doganali nazionali di intervenire in relazione ai prodotti che si presume violino i diritti del titolare, come il blocco e la distruzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). Le autorità doganali dovrebbero espletare le procedure pertinenti stabilite dal regolamento (UE) n. 608/2013, su richiesta di un titolare di diritti e sulla base dei criteri di analisi del rischio. [Em. 7]
(22 ter) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del titolare dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 8]
(22 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Pertanto, il titolare di un marchio non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti, nel contesto di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro sulla base di somiglianze, apparenti o reali, fra la denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo dei farmaci e un marchio registrato. [Em. 9]
(23) Al fine di impedire più efficacemente l'ingresso di prodotti contraffatti, in particolare nel contesto delle vendite via internet, consegnate in piccole spedizioni quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, occorre che il titolare di un marchio validamente registrato abbia il diritto di vietare l'importazione di tali prodotti nell'Unione, quando lo speditore dei prodotti contraffatti è il solo ad agire a scopi commercialiin ambito commerciale. Qualora siano adottate tali misure, le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti sono informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore. [Em. 10]
(24) Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, occorre che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori precedenti l'apposizione.
(25) Occorre che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare dello stesso di vietare l'uso di segni o indicazioni utilizzati in modo corretto e conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso includa l'impiego del proprio nome. È necessario inoltre che esso includa l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. Inoltre, occorre che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio per designare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare.
(26) Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d'impresa non possa vietarne l'uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi in circolazione nell'Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.
(27) La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio d'impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio d'impresa posteriore sia stato richiesto in malafede.
(28) Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, senza mettere in discussione il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, che i titolari di marchi anteriori non devono essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore quando il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o quando il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà.
(29) I marchi d’impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di operare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell’uso è altresì necessario per ridurre il numero totale dei marchi d’impresa registrati e protetti nell’Unione, e di conseguenza il numero di conflitti che insorgono tra loro. È pertanto essenziale prescrivere che i marchi d’impresa registrati debbano essere effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali sono registrati o che, se non utilizzati entro 5 anni dalla data di registrazione, debbano poter decadere. [Em. 11]
(30) Di conseguenza è opportuno che un marchio d'impresa registrato sia protetto solo nella misura in cui sia effettivamente utilizzato e un marchio d'impresa registrato anteriore non consenta al suo titolare di opporsi o ottenere la nullità di un marchio d'impresa posteriore se detto titolare non ha fatto un uso effettivo del suo marchio. Inoltre, è necessario che gli Stati membri prevedano che un marchio d'impresa non possa essere fatto valere con successo in un procedimento per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio o, in caso di azione presentata contro un diritto posteriore, se si è stabilita la dichiarabilità della decadenza del marchio al momento dell'acquisizione del diritto posteriore.
(31) È opportuno prevedere che, quando la preesistenza di un marchio nazionale è stata fatta valere nei confronti di un marchio dell'Unione europea e il marchio nazionale è stato successivamente oggetto di rinuncia o di estinzione, la validità di tale marchio nazionale possa ancora essere contestata. È necessario che la contestazione sia limitata ai casi in cui il marchio nazionale avrebbe potuto essere dichiarato nullo o decaduto al momento in cui è stato cancellato dal registro.
(32) Per motivi di coerenza e per facilitare lo sfruttamento commerciale dei marchi d'impresa nell'Unione, occorre che le norme applicabili ai marchi d'impresa come oggetti di proprietà siano allineate a quelle già in vigore per i marchi dell'Unione europea, e riguardino anche il trasferimento e la cessione, la concessione di licenze, i diritti reali, l'esecuzione forzata e le procedure di insolvenza.
(33) I marchi collettivi si sono rivelati uno strumento utile per promuovere prodotti o servizi con specifiche proprietà comuni. È quindi opportuno sottoporre i marchi collettivi nazionali a norme simili a quelle applicabili ai marchi collettivi europei.
(34) Per migliorare e agevolare l'accesso alla protezione del marchio d'impresa e per accrescere la certezza e la prevedibilità del diritto, occorre che la procedura per la registrazione dei marchi d'impresa negli Stati membri sia efficace e trasparente e segua regole analoghe a quelle applicabili ai marchi dell'Unione europea. Per realizzare un sistema dei marchi d'impresa uniforme ed equilibrato sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, occorre che tutti gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri limitino l'esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di registrazione di un marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti. Tuttavia occorre lasciare impregiudicato il diritto degli uffici di fornire su richiesta al richiedente ricerche relative a diritti anteriori, a puro scopo informativo e senza pregiudizio o effetto vincolante sulla successiva procedura di registrazione, compreso il procedimento di opposizione. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se effettuare d'ufficio l'esame di rifiuto per impedimenti relativi. [Em. 12]
(35) Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la portata dei diritti di marchio d'impresa e per agevolare l'accesso alla protezione del marchio, è necessario che la designazione e la classificazione dei prodotti e dei servizi coperti da una domanda di marchio rispettino le stesse norme in tutti gli Stati membri e siano allineate a quelle applicabili ai marchi dell'Unione europea. Al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare l'estensione della protezione del marchio d'impresa solo sulla base della domanda, occorre che la designazione dei prodotti e dei servizi sia sufficientemente chiara e precisa. È necessario che l'uso di termini generali sia interpretato come inclusivo solo di prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine.
(36) Al fine di assicurare l'efficace protezione del marchio d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri mettano a disposizione una procedura amministrativa di opposizione efficace, che consenta ai titolari di diritti di marchio d'impresa anteriori di opporsi alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa. Inoltre, al fine di offrire un mezzo efficace per dichiarare decaduti o nulli i marchi d'impresa, è indispensabile che gli Stati membri prevedano una procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza o nullità simile a quella applicabile ai marchi dell'Unione europea a livello di Unione.
(37) Occorre che gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri cooperino tra loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito "l'Agenzia") in tutti i campi della registrazione e dell'amministrazione dei marchi, al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti, come la creazione e l'aggiornamento di banche dati e portali comuni o connessi a fini di consultazione e ricerca. È indispensabile che gli uffici degli Stati membri e l'Agenzia cooperino inoltre in tutte le altre aree delle loro attività che siano rilevanti per la protezione dei marchi d'impresa nell'Unione.
(38) La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.
(39) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (di seguito "Convenzione di Parigi") e dell'Accordo TRIPS. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della predetta convenzione e del predetto Accordo. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione e da tale Accordo. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo 351, secondo comma del trattato.
(40) Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva negli ordinamenti nazionali si limiti alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.
(41) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2008/95/CE,
(41 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e ha espresso un parere il 11 luglio 2013(14), [Em. 13]
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai marchi d'impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "ufficio": l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro o l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale al quale è affidata la registrazione dei marchi d'impresa;
b) "Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modellila proprietà intellettuale istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009; [Em. 15. Tale modifica si applica all'intero testo]
c) "registro": il registro dei marchi d'impresa tenuto da un ufficio.
c bis) "marchi anteriori":
i) i marchi d’impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d’impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
— i marchi dell’Unione europea;
— i marchi d’impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;
— i marchi d’impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;
ii) i marchi dell'Unione europea che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009, rivendicano validamente l’anteriorità rispetto a un marchio d’impresa di cui al punto i), secondo e terzo trattino, anche ove quest’ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
iii) le domande di marchi di impresa di cui ai punti i) e ii), sempre che siano registrati;
iv) i marchi d’impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono “notoriamente conosciuti” nello Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi. [Em. 16]
c ter) "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all’origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di prodotti e servizi che non sono certificati; [Em. 17]
c quater) "marchio collettivo": un marchio d’impresa così designato all’atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. [Em. 18]
Capo II
Il diritto in materia di marchio d'impresa
Sezione 1
Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa
Articolo 3
Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa
Possono costituire marchi tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori in quanto tali, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure suoni, a condizione che sia utilizzata una tecnologia generalmente disponibile e che tali segni siano adatti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare [Em. 19].
Sezione 2
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
Articolo 4
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti
1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio d'impresa;
b) i marchi d'impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi d'impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi d'impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi d'impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o dichiarati nulli a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ( di seguito "convenzione di Parigi");
i) i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione e che non possono più essere utilizzati conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
j) i marchi d’impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione dellebevande spiritose, delle menzioni tradizionali per i vini e le specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte. [Em. 20]
j bis) i marchi che contengono o consistono in una denominazione varietale anteriore registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94(15) del Consiglio, del 27 luglio 1994, per lo stesso tipo di prodotto; [Em. 21]
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono:
a) in Stati membri diversi da quelli in cui è stata depositata la domanda di registrazione;
b) solo se il marchio d'impresa in una lingua straniera è tradotto o trascritto in una lingua o scrittura ufficiale degli Stati membri. [Em. 22]
3. Il marchio d'impresa è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in mala fede. Ogni Stato membro può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione.
4. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
a) l'uso di tale marchio d'impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme del diritto in materia di marchio d'impresa dello Stato membro interessato o dell'Unione ;
b) il marchio d'impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;
c) il marchio d'impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione.
5. Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o dopo la registrazione, o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Un marchio d’impresa non è dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di dichiarazione di nullità e a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. [Em. 23]
6. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 5 sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione e prima della registrazione stessa.
Articolo 5
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi
1. Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
a) se il marchio d'impresa è identico a un marchio d'impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è tutelato;
b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio d'impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il marchio d'impresa anteriore.
2. Per "marchi d'impresa anteriori", ai sensi del paragrafo 1, si intendono:
a) i marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda di registrazione del marchio d'impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
i) i marchi europei ;
ii) i marchi d'impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;
iii) i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;
b) i marchi ' europei che, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 rivendicano validamente l'anteriorità rispetto a un marchio d'impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
c) le domande di marchi d'impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
d) i marchi d'impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi. [Em. 24]
3. Un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
a) se esso è identico o simile ad un marchio d'impresa anteriore indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto o registrato siano identici, simili o non simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà in unonello Stato membro in relazione al quale è richiesta la registrazioneo in cui è registrato il marchio d’impresa o, nel caso di un marchio europeodell’Unione europea, nell'Unione e l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; [Em. 25]
b) se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda di registrazione a proprio nome senza l'autorizzazione del titolare, a meno che l'agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire;
c) se il marchio si presta a essere confuso con un marchio anteriore protetto al di fuori dell'Unione, a condizione che il marchio anteriore sia ancora in uso effettivo alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia agito in malafede;
d) se il marchio è escluso dalla registrazione e non può continuare ad essere utilizzato a norma della normativa dell'Unione relativa alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. [Em. 26]
4. Uno Stato membro può disporre che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
a) siano stati acquisiti diritti a un marchio d'impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore o, se del caso, prima della data di priorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore , e qualora questo marchio d'impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore ;
b) sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera a) del presente paragrafo, in particolare in base a:
i) un diritto al nome;
ii) un diritto all'immagine;
iii) un diritto d'autore;
iv) un diritto di proprietà industriale.
5. Gli Stati membri possono permetterepermettono che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio d'impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio d'impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio d'impresa posteriore. [Em. 27]
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE siano applicabili ai marchi d'impresa depositati anteriormente a quella data.
Articolo 6
Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio d'impresa
Quando rispetto ad un marchio europeo si invoca l'anteriorità di un marchio nazionale che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio nazionale, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate anche al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso l'anteriorità cessa di produrre i suoi effetti.
Articolo 7
Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se un impedimento alla registrazione o motivi di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.
Articolo 8
Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore che preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato
Un marchio d'impresa registrato non può essere dichiarato nullo sulla base di un marchio anteriore in nessuno dei casi seguenti:
a) quando il marchio anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva acquisito un carattere distintivo conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato;
b) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio anteriore non aveva acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato;
c) quando la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) e il marchio anteriore non godeva di notorietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera a) alla data di deposito o alla data di priorità del marchio registrato. [Em. 28]
Articolo 9
Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafiparagrafo 2 ee all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede. [Em. 29]
2. Ogni Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare '' di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.
Sezione 3
Diritti conferiti e limitazioni
Articolo 10
Diritti conferiti dal marchio d'impresa
1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:
a) il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi;
b) ferma restando la lettera a), il segno è identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato e può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa;
c) il segno è identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate al paragrafo 2:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di stoccarli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale;
e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.
4. Il titolare di un marchio d'impresa registrato ha anche il diritto di impedire l'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c),consegnati in piccole spedizioni, quali definite dal regolamento (UE) n. 608/2013, quando lo speditore dei prodotti è il solo ad agisce a fini commerciali agire in ambito commerciale e se tali prodotti, incluso l’imballaggio, recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. Qualora siano adottate tali misure, gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche o giuridiche che hanno ordinato i prodotti siano informate del motivo alla base delle misure come pure dei loro poteri legali nei confronti dello speditore.
5. Fatte salve le norme dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT sulla libertà di transito, il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. [Emm. 30 e 56]
6. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio(16), la normativa di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 2, lettera b), o c) , il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.
7. I paragrafi 1, 2, 3 e 6 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
Articolo 11
Violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi
Se è probabile che la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi sui quali è apposto il marchio siano utilizzati nello Stato membro per prodotti o servizi e l'utilizzo in relazione a tali prodotti o servizi costituirebbe una violazione dei diritti del titolare a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare ha il diritto di vietare:
a) l'apposizione, in ambito commerciale, di un segno che, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva,è identico o simile al marchio d'impresa sulla presentazione, sull'imballaggio,sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche di sicurezza, sui dispositivi di autentificazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto; [Em. 31]
b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione della presentazione, dell'imballaggio, di etichette, cartellini, caratteristiche di sicurezza, dispositivi di autentificazione o di altri mezzi sui quali il marcio è apposto. [Em. 32]
Articolo 12
Riproduzione dei marchi d'impresa nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio d'impresa in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'opera di consultazione analoga dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché, al più tardi nell'edizione successiva dell'opera, la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.
Articolo 13
Divieto d'uso del marchio d'impresa registrato a nome di un agente o rappresentante
1. Se un marchio d'impresa è registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di:
a) opporsi all'uso del marchio da parte del suo agente o rappresentante;
b) esigere dall'agente o dal rappresentante la cessione del marchio a proprio favore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se l'agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire.
Articolo 14
Limitazione degli effetti del marchio d'impresa
1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo personali ;
b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio:
(i) è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;
(ii) avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;
(iii) avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso;
(iv) avviene per presentare un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;
(v) avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento;
Il primo commapresenteparagrafo si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale [Em. 33].
2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
a) dà qualora dia l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;
b) trae qualora tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo. [Em. 34]
2 bis. Il marchio d'impresa non conferisce al titolare dello stesso il diritto di vietarne a terzi l'utilizzo con giusto motivo per ogni suo uso non commerciale. [Em. 35]
3. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.
Articolo 15
Esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa
1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Articolo 16
Uso del marchio d'impresa
1. Se, entro cinque anni dalla data di registrazione, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata e non ritirata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.
3. Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale aventi effetto nello Stato membro, i cinque anni di cui al paragrafo 1 sono calcolati a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se un'opposizione è stata presentata e non ritirata, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva.
3 bis. La data di inizio del periodo di validità di cinque anni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è iscritta nel registro. [Em. 36]
4. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa nella forma in cui esso è stato registrato , a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare ;
b) l'apposizione del marchio d'impresa sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.
5. Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare ''.
Articolo 17
Il non uso come difesa in un'azione per contraffazione
Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione.
Articolo 18
Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio dell'Unione europea registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non può essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.
Sezione 4
Decadenza dei diritti di marchio d'impresa
Articolo 19
Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza
1. Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
2. Nessuno può affermare che un marchio d'impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o riiniziato l'uso effettivo del marchio d'impresa.
3. L'inizio o il riinizio dell'uso del marchio d'impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso non vengono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza.''
Articolo 20
Trasformazione in una denominazione generica o carattere fuorviante come motivi di decadenza
Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:
a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;
b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
Articolo 21
Decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, ' la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 5
Marchio d'impresa come oggetto di proprietà
Articolo 22
Trasferimento di marchi d'impresa registrati
1. Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio d'impresa, salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio d'impresa avviene per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla. [Em. 37]
4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato, se la parte richiedente ha fornito all’ufficio prova documentaria del trasferimento. [Em. 38]
5. Finché ill’ufficio non ha ricevuto la richiesta di registrazione del trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può opporre a terzi i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa. [Em. 39]
6. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'ufficio, l'avente causa può rendere a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine non appena l'ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
Articolo 23
Diritti reali
1. Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 24
Esecuzione forzata
1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
Articolo 25
Procedura di insolvenza
Se un marchio d'impresa è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato.
Articolo 26
Licenza
1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:
a) la sua durata;
b) la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa;
c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
d) il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o
e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio d'impresa sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 27
Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà
Gli articoli da 22 a 26 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.
Sezione 6
Marchi di garanzia, marchi di certificazione e marchi collettivi
Articolo 28
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
1) "marchio di garanzia o di certificazione": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione all'origine geografica, al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;
2) "marchio collettivo": un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. [Em. 40]
Articolo 29
Marchi di garanzia e marchi di certificazione
1. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o certificazione.
2. Gli Stati membri possono prevedere che i marchi di garanzia o certificazione siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.
3. Un marchio di garanzia o certificazione consistente di segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.
Articolo 30
Marchi collettivi
1. Gli Stati membri prevedono la registrazione dei marchi collettivi.
2. Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.
Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
Articolo 31
Regolamento per l'uso del marchio collettivo
1. Il richiedente di un marchio collettivo presenta all'ufficio il regolamento d'uso. [Em. 41]
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 30, paragrafo 3, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
Articolo 32
Rigetto della domanda
1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio d'impresa previsti dagli articoli 4 e 5, la domanda di marchio collettivo è respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 30 o dell'articolo 31, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio collettivo è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
Articolo 33
Uso del marchio collettivo
I requisiti di cui all'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio collettivo a norma dell'articolo 16 è fatto da una persona abilitata a utilizzare detto marchio.
Articolo 34
Modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo
1. Il titolare del marchio collettivo sottopone all'ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. La modifica è menzionata nel registro salvo se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 31 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 32.
3. Al regolamento d'uso modificato si applica l'articolo 42, paragrafo 2.
4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva le modifiche del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.
Articolo 35
Esercizio dell'azione per contraffazione
1. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo.
2. Il titolare di un marchio collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Articolo 36
Ulteriori motivi di decadenza
Oltre che per i motivi previsti agli articoli 19 e 20, il titolare del marchio collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:
a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
b) il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2;
c) la modifica del regolamento d'uso del marchio è stata iscritta nel registro in contrasto con il disposto dell'articolo 34, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.
Articolo 37
Ulteriori motivi di nullità
Oltre che per i motivi di nullità di cui agli articoli 4 e 5, il marchio collettivo è dichiarato nullo se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 32, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso.
Capo III
Procedure
Sezione 1
Domanda e registrazione
Articolo 38
Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio d’impresa contiene almeno: [Em. 42]
a) la domanda di registrazione;
b) informazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
2. La domanda di marchio d'impresa comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.
Articolo 39
Data di deposito
1. La data di deposito della domanda di marchio d'impresa è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 38 è presentata dal richiedente all'ufficio.
2. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la convalida della data di deposito sia soggetta al pagamento della tassa di deposito o di registrazione di base.
Articolo 40
Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi
1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione sono classificati secondo il sistema stabilito dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (di seguito "la classificazione di Nizza").
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione richiesta. L'elenco dei prodotti e servizi consente di classificare ogni elemento in una sola classe della classificazione di Nizza.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di chiarezza e di precisione.
4. L'ufficio respinge la domanda che contenga termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'ufficio a tal fine. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, gli uffici, in cooperazione tra loro, compilano un elenco che riflette le rispettive pratiche amministrative per quanto riguarda la classificazione dei prodotti e dei servizi.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, raggruppa i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi. [Em. 43]
7. La classificazione dei prodotti e dei servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. Prodotti e servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe nell'ambito della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nel quadro della classificazione di Nizza.
Articolo 41
Esame d'ufficio
Gli uffici limitano il loro esame d'ufficio dell'ammissibilità di una domanda di marchio d'impresa all'assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 4. [Em. 44]
Articolo 42
Osservazioni dei terzi
1. Prima della registrazione di un marchio d'impresa, le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi di cui all'articolo 4 per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'ufficio.
2. Oltre ai motivi di cui al paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono presentare all'ufficio osservazioni scritte fondate sui motivi specifici per i quali la domanda di marchio collettivo dovrebbe essere respinta a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2.
2 bis. Gli Stati membri che hanno istituito procedure di opposizione sulla base degli impedimenti assoluti di cui all'articolo 4, non sono tenuti ad applicare il presente articolo. [Em. 45]
Articolo 43
Divisione delle domande e delle registrazioni
Il richiedente o il titolare può dividere una domanda o una registrazione di marchio d'impresa in una o più domande o registrazioni separate presentando una dichiarazione all'ufficio.
Articolo 44
Tasse
La registrazione e il rinnovo di un marchio d'impresa sono soggetti ad una tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe.
Sezione 2
Procedure di opposizione, per la dichiarazione di decadenza e per la dichiarazione di nullità
Articolo 45
Procedura di opposizione
1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5.
2. La procedura amministrativa di cui al paragrafo 1 dispone che almeno il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i),paragrafi e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), possa presentare opposizione. L'opposizione può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare e sulla base di una parte o della totalità dei prodotti e servizi per i quali il diritto anteriore è registrato o richiesto, e può anche vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o servizi per i quali è stata presentata domanda del marchio contestato. [Em. 46]
3. Alle parti è concesso, su loro richiesta congiunta, un periodo minimo di almeno due mesi prima dell'inizionell'ambito del procedimento di opposizione al fine di negoziare le possibilità di una composizione amichevole tra la controparte e il richiedente. [Em. 47]
Articolo 46
Il non uso come difesa in procedimenti di opposizione
1. In procedimenti amministrativi di opposizione, se alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 è scaduto, su richiesta del richiedente il titolare del marchio d'impresa anteriore che abbia presentato opposizione fornisce la prova che il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato utilizzo. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.
2. Se il marchio d'impresa anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione di cui al paragrafo 1 si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.
Articolo 47
Procedura per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità
1. Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi ai loro uffici. [Em. 48]
2. La procedura amministrativa per la dichiarazione di decadenza prevede che il marchio d'impresa decada per i motivi di cui agli articoli 19 e 20.
3. La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità prevede che il marchio sia dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
4. La procedura amministrativa prevede che almeno i seguenti soggetti possano presentare domanda per la dichiarazione di decadenza o per la dichiarazione di nullità:
a) nei casi di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b) nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), il titolare di un diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
4 bis. Una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato. [Em. 49]
4 ter. Una domanda di dichiarazione di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. [Em. 50]
Articolo 48
Il non uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità
1. In procedimenti amministrativi per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso del periodo di cinque anni precedente la data della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che egli cita come giustificazione per la sua domanda, o dell'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, a condizione che il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo sia scaduto alla data della domanda di dichiarazione di nullità. [Em. 51]
2. Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il periodo di cinque anni entro il quale il marchio anteriore deve essere stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre a fornire le prove di cui al paragrafo 1, dimostra che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del periodo di cinque anni precedente la data di deposito o di priorità, o che esistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore è respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 16 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009.
Articolo 49
Effetti della decadenza e della nullità
1. Nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, un marchio d'impresa registrato è considerato privo degli effetti di cui alla presente direttiva a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Un marchio d'impresa registrato è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui alla presente direttiva nella misura in cui il marchio sia stato dichiarato nullo.
Sezione 3
Durata e rinnovo della registrazione
Articolo 50
Durata della registrazione
1. La durata di registrazione del marchio d'impresa è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
2. Conformemente all'articolo 51, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
Articolo 51
Rinnovo
1. La registrazione di un marchio d'impresa è rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona da lui autorizzata, purché le tasse di rinnovo siano state pagate.
2. L'ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio d'impresa, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio d'impresa, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'ufficio.
3. La domanda di rinnovo è presentata nei sei mesi che terminano l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione e la relativa tassa è pagata nello stesso periodo. In caso contrario, la domanda può essere presentata entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente. Le tasse di rinnovo e una tassa aggiuntiva sono versate entro questo periodo di tempo.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso è registrato e pubblicato.
Sezione 3 bis
Comunicazione con l'ufficio
Articolo 51 bis
Comunicazione con l'ufficio
Le parti al procedimento o, se nominati, i loro rappresentanti, designano un indirizzo ufficiale all'interno di uno degli Stati membri per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ufficio. [Em. 53]
Capo IV
Cooperazione amministrativa
Articolo 52
Cooperazione in materia di registrazione e amministrazione dei marchi d'impresa
Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino efficacemente tra di loro e con l’Agenzia al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti al fine di ottenere risultati più coerenti nell’esame e nella registrazione dei marchi d’impresa. [Em. 52]
Articolo 53
Cooperazione in altri settori
Gli Stati membri assicurano che gli uffici cooperino efficacemente con l’Agenzia in maniera efficace in tutti i settori delle loro attività diversi da quelli di cui all’articolo 52 che siano rilevanti ai fini della protezione dei marchi d’impresa nell’Unione. [Em. 54]
Capo V
Disposizioni finali
Articolo 54
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 6, da 8 a 14, 16, 17, 18, da 22 a 28 e da 30 a 53 entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 55
Abrogazione
La direttiva 2008/95/CE , ' è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva] , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva indicati all'allegato I, parte B della direttiva 2008/95/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato.
Articolo 56
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20, 21 e da 54 a 57 si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 54, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva].
Articolo 57
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Direttiva 2008/95/CE
Presente direttiva
Articolo 1
Articolo 1
---
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a h)
Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h)
---
Articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e j)
---
Articolo 4, paragrafi 2 e 3, prima frase
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a (c)
Articolo 4, paragrafo 4, lettere da a) a c)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase
Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafi 3 e 4, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
---
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)
---
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c)
Articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 4, paragrafo 4, lettere da d) a f)
---
Articolo 4, paragrafi 5 e 6
Articolo 5, paragrafi 5 e 6
---
Articolo 8
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase introduttiva
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase introduttiva
Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181, del 28.6.2013, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).
Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).
Congelamento e confisca dei proventi di reato ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0085),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0075/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012(2),
– visto il parere dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 4 dicembre 2012,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0178/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 88 e 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0094/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento spagnolo, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0096/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. sottolinea che le disposizioni del punto 31 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(1) si applicano all'estensione del mandato di Europol; evidenzia che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;
3. chiede alla Commissione, non appena il regolamento sarà concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di tener pienamente conto dell'accordo al fine di rispondere alle esigenze relative al bilancio e al personale di Europol, nonché ai suoi nuovi compiti, in particolare per quanto concerne il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, conformemente al paragrafo 42 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisionidecisione 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88 e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), [Em. 2]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Europol è stato istituito con decisione 2009/371/GAI del Consiglio(3) come entità dell’Unione, finanziata dal bilancio generale dell’Unione, diretta a sostenere e rafforzare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La decisione 2009/371/GAI ha sostituito la convenzione basata sull’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea (TUE) che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)(4).
(2) L’articolo 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente all'articolo 12 , lettera c), TUE e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini europei. È pertanto necessarioopportuno sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare. [Em. 3]
(3) L’Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio(5) per facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea. [Em. 4]
(4) Il “Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”(6) ha invitato Europol a evolversi e diventare “il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge”. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessarioopportuno potenziare ulteriormente l’efficacia di Europol sul piano operativo. Il programma di Stoccolma fissa inoltre l’obiettivo di creare un’autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all’azione di contrasto a livello nazionale e dell’Unione. [Em. 5]
(5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell’Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessarioopportuno provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita nelle valutazioni delle decisioninella valutazione della decisione 2009/371/GAI e 2005/681/GAI. [Em. 6]
(6) Dati i collegamenti tra i compiti di Europol e di CEPOL, l’integrazione e la razionalizzazione delle funzioni delle due agenzie faranno aumentare l’efficacia dell’attività operativa, la pertinenza della formazione e l’efficienza della cooperazione di polizia dell’Unione. [Em. 7]
(7) È pertanto opportuno abrogare le decisionila decisione 2009/371/GAI e 2005/681/GAI e sostituirlesostituirla con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall’attuazione di entrambe le decisionidella suddetta decisione. L’Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol e di CEPOL istituiti con le due decisioni abrogateistituito con la decisione abrogata. [Em. 8]
(8) Poiché la criminalità spesso opera attraverso le frontiere interne, è necessarioÈ opportuno che Europol sostenga e potenzi l’azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravirappresenta una minaccia per la sicurezza dell’Unione, occorreè auspicabile che Europol aiuti gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell’Unione europea, è inoltre necessarioauspicabile che Europol sostenga e potenzi l’azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell’Unione e fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne l’impunità. [Em. 9]
(9) Occorre che Europol garantisca una formazione qualitativamente migliore, strutturata e coerente per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado, in un quadro chiaro, conformemente alle esigenze di formazione individuate. [Em. 10]
(10) È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol devedovrebbe informare Eurojust di tali richieste. Europol dovrebbe motivare la richiesta. [Em. 11]
(10 bis) Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla collaborazione a operazioni condotte da squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nelle sue competenze. [Em. 12]
(10 ter) Ogniqualvolta si avvia una collaborazione tra Europol e gli Stati membri in relazione a un'indagine specifica, è opportuno definire disposizioni precise tra Europol e gli Stati membri coinvolti al fine di stabilire i compiti specifici da espletare, il livello di partecipazione ai procedimenti d'inchiesta o giudiziari degli Stati membri, nonché la ripartizione delle responsabilità e il diritto applicabile ai fini del controllo giurisdizionale. [Em. 13]
(11) Per aumentare l’efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell’Unione, occorreè opportuno fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornirgli i dati che gli sono necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell’adempiere a tale obbligo gli Stati membri devonosono tenuti a fare particolare attenzione a fornire dati pertinenti esclusivamente alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative negli strumenti politici pertinenti dell’Unione. OccorreÈ inoltre auspicabileche gli Stati membri trasmettano a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, indicando anche la fonte di tali informazioni. Parallelamente, è necessarioopportuno che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione di informazioni. Occorre che Europol presentiè tenuto a presentare a tutte le istituzioni dell’Unione e ai Parlamenti nazionali una relazione annuale sulla quantità di informazioni che i singoli Stati membri gli hanno fornito. [Em. 14]
(12) Al fine di garantire un’efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un’unità nazionale in ogni Stato membro. Essa costituirebbe il collegamento principaleIl presente regolamento dovrebbe preservare il ruolo delle unità nazionali Europol a garanzia e tutela degli interessi nazionali dell'Agenzia. Le unità nazionali dovrebbero inoltre continuare a fungere da punto di contatto tra Europol e le autorità di contrasto nazionali e gli istituti di formazione, da un lato, ecompetenti, garantendo in tal modo un ruolo centralizzato e allo stesso tempo di coordinamento rispetto all'intera cooperazione degli Stati membri con e mediante Europol, dall’altroe assicurando così una risposta uniforme da parte di ciascuno Stato membro alle richieste di Europol. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. [Em. 15]
(13) Tenuto conto della struttura decentralizzata di alcuni Stati membri e della necessità di garantire in determinati casi uno scambio rapido di informazioni, occorre che Europol sia autorizzato a cooperare direttamente con le autorità di contrasto degli Stati membri nelle singole indagini, tenendone informate le rispettive unità nazionali Europol.
(14) Al fine di garantire che la formazione a livello dell’Unione delle autorità di contrasto sia di alta qualità, strutturata e coerente, Europol deve agire conformemente alla politica dell’Unione in questo settore. È opportuno che la formazione a livello dell’Unione si rivolga ai funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado. Europol deve garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle valutazioni delle esigenze di formazione siano inglobate nella pianificazione, onde ridurre i doppioni. È altresì opportuno promuovere il riconoscimento negli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell’Unione. [Em. 16]
(15) Occorre inoltre migliorare la governance di Europol, cercando di aumentare l’efficienza e snellendo le procedure.
(16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l’operato. Al fine di tener conto del duplice mandato della nuova agenzia – sostegno operativo e formazione per i funzionari delle autorità di contrasto – occorreÈ auspicabile che i membri titolari del consiglio di amministrazione siano nominati in base alle conoscenze in materia di cooperazione nel settore della lotta alla criminalità, mentre i membri supplenti in base alle conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. In assenza del membro titolare e ogniqualvolta si discutano o decidano questioni attinenti alla formazione, i membri supplenti agirebbero quali membri titolari. Per gli aspetti tecnici della formazione, il consiglio di amministrazione si avvarrebbe della consulenza di un comitato scientifico. [Em. 17]
(17) Al consiglio di amministrazione devonodovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, adottare misure intese a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a lottare contro le frodi, nonché adottare norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse, istituire procedure di lavoro trasparenti per l’assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo. [Em. 18]
(18) Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore, eserciti tutte le sue funzioni in piena indipendenza e garantisca che Europol adempia ai compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, è necessario che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione, attuare i programmi di lavoro annuale e pluriennale di Europol e altri documenti di pianificazione.
(19) Nella prevenzione e lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è essenziale che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol devedovrebbe pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi dell’Unione, nonché da fonti accessibili al pubblico, a condizione che Europol possa essere considerato un legittimo destinatario di tali informazioni, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra vari reati. [Em. 19]
(20) Per aumentare l’efficacia di Europol nel fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga di nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare le corrispondenze incrociate tra i dati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia mantenutoassicurato un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. Le banche dati di Europol non dovrebbero quindi essere predefinite, permettendo a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, occorreè opportuno definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e di proporzionalità. [Em. 20]
(21) Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo per il quale Europol può trattare i dati che essi gli forniscono, e limitare i diritti di accesso. La limitazione delle finalità contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione di polizia, dove gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali vengono raccolti e trattati e dove l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone. [Em. 21]
(22) Onde assicurare che i dati siano accessibili solo a coloro che ne hanno bisogno per assolvere ai loro compiti, è opportuno che il regolamento fissi norme precise sui vari gradi di accesso ai dati trattati da Europol. Tali norme devono fare salve le limitazioni all’accesso imposte dai fornitori di dati, nel rispetto del principio della proprietà dei dati. Al fine di prevenire e combattere più efficacemente le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, occorre che Europol comunichi agli Stati membri le informazioni che li riguardano.
(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è necessarioauspicabile che Europol consenta a Eurojust e all’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi, sulla base di specifiche garanzie. [Em. 22]
(24) Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, occorreè opportuno che Europol mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti di formazione del settore di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private. [Em. 23]
(25) Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l’efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti di formazione del settore di paesi terzi, e le organizzazioni internazionali. Poiché le società, associazioni professionali, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e dati direttamente rilevanti per la prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è necessario che Europol possa scambiare tali dati anche con le parti private. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell’informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell’informazione, conformemente alla direttiva [numero della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione(7). [Em. 24]
(26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol deve poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell’Unione. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe garantire che tale scambio d'informazioni riguardi unicamente i soggetti che hanno commesso o che si sospetta possano commettere reati per i quali Europol è competente. [Em. 25]
(27) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell’Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di contrasto di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol. Nello scambiare dati personali con paesi terzi e organizzazioni internazionali, è opportuno assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di un'applicazione efficace della legge e la protezione dei dati personali. [Em. 26]
(28) Occorre che Europol possa trasferire dati personali ad autorità di paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisce l’adeguatezza del livello di protezione dei dati nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale in questione, oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall’Unione ai sensi dell’articolo 218 TFUE o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo in questione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Alla luce dell’articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato, gli effetti giuridici di tali accordi devono essere mantenuti finché tali accordi non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del trattato.
(29) Qualora il trasferimento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza della Commissione, un accordo internazionale concluso dall’Unione o un accordo di cooperazione in vigore, il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei dati devono poter autorizzare il trasferimento o un complesso di trasferimenti purché siano assicurate garanzie adeguate. Qualora nessuna delle condizioni sia applicabile, il direttore esecutivo deve poter autorizzare il trasferimento dei dati in via eccezionale, caso per caso, se il trasferimento è necessario per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato membro o evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o al terrorismo, se il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, se l’interessato ha manifestato il proprio consenso o se sono in gioco interessi vitali dell’interessato.
(30) È opportuno che Europol possa trattare i dati personali provenienti da parti private e persone private solo se gli sono stati trasmessi da un’unità nazionale Europol di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale, da un punto di contatto di un paese terzo con cui esiste una cooperazione istituita con un accordo di cooperazione concluso ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, o da un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale con cui l’Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE.
(31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo o un’organizzazione internazionale in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento. [Em. 27]
(32) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e allineate a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione. Sebbene la decisione 2009/371/GAI preveda un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, è auspicabile elaborarlo ulteriormente per allineare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, riflettere il crescente ruolo di Europol, migliorare i diritti delle persone interessate e rafforzare ulteriormente la fiducia tra gli Stati membri ed Europol, fattore necessario per un proficuo scambio d'informazioni. Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e si rifacciano ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Poiché la, ovvero lo strumento che lo sostituisce, nonché ad altri principi di protezione dei dati, tra cui il principio di responsabilità, la valutazione d'impatto della protezione dei dati, la tutela della vita privata fin dalla progettazione ("privacy by design") e le impostazioni automatiche di tutela della vita privata ("privacy by default"), come pure la notifica di violazioni dei dati personali. Non appena adottato, il nuovo quadro delle istituzioni e degli organismi dell'UE in materia di protezione dei dati dovrebbe essere applicabile a Europol.
Come riconosciuto dalla dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la specificità la natura specifica del trattamento dei dati personali nel contesto dell’attività di contrasto, lerende necessaria l'adozione di norme di specifiche sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali applicabili a Europol dovrebbero essere autonome e allineate, sulla base dell'articolo 16 TFUE, nonché il loro allineamento a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell’Unione, in particolare la convenzione n. 108(9) e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione n. R(87) 15(10) del Consiglio d’Europa e lail solido regime di protezione dei dati sancito dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(11) [da sostituire con la pertinente direttiva in vigore al momento dell’adozione]. La trasparenza è un aspetto cruciale della protezione dei dati poiché consente di esercitare altri principi e diritti in materia di protezione dei dati. Onde rafforzare la trasparenza, è opportuno che Europol disponga di politiche trasparenti in materia di protezione dei dati e che le renda pubbliche e facilmente accessibili, enunciando in modo comprensibile e in un linguaggio chiaro e semplice le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti. Inoltre, è auspicabile che Europol pubblichi un elenco degli accordi internazionali e di cooperazione che ha con i paesi terzi, con gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali. [Em. 28]
(33) Per quanto possibile, I dati personali vanno diversificati in base al grado di affidabilità ed esattezza. Occorre che I fatti rimangano devono rimanere distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l’affidabilità delle informazioni trattate da Europol. [Em. 29]
(33 bis) Alla luce del carattere speciale dell'Agenzia, essa dovrebbe dotarsi di un proprio regime speciale, che dovrebbe inoltre garantire la protezione dei dati e in nessun caso appartenere a un livello inferiore del regime generale applicabile all'Unione e alle sue agenzie. Le riforme concernenti le norme generali in materia di protezione dei dati dovrebbero pertanto applicarsi quanto prima a Europol, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme generali; tale adeguamento normativo tra il regime speciale di Europol e il regime specifico dell'UE sulla protezione dei dati dovrebbe completarsi entro due anni dall'approvazione di eventuali norme corrispondenti. [Em. 30]
(34) I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione di polizia. Occorre che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È necessario, in particolare, proteggere i dati personali di persone come le vittime di reato, i testimoni e le persone informate e quelli dei minori. Europol non dovrà pertanto trattarli, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.
(35) In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è necessarioauspicabile che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. Al più tardi dopo tre anni dalla registrazione dei dati, si dovrebbe esaminare la necessità di una loro ulteriore conservazione. [Em. 32]
(36) Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol deve mettere in atto adeguatele misure tecniche e organizzativenecessarie. [Em. 33]
(37) È necessarioopportuno che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati che non sono più necessari. Occorre che i diritti dell’interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti a Europol e siano soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento. [Em. 34]
(38) La protezione dei diritti e delle libertà dell’interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento, e a Europol garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori. Europol deveè tenuto a inoltre garantire che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. [Em. 35]
(39) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvededovrebbe provvedere affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la cancellazione di dati personali. Occorre che Europol siaè tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti. [Em. 36]
(40) OccorreÈ opportuno che Europol designi un responsabile della protezione dei dati che lo aiuti a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati devedovrebbe poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe disporre delle risorse necessarie per svolgere i compiti ad esso assegnati. [Em. 37]
(41) Una struttura di controllo indipendente, dotata di sufficienti poteri, trasparente, responsabile ed efficace è essenziale per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 TFUE. Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali devonodovrebbero monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati quella del trattamento dei dati di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza. [Em. 38]
(42) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali devono cooperare tra loro riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione.
(43) Poiché Europol tratta anche dati personali “non operativi”, non collegati ad indagini penali, quali i dati personali del personale di Europol, dei fornitori di servizi o dei visitatori, il trattamento di tali dati devedovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 40]
(44) È necessario che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportunonecessario nella fattispecie per acclarare completamente il caso; che l’autorità di controllo informi senza indugio gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. [Em. 41]
(45) Ciascuna persona fisica dovrà avere diritto a un ricorso giurisdizionale contro le decisioni del garante europeo della protezione dei dati che la riguardano.
(46) È necessario che Europol sia soggetto alle norme generali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale applicabili alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell’Unione, ad eccezione della responsabilità per trattamento illecito dei dati.
(47) Poiché per l’interessato può essere oscuro se il danno subito a seguito di un trattamento illecito dipenda dall’azione di Europol o di uno Stato membro, è opportuno che Europol e lo Stato membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno rispondano in solido.
(48) AffinchéAl fine di rispettare il ruolo dei parlamenti nell'ambito del monitoraggio dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nonché le responsabilità politiche dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo per quanto concerne il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri nel quadro del processo legislativo, è opportuno che Europol sia un’organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato, è necessario,.A tal fine è auspicabile, alla luce dell’articolo 88 TFUE, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione interparlamentare enunciate al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, tenendo in debita considerazione l’esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative. [Em. 42]
(49) È opportuno che al personale Europol si applichi lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(12). Europol deve poter coprire posti di agente temporaneo con personale assunto dalle autorità nazionali competenti, limitando la durata del servizio al fine di mantenere il principio di rotazione, considerato che la successiva reintegrazione in servizio dei membri del personale presso la rispettiva autorità competente facilita la stretta cooperazione tra Europol e le autorità nazionali competenti. Occorre che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché il personale assunto da Europol come agente temporaneo possa, alla fine del servizio presso Europol, ritornare presso il servizio civile nazionale a cui appartiene.
(50) Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, quest’ultimo, prima della sua nomina o di un’eventuale proroga del suo mandato, puòdovrebbe essere invitato a fare una dichiarazione e rispondere alle domande della commissionedel gruppo di controllo parlamentare competentecongiunto. Il direttore esecutivo devedovrebbe altresì presentare la relazione annuale al Parlamento europeoal citato gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo deve avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni. [Em. 43]
(51) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Europol disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell’Unione. Occorre che la procedura di bilancio dell’Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
(52) A Europol deve applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(13).
(53) A Europol dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
(54) Poiché tratta dati che, includendo informazioni classificate UE e informazioni sensibili non classificate, richiedono una protezione particolare, è necessario che Europol stabilisca norme di riservatezza e trattamento di tali informazioni, tenuto conto dei principi di base e delle norme minime di cui alla decisione 2011/292/UE del Consiglio(15).
(55) Occorre valutare periodicamente l’applicazione del presente regolamento.
(56) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l’insediamento di Europol nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all’insieme del personale Europol e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento di Europol, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile. [Em. 44]
(57) Poiché l’Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e all’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno che essoessa subentri in tutti i lorosuoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. OccorreÈ auspicabile che gli accordi internazionali conclusi dall’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dall’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI rimangano in vigore, ad esclusione dell’accordo di sede concluso da CEPOL. [Em. 45]
(58) Affinché l’Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dell’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e lo stanziamento di una parte del bilancio di Europol alla formazione per tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 46]
(59) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un’entità responsabile della cooperazione e della formazione in materia di contrasto a livello dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunquema può piuttosto, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 47]
(60) [A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento] OPPURE [Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
(61) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(62) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto al rispetto della vita privata, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall’articolo 16 TFUE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E OBIETTIVI DI EUROPOL
Articolo 1
Istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto [Em. 48]
1. È istituita l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell’Unione europea, sostenerne e potenziarne l’azione e attuare una politica di formazione europea coerente. [Em. 49]
2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI. [Em. 50]
2 bis. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 7. [Em. 51]
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “autorità competenti degli Stati membri”, tutte le autorità di polizia e gli altri servizi incaricati dell’applicazione della leggepubbliche degli Stati membri preposti allaincaricate, in conformità del diritto nazionale applicabile, della prevenzione e alladella lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionalereati di competenza di Europol; [Em. 52]
b) “analisi”, la raccolta, il trattamento o l’uso di datil'attento esame di informazioni per comprenderne il significato e le caratteristiche specifici a sostegno delle indagini penali e dello svolgimento di qualsiasi altro compito di cui all'articolo 4; [Em. 53]
c) “organismi dell’Unione”, le istituzioni, le entità, le missioni, gli uffici e le agenzie istituite dal TUE e dal TFUE, o sulla base dei medesimi;
d) “funzionari delle autorità di contrasto”, i funzionari e ufficiali di polizia, delle dogane e di altri servizi pertinenti, tra cui gli organismi dell’Unione, preposti alla prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, alla gestione delle crisi civili e alle operazioni di polizia internazionali in occasione di eventi di primo piano;
e) “paesi terzi”, i paesi che non sono Stati membri dell’Unione europea;
f) “organizzazioni internazionali”, le organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinate o altri organismi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
g) “parti private”, entità e organismi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche, non rientranti nella lettera f);
h) “persone private”, tutte le persone fisiche;
i) “dati personali”, qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo “interessato”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo quale il nome, ad un numero di identificazione, ai dati di localizzazione, a un identificativo unico o ad uno o più elementi caratteristici della suadell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona; [Em. 54]
j) “trattamento di dati personali” o “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;
k) “destinatario”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi; non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell’ambito di una specifica indagine; [Em. 55]
l) “trasferimento di dati personali”, la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l’intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;
m) “archivio di dati personali” o “archivio”, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
n) ''consenso dell'interessato'', qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, esplicita e informata con la quale l'interessato accetta in modo inequivocabile e chiaro che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; [Em. 56]
o) “dati personali amministrativi”, tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
Obiettivi
1. Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme di criminalità grave, specificate nell'allegato I e che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interessein modo tale da esigere un approccio comune oggetto di una politica dell’Unione, specificate nell’allegato 1da parte degli Stati membri che tenga conto della portata, della gravità e delle conseguenze dei reati. [Em. 57]
2. Europol inoltre sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro i reati connessi a quelli di cui al paragrafo 1. Sono considerati reati connessi:
a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
c) i reati commessi per assicurare l’impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol.
3. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. [Em. 58]
Capo II
COMPITI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO
Articolo 4
Compiti
1. Europol è l’agenzia dell’Unione europea che svolge i seguenti compiti conformemente al presente regolamento:
a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni;
b) comunicare senza indugio agli Stati membri, attraversole unità nazionali Europol di cui all'articolo 7, le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati; [Em. 59]
c) coordinare organizzare e svolgere indagini e azioni operative
i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, nel quadro di indagini già avviate dagli Stati membri o a seguito di una richiesta di Europol a uno Stato membro di avviare un'indagine penale, o [Em. 60]
ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all’articolo 5, eventualmente in collegamento con Eurojust;
d) partecipare alle squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all’articolo 5;
e) fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano;
f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e rapporti sulla situazione;
g) approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;
h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, compreseanche attraverso le squadre investigative comuni ai sensi dell'articolo 5; [Em. 61]
i) sostenere, sviluppare, fornire, coordinare e realizzare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri come previsto al capo III; [Em. 62]
j) fornire agli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V del trattato e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) intelligence criminale e supporto analitico nei settori di loro competenza; [Em. 63]
k) fornire informazioni e sostegno alle strutture dell’UE di gestione delle crisi e alle missioni dell’UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE;
l) sviluppare i centri specializzati dell’Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
l bis) coadiuvare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti; [Em. 64]
2. Europol realizza analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell’Unione europea per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell’attuazione di tali priorità.
3. Europol fornisce intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell’Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività.
4. Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio(16). Europol inoltre promuove il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell’euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell’Unione e le autorità di paesi terzi.
4 bis. Europol non applica misure coercitive. [Em. 65]
Articolo 5
Partecipazione alle squadre investigative comuni
1. Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi.
2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune. I funzionari di Europol non partecipano all'applicazione di misure coercitive. [Em. 66]
3. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un’indagine, può proporla agli Stati membri interessati e prendere le misure per aiutarli a costituirla.
3 bis. La partecipazione di Europol a una squadra investigativa comune è concordata dalle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno parte ed è registrata su documento precedentemente firmato dal direttore di Europol, che è allegato al relativo accordo di creazione della squadra investigativa comune. [Em. 67]
3 ter. L'allegato di cui al paragrafo 3 bis stabilisce le condizioni per la partecipazione dei funzionari di Europol alla squadra investigativa comune, ivi comprese le norme che disciplinano i privilegi e le immunità di tali funzionari e le responsabilità derivanti da eventuali azioni irregolari da parte degli stessi. [Em. 68]
3 quater. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune sono soggetti, per quanto concerne le infrazioni di cui potrebbero essere oggetto o che potrebbero commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune, applicabile ai membri della squadra investigativa comune che svolgono funzioni analoghe in detto Stato membro. [Em. 69]
3 quinquies. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune possono scambiare informazioni provenienti dai sistemi di memorizzazione di dati di Europol con i membri della squadra. Dato che ciò implica un contatto diretto di cui all'articolo 7, Europol informa contestualmente le unità nazionali Europol degli Stati membri rappresentati nella squadra investigativa comune e le unità nazionali Europol degli Stati membri che hanno fornito le informazioni. [Em. 70]
3 sexies. Le informazioni ottenute da un funzionario di Europol in quanto membro di una squadra investigativa comune possono essere incluse in uno dei sistemi di memorizzazione di dati di Europol attraverso le sue unità nazionali, con il consenso e sotto la responsabilità dell'autorità competente che ha fornito tali informazioni. [Em. 71]
4. Europol non applica misure coercitive.
Articolo 6
Richiesta di Europol di avviare indagini penali
1. Nei casi specifici in cui ritiene che vada avviata un’indagine penale su una forma di criminalità rientrante nei suoi obiettivi, Europol ne informa Eurojust. [Em. 72]
2. Nel contempo Europol chiedepuò chiedere alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all’articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un’indagine penale. [Em. 73]
2 bis. Nel caso in cui si sospetti un attacco dannoso alla rete e al sistema di informazione di due o più Stati membri od organismi dell'Unione, ad opera di un attore statale o non statale situato in un paese terzo, Europol avvia un'indagine di propria iniziativa. [Em. 74]
3. Gli Stati membri esaminano debitamente tali richieste e, tramite le loro unità nazionali informano, comunicano senza indugio a Europol dell’avvio dell’se sarà avviata un'indagine. [Em. 75]
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di non dar seguito alla richiesta di Europol, ne comunicano i motivi a Europol entro un mese dalla richiesta. I motivi possono non essere rivelati se la loro divulgazione potrebbe
a) ledere interessi fondamentali della sicurezza nazionale, oppure
b) compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone.
5. Europol informa Eurojust della decisione di un’autorità competente di uno Stato membro di avviare o meno un’indagine.
Articolo 7
Cooperazione degli Stati membri con Europol
1. Gli Stati membri ed Europol cooperano con Europol nello svolgimento dei suoi compiti di quest'ultimo. [Em. 76]
2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un’unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti designate degli Stati membri e tra Europol e gli istituti di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Ogni Stato membro designa un agente a capo dell’unità nazionale. [Em. 77]
3. Gli Stati membri assicurano che le unità nazionali possano svolgere i compiti previsti dal presente regolamento, in particolare che abbiano accesso alle banche dati nazionali sulle attività di contrasto.
4. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, Europol può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri nellenel quadro delle singole indagini svolte da dette autorità, a condizione che tale contatto diretto rappresenti un valore aggiunto ai fini del successo dell'indagine e sia conforme alla legislazione nazionale. In tal caso, Europol informa senza indugiopreventivamente l’unità nazionale e ledella necessità di avere tali contatti. Europol fornisce quanto prima una copia di tutte ledelle informazioni scambiate durante iquesti contatti diretti con le rispettive autorità competenti. [Em. 78]
5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale o un’autorità competente di uno Stato membro, provvedono in particolare a: [Em. 79]
a) fornire a Europol, di loro iniziativa, le informazioni necessariee i dati necessari per il conseguimento dei suoi obiettivi. In questo contesto gli forniscono tempestivamente anche le informazioni relative ai settori criminali considerati prioritari per l’Unione. Gli forniscono altresì una copia delle informazioni scambiate con un altro Stato membro o con altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi una forma di criminalità rientrante negli obiettivi di Europol;lo svolgimento delle sue funzioni e rispondere alle richieste di informazioni, fornitura di dati e consulenza formulate da Europol.
Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni o dati se così facendo:
i) si ledono interessi nazionali fondamentali in materia di sicurezza;
ii) si rischia di compromettere il buon esito delle indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure
iii) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato; [Em. 80]
b) garantire l’effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti e degli istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto; [Em. 81]
c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol. [Em. 82]
c bis) chiedere a Europol di fornire le informazioni pertinenti che possano agevolare le indagini condotte dalle autorità competenti designate; [Em. 83]
c ter) garantire una comunicazione e una cooperazione efficaci con le autorità competenti; [Em. 84]
c quater) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse. [Em. 85]
6. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi occorsi durante la cooperazione operativa con Europol.
7. Ciascuno Stato membro definisce l’organizzazione e il personale dell’unità nazionale conformemente alla propria legislazione nazionale.
8. Le spese sostenute dalle unità nazionali e dalle autorità competenti degli Stati membri per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
9. Gli Stati membri garantiscono unil massimo livello minimo di sicurezza possibile di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol. [Em. 86]
10. Ogni anno Europol redige una relazione sulla quantità e qualità dellesulle informazioni fornitecondivise da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione è esaminata dal consiglio di amministrazione al fine di migliorare continuamente la cooperazione reciproca tra Europol e gli Stati membri. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. [Em. 229]
Articolo 8
Ufficiali di collegamento
1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.
2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali nell’ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.
3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio ditrasmettono le informazioni tradalle rispettive unità nazionali a Europol, e il loro Stato membroda Europol alle unità nazionali. [Em. 87]
4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio o alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17), a seconda dei casi. Europol tratta i dati ricevuti a norma di dette disposizioni soltanto se può essere considerato un destinatario legittimo a norma del diritto nazionale o dell'Unione. [Em. 88]
5. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all’articolo 65.
6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l’espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salvo altrimenti deciso dall’autorità di bilancio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.
Capo III
COMPITI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO
Articolo 9
Accademia Europol
1. L’”accademia Europol”, dipartimento di Europol istituito con il presente regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l’ordine pubblico, della programmazione strategica e del comando di missioni non militari dell’Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, in particolare per:
a) accrescere la consapevolezza e la conoscenza:
i) degli strumenti internazionali e dell’Unione sulla cooperazione nell’attività di contrasto;
ii) degli organismi dell’UE, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro ruolo e funzionamento;
iii) degli aspetti giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali di informazione;
b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi;
c) fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all’attività di polizia in cui la formazione a livello dell’Unione può apportare un valore aggiunto;
d) definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni civili dell’Unione;
e) sostenere le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto;
f) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.
2. L’accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. L’accademia Europol valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l’efficacia delle azioni future.
Articolo 10
Compiti dell’accademia Europol
1. L’accademia Europol elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.
2. Sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:
a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line;
b) piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri;
c) moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;
d) scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell’ottica di un approccio formativo di tipo operativo.
3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione europea diretta a sostenere le missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l’accademia Europol:
a) valuta l’impatto delle esistenti politiche e iniziative dell’Unione connesse in materia formazione delle autorità di contrasto;
b) sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni civili, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche;
c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all’adesione all’Unione;
d) gestisce i fondi assegnati all’assistenza esterna dell’Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall’Unione.
4. L’accademia Europol promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.
Articolo 11
Ricerca pertinente alla formazione
1. L’accademia Europol contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente capo.
2. L’accademia Europol promuove e istituisce partenariati con organismi dell’Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri. [Em. 89]
Capo IV
ORGANIZZAZIONE DI EUROPOL
Articolo 12
Struttura amministrativa e di gestione di Europol
La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende:
a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all’articolo 14;
b) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all’articolo 19;
c) un comitato scientifico per la formazione ai sensi dell’articolo 20; [Em. 90]
d) se del caso, ogni altro organo consultivo istituito dal consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera p);
e) se del caso, un comitato esecutivo ai sensi degli articoli 21 e 22. [Em. 91]
SEZIONE 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentantiun rappresentante della Commissione, tutti con diritto di voto. [Em. 92]
1 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. Egli non ha diritto di voto. [Em. 93]
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alla loro esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle loro conoscenze in materia di cooperazione delle autorità di contrasto.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato dal membro titolare in base all’esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle conoscenze in materia di politiche nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Il supplente agisce in veste di membro titolare per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrastoai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. In assenza del membro, il supplente lo rappresenta. Per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, il membro rappresenta il supplente eventualmente assente. [Em. 94]
4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione. [Em. 95]
5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.dipende dal periodo di tempo stabilito dallo Stato membro che li designa. [Em. 96]
5 bis. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:
a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzazione e nel coordinamento nonché nell'assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione. Agisce sotto la responsabilità del presidente e conformemente alle sue direttive;
b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. [Em. 97]
5 ter. All'inizio del suo mandato, ogni membro del consiglio di amministrazione presenta una dichiarazione riguardante i suoi interessi. [Em. 98]
Articolo 14
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il programma di lavoro di Europol per l’anno successivo conformemente all’articolo 15;
b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il programma di lavoro pluriennale conformemente all’articolo 15;
c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo XI;
d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e, la trasmette, entro il 1º luglio dell’anno successivo, al Parlamento europeo,e la presenta al gruppo di controllo parlamentare congiunto e la inoltra al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e, ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati entro il 1° luglio dell'anno successivo. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica; [Em. 99]
e) adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all’articolo 63;
f) entro il 31 gennaio adotta, previo parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;
g) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; [Em. 100]
h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico per la formazione; [Em. 101]
i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (“poteri dell’autorità che ha il potere di nomina”); [Em. 102]
j) adotta, su proposta del direttore, adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari; [Em. 103]
k) nomina il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico, a norma degli articoli 56 e 57;
l) stabilisce indicatori di risultato e controlla l’operato del direttore esecutivo, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
m) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
n) nomina i membri del comitato scientifico per la formazione; [Em. 104]
o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché dal garante europeo della protezione dei dati; [Em. 105]
p) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol; [Em. 106]
q) adotta il proprio regolamento interno;
q bis) nomina un responsabile della protezione dei dati indipendente dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni e responsabile della creazione e gestione dei sistemi di trattamento dei dati. [Em. 107]
Il consiglio di amministrazione può, su raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati presentata a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera f), e con l'appoggio di una maggioranza di due terzi dei suoi membri, vietare provvisoriamente o definitivamente il trattamento. [Em. 108]
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. [Em. 109]
Articolo 15
Programma di lavoro annuale e programma di lavoro pluriennale
1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentatoelaborato dal direttore esecutivo e tenutopresentato al gruppo di controllo parlamentare congiunto, tenendo conto del parere della Commissione. Lo trasmette al Parlamento europeogruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, alla Commissione,e ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati. [Em. 110]
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l’indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con ilsubordinato al programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. [Em. 111]
3. Quando ad Europol viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.
Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale. [Em. 112]
4. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, nonché del Garante europeo della protezione dei dati. [Em. 114]
Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso e presentato al Parlamento europeo,gruppo congiunto di controllo parlamentare e inoltrato al Consiglio, alla Commissione e, ai parlamenti nazionalie al garante europeo della protezione dei dati. [Em. 113]
Il programma di lavoro pluriennale definisce gli obiettivi strategici e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Indica inoltre l’importo e il personale assegnati a ciascun obiettivo, in linea con il quadro finanziario pluriennale e il piano pluriennale in materia di politica del personale. Include la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 29.
Il programma di lavoro pluriennale è attuato mediante programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornato in base all’esito delle valutazioni esterne ed interne. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l’anno successivo.
Articolo 16
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest’ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattrocinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data. [Em. 115]
Articolo 17
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo di Europol partecipa alle deliberazioni.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.
4 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. [Em. 116]
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti.
6. Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
Articolo 18
Modalità di votazione
1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, primocomma , lettere a), b) e c), l'articolo 14, paragrafo 1, comma 1 bis, l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri. [Em. 117]
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
4 bis. Il rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto non partecipa alle votazioni. [Em. 118]
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.
SEZIONE 2
DIRETTORE ESECUTIVO
Articolo 19
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione di Europol. Risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto e riferisce al Parlamento europeoa quest'ultimo periodicamente sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni. [Em. 119]
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti a Europol dal presente regolamento. In particolare spetta al direttore esecutivo:
a) assicurare la gestione corrente di Europol;
b) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c) elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione, tenendo conto del parere della Commissione; [Em. 120]
d) attuare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e informare il consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione;
e) redigere la relazione annuale di attività consolidata di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;
f) elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d’indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l’anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;
g) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, e, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
h) elaborare una strategiaun'analisi strategica antifrode die una strategia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse per Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione; [Em. 121]
i) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Europol;
j) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol e dell’esecuzione del bilancio;
k) predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazionetenendo conto del parere della Commissione; [Em. 122]
k bis) esercitare, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina"), fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, lettera j); [Em. 123]
k ter) adottare ogni decisione relativa all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol; [Em. 124]
l) assistere il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;
m) informare periodicamente il consiglio di amministrazione in merito all’attuazione delle priorità strategiche e operative dell’Unione per la lotta alla criminalità.
SEZIONE 3
COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE
Articolo 20
Comitato scientifico per la formazione
1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell’attività di formazione di Europol. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all’elaborazione di tutti i documenti di cui all’articolo 14 attinenti alla formazione.
2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dal capo III del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.
4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.
5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all’anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.
6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto.
7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.
8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) consiglia il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo per la formazione ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell’Unione nei settori pertinenti;
b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;
c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;
d) svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell’attività di formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo o dal vicedirettore esecutivo per la formazione.
9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di Europol. [Em. 125]
SEZIONE 4
COMITATO ESECUTIVO
Articolo 21
Istituzione
Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo.
Articolo 22
Funzioni e organizzazione
1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione.
2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
b) assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d’indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo di cui all’articolo 19, assiste e consiglia il direttore esecutivo in merito all’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.
3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio di amministrazione. [Em. 126]
Capo V
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Articolo 23
Fonti di informazione
1. Europol tratta solo informazioni fornite da:
a) Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale;
b) organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo VI;
c) parti private conformemente all’articolo 29, paragrafo 2.
2. Europol può direttamente ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico quali i media, compreso Internet, e i dati pubblici.
3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell’Unione o internazionali, anche tramite accesso diretto informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell’Unione, internazionali o nazionali e qualora sia possibile dimostrare la necessità e la proporzionalità di tale accesso per lo svolgimento di una funzione di competenza di Europol. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l’accesso e l’uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni.
Esse definiscono gli obiettivi, le categorie di dati personali nonché le finalità, i mezzi e le procedure da seguire per il recupero e il trattamento delle informazioni, nel rispetto della legislazione e dei principi vigenti in materia di protezione dei dati. L’accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura strettamente necessaria e proporzionata per lo svolgimento delle sue funzioni. [Em. 127]
Articolo 24
Finalità del trattamento
1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali,.
I dati personali possono essere trattati solo a fini di:
a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni limitatamente a:
i) persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
ii) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati;
b) analisi strategiche o tematiche;
c) analisi operative in casi specifici.:
Tali compiti sono svolti nel rispetto dei seguenti criteri:
– i controlli di cui alla lettera a) sono svolti conformemente alle necessarie garanzie in materia di protezione dei dati e forniscono, in particolare, motivazioni sufficienti per giustificare la richiesta dei dati e le relative finalità. Sono inoltre adottate le misure necessarie per assicurare che solo le autorità inizialmente responsabili della raccolta dei dati possano in seguito modificarli;
– per ciascun caso di analisi operativa di cui alla lettera c) si applicano le seguenti garanzie specifiche:
i) è definita una finalità specifica; i dati personali possono essere trattati soltanto se pertinenti a detta finalità specifica;
ii) tutte le operazioni di corrispondenza incrociata svolte dal personale Europol sono specificamente motivate; il recupero dei dati a seguito di una consultazione è rigorosamente limitato al minimo necessario e specificamente motivato;
iii) soltanto il personale autorizzato preposto alla finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti può modificarli.
Europol documenta opportunamente tali operazioni. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del garante europeo della protezione dei dati a scopo di verifica della legittimità dell'operazione di trattamento.
2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell’allegato 2.
2 bis. In casi eccezionali Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, stabilisce le condizioni per il trattamento di questi dati, in particolare per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo, nonché i termini di tempo per la loro archiviazione e cancellazione, che non possono superare i sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 34.
2 ter. Il garante europeo della protezione dei dati redige orientamenti che specificano le finalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). [Em. 128]
Articolo 25
Determinazione della finalità del trattamento
1. Lo Stato membro, l’organismo dell’Unione, il paese terzo o l’organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità specifica e ben definita per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all’articolo 24. Se non lo fa, Europol definisce la pertinenza delle informazioni e la finalità del trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità specifica ed esplicita diversa da quella per la quale sono state fornite solo se espressamente autorizzato dal fornitore dei dati conformemente al diritto applicabile. [Em. 129]
2. Al momento del trasferimento delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo il trasferimento, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.
3. Europol può limitare l’accesso o l’uso da parte di Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico.
Articolo 25 bis
Valutazione d'impatto della protezione dei dati
1. Prima di qualsiasi trattamento di dati personali, Europol effettua una valutazione d'impatto dei sistemi e delle procedure di trattamento previsti in relazione alla protezione dei dati personali e la trasmette al garante europeo della protezione dei dati.
2. La valutazione contiene almeno una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone cui si riferiscono i dati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi delle persone cui si riferiscono i dati e di altre persone interessate. [Em. 130]
Articolo 26
Accesso del personale degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol
1. Gli Stati membri, qualora possano motivarne la necessità ai fini del legittimo svolgimento dei loro compiti, hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.
2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema “hit/no hit”, alle informazioni che sono state fornite ai finiper una finalità specifica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol informa il fornitore delle informazioni e avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato l’hit può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore delle informazioni a Europol e nella misura necessaria allo svolgimento legittimo dei compiti dello Stato membro che l’ha fornita a Europol interessato.
3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.
3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i riscontri positivi (hit) e le informazioni consultate conformemente all'articolo 43. [Em. 131]
Articolo 27
Accesso di Eurojust e dell’OLAF alle informazioni di Europol
1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), nell’ambito dei rispettivi mandati, possanodel suo mandato, possa accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell’Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Qualora un’interrogazione effettuata da Eurojust o dall’OLAF riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.
2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l’OLAF, nell’ambito dei rispettivi mandati, abbianodel suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema “hit/no hit”, alle informazioni che sono state fornite ai finiper una finalità specifica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell’Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato l’hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell’organismo dell’Unione, del paese terzo o dell’organizzazione internazionale che l’ha fornita a Europol. In caso di hit, Eurojust specifica di quali dati necessiti, ed Europol può condividerli soltanto nella misura in cui i dati che hanno generato l'hit sono necessari per lo svolgimento legittimo dei suoi compiti. Europol provvede a registrare le informazioni alle quali è stato fornito l'accesso.
3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell’OLAF, rispettivamente, corrispondono con quelle trattate presso Europol.
4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell’OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali ricerche.
5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell’OLAF, Europol informa questi ultimiquest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l’OLAF si consultanoconsulta con Europol.
6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l’OLAF rispettanorispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2.
6 bis. Europol e Eurojust si informano reciprocamente se, dopo la consultazione dei rispettivi dati, vi sono indicazioni che i dati siano errati o in conflitto con altri dati. [Em. 132]
Articolo 28
Obbligo di comunicazione agli Stati membri
1. Se Europol, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l’accesso e cerca di ottenernechiede l’autorizzazione alla condivisione.
In mancanza di autorizzazione esplicita, le informazioni non possono essere condivise.
Nel caso in cui dette informazioni non siano soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, Europol informa comunque lo Stato membro fornitore delle informazioni in merito alla loro trasmissione. [Em. 133]
2. Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro le informazioni che lo riguardano se:
a) ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un pericolo imminente associato a una forma grave di criminalità o a reati terroristici, oppure
b) ciò è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di tale Stato membro.
In tal caso, Europol informa il fornitore dei dati della condivisione delle informazioni il prima possibile e motiva la sua analisi della situazione.
Capo VI
RELAZIONI CON I PARTNER
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 29
Disposizioni comuni
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell’Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
3. Se strettamente necessario e proporzionato al legittimo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere e trattare dati personali detenuti dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private, dati personali e trattarli.
4. Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 45, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell’Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivicompiti e conformemente al presente capo,e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso preventivo ed esplicito, a meno che:
a) l’autorizzazione possa presumersi, non avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti successivi, oppure
b) lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo preventivo ed esplicito consenso di Europol e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi.
5 bis. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento.
5 ter. Le informazioni ottenute da un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata in violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono trattate. [Em. 134]
SEZIONE 2
SCAMBIO/TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
Articolo 30
Trasferimento dei dati personali agli organismi dell’Unione
Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 27, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario. Europol rende pubblico l'elenco delle istituzioni e degli organismi dell'Unione con cui condivide le informazioni, inserendo tale elenco sul suo sito Internet. [Em. 135]
Articolo 31
Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale sulla base di:
a) una decisione della Commissione adottata ai sensi [degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE] che sancisce che il paese terzo o l’organizzazione internazionale, o un settore di trattamento all’interno del paese terzo o dell’organizzazione internazionale, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza); o
b) un accordo internazionale concluso tra l’Unione europea e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure
c) un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento.
Tali accordi di cooperazione sono modificati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sostituiti da un accordo successivo a norma della lettera b). [Em. 136]
In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni. Il garante europeo della protezione dei dati è tempestivamente consultato prima e durante i negoziati relativi all'accordo internazionale di cui alla lettera b) e, in particolare, prima dell'adozione del mandato negoziale nonché della conclusione dell'accordo.
Europol rende pubblico l'elenco regolarmente aggiornato degli accordi internazionali e di cooperazione che ha concluso con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, pubblicandolo sul suo sito Internet. [Em. 137]
Europol può concludere accordi di lavoro per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.
2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo, nel rispetto degli obblighi di discrezione, riservatezza e proporzionalità che gli incombono, può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:
a) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Europol;vitali dell'interessato o di un terzo, oppure
b) il trasferimento dei dati è assolutamenteè necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro o del paese terzo che trasferisce i dati personali, oppure
c) il trasferimento dei dati è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardiaessenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziariapaese terzo, oppure
d) il trasferimento è necessario persalvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo., in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure
d bis) il trasferimento è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.
Il direttore esecutivo tiene in tutti i casi conto del livello di protezione dei dati applicabile nel paese terzo o organizzazione internazionale in questione, considerando la natura dei dati, la loro finalità, la durata del trattamento previsto, le disposizioni generali o specifiche in materia di protezione dei dati vigenti nel paese e se sono state accettate o meno condizioni specifiche richieste da Europol in merito ai dati.
Non sono previste deroghe per i trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali di dati.
Inoltre il consiglio di amministrazione, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un trasferimento o un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell’esistenza diprestando adeguate garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile. [Em. 138]
3. Il direttore esecutivo informa senza indugio il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2. [Em. 139]
3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti a norma del presente articolo. [Em. 140]
Articolo 32
Dati personali provenienti da parti private
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché non siano pervenuti direttamente dalle parti private ma unicamente attraverso: [Em. 141]
a) l’unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;
b) il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento, oppure
c) un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale con cui l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE.
2. Se i dati pervenuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l’unità nazionale dello Stato membro in questione.
3. Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali. [Em. 142]
4. Entro tre anni dall’entrata in applicazione del presente regolamento la Commissione valuta la necessità e l’eventuale impatto dello scambio diretto dei dati personali con le parti private. Tale valutazione precisa, tra l’altro, i motivi per cui è necessario per Europol scambiare i dati personali con le parti private.
Articolo 33
Informazioni provenienti da persone private
1. Europol può trattare le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private purché siano pervenute attraverso:
a) l’unità nazionale di uno Stato membro conformemente alla legislazione nazionale;
b) il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI prima della data di applicazione del presente regolamento, oppure
c) un’autorità di un paese terzo o un’organizzazione internazionale con cui l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE.
2. Le informazioni, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in paesi terzi con cui non sono stati conclusi accordi internazionali ai sensi dell’articolo 23 della decisione 2009/371/GAI o dell’articolo 218 TFUE possono essere trasmesse da Europol solo agli Stati membri o ai paesi terzi interessati con cui Europol ha concluso tali accordi internazionale.
3. Europol non contatta direttamente persone private per ottenere informazioni. [Em. 143]
Capo VII
GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 34
Principi generali di protezione dei dati
1. I dati personali devono essere:
a) trattati in modo lecito, equo e lecito, trasparente e verificabile nei confronti dell'interessato;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;
c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; essi sono trattati solo se, e nella misura in cui, le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.;
e bis) trattati in modo da consentire effettivamente all'interessato di esercitare i suoi diritti;
e ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
e quater) trattati unicamente da personale debitamente autorizzato che li utilizza per lo svolgimento dei propri compiti.
1 bis. Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. [Em. 144]
Articolo 35
Diverso grado di esattezza e affidabilità dei dati personali
1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte: [Em. 145]
A) laddove non sussistano dubbi circa l’autenticità, l’affidabilità o la competenza della fonte, oppure se l’informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
B) laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
C) laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
X) laddove l’affidabilità di una fonte non può essere valutata.
2. L’informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l’ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri: [Em. 146]
1) l’informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
2) l’informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall’agente che l’ha fornita;
3) l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate;
4) l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata.
3. Se sulla base delle informazioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la valutazione deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.
4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilirestabilisce l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l’informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4). [Em. 147]
5. Il presente articolo si applica per analogia anche quando Europol riceve dati o informazioni da un paese terzo, un’organizzazione internazionale o un organismo dell’Unione.
6. L’informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2X) e 4). [Em. 148]
Articolo 36
Trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati
1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. [Em. 149]
2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica o sociale, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol. [Em. 150]
3. Solo Europol ha accesso ai dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2. Il direttore esecutivo autorizza l’accesso di un numero limitato di membri del personale, ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.
4. Una decisione che comporti conseguenze giuridiche per l’interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell’Unione o, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati. [Em. 151]
5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. La trasmissione avviene conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento. [Em. 152]
6. Ogni sei mesi Europol presenta al garante europeo della protezione dei dati una panoramica di tutti i dati personali di cui al paragrafo 2 oggetto di trattamento.
Articolo 37
Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali
1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei suoi obiettivialle finalità perseguite del trattamento. [Em. 153]
2. In ogni caso, entro tre anni dall’avvio del trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un’ulteriore conservazione. Europol può decidere di continuare a conservare i dati fino all’esame successivo, che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni, qualora l’ulteriore conservazione sia ancora necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni.
3. Se i dati delle persone di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
4. Qualora uno Stato membro, un organismo dell’Unione, un paese terzo o un’organizzazione internazionale abbia indicato, al momento del trasferimento, limitazioni sui dai personali per quanto concerne la loro cancellazione o distruzione anticipata conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, Europol cancella i dati personali in osservanza di tali limitazioni. Se, sulla base di informazioni più estese di quelle possedute dal fornitore dei dati, ritiene necessario continuare a conservare i dati per svolgere i suoi compiti, Europol chiede al fornitore dei dati l’autorizzazione all’ulteriore conservazione e giustifica la propria richiesta.
5. Qualora uno Stato membro, un organismo dell’Unione, un paese terzo o un’organizzazione internazionale cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol, ne informa quest’ultimo. Europol cancella i dati, salvo che ritenga necessario continuare a conservarli per lo svolgimento dei suoi compiti in base a informazioni che vanno al di là di quelle possedute dal fornitore dei dati. Europol informa il fornitore dei dati dell’ulteriore conservazione di tali dati e la giustifica.
6. I dati personali non sono cancellati:
a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato; [Em. 154]
b) quando l’interessato ne contesta l’esattezza, per il periodo necessario agli Stati membri o a Europol, se del caso, ad effettuare le opportune verifiche;
c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; [Em. 155]
d) quando l’interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo.
Articolo 38
Sicurezza del trattamento
1. Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.
2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, sono messe in atto misure dirette a:
a) negare l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell’accesso alle attrezzature);
b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);
c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);
d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);
e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati);
f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);
g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell’introduzione);
g bis) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso); [Em. 156]
h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);
j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).
3. Europol e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione ben oltre i limiti dei sistemi informazione.
Articolo 38 bis
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default
1. Europol attua le adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e assicuri la protezione dei diritti dell'interessato.
2. Europol attua meccanismi per garantire che, di default, siano trattati solo i dati personali necessari alle finalità del trattamento. [Em. 157]
Articolo 38 ter
Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati
1. In caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza indebiti ritardi e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Su richiesta, Europol fornisce una giustificazione motivata nei casi in cui la notifica non sia avvenuta entro 24 ore.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 procede almeno a:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati e le categorie e il numero di registrazione dei dati in questione;
b) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;
c) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.
3. Europol documenta le violazioni dei dati personali, inclusi i fatti riguardanti la violazione, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità con il presente articolo. [Em. 158]
Articolo 38 quater
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
1. Laddove la violazione dei dati personali di cui all'articolo 38 ter sia suscettibile di compromettere la protezione dei dati personali o della vita privata dell'interessato, Europol comunica la violazione dei dati personali all'interessato senza indebiti ritardi.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 44.
3. La comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato non è prevista se Europol dimostra al garante europeo della protezione dei dati, in modo da questi giudicato soddisfacente, di avere attuato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure sono state applicate ai dati personali oggetto della violazione. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
4. La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui costituisca una misura necessaria e commensurata agli interessi legittimi dell'interessato:
a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
c) per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;
d) per proteggere i diritti e le libertà di terzi. [Em. 159]
Articolo 39
Diritto di accesso dell’interessato
1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni: [Em. 160]
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;
b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, al periodo di conservazione dei dati, ai destinatari cui vengono comunicati i dati; [Em. 161]
c) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
c bis) l'indicazione della base giuridica per il trattamento dei dati; [Em. 162]
c ter) l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato; [Em. 163]
c quater) una copia dei dati in corso di trattamento. [Em. 164]
2. L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, senza costi eccessivigratuitamente, un’apposita domanda all’autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L’autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento. Europol conferma il ricevimento della domanda. [Emm. 165 e 234]
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domandadell'autorità nazionale, Europol risponde alla domandastessa. [Em. 166]
4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dall’accesso dell’interessato ai dati. Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol.
5. L’accesso ai dati personali è negato o limitato ove ciòLa comunicazione di informazioni in risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto parziale o totale sia necessario per: [Em. 167]
a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;
b) tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;
c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;
d) proteggere i diritti e le libertà di terzi;
L'eventuale decisione di limitare o negare la trasmissione delle informazioni richieste tiene conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato. [Em. 168]
6. Europol informa per iscritto l’interessato dell’eventuale rifiuto o limitazione dell’accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati. Le informazioni sui motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione possono essere omesse qualora la loro comunicazione privi d’effetto la limitazione di cui al paragrafo 5.
Articolo 40
Diritto di rettifica, cancellazione e blocco
1. L’interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati. [Em. 169]
2. L’interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati lecitamente raccolti o successivamente trattati.
3. I dati personali sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell’interessato. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione.
4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco e informa, se del caso, i fornitori dei dati. [Em. 170]
5. Se i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in possesso di Europol sono stati forniti direttamente da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla loro rettifica, cancellazione o blocco in collaborazione con Europol.
6. Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.
7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione o blocco dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.
8. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto l’interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o bloccati.
9. Europol informa per iscritto l’interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o blocco e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.
Articolo 41
Responsabilità in materia di protezione dei dati
1. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuarne la fonte conformemente all’articolo 23.
1 bis. Europol conserva i dati personali in modo che possano essere rettificati e cancellati. [Em. 171]
2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34, lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico. Gli organismi dell'Unione sono responsabili della qualità dei dati fino al momento del trasferimento incluso. [Em. 172]
3. La responsabilità del rispetto dei principi di cui all’articolo 34, lettere a), b), c) ed e), incombe a Europol.
4. La responsabilità della liceità del trasferimentodei principi di protezione dei dati applicabili incombe: [Em. 173]
a) in caso di dati personali forniti a Europol da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti, e
b) a Europol, in caso di dati personali forniti da Europol a Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati tra Europol e un organismo dell’Unione incombe a Europol. Fatta salva la frase precedente, se i dati sono trasferiti da Europol su richiesta del destinatario, Europol e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento. Inoltre, Europol è responsabile dei trattamenti da esso effettuati.
Europol verifica la competenza del destinatario e valuta la necessità del trasferimento dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, Europol chiede ulteriori informazioni al destinatario. Il destinatario assicura che la necessità di trasferimento dei dati possa essere verificata. Il destinatario procede al trattamento dei dati unicamente alle finalità per cui questi gli sono stati trasmessi. [Em. 174]
Articolo 42
Controllo preventivo
1. Il trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazionein ogni insieme di operazioni di trattamento che perseguono un'unica finalità o più finalità connesse nell'ambito delle sue attività fondamentali è soggetto a controllo preventivo qualora: [Em. 175]
a) si tratti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 36, paragrafo 2;
b) il tipo di trattamento, in particolare il ricorso a tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, comporti per altri versi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, segnatamente per quanto attiene alla protezione dei dati personali.
2. I controlli preventivi sono effettuati dal garante europeo della protezione dei dati previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati, il quale, in caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo, consulta il garante europeo della protezione dei dati.
3. Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso in qualsiasi momento fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. Non sono ammesse più di due proroghe. La decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi. [Em. 176]
La mancata adozione di un parere entro il termine di due mesi, eventualmente prorogato, equivale a un parere favorevole.
Se ritiene che il trattamento notificato rischi di comportare una violazione di qualche disposizione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati formula ove necessario proposte per evitare tale violazione. Se Europol non modifica il trattamento stesso di conseguenza, il garante europeo della protezione dei dati può esercitare i poteri che gli conferisce l’articolo 46, paragrafo 3.
4. Il garante europeo della protezione dei dati tiene un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati a norma del paragrafo 1. Tale registro è integrato nel registro di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 43
Registrazione e documentazione
1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, il recupero, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri. [Em. 177]
2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati ai fini del controllo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.
Articolo 44
Responsabile della protezione dei dati
1. Il consiglio di amministrazione nomina, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.
2. Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile ed altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo da due a cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile; la durata complessiva del mandato non può superare i dieci anni. Può essere destituito dalle sue funzioni di responsabile della protezione dei dati dall’istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.
5. La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al garante europeo della protezione dei dati dall’istituzione o dall’organismo comunitario che lo ha nominato.
6. Il responsabile della protezione dei dati non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni.
7. Per quanto riguarda i dati personali, ad eccezione di quelli del personale Europol e dei dati personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono:
a) garantire, in maniera indipendente, la liceità del trattamento dati e il rispettol'applicazione interna delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali; [Em. 178]
b) garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento;
c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento;
d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;
e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati, con particolare riferimento alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 42; [Em. 179]
f) redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al garante europeo della protezione dei dati;
f bis) agire da punto di contatto per le domande di accesso a norma dell'articolo 39; [Em. 180]
f ter) tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento effettuate da Europol, incluse, se pertinenti, le informazioni riguardanti le finalità, le categorie di dati, i destinatari, i termini per il blocco e la cancellazione, i trasferimenti a paesi terzi o organizzazioni internazionali e le misure di sicurezza; [Em. 181]
f quater) tenere un registro degli incidenti e delle violazioni della sicurezza che riguardano i dati personali operativi o amministrativi. [Em. 182]
8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali del personale Europol e i dati personali amministrativi. [Em. 183]
9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta. [Em. 184]
10. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore esecutivo chiedendo allo stesso di porre rimedio all’inadempienza entro un termine determinato. Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda un termine determinato per la risposta. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.
11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta. [Em. 185]
11 bis. Il responsabile della protezione dei dati dispone delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. [Em. 186]
Articolo 45
Vigilanza delle autorità di controllo nazionali
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che il trasferimento, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l’autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal suo Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili.
2. Ai fini dell’esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.
3. Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano il garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.
4. Chiunque ha diritto di chiedere all’autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell’accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.
Articolo 46
Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati
1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti al paragrafo 2 ed esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3.
2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevolesenza indugio; [Em. 187]
c) sorveglia e garantisce l’applicazione da parte di Europol delle disposizioni del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell’Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
d) consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che siano adottate regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
e) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 4;
f) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e registrati a norma dell’articolo 42, paragrafo 4;
g) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli.
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
a) offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti;
b) rivolgersi a Europol in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all’occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;
d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol;
e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
f) proporre al consiglio di amministrazione di vietare totalmente o in parte trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo; [Em. 189]
g) adire Europol e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
h) adire la Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni previste dal trattato;
i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
a) ottenere da Europol l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un’attività in applicazione del presente regolamento.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Tale rapporto include informazioni statistiche riguardanti reclami, indagini, accertamenti, il trattamento di informazioni sensibili, i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, il controllo e le notifiche preventivi e l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3.
Tale rapporto è trasmesso e presentato al gruppo congiunto di controllo parlamentare ed è altresì trasmesso al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.Sulla base del rapporto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al garante europeo della protezione dei dati di intraprendere ulteriori azioni per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. [Em. 190]
6. I membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi dell’articolo 69.
Articolo 47
Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il Il garante europeo della protezione dei dati, se del caso, si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità nazionali di protezione dei dati nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento delle attività in cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità nazionali di protezione dei dati hanno pari poteri a quelli riportati all'articolo 46, paragrafo 4, e sono soggetti al medesimo obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 6. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. [Em. 191]
2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali riguardo a tutte le questioni per loro rilevanti. [Em. 192]
2 ter. In caso di questioni specifiche che concernono dati provenienti da uno o più Stati membri, il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che le competenti autorità di controllo nazionali interessate non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante non inferiore a due mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata. [Em. 193]
2 quater. Il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate prima di procedere a una delle azioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettere da e) a h). Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate entro il termine inferiore a due mesi specificato dal garante. Qualora non intenda seguire la posizione delle autorità di controllo nazionali, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata. Il garante europeo della protezione dei dati si astiene dall'adottare azioni se tutte le autorità di controllo nazionali gli hanno comunicato una posizione negativa. [Em. 194]
3. LeI capi delle autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a seconda delle necessitàa cadenza almeno annuale per discutere le questioni strategiche o generali o di altro tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. [Em. 195]
Articolo 48
Dati personali amministrativi e dati del personale [Em. 196]
Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali dei membri del personale Europol e ai dati personali amministrativi detenuti da Europol. [Em. 197]
Capo VIII
RICORSI E RESPONSABILITÀ
Articolo 49
Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati
1. L’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.
2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all’articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro o degli Stati membri da cui provengono i dati o dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competenteinteressati. [Em. 198]
3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l’autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati, si accerta che il trattamento dei dati nello Stato membro interessato sia stato lecito e che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente. [Em. 199]
4. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell’UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche.
Articolo 50
Diritto a un ricorso giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati
Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 51
Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento
1. La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol.
3. Fatto salvo l’articolo 52, in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.
Articolo 52
Responsabilità per trattamento non corretto dei dati personali e diritto al risarcimento
1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno da Europol, conformemente all’articolo 340 TFUE, o dallo Stato membro in cui si è verificato l’evento generatore del danno, conformemente alla legislazione nazionale. L’azione contro Europol è proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea mentre quella contro lo Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro.
2. Qualsiasi controversia tra Europol e uno Stato membro in merito alla responsabilità finale del risarcimento corrisposto a una persona fisica ai sensi del paragrafo 1 è sottoposta al consiglio d’amministrazione, che decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, fatto salvo il diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Capo IX
CONTROLLO PARLAMENTARE
Articolo 53
Controllo parlamentare congiunto
1. Il meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, congiuntamente ai parlamenti nazionali, assume la forma di un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto, da istituire nell'ambito della commissione competente del Parlamento europeo, composto da tutti i membri della citata commissione, da un rappresentante della commissione competente dei parlamenti nazionali per ciascuno Stato membro e da un supplente. Gli Stati membri con sistemi parlamentari bicamerali possono invece essere rappresentati da un rappresentante per ciascuna camera.
2. Le riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono sempre convocate dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e hanno luogo nei locali dello stesso. Le riunioni sono copresiedute dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e dal rappresentante del parlamento nazionale dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio.
3. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto verifica l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in relazione al loro impatto sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
4. A tal fine, il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita le seguenti funzioni:
1. Ila) il presidente del consiglio di amministrazione e , il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione compaiono dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionaligruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di questi questo, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell’obbligo, se del caso,degli obblighi del segreto e della riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, se del caso;
2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.
b) il garante europeo della protezione dei dati compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di questo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare la protezione dei dati personali, nelle operazioni di Europol, tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza.
Alle riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono presentati e discussi i seguenti documenti:
– i progetti di programma annuale di lavoro e di programma pluriennale di lavoro, di cui all'articolo 15;
– la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all'articolo 14;
– il rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati sulle attività di vigilanza riguardanti Europol, di cui all'articolo 46;
– la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione per esaminare l'efficacia e l'efficienza di Europol, di cui all'articolo 70.
Le seguenti persone compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto su sua richiesta:
– i candidati prescelti per il posto di direttore esecutivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2;
– il direttore esecutivo qualora sussista l'intenzione di prorogare il suo mandato, come disposto all'articolo 56, paragrafo 5;
– il direttore esecutivo affinché riferisca in merito all'espletamento delle loro funzioni.
Il presidente del consiglio di amministrazione informa il gruppo di controllo parlamentare congiunto prima di rimuovere il direttore esecutivo dal suo incarico e comunica le ragioni alla base di tale decisione.
35. Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento,Inoltre Europol trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, tenuto conto, se del caso, degli obbligoobblighi del segreto e della riservatezza:
a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all’obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1.
6. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere qualsiasi documento pertinente necessario allo svolgimento dei suoi compiti, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/200 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e la regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo.
7. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sulle attività di vigilanza relative a Europol per il Parlamento europeo. [Em. 200]
Articolo 54
Accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate trattate da Europol o mediante esso
1. Al fine di consentire l’esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell’articolo 53, al Parlamento europeogruppo di controllo parlamentare congiunto e ai suoi rappresentanti può essere è concesso, su richiesta, l’accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o mediante essoe, se del caso, previa autorizzazione del fornitore di dati.
2. LData la natura sensibile e classificata di tali informazioni, l’accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui all’articolo 69. Lealla regolamentazione relativa altrattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo(19). Ulteriori modalità di accesso sono possono essere disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo. [Em. 201]
Capo X
PERSONALE
Articolo 55
Disposizioni generali
1. Al personale Europol, escluso quello che alla data di applicazione del presente regolamento è disciplinato da contratti conclusi da Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell’organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.
2 bis. L'autorità che ha il potere di nomina sfrutta appieno le possibilità offerte dallo statuto dei funzionari e assegna al personale specializzato, quali gli esperti informatici, un gruppo di funzioni e un grado superiori a seconda della loro qualifica per svolgere in modo ottimale i compiti dell'Agenzia conformemente all'articolo 4. [Em. 202]
Articolo 56
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, conformemente a una procedura di cooperazione, descritta in appresso:
a) sulla base di un elenco di tre candidati proposto dallada un comitato composto dal rappresentante della Commissione al consiglio di amministrazione e da altri due membri di tale consiglio, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a comparire dinanzi al Consiglio e al gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle loro domande;
b) il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il Consiglio esprimono poi i loro pareri e indicano il loro ordine di preferenza;
c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.
Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.
Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.[Em. 203]
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di Europol.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, e previo parere del gruppo di controllo parlamentare congiunto, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni. [Em. 204]
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essereè invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeoal gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle domande dei suoi membri di tale commissione. [Em. 205]
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione illustrando la medesima al gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio. [Em. 206]
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e/o del o dei vicedirettori esecutivi, la proroga del loro mandato e la loro rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Articolo 57
Vicedirettori esecutivi
1. Il direttore esecutivo è assistito da quattrotre vicedirettori esecutivi, di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell’accademia Europol e delle relative attività. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi. [Em. 207]
2. Ai vicedirettori esecutivi si applica l’articolo 56. Il direttore esecutivo è consultato prima della loro nomina o rimozione dall’incarico.
Articolo 58
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dal medesimo.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali a Europol.
Capo XI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 59
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese di Europol sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Europol.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Europol devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Europol comprendono un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione europea.
4. Europol può godere del finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ed eccezionali, ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione.
5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
Articolo 60
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l’esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia e presenta alla Commissione, al Parlamento europeoal gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio nonché ai parlamenti nazionali lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell’organico. [Em. 208]
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (“l’autorità di bilancio”) lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
4. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato a Europol.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico di Europol.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
8. Ai progetti, in particolare quelli riguardanti gli immobili, che possono avere implicazioni significative per il bilancio si applicano le disposizioni del [regolamento finanziario quadro].
Articolo 61
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio di Europol.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
Articolo 62
Rendicontazione e discarico
1. Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile di Europol comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, Europol trasmette e presenta al Parlamento europeogruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio. [Em. 209]
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol consolidati con i conti della Commissione.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell’articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi di Europol. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.
6. Entro il 1º luglio successivo alla chiusura dell’esercizio, il direttore esecutivo trasmette e presenta il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d’amministrazione al Parlamento europeogruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. [Em. 210]
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate nella relazione annuale. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
Articolo 63
Regole finanziarie
1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione. Tali deviazioni sono notificate al Parlamento europeo. [Em. 211]
2. Considerata la specificità dei membri della rete di istituti nazionali di formazione, unici organismi con caratteristiche specifiche e competenze tecniche per svolgere le pertinenti attività di formazione, tali membri possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell’articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione(20). [Em. 212]
Capo XII
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 64
Status giuridico
1. Europol è un organismo dell’Unione. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Europol ha sede all’Aia (Paesi Bassi).
Articolo 65
Privilegi e immunità
1. A Europol e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
2. I privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento e dei loro familiari sono regolati da un accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri. Tale accordo fissa i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento.
Articolo 66
Regime linguistico
1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio(21).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Europol sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Articolo 67
Trasparenza
1. AiA tuttii documenti amministrativi in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. [Em. 213]
2. In base a una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti di Europol.
3. Le decisioni adottate da Europol ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
3 bis. Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del suo consiglio di amministrazione e degli esperti interni ed esterni, unitamente alle dichiarazioni di interesse e ai curriculum vitae degli stessi. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono sempre pubblicati. Europol può limitare la pubblicazione di documenti su base temporanea o permanente qualora tale pubblicazione rischi di compromettere lo svolgimento dei suoi compiti, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza. [Em. 214]
Articolo 67 bis
Notifica previa e meccanismo d'allerta
La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia seri motivi per temere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che sarebbero non conformi al mandato di Europol, contrarie al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell'UE. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Ove il consiglio di amministrazione rifiuti di soddisfare tale richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio per consentire una rapida reazione. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall'attuare la decisione controversa fintanto che la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni. [Em. 215]
Articolo 68
Lotta antifrode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), Europol, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(22) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione da Europol.
3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(23), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati da Europol.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.
Articolo 69
Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate
Europol stabilisce le proprie norme relative all’obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, tenuto conto dei principi di base e delle norme minime di cui alla decisione 2011/292/UE. Tali norme contengono, tra l’altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione di tali informazioni.
Articolo 70
Valutazione e riesame
1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro nonché il funzionamento dei meccanismi di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. La valutazione riguarda, in particolare, l’eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica. [Em. 216]
2. La Commissione trasmette e presenta la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardoe, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo, al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione. Inoltre, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali ogni altra informazione eventualmente richiesta riguardante la valutazione. [Em. 217]
3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria. [Em. 218]
Articolo 71
Indagini amministrative
Le attività di Europol sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell’articolo 228 TFUE.
Articolo 72
Sede
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento di Europol nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale Europol e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione ed entro [due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento], tra Europol e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento di Europol, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Capo XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 73
Successione legale generale
1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI. [Em. 219]
2. Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 220]
4. In deroga al paragrafo 3, l’accordo di sede concluso in base alla decisione 2005/681/GAI cessa di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento. [Em. 221]
Articolo 74
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL istituito in base all’articolo 10 della decisione 2005/681/GAI scade il [data dell’entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 222]]
2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di Europol istituito in base all’articolo 37 della decisione 2009/371/GAI scade il [data dell’entrata in applicazione del presente regolamento].
3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore e la data di entrata in applicazione, il consiglio di amministrazione istituito in base all’articolo 37 della decisione 2009/371/GAI:
a) esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 14 del presente regolamento;
b) prepara l’adozione delle norme relative all’obbligo del segreto e della riservatezza e alla protezione delle informazioni classificate UE di cui all’articolo 69 del presente regolamento;
c) appronta qualsiasi altro strumento necessario per l’applicazione del presente regolamento, e
d) riesamina le misure di esecuzione non legislative della decisione 2009/371/GAI per permettere al consiglio di amministrazione istituito in base all’articolo 13 del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2.
4. La Commissione, immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, prende le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell’articolo 13 possa iniziare i lavori il [data di entrata in applicazione del presente regolamento].
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 13.
6. Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell’articolo 13 del presente regolamento si riunisce la prima volta il [data di entrata in applicazione del presente regolamento]. In quell’occasione, se necessario, prende una decisione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2.
6 bis. Il consiglio di amministrazione elabora disposizioni dettagliate in merito alla procedura di cui all'articolo 67 bis e le presenta alla Commissione ai fini dell'approvazione. [Em. 223]
Articolo 75
Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo e ai vicedirettori
1. Il direttore esecutivo nominato a norma dell’articolo 38 della decisione 2009/371/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Qualora il direttore esecutivo non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1, la Commissione, in attesa della nomina di cui all’articolo 56, nomina direttore esecutivo ad interim un proprio funzionario, che esercita le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi.
3. Ai vicedirettori nominati a norma dell’articolo 38 della decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2.
4. Il direttore esecutivo di CEPOL nominato a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, la responsabilità di vicedirettore esecutivo per la formazione di Europol. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento. [Em. 224]]
Articolo 76
Disposizioni transitorie di bilancio
1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III. [Em. 225]
2. La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all’articolo 42 della decisione 2009/371/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall’articolo 43 della medesima decisione e alle regole finanziarie di Europol.
Capo XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77
Sostituzione
Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI e la decisione 2005/681/GAI.
I riferimenti alle decisioni abrogatealla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento. [Em. 226]
Articolo 78
Abrogazione
1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI e della decisione 2005/681/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), e della decisione 2005/681/GAI, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL), rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento. [Em. 227]
Articolo 79
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal [data di applicazione].
Tuttavia, gli articoli 73, 74 e 75 si applicano a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Elenco dei reati in relazione ai quali Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la reciproca cooperazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento
– terrorismo,
– criminalità organizzata,
– traffico illecito di stupefacenti,
– attività illecite di riciclaggio di denaro,
– criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
– organizzazione clandestina di immigrazione,
– tratta di esseri umani,
– criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
– omicidio volontario, lesioni personali gravi,
– traffico illecito di organi e tessuti umani,
– rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
– razzismo e xenofobia,
– rapina,
– traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,
– truffe e frodi, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione,
– racket e estorsioni,
– contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
– falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
– falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
– criminalità informatica,
– corruzione,
– traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
– traffico illecito di specie animali protette,
– traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
– criminalità ambientale, compreso l’inquinamento provocato dalle navi,
– traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
– abuso e sfruttamento sessuale delle persone, in particolare di donne e dei minori. [Em. 228]
ALLEGATO II
Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a)
1. I dati personali raccolti e trattati ai fini dei controlli incrociati riguardano:
a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti categorie di dati personali:
a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali alias o appellativi correnti;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) sesso;
e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d’identità e dati del passaporto, e
g) all’occorrenza, altri elementi utili all’identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).
3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, possono essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati personali relative alle persone di cui al paragrafo 1:
a) reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi;
b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;
c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;
d) sospetto di appartenenza a un’organizzazione criminale;
e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;
f) parte che ha introdotto i dati.
Tali dati possono essere forniti a Europol anche quando non contengono ancora riferimenti a persone.
4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.
5. Se il procedimento contro l’interessato è definitivamente archiviato o quest’ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l’archiviazione o l’assoluzione sono cancellati.
ALLEGATO III
Categorie di dati personali e categorie di persone i cui dati personali possono essere raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi operative (di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c))
1. I dati personali raccolti e trattati ai fini delle analisi strategiche o tematiche e delle analisi operative riguardano:
a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
c) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in esame o di procedimenti penali conseguenti;
d) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato;
e) persone di contatto e di accompagnamento, e
f) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.
2. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo.
a) Dati anagrafici:
i) cognome attuale e precedente;
ii) nome attuale e precedente;
iii) cognome da nubile;
iv) paternità (ove necessario per l’identificazione);
v) maternità (ove necessario per l’identificazione);
vi) sesso;
vii) data di nascita;
viii) luogo di nascita;
ix) cittadinanza;
x) stato civile;
xi) alias;
xii) soprannome;
xiii) appellativo corrente o nome falso;
xiv) residenza e/o domicilio attuale e precedente;
ii) numeri della carta d’identità nazionale/del passaporto;
iii) numeri d’identificazione nazionali/codice di previdenza sociale, se del caso;
iv) immagini visive e altre informazioni in merito all’aspetto fisico;
v) informazioni relative all’identificazione di tipo scientifico, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;
d) professione e competenze:
i) attività lavorativa e professionale attuale;
ii) attività lavorativa e professionale precedente;
iii) titoli di studio (scuola/università/formazione professionale);
iv) abilitazioni;
v) capacità ed altre conoscenze (lingue/altro);
e) informazioni economiche e finanziarie:
i) dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.);
ii) liquidità,
iii) titoli azionari/altri;
iv) dati patrimoniali;
v) legami con società e imprese;
vi) contatti bancari e creditizi;
vii) posizione tributaria;
viii) altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;
f) Informazioni comportamentali:
i) stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini:
ii) spostamenti;
iii) luoghi frequentati;
iv) armi ed altri strumenti pericolosi;
v) pericolosità;
vi) altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con persone incaricate dell’applicazione della legge;
vii) tratti e profili legati alla criminalità;
viii) abuso di droga;
g) persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell’associazione;
h) mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;
i) mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);
j) informazioni relative alle attività criminose:
i) precedenti condanne;
ii) presunta implicazione in attività criminose;
iii) modi operandi;
iv) strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati;
v) appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell’organizzazione;
vi) ruolo nell’organizzazione criminale;
vii) area geografica delle attività criminali;
viii) materiale raccolto nel corso di un’indagine, quale immagini video e fotografie;
k) riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona:
i) Europol;
ii) servizi di polizia/delle dogane;
iii) altri servizi incaricati dell’applicazione della legge;
iv) organizzazioni internazionali;
v) entità pubbliche;
vi) entità private;
l) informazioni su persone giuridiche connesse con i dati di cui alla lettera e) o alla lettera j):
i) denominazione della persona giuridica;
ii) recapito;
iii) data e luogo di costituzione;
iv) numero di registrazione amministrativo;
v) forma giuridica;
vi) capitale sociale;
vii) settore di attività;
viii) filiali nazionali e internazionali;
ix) direttori;
x) legami con le banche.
3. Le “persone di contatto e di accompagnamento” ai sensi del paragrafo 1, lettera e), sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che le informazioni che si riferiscono alle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente allegato e che sono importanti ai fini dell’analisi possano essere ottenute, e sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f). Sono “persone di contatto” coloro che hanno contatti sporadici con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Sono “persone di accompagnamento” coloro che hanno contatti regolari con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone di contatto o accompagnamento.
In questo contesto, va osservato quanto segue:
a) il rapporto tra queste persone e le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è chiarito il più presto possibile;
b) se la supposizione che esiste un rapporto tra queste persone e le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si rivela infondata, i dati sono cancellati senza indugio;
c) se tali persone sono sospettate di aver commesso un reato rientrante negli obiettivi di Europol o se sono state condannate per tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato, tutti i dati di cui al paragrafo 2 possono essere conservati;
d) i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di contatto nonché i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere memorizzati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura dei loro contatti o associazioni con le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
e) se non risulta possibile effettuare il chiarimento previsto dai punti precedenti, se ne tiene conto al momento di decidere in merito alla necessità e all’entità della conservazione dei dati ai fini di una successiva analisi.
4. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, lettera d), che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato nonché le seguenti categorie di dati:
a) informazioni in merito all’identificazione della vittima;
b) motivo della vittimizzazione;
c) danni (fisici/finanziari/psicologici/altri);
d) necessità di garantire l’anonimato;
e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;
f) informazioni fornite dalle persone di cui al paragrafo 1, lettera d), o per loro tramite, in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone, ove necessario, per l’identificazione delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del loro ruolo di vittime o di vittime potenziali.
I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.
5. Con riguardo alle persone che, come previsto al paragrafo 1, lettera c), potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:
a) informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell’archivio di lavoro per fini di analisi;
b) necessità di garantire l’anonimato;
c) protezione garantita, e da chi;
d) nuova identità;
e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale.
Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali testi.
I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.
6. Con riguardo alle persone di cui al paragrafo 1, lettera f), che possono fornire informazioni sui reati considerati, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto i), al paragrafo 2, lettera c), punto iii), del presente allegato possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati:
a) dati anagrafici in codice;
b) tipo di informazioni fornite;
c) necessità di garantire l’anonimato;
d) protezione garantita, e da chi;
e) nuova identità;
f) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale;
g) esperienze negative;
h) ricompense (finanziarie/favori).
Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali informatori.
I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati.
7. Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un’analisi, risulti che, sulla base di indicazioni serie e comprovate, una persona debba essere immessa in una categoria di persone diversa da quella in cui detta persona è stata immessa inizialmente, come stabilito dal presente allegato, Europol può effettuare il trattamento soltanto dei dati relativi a tale persona che sono permessi nell’ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati vengono cancellati.
Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, come definito nel presente allegato, Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell’ambito di tali categorie.
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).
Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione) (COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0080/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera del 20 settembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0377/2013),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (rifusione)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2004/114/CE del Consiglio(7), e alla direttiva 2005/71/CE del Consiglio(8). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tali direttive.
(2) La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle due direttive(9) di rimediare alle carenze rilevate, di garantire la trasparenzae la certezza giuridica e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di persone che giungono nell'Unione da paesi terzi. A tal fine dovrebbe semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili. Nonostante le differenze, le categorie contemplate dalla presente direttiva condividono alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione. [Em. 1]
(3) È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L'immigrazione in provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.
(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.
(5) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(6) La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.
(7) Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culturerafforzando nel contempo i legami culturalie arricchendo la diversità culturale. [Em. 3]
(8) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e favorirla nella competizione mondiale per i talenti, conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla crescita del PIL. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre uno degli obiettivi dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione". Creare un mercato del lavoro aperto per ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della ricerca (SER), uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia. [Em. 4]
(9) È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori mediante una procedura di ammissione indipendente dal loro rapporto giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno o al visto per soggiorno di lunga durata . Tale procedura si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nell'Unione , pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica di immigrazione. Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.
(10) Dal momento che gli sforzi per raggiungere l' obiettivo di investire il 3% del PIL nella ricerca riguardano in gran parte il settore privato e che quest'ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che possono essere autorizzati ai sensi della presente direttiva dovrebbero appartenere sia al settore pubblico sia a quello privato.
(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori e degli studenti, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio(10), dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e avere accesso al mercato del lavoro. [Em. 5]
(12) Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi alla stregua dei ricercatori.
(13) È opportuno che l ‘attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine nell'ottica di una politica migratoria globale.
(14) Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la formazione, è opportuno migliorare, semplificare e agevolare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del Progetto per la modernizzazione dei sistemi di insegnamento superiore in Europa(11), in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia in vista di norme più favorevoli per i cittadini di paesi terzi fa parte di questo impegno. [Em. 6]
(15) L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione di Bologna(12) hanno comportato una progressiva convergenza dei sistemi di insegnamento superiore nei paesi partecipanti, e non solo in essi: le autorità nazionali hanno sostenuto la mobilità degli studenti e del personale accademico e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro programmi. Occorre ora riflettere questa evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, e la razionalizzazione del settore ha reso più interessante la prospettiva di studiare in Europa per gli studenti cittadini di paesi terzi. La partecipazione di numerosi paesi terzi al processo di Bologna e ai programmi di mobilità degli studenti dell'Unione rende essenziale l'introduzione di norme armonizzate e semplificate in materia di mobilità per i cittadini dei paesi interessati. [Em. 7]
(16) La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti a cui si applica la presente direttiva dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità delle legislazioni nazionali.
(17) La prova dell'accettazione dello studente da parte di un istituto di insegnamento superiore potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.
(18) Nella valutazione delle risorse sufficienti si dovrebbe tener conto delle fellowships.
(19) Gli Stati membri potevano decidere se applicare o meno la direttiva 2004/114/CE a alunni, volontari e tirocinanti non retribuiti; occorre ora includere tali categorie nell'ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di agevolarne l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, per garantirne i diritti legali e la protezione.
(20) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai tirocinanti retribuiti che vengono a lavorare nell'Unione nel quadro di un trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].
(21) Poiché attualmente a livello dell'Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto riguarda l'accordo tra le parti che ricomprenda anche elementi quali la somma di denaro corrisposta per le piccole spese(13).
(22) A coloro che rispettano tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione, cioè un visto per soggiorno di lunga durata e/o un permesso di soggiorno, entro i termini previsti, il che non dovrebbe essere ostacolato o impedito da requisiti addizionali. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio dovrebbe, se sussistono tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, concedere al cittadino di paese terzo interessato i visti richiesti. [Em. 8]
(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato e i rispettivi programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.
(24) I diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva dovrebbero riflettere la natura specifica del soggiorno di ciascuna categoria.
(25) Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento didovrebbero considerare la possibilitàdi esentare i cittadini di paesi terzi dalle tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. Talidi accesso e residenza. Qualora gli Stati membri richiedessero il pagamento di tasse, queste dovrebbero essere proporzionate allo scopo del soggiorno e non dovrebbero ostacolare il perseguimento degli obiettivi della direttiva. [Em. 9]
(26) I diritti accordati ai cittadini di paesi terzi in virtù della presente direttiva non dovrebbero dipendere dalla la forma, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno, che assume l'autorizzazione.
(27) Il termine ammissione copre l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, ai fini previsti dalla presente direttiva.
(28) L'ammissione può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale in un caso individuale, , che il cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico,o la sicurezza pubblica o la sanità pubblica . [Em. 10]
(29) In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi o alla formazione che il richiedente intende svolgere , al fine di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva.
(30) È opportuno che le autorità nazionali informino i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi negli Stati membri in virtù della presente direttiva, della decisione presa in merito alla loro domanda. Tale informazione dovrebbe essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque entro 6030 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. È opportuno che gli Stati membri comunichinoquanto prima al richiedente di quali ulteriori informazioni essi necessitano ai fini del trattamentodella domanda. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda un ricorso amministrativo avverso una decisione negativa, è opportuno che le autorità nazionali informino il richiedente della loro decisione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso. [Em. 11]
(31) Si deve agevolare la mobilità all'interno dell'Unione di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi . Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni relative al periodo durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro dovrebbe coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].
(32) È opportuno che le norme dell'Unione sull'immigrazione e i programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità si completino maggiormente. I ricercatori e, gli studenti, i volontari e i tirocinanti cittadini di paesi terzi che beneficiano di tali programmi dovrebbero avere il diritto di spostarsi negliinaltri Stati membri previsti sulla base dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro, a condizione che rendano noto l'elenco completo di tali Stati membri prima di entrare nell'Unione. Tale autorizzazione dovrebbe consentire loro di esercitare la mobilità senza bisogno di fornire alcuna informazione aggiuntiva, né di espletare altre procedure di domanda. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare la mobilità dei volontari cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, se i programmi di volontariato riguardano più di uno Stato membro. [Em. 12]
(33) Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire meglio parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro un più ampiopieno accesso al mercato del lavoro alle condizioni fissate dalla presente direttiva, cioè per un minimo di 20 ore alla settimana . Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe costituire laapplicarsi come regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro , purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare . [Em. 13]
(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino glie di rispettare e attribuire valore al lavoro e al contributo generale degli studenti che si laureano nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri autorizzino tali studenti a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che accordino la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca come definito nella convenzione di accoglienza. Ciò non deve corrispondere a un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Può essere chiesto a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24. [Em. 14]
(35) Le disposizioni della presente direttiva non incidono sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ammissione di cittadini di paesi terzi a scopo di lavoro.
(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(14). Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) . Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda a studenti, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura. [Em. 15]
(37) La presente direttiva dovrebbe lasciare del tutto impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio(16).
(38) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
(39) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
(40) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(41) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o retribuito, volontariato o collocamento alla pari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere conseguito meglio a livello di Unione , quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano messe a disposizione del grande pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete possibile e regolarmente aggiornate sugli istituti di ricerca, autorizzati ai sensi della presente direttiva, con cui i ricercatori possono stipulare convenzioni di accoglienza, e sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul rispettivo territorio nazionale a fini di ricerca, quali definite dalla presente direttiva, nonché informazioni sugli istituti di cui alla presente direttiva, sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, e sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel rispettivo territorio a questi fini.
(42 bis) Ogni Stato membro ha l'obbligo di informare i cittadini di paesi terzi delle norme applicabili al loro caso specifico, così da garantire la trasparenza e la certezza giuridica e, in tal modo, incoraggiarli a venire nell'Unione. Tutte le informazioni pertinenti alla procedura, compresa la documentazione generale riguardante gli studi e i programmi di scambio o di ricerca, come anche le informazioni specifiche relative ai diritti e agli obblighi dei richiedenti, dovrebbero quindi essere fornite in un modo facilmente accessibile e comprensibile per i cittadini di paesi terzi. [Em. 16]
(43) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea , e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
(44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea , la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione .
(45) È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
(46) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva definisce:
a) le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni , per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito , volontariato o collocamento alla pari;
b) le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva;
c) le condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio , scambio di alunni, tirocinio retribuito o non retribuito, volontariato o collocamento alla pari.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
a) che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;
b) la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;
c) che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione;
d) titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003(17) , qualora esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
e) che abbiano la qualifica di lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
f) che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;
g) che entrano nell'Unione in qualità di tirocinanti nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) "cittadino di paese terzo", chi non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;
b) "ricercatore", un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;
c) "studente", il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di insegnamento superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di insegnamento superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità della legislazione nazionale;
d) "alunno", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione a tal fine riconosciuta dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
e) "tirocinante non retribuito", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione non retribuita, in conformità della legislazione nazionale di quest'ultimo ;
f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
g) "volontario", il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma riconosciuto di volontariato;
g bis) "fornitore di volontariato", l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato. Le organizzazioni e i gruppi di questo tipo sono indipendenti e autonomi come altre entità no profit, segnatamente le autorità pubbliche. Essi sono attivi sulla scena pubblica e la loro attività mira, almeno in parte, a contribuire al bene pubblico(18); [Em. 17]
h) "programma di volontariato", un programma di iniziative solidali concrete, basato su un programma riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa no profit; [Em. 18]
i) "persona collocata alla pari", il cittadino di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini; [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]
j) "ricerca", lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano , della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
k) "istituto di ricerca", qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo;
l) "istituto di insegnamento ", un istituto pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro ospitante e/o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa , sulla base di criteri trasparenti, per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;
l bis) "ente ospitante", l'istituto di insegnamento, l'istituto di ricerca, l'impresa o l'istituto di formazione professionale, l'organizzazione che effettua scambi di alunni o l'organizzazione responsabile del programma di volontariato cui il cittadino di paese terzo è assegnato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, istituito in conformità del diritto nazionale nel territorio di uno Stato membro; [Em. 20]
l ter) "famiglia ospitante", la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari consentendole di condividerne la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari; [Em. 21]
m) "retribuzione", il pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in contropartita delle prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale o della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;
n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti qualsiasiuna forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo applicabile o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; [Em. 22]
n bis) ''datore di lavoro", qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro; [Em. 23]
n ter) ''familiari'', i cittadini di paesi terzi definiti all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE; [Em. 24]
o) "primo Stato membro", lo Stato membro che per primo concede a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in forza della presente direttiva;
p) "secondo Stato membro", qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;
q) "programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità", programmi finanziati dall'Unione che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione;
r) "autorizzazione", un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure un visto per soggiorno di lunga durata;
s) "visto per soggiorno di lunga durata", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:
a) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione , o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra; oppure
b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica per quanto riguarda gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33e 34, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità. [Em. 25]
CAPO II
AMMISSIONE
Articolo 5
Principio
1. L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all'articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 14.
2. Una volta soddisfatti tutti i requisiti generali e specifici per l'ammissione, i richiedenti hanno diritto a un visto per soggiorno di lunga durata e/o a un permesso di soggiorno. Lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno valido soltanto sul suo territorio e non altrove, ove siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione previsti dalla presente direttiva, concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto.
Articolo 6
Requisiti generali
Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per i motivi previsti dalla presente direttiva deve:
a) presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;
b) ove non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;
c) essere coperto da un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione;
d) non essere consideratocostituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;[Em. 26]
e) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda in base all'articolo 31;
f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso. L'esibizione di tali prove non è necessaria se il cittadino di paese terzo interessato può dimostrare che beneficia di una sovvenzione o di una borsa di studio, che ha ottenuto da una famiglia ospitante un impegno di presa a carico o ha ricevuto un'offerta di lavoro stabile, oppure che un'organizzazione che si occupa di scambi di alunni o di programmi di volontariato si dichiara responsabile del sostentamento dell'alunno o del volontario durante l'intero periodo del suo soggiorno nello Stato membro in questione. [Em. 27]
Articolo 7
Requisiti specifici per i ricercatori
1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per motivi di ricerca deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;
b) all'occorrenza, presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri possono verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.
3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio dello Stato membro per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.
4. La domanda di un cittadino di paese terzo che intende svolgere una ricerca nell'Unione è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino in questione soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.
5. Gli Stati membri possono accettareesaminano, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio. [Em. 28]
6. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di autorizzazione debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.
Articolo 8
Autorizzazione degli istituti di ricerca
1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.
2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.
L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.
3. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.
4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 9.
5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva ogniqualvolta tali elenchi vengono modificati .
6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.
7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 9, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.
Articolo 9
Convenzione di accoglienza
1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza purché siano rispettate le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.
La convenzione di accoglienza contiene almeno i seguenti elementi:
a) il titolo e lo scopo del progetto di ricerca;
b) l'impegno del ricercatore a completare il progetto di ricerca;
c) la conferma dell'istituto che si impegna a ospitare il ricercatore affinché questi possa completare il progetto di ricerca;
d) le date d'inizio e di fine del progetto di ricerca;
e) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;
f) informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.
2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:
i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all'articolo 2, lettera b);
3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.
5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.
Articolo 10
Requisiti specifici per gli studenti
1. Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chiede di essere ammesso per motivi di studio deve soddisfare anche a seguenti requisiti:
a) dimostrare di essere stato accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi;
b) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto;
c) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto.
2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 11
Requisiti specifici per gli alunni
1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso a un programma di scambio di alunni deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;
b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;
c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
d) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;
e) alloggiare durante l'intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.
2. Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini. [Em. 29]
Articolo 12
Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuitio retribuiti [Em. 30]
1. Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale tirocinante non retribuito o retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche i seguenti requisiti:
a) fornire la prova di aver stipulato una convenzione di formazione o un contratto di lavoro, eventualmente approvataapprovati dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa; [Em. 31]
b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere un'istruzione o qualifiche o esperienze professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro; [Em. 32]
c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.
La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.
2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico.
Articolo 13
Requisiti specifici per i volontari
Il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, i seguenti requisiti:
a) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma/progetto di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificatespecificati il titolo, lo scopo e le date di inizio e di fine del progetto di volontariato, le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni; [Em. 33]
b) comprovare che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
c) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.
Articolo 14
Requisiti specifici per le persone collocate alla pari
Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 6, il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari deve soddisfare anche i seguenti requisiti:
a) avere un'età non inferiore a 17 anni e, tranne in casi giustificati singolarmente, non superiore a 30 anni;
b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, maternità o incidente; [Em. 34]
c) esibire la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e lasulle ore da dedicare alla partecipazione ai quotidiani impegni familiari, indicando il numero massimo di ore giornaliere che possono essere dedicate alla partecipazione a tali impegni, inclusa la concessione di almeno un intero giorno libero a settimana, e che le permettano di frequentare corsi. [Em. 35]
CAPO III
AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO
Articolo 15
Autorizzazioni
I visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno recano i titoli "ricercatore", "studente", "volontario", "tirocinante retribuito", "tirocinante non retribuito" o "persona collocata alla pari". Per ricercatori e studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione in base a uno specifico programma dell'Unione comprendente misure sulla mobilità, l'autorizzazione indica il programma in questione.
Dopo il rilascio di un'autorizzazione e la concessione di un visto, l'ente ospitante è registrato in un sistema di accreditamento al fine di agevolare le future procedure di domanda. [Em. 36]
Articolo 16
Durata del soggiorno
1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per ricercatori valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 . Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del progetto.
2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per studenti valida per un periodo minimo di un anno o per l'intera durata dei loro studi se superiore a un anno e, se del caso, e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 10. Se la durata prevista degli studi è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata degli studi. [Em. 37]
3. Per gli alunni e le persone collocate alla pari, gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione valida per l'intera durata del programma di scambio di alunni o della convenzione stipulata tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pariper un periodo massimo di un anno. [Em. 38]
4. Il periodo di validità di un'autorizzazione rilasciata ad un tirocinante corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogata una sola volta in forma di permesso ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 12 .
5. Ai volontari è rilasciata un'autorizzazione valida per un periodo massimo di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità dell'autorizzazione richiesta può corrispondere al periodo in questione.
6. Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, è rilasciato un permesso di soggiorno alla prima proroga del soggiorno iniziale. Se la validità del visto per soggiorno di lunga durata è inferiore alla durata autorizzata del soggiorno, il visto è sostituito prima della scadenza da un permesso di soggiorno, senza ulteriori formalità.
Articolo 17
Informazioni aggiuntive
Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive circa il soggiorno del cittadino di paese terzo, quali l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi ha dichiarato di volersi recare a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 16, del suo allegato. [Em. 39]
CAPO IV
Motivi di rifiuto, revoca o mancato rinnovo delle autorizzazioni
Articolo 18
Motivi di rifiuto di una domanda un'autorizzazione
1. Gli Stati membri respingono una domandarifiutano un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se non ricorrono i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 16;
b) se i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;
d) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;
e) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.
2. Gli Stati membri possono respingere una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.rifiutare un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se l'ente ospitante è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;
b) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare.
c) se l'ente ospitante o l'istituto di insegnamento è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente. [Em. 40]
Articolo 19
Motivi di revoca o di mancato rinnovo di un'autorizzazione
1. Gli Stati revocano o si rifiutano di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se il titolare non soddisfa più i requisiti generali di cui all'articolo 6 o i requisiti specifici applicabili di cui all'articolo 7 e agli articoli da 10 a 14 o 16;
ab) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;
2. Gli Stati possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
da) se l'ente ospitante non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente. Qualora ciò si verifichi durante un corso di studi, è opportuno fornire allo studente il tempo sufficiente per trovare un corso equivalente che gli permetta di completare i propri studi;
eb) se la famiglial'ente ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolarea causa di lavoro non dichiarato e/o lavoro irregolare, oppure non ottempera agli obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge nazionale, oppure ha presentato istanza di fallimento o è comunque insolvente;
c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico scopo di agevolare l'ingresso del richiedente;
d) se la famiglia ospitante o l'eventuale organizzazione intermediaria coinvolta nel collocamento alla pari è stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale per violazione delle condizioni e/o degli obiettivi del collocamento alla pari e/o per lavoro irregolare;
e) se il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
f) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie;
g) per quanto riguarda gli studenti, se non compiono progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale. Lo Stato membro interessato può revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione per questo motivo solo mediante una decisione recante ragioni specifiche basate sulla valutazione dell'istituto di insegnamento, che deve essere consultato sui progressi dello studente, salvo quando l'istituto manchi di rispondere a una richiesta di parere entro un periodo di tempo ragionevole;
2. Gli Stati membri possono revocare un'autorizzazione
h) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano esclusivamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo interessato. I motivi di sanità pubblica si basano su un'analisi obiettiva dei rischi reali e non sono applicati in modo discriminatorio rispetto a quanto avviene per i cittadini dello Stato membro interessato.
2 bis. Quando uno Stato membro revoca un'autorizzazione in base a uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c), il cittadino di paese terzo ha il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro se trova un altro ente ospitante o un'altra famiglia ospitante al fine di completare gli studi o la ricerca o per un altro scopo per il quale è stata concessa l'autorizzazione. [Em. 41]
Articolo 20
Motivi di non rinnovo di un'autorizzazione
1. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se l'autorizzazione e i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
b) se risulta che il titolare non soddisfa più i requisiti generali per l'ingresso e il soggiorno previsti all'articolo 6 e i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 10;
c) per quanto riguarda gli studenti, se non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo 23 o se lo studente in questione non compie progressi accettabili negli studi secondo la legislazione o la prassi amministrativa nazionale.
2. Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare un'autorizzazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. [Em. 42]
CAPO V
DIRITTI
Articolo 21
Parità di trattamento
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda l'istruzione, la formazione professionale e settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 . [Em. 43]
2. Studenti, alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari, che siano o meno autorizzati a lavorare conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, a eccezione delle procedure per ottenere un alloggio previste dalla normativa nazionale. [Em. 44]
2 bis. I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e sono autorizzati a entrare e soggiornare sul territorio di uno Stato membro sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 45]
Articolo 22
Insegnamento impartito da ricercatori
I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
Articolo 23
Attività economiche degli studenti
1. Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, ma non in un modo sistematico tale da determinare un'esclusione degli studenti dal mercato del lavoro. [Em. 46]
2. Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.
3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 20 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.
4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.
Articolo 24
Ricerca di lavoro e imprenditorialità di ricercatori e studenti
1. Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro per un periodo di 1218 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre sei e seinove mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo seinove mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.
2. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo al cittadino di paese terzo interessato e, se del caso, ai suoi familiari in conformità con la loro legislazione nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, lettere a ), c) e f). [Em. 47]
Articolo 25
Familiari dei ricercatori e degli studenti
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non è subordinato al fatto che il titolare dell'autorizzazione a soggiornare per motivi di ricerca o studio abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure per l'integrazione di cui a tali disposizioni possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia stato accordato il ricongiungimento familiare.
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, l'autorizzazione ai familiari è accordata, purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 60 giorni dalla data della domanda iniziale per i familiari di ricercatori e studenti di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.
4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità dell'autorizzazione concessa ai familiari è uguale a quello dell'autorizzazione concessa ai ricercatori o agli studenti, purché lo consenta il periodo di validità del loro titolo di viaggio.
5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non fissano un termine per l'accesso al mercato del lavoro. [Em. 48]
CAPO VI
MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI
Articolo 26
Diritto alla mobilità tra Stati membri di ricercatori, studenti, volontari e tirocinanti retribuiti
1. Il cittadino di paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i sei mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. Se gli Stati membri richiedono un'autorizzazione per l'esercizio della mobilità, tale autorizzazione è accordata secondo le garanzie procedurali di cui all'articolo 29. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di autorizzazione .
2. Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente, volontario o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi, del tirocinio odel volontariato in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:
a) un titolo di viaggio valido;
b) la prova di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
c) la prova della sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore o di un istituto di formazione o di volontariato ospitante;
d) la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al ritorno.
3. Per la mobilità di studenti, volontari e tirocinanti dal primo Stato membro a un secondo Stato membro, le autorità del secondo Stato membro comunicano la loro decisione alle autorità del primo Stato membro. Si applica la procedura di cooperazione di cui all'articolo 32.
4. Al cittadino di paese terzo ammesso come studente può essere concesso di trasferirsi in un secondo Stato membro per una durata superiore a sei alle stesse condizioni applicate alla mobilità per un periodo superiore a tre mesi ma inferiore a sei mesi. Se gli Stati membri richiedono una nuova domanda di autorizzazione per esercitare la mobilità per un periodo superiore a sei mesi, tale autorizzazione è concessa in conformità dell'articolo 29.
5. Gli Stati membri non impongono agli studenti, ai volontari o ai tirocinanti di lasciare il territorio per presentare domanda di autorizzazione per la mobilità tra Stati membri. [Em. 49]
Articolo 27
Diritti di ricercatori, volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti e studenti che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità
1. Gli Stati membri concedono ai cittadini di paesi terzi ammessi come ricercatori, volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti o studenti ai sensi della presente direttiva. che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità, un'autorizzazione valida per tutta la durata del loro soggiorno negli Stati membri interessati purché:
a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore, il volontario, il tirocinante retribuito e non retribuito o lo studente ha dichiarato che intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;
b) il richiedente, se studente, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'istituto di insegnamento superiore interessato per frequentare un corso di studi.
b bis) il richiedente, se volontario, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'organizzazione o del programma di volontariato interessato, come il Servizio volontario europeo.
b ter) il richiedente, se tirocinante, possa esibire prova della sua accettazione da parte dell'ente ospitante interessato.
2. L'autorizzazione è concessa dal primo Stato membro in cui soggiorna il ricercatore, ilvolontario, il tirocinante retribuito o non retribuito o lo studente.
3. Laddove l'elenco completo degli Stati membri non sia noto prima dell'ingresso nel primo Stato membro:
a) per i ricercatori, si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi;
b) per gli studenti, i tirocinanti retribuiti o non retribuiti e i volontari si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 se la permanenza in un altro Stato membro non supera sei mesi. [Em. 50]
Articolo 28
Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro
1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro.
2. Entro un mese dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari in questione o il ricercatore, in conformità del diritto nazionale, presentano domanda di permesso di soggiorno in qualità di familiari alle autorità competenti di detto Stato membro.
Se il permesso di soggiorno rilasciato al familiare dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente sul territorio del secondo Stato membro, gli Stati membri permettono a detta persona di soggiornare sul loro territorio, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale provvisorio, o un'autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente sul loro territorio con il ricercatore finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda.
3. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:
a) il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un titolo di viaggio valido o le relative copie autenticate, e un visto se necessario;
b) la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore;
c) la prova della sussistenza di un'assicurazione malattia per tutti i rischi nel secondo Stato membro, o del fatto che il ricercatore dispone di tale assicurazione per loro.
4. Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore di comprovare che il titolare:
a) dispone di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità dello Stato membro interessato;
b) dispone di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri valutano tali risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni e delle pensioni come del numero dei familiari.
CAPO VII
PROCEDURA E TRASPARENZA
Articolo 29
Garanzie procedurali e trasparenza
1. Le autorità competenti degli Stati membri prendono una decisione sulla domanda completa di autorizzazione e la notificano al richiedente per iscritto in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 6030 giorni dalla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che beneficiano di programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità.Nel caso in cui la legislazione nazionale preveda la possibilità di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, le autorità competenti degli Stati membri decidono in merito al ricorso al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso. [Em. 53]
2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie e, all'atto della registrazione della domanda, fissano un termine ragionevole per completare la domanda. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. [Em. 54]
3. La decisione di rifiuto della domanda di un'autorizzazione è notificata al cittadino di paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili, il giudice o l'autorità nazionale dinanzi ai quali cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per proporre l'azione nonché tutte le informazioni pratiche pertinenti che facilitano l'esercizio dei suoi diritti. [Em. 55]
4. Ove una domanda sia respintaun'autorizzazione sia rifiutata o un'autorizzazione rilasciata in conformità della presente direttiva sia revocata, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione. [Em. 56]
Articolo 29 bis
Procedura accelerata per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti a studenti, alunni e ricercatori
Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione che preveda il rilascio del permesso di soggiorno o del visto per il cittadino di paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti, alunni o ricercatori cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento, un'organizzazione promotrice di programmi di scambio di alunni riconosciuta a tal fine o un istituto di ricerca approvato dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa nazionale. [Em. 57]
Articolo 30
Trasparenza e accesso alle informazioni
Gli Stati membri rendono disponibili informazioni comprensibili e facilmente accessibili sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le risorse minime mensili richieste, i diritti, tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda e le tasse applicabili. Gli Stati membri rendono disponibili informazioni sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 8. [Em. 58]
Articolo 31
Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esameil trattamento delle domande presentate in conformità della presente direttiva. L'importoIl livello di tale tassa non può essere taleeccessivoo sproporzionato tanto da compromettereostacolare gli obiettivi della direttiva. Se tale tassa è a carico della persona tirocinante o collocata alla pari cittadina di paese terzo, tale persona ha il diritto di essere rimborsata rispettivamente dall'ente ospitante o dalla famiglia ospitante. [Em. 59]
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Punti di contatto
1. Gli Stati membri designano punti di contatto incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli articoli 26 e 27.
2. Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.
2 bis. Gli Stati membri facilitano la procedura di domanda permettendo ai cittadini di paesi terzi di presentare la domanda e completare la procedura per qualsiasi Stato membro nell'ambasciata o nel consolato dello Stato membro che risulta più comodo per il richiedente. [Em. 60]
Articolo 33
Statistiche
Annualmente, e per la prima volta entro il […], gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato autorizzazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio(19). Inoltre, nella misura del possibile, trasmettono alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate nell'anno civile precedente, indicandone la cittadinanza. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi.
Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è […].
Articolo 34
Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta entro [cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.
Articolo 35
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni a decorrere dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 36
Abrogazione
Le direttive 2005/71/CE e 2004/114/CE sono abrogate con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 37
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 38
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati .
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 37)
Direttiva 2004/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12)
Direttiva 2005/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15)
Parte B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale [e applicazione]
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).
Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).
Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario "EU Aid Volunteers" (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0514),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0303/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0158/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. ritiene che occorra assegnare fondi e stanziamenti di bilancio distinti a questa iniziativa, garantendone al contempo la complementarietà con altri strumenti per le politiche esterne dell'Unione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (<<iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario>>)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 375/2014)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0617),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0358/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese, dalla Camera dei Lord e dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dal Bundestag tedesco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 24 e 34,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0183/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 223/2014)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0288),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0141/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0354/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 334/2014)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TEU),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 23, 24 e 25,
– viste la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE(1) e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili(2),
– vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2009 sulla campagna "dire NO alla violenza contro le donne"(3),
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(4),
– vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(5),
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(6),
– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno(7),
– vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,
– visto il Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma della Commissione (COM(2010)0171),
– visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,
– viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne,
– vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(8),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 sul tema "Eliminare alla radice la violenza domestica contro le donne"(9),
– visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,
– viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottato dalla conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),
– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), del 22 dicembre 2003 dal titolo "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147) e del 5 marzo 2013 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (A/RES/67/146),
– viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),
– viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(10), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)(11) e del 25 febbraio 2010 su Pechino +15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dell'uguaglianza di genere(12),
– viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,
– viste le conclusioni della 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,
– vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Rashida Manjoo, del 16 maggio 2012,
– visto l'articolo 5 del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento,
– vista la valutazione del valore aggiunto europeo(13),
– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0075/2014),
A. considerando che nella direttiva 2012/29/UE(14) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere"; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima, è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore";
B. considerando che la violenza di genere coinvolge vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, reddito e posizione sociale ed è legata alla ripartizione iniqua del potere tra le donne e gli uomini nonché a idee e comportamenti basati su stereotipi radicati nella nostra società che è necessario combattere fin dalle primissime fasi al fine di cambiare gli atteggiamenti;
C. considerando che sono in aumento forme di violenza contro le donne praticate da mariti, partner o ex mariti o ex partner; che, in alcuni paesi, il numero delle vittime è aumentato rapidamente così come la gravità delle conseguenze, anche mortali, e che, secondo le statistiche, il numero delle donne uccise rappresenta una quota sempre maggiore del totale degli omicidi;
D. considerando che in alcuni paesi le rilevazioni statistiche hanno evidenziato che, anche se non è aumentato il numero totale degli omicidi, è però in aumento la quota delle donne uccise sul totale degli omicidi, confermando un innalzamento della violenza contro le donne;
E. considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
F. considerando che rafforzare l'indipendenza e la partecipazione economica e sociale delle donne consente di ridurne la vulnerabilità nei confronti della violenza di genere;
G. considerando che di recente sono emersi nuovi stereotipi nonché nuove forme di discriminazione e violenza a seguito del crescente utilizzo dei social network, ad esempio pratiche illecite di adescamento online ("grooming") dirette in particolare agli adolescenti;
H. considerando che tra i giovani persistono atteggiamenti sessisti in merito ai ruoli dei due sessi; che le giovani donne le quali subiscono violenza continuano a essere incolpate e stigmatizzate dai loro coetanei e dal resto della società;
I. considerando che, se la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, la violenza di genere è più frequentemente inflitta da uomini a donne e ragazze e riflette, potenziandole, le disuguaglianze tra uomini e donne, compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime;
J. considerando che è necessario tener conto e prendersi cura dei minori che hanno assistito alla violenza su un parente stretto, con interventi psicologici e sociali adeguati, e che i minori che hanno assistito alla violenza hanno elevate probabilità di soffrire di disturbi emotivi e di relazione;
K. considerando che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, in relazione a tale violenza;
L. considerando che le donne e i bambini che hanno subito violenza necessitano di luoghi in cui ricevere servizi adeguati di assistenza sanitaria, assistenza giuridica nonché consulenza e terapia psicologica; che i centri di accoglienza per le donne devono essere adeguatamente finanziati dagli Stati membri;
M. considerando che la violenza degli uomini contro le donne altera la posizione delle donne nella società e la loro autodeterminazione in termini di salute, accesso alla vita professionale e all'istruzione, integrazione nelle attività socio-culturali, indipendenza economica, partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, relazioni con gli uomini e acquisizione della propria dignità;
N. considerando che la violenza contro le donne può lasciare profonde ferite fisiche e psicologiche, danneggiare la salute complessiva delle donne e delle ragazze, compresa la salute riproduttiva e sessuale, e, in alcuni casi, causarne la morte (il cosiddetto "femminicidio");
O. considerando che l'istruzione e la formazione sono necessarie fin dalla più tenera età per combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere in generale, poiché forniscono ai giovani le capacità necessarie per trattare il loro partner con rispetto, a prescindere dal sesso, e li rendono consapevoli dei principi di parità;
P. considerando che la violenza sulle donne assume forme sempre più inaccettabili, tra cui l'inserimento delle donne in gruppi che organizzano la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale;
Q. considerando che, in base a studi effettuati sulla violenza contro le donne, una percentuale stimata tra il 20 e il 25% di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e più del 10% delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza(15);
R. considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza di genere contro le donne è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;
S. considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato nel marzo 2013 i risultati preliminari della sua indagine europea sulla violenza contro le donne, i quali mostrano, tra l'altro, che: quattro donne su cinque non si sono rivolte a nessun servizio (sanitario, sociale o di assistenza alle vittime) a seguito degli episodi più gravi di violenza ad opera di persone diverse dal partner; le donne che hanno chiesto aiuto si sono rivolte più spesso ai servizi medici, fattore che sottolinea la necessità di garantire che i professionisti in ambito sanitario siano in grado di affrontare le esigenze delle vittime di violenza; due donne su cinque non erano a conoscenza delle leggi o delle iniziative politiche che tutelano le donne in caso di violenza domestica e la metà ignorava l'esistenza di leggi o iniziative di prevenzione;
T. considerando che, nella strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, la Commissione sottolinea che la violenza di genere è uno dei problemi fondamentali da affrontare onde conseguire un'autentica parità tra i sessi;
U. considerando che il quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona offre nuove possibilità per incrementare la cooperazione in materia di politica penale a livello dell'Unione, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di lavorare insieme su basi certe, creando una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, che rispetti, ma non sostituisca, i sistemi e le tradizioni giuridiche nazionali;
V. considerando che la sensibilizzazione e la mobilitazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione e i social media, sono elementi importanti di un'efficace strategia di prevenzione;
W. considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze;
X. considerando che i sei obiettivi indissociabili alla base di qualsiasi misura per combattere la violenza contro le donne sono: politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato;
Y. considerando che è importante intensificare le azioni contro l'industria che considera le ragazze e le donne oggetti sessuali;
Z. considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri, per quanto riguarda tra l'altro la definizione dei reati e l'ambito di applicazione della legislazione, e che le donne sono pertanto vulnerabili a tale violenza;
AA. considerando che le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, a causa di fattori quali la razza, l'appartenenza etnica, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, l'alloggio, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
AB. considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella capacità della polizia, del sistema giuridico e dei servizi sociali e sanitari di aiutarle concretamente; che in alcuni casi le autorità considerano la violenza di genere un problema famigliare e pertanto risolvibile in famiglia;
AC. considerando che la politica in materia di salute riproduttiva dovrebbe essere al centro di questo dibattito;
AD. considerando che è indispensabile raccogliere dati disaggregati, qualitativi e quantitativi comparabili, che riguardino tutti gli aspetti del problema, per comprendere la reale portata della violenza contro le donne nell'Unione e, dunque, elaborare politiche efficaci;
AE. considerando che il rifiuto da parte del Parlamento europeo, il 12 dicembre 2012, di approvare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità(16) presentata dalla Commissione ribadisce la necessità di una nuova proposta di normativa dell'UE che istituisca un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza contro le donne negli Stati membri e che il Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2012, ha chiesto un miglioramento della raccolta e della divulgazione di dati comparabili, attendibili e regolarmente aggiornati riguardanti tutte le forme di violenza contro le donne, a livello sia nazionale che unionale;
AF. considerando che la mutilazione genitale femminile è internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di tortura contro le ragazze e le donne e riflette disuguaglianze profondamente radicate tra i sessi; che la mutilazione genitale femminile costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne, è quasi sempre perpetrata su minorenni e rappresenta una violazione dei diritti dei minori;
AG. considerando che la prostituzione può essere considerata una forma di violenza contro le donne, a causa delle sue ripercussioni sulla salute fisica e mentale, in particolar modo in caso di prostituzione forzata e di tratta delle donne finalizzata alla prostituzione;
AH. considerando che la pericolosa tendenza a compiere delitti d'onore sta aumentando all'interno dei confini dell'Unione europea e che le ragazze sono le più colpite;
AI. considerando che l'abuso sugli anziani è riconosciuto a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle donne anziane e che è necessario prevenire e combattere l'abuso sugli anziani in tutti i paesi dell'UE;
AJ. considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento;
AK. considerando che, secondo i rapporti di Amnesty International e le relazioni della Commissione, la mutilazione genitale femminile colpisce centinaia di migliaia di donne e ragazze in Europa e che ricorre spesso il riferimento a 500 000 vittime; che le divergenze tra le disposizioni giuridiche degli Stati membri stanno conducendo al fenomeno del cosiddetto "turismo della mutilazione genitale femminile" transfrontaliero nell'UE;
AL. considerando che persiste la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la violenta pratica della mutilazione genitale femminile; che gli Stati membri e i paesi terzi la cui legislazione nazionale criminalizza la mutilazione genitale femminile dovrebbero agire conformemente a tale legislazione;
1. chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2014, sulla base dell'articolo 84 TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato;
2. chiede alla Commissione di presentare una proposta rivista di regolamento sulle statistiche europee relative ai reati violenti che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri;
3. chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1 TFUE;
4. invita la Commissione a promuovere le ratifiche nazionali e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una volta valutato l'impatto e il valore aggiunto che quest'ultima comporterebbe;
5. chiede alla Commissione di presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, come previsto nel 2010 dal piano d'azione che attua il programma di Stoccolma, con il fine di una protezione concreta ed efficace dell'integrità, dell'uguaglianza (articolo 2 TUE) e del benessere (articolo 3, paragrafo 1 TUE) delle donne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione rivolta alle donne affinché esse conoscano i loro diritti, sensibilizzando anche gli uomini e i ragazzi fin dalla più giovane età in merito al rispetto dell'integrità fisica e psicologica delle donne, insistendo sulla necessità di una formazione adeguata per i servizi di polizia e di giustizia che tenga conto della specificità della violenza di genere e incoraggiando gli Stati membri a fornire assistenza alle vittime aiutandole a fare un progetto di vita e a ritrovare l'autostima per non ricadere in situazioni di vulnerabilità o di dipendenza; ritiene che detta strategia debba prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i migranti e le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) e che debba altresì prevedere misure a sostegno dei minori testimoni di atti di violenza e riconoscerli come vittime di reato;
6. invita la Commissione a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri da un lato e le ONG e le organizzazioni femminili dall'altro, al fine di predisporre e attuare una strategia efficace per eliminare la violenza contro le donne;
7. esorta la Commissione a muovere i primi passi verso la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE), guidato da un coordinatore UE in materia;
8. esorta la Commissione a proclamare, nei prossimi tre anni, un Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e le ragazze, con l'intento di sensibilizzare i cittadini e tutti i politici in merito a tale problema diffuso che colpisce tutti gli Stati membri, al fine di presentare un piano d'azione ben definito per porre fine alla violenza contro le donne;
9. invita gli Stati membri a lottare contro i delitti d'onore fornendo istruzione e accoglienza alle potenziali vittime e attivando campagne di sensibilizzazione su questa forma estrema di violazione dei diritti umani e sul numero di morti tragiche causate dai delitti d'onore;
10. invita gli Stati membri e le parti interessate, in collaborazione con la Commissione, a favorire la divulgazione di informazioni sui programmi e relativi i finanziamenti dell'UE disponibili per combattere la violenza contro le donne;
11. conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
12. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte a titolo del bilancio dell'UE, sezione 3 (garantendo la totale complementarietà con la linea di bilancio esistente in relazione all'oggetto della proposta);
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'EIGE.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 sull'obiettivo e sull'ambito di applicazione del regolamento da adottare
L'obiettivo del regolamento deve essere la messa a punto di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza di genere.
Deve essere considerata violenza di genere (come già indicato nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1) "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere". Questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".
Raccomandazione 2 sulle misure di prevenzione e lotta
Gli Stati membri devono sviluppare una serie di misure per prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne e le ragazze. In particolare:
– messa a punto, attuazione e valutazione di strategie e programmi annuali esaustivi, anche nell'ambito della pubblica istruzione e della formazione degli insegnanti e dei professionisti nel settore ricreativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne e alle ragazze di godere appieno dei loro diritti e di essere libere dalla violenza e con l'obiettivo di promuovere un profondo mutamento dei comportamenti socio-culturali;
– svolgimento di ricerche pertinenti sulla violenza di genere, ivi compreso sulle cause e sulle motivazioni di tale violenza, e raccolta e analisi di dati, pur continuando a prodigarsi per standardizzare i criteri relativi alla registrazione della violenza di genere, in modo da rendere comparabili i dati raccolti;
– organizzazione della formazione per i funzionari e i professionisti che potrebbero trovarsi ad affrontare casi di violenza di genere, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell'assistenza sociale, dell'assistenza ai minori (vittime o testimoni di violenza), della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime;
– scambio di conoscenze, esperienza, informazioni e migliori pratiche attraverso la rete europea per la prevenzione della criminalità (EUCPN);
– organizzazione di campagne di sensibilizzazione, incluse campagne specificamente destinate a uomini, se opportuno in collaborazione con le ONG, i media, e altri soggetti interessati;
– creazione, ove non già esistenti, e sostegno di linee di aiuto (help line) nazionali gratuite con personale specializzato;
– disponibilità di centri di accoglienza specializzati, concepiti sia come servizi di prima assistenza sia come spazi sicuri e di emancipazione per le donne, dotati di infrastrutture e personale adeguatamente formato, che possano accogliere almeno una donna ogni 10 000 abitanti;
– sostegno alle ONG composte da donne e alla società civile che operano per prevenire la violenza di genere contro le donne e le ragazze.
Raccomandazione 3 sui relatori nazionali o meccanismi equivalenti
Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per la nomina di relatori nazionali o la creazione di meccanismi equivalenti. Le mansioni affidate a tali meccanismi dovrebbero includere lo svolgimento di valutazioni delle tendenze